Articolo 3 Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza...
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Articolo 3Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l'articolo 81 del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo 82 del trattato, esse applicano anche l'articolo 82 del trattato.
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio
2. Dall'applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza non può scaturire il divieto di accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri che non impongono restrizioni alla concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, che soddisfano le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato o che sono disciplinati da un regolamento per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose che vietino o sanzionino le condotte unilaterali delle imprese.
CONSUMATORI / UTILIZZATORI
A B C
effetti restrittivi della concorrenza?
effetti benefici ?
teoria classica
teoria neoclassica
teoria ordoliberale
teorie dinamiche schumpeteriana
ora: moderna teoria industriale
austriaca
neo-schumpeteriana
„MORE ECONOMIC APPROACH“
„ECONOMICS-BASED APPROACH
EFFETTI RESTRITTIVI BENESSERE DEL CONSUMATORE ?
EFFETTI BENEFICI EFFICIENZA
strumenti
sviluppi nella teoria dell‘oligopolio
teoria dei giochi, ecc.
situazioni di equilibrio: pensiero neoclassico
teorie di agency, problemi di informazione, ecc.
econometria, simulazioni, ecc.
Valutazione in base all‘art.101, par.1
agli accordi di cooperazioneorizzontale che abbiano per oggetto o pereffetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
VIETATI
„problemi di concorrenza“ „benefici economici“
fissazione dei prezzio della produzioneripartizionedei mercatimantenere, ottenere oaumentare potere di mercato
effetti di mercato negativi sui prezzi, la produzione,l‘innovazione o la varietàe la qualità dei prodotti
condivisione dei rischi
realizzare economie
condivisione di know-how
più veloce introduzione di innovazioni sul mercato
LINEE DIRETTRICI
art. 101.1 ?accordi che vi rientranoquasi sempre
accordi che non virientrano quasi mai
per la naturadell‘accordo
ALTRI: necessario un esamedegli effetti degli accordi
art. 101.3 ? beneficieconomici ?
QUADRO DI ANALISIfondato su
criterieconomici
(II) potere di mercato delle parti(III) altri fattori relativialla struttura delmercato
(I) natura dell‘accordo
(IV) benefici economici
(II) posizione delle parti nei mercatiinteressati dalla cooperazione
scopo dell‘analisideterminare se le parti possano, grazie alla cooperazione, mantenere, acquisire o rafforzare il loro poteredi mercato
ovvero
se abbiano la capacità di causareeffetti negativi sul mercato in relazioneai prezzi, alla produzione, all'innovazioneo alla varietà o qualità delle mercie dei servizi.
potere di mercato sufficientea causare degli effetti restrittivi
somma delle quotedi mercato
grado di concentrazionedel mercato
numero
posizione
dei concorrenti
INDICI
somma dei quadrati delle quotedi mercato detenute dai concorrenti
concentrazione
bassa: max 1000moderata: tra 1000 e1800
elevata: oltre 1800
prima: 30%, 25%, 25%, 20% 900 + 625 + 625 + 400 = 2550dopo: 30% + 25% cooperazione 3025 + 625 + 400 = 4050
es.
coefficiente di concentrazionedelle imprese leaderHerfindahl-Hirschman („HH“)
somma delle quote di mercatodei principali concorrenti
(III) altri fattori
stabilità delle quote di mercato nel tempo
barriere all‘ingresso
probabilità di altri ingressi
potere di contrattazione degliacquirenti/fornitori
natura dei prodotti
FATTORISPECIFICI
se prevedibili delle ripercussionisulla concorrenza in tema di innovazione
quando tali ripercussioni non possono essere valutate in modo adeguatoattraverso l‘esame dei mercati preesistenti
LINEE DIRETTRICI
art. 101.1 ?accordi che vi rientranoquasi sempreaccordi che non virientrano quasi mai
per la naturadell‘accordo
ALTRI: necessario un esamedegli effetti degli accordi
art. 101.3 ? ( IV) beneficieconomici ?
Valutazione in base all‘art. 101, par.3 migliorare la produzione o la distribuzione
dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico
efficienze staticheo dinamiche
„beneficieconomici“
possono compensare glieffetti restrittivi della concorrenza
combinazione e integrazionedi varie competenze o risorse
efficienze documentateconsiderazioni ipoteticheo dichiarazioni generali nonsono sufficientinon si tiene conto del risparmio dei costi da-riduzione produzione- ripartizione mercati- puro esercizio del potere di mercato
„congrua parte dell‘utileriservata ai consumatori“
dipende dall‘intensità della concorrenzasul mercato rilevante
economie di costi passate aiconsumatori grazie ad una diminuzione die prezzi
imprese stimolate a lanciaresul mercato nuovi prodotti ilpiù rapidamente possibile
„carattere indispensabile delle restrizioni“
esistono mezzi meno restrittiviper ottenere vantaggi comparabili?
situazione di mercato
durata dell‘accordo
„ non eliminazionedella concorrenza per una parte sostanziale dei prodottidi cui trattasi“
non esentabile, di regola, un accordo grazieal quale un‘impresa rafforzi o acquisti unaposizione dominante
COME SI ARRIVA AL
COMPORTAMENTO COORDINATO?
ACCORDO ESPLICITOprezzoquantitàquote di mercatoecc.
SCAMBI DI INFORMAZIONI
es., su prezzi attualio futuri
LEADER DI PREZZO
Ecc.
COMPORTAMENTOCOORDINATO
STABILE:fattori facilitanti
NUMERO LIMITATO DI IMPRESE
TECNOLOGIE E STRUTTUREDEI COSTI SIMILI
CAPACITÀ PRODUTTIVE SIMILI
LEGAMI STRUTTURALI
es., partecipazionireciprche
Fattori legati alle imprese
Fattori di mercato
COMPORTAMENTOCOORDINATO
STABILE:fattori facilitanti
BARRIERE ALL‘INGRESSO
INELASTICITÀ DELLA DOMANDA
PRODOTTI POCO DIFFERENZIATI
POCA INNOVAZIONE
ECC.
COME FARE PER SCOPRIRLI ?
INCORAGGIAREA „CONFESSARE“
c.d. programma di leniency (clemenza)
Sanzione ridottaSanzione non comminata
DIFFICILE!
VENDITORE
COMPRATORE/RIVENDITORE
CONSUMATORI
INTESE VERTICALI
VENDITORE
COMPRATORE
CONSUMATORI
COMPRATORECOMPRATORE
prezzoimposto
VENDITORE
COMPRATORE COMPRATORECOMPRATORE
territorioesclusivo
X
CONSUMATORI
VENDITORE
COMPRATORE COMPRATORECOMPRATORE
mono-marchismo
VENDITORE
X
X
X
X
CONSUMATORI
VENDITORE
COMPRATORE COMPRATORECOMPRATORE
distribuzioneselettiva
COMPRATORE
X
l‘impresa che non detiene potere dimercato può aumentare gli utili solo
ottimizzando i processi di fabbricazionee distribuzione
#se l‘impresa detiene potere di mercato
si deve verificare se essa, tramite le inteseverticali, non intenda accrescere gli utili aspese dei concorrenti diretti, aumentando i
loro costi, nonché a detrimento dei suoi clientie in ultima analisi dei consumatori,
appropriandosi di una parte del loro margine
effetto di escluderealtri fornitori o
acquirenti dal mercato permezzo della creazione di
barriere all‘accesso
riduzione della concorrenza fra marche
all‘interno del punto vendita
riduzione della concorrenza fra marche per mezzo
della agevolazione dellacollusione fra fornitori
riduzione della concorrenza all‘interno della marca fra
distributori della stessa marca
creazione di ostacoli allaintegrazione dei mercati
EFFETTI NEGATIVI EFFETTI POSITIVI
permettere la realizzazione dilivelli di investimenti e di vendite
ottimali
aprire od accedere a nuovi mercati
soluzione al problema dellarinuncia all‘
investimento a causa del rischio che la controparte
si comporti in modo opportunistico
soluzione del problema delparassitismo di certificazione
soluzione del problemadella rinuncia all‘investimento
in caso di trasferimento consistente di know-how
ALTRE...
BILANCIAMENTO
(3)
B
I
L
A
N
C
I
A
M
E
N
T
O
restrizioni verticalimesse in atto da impresa
che detiene potere dimercato presumibilmente
dannose
più grave la restrizioneinterbrand che intrabrand
più ampi gli investimenti realizzati,più giustificabile la restrizione
le restrizioni verticali collegate alla penetrazione di nuovi mercati non
limitano in via di massima la concorrenza
SE P DETIENE UNA QUOTA DI MERCATONON SUPERIORE AL 30% SI PRESUME
PREVALENTE IL MIGLIORAMENTODELLA DISTRIBUZIONE
esenzione per categoria
SI PRESUME CHE AI CONSUMATORI VENGA RISERVATA UNA CONGRUAPARTE DELL‘UTILE CHE NE DERIVA
30% D se accordo di acquisto esclusivo
(4) le restrizioni gravi previste dal regolamento di esenzione per categoria
•prezzo imposto
• ripartizionedei mercati (peròvarie eccezioni
altre..
ESENZIONE PERCATEGORIA NON
SI APPLICA
POSIZIONEDOMINANTE
POTERE DI MERCATO„CONSIDEREVOLE“ (substantial)
VIETATO ABUSO
non il mero possesso,no il raggiungimento dellapd tramite una concorrenza„di merito“
Art. 102 TFUE
È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimil per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
ABUSO DELLAPOSIZIONE
DOMINANTE
particolare RESPONSABILITA’ dell’impresa in posizione dom.
„qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenzao ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio peril fatto che vi opera un‘impresa in posizione dominante,
il grado di concorrenza è già ridotto“
APPROCCIO „TRADIZIONALE“
accertamento della posizione dominante
accertamento dell‘abuso della posizione dominante
POSIZIONE DOMINANTE
posizione indipendente
non soggetta ad effettivecostrizioni concorrenziali
POTERE DI MERCATOSOSTANZIALE (CONSIDEREVOLE)
INDICATORI DI POTERE DI MERCATO
QUOTA DI MERCATO
in termini assoluti e/o relativi
temporanea o possedutaper lungo tempo
BARRIERE ALL‘INGRESSOo ALLA ESPANSIONE
LEGALI
CAPACITÀ ESPANSIVE LIMITATE
ECONOMIE DI SCALA O SCOPO
ACCESSO PRIVILEGIATOA MATERIE PRIME
RETE DISTRIBUTIVA CAPILLARE,DIFFICILMENTE REPLICABILE
ALTRO…
„SWITCHING COSTS“
IMPRESA
individuale
collettiva
imprenditore
società
però società senzaimpresa
associazione
persona fisica
persona giuridica
punto di vistagiuridico
• dell‘imprenditore stesso • di terzi (privati, banche)
rischia il propriopatrimonio
pretendono unaremunerazione
CONCETTO DI IMPRESA
centrale
concetto di imprenditore commerciale
sottoposizione al fallimento ed alle altre procedureconcorsuali
no fall. impresa agricola,neppure se di grandi dimensioni
Art. 2082 c.c. Imprenditore È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Nozione di azienda
Art. 2555. L`azienda è il complesso dei beni organizzati dall`imprenditore per l`esercizio dell`impresa
ACQUISTO dellaqualifica
di imprenditore
esercizio di fatto di un‘attività economica
attività economica svoltaprofessionalmente
attività economicaorganizzata
fine dell‘attività economica organizzataè la produzione di beni o servizi oppure lo scambio di beni
ex art. 2082 c.c.
esercizio di fatto di un‘attività economica
pluralità di atti, fatti e contratti
pluralità di operazionieconomiche
ATTIVITÀ
ECONOMICA diretta alla produzionedi ricchezza
modalità che consentanoalmeno potenzialmente lacopertura dei costi con i ricavi
anche SENZAfine di lucro intesocome conseguimentodi un utile
art. 2247 c.c.
anche unicoaffare
attività economica svoltaprofessionalmente
stabile e non occasionale
pr.: chi realizza un singolo affare?
pr.: deve essere l‘attività prevalente?
es.: costruzionedi una diga
es.: impiegato dello Stato chenei week-end gestisce un chiosco di bibite sulla spiaggia
attività economicaorganizzata
organizzazione„produttiva“
coordinamento dei fattori della produzione
es., gioielliere?
pr.: necessaria l‘organizzazionedel lavoro altrui?
pr.: necessità di un minimodi „etero-organizzazione“?
organizzazione anche di fattori diversi dal lavoro personale dell‘imprenditore
es., un mediatore è imprenditore olavoratore autonomo ?
lavoro e capitalipersonali dell‘impr.
solo lavoro propriono capitali
d1: capacità di combinare fra loro i mezzi della produzione è centrale d2: organizzazione non requisito
autonomo: espressione di teoriapolitico-economica a giustificazionedel profitto
fine dell‘attività economica organizzataè la produzione di beni o servizi oppure lo scambio di beni
attività che produce ricchezza
pr.: necessaria la destinazioneal mercato?
d. maggioritaria: SI
es., costruttore di appartamento perabitazione propria
pdv economico
impresa/mercato: binomio necessario
perché, altrimenti, manca la professionalità
perché non ricorrono esigenze di tuteladei terzi
l‘esercizio di l‘attività economica illegittimadà luogo ad un‘impresa?
necessità di tutela dell‘affidamento dei terzi
attività vietata in modo assoluto
es., contrabbando
attività esercitata in difetto dellenecessarie autorizzazioni
NO norme poste a favoredell‘imprenditore
SI norme a tutela dei terzi
attività esercitata in nome proprio?
pr.: imprenditore occulto
A
B (prestanome)
C2
C2
C3
CHI è imprenditore?
A
B (prestanome)
C1
C2
C3
mandato senzarappresentanza
a
ffida
men
toart. 1705 cc.
POTERE DI DIREZIONE
d1 colui nel cui nome l‘attivitàviene svolta
d2 imprenditore solo il prestanomeresponsabile anche l‘impr.occulto
chi dirige l‘impresa deveassumersene il rischio
d3
fallisce anche l‘impr.occulto
Teoria dell‘imprenditoreocculto
necessità dellaspendita del nome
Teoria dell‘imprenditore
occulto
art.147 c.2, l. fall.fallimento soci ill. respassieme alla società
anche senzaspendita del nomeG
fallimento dellasocietà occulta
fallimento del soggetto – imprenditore individuale- occulto
A
B (prestanome)
C1
C2
C3
a
ffida
men
to
C4
C5
C6
a
ffida
men
to
danno dei creditoripersonali del dominusche non potevanoconoscere l‘esistenzadell‘attività economicatramite prestanome
tutela dei creditoridel prestanomeoltre all‘affidamento
SI fallimento di socio occulto di società occulta
NO fallimento dell‘impr. occulto
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
TITOLO INORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE
DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della Concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita b) ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.