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Studio Tecnico Partita IVA Via G. Giusti n.2 01559090301 33100 - UDINE Codice Fiscale Tel./Fax: 0432-530830 RML MRA 64T10 L483K E-mail: [email protected] Albo Geometri Udine n. 2570
Udine, 25 giugno 2015
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TRIBUNALE DI UDINE Esecuzione Immobiliare n. 591/14
promossa da
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A.
contro
RELAZIONE PERITALE DI STIMA
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TRIBUNALE DI UDINE
Esecuzione Immobiliare n. 591/14
RELAZIONE PERITALE DI STIMA
estesa dal sottoscritto geometra MARIO ARMELLINI, iscritto all’Albo dei
Geometri della Provincia di Udine e a quello dei C.T.U. del Tribunale di Udine,
nell’esecuzione immobiliare promossa da:
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A.
contro
giusto incarico ricevuto dall’Ill.mo Sig. Giudice delle Esecuzioni Immobiliari.
PREMESSE
All’udienza tenutasi il giorno 13.02.2015 il sottoscritto compariva avanti il Sig.
Giudice delle Esecuzioni e, dopo aver dichiarato di accettare l’incarico e
prestato il giuramento di rito, veniva a conoscenza del quesito peritale cui
rispondere mediante la presente relazione scritta.
QUESITO PERITALE
“Provveda l’esperto, effettuato sopralluogo con necessario accesso all’interno
delle unità immobiliari e predisposta documentazione fotografica, alla
determinazione del valore commerciale dei beni pignorati (pag.11), indicando
eventualmente i lotti in cui possono essere ripartiti (pag.13), e precisando in
particolare: COVE
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1) l’identificazione dei beni, comprensiva dei confini e dei dati catastali; pag.4
2) una descrizione sommaria dei beni; ……………………………………………… pag.6
3) corrispondenza tra ciò che il pignoramento ha colpito e ciò che, per le
risultanze peritali, appartiene al debitore; …………………………………………… pag.7
4) lo stato di possesso dei beni, con l’indicazione, se occupati da terzi, del
titolo in base al quale sono occupati. Laddove si tratti di contratti di locazione,
se hanno data certa, se sono stati registrati in epoca antecedente al
pignoramento e se il canone è inferiore di più di un terzo a quello di mercato
(al fine di verificare se sono opponibili alla procedura esecutiva); ………… pag.7
5) l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale,
gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i
vincoli derivanti da contratti incidenti sull’attitudine edificatoria dello stesso, o
i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; ………………………… pag.7
6) l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che
saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;
………………………………………………………………………………………………………….. pag.8
7) previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione
urbanistica previsto dalla vigente normativa, verifica della regolarità edilizia e
urbanistica del bene, nonché dell’esistenza della dichiarazione di
abitabilità/agibilità dello stesso e, nel caso di abusi, l’indicazione
dell’eventuale sanabilità e del relativo costo (solo se indispensabile al fine di
raggiungere migliori condizioni di vendita). Delle porzioni di fabbricato e/o
manufatti abusivi vanno allegate le relative fotografie affinché l’acquirente ne
abbia chiara e piena comprensione; …………………………………………………… pag.9
8) nel caso in cui le unità immobiliari siano costituite in “fondo patrimoniale” COVE
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indicare la data di stipulazione e di registrazione dell’atto, nonché se esso sia
stato regolarmente annotato a margine dell’atto di matrimonio; ……….. pag.10
9) allorché l’acquisto della proprietà del bene in capo al debitore deriva non
già da atto inter vivos ma mortis causa, controllare l’esistenza di un eventuale
diritto di abitazione in favore del coniuge superstite; ………………………… pag.10
10) il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni; …………………. pag.10
11) l’esistenza o quantomeno la data di trascrizione di eventuali
provvedimenti del Tribunale di assegnazione della casa coniugale al coniuge
affidatario dei figli (indicando l’età e il numero dei figli); ……………………. pag.10
12) nel caso di pignoramento di quota, esprima il proprio parere sulla comoda
divisibilità del bene; …………………………………………………………………………. pag.12
13) predisporre le ordinanze di vendita e i relativi bandini (prima vendita al
prezzo di stima più due vendite al ribasso del 25% rispetto al prezzo
precedente)”.
Lo scrivente, dopo aver ritirato i documenti dimessi in atti, procedeva ad una
loro attenta disamina verificando la completezza della documentazione
relativa agli immobili pignorati, segnalando se del caso al Giudice quella
mancante o inidonea, e aggiornandola successivamente con ulteriori ricerche
e visure ipo-catastali. Queste operazioni, unitamente al sopralluogo ai beni da
periziare, hanno portato alle seguenti risultanze.
1 - IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI BENI
La sostanza immobiliare esecutata oggetto della presente relazione di stima è
dislocata in Comune di Flaibano in via Indipendenza nn.14/16. Gli immobili in
questione risultano così identificati presso l’Agenzia delle Entrate di Udine: COVE
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Catasto Fabbricati in Comune di FLAIBANO
fg.10 n.434 sub.4, via Indipendenza n.12, piani S1-T, cat. C/1, classe 1,
mq.254, rendita € 3.213,91;
fg.10 n.434 sub.7, via Indipendenza n.14, piani T-1-2, cat. A/3, classe 1, vani
9, rendita € 322,58;
I fabbricati dei quali fanno parte le unità immobiliari sopra descritte risultano
edificati sull’area distinta al Catasto Terreni al fg.10 n.434 ente urbano di are
8.20, confinante a nord con via Indipendenza, a ovest con le particelle 436-
442-450, a sud con le particelle 442-1346-451 e a est con le particelle 431-
428. Le unità immobiliari figurano correttamente intestate al Catasto
all’esecutata sig.ra nata a il ,
essendo a lei pervenute per decreto di trasferimento immobiliare del
Tribunale di Udine del 07.08.2009 n.462 rep. trascritto a Udine il 14.08.2009
ai nn. 24356/16738.
Ai sensi dell’art.19 comma 14 della Legge n.122/2010, si dichiara la
conformità dei dati catastali ma NON delle planimetrie e della mappa presenti
agli atti dell’Agenzia delle Entrate di Udine e il reale stato di fatto dei luoghi,
sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Nella mappa catastale manca infatti una tettoia pertinenziale dell’immobile
commerciale (il sub.4), mentre nelle planimetrie si riscontrano alcune piccole
modifiche alle pareti interne e la mancanza di una veranda sul terrazzo
dell’abitazione sub.7.
Per la sistemazione e la regolarizzazione catastale di quanto sopra si può
prevedere una spesa di circa Euro 2.200,00 comprensiva degli accessori di COVE
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legge e dei diritti catastali.
2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI BENI
Come detto la sostanza immobiliare in oggetto è ubicata in Comune di
Flaibano in via Indipendenza n.14 (il locale commerciale) e n.16 l’abitazione.
Gli immobili sono posizionati in prossimità del palazzo municipale e pertanto a
pochi passi dal centro del capoluogo. Gli stessi sono stati edificati
anteriormente all’anno 1967. La struttura del fabbricato sembra essere in
muratura mista, con solai di interpiano e di copertura in legno. Il manto di
copertura risulta essere in pannelli di eternit.
Il locale commerciale sub.4 veniva utilizzato come bar trattoria e attualmente
si trova in stato di inutilizzo. L’accesso allo stesso avviene direttamente dalla
strada e dal cortile interno che, catastalmente in comune con l’abitazione,
può essere utilizzato come parcheggio per le auto. L’immobile presenta tutti i
vani e gli spazi necessari per l’attività, quali un vano da adibire a bar,
un’ampia sala da pranzo, la cucina e i servizi igienici. Quali pertinenze dello
stesso vi sono inoltre locali ad uso deposito e un’ampia tettoia.
L’unità abbisogna certamente di lavori di manutenzione ma non si presenta in
cattive condizioni, con serramenti in legno e pavimentazioni in piastrelle.
L’unità è però priva dell’impianto di riscaldamento (sono presenti delle stufe a
pellets) e anche gli altri impianti sono sicuramente da rivedere.
Il sovrastante appartamento risulta abitato ma anch’esso necessita di lavori di
manutenzione e presenta le medesime caratteristiche per finiture e impianti
dell’unità commerciale. Anch’esso è pertanto privo di impianto di
riscaldamento. L’abitazione è suddivisa in numerose stanze, molte delle quali COVE
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al momento inutilizzate. Alla stessa si accede al momento esclusivamente
dall’interno dell’unità commerciale mediante una scala. Quale pertinenza vi è
un fabbricato ad uso deposito posto in fondo alla proprietà e pertanto con
accesso solo dall’esterno.
3 - CORRISPONDENZA PIGNORAMENTO/BENI DELLA DEBITRICE
Dal confronto tra i beni immobili riportati nella trascrizione del pignoramento e
quanto effettivamente in proprietà alla debitrice, si attesta la loro
corrispondenza.
4 - STATO DI POSSESSO DEI BENI
L’unità residenziale risulta abitata dalla proprietaria sig.ra
mentre l’unità commerciale risulta inutilizzata ma a disposizione della stessa
sig.ra . Da dichiarazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di Udine
in data 28.04.2015 non esistono locazioni registrate o di altro tipo.
5 - FORMALITA’ VINCOLI E ONERI NON CANCELLABILI
Dalle indagini eseguite non risulta la presenza di formalità, vincoli e oneri
anche di natura condominiale, gravanti sui beni, che possano restare a carico
del futuro acquirente degli stessi, ivi compresi vincoli derivanti da contratti
incidenti sull’attitudine edificatoria degli stessi o vincoli connessi con il loro
carattere storico-artistico.
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6 - FORMALITA’ VINCOLI E ONERI CANCELLABILI
Dalle indagini eseguite, comprendenti anche la disamina della
documentazione dimessa in atti (relazione notarile) e dal suo ulteriore
aggiornamento a tutto il 22.06.2015, è emerso che la sostanza immobiliare,
così come precedentemente indicata, risulta gravata dai seguenti pesi:
1) ISCRIZIONE n.24357/4087 del 14.08.2009
favore: BANCA DI CIVIDALE SPA con sede in Cividale del Friuli;
contro:
titolo: concessione a garanzia di mutuo fondiario del 20.07.2009 n.196534
rep. notaio Paolo Alberto Amodio di Udine della durata di anni 20 per la
somma complessiva iscritta di € 148.750,00;
beni: Catasto Fabbricati in Comune di Flaibano fg.10 n.434 sub.4-7.
2) ISCRIZIONE n.4385/801 del 17.02.2010
favore: BANCA DI CIVIDALE SPA con sede in Cividale del Friuli;
contro:
titolo: concessione a garanzia di mutuo del 15.02.2010 n.198067 rep. notaio
Paolo Alberto Amodio di Udine della durata di anni 19 e mesi 6 per la somma
complessiva iscritta di € 32.375,00;
beni: Catasto Fabbricati in Comune di Flaibano fg.10 n.434 sub.4-7.
3) TRASCRIZIONE n.23381/17814 del 12.11.2014
favore: CIVITAS SPV SRL con sede in Conegliano;
contro: COVE
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titolo: verbale di pignoramento immobiliare del 31.10.2014 n.5690 rep.
Tribunale di Udine;
beni: Catasto Fabbricati in Comune di Flaibano fg.10 n.434 sub.4-7.
7 - REGOLARITA’ EDILIZIA E URBANISTICA
Dalle indagini effettuate al riguardo l’unità immobiliare in oggetto NON risulta
in regola con le normative di legge in materia edilizia e urbanistica.
La costruzione dell’edificio risulta ben anteriore all’anno 1967 e
successivamente è stato oggetto delle seguenti pratiche edilizie:
autorizzazione edilizia n.269/90 del 15.10.1990 per opere di manutenzione
straordinaria; concessione edilizia in sanatoria n.3230/90 del 30.10.1990
(condono edilizio n.114/86) per ampliamento vano cucina e costruzione
deposito; autorizzazione edilizia n.12/91 del 19.08.1991 per la realizzazione
di una struttura a pannelli mobili con sovrastante tendone provvisoria per la
sola stagione estiva. Successivamente tale struttura provvisoria è stata
trasformata in una tettoia permanente con struttura in legno e copertura in
pannelli. Inoltre risultano prive di autorizzazione alcune paretine interne
all’unità commerciale e una piccola veranda nell’appartamento al primo
piano. Per la sistemazione e la regolarizzazione edilizia di quanto sopra si può
prevedere una spesa di circa Euro 2.800,00 comprensiva degli accessori di
legge e dell’oblazione.
In base al Piano Regolatore Generale attualmente in vigore nel Comune, la
destinazione urbanistica dell’area su cui insiste il fabbricato in oggetto è Zona
A.0 residenziale intensiva di conservazione ambientale.
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8 – FONDI PATRIMONIALI
Dalle indagini eseguite, relativamente ai beni immobili oggetto di
pignoramento, non risulta la presenza di fondi patrimoniali.
9 - DIRITTI DI ABITAZIONE
Dalle indagini eseguite, relativamente ai beni immobili oggetto di
pignoramento, non risulta la presenza di diritti di abitazione ex art.540 Codice
Civile.
10 - PRINCIPIO DI CONTINUITA’ DELLE TRASCRIZIONI
Dalla disamina della relazione notarile dimessa in atti e delle ulteriori ricerche
ipocatastali effettuate, si conferma il rispetto del principio di continuità delle
trascrizioni relativamente ai beni immobili oggetto di pignoramento.
11 – ASSEGNAZIONI
Dalle indagini eseguite, relativamente ai beni immobili oggetto di
pignoramento, non risulta l’esistenza di provvedimenti di assegnazione della
casa coniugale a uno dei coniugi.
CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE
Si premette che per l’effettuazione del calcolo della superficie commerciale
degli immobili si sono considerate le superfici esterne lorde, alle quali sono
stati applicati i seguenti coefficienti di riduzione ritenuti idonei nel caso in
specie: cantina e ripostiglio esterno 0,10, tettoia 0,10, terrazza 0,10; ripostigli
soffitte e depositi 0,20; area scoperta pertinenziale (circa mq 300) a corpo. COVE
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Avvertendo che le misure sono state desunte dalle planimetrie catastali, si
espongono di seguito le relative superfici commerciali:
SUBALTERNO 4 – LOCALE COMMERCIALE
· locale commerciale mq 318,00
· cantina e ripostiglio mq 29,00 x coeff. 0,10 = mq 2,90
· tettoia mq 98,00 x coeff. 0,10 = mq 9,80
SUPERFICIE COMMERCIALE TOTALE ARROTONDATA = mq 331,00
SUBALTERNO 7 - ABITAZIONE
· abitazione mq 137,00
· ripostigli depositi e soffitte mq 358,00 x coeff. 0,20 = mq 71,60
· terrazza mq 11,00 x coeff. 0,10 = mq 1,10
SUPERFICIE COMMERCIALE TOTALE ARROTONDATA = mq 210,00
VALUTAZIONE DEI BENI
La valutazione viene eseguita con il metodo della comparazione in base ai
prezzi di mercato correnti nella zona di pertinenza per beni simili a quelli in
esame, comparazione ottenuta mediante la ricerca di compravendite simili, la
consultazione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare redatto dall’Agenzia
del Territorio e dei Borsini Immobiliari redatti dagli Agenti Immobiliari della
Regione Friuli Venezia Giulia, nonché dell’esperienza personale, tenendo in
debito conto la particolare fase del mercato immobiliare e tutto ciò che possa
aumentare o diminuire il valore, come posizione, esposizione, vetustà,
eventuali servitù attive e/o passive, stato di conservazione e manutenzione, COVE
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destinazione urbanistica, eventuali vincoli edilizi, e ogni altra cosa possa
concorrere alla formazione di un giusto valore delle unità immobiliari sopra
descritte. La valutazione inoltre tiene conto di ogni altro elemento intrinseco
ed estrinseco, anche se non apparente, ma tuttavia sempre influente nelle
considerazioni finali espresse dallo scrivente stimatore per la corretta
determinazione di un prezzo base d’asta che risulti a livelli concorrenziali
nell’attuale sede Giudiziaria. Si tenga conto anche dell’opportunità che le
presenti valutazioni portino ad un immediato realizzo.
Tutto ciò premesso, ritenendo di poter indicativamente e unitariamente
valutare l’immobile commerciale con la cifra di €/mq 400,00, quello
residenziale con la cifra di €·/mq 300,00 e l’area scoperta pertinenziale in
comune a corpo € 5.000,00, si ritiene equo e congruo determinare per gli
immobili in oggetto i seguenti importi di stima comunque valutati a corpo e
non a misura:
unità commerciale sub.4 - € 135.000,00 (Euro centotrentacinquemila/00)
unità residenziale sub.7 - € 65.000,00 (Euro sessantacinquemila/00)
12 - PIGNORAMENTO DI QUOTA
Gli immobili risultano pignorati per l’intera quota, che risulta di proprietà
dell’esecutata.
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RIPARTIZIONE IN LOTTI
Considerata l’inopportunità di una separazione tra l’unità commerciale e
quella residenziale, per come è strutturato il fabbricato, per l’area scoperta in
comune e anche in considerazione che l’accesso all’abitazione avviene
attraverso il locale commerciale, si propone la vendita all’asta dei beni
immobili esaminati nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, secondo il
seguente lotto:
LOTTO UNICO: unità commerciale (bar ristorante) con sovrastante unità
residenziale in Comune di Flaibano via Indipendenza nn.14-16, catasto
fabbricati fg.10 n.434 sub.4 cat. C/1 e sub.7 cat. A/3, quota di proprietà in
vendita 1/1
PREZZO BASE D’ASTA EURO 200.000,00
CREDITORI ISCRITTI: Banca Popolare di Cividale SCpA
ALTRI TITOLARI DI DIRITTI: nessuno
Udine, 25 giugno 2015
IL PERITO ESTIMATORE
geom. Mario Armellini
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Studio Tecnico Partita IVA Via G. Giusti n.2 01559090301 33100 - UDINE Codice Fiscale Tel./Fax: 0432-530830 RML MRA 64T10 L483K E-mail: [email protected] Albo Geometri Udine n. 2570
Udine, 12 ottobre 2015
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TRIBUNALE DI UDINE Esecuzione Immobiliare n. 591/14
promossa da
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A.
contro
RELAZIONE PERITALE DI STIMA INTEGRAZIONE CON I QUESITI DI CUI AL NOVELLATO
ART.568 CPC E 173 BIS DISP. ATT. CPC
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TRIBUNALE DI UDINE
Esecuzione Immobiliare n. 591/14
INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PERITALE DI STIMA
estesa dal sottoscritto geometra MARIO ARMELLINI, iscritto all’Albo dei
Geometri della Provincia di Udine e a quello dei C.T.U. del Tribunale di Udine,
nell’esecuzione immobiliare promossa da:
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contro
giusta disposizione del Sig. Giudice delle Esecuzioni Immobiliari di data
25.09.2015 di provvedere a integrare la perizia con i quesiti di cui al novellato
art.568 cpc e 173 bis disp. att. cpc.
INTEGRAZIONI QUESITO PERITALE
1) esistenza di domande giudiziali che non possono essere cancellate dal
G.E.;
2) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi
dell’art.36 del DPR n.380 del 06.06.2001 e gli eventuali costi della stessa
altrimenti, la verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono,
indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza sia
presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in
sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni
altro caso, la verifica, ai fini dell’istanza di condono che l’aggiudicatario possa COVE
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eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle
condizioni previste dall’art.40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985
n.47 ovvero dall’art.46 comma 5 del DPR 06.06.2001 n.380, nonché delle
norme di settore a carattere regionale, specificando, per quanto possibile, il
costo per il conseguimento del titolo in sanatoria (solo se indispensabile al
fine di raggiungere migliori condizioni di vendita). Delle porzioni di fabbricato
e/o manufatti abusivi vanno allegate le relative fotografie affinché
l’acquirente ne abbia chiara e piena comprensione;
3) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e
se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto del bene del
debitore pignorato sia di proprietà, ovvero derivante da alcuno dei seguenti
titoli;
4) l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di
manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il
relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non
pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di
eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato;
5) determini l’esperto nominato il valore dell’immobile sulla base del valore di
mercato, specificando la superficie commerciale dell’immobile, del valore per
metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli
adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di
mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e
precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di
regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di
possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del COVE
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procedimento esecutivo nonché per le eventuali spese condominiali insolute.
1 - FORMALITA’ VINCOLI E ONERI NON CANCELLABILI
Dalle indagini eseguite non risulta la presenza di formalità, vincoli e oneri
anche di natura condominiale, gravanti sui beni, che possano restare a carico
del futuro acquirente degli stessi, ivi compresi vincoli derivanti da contratti
incidenti sull’attitudine edificatoria degli stessi, vincoli connessi con il loro
carattere storico-artistico e domande giudiziali che non possono essere
cancellate dal G.E.
2 - REGOLARITA’ EDILIZIA E URBANISTICA – OPERE ABUSIVE
Come già dichiarato nella perizia dalle indagini effettuate al riguardo le unità
immobiliari in oggetto NON risultano in regola con le normative di legge in
materia edilizia e urbanistica. Come già descritto, con l’autorizzazione edilizia
n.12/91 del 19.08.1991 veniva realizzata una struttura a pannelli mobili con
sovrastante tendone a carattere provvisorio per la sola stagione estiva.
Successivamente tale struttura provvisoria è stata trasformata abusivamente
in una tettoia permanente con struttura in legno e copertura in pannelli.
Inoltre risultano prive di autorizzazione alcune paretine interne all’unità
commerciale e una piccolissima veranda nell’appartamento al primo piano.
Lo scrivente ritiene che in base alla normativa attuale la tettoia e la veranda
non siano sanabili mentre lo sarebbero le pareti interne, e che per la
sistemazione e la regolarizzazione edilizia di quanto sopra si possa prevedere
una spesa di circa Euro 2.800,00 comprensiva degli accessori di legge e
dell’oblazione. COVE
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Tuttavia ai fini del raggiungimento di migliori condizioni di vendita non si
ritiene indispensabile né conveniente procedere ad una regolarizzazione
edilizia, essendo altresì ben più economico procedere alle relative demolizioni.
La costruzione dell’edificio risulta ben anteriore all’anno 1967 e considerata
la vetustà non è stato possibile rintracciare alcuna documentazione relativa
alla dichiarazione di abitabilità presso l’ufficio tecnico del Comune di Flaibano.
3 – CENSO, LIVELLO, USO CIVICO, AFFRANCAZIONE
I beni pignorati non risultano gravati da censo, livello o uso civico, né risultano
affrancati da tali pesi; il diritto dei beni del debitore pignorato è la proprietà.
4 – SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE, STRAORDINARIE
Non trattandosi di un fabbricato di tipo condominiale non sussistono
informazioni su quanto richiesto dal quesito.
5 – VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI
Come già precisato in perizia si conferma che per l’effettuazione del calcolo
della superficie commerciale degli immobili si sono considerate le superfici
esterne lorde, alle quali sono stati applicati i coefficienti di riduzione ritenuti
idonei nel caso in specie, avvertendo che le misure sono state desunte dalle
planimetrie catastali.
SUBALTERNO 4 – LOCALE COMMERCIALE
· locale commerciale mq 318,00
· cantina e ripostiglio mq 29,00 x coeff. 0,10 = mq 2,90
· tettoia mq 98,00 x coeff. 0,10 = mq 9,80 COVE
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SUPERFICIE COMMERCIALE TOTALE ARROTONDATA = mq 331,00
SUBALTERNO 7 – ABITAZIONE
· abitazione mq 137,00
· ripostigli depositi e soffitte mq 358,00 x coeff. 0,20 = mq 71,60
· terrazza mq 11,00 x coeff. 0,10 = mq 1,10
SUPERFICIE COMMERCIALE TOTALE ARROTONDATA = mq 210,00
Ritenendo di poter indicativamente e unitariamente valutare gli immobili in
questione con la cifra di €/mq 470,00 l’unità commerciale sub.4, di €/mq
350,00 l’unità residenziale sub.7 e di € 5.000,00 a corpo l’area scoperta
pertinenziale in comune, il loro valore arrotondato così determinato
risulterebbe rispettivamente pari a € 158.500,00 e a € 76.500,00, per un
valore complessivo di € 235.000,00.
Tuttavia, tenendo conto delle condizioni peculiari degli immobili stessi, nonché
del fatto che trattasi di una procedura d’asta, si ritiene opportuno
decrementare questo valore del 15% esponendo analiticamente di seguito gli
adeguamenti e le correzioni ritenute opportune.
Adeguamento per assenza della garanzia per vizi - 1,5%
Adeguamento per procedura d’asta - 10%
Adeguamento per oneri di regolarizzazione urbanistica - 1,5%
Adeguamento per oneri di regolarizzazione catastale - 1%
Adeguamento per stato d’uso e di manutenzione - 1%
Adeguamento per stato di possesso /
Adeguamento per vincoli e oneri giuridici non eliminabili / COVE
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Adeguamento per spese condominiali insolute /
Effettuato il predetto calcolo si ottiene pertanto per gli immobili in oggetto il
seguente valore complessivo di mercato arrotondato, importo già esposto
nella perizia e che si ritiene di confermare:
€ 200.000,00 (Euro duecentomila/00)
Udine, 12 ottobre 2015
IL PERITO ESTIMATORE
geom. Mario Armellini
COVE
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TETTOIA E VERANDA ABUSIVE
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