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BOLLETTINO UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA 18 Serie Ordinaria - Venerdì 06 maggio 2016 SOMMARIO C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Delibera Giunta regionale 29 aprile 2016 - n. X/5102 Approvazione dello schema di accordo per la competitività con la società Mailup s.p.a. (CR) . . . . . . . . . . 2 Delibera Giunta regionale 29 aprile 2016 - n. X/5105 Approvazione degli strumenti attuativi del programma regionale di gestione dei rifiuti – Linee guida per la stesura di rego- lamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani e assimilazione rifiuti speciali . . . . . . . . . . . . . . . . 9 D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta regionale Presidenza Decreto dirigente struttura 3 maggio 2016 - n. 3796 Reg.UE 1308/2013 Ocm vino misura investimenti – Campagna 2015 - 2016 - Riparto delle risorse finanziarie alle UTR (Ufficio Territoriale Regionale)e alla provincia di Sondrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 D.G. Sviluppo economico Decreto dirigente unità organizzativa 2 maggio 2016 - n. 3764 Bando «Territori Creativi» - Rettifica per mero errore materiale dell’allegato A del d.d.u.o. 24 febbraio 2016 n. 1237 . . . . . 169 Decreto dirigente unità organizzativa 2 maggio 2016 - n. 3765 Approvazione «Bando turismo religioso in Lombardia - in attuazione della d.g.r. n. X/3701 del 12 giugno 2015 e s.m.i.» . . . . 170 Decreto dirigente struttura 4 maggio 2016 - n. 3841 Approvazione esiti istruttori delle domande presentate ai sensi del bando approvato con decreto n. 7907 del 30 luglio 2009 - Misura B Del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato (d.g.r. n. 4549 del 18 aprile 2007): XXII provvedi- mento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Decreto dirigente unità organizzativa 3 maggio 2016 - n. 3821 Approvazione del bando per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione della d.g.r. n. 4769 del 28 gennaio 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Decreto dirigente struttura 28 aprile 2016 - n. 3661 Prolungamento procedimento di valutazione. Progetto di nuovo insediamento industriale ad uso deposito e stoccaggio, confezionamento e movimentazione merci in comune di Bascapè (PV). Proponente: Società S.I.B. Sviluppo Industriale Ba- scapè s.r.l.. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010. . . . . . . . . . . 204 Decreto dirigente struttura 28 aprile 2016 - n. 3689 Progetto: impianto di impianto idroelettrico sul canale di scarico della centrale idroelettrica Edipower di S. Pietro Sove- ra sul torrente Cuccio in comune di Corrido (CO) proponente: Energia Futuro s.r.l. [rif. nel sistema informativo regionale «S.I.L.V.I.A.»: procedura REG.1813] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Anno XLVI – N. 117 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Fabrizio De Vecchi – Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: [email protected]

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BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

18Serie Ordinaria - Venerdì 06 maggio 2016

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORIDelibera Giunta regionale 29 aprile 2016 - n. X/5102Approvazione dello schema di accordo per la competitività con la società Mailup s.p.a. (CR) . . . . . . . . . . 2

Delibera Giunta regionale 29 aprile 2016 - n. X/5105Approvazione degli strumenti attuativi del programma regionale di gestione dei rifiuti – Linee guida per la stesura di rego-lamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani e assimilazione rifiuti speciali . . . . . . . . . . . . . . . . 9

D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta regionale

PresidenzaDecreto dirigente struttura 3 maggio 2016 - n. 3796Reg.UE 1308/2013 Ocm vino misura investimenti – Campagna 2015 - 2016 - Riparto delle risorse finanziarie alle UTR (Ufficio Territoriale Regionale)e alla provincia di Sondrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

D.G. Sviluppo economicoDecreto dirigente unità organizzativa 2 maggio 2016 - n. 3764Bando «Territori Creativi» - Rettifica per mero errore materiale dell’allegato A del d.d.u.o. 24 febbraio 2016 n. 1237 . . . . . 169

Decreto dirigente unità organizzativa 2 maggio 2016 - n. 3765Approvazione «Bando turismo religioso in Lombardia - in attuazione della d.g.r. n. X/3701 del 12 giugno 2015 e s.m.i.» . . . . 170

Decreto dirigente struttura 4 maggio 2016 - n. 3841Approvazione esiti istruttori delle domande presentate ai sensi del bando approvato con decreto n. 7907 del 30 luglio 2009 - Misura B Del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato (d.g.r. n. 4549 del 18 aprile 2007): XXII provvedi-mento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibileDecreto dirigente unità organizzativa 3 maggio 2016 - n. 3821Approvazione del bando per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione della d.g.r. n. 4769 del 28 gennaio 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Decreto dirigente struttura 28 aprile 2016 - n. 3661Prolungamento procedimento di valutazione. Progetto di nuovo insediamento industriale ad uso deposito e stoccaggio, confezionamento e movimentazione merci in comune di Bascapè (PV). Proponente: Società S.I.B. Sviluppo Industriale Ba-scapè s.r.l.. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010. . . . . . . . . . . 204

Decreto dirigente struttura 28 aprile 2016 - n. 3689Progetto: impianto di impianto idroelettrico sul canale di scarico della centrale idroelettrica Edipower di S. Pietro Sove-ra sul torrente Cuccio in comune di Corrido (CO) proponente: Energia Futuro s.r.l. [rif. nel sistema informativo regionale «S.I.L.V.I.A.»: procedura REG.1813] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

Anno XLVI – N. 117 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Fabrizio De Vecchi – Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: [email protected]

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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 2 – Bollettino Ufficiale

D.g.r. 29 aprile 2016 - n. X/5102Approvazione dello schema di accordo per la competitività con la società Mailup s.p.a. (CR)

LA GIUNTA REGIONALERichiamata la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 Impre-

sa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competiti-vità che prevede all’art. 2 comma 1 lettera a) tra gli strumenti volti a rilanciare la competitività lombarda gli accordi per la competitività;

Ricordato che gli accordi per la competitività:

• sono uno strumento con cui Regione intende perseguire l’obiettivo di sviluppare e valorizzare le risorse produttive, umane, ambientali e infrastrutturali presenti sul territorio al fine di favorire la crescita competitiva, l’attrattività del ter-ritorio lombardo, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale della Lombardia con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e del sistema economico pro-duttivo lombardo;

• consistono – ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) della citata l.r. n. 11 /2014 – in strumenti negoziali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa adozione dei relativi criteri, anche ricorrendo agli istituti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedi-mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);

Richiamate le deliberazioni:

• 28 febbraio 2014 n. 1452 che approva, in attuazione del-la legge regionale n. 11/14, gli indirizzi per l’attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la compe-titività;

• 13 giugno 2014 n. 1956 «Ulteriori determinazioni in ordine agli accordi per la competitività: approvazione dei criteri ed avvio seconda fase»;

• 17 marzo 2015 n. 3337 «Presa d’atto della comunicazione avente ad oggetto «le priorità di benessere sociale di Re-gione Lombardia – indicatori di benessere e competitività. esiti e possibili applicazioni e sperimentazioni del progetto» con cui si definisce di verificare la validità, l’efficacia della metodologia per innalzare il benessere e la competitività del territorio, mediante l’applicazione sperimentale ad alcu-ni strumenti tra i quali gli accordi per la competitività (art. 2 – l.r. n. 11/2014);

• 30 aprile 2015 n. 3519 «Accordi per la competitività: appro-vazione dello schema di accordo»;

Richiamato il d.d.u.o. n.  9875 del 24 ottobre  2014  con cui si approva l’avviso pubblico in attuazione della citata d.g.r. n. 1956/2014;

Precisato che gli aiuti di cui al citato avviso sono stati comuni-cati alla commissione europea ai sensi dell’art. 11 del reg (UE) n. 651/2014 e che al regime di aiuto è stato attribuito il numero di caso SA.39395;

Precisato inoltre che a seguito di richiesta di proroga del regi-me il nuovo numero attribuito è SA.42484;

Dato atto che, in ordine alla domanda presentata, la direzio-ne riferisce che:

• in data 5 giugno 2015 la società MailUp s.p.a. ha presenta-to un intervento relativo al sito produttivo di Cremona con proposta progettuale negli ambiti Ricerca & Innovazione, Infrastrutture e Capitale Umano;

• il progetto di ricerca denominato «Sistema Innovativo Di Big Data Analytics» prevede la messa a punto di un sistema di Big Data Analytics tramite il ricorso a nuove tecnologie innovative per l’ampliamento delle fonti dei dati;

• il progetto nell’ambito capitale umano prevede corsi ed at-tività di formazione continua del personale delle aziende partecipanti al progetto sui temi di innovazione specifici le-gati a Big Data e Cloud e su temi ICT abilitanti quali Mobile, IT product innovation management, modalità innovative di gestione dello sviluppo software, gestione della sicurezza;

• in data 29 febbraio 2016 con decreto dirigenziale n. 1375, recependo quanto stabilito nel Nucleo Di Valutazione del 28 gennaio  2016, sono stati approvati gli esiti finali dell’i-struttoria del progetto di ricerca per un contributo pari a eu-ro 2.000.000,00 inteso quale importo massimo concedibile;

• a seguito della seduta del 17 marzo 2016 il comitato tecni-co degli accordi, in data 20 aprile 2016 ha condiviso con procedura scritta il testo definitivo dell’accordo per la com-petitività con le parti coinvolte definendo le modalità di perfezionamento dello stesso e approvando un contributo concedibile pari a euro 1.800.000,00;

Considerato che la presente proposta di accordo per la competitività, da sottoscrivere con la società MailUp s.p.a. si propone, coerentemente con le finalità della legge regionale n. 11/2014, di:

• favorire il mantenimento nel territorio del Comune di Cre-mona dell’insediamento produttivo di Mailup s.p.a. e delle altre aziende partner di progetto;

• favorire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazio-nali;

• creare nuove opportunità in grado di generare importanti ricadute nella gestione delle informazioni sia per le aziende del settore ICT e per imprese industriali e di servizi in gene-rale, sia per la PA, nell’ambito di progetti di sviluppo delle Smart Cities, in termini di crescita, competitività, attivando nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo in termini di qualità occupazionale, produttività, sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali, nonché di benessere;

Precisato che il presente accordo sarà sottoscritto solo a se-guito della trasmissione da parte della Società di tutti gli allegati individuati quale parte integrante dell’Accordo stesso ed in par-ticolare delle dichiarazioni aiuti illegali e imprese in difficoltà;

Stabilito che il contributo regionale in favore della società Mai-lUp s.p.a. (in qualità di capofila) pari a euro 1.800.000,00 trova copertura a valere sul «Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della ricerca e della competitività», presso Finlombarda S.p.A., di cui alla d.g.r. n. 4075 del 25 settembre 2015 - Linea 2 – Partecipa-zione regionale ad accordi negoziali a sostegno della ricerca e della competitività con soggetti privati che presenta la necessa-ria disponibilità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo per la competitività, come approvato con procedura scritta dal comitato tecnico degli accordi in data 20 aprile 2016, in seguito alla seduta del 17 marzo 2016 – allegato 1 parte integrante del presente atto – finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca denominato «Sistema Innovativo di Big Data Analytics»;

2. di stabilire che il contributo regionale in favore della socie-tà MailUp s.p.a. (in qualità di capofila) per la realizzazione del progetto di ricerca denominato «Sistema Innovativo di Big Data Analytics» è, come determinato con procedura scritta dal co-mitato tecnico in data 20 aprile 2016, in seguito alla seduta del 17 marzo 2016, pari a euro € 1.800.000,00 e trova copertura a valere sul «Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della ricerca e della competitività», presso Finlombarda s.p.a., di cui alla d.g.r. n. 4075 del 25 settembre 2015  - Linea 2 - Partecipazione regionale ad accordi negoziali a sostegno della ricerca e della competitività con soggetti privati, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di precisare che il presente accordo sarà sottoscritto a se-guito della trasmissione da parte della società di tutti gli allegati individuati quale parte integrante dell’accordo stesso ed in par-ticolare delle dichiarazioni aiuti illegali e imprese in difficoltà;

4. di dare atto che alla formalizzazione dell’accordo procede-rà il direttore generale della dg sviluppo economico;

5. di trasmettere il presente atto alla società MailUp s.p.a., per gli adempimenti conseguenti finalizzati alla formalizzazione dell’accordo;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istitu-zionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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ALLEGATO 1

ACCORDO PER LA COMPETITIVITA’

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO RELATIVO A PROGETTO DI R&S DAL TITOLO “SISTEMA INNOVATIVO DI BIG DATA ANALYTICS” CONNESSO ALL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SOCIETA’ MAILUP S.P.A. (CR)

(ai sensi dell’art. 2/1a della L.R. n.11 /2014)

TRAREGIONE LOMBARDIA, C.F./P.IVA 80050050154, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1, nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione Sviluppo Economico delegato ai sensi delle DGR 3 del 20/03/2013 e n. 4235 del 27/10/2015

SOCIETA’ MAILUP S.P.A., C.F./P.IVA 01279550196 con sede in Cremona, via Dei Comizi Agrari 10, nella persona del legale rappresentan-te dell’ente Dott. Matteo Monfredini

PREMESSO CHE• con la legge regionale 19.02.2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” è stato introdotto

all’art. 2, comma 1 lettera a), tra gli strumenti volti a rilanciare l’attrattività e la competitività lombarda, l’accordo per la competi-tività;

• Regione Lombardia con gli Accordi per la competitività intende sviluppare e valorizzare le risorse produttive, umane, ambientali e infrastrutturali presenti sul territorio regionale al fine di favorire la crescita competitiva, l’attrattività del territorio lombardo, la capa-cità di innovazione del sistema produttivo e sociale della Lombardia, nel rispetto dei principi di fiducia, responsabilità, sussidiarietà e innovazione, con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e del sistema economico produttivo lombardo;

• il percorso attuativo degli accordi per la competitività parte da una prima ricognizione dei soggetti che possono avere interesse a sviluppare un progetto che da preliminare diventi definitivo, anche attraverso il coinvolgimento di altri attori interessati ed il conseguente contemperamento dei bisogni e degli interessi coinvolti;

• con la DGR 28.02.2014, n. 1452 sono stati approvati in attuazione della legge regionale n. 11/14 gli indirizzi per l’attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la competitività ed è stato istituito un apposito Nucleo di valutazione per l’esame delle proposte progettuali presentate dalle imprese, definendone competenze e composizione;

• con decreto dirigenziale n. 2799 del 01.04.2014 è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse in attuazio-ne della deliberazione n. 1452/2014 e che dal 4 aprile 2014 è possibile, per le imprese, presentare proposte progettuali;

• con la deliberazione n. 1956 del 13.06.2014 la Giunta ha individuato e approvato ulteriori determinazioni in ordine agli Accordi per la Competitività attraverso la definizione dei criteri per l’avvio della seconda fase;

• con decreto dirigenziale n. 9875 del 24 ottobre 2014 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione dei progetti definitivi delle imprese che sono risultate idonee ad accedere alla seconda fase in attuazione di quanto stabilito dalla DGR n. 1956/2014;

• con decreto n. 10674 del 14.11.2014 è stato approvato un modello di calcolo dell’intensità massima dell’agevolazione finanziaria che potrà essere concessa alle imprese che partecipano all’avviso relativo alla fase due della procedura;

• con la deliberazione n. 3519 del 30 aprile 2015 la giunta ha approvato lo schema di accordo per la competitività;

PREMESSO INOLTRE CHE• in data 30/12/2014, è pervenuta la manifestazione di interesse da parte della Società MAILUP S.P.A.;

• in data 23/01/2015 è stata esaminata la proposta progettuale dal Nucleo di valutazione come da verbale agli atti della segreteria tecnica;

• in data 27/02/2015 con decreto dirigenziale n.1488 sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria formale e di merito effettuata dal Nucleo di Valutazione che ammette l’impresa suddetta alla seconda fase;

• in data 05/06/2015 MAILUP S.P.A. ha formalizzato la partecipazione alla seconda fase presentando un intervento relativo al sito produttivo di Cremona, con proposte progettuali nell’ambito Ricerca & Innovazione, Valorizzazione del Capitale Umano e Infrastrutture;

In particolare il progetto di Ricerca & Innovazione denominato “SISTEMA INNOVATIVO DI BIG DATA ANALYTICS” prevede la mes-sa a punto di un sistema di Big Data Analytics tramite il ricorso a nuove tecnologie innovative per l’ampliamento delle fonti dei dati, da realizzarsi in collaborazione con gli altri partner di progetto Microdata Service s.r.l., Linea Com s.r.l. e Politecnico di Milano. Tale progetto è stato valutato positivamente dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 28/01/2016, con punteggio pari a 80 superiore alla soglia minima pari a 60 richiesta obbligatoriamente per l’ammissibilità al finanziamento;

• in data 29/02/2016 con decreto dirigenziale del responsabile del procedimento n. 1375 è stato valutato positivamente il progetto di ricerca che prevede la realizzazione di un sistema di Big Data Analytics per sviluppare una soluzione innovativa di gestione di documenti e informazioni, sia tramite la digitalizzazione di documenti cartacei sia tramite la gestione di docu-menti e contenuti elettronici, nonché analisi di dati ed open data raccolti e gestiti in apposita piattaforma;

Tale intervento si caratterizza per:

a. l’innovatività delle tecnologie che si prevede di sviluppare nel settore dei Big Data, del Cloud e degli Open data e che permetteranno la gestione e il recupero di un’importante mole di dati.

b. la salvaguardia e il mantenimento di 58 dipendenti, altrimenti delocalizzati, e degli attuali livelli occupazionali, oltre ad un incremento di 20 unità nell’arco di 24 mesi

c. la garanzia nell’occupazione di 272 dipendenti di cui 55 presso MailUp S.p.A., 141 presso MicroData Service s.r.l. e 76 presso Linea Com s.r.l.;

d. una durata di 24 mesi ed un costo totale complessivo pari a euro 4.379.650,61 di cui contributo regionale concesso pari a euro 1.800.000,00

e. la creazione di nuove opportunità in grado di generare importanti ricadute nella gestione delle informazioni sia per le

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 4 – Bollettino Ufficiale

aziende del settore ICT e per imprese industriali e di servizi in generale, sia per la PA, nell’ambito di progetti di sviluppo delle Smart Cities, in termini di crescita, competitività, attivando nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo in termini di qualità occupazionale, produttività, sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali, non-ché di benessere;

• A seguito della seduta del 17/03/2016 il Comitato tecnico degli Accordi, in data 20/04/2016 ha condiviso con procedura scritta il testo del presente Accordo con le parti coinvolte, definendo le modalità di perfezionamento dello stesso;

• in data ........................................... con D.G.R. n. .................... la Regione Lombardia ha approvato il testo definitivo dello sche-ma di Accordo;

Tutto ciò premesso e considerato tra i soggetti interessati dall’Accordo per competitività come sopra individuati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE 1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo per la Competitività (di seguito an-

che “ApC” o “Accordo”), che sarà attuato secondo le modalità di seguito pattuite e con gli effetti di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) della LR n. 11 /2014 Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”.

ARTICOLO 2 - AREA DI INTERVENTO DELL’ACCORDO PER LA COMPETITIVITÀ1. Le aree oggetto dell’intervento sono costituite dalle sedi MailUP S.p.a. situate nel Comune di Cremona e nel Comune di Milano.

2. La sede sita sul territorio del Comune di Cremona si trova in Via dei Comizi Agrari 10 a Cremona all’interno di un fabbricato adi-bito ad uffici commerciali, identificato catastalmente al Foglio 28, mappale 186, subalterno 510 del Catasto Edilizio del Comune di Cremona.

3. La sede sita sul territorio del Comune di Milano si trova in Viale Restelli 1 a Milano all’interno di un edificio fabbricato ad uffici commerciali, identificato catastalmente al Foglio 226, mappale 458, subalterno 101 del Catasto Edilizio del Comune di Milano.

ARTICOLO 3 - OGGETTO E FINALITÀ DELL’ACCORDO PER LA COMPETITIVITÀ1. Oggetto del presente Accordo per la Competitività è la realizzazione del dell’intervento denominato “SISTEMA INNOVATIVO DI BIG

DATA ANALYTICS” che si sviluppa nell’ambito:

A. Ricerca e Innovazione: attraverso la realizzazione del progetto “SISTEMA INNOVATIVO DI BIG DATA ANALYTICS “, che preve-de la realizzazione di un sistema di Big Data Analytics, lo sviluppo di una soluzione innovativa di gestione di documenti e contenuti elettronici e infine la messa a punto di una piattaforma innovativa per la raccolta e la gestione degli open data, attraverso sistemi innovativi di raccolta ed analisi;

B. Valorizzazione del capitale Umano: prevede corsi ed attività di formazione continua del personale delle aziende parteci-panti al progetto sui temi di innovazione specifici legati a Big Data e Cloud e su temi ICT abilitanti quali Mobile, IT product innovation management, modalità innovative di gestione dello sviluppo software, gestione della sicurezza;

2. Nello specifico il presente Accordo per la competitività si propone i seguenti obiettivi, finalità e risultati attesi:

a. favorire il mantenimento nel territorio del Comune di Cremona dell’insediamento produttivo di MAILUP S.P.A. e delle altre aziende partner di progetto;

b. sostenere il rilancio aziendale della società MAILUP S.P.A. e delle altre aziende partner, attraverso una forte riqualificazione dei relativi insediamenti produttivi situati sul territorio lombardo.

c. rafforzare il tessuto occupazionale locale e, più in generale, lombardo generando importanti ricadute sulla catena produt-tiva;

3. Con riferimento agli obiettivi di valenza occupazionale, il piano industriale prevede:

a. la riorganizzazione dell’attività industriale tramite un progetto innovativo al fine di pervenire a nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo in termini di qualità occupazionale e di welfare aziendale al fine di pervenire ad una più efficiente strutturazione dell’insediamento produttivo;

b. la salvaguardia e il mantenimento di 58 dipendenti, altrimenti delocalizzati, e degli attuali livelli occupazionali, oltre ad un incremento di 20 unità nell’arco di 24 mesi

c. la garanzia nell’occupazione di 272 dipendenti di cui 55 presso MailUp S.p.A., 141 presso MicroData Service s.r.l. e 76 presso Linea Com s.r.l.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO 1. L’intervento si caratterizza per:

• Aspetti strutturali del progetto industriale Il progetto “SISTEMA INNOVATIVO DI BIG DATA ANALYTICS” prevede Io svolgimento delle seguenti attività:

- Sviluppo di un Data Warehouse (DWH) con l’obiettivo di realizzare un sistema di gestione e di analisi dei dati utile a suppor-tare i processi decisionali.

- Sviluppo di una piattaforma che distribuisca a tutte le aree aziendali le informazioni generate, declinate sulla base dell’aree di destinazione grazie ad algoritmi predittivi del comportamento dell’utente.

- Valutazione degli strumenti interni e di quelli presenti sul mercato compatibili con il progetto.

- Realizzazione di uno Show Room, presso la sede di Linea Com Cremona, in cui esporre le principali caratteristiche della Piattaforma Smart e organizzazione di incontri con gli attori del settore (Comuni, Province, Regioni, Enti Locali etc…), per il confronto sulle loro aspettative ed esigenze sul tema dei servizi ai cittadini.

- Identificazione degli ambiti progettuali potenzialmente più promettenti per la Social Business Collaboration e per la gestione di fenomeni e strumenti di Big Data.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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- Sviluppo di soluzioni di Social Business Collaboration e Big Data Analytics allineate ai target strategici identificati e realizza-zione di roadmap evolutive finalizzate ad interventi innovativi di rilievo economico, sociale e ambientale.

- Sviluppo di un modello di analisi e misurazione dei risultati attesi dall’utilizzo del nuovo Sistema.

• Aspetti occupazionali - La situazione occupazionale nello stabilimento di Cremona, via dei Comizi Agrari 10 (sede MailUp), alla data del 31/03/2016

era di 13 dipendenti,

- La situazione occupazionale nello stabilimento di Milano, viale Restelli 1 (sede MailUp), alla data del 31/03/2016 era di 42 dipendenti,

- La situazione occupazionale nello stabilimento di Cremona, via Gazzoletto 16/18 (sede Microdata Service) alla data del 31/03/2016 era di 53 dipendenti,

- La situazione occupazionale nello stabilimento di MIlano, via Pordenone 8 (sede Microdata Service) alla data del 31/03/2016 era di 23 dipendenti,

- La situazione occupazionale nello stabilimento di Gadesco (CR), via delle Economie 9/11 (sede Microdata Service) alla data del 31/03/2016 era di 65 dipendenti,

- La situazione occupazionale nello stabilimento di Cremona, via Persico 31 (sede Linea Com) alla data del 31/12/2016 era di 55 dipendenti,

- La situazione occupazionale nello stabilimento di Rovato (BS), via XXV Aprile 18 (sede Linea Com) alla data del 31/12/2016 era di 15 dipendenti,

- La situazione occupazionale nello stabilimento di Pavia, via Donegani 21 (sede Linea Com) alla data del 31/12/2016 era di 6 dipendenti,

2. L’iniziativa imprenditoriale è indirizzata alla volontà di rilancio industriale del territorio di appartenenza.

3. Il progetto “SISTEMA INNOVATIVO DI BIG DATA ANALYTICS “ si propone di:

- Offrire soluzioni innovative nella gestione dei Big Data.

- Fornire strumenti per la gestione del processo di sviluppo delle Smart Cities, basate su nuove tecnologie ICT e su sistemi innovativi di raccolta e diffusione delle informazioni.

ARTICOLO - 5 MONITORAGGIO RISULTATI E IMPATTI ATTESI

1. Ai fini del monitoraggio MAILUP S.P.A. presenta per ciascuna delle fasi di rendicontazione i risultati e gli impatti attesi come defi-nito nella tabella A, allegata e parte integrante del contratto con uno specifico esame sui seguenti parametri:

I. dimensioni del benessere e delle competitività;

II. investimenti fissi:

− risorse umane dedicate alla ricerca;

− ampliamento del mercato di riferimento potenziale.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Gli Enti e i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo adotteranno gli atti e porranno in essere i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dello stesso, nel rispetto delle procedure e delle proprie reciproche responsabilità, obblighi od impegni assunti.

2. Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla legge nonché dalle disposizioni contenute nel presente Accordo , a porre in essere le procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il sollecito avvio e compimento com-plessivo dell’oggetto dell’accordo e di ogni suo specifico elemento, secondo i principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..

3. I diversi adempimenti saranno regolamentati, oltre che dalla normativa vigente, dalle disposizioni contenute nel presente Accor-do.

ARTICOLO 7 – COMPITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’ACCORDO

1. MAILUP S.P.A. in attuazione del proprio progetto industriale monitora e valuta l’intera fase realizzativa, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nel rispetto dei tempi previsti dal pre-sente Accordo, con particolare attenzione al Cronoprogramma e segnalando eventuali ritardi o ostacoli tecnico-amministrativi.

2. MAILUP S.P.A. predispone semestralmente una relazione analitico descrittiva di verifica e monitoraggio, sulla base dei dati di aggiornamento e delle relazioni predisposte dai singoli attuatori degli interventi, da inviare alla Direzione Generale Regionale Sviluppo Economico, all’attenzione del Responsabile dell’ApC, concernente:

a. lo stato di avanzamento industriale strutturale, finanziario e procedurale degli interventi, sulla base dello stato avanzamen-to delle attività realizzate, corredato dalla relativa rendicontazione oltre che della scheda di controllo e monitoraggio di cui all’art. 5;

b. la valutazione di andamento periodico riferita ai fattori ostativi e/o facilitanti presenti e futuri.

3. Sulla base delle relazioni periodiche presentate dai soggetti attuatori, il Responsabile degli ApC può proporre al nucleo di Valu-tazione eventuali rimodulazioni degli interventi, nell’ambito del quadro programmatico dell’accordo.

4. MAILUP S.P.A. svolge i seguenti compiti:

a. assicurare la completa realizzazione dell’intervento approvato attraverso il rispetto dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie, organizzando, coordinando e monitorando il processo operativo teso alla realizzazione dell’inter-vento e al raggiungimento pieno degli obiettivi indicati nel progetto esecutivo ammesso a finanziamento;

b. collaborare con il Responsabile degli ApC anche attraverso la predisposizione di relazioni periodiche sull’attuazione degli impegni previsti dall’accordo.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELLE PARTI 1. Relativamente agli impegni degli enti pubblici sottoscrittori, oltre quanto specificatamente previsto dal presente Accordo per la

Competitività, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 241/90, gli enti pubblici sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:

a. collaborare attivamente in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;

b. promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo;

c. avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell’attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi.

2. Gli enti sottoscrittori assumono altresì gli specifici impegni di seguito indicati:

REGIONE LOMBARDIA SI IMPEGNA:

• a sottoscrivere il presente Accordo entro 45 giorni solari dalla data di approvazione della delibera di giunta previo invio degli allegati individuati come parte integrante del presente accordo;

• a concedere un cofinanziamento al progetto di ricerca denominato “SISTEMA INNOVATIVO DI BIG DATA ANALYTICS” pari a 1.800.000,00 come meglio dettagliato nel piano finanziario allegato al presente accordo;

• a prestare la collaborazione e l’assistenza necessaria a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsti dall’accordo;

• ad attivare ogni iniziativa utile per l’esecuzione degli interventi occupazionali previsti nel presente accordo.

Relativamente agli impegni dei soggetti attuatori privati sottoscrittori, questi ultimi assumono gli specifici impegni di seguito indicati.

MAILUP S.P.A. SI IMPEGNA (PENA DI DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE FINANZIARIA):• al rispetto di tutte le condizioni previste nell’Avviso - approvato con il decreto 9875/2014 e s.m.i - e degli impegni formalizzati

nel presente Accordo in particolare al mantenimento degli obblighi occupazionali (richiamati ai punti b. e c. delle Premes-se) per almeno 5 anni, anche qualora si realizzasse una modifica dell’assetto societario;

• a presentare l’aggiornamento del piano finanziario sulla base del contributo concesso pari ad euro 1.800.000,00

• ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata e ammessa a beneficio;

• a mantenere gli impegni assunti nei confronti del partenariato;

• a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso di cui al decreto 9875/2014 e dagli atti a questo conseguenti, tutta la do-cumentazione e le informazioni eventualmente richieste;

• ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall’Avviso e richiamati dall’Accordo;

• ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a be-neficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia;

• a conservare per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

MAILUP S.P.A. si impegna altresì a comunicare tramite posta certificata a Regione Lombardia nella persona del Responsabile del procedimento la eventuale rinuncia al beneficio concesso e/o alla realizzazione del progetto denominato “SISTEMA INNOVATI-VO DI BIG DATA ANALYTICS” nonché a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni , localizzazioni o quant’altro riferito a variazioni inerenti proprio status societario e interventi sugli investimenti connessi alla realizzazione del progetto.

ARTICOLO 9 –GARANZIE FIDEJUSSORIE1. Sono previste a carico di MAILUP S.P.A. garanzie fidejussorie nel caso in cui la stessa richiede l’anticipazione di una prima tranche

del contributo.

2. Tale garanzia rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o Istituto di Credito per un importo pari all’anticipazione richie-sta, deve essere presentata successivamente alla sottoscrizione dell’ApC e avvio del progetto.

3. La fideiussione - coerentemente con le previsioni di cui alla delibera di giunta n.1770/2011- dovrà essere irrevocabile, incondizio-nata ed escutibile a prima richiesta. Dovrà prevedere l’obbligo del garante di pagare, senza possibilità di opporre eccezione al-cuna, col solo rilievo dell’inadempimento successivo a formale atto di messa in mora con fissazione di un termine per adempiere non inferiore a gg. 30 (trenta).

ARTICOLO 10 - VARIANTI/MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO1. MAILUP S.P.A. deve dare avvio alla realizzazione del Programma di R&S entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di

sottoscrizione del presente Accordo, impegnandosi alla conclusione di tutte le attività di Programma di R&S entro i successivi 24 (ventiquattro) mesi.

2. Entro e non oltre il termine dei 24 (ventiquattro) mesi di cui al comma precedente, MAILUP S.P.A. può richiedere motivata proroga, ai sensi dell’articolo 2 dell’Avviso.

3. La competenza a concedere la proroga per la realizzazione dell’intervento in caso di motivate e oggettive cause non dipendenti dalla volontà dell’impresa proponente beneficiaria - non superiore complessivamente a mesi 6 – in base e con la modalità disci-plinata nel punto 2 della scheda ricerca e innovazione allegato all’avviso di cui al decreto dirigenziale n. 9875/ 2014, spetta al responsabile del procedimento previa informativa al nucleo di valutazione.

4. La competenza ad approvare modifiche dell’Accordo, per concorde volontà delle parti, spetta al Responsabile degli ApC - pre-via valutazione del responsabile del procedimento coadiuvato dal Nucleo di valutazione - che la esercita verificandone la com-patibilità con gli obiettivi primari dell’Accordo tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo, di necessità o richieste motivate ed oggettive, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni dell’ApC comunque giustificate in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti. La modifica dell’Accordo

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 7 –

stesso costituirà atto aggiuntivo del presente Accordo che sarà notificato a tutte le parti sottoscrittrici coinvolte.

5. Fuori dal caso di cui al punto 4, non sono accolte proposte modificative del progetto “SISTEMA INNOVATIVO DI BIG DATA ANALYTICS” oggetto del presente Accordo.

ARTICOLO 11 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Regione Lombardia in qualsiasi momento effettua i controlli sul progetto/intervento oggetto dell’Accordo, ed ispezioni presso la sede dell’impresa beneficiaria e i soggetti del partenariato (ove presente).

2. Scopo dell’ispezione è la verifica dello stato d’attuazione del progetto/ intervento, il rispetto degli obblighi previsti all’art. 8 “Obbli-ghi delle parti” dell’Accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

3. I controlli – a titolo esemplificativo - attengono ai seguenti ambiti:

• verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni (es. dati, documenti, atti) prodotte in sede di presentazione della domanda anche sulla base delle autocertificazioni fornite utili ai fini dell’attribuzione del punteggio;

• verifica della rendicontazione delle spese affettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e altri documenti contabili, contratti;

• verifica degli obblighi di cui all’art. 5 e 8 del presente Accordo per la Competitività.

ARTICOLO 12 - SANZIONI

1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi, per fatto imputabile all’impresa beneficiaria costituisce fatti-specie di inadempimento con applicazione di rideterminazione dell’agevolazione finanziaria concessa, come disciplinato ai successivi articoli.

ARTICOLO 13 – DECADENZA DALL’ACCORDO

1. Costituiscono motivo di decadenza dell’Accordo per la Competitività:

a) la mancata realizzazione degli impegni vincolanti previsti dal cronoprogramma, salvo eventuali proroghe e/o modificazioni concesse e condivise in sede di Nucleo di valutazione;

b) la mancata realizzazione degli obiettivi, delle finalità e dei risultati attesi di cui all’art. 3 comma 1 lett. A) del presente Accordo, accertata anche in sede di verifica e monitoraggio attraverso la compilazione della tabella di cui all’art.5.

2. Spetta al Responsabile degli Accordi per la Competitività accertare il verificarsi dei presupposti per la dichiarazione di decaden-za del presente accordo.

ARTICOLO 14 - DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE FINANZIARIA

1. L’intervento finanziario può essere oggetto di decadenza, parziale o totale, formalizzata con decreto del responsabile del proce-dimento.

La decadenza è totale qualora:

• non sia realizzato il progetto industriale;

• nei casi di cui art. 13 comma 1 a) e b);

• mancato rispetto del 70% degli impegni occupazionali assunti con la sottoscrizione del contratto e richiamati ai punti b. e c. delle Premesse.

La decadenza è parziale qualora gli obiettivi di cui agli artt. 3 comma 1 lett. A e gli obblighi di cui all’art. 8 non siano completa-mente raggiunti. In quest’ultima fattispecie il contributo sarà rideterminato proporzionalmente.

2. La decadenza interviene altresì nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo concesso con nota formale trasmessa al Re-sponsabile del procedimento.

3. A seguito dei provvedimenti di decadenza Regione Lombardia provvederà al recupero delle somme già erogate, anche attra-verso l’escussione delle relative fideiussioni di cui all’art. 9.

4. In ogni caso, qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli inte-ressi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni.

ARTICOLO 15 - REFERENTI OPERATIVI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

1. Ciascuna parte in caso di variazione dei referenti operativi si impegna a darne comunicazione per posta certificata al Respon-sabile del Procedimento e al Responsabile dell’Accordo e tramite questi a tutte le altre parti coinvolte interessate.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE E VERIFICHE

1. Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente dalle parti spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.

2. L’attuazione del presente Accordo sarà soggetto a verifiche su richiesta motivata di uno dei soggetti sottoscrittori o del Respon-sabile degli Accordi per la Competitività anche seguito di ispezioni e controlli.

ARTICOLO 17 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE E PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. I Soggetti Beneficiari si impegnano a disciplinare il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati de-rivanti dall’esecuzione delle attività realizzate nell’ambito dell’intervento di cui al presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in tema di proprietà intellettuale.

2. I Soggetti Beneficiari si impegnano a dare ampia pubblicità alle attività realizzate nell’ambito del presente Accordo anche con annunci sui propri siti web e su altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci dai beneficiari per divulgare e dare visibilità alle iniziative realizzate e indicando che l’intervento è realizzato con il cofinanziamento di Regione Lombardia.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 8 – Bollettino Ufficiale

ARTICOLO 18- SOTTOSCRIZIONI, EFFETTI E DURATA1. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) della LR n. 11/2014, lo schema del presente Accordo, sottoscritto dai legali rappresentanti degli

Enti partecipanti, è approvato con delibera di Giunta.2. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di sottoscrizione

dell’Accordo stesso.3. Le attività disciplinate dal presente Accordo sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, i quali si assumono l’impegno di realizzare

tali attività nei tempi previsti dal cronoprogramma.4. La validità del presente Accordo permane sino alla completa attuazione dell’intervento complessivo descritto al precedente art.

4 nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma. 5. La validità dell’Accordo è di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione dell’accordo stesso, salvo quanto disciplinato da eventuali

successivi atti aggiuntivi (Rif: art. 10).

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL’ACCORDO:1. verbali comitato Accordo per la competitività;

2. progetto di ricerca;

3. Dgr approvazione Accordo per la Competitività;

4. piano industriale aggiornato ed eventuali decisioni del CDA attestanti le scelte strategiche;

5. visura catastale attestante le aree interessate dal progetto;

6. cronoprogramma e piano finanziario;

7. dichiarazione di sintesi (aiuti illegali, imprese in difficoltà);

8. tabella con gli attuali livelli occupazionali;

9. tabella “A” di cui all’art. 5 del presente Accordo.

10. Copia Accordo di Partenariato per la realizzazione del progetto

Letto, approvato e sottoscrittoMilano, ___________________________.

Il presente Accordo per la Competitività è sottoscritto in .... esemplari.

REGIONE LOMBARDIA (Direttore Generale pro-tempore Direzione Sviluppo Economico)SOCIETÀ PROPONENTE BENEFICIARIA..........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..….......

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 9 –

D.g.r. 29 aprile 2016 - n. X/5105Approvazione degli strumenti attuativi del programma regionale di gestione dei rifiuti – Linee guida per la stesura di regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani e assimilazione rifiuti speciali

LA GIUNTA REGIONALE :

• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestio-ne dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

• il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante «Norme in materia am-bientale»;

Visto il Programma regionale di gestione rifiuti (P.R.G.R.) ap-provato con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014;

Visti in particolare del d.lgs. 152/06: − l’art. 196 che stabilisce al comma 1 lettera b) che sono di competenza delle Regioni « la regolamentazione delle at-tività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differen-ziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimenta-re e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti»;

− l’art. 199 che stabilisce:

• al comma 3 che i piani regionali di gestione dei rifiuti prevedano:

− alla lettera a) «…..la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale»;

− alla lettera b): «i sistemi di raccolta dei rifiuti…….»;

• al comma 4 lettera a) il piano di gestione dei rifiuti può contenere: «aspetti organizzativi connessi alle gestione dei rifiuti»;

Atteso che il P.R.G.R. definisce i seguenti obiettivi:

• RD1: raggiungimento del 67% di raccolta differenziata a livello regionale al 2020 e del 65% a livello di singolo Co-mune;

• RD2: incremento frazioni raccolte;

• RE1: avvio a recupero di materia pari ad almeno il 65% al 2020;

e individua, tra gli strumenti attuativi per il loro raggiungimen-to, le linee guida da proporre ai comuni per la stesura dei re-golamenti di gestione dei rifiuti urbani e per l’assimilazione dei rifiuti speciali da emanarsi entro 12 mesi dall’approvazione del P.R.G.R. stesso;

Dato atto che Regione Lombardia ha affidato un incarico a Infrastrutture Lombarde s.p.a. per la redazione di analisi e con-tributi tecnico scientifici finalizzati alla pianificazione regionale di gestione dei rifiuti, repertorio convenzioni e contratti n. 17030/Ru del 7 agosto 2012, tra cui le linee guida che i comuni possono seguire per la stesura dei regolamenti di gestione dei rifiuti urba-ni e per l’assimilazione dei rifiuti speciali;

Dato atto che con nota in atti regionali n. T1.2014.0036717 del 7 agosto 2014, Finlombarda s.p.a. ha consegnato a Regione il documento sopra citato;

Dato atto che la documentazione sopra elencata è stata va-lutata positivamente dalla struttura regionale pianificazione dei rifiuti e delle bonifiche;

Considerato che è stata sentita ANCI per la valutazione del documento;

Ritenuto quindi, in attuazione dei contenti del PRGR, di appro-vare il seguente documento:

• «Linee guida per la stesura di Regolamenti comunali di ge-stione dei Rifiuti Urbani e assimilazione rifiuti speciali», com-prensivo dell’Allegato A – «Regolamento tipo regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati»;

Visti il programma regionale di sviluppo della X Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 78/2013 e pubblicato sul BURL del 23 luglio 2013, ed in particolare il punto «256.Ter.9.3 Azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupe-ro dei rifiuti» ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;DELIBERA

1. di approvare, in attuazione dei contenuti del PRGR, il se-guente documento:

• «Linee guida per la stesura di Regolamenti comunali di gestione dei Rifiuti Urbani e assimilazione rifiuti speciali», comprensivo dell’Allegato A - «Regolamento tipo regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati», parte integrante del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 10 – Bollettino Ufficiale

Linee guida per la stesura di Regolamenti comunali di gestione dei Rifiuti Urbani e assimilazione rifiuti speciali

Supporto alla definizione di strumenti attuativi per il nuovo Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti

PRGR - Programma Regionale Gestione Rifiuti

ALLEGATO

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 11 –

1

1 Premessa ................................................................................................................................................... 3

1.1 Documenti analizzati ......................................................................................................................... 3

1.2 Il regolamento di igiene urbana ........................................................................................................ 4

1.3 Articolazione delle presenti linee guida. ........................................................................................... 5

1.4 Un regolamento tipo ......................................................................................................................... 5

2 Sezione: PREMESSE ................................................................................................................................... 6

2.1 Premesse normative .......................................................................................................................... 6

2.2 Forma e modalità di gestione ............................................................................................................ 7

2.3 Raccordo con altri regolamenti. ...................................................................................................... 10

2.4 Oggetto del regolamento ................................................................................................................ 13

2.5 Classificazione dei rifiuti e definizioni ............................................................................................. 15

3 Obiettivi ................................................................................................................................................... 19

3.1 Obiettivi dell’Amministrazione Comunale ....................................................................................... 19

4 L’organizzazione dei servizi ..................................................................................................................... 24

4.1 Forme di gestione ............................................................................................................................ 24

4.2 Competenze del soggetto gestore .................................................................................................. 25

4.3 Competenze del Comune. ............................................................................................................... 28

4.4 Territorio di riferimento per il servizio ............................................................................................ 30

4.5 Tipologia di raccolta......................................................................................................................... 36

4.6 Schede per singola frazione di rifiuto gestito .................................................................................. 43

4.7 Gestione del centro di raccolta ....................................................................................................... 52

4.8 Elementi di personalizzazione del servizio ...................................................................................... 59

5 Attività di controllo, divieti e sanzioni ..................................................................................................... 61

5.1 Controlli. .......................................................................................................................................... 61

5.2 Sanzioni. ........................................................................................................................................... 62

6 Assimilazione ........................................................................................................................................... 68

6.1 Linee guida sull’assimilazione .......................................................................................................... 68

6.2 Convenzioni per la gestione degli speciali non assimilati ................................................................ 78

7 Attività di divulgazione e formazione ...................................................................................................... 80

7.1 Campagne di comunicazione alla cittadinanza (informazione) ....................................................... 80

8 Compostaggio domestico. ....................................................................................................................... 84

9 Servizi di spazzamento stradale e pulizia ................................................................................................ 87

9.1 Premesse generali. .......................................................................................................................... 87

9.2 Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale .......................................................................... 90

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 12 – Bollettino Ufficiale

2

10 Modalità di trattamento dei rifiuti. ..................................................................................................... 92

ALLEGATO A: Regolamento tipo regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 13 –

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1 Premessa

1.1 Documenti analizzati Nell'incarico assegnato a Finlombarda (ora Infrastrutture Lombarde S.p.A.), in supporto alla definizione di strumenti attuativi per il nuovo PRGR, uno dei temi è quello dell'analisi dei regolamenti comunali di gestione rifiuti, al fine di identificare le migliori esperienze ed elaborare linee guida per la stesura di un buon testo coerente con gli obiettivi stabiliti dalla nuova pianificazione.

Come fonte dati inizialmente si è stabilito di analizzare gli atti caricati sul database O.R.SO.

Ai sensi del d.d.s 19 marzo 2013 n. 2578, nell'ambito della compilazione delle schede online di O.R.SO. è previsto come "dato obbligatorio" (non rientrante, tuttavia, nei dati la cui mancanza è sanzionabile) il caricamento di specifici documenti nella sezione "atti e regolamenti". In particolare, fra questi devono essere allegati i file dei documenti inerenti le procedure di affidamento del servizio, secondo le modalità che verranno comunicate, e in particolare: a) capitolato generale d’appalto, b) bando e disciplinare di gara per l’affidamento del servizio, c) verbale di gara e/o contratto di affidamento del servizio, d) tutti i regolamenti comunali inerenti la gestione dei rifiuti e igiene urbana, e) carta dei servizi.

Vista la scarsità dei regolamenti caricati in O.R.SO (circa 50, molti dei quali replicati in quanto riferiti a consorzi di Comuni che hanno divulgato un regolamento tipo) si è deciso di approfondire l'indagine ricercando ed ottenendo da fonti ufficiali (sito del Comune, etc.) specifici regolamenti tra i comuni più virtuosi, in Lombardia ma anche fuori Regione, ovvero coloro che hanno ottenuto significativi risultati in termini di raccolta differenziata e di contenimento della produzione di rifiuti, o comunque ritenuti particolarmente efficaci ed esaustivi nell’articolare alcuni temi specifici che il Regolamento Comunale di Igiene Urbana deve prendere in esame e normare.

Nella tabella riepilogativa di seguito riportata vengono indicati anche la popolazione residente nei Comuni di cui sono state analizzate le disposizioni regolamentari e la data di approvazione delle stesse, per offrire ulteriori strumenti orientativi a servizio di chi legge.

Provincia Abitanti Anno di approvazione del Regolamento o anno in cui al Regolamento è stata apportata l’ultima modifica significativa

Regolamenti scaricati da ORSOArcene BG 4.731Cazzago San Martino BS 11.028 Aprile 2009Chiavenna SO 7.000 2009Comazzo LO 2.220 Novembre 2011Comun Nuovo BG 4.266 2006Cuasso al Monte VA 3.600Grassobbio BG 6.252 Febbraio 2006Lodi LO 43.231Paderno d’Adda LC 3.826 Dicembre 2005Roncadelle BS 9.385 Marzo 2011San Colombano al Lambro

MI 7.490 Giugno 2010

San Giorgio su Legnano MI 6.776 Novembre 2006Sirtori LC 2.935 Marzo 2008

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Provincia Abitanti Anno di approvazione del Regolamento o anno in cui al Regolamento è stata apportata l’ultima modifica significativa

Siziano PV 5.911 2010Suisio BG 3.902 Novembre 2011Vescovato CR 4.040 Marzo 2007Zanica BG 8.345 Febbraio 2006Zelo Buon Persico LO 7.003

Altri Regolamenti lombardiAlbairate MI 4.641 Modifica del 28.6.2012 su impianto regolamentare del 2000Cassano Magnago VA 21.631 Maggio 2011Cinisello Balsamo MI 72.037 Maggio 2013Cornaredo MI 19.931 Giugno 2013Consorzio COINGER VA 99.664 2010 – Regolamento consortileFara Gera d’Adda BG 7.847 ?Giussano MI 25.077 Settembre 2010Lainate (Gesem) MI 25.343 Maggio 2013Magenta MI 23.513San Giuliano Milanese MI 38.046 Luglio 2007Sondrio SO 21.641 Luglio 2007Suello Reg Ecocentro 1.554 Giugno 2010Suzzara MN 20.314 Giugno 2013

Altri regolamenti nazionaliCampobasso Molise 48.398 2012Consorzio Priula Veneto 247.639 2006 - Regolamento Consortile per i servizi di gestione dei rifiuti

urbani. Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 30/03/2006.

Ferrara Emilia Romagna

130.837 2011

Grosseto Toscana 82.616Impruneta Toscana 14.778 2009Novara Piemonte 105.574Padova Veneto 212.174 2011Ponte nelle Alpi Veneto 8.533Sardegna Maggio 2013 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

per i Comuni e per gli Enti Locali attuatori Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 19/44 del 14.5.2013

Torino 908.551Trento 115.905 2012Valle d’Aosta 128.000 Febbraio 2013 – Regolamento Tipo regionale

Tabella 1 - regolamenti di igiene urbana analizzati

1.2 Il regolamento di igiene urbana Il regolamento dei servizi d’igiene urbana è il documento fondamentale che disciplina le modalità di gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale.

L’art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/2006 stabilisce che nel Regolamento vengano previste:

a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

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c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di competenza statale.

Oltre a quanto previsto dalla norma è auspicabile ed opportuno che nel regolamento vengano inseriti principi ed obiettivi specifici che l’Amministrazione Comunale intende perseguire sul proprio territorio.

1.3 Articolazione delle presenti linee guida. Le presenti linee guida non sono strutturate come un articolato-tipo definitivo, ma come indicazioni tra le più avanzate ed incisive, a cui ogni realtà comunale possa far riferimento per l’elaborazione di un regolamento dinamico, dettagliato ed il più aderente possibile alle specificità e necessità locali.

Il “Livello minimo” che all’interno di ogni sezione viene presentato offre le indicazioni degli elementi base, in assenza dei quali la funzione regolamentare sul tema perderebbe efficacia. I “Dettagli aggiuntivi” offrono ulteriori elementi che all’interno dell’articolato possono essere inseriti e presi in esame, per raggiungere un livello di dettaglio e regolamentazione ulteriore.

1.4 Un regolamento tipo In appendice al presente documento si riporta integralmente un regolamento comunale tipo, estratto da alcune delle migliori best practices integrato con gli obiettivi del PRGR. (allegato A)

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2 Sezione: PREMESSE

2.1 Premesse normative

2.1.1 Livello minimo Il regolamento comunale sulla gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati deve fare riferimento alla normativa ambientale più recente, che ad oggi, è individuata nei seguenti:

D.lgs 152/2006, comma 2 art. 198 (Competenze del Comune) e art. 184 (Classificazione);

L.r. 26/03, art. 15 comma 2 (Funzioni dei Comuni).

Nel caso un’Amministrazione provveda alla modifica di un regolamento esistente, occorre evidenziare la motivazione della revisione, anche alla luce degli aggiornamenti normativi intervenuti, provvedere all’abrogazione delle norme regolamentari precedenti ed indicare i termini di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2.1.2 Possibili dettagli aggiuntivi. Oltre che agli art. 184 e 198 del D.lgs 152/2006 citati, è possibile far riferimento

• alla normativa europea, ovvero alla Direttiva 2008/98 CE (che ha introdotto il criterio gerarchico da seguire nella gestione dei rifiuti, a partire dalla prevenzione, preparazione per il riuso, avvio a recupero come materia, etc.), e al D.lgs 152/06 sui criteri generali (Titolo I: gerarchia europea di gestione dei rifiuti improntata a prevenzione, art. 179 e 180),

• a norme nazionali specialistiche, relative ad esempio alla gestione dei RAEE, alle specifiche dei Centri comunali Multi-Raccolta/Piattaforme, …

• a norme territoriali di settore, quali la L.R. Lombardia 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche (in B.U.R.L. 16 dicembre 2003, n. 51)”,

• al Piano Regionale di Gestione Rifiuti ed i Piani Provinciali Rifiuti approvato con d.g.r. 1990 del 20/06/2014.

2.1.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti Nei regolamenti presi in considerazione, tra cui in primis quelli caricati dai Tecnici Comunali nel sistema ORSO ed altri del panorama regionale e nazionale, viene citato ampiamente il D.Lgs 152/06 (o il precedente D.Lgs 22/97), mentre risultano minoritari i riferimenti alla Legge regionale lombarda 26/03 e alle norme ispiratrici degli obiettivi generali (gerarchia europea nella gestione dei rifiuti), anche se bisogna rilevare che in alcuni casi essi vengono riportati in forma discorsiva, in altre sezioni del regolamento.

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Best practices:

Box 1- Comune di San Colombano al Lambro (MI) – estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010)- Riferimenti legislativi nazionali, anche di dettaglio, regionali e riferimenti alla gerarchia europea di gestione dei rifiuti.

Box 2- Comune di Comazzo (LO) – estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2011) - Riferimenti legislativi nazionali e regionali.

Box 3- Comune di Siziano (PV) – estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) - Riferimenti legislativi nazionali, regionali e al Piano Provinciale.

Box 4- Comuni del Consorzio COINGER (VA) – estratto dal Regolamento consortile di gestione RU (2010) - Prevenzione e riduzione dei rifiuti.

2.2 Forma e modalità di gestione

2.2.1 Livello minimo Tipologia di affidamento: Occorre evidenziare il riferimento legislativo aggiornato che regolamenta gli affidamenti del servizio di igiene urbana, che attualmente si identifica nel D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Inoltre, se vengono svolte o si prevede che possano essere svolte in futuro attività di gestione dei rifiuti mediante Associazioni di volontariato, questa possibilità deve essere inserita in questo punto del Regolamento, o nella sezione 4.8 “Elementi di personalizzazione”.

Associazione di Comuni: se il servizio è svolto in modo omogeneo su una serie di Comuni in virtù di convenzione o consorzio, occorre specificarlo. Si ricorda che la gestione in forma associata è vantaggiosa nel caso di piccoli Comuni, come già specificato al par. 3.6.3 del PRGR.

2.2.2 Possibili dettagli aggiuntivi. Modalità generale di gestione delle raccolte: può essere specificata la macrotipologia del servizio (es. porta a porta, stradale, centro di raccolta), che verrà dettagliata nelle sezioni successive.

4· COINGER promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

Art. l - Oggetto del Regolamento1. Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, così come classificati all'art. 7 del D.Lgs. 22 del 05/02/97.2. Esso viene adottato ai sensi delle seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni:D.Lgs. 05/02/1997 n. 22;D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;L. R. 26 del 12/12/2003;Piano provinciale riciclaggio, recupero e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati dalla Giunta Provinciale con delibera n. 352 del 6/12/2000.

Art. 1 Oggetto del regolamento.1. Il presente regolamento è emanato in attuazione del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed

integrazioni, della Legge Regionale (Lombardia) 12 dicembre 2003, n. 26, del decreto 8 aprile 2008 e ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, inclusa la raccolta differenziata e del centro raccolta rifiuti.

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), nel rispetto del D.Lgs. 151/2005 (Attuazione della direttiva 200/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/10B/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti), del D.Lgs. 152/2006 Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), del D.Lgs. 4/2008 (Ulteriori disposizionicorrettive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), dell'art. 59 D.Lgs. 507/1993 (Attivazione del servizio).Le disposizioni che seguono, oltre che ispirarsi al principio di precauzione, prevenzione e della riduzione nella produzione dei rifiuti, sono state formulate nel rispetto delle linee dettate dalla L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione deirifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche gestione dei rifiuti".Il regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte Quarta, Titoli I, II, III e IV, con particolare riferimento all'art. 198 "Competenze dei Comuni".

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Può essere specificato che il contratto di servizio è il documento cardine sia nelle gestioni in house che in quelle con affidamento tramite gara. E’ possibile inoltre indicare se la gestione dei rifiuti si espleta all’interno di un Consorzio di Comuni, se vengono o possono essere stipulate apposite Convenzioni coi Consorzi Nazionali afferenti a CONAI, eventualmente anche attraverso il soggetto Gestore, ecc.

2.2.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti. La maggior parte dei regolamenti considerati presenta una chiara e completa definizione dell’articolo, a partire dal riferimento al D.lgs. 267/2000, alla macrotipologia del servizio e alla previsione della possibilità di effettuazione di quota dei servizi di gestione delle raccolte differenziate da parte di Associazioni. Meno precisati sono i rapporti con CONAI.

Best practices:

Box 5-Comune di Giussano (MI)- estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) - Forma e finalità di gestione.

Box 6-Comune di Suzzara (MN) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2013) – Gestione dei rifiuti è servizio di pubblico interesse.

Box 7-Comune di Lainate (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU- Attività di gestione rifiuti esplicata in forma diretta o mediante affidamento ad imprese specializzate ed autorizzate e convenzioni con i Consorzi Nazionali Obbligatori.

Box 8 - Comune di Fara Gera d’Adda (BG)– estratto dal Regolamento comunale di gestione RU- Attività di gestione rifiuti espletata mediante Concessionario e anche attraverso attività di volontariato.

Art. 6 - Forme di gestioneLe attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, di cui ai successivi articoli, vengono esplicate dal Comune mediante la collaborazione dei/del Concessionari/o

dei vari Servizi di Igiene Urbana, secondo le forme previste dal D.Lgs.167/2006 s.m.i.Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei

rifiuti urbani recuperabili previa autorizzazione rilasciata dal Comune.

Articolo 2 - Forme di gestioneLe attività di raccolta e smaltimento previste nel presente Regolamento vengono esplicate dal Comune in forma diretta, o mediante affidamento ad impresa

specializzata e debitamente autorizzata, o con una delle altre forme previste dal CAPO V del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in ottemperanza dell’art. 113 dello stesso Decreto Legislativo.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte, il Comune, anche tramite eventuali imprese affidatarie del servizio, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del d.lgs. 152/2006 (cfr. Parta Quarta - Titolo II, articoli 217 e seguenti) e con le Associazioni di categoria specializzate.

ART. 2[…] 2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e

nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

Art. 2 – Forma di gestione. L’Amministrazione Comunale di Giussano provvede all’organizzazione ed alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani ed alla tutela igienico sanitaria

dell’ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale, secondo le forme di gestione di cui all’art. 113 bis del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

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Box 9 - Comune di Siziano (PV)– estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) - Contratto di servizio

Box 10 - Comune di Suzzara (MN)– estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2013) - Condizioni, previo rispetto delle quali, l’attività di gestione rifiuti può essere espletata anche attraverso attività di volontariato. Tra queste vi sono l’obbligo di rendicontazione al Comune dei quantitativi intercettati e la comunicazione dei progetti sociali finanziati coi proventi delle raccolte. L’obbligo di comunicazione dei quantitativi intercettati è presente anche in altri regolamenti, quali quello di Comazzo (Lo) e Cassano Magnago (VA).

Box 11-Comune di Padova - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) - Forma e finalità di gestione: possibilità di effettuare i servizi di gestione dei rifiuti urbani in cooperazione con altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale.

Box 12-Comune di San Giuliano Milanese (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2007) - Gestione integrata dei rifiuti. Criteri gestionali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di differenziazione previsti dalle legge: importanza della raccolta domiciliare, funzione di formazione, educazione ed informazione.

ART. 17 . CRITERI GESTIONALIIn applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.Lgs. 152/06 e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel piano provinciale di gestione dei rifiuti l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione all'origine dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato non recuperabile, da avviare allo smaltimento.Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze.L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale,le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale.

ART. 2 - FORMA DI GESTIONE.1. Il Comune di Padova provvede all’organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell’ambiente e della

cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione previste dalla normativa vigente e nel rispetto della pianificazione delle autorità competenti.2. I rapporti con il soggetto affidatario del servizio (di seguito menzionato come Gestore) sono regolati dall’apposito contratto di servizio.3. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con gli altri enti locali

ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale.

Articolo 20 - Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali.1. Le Associazioni di volontariato, che operino senza fine di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, su approvazione

del Comune e sentito il Gestore, che esprime parere obbligatorio e vincolante.2. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:• garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;• asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;• pulire, immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;• inoltrare mensilmente, al Gestore, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;• documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell’attività di recupero dei rifiuti;• dimostrare di essere in posizione regolare rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

Art. 9 - Competenze della Amministrazione Comunale1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa, nelle forme di cui al D.Lgs. 18

agosto 2000 n. 267 e del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.3. Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio con il concessionario, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta,

trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati, e provvede a:definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ai rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di

raccolta;definire, in attuazione anche norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di

imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche e delle altre raccolte differenziate, fissando standard minimi da rispettare;stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta, tenuto conto delle esigenze dell'utenza.vigilare affinchè sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei

contenitori e delle piazzole;promuovere la innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il concessionario provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio.5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal concessionario, purchè non in contrasto

con quanto definito dal contratto di servizio.

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Box 13-Comune di San Giuliano Milanese (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2007) - Articolazione del sistema di gestione rifiuti.

2.3 Raccordo con altri regolamenti.

2.3.1 Livello minimo. Deve essere chiaramente esplicitato che il regolamento di igiene urbana è da considerarsi complementare al regolamento per la commisurazione del tributo. Inoltre il regolamento di igiene urbana deve integrarsi agli altri regolamenti comunali quali ad es. il regolamento edilizio, cimiteriale, dei mercati e manifestazioni, di manutenzione del verde etc. o fornire elementi affinché essi si raccordino in modo consono.

Ad esempio, con l’introduzione di un sistema porta a porta in cui viene richiesta la disponibilità di appositi spazi all’interno delle pertinenze, tale previsione deve essere necessariamente inserita nel regolamento edilizio.

2.3.2 Possibili dettagli aggiuntivi. Possono essere inseriti riferimenti alla necessità di adeguare regolamenti non prettamente attinenti alla gestione dell’igiene urbana, con i quali sussiste però un’interazione, anche a seguito di normative sovraordinate. A titolo di esempio, si può citare l’obbligo fissato dalla L. 28/2012 che ha imposto la commercializzazione di shopper usa e getta esclusivamente biodegradabili e compostabili oppure riutilizzabili; tale previsione può essere citata nel regolamento di igiene urbana e di converso prevedere l’adeguamento del regolamento del commercio.

2.3.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti La complementarietà della regolamentazione della gestione rifiuti rispetto ad altri ambiti è sufficientemente sviluppata nei regolamenti analizzati.

Best practices:

Box 14- Comune di Suzzara (MN) – estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2013) - Impianto normativo e regolamentare del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento anche al regolamento per l’applicazione del corrispettivo sui rifiuti.

4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del Testo Unico Ambientale e dalla Legge Regionale, dal presente Regolamentocomunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale perl'applicazione del corrispettivo sui rifiuti e sui servizi, per quanto applicabili.

ART. 18 . CRITERI ORGANIZZATIVI.La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di San Giuliano M.se si basa sul sistema integrato di tipo secco-umido (con separazione della frazione organica dalle

frazioni secche) e domiciliarizzato (porta-a-porta), ovvero con prelievo presso le singole utenze delle principali frazioni di rifiuto. Il ritiro a domicilio è previsto in particolare per le seguenti frazioni di rifiuto:1. rifiuto indifferenziato o frazione residuale,2. carta e cartone,3. vetro e lattine,4. plastica,5. organico.Il ritiro su richiesta dell'utente, secondo modalità di seguito precisate, per le frazioni:• verde e sfalci• ingombranti e beni durevoli;Il conferimento nei contenitori dedicati per i rifiuti urbani pericolosi di:• pile per piccoli elettrodomestici;• farmaci scaduti.Il conferimento di tutte le altre frazioni o rifiuti così come previsto nel presente Regolamento dovrà avvenire a cura diretta dei singoli utenti presso le isole

ecologiche comunali secondo le modalità e negli orari indicati dal soggetto gestore.Il compostaggio domestico costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile in tutte quelle realtà che

dispongono di giardino od orto.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 15 - Comune di Giussano (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) - Complementarietà del regolamento sulla tassazione.

Box 16 – Comuni del Consorzio COINGER (VA) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Rinvio al regolamento sulla tassazione.

Box 17 - Comune di Milano - estratto dal Regolamento Edilizio comunale–Raccordo con Regolamento di gestione RU.

Box 18 – Comune di Lodi - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2006) - Raccordo con regolamento edilizio per la progettazione e la realizzazione di nuove piazzole per contenitori dei rifiuti urbani e di aree per i contenitori della raccolta differenziata, in caso di risistemazione viaria o edificazione di nuovi comparti. Ruolo del soggetto Gestore.

Box 19 – Comune di Giussano (MI)- estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Inserimento di cestini porta rifiuti in nuove piazze, giardini, parcheggi.

Box 20 – Comune di Cuasso al Monte (VA) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU - Obbligo di spazzamento per i titolari di cave e cantieri edili, priorità nello sgombero neve in prossimità dei contenitori rifiuti.

(Disposizioni in materia di interventi edilizi)[…] Inoltre, i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

(Sgombero Neve)In caso di nevicate il servizio pubblico provvederà allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, i percorsi lungo le zone a giardino, le aree antistanti ai contenitori, i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus ecc.

Nella realizzazione di nuove piazze, giardini, parcheggi (anche privati) in cui dovranno essere inseriti cestini o cestoni, gli stessi dovranno essere conformi a quelli posizionati sul territorio, per il mantenimento di una immagine coordinata del territorio.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero nei nuovi comparti edificabili soggetti o no a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata,nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiutiurbani e le aree per i contenitori della raccolta differenziata, sulla base di standards proposti dall'ASTEM e recepiti dall'Amministrazione Comunale nelle normedel P.R.G., in relazione alla densità edilizia in essere o prevista ed alla destinazione degli insediamenti da servire. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura dievitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alle persone disabili.I progettisti incaricati della redazione di progetti di cui al comma precedente, dovranno preventivamente concordare con l'ASTEM la dislocazione delle piazzole per icontenitori dei rifiuti urbani e le aree per i contenitori della raccolta differenziata, al fine di consentire allo stesso di poter esprimere il proprio parere in meritoall'adeguatezza delle soluzioni proposte, al fine del miglior espletamento del servizio. Pertanto sarà cura dei progettisti delle opere acquisire obbligatoriamente ilparere preventivo dell'ASTEM, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti. In caso di rifacimento della segnaleticaorizzontale, sarà cura dell'Amministrazione comunale provvedere affinché siano riconfermate le linee di delimitazione degli spazi di collocazione dei cassonetti.

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO

Art. 59 (Obbligo di conferimento)I rifiuti solidi urbani di produzione domestica e simili raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, in generale dei locali abitati e degli annessi recintati,

devono essere conferiti, anche in modo differenziato, a cura degli abitanti in contenitori conformi alle disposizioni vigenti, collocati nei depositi di cui all'articolo seguente.

Nelle nuove costruzioni devono essere previsti spazi per la raccolta differenziata tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p. Le canne di caduta sono di regola vietate.

2· Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.L.vo n. 152/2006 o per le altre modalità di riscossione dei costi relativi al servizio erogato.

Art. 52 – Riferimento ad altri regolamenti.E’ da considerarsi complementare al presente regolamento il Regolamento per la determinazione della TARSU per la gestione dei rifiuti urbani.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 21 - Comune di Giussano (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) - Regolamentazione della distribuzione di volantini e del collocamento di contenitori di materiale pubblicitario ai fini della prevenzione della produzione di rifiuti e della preservazione del decoro cittadino.

Box 22 – Comune di Milano - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU- Regolamentazione della distribuzione dei volantini

Box 23 - Comune di Padova – estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2011) - Finalità di riduzione rifiuti mediante la commercializzazione di sacchetti riutilizzabili, tenuto conto del divieto di commercializzazione di sacchetti non biodegradabili.

Box 24 – Comune di Fara Gera d’Adda- estratto dal Regolamento comunale di gestione RU - Raccordo con “Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”.

Box 25 Comune di Albairate (MI) – Estratto di regolamento comunale di gestione RU (2012) – Riferimento all’istituzione della TIA 2

Box 26 – Comune di Fara Gera d’Adda (BG) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU - Riferimento ad altri Regolamenti e raccordo con la normativa UE, italiana, regionale e provinciale.

Art. 49 - Riferimento ad altri regolamentiPer quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e le disposizioni previste nei Regolamenti di Igiene, di Polizia Mortuaria, di

Polizia Urbana, dell’Edilizia e per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 50 – Norma finalePer ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali e di Polizia Urbana, nonché la vigente normativa

statale e regionale in materia igienico-sanitaria e di rifiuti.

Art. 51 - Riferimento alla leggePer quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., dalla legislazione in materia di rifiuti

urbani e dalle norme igienico-sanitarie emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Bergamo.

ART. 39 - TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE 2Per l'espletamento dei servizi è istituita la Tariffa Integrata Ambientale 2, che viene fissata dall'Amministrazione comunale sulla base dell'apposito Regolamento per

l'applicazione della stessa.

Art. 35 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati.Le disposizioni che seguono sono finalizzate a disciplinare le diverse fasi dell’attività di igiene urbana nell’ambito del mercato settimanale, in armonia con i contenuti

del “Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”.Le attività del mercato sono gestite e coordinate dal Comune, che assicura l’espletamento dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti ed alla pulizia delle aree.

ART. 3 - FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA GESTIONE[…]2. L’intera gestione dei rifiuti urbani, mediante l’incentivazione della raccolta differenziata, sarà attuata con gli obiettivi di:[…] …favorire, considerato il divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci commercializzabili entrato in vigore il 01.01.11,

anche attraverso appositi protocolli d’intesa con le associazioni di categoria, l’impiego di borse riutilizzabili (preferibilmente in iuta, canapa o con le caratteristiche tecniche e costruttive stabilite dalla normativa nazionale) o, in seconda battuta, di borse composte da materiale plastico biodegradabile e compostabile, rispondente alla norma UNI EN 13432:2002;

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la

consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell’autore della violazione, in solido con l’intestatario del messaggio.

Art. 42 - Attività di volantinaggio.Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse

connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:

1. distribuire volantini tramite veicoli o consegnati a mano o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;2. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono

collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.

Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Art. 43 - Contenitori di materiale pubblicitario.E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci

immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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2.4 Oggetto del regolamento

2.4.1 Livello minimo. Devono essere indicati i riferimenti normativi nazionali e regionali che specificano su quali temi i Comuni devono regolamentare l’attività di gestione e secondo quali principi (art. 198 del 152 e L.R. 26/03).

2.4.2 Possibili dettagli aggiuntivi. Si possono riassumere tutte le fasi di gestione (raccolta, trasporto, smaltimento, gestione dei centri di raccolta e dei centri del riuso etc.) richiamando eventualmente gli aspetti di tutela igienico-sanitaria, anche a seconda della tipicità del territorio.

2.4.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti. Tutti i regolamenti riprendono i riferimenti normativi o il dettaglio delle fasi della gestione, come oggetto principale. Non si evidenziano particolari criticità su questo aspetto.

Best practices:

Box 27 Comune di San Colombano al Lambro (MI) - Estratto dal regolamento comunale (2010) – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati; determina le aree e le modalità di svolgimento dei servizi; dispone procedure atte a garantire pulizia e decoro dei centri urbani e dell'ambiente e la loro tutela igienico- sanitaria, nonchè a favorire il massimo recupero di materiali; prevede norme atte a garantire una separata ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e predisporre controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti.

3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

4. L'ambito di applicazione è costituito dal territorio comunale di San Colombano al Lambro.[…]8. In particolare il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce:a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni

di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2,

lett. f), del D. Lgs. 152/06;e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,

fissando standard minimi da rispettare;f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli a recupero e smaltimento;g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006,

ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c), e d), del medesimo D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/08

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Box 28 - Regione Val d’Aosta – Regolamento tipo comunale di gestione dei Rifiuti Urbani (2013) – Oggetto, ambito di applicazione del Regolamento comunale di gestione dei Rifiuti Urbani.

Box 29 Comune di Lainate (Mi) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU- – Fasi della gestione differenziata dei rifiuti.

Box 30 Comune di San Colombano al Lambro- Estratto dal regolamento comunale (2010) – Campi di esclusione dal regolamento.

Campo di applicazione1. Il presente Regolamento non si applica:a. ai rifiuti radioattivi;b. ai materiali esplosivi in disuso;c. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;d. alle carogne ed ai rifiuti agricoli di seguito indicati: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole; in particolare ai materiali

litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ed alle terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

e. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido urbani o a questi assimilati;f. ai rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei canali di bonifica, di irrigazione gestiti da terzi;g. alle terre e rocce da scavo così come disciplinate dall'art. 186 del D. Lgs.152/2006.

Articolo 6 – Norme di indirizzoLe raccolte differenziate sono effettuate in attuazione di quanto previsto dagli artt. 198 e 204 del d.lgs. 152/2006, fatti salvi i necessari adeguamenti alle

caratteristiche precipue del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita e raggruppamento, di trasporto, di recupero, di trattamento (inteso questo come

operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o la messa in sicurezza dei medesimi), nonché di ammasso e smaltimento (inteso come attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo, di incenerimento), di pulizia e spazzamento, costituisce attività dipubblico interesse, sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTOIl presente Regolamento, redatto ai sensi delle norme vigenti, disciplina la gestione dei rifiuti urbani […] In particolare disciplina le fasi di conferimento, raccolta,

raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, conformemente ai documenti di programmazione regionali e di sub-ATO.

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, nonché con l’obiettivo di favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli specifici indirizzi regionali, stabilisce:

le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;le modalità dello svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;le modalità di conferimento, della raccolta, sia differenziata sia di quella residuale non differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire

una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;

le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione secondo le norme vigenti (Art. 184 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006);

le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

l’assimilazione ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi, secondo le norme vigenti (Art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/2006); le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella

vigente legislazione.Il presente Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici

regionali.ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVIFerme restando le vigenti disposizioni in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati;raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio

veicolo a motore, di altri materiali di origine domestica derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali esausti;spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;pulizia e rimozione dei rifiuti da aree pubbliche, private (come servizio integrativo) e private ad uso pubblicotrasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;altre disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e l’igiene del suolo in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.La regolamentazione del tributo / tassa sui rifiuti e sui servizi, è stabilita con apposito Regolamento.La gestione dei rifiuti urbani deve essere effettuata nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in materia, perseguendo obiettivi generali per il

raggiungimento delle finalità di riduzione della produzione dei rifiuti e di corretta gestione degli stessi fissati dalle disposizioni vigenti, attraverso azioni volte: a) ad informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi

consapevoli della necessità di avvalersi di corrette modalità di gestione dei rifiuti; b) a coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione

controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riuso, al riciclaggio o allo smaltimento finale; c) a promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a

smaltimento.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 31 Comune di Cassano Magnago (VA)- Estratto dal regolamento comunale (2011) – Campi di esclusione dal regolamento per le eccedenze alimentari non somministrate, destinate alle strutture di ricovero di animali di affezione.

Box 32- Comune di Lodi – estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2006) - Campi di esclusione dalla privativa per gli imballaggi terziari e per gli RSAU avviati a recupero.

2.5 Classificazione dei rifiuti e definizioni

2.5.1 Livello minimo Occorre citare gli articoli del D.lgs. 152 riferiti alla classificazione dei rifiuti e alle fasi della gestione: art. 183 e 184 in primis.

Tra le definizioni, oltre a quelle di legge, occorre anche inserire quelle specifiche del proprio territorio, comprendendo le raccolte con modalità particolari (es. grandi utenze etc., forme cooperative, compostaggio domestico, etc.), anche suddivise in articoli specifici.

2.5.2 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti Nei regolamenti analizzati sono elencate le disposizioni di legge relative alla classificazione dei rifiuti, le definizioni di cui al D.lgs. 152/06 ed altre, utilizzate a livello territoriale e funzionali a contestualizzare le disposizioni regolamentari al contesto comunale. L’articolo non presenta pertanto particolari problematicità.

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. n. 22/97, compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 23 delmedesimo decreto e dell'art. 113 del D.Lgs n. 267/2000. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati e di quelli che rientrinonell'accordo di programma previsto all'art. 22, comma 11 del D.Lgs. n. 22/97.

Art. 7 - Campo di applicazione ed esclusioni1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:[…]

f) alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Best practices:

Box 33 Comune di Giussano (MI) - Estratto dal regolamento comunale (2010) –Classificazioni dei rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/2006 smi.

Box 34 Regione Val d’Aosta – regolamento tipo comunale di gestione dei Rifiuti Urbani (2013) – Definizione di “Rifiuto”

Box 35 Comune di Roncadelle (BS)- Estratto dal regolamento comunale (2011) – Definizione delle fasi della gestione rifiuti

ARTICOLO 6 - Gestione dei rifiuti.La gestione dei rifiuti è costituita dalle attività:a) raccolta in contenitori e/o sacchetti col sistema porta a porta su tutto il territorio comunale, a seguito di conferimento da parte del produttore o del detentore

secondo le modalità definite dal presente regolamento;b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonchè sul demanio, nei cimiteri, nei mercati;c) trasporto effettuato con idonei automezzi, in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;d) smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti autorizzati e secondo le disposizione di legge.

ART. 4 – DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI RIFIUTI1. Le norme vigenti definiscono rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. Viene quindi

superato il concetto di “abbandono” di un oggetto o di una sostanza, che presuppone l'impossibilità di riutilizzo degli stessi, ma ogni sostanza od oggetto che residui da un processo di produzione o di consumo e che non trovi più utilizzo all'interno dello stesso processo che lo ha originato o che non presenti le caratteristiche per essere avviato al recupero senza subire operazioni di trasformazione e/o adeguamento, anche se avviato al recupero, al riciclaggio o al riutilizzo, risulta essere per il soggetto produttore un rifiuto, con l'obbligo, pertanto, del rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti.1. Ai fini del presente regolamento per "Rifiuto "si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il

detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati:a. Secondo l'origine in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali";b. Secondo le caratteristiche di pericolosità in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".

3. Sono Rifiuti Urbani (RU):a. I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;b. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;c. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d. I rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge

marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;e. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;f. Gli esiti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

4. Sono classificati Rifiuti Speciali:a. I rifiuti da attività agricole ed agro industriali;b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali

ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi;c. I rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali; fatto salvo quanto disposto dall'art. 185 del decreto 152/06 e s.m.i. d. I rifiuti da attività commerciali; e. I rifiuti da attività di servizio;f. I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;g. I fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie. Rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni

debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria;i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti. Rientrano in questa categoria le auto private, caravan e qualsiasi veicolo di trasporto pubblico e privato,

compresi i natanti a qualsiasi titolo;k. Il combustibile derivato da rifiutil. I rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

5. Sono Rifiuti Pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'Allegato A sulla base degli Allegati G, H ed I del D.Lgs n. 152/06.6. Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) i rifiuti urbani domestici costituiti da:a. prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;b. prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;c. siringhe;d. pile ed accumulatori;e. lampade a scarica (neon) e tubi catodici;f. oli esausti.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 36 Comune di Lainate (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU- Raccolta differenziata.

Box 37 Comune di Lodi- Estratto dal regolamento comunale (2006) – Deposito di rifiuti che non si configura come “abbandono”.

Box 38 Comune di Giussano (MI) - Estratto dal regolamento comunale (2010) – Definizioni dei rifiuti cimiteriali ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 152/2006 smi.

Box 39 Comune di Giussano (MI) - Estratto dal regolamento comunale (2010) – Definizioni dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 152/2006 smi.

Box 40 Comune di Zanica (BS)- Estratto dal regolamento comunale (2006) – Rifiuti Sanitari Assimilati agli Urbani.

Sono considerati rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del nuovo regolamento in materia di rifiuti sanitari (D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254):1) I rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;2) I rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da

pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;3) Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonchè altri rifiuti

non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell'art.21, comma 2, lett. G), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22;4) La spazzatura;5) Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;6) I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;7) I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue, esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i

contenitori e le sacche utilizzate per le urine;8) I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per

rifiuti urbani. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

I rifiuti di cui al comma precedente, se non presentano carattere di pericolosità e non sono a rischio infettivo, sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta previste per gli altri rifiuti assimilati all'art. 40.

8. Si intendono per Rifiuti di Imballaggi quei prodotti adibiti a:a. contenere;b. proteggere;c. consentire la manipolazione e consegna dal produttore all'utilizzatore;9. I rifiuti di imballaggi vengono suddivisi in:a. imballaggi primari o imballaggi per la vendita per l'utente finale e per il consumatore;b. imballaggi secondari o imballaggi multipli concepiti per raggruppare un certo numero di unità di vendita;c. imballaggi terziari o imballaggi per il trasporto.

7. Per Rifiuti Cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:a. ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta,

degli uffici e delle strutture annesse);b. esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie.

Non viene considerato abbandono:• Il deposito delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "PORTA A PORTA" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;• Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori

stessi sono stati predisposti;• Il deposito in strutture per il riciclaggio (compresi quelli della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, cioè verde ed umido come definiti al precedente art.

11, tramite compostaggio domestico o forme equivalenti) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse nonarrechino alcun pericolo igienico- sanitario o danno all'ambiente.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:- Frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e

ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente, anche rispetto ai vantaggi ambientali;- Sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento

ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e le batterie esauste, gli accumulatori al piombo, ifarmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”, le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.

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Box 41 Comune di Suzzara (MN)- estratto dal regolamento comunale (2013) – Ulteriori definizioni utilizzate nel Regolamento di gestione RU: centro di Raccolta Mobile, Eco Calendario, Utenza Domestica Singola e Condominiale.

Box 42 Comune di Suzzara (MN)- Estratto dal regolamento comunale (2013) – Ulteriori definizioni utilizzate nel Regolamento di gestione RU: Frazione pannoloni/pannolini, Rifiuti Urbani Esterni.

Box 43 Comune di Albairate (MI)- Estratto dal regolamento comunale (2012) – Ulteriori definizioni utilizzate nel Regolamento di gestione RU: Differenziazione, Differenziazione non conforme.

Box 44 Comune di Ponte delle Alpi (BL)- Estratto dal regolamento comunale (2012) – Ulteriori definizioni utilizzate nel Regolamento di gestione RU: Ecosportello.

ee) Ecosportello: ufficio predisposto ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

6. Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato.[…]J. Frazione pannoloni - pannolini: e la frazione conferita in modo separato dalla frazione secca residua dei RU al fine di poter garantire modalità e tempi di

conferimento confacenti alle specificità del rifiuto;k. Altri rifiuti: Altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta o alla Piattaforma quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di

inerti (come definite dal regolamento del centro di raccolta e dalla ulteriore normativa applicabile), pneumatici usurati, […]B. Rifiuti Urbani Esterni: sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su

strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

[…]e) Centro di Raccolta Mobile (CdRM): automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con

modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;

[…]j) Eco-Calendario: documento sintetico di riferimento nella gestione dei rifiuti da parte delle utenze comunali, indicante:I. le modalità di gestione dei rifiuti e conferimento al servizio locale;II. le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali e prevista la raccolta domiciliare, nonchè le modalità, frequenze e luoghi di

conferimento delle restanti frazioni di RU ed assimilati;[…]v) Utenza Domestica singola: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;w) Utenza Domestica condominiale: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.

3. Differenziazione: separazione da parte delle utenze del rifiuto prodotto in base alle indicazioni dettate dal presente regolamento o da provvedimentidell'Amministrazione Comunale.4. Differenziazione non conforme: differenziazione realizzata in difformità dal presente regolamento e dalle disposizioni normative vigenti.

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3 Obiettivi

3.1 Obiettivi dell’Amministrazione Comunale L’Amministrazione comunale deve definire all’interno del Regolamento gli obiettivi specifici che intende raggiungere con e attraverso la gestione del ciclo dei rifiuti.

Gli obbiettivi previsti dal regolamento, oltre ad impegnare l’Amministrazione e tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, possono vincolare anche la Società affidataria dei servizi al conseguimento degli stessi.

3.1.1 Livello minimo Il Comune deve prevedere di raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata indicati dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/2006, articoli da 178 a 181 bis), dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (in particolare gli obiettivi sul raggiungimento del 65% di raccolta differenziata a livello comunale, la riduzione dei rifiuti, la qualità delle differenziate, la tariffa puntuale) anche mediante la sottoscrizione delle convenzioni per la gestione dei rifiuti d’imballaggio con i Consorzi della filiera CONAI previste nell’accordo ANCI –CONAI: COMIECO (imballaggi carta e cartone), COREPLA (imballaggi plastica), RILEGNO (imballaggi in legno), COREVE (imballaggi in vetro), CIAL, CNA (imballaggi metallici) e CONOE (recupero olii vegetali).

L’Amministrazione comunale deve inoltre deve inserire nell’articolato regolamentare obiettivi di:

1) prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione dello spreco, in conformità al Piano Regionale di riduzione dei rifiuti;

2) Riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica o comunque del rifiuto urbano residuo; 3) riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso campagne di informazione e

sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli, all’abbattimento dell’usa e getta ed alle pratiche di auto compostaggio;

4) raggiungimento di livelli di effettiva valorizzazione delle singole frazioni oggetto di raccolta differenziata, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dal PRGR vigente;

5) consolidamento e costante miglioramento dei quantitativi valorizzabili raggiunti; 6) miglioramento progressivo della qualità dei materiali raccolti in forma differenziata, volto ad

ottenere la massima valorizzazione economica nella cessione dei predetti materiali al sistema CONAI e/o agli operatori privati autorizzati al recupero degli stessi;

7) miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati, con contestuale contenimento dei costi da porre a carico dell’utenza;

8) riduzione della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando contestualmente le maggiori garanzie di protezione ambientale.

3.1.2 Possibili dettagli aggiuntivi Possono essere evidenziati ulteriori obiettivi strategici che impegnino l’Amministrazione e il Gestore quali ad esempio:

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• la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

• l’introduzione in bandi di gara o lettere d'invito di clausole che valorizzino la messa in atto di azioni di riduzione di rifiuti e di massimizzazione della riciclabilità di beni impiegati in determinati processi;

• la promozione di accordi e contratti di programma o di protocolli d'intesa, anche sperimentali, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

• la promozione di centri per il riutilizzo e lo scambio di merci usate, anche attraverso un marchio ecologico comunale;

• l’adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenuto anche conto delle caratteristiche ambientali e del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;

• l’individuazione degli impianti di recupero e/o smaltimento con i migliori processi tecnologici, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni o alla massimizzazione del recupero energetico dal trattamento dei rifiuti ad essi consegnati;

• la previsione di incentivi alle persone, Associazioni o Aziende che si distinguano particolarmente nel favorire e realizzare iniziative di raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati.

3.1.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti Best practices:

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Box 45 –Giussano, San Giuliano Milanese (MI) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2007) - Finalità ed obiettivi della gestione rifiuti.

Box 46 - Comune di Fara Gera d’Adda – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU - Obiettivi della gestione rifiuti e Finalità del Regolamento. Informazione e coinvolgimento dei Cittadini per giungere ad un’efficiente gestione dei rifiuti.

Art. 1 - Obiettivi della gestione dei rifiuti

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un oggettivo limite allo sviluppo sostenibile di una comunità, vengono individuati i seguenti obiettivi primari da perseguire:

• informare i cittadini dell'importanza che assume un corretto ciclo di smaltimento dei rifiuti, sia dal punto di vista dell’efficacia economica di gestione sia ai fini di garantire un equilibrio ambientale, in modo da rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere efficienti ed efficaci sistemi di smaltimento;

proporre azioni atte a:• coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti) in una gestione

controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riciclo o allo smaltimento finale;• diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione sostenibile rappresenta per gli interessi

economici delle imprese, anche sotto il profilo concorrenziale;• promuovere l’attività di raccolta differenziata in modo da favorire l’aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni di

rifiuto da destinare allo smaltimento finale.Il Comune promuoverà, di concerto con i/il Concessionari/o dei vari Servizi di Igiene Urbana e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio (e

con il coinvolgimento del cittadino-utente), la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tese al recupero di materiali e/o energia.

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, pulizia e spazzamento, costituisce attività di servizio pubblico sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 3 – Finalità ed obiettivi della gestione.1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitare con

l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.2. A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire

finanziariamente mediante l’apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.3. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell’ambiente e della cittadinanza deve:• Essere ispirata al principio di uguaglianza dei cittadini;• Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;• Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;• Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;• Garantire la partecipazione e l’accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi della vigente normativa.4. L’intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:Evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero

recare pregiudizio all’ambiente e assicurando la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;Determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l’osservanza dei criteri di economicità ed efficienza tendenti il piu'

possibile al riciclo, riutilizzo e recupero di materiale ed energia;Ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;Tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;Promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e a mantenere i rifiuti separati in “flussi distinti” secondo le categorie merceologiche (carta,

vetro, organico, metalli ecc.), favorendone così la re-immissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;5. Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l’obiettivo di:Diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero nelle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici,

plastica e legno e frazioni di Rifiuti Urbani. La raccolta di quest’ultima frazione, se effettuata in modo da garantire un adeguato grado di purezza, consente di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo così la quantità di Rifiuti Urbani da avviare allo smaltimento;

Incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;

Istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;

Migliorare la raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T –tossici- e/o F –infiammabili-);

Ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;Contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

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Box 47 Comune di Lodi - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2006) - Responsabilizzazione e cooperazione nella gestione dei rifiuti. Principio della responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti.

Box 48 Comune di Zanica (BG) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2006) – Gestione integrata dei rifiuti orientata a prevenzione, riduzione dei flussi destinati a smaltimento, separazione delle frazioni pericolose ed inquinanti, recupero di materia ed energia.

Box 49 Comune di Ponte alle Alpi (BL) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU – Gestione integrata dei rifiuti orientata a prevenire e ridurre nel tempo i flussi di rifiuti destinati a smaltimento.

Box 50-Comune di Padova - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2011) - Finalità di riduzione nella gestione dei rifiuti in occasione di feste e manifestazioni e mediante utilizzazione di borse riutilizzabili.

Box 51-Comune di Trento - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2012) - Finalità di riduzione nella gestione dei rifiuti e di riutilizzo mediante, ad esempio, Feste del Riuso.

Art. 6 Riduzione dei rifiuti urbani aIla fonte1. Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte.2. Il Comune promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di

categoria, attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

3. Il Comune può individuare anche meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi, come ad esempio per la pratica del compostaggio domestico.

Art. 7 Riutilizzo dei rifiuti urbani1. Il Comune promuove la cultura del riutilizzo dei beni.2. A tale scopo il Comune, in collaborazione con il Gestore, le Circoscrizioni e le Associazioni di volontariato, promuove l'organizzazione di iniziative atte a

diffondere buone pratiche, tra cui le feste del riuso. In tali feste ogni cittadino può portare beni e materiali in buono stato di conservazione, funzionanti epuliti che sono poi esposti, suddivisi per tipologia, per essere ritirati da altri cittadini. Per evitare il ritiro indiscriminato di oggetti da parte di pochi cittadini e stabilito che ognuno può prelevare durante l'orario di apertura della festa un limite massimo di oggetti (indicativamente cinque oggetti). L'acquisizione senza limite di oggetti può avvenire solo a chiusura della festa. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

ART. 3 - FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA GESTIONE2. L’intera gestione dei rifiuti urbani, mediante l’incentivazione della raccolta differenziata, sarà attuata con gli obiettivi di:[…]d) favorire l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili o biodegradabili e compostabili, conformi alla norma UNI EN13432, in occasione delle manifestazioni temporanee;e) favorire, considerato il divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci commercializzabili entrato in vigore il 01.01.11,

anche attraverso appositi protocolli d’intesa con le associazioni di categoria, l’impiego di borse riutilizzabili (preferibilmente in iuta, canapa o con le caratteristiche tecniche e costruttive stabilite dalla normativa nazionale) o, in seconda battuta, di borse composte da materiale plastico biodegradabile e compostabile rispondente alla norma UNI EN 13432:2002;

[…]j) garantire l’igiene ed il decoro del territorio comunale e la salvaguardia del paesaggio e dei siti di particolare interesse storico-culturale.

2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, articolato su base territoriale.Essa è finalizzata a:

a) limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti "usa e getta";b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti, minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;d) favorire la valorizzazione dei rifiuti, attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;e) favorire il recupero di materiali ed energia, anche nella fase di smaltimento finale.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTIConsiderato che la produzione incontrollata dei rifiuti ed il relativo smaltimento costituiscono ormai un oggettivo limite allo sviluppo e che una forte

riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più drastica, si individuano come obiettivi primari del Comune:[…]2) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale, al fine di rendere gli stessi

consapevoli della necessità di concorrere con comportamenti positivi all'affermarsi di modelli di consumo, che considerino la variabile rifiuti come unaimportante voce di costo economico ed ambientale e, comunque, di coinvolgerli consapevolmente in sistemi di smaltimento più corretti;

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi, allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti

[…]Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà

avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

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Bollettino Ufficiale

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Box 48-Comune di Torino - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2005) – Ricorso ai criteri del GPP

Box 48-Comune di Ferrara - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2009) – Incentivi per Raccolta Differenziata

Art. 32 - Incentivi Sono previsti i seguenti incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l’iniziativa della raccolta differenziata dei

rifiuti urbani o assimilati: a) sgravi tariffari per la gestione del servizio rifiuti commisurati al beneficio effettivo, ottenuto dalla raccolta differenziata, una volta che venga adottato il metodo

normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di smaltimento di cui all’art.238, comma 6 del Dlgs n.152/06. b) premi materiali, da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell’iniziativa; c) attestati di benemerenza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più

meritevoli e dell’impegno profuso.

Articolo 5 - Recupero dei rifiuti1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani la Città di Torino si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:a) il reimpiego ed il riciclaggio;b) le altre forme di recupero, per ottenere materia prima dai rifiuti;c) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego di materiali recuperati dai rifiuti, al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

2. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.3. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie

prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

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4 L’organizzazione dei servizi

4.1 Forme di gestione

4.1.1 Livello minimo Il regolamento deve evidenziare le modalità di affidamento prescelte da ogni singola Amministrazione secondo la normativa vigente al momento della stesura e pubblicazione del regolamento. Esse sono, al momento, il capo V D.Lgs 167/2000, e, seppure in stato di bozza di recepimento, la Direttiva Europea 2011/896 UE. Si può precisare che l’Amministrazione affidi, attraverso forme diverse (es. convenzioni) i servizi di igiene urbana o alcuni dei servizi ad Associazioni o Cooperative presenti sul territorio.

4.1.2 Esemplificazioni di articolati regolamentari Pochi dei regolamenti Comunali citano correttamente le forme di gestione ammesse.

Alcuni esempi di articolato maggiormente esaustivi sono questi:

Box 52 – Regione Val d’Aosta- estratto dal Regolamento comunale tipo di gestione RU (2013)- Forme di gestione e meccanismi di valutazione degli standard dei servizi offerti dall’Appaltatore.

Box 53 –Comune di Suzzara (MN) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2013) – Società affidataria del servizio, nomina del Funzionario comunale responsabile del servizio rifiuti.

Gli estratti di Regolamento di seguito riportati si riferiscono, rispettivamente, ad un Consorzio di Comuni lombardo, il Consorzio COINGER, ed al Comune di Chiavenna, piccolo Comune montano della provincia di Sondrio.

Box 54 – Comuni del Consorzio COINGER (VA) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) - Gestione rifiuti in forma consortile. Articolato utilizzabile da comuni aderenti a Consorzi

3· Il comune consorziato esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa secondo quanto previsto all'art. 198 comma 1 del D.L.vo 152/2006. Il Comune, aderendo a COINGER, consorzio di comuni ex art. 31 del TUEL, ha trasferito ad esso le funzioni di controllo e la titolarità del servizio. COINGER, mediante le procedure di affidamento previste dalla legge, provvede ad individuare il gestore che effettua la raccolta, trasporto e smaltimento degli RSU, secondo le modalità indicate nell’apposito Contratto di servizio.

1. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio, identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza verso il Gestore e verso la Cittadinanza, nonchè la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell’ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa

comunitaria, nazionale e regionale di settore, secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e sulla base degli indirizzi dell’Autorità di Bacino (subATO).

2. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.

ART. 9 - COMPETENZE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO2. Per lo svolgimento dei servizi l’Autorità di Bacino, oltre a richiedere all’appaltatore l’attuazione della Carta dei Servizi (Piano di lavoro, Schede tecniche

annuali del Contratto di servizio), stabilisce meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 55 Comune di Chiavenna (SO)- estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2009) - –Gestione in economia e mediante affidamento ad Impresa autorizzata attuata da un piccolo Comune montano.

4.2 Competenze del soggetto gestore

4.2.1 Livello minimo Si devono elencare le competenze generali richieste per il proprio territorio relative a raccolta, spazzamento meccanizzato e manuale, gestione piattaforma, etc.

4.2.2 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti Nella maggior parte dei regolamenti analizzati le competenze del soggetto gestore sono affrontate all’interno delle disposizioni regolamentari, ma con livelli variabili di approfondimento. Di seguito sono riportati estratti da disposizioni regolamentari che affrontano il tema con adeguata analiticità.

Box 56 – Comune di Suzzara (MN)– Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU – Attività di competenza del Gestore, tra cui informazione ai Cittadini, gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite, predisposizione della Carta dei Servizi, nomina e comunicazione del Responsabile Incaricato del Servizio.

Articolo 7 - Attività di competenza del Gestore del servizio.1. Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:a) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannoloni e pannolini;b) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;c) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti Ingombranti e Raee dei rifiuti urbani;d) Servizio di raccolta, trasporto e conferimento al CdR della frazione vegetale dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio a carattere pubblico;e) Servizio di raccolta, trasporto dal CdR agli impianti di trattamento/smaltimento della frazione vegetale dei rifiuti urbani;f) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi;g) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento delle frazioni differenziate (Carta, Vetro e Contenitori in Alluminio o Acciaio, Plastiche, ecc.) dei

rifiuti urbani, per le quali è istituito il servizio;h) Gestione e controllo del Centro di Raccolta comunale, nel rispetto della normativa applicabile;i) Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il

Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;j) Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei

corsi d'acqua accessibili;k) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta

da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato;l) Servizio di prelievo, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri

comunali;m) Informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale mirata;n) Gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.2. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli

indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune. […]4. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla leggi.5. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici

e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui siaeventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.

6. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.7. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio, comunicandolo al Comune.

ART. 2 - CONSISTENZA DEL SERVIZIOIl servizio consiste in:A - Servizio di nettezza urbana esterna, relativo alla pulizia delle aree pubbliche come vie, piazze giardini ecc., compresi nel territorio comunale;B - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti relativo ai rifiuti urbani e speciali assimilati come meglio precisato nei successivi articoli del presente

Regolamento.ART. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIOAll'espletamento del servizio di cui alla lettera A) del precedente art. 2 il Comune provvede, fino a contraria determinazione, direttamente mediante il personale

dipendente secondo la Pianta Organica in vigore.La gestione del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti di cui alla lettera B) del precedente art. 2 è invece attuata, sempre fino a contraria determinazione,

mediante appalto ad idonea Impresa secondo le norme, condizioni e prescrizioni previste in apposito Capitolato d'Appalto e sempre sotto l'osservanza

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Box 57 – Comune di San Giuliano Milanese (MI)– Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2007) – Competenze del gestore in tutte le fasi di gestione dei rifiuti, anche organizzativa di nuove raccolte, informativa, di verifica e controllo delle modalità di conferimento adottate dai Cittadini.

Ulteriori elementi di dettaglio nelle competenze del gestore

Box 58 – Comune di Lodi (LO)– Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2006) –Obblighi del gestore in tema di organizzazione e definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani

Art. 8 MODALITA DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTIOgni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D. L.gs. 22t97 è svolta direttamente dagli

stessi o, di norma, tramite il gestore del servizio, in una delle forme previste dalla Legge 267/2000, denominato di seguito " ASTEM".

Art. 9 COMPETENZE DELL'ASTEMFermi restando i poteri di indirizzo, controllo e verifica dei risultati sia in termini di efficienza ed efficacia che di economicità, che restano in capo al Comune,

l'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici costituisce specifica competenza dell'ASTEM. In tal senso l'ASTEM:

A) provvede a definire, in collaborazione con il Comune, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:

- raccolta differenziata dei rifiuti;- rifiuti urbani domestici ingombranti;- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;- rifiuti assimilati agli urbani;- rifiuti urbani pericolosi;B) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti nonchè il numero e la loro ubicazione in relazione alla struttura

urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonchè all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;C) stabilisce la frequenza ed orari delle operazioni di asporto dei rifiuti e di svuotamento dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto

compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;D) assicura l'igienicità dei contenitori stradali e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezioneE) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di mezzi operativi.L'istituzione di nuove articolazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani, di cui alla lettera A), a far tempo dall'entrata in

vigore del presente Regolamento, e sancita con atto dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 . COMPETENZE DEL SOGGETTO GESTOREAl soggetto gestore individuato dal Comune di San Giuliano M.se competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso provvede direttamente in

piena autonomia operativa e gestionale, oppure mediante soggetti terzi, limitatamente ai servizi accessori, purchè preventivamente autorizzatidall'Amministrazione Comunale e nel rispetto comunque della delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 09.03.2006:

1. la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;2. la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici o ad uso pubblico, intendendosi per questi ultimi le aree private permanentemente aperte al pubblico

senza limitazioni di sorta, come stabilito al Titolo IV del presente Regolamento e secondo il piano concordato tra il Comune e il soggetto gestore;3. l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata, al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;4. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;5. la gestione operativa degli ecocentri;6. l'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti, nonchè sulle modalità di ispezione e controllo del

rispetto delle norme vigenti e del Regolamento;7. la verifica ed il controllo del corretto conferimento dei rifiuti negli specifici contenitori, da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie

riscontrate al corpo di polizia locale;8. l'individuazione delle tipologie di rifiuto che possono essere conferite presso l'ecocentro, l'organizzazione delle nuove raccolte, l'informazione e l'istruzione

delle utenze circa le tipologie dei rifiuti conferibili e relative modalità specifiche;Il soggetto gestore può svolgere attività finalizzate a definire quanto segue, dandone debita comunicazione al Comune e previa approvazione, con specifico

atto di Giunta Comunale: individuazione o modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenza di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti

urbani; l'individuazione delle aree di spazzamento; le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali; l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l'individuazione di apposite aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani. Il soggetto gestore, in accordo con il Comune, può svolgere inoltre le seguenti attività: l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purchè selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla privacy, o analisi merceologiche dei rifiuti o

frazioni di essi; l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa

coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare; la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta rivolti a soggetti economici operanti sul

territorio del Comune.

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Box 59 – Comune di Lodi – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2006) – Compiti del gestore nel caso si tratti di un’Associazioni di volontariato, criteri autorizzativi, necessità di rendicontazione annuale quali-quantitativa del materiale raccolto.

Box 60 – Comune di Fara Gera d’Adda (BG)– Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU – Obblighi del gestore relativamente alle operazioni di conferimento, compresa la verifica delle modalità messe in atto dai Cittadini, con obbligo di segnalazione delle non conformità all’UT ed alla Polizia Locale.

Box 61 – Comune di Arcene (BG) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU – Divieto di mescolanza di rifiuti raccolti dallo stesso Gestore in Comuni diversi.

Box 62 – Comune di Sondrio – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2007) – Ripartizione dei quantitativi di rifiuti raccolti congiuntamente da più Comuni in aree montane.

3. Qualora il trasporto dei rifiuti allo smaltimento venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, sarà cura del soggetto gestore mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire e registrare correttamente la distribuzione dei pesi presso l'impianto di smaltimento.

ART. 40 - DIVIETO DI MESCOLANZA DEI RIFIUTIIl gestore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani con quelli raccolti in altro Comune.

Art. 26 – Obblighi della società appaltatrice del servizio.

Il personale della società che effettua il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento e raccolta dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle istruzioni e/o direttive impartite dagli uffici competenti.

In particolare il personale della società è tenuto a:1. controllare se il conferimento è avvenuto mediante i corretti sacchi e/o contenitori;2. effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti;3. apporre eventuali cartelli di avviso qualora il rifiuto o il contenitore utilizzato per il suo conferimento non risultassero conformi a quanto determinato dal presente

regolamento;4. avvisare tempestivamente l’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale nei casi di cui al punto precedente per l’emissione dei successivi avvisi e sanzioni;5. curare che l’avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti avvenga regolarmente a cura di imprese autorizzate;6. tenere i previsti registri di carico e scarico dei rifiuti e tutte le attività connesse;7. segnalare agli Uffici competenti ogni violazione del presente Regolamento, registrando i nominativi delle persone responsabili ed allertando in caso di pericolo

immediatamente le Forze dell’Ordine;

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATOSi riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali,

e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma precedente, coordinino con

l'Amministrazione Comunale anche tramite l'ASTEM, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purchè non in concorrenza

con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti similari alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri

di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle

norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;- evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale o dell'ASTEM; in ogni caso

dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca;- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;- alluminio in forma di contenitori per liquidi;- metalli;- rifiuti ingombranti di natura domestica;- stracci e vestiario usato;E' vietata la raccolta dei seguenti materiali:- frazione umida dei rifiuti urbani- rifiuti urbani pericolosi- oli e batterie auto.Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed

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Box 63 – Comune di Arcene (BG) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU – Aree di trasbordo.

Box 64 – Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2011) – Obbligo di comunicazione trimestrale dei dati di andamento del servizio di raccolta rifiuti da parte del Gestore all’Ufficio Tecnico comunale, proposta di modifica del servizio da parte del Soggetto Gestore; gli operatori di raccolta rifiuti hanno la qualifica di incaricato di Pubblico Servizio.

Box 65 – Comune di Albairate (MI) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2012)– Obbligo di disinfezione e disinfestazione dei mezzi ed attrezzature, tutela sanitaria del personale addetto al servizio.

Box 66 – Comune di Chiavenna (SO)– Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU –Obblighi degli operatori comunali dedicati alle operazioni di spazzamento, svolte in economia da parte di un piccolo Comune montano.

4.3 Competenze del Comune.

4.3.1 Livello minimo Vengono individuate le attività che svolge il Comune secondo normativa (attività di pubblico interesse, ordinanze, controllo, definizione di criteri di assimilazione, compilazione del monitoraggio dei dati etc.) e gli eventuali servizi svolti in economia. Oltre a queste, si rammenta che è competenza del Comune adempiere alle azioni specifiche previste dal nuovo PRGR (es. adeguamento al Modello Omogeneo regionale di raccolta o giustificazione per le scelte gestionali alternative effettuate).

4.3.2 Possibili dettagli aggiuntivi Può essere evidenziato il ruolo propositivo del Gestore per l’emanazione di linee di indirizzo e la possibilità di proporre prove e sperimentazioni per la modifica del servizio, oltre a precisare il rapporto con l’impiantistica locale esistente (titolarità autorizzazioni, etc.). Possono essere indicati anche i criteri di revisione del regolamento stesso o di eventuali allegati (tempistiche, modalità: ad es. allegati, passaggi in

ART. 7 - COMPITI E DOVERI DEGLI STRADINI - SPAZZINI MUNICIPALIGli stradini - spazzini municipali devono:svolgere il loro servizio secondo l'orario e l'itinerario stabilito e, ovviamente, nel modo migliore possibile.mantenere sempre in buono stato, anche di pulizia, la divisa e le attrezzature in loro dotazione.riportare alla fine del servizio giornaliero l'attrezzatura nel magazzino comunale.effettuare, alla chiusura delle fiere e dei mercati, la immediata raccolta dei rifiuti e la pulizia del campo.provvedere, almeno due volte alla settimana, alla pulizia degli orinatoi pubblici e periodicamente alla disinfezione.provvedere almeno una volta al mese alla pulizia delle fontane pubbliche.astenersi dal richiedere e accettare, a qualsiasi titolo, mance, compensi, regali ecc. da parte dei privati.osservare scrupolosamente le disposizioni del Tecnico Comunale o in sua assenza dell'Assistente Tecnico Comunale dai quali gerarchicamente dipendono.

ART. 12 -DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATUREE' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti posizionati all'Ecocentro; dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature

ART. 13 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIOPer quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti,

nonchè a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di (o, in caso di servizio gestito attraverso Azienda Speciale, appalto in concessione o altre modalità indirette, ha l'obbligo di verificare che chi gestisce direttamente i servizi ottemperi ai medesimi obblighi):

a) sottoporre il personale stesso ai controlli sanitari di Legge che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio riterrà necessari;

b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

5. Il Gestore del servizio deve fornire all'Area Competente, con cadenza almeno trimestrale, i dati relativi all'andamento del servizio di raccolta dei rifiuti.7. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare all'Amministrazione, fatti salvi gli interventi urgenti disposti per la tutela dell'igiene pubblica, le eventuali proposte di

variazioni delle modalità di esecuzione del servizio almeno 60 giorni prima della data prevista per l'attivazione.8. Gli operatori ed il personale del Soggetto Gestore destinato al Servizio rivestono la qualifica di incaricato di Pubblico Servizio.

ART. 39 - AREE DI TRASBORDOLe aree nelle quali avviene il trasbordo dei rifiuti devono essere il più possibile lontane dalle abitazioni e le operazioni non devono comportare perdite e fuoriuscite

di rifiuti o liquami.

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Giunta o Consiglio Comunale, etc.), il coinvolgimento e la comunicazione verso i Cittadini, anche ai fini del rispetto della gerarchia europea di gestione dei rifiuti.

4.3.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti I regolamenti analizzati affrontano con adeguato dettaglio il tema delle competenze del Comune.

Box 67 Comune di Colombano al Lambro (MI) - Estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Competenze del Comune: riferimenti normativi, privativa, definizione delle modalità di erogazione dei servizi anche con norme regolamentari e tecniche, promuovendone l’innovazione tecnologica e il raggiungimento dei livelli di RD previsto dalla legge.

Box 68 Comune di San Giuliano Milanese (MI)- estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2007) – Dettaglio su Ordinanze contingibili ed urgenti, compiti di sorveglianza del Comune, di intervento in caso di abbandono dei rifiuti, di regolamentazione dell’assimilazione. Obiettivo di riduzione della produzione dei rifiuti, gerarchia nella gestione dei rifiuti, da conseguire anche col coinvolgimento del Cittadino.

Ulteriori dettagli nell’articolato:

ART. 13 . COMPETENZE DEL COMUNELa gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento.Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello

smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento.Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.Al Comune competono le seguenti attività:• l'emissione di ordinanze contingibili così come precisato nell'art. 14;• l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente

Regolamento;• l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;• l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico.

Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;• l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto

previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.

• inserimento nel presente Regolamento delle attività operative proposte ed introdotte dal soggetto gestore;• L'aggiornamento dei criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

ART. 14 . ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della sanita e ai Presidenti della Regione e della Provincia entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Competenze del Comune.

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa, nelle forme di cui ai Decreti Legislativi267/2000, 151/2005, 152/2006 e 04/2008.2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.3. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento/recupero) dei rifiuti urbani interni, esterni, speciali

assimilati, e provvede a:a. definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di

raccolta;b. definire, in attuazione anche di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti

primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;c. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;d. vigilare affinchè sia assicurata la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei

contenitori e delle piazzole;e. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;f. assicurare nell'ambito territoriale di competenza comunale una raccolta differenziata dei rifiuti urbani crescente nel tempo secondo gli scaglioni di percentuali

minime stabilite dal D. Lgs. 152/06 e secondo gli obiettivi fissati dalla L.R. 26/2003 e successive modifiche.4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito Contratto di Servizio.5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, possono essere apportate autonomamente dal Gestore purchè non in contrasto con

quanto definito dal Contratto di Servizio.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 69 Comune di Arcene (Bg) – Estratto di regolamento comunale –Impegno di comunicazione dei dati di gestione rifiuti agli Osservatori Rifiuti Provinciali (vecchio riferimento alla l.21/93, da aggiornare con O.R.SO.)

Box 70 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Promozione di ulteriori raccolte differenziate, anche a fini conoscitivi, di ottimizzazione del servizio, di recupero dei rifiuti, di miglioramento della tutela igienico-sanitaria.

Box 71 Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Controlli sull'operato delle ditte incaricate dei servizi di gestione rifiuti.

Box 72 Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Impegno annuale di comunicazione verso i Cittadini sulle questioni inerenti i rifiuti e coinvolgimento del Consiglio Comunale nella valutazione dell’andamento del servizio.

4.4 Territorio di riferimento per il servizio

4.4.1 Livello minimo Di minima occorre allegare la cartografia che identifica nella sua globalità il territorio su cui devono essere svolti i vari servizi definiti dal regolamento, soprattutto nel caso di Comuni montani, rurali o comunque particolarmente estesi, nei quali sia eventualmente necessario differenziare le tipologie di servizi prestati.

4.4.2 Possibili dettagli aggiuntivi Posto che secondo quanto stabilito dal PRGR il modello di raccolta deve diventare "omogeneo" e non suscettibile di variazioni a breve termine, che comporterebbero una modifica e riapprovazione del Regolamento in Consiglio Comunale, è utile che esso sia il più ricco di informazioni possibile. Si possono inserire le planimetrie che ripartiscono le aree di raccolta a seconda delle zone del territorio comunale, delle tipologie di rifiuto e dei giorni di raccolta; in aggiunta o in alternativa, si può inserire l’elenco delle vie per zona ripartendole per giorni d’intervento e/o fasce orarie. Per quanto riguarda lo spazzamento stradale, è utile allegare le zone, con relative frequenze e giorni previsti, relative allo spazzamento meccanizzato e manuale. Inoltre è opportuno riportare la collocazione dei cestini getta carte e cestini per le deiezioni canine.

4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse nel Capitolo I del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, la Città di Cassano Magnago si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.

5. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.6. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Art. 60 - Controlli sull'operato delle ditte incaricate dei servizi.

1. Il Comune garantisce il controllo sull'operato delle ditte affidatarie dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti rispetto agli impegni dalle stesse assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio, attraverso:

a) verifiche dirette sul territorio;b) analisi della reportistica sulla esecuzione giornaliera dei servizi;c) verifica delle segnalazioni di disservizi;d) rendicontazione di eventuali disservizi imputabili alle ditte e applicazione delle corrispondenti penalità previste dal contratto di servizio.Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

RACCOLTE DIFFERENZIATE AI FINI CONOSCITIVI.Possono essere attivate in forma sperimentale, in definiti ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con atto dell'Amministrazione Comunale, anche

forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica e alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia in riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento, sia ad obiettivi di ottimizzazione del recupero energetico, sia, infine, ad obiettivi di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATEL'Amministrazione Comunale, su propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'art.23 del D.Lgs. n.22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte

differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

ART. 64 - RENDICONTAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATIIl Comune trasmette all'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i dati richiesti ai sensi della L. 21/93.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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4.4.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti Raramente vengono allegate cartografie ai regolamenti comunali. E’ più diffusa la prassi di prevedere nei Regolamenti l’inserimento di elenchi di vie in cui sono espletati i singoli servizi.

Best Practices:

Box 73 Estratto dal Comune di Colombano al Lambro (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di conferimento. In riferimento alle previsioni di cui al comma 8, si precisa che l’Amministrazione comunale deve acquisire convenzione scritta tra Gestore e utenze afferenti su strade private.

Box 74 Estratto dal Comune di Giussano (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Area di espletamento del pubblico servizio e compiti del Gestore nelle fasi di raccolta, con particolare riguardo alla raccolta di rifiuti che dovessero cadere dai mezzi durante le fasi di raccolta.

Box 75 Estratto dal Comune di Giussano (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Allegato 1 - Zone di espletamento del pubblico servizio per giorni di raccolta.

ALLEGATO 1Per una razionale organizzazione del Servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta è programmata per zone, come di seguito definite, in giorni fissi

ZONA A ZONA B

VIA S. D'ACQUISTOVIA ADAMELLO

VIA ADDAVIA ADIGE

VIA ALFIERIVIA BARRIOVIA BATTISTIVIA BELLINI

VIA BELLUNOVIA N. BIANCHI

VIA A. NEGRIVIA NUOVA VALLASSINA

VIA PADOVAVIA PADRE LUIGI ELLI

VIA PASCOLIVIA PERGOLESI

VIA PEROSIVIA PETRARCA

VIA PIETRO NENNIVIA IV NOVEMBRE

VIALE ALPINIVIA ADDOLORATA

VIA ALBERTO DA GIUSSANOVIA ALESSANDRIA

VIA ALIPRANDIVIA ARONA

VIA BARACCAVIA BATTAGLIONE EDOLO

VIA BATTAGLIONE MORBEGNOVIA BORELLA

VIA MARSALAVIA MARTIRI DELLA LIBERTA'

VIA MASCAGNIVIA MASSIMO D'AZEGLIO

VIA MATTEOTTIVIA MERCALLI

VIA MILANOCASCINA MOGNANO

LOC. MOLINO PRINCIPEVIA MONTE CANINO

Art. 16 -Estensione territoriale della raccolta.1. Il servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani domestici e Assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio comunale.Entro tale perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria.2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica, soggetta al servizio

di raccolta.Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno

conferire le diverse frazioni di Rifiuti al punto più vicino della strada pubblica.3. L'Amministrazione Comunale provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo le tecniche di raccolta che permettono

di contenere i costi energetici e di gestione ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 205 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i..4. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.5. L'Impresa Concessionaria dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonchè alla rimozione dei rifiuti

che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.6. Al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o in

ordine sparso sui marciapiedi.

Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di conferimento

1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati, viene svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta, comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi, dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale.3. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo

imbocco della strada di accesso poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).4. Il numero dei contenitori e le relative capacità, nonchè le frequenze di raccolta, saranno adeguatamente dimensionate al numero di utenze, alle quantità ed alle

tipologie dei rifiuti da smaltire.5. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni e che verranno fissati dal

relativo Contratto di Servizio, così come verranno precisati in tale contesto la dislocazione dei cassonetti. Al fine di garantire servizi di elevato livello qualitativo, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate, sia in relazione ai luoghi che agli orari di svolgimento.

6. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non coperte dal servizio di raccolta, ovvero in ambiti difficilmente raggiungibili (es.: tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi o tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi), deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento; in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti al punto di raccolta più vicino.

7. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 4 del presente Regolamento, possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle previste per gli urbani. A tal fine i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite dal Gestore del servizio o dall'Amministrazione comunale.

8. Nel caso di richiesta da parte di utenti di organizzare la raccolta lungo le strade private non soggette ad uso pubblico, il soggetto gestore, verificata l'economicità e la possibilità di manovra dei mezzi, potrà accogliere la richiesta, in deroga a quanto altrimenti previsto nel presente regolamento.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Giorni umido frazione secca da smaltire carta / cartone

plastica/lattine, barattoli, alluminio, piccoli oggetti metallici

vetro

LUNEDÌ’ ZONA A ZONA A

MARTEDÌ’ ZONA A ZONA A

MERCOLEDÌ’ ZONA B ZONA B

GIOVEDÌ’ ZONA B ZONA B

VENERDÌ’ ZONA A ZONA A

SABATO ZONA B ZONA B

Box 76 Estratto dal Comune di Giussano (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Allegato 1 – Calendario di espletamento del pubblico servizio.

Box 77 Estratto dal Comune di Giussano (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2010) – Definizione del perimetro di spazzamento.

Art. 35 – Definizione del perimetro di spazzamento

I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dall’Impresa Concessionaria, entro il perimetro definito dall’Amministrazione Comunale.Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:

• le strade e piazze comunali ed ogni area di uso pubblico;• le strade vicinali classificate di uso pubblico;• le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:• siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario• siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui• aree adibite a verde pubblico;• rive di canali e specchio d’acqua.

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato dall’Amministrazione Comunale

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 78 Estratto dal Comune di Chiavenna (SO) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2009) – Mappa di svolgimento dei servizi di raccolta, con differenziazione delle aree esterne e del centro storico.

Box 79 Comune di San Giuliano Milanese (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2007) – Definizione e mappa delle zone di raccolta, raccolta presso frazioni con meno di 6 abitanti, presso plessi scolastici.

ART. 19 . DEFINIZIONE DELLE ZONE DI RACCOLTALa raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio, comprese le zone sparse, che a tale scopo viene suddiviso nelle seguenti zone e relative sottozone, alle quali corrisponde una adeguata frequenza del servizio definita dal soggetto gestore:• zona VERDE;• zona GIALLA;

Ciascuna zona è suddivisa in 6 aree.L'allegato A del presente Regolamento prevede la descrizione delle zone, l'elenco delle vie per ciascuna area e una rappresentazione grafica delle stesse.Il soggetto gestore, dandone anticipata comunicazione [scritta ] al Comune, può ampliare o modificare il perimetro delle zone, al fine di assicurare una sempre più razionale organizzazione del servizio. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati con le modalità porta a porta di seguito descritte avverrà esclusivamente su aree e tratti di strada pubblici ad eccezione di punti di prelievo collettivo a servizio di grandi complessi abitativi.Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili, come ad esempio tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi, località o nuclei abitativi con numero utenze inferiore a 6 e non stabilmente presenti il cui raggiungimento richieda un tempo di percorrenza tale da non giustificare l'economicità del servizio, il soggetto gestore individuerà un apposito punto di conferimento, comunicandolo alle utenze interessate [e all’Amministrazione Comunale ].In particolare potranno essere esentate dall'obbligo di raccolta differenziata zone rurali o nelle quali il servizio risulti più difficoltoso.Nel caso di richiesta da parte degli utenti, di organizzare la raccolta lungo le strade private, il soggetto gestore, verificata la possibilità di manovra dei mezzi, potràaccogliere la richiesta stipulando con i privati specifico accordo economico.L'accesso a cortili e aree private, aziende è di norma escluso, salvo accordo con il soggetto gestore contenente condizioni economiche e sottoscrizione di manleva da parte del privato per danni a parti non ricadenti su suolo pubblico, e/o per mancato ritiro rifiuto per impossibilità pratiche (cancelli chiusi, auto in sosta che impediscono l'accesso). In questo caso deve essere garantito l'accesso secondo l'intero orario di raccolta (6.00-12.00) ed il calendario comunicati dal soggetto gestore. Per quanto attiene alle gestione dei rifiuti all'interno delle aree e dei cortili di pertinenza dei plessi scolastici, con il fine di agevolare le modalità di raccolta, si procederà a concordare e definire appositi protocolli d'intesa con le Direzioni didattiche: tali protocolli saranno oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta Comunale.Il Comune si impegna a coinvolgere il soggetto gestore nella programmazione dei nuovi insediamenti al fine di definire punti di prelievo collettivo dei rifiuti con caratteristiche adeguate a favorire il transito dei mezzi e l'attività degli operatori di raccolta, oltre che adeguate condizioni igienico-sanitarie.

Allegato A. ZONE DI RACCOLTA

Si riporta di seguito la suddivisione delle zone di raccolta del Comune di San Giuliano M.se così come previste per l'anno 2007 dal soggetto gestore attuale, GENIA Spa:

Zona verdeAREA 1Ariosto via - A.Poliziano via - C.Abba via - C.A.Dalla Chiesa via - Carpianello via - C. Collodi via - C. Goldoni via - C. Pavese via - C.Pascarella via - F.lli Ferrari via -

F.Petrarca via - G.Belli via - G.Berchet via - G.Boccaccio via - G.B.Marino via - G.Cavalcanti via - G.Giusti via - G.Leopardi via G.Parini via - G.Pascoli via -G.Ungaretti via - L.Tolstoy via - Prati via - P.Metastasio via - Risorgimento via - Trieste via - T.Tasso via - U. Foscolo via CASCINE Molino C.na - Casinetta C.na- Rovida C.na - Carlotta C.na - Folla C.na - Molinetto C.na - Pesc Loc.

AREA 2A.Gramsci via - Campoverde via - Della Costituzione via (fino al civ.32 compreso) - Dei Giganti via (fino al civ.39 compreso) - F.lli Rizzi via - G.Marconi via (fino al

Civ.50 compreso) - G. Matteotti via (fino al civ. 48 compreso) - Gorizia via - G. Nisoli via - G.M.Serrati via - M.Greppi via - Marzabotto via - Montenero via -Montebianco via - Montegrappa via - Priv. Gorizia via - Priv. Montenero via - Trento.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 80 - Comune di Lodi - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2006) – Area e modalità di espletamento del pubblico servizio differenziate per centro storico (Zona A) e zona urbana, periferia, frazioni e zone rurali (Zona B).

Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, il Comune è impegnato ad assicurare in tutto il suo territorio il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati, il servizio viene pertanto effettuato entro l'intero perimetro comunale, comprese le utenze sparse nelle zone agricole (allegato 4).Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali eproduttivi, nonchè alle loro immediate periferie, sia per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere che i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune.Con motivata deliberazione della Giunta comunale, potrà essere modificato il perimetro come delimitato al precedente comma, ove le variazioni del perimetro conseguano maggiori spese del servizio, dovranno essere variati i corrispettivi fissati con l'ASTEM.Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.Gli utenti sono tenuti a raccogliere le diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani e a conferirli in maniera distinta secondo le modalità indicate negli articoli successivi.Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria e contenendo i costi del servizio a carico della collettività.Pertanto l'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario, in attuazione dell'art.23, commi 1,2, e 3 del D.Lgs. n.22/97.I rifiuti assimilati possono anche essere raccolti con modalità tecniche diverse stabilite dall'ASTEM. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dal gestore del servizio pubblico, con il consenso del Comune.La raccolta dei rifiuti è svolta con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico - ambientale ed il decoro pubblico In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonchè i relativi orari.

Il territorio Comunale ai fini delle raccolte è suddiviso in 2 zone:a) zona A (centro storico);b) zona B (urbana, periferia, frazioni e zone rurali).In dette zone il servizio viene svolto secondo le seguenti modalità:ZONA A UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI:FORSU (frazione organica rifiuti solidi urbani): raccolta porta a porta tramite sacchetti e/o contenitoriFRAZIONE SECCA: raccolta porta a porta tramite sacchiFRAZIONE SECCA RECUPERABILE (CARTA E PLASTICA): raccolta porta a porta con le modalità riportate al seguente art. 35FRAZIONE SECCA RECUPERABILE (VETRO, ALLUMINIO, BARATTOLI A BANDA STAGNATA): raccolta multimateriale mediante unico contenitore stradale

ZONA B UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI:FORSU: raccolta mediante contenitori di prossimità

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 81 Comune di Lodi– estratto di regolamento comunale (2006) – Zona A- Centro storico - Obblighi dei produttori di rifiuto, modalità di conferimento (stradale e domiciliare, in contenitori o sacchi) ed esposizione.

Box 82 Comune di Lodi– estratto di regolamento comunale (2006) – Servizio di raccolta mediante contenitori di prossimità in una zona del territorio comunale di cui all’Allegato 6

SERVIZIO DI RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI DI PROSSIMITA’

Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attivato nella zona del territorio Comunale evidenziata nell'allegato 6, con il sistema dei contenitori di prossimità. I rifiuti da conferire nei contenitori di prossimità dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, intendendo per tali anche i rifiuti contenuti in appositi involucri quando questi non siano accuratamente chiusi.

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani domestici e la frazione organica (FORSU) relativamente all'area urbana evidenziata nell'allegato 6, dovranno essere collocati, di norma, in area pubblica a cura dell'ASTEM ad una distanza non superiore a m 200 dalle utenze servite o dalle strade private di accesso alle utenze stesse, previa comunicazione al competente ufficio comunale.

I contenitori di prossimità devono essere preferibilmente dislocati in apposite aree opportunamente allestite in modo da garantire l'igienicità, le operazioni di svuotamento e asporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonchè l'armonico inserimento degli stessi rispetto agli altri elementi di arredo urbano. Ove i contenitori vengano collocati lungo i margini delle strade o comunque in zone pubbliche non preventivamente predisposte (piazzole), l'area di ubicazione degli stessi deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo a cura del Comune

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti èvietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'ASTEM motivata richiesta in tal senso.

Art. 27 SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" NELLA ZONA DEL CENTRO STORICO

Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato con la separazione dei flussi mediante un sistema misto di raccolta "porta a porta" nella zona del centro storico, così come evidenziato nella planimetria allegata (Allegato n. 4) e di raccolta con un sistema di contenitori di prossimità, per la restante parte del territorio Comunale, secondo quanto precisato nei successivi articoli.

Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati), così come previsto dall'art. 28 del presente regolamento.

L'ASTEM passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali.

Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino secondo le disposizioni, giorni e orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale tramite ordinanze Sindacali.

Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra l'ASTEM e gli UfficiComunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti, comunicati stampa, … agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante () gli utenti saranno invitati per iscritto () a provvedere al deposito di sacchetti in apposti contenitori, per evitare la dispersione da parte di animali od altro. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

I rifiuti saranno conferiti al servizio pubblico di raccolta contenuti in sacchetti o contenitori della tipologia stabilita dall'Amministrazione comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto, il conferimento sarà regolato dalle seguenti norme:

• Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;• I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle

aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse (a parte per quelli riutilizzabili usati per la frazione verde);• I sacchi o contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;• Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare

e/o pedonale, nonchè di ridurre i disturbi alla popolazione;• Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima

dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori.Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata

agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.Per le utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori che verranno portati nella parte esterna della

recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. I contenitori dovranno essere del tipo indicato dall'ASTEM, con attacchi idonei al mezzo dedicato allo svuotamento meccanizzato.

Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altraposizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potràavvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno anche essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

Per coloro che non abbiano possibilità (es. per motivi igienico-sanitari) e/o spazi di stoccaggio nella proprietà privata, potranno essere individuate e utilizzate aree pubbliche per il posizionamento dei contenitori, su autorizzazione del competente ufficio. Tali contenitori potranno costituire anche un'unità a servizio di più utenze, fermo restando la responsabilità delle stesse per un corretto conferimento.

La pulizia e la disinfezione dei contenitori possono essere imposte agli utilizzatori dai responsabili degli uffici comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico-sanitari o di decoro.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 83 - Comune di Sirtori (Lecco)- Estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2008) – Esclusione dalla privativa degli insediamenti sparsi.

Box 84 - Comune di Zanica (BG)- Estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2006) – zona del Comune in cui il servizio è effettuato in forma ridotta.

Box 85 Comune di Suzzara (MN)– estratto di regolamento comunale (2013) – Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi.

Box 86 Comune Consorziati Coinger (VA)– estratto di regolamento comunale (2010) – Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio dei comuni consorziati.

4.5 Tipologia di raccolta

4.5.1 Livello minimo Occorre delineare il modello di raccolta differenziata adottato evidenziandone la conformità rispetto al modello omogeneo proposto nel nuovo PRGR. In caso di difformità, occorre in questa sezione giustificare la scelta del modello alternativo, facendo riferimento allo studio di valutazione effettuato.

In questa sezione devono essere inoltre elencate le modalità di raccolta specifiche (domiciliare a sacchi, con contenitori, stradale a cassonetti, centro di raccolta…) per ogni tipologia di utenza e per aree del territorio (es. a seconda delle tipologie stradali e sulle aree private; il dettaglio per singola frazione è precisato alla successiva sezione 4.6). In particolare, se presenti, dovranno essere dettagliati i servizi tipo Ecomobile, isole ecologiche interrate, etc.

Art· 3 · Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani1· Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio dei comuni consorziati. Entro tale ambito è obbligatorio

avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare a smaltimento.

Articolo 10 - Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi1. Il Comune di Suzzara stabilisce di adottare il sistema Domiciliare Integrale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.2. Il territorio del comune è suddiviso in 6 zone di raccolta, come da elenco indicato annualmente nell'Eco-calendario.3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è garantito in tutto il territorio comunale. Nell'Eco-calendario è riportato annualmente l'elenco aggiornato delle

vie servite e inserite in una delle sei zone. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

4. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità, a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.

Art.14 Definizione della zona di raccoltaIl servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati è esteso su tutto il territorio comunale, tranne per le zone individuate nell'allegato "2" dove il servizio è

effettuato in forma ridotta, con la sola raccolta del rifiuto indifferenziato (Frazione secca).E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare o aggiornare tale azzonamento; Resta fermo l'obbligo, per gli abitanti delle zone in cui il servizio è ridotto

o non istituito, di conferire i rifiuti, oggetto di raccolte differenziate, al Centro comunale di raccolta (RIDUZIONE SULLA TARIFFA).Allegato 2 - ZONA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATA ALLA RACCOLTA DEI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI IN FORMA RIDOTTA. (SOLO

RACCOLTA FRAZIONE SECCA) Via Crema, 10Via Crema, 12(.....)

Zone con insediamenti sparsi a cui non è estesa la raccolta dei rifiuti in regime di privativa

1. Il servizio in regime di privativa non viene esteso ai seguenti insediamenti sparsi:-Loc. Bersaglio-Loc. Colombe-Loc. Gorizia-Loc. Novelle- Via del Ronco (in parte)Nelle suddette località il Comune può demandare, previo opportuni accordi, ai comuni vicini l'espletamento del Servizio e la conseguente applicazione della tassa. Ciò nella considerazione che il Servizio risulterebbe possibile solo con l'attraversamento, da parte dei mezzi di raccolta, del territorio comunale vicino.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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4.5.2 Possibili dettagli aggiuntivi. Un esempio di livello di dettaglio più approfondito nella redazione di questa sezione regolamentare può essere la differente modalità di raccolta dello stesso rifiuto per utenze domestiche o non domestiche, il dettaglio delle raccolte per servizi sporadici (es. spettacoli viaggianti, etc.) e in caso di feste e manifestazioni (per le quali è opportuno dettagliare quanto possibile l'obbligo e modalità per la corretta differenziazione, incentivando la promozione di "ecofeste" come indicato dal PRGR), l’obbligo di posizionamento di cestini al di fuori di esercizi commerciali che potrebbero generare littering, i criteri di posizionamento di bidoni e cassonetti di raccolta rifiuti sul territorio comunale, i criteri di distribuzione e di ripristino di contenitori per la Raccolta Differenziata in caso di rottura o furto, ecc.

4.5.3 Esemplificazioni di articolati regolamentari. Di seguito alcune articolazioni tipo presenti in regolamenti precedenti all’approvazione del PRGR, in quanto questa analisi è stata completata a fine 2013.

Box 87 Comune di Cuasso al Monte (VA) – estratto di regolamento comunale – Finalità, modalità e obbligo di conferimento differenziato (stradale e domiciliare), caratteristiche dei contenitori (modificato).

FRAZIONI OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATASono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto:a) Rifiuti pericolosi:

a1) pile;a2) prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti o avariati;a3) batterie per auto, lampade neon e fluorescenti, cartucce toner, prodotti etichettati con i simboli T/F, latte di vernice sporche e vernici

b) Rifiuti liquidi:b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.

c) Rifiuti organici compostabili:c1) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della

lavorazione del legno;c2) frazione organica costituita dagli scarti crudi e/o cotti prodotti in cucina.

d) Rifiuti solidi:d1) rifiuti ingombranti;d2) materiali in vetro (rifiuti da imballaggio in vetro e f.m.s.);d3) contenitori in plastica (rifiuti da imballaggio in plastica indicati nell’allegato F del Decreto); d4) materiali in metallo (rifiuti da imballaggio a base ferrosa e in alluminio e f.m.s.); d5) carta e cartone (rifiuti da imballaggio a base cellulosica e f.m.s.);d6)Tetrapakd7) legno (rifiuti da imballaggio in legno);d8) stoccaggio temporaneo (frigoriferi, televisori, lavatrici, monitor e altri componenti elettronici).

(Modalità di conferimento)Il conferimento differenziato dei rifiuti è obbligatorio e deve avvenire ad opera del produttore.Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o altri contenitori è regolato dalle seguenti norme:- i contenitori devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi sulla sede stradale in cui viene realizzata la raccolta;- il conferimento deve avvenire, ove possibile nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni

intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo/per la popolazione;- per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima

dell’introduzione nei sacchetti.- il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, - la collocazione del materiale da raccogliere dovrà avvenire secondo le modalità e negli orari prefissati dagli uffici comunali competenti: i materiali, in ogni

caso, dovranno essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.Il conferimento in contenitori stradali a svuotamento meccanizzato è regolato dalle seguenti norme:a) è vietato introdurre nei contenitori:

sostanze liquide;materiale acceso o non completamente spento;materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;rifiuti definiti speciali;rifiuti pericolosi;frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.b) I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da

ridurne al minimo il volume e l’ingombro.

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Box 88 Comune di Padova – estratto di regolamento comunale (2011) –Obblighi dei produttori di rifiuto in merito a modalità di conferimento stradale, domiciliare, in contenitori o sacchi e norme di conferimento.

Box 89 Comune di Giussano (MI) – estratto di regolamento comunale (2010) – Definizione di Raccolta Domiciliare, modalità di esposizione e Commissione per la definizione delle modalità di esposizione in punti del territorio che non garantiscono la sicurezza stradale.

Box 90 Comune di Cuasso al Monte (VA) – estratto di regolamento comunale – frequenze di raccolta domiciliare, obbligo di separazione secco-umido, modalità di conferimento della frazione secca in sacchi semitrasparenti, obbligo di ritiro dal fronte stradale per i rifiuti non raccolti da parte dell’utente, obbligo di pulizia del fronte stradale a seguito di dispersione dei rifiuti, obbligo di esposizione di sacchi e contenitori quando pieni (modificato).

Box 91 Comune di Lodi– estratto di regolamento comunale (2006) –Peso massimo dei sacchi di conferimento dei rifiuti.

I sacchi per il conferimento dei rifiuti dovranno avere riempimento per un peso massimo pari a kg. 25.

(Periodicità della raccoltaA seguito dell’attivazione della raccolta della frazione umida e separazione della stessa dalla frazione secca, il calendario mensile comunale prevede le seguenti

raccolte porta a porta:n. 2 raccolte settimanali della frazione umida;n. 1 raccolta settimanale della frazione secca;n. 1 raccolta quindicinale della carta, cartone e tetrapak;n. 1 raccolte quindicinale della plastica;n. 1 raccolta quindicinale del vetro e lattine.Copia del suddetto calendario è annualmente comunicato e/o consegnato a tutti gli utenti del servizio.

(Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati)A partire dall’attivazione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, nei sacchi potrà essere introdotta unicamente la frazione secca dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e si adotteranno sacchi semitrasparenti.[…]L’utenza è comunque responsabile dei propri rifiuti.Nel caso di mancato ritiro dei rifiuti, i contenitori devono essere rimossi dai luoghi di esposizione, salvo diverse disposizioni da parte del gestore, nelle ore immediatamente successive al termine del servizio.Ove si verifichino dispersioni sul suolo di rifiuti, ad esempio, lacerazione dei sacchi da parte di animali randagi, l’utente deve provvedere alla loro rimozione ed alla pulizia dell’area interessata da tale inconveniente. È fatto obbligo all’utente di utilizzare al meglio la capacità del sacco al fine di ottimizzarne l’impiego.

Art. 17 – Raccolta domiciliare.1. La raccolta domiciliare consiste nella raccolta “porta a porta” dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti (secondo le modalità previste per ogni frazione di

seguito elencate) al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, dove questo non sia presente, in corrispondenza del proprio numero civico, nei giorni indicati nell’ALLEGATO 1 del presente Regolamento.

Per quelle realtà che non potessero conferire all’esterno a causa di motivi di sicurezza stradale, le modalità verranno definite da apposita Commissione formata dalla Polizia locale, la Società che svolge il servizio e il Servizio Ambiente di questo Comune.

ART. 5 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

2. I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all'interno dei locali dell’immobile di produzione fino al momento del conferimento e devono essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori, in modo ordinato e per un periodo di tempo limitato, tale da non recare pregiudizi di natura igienico/sanitaria e comunque da non determinare situazioni di degrado e/o abbandono.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a raccogliere in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dal Gestore.

4. La raccolta differenziata dei rifiuti si articola, a seconda delle zone, indicate dal Gestore e preventivamente approvate dall’Amministrazione comunale, secondo tre modalità distinte:

• raccolta con contenitori stradali;• raccolta domiciliare con contenitori;• raccolta domiciliare con sacchi;5. Il conferimento dei rifiuti indipendentemente dal tipo di raccolta è regolato dalle seguenti norme:a) in ciascuna zona di raccolta è obbligatorio avvalersi delle strutture appositamente predisposte per le raccolte differenziate;b) ciascuna "frazione" di rifiuto dovrà essere conferita solo nel contenitore o sacco per essa predisposto;c) gli sportelli o coperchi dei contenitori devono essere chiusi dopo l'uso;d) i sacchi utilizzati per la raccolta domiciliare dei rifiuti devono essere ben chiusi, in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il

contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;e) gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente ridotti di volume;f) nel caso di raccolta su appuntamento, prevista per alcuni tipi di rifiuto come specificato più avanti, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dal

Gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta.6. Nelle zone servite dal sistema di raccolta porta a porta l’esposizione dei rifiuti deve rispettare i giorni e gli orari comunicati dal Gestore. Il relativo calendario

dovrà essere preventivamente approvato dal competente Settore comunale. L’esposizione deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo perla popolazione; al fine di evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti i sacchi devono essere impilati, mentre i contenitori, dati in dotazione a ciascuna utenza, devono essere allineati.

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Box 92 Comune di Cassano Magnago (VA) – estratto di regolamento comunale (2011) –obbligo di esposizione dei rifiuti sulla pubblica via in corrispondenza del proprio numero civico.

Box 93 Comune di Comazzo (LO) – estratto di regolamento comunale (2011) – Sacchi a perdere semitrasparenti e che rispettano le caratteristiche anche cromatiche definite dal Comune.

Box 94 Comune di Zanica (BG)– estratto di regolamento comunale (2006) – Sacchi a perdere semitrasparenti

Box 95 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Specifiche per i sacchi per RU e FORSU (modificato)

Box 96 Comune di Zanica, Grassobbio (BG)– estratto di regolamento comunale (2006) – Frequenze d intercettazione delle raccolte domiciliari; in particolare si segnala l’intercettazione settimanale per la frazione organico nel periodo invernale, come previsto anche dal PRGR per le aree montane o a sviluppo abitativo orizzontale.

Box 97 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Contenitori per le Raccolte differenziate assegnati agli utenti: obbligo di accettazione, cura, posizionamento e modalità di esposizione e ritiro, divieto di scambio e sostituzione con contenitori di altri utenti.

Box 98 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Contenitori per le Raccolte differenziate assegnati agli utenti: obbligo di accettazione.

1. Ai fini della raccolta domiciliare, qualora la stessa sia eseguita con appositi contenitori, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni.1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è

funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.2. Gli utenti sono tenuti a non […] spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti

degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento improprio dei contenitori.

4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

5. Laddove si verifichino esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori, al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti

Art. 36 Frequenze dei servizi di raccolta domiciliarePremesso che le frequenze sotto riportate sono suscettibili di variazioni, in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verrannocomunque dettagliatamente riportate negli appositi capitolati d'appalto ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:

rifiuti indifferenziati (frazione secca): settimanale;frazione umida: settimanale (bisettimanale nel periodo estivo);materiale cartaceo: due volte al mese;plastica: due volte al mese;vetro: due volte al mese;pile, farmaci e R.U.P.: mensile (svuotamento contenitori su territorio);olio vegetale (solo per le utenze non domestiche): mensile.

Art. 21 – Raccolta mediante sacchiLa raccolta dei rifiuti prevista mediante conferimento in sacchi dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente sacchi semitrasparenti o contenitori così come

definiti dall’allegato 1. Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati.

I sacchi a perdere devono essere semitrasparenti, tali da consentire l'ispezione visiva da parte degli operatori addetti al prelievo ed all'eventuale controllo del contenuto e devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti introdotti.

3. I sacchi a perdere devono essere semitrasparenti, tali da consentire l'ispezione visiva da parte degli operatori addetti al prelievo ed all'eventuale controllo del contenuto.

[…]b) è obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche cromatiche, e/o le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto.

I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti;

1. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006, è responsabile della conservazione dei sacchi fino al momento del loro prelievo e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo sulla pubblica via in prossimità del luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti.

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Box 99 Comune di Giussano (MI) – estratto di regolamento comunale (2010) –Obbligo di accettazione dei contenitori da parte dei produttori di rifiuti assimilati e collaborazione con l’Amministrazione comunale per la diffusione di materiale di pubblicizzazione del servizio di Igiene Urbana.

Box 100 Comune di Roncadelle (BS)– Estratto di regolamento comunale (2011) – Contenitori forniti all’utenza in comodato d’uso, obbligo di pulizia, modalità di ritiro da parte delle nuove utenze, denuncia di furto, autorizzazione al deposito su suolo pubblico.

Box 101 Comune di San Giuliano Milanese (MI) – Estratto di regolamento comunale (2007) –Sostituzione gratuita di contenitori rifiuti rotti o rovinati solo dopo 5 anni dalla prima fornitura.

Box 102 Comune di Comazzo (LO) – estratto di regolamento comunale (2011) – Preferibilità della raccolta domiciliare all’uso dei cassonetti stradali.

Box 103 Comune di Cuasso al Monte (VA) – estratto di regolamento comunale – Caratteristiche dei cassonetti stradali e del centro comunale di raccolta (modificato).

Box 104 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – estratto di regolamento comunale (2010) – Cassonetti stradali dotati di segnaletica catarifrangente.

Sui cassonetti sono apposti cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre, oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.

(Caratteristiche generali dei cassonetti stradali adibiti alla raccolta delle diverse frazioni e localizzazione degli stessi)I cassonetti sono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata e devono riportare apposita etichettatura per

l’identificazione della tipologia di rifiuto da introdurre e le eventuali caratteristiche di pericolo.I cassonetti devono avere le seguenti caratteristiche:essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite

accidentali del contenuto;avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un’efficace difesa antimuridi ed antinsetti ed un’agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con

detergenti e periodiche disinfezioni;inoltre, quelli ubicati nell’area del Centro di Raccolta: devono essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti con riguardo alle persone svantaggiate o

fisicamente impedite.

Art. 20 Uso dei contenitori stradali1. Il servizio di raccolta rifiuti sarà organizzato in modo tale da ridurre al minimo indispensabile l'uso dei contenitori stradali (cassonetti o altro) al fine di limitare al

massimo:a) la possibilità di conferimenti impropri;b) problemi igienico-sanitari o anche di semplice decoro derivanti da un uso scorretto degli stessi;c) il negativo impatto visivo nell'arredo urbano.

Successive forniture di contenitori rigidi in sostituzione di contenitori rotti o rovinati sarà possibile gratuitamente solo dopo 5 anni dalla prima consegna presso le strutture individuate dal soggetto gestore. I contenitori rigidi devono essere mantenuti in stato di decoro e di pulizia da parte dell'utente.

Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti in buono stato conservativo e restituiti a chiusura dell'utenza stessa. La pulizia e l'igienicità dei contenitori sono a carico dell'utente.

E' fatto obbligo all'utente ritirare i contenitori entro i seguenti termini:a) per gli utenti che hanno presentato la denuncia per la tariffa rifiuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro 30 giorni dalla medesima data;b) per le nuove utenze, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle denuncia di prima iscrizione a tariffa.[…] Nel caso di furto o danneggiamento il Comune procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del DPR

445/2000, con la quale si dichiari l'avvenuta sottrazione del contenitore.

Art. 19 – Raccolta presso punti specifici.[…]2. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori

sono tenuti a:Consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.Collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio.Comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

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Box 105 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Cassonetti: posizionamento su area pubblica o privata, allestimento e richiesta, modifica dei siti, risistemazione viaria.

Box 106 Comune di Arcene (BS) – Estratto di regolamento comunale – Ubicazione dei contenitori con rispetto al Codice della Strada, di criteri d’igiene e di sicurezza.

Box 107 Comune di Fara Gera d’Adda (BG)– Estratto di regolamento comunale – Fornitura e distribuzione annuale di sacchi e di calendario (modificato).

Art. 28 – Fornitura e distribuzione sacchi e calendarioAnnualmente la ditta appaltatrice dei servizi domiciliari, in accordo con l’Amministrazione Comunale, organizza ed espleta la distribuzione dei sacchi per la raccolta

differenziata per l’anno successivo.La fornitura annuale prevede:a) n. 50 sacchi trasparenti neutri e n. 25 sacchi trasparenti gialli per ogni tipologia di utenza;A discrezione dell’Amministrazione Comunale e con oneri a suo carico, potranno essere distribuiti anche sacchetti biodegradabili (capacità l 10) in mater-bi per la raccolta della frazione organica dei rifiuti.Contemporaneamente alla distribuzione dei sacchi l’Amministrazione Comunale può dare incarico alla medesima azienda di distribuire il calendario della raccolta differenziata ed eventualmente opuscoli e/o informative in materia di rifiuti, con oneri di stampa a carico dell’Amministrazione Comunale.

ART. 37 - UBICAZIONE DI PIATTAFORME, DELLE PIAZZOLE, DEI CASSONETTI E DEI CONTENITORI.

La localizzazione dei siti di posizionamento delle piattaforme, delle piazzole, dei cassonetti e dei contenitori è disposta dal Comune in ragione della viabilità ordinaria e nell'intento di garantire un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento delservizio. Adeguata considerazione è anche rivolta alle esigenze di arredo urbano.

La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

con riguardo alla disciplina del Codice della Strada vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:1) entro una distanza di metri 10 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;2) entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici e privati;3) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi per portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

con riguardo ai criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa 5 m in orizzontale da:1) finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;2) ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;3) ingressi di farmacie, con l'eccezione dei contenitori specifici per la raccolta differenziata di farmaci scaduti.con riguardo ai criteri di sicurezza vanno rispettate le norme di ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:1) distanza di 14 m dai serbatoi degli impianti di distribuzione di gas, benzina, metano e altre fonti di materiale infiammabile;2) distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

Collocazione dei contenitori su suolo pubblico per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazione viaria.1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati nelle eventuali zone non servite con la raccolta domiciliare, vengono utilizzati contenitori collocati, dl norma, in

area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune), detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonchè dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico. Ai fini della razionalizzazione della raccolta differenziata è comunque costituito un Centro di Raccolta.

2. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori in area pubblica e, previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Titolo II, per le quali sia disagevole l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.

3. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

4. E' vietato modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti e/o le isole ecologiche o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Gestore.

5. Nei progetti di risistemazione viaria, ovvero negli strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata e nei progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Per quanto attiene a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto potrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Gestore.

6. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la ditta che gestisce tali interventi deve darne comunicazione preventiva al Gestore e concordare con lo stesso soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 108 Comune di Fara Gera d’Adda (BG) – estratto di regolamento comunale – Raccolta domiciliare a pagamento degli ingombranti per utenze domestiche (modificato).

Box 109 Comune di Fara Gera d’Adda (BG) – estratto di regolamento comunale – Raccolta differenziata dei rifiuti dei mercati e sanzioni (modificato).

Box 110 Comune di Albairate (MI) – estratto di regolamento comunale (2012) – Raccolta differenziata dei rifiuti dei mercati.

ART. 22 - PULIZIA DELLE AREE MERCATO, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENEREI rifiuti urbani prodotti dai centri agglomerati o su aree scoperte, devono essere raccolti conservati, dagli utenti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi

dispersione. A tal fine devono essere utilizzati raccoglitori conformi alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione comunale e alle normative in materia. Ivenditori ambulanti dei mercati settimanali devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata utilizzando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, e lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:a) cassette di legno accatastate ordinatamente e separatamente da altri rifiuti b) carta e cartone puliti accatastati ordinatamente e separatamente da altri rifiuti; c) rifiuti organici raccolti in appositi sacchi in materiale biodegradabile;d) rifiuti indifferenziati o "resto" in sacchi trasparenti,e) altri rifiuti voluminosi (cassette di plastica, etc. ...) ordinatamente accatastati, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti;f) rifiuti plastici, esclusivamente da imballaggio, in appositi sacchi trasparenti di colore giallo.

MERCATII rifiuti andranno lasciati, da parte dei titolari di concessione, sulla propria area in concessione, facendo attenzione a differenziarli e predisporli per il carico, secondo le seguenti categorie omogenee:

a. Carta e cartoneTipologie: scatoloni, scatole, fogli, borse, qualsiasi manufatto in carta e cartone con l’esclusione di carta e manufatti accoppiati ad altri materiali quali plastica o metalli. Il materiale dovrà essere pulito.

Predisposizione al carico: i rifiuti di carta e cartone voluminosi (scatole e scatoloni) vanno piegati e/o inseriti l’uno nell’altro al fine di ridurre al minimo l’ingombro.b. VetroTipologie: bottiglie, vasetti e contenitori in vetro privi di coperchio. Il materiale dovrà essere vuoto e pulito.Predisposizione al carico: tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori rigidi messi a disposizione dall’Amministrazione.c. Imballaggi in PlasticaTipologie: bottiglie in plastica per bevande, contenitori e vaschette per alimenti in plastica o in polistirolo, di qualunque colore, flaconi per detersivi (per la casa, il

bucato o l’igiene personale), sacchetti in plastica per la spesa, pellicole in plastica da imballaggio, vasi per fiori da imballaggio, piatti e bicchieri in plastica monouso con l’esclusione di altri oggetti in plastica dura (es. giocattoli, posate di plastica monouso, ecc..). Il materiale dovrà essere vuoto e pulito.

Predisposizione al carico: i rifiuti devono essere inseriti negli appositi sacchi trasparenti distribuiti dall’Amministrazione.d. Frazione umida Tipologie: rifiuti biodegradabili, cioè che si decompongono naturalmente, ossia: pesce, carne, frutta, verdura, formaggi e latticini, tovaglioli e fazzoletti usati etc. …Tali rifiuti devono essere smaltiti in proprio dai titolari di concessione dell’area mercatale.e. Cassette di legno e bancaliTipologie: cassette di legno e bancali solitamente per usi ortofrutticoli.Predisposizione al carico: dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l’una sull’altra, in modo da ridurre al minimo l’ingombro.Dovranno essere separate da quelle di plastica.f. Cassette di plasticaTipologie: cassette di plastica solitamente per usi ortofrutticoli.Predisposizione al carico: dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l’una sull’altra in modo da ridurre al minimo l’ingombro.Dovranno essere separate da quelle in legno.g. Rifiuti non differenziabiliTipologie: carta accoppiata, appendini per abiti, espositori non in cartone, quant’altro non elencato ai precedenti punti.Predisposizione al carico: dovranno essere inseriti negli appositi sacchi trasparenti distribuiti dal personale dell’Amministrazione Comune. Se di grandi dimensioni

dovranno essere accuratamente raccolti per un facile prelievo e disposti in modo tale da ridurre al minimo l’ingombro.Eventuali e/o particolari rifiuti, diversi da quelli sopra elencati, dovranno essere rimossi a cura degli ambulanti e potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta

ad eccezione di eventuali rifiuti speciali, che dovranno essere smaltiti a cura e spese dei titolari delle concessioni.Art. 36 - sanzioni1. In caso di mancata differenziazione dei rifiuti provenienti dal mercato settimanale sarà comminata una sanzione pari ad € 100,00;2. In caso di abbandono di rifiuti speciali da parte degli ambulanti del mercato settimanale sarà comminata una sanzione pari ad € 250,00 oltre all’obbligo dello

smaltimento in proprio mediante aziende specializzate.

Art. 30 - Raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti per le utenze domestiche

Per le sole utenze domestiche è attivo un servizio a pagamento di prelievo a domicilio di beni durevoli (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, climatizzatori ecc.), beni di arredamento (mobili, materassi, divani, reti ecc.), altri oggetti ingombranti provenienti da abitazioni e pertinenze (serramenti, porte ecc.), con esclusione dei rifiuti speciali non assimilati (macerie, inerti ecc.) e dei rifiuti pericolosi diversi dai beni durevoli.Il servizio viene effettuato con frequenza mensile e comunque a seguito di prenotazione telefonica, direttamente con la ditta appaltatrice, da parte delle utenze che dovranno conferire i materiali a bordo strada, con le stesse modalità previste per i servizi di raccolta domiciliare.Per il servizio le utenze dovranno corrispondere direttamente alla ditta appaltatrice un importo forfettario di € 30,00 che ne rilascerà apposita ricevuta.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 111 Comune di Giussano (MI) – estratto di regolamento comunale (2010) – Aree occupate da pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pizze al taglio, gelaterie, chioschi e da spettacoli viaggianti, costituzione di cauzione.

Box 112 Comune di Trento – estratto di regolamento comunale (2012) – Obbligo di gestione differenziata dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche.

Box 113 – Regione Val d’Aosta- estratto dal Regolamento tipo di gestione RU (2013) -Servizi specifici per utenti disabili.

4.6 Schede per singola frazione di rifiuto gestito

4.6.1 Livello minimo Nel Regolamento comunale di gestione rifiuti va inserita una scheda per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in cui vengono individuate:

• Modalità di raccolta per differenti utenze • Zone di raccolta • Frequenza di raccolta ed eventuali variazioni stagionali • Orari di esposizione • Tipologie di contenitori e sacchi da utilizzare obbligatoriamente per il conferimento e l’esposizione,

specificando se vi è fornitura gratuita o agevolata.

4.6.2 Possibili dettagli aggiuntivi Possono essere maggiormente dettagliate le attrezzature per la raccolta (es. edifici multiutenza, etc.), le modalità di approvvigionamento / consegna di sacchi e contenitori, anche nel caso della prima fornitura, le modalità di effettuazione del servizio di raccolta per specifiche utenze, il peso massimo dei sacchi di conferimento dei rifiuti indifferenziati.

ART. 59 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILIIl Gestore del servizio in accordo o su richiesta dell’Autorità di sub-ATO studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai

servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.Il Gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dall’Autorità di sub-ATO adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione

idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche

1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della propria attività e sensibilizzano i propri dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in merito alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.

2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni, come enti pubblici, ospedali, scuole, università, impianti sportivi e cinema, devono essere previsti idoneicontenitori per effettuare la raccolta differenziata ed adeguata informativa.

3. I gestori di pubblici esercizi quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, le pizze al taglio e i chioschi e simili promuovono la raccolta differenziata sull'area occupata dalla propria attività e rendono disponibili alla clientela idonei contenitori per i rifiuti (es. imballaggi, contenitori per bibite, coppette per gelati, piatti e bicchieri "usa e getta", residui alimentari).

Art. 38 – Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti.1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all’uso pubblico quali bar, alberghi, ristoranti, pizzerie e

simili, devono provvedere alla costante pulizia dell’area occupata, installando anche adeguati contenitori – es. posacenere e cestini - e provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’Impresa Concessionaria.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell’attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. All’orario di chiusura l’area dovrà risultare perfettamente pulita ed i rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti.L’Amministrazione Comunale richiederà la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell’area, a garanzia

delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico. Nel provvedimento di concessione dell’area dovranno essere descritte eventuali situazioni di degrado preesistenti nell’area data in concessione.

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Inoltre, può essere inserito come allegato il dettaglio delle tipologie di rifiuto conferibile nelle singole raccolte e precisati i casi in cui possano essere segnalate (e come) non conformità rispetto ai conferimenti effettuati dalle Utenze.

4.6.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti Il dettaglio per singola frazione, presente sempre in tutti i capitolati d’appalto, non sempre è evidenziato nei regolamenti.

Best practice:

Box 114 Comune di Suzzara (MN)– Estratto di regolamento comunale (2013) – Gestione delle raccolte differenziate - Elenco dei rifiuti conferibili nelle distinte raccolte differenziate, aggiornato periodicamente dal Funzionario responsabile.

4.6.3.1 Rifiuti organici

Box 115 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Raccolta differenziata dei rifiuti organici – Obbligo di sacchetti biodegradabili e compostabili, contenitori individuali, condominiali e per Utenze non domestiche, divieto conferimento frazione vegetale se non in piccole quantità (modificato).

Box 116 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Raccolta differenziata dei rifiuti organici-Raccolta porta a porta e mediante contenitori di prossimità, in relazione alle diverse zone di raccolta comunali, a mezzo di sacchetti biodegradabili e compostabili conferiti chiusi nei contenitori idonei dotati di coperchio, con manutenzione a carico dell’utilizzatore. Divieto di utilizzo della raccolta della FORSU per gli utenti che beneficiano di riduzione tariffaria per compostaggio domestico.

GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

La raccolta delle frazione umida (come definita dall'art. 11 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta" nella zona del centro storicocon frequenza minima non inferiore a due volte alla settimana e con il sistema dei contenitori di prossimità per la restante parte del territorio Comunale, con unafrequenza minima di svuotamento non inferiore a due volte alla settimana.La raccolta non sarà eseguita presso singole utenze aderenti alla pratica del compostaggio domestico che hanno richiesto la riduzione della tassa/tariffa.I rifiuti umidi dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti in materiale biodegradabile (mater- bi o carta) di tipologia approvata dal Comune e conferitiobbligatoriamente nei giorni prestabiliti all'interno di idonei contenitori rigidi dotati di coperchio.Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ecc. con forti produzioni di questa frazione di Rifiuti Urbani Assimilati, verranno utilizzati appositi contenitori i qualisaranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche, anche se, in relazione ai bisogni, potranno essere attivate modalità ofrequenze di conferimento dedicate.Al lavaggio dei contenitori dovrà provvedere l'utilizzatore. Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante il punto diconferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.E' vietato il conferimento di rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o inquinati da materiale estraneo.I rifiuti umidi verranno trasportatati in appositi impianti di compostaggio; il prodotto ottenuto dalla trasformazione dagli stessi verrà utilizzato in agricoltura o comemateriale per recuperi ambientali.

Attività di gestione dei rifiuti organici1. Il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti utilizzando esclusivamente sacchetti in materiale

biodegradabile e compostabile, da inserire in appositi contenitori e da conferire su fronte strada.2. Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo

di pattumiere individuali o contenitori carrellati, a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.3. I contenitori sono non superiori a 20 litri per utenze individuali e 120 litri per utenze condominiali.4. Per le utenze condominiali la raccolta verrà effettuata con dotazione di uno o più bidoni da 120 litri ad uso esclusivo delle utenze del condominio, da posizionare

all'interno della proprietà condominiale e da esporre per lo svuotamento a cura ed onere di ciascun condominio nei giorni di raccolta.5. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido

(alimentari, frutta-verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) devono conferire gli stessi in contenitori da 120 litri, forniti dal soggetto gestore. I contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti secondo gli orari prestabiliti e soltanto il tempo necessario per il loro svuotamento.

6. E' possibile il conferimento della frazione VEGETALE all'interno del normale circuito di ritiro dell'ORGANICO solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso).

Articolo 13 - Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato1. Nell'Allegato 2 al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione secca (residua) sono dettagliati alcuni materiali

e norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.2. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dal suddetto allegato.3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio, il Consiglio

Comunale dà mandato al Funzionario Responsabile, con proprio atto, di garantire l'aggiornamento dell'allegato di cui al precedente comma 1.

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Box 117 Comune di San Giuliano Milanese (MI) – Estratto di regolamento comunale (2007) – Raccolta differenziata dei rifiuti organici mediante sacchetti forniti o distribuiti dal gestore; specifiche della prima fornitura in contenitori, sacchetti e informativa (modificato)

Box 118 Comune di Albairate (MI)– Estratto di regolamento comunale (2012) – Raccolta differenziata dei rifiuti organici conferiti anche sciolti.

Box 119 Comune di Sondrio– Estratto di regolamento comunale (2007) – Tipologia e numero di utenze per contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti organici.

Box 120 Comune consorziati Coinger (VA) – Estratto di regolamento comunale (2010) – In alternativa alla raccolta differenziata domiciliare degli scarti organici è possibile praticare il compostaggio domestico.

4.6.3.2 Frazioni recuperabili secche

Box 121 Comune di Lodi– Estratto di regolamento comunale (2006) – Gestione delle frazioni recuperabili "secche ": carta, imballaggi in plastica, vetro-lattine-barattoli.

GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI "SECCHE "

Ai sensi degli artt. 39 e 43 del D. Lgs. 22/97 è consentito il conferimento al servizio pubblico dei materiali di imballaggio primari e secondari solo attraverso i servizi di raccolta differenziata.

La raccolta della frazione secca recuperabile costituita da CARTA e PLASTICA viene effettuata con il sistema "porta a porta" monomateriale sia nelle zone evidenziate nell'allegato 5 che nelle zone evidenziate nell'allegato 6 e dovrà essere svolta una volta alla settimana, secondo quanto di seguito indicato. Potranno inoltre essere collocati nel territorio Comunale, ad integrazione del servizio "porta a porta" alcuni contenitori stradali per le raccolte monomateriali di carta e plastica, dove i produttori di tali tipologie di rifiuti possono conferire direttamente, in alternativa al servizio domiciliare offerto.

La carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, dovrà essere conferita all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune, legata in pacchi o contenuta in scatole di cartone e comunque confezionata, in modo evitare la dispersione ad opera del vento o per altra causa.

La plastica costituita da tutti i materiali elencati nell'allegato 3 dovrà essere pulita e priva di evidenti residui putrescibili e non putrescibili, residui pericolosi e non pericolosi, dovrà essere conferita in sacchi della tipologia stabilita dall'Amministrazione Comunale.

La raccolta della frazione secca recuperabile costituita da VETRO, LATTINE e BARATTOLI viene effettuata con il sistema MULTIMATERIALE; essa dovrà essere conferita sfusa all'interno di un unico contenitore stradale che sarà svuotato settimanalmente.

E' vietato il conferimento di rifiuti contenuti all'interno di sacchi e contenitori diversi da quelli indicati dal Comune come idonei e di rifiuti inquinati da materiale diverso da quello sopra specificato.

Per le attività produttive il conferimento potrà avvenire anche con bidoni, cassonetti, benne o scarrabili.I rifiuti cosi raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero.

5· In alternativa [alla raccolta differenziata domiciliare] l'utente potrà praticare il compostaggio domestico utilizzando in aggiunta alla frazione organica: ramaglie, erba, fiori, fogliame, segature e trucioli di legno non trattato, residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura, escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura e cenere di legna, …

a) Frazione organica.Conferimento dei rifiuti, contenuti in appositi sacchi in materiale biologico biodegradabile (mater - bi), in cassonetti a svuotamento meccanizzato o in altri contenitori

che consentano la movimentazione manuale.I contenitori a svuotamento meccanizzato devono essere contrassegnati da colore grigio, avere capacità unitaria di 240 litri o superiore ed essere in numero tale da

garantire un rapporto contenitori/utente di 1 a 85 abitanti.Quelli a svuotamento manuale devono essere contrassegnati da colore grigio e possedere capacità unitaria non superiore a 25 litri, questo contenitore può essere

adottato in abitazioni fino a quattro unità domestiche.Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione umida organica, ben chiusi negli appositi sacchi o, in caso di mancata disponibilità degli

stessi, altri involucri a perdere di materiale cartaceo.

3) Frazione "umido" residuo organico alimentare, servizio di ritiro domiciliare. Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente, solo ed esclusivamente in contenitori autorizzati dall'Ufficio competente, indicati dall'Amministrazione comunale. Il rifiuto dovrà essere conferito all'interno del contenitore in modo sciolto o in sacchi di materiale biodegradabile (mater-bi o carta), il contenitore non deve contenere altre tipologie di rifiuti.

ART. 24 . CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (UMIDO)[…] I sacchetti vengono forniti e distribuiti dal soggetto gestore e sono ritirabili presso punti di distribuzione predisposti e comunicati dal soggetto gestore. Gli utenti sono tenuti ad usare esclusivamente i sacchetti in materiale biodegradabile [e compostabile a norma UNI EN ISO 13434] e non in polietilene.Le utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, una prima dotazione di sacchetti assieme ad un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti, un bidoncino ed un contenitore rigido marrone per il conferimento al servizio di raccolta dell'umido.[…] E' possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro dell'umido solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso). I residui di potatura, sfalci d'erba e scarti di orto e giardino dovranno essere invece conferiti come scarti vegetali secondo le modalità previste all'art. 31 del presente Regolamento.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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4.6.3.3 Carta e cartone.

Box 122 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Raccolta differenziata di carta e cartone; intercettazione distinta del cartone dalla carta finalizzata ad una maggiore valorizzazione economica del cartone.

Box 123 Comune di San Giuliano Milanese (MI)– Estratto di regolamento comunale (2007) – Raccolta differenziata di carta e cartone mediante carrellati forniti a tutte le utenze, da esporre su fronte stradale per lo svuotamento solo quando pieni almeno per metà.

Box 124 Comune di Sondrio – Estratto di regolamento comunale (2007) – Raccolta differenziata di carta e cartone, numero utenti per campane stradali.

Raccolta differenziata della cartaLa raccolta differenziata della carta e del cartone da imballaggio viene effettuata secondo le seguenti modalità:a) conferimento di carta presso gli appositi contenitori stradali situati presso aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;b) raccolta a domicilio di carta e cartone da imballaggio con cadenza settimanale o con periodicità concordata con il soggetto gestore del servizio, adeguata ai

quantitativi prodotti.I contenitori stradali per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore bianco, di capacità unitaria indicativa di 3 mc ed in numero tale da garantire un

rapporto contenitore/utente di 1 a 500 abitanti.I contenitori collocati presso utenze specifiche devono essere contrassegnati da colore bianco, di capacità unitaria di 240 litri, il numero dei contenitori verrà

concordato con il soggetto gestore del servizio.

ART. 26 . CONFERIMENTO MATERIALE CARTACEO e TETRAPAKI rifiuti cartacei, compresi i contenitori in materiale poliaccoppiato a base cellulosica per liquidi e alimenti (es. contenitori per latte e bevande, tipo 'tetrapak'), devono essere introdotti, anche sfusi e liberati da eventuali parti in metallo o in plastica, negli appositi contenitori carrellati di colore bianco messi a disposizione dal soggetto gestore alle utenze. L'utente si impegna a conferire il bidone sul fronte stradale solo quando esso contiene sufficiente materiale (almeno la metà del suo volume); in caso contrario il bidone potrà non essere svuotato. E' vietata l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti.In presenza di consistenti produzioni di rifiuti cartacei da parte di attività, che saranno valutati dal soggetto gestore, potrà essere effettuato un servizio di raccolta direttamente presso tali utenze, con modalità e calendario da stabilire dal soggetto gestore.La carta ma soprattutto gli imballaggi in cartone possono essere conferiti a cura diretta degli utenti presso le aree ecologiche individuate dal soggetto gestore.E' vietato introdurre carta o cartone nei cassonetti o nei contenitori per il 'secco'.

Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone.1. Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone é svolto sul territorio comunale con modalità di raccolta domiciliare "porta a porta", fatto salvo quanto previsto al

comma 2, e in cassoni presso il Centro di Raccolta.2. L'Amministrazione può individuare anche una forma di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema porta a porta e parte con il sistema a

contenitori stradali. […]4. Nelle aree ove è attivo il sistema a contenitori stradali, gli utenti, in alternativa al conferimento presso il Centro di Raccolta, vi dovranno conferire separatamente la

carta e i cartoni. La carta deve essere conferita all'interno del cassonetto stradale sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, ed evitando di appallottolare la carta. I cartoni più voluminosi devono essere riposti esclusivamente nei giorni di raccolta,opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago non in materiale ferroso, a fianco dei cassonetti per la carta.

5. Nei contenitori appositi si devono conferire quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di cartapulita in genere, sacchetti di carta, cartone ondulato per imballaggi, tabulati.

6. Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte accoppiate con alluminio, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati e carta carbone.

7. Può essere previsto un servizio di raccolta gratuita degli imballaggi in materiale cellulosico riservato alle utenze commerciali del Centro storico e di altre aree,individuate discrezionalmente dal gestore secondo principi di economicità ed efficienza, con modalità ed orari che verranno definiti dal Gestore del servizio secondo i principi di economicità ed efficienza.

8. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse tipologie di materiale, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

9. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il riciclaggio/recupero autorizzati.

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4.6.3.4 Vetro

Box 125 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Raccolta differenziata del vetro - Specifiche per tipologie conferibili ed esclusioni.

Box 126 Comune di San Giuliano Milanese (MI)– Estratto di regolamento comunale (2007) – Raccolta differenziata multimateriale di vetro e lattine, con contenitori di colore blu. Tipologia di materiali conferibili

Box 127 Comuni consorziati Coinger (VA) – Estratto di regolamento comunale (2010)– Raccolta differenziata multimateriale di vetro e lattine. Dettagli operativi e previsione per il passaggio a raccolta monomateriale del vetro.

Art· 13 . Vetro ed eventualmente alluminio e barattoli

1· Conferimento: contenitore in plastica da lt. 35 colore verde o bidone carrellato lt. 120 o 240 o 360 di colore verde.2· L'utente deve raccogliere in modo differenziato gli imballaggi in vetro ed alluminio e lega.L'utente deve utilizzare, per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani consistenti in imballaggi in vetro ed alluminio, un contenitore in plastica (pattumiera con il

logo lt. 35 di colore verde o bidone carrellato di colore verde lt. 120 o 240 o 360).Tale contenitore dovrà contenere solo bottiglie e barattoli in vetro - bicchieri e vasi di vetro - lattine in alluminio per bibite - e dovrà essere esposto a bordo

strada sulla pubblica via, nel punto più prossimo alla propria abitazione e comunque accessibile agli automezzi usati per la raccolta (larghezza 2,50 metri, lunghezza 5,50 metri, non prima di un'ora dopo il tramonto del giorno precedente il passaggio degli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e comunque non oltre le ore 05.00 del giorno di raccolta.

3· Per il conferimento di vetro di grandi dimensioni, l'utente potrà utilizzare anche alcuni centri di raccolta rifiuti consortili, come indicato all'art. 34;4· Qualora introdotta da COINGER, è possibile che l'alluminio ed i barattoli possano essere raccolti in modo separato dalla frazione vetro.

ART. 27 . CONFERIMENTO DI VETRO E LATTINEI rifiuti facenti parte della frazione riciclabile multimateriale sono così individuati:• vetro di qualsiasi natura;• lattine per bevande e scatolame per alimenti;• imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;• barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio;• chiusure metalliche per vasetti, tappi corona;Tali rifiuti, accuratamente vuotati e puliti, devono essere introdotti, anche sfusi, negli appositi bidoni blu forniti dal soggetto gestore ad ogni utenza e con questi

esposti per il ritiro sul fronte stradale.Per i civici multiutenza e i condomini di grandi dimensioni il soggetto gestore mette a disposizione specifici contenitori carrellati di colore blu.Tutti i rifiuti oggetto del presente articolo, che, per le loro dimensioni, non possono essere introdotti negli appositi contenitori stradali di colore blu, devono essere

conferiti solamente presso l'ecocentro.

Modalità di conferimento dei rifiuti in vetro1. II servizio di raccolta degli imballaggi in vetro è svolto con le seguenti modalità:• Centro Storico: modalità di raccolta domiciliare, con frequenza minima di svuotamento settimanale;• Aree al di fuori del Centro Storico: modalità di raccolta con appositi cassonetti stradali, con frequenza minima di svuotamento quindicinale.• presso il Centro di Raccolta.2. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di ampliare o modificare l'ambito in cui viene svolto il servizio domiciliare.4. Le utenze non domestiche (Bar - caffetterie - Pub - Mense - self service - Tavole calde -Ristoranti - trattorie - pizzerie - osterie – etc.) ubicate nel Centro Storico ed

in altre aree, individuate discrezionalmente dal Gestore in base a principi di economicità ed efficienza, possono essere servite con modalità di raccolta domiciliare su richiesta.

5. E' possibile conferire, salvo diverse prescrizioni del relativo Consorzio di filiera, il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.), altro vetro che si può generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe).

6. Bottiglie ed altri oggetti di vetro devono essere svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori.7. Non è prevista la raccolta del vetro divisa per colore.8. Damigiane di elevate dimensioni, vetri piani ed altri imballi in vetro che abbiano dimensioni superiori a quelle delle attrezzature a disposizione vanno

obbligatoriamente conferiti nel Centro di Raccolta.9. E' vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici

e infiammabili.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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4.6.3.5 Multileggero (imballaggi in plastica e metalli)

Box 128 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Raccolta differenziata multileggero. Specifiche per tipologie conferibili ed esclusioni

4.6.3.6 Verde

Box 129 Comune di Cazzago San Martino– Estratto di regolamento comunale (2009) – Raccolta differenziata del verde.

Box 130 Comune di Fara Gera d’Adda (BG)– Estratto di regolamento comunale – Raccolta differenziata del verde-Conferimento all’ecocentro comunale previa riduzione volumetrica e asportazione di eventuali sacchi di plastica utilizzati per il trasporto.

Art. 14 – Modalità di conferimento dei rifiuti vegetaliI rifiuti vegetali (potature e sfalci d’erba, ramaglie, etc.) devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da limitarne il più possibile il volume. E’ consentito l’uso del materiale plastico per sigillare e contenere i rifiuti in questione nella sola fase di trasporto degli stessi al Centro. All’atto del conferimento i rifiuti dovrannoessere liberati, a cura dell’utente, da qualsiasi involucro ed immessi nell’apposito contenitore, secondo le indicazioni del personale di controllo.

Art. 17. - Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili.1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi ed alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentano i requisiti per essere considerati come

rifiuti urbani assimilabili devono essere smaltiti mediante conferimento differenziato al servizio porta a porta (con le modalità e i tempi che verranno comunicati a cura del gestore del servizio e dall'Amministrazione comunale) o a cura dell'utente presso gli spazi, allo scopo predisposti, nell'isola ecologica comunale o tramite compostaggio domestico.

2. I giardinieri che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio comunale possono conferire i rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili presso l'isola ecologica dietro presentazione di delega scritta dal committente residente nel Comune di Cazzago San Martino, con allegato un documento di identità del committente stesso.

Modalità di conferimento del multileggero (imballaggi in plastica e metalli)

1. II servizio di raccolta del multileggero è svolto con le seguenti modalità:• Centro Abitato (come definito dal Codice della Strada): modalità di raccolta domiciliare o porta a porta con frequenza settimanale;• Aree al di fuori del Centro Abitato: modalità di raccolta con cassonetti stradali con frequenza minima di svuotamento settimanale.2. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di ampliare o modificare l'ambito in cui viene svolto il servizio domiciliare.[…] 5 . E' possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera, le seguenti tipologie di materiale:a. imballaggi plastici:a1. di natura alimentare quali:• bottiglie (di acqua minerale e bibite olio, succhi, latte);• flaconi dispensatori e contenitori (sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.);• confezioni rigide per dolciumi (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);• confezioni rigide flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.);• buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.);• vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati);• reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate

ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta);a2 di natura non alimentare quali:• flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona);• barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.);• film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.);• scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, imballaggio in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti;b. imballaggi in metallo (acciaio e alluminio):• scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di stagno (scatole di pelati, piselli, tonno);• altri materiali metallici di piccole dimensioni (appendini, tappi metallici o capsule, fogli di alluminio e vaschette per la conservazione dei cibi, chiodi, viti, fili di ferro);• materiali metallici di piccole dimensioni provenienti da manutenzioni domestiche ecc.;• tubetti (per conserve, creme o cosmetici);• bombolette per deodoranti, lacca o panna.4. Gli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio ed altri oggetti in metallo devono essere svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori,

sfruttando il più possibile la volumetria delle attrezzature a disposizione, ad esempio, schiacciando tali oggetti lungo l'asse orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie, affinchè non riacquistino la forma originaria. Non è prevista la raccolta degli imballaggi in metallo divisa per tipologia di materiale.

5. Oggetti in metallo che abbiano dimensioni superiori a quelle delle attrezzature a disposizione per la raccolta vanno conferiti al Centro di Raccolta.6. E' vietato conferire contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili.7. E' vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (che vanno portati al Centro di Raccolta), calze e tessuti di nylon, materiali diversi plastificati,

gomme, camere d'aria, giocattoli (sempre in riferimento alla normativa vigente).

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Bollettino Ufficiale

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Box 83 Comune di San Giuliano Milanese (MI) - Estratto di regolamento comunale (2007) – Raccolta differenziata domiciliare del verde attiva dal 15 marzo al 15 novembre, 1 giorno settimanale di raccolta, a richiesta. Modificato.

Box 131 Comune di Fara Gera d’Adda (BG) – Estratto di regolamento comunale – Raccolta Differenziata dei rifiuti cimiteriali con separazione del verde dai rifiuti indifferenziati ivi prodotti (modificato).

4.6.3.7 Indumenti usati, materassi

Box 132 Comune di Zanica (BG)– Estratto di regolamento comunale (2006) – Raccolta differenziata di indumenti usati e materassi.

4.6.3.8 Olii e grassi animali e vegetali esausti

Box 133 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Raccolta differenziata degli olii alimentari esausti domiciliare e presso il centro comunale di raccolta (modificato).

4.6.3.9 Metalli

Box 134 Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Raccolta differenziata dei metalli presso il centro comunale di raccolta.

4.6.3.10 RAEE

Box 135 Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Raccolta differenziata dei RAEE presso il centro comunale di raccolta (modificato).

3. I Componenti elettronici saranno conferiti direttamente dagli utenti presso il centro di raccolta comunale. Il materiale sarà avviato a Recuperatori autorizzati.

Art. 26 - Raccolta dei rottami metallici

1. La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità, posizionato presso il centro di raccolta comunale attrezzato per le raccolte differenziate. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati.

Olii e grassi animali e vegetali residui della cottura degli alimenti devono essere stoccati, a cura del produttore, separatamente, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l’ambiente.

La raccolta di tali olii e grassi avviene anche tramite il conferimento diretto a cura dell’utente in apposito contenitore posizionato presso la Piattaforma Comunale.Presso i centri in cui si svolge l’attività di ristorazione collettiva, gli olii e i grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti devono essere raccolti in appositi contenitori forniti dall’Amministrazione Comunale. Gli orari e le frequenze della raccolta porta a porta verranno indicate dall’Amministrazione Comunale nel calendario annuale.

b) le Calzature, i MATERASSI e gli INDUMENTI usati sono raccolti mediante conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro Comunale di Raccolta.

Art. 39 - Rifiuti urbani presenti nei cimiteri comunali.

Presso il Cimitero Comunale è attivo il servizio di raccolta di rifiuti indifferenziati (lumini, ceri, fogli di cellophane ecc…), comparabili alla frazione secca degli rsu nonché di rifiuti di matrice organica (fiori, sfalci di verde ecc.), comparabili ai rifiuti vegetali conferibili presso il Centro di Raccolta di via Isola.

Tale servizio è espletato attraverso il posizionamento, in diversi luoghi interni al Cimitero, di un numero sufficiente di contenitori. In tali contenitori i cittadini potranno conferire, in modo differenziato, i rifiuti urbani di risulta (lumini, ceri, ecc.) ed i rifiuti vegetali (fiori, piante, ornamenti vegetali, ecc.).

Lo svuotamento di tali contenitori avviene a cura del personale comunale relativamente ai rifiuti vegetali mentre viene utilizzato il servizio domiciliare per la raccolta della frazione secca dei rifiuti per il conferimento dei rifiuti misti.

ART. 31 . SCARTI VEGETALIGli scarti vegetali o scarti verdi generati da orti e giardini privati possono essere gestiti in 3 modi di seguito presentati:1. compostaggio domestico (si veda art. 32);2. conferimento a cura delle utenze presso le isole ecologiche comunali (si veda art. 34);3. ritiro a domicilio su chiamata. Tale servizio è stagionale ed attivo in un periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 novembre sulla base delle richieste pervenute al

soggetto gestore.Le prime 2 modalità di gestione presentate dovranno essere preferite dagli utenti e solo gli utenti effettivamente ed oggettivamente impossibilitati a gestire in tali

modi gli scarti verdi prodotti potranno avere accesso al ritiro a domicilio su chiamata.Il ritiro a domicilio su chiamata è un servizio messo a disposizione da parte del soggetto gestore nel periodo che decorre tra il 15 marzo e il 15 novembre. Ciascun

cittadino telefonando ai numeri previsti ed indicati nelle specifiche comunicazioni informative rivolte agli utenti, potrà prenotare il giorno per il ritiro dei suoi scarti verdi; il soggetto gestore programma i ritiri unicamente in un unico giorno settimanale. Gli scarti vegetali andranno esposti di fronte al proprio civico tra le ore 12:00 e le 13.00 del giorno programmato per il ritiro. Il servizio ha inizio alle 13.00. Gli scarti vegetali devono essere confezionati esclusivamente in fascine legate, di dimensioni adeguate per potere essere sollevate da un unico operatore e/o in caso di erba in sacchi trasparenti. E' vietato utilizzare i sacchi di colore giallo della plastica o del secco dati in dotazione dal soggetto gestore.

L’Amministrazione comunale potrà modificare tale servizio in tutti i suoi aspetti, rendendolo a pagamento o introducendo una auto-certificazione per i cittadini attestante l'impossibilità di utilizzare gli altri strumenti di gestione degli scarti verdi, o sospenderlo del tutto a sua esclusiva discrezione in funzione di valutazioni tecniche ed economiche, legate al complesso del sistema di gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda gli scarti vegetali generati dai manutentori del verde (giardinieri/florovivaisti) essi dovranno attenersi alle regole di assimilazione riportate nel presente Regolamento oltre che, nel caso di conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche comunali, essere in possesso di una dichiarazione dell'utente residente nel Comune di San Giuliano M.se, presso cui hanno svolto le attività di manutenzione che hanno generato gli scarti verdi.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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4.6.3.11 Rifiuti urbani pericolosi

Box 136 Comune di Cuasso al Monte (VA) – Estratto di regolamento comunale – Raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, conferiti in punti di raccolta dislocati sul territorio comunale e presso l’ecocentro, al servizio Ecomobile. Modificato.

Box 137 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Modalità di gestione dei Rifiuti Pericolosi e obblighi di comunicazione di corretto smaltimento dei Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale.

6. I rifiuti urbani pericolosi (come definiti all'Art. 4 comma 3 del presente regolamento) possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta, limitatamente alle tipologie ammesse per come riportate nel Regolamento Comunale di gestione di tale Centro, ovvero in altri siti individuati dal Comune. In particolare:

a. Batterie e pile: sono consegnate ai sensi del D.M. n. 194 del 3 luglio 2003 ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati;

b. Prodotti farmaceutici/medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie e/o nei siti individuati dal Comune;c. Prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), X (irritanti), tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti

mercurio e gli accessori per l'informatica costituiti da cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc.: direttamente nei contenitori predisposti presso il Centro di Raccolta.

d. Sono inoltre considerati rifiuti urbani pericolosi le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, nonchè quelle raccolte con apposite macchine collocate in punti fissi. Tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite tramite termodistruzione.

Rivenditori al dettaglio di batterie ed o/io minerale1. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle

negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.2. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente

autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato e le batteria secondo le modalità di

cui ai precedenti commi o presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate.

(Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, numero e localizzazione dei contenitori previsti per detta frazione, frequenza della raccolta)

Sono rifiuti urbani pericolosi quelle tipologie definite nel precedente art. 33 lett. a). Per tutte le tipologie valgono i seguenti principi generali:- è fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili;- i rifiuti di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la

salute e/o per l’ambiente.Le modalità di conferimento per le varie tipologie sono le seguenti:a1) pile a stilo o bottone: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia presso gli appositi contenitori distribuiti sul

territorio comunale.E’ inoltre possibile conferire le pile esauste presso il Centro di Raccolta comunale dove è posizionato apposito contenitore.Lo svuotamento è effettuato indicativamente con frequenza bimestrale.

a2) farmaci inutilizzati, scaduti o avariati: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia presso gli appositi contenitori, posti nelle vicinanze della farmacia e del dispensario farmaceutico comunali.Lo svuotamento è effettuato indicativamente con frequenza bimestrale.

a3) batterie per auto, lampade neon e fluorescenti, cartucce e toner per stampanti, latte di vernici prodotti etichettati con i simboli T/F : il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia di rifiuti al Centro di Raccolta presso il quale è posizionato un apposito mezzo del servizio “Ecomobile” della ditta appaltatrice del servizio. Il conferimento è possibile in date ed orari prestabiliti. La raccolta è effettuata con cadenza settimanale.

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Box 138 Comune di Fara Gera d’Adda (BG) – estratto di regolamento comunale – Raccolta i farmaci scaduti e pile esauste e Allegato F- dislocazione punti di raccolta sul territorio comunale e divieto di utilizzo, per le farmacie del territorio, che dispongono di canali propri, previsti dalla legge per lo smaltimento dei medicinali scaduti, di tali contenitori per lo smaltimento di farmaci deteriorati e/o scaduti.

Art. 33 – Contenitori dislocati sul territorio per la raccolta di farmaci scaduti e pile.

Le utenze domestiche potranno conferire PILE ESAUSTE e FARMACI SCADUTI negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale ed evidenziati nella planimetria denominata “allegato F”.

La localizzazione dei siti per l’alloggiamento di tali contenitori è disposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e tiene conto delle esigenze di arredo urbano, di impatto ambientale e delle particolari situazioni di viabilità. Si specifica che le stesse tipologie sono conferibili anche presso il Centro di Raccolta di via Isola.

I rifiuti dovranno essere conferiti privi degli imballaggi e di eventuali altri materiali.I contenitori saranno vuotati a cura del personale comunale ogni qualvolta si renderà necessario ed i rifiuti saranno trasportati presso il Centro di Raccolta di Via

Isola dove saranno prelevati da azienda specializzata per lo smaltimento.E’ fatto divieto per le farmacie del territorio, che dispongono di canali propri e dovuti per lo smaltimento dei medicinali scaduti, l’utilizzo di tali contenitori per lo

smaltimento di farmaci deteriorati e/o scaduti.

COMUNE DI FARA GERA D’ADDAProvincia di Bergamo

SETTORE V°SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE

ALLEGATO Fal Regolamento dei Servizi di Igiene Urbana

PLANIMETRIA DISLOCAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEI CONTENITORIPER LA RACCOLTA DI PILE E FARMICI SCADUTI

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4.6.3.12 Rifiuto secco residuo.

Box 139 Comune di San Giuliano Milanese (MI) – estratto di regolamento comunale (2007) – Raccolta del rifiuto secco non riciclabile, obbligo di utilizzo dei sacchi semitrasparenti forniti dal gestore, non conformità se presenti rifiuti oggetto di RD e mancato ritiro per peso eccedente i 25 kg.

Box 140 Comuni consorziati COINGER (VA) – estratto di regolamento comunale (2010) – Raccolta del rifiuto secco non riciclabile, utilizzo dei sacchi semitrasparenti non conformità e mancato ritiro per peso eccedente i 15 kg.

Box 141 Comune di Lainate (MI) - estratto di regolamento comunale- Obblighi e compiti dei produttori di rifiuti urbani in relazione all’utilizzo di sacchi semitrasparenti e al divieto di pre-insaccare i rifiuti (modificato)

4.7 Gestione del centro di raccolta

4.7.1 Livello minimo Di minima è un articolo all’interno del regolamento in cui devono essere contenute:

• Localizzazione, • , • Tipologia di Utenze servite e modalità di ingresso, • Tipologie di rifiuti conferibili in relazione all’autorizzazione / comunicazione di cui il centro

Comunale di Raccolta dispone, in coerenza con gli obiettivi del PRGR sulle raccolte minime da attivare su tutto il territorio (vedi obiettivi del PRGR)

• Norme comportamentali degli utenti in fase di conferimento e del gestore in fase di ricevimento, assistenza alle Utenze, controllo, gestione (es. tenuta registri e formulari etc.),

• Modalità di accesso e conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, in relazione ai criteri di assimilazione,

• Criteri per indirizzare il cittadino e le utenze non domestiche ad una maggior separazione dei rifiuti, minimizzando il conferimento improprio nel cassone dei rifiuti ingombranti.

Articolo 9 – ObblighiFrazione Indifferenziata RSU:− I rifiuti urbani interni appartenenti alla frazione residua “da smaltire” devono essere conferiti direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente in sacchi a

perdere trasparenti o semitrasparenti di colore “neutro”. Il sacco deve essere sommariamente controllabile dall’esterno e pertanto i rifiuti devono essere introdotti sfusi e non pre – insaccati; è consentito unicamente l’utilizzo di buste per insaccare pannolini, assorbenti ed escrementi di animali.

1· Conferimento: sacco viola semitrasparente capacità massima di circa lt. 110 e comunque di peso non superiore a kg 15.2· In tale sacco dovrà essere introdotto solo il rifiuto urbano non ulteriormente differenziabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: oggetti in plastica diversi da

imballaggi (cartellette, giocattoli, etc.), assorbenti igienici, cotone idrofilo, fotografie, nastro adesivo, poliaccoppiati, carta plastificata, carta assorbente sporca di sostanze minerali, chewing-gum, cicche di sigarette, pelle, spugne rotte, cialde del caffe, rasoi, videocassette e musicassette. Per particolari utenze, saranno presi accordi direttamente con COINGER, per l'utilizzo di cassonetti o altre forme di conferimento alternative ai sacchi.

3· Il sacco, adeguatamente chiuso, dovrà essere esposto a bordo strada sulla pubblica via, nel punto più prossimo alla propria abitazione e comunque accessibile agli automezzi usati per la raccolta (larghezza 2,50 metri, lunghezza 5,50 metri), non prima di un'ora dopo il tramonto del giorno precedente a quello di passaggio degli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e comunque non oltre le ore 05.00 del giorno di raccolta.

4· GIORNO DI RACCOLTA: come da ALLEGATO A e comunque sempre come indicato nel calendario servizi annuale.

ART. 25 . CONFERIMENTO DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILEIl conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti semitrasparenti grigi a perdere. I sacchetti vengono forniti dal soggetto gestore e sono ritirabili presso punti di distribuzione predisposti dal soggetto gestore. Gli utenti sono tenuti ad usare esclusivamente i sacchetti semitrasparenti forniti dal soggetto gestore. Il conferimento avviene con la modalità 'porta a porta', cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà,a mezzo di sacchetti o di cassonetti/bidoncini, quando assegnati, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.Ove il conferimento è effettuato mediante sacchi o sacchetti, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione.Le utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, una prima dotazione di sacchetti assieme ad un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti; esse provvedono a conferire la frazione secca non riciclabile (cioè quella residuata dalle varie separazioni) impiegando esclusivamente l'apposito sacchetto in polietilene.E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.) o riempire i singoli sacchi oltre il peso massimo consentito pari a 25 kg, pena il non ritiro del sacco con posizionamento di un adesivo indicante la non conformità. La segnalazione di non conformità con non ritiro potrà accadere anche in caso di palese conferimento di frazioni riciclabili (carta, vetro, plastica, Forsu) nel sacco grigio.

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Bollettino Ufficiale

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4.7.2 Possibili dettagli aggiuntivi Può essere altresì redatto uno specifico allegato separato dal Regolamento di Igiene Urbana, comprendente un maggior dettaglio, in particolare sulle tipologie di rifiuti conferibili, sui criteri di accettazione dei rifiuti assimilati e l’eventuale necessità di utilizzo dei formulari, sulla regolamentazione degli accessi, con allegata una planimetria dell’area. Qualora si voglia agevolare il conferimento delle utenze non domestiche al centro di raccolta, permettendo il trasporto senza formulario e senza iscrizione all’Albo Gestori come conto proprio, facendo ricadere questa fase di trasporto in una normale attività di conferimento, paragonabile al trasporto ad un cassonetto, si consiglia l’emanazione di un’Ordinanza comunale specifica, che potrà essere conservata in copia sui mezzi afferenti al Centro.

E' utile inserire anche l'eventuale modalità di gestione del Centro del Riutilizzo, in conformità al paragrafo 12.7.3.3 del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (D.g.r. n. 1990/2014). di cui qui di seguito si riporta un estratto:

4.7.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti In tutti i regolamenti si fa cenno alla presenza del centro di raccolta, con le informazioni base. Il problema riscontrato frequentemente è che alcuni elementi fondamentali (es. gli orari di apertura, le frazioni conferibili), se modificati successivamente all’emanazione del regolamento, raramente vengono aggiornati in esso. Nel comune di Brescia si sta sperimentando il Centro del Riuso.

L’incentivazione alla diffusione del riuso rappresenta uno degli obiettivi di prevenzione del Programma, a tale scopo Regione Lombardia ha diffuso sul territorio una nota rivolta alle province e agli operatori del settore, nella quale ha definito le caratteristiche del centro di riuso e delle attività connesse. Si riportano in seguito i contenuti principali di tale nota.

Il centro del riuso è da intendersi quale luogo destinato alla consegna da parte dei cittadini di beni in buono stato di cui non intendono disfarsi, così come dettato dall’art 180 l’art. 180-bis del D.lgs 152/06 che prevede che “Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti (…). Tali iniziative possono consistere anche in: (…) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo”;.

Tali beni sono messi a disposizione per il riutilizzo, così come è definito dall’art. 183 comma 1 lettera r) del D.lgs 152/06: “riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”.

Tale attività di riutilizzo quindi, poiché consiste nella semplice raccolta e smistamento di beni non rifiuto non necessita di autorizzazione, ai sensi dell’ ex art. 208 del D.lgs 152/06, né è fattispecie regolata dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 ( attività di questo tipo peraltro, sono già svolte presso vari “mercatini dell’usato”, che non si configurano certamente come impianti di trattamento rifiuti).

Relativamente alla collocazione di tale attività all’interno di una isola ecologica autorizzata ex art. 208 o di un centro di raccolta ex d.m. 8 aprile 2008, si ritiene possibile tale ipotesi, con alcuni accorgimenti e precisazioni:

- lo spazio destinato ai beni “non rifiuto” sia ben definito ed individuato anche visivamente (preferibilmente separato, laddove possibile), per evitare qualsiasi confusione e commistione tra “rifiuti” e “non rifiuti”;

lo spazio deve essere costruito nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;- lo spazio deve essere presidiato da personale formato, per lo svolgimento delle operazioni (ricezione, catalogazione, assistenza, registrazione dei beni in uscita) e

per evitare che siano portati beni non in buono stato, che invece devono essere conferiti all'attività di raccolta o deposito rifiuti;- se emergesse in un secondo tempo l’intenzione di disfarsi di alcuni dei beni portati per il riutilizzo, essi diverrebbero rifiuti e si configurerebbe come produttore il

gestore dell’”isola del riuso”: in tale caso, tali rifiuti dovrebbero essere correttamente gestiti e registrati; il conferimento al centro di raccolta sarebbe pertanto possibile solo nel caso in cui siano assimilati agli urbani.

Box 142 - paragrafo del PRGR sui Centri del Riutilizzo

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 143 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – estratto di regolamento comunale (2010 ) – Centro di raccolta

Box 144 Comune di Suzzara (MN) – estratto di regolamento comunale (2013) – Centro di raccolta- Articolo che rinvia a regolamentazione di dettaglio.

Articolo 21 - Centro di Raccolta comunale, modalità di gestione e funzionamento.1. Il Comune, con propria deliberazione e sulla base degli indirizzi e standard stabiliti dal presente Regolamento e dal Contratto di Servizio in essere con il Gestore,

nonchè al quadro generale dei costi definiti annualmente dal Consiglio Comunale, definisce le modalità di gestione e operatività del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento, gli orari di apertura al pubblico, le forme di convenzionamento con le utenze non domestiche e tutti gli ulteriori aspetti previsti dalla normativa in materia.

2. Nelle suddette deliberazioni sono anche definiti, e quindi delimitati, gli spazi del Centro di Raccolta in cui è consentito l'accesso all'utenza e le modalità/accessibilità per il conferimento dei rifiuti, al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti.

3. All'ingresso del Centro di Raccolta sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.

Centro di Raccolta

1. Sempre al fine di valorizzare la raccolta differenziata il Comune o il Gestore possono avvalersi del "Centro di Raccolta Comunale", in base all'art. 198, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 ed al "Regolamento Comunale di gestione del Centro di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani".

2. Si intende per Centro di Raccolta un'area attrezzata e custodita presso la quale possono essere conferite tutte quelle categorie di rifiuti che saranno autorizzate ad essere accettate.

3. Il Centro di Raccolta è costituito da un'infrastruttura a servizio non solo dei privati cittadini, ma anche delle attività commerciali ed artigiane […]4. Il Centro di Raccolta deve essere conforme alle disposizioni del D.M. 08/04/2008 e s.m.i., quindi recintato e custodito durante gli orari di apertura agli utenti.5. Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinchè eseguano il corretto deposito dei materiali, e dovrà, inoltre, provvedere alle normali operazioni di

pulizia dell'area.6. Il Centro di Raccolta sarà dotato di un locale ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta

differenziata, e, nel caso di conferimento autorizzato di rifiuti speciali non assimilati, potranno ottemperare alle formalità amministrative (es. MUD, formulari, pagamento di eventuali tariffe applicate dal gestore).

7. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione degli orari di apertura del Centro di Raccolta tramite appositi comunicati.

8. E' vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità del Centro di Raccolta quando lo stesso è chiuso o non presidiato.9. Il personale addetto alla gestione e custodia, munito di tesserino di riconoscimento, opererà nel rispetto delle normative vigenti e provvederà:a. ad assicurare la manutenzione e pulizia dei contenitori e di tutta l'area da eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasbordo;b. ad inoltrare mensilmente o trimestralmente al Sindaco, presso il Settore Ambiente del Comune, un rendiconto sui quantitativi e tipologie dei materiali entrati e

sulla loro destinazione.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 145 Comune di Comazzo (Lo) – estratto di regolamento comunale (2011) – Centro di raccolta – dettaglio dei CER ammessi

Art. 26 Predisposizione del CENTRO RACCOLTA RIFIUTI comunale1. Il Comune di Comazzo dispone di un CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 -Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti

in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (2)2. Presso il CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni di RSU e RSA per le quali si

sia individuata una concreta possibilità di smaltimento differenziato o recupero finale di cui allegato I del D.M. 8 aprile 2008, al successivo punto 3 elencati.3. In particolare il CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di:1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18) (10)2. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) (11)3. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02) (11)4. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) (11)5. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04) (11)6. imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05) (10)7. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06) (11)8. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) (11)9. imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09) (10)10. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*) (11)11. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03) (10)12. filtri olio (codice CER 16 01 07*) (10)13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze

domestiche) (codice CER 16 02 16) (10)14. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 0504* codice CER 16 05 05) (10)15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti

direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07) (10)16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione

eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) (10)17. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01) (11)18. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02) (11)19. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02) (11)20. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11) (11)21. solventi (codice CER 20 01 13*) (11)22. acidi (codice CER 20 01 14*) (11)23. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*) (11)24. prodotti fotochimici (20 01 17*) (11)25. pesticidi (CER 20 01 19*) (11)26. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21) (11)27. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36) (11)28. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25) (11)29. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*) (11)30. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28) (11)31. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*) (11)32. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30) (11)33. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32) (11)34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*) (11) (12)35. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34) (10)36. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38) (11)37. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39) (11)38. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40) (11)39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41) (10)40. sfalci e potature (codice CER 20 02 01) (11)41. terra e roccia (codice CER 20 02 02) (10)42. altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03) (10)43. ingombranti (codice CER 20 03 07) (11)44. cartucce toner esaurite (20 03 99) (11)45. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (11)

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Box 146 Comune di Cuasso al Monte (VA) – estratto di regolamento comunale – Centro di raccolta. Forme di gestione, compiti del soggetto gestore, divieti.

Box 147 Comune di Arcene (BG) - estratto di regolamento comunale – Centro di raccolta. Orari di apertura

Box 148 Comune di Fara Gera d’Adda (BG) - estratto di regolamento comunale – Centro di raccolta. Festività e regolamentazione di accesso per le attività produttive.

Art. 10 – Orari di aperturaGli orari di apertura del Centro di Raccolta sono determinati con atto del Responsabile del servizio Ambiente-Rifiuti.Sono fissati come giorni di chiusura le seguenti festività: 01/01, 06/01, lunedì dell’Angelo, 25/4, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11, 8/12, 24/12, 25/12/, 26/12, 31/12.E’ fatto divieto al le utenze economiche accedere al Centro d i Raccolta nella giornata di sabato.

ART. 28 - ORARI DI APERTURAL'orario di apertura della Piazzola è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza e segnalato con apposita cartellonistica esterna, nonchè con

adeguata informazione sui mezzi di comunicazione a diffusione locale.

Modalità di gestione e divieti.

La gestione della Centro di Raccolta è effettuata dal Comune, anche nelle forme previste dall’art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i Comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità socialea mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora

sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Il Centro di Raccolta dovrà essere custodito e presidiato, negli orari di apertura, al fine di:evitare l’abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant’altro presente nella S.E. di proprietà del Comune;sensibilizzare l’utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.

Il personale addetto alla gestione dovrà:compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge;redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dalla Centro di Raccolta;segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;segnalare agli uffici competenti ogni disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori

È fatto espresso divieto di:arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro presente; abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall’area del Centro di Raccolta;abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta; introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali; effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

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Box 149 Comune di Fara Gera d’Adda (BG) - estratto di regolamento comunale – Centro di raccolta- Regolamentazione delle modalità di accesso di rifiuti urbani conferiti con mezzi di trasporto intestati a ditte o presi a noleggio

Qualora l’utente domestico dovesse avvalersi, per il conferimento dei propri rifiuti al Centro di Raccolta, dell’ausilio di mezzi di trasporto, in proprietà oaffitto, di tipo o uso commerciale, condotti da sé o da altra persona, dovrà consegnare agli addetti del Centro di Raccolta apposita autocertificazione,allegato “A”, firmata in originale dall’utente stesso e dal trasportatore se diverso dall’utente, corredata dalle copia dei documenti di identità di entrambi i dichiaranti, riportante le origini domestiche, le tipologie di rifiuti consegnate e le relative quantità.

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Box 150 – Comune di Comazzo (LO) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2011) – Compiti di vigilanza del gestore del centro di raccolta comunale.

Box 151 – Comune di Zanica (BG) – Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2006) – Compiti del gestore del centro di raccolta comunale.

L'incaricato alla sorveglianza dovrà:a) compilare i formulari di identificazione dei rifiuti ed registri di carico e scarico delle merci nei casi previsti dalla legge;b) redigere una relazione periodica in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dal Centro di raccolta comunale;c) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;d) segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e

funzionalità dei servizi;e) verificare il contenuto dei sacchi trasparenti o semitrasparenti e far sempre provvedere allo svuotamento dei sacchi opachi al fine di verificare che il

contenuto sia o meno conferibile presso gli appositi contenitori del centro di raccolta comunale;f) far depositare i mobili e gli arredamenti separati nelle diverse tipologie che li compongono, affinchè il volume da essi occupato sia ridotto al minimo;g) accertare che le quantità, le tipologie e le modalità di conferimento degli RSA corrispondano a quanto indicato sulla specifica autorizzazione rilasciata a

ciascun utente e dovrà annotarvi le segnalazioni e le indicazioni previste;h) provvedere allo sgombero dei rifiuti abbandonati all'ingresso del centro di raccolta comunale;i) dare indicazioni agli utenti in merito al funzionamento del Centro comunale di raccolta ed al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti, nonchè fornire

collaborazione nello scarico dei materiali;j) evitare, in quanto espressamente vietato, di trattenere i materiali metallici e commercializzare qualsiasi altro materiale conferito dagli utenti;k) vietare il conferimento della frazione umida e della frazione secca presso il centro comunale di raccolta.

3. Il CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI sarà vigilato al fine di:

a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI di proprietà del

Comune e/o dell'ente gestore;d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.4. Il soggetto incaricato alla gestione e sorveglianza dovrà:a) essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1

«Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.b) Disporre di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonchè sulla sicurezza e sulle procedure di

emergenza in caso di incidenti;c) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione al presente regolamento;d) segnalare agli uffici comunali competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e

funzionalità dei servizi;e) verificare il contenuto dei sacchi trasparenti o semitrasparenti e fare sempre provvedere allo svuotamento dei sacchi opachi al fine di verificare che il

contenuto sia o meno conferibile presso gli appositi contenitori del CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, con particolare attenzione affinchè i rifiuti biodegradabili (verde) siano conferiti privi di ogni contenitore (sacchi, cartoni, secchi ecc.);

f) far depositare i mobili e gli arredamenti smontati e separati nelle diverse tipologie che li compongono, affinchè il volume da essi occupato sia ridotto al minimo;g) provvedere alla rimozione e pulizia dei rifiuti abbandonati all'ingresso del CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, depositandoli suddivisi per tipologia all'interno

degli appositi contenitori;h) dare indicazioni agli utenti in merito al funzionamento del CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI ed al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti, nonchè fornire

collaborazione nello scarico dei materiali;i) evitare di trattenere e commercializzare i materiali conferiti dagli utenti, in quanto espressamente vietato,j) adottare le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei

bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati 1 a e 1 b. Di cui al DM 8 aprile 2008;

k) Tenere pulita l'intera area all'interno ed all'esterno del cancello carraio, con particolare cura agli spazi tra i cassoni e sulla rampa di carico ove accede l'utenza

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 152 Comune di Fara Gera d’Adda (BG) - estratto di regolamento comunale – Centro di raccolta. Obblighi e compiti del Gestore

4.8 Elementi di personalizzazione del servizio

4.8.1 Livello minimo Qualora l’Amministrazione abbia adottato un sistema di misurazione puntuale, con modalità volumetrica o a peso ai fini della determinazione del tributo, deve essere presentata all’interno del regolamento la metodologia adottata (es. distribuzione dei sacchi, RFID, sacco prepagato, contenitore con TAG, altre eventuali RD particolari attivate, come quella relativa alla frazione pannolini nelle realtà che hanno attivato il sistema di tariffazione volumetrica o a peso sul sacco dell’indifferenziato, etc.), rimandandone la spiegazione di dettaglio al regolamento relativo al tributo rifiuti. Per la verifica della qualità merceologica delle frazioni differenziate, occorre specificare come verrà effettuata (analisi merceologiche etc.)

4.8.2 Possibili dettagli aggiuntivi. Occorre citare i servizi peculiari ed innovativi presenti sul proprio territorio, soprattutto qualora esistano difformità rispetto al modello omogeneo di raccolta del PRGR.

4.8.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti Sono presenti, nel database monitorato sulla Lombardia, pochissimi regolamenti che vanno in questa direzione.

Box 153 Comune di Cassano Magnago (VA) – estratto di regolamento comunale (2011) – Sacco a pagamento per il conferimento dei RU indifferenziati in Comune a Tariffa puntuale.

Box 154 Comune di Suzzara (MN) – estratto di regolamento comunale (2013) – divieto di sostituzione di contenitori dotati di trasponder/tag

8. Per tutti i contenitori dotati di transponder/tag o altro sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori di proprietà dell'utenza.

5. I rifiuti urbani interni appartenenti alla "frazione secca residua" verranno conferiti direttamente dagli utenti tramite sacchi in polietilene a pagamento di colore viola da litri 120 o da litri 40.

In particolare il personale di controllo della società è tenuto a:

1. curare l’apertura e la chiusura del Centro negli orari prestabiliti dal suddetto Regolamento;2. essere presente durante gli orari d’apertura del Centro, al fine di fornire alle utenze tutte le informazioni necessarie per una migliore conduzione delle

operazioni di conferimento e/o movimentazione dei cassoni di raccolta;3. effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti e controllarne il corretto conferimento negli appositi spazi/contenitori;4. dare alle utenze le necessarie indicazioni per assicurare un corretto conferimento differenziato delle varie tipologie di rifiuti negli appositi contenitori;5. sensibilizzare l’utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;6. aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l’utenza ne faccia espressa richiesta;7. curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori ed i cassoni di raccolta, e del Centro di Raccolta in genere, assicurando che siano mantenute in ogni

frangente le migliori condizioni igienico sanitarie possibili;8. curare che l’avvio a smaltimento dei rifiuti conferiti avvenga regolarmente a cura di imprese autorizzate;9. tenere i previsti registri di carico e scarico dei rifiuti e tutte le attività connesse;10. sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant’altro presente nell’area;11. controllare affinché, durante gli orari di apertura del Centro, nessuno si introduca all’interno dei cassoni per effettuare cernite; che nessuno asporti

all’esterno del Centro materiale precedentemente conferito e che nessuno sosti nel centro oltre al tempo strettamente necessario al conferimento dei rifiuti12. segnalare agli Uffici competenti ogni violazione del presente Regolamento, registrando i nominativi delle persone responsabili ed allertando in caso di

pericolo immediatamente le Forze dell’Ordine;13. segnalare al competente Ufficio ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del Centro nonché eventuali comportamenti illeciti

accertati in sede di conferimento,14. segnalare agli Uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori e/o organizzazione e

funzionalità dei servizi;15. verificare la corretta compilazione e provvedere alla gestione dei formulari eventualmente presentati dalle ditte autorizzate a conferire presso il Centro di

Raccolta;16. verificare la congruenza tra i pesi dichiarati sul formulario e il reale carico da conferire.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 155 Comune di Albairate (MI) – estratto di regolamento comunale (2012) – raccolta di pannolini/pannoloni mediante sacco azzurro promossa nei Comuni del Consorzio dei Navigli a TIA 2 (volumetrica su esposizione del sacco dell’indifferenziato). Il Comune di Albairate è a tariffa puntuale volumetrica calcolata sul numero di esposizioni del sacco dell’indifferenziato, su cui viene apposto un codice a barre di individuazione del soggetto

Inoltre se sono attive convenzioni con associazioni di volontariato per l’esecuzione di particolari attività, devono essere specificati gli ambiti d’intervento e i requisiti richiesti.

Box 156 Comune di Ferrara – estratto di regolamento comunale (2011) – Servizi tramite volontari

Art. 33 - Attività del volontariato Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali e

che operino senza fini di lucro, utilizzando attività di volontariato.Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni summenzionate concordino con il Comune e con il Gestore, al

quale è affidato in esclusiva il servizio di raccolta differenziata, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità d'intervento. Le associazioni di cui al presente articolo vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti similari della raccolta differenziata, l’Agenzia, sentito il Gestore, procederà a

selezioni secondo criteri di priorità della richiesta, evitando comunque di determinare situazioni di concorrenza. Art. 33 bis - Cooperative sociali In applicazione del punto 1.3 delle “Norme di Attuazione” del “Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti” approvato dalla Provincia di Ferrara con Deliberazione di

C.P. n. 100 del 27/10/2004 si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, anche quelli delle cooperative sociali.

Art. 34 - Principi gestionali e requisiti I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle

norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino. In particolare nel loro espletamento tali attività dovranno: - non arrecare intralcio alla circolazione ed evitare la dispersione di materiali sul suolo pubblico; - garantire l'osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro per tutti i volontari impegnati; - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti. All'atto della richiesta di autorizzazione le associazioni di volontariato devono dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare

dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso devono esseregarantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.

Le associazioni di volontariato devono garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali sia stata concessa l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

Art. 35 - Condizioni operative Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare frazioni merceologiche presenti nei rifiuti

urbani e assimilati: Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal

Gestore, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente

avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate. Della raccolta differenziata effettuata da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni agli utenti del servizio

pubblico. L’Agenzia o il Gestore hanno facoltà di riconoscere alle associazioni di volontariato che collaborano o che ad esso si sostituiscono nella raccolta differenziata

incentivi di carattere economico.

ART. 20 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTII rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti al servizio di raccolta in modo differenziato per tipologia di materiale, le modalità di raccolta di seguito elencate.[…]2) Frazione "pannolini", servizio congiunto al servizio per la frazione "resto": servizio di ritiro domiciliare Gli utenti che richiederanno questo servizio all' Ufficio

competente indicato dall'Amministrazione comunale, avranno a disposizione dei sacchetti di colore azzurro, dove immettere solo ed esclusivamentepannolini, ritirati dagli addetti alla raccolta contestualmente al ritiro della frazione "resto".

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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5 Attività di controllo, divieti e sanzioni

5.1 Controlli.

5.1.1 Livello minimo Deve essere stabilito l’oggetto delle attività di controllo, chi è demandato alla loro esecuzione e la procedura che viene adottata. Deve essere indicato il riferimento all’articolato interno al regolamento, che definisce le sanzioni. Deve essere anche dettagliata la possibilità di applicare non solo sanzioni a carico del cittadino, ma anche penalità a carico della Ditta Appaltatrice nel caso essa non raggiunga gli obiettivi previsti (contratto di performance). Questo permette la possibilità di applicare tale concetto nel capitolato d'appalto.

5.1.2 Possibili dettagli aggiuntivi. E’ utile precisarne in dettaglio la periodicità e la modalità. Elencare tutti gli articoli del regolamento che prevedono l’attivazione di attività di controllo (es. pulizia strade, littering, volantinaggio, etc.).

Possono essere precisate anche le modalità con le quali lo stesso cittadino può richiedere controlli al Comune.

5.1.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti Il tema delle attività di controllo è in genere affrontato in relazione alle non conformità rilevate sui rifiuti oggetto di raccolta differenziata.

Box 157 Comune di San Giuliano Milanese (MI) – Estratto di regolamento comunale (2007) – Ispezione, etichettatura e analisi merceologiche sui rifiuti non conformi, attribuzione alle utenze inadempienti dei maggiori costi di smaltimento e dei mancati introiti per vendita dei rifiuti riciclabili.

Box 158 Comune di Trento – Estratto di regolamento comunale (2012) –Gestione dei rifiuti non conformi, attribuzione alle utenze inadempienti dei costi di ritiro degli stessi.

Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il Gestore può procedere al non ritiro del materiale finchè questo non sia stato reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione. La non conformità è segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune.

Il recupero dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti in modo non conforme è effettuato da parte del Gestore su richiesta di servizio a pagamento da parte del proprietario dell'edificio o dell'amministratore del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta.

Art. 65 ControlliGli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura,

momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri- confezionamento.

Il Comando di Polizia Locale, il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte ancheattraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.

Nel caso fossero verificate incongruità significative nella qualità del materiale o un livello di raccolta differenziata significativamente inferiore alla media cittadina i maggiori costi per lo smaltimento saranno direttamente imputati all'utenza relativa. Il calcolo relativo ai maggiori costi (e mancati ricavi relativi alle frazioni differenziate che hanno un valore e sono state erroneamente inserite nel rifiuto indifferenziato) verrà effettuato mediante analisi merceologiche specifiche, ripetute nell'arco di 6 mesi ogni anno, e successivamente gli anni seguenti fino all'adeguamento dell'utenza al livello di raccolta differenziata medio cittadino con uno scostamento massimo di 5 punti percentuali.

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Box 159 Comune di Comazzo (LC) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Pesata dei rifiuti

Il controllo con bollino adesivo e non ritiro di sacchi non conformi è uno strumento, sicuramente efficace se ben utilizzato, che necessita però di alcune azioni preliminari al fine di evitare incomprensione e causare eccessivo malumore nei cittadini. Esso deve essere abbinato ad una campagna informativa preliminare ed insieme al bollino occorre allegare un’informativa contenente le motivazioni ambientali e generali dell’iniziativa, oltre al suggerimento (es. sito web etc.) per reperire le corrette informazioni sul “dove lo butto”.

Box 152 Comune di Cinisello Balsamo (MI) – Estratto di regolamento comunale (2013) – Obblighi di differenziazione ed esposizione delle utenze.

Box 153 Comune di Cinisello Balsamo (MI) – Estratto di regolamento comunale (2013) – Compiti degli Amministratori di condominio.

5.2 Sanzioni.

5.2.1 Livello minimo Devono essere citati i divieti e le sanzioni previste per legge (689/81), dettagliando la modalità di applicazione delle stesse.

Gli amministratori pro-tempore di stabili ove siano ubicate sia utenze domestiche sia non domestiche, nella loro qualità di rappresentanti degli stabili stessi, sono tenuti a:• assicurarsi che il condominio sia costantemente dotato di tutte le strutture e attrezzature per effettuare una corretta raccolta differenziata, premurandosi di

dotare l'area rifiuti di tutti gli opportuni contenitori, provvedendo all'immediata sostituzione di quelli che nel tempo dovessero rompersi o essere inutilizzabili o non più idonei alle disposizioni;

• garantire la corretta e costante comunicazione agli utenti dello stabile e a chi si occupa dei rifiuti ed esposizione degli stessi, attraverso circolari e affissioni negli spazi comuni (bacheche, portinerie, locali e aree rifiuti) delle modalità di differenziazione, giorni e orari di conferimento dei rifiuti sul suolo pubblico;

• vigilare affinché sia gli utenti sia le ditte addette alla pulizia/esposizione sacchi e/o l’eventuale portinaio rispettino i giorni e gli orari di esposizione dei rifiuti sul suolo pubblico, accertandosi anche che dopo lo svuotamento i contenitori vengano ritirati all'interno delle proprietà private il prima possibile;

• assicurarsi che le aree antistanti l’accesso dell’edificio e i punti di conferimento sul suolo pubblico siano tenuti puliti a cura dello stabile stesso, a prescindere dai giorni di pulizia per la zona, previsti dal servizio pubblico;

Il Comune procederà con controlli periodici in merito al rispetto di quanto sopra espresso ed eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzione pecuniaria a carico del condominio, in base a quanto previsto dal presente regolamento.

Gli utenti devono raccogliere in maniera differenziata le diverse frazioni di rifiuti e consegnarle distintamente al servizio pubblico, secondo le modalità indicate nel presente regolamento o con eventuale specifico provvedimento comunale.Gli utenti hanno l'obbligo di mettere i rifiuti in contenitori o sacchi idonei e accuratamente chiusi, conformemente alle disposizioni vigenti, riponendoli ordinatamente in luoghi di deposito a ciò destinati ed evitando qualsiasi dispersione o cattivo odore.I sacchi e i contenitori dovranno essere portati dagli utenti sul marciapiede o sul bordo strada prospiciente le proprie abitazioni o insediamento dopo le ore 22.00 del giorno precedente la specifica raccolta e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta. Tali modalità potranno essere oggetto di modifica, anche temporanea e/o limitata ad alcune zone/utenze del territorio, con apposito provvedimento. A svuotamento avvenuto, i contenitori dovranno essere riportati all'interno delle proprietà private nel più breve tempo possibile.La manutenzione e pulizia dei contenitori per la raccolta differenziata è a carico degli utenti.L’utente ha l’obbligo di esporre, limitatamente agli orari consentiti, in modo ben visibile all’esterno del proprio domicilio, i contenitori e i sacchi, chiusi, allineati ordinatamente e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi; i contenitori devono essere collocati in modo da non recare molestia né invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti. Gli utenti sono tenuti a conferire i materiali nel modo più adeguato per prevenire la dispersione di materiale a opera del vento o animali e a tenere pulito il punto di conferimento.In casi particolari il Comune ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri rifiuti in punti precisi, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall’utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di altre attività quali mercati e fiere o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l’utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Comune e del Gestore.

Art. 17 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati.1. I soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dovranno, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, pesare i rifiuti raccolti presso la pesa pubblica ubicata

presso il CENTRO RACCOLTA RIFIUTI sito sulla SP 181 dir. all'altezza del Km. 1.190, attenendosi alle modalità di seguito descritte.a) Determinazione della tara (al fine di economizzare i tempi e costi di raccolta ed inquinamento atmosferico derivanti dalla maggior circolazione degli automezzi,

verrà determinata la tara per ogni automezzo adibito alla raccolta porta a porta ed allo spazzamento stradale una sola volta all'inizio dell'appalto, di detta operazione verrà stilato apposito verbale scritto indicante gli estremi dell'automezzo, resta facoltà dell'Amministrazione verificare a campione la corrispondenza della tara in qualsiasi momento e resta a sua insindacabile decisione annullare l'opportunità sopra descritta);

b) Completamento delle operazioni di carico;c) Determinazione del peso lordoL'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di presenziare a tali operazioni tramite il personale dell'Ufficio Ecologia.

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5.2.2 Possibili dettagli aggiuntivi Per maggiore chiarezza è bene sia riportata una tabella riassuntiva, in cui vengono evidenziati i comportamenti non ammessi a livello regolamentare e le relative sanzioni irrogabili.

E’ auspicabile che vengano individuate ed elencate le singole violazioni, attribuendo ad ognuna una sanzione specifica e coerente con l’effetto della stessa. Inoltre, è utile inserire un riferimento agli articoli del regolamento stesso a cui la violazione fa riferimento.

5.2.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti Tutti i regolamenti fanno riferimento alle sanzioni, perlomeno le minime previste dalla normativa ambientale. In alcuni casi si assiste ad un notevole livello di dettaglio.

Best practice:

Box 160 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Divieti per i produttori di rifiuti

Box 161 Comune di Suzzara (MN)– Estratto di regolamento comunale (2013) – Divieto di conferimento di rifiuti per i Cittadini non aventi residenza o dimora nel Comune, fatto salvo l’utilizzo dei cestini stradali da parte di turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali.

4. E' vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i contenitori del servizio di Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune di Suzzara da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.

7 – Divieti per i produttori di rifiuti.1. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è

destinato;2. E’ vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere

materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.3. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, fontanili, canali e fossi.4. Chiunque violi i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 è tenuto alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido

con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati e il

termine entro cui provvedere.5. Decorso il termine fissato dall’ordinanza, il Sindaco procede all’esecuzione delle operazioni di rimozione rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi in danno dei soggetti

obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 6. E’ inoltre vietato:Rovistare, recuperare e selezionare rifiuti dai bidoni collocati dai cittadini sul suolo pubblico per le operazioni di raccolta.Esporre i rifiuti sulla pubblica via al di fuori dei giorni e degli orari previsti per la raccolta.Conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle della corretta raccolta differenziata indicata nel presente regolamento.Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti.Intralciare o ritardare l’opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il servizio stesso.Conferire nei contenitori per la raccolta materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni.Utilizzare i cestini portarifiuti distribuiti sul territorio comunale per il conferimento dei rifiuti domestici.Introdurre nei contenitori per la raccolta differenziata oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti.Smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..Conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento rifiuti.Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare ecc.);Abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.Collocare sul suolo pubblico contenitori per materiale pubblicitario incustoditi per la fruizione diretta da parte degli utenti.Incenerire rifiuti di qualsiasi tipo, anche costituiti unicamente da “frazione verde” (sfalci, potature, foglie, ramaglie).Disporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente istituiti.Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.Utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari. 7. E’ fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all’ambiente e/o alla salute pubblica .8. E’ vietato conferire, mescolati ad altri “flussi”, sia in bidoni sia in sacchi: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani,

Sostanze Liquide, materiali (metallici e non) che possano arrecare danni all'ambiente, ai mezzi di raccolta e trasporto, oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

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Box 162 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Divieti, pubblici ufficiali cui spetta il compito di far osservare i divieti, ruolo del Cittadino nella salvaguardia dell’ambiente e delle attrezzature pubbliche.

Box 163 Comune di Cuasso al Monte (VA) – Estratto di regolamento comunale – Uso improprio del badge di accesso alla Piazzola comunale, sanzioni

Box 164 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Divieti nell’utilizzo improprio dei cassonetti.

Box 165 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Divieto nell’utilizzo dei trituratori sottolavello.

Box 166 Comune di Fara Gera d’Adda (BG) – Estratto di regolamento comunale – Farmaci scaduti - Divieto nell’utilizzo dei contenitori comunali per lo smaltimento dei residui delle farmacie.

Box 167 Comune di San Giuliano Milanese (MI) – Estratto di regolamento comunale (2007) – Accumulatori al piombo - Divieto di abbandono presso i contenitori stradali per pile e batterie.

Per quanto riguarda gli accumulatori al Pb, essi vanno conferiti all'isola ecologica attrezzata nelle modalità indicate nel presente Regolamento o negli idonei contenitori istituiti presso i rivenditori. E' vietato l'abbandono a fianco ai contenitori stradali per 'pile e batterie', o presso i contenitori carrellati per la raccolta di altre frazioni, il conferimento nel sacco grigio del secco non riciclabile, l'abbandono incontrollato.

E’ fatto divieto per le farmacie del territorio, che dispongono di canali propri e dovuti per lo smaltimento dei medicinali scaduti, l’utilizzo di tali contenitori per lo smaltimento di farmaci deteriorati e/o scaduti.

2. E ' assolutamente vietato l'uso del tritarifiuti domestico così come da dettame del Decreto Legislativo n.152/06 come modificato dal Decreto Legislativo n. 4 del 16.01.2008, come previsto dal regolamento edilizio vigente.

6. E' vietata l'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento è a livello massimo.7. E' tassativamente vietata la collocazione di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti anche se

questi ultimi risultano pieni. […]9. E' altresì vietato eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo

quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale e dall'ASTEM.Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 91 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata

tabella 1.

(Uso improprio del Tesserino di riconoscimento)Chiunque dovesse fare un uso improprio del Tesserino di riconoscimento per l’accesso alla Piazzola (come ad esempio la cessione a terzi), o dovesse contraffare lo

stesso documento, non avrà accesso alla piazzola e incorrerà nella sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 300,00.

[…] j. è vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui;k. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura; qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto

ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;l. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori,m. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;n. al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, nell'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario:- è vietato il lancio su vie, piazze o aree verdi pubbliche;- è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;- è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;- è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui sopra saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.[…]7. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento (accertamento e sanzionamento) è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale,

nonchè, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, al gestore del servizio e/o Enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti o associazioni, preposti alla vigilanza.

8. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

9. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.10. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse per sè o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento

ad attrezzature fisse e/o mobili, affinchè sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo da parte delle autorità competenti.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 168 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Controllo e Sanzioni- Competenze e riferimenti normativi

Box 169 Comune di Sondrio– Estratto di regolamento comunale (2007) – Sanzioni dettagliate per singolo divieto, con rinvio all’articolazione regolamentare di dettaglio.

Box 170 Comune di Fara Gera d’Adda – Estratto di regolamento comunale – riepilogo sanzioni e riferimenti normativi

VIOLAZIONE SANZIONEArt. comma lettera e/o

numerodescrizione minima in Euro massima in Euro

36 2 immissione in cassonetti o contenitoriRSU di rifiuti speciali pericolosi 75 500

36 2 immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani

50 300

Art. 47 – Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative di cui agli artt. 21 – 27 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 del presente regolamento che comunque, per comodità di lettura, vengono riportate e riassunte nell’Allegato D.

L’applicazione delle violazioni alle disposizione del presente Regolamento sono determinate applicando i criteri di cui agli articoli 11 e 16 della Legge 689 del 24/11/1981 e dell’art. 7Bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Articolo 39 SANZIONI1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti e dal Codice della

Strada, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

• per violazioni alle norme degli articoli n. 8, 9, 10: conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati o con modalità diverse da quelle prescritte dal presente regolamento:

- rifiuti urbani o assimilati: da 15 a 150 Euro;- rifiuti urbani pericolosi: da 30 a 300 Euro;- rifiuti speciali: da 30 a 300 Euro;- rifiuti speciali pericolosi: da 50 a 500 Euro.• per violazioni alle norme dell'articolo 11: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore:- da 15 a 150 Euro.• per violazioni all'ordinanza sindacale di cui all'articolo 19, 10 comma: conferimento fuori dagli appositi contenitori dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:- da 15 a 150 Euro.• per violazioni alle norme degli articoli 23, conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri:- rifiuti urbani o assimilati: da 15 a 150 Euro;- rifiuti urbani pericolosi: da 30 a 300 Euro;- rifiuti speciali: da 30 a 300 Euro;- rifiuti speciali pericolosi: da 50 a 500 Euro.• per violazioni alle norme degli articoli 25 e 26: inosservanza degli obblighi di mantenimento del decoro e della pulizia di aree e terreni:- da 30 a 300 Euro.• per violazioni alle norme degli articoli 27 e 28: inosservanza dell'obbligo dei gestori di attività commerciali o di parcheggi pubblici di tenere pulite le aree di

rispettiva pertinenza:- da 30 a 300 Euro.• per violazioni alle norme dell'articolo 29: inosservanza dell'obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e

dopo l'uso delle stesse:- da 50 a 500 Euro.• per violazioni alle norme dell'articolo 31, inosservanza del divieto di distribuire volantini nelle fattispecie previste:- da 50 a 500 Euro.• per violazioni alle norme dell'articolo 35: inosservanza del divieto di sporcare il suolo con lordure di animali e dell'obbligo di possesso di idonea attrezzatura

per pulire o raccogliere le stesse:- da 15 a 150 Euro.

Art. 49 – Controllo e Sanzioni.

Il controllo dell'osservanza di quanto previsto nel presente regolamento è di competenza della vigilanza urbana e di quanti espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale, salvo i controlli ambientali di competenza degli agenti provinciali.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s. m. e i., per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Per l’insozzamento delle pubbliche vie si applica la Legge 15 luglio 2009, n. 94 art 3 comma 6 “Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500”, così come applicate nell’Allegato 4) del presente Regolamento, fatte salve quelle adottate da specifici provvedimenti di attuazione.

Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art.17 della Legge 689/81 è l’Amministrazione Comunale.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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VIOLAZIONE SANZIONEArt. comma lettera e/o

numerodescrizione minima in Euro massima in Euro

36 2 immissione in cassonetti o contenitoriRSU di rifiuti urbani pericolosi

50 300

36 2 immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate attivate in ambitocomunale

25 150

36 2 immissione in cassonetti o contenitori di rifiuti di imballaggi terziari D.Lgs 22/97e ss. mm. ed ii art. 43 comma 2 , art. 50 comma 1.

36 2 immissione in cassonetti o contenitoriRSU di imballaggi primari

25 150

36 2 immissione in cassonetti o contenitori RSU di imballaggi secondari per i quali e stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata 75 500

36 2 immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti derivanti da costruzione e demolizione 75 500

36 3 immissione in cassonetti o contenitori RSU di residui liquidi o sostanze incendiate 75 500

36 5 cernita di rifiuti da cassonetto o da altro contenitore RSU 25 15036 4 uso di cassonetti o contenitori RSU quando il grado di riempimento non ne

consenta la chiusura25 150

36 7 collocare rifiuti a lato di cassonetti o contenitori RSU 50 30036 8 incendio di rifiuti 75 50036 9 ribaltare, danneggiare i cassonetti o contenitori RSU 50 30036 9 spostare, eseguire scritte sui cassonetti / contenitori RSU o affiggere materiali

(manifesti, targhette adesive)25 150

15 abbandonare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermate di trasporto pubblico

D.Lgs. 22/97 e ss. mm. ed ii. Artt. 14 e 50

90 3 Conferimento dei rifiuti al pubblico servizio senza utilizzo di sacchi o con sacchi non conformi alle prescrizioni impartite

25 150

47 Conferimento di rifiuti prodotti da persone non domiciliate nel Comune 25 15024 Conferimento di rifiuti non differenziati al pubblico servizio o difformi dalle

prescrizioni impartite dal Regolamento25 150

82 raccolta differenziata: collocazione di rifiuti a fianco di stazioni ecologiche attrezzate

50 300

40 raccolta differenziata: immissione di rifiuti urbani pericolosi nei contenitori ordinari

50 300

36 raccolta differenziata: immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori

25 150

36

82

7 raccolta differenziata: collocare rifiuti e materiale all'esterno dei contenitori o all'esterno delle stazioni ecologiche attrezzate

50 300

36

90

raccolta differenziata: asporto di materiale dai contenitori eto cernita dei materiali

25 150

29 raccolta differenziata: spostamento di contenitori su suolo pubblico 25 15036 2 raccolte differenziate: conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate in

cassonetti predisposti per l'ordinario servizio R.S.U25 150

29 raccolta differenziata: spostamento dei contenitori 25 15057 cestini portarifiuti: spostamento, utilizzo per il conferimento di rifiuto urbano

domestico25 150

72 contaminazione del suolo pubblico con deiezioni animali 25 15063 mancata pulizia delle aree pubbliche prospicienti negozi, pubblici esercizi,

analoghe attivita50 300

62 mancata pulizia delle aree adibite aLuna Park, circhi e spettacoli viaggianti 75 500

61 mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati75

1500

64 contravvenzione agli obblighi impostiai gestori di esercizi stagionali, piscine, campeggi

50 300

Box 171 –Comune di Lodi - estratto dal Regolamento di gestione RU (2006) - Sanzioni dettagliate per singolo divieto ed articolo del regolamento

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Bollettino Ufficiale

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Box 172 –Comune di Fara Gera d’Adda (BG) - estratto dal Regolamento di gestione RU-Sanzioni per utilizzo improprio dei cestini stradali.

Box 173 –Comune di Fara Gera d’Adda (BG) - estratto dal Regolamento di gestione RU - Sanzioni per mancata differenziazione dei rifiuti prodotti in sagre, fiere, manifestazioni.

Box 174 –Comune di Fara Gera d’Adda (BG) - estratto dal Regolamento di gestione RU - Sanzioni per mancata pulizia a seguito di spargimenti, in occasione di operazioni di carico e scarico.

Art. 43 - Carico e scarico di merci e materiali- Sanzioni

Chiunque effettua operazioni di carico e scarico oppure durante le operazioni di trasporto di merci e materiali, per qualsiasi causa dovesse spargere su strada o su area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dall’art. 15 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Art. 38 – Sanzioni

1. In caso di uso improprio dei contenitori/sacchi utilizzati per la raccolta dei rifiuti, in modo particolare è vietata l'introduzione di materiale non conformi alla destinazione del contenitore, in relazione al colore del cassonetto o a specifica identificazione della tipologia dei rifiuti da introdurre, sarà comminata una sanzione pari ad € 100,00;

2. In caso di mancata pulizia delle aree interessate durante e al termine delle manifestazioni da parte dei soggetti promotori delle stesse sarà comminata una sanzione pari ad € 250,00;

3. In caso di mancata effettuazione della differenziazione dei rifiuti prodotti durante le manifestazioni sarà comminata una sanzione pari ad € 250,00;4. In caso di mancato conferimento dei rifiuti, opportunamente separati, presso il Centro Raccolta di via Isola e/o al Servizio di raccolta domiciliare, alla fine

delle manifestazioni o durante lo svolgimento delle stesse se si protraggono per più giorni, sarà comminata una sanzione di € 250,00.

Art. 34 - SanzioniQualora si riscontrassero, all’interno dei cestini stradali, rifiuti di accertata provenienza domestica e qualora fosse possibile risalire senza dubbi alla “proprietà” di

tali rifiuti, sarà comminata una sanzione pari ad € 100,00.

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6 Assimilazione

6.1 Linee guida sull’assimilazione La assimilazione è il presupposto per la privativa del servizio. La Legge 296/2006, all’art.1 co 184 lett. b) prevede che nella more della completa attuazione del codice ambiente (D.Lgs. n.152/06) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt.18 co.2 lett. d) e 57 co.1 del D.Lgs. n.22/97.

Ad oggi non è stato ancora emanato il decreto per la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi sull’assimilazione demandato allo Stato (art. 195 c. 2cLett. e) D.Lgs. n.152/06), per il quale era stato previsto originariamente il termine del 13.08.2009.

A causa della mancanza dei decreti attuativi in materia di assimilazione, rimane confermata la potestà regolamentare dei Comuni nell’assimilare ai rifiuti urbani quelli speciali, sia pur nel rispetto dei criteri dettati dalla Delibera Interministeriale del 1994 e dei regolamenti ex art.21 del D.Lgs. n.22/97 già in vigore, fino all’emanazione del decreto statale sui criteri di assimilazione di cui sopra.

I Comuni pertanto possono/devono assimilare agli urbani, tramite apposita norma regolamentare, i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del combinato disposto degli artt.7 co. 1 lett.b) e 21 co.2 lett. g) del D.Lgs. n.22/1997:

per composizione: stante la mancanza delle indicazioni statali è necessario che la Delibera di assimilazione sia riferita ai criteri tecnici della Delibera Interministeriale del 27.07.1984 (Cass. n.21342/2008)

per quantità e qualità: in base all’art.7 co.1 del più volte citato D.lgs. n.22/97, che consente di considerare urbani e come tali soggetti a privativa comunale del servizio di raccolta e smaltimento (e quindi al relativo pagamento del tributo), i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett a), assimilati per qualità e quantità, ai sensi dell’art.21 comma 2 lett. g).

Il Comune può assimilare tutti i rifiuti speciali a prescindere dalla loro provenienza, ad esclusione di:

1. Rifiuti pericolosi: come specificato nell'allegato D alla Parte quarta del D.lgs. 152/06 tenendo conto dell'origine, della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose (art. 184, comma 4 e 5, D.lgs. 152/06 e s.m.i.- ) e i nuovi parametri, di cui all’atto di rettifica UE pubblicato il 04.09.2012 L 238.

2. Imballaggi terziari: ai sensi dell’art.226 Cod. Amb. Co.1 –co.2, gli imballaggi primari e secondari (in carta, legno, plastiche ecc.) sono assimilabili purchè vengano conferiti nei circuiti delle raccolte differenziate. Ai sensi del medesimo articolo, gli imballaggi terziari non sono passibili di assimilazione. Fermo restando quanto previsto anche dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura: essi sono esclusi dalla privativa, quindi le superfici che li producono non sono computabili ai fini della commisurazione del tributo.

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Sono Imballaggi terziari (per il trasporto) quei manufatti concepiti per facilitare la manipolazione ed il trasporto delle merci, delle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita; essi sono funzionali ad evitare i danni connessi al trasporto e da essi sono esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

Gli imballaggi secondari, sono assimilabili ove sia attiva la raccolta differenziata, ai sensi dell’art.226 co.2 secondo periodo: “Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato-” L’attivazione del servizio specifico di raccolta differenziata fa sorgere la privativa e quindi l’assoggettamento al prelievo. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e).

6.1.1 Livello minimo In ogni Regolamento di gestione dei rifiuti devono essere ben definite e coordinate con il regolamento sul tributo:

• Le tipologie di rifiuti assimilabili (mediante descrizione generica o codice, facendo riferimento alla normativa vigente, tenuto conto dell’autorizzazione del centro di raccolta e ricordando che le tipologie di rifiuto conferibili al centro di raccolta devono appartenere prevalentemente alle macrocategorie 15 e/o 20 della tabella dei codici CER).

• Sulla base dell’elenco di cui sopra, le tipologie effettivamente assimilate sul proprio territorio, in virtù dei servizi in concessione svolti e dei livelli autorizzativi dei centri di raccolta presenti.

• Devono essere definiti dei criteri quantitativi (volumetrici o in peso) ai fini dell’assimilabilità.

Si noti che l’assenza della definizione di criteri quantitativi (sentenza n.9631 del 13/06/2012) espone l’Amministrazione al rischio di non poter assoggettare le superfici al pagamento del tributo.

Un tema importante, da definire con attenzione in tutti i regolamenti è quello dell’assimilazione del rifiuto speciale indifferenziato (molte volte conferito impropriamente con codice CER 150106 al centro di raccolta, nel cassone dei rifiuti ingombranti; pratica scorretta e da contrastare). Andando nella direzione del pagamento del tributo commisurato alla quantità di rifiuti prodotti e adottando un metodo presuntivo si utilizzano i coefficienti kd di produzione per specifica categoria, anche nell’ambito dell’assimilazione del rifiuto speciale indifferenziato ci si deve riferire indicativamente ad essi per fissare il limite quantitativo.

Ciò premesso, è tuttavia anche auspicabile che si definisca una quota massima di rifiuto indifferenziato conferibile e fattibilmente gestibile e misurabile, e che si incentivi il più possibile le Utenze non Domestiche al conferimento delle frazioni differenziate di maggior pregio.

A tal fine è opportuno consentire il conferimento di rifiuti misti solo mediante esposizione in sacchi o comunque secondo il modello di riferimento utilizzato a livello territoriale e non attraverso il conferimento diretto ed indifferenziato al centro di raccolta, e che si definisca inoltre un limite numerico di sacchi (o bidoni) conferibili per giro di raccolta.

Ad esempio, in caso di possibilità di misurazione automatica tramite sistemi RFID o altro, si potrebbe stabilire che questo limite sia, rispetto al kd,, previsto dalla categoria di appartenenza dell’ utenza non domestica decurtata dalla quota relativa all’obiettivo di % RD posto a livello comunale e stabilito nel

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regolamento. (se l’attività prevede una produzione pari a 100 kg e l’obiettivo di rd è 65% l’attività potrà esporre come rifiuti indifferenziata 35 kg); altrimenti, tipicamente si fissa un limite generico in numero di sacchi a giro di raccolta per le utenze non domestiche.

L'importante è che anche queste utenze si impegnino a raggiungere elevati obiettivi di RD .

Anche le frazioni differenziate assimilate conferite in piattaforma dovrebbero essere monitorate, sempre al fine di non superare il limite massimo di rifiuti assimilati complessivamente.

6.1.2 Possibili dettagli aggiuntivi Un buona pratica è quella di partire dall’analisi del territorio per comprendere le ricadute dell’assimilazione sulla TARI e s.m.i., con l’obiettivo di individuare un criterio che non determini uno scompenso economico rispetto al pregresso.

In quest’ottica si possono seguire due strade, che ovviamente devono tener conto dell’appalto in essere per la gestione e che quindi devono essere coordinate come tempistica con l’emissione della nuova gara d’appalto:

1 Escludere completamente dall’assimilazione i rifiuti provenienti dalle utenze artigianali ed industriali (le utenze commerciali producono un rifiuto di per se stesso urbano, ad eccezione di alcune categorie es. fruttivendoli, pescherie etc.) Questa soluzione è in realtà sconsigliabile e poco praticabile perchè porta ad avere una drastica riduzione del gettito ex TARI delle utenze non domestiche (che pagherebbero quindi solo la parte fissa ed i servizi indivisibili), ripartendo quindi la parte variabile esclusivamente sulle utenze domestiche; inoltre si creerebbero problemi gestionali alle attività che producono piccoli quantitativi di rifiuti

2 Assimilare parte dei rifiuti speciali secondo la logica della capacità ricettiva ed organizzativa del Comune, soprattutto rispetto a categorie specifiche di utenze non domestiche; occorre ricordare che la logica sottesa è di incremento della differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, come già specificata nel livello minimo.

Questa scelta più tradizionale comporta la capacità tecnico – operativa di gestire la quota di rifiuti assimilati; in caso contrario, si possono sviluppare una serie di problematiche e di tensioni relative alla tariffa pagata in funzione del servizio.

6.1.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti

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Box 175 Comune di Lainate (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU – Competenze del Comune in tema di assimilazione dei rifiuti, da inserire eventualmente anche nel Regolamento sulla Tariffa.

Articolo 4 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quali - quantitativi per

l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e aventi le caratteristiche quali - quantitative definite all’Allegato n.1.

I rifiuti speciali di cui all’art. 184 del d.lgs.152/2006, non assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere trattati e smaltiti in autonomia dai produttori.

Per la determinazione della riduzione sulla tariffa da applicare per i rifiuti avviati al recupero, all’auto - smaltimento o per quelli prodotti in locali adibiti ad uso promiscuo, si rimanda a quanto previsto all’art. 18 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale.

Sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. n.254/2003.Sono altresì assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense, purché siano

rispettati i criteri di cui al successivo art. 5.

Articolo 5 - Criteri quali-qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbaniAl fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli

urbani devono rispondere ai seguenti criteri:a) devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dalle convenzioni stipulate fra il Comune ed il

soggetto gestore del servizio;b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore e previste dalle convenzioni di

servizio.c) devono risultare prodotti in misura ed in quantità tali da risultare compatibili con la capacità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come

disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il gestore del servizio e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio Comunale.

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Box 176 estratto dal Comune di Colombano al Lambro (MI) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU- (2010) – Assimilabilità dei rifiuti.

Box 177 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Esclusione dall’Assimilazione.

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre che naturalmente i rifiuti speciali classificati pericolosi e gli imballaggi terziari.

Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune, quali materiali:

a) non aventi consistenza solida;b) che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;c) fortemente maleodoranti;d) eccessivamente polverulenti;e) incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.Sono esclusi dall'assimilazione quei rifiuti che, per le quantità prodotte e conferite singolarmente risultino incompatibili con il sistema di raccolta attivato dal Comune.Possono essere esclusi dall'assimilazione i rifiuti che, pur inseriti nella lista dell'allegato 2, siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata

azienda e possano dalla stessa essere avviati correttamente a recupero/trattamento secondo modalità che non sono attivate dal Comune.

ASSIMILABILITA’

1. Nelle more dell'emanazione delle norme regolamentari e tecniche di cui al comma 4, art. 195, D. Lgs. 152/06 che fisseranno i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ex art. 195, comma 2, lett. e), ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa, potranno essere assimilati agli urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lett. a) c), d), e), f), g) del D. Lgs. 152/06, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, con esclusione degli imballaggi "terziari" o "per il trasporto".

2. Un rifiuto speciale potrà essere considerato assimilabile/assimilato agli urbani quando soddisfa i criteri qualitativi e quantitativi sotto precisati.3. In attesa della definizione dei criteri nazionali in merito all'assimilabilità si individuano qui di seguito i criteri qualitativi e quantitativi.4. Criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi compresi nell'allegato A del D. Lgs. 152/2006, che soddisfino tutte le condizioni di

assimilabilità. Al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività:a. attività agricole, di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D. Lgs.152/2006; b. attività industriali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 152/2006; c. attività artigianali di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 152/2006;d. attività commerciali di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs 152/2006;e. attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;f. attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da

abbattimento fumi di cui all'art. 184, lett. g) del D. Lgs.152/2006;Elenco dei rifiuti presi a riferimento dal presente Regolamento ai fini dell'assimilazione:• imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili);• contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);• sacchi e sacchetti di carta e plastica; fogli di plastica, carta e cellophane, cassette, pallet;• accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;• fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;• prodotti tessili e abbigliamento;• materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);• manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;• scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e

di trebbiatura e simili);• accessori per l'informatica (contenitori toner, ecc.).5. Criteri quantitativi: fermo restando i criteri qualitativi, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, tenendo conto:• dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art.198 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi

dell'art. 201, comma 3 del Decreto citato;• della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;• delle effettive capacità di smaltimento degli impianti presenti sul territorio provinciale e scelti in base ai principi di economicità ed efficienza.6. I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente comma 4, consistono nel

verificare che i rifiuti prodotti dalla singola attività, risultino non superiori a 1,5 volte il coefficiente medio di produttività specifico (espresso in Kg/m2 anno), rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività.

7. Nel caso in cui i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino superiori a 1,5 volte il coefficiente medio di produttività specifico (riportato nel comma 8), l'intera quantità prodotta deve considerarsi non assimilabile agli urbani. Le modalità di accertamento della quantità prodotta verranno stabilite nel Contratto di Servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

8. Fermo restando che il sistema di imposizione tributaria e ad oggi fondato sulla tassa secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, qui di seguito riportiamo, come parametro di riferimento, i coefficienti di produttività previsti dall'Allegato 1 al DPR. 158/99 che regola invece il sistema tariffario.

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Box 178 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Assimilazione Rifiuti . n.b. i riferimenti normativi sui rifiuti sanitari sono obsoleti.

Box 179 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Assimilazione Rifiuti. Servizi di raccolta per Utenze produttive equiparate alle utenze Domestiche e possibilità per il Gestore di effettuare servizi aggiuntivi a pagamento.

SERVIZIO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Le utenze produttrici di rifiuti assimilati ad urbani sono tenute ad osservare le norme contenute al presente titolo e ad effettuare la differenziazione dei rifiuti, come prevista per le utenze domestiche del servizio di raccolta, salvo particolari casi motivati, autorizzati dal competente servizio comunale.

Ai fini del servizio di asporto, i produttori di rifiuti assimilati in quantità paragonabili a quelle delle utenze civili, verranno considerati e trattati come utenze domestiche al fine della raccolta.

I rifiuti assimilati delle altre attività produttive dovranno essere conferiti dall'utente all'interno di idonei contenitori di adeguata capacità (sacchi, bidoni, cassonetti, benne, ecc..) decisi dall'ASTEM in accordo con l'Amministrazione Comunale e dati in uso o di proprietà dell'utente, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato.

L'utente è responsabile del corretto uso degli stessi in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito, che deve essere differenziato secondo quanto disposto nei successivi articoli. Dovrà informare gli Uffici comunali o l'ASTEM di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se non trattasi di contenitori di sua proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi.

Sarà onere dell'utente provvedere ad effettuare il lavaggio e le ulteriori pulizie, anche esterne, dei contenitori, per evitare il crearsi di odori sgradevoli ed inconvenienti igienici.

Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli, saranno di norma medesime a quelle previste per le utenze domestiche.

L'ASTEM può disporre che il giro di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dalla raccolta dei medesimi rifiuti presso le rimanenti utenze.

L'ASTEM, al di fuori delle modalità di espletamento della raccolta rifiuti concordate con l'Amministrazione Comunale, su richiesta degli interessati potrà effettuare eventuali servizi aggiuntivi a pagamento.

CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI.Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati nell'allegato 2 al presente Regolamento, tenuto conto delle seguenti ulteriori

precisazioni per quanto riguarda:A) Rifiuti da attività agricoleSono assimilati agli urbani i rifiuti elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme, derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti,

qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali. B) Rifiuti da attività artigianali, commerciali e di servizioSono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da attività artigianali e di servizio elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme.C) Rifiuti da attività industrialiSono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti elencati nell'allegato2 alle presenti Norme, provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di

spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali.D) Rifiuti sanitariSono assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da attività sanitarie rese in forma singola o organizzata nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 26.06.2000 n. 219,

nonché dal D.M. 28/9/90 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV). Non potranno in ogni caso essere assimilati quei rifiuti che siano classificati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 22/97 (allegato D).

Art. 22CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUANTITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI1. Oltre che all'accertamento della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è altresì

subordinata alla verifica del criterio quantitativo di seguito riportato:-I rifiuti provenienti dalla singola attività sono assimilati agli urbani dal punto di vista quantitativo qualora la loro produzione non risulti superiore al coefficiente di produttività specifica, espresso in kg/mq./anno, rapportato alla superficie o al parametro di riferimento per la determinazione del ruolo della medesima attività, e definito nella Tabella I allegata al presente Regolamento, in caso pluriattività sarà considerata la categoria dell'attività prevalente2. Qualora la quantità di rifiuti prodotti superi la soglia quantitativa annua di cui al precedente comma, non è consentito lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta, per la parte eccedente, anche nel caso in cui i rifiuti siano analoghi a quelli urbani sotto il profilo qualitativo.3. Ai fini della verifica e controllo dei quantitativi di rifiuti prodotti saranno assunti come riferimento i quantitativi dichiarati all'interno del Modello Unificato di Dichiarazione (M.U.D.); potranno inoltre essere utilizzati altri strumenti tecnici o amministrativi adatti allo scopo.

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Box 180 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Assimilazione Rifiuti vincolata al kd, limiti quantitativi al conferimento.

Box 181 Comune di Cazzago San Martino (Bs) – Estratto di regolamento comunale (2009) – Rifiuti Assimilati. Norme di conferimento presso l’isola ecologica comunale ed il sistema domiciliare, divieto di conferimento di rifiuti ingombranti per le Utenze non Domestiche.

Art. 13. - Isola ecologica - norme di comportamento[…]4. Le attività commerciali, esercizi pubblici, industriali e artigianali iscritte a ruolo tassa/tariffa rifiuti possono conferire esclusivamente rifiuti differenziabili (carta,

plastica, vetro, metalli, legno, polistirolo) dietro presentazione dell'apposito tesserino di identificazione rilasciato dal Comune.

Art. 14. - Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati1. Si considerano assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli ad uso di civile abitazione, che abbiano le

caratteristiche qualitative contenute nell'art. 7.2. Il produttore ha l'obbligo di conferire, ove possibile, i rifiuti in modo differenziato.3. Il conferimento della frazione non differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato nei contenitori destinati ai rifiuti solidi urbani consegnati ad ogni

singola utenza.4. Il conferimento della frazione differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato a cura del produttore con una delle seguenti modalità:a) Presso l'isola ecologica comunale per quantità superiori ad 1 m3 stimato a settimana;b) Attraverso il servizio di porta a porta per quantità inferiori ad 1 m3 stimato a settimana.

Art. 15. - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, nè devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.2. Il conferimento dei rifiuti ingombranti ha luogo presso l'isola ecologica ed è consentito alle sole utenze domestiche.

Titolo 2 - CRITERI DI ASSIMILABILITA’Art. 11 –Modalità di assimilazione dei rifiuti.In attesa della definizione dei criteri e delle linee guida per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 152/06

e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i criteri definiti dall’art. 12 del presente regolamento.

Il Produttore di rifiuti “assimilati agli urbani” che rispetta i criteri quali-quantitativi di assimilazione potrà provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti con ditte esterne. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani (secondo i criteri qualitativi e quantitativi stabiliti all’allegato 3), eccetto i residui di

lavorazione artigianali e/o commerciali e produttive, attraverso l’ordinario servizio di raccolta che si articola in servizio porta a porta e conferimento diretto su piattaforma.

Art. 12 –Criteri qualitativi e quantitativi.i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione, individuati nell’allegato 3, sono assimilati per qualità e

quantità ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006; L’assimilazione per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ove non espressamente specificato, avviene secondo la produttività specifica dei rifiuti così come

individuata dai coefficienti “potenziale di produzione” applicato (Kd) per categoria produttiva riportati nell’Allegato 1 del Dpr 158/99; 2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani

devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:Non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 Aprile 2002 e

successive modificazioni e integrazioni.Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento individuati dal Comune, o da ente da lui indicato.Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall’impresa Concessionaria e previste dal contratto di servizio ad esempio: consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenza.Non devono appartenere al seguente elenco:rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;rifiuti di imballaggi terziari;rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata;i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o

riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);rifiuti provenienti da superfici non assoggettati a pagamento di tassa.

3. I quantitativi per singolo conferimento al servizio di raccolta porta a porta non dovranno superare l’equivalente di 7 sacchi onde evitare problemi operativi al normale servizio di raccolta, la restante quota dovrà essere conferita preso la piattaforma comunale nei giorni e negli orari d’apertura delle utenze non domestiche .

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Bollettino Ufficiale

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Box 182 Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Verifica di non superamento dei limiti di assimilabilità dei rifiuti.

Box 183 Comune di Suzzara (MN) – Estratto di regolamento comunale (2013) – Criteri di individuazione delle categorie di Utenze Produttive

Box 184 Comune di Lainate (MI) – Estratto di regolamento comunale – Rifiuti Assimilati- Riferimenti legislativi, riduzione sulla tariffa

Box 185 Comune di Lainate (MI) – Estratto di regolamento comunale – Convenzioni per la gestione di flussi di Rifiuti non Assimilati

Box 186 Comune di Suzzara (MN) – Estratto di regolamento comunale (2013) – Rifiuti Speciali Non Assimilati e sostanze escluse.

Articolo 5 - Rifiuti speciali non assimilati e sostanze escluse.1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti, anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:• gli imballaggi terziari;• i rifiuti provenienti dall'attività agricola o dall'allevamento di bestiame o ad altre attività similari da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale,

riutilizzabili direttamente nell'attività agricola;• i rifiuti speciali diversi da quelli di cui all'Allegato 1 del presente regolamento e i rifiuti pericolosi.2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sostanze individuate all'art. 185, commi 1 e 2 del Testo Unico Ambientale.3. I produttori di tali rifiuti o sostanze sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti assimilati agli urbani, al fine della loro distinta gestione

come previsto dalla normativa vigente.

I produttori di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti pericolosi hanno l’obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.L’obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute nel d.lgs. 152/2006 e nelle disposizioni regionali e

provinciali in materia.In caso di istituzione da parte del Comune del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati, gli utenti possono accedere al servizio medesimo

sottoscrivendo apposite convenzioni - di cui all’art. 188 comma 2 lett. b) del d.lgs. 152/2006.

Articolo 4 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbaniIn attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quali - quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e aventi le caratteristiche quali - quantitative definite all’Allegato n. 1.I rifiuti speciali di cui all’art. 184 del d.lgs.152/2006, non assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere trattati e smaltiti in autonomia dai produttori.Per la determinazione della riduzione sulla tariffa da applicare per i rifiuti avviati al recupero, all’auto - smaltimento o per quelli prodotti in locali adibiti ad uso promiscuo si rimanda a quanto previsto all’art. 18 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale.Sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. n.254/2003.

4. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi:• "piccole" le utenze non domestiche con una superficie assoggettata al corrispettivo/tributo inferiore a 500 metri quadrati nonchè con superficie superiore

purchè caratterizzate da una produzione teorica giornaliera non superiore a 15 kg di rifiuti totali.• "medio-grandi" le utenze non domestiche che hanno una superficie assoggettata al corrispettivo/tributo superiore a 500 metri quadrati ed una produzione

teorica giornaliera maggiore a 15 Kg di rifiuti totali;• la produzione teorica giornaliera è calcolata con la seguente formula: Prod. Teorica Die = [(superficie assoggettata *Kd assegnato)/365].Dove:• la superficie assoggettata è quella dichiarata o accertata per l'applicazione del corrispettivo/tributo, comunque richiedibile rispettivamente al Gestore o al

Comune;• il Kd assegnato è il coefficiente potenziale di produzione deliberato dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe per il calcolo del

corrispettivo/tributo.5. I rifiuti individuati nell'Allegato 1 sono sempre assimilati ai rifiuti urbani per quantità, qualora l'utenza presenti una produzione giornaliera inferiore al limite di soglia

così calcolato:Limite Soglia Assimilazione = [(Kd massimo di categoria *2)*superficie assoggettata]/365]Dove:• la superficie assoggettata è quella dichiarata o accertata per l'applicazione del corrispettivo/tributo comunque richiedibile, rispettivamente, al Gestore o al

Comune;• il Kd massimo è quello di cui alle tabelle 4a o 4b, all. 1, D.P.R. 158/1999.Nei casi in cui l'utenza superi o ritenga di superare il limite di soglia previsto dovrà essere inoltrata specifica comunicazione al Comune, e per conoscenza al

Gestore, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, precisando il quantitativo totale e le tipologie di rifiuti che si prevede di produrre, il quantitativo giornaliero desunto ed il calcolo completo del parametro di confronto del Limite Soglia di Assimilazione.

Il Comune, sentito il Gestore, ha trenta giorni di tempo per effettuare le verifiche necessarie, nonchè per formulare la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica situazione. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta, gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi e non assimilati agli urbani.

Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

5. Laddove si verifichino esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al Gestore del Servizio.

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Box 187 Comune di Suzzara (MN) – Estratto di regolamento comunale (2013) – Obbligo di separazione tra flussi di rifiuti assimilati e rifiuti speciali.

Box 188 –Comune di Cinisello Balsamo (MI) - estratto dal Regolamento di gestione RU (2013) -Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Limiti quantitativi

Art. 22(Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani)

Sino all’emanazione dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera d) del Decreto, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici sia privati, di cui all’elenco contenuto nell’art. 1.1.1. della Deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984 con le limitazioni, relativamente agli imballaggi, previste dall’art. 43 del Decreto e con l’aggiunta degli accessori per l’informatica.

Tale assimilazione vale nei limiti quantitativi di 3 kg/mq/anno; pertanto, i rifiuti prodotti dalle attività economiche indicati nell’allegato E che superano tale quantitativo sono classificati rifiuti speciali.

Articolo 8 - Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti speciali non assimilati, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto).

1. Compete ai produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani e assimilati il conferimento dei rifiuti secondo le modalità e tempistiche previste dal Comune.

2. I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani e assimilati; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

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Box 189 –Comune di Cinisello Balsamo (mi) - estratto dal Regolamento di gestione RU (2013) -Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Box 190 –Comune di Cinisello Balsamo (MI) - estratto dal Regolamento di gestione RU (2013) - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati. Norme per il deposito e divieto di conferimento e occultamento dei Rifiuti Speciali nei contenitori/sacchi/punti di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 50 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilatiI produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di mantenere tali materiali separati dai rifiuti urbani e assimilati.Gli oneri relativi a raccolta, trasporto e smaltimento di tali rifiuti sono a carico dei relativi produttori, che hanno l'obbligo di incaricare imprese autorizzate affinché tali

materiali siano gestiti nel rispetto delle norme in materia e affinché sia assicurata la protezione della salute e dell'ambiente. Qualora i rifiuti speciali non assimilati possono essere gestiti anche dal Gestore in virtù di specifiche autorizzazioni, i produttori possono stipulare apposite convenzioni con il Gestore per usufruire di particolari servizi di raccolta, trasporto e smaltimento.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo di cui all'art. 183 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006 sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell’asportazione; inoltre devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell’Amministrazione Provinciale quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti. Il deposito temporaneo di tali materiali dovrà essere separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso, anche in relazione a eventuali trattamenti o interventi preventivi. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi deve essere eseguito in appositi contenitori e attrezzature.

E’ tassativamente vietato il conferimento o l'occultamento di questi rifiuti nei contenitori/sacchi o direttamente nei punti di raccolta su suolo pubblico destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 48 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbaniLe utenze produttrici di rifiuti assimilati agli urbani sono obbligate a osservare le norme contenute nel presente regolamento, differenziando scrupolosamente i rifiuti

in base alle disposizioni vigenti e usando a tal fine diversi contenitori in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito.L’utente è tenuto a informare gli uffici comunali o il Gestore, di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se trattasi di contenitori non di sua

proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi. Sarà onere dell’utente provvedere al lavaggio e alle ulteriori pulizie dei contenitori per evitare il crearsi di odori sgradevoli e inconvenienti igienici.

Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli, saranno di norma uguali a quelle previste per le utenze domestiche. Il Gestore può disporre che il servizio di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dal servizio di raccolta effettuato per le altre utenze.

Il Gestore, al di fuori delle modalità di espletamento della raccolta rifiuti concordate con l'Amministrazione comunale, su richiesta degli interessati potrà effettuare eventuali servizi aggiuntivi a pagamento, mediante stipula di apposita convenzione.

Art. 49 - Esclusione dall'assimilazioneSono esclusi dai criteri di assimilazione i rifiuti e i materiali elencati all’art. 185 del D.Lgs 152/2006 nonché quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con

le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune quali, ad esempio, materiali:· non aventi consistenza solida;· che sottoposti a compattazione presentino eccessive quantità di percolati;· fortemente maleodoranti;· eccessivamente polverulenti;· incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.Possono essere esclusi dall’assimilazione i rifiuti che siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e possano dalla stessa

essere avviati correttamente a recupero/trattamento, secondo modalità che non sono attivate dal Comune. Inoltre sono esclusi dall’assimilazione i residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, la cui produzione giornaliera (calcolando 360 giorni per anno) sia in quantità superiore a Kg 50 o metri cubi 0,5.

Art. 52 - Criteri qualitativi per l'assimilazione.Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza creare ostacoli organizzativi e funzionali, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai

seguenti criteri di qualità:• non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi;• devono avere compatibilità tecnologica e autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune e il

Gestore del servizio;• non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Art. 53 - Criteri quantitativi per l'assimilazioneSi classificano come assimilati agli urbani per quantità i rifiuti che abbiano una produzione annua uguale o inferiore ai coefficienti di produttività Kd così come

previsti dall’all. 1 del D.P.R. 158/99 e s.m.i., deliberati annualmente dall'Amministrazione comunale con apposito atto per ciascuna categoria economica, applicati alle superfici soggette alla parte variabile del corrispettivo stesso ma limitatamente ai locali e/o aree operative adibite a ciclo produttivo e specificatamente ai rifiuti derivanti dalla produzione di beni.

Si considerano assimilati per quantità i rifiuti speciali che, oltre ad avere le caratteristiche di cui all’articolo precedente, risultano prodotti in misura e in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; inoltre la gestione di tali rifiuti deve essere compatibile anche per gli aspetti organizzativi e per quelli economico-finanziari, oltre che per il contratto di servizio stipulato con l’ente Gestore e per il piano finanziario (o analogo strumento) approvato dal Consiglio comunale.

Sono sempre classificati come assimilati agli urbani per quantità, tutti i rifiuti identificati al precedente articolo e provenienti da attività agricole e agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizi che si svolgono su superfici inferiori ai 300 mq e soggette al corrispettivo.

La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, inrelazione all’attività svolta.

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6.2 Convenzioni per la gestione degli speciali non assimilati All’interno dei regolamenti possono essere anche definiti i criteri per la stipula di convenzioni separate per i produttori di rifiuti speciali non assimilati. Questo può consentire di verificare e monitorare le produzione degli stessi.

Le convenzioni possono essere riferite all’attività di raccolta e smaltimento/recupero o solo allo smaltimento /recupero.

Tipicamente questo articolato viene previsto nelle realtà servite da Aziende pubbliche.

6.2.1 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti

Box 191 –Comune di Campobasso - estratto dal Regolamento di gestione RU (2011) - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani – Stipula di convenzione per la gestione di rifiuti speciali

Art. 41 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali.1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed

analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.Art. 42 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell’esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.2. I rifiuti speciali derivanti dall’attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i

soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.3. Il Comune, negli ambiti di propria competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione favorisce il riutilizzo di idonei materiali inerti

provenienti dal recupero.4. Il Comune promuove e favorisce il recupero e il riutilizzo dei materiali inerti, per gli usi di cui al D.M. 5.2.1998.5. Il Comune può agevolare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili mediante l’attivazione di un servizio, a prezzi convenzionati, fornito da soggetti

che recuperano tale tipologia di rifiuto.Art. 43 - Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali1. Qualora vengono istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali, il produttore e il Comune stipulano un’apposita convenzione secondo lo schema

approvato dallo stesso.2. La convenzione, oltre ai dati relativi all’Amministrazione comunale, deve contenere le seguenti informazioni e documenti:a) per il soggetto produttore di rifiuti:l’individuazione anagrafica e fiscale completa;la localizzazione della sede operativa in cui si producono i rifiuti;le certificazioni tecniche, complete di analisi chimico-fisiche e merceologiche, di cui al precedente articolo 41;la quantità di rifiuti prodotti;la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti;copia di eventuali autorizzazioni per svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto, ecc.);b) per il soggetto gestore del servizio:l'individuazione anagrafica e fiscale completa;l'evidenziazione delle fasi di gestione dei rifiuti in questione;l'evidenziazione delle fasi di gestione eventualmente affidate dal soggetto smaltitore a terzi, con l'individuazione dei medesimi come sopra;gli estremi di identificazione delle autorizzazioni del gestore del servizio, relative a tutte le fasi di gestione del rifiuto;c) le modalità di esecuzione del servizio;d) il richiamo all’obbligo della tenuta dei registri, dei formulari di cui alle vigenti norme, per il produttore e il gestore del servizio, ognuno nell’ambito dei rispettivi

obblighi e competenze;e) le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, rispetto a quanto inizialmente certificato;f) le modalità di misura, contabilizzazione e pagamento nonché le modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;g) la durata della convenzione ed altre norme integrative.3. L’importo relativo al servizio oggetto di convenzione viene stabilito dal Comune e deve essere tale da coprire almeno i costi effettivamente sostenuti per lo

svolgimento del servizio.4. Copia della convenzione dovrà essere esibita a richiesta degli Enti competenti al controllo.

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Bollettino Ufficiale

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Box 192 –Comune di Grosseto - estratto dal Regolamento di gestione RU (2011) -Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani – Stipula di convenzione per la gestione di rifiuti speciali

Box 193 –Comune di Imprineta (FI)- estratto dal Regolamento di gestione RU (2009) -Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani – Stipula di convenzione per la gestione di rifiuti speciali.

ART. 15 CONVENZIONI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI TRAMITE IL SERVIZIO PUBBLICO I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al Gestore del Pubblico servizio di N.U., sempre che tale

servizio sia stato istituito. Il conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani al "Servizio Pubblico di smaltimento rifiuti" è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita

convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda in carta legale al Sindaco. La domanda dovrà contenere: - le generalità complete del richiedente; - la descrizione e la localizzazione dell’attività da cui provengono i rifiuti speciali; - la quantificazione dei rifiuti (in metri cubi e/o tonnellate-mese) e la loro tipologia; - la periodicità di consegna prevista e proposta; - la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto; - il sistema di conferimento proposto; - ogni altra notizia utile. Il Comune accerterà la possibilità di recepire i rifiuti di cui si chiede lo smaltimento, stabilendo le modalità, i tempi ed il costo del servizio. Ove dall’istruttoria risulti che i rifiuti speciali possono trovare riutilizzo, al produttore viene richiesto di documentare l’impossibilità di procedere al riuso. La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non ha disdetta da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza. La convenzione decade per il mancato rispetto del presente Regolamento e/o delle norme previste nella convenzione stessa. Il Comune si riserva di poter sospendere la validità della convenzione per motivi di servizio, per ragioni d’igiene o comunque per altre necessità di pubblico

interesse. I costi del servizio da addebitare agli utenti e le relative tariffe da applicare sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 43 Convenzioni per lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblicoI produttori dei rifiuti speciali possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al Gestore del pubblico Servizio di smaltimento rifiuti, sempre che tale servizio sia stato

istituito.Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione.

Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda al soggetto che espleta il servizio di smaltimento dei rifiuti.La domanda dovrà contenere:le generalità complete del richiedente;la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;la quantificazione dei rifiuti (in Kg/g. o mese o in mc/g. o mese nei casi di rifiuti a bassa densità) e loro tipologia;la periodicità di consegna prevista e proposta;la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto;il sistema o modo di conferimento;ogni altra notizia ritenuta utile.Alla domanda dovranno essere allegati:scheda descrittiva del rifiuto;certificato CCIAA.La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le

modalità, i tempi e il costo del servizio (sulla base di tariffe e formule fissate dal Gestore).La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdettata da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato

rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione.Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico

interesse, dietro preavviso di 15 gg.

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7 Attività di divulgazione e formazione

7.1 Campagne di comunicazione alla cittadinanza (informazione) Per raggiungere gli elevati obiettivi di legge in tema di differenziazione dei rifiuti e, ancor più, per conseguire risultati in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti, il ruolo della comunicazione rivolta alla Cittadinanza e della formazione rivolta a volontari, studenti, compostatori, ecc. risulta essere essenziale.

La comunicazione sulle buone pratiche di raccolta differenziata è da realizzarsi attentamente in occasione del cambio o del rinnovamento del sistema di raccolta rifiuti, a mezzo di opuscoli, articoli sui periodici locali, web ed incontri pubblici, ma va costantemente proposta anche una volta che il sistema possa considerarsi a regime.

Infatti, con periodicità annuale, è bene fornire alla Cittadinanza il calendario di svolgimento dei servizi di raccolta ed il dettaglio dei risultati di avvio a recupero e di riduzione dei rifiuti progressivamente conseguiti, in modo tale che sia veicolato il messaggio che l’impatto ambientale ed economico della gestione rifiuti sono costantemente monitorati e che è necessario l’impegno di tutti per giungere a risultati di rilievo.

Prima di sanzionare, è doveroso informare e formare. Oltre alla comunicazione anche la formazione gioca un ruolo essenziale nell’innalzamento delle performance ambientali, perché la diffusione di nozioni scientifiche a studenti o adulti interessati ad esse consente alle Amministrazioni di far comprendere la complessità del tema della gestione integrata dei rifiuti e di disporre di alleati, nella diffusione delle informazioni ambientali. La formazione si attua con tempi diversi da quelli della comunicazione e le sue modalità sono quelle di laboratori ambientali per studenti tenuti in orario scolastico, di corsi di compostaggio teorico-pratico per adulti appassionati, che dopo i primi anni possono assumere la forma di corsi di orticultura e giardinaggio, pratica entro le quali il compost può trovare immediato utilizzo, o di concorsi a premi per il miglior compost prodotto. L’offerta continua di formazione ed informazione di qualità alla Cittadinanza daranno il segno che la gestione dei rifiuti è costantemente monitorata e che la complessità delle pratiche di separazione e le sollecitazioni alla riduzione richieste alla Cittadinanza sono condotte con professionalità e motivate da esigenze normative, di protezione ambientale e di ottimizzazione economica.

7.1.1 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti Il tema della comunicazione (e ancor meno quello della formazione) sono scarsamente affrontati all’interno dei regolamenti comunali di Igiene Urbana. Di seguito i riferimenti più rilevanti, che fanno riferimento anche alla promozione di premialità e riconoscimenti per quelle realtà o singoli Cittadini che si mostrino particolarmente attivi sul tema della differenziazione e della riduzione dei rifiuti.

Box 194 Comune di Fara Gera d’Adda (BG)– Estratto di regolamento comunale – Pubblicizzazione del regolamento comunale

Art. 48 – Campagna di informazione alla cittadinanza.A seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento l’Amministrazione Comunale attiverà forme di pubblicizzazione dei contenuti dello stesso con una

specifica informativa indirizzata alle famiglie nonché alle attività economiche del territorio.Copia del presente Regolamento verrà inoltrata ai gestori dei servizi di igiene urbani ivi descritti.

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Box 195 Comune di Cuasso al Monte (VA) – Estratto di regolamento comunale – Accesso alle informazioni ambientali

Box 196 Comune di Giussano (MI)– Estratto di regolamento comunale (2010) – Campagne di comunicazione relative ai servizi di raccolta differenziata, con particolare riferimento ai nuovi, alla modifica degli esistenti e a quelli che non sono attuati correttamente dall’utenza. Realizzate dall’Amministrazione Comunale o dal concessionario, dietro approvazione dell’Amministrazione Comunale.

Box 197 Comune di Arcene (BG) – Estratto di regolamento comunale – Campagne di comunicazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

Box 198 Comune di Suzzara (MN) – Estratto di regolamento comunale (2013) – Redazione annuale dell’eco calendario per la diffusione di informazioni sulle raccolte differenziate

Box 199 – Comune di Cassano Magnago (VA)– Estratto di Regolamento comunale di gestione dei RU (2011) –Attività di competenza del Gestore, tra cui informazione ai Cittadini, istituzione del Servizio di Assistenza Clienti, divulgazione semestrale dell’andamento delle raccolte differenziate, monitoraggio della qualità dei servizi erogati

Box 200 Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Informazione ai Cittadini su modalità e vantaggi del compostaggio domestico.

Art. 54 - Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Cassano Magnago.1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali.2. Il Comune assicura un'idonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Art. 22 – Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi

servizi;ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta, per agevolare il corretto conferimento dei materiali.2. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il Gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone

adeguata pubblicità agli utenti.3. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere

al Gestore del Servizio di avvalendosi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse nel Capitolo I del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli

utenti, la Città di Cassano Magnago si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.

5. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.6. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

[…]4. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le informazioni necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle

modalità di conferimento dei rifiuti stabilite.5. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia, e la percentuale di Raccolta

Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

ART. 25 - INFORMAZIONIIl gestore del servizio di raccolta differenziata organizza, a proprie spese e in base alle indicazioni del Comune, campagne di informazione e sensibilizzazione

dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

Il gestore del servizio è inoltre tenuto a collaborare nell'attuazione di tutte le campagne di informazione e coinvolgimento delle utenze che il Comune deciderà di realizzare in proprio o in affidamento a terzi.

4. L'Amministrazione Comunale o il concessionario, dietro approvazione dell’Amministrazione Comunale, dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di raccolta differenziata, mettendo in particolare risalto l’attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti, ma utilizzati scorrettamente dall’utenza. Nella campagne informative dovrà essere utilizzato un linguaggio semplice, conciso e figure facilmente interpretabili.

(Accesso alle informazioni)Chiunque ne faccia richiesta, anche senza necessità di dimostrare il proprio interesse, ha libertà di accesso a qualsiasi informazione disponibile in forma scritta,

visiva o sonora contenuta nella banca dati riguardante lo stato del suolo e le attività o le misure destinate a tutelarlo, ivi comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

La libertà di accesso alle informazioni di cui al precedente comma è assicurata dal Comune con le modalità e nei limiti previsti attraverso i Regolamenti comunali sull’accesso e sulla privacy. Le informazioni di cui al primo comma sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico.

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Box 201 Comune di Comazzo (LO) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Uso di supporti in carta riciclata per la diffusione di informazioni sulle raccolte differenziate.

Box 202 Comune di Zanica (BG) – Estratto di regolamento comunale (2006) – Uso di supporti in carta riciclata per la diffusione di informazioni sulle raccolte differenziate.

Box 203 – Regione Val d’Aosta- estratto dal Regolamento tipo di gestione RU (2013) -Attività di informazione, sensibilizzazione, educazione, formazione anche degli Amministratori Locali. Gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

Box 204 Comune di San Colombano al Lambro (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Incentivi, attestati di benemerenza ed agevolazioni per le utenze particolarmente attive nella raccolta differenziata.

Box 205 Comune di Lodi– Estratto di regolamento comunale (2006) – Diffusione annuale dei risultati di gestione differenziata presso i Cittadini, Incentivi di benemerenza e premi materiali.

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONEL'Amministrazione Comunale cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.Almeno una volta l'anno viene data pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi della raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente,

per rendere partecipi i cittadini.

INCENTIVIL'Amministrazione comunale potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle

raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:a) attestati di benemerenza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più

meritevoli e dell'impegno profuso;b) premi materiali: da distribuirsi in occasione di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.

Incentivi ed agevolazioni.

1. Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati, si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:

a. attestati di benemerenza: potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;

b. premi materiali: potranno essere distribuiti in occasione di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.2. E' facoltà del Comune, al fine di incentivare la raccolta differenziata, prevedere alcune agevolazioni tributarie nel rispetto di quanto sarà riportato nel

"Regolamento per la determinazione e applicazione della Tassa del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.

L’Autorità di sub-ATO, in accordo con l’Amministrazione comunale e l’ATO al fine di coordinare le informazioni secondo le rispettive competenze:attiva, in linea con la programmazione regionale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti

differenziati e di educazione ambientale;organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l’ubicazione delle stazioni di conferimento e

dei punti di raccolta, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.Possono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di

sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.

Gli utenti sono informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.

Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

Per manifesti, locandine, volantini, opuscoli ed ogni altro materiale cartaceo prodotto od utilizzato per informare i cittadini circa i servizi di gestione dei rifiuti epromuovere la raccolta differenziata, è utilizzato materiale in carta riciclata.

Art. 50 Uso di materiale in carta riciclata.1. Ai fini di incrementare e promuovere l'uso di materiale derivante da riciclaggio, il Comune, previa verifica delle reali possibilità di utilizzo di carta riciclata nei

vari settori, stabilisce i quantitativi annui minimi di carta riciclata da utilizzare presso gli uffici comunali;Per manifesti, locandine, volantini, opuscoli ed ogni altro materiale cartaceo prodotto od utilizzato per informare i cittadini circa i servizi di gestione dei rifiuti e

promuovere la raccolta differenziata, è utilizzato materiale in carta riciclata.Il Comune promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l'uso di carta riciclata presso scuole, uffici ed aziende private.

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Box 206 – Regione Val d’Aosta- estratto dal Regolamento tipo di gestione RU (2013) - Raccolta differenziata ed iniziative di prevenzione (adozione di bicchieri, posate e stoviglie lavabili) in occasione di manifestazioni pubbliche. Nomina del Responsabile di gestione Rifiuti, che predispone un piano operativo di prevenzione e gestione differenziata dei rifiuti prodotti entro le manifestazioni e si coordina col Gestore.

Box 207 Comune di Arcene (BG)– Estratto di regolamento comunale – Campagne di educazione ambientale con l'apporto delle associazione ambientaliste, culturali, della scuola.

Box 208 Comune di Albairate (MI)– Estratto di regolamento comunale (2012) – Campagne di educazione ambientale sulle destinazioni dei rifiuti, sulla necessità di collaborazione da parte dei Cittadini. Impegno dell’Amministrazione a trasmettere alla cittadinanza e in termini più puntuali ai giovani una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

Box 209 Comuni consorziati Coinger (VA)– Estratto di regolamento comunale (2010) – Campagne di educazione ambientale per il miglioramento quali-quantitativo dei servizi.

5· Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita deirifiuti. COINGER promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, attea raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio o i singoli consorziati.

L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.L.vo n. 195/2005 e dal Regolamento consortile per l'accesso alle informazioni ambientali, se esistente.

ART. 34 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA.Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta, l'Amministrazione comunale, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi, informerà

l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

L'Amministrazione comunale opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza e in termini più puntuali ai giovani una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

ART. 63 - MODALITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA E CAMPAGNE DI EDUCAZIONE AMBIENTALEIl Comune, tramite il Gestore del servizio, provvederà alla divulgazione delle norme contenute nella carta dei servizi e nel presente regolamento.L'Amministrazione comunale, di concerto con il Gestore del servizio, nonchè con l'apporto delle associazione ambientaliste, culturali, della scuola, attua programmi

di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti ed in generale nella conservazione dell'ambiente.

Il Gestore del servizio provvederà ad informare costantemente i cittadini attraverso gli organi di informazione locale, affissione di manifesti e mediante materiale prodotto nell'ambito di specifiche campagne educative ed informative.

ART. 48 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHEGli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale, all’Autorità di sub-ATO ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 15, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull’organizzazione della raccolta differenziata. In quest’ottica l’ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, comunicato all’Autorità di sub-ATO, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.L’Autorità di sub-ATO, in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti.Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all’afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.In particolare è obbligatoria, ove attivata, la raccolta differenziata dei rifiuti originati da eventuali stand gastronomici, da attuarsi secondo le modalità ed i flussi di frazioni merceologiche stabilite dall’Autorità di sub-ATO e dall’Autorità d’Ambito. Nel caso in cui non ci siano le condizioni per l’adozione di bicchieri, posate e stoviglie lavabili, sono ammessi materiali biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e in subordine l’uso di bicchieri posate e stoviglie in plastica monouso per la somministrazione dei pasti negli stand gastronomici

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8 Compostaggio domestico. Tra le azioni di riduzione e di prevenzione dei rifiuti, il compostaggio domestico occupa un ruolo di rilievo, che è bene dettagliare all’interno del regolamento di gestione rifiuti.

Box 210 Comune di Cassano Magnago (VA)– Estratto di regolamento comunale (2011) – Finalità del compostaggio domestico in tema di riduzione dei rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento.

Box 211 – Regione Val d’Aosta- estratto dal Regolamento tipo di gestione RU (2013) - L’autocompostaggio (compostaggio domestico) è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto è promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata.

Box 212 Comune di Cassano Magnago (VA)– Estratto di regolamento comunale (2011) – Materiali compostabili

Box 213 Comune di San Giuliano Milanese (MI)– Estratto di regolamento comunale (2007) – Compostaggio domestico- Il cittadino che farà uso di composter si impegna a non utilizzare congiuntamente il sistema di raccolta dei rifiuti organici umidi e quindi a non richiedere le specifiche dotazioni al soggetto gestore.

ART. 32 . COMPOSTAGGIO DOMESTICOPer garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti umidi organici e scarti verdi, viene incentivata l'attività di compostaggio domestico.Le sole utenze domestiche possono effettuare il compostaggio domestico della frazione umida, unitamente alla frazione verde dei rifiuti, attuando uno o più dei

seguenti metodi:• cumulo• buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico• cassa di compostaggio in legno realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile• rivoltamento.• composter chiuso (in plastica di tipo commerciale o autocostruito "fai da te")

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.Il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 7 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni

limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato. Il composter può essere localizzato anche in aree non di proprietào in zone di proprietà comuni, in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno. Lo stesso valga per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo, che inoltre dovranno essere chiaramente individuabili e dovranno trovarsi all'interno del territorio comunale.

Il cittadino può acquistare o costruire il composter che ritiene più idoneo, sia per modello che per dimensioni, in un'ottica di corretta attività di compostaggio domestico.

Il cittadino che farà uso di composter si impegna a non utilizzare congiuntamente il sistema di raccolta dei rifiuti organici umidi e quindi a non richiedere le specifiche dotazioni al soggetto gestore.

Art. 56 - Rifiuti compostabili1. Possono essere compostati i seguenti materiali:a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffe, filtri del the, gusci di uova);b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;d) cenere di combustione di scarti vegetali.2. E’ raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poichè rallentano il

processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. E’ altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

3. E’ vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo:metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli),

sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

L’autocompostaggio (compostaggio domestico) è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto è promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata; essenzialmente esso è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino. Oltre all’autocompostaggio domestico, così come definito dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., può essere promossa, compatibilmente con le disposizioni vigenti, l’autogestione degli scarti organici da parte di altre tipologie di utenze.

Art. 55 - Finalità del compostaggio domestico.1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti

vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 214 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Compostaggio domestico- Auspicio che sia possibile, in conseguenza delle adesioni dei cittadini al compostaggio domestico, procedere all'esclusione dalla raccolta della FORSU di intere vie o zone del Comune.

Box 215 Comune di Cassano Magnago (VA) – Estratto di regolamento comunale (2011) – Norme operative, gestionali e di posizionamento da seguire nella pratica del compostaggio domestico.

Box 216 Comune di Cassano Magnago (VA)– Estratto di regolamento comunale (2011) – Albo dei Compostatori e riduzione tributaria. L'Albo dei Compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.

Art. 58 - Albo dei compostatori e riduzione tributaria.1. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono

tenuti a comunicarlo al gestore del servizio per essere inseriti nell'Albo dei compostatori. L'Albo dei compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modoautonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito dal Gestore del servizio dal quale risultano:a) la richiesta dell'utente di essere iscritti nell'Albo dei compostatori;b) l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli al servizio pubblico di gestione;c) il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;d) la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.3. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori sono tenuti:a) a praticare il compostaggio domestico secondo le disposizioni del presente Regolamento;b) a non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti a matrice organica costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali.4. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di tariffa, secondo quanto disposto dal Regolamento

comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 57 - Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini.1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di

compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 58, l'utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinchè non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di

microrganismi aerobi;d) controllare l'umidita del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi)

ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno

dell'ammasso di materiale.5. Al fine di praticare il compostaggio domestico, presso l'orto o il giardino in comproprietà condominiale, e necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di

coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 58 o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica dei Rifiuti Urbani Domestici (come definita dall'art. 11 del presente Regolamento).

Ogni utente interessato alla pratica del compostaggio potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulle frazioni verde ed umido prodotti dal suo nucleo familiare/abitazione ed utilizzare i prodotti di risulta sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc. Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio domestico congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.

Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:• Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;• Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;• Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

All'ASTEM verranno comunicati i dati relativi degli utenti aderenti al compostaggio domestico, per i quali dovrà essere disattivato il servizio di raccolta. E'possibile che, in conseguenza delle adesioni dei cittadini a tale attività, si proceda all'esclusione da questo servizio, di intere vie o zone del Comune.

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Box 217 Comune di Cassano Magnago (VA)– Estratto di regolamento comunale (2011) – Controlli, cancellazione dall'Albo dei Compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria.

Box 218 Comune di Siziano (PV)– Estratto di regolamento comunale (2010) – Riduzione per compostaggio domestico, controlli, sanzioni.

e) Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici si applica, a richiesta degli stessi, una riduzione del 15 per cento della TARSU (tassa rifiuti); l'agevolazione è riservata a tutti i cittadini del territorio comunale che pagano la tassa rifiuti. La richiesta per la riduzione della TARSU deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi e consegnata entro il 28 febbraio. L'agevolazione richiesta con domande consegnate successivamente a tale data decorreranno dall'anno successivo. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.

f) Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo della tariffa, degli interessi e all'applicazione delle sanzioni previste dal vigenti disposizioni di legge.

Art. 59 - Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il gestore del servizio può predisporre controlli nel luogo dove gli iscritti all'Albo dei compostatori hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

2. Detti controlli verificano altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati èsanzionata ai sensi dell'art. 64.

3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.4. Qualora i controlli accertino che l'utente non provvede al compostaggio domestico, decade la riduzione tributaria e l'utente è cancellato dall'Albo dei

compostatori. L'utente è sanzionato ai sensi dell'art. 64 [da 25 a 150€]

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Bollettino Ufficiale

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9 Servizi di spazzamento stradale e pulizia

9.1 Premesse generali.

9.1.1 Livello minimo Devono essere riportate tutte le informazioni relative all’area interessata dai servizi di spazzamento, comprese le aree private ad uso pubblico, la classificazione delle varie strade (pedonali, stradali, ciclabili etc.) e le modalità di spazzamento adottate sul territorio.

9.1.2 Possibili dettagli aggiuntivi Possono essere descritti servizi particolari di spazzamento e obblighi in determinate situazioni (es. pulizia delle aree di cantiere, aree pubbliche date in concessione a bar - ristoranti, posizionamento obbligatorio di contenitori privati portarifiuti presso alcune tipologie di esercizi commerciali e pulizia delle aree intorno agli stessi). E’ possibile regolamentare le attività di volantinaggio, la pulizia delle aree private ad uso pubblico e delle aree parcheggio di attività commerciali.

Si può specificare se la pulizia foglie, la pulizia caditoie e altri servizi in realtà non relativi ai rifiuti urbani sono comprese tra questi servizi, come l’innaffiamento strade e lo spazzamento della neve. E' importante segnalare la presenza di sistemi strutturati di monitoraggio dell'abbandono di rifiuti, invitando all'adesione i vari soggetti in gioco (cittadini, GEV, forze dell'Ordine, gestori della raccolta). Si veda ad esempio il sistema messo a punto dalla Provincia di Varese nell'ambito del progetto "Insubria Pulizia Sconfinata", www.modusriciclandi.info

9.1.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti

Box 219 Comune di Padova – Estratto di regolamento comunale (2011) –Definizione di spazzamento

ART. 34 - SPAZZAMENTO1. Lo spazzamento consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente su strade e piazze compresi i marciapiedi, tazze delle

alberature stradali, portici, sottopassi, aree spartitraffico nonché sui cortili delle strutture comunali.2. Il servizio effettuato dal Gestore deve coprire tutte le piazze e le strade comunali, statali e provinciali, strade private soggette ad uso pubblico purché aperte

permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata.3. Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme di cui ai

successivi articoli.4. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nel

Regolamento di Polizia Urbana del Comune.5. Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico

con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie.6. Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato su strade, viali, vie e piazze cittadine utilizzando attrezzature spazzatrici, di tipo meccanico. Verrà utilizzato in

funzione sia dell’incidenza sul traffico, che della pavimentazione stradale.7. Nelle aree spazzate meccanicamente dovrà essere obbligatoriamente istituito un servizio ausiliario per la raccolta dei rifiuti non accessibili alle spazzatrici.

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Box 220 Comune di Padova – Estratto di regolamento comunale (2011) – Finalità ed articolazione del servizio di spazzamento

Box 221 Comune di Suzzara (MN)– Estratto di regolamento comunale (2013) –Ambito territoriale del servizio di spazzamento

Box 222 Comune di San Giuliano Milanese (MI)– Estratto di regolamento comunale (2007) – Frequenza del servizio di spazzamento per area del territorio comunale, con possibilità di sospensione del servizio in condizioni metereologiche non adeguate.

Box 223 Comune di Siziano (PV)– Estratto di regolamento comunale (2010) – Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo per attività che usufruiscono di concessioni di aree o spazi pubblici.

Art. 38 - Aree occupate da pubblici esercizi.1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono

provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.

3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

Art. 48Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto secondo un piano operativo di pulizia, concordato tra il Comune ed il soggetto gestore. Viene effettuato in maniera meccanizzata, con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.Il calendario di spazzamento predisposto ad esclusivo onere e cura del soggetto gestore, prevede la suddivisione del territorio in 3 tipologie di zone di

spazzamento, concordate con il Comune in base alle caratteristiche delle utenze insediate, in base alle frequenze dei passaggi:1. 1 volta/2 settimane;2. 1 volta/settimana;3. 2 volte/settimana.Le aree oggetto di spazzamento sono segnalate con divieti di sosta indicanti l'orario di effettuazione del servizio di spazzamento.Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e torrenti, nonchè delle scarpate ferroviarie, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario, che con specifico incarico può essere il soggetto gestore.In caso di mal tempo è facoltà indipendente del soggetto gestore di sospendere parzialmente o non attivare le attività di spazzamento per un tempo sufficiente

al ripristino delle condizioni stradali e meteorologiche adeguate.Per cause di forza maggiore (scioperi, manifestazioni, etc.) il servizio può essere sospeso a cura del soggetto gestore.

Articolo 23 - Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento.1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini stradali è garantito con frequenze diverse su: strade e piazze classificate di livello comunale; tratti urbani di strade provinciali e statali, con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi; strade vicinali classificate di uso pubblico purchè pavimentate; strade private soggette ad uso pubblico purchè presentino i seguenti requisiti: siano permanentemente aperte al pubblico transito; non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito; siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane; zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico; sponde pubbliche di corsi d'acqua, fiumi e laghi purchè accessibili ai mezzi meccanici.

ART. 32 - FINALITA’ E METODI

1. Al fine di garantire la tutela igienico sanitaria dell’ambiente e della cittadinanza, vengono definiti come servizi di igiene urbana.a) posizionamento e cura di cestini portarifiuti;b) spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani raccolti;c) raccolta manuale e/o meccanizzata di foglie e ramaglie giacenti su strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a recupero e/o a

smaltimento del rifiuti raccolti;d) asporto rifiuti da aree destinate a verde pubblico;e) asporto rifiuti da rive e sponde di corsi d’acqua ;f) pulizia della superficie di pozzetti e caditoie stradali e in aree verdi pubbliche;g) asporto rifiuti da aree di sosta per i nomadi;h) lavaggio di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico;i) lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;j) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d’uomo delle gallerie di pubblico transito;k) recupero di aree pubbliche degradate;l) sgombero neve;m) asportazione rifiuti trattenuti da chiuse del reticolo idrico cittadino.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 224 Comune di Fara Gera d’Adda (BG) – Estratto di regolamento comunale – Manifestazioni pubbliche – Obbligo di raccolta differenziata e di pulizia delle aree interessate dalle manifestazioni pubbliche.

Box 225 Comune di Arcene (BG) – Estratto di regolamento comunale – Spettacoli viaggianti

Box 226 – Regione Val d’Aosta- estratto dal Regolamento tipo di gestione RU (2013) – Obbligo di Raccolta differenziata per i rifiuti prodotti in occasione di sosta degli spettacoli viaggianti.

Box 227 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Pulizia presso i cantieri

Box 228 Comune di Roncadelle (BS)– Estratto di regolamento comunale (2011) – Volantinaggio

ARTICOLO 16 - Attività di volantinaggio.A salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene nonchè a tutela del decoro del territorio è vietato depositare e abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso

pubblico qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta fondi, indumenti, carta anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro.

E' altresì vietato il lancio e/o l'affissione di volantini od altro materiale pubblicitario, ovvero, apporre materiale pubblicitario su qualsiasi parte dei veicoli, sotto le porte di ingresso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sulle porte, sugli edifici, sugli alberi, sulla segnaletica stradale, sui pali della pubblica illuminazione senza il consenso dell'avente diritto.

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 45 – Pulizia presso cantieri.1. I responsabili dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al

pubblico, confinanti con i suddette cantieri, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte nel regolamento di Igiene e Sanità.Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere,

con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere.

3. Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all’occorrenza l’innaffiamento dell’area interessata.

ART. 51 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.Proposta di articolato - indicazione a titolo esemplificativo da adattare a seconda delle diverse realtà.Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area non potrà essere rilasciato se il richiedente non avrà preliminarmente stipulato la convenzione

relativa al conferimento dei rifiuti ed alla pulizia dell'area con l’Autorità di sub-ATO e il Gestore del servizio, che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato; tale provvedimento di temporanea concessione in uso dell’area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.Salvo se non diversamente disposto dal Regolamento della tassa rifiuti, la tariffa di occupazione del suolo pubblico tiene conto e comprende anche gli oneri

connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

ART. 48 - AREE ADIBITE A FESTE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere, oltre al deposito della cauzione, una clausola circa le modalità di raccolta e

smaltimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Sono tenuti a premunirsi di propri contenitori o di altri messi a disposizione dal Gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

I soggetti autorizzati dovranno provvedere direttamente allo spazzamento delle aree, piazze o strade dopo l'uso, e riconosceranno al Gestore del Servizio gli oneri derivanti dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Art. 37 – Fiere, sagre e manifestazioni

I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree interessate durante ed al termine delle manifestazioni stesse, nonché a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante le manifestazioni ed al conferimento degli stessi ai servizi di prelievo domiciliare.

Qualora la manifestazione si protraesse per più giorni oppure si verificasse a distanza dai giorni preposti per la raccolta domiciliare dei rifiuti, i soggetti promotori dovranno richiedere in noleggio, alla soc. appaltatrice dei Servizi di Igiene Urbana domiciliare, uno o più contenitori per la raccolta differenziata. I costi del noleggio sono a carico dei citati soggetti, mentre lo svuoto degli stessi potrà avvenire nei giorni indicati del servizio domiciliare.

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Box 229 Comune di Suzzara (MN)– Estratto di regolamento comunale (2013) – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

9.2 Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale

9.2.1 Livello minimo Vanno inserite le indicazioni relative alle frequenze di pulizia, agli orari, alle zone di spazzamento, nonché una descrizione di dettaglio delle modalità di esecuzione.

9.2.2 Possibili dettagli aggiuntivi La modalità di gestione del servizio di dettaglio, con composizione delle squadre tipo, può essere specificata in questa sezione. Può essere utile una descrizione puntuale delle aree di maggior pregio, da tenere in considerazione nell’effettuazione del servizio di spazzamento.

9.2.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti Vari regolamenti citano nel dettaglio le modalità di svolgimento del servizio, in particolare nelle aree con elevata densità urbanistica e popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Articolo 24 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonchè delle scarpate

autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonchè le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei

rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare di randagismo ed a tutela degli aspetti igienico - sanitari.

3. A tale scopo essi devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, alla realizzare di recinzioni, canali di scolo o ogni altre opera ritenuta utile, al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo parere motivato di Arpa e/o Asl competenti per territorio.

5. Trascorso inutilmente detto termine, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette, a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

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Box 230 Comune di Fara Gera d’Adda (BG) – Estratto di regolamento comunale – Spazzamento meccanizzato e manuale.

Box 231 Comune di San Giuliano Milanese (MI)– Estratto di regolamento comunale (2007) – Spazzamento meccanizzato – Facoltà di sospensione del servizio in caso di mal tempo.

Box 232 Comune di Suzzara (MN)– Estratto di regolamento comunale (2013) – Spazzamento meccanizzato – Procedure e tariffe per lo spazzamento di aree sede di eventi.

[…] Il Comune trasmette al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, nonchè per le manifestazioni direttamente attuate dal Comune o alle quali è attribuito patrocinio. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento eventualmente interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in

d il C

Le aree oggetto di spazzamento sono segnalate con divieti di sosta indicanti l'orario di effettuazione del servizio di spazzamento.[…] In caso di mal tempo è facoltà indipendente del soggetto gestore di sospendere parzialmente o non attivare le attività di spazzamento per un tempo sufficiente al

ripristino delle condizioni stradali e meteorologiche adeguate.

Il servizio di pulizia meccanizzato comprende lo spazzamento delle strade, dei marciapiedi, delle piste ciclabili ove possibile, delle piazze, dei parcheggi e delle aree pubbliche o ad uso pubblico, di cui all’elenco delle vie denominato “’Allegato C”, nei modi e nelle frequenze di seguito stabiliti.

Il servizio sarà effettuato dalla ditta appaltatrice tre giorni alla settimana, il lunedì, il martedì e il venerdì, per 5 ore per ogni intervento e prevede, a fine intervento, il trasporto del materiale raccolto presso gli impianti autorizzati.

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di modificare i giorni e i percorsi a seconda delle eventuali necessità per un miglioramento del servizio all’utenza.Il servizio dovrà essere svolto non prima delle ore 6.00 e non oltre le ore 15.00 nelle giornate di lunedì e giovedì, mentre il venerdì, in quanto giorno di mercato, il

servizio dovrà essere svolto dalle ore 13,30.Lo spazzamento manuale di supporto allo spazzamento meccanizzato è a carico dell’Amministrazione Comunale.La ditta appaltatrice dovrà assicurare, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, l’effettuazione di venti interventi annuali straordinari in concomitanza con festività

e/o manifestazioni popolari (es. “Fara Rock” in luglio, festeggiamenti di S. Alessandro in agosto ecc.), nelle aree indicate dall’Ufficio Tecnico Comunale ed a richiesta dello stesso.

La pulizia dei pozzetti stradali e le caditoie sono a carico del gestore degli impianti di fognatura e depurazione del Comune di Fara Gera d'Adda e non risultano oggetto del presente Regolamento.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 102 – Bollettino Ufficiale

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10 Modalità di trattamento dei rifiuti. 10.1.1 Livello minimo Devono essere elencati i principi base secondo cui i rifiuti devono essere trattati nel rispetto della normativa vigente, massimizzando l’efficienza ambientale, seguendo la gerarchia europea nella gestione dei rifiuti e nel rispetto degli obiettivi che l’Amministrazione ha definito nell’articolato precedentemente sviluppato.

10.1.2 Possibili dettagli aggiuntivi Può essere specificato il tema della prossimità territoriale degli impianti di smaltimento / recupero.

10.1.3 Esito dell’analisi effettuata a campione sui regolamenti

Box 233 – Comune di Suzzara (MN) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU- (2013) Divieto di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata.

Box 234 – Comune di Cassano Magnago (VA) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2011) - Invio dei rifiuti recuperabili ad impianti di recupero, eventualmente afferenti alla filiera CONAI.

Box 235 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

Box 236 – Comune di Suzzara (MN) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2013) - Divieto di combustione, fatta salva la combustione di materiali legnosi, tipica della tradizione locale, previa autorizzazione

Box 237 – Comune di Sondrio - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2007) - Possibilità di compostaggio nelle concimaie della frazione organica dei rifiuti, divieto di combustione dei rifiuti all’aperto, fatta salva la combustione di materiali lignei, conferimento separato per i rifiuti oggetto di raccolta differenziata.

5. E’ ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti, anche attraverso l'utilizzo di idonei contenitori.

6. E’ vietato incendiare i rifiuti all'aperto, salva la deroga prevista per i rifiuti lignei dovuti alla lavorazione della vite e alle stoppie generate dalle produzioni agricole nei giorni di alta pressione. Devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento. Tali fuochi devono esser accesi ad una distanza minima di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dai mucchi di paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

7. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e neicentri di conferimento attrezzati.

8. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

7. E rigorosamente vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco, con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI.Tutte la frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero/Smaltimento in ogni caso le operazioni di Recupero

(come indicate nell'allegato C al D.Lgs. n.22/97) sono da preferirsi a quelle di Smaltimento (come indicate nell'allegato B dello stesso D.Lgs. n.22/97).Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

1. I rifiuti recuperabili, raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte, sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini del recupero.

2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO. I rapporti con i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI - CONAI, di rilevanza nazionale, e da apposite Convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati al recupero o allo smaltimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

3. In regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Box 238 – Comune di Suzzara (MN) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2013) - Autosmaltimento mediante compostaggio domestico

Box 239 Comune di Lodi – Estratto di regolamento comunale (2006) – Lo smaltimento è la fase residuale della gestione dei rifiuti, è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più avanzate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Da realizzare in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti stessi.

Box 240 – Comune di Suzzara (MN) - estratto dal Regolamento comunale di gestione RU (2013) - Norme per il trasporto e la destinazione finale delle differenti tipologie di rifiuto.

Box 241 Comune di Giussano (MI) – Estratto di regolamento comunale (2010) – Trasporto allo smaltimento finale.

Art. 32 – Trasporto allo smaltimento finale.

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti durante le operazioni di raccolta e di trasferimento all’impianto di smaltimento e/o recupero, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente;

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.

3. Dovranno essere evitati spandimenti di rifiuti ed ogni perdita di liquidi e liquami.4. Dovrà essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l’emissione di gas di scarico entro i valori consentiti

dalle disposizioni di legge.

2. II trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - categoria 1 e con classe adeguata - le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e le condizioni contrattualmente definite.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).

4. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati, a cura del Gestore ovvero di altri soggetti autorizzati allo svolgimento delle successive fasi, secondo le seguenti indicazioni:

o tutte le frazioni valorizzabili, compresi i rifiuti vegetali ad idonei impianti di riciclaggio, recupero o trattamento ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori, qualora previsti;

o i rifiuti indifferenziati, gli scarti e i materiali residuali e i rifiuti di provenienza cimiteriale agli appositi impianti provinciali di trattamento o smaltimento;o i rifiuti urbani pericolosi ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a

disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico

o della necessita di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Articolo 17 - Modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti e forme consentite di autosmaltimento.1. E ammesso l'autosmaltimento della frazione umida (organico domestico e vegetale) dei rifiuti urbani attraverso il compostaggio, da effettuarsi secondo le buone

pratiche comunemente in uso, in forma aerobica anche al fine di evitare emissioni olfattive, avvalendosi dell'apposito composter o tramite cassa di compostaggio o concimaia, da collocarsi su terreno naturale.

2. L'utente che desidera attivare il compostaggio domestico deve avere a disposizione uno spazio a verde di adeguate dimensioni ed il trattamento deve essere limitato alla sola frazione umida di produzione propria.

3. In ogni caso deve essere evitata ogni situazione che possa creare danno all'ambiente, generare criticità di natura igienico - sanitaria o arrecare disturbo al vicinato. Qualora il Comune ravvisasse l'incorrere di una della predette condizioni potrà revocare l'utilizzo in comodato della compostiera e procedere sulla base delle norme applicabili in materia.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Allegato A

Regolamento tipo regionale di Gestione

dei Rifiuti Urbani ed Assimilati

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Campo di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.

152 e s.m.i, nel seguito denominato Testo Unico Ambientale, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato Piano Regionale, nonchè delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.

2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonchè la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.

3. Esso disciplina altresì al Titolo 4° la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti, all’interno dei Centri del Riutilizzo e altre forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.

4. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano: a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di

gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;

b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonchè al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e 3, all'interno del territorio comunale di _____.

5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti e sui servizi, per quanto applicabili.

Forma di gestione 1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si configura come un servizio di pubblico

interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.

Principi generali 1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente regolamento ed è

condotta a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, b. in modo tale da garantire l’uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di

condizioni del servizio prestato,

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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c. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare a. la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, b. una efficace protezione della salute degli organismi viventi, c. la tutela dell'ambiente e del paesaggio, d. garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.

2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Oggetto del regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina:

a. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei Rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;

b. le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;

c. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;

d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

e. l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente;

f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;

g. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;

h. le modalità di gestione del centro di raccolta comunale; i. alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico, il

Centro comunale del Riutilizzo, la disciplina delle Ecofeste; j. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Finalità e Obiettivi 1. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PRGR entro il 2020 (65% di Raccolta

Differenziata a livello comunale, il contenimento della produzione di rifiuto totale e l’adozione del Modello Omogeneo di Gestione definito nel Piano Regionale rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate, tra cui la frazione organica dei rifiuti e l'indifferenziato residuale.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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4

2. In regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.

3. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, , le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all’aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia (società del riciclaggio) ed alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.

4. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Classificazione dei Rifiuti 1. Rifiuto: qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall’art. 183 del D.Lgs n.

152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l’obbligo di disfarsi

2. I rifiuti sono classificati: a. Secondo l’origine in “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”; b. Secondo le caratteristiche di pericolosità in “rifiuti pericolosi” e “rifiuti non pericolosi”.

a. Rifiuti urbani i. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi

adibiti ad uso di civile abitazione; ii. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da

quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.L.vo n. 152/06 e s,m.i.;

iii. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; iv. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o e sulle rive dei corpi idrici;

v. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

vi. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

b. Rifiuti speciali: i. rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.

2135 c.c.; ii. rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti che

derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dalla disciplina inerente le "terre e rocce da scavo";

iii. rifiuti da lavorazioni industriali;

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 108 – Bollettino Ufficiale

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iv. rifiuti da lavorazioni artigianali; v. rifiuti da attività commerciali;

vi. rifiuti da attività di servizio; vii. rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi

prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e dall' abbattimento di fumi;

viii. rifiuti derivanti da attività sanitarie. c. Rifiuti pericolosi: sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui

all'allegato I della parte quarta del Testo Unico Ambientale.

Definizioni 1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Testo Unico Ambientale, che si intendono qui

integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti: a. Centro di Raccolta (CdR): area presidiata e appositamente allestita ove si

svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i.;

b. Centro di Raccolta Mobile (CdRM): automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;

c. Centro del riutilizzo: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l’effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come “preparazione per il riutilizzo”. La gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso. Nel caso il gestore volesse o avesse l’obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso.

d. Compostiera: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;

e. Conferimento (Modalità di): le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;

f. Cernita preliminare: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione;

g. Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

i. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

ii. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

iii. il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

iv. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

v. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

h. Eco-Calendario: documento sintetico i n f o rm at i v o per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:

i. le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale; ii. le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le

quali è prevista la raccolta domiciliare, nonchè le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di RU ed assimilati;

i. Ecofeste: manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti (stoviglie lavabili, acqua in brocca tec.) ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili

j. Frazione secca (o residua): rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;

k. Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;

l. Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

m. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonchè gli articoli a perdere usati

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 110 – Bollettino Ufficiale

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allo stesso scopo. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in: Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unita di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,....); Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, etc.); Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, etc.), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

n. Punto di raccolta: luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'eco-calendario;

o. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l’avvio a recupero;

p. Raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;

q. Spazzamento stradale: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve;

r. Trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;

s. Utenza del servizio: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);

t. Utenza Domestica singola: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;

u. Utenza Domestica condominiale: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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2. Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:

A. Rifiuti Urbani da Utenza Domestica a. Frazione secca (o residua): rifiuti di cui all'art. 3, lett. h) del presente regolamento; b. Frazione umida: rifiuti di cui all'art. 3, lett. i) del presente regolamento; c. Rifiuti Ingombranti e RAEE: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati

all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagevole conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca. In particolare sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), tra gli altri, i frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;

d. Frazione Vegetale: rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.,) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali;

e. Rifiuti cimiteriali: rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati;

f. Rifiuti Urbani Pericolosi: sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I RUP più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pb. Sono altresì RUP, ad esempio, i rifiuti costituiti, o contaminati, da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonchè i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

g. Frazione differenziata - carta e cartone: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak ecc. prodotta in ambito domestico;

h. Frazione differenziata - vetro e contenitori di alluminio e acciaio: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli, lattine, tappi di bottiglie in metallo, ecc. prodotta in ambito domestico;

i. Frazione differenziata - imballaggi in plastica: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri, ecc. prodotta in ambito domestico;

j. Frazione pannoloni - pannolini: è la frazione conferita in modo separato dalla frazione secca residua dei RU al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto;

k. Altri rifiuti: Altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta o alla Piattaforma quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità

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di inerti (come definite dal regolamento del centro di raccolta e dalla ulteriore normativa applicabile), scarti tessili e vestiti usati, pneumatici usurati, nonchè eventuali sottofrazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.

B. Rifiuti Urbani Esterni: sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani 1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell’art.195 comma 2 lettera e)

del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, così come di seguito specificato.

2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle seguenti utenze non domestiche: a. attività agricole: sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da attività florovivaistiche

con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all’interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali;

b. attività artigianali, commerciali e di servizio; c. attività industriali: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da uffici

amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali;

d. attività edilizie: sono assimilati ai rifiuti urbani, esclusivamente i rifiuti provenienti dai cantieri costituiti da materiale ingombrante e da imballaggi;

e. rifiuti sanitari: sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari come specificato al successivo art.xx;

3. I codici CER che identificano i rifiuti assimilati sono i seguenti :

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

i. 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

ii. 15 01 01 imballaggi in carta e cartone iii. 15 01 02 imballaggi in plastica iv. 15 01 03 imballaggi in legno v. 15 01 04 imballaggi in metallo

vi. 15 01 05 imballaggi in materiali compositi vii. 15 01 06 imballaggi in materiali misti (non si può applicare a rifiuti indifferenziati)

viii. 15 01 07 imballaggi in vetro

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20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

i. 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) ii. 20 01 01 carta e cartone

iii. 20 01 02 vetro iv. 20 01 08 rifiuti biodegradabili da cucine e mense v. 20 01 25 oli e grassi commestibili

vi. 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 vii. 20 01 40 metallo

20 02 RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 03 ALTRI RIFIUTI URBANI

i. 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

ii. 20 03 07 rifiuti ingombranti

4. E' fatto divieto di conferire al circuito di raccolta degli urbani rifiuti assimilati misti (es. CER 150106, 200301, 200307) contenenti frazioni riciclabili. Essi devono essere separati dal produttore alla fonte e conferiti al corretto circuito di raccolta differenziata anche presso il Centro di Raccolta (es. carta, plastica, legno)

5. Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione se la loro produzione annua riferita alla superficie complessiva soggetta a tassazione/imposizione non supera le quantità individuate nell’allegato 1 (Tabella 4a) del D.P.R. 158/99 incrementate del [Ogni amministrazione comunale in funzione del modello organizzativo adottato dovrà inserire la soglia di assimilazione con criteri di equità, tenuto conto della quota di Kd applicata per singola categoria] (es. superficie complessiva dell’utenza (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti. (Kd relativo alla tipologia di attività, maggiorato del xx%).

6. I limiti quantitativi sopra indicati potranno essere aggiornati con apposite modifiche regolamentari, a seguito di specifiche disposizioni nazionali o regionali ovvero di campagne territoriali di verifica e monitoraggio.

7. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità: a. Non devono avere le caratteristiche di pericolosità di cui al Regolamento UE 1357 del

2014; b. Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di

recupero/smaltimento individuati dal Comune, o da ente da lui indicato. c. Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di

raccolta adottate dal Gestore e previste dal contratto di servizio ad esempio:

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consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenza.

d. Non devono appartenere al seguente elenco: i. rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;

ii. rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava; iii. rifiuti di imballaggi terziari; iv. rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del

conferimento in raccolta differenziata; v. i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino

dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);

vi. rifiuti provenienti da superfici non assoggettati a pagamento di tassa. 8. La tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le

relative eventuali riduzioni viene normata da apposito regolamento. 9. Nei casi in cui l'utenza superi o ritenga di superare il limite di soglia previsto dovrà essere

inoltrata specifica comunicazione al Comune, e per conoscenza al Gestore, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, precisando il quantitativo totale e le tipologie di rifiuti che si prevede di produrre, il quantitativo giornaliero desunto ed il calcolo completo del parametro di confronto del Limite Soglia di Assimilazione.

10. Il Comune, sentito il Gestore, ha trenta giorni di tempo per formulare la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica situazione. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta, gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi e non assimilati agli urbani.

11. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

12. L’utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.

13. Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi ivi compreso il conferimento dei rifiuti assimilati al centro di raccolta comunale, devono attenersi a quanto disposto all’art. 212, comma 8 del D.lgs. n.152/2006.

14. Possono comunque essere conferiti al circuito ordinario di raccolta a domicilio i rifiuti assimilati come indicato nelle tabella che segue: 150101 Imballaggi in carta e cartone max xx mc 150102 Imballaggi in plastica max xx mc-circa xx sacchi 150107 Imballaggi in vetro max x bidoni da 240 l 200101 Carta e cartone Max xx m3 200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Max x m3 200125 Oli e grassi vegetali Max x m3 200301 Rifiuti urbani non differenziati Max xx m3 circa xx sacchi, in funzione dell'obiettivo di raggiungimento del 65% di RD

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[Ogni comune dovrà definire il quantitativo in funzione del servizio e degli accordi con la società che gestisce lo stesso, e tenuto conto dell’attivazione o meno di un sistema di tariffazione puntuale]

Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari 1. Ai sensi dell’art.4 del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di

seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture

sanitarie; b. i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di

degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente Regolamento;

d. i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;

e. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;

f. gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati);

g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

2. I rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia.

3. I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio (es. dialisi domiciliare) dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

Rifiuti cimiteriali 1. Sono ex lege rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

a. ordinaria attività cimiteriale; b. esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da: a. fiori secchi; b. corone funebri; c. carta; d. ceri e lumini; e. materiali derivanti dalla pulizia dei viali; f. materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

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3. Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all’interno del cimitero.

4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da: a. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. c. maniglie); d. avanzi di indumenti, imbottiture e similari; e. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; f. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani

6. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all’interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.

7. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recintata scritta “Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni”.

8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006.

9. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

10. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.

11. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

Attività di competenza del Comune 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza

delle norme del presente Regolamento, che prescrive le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.

2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.

3. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

4. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore e di informazione nei confronti

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della Cittadinanza, nonchè la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

Ordinanze contingibili e provvedimenti 1. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:

a. l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali; b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di

comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;

c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;

d. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;

e. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.

Attività di competenza del Gestore del servizio 1. Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:

a. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannoloni e pannolini;

b. Servizio di raccolta, trasporto a recup ero della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;

c. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti Ingombranti e Raee dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio a carattere pubblico a prenotazione e a pagamento;

d. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento al Centro comunale di Raccolta della frazione vegetale dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio domiciliare a carattere pubblico e a pagamento per gli aderenti al servizio;

e. Servizio di raccolta, trasporto dal Centro comunale di Raccolta agli impianti di trattamento della frazione vegetale dei rifiuti urbani;

f. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi; g. Servizio di raccolta, trasporto a recupero delle frazioni differenziate (Carta, Vetro e

Contenitori in Alluminio o Acciaio, Imballaggi in plastica, ecc) dei rifiuti urbani; h. Gestione e controllo del Centro di Raccolta comunale, nel rispetto della normativa

applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;

i. Gestione e controllo del Centro del Riutilizzo, nel rispetto della normativa applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;

j. Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo

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svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;

k. Servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;

l. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato;

m. Servizio di prelievo, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;

n. Verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio;

o. informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale per la Cittadinanza e per le scuole, in sinergia con il Comune;

p. Gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite. 2. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità

amministrative previste dalla leggi. 3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di

Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.

4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.

5. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune. 6. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio

comunicandolo al Comune. 7. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le

informazioni (multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.

8. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

9. Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l’Amministrazione comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani ed Assimilati, nonchè a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

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10. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, compartecipa al raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali

1. Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante: a. le modalità di esecuzione della raccolta stessa; b. le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione; c. i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.

3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

4. Non è consentito procedere all’attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il Comune ai sensi del comma 2 del presente articolo. E’ fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.

5. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a: a. garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici

collocati su aree di pubblico passaggio; b. asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti

fuori dai contenitori; c. pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti

fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento; d. inoltrare mensilmente, al Comune, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i

luoghi di destinazione per l'attività di recupero; e. documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati

attraverso i proventi dell’attività di recupero dei rifiuti; f. dimostrare di essere in posizione regolare rispetto alla eventuale necessità di

autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

Informazione 1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune in sinergia col

Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate: a. a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi

erogati; b. a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le

raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;

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c. ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;

d. a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;

2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

3. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

4. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti speciali non assimilati, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)

1. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani e assimilati il conferimento dei rifiuti secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal Comune.

2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani e assimilati; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

3. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti la sera precedente la raccolta dopo le ore XXXXX e prima delle ore XXX del giorno del ritiro e fino a svuotamento avvenuto. I contenitori ed i sacchi non conformi devono essere ritirati dall’utente non appena effettuato lo svuotamento e comunque entro i limiti indicati nel calendario delle frequenze e secondo l’orario ivi riportato.

4. E’ assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.

5. E' vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune di _____ da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.

6. E' vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.

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7. E’ vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).

8. E’ vietato abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.

9. E’ vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti. 10. E’ vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere

chiuse a cura dei proprietari. 11. E’ vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata;

eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.

12. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.

13. In caso di inadempienza ai divieti di cui ai commi 3 e 5, allorchè sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del Testo Unico Ambientale.

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TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Forme di gestione sovracomunale 1. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti

urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali. 2. Qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, sarà cura

del soggetto gestore mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire e registrare correttamente la distribuzione dei pesi.

3. Il gestore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani con quelli raccolti in altro Comune.

Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Sul territorio del Comune di ______è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Il Comune di ______ stabilisce di adottare il sistema Domiciliare Integrale con tariffazione puntuale [o altra modalità] per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal Piano Regionale vigente.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è garantito in tutto il territorio comunale.

4. Il territorio del comune è suddiviso in xxx zone di raccolta come da elenco delle vie riportato nell’allegato 1 al presente Regolamento e come indicato annualmente nell'Eco-calendario.

5. Nell'Ecocalendario è riportato l'elenco aggiornato delle vie servite ripartite per zone di raccolta.

6. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

7. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l’operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di Rifiuti al punto più vicino della strada pubblica. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

8. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.

9. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, bidoni carrellati e non, i secchi o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione.

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Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti 1. i contenitori sono:

a. pubblici, se collocati dal gestore su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico; b. assegnati all'utenza (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con

esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:

c. riutilizzabili; d. a consumo e a perdere.

2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di attivazione di nuovo contratto) e, per le utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori è sempre in carico al Gestore, mentre il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori assegnati, è in capo all'utenza.

4. Gli eventuali contenitori a consumo (tipo sacchi) sono resi disponibili all'utenza annualmente, come da comunicazione presente sull’Ecocalendario.

5. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.

6. Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore danneggiato.

7. Tutti i contenitori ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

8. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori di proprietà dell'utenza; negli altri casi è necessario comunque ottenere il consenso preventivo all'utilizzo da parte del Comune/Gestore.

9. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da: a. fino alla capacità di 360 litri dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000

e s.m.i.; b. per dimensione maggiori copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di

pubblica sicurezza. 10. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di

pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore, previo parere del Servizio di Polizia Locale, sulle aree di pubblico passaggio.

11. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonchè adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.

12. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

13. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati

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spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p.

14. Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Comune vuoti e puliti. Per i contenitori carrellati (con ruote) è previsto il servizio di ritiro a cura Gestore, previa richiesta dell'utente.

Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi: a. Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite

l'apposito contenitore del colore previsto. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.

b. Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432.

c. I cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurne al minimo l'ingombro;

d. Per i rifiuti ingombranti ed i Raee è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale od usufruendo del servizio di prelievo domiciliare a pagamento con prenotazione obbligatoria, ove attivo; in tal caso il conferimento è effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e comunque sulla pubblica via;

e. il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell’Utenza; il conferimento deve avvenire a partire dalle ore xx alle ore xx del giorno di ritiro, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto;

f. Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune;

g. La raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza dovrà essere effettuata entro le xx ore successive al termine del periodo stabilito per il conferimento, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;

h. Eventuali contenitori non a perdere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 20.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;

i. E’ fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito;

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j. Il Gestore dovrà porre particolare cura nell’asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.

k. Al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi.

l. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:

i. Consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta. ii. Collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale

informativo sul servizio. iii. Comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il

buon funzionamento del servizio. m. Per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche

normative nazionali, il servizio di raccolta RUP e Raee professionali, per i quali il produttore dovrà provvedere in conto proprio;

n. Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) dovranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta comunale/al servizio Ecomobile dalle sole utenze domestiche; per pile e farmaci anche utilizzando gli specifici contenitori dislocati nei punti elencati all’allegato 2 del presente Regolamento;

o. Gli olii alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale; per le utenze commerciali il Comune può istituire, tramite il Gestore, un apposito giro di raccolta, con adesione volontaria da formalizzarsi tramite apposito modulo;

p. Altre tipologie di rifiuto, come in particolare i tessili, i toner, le vernici e gli accumulatori, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite al Centro di Raccolta comunale, di cui l’Allegato 3 al presente Regolamento riporta indirizzo, orari di apertura e tipologie di rifiuti conferibili.

2. Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati nella tabella riportata al Titolo 3.

3. Ogni contenitore potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali. Di norma almeno i sacchi per la raccolta del rifiuto residuo sono dotati di sistema di identificazione.

4. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del conduttore/i solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra e di accesso senza chiavi dei mezzi adibiti al servizio di raccolta.

5. La raccolta è effettuata secondo il "modello omogeneo" riportato al capitolo 11.4 del PRGR. I dettagli del modello il territorio di riferimento di questo regolamento sono riportati al titolo 3.

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Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. Nell'Allegato 4 al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione secca (residua) sono dettagliati i rifiuti ammessi e vietati e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.

2. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dal suddetto allegato.

3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio il Consiglio Comunale dà mandato al Funzionario Responsabile, con proprio atto, di garantire l'aggiornamento dell'allegato di cui al precedente comma 1, le cui variazioni saranno rese note alla Cittadinanza mediante Ecocalendario.

Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico

1. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti e conferiti a cura del Comune, anche tramite il soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta, ovvero direttamente presso centri di trattamento autorizzati.

2. I rifiuti vegetali in uscita dal Centro di raccolta sono trasportati agli idonei impianti di trattamento e recupero con cadenza periodica e comunque tale da non impattare sul livello di ricettività del Centro di Raccolta stesso.

Centro di Raccolta comunale, modalità di gestione e funzionamento 1. Il Centro Comunale per la raccolta differenziata è un’area realizzata ed autorizzata secondo

le modalità previste dalla d.m. 8 aprile 2008 ed è destinata ad ammassare, stoccare, valorizzare e avviare a recupero/smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, non domestiche, del gestore, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. Il Comune, con propria deliberazione e sulla base degli indirizzi e standard stabiliti dal presente Regolamento, definisce le modalità di gestione e operatività del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento, tra cui almeno quelle previste dagli obiettivi del PRGR (par. 10.3.2.2) e non raccolte già a domicilio o con ecomobile, gli orari di apertura al pubblico, le forme di convenzionamento con le utenze non domestiche e tutti gli ulteriori aspetti previsti dalla normativa in materia. Le disposizioni vigenti sono riportate nell’allegato 3 al presente Regolamento.

3. Nelle suddette deliberazioni sono anche definiti, e quindi delimitati, gli spazi del Centro di Raccolta in cui è consentito l'accesso all'utenza e le modalità/accessibilità per il conferimento dei rifiuti, al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti.

4. All'ingresso del Centro di Raccolta sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.

5. E’ fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo personale autorizzato.

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6. Il Centro di Raccolta viene essere custodito e presidiato dal Soggetto Gestore, negli orari di apertura, al fine di: a. evitare l’abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori; b. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla

raccolta di altre tipologie di rifiuti; c. minimizzare il conferimento da parte degli utenti nel contenitore degli Ingombranti,

favorendo quanto più possibile il conferimento differenziato dei rifiuti portati al centro di raccolta;

d. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant’altro presente;

e. sensibilizzare l’utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti. f. aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti,

qualora l’utenza ne faccia espressa richiesta; g. curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori ed i cassoni di raccolta, e del Centro di

Raccolta in genere, assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni igienico sanitarie possibili;

7. Il personale addetto alla gestione dovrà inoltre: a. compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge; b. redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali

conferiti e/o prelevati per l’avvio a riciclo dal Centro di Raccolta; c. segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento; d. segnalare agli uffici competenti ogni disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle

strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi; e. coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.

8. È’ fatto espresso divieto di: a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro presente; b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall’area del Centro di Raccolta; c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel

Centro di Raccolta; d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di

materiali; e. effettuare l’asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da

parte del personale autorizzato.

Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti 1. Il Gestore provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio

comunale a mezzo di pesa pubblica o presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.

2. II trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e le condizioni contrattualmente definite.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse

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dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).

4. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati, a cura del Gestore, secondo le seguenti indicazioni: a. tutte le frazioni valorizzabili, ad idonei impianti di recupero di materia ovvero agli

impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori; b. i rifiuti indifferenziati, e i rifiuti di provenienza cimiteriale agli appositi impianti

regionali di recupero o smaltimento; c. i rifiuti urbani pericolosi ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento.

Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche.

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonchè per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

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TITOLO 3 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

Le raccolte delle frazioni principali sono effettuate in conformità al modello omogeneo proposto nel PRGR (par. 11.4.4) riportato nella tabella seguente. Di seguito sono riportati ulteriori dettagli specifici per il territorio di riferimento del presente regolamento.

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Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani. 1. E’ istituito il conferimento separato dei rifiuti di provenienza alimentare, di modestissime

quantità di scarti vegetali (es fiori recisi) domestici. 2. Negli appositi contenitori devono essere inseriti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione

umida (avanzi di cibo quali bocce di frutta e verdura, ossa, pesce, pasta, riso, filtri di caffè e di tè, gusci di uova, etc., tovaglioli e fazzoletti di carta) senza scarti di plastiche, metalli, inerti, pile, batterie, farmaci o altri rifiuti non compostabili.

3. I rifiuti appartenenti alla frazione umida vengono raccolti a domicilio all’interno di secchielli areati per cucina tramite sacchetti biodegradabili e compostabili certificati e vengono conferiti dal produttore a bordo strada, con mastello da 30 l o bidone da 120 l marrone, nei giorni e orari definiti nell’ALLEGATO 5.

4. I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di compostaggio per il loro riciclo.

Carta e cartone. 1. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak vengono raccolti a domicilio e devono

essere conferiti dagli utenti ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), confezionati in pacchi legati con spago e mediante il bidone da 30 l o carrellato di capacità superiore fornito dal Comune.

2. La carta raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada nei giorni e orari, e secondo le modalità definite nell’ALLEGATO 5.

3. Oltre che con la raccolta a domicilio la carta può anche essere conferita presso il Centro comunale di Raccolta, secondo le modalità e gli orari indicati nel relativo ALLEGATO 3.

4. La carta raccolta verrà conferita a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06 o in alternativa conferito a impianti di recupero in regime di libero mercato.

Vetro 1. Il vetro viene raccolto a domicilio, privato dell'eventuale involucro di materiale diverso, in

appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale, da collocare a bordo strada nei giorni e orari, e secondo le modalità definite nell’ALLEGATO 5.

2. La pulizia e la manutenzione dei contenitori è a carico delle Utenze. 3. E’ previsto il ritiro col sistema di raccolta porta a porta con l’utilizzo di appositi bidoni

carrellati per esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, secondo le modalità definite nell’ALLEGATO 5.

4. Oltre che con la raccolta a domicilio il vetro può anche essere conferito presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo le modalità indicate nel relativo ALLEGATO 3.

5. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati

Multimateriale leggero (plastica , alluminio e banda stagnata) 1. La raccolta del multimateriale leggero riguarda gli imballaggi in plastica, alimentari e non

alimentari, quali bottiglie, flaconi, vaschette, sacchetti, polistirolo, pellicole, film etc. unitamente a contenitori e materiali realizzati in alluminio (fogli in alluminio, lattine bibite, etc) e banda stagnata (lattine pelati, fagioli, cibo per animali etc.).

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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2. La frazione di rifiuto multimateriale leggera deve essere conferita in sacchi da 100 lt. di colore giallo forniti dal Comune da collocare a bordo strada nei giorni e orari e secondo le modalità definite nell’ALLEGATO 5.

3. I contenitori per liquidi, prima del loro conferimento, devono ove possibile essere schiacciati al fine di ridurre l’ingombro volumetrico.

4. Oltre che con la raccolta a domicilio la frazione multimateriale leggera può anche essere conferita presso il Centro di Raccolta, secondo le modalità indicate nel relativo ALLEGATO 3.

5. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.

Indumenti smessi 1. Gli utenti potranno conferire gli indumenti smessi, ma riutilizzabili, presso i contenitori

dislocati sul territorio a cura di enti/associazioni senza scopo di lucro con cui l’Amministrazione Comunale abbia stipulato apposite convenzioni; potranno essere conferiti anche presso il Centro del Riutilizzo

2. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell’ente/associazione che diventerà proprietaria dei materiali conferiti.

3. Gli stracci e gli indumenti in pessimo stato e non più riutilizzabili, possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale, secondo le modalità indicate nel relativo ALLEGATO 3.

Frazione Secca Residua dei Rifiuti Solidi Urbani. 1. La frazione Secca Residua dei Rifiuti Urbani si ottiene per differenza dopo aver effettuato le

separazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata. 2. I rifiuti urbani provenienti dalla frazione secca residua vengono raccolti a domicilio e devono

essere conferiti, a cura del produttore, in sacchi semi-trasparenti con sistema di identificazione da litri 100, da collocare a bordo strada nei giorni e orari definiti nell’ALLEGATO 5.

3. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di trattamento finale autorizzati. Raccolte differenziate presso il Centro di Raccolta comunale

1. Rottami metallici: la raccolta separata avviene tramite conferimento diretto da parte degli utenti dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso negli appositi di contenitori di adeguata capacità posizionati presso il Centro di Raccolta.

2. Beni durevoli (RAEE): i beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, stampanti, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria e simili possono essere, conferiti direttamente dall’utenza presso il Centro di Raccolta.

3. Legname e manufatti in legno: la raccolta avviene tramite conferimento diretto da parte degli utenti del legname e dei manufatti in legno negli appositi contenitori di adeguata capacità posizionati presso il Centro di Raccolta.

4. Rifiuti tessili: indumenti usati, stracci ed altro purchè non contaminati e sporchi 5. Componenti elettronici: il materiale verrà conferito dall’utenza negli appositi contenitori di

adeguata capacità presso il Centro di Raccolta. 6. Polistirolo espanso: il materiale verrà conferito dall’utenza presso il Centro di Raccolta in

sacchi di plastica. 7. Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili: i rifiuti solidi ingombranti devono

essere conferiti separatamente dai rifiuti solidi urbani ordinari. Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura del produttore presso il Centro di Raccolta,

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oppure tramite raccolta a domicilio su chiamata a pagamento per gli utilizzatori del servizio (come indicato nel PRGR).

8. Materiali inerti: i rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni potranno essere conferiti direttamente dagli utenti in idonei contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta, nella quantità massima consentita di n. X secchi (da lt. X).

9. Rifiuti vegetali: La raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato avviene con conferimento diretto da parte degli utenti presso il Centro di Raccolta.

10. Olii e grassi animali e vegetali residui della cottura degli alimenti : i rifiuti di cui sopra devono essere stoccati, a cura del produttore, separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l’ambiente; la raccolta di tali olii e grassi avviene tramite il conferimento diretto a cura dell’utente in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta.

11. Presso i centri in cui si svolge l’attività di ristorazione collettiva, gli olii e i grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti devono essere raccolti in appositi contenitori forniti dall’Amministrazione Comunale. Gli orari e le frequenze della raccolta porta a porta sono indicate nell’Allegato 5.

12. Altre eventuali frazioni conferibili previste dal d.m. 8 aprile 2008.

Rifiuti urbani pericolosi. 1. E’ istituito il servizio di raccolta differenziata e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti

urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni di legge. 2. Si considerano Rifiuti Urbani Pericolosi:

a. Le pile e le batterie esauste; b. Gli accumulatori al piombo esausti; c. I prodotti ed i relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F (tossici e /o

infiammabili); d. I prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati; e. Le lampade a scarica e i tubi catodici; f. Le siringhe abbandonate; g. Le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti; h. Gli oli minerali usati.

Pile e batterie esauste: 1. La raccolta separata di pile e batterie esauste viene effettuata mediante la collocazione di

appositi contenitori, per il conferimento diretto da parte dell’utenza presso le scuole, i supermercati ed i punti vendita. L’elenco dei punti di raccolta è contenuto nell’Allegato 2 al presente regolamento.

2. E’ altresì collocato apposito contenitore presso il Centro di Raccolta, per il conferimento da parte dell’utenza secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. Il Gestore ne curerà lo svuotamento con cadenza massima mensile ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.

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Accumulatori esausti: 1. Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti,

vanno collocati in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta, secondo le modalità previste nel relativo regolamento, e consegnati successivamente al consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi dell’art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.

2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “t” e/o “f”: 1. La raccolta di tali prodotti avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in

appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il Centro di Raccolta, secondo le modalità indicate nel relativo regolamento.

2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati: 1. La raccolta viene effettuata mediante il conferimento diretto da parte dell’utente in appositi

contenitori di metallo posizionati all’interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio. L’elenco dei punti di raccolta è contenuto nell’Allegato 2 al presente regolamento.

2. E’ altresì possibile conferire tali rifiuti in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta, secondo le disposizioni del relativo regolamento.

3. Il materiale raccolto verrà avviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Lampade a scarica e tubi catodici: 1. La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi

contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso i Centro di Raccolta.

2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. 1. Questa raccolta viene effettuata sulle strade ed aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da

personale dotato di idonei strumenti tali da evitare rischi di contagio ed infezione. 2. Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione autorizzato.

Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti: 1. La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in apposito

contenitore, contrassegnato secondo quanto disposto dalla normativa vigente, posizionato presso il Centro di Raccolta.

2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Oli minerali usati: 1. La raccolta degli olii minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito

contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta.

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TITOLO 4 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Il compostaggio domestico dei rifiuto organici e verdi 1. L’autocompostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall’art. 183 del D.Lgs.

152/06 e s.m.i. è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino.

2. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica e Verde dei Rifiuti Urbani.

3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

4. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti: a. Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di

garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale; b. Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del

materiale; c. Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini

agronomici dello stesso. 6. Possono essere compostati i seguenti materiali:

a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffe, filtri del the, gusci di uova);

b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);

c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;

d. cenere di combustione di scarti vegetali. 7. E’ vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile,

vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

8. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al

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Comune/Gestore del servizio per essere inseriti nell'Albo dei Compostatori Domestici istituito presso il Comune.

9. L'Albo dei Compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento; tali utenti sono monitorati mediante controlli periodici anche ai fini dell'applicazione degli eventuali sgravi sulla TARI.

10. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito dal Gestore del servizio dal quale risultano: a. la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei compostatori; b. l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio

domestico non conferendoli (se non per le frazioni problematiche) al servizio pubblico di gestione;

c. il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato; d. la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione

comunale. b. Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori possono beneficiare di una riduzione

dell'importo dovuto a titolo di tariffa, secondo quanto disposto dal Regolamento comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale. 1. Ai sensi della Legge 25 giugno 2003, n. 155 "Disciplina della distribuzione dei prodotti

alimentari a fini di solidarietà sociale"1, detta del Buon Samaritano, è istituita a livello comunale la rete del recupero degli alimenti ancora edibili, in quanto non serviti e non scaduti, dalle mense scolastiche.

2. Le eccedenze non servite ed i prodotti confezionati correttamente conservati non ancora giunti a scadenza di risulta dalle mense scolastiche comunali devono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale.

3. Non possono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale gli avanzi del consumo dei pasti, i prodotti confezionati scaduti o che non siano stati conservati correttamente;

4. Le eccedenze di cui al comma 2 vengono trasferite quotidianamente dalle mense scolastiche al centro di distribuzione delle Associazioni di solidarietà sociale dai volontari, nel rispetto delle norme sulla conservazione degli alimenti, previa registrazione dei quantitativi recuperati sul Registro elettronico delle Eccedenze gestito dalle citate associazioni.

5. A tale rete potranno aderire altre mense presenti a livello locale. 6. Annualmente le Associazioni di solidarietà sociale presenti a livello locale presentano una

relazione all’Amministrazione comunale in cui sono indicati i quantitativi di eccedenze alimentari recuperate e servite presso i propri canali di solidarietà.

1 Art. 1. (Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)

1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

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Mense scolastiche con dotazioni lavabili 1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta a livello comunale ed innalzare lo standard

qualitativo del servizio offerto, entro 2 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento le mense scolastiche comunali sono dotate di lavastoviglie industriali e di stoviglie lavabili. A far corso da quella data gli alimenti ed i cibi saranno serviti con stoviglie lavabili (piatti, bicchieri, posate), che il personale addetto provvederà a lavare a fine servizio, nel rispetto delle norme di igiene.

2. Previa verifica della qualità chimica e microbiologica e della gradevolezza organolettica dell’acqua potabile in uscita dal rubinetto della mensa, presso le mense scolastiche, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, viene servita acqua potabile in brocche riutilizzabili.

3. Ove non ancora attiva sarà altresì istituita la raccolta differenziata degli scarti alimentari e degli altri rifiuti prodotti all’interno delle mense scolastiche.

Il Centro Comunale di Riutilizzo Ai sensi dell’art 180 bis del Testo unico ambientale è istituito il Centro Comunale del riutilizzo, disciplinato e reso possibile dal PRGR - par. 12.7.3.3. Esso può avere sede presso il Centro comunale di Raccolta, di cui all’Allegato 3 del presente regolamento.

Le utenze che dispongano di beni e oggetti funzionanti, ancora in buono-ottimo stato possono consegnarli agli addetti del Centro del Riutilizzo, anziché conferirli in uno dei contenitori presenti nel Centro di Raccolta comunale, sottraendoli alla qualifica di rifiuto ovvero all’avvio a recupero/smaltimento.

Gli oggetti consegnati al Centro del Riutilizzo, previa valutazione di idoneità da parte del personale responsabile, vengono iscritti sul Registro del Riutilizzo, debitamente catalogati per tipologie merceologiche ed esposti ordinatamente negli spazi da cui potranno essere prelevati gratuitamente da altri Utenti, che li reputino utili per ulteriore utilizzo personale.

E’ facoltà del personale del Centro del Riutilizzo rifiutare alcuni oggetti e beni che vengano ritenuti non rispondenti ai requisiti di riutilizzabilità: in tal caso i detentori provvedono al conferimento diretto e differenziato presso uno dei contenitori del Centro di Raccolta.

Le Ecofeste

In ossequi agli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle ecofeste, con le seguenti prescrizioni:

• Per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata di frazione umida, plastica, carta, vetro, oli esausti.

• Per le manifestazioni denominate "Ecofeste": utilizzo di stoviglie e bicchieri lavabili, acqua in brocca, bibite alla spina o in vetroa rendere, nomina di un responsabile rifiuti della manifestazione.

Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all’utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa.

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Si dovrà quindi dare visibilità all'attribuzione della qualifica di “ecofesta” apportando l’apposito marchio definito dal Comune sul materiale divulgativo.

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TITOLO 5 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento 1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini stradali è

garantito con frequenze diverse su: a. strade e piazze classificate di livello comunale; b. tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui

siano presenti edifici civili o produttivi; c. strade vicinali classificate di uso pubblico purchè pavimentate; d. strade private soggette ad uso pubblico purchè presentino i seguenti requisiti:

i. siano permanentemente aperte al pubblico transito; ii. non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al

pubblico transito; iii. siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi; iv. siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque

piovane; e. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico; f. sponde pubbliche di corsi d'acqua, fiumi e laghi purchè accessibili ai mezzi

meccanici. 2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da

garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone.

3. Il Comune può prevedere la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.

4. Tutti gli esercizi pubblici ed i negozi sono obbligati ad esporre, all'ingresso del negozio sulla pubblica via, idonei cestini gettacarta/posacenere per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

5. Il Funzionario Responsabile, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, prevede modalità e frequenze di intervento idonee al fine di garantire il normale decoro del territorio ed individua, la collocazione di cestini stradali nel rispetto dei principi di cui presente regolamento.

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati 1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi

d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonchè delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.

2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonchè le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare di randagismo ed a tutela degli aspetti igienico - sanitari.

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3. A tale scopo essi devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo parere motivato di Arpa e/o Asl competenti per territorio.

5. Trascorso inutilmente detto termine il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto 1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati

all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.

2. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione e conferiti distintamente presso i contenitori messi a disposizione dal Comune.

3. Tutti i posti di vendita ambulante sono obbligati ad esporre, idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata ed gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente regolamento.

2. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Il Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.

4. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus comunque non

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eccedenti i 16 metri quadrati, nonchè per le manifestazioni direttamente attuate dal Comune o alle quali è attribuito patrocinio. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento eventualmente interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.

5. Tutti le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Attività di volantinaggio 1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti

per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall’Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all’utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall’Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico: a. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul

suolo pubblico; b. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

2. Quando l’attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all’interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Contenitori di materiale pubblicitario. 1. E’ fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale

pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.

2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell’Amministrazione Comunale.

Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri 1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di

manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

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2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.

3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore.

4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Pulizia di aree occupate da cantieri 1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla

manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico 1. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso

pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.

2. E’ fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle Leggi in materia e del presente Regolamento.

3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o Asl competenti per territorio, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.

4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Obblighi di chi conduce animali domestici 1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso

pubblico, compresi i giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.

2. Il Comune potrà dotare alcune di esse con appositi dispenser di sacchetti per la raccolta ed eventuale conferimento delle deiezioni animali.

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3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

Divieti 1. E’ fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e

gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. 2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini

stradali. 3. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini

stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.

TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento 1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia

Locale. 2. Possono essere accertate anche:

a. da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco " Agente Accertatore - ai soli fini del regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati su tutto il territorio comunale";

b. da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.

Verifiche e controlli 1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori

soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.

2. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri- confezionamento.

3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.

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4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Regime sanzionatorio 1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:

a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. della norma stessa;

b. per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 ovvero secondo le fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'articolo 16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività. 2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento di gestione del servizio di raccolta,

trasporto e smaltimento rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° xxx del xxx

3. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente sono da ritenersi abrogate.

4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di fognatura, del Tributo Comunale sui rifiuti ed i servizi indivisibili, nonchè la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

Campagna di informazione alla cittadinanza. 1. A seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento l’Amministrazione Comunale

attiverà forme di pubblicizzazione dei contenuti dello stesso con una specifica informativa indirizzata alle famiglie nonché alle attività economiche del territorio.

2. Copia del presente Regolamento verrà inoltrata ai gestori dei servizi di igiene urbani ivi descritti.

Clausola di adeguamento 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa

sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti". 2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente regolamento si devono

intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento norma e definisce le attività previste per la corretta esecuzione

del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

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ALLEGATO 1: ZONE IN CUI VIENE RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI – MAPPA ED ELENCO DELLE VIE

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ALLEGATO 2: PILE E FARMACI: COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI DI PILE E FARMACI SUL TERRITORIO COMUNALE

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ALLEGATO 3: CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA:, MODALITA’ DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI, TIPOLOGIA DEI RIFIUTI CONFERIBILI

E’ possibile altresì specificare:

criteri di accettazione dei rifiuti assimilati ed eventuale necessità di utilizzo dei formulari, regolamentazione degli accessi con allegata una planimetria dell’area, divieto di accesso per le Utenze non Domestiche es. nella giornata di sabato,

Qualora si voglia agevolare il conferimento delle utenze non domestiche al centro di raccolta, permettendo il trasporto senza formulario e senza iscrizione all’Albo Gestori come conto proprio, facendo ricadere questa fase di trasporto in una normale attività di conferimento, paragonabile al trasporto ad un cassonetto, si consiglia l’emanazione di un’Ordinanza comunale specifica, che potrà essere conservata in copia sui mezzi afferenti al Centro.

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ALLEGATO 4: SCHEDE RACCOLTE DIFFERENZIATE DOMICILIARI: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI Concordate con i principali Consorzi di Filiera aderenti al CONAI e con il CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (fonte: Provincia di Varese, 2013). Le parti in corsivo sono da personalizzare a seconda delle specificità del Comune.

COME DIFFERENZIARE: COSA Sì COME DIFFERENZIARE: COSA NO COME CONFERIRE

Cart

a e

cart

one

• I giornali, le riviste, i fumetti, tutta la stampa commerciale (dèpliant, pieghevoli pubblicitari),

• i sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta (anche con finestrella in plastica), i sacchetti di carta con i manici (shopper),

• i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzione dei farmaci), le buste delle lettere (anche quelle con finestrella),

• tutte le scatole di cartoncino per alimenti e non, le fascette in cartoncino delle conserve e degli yogurt, le scatole dei farmaci, gli scatoloni, anche quelli di TV ed elettrodomestici. Non importa la grandezza dell’imballo, basta che sia di cartone,

• il cartone della pizza, i piatti e i bicchieri in carta, anche se laminata in plastica o Mater Bi vanno bene, anche se sporchi; gli avanzi di pizza/cibo vanno messi nell’umido.

• Lettere riservate possono essere spezzettate per mantenere la privacy prima di essere destinate a RD con la carta.

• Tutti i materiali non cellulosici, • la carta da cucina (scottex e

tovaglioli, anche colorati) unta o con residui di cibo e i fazzoletti usati vanno conferiti coi rifiuti umidi,

• carta/cartone sporchi di vernice o di olio minerale vanno nell’indifferenziato,

• la carta plastificata, la carta oleata o resistente ai grassi, la carta da forno, la carta chimica (carta copiativa, carta termica di fax e scontrini) vanno nell’indifferenziato,

• Materiale accoppiato quali i sacchetti dei biscotti (in carta+plastica+alluminio), a meno che sull’imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta, vanno nell’indifferenziato

Carta e cartone vanno separati dagli altri rifiuti e messi su fronte stradale il giorno di raccolta, ben compattati nell’apposito contenitore / ecoborsa fornita, o in scatole di cartone / borse di carta, o in pacchi legati. Evitare legature con lo scotch e non usare sacchetti di plastica per l’esposizione. Frequenza di raccolta domiciliare: (da precisare).

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• Cartoni o contenitori per bevande e alimenti quali succhi di frutta, vino, latte, panna, ecc. e per verdure quali piselli, fagioli, polpa di pomodoro, ecc., costituiti principalmente da carta, accoppiata con altri materiali quali plastica e talvolta alluminio (noto come Tetra Pak). Vanno conferiti vuoti, sciacquati e schiacciati.

• Materiale accoppiato che non sia prevalentemente cartone, a meno che sull’imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta.

I cartoni e contenitori per bevande vengono differenziati con la carta o con gli imballaggi plastici; (da precisare).

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COME DIFFERENZIARE: COSA Sì COME DIFFERENZIARE: COSA NO COME CONFERIRE

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plas

tica

Vanno inseriti nel sacco giallo tutti e solo gli imballaggi in plastica vuoti, cioè quegli oggetti che siano serviti per contenere, proteggere, trasportare un prodotto dal luogo di produzione al luogo di vendita e di consumo, quali: • bottiglie (per acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc.),

flaconi e dispenser (per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa, shampoo, ecc.). Vanno svuotati da eventuali residui e se possibile sciacquati, schiacciati e appiattiti in senso longitudinale, richiudendoli con il tappo per risparmiare volume;

• tubetti del dentifricio, vasetti (per yogurt, dessert, gelati..);

• vaschette e confezioni varie, anche in polistirolo espanso e di qualsiasi colore (per frutta, verdura, carne, pesce, ecc.);

• buste e sacchetti per alimenti in genere, inclusi quelli in plastica argentata di patatine, caramelle -anche il singolo involucro- uova di Pasqua, surgelati;

• film e pellicole, anche raggruppanti più unità di prodotto, reti per frutta e verdura, blister e involucri sagomati (es. gusci per giocattoli, pile, articoli di cancelleria, …), film a “bolle”, cuscinetti d’aria (meglio se sgonfiati), chips in polistirolo espanso, imballi di mobili, elettrodomestici, custodie da tintoria;

• sacchi vuoti (per prodotti da giardinaggio, alimenti per animali e detersivi, ecc.), vasi da vivaio utilizzati esclusivamente per la vendita e il trasporto di piantine da trapiantare in giardino o nell’orto;

• sacchetti e buste in plastica di negozi e supermercati; • gli imballaggi in plastica di prodotti pericolosi, come

candeggina, disotturante per lavandini, alcool, ammoniaca, ecc. possono essere inseriti in piccole quantità purché vuoti;

• dal 1 maggio 2012 è possibile inserire nella RD degli imballaggi in plastica anche piatti e bicchieri monouso in plastica, sporchi, ma privi di residui di alimenti;

Gli oggetti in plastica che non sono imballaggi NON vanno inseriti nel sacco giallo. Ne sono esempio i giocattoli (palloni, salvagente, bambole, …), i videogiochi, gli elettrodomestici, le spugne usate, i guanti in plastica, usa e getta e non, le posate in plastica, usa e getta e non, le cannucce, le palettine da caffè, le audio e video cassette, i cd, dvd e loro custodie, i floppy disk, i pennarelli, le biro e gli articoli di cancelleria, i rasoi, oltre a spazzolini da denti, pettini, spazzole, ciabatte, radiografie, pellicole fotografiche, borse durevoli, cartellette, portadocumenti, ecc., vasi da fiori acquistati vuoti, separatamente dalle piantine.

Gli imballaggi in plastica vanno messi nel sacco giallo, da posizionare su fronte stradale il giorno di raccolta. Frequenza di raccolta domiciliare: (da precisare). Gli imballaggi di grandi dimensioni (imballi in polistirolo di TV, frigoriferi, ecc. ) e le cassette della frutta è preferibile siano conferiti al centro di raccolta comunale (da precisare).

Vetr

o

• Tutti gli oggetti in vetro come bottiglie, barattoli, vasetti, ecc., di qualsiasi colore, svuotati da eventuali evidenti residui.

Oggetti e cocci di ceramica, vetroceramica (pirex), cristallo, lampadine, lampade a scarica (neon / risparmio energetico), specchi, termometri al mercurio, contenitori in vetro pieni o parzialmente pieni che riportano uno di dei simboli dei rifiuti pericolosi:

Vetro (o vetro e lattine) vanno separati dagli altri rifiuti e messi nel bidone fornito dal proprio Comune, da posizionare sul fronte stradale il giorno di raccolta. Frequenza di raccolta domiciliare: (da precisare).

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sioni

• Latte e lattine di bibite vuote e conserve in acciaio, alluminio, banda stagnata, tappi metallici, film e vaschette con pochi residui in alluminio, pentole di piccole dimensioni, caffettiere, grucce metalliche da tintoria, vanno abbinati al vetro o alla raccolta degli imballaggi in plastica (verificare col proprio Comune) raccolti a domicilio.

Contenitori in metallo che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi come lattine di vernice, acquaragia, trielina, ecc. vuote o con residui, vanno portate al centro di raccolta comunale e conferiti come rifiuti pericolosi

I rifiuti metallici di piccole-medie dimensioni possono essere conferiti nella raccolta domiciliare insieme al vetro o agli imballaggi in plastica (da precisare).

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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COME DIFFERENZIARE: COSA Sì COME DIFFERENZIARE: COSA NO COME CONFERIRE

Met

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sioni

• Altri rifiuti metallici di grandi dimensioni, quali reti dei materassi, biciclette rotte, carriole, ecc. vanno portati al centro multi raccolta comunale.

Contenitori in metallo che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi come latte di vernice, acquaragia, trielina, ecc. vuote o con residui, vanno portate al centro di raccolta comunale e conferiti come rifiuti pericolosi

Gli oggetti metallici di grande dimensione devono essere portati al centro di raccolta comunale (cassone dei metalli)

Rifiu

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Avanzi della preparazione e del consumo dei pasti, come: • resti di frutta, verdura e alimenti, avanzi di cibo, lische

di pesce, ossi, gusci di uovo, fondi di caffè, the e tisane, anche in bustina, tovaglioli anche colorati e usati, carta assorbente sporca di olio ed alimenti, fazzoletti di carta usati;

• le lettiere per animali, in piccole quantità (quelle prodotte settimanalmente) e meglio se di tipo biodegradabile, possono essere conferite in questa RD;

• I sacchetti in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio “Compostabile CIC” possono essere usati per il conferimento dei rifiuti umidi.

• Gusci di cozze e molluschi vanno nell’indifferenziato;

• Posate monouso in plastica, anche biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio “Compostabile CIC”, vanno nell’indifferenziato se non accettate dall'impianto di compostaggio;

• Pannolini ed assorbenti usati, anche se biodegradabili e compostabili ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio “Compostabile CIC”, vanno nell’indifferenziato;

• Sacchetti in plastica vanno nel sacco giallo;

• Piatti e bicchieri in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio “Compostabile CIC”, se non accettati dall'impianto di compostaggio, vanno nel sacco giallo della plastica, o nella carta (se costituiti prevalentemente di carta) anche se sporchi; gli avanzi di cibo vanno nell’umido.

Vanno separati in casa, messi nei sacchetti biodegradabili e compostabili e conformi alla norma UNI 13432 (forniti dal Comune o acquistati in negozi e supermercati) e posizionati nell’apposita pattumierina sottolavello. I sacchetti pieni vanno messi nel bidone da 30 l, o nel bidone carrellato marrone da 120-240 l (in dotazione in genere nei condomini), da esporre su fronte stradale nei giorni di raccolta. Frequenza di raccolta domiciliare: in genere bi-settimanale, (da precisare).

Verd

e

• Sfalci d’erba, rami e ramaglie, fogliame, potature, ovvero i residui organici dell’attività di giardinaggio, oltre a cenere del camino spenta (qui conferibile solo se non si effettua il compostaggio domestico e non si ha un giardino).

• Legno, segatura, mobili (da conferire nel centro multiraccolta comunale),

Il modo migliore per gestire questi rifiuti è compostarli direttamente nel proprio giardino; in alternativa è possibile portarli al centro comunale di raccolta o aderire al servizio stagionale di raccolta domiciliare a pagamento ove attivo

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COME DIFFERENZIARE: COSA Sì COME DIFFERENZIARE: COSA NO COME CONFERIRE

Rifiu

ti in

diffe

renz

iati

• Piccoli cocci in ceramica, cristallo, pyrex, musicassette, videocassette, CD, DVD, floppy disk e loro custodie, guanti e spugne, pannolini ed assorbenti usati, oggetti in plastica che non siano imballaggi (giocattoli rotti, penne e pennarelli, posate in plastica monouso e non), carta oleata, plastificata, resistente ai grassi, carta chimica (carta copiativa, carta termica del fax e di scontrini ...), carta e cartone sporchi (di vernice), gusci di molluschi, cialde e capsule di caffè, radiografie, pellicole fotografiche, mozziconi di sigaretta spenti.

• Si vedano inoltre le caselle COSA NO delle voci precedenti

• Tutti i rifiuti che possono essere conferiti in modo differenziato NON devono essere inseriti nel sacco dei rifiuti indifferenziati.

• I cocci di ceramica sarebbe preferibile fossero conferiti al centro comunale multiraccolta con i rifiuti inerti

I rifiuti indifferenziati vanno inseriti nel sacco semi-trasparente, da posizionare a bordo strada il giorno di raccolta (da precisare).

NOTA:

Le parti in corsivo (colonna 3 della Tabella) vanno precisate da parte di ogni Comune

In caso di conferimento non conforme alle prescrizioni di cui all’Allegato 5 la non conformità verrà segnalata a mezzo di avvisi lasciati all’utenza.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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ALLEGATO 5: GIORNI E FREQUENZE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE SINGOLE ZONE IN CUI E’ STATO RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE

• Frequenza di raccolta ed eventuali variazioni stagionali • Orari di esposizione • Tipologie di contenitori e sacchi da utilizzare obbligatoriamente per il conferimento e

l’esposizione, specificando se vi è fornitura gratuita o agevolata. • Possono essere maggiormente dettagliate le attrezzature per la raccolta (es. edifici

multiutenza, etc.), le modalità di approvvigionamento / consegna di sacchi e contenitori, anche nel caso della prima fornitura, le modalità di effettuazione del servizio di raccolta per specifiche utenze, il peso massimo dei sacchi di conferimento dei rifiuti indifferenziati.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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ALLEGATO 6: CENTRO DEL RIUTILIZZO

E' attivo presso il Comune di ___ in via ____ un Centro del Riutilizzo così come disciplinato al par. Centro del Riutilizzo, in conformità al paragrafo 12.7.3.3 del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (D.g.r. n. 1990/2014).

Il centro del riuso è da intendersi quale luogo destinato alla consegna da parte dei cittadini di beni in buono stato di cui non intendono disfarsi, così come dettato dall’art 180 l’art. 180-bis del D.lgs 152/06 che prevede che “Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti (…). Tali iniziative possono consistere anche in: (…) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo”;.

Tali beni sono messi a disposizione per il riutilizzo, così come è definito dall’art. 183 comma 1 lettera r) del D.lgs 152/06: “riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”.

Tale attività di riutilizzo quindi, poiché consiste nella semplice raccolta e smistamento di beni non rifiuto non necessita di autorizzazione, ai sensi dell’ ex art. 208 del D.lgs 152/06, né è fattispecie regolata dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 ( attività di questo tipo peraltro, sono già svolte presso vari “mercatini dell’usato”, che non si configurano certamente come impianti di trattamento rifiuti).

(se il centro è situato all'interno di un centro di raccolta):

- lo spazio destinato ai beni “non rifiuto” deve essere ben definito ed individuato anche visivamente (preferibilmente separato, laddove possibile), per evitare qualsiasi confusione e commistione tra “rifiuti” e “non rifiuti”;

- lo spazio deve essere costruito nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;

- lo spazio deve essere presidiato da personale formato, per lo svolgimento delle operazioni (ricezione, catalogazione, assistenza, registrazione dei beni in uscita) e per evitare che siano portati beni non in buono stato, che invece devono essere conferiti all'attività di raccolta o deposito rifiuti;

- se emergesse in un secondo tempo l’intenzione di disfarsi di alcuni dei beni portati per il riutilizzo, essi diverrebbero rifiuti e si configurerebbe come produttore il gestore dell’”isola del riuso”: in tale caso, tali rifiuti dovrebbero essere correttamente gestiti e registrati; il conferimento al centro di raccolta sarebbe pertanto possibile solo nel caso in cui siano assimilati agli urbani.

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D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta regionale

Presidenza

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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D.d.s. 3 maggio 2016 - n. 3796Reg.UE 1308/2013 Ocm vino misura investimenti – Campagna 2015 - 2016 - Riparto delle risorse finanziarie alle UTR (Ufficio Territoriale Regionale)e alla provincia di Sondrio

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visto il regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 re-cante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamen-to unico OCM), ed in particolare l’art. 50;

Visto il regolamento CE n. 555/2008 del 27 giugno 2008, recan-te modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del 29 aprile 2008, relativo all’Organizzazione comune del mer-cato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo ed ai controlli nel setto-re vitivinicolo ed in particolare la la sezione 6 «Investimenti»;

Visto il regolamento UE n.  752/2013 del 31 luglio 2013 che modifica il regolamento CE n. 555/2008 del 27 giugno 2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato  (UE) n.  907/2014 della com-missione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento  (UE) n.  1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell’organismo pagatore regiona-le della Lombardia, ai sensi del regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai paga-menti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a par-tire dall’attuazione dei programmi di sviluppo rurale della pro-grammazione 2007 – 2013;

Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, re-lativo alla programmazione 2014/2018 inviato alla commissione UE il 1 marzo 2013 (prot. 1834)e le successive informazioni inte-grative richieste dalla commissione UE e fornite dal MIPAAF alla medesima commissione in data 22 maggio 2013 (prot. 3576);

Vista la d.g.r. 30 novembre 2015, n. 4411 «Applicazione della misura «investimenti» in Regione Lombardia per la campagna 2015/2016 prevista dal Programma nazionale di sostegno per la viticoltura in attuazione dei regg. – CE 1308/2013 e 555/2008;

Visto il decreto OPR n.  10703 del 02 dicembre 2015, avente ad oggetto: OCM vitivinicolo misura investimenti – apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni»;

Visto il decreto OPR n. 1542 del 04 marzo 2016, avente per og-getto : programma nazionale di sostegno per il settore vitivinico-lo (PNS) misura Investimenti proroga dei termini per l’esecuzione dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande di acces-so ai benefici per la campagna 2015 - 2016;

Preso atto che nella d.g.r. n. 30 novembre 2015, n. 4411 sopra-citata le risorse disponibili per la misura investimenti ammonta-no ad € 2.267.430,63 ma che a seguito di generarsi di ulteriori risorse derivanti da residui di spesa su altre misure del program-ma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, le risorse disponi-bili vengono rimodulate ad € 2.611.647,63 (nota dg agricoltura n. M1.2016.0059343 del 21 aprile 2016);

Preso atto che le province di Como, Cremona e Sondrio e gli UTR di Bergamo, Brescia Mantova e Pavia hanno inoltrato gli elenchi delle domande favorevolmente istruite secondo le priorità stabilite con le disposizioni attuative della Misura Inve-stimenti per un importo totale dei contributi ammissibili, pari a € 4.834.842,38 cui corrispondono n. 189 domande complessive, come indicato nell’Allegato 1 costituente parte integrante e so-stanziale del presente decreto;

Ritenuto di destinare la cifra assegnata alla Regione Lombar-dia per la campagna 2015/16 di € 2.608.621,34, a copertura delle prime 105 domande di contributo istruite positivamen-te ed inserite nelle graduatorie provinciali così come riportato

nella tabella «Allegato 2», nel rispetto della regola generale di ammettere a finanziamento solo domande per l’intero importo ammissibile;

Considerato che le ulteriori domande positivamente istruite ma non finanziate per mancanza di fondi sono riportate nella tabella «Allegato 3» e potranno essere finanziate nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse;

Preso atto

• che la ripartizione riportata nelle tabelle tiene conto della necessità amministrativa di pagare ogni domanda solo per la totalità del contributo richiesto;

• che eventuali variazioni segnalate dagli UTR e dalla Provin-cia di Sondrio potranno comportare modifiche alle stesse tabelle, comunque nel rispetto delle graduatorie approva-te, e che tali modifiche saranno comunicate direttamente agli UTR e alla Provincia di Sondrio da OPR;

Ritenuto quindi, con il presente atto, sulla base di quanto sopra,

1. di approvare la graduatoria dei beneficiari e dei relativi contributi sulla base degli esiti delle attività istruttorie effettuate dagli UTR e dalla Provincia di Sondrio utilizzando i punteggi di priorità previsti dalla d.g.r. n. 30 novembre 2015, n. 4411 nell’Al-legato 1;

2. di ammettere a finanziamento le richieste di contributo in-dicate nell’Allegato 2, parte integrante del presente atto, dando atto che a parità di punteggio in graduatoria, viene data priorità ad aziende con conduttore (titolare/legale rappresentante) più giovane;

3. di riscontrare una economia di spesa tra la cifra assegnata alla misura investimenti dalla direzione generale agricoltura e la cifra impegnata da OPR Lombardia, pari a 3.026,29 € dovuta alla necessità di finanziare per intero le domande ammissibili;

4. che i beneficiari di cui all’Allegato 3 sono finanziabili in ca-so di rinunce e di economie di spesa procedendo secondo la graduatoria di priorità ivi indicata;

richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Leg-ge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale ed i provvedimenti or-ganizzativi della X Legislatura;

Richiamato il decreto del segretario generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabili-tà dell’organismo pagatore regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n.  10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell’or-ganismo pagatore regionale in attuazione del reg. del.  (UE) n. 907/2014»;

DECRETARecepite integralmente le premesse:1. di approvare la graduatoria dei beneficiari e dei relativi con-

tributi sulla base degli esiti delle attività istruttorie effettuate dagli UTR e dalla Provincia di Sondrio utilizzando i punteggi di priorità previsti dalla d.g.r. n. 30 novembre 2015, n. 4411 nell’Allegato 1;

2. di ammettere al finanziamento le richieste di contributo in-dicati nell’Allegato 2, parte integrante del presente atto, nel ri-spetto della regola generale di ammettere a finanziamento solo domande per l’intero importo ammissibile;

3. di riscontrare una economia di spesa tra la cifra assegnata alla misura investimenti dalla direzione generale agricoltura e la cifra impegnata da OPR Lombardia, pari a 3.026,29 € dovuta alla necessità di finanziare per intero le domande ammissibili;

4. che i beneficiari di cui all’Allegato 3 sono finanziabili in caso di rinunce e di economie di spesa procedendo secondo la gra-duatoria di priorità ivi indicata;

5. di incaricare gli UTR e la Provincia di Sondrio competenti a comunicare ai Beneficiari l’ammissione/non ammissione a finanziamento;

6. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponi-bile altresì sul sito dell’organismo pagatore regionale (indirizzo web: http://www.opr.regione.lombardia.it).

Il dirigenteFederico Giovanazzi

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 154 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO 1

DOMANDE AMMISSIBILI 2015 - 2016

N. Domanda CUAA RAGIONE SOCIALE Spesa Ammissibile

Contributo Ammissibile PUNTI Provincia DATA_NASCITA

1 201500183206 LNZMRN91P28C933W LANZINI MARINO 6.090,00 2.436,00 25 SO 28/09/1991

2 201600027550 FLNFNC86M06L175E AZIENDA AGRICOLA FOLINI DI FRANCESCO FOLINI 7.600,00 3.040,00 25 SO 06/08/1986

3 201600028491 03451190163 AZIENDA AGRICOLA SASSI DELLA LUNA SOC. SEMPLICE AGRICOLA 12.655,00 5.062,00 24 BG 15/04/1965

4 201600030367 PLNSMN82P03A246I AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA LA CASCINA DEI PRATI DI POLINI SIMONE 16.820,00 6.728,00 22 BG 03/09/1982

5 201600050819 00664310166 LE CORNE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 170.670,00 68.268,00 22 BG 30/06/1970

6 201600001009 00817300148 SOCIETA' AGRICOLA DIRUPI S.S. DI PIERPAOLO DI FRANCO E DAVIDE FASOLINI 43.540,00 17.416,00 21 SO 14/05/1981

7 201600013333 00574540142 AR.PE.PE. SRL SOCIETA' AGRICOLA 71.100,00 28.440,00 21 SO 13/10/1980

8 201600028623 NGLMNL79L05A745U CANTINE ANGELINETTA LAGO DI COMO DI ANGELINETTA EMANUELE 16.789,94 6.715,98 21 CO 05/07/1979

9 201600022228 BNADVD79E30L175W BANA DAVIDE 7.330,00 2.932,00 21 SO 30/05/1979

10 201500175487 00801290149 SOCIETA' AGRICOLA FAY DI FAY MARCO & C. SNC 14.997,60 5.999,04 21 SO 19/03/1978

11 201600028952 FRNLRA75E46F712R FRANZI LAURA 11.076,87 4.430,75 21 SO 06/05/1975

12 201600030427 BSIDVS75D28M109V AZ. AGR. BISIO DEVIS ALTRIMENTI DETTA AZ. AGR. MOLINET 27.550,00 11.020,00 21 PV 28/04/1975

13 201600027075 MZZLFA72R09C325G AZIENDA AGRICOLA ALFIO MOZZI 12.000,00 4.800,00 21 SO 09/10/1972

14 201600001876 GGLGPP69R10I829D AZIENDA AGRICOLA BOFFALORA DI GUGLIELMO GIUSEPPE 10.400,00 4.160,00 21 SO 10/10/1969

15 201600028538 VLLMRA67D09F205O AZ. AGR. CA' VERDE DI VILLA MAURO 5.875,00 2.350,00 21 BG 09/04/1967

16 201600027399 00986510147 LA GRAZIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA UNIPERSONALE 44.356,00 17.742,40 21 SO 05/10/1965

17 201600014796 MRCMLS64T56L084A MARCHETTI MARIA LUISA 20.800,00 8.320,00 21 SO 16/12/1964

18 201600029544 01167060183 CASTELLO DI STEFANAGO SOCIETA' AGRICOLA - AZIENDA AGRICOLA - VITI VINICOLA - AGRITURISTICA 5.175,00 2.070,00 21 PV 04/01/1961

19 201600027725 BZZSRI59L09I829X BUZZETTI SIRO 6.800,00 2.720,00 21 SO 09/07/1959

20 201600028397 FRMMRA52T71C439J LE CANTORIE AZIENDA AGRICOLA DI FIRMO MARIA 14.083,31 5.633,32 21 BS 31/12/1952

21 201600015406 03685960985 SOCIETA' AGRICOLA LA MERIDIANA DI LEALI FABIO E ROBERTO S.S. 35.417,48 14.166,99 20 BS 06/09/1979

22 201600025901 CBRGLC79M08E648B TENUTA BELVEDERE DI CABRINI GIANLUCA 5.165,00 2.066,00 19 PV 08/08/1979

23 201600024728 BLNLXA78L25B149H AGRICOLA VALLECAMONICA DI BELINGHERI ALEX 6.656,00 2.662,40 19 BS 25/07/1978

24 201600029610 BLGLCU89T11I829Z BALGERA LUCA 17.850,00 7.140,00 18 SO 11/12/1989

25 201600017638 BTRMRC88M19B149M AZ.AGR. I NADRE DI BEATRICI MARCO 38.800,00 15.520,00 18 BS 19/08/1988

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Bollettino Ufficiale – 155 –

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

N. Domanda CUAA RAGIONE SOCIALE Spesa Ammissibile

Contributo Ammissibile PUNTI Provincia DATA_NASCITA

26 201600029494 NGLNRC85E02B157K AZIENDA AGRICOLA CONCARENA DI ANGELI ENRICO 7.000,00 2.800,00 18 BS 02/05/1985

27 201600016490 MLNFPP84E16M109X AZ.AGR. MOLINARI DI MOLINARI FILIPPO 24.700,00 9.880,00 18 PV 16/05/1984

28 201600029288 00845100171 AZIENDA AGRICOLA UBERTI G. & G. A. - SOCIETA' AGRICOLA 120.114,00 48.045,60 18 BS 01/06/1983

29 201600028336 GHZVNT78M58B149Q AZIENDA VITIVINICOLA LA COSTA DI GHEZA VALENTINA 5.600,00 2.240,00 18 BS 18/08/1978

30 201600026771 03131150983 AZIENDA AGRICOLA PRATELLO DI BERTOLA VINCENZO SOCIETA' SEMPLICE 163.765,00 65.506,00 18 BS 17/11/1975

31 201600029423 MNSGPL73P13B157N AZ. AGR. LE DUE QUERCE DI MENSI GIANPAOLO 60.666,00 24.266,40 18 BS 13/09/1973

32 201600026536 03747510166 SOCIETA' AGRICOLA DEI F.LLI VALLI S.S. 10.500,00 4.200,00 18 BG 23/10/1972

33 201600052044 03443820968 SOCIETA' AGRICOLA LA ROCCHETTA SRL 36.604,00 14.641,60 18 BG 14/03/1972

34 201600029372 VMRGLG72C11B157Q AL ROCOL DI VIMERCATI CASTELLINI GIANLUIGI 37.380,00 14.952,00 18 BS 11/03/1972

35 201600023075 02156450179 BARONE GIULIO PIZZINI PIOMARTA SOCIETA' AGRICOLA PER AZIONI 107.866,00 43.146,40 18 BS 05/10/1967

36 201600029502 03503320156 AZIENDA AGRICOLA CA' MAIOL S.S. DI FABIO E PATRIZIA CONTATO SOCIETA' AGRICOLA 39.550,00 15.820,00 18 BS 07/04/1967

37 201600006440 PCCNDR67D02I968F PICCHIONI ANDREA 11.260,00 4.504,00 18 PV 02/04/1967

38 201600028315 03281490981 CANTINA FLONNO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI SANDRO SORTENI E GIACOMINO LAIDELLI IN FO 7.600,00 3.040,00 18 BS 24/05/1966

39 201600027713 CMSMSM66C03I968W AZ.AGR. MONTEROSSO DI COMASCHI MASSIMO 45.820,23 18.328,09 18 PV 03/03/1966

40 201600029366 CLTDNL64H16B201S AZ. AG. CALATRONI EMILIO DI CALATRONI DANIELE 187.389,11 74.955,64 18 PV 16/06/1964

41 201500185272 PCCGRG60A01L330Q PICCAPIETRA GIORGIO 71.770,00 28.708,00 18 SO 01/01/1960

42 201600029500 BRMLBT58H44G170A ABRAMI ELISABETTA 67.280,00 26.912,00 18 BS 04/06/1958

43 201600027706 LZTNBL57M06F205N ALZIATI ANNIBALE 66.650,00 26.660,00 18 PV 06/08/1957

44 201600026823 00661500165 LORENZO BONALDI S.R.L. 7.230,00 2.892,00 18 BG 13/10/1956

45 201600027699 93000030184 AZIENDA AGRICOLA MONTERUCCO DI VALENTI FRATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA 14.000,00 5.600,00 18 PV 09/12/1945

46 201600023098 BNCLSN34P28H078T AZ.AGR.VILLA DI BIANCHI ALESSANDRO 183.818,90 73.527,56 18 BS 28/09/1934

47 201600023625 PSTSVN31A13B028M AZ.AGRICOLA PASTORI SILVANO 40.000,00 16.000,00 18 PV 13/01/1931

48 201600027855 02182570982 AZIENDA AGRICOLA LE TERRAZZE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA 23.200,00 9.280,00 16 BS 01/10/1987

49 201600030149 DMRNRC82M24B157T CASCINA BELMONTE DI DI MARTINO ENRICO 35.640,00 14.256,00 16 BS 24/08/1982

50 201600030194 TRTSVM67S58B149N AZIENDA AGRICOLA MONCHIERI DI TORETTI SILVIA 25.918,24 10.367,30 16 BS 18/11/1967

51 201600012464 02058770203 SOLIMAGO SOC.AGRICOLA DI ANTONELLA E SIMONETTA LICATA 109.378,90 43.751,56 16 MN 12/04/1961

52 201600029216 02928670179 SOCIETA' AGRICOLA FACCHETTI S.S. 25.800,00 10.320,00 15 BS 17/07/1991

53 201600029505 02951270988 COSTARIPA DI VEZZOLA MATTIA & C. S.S. - SOCIETA' AGRICOLA 155.191,00 62.076,40 15 BS 20/03/1991

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 156 – Bollettino Ufficiale

N. Domanda CUAA RAGIONE SOCIALE Spesa Ammissibile

Contributo Ammissibile PUNTI Provincia DATA_NASCITA

54 201600027756 RSSLSN88P06C261C AZ. AGR. ROSSI FRANCO DI ROSSI ALESSANDRO 36.000,00 14.400,00 15 PV 06/09/1988

55 201600026976 03547120984 SAN MICHELE SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE 12.625,00 5.050,00 15 BS 18/09/1987

56 201600023088 03576410173 CASTELLO DI GUSSAGO LA SANTISSIMA SOCIETA' AGRICOLA 100.327,00 40.130,80 15 BS 19/02/1986

57 201600028416 02375750987 AZIENDA AGRICOLA LE MARCHESINE S.S. DI BIATTA GIOVANNI E C. SOCIETA' AGRICOLA 61.540,00 24.616,00 15 BS 21/04/1985

58 201500184088 SCRNRC85B15G388T AZ. VITIVINICOLA LA SOSTA DI SCARABELLI ENRICO 55.100,00 22.040,00 15 PV 15/02/1985

59 201600029040 02088040981 SOCIETA' AGRICOLA OLIVINI S.S. 195.700,00 78.280,00 15 BS 23/10/1984

60 201600029271 GRNLCU84L26M109J GUARNONE LUCA 30.300,00 12.120,00 15 PV 26/07/1984

61 201500177654 CLVDVD84H27B201D AZIENDA VITIVINICOLA CALVI DI CALVI DAVIDE 5.500,00 2.200,00 15 PV 27/06/1984

62 201600020701 02360740241 CASTELLO DEL POGGIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 72.664,69 29.065,88 15 PV 24/08/1983

63 201600025928 00207930181 VERCESI NANDO E FIGLIO MAURIZIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA 162.636,78 65.054,71 15 PV 02/11/1982

64 201600027396 02102930183 MARCHESI DI MONTALTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 168.320,00 67.328,00 15 PV 04/02/1982

65 201600029280 03042450985 ROMANTICA SOCIETA' AGRICOLA DI AVANZI NICOLA E GIUSEPPE S.S. 5.100,00 2.040,00 15 BS 28/07/1981

66 201600029310 MGGFPP81E22B201A MAGGI FILIPPO 108.500,00 43.400,00 15 PV 22/05/1981

67 201600020082 03151850157 SOCIETA' AGRICOLA CASTELLO DI CIGOGNOLA S.R.L. 59.365,00 23.746,00 15 PV 02/10/1979

68 201600023105 02797310980 SOCIETA' AGRICOLA LE QUATTRO TERRE SOCIETA' SEMPLICE 192.600,00 77.040,00 15 BS 30/06/1979

69 201600028415 02829190988 AZ.AGR.CITARI S.S.DI GETTULI GIOVANNA E C. SOCIETA' AGRICOLA 43.660,00 17.464,00 15 BS 23/12/1978

70 201600029169 03438880175 AZ.AGR. COLLINE DELLA STELLA DI ARICI ANDREA E C. SOCIETA' AGRI COLA S.S. 105.100,00 42.040,00 15 BS 25/06/1978

71 201600029463 03282150154 SOCIETA' AGRICOLA MARANGONA S.S. DI ALESSANDRO CUTOLO E C. BREVEMENTE DETTA 'MARANGONA' 51.876,00 20.750,40 15 BS 29/04/1978

72 201600030334 84002580185 FATTORIA F.LLI MASSARA - SOCIETA' AGRICOLA 58.290,00 23.316,00 15 PV 31/01/1978

73 201500180268 01018720183 AZ. AGR. LUCIANO BREGA SOCIETA' AGRICOLA 191.000,00 76.400,00 15 PV 10/10/1977

74 201600022188 RLNMRC77P03B201X ORLANDI MARCO 97.409,00 38.963,60 15 PV 03/09/1977

75 201600027119 02337220186 PRIME ALTURE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. 7.625,00 3.050,00 15 PV 14/12/1976

76 201600014310 02466250186 CONTE VISTARINO SOCIETA' AGRICOLA -SOCIETA' SEMPLICE 50.606,25 20.242,50 15 PV 19/07/1976

77 201600028971 01185100185 ACHILLI A. E F.N. SOCIETA' AGRICOLA 69.770,00 27.908,00 15 PV 01/06/1976

78 201600028418 01832500209 SOCIETA' AGRICOLA REALE DI BOSELLI S.S. 5.940,00 2.376,00 15 MN 27/11/1975

79 201600028908 FMBGLI75H09F205W FIAMBERTI GIULIO 22.177,00 8.870,80 15 PV 09/06/1975

80 201600027083 02542850181 TENUTA QUVESTRA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. 32.400,00 12.960,00 15 PV 22/04/1974

81 201600028926 GRLCLD74D15D284I AZ. AGR. GIRELLI DI GIRELLI CLAUDIO 34.013,00 13.605,20 15 BS 15/04/1974

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Bollettino Ufficiale – 157 –

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

N. Domanda CUAA RAGIONE SOCIALE Spesa Ammissibile

Contributo Ammissibile PUNTI Provincia DATA_NASCITA

82 201600030164 01677540179 VITICOLTORI DEL GARDA S.A.C. 43.898,98 17.559,59 15 BS 03/02/1974

83 201600022726 BLLLCU73L14B201N AZ.AGR. CA' DI FRARA DI BELLANI LUCA 22.300,00 8.920,00 15 PV 14/07/1973

84 201600026132 00181570185 CANTINA DI CANNETO PAVESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 191.675,00 76.670,00 15 PV 06/07/1973

85 201500183844 00261940183 AZIENDA AGRICOLA PRAGO S.S. TESTORI GIUSEPPE E F.LLI SOCIETA' AGRICOLA 199.500,00 79.800,00 15 PV 05/05/1973

86 201600026965 02273020988 SOCIETA' AGRICOLA CASELLO BONDONI DI TOMASI GAETANO S.S. 80.663,78 32.265,51 15 BS 30/11/1972

87 201600030256 01510070178 CASCINA AGRITURISTICA SOLIVE F.LLI BARISELLI SOCIETA' AGRICOLA 7.700,00 3.080,00 15 BS 28/07/1972

88 201600030521 LVLPTR72D03B709R LAVELLI PIETRO 169.319,00 67.727,60 15 BS 03/04/1972

89 201600022812 BTTNNA72A57B157B AZ. AGR. TENUTA LA VIGNA DI ANNA BOTTI 17.445,00 6.978,00 15 BS 17/01/1972

90 201600029476 05515020963 AZ.AGR.COBUE S.S. DI GETTULI LAURA E C. SOC. AGRICOLA 114.250,00 45.700,00 15 BS 02/10/1971

91 201600030551 BRDCST71H60D284U CASCINA LE PRESEGLIE DI BORDIGNON CRISTINA 102.718,50 41.087,40 15 BS 20/06/1971

92 201600028888 00209290238 TENUTA ROVEGLIA ZWEIFEL - AZZONE SRL SOCIETA' AGRICOLA 199.774,00 79.909,60 15 BS 03/08/1970

93 201600026549 01926980200 SOC.AGR.RICCHI F.LLI STEFANONI S.S. 10.100,00 4.040,00 15 MN 13/05/1970

94 201600026177 VLNLNM70B08D286V AZIENDA VITIVINICOLA SAN CARLO DI VALENTINI 5.300,00 2.120,00 15 PV 08/02/1970

95 201600027797 VRSGPP69L02F952C AZ.AGR. VARESE FRANCESCO DI VARESE GIUSEPPE 25.500,00 10.200,00 15 PV 02/07/1969

96 201600018722 BLCRRT68R07I968G BELCREDI ROBERTO 61.647,81 24.659,12 15 PV 07/10/1968

97 201600024016 01443350184 BAGNOLI SOCIETA' AGRICOLA 135.000,00 54.000,00 15 PV 23/07/1968

98 201600029200 RSSPTR68H28B201V AZ.AGRICOLA PIETRO ROSSI 29.000,00 11.600,00 15 PV 28/06/1968

99 201600028520 03055570166 QUADRA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 198.940,00 79.576,00 15 BS 07/08/1967

100 201600029248 TSTDNL66R24I968S AZIENDA AGRICOLA TESTORI QUINTO E PIETRO DI TESTORI DANILO 12.028,00 4.811,20 15 PV 24/10/1966

101 201600029625 NGNCST66D64B157P INGANNI CRISTINA 17.700,00 7.080,00 15 BS 24/04/1966

102 201600030537 01783530981 AZ. AGR. FACCOLI LORENZO DI FACCOLI CLAUDIO & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 108.170,00 43.268,00 15 BS 01/01/1966

103 201600026118 LRCPRZ65R54D150V AZ. AGR. LANTIERI DE PARATICO DI LAROCCA PATRIZIA 70.500,00 28.200,00 15 BS 14/10/1965

104 201600023787 01738240181 TENUTA IL CASTELLO - AZIENDA AGRICOLA TERRE BENTIVOGLIO DI FAUSTO PIROVANO & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 197.500,00 79.000,00 15 PV 16/09/1965

105 201600028330 01766060238 AZIENDA AGRICOLA RIZZI LUIGINO & CLAUDIO SOCIETA' AGRICOLA 143.490,00 57.396,00 15 BS 29/08/1965

106 201600028051 02894810171 AZIENDA AGRICOLA RICCI CURBASTRO GUALBERTO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. 18.864,00 7.545,60 15 BS 30/06/1964

107 201600028214 MGRLGE64H25I628B MAGRI ELIGIO 16.420,00 6.568,00 15 BG 25/06/1964

108 201600028281 FLLLGE64H22H717N AZ. BIOAGRICOLA PODERE DEI FOLLI DI ELIGIO FOLLI E FIGLI 6.100,00 2.440,00 15 BS 22/06/1964

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 158 – Bollettino Ufficiale

N. Domanda CUAA RAGIONE SOCIALE Spesa Ammissibile

Contributo Ammissibile PUNTI Provincia DATA_NASCITA

109 201600028034 02110840176 AZIENDA AGRICOLA LODA UMBERTO ED EGIDIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. 52.331,00 20.932,40 15 BS 09/05/1964

110 201600024584 00386210173 SOCIETA' AGRICOLA CATTURICH DUCCO S.S. 8.220,00 3.288,00 15 BS 14/11/1963

111 201600028420 CDRPRZ63H46D284N AZIENDA AGRICOLA GIOVANNI DI CADORE PATRIZIA 86.660,00 34.664,00 15 BS 06/06/1963

112 201600020258 MGRVCN63D15I628Y AZIENDA AGRICOLA LA ROVERE DI MAGRI VINCENZO 37.000,00 14.800,00 15 BG 15/04/1963

113 201600029323 SBRMSM62C19B157U AZ. AGR. FELICIANA DI SBRUZZI MASSIMO 32.940,00 13.176,00 15 BS 19/03/1962

114 201600027714 01291690186 AZ. AGR.FONTANACHIARA DI MARCO E ROBERTO MAGGI SOCIETA' AGRICOLA 72.880,00 29.152,00 15 PV 11/07/1960

115 201600026840 BRTGFR60A03M125N AZ. AGR.BERTAGNA GIANFRANCO 15.150,00 6.060,00 15 MN 03/01/1960

116 201600028157 CMNGFR59T14H086U AZIENDA AGRICOLA COMINCIOLI DI COMINCIOLI GIANFRANCO 18.905,00 7.562,00 15 BS 14/12/1959

117 201600028810 TSTMRN57T08I237J AZIENDA AGRICOLA TESTORI DI MARIANO TESTORI 7.590,00 3.036,00 15 PV 08/12/1957

118 201600022672 NVRNGL57E13B201B NOVARINI ANGELO 198.101,64 79.240,65 15 PV 13/05/1957

119 201600028213 MLNRFL57B55B107Q AZ. AGR. CASCINA MADDALENA DI MOLINARI RAFFAELLA 43.565,00 17.426,00 15 BS 15/02/1957

120 201600016210 00862250149 COOPERATIVA AGRICOLA TRIASSO E SASSELLA - S.C.A. 36.035,96 14.414,39 15 SO 03/02/1956

121 201600027723 BGNPLA55C02I237C AZIENDA AGRICOLA BAGNASCO PAOLO 21.000,00 8.400,00 15 PV 02/03/1955

122 201600019563 00187020185 TORREVILLA s.c.a. 195.000,00 78.000,00 15 PV 05/09/1954

123 201600028687 01976490985 AZIENDA AGRICOLA MONTE CICOGNA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 28.150,00 11.260,00 15 BS 29/01/1953

124 201600029354 GTTRRT53A08C408C FERGHETTINA DI GATTI ROBERTO 67.900,00 27.160,00 15 BS 08/01/1953

125 201600028118 00141080200 CANTINA COLLI MORENICI ALTO MANTOVANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 96.670,00 38.668,00 15 MN 23/06/1952

126 201600026341 00231740168 CANTINA SOCIALE BERGAMASCA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 199.005,00 79.602,00 15 BG 07/01/1952

127 201600029857 CTTMCL50H30Z133F CATTANEO ADORNO MARCELLO 13.344,61 5.337,84 15 PV 30/06/1950

128 201600023652 SNGNGL49P28I203L AZ. AGR. CA' DEL PERO DI SANGIORGI ANGELO 26.800,00 10.720,00 15 PV 28/09/1949

129 201600030224 02109470985 LA VALLE SOCIETA' AGRICOLA DI PEZZOLA S.S. 178.350,00 71.340,00 15 BS 15/07/1949

130 201600027743 SCRLGU46M06C684U AZ. AGR. CA' MONTEBELLO DI SCARANI LUIGI 54.200,00 21.680,00 15 PV 06/08/1946

131 201600029498 01069920179 AZIENDA AGRICOLA MIRABELLA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA 171.917,63 68.767,05 15 BS 16/09/1944

132 201600012073 TGNBDT43L29B091N AZ. AGRICOLA TOGNAZZI BENEDETTO 7.800,00 3.120,00 15 BS 29/07/1943

133 201600029483 00244900031 AZIENDA AGRICOLA F.LLI BERLUCCHI SRL - SOCIETA' AGRIC 171.245,00 68.498,00 15 BS 07/06/1942

134 201600027710 MGGGRG39D24B082E MAGGI GIORGIO 6.072,00 2.428,80 15 PV 24/04/1939

135 201600027703 BLCLGU39A20F701A BELCREDI LUIGI 34.000,00 13.600,00 15 PV 20/01/1939

136 201600029582 02927460176 SOCIETA' AGRICOLA BERSI SERLINI SRL 13.084,00 5.233,60 15 BS 26/10/1937

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Bollettino Ufficiale – 159 –

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

N. Domanda CUAA RAGIONE SOCIALE Spesa Ammissibile

Contributo Ammissibile PUNTI Provincia DATA_NASCITA

137 201600028396 TRBFNC37M17G149J AZ. AGRICOLA TIRABOSCHI FRANCO 200.000,00 80.000,00 15 BS 17/08/1937

138 201600028829 PNCMNQ37B45Z103C AZIENDA AGRICOLA LO SPARVIERE GUSSALLI BERETTA DI PONCELET MONIQUE 68.533,85 27.413,54 15 BS 05/02/1937

139 201600028576 PNCMLB35B21E897X PANCERA EMILIO 42.365,00 16.946,00 15 BS 21/02/1935

140 201600028243 02821120983 SOCIETA' AGRICOLA TAVER DI BOCCHIO FRATELLI S.S. 31.000,00 12.400,00 13 BS 05/04/1971

141 201600029086 VVNFRS70T21H717B VIVENZI FABIO EROS 20.675,00 8.270,00 13 BS 21/12/1970

142 201600000033 LDRVNI66R10B898N AZ.AGR.BREDA DI LODI RIZZINI IVAN 15.800,00 6.320,00 13 MN 10/10/1966

143 201600024647 TSNFBA66C18E667P TOSONI FABIO 20.800,00 8.320,00 13 BS 18/03/1966

144 201600024924 01910470986 SOCIETA' AGRICOLA PALVARINI ANNA E C. S.S. 9.375,00 3.750,00 12 BS 22/11/1965

145 201600029302 03034170989 CASTELLO BONOMI TENUTE IN FRANCIACORTA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 52.128,00 20.851,20 12 BS 10/10/1960

146 201600027846 PCSNGL58P24E770Q PECIS ANGELO 6.530,00 2.612,00 12 BG 24/09/1958

147 201600029496 STTCSR52M29E667S AZIENDA AGRICOLA E VITIVINICOLA DI SAOTTINI CESARE 40.068,99 16.027,60 12 BS 29/08/1952

148 201600018371 LCTLGU50H08C649B LOCATELLI LUIGI 6.600,00 2.640,00 12 BG 08/06/1950

149 201600021511 06414250156 SOCIETA' AGRICOLA MAZZOLINO SRL 7.400,00 2.960,00 12 PV 04/08/1943

150 201600022714 CLOBTS43A07A060U COLA BATTISTA 54.180,00 21.672,00 12 BS 07/01/1943

151 201600029598 HRMMRZ70P14C623X HERMAN MAURIZIO 148.932,30 59.572,92 11 SO 14/09/1970

152 201600029340 00954580148 RIVETTI & LAURO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. 56.672,00 22.668,80 11 SO 10/06/1966

153 201600029085 FRVGPP66T19G388F FARAVELLI GIUSEPPINO 9.043,28 3.617,31 10 PV 19/12/1966

154 201600029113 FRNBTS47S21E310W AZIENDA AGRICOLA PALAZZOLA DI FORNI BATTISTA 20.500,00 8.200,00 10 PV 21/11/1947

155 201600023811 DLLLDA86C24B201J AZ. AGR. FINIGETO DI DALLAVALLE ALDO 62.500,00 25.000,00 8 PV 24/03/1986

156 201600022117 03749140160 TENUTA VINEA SOCIETA' AGRICOLA SRL UNIPERSONALE 11.030,00 4.412,00 8 SO 04/09/1975

157 201600028333 00531010148 CASA VINICOLA ALDO RAINOLDI S.R.L. 188.957,00 75.582,80 8 SO 27/04/1973

158 201600022616 03241470982 PLOZZA OME S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA 11.450,00 4.580,00 8 BS 22/12/1972

159 201600024268 00412670143 PLOZZA S.R.L. 20.450,00 8.180,00 8 SO 22/12/1972

160 201600018304 08579810964 CONSORZIO VITIVINICOLO PIEMONTESE - LOMBARDO-VENETO - CONSORZIO AGRICOLO 194.200,00 77.680,00 8 PV 01/01/1962

161 201600030437 00079470142 CAVITRIA - CASA VINICOLA TRIACCA S.R.L. 36.200,00 14.480,00 8 SO 24/12/1959

162 201600027143 00141640144 CASA VINICOLA PIETRO NERA S.R.L. 9.600,00 3.840,00 8 SO 01/11/1935

163 201600029294 01965940982 AVANZI CAV. GIOVANNI S.S. SOCIETA' AGRICOLA 81.775,75 32.710,30 5 BS 27/10/1983

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 160 – Bollettino Ufficiale

N. Domanda CUAA RAGIONE SOCIALE Spesa Ammissibile

Contributo Ammissibile PUNTI Provincia DATA_NASCITA

164 201600028240 01509150981 AZIENDA VITIVINICOLA CAMOSSI DI CAMOSSI DARIO E CLAUDIO E C. S.S.SOCIETA' AGRICOLA 35.220,74 14.088,30 5 BS 26/04/1979

165 201600030162 BLGFST68C12L567N AZ.AGRICOLA BULGARINI FAUSTO 126.000,00 50.400,00 5 BS 12/03/1968

166 201600027034 02415020185 SOCIETA' AGRICOLA DELLAFIORE ROBERTO & F.LLI SOCIETA' SEMPLICE 101.600,00 40.640,00 5 PV 29/10/1967

167 201600030545 MLVDNL67E11I632G MALAVASI DANIELE 38.411,20 15.364,48 5 BS 11/05/1967

168 201600029449 MNGPQL66B16H224I MANGANARO PASQUALE 32.310,00 12.924,00 5 PV 16/02/1966

169 201600018178 01479260174 AZ. AGR. CA' DEI FRATI DI DAL CERO PIETRO E FIGLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA 198.940,00 79.576,00 5 BS 11/01/1965

170 201600027980 03091700173 SOCIETA' AGRICOLA LA FIORITA DI BONO GIANCARLA E STEFANO S.S. 44.780,00 17.912,00 5 BS 11/11/1961

171 201600028545 02463480984 ROCCHE DEI VIGNALI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 15.595,00 6.238,00 5 BS 17/01/1959

172 201600029501 01166840171 ANTICA CANTINA FRATTA SPA 145.525,00 58.210,00 5 BS 26/03/1958

173 201600029503 BNFGZN52R21B187P BONFADINI GRAZIANO 180.980,00 72.392,00 5 BS 21/10/1952

174 201600030575 BLGSRN90L57C312X BULGARINI SERENA 181.974,66 72.789,86 3 BS 17/07/1990

175 201600028391 00107240194 VINICOLA DECORDI CORTESOLE SpA 199.655,00 79.862,00 3 CR 14/11/1978

176 201600001470 PRVCMN62P09B201G PARAVELLA CLEMENTINO 7.890,00 3.156,00 3 PV 09/09/1962

177 201600019977 BGNGPP60L16I801I BIGNOTTI GIUSEPPE 100.650,00 40.260,00 3 MN 16/07/1960

178 201600022534 03294170158 AZIENDA AGRICOLA TRAVAGLINO DI LORELLA COMI & C. S.A.S. 59.360,00 23.744,00 2 PV 10/12/1990

179 201600030191 02180200988 AZIENDA AGRICOLA BARISELLI GABRIELLA & C. SOCIETA' AGRICOLA 12.850,00 5.140,00 2 BS 27/10/1980

180 201600030343 00501920185 GIORGI DI F.LLI GIORGI ANTONIO, FABIANO ED ELEONORA S.N.C. 196.500,00 78.600,00 2 PV 14/10/1980

181 201600030583 02277600207 TENUTA MADDALENA S.S. SOCIETA' AGRICOLA 8.356,00 3.342,40 2 MN 06/10/1977

182 201600029486 02314540986 OENOITALIA SERVIZI SRL -ENUNCIABILE OESSE SRL 88.720,00 35.488,00 2 BS 24/10/1966

183 201600030340 01604750172 GUIDO BERLUCCHI & C. S.P.A. 191.040,00 76.416,00 2 BS 22/12/1965

184 201600024784 01589160983 AZIENDA AGRICOLA CASTEL FAGLIA S.R.L. 45.620,00 18.248,00 2 BS 03/08/1962

185 201600030440 02164100204 CANTINE VIRGILI LUIGI SRL 23.100,00 9.240,00 2 MN 10/04/1961

186 201600027495 02060010176 CANTINA MARSADRI DI MARSADRI VINCENZO E C. SNC 83.650,00 33.460,00 2 BS 02/02/1959

187 201600026566 PZZFNC56R19C406X PEZZINI FRANCO 10.250,00 4.100,00 2 MN 19/10/1956

188 201600027707 01925760181 CANTINE FRANCESCO MONTAGNA SRL 64.646,00 25.858,40 2 PV 14/08/1946

189 201600030259 01665870984 AZIENDA VINICOLA LA ROTONDA SRL 9.862,00 3.944,80 2 BS 01/04/1932

4.834.842,38

——— • ———

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Bollettino Ufficiale – 161 –

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

ALLEGATO 2

DOMANDE FINANZIATE 2015 - 2016

N. Domanda CUAA RAGIONE SOCIALE Spesa Ammissibile

Contributo Ammissibile PUNTI Provincia DATA_NASCITA

1 201500183206 LNZMRN91P28C933W LANZINI MARINO 6.090,00 2.436,00 25 SO 28/09/1991

2 201600027550 FLNFNC86M06L175E AZIENDA AGRICOLA FOLINI DI FRANCESCO FOLINI 7.600,00 3.040,00 25 SO 06/08/1986

3 201600028491 03451190163 AZIENDA AGRICOLA SASSI DELLA LUNA SOC. SEMPLICE AGRICOLA 12.655,00 5.062,00 24 BG 15/04/1965

4 201600030367 PLNSMN82P03A246I AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA LA CASCINA DEI PRATI DI POLINI SIMONE 16.820,00 6.728,00 22 BG 03/09/1982

5 201600050819 00664310166 LE CORNE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 170.670,00 68.268,00 22 BG 30/06/1970

6 201600001009 00817300148 SOCIETA' AGRICOLA DIRUPI S.S. DI PIERPAOLO DI FRANCO E DAVIDE FASOLINI 43.540,00 17.416,00 21 SO 14/05/1981

7 201600013333 00574540142 AR.PE.PE. SRL SOCIETA' AGRICOLA 71.100,00 28.440,00 21 SO 13/10/1980

8 201600028623 NGLMNL79L05A745U CANTINE ANGELINETTA LAGO DI COMO DI ANGELINETTA EMANUELE 16.789,94 6.715,98 21 CO 05/07/1979

9 201600022228 BNADVD79E30L175W BANA DAVIDE 7.330,00 2.932,00 21 SO 30/05/1979

10 201500175487 00801290149 SOCIETA' AGRICOLA FAY DI FAY MARCO & C. SNC 14.997,60 5.999,04 21 SO 19/03/1978

11 201600028952 FRNLRA75E46F712R FRANZI LAURA 11.076,87 4.430,75 21 SO 06/05/1975

12 201600030427 BSIDVS75D28M109V AZ. AGR. BISIO DEVIS ALTRIMENTI DETTA AZ. AGR. MOLINET 27.550,00 11.020,00 21 PV 28/04/1975

13 201600027075 MZZLFA72R09C325G AZIENDA AGRICOLA ALFIO MOZZI 12.000,00 4.800,00 21 SO 09/10/1972

14 201600001876 GGLGPP69R10I829D AZIENDA AGRICOLA BOFFALORA DI GUGLIELMO GIUSEPPE 10.400,00 4.160,00 21 SO 10/10/1969

15 201600028538 VLLMRA67D09F205O AZ. AGR. CA' VERDE DI VILLA MAURO 5.875,00 2.350,00 21 BG 09/04/1967

16 201600027399 00986510147 LA GRAZIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA UNIPERSONALE 44.356,00 17.742,40 21 SO 05/10/1965

17 201600014796 MRCMLS64T56L084A MARCHETTI MARIA LUISA 20.800,00 8.320,00 21 SO 16/12/1964

18 201600029544 01167060183 CASTELLO DI STEFANAGO SOCIETA' AGRICOLA - AZIENDA AGRICOLA - VITI VINICOLA - AGRITURISTICA 5.175,00 2.070,00 21 PV 04/01/1961

19 201600027725 BZZSRI59L09I829X BUZZETTI SIRO 6.800,00 2.720,00 21 SO 09/07/1959

20 201600028397 FRMMRA52T71C439J LE CANTORIE AZIENDA AGRICOLA DI FIRMO MARIA 14.083,31 5.633,32 21 BS 31/12/1952

21 201600015406 03685960985 SOCIETA' AGRICOLA LA MERIDIANA DI LEALI FABIO E ROBERTO S.S. 35.417,48 14.166,99 20 BS 06/09/1979

22 201600025901 CBRGLC79M08E648B TENUTA BELVEDERE DI CABRINI GIANLUCA 5.165,00 2.066,00 19 PV 08/08/1979

23 201600024728 BLNLXA78L25B149H AGRICOLA VALLECAMONICA DI BELINGHERI ALEX 6.656,00 2.662,40 19 BS 25/07/1978

24 201600029610 BLGLCU89T11I829Z BALGERA LUCA 17.850,00 7.140,00 18 SO 11/12/1989

25 201600017638 BTRMRC88M19B149M AZ.AGR. I NADRE DI BEATRICI MARCO 38.800,00 15.520,00 18 BS 19/08/1988

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 162 – Bollettino Ufficiale

N. Domanda CUAA RAGIONE SOCIALE Spesa Ammissibile

Contributo Ammissibile PUNTI Provincia DATA_NASCITA

26 201600029494 NGLNRC85E02B157K AZIENDA AGRICOLA CONCARENA DI ANGELI ENRICO 7.000,00 2.800,00 18 BS 02/05/1985

27 201600016490 MLNFPP84E16M109X AZ.AGR. MOLINARI DI MOLINARI FILIPPO 24.700,00 9.880,00 18 PV 16/05/1984

28 201600029288 00845100171 AZIENDA AGRICOLA UBERTI G. & G. A. - SOCIETA' AGRICOLA 120.114,00 48.045,60 18 BS 01/06/1983

29 201600028336 GHZVNT78M58B149Q AZIENDA VITIVINICOLA LA COSTA DI GHEZA VALENTINA 5.600,00 2.240,00 18 BS 18/08/1978

30 201600026771 03131150983 AZIENDA AGRICOLA PRATELLO DI BERTOLA VINCENZO SOCIETA' SEMPLICE 163.765,00 65.506,00 18 BS 17/11/1975

31 201600029423 MNSGPL73P13B157N AZ. AGR. LE DUE QUERCE DI MENSI GIANPAOLO 60.666,00 24.266,40 18 BS 13/09/1973

32 201600026536 03747510166 SOCIETA' AGRICOLA DEI F.LLI VALLI S.S. 10.500,00 4.200,00 18 BG 23/10/1972

33 201600052044 03443820968 SOCIETA' AGRICOLA LA ROCCHETTA SRL 36.604,00 14.641,60 18 BG 14/03/1972

34 201600029372 VMRGLG72C11B157Q AL ROCOL DI VIMERCATI CASTELLINI GIANLUIGI 37.380,00 14.952,00 18 BS 11/03/1972

35 201600023075 02156450179 BARONE GIULIO PIZZINI PIOMARTA SOCIETA' AGRICOLA PER AZIONI 107.866,00 43.146,40 18 BS 05/10/1967

36 201600029502 03503320156 AZIENDA AGRICOLA CA' MAIOL S.S. DI FABIO E PATRIZIA CONTATO SOCIETA' AGRICOLA 39.550,00 15.820,00 18 BS 07/04/1967

37 201600006440 PCCNDR67D02I968F PICCHIONI ANDREA 11.260,00 4.504,00 18 PV 02/04/1967

38 201600028315 03281490981 CANTINA FLONNO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI SANDRO SORTENI E GIACOMINO LAIDELLI IN FO 7.600,00 3.040,00 18 BS 24/05/1966

39 201600027713 CMSMSM66C03I968W AZ.AGR. MONTEROSSO DI COMASCHI MASSIMO 45.820,23 18.328,09 18 PV 03/03/1966

40 201600029366 CLTDNL64H16B201S AZ. AG. CALATRONI EMILIO DI CALATRONI DANIELE 187.389,11 74.955,64 18 PV 16/06/1964

41 201500185272 PCCGRG60A01L330Q PICCAPIETRA GIORGIO 71.770,00 28.708,00 18 SO 01/01/1960

42 201600029500 BRMLBT58H44G170A ABRAMI ELISABETTA 67.280,00 26.912,00 18 BS 04/06/1958

43 201600027706 LZTNBL57M06F205N ALZIATI ANNIBALE 66.650,00 26.660,00 18 PV 06/08/1957

44 201600026823 00661500165 LORENZO BONALDI S.R.L. 7.230,00 2.892,00 18 BG 13/10/1956

45 201600027699 93000030184 AZIENDA AGRICOLA MONTERUCCO DI VALENTI FRATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA 14.000,00 5.600,00 18 PV 09/12/1945

46 201600023098 BNCLSN34P28H078T AZ.AGR.VILLA DI BIANCHI ALESSANDRO 183.818,90 73.527,56 18 BS 28/09/1934

47 201600023625 PSTSVN31A13B028M AZ.AGRICOLA PASTORI SILVANO 40.000,00 16.000,00 18 PV 13/01/1931

48 201600027855 02182570982 AZIENDA AGRICOLA LE TERRAZZE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA 23.200,00 9.280,00 16 BS 01/10/1987

49 201600030149 DMRNRC82M24B157T CASCINA BELMONTE DI DI MARTINO ENRICO 35.640,00 14.256,00 16 BS 24/08/1982

50 201600030194 TRTSVM67S58B149N AZIENDA AGRICOLA MONCHIERI DI TORETTI SILVIA 25.918,24 10.367,30 16 BS 18/11/1967

51 201600012464 02058770203 SOLIMAGO SOC.AGRICOLA DI ANTONELLA E SIMONETTA LICATA 109.378,90 43.751,56 16 MN 12/04/1961

52 201600029216 02928670179 SOCIETA' AGRICOLA FACCHETTI S.S. 25.800,00 10.320,00 15 BS 17/07/1991

53 201600029505 02951270988 COSTARIPA DI VEZZOLA MATTIA & C. S.S. - SOCIETA' AGRICOLA 155.191,00 62.076,40 15 BS 20/03/1991

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Bollettino Ufficiale – 163 –

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

N. Domanda CUAA RAGIONE SOCIALE Spesa Ammissibile

Contributo Ammissibile PUNTI Provincia DATA_NASCITA

54 201600027756 RSSLSN88P06C261C AZ. AGR. ROSSI FRANCO DI ROSSI ALESSANDRO 36.000,00 14.400,00 15 PV 06/09/1988

55 201600026976 03547120984 SAN MICHELE SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE 12.625,00 5.050,00 15 BS 18/09/1987

56 201600023088 03576410173 CASTELLO DI GUSSAGO LA SANTISSIMA SOCIETA' AGRICOLA 100.327,00 40.130,80 15 BS 19/02/1986

57 201600028416 02375750987 AZIENDA AGRICOLA LE MARCHESINE S.S. DI BIATTA GIOVANNI E C. SOCIETA' AGRICOLA 61.540,00 24.616,00 15 BS 21/04/1985

58 201500184088 SCRNRC85B15G388T AZ. VITIVINICOLA LA SOSTA DI SCARABELLI ENRICO 55.100,00 22.040,00 15 PV 15/02/1985

59 201600029040 02088040981 SOCIETA' AGRICOLA OLIVINI S.S. 195.700,00 78.280,00 15 BS 23/10/1984

60 201600029271 GRNLCU84L26M109J GUARNONE LUCA 30.300,00 12.120,00 15 PV 26/07/1984

61 201500177654 CLVDVD84H27B201D AZIENDA VITIVINICOLA CALVI DI CALVI DAVIDE 5.500,00 2.200,00 15 PV 27/06/1984

62 201600020701 02360740241 CASTELLO DEL POGGIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 72.664,69 29.065,88 15 PV 24/08/1983

63 201600025928 00207930181 VERCESI NANDO E FIGLIO MAURIZIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA 162.636,78 65.054,71 15 PV 02/11/1982

64 201600027396 02102930183 MARCHESI DI MONTALTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 168.320,00 67.328,00 15 PV 04/02/1982

65 201600029280 03042450985 ROMANTICA SOCIETA' AGRICOLA DI AVANZI NICOLA E GIUSEPPE S.S. 5.100,00 2.040,00 15 BS 28/07/1981

66 201600029310 MGGFPP81E22B201A MAGGI FILIPPO 108.500,00 43.400,00 15 PV 22/05/1981

67 201600020082 03151850157 SOCIETA' AGRICOLA CASTELLO DI CIGOGNOLA S.R.L. 59.365,00 23.746,00 15 PV 02/10/1979

68 201600023105 02797310980 SOCIETA' AGRICOLA LE QUATTRO TERRE SOCIETA' SEMPLICE 192.600,00 77.040,00 15 BS 30/06/1979

69 201600028415 02829190988 AZ.AGR.CITARI S.S.DI GETTULI GIOVANNA E C. SOCIETA' AGRICOLA 43.660,00 17.464,00 15 BS 23/12/1978

70 201600029169 03438880175 AZ.AGR. COLLINE DELLA STELLA DI ARICI ANDREA E C. SOCIETA' AGRI COLA S.S. 105.100,00 42.040,00 15 BS 25/06/1978

71 201600029463 03282150154 SOCIETA' AGRICOLA MARANGONA S.S. DI ALESSANDRO CUTOLO E C. BREVEMENTE DETTA 'MARANGONA' 51.876,00 20.750,40 15 BS 29/04/1978

72 201600030334 84002580185 FATTORIA F.LLI MASSARA - SOCIETA' AGRICOLA 58.290,00 23.316,00 15 PV 31/01/1978

73 201500180268 01018720183 AZ. AGR. LUCIANO BREGA SOCIETA' AGRICOLA 191.000,00 76.400,00 15 PV 10/10/1977

74 201600022188 RLNMRC77P03B201X ORLANDI MARCO 97.409,00 38.963,60 15 PV 03/09/1977

75 201600027119 02337220186 PRIME ALTURE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. 7.625,00 3.050,00 15 PV 14/12/1976

76 201600014310 02466250186 CONTE VISTARINO SOCIETA' AGRICOLA -SOCIETA' SEMPLICE 50.606,25 20.242,50 15 PV 19/07/1976

77 201600028971 01185100185 ACHILLI A. E F.N. SOCIETA' AGRICOLA 69.770,00 27.908,00 15 PV 01/06/1976

78 201600028418 01832500209 SOCIETA' AGRICOLA REALE DI BOSELLI S.S. 5.940,00 2.376,00 15 MN 27/11/1975

79 201600028908 FMBGLI75H09F205W FIAMBERTI GIULIO 22.177,00 8.870,80 15 PV 09/06/1975

80 201600027083 02542850181 TENUTA QUVESTRA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. 32.400,00 12.960,00 15 PV 22/04/1974

81 201600028926 GRLCLD74D15D284I AZ. AGR. GIRELLI DI GIRELLI CLAUDIO 34.013,00 13.605,20 15 BS 15/04/1974

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 164 – Bollettino Ufficiale

N. Domanda CUAA RAGIONE SOCIALE Spesa Ammissibile

Contributo Ammissibile PUNTI Provincia DATA_NASCITA

82 201600030164 01677540179 VITICOLTORI DEL GARDA S.A.C. 43.898,98 17.559,59 15 BS 03/02/1974

83 201600022726 BLLLCU73L14B201N AZ.AGR. CA' DI FRARA DI BELLANI LUCA 22.300,00 8.920,00 15 PV 14/07/1973

84 201600026132 00181570185 CANTINA DI CANNETO PAVESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 191.675,00 76.670,00 15 PV 06/07/1973

85 201500183844 00261940183 AZIENDA AGRICOLA PRAGO S.S. TESTORI GIUSEPPE E F.LLI SOCIETA' AGRICOLA 199.500,00 79.800,00 15 PV 05/05/1973

86 201600026965 02273020988 SOCIETA' AGRICOLA CASELLO BONDONI DI TOMASI GAETANO S.S. 80.663,78 32.265,51 15 BS 30/11/1972

87 201600030256 01510070178 CASCINA AGRITURISTICA SOLIVE F.LLI BARISELLI SOCIETA' AGRICOLA 7.700,00 3.080,00 15 BS 28/07/1972

88 201600030521 LVLPTR72D03B709R LAVELLI PIETRO 169.319,00 67.727,60 15 BS 03/04/1972

89 201600022812 BTTNNA72A57B157B AZ. AGR. TENUTA LA VIGNA DI ANNA BOTTI 17.445,00 6.978,00 15 BS 17/01/1972

90 201600029476 05515020963 AZ.AGR.COBUE S.S. DI GETTULI LAURA E C. SOC. AGRICOLA 114.250,00 45.700,00 15 BS 02/10/1971

91 201600030551 BRDCST71H60D284U CASCINA LE PRESEGLIE DI BORDIGNON CRISTINA 102.718,50 41.087,40 15 BS 20/06/1971

92 201600028888 00209290238 TENUTA ROVEGLIA ZWEIFEL - AZZONE SRL SOCIETA' AGRICOLA 199.774,00 79.909,60 15 BS 03/08/1970

93 201600026549 01926980200 SOC.AGR.RICCHI F.LLI STEFANONI S.S. 10.100,00 4.040,00 15 MN 13/05/1970

94 201600026177 VLNLNM70B08D286V AZIENDA VITIVINICOLA SAN CARLO DI VALENTINI 5.300,00 2.120,00 15 PV 08/02/1970

95 201600027797 VRSGPP69L02F952C AZ.AGR. VARESE FRANCESCO DI VARESE GIUSEPPE 25.500,00 10.200,00 15 PV 02/07/1969

96 201600018722 BLCRRT68R07I968G BELCREDI ROBERTO 61.647,81 24.659,12 15 PV 07/10/1968

97 201600024016 01443350184 BAGNOLI SOCIETA' AGRICOLA 135.000,00 54.000,00 15 PV 23/07/1968

98 201600029200 RSSPTR68H28B201V AZ.AGRICOLA PIETRO ROSSI 29.000,00 11.600,00 15 PV 28/06/1968

99 201600028520 03055570166 QUADRA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 198.940,00 79.576,00 15 BS 07/08/1967

100 201600029248 TSTDNL66R24I968S AZIENDA AGRICOLA TESTORI QUINTO E PIETRO DI TESTORI DANILO 12.028,00 4.811,20 15 PV 24/10/1966

101 201600029625 NGNCST66D64B157P INGANNI CRISTINA 17.700,00 7.080,00 15 BS 24/04/1966

102 201600030537 01783530981 AZ. AGR. FACCOLI LORENZO DI FACCOLI CLAUDIO & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 108.170,00 43.268,00 15 BS 01/01/1966

103 201600026118 LRCPRZ65R54D150V AZ. AGR. LANTIERI DE PARATICO DI LAROCCA PATRIZIA 70.500,00 28.200,00 15 BS 14/10/1965

104 201600023787 01738240181 TENUTA IL CASTELLO - AZIENDA AGRICOLA TERRE BENTIVOGLIO DI FAUSTO PIROVANO & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 197.500,00 79.000,00 15 PV 16/09/1965

105 201600028330 01766060238 AZIENDA AGRICOLA RIZZI LUIGINO & CLAUDIO SOCIETA' AGRICOLA 143.490,00 57.396,00 15 BS 29/08/1965

2.608.621,34

——— • ———

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Bollettino Ufficiale – 165 –

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

ALLEGATO 3

DOMANDE NON FINANZIATE 2015 - 2016

N. Domanda CUAA RAGIONE SOCIALE Spesa Ammissibile

Contributo Ammissibile PUNTI Provincia DATA_NASCITA

1 201600028051 02894810171 AZIENDA AGRICOLA RICCI CURBASTRO GUALBERTO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. 18.864,00 7.545,60 15 BS 30/06/1964

2 201600028214 MGRLGE64H25I628B MAGRI ELIGIO 16.420,00 6.568,00 15 BG 25/06/1964

3 201600028281 FLLLGE64H22H717N AZ. BIOAGRICOLA PODERE DEI FOLLI DI ELIGIO FOLLI E FIGLI 6.100,00 2.440,00 15 BS 22/06/1964

4 201600028034 02110840176 AZIENDA AGRICOLA LODA UMBERTO ED EGIDIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. 52.331,00 20.932,40 15 BS 09/05/1964

5 201600024584 00386210173 SOCIETA' AGRICOLA CATTURICH DUCCO S.S. 8.220,00 3.288,00 15 BS 14/11/1963

6 201600028420 CDRPRZ63H46D284N AZIENDA AGRICOLA GIOVANNI DI CADORE PATRIZIA 86.660,00 34.664,00 15 BS 06/06/1963

7 201600020258 MGRVCN63D15I628Y AZIENDA AGRICOLA LA ROVERE DI MAGRI VINCENZO 37.000,00 14.800,00 15 BG 15/04/1963

8 201600029323 SBRMSM62C19B157U AZ. AGR. FELICIANA DI SBRUZZI MASSIMO 32.940,00 13.176,00 15 BS 19/03/1962

9 201600027714 01291690186 AZ. AGR.FONTANACHIARA DI MARCO E ROBERTO MAGGI SOCIETA' AGRICOLA 72.880,00 29.152,00 15 PV 11/07/1960

10 201600026840 BRTGFR60A03M125N AZ. AGR.BERTAGNA GIANFRANCO 15.150,00 6.060,00 15 MN 03/01/1960

11 201600028157 CMNGFR59T14H086U AZIENDA AGRICOLA COMINCIOLI DI COMINCIOLI GIANFRANCO 18.905,00 7.562,00 15 BS 14/12/1959

12 201600028810 TSTMRN57T08I237J AZIENDA AGRICOLA TESTORI DI MARIANO TESTORI 7.590,00 3.036,00 15 PV 08/12/1957

13 201600022672 NVRNGL57E13B201B NOVARINI ANGELO 198.101,64 79.240,65 15 PV 13/05/1957

14 201600028213 MLNRFL57B55B107Q AZ. AGR. CASCINA MADDALENA DI MOLINARI RAFFAELLA 43.565,00 17.426,00 15 BS 15/02/1957

15 201600016210 00862250149 COOPERATIVA AGRICOLA TRIASSO E SASSELLA - S.C.A. 36.035,96 14.414,39 15 SO 03/02/1956

16 201600027723 BGNPLA55C02I237C AZIENDA AGRICOLA BAGNASCO PAOLO 21.000,00 8.400,00 15 PV 02/03/1955

17 201600019563 00187020185 TORREVILLA s.c.a. 195.000,00 78.000,00 15 PV 05/09/1954

18 201600028687 01976490985 AZIENDA AGRICOLA MONTE CICOGNA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 28.150,00 11.260,00 15 BS 29/01/1953

19 201600029354 GTTRRT53A08C408C FERGHETTINA DI GATTI ROBERTO 67.900,00 27.160,00 15 BS 08/01/1953

20 201600028118 00141080200 CANTINA COLLI MORENICI ALTO MANTOVANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 96.670,00 38.668,00 15 MN 23/06/1952

21 201600026341 00231740168 CANTINA SOCIALE BERGAMASCA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 199.005,00 79.602,00 15 BG 07/01/1952

22 201600029857 CTTMCL50H30Z133F CATTANEO ADORNO MARCELLO 13.344,61 5.337,84 15 PV 30/06/1950

23 201600023652 SNGNGL49P28I203L AZ. AGR. CA' DEL PERO DI SANGIORGI ANGELO 26.800,00 10.720,00 15 PV 28/09/1949

24 201600030224 02109470985 LA VALLE SOCIETA' AGRICOLA DI PEZZOLA S.S. 178.350,00 71.340,00 15 BS 15/07/1949

25 201600027743 SCRLGU46M06C684U AZ. AGR. CA' MONTEBELLO DI SCARANI LUIGI 54.200,00 21.680,00 15 PV 06/08/1946

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 166 – Bollettino Ufficiale

N. Domanda CUAA RAGIONE SOCIALE Spesa Ammissibile

Contributo Ammissibile PUNTI Provincia DATA_NASCITA

26 201600029498 01069920179 AZIENDA AGRICOLA MIRABELLA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA 171.917,63 68.767,05 15 BS 16/09/1944

27 201600012073 TGNBDT43L29B091N AZ. AGRICOLA TOGNAZZI BENEDETTO 7.800,00 3.120,00 15 BS 29/07/1943

28 201600029483 00244900031 AZIENDA AGRICOLA F.LLI BERLUCCHI SRL - SOCIETA' AGRIC 171.245,00 68.498,00 15 BS 07/06/1942

29 201600027710 MGGGRG39D24B082E MAGGI GIORGIO 6.072,00 2.428,80 15 PV 24/04/1939

30 201600027703 BLCLGU39A20F701A BELCREDI LUIGI 34.000,00 13.600,00 15 PV 20/01/1939

31 201600029582 02927460176 SOCIETA' AGRICOLA BERSI SERLINI SRL 13.084,00 5.233,60 15 BS 26/10/1937

32 201600028396 TRBFNC37M17G149J AZ. AGRICOLA TIRABOSCHI FRANCO 200.000,00 80.000,00 15 BS 17/08/1937

33 201600028829 PNCMNQ37B45Z103C AZIENDA AGRICOLA LO SPARVIERE GUSSALLI BERETTA DI PONCELET MONIQUE 68.533,85 27.413,54 15 BS 05/02/1937

34 201600028576 PNCMLB35B21E897X PANCERA EMILIO 42.365,00 16.946,00 15 BS 21/02/1935

35 201600028243 02821120983 SOCIETA' AGRICOLA TAVER DI BOCCHIO FRATELLI S.S. 31.000,00 12.400,00 13 BS 05/04/1971

36 201600029086 VVNFRS70T21H717B VIVENZI FABIO EROS 20.675,00 8.270,00 13 BS 21/12/1970

37 201600000033 LDRVNI66R10B898N AZ.AGR.BREDA DI LODI RIZZINI IVAN 15.800,00 6.320,00 13 MN 10/10/1966

38 201600024647 TSNFBA66C18E667P TOSONI FABIO 20.800,00 8.320,00 13 BS 18/03/1966

39 201600024924 01910470986 SOCIETA' AGRICOLA PALVARINI ANNA E C. S.S. 9.375,00 3.750,00 12 BS 22/11/1965

40 201600029302 03034170989 CASTELLO BONOMI TENUTE IN FRANCIACORTA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 52.128,00 20.851,20 12 BS 10/10/1960

41 201600027846 PCSNGL58P24E770Q PECIS ANGELO 6.530,00 2.612,00 12 BG 24/09/1958

42 201600029496 STTCSR52M29E667S AZIENDA AGRICOLA E VITIVINICOLA DI SAOTTINI CESARE 40.068,99 16.027,60 12 BS 29/08/1952

43 201600018371 LCTLGU50H08C649B LOCATELLI LUIGI 6.600,00 2.640,00 12 BG 08/06/1950

44 201600021511 06414250156 SOCIETA' AGRICOLA MAZZOLINO SRL 7.400,00 2.960,00 12 PV 04/08/1943

45 201600022714 CLOBTS43A07A060U COLA BATTISTA 54.180,00 21.672,00 12 BS 07/01/1943

46 201600029598 HRMMRZ70P14C623X HERMAN MAURIZIO 148.932,30 59.572,92 11 SO 14/09/1970

47 201600029340 00954580148 RIVETTI & LAURO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. 56.672,00 22.668,80 11 SO 10/06/1966

48 201600029085 FRVGPP66T19G388F FARAVELLI GIUSEPPINO 9.043,28 3.617,31 10 PV 19/12/1966

49 201600029113 FRNBTS47S21E310W AZIENDA AGRICOLA PALAZZOLA DI FORNI BATTISTA 20.500,00 8.200,00 10 PV 21/11/1947

50 201600023811 DLLLDA86C24B201J AZ. AGR. FINIGETO DI DALLAVALLE ALDO 62.500,00 25.000,00 8 PV 24/03/1986

51 201600022117 03749140160 TENUTA VINEA SOCIETA' AGRICOLA SRL UNIPERSONALE 11.030,00 4.412,00 8 SO 04/09/1975

52 201600028333 00531010148 CASA VINICOLA ALDO RAINOLDI S.R.L. 188.957,00 75.582,80 8 SO 27/04/1973

53 201600022616 03241470982 PLOZZA OME S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA 11.450,00 4.580,00 8 BS 22/12/1972

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Bollettino Ufficiale – 167 –

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

N. Domanda CUAA RAGIONE SOCIALE Spesa Ammissibile

Contributo Ammissibile PUNTI Provincia DATA_NASCITA

54 201600024268 00412670143 PLOZZA S.R.L. 20.450,00 8.180,00 8 SO 22/12/1972

55 201600018304 08579810964 CONSORZIO VITIVINICOLO PIEMONTESE - LOMBARDO-VENETO - CONSORZIO AGRICOLO 194.200,00 77.680,00 8 PV 01/01/1962

56 201600030437 00079470142 CAVITRIA - CASA VINICOLA TRIACCA S.R.L. 36.200,00 14.480,00 8 SO 24/12/1959

57 201600027143 00141640144 CASA VINICOLA PIETRO NERA S.R.L. 9.600,00 3.840,00 8 SO 01/11/1935

58 201600029294 01965940982 AVANZI CAV. GIOVANNI S.S. SOCIETA' AGRICOLA 81.775,75 32.710,30 5 BS 27/10/1983

59 201600028240 01509150981 AZIENDA VITIVINICOLA CAMOSSI DI CAMOSSI DARIO E CLAUDIO E C. S.S.SOCIETA' AGRICOLA 35.220,74 14.088,30 5 BS 26/04/1979

60 201600030162 BLGFST68C12L567N AZ.AGRICOLA BULGARINI FAUSTO 126.000,00 50.400,00 5 BS 12/03/1968

61 201600027034 02415020185 SOCIETA' AGRICOLA DELLAFIORE ROBERTO & F.LLI SOCIETA' SEMPLICE 101.600,00 40.640,00 5 PV 29/10/1967

62 201600030545 MLVDNL67E11I632G MALAVASI DANIELE 38.411,20 15.364,48 5 BS 11/05/1967

63 201600029449 MNGPQL66B16H224I MANGANARO PASQUALE 32.310,00 12.924,00 5 PV 16/02/1966

64 201600018178 01479260174 AZ. AGR. CA' DEI FRATI DI DAL CERO PIETRO E FIGLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA 198.940,00 79.576,00 5 BS 11/01/1965

65 201600027980 03091700173 SOCIETA' AGRICOLA LA FIORITA DI BONO GIANCARLA E STEFANO S.S. 44.780,00 17.912,00 5 BS 11/11/1961

66 201600028545 02463480984 ROCCHE DEI VIGNALI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 15.595,00 6.238,00 5 BS 17/01/1959

67 201600029501 01166840171 ANTICA CANTINA FRATTA SPA 145.525,00 58.210,00 5 BS 26/03/1958

68 201600029503 BNFGZN52R21B187P BONFADINI GRAZIANO 180.980,00 72.392,00 5 BS 21/10/1952

69 201600030575 BLGSRN90L57C312X BULGARINI SERENA 181.974,66 72.789,86 3 BS 17/07/1990

70 201600028391 00107240194 VINICOLA DECORDI CORTESOLE SpA 199.655,00 79.862,00 3 CR 14/11/1978

71 201600001470 PRVCMN62P09B201G PARAVELLA CLEMENTINO 7.890,00 3.156,00 3 PV 09/09/1962

72 201600019977 BGNGPP60L16I801I BIGNOTTI GIUSEPPE 100.650,00 40.260,00 3 MN 16/07/1960

73 201600022534 03294170158 AZIENDA AGRICOLA TRAVAGLINO DI LORELLA COMI & C. S.A.S. 59.360,00 23.744,00 2 PV 10/12/1990

74 201600030191 02180200988 AZIENDA AGRICOLA BARISELLI GABRIELLA & C. SOCIETA' AGRICOLA 12.850,00 5.140,00 2 BS 27/10/1980

75 201600030343 00501920185 GIORGI DI F.LLI GIORGI ANTONIO, FABIANO ED ELEONORA S.N.C. 196.500,00 78.600,00 2 PV 14/10/1980

76 201600030583 02277600207 TENUTA MADDALENA S.S. SOCIETA' AGRICOLA 8.356,00 3.342,40 2 MN 06/10/1977

77 201600029486 02314540986 OENOITALIA SERVIZI SRL -ENUNCIABILE OESSE SRL 88.720,00 35.488,00 2 BS 24/10/1966

78 201600030340 01604750172 GUIDO BERLUCCHI & C. S.P.A. 191.040,00 76.416,00 2 BS 22/12/1965

79 201600024784 01589160983 AZIENDA AGRICOLA CASTEL FAGLIA S.R.L. 45.620,00 18.248,00 2 BS 03/08/1962

80 201600030440 02164100204 CANTINE VIRGILI LUIGI SRL 23.100,00 9.240,00 2 MN 10/04/1961

81 201600027495 02060010176 CANTINA MARSADRI DI MARSADRI VINCENZO E C. SNC 83.650,00 33.460,00 2 BS 02/02/1959

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 168 – Bollettino Ufficiale

N. Domanda CUAA RAGIONE SOCIALE Spesa Ammissibile

Contributo Ammissibile PUNTI Provincia DATA_NASCITA

82 201600026566 PZZFNC56R19C406X PEZZINI FRANCO 10.250,00 4.100,00 2 MN 19/10/1956

83 201600027707 01925760181 CANTINE FRANCESCO MONTAGNA SRL 64.646,00 25.858,40 2 PV 14/08/1946

84 201600030259 01665870984 AZIENDA VINICOLA LA ROTONDA SRL 9.862,00 3.944,80 2 BS 01/04/1932

2.226.221,04

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D.G. Sviluppo economico

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 169 –

D.d.u.o. 2 maggio 2016 - n. 3764Bando «Territori Creativi» - Rettifica per mero errore materiale dell’allegato A del d.d.u.o. 24 febbraio 2016 n. 1237

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA ATTRATTIVITA’INTEGRAA – TURISMO, MODA E DESIGN

Richiamati: − la deliberazione della Giunta regionale «II Provvedimento Organizzativo 2015» 27 ottobre 2015, n. 4235, con la quale la Giunta ha disposto la costituzione delle Direzioni Gene-rali tra cui la Direzione Sviluppo Economico;

− il decreto del Segretario generale «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale – Xlegislatura» del 25 luglio 2013, n. 7110 con il quale sono state individuate le strutture organizzative delle Direzioni della Giunta regionale, relative competenze ed aree di attività;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lom-bardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività», con la quale la Regione promuove la crescita competitiva e la ca-pacità di innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia;

Vista la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X legi-slatura (d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78) che, in particolare, prevede il sostegno al terziario e ai servizi innovativi come settori in grado di fare da traino agli altri comparti e di favorire uno sviluppo ar-monico e integrato dell’economia lombarda, anche attingendo all’ecosistema creativo, vocazione del territorio regionale;

Visto l’«Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo 2010 - 2015 fra Regione Lombardia e Sistema Camerale. Relazione attività 2012 e Pro-gramma di azione 2013», approvato con d.g.r. del 13 febbraio 2013 n. IX/4683;

Richiamata la d.g.r. 30 ottobre 2015, n. 4253: Bando «Territori Creativi – Innovazione nella moda e nel design – Approvazione dei criteri attuativi», con il quale sono stati approvati i criteri di accesso alla linea di intervento;

Rilevato che la suddetta deliberazione individua Unioncame-re Lombardia quale soggetto attuatore del Bando «Territori Cre-ativi» per l’istruttoria formale ivi compresi i requisiti de minimis;

Visto il d.d.u.o. 24 febbraio 2016 n. 1237 con il quale è stato approvato il bando «Territori Creativi – Innovazione nella moda e nel design» di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento;

Dato atto che:

• i contributi a valere sul bando in oggetto sono concedibili secondo una procedura valutativa a sportello;

• la presentazione delle domande a valere sul bando in og-getto si è aperta in data 4 aprile 2016;

• la misura risulta ancora aperta essendo pervenute finora 5 domande che non hanno esaurito la dotazione finan-ziaria disponibile e che sono oggetto di istruttoria formale a cura di Unioncamere Lombardia;

Dato atto che l’allegato A «Bando Territori Creativi», parte in-tegrante e sostanziale del decreto sopra richiamato, discipli-na all’articolo 5 indicazioni inerenti alle spese ammissibili al finanziamento;

Considerata la natura esclusivamente pubblica dei soggetti beneficiari del bando in oggetto per il quali l’IVA rappresenta un costo;

Rilevato che, per mero errore materiale, nel citato art 5 dell’al-legato, è stata riportata la seguente dicitura : «Ai fini del calcolo del contributo (vedi successivo articolo 6) tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA. Le spese ammissibili non possono essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche» al posto della dicitura «Ai fini del calcolo del contributo (vedi successivo arti-colo 6) tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della di-sciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati (indi-pendentemente dalla loro natura pubblica o privata). Le spese

ammissibili non possono essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche»;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il citato allegato A «Bando territori creativi» allegato al d.d.u.o. 24 Febbraio 2016, n.  1237, modificando la dicitura di cui all’art. 5 da«Ai fini del calcolo del contributo (vedi successivo articolo 6) tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA. Le spese ammissibili non possono essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche» in «Ai fini del calcolo del contributo (vedi successivo articolo 6) tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo re-cuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata). Le spese ammissibili non possono essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche»;

Ritenuto, inoltre, di far salve, per quanto non modificato dal presente provvedimento, tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. 24 febbraio 2016, n. 1237 e relativo allegato;

Ritenuto di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lom-bardia per i relativi adempimenti dandole mandato di fornire adeguata comunicazione ai soggetti le cui domande sono in istruttoria formale;

Dato atto che il presente decreto viene adottato entro i termi-ni previsti di chiusura del procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 241/90;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA1. Di rettificare l’allegato A «Bando territori creativi» approvato

con d.d.u.o. 24 Febbraio 2016, n. 1237 modificando la dicitura di cui all’art. 5 da «Ai fini del calcolo del contributo (vedi successi-vo articolo 6) tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA. Le spese ammissibili non possono essere oggetto di altre agevo-lazioni pubbliche» in «Ai fini del calcolo del contributo (vedi suc-cessivo articolo 6) tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggetta-ti (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata). Le spese ammissibili non possono essere oggetto di altre agevola-zioni pubbliche»;

2. Di far salve, per quanto non modificato dal presente prov-vedimento, tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. 15 giugno 2015, n. 4907 e relativo allegato.

3. Di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia per i relativi adempimenti dandole mandato di fornire adegua-ta comunicazione ai soggetti le cui domande sono in istruttoria formale.

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-ciale della Regione Lombardia, sul sito www.bandimpreselom-barde.it e sul sito istituzionale di Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico

Il dirigente della u.o. attrattività integrata .turismo, moda e digitale

Antonella Prete

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 170 – Bollettino Ufficiale

D.d.u.o. 2 maggio 2016 - n. 3765Approvazione «Bando turismo religioso in Lombardia - in attuazione della d.g.r. n. X/3701 del 12 giugno 2015 e s.m.i.»

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVAATTRATTIVITÀ INTEGRATA – TURISMO, MODA E DESIGN

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale «II Prov-vedimento Organizzativo 2015» 27 ottobre 2015, n. 4235, con la quale la Giunta ha disposto la costituzione delle Direzioni Gene-rali tra cui la Direzione Sviluppo Economico;

Viste:

• la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;

• la l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e successive modifiche e integrazioni;

Richiamatoil Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, appro-

vato dal Consiglio regionale con d.c.r .X/78 del 9 luglio 2013, con il quale si evidenzia la necessità, per la valorizzazione dell’of-ferta turistica sul mercato nazionale ed internazionale:

• di sviluppare politiche macroregionali per la promozione di specifici prodotti di eccellenza, tra i quali il turismo reli-gioso;

• di mettere a sistema le risorse e gli operatori turistici regio-nali, alla luce dei nuovi paradigmi della progettazione di esperienze turistiche innovative;

• di individuare efficaci strumenti/canali commerciali di co-municazion innovativi (web, social network etc) e svilup-pare piattaforme tecnologiche per l’interazione tra offerta e domanda avviando sistemi innovativi di coprogettazio-ne pubblico-privato volti alla promo-commercializzazione di nuovi prodotti turistici;

Richiamati: − l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, fra Regione Lom-bardia e Sistema Camerale lombardo, approvato con d.g.r n. VIII/2210 del 29 marzo 2006, sottoscritto in data 16 giugno 2006, e rinnovato con d.g.r. n. VIII/10935 del 30 dicembre 2009;

− la d.g.r. n. X/3590 del 14 marzo 2015 «Presa d’atto della comunicazione del Presidente Maroni avente per ogget-to: Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo 2010-2015 – Rela-zione attività 2014 e Programma di azione 2015»;

Richiamati altresì: − la d.g.r. X/3701 del 12 giugno 2015 «Promozione del tu-rismo religioso lombardo –prima attuazione della d.g.r 3485 del 24 aprile 2015 progetto «Dall’Expo al Giubileo» – Iniziative per il posizionamento e la promozione dell’of-ferta turistica lombarda», con la quale:

• sono stati approvati i criteri finalizzati alla realizzazione dell’iniziativa di cui all’Allegato 1;

• è stata individuata Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore e centro di costo per il contributo istituzionale, a cui veniva altresì demandata l’attività di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 preveden-do che le risorse a carico di Regione Lombardia, pari a complessivi Euro 1.600.000,00, venissero trasferite al suddetto Ente per la realizzazione del progetto;

− Il d.d.g. n. 5486 del 1 luglio 2015 di impegno e contestua-le liquidazione della somma di Euro 1.600.000,00 a favore di Unioncamere Lombardia per l’attuazione dell’iniziativa per la selezione di progetti finalizzati alla promozione del turismo religioso lombardo;

− la d.g.r. n.  4745 del 22 gennaio 2016 con cui Regione Lombardia ha individuato a partire dal 29 maggio 2016 e fino al 29 maggio 2017 l’anno del turismo lombardo pre-vedendo, tra le altre iniziative, la valorizzazione, in chiave di fruizione turistica e artistica, degli itinerari storici della fede

− la d.g.r. X/4957 del 21 marzo 2016 «Ulteriori determinazio-ni nell’ambito dell’iniziativa «Promozione del turismo reli-gioso lombardo» in attuazione della d.g.r. X/3701 DEL 12 giugno 2016» con la quale:

• è stato aggiornato l’allegato 1 della d.g.r. X/3701 del 12 giugno 2015 sostituendo, tra i soggetti beneficiari,

le istituzioni sociali private con gli enti non profit che operano anche nel campo del turismo religioso;

• è stata rideterminata in Euro 1.4000.000,00 la dotazio-ne finanziaria dell’iniziativa di cui all’Allegato 1 della d.g.r. X/3701 del 12 giugno 2015;

Ritenuto di dare attuazione ai provvedimenti citati approvan-do il Bando «Promozione del Turismo religioso Lombardo» di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che gli aiuti ai soggetti richiedenti nel caso in cui svolgano attività economica, sono concessi nel rispetto del re-golamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’appli-cazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare nel rispetto degli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli) del sopra richia-mato Regolamento;

Dato atto che gli aiuti non saranno erogati − ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di re-cupero per effetto di una decisione di recupero adot-tata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero

− ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività eco-nomica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

− informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari all’interno della nozio-ne di impresa unica di cui all’art. 2.2 del regolamen-to (UE) n. 1407/2013 nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del reg.  (UE) medesimo;

− attesti di non essere stati destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del re-golamento (CE) 1589/2015 in quanto ha ricevuto e suc-cessivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dal-la Commissione Europea ai sensi del regolamento (CE) 1589/2015;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dall’art. 2, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero entro 120 giorni dalla data di presentazione delle domande;

Acquisito, nella seduta del 12 aprile 2016, il parere del Comi-tato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all’allegato F) della d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed in-tegrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge re-gionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA1. Di approvare il Bando «Promozione del Turismo religioso

Lombardo» di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a € 1.400.000,00 già disponibili presso Unionca-mere Lombardia.

3. Di prevedere che il presente bando ed il relativo finanzia-mento siano concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare nel rispetto degli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli) del sopra richiamato Regolamento;

4. Di stabilire che con l’approvazione delle graduatorie si provvederà al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

5. Di pubblicare il presente provvedimento e il bando allega-to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito www.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 171 –

bandimpreselombarde.it e sul sito istituzionale di Regione Lom-bardia - Direzione Generale Sviluppo Economico.

Il dirigente della u.o. attrattività integrata –turismo, moda e design

Antonella Prete

——— • ———

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 172 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO A

BANDO TURISMO RELIGIOSO IN LOMBARDIA

INDICE

Sommario1. OBIETTIVI E FINALITÀ2. DOTAZIONE FINANZIARIA3. SOGGETTI BENEFICIARI4. FASI DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DI MERITO6. INTERVENTI AMMISSIBILI7. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI8. SPESE AMMISSIBILI9. INTENSITÀ DELL’AIUTO ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO10. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO11. MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI12. REGIME DI AIUTO13. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI14. COMUNICAZIONI15. TIMELINE16. RINUNCIA E DECADENZA17. ISPEZIONI E CONTROLLI18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI20. INFORMATIVA AI SENSI DELLA L 241/9021. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.

__________________________

1. OBIETTIVI E FINALITÀCon il presente bando Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, nell’ambito degli impegni assunti con l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, finanziano - con contributi a fondo perduto - iniziative per il posi-zionamento e la promozione dell’offerta turistica lombarda in tema di turismo religioso.

Il presente bando intende finanziare, in attuazione delle delibere n. X/3701 del 12 giugno 2015 e n. X/4957 del 21 marzo 2016, progetti di valorizzazione del turismo religioso in Lombardia in chiave esperienziale come elemento funzionale e sinergico allo sviluppo di altri filoni tematici: attrattive ed esperienze, patrimonio artistico storico e paesaggistico, testimonianze architettoniche, vie e luoghi della fede, itinerari artistici e pellegrinaggi, con attenzione anche alle realtà minori e meno conosciute.

Gli interventi finanziati devono sviluppare progettualità con primaria motivazione di viaggio le tematiche della fede e del turismo religioso a partire dall’aspetto giubilare e al fine di valorizzare, in prospettiva post giubilare, l’attrattività del prodotto turistico religioso. I progetti devono essere declinati sui seguenti ambiti:

• pellegrinaggi, percorsi e vie della fede, ritiri spirituali e soggiorni di studio/preghiera;

• attrazioni turistiche religiose, siti artistici e del patrimonio, incontri, eventi e manifestazioni .

2. DOTAZIONE FINANZIARIALa dotazione finanziaria per il presente bando ammonta complessivamente a Euro 1.400.000,00

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia si riservano la facoltà di:

• rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite appositi provvedimenti;

• destinare gli eventuali residui dovuti alla mancata accettazione del contributo a progetti ammissibili ma non finanziabili, scorrendo la relativa graduatoria.

3. SOGGETTI BENEFICIARIPossono presentare domanda i partenariati composti da almeno 13 soggetti di cui:

• n. 3 enti non profit operanti anche nel settore del turismo religioso;

• n. 10 MPMI del settore turismo e del settore commercio.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Ogni soggetto può partecipare ad un solo partenariato.

Ogni partenariato deve rappresentare almeno tre territori provinciali lombardi.

Possono inoltre aderire ai partenariati:

• con beneficio di contributo: i consorzi di promozione turistica;

• senza beneficio di contributo: gli Enti locali e le Pubbliche Amministrazioni, le Camere di Commercio, le Università, le Associazioni di categoria supportando la realizzazione delle iniziative e mettendo a disposizione risorse anche finanziarie.

La non ammissibilità di uno o più dei partner beneficiari di contributo ai sensi delle previsioni del presente articolo comporterà la non ammissibilità della domanda definitiva di partecipazione al bando da parte del singolo e del partenariato in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi previsti per il medesimo.

3.1 Requisiti per gli enti non profit

Gli enti non profit devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

• essere formalmente costituiti e operanti secondo le vigenti normative in materia, come da statuto o atto costitutivo;

• operare anche nel settore del turismo religioso;

• avere sede operativa in Lombardia o impegnarsi a costituirla entro la data di erogazione del contributo.

• avere contabilità separata nel caso in cui svolgano attività di natura economica e commerciale.

Ai sensi dell’articolo 72 della legge 27/15 ”Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”, i contributi concessi decadono nel caso in cui i richiedenti siano strutture ricettive alberghiere e non alberghiere - ai sensi della medesima legge – il cui fatturato o ricavato dell’attività ricettiva degli ultimi tre anni non sia integralmente derivante dall’attività turistica.1 A tal fine, le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere devono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda definitiva, una specifica dichiarazione in cui attestino che il proprio fatturato o il ricavato dell’attività ricettiva degli ultimi tre anni derivi interamente dall’attività turistica.

3.2 Requisiti per le MPMI

Le micro piccole e medie imprese al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

• essere micro, piccola o media impresa con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUUE n. 124 del 20 maggio 2003) recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005)2

• avere sede operativa in Lombardia o impegnarsi a costituirla entro la data di erogazione del contributo;

• se già aventi sede operativa in Lombardia, essere iscritte e attive da almeno 6 mesi al Registro Imprese della Camera di Commercio Lombarda territorialmente competente ed essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale;

• avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011;

• non essere destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Com-missione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015;

• svolgere un’attività classificata con i codici ATECO 2007 (si fa riferimento al codice ATECO - attività principale o secondaria indicata in visura camerale alla data di presentazione della proposta progettuale definitiva) di cui alle divisioni

− 55 (Alberghi e strutture simili)

− 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse)

− 56 (ristorazione)

e tutti i sottodigit.

Ai sensi della l.r. 8/2013 le imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito devono rimuovere tali apparecchi eventualmente detenuti a qualsiasi titolo alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi 3 anni dall’erogazione dello stesso.

Ai sensi dell’articolo 72 della legge 27/15 ”Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”, i contributi concessi decadono nel caso in cui i richiedenti siano strutture ricettive alberghiere e non alberghiere - ai sensi della medesima legge – il cui fatturato o ricavato dell’attività ricettiva degli ultimi tre anni non sia integralmente derivante dall’attività turistica.3 A tal fine, le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere devono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda definitiva, una specifica dichiarazione in cui attestino che il proprio fatturato o il ricavato dell’attività ricettiva degli ultimi tre anni derivi interamente dall’attività turistica.

1 Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.

2 Si veda la guida “La nuova definizione di PMI” della Direzione Generale per le imprese e l’industria della Commissione Europea, p. 14; sono comunque escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale.

3 Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 174 – Bollettino Ufficiale

3.3 Requisiti per i consorzi di promozione turistica

I consorzi di promozione turistica devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

• avere tra le finalità principali dell’attività consortile e del contratto di consorzio la promozione turistica;

• avere sede operativa in Lombardia o impegnarsi a costituirla entro la data di erogazione del contributo;

• se già aventi sede operativa in Lombardia, essere iscritti e attivi - in caso di consorzi con attività esterna - da almeno 6 mesi al Registro Imprese della Camera di Commercio lombarda territorialmente competente ed essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale;

• auto-dichiarare in sede di proposta progettuale definitiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ai fini dell’applicazione del regime de minimis con particolare riferimento alla nozione di impresa unica, la tipologia di attività svolta (interna oppure esterna) e conse-guentemente l’eventuale esercizio di un’influenza contrattualmente dominante sugli associati.

3.4 Requisiti per tutti i partner

Tutti i partner che costituiscono il partenariato devono risultare, ai fini della concessione del contributo, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) come previsto all’articolo 31 del D.L. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non am-missibilità del singolo partner e del partenariato in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi previsti.

3.5 Compiti del capofila e Accordo di Partenariato

Fase Acquisizione delle proposte progettuali preliminariAi fini della presentazione dei progetti preliminari, i soggetti partner del partenariato devono individuare un soggetto Capofila, unico referente nei confronti di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia anche per la fase di negoziazione di cui all’articolo 4.1 e formalizzare il partenariato mediante la sottoscrizione di una lettera di intenti Preliminare secondo il modello Allegato B.

Qualsiasi partner può fungere da capofila.

Ogni partner deve compartecipare in termini finanziari ad esclusione dei partner non beneficiari di contributo di cui all’articolo 3.

Fase Acquisizione delle proposte progettuali definitiveAi fini della presentazione dei progetti definitivi, i soggetti partner dovranno confermare oppure modificare:

• il capofila individuato nella proposta progettuale preliminare;

• il partenariato individuato nella proposta progettuale preliminare;

• la scheda progetto e il prospetto delle spese trasmessi unitamente alla domanda di proposta progettuale preliminare

sottoscrivendo un Accordo di partenariato di cui all’Allegato E e trasmettendo i documenti di cui all’articolo 4.3 nella versione defi-nitiva.

Qualsiasi partner può fungere da capofila.

Ogni partner deve compartecipare in termini finanziari ad esclusione dei partner non beneficiari di contributo di cui all’articolo 3.

In particolare, è compito del capofila in tutte le fasi di cui all’articolo 4:

• presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto del partenariato;

• presentare la rendicontazione e la relativa documentazione richiesta in nome e per conto del partenariato;

• monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun soggetto partner e segnalare tempestivamente a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia eventuali ritardi, inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato e/o sulla realizzazione dell’intervento.

3.6 Variazione del partenariato

La composizione del partenariato definitivo e il ruolo di capofila non possono in alcun modo subire modificazioni dalla data di pre-sentazione delle proposte progettuali definitive alla data di concessione dell’agevolazione.

Nel caso in cui, dopo l’avvio del progetto, il capofila riscontri la necessità di effettuare modifiche alla composizione della partnership proposta (sostituzione, rinuncia, variazione societaria, etc.), queste dovranno essere comunicate a Unioncamere Lombardia all’indi-rizzo PEC [email protected], esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla comprensione delle ragioni che hanno portato alla richiesta.

La sostituzione del partner è ammissibile:

a) nella percentuale massima del 15% dei partner del partenariato;

b) a condizione che venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti del progetto;

c) solo se avviene con soggetto in possesso della medesima natura, dei medesimi requisiti previsti per il partner sostituendo e in grado di sostenere l’investimento ammesso per il partner sostituendo.

A tal fine il soggetto sostituto dovrà dichiarare di subentrare al partner sostituito, provvedendo a tutti gli adempimenti e oneri conse-guenti.

La rinuncia del partner, invece, può avvenire alle seguenti condizioni:

a) vengano garantiti i requisiti di composizione del partenariato indicati nel presente articolo;

b) venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti del progetto;

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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c) i rimanenti partner si assumano la responsabilità di proseguire le attività del progetto e sostenere le relative spese ammissibili in capo al partner fuoriuscito dal partenariato, procedendo ad una ridistribuzione delle stesse e garantendo il rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente articolo.

In assenza delle sopracitate condizioni la rinuncia del partner determina la decadenza totale del contributo concesso all’intero par-tenariato.

Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia si riservano di autorizzare eventuali variazioni

Solo le modifiche e sostituzioni preventivamente comunicate e valutate potranno essere autorizzate, ferme restando tutte le prescri-zioni e impegni previsti dal bando e fermo restando che non potranno in alcun caso essere riconosciuti contributi superiori a quelli concessi.

A seguito di valutazione, Regione Lombardia assumerà i provvedimenti necessari di autorizzazione o diniego alla sostituzione e rinun-cia.

Le variazioni societarie inerenti ai singoli partner, che non abbiano impatto sulla composizione del partenariato dovranno essere co-municate prima dell’erogazione del contributo a Unioncamere Lombardia all’indirizzo PEC [email protected], esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla comprensione del caso.

Per le variazioni societarie che non abbiano impatto sulla composizione del partenariato, Regione Lombardia assumerà un proprio provvedimento di autorizzazione alla variazione societaria.

4. FASI DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDEIl procedimento di selezione dei progetti si articola in tre fasi:

a) acquisizione delle proposte progettuali preliminari;

b) svolgimento della negoziazione;

c) acquisizione delle proposte progettuali definitive.

4.1 Acquisizione delle proposte progettuali preliminari:

Le proposte progettuali preliminari devono essere inviate

dal 24 maggio 2016 al 27 giugno 2016

Prima di presentare domanda è necessario che il capofila sia registrato ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secon-do le procedure disponibili all’indirizzo: www.registroimprese.it. Appena conclusa la fase di registrazione, il soggetto iscritto riceverà, presso l’e-mail indicata in fase di registrazione, una mail con le credenziali per l’accesso.

La registrazione al sito www.registroimprese.it, necessaria per accedere al sito http://webtelemaco.infocamere.it ed inviare la doman-da di contributo, va richiesta almeno 48 ore prima della chiusura dei termini di presentazione delle domande.4

Con le credenziali il capofila dovrà:

• collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it;

• seguire il seguente percorso:

o Sportello Pratiche,

o Servizi e-gov,

o Contributi alle imprese,

o Accedi,

o Inserire user e password

• selezionare lo sportello “Unioncamere Lombardia” e il bando di interesse “codice 1601 - valorizzazione Turismo Religioso - pro-poste candidatura”

o compilare il form con i dati dell’impresa dal quale si genererà il Modello base della domanda,

o firmare il modello base digitalmente e riallegarlo

o procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare alla pratica telematica oltre al modello base anche tutti i seguenti documenti obbligatori previsti dal bando, firmati digitalmente e reperibili sul sito di Unioncamere Lombardia alla sezione “Bandi e contributi alle imprese”:

• al termine, procedere all’invio telematico (seleziona “invio pratica”). Riceverete per accettazione, all’indirizzo di PEC indicato in fase di domanda, il numero di Protocollo della pratica telematica inviata.

La documentazione da allegare, caricandola elettronicamente sul sistema informativo, è

la seguente:

• Scheda Progetto preliminare (Allegato A) sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del capofila;

• Lettera di intenti Preliminare (Allegato B) sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del capofila contenente l’indicazione dei partner, dei ruoli e delle responsabilità;

4 Le Pubbliche Amministrazioni devono seguire un iter specifico per la registrazione dettagliato nella guida operativa disponibile sul sito di Unioncamere Lombardia nella sezione Bandi-Contributi alle imprese.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 176 – Bollettino Ufficiale

• Prospetto delle spese Preliminare (Allegato C) sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del capofila conte-nente la ripartizione delle spese tra partner.

La documentazione preliminare deve contemplare impegni, risorse e ruoli di tutti i partner individuati: saranno accettate proposte progettuali preliminari non ancora complete dal punto di vista dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

4.2 Svolgimento della negoziazione La fase di negoziazione ha lo scopo di finalizzare e agevolare la definizione compiuta delle proposte progettuali preliminari.

Sulla base delle proposte progettuali preliminari ricevute, la Cabina di Regia, nominata con provvedimento regionale, composta da rappresentanti di Regione Lombardia e del sistema camerale lombardo e presieduta da Regione Lombardia, procederà alla defi-nizione delle modalità procedurali e alla convocazione dei Tavoli di negoziazione cui saranno chiamati a partecipare i Capifila dei partenariati preliminari. Le relative attività di coordinamento saranno in capo a Unioncamere Lombardia.

La fase di negoziazione avrà luogo

dal 18 luglio 2016 al 23 settembre 2016

e sarà finalizzata - per il tramite delle Camere di Commercio territorialmente competenti - all’affinamento, al miglioramento e comple-tamento delle proposte progettuali preliminari, a ottimizzare e integrare l’uso delle risorse e delle fonti di finanziamento, assicurando un’equilibrata ripartizione dei contributi regionali tra i territori e valorizzando le integrazioni, le connessioni funzionali e le sinergie tra gli interventi e le azioni sui territori e a livello regionale.

L’esito della procedura negoziata è formalizzato da Unioncamere Lombardia mediante sintetica verbalizzazione degli esiti degli incon-tri con i Capofila dei partenariati preliminari.

4.3 Acquisizione delle proposte progettuali definitive

A seguito della fase di negoziazione il capofila del partenariato definitivo deve inviare la versione definitiva della proposta progettuale acquisita nella fase preliminare di cui al punto 4.1

dal 10 ottobre 2016 al 4 novembre 2016

Ai fini della presentazione dei progetti definitivi, i soggetti partner devono confermare oppure modificare:

• il capofila individuato nella lettera di intenti preliminare;

• il partenariato individuato nella lettera di intenti preliminare;

• la scheda progetto e il prospetto delle spese trasmessi unitamente alla domanda di proposta progettuale preliminare

Il capofila del partenariato definitivo, qualora sia un soggetto diverso dal capofila del partenariato preliminare, deve, prima di presen-tare domanda, registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all’indirizzo: www.registroimprese.it.5 Appena conclusa la fase di registrazione, il soggetto iscritto riceverà, presso l’e-mail indicata in fase di registrazione, una mail con le credenziali per l’accesso.

Con le credenziali il capofila dovrà:

• collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it;

• seguire il seguente percorso:

o Sportello Pratiche,

o Servizi e-gov,

o Contributi alle imprese,

o Accedi,

o Inserire user e password

• selezionare lo sportello “Unioncamere Lombardia” e il bando di interesse “codice 16TR - valorizzazione Turismo Religioso - pro-getti definitivi”

o compilare il form con i dati dell’impresa dal quale si genererà il Modello base della domanda,

o firmare il modello base digitalmente e riallegarlo

o procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare alla pratica telematica oltre al modello base anche tutti i seguenti documenti obbligatori previsti dal bando, firmati digitalmente e reperibili sul sito di Unioncamere Lombardia alla sezione “Bandi e contributi alle imprese”:

• al termine, procedere all’invio telematico (seleziona “invio pratica”). Riceverete per accettazione, all’indirizzo di PEC indicato in fase di domanda, il numero di Protocollo della pratica telematica inviata.

La documentazione da caricare elettronicamente sul sistema informativo è la seguente:

• Scheda Progetto definitivo (Allegato D) sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del capofila,

• Accordo di Partenariato Definitivo (Allegato E) sottoscritto in forma autografa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti

5 Se il nuovo capofila possiede già credenziali di accesso a Telemaco, può utilizzare quelle in suo possesso

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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partner, salvato in formato .pdf, sottoscritto con firma digitale dal capofila e inviato con allegate le copie dei documenti d’identità in corso di validità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto con firma autografa;

• Prospetto definitivo delle spese (Allegato F) sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del capofila;

• “Dichiarazione “De Minimis” (Allegato G) sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del capofila e/o dai legali rappresentanti dei soggetti partner solo nel caso in cui svolgano attività economica.

L’Accordo di Partenariato definitivo deve contemplare impegni, risorse e ruoli di tutti i partner.

Tutti i soggetti membri del partenariato presentano la proposta progettuale definitiva tramite il capofila:

• sottoscrivendo un apposito Accordo di partenariato da parte dei legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti all’ag-gregazione, specificandone ruoli e benefici;

• indicando chiaramente sia nel budget di spesa, in sede di presentazione della proposta, sia in fase di rendicontazione finale del progetto realizzato, le rispettive compartecipazioni finanziarie e non.

Ciascun soggetto partner deve sottoscrivere, nell’Accordo di partenariato definitivo, l’impegno a:

• realizzare l’attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso e in conformità al progetto pre-sentato;

• predisporre tutta la documentazione richiesta dal presente avviso e dagli atti ad esso conseguenti e a trasmetterla al capo-fila;

• favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, monitoraggio e rendicon-tazione;

• realizzare il progetto sul territorio lombardo;

• rendicontare le spese sostenute.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DI MERITO

L’istruttoria sarà implementata con riferimento ai soli progetti definitivi di cui al precedente 4.3.

L’istruttoria di ammissibilità formale delle proposte progettuali definitive è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;

- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;

- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

In sede di istruttoria di ammissibilità formale, Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di richiedere al capofila i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui al presente articolo si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

L’istruttoria tecnica delle proposte progettuali definitive ritenute formalmente ammissibili è svolta da Unioncamere Lombardia e va-lidata da un Nucleo di Valutazione, composto da rappresentati regionali e di Unioncamere Lombardia da nominare con apposito provvedimento regionale.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri sotto indicati:

CRITERI PESO

1) Qualità del concept e del progetto proposto in termini di innovazione, creatività, coinvolgimento e impatto atteso.

Tale impatto dovrà essere chiaramente dettagliato dal lato qualitativo e quantitativo unitamente alle categorie di stakeholder e interlocutori sui quali è atteso il beneficio.

Max punti 30

2) Efficacia della proposta di promozione e/o commercializzazione dei pacchetti tu-ristici legati al turismo religioso in termini di integrazione: azioni, mercati, target e utilizzo di strumenti innovativi.

In particolare, sarà valutata - laddove presente- la chiarezza e l’adeguatezza della pro-posta di commercializzazione.

Max punti 25

3) Coerenza del piano di spesa in relazione all’intervento proposto, ai suoi obiettivi e all’impatto atteso. Max punti 15

4) Grado di integrazione modello di offerta proposto con altri settori (mobilità dolce, enogastronomia, arte e immagine, ecc. ) Max punti 15

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 178 – Bollettino Ufficiale

CRITERI PESO

5) Grado di co-finanziamento da parte del partenariato in misura superiore del 50% 2 punti per cofinanziamento tra il 51% e il 69,99%

4 punti per cofinanziamento tra il 70 e il 74,99 %

5 punti per cofinanziamento oltre il 75%6) Numero di MPMI aderenti al partenariato del settore commercio e turismo 2 punti per ogni MPMI di altri settori ag-

giuntiva rispetto al minimo previsto fino ad un massimo di 5 punti

7) Coinvolgimento di un numero di territori provinciali superiori rispetto alla soglia mi-nima prevista dal bando (ovvero tre territori)

2 punti per ogni provincia aggiuntiva fino a un massimo di 5 punti

PUNTEGGIO MASSIMO 100PUNTEGGIO MINIMO 70

Saranno ritenuti ammissibili al contributo i progetti che avranno totalizzato un punteggio minimo di 70 punti

Ai fini della definizione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo regionale, in caso di parità di punteggio prevale la “Propo-sta progettuale definitiva” che prevede una più elevata quota di cofinanziamento da parte dei soggetti proponenti.

6. INTERVENTI AMMISSIBILII progetti devono sviluppare nuovi pacchetti turistici ovvero approfondimento e ampliamento di quelli già esistenti veicolati da agen-zie di viaggio e tour operator per favorire nuovi arrivi, permanenze più prolungate e il ritorno di visitatori.

In particolare i pacchetti devono essere promossi e/o commercializzati con particolare riferimento agli strumenti informatici con tec-nologie “mobile”, piattaforme “social”, “app” e realtà aumentata.

I pacchetti devono

• valorizzare percorsi e itinerari con particolare riferimento all’aspetto giubilare per migliorare e favorire il posizionamento della Lombardia sul mercato nazionale ed internazionale;

• essere finalizzati a incrementare i flussi turistici ed escursionistici verso la Lombardia a partire dall’aspetto giubilare e al fine di valorizzare, in prospettiva post giubilare, l’attrattività del prodotto turistico religioso;

• sviluppare pellegrinaggi, percorsi e vie della fede, ritiri spirituali e soggiorni di studio e preghiera6.

• valorizzare attrazioni turistiche religiose, siti artistici e patrimonio, incontri, eventi e manifestazioni7.

I progetti possono estendersi anche a prodotti esperienziali che coinvolgano territori extra lombardi limitrofi, purché tali estensioni siano coerenti con gli obiettivi generali di progetto.

6.1 Regole di ingaggio per la costruzione del progetto

I progetti realizzati devono soddisfare i seguenti requisiti:

• la strutturazione dell’offerta deve avvenire secondo una logica esperienziale, in linea con quanto richiesto dalla domanda turistica attuale;

• la progettazione dell’offerta tenere conto delle sinergie fra le diverse eccellenze lombarde tra cui enogastronomia, outdoor, cultura e artigianato, nell’ottica di un prodotto turistico integrato;

• la comunicazione B2C deve essere digital e social oriented e basata su uno storytelling moderno in grado di riprogettare il percepito collettivo.

6.2 Regole di ingaggio per la comunicazione

I soggetti proponenti si impegnano a:

• assicurare il raccordo con Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia anche per il tramite di Explora s.c.p.a. che coor-dinerà gli aspetti comunicativi unitari a tutte le iniziative legate al turismo religioso;

• aderire alla brand identity di InLombardia (utilizzo del brand e rispetto delle regole contenute nel Brand Book) e alle linee guida di progetto definite da Regione Lombardia anche per il tramite di Explora s.c.p.a., che coordinerà gli aspetti comuni-cativi unitari;

• adottare i format di comunicazione online e offline progettati da Regione Lombardia anche per il tramite di Explora s.c.p.a., che coordinerà gli aspetti comunicativi unitari. I materiali dovranno essere preventivamente approvati attraverso l’invio alla casella di posta: [email protected];

• raccordare tutte le attività di promozione e comunicazione con il Portale InLombardia;

• fornire contenuti per la realizzazione di un piano editoriale web e social condiviso a livello regionale;

• fornire la mappatura degli asset strategici della destinazione toccata dal progetto, l’identificazione dei must see, la raccolta

6 A titolo puramente esemplificativo, i progetti possono riguardare la promozione, commercializzazione e aggregazione dell’offerta attraverso la proposta di tour alla sco-perta dei luoghi di devozione, soggiorni nei luoghi di ritiro spirituale, tour dei Santuari minori e delle Abbazie, itinerari guidati alla scoperta delle reliquie, strade e percorsi che intercettino luoghi di fede, visite guidate ai luoghi dei Papi e dei Santi, visite a conventi, santuari, eremi, ai Sacri Monti e ai Parchi Culturali Ecclesiali.

I luoghi di culto e in generale tutti i luoghi di visita, per poter far parte del progetto, devono possedere le seguenti caratteristiche: - apertura ai turisti;- chiara indicazione degli orari di apertura;- essere ben conservati e in possesso degli standard minimi di sicurezza.7 Cfr. nota numero 6.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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dell’offerta turistica (pacchetti e servizi) e l’elaborazione aggiornata di tracciati GPS (in caso di promozione di itinerari/cammini) per la promozione sui canali di InLombardia;

• garantire supporto per press e blog tour, shooting fotografici e ogni altra iniziativa collegata al progetto.

Il brandbook” e le linee guida di progetto saranno pubblicati sui siti internet di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia a partire dalla data di presentazione delle domande preliminari.

La declinazione di tutti i format di comunicazione - online e offline - saranno pubblicati sui siti internet di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia a partire dalla data di negoziazione.

7. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

I progetti ammessi dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia; farà fede la data della quietanza dell’ultima fattura cronologicamente ammissibile.

Il capofila può richiedere una proroga del termine per la realizzazione del progetto pari ad un massimo di 6 mesi.

L’eventuale richiesta di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata a Unioncamere Lombardia a mezzo PEC Posta elettronica Certificata all’indirizzo [email protected] al massimo entro 10 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse.

8. SPESE AMMISSIBILI

Ogni progetto presentato può prevedere più voci di spesa che potranno essere ammesse solo se relative ad attività realizzate e a spese sostenute a partire dalla presentazione della domanda preliminare di cui al punto 4.1 del bando e fino a 12 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della graduatoria (farà fede la data della quietanza dell’ultima fattura cronologicamente ammissibile) salvo proroga.

Ai fini del calcolo del contributo tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA.

In particolare, sono ammissibili:

a) spese per consulenze relative al progetto e acquisto di servizi acquisiti da soggetti terzi ed esterni;

b) spese per attività e strumenti di comunicazione on-line e off-line acquisiti da soggetti terzi ed esterni (audio e video; servizi di pro-mozione e/o commercializzazione attraverso il web; social media, applicazioni, acquisto e sviluppo di software e relative licenze; prodotti editoriali, pubblicità e piano media, pianificazione e strategia di eventi e strumenti di promozione; sviluppo di siti web, app e piattaforme digitali; cartellonistica, segnaletica e apparecchiature di comunicazione multimediale);

c) costi del personale impiegato nel progetto, per un massimo del 15% della somma delle voci di spesa della lettera a) e della lettera b).

Requisiti rispetto alle spese ammissibili

Consulenze

• Le spese per l’acquisizione di consulenze e servizi devono essere effettuate sulla base di contratti redatti in forma scritta con dettaglio dei costi associati a ciascuna attività.

Strumenti di comunicazione

• L’acquisto e lo sviluppo di strumenti di comunicazione è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati e installati presso la sede per la quale è stato richiesto il contributo ovvero in altre aree, purché indispensabili e funzionali alla realizzazione e alle finalità del progetto. I beni acquistati per la realizzazione del progetto devono essere di nuova fabbricazione.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

• adeguamenti ad obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;

• materiale di consumo e minuterie;

• acquisto e locazione di fabbricati;

• impianti e macchinari;

• servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari);

• realizzazione di opere tramite commesse interne;

• consulenza per la stesura e la presentazione della domanda;

• spese notarili ed oneri accessori;

• beni e servizi forniti da società controllate o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti8;

• locazione finanziaria o leasing;

• autofatturazioni o fatturazioni tra i soggetti appartenenti al medesimo partenariato, comprese le spese di personale.

8.1 Compensazioni delle spese ammissibili

In sede di realizzazione del progetto, sono ammesse compensazioni tra le spese ammissibili in una percentuale massima del 20% rispetto all’investimento complessivo, fermo restando che ogni partner deve comunque sostenere una quota parte dell’ investimento.

8 Si vedano per definizioni e criteri: l’art. 2359 del codice civile e la Guida alla nuova definizione di PMI della Commissione europea http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Qualora in fase di attuazione si rendessero necessarie modifiche con compensazioni superiori al 20%, esse dovranno essere segnalate tempestivamente a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per approvazione e in ogni caso prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute in quanto oggetto di valutazione e di eventuale autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento.

Ogni richiesta di modifica deve pervenire a mezzo e-mail, dall’indirizzo di posta elettronica certificata del capofila richiedente, all’indi-rizzo di posta elettronica certificata: [email protected] indicando come oggetto “NOME CAPOFILA– Richiesta di Variazione delle spese ammissibili Bando Turismo religioso inLombardia”.

9. INTENSITÀ DELL’AIUTO ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTOIl contributo è concesso per un’intensità d’aiuto fino al 50% dell’investimento ammesso e fino ad un massimo di € 100.000 per parte-nariato.

L’Investimento minimo previsto per partenariato è pari a € 150.000,00.

Il contributo per il singolo partner sarà calcolato in maniera proporzionale rispetto all’investimento ammesso.

Segue la tabella con le specifiche relative all’intensità e limiti del contributo.

Intensità

Contributo Concedibile per aggregazioneMinimo Investimento per

aggregazione Massimo Contributo per aggregazione

Fino al 50% € 150.000,00 € 100.000,00

Il contributo verrà erogato da Unioncamere Lombardia:

• a fondo perduto e in un’unica soluzione;

• al netto delle ritenute previste dalla legge;

• a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, valutata la congruità con le spese di progetto pre-sentate e ritenute ammissibili.

L’importo dell’erogazione in un’unica soluzione sarà oggetto di rideterminazione in presenza di una spesa ammissibile rendicontata inferiore a quella ammessa.

In caso di concessione di contributo parziale, l’aggregazione per il tramite del capofila si impegna a realizzare il progetto così come presentato e valutato entro i termini stabiliti allegando, unitamente alla rendicontazione, un’apposita relazione descrittiva ai sensi dell’art. 11 e rendicontando, mediante trasmissione di documenti contabili giustificativi, spese per un importo pari almeno al doppio del contributo regionale parziale.

10. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTOAl termine della fase di valutazione di merito di cui all’articolo 5, il Nucleo di Valutazione redige la proposta di graduatoria finale. La graduatoria, sulla base degli esiti istruttori e della proposta formulata dal Nucleo di Valutazione, è approvata con provvedimento del Dirigente della U.O. Attrattività Integrata – Turismo Moda Design di Regione Lombardia.

L’approvazione della graduatoria delle proposte progettuali finanziabili avviene entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla sca-denza del termine per la presentazione delle Proposte progettuali definitive.

Il capofila deve comunicare entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della graduatoria – pena la decadenza dal diritto al contributo - l’accettazione incondizionata del contributo medesimo.

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTILa rendicontazione dei progetti deve essere inviata dal capofila entro 60 giorni dalla conclusione del progetto a Unioncamere Lom-bardia esclusivamente tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it, accedendo alla sezione “Servizi e-gov” nel menu in alto a destra, e selezionando la voce “Contributi alle Imprese”. Le istruzioni per completare la rendicontazione saranno inserite in un apposito manuale pubblicato sul sito di www.unioncamerelombardia.it.

Devono essere allegati, pena la decadenza dal diritto al contributo:

• l’apposito modulo di rendicontazione (Allegato H) delle spese sostenute dal capofila e dai partner, compilato e firmato con firma digitale del legale rappresentante capofila;

• la relazione tecnica della realizzazione del progetto;

• le fatture quietanzate relative all’investimento complessivamente ammesso riferite sia al capofila sia ai partner;

• dichiarazione “de minimis” compilata da tutti i partner del partenariato che svolgono attività economica secondo l’Allegato G “dichiarazione “de minimis”, solo in caso di variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda definitiva.

Dalle fatture quietanzate deve risultare chiaramente:

• l’oggetto della prestazione o fornitura e il relativo importo;

• i termini di consegna e le modalità di pagamento;

• la coerenza delle spese con il progetto presentato in fase di domanda (voci di spesa chiaramente dettagliate).

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Bollettino Ufficiale

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Per provare il pagamento con le fatture quietanzate devono essere presentati, unitamente alle fatture, documenti contabili compro-vanti con certezza l’avvenuto pagamento.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, articolo 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni).

Non sono ammessi:

• i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);

• qualsiasi forma di autofatturazione e/o di fatturazione tra i soggetti appartenenti alla medesima partnership.

Ai fini dell’erogazione del contributo, il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive (IVA esclusa) pari almeno al 70% delle spese ammesse. In caso di spese rendicontate e approvate tra il 70% e il 99,99% di quanto ammes-so, il contributo sarà rideterminato proporzionalmente. Qualora il costo rendicontato e approvato risultasse inferiore al 70% del totale delle spese dichiarate, il contributo sarà revocato in toto.

Unioncamere Lombardia eroga il contributo entro 60 giorni dalla data di rendicontazione esclusivamente a fronte della verifica della correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute.

12. REGIME DI AIUTOI contributi sono concessi ed erogati ai sensi della normativa comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), in particolare in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

• (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamen-to. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’im-presa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

• (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;

e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

• il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova conces-sione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

• (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cu-mulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del mas-simale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’e-senzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione

• (art. 6 - Controllo) è richiesta all’impresa unica, prima di concedere l’aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in for-ma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

13. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI I soggetti beneficiari e i partner sono obbligati, a pena di decadenza dal diritto al contributo:

• a rispettare tutte le condizioni previste dal bando;

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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• ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;

• a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;

• ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando;

• ad assicurare di avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della erogazione del contributo;

• ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate In sede di realizzazione del progetto, sono ammesse com-pensazioni tra le categorie di spese ammissibili di cui al precedente punto 8;

• a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la do-cumentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;

• ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;

• a rendicontare l’investimento complessivamente ammesso con riferimento sia al cofinanziamento del capofila sia dei part-ner;

• a non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, nei due anni successivi alla data di erogazione del contributo;

• a prevedere modalità e livello di coinvolgimento di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia in termini di comunicazio-ne, specificando in particolare le occasioni nelle quali si ritiene opportuna una rappresentanza istituzionale e gli strumenti di comunicazione con i quali sarà data visibilità all’ente regionale e al sistema camerale lombardo;

• a rispettare le regole di ingaggio di cui all’art. 6.1 e 6.2

• a rispettare le regole del regime d’aiuto de minimis.

14. COMUNICAZIONITutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate all’indirizzo di posta certificata del capofila specificato nella domanda.

15. TIMELINE

Dal 24 maggio 2016 al 27 giugno 2016 Acquisizione delle proposte progettuali preliminari

Dal 18 luglio 2016 al 23 settembre 2016 Fase di negoziazione

Dal 10 ottobre 2016 al 4 novembre 2016 Acquisizione delle proposte progettuali definitive

Entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle proposte pro-gettuali definitive

Approvazione del decreto regionale di assegnazione dei contributi

Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL Accettazione del contributo

Entro 10 mesi dalla pubblicazione della graduatoria Richiesta proroga (massimo 6 mesi)

Entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria (salvo proroga) Chiusura del progetto

Entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto Presentazione della rendicontazione

Entro 60 giorni dalla rendicontazione Verifica della documentazione ed erogazione del con-tributo sulla base delle spese effettivamente sostenute

16. RINUNCIA E DECADENZALa rinuncia, adeguatamente motivata e legata a cause intervenute successivamente alla richiesta del contributo, deve essere comu-nicata a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia con il seguente oggetto: “[nome capofila] Bando Turismo religioso inLombar-dia – Rinuncia contributo [nome progetto]” all’indirizzo di posta certificata [email protected].

Alla mail dovrà essere allegata una comunicazione formale di rinuncia al contributo anche a nome della partnership firmata dal legale rappresentante del beneficiario/capofila e accompagnata dalla copia del documento di identità del medesimo, in corso di validità.

Il contributo è soggetto a decadenza anche in caso di:

• mancato rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contenuti nel presente bando o degli impegni assunti con la presentazione della domanda, in particolare qualora non sia stata rispettata la puntuale e completa esecuzione del progetto approvato;

• mancata conclusione del progetto ovvero mancata presentazione della rendicontazione nei tempi previsti dal bando;

• realizzazione del progetto in misura inferiore al 70% delle spese dichiarate in fase di domanda anche in seguito a mancata sostituzione di uno o più partner;

• mancata rendicontazione delle spese sostenute dai partner

• rinuncia da parte del soggetto beneficiario partner o di variazioni del partenariato che non rispettino le previsioni di cui all’art. 3.

• mancato rispetto dei requisiti previsti dal regime de minimis.

In caso di sopraggiunta decadenza dalla concessione dell’aiuto finanziario i soggetti beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di decadenza, la somma ricevuta, incrementata da un interesse pari al tas-so ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione e/o di rideterminazione del contributo.

17. ISPEZIONI E CONTROLLIRegione Lombardia e Unioncamere Lombardia, anche tramite propri Enti o delegati, possono disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario, dei partner e degli investimenti sui programmi e sulle spese oggetto di intervento. Per favorire tali controlli i capofila dovranno comunicare con preavviso sufficiente il calendario delle date degli eventuali eventi, seminari, azioni o altri momenti pubblici e privati previsti dal progetto e mettere Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia in condizioni di effettuare tali verifiche.

I controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia o loro delegati, sono finalizzati a verificare:

• l’effettiva fruizione dei servizi oggetto di contributo;

• il rispetto degli obblighi previsti dal bando;

• la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;

• i documenti dichiarati (fatture, contratti, ...).

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOIl responsabile del procedimento è Antonella Prete - Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Attrattività Integrata – Turismo, Moda e Design

19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIAi sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Sviluppo Economico.Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore di Unioncamere Lombardia.

Ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento com-porta la decadenza/perdita del diritto al beneficio.I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al proce-dimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:

• il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

• l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;

• il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comu-nicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

20. INFORMATIVA AI SENSI DELLA L 241/90

• Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l’Unità Organizzativa Attrattività Integrata – Turismo, Moda e Design della Direzione Generale Sviluppo Economico

• L’accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.

21. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI. Il presente avviso è pubblicato:

• sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia;

• sul sito web di Regione Lombardia all’indirizzo: www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it;

• sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparente - ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.;

• sui siti web di Unioncamere Lombardia, all’indirizzo www.unioncamerelombardia.it, e delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Lombardia.

Qualsiasi informazione relativa al bando potrà essere richiesta ai seguenti contatti:

ENTI Email Telefono

REGIONE LOMBARDIA [email protected] indicando nell’oggetto “Bando turismo religioso InLombardia”

UNIONCAMERE LOMBARDIA [email protected] indicando nell’oggetto “Bando turismo religioso InLombardia”

Per quesiti e assistenza tecnica per la registrazione e la trasmissione delle domande è possibile contattare il seguente numero verde 199502010

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 184 – Bollettino Ufficiale

D.d.s. 4 maggio 2016 - n. 3841Approvazione esiti istruttori delle domande presentate ai sensi del bando approvato con decreto n. 7907 del 30 luglio 2009 - Misura B Del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato (d.g.r. n.  4549 del 18 aprile 2007): XXII provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITORICHIAMATI:

• la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;

• i regolamenti della commissione europea n.  1998 del 15 dicembre 2006 e n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis);

• la d.g.r. n.  4549 del 18 aprile 2007, di attuazione della l.r. n.  1/2007, e in particolare l’allegato C «Riorganizzazione degli strumenti per le agevolazioni creditizie e lo sviluppo del sistema delle garanzie per le imprese artigiane», con il quale si è dato avvio alla riorganizzazione degli strumenti regionali a sostegno del credito all’Artigianato, mediante la costituzione di un fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato presso Finlombarda s.p.a., di un fondo regionale per lo sviluppo delle garanzie, cogaranzie e controgaranzie all’artigianato costituito presso Finlombar-da s.p.a. e di un comitato regionale per il credito dell’arti-gianato;

• i decreti n. 7203 del 28 giugno 2007 e n. 3854 del 17 aprile 2008 con i quali, ai sensi del punto 5.1 dell’Allegato C alla sopracitata d.g.r. n. 4549/2007 sono state individuate le li-nee di intervento dei fondi per il credito e gli interventi di garanzia per il settore artigiano;

• il decreto n.  7907 del 30 luglio 2009 di approvazione del bando, con il quale sono stati definiti i criteri attuativi delle linee di intervento dei fondi per il credito per il settore arti-giano;

• la convenzione quadro tra la Regione Lombardia e Finlom-barda s.p.a., sottoscritta il 20 gennaio 2016 (RCC n. 19097 del 20 gennaio 2016) fino al 31 dicembre 2018 che disci-plina le condizioni di base nell’attivazione dei rapporti con Finlombarda s.p.a. per la realizzazione dei progetti di inte-resse regionale;

• la lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. per l’attività di gestione operativa delle Misure A «Microcredito» e B «Investi-menti» - a valere sul Fondo regionale per le agevolazioni fi-nanziarie all’Artigianato di cui alla l.r. n. 1/2007 – sottoscritta in data 14 agosto 2007 (n. 10358/RCC), integrata in data 30 settembre 2009 (n. 13056/RCC) prorogata in data 22 gen-naio 2013 (n. 17565/RCC) e in data 24 dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2016;

Preso atto del decreto n. 3130 del 5 aprile 2011 – Allegato A – che, nelle more dell’armonizzazione e revisione del Fondo di ro-tazione per l’imprenditorialità (FRIM) e del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato, al fine di poter istruire le domande presentate a valere sul Bando approvato con decreto n. 7907/2009, ha adottato nuove procedure per la loro valutazio-ne ed approvazione (art. 4 Misura A, art. 5 Misura B)»;

Vista la nota di Finlombarda s.p.a. del 22  marzo  2016, per-venuta il 29 marzo 2016 Prot. n. O1.2016.0004497, con la quale sono stati trasmessi gli esiti istruttori di n. 174 domande di con-tributo regionale in conto interessi e in conto canoni, a valere sulla Misura B del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato (decreto n. 7907/2009), da cui risultano:

• n.  64 domande di contributo regionale in conto interessi ammissibili – Misura B, per € 159.542,13, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

• n. 110 domande di contributo regionale in conto canoni ammissibili – Misura B, per € 340.337,49, come da Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il fabbisogno finanziario complessivo per gli interventi di contribuzione a favore delle n. 174 domande rite-nute ammissibili indicate nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, pari a complessivi € 499.879,62, trova copertura nella dotazione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato presso Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che in data 13 aprile  2016  e in data 18 apri-le 2016 sono state richieste integrazioni agli esiti istruttori comu-nicati da Finlombarda s.p.a. con la nota succitata, e tali integra-zioni sono state inviate telematicamente dal Soggetto Gestore e ricevute in data 13 aprile 2016 e in data 26 aprile 2016;

Ritenuto pertanto di recepire gli esiti, e relative integrazioni, delle istruttorie effettuate dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a. per n. 174 domande, e attestata la verifica da parte della Struttura competente in ordine alla concessione delle agevola-zioni, come specificato negli allegati di seguito indicati:

• Allegato 1 – Elenco delle domande ammesse al contribu-to regionale in conto interessi (n. 64) – Misura B – decreto n. 7907/2009;

• Allegato 2 – Elenco delle domande ammesse al contribu-to regionale in conto canoni (n. 110) – Misura B – decreto n. 7907/2009;

Preso atto che la concessione dei contributi alle imprese be-neficiarie di cui all’Allegato 1 e all’Allegato 2 è subordinata al rispetto della soglia degli aiuti «de minimis», così come stabili-to dal Regolamento della commissione europea n. 1407/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicembre 2013, n. L352;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Vista la l.r. n.  20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-tenze della struttura «Accesso al credito», di cui alla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013, al decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 e alla d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il rela-tivo procedimento nei termini indicati all’art. 5 dell’Allegato 2 al decreto n. 7907/2009, così come modificato con decreto n. 3130/2011;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-bilità dei flussi finanziari);

per le motivazioni sopra espresseDECRETA

1. di approvare, in attuazione del decreto n. 7907 del 30 luglio 2009, gli esiti delle istruttorie relative a n. 174 domande di contri-buto in conto interessi e in conto canoni, come specificato negli elenchi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

• Allegato 1 – Elenco delle domande ammesse al contribu-to regionale in conto interessi (n. 64) – Misura B – decreto n. 7907/2009;

• Allegato 2 – Elenco delle domande ammesse al contribu-to regionale in conto canoni (n. 110) – Misura B – decreto n. 7907/2009;

2. di concedere alle imprese indicate nell’Allegato 1 e nell’Al-legato 2 del presente atto l’importo complessivo di contributi pari a € 499.879,62, secondo i corrispettivi in esso specificati;

3. di trasmettere il presente atto al gestore del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato, Finlombarda s.p.a., per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la comunica-zione alle imprese interessate;

4. di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regio-ne Lombardia – Direzione generale sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it;

5. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli obbli-ghi ed i relativi adempimenti in applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente Gabriele Busti

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Bollettino Ufficiale – 185 –

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI (N. 64) - MISURA B - DECRETO N. 7907/2009

N. PROG.

DATA PROTOCOLLO DENOMINAZIONE IMPRESA

SEDE LEGALEFINANZIAMENTO

AMMESSOCONTRIBUTO CONCESSOVIA CAP COMUNE PROV.

1 10/06/2015 GB IMPIANTI ELETTRICI DI GALELLI MAURO E C. S.N.C.

VIA G. FALCONE CM - FR. FARFENGO 25022 BORGO SAN GIACOMO BS € 175.000,00 € 10.000,00

2 27/01/2016 CARROZZERIA OROBICA DI REGHENZANI MARIO VIA CRESPINEDO 3 23036 TEGLIO SO € 18.076,00 € 538,65

3 02/10/2015 I D’ELIA SNC DI GIUSEPPE D’ELIA E GIANCARLA SUPERTI

VIA CIMAROSA 4 24046 OSIO SOTTO BG € 45.520,53 € 2.740,05

4 26/06/2015DENTAL DESIGN S.N.C. DI MANZI PAOLO E

MARSETTI ANDREA

VIA SAN ROCCO 23017 MORBEGNO SO € 82.000,00 € 2.673,84

5 14/08/2015 DELCARRO STEFANO VIA PAPA GIOVANNI XXXIII 4 24040 CASTEL ROZZONE BG € 15.000,00 € 472,796 22/07/2015 MIGLIO GOMME DI MIGLIORATI A. & C. SNC VIA ROMA 15 25030 POMPIANO BS € 150.000,00 € 10.000,007 25/02/2015 OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BARBIERI ACHILLE VIA SIBELIUS 15 20037 PADERNO DUGNANO MI € 330.000,00 € 10.000,00

8 12/06/2015WARON OFFICINA MECCANICA DI NICHETTI

WALTER E S. S.N.C.

DEL COMMERCIO 18 26014 ROMANENGO CR € 122.000,00 € 3.948,61

9 22/02/2016 PANIFICIO S. CARLO S.N.C. DI VISINI MARCO & C. VIA CASACCE 2 23030 CHIURO SO € 17.000,00 € 493,44

10 12/06/2015 ASTRA S.R.L. VIA GARIBALDI 352 INT2 23010 PIANTEDO SO € 26.000,00 € 840,5111 17/06/2015 OROPEL ITALIA S.R.L. VIA PIETRO FATTI, 1/A 27025 GAMBOLO’ PV € 70.000,00 € 2.265,59

12 10/06/2015 AUTORICAMBI SAMBRIZZI S.N.C. DI SAMBRIZZI MARCO RENATO & C. VIA BOLLADORE 21 23035 SONDALO SO € 21.000,00 € 679,68

13 20/10/2015 FOLINI PRIMO FRANCO DI FOLINI GIAMPIETRO & C. S.N.C.

VIA GUICCIARDI, 21 23036 PONTE IN VALTELLINA SO € 106.000,00 € 3.293,70

14 28/09/2015 OS.MA.MEC S.N.C. di OSCAR VINCENZO e MAZZOLENI MASSIMILIANO VIA DEGLI ARTIGIANI N. 4 25047 DARFO BOARIO TERME BS € 100.000,00 € 3.372,79

15 17/06/2015 BELLATI ANGELO SNC DI BELLATI ARMIRIO & C. VIA MARTIRI DI CEFALONIA 15 23834 PREMANA LC € 17.000,00 € 390,74

16 23/06/2015 FURLOTTI CHIARA VIA GIUSEPPE GARIBALDI N. 34 46041 ASOLA MN € 50.000,00 € 1.671,34

17 30/06/2015 RONDI SCAFFALATURE S.R.L. VIA SPINO AL BREMBO 59/C 24019 ZOGNO BG € 120.000,00 € 3.339,4918 30/06/2015 SCARPELLO GAETANO LUIGI VIA DELLE BATTAGLIE 33 24047 TREVIGLIO BG € 23.380,21 € 630,2619 06/07/2015 AUDIO & VIDEO CENTER DI CATTANEO FABRIZIO VIA PIETRO SPINO 102 24126 BERGAMO BG € 350.000,00 € 10.000,0020 08/07/2015 DANI LUCIANO IMPRESA INDIVIDUALE VIA GIGLIOLA, 80 46020 MAGNACAVALLO MN € 165.000,00 € 5.466,7921 09/07/2015 AGRO FORESTALE DI LODI RIZZINI LUCA E FULVIO VIA OTTOPONTI SALINA 37 46019 VIADANA MN € 145.000,00 € 4.672,44

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 186 – Bollettino Ufficiale

N. PROG.

DATA PROTOCOLLO DENOMINAZIONE IMPRESA

SEDE LEGALEFINANZIAMENTO

AMMESSOCONTRIBUTO CONCESSOVIA CAP COMUNE PROV.

22 13/07/2015 EUROCAR SNC DI GATTO CLETO, PIZZO EGIDIO E PIZZO GABRIELE

VIA ROSSINI 17/19 20010 BAREGGIO MI € 50.000,00 € 1.467,81

23 27/07/2015 ZANOLA GIULIO VIA CIVELLE 38/INT2 25075 NAVE BS € 115.000,00 € 6.832,7724 23/07/2015 BENASSI FRANCO VIA CANTONAZZO 36 46018 SABBIONETA MN € 76.000,00 € 2.486,1525 03/08/2015 VANOSSI ANDREA E ROBERTO S.N.C. VIA PER CANTU’ 32/A 22063 CUCCIAGO CO € 86.000,00 € 2.787,4826 07/08/2015 L’ERA GLACIALE DI BERTOLI GIOVANNA VIA GARIBALDI, 20/A 25065 LUMEZZANE BS € 70.000,00 € 2.270,0827 12/08/2015 STELCK S.A.S. DI FAZZINI TIZIANA VIA ROMA 55 23834 PREMANA LC € 20.000,00 € 378,57

28 16/09/2015 SPEZIALI ANTENORE S.R.L. VIA CAVALLOTTO 28 FR.BARBASSOLO 46037 RONCOFERRARO MN € 350.000,00 € 10.000,00

29 26/08/2015 IMPIANTI ELETTRICI PELLEGRINELLI SRL VIA MONTE TADDEO N. 22 24011 ALME’ BG € 18.000,00 € 389,3430 28/08/2015 FALEGNAMERIA FRATELLI GUERINONI - S.N.C. VIA PASCOLI N. 7 24018 VILLA D’ALME’ BG € 39.000,00 € 1.373,2131 10/11/2015 I.S. S.N.C. DI VALTULINI IVAN E BELOTTI EMILIO VIA CUTORRI 21 24060 CASTELLI CALEPIO BG € 60.000,00 € 2.623,7832 08/10/2015 TENDERINI GIOVANNI VIA PIAVE 37 23832 MARGNO LC € 17.800,00 € 553,3033 07/10/2015 SANELLI SANDRO VIA ROMA 1 23834 PREMANA LC € 19.000,00 € 463,2334 27/10/2015 BARAIOLO COSTRUZIONI S.R.L. ALDO MORO, 6 23010 MELLO SO € 52.000,00 € 1.044,4135 11/11/2015 A.B.I. SRL VIA EUROPA, 8 24040 COMUN NUOVO BG € 120.000,00 € 3.730,09

36 26/10/2015 S.C.R. di BARALDI ROBERTO e C. SAS VIA G. GALILEI, 17 46020 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE MN € 107.400,00 € 3.332,95

37 06/11/2015 AUTOFFICINA DI CORVI SILVANO & C. SNC VIA LUNGO ADDA V ALPINI 120 23037 TIRANO SO € 16.500,00 € 512,89

38 21/01/2016 SINOX SAS VIA ENRICO FERMI 10 26839 ZELO BUON PERSICO LO € 50.000,00 € 1.501,0339 20/11/2015 DEL PELO S.N.C. DI DEL PELO VILLIAM & C. VIA E. VANONI 330/1 23010 BERBENNO DI VALTELLINA SO € 30.000,00 € 932,5240 18/11/2015 L.F.P. SNC DI POMA GIOVANNI & C. VIA DELLA REPUBBLICA 36 24064 GRUMELLO D/M BG € 116.000,00 € 2.858,7741 20/11/2015 CENTRO ESTETICA MILA di KASTRATI HADA VIA NAZIONALE, 229 24062 COSTA VOLPINO BG € 20.000,00 € 621,0042 23/11/2015 P.A.G.Y. DI BERERA ILENIA VIA RISORGIMENTO 89/D 23834 PREMANA LC € 19.000,00 € 380,57

43 07/12/2015 AUTORIPARAZIONI-GOMMISTA-SOCCORSO ACI GREGORI & BINETTI SRL

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 66-H-I 25030 LOGRATO BS € 60.000,00 € 1.303,64

44 03/12/2015 CURTI LUCA Via Dell’Orto 2/A 23027 SAMOLACO SO € 110.000,00 € 3.419,2545 14/12/2015 CANOVI BRUNO & C. SNC VIA VALERIANA 3323 23010 BERBENNO DI VALTELLINA SO € 18.076,00 € 561,8846 16/12/2015 GUSMEROLI MARCO IMPRESA INDIVIDUALE VIA AL TENNIS 19 23832 MARGNO LC € 18.000,00 € 559,5147 18/12/2015 FERRARI GIANPAOLO & FRATELLI SNC VIA VITTORIO EMANUELE 5 23815 INTROBIO LC € 19.300,00 € 363,0548 30/12/2015 BARAIOLO COSTRUZIONI S.R.L. VIA ALDO MORO, 6 23010 MELLO SO € 55.000,00 € 1.706,82

49 22/12/2015 AR COSTRUZIONI SNC DI ANDREA E ANTINIO RUMMOLO

VIA FABIO FILZI 12 21020 TAINO VA € 55.000,00 € 445,69

50 23/12/2015 DOMENICO CARMINATI & C. SNC VIA CHIGNOLO, 57 24012 VAL BREMBILLA BG € 115.000,00 € 2.719,7651 28/12/2015 ERLI FRANCESCO SRL VIA BARACCONE 15 24050 MORNICO AL SERIO BG € 27.770,00 € 821,78

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Bollettino Ufficiale – 187 –

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

N. PROG.

DATA PROTOCOLLO DENOMINAZIONE IMPRESA

SEDE LEGALEFINANZIAMENTO

AMMESSOCONTRIBUTO CONCESSOVIA CAP COMUNE PROV.

52 16/02/2016 I.C.I.A.M. S.N.C. DI RUFFONI FRANCESCO E DE ROMERI FABIO VIA VALERIANA, 87 23016 CERCINO SO € 18.000,00 € 522,47

53 15/01/2016 RUSCONI ALESSANDRO VIA PROVINCIALE 1/A 23831 CASARGO LC € 40.000,00 € 1.243,1254 15/02/2016 BRACELLI SRL Unipersonale Via del Caravaggio 3 20144 MILANO MI € 18.000,00 € 522,4755 21/01/2016 KEREFF DI FAZZINI MATTEO VIA ROMA 30 23834 PREMANA LC € 30.000,00 € 933,8856 19/01/2016 FREE CAR DI BORACCI MASSIMO VIA SERASSI, 20 24124 BERGAMO BG € 322.000,00 € 10.000,00

57 03/02/2016 F.LLI PEZZOLIN DI GIOVANNI E MATTEO GIANOLA S.N.C. VIA PAPA A. LUCIANI 1 23834 PREMANA LC € 17.000,00 € 339,88

58 02/02/2016 C & G ARREDAMENTI S.R.L. G. CANTORE 4 22063 CANTU’ CO € 72.000,00 € 2.243,26

59 02/02/2016 RIMPLAST SNC DI ROMAGNANI MARCO E DANIELE VIA DELL’OLMETTA 26 24046 OSIO SOTTO BG € 106.000,00 € 3.161,44

60 02/02/2016 F.LLI FORMICI GIANPIETRO, AMEDEO, MATTEO S.N.C. VIA CERTOSA, 16 46030 DOSOLO MN € 39.000,00 € 1.163,17

61 02/02/2016 RIMPLAST SNC DI ROMAGNANI MARCO E DANIELE VIA DELL’OLMETTA 26 24046 OSIO SOTTO BG € 43.000,00 € 1.282,47

62 16/02/2016 LATTONERIA BINASCHI EDO VIA DELLE INDUSTRIE 26041 CASALMAGGIORE CR € 37.000,00 € 563,1863 17/02/2016 BRAMINI PAOLO G. DI VITTORIO, 54/H 20019 SETTIMO MILANESE MI € 17.000,00 € 415,51

64 22/02/2016 SUPPORTLAB DI ENEAS LOPES ABREU VIA GIOVANNI MARIA FINAZZI 6 24127 BERGAMO BG € 41.082,60 € 1.219,24

Totale € 4.877.905,34 € 159.542,13

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 188 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CANONI (N. 110) - MISURA B - DECRETO N. 7907/2009

N. PROG.

DATA PROTOCOLLO DENOMINAZIONE IMPRESA

SEDE LEGALELEASING

AMMESSOCONTRIBUTO CONCESSO

VIA CAP COMUNE PROV.

1 06/05/2011 ERRE. P. GOMMA DI PARLANTE ROBERTO VIA DELL’ARTIGIANATO, 60 46040 CAVRIANA MN € 77.800,00 € 3.869,932 07/07/2011 MINUTI PAOLO E ARDIGO’ SNC VIALE DANTE ALIGHIERI 30 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG € 52.807,00 € 3.231,82

3 14/07/2011 MEGABAR BRESCIA SNC DI DI STASIO GIANLUCA E C. VIA BORGOSATOLLO 64/H 25010 MONTIRONE BS € 182.000,00 € 10.000,00

4 30/12/2011 LA MINCIOTECNICA DI STRULLATO SERGIO & C. SNC VIA 8 MARZO SNC 46014 CASTELLUCCHIO MN € 380.000,00 € 10.000,00

5 03/06/2014 BENFATTO S.A.S. DI XIMENES NADIA E CASAGRANDE DANIELE VIA INDIPENDENZA 61/H 20821 MEDA MB € 130.000,00 € 5.082,45

6 06/06/2014 OFFICINA NAVA SNC DI NAVA ARONNE E SAMUELE VIA DEI VIDETTI 18 24064 GRUMELLLO DEL MONTE BG € 123.000,00 € 3.972,817 06/08/2014 FALEGNAMERIA F.G. DI GUERINI FABIO SERADELLO 233 25068 SAREZZO BS € 71.000,00 € 2.776,578 01/09/2014 TETTAMANZI GIAMPIERO VIA TRIESTE 45 20097 SAN DONATO MILANESE MI € 25.000,00 € 807,80

9 17/02/2015 CADEI IMPERMEABILIZZAZIONI DI CADEI GIACOMO & C. S.N.C. VIA SARNICO 21 25031 CAPRIOLO BS € 26.500,00 € 430,61

10 21/11/2014 EMME VI DI MAURO VACCARI STRADA PROVINCIALE 181 26839 ZELO BUON PERSICO LO € 27.500,00 € 1.082,7211 25/06/2015 SIAL MECCANICA SRL VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 11 21040 GERENZANO VA € 182.000,00 € 6.261,3412 17/02/2015 FRATELLI BALZAROTTIAMBROGIO E ROBERTO SRL VIA GALILEO GALILEI 5 20020 LAZZATE MB € 80.000,00 € 2.647,4013 23/02/2015 MONTONATI ALFREDO & C. SNC VIA 2 GIUGNO, 18 21022 AZZATE VA € 117.000,00 € 3.813,3614 27/02/2015 EDIL DF DI FINAZZI ANGELO E C. S.N.C. VIA MAZZINI 2 25030 BERLINGO BS € 24.000,00 € 522,9015 21/09/2015 OFFICINA MECCANICA A. PURICELLI SRL VIA MILAZZO 25/27 21054 FAGNANO OLONA VA € 132.000,00 € 3.490,04

16 17/03/2015 OFFICINA MECCANICA DI ZAMBOTTO LUCIANO & C. SNC VIA CANTELLI, SNC 23801 CALOLZIOCORTE LC € 70.000,00 € 1.987,91

17 24/04/2015 MIMET DI MORI GIANPIETRO & C. SNC VIA SAN ROCCO 42 25065 LUMEZZANE BS € 106.000,00 € 3.637,3018 28/04/2015 FRASSLEGNO DI FRASSINE GIOVANNI VIA DELL’ARTIGIANATO, 91 25039 TRAVAGLIATO BS € 79.950,00 € 2.756,3719 15/05/2015 PENATI SNC DI GIANLUCA PENATI E C. VIA OLIVARES 6 20011 CORBETTA MI € 188.000,00 € 4.803,6020 25/05/2015 ZUEDA DI ZUBANI MAURIZIO & C. SNC VIA GIOVANNI FALCONE 159/A 25062 CONCESIO BS € 385.000,00 € 10.000,0021 17/06/2015 MG DI MESSINA GAETANO E C. SNC VIA G. FERRARIS 135 21042 CARONNO PERTUSELLA VA € 254.000,00 € 8.036,0922 24/07/2015 GAMBA PIETRO SNC VIA GALILEI 35 25063 GARDONE VAL TROMPIA BS € 33.000,00 € 1.009,8823 10/06/2015 F.C.S. di Calamari Claudio E Mario S.n.c. Via Giuseppe Mazzini n. 20 20864 Agrate Brianza MB € 120.000,00 € 3.870,2924 11/06/2015 La Pantografica S.n.c. di Giulio E Lucia Belotti Via Fabio Filzi n. 16 20021 Bollate MI € 25.200,00 € 590,9625 23/06/2015 MONTEMURRO UTENSILI SRL VIA REBIATTI 11 23020 MESE SO € 107.000,00 € 3.251,9026 25/06/2015 S.R. MOTORS SRL VIA BIZZOZZERO 104 20032 CORMANO MI € 29.950,00 € 770,5127 25/06/2015 C.M.A. DI VIGANO’ CESARE & C. SNC VIA LEONARDO DA VINCI 18 24030 VALBREMBO BG € 143.000,00 € 3.691,7428 15/07/2015 BOSELLI SNC DI BOSELLI & CHIARINI VIA GIORGIO LA PIRA 3 25021 BAGNOLO MELLA BS € 52.577,90 € 1.627,47

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Bollettino Ufficiale – 189 –

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

N. PROG.

DATA PROTOCOLLO DENOMINAZIONE IMPRESA

SEDE LEGALELEASING

AMMESSOCONTRIBUTO CONCESSO

VIA CAP COMUNE PROV.

29 30/06/2015 INCISIONI ZANELLI DI ZANELLI MARIO VIA MANZONI 65 25065 OSPITALETTO BS € 68.000,00 € 1.762,8930 29/06/2015 G.L.I. DI GAVAZZI ANTONIAMARIA SRL VIA MARENZI 14 24123 BERGAMO BG € 77.000,00 € 2.388,7831 01/07/2015 MTG SRL VIA BASELLA 849 24059 URGNANO BG € 39.000,00 € 1.231,5132 01/07/2015 CERNIGOM SNC DI PIEVANI T & C. VIA DON MAZZOLENI 14 24060 FORESTO SPARSO BG € 75.000,00 € 2.270,1533 15/07/2015 RO.PE. DI PESENTI E RINALDI SNC VIA CA’ NOA 17 24012 BREMBILLA BG € 303.000,00 € 9.567,8534 06/07/2015 ELIMONT SRL VIA CADORE 21 20035 LISSONE MI € 73.000,00 € 2.102,5835 16/07/2015 CMP-CATINO DI MARZIA CATINO & C. SAS VIA IGLESIAS N. 3 20128 MILANO MI € 140.000,00 € 4.369,5836 08/07/2015 ZEMA SAS DI ZEMINIAN MARCELLO & C. VIA IX NOVEMBRE 1989 N. 18 20014 NERVIANO MI € 73.700,00 € 2.342,9237 09/07/2015 ZANELLI ENRICO VIA MADRE LUCIA SENECI 17 25065 LUMEZZANE BS € 45.000,00 € 1.388,9538 09/07/2015 AB MEC SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE VIA BOSCHETTI 75/77 24050 GRASSOBBIO BG € 251.000,00 € 6.439,1639 13/07/2015 FORELLI DIMITRI VICOLO OSCURO 8 25065 LUMEZZANE BS € 28.000,00 € 688,7340 13/07/2015 EDIL 2000 DI CAPRIOLI R. E C. SNC VIA CAV. GIOVANNI SABATTI 10 25063 GARDONE VAL TROMPIA BS € 26.500,00 € 470,7141 13/07/2015 M.P. DI MALZANINI PIETRO E C. SNC VIA CAPORALINO 50/A 25064 GUSSAGO BS € 23.500,00 € 472,0342 24/08/2015 PEVERELLO PIETRO DI PEVERELLO DOMENICO VIA ORTA 116 27029 VIGEVANO PV € 115.000,00 € 3.579,5143 21/07/2015 TOSINI RENATO E FIGLI S.R.L. VIA SALVELLA 19 25038 ROVATO BS € 191.000,00 € 5.873,90

44 24/07/2015 TECNOSALDATURA SRL VIA DOTT. CARLO MAZZA 20 24060 ALBANO SANT’ALESSANDRO BG € 210.000,00 € 3.263,56

45 27/07/2015 PANIFICIO EREDI DANGOLINI GIOVANNI DI G.DANGOLINI & C. SNC VIA NAZIONALE 149/151 25052 PIANCOGNO BS € 21.000,00 € 538,76

46 27/07/2015 PRO.ME.C. di Pozzato Romina E C. S.a.s. Via I° Maggio Interrato Maggio SC 20014 Nerviano MI € 78.000,00 € 2.469,90

47 27/07/2015 Target Contract S.r.l. Via Monte Rosa n. 27 20812 Limbiate MB € 42.000,00 € 1.098,8648 27/07/2015 Longoni Cucine S.a.s.di Longoni Luigi & C. Via Nazionale dei Giovi n. 116 20811 Cesano Maderno MB € 140.000,00 € 4.410,9449 27/07/2015 Saetec S.a.s. di Luigi Salomoni & C. Via Piave n. 7 23899 Robbiate LC € 117.000,00 € 3.722,2150 07/08/2015 TABAPLAST DI TABARINI DIEGO 6 C. SNC VIA ARTIGIANI 11/13 25014 CASTENEDOLO BS € 140.000,00 € 4.271,9751 03/08/2015 O.M.Z. DI ZINI SERGIO E MAURIZIO SRL VIA ARTIGIANI 14 25030 CASTREZZATO BS € 10.000,00 € 2.626,7152 07/08/2015 S.C.F. SNC DI GIOVENZANA R. E PELIZZOLA M.C. VIA MAGENTA 4 26900 LODI LO € 300.000,00 € 10.000,0053 17/09/2015 GIUDICI SAS DI GIUDICI MORENO & C. VIA COMO 53 20020 SOLARO MI € 70.000,00 € 1.539,1654 07/08/2015 MAURI GIACOBBE DI MAURI MARCO & C. SNC VIA VIGNAZZOLA 33 20821 MEDA MB € 38.000,00 € 751,1755 07/08/2015 BECCARELLI FABRIZIO VIA G. PASCOLI 71 20836 BRIOSCO MB € 210.000,00 € 6.476,4056 26/08/2015 M.P. DI MALZANINI PIETRO E C. SNC VIA CAPORALINO 50/A 25064 GUSSAGO MI € 24.000,00 € 450,3657 27/08/2015 BROXING GLOBO SRL VIA DONATORI DI SANGUE, 13 25028 VEROLANUOVA BS € 63.180,00 € 2.002,40

58 27/08/2015 AL VICOLO DELL’ OMBRA di LANZENI FRANCESCO & C. S.N.C. VIA MIROLTE 18 25049 ISEO BS € 23.000,00 € 567,31

59 03/09/2015 STAFF SRL VIA SONIGA 13 25080 NUVOLENTO BS € 74.000,00 € 1.620,6960 10/09/2015 P.M.P. DI POZZOLI MAURO, GIUSEPPE E PAOLO SNC VIA DEI MILLE, 2 20811 CESANO MADERNO MB € 138.000,00 € 4.533,2961 14/09/2015 ABBONDI GIUSEPPE E AGNESE S.N.C. VIA GIOTTO 23 22066 MARIANO COMENSE CO € 108.000,00 € 3.319,33

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 190 – Bollettino Ufficiale

N. PROG.

DATA PROTOCOLLO DENOMINAZIONE IMPRESA

SEDE LEGALELEASING

AMMESSOCONTRIBUTO CONCESSO

VIA CAP COMUNE PROV.

62 14/09/2015 PIZZI GIUSEPPE E FIGLI SNC DI PIZZI GIANCARLO E DINO FELICE VIA PUCCINI 21 22069 ROVELLASCA CO € 89.000,00 € 2.747,89

63 14/09/2015 LB TECNOLOGIE MECCANICHE SRL VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST 28 24040 STEZZANO BG € 46.000,00 € 1.196,00

64 14/09/2015 TORNITAL INDUSTRIAL SRL VIA CRISTOFORO COLOMBO 1 20068 PESCHIERA BORROMEO MI € 422.300,00 € 7.142,8665 15/09/2015 INVERNIZZI DANILO VIA PRIVATA BELVEDERE, 1 23817 MOGGIO LC € 22.100,00 € 359,3466 22/09/2015 RIGAMONTI STAMPI SAS DI FOLCIO MARIA ROSA VIA MARCO POLO 45 20833 GIUSSANO MB € 157.000,00 € 2.885,0467 15/09/2015 OFFICINA MECCANICA NEGRETTI LAZZARO S.N.C. VIALE RISORGIMENTO 55 22073 FINO MORNASCO CO € 90.000,00 € 2.332,01

68 15/09/2015 RONCHI F.LLI DI EGIDIO S.N.C. DI RONCHI ANTONIO ADRIANO GIUSEPPE E GIAMPIERO VIA LUIGI GALVANI 22 20823 LENTATE SUL SEVESO MB € 160.000,00 € 4.962,53

69 16/09/2015 MELESI GIOVANNI DI ROSA MELESI & C. S.N.C. VIA MERLA, 2 23819 PRIMALUNA LC € 102.000,00 € 3.186,93

70 16/09/2015 3 EMME SAS DI GIAMPIERO E GABRIELE MELESI & C. VIA MERLA 4/A 23819 PRIMALUNA LC € 137.000,00 € 4.115,67

71 16/09/2015 RADICE ARREDAMENTI S.N.C. DI RADICE DANILO E PAOLO RADICE VIA ARTIGIANI 12 20811 CESANO MADERNO MB € 212.000,00 € 6.385,25

72 23/09/2015 G.E.M.M. FILATI SRL VIA CAIO PLINIO 29/31 22030 ORSENIGO CO € 42.000,00 € 848,4973 28/09/2015 ARCOSS SNC DEI F.LLI ASSOLARI VIA LEVATA 19/A 24068 SERIATE BG € 59.000,00 € 1.780,3474 29/09/2015 REGAZZI SRL VIA SAN ROCCO 27 24030 SOLZA BG € 210.000,00 € 5.045,7375 30/09/2015 MIZAR SAS DI FABIO BASILICO & C. VIA AI CAMPI 29 20815 COGLIATE MB € 55.000,00 € 1.720,3876 15/10/2015 ARCHETTI ASFALTI SRL VIA L. DI BERNARDO 124 25049 ISEO BS € 59.000,00 € 1.794,2977 03/11/2015 SAIPE PLAST DI SCHIVARDI E CAGIONI SNC VIA DELLA VALLETTA 9 25080 PAITONE BS € 210.500,00 € 6.129,9378 27/10/2015 ARTELEGNO DEI F.LLI LONNI SNC VIA MOLINARA 15/B 24060 GORLAGO BG € 54.000,00 € 1.641,3179 26/10/2015 STAFF SRL VIA SONIGA 13 25080 NUVOLENTO BS € 77.000,00 € 1.695,70

80 28/10/2015 Meroni Giovanni & C. S.n.c. di Meroni Marco & Emanuele Via Isonzo n. 97 22066 Mariano Comense CO € 65.000,00 € 2.054,34

81 28/10/2015 Modelleria Magro di Magro Andrea Via Marconi n. 6 21020 Casale Litta VA € 65.000,00 € 1.924,6482 02/11/2015 Albostampi di Albonico Fabio Via Ravona n. 1/D 22020 San Fermo della Battaglia CO € 107.500,00 € 3.408,96

83 04/11/2015 ELGAS S.N.C. DI MAZZUCCHELLI SIMONE & STAGNOLI ANTONIO VIA CIRCONVALLAZIONE EST 16 27023 CASSOLNOVO PV € 75.000,00 € 2.268,18

84 17/11/2015 FRATELLI GARBUIO SNC DI GARBUIO ANDREA & FABRIZIO VIA G. DI VITTORIO 6 21036 GEMONIO VA € 68.000,00 € 2.070,30

85 19/11/2015 ELIMONT SRL VIA CADORE 21 20035 LISSONE MI € 123.473,00 € 3.729,9786 26/11/2015 COPYGRAPHIC DI MORETTI GIORGIO VIA ROMA 123 24064 GRUMELLO DEL MONTE BG € 26.800,00 € 814,1287 16/12/2015 LABOR 80 DI GRASSENIS ANTONO & C. SNC VIA SERIO 81 24020 CASNIGO BG € 139.500,00 € 2.958,6388 22/12/2015 FERRARI OSCAR RENATO VIA DEGLI ASSONICA, 119/E 24010 SORISOLE BG € 28.000,00 € 556,3389 24/12/2015 OMEBA DI BARUFFALDI MARIO VIA ROMA, 65 23834 PREMANA LC € 130.000,00 € 2.696,28

90 29/12/2015 MICHELI ANGELO VIA IV NOVEMBRE, 16 25020 SAN GERVASIO BRESCIANO BS € 47.079,00 € 1.173,42

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Bollettino Ufficiale – 191 –

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

N. PROG.

DATA PROTOCOLLO DENOMINAZIONE IMPRESA

SEDE LEGALELEASING

AMMESSOCONTRIBUTO CONCESSO

VIA CAP COMUNE PROV.

91 04/01/2016 SERFIN-MEC S.R.L. VIA REVERBERI, 25 25050 PASSIRANO BS € 184.000,00 € 4.438,8492 07/01/2016 F.LLI CHIARAVALLI SRL VIA ROSSINI 8 21020 MORNAGO VA € 120.000,00 € 3.469,39

93 16/02/2016 PANIFICIO PIROLA ANGELO DI LUCA E STEFANO PIROLA & C. SAS VIA DANTE ALIGHIERI 5 20060 TREZZANO ROSA MI € 82.890,00 € 2.508,43

94 22/01/2016 MAGLIFICIO FASIROTEX SNC DI DALDOSSO FABIO E C. VIA ARTURO TOSCANINI, 52/A 46043 CASTIGLIONE DELLE

STIVIERE MN € 88.000,00 € 1.450,44

95 12/01/2016 Tonini Fabio Elettromeccanica Via Tonale n. 421 21050 MArnate VA € 57.500,00 € 1.749,2596 11/01/2016 Varini Mario d.i. Via Santa Maria n. 10 20029 Turbigo MI € 92.800,00 € 2.816,8497 12/01/2016 U.C.S. S.a.s. di Sangalli Ivan Via Libero Biagi n. 55/C 20099 Sesto San Giovanni MI € 66.000,00 € 2.017,9998 13/01/2016 La Pantografica S.n.c. di Giulio & Lucia Belotti Via Fabio Filzi n. 16 20021 Bollate MI € 70.000,00 € 1.729,7699 14/01/2016 Can-Fer S.r.l. Via Cristoforo Colombo n. 20 21046 Malnate VA € 120.000,00 € 3.606,26100 18/01/2016 FRATUS SRL VIA LOTTO 5 24064 GRUMELLO DEL MONTE BG € 61.000,00 € 1.437,95101 18/01/2016 GAMBA PIETRO SNC VIA GALILEI 35 25063 GARDONE VAL TROMPIA BS € 108.000,00 € 2.560,06102 08/02/2016 METALMEC SNC DI BRUNO BERNARDINELLO & C. VIA G. AMENDOLA 20 26841 CASALPUSTERLENGO LO € 390.000,00 € 10.000,00103 12/02/2016 TORNERIA MEGAN DI GANDELLINI CLAUDIO VIA GIUSEPPE GIACOSA 15 46044 GOITO MN € 65.500,00 € 1.501,58104 16/02/2016 TORNERIA 2 ERRE SRL VIA FERRI 20 25010 BORGOSATOLLO BS € 73.000,00 € 1.748,64105 22/02/2016 T.B. Meccanica S.r.l. Via Gavardina n. 6 25081 Bedizzole BS € 213.000,00 € 4.920,46106 22/02/2016 T.B. Meccanica S.r.l. Via Gavardina n. 6 25081 Bedizzole BS € 195.000,00 € 4.628,62107 26/02/2016 TARONI ROMANO E C. SNC VIA ALPE DI SIUSI, 1 20811 CESANO MADERNO MB € 49.500,00 € 1.388,90108 26/02/2016 ZUCCA MARCO VIA LUNGO ROMNA 34/A 24020 CASNIGO BG € 24.000,00 € 653,77109 29/02/2016 TECNOMECCANICA SRL VIA OGLIO 8 25015 DESENZANO DEL GARDA BS € 101.500,00 € 2.527,43110 29/02/2016 B.Z.G. DI VENTURA LEONARDO SRL UNIPERSONALE VIA MOLINO TRE MOLE 12 27100 PAVIA PV € 95.000,00 € 2.921,98

Totale € 11.895.106,90 € 340.337,49

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D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 192 – Bollettino Ufficiale

D.d.u.o. 3 maggio 2016 - n. 3821Approvazione del bando per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione della d.g.r. n. 4769 del 28 gennaio 2016.

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE

Viste le leggi regionali n. 26/2003 e n. 24/2006 che prevedo-no azioni a favore del risparmio energetico e di contenimento degli impatti delle emissioni dei processi energetici attraverso l’uso razionale dell’energia, il potenziamento della produzione da fonti energetiche rinnovabili, la promozione dell’efficienza energetica;

Richiamato il Programma energetico ambientale regiona-le (PEAR), approvato con deliberazione n. 3706 del 12 giugno 2015, quale strumento di programmazione strategica regionale ai sensi della LR 26/2003, che individua quali iniziative prioritarie quelle di supporto all’utilizzo di sistemi di accumulo dell’ener-gia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili al fine del contenimento del consumo energetico;

Considerato l’accordo di collaborazione tra Regione Lombar-dia e RSE s.p.a. (Ricerca sul Sistema Energetico), di cui alla de-liberazione regionale n. 3354/2015, sottoscritto in data 21 aprile 2015;

Rilevato che nell’accordo suddetto RSE s.p.a. fornisce suppor-to tecnico alla realizzazione delle misure previste nel PEAR, tra cui le azioni di sostegno all’installazione di sistemi di accumulo da fonti energetiche rinnovabili;

Richiamata la deliberazione regionale n. 4769 del 28 gennaio 2016 con la quale è stata approvata una nuova misura di incen-tivazione, mediante contributi a fondo perduto, a favore dell’ac-quisto e dell’installazione di sistemi di accumulo di energia elet-trica prodotta da impianti fotovoltaici, per soggetti pubblici e privati residenti in Lombardia;

Preso atto che RSE ha analizzato le potenzialità di diffusione dei sistemi di accumulo e predisposto le opportune specifiche tecniche da inserire nella proposta di incentivazione suesposta;

Dato atto che la stessa deliberazione indica in eu-ro  2.000.000,00 le risorse necessarie all’attuazione della misura, ovvero destinati all’acquisto e all’installazione di sistemi di accu-mulo di energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici;

Rilevato che le risorse suddette sono giacenti presso Infrastrut-ture Lombarde s.p.a., che provvederà alla liquidazione dei con-tributi che verranno riconosciuti ai beneficiari a seguito dell’i-struttoria realizzata dalla u.o. energia e reti tecnologiche;

Rilevato altresì che l’applicativo informatico necessario all’at-tuazione della misura suddetta è stato predisposto da Lombar-dia Informatica s.p.a. e che gli oneri derivanti dalla sua predi-sposizione sono coperti dal contratto «Programma operativo per i sistemi organizzativi 2015» approvato con d.g.r. 2996 del 30 dicembre 2014;

Ritenuto di dare attuazione al provvedimento citato, appro-vando l’allegato «Bando accumulo» e i relativi sub - allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni finanziarie del-la presente misura non è rivolta

• ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 1407/2013

• alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquida-zione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equi-valente secondo la normativa statale vigente;

Ritenuto che gli aiuti non saranno erogati:

• ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del reg. (CE) 659/1999 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsa-to o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999;

• ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività eco-nomica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

• attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto regolamento (UE);

• informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco de-gli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cu-mulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

• attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una deci-sione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del reg.  (CE) 659/1999 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dal-la commissione europea ai sensi del regolamento  (CE) n. 659/1999;

• attesti di non essere impresa che si trova in stato di fallimen-to, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra si-tuazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Acquisito, nella seduta del 9 novembre 2015, il parere del comitato di valutazione aiuti di stato di cui all’allegato F) della d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle pro-cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-ché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura

DECRETA1. di approvare l’allegato «Bando accumulo» e i relativi sub -

allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;2. di dare atto che alla liquidazione dei contributi previsti dal

bando suddetto provvederà Infrastrutture Lombarde s.p.a., che detiene le risorse necessarie, a seguito dell’istruttoria realizzata dalla u.o. energia e reti tecnologiche;

3. di prevedere che, per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica, l’erogazione del contributo sarà attuata nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

4. di stabilire che si provvederà agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in sede di adozione dei decreti di concessione dei contributi;

5. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzio-nale di Regione Lombardia - Direzione generale ambiente, ener-gia e sviluppo sostenibile.

Il dirigente Mauro Fabrizio Fasano

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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ALLEGATO

BANDO ACCUMULO Incentivazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici

INDICE

1. FINALITÀ2. RISORSE FINANZIARIE3. PERIODO DI VALIDITÀ4. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA5. DEFINIZIONI6. INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO7. MODULAZIONE DEL CONTRIBUTO8. SPESE AMMISSIBILI9. REGIME DI AIUTO10. COME PRESENTARE LA DOMANDA11. ESAURIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE12. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI ACCUMULO13. TERMINI E MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO14. COME SI RICEVE IL CONTRIBUTO15. COMUNICAZIONI16. DECADENZA E RINUNCIA17. CONTROLLI18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI19. A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI20. RIEPILOGO ITER PROCEDURALE

_________________________

1. FINALITÀIn attuazione dell’Accordo di Programma Quadro Ambiente ed Energia, stipulato con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-torio e del Mare, Regione Lombardia promuove l’autoconsumo di energia rinnovabile attraverso la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica presso i luoghi di produzione, in particolare dagli impianti fotovoltaici.

2. RISORSE FINANZIARIE La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni), salvo eventuali risorse aggiuntive definite da un successivo provvedimento.

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. provvederà alla liquidazione dei contributi che verranno riconosciuti a seguito dell’istruttoria realiz-zata dalla U.O. Energia e Reti Tecnologiche.

3. PERIODO DI VALIDITÀIl bando inizierà ad esplicare i propri effetti dal giorno giovedì 26 maggio 2016 alle ore 12.00 e si concluderà alla data del 31 dicem-bre 2016, salvo esaurimento anticipato delle risorse finanziarie.

4. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDALa misura di incentivazione è rivolta a tutti i soggetti pubblici e privati, residenti o avente sede legale/operativa in Regione Lombardia.

Possono accedere al bando anche le ESCO (Energy Service Company) così come definite dall’art. 2, comma i, del D. Lgs. 115/2008.

Per le imprese i seguenti requisiti sono obbligatori, pena l’inammissibilità della domanda:

- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione euro-pea: gli aiuti non saranno erogati ad imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 659/1999 e s.m.i., in quanto hanno ricevuto e succes-sivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del suddetto Regolamento;

- non essere sottoposte a procedure concorsuali ai sensi del diritto fallimentare interno;

- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

Sono escluse dai beneficiari le imprese sottoposte a procedura fallimentare o in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o comunque che siano sottoposte a procedimenti che possano determinare una delle predette procedure. Sono escluse inoltre le imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici in forma di prestito agevolato, soggetto a restituzione, e che non siano in regola con il pagamento delle rate.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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5. DEFINIZIONIAutorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI): Autorità indipendente di regolazione alla quale è affidata la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza del settore elettrico, del gas e del sistema idrico.

Capacità: è la quantità di carica elettrica che può essere estratta dal sistema di accumulo durante la scarica fino al raggiungimento del valore minimo di tensione. Si misura in Ah.

CEI 0-21: norma di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti di bassa tensione delle imprese distributrici di energia elettrica, definita dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Contatore aggiuntivo: richiesto dalle Regole Tecniche se il sistema di accumulo è installato nella parte di impianto compresa tra il misuratore di energia elettrica prodotta e il misuratore di energia elettrica prelevata e immessa.

Conto Energia: programma di incentivazione per impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, promosso con decreti ministeriali del Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gestito dal GSE (Gestore dei Sistemi Energetici).

Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari (art. 2, comma 2, lettera n, D. Lgs. 102/2014).

Deliberazione 574/2014/R/eel: deliberazione dell’AEEGSI del 20 novembre 2014 recante le disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale.

ESCO (Energy Service COmpany): persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’ef-ficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamen-to dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.

GAUDÌ (Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti): sistema che permette il censimento degli impianti di produzione di energia elet-trica e delle relative unità, gestito da Terna S.p.A. e accessibile al link http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/gaudi.aspx.

Gestore dei Sistemi Energetici (GSE): società per azioni, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che eroga gli incentivi destinati alla produzione elettrica da fonti rinnovabili.

Impianto ad isola (oppure impianto off-grid): impianto fotovoltaico non collegato alla rete di distribuzione dell’energia elettrica.

Potenza nominale di un generatore fotovoltaico: somma delle potenze nominali (a condizioni di prova standard STC) dei moduli fotovoltaici dell’impianto.

Potenza nominale di un impianto fotovoltaico ai fini dei servizi di rete: la potenza attiva massima erogabile con continuità (per un tempo indefinito) a tensione e frequenza nominali. Essa è limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze a STC dei moduli fotovoltaici.

Primo Conto Energia: il primo programma di incentivi per il solare fotovoltaico definito con Decreto Ministeriale 28 luglio 2005.

Profondità di scarica (Depth of Discharge – DoD): è la quantità di carica erogata dall’accumulatore rapportata ad un valore di riferi-mento, molto spesso coincidente con la capacità nominale, espressa in percentuale.

Regole Tecniche: procedure definite dal GSE per l’attuazione delle disposizioni sull’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale, di cui alla deliberazione 574/2014/R/eel dell’AEEGSI.

Scambio sul posto: servizio erogato dal GSE atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Sistema di accumulo: insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete di distribuzione. Il sistema di accumulo (anche indicato come Energy Storage System, ESS) può essere integrato o meno con un generatore/impianto di produzione. In caso di siste-ma di accumulo elettrochimico, i principali componenti sono le batterie, i sistemi di conversione mono o bidirezionale dell’energia, gli organi di protezione, manovra, interruzione e sezionamento in corrente continua e alternata e i sistemi di controllo delle batterie (Battery Management System, BMS) e dei convertitori. Tali componenti possono essere dedicati unicamente al sistema di accumulo o svolgere altre funzioni all’interno dell’impianto di Utente (ai sensi della norma CEI 0-21:2014-09).

Tempo di vita (oppure numero di cicli): rappresenta il numero di cicli di scarica e carica completa che un sistema di accumulo è in grado di completare prima che le sue prestazioni scendano sotto un limite minimo (tipicamente prima che la sua capacità si riduca del 20%).

6. INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTOSono ammessi all’incentivo regionale l’acquisto e la relativa installazione di un sistema di accumulo di energia elettrica prodotta da un impianto solare fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che l’impianto fotovoltaico sia collegato o meno alla rete di distribuzione e/o che sia incentivato o meno dal GSE. Sono pertanto ammessi al contributo anche i sistemi di accumulo a servizio degli impianti fotovoltaici ad isola.

Sono escluse le seguenti spese:

• l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico;

• le spese per gli interventi edilizi relativi all’installazione del sistema di accumulo;

• le spese per sistemi di accumulo già installati.

Sono ammessi gli interventi in possesso dei seguenti requisiti:

- sistemi di accumulo connessi ad impianti fotovoltaici dotati di generatore di potenza nominale fino a 20 kW;

- sistemi di accumulo collegati secondo gli schemi di connessione previsti dalla norma CEI 0-21;

- sistemi di accumulo realizzati con tecnologia:

o elettrochimica (ad es. piombo acido, ioni di litio)

o meccanica (ad es. volano).

In caso di titolarità di più impianti fotovoltaici lo stesso richiedente può presentare più domande di contributo, una per ciascun im-

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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pianto fotovoltaico al quale intende collegare un sistema di accumulo, fino ad un massimo di 5 (cinque) domande di contributo, ad eccezione delle ESCO per le quali tale limite è elevato a 25 (venticinque) domande.

Per gli impianti fotovoltaici incentivati dal GSE si rammenta che, ai sensi della Deliberazione 574/2014/R/eel dell’AEEGSI e delle Regole Tecniche del GSE:

a) un sistema di accumulo è incompatibile con gli impianti fotovoltaici incentivati con il Primo Conto Energia in scambio sul posto (DM 28 luglio 2005);

b) il sistema di accumulo va comunicato al GSE per l’aggiornamento nel sistema GAUDÌ.

Le installazioni dei sistemi di accumulo dovranno essere eseguite in conformità alle norme di sicurezza vigenti.

7. MODULAZIONE DEL CONTRIBUTOE’ assegnato un contributo a fondo perduto fino ad un importo massimo corrispondente al 50% delle spese ammissibili individuate al successivo punto 8. Non è previsto un limite massimo di spesa.

Il contributo massimo concedibile è fissato in 5.000,00 Euro per ogni intervento ammesso.

L’importo del contributo è suddiviso secondo le seguenti tre quote:

A. la quota dipendente dall’efficienza del sistema di accumulo;

B. la quota relativa al costo sostenuto per l’installazione;

C. la quota corrispondente alle spese accessorie,

pertanto il contributo concedibile è pari alla somma delle quote A, B e C.

La quota A del contributo è funzione del numero di cicli di vita del sistema di accumulo (indicato con N) e del costo per unità di energia accumulata (indicato come CU ed espresso in Euro/kWh). A parità di costi, infatti, si incentiva il sistema con una durata di vita più elevata, e quindi più efficiente, mentre a parità di durata si finanzia il sistema meno costoso.

Dal momento che N e CU sono entrambi dipendenti dalla profondità di scarica DOD tipica del sistema, i valori utilizzati per il calcolo devono essere funzione della stessa DOD. Ad esempio, se si ha a disposizione un numero di cicli N funzione di una DOD del 50%, il costo specifico CU deve essere calcolato rapportando il costo del sistema all’energia estraibile dal sistema a DOD 50%.

La quota A del contributo è data dal costo d’acquisto del sistema di accumulo moltiplicato per la percentuale ottenuta come valore minimo nel confronto tra il valore 0,5 (corrispondente alla percentuale massima di contributo, ovvero il 50%) e il valore derivante dal rapporto tra N e CU secondo la formula seguente:

% di contributo A = min [ 0,5 ; (N/CU) x 0,1 ] x 100con 0,1 fattore correttivo in Euro/kWh, corrispondente al valore massimo del 50%.

EsempioUn sistema di accumulo con N = 4000 cicli e CU = 800 Euro/kWh presenta una percentuale di contributo pari a 0,5, ovvero il 50% (contributo massimo). Un sistema di accumulo con lo stesso numero di cicli (N = 4000) ma un costo maggiore, ad esempio CU = 900 Euro/kWh, può ottenere un contributo percentuale pari a 0,44 ovvero il 44% dell’importo speso per l’acquisto del sistema.Analogamente, a parità di costo unitario (CU = 900 Euro/kWh), un sistema di accumulo con una durata di vita più breve, ad esempio N = 3000 cicli, riceverebbe un contributo percentuale del 38%.

Si sottolinea che i dati necessari al calcolo della percentuale relativa alla quota A devono essere documentati nella scheda tecnica allegata alla domanda, come riportato al punto 11.

La quota B del contributo è pari al 50% della spesa sostenuta per l’installazione del sistema di accumulo.

La quota C del contributo è, infine, rappresentata dal costo di eventuali spese aggiuntive, tra quelle ammissibili riportate al punto 8 seguente, effettivamente sostenute, fino ad un importo massimo di 300 Euro.

Si sottolinea che la somma delle tre quote A, B e C non può in ogni caso superare il valore massimo di contributo pari a 5.000,00 Euro; in conseguenza di ciò se, ad esempio, la quota A è pari a 4.800 Euro, la quota B risulta pari a 600 Euro, e la quota C è pari a 95 Euro, il contributo assegnato non sarà pari alla somma di A, B e C, ovvero 5.495 Euro, ma sarà limitato al suo valore massimo, ovvero 5.000 Euro.

8. SPESE AMMISSIBILIAi fini del presente bando sono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) costo d’acquisto del sistema di accumulo e dell’eventuale contatore aggiuntivo per la misura dell’energia scambiata dal sistema di accumulo, se richiesto dalla norma CEI 0-21;

b) costo dell’installazione del sistema di accumulo e dell’eventuale contatore aggiuntivo;

c) costo dell’approntamento della documentazione tecnica per il GSE (se l’impianto è incentivato dal GSE) e per il Distributore di energia elettrica (se l’impianto è connesso alla rete di distribuzione);

d) IVA, se non detraibile.

Tutte le spese devono essere dettagliate per voci di costo e si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese am-messe ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero.

Non sono ammesse spese per interventi edilizi eventualmente necessari per l’installazione del sistema di accumulo.

Saranno ritenute ammissibili, ai fini dell’erogazione del contributo, solamente le spese effettivamente sostenute (fatturate e liquidate) a partire dalla data di pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) della DGR 4769 del 28 gennaio 2016 “Misure di incentivazione per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici e di sistemi di ricarica domestica per veicoli elettrici”, ossia a partire dal 3 febbraio 2016.

9. REGIME DI AIUTOPer le imprese le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 196 – Bollettino Ufficiale

Ai sensi del suddetto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

• (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 nell’ar-co di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito, e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’im-porto degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

• (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, dire-zione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;

e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

• il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’eserci-zio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

• (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto.

Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi am-missibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

• (art. 6 - Controllo) è richiesta all’impresa unica, prima di concedere l’aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

10. COME PRESENTARE LA DOMANDAIl contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello per via telematica, suddivisa in due fasi: la fase di adesione al bando ed assegnazione del contributo, e la fase di rendicontazione ed erogazione del contributo.

La prima fase permette di prenotare il contributo sulla base delle spese preventivate per l’intervento, e l’accesso avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Il bando prevede, ai fini dell’assegnazione del contributo, il superamento di un’istruttoria formale secondo le modalità esplicitate al successivo punto 13.

Si precisa che al fine della determinazione dell’ordine cronologico si considera la data e l’ora di invio al protocollo assegnati dalla piattaforma informatica al termine della procedura di presentazione della domanda: non saranno accettate procedure intermedie ai fini del presente bando.

La domanda di contributo, corredata della documentazione di seguito elencata e firmata digitalmente dal richiedente (Legale Rap-presentante in caso di persona giuridica), deve essere presentata esclusivamente on-line, per mezzo del Sistema Informativo “SIAGE” raggiungibile all’indirizzo web:

http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it.

Nell’apposita sezione del sito sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici personali (login/pas-sword).

Si evidenzia che la domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto richiedente senza intermediari: non è ammessa la presentazione di domande per conto di altri soggetti.Al termine della compilazione on-line della domanda di contributo il sistema informatico (SIAGE) genererà automaticamente il mo-dulo di domanda di partecipazione che dovrà essere prima scaricato dal sistema e successivamente ricaricato a sistema, con gli allegati richiesti, dopo la sottoscrizione da parte del richiedente. La sottoscrizione dovrà essere con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata e del PIN. E’ ammessa quindi anche la firma con CRS o CNS, purché generata attraverso l’utilizzo dell’ultima versione del software per la gestione della firma. Il firmatario del modulo di domanda di partecipazione si assume ogni responsabilità di verificare che il modulo ricaricato a sistema sia quello generato automaticamente garantendone integrità e contenuti. Saranno dichiarati inammissibili moduli incompleti.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Si precisa che la domanda di contributo si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento in modo virtuale del pagamento della marca da bollo mediante carta di credito. I circuiti abilitati all’assolvimento sono VISA e MASTERCARD. I soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di bollo sono:

- gli Enti Pubblici (art. 16, DPR n. 955 del 30/12/1982);- le Associazioni di Volontariato (art. 8, Legge n. 266 del 11/08/1991);- le ONLUS (artt. 10 e 17, D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997).

La domanda risulta perfezionata, e quindi correttamente presentata, solo con l’invio al protocollo. A conclusione della procedura prima indicata il sistema informatico rilascerà in automatico la stima dell’importo del contributo assegnato, calcolato in base ai dati inseriti dal richiedente, nonché numero e data di protocollo alla domanda di contributo. La domanda dovrà essere presentata dal richiedente con procedura “on-line” che sarà disponibile a partire dalle ore 12.00 di giove-dì 26 maggio 2016 sino all’avvenuto esaurimento della dotazione finanziaria, come meglio specificato al punto 11.Alla domanda è necessario allegare on-line, per tutte le tipologie di beneficiari, la seguente documentazione, in formato pdf:

a) copia del documento di identità del richiedente; b) copia del preventivo, dettagliato in voci di costo, per l’acquisto e l’installazione del sistema di accumulo;c) copia della scheda tecnica del sistema di accumulo (riportante le caratteristiche indicate al punto 12);d) copia del preventivo, dettagliato in voci di costo, per l’acquisto e l’installazione del contatore aggiuntivo;e) copia del preventivo delle spese per la documentazione richiesta dal GSE (per impianti incentivati dal GSE)f) copia del contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica oppure copia della proposta di accordo contrat-

tuale (per le ESCO);g) l’assenso del proprietario dell’immobile o dell’area dove è installato l’impianto fotovoltaico (se non coincidente con il richie-

dente).I documenti di cui alle lettere a), b) e c) sono obbligatori per tutte le domande di contributo, pena l’esclusione dal bando.Per le imprese, oltre alla documentazione suddetta, è obbligatorio allegare la dichiarazione sulla presenza di altre forme pubbliche di contribuzione (rispetto del regime de minimis). Per le ESCO è obbligatorio il documento di cui al punto f): nel caso di proposta contrattuale si evidenzia che quest’ultima dovrà necessariamente essere perfezionata entro il termine stabilito per la rendicontazione (sei mesi) pena la decadenza del contributo.Nella richiesta deve inoltre essere dichiarato:

h) l’indirizzo di posta elettronica al quale ricevere ogni comunicazione relativa alla domanda di contributo;i) l’accettazione delle condizioni del bando;j) la disponibilità per le eventuali indagini tecniche e controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare;k) l’impegno a comunicare tempestivamente, ed in ogni caso prima dell’erogazione del contributo, ogni eventuale variazione

anagrafica e, per le imprese, ogni variazione riguardante la localizzazione della sede legale o operativa nonché il ricevimen-to di formale ingiunzione di recupero su aiuti illegali percepiti.

Infine, se la domanda è firmata da un soggetto diverso dal legale rappresentante vanno allegati, a pena di esclusione, anche l’atto di delega e la copia del documento di identità del delegato.Le domande pervenute con modalità difformi rispetto alla procedura descritta nel presente punto sono inammissibili.E’ possibile presentare fino ad un massimo di 5 (cinque) domande, corrispondenti a 5 impianti fotovoltaici intestati al medesimo soggetto per cui si chiede il contributo all’installazione dei sistemi di accumulo, con la sola eccezione delle ESCO per cui tale limite è elevato a 25 (venticinque) domande, corrispondenti ad altrettanti sistemi di accumulo.

11. ESAURIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIEAd esaurimento della dotazione finanziaria, verrà consentito l’inserimento delle richieste di contributo per la creazione di una lista di riserva, fino ad un massimo di richieste aggiuntive pari al 20% delle risorse inizialmente stanziate, ovvero fino ad un importo pari a 400.000,00 Euro. Gli interventi in lista d’attesa verranno finanziati in caso di rinuncia o riduzione degli importi necessari alla realizza-zione degli interventi già finanziati oppure in caso di rifinanziamento del bando. Nel momento in cui risultino disponibili le risorse per l’erogazione del contributo ai richiedenti in lista d’attesa, questi ne avranno comunicazione tramite e-mail all’indirizzo comunicato nella domanda di contributo. Una volta creata la lista d’attesa, non sarà più possibile inoltrare ulteriori richieste di contributo. Regione Lombardia provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse e della creazione della lista di riserva sia sul Sistema Informativo SIAGE sia sul sito www.regione.lombardia.it.La lista d’attesa avrà validità fino al 31 dicembre 2016, data fissata quale scadenza del bando, termine oltre il quale decadrà auto-maticamente.

12. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI ACCUMULOLa scheda tecnica del sistema di accumulo, che risulta tra i documenti da allegare alla domanda, deve riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni, necessarie ai fini del calcolo della percentuale di contributo concesso, in mancanza delle quali la domanda non può essere accolta:

• Tipologia di sistema di accumulo utilizzato (meccanico, elettrochimico, ecc.): nel caso in cui si utilizzi un accumulatore elettrochimico si devono indicare anche la tecnologia di celle con cui si realizza la batteria (ad es. piombo, ioni di litio, sodio, nickel cloruro, ecc.) e lo schema di connessione interno (numero di celle in serie e di rami in parallelo) • Numero di cicli di vita, specificando a quale profondità di scarica (DOD) • Profondità di scarica (DOD), espressa in percentuale

La scheda tecnica può inoltre riportare anche le seguenti caratteristiche:• Marcatura CE del sistema • Potenza nominale di scarica/carica del sistema di accumulo • Potenza massima di scarica/carica del sistema di accumulo• Energia nominale (energia estraibile dal sistema alla potenza nominale di scarica): il rapporto tra l’energia nominale del sistema di

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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accumulo e la potenza massima del generatore fotovoltaico cui è accoppiato non deve superare 5.

• Rendimento energetico nominale: rapporto tra l’energia estraibile dal sistema, scaricato alla potenza di scarica nominale fino a piena scarica e l’energia caricabile alla potenza nominale di carica fino a piena carica, comprensivo anche del rendimento del convertitore utilizzato e degli eventuali ausiliari

• Schema di connessione del sistema di accumulo (esclusi gli impianti off-grid). Lo schema deve essere compreso tra quelli previsti nella norma CEI 0-21 e nel caso in cui sia previsto dalla norma, deve essere installato un contatore dell’energia prodotta/prelevata dalla rete.

Si rammenta che nel caso di sistema di accumulo con accumulatori al piombo, il locale di installazione deve rispettare i requisiti di ventilazione previsti dalla norma CEI EN 50272-2 e CEI EN 50272-3.

13. TERMINI E MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

L’istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, è eseguita dall’Unità Organizzativa Energia e Reti Tecno-logiche di Regione Lombardia.

Le domande che presentano caratteristiche conformi ai requisiti richiesti al punto 6 ed ai criteri di ammissibilità di cui al punto 8, saranno ammesse al contributo secondo l’ordine cronologico di invio al protocollo e sino all’avvenuto esaurimento dei fondi messi a disposizione.

In esito alla verifica dei requisiti richiesti dal bando e della ammissibilità dei costi preventivati, l’ufficio responsabile, entro 30 giorni dalla data di invio al protocollo della domanda stessa, chiude l’istruttoria attraverso un provvedimento di assegnazione o di diniego del contributo che sarà comunicato al richiedente all’indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta di accesso e a INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. per i necessari adempimenti.

L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali (30 giorni) di cui al comma precedente si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrati-va. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta l’inammissibilità della domanda e il conseguente riutilizzo delle risorse.

14. COME SI RICEVE IL CONTRIBUTO

Dalla data del provvedimento di assegnazione del contributo decorre il termine di sei mesi a disposizione del richiedente per la realizzazione dell’intervento e per la sua rendicontazione, salvo il caso di intervento già realizzato, ammissibile solo se avvenuto in data successiva al 3 febbraio 2016. Il contributo è erogato in un’unica soluzione, ad installazione avvenuta e previa rendicontazione dettagliata delle spese sostenute pena la revoca del contributo stesso, ed è effettuata sul conto corrente bancario/postale indicato dal soggetto richiedente in fase di domanda del contributo.

Ad intervento ultimato il soggetto richiedente si collega alla domanda di contributo presente nell’applicativo SIAGE e inserisce la documentazione di seguito elencata:

a) copia delle fatture d’acquisto del sistema di accumulo e del contatore aggiuntivo;

b) copia della fattura dell’installatore;

c) copia delle quietanze di pagamento;

d) copia della dichiarazione di conformità;

e) copia del Regolamento di Esercizio stipulato con il Distributore di energia elettrica (esclusi gli impianti a isola);

f) copia della ricevuta di avvenuta trasmissione al GSE dell’inserimento del sistema di accumulo (per gli impianti incentivati dal GSE);

g) copia del contratto di prestazione energetica o di rendimento energetico (per le ESCO, se alla domanda era allegata la proposta contrattuale).

I documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono obbligatori per tutte le domande di contributo, pena l’esclusione dal bando, il do-cumento di cui alla lettera g) è obbligatorio per le ESCO.

Eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, dei costi preventivati determinano proporzionalmente una riduzione del contributo assegnato. Un eventuale incremento del costo complessivo dell’intervento non determina in nessun caso l’adeguamento in aumento del contributo assegnato.

Si evidenzia che la modalità on-line per la rendicontazione della domanda sarà attiva sul sistema SIAGE solo a partire dalle ore 12.00 di giovedì 1 settembre 2016.

Al termine della verifica della rendicontazione presentata, l’ufficio responsabile, entro 30 giorni dalla data di invio on-line della docu-mentazione suddetta, chiude l’istruttoria di valutazione mediante apposito provvedimento del Responsabile del procedimento. Il de-creto sarà notificato contestualmente al beneficiario e a INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. che, in caso di esito positivo dell’istruttoria, provvederà all’erogazione del contributo entro il termine di 30 giorni.

Per le imprese, il documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità sarà acquisito direttamente da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, prima dell’erogazione del contributo. In caso di verifica di irregolarità del DURC si attiverà la procedura di intervento sostitutivo in favore dell’ente previdenziale di riferimento, come disciplinata dall’art. 4 del DPR 207/2010 e s.m.i, ovvero si provvederà d’ufficio a trattenere dal contributo assegnato l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva accertata.

Anche durante la fase istruttoria di valutazione l’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazio-ne e/o chiarimenti ad integrazione della documentazione presentata. Il mancato invio dei documenti integrativi, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà la decadenza dal diritto al contributo.

In nessun caso saranno ammesse proroghe: il termine per la presentazione della rendicontazione e della richiesta dell’erogazione è fissato in 180 giorni dalla data di assegnazione del contributo.

15. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate da Regione Lombardia al richiedente all’indirizzo di posta elettronica specificato nella domanda.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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16. DECADENZA E RINUNCIAQualora il beneficiario rinunci espressamente all’incentivo o non presenti la documentazione richiesta al punto 14 entro sei mesi dalla conferma dell’assegnazione del contributo, si provvederà a revocare il contributo assegnato.

17. CONTROLLIRegione Lombardia si riserva di effettuare – direttamente o tramite personale incaricato – controlli in loco e sulla documentazione tecnica e/o contabile presentata.A tal fine il beneficiario del contributo si impegna a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all’intervento di cui trattasi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liqui-dazione del contributo.Nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile, o ne venisse accertata l’irregolarità, Regione Lombardia avrà la facoltà di revocare tutto o parte del contributo.Qualora si accertasse la mancata rispondenza dell’intervento realizzato al progetto presentato nella domanda di contributo l’Ammi-nistrazione Regionale procederà alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo.E’ fatto salvo il diritto di Regione Lombardia di applicare le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIAi sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell’espletamento del procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.Le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

19. A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONIIl responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Unità Organizzativa Energia e Reti Tecnologiche, della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.Il presente bando è reperibile sul sito web di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) e sul sito web di SIAGE (www.agevola-zioni.regione.lombardia.it).Per tutte le informazioni riguardanti il bando è a disposizione la casella di posta elettronica [email protected] di carattere generale potranno essere richieste al numero gratuito 800 318 318 o agli sportelli di Spazio Regione presso le Sedi territoriali di Regione Lombardia, presenti in ogni capoluogo di Provincia.Sul sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it sono disponibili i video tutorial riguardanti le modalità di registrazione e le modalità di presentazione della domanda.Per assistenza tecnica all’utilizzo del servizio on-line su SIAGE per la compilazione della domanda è possibile contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L’assistenza tecnica è disponibile dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

20. RIEPILOGO ITER PROCEDURALE

Domanda Istruttoria

formale

non corretta

corretta

entro 30 gg

entro 6 mesi

Rendicontazione

Realizzazione dell’intervento

esito

Conferma contributo con decreto di assegnazione

entro 30 gg Erogazione contributo

esito Controllo della

rendicontazione corretta

non corretta

Integrazioni alla rendicontazione

rifiutate

accettate

esito

Contributo revocato

entro 10 gg

decreto di diniego

20. RIEPILOGO ITER PROCEDURALE

Domanda Istruttoria

formale

non corretta

corretta

entro 30 gg

entro 6 mesi

Rendicontazione

Realizzazione dell’intervento

esito

Conferma contributo con decreto di assegnazione

entro 30 gg Erogazione contributo

esito Controllo della

rendicontazione corretta

non corretta

Integrazioni alla rendicontazione

rifiutate

accettate

esito

Contributo revocato

entro 10 gg

decreto di diniego

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 200 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO A

Dichiarazione “de minimis”

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE MINIMIS”1**

(ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………… nato/a a ……………………………......... prov. ..........., il …………………… residen-te a ……..………………………………….., codice fiscale ……………….……………………….…., tel. ……..................................... e-mail ………………………..…………….,

in qualità di titolare/ legale rappresentante

dell’impresa ………………………………… con sede legale a ………………………….., in via/piazza ………………………………… n. civico …………, e con sede operativa a ………………………., in via/piazza ………………………… n. civico ………., codice fiscale ………………….., partita IVA ……………………………………..

in relazione a quanto previsto dal bando di assegnazione di contributi per l’acquisto e la relativa installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di cui al decreto attuativo della d.G.R. 4769 del 28 gennaio 2016,

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

a) di essere a conoscenza che il contributo costituisce aiuto che Regione Lombardia eroga ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzio-namento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

b) che all’impresa rappresentata non è stato concesso, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari preceden-ti, alcun aiuto “de minimis”

oppure- che all’impresa rappresentata sono stati concessi nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i

seguenti aiuti “de minimis”:

Ente concedente Riferimento nor-mativo/ ammini-strativo che preve-de l’agevolazione

P rovvedimento di concessione e data

Reg. UE de minimis (*)

Importo dell’aiuto de minimis

Di cui imputabile all’at-tività di trasporto merci su strada per conto terziconcesso effettivo

(*) Reg. 1998/2006 per gli anni 2007-2013, Reg. 1407/2014 per gli anni 2014-2020.

per un cumulo complessivo di Euro ________________ ;

c) che l’impresa non rientra nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed in particolare che l’impresa non rientra nei seguenti settori:

settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio dell’Unione Eu-ropea, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:

- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori pri-mari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quanti-tativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

attività connesse all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;

d) che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Com-missione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, a seguito di formale ingiunzione di recupero;

e) che l’impresa non è in difficoltà, non trovandosi in alcuna delle situazioni seguenti individuate all’art. 2, par. 18, del Reg. (UE) 651/2014:

• nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili

1 ** Le istruzioni per la compilazione sono riportate nell’Allegato B - Istruzioni.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cu-mulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il “capitale sociale” comprende even-tuali premi di emissione;

• nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in partico-lare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;

• qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazio-nale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

• qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

• nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

SI IMPEGNA INOLTRE

a comunicare tempestivamente, e in ogni caso prima dell’erogazione del contributo, ogni eventuale variazione riguardante la loca-lizzazione della sede legale o operativa nonché il ricevimento di formale ingiunzione di recupero su aiuti illegali percepiti, al seguente indirizzo di posta elettronica:

[email protected][email protected]

specificando, solo per il primo indirizzo, nell’oggetto “Contributi per sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici”.

DICHIARA INFINEdi dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, consapevole che i dati per-sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

INFORMATIVA (art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Gentile signore/a,

desideriamo informarLa che il decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni.

Finalità e modalità del trattamento

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del bando di cui alla dgr 4769 del 28 gennaio 2016 ai fini dell’assegnazione di contributi per l’acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

I dati saranno trattati con le seguenti modalità:

a) trattamento manuale

b) trattamento con strumenti elettronici e informatici.

Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qua-lora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano. I dati potranno anche essere trattati da Infrastrutture Lombarde S.p.A., responsabile esterno del trattamento.

Diritti dell’interessato

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto.

__________________________________

(firma del dichiarante)

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

– 202 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO B

Istruzioni

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazio-ne – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in ecceden-za, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de mini-mis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno ecce-zione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra cui collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UEAi fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (control-lata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresen-tante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.

Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell’avviso.

Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l’importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l’impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.

Periodo di riferimento.

Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda.

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il «de minimis» ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto di acquisi-zione o fusione.

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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Un esempio:• all’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2014;• all’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2014;• nell’anno 2015 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B);• nell’anno 2015 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€.

L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€.Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2016, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€.

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Campo di applicazione.Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dal bando sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis”. Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;- della produzione primaria dei prodotti agricoli;- solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti “de minimis” godono di massi-mali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Condizioni per il cumulo.Se il bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati: - con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’im-porto di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. - con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis». Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di costo o all’intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L’intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l’impresa potrà ottenere un finan-ziamento in de minimis pari a 100.000€.Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessiva-mente inteso.

Per la definizione di PMI si rimanda all’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

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Serie Ordinaria n. 18 - Venerdì 06 maggio 2016

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D.d.s. 28 aprile 2016 - n. 3661Prolungamento procedimento di valutazione. Progetto di nuovo insediamento industriale ad uso deposito e stoccaggio, confezionamento e movimentazione merci in comune di Bascapè (PV). Proponente: Società S.I.B. Sviluppo Industriale Bascapè s.r.l.. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Visti:

• il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;

• la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di valutazione d’impatto ambientale»;

• il r.r. 21 novembre 2011, n. 5 di attuazione della l.r. 5/2010;

• la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale»;

• il decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni della Giunta regionale - X Legislatura»;

• le dd.g.r. X/2014 del 1 luglio 2014 «X provvedimento oranizza-tivo 2014»; X/2996 del 30 dicembre 2014 «XXI provvedimen-to organizzativo 2014»; X/4653 del 23 dicembre 2015  «XVI provvedimento organizzativo 2015»;

Dato atto che in data:

• 16 aprile 2015 è stata avviata la procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto di: «Nuovo inse-diamento industriale ad uso deposito e stoccaggio, con-fezionamento e movimentazione merci in Comune di Ba-scapè (PV) da parte della società S.I.B. Sviluppo Industriale Bascapè s.r.l (più avanti il proponente);

• 4 giugno 2015 si è svolta la prima sessione di conferenza dei servizi istruttoria;

• 17 giugno 2015 (in atti reg. prot. T1.2015.29979 del 17 giu-gno 2015) il proponente ha chiesto l’interruzione dei termini procedurali al fine di poter integrare la documentazione presentata e depositata;

• 31 luglio  2015  (in atti reg. prot. T1.2015.39633 del 31 lu-glio 2015) il proponente ha depositato la documentazione integrativa volontaria;

• 30 ottobre 2015 (in atti reg. prot. T1.2015.0054944 del 30 ot-tobre  2015) è stata trasmessa richiesta di integrazioni e chiarimenti documentali al proponente sulla base degli esiti della conferenza di servizi istruttoria e dei contributi resi dagli enti territoriali coinvolti;

• 28 gennaio  2016  (in atti reg. prot. T1.2016.00.4505 del 28 gennaio  2016) il proponente ha depositato la docu-mentazione integrativa;

• 29 febbraio 2016 si è svolta la seconda riunione di confe-renza di servizi istruttoria per la raccolta dei pareri degli enti territoriali;

Rilevato che:a seguito delle integrazioni documentali fornite dal Propo-

nente, dei contributi pervenuti da parte degli enti locali, del segretariato generale per la Lombardia e della Soprintenden-za Archeologica della Lombardia, è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità che coin-volgono la commissione VIA regionale che non ha ancora con-cluso il proprio iter istruttorio - in relazione al quadro ambientale e specificatamente rispetto a:

− agli aspetti paesaggistici − alle componenti viabilità, traffico veicolare e atmosfera; − alla componente salute pubblica; − alla componente acque superficiali.

Ritenuto pertanto che risulta necessario attendere gli esiti del-le valutazioni della commissione VIA regionale, al fine di proce-dere alla completa valutazione degli impatti.

DECRETA1. ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 comma 1 del d.lgs.

152/2006, il prolungamento del procedimento di valutazione di sessanta giorni rispetto al precedente termine previsto e corri-spondente a novanta giorni successivi al deposito della docu-mentazione integrativa del 28 gennaio 2016;

2. di trasmettere copia del presente decreto alla società S.I.B. Sviluppo Industriale di Bascapè s.r.l. in qualità di Proponente, al Comune di Landriano (PV), al Comune di Bascapé (PV) e alla Provincia di Pavia,

3. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-sente provvedimento sul sito web www.silvia.regione.lombardia.it;

4. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-le ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul sito web www.silvia.regione.lombar-dia.it del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigenteSilvio Landonio

D.d.s. 28 aprile 2016 - n. 3689Progetto: impianto di impianto idroelettrico sul canale di scarico della centrale idroelettrica Edipower di S. Pietro Sovera sul torrente Cuccio in comune di Corrido (CO) proponente: Energia Futuro s.r.l. [rif. nel sistema informativo regionale «S.I.L.V.I.A.»: procedura REG.1813]

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSISDECRETA

1. di assoggettare alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.lgs. 152/06 e del-la l.r. 5/2010, il progetto dell’impianto idroelettrico sul canale di scarico della centrale idroelettrica Edipower di S. Pietro Sovera sul torrente Cuccio in comune di Corrido (CO), per le motivazio-ni espresse in premessa;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decre-to ai seguenti soggetti:

• Energia Futuro s.r.l. (proponente)

• Provincia di Como

• Comune di Corrido

• Arpa Lombardia, sede di Milano3. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte

dispositiva del presente decreto;4. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-

sente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lom-bardia.it/silvia/;

5. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il tribunale superiore delle acque pubbliche secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010.

Il dirigente Silvio Landonio