Attivita' complementare e Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

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Pagine SIRM Il radiologo 1/10 25 È bene preliminarmente riportare alcuni con- cetti tratti dalla normativa ed in particolare dal DLgs 187/2000 alla base dell’attività comple- mentare e della specificità dei ruoli. Attività pratiche (187/2000 art.2 c.1 lett.a): manovra ed impiego di attrezzature radiologiche (valutazione dei parametri tecnici e fisici) com- prese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione dell’attrezzatura e la riproduzione ed archiviazione delle immagini. Attività radiodiagnostiche complementari (187/2000 art.2 c.1 lett.b): attività di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all’odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carat- tere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrati e indilazionabili, rispetto all’e- spletamento della procedura specialistica. Le attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializ- zazione nella disciplina in cui rientra l’intervento stesso o dall’odontoiatra nell’ambito della propria attività specifica (187/2000 art.7 c.4) o privo di specializzazione che abbia svolto cinque anni di servizio nella disciplina stessa (187/2000 art.7 c.12). Lo specialista è il medico chirurgo o l’odon- toiatra che ha titolo ad assumere a responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali ai sensi dell’art.7 commi 3 e 4 (187/2000 art.2 c.2 lett. J) e dell’art.5 comma 2. Gli aspetti pratici della procedura possono essere delegati dallo specialista al TSRM o all’infermiere o all’infermiere pediatrico (187/2000 art.5 c.3). Il principio della ottimizzazione (187/2000 art.4) stabilisce che le dosi dovute ad esposizione mediche devono essere mantenute al livello più basso possibile compatibile con il raggiungimen- to dell’informazione diagnostica e riguarda, tra l’altro, la delega degli aspetti pratici nonché i pro- grammi di garanzia della qualità. Compiti che sono propri delle funzioni del TSRM e che atten- gono alle sue responsabilità professionali. Tale asserzione è tanto più rilevante quando l’azione viene svolta al di fuori dei reparti di radiologia per la eterogeneità delle sedi di lavoro, la necessaria minore costanza di attività simili e l’utilizzo di apparecchiature radiologiche portatili. Ai fini della ottimizzazione si deve tenere conto dei livelli diagnostici di riferimento (LDR) (187/2000 art.4 c.3) che non dovrebbero essere superati per procedimenti standard riguardo in condizioni di applicazioni corrette e normali riguardo all’intervento diagnostico e tecnico (187/2000 art.2 c. l lett.p). Il responsabile dell’impianto radiologico verifi- ca ogni 2 anni i LDR (187/2000 art.6 cS). Valutazione delle dosi alla popolazione. L’eser- cente (direttore generale) ed il responsabile del- l’impianto radiologico (specialista in radiodiag- nostica, radioterapia o medicina nucleare), per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché le indagini ed i trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano registrati singolarmente, anche in forma sintetica (187/2000 art. 12 c. I). Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) esercita la sua attività con autonomia professionale, interdisciplinarmente, secondo la normativa, i protocolli definiti in base a linee guida locali, nazionali o internazionali, espresse dalle associazioni scientifiche di riferimento. Il TSRM assume la responsabilità, anche nei con- fronti della persona, degli aspetti tecnico - professionali della procedura a lui affidati (Legge 25/1983 art.4 e 746/1994 art. I). Fatte queste premesse. La responsabilità dell’atto radiologico, nell’uti- lizzo complementare, e della relativa esposizione del Paziente sono del medico specialista compe- tente per la specifica procedura (D.Lgs. 187/2000, art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 12), “responsabilità” che si articola in diversi aspetti ovvero la giustificazione, l’ottimizzazione, la valu- tazione clinica dei risultati, la cooperazione con ATTIVITÀ RADIODIAGNOSTICA COMPLEMENTARE E TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA D OCUMENTO UFFICIALE

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Documento ufficiale SIRM-FNCPTSRM

Transcript of Attivita' complementare e Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

Pagine SIRM Il radiologo 1/10 25

È bene preliminarmente riportare alcuni con-cetti tratti dalla normativa ed in particolare dalDLgs 187/2000 alla base dell’attività comple-mentare e della specificità dei ruoli.

Attività pratiche (187/2000 art.2 c.1 lett.a):manovra ed impiego di attrezzature radiologiche(valutazione dei parametri tecnici e fisici) com-prese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione dell’attrezzatura e la riproduzioneed archiviazione delle immagini.

Attività radiodiagnostiche complementari(187/2000 art.2 c.1 lett.b): attività di ausilio direttoal medico chirurgo specialista o all’odontoiatraper lo svolgimento di specifici interventi di carat-tere strumentale propri della disciplina, purchécontestuali, integrati e indilazionabili, rispetto all’e-spletamento della procedura specialistica.

Le attività radiodiagnostiche complementariall’esercizio clinico possono essere svolte dalmedico chirurgo in possesso della specializ-zazione nella disciplina in cui rientra l’interventostesso o dall’odontoiatra nell’ambito della propriaattività specifica (187/2000 art.7 c.4) o privo dispecializzazione che abbia svolto cinque anni diservizio nella disciplina stessa (187/2000 art.7c.12).

Lo specialista è il medico chirurgo o l’odon-toiatra che ha titolo ad assumere a responsabilitàclinica per le esposizioni mediche individuali aisensi dell’art.7 commi 3 e 4 (187/2000 art.2 c.2lett. J) e dell’art.5 comma 2. Gli aspetti praticidella procedura possono essere delegati dallospecialista al TSRM o all’infermiere o all’infermierepediatrico (187/2000 art.5 c.3).

Il principio della ottimizzazione (187/2000art.4) stabilisce che le dosi dovute ad esposizionemediche devono essere mantenute al livello piùbasso possibile compatibile con il raggiungimen-to dell’informazione diagnostica e riguarda, tral’altro, la delega degli aspetti pratici nonché i pro-grammi di garanzia della qualità. Compiti chesono propri delle funzioni del TSRM e che atten-

gono alle sue responsabilità professionali. Taleasserzione è tanto più rilevante quando l’azioneviene svolta al di fuori dei reparti di radiologia perla eterogeneità delle sedi di lavoro, la necessariaminore costanza di attività simili e l’utilizzo diapparecchiature radiologiche portatili.

Ai fini della ottimizzazione si deve tenere contodei livelli diagnostici di riferimento (LDR)(187/2000 art.4 c.3) che non dovrebbero esseresuperati per procedimenti standard riguardo incondizioni di applicazioni corrette e normaliriguardo all’intervento diagnostico e tecnico(187/2000 art.2 c. l lett.p).

Il responsabile dell’impianto radiologico verifi-ca ogni 2 anni i LDR (187/2000 art.6 cS).

Valutazione delle dosi alla popolazione. L’eser-cente (direttore generale) ed il responsabile del-l’impianto radiologico (specialista in radiodiag-nostica, radioterapia o medicina nucleare), perquanto di rispettiva competenza, provvedonoaffinché le indagini ed i trattamenti con radiazioniionizzanti vengano registrati singolarmente,anche in forma sintetica (187/2000 art. 12 c. I).

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica(TSRM) esercita la sua attività con autonomiaprofessionale, interdisciplinarmente, secondo lanormativa, i protocolli definiti in base a lineeguida locali, nazionali o internazionali, espressedalle associazioni scientifiche di riferimento. IlTSRM assume la responsabilità, anche nei con-fronti della persona, degli aspetti tecnico -professionali della procedura a lui affidati (Legge25/1983 art.4 e 746/1994 art. I).

Fatte queste premesse.

La responsabilità dell’atto radiologico, nell’uti-lizzo complementare, e della relativa esposizionedel Paziente sono del medico specialista compe-tente per la specifica procedura (D.Lgs.187/2000, art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 12),“responsabilità” che si articola in diversi aspettiovvero la giustificazione, l’ottimizzazione, la valu-tazione clinica dei risultati, la cooperazione con

ATTIVITÀ RADIODIAGNOSTICA COMPLEMENTARE

E TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

DOCUMENTO UFFICIALE

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altri specialisti e con i TSRM. Il medico specialistae l’odontoiatra nell’utilizzo di attività radiodia-gnostiche complementari sono pertanto respon-sabili nello stabilire la necessità della singolaindagine diagnostica (giustificazione) e discegliere la metodologia idonea per ottenere ilmiglior beneficio clinico ed il minor detrimentoper il Paziente (ottimizzazione). Tale attività nondeve essere confusa né equiparata con l’eser-cizio professionale della radiodiagnostica che èconsentita esclusivamente ai medici chirurghi inpossesso della specializzazione specifica.

La responsabilità del Radiologo, che si con-clude con il referto scritto dell’indagine, nell’am-bito delle attività radiodiagnostiche complemen-tari è innanzitutto quella di responsabile del-l’impianto radiologico: è il medico specialista inradiodiagnostica, radioterapia o medicinanucleare che è designato alla scelta dell’ap-parecchiatura ed alla valutazione della suaidoneità all’uso clinico, alla pianificazione ed ese-cuzione di programmi di garanzia della qualità,nonché alla verifica dei livelli diagnostici di riferi-mento. Egli ha, inoltre, l’obbligo di registrare le pro-cedure di radiodiagnostica, radioterapia e medi-cina nucleare comprese le esposizioni dovuteall’esercizio di attività radiologiche complemen-tari. II Radiologo nel caso di prestazioni di dia-gnostica per immagini con produzione di film,produrrà un resoconto in cui dovrà riportareannotazioni sull’acquisizione della documen-tazione iconografica, registrare la condizione diesecuzione dell’indagine, indicare l’operatorespecialista che l’ha condotta ed il TSRM che l’haeseguita. Trattandosi di attività integrativa, lo spe-cialista non radiologo, potrà produrre un resocon-to integrativo dell’eventuale giudizio diagnostico,da riportare in cartella; il referto dell’esame dia-gnostico resta di pertinenza del medico specia-lista di area radiologica.

Allo specialista medico radiologo, respon-sabile di impianto radiologico, nell’ambito dell’uti-lizzo complementare della radiodiagnostica com-pete anche la predisposizione di programmi ai finidella garanzia della qualità ed esprime il giudizioclinico di idoneità delle apparecchiature.

Tali elementi pur essendo ben definiti per il cor-retto utilizzo delle apparecchiature e della ese-cuzione delle indagini complementari (soprattut-to ai fini radioprotezionistici per i pazienti e glioperatori) non possono in assoluto dare garanziecirca la loro esatta applicazione. Pertanto è ne-cessario la registrazione delle indagini radiodia-gnostiche complementari per la stima dei con-tributi di dose alla popolazione, oltreché per gliadempimenti amministrativi (economico- con-tabili) connessi con le prestazioni. Obbligosanzionabile ai sensi dell’art.14 c.3 del D.Lgs.87/2000.

Pur se la norma prevede che, per le propriecompetenze, gli aspetti pratici delle procedure

radiologiche, comprese quelle connesse all’atti-vità radiodiagnostica complementare, possonoessere demandate a diverse figure professionalisanitarie (187/2000 art.5 c.3), il TSRM, per percor-so formativo, attitudine ed abitudini lavorative, èl’interlocutore qualificato nei confronti anchedegli altri medici specialisti che utilizzano in modocomplementare la radiodiagnostica e come pro-fessionista di collegamento anche con il respon-sabile di impianto radiologico, lo specialista diarea radiologica e l’esperto di fisica medica.

I TSRM devono essere gli operatori sanitari sem-pre presenti durante lo svolgimento di attivitàcomplementare radiologica che utilizzi la fluoro-scopia o la grafia specie nel caso di esami cheprevedono l’erogazione di significativi carichi diradiazioni (>0.4 mGy adulti e 0.08 0.1 mGyneonati-bambini dose d’ingresso).

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica ha laspecifica competenza nel controllo della appli-cazione delle procedure tecniche, concordatecon il radiologo responsabile della apparec-chiatura, in particolare sulle esposizioni dei pa-zienti durante la esecuzione di esami radiologicieffettuati dallo specialista che utilizza le radiazioniionizzanti in modo complementare secondo lespecifiche di legge.

In altri termini i compiti del TSRM devono quin-di essere di collaborazione per le proprie speci-fiche competenze professionali anche con lo spe-cialista non di area radiologica nell’utilizzo com-plementare delle apparecchiature radiologicheper la gestione ottimale delle apparecchiature, inparticolare ai fini dosimetrici e garantire la loroefficienza e correttezza di utilizzo tecnico. Inoltre ilTSRM collabora con il responsabile dell’apparec-chiatura per l’assicurazione della qualità, la regi-strazione delle procedure sia dal punto di vistaamministrativo che dosimetrico e con l’esperto difisica medica per i controlli di qualità sulleapparecchiature.

Èanche suo compito, in caso di inosservanzadelle disposizioni del responsabile dell’apparec-chiatura e della buona pratica o di superamentodei LDR, segnalare gli eventi critici al responsabiledell’impianto radiologico per gli interventi di com-petenza.

Qualora il TSRM ravveda la necessità di di-scostarsi dai protocolli formalizzati è tenuto aporre la problematica al medico specialista diarea radiologica per i provvedimenti del caso.

Inoltre il TSRM:� previa giustificazione clinica, da parte dello

specialista, controlla e registra i dati anagraficidella persona, verifica gli aspetti generali ne-cessari a stabilire l’idoneità generale ad esseresottoposta alla procedura, per gli aspetti tecni-ci della stessa, adotta le tecniche più appro-priate a garantire prestazioni di qualità, nelrispetto delle norme di radioprotezione;

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� fornisce informazioni al Paziente sulle materiedi propria competenza: tecnologie, tecniche,aspetti radioprotezionistici delle attività radio-logiche che spieghino le procedure messe inatto per ridurre al minimo la dose nellaprestazione a lui affidata;

� se viene prodotta iconografia ne è respon-sabile per gli aspetti tecnici mettendo in atto leprocedure concordate con il medico radiolo-go. Tale responsabilità si estende a tutte le fasidel processo: acquisizione, elaborazione, stam-pa, archiviazione anche informatizzata etrasmissione a distanza;

� è responsabile dell’archiviazione delle imma-gini, quando richiesto, e, su delega del respo-nsabile dell’impianto radiologico, della regi-strazione delle dosi erogate ai pazienti durantel’attività radiodiagnostica complementaresecondo le metodologie in essere presso lastruttura di appartenenza e secondo i criteristabiliti dallo specialista d’Area Radiologica; glicompete anche la eventuale trasmissionedelle immagini, fermo restando le responsabi-lità generali dell’amministratore di sistema;

� controlla il corretto funzionamento delleapparecchiature radiologiche affidate e su diesse attua programmi di verifica e garanziadella qualità, secondo indicatori e standard

predefiniti in accordo con il radiologo respon-sabile dell’impianto radiologico ed l’esperto difisica medica;

� nell’ambito della struttura in cui opera, parteci-pa alla programmazione e all’organizzazionedel lavoro.

Al responsabile dell’impianto radiologico com-petono� la definizione dei protocolli scritti di riferimento

per ciascuna attrezzatura;� la verifica almeno biennale dei LDR avvalen-

dosi dell’Esperto in Fisica Medica;� la predisposizione, la registrazione e la conser-

vazione dei dati relativi ai programmi digaranzia e controllo della qualità avvalendosidell’Esperto in Fisica Medica;

� il giudizio di idoneità all’uso clinico delleapparecchiature (prove di accettazione e difunzionamento);

� la segnalazione all’Esercente della mancatacorrispondenza ai criteri di accettabilità delleattrezzature con la indicazione per larisoluzione dei problemi, o la proposta dimessa fuori uso;

� la predisposizione delle misure attuabili perridurre il rischio da esposizioni potenziali.

Milano, 10 febbraio 2010

Presidente SIRM Presidente FNCPTSRMAlfredo Siani Giuseppe Brancato