ATTIVITÀ di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e BEVANDE · La Parrocchia può seguire le diverse attività...
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ATTIVITÀ di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e BEVANDE
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T.Q.S.I. Servizi Integrati srl
GLI ADEMPIMENTI
DELLE PARROCCHIE
BOLOGNINI dott. EugenioMedico igienista
email [email protected]
Bergamo, 26 maggio 2012
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE SONO COSTITUITI DA UN’UNICA TIPOLOGIA COSÌ
DEFINITA:
ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE, COMPRESE QUELLE ALCOLICHE DI QUALSIASI
GRADAZIONE.
Tali esercizi possono somministrare alimenti e bevande nel
rispetto del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti
alimentari e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.
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Legge Regionale (Lombardia) 2 febbraio 2010, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.
CAPO III – Somministrazione di Alimenti e Bevande
Normativa di riferimento
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S.C.I.A.
Segnalazione
Certificata
Inizio
Attività
ANCHE IN LOCALI NON APERTI AL PUBBLICO:
Attività svolte da mense aziendali, dagli spacci annessi ad
aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in
forma esclusiva presso il domicilio del consumatore.
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Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande deve fare la
Adempimento
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TALI INDIRIZZI CONTENGONO INDICAZIONI PER I COMUNI
RELATIVE:
a) Al procedimento autorizzativo
b) Ai criteri localizzativi
c) Alle attività svolte dagli esercizi
d) Alla tutela dei locali storici
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La Giunta Regionale definisce gli indirizzi di carattere generale
sulla base dei quali i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio
delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande.
Programmazione delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande
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a) Nelle sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti
sportivi e altri esercizi similari;
b) Nelle aree di servizio delle strade extraurbane principali, autostrade,
stazioni e mezzi pubblici;
c) Mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e
scuole quando la somministrazione è effettuata esclusivamente nei
confronti del personale dipendente e degli studenti;
d) Nel domicilio del consumatore;
e) Nelle attività svolte in forma TEMPORANEA;
f) Nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti
istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità
religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle
forze dell’ordine;
g) Nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da
concerto e simili.
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La programmazione NON si applica per il rilascio delle
autorizzazioni relative all’attività di somministrazione di
alimenti e bevande da effettuare:
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LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE DEVONO ESSERE ESERCITATE NEL RISPETTO
DELLE VIGENTI NORME, PRESCRIZIONI E AUTORIZZAZIONI
IN MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA ED IGIENICO –
SANITARIA, NONCHÉ DI QUELLE SULLA DESTINAZIONE
D’USO DEI LOCALI E DEGLI EDIFICI.
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AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
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IN OCCASIONE DI RIUNIONI STRAORDINARIE DI
PERSONE, IL COMUNE NEL CUI TERRITORIO SI
SVOLGE LA MANIFESTAZIONE PUÒ RILASCIARE
L’AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO
TEMPORANEO DELL’ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E
BEVANDE.
Le autorizzazioni temporanee non possono avere
durata superiore a quella della manifestazione e hanno
validità solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si
svolge la manifestazione.
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Nota ASL di Bergamo
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28 maggio 2010 – prot. U0072420/III.7)
L’attività di preparazione occasionale di alimenti da
parte di privati in occasioni di feste o raduni non è
oggetto di notifica (SCIA) all’Autorità competente
(ASL).
Infatti, la Regione Lombardia ha stabilito che detta
attività non rientra nel campo di applicazione del
Regolamento (CE) n. 852/2004 (sull’igiene dei prodotti
alimentari).
Sono state quindi date disposizioni ai competenti uffici
comunali affinché non inoltrino agli uffici dell’ASL le
SCIA relative alla preparazione occasionale di alimenti
da parte di privati in occasione di feste o raduni.
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Nota ASL di Bergamo
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Resta vigente l’utilizzo della SCIA per la
comunicazione di tali manifestazioni agli uffici
commercio dei comuni per gli aspetti amministrativi di
competenza.
L’ASL assicura comunque interventi di vigilanza in
materia di igiene e sicurezza alimentare durante tali
manifestazioni in particolare quelle di lunga durata di
cui si ha notizia per conoscenza territoriale e dalla
divulgazione a mezzo locandine e stampe.
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Attività di somministrazione
alimenti e bevande non soggette a
programmazione comunale
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Ospedali Anche alle persone che
accedono all’Ente per
visite ai degenti e/o ospitiCase di Cura e di riposo
Comunità religiose e simili
Iniziative di studio o di culto
Celebrazioni
Iniziative culturali e simili
Purché non eccedenti i compiti istituzionali
dell’Ente e non configuranti un’autonoma attività
economica.
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Attività di somministrazione
alimenti e bevande non soggette a
programmazione comunale
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I locali dove viene svolta l’attività di somministrazione
devono rispondere ai requisiti igienico – sanitari
stabiliti dal Regolamento (CE) n. 852/2004.
DOVRANNO ESSERE PREDISPOSTE ATTUATE E
MANTENUTE UNA O PIÙ PROCEDURE PERMANENTI,
BASATE SU PRINCIPI DEL SISTEMA HACCP
(Manuale di Autocontrollo).
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Requisiti professionali
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Per esercitare l’attività di somministrazione occorre che siano
soddisfatte le condizioni relative, oltre al possesso dei requisiti
morali, il possesso del requisito professionale:
a) Aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale
per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o
riconosciuto dalla Regione Lombardia o da altra Regione o
Provincia Autonoma. Ovvero essere in possesso di un
diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente
riconosciuto.
b) Aver prestato la propria opera, per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in qualità
di dipendente qualificato addetto alla somministrazione
oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il 3°
grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dall’iscrizione all’INPS.
c) Essere stato iscritto al R.E.C. previsto dalla Legge 426/1971
per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
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Titoli equivalenti ai corsi abilitanti
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Che esentano quindi dal corso professionale previsto:
• Laurea in Medicina e Veterinaria
• Laurea in Farmacia
• Laurea in Scienze dell’Alimentazione
• Laurea in Biologia
• Laurea in Agraria
• Laurea breve o specialistica relativa alla trasformazione dei
prodotti alimentari o alla ristorazione
• Diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione
professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalle
Regioni (a conclusione di percorsi non inferiori al biennio,
attinenti la conservazione, la trasformazione, la
manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande).
Chi ha frequentato il corso istituito o riconosciuto dalla Regione
Lombardia o da un’altra Regione o da una Provincia Autonoma,
PUÒ ESERCITARE ANCHE L’ATTIVITÀ NEL SETTORE
ALIMENTARE.
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ENTE ECCLESIASTICO
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L’Ente Ecclesiastico è un Ente non commerciale di
diritto, per determinazione legislativa.
Non può perdere tale qualifica in nessun caso.
Gli Enti Ecclesiastici vanno considerati a tutti gli effetti
Enti non commerciali dal momento che la finalità di
religione o di culto, che li definisce, e le conseguenti
attività, esulano evidentemente dallo scopo di lucro, e
non sono riconducibili all’attività d’impresa.
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ENTE ECCLESIASTICO
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Anche gli Enti Ecclesiastici possono svolgere attività
complementari a quelle che sono loro specifiche.
Si tratta delle attività diverse da quelle di religione e di
culto, ossia quelle di
• ASSISTENZA E BENEFICENZA
• ISTRUZIONE
• EDUCAZIONE E CULTURA
• in ogni caso, LE ATTIVITÀ COMMERCIALI O A
SCOPO DI LUCRO.
In questi casi gli Enti Ecclesiastici sono soggetti alle
leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime
tributario previsto per le medesime.
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ENTE ECCLESIASTICO
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La Parrocchia può seguire le diverse attività anche
attraverso le sue articolazioni (gruppi caritativi,
culturali, sportivi, oratoriali, ecc.) ma il soggetto
giuridico resta comunque sempre l’ente Parrocchia.
ATTIVITÀ CHE PUÒ AVERE UNA SIGNIFICATIVA
RILEVANZA AI FINI FISCALI E CONTABILI:
IL BAR DELL’ORATORIO
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IL BAR DELL’ORATORIO
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DUE CASI:
1. BAR GESTITO DIRETTAMENTE
DALLA PARROCCHIA
2. BAR GESTITO DA
UN’ASSOCIAZIONE (ANSPI o
ALTRA)
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BAR GESTITO DIRETTAMENTE
DALLA PARROCCHIA
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È collocato all’interno del complesso immobiliare della
parrocchia ma accessibile al pubblico, quindi:
• Accessibile solo all’interno delle strutture
parrocchiali
• è normalmente utilizzato dai partecipanti alle attività
parrocchiali, ma senza esclusione di avventori
occasionali
•Non è aperto secondo l’orario dei pubblici esercizi,
ma nei tempi stabiliti per le attività della parrocchia e
dell’oratorio.
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BAR GESTITO DIRETTAMENTE
DALLA PARROCCHIA
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Questa tipologia di bar rientra in quella considerata
nella lettera f) del 4° comma dell’art. 68 della LR 6/2010
«Attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti
istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie,
oratori, comunità religiose, asili infantili, case di
riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine»
Con un’interpretazione estensiva dell’espressione
«COMUNITÀ RELIGIOSA» si può ritenere che non
riguardi soltanto gli istituti religiosi o le società di vita
apostolica, intesi in senso tecnico, come definiti dal
codice del Diritto Canonico, ma tutte le comunità di
carattere religioso, quali gli istituti religiosi, i seminari,
le case per esercizi spirituali, ecc.
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BAR GESTITO DIRETTAMENTE
DALLA PARROCCHIA
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ADEMPIMENTI:
SCIA (da comunicare al Comune dove ha sede
l’attività)
FISCALIZZAZIONE
DELL’ATTIVITÀ
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BAR GESTITO DA UN’ASSOCIAZIONE
(es. ANSPI)
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DPR 4 aprile 2001, n. 235 – Regolamento recante
semplificazione del procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e
bevande da parte dei circoli privati.
«Non è considerata COMMERCIALE l’attività svolta nei
confronti degli Associati o partecipanti, in conformità alle
finalità istituzionali, dalle ASSOCIAZIONI, da CONSORZI e
dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le
somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di
quote o contributi associativi non concorrono a formare il
reddito complessivo»
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BAR GESTITO DA UN’ASSOCIAZIONE
(es. ANSPI o altra)
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L’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE DEVE ESSERE
SVOLTA SOLO NEI CONFRONTI DEI
RISPETTIVI ASSOCIATI PRESSO LA
SEDE OVE SONO SVOLTE LE ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI.
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