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ATTIVAZIONE DI TIROCINI PROMOSSI DALL’ATENEO DI FIRENZE La nuova normativa di riferimento e Linee Guida di Ateneo CSAVRI CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E GESTIONE DE L’INCUBATORE UNIVERSITARIO Elena Nistri

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ATTIVAZIONE DI TIROCINI PROMOSSI

DALL’ATENEO DI FIRENZE

La nuova normativa di riferimento e Linee Guida di Ateneo

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• Art. 18 Legge n. 196 del 24/06/1997: il principio è quello di «realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro»

• DM n. 142 del 25/03/98 (Ministero del Lavoro) «Regolamento recante

norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento» dove vengono regolate modalità e criteri quali: numero dei tirocinanti proporzionato al numero dei dipendenti a

tempo indeterminato individuazione delle università come possibili soggetti promotori coperture assicurative figure dei tutor convenzioni e i progetti formativi comunicazioni all’ispettorato del lavoro, al centro per l’impiego e

alle parti sociali durata non superiore a 12 mesi per gli studenti universitari beneficiari studenti e/o solo neolaureati da non più di 18 mesi

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E’ con la riforma degli ordinamenti didattici introdotta con

• DM n. 509/99 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»

e successivamente con

• DM n. 270/04 «La riforma degli ordinamenti didattici»

che il tirocinio entra a pieno titolo nel piano di studi come attività formativa.

Così, a partire dal 2001, l’Università di Firenze si organizza dotandosi di un data base per la semplificazione delle procedure previste dalla normativa corrente e la loro corretta applicazione ben consapevole che il numero dei tirocini da gestire avrebbe avuto nel tempo una crescita esponenziale. CSAVRI

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Nel DM 509/99, seguìto quasi in copia dal DM 270/04, troviamo Art. 1 lett. o) [definizioni] per attività formativa, ogni attività

organizzata o prevista dalle università … con riferimento, tra l'altro, … ai tirocini

Art. 10 lett. f) [attività formative qualificanti] … tra cui, in particolare, i

tirocini formativi e di orientamento di cui al DM n. 142/98. lett. e) [del DM 270/04] si ribadisce che le attività formative

relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, vengono svolti sulla base di apposite convenzioni.

Art. 11 c. 2, i consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, … le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio

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Requisiti, modalità e criteri per l’attivazione di tirocini rimangono invariati fino ad arrivare al 2011 quando viene emanato il

• D.L. 13 agosto 2011, n. 138, «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» convertito in Legge n. 148 del 14 Settembre 2011 dove all’art. 11 per la prima volta si distinguono i tirocini curriculari dai tirocini non-curriculari e per questi vengono modificati alcuni requisiti: durata non superiore a sei mesi beneficiari solo neolaureati che abbiano conseguito il titolo da

non più di 12 mesi

Una successiva circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Circolare n. 24 del 12 settembre 2011 - Articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, livelli essenziali in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti)

fornirà poi ulteriori indicazioni relativamente alla distinzione fra tirocini curriculari e non-curriculari che riprenderemo più avanti.

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La Regione Toscana è uno fra i più accaniti oppositori di questo intervento del governo e insieme ad altre regioni (Emilia Romagna, Liguria, Umbria e Sardegna) fa ricorso alla Corte Costituzionale che con propria sentenza n. 284 del 19/12/2012 stabilisce l’incostituzionalità dell’art. 11 per un’indebita invasione dello Stato in una materia di competenza regionale.

Ma proprio la stessa Regione Toscana, forte dell’esperienza del Progetto GiovaniSì, riprende i criteri dell’art. 11 e regolamenta i tirocini non-curriculari svolti in ambito regionale toscano, con la • LR 32/2002 come modificata prima dalla LR 3/2012 e poi dalla LR

2/2013 e con il relativo Regolamento attuativo

Dove ribadisce i criteri già indicati dall’art. 11 della L.148/2011 e introduce un elemento di forte impatto e innovazione: l’obbligo da parte del «soggetto ospitante» di erogare un contributo al tirocinante non inferiore a € 500,00 mese/lorde.

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Nel frattempo con la c.d. Legge Fornero (L.92/2012) all’art. 1, cc.34, 35 e 36 per i tirocini non-curriculari stabilisce che: La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni è chiamata a definire linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi; b) azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto

dell'istituto; c) elementi qualificanti del tirocinio; d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in

relazione alla prestazione svolta.

«… La mancata corresponsione dell'indennità … comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro …»

Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Così il 24 gennaio 2013 la Conferenza Stato-Regioni approva le

«Linee guida in materia di tirocini»

che si riferiscono ai tirocini non-curriculari, che ricalcano quasi integralmente, con maggiori dettagli e alcune piccole differenze, il testo della LR 32/2002 e del Regolamento attuativo della Regione Toscana. Le Regioni si devono poi dotare di una propria legge regionale in materia fissando propri criteri e requisiti non inferiori alla soglia minima prevista. Questo ha fatto si che ogni Regione abbia legiferato in proprio adottando criteri diversi in particolare relativamente a: • tipologia del soggetto promotore • importo del contributo da erogare al tirocinante • durata del tirocinio • numerosità di tirocinanti in proporzione al numero dei dipendenti a

tempo indeterminato

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Cosa ha fatto l’Università di Firenze? 1. il 14/10/2011 ha siglato il primo Protocollo d’Intesa con la Regione

Toscana per l’adozione della «Carta dei tirocini di qualità» aderendo così al Progetto GiovaniSì (SA del 6/7/2011);

2. il 17/02/2012 ha siglato un secondo Protocollo d’Intesa con la Regione Toscana per attivare una cooperazione che garantisca il reciproco impegno nell’attivazione di tirocini di qualità (SA del 14/11/2011);

3. nella seduta del SA del 09/05/2012 ha approvato il nuovo modello di convenzione quadro da adottare per l’attivazione dei tirocini curriculari e non curriculari condiviso con la Regione Toscana;

4. nella seduta del SA del 16/01/2013 ha approvato l’attuazione di alcune modifiche alla Banca Dati St@ge, ha dato mandato all’ufficio di stilare linee guida di Ateneo e ha aderito ad un accordo di collaborazione per lo svolgimento di tirocini curriculari retribuiti;

5. nella seduta del SA del 14/11/2013 ha approvato le Linee guida di Ateneo.

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Raccolta di elaborati, principi, criteri e procedure di attivazione applicabili a tutti i tirocini promossi dall’Università degli studi di Firenze nel suo ruolo di Soggetto Promotore, con lo scopo di migliorare la gestione dei tirocini in un ottica di qualità e di efficacia, nonché di rendere uniforme e conforme alla normativa vigente l’applicazione delle procedure da parte di tutti i soggetti coinvolti.

In particolare, gli obiettivi delle Linee Guida sono i seguenti:

permettere la corretta applicazione delle norme; trasmettere le informazioni relative alle coperture assicurative; facilitare e migliorare l’applicazione delle procedure; poter disporre di tutti i dati utili alla predisposizione di specifiche

rendicontazioni.

DOCUMENTO DINAMICO l’ufficio è incaricato dal SA della manutenzione e aggiornamento per adeguamenti normativi o finalizzati a migliorare la fruibilità del servizio, sempre nel rispetto della normativa vigente

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Sommario 1. UNA PRIMA TRIPARTIZIONE: TIROCINI CURRICULARI, NON CURRICULARI, DI

PRATICANTATO 2. LA DISCIPLINA DELLE TRE TIPOLOGIE DI TIROCINI: DURATA, SOGGETTI OSPITANTI,

NUMERO DEI TIROCINI PRESSO LA STESSA SEDE, GARANZIE ASSICURATIVE, RIMBORSO SPESE:

2.1 TIROCINI CURRICULARI E TIROCINI EQUIPARATI. 2.2 TIROCINI NON CURRICULARI. 2.3 TIROCINI DI PRATICANTATO E ABILITANTI ALLA PROFESSIONE E/O OBBLIGATORI.

3. LE PROCEDURE DI ATENEO PER L’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI: UNIFORMAZIONE E CASI PARTICOLARI:

3.1. CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI 3.2. PROGETTO FORMATIVO 3.3. COMPITI DEI TUTORS 3.4. COMPITI DEL TIROCINANTE 3.5. VALUTAZIONE E RELAZIONE FINALE

4. APPLICAZIONE DISCIPLINA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81)

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Allegati

1. tassonomia dei tirocini universitari 2. diagramma di flusso 3. schema di convenzione quadro approvata dal SA del 9 maggio 2012

e dalla Regione Toscana (nota del 30/05/2012) aggiornata 4. modello di manifestazione d’interesse per tirocini interni 5. progetti formativi dei tirocini curriculari e non curriculari 6. diario e attestato di fine tirocinio 7. questionari di valutazione tutor aziendale, tutor universitario e

tirocinante 8. relazione finale

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LA TRIPARTIZIONE • Tirocini curriculari: sono svolti all’interno di un periodo di

formazione universitaria e non necessariamente devono prevedere un riconoscimento di CFU. Il tirocinante deve possedere la qualifica di «studente» o «dottorando» o «specializzando» o «iscritto ad un master/corso di perfezionamento/corso di aggiornamento professionale»

• Tirocini non curriculari: sono svolti da neo-laureati che abbiano conseguito il titolo triennale o magistrale presso il nostro Ateneo da non più di 12 mesi

• Tirocini di praticantato e abilitanti alla professione e/o tirocini obbligatori post-laurea: sono intesi come periodi di pratica professionale utili per l’abilitazione all’esercizio della professione.

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LA DISCIPLINA

Per ciascuna tipologia vengono dettagliate le caratteristiche relativamente a: • durata • soggetti ospitanti • numero dei tirocini presso la stessa sede • garanzie assicurative • rimborso spese

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LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE Documenti fondamentali sono: CONVENZIONE: dove il soggetto promotore (università) e il soggetto

ospitante concordano sui reciprochi obblighi e adempimenti in materia di tirocini, sempre con esplicito riferimento alla vigente normativa (di competenza di CsaVRI – Ufficio Orientamento al Lavoro e Job

Placement).

PROGETTO FORMATIVO: dove si fa esplicito riferimento alla convenzione già siglata, si individua il tirocinante, l’obiettivo del tirocinio, la sua durata, le modalità di svolgimento, i tempi di accesso alla sede ecc. (di competenza degli uffici delle Scuole/Cds)

I due documenti non sono solo un adempimento formale fra i due soggetti coinvolti ma, come richiesto dalla normativa, vengono inviati all’Ispettorato del Lavoro, al Centro per l’Impiego e alle parti sociali, che in questo caso svolgono un’attività di controllo eventualmente sanzionatoria nei confronti di eventuali inadempimenti rilevati a carico di una delle due parti contraenti.

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BANCA DATI ST@GE: l’applicativo di Ateneo entra in uso alla fine del 2001 in occasione della prima riforma dei corsi di studio (DM 509/99), quando fu chiaro che il tirocinio formativo era ormai parte integrante del percorso di studi.

• FINALITA’: per facilitare e snellire la procedura per creare un archivio dei soggetti ospitanti per favorire l’incrocio domanda-offerta per gestire on-line convenzioni e progetti formativi per automatizzare le comunicazioni verso soggetti terzi

(Ispettorato del lavoro, centro per l’impiego …) per adottare procedure uniformi per rispondere all’invio di dati richiesti annualmente dall’ANVUR

(prima era il CNVSU) … …

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Questo applicativo non può gestire una variegata molteplicità di convenzioni, e può essere utilizzato solo per i tirocini curriculari e non curriculari che si riferiscono alla «convenzione quadro» e che sono conformi in ogni loro aspetto a quanto formalmente dichiarato nell’articolato.

Non è conforme l’uso delle «convenzioni quadro» e quindi dell’applicativo della Banca Dati St@ge nei seguenti casi: • tirocini di praticantato e abilitanti alla professione e/o obbligatori

post laurea perché, data la loro particolare natura, specificità e normativa applicabile, i tirocini attivati a tale scopo rispondono a una precisa regolamentazione convenzionale in accordo con i rispettivi ordini;

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• se il soggetto ospitante è disponibile ad accogliere tirocinanti che frequentano solo uno specifico corso di formazione o anche se i riferimenti relativi alla copertura assicurativa per infortuni e/o alla copertura per responsabilità civile si differenziano da quelli già previsti dallo schema di convenzione quadro (come master, corsi di aggiornamento professionale, perfezionamento o equiparabili);

• tirocini che si svolgono all’estero perché il soggetto ospitante dovrà applicare la normativa in materia di tirocini esistente nel paese sede di svolgimento del tirocinio e il soggetto promotore dovrà verificare l’esistenza delle condizioni di applicabilità della copertura assicurativa INAIL (si applica infatti il principio di territorialità vd. Interpello n. 20 del 14/06/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il cui parere espresso per i tirocini non curriculari è estendibile anche ai curriculari)

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In caso di attivazione di tirocini c.d. interni curriculari e non-curriculari, laddove cioè l’Università sia contestualmente soggetto promotore/ospitante, la convenzione è sostituita da una manifestazione d’interesse trasmessa dal responsabile dell’unità organizzativa ospitante al Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e l’Incubatore universitario (CsaVRI) - Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement, che contiene gli stessi elementi previsti dal suddetto schema di convenzione quadro. CSAVRI

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La procedura di redazione e comunicazione del progetto formativo che si riferisce a convenzioni quadro e a manifestazioni d’interesse per tirocini interni gestite attraverso la Banca Dati St@ge si attua tramite la stessa banca dati ma è realizzabile solo per quei tirocinanti a cui è attribuito un numero di matricola, con esclusione dei dottorandi di ricerca. Per questi ultimi, nonché per gli iscritti ai corsi di perfezionamento e/o aggiornamento professionale, pur nell’eventualità di poter riferire il loro tirocinio a convenzioni quadro, la redazione e comunicazione del progetto formativo dovrà essere effettuata con procedura manuale e cartacea.

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TUTOR E TIROCINANTE

• Chi sono? • Quali sono i loro compiti specifici? • Quali sono i compiti comuni?

Per le figure del tutor universitario e del tutor aziendale non troviamo una specifica normativa di riferimento quindi le informazioni sono desunte per estensione da quanto indicato dalla Regione Toscana e in particolare dalle Linee guida in materia di tirocini della Conferenza Stato – Regioni Così anche per il tirocinante si è trattato di formulare indicazioni che si trovavano già espresse in varie fonti normative.

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VALUTAZIONE

I questionari di valutazione e la relazione finale costituiscono strumenti di monitoraggio e controllo sull’attività di tirocinio.

Sono personalizzati in relazione ai singoli ruoli di tutor universitario, tutor aziendale e tirocinante e da questi compilati.

Gli esiti, gestiti in forma anonima, saranno resi pubblici come i dati relativi alla valutazione della didattica. Se lo standard di qualità non è ritenuto soddisfacente ai fini del mantenimento del rapporto convenzionale con determinati soggetti ospitanti, l’Ateneo si riserva di adottare misure correttive e/o di individuare interventi di miglioramento.

Possono essere compilati solo quando il tirocinio è stato chiuso amministrativamente. CSAVRI

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L’APPLICAZIONE DISCIPLINA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad un quesito posto in data 1 ottobre 2012, ai fini dell’applicazione della normativa risponde che «il datore di lavoro di un’azienda o uno studio professionale in cui siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta»

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RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 24 giugno 1997, n. 196 «Norme in materia di promozione dell’occupazione» Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 «Regolamento attuativo della L. 196/97, n.

142» Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti

l'autonomia didattica degli atenei» Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica

Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 3 «Modifiche alla Legge Regionale n.32 del 26 luglio (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di tirocini», Regione Toscana

Delibera Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 220 «Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di tirocini», Regione Toscana

Legge 28 giugno 2012, n. 92 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» (c.d. Legge Fornero)

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RIFERIMENTI NORMATIVI Legge Regionale 23 gennaio 2013, n. 2 «Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n.

32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini», Regione Toscana

Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 24 gennaio 2013, repertorio n. 1/CSR «Linee-guida in materia di tirocini», Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Altri documenti utili: Circolare n. 24 del 12/09/2011, « Art. 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli

essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti», Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro

Quesito del 1/10/2012, « Stage e tirocini formativi (art. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)», Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Quesito del 10/06/2013 «Interpretazione dell’art. 16 del DPR 642/1972 ai fini dell’imposta di bollo», Ufficio Studi CODAU

Interpello n. 20/2013 del 14/06/2013, «Art. 9. D.Lgs. n. 124/2004 – tirocini formativi e di orientamento non curriculari da svolgersi all’estero – art. 18, L. n. 196/1997», Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per l’Attività Ispettiva

Circolare n. 3/2013 del 24/10/2013, «LL.RR. n. 3/2012 e n.2/2013. Regolamento approvato con DPGR n. 11/R/2012. Tirocini non curriculari. Aspetti operativi» Regione Toscana, Giunta Regionale

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!