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AUTONOMIA SCOLASTICA (Legge 15 marzo 1997, n. 59 Art. 21, comma 1).

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AUTONOMIA SCOLASTICA

(Legge 15 marzo 1997, n. 59 Art. 21, comma 1).

AUTONOMIA

• Contesto sociale

• Contesto normativo

• Contesto scolastico

CONTESTO SOCIALE

• Società post-moderna

• Rapida crescita nuove tecnologie

• Necessità di cambiare lavoro

• Grandi spostamenti di masse

• Grandi alleanze nazionali e internazionali

• Educazione permanente

• Nascita di nuove professioni sempre più complesse (richiedono nuove competenze)

a cura del prof. F. Caccioppo 4

Contesto normativo

Legge 15 Marzo 1997 n. 59

(Bassanini)

Delega al Governo per il

conferimento di funzioni e compiti

alle Regioni ed Enti Locali, per la

riforma della Pubblica

Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa

Legge 15 Marzo 1997 n. 59

(Bassanini) Art 21 Commi 8 / 9/

10

Personalità giuridica e autonomia

alle istituzione scolastica

(autonomia didattica, di

sperimentazione ed innovazione)

DPR 275/99 (ai sensi dell’art. 21

della legge 15 marzo 1997, n.59)

Artt. 138 e 139 sistema

dell’istruzione Artt. 140 e 147

Formazione professionale

Regolamento recante norme in

materia di autonomia delle

istituzioni scolastiche,

sull’autonomia scolastica

CONTESTO SCOLASTICO (ANNI ’90)

• Lotta alla dispersione scolastica • Obbligo della continuità tra ordini di scuola • Istituzione di Istituti Comprensivi • Saperi essenziali • Innalzamento dell’obbligo scolastico • D.L.vo 112/98 funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli EE. LL. • D.P.R. 233/98 Norme sul ridimensionamento delle Istituzioni Scolastiche e

determinazioni degli organi dei singoli istituti • D.P.R. 275/99 Regolamento attuativo dell’Autonomia – rende applicabile art. 21 della

legge 59 (Bassanini) • Decreto 44/01nuovo regolamento sulla gestione amministrativa-contabile • Legge 30 Berlinguer – De Mauro • Legge 53 Moratti – Applicata per infanzia – primaria – sec. I grado • Nuovo obbligo di istruzione: DM 139 del 22/08/2007 • Nuove indicazioni curricolari:

– DM 31/07/2007 – Direttiva ministeriale n. 68 3/08/07

L’idea dell’autonomia scolastica si afferma nel dibattito

pedagogico e culturale molto prima di ricevere la sua

formalizzazione a livello giuridico.

Una tappa significativa è rappresentata dalla Conferenza

nazionale della Scuola del 1990, nel corso della quale, di fronte

alla crisi del sistema scolastico, determinata dal rischio di divenire

del tutto incapace di interpretare i bisogni della società, comincia

ad essere delineato un paradigma gestionale delle scuole,

caratterizzato da autonomia funzionale e dalla previsione di una

profonda trasformazione.

Impianto normativo

Con l’art. 21 della legge 59/97 “Legge Bassanini”, nel

contesto di una delega generale per la riforma della

pubblica amministrazione e per la semplificazione

amministrativa, il Parlamento conferisce al Governo il

potere di emanare regolamenti volti e riorganizzare il

servizio scolastico mediante il potenziamento

dell’autonomia, progressivamente attribuita alle scuole,

entro il 31 dicembre 2000.

La legge delega conferma che l’autonomia delle scuole è parte di un processo di decentramento e semplificazione amministrativa, con profonde implicazioni nel versante dei rapporti tra Stato e cittadini , del modello organizzativo delle pubblica amministrazione e delle regole dell’azione amministrativa delle scuole. La legge 59/97 prevede sia il conferimento di ambiti di autonomia alle istituzioni scolastiche, sia lo spostamento di numerose competenze verso le Regioni e gli Enti Locali.

I principali provvedimento di riforma, introdotti

con l’art. 21 della legge 59/97 possono essere

Così sintetizzati:-

• L’attribuzione alle scuole del servizio di istruzione

• Il richiamo ai livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio

I principali provvedimenti

• L’attribuzione a tutte le scuole della personalità giuridica, che rende l’istituzione scolastica soggetto autonomi di diritto nell’ordinamento giuridico generale, consentendo ad essa di gestire il proprio patrimonio;

• L’abolizione di autorizzazioni preventive per l’accettazione di donazioni, eredità e lasciti con l’esenzione delle relative imposte

• L’assegnazione alle scuole di una dotazione finanziaria attribuita “senza vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola”.

• L’individuazione di specifici ambiti di attività nei quali le scuole assumono determinazioni autonome.

• Il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi d’istituto di ogni ordine e grado.

Scopo dell’autonomia art.1-2: L’autonomia delle istituzioni scolastiche non è da intendersi come un FINE, ma quale MEZZO per garantire, attraverso “interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana”, il SUCCESSO FORMATIVO dei soggetti che ad esse si rivolgono. L’ autonomia è intesa come strumento di efficacia, efficienza, economicità funzionale a raggiungere gli obiettivi costituzionalmente sanciti e a soddisfare le istanze e i bisogni formativi emergenti in ambito territoriale .

L’autonomia scolastica costituisce la riforma delle riforme, la più importante riforma scolastica degli ultimi venti anni, perché disegna sul piano giuridico una scuola non più dipendente dal centralismo burocratico. Con la riforma del Titolo V della Costituzione l’autonomia scolastica ha addirittura assunto il rango costituzionale. Il regolamento dell’autonomia scolastica costituisce la cornice giuridica che può permettere lo sviluppo della scuola. Vi sono poi altri aspetti fondamentali che non possono essere messi da parte, perché costituiscono il faro della scuola democratica per i prossimi decenni. 1) L’educazione per tutta la vita 2) L’autonomia scolastica (possibilità di tenere conto del contesto socio-culturale) 3) Il passaggio dalla scuola del programma alla scuola del curricolo.

Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche.

Le istituzioni scolastiche interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione (d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, art. 1, comma 2).

Il nuovo modello ha come riferimento una rete policentrica di istituzioni scolastiche autonome, nell’ambito di “un sistema nazionale di istruzione” (comprendente anche le scuole paritarie ex legge 62/00).

La ripartizione delle competenze, a seguito

del’autonomia, tra:

- Stato

- Regioni

- Enti locali

• Restano fermi i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato (art. 21, c. 1 della l. n. 59/97).

STATO

• Lo Stato deve definire i criteri e parametri per la organizzazione della rete scolastica, funzioni concernenti la valutazione del sistema scolastico e l'assegnazione delle risorse finanziarie e del personale (d.lgs. n. 112/98)

• Anche nella riforma del titolo V della Cost. viene riaffermata la dimensione "nazionale" del sistema scolastico:

• viene riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale delle principali regole comuni del servizio pubblico dell’istruzione, al fine di garantire eguaglianza delle opportunità, attraverso l’uniformità delle prestazioni dei pubblici poteri nella organizzazione degli aspetti sia quantitativi che qualitativi dei servizi per i cittadini.

• In particolare sono riservati al legislatore nazionale:

• Norme generali • Principi fondamentali (vincolanti per il leg. regionale) • Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Vi rientrano: - ordinamenti didattici e titoli di studio (con cicli,

durata, scuola dell'obbligo, ecc.); - “ordinamento” della funzione docente (ivi compresa

la garanzia della libertà di insegnamento, intesa essenzialmente come libertà della funzione docente, più che come libertà del singolo insegnante);

- funzione e statuti del dirigente scolastico;

Norme generali:

- ambiti e garanzie dell'autonomia (tecnica e amministrativa) delle istituzioni scolastiche, anche in rapporto alle funzioni di supporto e di promozione delle istituzioni territoriali;

- determinazione delle forme di partecipazione al

“governo” della scuola (organi collegiali, accessi, procedimenti partecipati);

- condizioni e garanzie della scuola paritaria;

- titoli di studio

- verifiche e controlli (sia con sistemi "indipendenti" di rilevazione e di valutazione "esterna" dell'attività delle istituzioni scolastiche rispetto a standard minimi, sia con sistemi di valutazione dell'apprendimento degli alunni.

Riguardano soprattutto profili in cui siano specificamente coinvolti diritti e doveri: • durata e forme del diritto-dovere di istruzione; • diritti e doveri degli studenti, dei docenti, delle

famiglie; • garanzie di collegialità della gestione con

apertura al territorio;

Principi fondamentali:

• integrazione del servizio scolastico con i servizi sociali;

• continuità verticale dei percorsi e crediti formativi;

• profili fondamentali dell'organizzazione e delle procedure.

principio di eguaglianza sostanziale, dal punto

di vista dei soggetti titolari del diritto

all'istruzione:

• criteri e standard di distribuzione del servizio scolastico sul territorio (valutazioni anche geografiche),

Livelli essenziali delle prestazioni:

• livelli di accessibilità e di varietà dell'offerta, (misure atte a garantire l’accesso di tutti al sistema, anche con riferimento alla equilibrata composizione delle classi; interventi per la piena integrazione nel sistema dei soggetti (economicamente, fisicamente, socialmente) deboli; prestazioni indispensabili da garantire a famiglie e studenti, e i loro standard qualitativi essenziali;

• livelli di qualità, efficacia ed appropriatezza del servizio (i livelli di apprendimento).

La riforma del titolo V della Costituzione riconosce ad esse: - competenza concorrente in materia di istruzione.

Riguarda le determinazioni concernenti la programmazione e l'organizzazione del servizio dell’istruzione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

- competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

Regioni

- spazi per l’esercizio concordato della competenza legislativa anche in materia di norme generali sull’istruzione nei casi e nei limiti stabiliti da un’intesa tra Stato e Regione interessata (sancita successivamente con legge del Parlamento approvata a maggioranza assoluta) (Regionalismo differenziato, art. 116 Cost.).

• Funzioni volte alla creazione o soppressione di scuole e alla loro dotazione di edifici e attrezzature (ai Comuni per le scuole dell'obbligo, alle Province per quelle dell'istruzione secondaria) (d.lgs. n. 112/98)

Enti locali

• Con la riforma del Titolo V della Costituzione agli enti locali sono riconosciute le funzioni amministrative fondamentali, di coordinamento, di promozione-programmazione e di supporto, sulla base del principio di sussidiarietà (ex art. 118 Cost. primo comma), in una logica non gerarchica, ma di confronto e partecipazione su diversi piani di autonomia.

Il D.P.R. 275/99

Il culmine del processo normativo

dell’autonomia può essere individuato nel D.P.R.

275/99 che ha introdotto il Regolamento

dell’autonomia delle istituzioni Scolastiche.

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D.P.R. 275/99 – Regolamento recante norme in materia

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 21 marzo 1997 n. 59.

• Art.1

(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche sono autonomi e funzionali alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine interagiscono tra loro e con le comunità locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di

apprendimento.

Il Regolamento disciplina quanto la legge 59/97 all’art. 21 aveva precedentemente sostenuto nel conferire l’autonomia alle istituzioni scolastiche e nel sostenere che l’autonomia si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento e in ogni iniziativa intesa come espressione di libertà progettuale.

L’autonomia conferita alle istituzioni scolastiche, artt. 1,2,3 del DPR 275/99, riguarda i campi della didattica, dell’organizzazione, della ricerca, sperimentazione e sviluppo al fine di progettare e realizzare gli interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana e al successo formativo dei giovani coerentemente con gli obiettivi generali del sistema di istruzione.

E’ finalizzata al perseguimento degli obiettivi

generali del sistema nazionale di istruzione,

nel rispetto della libertà di insegnamento, della

libertà di scelta educativa da parte delle

famiglie e del diritto ad apprendere.

Autonomia didattica art. 4

Essa si sostanzia:

• nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e

• in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.

Art.4 AUTONOMIA DIDATTICA

OBIETTIVO il SUCCESSO FORMATIVO (la promozione delle potenzialità di ciascuno)

Le singole istituzioni

REGOLANO

POSSONO DISCIPLINARE

ASSICURANO

INDIVIDUANO CRITERI per

tempi e svolgimento delle singole discipline

• il monte ore annuale di ciascuna disciplina

• la definizione di UNITA’d’INSEGNAMENTO non

coincidente con l’UNITA’ ORARIA

• l’attivazione di Percorsi Didattici Individualizzati

• il coinvolgimento di alunni provenienti dalla stessa

classe, da classi diverse e da diversi anni di corso

• l’aggregazione delle discipline in ambiti e aree

modalità e criteri di VALUTAZIONE degli

alunni i criteri per la VALUTAZIONE periodica del

SERVIZIO offerto nella sua generalità

il recupero dei DEBITI FORMATIVI – nuove norme

il riconoscimento dei CREDITI FORMATIVI

L'autonomia organizzativa è finalizzata

• alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico

• alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture

• all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.

Autonomia organizzativa art. 5

Essa si esplica attraverso ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa (d.P.R. n. 275/99).

Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali.

Le istituzioni scolastiche adottano, anche per

quanto riguarda l'impiego dei docenti:

• gli adattamenti del calendario scolastico, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni.

• l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività, in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

• In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

• Restano comunque fermi i giorni di attività

didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi

Art.5 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA Le istituzioni Scolastiche

ADOTTANO ogni anno

MODALITA’ ORGANIZZATIVA coerente con

Gli obiettivi generali

Il miglioramento dell’offerta formativa

Adattamento del calendario scolastico – vincoli Regione Piemonte

Orario complessivo del curricolo

Orario destinato alle singole discipline ed attività

Utilizzazione diversificata dei docenti in funzione di esigenze metodologiche ed organizzative

Comporta che ogni singola scuola può avviare sperimentazioni di

strategie e metodologie didattiche, ma anche di organizzazione delle

classi, dei gruppi, dei tempi, delle cattedre, dei moduli.

Le singole istituzioni scolastiche, dovendo prestare attenzione alle

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà

locali, curano la progettazione formativa e la ricerca valutativa, la

formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale,

l’innovazione metodologica e disciplinare, la ricerca didattica.

L’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo art. 6

Art. 6 Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, curando tra l'altro: a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa; b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; c) l'innovazione metodologica e disciplinare; d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;

Le Istituzioni Scolastiche Singolarmente e in rete

CURANO

Gli aspetti progettuali e valutativi

La formazione e aggiornamento del personale scolastico

L’innovazione metodologica e didattica

Una più efficace diffusione delle informazioni, esperienze e materiale didattico

L’integrazione tra le diverse articolazioni del sistema scolastico

Art.6 AUTONOMIA DI RICERCA SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO

Art. 7 (Reti di scuole) Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare

convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti,

associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto

alla realizzazione di specifici obiettivi.

L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e

sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma

restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di

organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo

prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione

e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche

dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria

competenza.

L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi

consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete

Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro

a) alla ricerca didattica e la sperimentazione;

b) alla documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;

c) alla formazione in servizio del personale scolastico;

d) all'orientamento scolastico e professionale.

Art.7 RETI DI SCUOLE

L’ACCORDO può avere ad oggetto

• attività didattiche, di ricerca e di sperimentazione • attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico • attività amministrativa e contabile • acquisto di beni e servizi • scambio temporaneo di docenti • organizzazione di Laboratori Territoriali per: - attività didattica e sperimentazione - una più efficace circolazione delle INFORMAZIONI - la FORMAZIONE del personale scolastico - l’ORIENTAMENTO scolastico e professionale • altre attività coerenti con le finalità dell’offerta formativa

L’ACCORDO Dovrà stabilire

TEMPI COMPETENZE dell’ORGANO RESPONSABILE della gestione finanziaria e professionale del Progetto POTERI

LE SCUOLE Singolarmente e in rete

POSSONO STIPULARE CONVENZIONI

POSSONO ADERIRE

Con università Con istituzioni Con enti Con agenzie Con associazioni

Il cui contributo è ritenuto coerente con il piano dell’offerta formativa

a Consorzi Pubblici Privati

Allo scopo di acquisire beni E servizi ritenuti utili

o Gestione autonoma dei fondi dei contributi statali (senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione orientamento proprie dell’istituto), tasse e contributi studenti, altre forme di finanziamento.

o Spese conto capitale (investimenti a fini produttivi) spese parte corrente (funzionamento pubblici servizi)

o Programma Annuale: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, annualità, integrità, universalità, unicità, veridicità.

L’autonomia finanziaria

• Autonomia professionale -In ambito scolastico il dibattito sull’autonomia professionale è sintetizzato in maniera efficace nel seguente passo tratto da: Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea. Dossier “La formazione degli insegnanti e la professione docente”, documento finale del 3.02.2003 di sintesi della commissione del codice deontologico costituita con dm 2-11-2001. “La linea appare chiara e potrebbe oggi, nella scuola dell'autonomia, essere espressa e riformulata attraverso le seguenti proposizioni:

1. perché l'insegnamento sia riconosciuto come professione devono essere esplicitati alti standard professionali e un codice etico;

2. standard e codice devono essere definiti e gestiti dagli insegnanti attraverso propri organismi, nella consapevole assunzione che l'insegnamento, come tutte le professioni riconosciute, si fonda sull'autonomia del corpo professionale;

3. l'autonomia del corpo professionale si fonda su due principi indissolubilmente legati: la libertà progettuale ed educativa e la responsabilità dinanzi ai percorsi offerti e ai risultati ottenuti, e si sviluppa attraverso comunità di pratiche che vedono il coinvolgimento pieno di ogni scuola nella discussione della sua funzione educativa rispetto al territorio di cui è parte. A tutt'oggi, a livello internazionale, le posizioni più avanzate sulla questione docente si richiamano a questi principi, da cui sarebbe utile partire per avviare anche nel nostro Paese quel necessario processo di "professionalizzazione" entro cui si colloca il codice deontologico.”

Alle istituzioni scolastiche, ferme restando quelle già loro spettanti, sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative:

Funzioni delle istituzioni scolastiche. (art. 14, d.P.R. n. 275/99)

• alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni (iscrizioni, frequenze, certificazioni, documentazione, valutazione, riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero, valutazione dei crediti e debiti formativi, partecipazione a progetti territoriali e internazionali, realizzazione di scambi educativi internazionali, regolamento di disciplina)

• all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse (amministrazione, gestione del bilancio e dei beni, modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera, adozione del regolamento di contabilità, nel rispetto dei princìpi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario.

• allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica.

• all’articolazione territoriale della scuola.

Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;

b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e

ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del

personale eccedente l'organico funzionale di istituto; d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto

un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;

e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto

previsto nell'articolo 14, comma 2.

D.P.T. 275/99 - Art. 3: IL P.O.F. “Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni Scolastiche che si esplicita attraverso la programmazione curriculare, extracurriculare, didattica e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.

Dal 1° settembre 2000 l’adozione del POF è

diventato obbligo giuridico per tutte le istituzioni scolastiche.

La proposta formativa delle Istituzioni scolastiche deve andare oltre la semplice offerta di attività didattiche curriculari e deve coniugare pedagogia – didattica – formazione e organizzazione esprimendo, attraverso il POF, la sua identità culturale e progettuale in maniera rispondente alle esigenze del contesto e dell’utenza, in armonia con i dettami nazionali.

Il POF diventa, pertanto, lo strumento giuridico-amministrativo-organizzativo attraverso cui la singola istituzione scolastica, ed il DS che la rappresenta, riconduce ad unità i molteplici aspetti della sua complessa progettualità.

• Il POF può essere considerato un atto di indirizzo e di programmazione unitaria della progettazione, della organizzazione, della gestione, della concreta erogazione e della valutazione del servizio formativo reso dalla singola unità scolastica per dar conto all’utenza e ai portatori di interessi (gli stakeholders) di quanto prestato in termini di trasparenza, partecipazione, rendicontazione.

• Esso si connota altresì come atto di politica scolastica locale in

quanto annuncia scelte decisionali attraverso una strategia di azione dichiarativa dell’intento formativo dell’Istituzione scolastica autonoma e delle sue peculiarità.

• Nel POF la scuola conserva la sua memoria storia e si rafforza nella sua identità culturale, pur aprendosi all’esterno in maniera significativa, al fine di costruire un efficace sistema formativo integrato.

• Il POF viene elaborato con la partecipazione di tutte le componenti interne del sistema scuola, in sintonia con le esigenze formative del territorio. Esso è lo strumento attraverso cui si realizzano l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo proprie di ogni realtà scolastica.

• I PERCORSI FORMATIVI ATTINENTI ALL’INDIRIZZO DELLA SCUOLA

• LE METODOLOGIE USATE

• LE MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DELLE RISOSRSE • GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI, GESTIONALI,

AMMINISTRATIVI

• I SISTEMI E I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO E DEGLI ESITI APPRENDITIVI DEGLI STUDENTI

Nel POF trovano espressione:-

• al sistema educativo nazionale, attraverso i suoi adempimenti

• all’alunno, promuovendone la formazione, lo sviluppo e il successo formativo

• alla famiglia, garantendo istruzione e formazione • al contesto, promuovendo la condivisione di norme e valori

socialmente validi

• al mondo del lavoro, garantendo l’acquisizione di competenze spendibili

• al mercato globale, attraverso l’acquisizione delle competenze.

Attraverso il POF, le istituzioni scolastiche autonome

rispondono:-

Per essere veramente efficace nel contemperare le esigenze professionali del sistema scuola con le istanze del contesto e dell’utenza, la progettazione del POF deve rispondere ai criteri di:

• FLESSIBILITA’

• MODULARITA’

• INTEGRAZIONE

in quanto documento ufficiale in continua evoluzione, riprogettabile in situazione ed in contesto.

FLESSIBILITA’

il POF deve essere visto come un mosaico di tessere, diverse e complementari che ne garantiscono un’idea e un assetto unitari. La modularità è un iter metodologico funzionale in quanto permette di adattare la didattica ai vari contesti educativi e all’organizzazione del curricolo, delle risorse, dei tempi, degli spazi, attraverso percorsi formativi non lineari.

MODULARITA’

Le progettualità messe in campo con il POF devono essere SINERGICHE e CONVERGENTI in modo da far interagire i saperi contenuti nelle attività di insegnamento-appprendimento con la realtà socio-culturale del contesto.

INTEGRAZIONE

• Affidabilita’ l’utente deve percepire con chiarezza cosa può

attendersi dalla scuola che, a sua volta, deve essere in grado di mantenere quanto dichiarato in termini di continua corrispondenza tra obiettivi programmati e risultati attesi. Ciò deve avvenire attraverso un continuo monitoraggio per la riprogrammazione – in itinere – di eventuali aggiustamenti, nell’ottica della qualità e del miglioramento continuo).

Il POF dovrebbe detenere alcuni requisiti fondamentali:-

• Attendibilità Il POF deve documentare un operare professionale positivo

e proficuo, rispondendo sia dei processi avviati che degli esiti ottenuti, in base alla scelta programmatica di obiettivi formativi mirati e scrupolosamente realizzati.

• Contrattualità Con la L. 59/97 la committenza scolastica diventa plurima e

reticolare. Vanno tradotti in percorsi formativi tanto gli obiettivi nazionali, quanto quelli da definire in considerazione delle istanze del territorio e dell’utenza. La scuola ha l’obbligo di rilevarli ed interpretarli prima di progettare.

• Leggibilità Il POF ha tra e sue funzioni quella di comunicare con

l’utenza interna ed esterna. Esso è rivolto sia agli operatori della scuola che alle famiglie a cui va consegnato all’atto dell’iscrizione (art. 3)

Deve essere espresso in maniera chiara, fruibile, immediata, sintetica ma esaustiva. La versione rivolta all’interno va completata con allegati “di servizio” che ne consentano una chiara utilizzabilità, rendendo a tutti gli operatori il senso e il valore del loro agire professionale quotidiano sviluppando e consolidando il senso di appartenenza e la comune identità.

• Responsabilità

Nel POF sono presenti tutte le componenti della scuola ed ognuna, nel prorio ambito, deve rispondere della sua azione in un’ottica di accountability e di miglioramento continuo. Per ogni processo deve essere possibile l’immediata individuazione del diretto responsabile in modo da facilitare la progressiva acquisizione di una identità formativa e culturale specifica e condivisa, il senso etico e deontologico di comune appartenenza che deve esistere tra gli operatori, l’utenza e l’istituzione stessa.

• Verificabilità Sono opportune forme espressive chiare e lineari in modo

da assicurare la facile riscontrabilità a posteri delle scelte, delle attività, degli obiettivi dichiarati, per verificarne la puntuale realizzazione e la concreta ricaduta.

• Rendicontabilità Il POF dovrebbe essere strutturato in modo da poter

rendere conto con faciltà di quanto programmato. L’utente prende cosi atto dei risultati conseguiti attraverso l’azione formativa posta in essere alla scuola. A tal fine possono essere previsti momenti di confronto ra operatore ed utente, tra chi eroga il servizio e chi ne fruisce.

Nel POF (Piano come Progetto globale della scuola – Offerta come piattaforma utile a proiettare il servizio pubblico nell’ottica di mercato – Formativa in quanto il fine della singola istituzione scolastica è la realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione) convergono tutte le attività e i progetti che costituiscono a livello operativo la mission della scuola nella prospettiva, la vision, del successo formativo dell’alunno, alla luce dell’analisi del contesto, delle esigenze familiari, delle potenzialità del discente e nel rispetto delle sue personali attitudini.

E’ questo complesso di cose e di circostanze che rende

ogni POF unico.

I CONTENUTI E LA STRUTTURA DEL POF:

• ANALISI DEL CONTESTO E DIAGNOSI DEI BISOGNI FORMATIVI E’ un’attività di ricognizione pluridimensionale, interna ed esterna alla scuola,

necessaria ad individuare e definire le risorse e i vincoli esistenti nel territorio in cui si opera per rendere il POF rispondente alle istanze formative dell’utenza e funzionale alla spendibilità delle competenze acquisite nel contesto stesso. Compete al DS promuovere i rapporti con l’esterno che deve, preliminarmente, mettere a punto le linee guida di azione per coordinare e guidare tutte le attività attraverso puntuali e definiti atti di delega.

Contesto esterno: va indagato il territorio di riferimento per tabularne la

situazione demografica, socio-economico-culturale, vanno monitorate le risorse territoriali che, a vario titolo, siano disponibili.

Contesto interno: vanno promosse ricerche e indagini relative alle risorse

strumentali, logistiche, strutturali, umane e finanziarie di cui la scuola dispone, nonché una rilevazione mirata delle caratteristiche di tipo psicologico e socio-culturale degli alunni.

La struttura del POF deve prevedere le seguenti attività:

A seguito di tale screening saranno a disposizione del DS e degli operatori scolastici tutta una serie di dati significativi e rilevanti che forniranno alla progettazione formativa il sostrato dell’efficacia.

A questo punto il DS si attiverà perché il Collegio dei Docenti, in base agli indirizzi dati dal Consiglio, possa elaborare – in senso tecnico – quanto serva a strutturare il POF in senso compiuto, e cioè:

• LE FINALITA’ E LE SCELTE EDUCATIVE che la scuola intende perseguire – LA MISSION

Ossia l’individuazione dei criteri-base, condivisi dagli operatori, su

cui si fonda e si orienta l’azione educativa e che contribuiscono a rafforzare l’identità istituzionale. Vanno indicati, in questa fase, gli obiettivi formativi generali, le scelte e le priorità didattico-educative relative ad ogni specifico tipo di scuola, tenendo conto di tutte le forme normative di riferimento, a partire dagli artt. 3-33-34 della Costituzione, le Indicazioni e le Linee Guida ministeriali, l’apertura all’Europa, la progettazione formativa territoriale e di tutte le risorse culturali e professionali della scuola.

• LE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO FORMATIVO E LE SCELTE DI FLESSIBILITA’

A partire dalle finalità e dagli obiettivi vanno indicati:- I percorsi formativi attraverso cui raggiungerli: modalità –

tempi – processi di verifica I profili formativi in uscita (competenze) Gli insegnamenti e le attività curriculari Le attività opzionali e quelle facoltative Le azioni di ampliamento dell’offerta formativa Le forme di flessibilità didattica e organizzativa Le azioni di recupero e integrazione degli svantaggi e delle

diversabilità

Le azioni formative multiculturali La promozione dei linguaggi multimediali Il potenziamento e la promozione delle eccellenze Le attività di ricerca, sviluppo, innovazione Le azioni di continuità ed orientamento Le attività e i servizi che la scuola offre all’utenza Le iniziative in rete ed in consorzi con altre scuole ed agenzie del

territorio Le azioni di integrazione e relazione con il territorio Le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione Partenariati, scambi, progetti Europei, PON Le modalità adottate per garantire la trasparenza degli atti e la

partecipazione dell’utenza Modalità dei rapporti scuola-famiglia Modalità per assemblee, riunioni, colloqui, procedure dei reclami Modalità di comunicazione interna ed esterna Rapporti con istituzioni dedicate INVALSI, INDIRE.

• LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA

Tale fase viene promossa dal DS e vede coinvolti Collegio; consigli di classe; di sezione; di intersezione ed ogni docente secondo le proprie competenze ed attribuzioni.

• LE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI APPRENDITIVI E DEI COMPORTAMENTI DEGLI ALUNNI

Definiti a livello collegiale secondo criteri, modalità, fasi e strumenti condivisi.

• LA PROGETTAZIONE SISTEMATICA DI MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Autovalutazione di istituto – progetto qualità

• IL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE

• LE CONDIZIONI ORGANIZZATIVE DELLA STRUTTURA E DEL

SERVIZIO esplicitate attraverso organigrammi e funzionigrammi (DS –

staff – FS – coordinatori – commissioni)

• LA REGOLAMENTAZIONE DI ISTITUTO che disciplini orari, modulistica, tempi, funzionamentoi

degli OOCC, delle commissioni tecniche, laboratori, biblioteche, palestre, viaggi e visite, privacy e sicurezza, vigilanza sugli alunni, accesso uffici.

• IL PIANO DELLE ATTIVITA’ L’insieme di ciò che a livello gestionale-organizzativo è necessario

per realizzare le attività formative e di supporto. Il DS impartirà direttive al DSGA che ne darà attuazione entro le proprie competenze.

Allegati: • Il Regolamento di Istituto - Lo Statuto delle Studentesse e degli

Studenti • Il Piano Annuale delle Attività Didattiche e Formative • La Carta dei Servizi Scolastici • Il Regolamento di disciplina

La predisposizione del POF non deve costituire un vincolo burocratico ma una risorsa normativa che il Dirigente Scolastico padroneggia al fine di garantire e tutelare la sintesi delle molteplici e complesse istanze cui la scuola autonoma dovrà rispondere con una azione gestionale efficace, efficiente ed economica.

LE PROCEDURE DI ELABORAZIONE E DI ADOZIONE DEL POF (art. 3 c3DPR 275/99)

IL POF E’ ELABORATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN BASE AGLI INDIRIZZI ED ALLE SCELTE GENERALI, GESTIONALI ED AMMINISTRATIVE DEFINITE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO E TENUTO CONTO DEL PARERE E DELLE PROPOSTE ESPRESSE DAI GENITORI E, NELLE SCUOLE SUPERIORI, ANCHE DAGLI ALUNNI.

L’elaborazione concreta della proposta progettuale complessiva viene presentata al Collegio dei Docenti e, dopo l’approvazione, passa al Consiglio di Istituto che, verificatane la congruenza tra quanto proposto dal Collegio e quanto definito dallo stesso Consiglio, lo adotta. Il Consiglio di Istituto non può modificare quanto proposto dal Collegio dei Docenti, ma qualora apparissero discordanze, può rinviare la proposta per le relative modifiche o integrazioni.

La gestione del POF è un impegno squisitamente dirigenziale ed implica la realizzazione di quanto progettato; il DS è coadiuvato dal lavoro di coordinamento dei docenti FS che periodicamente relazionano sull’andamento sia al capo d’Istituto che al Collegio.

La valutazione del sistema scuola deve essere promossa dal DS che deve promuovere nel suo contesto una cultura della valutazione e della qualità. Il momento valutativo deve diventare una prassi professionale e deontologica che scaturisca da un momento di incontro e confronto tra chi ha erogato il servizio e chi ne ha fruito, per apprendere nell’esperienza e dall’esperienza. La autovalutazione del POF nell’ottica di un miglioramento continuo serve come rendicontazione a consuntivo e come momento di confronto con eventuali valutazioni esterne.

Essa deve obbedire ad alcune regole: una stesura del documento improntata ai criteri di efficacia,

efficienza ed economicità la selezione di ambiti e settori da monitorare la definizione di standard di qualità a cui uniformarsi l’individuazione chiara e condivisa di criteri di valutazione l’individuazione sistematica di indicatori di contesto – di

processo – di performance e di prodotto la predisposizione di questionari di customer satisfaction la tabulazione ed l’analisi dei dati l’individuazione dei punti di forza e di debolezza la progettazione di azioni migliorative e/o integrative

Il Dirigente comunica poi gli esiti della valutazione al Collegio dei Docenti. Importante è anche la documentazione delle buone pratiche che

consente di non perdere memoria di quanto compiuto, esportare metodo ed iniziative di successo, codificare comportamenti e prassi, fornire informazioni in modo da rafforzare la cultura istituzionale, generando senso di identità e appartenenza.

Il DS potrà aggiungere una sua rendicontazione finale e comunicarla

agli stakeholders. Ciò rappresenterebbe una propositiva apertura al contesto che il dirigente potrebbe condividere con il personale che ha collaborato, contribuendo a promuovere l’idea del Middle Management e la diffusione della leadership.

Per consegnare il POF ai genitori all’atto dell’iscrizione, il documento va completato entro dicembre anche se ci si comincia a lavorare sin dall’inizio dell’a.s. Questa scansione trova come ostacoli sia la mobilità del personale che nello scostamento tra anno scolastico e anno finanziario.

Il Ds dovrà allora proporre una struttura del POF reticolare che ad alcune passi fisse alterni disciplina di dettaglio da inserire tempestivamente, applicando una flessibilità gestionale, progettuale ed organizzativa.

DAL POF AL PTOF L’art. 1 comma 14 della Legge 107 ha modificato e integrato quanto contenuto nell’art. 3 del DPR 275/ 99, i n particolare: • La nuova struttura del PTOF • I tempi, i soggetti e le attività del PTOF • Gli ambiti delle attività previsti nel PTOF • L’organico dell’autonomia • L’alternanza scuola-lavoro • Il Piano Nazionale per la scuola digitale

• La formazione del Personale docente e Ata • Il ruolo del Dirigente Scolastico • Il ruolo degli organi collegiali • I controllori del PTOF • La pubblicazione del PTOF

Una delle finalità principali della Legge del 13 luglio 2015, n. 107, conosciuta con il nome di “Buona Scuola”, è quella di “realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva”.

La scelta di fondo della Legge, relativa alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, trova il suo momento più importante nella definizione e nell’attuazione da parte delle scuole del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Si tratta di un Piano ampiamente rivisitato rispetto a quello previsto a suo tempo dal Regolamento dell’autonomia scolastica (D.P.R. n. 275/1999, art. 3).

• Le istituzioni scolastiche dovranno provvedere alla definizione del Piano per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19 entro il 15 gennaio 2016 (nota MIUR del

5/10/2015).

• Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali.

• Il collegio dei docenti elabora il Piano; il consiglio di istituto lo approva.

• Il Piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.

Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel PTOF le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un organico potenziato di docenti (il c.d. organico dell’autonomia) da richiedere a supporto delle attività programmate (Legge n.

107/15, commi 5 e 14)

Tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e

paritarie) sono coinvolte nel processo di autovalutazione al termine

del quale elaborare il Rapporto di Autovalutazione (RAV), che verrà

reso pubblico sul portale del Ministero.

L’autovalutazione è la prima fase del procedimento di valutazione.

si tratta di un percorso di riflessione continua effettuato all'interno

ad ogni scuola e al quale partecipa tutta la comunità scolastica .

Vengono analizzate le modalità di organizzazione , di gestione e di

didattica messe in atto nell’anno scolastico di riferimento, per

individuare concrete piste di miglioramento. A tale scopo le

istituzioni scolastiche possono usare informazioni messe a

disposizione da MIUR, INVALSI, ISTAT, Ministero degli Interni.

Una volta "rappresentata" la scuola mediante l'analisi del suo

funzionamento, sarà possibile partire da questa base per

individuare le priorità di sviluppo da affrontare nel prossimo anno

scolastico con la redazione di un piano di miglioramento. RAV PIANO MIGLIORAM. PTOF

Cos'è il RAV Il rapporto di autovalutazione (RAV) è uno strumento di lavoro che tutte le scuole italiane (statali e paritarie) dovevano compilare per la prima volta entro il mese di luglio 2015 (poi la data è stata posticipata, l’importante è capire che si tratta di una novità per la scuola italiana). Il MIUR ha fornito un format on line e – prima ancora - una serie dettagliata di indicatori (ben 40) finalizzati a promuovere un’attività di analisi e di valutazione interna. «Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento», dice il sito dedicato alla valutazione. Da oggi tutti i RAV delle scuole sono consultabili su Scuola in Chiaro.

Rapporto Autovalutazione di Istituto

1. Contesto e risorse

1.1. Popolazione scolastica

1.2. Territorio e capitale sociale

1.3. Risorse economiche e materiali

1.4. Risorse professionali

2. Esiti

2.1. Risultati scolastici

2.2. Risultati nelle prove standardizzate

2.3. Competenze chiave e di cittadinanza

2.4. Risultati a distanza

3. Processi o Pratiche educative e

didattiche

3.1. Curricolo, progettazione, valutazione

3.2. Ambiente di apprendimento

3.3. Inclusione e differenziazione

3.4. Continuità e orientamento o Pratiche gestionali e organizzative

3.5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

3.6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

3.7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

4. Il processo di autovalutazione

5. Individuazione delle priorità

5.1. Priorità e Traguardi

5.2. Obiettivi di processo

Il rapporto di autovalutazione è articolato in 5 sezioni:

Il RAV è strutturato in cinque aree. Per ciascuna delle prime tre aree (Contesto, Esiti e Processi) il format del RAV:

- fornisce una definizione dell’area

- individua un certo numero di indicatori idonei a rappresentare le caratteristiche di qualità dell’area

- riserva uno spazio per l’inserimento di indicatori a cura della scuola

- propone domande guida

- richiede di individuare opportunità e vincoli (solo per l’area Contesto);

- richiede di definire punti di forza e punti di debolezza (per Esiti e Processi);

-richiede di esprimere un giudizio autovalutativo complessivo per le aree concernenti Esiti e Processi, utilizzando una scala di possibili situazioni che va da 1 a 7, e di

motivare tale giudizio.

La quarta sezione orienta la riflessione critica sul percorso di autovalutazione svolto. La quinta sezione (individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento e

degli obiettivi di processo) è la logica conclusione del processo di autovalutazione in quanto chiede alle scuole di fare delle scelte individuando priorità e traguardi da

raggiungere attraverso il successivo Piano di Miglioramento, che supporterà la stesura del PTOF.

Le priorità vanno intese come “obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo” e devono necessariamente riguardare gli esiti degli studenti

Il PdM

• Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si apre la fase di formulazione e attuazione del Piano di Miglioramento

• A partire dall'inizio dell'anno scolastico 2015/16, tutte le scuole (statali e paritarie) sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV

Gli “attori” del miglioramento

• Chi sono gli “attori” del miglioramento?

• Il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento

• Il nucleo interno di valutazione (già denominato "unità di autovalutazione"), costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV, eventualmente integrato e/o modificato

Gli “attori” del miglioramento

• Il DS e il nucleo di valutazione dovranno:

• favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo di miglioramento

• valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM

Gli “attori” del miglioramento

• incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione

• promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale

Quale rapporto tra il PTOF e il PdM?

• La chiusura del PTOF è prevista per il 15 gennaio 2016 (nota del MIUR del 5 ottobre 2015).

• Questa tempistica permette l’elaborazione e la stesura contestuale del PTOF e del Piano di Miglioramento, consente un processo di riflessione approfondito e condiviso con le diverse componenti dell’istituzione scolastica e consente la definizione dell’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2016/17.

Cos'è il Sistema nazionale di valutazione? Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Per migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, l’SNV valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione. Il Sistema nazionale di valutazione è costituito da: Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione; Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa; Contingente ispettivo. Concorrono all’attività di valutazione: la Conferenza per il coordinamento funzionale del SNV; i Nuclei di valutazione esterna.

a cura del prof. F. Caccioppo 107

Artt. 8,9,10 (Definizione dei curricoli) • 1. Il Ministro della pubblica istruzione(…) definisce a norma

dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio: a) gli obiettivi generali del processo formativo; b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale; d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche; e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo; f) gli standard relativi alla qualità del servizio; g) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

Art. 8-9-10 DEFINIZIONE DEI CURRICOLI -

LIVELLO CENTRALE

IL M

.P.I

. d

efin

isce

•le DISCIPLINE e ATTIVITA’ fondamentali e obbligatorie e il relativo monte ore annuale •l’ORARIO OBBLIGATORIO ANNUALE COMPLESSIVO dei curricoli comprendente: a) la QUOTA NAZIONALE OBBLIGATORIA b) la QUOTA OBBLIGATORIA RISERVATA alle singole istituzioni •i limiti della FLESSIBILITA’ TEMPORALE per realizzare compensazioni tra discipline •e attività della QUOTA NAZIONALE •gli STANDARD relativi a •metodi e scadenze per le RILEVAZIONI PERIODICHE

la QUALITA’ DEL SERVIZIO nella sua generalità

gli OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO

LIVELLO DECENTRATO

OG

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STIT

UZI

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STIC

A

compone il CURRICOLO OBBLIGATORIO o QUADRO UNITARIO

discipline FONDAMENTALI stabilite a livello nazionale (ambito QUOTA NAZIONALE)

discipline e attività liberamente scelte (ambito QUOTA RISERVATA)

INTEGRAZIONE tra le due quote (nazionale e riservata)

modalità di attuazione della FLESSIBILITA’ TEMPORALE AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA in favore di: - propri alunni - popolazione giovanile - adulti

Il curricolo nell’Autonomia didattica e organizzativa

Richiamato art. 8 Decreto 275 – Attuativo Autonomia

Definizione delle regole e delle garanzie per la progettazione e la realizzazione:

– della flessibilità,

– della diversificazione,

– dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico,

– dell’integrazione e del miglior utilizzo delle risorse e delle strutture.

Curriculum Autonomia Cosa è?

Un percorso che l’Istituzione Scolastica organizza anche con il territorio organizza su indicazione del C.I. affinchè gli alunni abbiano:

• Conoscenze

• Abilità

• Competenze

• Capacità

• Competenze indispensabili per conoscersi e conoscere il mondo

• Atteggiamenti

I Termini

• Conoscenze: contenuti, teorie, il sapere

• Abilità: esecuzioni semplici

• Competenze: applicazioni concrete di conoscenze e abilità in diversi contesti. Saper fare

• Capacità: controllo di ciò che si conosce e si sa fare

• Orientamento: processo formativo finalizzato a conoscere se stessi

FINALITA’ del CURRUCOLO

Dare ai ragazzi strumenti per continuare ad imparare, a conoscere, a essere e a vivere con gli altri

L’ELABORAZIONE DEL CURRICOLO

• Obiettivi generali del processo formativo

• Scegliere i contenuti e organizzarli

• Obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;

• Discipline e attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale

• Modalità organizzative: Metodi, strumenti, tecniche di verifica

Adattamento dei programmi ad una situazione concreta, questo è il CURRICOLO, utilizzando tutto ciò che è concesso dall’autonomia (flessibilità, …)

La progettazione curricolare è un’operazione complessa che coinvolge tutti i fattori connessi con il processo educativo, dai contenuti agli esiti formativi.

Il curricolo va costruito nella scuola, non viene emanato dal centro per essere applicato;

Tale costruzione deve permettere l’accordo tra istanza centrale, normativa e unitaria, ed istanza locale, pragmatica e flessibile;

La costruzione del curricolo implica una considerazione della scuola come luogo di ricerca

INNOVAZIONE EDUCATIVA