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Avv. Simona Cardillo La gestione del recupero crediti nell’Unione Europea I saggi sul mondo del credito | Collana a cura di Andrea Davide Arnaldi Area legale di SLACC CR - Synergy Key srl

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Avv. Simona Cardillo

La gestione del recupero crediti nell’Unione Europea

I saggi sul mondo del credito | Collana a cura di Andrea Davide Arnaldi Area legale di SLACC CR - Synergy Key srl

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SOMMARIOIl contratto in ambito europeo

p. 5

Riconoscimento delle sentenze

p. 10

Il decreto ingiuntivo europeo

p. 27

Premessa

p. 4

Giurisdizione

p. 10

Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

p. 25

Legge applicabile

p. 7

In conclusione

p. 32

La gestione del recupero crediti

p. 22

Consigli pratici

p. 31

Gli elementi essenziali del contratto

p. 7

Clausole del contratto

p. 12

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PremessaL’Unione Europea rappresenta oggi uno dei maggiori mercati del mondo ed una grande opportunità soprattutto per le piccole e me-die imprese. Spesso, però, queste ultime ritengono ri-schioso e complicato recuperare gli eventuali importi insoluti e desistono, per questa ra-gione, dallo svolgere operazioni commerciali transfrontaliere.

L’Unione Europea, consapevole di questo, ha introdotto alcuni strumenti (quali il Titolo Esecutivo Europeo ed il Decreto ingiuntivo Europeo) che si prefiggono l’obiettivo di ren-dere il recupero transfrontaliero dei crediti il più possibile semplice, rapido ed omogeneo nei vari Paesi.

Non bisogna però dimenticare che è dal con-tratto che nasce il credito, il quale altro non è che il prezzo del prodotto venduto.Risulta, quindi, di importanza strategica la stesura di un contratto ben formulato, che sfrutti le previsioni di legge e le adegui al bu-siness ed alle specifiche esigenze aziendali.

Il credito si tutela infatti, in prima battuta con un contratto redatto in modo accorto e con-sapevole il quale, da un lato permetterà di prevenire contestazioni strumentali e, dall’al-tro lato fornirà gli strumenti per un recupero giudiziale più agile e dagli esiti, almeno par-zialmente, più sicuri.

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Il contratto in ambito europeoIl contratto transfrontaliero è l’accordo tra parti appartenenti a diversi Paesi, oppure l’accordo tra due soggetti appartenenti allo stesso Paese, ma che produce i suoi effetti anche (o solo) in un Paese straniero (come ad esempio accade nel caso dei contratti di di-stribuzione). Con tale negozio vengono dunque coinvolti sistemi giuridici differenti.

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Il contratto in ambito europeo

p. 7

p. 10

p. 10

p. 7> Gli elementi essenziali del contratto

> Legge applicabile

> Giurisdizione

> Riconoscimento delle sentenze

p. 12> Clausole del contratto

In ambito europeo, in materia di contratti, nonostante in determinati settori ed in rela-zione a specifici istituti sia intervenuta un’ar-monizzazione delle varie legislazioni nazio-nali (in particolare mediante l’introduzione di Convenzioni), esse continuano a presentare delle differenze importanti.

Anche in ambito transfrontaliero ha valore decisivo la volontà contrattale delle parti, e sono quindi molto importanti le fasi precon-trattuale e di stesura del contratto, in quanto essenziali alla tutela delle ragioni dei contra-enti in particolare in caso di contestazioni, ritardati pagamenti e morosità.

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Gli elementi essenziali del contrattoLegge applicabile

LIBERTÀ DI SCELTAIl contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti1. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero ad una parte soltanto di esso e possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella inizialmente pattuita.

La scelta della legge applicabile è molto im-portante e determinerà l’interpretazione del contratto, l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono, le conseguenze dell’inadem-pimento di tali obbligazioni, il risarcimento dei conseguenti danni, l’estinzione delle ob-bligazioni e le conseguenze dell’eventuale nullità del contratto.

LEGGE APPLICABILE IN MANCANZA DI SCELTASe le parti non hanno scelto la legge applica-bile, il Regolamento stabilisce che si debba

È essenziale però individuare le norme imperative che disciplinano il contratto (inderogabili dalle parti), onde evitare di utilizzare clausole contrattuali contrarie alla legge, che potrebbero comportare l’annullamento o addirittura la nullità del negozio.

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Il contratto in ambito europeo

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applicare la legge del Paese con cui il con-tratto presenta il collegamento più stretto. A tale fine, lo stesso Regolamento fissa delle linee guida in considerazione del natura del contratto .

Se detti principi individuati dal Regolamen-to non sono applicabili, la legge applicabile sarà stabilita sulla base del paese di residenza dell’attore principale.

LEGGE APPLICABILE E CONVENZIONI INTERNAZIONALIAlcune materie formano oggetto di specifi-che Convenzioni internazionali, le quali han-no lo scopo di porre in essere un’uniforme regolamentazione legale fra Stati con diverse normative.

Tra queste vi è la Convenzione di Vienna in materia di vendita internazionale di beni mo-bili

ALCUNI ESEMPI:>Contratto di vendita di beni, fornitura di servizi affiliazioni o distribuzione – legge del Paese dell’attore principale che esegue il contratto. >Contratto relativo agli immobili – legge del Paese in cui si trova l’immobile.

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Convenzione conclusa a Vienna l’11 aprile 1980, ratificata da oltre 76 paesi, tra cui l’Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765.

Il contratto in ambito europeo

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ESEMPIO

Se un venditore italiano vende in Francia, quale legge si applica?

In base al Regolamento Roma I, se venditore e compratore di un bene non hanno determinato una legge applicabile si applica la legge del paese del venditore.Quindi se il venditore ha la sua sede legale in Italia, come nel caso in esame, e vende in Francia, si applicherà la legge italiana.

Tuttavia il Diritto internazionale privato italiano in materia di vendita internazio-nale di vendita di beni mobili prevede di applicare la Convenzione di Vienna.La Convenzione di Vienna, si noti, prevede che1. Le parti possano escluderne l’applicazione 2. Le questioni non espressamente risolte dalla stessa Convenzione siano rego-late secondo i princìpi generali o secondo la legge applicabile al contratto.

Quindi, nel caso in esame, le questioni non risolte dalla Convenzione saranno disciplinate dalla legge Italiana.

Riassumendo, le possibilità che si offrono al venditore italiano di beni mobili che vende in Francia, sono tre:• scegliere la legge italiana per tutto il rapporto, oppure solo per alcuni aspetti• scegliere la legge francese per tutto il rapporto, oppure solo per alcuni aspetti• oppure applicare la convenzione di Vienna, per l’intera Convenzione o per una parte

Con ciò sempre ricordano che, come detto, laddove la Convenzione internazio-nale non disciplini uno specifico aspetto, si farà riferimento, oltre che ai principi generali, alla legge nazionale.

È quindi certamente conveniente prevedere comunque un legge nazionale da applicarsi in via residuale.

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Gli elementi essenziali del contrattoGiurisdizione

Riconoscimento delle sentenze

Nei procedimenti civili e commerciali la Giu-risdizione è individuata dal Regolamento 44/2001 (Regolamento Bruxelles I), il quale di-sciplina anche il riconoscimento e l’esecuzio-ne delle decisioni in materia civile e commer-ciale negli Stati membri dell’Unione europea.

Il Regolamento 44/2001, prevedendo, in pri-mo luogo, la libertà di scelta delle parti, indi-vidua tre tipi di competenze:1. Il foro “generale”, secondo il quale è competente il Giudice del domicilio del con-venuto;2. I fori “speciali”, alternativi a quello genera-le e fondati sulla materia che forma oggetto della controversia ;3. I fori “esclusivi”, in deroga al foro generale e valevoli indipendentemente dal domicilio del convenuto.

Questi ultimi sono sempre inderogabili4.

Per quanto attiene ai Paesi membri dell’Unione Europea, in materia commerciale, il problema del riconoscimento delle sentenze straniere è stato superato grazie alla Convenzione di Bruxelles del 1968 sul riconoscimento delle sentenze commerciali.

Ad esempio, in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili sono competenti i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato; in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi sono competenti i giudici dello Stato membro in cui ha sede la persona giuridica).

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Il contratto in ambito europeo

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In ambito internazionale, per quanto riguarda la situazione dell’Italia occorre invece rilevare che il nostro Paese ha sottoscritto trattati del tipo sopra descritto con poche Nazioni, come ad esempio la Svizzera, la Norvegia, l’Argentina, il Brasile, l’Egitto e la Turchia. Per questo motivo, nella maggioranza dei Paesi mondiali, le sentenze dei giudici italiani non sono riconosciute.

5Tutte le Nazioni firmatarie garantiscono la reciproca efficacia delle suddette sentenze, con gli unici limiti della contrarietà all’ordine pubblico, del mancato rispetto del diritto di difesa delle parti e dell’esistenza di altre sentenze, precedentemente emanate, che hanno statuito sulla stessa controversia5.

Alla luce di quanto detto, al fine di evitare elementi di incertezza ed il rischio di attribu-zione della competenza ad un Giudice diffe-rente da quello voluto, è certamente oppor-tuno inserire nel testo contrattuale (o nelle Condizioni Generali di contratto) una clausola di attribuzione di competenza.

Il contratto in ambito europeo

IL REGOLAMENTO UE 1215 / 2012(dal 2015 sostituirà il Reg. CE 44 / 2001)

La nuova disciplina del Regolamento UE 2015 / 2012, che sarà applicabile dal gennaio 2015 in sostituzione al Regolamento CE 44/2001, rappresenta l’ultimo dei numerosi interventi normativi adottati dal Legislatore europeo e ha quale scopo principale quello di eliminare definitivamente gli ostacoli ancora esistenti al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze nei Paesi membri dell’Unione.Per quanto riguarda i criteri d’individuazione della competenza giurisdiziale, il nuovo Reg. UE 1215 / 2012 non presenta evidenti stravolgimenti dell’attuale disciplina del Reg. CE 44 / 2001.

Si noti, ad esempio, come la competenza giurisdiziale in materia di contratti di vendita e prestazioni di servizi non presenti sostanziali modifiche rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento precedente. Rimane infatti, da un lato, la regola secondo cui la competenza spetta al giudice delle Stato membro, in cui il convenuto ha il proprio domicilio (oppure, se persona giuridica, la propria sede) e, dall’altro, la possibilità alternativa di radicare la controversia“ davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stat o deve essere eseguita“ (art. 2.1, lett (a), vecchio art. 5.1 del Regolamento CE n. 44 / 2001).

La principale innovazione indotta dal regolamento UE 1215 / 2012 consiste nell’abolizione delle procedure necessarie affinchè la decisione giudiziale, resa dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro, diventi esecu-tiva in un altro Stato membro.La disciplina attualmente vigente (Reg. CE 44 / 2001) prevede infatti che le decisioni emesse in uno Stato membro ed ivi esecutive possono essere eseguite in un altro Stato membro dopo essere state dichiarate, dalle rispettive autorità competenti, esecutive su istanza della parte interessata.La nuova disciplina mira ad un’estrema semplificazione della procedura, prevedendo che “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati mem-bri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”.

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Le premesse

Le definizioni

Entrata in vigore dell’accordo

Indicano gli aspetti essenziali dell’affare e le aspettative riposte dalle parti nell’esecuzione del contratto. Rendono più agevole l’interpre-tazione del contratto e della volontà delle parti.

Si tratta di una sorta di glossario che spiega cosa le parti vogliono effettivamente significare utiliz-zando uno specifico termine. Consente di evitare difformità di traduzione e problemi di interpretazione del contratto.

Il momento di entrata in vigore del contratto deve intendersi quello in cui si è perfezionato il consen-so delle parti. Se, però, le parti hanno rinviato l’esecuzione del contratto ad un momento successivo, è opportu-

Clausoledel contratto

Il contratto in ambito europeo

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Clausola di forma scritta

Clausola salvatoria

Clausola del contrattoClausola di forza maggiore ed Eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship)

La clausola in argomento stabilisce che qualsi-voglia modifica o aggiunta al contratto dovrà essere fatta, a pena di nullità, in forma scritta. La stessa può avere valore decisivo in un’eventuale azione giudiziale di recupero crediti o per con-trastare contestazioni strumentali.

Le cc.dd. Representations and Warranties impe-discono l’invalidamento dell’intero contratto a fronte della nullità di una o alcune delle clausole che lo compongono.

È certamente conveniente inserire questa clau-sola seppure sia i sistemi giuridici di civil law che quelli di common law riconoscono la possibilità che sopravvengano circostanze tali da rendere le prestazioni oggetto del contratto eccessiva-mente onerose o addirittura impossibili.

no che individuino chiaramente quali eventi devo-no verificarsi per la piena efficacia del contratto e disciplinino il caso in cui detti eventi non si verifi-chino entro un termine stabilito.

Il contratto in ambito europeo

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Scelta della legge applicabile

Clausola del contrattoScelta della lingua

Come già detto si tratta di una clausola es-senziale che determina il valore ed il signifi-cato delle disposizioni contrattuali e che inci-de sull’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono e sulle eventuali conseguenze di un inadempimento.

La scelta della lingua è indispensabile per evitare il rischio di incomprensioni dovute alla apparte-nenza a paesi differenti delle parti.

Il contratto di distribuzione

In tutti i Paesi dell’Unione Europea per contratto di distribuzione si intende un con-tratto con cui il produttore attribuisce al distributore il diritto (in esclusiva o meno) di acquistare e rivendere i propri prodotti in un territorio per un determinato periodo.

Seppure la struttura contrattuale di base sia in linea generale sempre la medesima, il contratto è soggetto a discipline diverse tra loro a seconda della legge cui è sog-getto:

> Il Belgio è l’unico paese UE ad avere una disciplina normativa della distribuzione (L.27.07.1961). Questa è molto favorevole per il concessionario, il quale tra le altre cose ha diritto a un ragionevole termine di preavviso per il recesso e ad un’indennità di fine rapporto.

ESEMPIO

Il contratto in ambito europeo

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> In Germania, si è consolidata una tendenza giurisprudenziale che riconosce al con-cessionario un’indennità di fine rapporto quando sia strettamente integrato nell’or-ganizzazione di vendita del concedente e sia tenuto a trasferire la clientela al fornitore alla fine del contratto.

> In Francia, si fa ricorso al concetto di rottura abusiva del rapporto per riconoscere al concessionario un risarcimento, calcolato normalmente intorno ai due anni di provvi-gione.

> In Italia, l’indennità è calcolata solitamente in misura non superiore ad un anno di provvigioni (spesso in misura anche minore).

LEGGE SCELTA VANTAGGI SVANTAGGI

Evita l’applicazione di leggi nazionali che potrebbero

contenere principi incompatibili con le esigenze del commercio

internazionale.

Contenuti poco prevedibili. Funziona solo con l’arbitrato.

LEX MERCATORIA(usi e principi

del commercio internazionale)

Normalmente gradita alla controparte.

Normativa non conosciuta: più difficile da gestire.

PAESE CONTROPARTE

Mette ambedue le parti sullo stesso piano

Normativa non conosciuta: più difficile da gestire.

PAESE TERZO

Il contratto in ambito europeo

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Clausola del contrattoScelta del Giudice competente

In relazione alla scelta della Giurisdizione, oltre a quanto già detto, occorre ricordare la possibilità di prevedere una clausola compro-missoria (la quale dovrà essere redatta in for-ma scritta), con la quale stabilire che eventua-li controversie siano decise nell’ambito di un Arbitrato6 invece che dalla Giustizia ordinaria.

VANTAGGI SVANTAGGI

– Preparazione tecnica dell’Arbitro– Neutralità dell’Arbitro– Tempi rapidi

– Costi – Scarsa dimestichezza con le procedure

ARBITRATO

– Certezza del diritto– Possibilità di ricorrere in seconda e terza istanza– Familiarità con il sistema giudiziale

– Rigidi formalismi– Tempi lunghi– Procedure complesse– Difficoltà di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze all’estero–Scarsa flessibilità delle decisioni

GIURISDIZIONE ORDINARIA

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEL LODO ARBITRALE: In forza dell’art. 839 c.p.c., chi vuol far valere in Italia un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della Corte d’appello nella cui circoscrizione risiede l’altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la Corte d’appello di Roma.

Le organizzazioni arbitrali internazionali: Associazione Italiana per l’Arbitrato (AIA) (Roma); Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano; Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI);London Court of International Arbitration (LCIA); American Arbitration Association (AAA); China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC).

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Il contratto in ambito europeo

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Clausola del contrattoTermini e modalità di consegna

La scelta del vettore, il controllo delle merci, il documento rilasciato dal vettore all’atto della presa in carico dei beni, sono aspetti cruciali, destinati ad incidere sull’esito di un’azione di recupero crediti o sulla capacità di contrasta-re eventuali contestazioni.

Per acquisire il diritto ad incassare il venditore deve consegnare la merce entro la data pre-vista, nel luogo contrattualmente convenuto, producendo alla controparte adeguata prova documentale.

Le condizioni di consegna sono, quindi, uno dei punti chiave del contratto internazionale in quanto determinano il passaggio dei rischi tra le parti, le modalità di trasporto, i costi ed il controllo delle merci, l’esigibilità del paga-mento del prezzo.

Il presidente della Corte d’appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l’efficacia del lodo straniero, salvo che:1. la controversia non potesse formare ogget-to di compromesso secondo la legge italiana;2. il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

A dispetto di quanto si possa pensare, il lodo arbitrale viene più facilmente riconosciuto rispetto ad una sentenza del Tribunale na-zionale. Questo è dovuto alla larghissima dif-fusione della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

> Il luogo di consegna contrattuale> A chi compete la scelta del vettore> A chi spetta sostenere le spese di trasporto e di quelle ad esso accessorie > Come vengono suddivisi i rischi di danni e/o perdite alle merci trasportate > A chi compete, ove occorra, l’obbligo dell’assolvimento delle formalità doganali > A chi compete l’obbligo dell’ottenimento dei documenti (di esportazione, importazione,

spedizione, trasporto)

Attraverso la pattuzione dei termini di resa della merce, bisogna definire:

Il contratto in ambito europeo

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Esiste uno strumento prezioso per indi-viduare in modo completo ed esauriente quali siano le obbligazioni assunte dalle parti in ordine alla consegna delle cose oggetto del contratto. Si tratta degli Incoterms7, ovvero termini standardizzati non fraintendibili nel com-mercio internazionale.

In relazione all’ambiente in cui viene ese-guito è necessario poi distinguere le di-verse tipologie di trasporto8 (via terra, via acqua, via aria), le quali sono disciplinate da differenti Convenzioni.

Il contratto di trasporto stradale via terra trova, ad esempio, la sua disciplina nella “Convenzione relativa al contratto di tra-sporto internazionale di merci su strada” (C.M.R.) firmata a Ginevra il 19/5/1956 e resa esecutiva in Italia con legge del 6/12/1960 n. 16219.

Il documento di trasporto disciplinato della legge in discorso è il C.M.R., docu-mento che forma prova delle condizioni di trasporto e del ricevimento delle merci da parte del vettore.

Gli Incoterms sono termini di poche lettere che rimandano ad una specifica determinazione di costi, obblighi e responsabilità nel trasporto e nella consegna dei beni. Per verificare gli Incoterms applicabili si può fare riferimento agli Incoterms 2010 entrati in vigore nel gennaio 2011.

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Oltre che per un trasporto effettuato integralmente su strada, la convenzione è valida anche per i trasporti intermodali con parte del percorso effettuato tramite ferrovia, nave e aereo purché non si verifichi una interruzione del trasporto stesso (ad esempio con scarico della merce da autocarro e riposizionamento su altro mezzo), nel qual caso vengono applicate le convenzioni relative al nuovo tipo di trasporto.

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La disciplina del trasporto internazionale è contenuta in convenzioni applicabili nei singoli settori del trasporto. Trasporto marittimo - Convenzione internazionale per l’unificazione di certe regole in materia di polizza di carico meglio nota come Convenzione di Bruxelles (Bruxelles 25 agosto 1924) - Protocollo portante modifica della Convenzione sopra enunciata (Bruxelles 23 febbraio 1968) - Protocollo portante modifica della Convenzione sopra enunciata come modificata dal precedente Protocollo (Bruxelles 21 dicembre 1979) - Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci via mare (Amburgo 31 marzo 1978) meglio nota con il nome di regole di Amburgo Trasporto aereo - Convenzione di Montreal (Montreal 28 maggio 1999) Trasporto stradale - Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (Ginevra 19 maggio 1956) meglio nota come C.M.R. - Protocollo di modifica di tale Convenzione (Ginevra 5 luglio 1978) Trasporto ferroviario - Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (Berna 9 maggio 1980) meglio nota come COTIF - Protocollo portante modifica alla Convenzione sopra enunciata (Vilnius 3 giugno 1999).

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L’IMPORTANZA DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO: Negli scambi internazionali il documento di trasporto assume un ruolo assolutamente rilevante in quanto:1. Viene emesso da un soggetto terzo rispetto al contratto di compravendita e che detiene la merce nella fase di passaggio tra vendi-tore e compratore;2. Consente di individuare le responsabi-lità connesse all’esecuzione del trasporto.

Come si vedrà, la disponibilità del docu-mento di trasporto diviene determinante in caso di necessità di esperimento di azio-ni di recupero crediti.

Clausola del contrattoGaranzie del venditore e contestazioni

Garanzie che l’esportatore deve prestare sul-la merce venduta:1. Il venditore deve consegnare beni della quantità, qualità e tipo richiesti dal contratto e che siano disposti o imballati nel modo ri-chiesto dal contratto.2. Il venditore non è responsabile per un di-fetto di conformità dei beni che al momento della conclusione del contratto il compratore conosceva o non avrebbe potuto ignorare.

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Clausola del contrattoValidità dei termini e Condizioni generali di contratto

Determinazione del corrispettivo

I Termini e Condizioni generali possono es-sere integrati nel testo contrattuale ovvero contenuti in un testo separato. Se contenuti in un testo separato rispetto al contratto principale occorre accertarsi dei re-quisiti di validità ed applicabilità richiesti dal-la legge applicabile.

Nell’ottica di agevolare un eventuale recupero del credito non onorato e, ancor prima, di evitare contestazioni strumentali, è bene specificare nel testo contrattuale (e non solo nella fattura) il prezzo di ogni prestazione e di ogni bene ed anche il termine di scadenza del relativo pagamento, ovvero il momento in cui il prezzo diverrà esigibile.

Il più delle volte il corrispettivo della prestazione offerta corrisponde al pagamento del prezzo.

Termini di pagamento e conseguenze dei ritardi di pagamento

È fondamentale stabilire con chiarezza le conseguenze dei ritardi di pagamento, disciplinando l’applicabilità di interessi di mora, di spese di sollecito e di recupero, e di

Il contratto in ambito europeo

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eventuali penali per il risarcimento dei danni causati dal ritardo.

Nel 2011 l’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2011/7/UE allo scopo di rendere più incisiva la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed al fine di creare una cultura di pagamento immediato.

Il recepimento della direttiva dai vari paesi europei ha creato una discreta armonizzazione delle normative nazionali.

In Italia la direttiva è stata recepita con D.lgs 192/2012, modificativo del D.Lgs. 231/2002

Clausola del contrattoAlcuni ulteriori accorgimenti

Ai fini di un eventuale recupero del credito, può essere determinante l’aver indicato con chiarezza nella fattura la natura e la quantità dei prodotti o servizi. Sarà infatti così più facile ricondurre la fattura alla prestazione resa e più difficile contestare la mancata liquidità del credito.

Il contratto in ambito europeo

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La gestione del recupero crediti

Dato il sostanzioso numero di documenti che il creditore dovrà fornire, per il recupero giu-diziale del credito, a prova dell’esecuzione della prestazione, sarà, quindi, certamente d’aiuto l’aver impostato un buon processo di acquisizione ed archiviazione dei documenti fin dal principio del rapporto contrattuale.

LA GESTIONE PRELEGALE E STRAGIUDIZIALE: L’attività di recupero credito, nella fase pre legale, può essere con-dotta direttamente o mediante il ricorso a società di servizio o studi legali sia ubicati nel Paese del creditore che in quello del debito-re. Rispetto al passato e con ottimizzazione di costi predefinibili, è possibile procedere al recupero del credito nella fase stragiudiziale attraverso le seguenti attività:

> Fatture insolute> Estratto conto> CRM, Lettere di vettura e bolle di consegna Firmati (vettore/destinatario)> Riconoscimento di debito> Procura alle liti (speciale)> Contratto / Ordini di acquisto> Condizioni Generali di Vendita/ Servizio> Corrispondenza / informazioni commerciali

Per il recupero giudiziale del credito, il creditore dovrà fornire come prova:

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p. 27> Il decreto ingiuntivo europeo

> Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

p. 31> Consigli pratici

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1. Lettera di sollecito scritto da parte del cre-ditorie o della società service.2. Lettera legale di diffida al pagamento mediante ricorso ad uno studio legale.3. Gestione del contenzioso e/o piani di rientro.4. Attività di collection telefonica integrata a quella legale da condursi sia presso il Paese del creditore che direttamente sul territorio del debitore.5. Rintraccio del debitore ed attività dirette a rilevare la consistenza patrimoniale mediante società di servizi10.

LA GESTIONE DEL RECUPERO GIUDI-ZIALE DEL CREDITO: Per poter procedere esecutivamente nei confronti di un controparte ubicata nell’Unione Europea è necessario, come per le attività domestiche, conseguire un titolo esecutivo.

Le finalità dei procedimenti giudiziari europei sono:1. Snellire e semplificare le regole prece-dentemente in vigore, in modo tale da ren-dere immediatamente operative in uno Stato membro il titolo esecutivo emesso in un altro Stato Membro.2. Rendere più veloce e semplice l’accesso all’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata pronunciata la decisio-ne giudiziaria.3. Realizzare uno spazio comune europeo an-che nel diritto processuale civile, in particola-re mediante il superamento della procedura di “exequatur”, in base alla quale il riconosci-mento e l’esecuzione di una decisione in uno Stato membro diverso da quello d’origine ne-cessità di una dichiarazione di esecutività da parte del sistema giudiziario dello Stato in cui la decisione deve essere eseguita.

Alcuni strumenti processuali utili per il recupero giudiziale del credito sono il Titolo Esecutivo Europeo (Reg. 805/2004) e il Decreto Ingiuntivo Europeo (Reg. CEE 1986/2006) Reg. CE 1896 / 2006.

In alcuni Paesi come la Spagna l’attività di verifica del patrimonio del debitore ai fini del recupero giudiziale del credito è di competenza del Tribunale stesso.

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La gestione del recupero crediti

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In questo quadro si inserisce un recentissimo intervento del Consiglio dell’Unione Euro-pea con il quale è stato introdotto, all’interno dell’Unione Europea, un Regolamento che istituisce l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. Si tratta di un vero e proprio sequestro cau-telare europeo immediatamente eseguibile, applicabile alle cause transfrontaliere e che sarà caratterizzato (questa è l’idea del Con-siglio) da una procedura esile ed omogenea nei vari Paesi.

La nuova ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari11.Il Consiglio dell’Unione europea, con lo sco-po di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti e di omogeneizzare le procedure all’interno dell’Unione Europea, il 13 maggio 2014 ha adottato un Regolamento che istitui-sce l’ordinanza europea di sequestro conser-vativo su conti bancari.La procedura europea di sequestro, che sarà applicabile solo alle cause transfrontaliere, appare molto interessante in quanto sarà ac-cessibile al creditore in alternativa ai mezzi esistenti in diritto nazionale e comunitario e permetterà a quest’ultimo di ottenere, in via cautelare, il sequestro delle somme deposi-tate sul conto corrente bancario intestato al debitore (o intestato a un terzo, ma riconduci-bile al debitore) presso istituti bancari in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha la propria sede o diverso dallo Stato membro del Giudice al quale la misura è richiesta.

Vista la natura cautelare della procedura, l’ordinanza potrà essere richiesta dal creditore a condizione che sussistano i presupposti dell’urgenza e della concreta esistenza del rischio di vedere vanificata la possibilità di recuperare il credito, qualora non venisse concessa la misura cautelare.La domanda (la quale verrà presentata mediante il deposito di moduli standard che saranno a tale fine predisposti) potrà essere rivolta all’autorità giudiziaria, la quale, verificate le informazioni fornite dal creditore e la sussistenza dei presupposti di legge, emetterà l’ordinanza inaudita altera parte (con l’ordinanza il Giudice potrà imporre al creditore istante il versamento di una cauzione o di altra idonea garanzia del risarcimento degli eventuali danni).L’ordinanza potrà essere immediatamente eseguita nel paese nel quale si trova il conto corrente bancario ed avrà l’effetto di bloccare i fondi detenuti all’estero dal debitore, impendendo che quest’ultimo possa vanificare l’efficace recupero del credito.Un’importante caratteristica della procedura in discorso è da rinvenirsi nel fatto che, una volta ottenuto un titolo, il creditore istante potrà richiedere al Giudice che ha emesso l’ordinanza di attivarsi per ottenere informazioni utili ad identificare la banca e il conto corrente del debitore. Questa fase richiederà necessariamente la collaborazione di un’autorità designata nel luogo di esecuzione, che abbia i poteri necessari a svolgere tale funzione, a ottenere efficacemente le predette informazioni e a rivelarle.ll Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (PE/CONS 34/14) entrerà in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea per diventare poi applicabile decorsi trenta mesi dalla sua entrata in vigore.

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La gestione del recupero crediti

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Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestatiRegolamento CE 805/2004

CAMPO D’APPLICAZIONE: Il regolamen-to si applica alle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale e non concer-ne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa.

CREDITO NON CONTESTATO: Un credito si considera non contestato se:> Non contestato durante un procedimento giudiziario> Debitore non comparso ad una udienza dopo aver contestato> Credito espressamente riconosciuto me-diante transazione giudiziale> Credito espressamente riconosciuto in atto pubblico

Il titolo esecutivo europeo è un certificato che consente che le decisioni giudiziarie, le transa-zioni giudiziarie e gli atti pubblici relativi a cre-diti non contestati, possano essere riconosciuti ed eseguiti automaticamente, in un altro Stato membro, senza procedimento intermedio.

È applicabile in tutti gli Stati membri a eccezione della Danimarca.

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PROCEDURA: La decisione relativa ad un credito non contestato, previa verifica di presenza di determinati requisiti, è certifica-ta come titolo esecutivo europeo dallo Sta-to membro che ha pronunciato la decisione (Stato membro d’origine). La certificazione avviene in base a un certificato standard. Se la certificazione riguarda solo parte della de-cisione, si parlerà allora di “titolo esecutivo parziale”.

ESECUZIONE: Il diritto applicabile alla procedura di esecuzione è quello dello Stato membro in cui viene richiesta l’esecuzione della decisione (Stato membro di esecuzione). Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell’esecuzione:> Una copia della decisione;> Una copia del certificato di titolo esecutivo europeo;> Se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una sua tradu-zione nella lingua ufficiale dello Stato mem-bro dell’esecuzione oppure in un’altra lingua che abbia dichiarato di accettare.

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Il decreto ingiuntivo europeoRegolamento CE n. 1896/2006

CAMPO D’APPLICAZIONE: La procedura europea di ingiunzione di pagamento si appli-ca alle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale e non concerne, in parti-colare, la materia fiscale, doganale o ammini-strativa.

VANTAGGI DEL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO: > Uso di moduli di semplice compilazione> Non è necessaria una assistenza tecnica> Il ricorrente deve limitarsi a descrivere e non allegare le prove> Il provvedimento è esecutivo senza il ri-conoscimento (exequatur) Reg. 44/2011 o la certificazione del Reg. 805/2004.> Non vi è un obbligo di traduzione del ricorso> Non è necessaria una assistenza tecnica> Il ricorrente può depositare l’atto ma, in caso di opposizione, rinunciare a coltivare la causa senza il consenso della controparte> Riduzione dei termini per opposizione (30 gg e non 50 UE e 60 Extra UE).

È applicabile in tutti gli Stati membri a eccezione della Danimarca.

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CAMPO D’APPLICAZIONE: La procedura europea di ingiunzione di pagamento si appli-ca alle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale e non concerne, in parti-colare, la materia fiscale, doganale o ammini-strativa.

INTRODURRE UNA RICHIESTADI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA: I crediti pecuniari in causa devo-no essere liquidi ed esigibili alla data in cui la domanda di ingiunzione di pagamento euro-pea viene introdotta.

PROCEDURA:1. Presentazione della domanda, art. 7

> Generalità delle parti, del Giudice e del Difensore.> Motivi della competenza Giurisdizionale.> Importo del diritto di credito.> Descrizione circostanze invocate a base del credito.> Importo Interessi, Saggio, Periodo di tempo.> Penalità contrattuali (accessorio) – richia-mo clausola contrattuale che stabilisce la penalità ed affermare violazione.> Eventuali spese (Giudiziarie e non).> Le prove e l’asseverazione delle informa-zioni fornite.

Il Giudice esamina solo quanto indicato nel modello standard A

Ordine del Giudice di integrazione in “congruo termine”, in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’art. 7.

2. Esame della domanda

3. Richiesta di rettifica / integrazione

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Per irricevibilità, Art. 8:> Diritto controverso eccede limiti oggettivi Regolamento.> Controversia non transfrontaliera.> Credito privo dei requisiti di esigibilità e liquidità.

Per manifesta infondatezza, Art. 11:> Descrizione di soli mezzi di prova inam-missibili o irrilevanti.> Inesistenza in iure, rilevabile in modo uni-voco, del diritto di credito fatto valere.

> Archiviazione del procedimento> No informativa a Convenuto> No effetto giudicativo:- Possibilità introduzione processo ordinario- Possibilità deposito Ricorso D.I. Nazionale- Possibilità deposito nuovo D.I. Europeo

La domanda deve essere composta da:> Intestazione “Ingiunzione di pagamento europea”.> Indicazione Autorità emittente.> Indicazione Data emissione.> Indicazione Parti e rappresentati.> Indicazione Importi ingiunti.> Termine di 30 gg. per opposizione.> Avviso ingiunzione emessa su informazioni non verificate dal giudice.

La natura del provvedimento: natura di titolo esecutivo se non opposto. E’ onere dell’istante verificare l’emissione e procedere con la notifica al Convenuto.

4. Rigetto domanda

5. Effetti del rigetto

6. Accoglimento della domanda

La pronuncia del provvedimento deve essere fatta non oltre i 30 gg. dalla presentazione del ricorso.

30 gg.

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7. L’opposizione

8. Il passaggio in giudicato

9. Esecuzione forzata

10. Opposizione all’esecuzione

11. Rifiuto dell’esecuzione

> Termine: 30 gg.> Forma: Compilazione Modello Standard F.> Contenuto: Semplice “contestazione” cre-dito senza motivazione. > Effetti: Prosegue il Procedimento avanti Giudice dello Stato d’Origine e secondo Lex fori.> Giudice: Concede termine per integrare opposizione ex art. 163 cpc.> IMP: Se previsto nella Domanda l’istante può RINUNCIARE e chiedere l’estinzione del procedimento in opposizione.

Dichiarazione di esecutiva negli Stati mem-bri previsa verifica di:> non opposizione nei 30 gg.> Regolarità notificazione (possibilità rinotifica).

Il Processo di esecuzione regolato dalla legge dello Stato ove l’esecuzione deve svolgersi.Consegna all’U.G di una copia autentica del provvedimento esecutivo tradotta nella lingua accettata in quello Stato.

Art. 23: No riesame del metodo di controversia

Art. 23: su istanza di parte> Giudicato antecedente l’ingiunzione in-compatibile con la stessa.> Pagamento effettuato successivamente alla notifica dell’ingiunzione.

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> In via preliminare, accertarsi che le condizioni generali di vendita siano state sottoscritte e ac-cettate dalla controparte;> Accertarsi che la conferma d’ordine del com-pratore sia conforme all’ordine, ossia, non alteri sostanzialmente le condizioni dell’ordine del compratore configurando così una contropro-posta;> Redigere le condizioni generali di vendita in lingua comprensibile per la controparte (nel commercio internazionale, di solito la lingua in-glese);> Evitare di utilizzare le proprie condizioni gene-rali di vendita elaborate per le vendite in Italia anche per le vendite internazionali (alcune clau-sole domestiche potrebbero essere inefficaci in quanto contrarie a norme imperative di legge del paese straniero);> Determinare il passaggio dei rischi della mer-ce, a seconda che si sia venditore o compratore;> Prevedere in modo chiaro e preciso il tempo, il luogo e le modalità di pagamento con una ga-ranzia di pagamento (riserva di proprietà, lettera di credito stand-by, ecc);> Nella compravendita di beni, disciplinare in modo preciso la garanzia per i difetti dei beni, clausola che varia a seconda della parte contrat-tuale (compratore o venditore);> Indicare la legge che debba regolare il rappor-to contrattuale;

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Consigli pratici

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In conclusioneAl giorno d’oggi il commercio transfrontaliero, all’interno dell’Unione Europea ed anche oltre i confini europei, è un fenomeno di portata essen-ziale, sia per le grandi che per le piccole/medie imprese.Inquadrare i meccanismi contrattuali utilizzabili e conoscere le diversità del mercato internazionale significa cautelarsi in vista delle possibili conseguenze in caso di inadempimento della controparte.

E’ nel contratto che le parti definiscono le reci-proche obbligazioni ed i reciproci diritti e deter-minano gli strumenti per raggiungere gli obietti-vi economici programmati.

È nel contratto che le parti pongono le basi per una più agevole soluzione delle eventuali con-troversie che possono insorgere in esecuzione del rapporto negoziale.

> Prevedere l’indicazione di un Giudice (magi-stratura ordinaria) o di un Tribunale Arbitrale per la risoluzione di controversie; anche qui dipende molto da chi si debba rappresentare, il compra-tore o il venditore, da valutare comunque caso per caso;> Prevedere l’intervento di un terzo esperto o di un mediatore/conciliatore per evitare la lite ten-tando una conciliazione;> Prevedere un buon processo di acquisizione ed archiviazione dei documenti fin dal princi-pio del rapporto contrattuale (fatture, ordini di acquisto, lettere di vettura e bolle di consegna, copia dei solleciti, copia della corrispondenza).

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Note

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