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1 SLIDE Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino Torino, 27 aprile 2016 Dott. Piercarlo Bausola ATTIVITA’ DEL REVISORE DELL’ENTE LOCALE SECONDO I PRINCIPI DELL’ARMONIZZAZIONE CONTABILE: Strumenti operativi per la Revisione

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1 SLIDE Unione Giovani Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili di Torino

Torino, 27 aprile 2016

Dott. Piercarlo Bausola

ATTIVITA’ DEL REVISORE DELL’ENTE LOCALE SECONDO

I PRINCIPI DELL’ARMONIZZAZIONE CONTABILE:

Strumenti operativi per la Revisione

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Di Bilancio degli Enti Locali

Per il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) i caratteri qualificanti della programmazione sono:

- la valenza pluriennale del processo: il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rendono necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale;

- la lettura non solo contabile dei documenti: nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione; per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni (politico-amministrativa e economico-finanziaria ed informativa), occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale;

- la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione: il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

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degli Enti Locali

A. il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;

B. l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

C. lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;

D. il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio; → contestualmente all’approvazione del bilancio = nella prima di Giunta successiva. + Obbligo solo sopra i 5000 abitanti.

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E. il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;

F. lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

G. le variazioni di bilancio;

H. lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

N.B.: Rispetto al sistema previgente è stato abrogato dal D.Lgs. 118/2011 l’obbligo di predisporre il Piano Generale di Sviluppo (prima previsto dall’art. 13 c. 3 del D.Lgs. 170/2006 e richiamato dall’art. 165 comma 7 del TUEL previgente), il quale comportava il confronto delle linee programmatiche con le reali possibilità operative dell’ente e la definizione dei tempi e delle risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi individuati.

Strumenti di programmazione

degli Enti Locali

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degli Enti Locali

Il pareggio di bilancio e la verifica di tutti li equilibri interni ed esterni deve essere garantita durante tutto l’esercizio. A tal fine è preposto il controllo sugli equilibri finanziari previsto dal Tuel e disciplinato dal regolamento. L’ordinamento inoltre prevede due momenti cruciali a tal fine:

In occasione della salvaguardia si provvede a: a) Ripianare il disavanzo dell’esercizio precedente; b) Riconoscere debiti fuori bilancio; c) Garantire gli equilibri della gestione di competenza e dei residui; A tal fine gli enti possono modificare le aliquote e Tariffe dei tributi.

Consiste in una verifica generale di tutte le voci di entrata di spesa al fine di adeguarle all’andamento della gestione

ATTENZIONE: Con le nuove regole la salvaguardia degli equilibri e l’assestamento scadono il 31 luglio!!

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Strumenti di programmazione

degli Enti Locali: controlli interni e organo di revisione

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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – LE VARIAZIONI.

TUEL - Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. (

9-bis. (…)

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

a) .

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Gli equilibri contabili negli enti locali: L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO

L’art. 193 TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento degli equilibri fissati in sede di approvazione del bilancio di previsione:

pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.

Verifica: accertamenti risorse iscritte nei primi tre titoli delle entrate sufficienti a finanziare le spese correnti e le quote di capitale per rimborso di prestiti (impegnate o da impegnarsi al titolo terzo della spesa)

e che il finanziamento degli investimenti del titolo secondo della spesa siano finanziati con le entrate specifiche ipotizzate in preventivo e ed effettivamente realizzate (avanzo di gestione, mutui, prestiti, conferimenti per trasferimenti in c/capitale).

Ai fini del mantenimento degli equilibri generali di bilancio: - salvaguardia degli equilibri di bilancio; - variazione di assestamento generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di

riserva.

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Tempistiche (art. 175 c. 8 – assestamento generale) L’art. 175 comma 8 del Tuel prevede una variazione di assestamento generale. Si tratta di una verifica generale di tutte le voci al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. L’Ente provvede ad apportare al bilancio di previsione tutte le variazioni necessarie per garantire lo svolgimento della gestione fino allo scadere dell’esercizio. Nella normativa antecedente il D.Lgs. 118/2011, con il termine assestamento generale si intendeva far riferimento all’ultima possibilità per l’ente di apportare variazioni al bilancio da effettuarsi entro il 30 novembre. Con le modifiche apportate dalla contabilità armonizzata con il termine di assestamento generale del bilancio si intende una variazione di bilancio scaturente da una verifica generale delle voci di entrata e di spesa finalizzate ad assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, da effettuarsi entro il 31 luglio. Tale assestamento non è da confondere con il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, anch’esso da adottare entro il 31 luglio, in quanto: - nel primo caso si effettua una variazione al bilancio scaturente da una verifica sugli stanziamenti di spesa e di

entrata necessaria per attuare la gestione dell’ente, - nel secondo caso si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, in caso di accertamento negativo si

provvede ad adottare provvedimenti di riequilibrio.

Gli equilibri contabili negli enti locali: L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO

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Segue… Tempistiche (art. 175 c. 8 – assestamento generale) Gli equilibri del bilancio devono essere analizzati non solo con riferimento agli stanziamenti in conto competenza delle entrate e delle spese, ma devono essere analizzati anche con riferimento alla gestione dei residui e quindi alla possibilità di ottenere un disavanzo di gestione o di amministrazione in sede di chiusura del consuntivo. Le variazioni che possono essere adottate entro il 31 dicembre sono: a. l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b. L’istituzione di tipologie di entrata senza vincoli di destinazione, con stanziamento pari a zero,

a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c. L’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono state previste;

d. Quelle necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e. Le variazioni delle dotazioni di cassa di competenza della Giunta; f. Le variazioni del fondo pluriennale vincolato e attribuite alla competenza del Responsabile

finanziario e dei dirigenti responsabili della spesa; g. Le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati

all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente.

Gli equilibri contabili negli enti locali: L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO

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Segue…Tempistiche (art. 175 c. 8 – assestamento generale) In particolare, l’art. 163 comma 7 del Tuel prevede la possibilità, nel corso dell’esercizio provvisorio, di effettuare le seguenti variazioni di bilancio: a) l’utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione

presunto necessarie per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, sulla base di una relazione documentata del Dirigente competente. A tal fine, dopo aver acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre – consuntivo dell’esercizio precedente.

b) Le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato

Gli equilibri contabili negli enti locali: L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO

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L’assestamento generale del bilancio rappresenta un momento importante della gestione finanziaria dell’ente: consente di realizzare le ultime verifiche di bilancio e di porre in essere le manovre correttive sull’andamento finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario dell’ente. L’assestamento costituisce un bilancio di verifica della gestione, contenente anche una previsione delle entrate e delle spese proiettate al 31 dicembre: Entrate: in sede di assestamento si potrà iscrivere in bilancio una nuova risorsa non prevista in sede di predisposizione del bilancio di previsione se necessario. Non occorrono variazioni nel caso di maggiori accertamenti rispetto a quelli previsti, (l’ordinamento finanziario e contabile non impone per le entrate alcun limite alla loro contabilizzazione); Spese: la variazione di assestamento è necessaria per far fronte a nuove o maggiori spese, dal momento che il bilancio di previsione è il limite invalicabile di assunzione degli impegni di spesa. Le nuove e/o maggiori spese troveranno copertura finanziaria nell’accertamento di nuove entrate o in una revisione degli interventi di spesa. (NB: nella pratica quotidiana è alquanto difficile sottrarre risorse ai responsabili)

Gli equilibri contabili negli enti locali: L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO

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Art. 193. Salvaguardia degli EQUILIBRI di bilancio.

•1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

•2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

•a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

•b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; (fuori bilancio)

•c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

•3. (…)

•4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Il riequilibrio di bilancio negli enti locali:

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Il termine ultimo è fissato al fissato al 31 luglio.

Occorre però disporre di una serie di informazioni utili, tra le quali: •Il risultato contabile del rendiconto relativo all’ultimo esercizio chiuso; •La presenza di possibili passività non contabilizzate e relative a gestioni contabili pregresse (c.d. debiti fuori bilancio); •Il grado di realizzazione dei programmi inteso come rapporto finanziario tra lo stanziamento previsto ed il corrispondente volume di impegni assunti nella prima parte dell’esercizio; •Il grado di accertamento delle entrate; •La consistenza del fondo di riserva; •Le richieste di variazione al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione avanzate dai responsabili dei servizi.

Il riequilibrio di bilancio negli enti locali: L’assestamento

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Il fondo di riserva Nelle valutazioni da farsi in sede di assestamento generale, particolare attenzione al fondo di riserva il cui stanziamento dovrà essere tale da garantire l’ente dal verificarsi, nel mese di dicembre, di eventi non prevedibili che potrebbero compromettere il buon esito della gestione. Dopo il 30 novembre l’amministrazione può disporre unicamente delle variazioni al piano esecutivo di gestione, entro il 15 dicembre e, dei prelevamenti dal fondo di riserva, entro il 31 dicembre. Il fondo di riserva ha natura di accantonamento di risorse per elasticità di gestione dell'ente.

Le cause economiche Se corso della gestione si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti. Il DPR 421/79 prevedeva l'iscrizione in bilancio di tre fondi di riserva: 1) il fondo di riserva ordinario, 2) il fondo di riserva per spese impreviste, 3) il fondo di riserva di cassa, Con il nuovo ordinamento, il fondo di riserva di cassa è stato abolito in seguito all'abolizione del bilancio di cassa.

Inoltre, in luogo del fondo ordinario e di quello per spese impreviste, viene previsto un unico fondo di riserva, per il quale è mantenuto il limite di importo massimo nella

medesima misura del 2% delle spese correnti ed è aggiunto, però, anche un limite di importo minimo nella misura dello 0.30% delle stesse spese.

Gli equilibri contabili negli enti locali: L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO

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Il fondo di riserva

Il fondo può essere utilizzato soltanto al fine di prelevare le relative disponibilità e di stornarle su altri stanziamenti di bilancio: questa caratteristica è implicita nella natura del fondo, poiché si tratta di un accantonamento di risorse su cui non possono essere imputati atti di spesa.

UTILIZZI - integrazione degli interventi iscritti nella parte corrente del bilancio se insufficienti; - finanziamento di esigenze straordinarie di spesa (maggiori o nuovi interventi da collocare in bilancio, sia di

parte corrente che in conto capitale). Il fondo è stanziato nella parte corrente del bilancio. A consuntivo il "fondo di riserva" non apparirà poiché verrà stornato a favore di altri interventi, o costituirà un’economia di spesa, concorrendo alla formazione del risultato contabile di amministrazione.

Gli equilibri contabili negli enti locali: L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO

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Le competenze degli organi

Le variazioni al bilancio sono di competenza del Consiglio Comunale Le variazioni di bilancio possono essere altresì adottate, nel rispetto di determinate norme anche dalla Giunta. L’organo esecutivo può variare il bilancio di previsione e i suoi allegati soltanto in via d’urgenza e salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Una circolare ministeriale (FL 28/1997) stabilisce che il parere sia dato prima della ratifica consiliare. L'atto di assestamento riguarda l'impostazione definitiva del bilancio di previsione annuale del quale attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita: si inserisce nel processo di controllo e di verifica di stretta competenza consiliare che si è svolto nel corso dell'esercizio e che si conclude con l'adozione dell'assestamento finale di bilancio.

Gli equilibri contabili negli enti locali: LE VARIAZIONI DI BILANCIO

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L’Art. 175 del D.Lgs. 267/200 modificato dal D.Lgs. N. 118 del 23/06/2011, stabilisce che le variazioni di bilancio (sia in entrata che in uscita) possano essere adottate da tre soggetti diversi: • Consiglio Comunale • Giunta Comunale • Responsabile del servizio finanziario o responsabili dei singoli settori;

DECORRENZA: • dal 01.01.2016 per tutti gli enti locali; • dal 01.01.2015 per gli enti locali che nel 2014 erano in sperimentazione.

Gli equilibri contabili negli enti locali: LE VARIAZIONI DI BILANCIO

Le competenze degli organi

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Tipologia di variazioni:

Variazioni del bilancio adottate dal Consiglio Comunale Il D.Lgs. 118/2011, stabilisce che sono di competenza del Consiglio Comunale le seguenti variazioni: • Variazioni compensative tra capitoli di missioni diverse; • Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione ma relativi

a programmi diversi; Il D.Lgs. 118/2011 modifica, pertanto, l’art. 175 del Tuel prevedendo che: • Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni di competenza e di cassa per

l’esercizio in corso e per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio (comma 1 art. 175 del Tuel);

• Le variazioni sono di competenza dell’organo consiliare, tranne alcune variazioni che sono di competenza della Giunta e dei responsabili dei servizi (art. 175, comma 2 del Tuel).

Gli equilibri contabili negli enti locali: LE VARIAZIONI DI BILANCIO

Le competenze degli organi

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Tipologia di variazioni: Variazioni del bilancio adottate dalla Giunta Comunale Sono di competenza della Giunta Comunale le seguenti tipologie di variazioni: • L’articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa, rappresentata dai

macroaggregati; la Giunta ha quindi il compito di individuare e variare le modalità e gli strumenti operativi con cui dare attuazione alle decisioni del Consiglio Comunale.

TIPO VARIAZIONE NOTE

1 Variazioni del Piano Esecutivo di Gestione (art. 175 c. 5 – bis del Tuel)

Sono escluse le variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione di competenza dei responsabili.

2

Variazioni che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione consistenti nella mera reiscrizione e di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate (art. 175 c. 5 – bis lettera a).

Tale competenza, ai sensi dell’art. 187 comma 3 – quinquies del Tuel, è attribuita: - Alla Giunta, in caso di esercizio provvisorio; - Ai Dirienti, se previsto da regolamento di contabilità

o, in assenza di norme, al Responsabile finanziario; Si rammenta che tali variazioni possono essere effettuate solo dopo l’approvazione, da parte della Giunta, del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.

Gli equilibri contabili negli enti locali: LE VARIAZIONI DI BILANCIO

Le competenze degli organi

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Tipologia di variazioni: Variazioni del bilancio adottate dai responsabili della spesa o del responsabile finanziario (in caso di assenza di discliplina nel regolamento di contabilità dell’Ente)

TIPO VARIAZIONE NOTE

1

Variazioni compensative del PEG, tra capitoli di entrata della medesima categoria e tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale , che sono di competenza della Giunta (art. 175 c. 5 – quater, lettera a) del Tuel).

Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del Piano Esecutivo di gestione sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obbiettivi assegnati ai dirigenti (art. 175 c. 5 quinquies, Tuel).

2

Variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse le variazioni di bilancio attribuite alla competenza della Giunta (art. 175 c. 5 quarter lettera b) del Tuel.

3

Variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’art. 187, comma 3 – quinquies (art. 175, c. 5 – quarter, lettera c) del Tuel).

Tale competenza è attribuita ai dirigenti o al Responsabile finanziario (art. 175 comma 5 quarter lett. c) del Tuel) anche se l’avanzo è presunto. In questo caso la Giunta deve approvare il prospetto aggiornato dei risultati di amministrazione presunto. Se l’avanzo vincolato presunto è applicato in esercizio provvisorio la variazione di bilancio è di competenza della Giunta.

4

Variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente (art. 175 c. 5 quarter lettera d) del Tuel).

5

Variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi (art. 175, c. 5 quarter, lettera e) del Tuel).

Gli equilibri contabili negli enti locali: LE VARIAZIONI DI BILANCIO

Le competenze degli organi

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- Il parere dell’organo di revisione è necessario anche sulle variazioni di bilancio. - In via d’urgenza le variazioni possono essere effettuate dalla Giunta Comunale salvo ratifica, a

pena di decadenza, da parte del Consiglio nel termine di 60 giorni e comunque entro il 31/12.

- In sede di variazione sono vietati: - i prelevamenti dal Titolo IV e V per finanziare spesa corrente (secondo la regola generale degli

equilibri di parte corrente); - gli spostamenti di capitoli dei servizi in c/terzi in favore di altre parti del bilancio (secondo la

regola generale secondo cui i servizi per conto terzi sono soltanto quelli specificatamente elencati nel modello di bilancio approvato con il DPR 194/96);

gli spostamenti tra residui e competenza.

L’Assestamento generale di bilancio è una variazione che viene effettuata a ridosso del termine del 30 novembre con cui gli enti effettuano la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di ridurre al massimo gli scostamenti tra previsioni e risultati della gestione.

Il riequilibrio di bilancio negli enti locali: Le variazioni di Bilancio

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Variazioni di bilancio: le verifiche obbligatorie Almeno in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale (31 luglio), devono essere deliberate: la verifica del conseguimento del saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente (margine

corrente positivo) dell’esercizio in corso in termini di competenza finanziaria; la verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate derivanti dall’approvazione di

nuove aliquote/tariffe, la cui quota massima del 50% può essere destinata al finanziamento di investimenti negli esercizi successivi a quello in corso (esercizi però compresi nel bilancio di previsione);

la verifica della coerenza della riduzione degli impegni delle spese realizzata nell’esercizio

in corso, che può essere destinata al finanziamento di investimenti negli esercizi successivi a quello in corso (esercizi però compresi nel bilancio di previsione);

la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna

delle annualità del bilancio, nonché della gestione di cassa per il primo esercizio del bilancio stesso;

Il riequilibrio di bilancio negli enti locali: Le variazioni di Bilancio

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SEGUE….. Variazioni di bilancio: le verifiche obbligatorie

in considerazione delle possibili variazioni del cronoprogramma della realizzazione delle spese di investimento, l’ente dà atto di aver effettuato la verifica dell’andamento dei lavori pubblici e di aver proceduto al riaccertamento degli impegni e degli accertamenti assunti, in considerazione dell’esigibilità delle spese e delle entrate a finanziamento (paragrafo 5.3.11 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

la verifica dell’andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento, al fine di accertarne l’effettiva realizzazione.

Ai sensi del paragrafo 5.3.9 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, le variazioni di bilancio che determinano variazioni del margine corrente possono disporre l’aggiornamento del prospetto degli equilibri allegato al bilancio e della sezione della nota integrativa al bilancio che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente.

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Il riequilibrio di bilancio negli enti locali: Le variazioni di Bilancio

QUADRO SINOTTICO

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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Impegno ed imputazione contabile

La competenza finanziaria "potenziata" applicata alla gestione delle spese. (all. 1 al d.lgs. 118/2011)

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con

imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

(…)

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di

aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128

del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione,

dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento.

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.

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Il fondo crediti di dubbia esigibilità

Gestione del bilancio e fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio 2015 – Esempio

L’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 specifica che, in occasione dell’assestamento generale del bilancio, l’ente deve verificare la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti. La verifica della congruità dello stanziamento del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità è in ogni caso effettuata in corso di esercizio, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio Comunale da effettuare entro il 30 novembre. Si precisa che, l’art. 175 cp,,a 3 del Tuel prevede altresì la possibilità di apportare variazioni di bilancio entro il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate anche fino al 31 dicembre di ciascun anno.

In sede di bilancio l'ente prevede che l'ammontare complessivo delle entrate per violazioni al codice della strada (considerate di dubbia esigibilità) è di Euro 100.000 e la capacità di riscossione media degli anni 2009-2013 è del 60%. L'ente accantona al fondo crediti di dubbia esigibilità l'importo di Euro 40.000,00 (ovverosia il 40% di Euro 100.000,00, pertanto non avvalendosi della possibilità, prevista nell'esercizio 2015, di ridurre la quota di accantonamento al 36%).

Possibili adeguamenti del fondo in occasione di una variazione di bilancio (in ogni caso in sede di assestamento).

Caso A rapporto tra incassi ed accertamenti/stanziamenti di competenza > rapporto medio tra incassi/accertamenti utilizzato per la determinazione del fondo in sede di bilancio di previsione.

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Gestione del bilancio e fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio 2015 – Esempio

Ipotesi A_1

L'accertamento è 80.000,00 (inferiore rispetto allo stanziamento di Euro 100.000,00) e l'importo riscosso (di competenza) è di Euro 65.000,00. Il rapporto incassi/stanziamenti (il riferimento è agli stanziamenti poiché maggiori degli accertamenti) è del 65% pertanto maggiore del rapporto medio 2009-2013 (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità andrà (ri)determinato nel 35% di Euro 100.000,00, riducendosi pertanto da Euro 40.000,00 ad Euro 35.000,00.

Ipotesi A_2

L'accertamento è 120.000,00 (maggiore rispetto allo stanziamento di Euro 100.000,00) e l'importo riscosso (di competenza) è di Euro 90.000,00. Il rapporto incassi/accertamenti (il riferimento è agli accertamenti poiché maggiori degli stanziamenti) è del 75% pertanto maggiore del rapporto medio 2009-2013 (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità andrà (ri)determinato nel 25% di Euro 120.000,00, riducendosi pertanto da Euro 40.000,00 ad Euro 30.000,00.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità 30 SLIDE

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Il fondo crediti di dubbia esigibilità Gestione del bilancio e fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio 2015 - Esempi

In sede di bilancio l'ente prevede che l'ammontare complessivo delle entrate per violazioni al codice della strada (considerate di dubbia esigibilità) è di Euro 100.000 e la capacità di riscossione media degli anni 2009-2013 è del 60%. L'ente accantona al fondo crediti di dubbia esigibilità l'importo di Euro 40.000,00 (ovverosia il 40% di Euro 100.000,00, pertanto non avvalendosi della possibilità, prevista nell'esercizio 2015, di ridurre la quota di accantonamento al 36%).

Possibili adeguamenti del fondo in occasione di una variazione di bilancio (in ogni caso in sede di assestamento).

Caso B rapporto tra incassi ed accertamenti/stanziamenti di competenza < rapporto medio tra incassi/accertamenti utilizzato per la determinazione del fondo in sede di bilancio di previsione.

Ipotesi B_1

L'accertamento è 80.000,00 (inferiore rispetto allo stanziamento di Euro 100.000,00) e l'importo riscosso (di competenza) è di Euro 40.000,00. Il rapporto incassi/stanziamenti (il riferimento è agli stanziamenti poiché maggiori degli accertamenti) è del 40% pertanto minore del rapporto medio 2009-2013 (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità andrà confermato nel 40% di Euro 100.000,00.

Ipotesi B_2

L'accertamento è 120.000,00 (maggiore rispetto allo stanziamento di Euro 100.000,00) e l'importo riscosso (di competenza) è di Euro 60.000,00. Il rapporto incassi/accertamenti (il riferimento è agli accertamenti poiché maggiori degli stanziamenti) è del 50% pertanto minore del rapporto medio 2009-2013 (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità andrà (ri)determinato nel 40% di Euro 120.000,00, aumentando pertanto da Euro 40.000,00 ad Euro 48.000,00.

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Rendiconto 2015 e fondo crediti di dubbia esigibilità.

In sede di rendiconto 2015, a seguito del riaccertamento dell’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto che degli esercizi precedenti, l’ente è tenuto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione (a tal fine occorre allegare apposito prospetto).

L'eventuale adeguamento del fondo presupporrà la rideterminazione (in termini di vincolo o svincolo) delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione.

Cfr. operazione di verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato (appendice tecnica – esempio n. 5 – principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria)

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall’accantonamento effettuato nell’esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all’importo calcolato è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione da accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Se, al contrario, la quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità risulta superiore all'importo da considerarsi congruo, è possibile provvedere a svincolare la differenza.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, del TUEL, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

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Rendiconto 2015 e fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.

L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Nel corso dell'esercizio 2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, occorrerà accantonare una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le medesime modalità di cui alle operazioni di verifica della congruità del fondo in sede di rendiconto.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità 33 SLIDE