ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela...

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ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. ART. 2 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, … Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari , e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici; … b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento; c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione … d) medico competente ART. 3 -Misure generali di tutela 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1) - Estratto da DLgs 626/94 -

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ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

ART. 2 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, … Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici; …b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento; c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione …d) medico competente

ART. 3 -Misure generali di tutela 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (1)- Estratto da DLgs 626/94 -

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ART. 5 - Obblighi dei lavoratori 1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza …e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; …h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro

Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (2)- Estratto da DLgs 626/94 -

Art. 93 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori - I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3;

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RISCHI DA ATTIVITà IN LABORATORIO

CHIMICO

Sostanze tossiche

Sostanze combustibili

Termico

Meccanico

Elettrico

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Cronica

Tossicità

Acuta

Sostanze combustibiliInfiammabili

Facilmente infiammabili

Esplosive

TermicoAlte Temperature

Basse temperature

Meccanico

Oggetti taglienti, vetro

Cadute, traumi

Elettrico

Folgorazione

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Classificazione del rischio chimico

Classificazione delle sostanze pericolose• esplosive• comburenti• facilmente infiammabili• tossiche• nocive• corrosive• irritanti• altamente infiammabili• altamente tossiche• pericolose per l’ambiente• cancerogene• teratogene• mutagene

Ad ogni sostanza corrisponde: uno o più simboli di pericolosità (riportati sull’etichetta)una scheda di sicurezza

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SIMBOLI DI PERICOLOSITà (1)

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SIMBOLI DI PERICOLOSITà (2)

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SIMBOLI DI PERICOLOSITà (3)

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Schede di sicurezza

Nelle schede di sicurezza devono essere riportate: misure in caso di fuoriuscita accidentale manipolazione e stoccaggio controllo della esposizione e protezione individuale proprietà chimico-fisiche stabilità e reattività informazioni tossicologiche informazioni ecologiche identificazione del preparato e società produttrice composizione/informazione sugli ingredienti identificazione dei pericoli misure di primo soccorso misure antincendio considerazioni sullo smaltimento informazioni sul trasporto informazioni sulla regolamentazione (frasi R ed S) altre eventuali informazioni

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FRASI r (RISCHIO)

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FRASI s (SICUREZZA)

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COMBINAZIONI FRASI r E s

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Come proteggersi dal

rischio chimico

1. Usando il BUONSENSO

2. Utilizzando i dispositivi di protezione individuali: CAMICE IN COTONE, GUANTI E OCCHIALI (anche quando si faccia uso di occhiali da vista)

3. Operando SOTTO CAPPA ogni qual volta si utilizzino sostanze volatili potenzialmente tossiche o si preveda lo sviluppo di fumi tossici

4. Consultando le SCHEDE DI SICUREZZA delle sostanze con le quali si prevede di venire in contatto durante lo svolgimento di ogni singola esperienza di laboratorio

5. Annotando le FRASI R ed S, prima di svolgere qualsiasi attività

6. Considerando PERICOLOSA, a titolo precauzionale, ogni sostanza di cui NON SI CONOSCANO perfettamente le proprietà

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Come proteggersi dal

Rischio fisico

1. Usando il BUONSENSO

2. Utilizzando con attenzione la VETRERIA, eliminando prontamente il materiale incrinato o eventuali frammenti di vetro ed EVITANDO DI FAR LEVA sul vetro, quando lo si manipola

3. MUOVENDOSI CON CAUTELA all’interno del laboratorio, evitando di correre, di compiere movimenti bruschi, ecc., soprattutto quando ci si sposta tenendo in mano dei prodotti chimici

4. Tenendo conto dei possibili rischi derivanti da operazioni svolte sotto PRESSIONE o in depressione (es. pompe da vuoto) oppure ad ALTA TEMPERATURA (es. surriscaldamento, scoppi, incendi provocati dall’uso di fiamme libere, ecc.)

5. Tenendo conto che i SOLVENTI VOLATILI possono sviluppare pressioni non trascurabili e possono essere facilmente infiammabili

6. FISSANDO sempre le APPARECCHIATURE IN VETRO con gli apposito sostegni (es. inserendo le beute da vuoto sui sostegni appositi, prima di utilizzarle)

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L’OCCHIO è soggetto ai seguenti rischi:

Meccanico urti

schegge

vetro

Chimicovapori

liquidi

polveri

L’OCCHIO è esposto a molti pericoli!

DEVE ESSERE PROTETTO

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Come prevenire gli incendi

• Non lasciare MAI fiamme libere incustodite • Non usare fiamme libere per riscaldare liquidi

infiammabili• Prima di accendere una fiamma, allontanare tutte le

sostanze infiammabili dalle vicinanze• Non eliminare solventi organici attraverso gli

scarichi dei lavandini• Se si avverte odore di gas, segnalarlo IMMEDIATAMENTE

e spegnere tutte le fiamme libere

Interventi in caso di incendio

• Se il fuoco si è sviluppato in un piccolo recipiente,

COPRIRLO con un recipiente più grosso, in modo da

soffocare le fiamme• Se l’incendio è di dimensioni più estese, intervenire

con COPERTE ININFIAMMABILI o con gli

ESTINTORI opportuni• NON utilizzare ACQUA per spegnere incendi originatisi

da apparecchiature elettriche

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NORME per lo smaltimento dei rifiuti

I rifiuti delle operazioni di laboratorio vanno smaltiti come segue:

• le soluzioni contenenti METALLI PESANTI vanno raccolte in appositi contenitori

• analogamente si procede per i SOLVENTI ORGANICI

• le soluzioni contenenti METALLI LEGGERI (Na, K, Ca, Mg), che non sono dannosi per l’ambiente possono essere gettate nello scarico del lavandino, in flusso d’acqua corrente

• le soluzioni di ACIDI e BASI, se diluite, possono essere scaricate nel lavandino in flusso di acqua corrente; altrimenti vanno gettate nel bidone di raccolta dei METALLI

• i VETRI vanno gettati negli appositi contenitori

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• l’uso dei guanti va LIMITATO ai casi di reale necessità

• non si esce mai dal laboratorio indossando i guanti

• le aree di lavoro devono essere mantenute SGOMBRE E PULITE; eventuali versamenti devono essere immediatamente assorbiti ed eliminati

• è severamente VIETATO FUMARE, BERE O MANGIARE in laboratorio

• è PROIBITO effettuare esperimenti non autorizzati

• NON ASSAGGIARE mai le sostanze chimiche e NON PRELEVARE mai liquidi mediante pipette, aspirando con la bocca

• quando si apre un qualsiasi recipiente o si riscaldano provette, EVITARE di dirigerne l’imboccatura verso se stessi o altre persone

• per annusare l’odore di una sostanza, NON AVVICINARE mai IL VOLTO al recipiente, ma dirigere i vapori verso il naso, aiutandosi con la mano

• EVITARE di utilizzare quantità di reagenti superiori allo stretto necessario

• NON aggiungere MAI ACQUA all’ACIDO

• è VIETATO introdurre PIPETTE o CONTAGOCCE nelle bottiglie dei reagenti

• al termine della giornata, PULIRE ACCURATAMENTE banconi, cappe e bilance e controllare che i RUBINETTI del gas e dell’acqua siano chiusi e che tutti gli STRUMENTI siano spenti

NORME GENERALI