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Automotive Stato dell’arte della mobilità elettrica in Europa, Italia e nella Regione Trentino Alto Adige/Südtirol Il punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa A cura di Ing. Emiddio TORRE 18.05.2018

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Automotive

Stato dell’arte della mobilità elettrica in Europa,

Italia e nella Regione Trentino Alto Adige/Südtirol

Il punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa

A cura di

Ing. Emiddio TORRE18.05.2018

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Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa

Ing. Emiddio TORRE2

Il quadro normativo fiscale dell’energia elettrica

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Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa

Ing. Emiddio TORRE3

Testo Unico sulle Accise (T.U.A. - D.lgs. 504/1995)

art. 52: oggetto dell’imposizione; usi non sottoposti; usi esenti

art. 53: soggetti obbligati e adempimenti

art. 53-bis: adempimenti in capo ad altri soggetti

art. 54: definizione di officina elettrica di produzione e di officina elettrica di acquisto

art. 55. accertamento e liquidazione dell’accisa

art. 56: versamento dell’accisa

art. 63: licenze di esercizio e diritti annuali

Aspetti fiscali in materia di accisa sull’energia elettrica

Direttiva 2003/96/CE

(ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e

dell'elettricità)

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Ing. Emiddio TORRE4

L’art. 21 comma 5 della Direttiva 2003/96/CE ha stabilito che

l’energia elettrica (ed il gas naturale) fosse soggetta ad imposizione

e diventasse imponibile al momento della fornitura da parte del

«distributore o del ridistributore» specificando che «un’entità

che produce elettricità per uso proprio è considerata un

distributore» e chiarendo (nelle dichiarazioni del Consiglio iscritte

a verbale allegate alla bozza della Direttiva) che per «distributore o

ridistributore si intende la persona fisica o giuridica che

provvede alla fornitura e che procede o fa procedere alla

fatturazione»

Aspetti fiscali in materia di accisa sull’energia elettrica

Direttiva 2003/96/CE

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Ing. Emiddio TORRE5

“L’energia elettrica è

sottoposta ad accisa (…) al

momento della fornitura ai

consumatori finali ovvero al

momento del consumo per

l’energia elettrica prodotta

per uso proprio”

T.U.A. – art. 52 comma1

momento impositivo

fornitura al consumo per

consumatori finali autoconsumo

Recepisce l’art. 21 co 5 della Direttiva

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Ing. Emiddio TORRE6

Definisce i casi di non

sottoposizione

T.U.A. – art. 52

Definisce i casi di esenzione

Possibilità di autorizzare esperimenti

in esenzione per prove e collaudi

Comma 2

Comma 4

Comma 3

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Ing. Emiddio TORRE7

T.U.A. – art. 52 comma 2

Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica:

a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa

vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;

b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a

bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta

da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed

ai corpi ad esse assimilati;

c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

segue

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Ing. Emiddio TORRE8

T.U.A. – art. 52 comma 2

d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro

potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in

officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi

potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;

e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi

elettrolitici e metallurgici;

f) impiegata nei processi mineralogici;

g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in

media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica:

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Ing. Emiddio TORRE9

T.U.A. – art. 52 comma 3

È esente dell’accisa l’energia elettrica:

a) utilizzata per produrre e mantenere la capacità di produrre l’energia

elettrica (c.d. consumi ausiliari);

b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile

superiore a 20 kW, consumata in autoproduzione in locali e luoghi diversi

dalle abitazioni; *

c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al

trasporto di merci e passeggeri;

segue

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Ing. Emiddio TORRE10

T.U.A. – art. 52 comma 3

È esente dell’accisa l’energia elettrica:

d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed

interurbano;

e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza

anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un

consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150

kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino

a 3 kW, si procede al recupero dell’accisa secondo i criteri stabiliti nel

capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del

Comitato interministeriale dei prezzi.

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Ing. Emiddio TORRE11

T.U.A. – art. 52 comma 4

Esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo

degli apparecchi

Il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane ha facoltà di

autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l’attivazione

regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la

prova ed il collaudo degli apparecchi.

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Ing. Emiddio TORRE12

a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai

consumatori finali, di seguito indicati come venditori;

b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso

proprio;

c) i soggetti che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego

promiscuo (soggetta a diversa tassazione), con potenza disponibile superiore

a kW 200;

cbis) i soggetti che acquistano per uso proprio, energia direttamente dal mercato

elettrico (..), limitatamente al consumo di detta energia

T.U.A. – art. 53 (adempimenti)

Comma 1 - Obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono:

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Ing. Emiddio TORRE13

a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con

impiego unico previa trasformazione/conversione comunque effettuata, con

potenza disponibile superiore a kW 200;

b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più

fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a kWh 200.000.

T.U.A. – art. 53 (adempimenti)

Comma 2 - Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:

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Ing. Emiddio TORRE14

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l’obbligo di denunciare preventivamente la

propria attività all’Ufficio delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni

variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la

cessazione dell’attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono

verificati.

T.U.A. – art. 53 (adempimenti)

Comma 4

Qualora i soggetti «venditori» non abbiano sede in Italia, l’accisa è dovuta dalle

società designate dai venditori aventi sede legale sul territorio nazionale, che devono

registrarsi presso il competente U.D. prima dell’inizio dell’attività di fornitura di

energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare tutti gli obblighi previsti per i

venditori.

Comma 3

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Ing. Emiddio TORRE15

T.U.A. – art. 53 (adempimenti)

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 (omissis) prestano una cauzione sul pagamento

dell’accisa (omissis) in misura pari ad un dodicesimo dell’imposta annua (omissis).

L’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, effettuati i controlli di competenza e verificata la

completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti

di cui ai commi 1, 2 (omissis) un’autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di

ricevimento della denuncia (omissis).

Comma 5

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Ing. Emiddio TORRE16

T.U.A. – art. 53 (adempimenti)

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente

U.D., l’importo della cauzione che deve risultare pari ad 1/12 dell’imposta dovuta

l’anno precedente. Sono esonerati dall’obbligo di prestare cauzione le

Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici.

L’Agenzia delle Dogane ha facoltà di esonerare le ditte affidabili e di notoria

solvibilità. L’esonero può essere revocato al mutare delle condizioni che avevano

consentito la concessione, in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 gg

dalla notifica della revoca

Comma 6

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Ing. Emiddio TORRE17

Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è

rilasciata dal competente Ufficio delle dogane successivamente alla verifica degli

impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5,

soggetta al pagamento di un diritto annuale.

Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili (esclusi oli vegetali) la licenza è rilasciata

successivamente al controllo degli atti documentali risulti specifica dichiarazione

relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.

T.U.A. – art. 53 (adempimenti)

Comma 7

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Ing. Emiddio TORRE18

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 (omissis) presentano una dichiarazione di consumo

annuale, contenente (omissis) tutti gli elementi necessari per l'accertamento del

debito d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta,

prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.

Comma 8

I soggetti di cui al comma 1, lettera a) (venditori), indicano tra gli elementi necessari

per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della

dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di

accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

Comma 8bis

La dichiarazione di cui al comma 8 è presentata al competente Ufficio delle Dogane

entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.

Comma 9

T.U.A. – art. 53 (adempimenti)

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Ing. Emiddio TORRE19

I soggetti che producono energia elettrica (omissis) diversi dai soggetti obbligati di

cui all’art. 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio delle dogane e

presentano una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi

all'energia elettrica prodotta e quella immessa nella rete di

trasmissione/distribuzione.

T.U.A. – art. 53bis (adempimenti in capo ad altri soggetti)

Comma 1

I soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento di energia elettrica ne danno

comunicazione al competente Ufficio delle dogane e presentano una dichiarazione

annuale riepilogativa contenente i dati, relativi all'energia elettrica trasportata, rilevati

nelle stazioni di misura.

Comma 2

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Ing. Emiddio TORRE20

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al competente

Ufficio dell’Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell’anno successivo a

quello cui la dichiarazione si riferisce.

Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai

controlli i dati relativi ai soggetti cui l’energia elettrica è consegnata e a dichiarare, al

competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane ogni variazione relativa agli impianti di

pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell’attività, entro trenta

giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

T.U.A. – art. 53bis (adempipmenti in capo ad altri soggetti)

Comma 3

I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati

relativi all’energia elettrica consegnata ai consumatori finali.

Sono altresì tenuti a comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio

dell’Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica

Comma 4

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Ing. Emiddio TORRE21

Gli articoli 53 e 53-bis operano la distinzione degli operatori

del settore elettrico in relazione al momento in cui l’elettricità

diventa imponibile, che può non essere legato alla produzione

o distribuzione fisica dell’energia elettrica, definendone gli

obblighi e gli adempimenti.

Quindi, la produzione o la distribuzione di energia elettrica

non sono, in quanto tali, attività soggette ad autorizzazione o al

rilascio di licenza fiscale, ma lo diventano solo quando sono

effettuate per fornirsi autonomamente l’energia elettrica (uso

proprio –autoproduzione - autofornitura) o per fornire

direttamente l’elettricità a soggetti terzi consumatori finali.

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Ing. Emiddio TORRE22

Aspetti fiscali in materia di accisa sull’energia elettrica

Uso proprio

Si parla di uso proprio anche per gli impianti di produzione dedicati alla cessione, qualora

parte dell’ee venga direttamente utilizzata dalla stesso produttore per la realizzazione

della propria attività istituzionale, si concretizza un uso proprio, soggetto al regime fiscale

seppure trattasi di consumi esenti ex art. 52. comma 3 lett. a).

Nei casi in cui i consumi interni siano alimentati da apposite forniture, le linee di

alimentazione derivate a valle del misuratore di cessione alla rete risulteranno come

normali utenze, i cui consumi, per quanto esenti, saranno dichiarati nei modi di rito dal

venditore. In tali circostanze, non verificandosi il presupposto dell’obbligazione tributaria

in capo all’esercente gli impianti di produzione, l’attività di produzione di energia elettrica

è soggetta solamente all’obbligo della comunicazione previsto dal comma 1 dell’art. 53-bis,

in luogo della denuncia e della licenza di esercizio per l’officina elettrica…non rientrano

tra i consumi per uso proprio dello stesso produttore le perdite di trasformazione o

conversione necessarie a rendere disponibile l’energia elettrica prodotta.

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Ing. Emiddio TORRE23

Con riferimento alle disposizioni sopra richiamate, la produzione

dell’energia elettrica può essere finalizzata:

• al soddisfacimento dei propri fabbisogni e, quindi, l’elettricità direttamente

consumata configura un’attività di autoproduzione;

• alla fornitura a consumatori finali e, quindi, l’elettricità ceduta configura una

produzione a scopo commerciale.

• alla cessione ad altro operatore del sistema elettrico e, quindi, l’elettricità ceduta

configura un’attività di produzione dedicata alla cessione “in blocco” a soggetti

diversi dai consumatori finali;

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Ing. Emiddio TORRE24

L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione,

trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta,

anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono

collocati in luoghi distinti da quelli di produzione (omissis).

T.U.A. – art. 54 (definizione di officina)

Comma 1

Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica

che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano

messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione

Comma 2

Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso

proprio, sono costituite dall'insieme di conduttori, degli apparecchi di

trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina

venditrice

Comma 3

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Ing. Emiddio TORRE25

L’accertamento e la liquidazione dell’accisa sono effettuati dal competente Ufficio

dell’Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui

all’articolo 53, comma 8.

T.U.A. – art. 55 (Accertamento e liquidazione dell’accisa)

Comma 1

Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200

kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente

Ufficio delle dogane, il canone d’imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili

ed alle rispettive aliquote.

Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e

comunicare mensilmente al competente Ufficio delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a

loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo

preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel

qual caso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone.

Il venditore, inoltre, è tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane,

l’elenco degli utenti che utilizzano l’energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone

le relative variazioni.

Comma 2

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Ing. Emiddio TORRE26

Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori

sono ammessi a pagare l’accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio

dell’Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori,

tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.

T.U.A. – art. 55 (Accertamento e liquidazione dell’accisa)

Comma 3

I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della

scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al

competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono

stati accertati.

Comma 4

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Ing. Emiddio TORRE27

I soggetti di cui all’art. 53, co 1, lett b), esercenti officine non fornite di misuratori o

di altri strumenti integratori della misura dell’energia adoperata, corrispondono

l’accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente

Ufficio delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di dichiarare anticipatamente

le variazioni che comportino un aumento superiore al 10% del consumo preso per

base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio delle

dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso.

Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia

elettrica e calore ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa

vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere

l’imposta mediante canone di abbonamento annuale.

Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di

accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta

per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all’energia elettrica

consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di

distribuzione.

T.U.A. – art. 55 (Accertamento e liquidazione dell’accisa)

Comma 5

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Ing. Emiddio TORRE28

Qualora in un impianto si utilizzi l’energia elettrica per usi diversi e si richieda

l’applicazione della corrispondente aliquota d’imposta, le diverse utilizzazioni devono

essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio delle

dogane, escluso il pericolo che l’energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi

soggetti ad imposta.

Il competente Ufficio delle dogane può prescrivere l’applicazione, a spese degli

interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l’impiego

dell’energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato

T.U.A. – art. 55 (Accertamento e liquidazione dell’accisa)

Comma 6

I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a

contatore e per quelli a cottimo.

Comma 7

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Ing. Emiddio TORRE29

Il pagamento dell’accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il

giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un 1/12 dei consumi dell’anno

precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto è versata entro il giorno 20. Il

versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell’anno

successivo a quello cui si riferisce.

Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi

versamenti di acconto. I soggetti di cui all’art 53, co 1, lett a), e le società di cui all’art

53, co 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali.

T.U.A. – art. 56 (Versamento dell’accisa)

Comma 1

L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e

contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al co. 1.

Comma 2

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Ing. Emiddio TORRE30

La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all’art 53, co 1, lett a), ai

consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la

liquidazione dell’accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate.

L’obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate

esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a

trazione elettrica.

T.U.A. – art. 56 (Versamento dell’accisa)

Comma 3

Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle

dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio delle dogane emette avviso di

pagamento.

Comma 4

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Ing. Emiddio TORRE31

I soggetti di cui all’art 55, co 5, versano il canone annuo d’imposta all’atto della

stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente,

entro il mese di gennaio di ciascun anno.

T.U.A. – art. 56 (Versamento dell’accisa)

Comma 5

In caso di ritardato pagamento si applicano l’indennità di mora e gli interessi nella

misura previ-sta per il tardivo pagamento delle accise.

Per i recuperi e per i rimborsi dell’imposta si applicano le disposizioni dell’art 14.

Comma 6

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Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa

Ing. Emiddio TORRE32

Nel settore dell'imposta di consumo (accisa) sull'energia elettrica, le licenze di

esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo

stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che

rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: 23,24

euro;

b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: 77,47

euro.

T.U.A. – art. 63 (licenze di esercizio e diritti annuali)

Comma 1

Stabilisce la misura del diritto di licenza per le officine elettriche distinguendone

l’importo in relazione al fatto che l’attività di produzione o di acquisto sia per uso

proprio o rivendita in blocco oppure per scopo commerciale

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Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa

Ing. Emiddio TORRE33

T.U.A. – Aliquote

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Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa

Ing. Emiddio TORRE34

Il combinato degli art. 55 co 5 + art. 56 co 3

…… Per la rivendita presso

infrastrutture pubbliche destinate

esclusivamente alla ricarica di

accumulatori per uso di forza motrice

dei veicoli a trazione elettrica, il

debito di imposta per le officine di

produzione è accertato sulla base

dei dati relativi all’energia elettrica

consegnata presso i singoli punti di

prelievo, comunicati dai gestori delle

reti di distribuzione.

……L’obbligo è escluso per la

rivendita presso infrastrutture

pubbliche destinate esclusivamente

alla ricarica di accumulatori per uso

di forza motrice dei veicoli a

trazione elettrica.

Ha indotto l’idea che tali infrastrutture dovessero

essere configurate quali officine elettriche e quindi

soggette a tutti gli adempimenti obbligatori previsti

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Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa

Ing. Emiddio TORRE35

Con nota prot. 62488 del 31/05/2012, l’Agenzia delle Dogane, nel

commentare le modifiche apportate al T.U.A. dal D.L. 16/2012, ha espresso

che le citate infrastrutture “verrebbero considerate officine mediante

le quali viene svolta l’attività di rivendita di energia elettrica” e per le

quali l’accertamento dell’accisa “debba avvenire sulla base dei dati

comunicati dai gestori delle reti di distribuzione e non sulla base

delle fatture emesse essendo in tali casi escluso l’obbligo previsto

dall’art. 56, co. 3 del D. Lgs. 504/1995”.

Sempre con la medesima nota, l’Agenzia ha fatto riserva di fornire

maggiori chiarimenti e puntuali indicazioni a seguito di approfondimenti da

sviluppare in un apposito tavolo tecnico.

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Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa

Ing. Emiddio TORRE36

Estratto della nota 62488

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Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa

Ing. Emiddio TORRE37

Nell’incertezza si sono riscontrati sul territorio nazionale comportamenti

discordanti dei competenti Uffici delle Dogane

Applicazione rigorosa del disposto del

TUA con il rilascio di tante licenze per

officine elettriche di acquisto a scopo

commerciale quante sono le infrastrutture

pubbliche di ricarica elettrica di

autoveicoli denunciate, qualificando

l’esercente di tali strutture come soggetto

obbligato al pagamento dell’accisa, ai sensi

dell’art. 53, co. 1, lett. a)

Infrastrutture non soggette ad alcun

obbligo lasciando che il debito di

imposta sia assolto da parte del

soggetto venditore di energia elettrica

nei confronti dell’esercente la

infrastruttura pubblica di ricarica

elettrica autoveicoli

Caso 1 Caso 2

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Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa

Ing. Emiddio TORRE38

Il D. Lgs. 257/2016 , DAFI (Directive alternative fuel initiative) da attuazione alla

direttiva 2014/94/UE che fornisce requisiti e linee guida per la realizzazione di

infrastrutture per i combustibili alternativi.

L’obiettivo del provvedimento è la riduzione della dipendenza dal petrolio (il 94%

dei trasporti in Europa si basa proprio sull’oro nero, l’84% del quale viene

importato) e dell’impatto ambientale nel settore dei trasporti.

Per quel che riguarda la mobilità elettrica, il decreto sancisce che entro il

31/12/2020 venga realizzato “un numero adeguato di punti di ricarica” accessibili al

pubblico. La loro quantità è fissata tenendo conto, fra le altre cose, del numero

stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati entro la fine del 2020.

Il decreto prevede inoltre che, al momento della sostituzione del rispettivo parco

autovetture, autobus e mezzi di servizio, gli enti pubblici siano obbligati all’acquisto

di almeno il 25% di veicoli a GNC, GNL, veicoli elettrici e veicoli a funzionamento

ibrido.

Il Decreto legislativo 257/2016

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Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa

Ing. Emiddio TORRE39

Entro il 31/12/2017, i Comuni saranno tenuti ad adeguare i propri regolamenti in

modo da garantire la predisposizione all’allaccio per la ricarica dei veicoli elettrici

per gli immobili di nuova costruzione o ristrutturati che rispondono a determinati

parametri (una superficie superiore a 500 metri quadrati per immobili a uso non

residenziale e almeno dieci unità abitative per quelli residenziali di nuova

costruzione). Gli spazi auto dotati di colonnina devono essere non inferiore al 20%

dei totali.

Le Regioni/Province autonome, in caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi

impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione di quelli esistenti, devono

prevedere l’obbligo di infrastrutture di ricarica elettrica “di potenza elevata almeno

veloce”, ovvero compresa tra 22 kW e 50 kW.

Completa il quadro una più che necessaria azione di informazione al cittadino:

comunicazioni chiare, un’etichettatura standardizzata e indicazioni puntuali nei punti

di ricarica e rifornimento sono condizioni base per permettere al consumatore

finale di usufruire al meglio del cambiamento e contribuire attivamente a

un’ulteriore spinta in avanti verso pratiche quotidiane di mobilità sostenibile.

Il Decreto legislativo 257/2016

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Stato dell’arte della mobilità elettricaIl punto di vista della normativa fiscale in materia di accisa

Ing. Emiddio TORRE40

Il Decreto legislativo 257/2016: art. 4 comma 9

Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati, ai fini

dell'applicazione del D. Lgs 504/1995 (T.U.A.), consumatori finali dell'energia

elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione

elettrica presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza

di enti o di aziende per i propri dipendenti.

Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico possono acquistare

energia elettrica da qualsiasi fornitore dell'Unione europea, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del T.U.A.

Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono autorizzati a fornire

ai clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici su base contrattuale, anche a nome

e per conto di altri fornitori di servizi.