Bollettino di Vigilanza · (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n....

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Bollettino di Vigilanza Anno V n. 2/2017 pubblicato il 31 marzo 2017

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Bollettino di Vigilanza

Anno V n. 2/2017

pubblicato il 31 marzo 2017

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(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

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I

Indice

1. REGOLAMENTI ............................................................................................................ 3

1.1 REGOLAMENTI ............................................................................................................. 5

Regolamento n. 34 del 7 febbraio 2017 ...................................................................... 5 Regolamento concernente le disposizioni in materia di governo societario relative alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e ai criteri per la loro valutazione, di cui al titolo III (esercizio dell’attività assicurativa) e, in particolare, al capo I, sezione II (sistema di governo societario), articoli 30, 30-bis e 30-ter e al capo I-bis (principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività diverse dalle riserve tecniche per fini di vigilanza sulla solvibilità), articolo 35-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sul sistema di governo societario, sezione 10, e sulla rilevazione e valutazione delle attività e delle passivitaà diverse dalle riserve tecniche ............................................................................................... 5

Regolamento n. 35 del 7 febbraio 2017 .................................................................... 17 Regolamento concernente l’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell’attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard), articolo 45- undecies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – decreto delle assicurazioni private conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). ................................................................................................................ 17

Regolamento n. 36 del 28 febbraio 2017 .................................................................. 32 Regolamento recante disposizioni relative alla comunicazione all’IVASS di dati e informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo ai sensi dell’articolo 190-bis del titolo XIV (vigilanza sulle imprese e sugli intermediari), capo I (disposizioni generali), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private ............. 32

2. PROVVEDIMENTI ....................................................................................................... 43

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE ........................................................ 45

Provvedimento n. 56 del 7 febbraio 2017 ................................................................. 45 Sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto – legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” ...... 45

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE ............................................ 48

Provvedimento n. 0025726/17 del 7 febbraio 2017 .................................................. 48 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione all’utilizzo di un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità individuale. Provvedimento. ........................................................................................................... 48

Provvedimento n. 0025746/17 del 7 febbraio 2017 .................................................. 49 Arca Vita S.p.A. – Autorizzazione all’utilizzo di un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità individuale. Provvedimento. .................. 49

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II

Provvedimento n. 0025764/17 del 7 febbraio 2017 .................................................. 50 Zurich Insurance Company Ltd., con sede in Zurigo – Rappresentanza Generale per l’Italia. Istanza di approvazione al rimborso di fondi propri di livello 1 ai sensi dell’art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento ....... 50

Provvedimento n. 0025765/17 del 7 febbraio 2017 .................................................. 51 Zurich Investments Life S.p.A.. Istanza di approvazione al rimborso di fondi propri di livello 1 ai sensi dell’art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento. ................................................................................................. 51

Provvedimento n. 0042398/17 del 28 febbraio 2017 ................................................ 52 Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. in HDI Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento. ........................................................................................................... 52

Provvedimento n. 0042401/17 del 28 febbraio 2017 ................................................ 53

Assicurazioni Generali S.p.A. – autorizzazione all’estensione dell’ambito di applicazione e alle modifiche rilevanti al modello interno parziale, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del D. Lgs. 209/2005, come modificato dal D. Lgs. 74/2015, degli articoli 347 e ss. del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015. Provvedimento. ................................................... 53

2.3 MODIFICHE STATUTARIE ......................................................................................... 54

Provvedimento n. 0025070/17 del 7 febbraio 2017 .................................................. 54 Ergo Assicurazioni S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. ................................. 54

Provvedimento n. 0027079/17 del 9 febbraio 2017 .................................................. 55

UNIQA Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento. ........................... 55

Provvedimento n. 0027257/17 del 9 febbraio 2017 .................................................. 56 Old Mutual Wealth Italy S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. ........................ 56

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI ........................................................................... 57

3.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE........................................ 59

3.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI ....................................... 105

Provvedimento n. 0154488/16 del 4 agosto 2016 .................................................. 105 PALAZZOLO Carmelo -B000365416 - Provvedimento radiazione - Proc. disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. 7.9.2005, n. 209 (n. 3738) - Scadenza: 13/01/2017 - Fasc. CAD XIII.2.7. N. 432 - FFN 710/2015 (ALT) .......................... 105

Provvedimento n. 0178811/16 del 23 settembre 2016 ........................................... 106 PINTARELLI Pierpaolo (A000007940) Procedimento disciplinare n. 3544 (GZ), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione. FCAD XIII.2.7.151/2015 - FFN 612/2014 .............. 106

Provvedimento n. 0203941/16 del 2 novembre 2016 ............................................. 107 NEGRI Elena (E000507220) Provvedimento di radiazione Proc. disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 (n. 3748) Fasc. CAD XIII.2.7.12\16 - XIII.2.6.21\16 - XIII.2.1.692\15 - FFN 808\2015 (SG) ................................................. 107

Provvedimento n. 0211756/16 del 14 novembre 2016 ........................................... 108 LEARDI Giovanni (B000300933) Procedimento disciplinare n. 2852/I (GZ), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione. FCAD XIII.2.7.17/2016 - FFN 794/2015 ........................................ 108

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III

Provvedimento n. 0216579/16 del 21 novembre 2016 ........................................... 109 SANGALLI Massimiliano - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento .................................. 109

Provvedimento n. 0216825/16 del 21 novembre 2016 ........................................... 110 Sig.ra Giovanna RUSSO - Rui n. B000013366 - Proc. disc. nn. 3741 bis - Procedimenti disciplinari, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento: radiazione ............................................................ 110

Provvedimento n. 0217636/16 del 22 novembre 2016 ........................................... 111 PENNACCHIO Massimiliano (E000065465) - Procedimento disciplinare n. 3776 - XIII.2.7.65/16 -XIII.2.1.651/15 - FFN 761/15 - (GG - LB), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione ............................................................................................................ 111

2.3 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI .......................................................... 112

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n. 02232/2017 ........................................................................ 112

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO ............... 129

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA .................. 131

5. STATISTICHE ........................................................................................................... 135

5.1 SANZIONI ................................................................................................................. 137

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1. REGOLAMENTI

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Regolamenti

5

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 34 del 7 febbraio 2017

Regolamento concernente le disposizioni in materia di governo societario relative alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e ai criteri per la loro valutazione, di cui al titolo III (esercizio dell’attività assicurativa) e, in particolare, al capo I, sezione II (sistema di governo societario), articoli 30, 30-bis e 30-ter e al capo I-bis (principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività diverse dalle riserve tecniche per fini di vigilanza sulla solvibilità), articolo 35-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sul sistema di governo societario, sezione 10, e sulla rilevazione e valutazione delle attività e delle passivitaà diverse dalle riserve tecniche

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 30, 30-bis, 30-ter e 35-quater;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli dal 7 al 16 e gli articoli 258, 259, 263 e 267;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario e, in particolare, le Linee Guida in tema di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA in tema di rilevazione e valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

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Bollettino IVASS n.2/2017

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione)

CAPO II – PRINCIPI DI GOVERNO SOCIETARIO CONNESSI ALLE VALUTAZIONI DELLE ATTIVITÀ E

DELLE PASSIVITÀ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE

Art. 4 (Politica per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche) Art. 5 (Procedure di controllo della qualità dei dati) Art. 6 (Documentazione in caso di utilizzo di metodi di valutazione alternativi) Art. 7 (Revisione e verifica indipendenti dei metodi di valutazione) Art. 8 (Compiti dell’organo amministrativo) Art. 9 (Richiesta all’impresa da parte dell’IVASS di effettuare una valutazione o verifica

esterna indipendente) Art. 10 (Indipendenza dell’esperto esterno) Art. 11 (Informazioni da fornire all’IVASS sulla valutazione o verifica esterne)

CAPO III – RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DIVERSE DALLE RISERVE

TECNICHE

Art. 12 (Informazioni sostanziali nelle valutazioni delle attività e delle passività) Art. 13 (Coerenza applicativa dei metodi di valutazione) Art. 14 (Immobili detenuti a fini di investimento ed altri beni immobiliari: metodi alternativi di

valutazione) Art. 15 (Immobili detenuti a fini di investimento e altri beni immobiliari: prove a sostegno della

valutazione) Art. 16 (Passività finanziarie e merito di credito proprio dell’impresa) Art. 17 (Partecipazioni in imprese controllate e partecipate: metodo del patrimonio netto

IFRS) Art. 18 (Partecipazioni in imprese controllate o partecipate: metodi alternativi di valutazione) Art. 19 (Passività potenziali derivanti da contratti sugli elementi dei fondi propri accessori) Art. 20 (Imposte differite: rilevazione e valutazione) Art. 21 (Imposte differite: documentazione di supporto) Art. 22 (Trattamento delle imposte differite nel caso in cui le imprese siano escluse dalla

vigilanza del gruppo)

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPO

Art. 23 (Ruolo dell’ultima società controllante italiana)

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 (Disposizioni transitorie) Art. 25 (Pubblicazione) Art. 26 (Entrata in vigore)

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Regolamenti

Capo I

(Disposizioni di carattere generale)

Articolo 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 30, comma 7, 35-quater,

comma 1 e 191, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138 CE e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:

a) “Atti delegati”: il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

c) “IFRS”: acronimo di International Financial Reporting Standards, i principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica:

a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;

b) alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

c) alle ultime società controllanti italiane di cui all’articolo 210, comma 2 del Codice.

Capo II (Principi di governo societario connessi alle valutazioni delle attività

e delle passività diverse dalle riserve tecniche)

Art. 4 (Politica per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche)

1. La politica e le procedure per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle

riserve tecniche che l’impresa elabora ai sensi dell’articolo 267 degli Atti delegati contengono almeno i seguenti elementi:

a) la metodologia ed i criteri da utilizzare per l’identificazione di mercati attivi e non attivi;

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Bollettino IVASS n.2/2017

b) i requisiti per garantire un’adeguata documentazione relativa al processo di valutazione e dei relativi controlli, ivi inclusi quelli concernenti la qualità dei dati;

c) i requisiti della documentazione relativa ai metodi di valutazione adottati, con riferimento: i) alle loro principali caratteristiche e alle concrete applicazioni; ii) all’adeguatezza dei dati, dei parametri e delle ipotesi;

d) il processo di revisione e verifica indipendente dei metodi di valutazione; e) i contenuti minimi della relazione periodica all’organo amministrativo, che coprono

almeno le questioni rilevanti ai fini dell’esercizio del governo societario sulla materia oggetto del presente Regolamento.

Art. 5

(Procedure di controllo della qualità dei dati)

1. Ai sensi dell’articolo 267 degli atti delegati, l’impresa pone in essere procedure di controllo della qualità dei dati usati nell’ambito del processo di valutazione, al fine di misurare, monitorare, gestire e documentare detta qualità e di individuare possibili carenze, in coerenza con la politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche approvata dall’organo amministrativo.

2. Le procedure di cui al comma 1 includono:

a) controlli sulla completezza dei dati; b) controlli sull’appropriatezza dei dati provenienti da fonti interne ed esterne; c) il riesame e la verifica indipendente della qualità dei dati.

3. Le politiche e le procedure messe in atto dall’impresa prevedono la necessità di rivedere

periodicamente i dati e input di mercato utilizzati alla luce delle informazioni rivenienti da fonti alternative e dall’esperienza.

Art. 6

(Documentazione in caso di utilizzo di metodi di valutazione alternativi)

1. Quando l’impresa utilizza un metodo di valutazione alternativo mantiene nella propria documentazione una descrizione:

a) del metodo, delle finalità, delle ipotesi fondamentali, delle limitazioni e dei risultati; b) delle circostanze in presenza delle quali il metodo non opererebbe in modo efficace; c) del processo di valutazione nonché i controlli connessi al metodo; d) dell’analisi delle incertezze della valutazione legate al metodo; e) delle procedure di test retrospettivi (c.d. back-testing procedures) svolte sui risultati; f) ove possibile, del confronto con modelli comparabili e con altri parametri di

riferimento da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, quando il metodo di valutazione è introdotto per la prima volta;

g) degli strumenti e dei programmi informatici utilizzati.

Art. 7 (Revisione e verifica indipendenti dei metodi di valutazione)

1. L’impresa garantisce che una revisione indipendente del metodo di valutazione si svolga

prima dell’attuazione di un nuovo metodo o di un cambiamento importante e, in seguito, periodicamente.

2. L’impresa stabilisce nella politica la frequenza della revisione in linea con l’importanza del metodo per i processi decisionali e di gestione dei rischi.

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Regolamenti

3. L’impresa applica gli stessi principi per la revisione e per la verifica indipendenti sia nel caso in cui i metodi ed i modelli di valutazione sono sviluppati internamente sia nel caso in cui sono messi a disposizione da fornitori esterni.

4. L’impresa dispone di procedure per comunicare all’organo amministrativo, all’alta

direzione, all’organo di controllo, ai responsabili delle funzioni fondamentali interessate e al responsabile dell’attuazione del metodo interessato dall’attività di revisione e verifica i risultati di detta attività nonché i suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate e le raccomandazioni sui tempi per la loro rimozione.

5. La comunicazione di cui al comma 4 fornisce informazioni almeno:

a) sulla qualità dei metodi di valutazione; b) su ogni punto di debolezza conosciuto associato alle caratteristiche del metodo di

valutazione utilizzato; c) su ogni preoccupazione in merito all’accuratezza e appropriatezza degli input, tra cui

dati, parametri e ipotesi utilizzati; d) sul raffronto con precedenti comunicazioni; e) su eventuali suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate;

f) sulle raccomandazioni sui tempi per la loro rimozione.

Art. 8

(Compiti dell’organo amministrativo)

1. L’organo amministrativo approva la politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche di cui all’articolo 267 degli Atti delegati.

2. L’organo amministrativo assicura una comprensione complessiva dei metodi di valutazione e delle incertezze insite nel processo di valutazione al fine di poter esercitare una corretta sorveglianza sul processo di gestione dei rischi concernente la valutazione medesima.

3. L’organo amministrativo attua:

a) un monitoraggio periodico dell’efficacia delle procedure approvate, incluse quelle sulla revisione e verifica indipendenti;

b) un riesame delle comunicazioni di cui all’articolo 7, della relativa documentazione e del controllo interno;

c) interventi, laddove necessario, per assicurare una corretta gestione del rischio legata all’attività di valutazione.

Art. 9 (Richiesta all’impresa da parte dell’IVASS di effettuare

una valutazione o verifica esterna indipendente)

1. In caso di richiesta da parte dell’IVASS di una valutazione o una verifica esterna ai sensi dell’art. 267, paragrafo 3, degli Atti delegati, l’impresa mette a disposizione degli esperti indipendenti la documentazione da questi ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, ferma restando la responsabilità di una corretta valutazione in capo all’organo amministrativo dell’impresa.

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Bollettino IVASS n.2/2017

Art. 10 (Indipendenza dell’esperto esterno)

1. Nel caso di una richiesta di verifica indipendente esterna da parte dell’IVASS ai sensi

dell’articolo 267, paragrafo 3 degli atti delegati, l’impresa è in grado di dimostrare all’IVASS che la valutazione o la verifica è stata effettuata con diligenza da esperti indipendenti in possesso di competenze professionali ed esperienza pertinenti.

Art. 11 (Informazioni da fornire all’IVASS sulla valutazione o verifica esterne)

1. L’impresa fornisce all’IVASS tutte le informazioni pertinenti richieste in materia di

valutazione o verifica esterne. Tra tali informazioni l’impresa include almeno il parere redatto per iscritto dall’esperto sulla valutazione delle attività e delle passività pertinenti.

Capo III (Rilevazione e valutazione delle attività e passività

diverse dalle riserve tecniche)

Art. 12 (Informazioni sostanziali nelle valutazioni delle attività e passività)

1. Nel valutare le attività e le passività, l’impresa applica il principio del carattere sostanziale

delle informazioni di cui al considerando (1) del Regolamento delegato (UE) n. 2015/35.

2. Nelle valutazioni trimestrali, l’applicazione del principio di cui al comma 1 deve tener

conto del probabile maggiore ricorso a stime, rispetto alle valutazioni annuali dell’impresa.

Art. 13

(Coerenza applicativa dei metodi di valutazione)

1. L’impresa applica i metodi di valutazione seguendo principi di coerenza.

2. L’impresa considera la necessità di modificare i metodi di valutazione e la loro applicazione nei casi in cui, a causa di mutate circostanze, ivi comprese quelle elencate al comma 3, tale modifica dia luogo ad una valutazione più appropriata ai sensi dell’articolo 35-quater del Codice.

3. Le mutate circostanze di cui al comma 2 possono comprendere:

a) nuovi sviluppi del mercato che ne modificano le condizioni; b) disponibilità di nuove informazioni; c) sopraggiunta indisponibilità di informazioni usate in precedenza; d) affinamento delle tecniche di valutazione.

Art. 14 (Immobili detenuti a fini di investimento ed altri beni

immobiliari: metodi alternativi di valutazione)

1. In applicazione dell’articolo 10 degli Atti delegati, l’impresa che utilizzi un metodo alternativo nella valutazione degli investimenti immobiliari e degli altri beni immobiliari

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Regolamenti

effettua una selezione tra i metodi individuati dal paragrafo 7 del citato articolo 10 degli Atti delegati, privilegiando quello che fornisce la stima più rappresentativa dell’importo al quale le attività possono essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato.

2. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, degli Atti delegati, nell’utilizzo dei metodi di cui al

comma 1, l’impresa si basa su:

a) prezzi correnti in un mercato attivo per immobili di diversa natura, condizione o ubicazione, o soggetti ad affitti o altre condizioni contrattuali differenti, rettificati per riflettere tali differenze;

b) prezzi recenti di immobili simili in mercati meno attivi, rettificati per riflettere i cambiamenti nelle condizioni economiche che si sono verificati dalla data delle operazioni effettuate a quei prezzi;

c) proiezioni dei flussi finanziari attualizzati basate su stime attendibili di flussi finanziari futuri. Dette proiezioni sono supportate dalle condizioni contrattuali di affitti e di altri contratti esistenti e, ove possibile, da evidenze di mercato dei canoni di locazione applicati correntemente a immobili simili, aventi la stessa ubicazione e che si trovano nelle stesse condizioni. I tassi di attualizzazione utilizzati riflettono le valutazioni correnti del mercato in merito all’incertezza dell’importo e della tempistica di detti flussi finanziari.

3. Nei casi in cui i dati di cui al comma 2 portano a valutazioni diverse di uno stesso

immobile, l’impresa considera le motivazioni che conducono a tali differenze, al fine di determinare la stima di valutazione più rappresentativa.

4. Nel determinare la valutazione dell’immobile, l’impresa tiene conto della capacità di un operatore del mercato di ottenere benefici economici dal miglior utilizzo dell’immobile o dalla vendita dello stesso ad altro operatore del mercato che intenda utilizzarlo nel migliore dei modi.

Art. 15

(Immobili detenuti a fini di investimento e altri beni immobiliari: prove a sostegno della valutazione)

1. Se la valutazione del bilancio di solvibilità si basa su una perizia o su altre informazioni

precedenti alla data di riferimento del bilancio, l’impresa, su richiesta dell’IVASS, è in grado di dimostrare che sono stati operati tutti gli aggiustamenti necessari per riflettere le variazioni di valore tra la data della perizia o di altre informazioni e la data di riferimento del bilancio.

Art. 16

(Passività finanziarie e merito di credito proprio dell’impresa)

1. Nel valutare le passività finanziarie, l’impresa utilizza tecniche atte a determinare il valore al quale le passività possono essere trasferite o regolate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato, senza considerare eventuali aggiustamenti che tengono conto delle variazioni del merito di credito dell’impresa stessa verificatesi dopo la rilevazione iniziale. Tali tecniche di valutazione possono basarsi, in alternativa, su:

a) un approccio dal basso verso l’alto (c.d. approccio bottom up); b) un approccio dall’alto verso il basso (c.d. approccio top down).

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Bollettino IVASS n.2/2017

2. In un approccio dal basso verso l’alto (c.d. bottom up approach), l’impresa determina il proprio merito di credito al momento della rilevazione della specifica passività finanziaria. La parte del differenziale della curva di attualizzazione che si riferisce al merito di credito dell’impresa è mantenuta costante dopo la rilevazione iniziale. Nell’effettuare le successive valutazioni del valore della passività l’impresa calcola le variazioni derivanti dai mutamenti delle condizioni di mercato che influenzano il valore della passività finanziaria ma non anche quelle che influenzano il merito di credito dell’impresa.

3. Nel valutare i mutamenti delle condizioni di mercato che danno origine al rischio di mercato, l’impresa considera almeno le variazioni della relativa curva dei tassi di interesse privi di rischio, del prezzo delle materie prime, del tasso di cambio o di un indice di prezzi o di tassi.

4. In un approccio dall’alto verso il basso (c.d. top down approach), l’impresa determina l’importo della variazione nella valutazione di una passività finanziaria derivante dalla variazione del proprio merito di credito e lo esclude dalla valutazione.

Art. 17

(Partecipazioni in imprese controllate o partecipate: metodo del patrimonio netto IFRS)

1. L’impresa che applica l’articolo 13, paragrafo 5 degli Atti delegati per valutare le attività e passività di un’impresa controllata o partecipata con il metodo del patrimonio netto opera, quando necessario, gli aggiustamenti volti a rilevare e valutare le attività e le passività della propria controllata o partecipata conformemente con i principi IFRS, nel caso in cui la controllata o partecipata utilizzi un quadro contabile diverso dagli IFRS.

2. L’impresa che applica l’articolo 13, paragrafo 5, degli Atti delegati, su richiesta

dell’IVASS è in grado di fornire una giustificazione sul motivo per cui non ha calcolato l’eccedenza di attività rispetto alle passività delle imprese controllate o partecipate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, degli Atti delegati.

Art. 18

(Partecipazioni in imprese controllate o partecipate: metodi alternativi di valutazione)

1. L’impresa che valuta le partecipazioni in imprese controllate e partecipate con metodi alternativi di valutazione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), degli Atti delegati, è in grado di spiegare, su richiesta dell’IVASS, il motivo per cui non è possibile rivalutare le attività e passività dell’impresa controllata e partecipata utilizzando il metodo di default di cui all’art. 10, paragrafo 2, degli Atti delegati o il metodo del patrimonio netto aggiustato.

Art. 19

(Passività potenziali derivanti da contratti sugli elementi dei fondi propri accessori)

1. Nella stipula di un contratto che rappresenta un elemento dei fondi propri accessori per la controparte, l’impresa:

a) disciplina le modalità attraverso le quali essa è informata dell’avvenuta autorizzazione alla classificazione del contratto quale elemento di fondi propri accessori per la controparte;

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Regolamenti

b) valuta attentamente se rilevare tra le passività del proprio bilancio di solvibilità la corrispondente passività potenziale in conformità con l’articolo 11 degli Atti delegati.

2. Ove richiesto, l’impresa fornisce all’IVASS idonee giustificazioni per la mancata rilevazione nel bilancio di solvibilità della passività potenziale riferibile a ciascuno dei contratti di cui al comma 1 stipulato con un’altra impresa, anche se appartenente al gruppo, fornendo indicazioni dei casi in cui tale contratto abbia ricevuto l’autorizzazione come elemento dei fondi propri accessori dell’altra impresa. Dette giustificazioni sono rappresentate anche nella relazione di cui all’articolo 30-ter, comma 7 del Codice (ORSA).

Art. 20

(Imposte differite: rilevazione e valutazione)

1. L’impresa non attualizza le attività e le passività fiscali differite.

2. L’impresa compensa le attività fiscali differite e le passività fiscali differite solo se:

a) le è riconosciuto il diritto di compensare le attività fiscali correnti e le passività fiscali correnti e

b) le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale alla medesima impresa.

3. Quando ci sono differenze temporanee imponibili insufficienti, che dovrebbero annullarsi nello stesso esercizio in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile, l’impresa valuta se realizzerà un reddito imponibile sufficiente negli esercizi futuri, nei quali può essere riportata una perdita fiscale derivante dall’attività fiscale differita.

4. Quando proietta i proventi imponibili e valuta la probabilità di avere redditi imponibili sufficienti in futuro, l’impresa:

a) prende in considerazione l’eventualità che anche una robusta serie storica di dati della redditività passata può non costituire evidenza sufficientemente oggettiva della redditività futura;

b) prende in considerazione il fatto che il grado di incertezza dei redditi imponibili futuri derivanti dal numero di nuove operazioni previste aumenta via via che l’orizzonte temporale della proiezione si allunga; ciò, in particolare, quando tali proventi attesi dovrebbero essere generati nei periodi al di fuori della pianificazione strategica dell’attività dell’impresa;

c) tiene conto del fatto che alcune norme fiscali possono ritardare o limitare il recupero di perdite fiscali e crediti d’imposta non utilizzati;

d) evita il doppio computo: in particolare i redditi imponibili derivanti dall’annullamento delle differenze temporanee imponibili, che sono stati utilizzati a sostegno della rilevazione di attività fiscali differite, sono esclusi dalla stima dei redditi imponibili futuri;

e) garantisce che, quando si effettuano proiezioni di redditi imponibili, tali proiezioni siano credibili e basate su ipotesi sostanzialmente in linea con quelle formulate per altre proiezioni di flussi finanziari. In particolare, le ipotesi sottese alle proiezioni sono coerenti con quelle poste alla base delle valutazioni delle riserve tecniche e delle attività nel bilancio di solvibilità operate ai sensi delle disposizioni vigenti.

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Bollettino IVASS n.2/2017

Art. 21 (Imposte differite: documentazione di supporto)

1. Su richiesta dell’IVASS, l’impresa, sulla base delle proprie evidenze fornisce quantomeno

le informazioni riguardanti:

a) le cause delle differenze temporanee che possono portare alla rilevazione di imposte differite;

b) i principi di rilevazione e valutazione applicati per definire le imposte differite; c) per ogni tipo di differenza temporale e per ogni tipo di perdita fiscale e di credito

d’imposta non utilizzati, il calcolo dell’importo delle attività o passività fiscali differite rilevate, nonché le ipotesi che hanno portato alla determinazione di tale importo;

d) la descrizione della rilevazione delle attività fiscali differite, includendo almeno: i) l’esistenza di eventuali differenze temporanee imponibili relative alla

medesima autorità fiscale, alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta per cui si prevede l’annullamento nello stesso periodo dell’annullamento atteso per la differenza temporanea deducibile o che, se del caso, si tradurrebbero con importi imponibili a fronte dei quali le perdite fiscali e i crediti d’imposta non utilizzati possano essere utilizzati;

ii) nei casi in cui sussistono differenze temporanee imponibili insufficienti relative alla medesima autorità fiscale, alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta, documentazione attestante la probabilità che l’entità abbia redditi imponibili sufficienti relativi alle medesime autorità fiscali e alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta nello stesso periodo in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile o nei periodi nei quali una perdita fiscale derivante dall’attività fiscale differita può essere riportata a esercizi successivi;

e) l’importo e la data di scadenza, se del caso, delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali e dei crediti di imposta non utilizzati per i quali le attività fiscali differite sono o non sono rilevate.

Art. 22 (Trattamento delle imposte differite nel caso in cui le imprese

siano escluse dalla vigilanza del gruppo)

1. L’impresa applica i seguenti principi per la rilevazione delle imposte differite nel caso in cui le imprese controllate o partecipate siano escluse dal campo di applicazione della vigilanza del gruppo ai sensi dell’articolo 210-quater del Codice:

a) se le partecipazioni in imprese controllate o partecipate sono escluse dal campo di applicazione della vigilanza del gruppo ai sensi dell’articolo 210-quater, comma 1 del Codice, le imposte differite relative all’impresa esclusa non sono rilevate né a livello individuale né a livello di gruppo;

b) se le partecipazioni in imprese controllate o partecipate sono escluse dal campo di applicazione della vigilanza del gruppo ai sensi dell’articolo 210-quater, comma 2 del Codice, le imposte differite relative a tale impresa partecipata non sono rilevate a livello di gruppo.

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Regolamenti

Capo IV (Disposizioni in materia di gruppo)

Art. 23

(Ruolo dell’ultima società controllante italiana)

1. L’ultima società controllante italiana, nell’elaborazione della propria politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche ai fini di una sua applicazione su base consolidata, tiene conto degli aspetti di cui all’articolo 4.

2. L’organo amministrativo dell’ultima società controllante italiana approva la politica di

valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche di cui al comma 1.

3. L’ultima società controllante italiana elabora linee guida in materia di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche destinate alle imprese controllate e garantisce che le stesse siano attuate in modo coerente e continuativo all’interno dell’intero gruppo, tenendo conto delle specificità di ciascuna impresa nonché delle reciproche interdipendenze. Resta impregiudicata la responsabilità dell’organo amministrativo di ciascuna impresa del gruppo relativamente alle propria politica di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche.

Capo V (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 24

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione le imprese approvano la politica per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche di cui all’articolo 4 entro il 31 maggio 2017.

Art. 25

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.

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Bollettino IVASS n.2/2017

Art. 26 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal bilancio di solvibilità al 31 dicembre 2016.

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 – ALLEGATO ESEMPLIFICATIVO

Per il Direttorio Integrato

Il Governatore della Banca d'Italia

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Regolamenti

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Regolamenti

Regolamento n. 35 del 7 febbraio 2017

Regolamento concernente l’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell’attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard), articolo 45-undecies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – decreto delle assicurazioni private conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro).

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 45-quinquies, 45-undecies 216- ter e 216-quinques del Codice;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli 83, 87, 206, 207, 335 e 336;

VISTE le linee guida emanate da EIOPA in tema di calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

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Bollettino IVASS n.2/2017

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Art. 4 (Formula standard)

TITOLO II – BSCR

Art. 5 (Calcolo del BSCR) Art. 6 (Metodo semplificato per la determinazione del requisito patrimoniale di alcuni moduli o sotto-moduli di rischio nel calcolo del BSCR)

TITOLO III – AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE

RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE

Art. 7 (Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite)

CAPO I - AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE RISERVE

TECNICHE.

Art. 8 (Calcolo del netBSCR) Art. 9 (Casi particolari di utili futuri) Art. 10 (Misure di gestione)

CAPO II - AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE IMPOSTE

DIFFERITE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI DEL CALCOLO

Art. 11 (Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite)

SEZIONE II - AMMISSIBILITÀ DELL’AGGIUSTAMENTO

Art. 12 (Imposte differite nozionali ammissibili per l’aggiustamento) Art. 13 (Ammissibilità dell’aggiustamento in presenza di redditi imponibili futuri) Art. 14 (Accordi per la cessione di utili o perdite) Art. 15 (Redditi imponibili futuri derivanti da accordi di consolidamento fiscale nazionale) Art. 16 (Divieto di doppio computo) Art. 17 (Deroghe applicative)

SEZIONE III - INFORMATIVA SULL’AGGIUSTAMENTO

Art. 18 (Informativa all’IVASS)

TITOLO IV – AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE RISERVE

TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 (Ambito di applicazione)

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Regolamenti

CAPO I - AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE RISERVE

TECNICHE A LIVELLO DI GRUPPO

Art. 20 (Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo) Art. 21 (Scenari rilevanti per il calcolo del netBSCR a livello di gruppo) Art. 22 (Operazioni infragruppo) Art. 23 (Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo con metodo alternativo) Art. 24 (Limite superiore)

CAPO II - AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE IMPOSTE

DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO

Art. 25 (Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo)

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s) e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal Codice legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta si intende per:

a) “Atti delegati”: Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione;

b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;

c) “ADJ”: l’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all’articolo 45-quinquies, comma 1, lettera c), del Codice;

d) “BSCR”: il requisito patrimoniale di base (Basic Solvency Capital Requirement), di cui all’articolo art. 45-quinquies, comma 1, lettera a) del Codice;

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Bollettino IVASS n.2/2017

e) “netBSCR”: il requisito patrimoniale di solvibilità di base netto (net Basic Solvency Capital Requirement) di cui al paragrafo 2 dell’articolo 206 degli Atti delegati;

f) “riserve FDB”: le riserve tecniche delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, di cui all’articolo 25 degli Atti delegati;

g) “SCR”: il requisito patrimoniale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) di cui all’articolo 45-bis del Codice;

h) “SCRoperativo”: il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 45- quinquies, comma 1, lettera b), del Codice;

i) “Imposte differite nozionali”: la variazione figurativa delle imposte differite dello stato patrimoniale di solvibilità a seguito dello scenario di perdita istantanea di cui all’articolo 207 degli Atti delegati, calcolata come differenza fra i seguenti importi: - le imposte differite ottenute sottoponendo le poste dello stato patrimoniale di

solvibilità allo scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati e - le imposte differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità. Entrambi gli importi sono calcolati in coerenza con i principi di cui al Regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017 sulla valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche. Le imposte differite nozionali possono essere attive o passive;

j) “Impresa inclusa nell’area di consolidamento” l’impresa di assicurazione o di riassicurazione consolidata ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati;

k) “Accordo di consolidamento fiscale nazionale” accordo di partecipazione al regime della tassazione di gruppo di cui al Titolo II, Capo II, Sezione II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR);

l) “Ultima società controllante italiana” l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2 del Codice.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

Art. 4

(Formula standard)

1. Ai sensi dell’articolo 45-quinquies, comma 1 del Codice e del Titolo I, Capo V degli Atti delegati il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard viene attuato adottando la formula:

SCR= BSCR + SCRoperativo + ADJ

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Regolamenti

TITOLO II BSCR

Art. 5

(Calcolo del BSCR)

1. Ai sensi degli articoli 45-sexies del Codice e 87 degli Atti delegati, l’impresa calcola il BSCR adottando la formula:

𝐵𝑆𝐶𝑅 = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑖𝑗 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑗 + 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑗

Dove: a) SCRi è il modulo di rischio i e SCRj è il modulo di rischio j; b) ∑ è la somma dei termini riferiti a tutte le combinazioni possibili di i e j; c) Corrij è il fattore di correlazione fra SCRi ed SCRj.

2. Nel calcolo di cui al comma 1 SCRi e SCRj sono costituiti dalle seguenti voci:

a) SCRnon-life è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per

l’assicurazione danni di cui all’articolo 45-septies, comma 2 del Codice e del Titolo I, Capo V, Sezione 2 degli Atti delegati;

b) SCRlife è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l’attività di assicurazione vita, di cui all’articolo 45-septies, comma 4, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 3 degli Atti delegati;

c) SCRhealth è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia, di cui all’articolo 45-septies, comma 6, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 4 degli Atti delegati;

d) SCRmarket è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di mercato di cui all’articolo 45-septies, comma 8, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 5 degli Atti delegati;

e) SCRcounterparty è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all’articolo 45-septies, comma 10, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 6 degli Atti delegati;

f) SCRintangibles. è il requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attività immateriali di cui all’articolo 203 degli Atti delegati.

3. Nel calcolo di cui al comma 1 i fattori di correlazione Corr ij sono costituiti dai valori della riga i e della colonna j della seguente matrice di correlazione di correlazione:

j i

Mercato Inadempi

mento Vita Malattia Danni

Mercato 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25

Inadempi mento

0,25 1,00 0,25 0,25 0,50

Vita 0,25 0,25 1,00 0,25 0,00

Malattia 0,25 0,25 0,25 1,00 0,00

Danni 0,25 0,50 0,00 0,00 1,00

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Bollettino IVASS n.2/2017

4. Ai fini del calcolo del BSCR di cui al comma 1, l’impresa, nella determinazione dell’impatto sui fondi propri di base di uno scenario della formula standard, ai sensi dell’articolo 83 degli Atti delegati:

a) mantiene invariato il valore delle riserve FDB; e b) negli scenari che incidono sulla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi

di rischio, ricalcola le riserve tecniche delle prestazioni minime garantite.

5. L’impresa definisce le future misure di gestione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera a), degli Atti delegati, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 del presente articolo.

Art. 6

(Metodo semplificato per la determinazione del requisito patrimoniale di alcuni moduli o sottomoduli di rischio nel calcolo del BSCR)

1. Fatto salvo l’articolo 5, comma 2, nel caso in cui il calcolo di un modulo o di un

sottomodulo del BSCR è basato sull’impatto di uno scenario, l’impresa può determinare il requisito di capitale per detto modulo o sottomodulo, a partire dal rispettivo modulo o sottomodulo utilizzato per la determinazione del netBSCR di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).

2. Ai fini del comma 1, l’impresa, per determinare il requisito patrimoniale per detto modulo o sottomodulo del BSCR,: a) calcola le riserve FDB, tenendo in considerazione l’impatto dello scenario

utilizzato ai fini del netBSCR; b) calcola la differenza tra le riserve FDB prima dell’applicazione dello scenario e

l’importo di cui alla lettera a); c) aggiunge la differenza di cui alla lettera b) al requisito patrimoniale del pertinente

modulo o sottomodulo del netBSCR.

TITOLO III AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE

RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE

Art. 7 (Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve

tecniche e delle imposte differite)

1. Ai sensi dell’articolo 45-undecies del Codice e del Titolo I, Capo V, Sezione 9 degli Atti delegati l’impresa, nella determinazione di ADJ, considera:

a) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche,

determinato, ai sensi dell’articolo 206 degli Atti delegati, sulla base del BSCR, del netBSCR e delle riserve FDB;

b) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, determinato ai sensi dell’articolo 207 degli Atti delegati.

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Regolamenti

Capo I (Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)

Art. 8

(Calcolo del netBSCR)

1. Ai fini del calcolo del netBSCR di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), l’impresa, nel determinare l’impatto sulle riserve FDB, di uno scenario di cui all’articolo 206, paragrafo 2, lettera b) degli Atti Delegati, prende in considerazione l’impatto dello scenario sugli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB e sulle future misure di gestione che portano alla determinazione di detti utili futuri al verificarsi dello scenario.

2. Nel calcolo del netBSCR di cui al comma 1, l’impresa considera gli stress sui tassi di

interesse previsti dalla formula standard, incluse le modifiche alla pertinente struttura a termine dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per il calcolo delle FDB.

Art. 9

(Casi particolari di utili futuri)

1. Nel caso in cui le ipotesi sulle future misure di gestione adottate al verificarsi di uno scenario di cui all’articolo 206, paragrafo 2, lettera b) degli Atti Delegati, includono la variazione dei futuri tassi di bonus, l’impresa determina la misura di detta variazione in funzione della natura e della portata dello scenario.

Art. 10 (Misure di gestione)

1. L’impresa formula ipotesi sulle future misure di gestione, di cui all’articolo 206,

paragrafo 2, lettera b) degli Atti delegati, avuto riguardo agli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB, in coerenza con le proprie prassi gestionali.

2. Nel calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve

tecniche di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), l’impresa formula ipotesi sulle future misure di gestione ad un livello di granularità che riflette tutte le limitazioni giuridiche, regolamentari o contrattuali, rilevanti e pertinenti, riferibili alla determinazione degli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB.

Capo II (Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite)

Sezione I (Principi generali del calcolo)

Art. 11

(Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite)

1. L’impresa calcola l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite sulla base della eventuale rilevazione di imposte differite nozionali attive e della loro ammissibilità ai sensi della Sezione II del presente Regolamento.

2. Coerentemente con l’articolo 15, paragrafo 1, degli Atti delegati, nel calcolo di cui al comma 1, l’impresa considera le imposte differite nozionali generate da tutte le attività

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Bollettino IVASS n.2/2017

e passività rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità valutato nell’ipotesi che si sia verificato lo scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati.

3. In deroga a quanto disposto al comma 2, l’impresa, nel determinare le imposte differite

nozionali, può adottare un approccio basato su una o più aliquote fiscali medie, a condizione di potere dimostrare che tali aliquote fiscali medie sono adeguate e che l’approccio adottato non comporta un errore sostanziale nel calcolo dell’aggiustamento.

4. L’impresa calcola l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite operando ad un livello di granularità che rispecchi le discipline fiscali rilevanti e pertinenti di tutti i regimi fiscali applicabili.

5. Nei casi di utilizzo di aliquote fiscali medie, ai sensi del comma 3, se il calcolo

dell’aggiustamento operato a livello aggregato non rispecchia tutte le discipline fiscali rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili, l’impresa attribuisce la perdita di cui all’articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati, alle cause che l’hanno generata, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 207, paragrafo 5, degli Atti delegati.

6. Nei casi in cui l’attribuzione di cui al comma 5 non riflette tutte le discipline rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili, l’impresa imputa la perdita alle poste dello stato patrimoniale di solvibilità con un livello di granularità sufficiente da rispecchiare tutte le discipline fiscali rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili.

Sezione II (Ammissibilità dell’aggiustamento)

Art. 12

(Imposte differite nozionali ammissibili per l’aggiustamento)

1. Ai sensi dell’articolo 207, paragrafi 3 e 4, degli Atti delegati, l’impresa considera ammissibili per il calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite le imposte differite nozionali attive condizionatamente alla loro natura temporanea e nella misura in cui sono consentite compensazioni nel pertinente regime fiscale a fronte di passività fiscali differite o probabili redditi imponibili futuri.

2. Fatte salve del disposizioni di cui all’articolo 207, paragrafi 3 e 4 degli Atti delegati, nel calcolo dell’aggiustamento di cui al comma 1, l’impresa include anche le eventuali imposte differite nozionali passive.

Art. 13

(Ammissibilità dell’aggiustamento in presenza di redditi imponibili futuri)

1. Se l’ammissibilità delle imposte differite nozionali attive deriva da una valutazione di redditi imponibili futuri, l’impresa considera ammissibili le imposte differite nozionali attive nei limiti in cui è verosimile che potrà disporre di redditi imponibili futuri dopo aver subito la perdita istantanea di cui all’articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati.

2. Ai fini del comma 1, l’impresa utilizza tecniche adeguate per valutare:

a) il carattere temporaneo delle imposte differite nozionali attive;

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Regolamenti

b) la tempistica di realizzo dei probabili redditi imponibili futuri di cui al comma 1, basata su ipotesi prudenti riguardanti l’impresa stessa e il mercato dopo il verificarsi dello scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati.

3. L’impresa opera le valutazioni prudenti di cui al comma 2, lettera b:

a) in applicazione dell’articolo 20 del Regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017 concernente la valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche;

b) identificando future misure di gestione in modo conforme a quanto disciplinato nell’articolo 23 degli Atti delegati e coerente con lo scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati;

c) rivedendo le previsioni relative all’evoluzione futura delle variabili di mercato che incidono sugli attivi dello stato patrimoniale di solvibilità sensibili ai rischi finanziari e di mercato sulla base di ipotesi prudenti, che tengano conto dello scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati;

d) rivedendo le stime relative alla nuova produzione (new business) nel contesto dello scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati, tenendo conto dell’impatto negativo che esso è suscettibile di produrre su pricing dei prodotti, profittabilità del mercato, domanda di assicurazione, coperture riassicurative e altre variabili macroeconomiche;

e) individuando un orizzonte temporale definito e dei parametri di riduzione progressivi crescenti nel tempo da applicare ai probabili redditi imponibili futuri prospettati tenuto conto dello scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati.

4. Considerato il grado di incertezza connesso alle previsioni sull’attività dell’impresa a seguito del verificarsi della perdita dell’articolo 207 degli Atti delegati, nel rispetto del principio di prudenza, l’impresa, per le proiezioni che si collocano al di fuori dell’orizzonte temporale triennale, applica parametri di riduzione non inferiori a:

a) il 20 per cento per i probabili redditi imponibili futuri del 4° anno di proiezione; b) il 40 per cento per i probabili redditi imponibili futuri dei 5° anno di proiezione; c) il 60 per cento per i probabili redditi imponibili futuri dei 6° anno di proiezione; d) l’80 per cento per i probabili redditi imponibili futuri del 7° anno di proiezione; e) il 100 per cento per i probabili redditi imponibili futuri dell’8° anno di proiezione e

degli eventuali successivi anni di proiezione.

5. In casi eccezionali, debitamente motivati, l’impresa può derogare dal comma 4. L’impresa in particolare deve dimostrare che l’orizzonte temporale considerato e i parametri di riduzione adottati sono definiti in modo prudente e maggiormente coerente con la prevedibile attività dell’impresa, tenuto conto dello scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati. In tali casi, le motivazioni alla base dell’utilizzo della deroga, le ipotesi adottate, le annesse giustificazioni e il relativo impatto sul calcolo dell’aggiustamento sono specificamente valutati, con delibera, dall’organo amministrativo dell’impresa e adeguatamente documentati nell’ambito dell’informativa all’IVASS di cui all’articolo 18.

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Bollettino IVASS n.2/2017

Art. 14 (Accordi per la cessione di utili o perdite)

1. Ai fini delle valutazione di ammissibilità di cui all’articolo 12, l’impresa considera gli

effetti derivanti da:

a) contratti di cessione di utili o perdite ad altra impresa; b) vincoli derivanti da contratti, stipulati ai sensi della normativa fiscale in vigore, in

base ai quali sia prevista la cessione di utili o perdite ad altra impresa; c) vincoli derivanti da contratti in base ai quali la cessione di utili o perdite è

prevista o si palesa attraverso una compensazione di perdite con gli utili di un’altra impresa ai sensi delle norme di consolidamento fiscale in vigore;

che l’impresa ha eventualmente stipulato o cui è soggetta in virtù di altri accordi.

2. Nei casi in cui, in forza di un contratto è verosimile che l’impresa (cd. impresa cedente) possa trasferire ad altra impresa (cd. impresa ricevente) la perdita derivante dall’applicazione dello scenario di cui all’articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati, l’impresa cedente determina l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite considerando solo gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili dall’impresa, derivanti dal trasferimento delle perdite fiscali nozionali.

3. L’impresa cedente considera gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili, di

cui al comma 2, solo se:

a) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, calcolato ipotizzando di non trasferire la perdita, è ammissibile ai sensi dell’ articolo 12;

b) l’accordo contrattuale, di cui al comma 2, è efficace e opponibile da parte dell’impresa cedente rispetto al trasferimento delle perdite fiscali.

4. Se gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili dall’impresa, di cui al comma 2, sono subordinati:

a) alla situazione di solvibilità o alla situazione fiscale dell’impresa ricevente; o b) alla situazione del consolidamento fiscale esistente (unità fiscale) nel suo insieme,

l’impresa cedente determina l’importo del pagamento o delle prestazioni esigibili sulla base di una stima attendibile dell’importo che si aspetta di ricevere come corrispettivo della perdita ceduta.

5. L’impresa cedente verifica che l’impresa ricevente è in grado di onorare le proprie

obbligazioni in presenza di scenari di perdita.

6. Qualora l’impresa ricevente è una impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta al regime Solvency II gli scenari di perdita di cui al comma 5 sono quelli previsti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa ricevente.

7. L’impresa cedente nel calcolo delle imposte differite nozionali riflette anche qualsiasi

imposta dovuta sugli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili di cui al comma 2.

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Regolamenti

8. L’impresa ricevente, di cui al comma 6, non rileva la perdita oggetto di cessione nel calcolo del proprio aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.

9. L’esistenza di accordi o contratti per il trasferimento di perdite tassabili ad un’altra impresa del gruppo non è motivo sufficiente per giustificare l’utilizzo della capacità di assorbimento delle perdite per le imposte differite. Pertanto, l’impresa che non può fornire evidenza convincente che potrà disporre di passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità prima dell’applicazione dello scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati o di probabili redditi imponibili futuri a livello individuale a fronte dei quali poter utilizzare le perdite fiscali, non può considerare alcun aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità, anche se, in futuro, potrebbe ricevere il pagamento con un trasferimento della perdita fiscale ad una società del gruppo.

10. L’impresa che può fornire evidenza convincente di disporre di passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità prima dell’applicazione dello scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati o di probabili redditi imponibili futuri a livello individuale a fronte dei quali potrebbe utilizzare le perdite fiscali, ma che è vincolata da accordi o intese al trasferimento di perdite fiscali o, in mancanza di un accordo formale o un'intesa, possa comunque scegliere di trasferire la perdita ad un'altra società per un valore inferiore a quello al quale potrebbe utilizzare lei stessa la perdita, considera solo tale valore più basso nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità.

Art. 15

(Redditi imponibili futuri derivanti da accordi di consolidamento fiscale nazionale)

1. Ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 13, l’impresa che aderisce ad un accordo di consolidamento fiscale nazionale può, in deroga all’articolo 14, commi 9 e 10, valutare l’ammissibilità degli importi in corrispettivo o delle altre prestazioni esigibili, di cui all’articolo 14, comma 2, anche considerando gli effetti di probabili redditi imponibili futuri prodotti da altre imprese che aderiscono all’accordo di consolidamento fiscale nazionale, purché sia in grado di dimostrare, con idonee evidenze documentali, che i probabili redditi imponibili futuri sono stati valutati:

a) nel rispetto di durata e modalità previsti dall’accordo di consolidamento fiscale nazionale vigente;

b) nel rispetto dell’articolo 14, commi da 1 a 8; c) applicando alle imprese di assicurazione o riassicurazione aderenti all’accordo di

cui alla lettera a) il rispettivo scenario di perdita di cui all’articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati e le ipotesi relative alla proiezione dei probabili redditi imponibili futuri di cui all’articolo 13;

d) riducendo gli utili delle imprese diverse dalle imprese di assicurazione o riassicurazione aderenti all’accordo di cui alla lettera a) per tenere conto di scenari di perdita equivalenti a quelli dell’articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati e applicando a dette imprese ipotesi di recupero prudenti;

e) sulla base di evidenze documentali prodotte dall’impresa fiscalmente consolidante che assicuri che le proiezioni dei probabili redditi imponibili futuri del gruppo siano prudenti e che la ripartizione degli stessi tra le imprese aderenti all’accordo sia operata in modo coerente.

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2. Nel caso di applicazione del comma 1, le motivazioni alla base dell’utilizzo della deroga del presente articolo, le ipotesi adottate, le annesse giustificazioni e il relativo impatto sul calcolo dell’aggiustamento sono specificamente valutati, con delibera, dall’organo amministrativo dell’impresa e adeguatamente documentati nell’ambito dell’informativa all’IVASS di cui all’articolo 18.

Art. 16

(Divieto di doppio computo)

1. L’impresa, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 15 degli Atti delegati, garantisce che gli elementi presi a riferimento per le compensazioni di cui agli articoli 13 e 15 ai fini dell’ammissibilità delle imposte differite nozionali attive escludono gli importi già alla base della determinazione delle imposte differite attive rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità dell’impresa.

(Deroghe applicative)

1. L’impresa può non tener conto delle imposte differite nozionali se risulta troppo

oneroso dimostrarne l’ammissibilità.

Sezione III (Informativa sull’aggiustamento)

Art. 18

(Informativa all’IVASS)

1. In applicazione dell’articolo 27 del Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016, l’impresa:

a) nella relazione di cui all’articolo 304, comma 1, lettera b) degli Atti delegati,

Sezione “E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo”, fornisce le informazioni specifiche concernenti il calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite di cui allo schema contenuto nell’Allegato 1, punto A, al presente Regolamento.

b) trasmette all’IVASS dati quantitativi inerenti al calcolo della LAC DT, di cui all’elenco contenuto nell’Allegato 1, punto B, al presente Regolamento, seguendo le istruzioni tecniche impartite dall’IVASS.

TITOLO IV AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE

RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19

(Ambito di applicazione)

1. L’ultima società controllante italiana che determina, ai sensi dell’articolo 4, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo con il metodo dei conti consolidati, o come combinazione del metodo della deduzione e aggregazione con quello dei conti consolidati ai sensi degli articoli 216-ter e 216-quinquies del Codice e del Regolamento IVASS sulla solvibilità di gruppo, calcola l’aggiustamento per la capacità

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Regolamenti

di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite prendendo a riferimento i soli dati consolidati calcolati ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli Atti delegati sulla base delle disposizioni di cui al presente Titolo.

2. Nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo, di cui all’articolo 4, operato con il metodo della deduzione e aggregazione l’ultima società controllante italiana nel calcolare il requisito patrimoniale di gruppo sulla base dei requisiti patrimoniali individuali non opera l’aggiustamento di cui al comma 1.

Capo I (Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite

delle riserve tecniche a livello di gruppo)

Art. 20 (Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento

di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo)

1. L’ultima società controllante italiana nel determinare l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, applica l’articolo 7, comma 1, lettera a) considerando:

a) le riserve FDB riferite ai dati consolidati ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1,

lettere a), b) e c) degli Atti delegati e nel rispetto dell’articolo 22 del presente Regolamento;

b) il netBSCR calcolato secondo le disposizioni di cui all’Allegato 2 e nel rispetto dell’articolo 21 del presente Regolamento;

c) il BSCR riferito ai dati consolidati ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli Atti delegati.

Art. 21

(Scenari rilevanti per il calcolo del netBSCR a livello di gruppo)

1. Quando nel calcolo del netBSCR, in corrispondenza di un sottomodulo di rischio, la formula standard richiede di operare una scelta tra scenari alternativi, l’ultima società controllante italiana individua come rilevante a livello di gruppo, lo scenario che, a livello di gruppo, determina il requisito di solvibilità netto più alto per il sottomodulo considerato.

2. L’ultima società controllante italiana applica lo scenario rilevante, di cui al comma 1, ai

dati pertinenti di ciascuna impresa inclusa nell’area di consolidamento ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati.

Art. 22

(Operazioni infragruppo)

1. Nei casi in cui nei dati consolidati le riserve FDB delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione sono aggiustate per tenere conto di operazioni infragruppo in coerenza con l’articolo 339, paragrafo 2 degli Atti delegati, anche l’importo complessivo delle riserve FDB a livello di gruppo, utilizzato ai fini del calcolo di cui all’articolo 20 del presente Regolamento è aggiustato in modo coerente.

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Bollettino IVASS n.2/2017

Art. 23 (Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento

di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo con metodo alternativo)

1. In deroga all’articolo 20, quando vi è un ragionevole livello di omogeneità fra le riserve FDB dell’ultima società controllante italiana e quelle delle imprese che rientrano nell’area di consolidamento ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b ) e c), degli Atti delegati, l’ultima società controllante italiana calcola l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo secondo le disposizioni di cui all’Allegato 3.

2. L’ultima società controllante italiana dimostra, su richiesta dell’IVASS, che sussiste un

ragionevole livello di omogeneità fra le riserve FDB all’interno del gruppo, secondo l’attività e il profilo di rischio del gruppo.

Art. 24 (Limite superiore)

1. L’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a

livello di gruppo, di cui al presente Capo, non supera la somma degli aggiustamenti per l’assorbimento delle perdite delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rientrano nell’area di consolidamento ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati.

Capo II (Aggiustamento per la capacità di assorbimento

di perdite delle imposte differite a livello di gruppo)

Art. 25 (Aggiustamento per la capacità di assorbimento

di perdite delle imposte differite a livello di gruppo)

1. L’ultima società controllante italiana calcola l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo secondo le disposizioni di cui all’Allegato 4.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dai calcoli del

Requisito Patrimoniale di Solvibilità riferiti all’esercizio 2016.

Per il Direttorio Integrato

Il Governatore della Banca d'Italia

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Regolamenti

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 – INFORMATIVA ALL’IVASS SULL’AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI

ASSORBIMENTO DELLE IMPOSTE DIFFERITE, UTILIZZATO NEL CALCOLO DEL REQUISITO

PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO. ALLEGATO 2 – CALCOLO DEL NETBSCR DI CUI ALL’ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO 3 – CALCOLO DELL’AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE

PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE A LIVELLO DI GRUPPO DI CUI ALL’ARTICOLO 23 DEL

REGOLAMENTO

ALLEGATO 4 – CALCOLO DELL’AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE

DELLE IMPOSTE DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO DI CUI ALL’ARTICOLO 25 DEL REGOLAMENTO

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Regolamenti

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Bollettino IVASS n.2/2017

Regolamento n. 36 del 28 febbraio 2017

Regolamento recante disposizioni relative alla comunicazione all’IVASS di dati e informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo ai sensi dell’articolo 190-bis del titolo XIV (vigilanza sulle imprese e sugli intermediari), capo I (disposizioni generali), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la

riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012,

n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza

dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha

approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal

Consiglio dell’Istituto con delibere n. 112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del 4 agosto 2015, n. 77

del 23 settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n. 6 del 19 gennaio 2017, emanato ai

sensi dell’articolo 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a),

dello Statuto dell’IVASS;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e successive modifiche e integrazioni,

recante l’attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle

imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni,

recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli

articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni

Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo

della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e

riassicurazione e, in particolare, l’articolo 190-bis (Informazioni statistiche), che regola la

raccolta di informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al

mercato assicurativo e conferisce all’IVASS il potere di stabilirne la periodicità, le modalità, i

contenuti ed i termini per la relativa trasmissione; visto inoltre l’articolo 5 (Autorità di vigilanza),

comma 3, ai sensi del quale l'IVASS promuove la conoscenza del mercato assicurativo,

comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l’elaborazione delle

linee di politica assicurativa;

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Regolamenti

VISTO il Provvedimento IVASS n. 53, del 6 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento

ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del

bilancio d’esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di

riassicurazione, e al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il

bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all’adozione dei

principi contabili internazionali;

VISTO il Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016, recante disposizioni relative alle

imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV, Capi

I e II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni

Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

VISTA la Circolare n. 53 del 23 giugno 1986, recante disposizioni per la raccolta dei dati

anagrafici degli enti e delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e le successive

comunicazioni con cui sono state fornite indicazioni sulla modalità di trasmissione di tali

informazioni;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009 e successive modifiche e integrazioni,

recante disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso ai servizi

assicurativi e, in particolare, l’articolo 5, recante deroga al principio di parità di trattamento tra

uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari, come disciplinato dall’articolo 55-

quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari Opportunità

tra uomo e donna), novellato dall’articolo 25 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge

europea 2013 – bis);

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui

all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di

atti regolamentari e generali dell’Istituto;

CONSIDERATA l’evoluzione delle basi di dati anagrafiche IVASS, a seguito dell’entrata in

vigore nel 2007 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, nel 2008 degli

Albi delle Imprese e dei Gruppi e nel 2016 del Registro anagrafico dei segnalanti per la BCE

(Lettera al mercato IVASS n. 65848/16 del 31 marzo 2016);

adotta il seguente:

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Bollettino IVASS n.2/2017

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Art. 4 (Raccolta di dati e informazioni a fini statistici)

Art. 5 (Politica delle informazioni statistiche)

Art. 6 (Qualità dei dati)

TITOLO II – DATI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE

CAPO I – BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 7 (Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)

Art. 8 (Trasmissione all’IVASS delle informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)

CAPO II – ANTICIPAZIONI DEI DATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

STATISTICHE

Art. 9 (Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio,

comprensive delle informazioni integrative statistiche)

Art. 10 (Trasmissione all’IVASS delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati

del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche)

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

Art. 12 (Pubblicazione)

Art. 13 (Entrata in vigore)

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 190-bis del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e

integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

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Regolamenti

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della

Commissione europea, dal Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 e dal

Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica ai destinatari della vigilanza di cui all’articolo 6 del

Codice delle Assicurazioni Private.

2. Per le informazioni di cui al Titolo II, Capi I e II, il presente Regolamento si applica alle

imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della

Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione

aventi sede legale in uno Stato terzo.

Art. 4

(Raccolta di dati e informazioni a fini statistici)

1. La raccolta di dati e informazioni a fini statistici avviene esclusivamente in formato

elettronico, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito

dell’Istituto.

2. Alle raccolte dati già disposte con lettere al mercato o circolari, di cui all’allegato 1, relative

a rilevazioni, indagini di mercato e studi che l’IVASS promuove anche ai fini della

conoscenza del mercato assicurativo, si applicano le norme previste dal Titolo I del

presente Regolamento.

Art. 5

(Politica delle informazioni statistiche)

1. Il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui

all’articolo 2409-octies del Codice civile, il consiglio di gestione, ovvero, per le sedi

secondarie, il rappresentante generale, approva la politica scritta delle informazioni

statistiche.

2. La politica scritta delle informazioni statistiche descrive, con chiarezza e con un livello di

dettaglio adeguato alla natura, alla portata e alla complessità dell’attività aziendale:

a) gli obiettivi perseguiti dalla politica;

b) i processi e le procedure per attuare un sistema di registrazione e reporting dei dati in

grado di tracciare tempestivamente tutte le operazioni aziendali e di produrre

informazioni complete e aggiornate sulle attività aziendali e sull’evoluzione dei rischi,

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Bollettino IVASS n.2/2017

nonché le procedure da applicare nella segnalazione dei dati e delle informazioni con

finalità statistica all’IVASS;

c) i ruoli, le funzioni e le responsabilità coinvolte nella gestione dei dati statistici, tra cui la

nomina del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all’IVASS,

il quale rappresenta il riferimento dell’Istituto per tutti gli adempimenti di natura statistica,

è il destinatario di istruzioni sul contenuto e sulla compilazione delle rilevazioni e può

essere convocato presso l’IVASS per riunioni tecniche;

d) i controlli per assicurare nel continuo la qualità dei dati, con particolare riferimento

all’integrità, alla completezza e alla correttezza dei dati conservati e delle informazioni

rappresentate, nonché ai presidi per l’adempimento puntuale degli obblighi informativi

verso l’IVASS;

e) la verifica, almeno annuale, della conformità dell’operatività aziendale con la politica

delle informazioni statistiche nonché dell’efficacia e dell’adeguatezza di tale politica alla

tempestiva produzione e trasmissione all’IVASS dei dati e delle informazioni stesse.

3. La politica delle informazioni statistiche di cui al comma 1 è coordinata con la politica sulle

informazioni da fornire all’IVASS ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera m), del

Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e tiene conto delle indicazioni fornite

nell’allegato 2 del presente Regolamento.

4. La nomina o la sostituzione del referente unico per la comunicazione delle informazioni

statistiche all’IVASS, sono comunicate all’IVASS entro 15 giorni dall’approvazione,

secondo le istruzioni tecniche, rese disponibili sul sito dell’Istituto.

5. Le imprese nazionali e le rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in uno Stato

estero, ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, comunicano all’IVASS la

nomina o la sostituzione del referente unico e la modifica di ogni elemento informativo

richiesto relativo a tale referente, esclusivamente in formato elettronico, secondo le

istruzioni tecniche fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito dell’Istituto.

Art. 6

(Qualità dei dati)

1. Nei casi di mancato rispetto delle modalità e del termine di trasmissione dei dati previsti dal

presente Regolamento, nonché della inosservanza dei criteri di qualità previsti dall’articolo

190, comma 1-ter, del Codice delle Assicurazioni Private, trova applicazione la sanzione

prevista dall’articolo 310, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private.

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Regolamenti

TITOLO II

DATI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE

Capo I

(Bilancio di Esercizio)

Art. 7

(Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)

1. L’impresa fornisce all’IVASS le seguenti informazioni statistiche relative al bilancio di

esercizio, il cui dettaglio è riportato nell’allegato 3, secondo le istruzioni di cui all’allegato 4

e con le modalità previste dall’articolo 4 del presente Regolamento:

Modulo 10 Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche;

Modulo 22 Assicurazioni danni - Rendiconto dell'attività svolta dalla sede

secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o

aderente allo Spazio economico europeo;

Modulo 23 Assicurazioni vita - Rendiconto dell'attività svolta dalla sede

secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o

aderente allo Spazio economico europeo;

Modulo 25 Assicurazioni danni - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla

sede italiana;

Modulo 26 Assicurazioni vita - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede

italiana;

Modulo 30 Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano -

Distribuzione regionale dei sinistri pagati e riservati dei rami 10 e

12;

Modulo 37 Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano -

Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati;

All. 1 al 37 Assicurazioni danni - Attività svolta in regime di libertà di

prestazione di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei premi del lavoro

diretto per Stato;

Modulo 38 Assicurazioni vita - Assicurazioni individuali - Portafoglio del lavoro

diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi contabilizzati;

Modulo 39 Assicurazioni vita - Assicurazioni collettive - Portafoglio del lavoro

diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi contabilizzati;

Modulo 40 Assicurazioni vita - Portafoglio del lavoro diretto italiano -

Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati;

All. 1 al 40 Assicurazioni vita - Attività svolta in regime di libertà di prestazione

di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei premi del lavoro diretto per

Stato.

2. L’impresa fornisce le informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti – portafoglio

del lavoro diretto italiano, il cui dettaglio è contenuto nell’allegato 5, secondo le istruzioni di

cui all’allegato 6.

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Bollettino IVASS n.2/2017

3. L’impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione non è tenuta a compilare i moduli

di cui all’allegato 3, contrassegnati dai numeri 22, 23, 25, 26, 30 e dal 37 al 40 e relativi

allegati.

4. I moduli di cui al comma 1 sono redatti in migliaia di euro, senza cifre decimali.

5. I dati riportati nelle informazioni statistiche di cui al comma 1 devono trovare

corrispondenza con quelli indicati nel bilancio di esercizio.

Art. 8

(Trasmissione all’IVASS delle informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)

1. L’impresa trasmette all’IVASS, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di

esercizio, le informazioni statistiche, di cui all’articolo 7 al presente Regolamento.

Capo II

(Anticipazioni dei Dati del Bilancio di Esercizio e Informazioni Integrative Statistiche)

Art. 9

(Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati

del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche)

1. L’impresa fornisce all’IVASS le seguenti informazioni statistiche relative alle anticipazioni

dei dati del bilancio di esercizio dell’anno precedente e le informazioni integrative

statistiche, il cui dettaglio è riportato nell’allegato 7, secondo le istruzioni di cui all’allegato 8

e con le modalità previste dall’articolo 4 del presente Regolamento:

Prospetto 1 Rami danni (sezione A);

Prospetto 1.1 Informazioni integrative statistiche - Rami danni;

Prospetto 2 Rami vita (sezione A);

Prospetto 2.1 Informazioni integrative statistiche - Rami vita;

Prospetto 3.1a Informazioni integrative statistiche - Localizzazione

geografica della raccolta premi – Rami danni;

Prospetto 3.1b Informazioni integrative statistiche - Attività svolta tramite

imprese estere controllate da imprese con sede legale in

Italia - Rami danni;

Prospetto 3.2a Informazioni integrative statistiche - Localizzazione

geografica della raccolta premi - Rami vita;

Prospetto 3.2b Informazioni integrative statistiche - Attività svolta tramite

imprese estere controllate da imprese con sede legale in

Italia - Rami vita;

Prospetto 4.1 Conto Economico - Rami danni;

Prospetto 4.1.1 Informazioni integrative statistiche - Conto economico -

Rami danni;

Prospetto 4.2 Conto Economico - Rami vita;

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Regolamenti

Prospetto 4.2.1 Informazioni integrative statistiche - Conto economico -

Rami vita;

Prospetto 5 Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per

singolo ramo - Portafoglio italiano;

Prospetto 5.a Sez. I Informazioni integrative statistiche - Prospetto di sintesi del

conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - Portafoglio

italiano;

Prospetto 5.a Sez. II Informazioni integrative statistiche - Prospetto di sintesi del

conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - Portafoglio

estero;

Prospetto 5.b Sez. I Informazioni integrative statistiche - Premi contabilizzati nei

singoli rami danni - Portafoglio italiano;

Prospetto 5.b Sez. II Informazioni integrative statistiche - Premi contabilizzati nei

singoli rami danni - Portafoglio estero;

Prospetto 5.1 Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - Portafoglio

italiano - lavoro diretto;

Prospetto 5.2 Portafoglio italiano - lavoro diretto - Generazioni N-1 e

precedenti (rami 10+12);

Prospetto 5.3a Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - Portafoglio

italiano - lavoro diretto - importo sinistri;

Prospetto 5.3b Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - Portafoglio

italiano - lavoro diretto - numero sinistri;

Prospetto 6 Rami vita - Portafoglio diretto italiano - Dettaglio per ramo

dei premi contabilizzati, oneri relativi ai sinistri, riscatti,

capitali e rendite maturati;

Prospetto 6.1 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita -

Informazioni sulle Assicurazioni di rendita di ramo I, sulle

operazioni del ramo VI e sui Contratti ex articolo 13, comma

1, lettera b), del decreto legislativo 252/2005 nonché sulle

assicurazioni di ramo III - Portafoglio italiano;

Prospetto 6.1 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Altre

Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita (8) -

Portafoglio italiano;

Prospetto 6.2 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita -

Informazioni sulle Assicurazioni di rendita di ramo I, sulle

operazioni del ramo VI e sui Contratti ex articolo 13, comma

1, lettera b), del decreto legislativo 252/2005 nonché sulle

assicurazioni di ramo III - Portafoglio estero;

Prospetto 6.2 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Altre

Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita -

Portafoglio estero;

Prospetto 6.2 Sez. III Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita -

Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita - totale

rami - Prospetto riepilogativo - Portafoglio italiano ed estero;

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Bollettino IVASS n.2/2017

Prospetto 6.3 Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita -

Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo -

Portafoglio italiano;

Prospetto 6.4 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita -

Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i

rami vita - Portafoglio italiano;

Prospetto 6.4 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita -

Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i

rami vita - Portafoglio estero;

Prospetto 6.5 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Rami danni - Dettaglio

delle riserve tecniche;

Prospetto 6.5 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Rami danni - Dettaglio

delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano;

Prospetto 6.6 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Rami vita - Dettaglio

delle riserve tecniche;

Prospetto 6.6 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Rami vita - Dettaglio

delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano;

Prospetto 8.1 Variabili statistiche per EUROSTAT.

Art. 10

(Trasmissione all’IVASS delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche)

1. L’impresa trasmette all’IVASS, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni statistiche di

cui all’articolo 9 del presente Regolamento.

2. I prospetti recanti le informazioni statistiche di cui all’articolo 9 del presente Regolamento

sono redatti in migliaia di euro, senza cifre decimali.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati:

a) la Circolare ISVAP n. 458/S del 15 novembre 2001;

b) la Lettera al mercato ISVAP del 26 ottobre 2007;

c) la Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009;

d) il Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009;

e) la Circolare ISVAP n. 53 del 23 giugno 1986.

2. In sede di prima applicazione le imprese approvano la politica delle informazioni statistiche

di cui all’articolo 5 del presente Regolamento entro il 30 giugno 2017. Le disposizioni

concernenti il referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all’IVASS,

di cui alla Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009, restano in vigore fino all’assunzione

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Regolamenti

della delibera di approvazione della politica delle informazioni statistiche di cui all’articolo 5

del presente Regolamento.

3. Le imprese forniscono all’IVASS, con riferimento esclusivo al bilancio di esercizio 2016, le

seguenti informazioni statistiche, il cui dettaglio è riportato nell’allegato 3, secondo le

istruzioni di cui all’allegato 4 e con le modalità previste dall’articolo 4 del presente

Regolamento:

Modulo 1 Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C.I dello Stato Patrimoniale);

Modulo 2 Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo e

imprese partecipate (voce C.II.2 dello Stato Patrimoniale), delle

obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito

fisso (voce C.III.3 dello Stato Patrimoniale);

Modulo 3 Dettaglio dei finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre

partecipate (voce C.II.3 dello Stato Patrimoniale) e ad imprese

incluse nella voce C.III.4 dello Stato Patrimoniale);

Modulo 4 Dettaglio delle azioni e quote di imprese incluse tra gli altri

investimenti finanziari (voce C.III.1 dello Stato Patrimoniale);

Modulo 5 Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (C.III.2 dello

Stato Patrimoniale) e delle quote in investimenti comuni (voce

C.III.5 dello Stato Patrimoniale);

Modulo 6 Dettaglio degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7 dello Stato

Patrimoniale).

4. Con riferimento alla rilevazione di cui all’art. 7, comma 2, sul contenzioso r.c. auto e

natanti, la compilazione del prospetto 4 di cui all’allegato 5 è richiesta a partire dai dati

relativi all’esercizio 2017.

Art. 12

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel

Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto.

Art. 13

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° marzo 2017.

Per il Direttorio Integrato

Il Governatore della Banca d'Italia

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Bollettino IVASS n.2/2017

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 – RACCOLTE DATI IN BASE A LETTERE AL MERCATO O CIRCOLARI GIÀ EMANATE. ALLEGATO 2 – POLITICA DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE – INDICAZIONI SUL CONTENUTO

ALLEGATO 3 – INFORMAZIONI STATISTICHE RELATIVE AL BILANCIO DI ESERCIZIO

ALLEGATO 4 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE RELATIVE AL

BILANCIO DI ESERCIZIO

ALLEGATO 5 – INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTENZIOSO R.C. AUTO E NATANTI – PORTAFOGLIO

DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO

ALLEGATO 6 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL

CONTENZIOSO R.C. AUTO E NATANTI – PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO

ALLEGATO 7 – INFORMAZIONI STATISTICHE RELATIVE ALLE ANTICIPAZIONI DEI DATI DEL BILANCIO DI

ESERCIZIO COMPRENSIVE DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE

ALLEGATO 8 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE RELATIVE

ALLE ANTICIPAZIONI DEI DATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, COMPRENSIVE DELLE INFORMAZIONI

INTEGRATIVE STATISTICHE

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Regolamenti

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2. PROVVEDIMENTI

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Provvedimenti

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2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 56 del 7 febbraio 2017

Sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto – legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l’art. 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” ed in particolare l’articolo 48, comma 2;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2016, n. 229 riguardante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione dei termini”:

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l’attività svolta nel territorio della Repubblica.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano, altresì, alle imprese di altri Stati dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica con una sede secondaria o in libertà di prestazione dei servizi.

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Bollettino IVASS n. 2/2017

Art. 2 (Sospensione dei termini)

1. Per le polizze di assicurazione relative ai rami di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), in essere alle date di decorrenza della sospensione di cui al successivo comma 2, l’obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo è sospeso temporaneamente per un periodo di 6 mesi.

2. La sospensione decorre rispettivamente dal 24 agosto 2016 per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dal 26 ottobre 2016 per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei Comuni ricompresi nell’allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione si applica solo a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del Testo Unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (c.d. Codice dell’Amministrazione digitale) con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscano prova all’impresa di assicurazione dell’avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità.

4. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di ulteriori 6 mesi o dell’ulteriore termine previsto dalla legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 44 recante “Proroga e definizione di termini” limitatamente ai soggetti danneggiati residenti in tutti i Comuni indicati al comma 2, inclusi quelli previsti dal comma 3, che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale con trasmissione agli enti competenti e che forniscano prova all’impresa di assicurazione dell’avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità.

5. La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione ed il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l’obbligo di versamento.

6. La sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale quale originariamente convenuta tra le parti. Qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo, incluse le fattispecie di cui all’articolo 170-bis del Codice delle Assicurazioni Private, oppure qualora il contratto presenti la clausola di tacito rinnovo ma sia stata esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile, l’efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo.

7. Se nel periodo di sospensione cessa il rischio oggetto della copertura assicurativa in corso di efficacia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1896 del codice civile.

Art. 3

(Pagamento dei sinistri per fatti accaduti durante il periodo di sospensione)

1.In deroga agli articoli 1901 e 1924 del codice civile, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio

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Provvedimenti

con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

Art. 4

(Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite da sinistro durante il periodo di sospensione)

1. Alla scadenza del termine di sospensione di cui all’articolo 2, gli assicurati corrispondono i premi o le rate di premio sospesi, e non conguagliati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, con la medesima modalità di rateizzazione prevista dal contratto rateizzando la somma sospesa sulle rate successive ancora da pagare. Qualora non esistano ulteriori rate da pagare l’assicurato corrisponde il premio sospeso entro 90 giorni successivi alla data di scadenza del termine di sospensione. L’assicurato e l’impresa possono concordare modalità di rateizzazione diverse.

2. Gli assicurati possono comunicare alle imprese ulteriori recapiti cui desiderano siano inviate le comunicazioni e le informazioni periodiche dovute ai termini di contratto.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito Internet dell’IVASS.

Il Consigliere (ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

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Bollettino IVASS n. 2/2017

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0025726/17 del 7 febbraio 2017

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione all’utilizzo di un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità individuale. Provvedimento.

A seguito dell’istanza di autorizzazione, presentata in forma completa il 15 novembre

2016 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con provvedimento prot. n. 0025726/17 del 7 febbraio 2017 ha autorizzato, ai sensi dell’art. 46-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dell’art. 5 del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, l’utilizzo del modello interno parziale per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

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Provvedimenti

Provvedimento n. 0025746/17 del 7 febbraio 2017

Arca Vita S.p.A. – Autorizzazione all’utilizzo di un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità individuale. Provvedimento.

A seguito dell’istanza di autorizzazione, presentata in forma completa il 15 novembre

2016 da Arca Vita S.p.A., l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con provvedimento prot. n. 0025746/17 del 7 febbraio 2017 ha autorizzato, ai sensi dell’art. 46- bis del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dell’art. 5 del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, l’utilizzo del modello interno parziale per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

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Bollettino IVASS n. 2/2017

Provvedimento n. 0025764/17 del 7 febbraio 2017

Zurich Insurance Company Ltd., con sede in Zurigo – Rappresentanza Generale per l’Italia. Istanza di approvazione al rimborso di fondi propri di livello 1 ai sensi dell’art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 24 novembre 2016 Zurich Insurance Company Ltd., con sede

in Zurigo – Rappresentanza Generale per l’Italia ha formulato istanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, per l’approvazione del rimborso di fondi propri di livello 1 per un importo pari a € 50 milioni.

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai senil goversi dell’art. 71

del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l’approvazione del rimborso dei citati fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto approva il rimborso di fondi propri di livello 1 per un

importo di € 50 milioni.

Per il Direttorio Integrato

Il Governatore della Banca d'Italia

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Provvedimenti

Provvedimento n. 0025765/17 del 7 febbraio 2017

Zurich Investments Life S.p.A.. Istanza di approvazione al rimborso di fondi propri di livello 1 ai sensi dell’art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 24 novembre 2016 Zurich Investments Life S.p.A. ha formulato

istanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, per l’approvazione del rimborso di fondi propri di livello 1 per un importo pari a € 50 milioni.

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l’approvazione del rimborso dei citati fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto approva il rimborso di fondi propri di livello 1 per un

importo di € 50 milioni.

Per il Direttorio Integrato

Il Governatore della Banca d'Italia

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Bollettino IVASS n. 2/2017

Provvedimento n. 0042398/17 del 28 febbraio 2017

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. in HDI Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.

Con lettera del 17 ottobre 2016, HDI Assicurazioni S.p.A., CBA Vita S.p.A. e InChiaro

Assicurazioni S.p.A. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e dell’art. 24 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. in HDI Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del

decreto legislativo 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione alla fusione di cui all’oggetto.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo

2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per incorporazione di CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. in HDI Assicurazioni S.p.A..

Per il Direttorio Integrato

Il Governatore della Banca d'Italia

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Provvedimenti

Provvedimento n. 0042401/17 del 28 febbraio 2017

Assicurazioni Generali S.p.A. – autorizzazione all’estensione dell’ambito di applicazione e alle modifiche rilevanti al modello interno parziale, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del D. Lgs. 209/2005, come modificato dal D. Lgs. 74/2015, degli articoli 347 e ss. del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015. Provvedimento.

A seguito dell’istanza di autorizzazione, presentata il 14 ottobree 2016 da

Assicurazioni Generali S.p.A., l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot n. 0042401/17 del 28 febbraio 2017 ha autorizzato, ai sensi degli articoli 46-quater e 207- octies del D. Lgs. 209/2005, come modificato dal D. Lgs. 74/2015, degli articoli 347 e ss. del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, a partire dal 31 dicembre 2016, l’estensione dell’ambito di applicazione del modello interno di gruppo a Generali Vie ed al calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità della stessa nonché l’effettuazione di modifiche rilevanti al modello interno parziale utilizzato per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle seguenti imprese di assicurazione e di riassicurazione: 1) Assicurazioni Generali S.p.A., 2) Generali Italia S.p.A., 3) Genertel S.p.A., 4) Genertellife S.p.A., 5) Alleanza Assicurazioni S.p.A., 6) Dialog Lebensversicherungs-AG, 7) Generali Deutschland AG, 8) AachenMünchener Lebensversicherung AG, 9) AachenMünchener Versicherung AG, 10) Generali Lebensversicherung AG, 11) Generali Versicherung AG, 12) Central Krankenversicherung AG, 13) Cosmos Lebensversicherungs-AG, 14) Cosmos Versicherung AG, 15) ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG, 16) Generali IARD S.A., 17) L’Equité IARD S.A., 18) GFA Caraïbes, 19) Prudence Créole S.A.,20) Generali Vie S.A., 21) Ceska Poijstovna A.s..

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Bollettino IVASS n. 2/2017

2.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 0025070/17 del 7 febbraio 2017

Ergo Assicurazioni S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento.

Con lettera del 19 gennaio 2017 Ergo Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del

verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in pari data e chiesto l’approvazione del nuovo testo di Statuto sociale.

La modifica statutaria deliberata riguarda la variazione della denominazione sociale in

“Darag Italia S.p.A.” mediante modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del

decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione

del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

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Provvedimenti

Provvedimento n. 0027079/17 del 9 febbraio 2017

UNIQA Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera in data 11 gennaio 2017 UNIQA Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del

verbale dell’assemblea straordinaria del 10 gennaio 2017 e ha chiesto l’approvazione delle modifiche degli articoli 3, 6 e 23 dello statuto sociale.

Le modifiche riguardano la precisazione dell’organo sociale competente ad esprimere il

gradimento nel caso di trasferimento di azioni (art.6) nonché l’adeguamento delle disposizioni statutarie a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 (artt. 3 e 23).

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del

decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione

del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

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Bollettino IVASS n. 2/2017

Provvedimento n. 0027257/17 del 9 febbraio 2017

Old Mutual Wealth Italy S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 13 gennaio 2017 Old Mutual Wealth Italy S.p.A. ha trasmesso copia

del verbale dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti tenutasi in data 9 gennaio 2017 e chiesto l’approvazione del nuovo testo di statuto sociale.

Le modifiche statutarie deliberate riguardano la modifica dell’oggetto sociale, della

disciplina delle azioni e degli strumenti finanziari e l’introduzione di nuove regole in materia di governance.

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del

decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Il Consigliere

(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

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3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

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Provvedimenti sanzionatori

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3.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

ORDINANZA PROT. N. 23744/17 DEL 6 FEBBRAIO 2017

Destinatario Tamburello Patrizia, presso la residenza in Partinico (PA).

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 6 occasioni.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 21.000,00 (ventunomila/00).

ORDINANZA PROT. N. 23757/17 DEL 6 FEBBRAIO 2017

Destinatario Genertel s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 23758/17 DEL 6 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 23759/17 DEL 6 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

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60

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 23765/17 DEL 6 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 23766/17 DEL 6 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 23777/17 DEL 6 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 23782/17 DEL 6 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

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61

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 23786/17 DEL 6 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 400,00 (quattrocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 23789/17 DEL 6 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 23790/17 DEL 6 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 23793/17 DEL 6 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

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62

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 23796/17 DEL 6 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 23799/17 DEL 6 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA PROT. N. 24196/17 DEL 6 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 24926/17 DEL 7 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

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63

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 24930/17 DEL 7 FEBBRAIO 2017

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 24933/17 DEL 7 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 25008/17 DEL 7 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 25015/17 DEL 7 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

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64

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 25018/17 DEL 7 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 26000/17 DELL’8 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del

regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo

stato del rischio.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 26010/17 DELL’8 FEBBRAIO 2017

Destinatario Gafemar s.r.l., con sede in Bologna, e con domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Ritrovato Jader, sempre in Bologna.

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale per n.

2 conti correnti.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 26011/17 DELL’8 FEBBRAIO 2017

Destinatario Adeia s.n.c. di Foti Riccardo & Ginepro Raffaella, con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

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65

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 26014/17 DELL’8 FEBBRAIO 2017

Destinatario Brokerarea s.r.l., con sede in Segrate (MI), in persona del legale rappresentante

pro tempore, sig. Palazzolo Carmelo, presso la residenza in Castelmola (ME).

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 4 occasioni.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 8.000,00 (ottomila/00).

ORDINANZA PROT. N. 26056/17 DELL’8 FEBBRAIO 2017

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 26058/17 DELL’8 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 26061/17 DELL’8 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

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66

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 26064/17 DELL’8 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 26082/17 DELL’8 FEBBRAIO 2017

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 26091/17 DELL’8 FEBBRAIO 2017

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 26094/17 DELL’8 FEBBRAIO 2017

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da

Dekra Italia s.r.l., corrispondente dell’assicuratore estero.

Violazione artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,

per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di

risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

Page 73: Bollettino di Vigilanza · (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione

67

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 26193/17 DELL’8 FEBBRAIO 2017

Destinatario Aon Benfield Italia s.p.a., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini

previsti, della cessazione di un soggetto dalla carica di responsabile dell’attività

di intermediazione.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 26417/17 DELL’8 FEBBRAIO 2017

Destinatario Helvetia Italia Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA PROT. N. 26528/17 DELL’8 FEBBRAIO 2017

Destinatario Massarenti Luigi, presso la residenza in Formia.

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 4 occasioni.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 27176/17 DEL 9 FEBBRAIO 2017

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 6 e 7 del

regolamento IVASS 9/2015 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni

prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

Page 74: Bollettino di Vigilanza · (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione

68

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 27183/17 DEL 9 FEBBRAIO 2017

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 27188/17 DEL 9 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 27363/17 DEL 9 FEBBRAIO 2017

Destinatario Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San

Cesario sul Panaro (MO).

Violazione artt. 37, comma 5, del d.lgs. 209/2005 e 31 del regolamento IVASS 16/2008 -

mancata valutazione della riserva sinistri r.c. auto e natanti iscritta nel bilancio

2014 in misura pari al “costo ultimo per tener conto di tutti i futuri oneri

prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili”.

Norma

Sanzionatoria

art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 27366/17 DEL 9 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al

reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma

Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

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69

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 27368/17 DEL 9 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine

di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall’Istituto

relativamente ad un reclamo.

Norma

Sanzionatoria

art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 27390/17 DEL 9 FEBBRAIO 2017

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA PROT. N. 27392/17 DEL 9 FEBBRAIO 2017

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 28155/17 DEL 10 FEBBRAIO 2017

Destinatario Genertel s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

Page 76: Bollettino di Vigilanza · (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione

70

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 28158/17 DEL 10 FEBBRAIO 2017

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA PROT. N. 28162/17 DEL 10 FEBBRAIO 2017

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Van

Ameyde Italia s.r.l., corrispondente dell’assicuratore estero.

Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA PROT. N. 28163/17 DEL 10 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA PROT. N. 28280/17 DEL 10 FEBBRAIO 2017

Destinatario Leardi Giovanni, presso la residenza in Genova.

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00).

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71

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 28350/17 DEL 10 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.200,00 (milleduecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 28352/17 DEL 10 FEBBRAIO 2017

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di

risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 28545/17 DEL 10 FEBBRAIO 2017

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 28553/17 DEL 10 FEBBRAIO 2017

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da

Ced Italy s.r.l., corrispondente dell’assicuratore estero.

Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

artt. 317, comma 3, e 315, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.800,00 (duemilaottocento/00).

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72

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 28558/17 DEL 10 FEBBRAIO 2017

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Van

Ameyde Italia s.r.l., corrispondente dell’assicuratore estero.

Violazione artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,

per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di

risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 29393/17 DEL 13 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 30176/17 DEL 14 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 30182/17 DEL 14 FEBBRAIO 2017

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da

Intereurope Italia, corrispondente dell’assicuratore estero.

Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del

ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta

di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

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73

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 30193/17 DEL 14 FEBBRAIO 2017

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

(già Fata Assicurazioni Danni s.p.a.), con sede in Verona.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 30199/17 DEL 14 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 30217/17 DEL 14 FEBBRAIO 2017

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da

Dekra Italia s.r.l., corrispondente dell’assicuratore estero.

Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 30227/17 DEL 14 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

Page 80: Bollettino di Vigilanza · (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione

74

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 30463/17 DEL 14 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 30465/17 DEL 14 FEBBRAIO 2017

Destinatario Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede

in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 30469/17 DEL 14 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 30474/17 DEL 14 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 18.133,00 (diciottomilacentotrentatre/00).

Page 81: Bollettino di Vigilanza · (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione

75

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 30475/17 DEL 14 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al

danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 31440/17 DEL 15 FEBBRAIO 2017

Destinatario Avipop Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 35, comma 1, del

regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all’interessato, entro il

termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un

prodotto assicurativo danni.

Norma

Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 13.330,00 (tredicimilatrecentotrenta/00).

ORDINANZA PROT. N. 31443/17 DEL 15 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del

regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all’interessato, entro il

termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un

prodotto assicurativo vita.

Norma

Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 31449/17 DEL 15 FEBBRAIO 2017

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

Page 82: Bollettino di Vigilanza · (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione

76

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 31464/17 DEL 15 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 31473/17 DEL 15 FEBBRAIO 2017

Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 31479/17 DEL 15 FEBBRAIO 2017

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 31483/17 DEL 15 FEBBRAIO 2017

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del

regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all’interessato, entro il

termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un

prodotto assicurativo vita.

Norma

Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 11.000,00 (undicimila/00).

Page 83: Bollettino di Vigilanza · (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione

77

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 31551/17 DEL 15 FEBBRAIO 2017

Destinatario Vittoria Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 31565/17 DEL 15 FEBBRAIO 2017

Destinatario Amissima Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 31569/17 DEL 15 FEBBRAIO 2017

Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 35, comma 1, del

regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all’interessato, entro il

termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un

prodotto assicurativo danni.

Norma

Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 11.000,00 (undicimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 31671/17 DEL 15 FEBBRAIO 2017

Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 35, comma 1, del

regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all’interessato, entro il

termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un

prodotto assicurativo danni.

Norma

Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 11.000,00 (undicimila/00).

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78

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 31678/17 DEL 15 FEBBRAIO 2017

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al

reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma

Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 31685/17 DEL 15 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 31686/17 DEL 15 FEBBRAIO 2017

Destinatario Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza Generale

per l’Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP 13/2008 - mancato

rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno

relativi ad una polizza r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 32591/17 DEL 16 FEBBRAIO 2017

Destinatario Alleanza Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del

regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all’interessato, entro il

termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un

prodotto assicurativo vita.

Norma

Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

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79

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 32595/17 DEL 16 FEBBRAIO 2017

Destinatario Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale

per l’Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA PROT. N. 32598/17 DEL 16 FEBBRAIO 2017

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 32603/17 DEL 16 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 32606/17 DEL 16 FEBBRAIO 2017

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

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80

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 32607/17 DEL 16 FEBBRAIO 2017

Destinatario Aig Europe Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al

reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma

Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 32610/17 DEL 16 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 32614/17 DEL 16 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 32616/17 DEL 16 FEBBRAIO 2017

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Van

Ameyde Italia s.r.l., corrispondente dell’assicuratore estero.

Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al

danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.666,67 (quattromilaseicentosessantasei/67).

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81

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 32619/17 DEL 16 FEBBRAIO 2017

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 32665/17 DEL 16 FEBBRAIO 2017

Destinatario Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede

in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 32912/17 DEL 16 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 32917/17 DEL 16 FEBBRAIO 2017

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

(già Fata Assicurazioni Danni s.p.a.), con sede in Verona.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

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82

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 32924/17 DEL 16 FEBBRAIO 2017

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA PROT. N. 32940/17 DEL 16 FEBBRAIO 2017

Destinatario Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede

in Milano.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA PROT. N. 33858/17 DEL 17 FEBBRAIO 2017

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Dekra

Italia s.r.l., corrispondente dell’assicuratore estero.

Violazione artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,

per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di

risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 35930/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Carlomagno Angelo Michele, presso la residenza in Parma.

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00).

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83

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 35932/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Carlomagno Angelo Michele, presso la residenza in Parma.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 4 occasioni.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 35934/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Frisoni Brokers di Frisoni Maurizio e C. s.n.c., con sede in Riccione (RN).

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 35943/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Famax Insurance s.r.l., con sede in Sora (FR), in persona del legale

rappresentante pro tempore, sig. Mazzola Milazzo Roman, presso la residenza

in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 24 del

regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del

regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- ricorso, nell’esercizio dell’attività di intermediazione, all’opera di un

collaboratore in assenza della preventiva iscrizione al RUI;

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 35944/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da

Dekra Italia s.r.l., corrispondente dell’assicuratore estero.

Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al

danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.666,67 (quattromilaseicentosessantasei/67).

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84

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 35948/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 35952/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 35954/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 35956/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

Page 91: Bollettino di Vigilanza · (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione

85

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 35961/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Gerevini Matteo, presso la residenza in Crema.

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 4 occasioni.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 35999/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Riccardo Tischler & Associati s.r.l., con sede in San Biagio di Callalta (TV).

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 4 occasioni.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 22.000,00 (ventiduemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 36004/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Pennacchio Massimiliano, presso la residenza in Arce (FR).

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 3 occasioni;

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 12.000,00 (dodicimila/00).

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86

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 36007/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di

risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 26.667,00 (ventiseimilaseicentosessantasette/00).

ORDINANZA PROT. N. 36008/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Genialloyd s.p.a., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera d), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 36010/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di

risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 26.667,00 (ventiseimilaseicentosessantasette/00).

ORDINANZA PROT. N. 36012/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

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87

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 36013/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 36014/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 36016/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 36022/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale

per l’Italia, con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

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88

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 36023/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.200,00 (milleduecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 36026/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 36027/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede

in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 36029/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

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89

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 36030/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 36032/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA PROT. N. 36141/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Lukomska Ewa, presso la residenza in Messina.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 3 occasioni.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA PROT. N. 36224/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Genertel s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

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90

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 36333/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 36340/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 36344/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 36347/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

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91

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 36516/17 DEL 21 FEBBRAIO 2017

Destinatario Genertel s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 36926/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 36927/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 36928/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

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92

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 36932/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Van

Ameyde Italia s.r.l., corrispondente dell’assicuratore estero.

Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

artt. 317, comma 3, e 315, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.800,00 (duemilaottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 36933/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 36940/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario HDI Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 700,00 (settecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 37035/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Panu Ornella, presso la residenza in Alghero (SS) e con domicilio eletto presso

lo studio dell’avv. Fanari Patrizia, in Sassari.

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

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93

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 37040/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Carotenuto Claudio, presso la residenza in Monte Compatri (RM).

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 5 occasioni.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 37047/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Brasini Maurizio, presso la residenza in Lugo (RA).

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 5 occasioni;

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 37115/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Caudana s.n.c. di Caudana Massimo e Caudana Marina & C., in persona del

liquidatore, sig. Caudana Massimo, presso la residenza in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.334,00 (settemilatrecentotrentaquattro/00).

ORDINANZA PROT. N. 37116/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al

reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma

Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Page 100: Bollettino di Vigilanza · (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione

94

Bollettino IVASS n. 2/2017

Importo sanzione

euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 37117/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 37118/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 37122/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 37124/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

Page 101: Bollettino di Vigilanza · (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione

95

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 37125/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Violazione artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP 13/2008 - mancato

rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno

relativi ad una polizza r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 37168/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Amissima Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al

reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma

Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 16.666,67 (sedicimilaseicentosessantasei/67).

ORDINANZA PROT. N. 37176/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Zurich Investments Life s.p.a., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del

regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all’interessato, entro il termine

di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto

assicurativo vita.

Norma

Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 37179/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

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96

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 37181/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per comunicazione dei

motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA PROT. N. 37185/17 DEL 22 FEBBRAIO 2017

Destinatario Uniqa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

Violazione artt. 149, comma 5, e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 -

mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la

corresponsione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 37990/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 26.666,67 (ventiseimilaseicentosessantasei/67).

ORDINANZA PROT. N. 37993/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al

danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00).

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97

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 38004/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario Axa MPS Danni s.p.a., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine

di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall’Istituto

relativamente ad un reclamo.

Norma

Sanzionatoria

art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 38007/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 38011/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 38021/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

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98

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 38028/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00).

ORDINANZA PROT. N. 38031/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario Assimedici s.r.l., con sede in Milano.

Violazione art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005 - mancata ottemperanza nei termini alle

richieste dell’Istituto.

Norma

Sanzionatoria

art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 38033/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario Tuzi Marcella, presso la residenza in Sora (FR).

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 37 occasioni.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 37.000,00 (trentasettemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 38073/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario Assipromo di Lisoni Alessandro s.a.s., con sede in Firenze.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 7 occasioni;

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 80.000,00 (ottantamila/00).

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99

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 38076/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario Caradonna Salvatore, presso la residenza in Lugo (RA) e con domicilio eletto

presso lo studio dell’avv. Dalmonte Massimo, in Ravenna.

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 7 occasioni.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 13.000,00 (tredicimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 38108/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario Marsh s.p.a., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005, 49 e 55, comma 2, del

regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto degli

obblighi di informativa precontrattuale in n. 8 occasioni.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 8.000,00 (ottomila/00).

ORDINANZA PROT. N. 38115/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario Zamariolo Sonia, presso la residenza in Vaie (TO).

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 5 occasioni.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 38803/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza Generale

per l’Italia, con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

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Bollettino IVASS n. 2/2017

100

ORDINANZA PROT. N. 38807/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA PROT. N. 38812/17 DEL 23 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del

regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo

stato del rischio.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 39463/17 DEL 24 FEBBRAIO 2017

Destinatario Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale

per l’Italia, con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

ORDINANZA PROT. N. 39468/17 DEL 24 FEBBRAIO 2017

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Multi

Serass s.r.l., corrispondente dell’assicuratore estero.

Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

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Provvedimenti sanzionatori

101

ORDINANZA PROT. N. 39471/17 DEL 24 FEBBRAIO 2017

Destinatario HDI Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 39474/17 DEL 24 FEBBRAIO 2017

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma

Sanzionatoria

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 40089/17 DEL 27 FEBBRAIO 2017

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 40095/17 DEL 27 FEBBRAIO 2017

Destinatario Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

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102

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 40100/17 DEL 27 FEBBRAIO 2017

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 40123/17 DEL 27 FEBBRAIO 2017

Destinatario Chiminello Oriano, presso la residenza in Rosà (VI).

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 40147/17 DEL 27 FEBBRAIO 2017

Destinatario Sgrò Claudio, presso la residenza in Milano e con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Lelario Angelo, sempre in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

Con sentenza n. 5459/2018 del Tribunale di Milano è stato dichiarato che “il fatto non sussiste” (art. 653 c.p.p.)

ORDINANZA PROT. N. 40281/17 DEL 27 FEBBRAIO 2017

Destinatario Genialloyd s.p.a., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

Page 109: Bollettino di Vigilanza · (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione

103

Provvedimenti sanzionatori

ORDINANZA PROT. N. 40286/17 DEL 27 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al

reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma

Sanzionatoria

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.120,75 (diecimilacentoventi/75).

ORDINANZA PROT. N. 40290/17 DEL 27 FEBBRAIO 2017

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Dekra

Italia s.r.l., corrispondente dell’assicuratore estero.

Violazione artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,

per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di

risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 40340/17 DEL 27 FEBBRAIO 2017

Destinatario Unibroker Servizi Intermediazione Assicurativa s.r.l., in persona del liquidatore,

sig. Santarelli Stefano, presso la residenza in Tivoli (RM).

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e

trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma

Sanzionatoria

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 40418/17 DEL 27 FEBBRAIO 2017

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma

Sanzionatoria

art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

Page 110: Bollettino di Vigilanza · (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione

104

Bollettino IVASS n. 2/2017

ORDINANZA PROT. N. 40424/17 DEL 27 FEBBRAIO 2017

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine

di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall’Istituto

relativamente ad un reclamo.

Norma

Sanzionatoria

art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Page 111: Bollettino di Vigilanza · (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione

105

Provvedimenti sanzionatori

3.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI

Provvedimento n. 0154488/16 del 4 agosto 2016

PALAZZOLO Carmelo -B000365416 - Provvedimento radiazione - Proc. disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. 7.9.2005, n. 209 (n. 3738) - Scadenza: 13/01/2017 - Fasc. CAD XIII.2.7. N. 432 - FFN 710/2015 (ALT)

Con lettera del 8 gennaio 2016 l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un procedimento

disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del 21 giugno 2016, ha assunto l’allegata deliberazione n. 2827/I (di cui si allega copia che è conforme all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’art. 183 del Codice delle Assicurazioni Private nonché degli artt. 47 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell’articolo 329, comma 1, lett. c), e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

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106

Bollettino IVASS n. 2/2017

Provvedimento n. 0178811/16 del 23 settembre 2016

PINTARELLI Pierpaolo (A000007940) Procedimento disciplinare n. 3544 (GZ), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione. FCAD XIII.2.7.151/2015 - FFN 612/2014.

Con lettera in data 17 marzo 2015 l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un

procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 21

giugno 2016, ha assunto la deliberazione n. 2825/I le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del

procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117 e 183 del Codice delle Assicurazioni Private nonché degli articoli 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

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Provvedimenti sanzionatori

Provvedimento n. 0203941/16 del 2 novembre 2016

NEGRI Elena (E000507220) Provvedimento di radiazione Proc. disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 (n. 3748) Fasc. CAD XIII.2.7.12\16 - XIII.2.6.21\16 - XIII.2.1.692\15 - FFN 808\2015 (SG)

Con atto di contestazione del 19.01.2016 l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un

procedimento disciplinare per violazione di norme del D.Lgs. n. 209 del 7.09.2005 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del

29.09.2016, ha assunto la deliberazione n. 2839/II (di cui si allega copia conforme all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle Assicurazioni Private nonché 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell’art. 329, commi 1, lett. c) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con

cui sono in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

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108

Bollettino IVASS n. 2/2017

Provvedimento n. 0211756/16 del 14 novembre 2016

LEARDI Giovanni (B000300933) Procedimento disciplinare n. 2852/I (GZ), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione. FCAD XIII.2.7.17/2016 - FFN 794/2015.

Con lettera in data 21 gennaio 2016 l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un

procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 18

ottobre 2016, ha assunto la deliberazione n. 2852/I (di cui si allega copia che è conforme all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ha ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’articolo 117 del Codice delle Assicurazioni Private e degli articoli 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

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Provvedimenti sanzionatori

Provvedimento n. 0216579/16 del 21 novembre 2016

SANGALLI Massimiliano - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.

Con lettera in data 16/03/2016, prot. n. 0055826/16, l’IVASS ha comunicato al sig.

Massimiliano Sangalli l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del 13/10/2016, ha assunto la deliberazione n. 2851/II (di cui si allega copia che è conforme all’originale conservato agli atti di questo Istituto) le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. Massimiliano Sangalli.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano la violazione dell’articolo 183 del Codice delle Assicurazioni Private, dell’articolo 62, comma 2, lettera a) punto 3) del Regolamento ISVAP n. 5/2006 nonché dell’articolo 47 del medesimo regolamento, dispone l’applicazione nei confronti del sig. Massimiliano Sangalli della sanzione della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lett. c) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Il presente provvedimento sarà comunicato anche alle imprese o agli intermediari con

cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Page 116: Bollettino di Vigilanza · (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione

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Bollettino IVASS n. 2/2017

Provvedimento n. 0216825/16 del 21 novembre 2016

Sig.ra Giovanna RUSSO - Rui n. B000013366 - Proc. disc. nn. 3741 bis - Procedimenti disciplinari, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento: radiazione

Con atto di contestazione dell’8 gennaio 2016 l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un

procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza dell’11

ottobre 2016, ha assunto la deliberazione n. 2844/I (allegata in copia conforme all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del

procedimento medesimo configurano violazione dell’articolo 117 del Codice delle Assicurazioni Private e degli articoli 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, comma 1, lett. c), e comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con

cui sono in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

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Provvedimenti sanzionatori

Provvedimento n. 0217636/16 del 22 novembre 2016

PENNACCHIO Massimiliano (E000065465) - Procedimento disciplinare n. 3776 - XIII.2.7.65/16 -XIII.2.1.651/15 - FFN 761/15 - (GG - LB), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione.

Con lettera in data 4 marzo 2016, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un

procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del 13 ottobre 2016, ha assunto la deliberazione n. 2847/II (di cui si allega copia che è conforme all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del

procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117 e 183 del Codice delle Assicurazioni, nonché degli articoli 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

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112

Bollettino IVASS n. 2/2017

2.3 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n. 02232/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2013, proposto da:

Società International Insurance Company of Hannover Ltd – Rappresentanza per l'Italia, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Carabotta,

con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Segreto in Roma, Via dei Gracchi, 151;

contro

- l’Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del

legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

- il Ministero delle Attivita' Produttive, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

-la signora Rosaria Arcidiacono, non costituita in giudizio;

- l’Ivass, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati

Paolo Mariano C.F. MRNPLA78C31B157A, Dario Adolfo Maria Zamboni C.F.

ZMBDDL67P11C351S, Alessia Serino C.F. SRNLSS73R55H501A, con domicilio eletto

presso l’Ufficio legale dell’Istituto in Roma, Via del Quirinale, 21;

per l'annullamento

dell'ordinanza n.4192 del 2012 emessa dal Commissario Straordinario dell'Isvap in data 24

ottobre 2012, prot.n.14-12-014329, spedito in data 25 ottobre 2012 e notificato in data 30

ottobre 2012 recante ingiunzione pagamento sanzione amministrativa pecuniaria, prevista

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113

Provvedimenti sanzionatori

dall'art. 315, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005 e di tutti gli atti presupposti, preparatori,

connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di

Interesse Collettivo e dell’ Ivass;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2016 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi

per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società indicata in epigrafe riferisce che in data 15 aprile 2010 la signora Arcidiacono

Rosaria, in qualità di trasportata sul veicolo assicurato con la società, a seguito di lesioni

personali subite con un sinistro verificatosi in data 27 marzo 2010, ha chiesto ai sensi

dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private (c.a.p. - d.lgs. n. 209 del 2005) il ristoro

delle lamentate lesioni.

Con nota in data 26 maggio 2010 la società ha comunicato all'avvocato di fiducia della

predetta signora danneggiata di non poter formulare alcuna proposta risarcitoria in quanto

non assolta l'allegazione di documentazione ai sensi dell'art. 148 del c.a.p.. E’ seguito il fax

del 15 luglio 2010 inviato dall’avvocato di fiducia con cui è stata invitata la società alla

nomina di un proprio fiduciario per la valutazione delle lesioni riportate dalla signora

danneggiata, con allegata la documentazione medica mancante. Con successiva

comunicazione del 16 luglio 2010 la società ha comunicato all'avvocato di fiducia della

danneggiata il nominativo del medico fiduciario da contattare "onde concordare i tempi e i

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114

Bollettino IVASS n. 2/2017

modi della visita medica da effettuarsi" (comunicazione inviata per conoscenza anche al

medico fiduciario). In data 23 luglio 2010 l'avvocato di fiducia, in risposta all'ultima nota della

società, ha invitato quest'ultima ad indicare altro medico fiduciario stante la lontananza della

sede della perizianda dallo studio del medico precedentemente indicato, il quale in data 27

luglio 2010 ha comunicato al difensore fiduciario di concordare con la incaricata per la visita

medico-legale la data e l'ora per l'espletamento della stessa.

In data 8 ottobre 2010 l'Ufficio Sinistri della società ha sollecitato l'espletamento della visita

medica richiamando l'interruzione dei termini di cui all'art. 148 c.a.p.

Soltanto in data 20 dicembre 2010 l'Ufficio Sinistri ha ricevuto le risultanze della visita

medica espletata in data 28 novembre 2010 dalla incaricata per la visita medica della

perizianda.

Con raccomandata a. r. datata 29 novembre 2010, ma spedita il 19 gennaio 2011, l'avvocato

di fiducia della danneggiata ha proposto reclamo all'Isvap per l’accertamento della

conformità dell'istruttoria da parte della società. L'Isvap con comunicazione del 28 gennaio

2011 ha richiesto alla società documentazione relativamente al reclamo e in data 4 marzo

2011 è intervenuto un accordo transattivo con contestuale pagamento della somma

concordata tra la società e il difensore della danneggiata.

In data 15 marzo 2011 l'Isvap ha inviato una nuova comunicazione alla società con cui sono

stati chiesti chiarimenti in merito all'adempimento degli obblighi di cui all'art.148 c.a.p. . Tale

comunicazione è stata riscontrata dall'Ufficio Sinistri con lettera del 29 marzo 2011.

Successivamente l’Isvap in data 23 giugno 2011 ha formulato rituale atto di contestazione n.

2740/11/STU/2440, ai sensi dell’art. 326 c.a.p. e dell’art. 3 Reg. Isvap n. 1 del 15.3.2006,

avverso il quale la società ha inviato ulteriori precisazioni e controdeduzioni.

In data 30 ottobre 2012 il Commissario Straordinario dell' Isvap a conclusione dell'istruttoria

apertasi a seguito del reclamo (presentato in data 19 gennaio 2011) ha adottato l'ordinanza

n. 4192 in data 24 ottobre 2012, recante l’ingiunzione della sanzione per la somma

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115

Provvedimenti sanzionatori

complessiva di euro 40.023,40, come prevista dall' art. 315, comma 2 del d.lgs. n. 209 del

2005, sanzione corrisposta in data 30.11.2012.

2. Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso ed ha dedotto i seguenti motivi di

impugnazione: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 141 e 148 comma 2 e 3, 315,

comma 1, lett. d) e 315, comma 3, ultima parte del d.lgs n. 209 del 2005. Eccesso di potere

assoluta carenza dei presupposti di fatto e di diritto: la data del 14 luglio 2010 ritenuta dall'

Isvap ai fini della decorrenza dei termini ex art.315 c.a,p. per l'applicazione della sanzione

pecuniaria sarebbe errata poiché seppur ritenuto che la comunicazione del 26 maggio 2010

inviata dalla società non sarebbe idonea ad interrompere il termine di 30 giorni entro cui

“richiedere la documentazione integrativa”, tuttavia sarebbe anche vero che, in mancanza di

apposita disposizione riguardo le modalità di comunicazione a visita dei periziandi, l'invito a

contattare il nominato medico sarebbe più che sufficiente per sospendere il termine di 90

giorni previsto dall'art. 148 c.a.p. per la formulazione dell'offerta.

In particolare dal 2 dicembre 2010, giorno in cui il medico fiduciario avrebbe trasmesso la

relazione alla compagnia, dovrebbe essere calcolata la ripresa della decorrenza del termine

per spirare nei residui successivi 4 giorni, cioè il 6 dicembre 2010. Da tale data inizierebbe a

decorrere il termine ai sensi dell'art. 315 c.a.p. per l'applicazione dell'eventuale sanzione,

con conclusione del periodo nel giorno della formulazione dell'offerta avvenuta il 4 marzo

2011 e quindi nel più breve termine di 90 giorni a far data dal 7 dicembre 2010, con

conseguente applicazione della sanzione, di cui all’art. 315, comma 1, lettera c), c.a.p., e

non quella più grave di cui al comma 2, ultima parte.

2) Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Difetto di istruttoria e di

motivazione. Mancata applicazione della disciplina prevista dall'art. 315, comma 3, ultima

parte: in ogni caso secondo la ricorrente sarebbe carente l’istruttoria e illegittimo il

provvedimento per la mancata applicazione della norma rubricata che consente la

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116

Bollettino IVASS n. 2/2017

diminuzione del 30% della sanzione in caso di contestuale pagamento della somma da parte

dell'impresa che ha formulato l'offerta in ritardo rispetto al termine utile; infatti risulterebbe

documentato l'accordo transattivo raggiunto in data 4 marzo 2011 tra l’avvocato di fiducia

della danneggiata e la società per il ristoro delle lesioni subite e per le competenze

professionali e contestualmente sarebbe stato disposto il bonifico per il pagamento

immediato della somma concordata.

3) Ottemperamento per evitareil maggior danno derivante da violazione della norma che

prevede maggiori sanzioni: il pagamento della sanzione nella misura indicata sarebbe

avvenuto al solo fine di evitare ulteriori aggravi e sanzioni pecuniarie alla ricorrente e non

rappresenterebbe acquiescenza, stante il ricorso depositato. Conclude con la richiesta di

annullamento dell'atto impugnato.

Si è costituito in giudizio l'ISVAP per resistere al ricorso opponendosi all'accoglimento dello

stesso.

In prossimità della odierna udienza le parti si sono scambiate memorie conclusionali

insistendo con articolate argomentazioni sulle rispettive posizioni difensive: in particolare la

società ricorrente dopo aver evidenziato la scansione delle attività svolte in relazione al

procedimento ha rappresentato che il comportamento tenuto dalla stessa, avendo richiesto

la documentazione medica, sarebbe coerente e in linea con l'orientamento giurisprudenziale.

Soltanto dalla data di espletamento della visita medica ossia dal 28 novembre 2010

potrebbero decorrere nuovamente i termini per la formulazione dell'offerta per giungere solo

in data 11 gennaio 2011, con il conseguente dies a quo del 12 gennaio 2011, per il computo

dei giorni di ritardo ai sensi dell'art.315 c.a.p. per l'applicazione dell'eventuale sanzione

(ossia il termine inferiore a 60 giorni dell'art. 315, comma 1 e non quello applicato).

L'Ivass con articolata memoria ha contestato i rilievi ulteriori formulati dalla ricorrente,

evidenziando la modifica delle precedenti deduzioni difensive della società, con particolare

riferimento alla nuova circostanza secondo cui l'effetto sospensivo dipenderebbe

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117

Provvedimenti sanzionatori

direttamente dalla lettera della società del 26 maggio 2010 e non da quella del 16 luglio

2010; in particolare la difesa dell’Istituto ha messo in risalto le contraddittorie prospettazioni

della memoria conclusiva ex adverso proposta, rispetto a quelle avanzate in ricorso, con

evidente confusione delle date e fasi procedimentali, rispetto alla disciplina dettata dagli art.

148 e 315 c.a.p. e alla corretta scansione temporale del procedimento di liquidazione del

danno.

Da ultimo parte ricorrente ha prodotto memoria di replica alle ultime contestazioni della

difesa dell’Istituto resistente, insistendo con ulteriori argomentazioni per l’accoglimento del

ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 aprile 2016 la causa trattenuta in decisione è stata riservata.

Sciolta la riserva definitivamente nella successiva Camera di consiglio riconvocata del 6

dicembre 2016, la causa è stata, quindi, decisa.

DIRITTO

1. La controversia in esame avente ad oggetto il provvedimento sanzionatorio adottato dal

Commissario Straordinario dell’Isvap, come indicato in epigrafe, nei confronti della società

ricorrente ai sensi dell’art. 315, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, in relazione alla ritenuta

violazione del termine per la formulazione dell’offerta di risarcimento alla danneggiata,

stabilito dall’art. 148, comma 2, del predetto decreto legislativo, verte sulla contestazione

della società ricorrente riguardo la legittimità di tale provvedimento per la erronea

quantificazione della sanzione da parte dell’Isvap e, in estrema sintesi, per la mancata

considerazione che l’attività istruttoria della società ricorrente sia stata effettuata nel rispetto

dei termini e che proprio il comportamento omissivo della parte istante abbia determinato la

sospensione del termine, con decorrenza dello stesso dalla data della visita medica

(28.11.2010) e con nuovo decorso del termine per la formulazione dell’offerta.

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Bollettino IVASS n. 2/2017

1.1. Ai fini del corretto inquadramento della vicenda contenziosa si rende necessario

preliminarmente illustrare la procedura di risarcimento del danno disciplinata dall’art. 148 del

d.lgs n. 209 del 2005 (nel testo vigente all’epoca dei fatti) e del connesso regime

sanzionatorio delineato dell’art. 315 del medesimo decreto legislativo.

2. L’art. 148 pone a carico della compagnia di assicurazione l’obbligo di comunicare una

congrua e motivata offerta a titolo di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di

veicoli o, in alternativa, di comunicare i motivi per cui non si ritiene di formulare un’offerta,

fissando quale termine utile per la definizione del sinistro: a) per i sinistri con soli danni a

cose, il termine di “sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento” (comma 1);

b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, il termine di “novanta

giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento” (comma 2).

Nel caso in cui la richiesta del danneggiato non contenga gli elementi richiesti e, quindi,

risulti incompleta, incombe sulla compagnia l’onere di comunicare al danneggiato “entro

trenta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento” una richiesta di integrazione

documentale volta ad acquisire i dati mancanti (comma 5, primo periodo), così da consentire

la definizione del sinistro. In tal caso - ossia soltanto laddove tale onere sia adempiuto nel

termine e nei modi previsti - il termine utile per la definizione del sinistro è interrotto e

decorre nuovamente dalla data di ricezione, da parte della compagnia, dei dati o dei

documenti integrativi forniti dal danneggiato (comma 5, secondo periodo).

Durante la pendenza del termine utile per la definizione del sinistro, e salva l’interruzione

dello stesso per effetto di una tempestiva richiesta di integrazione documentale, il

danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del

danno alla persona da parte della compagnia, essendo espressamente prevista la

sospensione del predetto termine nella ipotesi di rifiuto (comma 3).

In caso di formulazione dell’offerta risarcitoria, la compagnia deve procedere al pagamento

dell’importo offerto entro 15 giorni rispettivamente decorrenti dalla ricezione della

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Provvedimenti sanzionatori

dichiarazione di accettazione o rifiuto da parte del danneggiato, nonché decorsi invano

trenta giorni dalla comunicazione dell’offerta stessa (commi 6, 7 e 8).

A presidio della procedura innanzi delineata l’art. 315 delinea un apparato di sanzioni

amministrative pecuniarie nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di

attuazione, quando la formulazione dell'offerta o la corresponsione della somma che siano

effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata

comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo termine: in particolare è prescritto che

“a) in caso di ritardo fino a trenta giorni” è applicabile la sanzione “ da euro trecento ad euro

novecento”; “b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni”, è applicabile la sanzione “da euro

novecento ad euro duemilasettecento”; “c) in caso di ritardo fino a novanta giorni”, è

applicabile la sanzione “da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento”; “d) in

caso di ritardo fino a centoventi giorni” è applicabile la sanzione “da euro

cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento”.

Il comma 2 dell’art. 315 c.a.p. stabilisce una ulteriore sanzione “qualora, oltre i centoventi

giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei

motivi del diniego o il pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli

articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro

diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro

ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte”.

Infine la norma conclude con il comma 3 stabilendo che “qualora l'impresa formuli l'offerta in

ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma,

l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di

attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del

trenta per cento”.

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Bollettino IVASS n. 2/2017

A tale quadro normativo occorre aggiungere in completamento della disciplina anche l’art. 7

del d.P.R. n. 254 del 2006 (recante il “Regolamento recante disciplina del risarcimento

diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209”), secondo il quale la richiesta di integrazione della

domanda di risarcimento diretto è formulata “offrendo l’assistenza tecnica e informativa

prevista dall’articolo 9”, che a sua volta obbliga le imprese assicuratrici a fornire “ogni

assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la

piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno… (e in particolare a garantire) …il

supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento”.

3. Come evidenziato dalla difesa dell’Ivass la suesposta disciplina della procedura di

risarcimento del danno nei sinistri r.c auto è funzionalizzata alla tutela pubblicistica del diritto

del danneggiato a conseguire in tempi celeri e con una procedura trasparente un congruo e

pronto ristoro del pregiudizio subito. Tale tutela è apprestata dall’ordinamento fissando le

condizioni per l’instaurazione, da parte della compagnia, di un leale e corretto contraddittorio

con il danneggiato attraverso una procedura, con incombenti tutti a carico dell’impresa e

termini rigorosamente scanditi, la cui effettività è stata presidiata con la previsione

dell’applicazione di sanzioni pecuniarie. Con tale procedura si vuole così evitare che

l’assicuratore approfitti della propria posizione di forza economica per porre in essere

atteggiamenti dilatori e rinviare il più possibile l’adempimento dei propri obblighi, anche

attraverso espedienti che sfruttano la carenza informativa degli aventi diritto. La disciplina,

quindi, connota in termini di assoluta tassatività ed eccezionalità le ipotesi di sospensione o

di interruzione del termine utile per la definizione del sinistro: l’interruzione disciplinata

dall’art. 148, comma 5 c.a.p. consegue unicamente alla tempestiva formulazione di richiesta

di integrazione rivolta al danneggiato in caso di istanza risarcitoria incompleta, mentre la

sospensione, disciplinata dall’art. 148, comma 3, c.a.p. consegue unicamente in caso di

rifiuto del danneggiato degli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno.

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Provvedimenti sanzionatori

4. In particolare il provvedimento impugnato ha disposto nei confronti della ricorrente la

sanzione sulla base delle seguenti motivazioni: " esaminate le risultanze istruttorie......ha

rilevato la gravità della condotta tardiva dell'impresa che, soltanto dopo 205 giorni .......dalla

scadenza del termine utile finale, ha provveduto a formulare offerta; risulta in atti, nel

complesso un comportamento dell'impresa nella gestione del sinistro non uniformato a criteri

di celerità e, comunque, di rispetto dei termini di legge, considerando in particolare che: - la

lettera del 26 maggio 2010…. non costituisce idoneo diniego risarcitorio, tenuto conto che, a

fronte di istanza incompleta, il legislatore ha previsto (art. 148, comma 5, d.lgs. n.209/2005)

......e nel caso di specie, invece, l'assicuratore ha tardivamente dichiarato di rimanere in

attesa della documentazione mancante (certificato medico di guarigione, entità delle lesioni

subite, dichiarazione di cui all’art. 142, comma 2, d.lgs. n.209/2005); - anche la

comunicazione dell'8 ottobre 2010, peraltro formulata oltre la scadenza del termine di 90

giorni per l' adempimento, con la quale l'impresa ha eccepito che la danneggiata non ha

preso contatto con il proprio fiduciario medico per sottoporsi alla visita, non può essere

valutata quale idoneo diniego risarcitorio. A tal riguardo deve rilevarsi che con la lettera del

16 luglio 2010 l'impresa non ha formulato un rituale invito a visita medica con indicazione del

giorno e luogo dell'appuntamento ma ha semplicemente pregato il danneggiato di prendere

contatto con il medico fiduciario per concordare tempi e modi della visita. A tale

comunicazione il patrocinatore della danneggiata aveva tempestivamente replicato con nota

del 23 luglio 2010 evidenziando la difficoltà di poter effettuare una visita medica tenuto conto

che, a fronte della residenza in Giarre (CT) della propria assistita, il medico fiduciario

incaricato della visita risultava avere lo studio in Roma; - per quanto sopra esposto, ha

ritenuto sussistente la violazione degli art. 141 e 148, comma 2, del decreto legislativo 7

settembre 2005, n.209....CONSIDERATO che, in relazione alla violazione come

conclusivamente sopra accertata e tenuto conto degli elementi di cui all'art. 326, comma 5,

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Bollettino IVASS n. 2/2017

ultima parte, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, risulta congrua, attesa la

gravità del comportamento tardivo dell'impresa in precedenza motivata - valutata anche con

riguardo sia alla sua precedente condotta, avendo l'Autorita' già irrogato nei suoi confronti

sanzioni pecuniarie per violazioni della medesima natura, sia all'assenza nel caso di specie

di elementi idonei a giustificare il riconoscimento del minimo di legge - l'applicazione della

sanzione prevista dall'art. 315, comma 2, del medesimo decreto, pari alla media aritmetica

tra il minimo (euro 20.000,00) ed il massimo edittale (euro 60.000,00) e, quindi, nella misura

di euro 40.000,00...".

4.1. Orbene alla luce della ricostruzione del fatti e tenuto conto della disciplina normativa

come sopra delineata, occorre rilevare che: a) la richiesta di risarcimento del danno da parte

della danneggiata è stata ricevuta dalla società in data 15.4.2010;

b) la comunicazione della società inviata alla danneggiata in data 26 maggio 2010, così

come formulata non costituente formale diniego di offerta, ma richiesta di integrazione

documentale e come ammesso dalla stessa ricorrente, non appare idonea ad interrompere il

termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta per la documentazione integrativa, stante

la tardività stessa della comunicazione.

Come già illustrato l’art. 148, comma 5 c.a.p. è chiaro nello stabilire che solo se la

compagnia abbia adempiuto a tale incombente istruttorio nel termine prescritto - per le

finalità di tempestività e di obblighi stringenti sulle imprese assicuratrici nella trattazione delle

procedure risarcitorie sopra indicate - il termine per la formulazione dell’offerta risarcitoria

deve ritenersi interrotto, con successivo decorso dalla data di riscontro da parte del

danneggiato della richiesta di integrazione; la norma infatti non contempla alcun effetto

interruttivo del termine utile per la definizione del sinistro, in caso di tardiva richiesta di

integrazione da parte dell’impresa su cui incombe l’onere, senza che la stessa possa

invocare nella specie l’attenuante della incompletezza della richiesta di risarcimento non

avendo provveduto con la prescritta tempestività a far constare l’insufficienza documentale

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Provvedimenti sanzionatori

(cfr. in tal senso, Tar Lazio, Roma, sez. I, 4 luglio 2011, n. 5850; idem, 11 ottobre 2011,

n.7864; idem, sez. II, 4 novembre 2013, n. 9365).

Infatti la tardività della richiesta di integrazione documentale avanzata dalla società ricorrente

ha impedito il verificarsi dell’effetto interruttivo previsto dall’art. 148, comma 5, secondo

periodo, con l’ulteriore conseguenza che - come correttamente evidenziato dall’Isvap nella

motivazione del provvedimento - la società ricorrente ha violato l’art. 148, comma 2, perché

«a fronte di una richiesta risarcitoria incompleta (ricevuta il 15 aprile 2010)….soltanto dopo

205 giorni (rectius. 233 giorni, tenuto conto di quanto precisato in sede difensiva) dalla

scadenza del termine utile finale, ha provveduto a formulare offerta”.

Né varrebbe obiettare che la società avrebbe istruito il fascicolo nel rispetto dei termini e che

proprio il comportamento omissivo della parte istante avrebbe sospeso il termine ex art. 148,

comma 3 (e non comma 5), ciò in quanto proprio dall’esame della speciale disciplina dettata

dal citato art. 148 e dagli articoli 7 e 9 del d.P.R. n. 254 del 2006 si desume che la stessa -

lungi dal considerare su un piano di parità le parti del rapporto obbligatorio e dal configurare

reciproci e paritari obblighi di cooperazione - muove dal presupposto che la relazione tra la

compagnia e il danneggiato nella fase di definizione del sinistro sia caratterizzata da una

notevole asimmetria e conseguentemente mira a riequilibrare tale relazione a vantaggio del

danneggiato, in omaggio ad un principio di ordine pubblico economico che rappresenta

diretto corollario del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale. Del resto, tali

considerazioni trovano conferma nelle previsioni dell’art. 148 c.a.p., secondo cui tutti gli

adempimenti più pregnanti finalizzati alla definizione della procedura risarcitoria in esame

sono posti a carico dell’impresa e presidiati dalla previsione di sanzioni pecuniarie, risultando

i termini delle fasi procedimentali connotati dall'assoluta tassatività ed eccezionalità delle

ipotesi di sospensione o interruzione. In particolare si tratta di due eventuali fasi che si

inseriscono nel procedimento e non assimilabili tra loro: da un lato l'interruzione, disciplinata

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Bollettino IVASS n. 2/2017

dal comma 5 dell'art. 148, come già rilevato, consegue unicamente alla tempestiva

formulazione di richieste da parte della società di integrazione rivolta al danneggiato in caso

di istanza risarcitoria incompleta, la sospensione invece disciplinata dal comma 3 consegue

in caso di rifiuto del danneggiato di sottoporsi agli accertamenti necessari per la valutazione

del danno.

Né a diverse conclusioni si può pervenire sulla base delle argomentazioni svolte nel primo

motivo di impugnazione dalla società ricorrente riguardo i rapporti di collaborazione richiesti

alla danneggiata nell’ambito della procedura di risarcimento del danno disciplinata dall’art.

148 del c.a.p., facenti parte di una fase procedimentale avviata comunque oltre i termini

prescritti, e il generale obbligo delle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo

correttezza, imposto dall’art. 1175 cod. civ..

Alla luce della documentazione in atti e sulla base anche dell’orientamento della

giurisprudenza, la convocazione a visita della danneggiata non può ritenersi idonea a

determinare la sospensione del termine per la formulazione dell’offerta; inoltre non può

altresì valutarsi il comportamento della danneggiata in termini di rifiuto implicito di sottoporsi

a visita, tenuto conto che nella specie, la compagnia ha designato un medico fiduciario con

studio in Roma, mentre la danneggiata risiedeva in Sicilia, con ulteriori adempimenti gravanti

su quest’ultima per pervenire successivamente alla individuazione del medico fiduciario “più

prossimo” alla residenza della medesima (vedi doc. 12 e 13), senza che possano quindi

trasferirsi sulla danneggiata le scelte organizzative della società, che comunque deve

garantire per gli accertamenti il c.d. principio di prossimità della residenza (cfr. Tar Lazio,

Roma, sez. II, 23 dicembre 2013, n.11104).

Sulla base di ciò non può condividersi quanto sostenuto dalla ricorrente sulla nuova

decorrenza dei termini per la formulazione dell’offerta, ossia la data di espletamento della

visita medica del 28.11.2010 (o dal 2 dicembre, data in cui la relazione del medico fiduciario

è stata trasmessa), non potendosi configurare dai fatti riscontrabili una indisponibilità della

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Provvedimenti sanzionatori

danneggiata a sottoporsi alla visita medica dipendente proprio dalla medesima, in disparte il

ritardo della richiesta di integrazione documentale (26.5.2010), aspetto ineludibile nella

valutazione complessiva della vicenda. Del resto nella richiamare gli atti intervenuto va

rilevato che la comunicazione del 16 luglio 2010 non può qualificarsi quale rituale invito a

visita medica e parimenti la comunicazione dell’8.11.2010, formulata tra l’altro oltre la

scadenza del termine di 90 giorni per l’adempimento - con cui la società ha eccepito che la

danneggiata non ha preso contatti con il medico fiduciario per la visita medica, asserendo la

valenza di tale comunicazione quale interruzione dei termini - non può considerarsi sulla

base del suo contenuto quale idoneo diniego risarcitorio, né configurare effetti interruttivi ai

sensi dell’art. 148 c.a.p. del termine di offerta.

In linea con la sequenza temporale del procedimento di liquidazione del danno in caso di

lesioni, scandita dall’art. 148, comma 1, c.a.p., la società assicuratrice ha un termine di 90

giorni dalla ricezione dell’istanza risarcitoria per formulare al danneggiato la motivata offerta

risarcitoria ovvero per comunicare i motivi di diniego: nella specie l’istanza risarcitoria è stata

ricevuta dalla società in data 15 aprile 2010 e l’offerta risarcitoria non è stata formulata entro

il termine prescritto di 90 giorni – ossia entro il 14 luglio 2010 - ma come sostenuto da parte

ricorrente (e specificamente dettagliato nel prospetto di cui alla memoria conclusiva) in data

4 marzo 2011, oltre il termine utile finale, con conseguente applicazione della norma

sanzionatoria di cui all’art. 315, comma 2, c.a.p. tenuto conto della rilevata “gravità del

comportamento tardivo dell’impresa” nella formulazione dell’offerta. Tale gravità è stata

valutata ai fini della applicazione della misura (media aritmetica tra minimo e massimo

edittale) della sanzione in considerazione sia della precedente condotta (con riferimento ad

altre irrigazioni di sanzioni pecuniarie per violazioni della medesima natura) sia dell’assenza

nella specie di elementi idonei a giustificare il riconoscimento del minimo edittale.

In ragione di quanto precede il primo motivo è infondato.

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Bollettino IVASS n. 2/2017

4.2. Con il secondo motivo la società censura il difetto di istruttoria e di motivazione del

provvedimento impugnato per la mancata applicazione della riduzione del 30 per cento della

sanzione, misura prevista dall’art. 315, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 per il caso in cui

contestualmente alla formulazione dell’offerta, in ritardo rispetto al termine prescritto,

l’impresa provveda al pagamento della somma, atteso che sussisterebbe un accordo

transattivo raggiunto tra le parti con conseguente bonifico per il pagamento immediato della

somma concordata.

Anche tale motivo non può essere condiviso posto che la documentazione allegata in atti

non attesta tale contestualità tra l’offerta ed il relativo pagamento. Ed invero dall’esame della

nota del 4 marzo 2011 (documento allegato successivo al doc. 11), con la quale il difensore

della danneggiata unitamente alla medesima ha accettato la somma concordata, quale atto

di transazione, è dichiarato che tale atto “acquisterà valore di liberatoria per Inter Hannover,

con rinuncia a qualsiasi azione in sede civile da parte della sottoscrivente …….solo con

l’effettivo pagamento della somma sopra indicata”, procedimento non risultante completato.

Parte ricorrente allega altresì copia di ordine di pagamento del 4.3.2011 (doc. 11) in favore

della beneficiaria danneggiata, verosimilmente quale ordine di incarico ad una banca (senza

peraltro elementi identificativi della stessa) per l’invio del relativo importo, circostanza questa

che però, da sola, è inidonea – dovendosi convenire sul punto con la difesa dell’Ivass - a

comprovare la contestualità della data di formulazione dell’offerta e della effettiva messa a

disposizione della relativa somma alla danneggiata (in mancanza di altra documentazione a

supporto dell’effettività del bonifico – presa in carico dell’ordine da parte della banca ed

effettiva esecuzione del pagamento con conferma della banca stessa - o di altra modalità di

corresponsione della somma), non potendosi conseguentemente ritenere l’applicabilità della

decurtazione del 30 per cento della sanzione.

5. In definitiva, il ricorso in quanto infondato va respinto.

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Provvedimenti sanzionatori

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura stabilita in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Ivass da

liquidarsi nella somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila), oltre oneri e accessori come

per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 19 aprile e 6 dicembre 2016 con

l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

PUBBLICATO Il 09/02/2017

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4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL

SETTORE ASSICURATIVO

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Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA

DESCRIZIONE DELL’ATTO

C 34 del 2 febbraio 2017

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell’Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell’Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020.

C 34 del 2 febbraio 2017

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE.

C 43 del 10 febbraio 2017

Procedure di liquidazione - Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Enterprise Insurance Company plc - Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

C 46 del 13 febbraio 2017

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2016 (causa C-558/15) – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità – Direttiva 2000/26/CE – Art. 4, paragrafo 5 – impresa di assicurazione – Mandatario per la liquidazione sinistri – Poteri sufficienti di rappresentanza – Citazione in giudizio.

C 49 del 16 febbraio 2017 Commissione europea – Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M 8216 – Allianz/Dalmore/BEL)

C 56 del 22 febbraio 2017

Provvedimenti di risanamento Decisione relativa a provvedimenti di risanamento nei confronti di International Life, General Insurance SA - Pubblicazione ai sensi dell’articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

C 56 del 22 febbraio 2017

Provvedimenti di risanamento - Decisione relativa a provvedimenti di risanamento nei confronti di International Life Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων (Società di assicurazioni spa) - Pubblicazione ai sensi dell’articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

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Bollettino IVASS n. 2/2017

C 56 del 22 febbraio 2017

Provvedimenti di risanamento Decisione relativa a provvedimenti di risanamento nei confronti di International Life Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» (Società di assicurazioni spa - comparto vita - Pubblicazione ai sensi dell’articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

C 56 del 22 febbraio 2017

Provvedimenti di risanamento Decisione relativa a provvedimenti di risanamento nei confronti di International Life, Life Insurance SA Pubblicazione ai sensi dell’articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

L 46 del 23 febbraio 2017

Decisione del Comitato Misto SEE n. 198/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (integrazione del Regolamento UE che istituisce il Comitato per il rischio sistemico).

L 46 del 23 febbraio 2017

Decisione del Comitato Misto SEE n. 199/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (integrazione del Regolamento UE che istituisce l’Autorità Bancaria Europea).

L 46 del 23 febbraio 2017

Decisione del Comitato Misto SEE n. 200/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (integrazione del Regolamento UE che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali).

L 46 del 23 febbraio 2017

Decisione del Comitato Misto SEE n. 201/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (integrazione del Regolamento UE che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

L 46 del 23 febbraio 2017

Decisione del Comitato Misto SEE n. 202/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (integrazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi).

L 46 del 23 febbraio 2017

Decisione del Comitato Misto SEE n. 203/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (integrazione del Regolamento n. 513/2011 relativo alle agenzie di rating del credito).

L 46 del 23 febbraio 2017

Decisione del Comitato Misto SEE n. 204/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (integrazione del Regolamento UE n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente - credit default swap).

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133

Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo

L 46 del 23 febbraio 2017

Decisione del Comitato Misto SEE n. 205/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (integrazione del Regolamento delegato della Commissione per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall’ESMA).

L 46 del 23 febbraio 2017

Decisione del Comitato Misto SEE n. 206/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (integrazione del Regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni).

L 53 del 28 febbraio 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione del 23 febbraio 2017 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2016 fino al 30 marzo 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

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5. STATISTICHE

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137

Statistiche

5.1 SANZIONI

STATISTICHE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

II SEMESTRE 20161

1. Esito procedimenti sanzionatori

(importi in euro)

NUMERO % IMPORTO

ORDINANZE DI PAGAMENTO 963 90,8 7.614.816

PROVVEDIMENTI DI ARCHIVIAZIONE 98 9,2 -----

TOTALE 1.061 100,0 7.614.816

2. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio per tipologia di violazione

(importi in euro)

VIOLAZIONI IN MATERIA DI R.C.AUTO ALTRE

VIOLAZIONI

TOTALE Liquid.ne Sinistri

Attestati di rischio

Banca dati Altri illeciti

RCA

TOTALE

Numero Ordinanze

568

24

46

99

737

226

963

% 59,0 2,5 4,7 10,3 76,5 23,5 100,0

Importo Ordinanze

3.036.000

102.000

213.753

435.000

3.786.753

3.828.063

7.614.816

% 39,9 1,3 2,8 5,7 49,7 50,3 100,0

1 Le statistiche sulle sanzioni amministrative pecuniarie relative al II semestre dell’anno sono, dal 2016, pubblicate nel Bollettino del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (mentre fino all’anno 2015 sono state pubblicate nel Bollettino del mese di marzo).

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138

Bollettino IVASS n. 2/2017

3. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio per destinatari (importi in euro)

IMPRESE

INTERMEDIARI

ALTRI

TOTALE

Numero Ordinanze

798

165

0

963

% 82,9 17,1 0,0 100,0

Importo Ordinanze

5.061.316

2.553.500

0

7.614.816

% 66,5 33,5 0,0 100,0

4. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio per Servizio che ha avviato il procedimento

(importi in euro)

TUTELA DEL

CONSUMATORE

VIGILANZA

PRUDENZIALE

VIGILANZA

INTERMEDIARI

ISPETTORATO

STUDI E

GESTIONE DATI

TOTALE

Numero Ordinanze

746

0

164

7

46

963

% 77,5 0,0 17,0 0,7 4,8 100,0

Importo Ordinanze

4.371.563

0

2.545.500

484.000

213.753

7.614.816

% 57,4 0,0 33,4 6,4 2,8 100,0

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139

Statistiche

5. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio relativo alle prime 10 imprese

(importi in euro)

N.

IMPRESA

NUMERO

IMPORTO

IMPORTO MEDIO

PER SANZIONE

1

UNIPOLSAI S.P.A.

215

1.324.940

6.163

2 GENERALI ITALIA S.P.A. 48 696.052 14.501

3 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. 48 429.617 8.950

4

UCI

96

294.217

3.065

5 ALLIANZ S.P.A. 72 277.485 3.854

6 SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 24 199.450 8.310

7 AVIVA ITALIA S.P.A. 23 180.200 7.835

8

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA

21

169.950

8.093

9 FIDEURAM VITA S.P.A. 1 140.000 140.000

10

DONAU VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP - RAPP. GEN. PER L'ITALIA

8

117.450

14.681

TOTALE 556 3.829.361 6.887

TOTALE MERCATO 963 7.614.816 7.907

Percentuale delle prime 10 imprese sul totale mercato

57,7

50,3

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140

Bollettino IVASS n. 2/2017

6. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio relativo alle prime 10 imprese – Ramo R.C.Auto

(importi in euro)

N.

IMPRESA

NUMERO

% SUL NUMERO

SANZIONI R.C.AUTO MERCATO

IMPORTO

% SULL'IMPORTO

SANZIONI R.C.AUTO MERCATO

IMPORTO

MEDIO PER SANZIONE R.C.AUTO

QUOTA DI MERCATO R.C.AUTO

(2015)

1 UNIPOLSAI S.P.A. 210 28,5 1.287.440 34,0 6.131 23,8%

2 UCI 96 13,0 294.217 7,8 3.065 ---

3 ALLIANZ S.P.A. 71 9,6 266.485 7,0 3.753 14,0%

4

GENERALI ITALIA S.P.A.

42

5,7

234.862

6,2

5.592

10,9%

5 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.

41 5,6 225.950 6,0 5.511 4,3%

6 SARA ASSICURAZIONI S.P.A.

24 3,3 199.450 5,3 8.310 2,4%

7

AVIVA ITALIA S.P.A.

22

3,0

160.200

4,2

7.282

1,5%

8

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA

16

2,2

129.950

3,4

8.122

4,4%

9

DONAU VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP - RAPP. GEN. PER L'ITALIA

8

1,1

117.450

3,1

14.681

0.1%

10 ZURICH INSURANCE PLC - RAPP. GEN. PER L'TALIA

18 2,4 114.810 3,0 6.378 3,1%

TOTALE 548 74,4 3.030.814 80,0 5.531 64,5%

TOTALE MERCATO 737 3.786.753 5.138

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141

Statistiche

7. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio relativo ai primi 10 gruppi assicurativi – Ramo

R.C.Auto

(importi in euro)

N.

GRUPPI ASSICURATIVI

NUMERO

% SUL NUMERO

SANZIONI R.C.AUTO MERCATO

IMPORTO

% SULL'IMPORTO

SANZIONI R.C.AUTO MERCATO

IMPORTO

MEDIO PER SANZIONE R.C.AUTO

QUOTA DI MERCATO R.C.AUTO

(2015)

1 UNIPOL 242 32,8 1.379.750 36,4 5.701 24,9%

2 ALLIANZ 98 13,3 332.855 8,8 3.396 17,5%

3 GENERALI 49 6,6 272.762 7,2 5.567 13,1%

4 CATTOLICA ASSICURAZIONI 34 4,6 216.150 5,7 6.357 6,6%

5 SARA 24 3,3 199.450 5,3 8.310 2,4%

6 AVIVA 22 3,0 160.200 4,2 7.282 1,5%

7 AXA ITALIA 21 2,8 125.300 3,3 5.967 4,8%

8 ZURICH ITALIA 12 1,6 70.780 1,9 5.898 0,6%

9 AMISSIMA 13 1,8 47.090 1,2 3.622 1,1%

10 HDI ASSICURAZIONI 5 0,7 45.700 1,2 9.140 1,6%

TOTALE 520 70,5 2.850.037 75,2 5.481 74,1%

TOTALE MERCATO 737 3.786.753 5.138

8. Ordinanze di Ingiunzione - Dettaglio relativo alle prime 5 sanzioni

(importi in euro)

N.

Destinatario

Sanzione

1 GENERALI ITALIA S.P.A. 416.667

2

LIBRASS s.a.s. di Pierpaolo Pintarelli & C. (intermediario)

261.000

3 ZERA ANDREA (intermediario) 207.000

4 ASCIONE LUIGI (intermediario) 165.000

5 FIDEURAM VITA S.P.A. 140.000

5 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. 140.000

5 BIRAGHI VALERIO (intermediario) 140.000

TOTALE 1.469.667

TOTALE MERCATO 7.614.816

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