ASPI ● Assicurazione Sociale per l'Impiego - legge 92/2012, art.2. ● L'Aspi è un sistema...

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ASPI Assicurazione Sociale per l'Impiego - legge 92/2012, art.2. L'Aspi è un sistema assicurativo finanziato dai datori di lavoro che protegge i lavoratori dal rischio di perdita dell'occupazione. Entrata in vigore dall'1/1/2013, ha sostituito la Disoccupazione Ordinaria, la Requisiti Ridotti, la Mobilità Ordinaria

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ASPI

● Assicurazione Sociale per l'Impiego - legge 92/2012, art.2.

● L'Aspi è un sistema assicurativo finanziato dai datori di lavoro che protegge i lavoratori dal rischio di perdita dell'occupazione.● ● Entrata in vigore dall'1/1/2013, ha sostituito la Disoccupazione Ordinaria, la Requisiti Ridotti, la Mobilità Ordinaria (dall'1/1/2017).

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ASPI - Beneficiari

● Tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori dipendenti a t.indeterminato della PA e i lavoratori agricoli (per i quali rimane in vigore la Disoccupazione Agricola).

● A differenza della Disoccupazione Ordinaria, possono beneficiare dell'Aspi, anche gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa DPR 602/1970.

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ASPI - Requisiti

● Essere in stato di disoccupazione involontaria*, ossia la condizione nella quale un soggetto privo di lavoro, sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa.

● Avere due anni di assicurazione contro la disoccupazione** e un anno contribuzione da lavoro dipendente nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto lavorativo.

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Disoccupazione Involontaria*

● Lo stato di disoccupazione involontaria viene comprovato dal Centro dell'Impiego competente, tramite rilascio della D.I.D. (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro).

● Il legislatore, in un'ottica di semplificazione, ha dato facoltà al lavoratore di rilasciare la D.I.D. direttamente all'Inps all'atto di presentazione della domanda Aspi / Mini Aspi (Circolare Inps numero 154/2014).

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Due anni di assicurazione contro la disoccupazione**

● Ossia, devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione.

● Tale requisito NON viene soddisfatto, se il lavoratore sino al 31/12/2012 aveva versato esclusivamente come socio lavoratore di cooperativa DPR 602/1970 o come apprendista.

● Per tali figure, l'assicurazione decorre dall'1/1/2013, giorno di entrata in vigore della normativa Aspi. Pertanto, potranno beneficiare dell'Aspi solamente dal 1/1/2015.

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ASPI – in caso di Dimissioni

● Le dimissioni volontarie sono causa ostativa alla percezione dell'Aspi, eccezion fatta per:

●Dimissioni per giusta causa;●Dimissioni delle lavoratrici in maternità entro l'anno di vita del nascituro;●Risoluzione consensuale secondo l'art. 7, legge 604/1966 sostituito dall'art. 1, co. 40, legge 92/2012 (Riforma Monti-Fornero).

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ASPI – Durata

● La durata dell'ASpI è variabile in base all'età anagrafica posseduta all'atto della perdita del posto di lavoro:

2014 - 8 mesi fino a 49 anni di età.- 12 mesi dai 50 anni ai 54 di età.- 14 mesi dai 55 anni di età.

2015 - 10 mesi fino a 49 anni di età.- 12 mesi dai 50 anni ai 54 di età.- 16 mesi dai 55 anni di età.

2016 - 12 mesi fino a 54 anni di età.- 18 mesi dai 55 anni di età.

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ASPI – Importo

● Spetta il 75% della retribuzione mensile media del biennio fino a 1.192,98 €, più il 25% dell'eccedenza, fino ad un importo mensile massimo spettante di 1.165,58 € (anno 2014).

Riduzione del 15% dopo 6 mesi.Ulteriore riduzione del 15% dopo un anno.

Sugli importi Aspi non c'è nessun prelievo contributivo.

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ASPI – Presentazione della domanda

● La domanda deve essere presentata entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento. Il termine di due mesi decorre dalla data d'inizio del periodo indennizzabile, così individuato:●8°giorno successivo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;●Data di definizionde della vertenza sindacale;●Data riacquisto capacità lavorativa (in caso di malattia);●8°giorno dalla data di fine del periodo di maternità;●8°giorno dalla data di fine periodo di preavviso;●38°giorno dalla data di licenziamento per giusta causa.

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ASPI – Contribuzione Figurativa

● I periodi di percezione dell'Aspi sono coperti da contribuzione figurativa sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dell'ultimo biennio. Tale contribuzione è valida per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici.

● La contribuzione figurativa AspI, costituisce motivo di penalizzazione per tutti coloro che si collocheranno in pensione con meno di 62 anni d'età entro il 31/12/2017 (Riforma Monti-Fornero, legge 214/2011).

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Mini ASPI

● L'indennità Mini AspI ha assorbito dall'1/1/2013, l'indennità di Disoccupazione con Requisiti Ridotti.

● La Mini AspI spetta ai lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione involontaria che, non avendo i requisiti per l'ASpI, possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione da lavoro dipendente nell'anno antecedente la cessazione del rapporto lavorativo.

● Non è pertanto necessario il biennio di assicurazione.

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Mini ASPI

● Per quanto concerne i beneficiari, l'importo, le cessazioni per dimissioni, il termine di presentazione della domanda e la penalizzazione economica ai fini pensionistici sono valide le stesse regole dell'Aspi.

● La durata, invece, differisce dall'ASpI: l'indennità Mini AspI viene concessa in relazione alla metà delle settimane di contribuzione da lavoro dipendente nell'ultimo anno antecedente la data di perdita del posto di lavoro.

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ASPI e Mini ASPI – Liquidazione in un'unica soluzione

● In via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015, è prevista la possibilità di ottenere, tramite domanda all'Inps, l'indennità Aspi in un'unica soluzione per i lavoratori che intendono:●Intraprendere un'attività in forma autonoma;●Associarsi in cooperativa;●Intraprendere un'attività di collaborazione a progetto con committente diverso dal datore di lavoro con il quale è cessato il rapporto di lavoro subordinato.

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ASPI e Mini ASPI – Compatibilità/Cumulo con redditi da lavoro

● Le indennità Aspi e Mini Aspi, sono compatibili e cumulabili con:

●Redditi di lavoro autonomo e collaborazioni a progetto, sino a un massimo di 4.800 lordi per anno solare. L'Inps ridurrà il trattamento Aspi sino all'80% del reddito da lavoro autonomo/ parasubordinato.● In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato:●L'Aspi viene sospesa d'ufficio e riattivata automaticamente dall'Istituto se il contratto di lavoro è inferiore a 6 mesi;●La Mini Aspi viene sospesa d'ufficio e riattivata automaticamente dall'Istituto se il contratto di lavoro è inferiore a 5 giorni.

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ASPI e Mini ASPI – il Modello ASPI/Com

● Nonostante le sospensioni/riattivazioni debbano avvenire d'ufficio, è consigliabile utilizzare questo modello per inoltrare le comunicazioni all'Inps. Oltre ai casi sopracitati, il modello deve essere utilizzato per comunicare:●Inizio attività in forma autonoma;●Inizio/fine del congedo di maternità;●Espatrio del percettore del sussidio Aspi/Mini Aspi;●Periodi di ricoveri ospedalieri.

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Mobilità – Durata

● La durata della Mobilità subirà delle variazioni, introdotte dalla legge 92/2012, sino a scomparire definitivamente dall'1/1/2017:

2014 - 12 mesi fino a 39 anni di età.- 24 mesi dai 40 anni ai 49 di età.- 36 mesi dai 50 anni di età.

2015 - 12 mesi fino a 39 anni di età.- 18 mesi dai 40 anni ai 49 di età.- 24 mesi dai 50 anni di età.

2016 - 12 mesi fino a 49 anni di età.- 18 mesi dai 50 anni di età.

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Mobilità – Precisazioni

● La durata della Mobilità è legata all'età anagrafica posseduta all'atto del licenziamento.

● Per esempio, un lavoratore con 52 anni d'età, licenziato il 31/12/2014, con un preavviso di 60 giorni, otterrà l'indennizzo per 36 mesi (e non di 24 mesi).

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Mobilità – Precisazioni 2

● La durata della Mobilità è legata all'anzianità aziendale posseduta all'atto del licenziamto.

● Per esempio, un lavoratore di 52 anni, con un'anzianità aziendale di 1 anno, otterrà l'indennità di mobilità per un solo anno.

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Mobilità – Compatibilità/Cumulo con redditi da lavoro

● In caso di contratto da lavoro dipendente a t.determinato, l'indennità di Mobilità è sospesa e può essere riattivata al termine del contratto, se quest'ultimo è di durata pari o inferiore a 12 mesi.● In caso di contratto a t.indeterminato, l'indennità di Mobilità può essere riattivata solo se non viene superato il periodo di prova.● La Circolare Inps n.67/2011, chiarisce che l'indennità di Mobilità è compatibile e cumulabile con i redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 € lordi per anno solare. I redditi da co.co.pro nel limite di 8.000 € lordi per anno solare.

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Mobilità – Contribuzione Figurativa

● I periodi di percezione della Mobilitài sono coperti da contribuzione figurativa sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. Tale contribuzione è valida per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici.

● La contribuzione figurativa di Mobilità, costituisce motivo di penalizzazione per tutti coloro che si collocheranno in pensione con meno di 62 anni d'età entro il 31/12/2017 (Riforma Monti-Fornero, legge 214/2011).

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Mobilità – Liquidazione in un'unica soluzione

● In caso di lavoro autonomo, per avviare la propria attività o associarsi in cooperativa, può essere richiesta, con apposita domanda all'Inps, la liquidazione in un'unica soluzione della Mobilità non ancora fruita.

● La domanda può essere ugualmente presentata anche nel caso in cui il lavoratore era già titolare di p.iva prima della messa in Mobilità.