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Articolo 3 Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza 1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l'articolo 81 del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio

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Articolo 3Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l'articolo 81 del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo 82 del trattato, esse applicano anche l'articolo 82 del trattato.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio

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2. Dall'applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza non può scaturire il divieto di accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri che non impongono restrizioni alla concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, che soddisfano le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato o che sono disciplinati da un regolamento per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose che vietino o sanzionino le condotte unilaterali delle imprese.

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CONSUMATORI / UTILIZZATORI

A B C

effetti restrittivi della concorrenza?

effetti benefici ?

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teoria classica

teoria neoclassica

teoria ordoliberale

teorie dinamiche schumpeteriana

ora: moderna teoria industriale

austriaca

neo-schumpeteriana

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„MORE ECONOMIC APPROACH“

„ECONOMICS-BASED APPROACH

EFFETTI RESTRITTIVI BENESSERE DEL CONSUMATORE ?

EFFETTI BENEFICI EFFICIENZA

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strumenti

sviluppi nella teoria dell‘oligopolio

teoria dei giochi, ecc.

situazioni di equilibrio: pensiero neoclassico

teorie di agency, problemi di informazione, ecc.

econometria, simulazioni, ecc.

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Valutazione in base all‘art.101, par.1

agli accordi di cooperazioneorizzontale che abbiano per oggetto o pereffetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza

VIETATI

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„problemi di concorrenza“ „benefici economici“

fissazione dei prezzio della produzioneripartizionedei mercatimantenere, ottenere oaumentare potere di mercato

effetti di mercato negativi sui prezzi, la produzione,l‘innovazione o la varietàe la qualità dei prodotti

condivisione dei rischi

realizzare economie

condivisione di know-how

più veloce introduzione di innovazioni sul mercato

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LINEE DIRETTRICI

art. 101.1 ?accordi che vi rientranoquasi sempre

accordi che non virientrano quasi mai

per la naturadell‘accordo

ALTRI: necessario un esamedegli effetti degli accordi

art. 101.3 ? beneficieconomici ?

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QUADRO DI ANALISIfondato su

criterieconomici

(II) potere di mercato delle parti(III) altri fattori relativialla struttura delmercato

(I) natura dell‘accordo

(IV) benefici economici

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(II) posizione delle parti nei mercatiinteressati dalla cooperazione

scopo dell‘analisideterminare se le parti possano, grazie alla cooperazione, mantenere, acquisire o rafforzare il loro poteredi mercato

ovvero

se abbiano la capacità di causareeffetti negativi sul mercato in relazioneai prezzi, alla produzione, all'innovazioneo alla varietà o qualità delle mercie dei servizi.

potere di mercato sufficientea causare degli effetti restrittivi

somma delle quotedi mercato

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grado di concentrazionedel mercato

numero

posizione

dei concorrenti

INDICI

somma dei quadrati delle quotedi mercato detenute dai concorrenti

concentrazione

bassa: max 1000moderata: tra 1000 e1800

elevata: oltre 1800

prima: 30%, 25%, 25%, 20% 900 + 625 + 625 + 400 = 2550dopo: 30% + 25% cooperazione 3025 + 625 + 400 = 4050

es.

coefficiente di concentrazionedelle imprese leaderHerfindahl-Hirschman („HH“)

somma delle quote di mercatodei principali concorrenti

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(III) altri fattori

stabilità delle quote di mercato nel tempo

barriere all‘ingresso

probabilità di altri ingressi

potere di contrattazione degliacquirenti/fornitori

natura dei prodotti

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FATTORISPECIFICI

se prevedibili delle ripercussionisulla concorrenza in tema di innovazione

quando tali ripercussioni non possono essere valutate in modo adeguatoattraverso l‘esame dei mercati preesistenti

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LINEE DIRETTRICI

art. 101.1 ?accordi che vi rientranoquasi sempreaccordi che non virientrano quasi mai

per la naturadell‘accordo

ALTRI: necessario un esamedegli effetti degli accordi

art. 101.3 ? ( IV) beneficieconomici ?

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Valutazione in base all‘art. 101, par.3 migliorare la produzione o la distribuzione

dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico

efficienze staticheo dinamiche

„beneficieconomici“

possono compensare glieffetti restrittivi della concorrenza

combinazione e integrazionedi varie competenze o risorse

efficienze documentateconsiderazioni ipoteticheo dichiarazioni generali nonsono sufficientinon si tiene conto del risparmio dei costi da-riduzione produzione- ripartizione mercati- puro esercizio del potere di mercato

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„congrua parte dell‘utileriservata ai consumatori“

dipende dall‘intensità della concorrenzasul mercato rilevante

economie di costi passate aiconsumatori grazie ad una diminuzione die prezzi

imprese stimolate a lanciaresul mercato nuovi prodotti ilpiù rapidamente possibile

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„carattere indispensabile delle restrizioni“

esistono mezzi meno restrittiviper ottenere vantaggi comparabili?

situazione di mercato

durata dell‘accordo

„ non eliminazionedella concorrenza per una parte sostanziale dei prodottidi cui trattasi“

non esentabile, di regola, un accordo grazieal quale un‘impresa rafforzi o acquisti unaposizione dominante

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COME SI ARRIVA AL

COMPORTAMENTO COORDINATO?

ACCORDO ESPLICITOprezzoquantitàquote di mercatoecc.

SCAMBI DI INFORMAZIONI

es., su prezzi attualio futuri

LEADER DI PREZZO

Ecc.

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COMPORTAMENTOCOORDINATO

STABILE:fattori facilitanti

NUMERO LIMITATO DI IMPRESE

TECNOLOGIE E STRUTTUREDEI COSTI SIMILI

CAPACITÀ PRODUTTIVE SIMILI

LEGAMI STRUTTURALI

es., partecipazionireciprche

Fattori legati alle imprese

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Fattori di mercato

COMPORTAMENTOCOORDINATO

STABILE:fattori facilitanti

BARRIERE ALL‘INGRESSO

INELASTICITÀ DELLA DOMANDA

PRODOTTI POCO DIFFERENZIATI

POCA INNOVAZIONE

ECC.

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COME FARE PER SCOPRIRLI ?

INCORAGGIAREA „CONFESSARE“

c.d. programma di leniency (clemenza)

Sanzione ridottaSanzione non comminata

DIFFICILE!

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VENDITORE

COMPRATORE/RIVENDITORE

CONSUMATORI

INTESE VERTICALI

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VENDITORE

COMPRATORE

CONSUMATORI

COMPRATORECOMPRATORE

prezzoimposto

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VENDITORE

COMPRATORE COMPRATORECOMPRATORE

territorioesclusivo

X

CONSUMATORI

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VENDITORE

COMPRATORE COMPRATORECOMPRATORE

mono-marchismo

VENDITORE

X

X

X

X

CONSUMATORI

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VENDITORE

COMPRATORE COMPRATORECOMPRATORE

distribuzioneselettiva

COMPRATORE

X

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l‘impresa che non detiene potere dimercato può aumentare gli utili solo

ottimizzando i processi di fabbricazionee distribuzione

#se l‘impresa detiene potere di mercato

si deve verificare se essa, tramite le inteseverticali, non intenda accrescere gli utili aspese dei concorrenti diretti, aumentando i

loro costi, nonché a detrimento dei suoi clientie in ultima analisi dei consumatori,

appropriandosi di una parte del loro margine

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effetto di escluderealtri fornitori o

acquirenti dal mercato permezzo della creazione di

barriere all‘accesso

riduzione della concorrenza fra marche

all‘interno del punto vendita

riduzione della concorrenza fra marche per mezzo

della agevolazione dellacollusione fra fornitori

riduzione della concorrenza all‘interno della marca fra

distributori della stessa marca

creazione di ostacoli allaintegrazione dei mercati

EFFETTI NEGATIVI EFFETTI POSITIVI

permettere la realizzazione dilivelli di investimenti e di vendite

ottimali

aprire od accedere a nuovi mercati

soluzione al problema dellarinuncia all‘

investimento a causa del rischio che la controparte

si comporti in modo opportunistico

soluzione del problema delparassitismo di certificazione

soluzione del problemadella rinuncia all‘investimento

in caso di trasferimento consistente di know-how

ALTRE...

BILANCIAMENTO

(3)

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B

I

L

A

N

C

I

A

M

E

N

T

O

restrizioni verticalimesse in atto da impresa

che detiene potere dimercato presumibilmente

dannose

più grave la restrizioneinterbrand che intrabrand

più ampi gli investimenti realizzati,più giustificabile la restrizione

le restrizioni verticali collegate alla penetrazione di nuovi mercati non

limitano in via di massima la concorrenza

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SE P DETIENE UNA QUOTA DI MERCATONON SUPERIORE AL 30% SI PRESUME

PREVALENTE IL MIGLIORAMENTODELLA DISTRIBUZIONE

esenzione per categoria

SI PRESUME CHE AI CONSUMATORI VENGA RISERVATA UNA CONGRUAPARTE DELL‘UTILE CHE NE DERIVA

30% D se accordo di acquisto esclusivo

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(4) le restrizioni gravi previste dal regolamento di esenzione per categoria

•prezzo imposto

• ripartizionedei mercati (peròvarie eccezioni

altre..

ESENZIONE PERCATEGORIA NON

SI APPLICA

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POSIZIONEDOMINANTE

POTERE DI MERCATO„CONSIDEREVOLE“ (substantial)

VIETATO ABUSO

non il mero possesso,no il raggiungimento dellapd tramite una concorrenza„di merito“

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Art. 102 TFUE

È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimil per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

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ABUSO DELLAPOSIZIONE

DOMINANTE

particolare RESPONSABILITA’ dell’impresa in posizione dom.

„qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenzao ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio peril fatto che vi opera un‘impresa in posizione dominante,

il grado di concorrenza è già ridotto“

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APPROCCIO „TRADIZIONALE“

accertamento della posizione dominante

accertamento dell‘abuso della posizione dominante

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POSIZIONE DOMINANTE

posizione indipendente

non soggetta ad effettivecostrizioni concorrenziali

POTERE DI MERCATOSOSTANZIALE (CONSIDEREVOLE)

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INDICATORI DI POTERE DI MERCATO

QUOTA DI MERCATO

in termini assoluti e/o relativi

temporanea o possedutaper lungo tempo

BARRIERE ALL‘INGRESSOo ALLA ESPANSIONE

LEGALI

CAPACITÀ ESPANSIVE LIMITATE

ECONOMIE DI SCALA O SCOPO

ACCESSO PRIVILEGIATOA MATERIE PRIME

RETE DISTRIBUTIVA CAPILLARE,DIFFICILMENTE REPLICABILE

ALTRO…

„SWITCHING COSTS“

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IMPRESA

individuale

collettiva

imprenditore

società

però società senzaimpresa

associazione

persona fisica

persona giuridica

punto di vistagiuridico

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• dell‘imprenditore stesso • di terzi (privati, banche)

rischia il propriopatrimonio

pretendono unaremunerazione

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CONCETTO DI IMPRESA

centrale

concetto di imprenditore commerciale

sottoposizione al fallimento ed alle altre procedureconcorsuali

no fall. impresa agricola,neppure se di grandi dimensioni

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Art. 2082 c.c. Imprenditore È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Nozione di azienda

Art. 2555. L`azienda è il complesso dei beni organizzati dall`imprenditore per l`esercizio dell`impresa

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ACQUISTO dellaqualifica

di imprenditore

esercizio di fatto di un‘attività economica

attività economica svoltaprofessionalmente

attività economicaorganizzata

fine dell‘attività economica organizzataè la produzione di beni o servizi oppure lo scambio di beni

ex art. 2082 c.c.

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esercizio di fatto di un‘attività economica

pluralità di atti, fatti e contratti

pluralità di operazionieconomiche

ATTIVITÀ

ECONOMICA diretta alla produzionedi ricchezza

modalità che consentanoalmeno potenzialmente lacopertura dei costi con i ricavi

anche SENZAfine di lucro intesocome conseguimentodi un utile

art. 2247 c.c.

anche unicoaffare

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attività economica svoltaprofessionalmente

stabile e non occasionale

pr.: chi realizza un singolo affare?

pr.: deve essere l‘attività prevalente?

es.: costruzionedi una diga

es.: impiegato dello Stato chenei week-end gestisce un chiosco di bibite sulla spiaggia

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attività economicaorganizzata

organizzazione„produttiva“

coordinamento dei fattori della produzione

es., gioielliere?

pr.: necessaria l‘organizzazionedel lavoro altrui?

pr.: necessità di un minimodi „etero-organizzazione“?

organizzazione anche di fattori diversi dal lavoro personale dell‘imprenditore

es., un mediatore è imprenditore olavoratore autonomo ?

lavoro e capitalipersonali dell‘impr.

solo lavoro propriono capitali

d1: capacità di combinare fra loro i mezzi della produzione è centrale d2: organizzazione non requisito

autonomo: espressione di teoriapolitico-economica a giustificazionedel profitto

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fine dell‘attività economica organizzataè la produzione di beni o servizi oppure lo scambio di beni

attività che produce ricchezza

pr.: necessaria la destinazioneal mercato?

d. maggioritaria: SI

es., costruttore di appartamento perabitazione propria

pdv economico

impresa/mercato: binomio necessario

perché, altrimenti, manca la professionalità

perché non ricorrono esigenze di tuteladei terzi

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l‘esercizio di l‘attività economica illegittimadà luogo ad un‘impresa?

necessità di tutela dell‘affidamento dei terzi

attività vietata in modo assoluto

es., contrabbando

attività esercitata in difetto dellenecessarie autorizzazioni

NO norme poste a favoredell‘imprenditore

SI norme a tutela dei terzi

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attività esercitata in nome proprio?

pr.: imprenditore occulto

A

B (prestanome)

C2

C2

C3

CHI è imprenditore?

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A

B (prestanome)

C1

C2

C3

mandato senzarappresentanza

a

ffida

men

toart. 1705 cc.

POTERE DI DIREZIONE

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d1 colui nel cui nome l‘attivitàviene svolta

d2 imprenditore solo il prestanomeresponsabile anche l‘impr.occulto

chi dirige l‘impresa deveassumersene il rischio

d3

fallisce anche l‘impr.occulto

Teoria dell‘imprenditoreocculto

necessità dellaspendita del nome

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Teoria dell‘imprenditore

occulto

art.147 c.2, l. fall.fallimento soci ill. respassieme alla società

anche senzaspendita del nomeG

fallimento dellasocietà occulta

fallimento del soggetto – imprenditore individuale- occulto

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A

B (prestanome)

C1

C2

C3

a

ffida

men

to

C4

C5

C6

a

ffida

men

to

danno dei creditoripersonali del dominusche non potevanoconoscere l‘esistenzadell‘attività economicatramite prestanome

tutela dei creditoridel prestanomeoltre all‘affidamento

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SI fallimento di socio occulto di società occulta

NO fallimento dell‘impr. occulto

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LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

TITOLO INORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE

DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

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Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della Concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

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a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita b) ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

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