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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini Associazione Archirì PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI ARCHITETTI E GLI INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AD INARCASSA CON NOTE SULLA GESTIONE SEPARATA INPS SEMINARIO DI STUDIO PER L’AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO EcoArea 22 maggio 2014 Relatore: Arch. Massimiliano Sirotti Architetto Delegato Inarcassa per la Provincia di Rimini INARCASSA NEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO > LA PREVIDENZA E L’ASSISTENZA > I CONTRIBUTI > LE CONVENZIONI >

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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini

Associazione Archirì

PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI ARCHITETTI E GLI INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AD INARCASSA

CON NOTE SULLA GESTIONE SEPARATA INPS

SEMINARIO DI STUDIO PER L’AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

EcoArea 22 maggio 2014 Relatore: Arch. Massimiliano Sirotti

Architetto Delegato Inarcassa per la Provincia di Rimini

INARCASSA NEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO >

LA PREVIDENZA E L’ASSISTENZA >

I CONTRIBUTI >

LE CONVENZIONI >

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INARCASSA NEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO > Le leggi istitutive della previdenza italiana si collocano fra fine 1800 e inizi 1900, fino alla metà del 1900 prevale il modello delle assicurazioni sociali.

1948 L’art. 38 della Costituzione repubblicana enuncia che a tutti i lavoratori siano “preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia” : la previdenza sociale diviene un diritto costituzionale;

1952 (L. 218/1952) passaggio dal sistema a capitalizzazione a quello a ripartizione (la svalutazione post bellica aveva reso il sistema insostenibile);

1958 con la Legge n. 179 è istituita la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti (C.N.P.A.I.A.), Ente Pubblico a cui possono iscriversi tutti gli architetti ed ingegneri ammessi all’esercizio della libera professione, compresi i dipendenti; gli iscritti versano un contributo individuale in misura fissa;

1969 passaggio dal metodo di calcolo contributivo a quello retributivo (L. 153/1969), sull’onda dell’euforia della crescita Italiana, si introducono la pensione sociale e l’integrazione al trattamento minimo;

1971 la Legge n. 1046 esclude l’iscrizione di dipendenti e di esercenti altra attività, dal 1972 l’ente assume il nome di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (C.N.P.A.I.A.L.P.);

1981 la C.N.P.A.I.A.L.P. sostituisce al contributo fisso individuale il versamento di contributi calcolati in misura percentuale sul reddito e sul volume d’affari;

1992 sull’onda di una drammatica emergenza finanziaria per il sistema paese e di fortissime pressioni sul cambio della lira, prende avvio un lungo processo di riforma della previdenza che durerà 20 anni. Con il varo in campo previdenziale della c.d. Riforma Amato, D.Lgs. 503/1992, vengono prese drastiche misure di riequilibrio dei conti pubblici. Con la Legge 537/93 e con il D.Lgs. 509/94, la C.N.P.A.I.A.L.P. diviene Associazione con personalità di diritto privato e assume la denominazione di INARCASSA. 1995 La Riforma Dini, legge 335/95, avvia la transizione al metodo contributivo e introduce una netta distinzione tra 2 categorie di lavoratori: - i dipendenti e alcune categorie di lavoratori autonomi (assicurati presso gli Enti Pubblici); - i liberi professionisti(assicurati presso le Casse); negli anni successivi, seguono: Riforma Prodi, legge 449 del 27/12/1997; Riforma Maroni, legge delega 243 del 23/08/2004; Legge sul welfare, legge 247 del 24/12/2007; ed in particolare la Legge Finanziaria 2007, che impone alle Casse di previdenza privatizzate un saldo totale positivo a 30 anni; la riforma di Inarcassa, in vigore dal 2010, interviene prevalentemente sulle aliquote dei contributi ed apporta modeste variazioni alle prestazioni erogate; per poi proseguire con: Legge 102/2009 art. 22-ter comma 1 e 2;

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Legge 122/2010 (di conversione D.L. 78/2010); D.L. 98/2011, c.d. manovra estiva; D.L. 138/2011, c.d. manovra di ferragosto; fino alla Riforma Fornero del 2011 (D.L. 201/2011) che impone alle Casse di previdenza privatizzate la sostenibilità previdenziale a 50 anni, completando di fatto il passaggio al metodo contributivo. D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ”Salva Italia” Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici – Art. 24 1. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-

rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati

nella misura dell’1 per cento. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. 2012 la riforma di Inarcassa, con l’adozione del nuovo Regolamento Generale di Previdenza in vigore dal 2013, mantiene sostanzialmente inalterate le aliquote di contribuzione già programmate e introduce il pro-rata (retributivo/contributivo) nel calcolo delle pensioni.

> EVOLUZIONE DELLA CASSA INGEGNERI E ARCHITETTI C.N.P.A.I.A. 1958>1971 Gli iscritti nel 1960 sono oltre 33.000 (16.757 liberi professionisti, 13.617 dipendenti e 3.101 ultra 65enni “pensionabili”) e crescono progressivamente fino a circa 44.000 unità nel 1971. C.N.P.A.I.A.L.P. 1972>1994 A seguito delle nuove norme sull’iscrivibilità, nel 1972, gli associati scendono a 15.171 e riprendono a crescere fino a 49.302 nel 1994. Inarcassa 1995> In meno di venti anni il numero degli associati passa dai 51.160 del 1995 ai 170.320 stimati per il 2014: ingegneri 79.340 (u. 68.790, d. 10.550), architetti 90.980 (u. 55.860, d. 35.120).

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> RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI

L’attività di Inarcassa ed il suo rapporto con gli associati sono regolati dalle norme di legge vigenti, dalle norme di statuto (Nuovo Statuto), e dai regolamenti: Regolamento Generale di Previdenza (RGP) e regolamenti specifici per materia. Tutte le norme di interesse sono integralmente consultabili e scaricabili dal sito www.inarcassa.it.

Per favorire la massima comunicazione tra l’associazione e i suoi associati, le informazioni su Inarcassa e sulla posizione di ciascun iscritto possono essere ottenute attraverso il Call center e il Sito Web dell’Associazione, in particolare tramite la sezione Inarcassa On line che dà accesso a numerosi servizi.

RECAPITI CONTATTI E STRUMENTI DI INFORMAZIONE E SERVIZIO

SEDE INARCASSA via Salaria n. 229 - 00199 Roma INDIRIZZO PEC [email protected] CENTRALINO 06.852741 Le informazioni previdenziali e assistenziali, anche sulle singole pratiche, possono essere richieste attraverso tre diversi strumenti: CALL CENTER 06 85274330 INARCASSA RISPONDE tramite Inarcassa On Line INARCASSA RICEVE tramite Inarcassa On Line Altri recapiti utili: DIREZIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI fax 06.85274211 per iscrizioni, contributi, pensioni, mutui, sussidi e inabilità temporanea NUMERO VERDE 800 248464 per M.AV. e pagamenti con bonifico SITO WEB www.inarcassa.it Il sito si compone di due livelli di accesso: area pubblica e Inarcassa On Line, area riservata accessibile tramite Codice PIN e Password da iscritti, non iscritti e pensionati. Oltre alla normativa di riferimento (Statuto, Regolamenti ecc.), dall’area pubblica è possibile consultare e scaricare: INARCASSA NEWS Newsletter mensile on line, inviata anche per e-mail agli associati che la richiedono INARCASSA WELFARE E PROFESSIONE Trimestrale diffuso on line in versione telematica, spedito in stampa su richiesta Dall’area pubblica è inoltre possibile scaricare i moduli per rapportarsi con Inarcassa. Da Inarcassa On Line è possibile accedere ai servizi:

INAR-BOX "casella postale" per la corrispondenza in formato elettronico spedita da Inarcassa (esclusa quella in via raccomandata e quella per le pratiche avviate dai professionisti agli uffici).

PENSIONE PRONTA CUD E CEDOLINO ELETTRONICO ON LINE PER I PENSIONATI

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PRESTITO D'ONORE FINANZIAMENTO ON LINE IN CONTO INTERESSI BOLLETTINI ON LINE* RILASCIO DEL CERTIFICATO DEI VERSAMENTI* RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (non per le società) CONTO CORRENTE ON LINE con BANCA POPOLARE DI SONDRIO FINANZIAMENTI IN CONVENZIONE con BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Da Inarcassa On Line è possibile effettuare:

VARIAZIONI ANAGRAFICHE (accessibile anche dai professionisti non iscritti) CONSULTAZIONE DELL'ESTRATTO CONTO E DELLA POSIZIONE PERSONALE* DICHIARAZIONE TELEMATICA (per i professionisti e per le società)* RICHIESTA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ON LINE CON INARCASSA CARD SIMULAZIONI DI CALCOLO PENSIONE SIMULAZIONI DI CALCOLO DELL’ONERE DI RISCATTO

Ed è inoltre possibile accedere a:

INARCOMMUNITY social network mirato ad aumentare la visibilità degli Ingegneri e degli Architetti, creare nuove opportunità di lavoro e accrescere il know how professionale.

Nel rapporto coi propri associati, Inarcassa si impegna con la Carta dei Servizi al rispetto di precisi standard qualitativi.

Carta dei Servizi 2012:

PROCEDIMENTO ISTITUZIONALE O TIPO DI CONTATTO

UFFICIO DI RIFERIMENTO

TEMPI MASSIMI DI EVASIONE

METODO DI CALCOLO

PERCENTILE

ISCRIZIONE Ufficio Iscrizioni 30 GG per il 90% data domanda data chiusura processo

95% entro 60 gg. 99% entro 90 gg.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ISCRIZIONE

Ufficio Iscrizioni 7 GG per il 90% data GIUNTA data notifica

95% entro 10 gg. 99% entro 15 gg.

CANCELLAZIONE Ufficio Iscrizioni e Ufficio Posizioni Previdenziali

30 GG per il 90% data domanda data notifica

95% entro 60 gg. 99% entro 90 gg.

CORRISPONDENZA GENERALE ISCRIZIONI

Ufficio Iscrizioni 30 GG per il 90% data domanda data risposta

95% entro 60 gg. 99% entro 90 gg.

LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI SENSIBILI (1)

Ufficio Ciclo Passivo

60 GG per il 90%

data domanda data delibera

95% entro 90 gg. 99% entro 120 gg.

LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI TRADIZIONALI (2)

Ufficio Ciclo Passivo

60 GG per il 90%

data domanda data delibera

95% entro 120 gg. 99% entro 150 gg.

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PROCEDIMENTO ISTITUZIONALE O TIPO DI CONTATTO

UFFICIO DI RIFERIMENTO

TEMPI MASSIMI DI EVASIONE

METODO DI CALCOLO

PPERCENTILE

CORRISPONDENZA GENERALE PRESTAZIONI

Ufficio Ciclo Passivo

30 GG per il 90%

data domanda data risposta

95% entro 60 gg. 99% entro 90 gg.

INVIO DEL CEDOLINO AI PENSIONATI

Ufficio Contabilità Pensionati

Entro il 25 del mese di riferimento nel 100%

INDENNITA’ MATERNITA’

Ufficio Ciclo Passivo

45 GG per il 90% data domanda data delibera

95% entro 90 gg. 99% entro 120 gg.

COMUNICAZIONE DEL PENSIONAMENTO O DELL’INDENNITÀ’ DI MATERNITA’

Ufficio Ciclo Passivo

7 GG per il 90% data GIUNTA data notifica

95% entro 10 gg. 99% entro 15 gg.

PAGAMENTO PENSIONE E INDENNITA’ DI MATERNITA’

Ufficio Contabilità Pensionati

Fine del mese successivo alla data della delibera per il 100%

SUSSIDI

Ufficio Assistenza agli Iscritti

60 GG per il 90% data domanda data delibera

95% entro 90 gg. 99% entro 120 gg.

MUTUI

Ufficio Assistenza agli Iscritti

60 GG per il 95% data domanda data delibera

99% entro 90 gg.

DICHIARAZIONI TELEMATICHE

Direzione Attività Istituzionali

In tempo reale

CERTIFICATO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (PROFESSIONISTI E SOCIETA’)

Ufficio Posizioni Previdenziali

7 GG per il 90% data domanda data invio certificato

95% entro 15 gg. 99% entro 20 gg.

CORRISPONDENZA GENERALE CONTRIBUTI

Ufficio Posizioni Previdenziali

30 GG per il 90% data domanda data risposta

95% entro 60 gg. 99% entro 90 gg.

INVIO CERTIFICAZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI

Ufficio Posizioni Previdenziali

7 GG per il 90% data domanda data risposta

95% entro 15 gg. 99% entro 20 gg.

INVIO BOLLETTINI MAV DALL’ISTITUTO TESORIERE

Direzione Attività Istituzionali

25 GG per il 100% data scadenza data emissione

ACQUISIZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI CON BONIFICO (FUORI M.AV.)

Ufficio Amministrazione e Bilancio (area bilancio e tesoreria)

30 GG per il 100%

RISCATTI

Ufficio Ciclo Passivo

150 GG per il 90% data domanda data notifica

99% entro 180 gg.

RIMBORSO CONTRIBUTI

Ufficio Amministrazione e Bilancio (area bilancio e tesoreria)

15 GG per il 90% data richiesta Direzione Attività Istituzionali data mandato di pagamento

99% entro 20 gg.

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PROCEDIMENTO ISTITUZIONALE O TIPO DI CONTATTO

UFFICIO DI RIFERIMENTO

TEMPI MASSIMI DI EVASIONE

METODO DI CALCOLO

PPERCENTILE

CORRISPONDENZA GENERALE CONTABILITA' PROFESSIONISTI

Ufficio Amministrazione e Bilancio (area bilancio e tesoreria)

30 GG per il 95% data domanda data comunicazione

99% entro 45 gg.

CORRISPONDENZA GENERALE CONTABILITA' PENSIONATI

Ufficio Amministrazione e Bilancio (area bilancio e tesoreria)

30 GG per il 95% data domanda data comunicazione

99% entro 45 gg.

RICORSI AMMINISTRATIVI (DECISI)

Ufficio Legale 90 GG per il 90% data domanda data delibera

95% entro 120 gg. 99% entro 150 gg.

COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO

Direzione Attività Istituzionali e Ufficio Legale

10 GG per il 90% data Consiglio data notifica

95% entro 10 gg. 99% entro 15 gg.

CONTATTI E STRUMENTI per gli ARCHITETTI della PROVINCIA di RIMINI

A livello provinciale gli iscritti possono inoltre riferirsi a:

NODO PERIFERICO INARCASSA c/o O.A.P.P.C. Prov. RN Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Rimini - Monica Calliari - 0541 709399 ARCHITETTO DELEGATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI Arch. Massimiliano Sirotti - [email protected] - 0541 020507 - 328 6393291

ed accedere agli strumenti realizzati dal delegato in collaborazione con l’ordine:

INARCASSA FLASH notiziario mensile del Delegato Inarcassa, diffuso via mail dall’Ordine Architetti P.P.C. agli iscritti della Provincia di Rimini. SEZIONE INARCASSA SUL PORTALE www.architettirimini.it Spazio curato dal Delegato Inarcassa con: - BREVI NOTE SULLA PREVIDENZA; - FAQ le 100 domande più frequenti sulla previdenza e l’assistenza di Inarcassa; - ARCHIVIO INARCASSA FLASH tutti i numeri di Inarcassa Flash a partire dal primo del marzo 2006.

> SCOPO E FUNZIONAMENTO DI INARCASSA Inarcassa provvede, in favore degli Architetti ed Ingegneri liberi professionisti, ai dettati costituzionali in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. STATUTO Art. 1- Natura e Denominazione 1.1 - La “INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti”, più brevemente INARCASSA, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, è un Ente associativo senza scopo di lucro che

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esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361. STATUTO Art. 3 – Scopo 3.1 - INARCASSA, ai sensi dell’art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, individuati dalle norme del presente Statuto; inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività integrative a favore degli stessi iscritti.

Inarcassa è finanziata dalle entrate contributive e dai proventi di gestione del patrimonio. Gode di propria autonomia gestionale, nel rispetto dei vincoli dovuti alla sua attività di interesse pubblico. STATUTO Art. 5 - Entrate - Patrimonio – Investimenti 5.1 - Le entrate di INARCASSA sono costituite:

dalle contribuzioni obbligatorie soggettive ed integrative versate ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Generale Previdenza; dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali; da altre entrate previste da disposizioni di legge o da altre fonti normative.

5.2 - Il patrimonio di INARCASSA è costituito:

dai beni mobili ed immobili di proprietà della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti; da eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze, da qualsiasi parte provengano.

STATUTO Art. 6 - Riserva legale 6.1 - La Riserva legale, di cui all’art. 1, comma 4, lettera “c” del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è costituita dal patrimonio netto di INARCASSA e dovrà avere misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere. Qualora, durante la vita dell’Ente, l’ammontare risulti inferiore alla misura indicata, si provvederà al suo adeguamento.

Gli associati gestiscono Inarcassa tramite propri rappresentanti eletti ogni 5 anni: i Delegati Provinciali. Questi compongono il Comitato Nazionale dei Delegati, che elegge al proprio interno il Consiglio di Amministrazione, che a sua volta elegge il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva.

Oltre che alla vigilanza della Corte dei Conti e alla COVIP, gli atti di Inarcassa sono soggetti al controllo del Collegio dei Revisori, composto da 2 membri eletti all’interno del CND e da 3 nominati dai ministeri competenti (Giustizia, Economia e Finanze, Lavoro e Politiche Sociali.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo stabilite dal Codice Civile ed, in particolare, riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili, effettua ispezioni e riscontri di cassa, esamina i bilanci riferendone al Comitato Nazionale dei Delegati ed ai ministeri.

> ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

L’iscrizione ad Inarcassa è obbligatoria per gli ingegneri e gli architetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

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STATUTO Art. 7 Iscrizione ad INARCASSA 7.1 - L’iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata. 7.2 - Ai fini dell’iscrizione ad INARCASSA il requisito dell’esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale; b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata; c) in possesso di partita I.V.A. 7.5 - Sono esclusi dall’iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata. 7.6 - La Giunta Esecutiva di INARCASSA può provvedere alla revisione degli iscritti con riferimento ai requisiti di continuità dell’esercizio professionale nell’ultimo quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata. 7.7 - Sono rimborsabili a richiesta i contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci. POSSESSO DI PARTITA IVA La condizione di possesso di partita IVA si intende soddisfatta in ognuno dei seguenti casi: professionista titolare di partita IVA individuale e/o associativa professionista socio di società di professionisti (s.s., s.n.c., s.a.s., soc. cooperative - i

cui soci sono tutti iscritti nei rispettivi albi professionali - aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc.).

In caso di partita IVA individuale, la condizione è soddisfatta qualunque sia il relativo codice di attività. Fa eccezione, esclusivamente, la partita IVA attribuita per "costruzioni edilizie", il cui possesso può dar luogo all'iscrizione ad Inarcassa soltanto se l'interessato ha dichiarato, agli Uffici del Ministero delle Finanze, di svolgere anche attività professionale. NON ASSOGGETTAMENTO AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA La condizione di non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria va verificata esclusivamente in rapporto all'eventuale iscrizione in regime di "obbligatorietà" alle seguenti Gestioni previdenziali: INPDAP INPDAI INPS / Fondo Lavoratori Dipendenti INPS / Gestione Esercenti Attività Commercianti INPS / Gestione Artigiani INPS / Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri, Coloni CASSE LIBERO-PROFESSIONALI (Cassa Geometri, EPPI, ENPALS, ecc.) ENASARCO (solo a determinate condizioni)

Il possesso dei requisiti d'iscrizione, anche per un periodo di tempo limitato, rende obbligatoria l’iscrizione. Essere titolare di pensione di altro Ente previdenziale non esclude dall’iscrizione ad Inarcassa, in quanto col pensionamento cessa la contribuzione previdenziale presso l’Ente erogatore della pensione.

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Il computo dell’anzianità assicurativa utile alla pensione e la tutela previdenziale decorrono dalla data di iscrizione. Tutti i periodi di iscrizione, anche discontinui, concorrono alla formazione dell’anzianità assicurativa.

La cancellazione da Inarcassa avviene per la perdita anche di un solo requisito di iscrivibilità (chiusura della partita IVA, assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, cancellazione dall’albo professionale). La perdita dei requisiti di iscrivibilità deve essere sempre comunicata dall'interessato con tempestiva richiesta di cancellazione, per consentire ad Inarcassa l'aggiornamento della posizione previdenziale, evitando future richieste di contributi non dovuti. In caso di dimissioni dall'Ordine Professionale (o di decesso dell'iscritto) la cancellazione sarà effettuata d'ufficio da Inarcassa. In caso di esclusione temporanea (perdita temporanea di uno dei requisiti di iscrivibilità), l'interessato deve produrre la stessa certificazione, indicando, nel caso di assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di variazione di partita IVA, l'interessato deve comunicare con certificati o autodichiarazione, la data di cessazione e il numero della nuova partita Iva con la data di decorrenza.

Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS ISCRIZIONE La legge 335/1995 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, in vigore dall'1/1/1996, ha istituito presso l'INPS una gestione separata per il trattamento previdenziale dei compensi percepiti da soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo: soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività

subordinata all’iscrizione ad albi soggetti non tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di

appartenenza soggetti per i quali lo Statuto della Cassa previdenziale di categoria preveda condizioni

ostative all’iscrizione alla Cassa medesima Gli Architetti ed Ingegneri tenuti ad iscriversi e contribuire alla Gestione Separata INPS devono versare il contributo integrativo ad Inarcassa.

LA PREVIDENZA E L’ASSISTENZA >

In attuazione dell’art. 3 dello Statuto, INARCASSA eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

a) pensione di vecchiaia unificata; b) pensione di vecchiaia; c) pensione di anzianità; d) pensione contributiva; e) pensione di inabilità ed invalidità; f) pensione ai superstiti, di reversibilità o indirette.

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Se non diversamente specificato le pensioni erogate da Inarcassa decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Gli iscritti ad Inarcassa possono anche esercitare la facoltà della totalizzazione, disciplinata dal D.Lgs. n. 42/2006.

Accanto all’attività di previdenza, Inarcassa svolge quella di assistenza mirata alla sicurezza sociale degli associati e allo sviluppo della professione, attraverso servizi fruibili sin dall’iscrizione o con almeno 2 o 3 anni di anzianità:

indennità di maternità; contributi per l’impianto dello studio; assegni di studio; sussidi; mutui; forme di tutela sanitaria; provvidenze; attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione (nel limite

dello 0,34 % del contributo integrativo); ulteriori forme di attività di assistenza, individuate dal Comitato Nazionale dei

Delegati con delibera di integrazione dello Statuto; attività integrative nell’ambito degli scopi di previdenza ed assistenza, utilizzando

fondi speciali. > PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA RGP Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata

20.1 - Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA. Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell’età anagrafica di almeno settanta anni.

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I. Al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria dei sessantasei anni, ai requisiti anagrafici di cui al presente articolo trovano applicazione gli adeguamenti automatici alla speranza di vita, purché l’adeguamento comporti un aumento di almeno un trimestre o multipli di esso. 20.2 - La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario: 1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012, determinata secondo le modalità di cui all’art. 17; 2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, determinata secondo quanto previsto dall’art. 26. Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2013 sarà calcolata con le modalità di cui all’art. 26 del presente Regolamento. (ndr. Sistema di calcolo contributivo) 20.3 – E’ facoltà dell’iscritto di richiedere, anticipatamente rispetto all’età pensionabile ordinaria, l’erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento del sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva minima. Per coloro che anticipano la fruizione della stessa pensione rispetto all’età pensionabile ordinaria di cui al comma 1, la quota retributiva della stessa pensione è decurtata in base alle percentuali indicate nella tabella M.

20.4 - La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

IL MECCANISMO DI CALCOLO DELLA PENSIONE A partire dall’anno 2013 viene modificato il metodo di calcolo della pensione con il passaggio al contributivo pro rata e l’introduzione del nuovo istituto della pensione di vecchiaia unificata. In termini generali il metodo di calcolo previsto per la pensione di vecchiaia unificata si applica anche agli altri trattamenti pensionistici, se non diversamente stabilito. La pensione di vecchiaia unificata è costituita da due quote : 1. quota relativa ai periodi maturati fino al 31 dicembre 2012, calcolata con il metodo vigente fino a tale data,

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2. quota contributiva, per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2013. 1. La quota relativa ai periodi maturati fino al 2012, così composta: a) quota retributiva, calcolata con le regole in vigore prima della riforma 2012, con le seguenti precisazioni: la media reddituale pensionabile è basata sui migliori 22 redditi degli ultimi 27 dichiarati rivalutati (il reddito relativo all’anno fiscale 2012 è l’ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva di pensione). Se il numero dei redditi è inferiore, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un massimo di quattro; riduzione della quota retributiva in caso di pensionamento anticipato (art. 20.3), determinata in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l’anticipo del pensionamento rispetto all’età ordinaria; b) quota contributiva, calcolata con le regole in vigore prima della Riforma del 2012, per coloro che non hanno accesso ai requisiti necessari al trattamento retributivo. La quota retributiva di pensione si ottiene moltiplicando l’anzianità contributiva per la media reddituale e per i coefficienti di rendimento, decrescenti per scaglioni di reddito. Ai fini del calcolo della suddetta quota, per ciascuna annualità i redditi vengono presi in considerazione nella misura massima del tetto pensionabile riportato nella tabella corrispondente e rivalutati in base agli indici istat. 2. La quota contributiva per le anzianità maturate a partire dal 1/1/2013 La quota contributiva di pensione tiene conto dell’ammontare dei contributi accreditati sulla posizione assicurativa individuale fino al momento del pensionamento. Nel calcolo entrano in gioco i seguenti due elementi: il montante dei contributi soggettivi versati, entro il tetto pensionabile; il coefficiente di trasformazione legato alla età alla data di maturazione del diritto a pensione. Il montante individuale è formato da: contributo soggettivo; contributo facoltativo; parte del contributo integrativo, retrocesso in funzione dell’anzianità retributiva maturata fino al 31/12/2012; contributi figurativi riconosciuti per le agevolazioni contributive. Il montante contributivo è rivalutato al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso pari alla variazione media quinquennale del Monte Redditi degli iscritti alla Cassa, con un valore minimo dell’1,5%.

P = Q1a + Q1b + Q2 Q1a = quota di pensione retributiva ante 2013

Q1b = quota di pensione contributiva ante 2013 Q2 = quota contributiva post 2012

Q1a = Ar * Mr * Cr Ar = anzianità contributiva degli anni in quota retributiva (anni e giorni) Mr = media dei redditi scelti rivalutati Cr = Coefficienti di rendimento corrispondenti agli scaglioni di reddito

Q1b = M * Ct M = montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto pensionabile per gli anni in quota contributiva Ct = Coefficienti di trasformazione in base ad anno di nascita ed età di pensionamento

Q2= M*Ct M = montante dei contributi accreditati post 2012 Ct = Coefficienti di trasformazione in base ad anno di nascita ed età di pensionamento

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Con la cosiddetta retrocessione, il contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali dal 2013 nella misura inversa dell’anzianità retributiva maturata fino al 31/12/2012: 50 % fino a 10 anni di anzianità in quota retributiva o pensionamento posticipato a 70 anni; 43,75 % per anzianità superiori a 10 anni e fino a 20 anni; 37,5 % per anzianità superiori a 20 anni e fino a 30 anni; 25 % per anzianità superiori a 30 anni o in caso di pensionato di altro ente

 

 

Clausola di salvaguardia

Poiché non è sempre vero l’assunto che la pensione retributiva è più generosa della pensione contributiva, per gli iscritti che presentano un reddito pensionabile inferiore al valore della pensione minima (€ 10.854 nel 2014), è prevista l’applicazione del metodo di calcolo contributivo a tutta la vita lavorativa se più favorevole rispetto al pro-rata.

RGP Art. 30 – Pagamento delle pensioni

30.1 - Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. 30.2 - Qualora l’ammontare annuo della pensione spettante ai sensi del presente Regolamento sia inferiore a euro mille, la stessa è erogata in unica soluzione annuale anticipata. 30.3 – La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai trattamenti integrativi di cui all'articolo 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046. RGP Art. 25 – Prestazione supplementare

25.1 - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata e della pensione contributiva, continuino l’esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d’iscrizione e contribuzione. 25.2 - Tali prestazioni supplementari, reversibili, sono calcolate con le modalità descritte nel relativo regolamento. Nel computo del montante individuale è esclusa la retrocessione del contributo integrativo. 25.3 - Ferma restando la normativa precedente, la capitalizzazione dei contributi avviene con le modalità disciplinate nell’art. 26 e trovano applicazione i coefficienti di trasformazione di cui alla allegata tabella H(48) e successive modifiche. 25.4 - La prestazione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto.

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> NORME TRANSITORIE Applicazione del calcolo pro-rata:

il calcolo pro rata di cui all’art. 20 comma 2, si applica agli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012, dal compimento del 70° anno di età e con una anzianità contributiva di almeno 30 anni, anche qualora non raggiungano il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1 dello stesso articolo. Possono ancora andare in pensione di anzianità:

gli iscritti che al 31/12/2012 avevano raggiunto quota 97 con almeno 58 anni d’età e 35 d’anzianità(condizioni essenziali l’aver presentato domanda entro il 31/12/2013 e si cancellino dall’Albo entro i 6 mesi successivi alla data della domanda)

gli iscritti che al 5/3/2010 avevano maturato almeno 55 anni d’età e 30 anni di contribuzione(condizioni essenziali il presentare domanda entro 12 mesi dall’1.1.2013 o dalla data di maturazione dei requisiti e si cancellino dall’Albo entro i 6 mesi successivi alla data della domanda)

Possono ancora andare in pensione a 65 anni e con 20 di anzianità:

gli iscritti ante 29/1/1981se maturano tali requisiti entro il 19/11/2015 Possono ancora ottenere le prestazioni previdenziali contributive: gli iscritti che maturano i relativi requisiti entro il 31/12/2017 (la domanda deve essere

presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti); decorso tale termine, è possibile il pensionamento a 70 anni senza alcuna anzianità minima

gli iscritti che al 31/12/2012 avevano raggiunto quota 97 con almeno 58 anni d’età e 35 d’anzianità ( a condizione di presentare domanda entro il 31/12/2013 e cancellarsi dall’Albo entro i 6 mesi successivi)

gli iscritti che al 5/3/2010 avevano maturato almeno 55 anni d’età e 30 anni di contribuzione(condizioni di presentare domanda entro 12 mesi dall’1.1.2013 o dalla data di maturazione dei requisiti e cancellarsi dall’Albo entro i 6 mesi successivi).

Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS PENSIONE DI VACCHIAIA Requisiti:

1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995

Requisito contributivo: 20 anni di contributi

Requisito anagrafico (nel periodo 1.1.2014 – 31.12.2015):

Donne: 64 anni e 9 mesi Uomini: 66 anni e 3 mesi

2. Soggetti con primo accredito contributivo dal 1.1.1996

Requisito contributivo: 20 anni di contributi

Requisito anagrafico (nel periodo 1.1.2014 – 31.12.2015):

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a) Donne: 64 anni e 9 mesi Uomini: 66 anni e 3 mesi solo se l’importo non è inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale

b) 70 anni e 3 mesi di età con 5 anni di contribuzione “effettiva” a prescindere dall’importo della pensione

Sistemi di calcolo:

Sistema retributivo pro-rata

Lavoratori con 18 anni di contributi al 31.12.95 si compone di 2 quote:

• Quota A: determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 e sulla media delle retribuzioni dei 10 anni immediatamente precedenti la data di pensionamento

• Quota B: determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media dei redditi degli ultimi 15 anni

Dal 1.1.2012 viene applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1.1.2012 Sistema di calcolo contributivo Lavoratori privi di anzianità al 31.12.1995 e

Lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo

• montante individuale = somma dei contributi di ciascun anno rivalutati

• applicazione al montante contributivo del coefficiente di trasformazione in funzione dell'età del lavoratore al momento della pensione

Sistema di calcolo misto

Lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995

• La pensione viene calcolata con:

- il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31.12.1995 - il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1.1.1996 Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS PENSIONE ANTICIPATA Requisiti:

1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995

Solo il requisito contributivo (periodo 1.1.2014– 31.12.2015):

Donne: 41 anni e 6 mesi Uomini: 42 anni e 6 mesi

2. Soggetti in possesso di anzianità contributiva dal 1.1.1996

Se soddisfano alternativamente uno dei 2 requisiti:

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Requisito contributivo (periodo 1.1.2014 – 31.12.2015): 20 anni di contribuzione “effettiva” con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo

Requisito anagrafico (periodo 1.1.2014 – 31.12.2015): 63 anni con prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale

> PENSIONI DI INABILITA’ E DI INVALIDITA’ Regolamento accertamento inabilità e invalidità

Sono concesse in caso di inabilità e invalidità specifiche, ossia riferite all'attività professionale di ingegnere o architetto, ed eventualmente revocate con la perdita dei requisiti.

La domanda di pensione di inabilità e invalidità non può essere presentata da chi è già in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (Tabella I del RGP 2012).

Nel calcolo del loro ammontare si applicano le disposizioni previste per la Pensione di Vecchiaia Unificata e per la Minima, incrementando l’anzianità contributiva di 10 anni sino al massimo di 35, con riferimento all’età pensionabile ordinaria. L’incremento dell’anzianità è riconosciuto a chi rientra nella soglia di reddito prestabilita (per l'anno 2014 pari a € 27.250), calcolata sulla media del triennio antecedente la domanda di pensione. L’incremento non è riconosciuto ai titolari di un trattamento previdenziale d’inabilità erogato da un altro ente.

PENSIONE DI INABILITÀ

Spetta all’iscritto alle seguenti condizioni:

capacità all’esercizio della professione esclusa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti all’iscrizione in modo permanente e totale;

almeno 2 anni di iscrizione e contribuzione, anche non continuativi, tranne che in caso d’infortunio;

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali inabilitanti preesistano al rapporto assicurativo, purché sia dimostrato un successivo aggravamento o siano dimostrate sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la perdita totale della capacità professionale.

La Pensione di Inabilità è subordinata alla cancellazione dall’Albo.

PENSIONE DI INVALIDITÀ

Spetta all’iscritto alle seguenti condizioni:

capacità all’esercizio della professione ridotta a meno di un terzo in modo continuativo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione;

almeno 3 anni di iscrizione e contribuzione, anche non continuativi, tranne che in caso d’infortunio;

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L’ammontare della Pensione di Invalidità è pari al 70% della corrispondente Pensione di Inabilità.

Il pensionato di invalidità che prosegua l'attività professionale e che maturi il diritto alla Pensione di Vecchiaia Unificata o di Anzianità può chiedere in sostituzione la liquidazione di tali trattamenti. I trattamenti d’invalidità vengono trasformati d’ufficio in trattamenti di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti della pensione ordinaria, salvo che la prestazione già in godimento sia di miglior favore.

La pensione di invalidità è sospesa se il reddito professionale del pensionato supera 2 volte l’ammontare della pensione di invalidità erogata, ed è ripristinata in caso di rientro nel limite.

Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS PENSIONE DI INABILITA’ Requisiti:

• Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale

• 5 anni di contribuzione e assicurazione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda

• Cessazione di qualsiasi attività lavorativa

• Cancellazione dagli albi professionali

Sistema di calcolo:

• Misto inizio dell’attività lavorativa prima del 31.12.1995

• Contributivo inizio dell’attività lavorativa dopo il 31.12.1995

Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS ASSEGNO DI INVALIDITA’ Requisiti:

• Riduzione della capacità lavorativa a meno di un 1/3 a causa di infermità o difetto fisico o mentale

• 5 anni di contribuzione e assicurazione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda

• Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa

Sistema di calcolo:

• Misto inizio dell’attività lavorativa prima del 31.12.1995

• Contributivo inizio dell’attività lavorativa dopo il 31.12.1995

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> PENSIONI DI REVERSIBILITA’ E INDIRETTE

PENSIONE DI REVERSIBILITA’

Le pensioni di Vecchiaia, Vecchiaia Unificata, Anzianità, Inabilità, Invalidità, la Prestazione Supplementare e la Pensione Contributiva sono reversibili: a) al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile; b) ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, ai figli maggiorenni studenti non oltre il compimento del 21° anno di età (scuola media superiore) o del 26° (studio universitari e post universitari); il figlio maggiorenne inabile a proficuo lavoro ha diritto alla quota di pensione a condizione che l’insorgenza dell’inabilità sia antecedente il decesso del pensionato o dell’assicurato. La misura della pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione diretta percepita dal defunto, o che gli sarebbe spettata, fino ad un massimo del 100%:

60% al coniuge; 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, in caso di 2 o più figli il 40% è

ripartito tra loro in parti uguali.

In mancanza del coniuge avente diritto, o alla sua morte, la pensione ai superstiti spetta ai figli nella seguente misura:

in caso di un solo figlio, 60% della pensione diretta; in caso di 2 figli, 80% della pensione diretta in parti uguali; in caso di 3 più figli, 100% della pensione diretta in parti uguali. In presenza di figli con grave disabilità, la pensione è erogata nella misura del 100% , la

maggiorazione della quota di pensione, rispetto a quella ordinaria, è attribuita ai soli figli disabili.

Dal 2013, nei casi in cui l’iscritto abbia contratto matrimonio ad una età superiore a 70 anni con differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, la pensione è ridotta del 10% per ogni anno mancante rispetto al numero di 10 anni di durata del matrimonio, tranne nei casi in cui dal matrimonio sia nato almeno un figlio, e lo stesso sia minore di età, studente o inabile a proficuo lavoro, avente diritto a pensione.

PENSIONE INDIRETTA

Spetta, agli stessi soggetti interessati dalla Pensione di Reversibilità e nella stessa misura, se l'iscritto, defunto senza diritto a pensione, ha maturato al decesso almeno 2 anni di effettiva iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, anche non consecutivi.

Se l'evento è causato da infortunio si prescinde dall'anzianità minima.

Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS PENSIONE AI SUPERSTITI Requisiti:

• Almeno 15 anni di contributi oppure almeno 5 anni di contribuzione e assicurazione di cui 3 nel quinquennio antecedente la data del decesso

Beneficiari:

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• Coniuge

• Figli minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data della morte del genitore

• Nipoti minori se a totale carico degli ascendenti alla data di morte dei medesimi

• Genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione e carico del defunto (in assenza di coniuge, figli e nipoti)

• Fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, e a carico del defunto (in assenza di coniuge, figli, nipoti e genitori)

Sistema di calcolo:

(in percentuale sulla pensione spettante al de cuiuis al momento del decesso ovvero sulla pensione in pagamento al pensionato deceduto)

60% solo coniuge 70% solo un figlio 80% coniuge e un figlio oppure due figli senza coniuge 100% coniuge e due o più figli / tre o più figli 15% per ogni altro familiare avente diritto diverso da coniuge, figli e nipoti In base al possesso di altri redditi, rapportati al trattamento minimo annuo Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la pensione ai superstiti liquidata dal 1.9.1995 è ridotta : Reddito = 3 volte > Riduzione =25% Reddito = 4 volte > Riduzione =40% Reddito = 5 volte > Riduzione = 50% > INTEGRAZIONE AL MINIMO RGP - Art. 28

Per le pensioni che decorrono dal 2013, l’integrazione al minimo è concessa in misura non superiore alla media dei 20 redditi professionali rivalutati precedenti il pensionamento, fino al valore fissato per l’anno di decorrenza, pari per il 2014 a € 10.854.

L’integrazione (non prevista nel sistema pubblico col sistema di calcolo contributivo) non spetta in caso di:

nucleo familiare con reddito ISEE superiore nel 2014 a € 30.350 (rivalutati) nell’anno precedente la maturazione del diritto a pensione;

PVU a 70 anni senza il requisito dell’anzianità contributiva minima; PVU anticipata; Pensione di anzianità o Pensione contributiva; Pensione di totalizzazione senza i requisiti per la PVU; titolare di pensione di altro ente.

Per una maggiore gradualità nel passaggio al nuovo regime previdenziale, agli iscritti in possesso di almeno 50 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva al 31.12.2012 ed in possesso dei requisiti ISEE, la pensione minima è calcolata in forma pro-rata.

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In tal caso la quota di pensione minima per l’anzianità maturata fino a tutto il 2012 è determinata secondo la formula Pm = Vo x Ar / At

dove:

Pm = Quota di pensione ante 2013 Vo = Valore della tabella O per il 2012, rivalutato all’anno di pensionamento Ar = Anzianità in quota retributiva At = Anzianità totale all’atto del pensionamento La stessa modalità di calcolo è utilizzata anche per gli iscritti in data anteriore al 29.01.1981 che maturano 65 anni di età con 20 anni di iscrizione e contribuzione entro 3 anni dall’entrata in vigore del nuovo RGP; per essi il denominatore At non può essere inferiore al valore previsto per l’anno di pensionamento (es. 2014 = 30 anni e 6 mesi).

CASI PARTICOLARI Pensione di inabilità: la pensione minima è riconosciuta in misura intera; Pensione di invalidità: è riconosciuto al 70% della pensione minima; Pensione di reversibilità: la pensione minima è pari alla pensione minima maturata dal de cuius ed è attribuita sulla base delle relative quote di reversibilità (60% al coniuge, 20% al primo figlio …) 

Pensione indiretta: - la pensione minima è calcolata in trentesimi, pari all’anzianità maturata, con un minimo di

almeno venti trentesimi; - la pensione minima è attribuita sulla base delle relative quote di reversibilità (60% al

coniuge, 20% al primo figlio …)  

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Ai soli professionisti con Media Reddituale Pensionabile inferiore al valore della pensione minima, non essendo vera in assoluto l’affermazione che il calcolo della pensione col metodo retributivo comporti sempre un ritorno pensionistico maggiore di quello effettuato con il sistema contributivo, anche alle anzianità maturate prima del 1.1.2013 verrà applicato il sistema contributivo, se più favorevole per l’iscritto rispetto al metodo retributivo. > RISCATTO E RICONGIUNZIONE

Riscatto e ricongiunzione sono facoltà esercitabili a discrezione dell’interessato presso l’Ente previdenziale di appartenenza per aumentare gli anni di anzianità contributiva al fine di anticipare il pensionamento e/o accrescere l’ammontare della pensione.

Tali facoltà generalmente comportano un costo corrispondente alla “riserva matematica” necessaria per la copertura dei maggiori oneri gravanti sulla gestione per l’incremento della pensione.

Ai fini del diritto e della misura del trattamento previdenziale, l’anzianità è computata in funzione della collocazione temporale dei periodi riscattati o ricongiunti: periodi ante 2013 nella quota retributiva di pensione, i periodi post 2012 nella quota contributiva di pensione.

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Le somme versate sono interamente deducibili dal reddito ai fini IRPEF senza limiti di importo (art. 10 DPR 917/1986).

RISCATTO RGP – Artt. 12 e 27 Regolamento riscatti Regolamento riscatti lavoro all’estero

Sono riscattabili il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura ed il periodo di servizio militare, nonché i servizi ad esso equiparati e il servizio civile sostitutivo.

Il riscatto può essere totale o parziale, ma non è possibile riscattare più di una volta lo stesso periodo (ad esempio presso due diversi enti di previdenza) ed in caso di più periodi concomitanti, è riscattabile uno solo di essi.

Per esercitare la facoltà è necessario essere iscritti al momento della domanda, avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, anche non continuativi e non essere ancora pensionato di Inarcassa.

Ai fini pensionistici il riconoscimento dell'onere versato ha effetto dalla data di presentazione della domanda. L’onere di riscatto può essere rateizzato, il pagamento deve essere completato entro la data di decorrenza della pensione.

I periodi di lavoro svolti all’estero che non danno origine a pensione e non sono ricongiungibili in Italia possono essere riscattati presso Inarcassa.

RICONGIUNZIONE Legge n. 42/1990 La ricongiunzione consente di trasferire sotto un unico ente tutti i contributi accreditati presso diverse gestioni previdenziali per conseguire una pensione calcolata con le modalità dell’ente presso il quale viene effettuata la ricongiunzione.

Il diritto alla ricongiunzione può essere esercitato presso l’ente di iscrizione oppure, al compimento dell’età pensionabile, in una gestione diversa da quella di iscrizione. Salvo eccezioni, la ricongiunzione non può essere parziale e può essere esercitata una sola volta.

Non sono ricongiungibili i periodi di contribuzione già utilizzati ai fini pensionistici o liquidati, né quelli maturati presso la GS Inps. I contributi versati all’estero sono ricongiungibili in caso di convenzione tra l’INPS e la gestione estera di contribuzione; i periodi di lavoro dipendente all'estero che non possono essere ricongiunti o totalizzati, possono essere riscattati.

Presso Inarcassa, l’onere dipende dalla collocazione temporale del periodo da ricongiungere. 1. periodi fino al 31.12.2012: onere pari alla differenza tra il montante versato presso le

altre gestioni e la riserva matematica necessaria a coprire il pagamento della maggio quota di pensione.

2. Periodi successivi al 1.1.2013: nessun onere per l’interessato in quanto l’operazione consiste nel trasferimento da un ente all’altro del montante contributivo accumulato.

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La domanda deve essere presentata prima della liquidazione del trattamento pensionistico di Inarcassa (la facoltà è attribuita anche ai superstiti, entro 2 anni dal decesso). In caso di presentazione contestuale con la domanda di riscatto la ricongiunzione verrà elaborata dopo la definizione del riscatto.

L’onere è rateizzabile (l’eventuale debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato sulla pensione).

> PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE D.Lgs. n. 42/2006 La Totalizzazione è una alternativa gratuita alla ricongiunzione, che consente a chi non è già titolare di un trattamento pensionistico di ottenere un’unica pensione cumulando i contributi versati presso più gestioni in periodi non coincidenti; riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi: sia per quanto riguarda le gestioni previdenziali, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione. Dal 2012 sono totalizzabili anche periodi contributivi inferiori a 3 anni (L. 214/2011).

Le gestioni interessate calcolano la misura del trattamento ciascuna per la parte di propria competenza e concorrono all'onere per le rispettive quote; il pagamento è effettuato dall'INPS . Il diritto alla totalizzazione è accertato dalla Gestione presso la quale è stata presentata la domanda, che promuoverà poi il relativo procedimento.

Se il lavoratore ha già raggiunto in una gestione i requisiti per il diritto ad autonoma pensione, la pro-quota viene calcolata con il sistema di calcolo previsto presso quella gestione.

Le prestazioni conseguibili mediante la totalizzazione sono:

Pensione di Vecchiaia: età 65 anni con 20 di anzianità. Pensione di Anzianità: 40 anni di anzianità. Pensione di Inabilità e Pensione Indiretta ai superstiti in possesso dei requisiti

previsti nella gestione di iscrizione al momento dell'evento;

I requisiti di età e di anzianità sono elevati dal 2013 secondo quanto stabilito dal D.M. 6 dicembre 2011.

L’accesso alla pensione è soggetto a finestre e la decorrenza è differita tra 18 e 21 mesi, in base al tipo di pensione ed all’anno di maturazione.

Le pensioni dirette liquidate in totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti dalle singole gestioni.

> INDENNITA’ DI MATERNITA’ D.Lgs. n. 151/2001

Inarcassa riconosce alle libere professioniste iscritte il diritto all’indennità di maternità per i 5 mesi in caso di:

gravidanza e puerperio;

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adozione o affidamento, sia in caso di affidamento preadottivo che provvisorio; a condizione che il bambino non abbia superato i 6 anni di età, oppure i 18 anni se di nazionalità straniera;

aborto spontaneo o terapeutico.

L’indennità di maternità è pari ai 5/12 dell’80 % del reddito professionale denunciato ai fini IRPEF dalla professionista iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell'evento.

L’indennità minima per il 2014 è pari a € 4.948.

L’importo massimo erogabile per il 2014 è pari a € 24.740.

Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS INDENNITA’ DI MATERNITA’ Evento indennizzabile: Parto, Adozione e Affidamento Requisiti: Non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie Versamento dell’apposita aliquota dello 0,72% 3 mesi di contribuzione dell’apposita aliquota nei 12 mesi antecedenti i 2 mesi anteriori all’evento indennizzabile Astensione effettiva dal lavoro nel periodo in cui è erogata l’indennità Importo dell’indennità: 80% del reddito medio giornaliero degli ultimi 12 mesi calcolato sul reddito utile a fini contributivi nei limiti del massimale Durata dell’erogazione dell’indennità: Parto: 5 mesi (2 antecedenti e 3 successivi) Adozione/affidamento: 3 mesi successivi all’ingresso in famiglia

Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS INDENNITA’ DI PATERNITA’ Requisiti: Morte o grave infermità della madre Abbandono del figlio Affidamento esclusivo del bambino al padre 3 mesi di contribuzione dell’apposita aliquota dello 0,72% nei 12 mesi antecedenti l’insorgenza del diritto Importo dell’indennità: 80% del reddito medio giornaliero degli ultimi 12 mesi Durata dell’erogazione dell’indennità: Parto: 3 mesi successivi al parto o periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice Adozione/affidamento: 3 mesi successivi all’ingresso in famiglia, se la madre non ha richiesto l’indennità

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> SUSSIDI Regolamento per l'erogazione di sussidi Legge n. 104/92

Il sussidio può essere richiesto dall’iscritto, il pensionato o il coniuge ed i parenti entro il secondo grado, se conviventi e a carico. L’importo è concesso nei limiti dello stanziamento annuale definito nel bilancio preventivo.

SUSSIDIO “ORDINARIO”

Consiste nell’erogazione di una somma “una tantum”, a fondo perduto per stato di grave disagio economico contingente e momentaneo, non riconducibile ad infortuni o malattie di lieve entità, né connesso a generica difficoltà lavorativa, riconosciuta in caso di:

posizione di regolarità previdenziale e reddito del nucleo familiare entro il limite stabilito (limite di reddito 2013, valido per le domande presentate nel 2014, pari a € 42.944 + € 2.684 x familiare a carico).

SUSSIDIO PER I FIGLI CONVIVENTI CON DISABILITÀ GRAVI

Dal 2013 è riconosciuta una somma annuale liquidata con assegno mensile, richiedibile alle seguenti condizioni:

posizione di regolarità previdenziale; figli conviventi con grave disabilità, accertata ai sensi della L.104/92; reddito del nucleo familiare entro il limite stabilito (limite di reddito 2013, valido per le

domande presentate nel 2014, pari a € 85.888).

L’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è riconosciuto fino a:

cancellazione da Inarcassa del richiedente; superamento del limite reddituale del nucleo familiare; decesso del richiedente; venir meno della grave disabilità del figlio, ai sensi della L.104/92.

> MUTUI Regolamento per l'ammissibilità ai mutui fondiari-edilizi   Convenzione con la Banca Popolare di Sondrio.

Sono concessi da Inarcassa in convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, per l'acquisto e/o la costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate ad abitazioni non di lusso, studio professionale, abitazione e studio.

Per accedere occorrono almeno 3 anni consecutivi di iscrizione e regolare contribuzione alla data della richiesta. Oltre che ai professionisti, anche riuniti in associazione o in società di professionisti, sono concessi anche per la sede degli ordini professionali e dei sindacati di categoria.

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> ASSISTENZA SANITARIA

Dal momento dell’iscrizione, i pensionati di Inarcassa e i professionisti iscritti sono coperti della Polizza Base “Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi”, a carico di Inarcassa.

A propria discrezione e con premio a proprio carico l’associato può ampliare la copertura della polizza ed estenderla ai familiari, fra cui rientrano il convivente more uxorio ed i figli fiscalmente a carico anche se non conviventi.

Per tutte le estensioni, il termine di adesione è generalmente fissato improrogabilmente al 28/02.

La Società Cattolica di Assicurazione, aggiudicataria della gara europea per il triennio 2012-2014, si occupa della gestione della polizza sanitaria Base e delle sue estensioni.

> INDENNITA’ PER INABILITA’ TEMPORANEA Regolamento Inabilità Temporanea

Dal 2011, all’iscritto ad Inarcassa che divenga temporaneamente e totalmente inabile all’esercizio dell’attività professionale, è corrisposta un’indennità giornaliera per il periodo di inabilità, a condizione che:

la durata minima dell’inabilità sia superiore a 40 gg. solari; abbia maturato almeno 3 anni continuativi di iscrizione e contribuzione e sia in

regola con tutti gli adempimenti previsti (in caso d’infortunio si prescinde dall’anzianità di 3 anni);

resti iscritto all’Associazione per tutto il periodo di inabilità all’esercizio dell’attività professionale;

età inferiore a 65 anni di età al momento dell’insorgenza dell’evento.

La domanda, corredata da certificato a valenza medico legale redatto da medico di struttura Pubblica o medico ASL, deve essere presentata entro 30 gg. dalla data dell’accertamento medico dell’inabilità e comunque entro e non oltre i 50 giorni dalla data dell'evento.

La prestazione termina al compimento di 65 anni di età e non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate da Inarcassa anche in convenzione.

Inarcassa, su parere favorevole del Sanitario di Fiducia, corrisponde, a partire dal primo giorno successivo all’insorgenza dello stato di inabilità, un’indennità su base giornaliera determinata sul reddito professionale medio prodotto nei 2 anni solari precedenti l’evento, pari:

al 60% fino al 60° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità; all’80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.

L’indennità giornaliera minima per il 2014 è pari ad € 62 la massima è pari ad € 250.

L’indennità viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale e, comunque, per un periodo massimo continuativo di 9 mesi. Inarcassa

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può effettuare in qualsiasi momento controlli e revocare l’erogazione del l’indennità se l’iscritto non viene giudicato più inabile.

Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS INDENNITA’ DI MALATTIA Requisiti: • Eventi morbosi verificatisi dal 1.1.2012 • Attività lavorativa al momento dell’evento morboso • Effettiva astensione dal lavoro durante il periodo di indennizzo • Esclusa per eventi di durata inferiore a 4 giorni • Requisito contributivo = accredito di contributi corrispondenti ad almeno 3 mensilità nei

12 mesi precedenti l’evento • Requisito reddituale = reddito individuale nell’anno solare precedente quello in cui è

iniziato l’evento di malattia, non superiore al 70% del massimale contributivo Misura della prestazione: • Sulla base delle mensilità dei 12 mesi precedenti l’evento • Numero di giorni/annui indennizzabili compreso tra 20 e 61, massimo pari ad 1/6 della

durata del periodo lavoro considerato a fini contributivi. > PRESTITI D’ONORE PER I GIOVANI Bando 2014 - Prestito d'onore

Per sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei giovani associati con il finanziamento delle spese di avvio dell'organizzazione dello studio professionale, Inarcassa indice annualmente un bando in convenzione con l'Istituto Tesoriere, che concederà il finanziamento a proprio insindacabile giudizio.

La richiesta va inoltrata esclusivamente tramite Inarcassa ON line.

Possono accedere al Prestito d'onore:

gli iscritti con meno di 35 anni di età anche riuniti in studi associati e le professioniste madri di figli in età prescolare o scolare fino all'età dell'obbligo.

in regola con tutti gli adempimenti verso Inarcassa; che non abbiano già fruito di finanziamenti o contributi da Inarcassa.

> FINANZIAMENTI ON LINE AGEVOLATI Bando 2014 Finanziamento in conto interessi e Finanziamenti agevolati

Inarcassa eroga, in convenzione con l'Istituto Tesoriere, che concederà il finanziamento a proprio insindacabile giudizio, finanziamenti in conto interessi con un tasso nominale annuo agevolato per:

1. avvio dello studio professionale; 2. anticipazione dei costi da sostenere a fronte della committenza di uno o più incarichi

professionali, da enti pubblici o similari e società private.

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Alla richiesta, da inoltrarsi esclusivamente tramite Inarcassa ON line, sono ammessi gli associati, anche riuniti in associazioni, che:

abbiano almeno 2 anni consecutivi di iscrizione, siano in regola con tutti gli adempimenti previsti da Inarcassa; non abbiano già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa; abbiano dichiarato un volume di affari IVA superiore a € 15.000 nell’anno

antecedente a quello della domanda.

> PROVVIDENZE PER CALAMITA’ NATURALI Regolamento per la concessione di provvidenze per danni subiti a seguito di calamità naturali

In caso di calamità naturali riconosciute con apposite ordinanze governative o provvedimenti equivalenti, il CdA di Inarcassa delibera, valendosi del fondo in bilancio per interventi straordinari, l’erogazione contributi a fondo perduto o reversibili senza interessi, cumulabili tra loro e riconosciuti al netto di eventuali altri contributi o indennizzi pubblici o privati per i medesimi danni.

Possono accedere alle provvidenze gli iscritti ad Inarcassa residenti o con studio professionale nei territori interessati (alla data dell’evento calamitoso e di presentazione della domanda) che abbiano subito danni ai beni strumentali.

> FONDAZIONE INARCASSA

La Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa, nasce nel 2013 per porre in essere ogni attività utile o necessaria alla tutela, promozione, sviluppo e sostegno dell’architetto e dell’ingegnere che esercita la libera professione in forma esclusiva, attraverso:

il monitoraggio delle attività legislative e normative che interessano la categoria, ponendosi come interlocutore dei decisori istituzionali per intervenire sui procedimenti legislativi;

l’offerta ai soci del servizio specialistico di ricerca, analisi e segnalazione ragionata di bandi per i finanziamenti Europei;

lo sviluppo di attività on line per corsi di aggiornamento, consulenze legali e fiscali; l’offerta ai soci di convenzioni favorevoli di acquisto di servizi e di prodotti; l’organizzazione di eventi e incontri tematici.

L’iscrizione alla Fondazione è volontaria e costa 12 € l’anno. Il sito della Fondazione www.fondazionearching.it è accessibile anche dal link sulla home page del sito di Inarcassa.

LE CONVENZIONI >

Ad integrazione delle attività di assistenza e dei servizi offerti, sono a disposizione convenzioni triennali con partner selezionati con gara europea, che gli iscritti che hanno la facoltà di utilizzare con costo a proprio carico:

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convenzione Polizza Sanitaria Integrativa con CATTOLICA ASSICURAZIONI per l’integrazione della copertura di base e l’estensione delle coperture familiari;

convenzione per la Polizza RC Professionale con la Società Willis Italia Spa (mercato assicurativo Lloyd's);

fornitura di servizi finanziari in accordo con la Banca Popolare di Sondrio, Istituto Tesoriere di Inarcassa.

Le convenzioni sono integralmente consultabili dalla home page del sito di Inarcassa.

> PIANO SANITARIO INTEGRATIVO

La Società Cattolica di Assicurazione gestisce la polizza sanitaria in convenzione per il triennio 2012-2014. Ciascun associato, con premio a proprio carico, può:

estendere la copertura della Polizza Base “Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi”, automatica per gli iscritti dal momento dell’iscrizione e a carico di Inarcassa, sottoscrivendo il “Piano sanitario integrativo”,

estendere la copertura di cui dispone ai propri familiari (compresi il convivente more uxorio ed i figli fiscalmente a carico anche se non conviventi).

L’estensione delle polizze è sempre annuale con scadenza al 28/02; il rinnovo avviene senza interruzione della copertura.

> ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

Con l’introduzione dell’obbligo di legge della polizza di Responsabilità Civile per tutti i professionisti, Inarcassa ha stipulato una convenzione assicurativa RC professionale a favore dei propri associati con la Società Willis Italia Spa.

Gli associati che si rivolgono a Willis, possono accedere alla soluzione assicurativa intermediata da Willis con i Lloyd’s di Londra e a tutti i servizi annessi (customer care, gestione sinistri, ecc.), con la possibilità di ottenere, inoltre, specifiche coperture per le fattispecie previste dal D. Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010 (Progettista Esterno e Verificatore Esterno).

La convenzione consente anche di attivare una polizza di tutela legale.

> SERVIZI FINANZIARI

La Banca Popolare di Sondrio offre in convenzione a tutti gli associati:

Conto corrente ed Inarcassa Card (che permette anche, con opzione di rimborso rateale, il versamento dei contributi on line e l’accesso facilitato a prestiti personali);

Prestiti personali e mutui; Finanziamenti per contributi previdenziali, a 12 mesi con rimborso in rate mensili a

tasso fisso nominale annuo pari al BCE + 3,00 punti. Finanziamenti on line con plafond massimo di € 103.000 per l’attività professionale e

per l’anticipo di costi da sostenere a fronte della committenza di incarichi professionali (anche in aggiunta al finanziamento on line agevolato da Inarcassa).

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Tutti i servizi finanziari erogati, pur nel rispetto dei requisiti richiesti da Inarcassa, sono soggetti a screening bancario e concessi a discrezione della Banca.

> SERVIZI per le CONVENZIONI

POLIZZE SANITARIE 06 4817260 / 06 4822567 / 06 85387302 fax 06 89280925 Linea dedicata Iaquinta Assicurazioni srl: [email protected] Numero verde Cattolica Assicurazioni (dall'Italia) 800 046499 Linea diretta Cattolica Assicurazioni (dall'estero) 015 2559641 fax 015 2559505 POLIZZA RC PROFESSIONALE 800 992 920 Numero verde Willis dedicato alla convenzione Inarcassa Inarcassa Card e Finanziamenti On Line 800 016318 dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 / 14.15-17.00 Servizi da Inarcassa On line:

CONTO CORRENTE ON LINE con BANCA POPOLARE DI SONDRIO FINANZIAMENTI IN CONVENZIONE con BANCA POPOLARE DI SONDRIO

I CONTRIBUTI > Le prestazioni previdenziali ed assistenziali stabilite nello Statuto sono erogate da Inarcassa ai propri iscritti grazie al versamento di contributi:

contributo soggettivo, obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa;

contributo soggettivo, obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa;

contributo integrativo, obbligatorio per tutti i professionisti titolari di p. IVA iscritti

all’Albo e le Società di Ingegneria e di Professionisti;

contributo di maternità, obbligatorio per gli iscritti Inarcassa;

contributo di solidarietà, temporaneamente obbligatorio nel biennio 2013-2014 per i

pensionati di vecchiaia e di anzianità di Inarcassa.

eventuale contributivo soggettivo facoltativo;

> COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA RGP – Art. 2

Per la corretta determinazione dei contributi dovuti, tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri o all’Albo degli Architetti P.P.C. devono comunicare ad INARCASSA i dati relativi all’anno precedente di:

reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF;

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volume di affari complessivo ai fini dell’IVA, compresa la quota parte per attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA;

le società di professionisti e le società di ingegneria devono comunicare ad INARCASSA i dati relativi all’anno precedente di:

volume di affari complessivo ai fini dell’IVA, compresa la quota parte per attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA.

Nella comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari I.V.A., qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

La comunicazione deve essere fatta anche in caso di dichiarazioni fiscali non presentate o negative.

Sono esonerati gli architetti ed ingegneri non iscritti ad INARCASSA privi di partita IVA nell’anno in esame.

La comunicazione deve essere presentata tramite Inarcassa On line, direttamente o mediante intermediari abilitati, entro il 31 ottobre dell'anno successivo, utilizzando le credenziali di accesso attraverso la apposita sezione presente sul sito. In caso di errore di compilazione la comunicazione può essere corretta fino allo scadere del termine di presentazione. A compilazione ultimata si genera il M.AV. per il pagamento dell’eventuale conguaglio. > REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA D.Lgs 163/2006 (poi Codice dei Contratti Pubblici) – Art. 38

Oltre che per accedere alle prestazioni erogate da Inarcassa, la condizione di regolarità rispetto agli obblighi previdenziali è richiesta dal Codice dei Contratti Pubblici che dispone che “all’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario” (professionisti singoli o associati, società di professionisti e società di ingegneria).

La regolarità deve sussistere alla data della richiesta da parte della Stazione Appaltante che la verifica rivolgendosi ad Inarcassa.

Inarcassa On line consente, in condizioni di regolarità, il rilascio automatico della certificazione di regolarità contributiva dell’iscritto(non ancora disponibile per le società) utile a titolo informativo, ma privo di valore nei confronti della pubblica amministrazione e dei privati gestori di pubblici servizi.

> CONTRIBUTO SOGGETTIVO

CONTRIBUTO SOGGETTIVO “OBBLIGATORIO”

E’ dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA ed è destinato ai fini della previdenza, cioè del conseguimento della pensione, calcolato in misura del 14,5 % sul reddito professionale

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netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno.

Dal 2013, il contributo soggettivo obbligatorio è calcolato applicando una sola aliquota fino a concorrenza del massimale contributivo come indicato nella tabella.

E' comunque dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA il contributo soggettivo minimo, versato in misura ridotta del 50% dagli iscritti in pensione di vecchiaia, vecchiaia unificata, invalidità o contributiva, commisurato in dodicesimi ai mesi nell’anno solare di effettiva iscrizione ad INARCASSA.

Il contributo soggettivo minimo per il 2014 è pari a € 2.275.

Su questo contributo i giovani iscritti godono di alcune agevolazioni.

DEROGA AL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO

La recente modifica dell’art 4.3 del RGP concede a chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo (per il 2014 = € 15.690) di chiedere la deroga all'obbligo della contribuzione minima soggettiva e versare il contributo soggettivo minimo solamente sul reddito effettivamente prodotto.

L’importo dovrà essere versato entro il 31 dicembre dell’anno successivo, dopo la presentazione della dichiarazione on line (il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità andranno comunque versati entro il 30 giugno e il 30 settembre dell’anno in corso).

Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a € 15.690, l’importo del solo contributo minimo sarà maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) a decorrere dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).

La deroga all'obbligo della contribuzione minima soggettiva è concessa per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, nell'arco della vita lavorativa.

Possono accedere alla deroga gli iscritti attivi, esclusi i giovani under 35 e i pensionati contribuenti, in quanto già godono di agevolazioni contributive.

Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2014. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in

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compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’ importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

Procedura: dichiarazione da presentare a inizio anno (per il 2014 entro il 31.05.2014).

Conseguenze: riduzione dell’ anzianità previdenziale proporzionalmente al rapporto contributo corrisposto/contributo minimo.

Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.

Entro i successivi 5 anni, è data facoltà di integrare la contribuzione versando la differenza tra contributo minimo e quanto effettivamente versato, annullando in tal modo le conseguenze sull’anzianità contributiva e sull’ammontare della pensione.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO

Per incrementare volontariamente la pensione in base alla propensione al risparmio previdenziale del singolo iscritto, in aggiunta al contributo soggettivo obbligatorio, dal 2013 è possibile versare un contributo facoltativo completamente deducibile.

Inarcassa ha privilegiato questa soluzione rispetto alla costituzione di un piano di previdenza complementare in base al D.Lgs. 252/2005, perseguendo lo stesso obiettivo con minori costi di gestione.

Il contributo facoltativo per il 2014 può essere compreso tra un minimo di € 185 e un massimo dell’8,5 % del reddito, fino al massimale contributivo (pari per il 2014 a € 121.350).

Il contributo soggettivo facoltativo non può essere utilizzato in compensazione con debiti contributivi obbligatori né con le relative sanzioni e/o interessi.

> CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è versato a copertura delle attività di assistenza in favore degli iscritti e corrisponde al 4% sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA. Il contributo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è assoggettabile all’IRPEF.

E’ obbligatorio per tutti professionisti iscritti all’Albo titolari di partita IVA e per le società di Ingegneria e di Professionisti.

Il contributo, esposto in fattura a carico del committente, deve essere versato ad INARCASSA indipendentemente dall’effettivo incasso, l’obbligo di versamento persiste anche in caso di facilitazioni fiscali.

Una quota inversamente proporzionale agli anni di iscrizione dell’associato ad Inarcassa ante 2013 è utilizzata a fini previdenziali (c.d. retrocessione).

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Su questo contributo i giovani iscritti godono di alcune agevolazioni.

NORMA DI IMMINENTE ENTRATA IN VIGORE

Il contributo non si applica sulle fatture per lavori svolti all’estero.

Questa norma, che sana una distorsione introdotta con la “Legge di stabilità 2013” che ha imposto ai liberi professionisti l’obbligo di caricare il contributo integrativo anche sulle fatture per lavori svolti all’estero, entrerà in vigore dopo l’approvazione ministeriale. Fino ad allora permane l’obbligo di esporre in fattura il contributo integrativo .

CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO

E' comunque dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA il contributo soggettivo minimo, commisurato in dodicesimi ai mesi nell’anno solare di effettiva iscrizione ad INARCASSA.

Il contributo soggettivo minimo per il 2014 è pari a € 660.

Il contributo è versato in misura ridotta del 50% dagli iscritti in pensione di vecchiaia, vecchiaia unificata,

RETROCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo, corrisposto da ciascun iscritto o accreditato figurativamente, è retrocesso ai fini previdenziali nel proprio montante individuale, secondo percentuali inversamente proporzionali all’anzianità contributiva maturata in quota retributiva (ante 2013):

50% per coloro che abbiano maturato una anzianità fino a 10 anni, o che optino per il pensionamento all’età di 70 anni; 43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità tra 10 e 20 anni; 37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità tra 20 e 30 anni; 25% per coloro che abbiano maturato una anzianità superiore a 30 anni, nonché ai titolari di pensione di altro ente.

L’anzianità contributiva in quota retributiva, alla data del 31 dicembre 2012, è calcolata senza computare i periodi riscattati e/o ricongiunti.

Il contributo integrativo è retrocesso fino ad un massimale del volume di affari I.V.A. determinato moltiplicando il massimale contributivo per il rapporto tra il Monte Volume di Affari e il Monte Reddito Professionale degli iscritti ad Inarcassa. Il rapporto è determinato con cadenza triennale. Il massimale per il primo triennio successivo al 2012 è pari a € 160.000.

Dalla necessità di attribuire la quota in retrocessione all’effettivo avente diritto, dal 2013 è stato introdotto l’obbligo di applicare il contributo integrativo anche nelle fatture emesse tra iscritti ad Inarcassa.

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> AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI

Inarcassa prevede agevolazioni per 5 anni solari dalla prima iscrizione fino al 35° anno di età sull’importo del contributo soggettivo e del contributo integrativo per chi si iscrive o si re iscrive prima dei 35 anni di età, che dichiarano un reddito professionale IRPEF inferiore o uguale ad un importo prefissato (per il 2014 pari a € 45.600).

AGEVOLAZIONI SUL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

contributo soggettivo obbligatorio ridotto al 50 % fino a concorrenza del primo scaglione di reddito pensionabile;

contributo minimo ridotto a 1/3.

Maturati 25 anni, anche non continuativi, di iscrizione ad Inarcassa a contribuzione piena, Inarcassa versa con oneri a proprio carico una contribuzione figurativa, fino a concorrenza della contribuzione piena per il periodo agevolato, che pareggia il montante contributivo di chi ha beneficiato dell’agevolazione. L’iscritto può aumentare ulteriormente il proprio montante contributivo versando a sua volta l’importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto dell’agevolazione.

AGEVOLAZIONI SUL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

contributo integrativo minimo ridotto 1/3, fermo restando l’obbligo del suo intero addebito alla committenza, la parte eccedente il minimo è dovuta integralmente.

L’iscritto può versare in qualsiasi momento l’importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto dell’agevolazione, andando ad aumentare il montate contributivo a far data dal momento in cui il versamento viene effettuato. In tal caso, qualora l’interessato maturi i suddetti 25 anni di iscrizione a contribuzione piena e a condizione che la sua media reddituale risulti uguale o inferiore ai limiti stabiliti, INARCASSA provvederà ad integrare il montante maturato con un ulteriore importo, corrispondente alla contribuzione per la quale egli avrebbe potuto godere dell’agevolazione.

> CONTRIBUTO DI MATERNITA’ D. Lgs. n. 151 del 2001

Il contributo di maternità, stabilito annualmente dal CdA sulla base delle previsioni di spesa, finanzia l’indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di maternità o di eventi ad essa assimilati, è dovuto da tutti gli iscritti, compresi i pensionati attivi. L’importo per l’anno 2014 è pari a € 83.

> CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ Per il solo biennio 2013 – 2014 i pensionati di Inarcassa versano un contributo di solidarietà pari all’1 % della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo che sale al 2 %. per i pensionati attivi e per i pensionati di anzianità. Il contributo è riscosso in forma rateale mediante trattenuta diretta sulla pensione mensile e non si applica sulle pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità e indiretta, e sui trattamenti pensionistici inferiori all’importo della pensione minima.

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Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS CONTRIBITI

Aliquote contributive per l’anno 2014 22% per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o già

titolari di pensione 28% per gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata diversi dai liberi

professionisti + 0,72% (per il finanziamento di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale)

27% per i liberi professionisti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria + 0,72% (per il finanziamento di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale)

La Legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 491) porterà l'aliquota contributiva per gli Ingegneri e gli Architetti iscritti alla GS INPS al 23,5% ed al 24%, rispettivamente nel 2015 e nel 2016, in luogo del previsto 22%. Massimale di reddito L e aliquote contributive sono applicabili ai redditi conseguiti dall’iscritto alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito stabilito per ciascun anno. Massimale di reddito per il 2014= € 100.123,00 Minimale per l’accredito contributivo L’accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito. Se nell’anno non viene raggiunto il minimale, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato. Minimale per l’accredito contributivo per il 2014= € 15.516,00 Contributo minimo annuo richiesto per l’accredito dell’intero anno: Iscritti che applicano l’aliquota del 22% : € 3.413,52 Iscritti che applicano l’aliquota del 27,72% : € 4.301,03 Iscritti che applicano l’aliquota del 28,72% : € 4.456,19 > PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Di norma si versano tramite il bollettino elettronico generato da “Gestione M.A.V.” dalla propria area riservata su Inarcassa On line.

Il conguaglio del contributo soggettivo, del contributo integrativo è determinato l'anno successivo a quello di riferimento, a seguito della presentazione della comunicazione obbligatoria del reddito professionale e del volume di affari.

Salvo in caso di accesso alla deroga introdotta dal 2014, vi è l’obbligo di versare nell’anno di riferimento i contributi minimi soggettivi ed integrativi che possono essere versati in 2 rate di pari importo al 30 giugno e al 30 settembre oppure, inoltrandone richiesta entro il 20 gennaio, essere versati in 6 rate bimestrali a partire da febbraio. Nelle stesse scadenze vi è l’obbligo di versare il contributo di maternità.

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L’importo dei contributi e la data di versamento per i nuovi iscritti sono quelli indicati nella lettera di avvenuta iscrizione.

SCADENZE per gli iscritti

contributi minimi

30 giugno e 30 settembre – In alternativa è possibile aderire entro il 20.1 dell’anno di riferimento al pagamento in 6 rate senza interessi a scadenza bimestrale, 1a rata a fine febbraio;

conguaglio dei contributi ed eventuale versamento del contributo soggettivo volontari

31 dicembre

SCADENZE per i liberi professionisti non iscritti:

contributo integrativo per l’anno precedente

31 agosto -.

In qualsiasi momento è possibile verificare la regolarità dei propri pagamenti: in “Gestione M.A.V.” rimangono tutti gli eventuali bollettini emessi nel corso dell’anno per contributi non regolarizzati o comunque non ancora contabilizzati.

MODALITA’ di pagamento

Tramite M.AV. in unica soluzione alle date di scadenza ordinaria. In alternativa è possibile:

pagare con Inarcassa Card, anche in forma rateale. rateizzare il versamento a conguaglio in 10 rate su 36 msi con l’interesse del 4,5%

(richiesta tramite Inarcassa On line dopo aver presentato la Comunicazione obbligatoria); posticipare il versamento del conguaglio al successivo 30.04 con un interesse

dilatorio sui giorni trascorsi dalla scadenza alla data effettiva del versamento (l’importo degli interessi sarà cumulato a uno dei pagamenti successivi; in caso di ritardo, le sanzioni e gli interessi decorreranno dal giorno successivo alla data di regolare scadenza fino al momento del pagamento). Il posticipo non è esercitabile da chi abbia già ottenuto la rateazione del conguaglio grazie alle agevolazioni contributive 2013;

aderire alla deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo.

> SANZIONI RGP – Artt. 1, 2 e 10

Le inadempienze alle regole per l’iscrizione, la comunicazione obbligatoria e il versamento dei contributi comportano sanzioni.

Si dà luogo a sanzioni in caso di:

1. omessa / ritardata domanda di iscrizione,

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2. omessa / ritardata / infedele comunicazione dei redditi con contribuzione non versata, 3. omessa / ritardata / infedele comunicazione dei redditi, 4. ritardato pagamento dei contributi.

Ai fini della riscossione INARCASSA può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Inadempienza Sanzione intera Sanzione ridotta 1 Omessa/ritardata domanda di iscrizione

Domanda omessa: 100% contributi evasi + interessi di mora con iscrizione d’ufficio; Domanda ritardata: 50% contributi evasi + interessi di mora se la domanda è effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno da cui decorre l’iscrizione

2 Omessa/ ritardata/ infedele comunicazione dei redditi con contribuzione non versata

40% dei contributi evasi + interessi di mora dal 1° gennaio dell’anno di scadenza della dichiarazione. Condizioni: - ritardo dichiarazione oltre la scadenza e contestuale ritardo del versamento oltre il 31 gennaio successivo -no penale del punto 1

3 Omessa/ ritardata/ infedele comunicazione dei redditi

15% del contributo soggettivo minimo dell’anno di riferimento. Condizioni: -ritardo oltre il 31 gennaio successivo alla scadenza

7,5% del contributo soggettivo minimo dell’anno di riferimento se il ritardo nella presentazione è entro il 31 gennaio successivo alla scadenza

4 Ritardato pagamento dei contributi

15% dei contributi minimi/conguaglio + interessi di mora dalla scadenza alla data di pagamento. Condizioni: -ritardo oltre 30 giorni dalla scadenza; -no penale del punto 2

3,75% dei contributi minimi e conguaglio + interessi di mora dalla scadenza alla data di pagamento. Condizioni: -ritardo entro 30 giorni dalla scadenza; -no penale del punto 2

E’ possibile ridurre l’ammontare delle sanzioni ricorrendo al Ravvedimento Operoso o accettando l’Accertamento con Adesione

> RIDUZIONE DELLE SANZIONI RGP – Artt. 13, 14 e 15

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Riduce del 70 % interessi e sanzioni sulle irregolarità non ancora accertate o non ancora formalmente notificate dagli uffici competenti di INARCASSA, in caso di:

ritardata presentazione della domanda di iscrizione;

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omessa, ritardata o infedele dichiarazione; ritardato versamento della contribuzione.

Il Ravvedimento Operoso si attiva su richiesta dell’iscritto a cui fa seguitola comunicazione da parte di Inarcassa dell’ammontare dell’importo dovuto e delle modalità di versamento con l’eventuale piano di rateazione. La proposta è di fatto accettata dall’interessato con il versamento, entro la scadenza indicata nella comunicazione, dell’intero importo o della prima rata dell’eventuale rateazione del debito; diversamente la riduzione decade. La riduzione decade anche col mancato versamento di almeno 3 rate.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Nei casi caso di provvedimento sanzionatorio notificato per:

a) iscrizione d’ufficio o ritardata comunicazione di iscrivibilità, b) omessa, ritardata o infedele dichiarazione, c) omesso o ritardato versamento della contribuzione,

INARCASSA offre all’interessato la possibilità di ottenere la riduzione del 30% delle sanzioni sui provvedimenti sanzionatori notificati comunicando scadenze e importi, eventualmente rateizzati.

La proposta è di fatto accettata con il versamento dell’intero importo richiesto o della prima rata dell’eventuale rateazione del debito, diversamente decade. La riduzione decade col mancato versamento di almeno 3 rate.

Se l’associato non ha commesso violazioni negli ultimi 10 anni, le sanzioni previste per i punti b) e c) sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 %.

CREDITORE APPARENTE

Qualora l’associato dimostri di avere erroneamente denunciato, in buona fede, i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione ad un altro ente di previdenza, non si applicheranno le sanzioni relative al ritardo della domanda di iscrizione, all’omessa comunicazione obbligatoria e all’omesso versamento dei contributi e, in accordo con il professionista, si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all’altro ente di previdenza, definito creditore apparente.

Se la contribuzione dovuta ad INARCASSA risulta superiore a quella versata e trasferita dal creditore apparente, l’associato dovrà integrare il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiorati degli interessi, senza applicazione di sanzioni.