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attraverso la modifica della natura del processo concorrenziale in modo tale che sia significativamente più probabile che imprese, le quali precedentemente non coordinavano il loro comportamento, si coordinino ed aumentino i prezzi o ostacolino in altro modo una concorrenza effettiva. EFFETTI COORDINATI creazione o rafforzamento di una posizione dominante collettiva accresciuta probabilità che le imprese riescano a coordinare il loro comportamento e ad aumentare i prezzi, senza dover concludere un accordo o ricorrere a una pratica concordata coordinamento più facile, più stabile o più efficace per imprese che già si coordinavano prima della concentrazione,

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Page 1: Attraverso la modifica della natura del processo concorrenziale in modo tale che sia significativamente più probabile che imprese, le quali precedentemente.

attraverso la modifica della natura del processo concorrenziale

in modo tale che sia significativamente piùprobabile che imprese, le quali

precedentemente noncoordinavano il loro comportamento, si

coordinino ed aumentino i prezzi o ostacolino in altro modo una

concorrenza effettiva.

EFFETTICOORDINATI

creazione o rafforzamento di una posizione dominante

collettiva

accresciuta probabilità che leimprese riescano a coordinare il loro comportamento e ad aumentare i prezzi, senza dover concludere un accordoo ricorrere a una pratica concordata

coordinamento più facile, più stabile o più efficace per imprese che già si coordinavano prima della concentrazione,

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COORDINAMENTO

mantenimento dei prezzi al di sopra del livelloconcorrenziale.

divisione del mercato

aggiudicandosi a turno i contratti nei mercati fondati su gare.

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coordinamentopiù probabile

SE relativamente semplice raggiungereun'interpretazione comune circa i termini del coordinamento stesso

coordinamentosostenibile

meccanismi deterrenti credibili che possano essere attivatiin caso di scoperta di deviazioni

le reazioni degli estranei (concorrenti non aderenti e clienti) nondevono essere in grado di pregiudicare i risultati attesi dal coordinamento

possibile verificare rispetto dei termini del coordinamento

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CONSIDERAZIONIDI EFFICIENZA

l'incremento di efficienza generato dalla concentrazione probabilmente accrescerà

la possibilità e l'incentivo dell'impresarisultante dalla concentrazione a

comportarsi in modo pro-concorrenziale a vantaggio dei consumatori,

controbilanciando gli effetti negativi per la concorrenza che l'operazione potrebbe

altrimenti produrre.

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DIRITTO DI AUTORE: CONCETTI CHIAVE

il concetto di proprietà „immateriale“ e la sua origine

le creazioni oggetto del diritto d‘autore: le opere dell‘ingegno

fattispecie costitutiva i diritti dell‘autore: panoramica la gestione collettiva dei diritti esclusivi

di utilizzazione

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SUPPORTOACQUISTO

TITOLARITÀ AUTORE O AVENTE DIRITTO

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« La plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés est le fruit de la pensée d'un écrivain. »

Le Chapelier, 1791

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origine della tutela

1450 ca. invenzione della stampa

1469 privilegio di stampa concesso dalla Signoria di Venezia a Johann von Speyer per la durata di 5 anni

fino al XVIII sec. singoli privilegi di stampa, concessi prima solo a stampatori/editori e poi anche ad autori

1710 (Inghilterra): Statute of Anne _ concesso all‘autore il diritto esclusivo di stampare e pubblicare il libro per una durata complessiva di 28 anni dalla prima pubblicazione; condizione: registrazione e deposito dell‘opera

1789 (Francia):abolizione dei privilegi Déclaration des Droits de l‘Homme et du Citoyen

1790 (USA) Copyright Act

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1793 (Francia):

1791 (Francia) :legge relativa agli spettacoli diritto dell‘autore di vietarela rappresentazione delle sue opere (vita dell‘autore + 5 anni dopo morte)

legge relativa ai diritti di proprietà degli autori di scritti di ogni genere,dei compositori di musica, dei pittori e dei disegnatori

art. 1 „jouirons...durant leur vie entière, du droit exclusiv de vendre, faire vendre, distribuer leur ouvrages dans le territoire de la République, et d‘en céder la propriété en tout ou partie“

azione di contraffazione subordinata al deposito preventivo di due esemplari dell‘opera (presso la Biblioteca Nazionale o il Cabinet desEstampes)

1865 (Italia): legislazione in materia di diritto d‘autore

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il diritto d‘autore nella società dell‘nformazione ?

digitalizzazione Internet

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le creazioni oggetto del diritto d‘autore

artt.1 e 2 CUBart. 2575 c.c.art. 1 l.aut.

„opere di carattere creativo“ • che appartengono alla letteratura, alla musica,

alle arti figurative, all‘architettura, al teatro ed alla cinematografia

qualunque ne sia il modo o la forma diespressione

• anche programmi per elaboratore banche dati opere del c.d. disegno industriale

di regola: indipendentemente dal merito, rilevante è solo l‘apporto personale dell‘autore

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art. 9 n.2 TRIPS

la protezione del diritto d‘autore

copre

le espressioni e non le idee, i procedimenti, imetodi di funzionamento o i concetti

matematici in quanto tali“

caratterecreativo

dell‘opera

particolare rappresentazione

della realtà

originalità oindividualità dell‘opera

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fattispecie costitutiva

sorge con la creazione e spetta a titolooriginario all‘autore della stessa

estrinsecazione susupporto materiale necessaria solo per opere

coreografiche o pantomimiche

la protezione del diritto d‘autore

bollino SIAE

per controllare quantecopie siano state vendute

per distinguere leopere originarie

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dirittod‘autore

diritto esclusivo di utilizzare la

rappresentazione dell‘idea

dirittopatrimoniale

diritto morale

IRRINUNCIABILEINTRASMISSIBILEIMPRESCRITTIBILE

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il diritto patrimoniale dell‘autore

diritto esclusivo di utilizzare economicamente l‘opera in ogni forma

o modo, originale o derivato

RIPRODUZIONE

COMUNICAZIONE

DISTRIBUZIONENOLEGGIO E

PRESTITO

ELABORAZIONETRADUZIONEESECUZIONERAPPRESENTAZIONEECC.

DURATA DEI DIRITTI DI

UTILIZZAZIONE

ECONOMICA

di regola: 70 ANNI DOPO LA MORTE

DELL‘AUTORE

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PUBBLICO DOMINIO

poi

riproduzione ed altra utilizzazione sono libere

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L‘EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO L‘EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO SUL DIRITTO D‘AUTORE dal 1988 al 1993SUL DIRITTO D‘AUTORE dal 1988 al 1993

1988 Libro Verde sul diritto d’autore e la sfida delle tecnologie 1988 Libro Verde sul diritto d’autore e la sfida delle tecnologie

accesciuta importanza economica delle industrie che accesciuta importanza economica delle industrie che necessitano di „copyright protection“ (1.2.5)necessitano di „copyright protection“ (1.2.5)

assicurare il buon funzionamento del mercato comune assicurare il buon funzionamento del mercato comune (discipline diverse fra loro frammentano il mercato, 1.3.2)(discipline diverse fra loro frammentano il mercato, 1.3.2)

aspetti in merito ai quali intervenire: riproduzione non aspetti in merito ai quali intervenire: riproduzione non autorizzata, sia a fini commerciali (piracy) che privati; diritto di autorizzata, sia a fini commerciali (piracy) che privati; diritto di distribuzione, esaurimento e diritti di noleggio; tutela giuridica die distribuzione, esaurimento e diritti di noleggio; tutela giuridica die programmi per elaboratore; tutela giuridica delle banche dati.programmi per elaboratore; tutela giuridica delle banche dati.

1991 1991 Direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per Direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratoreelaboratore

1992 1992 Direttiva su prestito e noleggioDirettiva su prestito e noleggio

1993 1993 Direttiva sulla armonizzazione della durata di protezione delDirettiva sulla armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore diritto d’autore

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•1994 Libro Verde “Il diritto d’autore e i diritti connessi 1994 Libro Verde “Il diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione”nella società dell’informazione”

definizione di un ambito normativo chiaro definizione di un ambito normativo chiaro per lo per lo sviluppo della società dell’informazionesviluppo della società dell’informazione attraverso la libera attraverso la libera circolazione dei “servizi dell’informazione”circolazione dei “servizi dell’informazione”

punti chiave: digitalizzazione; differenza fra punti chiave: digitalizzazione; differenza fra comunicazione al pubblico e comunicazione individuale; comunicazione al pubblico e comunicazione individuale; noleggio e distribuzione elettronica; ruolo delle società di noleggio e distribuzione elettronica; ruolo delle società di gestione collettiva; tecnologie di gestione dei diritti; gestione collettiva; tecnologie di gestione dei diritti; armonizzazione dei diritti morali dell’autorearmonizzazione dei diritti morali dell’autore

1996 Direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati1996 Direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati

EVOLUZIONE 1994-1996EVOLUZIONE 1994-1996

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2001 Direttiva 2001 Direttiva 2001/29/CE sulla armonizzazione di taluni aspetti del sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazionediritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione

armonizzazione dei diritti di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico

armonizzazione della tutela giuridica armonizzazione degli strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione lista esaustiva di eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di

comunicazione al pubblico (facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni)

1996 Comunicazione sul diritto d’autore e I diritti connessi nella società 1996 Comunicazione sul diritto d’autore e I diritti connessi nella società dell’informazione (c.d. Follow-up)dell’informazione (c.d. Follow-up)

punti chiave: diritto esclusivo di riproduzione da definire chiaramente ed punti chiave: diritto esclusivo di riproduzione da definire chiaramente ed armonizzare, con armonizzazione anche delle armonizzare, con armonizzazione anche delle eccezionieccezioni; armonizzazione del ; armonizzazione del diritto applicabile alle trasmissioni a richiesta (“on-demand”) e delle sue diritto applicabile alle trasmissioni a richiesta (“on-demand”) e delle sue eccezionieccezioni; previsione di strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione; ; previsione di strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione; armonizzazione del diritto di distribuzione e limitazione del principio armonizzazione del diritto di distribuzione e limitazione del principio dell’esaurimento al solo smercio di prodotti (non anche alla fornitura di servizi, dell’esaurimento al solo smercio di prodotti (non anche alla fornitura di servizi, compresi quelli forniti in rete)compresi quelli forniti in rete)

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Cons.4 Un quadro giuridico armonizzato in materia di dirittod'autore e di diritti connessi, creando una maggiorecertezza del diritto e prevedendo un elevato livello diprotezione della proprietà intellettuale, promuoverànotevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici,segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché,più in generale, numerosi settori industriali e culturali.Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazionedi nuovi posti di lavoro.

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RIPRODUZIONE

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Cons. 6Senza un'armonizzazione a livello comunitario, laproduzione legislativa già avviata a livello nazionale inuna serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologichepuò generare differenze significative in materiadi protezione e, di conseguenza, restrizioni alla liberacircolazione dei servizi e prodotti che contengonoproprietà intellettuale o su di essa si basano, determinandouna nuova frammentazione del mercato internononché un'incoerenza normativa. L'impatto di tali differenzeed incertezze normative diverrà più significativocon l'ulteriore sviluppo della società dell'informazioneche ha già incrementato notevolmente lo sfruttamentotransfrontaliero della proprietà intellettuale. Talesviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L'esistenzadi sensibili differenze e incertezze giuridiche inmateria di protezione potrebbe ostacolare la realizzazionedi economie di scala per i nuovi prodotti e servizicontenenti diritti d'autore e diritti connessi.

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(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritticonnessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livellodi protezione, dal momento che tali diritti sono essenzialiper la creazione intellettuale. La loro protezionecontribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creativitànell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttorie consumatori, nonché della cultura, dell'industria edel pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto chela proprietà intellettuale costituisce parte integrante deldiritto di proprietà.(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gliautori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere unadeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, comepure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gliinvestimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzionifonografiche, pellicole o prodotti multimediali eservizi quali i servizi su richiesta («on-demand») sonoconsiderevoli. È necessaria un'adeguata protezione giuridicadei diritti di proprietà intellettuale per garantire ladisponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacenterendimento degli investimenti.

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CAPO II DIRITTI ED ECCEZIONIArticolo 2 (Dir. 2001/29)Diritto di riproduzioneGli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;….

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DIRITTO DIRIPRODUZIONE

Art. 13 L.633/1941Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione

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Cons. 21, Dir. 2001/29La presente direttiva dovrebbe definire la portata degliatti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai varibeneficiari e ciò nel rispetto dell'acquis comunitario. Ènecessaria una definizione ampia di tali atti per garantirela certezza del diritto nel mercato interno.

Cons. 22, Dir. 2001/29 La diffusione della cultura non può essere veramentepromossa se non proteggendo rigorosamente i diritti elottando contro le forme illegali di messa in circolazionedi opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.

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Cons. 32, Dir. 2001/29La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delleeccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e aldiritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni olimitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto diriproduzione. Tale elenco tiene debito conto dellediverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira,allo stesso tempo, a garantire il funzionamento delmercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivaread applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazionie ciò dovrebbe essere valutato al momento delriesame futuro della legislazione di attuazione.

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Cons.35; Dir. 2001/29 In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di dirittidovrebbero ricevere un equo compenso affinché sianoadeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere odei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalitàe l'eventuale entità di detto equo compenso sidovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso.Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbequello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari deidiritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari deidiritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma,per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò nonpuò comportare un pagamento specifico o a parte. Illivello dell'equo compenso deve tener pienamente contodella misura in cui ci si avvale delle misure tecnologichedi protezione contemplate dalla presente direttiva. Intalune situazioni, allorché il danno per il titolare deidiritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligodi pagamento.

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Cons.40, Dir. 2001/29Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o unalimitazione a favore di taluni organismi senza scopo dilucro, quali per esempio le biblioteche accessibili alpubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi.Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinaticasi specifici contemplati dal diritto di riproduzione.Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprenderel'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura «online» di opere o altri materiali protetti. La presente direttivanon deve pregiudicare la facoltà degli Stati membridi prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nelcaso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformementeall'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi opportunoincoraggiare la concessione di contratti o di licenze ditipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato taliorganismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.

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Articolo 5 Dir. 2001/29Eccezioni e limitazioni…2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni olimitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 perquanto riguarda:a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso diqualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimentoavente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti,a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equocompenso;b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da unapersona fisica per uso privato e per fini né direttamente, néindirettamente commerciali a condizione che i titolari deidiritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazioneo meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo6 all'opera o agli altri materiali interessati;c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da bibliotecheaccessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archiviche non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale,diretto o indiretto;….

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…..5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

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CAPO VEccezioni e limitazioni

Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

(….)

Art. 681. E’ libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.2. E’ libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

responsabili dei centri o puntidi distribuzione biblioteche

EQUO COMPENSOAD AUTORI E EDITORI