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URBANISTICAPrincipali Leggi Urbanistiche in Italia

Legge Urbanistica, n° 1150 del 17 agosto 1942; Legge 765 del 6 agosto 1967; D.M. 1404 del 01 aprile 1968; D.M. 1444 del 02 aprile 1968; Legge n° 10 del 28 gennaio 1977; Legge n° 457 del 15 agosto 1978; Legge n° 47 del 28 febbraio 1985; Legge n° 122 del 24 marzo 1989; D.P.R. 380 del 06 giugno 2001 (integrato dal D.Lgs n° 301/2002 e

modificato dalla legge 106/2011); Legge n° 122 del 30.07.2010 (S.C.I.A.)

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Principali Leggi Urbanistiche in ItaliaLegge Urbanistica, n° 1150 del 17 agosto 1942:

Riporta per la prima volta il concetto di autorizzazione per l’edificazione con l’introduzione della “Licenza Edilizia”.

Inoltre possono dotarsi di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) tutti i comuni italiani compresi in un elenco che annualmente il Ministero dei Lavori Pubblici provvedeva ad aggiornare.

Altro comuni potevano dotarsi di Regolamento Edilizio in luogo del Piano Regolatore; oppure potevano dotarsi del Programma di Fabbricazione (P.d.F.), strumento urbanistico più semplice del P.R.G..

Al sindaco viene dato per la prima volta potere di controllo e deliberativo sull’edificazione.

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Principali Leggi Urbanistiche in ItaliaLegge Ponte, n° 765 del 6 agosto 1967 –

DD.MM. 1404 del 1° aprile 1968 – 1444 del 2 aprile 1968:Legge di grande importanza tecnica perché introduce regolamentazioni tecniche

dimensionali inerenti distanze tra fabbricati e tra essi e le strade, oltre a suddividere le zone del territorio comunale in «Zone Omogenee»

In particolare il D.M. 1404 dopo aver dato una suddivisione tipologica delle strade, impone le distanze minime da rispettarsi nella costruzione di manufatti edili dai nastri stradali; tali disposizioni sono monolaterali, nel senso che le costruzioni edili devono rispettare i normati parametri mentre non è vero il viceversa, intendendosi una causa di pubblica utilità il non rispetto delle distanze dai fabbricati in caso di costruzione di strade. In tal caso, però, leggi successive hanno obbligato il proprietario della strada a prendere misure tecniche o accorgimenti atti all’abbattimento dei livelli di emissioni acustiche ed ecologiche nelle vicinanze di costruzioni già esistenti.

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Principali Leggi Urbanistiche in ItaliaLegge Ponte, n° 765 del 6 agosto 1967 –

DD.MM. 1404 del 1° aprile 1968 – 1444 del 2 aprile 1968:Il D.M. 1444 suddivide le aree del territorio comunale in SEI «Zone Omogenee».

Esse hanno dei parametri metrici, basati sulla densità edilizia, che ne individuano i limiti; oppure la particolare destinazione d’uso ne configura lo sfruttamento.

In particolare, la Zona «A» è l’area edificata che caratterizza i cosiddetti «centri storici», vale a dire quella parte del territorio in cui ci sono costruzioni di impianto superiore al secolo di vita.

La Zona «B» è il centro edificato di più moderno impianto, mentre la Zona «C» è l’area più o meno libera di nuova espansione. Il limite per considerare se un territorio parzialmente edificato sia zona «B» o «C» è la densità abitativa; tale limite è ascritto a 150 ab/ha.

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Principali Leggi Urbanistiche in ItaliaLegge Ponte, n° 765 del 6 agosto 1967 –

DD.MM. 1404 del 1° aprile 1968 – 1444 del 2 aprile 1968:La zona «D» è la cosiddetta zone produttiva; nella prima stesura veniva detta

«zona industriale», essendo l’industria la fonte principale di lavoro in Italia. Oggi che l’automazione ha limitato l’impiego nelle industrie, limitandone altresì le dimensioni, la principale fonte di lavoro è costituita dal terziario o terziario avanzato (commercio o servizi), per cui la zona «D» ha assunto questa definizione più generica di «zona produttiva».

La zona «E» è la cosiddetta «zona agricola», cioè quella zona riservata in massima parte all’agricoltura o genericamente nella quale l’edificazione è limitata al minimo possibile (Ifa = 0,03 mc/mq – Ifp = 0,10 mc/mq)

La zona «F», infine, è la parte di territorio destinata agli edifici pubblici (ospedali, scuole superiori, uffici amministrativi pubblici, aree per lo sport, etc).

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Principali Leggi Urbanistiche in ItaliaLegge Ponte, n° 765 del 6 agosto 1967 –

D.M. 1404 del 1° aprile 1968 – D.M. 1444 del 2 aprile 1968:Infine il 1444 ha introdotto i cosiddetti «Standard Urbanistici», spazi da riservare

all’uso pubblico per ciascun area di nuova costruzione.

Tali spazi sono le cosiddette «Opere di Urbanizzazione» distinte in «Primarie» e «Secondarie»; le primarie sono tutte le opere cosiddette «a rete» (strade, acquedotti, fognature, elettricità, telefoniche, gas, etc.); sono considerate primarie anche i parcheggi per i residenti e le scuole (fino alla scuola media inferiore). Le secondarie, invece, sono tutte quelle opere caratteristiche dei quartieri e rioni, come chiese, centri sociali, impianti ricreativi e sportivi, verde attrezzato, etc. La norma stabilisce anche la quantità di superficie da riservare ai suddetti standards (in «mq./ab»); tale parametro, stabilito comune per comune, può variare da un minimo di 12 (per i comuni più piccoli) ad un massimo di 24 (per le città metropolitane) mq./ab..

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URBANISTICAPrincipali Leggi Urbanistiche in Italia

Legge Bucalossi, n° 10 del 28 gennaio 1977 –

Legge sul recupero edilizio, n° 457 del 15 agosto 1978

Sono le due leggi che in Italia hanno cambiato il regime autorizzativo; la legge Bucalossi (detta anche «Legge sulla edificabilità dei suoli») è quella che ha introdotto l’onerosità dell’autorizzazione (che si chiamerà «concessione edilizia», oggi «permesso a costruire»). Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un onere, commisurato, sulla base di apposite tabelle parametriche (deliberate una tantum in sede di consiglio comunale), ai costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre che come tassa di contributo sul costo di costruzione.

Se il comune è inerte sulla richiesta del rilascio della concessione, la regione può nominare, su richiesta dell’interessato, un commissario “ad acta” che decide sull’esito dell’istanza.

La legge 457/78, invece, regolamenta gli interventi eseguibili sugli edifici esistenti (art. 31), suddividendoli in cinque tipologie, delle quali si dirà nel prosieguo . Inoltre introduce un nuovo strumento urbanistico che è il cosiddetto «Piano di Recupero».

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Principali Leggi Urbanistiche in ItaliaLegge sul condono edilizio, n° 47 del 28 febbraio 1985 –

Legge sui parcheggi, n° 122 del 24 marzo 1989

La legge 47/85 viene qui citata perché è stata la prima, oltre a costituire un primo esempio di recupero urbanistico di edifici abusivamente edificati, ad istituire il concetto di “lavori interni” con conseguente possibilità di esecuzione senza autorizzazione né concessione edilizia, ma solo a seguito di comunicazione di inizio dell’attività edilizia, la cosiddetta D.I.A. (art. 26 della legge).

La legge 122/89 (“legge parcheggi”), invece, ha costituito un utile strumento per realizzare aree e manufatti destinati al ricovero delle auto anche in deroga agli strumenti urbanistici.

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La normativa vigente

La normativa vigente è il DPR 380/2001, integrato e modificato dal D.Lgs 301/2002.

Questa normativa ha riassunto in sé, pur non abolendole espressamente, molta normativa precedente, fatta eccezione per alcuni dispositivi (le norme abrogate e quelle espressamente ribadite sono riportate all’art. 136 del DPR 380/2001).

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D.P.R. 380/2001Ambito di applicazione:

Tutti i tipi di lavori edili che prevedono una nuova costruzione con opere murarie;

Tutti i lavori di ampliamento e/o sopraeleva-zione di edifici esistenti;

Tutti i lavori di ristrutturazione, adeguamento, manutenzione straordinaria di edifici o parti di essi;

Tutti i lavori riguardanti impianti tecnologici;

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Ambito di applicazione (continua):Tutti i lavori da eseguirsi su pertinenze di edifici (giardini, recinzioni, pavimentazioni esterne, manufatti tecnologici, etc.);

Tutti i lavori edili comportanti l’impiego di maestranze specializzate e/o attrezzature specialistiche comportanti occupazione anche temporanea di suolo pubblico;

Tutte le opere che comportano una trasformazione notevole del territorio.

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DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI(art. 3, DPR 380/01 – art. 31 L. 457/78)

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

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DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI(art. 3, DPR 380/01 – art. 31 L. 457/78)

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

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DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI(art. 3, DPR 380/01 – art. 31 L. 457/78)

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

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DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI(art. 3, DPR 380/01 – art. 31 L. 457/78)

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; (lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)

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DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI(art. 3, DPR 380/01 – art. 31 L. 457/78)

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.

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DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI(art. 3, DPR 380/01 – art. 31 L. 457/78)

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

(equivale ad una variante allo strumento urbanistico)

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Per nuova costruzione si intende:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

(continua)

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(continua)

Per nuova costruzione si intende:

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

(continua)

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(continua)

Per nuova costruzione si intende:

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

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Attivita’ edilizia libera(art. 6, DPR 380/01)

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

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Atti amministrativi per l’esecuzione di attività edilizia non libera

Denuncia di Inizio Attività (D.I.A. – artt. 22-23, DPR 380/01); Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A. –

Legge 122/2010; Legge n° 106/2011) ; Permesso di Costruire – (artt. 10-19, DPR 380/01).

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Attivita’ edilizia libera(art. 5, DPR 380/01)

La legge ha istituito lo «Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.), al quale il cittadino può fare riferimento per ogni notizia, comunicazione, adempimento e ogni atto amministrativo riguardante pratiche edilizie.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire (artt. 10-19, DPR 380/01)

L’art. 10 stabilisce, al comma 1:

Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)

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Atti amministrativi per l’esecuzionedi attività edilizia NON libera

Permesso a Costruire (artt. 10-19, DPR 380/01)Secondo il comma 2, inoltre, ciascuna regione stabilisce i casi di edilizia

regolati dal Permesso di Costruire e i casi invece esenti e soggetti a D.I.A. o S.C.I.A..

La regione Campania ha emesso la Legge Regionale n° 19/2001 in cui riporta i casi soggetti a Permesso di Costruire e viceversa i casi soggetti a D.I.A..

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaD.I.A. (art. 22, DPR 380/01 - L.R. Campania n° 19/2001)

S.C.I.A. (D.Lgs. n° 106/2011, art. 5)

Sono opere soggette a D.I.A. (o S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività) le seguenti categorie di opere:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche (legge 13/89) in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino

modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

(continua)

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaD.I.A. (art. 22, DPR 380/01 - L.R. Campania n° 19/2001)

(continua)g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui

parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

Sono, altresì, realizzabili mediante D.I.A. le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON libera – Termini di validità

D.I.A. (artt. 22-23, DPR 380/01 - L.R. Campania n° 19/2001)

S.C.I.A. (D.Lgs. n° 70/2011, art. 5)

La denuncia di inizio attività (D.I.A.) di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

Allo stesso modo anche la S.C.I.A. ha una validità di tre anni, con obbligo di comunicazione di ultimazione dei lavori.

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Atti amministrativi per l’esecuzionedi attività edilizia NON libera – Procedura

D.I.A. (art. 23, DPR 380/01)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON libera – Procedura

D.I.A. (art. 23, DPR 380/01)

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON libera – Procedura

D.I.A. (art. 23, DPR 380/01)

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON libera – Procedura

D.I.A. (art. 23, DPR 380/01)

4. (omissis – riguarda vincoli non competenti l’amministrazione comunale )

5.La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON libera – Procedura

D.I.A. (art. 23, DPR 380/01)

6. Nei trenta giorni successivi il R.U.P. comunica al richiedente l’eventuale mancanza di documentazione tecnica e/o amministrativa. Può farlo una sola volta.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire (artt. 12, DPR 380/01)

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire (art. 15, DPR 380/01)

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

(continua)

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire (art. 15, DPR 380/01)

(continua)

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire (art. 16, DPR 380/01)

Il rilascio del Permesso di Costruire comporta, in quasi tutti i casi, la corresponsione del cosiddetto «Contributo di Concessione»; tale contributo è suddiviso in due parti:

- Contributo per opere di urbanizzazione;

- Contributo sui costi di costruzione.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire (art. 16, DPR 380/01)

La quota afferente il contributo per gli oneri di urbanizzazione deve essere versata all’atto del rilascio del Permesso di Costruire; essa può essere rateizzata su richiesta.

Tale quota può essere ridotta degli importi necessari per la realizzazione di tutte o parte delle opere di urbanizzazione se il richiedente si impegna, con atto pubblico trascritto, a realizzare in proprio le dette opere.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON libera

Permesso a Costruire (art. 16, DPR 380/01)

Le opere di urbanizzazione si suddividono in due tipi:

opere di urbanizzazione primaria (sono relative ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato);

opere di urbanizzazione secondaria (sono relative ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla

bonifica di aree inquinate).

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire (art. 16, DPR 380/01)

La quota afferente il contributo sul costo di costruzione è, invece, un commisurato ai costi da sopportare per la costruzione ed è inerente l’uso di materiali edili; esso nasce dall’esigenza di attenuare i costi sociali sopportati per la produzione di tali materiali.

L’importo di tale quota è commisurata a tabelle parametriche che periodicamente ciascuna regione pubblica e alle quali ogni comune ivi ricompreso deve adeguarsi.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire (artt. 16-17, DPR 380/01)

Quando l’intervento edilizio è relativo all’esecuzione di opere su edifici esistenti, la quota afferente il contributo sul costo di costruzione è commisurata ai costi effettivi dell’intervento stesso, così come desumibili dal progetto allegato alla richiesta.

La quota afferente il costo di costruzione può essere ridotto a zero (oneri concessori costituiti dalla sola quota delle opere di urbanizzazione) qualora il richiedente stipuli idonea convenzione col comune in cui si impegna ad applicare prezzi di vendita e/o di affitto concordati.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire (artt. 17, DPR 380/01)

La quota afferente il costo di costruzione non è dovuta nei seguenti casi:

a) Interventi in zona agricola finalizzati all’agricoltura (anche alloggio per la conduzione del fondo);

b) …

c) …

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;e) per i nuovi impianti o opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale .

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire – Procedure (art. 20, DPR 380/01)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire – Procedure (art. 20, DPR 380/01)

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire (art. 20, DPR 380/01)

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente e, valutata la conformità del progetto alle normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire – Procedure (art. 20, DPR 380/01)

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire – Procedure (art. 20, DPR 380/01)

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire – Procedure (art. 20, DPR 380/01)

6. Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all’articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,

e successive modificazioni. …………

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Atti amministrativi per l’esecuzione

di attività edilizia NON liberaPermesso a Costruire – Procedure (art. 20, DPR 380/01)

7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

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Atti amministrativi per l’esecuzionedi attività edilizia NON libera

Permesso a Costruire – Procedure (art. 20, DPR 380/01)8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di

100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

9. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, la domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell’approvazione della deliberazione consiliare di cui all’articolo 14.

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Atti amministrativi per l’esecuzionedi attività edilizia NON libera

Certificato di agibilità (art. 24, DPR 380/01)1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di

sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:a) nuove costruzioni;b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

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Atti amministrativi per l’esecuzionedi attività edilizia NON libera

Certificato di agibilità (art. 24, DPR 380/01)3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del

permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

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Atti amministrativi per l’esecuzionedi attività edilizia NON libera

Certificato di agibilità – rilascio (art. 25, DPR 380/01)1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di

cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell’edificio (che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto);b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’ articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

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Atti amministrativi per l’esecuzionedi attività edilizia NON libera

Certificato di agibilità – rilascio (art. 25, DPR 380/01)

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui all’ articolo 67;b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’ articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;c) la documentazione indicata al comma 1;d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’ articolo 77, nonché all’ articolo 82.

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Atti amministrativi per l’esecuzionedi attività edilizia NON liberaCertificato di agibilità – rilascio (art. 25, DPR 380/01)

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

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Responsabilità e sanzioni(art. 29, DPR 380/01)

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. (Responsabilità D.L.)3. (Responsabilità progettista)

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Responsabilità e sanzioni

(artt. da 31 a 37, DPR 380/01)

Coloro che dovessero realizzare opere edilizie senza ottemperare alle prescrizioni di quanto descritto agli articoli sopra citati sono soggetti a sanzioni più o meno onerose a seconda della gravità dell’abuso. Vari sono i casi possibili:

- Opere in assenza di Permesso a Costruire;

- Opere in assenza di D.I.A.;

- Opere in assenza di S.C.I.A.;

- Opere in totale o parziale difformità dal progetto e non conformi alle prescrizioni urbanistiche;

- Opere in totale o parziale difformità al progetto ma conformi alle prescrizioni urbanistiche;

- Opere costruite su suolo dello stato.

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Responsabilità e sanzioni(art. 32, DPR 380/01)

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

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Sanzioni penali(art. 32, DPR 380/01)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

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Documentazione da produrre per la legittimazione di opere

edili

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In base al tipo di intervento e alla zona in cui deve avvenire, dovranno adottarsi le corrispondenti azioni di legittimazione:

Richiesta di “Permesso a Costruire” (previo acquisizione dei nulla osta degli organi speciali sopra citati, ove necessario);

D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività - previo acquisizione dei nulla osta degli organi speciali sopra citati, ove necessario);

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - previo acquisizione dei nulla osta degli organi speciali sopra citati, ove necessario);

C.I.A. (Comunicazione di Inizio Lavori);oppure si potrà dar corso alle opere se trattasi di edilizia libera (nel

caso di manutenzione ordinaria).La documentazione non è univocamente definita sul territorio

nazionale, ma varia da regione a regione e spesso da comune a comune.

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Documentazione di base per richiesta del “Permesso di Costruire”

L’istanza per l’ottenimento del “Permesso a Costruire” è necessaria ogni qualvolta dovrà darsi corso ad una nuova costruzione o all’ampliamento di una costruzione esistente, dando così vita ad ulteriori volumi edilizi. In tal caso la domanda, oltre all’eventuale documentazione integrativa che ciascun comune potrà deliberare di richiedere, dovrà contenere, di base, i seguenti dati e documenti tecnici e/o amministrativi:

Dati anagrafici e fiscali del/i committente/i e/o proprietario/i dell’opera;

Dati catastali e titolarità del diritto reale di godimento del bene immobile sul quale si eseguirà l’opera (terreno o fabbricato);

Dati urbanistici del sito e rispondenza ai parametri edilizi e urbanistici dell’opera;

Relazione tecnico-illustrativa dell’opera; Progetto architettonico definitivo dell’opera; Progetto per il Risparmio Energetico e/o il miglioramento

dell’efficienza energetica; La richiesta di certificazione dei punti fissi (solo per le nuove

costruzioni).63

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Documentazione di base per l’attuazione di una “D.I.A.”Normalmente per l’attuazione di una D.I.A. dovrà prodursi la seguente

documentazione: Comunicazione della data di inizio dei lavori edili (che dovrà essere

non inferiore a trenta giorni dopo la produzione della documentazione e della comunicazione stessa); in essa dovranno essere riportati i dati anagrafici e fiscali del/i committente/i e/o proprietario/i dell’opera nonché i nominativi dei tecnici incaricati e della/e impresa/e che eseguiranno l’opera;

Dati catastali e titolarità del diritto reale di godimento del bene immobile sul quale si eseguiranno i lavori (terreno o fabbricato);

Progetto architettonico dell’opera, con “situazione di fatto” e “nuova sistemazione” corredato da idonea relazione tecnico-illustrativa a firma di un progettista abilitato che asseveri la regolarità dei lavori da eseguirsi e la rispondenza ai parametri edilizi e urbanistici dell’opera;

Adeguata documentazione fotografica dei siti in cui saranno eseguiti i lavori.

Inoltre andranno previamente acquisiti e adeguatamente prodotti eventuali “Nulla Osta” da parte di altre organi ed enti preposti (Genio Civile, Vigile del Fuoco, Soprintendenza Beni Culturali, etc.).

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Documentazione di base per l’attuazione di una “S.C.I.A.” ESTRATTO DAL P.R.G. VIGENTE con evidenziata la zona interessata

dall’intervento edilizio; STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO con evidenziata la zona interessata

dall’intervento edilizio; RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA redatta a firma del tecnico progettista; RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO redatta su apposito modello

predisposto; RILIEVO FOTOGRAFICO (con la rappresentazione planimetrica dei punti di

scatto); CONTEGGIO ANALITICO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI; COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SU PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE

EDILI; RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA; PROGETTO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE; PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO ATTUALE E PROGETTO con

distanze dai confini, dagli edifici esistenti e dalle strade; ELABORATI STATO ATTUALE SCALA 1:100 ( piante quotate, prospetti quotati

e sezioni); ELABORATI STATO PROGETTO SCALA 1:100 (piante quotate, prospetti

quotati e sezioni);(continua)

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Documentazione di base per l’attuazione di una “S.C.I.A.”(…continua)

ELABORATI RELATIVI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI (o estremi del deposito al Genio Civile);

PROGETTO O DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA AI SENSI DEL D.M. 37/2008 (impianti);

PROGETTO RELATIVO ALLA L.n.10/91 (o dichiarazione di deposito prima dell’inizio lavori o di non necessarietà);

NULLA OSTA DELLA SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI (se necessario); CERTIFICATO PREVENTIVO ANTINCENDIO (se necessario); CERTIFICATO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.); ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DEI DIRTITTI DI SEGRETERIA E DEL

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE; MODELLO ISTAT COMPILATO (obbligatorio per nuove costruzioni o

ampliamenti); CERTIFICATO DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE D.Lgs.

99/2004 (ove necessario); Pareri di altri enti.

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