Bin Pitruzzella Capitolo 5 Organizzazione Costituzionale Italiana

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L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE IN ITALIA 

LA FORMA di GOVERNO  

La forma di Governo:In Italia è in vigore una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione, in cui cioè sono previsti solo limitati interventi del diritto costituzionale per assicurare la stabilità del rapporto di fiducia e la capacità di direzione politica del Governo. Come in tutti i sistemi parlamentari vige un rapporto fiduciario (art.94)  che lega Governo e Parlamento, che nasce con l’approvazione di una mozione di fiducia e cessa se viene approvata, da una delle due Camere, una mozione di sfiducia. Tuttavia, la nostra Carta costituzionale prevede alcuni vincoli procedurali per rendere più difficoltose le mozioni di sfiducia e per garantire, in tal modo, la stabilità del Governo e la sua capacità di direzione politica.

Tali vincoli sono contenuti nell’art.94 della Costituzione:

la mozione di sfiducia deve essere motivata la mozione di sfiducia deve essere votata per appello nominale: i parlamentari esprimono, in modo palese, il

proprio voto a favore o contro il governo. Il voto palese è utile per ridurre il fenomeno dei franchi tiratori, quei deputati che si nascondono dietro al voto segreto per minare la maggioranza.

la mozione di sfiducia, per essere presentata, deve essere firmata da almeno un decimo dei membri della Camera

la mozione di sfiducia non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione: tale vincolo è utile per consentire ai partiti politici di riflettere adeguatamente sulle proprie decisioni.

La Costituzione ha avuto anche cura di precisare che il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta l’obbligo di dimissioni da parte di quest’ultimo (art 94.4) Le limitazioni allo strumento della sfiducia non hanno dato, però, contributi efficaci alla stabilità di governo che entravano in “crisi” non per una mozione di sfiducia, ma per la rottura dei rapporti tra i partiti che costituivano la maggioranza e quindi il Governo. Maggiori effetti ha prodotto lo strumento della mozione di fiducia, necessario per instaurare il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Anche la mozione di fiducia deve essere motivata e votata in modo palese, per appello nominale. Ciò significa che per ottenere la fiducia iniziale voluta dalla Costituzione, il Governo deve avere una maggioranza predeterminata che accetta di sostenerlo. Questa è una maggioranza politica, una maggioranza stabile che si aggrega attorno ad un determinato indirizzo politico e che pertanto si impegna politicamente a realizzarlo. Si crea una chiara distinzione tra maggioranza e minoranza parlamentare in sostanza il rapp. di fiducia lega il Governo alla maggioranza, piuttosto che all’intero parlamento.

La questione di fiducia: un aspetto particolare che deriva dal rapporto fiduciario che lega Governo e maggioranza parlamentare è rappresentato dalla “questione di fiducia”: essa può essere posta dal Governo stesso su una sua proposta sulla quale le Camere stanno per votare. Ponendo la questione di fiducia, il Governo costringe il Parlamento di fronte a una scelta: approvare la proposta o aprire una crisi di Governo. E’ perciò un potente strumento di pressione politica, utile nei casi in cui si deve ricompattare la maggioranza parlamentare. Ovviamente, un voto contrario ad una proposta sulla quale è stata posta la questione di fiducia comporta le dimissioni del Governo, trattandosi di una proposta, quella decaduta, necessaria al Governo per attuare il proprio indirizzo politico.

Le caratteristiche del sistema politico italiano:All’inizio della storia repubblicana, la realtà politica italiana era attraversata da numerose tendenze, di diversa matrice e spesso contrapposte tra loro: l’ideologia marxista e quella cattolica, sulle cui basi si costruirono i due principali partiti politici italiani (DC e PCI) forniscono i più eclatanti esempi in questo senso. Tale realtà socio-politica ha dato origine a un sistema politico a multipartitismo esasperato (sistema caratterizzato non solo da un notevole numero di partiti, ma anche contraddistinto da una profonda diversità ideologica). Due partiti, il PCI e il Movimento Sociale Italiano, dichiaratamente schierati su posizioni “antisistema” furono oggetto di una convenzione tacita che li escludeva permanentemente dall’area di governo: la “conventio ad excludendum”.  Le caratteristiche del sistema politico, impedivano l’affermazione di una democrazia maggioritaria, ma richiamavano i presupposti della democrazia consociativa:

erano impraticabili sia la dinamica bipolare del sistema sia l’investitura popolare diretta del capo del Governo: le maggioranze parlamentari erano formate a elezioni avvenute, a seguito di laboriosi accordi tra i partiti;

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la formazione post-elettorale della maggioranza ha spinto i partiti collocati alle ali estreme dell’arco parlamentare ad essere attratti nell’area di coalizione di governo: ciò ha portato, nel 1978, alla formazione di un governo sostenuto anche dai comunisti. Si poneva fine alla conventio ad excludendum e si orientava il governo verso il parlamentarismo compromissorio.

La caduta dei regimi comunisti dell’Europa orientale e il terremoto politico dovuto alle inchieste giudiziarie che hanno coinvolto gran parte dei partiti di governo italiani hanno prodotto una spinta verso un nuovo assetto della forma di governo: il referendum abrogativo del 18 aprile 1993 ha aperto la strada al sistema maggioritario e a un sistema politico tendenzialmente bipolare. ***(pag 165)***

La formazione delle coalizioni: la formazione di una maggioranza politica è una necessità istituzionale (art.94 Cost.) Essa sarà formata mediante l’accordo tra più partiti e prende il nome di coalizione. Pertanto il governo viene chiamato governo di coalizione (per differenziarlo dal ‘’governo monocolore’’, espressione di un solo partito). In base alla modalità di formazione, vanno distinti due tipologie di coalizioni: a)coalizioni annunciate davanti al corpo elettorale:il corpo elettorale può scegliere tra coalizioni alternative e, di regola, il leader che guida quella vincente è destinato ad assumere alla carica di Presidente del Consiglio. I partiti, quindi, si impegnano con il corpo elettorale a realizzare il programma di governo.  b)coalizioni formate dopo il risultato elettorale: nascono da accordi conclusi dopo le elezioni. In questo caso, il programma di governo è determinato mediante compromessi tra i partiti che formeranno la maggioranza. In Italia, prima del 1994, le coalizioni sono sempre state formate dopo le elezioni. Dopo il 1994, a seguito della riforma elettorale del 1993, la formazione delle coalizioni ha preceduto le tornate elettorali.  La crisi di governo: è provocata dalla presentazione delle dimissioni del governo, causate dalla rottura del rapporto fiduciario che legava l’esecutivo e il Parlamento. Tradizionalmente, si distingue tra crisi parlamentari e crisi extraparlamentari:a)Crisi parlamentare: avviene nel caso in cui un Governo cade perché è stata presentata ed approvata una mozione di sfiducia oppure in caso di esito negativo di una  votazione sulla quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.b)Crisi extraparlamentare: avviene se un Governo cade non per l’approvazione di una mozione di sfiducia ma per la rottura degli accordi esistenti tra i partiti della maggioranza.

Nella storia italiana, in soli due casi la crisi è stata determinata da un voto negativo sulla questione di fiducia posta dal Governo: il Governo Prodi del 1998 e 2008. In tutti gli altri casi, gli esecutivi sono caduti per crisi extraparlamentari. Invece, quattro esecutivi (De Gasperi VIII, Fanfani I, Andreotti I e IV), non hanno ricevuto la fiducia iniziale delle Camere. In tutti gli altri casi il Governo ha dato dimissioni volontarie Le crisi extraparlamentari sono la regola. *** pag 170***

Sfiducia individuale: l’articolo 94 della Costituzione disciplina la sfiducia riguardante l’intero governo. Tuttavia, negli ultimi anni, sono state presentate alcune mozioni di sfiducia individuali, cioè nei confronti di un singolo ministro.  

    GOVERNO

Definizione di Governo: é un organo costituzionale complesso, formato dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dal Consiglio dei Ministri. Il Governo detiene le funzioni esecutive, nonché importanti poteri normativi e di indirizzo politico. 

***

La struttura del Governo:Oltre al Presidente del Consiglio, ai Ministri e al Consiglio dei Ministri, nell’esperienza repubblicana si sono affermati altri organi: gli organi governativi non necessari.

Il Vicepresidente del Consiglio I Ministri senza portafoglio I Sottosegretari di Stato I Comitati interministeriali Il Consiglio di Gabinetto.

Il funzionamento del Governo:L’articolo 95 della Costituzione rinvia alla legge sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tuttavia, tale legge è stata approvata solo nel 1988 (L.400/88) e, in attuazione della stessa sono

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stati adottati il Regolamento interno del Consiglio dei Ministri e numerosi ordini di servizio organizzativi. I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono fissati dagli articoli 95, 97 e 98 della Costituzione. 

Unità ed omogeneità del Governo:“Il Governo si configura come un soggetto politico unitario, responsabile politicamente nella sua unità per l’indirizzo politico che segue e capace di dare attuazione coerente a tale indirizzo, sia nella sua attività che nei rapporti con gli altri organi costituzionali”.

E’ necessario, quindi, assicurare che i diversi membri del Governo agiscano conformemente ad un unico indirizzo politico, in particolare nei casi dei governi di coalizione. Per questo, in alcuni Stati europei si è pensato di prevedere forme di rafforzamento del ruolo del Primo ministro (es: Germania e Gran Bretagna).

In Italia, ciò non è avvenuto per il timore di rafforzare eccessivamente il Governo a discapito della centralità del Parlamento. Ancora troppo forte era il ricordo delle tragedie a cui aveva portato l’esperienza fascista. Pertanto, nella Costituzione italiana, all’articolo 95, si prevede che:

“Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri […]”. 

Il procedimento di formazione del Governo:In base al metodo di formazione dei governi, si possono individuare due tipi di democrazie pluralistiche:

democrazie mediate: la struttura e il programma di Governo sono decisi dai partiti, mediante accordi successivi alle elezioni.

democrazie immediate: il capo del Governo è scelto attraverso una sostanziale investitura popolare.

Le norme contenute nella Costituzione italiana, in materia di formazione del Governo, possono essere compatibili con entrambi i tipi appena presentati.

Articolo 92, comma 2: “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”.

Articolo 93:“Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica”.

Articolo 94, comma 1:“Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere”.

Accanto a quanto espressamente prescritto dal dettato costituzionale, il procedimento di formazione del Governo si è arricchito di ulteriori passaggi.

Fasi di formazione del Governo:

1- Dimissioni del precedente esecutivo e apertura della crisi di Governo :  ciò può avvenire per scadenza del mandato elettorale, per approvazione di una mozione di sfiducia da parte di una delle due Camere o per la rottura degli accordi di coalizione.

2- Consultazioni presidenziali :  il Presidente della Repubblica, per decidere a chi conferire l’incarico di formare il nuovo Governo, consulta una serie di personalità:

- i Presidenti delle due Camere

- gli ex Presidenti della Repubblica

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- i presidenti dei gruppi parlamentari e, talvolta, i segretari dei partiti politici.

3- Conferimento dell’incarico, del preincarico o del mandato esplorativo :  sulla base delle consultazioni, di solito il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di formare il nuovo esecutivo. Nel caso in cui la situazione politica sia molto incerta, il Presidente della Repubblica può conferire un preincarico o un mandato esplorativo, per accrescere le informazioni in proprio possesso:

- il mandato esplorativo viene conferito a una personalità super partes che raccolga informazioni supplementari rispetto a quelle ottenute mediante le consultazioni

- il preincarico viene, invece, conferito al soggetto a cui si vorrebbe, in seguito, conferire l’incarico vero e proprio.   

4- Accettazione dell’incarico da parte del soggetto incaricato :  il “Presidente del Consiglio incaricato” accetta di solito “con riserva” l’incarico conferitogli dal Presidente della Repubblica ed effettua proprie consultazioni per verificare la possibilità di formare un Governo che possa ottenere la fiducia delle Camere.

5- Scioglimento della “riserva”: il Presidente del Consiglio incaricato scioglie la riserva: - negativamente: se rifiuta l’incarico, per l’impossibilità di formare una maggioranza    - positivamente: se accetta definitivamente l’incarico.

Nel secondo caso, propone al Capo dello Stato la lista dei ministri. Formalmente, è il Presidente del Consiglio a scegliere i nomi dei ministri da sottoporre al Presidente della Repubblica, ma, in realtà, nel corso degli anni, soprattutto nei momenti di maggiore frammentazione politica, la distribuzione degli incarichi e i nomi dei ministri sono stati decisi in base ad accordi tra le segreterie di partito (fino agli estremi del cosiddetto “manuale Cencelli”). Solo in occasione della nascita dei governi “tecnici” di Amato (1992) e Ciampi (1993), i Presidenti del Consiglio hanno avuto maggiore libertà di scelta.

6- Nomina del Presidente del Consiglio e giuramento del Governo: il Presidente della Repubblica firma il decreto di nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri. Nelle successive 24 ore, Presidente del Consiglio e ministri giurano fedeltà alla Costituzione nelle mani del Capo dello Stato. Con il giuramento, il Governo entra nell’esercizio delle proprie funzioni. Tuttavia, è opinione condivisa che, per raggiungere la pienezza delle proprie prerogative, il Governo debba attendere l’approvazione della fiducia del Parlamento. Fino ad allora, deve limitarsi a svolgere l’ordinaria amministrazione.

7- Approvazione della fiducia parlamentare: entro 10 giorni dalla sua formazione, il Governo deve presentare il proprio programma in Parlamento ed ottenere la fiducia.

 

I rapporti interni al Governo:La Costituzione, attraverso il già citato articolo 95 ha cercato di garantire l’unità e l’omogeneità dell’azione del Governo grazie al Principio collegiale: il Consiglio dei ministri, collegialmente, determina la politica generale del Governo Principio monocratico: il Presidente del Consiglio deve:

dirigere la politica del Governo mantenere l’unità di indirizzo politico promuovere e coordinare l’attività dei ministri 

Per rendere effettiva l’unità e l’omogeneità del Governo, la costituzione ha previsto alcuni strumenti giuridici: 

il potere del Presidente del Consiglio di proporre la lista dei ministri al Presidente della Repubblica il potere di indirizzare direttive politiche e amministrative ai ministri la competenza del Consiglio dei ministri di deliberare su questioni inerenti la politica generale del Governo. 

Ovviamente, tali strumenti sono risultati più o meno efficaci a seconda del quadro politico:               - coalizioni post-elettorali: la direzione della politica governativa era frutto di mediazioni tra i partiti            - coalizioni elettorali con un comune candidato Presidente del Consiglio: il peso del premier è andato aumentando, garantendo ad esso maggiore legittimazione politica e autorevolezza e, quindi, maggiore autonomia.

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La legge 400 del 1988: Al fine di razionalizzare gli strumenti di garanzia dell’unità politica del Governo, la Costituzione, nell’ultimo comma dell’art.95, aveva rimandato ad una legge che avrebbe dovuto regolamentare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio e l’ordinamento dei ministeri: tale legge è stata introdotta solo nel 1988. Essa ha seguito alcune linee guida:

ha concentrato nel Consiglio dei ministri le decisioni sulla politica generale del Governo ha attribuito al Presidente del Consiglio alcuni poteri per il coordinamento delle attività dei ministri e per

il funzionamento del Consiglio dei ministri.

Presidenza del Consiglio dei ministri: è una struttura amministrativa di supporto a disposizione del Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle sue mansioni. A seguito della l.400/88 e d.lgs 303/99, è stato introdotto un  Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la seguente struttura: Segretario generale (nominato dal Consiglio dei ministri)  Uffici: strutture riunite nei dipartimenti oppure dotate di autonomia funzionale Dipartimenti: comprensivi di vari uffici accomunati dalla medesima funzione

Organi governativi non necessari: La legge 400/88 ha anche razionalizzato il ruolo di vari organismi governativi, per prassi già introdotti prima del 1988:

Vice-presidente del Consiglio dei ministri: nominato insieme ai ministri dal Presidente della Repubblica su indicazione del Presidente del Consiglio, svolge le funzioni di supplente del Presidente. Di solito, è scelto fra i massimi esponenti di un partito della coalizione diverso da quello che esprime il Presidente del Consiglio.

Il Consiglio di Gabinetto: istituito per coadiuvare il Presidente del Consiglio I comitati interministeriali che possono essere di due tipi

-istituiti per legge:  deliberano in via definitiva su determinati oggetti. -istituiti con decreto del Presidente del Consiglio (DPC): a differenza dei Comitati istituiti per legge, quelli istituiti con DPC hanno compiti provvisori per affrontare questioni definite.

i ministri senza portafoglio: svolgono funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri e sono preposti a dipartimenti istituiti presso la Presidenza del Consiglio

i sottosegretari di Stato: coadiuvano i ministri o il Presidente del Consiglio ed esercitano i compiti loro delegati attraverso appositi decreti. Essi non fanno parte del Consiglio dei ministri e non partecipano alla formazione della politica  generale del Governo. Giurano nelle mani del Presidente del Consiglio. In particolare, ricordiamo la figura del Sottosegretario della Presidenza del Consiglio.

I viceministri: sono quei sottosegretari (massimo 10) cui vengono conferite deleghe relative alle competenze di una o più strutture dipartimentali. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio dei ministri senza diritto di voto, per riferire su questioni attinenti alle materie loro delegate (legge 81/01)

I commissari straordinari del Governo: nominati per realizzare specifici obiettivi in relazione a programmi deliberati dal Governo o dal Parlamento. Sono nominati con DPR su proposta del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei ministri. 

Gli strumenti per l’attuazione dell’indirizzo politico: Il Governo esercita una quota rilevante delle attività di indirizzo politico. La sua rappresentanza è assunta dal Presidente del Consiglio che controfirma le leggi e gli atti aventi forza di legge, tiene i contatti con il Presidente della Repubblica, assume le decisioni proprie del Governo nei procedimenti legislativi, pone la questione di fiducia, manifesta all’esterno la volontà del Governo.

Le linee generali dell’indirizzo politico del Governo sono espresse nel programma di governo, che è alla base della concessione della fiducia da parte del Parlamento.

Il Governo attua il proprio indirizzo politico attraverso:

la direzione dell’amministrazione pubblica i poteri di condizionamento della funzione legislativa del Parlamento i poteri normativi di cui è direttamente titolare il Governo (DL, DLGS e Regolamenti) 

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 Settori della politica governativa: Alcuni settori dell’indirizzo politico tendono a concentrare nel Governo il potere decisionale. Meritano di essere ricordati:

La politica estera: si esplica nella stipulazione dei Trattati internazionali, nella cura dei rapporti con gli altri Stati. In realtà, su alcune categorie di Trattati, il Parlamento esercita il proprio controllo attraverso la legge di autorizzazione alla ratifica.

La politica di bilancio e finanziaria: la legge attribuisce al Governo il compito di elaborare i documenti che definiscono il quadro finanziario dello Stato. L’insieme di questi strumenti di proposta, direzione e controllo fa capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La politica comunitaria: il Governo partecipa alle decisioni comunitarie più importanti in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione e di Co.re.per. L’azione è coordinata dal Presidente del Consiglio.

La politica militare: la Costituzione (artt.78 e 87) disciplina il regime di emergenza bellica, nel modo seguente:  - le Camere deliberano in seduta comune lo Stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari;        - il Capo dello Stato dichiara lo Stato di guerra;          - il Capo dello Stato dirige le Forze Armate e presiede il Consiglio Supremo di Difesa (ad eccezione delle direzioni politica e tecnico-militare).Tuttavia, la prassi si è allontanata notevolmente da questo disegno poiché per ragioni politiche (connesse, ad esempio, alla partecipazione dell’Italia ad alleanze militari come la NATO) le operazioni belliche iniziano prima di qualsiasi intervento del Capo dello Stato e del Parlamento, le emergenze belliche si disciplinano attraverso DL del Governo, che vengono successivamente convertiti in legge dal Parlamento (interventi nel Kosovo del 1999 e in Afghanistan del 2001).

La politica informativa e di sicurezza: riguarda la difesa dello Stato democratico e delle sue istituzioni. La direzione è affidata al Presidente del Consiglio dei ministri che emana apposite direttive e può apporre il segreto di Stato su tutti i documenti la cui diffusione possa recare danno all’integrità dello Stato.

***

Gli organi ausiliari:

il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro - art.99 Cost): composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive. Si compone di 111 membri, nominati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri durano in carica 5 anni. Il CNEL fu istituito al fine di creare una rappresentanza diretta della società di fronte al Governo. Tuttavia, nella realtà il CNEL non è riuscito a rappresentare la complessità sociale. Ciò spiega la scarsissima incidenza del CNEL sui processi decisionali.

Il Consiglio di Stato (art.100 Cost): è un organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo e organo giurisdizionale di appello della giustizia amministrativa. Si articola in sette sezioni, quattro con competenze consultive e tre con competenze giurisdizionali. I pareri che, obbligatoriamente, deve fornire riguardano: - i regolamenti governativi e ministeriali, nonché i Testi Unici.    - i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica     - gli schemi generali di contratti e accordi predisposti dai ministeri. 

La Corte dei Conti (art.100, comma 2):- controlla preventivamente la legittimità su alcuni atti delle amministrazioni statali e controlla la loro gestione, quella delle Regioni e degli Enti locali;-esegue il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;- partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;- esercita una funzione giurisdizionale (giudizi di responsabilità dei pubblici funzionari, giudizi di conto e giudizi in materia di pensioni). 

  PARLAMENTO 

La struttura del Parlamento:

La Costituzione, con gli articoli 55 e 82, ha optato per un bicameralismo perfetto: le due Camere sono dotate delle medesime funzioni, con lievissime differenze strutturali. Di conseguenza, ciascuna Camera, può concedere o ritirare la fiducia al Governo e concorre paritariamente alla formazione delle leggi (“la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”, art.70 Cost). Tuttavia,

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Camera e Senato hanno una consistenza numerica differente (630 deputati e 315 senatori). Solo al Senato, il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita (art.59 Cost).  Sono stabilite età diverse sia per eleggere i deputati e i senatori (rispettivamente 18 e 25 anni) sia per essere

eletti deputati e senatori (rispettivamente 25 e 40 anni).

La legge costituzionale 3 del 1963 ha stabilito una durata in carica dei due rami del Parlamento pari a 5 anni. Le leggi elettorali, sebbene presentino differenti meccanismi, sono entrambe caratterizzate da una quota di seggi assegnati con metodo maggioritario (75 %) a fronte di un 25 % di seggi assegnati con metodo proporzionale.

Il bicameralismo perfetto, se, da un lato, provoca un appesantimento del processo legislativo e un allungamento dei tempi di approvazione delle leggi, dall’altro, garantisce, senza dubbio, una maggiore riflessione che pervade l’intero iter legis.  

Il Parlamento in seduta comune: Esso si riunisce presso la sede della Camera dei Deputati, della quale mutua la Presidenza e il Regolamento. I suoi compiti sono:

l’elezione del Presidente della Repubblica: in tal caso, a deputati e senatori si aggiungono i delegati   delle Regioni

l’elezione di 5 giudici costituzionali l’elezione di 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura la messa in Stato d’accusa del Presidente della Repubblica la formulazione, ogni 9 anni, dell’elenco di 45 cittadini dal quale si sorteggiano i 16 membri aggregati alla

Corte Costituzionale in caso di processo al Presidente della Repubblica.

I regolamenti e il ruolo del Parlamento: la disciplina fondamentale delle funzioni del Parlamento è contenuta nella Costituzione. Quest’ultima, tuttavia, demanda ai Regolamenti parlamentari la disciplina relativa al funzionamento di ciascuna Camera.

I Regolamenti parlamentari possono definirsi come un complesso di disposizioni che ciascuna Camera vota nell’esercizio del suo potere di auto-normazione, per disciplinare la procedura per lo svolgimento dei suoi lavori, la sua organizzazione interna e i suoi rapporti con le altre istituzioni. 

L’organizzazione interna delle Camere: ciascun ramo del Parlamento ha I due Presidenti delle Assemblee regolano le attività di tutti gli organi e fanno osservare il Regolamento, sovraintendono all’organizzazione interna e assicurano il buon funzionamento delle strutture amministrative di supporto all’attività parlamentare. Il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune, il Presidente del Senato supplisce alle funzioni del Capo dello Stato in caso di suo impedimento.

Successivamente all’elezione dei Presidenti, le Camere nominano: -i Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di assenza -i parlamentari questori: provvedono al buon andamento dell’amministrazione di ciascuna Camera-i segretari: sovraintendono alla redazione dei verbali e assicurano la regolarità delle operazioni di voto.-un Presidente dell’Assemblea,-un ufficio di Presidenza,-Commissioni Permanenti,-gruppi parlamentari,-la Conferenza dei capigruppo.

I gruppi parlamentari:sono le unioni dei membri di ciascuna Camera, espressione di uno stesso partito o movimento politico, che si costituiscono con organizzazione stabile e disciplina di gruppo. Per formarsi, debbono essere composti da almeno 20 deputati o 10 senatori. In alcuni casi, il Presidente dell’Assemblea può decidere delle deroghe a tale regola.Ogni parlamentare è obbligato a dichiarare a quale gruppo appartiene; qualora non si riconosca in nessun gruppo, confluisce nel cosiddetto gruppo misto. I gruppi distribuiscono i propri membri nelle quote loro riservate all’interno delle commissioni parlamentari. Ciascun gruppo nomina un proprio capogruppo.

I capigruppo:

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compongono la conferenza dei capigruppo che contribuisce all’organizzazione dei lavori delle assemblee. Presentano emendamenti e mozioni a nome del gruppo. Sono ascoltati dal Presidente della Repubblica nel corso delle consultazioni per la formazione del Governo.

Le Commissioni parlamentari: Le commissioni parlamentari sono organi collegiali che possono essere permamenti o temporanei, monocamerali o bicamerali.La composizione delle commissioni deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Le commissioni temporanee assolvono compiti specifici e durano in carica fino all’adempimento delle loro funzioni.Le commissioni permanenti sono organi stabili e necessari per il lavoro di ciascuna Camera. Esistono 14 Commissioni permanenti alla Camera dei Deputati e 13 al Senato. Si riuniscono per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo e per esercitare funzioni di indirizzo e di informazione. Ciascuna commissione permanente è competente in una determinata materia.Le commissioni bicamerali sono formate in parti uguali dai rappresentanti delle due Camere. Ai loro lavori si applica il Regolamento della Camera dei Deputati. Esse detengono poteri di controllo, indirizzo e vigilanza. Tra le commissioni bicamerali ricordiamo:

la Commissione per le questioni regionali (l’unica prevista dalla Costituzione, all’art.126 c.4) la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza di servizi radiotelevisivi (l. 103/75) il Comitato per i servizi di sicurezza (l.801/77).

Esercitando principalmente funzioni di controllo, è prassi ormai consolidata che, a Presidente delle Commissioni bicamerali, sia designato un membro dell’opposizione.

Le Giunte parlamentari: le Giunte sono organi collegiali previsti dai regolamenti parlamentari per l’esercizio di funzioni diverse da quelle legislative e di controllo:

Giunte per il Regolamento: garantiscono la corretta osservanza del regolamento e di elaborazione di proposte di modifica dello stesso

Giunte per le elezioni e per le autorizzazioni a procedere (separate alla Camera, unificate al Senato): verificano l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e garantiscono la tutela delle prerogative parlamentari.

Giunta del Senato per gli Affari delle Comunità europee: ha poteri consultivi. Alla Camera, è Il funzionamento del Parlamento:

Come detto, il Parlamento dura in carica 5 anni. Ma, secondo la Costituzione, Camera e Senato possono esercitare le proprie funzioni anche oltre la scadenza. Ciò accade:

in caso di guerra (art.60 comma 2 Cost): la proroga deve essere approvata con legge nel caso della prorogatio: in base a tale istituto, l’organo scaduto non cessa di esercitare le proprie funzioni

finché non si sia provveduto al suo rinnovo. Pertanto, i poteri delle Camere scadute sono prorogati fino alla “prima riunione delle nuove Camere”.

Validità delle sedute parlamentari: affinché una seduta di una Camera sia valida, la Costituzione richiede la maggioranza dei componenti.

       Si richiede il numero legale (anche detto quorum strutturale): alla seduta devono partecipare il 50% + 1 dei membri dell’Assemblea.

NB: il numero legale si presume esistente, finché un parlamentare richiede la verifica. Se, dalla verifica, si accerta la mancanza del numero legale, la seduta parlamentare deve essere rinviata.

Validità delle deliberazioni: affinché una deliberazione sia approvata è necessario il cosiddetto quorum funzionale (maggioranza dei presenti), tranne nei casi in cui la Costituzione prescrive maggioranze diverse e più ampie. 

Il computo delle astensioni: Camera e Senato si comportano in modo diverso circa il modo di computare gli astenuti (chi è presente ma non vota).

Alla Camera, gli astenuti sono calcolati ai fini del raggiungimento del numero legale (quorum strutturale), ma non sono calcolati ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta per approvare la deliberazione (quorum

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funzionale). Chi si astiene, quindi, contribuisce ad abbassare la maggioranza richiesta affinché una certa deliberazione sia approvata.

Al Senato, invece, gli astenuti sono calcolati non solo per il quorum strutturale, ma anche nel quorum funzionale. In sostanza, leastensioni sono equiparate a voti contrari. Chi è intenzionato ad astenersi deve, pertanto, allontanarsi dall’aula o dalla commissione al momento del voto.

Modalità del voto: le due Camere possono votare in modo palese o segreto. Tuttavia, dal 1988, a seguito di una storica decisione delle due Camere, il ricorso al voto segreto è stato molto limitato. Pertanto, oggi, la regola generale prescrive il voto palese. Il voto segreto è utilizzato soprattutto per deliberazioni riguardanti persone (diritti fondamentali, diritti della famiglia, diritti della persona umana). Il voto segreto può essere richiesto da un certo numero di parlamentari.

Principio di pubblicità dei lavori parlamentari: recita l’articolo 64 comma 2 della Costituzione:

“Le sedute sono pubbliche; tuttavia, ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta”.

Il principio di pubblicità è garantito mediante i resoconti stenografici delle sedute. Attraverso i siti internet di Camera e Senato, tutti i cittadini possono consultare tali materiali e possono anche sapere, ad esempio, come ha votato un certo deputato o senatore su una particolare proposta. 

I metodi di lavoro del Parlamento:

l’organizzazione del lavoro all’interno delle Camere è contenuta nei regolamenti parlamentari.

In base ai regolamenti parlamentari del 1971 la programmazione dei lavori parlamentari era ispirata al principio di unanimità: era, quindi, legata ad accordi tra maggioranza e opposizione (indirizzo consensuale-consociativo).

Tale principio è stato nettamente ridimensionato con le riforme dei regolamenti parlamentari del 1997 e 1999. Le modifiche puntano a garantire tempi certi per la discussione dei progetti e conferiscono alla Conferenza dei capigruppo il potere di stabilire preventivamente il tempo a disposizione per le discussioni, fermi restando alcuni principi:

ogni gruppo deve avere un tempo minimo per intervenire, il tempo a disposizione aumenta in base alla consistenza numerica di ciascun gruppo, sui DDL di iniziativa governativa, una quota maggiore di tempo va attribuita ai gruppi di opposizione.

Sono inoltre previste corsie preferenziali per la discussione e la votazione della manovra di bilancio (ddl finanziaria e collegati) e della legge comunitaria.

Le prerogative parlamentari:

tale espressione indica gli istituti che puntano a salvaguardare il libero e ordinato esercizio delle funzioni parlamentari. Perciò, le prerogative non vanno intese come privilegi dei singoli, ma garanzie per l’indipendenza del Parlamento. Esse, in particolare, debbono garantire la libertà di opinione dei deputati e dei senatori.

Immunità penale (limitata alla durata della legislatura): “Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che sia in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”. 

Insindacabilità: (valida anche dopo la scadenza del mandato) “I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”. 

La Costituzione (art.68) prevede che le prerogative parlamentari siano garantite da due istituti 

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Gli “interna corporis acta”: con tale definizione si intendono gli atti e e le attività compiuti all’interno delle Camere. Essi sono insindacabili e non sono sottoponibili ad alcun controllo esterno.

Sempre per garantire l’indipendenza costituzionale delle Camere, esse sono dotate di autonomia normativa, di autonomia contabile e di autodichia.

Le funzioni del Parlamento:

Tre sono le principali funzioni esercitate dal Parlamento italiano:

la funzione legislativa:  a tale funzione, la Costituzione dedica gli articoli dal 70 al 74. In particolare, l’art.70 recita: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.

la funzione di indirizzo politico:  i regolamenti parlamentari prevedono degli atti che consentono alle Camere di indirizzare l’attività del Governo:

      - la mozione: può essere presentata da un capogruppo o da 10 deputati o da 8 senatori. La  mozione viene presentata per spingere il Parlamento a discutere e a deliberare su questioni  inerenti l’attività di Governo.

      - la risoluzione: può essere proposta anche in Commissione anche da singoli deputati. Ha  l’obiettivo di manifestare un orientamento o di definire un indirizzo.

la funzione di controllo:  nelle forme di governo parlamentari, il Governo è sottoposto ad un continuo controllo da parte delle Camere circa lo svolgimento della sua attività politico-amministrativa. Per questo motivo, le Camere devono essere poste in grado di conoscere nei minimi particolari l’attività del Governo: esse, infatti, devono verificare se essa corrisponde all’indirizzo politico concordato. Gli strumenti a disposizione delle Camere per esercitare il potere di controllo sono:

- l’interrogazione

- l’interpellanza

L’interrogazione: consiste in una semplice domanda, rivolta, per iscritto, da un parlamentare al Governo o a un singolo ministro, per conoscere se un fatto sia vero o se il Governo intenda prendere provvedimenti su un argomento determinato. La risposta può essere orale o (su richiesta dell’interrogante) scritta.              Il Governo può, comunque, differire la risposta.

L’interrogazione a risposta immediata (question time): è un particolare tipo di interrogazione, recentemente introdotta nei regolamenti delle Camere. Consiste sempre in una pura e semplice domanda al Governo, formulata per iscritto, al quale un membro del Governo risponde oralmente per non più di 2 minuti. L’interrogante ha poi un minuto per replicare e per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

L’interpellanza: consiste in una domanda scritta, rivolta al Governo o a un singolo ministro circa i motivi e le intenzioni della condotta del Governo su aspetti determinanti della sua politica.                       Esse hanno carattere più penetrante delle interrogazioni perché, qualora l’interpellante dovesse dichiararsi non soddisfatto della risposta ottenuta, può trasformare l’interpellanza in una mozione, coinvolgendo, così, l’intera assemblea nella discussione sulla condotta del Governo.

Le inchieste parlamentari (art.82 Cost): possono essere disposte su argomenti di pubblico interesse. Se le Camere lo ritengono opportuno, possono, congiuntamente, decidere di condurre un’inchiesta che coinvolga entrambi i rami del Parlamento. Si crea, così, una commissione d’inchiesta bicamerale. Per approvare l’istituzione di una commissione d’inchiesta è richiesta la stessa procedura prevista per l’approvazione dei progetti di legge. Perciò, è la maggioranza (che sostiene il Governo) a decidere se condurre o meno l’inchiesta. Ciò rischia di sminuire il peso di questo strumento di controllo.

Le commissioni d’inchiesta, come le altre commissioni, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.

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Esse procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria: la commissione è, pertanto, legittimata a citare ed interrogare testimoni, ordinare perizie, richiedere documenti, ecc.

Anche le commissioni permanenti possono svolgere attività di controllo: esse possono disporre indagini conoscitive per acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività delle Camere.

L’udienza legislativa: è un particolare tipo di indagine conoscitiva che consiste in indagini svolte in occasione dell’esame di un progetto di legge da parte di una commissione permanente.

Va, comunque, sottolineato, che l’attività di controllo delle commissioni permanenti è meramente conoscitiva: queste, diversamente dalle commissioni d’inchiesta, non hanno i poteri dell’autorità giudiziaria né la facoltà di procedere ad imputazioni di responsabilità. 

Parlamento e Comunità europea:

L’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea obbliga il Parlamento italiano a recepire le direttive comunitarie nell’ordinamento interno in tempi ragionevoli.

Per garantire tale necessità, nel 1989 è stata approvata la c.d. legge La Pergola (n.86/1989). Essa ha introdotto uno strumento annuale - la legge comunitaria - all’interno della quale si recepiscono tutte le direttive emanate nell’anno precedente. Soltanto per le direttive più complesse, il recepimento avviene attraverso disegni di legge ad hoc.

La legge comunitaria si caratterizza su tre punti fondamentali:

la formulazione di norme direttamente applicabili, che abrogano, modificano o integrano disposizioni vigenti (adempimento diretto)

il conferimento al Governo della delega legislativa l’autorizzazione al Governo a operare con lo strumento del regolamento.

Per garantire tempi certi nell’approvazione della legge comunitaria, è stata introdotta una sessione ad hoc - definita sessione comunitaria - interamente dedicata alla discussione di tale legge.

Il processo di bilancio: la legge di bilancio e la legge finanziaria

Per consentire allo Stato di funzionare e di erogare i servizi fondamentali sono necessarie risorse finanziarie ingenti. La quantità di tali risorse aumenta se, accanto ai servizi minimi (finanziamenti per la Pubblica amministrazione, tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, etc.) si vogliono erogare anche i servizi tipici dello Stato sociale (sanità, istruzione, previdenza) che puntano a rendere effettiva l’eguaglianza dei cittadini, indipendentemente dal reddito di ciascuno.

E’ perciò indispensabile imporre tributi con cui ottenere tali risorse finanziarie. Per questo motivo, la Costituzione repubblicana, all’art.53, sancisce che:  

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.               Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.

Dopo aver imposto i tributi e percepito le entrate, lo Stato deve erogare la spesa pubblica. Per questo, l’art.81 comma 1 della Costituzione ha stabilito che        “Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo”.

La legge di bilancio è una legge la cui iniziativa è vincolata (deve verificarsi ogni anno) e riservata (solo il Governo è legittimato ad esercitare il relativo potere). L’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione economica. Per questo il Governo deve rispettare alcune scadenze:

entro il 15 maggio: deve presentare il DPEF che contiene i vincoli per la successiva legge finanziaria; entro il 31 luglio: deve presentare il DDL di bilancio annuale e del bilancio pluriennale; entro il 30 settembre: deve presentare il DDL finanziaria e i DDL collegati

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Il Governo, inoltre, deve indicare nel bilancio annuale, sia l’ammontare delle spese che si autorizzano (bilancio di competenza) sia l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere (bilancio di cassa).

Gli obblighi a cui il Governo deve adempiere rispondono ad un disegno razionale: essi puntano a collegare il bilancio alla programmazione economico-finanziaria. In altri termini, la presentazione di un bilancio pluriennale accanto a quello annuale, la previsione di un bilancio di cassa accanto a quello di competenza presuppongono la programmazione economica, di cui la legge di bilancio costituisce il necessario supporto economico.

Data l’importanza di approvare nei tempi previsti il DDL del bilancio e il DDL finanziaria, si è istituita una apposita sessione parlamentare di bilancio della durata di 45 giorni.

La legge di bilancio è una delle più importanti leggi di indirizzo politico perché le entrate sono distribuite tra i vari settori statali in base alle priorità contenute nel programma di governo. L’approvazione della legge di bilancio autorizza il Governo a riscuotere le imposte e a pagare le spese. L’autorizzazione è valida per l’esercizio finanziario dell’anno successivo (dal 1/1 al 31 /12).

L’esercizio provvisorio: se non si riesce ad approvare il bilancio di previsione, le Camere approvano una legge per concedere al governo il cosiddetto esercizio provvisorio del bilancio (durata massima: 4 mesi). In tale periodo, il Governo è autorizzato a riscuotere le entrate e ad effettuare le spese per tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali si è concesso l’esercizio provvisorio.

In Italia, il controllo sulla osservanza della legge di bilancio da parte delle amministrazioni statali è affidato

L’obbligo di copertura finanziaria: a norma dell’ultimo comma dell’art.81 Cost, “ogni altra legge (diversa da quella di bilancio) che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”.

Tale principio è stato deciso al fine di evitare stanziamenti (magari con obiettivi puramente demagogici) da parte delle Camere senza che vi sia una adeguata copertura finanziaria. 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica:

Nei sistemi parlamentari, il Capo dello Stato può assumere ruoli politico-costituzionali differenti: 

Organo governante:la sfera di intervento del Presidente della Repubblica è ampliata. Quando i partiti non sanno trovare ai grandi problemi (formazione dei Governi, ricorso alle elezioni anticipate, ecc) egli assume il ruolo di decisione politico di ultima istanza. Organo di garanzia costituzionale:il Presidente della Repubblica è rigorosamente estraneo alle scelte di indirizzo politico, che sono riservate a partiti, Governo e Parlamento.I suoi poteri devono garantire solo il corretto funzionamento del sistema costituzionale.  

La Costituzione italiana ha previsto un Presidente della Repubblica distinto e autonomo dal Governo, dotato di poteri propri. Egli “è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale” (art.87 comma 1)

L’elezione del Presidente della Repubblica:

A norma dell’art.83 Cost., il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni Regione eletti da ciascun Consiglio regionale, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione avviene per scrutinio segreto ed, nei primi 3 scrutini, a maggioranza di 2/3 dell’Assemblea. Solo se al terzo scrutinio non si è raggiunta tale maggioranza, è sufficiente per l’elezione la maggioranza assoluta. Nella storia italiana, soltanto in tre casi il Capo dello Stato è stato eletto nei primi tre scrutini (Enrico De Nicola, Francesco Cossiga e Carlo A. Ciampi, tutti eletti al primo scrutinio).

Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni ed è teoricamente rieleggibile. Una volta eletto, egli presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione innanzi al Parlamento in seduta comune

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Requisiti di eleggibilità: per essere eletti Presidente della Repubblica, è sufficiente:

essere cittadini italiani aver compiuto 50 anni godere dei diritti civili e politici.

Le incompatibilità:  come previsto dall’art.84 comma 2 Cost  “L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica”. 

La cessazione dall’ufficio: La cessazione dall’ufficio può avvenire, oltre che, ovviamente, per scadenza del mandato settennale: 

per impedimento permanente per morte o per dimissioni per decadenza dalla carica.

La messa in stato d’accusa del Capo dello Stato spetta al Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. In tal caso, il Presidente è giudicato dalla Corte Costituzionale, integrata da 16 cittadini sorteggiati all’interno di una lista di 45 redatta ogni 9 anni dal Parlamento, sempre in seduta comune. 

 L’irresponsabilità del Presidente della Repubblica:  -Irresponsabilità giuridica:  Il Presidente della Repubblica non è responsabile, sia penalmente che civilmente, per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione (art.90 Cost). Tuttavia, come privato cittadino, egli è pienamente responsabile ma, in materia penale, soltanto alla scadenza del mandato. -Irresponsabilità politica: il Presidente della Repubblica è politicamente irresponsabile in via istituzionale, poiché la responsabilità politica degli atti presidenziali è assunta dai ministri proponenti (o dai ministri competenti) che li controfirmano.

La controfirma è requisito di validità dell’atto. Essa rende irresponsabile il Presidente della Repubblica e trasferisce la responsabilità all’interno del Governo.

Le attribuzioni del Presidente della Repubblica:Il Presidente della Repubblica è posto al di fuori dei tre poteri fondamentali dello Stato. In dottrina si è identificato un autonomo potere presidenziale. Pertanto le attribuzioni presidenziali si possono classificare in relazione ai tre poteri:

in relazione al potere legislativo:- indice le elezioni delle Camere (art. 87)           - può inviare messaggi alle Camere (art.87)        - autorizza con decreto la presentazione alle Camere dei DDL d’iniziativa legislativa (art.87)         - può, prima di promulgare una legge, chiedere con messaggio motivato alle Camere una nuova deliberazione (art.74)      - può nominare 5 senatori a vita (art.59)        - può sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti (art.88)      - promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti (art.87)                                           - indice i referenda abrogativi e costituzionali (art.87)

in relazione al potere esecutivo: - nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art.92), i sottosegretari di Stato       - nomina i funzionari di Stato, nei casi indicati dalla legge (art.87)     - accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (art.87)      - ratifica i trattati internazionali (art.87)        - ha il comando delle Forze Armate e presiede il Consiglio

in relazione al potere giudiziario:  - presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (art.87)         - concede la grazia e commuta le pene (art.87)          - nomina cinque giudici della Corte costituzionale (art.135) 

I messaggi del Presidente della Repubblica e il potere di esternazione: tra le prerogative del Capo dello Stato in relazione al potere legislativo, abbiamo ricordato il cosiddetto “potere di messaggio”. Oltre ai messaggi con i quali il

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Presidente della Repubblica può rinviare alle Camere una legge, chiedendo una nuova deliberazione, esiste un altro tipo di comunicazioni al Parlamento: si tratta di messaggi inviati per segnalare agli organi legislativi (e, indirettamente, al Paese) gravi necessità o l’esigenza a provvedere a determinate situazioni.

Anche i messaggi, come ogni altro atto compiuto nell’esercizio delle funzioni presidenziali, devono essere controfirmati da un ministro o dal Presidente del Consiglio. L’unico atto presidenziale che, per prassi, non è controfirmato è il messaggio letto dal Presidente della Repubblica appena eletto dal Parlamento. Questo tipo di messaggio viene di solito fatto rientrare nel più generale “potere di esternazione”.

Lo scioglimento delle Camere: lo scioglimento delle Camere può essere determinato da vari motivi:

se c’è contrasto tra Governo e Parlamento a causa di una mozione di sfiducia (scioglimento successivo) se segnali chiari ed inequivocabili dimostrano che le Camere non rispecchiano più la volontà del corpo

elettorale se il Parlamento è incapace di esprimere una maggioranza stabile se c’è una crisi di Governo che la maggior parte dei partiti vuole risolvere ricorrendo a nuove elezioni

(scioglimento anticipato o preventivo). In questo caso, lo scioglimento deve essere usato per ristabilire il corretto funzionamento del meccanismo costituzionale.

Comunque, il Presidente della Repubblica, prima di sciogliere le Camere deve sentire i rispettivi Presidenti; il loro parere è obbligatorio ma non è vincolante.

Il semestre bianco: il Capo dello Stato non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi di mandato, salvo che coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura. Tale divieto trova fondamento nella considerazione che il Presidente, giunto alla fine del mandato, subisca un depotenziamento di rappresentatività.

Classificazione degli atti presidenziali: Gli atti presidenziali possono classificarsi in tre grandi categorie:Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi: il loro contenuto è predisposto e voluto dai membri del Governo. Il Capo dello Stato esercita solo un controllo di legittimità ed eventualmente può richiederne il riesame Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: rispetto a tali atti, il Capo dello Stato gode di un’ampia sfera di discrezionalità. La controfirma governativa assume, in questo caso, una funzione di controllo diretto ad accertare la legittimità formale dell’atto:

nomina di 5 senatori a vita nomina di 5 giudici costituzionali nomina di 8 esperti del CNEL rinvio di una legge alle Camere promulgazione delle leggi messaggi presidenziali 

Atti sostanzialmente complessi:  il loro contenuto è predisposto e voluto sia dal Presidente della Repubblica sia dal Governo:

nomina del Presidente del Consiglio dei ministri scioglimento delle Camere concessione della grazia

La supplenza del Presidente della Repubblica:Qualora il Presidente della Repubblica non possa adempiere alle sue funzioni, queste sono esercitate dal Presidente del Senato (art.86 Cost). La supplenza è un istituto che consente la continuità delle funzioni presidenziali. E’ opportuno, comunque, che il supplente si attenga all’esercizio dell’attività di ordinaria amministrazione.Gli impedimenti del Capo dello Stato possono essere di due tipi: temporanei o permanenti.In caso di impedimento temporaneo, il Presidente del Senato esercita la supplenza e, quando l’impedimento cessa, il Presidente della Repubblica riacquista il pieno esercizio delle sue funzioni. E’ lo stesso Presidente della Repubblica a dichiarare il suo impedimento e a dichiararne la cessazione.In caso di impedimento permanente, il Presidente del Senato esercita la supplenza e, nel frattempo, il Presidente della Camera avvia il processo per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Accertare un impedimento permanente è più complesso. Poiché la Costituzione non indica le modalità per sancire l’impedimento permanente, occorre riferirsi all’unico caso di impedimento sinora verificatosi: la malattia del Presidente della Repubblica, Segni del 1964. In quel caso, il Segretario generale della Presidenza della Repubblica comunicò ai Presidenti delle Camere e al Presidente del

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Consiglio un bollettino medico, attestante la malattia; il Consiglio dei ministri prese atto dell’impedimento e ne trasmise notizia al Presidente del Senato, il quale convocò il Presidente della Camera e il Presidente del Consiglio. Questi organi decisero che si era verificato lo stato di fatto previsto dall’art.86 della Costituzione e diedero inizio alla supplenza finché, dopo 4 mesi, il Presidente Segni rassegnò le dimissioni.