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Azione Cattolica Italiana ATTO NORMATIVO DIOCESANO Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela PREMESSA L’idea di dare vita ad un Atto Normativo diocesano dell’Azione Cattolica, ad uno strumento normativo che, superando il significato ed il senso propri di un regolamento di attuazione diocesano, sia poco meno dello Statuto Nazionale associativo, dice del cambiamento dei tempi e , per certi versi, del bisogno di adeguare le strutture normative dell’Azione Cattolica alla sensibilità diffusa, al mutare del sentire giuridico, al variare delle forme di gestione della democrazia. L’Assemblea Nazionale Straordinaria, celebrata a Roma il 12 13 settembre 2003, ha approvato una revisione dello Statuto Associativo dell’A.C.I., dotando l’Associazione di uno Statuto Nazionale rinnovato. Il legame solido con quello che è stato definito lo “statuto conciliare” dell’Azione Cattolica – quello approvato dalla C.E.I. nel 1969 – è assicurato dalla conservazione integrale dei primi 10 articoli statutari. Essi definiscono la natura ed i fini dell’A.C.I.. Essi garantiscono la scelta conciliare dell’A.C.I. e la confermano in tutte le sue scelte qualificanti: dalla “scelta religiosa” a quella “democratica”. Oggi, con il mutare dei tempi e delle sensibilità, queste scelte vengono ulteriormente arricchite di senso. Infatti la “scelta religiosa” rimanda anche all’idea di “passione civile”, e quella “democratica” all’idea di “educazione alla legalità”. È però l’accentuazione del concetto di “dedicazione” alla diocesi, alla chiesa locale a caratterizzare il rinnovamento associativo dell’Azione Cattolica Italiana di questo inizio di Terzo Millennio. Dedicazione che significa anche “radicamento” in un territorio, consapevolezza dell’appartenenza ad una storia di santità che si è sviluppata e si sviluppa nel tempo, che si è costruita e si costruisce attraverso significativi processi di inculturazione della fede. Sono questi processi storici, assai di frequente tutti da studiare e comprendere, a creare quella

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Azione Cattolica Italiana

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela

PREMESSA L’idea di dare vita ad un Atto Normativo diocesano dell’Azione Cattolica, ad uno

strumento normativo che, superando il significato ed il senso propri di un regolamento di

attuazione diocesano, sia poco meno dello Statuto Nazionale associativo, dice del

cambiamento dei tempi e , per certi versi, del bisogno di adeguare le strutture normative

dell’Azione Cattolica alla sensibilità diffusa, al mutare del sentire giuridico, al variare delle

forme di gestione della democrazia.

L’Assemblea Nazionale Straordinaria, celebrata a Roma il 12 13 settembre 2003, ha

approvato una revisione dello Statuto Associativo dell’A.C.I., dotando l’Associazione di uno

Statuto Nazionale rinnovato.

Il legame solido con quello che è stato definito lo “statuto conciliare” dell’Azione

Cattolica – quello approvato dalla C.E.I. nel 1969 – è assicurato dalla conservazione integrale

dei primi 10 articoli statutari.

Essi definiscono la natura ed i fini dell’A.C.I.. Essi garantiscono la scelta conciliare

dell’A.C.I. e la confermano in tutte le sue scelte qualificanti: dalla “scelta religiosa” a quella

“democratica”.

Oggi, con il mutare dei tempi e delle sensibilità, queste scelte vengono ulteriormente

arricchite di senso. Infatti la “scelta religiosa” rimanda anche all’idea di “passione civile”, e

quella “democratica” all’idea di “educazione alla legalità”.

È però l’accentuazione del concetto di “dedicazione” alla diocesi, alla chiesa locale a

caratterizzare il rinnovamento associativo dell’Azione Cattolica Italiana di questo inizio di

Terzo Millennio.

Dedicazione che significa anche “radicamento” in un territorio, consapevolezza

dell’appartenenza ad una storia di santità che si è sviluppata e si sviluppa nel tempo, che si è

costruita e si costruisce attraverso significativi processi di inculturazione della fede. Sono

questi processi storici, assai di frequente tutti da studiare e comprendere, a creare quella

“stratificazione” di maturazione culturale che permette il crescere ed il qualificarsi di una

presenza dei laici nel tessuto territoriale dove si innervano chiesa locale e città dell’uomo.

L’Azione Cattolica, per natura e finalità sue proprie, pur non rinunciando alla unità

associativa che ne fa una realtà presente sull’intero territorio nazionale italiano, vive con la

diocesi un particolare rapporto di osmosi. Lo stretto legame con il Vescovo, il rapporto di

collaborazione con i sacerdoti, l’attenzione alle esigenze del territorio, la testimonianza della

laicità come via ordinaria per raggiungere la santità, la presenza nella città per “costruire da

cristiani una città a misura d’uomo”, l’impegno a “cercare il regno di Dio trattando le cose

temporali e orinandole secondo Dio” (cf L.G. n. 31) caratterizzano la sua natura ed il suo

essere presente nel territorio diocesano.

Messina ed il suo territorio diocesano vantano una lunga storia di fedeltà al Vangelo,

una storia che affonda robuste radici anche nella tradizione popolare, che vuole il Senato della

città pellegrino a Gerusalemme per incontrare la Vergine Maria e a Lei rendere omaggio.

Messina città mariana, dunque, ma anche città vocata ad essere ponte tra le diverse

culture e civiltà presenti nel bacino del Mediterraneo; città dell’incontro tra i popoli, luogo

dove le prime forme di integrazione e di comunità europea hanno preso forma e consenso

politico.

In questa realtà complessa ed articolata anche l’Azione Cattolica ha trovato fertile

culla sin dal suo primo nascere. Numerose testimonianze fanno risalire la presenza di Circoli

della Gioventù Cattolica sin dalla fine del 1800. Certamente già nel 1911 erano fiorenti

Circoli e gruppi giovanili dell’Azione Cattolica.

Questi non potevano non restare ammirati dalla presenza e dall’azione di Annibale

Maria di Francia, il sacerdote che ha fondato la Congregazione dei Rogazionisti e che,

proprio a partire da un operato sperimentato a Messina, città segnatamente massone e liberale,

ha promosso la crescita di una diffusa sensibilità alla cura dei più deboli, dei diseredati, degli

orfani, e la promozione umana, soprattutto delle famiglie in difficoltà. Ad Annibale Maria di

Francia, riconosciuto campione della fede ed innalzato agli onori degli altari da Giovanni

Paolo II, l’Azione Cattolica guarda con stupore, ma anche con attenzione per imparare ad

essere fedele ad un impegno di promozione umana che oggi assume, e non potrebbe essere

diversamente, la connotazione di un impegno finalizzato alla difesa della legalità, della

giustizia sociale e, soprattutto, alla testimonianza credibile della Parola evangelica.

L’Azione Cattolica non può fare a meno di guardare anche alle figure di Contardo

Ferrini e di Girogio La Pira, i quali hanno trascorso a Messina un significativo arco della loro

vita: il primo come docente universitario, il secondo come studente liceale.

Questi riferimenti dicono del rapporto significativo che l’Associazione ha per lungo

tempo vissuto con la F.U.C.I. e con l’espressione profetica del laicato cattolico impegnato.

Un rapporto che ha lasciato una profonda eredità nei cuori di tanti, in gran parte del tessuto

associativo diocesano, nell’accumularsi di quella santità laicale diffusa che genera spessore e

ricchezza nella storia della territorio e della chiesa locale.

Muovere passi decisi sul “Sentiero di Isaia” di lapiriana memoria; impegnarsi a

costruire rapporti significativi con il mondo universitario, specialmente quello degli studenti;

guardare il mondo, giudicare i segni dei tempi ed agire per ordinare le realtà temporali

secondo il progetto di Dio; restare fedele al carisma associativo ed ad una storia di santità

laicale che è, per molti aspetti, esemplare e, sopratutto, ancora attuale tutti i segni dei tempi è

l’impegno che l’Azione Cattolica della diocesi di Messina, Lipari, S. Lucia del Mela non può

non assumere.

Un impegno assunto con consapevolezza ed entusiasmo, anche in forza

dell’incoraggiamento e del sostegno che le provengono dal Vescovo diocesano, Mons.

Giovanni Marra, il quale si pone come magnifico continuatore dell’opera e dell’azione

pastorale dell’indimenticato Mons. Francesco Fasola, grande promotore della presenza

dell’Azione Cattolica nella diocesi peloritana.

TITOLO I

AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELL’ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA

Art. 1. L’Associazione diocesana. - L’Associazione diocesana dell’Arcidiocesi di Messina

Lipari S. Lucia del Mela riunisce tutti i laici che nell’Arcidiocesi di Messina Lipari S Lucia

del Mela aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.

Essa è parte dell’unica Associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la

propria esperienza associativa ed è strettamente legata a tutte le altre Associazioni diocesane

presenti in Italia da un forte vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo,

missionario, culturale ed economico.

Essa offre alla Chiesa particolare, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per

la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità

ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.

Essa si caratterizza per un forte dialogo intergenerazionale e valorizza la soggettività

della famiglia nella vita associativa al fine di promuoverne la presenza a livello ecclesiale e

sociale.

Art. 2. Struttura sede e rappresentanza legale. - L’Associazione diocesana si articola in

associazioni territoriali riferite ad una o più comunità parrocchiali secondo le opportunità

suggerite da ciascuna realtà.

L’Associazione diocesana dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela ha

sede in Messina, Via I Settembre, 117 presso i locali di proprietà del Seminario Arcivescovile

“S. Pio X” dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela.

L’Associazione diocesana è rappresentata legalmente dal Presidente diocesano pro

tempore.

L’Associazione territoriale è rappresentata legalmente dal Presidente territoriale pro

tempore.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

CAPO I

ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 3. Adesione all’associazione. - Chiunque intende partecipare alla vita associativa

condividendone i fini e i percorsi formativi può presentare richiesta di adesione ai componenti

il Consiglio, agli animatori e agli educatori ACR dell’Associazione territoriale della quale

intende far parte o, qualora, l’Azione Cattolica non sia presente nel territorio di appartenenza,

direttamente al Consiglio diocesano.

In quest’ultima ipotesi il Consiglio diocesano assegna il nuovo socio ad una

Associazione territoriale già esistente.

Il Consiglio diocesano esamina tutte le richieste di adesione e, qualora lo ritenga

necessario, con adeguata motivazione, può respingerle.

L’adesione si perfeziona mediante il versamento della quota associativa annuale ed è

attestata attraverso la consegna di una tessera secondo le forme stabilite dal Consiglio

nazionale e/o diocesano che ne definiscono le modalità, le procedure e i termini.

L’adesione viene rinnovata annualmente da parte del socio e confermata

dall’Associazione diocesana. Il socio che non effettua il rinnovo, dopo essere stato avvisato,

si ritiene decaduto.

L’8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la “Festa

dell’Adesione”, con la quale l’Azione Cattolica Italiana - in ogni propria realtà territoriale -

celebra e valorizza la scelta di aderire compiuta da ciascun socio. In tale occasione ripropone

ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio

servizio, delineati dallo Statuto e dalle scelte diocesane e territoriali compiute annualmente.

Particolari modalità di adesione possono essere assunte dal Consiglio diocesano

secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento nazionale di attuazione al fine di

rispondere a specifiche e significative esigenze.

Art. 4. Diritti e doveri dei soci. - Dall’adesione all’Azione Cattolica conseguono i diritti e i

doveri stabiliti dallo Statuto, dal relativo Regolamento di attuazione e dal presente Atto

normativo.

La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto

dell’ordinamento associativo, l’assolvimento degli obblighi in esso definiti, l’esercizio dei

diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.

La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e

di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine

alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività

previste dalla programmazione associativa.

I ragazzi, resi ordinariamente presenti dai loro educatori e responsabili ai momenti in

cui si esprime la vita democratica dell’Associazione, sono accompagnati in percorsi di

partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente, anche attraverso organismi

rappresentativi (Consiglio diocesano dei ragazzi), a crescere nella dimensione della

corresponsabilità e dell’impegno.

E’ dovere di ogni socio non porre in essere atti o comportamenti contrari alle finalità

proprie dell’associazione o, comunque, tali da lederne l’immagine.

Art. 5. Partecipazione democratica. - Gli organi dell’Associazione diocesana, per le

decisioni da assumere in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa

concernenti la definizione dell’ordinamento associativo, del progetto formativo e della

programmazione triennale, prevedono forme di partecipazione che coinvolgano efficacemente

la realtà associativa in tutte le sue espressioni.

La Presidenza diocesana promuove e sostiene a tal fine la funzione primaria che

spetta alle Assemblee e ai Consigli territoriali, per indirizzare e verificare il cammino

associativo. Art. 6. Recesso ed esclusione dall’Associazione. - Ogni socio, qualora ritenga che siano

venuti meno i motivi e le condizioni che lo hanno portato all’adesione all’Azione Cattolica

Italiana, ne dà comunicazione, tramite l’Associazione territoriale all’Associazione diocesana

dichiarando la propria volontà di non farne più parte. Il recesso ha effetto dalla data di

comunicazione all’Associazione.

Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell’associazione territoriale

delibera l’esclusione del socio dall’Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le

condizioni previste per l’adesione dallo Statuto, dal relativo Regolamento di attuazione e dal

presente Atto normativo. La decisione deve essere adeguatamente motivata previo

contraddittorio con il socio interessato.

Art. 7. Gestione degli elenchi dei soci. - Il Consiglio diocesano fa proprio, ed eventualmente

implementa o specifica ulteriormente quanto definito e regolato dal Consiglio nazionale circa

il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello

diocesano e territoriale nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.

CAPO II

REGOLE GENERALI PER L’ESERCIZIO DEL VOTO

Art. 8. Elettorato attivo. - Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere

delegato.

Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per

l’elezione o la designazione di persone, per l’accertamento di incompatibilità, di decadenza o,

comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.

Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età.

Art. 9. Elettorato passivo. - Sono titolari dell’elettorato passivo tutti coloro che al momento

della definizione delle candidature per l’elezione sono soci dell’Azione Cattolica Italiana,

hanno compiuto il 18° anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente

previste dalle norme che regolano l’elezione.

Non possono essere eletti nel Consiglio diocesano i soci che non abbiano già

ricoperto incarichi di responsabilità (incarichi direttivi, animatori, educatori, membri

d’equipe) in ambito associativo per un periodo di almeno tre anni.

I responsabili giovani, sia a livello diocesano che territoriale, non possono essere

eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell’elezione abbiano superato il

trentesimo anno di età.

Il compimento del trentesimo anno di età per i giovani che ricoprano incarichi

direttivi o consultivi, sia a livello diocesano che territoriale, non comporta la decadenza del

mandato, che viene conservato fino alla sua scadenza naturale.

CAPO III

INCARICHI DIRETTIVI

Art. 10. Incarichi direttivi. - Col termine “incarichi direttivi” si intendono gli incarichi

associativi di: Presidente (dell’Associazione territoriale o diocesana), membro della

Presidenza diocesana, Segretario o responsabile di Movimenti.

Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio,

l’incarico diviene vacante, il Consiglio diocesano conferisce l’incarico ad altro socio a seguito

di apposita elezione.. Tale incarico è valido fino al termine del triennio in corso.

Art. 11. Conferimento degli incarichi. - Gli incarichi direttivi vengono conferiti secondo le

modalità e i tempi fissati, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio diocesano e

dai Consigli delle Associazioni territoriali, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto, dal

relativi Regolamento di attuazione e dal presente Atto normativo.

La designazione e la nomina del Presidente dell’Associazione territoriale deve

seguire la seguente procedura:

a. la proposta per la nomina del Presidente dell’Associazione territoriale è effettuata dal

Consiglio dell’Associazione territoriale come espressamente previsto dall’art. 19,

comma V, dello Statuto;

b. le schede per l’elezione del Presidente dell’Associazione territoriale vengono fornite

dal Centro Diocesano ed allo stesso devono essere restituite al termine delle

operazioni di spoglio, anche al fine di consentire ad una Commissione nominata ad

hoc dal Consiglio diocesano di effettuare controlli sul corretto svolgimento delle

operazioni di scrutinio;

c. la nomina del Presidente dell’Associazione territoriale è effettuata dal Vescovo

diocesano.

La designazione e la nomina del Presidente diocesano deve seguire la seguente

procedura:

aa. la proposta per la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Consiglio

diocesano con la designazione, a mezzo di elezione, di una terna di soci;

bb. per la designazione della terna: ogni Consigliere indica sull’apposita scheda, nel

primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per

completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non

abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la

maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio con diritto di voto, mentre dal

quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i

tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello

scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La

terna così composta viene comunicata alla competente Autorità ecclesiastica con

l’indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a

ciascun nominativo;

cc. la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Vescovo diocesano.

Gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati

consecutivamente solo per un secondo triennio.

Art. 12. Cessazione dagli incarichi direttivi. - Si cessa dall’incarico per scadenza del

termine, per dimissioni, per decadenza, per decesso nonchè nei casi in cui chi ricopre un

incarico direttivo o di componente il Consiglio diocesano o territoriale sia assente senza

giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell’organo di cui è membro.

Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da

parte dell’organo o autorità competente all’attribuzione dell’incarico.

La decadenza, salvo quanto previsto dal successivo art. 13, opera a decorrere dal

formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto, dal

relativi Regolamento di attuazione e dal presente Atto normativo per ricoprire l’incarico

direttivo.

L’atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste

l’incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro

accettazione; può, altresì, essere assunto dall’organo competente al conferimento

dell’incarico, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza

assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

In caso di dimissioni o decadenza dall’incarico da parte di un Consigliere, subentra il

primo dei non eletti della stessa lista.

Art. 13. Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza, in relazione allo svolgimento di

incarichi politici. - Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente il Consiglio diocesano

sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di

Governo, con il mandato nei consigli comunali, provinciali, regionali, con incarichi di sindaco

o presidente o componente delle giunte comunali, provinciali e regionali e con incarichi di

presidente di circoscrizioni comunali.

Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali

di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità

direttamente politiche.

I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o

nominati a incarichi direttivi o a incarichi di componenti il Consiglio diocesano e territoriale.

I soci che rivestono incarichi direttivi e di componente il Consiglio diocesano in caso

di candidatura per le assemblee elettive del parlamento europeo, nazionale, delle regioni e

degli altri enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall’incarico

ricoperto, a partire dalla data di accettazione della candidatura.

I soci che rivestono incarichi direttivi e tutti i soci dell’Azione Cattolica Italiana

devono evitare che l’Associazione, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle

scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 14. L’assistente e i sacerdoti collaboratori. - L’Assistente diocesano unitario e gli

Assistenti diocesani di Settore (Settore Giovani, Settore Adulti, Settore ACR) sono nominati

dal Vescovo diocesano, come previsto dall’art. 10, comma 4, dello Statuto.

Gli Assistenti diocesani, salva diversa disposizione del Vescovo diocesano, sono

nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.

Il Sacerdote Assistente è nominato per ciascuna Associazione territoriale

dall’Autorità ecclesiastica competente; partecipa alle riunioni dell’Associazione e del

Consiglio.

Gli Assistenti e i sacerdoti collaboratori, per esercitare il servizio ministeriale loro

affidato, partecipano ad ogni aspetto della vita dell’Associazione e delle sue attività,

partecipando altresì alle sedute degli organi deliberativi - senza diritto di voto - al fine di

fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l’assunzione delle decisioni

associative.

TITOLO III

L’ASSOCIAZIONE DIOCESANA E LE SUE ARTICOLAZIONI

CAPO I

L’ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

Art. 15. L’Assemblea. - L’Assemblea dell’Associazione territoriale è costituita da tutti gli

aderenti che hanno compiuto il 14° anno di età.

Gli aderenti minori di anni 14 sono rappresentati ordinariamente tramite i loro

educatori.

L’Assemblea, proposta come esperienza significativa di incontro di tutti gli aderenti,

discute e decide le linee programmatiche annuali e triennali ed esercita tutte le altre

attribuzioni ad essa affidate dallo Statuto, dal relativo Regolamento e dal presente Atto

normativo.

E’ convocata dal Presidente dell’Associazione territoriale almeno dieci giorni prima

della seduta assembleare.

L’avviso della convocazione, a firma del Presidente, deve essere consegnato brevi

manu o a mezzo posta o e-mail o fax o mezzi equipollenti, e comunque deve essere affisso per

due domeniche consecutive nella bacheca ove ha sede l’Associazione.

Si riunisce almeno due volte durante l’anno associativo e ogni qualvolta lo

richiedano la maggioranza dei componenti il Consiglio dell’Associazione territoriale o

almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione territoriale.

Dei lavori e delle deliberazioni dell’Assemblea viene redatto apposito verbale.

Art. 16. Assemblea elettorale. – All’inizio di ogni mandato l’Assemblea elegge il Consiglio

dell’Associazione territoriale, seguendo la scadenza triennale diocesana del rinnovo degli

incarichi direttivi.

La convocazione dell’Assemblea elettorale (costituita da tutti i soci, giovani e adulti;

i ragazzi dell’ACR si rendono presenti ordinariamente tramite i loro educatori) è necessaria e

propedeutica alla elezione del Consiglio dell’Associazione territoriale ed è indetta dal

Presidente.

L’avviso della convocazione, a firma del Presidente, deve essere consegnato a tutti

gli iscritti brevi manu, spedito a mezzo posta o fax o e-mail o mezzi equipollenti almeno dieci

giorni prima; l’inosservanza del termine comporta la nullità della convocazione.

L’avviso deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione della convocazione

dell’assemblea, i motivi che l’hanno determinata, il luogo, il giorno, l’ora della convocazione.

Art. 17. Il Consiglio. - Il Consiglio territoriale ha la responsabilità ordinaria della vita e

dell’attività dell’Associazione sia di fronte all’Assemblea sia nei riguardi della comunità

cristiana territoriale.

Attua le decisioni dell’Assemblea; cura le iniziative a carattere spirituale, culturale,

di identità associativa; promuove e coordina l’attività dei gruppi; cura il passaggio degli

aderenti da un’articolazione all’altra; provvede a reperire i fondi per il sostegno economico

dell’associazione territoriale, delibera sulle altre attribuzioni ad esso affidate dallo Statuto, dal

relativo Regolamento e dal presente Atto normativo.

Il Consiglio dell’Associazione territoriale è composto da sei membri eletti

dall’Assemblea. Il Consiglio propone al Vescovo diocesano la nomina del Presidente, ed

elegge due Vice Presidenti per il Settore Giovani, un uomo e una donna, due Vice Presidenti

per il Settore Adulti, un uomo e una donna, un responsabile ACR.

Il Consiglio elegge, inoltre, su proposta del Presidente, un Segretario-

Amministratore con diritto di voto e coopta, all’inizio di ogni anno associativo, un

responsabile per ogni gruppo, che già non faccia parte del Consiglio, che entra a farne parte

con voto consultivo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti,

almeno tre volte l’anno.

Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di

parità il voto del Presidente vale doppio.

Le assenze devono essere giustificate al Segretario entro l’inizio della seduta. Tre

assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza dall’incarico. Il ruolo divenuto

vacante viene ricoperto dal primo dei non eletti ed è valido sino al termine del Triennio in

corso.

Dei lavori e delle deliberazioni del Consiglio viene redatto apposito verbale.

Art. 18. Elezione del Consiglio. – Le elezioni si svolgono sulla base di tre liste: la lista

formata dai candidati Adulti; la lista formata dai candidati Giovani; la lista formata dai

candidati Educatori A.C.R.

Ogni avente diritto al voto esprime un massimo di due preferenze (una maschile ed

una femminile) per ciascuna delle liste di cui al precedente comma.

Il voto deve essere espresso con indicazione del nome e cognome del candidato

preferito. In caso di omonimia al nome e cognome deve seguire la data di nascita.

Sono eletti per ciascuna lista il candidato di sesso maschile e il candidato di sesso

femminile che abbiano ricevuto rispettivamente più voti nonché il terzo candidato che abbia

ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano.

All’elettore vengono consegnate 3 schede di colore diverso, una per ogni lista, che

l’elettore deporrà nell’apposita urna, dopo avere espresso nel segreto le su preferenze.

La votazione si conclude con l’inizio delle operazioni di scrutinio nell’ora stabilita;

da quel momento non è più possibile votare, pena l’invalidità di tutte le operazioni di voto.

Le operazioni di scrutinio delle schede elettorali sono coordinate dal Presidente

dell’Assemblea Elettorale, coadiuvato da 2 scrutatori ed un segretario (Ufficio elettorale) e si

svolgono nello stesso luogo dove si sono effettuate le operazioni di voto.

Gli scrutatori esaminano le schede, attribuendo a ciascun candidato i voti ottenuti;

all’esito delle operazioni, il Presidente dell’Assemblea comunica i risultati e proclama gli

eletti.

Avverso il risultato delle elezioni, gli aventi diritto possono presentare reclamo

all’Ufficio elettorale immediatamente dopo la proclamazione degli eletti. Le contestazioni

sono decise e risolte immediatamente.

Di tutta l’attività il Segretario redige apposito verbale.

Art. 19. Il Presidente. - Il Presidente dell’Associazione territoriale rappresenta

l’Associazione territoriale a livello ecclesiale e civile e mantiene i necessari rapporti con tutte

le realtà ecclesiali o sociali e con le istituzioni pubbliche.

Convoca e presiede il Consiglio, indice le Assemblee, coordina le strutturazioni

interne dell’associazione ed in particolare i gruppi, partecipa al livello diocesano

dell’Associazione, mantenendo costanti rapporti con la Presidenza diocesana, anche

attraverso il Comitato dei Presidenti diocesano; svolge tutte le altre attribuzioni ad esso

affidate dallo Statuto, dal relativo Regolamento e dal presente Atto normativo.

E’ coadiuvato nel suo lavoro dai Vice Presidenti dei due Settori Giovani e Adulti, dal

Responsabile ACR e dal Segretario-Amministratore.

Art. 20. I gruppi. - Le Associazioni territoriali possono, al loro interno strutturarsi in gruppi

al fine di costituire la prima vitale esperienza associativa; attuare la missione propria

dell’associazione diocesana così come precisata a livello territoriale; attuare il compito

formativo in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti;

realizzare gli obiettivi particolari stabiliti da specifici progetti formativi o missionari.

I gruppi hanno un proprio responsabile nominato dal Consiglio che definisce i

compiti e la durata dell’incarico, che, comunque, scade al termine del triennio.

CAPO II

L’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 21. L’Assemblea diocesana. - L’Assemblea diocesana è convocata dal

Presidente diocesano all’inizio di ogni anno associativo per deliberare gli obiettivi e le linee

programmatiche.

La Presidenza diocesana fissa l’ordine del giorno dell’assemblea ed il calendario dei

lavori.

All’assemblea diocesana sono invitati a partecipare i componenti il Consiglio

diocesano, i membri dei consigli delle associazioni territoriali, i membri del Collegio degli

Assistenti diocesani e tutti gli aderenti all’associazione diocesana.

L’avviso della convocazione, a firma del Presidente, deve essere consegnato brevi

manu, spedito a mezzo posta o e-mail o fax o mezzi equipollenti, almeno 10 giorni prima

della seduta assembleare ai componenti il Consiglio diocesano, ai membri del Collegio degli

Assistenti diocesani ed al Presidente delle associazioni territoriali e, comunque, deve essere

affisso nella bacheca ove ha sede l’Associazione Diocesana e, a cura del Presidente di

ciascuna delle Associazioni territoriali, anche nelle bacheche ove hanno sede queste ultime

per due domeniche consecutive.

L’avviso deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione della convocazione

dell’assemblea, i motivi che l’hanno determinata, il luogo, il giorno, l’ora della convocazione.

Nell’Assemblea possono aver luogo riunioni separate per articolazione.

Può essere convocata dal Presidente in via straordinaria su richiesta della

maggioranza del Consiglio diocesano, per affrontare temi di grande rilevanza per la vita

associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già

deliberati.

Art. 22 L’Assemblea elettorale – L’assemblea diocesana elettorale è convocata dal

Presidente diocesano all’inizio di ogni triennio per eleggere il Consiglio diocesano.

L’Assemblea elettorale è costituita dai componenti il Consiglio diocesano, dai

membri dei Consigli delle Associazioni territoriali e dal Collegio degli Assistenti diocesani.

I Consigli delle Associazioni territoriali con un numero superiore a 50 aderenti

eleggono un delegato (un delegato ogni 50 aderenti), che partecipa all’Assemblea elettorale

con diritto di voto.

L’avviso della convocazione, a firma del Presidente, deve essere consegnato brevi

manu o inviato a mezzo posta o e-mail o fax o mezzi equipollenti, almeno 10 giorni prima

della seduta assembleare ai componenti il Consiglio diocesano, ai membri del Collegio degli

Assistenti diocesani ed ai Consigli delle Associazioni territoriali: l’inosservanza del termine

comporta la nullità della convocazione.

L’avviso deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione della convocazione

dell’assemblea, i motivi che l’hanno determinata, il luogo, il giorno, l’ora della convocazione.

Organi dell’assemblea sono la Presidenza e la Segreteria, che sono eletti

dall’Assemblea, su proposta del Presidente diocesano.

Art. 23. Il consiglio diocesano. – Il Consiglio è responsabile della vita e delle attività

diocesane di fronte all’assemblea ed al vescovo. Esso cura e promuove le iniziative

dell’Associazione diocesana ed, in particolare, la formazione dei responsabili parrocchiali;

delibera la partecipazione dell’Associazione diocesana ad associazioni ed organismi ecclesiali

e di altra natura; delibera il funzionamento degli Organi associativi; approva la proposta

formativa dell’Associazione diocesana ed i documenti di indirizzo per la vita associativa;

approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo; formula la proposta per la

nomina del Presidente diocesano da sottoporre al Vescovo diocesano ed elegge gli altri

componenti la Presidenza diocesana; delibera eventuali regolamenti per la formazione e il

funzionamento degli organi associativi e per l’attuazione del presente Atto Normativo.

Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall’Assemblea diocesana

Elettorale (5 Presidenti di Associazioni territoriali; 5 adulti; 5 giovani; 5 educatori A.C.R. in

rappresentanza dei ragazzi) e dai Segretari dei Movimenti presenti in diocesi.

Fanno parte del Consiglio diocesano, oltre i membri eletti dall’Assemblea, i

componenti il Collegio degli Assistenti diocesani, con voto consultivo.

Il Consiglio elegge, su proposta del Presidente diocesano, il Segretario diocesano e

l’Amministratore diocesano. Questi partecipano alla vita del Consiglio diocesano con diritto

di voto.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente diocesano che lo convoca almeno tre volte

l’anno. La convocazione deve essere effettuata a mezzo di avviso consegnato brevi manu o a

mezzo posta o e-mail o fax o mezzi equipollenti almeno 8 giorni prima della seduta consiliare

e deve contenere la data, l’ora,il luogo e l’Ordine del Giorno.

Qualora sussistano gravi motivi, su richiesta scritta di almeno un terzo dei

componenti il Consiglio diocesano, il Presidente è chiamato a convocare tempestivamente lo

stesso.

Ogni seduta del Consiglio diocesano deve avere corrispondenza in un verbale redatto

dal Segretario che annota i presenti, lavori, le deliberazioni, gli interventi per i quali sia fatta

specifica richiesta. Il verbale deve essere datato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le assenze devono essere giustificate al Segretario entro l’inizio della seduta. Tre

assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza dall’incarico. Il ruolo divenuto

vacante viene ricoperto dal primo dei non eletti della lista corrispondente ed è valido sino al

termine del triennio in corso.

Le delibere del Consiglio sono valide se ottengono la maggioranza dei voti espressi.

La seduta consiliare è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 24. Elezione del Consiglio diocesano. – Le elezioni si svolgono sulla base di 4 liste: la

lista dei Presidenti delle Associazioni territoriali, formata dai Presidenti candidati di tutte le

Associazioni territoriali; la lista formata dai Candidati Adulti; la lista formata dai candidati

Giovani; la lista formata dai candidati Educatori A.C.R.

Ogni avente diritto al voto partecipante all’Assemblea esprime un massimo di 2

preferenze (una maschile ed una femminile) per ciascuna delle liste di cui al precedente

comma.

Il voto deve essere espresso con indicazione del nome e cognome del candidato

preferito. In caso di omonimia al nome e cognome deve seguire la data di nascita.

Sono eletti per ciascuna lista i due candidati di sesso maschile e le due candidate di

sesso femminile che abbiano ricevuto rispettivamente più voti nonché il quinto candidato che

abbia ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il candidato più

anziano.

Gli elettori devono essere identificati dalla Commissione “Verifica Poteri”,

appositamente nominata dal Presidente diocesano e presieduta dall’Incaricato diocesano per

le adesioni.

All’elettore vengono consegnate 4 schede di colore diverso, una per ogni lista, che

l’elettore deporrà nell’apposita urna, dopo avere espresso nel segreto le sue preferenze.

La votazione si conclude con l’inizio delle operazioni di scrutinio nell’ora stabilita;

da quel momento non è più possibile votare, pena l’invalidità di tutte le operazioni di voto.

Le operazioni di scrutinio delle schede elettorali sono coordinate dal Presidente

dell’Assemblea Elettorale, coadiuvato da 2 scrutatori ed un segretario (Ufficio elettorale) e si

svolgono nello stesso luogo dove si sono effettuate le operazioni di voto.

Gli scrutatori esaminano le schede, attribuendo a ciascun candidato i voti ottenuti;

all’esito delle operazioni, il Presidente dell’Assemblea comunica i risultati e proclama gli

eletti. Avverso il risultato delle elezioni, gli aventi diritto possono presentare reclamo

all’Ufficio elettorale immediatamente dopo la proclamazione degli eletti. Le contestazioni

sono decise e risolte immediatamente.

Di tutta l’attività il Segretario redige apposito verbale.

Art. 25. Il Presidente diocesano. - Il Presidente diocesano - eletto e nominato secondo il

disposto dell’art. 12 - promuove e coordina l’attività della Presidenza, convoca e presiede il

Consiglio diocesano, presiede l’Assemblea diocesana, garantisce l’unitarietà e la collegialità

nell’Associazione, rappresenta l’Associazione diocesana in ambito ecclesiale e civile.

Art. 26. La Presidenza diocesana. – La Presidenza diocesana promuove lo sviluppo della

vita associativa e ne garantisce l’unità; cura la programmazione e il coordinamento delle

attività in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall’assemblea diocesana e nazionale e

nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal consiglio diocesano;cura rapporti di

comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i

quali il vescovo diocesano esercita il proprio ministero;assicura la stabile collaborazione

dell’associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell’apostolato dei

laici;organizza l’attività del centro diocesano, avvalendosi di commissioni e gruppi di lavoro

costituiti sulla base di “progetti” approvati dal consiglio diocesano.

La Presidenza diocesana è eletta dal consiglio diocesano ed ogni componente la

stessa, per essere eletto, deve ricevere la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

Fanno parte della Presidenza diocesana il Presidente diocesano; due Vice Presidenti,

un uomo e una donna, per il Settore Adulti; due Vice Presidenti, un uomo e una donna, per il

Settore Giovani; il Responsabile e il Vice Responsabile dell’Azione Cattolica dei Ragazzi; il

Segretario; l’Amministratore.

Partecipano alle riunioni della Presidenza anche l’Assistente unitario diocesano e gli

Assistenti di Settore.

La Presidenza diocesana è convocata dal Presidente diocesano, ogni 15 giorni. La

convocazione, su mandato del Presidente, può essere effettuata dal Segretario diocesano brevi

manu a mezzo posta o e-mail o fax o mezzi equipollenti almeno 5 giorni prima della seduta di

Presidenza..

Ogni seduta della Presidenza diocesana deve avere corrispondenza in un verbale

redatto dal Segretario che annota i presenti, i lavori, le deliberazioni, gli interventi per i quali

sia fatta specifica richiesta. Il verbale deve essere datato e sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario.

Art. 27. Le Commissioni, i Gruppi di lavoro, le Equipes – La Presidenza diocesana anche

su proposta del Consiglio diocesano, costituisce le Commissioni ed i Gruppi di lavoro. I

componenti i Gruppi di lavoro e le Commissioni sono nominati dalla Presidenza all’inizio di

ogni Triennio o sulla base di specifici “progetti” o particolari linee programmatiche approvate

dal Consiglio diocesano.

Essi decadono al termine del progetto e comunque alla conclusione del Triennio.

Le Commissioni ed i Gruppi di lavoro sono presieduti da un componente il Consiglio

diocesano o da altro responsabile associativo, appositamente indicato al momento della loro

costituzione. Le Commissioni possono essere formate anche da membri non appartenenti

all’Associazione.

La Presidenza diocesana, su proposta dei Vice Presidenti di Settore, all’inizio di ogni

Triennio nomina le Equipes diocesane, che decadono alla fine del Triennio.

Le Equipes diocesane sono organismi che coadiuvano i Vice Presidenti di settore ed

hanno il compito di sostenere le attività del settore di appartenenza.

Sono composte da membri aderenti all’Associazione, particolarmente esperti della

vita associativa e capaci di contemperare le finalità proprie del settore con il principio di

unitarietà associativa.

Le Equipes diocesane sono convocate dai Vice Presidenti di Settore almeno una

volta al mese e, comunque tutte le volte che essi lo ritengano opportuno.

Alle riunioni di Equipes possono partecipare il Presidente diocesano, l’Assistente

diocesano unitario e l’Assistente diocesano di Settore.

Art. 28. La Segreteria diocesana. – La Segreteria diocesana è costituita dalla Presidenza

diocesana all’inizio di ogni triennio e coordinata dal Segretario diocesano, in collaborazione

con l’Amministratore diocesano.

I componenti la Segreteria diocesana possono essere nominati per l’intero triennio o

chiamati a operare temporaneamente in base a specifici progetti. Essi possono essere soci o

dipendenti o volontari che operano all’interno del centro diocesano.

La Segreteria ha il compito di – secondo le procedure approvate dalla presidenza

diocesana – di gestire la sede dell’Associazione e l’archivio.

La Presidenza diocesana nomina “l’Incaricato adesioni” per la gestione delle attività

inerenti l’Adesione; “l’Incaricato stampa”; “l’Incaricato A.v.e” che, in collaborazione con

l’Amministratore, promuove la diffusione dei testi associativi e cura i rapporti con la casa

editrice.

La Segreteria ha il compito di sensibilizzare tutti i responsabili dell’Associazione circa la

necessità di archiviare la documentazione associativa anche a livello territoriale, al fine di

coltivare la memoria storica dell’Associazione

Art. 29. Collegio Assistenti. – L’Assistente diocesano unitario e gli Assistenti diocesani dei

Settori, al fine di accompagnare il cammino spirituale dell’Associazione, alimentare il senso

apostolico e promuovere l’unità, costituiscono il “Collegio degli Assistenti”.

Il Collegio degli Assistenti si riunisce almeno 4 volte l’anno.

Al Collegio degli Assistenti partecipa anche il Presidente diocesano.

L’Assistente diocesano unitario, di concerto con il Presidente diocesano, ove lo

ritenga utile e necessario, può convocare tutti gli assistenti delle Associazioni territoriali,

riunendoli nel Comitato degli Assistenti territoriali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

PATRIMONIO E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Art. 30. Risorse e patrimonio. – L’associazione diocesan trae i mezzi economici e finanziari

per lo svolgimento della propria attività:

a. dai contributi associativi dei soci;

b. dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli enti e

istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;

c. da donazioni e lasciti testamentari;

d. da rimborsi derivanti da convenzioni;

e. da entrate di attività commerciali e produttive marginali

f. da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

L’Associazione al fine di realizzare le proprie attività può fare ricorso a sovvenzioni

da parte di soggetti esterni all’Azione Cattolica Italiana, a collaborazioni e al patrocinio di

enti e istituzioni pubbliche, a prestiti.

I beni dell’associazione possono essere mobili, immobili e mobili registrati e sono

ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.

L’associazione può, in armonia con le proprie finalità statutarie, ricevere erogazioni

liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti

testamentari. Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 31. Contributi associativi ordinari. – I contributi associativi dovuti da ciascun socio

sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell’Azione Cattolica Italiana con

riferimento all’associazione nazionale, diocesana e territoriale di appartenenza.

La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dalla Consiglio diocesano

– in connessione con l’approvazione del bilancio preventivo – sulla base dei criteri

stabiliti dal consiglio nazionale, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e

trasparenza.

Le esigenze economiche dell’associazione sono determinate in base alle linee

programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione

economica e finanziaria dell’associazione stessa.

La raccolta dei contributi associativi da parte dell’Associazione diocesana avviene

tramite modalità stabilite annualmente dalla Presidenza diocesana e comunicate alle

Associazioni territoriali e ai gruppi diocesani.

La richiesta ai soci deve essere fatta unitariamente e deve comprendere sia la quota

relativa all’Associazione nazionale sia quella relativa all’Associazione diocesana e alle sue

articolazioni.

L’Associazione territoriale e il gruppo diocesano sono altresì liberi di organizzare

vari tipi di attività, purché non a scopo di lucro, per finanziare l’Associazione a tutti i suoi

livelli.

L’Associazione diocesana versa i contributi associativi all’Associazione nazionale

secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio nazionale.

Art. 32. Contributi associativi per particolari finalità. - Per attuare specifiche iniziative

programmate, il Consiglio diocesano può deliberare di richiedere alla base associativa, in via

straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario, vincolato alla

realizzazione di quelle finalità.

CAPO II

GESTIONE AMMINISTRATIVA Art. 33. L’attività amministrativa dell’associazione diocesana. - Il Consiglio diocesano

approva il Regolamento di contabilità che contiene l’ordinamento contabile; i criteri e le

procedure per la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo; i criteri e le

procedure per l’acquisto di beni e servizi; i criteri e le procedure per stabilire la partecipazione

economica alle attività dell’associazione.

Art. 34. Funzioni dell’amministratore e del comitato per gli affari economici. – La

responsabilità dell’amministrazione dell’associazione diocesana spetta alla Presidenza

diocesana, che ne affida la cura all’Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del

Presidente e coadiuvato, quando necessario, da un Comitato per gli affari economici con

funzioni consultive.

Il Comitato per gli affari economici è composto dall’Amministratore che lo presiede

e da almeno due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su

proposta del Presidente diocesano.

L’Amministratore diocesano, avvalendosi delle funzioni consultive del Comitato per

gli affari economici imposta un’adeguata gestione amministrativa dell’associazione,

predisponendo procedure che consentano anche la verifica dell’efficacia e dell’efficienza

della gestione stessa; gestisce la contabilità; elabora il bilancio preventivo e il conto

consuntivo; si occupa della gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione,

nonché delle attività e dei servizi correlati; svolge un servizio consultivo anche per le

associazioni territoriali, i gruppi e i movimenti diocesani.

L’Amministratore convoca il Comitato per gli affari economici almeno una volta

all’anno, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario.

A livello territoriale, la responsabilità dell’amministrazione è assunta dal Consiglio

ed è affidata al Segretario-Amministratore.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 35. Modifiche all’Atto Normativo.- Le modifiche alle disposizioni del presente Atto

Normativo, anche su richiesta dei Consigli delle Associazioni territoriali, possono essere

effettuate dalla Assemblea diocesana a maggioranza qualificata degli aventi diritto di voto

(2/3).

Le modifiche, di cui al precedente comma, possono essere effettuate dal Consiglio

diocesano a maggioranza qualificata degli aventi diritto di voto (2/3), solo a seguito di

esplicita delega espressa dall’Assemblea diocesana.

Art. 36. Entrata in vigore delle modifiche all’Atto Normativo. – Il presente Atto

Normativo e le sue eventuali successive modifiche, ai sensi di quanto previsto dall’art, 21,

comma 2 dello Statuto, entra in vigore dopo la favorevole valutazione di conformità con la

normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio Nazionale.

Nel caso in cui la valutazione espressa dal Consiglio Nazionale, di cui la comma

precedente, determini la necessità di effettuare adeguamenti del testo approvato, nell’ambito

dei poteri di delega previsti dall’art. 14, comma 7 del Regolamento nazionale, la competenza

per recepire tali adeguamenti è trasferita in via permanente al Consiglio diocesano, al quale

spetta pure la valutazione circa l’eventuale possibilità di rinvio di tali modifiche all’assemblea

diocesana.

Il Consiglio diocesano può, attraverso l’adozione di regolamenti, precisare ed

integrare le disposizioni del presente Atto Normativo, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal

relativo Regolamento nazionale di attuazione e dal presente Atto normativo.

Art. 37. Scioglimento dell’associazione. – Lo scioglimento dell’associazione diocesana è

deliberato dall’assemblea diocesana con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e

diventa operativo dopo la ratifica da parte del vescovo diocesano. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro ente con

finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli enti non commerciali; la relativa

delibera è assunta dal consiglio diocesano col voto favorevole di almeno due terzi degli aventi

diritto, sentita la presidenza nazionale.

Art. 38. Norma di rinvio. - Per quanto non contemplato dal presente Atto normativo si fa

riferimento allo Statuto e al relativo Regolamento nazionale di Attuazione dell’Azione

Cattolica Italiana nonché alle norme canoniche e civili in materia di associazioni, per quanto

applicabili.

Il presente Atto Normativo diocesano è stato approvato dall’Assemblea Ordinaria dell’Azione

Cattolica Italiana dell’ Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela, svoltasi presso il

Seminario Arcivescovilie “S. Pio X”, il 3 ottobre 2004.