AZIENDA U.L.S.S. N. 16 DI PADOVA · ad attività medica, di riabilitazione e fornitura di farmaci e...

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REGIONE DEL VENETO AZIENDA U.L.S.S. N. 16 DI PADOVA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 594 del 28/07/2009 OGGETTO: Convenzione tra l'Azienda ULSS 16 di Padova e la Fondazione Opera Immacolata Concezione (O.I.C.) per n. 20 posti letto di medio-alta intensita' sanitaria (nucleo NAISS) presso la residenza Giubileo Via Gemona 8 di Padova per l'assistenza sanitaria di persone non autosufficienti. Il Direttore Servizi Sociali riferisce: L’art. 3, ultimo comma della L.R. n. 55/82 modificato con successiva L.R. n. 8/86, affida all’UU.LL.SS.SS. la programmazione e la gestione delle attività sanitarie, in forma diretta e convenzionata, all’interno di strutture residenziali che ospitano assistiti non autosufficienti e disabili fisici c/o psichici. La Regione, con deliberazione n. 4539 del 26/8/86, ha attribuito alla specifica responsabilità delle UU.LL.SS.SS., la programmazione degli interventi sanitari relativi all’attività medica ed alla riabilitazione. La L.R. n.5 del 3 febbraio 1996, art. n°13 prevede che l’erogazione delle prestazioni sanitarie in favore degli ospiti dei Centri Servizio siano fornite previa sottoscrizione di una opportuna convenzione tra Aziende ULSS e Centri Servizio stessi; con Deliberazione della Giunta Regionale n.3856 del 03 dicembre 2004 è stato approvato lo schema tipo di convenzione da utilizzare. Con deliberazioni n. 5953 del 6/12/1994, n. 1742 del 19/5/1998, n. 3921 del 30/12/2002, n. 4395 del 30/12/2005 la Regione ha provveduto a rinnovare l’intesa regionale per l’erogazione dell’assistenza programmata da parte dei medici di medicina generale nei confronti delle persone ospiti in strutture protette ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale reso esecutivo mediante intesa della Conferenza Stato-Regioni del 23 Marzo 2005. Con delibera del D.G. n. 1016 del 13/12/2006 è stata proposta l’organizzazione in via sperimentale presso la RSA del Dipartimento Socio-Sanitario dei Colli di un nucleo di 12 PL per l’accoglienza di soggetti con importante co-morbilità, ad es. portatori di tracheotomia, PEG e/o in ossigenoterapia a lungo termine o con ventilatore meccanico o di pazienti anziani non ancora stabilizzati che, anche dopo la loro permanenza in struttura Intermedia, sono di difficile assistenza a domicilio e in residenza, con l’obiettivo di garantire un’adeguata risposta ai bisogni della tipologia di pazienti sopraccitati che non riescono a trovare una risposta socio-sanitaria adeguata e in tempi ristretti a deliberazione n. 594 del 28/07/2009 pagina 1 di 25

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REGIONE DEL VENETO

AZIENDA U.L.S.S. N. 16 DI PADOVA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 594 del 28/07/2009

OGGETTO: Convenzione tra l 'Azienda ULSS 16 di Padova e la FondazioneOpera Immacolata Concezione (O.I.C.) per n. 20 posti letto dimedio-alta intensita' sanitar ia (nucleo NAISS) presso laresidenza Giubi leo Via Gemona 8 di Padova per l 'assistenzasanitar ia di persone non autosuff ic ient i.

I l Direttore Servizi Sociali r i fer isce:

L’art. 3, ult imo comma del la L.R. n. 55/82 modif icato con successiva L.R. n. 8/86, aff ida al l ’UU.LL.SS.SS. la programmazione e la gestione del le att iv ità sanitar ie, in forma diretta e convenzionata, al l ’ interno di strutture residenzial i che ospitano assist i t i non autosuff ic ienti e disabi l i f is ic i c/o psichici.

La Regione, con del iberazione n. 4539 del 26/8/86, ha attr ibuito al la specif ica responsabil ità del le UU.LL.SS.SS., la programmazione degli interventi sanitar i relativi al l ’att iv ità medica ed al la r iabi l i tazione.

La L.R. n.5 del 3 febbraio 1996, art. n°13 prevede che l ’erogazione del le prestazioni sanitar ie in favore degli ospit i dei Centr i Serviz io siano fornite previa sottoscr iz ione di una opportuna convenzione tra Aziende ULSS e Centr i Serviz io stessi; con Deliberazione del la Giunta Regionale n.3856 del 03 dicembre 2004 è stato approvato lo schema tipo di convenzione da uti l izzare. Con del iberazioni n. 5953 del 6/12/1994, n. 1742 del 19/5/1998, n. 3921 del 30/12/2002, n. 4395 del 30/12/2005 la Regione ha provveduto a r innovare l ’ intesa regionale per l ’erogazione del l ’assistenza programmata da parte dei medici di medicina generale nei confronti del le persone ospit i in strutture protette ai sensi del l ’Accordo Collett ivo Nazionale per la discip l ina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale reso esecutivo mediante intesa del la Conferenza Stato-Regioni del 23 Marzo 2005.Con del ibera del D.G. n. 1016 del 13/12/2006 è stata proposta l ’organizzazione in via sperimentale presso la RSA del Dipartimento Socio-Sanitar io dei Col l i di un nucleo di 12 PL per l ’accogl ienza di soggetti con importante co-morbi l ità, ad es. portator i di tracheotomia, PEG e/o in ossigenoterapia a lungo termine o con venti latore meccanico o di pazienti anziani non ancora stabi l izzati che, anche dopo la loro permanenza in struttura Intermedia, sono di dif f ic i le assistenza a domici l io e in residenza, con l ’obiett ivo di garantire un’adeguata r isposta ai bisogni del la t ipologia di pazienti sopraccitat i che non r iescono a trovare una r isposta socio-sanitar ia adeguata e in tempi r istrett i a

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domici l io o in casa di Riposo e per evitare r icoveri impropri dei medesimi come ult ima r isorsa.Considerata la posit iva esperienza maturata dopo l ’avvio di detto nucleo e la mancata real izzazione di posti letto per carenza di spazi struttural i s i è deciso di r iproporre un nuovo nucleo di 20 posti letto ubicato presso i l Centro Serviz i Civitas Vitae del la Fondazione OIC al la Mandria. In ragione di quanto r ichiamato e dovendo discipl inare i rapporti con i l Centro Serviz i Civitas Vitae del la Fondazione OIC, con sede a Padova in Via Toblino 53, nei termini organizzativi ed economici previst i dal le intese ed accordi sopracitati, è stato predisposto l ’a l legato testo del la convenzione che fa parte integrante del la presente del iberazione, anche in col laborazione con i l Serviz io Farmaceutico per la parte di competenza.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del la suestesa proposta e accertato che i l DirettoreServizi Sociali ha attestato la regolar ità amministrativa del la stessa in ordine al la compatibi l i tà con la vigente legislazione nazionale e regionale;RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;VISTO i l Decreto Legislat ivo n. 502/92 e successive modif iche ed integrazioni e le leggi regional i n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modif iche ed integrazioni;ACQUISITO i l parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitar io per quanto di r ispettiva competenza;IN BASE ai poter i confer it ig l i dal D.P.G.R. n. 251 del 31.12.2007.

DELIBERA

- di approvare i l testo del la convenzione con la Fondazione Onlus Opera

Immacolata Concezione per n. 20 posti letto di alta intensità socio-sanitar ia (NAISS), presso la struttura Giubi leo residenza Paolo VI, con sede a Padova in Via Gemona n. 8, per gl i interventi sanitar i relativi ad att ivi tà medica, di r iabi l i tazione e fornitura di farmaci e presidi a favore di persone non autosuff ic ient i, ivi ospitate, come da testo al legato, che è parte integrante del la presente del iberazione;

- di dare mandato al Responsabile del l ’U.O.C. Serviz io Tutela Salute

Anziani per la gestione del budget e dare mandato al la Direzione Amministrat iva del Dipartimento Socio Sanitar io dei Col l i per la l iquidazione dei corr ispettivi mensi l i spettanti al la Fondazione Onlus O.I.C. per la fornitura dei serviz i socio-assistenzial i presso i l nucleo NAISS sopraindicato a partire dal la data di sottoscr iz ione del la presente del ibera, come previsto dal la normativa vigente;

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- di incaricare l ’U.O.C. Serviz io Tutela Salute Anziani di provvedere

al l ’ invio in Regione del la presente del ibera.

Il Direttore Generale

Fto Dott. Fortunato Rao

____________

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CONVENZIONE TRA L'AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANIT ARIA N° 16 DI

PADOVA E LA FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS DI

PADOVA PER L’ASSISTENZA SOCIO SANITARIA DI OSPITI N ON

AUTOSUFFICIENTI CHE NECESSITANO DI PROTEZIONE SANIT ARIA MEDIO-

ALTA IN UN APPOSITO NUCLEO DENOMINATO NAISS

TRA

L’ Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n° 16 (di seguito indicata come ULSS n° 16)

con sede legale in Padova, Via E. degli Scrovegni, 14 (C.F. e Partita IVA

00349050286) legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Fortunato Rao che

in attuazione alla delibera n. _________ del ____________ stipula la presente

convenzione.

E

La Fondazione Opera Immacolata Concezione - Onlus (di seguito denominato

Ente), con sede legale in Padova Via Nazareth, 38 (CF e Partita Iva 00682190285)

rappresentato dal Presidente Prof. Angelo Ferro, in qualità di gestore del Centro

Servizi denominato CIVITAS VITAE via Toblino n. 53

PREMESSO

- che l’art.13 della L.R.5/96, Piano Socio-Sanitario 1996-1998, prevede che le Aziende

ULSS assicurino, nell’ambito dell’assistenza territoriale, l’assistenza sanitaria e

riabilitativa estensiva nelle strutture residenziali per persone non autosufficienti;

- che l’Azienda ULSS n.16 in un rapporto di partnership intende avvalersi dell’Ente

nell’attuazione di servizi socio-sanitari e riabilitativi in forma estensiva in favore di

persone non autosufficienti ospitate nella residenza Paolo VI ricompresa nel Centro

Servizi Civitas Vitae di Via Toblino 53, Padova;

- che la presente convenzione è destinata ad attuare, a favore di soggetti non

autosufficienti non assistibili a domicilio che necessitano di assistenza di intensità

medio-alta, una sperimentazione gestionale prevista nel Piano Locale della non

Autosufficienza 2007-2009, che costituisce parte integrante del Piano di Zona vigente;

- che il Centro Civitas Vitae, Via Toblino 53 soprarichiamato è in possesso

dell’autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali rilasciata

da Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali con proprio decreto n° 56 del

2 Marzo 2009;

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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Le premesse e il regolamento applicativo della convenzione di cui all’allegato A

costituiscono parte integrante della presente convenzione e ne costituiscono elementi

interpretativi

Art. 2) FINALITA’ E OBIETTIVI

L’ULSS 16 affida all’Ente la gestione di un servizio in favore di persone non

autosufficienti, residenti nel territorio della ULSS 16, che necessitano di protezione

sanitaria medio-alta, in un nucleo di 20 Posti Letto ricavato appositamente nella

struttura denominata Paolo VI del Centro Servizi Civitas Vitae soprarichiamato. Tale

nucleo, denominato di seguito Nucleo Alta Intensità Socio Sanitaria (NAISS), si

inserisce a tutti gli effetti nella offerta della rete dei servizi territoriali residenziali.

L’ Ente garantisce l’organizzazione del servizio di assistenza, ad esclusione dell’attività

di medicina generale e specialistica. Per favorire l’ottimizzazione del servizio stesso ed

in un’ottica di economia di scala, quest’ ultimo si integra con gli altri servizi prestati

dall’Ente, per conto della ULSS 16, nella struttura suddetta. Gli standard organizzativo

gestionali previsti sono documentati nel regolamento di cui all’allegato A.

L’assistenza dovrà essere realizzata, nella misura più larga possibile, facendo

riferimento a protocolli scientificamente fondati. Inoltre la documentazione

dell’assistenza erogata e la registrazione di ogni altra informazione ad essa inerente,

dovrà essere realizzata in maniera improntata ai criteri di massima funzionalità ed

efficacia. La ULSS 16 garantisce le prestazioni sanitarie di medicina generale, medico-

specialistiche, preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative limitatamente alla

figura logopedica nonché la fornitura di farmaci, presidi sanitari, ausili e protesi agli

ospiti del Centro Servizio riconosciuti in condizioni di non autosufficienza nel rispetto

delle modalità e disposizioni previste dalle vigenti normative nazionali, regionali e

riportate nei successivi articoli, nonché dal regolamento - allegato A.

L’Ulss 16 si impegna a fornire, all’atto del ricovero presso la struttura ogni informazione

utile a realizzare una continuità assistenziale efficace.

La ULSS 16, tramite il personale infermieristico di staff del Servizio Tutela Salute

Anziani, accerta con periodicità lo stato di attuazione del servizio di assistenza oggetto

della presente convenzione, al fine di consentire le verifiche dei risultati ed il controllo

degli stessi anche in rapporto ai costi-benefici in accordo con la Direzione OIC. L’ULSS

16 ai fini dell’accertamento può disporre in qualunque momento accesso ai servizi del

Centro Residenziale.

Particolare attenzione dovrà essere posta nell’organizzazione delle procedure di

prescrizione e somministrazione dei farmaci. A questo proposito l’Ulss 16 auspica

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l’applicazione di software gestionale idoneo che sarà messo a disposizione

gratuitamente.

La fondazione OIC è responsabile direttamente e totalmente del rispetto della

diffusione dei dati sensibili e quanto previsto in tema di privacy relativamente ai propri

operatori dipendenti e personale volontario eventualmente impiegato.

L’Ente dichiara di essere in possesso della carta dei servizi (L.7/8/1990 n° 241 e

direttive P.C.M. 27/1/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”);

Art. 3) DESTINATARI

1. Ospiti di strutture residenziali in letti a minima e/o a media assistenza che per

l’aggravamento delle condizioni richiedono una maggior assistenza sanitaria;

impossibile da erogarsi presso il Centro Servizi di provenienza;

2. Pazienti assistiti in Adi-Med che necessitano di assistenza sanitaria

temporanea elevata non più sostenibile a domicilio dai caregivers;

3. Soggetti allettati obbligatoriamente e/o con piaghe multiple in stadio inoltrato,

con gravi difficoltà respiratorie da richiedere l’uso dell’ossigeno per più ore al

giorno;

4. Soggetti dimessi precocemente da Ospedali con esiti non ancora stabilizzati di

patologia acuta o cronica riacutizzata, non assistibili a domicilio o che

richiedono un follow-up riabilitativo giornaliero ad es. per esiti di intervento

chirurgico ortopedico ( frattura di femore , protesi d’anca, etc);

5. Tracheotomizzati ivi compresi coloro che necessitano di respiratore volumetrico

soggetti con gravi difficoltà di alimentazione per es portatori di sondino naso-

gastrico o PEG e alimentazione obbligatoria enterale;

Di norma vengono accolti nel predetto nucleo soggetti valutati non autosufficienti dalla

Unità Valutativa Multiprofessionale di Distretto (UVMD), inseriti nella graduatoria

regionale unica (RUR) e caratterizzati da elevata necessità assistenziale socio

sanitaria.

Le modalità di ammissione e uscita dalla struttura sono contenute nel regolamento di

cui all’allegato A.

Art. 4) ATTIVITÀ MEDICA DI MEDICINA GENERALE

L’attività medica di medicina generale agli ospiti del/i centro/i servizio/i, viene garantita

dall’Azienda U.L.S.S n° 16., che si avvale di un me dico individuato dal Direttore

Generale dell’U.L.S.S. stessa secondo i principi e con le modalità previste dalla D.G.R.

n. 3921 del 30/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

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Per quanto concerne i compiti e le modalità di svolgimento dell’attività del medico di

medicina generale all’interno del centro servizi si rinvia allo schema di contratto

previsto dalla citata delibera Regionale (allegato B ).

Al termine di ogni anno contrattuale, il Responsabile dell’Ente può trasmettere

all’Azienda ULSS N° 16 una relazione sull’operato d el medico incaricato presso la

propria struttura e, in caso di motivata ed oggettiva valutazione negativa, il Direttore

Generale dell’ULSS N° 16 può, previa adeguata istru ttoria, disporre la risoluzione

anticipata del rapporto.

Art. 5) ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO

Il servizio Tutela Salute Anziani, nell’ambito della propria organizzazione, provvederà

ad individuare un sanitario quale medico coordinatore di tutte le attività di cui alla

presente convenzione e un organismo di staff per i compiti previsti dall’art.2. Tale

coordinamento si intende esteso a garanzia degli impegni reciprocamente assunti nella

presente convenzione tra l’Azienda ULSS N° 16 e l’E nte, con particolare attenzione al:

- rispetto della attività medica prestata nelle modalità e forme di cui all’art.4 precedente;

- rispetto del progetto assistenziale elaborato dalla UVMD;

- rispetto e verifica dei programmi assistenziali e sanitario/riabilitativi elaborati dalla

Unità Operativa Interna (UOI); a tal fine si auspica la presenza del medico coordinatore

nelle valutazioni periodiche interne alla struttura, al fine di promuovere la piena

integrazione tra il medico curante e l’organizzazione interna della struttura, sia essa di

natura socio-sanitaria, che assistenziale e riabilitativa, con particolare attenzione agli

interventi terapeutico riabilitativi personalizzati elaborati dalla Unità Operativa stessa;

Oltre a ciò si conviene che il medico coordinatore provveda a:

� garantire il rispetto degli impegni contrattuali sottoscritti dai medici di medicina

generale e dei loro sostituti operanti nella struttura;

• controllare la fornitura dei farmaci, degli stupefacenti, dei prodotti nutritivi

artificiali, dei disinfettanti e delle protesi e ausili nelle modalità e forme previste

dagli art. 8, 9 e 10;

• assicurare periodicamente la corretta tenuta dei diari clinici dei singoli ospiti non

autosufficienti presenti nella struttura;

• assicurare il rispetto delle prestazioni sanitarie, preventive, diagnostiche, di cui

al successivo art. 6;

• vigilare sulla corretta modalità d’utilizzo degli ausili di contenzione, prescritti dal

medico curante, nell’ambito di programmi terapeutici riabilitativi personalizzati

concordati in UOI.

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La Direzione del Servizio Tutela Salute Anziani, da cui dipende la suddetta attività di

coordinamento, in accordo con la Direzione dei Servizi Sociali, si attiva per favorire la

collaborazione tra l'Azienda ULSS N° 16 e il Centro Servizi, promuovendo altresì

soluzioni su eventuali nodi interpretativi ed applicativi su Leggi, Deliberazione e

Circolari emanate dallo Stato o dalla Regione Veneto.

Art. 6) - ATTIVITA’ MEDICO SPECIALISTICA

Secondo il principio di fattiva collaborazione espresso in premessa e per una migliore e

più adeguata promozione della qualità delle prestazioni rese alle persone non

autosufficienti ospiti del Centro Servizio l’Azienda ULSS N° 16 garantisce:

- consulenza fissa di uno specialista geriatra dipendente della ULSS 16 per almeno

una ora al giorno per sei gg. la settimana;

- prestazioni specialistiche presso il Centro Servizio quando le stesse non necessitino

di particolari dotazioni strumentali di cui il centro servizi/o non risulti dotato;

- prestazioni specialistiche di laboratorio e di diagnostica strumentale presso le

strutture della Azienda ULSS N° 16, utilizzando pre cisi percorsi prioritari e speciali per

favorirne l’accesso, e la riduzione al minimo dei tempi di attesa indicati nella Delibera

del DG n° 10 del 9/1/2009, promuovendo qualora poss ibile e, in accordo con l’Ente,

refertazioni per via telematica e servizi di telemedicina. Per il trasporto dell’ospite

presso i luoghi deputati all’erogazione delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di

ricovero si fa espresso riferimento a quanto disposto dalla circolare n°1645/20M11 del

7/5/1999 e relative convenzioni.

Art. 7) ASPETTI ECONOMICI E CONTRATTUALI - REMUNERA ZIONE ATTIVITA’

ASSISTENZIALE E DI RIABILITAZIONE

Viene dato atto che la quota giornaliera alberghiera rimane ad esclusivo carico dell’

ospite o dei civilmente obbligati o del Comune di residenza dell’ assistito. L’ Ente si

impegna ad applicare all’ ospite la tariffa minima sufficiente a remunerare almeno le

spese vive alberghiere sostenute.

L’attività di riabilitazione è svolta direttamente dal personale messo a disposizione

dall’Ente secondo quanto previsto nell’art.2, con oneri a carico dell'Azienda ULSS n.16.

In analogia alla modalità di rimborso prevista nella scheda annuale di rendicontazione

dell’area sociale il budget massimo previsto a carico della Azienda ULSS 16 per

l’attività di riabilitazione viene fissato in € 2,15 per giornata equivalente ospite non

autosufficiente.

A tal proposito si precisa che le giornate di presenza ospite, che concorrono alla

determinazione del costo relativo all’attività di riabilitazione, nel loro complesso devono

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corrispondere esattamente a quelle definite dalla Regione Veneto con il termine di

equivalenti.

La retta giornaliera è composta dalla quota di rilievo sanitario e dalla quota alberghiera.

a. La quota di rilievo sanitario è a carico della ULSS n. 16 e viene riconosciuta

all’Ente duplicando l’importo di una quota di rilevo sanitario che la Regione

Veneto riconosce alle strutture residenziali per l’assistenza socio – sanitaria

ridotta-minima di un soggetto non autosufficiente ed è riconosciuta sui posti

letto, effettivamente occupati, messi a disposizione dall’Ente ospitante (n° 20

posti letto). Tale quota sarà aggiornata secondo quanto disposto dalla Regione

Veneto. Alla data della firma della presente tale quota è pari a € 95,62.

b. La quota Alberghiera è decisa autonomamente dall’Ente e sarà oggetto di

variazione così come previsto dall’Ente stesso e rimane ad esclusivo carico

dell’ospite o dei civilmente obbligati o del Comune di residenza dell’assistito.

L’ospite o i civilmente obbligati ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile che

chiedono l’accoglimento, devono sottoscrivere l’atto di impegno di accettazione,

garanzia e osservanza del regolamento in atto presso l’Ente.

Art. 8) - EROGAZIONE PROTESI E AUSILI

L’erogazione delle protesi e degli ausili è prevista nei limiti consentiti dalle disposizioni

del Decreto Ministeriale n. 332 del 27/08/1999. Fanno eccezione letti ortopedici,

materassi antidecubito tranne quelli ad alta protezione per soggetti con gravi lesioni da

pressione, carrozzine e deambulatori non personalizzati, sedie comode la cui fornitura

rimane a carico dell’Ente Gestore in quanto requisiti richiesti in sede di verifica

dell’idoneità professionale e autorizzazione all’esercizio. Il materiale di assorbenza,

pannoloni, pannolini, traverse salvamaterasso non sono fornite dalla ULSS 16,

essendo il relativo corrispettivo economico riconosciuto nella quota di rilievo sanitario

prevista dalla Regione.

Il servizio della ULSS 16 competente alla autorizzazione della fornitura è l’Ufficio

Protesi e Ausili della UOC Servizio Tutela Salute Anziani, via dei Colli 4.

La concessione del presidio è subordinata alla presentazione di un programma di

prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che hanno determinato

l’invalidità messo a punto dall’Unità Operativa Interna (UOI) in collaborazione con

medico fisiatra dell’ apposito servizio di Riabilitazione Territoriale della ULSS 16.

L’ ausilio fornito, generalmente predisposto su misura, è concesso in uso all’OIC che

provvede ad assegnarlo all’ospite che ne necessita e al suo riutilizzo per altro ospite

del Centro Servizi su indicazione della UOI e approvazione dello specialista Fisiatra.

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Taluni presidi e ausili, nelle modalità e forme indicati nel successivo art. 11 possono

essere forniti direttamente dalla ULSS N° 16.

Art. 9) - FORNITURA DI FARMACI

L’Azienda ULSS N° 16 è tenuta a fornire direttament e i farmaci presenti nel Prontuario

Terapeutico previsti per le Strutture Sanitarie Protette. Le richieste di

approvvigionamento farmaci e presidi dovranno essere controfirmate dal medico

Coordinatore.

I farmaci vanno tenuti in appositi armadi in ambiente a temperatura controllata non

superiore ai 25° e i registri di carico e scarico d ei prodotti stupefacenti devono essere

vidimati dal medico di medicina generale. In caso di comprovata urgenza, e

nell’impossibilità di provvedere ad una acquisizione tempestiva attraverso il servizio

farmaceutico, il medico curante è autorizzato a prescrivere un prodotto farmaceutico

sul ricettario regionale in quantità minima indispensabile fino alla successiva richiesta

per la via usuale. Per quanto non previsto si fa riferimento al punto h art. IV

dell’allegato A della presente convenzione.

Art. 10) - FORNITURA DI PRODOTTI PER L’ ALIMENTAZIO NE ARTIFICIALE

L’Azienda ULSS N° 16, tramite il proprio servizio d i dietetica del Ospedale

Sant’Antonio, è tenuta a fornire direttamente i prodotti dietetici presenti nel Prontuario

Terapeutico previsti per le Strutture Sanitarie Protette. Ai soggetti alimentati

esclusivamente per via enterale viene garantita la fornitura anche della pompa

nutrizionale e i relativi set necessari all’alimentazione.

Art.11) - EROGAZIONE DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

I presidi sanitari erogabili dall’Azienda ULSS N° 1 6 sono quelli contenuti nell’elenco di

cui all’allegato C che è parte integrante della presente convenzione

Art.12) - UNITA’ OPERATIVA INTERNA

I programmi terapeutico riabilitativi all’interno della struttura sono messi a punto da un

gruppo di lavoro presieduto dal Medico Coordinatore della Ulss o suo delegato,

denominato Unità Operativa Interna di cui fanno parte:

- Direttore dell’ente o suo delegato;

- medico curante incaricato secondo le modalità previste all’art. 4;

- coordinatore socio sanitario della struttura;

- almeno un componente dell’area sociale (psicologo, assistente sociale).

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Vi fanno parte altresì, quando il loro intervento è attinente al fabbisogno del caso

trattato:

- il terapista della riabilitazione fisioterapista e/o logopedista);

- il coordinatore del nucleo se previsto dall’organizzazione dell’Ente;

- l’infermiere professionale di nucleo se previsto dall’organizzazione dell’Ente;

- un addetto all’assistenza di nucleo;

- altri specialisti.

Tale gruppo si occupa di:

- valutare in forma multidimensionale l’ospite nella fase di accoglimento;

- recepire la valutazione multidimensionale dell’ospite e fissare le modalità di

attuazione del programma assistenziale predisposto dall’U.V.M.D.;

- redigere il programma terapeutico riabilitativo personalizzato, con le modalità della

valutazione multidimensionale e multiprofessionale in tempo congruo ad una

osservazione e adattamento della persona nel nuovo ambiente;

- verificare l’efficienza del programma così elaborato.

L’attività dell’U.O.I. deve essere comprovata attraverso la tenuta di un apposito

registro.

Art.13) - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Nel rapporto di collaborazione più volte richiamato, e previ accordi fra l’Azienda ULSS

N° 16 e l’Ente, il personale dipendente da ciascuna delle parti contraenti, potrà

accedere con pari dignità, a corsi di aggiornamento e corsi di formazione professionale

organizzati dall’altra. Per necessità clinico assistenziali l’Ulss 16 può richiedere la

formazione specifica di operatori e personale sanitario.

Art. 14) - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio agli allegati A, B, C,

alle norme di legge e regolamenti nazionali e regionali in materia per quanto applicabili,

o accordi appositamente sottoscritti tra le parti.

Art. 15) - DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di diritto al

30/06/2010, se non formalmente disdetta mediante raccomandata inoltrata sei mesi

prima della scadenza. I termini di rimborso per le prestazioni di cui all’art. 7 di

riabilitazione rimarranno peraltro in vigore fino alla data del nuovo atto di convenzione.

I termini di rimborso si intendono aggiornati annualmente nella misura decisa dalla

Regione Veneto.

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Art. 16) - PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati come segue:

a. Quota di rilevo sanitario: la liquidazione e il pagamento da parte dell’ULSS n. 16

di detta quota avverrà entro 30 giorni dalla data di fatturazione su

presentazione di apposita nota di addebito.

b. Quota alberghiera: l’ospite, o i civilmente obbligati, verserà contestualmente

all’ingresso, in via anticipata, l’importo pari a una mensilità della quota

alberghiera. Nel caso di permanenza per un periodo inferiore e/o superiore al

mese, al momento dell’uscita si procederà al relativo conguaglio.

Tutti i pagamenti e rimborsi dovuti al Centro Servizi per le attività di cui alla presente

convenzione sono assicurati dall’ULSS n.16 entro 30 giorni dal ricevimento della

relativa nota di addebito.

E’ fatto obbligo all’Ente di provvedere a tenere aggiornato l’apposito registro

informatizzato delle presenze collegato alla procedura RUR, tramite il quale vengono

contabilizzate dal giugno 2008 le presenze ospite negli altri Centri Servizi.

Per servizi non elencati dalla presente convenzione, l’Ente si riserva la possibilità di

presentare offerte ad hoc.

Art. 17) - CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative all’applicazione della presente convenzione, quando

non risolte a livello locale, utilizzando la valutazione di un organo paritetico, sono

sottoposte a giudizio che esprimerà un collegio arbitrale così costituito:

- il coordinatore dei Direttori Generali o un suo delegato non appartenente a

questa ULSS n.16;

- un rappresentante della categoria di appartenenza dell’Ente, non operante in

strutture convenzionate con questa ULSS n.16;

- il Dirigente responsabile della Direzione per i Servizi Sociali della Regione del

Veneto.

La promozione della controversia avanti al Collegio così sopra costituito, è promossa

da una delle due parti in forma scritta; il Collegio dovrà costituirsi entro 30 giorni, e il

giudizio conseguente dovrà essere espresso entro i successivi 30 giorni ed è

inappellabile.

Letto, firmato e sottoscritto in Padova il _________________

Il Presidente OIC ONLUS Il Direttore Generale ULSS N° 16

deliberazione n. 594 del 28/07/2009 pagina 12 di 25

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Allegato A

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLA CONVENZIONE TRA FONDA ZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS e ULSS n.16 DI PADOVA, PER L’ ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OSPITI DI UN NUOVO NUCLEO DENOMINATO NUCLEO ALTA INTENSITA’ SOCIO SANITARIA “ N.A.I.S.S.”

In considerazione che lo schema tipo di convenzione tra Aziende ULSS e Centri Servizio approvato con DGR N. 3856 del 03.12.2004, si inserisce in un contesto più ampio di quello locale dettando modalità organizzativo gestionali generali per tutte le ULSS del Veneto;

• valutando come una esigenza interna alla ULSS 16, il riconoscimento di peculiarità definite da statuti e da consuetudini operative attivate in accordo presso i Centri Servizio,

• facendo le stesse già parte della implementazione informatica locale, del necessario flusso informativo tra i due enti,

• avendo inoltre raggiunto livelli elevati di qualità nel servizio offerto secondo la metodologia e formalità in uso,

• a garanzia della continuità operativa per l’erogazione dell’assistenza sociosanitaria agli ospiti non autosufficienti istituzionalizzati e nel rispetto comunque di quanto indicato nello schema tipo di convenzione regionale.

Si individuano i seguenti strumenti operativi e le seguenti modalità aggiuntive allo schema tipo di convenzione regionale, ai fini di aderire con miglior appropriatezza alle necessità locali organizzative gestionali e di rendicontazione, in accordo con il Centro Servizio convenzionato. A) INGRESSI Le persone valutate quali possibili ospiti del Nucleo ad Alta Intensità Socio Sanitaria (N.A.I.S.S) , potranno accedere provenendo dal domicilio (ad es. soggetto assistito in Adi-Med) o per dimissione Ospedaliera con progetto residenziale definitivo o temporaneo. In entrambi i casi, la proposta di inserimento, accompagnata da apposita documentazione (Mod. Naiss 1) viene inoltrata al Servizio Tutela Salute Anziani dai seguenti proponenti :

• MMG • Distretto di residenza dell’assistito • Pronto Soccorso (Triage socio-sanitario OSA) • Reparti ospedalieri tramite Servizio Continuità delle Cure (SECC)

L’ingresso è riservato di norma ad assistiti dell’ULSS 16 considerato la natura sperimentale del progetto. I – Elegibilità, ammissibilità Il Servizio Tutela Salute Anziani, dopo la valutazione della elegibilità del caso, provvederà alle debite comunicazioni all’interessato stesso o ai familiari, invitandoli a prendere contatti con il Servizio Sociale del Centro Servizi di loro scelta, laddove sia possibile la scelta, per gli accordi definitivi.

a) di norma verranno ammessi nel predetto nucleo soggetti valutati non autosufficienti dalla Unità Valutativa Multidimensionale del Distretto (UVMD), inseriti nella graduatoria del Registro Unico Residenziale (RUR), caratterizzati da elevata necessità assistenziale sanitaria e/o progetto specifico per NAISS;

b) potranno essere ammessi soggetti degenti in reparti ospedalieri, per i quali non è stato ancora possibile effettuare una valutazione UVMD, e che necessitano di continuazione di cure particolari a domicilio, ma sono sprovvisti di una rete parentale adeguata ai bisogni. In tal caso, il Servizio Tutela Salute Anziani provvede direttamente all’attivazione urgente della UVMD (riferimento alla delibera “Protocollo Buone prassi” n. 659/2004), se non ancora richiesta, e nel contempo richiede l’avvio del progetto di inserimento nella rete dei servizi (NAISS) al Direttore di Distretto o suo delegato. Il Direttore di Distretto Socio Sanitario cura in particolari situazioni di urgenza ed emergenza l’avvio del progetto e rilascia l’autorizzazione all’ingresso come progetto

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provvisorio (Mod. Naiss 2). Il progetto assistenziale provvisorio dovrà essere ratificato nel più breve tempo possibile e comunque come richiamato nella delibera Ulss n. 2045/2000. La U.V.M.D., valutate le condizioni dell’anziano, può prevedere, a priori, un‘eventuale proroga del progetto assistenziale, che verrà valutata in sede U.O.I. e successivamente comunicata al Distretto per la ratifica del progetto assistenziale e al R.U.R., con relativa documentazione su scheda S.V.A.M.A., per l’inserimento di competenza;

II - Destinatari Il progetto di inserimento nel Nucleo ad Alta Intensità Assistenziale (N.A.I.S.) viene formulato dall’UVMD, esclusivamente per persone non auto-sufficienti con gravi problemi sanitari al fine di facilitarne il rientro al domicilio o l’ingresso definitivo in un Centro Servizi ad intensità media o ridotta/minima, o per dare sollievo ai caregivers.

La tipologia di persone ammissibili comprende: a. Persone assistite in Adi-Med che necessitano di assistenza sanitaria temporanea

elevata, non più sostenibile a domicilio dai caregivers; b. Ospiti di strutture residenziali in letti a minima e/o media assistenza che per

l’aggravamento delle condizioni necessitano di una maggior assistenza sanitaria impossibile da erogarsi presso il Centro Servizi di provenienza;

c. Tracheotomizzati ivi compresi coloro che necessitano di respiratore volumetrico; d. Persone con gravi difficoltà di alimentazione per os portatori di sondino naso gastrico o

Peg e alimentazione obbligatoria enterale e. Persone allettate obbligatoriamente e/o con piaghe multiple in stadio inoltrato, con gravi

difficoltà respiratorie da richiedere l’uso dell’ossigeno per più ore al giorno; f. Persone dimesse precocemente da ospedali con esiti non ancora stabilizzati di

patologie acute o croniche riacutizzate, non assistibili a domicilio o che richiedono un follow-up riabilitativo giornaliero, per esempio per esiti di intervento chirurgico ortopedico (frattura di femore, protesi dell’anca ecc…)

La permanenza in struttura di tali assistiti sarà, di norma, non superiore a 30 gg. Eventuali casi particolari, che necessitassero di un periodo maggiore, potranno essere di volta in volta valutati e decisi dalla Unità Operativa Interna e successivamente comunicato al Distretto per la ratifica del progetto assistenziale. III - Accoglimento L’accoglimento dell’ospite potrà avvenire di norma con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi alla Fondazione OIC, da parte del Servizio Tutela Salute Anziani per permettere ai famigliari di prendere visione e accettare quanto previsto dalla struttura nella propria carta dei servizi, oltre che espletare tutte le pratiche, anche economiche, necessarie all’ingresso. Saranno escluse dall’accoglimento in tale nucleo, le persone affette da:

1. Patologie Psichiatriche 2. Demenza con disturbi del comportamento, vagabondanti 3. Patologie infettive che prevedano misure di isolamento speciali 4. Patologie terminali

IV– Risorse ULSS 16 L’ ULSS n. 16, mette a disposizione e garantisce la disponibilità di :

a. Medico Coordinatore: il Servizio Tutela Salute Anziani nell’ambito della propria organizzazione, provvederà ad individuare un sanitario quale medico coordinatore e un organismo di staff. Tale coordinamento si intende esteso a garanzia degli impegni reciprocamente assunti nella presente convenzione tra l’Azienda ULSS n. 16 e L’Ente.

b. Medico di Medicina Generale, individuato secondo quanto previsto dalle disposizioni della DGR 3921 del 30.12.2002 che regolamenta l’assistenza programmata nelle Case di Riposo, RSA e altre strutture protette. Diversamente da quanto previsto dalla citata delibera, al fine di garantire una presenza medica

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maggiore, viste le particolari esigenze degli ospiti della struttura, l’orario di lavoro sarà articolato in modo tale da garantire la presenza del medico come segue:

• sino a 6 utenti, almeno di 1 ora al giorno per sei giorni • tra 7 e 12 utenti, almeno 2 ore al giorno per sei giorni • tra 13 e 20 utenti, almeno 3 ore al giorno per sei giorni

c. L’MMG garantirà la propria reperibilità telefonica per le eventuali emergenze dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali e dalle ore 8 alle ore 10 nei giorni di sabato e prefestivi. Negli orari non coperti dalla presenza del Medico, eventuali urgenze saranno coperte dal servizio di continuità assistenziale presente in Struttura Intermedia.

d. Medico Geriatra, che fornirà consulenze specialistiche programmate e su richiesta del MMG, per almeno 6 ore settimanali.

e. Prestazioni specialistiche presso l’Ente quando le stesse non necessitino di particolari dotazioni strumentali di cui il centro servizi/o non risulti dotato; prestazioni specialistiche di laboratorio e di diagnostica strumentale presso le strutture dell’ULSS n. 16, utilizzando precisi percorsi prioritari e speciali per favorirne l’accesso, e la riduzione al dei tempi di attesa (delibera D.G. n. 10 del 9.1.2009), promuovendo, in accordo con l’Ente refertazioni anche per via telematica e servizi di telemedicina; per il trasporto dell’ospite presso i luoghi deputati all’erogazione delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di ricovero si fa espresso riferimento a quanto disposto dalla circolare n° 1654/20M11 del 7/5/1999 e relative convenzioni;

f. Servizio di logopedia: il servizio logopedico sarà fornito in base alle necessità definite dalla equipe da personale dipendente dall’ULSS n. 16. Il servizio provvede alla valutazione della comprensione, della produzione verbale e non verbale, delle funzioni cognitive, delle capacità residue di lettura e scrittura, oltre alla valutazione delle funzioni acustiche e delle capacità deglutitorie.

g. Servizio di continuità medica notturno e festivo h. Fornitura di farmaci e di prodotti per l’alimentazione artificiale come da PTRP la

fornitura avviene direttamente da parte del Servizio di farmacia dell’ULSS n. 16 per il tramite di Ditta appaltatrice con una distribuzione periodica sulla base di richieste firmate dal Medico Coordinatore o suo sostituto e con le stesse modalità previste per le divisioni e servizi ospedalieri. Resta a carico dell’Ente il ritiro dei farmaci stupefacenti e/o eccezionalmente acquistati su richiesta. I medici con funzione di coordinamento ed i loro sostituti depositano presso il Servizio di Farmacia Ospedaliera e presso il Servizio Farmaceutico la loro firma. Le sostanze stupefacenti e/o psicotrope relative al tabulato I-IV del DPR 309/90 devono essere richieste e custodite con le modalità stabilite dalla vigente legislazione e dai regolamenti interni ospedalieri. Le operazioni di carico-scarico devono essere eseguite su appositi registri vistati dall’Ufficio dell’ULSS 16 competente. Le richieste eccezionali di farmaci non compresi nel P.T.R.P., per i quali i Medici curanti ed eventuali specialisti chiamati a consulenza non trovassero il corrispettivo nel P.T. dell’ULSS, devono essere da questi compilate sugli appositi moduli, ampiamente motivate e documentate. Il Medico Coordinatore e suo delegato ne assicurerà l’approvvigionamento avuto cura di verificare l’efficienza dell’intervento e la congruità in ordine al budget assegnato. La validità delle richieste di farmaci non compresi nel P.T.R.P. permarrà per la durata del periodo indicato, senza bisogno di produrre ulteriori motivazioni ad ogni rinnovo di prescrizione. Similmente, per i farmaci a richiesta motivata, la validità della richiesta permarrà fino alla scadenza indicata nella stessa, senza bisogno di produrre ulteriori motivazioni ad ogni rinnovo di prescrizione. In situazioni di documentata necessità ed urgenza, la richiesta di farmaci, compilata su carta intestata dell’Ente a firma del medico operante presso l’Istituto, può essere inviata via fax al Servizio di Farmacia previo avviso telefonico e formalizzata in seguito con le usuali modalità, eventuali ed eccezionali prescrizioni di farmaci su ricettario del SSN devono essere di norma preventivamente autorizzati dal Medico Coordinatore e dal Servizio Farmacia. L’Ente invia periodicamente al

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Servizio Farmaceutico una copia del riepilogo mensile dei farmaci impiegati per singolo ospite non autosufficiente su supporto magnetico secondo le procedure ed i tracciati concordati. Tale modalità verrà attivata al momento dell’approntamento dello specifico software. L’Ente firmatario si impegnano a rivedere la suddetta modalità alla luce delle nuove attività poste in carico del Centro Servizio oggetto della presente che dovranno essere compatibili con le risorse dello stesso Ente. Le ulteriori iniziative che l’ULSS vorrà porre in atto in campo informatico per la trasmissione delle richieste e per il controllo di gestione, verranno concordate con l’Ente per il raggiungimento di un migliore flusso informatico. Il Servizio Farmaceutico effettua periodiche verifiche sui sistemi di distribuzione dei farmaci nonché sulle condizioni di conservazione e deposito dei farmaci stessi, con particolare riguardo a quelli sottoposti alla legge sugli stupefacenti. Lo stoccaggio dei farmaci avviene nei locali adibiti a magazzino farmaci presso la Residenza Protetta.

i. Assistenza protesica a scopo riabilitativo e compensativo secondo la normativa vigente. Il servizio della ULSS n. 16 competente alla autorizzazione della fornitura è l’ufficio Protesi e Ausili ubicato presso il Servizio Tutela Salute Anziani, via dei Colli 4. La concessione del presidio è subordinata alla presentazione di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che hanno determinato l’invalidità messo a punto dall’Unità Operativa Interna (UOI) in collaborazione con medico fisiatra dell’apposito servizio di Riabilitazione Territoriale della ULSS n. 16. L’ausilio fornito, generalmente predisposto su misura, è concesso in uso all’Ente che provvede ad assegnarlo all’ospite che ne necessita e al suo riutilizzo per altro ospite del Centro Servizi su indicazione della UOI e approvazione dello specialista Fisiatra.

V – Risorse Ente

a. Standard Strutturali L’Ente metterà a disposizione presso le Residenze Giubileo:

• area interna al centro residenziale per il parcheggio dell’auto di un medico • 1 locale da adibire a studio medico

Presso il secondo piano della Villa “Paolo VI” • 20 posti letto in stanze con massimo 2 letti per stanza • impianto di condizionamento • impianto per richiesta assistenza • impianto di gas medicali • una sala comune per svago (non a titolo esclusivo)

La struttura sarà completa di adeguati arredi. La collocazione in stanza doppia o singola, al momento dell’ingresso, sarà decisa dal Coordinatore Socio Sanitario dell’Ente per il N.A.I.S. Potranno comunque essere prese in considerazione le richieste da parte dei famigliari, che andranno comunque valutate dal Coordinatore del N.A.I.S., previa condivisione con il Servizio Sociale dell’Ente.

b. Standard del servizio L’Ente garantirà l’espletamento del servizio alberghiero e lo svolgimento di funzioni infermieristiche, assistenziali e riabilitative estensive con le seguenti modalità:

1) Servizio alberghiero è relativo all’attività di : • Pulizia e sanificazione degli spazi individuali, dei locali e dei servizi comuni e

collettivi; • Servizio di lavanderia per “biancheria personale” (a pagamento su richiesta); • Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile degli arredi e delle

attrezzature proprie; • Servizio cucina per l’approvvigionamento e la somministrazione del vitto

come da menù in atto, il lavaggio e la custodia delle stoviglie; • Gestione rifiuti;

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2) Servizio socio-assistenziale: l’Ente garantisce: a) Servizio infermieristico: il servizio garantirà l’assistenza infermieristica presso la

struttura tramite infermieri in possesso di specifico titolo professionale e iscritti all’apposito albo. Tale assistenza sarà fornita secondo apposite procedure, pianificazione preventiva, riabilitativa estensiva e curativa e si avvarrà del necessario sostegno e della collaborazione del personale tecnico e assistenziale. Il servizio di un Coordinatore Socio Sanitario che sarà referente per le problematiche concernenti l’espletamento del servizio stesso.

b) Servizio assistenziale: il servizio socio assistenziale presso la struttura sarà garantito da operatori socio sanitari o tecnici addetti all’assistenza in possesso di titolo abilitante secondo la normativa vigente, che assicureranno il supporto alle funzioni di base secondo quanto previsto dalle normative attuali e dal CCNL UNEBA applicato.

c) Servizio di fisioterapia: su richiesta del MMG, fino ad un massimo, a regime, di 24 ore settimanali per nucleo da 20 posti letto. Il servizio si pone come obiettivo il miglioramento o il mantenimento delle capacità residue dell’individuo limitando, ove possibile, i danni causati dall’immobilizzazione e dalla parziale inattività fisica e mentale;

3) Servizio Religioso 4) Servizio Sociale, fino ad un massimo, a regime, di 6 ore settimanali per nucleo da

20 posti letto, che fornirà tutte le informazioni riguardanti la procedura e la documentazione necessaria all’ accoglimento in struttura. Il richiedente o i familiari, previo appuntamento con il servizio sociale, possono prendere visione della struttura stessa prima dell’accoglimento.

5) Servizio psicologico: fino ad un massimo di 6 ore settimanali per nucleo da 20 posti letto.

6) È esclusa la necessità della figura dell’educatore professionale stante la particolare tipologia di ospiti che saranno accolti.

Di seguito viene indicata la dotazione di personale, distinto per figure professionali, raffrontata con il medesimo organico risultante dall’applicazione degli standard per i servizi di assistenza ridotta-minima e media.

Personale in organico per Nucleo da 20 posti letto

(raffronto) Assistenza ridotta-

minima Assistenza media Assistenza NAISS

Infermieri 1,33 1,66 7 OSS 8 8,33 8 Fisioterapista 0,33 0,33 0,66 Psicologo 0,16 0,16 0,16 E.P. 0

L’organizzazione dei servizi sopra descritti, ad esclusione dell’attività di medicina generale e specialistica, è di esclusiva competenza dell’Ente e si integra con l’organizzazione degli altri servizi presenti presso il Civitas Vitae. VI – Passaggi interni Nel caso di peggioramento della situazione sanitaria di un ospite già presente presso la Struttura Protetta, la UOI interna propone il passaggio al livello assistenziale sanitario superiore inviando copia della documentazione al Servizio Tutela Salute Anziani. Tale servizio valuterà l’ elegibilità del caso, disponendo il trasferimento al N.A.I.S.S. Di conseguenza il posto occupato si libererà automaticamente consentendo l’ingresso secondo il normale utilizzo del RUR. Per il rientro successivo in Struttura Protetta dell’ospite trasferito sarà necessaria la disponibilità della conseguente impegnativa e della contemporanea presenza di un posto letto disponibile.

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VII – Documentazione In tutti i casi gli utenti dovranno sempre essere in possesso di documentazione sanitaria, cognitiva e funzionale. L’ingresso potrà avvenire solo dopo che i famigliari dell’utente o l’utente stesso, avranno provveduto all’espletamento di tutte le pratiche burocratiche necessarie, previste dalla struttura. B)- ASSISTENZA I – Equipe multidisciplinare Il personale del Nucleo ad Alta Intensità Sanitaria, lavora in equipe multidisciplinare che comprende le seguenti figure professionali:

• Medico Medicina Generale incaricato • Medico Geriatra • Coordinatore Socio Sanitario dell’Ente • Infermiere Professionale • Fisioterapista • Operatore Socio Sanitario • Assistente Sociale • Logopedista • Psicologo

II – P.A.I. L’assistenza nel Nucleo ad Alta Intensità Sanitaria segue e soddisfa le esigenze dell’assistito, sia in termini di prestazioni erogate, sia in termini di organizzazione assistenziale L’equipe interna del Nucleo ad Alta Intensità Sanitaria, denominata UOI provvede a :

• Produrre la valutazione e il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) di ogni assistito, previa valutazione multidimensionale e multidisciplinare dell’assistito;

• Attuare il PAI in funzione dei bisogni dell’assistito. • Informare ed educare l’ospite ed i suoi familiari; • Verificare periodicamente l’efficacia dell’assistenza; • Informare il Distretto sull’andamento del programma individuale di assistenza e della

situazione generale dell’assistito, al fine di garantire la corretta continuità dell’assistenza. III – U.O.I. La UOI interna del N.A.I.S.S. sarà attivata;

• entro 5 giorni dall’ingresso dell’ospite al N.A.I.S.S.; • quando l’ospite risulta stabilizzato per deciderne le dimissioni; • su richiesta motivata di almeno due componenti l’equipe.

IV – Accesso ai familiari La Fondazione OIC garantisce e si impegna a garantire l’accesso libero ai familiari degli assistiti, salvo diversa indicazione da parte del medico e/o del Coordinatore del N.A.I.S.S e secondo le regole contenute nel regolamento e nella carta dei servizi dell’Ente. V – Norme comuni L’ospite non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio; deve mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione. In caso di lamentele o richieste è necessario rivolgersi al Coordinatore Infermieristico o suo delegato. C) - ACCOMPAGNAMENTO PER VISITE MEDICHE E/O ESAMI

• In caso di visite specialistiche e/o esami diagnostici da eseguirsi al di fuori della struttura, il Servizio Poliambulatoriale dei Colli garantirà un canale preferenziale per poter espletare tali necessità;

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• Se le visite sono programmate, l’accompagnamento sarà garantito dalla rete famigliare dell’ospite, in sua assenza sarà attivato un servizio a pagamento.

D – VARIAZIONE DEL PROGETTO ASSISTENZIALE E/O DEL P ROGRAMMA TERAPEUTICO RIABILITATIVO PERSONALIZZATO Attuato il Programma terapeutico riabilitativo personalizzato, ai fini della stabilizzazione, l’assistito può rientrare al proprio domicilio previo cambiamento del progetto assistenziale deciso dalla UVMD su istruttoria della UOI. Nel caso di trasferimento di Centro Servizi o di passaggio ad altri livelli assistenziali la valutazione e decisione è in capo alla UOI con successiva comunicazione al Distretto di appartenenza per l’aggiornamento dell’aspetto delle competenze amministrative ed al Servizio Tutela Salute Anziani per la presa in carico della nuova posizione. E - INTEGRAZIONE NUCLEO AD ALTA INTENSITÀ SANITARIA E ASSISTENZA DOMICILIARE Di fondamentale importanza al fine di garantire la continuità dell’assistenza, risulta il reciproco scambio di informazioni tra l’equipe del Nucleo ad Alta Intensità Socio-Sanitaria e i diversi servizi che hanno in carico l’assistito, prima e dopo la sua permanenza nel nucleo. In particolare:

1. per gli utenti provenienti dall’Ospedale per Acuti, dovrà essere inviata al nucleo la lettera di dimissione, redatta dal medico, ed una scheda di dimissione infermieristica, con le informazioni sull’assistenza. In caso di ricovero in ospedale per acuti, l’ospite sarà accompagnato da informazioni cliniche e da una scheda di dimissione infermieristica.

2. Per gli utenti in carico ai servizi domiciliari, dovrà essere inviata al nucleo una copia della scheda sanitaria domiciliare. Alla dimissione dal nucleo sarà prevista una scheda di dimissione infermieristica.

3. Per gli utenti provenienti da RSA, dovrà essere inviata al nucleo una copia della documentazione assistenziale prevista nella RSA di provenienza. Alla dimissione dal nucleo sarà prevista una scheda di dimissione infermieristica.

F – VERIFICHE QUALITATIVE Misurazione della efficacia degli interventi attraverso indicatori di processo e di esito quali:

• Misurazione delle ADL all’ingresso e alle dimissioni utilizzando l’Indice di BARTHEL, contenuto nella scheda SVAMA.

• Misurazione del rischio decubiti all’ingresso e alle dimissioni • Misurazione della presenza e dell’andamento dei decubiti come da procedura di

riferimento. Norma transitoria di avvio: Al fine di garantire una assistenza il più personalizzata possibile ed aderente alle effettive necessità delle persone accolte, si concorda che i primi ingressi saranno modulati rispettando una gradualità sia in termini numerici che di carico socio-sanitario-assistenziale. Affinché il primo ospite sia opportunamente scortato da tutte le informazioni e dotazioni personali necessarie, si concorda che il primo accoglimento avvenga di lunedì.

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ALLEGATO B

ACCORDO TRA AZIENDA U.L.S.S. 16 E MEDICO DI MEDICIN A GENERALE PER

L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA PROGRAMMATA AGLI OSPIT I DEL NUCLEO

NAIS RICAVATO NEL C.S. OIC GIUBILEO VIA GEMONA 8 PA DOVA

ART. 1 - E’ recepito l’ accordo integrativo regionale in materia di assistenza medica

nelle case di riposo previsto da DGRV 3921/2002 e successive modifiche e

integrazioni.

ART. 2 - Compiti del medico di medicina generale

Riguardano principalmente la diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione; in

particolare:

- accoglimento dell’ospite non autosufficiente in struttura, con valutazione e

compilazione del diario clinico al primo accesso utile del medico;

- visita medica dell’ospite non autosufficiente durante la permanenza in

struttura in base ai bisogni assistenziali che si evidenziano anche su

richiesta del personale paramedico ;

- prescrizione di accertamenti diagnostici, di visite specialistiche, di farmaci,

di presidi ivi compresi i presidi atti all’eventuale contenzione;

- rilascio di certificazioni varie ;

- compilazione del diario clinico e suo costante aggiornamento ( con

annotazione di interventi, visite, ricoveri, considerazioni cliniche ed

accertamenti diagnostici richiesti )

- partecipazione alla U.O.I. per la predisposizione/attivazione/

aggiornamento di programmi terapeutici individuali;

- collaborazione con il personale della struttura, con particolare riferimento

alle indicazioni della terapia prescritta, sia ordinaria che al bisogno;

- indicazioni scritte, in casi di particolare necessità, per i colleghi di

continuità assistenziale o medici specialisti consulenti.

ART. 3 – Orario dovuto

La tipologia di ospiti del nucleo NAIS richiede una necessità di assistenza

sanitaria superiore a quella prevista in una normale casa di riposo ; pertanto

si conviene che ai fini del debito orario e dell’ onorario dovuto, di cui al

successivo art. 9, ciascun ospite deve essere considerato con valenza

doppia ;

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- rilevazione orario della presenza giornaliera per 6 gg la settimana con

sistemi automatizzati o, in assenza, diversamente autorizzati;

- ogni cambiamento di orario dovrà essere condiviso con la struttura e medico

coordinatore;

- disponibilità telefonica ad eventuali quesiti del personale infermieristico della

struttura nell’ arco delle 12 ore diurne ;

ART. 4 – Rapporti con il personale della struttura.

Non sussistono rapporti gerarchici tra il medico convenzionato e il personale

diassistenza; che peraltro è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di

carattere sanitario impartite dal medico a favore degli ospiti.

ART. 5 – Sussiste il divieto di ricevere in struttura informatori farmaceutici durante

l’orario di cui al punto precedente nonché i propri assistiti non inseriti nel

Centro Servizi;

ART. 6 – Assenze dal servizio

La comunicazione delle assenze va fatta, di regola, con congruo anticipo

(almeno tre giorni prima), per iscritto se i giorni di assenza sono superiori a

tre, anche verbalmente per assenze di durata inferiore alla struttura e al

medico coordinatore.

Contestualmente deve essere indicato il nominativo del medico sostituto, il

quale dovrà garantire l’orario del medico sostituito.

ART. 7 – Durata incarico

L’incarico attribuito con il presente accordo configura un rapporto di lavoro

autonomo secondo i principi dell’A.C.N. di cui al D.P.R. n.270/2000.

Tale incarico ha durata triennale con decorrenza dalla data di conferimento

dello stesso e alla scadenza può essere rinnovato secondo le procedure

previste nel relativo vigente accordo regionale.

ART. 8 – Massimale individuale

Vige in ogni caso la disposizione che prevede che il numero di assistiti in

carico a ciascun medico non debba essere superiore alle 60 unità, fermo

restando quanto previsto dall’ art.3 in tema di conteggio numerico degli ospiti

in carico del nucleo NAIS;

ART. 9 – Trattamento economico

Il trattamento economico onnicomprensivo previsto per ciascun assistito

ospite del Nucleo NAIS , è pari a € 82,00 mensili lordi. La corresponsione

integrale del trattamento economico è subordinata alla effettività degli

accessi giornalieri del medico di medicina generale presso la struttura

protetta e al rispetto della presenza oraria mensile. In caso contrario, il

deliberazione n. 594 del 28/07/2009 pagina 21 di 25

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trattamento sarà proporzionalmente ridotto, salva eventuale risoluzione del

presente accordo, previo parere del Comitato Aziendale in caso di

persistente inadempienza. Il pagamento del corrispettivo economico dovuto

sarà effettuato entro il mese successivo alla comunicazione dei tabulati

comprovanti l’ orario prestato e le giornate di presenza degli ospiti in carico

da parte della struttura protetta, debitamente controfirmati dal medico

stesso;

ART.10 – Cause di sospensione del protocollo terapeutico.

Il protocollo terapeutico viene sospeso durante i periodi di ricovero

ospedaliero dell’assistito, con conseguente riduzione del trattamento

economico per il periodo stesso.

ART.11 – Cause di cessazione del protocollo terapeutico.

Il protocollo terapeutico cessa per : decesso dell’assistito, dimissione definitiva

dell’assistito, cambio del medico, risoluzione del rapporto convenzionale;

ART. 12 – Controversie interpretative.

In sede di applicazione del presente accordo eventuali controversie

interpretative sono sottoposte al Comitato Aziendale che esprimerà parere

obbligatorio al Direttore Generale per la decisione delle stesse.

ART.13 – Risoluzione del rapporto.

In caso di accertata violazione del presente accordo, nonché dei più generali

obblighi convenzionali, il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S., anche su

proposta motivata del responsabile della struttura protetta, ha facoltà di

risolvere il rapporto instaurato in base al presente accordo con il medico di

medicina generale, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 16 del D.P.R.

n.270/2000.

deliberazione n. 594 del 28/07/2009 pagina 22 di 25

Allegato C

ELENCO PRESIDI E DIAGNOSTICI E MATERIALE VARI CONCEDIBILI Presidi – dispositivi medico chirurgici aghi cannula aghi farfalla aghi monouso tappi eparinati bisturi monouso pinza chirurgica pinza anatomica pinza cotton cannule nasali per ossigenoterapia cannule orofaringee set per aerosolterapia cannule tracheali catetere Foley catetere Foley in silicone catetere Nelaton deflussori microlance sterili sacche urinarie da letto sterili sacche urinarie da gamba sterili schizzettoni plastica siringhe monouso (cc 2,5 cc5 cc 10cc 20 cc50) siringhe da insulina sonde per alimentazione sonde gastriche sonde rettali sondini uretrali sfigmomanometro stetoscopi tappi per cateteri termometri clinici termometri digitali tubi endotracheali tubi di drenaggio drenaggi in silastic guanti in polietilene guanti in vinile in misure varie guanti in vinile sterile sonde per aspirazione endotracheale occhiali per ossigenoterapia + gorgogliatore O2 mascherine per ossigenoterapia fili di sutura con ago atraumatico catgut 3/4/5 zeri supramide materassi anti decubito a medio/alto rischio (Nimbus e HC04 Air Concept)

deliberazione n. 594 del 28/07/2009 pagina 23 di 25

Disinfettanti per la cute per strumenti secondo protocolli in uso per attrezzature acqua ossigenata Varie abbassalingua sterile alcol mentovato lacci emostatici diagnostici rapidi per la determinazione della glicosuria, chetonuria e glicemia pasta hoffman presidi sanitari destinati a pazienti stomizzati borotalco mentolato ghiaccio istantaneo caldo istantaneo contenitori per R.O.T. buste o equivalenti per sterilizzazione ferri e garze ossigeno in forma liquida e gassosa Materiale di medicazione bende elastiche bende orlate cerotti medicali cerotti in rotolo compresse oculari cotone idrofilo F.U. garza sterile in compresse garza idrofila tagliata rete elastica steri-strip tamponi nasali tallonerie per prevenzione del decubito fixomul strech (varie misure) steriline (rotoli per sterilizzazione) bendaggi a base di idrocolloidi granuli a base di idrocolloidi garze medicate e lodoformiche sacche urinarie da gamba sterili L’elenco dei presidi-dispositivi medico chirurgici, dei disinfettanti, delle varie e del materiale di medicazione rimangono in vigore fino alla emanazione di un nuovo Prontuario Terapeutico Regionale per le Strutture Sanitarie Protette.

deliberazione n. 594 del 28/07/2009 pagina 24 di 25

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questa ULSS n. 16

per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore

S.C.I. AMMINISTRAZIONE

(Dott. Franco Cardin)

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CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2009

Il Direttore

S.C.I. AMMINISTRAZIONE

(Dott. Franco Cardin)

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Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di fogli n°25 ( incluso il presente ).

Padova, li

Il Direttore

S.C.I. AMMINISTRAZIONE

(Dott. Franco Cardin)

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deliberazione n. 594 del 28/07/2009 pagina 25 di 25