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Associazione in partecipazione a cura di Patrizia Clementi Elisabetta Mapelli 2/2013 Guida_2_2013_Guida_2_2013.qxd 25/03/2014 11:17 Pagina I

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Associazionein partecipazione

a cura diPatrizia ClementiElisabetta Mapelli

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SUPPLEMENTO AL N°2/2013 DI EX LEGE - POSTE ITALIANE SPA SPED. IN ABB.TOPOSTALE DL 353/2003 (conv. in legge 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 LO/MI

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Fonti normative:

Artt. 2549 ss. del codice civile

L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, cc. 491 e 744D.L. 28 giugno 2013, n. 76, conv. L. 99/2013L. 28 giugno 2012, n. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 43D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, c. 26D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 10, Tariffa II, parte IID.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 53, c. 2, lett. c); 54, c. 8; 95c. 6 (apporto di lavoro); 44, c. 1, lett. f); 47, c. 2; 59; 109, c. 9, lett.b) (apporto di capitale); 67, c. 1, lett. l) (redditi diversi)D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 5

Circolare Ministero lavoro 18 luglio 2012, n. 18Circolare Ministero lavoro 21 agosto 2008, n. 20Circolare Agenzia delle entrate 16 giugno 2004, n. 26 Circolare Agenzia delle entrate 12 giugno 2002, n. 50Circolare INPS 4 maggio 2011, n. 72Messaggio INPS 31 maggio 2011, n. 11869

La presente Guida intende offrire un approfondi-mento normativo circa la sola ipotesi di associa-zione in partecipazione con apporto di lavoro daparte di persone fisiche, poiché risulta ad oggi lafattispecie più utilizzata per la gestione di attivitàcommerciali parrocchiali (il caso più diffuso è sen-z’altro quello inerente la gestione del bar all’inter-no del complesso dell’oratorio).Non si considerano, dunque, i casi di apporto dicapitale e di associato imprenditore (società).La parte fiscale, tuttavia, allarga l’analisi a tutte leipotesi di associazione in partecipazione, per esi-genze di chiarezza.

L’associazione in partecipazione è un contrattocon il quale una parte, l’associante, attribuisce adun’altra, l’associato, una partecipazione agli utilidella sua impresa o di uno o più affari verso il cor-

Definizione

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rispettivo di un certo apporto, che può consisterenel conferimento di una somma di denaro, di unbene immobile, di un diritto reale di godimentooppure anche una prestazione di opera e/o servi-zi, resa senza vincolo di subordinazione.Si tratta di un contratto:– consensuale perché si perfeziona con il sempli-

ce consenso manifestato dalle parti;– aleatorio poiché il corrispettivo dell’apporto di-

pende dall’eventuale realizzazione di utili o dal-l’esito dell’affare;

– a prestazioni corrispettive in virtù del rapportoche intercorre tra l’apporto dell’associato e l’at-tribuzione di una partecipazione agli utili;

– bilaterale poiché, anche nell’ipotesi di più asso-ciati alla stessa impresa o affare, non si deter-mina alcun rapporto giuridico tra i vari associa-ti, ma una pluralità di rapporti bilaterali autono-mi;

– a forma libera, poiché non è previsto alcun par-ticolare requisito di forma ad substantiam o adprobationem, tranne nell’ipotesi in cui si vogliaconferire il godimento di beni immobili o di altridiritti reali immobiliari poiché in tal caso è ri-chiesta la forma dell’atto pubblico ai fini dellatrascrizione ex articolo 2643 codice civile. Nel-la pratica, tuttavia, i contratti di associazione inpartecipazione vengono comunque redatti informa scritta, sia per definire con maggior chia-rezza diritti e obblighi delle parti, sia per costi-tuire un mezzo di prova nei confronti dei terzi.

L’associante deve:– gestire autonomamente l’impresa o l’affare og-

getto del contratto di associazione in parteci-pazione (art. 2552, c. 1 cod. civ.);

– essere l’unico e solo responsabile di fronte aiterzi, non essendo tenuto a chiedere pareri néapprovazione all’associato;

– acquisire il previo consenso dei precedenti as-sociati qualora intenda stipulare altri contrattidi associazione in partecipazione per la stessaimpresa o il medesimo affare; viene pertanto

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Diritti e doveridell’associante

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riconosciuto un vero e proprio diritto di veto incapo all’associato a tutela delle sue aspettativeeconomiche, contro possibili abusi dell’asso-ciante;

– predisporre il rendiconto dell’attività svolta oquello annuale della gestione, se questa si pro-trae per più di un anno (art. 2552, c. 3 cod. civ.).

L’obbligo principale a suo carico è dato dall’appor-to, che può essere di vario genere, compresa laprestazione di attività lavorativa. Qualunque sia iltipo di apporto, esso deve essere strumentale al-l’impresa, in termini di utilità per la stessa, e de-terminato nel contratto, o quantomeno determi-nabile in virtù dei criteri fissati dalle parti nel con-tratto stesso, non essendo ammissibile un’indica-zione generica. I diritti dell’associato sono:– effettiva partecipazione agli utili, infatti non è

ammissibile un patto che ne preveda l’esclusio-ne, poiché la stessa costituisce come detto ilcorrispettivo dell’apporto dell’associato;

– rendiconto dell’affare compiuto o quello annua-le della gestione, che l’associante deve predi-sporre e consegnare all’associato.

Le parti possono ovviamente stabilire un maggiorcontrollo sull’impresa o sullo svolgimento dell’af-fare da parte dell’associato, il che implica sostan-zialmente la possibilità di acquisire specifiche in-formazioni o esprimere punti di vista.Si consideri inoltre che, di norma, la misura dellapartecipazione agli utili indica anche la misura del-la partecipazione alle perdite, salvo patto contra-rio, così come previsto dall’articolo 2553 del co-dice civile; in tal caso, il Legislatore ha previsto chevenga meno il diritto di veto riconosciuto all’asso-ciato nell’ipotesi di pluralità di associati. Si tengapresente che, in ogni caso, le perdite che colpi-scono l’associato non possono superare il valoredel suo apporto.

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Diritti e doveridell’associato

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La legge 92/2012, cd. riforma Fornero, ha previstodue novità anche in tema di associazione in parte-cipazione con apporto di lavoro. In particolare:1 - L’articolo 1, comma 28 della legge n. 92 del2012 ha introdotto un nuovo comma all’articolo2549 del codice civile: «Qualora l’apporto dell’as-sociato consista anche in una prestazione di lavo-ro, il numero degli associati impegnati in una me-desima attività non può essere superiore a tre, in-dipendentemente dal numero degli associanti, conl’unica eccezione nel caso in cui gli associati sianolegati all’associante da rapporto coniugale, di pa-rentela entro il terzo grado o di affinità entro il se-condo. In caso di violazione del divieto di cui alpresente comma, il rapporto con tutti gli associatiil cui apporto consiste anche in una prestazione dilavoro si considera di lavoro subordinato a tempoindeterminato». Viene, dunque, inserito un limiteal numero degli associati di lavoro, pari a tre im-piegati nella medesima attività lavorativa, da in-tendersi come tipologia di attività, indipendente-mente dal luogo in cui viene resa (ne consegue chequalora un’azienda svolga la sua attività in più uni-tà produttive, la medesima attività è da riferire allatotalità delle unità produttive e non in riferimentoad una sola). Quindi gli associati che apportanolavoro devono essere tre in tutte le unità. Si consi-deri inoltre che la norma impone il limite di tre as-sociati «indipendentemente dal numero degli as-socianti».Il decreto legge 76/2013 ha previsto che dette li-mitazioni numeriche non si applichino a:– imprese a scopo mutualistico, per gli associati

individuati attraverso elezione da parte dell’as-semblea ed i cui contratti siano stati certificati;

– rapporti fra produttori ed artisti, interpreti, ese-cutori, volto alla realizzazione di registrazionisonore, audiovisive o di sequenze di immaginiin movimento.

2 - Il comma 30 dell’articolo 1 della legge Fornero,invece, ha stabilito che «i rapporti di associazionein partecipazione con apporto di lavoro instaurati

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ModificheLegge Fornero

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o attuati senza che vi sia stata un’effettiva parteci-pazione dell’associato agli utili dell’impresa o del-l’affare, ovvero senza consegna del rendiconto pre-visto dall’art. 2552 del codice civile, si presumono,salvo prova contraria, rapporti di lavoro subordina-to a tempo indeterminato». Si presumono, pertan-to, salvo prova contraria, rapporti di lavoro subor-dinato a tempo indeterminato quelli attuati:– senza che vi sia stata un’effettiva partecipazio-

ne dell’associato agli utili dell’impresa o dell’af-fare;

– senza la consegna del rendiconto annuale dellagestione previsto dall’articolo 2552 del codicecivile.

Il contratto di associazione in partecipazione puòessere stipulato a tempo determinato o indeter-minato, fatto salvo il diritto di recesso unilaterale,nonché la possibilità di ottenere la risoluzione incaso di inadempimento della controparte o perimpossibilità sopravvenuta. Altre possibili cause di scioglimento sono:– fallimento dell’associante, ex articolo 77 della

Legge Fallimentare (R.D. 267/1942); in tal casol’associato ha diritto di far valere nel passivo ilcredito per quella parte dei conferimenti nonassorbita dalle perdite a suo eventuale carico;se l’associato non ha ancora effettuato il paga-mento integrale dell’apporto, dovrà invece ver-sare al fallimento la parte restante nei limiti del-le perdite a suo carico;

– morte dell’associante, qualora il contratto siastato concluso intuitus personae; non invecemorte dell’associato, poiché gli eredi subentra-no nella posizione di destinatari degli utili edhanno diritto al rimborso di quanto apportato(si tenga presente che in caso di apporto di so-lo lavoro, la morte dell’associato comporta loscioglimento del contratto, fatto salvo eventua-li diritti degli eredi).

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Scioglimentodel contratto

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L’associazione in partecipazione può prevedere,come già detto, l’apporto di prestazione lavorati-va: in tal caso, potrebbe tradursi in un facile stru-mento per eludere le norme inderogabili poste atutela del lavoro subordinato. Risulta pertanto fon-damentale individuare la vera natura del contrattoa partire dalle effettive modalità di svolgimento delrapporto.L’associazione in partecipazione presenta, per suanatura, specifici requisiti di fatto estranei al rap-porto di lavoro subordinato che la avvicinano piut-tosto al lavoro autonomo e cioè: – assenza di subordinazione al potere gerarchico,

organizzativo e disciplinare tipico del datore dilavoro (l’associante infatti può solo impartiredirettive ed istruzioni);

– partecipazione agli utili e quindi al rischio d’im-presa da parte dell’associato che potrebbe teo-ricamente anche non percepire alcuna sommaa titolo di ripartizione di utili, venendo così me-no il principio di cui all’articolo 36 della Costi-tuzione;

– obbligo di rendicontazione dell’associante neiconfronti dell’associato.

La legge 99/2013, di conversione del decreto leg-ge 76/2013, ha previsto una procedura finalizzataalla stabilizzazione degli associati in partecipazio-ne con apporto di lavoro in lavoratori subordinatia tempo indeterminato. Per l’attuazione della tra-sformazione, le aziende devono aver stipulato –nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 set-tembre 2013 – specifici contratti collettivi con leassociazioni dei lavoratori comparativamente piùrappresentative, che prevedano l’assunzione disoggetti che, in qualità di associati, siano o sianostati parti di contratti di associazione in partecipa-zione con apporto di solo lavoro.La circolare n. 167 del 5 dicembre 2013 dell’INPSfornisce le istruzioni operative ai datori di lavorointeressati alla procedura di stabilizzazione.

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Apportodi lavoroe lavoro

subordinato

Domandadi stabilizzazione

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Il decreto legislativo 81/2008, disciplinante la si-curezza sui luoghi di lavoro, all’articolo 2 definiscela figura del lavoratore come colui che «indipen-dentemente dalla tipologia contrattuale, svolgeun’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazio-ne di un datore di lavoro pubblico o privato, con osenza retribuzione, anche al solo fine di appren-dere un mestiere, un’arte o una professione, esclu-si gli addetti ai servizi domestici e familiari» e pro-segue precisando che al lavoratore così definitova equiparato anche «l’associato in partecipazionedi cui all’articolo 2549, e seguenti, del codice civi-le». Ne consegue che laddove ci sia un associatoin partecipazione, persona fisica, con apporto dilavoro, l’associante deve considerarlo un lavorato-re e quindi attenersi alle indicazioni e agli adempi-menti previsti dalla disciplina citata, considerandoil luogo ove si svolge l’attività imprenditoriale qua-le luogo di lavoro (con riferimento alla normativacitata, si rinvia all’articolo pubblicato sul numero1/2013 di exLege).

Il contratto di associazione in partecipazione rien-tra di norma fra gli atti di straordinaria amministra-zione e necessita pertanto, per la sua valida stipu-lazione, dell’autorizzazione dell’Ordinario Dioce-sano.È importante precisare che la mancanza dell’auto-rizzazione canonica scritta da parte dell’autoritàecclesiastica competente incide sulla validità edefficacia degli atti nell’ordinamento civile.Pertanto, quando un ente ecclesiastico civilmentericonosciuto intende stipulare un contratto di as-sociazione in partecipazione con apporto di lavo-ro, deve presentare apposita istanza motivata alcompetente ufficio di Curia – nella Diocesi di Mila-no è l’Ufficio Amministrativo Diocesano –. L’Ordi-nario, dopo aver valutato gli aspetti pastorali, giu-ridici e fiscali, qualora ritenga di autorizzare la Par-rocchia a stipulare il contratto de quo, rilascia lapre scritta autorizzazione.

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Sicurezzasui luoghidi lavoro

Autorizzazionicanoniche

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Nell’ambito delle imposte sui redditi, la fiscalitàdel contratto di associazione in partecipazione di-pende dalla natura dell’apporto effettuato; comevisto sopra l’associato può apportare opere e ser-vizi (prestazioni lavorative) oppure capitale (benimobili o immobili).

Con riferimento ai contratti aventi ad oggetto ap-porto di capitale ci limitiamo a evidenziare che:– il reddito dell’associato ha natura di reddito di

capitale; l’articolo 44, comma 1, lettera f) in-clude infatti tra i redditi di capitale «gli utili deri-vanti da associazioni in partecipazione e daicontratti indicati nel primo comma dell’articolo2554 del codice civile, salvo il disposto dellalettera c) del comma 2 dell’articolo 53»;

– per il combinato disposto dell’articolo 47 com-ma 2 e dell’articolo 109 comma 9 lettera b) iproventi dei contratti sono assimilati al regimedei dividendi per l’associato e sono indeducibi-li dal reddito d’impresa per l’associante.

Il regime fiscale al quale sono assoggettati i com-pensi percepiti dagli associati nel caso di contrattinei quali l’apporto è costituito da “opere e servizi”dipende anzitutto dalla “qualifica” soggettiva del-l’associato.

a) Prestazioni rese da imprese Se l’associato è un imprenditore individuale o unasocietà i compensi sono qualificati come ricavi e so-no disciplinati dalle norme che regolano il redditod’impresa: «Sono considerati ricavi: a) i corrispetti-vi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizialla cui produzione o al cui scambio è diretta l’atti-vità dell’impresa» (art. 85, c. 1 TUIR). Per questi sog-getti, infatti, opera una presunzione di attrazionedei proventi nell’ambito del reddito d’impresa.

b) Prestazioni rese da professionisti Se l’associato è un professionista, cioè se svolge

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Aspetti fiscali:imposte

sui redditi

Apportodi capitali

Apportodi opere e servizi

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«per professione abituale, ancorché non esclusiva,attività di lavoro autonomo» (art. 53, c. 1 TUIR), iproventi costituiscono reddito di lavoro autonomo,come stabilisce l’articolo 53 comma 2 lettera c):«Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: […] c)le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) delcomma 1 dell’art. 41 quando l’apporto è costituitoesclusivamente dalla prestazione di lavoro».

c) Prestazioni rese da persone fisiche non im-prenditori e non professionisti

Se l’associato non è un imprenditore individualené un professionista i compensi sono redditi di la-voro autonomo “non professionale” e costituisco-no redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1,lettera l) del TUIR, in quanto ricondotti tra «i reddi-ti derivanti da attività di lavoro autonomo nonesercitate abitualmente».Tuttavia potrebbero essere qualificati redditi diver-si anche i compensi dell’imprenditore individualequalora il contratto di associazione in partecipa-zione non sia riferibile alla sfera imprenditoriale(per es. il titolare di un’impresa di pulizie che col-labora anche alla gestione di un bar in forza di uncontratto di associazione in partecipazione): infat-ti la presunzione di attrazione al reddito d’impresaè assoluta solo nel caso di società.Altrettanto può accadere al professionista per icompensi percepiti dall’associato a fronte di pre-stazioni che esulano da quelle afferenti l’eserciziodella sua professione (per es. l’architetto che col-labora anche alla gestione di un bar in forza di uncontratto di associazione in partecipazione).

Gli importi percepiti dall’imprenditore a titolo dipartecipazione costituiscono reddito di impresa,sono imputati con il criterio di competenza e nonscontano la ritenuta d’acconto.

I proventi percepiti dal lavoratore autonomo nel-l’ambito della professione abituale rientrano tra iredditi di lavoro autonomo, ma i costi sostenutiper l’esecuzione del contratto sono totalmente in-deducibili; l’articolo 54 comma 8 del TUIR stabili-

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Il regime fiscaledei redditi

dell’associatoimprenditore

Il regime fiscaledei redditi

dell’associatoprofessionista

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sce, infatti, che i compensi «costituiscono redditoper l’intero ammontare percepito nel periodo diimposta».Sulle somme corrisposte l’associante ha l’obbligodi operare la ritenuta d’acconto nella misura fissadel 20% che l’associato recupererà in sede di di-chiarazione dei redditi, compilando il modelloUNICO, quadro RE.

Il compenso percepito dall’associato – persona fi-sica non imprenditore e non professionista – cheapporta esclusivamente opere o servizi costituiscereddito diverso. Per quanto riguarda la determina-zione dell’imponibile va segnalato che concorrel’intero compenso percepito e, a differenza diquanto previsto per le altre forme di lavoro auto-nomo non abituale inquadrate tra i redditi diversidi cui all’articolo 67 del TUIR, non competono néla deducibilità analitica delle spese eventualmentesostenute per l’esecuzione del contratto, né le de-duzioni forfetarie (si applica infatti la medesimaprevisione dell’articolo 54, comma 8 del TUIR chedisciplina i redditi da lavoro autonomo professio-nale).Sulle somme corrisposte l’associante ha l’obbligodi operare la ritenuta d’acconto nella misura fissadel 20% che l’associato recupererà in sede di di-chiarazione dei redditi, compilando il modelloUNICO, quadro RL, Sezione III – Redditi derivantida attività assimilate al lavoro autonomo, nellaquale «vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro au-tonomo indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR»(Istruzioni alla compilazione della Dichiarazione;per l’anno 2014, fascicolo 2, pag. 11).Nel modello Unico 2014 l’ammontare complessi-vo dei compensi percepiti nel periodo d’impostava riportato nel rigo RL27 («indicare l’ammontarelordo dei proventi percepiti dagli associati in par-tecipazione […] il cui apporto consista esclusiva-mente in prestazioni di lavoro») e le ritenute subitenel rigo RL31 («indicare l’ammontare delle ritenuted’acconto […] sui compensi e redditi dichiarati inquesta Sezione da riportare, sommato alle altre ri-tenute, al rigo RN32, colonna 4, del quadro RN»).

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Il regime fiscaledei redditi

dell’associato personafisica non imprenditore

e non professionista

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Il compenso spettante all’associato che apportaesclusivamente opere e servizi costituisce per l’as-sociante costo del lavoro, è quindi integralmentededucibile nell’ambito della determinazione delreddito d’impresa secondo il criterio di competen-za.

La registrazione del contratto, secondo l’Agenziadelle entrate è necessaria per il riconoscimento fi-scale della deducibilità delle remunerazioni dalreddito d’impresa dell’associante; il paragrafo 1.2della Circolare 50/E del 12 giugno 2002 subordinainfatti la deducibilità alla condizione che il contrat-to risulti da atto pubblico o da scrittura privata au-tenticata, ovvero da scrittura privata registrata. Vaevidenziato, però, che tale condizione non si de-sume da alcuna norma, per cui l’effettività del rap-porto può essere dimostrata anche con altri ele-menti di prova, indipendentemente dall’esistenzadi un contratto scritto avente data certa. In caso di registrazione il contratto è soggetto adimposta di registro nella misura fissa di 200 euro,come previsto dall’articolo 10 della Tariffa, ParteII, allegata al D.P.R. 131/1986 per i «contratti rela-tivi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi icontratti di collaborazione coordinata e continua-tiva ed i contratti di associazione in partecipazio-ne con apporto di solo lavoro, non soggette ad im-posta sul valore aggiunto».

Poiché i proventi percepiti a titolo di partecipazio-ne agli utili da parte dell’associato non imprendi-tore e non professionista sono qualificati ai fini IR-PEF come redditi diversi, sono esclusi da IRAP. A -na logamente non sono assoggettati all’impostaquelli percepiti dall’associato professionista nel-l’ambito del reddito di lavoro autonomo.Se, invece, l’associato è un soggetto imprendito-re, il compenso è imponibile ai fini IRAP sia nel ca-so di imprese individuali che nel caso di società, ai

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Il regime fiscaledei redditi

dell’associante

Registrazionedel contratto

IRAP

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sensi, rispettivamente, dell’articolo 5-bis, comma1 e dell’articolo 5 del D.Lgs. 446/1997.Per quanto riguarda l’associante i corrispettivi cor-risposti all’associato imprenditore sono deducilidall’imponibile IRAP), mentre non lo sono quellicorrisposti al lavoratore autonomo, sia esso occa-sionale o professionista (cf art. 11, c. 1, lett. b,D.Lgs. 446/1997).

Il regime IVA dei compensi dipende dalla posizio-ne fiscale dell’associato; infatti l’articolo 5 delD.P.R. 633/1972 esclude espressamente dall’am-bito applicativo dell’imposta le prestazioni di lavo-ro effettuate da soggetti che non svolgono abitual-mente attività di lavoro autonomo: «Non si consi-derano effettuate nell’esercizio di arti e professio-ni […] le prestazioni di lavoro effettuate dagli as-sociati nell’ambito dei contratti di associazione inpartecipazione di cui all’articolo 49, comma 2, let-tera c), del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917 [ora art. 53], rese da sog-getti che non esercitano per professione abitualealtre attività di lavoro autonomo».Considerata questa norma specifica e le norme ge-nerali sull’IVA si possono dare le seguenti ipotesi:a) l’associato persona fisica che apporta il proprio

lavoro, anche continuativo, e non svolge attivi-tà professionale e non è imprenditore, non è te-nuto ad aprire la Partita IVA e i compensi sonoesclusi dal campo di applicazione dell’imposta;

b) l’associato professionista o imprenditore indivi-duale il cui apporto lavorativo rientra nell’og-getto della professione o dell’impresa, deve as-soggettare il compenso ad IVA;

c) l’associato professionista o imprenditore indivi-duale il cui apporto lavorativo non rientra nel-l’oggetto della professione o dell’impresa, nondeve assoggettare il compenso ad IVA;

d) qualora l’associato sia una società il compensodeve essere in ogni caso assoggettato ad IVA.

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IVA

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Ai fini previdenziali agli associati imprenditori indi-viduali si applicano le norme ordinariamente pre-viste dalle Gestioni Autonome INPS dei lavoratoriartigiani e commercianti presso cui sono iscritti. I professionisti devono rispettare la disciplina de-gli Albi professionali ai quali sono iscritti; in assen-za di Albi, oppure nel caso in cui i loro regolamen-ti o statuti non prevedessero l’obbligo contributi-vo, si applicano le norme relative alla Gestione Se-parata INPS che copre gli associati non imprendi-tori e non professionisti.Per quanto riguarda l’associato non imprenditoree non professionista (o professionista senza Albi osenza obbligo di versamento alla relativa Cassa) èprevista l’iscrizione alla Gestione Separata INPS.

a) Iscrizione alla Gestione Separata INPSDal 1° gennaio 2004 gli associati in partecipazioneche apportano solo lavoro e che, con riferimentoa tali prestazioni non sono iscritti agli Albi profes-sionali, sono tenuti all’iscrizione e alla contribuzio-ne alla Gestione Separata dell’INPS, come previ-sto dall’articolo 43 del D.L. 30 settembre 2003, n.269 (conv. L. 24.11.2003, n. 326): «A decorreredal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell’ambitodell’associazione in partecipazione di cui agli arti-coli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del co-dice civile, conferiscono prestazioni lavorative i cuicompensi sono qualificati come redditi da lavoroautonomo ai sensi dell’articolo 49, comma 2,lettera c), del decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni e integrazioni, sono tenuti, conesclusione degli iscritti agli albi professionali, all’i-scrizione alla gestione separata di cui all’articolo2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».Detti associati devono iscriversi alla Gestione Se-parata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavo-rativa, con modalità telematiche ed utilizzando ilmodulo SC04 (riportato in Appendice).L’INPS ha chiarito che la presentazione delle do-mande di iscrizione può avvenire esclusivamenteattraverso uno dei seguenti canali:

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Regimeprevidenziale

ed assistenziale

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– WEB, utilizzando i servizi telematici accessibilidirettamente dal cittadino, in possesso di PIN,attraverso il portale dell’Istituto;

– Contact Center multicanale (numero verde803.164);

– intermediari abilitati.

b) Base imponibileLa base imponibile previdenziale è la stessa diquella determinata ai fini IRPEF, quale risulta dallarelativa dichiarazione annuale dei redditi (o dagliaccertamenti definitivi): «Il contributo è applicatosul reddito delle attività determinato con gli stessicriteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche, quale risulta dalla relativa dichia-razione annuale dei redditi e dagli accertamentidefinitivi» (art. 43, c. 2, D.L. 269/2003).Quindi, poiché ai fini fiscali le partecipazioni agliutili degli associati costituiscono reddito imponibi-le per il loro intero ammontare, i contributi sonodovuti:– sull’intero ammontare degli utili lordi percepiti

dagli stessi nel periodo d’imposta, con il crite-rio di cassa;

– sugli eventuali emolumenti lordi percepiti a ti-tolo di anticipazione, ossia a titolo di accontosul risultato della partecipazione, salvo congua-glio sulla base degli utili effettivamente risultan-ti dal rendiconto, in sede di determinazione an-nuale dei redditi (art. 43, c. 6: «Il versamento èeffettuato sugli importi erogati all’associato an-che a titolo di acconto sul risultato della parte-cipazione, salvo conguaglio in sede di determi-nazione annuale dei redditi»).

c) Aliquote contributiveIl contributo dovuto si determina applicando allabase imponibile, nei limiti del massimale fissato dianno in anno (per il 2014 è pari a 100.123 euro),le aliquote previste dalla legge identiche, per gliassociati in partecipazione a partire dall’1.1.2007,a quelle previste per le altre categorie di lavoratoriiscritti alla Gestione Separata.La riforma Fornero, legge 92/2013, aveva previstoun progressivo innalzamento delle aliquote contri-butive, aumento che la legge di Stabilità 2014 (L.

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147/2013) ha in parte accelerato; infatti dal 1°gennaio 2014 l’aliquota è così fissata: – al 28,72% per i soggetti non assicurati presso

altre forme pensionistiche obbligatorie, di cui lo0,72% destinato al finanziamento dell’indennitàdi maternità e di paternità, degli assegni per ilnucleo familiare, dell’indennità di malattia e deltrattamento economico per congedo parenta-le;

– al 22% per i titolari di pensione e i soggetti prov-visti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Le aliquote saranno così aumentate nei prossimianni:– il 28% salirà al 30% nel 2015, al 31% nel 2016,

al 32% nel 2017 e al 33% nel 2018; – il 22% salirà al 23,5% nel 2015 e al 24% dal 2016

in poi.L’onere contributivo è ripartito:– per il 55%, a carico dell’associante in partecipa-

zione;– per il restante 45%, a carico dell’associato.

d) Modalità e termini di versamentoIl versamento dei contributi dovuti deve essere ef-fettuato per intero dall’associante, anche per laquota a carico dell’associato; egli è tenuto a:– trattenere dagli utili corrisposti la quota di con-

tributo a carico dell’associato;– versare il totale del contributo dovuto entro il

giorno 16 del mese successivo a quello di cor-responsione degli utili, utilizzando il modelloF24.

L’associante, inoltre, deve trasmettere all’INPS, invia telematica, entro la fine del mese successivo aquello di pagamento dei compensi, la denuncia“UNIEMENS”.

e) Minimale per l’accredito contributivo e pre-stazioni pensionistichePer gli associati in partecipazione, come per gli al-tri iscritti alla Gestione Separata, non è previsto unvero e proprio minimale contributivo, cioè una ba-se imponibile minima obbligatoria sulla quale icontributi sono comunque dovuti, indipendente-mente dalla presenza di un effettivo reddito di-

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chiarato ai fini fiscali.È invece previsto un minimale per l’accredito con-tributivo, cioè un importo minimo di contributi daversare al fine di maturare un’anzianità contributi-va coincidente con tutto l’anno solare in cui è sta-ta svolta l’attività soggetta a contribuzione.L’articolo 43 del decreto legge 269/2003, ai com-mi 3 e 4, stabilisce infatti che:– hanno diritto all’accreditamento di tutti i contri-

buti mensili, relativi a ciascun anno solare cui siriferisce il versamento, i soggetti che abbianocorrisposto un contributo non inferiore a quellocalcolato sul minimale di reddito previsto per leGestioni INPS degli artigiani e dei commercian-ti (per il 2014 il minimale è fissato in 15.516euro di imponibile);

– in caso di contribuzione calcolata su una baseimponibile annua inferiore a tale importo, i me-si di contribuzione da accreditare sono ridottiin proporzione alla somma versata, con attribu-zione a decorrere dall’inizio dell’anno solare.

La pensione degli associati in partecipazione è cal-colata mediante il c.d. “metodo contributivo”.Per quanto concerne le prestazioni assistenziali, afronte del versamento del contributo aggiuntivodello 0,72% e al verificarsi delle condizioni previ-ste, gli associati in partecipazione iscritti in viaesclusiva alla Gestione Separata e non pensionatipossono presentare all’INPS, attraverso gli appo-siti moduli, la domanda per ottenere il riconosci-mento delle seguenti prestazioni economichetemporanee:– assegno per il nucleo familiare;– indennità di malattia per degenza ospedaliera;– indennità giornaliera di malattia;– indennità di maternità/paternità;– trattamento economico per congedo parentale.

Gli associati in partecipazione diversi dagli impren-ditori e dai professionisti, il cui apporto consistanella prestazione di un’attività lavorativa (lavoromanuale o di sovrintendenza al lavoro altrui) sog-getta a rischio, devono essere assicurati all’INAIL

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Assicurazionecontro gli infortunidegli associati nonimprenditori e non

professionisti

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contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-sionali.I premi assicurativi sono calcolati secondo le mo-dalità ordinarie.Il soggetto tenuto alla contribuzione assicurativa èl’associante che deve: – effettuare il versamento dei premi dovuti attra-

verso il sistema dell’autoliquidazione, entro il16 febbraio dell’anno successivo;

– presentare all’INAIL, in via telematica, la dichia-razione dei compensi corrisposti nell’anno pre-cedente, entro il 16 marzo dell’anno successi-vo.

L’associante in partecipazione deve rispettare, conriferimento all’associato non imprenditore e nonprofessionista, gli adempimenti amministrativiconnessi alle prestazioni lavorative.

L’associante ha l’obbligo di effettuare la comuni-cazione al Centro per l’impiego, in via telematica,avvalendosi del “Servizio informatico C.O.” e deimoduli unificati istituiti dal decreto ministeriale 30ottobre 2007 (in particolare, il modello “UnificatoLAV”), entro le ore 24 del giorno antecedente (an-che se festivo). La comunicazione al Centro per l’impiego ha effi-cacia anche ai fini dell’assolvimento degli obblighidi comunicazione nei confronti di altri organismi,tra cui le Direzioni regionali e territoriali del Lavo-ro, l’INPS e l’INAIL.Devono inoltre essere comunicate anche le princi-pali vicende modificative che possono intervenirenello svolgimento della rapporto lavorativo, tra cuila proroga, entro cinque giorni dall’evento, e lacessazione del rapporto, entro i cinque giorni suc-cessivi:– qualora si tratti di un rapporto a tempo indeter-

minato, che si risolva per qualsiasi causa;– ovvero, in caso di rapporti a tempo determina-

to, solo nelle ipotesi in cui la cessazione avven-

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Normativalavoristica

per gli associatinon imprenditori enon professionisti

Comunicazioneal Centro

per l’impiego

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ga in una data diversa rispetto a quella comuni-cata al momento dell’instaurazione (o della pro-roga o trasformazione).

L’associante è tenuto ad iscrivere gli associati inpartecipazione nel libro unico del lavoro con esclu-sione di quelli che svolgano tale attività in formaimprenditoriale o quale parte della propria attivitàdi lavoro autonomo (cf Circ. Min. lavoro 21.8.2008, n. 20).Il libro unico del lavoro deve essere tenuto con lestesse modalità previste per gli altri lavoratori adeccezione dell’obbligo di tenere un calendario del-le presenze; è sufficiente un’annotazione in formalibera, sul cedolino, delle assenze di cui l’associan-te sia a conoscenza e che incidano direttamentesull’obbligo di astensione dal lavoro, come nei ca-si di infortunio o maternità.

L’articolo 7, comma 5, lettera d) del decreto legge28 giugno 2013, n. 76 (conv. L. 99/2013) ha di -sposto l’estensione a favore delle lavoratrici e deilavoratori impegnati con contratti di associazionein partecipazione con apporto anche di lavoro del-le disposizioni in materia di convalida delle dimis-sioni e delle risoluzioni consensuali dei rapporti dilavoro introdotti dalla legge 92/2012, originaria-mente riguardanti i soli rapporti di lavoro subordi-nato. Ovviamente la nuova procedura riguarda so-lo gli associati non imprenditori e nonprofessionisti.Si tratta di meccanismi – con disposizioni diffe-renziate per le lavoratrici madri e i lavoratori “neo-genitori”, da un lato, e la generalità degli altrilavoratori, dall’altro – volti a garantire l’autenticitàdella manifestazione di volontà delle lavoratrici edei lavoratori nei casi di dimissioni o risoluzioniconsensuali dei rapporti di lavoro ed, in particola-re, per contrastare il fenomeno delle cosiddettedimissioni in bianco e tutti quei comportamentidatoriali illegittimi, finalizzati ad occultare licenzia-menti discriminatori o ad aggirare il divieto di li-cenziamento di alcune categorie di lavoratori o,

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Registrazionesul libro unico

del lavoro

Convalida delledimissioni e delle

risoluzioni consensualidei rapporti di lavoro

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comunque, in assenza di giusta causa o giustifica-to motivo.In particolare è previsto che «La risoluzione con-sensuale del rapporto o la richiesta di dimissionipresentate alla lavoratrice, durante il periodo digravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore du-rante i primi tre anni di vita del bambino o nei pri-mi tre anni di accoglienza del minore adottato o inaffidamento, o, in caso di adozione internaziona-le, nei primi tre anni decorrenti dal momento dellacomunicazione della proposta di incontro con ilminore adottando, devono essere convalidate dalservizio ispettivo del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali competente per territorio. A dettaconvalida è sospensivamente condizionata l’effi-cacia della risoluzione del rapporto di lavoro» (art.4, c. 16). Inoltre, per la generalità dei lavoratori è stabilitoche «l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice odel lavoratore e della risoluzione consensuale delrapporto è sospensivamente condizionata allaconvalida effettuata presso la Direzione territoria-le del lavoro o il Centro per l’impiego territorial-mente competenti, ovvero presso le sedi indivi-duate dai contratti collettivi nazionali stipulati dal-le organizzazioni sindacali comparativamente piùrappresentative a livello nazionale» (art. 4, c. 17).In pratica sia le dimissioni, sia la risoluzione con-sensuale devono oggi essere sottoposti a convali-da (da parte del dipendente dimissionario pressola DTL o il Centro per l’impiego) o a conferma(sempre da parte del dipendente dimissionariocon dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmis-sione della comunicazione di cessazione agli Entipreposti); in difetto, saranno entrambi privi di effi-cacia e non potranno, dunque, determinare la ces-sazione del rapporto, a meno che il lavoratore nonabbia aderito all’invito, da parte del datore di la-voro, a formalizzare uno dei predetti atti.

a) Obblighi dell’associante in partecipazioneEntro 5 giorni l'associante comunica la cessazionedel rapporto di lavoro al Centro provinciale perl’impiego. Entro 30 giorni dalle dimissioni o dallarisoluzione consensuale trasmette al lavoratore

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comunicazione contenente l’invito alla convalida oalla sottoscrizione, cui deve essere allegata copiadella ricevuta di trasmissione della comunicazioneal Centro per l’impiego. In assenza dell’invito, le dimissioni o la risoluzionesono prive di effetto se non già convalidate.Nel caso in cui l’associato non proceda alla con-valida entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito, ilrapporto di lavoro si intende risolto.L’inerzia dell’associante conduce all’inefficacia del-le dimissioni/risoluzione consensuale.

b) Modalità di convalidaEntro 7 giorni dalla ricezione dell’invito l’associatoconvalida le dimissioni o la risoluzione: – presso le Direzioni Territoriali del lavoro e i Cen-

tri per l’impiego; in questo caso, è richiesto cheil lavoratore si rechi personalmente presso lesedi competenti per territorio a manifestare alfunzionario incaricato la propria volontà. Nonsono previsti formalismi particolari per la con-valida (cf Circ. Min. lavoro 18.7.2012, n. 18);

– con una dichiarazione posta in calce al modulodi comunicazione obbligatoria relativo alla di-missione/risoluzione consensuale del rapportoinviata telematicamente ai Servizi per l’impie-go.

Le dimissioni o le risoluzioni consensuali rassegna-te durante il periodo di gravidanza o nei primi 3anni di vita del bambino devono obbligatoriamen-te essere convalidate presso la Direzione Territo-riale del lavoro competente.É inoltre previsto che la convalida possa essere ef-fettuata tramite procedure semplificate, individua-te con decreto del Ministero del lavoro e presso lesedi individuate dai contratti collettivi stipulati dal-le organizzazioni sindacali comparativamente piùrappresentative a livello nazionale. La convalida può essere effettuata anche duranteil decorso del preavviso, non essendo necessarioattendere l’interruzione del rapporto di lavoro. Unacopia del documento da cui risulta la convalida de-ve essere consegnata al datore di lavoro.

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c) Revoca delle dimissioni/risoluzione consen-sualeNei 7 giorni decorrenti dalla ricezione dell’invito,l’associato può revocare le dimissioni presentate,anche in forma scritta. Il rapporto di lavoro ripren-de a decorrere dal giorno successivo alla revoca.Sul periodo intercorso tra il recesso e la revoca, senon lavorato, non matura alcun diritto retributivoe contributivo in capo all’associato.

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CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON ESCLUSIVO APPORTO DI LAVORO

Ai sensi degli artt. 2549 e seguenti del codice civile, con la presente scrit-tura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

ASSOCIANTE

Parrocchia …………………………....., via ……………………………..., in ………..... (….), P.IVA ……………….., legalmente rappresentata dalParroco pro-tempore don …………..…, nato il ………… a ………………….…, e residente in ……………………….., via ………..., CF ………………………..,

ASSOCIATO

Sig./Sig.ra …………………………..., nato il ………….… a ………………………………., e residente in …………………………..., via…………………………...., CF ………………,

Premesso:

– che l’Associante svolge l’attività di ………………. come da licenzaamministrativa ………… nell’immobile sito in…………. ;

– che l’Associante intende realizzare un’associazione in partecipazioneper la conduzione quotidiana dell’esercizio commerciale, le cui mo-dalità saranno delineate nel presente contratto;

– che l’Associato ha manifestato il proprio interesse e la propria dispo-nibilità a partecipare, in qualità di associato, e con apporto di solo la-voro, all’esercizio dell’attività di cui l’Associante è titolare;

– che l’Associato ha le conoscenze, le capacità e i titoli necessari per losvolgimento delle attività inerenti il presente accordo;

– tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Associazione in partecipazioneL’Associante attribuisce all’Associato, per la durata del presente contrat-to, la partecipazione agli utili prodotti dalla propria attività di………………... [es. somministrazione di alimenti e bevande tipologiabar] nella misura del ……… %.Le parti si danno reciprocamente atto che tale quota, sulla base dei datidi bilancio disponibili e pur senza garanzie di pari rendimenti in futuro,

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assicura un’effettiva partecipazione agli utili dell’impresa, così come sta-tuito dall’art. 1, comma 30, della Legge 92/2012.

2) Apporto esclusivo di lavoroL’Associato apporterà nell’impresa esclusivamente la propria attività la-vorativa e si occuperà in particolare:

…[es. - apertura, chiusura giornaliera, nonché conduzione quotidiana del-l’esercizio; - gestione degli acquisti in conformità con le indicazioni datedall’Associante; - la tenuta e la custodia dei registri contabili, che dovran-no essere consegnati all’associante secondo la periodicità concordata]L’Associato dichiara di avere maturato le competenze necessarie a svolge-re tale attività lavorativa in piena autonomia operativa e senza vincolo disubordinazione, com’è comune e dichiarata volontà di entrambe le parti.Pertanto, fermo restando il coordinamento nell’ambito della gestione del-l’impresa da parte dell’Associante di cui al successivo punto 5), l’Associa-to potrà organizzare il proprio lavoro secondo le modalità che riterrà piùopportune per assicurare il buon andamento e l’economia dell’attività.

3) Durata e diritto di recessoIl contratto decorre dalla sottoscrizione del presente contratto e si con-cluderà il ………………..…… [con rinnovo tacito di un anno, salvo dis-detta comunicata per lettera raccomandata almeno 2 mesi prima dellascadenza annuale].Resta salva la risoluzione del contratto a norma degli artt. 1453 e se-guenti del codice civile in caso di inadempimento della controparte.

4) Luogo di lavoroLa sede di lavoro è concordemente stabilita presso i locali in cui è eserci-tata l’impresa indicati in premessa.

5) Gestione dell’impresaLa gestione dell’impresa spetta all’Associante; i terzi acquisiscono dirittied assumono obbligazioni soltanto verso l’Associante.Ai sensi di quanto statuito dall’art. 2549 c.c., il numero degli associatiimpegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre.L’ Associante non potrà stipulare successivi contratti di associazione inpartecipazione per la stessa impresa senza il consenso degli altri asso-ciati. [da inserire solo qualora non sia prevista l’esclusione alle perdite dicui all’art. 8]

6) Controllo da parte dell’associato ed erogazione della quota di uti-le spettante all’associatoL’Associato ha diritto al rendiconto della gestione con cadenza perlome-no annuale. Il rendiconto si intende visto e verificato dall’Associato de-

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corsi quindici giorni dal ricevimento. Nei quindici giorni successivi, defi-nito il contenuto del rendiconto, l’Associante è tenuto a versare la quotadi utili spettante all’Associato, tenendo conto di quanto già anticipato aisensi dell’art. 7.L’Associato può chiedere e ottenere informazioni sull’andamento dellagestione economica e prendere visione delle scritture contabili.

7) Acconti e restituzione dei maggiori acconti erogatiLe parti concordano che parte della quota di cui all’art. 1 sia anticipata al-l’Associato mediante acconti versati entro il …… di ogni mese, pari ad €…………..., salvo conguaglio in base alle risultanze del bilancio consuntivo.Pertanto, qualora gli importi già erogati ai sensi dell’art. 7 siano superiorialla quota di utile spettante all’Associato, ai sensi dell’art. 1, si dovràprovvedere alla restituzione della parte anticipata in eccedenza.

8) Esclusione dalla partecipazione alle perdite Ai sensi dell’articolo 2553 del codice civile, le parti concordano che l’As-sociato non parteciperà alle eventuali perdite.

9) Obblighi di correttezzaL’Associato potrà svolgere altre attività per conto proprio o di terzi, madovrà astenersi dallo sviare la stessa clientela dell’Associante a favoreproprio o di altri soggetti che svolgano la medesima attività d’impresa,nonché dal diffondere notizie o apprezzamenti sui prodotti e sull’attivitàd’impresa dell’Associante.

10) Obblighi di sicurezzaL’Associato dichiara di aver ricevuto, da parte dell’Associante, tutte le in-formazioni necessarie ai fini della tutela della propria salute e sicurezza esi impegna ad osservare le direttive dettate dall’Associante in materia disicurezza sul lavoro all’interno dei locali produttivi, a norma del decretole gislativo n. 81/2008.

11) Obblighi fiscali e previdenzialiSia per le somme ricevute in acconto di cui al punto 7), sia per il saldo,l’Associato rilascerà regolare ricevuta. Su tali somme l’Associante opere-rà la ritenuta d’acconto Irpef e provvederà ad effettuarne il versamento edarne attestazione nei termini di legge.I contributi previdenziali saranno versati dall’Associante e graverannosullo stesso e sull’Associato nella misura prevista dalla normativa vigen-te1. La quota a carico dell’Associato sarà detratta dalle sue spettanze. Qualora non vi abbia già provveduto, l’Associato presenterà all’Inps lapropria richiesta di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 43 del

1 Ad oggi il 55% è a carico dell’associante e il 45% a carico dell’associato.

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D.L. n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, en-tro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.Gli obblighi assicurativi Inail, compreso il versamento dei premi, sarannoassolti dall’Associante e resteranno interamente a suo carico. A tal finel’Associato si impegna a fornire tempestivamente ogni informazione edocumentazione sanitaria utile in caso di eventuali infortuni sul lavoro, alfine di consentire all’Associante il puntuale assolvimento delle incom-benze di legge.

12) Riservatezza dei dati personaliAi sensi del D.Lgs. 196/2003 - Codice sulla privacy - l’Associato dichiaradi avere ricevuto in modo esaustivo l’informativa prevista in materia ditrattamento dei dati personali e di prestare il suo libero, incondizionatoed informato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei suoidati ai soli fini del regolare adempimento delle obbligazioni contrattualiassunte e degli adempimenti di legge ad esse connesse. In relazione a tali dati l’Associato potrà esercitare i diritti di verifica, ag-giornamento, correzione e cancellazione previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. Il titolare del trattamento è l’Associante e il responsabile del trattamentoè lo studio professionale cui è affidata la gestione degli adempimenti la-voristici e previdenziali.

13) Foro competente, rinvio e spesePer le controversie relative al presente contratto è competente il foro di………….Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto si fa rin-vio alle norme di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile.Il presente atto sarà registrato solo se necessario, in caso d’uso, ed i re-lativi oneri graveranno sulla parte che l’avrà reso necessario.

Luogo e data, ....

L’Associante L’Associato……………………………… ………………………………

Si sottoscrivono e si approvano in particolare le clausole di cui ai seguen-ti articoli:1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 13

L’Associante L’Associato……………………………… ………………………………

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