Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Edizione 01 · L’assicurazione malattia...

12
Assicurazione malattia Informazioni per i clienti e Condizioni generali di assicurazione Assicurazione malattia collettiva Indennità giornaliera Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Edizione 01.2019

Transcript of Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Edizione 01 · L’assicurazione malattia...

Page 1: Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Edizione 01 · L’assicurazione malattia collettiva è una soluzione assicurativa individuale su misura per le esigenze del cliente,

Assicurazione malattia

Informazioni per i clienti e Condizioni generali di assicurazione

Assicurazione malattia collettiva

Indennità giornalieraAssicurazione di maternità a complemento dell’IPG

Edizione 01.2019

Page 2: Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Edizione 01 · L’assicurazione malattia collettiva è una soluzione assicurativa individuale su misura per le esigenze del cliente,

2

Informazioni per i clienti

Ciò che dovrebbe sapere sulla sua assicurazione malattia collettiva

Gentile cliente, egregio cliente,

Lei ha scelto un prodotto della Mobiliare, la più antica compagnia d’assicurazione privata esistente in Svizzera. La ringraziamo sentitamente della fiducia che ripone in noi e desideriamo informarla su tutti i punti principali del contratto di assicurazione, prima che Lei stipuli la sua assicurazione malattia collettiva.

Le informazioni seguenti le danno una visione d’insieme come pure risposte alle domande più frequenti. Esse riportano in modo semplificato, pur senza sostituirle, le normative contenute nella polizza o nelle Condizioni generali di assicura-zione che figurano in questo documento.

1. Chi siamo?

Gli assicuratori sono: la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA, un’impresa del gruppo Mobiliare, operante su base cooperativa

la cui sede principale si trova alla Bundesgasse 35, a 3001 Berna; la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA è una società del Gruppo Mobiliare con sede alla Monbijoustrasse 68,

3001 Berna; la Mobi24 Call-Service-Center SA è una società del gruppo Mobiliare che ha la sua sede alla Bundesgasse 35, 3001 Berna.

2. Qual è l’estensione della copertura assicurativa?

L’assicurazione malattia collettiva è una soluzione assicurativa individuale su misura per le esigenze del cliente, che include un pacchetto di servizi comprendente prestazioni supplementari. Serve a proteggere le persone assicurate dalle conseguenze economiche della malattia.

La nostra offerta comprende:

indennità giornaliera L’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro di almeno del 25 per cento accertata

dal medico. Il diritto inizia alla scadenza del termine d’attesa e a condizione che alla tale data la persona assicurata figuri ancora nella cerchia delle persone assicurate.

indennità di maternità complementare all’assicurazione maternità obbligatoria Se è assicurata anche l’assicurazione di maternità, la Mobiliare paga le prestazioni convenute per ogni parto per il

quale vengono erogate le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria di maternità, per la durata fissata nella polizza.

3. Quali sono le principali coperture escluse?

Non sono assicurati, per esempio: gli infortuni e le relative conseguenze; le malattie professionali, prese a carico dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF; le conseguenze di interventi estetici; le conseguenze di eventi bellici.

4. Cosa contiene il pacchetto di servizi esclusivo?

Noi lavoriamo in modo affidabile, rapido, competente e assistiamo Lei e tutte le persone assicurate con: consulenza e assistenza da parte del suo consulente personale d’assicurazione in loco; liquidazione dei sinistri da parte del servizio sinistri della sua agenzia generale – in modo personale e senza

complicazioni; JurLine le offre telefonicamente e a titolo gratuito una prima informazione su questioni giuridiche di ogni natura; Case Management; gestione delle assenze; annuncio delle somme salariali definitive tramite Internet o direttamente dal suo sistema di contabilità salariale

certificato da swissdec (ELM).

Assicurazione malattia collettiva Informazioni per i clienti

Page 3: Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Edizione 01 · L’assicurazione malattia collettiva è una soluzione assicurativa individuale su misura per le esigenze del cliente,

3

Assicurazione malattia collettiva Informazioni per i clienti

5. Dov’è contenuta l’estensione della copertura assicurativa?

L’estensione della copertura d’assicurazione che ha scelto si riferisce al contenuto della sua proposta e della sua polizza nonché alle disposizioni delle Condizioni generali di assicurazione, completate eventualmente dalle condizioni parti-colari.

6. Quali sono gli obblighi principali?

Gli obblighi sono indicati nella polizza, nelle Condizioni generali d’assicurazione e nella legge federale sul contratto d’assicurazione. Ciò significa in particolare: Lei deve rispondere in modo veritiero e completo alle domande del formulario di proposta e a quelle sullo formula-

rio di stato di salute. Deve annunciarci immediatamente ogni cambiamento che si verifica durante la durata del contratto di assicurazione

e che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha importanza considerevole per la valutazione del rischio.

Con il promemoria (allegato alla polizza) deve informare le persone assicurate sui principali contenuti del contratto di assicurazione, sulle sue modifiche, sul suo scioglimento e sul diritto di passare all’assicurazione individuale.

I premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento dei premi comporta la sospensione della coper-tura assicurativa. Anche se paga il premio in seguito ad una diffida, non siamo tenuti a versare delle prestazioni per i danni subentrati nel frattempo.

Quando si verifica un sinistro deve annunciarlo entro 30 giorni. Dobbiamo ricorrere alla sua collaborazione, affinché possiamo assistere in modo ottimale Lei e le persone assicurate in caso di sinistro.

7. Quali prestazioni prevede la Mobiliare in caso di sinistro?

Le prestazioni che la Mobiliare deve versare in caso di sinistro sono evidenziate nella polizza, nelle Condizioni generali di assicurazione ed eventuali condizioni particolari nonché nelle leggi applicabili.

8. Quali sono i premi dovuti?

L’ammontare del premio dovuto dipende dal salario AVS soggetto a contributi e dal salario massimo stabilito nel contratto. Per le persone nominate nel contratto è determinante il salario annuo concordato nel contratto. È inoltre determinante la sinistrosità individuale e collettiva.

Rimane riservato un eventuale premio minimo.

Il premio è dovuto una volta l’anno; dietro pagamento di un supplemento sono possibili altri modi di pagamento. I dettagli sono evidenziati nella sua polizza.

Quando l’assicurazione malattia collettiva viene sciolta prematuramente, la Mobiliare rimborsa di regola la parte di premio non goduta.

9. Qual è la durata della polizza e quando si estingue il contratto d’assicurazione?

Le informazioni relative alla durata convenuta sono contenute nella proposta ovvero nella polizza. Elenchiamo qui appresso le possibilità più importanti di scioglimento del contratto: Può disdire il contratto d’assicurazione al più tardi tre mesi prima della scadenza della durata convenuta. Se non

intraprende niente, il contratto si prolunga tacitamente di anno in anno, affinché non sia privato involontariamente della copertura assicurativa.

Nel corso del primo anno dopo la stipulazione del contratto, può disdire l’assicurazione se noi non abbiamo soddi-sfatto l’obbligo di informare prima della sua conclusione. La sua disdetta dev’essere inoltrata per iscritto entro quattro settimane dal momento in cui si è venuti a conoscenza della violazione dell’obbligo di informazione.

Lei può disdire il contratto d’assicurazione se all’inizio di un nuovo anno assicurativo noi adattiamo il premio a suo sfavore.

Dopo il verificarsi di un sinistro indennizzabile, sia Lei che noi abbiamo la facoltà di disdire il contratto di assicura-zione.

Se Lei ha risposto in modo inesatto o incompleto o se ha sottaciuto un fatto alle domande riportate nella proposta, possiamo disdire il contratto di assicurazione. In determinate circostanze, la Mobiliare non è tenuta a versare delle prestazioni per i danni subentrati nel frattempo. Per le prestazioni già versate, la Mobiliare può esigere il rimborso.

Motivazione fraudolenta del diritto all’assicurazione. Cessazione dell’attività commerciale o trasferimento della sede commerciale all’estero.

Page 4: Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Edizione 01 · L’assicurazione malattia collettiva è una soluzione assicurativa individuale su misura per le esigenze del cliente,

4

Assicurazione malattia collettiva Informazioni per i clienti

10. Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati?

Per quello che concerne l’elaborazione dei dati personali, la Mobiliare applica le disposizioni del diritto svizzero in materia di protezione dei dati. Questi dati vengono raccolti al momento della stesura dei documenti contrattuali d’as-sicurazione o di liquidazione dei sinistri. La Mobiliare li elabora e li utilizza, tra l’altro, per il calcolo dei premi, l’esame del rischio, la liquidazione dei casi assicurativi, per finalità di marketing interne al Gruppo (p. es. ricerche di mercato, creazione di profili cliente) e per l’aggiornamento della documentazione di presenti e future relazioni con i clienti. Le conversazioni con il nostro Call-Service-Center possono essere registrate al fine di garantire un servizio ineccepibile e per motivi di formazione. I dati possono essere conservati sia su supporto cartaceo sia in forma elettronica. I dati non più necessari vengono cancellati, qualora la legge autorizzi la loro cancellazione.

Se l’esecuzione del contratto o il trattamento dei sinistri lo esige, la Mobiliare ha il diritto di trasmettere i dati ai terzi coinvolti nell’assicurazione in Svizzera e all’estero, in particolare a coassicuratori o riassicuratori così come a delle società del Gruppo Mobiliare.

La Mobiliare ha il diritto di trasmettere delle informazioni ad un coassicuratore o ad un eventuale nuovo assicuratore e di richiedere all’assicuratore precedente o a terzi tutte le informazioni pertinenti la sinistrosità, in particolare sull’esame del rischio e sulla determinazione dei premi. Queste informazioni possono essere anche dei dati personali sensibili o dei profili della personalità. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto di assicurazione non viene stipulato.

Page 5: Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Edizione 01 · L’assicurazione malattia collettiva è una soluzione assicurativa individuale su misura per le esigenze del cliente,

5

Articolo Pagina

Disposizioni generali

A Basi dell’assicurazione 6

1 Assicuratore 6

2 Scopo 6

3 Basi legali 6

4 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie 6

5 Incarico a terzi 6

B Stipulazione dell’assicurazione 6

1 Obbligo di annuncio 6

2 Inizio e scadenza del contratto di assicurazione 6

3 Polizza 6

C Modifica dell’assicurazione 6

D Scioglimento dell’assicurazione 6

1 Disdetta ordinaria 6

2 Violazione dell’obbligo di annuncio 6

3 Motivazione fraudolenta del diritto all’assicurazione 7

4 Cessazione dell’attività commerciale o trasferimento della sede commerciale all’estero 7

E Conteggio premi 7

F Partecipazione alle eccedenze 7

G Obbligo di annuncio e altri obblighi 7

1 Cambiamento dell’attività commerciale, del domicilio dell’azienda, dello scopo dell’azienda o rilevamento di un’altra azienda 7

2 Informazione delle persone assicurate 7

3 Assicurazioni d’indennità giornaliera supplementari 7

4 Doveri in caso di sinistro 8

H Foro competente 8

Copertura assicurativa

I Persone assicurate 8

J Validità territoriale 8

Condizioni generali di assicurazione Sommario

Articolo Pagina

K Inizio, sospensione e fine della copertura assicurativa per la singola persona assicurata 9

1 Inizio della copertura assicurativa 9

2 Sospensione della copertura assicurativa in caso di congedo non pagato 9

3 Fine della copertura assicurativa 9

L Coperture escluse 9

Prestazioni M Assicurazione danni 9

N Indennità giornaliera 9

1 Diritto 9

2 Incapacità al lavoro parziale 9

3 Prestazioni in caso di malattie e infermità preesistenti 9

4 Prestazioni in caso di apertura di fallimento 9

5 Durata delle prestazioni 9

6 Periodo di prova, contratti di lavori a termine o stagionali 10

7 Prestazioni supplementari 10

8 Soggiorno all’estero in caso di malattia 10

9 Prestazioni in caso di congedo non pagato 10

10 Maternità 10

11 Colpa grave 10

O Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG 10

P Reddito determinante e calcolo delle prestazioni 10

Q Prestazioni di terzi 11

R Imposte alla fonte 11

Libero passaggio 11

Definizioni 1 Malattia 12

2 Infortunio 12

3 Incapacità al lavoro 12

4 Medico 12

5 Personale di cura 12

6 Età finale 12

Assicurazione malattia collettiva Sommario

Page 6: Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Edizione 01 · L’assicurazione malattia collettiva è una soluzione assicurativa individuale su misura per le esigenze del cliente,

6

Assicurazione malattia collettiva Condizioni generali di assicurazione

Condizioni generali di assicurazione

Disposizioni generali

A Basi dell’assicurazione

1 Assicuratore

L’assicuratore è la Mobiliare Svizzera Società d’assicura-zioni SA con sede a Berna, in seguito denominata «Mobi-liare».

2 Scopo

L’assicurazione serve a proteggere i collaboratori dalle conseguenze economiche dell’incapacità al lavoro in caso di malattia.

A complemento delle prestazioni dell’assicurazione obbli-gatoria di maternità, per le collaboratrici può essere assi-curato il rischio di perdita di guadagno in seguito al parto.

3 Basi legali

Le basi del contratto di assicurazione sono costituite dall’of-ferta, dalla proposta, da eventuali dichiarazioni sullo stato di salute, dalla polizza comprese eventuali aggiunte, le Condizioni generali di assicurazione e particolari nonché qualsiasi altra dichiarazione scritta dello stipulante e della persona assicurata rilasciata alla Mobiliare e ai medici che svolgono le visite.

Se non espressamente convenuto in modo diverso, val-gono le disposizioni della legge federale sul contratto d’as-sicurazione (LCA).

4 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

A prescindere da disposizioni contrattuali divergenti, il con-tratto di assicurazione presente non garantisce nessuna copertura assicurativa o altre prestazioni dell’assicuratore per quanto o finché delle sanzioni legali economiche, com-merciali o finanziarie si oppongono.

5 Incarico a terzi

Se lo stipulante incarica e autorizza un terzo (p. es. broker/intermediario), la Mobiliare è autorizzata a ricevere e spe-dire corrispondenza (richieste, informazioni, dichiarazioni, dichiarazioni d’intenzioni ecc.) dal/al terzo incaricato.

Se la validità di una prestazione o dichiarazione della Mobiliare nei confronti dello stipulante dipende dal rispetto di un termine, questo s’intende rispettato con l’arrivo della comunicazione presso il terzo incaricato. Se lo stipulante è rappresentato da un terzo incaricato, le dichiarazioni e le comunicazioni da parte sua valgono solo dopo che sono pervenute alla Mobiliare. Se un terzo incaricato rappre-senta gli interessi dello stipulante nella stipula o nell’assi-stenza circa il presente contratto di assicurazione, è possi-bile che la Mobiliare paghi a questo terzo incaricato un indennità per questa attività.

Qualora lo stipulante desideri maggiori informazioni sull’entità di questa indennità può rivolgersi direttamente al terzo incaricato.

B Stipulazione dell’assicurazione

1 Obbligo di annuncio

Alla stipulazione del contratto di assicurazione, lo stipu-lante e le persone assicurate sono tenuti a comunicare in modo corretto alla Mobiliare fatti o elementi che compor-tano situazioni di rischio rilevanti, di cui sono o devono essere a conoscenza e a proposito delle quali sono stati interpellati per iscritto.

Si considerano rilevanti quelle situazioni di rischio suscet-tibili d’influenzare la decisione in merito all’accettazione dell’assicurazione oppure alla sua accettazione alle condi-zioni convenute.

2 Inizio e scadenza del contratto di assicurazione

L’assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per la durata convenuta nella polizza. Si prolunga di volta in volta tacitamente di un anno se non viene effettuata una disdetta entro i termini.

3 Polizza

Nella polizza sono definite le prestazioni assicurate.

C Modifica dell’assicurazione All’inizio di un nuovo anno assicurativo la Mobiliare può

adeguare i premi. Rende noti i nuovi premi al più tardi 25 giorni prima della fine dell’anno assicurativo.

Qualora lo stipulante non concordi con la modifica può disdire il contratto di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla Mobiliare al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo. In mancanza di disdetta da parte dello stipu-lante, la modifica si ritiene accettata.

Le modifiche dei premi o delle prestazioni a vantaggio dello stipulante non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.

D Scioglimento dell’assicurazione

1 Disdetta ordinaria

Ambedue le parti possono disdire il contratto di assicura-zione per la fine della durata contrattuale convenuta. La disdetta dev’essere effettuata per iscritto e deve pervenire alla controparte al più tardi tre mesi prima della scadenza.

Se il contratto di assicurazione si prolunga tacitamente, può essere disdetto per iscritto nel rispetto di un termine di disdetta di tre mesi per la fine dell’anno assicurativo.

2 Violazione dell’obbligo di annuncio

La Mobiliare può disdire per iscritto il contratto di assicu-razione se lo stipulante o la persona assicurata non le ha dichiarato correttamente o ha omesso di dichiararle un fatto o un elemento che comporta un rischio rilevante, violando in tal modo l’obbligo di annuncio. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante. Il diritto di disdetta si estingue quattro settimane dopo che la Mobiliare è venuta a conoscenza della violazione.

Se il contratto di assicurazione riguarda più persone e se l’obbligo di annuncio è violato solo da una parte di queste persone, l’assicurazione rimane in vigore per la parte rimanente.

Page 7: Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Edizione 01 · L’assicurazione malattia collettiva è una soluzione assicurativa individuale su misura per le esigenze del cliente,

7

L’obbligo della Mobiliare di accordare una prestazione si estingue per i sinistri che si sono già verificati, la cui insor-genza o estensione sono state influenzate dal mancato annuncio o dall’annuncio scorretto di un fatto o elemento che comportano un rischio rilevante. Se per questi danni sono già state fornite prestazioni, la Mobiliare ha diritto alla restituzione.

3 Motivazione fraudolenta del diritto all’assicurazione

In caso di motivazione fraudolenta del diritto all’assicura-zione (art. 40 LCA) la Mobiliare non è tenuta al rispetto del contratto di assicurazione nei confronti della persona avente diritto. La Mobiliare non è vincolata al presente con-tratto di assicurazione neanche qualora allo stipulante ven-ga imputata frode nella motivazione del diritto all’assicura-zione in relazione ad un altro contratto assicurativo con la Mobiliare.

4 Cessazione dell’attività commerciale o trasferimento della sede commerciale all’estero

Se lo stipulante cessa la sua attività commerciale oppure trasferisce la sede commerciale all’estero, il contratto di assicurazione si estingue.

Lo stipulante è tenuto a comunicare immediatamente alla Mobiliare la cessazione dell’attività commerciale ed il tra-sferimento della sede commerciale all’estero.

E Conteggio premi Se è stato convenuto un premio provvisorio, il premio

definitivo viene calcolato in base alle indicazioni che lo stipulante deve fornire annualmente alla fine dell’anno assicurativo o dopo lo scioglimento del contratto (dichia-razione della massa salariale).

La dichiarazione della massa salariale non va presentata per persone per le quali è stata convenuta una somma salariale annua fissa.

Alla prima stipula del contratto la Mobiliare rinuncia alla prima dichiarazione della massa salariale alla fine dell’anno assicurativo se il relativo periodo di dichiarazione am-monta a meno di tre mesi.

Per la dichiarazione lo stipulante riceve dalla Mobiliare un apposito modulo che deve essere compilato e rispedito alla Mobiliare entro 30 giorni. La dichiarazione può essere inviata per posta o per via elettronica.

Se lo stipulante non inoltra la documentazione dichiara-tiva richiesta, il conteggio del premio viene effettuato in base alla stima della Mobiliare.

Lo stipulante ha il diritto di contestare la stima entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio. In mancanza di contestazione il premio stimato si considera accettato dallo stipulante.

La Mobiliare ha facoltà di verificare in qualsiasi momento l’esattezza della stima o i dati forniti dallo stipulante.

La Mobiliare ha il diritto di visionare qualsiasi documenta-zione dell’impresa determinante (p. es. iscrizioni dei salari, ricevute, conteggi AVS) per la verifica dei dati visibili sulla dichiarazione della massa salariale. In particolare lo stipu-lante è tenuto a far pervenire alla Mobiliare dietro richiesta una copia della dichiarazione AVS. Lo stipulante autorizza inoltre la Mobiliare a prendere visione dei relativi atti direttamente presso la cassa di compensazione AVS. Se lo stipulante rifiuta una verifica o fornisce intenzionalmente dati inesatti, da quel momento in poi la Mobiliare non è più vincolata al contratto di assicurazione. Il contratto si estin-gue al momento in cui la disdetta perviene allo stipulante.

Se la differenza fra il premio provvisorio e quello definitivo è superiore al 30 per cento, la Mobiliare può adeguare pro-porzionalmente il premio a decorrere dall’anno assicura-tivo seguente.

F Partecipazione alle eccedenze Se è stata convenuta una partecipazione alle eccedenze,

lo stipulante riceve un eventuale eccedenza dal proprio contratto di assicurazione, la prima volta dopo che è sca-duto il periodo di osservazione. Se il contratto si prolunga tacitamente, in seguito vale un periodo di osservazione di tre anni interi.

Indipendentemente dal periodo di osservazione la parte-cipazione alle eccedenze può essere conteggiata anche dopo la contabilizzazione di una proposta sostitutiva con modifica della quota di eccedenza, dei costi amministra-tivi, del numero di polizza oppure della scadenza del con-tratto.

Dai premi riguardanti il periodo di osservazione (senza i premi per rendite d’invalidità) si deducono:

– l’importo per costi amministrativi e supplemento di rischio risultante dal tasso percentuale convenuto;

– le prestazioni fornite per sinistri (senza rendite di invali-dità) subentrati durante il periodo di osservazione. Come data d’inizio vale il primo giorno dell’incapacità al lavoro accertata dal medico.

Lo stipulante riceve la quota convenuta dell’eventuale ec-cedenza rimasta.

Il conteggio avviene al più presto quando sono stati pagati i premi maturati nel periodo di osservazione e liquidati i rispettivi sinistri. Eventuali disavanzi non vengono riportati al successivo periodo di osservazione. In caso di ricaduta a conteggio avvenuto le prestazioni erogate posteriormente sono considerate nel nuovo periodo di osservazione. Il diritto alla partecipazione alle eccedenze si estingue se il contratto di assicurazione viene annullato prima della fine del periodo di osservazione.

G Obbligo di annuncio e altri obblighi

1 Cambiamento dell’attività commerciale, del domicilio dell’azienda, dello scopo dell’azienda o rilevamento di un’altra azienda

Lo stipulante deve comunicare immediatamente alla Mobiliare il cambiamento dell’attività commerciale, del domicilio dell’azienda, dello scopo dell’azienda o rileva-mento di un’altra azienda.

In caso di aggravamento dei rischio la Mobiliare può disdire il contratto di assicurazione e in caso di riduzione del rischio, adattarlo.

2 Informazione delle persone assicurate

Lo stipulante è tenuto a informare le persone assicurate sul contenuto essenziale del contratto di assicurazione, sulle sue modifiche e sul suo scioglimento e in modo par-ticolare sulle possibilità di proseguimento dell’assicura-zione in caso di uscita dalla cerchia di persone assicurate o in caso di estinzione del contratto di assicurazione. La Mobiliare mette a disposizione dello stipulante i docu-menti necessari all’informazione.

3 Assicurazioni d’indennità giornaliera supplementari

Le persone assicurate con una somma annua dei salari fissa devono comunicare immediatamente alla Mobiliare la nuova stipula di assicurazioni d’indennità giornaliera supplementari che forniscono prestazioni in caso di malat-tia.

In caso di omissione della comunicazione la Mobiliare non è più vincolata al contratto di assicurazione.

Assicurazione malattia collettiva Condizioni generali di assicurazione

Page 8: Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Edizione 01 · L’assicurazione malattia collettiva è una soluzione assicurativa individuale su misura per le esigenze del cliente,

8

Assicurazione malattia collettiva Condizioni generali di assicurazione

4.5 Collaborazione con l’assicurazione invalidità (AI)

La persona assicurata deve annunciarsi all’ufficio AI di competenza per il rilevamento e l’intervento tempestivo, qualora per motivi di salute sia stata incapace al lavoro ininterrottamente per 30 giorni oppure ripetutamente nell’arco di un anno per tempo più breve.

Inoltre, al più tardi sei mesi dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro, la persona assicurata deve annunciarsi all’ufficio AI per percepire prestazioni. L’annuncio per il rilevamento tempestivo non vale come domanda per le prestazioni dell’AI.

Se la persona assicurata omette di annunciarsi al fine di percepire prestazioni, la Mobiliare può ridurre le presta-zioni di un importo corrispondente alle prestazioni AI mancate oppure chiedere alla persona assicurata il rim-borso, nell’importo corrispondente, delle prestazioni già erogate.

H Foro competente Per le pretese risultanti dal contratto di assicurazione la

Mobiliare può essere citata nei seguenti luoghi:

– al foro del domicilio svizzero ovvero della sede commer-ciale dello stipulante;

– al foro del domicilio svizzero della persona assicurata o dell’avente diritto;

– al foro del luogo di lavoro svizzero della persona assicu-rata;

– alla sede della Mobiliare a Berna.

Copertura assicurativa

I Persone assicurate Sono assicurate tutte le persone che appartengono ad una

cerchia di persone designata nella polizza e

– sono occupate nell’azienda assicurata come dipendenti;

– al momento dell’inizio del rapporto di lavoro presso lo stipulante non hanno raggiunto l’età di pensionamento AVS ordinaria;

– non percepiscono una rendita di vecchiaia;

– non hanno ancora raggiunto l’età finale.

È considerato dipendente chi esercita un’attività lucrativa dipendente ai sensi dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS). Gli apprendisti sono considerati dipen-denti.

J Validità territoriale La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.

In Europa: la copertura assicurativa non ha limitazioni tem-porali.

Fuori dell’Europa: per i collaboratori distaccati la coper-tura assicurativa sussiste fintanto sono assicurati anche tramite l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF. Per gli altri assicurati la copertura as-sicurativa è sospesa dopo un soggiorno ininterrotto di 365 giorni.

4 Doveri in caso di sinistro

4.1 Consultazione di un medico

Per ogni malattia che dà verosimilmente diritto a percepire prestazioni assicurative deve essere consultato immedia-tamente un medico. La persona assicurata è tenuta a se-guire le disposizioni del medico e del personale di cura. La Mobiliare fornisce prestazioni solo se la persona assicu-rata si sottopone regolarmente a controlli medici e se ha luogo una visita medica almeno ogni quattro settimane.

Qualora la persona assicurata si rifiuti di seguire le dispo-sizioni del medico oppure non si sottoponga regolarmente a controllo medici, la Mobiliare può ridurre o rifiutare le prestazioni.

4.2 Notifica di sinistro

Ogni malattia dev’essere notificata alla Mobiliare al più tardi 30 giorni dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro. Qua-lora la notifica avvenga più tardi, l’obbligo di prestazione è sospeso fino all’arrivo della notifica. Il termine d’attesa è calcolato a decorrere da tale giorno.

Le indennità giornaliere mancate vengono computate alla durata delle prestazioni. Se la notifica di sinistro soprag-giunge dopo più di due anni dall’inizio dell’incapacità al lavoro, non sussiste più alcun diritto alle prestazioni.

Per l’assicurazione di maternità, il diritto alla prestazione va comunicato alla Mobiliare entro 30 giorni dall’avvenuto conteggio delle prestazioni di maternità obbligatorie. Va fatta pervenire alla Mobiliare anche una copia del conteg-gio della Cassa di compensazione. Il diritto alle prestazioni decade se esso non ci viene comunicato entro due anni dall’avvenuto conteggio delle prestazioni di maternità obbligatorie.

4.3 Obblighi d’informazione

Lo stipulante, la persona assicurata e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Mobiliare in modo veritiero ogni infor-mazione richiesta e a consegnarle tutti i documenti – in particolare informazioni e certificati medici – specie in merito all’evento assicurato e su eventuali malattie e in-fortuni precedenti. I medici che hanno visitato la persona assicurata, devono essere liberati dal segreto professionale.

La Mobiliare può ordinare visite e perizie presso medici da essa stessa designati.

Se per accertare il diritto alle prestazioni è necessaria la veri-fica dell’andamento degli affari, lo stipulante deve garantire alla Mobiliare la possibilità di consultare i libri contabili.

Se la persona assicurata non è in grado di adempiere i propri obblighi, essi devono essere adempiuti dal sosti-tuto e da eventuali aventi diritto.

Se lo stipulante o la persona assicurata non ottemperano agli obblighi di legge e contrattuali entro 30 giorni dopo l’avvenuto sollecito scritto, il diritto alle prestazioni decade. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni. Il sollecito deve richiamare l’attenzione sulle conseguenze della negligenza.

4.4 Limitazione del danno

La persona assicurata deve fare tutto ciò che può ragione-volmente contribuire alla riduzione delle prestazioni assicu-rative ed evitare tutto ciò che condurrebbe ad un aumento delle prestazioni assicurative. Se questo obbligo di limita-zione del danno viene violato, le prestazioni vengono pro-porzionalmente decurtate.

Se l’incapacità al lavoro dura più di 90 giorni, si prendono in considerazione anche le attività ragionevolmente esigi-bili nell’ambito di una professione o sfera di competenze diversa. Se la persona assicurata rifiuta di prodigarsi per un’attività accettabile nell’ambito di una professione o sfera di competenze diversa, la rifiuta oppure non si annuncia all’ufficio regionale di collocamento (URC) per trovare un lavoro o percepire prestazioni, il grado dell’incapacità lavo-rativa viene definito ex novo e l’indennità giornaliera viene proporzionalmente ridotta.

Page 9: Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Edizione 01 · L’assicurazione malattia collettiva è una soluzione assicurativa individuale su misura per le esigenze del cliente,

9

K Inizio, sospensione e fine della copertura assicurativa per la singola persona assicurata

1 Inizio della copertura assicurativa

Per la singola persona assicurata la copertura assicurativa inizia il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro oppure sussiste per la prima volta diritto al salario, tuttavia al più presto la data fissata nella polizza. Per le persone che in questo momento non sono completamente abili al lavoro, la copertura assicurativa comincia solo con l’inizio del lavoro completo convenuto per contratto.

2 Sospensione della copertura assicurativa in caso di congedo non pagato

In caso di congedo non pagato senza risoluzione del rap-porto di lavoro, la copertura assicurativa è sospesa al più tardi a partire dal 215° giorno fino alla ripresa dell’attività assicurata. Per malattie contratte dopo il 215° giorno non vengono corrisposte prestazioni.

3 Fine della copertura assicurativa

Per la singola persona la copertura assicurativa si estin-gue:

– all’uscita dalla cerchia di persone assicurate;

– alla scadenza di un contratto di lavoro a tempo determi-nato o stagionale;

– al termine del rapporto di lavoro;

– con il percepimento di una rendita di vecchiaia, indipen-dentemente dal momento del pensionamento (rendita anticipata, pensionamento ordinario o rinvio);

– al raggiungimento dell’età finale;

– all’estinzione della durata completa delle prestazioni convenuta nella polizza;

– con la conclusione del contratto di assicurazione;

– all’apertura di fallimento dell’azienda assicurata.

L Coperture escluse Non sono assicurati:

a gli infortuni e le relative conseguenze;

b le malattie professionali, prese a carico dall’assicura-zione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF;

c i danni alla salute imputabili a radiazioni ionizzanti. Sono tuttavia assicurati i danni alla salute provocati da radioterapie prescritte dal medico in relazione a malattie assicurate;

d le conseguenze di interventi estetici;

e i disturbi preesistenti (anche il loro aggravamento e le loro ricadute), nella misura in cui abbiano compor-tato per i beneficiari di rendite che non siano stati tenuti a dichiarazioni sullo stato di salute, il diritto alla rendita.

f le conseguenze di eventi bellici– in Svizzera; – all’estero, a meno che l’incapacità al lavoro subentri

entro 30 giorni dall’inizio di tali eventi nel paese in cui soggiorna la persona assicurata e che questa sia stata sorpresa dallo scoppio delle ostilità;

g le conseguenze della partecipazione attiva ad atten-tati terroristici.

Prestazioni

M Assicurazione danni Le assicurazioni dell’assicurazione malattia collettiva val-

gono come assicurazioni danni.

N Indennità giornaliera

1 Diritto

L’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro di almeno del 25 per cento accertata dal medico. Il diritto inizia alla scadenza del termine d’at-tesa e a condizione che allo spirare del termine d’attesa la persona assicurata figuri ancora nella cerchia delle per-sone assicurate.

Il termine d’attesa decorre dal giorno dell’accertamento medico dell’incapacità al lavoro, al più presto tuttavia sette giorni prima della prima visita medica. Si conside-rano giorni di attesa i giorni con un’incapacità al lavoro di almeno del 25 per cento, certificata dal medico.

2 Incapacità al lavoro parziale

In caso di incapacità al lavoro parziale la Mobiliare corri-sponde l’indennità giornaliera proporzionalmente al grado di incapacità al lavoro. In caso di incapacità al lavoro infe-riore al 25 per cento non vi è diritto a indennità giornaliera.

Se la persona assicurata è considerata disoccupata ai sensi della legge federale sull’assicurazione contro la disoc-cupazione (LADI), la Mobiliare versa:

– per un’incapacità al lavoro superiore al 50 per cento, l’indennità giornaliera completa;

– in caso di incapacità al lavoro superiore al 25 per cento sino al 50 per cento, la metà dell’indennità giornaliera;

– per un’incapacità al lavoro inferiore o uguale al 25 per cento, nessuna indennità giornaliera.

3 Prestazioni in caso di malattie e infermità preesistenti

Se l’ingresso nell’assicurazione è avvenuto previo esame dello stato di salute valgono le riserve comunicate per iscritto alla persona assicurata e da essa firmate.

Se l’ingresso nell’assicurazione è avvenuto senza previo esame dello stato di salute, le prestazioni – salvo accordi di diverso tenore – vengono erogate anche per malattie già esistenti all’inizio della copertura assicurativa.

I beneficiari di rendita che sono stati ammessi nell’assicu-razione senza previo esame dello stato di salute sono assi-curati per tutte le malattie che non riguardano disturbi preesistenti (e neppure l’aggravamento o la ricaduta di disturbi preesistenti), che abbiano dato diritto alla rendita.

Alle persone escluse dall’assicurazione non sono erogate prestazioni.

4 Prestazioni in caso di apertura di fallimento

Se prima dell’apertura di fallimento la Mobiliare ha ero-gato prestazioni di indennità giornaliera, fatta riserva delle disposizioni sulla durata delle prestazioni e l’età finale, il diritto all’erogazione rimane anche dopo l’apertura di fal-limento. Per sinistri che si verificano dopo l’apertura di fallimento non vi è diritto a prestazioni di indennità gior-naliera.

Assicurazione malattia collettiva Condizioni generali di assicurazione

Page 10: Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Edizione 01 · L’assicurazione malattia collettiva è una soluzione assicurativa individuale su misura per le esigenze del cliente,

10

Assicurazione malattia collettiva Condizioni generali di assicurazione

5 Durata delle prestazioni

La Mobiliare versa l’indennità giornaliera per la durata specificata nella polizza, al massimo tuttavia sino al rag-giungimento dell’età finale.

A partire dal raggiungimento dell’età AVS ordinaria, la durata massima delle prestazioni per persone che anche dopo tale data continuano ad essere assicurate corri-sponde al massimo a ulteriori 180 giorni per tutti i sinistri in corso, se non termina prima. A partire dal raggiungi-mento dell’età AVS ordinaria, la durata massima delle prestazioni per persone che in tale data sono ancora assi-curate corrisponde al massimo a 180 giorni per i nuovi sinistri, meno il periodo d’attesa.

Le prestazioni assicurative terminano in ogni caso al momento del percepimento di una rendita di vecchiaia e al più tardi con il raggiungimento dell’età finale.

Rimangono riservate le disposizioni in merito alla durata delle prestazioni per collaboratori che sono nel periodo di prova e per collaboratori con contratti di lavoro a termine o stagionali.

I giorni di incapacità al lavoro parziale sono considerati giorni interi per il calcolo della durata delle prestazioni.

In caso di ricadute il termine d’attesa viene a cadere e le indennità già pagate sono computate alla durata delle pre-stazioni. La ricomparsa di una malattia non è considerata ricaduta se vi è stata una capacità al lavoro ininterrotta per più di 365 giorni.

Dopo l’esaurimento della durata delle prestazioni per un caso d’assicurazione, l’assicurazione d’indennità giorna-liera si estingue per la singola persona assicurata. Con-temporaneamente si estingue anche il diritto all’indennità giornaliera per eventuali altri casi di malattia in corso del-la medesima persona.

6 Periodo di prova, contratti di lavori a termine o stagionali

Per le persone assicurate che al momento dell’inizio dell’in-capacità lavorativa sono nel periodo di prova, la durata delle prestazioni è limitata a 30 giorni.

Per le persone assicurate con contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali la durata delle prestazioni termina al momento della fine del contratto di lavoro convenuta prima dell’inizio della malattia, al più tardi tuttavia una volta terminata la durata delle prestazioni fissata nella polizza.

Gli apprendisti sono equiparati ai collaboratori impiegati a tempo indeterminato.

Se le persone assicurate sono soggette ad un contratto collettivo di lavoro (CCL) con condizioni di diverso tenore, sono valide queste ultime nella misura in cui lo stipulante avvia concordato una copertura conforme al CCL.

Se la persona assicurata ha diritto a condizioni più favore-voli in virtù di una convenzione di libero passaggio, sono considerate valide tali condizioni.

7 Prestazioni supplementari

Se al momento dell’uscita dalla cerchia di persone assicu-rate oppure al termine del contratto di assicurazione una persona assicurata percepisce già prestazioni, il diritto permane anche dopo questo termine – con riserva delle disposizioni sulla durata delle prestazioni e sull’età finale – purché sussista un’incapacità al lavoro ininterrotta di almeno il 25 per cento. Le indennità giornaliere già versate vengono computate alla durata delle prestazioni.

8 Soggiorno all’estero in caso di malattia

Se una persona assicurata malata avente diritto a presta-zioni lascia la Svizzera senza preventivo ed esplicito con-senso da parte della Mobiliare, il suo diritto a percepire prestazioni assicurative è sospeso per la durata del sog-giorno all’estero. L’obbligo della Mobiliare di erogare pre-stazioni riprende al momento del rientro in Svizzera. I giorni trascorsi all’estero vengono computati alla durata delle prestazioni.

Il Principato del Liechtenstein è equiparato alla Svizzera. Per i frontalieri, il paese di domicilio è equiparato alla Sviz-zera.

9 Prestazioni in caso di congedo non pagato

Se una persona assicurata si ammala durante un congedo non pagato e al momento dell’inizio dell’incapacità al lavoro sussiste ancora la copertura assicurativa, il diritto alle pre-stazioni nasce a partire dal momento in cui era prevista la ripresa del lavoro se non fosse subentrata la malattia. Anche il termine d’attesa viene calcolato a partire da que-sto momento.

10 Maternità

Dopo ogni parto avvenuto dopo il sesto mese di gravi-danza, l’obbligo di prestazione è sospeso per la durata dell’indennità di un’assicurazione obbligatoria di mater-nità (p. es. indennità di maternità ai sensi della legge sulle indennità di perdita di guadagno), ma al minimo per otto settimane.

11 Colpa grave

La Mobiliare rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni a causa di una colpa grave.

O Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Se è assicurata anche l’assicurazione di maternità, la

Mobiliare paga le prestazioni convenute per ogni parto per il quale vengono erogate le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria di maternità, per la durata fissata nella polizza.

Il diritto sussiste a condizione che al momento dell’inizio della gravidanza la persona facesse già parte della cerchia di persone assicurate e che vi fosse copertura assicurativa.

P Reddito determinante e calcolo delle prestazioni Il reddito determinante per il calcolo delle prestazioni è il

salario soggetto a contributi AVS, a cui si aggiungono gli assegni familiari e le indennità per i figli. Il salario massimo assicurato per persona è menzionato nella polizza.

Se per una persona assicurata è stata convenuta una som-ma annua dei salari fissa, tale somma vale come salario assicurato.

È determinante dal punto di vista temporale il salario gua-dagnato immediatamente prima che subentrasse l’evento assicurato, riportato al periodo di un anno. Per le persone assicurate con reddito notevolmente instabile (p. es. salari basati sulla cifra d’affari o sulle provvigioni) si considera il salario dei dodici mesi precedenti l’inizio dell’incapacità al lavoro. Qualora in quel momento il rapporto di lavoro fosse durato meno di un anno, si riporta al periodo di un anno il salario guadagnato a partire dall’assunzione.

Page 11: Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Edizione 01 · L’assicurazione malattia collettiva è una soluzione assicurativa individuale su misura per le esigenze del cliente,

11

Assicurazione malattia collettiva Condizioni generali di assicurazione

Non sono prese in considerazione le indennità versate in seguito a disoccupazione, a scioglimento del rapporto di lavoro, in caso di chiusura e di fusione dell’azienda o in circostanze analoghe.

Nel caso dell’assicurazione di maternità non si conside-rano gli aumenti delle prestazioni oppure gli aumenti della somma annua dei salari fissa durante la gravidanza.

Si tiene conto, per la durata dell’incapacità lavorativa, di aumenti obbligatori del salario a causa di disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL).

Q Prestazioni di terzi La Mobiliare decurta l’indennità giornaliera se insieme alle

prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli in-fortuni (LAINF), dell’assicurazione militare federale (LAM), dell’assicurazione federale per l’invalidità (AI), della previ-denza professionale obbligatoria e sovra obbligatoria (LPP), dell’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), di un’assicurazione obbligatoria di maternità, di un’assicura-zione di responsabilità civile, di un’altra assicurazione danni privata o di istituti d’assicurazione stranieri corri-spondenti esse eccedono le prestazioni assicurate presso la Mobiliare.

La riduzione avviene sia in caso di prestazioni misurate in base al salario soggetto a contributi AVS, che in caso di prestazioni erogate in base ad una somma di salario annua fissa.

La persona assicurata è tenuta a notificare agli altri assi-curatori il diritto a prestazioni nei loro confronti.

Se nonostante la possibilità di riduzione si produce un indennizzo eccessivo (in particolare per effetto di presta-zioni anticipate erogate dalla Mobiliare), la Mobiliare può chiedere la restituzione delle prestazioni versate in eccesso, detrarle dalle prestazioni future oppure compensarle diret-tamente con le prestazioni degli assicuratori menzionati in precedenza.

R Imposte alla fonte La Mobiliare conteggia direttamente le imposte alla fonte

sulle entrate sostitutive che è tenuta a computare in base alle disposizioni legali. L’indennizzo a favore della persona assicurata viene ridotto proporzionalmente.

Libero passaggioEntro 90 giorni dopo l’uscita dalla cerchia di persone assicurate o dopo l’estinzione del contratto di assicurazione, ogni per-sona domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein ha il diritto di proporre alla Mobiliare la stipulazione di un’assi-curazione d’indennità giornaliera secondo le condizioni dell’as-sicurazione malattia individuale. È fatta riserva dell’art. 100 cap. 2 LCA. Per l’ammissione la Mobiliare applica le seguenti direttive:

– La copertura assicurativa con le riserve eventualmente con-venute viene ripresa nell’assicurazione malattia (libero pas-saggio dall’assicurazione malattia collettiva).

– Per la valutazione dello stato di salute di beneficiari di rendita che sono stati inclusi nell’assicurazione malattia collettiva senza previo esame dello stato di salute, è determinante la data dell’entrata nell’assicurazione malattia collettiva della Mobiliare.

– Per le prestazioni di indennità giornaliera finora assicurate la Mobiliare garantisce copertura assicurativa senza esame dello stato di salute alla persona assicurata nel quadro delle condizioni e delle tariffe vigenti dell’assicurazione indivi-duale. L’ultimo salario assicurato di questa assicurazione vale come base per il salario assicurabile dell’assicurazione individuale. Tuttavia è assicurabile al massimo l’importo che risulta o che risulterebbe dall’indennità di disoccupazione. Il periodo di attesa può essere abbreviato ma a non meno di 30 giorni.

Il nuovo premio è calcolato secondo la tariffa individuale, ma si fonda sull’età all’entrata nell’assicurazione malattia collet-tiva. Non vengono garantite prestazioni che per ammontare e durata superano quelle precedenti.

Le prestazioni erogate dall’assicurazione malattia collettiva vengono computate alle prestazioni dell’assicurazione malat-tia individuale.

Non sussiste diritto di passaggio:

a all’estinzione della durata completa delle prestazioni con-venuta nella polizza;

b al raggiungimento dell’età ordinaria AVS;

c in caso di pensionamento anticipato;

d per le persone domiciliate all’estero;

e per le persone che percepiscono prestazioni suppletive;

f per le persone in periodo di prova, nella misura in cui ad esse si applichino prestazioni ridotte;

g per le persone con contratti di lavoro stagionali o a tempo determinato, nella misura in cui ad esse si applichino pre-stazioni ridotte;

h in caso di cambiamento di lavoro e contemporaneo pas-saggio all’assicurazione collettiva indennità giornaliera per malattia del nuovo datore di lavoro o in caso di scio-glimento della presente assicurazione e passaggio a un altro assicuratore della stessa cerchia di persone, se un nuovo assicuratore è tenuto a garantire la continuazione della copertura assicurativa in seguito a una convenzione di libero passaggio;

i nel caso in cui la motivazione del diritto all’assicurazione risulti fraudolenta ai sensi dell’art. 40 LCA.

Page 12: Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG Edizione 01 · L’assicurazione malattia collettiva è una soluzione assicurativa individuale su misura per le esigenze del cliente,

12

mobiliare.ch 111.028.141 01.19

Definizioni

1 Malattia

È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, men-tale o psichica indipendente dalla volontà della persona assi-curata, che non sia la conseguenza di un infortunio e che ri-chieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta.

Le complicazioni dovute a gravidanza o parto sono equipa-rate a malattia.

2 Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improv-viso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, men-tale o psichica o provochi la morte. Le malattie professionali sono equiparate agli infortuni.

Se non attribuibili prevalentemente all’usura o a una malat-tia, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è definitivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non sono dovute a un fattore esterno straordinario:

a fratture;

b lussazioni di articolazioni;

c rotture del menisco;

d lacerazioni muscolari;

e stiramenti muscolari;

f lacerazioni dei tendini;

g lesioni dei legamenti;

h lesioni del timpano.

Non costituiscono una lesione corporale i danni non imputa-bili all’infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica.

Assicurazione malattia collettiva Condizioni generali di assicurazione

3 Incapacità al lavoro

L’incapacità al lavoro è l’impossibilità totale o parziale, dovuta a un pregiudizio fisico, mentale o psichico della salute, di esercitare un’attività ragionevolmente esigibile nell’ambito della propria professione o sfera di compe-tenze.

4 Medico

È considerato medico il titolare di un diploma federale autorizzato ad esercitare la professione o di un certificato di capacità estero equivalente.

5 Personale di cura

È considerato personale di cura il titolare di un diploma autorizzato ad esercitare la professione o il personale di cura messo a disposizione da organizzazioni riconosciute.

6 Età finale

L’età finale è l’ultimo giorno del mese in cui si raggiunge l’età di 70 anni.