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Automotive
Stato dell’arte della mobilità elettrica in Europa,
Italia e nella Regione Trentino Alto Adige/Südtirol
Il punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
A cura di
Ing. Emiddio TORRE18.05.2018
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE2
Il quadro normativo fiscale dell’energia elettrica
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE3
Testo Unico sulle Accise (T.U.A. - D.lgs. 504/1995)
art. 52: oggetto dell’imposizione; usi non sottoposti; usi esenti
art. 53: soggetti obbligati e adempimenti
art. 53-bis: adempimenti in capo ad altri soggetti
art. 54: definizione di officina elettrica di produzione e di officina elettrica di acquisto
art. 55. accertamento e liquidazione dell’accisa
art. 56: versamento dell’accisa
art. 63: licenze di esercizio e diritti annuali
Aspetti fiscali in materia di accisa sull’energia elettrica
Direttiva 2003/96/CE
(ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricità)
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE4
L’art. 21 comma 5 della Direttiva 2003/96/CE ha stabilito che
l’energia elettrica (ed il gas naturale) fosse soggetta ad imposizione
e diventasse imponibile al momento della fornitura da parte del
«distributore o del ridistributore» specificando che «un’entità
che produce elettricità per uso proprio è considerata un
distributore» e chiarendo (nelle dichiarazioni del Consiglio iscritte
a verbale allegate alla bozza della Direttiva) che per «distributore o
ridistributore si intende la persona fisica o giuridica che
provvede alla fornitura e che procede o fa procedere alla
fatturazione»
Aspetti fiscali in materia di accisa sull’energia elettrica
Direttiva 2003/96/CE
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Ing. Emiddio TORRE5
“L’energia elettrica è
sottoposta ad accisa (…) al
momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al
momento del consumo per
l’energia elettrica prodotta
per uso proprio”
T.U.A. – art. 52 comma1
momento impositivo
fornitura al consumo per
consumatori finali autoconsumo
Recepisce l’art. 21 co 5 della Direttiva
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Ing. Emiddio TORRE6
Definisce i casi di non
sottoposizione
T.U.A. – art. 52
Definisce i casi di esenzione
Possibilità di autorizzare esperimenti
in esenzione per prove e collaudi
Comma 2
Comma 4
Comma 3
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Ing. Emiddio TORRE7
T.U.A. – art. 52 comma 2
Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa
vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a
bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta
da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed
ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
segue
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Ing. Emiddio TORRE8
T.U.A. – art. 52 comma 2
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro
potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in
officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi
potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi
elettrolitici e metallurgici;
f) impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in
media per unità, incida per oltre il 50 per cento.
Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica:
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Ing. Emiddio TORRE9
T.U.A. – art. 52 comma 3
È esente dell’accisa l’energia elettrica:
a) utilizzata per produrre e mantenere la capacità di produrre l’energia
elettrica (c.d. consumi ausiliari);
b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile
superiore a 20 kW, consumata in autoproduzione in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni; *
c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al
trasporto di merci e passeggeri;
segue
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Ing. Emiddio TORRE10
T.U.A. – art. 52 comma 3
È esente dell’accisa l’energia elettrica:
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed
interurbano;
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza
anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un
consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150
kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino
a 3 kW, si procede al recupero dell’accisa secondo i criteri stabiliti nel
capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del
Comitato interministeriale dei prezzi.
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Ing. Emiddio TORRE11
T.U.A. – art. 52 comma 4
Esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo
degli apparecchi
Il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane ha facoltà di
autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l’attivazione
regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la
prova ed il collaudo degli apparecchi.
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a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai
consumatori finali, di seguito indicati come venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso
proprio;
c) i soggetti che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego
promiscuo (soggetta a diversa tassazione), con potenza disponibile superiore
a kW 200;
cbis) i soggetti che acquistano per uso proprio, energia direttamente dal mercato
elettrico (..), limitatamente al consumo di detta energia
T.U.A. – art. 53 (adempimenti)
Comma 1 - Obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono:
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Ing. Emiddio TORRE13
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con
impiego unico previa trasformazione/conversione comunque effettuata, con
potenza disponibile superiore a kW 200;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più
fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a kWh 200.000.
T.U.A. – art. 53 (adempimenti)
Comma 2 - Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
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Ing. Emiddio TORRE14
I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l’obbligo di denunciare preventivamente la
propria attività all’Ufficio delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni
variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la
cessazione dell’attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono
verificati.
T.U.A. – art. 53 (adempimenti)
Comma 4
Qualora i soggetti «venditori» non abbiano sede in Italia, l’accisa è dovuta dalle
società designate dai venditori aventi sede legale sul territorio nazionale, che devono
registrarsi presso il competente U.D. prima dell’inizio dell’attività di fornitura di
energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare tutti gli obblighi previsti per i
venditori.
Comma 3
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T.U.A. – art. 53 (adempimenti)
I soggetti di cui ai commi 1 e 2 (omissis) prestano una cauzione sul pagamento
dell’accisa (omissis) in misura pari ad un dodicesimo dell’imposta annua (omissis).
L’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, effettuati i controlli di competenza e verificata la
completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti
di cui ai commi 1, 2 (omissis) un’autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della denuncia (omissis).
Comma 5
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Ing. Emiddio TORRE16
T.U.A. – art. 53 (adempimenti)
I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente
U.D., l’importo della cauzione che deve risultare pari ad 1/12 dell’imposta dovuta
l’anno precedente. Sono esonerati dall’obbligo di prestare cauzione le
Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici.
L’Agenzia delle Dogane ha facoltà di esonerare le ditte affidabili e di notoria
solvibilità. L’esonero può essere revocato al mutare delle condizioni che avevano
consentito la concessione, in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 gg
dalla notifica della revoca
Comma 6
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Ing. Emiddio TORRE17
Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è
rilasciata dal competente Ufficio delle dogane successivamente alla verifica degli
impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5,
soggetta al pagamento di un diritto annuale.
Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (esclusi oli vegetali) la licenza è rilasciata
successivamente al controllo degli atti documentali risulti specifica dichiarazione
relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.
T.U.A. – art. 53 (adempimenti)
Comma 7
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Ing. Emiddio TORRE18
I soggetti di cui ai commi 1 e 2 (omissis) presentano una dichiarazione di consumo
annuale, contenente (omissis) tutti gli elementi necessari per l'accertamento del
debito d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta,
prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.
Comma 8
I soggetti di cui al comma 1, lettera a) (venditori), indicano tra gli elementi necessari
per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della
dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di
accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.
Comma 8bis
La dichiarazione di cui al comma 8 è presentata al competente Ufficio delle Dogane
entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.
Comma 9
T.U.A. – art. 53 (adempimenti)
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Ing. Emiddio TORRE19
I soggetti che producono energia elettrica (omissis) diversi dai soggetti obbligati di
cui all’art. 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio delle dogane e
presentano una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi
all'energia elettrica prodotta e quella immessa nella rete di
trasmissione/distribuzione.
T.U.A. – art. 53bis (adempimenti in capo ad altri soggetti)
Comma 1
I soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento di energia elettrica ne danno
comunicazione al competente Ufficio delle dogane e presentano una dichiarazione
annuale riepilogativa contenente i dati, relativi all'energia elettrica trasportata, rilevati
nelle stazioni di misura.
Comma 2
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Ing. Emiddio TORRE20
I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al competente
Ufficio dell’Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell’anno successivo a
quello cui la dichiarazione si riferisce.
Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai
controlli i dati relativi ai soggetti cui l’energia elettrica è consegnata e a dichiarare, al
competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane ogni variazione relativa agli impianti di
pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell’attività, entro trenta
giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
T.U.A. – art. 53bis (adempipmenti in capo ad altri soggetti)
Comma 3
I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati
relativi all’energia elettrica consegnata ai consumatori finali.
Sono altresì tenuti a comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio
dell’Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica
Comma 4
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Ing. Emiddio TORRE21
Gli articoli 53 e 53-bis operano la distinzione degli operatori
del settore elettrico in relazione al momento in cui l’elettricità
diventa imponibile, che può non essere legato alla produzione
o distribuzione fisica dell’energia elettrica, definendone gli
obblighi e gli adempimenti.
Quindi, la produzione o la distribuzione di energia elettrica
non sono, in quanto tali, attività soggette ad autorizzazione o al
rilascio di licenza fiscale, ma lo diventano solo quando sono
effettuate per fornirsi autonomamente l’energia elettrica (uso
proprio –autoproduzione - autofornitura) o per fornire
direttamente l’elettricità a soggetti terzi consumatori finali.
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Ing. Emiddio TORRE22
Aspetti fiscali in materia di accisa sull’energia elettrica
Uso proprio
Si parla di uso proprio anche per gli impianti di produzione dedicati alla cessione, qualora
parte dell’ee venga direttamente utilizzata dalla stesso produttore per la realizzazione
della propria attività istituzionale, si concretizza un uso proprio, soggetto al regime fiscale
seppure trattasi di consumi esenti ex art. 52. comma 3 lett. a).
Nei casi in cui i consumi interni siano alimentati da apposite forniture, le linee di
alimentazione derivate a valle del misuratore di cessione alla rete risulteranno come
normali utenze, i cui consumi, per quanto esenti, saranno dichiarati nei modi di rito dal
venditore. In tali circostanze, non verificandosi il presupposto dell’obbligazione tributaria
in capo all’esercente gli impianti di produzione, l’attività di produzione di energia elettrica
è soggetta solamente all’obbligo della comunicazione previsto dal comma 1 dell’art. 53-bis,
in luogo della denuncia e della licenza di esercizio per l’officina elettrica…non rientrano
tra i consumi per uso proprio dello stesso produttore le perdite di trasformazione o
conversione necessarie a rendere disponibile l’energia elettrica prodotta.
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE23
Con riferimento alle disposizioni sopra richiamate, la produzione
dell’energia elettrica può essere finalizzata:
• al soddisfacimento dei propri fabbisogni e, quindi, l’elettricità direttamente
consumata configura un’attività di autoproduzione;
• alla fornitura a consumatori finali e, quindi, l’elettricità ceduta configura una
produzione a scopo commerciale.
• alla cessione ad altro operatore del sistema elettrico e, quindi, l’elettricità ceduta
configura un’attività di produzione dedicata alla cessione “in blocco” a soggetti
diversi dai consumatori finali;
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE24
L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione,
trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta,
anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono
collocati in luoghi distinti da quelli di produzione (omissis).
T.U.A. – art. 54 (definizione di officina)
Comma 1
Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica
che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano
messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione
Comma 2
Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso
proprio, sono costituite dall'insieme di conduttori, degli apparecchi di
trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina
venditrice
Comma 3
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE25
L’accertamento e la liquidazione dell’accisa sono effettuati dal competente Ufficio
dell’Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui
all’articolo 53, comma 8.
T.U.A. – art. 55 (Accertamento e liquidazione dell’accisa)
Comma 1
Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200
kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente
Ufficio delle dogane, il canone d’imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili
ed alle rispettive aliquote.
Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e
comunicare mensilmente al competente Ufficio delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a
loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo
preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel
qual caso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone.
Il venditore, inoltre, è tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane,
l’elenco degli utenti che utilizzano l’energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone
le relative variazioni.
Comma 2
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE26
Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori
sono ammessi a pagare l’accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio
dell’Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori,
tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.
T.U.A. – art. 55 (Accertamento e liquidazione dell’accisa)
Comma 3
I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della
scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al
competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono
stati accertati.
Comma 4
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Ing. Emiddio TORRE27
I soggetti di cui all’art. 53, co 1, lett b), esercenti officine non fornite di misuratori o
di altri strumenti integratori della misura dell’energia adoperata, corrispondono
l’accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente
Ufficio delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di dichiarare anticipatamente
le variazioni che comportino un aumento superiore al 10% del consumo preso per
base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio delle
dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso.
Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia
elettrica e calore ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa
vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere
l’imposta mediante canone di abbonamento annuale.
Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di
accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta
per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all’energia elettrica
consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di
distribuzione.
T.U.A. – art. 55 (Accertamento e liquidazione dell’accisa)
Comma 5
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Ing. Emiddio TORRE28
Qualora in un impianto si utilizzi l’energia elettrica per usi diversi e si richieda
l’applicazione della corrispondente aliquota d’imposta, le diverse utilizzazioni devono
essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio delle
dogane, escluso il pericolo che l’energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi
soggetti ad imposta.
Il competente Ufficio delle dogane può prescrivere l’applicazione, a spese degli
interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l’impiego
dell’energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato
T.U.A. – art. 55 (Accertamento e liquidazione dell’accisa)
Comma 6
I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a
contatore e per quelli a cottimo.
Comma 7
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Ing. Emiddio TORRE29
Il pagamento dell’accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il
giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un 1/12 dei consumi dell’anno
precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto è versata entro il giorno 20. Il
versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell’anno
successivo a quello cui si riferisce.
Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi
versamenti di acconto. I soggetti di cui all’art 53, co 1, lett a), e le società di cui all’art
53, co 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali.
T.U.A. – art. 56 (Versamento dell’accisa)
Comma 1
L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e
contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al co. 1.
Comma 2
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE30
La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all’art 53, co 1, lett a), ai
consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la
liquidazione dell’accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate.
L’obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate
esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a
trazione elettrica.
T.U.A. – art. 56 (Versamento dell’accisa)
Comma 3
Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle
dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio delle dogane emette avviso di
pagamento.
Comma 4
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE31
I soggetti di cui all’art 55, co 5, versano il canone annuo d’imposta all’atto della
stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente,
entro il mese di gennaio di ciascun anno.
T.U.A. – art. 56 (Versamento dell’accisa)
Comma 5
In caso di ritardato pagamento si applicano l’indennità di mora e gli interessi nella
misura previ-sta per il tardivo pagamento delle accise.
Per i recuperi e per i rimborsi dell’imposta si applicano le disposizioni dell’art 14.
Comma 6
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE32
Nel settore dell'imposta di consumo (accisa) sull'energia elettrica, le licenze di
esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo
stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che
rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: 23,24
euro;
b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: 77,47
euro.
T.U.A. – art. 63 (licenze di esercizio e diritti annuali)
Comma 1
Stabilisce la misura del diritto di licenza per le officine elettriche distinguendone
l’importo in relazione al fatto che l’attività di produzione o di acquisto sia per uso
proprio o rivendita in blocco oppure per scopo commerciale
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE33
T.U.A. – Aliquote
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE34
Il combinato degli art. 55 co 5 + art. 56 co 3
…… Per la rivendita presso
infrastrutture pubbliche destinate
esclusivamente alla ricarica di
accumulatori per uso di forza motrice
dei veicoli a trazione elettrica, il
debito di imposta per le officine di
produzione è accertato sulla base
dei dati relativi all’energia elettrica
consegnata presso i singoli punti di
prelievo, comunicati dai gestori delle
reti di distribuzione.
……L’obbligo è escluso per la
rivendita presso infrastrutture
pubbliche destinate esclusivamente
alla ricarica di accumulatori per uso
di forza motrice dei veicoli a
trazione elettrica.
Ha indotto l’idea che tali infrastrutture dovessero
essere configurate quali officine elettriche e quindi
soggette a tutti gli adempimenti obbligatori previsti
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE35
Con nota prot. 62488 del 31/05/2012, l’Agenzia delle Dogane, nel
commentare le modifiche apportate al T.U.A. dal D.L. 16/2012, ha espresso
che le citate infrastrutture “verrebbero considerate officine mediante
le quali viene svolta l’attività di rivendita di energia elettrica” e per le
quali l’accertamento dell’accisa “debba avvenire sulla base dei dati
comunicati dai gestori delle reti di distribuzione e non sulla base
delle fatture emesse essendo in tali casi escluso l’obbligo previsto
dall’art. 56, co. 3 del D. Lgs. 504/1995”.
Sempre con la medesima nota, l’Agenzia ha fatto riserva di fornire
maggiori chiarimenti e puntuali indicazioni a seguito di approfondimenti da
sviluppare in un apposito tavolo tecnico.
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE36
Estratto della nota 62488
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE37
Nell’incertezza si sono riscontrati sul territorio nazionale comportamenti
discordanti dei competenti Uffici delle Dogane
Applicazione rigorosa del disposto del
TUA con il rilascio di tante licenze per
officine elettriche di acquisto a scopo
commerciale quante sono le infrastrutture
pubbliche di ricarica elettrica di
autoveicoli denunciate, qualificando
l’esercente di tali strutture come soggetto
obbligato al pagamento dell’accisa, ai sensi
dell’art. 53, co. 1, lett. a)
Infrastrutture non soggette ad alcun
obbligo lasciando che il debito di
imposta sia assolto da parte del
soggetto venditore di energia elettrica
nei confronti dell’esercente la
infrastruttura pubblica di ricarica
elettrica autoveicoli
Caso 1 Caso 2
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE38
Il D. Lgs. 257/2016 , DAFI (Directive alternative fuel initiative) da attuazione alla
direttiva 2014/94/UE che fornisce requisiti e linee guida per la realizzazione di
infrastrutture per i combustibili alternativi.
L’obiettivo del provvedimento è la riduzione della dipendenza dal petrolio (il 94%
dei trasporti in Europa si basa proprio sull’oro nero, l’84% del quale viene
importato) e dell’impatto ambientale nel settore dei trasporti.
Per quel che riguarda la mobilità elettrica, il decreto sancisce che entro il
31/12/2020 venga realizzato “un numero adeguato di punti di ricarica” accessibili al
pubblico. La loro quantità è fissata tenendo conto, fra le altre cose, del numero
stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati entro la fine del 2020.
Il decreto prevede inoltre che, al momento della sostituzione del rispettivo parco
autovetture, autobus e mezzi di servizio, gli enti pubblici siano obbligati all’acquisto
di almeno il 25% di veicoli a GNC, GNL, veicoli elettrici e veicoli a funzionamento
ibrido.
Il Decreto legislativo 257/2016
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE39
Entro il 31/12/2017, i Comuni saranno tenuti ad adeguare i propri regolamenti in
modo da garantire la predisposizione all’allaccio per la ricarica dei veicoli elettrici
per gli immobili di nuova costruzione o ristrutturati che rispondono a determinati
parametri (una superficie superiore a 500 metri quadrati per immobili a uso non
residenziale e almeno dieci unità abitative per quelli residenziali di nuova
costruzione). Gli spazi auto dotati di colonnina devono essere non inferiore al 20%
dei totali.
Le Regioni/Province autonome, in caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi
impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione di quelli esistenti, devono
prevedere l’obbligo di infrastrutture di ricarica elettrica “di potenza elevata almeno
veloce”, ovvero compresa tra 22 kW e 50 kW.
Completa il quadro una più che necessaria azione di informazione al cittadino:
comunicazioni chiare, un’etichettatura standardizzata e indicazioni puntuali nei punti
di ricarica e rifornimento sono condizioni base per permettere al consumatore
finale di usufruire al meglio del cambiamento e contribuire attivamente a
un’ulteriore spinta in avanti verso pratiche quotidiane di mobilità sostenibile.
Il Decreto legislativo 257/2016
Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa
Ing. Emiddio TORRE40
Il Decreto legislativo 257/2016: art. 4 comma 9
Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati, ai fini
dell'applicazione del D. Lgs 504/1995 (T.U.A.), consumatori finali dell'energia
elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione
elettrica presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza
di enti o di aziende per i propri dipendenti.
Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico possono acquistare
energia elettrica da qualsiasi fornitore dell'Unione europea, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del T.U.A.
Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono autorizzati a fornire
ai clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici su base contrattuale, anche a nome
e per conto di altri fornitori di servizi.