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“COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO: PROSPETTIVE, APPLICAZIONI E VANTAGGI per le IMPRESE” Convegno Mercoledì 29 ottobre 2014, ore 15.00 – 18.00 Sede: Confindustria Mantova, via Portazzolo n. 9 ASPETTI FISCALI LEGATI ALLA COGENERAZIONE Ing. Nello Ferone Ufficio delle Dogane di Mantova 29/10/2014 - 1

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“COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO: PROSPETTIVE, APPLICAZIONI E VANTAGGI per le IMPRESE”

Convegno Mercoledì 29 ottobre 2014, ore 15.00 – 18.00

Sede: Confindustria Mantova, via Portazzolo n. 9

ASPETTI FISCALI LEGATI ALLA COGENERAZIONE

Ing. Nello Ferone Ufficio delle Dogane di Mantova

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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI D.Lgs. 20/2007 La definizione di Cogenerazione ad Alto Rendimento, anche definita con l'acronimo CAR viene introdotta dalla direttiva 2004/8/CE. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20. I punti qualificanti sono due: -si ha alto rendimento quando il risparmio di energia primaria è pari o superiore al 10%

-le unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria (quindi un valore superiore a 0), è assimilata alla cogenerazione ad alto rendimento.

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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Introdotto il concetto di "alto rendimento" e in attesa dell'emanazione delle indicazioni metodologiche, il Dlgs 20/2007 prevedeva comunque che fino al 31 dicembre 2010 la condizione di cogenerazione ad alto rendimento corrispondesse a quella di cogenerazione, così come definita dal vecchio Dlgs 79/99 e regolata nel 2002 dall’Autorità̀ [Delibera n.42]. … ovvero …. “… un sistema integrato di produzione combinata di energia elettrica o meccanica, e di energia termica, entrambe considerate energie utili, realizzato dalla sezione di un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e calore, come definita al precedente articolo 1, lettera e), che, a partire da una qualsivoglia combinazione di fonti primarie di energia e con riferimento a ciascun anno solare, soddisfi entrambe le condizioni concernenti il risparmio di energia primaria e il limite termico di cui ai successivi commi 2.2 e 2.3.

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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI La citata delibera aveva introdotto due indici relazionali che devono essere soddisfatti contemporaneamente: -l’indice IRE (Indice di Risparmio Energetico), che quantifica il risparmio di energia primaria conseguito da una sezione di cogenerazione rispetto alla produzione separata delle medesime quantità di energia elettrica e termica; - l’indice LT (indice di Limite Termico), che quantifica la quota energia termica utile prodotta annualmente rispetto alla totale produzione di energia elettrica e calore.

N.B: Entrambi gli indici per essere soddisfatti prevedono un valore che deve essere superato, rispettivamente del 10% e del 15%.

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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Il Dm 4 agosto 2011 Le metodologie applicative previste dal Dlgs 20/2007 sono contenute nel Dm 4 agosto 2011, entrato in vigore il 19 settembre 2011. Il decreto precisa il concetto di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento, fornendo gli elementi che impedivano agli operatori di calcolare i nuovi parametri posti dall’Unione Europea. La formula di calcolo del risparmio di energia primaria, elemento base per la definizione stessa di alto rendimento, era già contenuto nel Dlgs 20/2007, ma mancavano alcuni parametri di riferimento senza i quali il calcolo non poteva essere effettuato.

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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il D.M. 4 agosto 2011 Le metodologie applicative previste dal Dlgs 20/2007 sono contenute nel DM 4 agosto 2011, entrato in vigore il 19 settembre 2011. Il decreto riprecisa il concetto di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento, fornendo gli elementi che impedivano agli operatori di calcolare i nuovi parametri posti dall’Unione Europea. La formula di calcolo del risparmio di energia primaria, elemento base per la definizione stessa di alto rendimento, era già contenuto nel Dlgs 20/2007, ma mancavano alcuni parametri di riferimento senza i quali il calcolo non poteva essere effettuato. Il DmM4 agosto 2011 ribadisce che un impianto cogenerativo deve essere valutato singolarmente. Come già osservato dal GSE, i cosiddetti “confini di sistema” non devono includere altri sistemi o altre apparecchiature se non l’unità cogenerativa.

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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Il Dm 4 agosto 2011 I “confini di sistema” devono essere stabiliti in maniera univoca, definendo i limiti del processo di cogenerazione stesso, dividendo l’unità di generazione dall’area di consumo, anche se in pratica queste possono coincidere in un medesimo sito. Sono ad esempio escluse caldaie non direttamente impegnate nel processo di cogenerazione, anche se presenti nella struttura che ospita l’impianto. Va dunque valutato il rendimento globale di una unità cogenerativa, cioè la somma di tutte le energie prodotte (elettrica, meccanica, termica) in un dato periodo (un anno solare) divisa per l’energia di alimentazione consumata per il funzionamento dell’impianto per il periodo considerato. E’ importante quindi definire che tipo di energia può essere generata dal nostro impianto di cogenerazione.

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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Il D.M. 4 agosto 2011 La produzione elettrica totale consiste in tutte le possibili forme di produzione di energia elettrica, anche non in cogenerazione. L’energia termica conteggiabile è invece tutto il calore utilizzato in processi industriali, residenziali, per il riscaldamento/raffreddamento di ambienti, per processi di essicazione o per ogni altra attività che comporta uno sfruttamento termico. Non è invece calore utile quello disperso nell’ambiente senza alcun impiego, o disperso da camini e tubi di scappamento o il calore necessario per il funzionamento del medesimo impianto. Se l’energia termica è utilizzata per produrre energia elettrica, presso il sito o presso un’attività di terzi, questa non è conteggiabile come energia termica ma come energia elettrica. E’ importante definire poi l’energia di alimentazione, strettamente legata al potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato per il processo cogenerativo.

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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il Dm 4 agosto 2011 Precisato l’assetto impiantistico ed i confini dell’impianto di cogenerazione, il D.M. ribadisce che l’ALTO RENDIMENTO è quello che consente un RISPARMIO di energia primaria pari o superiore al 10%, fornendo gli elementi per calcolare il risparmio di energia primaria. PES (Primary Energy Saving):

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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

indice PES (Risparmio di Energia Primaria): La formula di calcolo del PES Secondo l'allegato III al Dlgs 20/2007, così come modificato dal Dm 4 agosto 2011, il risparmio di energia primaria deve essere calcolato attraverso la seguente formula:

dove: - PES è il risparmio di energia primaria;

-CHP Hη è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come la quantità annua di calore

utile divisa per l'energia contenuta nell'intero combustibile di alimentazione, impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione;

- Ref η è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

-CHP Eη è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come energia elettrica annua da

cogenerazione divisa per l'energia contenuta nell' intero combustibile di alimentazione, impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione. … Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'energia elettrica annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di energia elettrica equivalente a quella di energia meccanica. Questo fattore supplementare non dà diritto al rilascio della Garanzia d'origine di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

- Ref Eη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica.

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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI PICCOLA E MICRO COGENERAZIONE Il DM 4 agosto 2011, all'allegato III lettera b), punto 2 ribadisce l'assimilazione della piccola e micro cogenerazione all'alto rendimento, che già era contenuta nel Dm 8 febbraio 2007, n. 20: "La produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria è assimilata alla cogenerazione ad alto rendimento". Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d)l D.Lgs. 20/2007, si assume la seguente definizione: "d) unità di piccola cogenerazione: un'unita' di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe; Si desume, quindi, che la totalità degli impianti con potenza elettrica < 1 MWe rientra nella definizione cogenerazione ad alto rendimento se si verifica un risparmio di energia primaria (PES >0).

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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Cogenerazione ad Alto Rendimento

Potenza installata ≥ 1 MWe PES ≥ 10%

Potenza installata < 1 MWe PES > 0%

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ADEMPIMENTI FISCALI

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Titolo II del TUA “Energia Elettrica”

Titolo I, Capo II, del TUA “Prodotti Energetici”

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ADEMPIMENTI FISCALI EE: Articolo 52 - Oggetto dell'imposizione. 1. L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle

aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.

2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica: …. c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; …

N.B.: prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise

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ADEMPIMENTI FISCALI EE: Articolo 53 - Soggetti obbligati e adempimenti. 1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono: … b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; …

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ADEMPIMENTI FISCALI EE: Principali adempimenti fiscali per i soggetti obbligati (a “dichiarazione”) :

-Obbligo di denuncia preventiva presso l’UD competente per territorio;

- Prestare cauzione;

- Versare l’accisa mediante ratei mensili di acconto e conguaglio (16 marzo);

- Versare il diritto di licenza (€ 23,24 o € 77,47 a seconda dei casi);

-Tenuta del registro fiscale delle letture;

- Trasmettere telematicamente la dichiarazione di consumo annuale entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce;

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ADEMPIMENTI FISCALI EE: Principali adempimenti fiscali per i soggetti obbligati (a “convenzione”, ovvero esercenti officine non fornite di misuratori ): -Obbligo di denuncia preventiva presso l’UD competente per territorio;

-Dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone;

- Versare il canone annuo d’imposta entro il mese di gennaio di ciascun anno;

N.B.: Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.

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ADEMPIMENTI FISCALI EE: Per i soggetti non obbligati, invece, ma che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell’accisa … (ovvero in presenza di consumi propri fatturati da altri soggetti obbligati – “separata fornitura”)

Articolo 53 bis - Altri adempimenti. - Contestualmente all'avvio della propria attività,… ne danno comunicazione al

competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ; - presentano una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi

all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.

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ADEMPIMENTI FISCALI

ALIQUOTE VIGENTI ENERGIA ELETTRICA per le abitazioni : € 0,0227 per ogni kWh nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni: - per i consumi mensili fino a 200.000 kWh: € 0,0125 per kWh - per i consumi mensili tra 200.000 e 1.200.00 kWh: € 0,0075 per kWh -per i consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh: - per i primi 200.000 kWh € 0,0125 per kWh; - per gli ulteriori consumi € 4.820,00 mensili

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ADEMPIMENTI FISCALI Il Punto 11 della Tabella A allegata al testo unico accise prevede, in riferimento ad “ALIQUOTE SPECIFICHE RELATIVE AD ALCUNI PRODOTTI ENERGETICI DESTINATI A PARTICOLARI IMPIEGHI “ Produzione diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica -oli vegetali non modificati chimicamente Esenzione - gas naturale € 0,0004493 per m³ -gas di petrolio liquefatti € 0,6817 per mille kg -gasolio € 12,72601 per mille litri -olio combustibile e € 15,33154 per mille kg oli minerali greggi naturali -carbone, lignite e coke € 2,60 per mille kg

In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30 per cento quale che sia il combustibile impiegato.

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ADEMPIMENTI FISCALI Il Punto 11 della Tabella A allegata al testo unico prevede, in riferimento ad “ALIQUOTE SPECIFICHE RELATIVE AD ALCUNI PRODOTTI ENERGETICI DESTINATI A PARTICOLARI IMPIEGHI “ INOLTRE … L’agevolazione è accordata: a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia

elettrica; …

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ADEMPIMENTI FISCALI Il Punto 11 della Tabella A allegata al testo unico prevede, in riferimento ad “ALIQUOTE SPECIFICHE RELATIVE AD ALCUNI PRODOTTI ENERGETICI

DESTINATI A PARTICOLARI IMPIEGHI “ …. “In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento.”

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ADEMPIMENTI FISCALI Tuttavia … Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.

Articolo 3 bis - Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore. In vigore dal 21 agosto 2014 1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento".

2. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2014, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.

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ADEMPIMENTI FISCALI

Pertanto, allo stato attuale e fino al 31.12.2014:

N.B.: per quei prodotti per i quali non è prevista, per il particolare impiego, una specifica aliquota si applica l’aliquota del prodotto equivalente ricompreso nel punto 11, tab. A, del TUA. Gli oli e grassi animali e vegetali sono equiparati all’olio combustibile.

Combustibile

Unità di misura

CS medi (ex del 16/98 AEEG)

“altri produttori”

Produzione EE

CS medi da applicare in caso di

COGENERAZIONE (-12%)

Olio comb. ATZ kg/kWh 0,221 0,194

Gas naturale Sm3/kWh 0,250 0,220

Carbone kg/kWh 0,355 0,312

Gasolio Kg/kWh 0,212 0,186

GPL Kg/kWh 0,197 0,173

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ADEMPIMENTI FISCALI … per la “quota parte” di combustibile, invece, eccedente rispetto al consumo specifico …

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oltre il cs Aliq. uso combustione

fino al previsto cs Aliq. Agevolata P.11

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ADEMPIMENTI FISCALI … per la “quota-parte” di combustibile eccedente rispetto al consumo specifico, invece…

… si applica l’aliquota prevista per uso “combustione “… : (*): combustione per usi industriali

Combustibile fino a (kg/kWh)

Aliquota agev. per prod. EE p.11 Tab A TUA

Consumi eccedenti All. I TUA

Oli vegetali nmc 0,194 Esenzione 31,38870 €/1.000 kg(*)

Gas naturale(Smc/kWh) 0,220 € 0,0004493 per m³ 0,012498 €/mc (*)

Oli e Grassi animali 0,194 € 15,33154 per mille kg 31,38870 €/1.000kg (*)

Gasolio 0,186 € 12,72601 per mille litri 403,21391 €/1000 litri

GPL 0,173 € 0,6817 per mille kg € 189,94458 €/1.000kg

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ADEMPIMENTI FISCALI ESEMPIO di accisa dovuta sul consumo di combustibile, per una produzione di 1.000.000 kWh in un impianto cogenerativo, ipotizzando un consumo specifico superiore del 10% rispetto a quello ammesso:

(*): combustione per usi industriali (**): densità convenzionale 0,835 kg/dm3

Combustibile fino a

(kg/kWh)

cs rilevato

[kg/kWh]

Consumo rilevato

[kg]

Quota per prod. e.e. [kg]

Quota per

combustione [kg]

Aliquota per prod. e.e. p.11

Aliquota per uso

combustione

Accisa sul combustibile

Oli vegetali nmc 0,194 0,213 213.400 194.000 19.400 Esenzione 31,38870

€/1.000 kg(*) € 608,94

Gas naturale 0,22 0,242 242.000 220.000 22.000 € 0,0004493

per m³ 0,012498 €/mc

(*) € 373,80

Oli e Grassi animali

0,194 0,213 343.200 194.000 19.400 € 15,33154 per

mille kg 31,38870

€/1.000 kg (*) € 3.583,26

Gasolio 0,186 0,2046 204.600 186.000 18.600 € 12,72601 per

mille litri 403,21391

€/1000 litri € 11.816,55 (**)

GPL 0,173 0,1903 190.300 173.000 17.300 € 0,6817 per

mille kg € 189,94458 €/1.000kg

€ 3.403,98

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MICROCOGENERAZIONE Decreto 27 ottobre 2011 - Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

«Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento» Ambito di applicazione: Il D.M. sulla microcogenerazione si applica a :

-potenza elettrica ≤ 50 kW; - Caratteristiche conformi all. III D. Lgs . 20/2007 ; ovvero PES > 0 - Combustibile impiegato: gas naturale, gasolio, GPL

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MICROCOGENERAZIONE Decreto 27 ottobre 2011 - Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

«Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento» Art. 2 Denuncia di attivazione di officina di microcogenerazione, contente : - Planimetria con, in evidenza, la linea di adduzione del combustibile e la posizione

dell’inerente contatore; - Schema unifilare; - Schema sintetico della rete di distribuzione dell’energia termica prodotta; - Schema sintetico a blocchi dei carichi termici e di quelli elettrici alimentati; - Caratteristiche tecniche dell’impianto;

- Indicazione dei consumi dei carichi elettrici allacciati; Verifica dell’Ufficio > cauzione > rilascio licenza di esercizio e codice ditta identificativo dell’impianto (es. IT00MNE12345X).

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MICROCOGENERAZIONE Decreto 27 ottobre 2011 - Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

«Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento» Art. 3 accertamento e liquidazione accisa e.e. officine elettriche di microcogenerazione non dotate di contatori elettrici

Stipula atto di convenzione sulla base della potenza elettrica dell’impianto e delle ore di funzionamento stimate dall’Ufficio.

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MICROCOGENERAZIONE Decreto 27 ottobre 2011 - Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

«Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento» Art. 4 accertamento e liquidazione accisa e.e. officine elettriche di microcogenerazione dotate di contatori elettrici

accisa versata in 2 acconti - 50% - 16 marzo 16 novembre conguaglio marzo

registro da aggiornare nei mesi giugno e dicembre

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MICROCOGENERAZIONE Decreto 27 ottobre 2011 - Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

«Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento» Art.4 -accertamento e liquidazione accisa combustibili … Trovano applicazione e criteri stabiliti dal modificato punto 11 della Tabella A allegata al TUA. Pertanto continuano ad applicarsi i coefficienti, ridotti del 12%, determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo. Ovvero : Gasolio – fino a 0,186 kg/kWh, aliquota agevolata per EE Gas naturale – fino a 0,220 Smc/kWh, aliquota agevolata per EE GPL – fino a 0,173 kg/kWh, aliquota agevolata per EE

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MICROCOGENERAZIONE Decreto 27 ottobre 2011 - Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

«Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento» Art.5 - accertamento e liquidazione accisa sul combustibile in caso di officina elettrica di microcogenerazione dotata di misuratore del combustibile dedicato ed alimentata a gas naturale:

l’U.D. comunica al soggetto obbligato (fornitore): - Gli estremi identificativi della fornitura - lettura del misuratore al momento della verifica (decorrenza)

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MICROCOGENERAZIONE Decreto 27 ottobre 2011 - Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

«Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento» Art.5 - accertamento e liquidazione accisa sul combustibile in caso di officina elettrica di microcogenerazione dotata di misuratore del combustibile dedicato ed alimentata a gasolio o gpl:

l’U.D. riconosce il rimborso previa istanza annuale (marzo) sulla lettura dei chilowattora prodotti e la percentuale di ripartizione indicata dai coefficienti.

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MICROCOGENERAZIONE Decreto 27 ottobre 2011 - Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

«Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento» Art.1, comma 1, lettera f) [definizioni]: officina di autoproduzione: officina elettrica in cui, con riferimento all’anno solare, risulta nulla la differenza tra energia prelevata dalla rete elettrica e quella alla rete stessa ceduta. - Per le officine dotate di contatore elettrico («a dichiarazione»): La verifica della condizione di autoproduzione è condotta dall’Ufficio competente, per ciascun anno solare, sulla base della dichiarazione di consumo dell’officina elettrica. - Per le officine non dotate di contatore elettrico («a convenzione»): le disposizioni in materia di autoproduzione trovano applicazione solo nel caso in cui l’officina elettrica non sia collegata alla rete di trasmissione dell’energia elettrica.

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TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO DA IMPIANTI di COGENERAZIONE

Articolo 26 - Disposizioni particolari per il gas naturale 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio. Aliquote: - Uso autotrazione: € 0,00331 al m³ - Uso combustione per usi industriali: € 0,012498 al m³ - Uso combustione per usi civili:

- consumi fino a 120 m³ annui: € 0,044 per m³ - consumi sup. a 120 m³ annui e fino a 480 m³: € 0,175 per m³ - consumi sup. a 480 m³ annui e fino a 1560 m³: € 0,170 per m³ - consumi superiori a 1560 m³ annui: € 0,186 per m³

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TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO DA IMPIANTI di COGENERAZIONE

Articolo 26 - Disposizioni particolari per il gas naturale 2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche' alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

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TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO DA IMPIANTI di COGENERAZIONE

Articolo 26 - Disposizioni particolari per il gas naturale 3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche' gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

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TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO DA IMPIANTI di COGENERAZIONE

COGENERATORE ENERGIA ELETTRICA

ENERGIA TERMICA

COMBUSTIBILE

CESSIONE RETE

USI PROPRI

CALDAIA INTEGRAZIONE E/O SOCCORSO

RE

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TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO DA IMPIANTI di COGENERAZIONE

Articolo 26 - Disposizioni particolari per il gas naturale 5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. 6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica

destinate agli usi propri del soggetto che le produce.

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TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO DA IMPIANTI di COGENERAZIONE

…teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Gli aspetti fiscali legati alla cogenerazione Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Articolo 11 - Comma 2 Caratteristiche tecniche dell’impianto di cogenerazione: a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici; b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all’utenza

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TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO DA IMPIANTI di COGENERAZIONE

…teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.

LE CALDAIE DI INTEGRAZIONE E SOCCORSO Circolare MF 189 del 17.07.1998 «… ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per usi industriali, acquista rilevanza, in definitiva, il fatto che le caldaie di integrazione e soccorso in parola, poste fuori centrale di cogenerazione ma inserite nella rete di teleriscaldamento, forniscano o meno calore alle stesse utenze direttamente alimentate dalla centrale stessa. Rimane inteso che, anche con l'inserimento lungo la rete di teleriscaldamento delle caldaie di integrazione e soccorso in parola, deve continuare ad essere soddisfatta la condizione primaria per l'ammissibilità del sistema alle agevolazioni sia sotto il profilo del finanziamento industriale che sotto l'aspetto fiscale, ad esso riconducibile: cioè l'energia elettrica prodotta dovrà comunque essere pari ad almeno il 10% dell'energia termica complessivamente erogata nel sistema…»

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TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO DA IMPIANTI di COGENERAZIONE

…teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.

Importanti chiarimenti sono stati forniti dalla RISOLUZIONE n. 2/D del n. 20 luglio 2009, in particolare: … «Le norme tecniche UNI 8887 sui sistemi per processi di cogenerazione, definiscono il sistema di teleriscaldamento a cogenerazione come “l’insieme degli elementi funzionalmente associati, atti a realizzare e controllare un processo di cogenerazione, nonché a trasferire, in parte od integralmente, il calore generato al sistema degli utilizzatori termici non ubicati presso la centrale o sistema di cogenerazione”. In pratica, il sistema di distribuzione del calore attraverso rete di teleriscaldamento può essere diretto o indiretto…».

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TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO DA IMPIANTI di COGENERAZIONE

…teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche

tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.

Importanti chiarimenti sono stati forniti dalla RISOLUZIONE n. 2/D del n. 20 luglio 2009, in particolare: «… Nel primo caso, un unico circuito idraulico collega la centrale di produzione con il corpo scaldante (termosifone o piastra) dell’utente. Viceversa, nel secondo caso, sono presenti due circuiti separati, mantenuti in contatto attraverso uno scambiatore di calore. … lo scambiatore, che in pratica sostituisce la caldaia o le caldaie, può produrre anche acqua di uso sanitario…»

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TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO DA IMPIANTI di COGENERAZIONE

…teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche

tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.

Importanti chiarimenti sono stati forniti dalla RISOLUZIONE n. 2/D del n. 20 luglio 2009, in particolare: «… Al riguardo, si ritiene che il termine “teleriscaldamento” sottolinei la peculiarità del servizio, ossia la distanza esistente tra il punto di produzione del calore e i punti di utilizzo: il teleriscaldamento è il sistema attraverso il quale viene trasferito il fluido termico prodotto dall’impianto di cogenerazione agli utenti allacciati, situati anche ad alcuni chilometri di distanza dall’impianto stesso. … tanto gli scambiatori di calore quanto le apparecchiature ad assorbimento, collegati alla rete di teleriscaldamento, risultano essere degli utilizzatori termici del calore generato, facenti parte del sistema di teleriscaldamento, attraverso i quali vengono riforniti di energia termica, a diversa gradazione, gli utenti allacciati.»….

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TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO DA IMPIANTI di COGENERAZIONE

…teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche

tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.

Importanti chiarimenti sono stati forniti dalla RISOLUZIONE n. 2/D del n. 20 luglio 2009, in particolare: «… Tutto ciò premesso, si chiarisce che l’aliquota prevista per gli usi industriali è legittimamente applicabile agli impieghi di gas naturale “nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell’art. 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili”, per le utilizzazioni di climatizzazione in genere (sia riscaldamento che raffrescamento o raffreddamento) e per uso igienico-sanitario.»….

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TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO DA IMPIANTI di COGENERAZIONE

…teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche

tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.

Importanti chiarimenti sono stati forniti dalla RISOLUZIONE n. 2/D del n. 20 luglio 2009, in particolare: «…In merito alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’ammissione allo specifico trattamento tributario,… dovendosi riferire agli impianti aventi “potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all’utenza”… piuttosto che al puntuale verificarsi del suddetto rapporto (10%) tra l’energia elettrica e l’energia termica erogate simultaneamente il riferimento temporale da prendere a base per la quantificazione del suddetto rapporto… fa riferimento a produzioni ed a raffronti relativi ad un “anno solare”.

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TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO DA IMPIANTI di COGENERAZIONE

«…In merito alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’ammissione allo specifico trattamento tributario,… dovendosi riferire agli impianti aventi “potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all’utenza”… piuttosto che al puntuale verificarsi del suddetto rapporto (10%) tra l’energia elettrica e l’energia termica erogate simultaneamente il riferimento temporale da prendere a base per la quantificazione del suddetto rapporto… fa riferimento a produzioni ed a raffronti relativi ad un “anno solare”. L’operatore, alla fine di ciascun esercizio finanziario, deve trasmettere all’UD competente una relazione tecnica contenente i seguenti dati: - ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA - ENERGIA TERMICA IMMESSA NELLE RETE - QUANTITA’ di GAS NATURALE UTILIZZATO DAL COGENERATORE - QUANTITA’ di GAS NATURALE UTILIZZATO DALLA CALDAIE.

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TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO DA IMPIANTI di COGENERAZIONE

…teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche

tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.

Per gli Ospedali, strutture non aventi le caratteristiche di un’attività di tipo industriale, aliquota usi civili Per le case di cura private, invece, ricorrendo il presupposto del fine lucrativo, aliquota usi industriali Tuttavia, con la recente nota prot. 77415 RU del 30.07.2014, la DIREZIONE

CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE, ha stabilito:

«…posta la natura imprenditoriale dell’attività svolta dalle aziende ospedaliere, sono ricompresi tra gli usi industriali di cui all’art. 26 del DLgs n. 504/1995 gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali.»

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TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO DA IMPIANTI di COGENERAZIONE

…teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche

tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) definizione :

“ sistema efficiente di utenza (SEU): sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.”

ADEMPIMENTI FISCALI (circolare 12/D del 25.07.2014)

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) Configurazione di approvvigionamento energetico (1:1):

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) ADEMPIMENTI previsti dal TUA per i SEU: circolare 12/D del 25.07.2014) Preliminarmente occorre precisare: Con il termine “titolare dell’impianto di produzione” si intende il produttore, cioè il soggetto responsabile della gestione dell’impianto per la produzione di energia elettrica e, in quanto tale, titolare della licenza fiscale di esercizio dell’officina elettrica di produzione, e non il proprietario degli asset di produzione. Analogamente, con il termine “titolare dell’unità di consumo” si intende il cliente finale, cioè il soggetto che effettivamente utilizza l’energia elettrica per il proprio consumo (uso finale) e non il proprietario degli asset di consumo.

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del 25.07.2014)

TIPOLOGIA n.1 il produttore coincide con il consumatore finale (cioè quando nel SEU è presente un solo

soggetto giuridico), - Il produttore generalmente (*) riveste la figura di soggetto obbligato, art. 53, comma 1,

lettera b) del TUA >licenza di esercizio officina di produzione, a richiesta, di acquisto.

- Esenzione da accisa in presenza di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e consumi per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall’abitazione, trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 52, comma 3, lettera b), del TUA. N.B. Anche in caso di parziale cessione alla rete, l’officina elettrica di produzione, ai fini

dell’applicazione dell’articolo 63, comma 3, del TUA, si configura come un’officina elettrica per uso proprio (diritto di licenza pari a € 23,24).

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del 25.07.2014)

TIPOLOGIA n.1 il produttore coincide con il consumatore finale (cioè quando nel SEU è presente un solo

soggetto giuridico), - Il consumatore finale, sull’energia eventualmente prelevata dalla rete, se ha le caratteristiche previste dall’articolo 53, comma 2, … … ovvero …. a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW; b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del 25.07.2014)

TIPOLOGIA n.1 il produttore coincide con il consumatore finale (cioè quando nel SEU è presente un solo

soggetto giuridico), - Il consumatore finale, sull’energia eventualmente prelevata dalla rete, se ha le caratteristiche previste dall’articolo 53, comma 2, … può, a sua scelta: a) fare denuncia anche di officina di acquisto e provvedere direttamente al versamento delle accise (se dovute) su tutta l’energia elettrica consumata (in questo caso deve segnalare la situazione al proprio venditore, affinché non sottoponga ad accisa l’energia elettrica da lui acquistata); ovvero, b) non richiedere di essere riconosciuto soggetto obbligato. In tal caso, il soggetto obbligato al pagamento delle accise, con diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale, è il Venditore dell’energia elettrica acquistata dalla rete.

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del 25.07.2014)

TIPOLOGIA n.2 il soggetto che gestisce l’impianto di produzione (il produttore) non coincide con il consumatore finale, Preliminarmente.…

- Il consumatore finale non può essere considerato autoproduttore;

-Il produttore fornisce l’energia elettrica ad un consumatore finale e non può essere considerato un autoproduttore, bensì esercente officina di produzione di energia elettrica a scopo commerciale; (art. 53, comma 1, lettera a) esercente officina elettrica) , diritto di licenza € 77,47.

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del 25.07.2014)

TIPOLOGIA n.2. il soggetto che gestisce l’impianto di produzione (il produttore) non coincide con il consumatore finale, Preliminarmente.…

Per quanto riguarda il prelievo di energia elettrica dalla rete, il fornitore assume la veste di: a) Venditore all’ingrosso (o grossista), se il contratto di fornitura è stipulato dal Produttore (soggetto obbligato); b) Venditore al dettaglio (soggetto obbligato), se il contratto di fornitura è stipulato dal Cliente.

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del 25.07.2014)

TIPOLOGIA n.2. il soggetto che gestisce l’impianto di produzione (il produttore) non coincide con il consumatore finale, Preliminarmente.…

Inoltre, per quanto riguarda la cessione di energia elettrica alla rete, l’ acquirente, a seconda delle scelte operate da chi vende, può essere: -il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) -un qualsiasi grossista che opera nel mercato dell’energia elettrica. N.B. In ogni caso, indipendentemente dai rapporti contrattuali con gli operatori esterni (casistiche 2a, 2b e 2c), il POD resta sempre nella titolarità del Cliente.

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del 25.07.2014)

TIPOLOGIA n.2. il soggetto che gestisce l’impianto di produzione (il produttore) non coincide con il consumatore finale, 2.a - il Produttore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l’acquisto dell’energia

elettrica dalla rete - casistiche di cui all’articolo 11, comma 11.4, lettera c), dell’Allegato A alla delibera 578/2013

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) In questo caso, tipologia 2.a -Il Cliente normalmente non è soggetto obbligato; - Il Produttore è soggetto obbligato (licenza di esercizio di una officina elettrica di produzione e di acquisto, a scopo commerciale).

-Il POD, intestato al Cliente, è anche il punto di “frontiera” dell’Officina intestata al Produttore (“mandato senza rappresentanza”, art. 1705 c.c.)

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) In questo caso, tipologia 2.a - La Società di vendita non applica l’accisa in quanto non fattura ad un consumatore finale; -Il Produttore è il soggetto obbligato al versamento delle accise sull’energia venduta al Cliente (derivante sia dalla produzione che dall’acquisto), in qualità di “soggetto che procede alla fatturazione di energia elettrica a un consumatore finale” (articolo 53, comma 1, lettera a, del TUA)

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del 25.07.2014)

TIPOLOGIA n.2. il soggetto che gestisce l’impianto di produzione (il produttore) non coincide con il consumatore finale, 2.b - il Cliente è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l’acquisto dell’energia

elettrica dalla rete - casistiche di cui all’articolo 11, comma 11.4, lettera b), dell’Allegato A alla delibera 578/2013

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) In questo caso, tipologia 2.b - Se il Cliente è soggetto obbligato (art. 53, comma 1, lettera c) oppure, a richiesta, comma 2….)

… ovvero ... “ c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione; 2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati: a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW; b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh. “

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) In questo caso, tipologia 2.b - il Cliente è soggetto obbligato al pagamento dell’accisa

-Il produttore cede in “blocco” l’energia e, in assenza di autoconsumi, trova applicazione l’art. 53-bis, comma 1, (comunicazione + dichiarazione) - I venditori (produttore e venditore) fatturano senza l’applicazione dell’accisa.

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) In questo caso, tipologia 2.b - il Cliente non è soggetto obbligato

-Il produttore esercisce un’officina elettrica a scopo commerciale, avendo contezza delle letture del contatore di cessione, che è nella titolarità del Cliente, quantificare e paga l’accisa sull’elettricità venduta (P-U) al Cliente consumatore finale; -Il venditore applica l’accisa in quanto fattura ad un consumatore finale.

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del 25.07.2014)

TIPOLOGIA n.2. il soggetto che gestisce l’impianto di produzione (il produttore) non coincide con il consumatore finale, 2.c - il Produttore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita dell’energia elettrica immessa in rete e il Cliente è titolare dei rapporti contrattuali per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata dalla rete - casistiche di cui all’articolo 11, comma 11.4, lettera a), dell’Allegato A alla delibera 578/2013

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) In questo caso, tipologia 2.c - Se il Cliente è soggetto obbligato (art. 53, comma 1, lettera c) oppure, trovandosi in presenza di due forniture, a richiesta, comma 2….)

… ovvero ... “ c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione; 2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati: a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW; b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh. “

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) In questo caso, tipologia 2.c - il Cliente è soggetto obbligato al pagamento dell’accisa (a richiesta, avendo 2 forniture)

-Il produttore, non vende al Cliente tutta l’energia prodotta, tuttavia, in assenza di autoconsumi art. 53-bis, comma 1, (comunicazione + dichiarazione) - I venditori (produttore e venditore) fatturano senza l’applicazione dell’accisa.

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) In questo caso, tipologia 2.c - il Cliente non è soggetto obbligato al pagamento dell’accisa (a richiesta, avendo 2 forniture)

-Il produttore esercisce un’officina elettrica a scopo commerciale, quantificare e paga l’accisa sull’elettricità venduta (P-U) al Cliente consumatore finale; -Il venditore applica l’accisa in quanto fattura ad un consumatore finale.

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SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) Ulteriori adempimenti e precisazioni forniti dalla circolare 12/D del 25.07.2014

- La riduzione del 12% dei consumi specifici non si applica in caso di sola produzione di energia elettrica; in questo caso possibilità di riconoscimento di maggiori consumi specifici (anche per oli e grassi animali e vegetali)

- Per impianti azionati da fonti rinnovabili diverse dai p.e. (es. solare, eolico, idroelettrico) scritturazione mensile dei dati (fermo restando la possibilità della convenzione potenza disponibile non superiore a 100 kW)

- qualora il Produttore rientri tra i soggetti di cui all’art. 53-bis, il Cliente, soggetto obbligato titolare di licenza di officina di acquisto per uso proprio, assume la responsabilità fiscale sull’energia elettrica acquistata “a partire dalla presa dell’officina venditrice” (art. 54 comma 3 del TUA).

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Ulteriori istruzioni STRUMENTI di MISURA

Con la Circolare 21/D del 25/07/2007 l’Agenzia delle Dogane ha, tra l’altro, specificato che per le nuove installazioni effettuate nei depositi e negli impianti soggetti a vigilanza fiscale possono essere installati esclusivamente misuratori ammessi alla verifica metrica ed alla legalizzazione con apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. Tra questi rientrano, nel nostro caso specifico, i contatori elettrici di energia attiva ed i relativi trasformatori di misura (allegato MI-003 del Decreto Legislativo n. 22 del 02/02/2007 e circolare 17/D del 23.05.2011). N.B. L’allegato MI-004 del medesimo Decreto attiene ai contatori di calore.

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Ulteriori istruzioni STRUMENTI di MISURA

In particolare, si segnala la Circolare congiunta 17/D/2011: “Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e complessi di misura elettrici

utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali”. I complessi di misura (contatori e relativi trasformatori di misura) istallati nelle officine elettriche al fine dell'accertamento e della liquidazione di tributi, devono rispettare i seguenti requisiti generali di sicurezza fiscale:

• essere dotati di totalizzatori progressivi, non alterabili e non azzera bili, salvo che attraverso la rimozione dei sigilli, questi ultimi anche di tipo elettronico, applicati dal produttore anche sull'involucro; • essere protetti dalla modifica, anche da remoto, della relativa costante di misura, salvo che attraverso la rimozione dei sigilli, questi ultimi anche di tipo elettronico, applicati dal produttore anche a protezione degli apparati costituenti la catena di misura; • essere installati attraverso un montaggio ed un'inserzione conformi alle vigenti norme tecniche.

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Ulteriori istruzioni STRUMENTI di MISURA

In particolare, si segnala la Circolare congiunta 17/D/2011: “Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e complessi di misura elettrici

utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali”. I contatori installati ai fini fiscali devono rispettare i criteri di precisione minima di cui alla seguente tabella.

• essere dotati di totalizzatori progressivi, non alterabili e non azzera bili, salvo che attraverso la rimozione dei sigilli, questi ultimi anche di tipo elettronico, applicati dproduttore anche sull'involucro; I trasformatori di corrente e di tensione installati ai fini fiscali devono rispettare i seguenti criteri di precisione minima

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Ulteriori indicazioni In riferimento agli AUTOCONSUMI del Produttore di EE

Art. 52, comma 3, del TUA: 2. E’ esente dall’accisa l'energia elettrica: a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre elettricita';

… La circolare 37/D/2007, inoltre …

“Riguardo ai consumi di elettricità per uso proprio, finalizzati all’attività di produzione e per mantenere la

capacità di produrre elettricità, si deve ritenere che l’esenzione, riferita all’attività di produzione, compete a

tutti i consumi dell’azienda produttrice …

… sono compresi tutti i consumi quali ad esempio: ausiliari di centrale, direttamente o indirettamente

connessi alla produzione di energia elettrica, servizi di illuminazione e di forza motrice di qualsiasi altro tipo,

altri servizi ausiliari, impieghi in uffici di amministrazione, consumi in locali per guardiania e custodia.”

quando la produzione di energia elettrica si configura come attività istituzionale del soggetto industriale,

viceversa, se la produzione di energia elettrica è un'attività incidentale del soggetto, l'esenzione spetta “esclusivamente per tutti i consumi di centrale, ivi compresa la relativa illuminazione”.

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Ulteriori indicazioni In riferimento agli AUTOCONSUMI del Produttore di EE

Circolare 37/D/2007,

“Riguardo ai prodotti energetici utilizzati nella generazione di energia elettrica, la

differenziazione nell’applicazione delle aliquote di accisa previste per “produzione” o per “autoproduzione”, dal punto 11 della tabella A, dovrà essere effettuata in relazione allo scopo cui è destinata l’attività di generazione dell’elettricità, applicando, come di consueto, l’aliquota prevista per la produzione anche riguardo alla quota parte afferente l’elettricità consumata per uso proprio, quando tali consumi sono finalizzati alla realizzazione dell’attività industriale di produzione dell’energia elettrica per la vendita a terzi soggetti utilizzatori o rivenditori. Viceversa, l’aliquota prevista per l’autoproduzione di energia elettrica è applicabile anche alla quota parte di prodotto energetico afferente l’energia elettrica consumata negli usi di centrale, nei casi in cui il processo di generazione di energia elettrica rappresenta un’attività incidentale per la realizzazione di altri processi produttivi, ovvero destinata al soddisfacimento di esigenze proprie dello stesso esercente l’officina elettrica, diverse dall’attività di produzione sopra detta.”.

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Ulteriori indicazioni In riferimento agli AUTOCONSUMI del Produttore di EE

Circolare 12/D/2014, (e nota DCGT prot. 130439 del 13.12.2013)

“Nel settore tributario in questione, quindi, per “autoproduzione” si intende - in contrapposizione a “produzione” - quell’attività di generazione di energia elettrica (di per sé attività di “impresa”) svolta da un soggetto che esercita una officina di produzione di energia elettrica non come attività economica a sé stante, ma in quanto funzionale ad altra attività del medesimo soggetto (ossia per uso proprio). All’inverso, si intende per “produzione” - in contrapposizione a “autoproduzione” - quell’attività di generazione di energia elettrica svolta da un soggetto che esercita una officina di produzione di energia elettrica come attività economica a sé stante. Ne deriva che l’autoproduttore è tale rispetto al consumo per uso proprio dell’energia elettrica che ha prodotto, mentre per l’energia elettrica prodotta in surplus rispetto ai propri fabbisogni e, quindi, ceduta a terzi, non può essere considerato autoproduttore, né l’energia elettrica ceduta può essere equiparata a quella auto-consumata. ..”

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“COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO: PROSPETTIVE, APPLICAZIONI E VANTAGGI per le IMPRESE”

Convegno Mercoledì 29 ottobre 2014, ore 15.00 – 18.00

Sede: Confindustria Mantova, via Portazzolo n. 9

ASPETTI FISCALI LEGATI ALLA COGENERAZIONE

FINE GRAZIE per l’ATTENZIONE

Ing. Nello Ferone

Ufficio delle Dogane di Mantova [email protected] - [email protected]

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