Azione Cattolica Italiana · Messina città mariana, dunque, ... Lipari S. Lucia del Mela riunisce...
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Azione Cattolica Italiana
ATTO NORMATIVO DIOCESANO
Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela
PREMESSA L’idea di dare vita ad un Atto Normativo diocesano dell’Azione Cattolica, ad uno
strumento normativo che, superando il significato ed il senso propri di un regolamento di
attuazione diocesano, sia poco meno dello Statuto Nazionale associativo, dice del
cambiamento dei tempi e , per certi versi, del bisogno di adeguare le strutture normative
dell’Azione Cattolica alla sensibilità diffusa, al mutare del sentire giuridico, al variare delle
forme di gestione della democrazia.
L’Assemblea Nazionale Straordinaria, celebrata a Roma il 12 13 settembre 2003, ha
approvato una revisione dello Statuto Associativo dell’A.C.I., dotando l’Associazione di uno
Statuto Nazionale rinnovato.
Il legame solido con quello che è stato definito lo “statuto conciliare” dell’Azione
Cattolica – quello approvato dalla C.E.I. nel 1969 – è assicurato dalla conservazione integrale
dei primi 10 articoli statutari.
Essi definiscono la natura ed i fini dell’A.C.I.. Essi garantiscono la scelta conciliare
dell’A.C.I. e la confermano in tutte le sue scelte qualificanti: dalla “scelta religiosa” a quella
“democratica”.
Oggi, con il mutare dei tempi e delle sensibilità, queste scelte vengono ulteriormente
arricchite di senso. Infatti la “scelta religiosa” rimanda anche all’idea di “passione civile”, e
quella “democratica” all’idea di “educazione alla legalità”.
È però l’accentuazione del concetto di “dedicazione” alla diocesi, alla chiesa locale a
caratterizzare il rinnovamento associativo dell’Azione Cattolica Italiana di questo inizio di
Terzo Millennio.
Dedicazione che significa anche “radicamento” in un territorio, consapevolezza
dell’appartenenza ad una storia di santità che si è sviluppata e si sviluppa nel tempo, che si è
costruita e si costruisce attraverso significativi processi di inculturazione della fede. Sono
questi processi storici, assai di frequente tutti da studiare e comprendere, a creare quella
“stratificazione” di maturazione culturale che permette il crescere ed il qualificarsi di una
presenza dei laici nel tessuto territoriale dove si innervano chiesa locale e città dell’uomo.
L’Azione Cattolica, per natura e finalità sue proprie, pur non rinunciando alla unità
associativa che ne fa una realtà presente sull’intero territorio nazionale italiano, vive con la
diocesi un particolare rapporto di osmosi. Lo stretto legame con il Vescovo, il rapporto di
collaborazione con i sacerdoti, l’attenzione alle esigenze del territorio, la testimonianza della
laicità come via ordinaria per raggiungere la santità, la presenza nella città per “costruire da
cristiani una città a misura d’uomo”, l’impegno a “cercare il regno di Dio trattando le cose
temporali e orinandole secondo Dio” (cf L.G. n. 31) caratterizzano la sua natura ed il suo
essere presente nel territorio diocesano.
Messina ed il suo territorio diocesano vantano una lunga storia di fedeltà al Vangelo,
una storia che affonda robuste radici anche nella tradizione popolare, che vuole il Senato della
città pellegrino a Gerusalemme per incontrare la Vergine Maria e a Lei rendere omaggio.
Messina città mariana, dunque, ma anche città vocata ad essere ponte tra le diverse
culture e civiltà presenti nel bacino del Mediterraneo; città dell’incontro tra i popoli, luogo
dove le prime forme di integrazione e di comunità europea hanno preso forma e consenso
politico.
In questa realtà complessa ed articolata anche l’Azione Cattolica ha trovato fertile
culla sin dal suo primo nascere. Numerose testimonianze fanno risalire la presenza di Circoli
della Gioventù Cattolica sin dalla fine del 1800. Certamente già nel 1911 erano fiorenti
Circoli e gruppi giovanili dell’Azione Cattolica.
Questi non potevano non restare ammirati dalla presenza e dall’azione di Annibale
Maria di Francia, il sacerdote che ha fondato la Congregazione dei Rogazionisti e che,
proprio a partire da un operato sperimentato a Messina, città segnatamente massone e liberale,
ha promosso la crescita di una diffusa sensibilità alla cura dei più deboli, dei diseredati, degli
orfani, e la promozione umana, soprattutto delle famiglie in difficoltà. Ad Annibale Maria di
Francia, riconosciuto campione della fede ed innalzato agli onori degli altari da Giovanni
Paolo II, l’Azione Cattolica guarda con stupore, ma anche con attenzione per imparare ad
essere fedele ad un impegno di promozione umana che oggi assume, e non potrebbe essere
diversamente, la connotazione di un impegno finalizzato alla difesa della legalità, della
giustizia sociale e, soprattutto, alla testimonianza credibile della Parola evangelica.
L’Azione Cattolica non può fare a meno di guardare anche alle figure di Contardo
Ferrini e di Girogio La Pira, i quali hanno trascorso a Messina un significativo arco della loro
vita: il primo come docente universitario, il secondo come studente liceale.
Questi riferimenti dicono del rapporto significativo che l’Associazione ha per lungo
tempo vissuto con la F.U.C.I. e con l’espressione profetica del laicato cattolico impegnato.
Un rapporto che ha lasciato una profonda eredità nei cuori di tanti, in gran parte del tessuto
associativo diocesano, nell’accumularsi di quella santità laicale diffusa che genera spessore e
ricchezza nella storia della territorio e della chiesa locale.
Muovere passi decisi sul “Sentiero di Isaia” di lapiriana memoria; impegnarsi a
costruire rapporti significativi con il mondo universitario, specialmente quello degli studenti;
guardare il mondo, giudicare i segni dei tempi ed agire per ordinare le realtà temporali
secondo il progetto di Dio; restare fedele al carisma associativo ed ad una storia di santità
laicale che è, per molti aspetti, esemplare e, sopratutto, ancora attuale tutti i segni dei tempi è
l’impegno che l’Azione Cattolica della diocesi di Messina, Lipari, S. Lucia del Mela non può
non assumere.
Un impegno assunto con consapevolezza ed entusiasmo, anche in forza
dell’incoraggiamento e del sostegno che le provengono dal Vescovo diocesano, Mons.
Giovanni Marra, il quale si pone come magnifico continuatore dell’opera e dell’azione
pastorale dell’indimenticato Mons. Francesco Fasola, grande promotore della presenza
dell’Azione Cattolica nella diocesi peloritana.
TITOLO I
AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELL’ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA
Art. 1. L’Associazione diocesana. - L’Associazione diocesana dell’Arcidiocesi di Messina
Lipari S. Lucia del Mela riunisce tutti i laici che nell’Arcidiocesi di Messina Lipari S Lucia
del Mela aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.
Essa è parte dell’unica Associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la
propria esperienza associativa ed è strettamente legata a tutte le altre Associazioni diocesane
presenti in Italia da un forte vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo,
missionario, culturale ed economico.
Essa offre alla Chiesa particolare, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per
la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità
ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.
Essa si caratterizza per un forte dialogo intergenerazionale e valorizza la soggettività
della famiglia nella vita associativa al fine di promuoverne la presenza a livello ecclesiale e
sociale.
Art. 2. Struttura sede e rappresentanza legale. - L’Associazione diocesana si articola in
associazioni territoriali riferite ad una o più comunità parrocchiali secondo le opportunità
suggerite da ciascuna realtà.
L’Associazione diocesana dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela ha
sede in Messina, Via I Settembre, 117 presso i locali di proprietà del Seminario Arcivescovile
“S. Pio X” dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela.
L’Associazione diocesana è rappresentata legalmente dal Presidente diocesano pro
tempore.
L’Associazione territoriale è rappresentata legalmente dal Presidente territoriale pro
tempore.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
CAPO I
ADESIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 3. Adesione all’associazione. - Chiunque intende partecipare alla vita associativa
condividendone i fini e i percorsi formativi può presentare richiesta di adesione ai componenti
il Consiglio, agli animatori e agli educatori ACR dell’Associazione territoriale della quale
intende far parte o, qualora, l’Azione Cattolica non sia presente nel territorio di appartenenza,
direttamente al Consiglio diocesano.
In quest’ultima ipotesi il Consiglio diocesano assegna il nuovo socio ad una
Associazione territoriale già esistente.
Il Consiglio diocesano esamina tutte le richieste di adesione e, qualora lo ritenga
necessario, con adeguata motivazione, può respingerle.
L’adesione si perfeziona mediante il versamento della quota associativa annuale ed è
attestata attraverso la consegna di una tessera secondo le forme stabilite dal Consiglio
nazionale e/o diocesano che ne definiscono le modalità, le procedure e i termini.
L’adesione viene rinnovata annualmente da parte del socio e confermata
dall’Associazione diocesana. Il socio che non effettua il rinnovo, dopo essere stato avvisato,
si ritiene decaduto.
L’8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la “Festa
dell’Adesione”, con la quale l’Azione Cattolica Italiana - in ogni propria realtà territoriale -
celebra e valorizza la scelta di aderire compiuta da ciascun socio. In tale occasione ripropone
ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio
servizio, delineati dallo Statuto e dalle scelte diocesane e territoriali compiute annualmente.
Particolari modalità di adesione possono essere assunte dal Consiglio diocesano
secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento nazionale di attuazione al fine di
rispondere a specifiche e significative esigenze.
Art. 4. Diritti e doveri dei soci. - Dall’adesione all’Azione Cattolica conseguono i diritti e i
doveri stabiliti dallo Statuto, dal relativo Regolamento di attuazione e dal presente Atto
normativo.
La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto
dell’ordinamento associativo, l’assolvimento degli obblighi in esso definiti, l’esercizio dei
diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.
La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e
di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine
alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività
previste dalla programmazione associativa.
I ragazzi, resi ordinariamente presenti dai loro educatori e responsabili ai momenti in
cui si esprime la vita democratica dell’Associazione, sono accompagnati in percorsi di
partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente, anche attraverso organismi
rappresentativi (Consiglio diocesano dei ragazzi), a crescere nella dimensione della
corresponsabilità e dell’impegno.
E’ dovere di ogni socio non porre in essere atti o comportamenti contrari alle finalità
proprie dell’associazione o, comunque, tali da lederne l’immagine.
Art. 5. Partecipazione democratica. - Gli organi dell’Associazione diocesana, per le
decisioni da assumere in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa
concernenti la definizione dell’ordinamento associativo, del progetto formativo e della
programmazione triennale, prevedono forme di partecipazione che coinvolgano efficacemente
la realtà associativa in tutte le sue espressioni.
La Presidenza diocesana promuove e sostiene a tal fine la funzione primaria che
spetta alle Assemblee e ai Consigli territoriali, per indirizzare e verificare il cammino
associativo. Art. 6. Recesso ed esclusione dall’Associazione. - Ogni socio, qualora ritenga che siano
venuti meno i motivi e le condizioni che lo hanno portato all’adesione all’Azione Cattolica
Italiana, ne dà comunicazione, tramite l’Associazione territoriale all’Associazione diocesana
dichiarando la propria volontà di non farne più parte. Il recesso ha effetto dalla data di
comunicazione all’Associazione.
Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell’associazione territoriale
delibera l’esclusione del socio dall’Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le
condizioni previste per l’adesione dallo Statuto, dal relativo Regolamento di attuazione e dal
presente Atto normativo. La decisione deve essere adeguatamente motivata previo
contraddittorio con il socio interessato.
Art. 7. Gestione degli elenchi dei soci. - Il Consiglio diocesano fa proprio, ed eventualmente
implementa o specifica ulteriormente quanto definito e regolato dal Consiglio nazionale circa
il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello
diocesano e territoriale nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.
CAPO II
REGOLE GENERALI PER L’ESERCIZIO DEL VOTO
Art. 8. Elettorato attivo. - Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere
delegato.
Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per
l’elezione o la designazione di persone, per l’accertamento di incompatibilità, di decadenza o,
comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.
Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età.
Art. 9. Elettorato passivo. - Sono titolari dell’elettorato passivo tutti coloro che al momento
della definizione delle candidature per l’elezione sono soci dell’Azione Cattolica Italiana,
hanno compiuto il 18° anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente
previste dalle norme che regolano l’elezione.
Non possono essere eletti nel Consiglio diocesano i soci che non abbiano già
ricoperto incarichi di responsabilità (incarichi direttivi, animatori, educatori, membri
d’equipe) in ambito associativo per un periodo di almeno tre anni.
I responsabili giovani, sia a livello diocesano che territoriale, non possono essere
eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell’elezione abbiano superato il
trentesimo anno di età.
Il compimento del trentesimo anno di età per i giovani che ricoprano incarichi
direttivi o consultivi, sia a livello diocesano che territoriale, non comporta la decadenza del
mandato, che viene conservato fino alla sua scadenza naturale.
CAPO III
INCARICHI DIRETTIVI
Art. 10. Incarichi direttivi. - Col termine “incarichi direttivi” si intendono gli incarichi
associativi di: Presidente (dell’Associazione territoriale o diocesana), membro della
Presidenza diocesana, Segretario o responsabile di Movimenti.
Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio,
l’incarico diviene vacante, il Consiglio diocesano conferisce l’incarico ad altro socio a seguito
di apposita elezione.. Tale incarico è valido fino al termine del triennio in corso.
Art. 11. Conferimento degli incarichi. - Gli incarichi direttivi vengono conferiti secondo le
modalità e i tempi fissati, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio diocesano e
dai Consigli delle Associazioni territoriali, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto, dal
relativi Regolamento di attuazione e dal presente Atto normativo.
La designazione e la nomina del Presidente dell’Associazione territoriale deve
seguire la seguente procedura:
a. la proposta per la nomina del Presidente dell’Associazione territoriale è effettuata dal
Consiglio dell’Associazione territoriale come espressamente previsto dall’art. 19,
comma V, dello Statuto;
b. le schede per l’elezione del Presidente dell’Associazione territoriale vengono fornite
dal Centro Diocesano ed allo stesso devono essere restituite al termine delle
operazioni di spoglio, anche al fine di consentire ad una Commissione nominata ad
hoc dal Consiglio diocesano di effettuare controlli sul corretto svolgimento delle
operazioni di scrutinio;
c. la nomina del Presidente dell’Associazione territoriale è effettuata dal Vescovo
diocesano.
La designazione e la nomina del Presidente diocesano deve seguire la seguente
procedura:
aa. la proposta per la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Consiglio
diocesano con la designazione, a mezzo di elezione, di una terna di soci;
bb. per la designazione della terna: ogni Consigliere indica sull’apposita scheda, nel
primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per
completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non
abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la
maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio con diritto di voto, mentre dal
quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i
tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello
scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La
terna così composta viene comunicata alla competente Autorità ecclesiastica con
l’indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a
ciascun nominativo;
cc. la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Vescovo diocesano.
Gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati
consecutivamente solo per un secondo triennio.
Art. 12. Cessazione dagli incarichi direttivi. - Si cessa dall’incarico per scadenza del
termine, per dimissioni, per decadenza, per decesso nonchè nei casi in cui chi ricopre un
incarico direttivo o di componente il Consiglio diocesano o territoriale sia assente senza
giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell’organo di cui è membro.
Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da
parte dell’organo o autorità competente all’attribuzione dell’incarico.
La decadenza, salvo quanto previsto dal successivo art. 13, opera a decorrere dal
formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto, dal
relativi Regolamento di attuazione e dal presente Atto normativo per ricoprire l’incarico
direttivo.
L’atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste
l’incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro
accettazione; può, altresì, essere assunto dall’organo competente al conferimento
dell’incarico, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti aventi diritto di voto.
In caso di dimissioni o decadenza dall’incarico da parte di un Consigliere, subentra il
primo dei non eletti della stessa lista.
Art. 13. Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza, in relazione allo svolgimento di
incarichi politici. - Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente il Consiglio diocesano
sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di
Governo, con il mandato nei consigli comunali, provinciali, regionali, con incarichi di sindaco
o presidente o componente delle giunte comunali, provinciali e regionali e con incarichi di
presidente di circoscrizioni comunali.
Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali
di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità
direttamente politiche.
I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o
nominati a incarichi direttivi o a incarichi di componenti il Consiglio diocesano e territoriale.
I soci che rivestono incarichi direttivi e di componente il Consiglio diocesano in caso
di candidatura per le assemblee elettive del parlamento europeo, nazionale, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall’incarico
ricoperto, a partire dalla data di accettazione della candidatura.
I soci che rivestono incarichi direttivi e tutti i soci dell’Azione Cattolica Italiana
devono evitare che l’Associazione, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle
scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.
Art. 14. L’assistente e i sacerdoti collaboratori. - L’Assistente diocesano unitario e gli
Assistenti diocesani di Settore (Settore Giovani, Settore Adulti, Settore ACR) sono nominati
dal Vescovo diocesano, come previsto dall’art. 10, comma 4, dello Statuto.
Gli Assistenti diocesani, salva diversa disposizione del Vescovo diocesano, sono
nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.
Il Sacerdote Assistente è nominato per ciascuna Associazione territoriale
dall’Autorità ecclesiastica competente; partecipa alle riunioni dell’Associazione e del
Consiglio.
Gli Assistenti e i sacerdoti collaboratori, per esercitare il servizio ministeriale loro
affidato, partecipano ad ogni aspetto della vita dell’Associazione e delle sue attività,
partecipando altresì alle sedute degli organi deliberativi - senza diritto di voto - al fine di
fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l’assunzione delle decisioni
associative.
TITOLO III
L’ASSOCIAZIONE DIOCESANA E LE SUE ARTICOLAZIONI
CAPO I
L’ASSOCIAZIONE TERRITORIALE
Art. 15. L’Assemblea. - L’Assemblea dell’Associazione territoriale è costituita da tutti gli
aderenti che hanno compiuto il 14° anno di età.
Gli aderenti minori di anni 14 sono rappresentati ordinariamente tramite i loro
educatori.
L’Assemblea, proposta come esperienza significativa di incontro di tutti gli aderenti,
discute e decide le linee programmatiche annuali e triennali ed esercita tutte le altre
attribuzioni ad essa affidate dallo Statuto, dal relativo Regolamento e dal presente Atto
normativo.
E’ convocata dal Presidente dell’Associazione territoriale almeno dieci giorni prima
della seduta assembleare.
L’avviso della convocazione, a firma del Presidente, deve essere consegnato brevi
manu o a mezzo posta o e-mail o fax o mezzi equipollenti, e comunque deve essere affisso per
due domeniche consecutive nella bacheca ove ha sede l’Associazione.
Si riunisce almeno due volte durante l’anno associativo e ogni qualvolta lo
richiedano la maggioranza dei componenti il Consiglio dell’Associazione territoriale o
almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione territoriale.
Dei lavori e delle deliberazioni dell’Assemblea viene redatto apposito verbale.
Art. 16. Assemblea elettorale. – All’inizio di ogni mandato l’Assemblea elegge il Consiglio
dell’Associazione territoriale, seguendo la scadenza triennale diocesana del rinnovo degli
incarichi direttivi.
La convocazione dell’Assemblea elettorale (costituita da tutti i soci, giovani e adulti;
i ragazzi dell’ACR si rendono presenti ordinariamente tramite i loro educatori) è necessaria e
propedeutica alla elezione del Consiglio dell’Associazione territoriale ed è indetta dal
Presidente.
L’avviso della convocazione, a firma del Presidente, deve essere consegnato a tutti
gli iscritti brevi manu, spedito a mezzo posta o fax o e-mail o mezzi equipollenti almeno dieci
giorni prima; l’inosservanza del termine comporta la nullità della convocazione.
L’avviso deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione della convocazione
dell’assemblea, i motivi che l’hanno determinata, il luogo, il giorno, l’ora della convocazione.
Art. 17. Il Consiglio. - Il Consiglio territoriale ha la responsabilità ordinaria della vita e
dell’attività dell’Associazione sia di fronte all’Assemblea sia nei riguardi della comunità
cristiana territoriale.
Attua le decisioni dell’Assemblea; cura le iniziative a carattere spirituale, culturale,
di identità associativa; promuove e coordina l’attività dei gruppi; cura il passaggio degli
aderenti da un’articolazione all’altra; provvede a reperire i fondi per il sostegno economico
dell’associazione territoriale, delibera sulle altre attribuzioni ad esso affidate dallo Statuto, dal
relativo Regolamento e dal presente Atto normativo.
Il Consiglio dell’Associazione territoriale è composto da sei membri eletti
dall’Assemblea. Il Consiglio propone al Vescovo diocesano la nomina del Presidente, ed
elegge due Vice Presidenti per il Settore Giovani, un uomo e una donna, due Vice Presidenti
per il Settore Adulti, un uomo e una donna, un responsabile ACR.
Il Consiglio elegge, inoltre, su proposta del Presidente, un Segretario-
Amministratore con diritto di voto e coopta, all’inizio di ogni anno associativo, un
responsabile per ogni gruppo, che già non faccia parte del Consiglio, che entra a farne parte
con voto consultivo.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti,
almeno tre volte l’anno.
Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di
parità il voto del Presidente vale doppio.
Le assenze devono essere giustificate al Segretario entro l’inizio della seduta. Tre
assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza dall’incarico. Il ruolo divenuto
vacante viene ricoperto dal primo dei non eletti ed è valido sino al termine del Triennio in
corso.
Dei lavori e delle deliberazioni del Consiglio viene redatto apposito verbale.
Art. 18. Elezione del Consiglio. – Le elezioni si svolgono sulla base di tre liste: la lista
formata dai candidati Adulti; la lista formata dai candidati Giovani; la lista formata dai
candidati Educatori A.C.R.
Ogni avente diritto al voto esprime un massimo di due preferenze (una maschile ed
una femminile) per ciascuna delle liste di cui al precedente comma.
Il voto deve essere espresso con indicazione del nome e cognome del candidato
preferito. In caso di omonimia al nome e cognome deve seguire la data di nascita.
Sono eletti per ciascuna lista il candidato di sesso maschile e il candidato di sesso
femminile che abbiano ricevuto rispettivamente più voti nonché il terzo candidato che abbia
ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano.
All’elettore vengono consegnate 3 schede di colore diverso, una per ogni lista, che
l’elettore deporrà nell’apposita urna, dopo avere espresso nel segreto le su preferenze.
La votazione si conclude con l’inizio delle operazioni di scrutinio nell’ora stabilita;
da quel momento non è più possibile votare, pena l’invalidità di tutte le operazioni di voto.
Le operazioni di scrutinio delle schede elettorali sono coordinate dal Presidente
dell’Assemblea Elettorale, coadiuvato da 2 scrutatori ed un segretario (Ufficio elettorale) e si
svolgono nello stesso luogo dove si sono effettuate le operazioni di voto.
Gli scrutatori esaminano le schede, attribuendo a ciascun candidato i voti ottenuti;
all’esito delle operazioni, il Presidente dell’Assemblea comunica i risultati e proclama gli
eletti.
Avverso il risultato delle elezioni, gli aventi diritto possono presentare reclamo
all’Ufficio elettorale immediatamente dopo la proclamazione degli eletti. Le contestazioni
sono decise e risolte immediatamente.
Di tutta l’attività il Segretario redige apposito verbale.
Art. 19. Il Presidente. - Il Presidente dell’Associazione territoriale rappresenta
l’Associazione territoriale a livello ecclesiale e civile e mantiene i necessari rapporti con tutte
le realtà ecclesiali o sociali e con le istituzioni pubbliche.
Convoca e presiede il Consiglio, indice le Assemblee, coordina le strutturazioni
interne dell’associazione ed in particolare i gruppi, partecipa al livello diocesano
dell’Associazione, mantenendo costanti rapporti con la Presidenza diocesana, anche
attraverso il Comitato dei Presidenti diocesano; svolge tutte le altre attribuzioni ad esso
affidate dallo Statuto, dal relativo Regolamento e dal presente Atto normativo.
E’ coadiuvato nel suo lavoro dai Vice Presidenti dei due Settori Giovani e Adulti, dal
Responsabile ACR e dal Segretario-Amministratore.
Art. 20. I gruppi. - Le Associazioni territoriali possono, al loro interno strutturarsi in gruppi
al fine di costituire la prima vitale esperienza associativa; attuare la missione propria
dell’associazione diocesana così come precisata a livello territoriale; attuare il compito
formativo in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti;
realizzare gli obiettivi particolari stabiliti da specifici progetti formativi o missionari.
I gruppi hanno un proprio responsabile nominato dal Consiglio che definisce i
compiti e la durata dell’incarico, che, comunque, scade al termine del triennio.
CAPO II
L’ASSOCIAZIONE DIOCESANA
Art. 21. L’Assemblea diocesana. - L’Assemblea diocesana è convocata dal
Presidente diocesano all’inizio di ogni anno associativo per deliberare gli obiettivi e le linee
programmatiche.
La Presidenza diocesana fissa l’ordine del giorno dell’assemblea ed il calendario dei
lavori.
All’assemblea diocesana sono invitati a partecipare i componenti il Consiglio
diocesano, i membri dei consigli delle associazioni territoriali, i membri del Collegio degli
Assistenti diocesani e tutti gli aderenti all’associazione diocesana.
L’avviso della convocazione, a firma del Presidente, deve essere consegnato brevi
manu, spedito a mezzo posta o e-mail o fax o mezzi equipollenti, almeno 10 giorni prima
della seduta assembleare ai componenti il Consiglio diocesano, ai membri del Collegio degli
Assistenti diocesani ed al Presidente delle associazioni territoriali e, comunque, deve essere
affisso nella bacheca ove ha sede l’Associazione Diocesana e, a cura del Presidente di
ciascuna delle Associazioni territoriali, anche nelle bacheche ove hanno sede queste ultime
per due domeniche consecutive.
L’avviso deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione della convocazione
dell’assemblea, i motivi che l’hanno determinata, il luogo, il giorno, l’ora della convocazione.
Nell’Assemblea possono aver luogo riunioni separate per articolazione.
Può essere convocata dal Presidente in via straordinaria su richiesta della
maggioranza del Consiglio diocesano, per affrontare temi di grande rilevanza per la vita
associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già
deliberati.
Art. 22 L’Assemblea elettorale – L’assemblea diocesana elettorale è convocata dal
Presidente diocesano all’inizio di ogni triennio per eleggere il Consiglio diocesano.
L’Assemblea elettorale è costituita dai componenti il Consiglio diocesano, dai
membri dei Consigli delle Associazioni territoriali e dal Collegio degli Assistenti diocesani.
I Consigli delle Associazioni territoriali con un numero superiore a 50 aderenti
eleggono un delegato (un delegato ogni 50 aderenti), che partecipa all’Assemblea elettorale
con diritto di voto.
L’avviso della convocazione, a firma del Presidente, deve essere consegnato brevi
manu o inviato a mezzo posta o e-mail o fax o mezzi equipollenti, almeno 10 giorni prima
della seduta assembleare ai componenti il Consiglio diocesano, ai membri del Collegio degli
Assistenti diocesani ed ai Consigli delle Associazioni territoriali: l’inosservanza del termine
comporta la nullità della convocazione.
L’avviso deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione della convocazione
dell’assemblea, i motivi che l’hanno determinata, il luogo, il giorno, l’ora della convocazione.
Organi dell’assemblea sono la Presidenza e la Segreteria, che sono eletti
dall’Assemblea, su proposta del Presidente diocesano.
Art. 23. Il consiglio diocesano. – Il Consiglio è responsabile della vita e delle attività
diocesane di fronte all’assemblea ed al vescovo. Esso cura e promuove le iniziative
dell’Associazione diocesana ed, in particolare, la formazione dei responsabili parrocchiali;
delibera la partecipazione dell’Associazione diocesana ad associazioni ed organismi ecclesiali
e di altra natura; delibera il funzionamento degli Organi associativi; approva la proposta
formativa dell’Associazione diocesana ed i documenti di indirizzo per la vita associativa;
approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo; formula la proposta per la
nomina del Presidente diocesano da sottoporre al Vescovo diocesano ed elegge gli altri
componenti la Presidenza diocesana; delibera eventuali regolamenti per la formazione e il
funzionamento degli organi associativi e per l’attuazione del presente Atto Normativo.
Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall’Assemblea diocesana
Elettorale (5 Presidenti di Associazioni territoriali; 5 adulti; 5 giovani; 5 educatori A.C.R. in
rappresentanza dei ragazzi) e dai Segretari dei Movimenti presenti in diocesi.
Fanno parte del Consiglio diocesano, oltre i membri eletti dall’Assemblea, i
componenti il Collegio degli Assistenti diocesani, con voto consultivo.
Il Consiglio elegge, su proposta del Presidente diocesano, il Segretario diocesano e
l’Amministratore diocesano. Questi partecipano alla vita del Consiglio diocesano con diritto
di voto.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente diocesano che lo convoca almeno tre volte
l’anno. La convocazione deve essere effettuata a mezzo di avviso consegnato brevi manu o a
mezzo posta o e-mail o fax o mezzi equipollenti almeno 8 giorni prima della seduta consiliare
e deve contenere la data, l’ora,il luogo e l’Ordine del Giorno.
Qualora sussistano gravi motivi, su richiesta scritta di almeno un terzo dei
componenti il Consiglio diocesano, il Presidente è chiamato a convocare tempestivamente lo
stesso.
Ogni seduta del Consiglio diocesano deve avere corrispondenza in un verbale redatto
dal Segretario che annota i presenti, lavori, le deliberazioni, gli interventi per i quali sia fatta
specifica richiesta. Il verbale deve essere datato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le assenze devono essere giustificate al Segretario entro l’inizio della seduta. Tre
assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza dall’incarico. Il ruolo divenuto
vacante viene ricoperto dal primo dei non eletti della lista corrispondente ed è valido sino al
termine del triennio in corso.
Le delibere del Consiglio sono valide se ottengono la maggioranza dei voti espressi.
La seduta consiliare è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Art. 24. Elezione del Consiglio diocesano. – Le elezioni si svolgono sulla base di 4 liste: la
lista dei Presidenti delle Associazioni territoriali, formata dai Presidenti candidati di tutte le
Associazioni territoriali; la lista formata dai Candidati Adulti; la lista formata dai candidati
Giovani; la lista formata dai candidati Educatori A.C.R.
Ogni avente diritto al voto partecipante all’Assemblea esprime un massimo di 2
preferenze (una maschile ed una femminile) per ciascuna delle liste di cui al precedente
comma.
Il voto deve essere espresso con indicazione del nome e cognome del candidato
preferito. In caso di omonimia al nome e cognome deve seguire la data di nascita.
Sono eletti per ciascuna lista i due candidati di sesso maschile e le due candidate di
sesso femminile che abbiano ricevuto rispettivamente più voti nonché il quinto candidato che
abbia ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il candidato più
anziano.
Gli elettori devono essere identificati dalla Commissione “Verifica Poteri”,
appositamente nominata dal Presidente diocesano e presieduta dall’Incaricato diocesano per
le adesioni.
All’elettore vengono consegnate 4 schede di colore diverso, una per ogni lista, che
l’elettore deporrà nell’apposita urna, dopo avere espresso nel segreto le sue preferenze.
La votazione si conclude con l’inizio delle operazioni di scrutinio nell’ora stabilita;
da quel momento non è più possibile votare, pena l’invalidità di tutte le operazioni di voto.
Le operazioni di scrutinio delle schede elettorali sono coordinate dal Presidente
dell’Assemblea Elettorale, coadiuvato da 2 scrutatori ed un segretario (Ufficio elettorale) e si
svolgono nello stesso luogo dove si sono effettuate le operazioni di voto.
Gli scrutatori esaminano le schede, attribuendo a ciascun candidato i voti ottenuti;
all’esito delle operazioni, il Presidente dell’Assemblea comunica i risultati e proclama gli
eletti. Avverso il risultato delle elezioni, gli aventi diritto possono presentare reclamo
all’Ufficio elettorale immediatamente dopo la proclamazione degli eletti. Le contestazioni
sono decise e risolte immediatamente.
Di tutta l’attività il Segretario redige apposito verbale.
Art. 25. Il Presidente diocesano. - Il Presidente diocesano - eletto e nominato secondo il
disposto dell’art. 12 - promuove e coordina l’attività della Presidenza, convoca e presiede il
Consiglio diocesano, presiede l’Assemblea diocesana, garantisce l’unitarietà e la collegialità
nell’Associazione, rappresenta l’Associazione diocesana in ambito ecclesiale e civile.
Art. 26. La Presidenza diocesana. – La Presidenza diocesana promuove lo sviluppo della
vita associativa e ne garantisce l’unità; cura la programmazione e il coordinamento delle
attività in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall’assemblea diocesana e nazionale e
nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal consiglio diocesano;cura rapporti di
comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i
quali il vescovo diocesano esercita il proprio ministero;assicura la stabile collaborazione
dell’associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell’apostolato dei
laici;organizza l’attività del centro diocesano, avvalendosi di commissioni e gruppi di lavoro
costituiti sulla base di “progetti” approvati dal consiglio diocesano.
La Presidenza diocesana è eletta dal consiglio diocesano ed ogni componente la
stessa, per essere eletto, deve ricevere la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
Fanno parte della Presidenza diocesana il Presidente diocesano; due Vice Presidenti,
un uomo e una donna, per il Settore Adulti; due Vice Presidenti, un uomo e una donna, per il
Settore Giovani; il Responsabile e il Vice Responsabile dell’Azione Cattolica dei Ragazzi; il
Segretario; l’Amministratore.
Partecipano alle riunioni della Presidenza anche l’Assistente unitario diocesano e gli
Assistenti di Settore.
La Presidenza diocesana è convocata dal Presidente diocesano, ogni 15 giorni. La
convocazione, su mandato del Presidente, può essere effettuata dal Segretario diocesano brevi
manu a mezzo posta o e-mail o fax o mezzi equipollenti almeno 5 giorni prima della seduta di
Presidenza..
Ogni seduta della Presidenza diocesana deve avere corrispondenza in un verbale
redatto dal Segretario che annota i presenti, i lavori, le deliberazioni, gli interventi per i quali
sia fatta specifica richiesta. Il verbale deve essere datato e sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 27. Le Commissioni, i Gruppi di lavoro, le Equipes – La Presidenza diocesana anche
su proposta del Consiglio diocesano, costituisce le Commissioni ed i Gruppi di lavoro. I
componenti i Gruppi di lavoro e le Commissioni sono nominati dalla Presidenza all’inizio di
ogni Triennio o sulla base di specifici “progetti” o particolari linee programmatiche approvate
dal Consiglio diocesano.
Essi decadono al termine del progetto e comunque alla conclusione del Triennio.
Le Commissioni ed i Gruppi di lavoro sono presieduti da un componente il Consiglio
diocesano o da altro responsabile associativo, appositamente indicato al momento della loro
costituzione. Le Commissioni possono essere formate anche da membri non appartenenti
all’Associazione.
La Presidenza diocesana, su proposta dei Vice Presidenti di Settore, all’inizio di ogni
Triennio nomina le Equipes diocesane, che decadono alla fine del Triennio.
Le Equipes diocesane sono organismi che coadiuvano i Vice Presidenti di settore ed
hanno il compito di sostenere le attività del settore di appartenenza.
Sono composte da membri aderenti all’Associazione, particolarmente esperti della
vita associativa e capaci di contemperare le finalità proprie del settore con il principio di
unitarietà associativa.
Le Equipes diocesane sono convocate dai Vice Presidenti di Settore almeno una
volta al mese e, comunque tutte le volte che essi lo ritengano opportuno.
Alle riunioni di Equipes possono partecipare il Presidente diocesano, l’Assistente
diocesano unitario e l’Assistente diocesano di Settore.
Art. 28. La Segreteria diocesana. – La Segreteria diocesana è costituita dalla Presidenza
diocesana all’inizio di ogni triennio e coordinata dal Segretario diocesano, in collaborazione
con l’Amministratore diocesano.
I componenti la Segreteria diocesana possono essere nominati per l’intero triennio o
chiamati a operare temporaneamente in base a specifici progetti. Essi possono essere soci o
dipendenti o volontari che operano all’interno del centro diocesano.
La Segreteria ha il compito di – secondo le procedure approvate dalla presidenza
diocesana – di gestire la sede dell’Associazione e l’archivio.
La Presidenza diocesana nomina “l’Incaricato adesioni” per la gestione delle attività
inerenti l’Adesione; “l’Incaricato stampa”; “l’Incaricato A.v.e” che, in collaborazione con
l’Amministratore, promuove la diffusione dei testi associativi e cura i rapporti con la casa
editrice.
La Segreteria ha il compito di sensibilizzare tutti i responsabili dell’Associazione circa la
necessità di archiviare la documentazione associativa anche a livello territoriale, al fine di
coltivare la memoria storica dell’Associazione
Art. 29. Collegio Assistenti. – L’Assistente diocesano unitario e gli Assistenti diocesani dei
Settori, al fine di accompagnare il cammino spirituale dell’Associazione, alimentare il senso
apostolico e promuovere l’unità, costituiscono il “Collegio degli Assistenti”.
Il Collegio degli Assistenti si riunisce almeno 4 volte l’anno.
Al Collegio degli Assistenti partecipa anche il Presidente diocesano.
L’Assistente diocesano unitario, di concerto con il Presidente diocesano, ove lo
ritenga utile e necessario, può convocare tutti gli assistenti delle Associazioni territoriali,
riunendoli nel Comitato degli Assistenti territoriali.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
CAPO I
PATRIMONIO E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Art. 30. Risorse e patrimonio. – L’associazione diocesan trae i mezzi economici e finanziari
per lo svolgimento della propria attività:
a. dai contributi associativi dei soci;
b. dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli enti e
istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
c. da donazioni e lasciti testamentari;
d. da rimborsi derivanti da convenzioni;
e. da entrate di attività commerciali e produttive marginali
f. da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
L’Associazione al fine di realizzare le proprie attività può fare ricorso a sovvenzioni
da parte di soggetti esterni all’Azione Cattolica Italiana, a collaborazioni e al patrocinio di
enti e istituzioni pubbliche, a prestiti.
I beni dell’associazione possono essere mobili, immobili e mobili registrati e sono
ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.
L’associazione può, in armonia con le proprie finalità statutarie, ricevere erogazioni
liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti
testamentari. Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Art. 31. Contributi associativi ordinari. – I contributi associativi dovuti da ciascun socio
sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell’Azione Cattolica Italiana con
riferimento all’associazione nazionale, diocesana e territoriale di appartenenza.
La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dalla Consiglio diocesano
– in connessione con l’approvazione del bilancio preventivo – sulla base dei criteri
stabiliti dal consiglio nazionale, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e
trasparenza.
Le esigenze economiche dell’associazione sono determinate in base alle linee
programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione
economica e finanziaria dell’associazione stessa.
La raccolta dei contributi associativi da parte dell’Associazione diocesana avviene
tramite modalità stabilite annualmente dalla Presidenza diocesana e comunicate alle
Associazioni territoriali e ai gruppi diocesani.
La richiesta ai soci deve essere fatta unitariamente e deve comprendere sia la quota
relativa all’Associazione nazionale sia quella relativa all’Associazione diocesana e alle sue
articolazioni.
L’Associazione territoriale e il gruppo diocesano sono altresì liberi di organizzare
vari tipi di attività, purché non a scopo di lucro, per finanziare l’Associazione a tutti i suoi
livelli.
L’Associazione diocesana versa i contributi associativi all’Associazione nazionale
secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio nazionale.
Art. 32. Contributi associativi per particolari finalità. - Per attuare specifiche iniziative
programmate, il Consiglio diocesano può deliberare di richiedere alla base associativa, in via
straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario, vincolato alla
realizzazione di quelle finalità.
CAPO II
GESTIONE AMMINISTRATIVA Art. 33. L’attività amministrativa dell’associazione diocesana. - Il Consiglio diocesano
approva il Regolamento di contabilità che contiene l’ordinamento contabile; i criteri e le
procedure per la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo; i criteri e le
procedure per l’acquisto di beni e servizi; i criteri e le procedure per stabilire la partecipazione
economica alle attività dell’associazione.
Art. 34. Funzioni dell’amministratore e del comitato per gli affari economici. – La
responsabilità dell’amministrazione dell’associazione diocesana spetta alla Presidenza
diocesana, che ne affida la cura all’Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del
Presidente e coadiuvato, quando necessario, da un Comitato per gli affari economici con
funzioni consultive.
Il Comitato per gli affari economici è composto dall’Amministratore che lo presiede
e da almeno due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su
proposta del Presidente diocesano.
L’Amministratore diocesano, avvalendosi delle funzioni consultive del Comitato per
gli affari economici imposta un’adeguata gestione amministrativa dell’associazione,
predisponendo procedure che consentano anche la verifica dell’efficacia e dell’efficienza
della gestione stessa; gestisce la contabilità; elabora il bilancio preventivo e il conto
consuntivo; si occupa della gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione,
nonché delle attività e dei servizi correlati; svolge un servizio consultivo anche per le
associazioni territoriali, i gruppi e i movimenti diocesani.
L’Amministratore convoca il Comitato per gli affari economici almeno una volta
all’anno, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario.
A livello territoriale, la responsabilità dell’amministrazione è assunta dal Consiglio
ed è affidata al Segretario-Amministratore.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 35. Modifiche all’Atto Normativo.- Le modifiche alle disposizioni del presente Atto
Normativo, anche su richiesta dei Consigli delle Associazioni territoriali, possono essere
effettuate dalla Assemblea diocesana a maggioranza qualificata degli aventi diritto di voto
(2/3).
Le modifiche, di cui al precedente comma, possono essere effettuate dal Consiglio
diocesano a maggioranza qualificata degli aventi diritto di voto (2/3), solo a seguito di
esplicita delega espressa dall’Assemblea diocesana.
Art. 36. Entrata in vigore delle modifiche all’Atto Normativo. – Il presente Atto
Normativo e le sue eventuali successive modifiche, ai sensi di quanto previsto dall’art, 21,
comma 2 dello Statuto, entra in vigore dopo la favorevole valutazione di conformità con la
normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio Nazionale.
Nel caso in cui la valutazione espressa dal Consiglio Nazionale, di cui la comma
precedente, determini la necessità di effettuare adeguamenti del testo approvato, nell’ambito
dei poteri di delega previsti dall’art. 14, comma 7 del Regolamento nazionale, la competenza
per recepire tali adeguamenti è trasferita in via permanente al Consiglio diocesano, al quale
spetta pure la valutazione circa l’eventuale possibilità di rinvio di tali modifiche all’assemblea
diocesana.
Il Consiglio diocesano può, attraverso l’adozione di regolamenti, precisare ed
integrare le disposizioni del presente Atto Normativo, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal
relativo Regolamento nazionale di attuazione e dal presente Atto normativo.
Art. 37. Scioglimento dell’associazione. – Lo scioglimento dell’associazione diocesana è
deliberato dall’assemblea diocesana con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e
diventa operativo dopo la ratifica da parte del vescovo diocesano. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro ente con
finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli enti non commerciali; la relativa
delibera è assunta dal consiglio diocesano col voto favorevole di almeno due terzi degli aventi
diritto, sentita la presidenza nazionale.
Art. 38. Norma di rinvio. - Per quanto non contemplato dal presente Atto normativo si fa
riferimento allo Statuto e al relativo Regolamento nazionale di Attuazione dell’Azione
Cattolica Italiana nonché alle norme canoniche e civili in materia di associazioni, per quanto
applicabili.
Il presente Atto Normativo diocesano è stato approvato dall’Assemblea Ordinaria dell’Azione
Cattolica Italiana dell’ Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela, svoltasi presso il
Seminario Arcivescovilie “S. Pio X”, il 3 ottobre 2004.