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La nuova sicurezza sul lavoro Tutti gli adempimenti in 50 schede, il formulario, le faq

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La nuova sicurezza sul lavoroTutti gli adempimenti in 50 schede,

il formulario, le faq

A cura di: Area Ambiente, Innovazione e Utilities Confcommercio

Editing: Francesco Rossi - Area Comunicazione e Immagine Confcommercio

© 2008 Confcommercio

Sommario

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Sommario

SOMMARIO I

INTRODUZIONE 1

TITOLO 1 - TUTTI GLI ADEMPIMENTI IN 50 SCHEDE 5

1. Ambiente di lavoro 7

1.1 Concessione edilizia 7

1.2 Denuncia di inizio attività (D.I.A.) 11

1.3 Certificato di agibilità 14

1.4 Notifica di nuovo insediamento o modifiche sostanziali 16

1.5 Autorizzazione sanitaria 18

1.6 Requisiti ambienti di lavoro 21

2. Gestione della sicurezza 26

2.1 Servizio di prevenzione e protezione 26

2.2 Documento di valutazione dei rischi 31

2.3 Riunione periodica 34

2.4 Sopralluogo negli ambienti di lavoro 36

2.5 Informazione e formazione dei lavoratori 37

2.6 Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 43

2.7 Registro infortuni 46

2.8 Denuncia di infortunio 47

2.9 Denuncia di malattia professionale 48

2.10 Segnaletica di sicurezza 49

2.11 Dispositivi di protezione individuale (DPI) 50

3. Antincendio e gestione delle emergenze 53

3.1 Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) 53

3.2 Registro antincendio 55

3.3 Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze 57

3.4 Valutazione rischio incendio 59

3.5 Piano di emergenza 61

3.6 Informazione e programmazione degli interventi 62

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3.7 Esercitazione di evacuazione 63

3.8 Pronto soccorso 64

4. Sorveglianza sanitaria 66

4.1 Nomina del medico competente 66

4.2 Sorveglianza sanitaria 68

4.3 Accertamenti sanitari periodici per l’idoneità al lavoro (A.S.P.) 69

4.4 Idoneità alla mansione 71

5. Gestione dei rischi 72

5.1 Esposizione a rumore 72

5.2 Esposizione a vibrazioni 74

5.3 Esposizione ad amianto 76

5.4 Movimentazione manuale dei carichi 78

5.5 Videoterminali 79

5.6 Agenti cancerogeni 81

5.7 Agenti biologici 83

5.8 Sostanze e preparati pericolosi - Agenti chimici 85

5.9 Atmosfere esplosive 88

5.10 Gas tossici 89

5.11 Sostanze radioattive 91

5.12 Sforzi ripetuti degli arti superiori 92

5.13 Esposizione a campi elettromagnetici 93

5.14 Impianti ed apparecchiature elettriche 95

5.15 Esposizione a radiazioni artificiali 97

6. Impianti elettrici 99

6.1 Certificato di conformità degli impianti 99

6.2 Controllo ed installazione di impianti di messa a terra, dispositivi contro le scariche

atmosferiche e impianti elettrici in luoghi a rischio di esplosione 103

7. Macchine e attrezzature di lavoro 105

7.1 Macchine e attrezzature di lavoro 105

7.2 Attrezzature a pressione - Insiemi 107

7.3 Requisiti minimi per l’uso delle attrezzature di lavoro 111

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Sommario

TITOLO 2 - FORMULARIO 113

1. Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi e dell’adempimento

degli obblighi ad essa correlati 115

2. Richiesta di copia del documento di valutazione dei rischi 116

3. Schema di documento di valutazione dei rischi 117

4. Riepilogo delle informazioni sui rischi aziendali fornite ai lavoratori 123

5. Convocazione di riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi 125

6. Convocazione di riunione di prevenzione e protezione dai rischi in caso di

variazione delle condizioni di esposizione al rischio 127

7. Verbale di riunione di prevenzione e protezione dai rischi 129

8. Delega di attribuzioni 131

9. Designazione degli addetti al SPP 134

10. Nomina del RSPP interno 136

11. Designazione di dirigente o preposto alla carica di Responsabile del Servizio

di Prevenzione e Protezione 139

12. Designazione di altra figura professionale alla carica di Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione 141

13. Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Esterno di

Prevenzione e Protezione 143

14. Contratto per Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e

Protezione 145

15. Nomina del medico competente 152

16. Accettazione incarico di medico competente 156

17. Cessazione dell’incarico del medico 157

18. Visita medica 158

19. Cartella sanitaria e di rischio 162

20. Conservazione della cartella sanitaria e di rischio 163

21. Designazione del lavoratore incaricato del pronto soccorso 164

22. Designazione del lavoratore incaricato della lotta antincendio 166

La nuova sicurezza sul lavoro

TITOLO 3 - F.A.Q. 169

1. Campo di applicazione 171

2. Lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, impresa familiare 174

3. Valutazione dei rischi 176

4. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi 180

5. Delega di funzioni 184

6. Costi della sicurezza 187

7. Comunicaizoni all’Inail 188

8. Modelli organizzativi d’impresa 189

9. Medico competente 190

10. Formazione 191

11. Libretto formativo per la sicurezza 192

12. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 193

13. Aspetti sanzionatori 194

14. Disposizioni particolari: rischi da agenti fisici (Titolo VIII del T.U.) 196

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Introduzione

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Introduzione

La recente pubblicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in tema di

salute e sicurezza sul lavoro, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico nume-

rosi adempimenti procedurali, sia di carattere formale che sostanziale, a carico del

datore di lavoro e di tutti gli altri soggetti coinvolti. Si va dalle procedure di gestio-

ne della prevenzione, alla valutazione dei rischi, al servizio di prevenzione e prote-

zione, alla formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, alla sorve-

glianza sanitaria fino alla gestione delle emergenze. Inoltre l’adozione sempre più

diffusa di sistemi di gestione da parte delle imprese, volti al mantenimento e al

miglioramento della qualità dell’ambiente e alla prevenzione e protezione della sicu-

rezza e salute negli ambienti di lavoro, necessitano di adeguati strumenti di valuta-

zione della conformità legislativa e degli adempimenti ad essa correlata.

Questa pubblicazione vuole rappresentare uno strumento utile per orientare le

aziende, fornendo loro l’elenco dei principali adempimenti normativi vigenti, le

modalità di espletamento e la loro frequenza di aggiornamento.

Al fine di rendere agevole la consultazione, gli aspetti inerenti la gestione della sicu-

rezza e la tutela della salute negli ambienti di lavoro sono stati suddivisi nelle seguen-

ti sezioni:

1. Documentazione relativa agli ambienti di lavoro, come concessione edilizia e

certificato di agibilità, requisiti dei locali, ecc.;

2. Documenti relativi all’organizzazione e gestione della sicurezza in azienda,

come nomine dei soggetti incaricati, verbali riunioni periodiche, ecc.;

3. Documenti relativi alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze;

4. Documenti riguardanti la sorveglianza sanitaria;

5. Documenti relativi alla gestione dei rischi, come rumore, vibrazioni, amianto,

movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, ecc.;

6. Documenti relativi agli impianti elettrici;

La nuova sicurezza sul lavoro

7. Documenti relativi a macchine, attrezzature e impianti.

Il volume raccoglie inoltre le formule indispensabili per la corretta gestione degli

adempimenti in materia di sicurezza del lavoro. Per ciascun soggetto sono stati rag-

gruppati e descritti gli obblighi legislativi cui deve adempiere, con i riferimenti alla

modulistica di sicurezza appositamente predisposta. Completa la guida una raccol-

ta delle principali indicazioni interpretative che il Settore Ambiente confederale ha

fornito a fronte di quesiti pervenuti da imprese ed Associazioni.

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Titolo 1Tutti gli adempimenti

in 50 schede

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

1. Ambiente di lavoro

1.1 Concessione edilizia

Descrizione

La concessione edilizia è l’atto attraverso il quale il Sindaco autorizza all’esecuzio-

ne di opere edilizie di nuova costruzione o ristrutturazione.

La procedura per il rilascio del Permesso di costruire è interamente disciplinata

dagli artt. 10-15 del Testo Unico per l’edilizia (D.P.R. 380/01) e viene applicata per

i seguenti interventi edilizi:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità

immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfi-

ci, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,

comportino mutamenti della destinazione d’uso.

Soggetti interessati

Sono soggetti a concessione edilizia i seguenti interventi, elencati in via esemplifica-

tiva:

- costruzione di nuovi edifici;

- sostituzioni edilizie (ad eccezione degli interventi di manutenzione straordina-

ria che sono soggetti ad autorizzazione);

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- ristrutturazioni edilizie od urbanistiche, ricostruzioni parziali;

- sopraelevazioni o ampliamenti;

- restauri e risanamenti conservativi di edifici non residenziali (poiché quelli resi-

denziali sono soggetti a semplici autorizzazioni in base all’art. 7 della L.

94/1982, primo comma);

- demolizioni;

- modifiche strutturali;

- modifiche dell’aspetto esterno di opere esistenti;

- costruzione di cappelle private e gentilizie, cippi funebri, al di fuori dei cimite-

ri;

- edicole ed altri manufatti prefabbricati su suolo pubblico;

- attrezzature ricreative e sportive all’aperto (piscine, campi da tennis, ecc.);

- pertinenze a servizio di edifici esistenti (recinzioni, sistemazioni esterne, locali

accessori, ecc.), depositi di materiali e merci, demolizioni, rinterri e scavi, quan-

do sono soggetti ai vincoli delle leggi n. 1089/1939 e 1497/1939 (art. 7, L.

94/1982 2° comma).

Frequenza di aggiornamento

Aggiornamento non necessario.

Documenti necessari

L’impresa deve presentare la domanda di concessione edilizia al Comune allegando

ad essa tutta la documentazione necessaria all’istruttoria di competenza dei diversi

Uffici.

Sono pertanto da allegare:

- relazione tecnica, ove richiesta;

- grafici esplicativi (piante, sezioni, prospetti, relativi allo stato di fatto e allo stato

finale delle opere progettate);

- stralcio di zona del P.R.G., con l’identificazione dell’area interessata;

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

- calcoli planovolumetrici;

- schema smaltimento acque reflue;

- approvvigionamento dell’acqua potabile;

- sistema di smaltimento di rifiuti;

- calcolo del costo di costruzione e degli oneri;

- computo metrico delle opere;

- dichiarazione di conformità alla normativa vigente (in materia di installazione

di impianti tecnologici, di abbattimento di barriere architettoniche) ed al rego-

lamento d’igiene;

- atto di proprietà/titolo di possesso (anche in copia);

- progetto impianto elettrico (se dovuto);

- progetto impianti tecnologici (se dovuto);

- progetto edificio/impianto (se dovuto);

- impegnativa cessione aree a sedime stradale (se dovuta);

- impegnativa cessione aree a standard (se dovuta);

- altra documentazione prescritta per particolari interventi (parere dell’A.S.L. o

di aziende di gestione dei servizi o della Soprintendenza, visto dei Vigili del

fuoco, concessione in sanatoria, documentazione fotografica, ...);

- dati relativi all’immobile (ubicazione, mappali, tipologia d’intervento) ed ai sog-

getti coinvolti (titolare della concessione, progettista delle opere, esecutore dei

lavori, direttore dei lavori, soggetto che ha calcolato cementi armati).

La documentazione tecnica deve essere vistata da un professionista competente. Il

comune fornisce l’elenco della documentazione necessaria, perché la richiesta sia

completa, ed una modulistica che consente di semplificare gli adempimenti imposti

dalla vigente normativa.

Figure Aziendali coinvolte

Titolare / Legale Rappresentante; Responsabile dei lavori; R.S.P.P.; Preposti;

Lavoratori

La nuova sicurezza sul lavoro

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o progettazione; Consulenti

esterni (progettisti, geometra, ecc.); Imprese appaltatrici e subappaltatrici; Sindaco

del Comune territorialmente competente; Azienda Unitaria Sanitaria Locale

(AUSL) territorialmente competente; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Sopraintendenza

Allegati

Alla domanda occorre allegare tutta la documentazione necessaria all’istruttoria di

competenza dei diversi Uffici.

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

1.2 Denuncia di inizio attività (D.I.A.)

Descrizione

Per eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare e demolire quelle esistenti

ovvero per procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione ogni soggetto,

comunque interessato, deve essere in possesso preventivamente di un provvedimen-

to che gli consenta di operare. Questo provvedimento è la concessione edilizia o

l’autorizzazione, quest’ultima sostituita per molte opere dalla denuncia di inizio atti-

vità.

Note

La legge 662/1996 (art. 2, comma 60) ha semplificato le procedure relative alle

opere manutentive di minore impatto edilizio, introducendo l’istituto della dichiara-

zione d’inizio attività, che consente, nei fatti, all’impresa di agire senza che il comu-

ne dia il proprio esplicito assenso mediante l’emissione formale di un atto.

La denuncia di inizio di attività va presentata al Comune per i seguenti interventi:

- opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

- opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consisten-

ti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma del-

l’edificio;

- recinzioni, muri di cinta e cancellate;

- aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

- opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della

sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e,

limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all’art. 2

del D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, non modifichino la destinazione d’uso;

- impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposi-

zioni, a seguito della revisione o installazione di impianti esistenti;

La nuova sicurezza sul lavoro

- varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri

urbanistici e sulle volumetrie, che non cambiano la destinazione d’uso e la cate-

goria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni

contenute nella concessione edilizia;

- parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

Inoltre va espressamente indicato che gli interventi non sono in contrasto con vin-

coli o impedimenti, relativi agli immobili sui quali gli stessi devono essere eseguiti,

ove gli stessi:

- siano sottoposti alla legge n. 1089/1939 ("Tutela delle cose d’interesse artistico

e storico");

- siano sottoposti alla legge n. 1497/1939 ("Protezione delle bellezze naturali");

- siano sottoposti alla legge n. 394/1991 ("Legge quadro sulle aree protette");

- siano sottoposti a disposizioni immediatamente operative dei piani paesistici

regionali ( D.L. n. 312/1985 conv. in legge n. 431/1985 );

- siano sottoposti alla legge n. 183/1939 ("Norme per il riassetto organizzativo e

funzionale della difesa del suolo");

- siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressa-

mente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, sto-

ricoarcheologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimo-

niali;

- siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti urbanistici di pianificazione,

nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni

progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.

Quando il Comune riscontra l’assenza delle condizioni prescritte per la fattibilità di

opere mediante la denuncia di inizio attività, notifica agli interessati l’ordine moti-

vato di non effettuare le progettate trasformazioni (art. 4, comma 15).

La denuncia di inizio di attività (Allegato 1) va presentata almeno 20 giorni prima

dell’inizio dei lavori. Il comune può chiedere all’impresa una ulteriore dichiarazio-

ne contestuale all’avvio dei lavori, cui corrisponde un sopralluogo di un funzionario

comunale a ciò deputato, che constata l’effettivo inizio dell’attività.

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

Frequenza di aggiornamento

Aggiornamento non necessario.

Allegati

La denuncia va necessariamente corredata da apposita relazione del progettista dei

lavori, la quale deve asseverare (e per questo il progettista assume la condizione fun-

zionale di esercente servizio di pubblica necessità) la conformità delle opere da rea-

lizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi, nonché

il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. Gli uffici del comune e

dell’A.S.L., secondo le rispettive competenze, verificano la conformità del progetto

alla normativa vigente (compresa la regolamentazione urbanistica comunale).

Figure Aziendali coinvolte

Titolare / Legale Rappresentante; Responsabile dei lavori; R.S.P.P.; Preposti;

Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o progettazione; Consulenti

esterni (progettisti, geometra, ecc.); Imprese appaltatrici e subappaltatrici; Sindaco

del Comune territorialmente competente; Azienda Unitaria Sanitaria Locale

(AUSL) territorialmente competente

La nuova sicurezza sul lavoro

1.3 Certificato di agibilità

Descrizione

Il certificato di agibilità attesta che l’immobile può essere utilizzato per le attività

previste e che risulta in possesso di tutte le condizioni igieniche e sanitarie previste

dalla normativa vigente.

Documenti da allegare

- copia dell’avvenuto accatastamento (Legge 47/1985 e s.m.i., art. 52);

- copia del collaudo delle opere in c.a., c.a.p., ferro con attestazione di avvenuto

deposito;

- dichiarazione del D.L. che non si sono eseguite opere che necessitano di collau-

do statico;

- certificato di potabilità acqua rilasciato dall’A.S.L.;

- dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 5/3/1990 n. 46 per impianto

elettrico;

- dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 5/3/1990 n. 46 per impianto

termico;

- dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 5/3/1990 n. 46 per impianto

idrico-sanitario.

Frequenza di aggiornamento

Aggiornamento non necessario fino a che l’immobile possiede i requisiti per i quali

il documento è stato rilasciato.

Figure Aziendali coinvolte

Titolare / Legale Rappresentante; Responsabile dei lavori; R.S.P.P.

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o progettazione; Consulenti

esterni (progettisti, geometra, ecc.); Imprese appaltatrici e subappaltatrici; Sindaco

del Comune territorialmente competente; Azienda Unitaria Sanitaria Locale

(AUSL) territorialmente competente

La nuova sicurezza sul lavoro

1.4 Notifica di nuovo insediamento o modifiche sostanziali

Descrizione

La notifica è la comunicazione all’organo di vigilanza (Az. Sanitaria Locale) delle

caratteristiche dei nuovi edifici o impianti o locali produttivi per la verifica dei requi-

siti igienico-sanitari. Tale comunicazione deve essere eseguita non solo quando si

vuole costruire un nuovo insediamento produttivo, ma anche in caso di modifiche

sostanziali agli impianti e ai cicli produttivi. Generalmente la comunicazione viene

inoltrata al Comune territorialmente competente e questi provvede all’inoltro

all’ASL per il rilascio del nulla osta ai fini igienico sanitari.

La notifica deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:

a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di ese-

cuzione delle stesse;

b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

L’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e pre-

scrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.

La notifica si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavo-

ratori.

Frequenza di aggiornamento

In caso di modifica delle caratteristiche dei locali di lavoro, degli impianti e dei cicli

produttivi. Invio comunicazione almeno 60 giorni prima.

Documenti allegati

La documentazione da allegare consiste in:

- relazione descrittiva delle caratteristiche dell’insediamento o delle modifiche

che saranno apportate;

- n. 2 planimetrie.

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

Figure Aziendali coinvolte

Titolare / Legale Rappresentante; Responsabile dei lavori; R.S.P.P.

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o progettazione; Consulenti

esterni (progettisti, geometra, ecc.); Imprese appaltatrici e subappaltatrici; Sindaco

del Comune territorialmente competente; Azienda Unitaria Sanitaria Locale

(AUSL) territorialmente competente

La nuova sicurezza sul lavoro

1.5 Autorizzazione sanitaria

Soggetti interessati

E’ soggetto ad autorizzazione sanitaria l’esercizio di stabilimenti di produzione, di

preparazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimen-

tari. Salvo i casi in cui la legge, nonché leggi e regolamenti speciali, ne prevedano il

rilascio da parte del ministro della sanità l’autorizzazione è rilasciata:

a) dall’organo delle regioni, o province autonome di Trento e di Bolzano, compe-

tente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica, nel caso di labora-

tori e stabilimenti per la produzione, preparazione e confezionamento delle

sostanze alimentari di origine vegetale e nei casi previsti in deroga alla succes-

siva lettera b);

b) dall’organo delle regioni, o province autonome di Trento e di Bolzano, compe-

tente secondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, nel caso di

impianti di macellazione e di laboratori e stabilimenti per la produzione, pre-

parazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine animale, o

miste di origine prevalentemente animale, ad eccezione di stabilimenti che trat-

tano latte e prodotti derivati, sostanze alimentari miste di origine prevalente-

mente vegetale, e di carattere dolciario.

c) dal comune o consorzio di comuni, attraverso le unità sanitarie locali, nel caso

di depositi all’ingrosso di alimenti di origine vegetale e animale e nel caso di pic-

coli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze

alimentari e bevande.

Modalità di inoltro delle richieste di autorizzazioni

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni debbono contenere:

a) il nome e la ragione sociale e la sede dell’impresa;

b) l’indicazione dell’ubicazione dello stabilimento o del laboratorio di produzione,

preparazione e confezionamento o del deposito all’ingrosso;

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

c) l’indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono

produrre, preparare, confezionare o tenere in deposito;

d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che val-

gano ad identificare l’impresa;

e) l’eventuale carattere stagionale delle lavorazioni f) l’indicazione del presumibi-

le termine di approntamento dello stabilimento o del laboratorio di produzio-

ne, preparazione e confezionamento o del deposito all’ingrosso.

Le domande debbono, inoltre, essere corredate:

1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1:500. In casi par-

ticolari potranno essere richieste piante più dettagliate.

2) dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature;

3) dall’indicazione relativa all’impianto di approvvigionamento idrico, alla idonei-

tà della rete di distribuzione, nonché dalla documentazione sulla potabilità del-

l’acqua, qualora non si tratti di acquedotti pubblici;

4) dall’indicazione relativa all’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e,

ove è necessario ai mezzi impiegati per la depurazione delle acque;

5) dall’indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione

delle sostanze alimentari, nonché dalla documentazione di tali sistemi, ove

richiesta;

6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati.

Frequenza di aggiornamento

Qualora intervengano variazioni negli elementi oggetto dell’autorizzazione stessa (il

nome e la ragione sociale e la sede dell’impresa; ubicazione dello stabilimento o del

laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all’in-

grosso; sostanze alimentari utilizzate; rispondenza dei locali e degli impianti ai

requisiti prescritti; ecc.) Le modifiche ai locali ed impianti, possono essere effettuate

previo nulla osta dell’autorità sanitaria competente, da rilasciarsi entro 60 gg dal

ricevimento della comunicazione da parte dell’impresa interessata.

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Note

1. Nel caso di pescherie dovrà essere specificato nella relazione tecnico-descrittiva

lo stato fisico dei prodotti della pesca in vendita (fresco o congelato).

2. Per le comunicazioni previste dall’art. 27 del D.P.R. 327/80 non è necessario

allegare la documentazione, tuttavia devono essere rese le dichiarazioni previ-

ste dai quadri a, c, d.

3. La compilazione del frontespizio deve essere completa di ogni dato previsto com-

presa la scelta di una delle due caselle (trattini sull’approntamento dell’esercizio.

4. Nel quadro b il richiedente dichiara: nella sezione 1, la non presenza nel suo

esercizio di emissioni gassose, di fumi o vapori; nella sezione 2, -che deve esse-

re compilata in alternativa alla sezione 1- vengono fornite notizie più specifiche

sulla tipologia e l’idoneità degli impianti tecnologici per cui è necessaria la

dichiarazione di un professionista che abbia valutato i vari aspetti tecnici, nor-

mativi, di sicurezza congiunta al richiedente.

5. Il quadro e costituisce l’elenco della documentazione da allegare obbligatoria-

mente al modulo. Il pagamento dei diritti sanitari deve essere effettuato preven-

tivamente su bollettino postale intestato alla relativa U.S.L.

Figure Aziendali coinvolte

Titolare / Legale Rappresentante; Responsabile dei lavori; R.S.P.P.; Responsabile

Assicurazione Qualità (*)

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Consulenti esterni (progettisti, geometra, ingegneri, ecc.); Laureato in biologia, chi-

mica, chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tec-

nologia alimentari(*); Sindaco del Comune territorialmente competente; Azienda

Unitaria Sanitaria Locale (AUSL) territorialmente competente

(*) Nel caso di prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

1.6 Requisiti ambienti di lavoro

Cosa fare

All’interno del D.Lgs. 81/2008 sono specificati i requisiti degli ambienti di lavoro

relativamente a strutture, locali ove si svolgono lavorazioni, caratteristiche e tipi di

porte, illuminazione ed aerazione di laboratori e magazzini presidiati e non, carat-

teristiche dei locali destinati ad uffici, servizi igienici, spogliatoi e mensa.

Occorre fare riferimento inoltre, alle norme locali del regolamento di igiene ed edi-

lizio, a norme di buona tecnica o a norme speciali (deposito di fitofarmaci).

Deroghe al divieto di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei

possono essere concesse dall’ASL competente quando ricorrano particolari esigen-

ze tecniche (art. 65 D.Lgs. 81/2008).

Frequenza aggiornamento

Nella realizzazione / modificazione di ambienti di lavoro.

Larghezza e numero delle porte dei locali dove si svolgono lavorazioni

Attività svolta: Locali che comportano rischio di esplosione o di incendio

Lavoratori impegnati Larghezza porta Verso apertura N. Porte

Inferiore a 5 unità Nessun obbligo. Le Nessun obbligo Minimo 1

norme su handicap

impongono 85-90 cm

Superiori a 5 unità 120 cm Verso via d’esodo Minimo 1 ogni

5 lavoratori

La nuova sicurezza sul lavoro

Attività svolta: Locali dove si svolgono lavorazioni che non comportano rischio di

esplosione o di incendio

Lavoratori impegnati Larghezza porta Verso apertura N. Porte

Sino a 25 unità 80 cm Nessun obbligo Minimo 1

Da 25 a 50 unità 120 cm Verso via d’esodo Minimo 1

Da 51 a 100 unità 120 cm + 80 cm Verso via d’esodo 2

Oltre 100 unità 1 da 120 cm ogni Verso via d’esodo 2 per le prime 100

50 persone o frazione persone ed 1 ogni

compresa tra 10 e 50 ulteriori

50 persone

Attività svolta: Locali e Depositi

Lavoratori impegnati Larghezza porta Verso apertura N. Porte

Sino a 25 unità (10 unità Dovrebbe applicarsi Nessun obbligo Minimo 1

secondo un’altra interpretazione) il minimo di 80 cm

Oltre 25 unità (ovvero secondo 110 cm per ogni Nessun obbligo Preferibilmente 1

altra interpretazione oltre 10) 50 persone o frazione per ogni 50 persone o

compresa tra 10 e frazione da 10 a 50

50 persone

Tutte le porte da 120 cm hanno una tolleranza del 5%, in pratica sono ammesse porte

fino a 114 cm. Le porte possono essere in numero minore purché non vari la larghez-

za complessiva. Tutte le porte da 80 cm hanno una tolleranza in meno del 2%.

Caratteristica delle porte situate sulle vie di emergenza

Altezza minima 200 cm

Larghezza minima Disposta dalle norme antincendio

Segnaletica Devono essere contrassegnate con segnaletica durevole conformemente alla

normativa vigente

22

23

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

Apertura Devono poter essere aperte, in ogni momento, dall’interno senza aiuto spe-

ciale.

Può non essere aperta verso l’esodo nel caso che l’apertura della stessa possa

creare situazioni di pericolo per eventuali passaggi di mezzi o altro. In tal

caso, si dovranno adottare altri specifici accorgimenti che dovranno essere

autorizzati dal Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

N. di porte Tutti i laboratori e i depositi devono essere provvisti di uscite di sicurezza in

grado di garantire vie di fuga inferiori a 30 m da qualsiasi punto del locale.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di

porte di uscita che per numero e ubicazione consentono la rapida uscita delle persone e che sono age-

volmente apribili dall’interno durante il lavoro. Tali porte dovranno comunque essere ade-

guate ai commi 1.6.9 e 1.6.10. Per i luoghi costruiti o realizzati prima del 27 novem-

bre 1994, non si applicano le disposizioni punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6.

riguardanti la larghezza delle stesse. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita

deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licen-

za di agibilità.

Tipi di porte

Tipo di porta Ammessa / Non ammessa Note

Porte scorrevoli Non ammesse nei locali di lavoro Devono, quando ammesse,

e di magazzino, se nello stesso disporre di un sistema di

ambiente non ci sono porte ad anta sicurezza che eviti loro di

uscire dalle guide

Porta tipo saracinesca Non ammesse nei locali di lavoro

a rullo e di magazzino, se nello stesso

ambiente non ci sono porte ad anta

Porte girevoli su Non ammesse nei locali di lavoro e

asse verticale di magazzino, se nello stesso ambiente

non ci sono porte ad anta

La nuova sicurezza sul lavoro

Porte a vetri Ammesse Devono avere: un segno

indicativo all’altezza degli

occhi vetri di sicurezza o

protetti contro lo

sfondamento

Porte che si aprono nei Ammesse solo se trasparenti Vedi caratteristiche porte a

due versi (a ventola) vetri. Inoltre, ai sensi del

DPR 384/78 devono

avere barre e corrimano

di sezione adeguata e

prendibile

Porte e portoni che si Ammessi Devono disporre di un

aprono verso l’alto sistema di sicurezza che

impedisce loro di ricadere

Porte e portoni ad Ammessi Devono essere muniti di

azionamento meccanico arresto e aperti0

manualmente

Locali ad uso produttivo

Tipo di illuminazione: Naturale

Illuminazione Aerazione

[-] 1/10 della superficie di calpestio [-] 1/20 della superficie di calpestio

(fino a 1000 mq) (fino a 1000 mq)

[-] 1/12 per la parte eccedente [-] 1/24 per la parte eccedente

[-] Comprensiva della porzione vetrata [-] Sono esclusi i contributi

di porte e portoni di porte e portoni

[-] Da incrementare in presenza di pensiline, [-] Uniformemente distribuita

tettoie, ecc.

[-] Uniformemente distribuita [-] Deroghe per particolari

esigenze tecniche

[-] Deroghe per particolari esigenze tecniche [-] Idoneità limitata all’attività dichiarata

[-] Idoneità limitata all’attività dichiarata

24

25

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

Tipo di illuminazione: Artificiale

Illuminazione Aerazione

[-] 100 lux per atri, disimpegni e corridoi [-] Ricambi d’aria rapportati al tipo di attività

[-] 200 lux per lavorazioni grossolane [-] Punti esterni di captazione in zone non

inquinate

[-] 300 lux per lavorazioni di media finezza [-] Necessaria relazione redatta da tecnico

competente

[-] 500 lux per lavorazioni fini

Tipo di illuminazione: Collocazione lampade

Illuminazione Aerazione

Evitare ombre e abbagliamenti diretti e riflessi

Tipo di illuminazione: Illuminazione di sicurezza

Illuminazione Aerazione

[-] 5 lux per ambienti di lavoro

[-] 10 lux per vie di fuga

La nuova sicurezza sul lavoro

2. Gestione della sicurezza

2.1 Servizio di prevenzione e protezione

Cosa fare

Il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione

all’interno della propria azienda

o incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei dato-

ri di lavoro o gli organismi paritetici.

Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capaci-

tà e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficien-

te rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati

per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di per-

sone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per

integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che,

all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di

cui all’articolo 32.

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonera-

to dalla propria responsabilità in materia.

L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovve-

ro dell’unità produttiva, e del relativo Responsabile è comunque obbligatoria nei

seguenti casi:

26

27

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 17/8/1999, n. 334, e

s.m.i., soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del

medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs.

17/3/1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e

munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il datore di lavoro può autonominarsi R.S.P.P. nel caso di:

- aziende artigiane ed industriali fino a 30 dipendenti

- aziende agricole e zootecniche fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato

- aziende della pesca fino a 20 dipendenti

- altre aziende fino a 200 dipendenti

Svolgimento diretto del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

(art. 34 D.Lgs. 81/2008)

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di pre-

venzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazio-

ne, nei casi previsti nell’allegato 2, dandone preventiva informazione al rappre-

sentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi suc-

cessivi.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve fre-

quentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore,

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività

lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante

accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regio-

ni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici

La nuova sicurezza sul lavoro

mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblica-

zione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazio-

ne effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il

cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di defi-

nizione dell’accordo di cui al periodo precedente.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a fre-

quentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di

cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica

anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto

ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi

dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione

e protezione interni ed esterni (art. 32 D.Lgs. 81/2008)

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi

di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natu-

ra dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni sopra descritte, è necessario essere in possesso

di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superio-

re nonche’ di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a spe-

cifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di

lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di

responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti suddetti, è

necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimen-

to, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei

rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (art. 28, c.1), di

organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di

comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi pre-

cedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26

28

29

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur

non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di

aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze

di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo

svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2.

4. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9,

L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16

marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio

2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e

della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O.

alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui

al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in

data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giu-

gno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della nor-

mativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al

comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano.

5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a

frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo

Stato-regioni di cui al comma 2. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.

6. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazio-

ne di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno

sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma

1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modi-

ficazioni.

La nuova sicurezza sul lavoro

Frequenza di aggiornamento

In caso di sostituzione del R.S.P.P.

Figure Aziendali coinvolte

Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro

(sezione dell’AUSL territorialmente competente

30

31

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

2.2 Documento di valutazione dei rischi

Cosa fare

Il datore di lavoro:

• valuta tutti i rischi della propria azienda ed elabora una relazione (documento

di valutazione dei rischi - DVR).

• valuta e documenta per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei

rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati (per aziende fino a 10

addetti sulla base di procedure standardizzate in fase di definizione).

Il DVR deve contenere i criteri adottati, l’indicazione delle misure di prevenzione e

protezione adottate, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, i nominativi di RSPP, RLS e

Medico Competente, l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongo-

no i lavoratori a rischi specifici. Il documento di valutazione dei rischi deve avere

data certa ed essere custodito presso l’azienda.

Il decreto legge 3 giugno 2008 n. 97 ha differito dal 29 luglio 2008 al 1° gennaio

2009 l’entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 relative

alla valutazione dei rischi (art. 306, secondo comma) ed alle connesse

norme sanzionatorie.

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’arti-

colo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappre-

sentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,

nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del

processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della

salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della

tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significati-

vi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A

La nuova sicurezza sul lavoro

seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggior-

nate.

4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’arti-

colo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale

si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei

rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui

all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese suc-

cessivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’arti-

colo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi

datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei

rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui

all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valu-

tazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6,

comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano

applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle

seguenti aziende:

a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimi-

ci, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi

all’esposizione ad amianto;

c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente

decreto.

Frequenza aggiornamento

Al modificarsi delle situazioni di rischio (Installazione nuovi macchinari o impianti,

modifiche del processo produttivo, ecc.), a seguito di infortuni significativi, quando

i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

32

33

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Preposti; R.L.S.; Medico Competente;

Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro

(sezione dell’AUSL territorialmente competente)

La nuova sicurezza sul lavoro

2.3 Riunione periodica

Cosa fare

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il dato-

re di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai

rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente, ove nominato;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglian-

za sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di

protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei

lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni

e di malattie professionali;

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee

guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni

delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’in-

troduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei

lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che

occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

34

35

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei parteci-

panti per la sua consultazione.

Frequenza aggiornamento

Almeno una volta all’anno.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro; R.S.P.P.; R.L.S.; Medico Competente

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro

(sezione dell’AUSL territorialmente competente)

La nuova sicurezza sul lavoro

2.4 Sopralluogo negli ambienti di lavoro

Cosa fare

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, insieme al Medico compe-

tente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che

stabilisce in base alla valutazione dei rischi

L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al

datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei

rischi.

Frequenza aggiornamento

Almeno una volta all’anno.

Figure aziendali coinvolte

R.S.P.P.; Medico Competente

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro

(sezione dell’AUSL territorialmente competente)

36

37

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

2.5 Informazione e formazione dei lavoratori

Cosa fare

Informazione dei lavoratori (art. 36)

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informa-

zione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale

b) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacua-

zione dei lavoratori;

c) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di gestione del-

l’emergenza (1° soccorso, antincendio, evacuazione).

d) nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e prote-

zione, e del medico competente;

e) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicu-

rezza e le disposizioni aziendali in materia;

f) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle

schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di

buona tecnica;

g) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma

2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavorato-

ri e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione

riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della

lingua utilizzata nel percorso informativo.

Formazione dei lavoratori (art. 37)

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, riceva una formazione sufficien-

te ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento:

La nuova sicurezza sul lavoro

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della pre-

venzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilan-

za, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e pro-

cedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di

appartenenza dell’azienda.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono

definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa con-

sultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto legislativo.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione suf-

ficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto

successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazio-

ne di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occa-

sione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora

si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di

nuove sostanze e preparati pericolosi.

L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei

rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.

I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica

formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia

di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente

comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

38

39

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzio-

ne e protezione.

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di eva-

cuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio,

di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’ade-

guata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emana-

zione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare

applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10

marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,

attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione parti-

colare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli

ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate com-

petenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva naziona-

le, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzio-

ne e protezione;

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti

in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifi-

ca di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità

dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4

La nuova sicurezza sul lavoro

ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per

le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in col-

laborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante

l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori

e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in mate-

ria di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigra-

ti, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veico-

lare utilizzata nel percorso formativo.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di

cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui

all’articolo 2, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 10/9/2003, n. 276, e s.m.i. Il conte-

nuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della program-

mazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della

verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza (R.L.S.) e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri

del R.S.P.P. (D.M. 16/1/1997)

Formazione dei lavoratori.

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultan-

ze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:

a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le

conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;

b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute

sul posto di lavoro;

c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo par-

tecipativo.

40

41

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

Formazione del rappresentante per la sicurezza.

I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono

i seguenti:

a) principi costituzionali e civilistici;

b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene

del lavoro;

c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;

d) la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;

e) la valutazione dei rischi;

f) l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di preven-

zione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori h) nozioni di tec-

nica della comunicazione.

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve

diverse determinazioni della contrattazione collettiva.

Formazione dei datori di lavoro.

I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente

i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i

seguenti:

a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità

civile e penale;

b) gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;

c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;

d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;

e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;

f) la valutazione dei rischi;

g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedu-

rali di sicurezza;

h) i dispositivi di protezione individuale;

i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;

j) la prevenzione sanitaria;

La nuova sicurezza sul lavoro

k) l’informazione e la formazione dei lavoratori.

La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.

Figure Aziendali coinvolte

Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Preposti; R.L.S.; Medico Competente;

Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro

(sezione dell’AUSL territorialmente competente)

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43

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

2.6 Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Cosa fare

Adempimenti previsti dall’art. 47 del D.Lgs. 81/20081.

1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza.

2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano fino a 15 lavoratori il rappre-

sentante per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro

interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del com-

parto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.

3. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle

rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rap-

presentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la

sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamen-

to delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

5. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto,

salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in

un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il

medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000

dipendenti

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura indivi-

duata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

La nuova sicurezza sul lavoro

7. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentan-

ti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei

lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale.

Attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione

dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica

della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attivi-

tà di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazio-

ne dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le

sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazio-

ne e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista

dall’art. 37;

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di

prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle auto-

rità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

j) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35;

k) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;

l) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua

attività;

m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di

prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi

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45

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute

durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgi-

mento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per

l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Non può subire pregiudi-

zio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si

applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in

sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espleta-

mento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17,

comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del

datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per

l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazio-

ne dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle dispo-

sizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto indu-

striale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione

dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma

3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscen-

za nell’esercizio delle funzioni.

Figure aziendali coinvolte

Rappresentanti Sindacato Unitario (ove presenti); Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Rappresentanti Sindacato Unitario territoriali; Associazioni di categoria territoriali

La nuova sicurezza sul lavoro

2.7 Registro infortuni

Cosa fare

Il datore di lavoro che ha almeno un lavoratore dipendente o ad esso equiparato ha

l’obbligo di tenere il registro infortuni.

Il registro deve essere vidimato presso la sede dello SPISAL dell’Azienda Sanitaria

Locale competente per territorio.

Devono essere annotati cronologicamente gli infortuni che comportano una assen-

za dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, specificando il nome,

il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause dell’infortunio, la

data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Frequenza aggiornamento

In relazione agli infortuni.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Preposti; R.L.S.; Medico Competente;

Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro

(sezione dell’AUSL territorialmente competente)

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

2.8 Denuncia di infortunio

Cosa fare

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore (INAIL) gli infortu-

ni da cui siano colpiti i dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre

giorni.

La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il

datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico.

La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle

generalità del lavoratore, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le

circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene

e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con

le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

A far data dal 01/01/2009, il datore di lavoro comunica all’INAIL a

fini statistici, gli infortuni di almeno 1 giorno (D.L. 03/06/2008,

n. 97).

Frequenza aggiornamento

In relazione agli infortuni.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

INAIL; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione

dell’AUSL territorialmente competente); Autorità locale di Pubblica Sicurezza ter-

ritorialmente competente; Autorità portuale o consolare competente

La nuova sicurezza sul lavoro

2.9 Denuncia di malattia professionale

Cosa fare

Quando il medico competente riscontra in un lavoratore una malattia di origine

professionale, il datore di lavoro deve effettuare denuncia all’INAIL.

Il medico deve inviare il referto all’Autorità Giudiziaria o allo SPISAL che sostitui-

sce l’invio all’A.G.

L’INAIL istruisce una pratica per definire la reale esistenza della malattia professio-

nale ed eventualmente la percentuale di invalidità ai fini assicurativi.

Lo SPISAL effettua invece degli accertamenti per stabilire l’eventuale responsabili-

tà del datore di lavoro.

Frequenza aggiornamento

Quando il medico competente riscontra in un lavoratore una malattia di origine

professionale.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro; Medico Competente; Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

INAIL; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione

dell’AUSL territorialmente competente) o Autorità Giudiziaria

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

2.10 Segnaletica di sicurezza

Cosa fare

Il Titolo V impone l’utilizzo della segnaletica di sicurezza al fine di:

• avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

• vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

• prescrivere comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

• fornire indicazioni relative alle uscite di emergenza, ai mezzi di soccorso o di

salvataggio;

• fornire altre informazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

L’effettuazione della valutazione dei rischi, non esime il datore di lavoro dall’adot-

tare la segnaletica.

Frequenza aggiornamento

Ogniqualvolta vi siano dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente

limitati con misure, metodi, sistemi di organizzazione o mezzi tecnici di protezione

collettiva.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Preposti; R.L.S.; Medico Competente;

Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro

(sezione dell’AUSL territorialmente competente)

La nuova sicurezza sul lavoro

2.11 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Cosa fare

Il D.Lgs. 81/2008 impone l’utilizzo dei DPI in tutti i casi in cui i rischi non posso-

no essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da

mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazio-

ne del lavoro (art. 75).

In base all’art. 76 del D.Lgs. 81/2008, i DPI devono essere conformi ai requisiti pre-

visti dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475. La valutazione dei rischi e l’individuazio-

ne dei DPI idonei a proteggere i lavoratori devono essere condotte sulla base delle

indicazioni contenute nell’allegato VIII del D. Lgs. 81/2008 e di quelle contenute

nel D.M. 2 maggio 2001.

I DPI devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio

maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono

essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria

efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Inoltre, con decreto del 30 dicembre 2003, il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti ha fissato le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-

riflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli,

immatricolati in Italia, se costretti a scendere dall’auto in caso di emergenza.

Frequenza aggiornamento

I D.P.I. individuali devono essere impiegati dal personale quando i rischi non posso-

no essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazio-

ne del lavoro.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Preposti; R.L.S.; Medico Competente;

Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Fabbricante o rappresentante stabilito nel territorio comunitario; Consulenti ester-

ni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL

territorialmente competente); Organismo di controllo autorizzato

Categorie di D.P.I (art. 4 D.Lgs. n. 475/1992)

Categoria Tipi di dispositivi di protezione individuale

1a Categoria Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a

salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Rientrano

esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di

salvaguardare da:

a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;

b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la

pulizia;

c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano

ad una temperatura superiore ai 50°C;

d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;

e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare

lesioni a carattere permanente;

f) azione lesiva dei raggi solari.

2a Categoria Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre

due categorie.

La nuova sicurezza sul lavoro

3a Categoria Appartengono alla terza categoria i. Nel progetto deve presupporsi porsi che la

persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la

verificazione istantanea di effetti lesivi.

Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi,

liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;

b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati

all’immersione subacquea;

c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni

chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;

d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura

d’aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o

materiali in fusione;

e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura

d’aria non superiore a -50°C;

f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;

g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a

tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni

elettriche;

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

3. Antincendio e gestione delle emergenze

3.1 Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.)

Cosa fare

I titolari delle attività soggette alla richiesta di Certificato Prevenzione Incendi devo-

no, se trattasi di nuova attività, attivare la procedura prevista per il rilascio del

Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

Il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) è un benestare, rilasciato dal Comando

provinciale dei Vigili del fuoco, che attesta l’adeguatezza delle misure e dei provve-

dimenti adottati per la sicurezza antincendio, costituendo, ai soli fini antincen-

dio, il nulla osta all’esercizio dell’attività.

Il rilascio del CPI è l’atto finale di un iter che può comprendere diverse fasi e che è

basato su numerose Leggi e Decreti.

Le modalità di presentazione delle domande per l’avvio dei procedimenti, il conte-

nuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con

decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero per la Funzione

Pubblica, in modo da garantire l’uniformità delle procedure nonché la trasparenza

e la speditezza dell’attività amministrativa.

I procedimenti oggetto del regolamento sono diversificati in funzione della fase di

sviluppo di un progetto a seconda che si tratti di nuova attività, di ampliamento,

adeguamento o rinnovo di CPI già esistente.

La nuova sicurezza sul lavoro

I procedimenti sono i seguenti:

• Parere di conformità

• Rilascio del certificato di prevenzione incendi

• Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

• Procedimento di deroga

Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco è tenuto a pronunciarsi sulla conformi-

tà del progetto alla normativa antincendio entro 45 giorni dalla data di presentazio-

ne, o entro 90 giorni (previa comunicazione all’interessato entro 15 giorni dalla data

di presentazione) nel caso di progetti complessi. In caso di documentazione incom-

pleta od irregolare o per la quale il comando giudichi indispensabile l’integrazione

della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e

riprende dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Nel caso in cui il comando non si esprima nei termini prescritti, il pro-

getto si intende respinto.

Frequenza aggiornamento

Quando insorgano variazioni o modiche al progetto antincendio originale e comun-

que secondo quanto previsto dal D.M. 16/02/1982 .

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro; R.S.P.P.; A.S.P.P.

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti esterni; Servizio Prevenzione

Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente compe-

tente)

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

3.2 Registro antincendio

Cosa fare

Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione

incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi,

le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare

verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze tempora-

li che sono indicate dal comando nel C.P.I.

Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e for-

mazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica

attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da

osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in

caso di incendio.

I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la forma-

zione del personale che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito

registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto

aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

Frequenza aggiornamento

Secondo le prescrizioni del Certificato Prevenzione Incendi - C.P.I. (generalmente

semestrale per le attrezzature).

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro; Titolare/Legale Rappresentante di attività soggette ai controlli di

prevenzione incendi; R.S.P.P.; A.S.P.P.

La nuova sicurezza sul lavoro

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti esterni; Servizio Prevenzione

Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente compe-

tente); Ditte/Aziende addette alla manutenzione delle attrezzature antincendio

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

3.3 Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze

Cosa fare

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la tutela della salu-

te, e in particolare: designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di pre-

venzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di peri-

colo grave ed immediato, di salvataggio e di pronto soccorso e, comunque, di gestio-

ne dell’emergenza.

Ai fini delle designazioni degli addetti alla gestione delle emergenze, il datore di

lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi speciali dell’azien-

da ovvero dell’unità produttiva. I lavoratori non possono, se non per giustificato

motivo, rifiutare la designazione.

Per svolgere le mansioni di "addetto alla lotta antincendio ed alla gestione delle

emergenze" il lavoratore incaricato deve frequentare il corso specifico previsto dal

D.M. 10/3/1998 , in conformità a quanto previsto dall’ allegato IX del decreto

(Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi,

lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello dl rischio dell’at-

tività.

Gli addetti devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate,

tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero del-

l’unità produttiva.

Frequenza aggiornamento

In caso di nuove nomine.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta, in relazione all’evoluzione o

all’insorgenza di nuovi rischi.

La nuova sicurezza sul lavoro

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro; Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; R.L.S.; Addetti Aziendali

alle emergenze; Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti esterni; Servizio Prevenzione

Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente compe-

tente)

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

3.4 Valutazione rischio incendio

Cosa fare

A integrazione della valutazione dei rischi svolta secondo il D.Lgs. 81/2008, il dato-

re di lavoro realizza l’analisi e la valutazione del rischio incendio.

Per la valutazione del calcolo d’incendio occorre far riferimento ai due decreti mini-

steriali (pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2007) riguardanti la resistenza

al fuoco dei materiali da costruzione. Si tratta del D.M. 16 febbraio 2007

"Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da

costruzione" e del D.M. 09 marzo 2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle

costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del

fuoco".

Il primo provvedimento si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è

prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d’incendio

delle opere in cui sono inseriti. Il decreto definisce "prodotto da costruzione" qual-

siasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elemen-

ti costruttivi o opere da costruzione. Le "opere da costruzione" comprendono gli

edifici e le opere di ingegneria civile. L’art. 2 indica i criteri secondo cui classificare

la resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi; le prestazioni di resi-

stenza al fuoco possono essere determinate in base ai risultati di prove, calcoli e con-

fronti con tabelle. Gli allegati al decreto descrivono le modalità per utilizzare tali

risultati ai fini della classificazione.

Il decreto del 09 marzo stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resisten-

za al fuoco che devono avere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco prive di specifiche regole tecniche di preven-

zione incendi.

Le disposizioni dei due decreti si applicano a partire dal 29 settembre 2007.

La nuova sicurezza sul lavoro

Frequenza aggiornamento

Quando siano presenti variazioni alle situazioni valutate.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro; Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; R.L.S.; Addetti Aziendali

alle emergenze; Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulente antincendio; Servizio

Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorial-

mente competente)

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

3.5 Piano di emergenza

Cosa fare

Elaborare un piano di emergenza adeguato secondo i criteri del D.M. 10-3-1998.

Frequenza aggiornamento

Al mutare delle situazioni valutate.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro; Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; R.L.S.; Addetti Aziendali

alle emergenze; Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti estern; Servizio Prevenzione

Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente compe-

tente)

La nuova sicurezza sul lavoro

3.6 Informazione e programmazione degli interventi

Cosa fare

Il datore di lavoro:

• informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed

immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;

• programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavo-

ratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evi-

tato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro abbandonando immedia-

tamente il luogo di lavoro.

• adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di perico-

lo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e

nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa pren-

dere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo

conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Frequenza aggiornamento

Periodicamente ripetuta, in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro; Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; R.L.S.; Addetti Aziendali

alle emergenze; Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti esterni; Servizio Prevenzione

Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente)

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

3.7 Esercitazione di evacuazione

Cosa fare

Eseguire l’esercitazione pratica di evacuazione o simulazione di emergenza con

periodicità annuale.

Frequenza aggiornamento

Almeno una volta all’anno.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro / Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; R.L.S.; Addetti Aziendali

alle emergenze; Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Comando territoriale dei Vigili del Fuoco; Consulenti esterni; Servizio Prevenzione

Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente)

La nuova sicurezza sul lavoro

3.8 Pronto soccorso

Cosa fare

Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soc-

corso e d’assistenza medica di emergenza, stabilendo i necessari rapporti con i ser-

vizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 45, comma 1, D. Lgs.

81/2008).

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 , entrato in vigore a febbraio 2005, definisce le attrez-

zature per l’organizzazione di pronto soccorso nelle aziende.

- Le cassette di pronto soccorso devono essere adeguatamente custodite presso il

sito, in luoghi facilmente accessibili ed individuabili con segnaletica appropria-

ta. Il contenuto delle cassette deve essere conforme alle prescrizioni minime del-

l’allegato 1 del DM 388/03. Deve essere costantemente assicurata la comple-

tezza ed il corretto stato d’uso dei presidi contenuti.

- Deve essere disponibile, per tutti i lavoratori (incluso il personale itinerante), un

mezzo di comunicazione idonea ad attivare il sistema d’emergenza del SSN

(118).

- Ai lavoratori che prestano la propria attività in luoghi diversi dalla sede azien-

dale o unità produttiva deve essere fornito il pacchetto di medicazione confor-

me ai requisiti dell’allegato 2.

- La formazione per i nuovi addetti è svolta da personale medico ed avviene in

conformità a quanto previsto dall’allegato 4 del Decreto ( 12 ore per aziende

del gruppo B ). La formazione deve essere ripetuta ogni tre anni almeno per

quanto attiene alla capacità di intervento pratico (in questa fase il medico può

avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale

specializzato).

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

Frequenza aggiornamento

La formazione deve essere periodicamente ripetuta, in relazione all’evoluzione o

all’insorgenza di rischi.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro / Dirigenti e Preposti; R.S.P.P.; A.S.P.P.; Medico Competente;

R.L.S.; Addetti Aziendali alle emergenze; Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Consulenti esterni; Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro

(sezione dell’AUSL territorialmente competente); Servizio Sanitario Nazionale

(118)

La nuova sicurezza sul lavoro

4. Sorveglianza sanitaria

4.1 Nomina del medico competente

Cosa fare

Il datore di lavoro nomina il Medico Competente, in possesso dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori

e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia

e igiene del lavoro o in clinica del lavoro e altre specializzazioni individuate, ove

necessario, con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro del-

l’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei

lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in

fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all’ art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277.

4) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

La nomina deve risultare formalizzata mediante lettera di incarico.

Frequenza aggiornamento

In caso di variazione del medico competente.

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Medici dotati di specifica competenza in medicina del lavoro; Consulenti esterni;

AUSL territorialmente competente

La nuova sicurezza sul lavoro

4.2 Sorveglianza sanitaria

Cosa fare

La sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al

lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idonei-

tà alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed espri-

mere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico com-

petente;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità

alla mansione specifica

Frequenza aggiornamento

In relazione alla variazione dei rischi di esposizione dei lavoratori.

Figure aziendali coinvolte

Datore di Lavoro / Dirigenti e Preposti; Medico Competente; Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Consulenti esterni; AUSL territorialmente competente

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

4.3 Accertamenti sanitari periodici per l’idoneità al lavoro (A.S.P.)

Cosa fare

Il datore di lavoro deve valutare se i lavoratori sono esposti a rischi specifici per i

quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria, in tal caso i lavoratori devono esse-

re sottoposti ad accertamenti sanitari, preventivi e periodici, da un medico compe-

tente.

Il medico deve fornire indicazioni sul significato dei risultati e trasmetterli annual-

mente al datore di lavoro ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I costi della sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro.

Accertamenti sanitari da tossicodipendenza.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2007, n. 266 è stato pubblicato il provve-

dimento della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 concernente "Intesa ai

sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di

accertamento di assenza di tossicodipendenza".

Il provvedimento, all’art. 1 individua le seguenti cd. mansioni a rischio, cioè

quelle che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di

terzi (per l’elenco esaustivo si vada l’allegato 1 all’Intesa):

- quelle inerenti attività di trasporto

- e le attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espleta-

mento dei seguenti lavori pericolosi: impiego di gas tossici, fabbricazione ed uso

di fuochi d’artificio, posizionamento e brillamento di mine, direzione tecnica e

conduzione di impianti nucleari.

- Inoltre l’Intesa definisce:

- gli accertamenti sanitari da effettuare nei confronti dei lavoratori che svolgono

le mansioni a rischio;

- i soggetti che tali accertamenti devono espletare;

- le procedure connesse agli stessi accertamenti.

La nuova sicurezza sul lavoro

Nei casi e nelle condizioni previste, le visite preventive, periodiche e

per cambio mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di

condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e

stupefacenti (art. 41, c. 4).

Frequenza aggiornamento

Secondo il protocollo sanitario predisposto.

Figure aziendali coinvolte

Datore di Lavoro / Dirigenti e Preposti ; Medico Competente; Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Consulenti esterni ; AUSL territorialmente competente

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

4.4 Idoneità alla mansione

Cosa fare

Il medico competente deve comunicare per iscritto, al datore di lavoro e ad ogni sin-

golo lavoratore interessato, il giudizio di idoneità o di non idoneità parziale, o tem-

poranea, o totale; inoltre informa il datore di lavoro ed il lavoratore della possibili-

tà di ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza (SPISAL).

Per lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro ha facoltà di

far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti spe-

cializzati di diritto pubblico.

Il medico competente che effettui attività sanitaria nei confronti di dipendenti per i quali non

sussistano previsioni di legge, dovrà accertarsi del libero consenso da parte del lavoratore.

Il D.L. 03/06/2008, n. 97, ha differito al 01/01/2009, il divieto di effettuare visite

mediche di idoneità in fase preassuntiva (art. 41, comma 3, lettera a).

Frequenza aggiornamento

L’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria è limitata alle lavorazioni indicate dalle

norme specifiche di medicina del lavoro.

Figure aziendali coinvolte

Datore di Lavoro; Medico Competente; Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Consulenti esterni; AUSL territorialmente competente

La nuova sicurezza sul lavoro

5. Gestione dei rischi

5.1 Esposizione a rumore

Cosa fare

Il Titolo VII determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i

rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavo-

ro e in particolare per l’udito.

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizio-

ne giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

A : Valore medio ponderato (LEX, 8h)

C : Valore massimo istantaneo (ppeak)

Valori inferiori di azione: 80 dB (A) - 135 dB (C)

Valori superiori di azione: 85 dB (A) - 137 dB (C)

Valori limite di esposizione: 87 dB (A) - 140 dB (C)

In caso di superamento solo dei valori inferiori d’azione il datore di lavoro mette a

disposizione dei lavoratori i DPI uditivi e, su loro richiesta o qualora il Medico

Competente ne rilevi la necessità, estende la sorveglianza sanitaria. Inoltre il datore

di lavoro provvede affinché i lavoratori vengano informati e formati sui rischi con-

nessi all’esposizione al rumore.

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

In caso di superamento solo dei valori superiori d’azione il datore di lavoro sottopo-

ne i lavoratori a sorveglianza sanitaria e limita l’accesso alle aree dove i lavoratori

possono essere esposti a livelli di rumore superiori a detto valore, mediante apposi-

zione di segnaletica di sicurezza e/o delimitazione. Inoltre il datore di lavoro forni-

sce ai lavoratori i DPI uditivi, si accerta che vengano indossati e elabora ed applica

un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al

rumore

Frequenza aggiornamento

Quando variano le situazioni di rischio prospettate all’interno dei documenti o

quando si modifichino i cicli produttivi.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro; Dirigente; Preposto; Medico competente; R.L.S.; Lavoratori

Figure professionali coinvolte

Tecnico competente in acustica; R.S.P.P.

La nuova sicurezza sul lavoro

5.2 Esposizione a vibrazioni

Cosa fare

La normativa di riferimento è costituita dal Titolo VIII Capo III - D. Lgs.

09.04.2008, n. 81.

Il Titolo identifica due tipi di vibrazioni meccaniche:

- vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, che comportano un rischio per la

salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoartico-

lari, neurologici o muscolari;

- vibrazioni trasmesse al corpo intero che possono causare danni per la salute e

la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’os-

servazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate infor-

mazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezza-

ture nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o

delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore

delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede

l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta

comunque il metodo di riferimento.

Nel caso in cui tali informazioni non fossero disponibili, il datore di lavoro effettua

la valutazione attraverso misurazione dei livelli di vibrazioni meccaniche a cui i

lavoratori sono esposti.

Sulla base dei risultati della valutazione sono prese le idonee misure di prevenzione

e protezione, sono fornite ai lavoratori adeguate informazioni e formazione, è svol-

ta la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente che redige la cartella sani-

taria e di rischio del lavoratore.

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

Frequenza aggiornamento

Cadenza almeno quadriennale, e ogni qual volta si verifichino mutamenti che

potrebbero averla resa obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanita-

ria ne richiedano la revisione.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente, R.L.S., lavoratori.

Figure professionali coinvolte

Tecnico specialista in vibrazioni, R.S.P.P.

La nuova sicurezza sul lavoro

5.3 Esposizione ad amianto

Cosa fare

Il Titolo IX disciplina le attività lavorative che possono comportare, per i lavorato-

ri, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amian-

to o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,

nonché bonifica delle aree interessate. Tale disciplina:

• abbassa il valore limite d’esposizione dei lavoratori, per tutti i tipi di amianto, a

0,1 fibre per cc di aria, misurato in rapporto a una media ponderata nel

tempo di riferimento di 8 ore (TWA);

• chiarisce che per garantire tale valore va effettuata regolarmente una misura-

zione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria (i risultati delle misure

devono essere riportati nel DvR);

• impone l’adozione, il più presto possibile, di appropriate misure qualora venga

superato tale valore limite.

Il decreto definisce inoltre le modalità con cui eseguire i lavori di demolizione o

rimozione dell’amianto, le competenze delle imprese di bonifica, le novità per la

notifica delle attività, le deroghe dagli obblighi in caso di esposizioni sporadiche e i

contenuti della formazione/informazione ai lavoratori.

Sono infine fissate le frequenze con cui i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza

sanitaria (prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione,

all’atto della cessazione dell’attività comportante l’esposizione e comunque almeno

ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente).

Nel caso in cui negli ambienti di lavoro sia presente materiale contenente amianto

(ACM), il datore di lavoro deve verificare periodicamente il suo stato, secondo un

apposito programma di controllo e manutenzione . Gli ACM devono essere bonifi-

cati o rimossi quando siano degradati, con presenza di fessurazioni, rotture, ecc.

Deve essere nominato un responsabile per le attività di controllo e manutenzione

degli ACM (punto 4-a, All. D.M. 06.09.94).

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

Frequenza aggiornamento

Ogni qualvolta si verifichino modifiche, che possono comportare un mutamento

significativo dell’esposizione dei lavoratori, alla polvere proveniente dall’amianto o

dai materiali contenenti amianto.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro; dirigente; preposto; medico competente; lavoratori.

Figure professionali coinvolte

Tecnici qualificati per il campionamento e l’analisi; R.S.P.P.; imprese in possesso di

idonei requisiti per la gestione dei rifiuti.

La nuova sicurezza sul lavoro

5.4 Movimentazione manuale dei carichi

Cosa fare

Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione

manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovracca-

rico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Nel caso sia inevitabile ricorrere alla movimentazione manuale, il decreto chiede al

datore di lavoro di adottare tutte le misure organizzative e i mezzi appropriati atti a

ridurre i rischi che tali operazioni comportano per i lavoratori. In particolare, deve

organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione manuale dei carichi sia

quanto più possibile sicura.

Frequenza aggiornamento

Quando variano le situazioni di rischio prospettate all’interno dei documenti o

quando si modifichino i cicli produttivi.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro; dirigente; preposto; medico competente; R.L.S.; lavoratori.

Figure professionali coinvolte

Consulenti esterni; R.S.P.P.

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

5.5 Videoterminali

Cosa fare

Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano

l’uso di attrezzature munite di videoterminali.

Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro, in conformità ai requisi-

ti minimi di cui all’allegato XXXIV.

Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovve-

ro cambiamento di attività.

• lavoratore: colui che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in

modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di

cui all’art. 175 (pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione

continuativa al videoterminale).

Il Ministero del lavoro ha elaborato delle "linee guida d’uso dei videoterminali".

Esse sono contenute nel D.M. 2 ottobre 2000 e sono finalizzate alla prevenzione dei

disturbi fisici e mentali che possono essere provocati dall’utilizzo di tali attrezzature.

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, sostenendone ogni spesa, i dispositivi

speciali di correzione relativi all’attività svolta, qualora a seguito di una visita il

medico ne ravvisi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di

correzione.

Frequenza aggiornamento

Sorveglianza sanitaria: visite mediche con cadenza biennale per i lavoratori classifi-

cati come "idonei con prescrizioni" o che abbiano compiuto il cinquantesimo anno

di età, quinquennale negli altri casi.

La nuova sicurezza sul lavoro

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente, R.L.S., lavoratori.

Figure professionali coinvolte

Consulenti esterni, R.S.P.P.

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

5.6 Agenti cancerogeni

Cosa fare

Il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni

tenendo conto delle caratteristiche delle lavorazioni.

Se nel ciclo produttivo vengono impiegate sostanze cancerogene, il datore di lavoro

ha l’obbligo, nell’ambito di quanto tecnicamente possibile:

• di sostituire tali sostanze;

• di ridurre l’esposizione a tali sostanze (es. verificando se è possibile eseguire la

lavorazione in un sistema chiuso).

Registro di esposizione

Il datore di lavoro deve istituire un registro ed inviarne copia allo SPISAL.

Comunicazione allo SPISAL

Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare una espo-

sizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro:

• adotta quanto prima le misure appropriate per identificare e rimuovere la causa

dell’evento;

• fa evacuare l’area interessata;

• invia comunicazione all’ISPESL e allo SPISAL indicando le misure attuate per

ridurre al minimo le conseguenze.

Frequenza aggiornamento

Quando variano le situazioni di rischio prospettate all’interno dei documenti o

quando si modifichino i cicli produttivi.

La nuova sicurezza sul lavoro

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente, R.L.S., lavoratori.

Figure professionali coinvolte

Consulenti esterni, R.S.P.P.

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

5.7 Agenti biologici

Cosa fare

Il datore di lavoro nell’ambito della valutazione del rischio tiene conto di tutte le

informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle

modalità lavorative.

Comunicazione allo SPISAL

1. Quando nel ciclo produttivo vengono impiegati agenti biologici, classificati

nei gruppi 2, 3 e 4 dell’Allegato XLVI del D.Lgs 81/2008 che possono cau-

sare malattie nell’uomo, deve essere data comunicazione almeno 30 giorni

prima dell’inizio dei lavori; nella comunicazione deve essere indicato il nome

e l’indirizzo dell’azienda, il nome del titolare, il documento di valutazione dei

rischi.

2. Nel caso dovessero verificarsi incidenti che possono provocare dispersione nel-

l’ambiente di agenti biologici pericolosi per l’uomo.

Registro degli esposti

Per i lavoratori di attività che comportano l’uso di agenti biologici che possono cau-

sare gravi malattie per l’uomo, classificati nei gruppi 3 e 4 il il datore di lavoro deve

istituire un registro ed inviarne copia all’ISPESL e allo SPISAL.

Frequenza aggiornamento

Quando variano le situazioni di rischio prospettate all’interno dei documenti o

quando si modifichino i cicli produttivi.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente, R.L.S., lavoratori.

La nuova sicurezza sul lavoro

Figure professionali coinvolte

Consulenti esterni, R.S.P.P.

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

5.8 Sostanze e preparati pericolosi - Agenti chimici

Cosa fare

Nell’effettuare la generale valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve tener conto

anche di quelli derivanti dalla presenza d’agenti chimici, prendendo in considera-

zione:

• le proprietà pericolose degli stessi (il fornitore o il produttore è tenuto a fornire

al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la

completa valutazione del rischio);

• le informazioni sulla salute e sicurezza, comunicate dal produttore/fornitore

tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio

1997, n. 52;

• il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;

• le circostanze di utilizzo e le quantità;

• i valori limite di esposizione professionale o i lavori limite biologici;

• gli effetti delle misure preventive e protettive;

• se disponibili, le azioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già

intraprese.

Il D. Lgs 14 marzo 2003, n. 65 , recependo la direttiva preparati pericolosi

(1999/45/CE così come aggiornata dalla 2001/60/CE), disciplina la classificazio-

ne, l’imballaggio e l’etichettatura dei preparati immessi sul mercato che contengono

almeno una sostanza pericolosa (ai sensi dell’ articolo 2 del decreto legislativo 3 feb-

braio 1997, n. 52 ), e che sono classificati come pericolosi all’esito delle valutazioni

di cui agli articoli 4 , 5, e 6. Con tale decreto è stato abrogato il decreto legislativo

16 luglio 1998, n. 285 .

Il Regolamento REACH, acronimo di Registration, Evaluation and

Authorization of Chemicals rappresenta un sistema integrato unico di registrazio-

ne, di valutazione e di autorizzazione dei prodotti chimici. Si compone di 141 arti-

coli suddivisi in 15 Titoli e di 17 Allegati. E’ in vigore dal 1° giugno 2007, seb-

bene da tale data si applicano solo alcune delle disposizioni del nuovo

La nuova sicurezza sul lavoro

Regolamento, che diverrà gradualmente operativo nei prossimi anni secondo le

scadenze previste.

Riguarda, a vario titolo, tutti i settori che utilizzano dei prodotti chimici: produtto-

ri, importatori, formulatori ed anche utilizzatori a valle.

In sintesi, il regolamento disciplina le seguenti fasi:

• registrazione, da parte di produttori o importatori, delle sostanze prodotte (in

UE) o importate (da paesi extra UE) in quantità pari o superiore ad 1 tonnella-

ta (previste esenzioni specifiche). Per tale fase è previsto un regime transitorio;

• valutazione formale, da parte dell’autorità competente, dei documenti di

Registrazione nonché dei relativi contenuti;

• autorizzazione per ogni uso delle sostanze definite "estremamente problemati-

che", rilasciata singolarmente, caso per caso, a tempo determinato;

• restrizioni sulle condizioni di fabbricazione, uso, e/o immissione sul mercato di

una sostanza incluso il divieto di tali attività, qualora necessario.

Tra gli obblighi specifici degli utilizzatori a valle vi saranno quelli di verificare se

il loro uso di una data sostanza è previsto dalla Valutazione/Relazione della

Sicurezza Chimica del produttore o dell’importatore (compresa l’incorporazione

della sostanza in un articolo). In caso affermativo gli utilizzatori dovranno, sulla base

delle informazioni comunicate dai fornitori, adottare i provvedimenti idonei per far

fronte ai rischi relativi.

Nel caso in cui invece l’utilizzatore destini la sostanza ad un uso non previsto o

intenda adottare provvedimenti diversi per la gestione dei rischi, egli dovrà inviare

all’Agenzia Europea appositamente istituita, una breve comunicazione. Questo con-

sentirà alla stessa di richiedere all’utilizzatore, se necessario, la specifica valutazione

del rischio della sostanza per quel particolare uso previsto.

I primi adempimenti già in vigore dal 1° giugno 2007 riguardano il Titolo IV (infor-

mazioni all’interno della catena di approvvigionamento), che prevedono l’obbligo di

adeguare la scheda dei dati di sicurezza (SDS) alle nuove disposizioni di segui-

to elencate:

• inversione dei punti 2 (composizione/informazione sugli ingredienti) e 3 (identifica-

zione dei pericoli). Tale inversione può avvenire alla prima revisione della scheda;

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

• indicazione dell’indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda SDS. Anche

tale modifica potrà essere apportata in occasione della prima revisione della scheda;

• nel caso in cui una sostanza venga identificata come PTB (persistente, bioaccumula-

bile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile), deve essere redat-

ta una nuova scheda di sicurezza che indichi chiaramente tali caratteristiche.

In generale, la revisione o l’aggiornamento della scheda di sicurezza deve avvenire

non appena si rendano disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle

misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli.

Frequenza aggiornamento

Quando variano le situazioni di rischio prospettate all’interno dei documenti o

quando si modifichino i cicli produttivi.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente, R.L.S., lavoratori.

Figure professionali coinvolte

Consulenti esterni, R.S.P.P.

La nuova sicurezza sul lavoro

5.9 Atmosfere esplosive

Cosa fare

Il campo di applicazione del decreto è vastissimo: non è definito un elenco esaustivo di luo-

ghi di lavoro in cui è presente il rischio esplosione, ma è lasciato al datore di lavoro il com-

pito di stabilire se tale rischio è effettivamente presente. A tal fine, il datore di lavoro dovrà

effettuare la classificazione delle aree. Le aree a rischio esplosione devono essere classifica-

te in funzione della probabilità che tale rischio si presenti, e sono suddivise in zone.

Per un’efficace tutela dei lavoratori esposti ad atmosfere esplosive, il datore è tenuto

a strutturare l’ambiente di lavoro in modo da garantire la loro sicurezza attraverso

procedimenti organizzativi (formazione del personale, procedure di lavoro) e misu-

re di protezione (gestione delle emissioni, adozione d’allarmi, ecc). In funzione della

zona di rischio individuata, dovranno essere installate attrezzature con un livello di

protezione adeguato.

Le attività svolte devono essere documentate e vanno a costituire il "Documento

sulla protezione contro le esplosioni", quale parte integrante del documento di valu-

tazione rischi.

Frequenza aggiornamento

Quando variano le situazioni di rischio prospettate all’interno dei documenti o

quando si modifichino i cicli produttivi.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente, R.L.S., lavoratori.

Figure professionali coinvolte

Consulenti esterni, R.S.P.P.

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

5.10 Gas tossici

Cosa fare

La legislazione di riferimento è costituita dal Regio Decreto 9 gennaio 1927, n.147.

Esso regolamenta la modalità d’utilizzo dei gas tossici, definendo gas tossico (art. 1):

• "qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utiliz-

zata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del

suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso";

• "qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utiliz-

zata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adopera-

ta per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è ricono-

sciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica".

- Richiesta di autorizzazione all’utilizzo all’ASL tramite il Comune territorial-

mente competente (conformemente alle sostanze ed ai quantitativi descritti nel

D.M. 6-2-1935)

- Conseguimento patentino di abilitazione per l’impiego di gas tossici

- Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’autorizzazione alla detenzione con

spese a carico dell’utilizzatore (Legge 24/11/2000, n. 340art. 31, c. 1).

Frequenza aggiornamento

Autorizzazione: al variare di almeno uno degli elementi contenuti nell’autorizz.

(locali, impianti, impiego del gas, direz. tecnica e titolare).

Patentino: rinnovo quinquennale previa comunicazione all’ASL.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente, R.L.S., lavoratori.

La nuova sicurezza sul lavoro

Figure professionali coinvolte

Responsabile Tecnico Impianto, Consulenti esterni, R.S.P.P.

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

5.11 Sostanze radioattive

Cosa fare

L’impiego di sorgenti radioattive impone l’obbligo di rispettare le prescrizioni

impartite dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e dal D. Lgs 26 maggio 2000, n. 241.

Comunicazione all’Ispettorato Provinciale del Lavoro nominativo e lettera di accet-

tazione incarico all’esperto qualificato (art. 77-79).

Frequenza aggiornamento

Al variare dell’esperto qualificato.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente, R.L.S., lavoratori.

Figure professionali coinvolte

Esperto Qualificato, Consulenti esterni, R.S.P.P.

La nuova sicurezza sul lavoro

5.12 Sforzi ripetuti degli arti superiori

Cosa fare

L’articolo 15, comma 1, lettera d) del D.Lgs 81/2008 introduce il "rispetto dei prin-

cipi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e

nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro

monotono e quello ripetitivo".

Inoltre l’art. 28, impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicu-

rezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori

esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle

sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di

lavoro.

Tuttavia all’interno del D.Lgs. 81/2008 e nella normativa collegata, non sono con-

tenuti i dettagli tecnici, da applicare per il raggiungimento dei principi ergonomica

richiamati. La ricerca va eseguita nella normativa tecnica (UNI, EN, ISO).

Frequenza aggiornamento

Quando variano le situazioni di rischio prospettate all’interno dei documenti o

quando si modifichino i cicli produttivi.

92

93

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

5.13 Esposizione a campi elettromagnetici

Le disposizioni entreranno in vigore il 30 aprile 2012 (art. 306, c.3).

Cosa fare

Il Titolo VIII - Capo IV determina i requisiti minimi per la tutela dei lavoratori dai

rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici di frequenza compresa tra

0 Hz a 300 Ghz durante il lavoro.

Le disposizioni in esso contenute, sono relative alla prevenzione e protezione dai

rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve ter-

mine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte,

dall’assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto.

Non si applicano invece alla protezione da eventuali effetti a lungo termine e non

riguarda i rischi derivanti dal contatto con i conduttori in tensione.

Si prevede l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare, nell’ambito della valutazio-

ne dei rischi di cui all’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, una valutazione specifica - se del

caso - con una misurazione o calcolo del livello di esposizione dei lavoratori ai campi

elettromagnetici.

L’Allegato XXXVI riporta i Valori limite di esposizione e i Valori di Azione per i

Campi Elettromagnetici.

Frequenza aggiornamento

Almeno quadriennale (o qualora si verifichino mutamenti tali da renderla superata

o nel caso in cui la sorveglianza sanitaria ne renda necessaria la revisione)

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro, dirigente, preposto, R.S.P.P., Medico Competente, lavoratori.

La nuova sicurezza sul lavoro

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Personale competente, Consulenti esterni.

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95

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

5.14 Impianti ed apparecchiature elettriche

Cosa fare

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchia-

ture e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati,

costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da

tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;

b) b) contatti elettrici indiretti;

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature peri-

colose, archi elettrici e radiazioni;

d) innesco di esplosioni;

e) fulminazione diretta ed indiretta;

f) sovratensioni;

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente

comma 1, tenendo in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali

interferenze;

- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

- tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure

tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi pre-

senti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla

conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manuten-

zione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con

l’adozione delle misure di cui al comma 1.

La nuova sicurezza sul lavoro

Frequenza aggiornamento

Quando variano le situazioni di rischio prospettate all’interno dei documenti o

quando si modifichino i cicli produttivi.

96

97

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

5.15 Esposizione a radiazioni artificiali

Le disposizioni entreranno in vigore il 26 aprile 2010 (art. 306, c.3).

Cosa fare

Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro

valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui

possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella

misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica

internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni

della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo

di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti.

Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare atten-

zione ai seguenti elementi:

- il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti

artificiali di radiazioni ottiche;

- i valori limite di esposizione di cui all’articolo 215;

- qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a grup-

pi particolarmente sensibili al rischio;

- qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante

dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimi-

che foto-sensibilizzanti;

- qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il

fuoco;

- l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di

esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;

- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposi-

zione alle radiazioni ottiche;

- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglian-

za sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;

La nuova sicurezza sul lavoro

- sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;

- una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC

e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a

quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;

- le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle

relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunita-

rie.

Frequenza aggiornamento

Almeno quadriennale (o qualora si verifichino mutamenti tali da renderla superata

o nel caso in cui la sorveglianza sanitaria ne renda necessaria la revisione)

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99

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

6. Impianti elettrici

6.1 Certificato di conformità degli impianti

Cosa fare

Con il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in vigore dal 27 marzo 2008, è stata integral-

mente ridisciplinata la normativa relativa alla sicurezza degli impianti all’interno

degli edifici. Il nuovo regolamento sostituisce tutta la disciplina precedente ad ecce-

zione della parte relativa alle verifiche ed alle sanzioni, contenute nella legge n.

46/90.

Il regolamento si applica a tutti gli impianti installati all’interno degli edifici indipen-

dentemente dalla loro destinazione d’uso:

1) impianti elettrici;

2) impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;

3) impianti di automazione di porte, cancelli e barriere;

4) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrige-

razione;

5) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere;

6) impianti idrici e sanitari;

7) impianti per la distribuzione del gas;

8) impianti di sollevamento;

9) impianti di protezione antincendio.

Progettazione degli impianti

La nuova sicurezza sul lavoro

L’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti sopra elencati

devono essere sempre realizzati sulla base di un apposito progetto ad esclusione di

quelli adibiti ala sollevamento di persone e cose.

Di norma il progetto può essere redatto anche dal responsabile tecnico dell’impre-

sa installatrice.

In deroga per gli impianti che abbiano le caratteristiche dimensionali previste dal-

l’articolo 5, comma 2, del regolamento la progettazione deve essere eseguita da un

professionista iscritto all’albo professionale specifico.

In particolare la progettazione da parte di un professionista iscritto all’albo è neces-

saria per gli impianti elettrici relativi ad immobili adibiti ad attività produttive, al

commercio, al terziario e ad altri usi nei seguenti casi:

- alimentazione a tensione > 1000 V;

- alimentazione in bassa tensione con potenza impegnata > 6 Kw;

- superficie > 200 mq.

Il progetto deve:

- comprendere gli schemi ed i disegni planimetrici dell’impianto;

- essere corredato da una relazione tecnica sull’intervento da attuare con parti-

colare riguardo alle caratteristiche dei materiali da utilizzare ed alle misure di

prevenzione e di sicurezza da attuare;

- e deve essere depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui

deve essere realizzato l’impianto.

Installatori

Le imprese, iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, pos-

sono esercitare l’attività di installazione a condizione che:

- l’imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico,

da essi preposto con apposito atto formale, sia in possesso dei requisiti profes-

sionali di cui all’articolo 4 (il responsabile tecnico può svolgere la propria pro-

fessione per un’unica impresa);

- nella dichiarazione di inizio attività o nella domanda di iscrizione sia stato spe-

cificamente indicato per quali tipologie di impianti si intende esercitare l’attivi-

tà (lettera e voce di cui all’articolo 1, comma 2).

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Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

Le imprese così qualificate hanno diritto ad un certificato di riconoscimento rilascia-

to dalle competenti camere di commercio o dalle commissioni provinciali per l’arti-

gianato.

Dichiarazione di conformità

L’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità del-

l’impianto sulla base del modello in allegato I al D.M. n. 37/2008, includendovi la

relazione tecnica dei materiali impiegati e gli schemi di progetto.

La dichiarazione di conformità va inoltrata (a cura dell’installatore, del titolare del

permesso di costruire o del soggetto che ha presentato la DIA) allo sportello unico

del comune per i successivi controlli di cui all’articolo 11 del regolamento.

Nel caso che la dichiarazione di conformità degli impianti eseguiti prima del 27

marzo 2008 non sia stata prodotta o non sia più reperibile, può essere sostituita da

una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto allo specifico albo

professionale.

Rifacimento parziale di impianti

Nel caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la conseguente dichiara-

zione di conformità si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di

rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e della funzionalità dell’intero

impianto. La dichiarazione di conformità deve indicare espressamente la compati-

bilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

Frequenza aggiornamento

Ad ogni installazione, trasformazione o ampliamento degli impianti elettrici, posti a

servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso.

Figure aziendali coinvolte

Committente o Proprietario, Datore di lavoro, R.S.P.P.

La nuova sicurezza sul lavoro

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Professionisti iscritti all’albo, Imprese singole o associate regolarmente iscritte nel

registro delle ditte e in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari, Servizio

Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (sezione dell’AUSL territorial-

mente competente, Comune territorialmente competente

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103

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

6.2 Controllo ed installazione di impianti di messa a terra, dispositivi

contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi a rischio

di esplosione

Cosa fare

Il DPR 462 del 22 ottobre 2001 disciplina le procedure d’omologazione per i dispo-

sitivi di protezione contro le scariche atmosferiche e per la messa a terra d’impianti

elettrici, anche collocati in ambienti di lavoro con rischio d’esplosione.

In base a tale decreto, l’installatore omologherà l’impianto rilasciando al datore di

lavoro la dichiarazione di conformità; solamente in seguito, l’impianto potrà essere

messo in esercizio, ed entro 30 giorni il datore di lavoro dovrà inviare la dichiarazio-

ne dell’installatore allo Sportello Unico o, nel caso quest’ultimo non fosse attivato,

all’ISPESL ed all’Azienda USL.

E’ compito del datore di lavoro adoperarsi affinché l’impianto sia sottoposto alle

verifiche periodiche previste (vedere frequenza).

In seguito ad ogni visita di verifica, sarà rilasciato un verbale da conservarsi per esi-

birlo agli organi di vigilanza.

Le verifiche straordinarie dovranno essere predisposte nel caso d’esito negativo della

verifica periodica o in caso di modifiche sostanziali all’impianto.

La direttiva 11 marzo 2002 del ministero delle attività produttive individua i sogget-

ti abilitati ad eseguire le verifiche periodiche e straordinarie, in passato eseguite

esclusivamente dalle ASL, degli impianti di terra, di protezione dalle scariche atmo-

sferiche e degli impianti in luoghi con pericolo d’esplosione.

Frequenza aggiornamento

Verifica periodica quinquennale (biennale per locali a maggior rischio di incendio).

Verifica periodica biennale degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplo-

sione.

La nuova sicurezza sul lavoro

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, R.S.P.P.

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Professionisti iscritti all’albo, Imprese singole o associate regolarmente iscritte nel

registro delle ditte e in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari, ISPESL

- ASL o ARPA territorialmente competenti, Organismi notificati,

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105

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

7. Macchine e attrezzature di lavoro

7.1 Macchine e attrezzature di lavoro

Cosa fare

Per attrezzatura di lavoro si intende "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o

impianto destinato ad essere usato durante il lavoro". Le attrezzature di lavoro devo-

no rispondere a determinate caratteristiche tecniche e devono essere utilizzate

secondo principi volti a tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Il DPR 459/96 (Regolamento di recepimento delle "direttive macchine") è valido

dal momento in cui la macchina viene concepita al momento in cui avviene la ven-

dita, ed ha come obiettivo quello di far sì che una macchina, un’attrezzatura, un

impianto o un componente di sicurezza, costruiti conformemente ai contenuti delle

citate direttive, possano essere immessi sul mercato nazionale e comunitario, senza

dover sottostare ad ulteriori regolamenti in materia di sicurezza.

Quindi, il DPR 459/96 riguarda solo la progettazione, la fabbricazione o l’esecuzio-

ne di modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria e straordinaria manutenzio-

ne di una macchina; questa, solo dopo essere stata immessa sul mercato, passa,

come attrezzatura di lavoro, sotto la disciplina del Titolo III delD.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al

minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e

per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secon-

do condizioni per le quali non sono adatte.

La nuova sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro

siano:

a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante

b) utilizzate correttamente

c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza

ai requisiti e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso.

Non vanno inoltre dimenticati gli adempimento relativi all’informazione, la forma-

zione e l’addestramento dei lavoratori.

Inoltre, sono richieste una serie di verifiche periodiche su attrezzature di lavoro

mobili, semoventi o non semoventi, attrezzature destinate a sollevare carichi, attrez-

zature per lavori in quota, all’impiego delle scale a pioli e dei ponteggi, l’impiego di

sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

Frequenza aggiornamento

Per tutte le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, R.S.P.P., Medico competente, R.L.S.,

Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Consulenti esterni, costruttori, Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di

Lavoro (sezione dell’AUSL territorialmente competente, Organismi di certicazione

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107

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

7.2 Attrezzature a pressione - Insiemi

Cosa fare

Il quadro normativo relativo alle verifiche periodiche sugli apparecchi a pressione è

oggi regolamentato dal DM n. 329 del 01/12/2004 (in vigore dal 12/02/05),

contenente il "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione

delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’art 19 del D. Lgs

25/02/2000 n. 93". Quest’ultimo ha recepito la Direttiva 97/23/CE, meglio

conosciuta come Direttiva PED (Pressure Equipment Directive). La Direttiva

PED si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione della conformità

delle attrezzature a pressione e degli insiemi soggetti ad una pressione massima

ammissibile superiore a 0.5 Bar. Per attrezzature a pressione si intendono recipien-

ti, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione, contenenti gas, gas lique-

fatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi. Per insieme si intendono varie

attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato

e funzionale. A partire dal 29/05/02 possono essere immesse sul mercato solamen-

te apparecchiature a pressione che soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza della

PED e che sono contrassegnate dal marchio ‘’CE’’.

Gli apparecchi a pressione rientranti nel campo di applicazione della PED sono

classificati in quattro categorie di rischio (cat. I, II, III e IV) a seconda della relativa

pressione massima ammessa, del loro volume e del fluido per il quale sono stati desi-

gnati.

In sintesi:

1. la costruzione delle attrezzature a pressione e degli insiemi è regolamentata dal

D. Lgs. 93/2000, che recepisce la PED;

2. la messa in servizio e l’utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insie-

mi è regolamentata dal DM 329/04 . In particolare:

- l’utilizzatore che acquista una nuova attrezzatura in pressione (successi-

vamente al 29/05/02) ricadente nel campo di applicazione della PED ha l’ob-

bligo di verificare che la stessa sia accompagnata da una Dichiarazione di

La nuova sicurezza sul lavoro

Conformità rilasciata dal fabbricante e/o dall’installatore e da un Manuale

d’Uso e Manutenzione, che deve contenere tutte le informazioni utili per il tra-

sporto, l’installazione, l’esercizio e la dismissione. Il Manuale deve contenere in

particolare i piani di controllo, le ispezioni da seguire, la manutenzione ordina-

ria e straordinaria e la relativa periodicità di esecuzione. All’atto della messa in

servizio l’utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi ricadenti nel campo di

applicazione del DM 329/04 richiede all’ISPESL la verifica di "primo

impianto" o di "messa in servizio".

L’art. 5 del DM riporta l’elenco delle attrezzature e insiemi a pressione esclusi

dall’obbligo della verifica di primo impianto;

la verifica di primo impianto va fatta anche per quelle attrezzature non nuove

ma soggette a trasferimento, nuova installazione o che subiscono un cambia-

mento d’uso o di esercizio;

in seguito alla verifica di primo impianto dell’ISPESL, all’atto della messa in

esercizio dell’attrezzatura, l’utilizzatore è tenuto ad inviare una dichiarazio-

ne di messa in servizio all’ISPESL ed all’ASL territorialmente competenti,

corredata da una serie di documenti tecnici citati all’art 6 del decreto, fra cui il

verbale di verifica di primo impianto;

gli adempimenti richiesti all’utilizzatore per tutte le attrezzature in pres-

sione già installate e in esercizio prima del 29/05/2002 (non certifi-

cate dal fabbricante secondo il d. lgs. 93/00- ped) sono:

1. censimento e riclassificazione ai sensi dell’allegato ii del sopraccitato

decreto;

2. individuazione del regime di verifiche periodiche di riqualificazione alle

quali sono sottoposte dette attrezzature ai sensi delle tabelle A e B del DM

329/04;

3. incarico e convocazione del soggetto verificatore con esecuzione delle

verifiche periodiche di riqualificazione;

4. conservazione dei rapporti di verifica;

5. rispetto della periodicità delle verifiche successive;

108

109

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

la richiesta di verifica di riqualificazione, se necessaria, va indirizzata

all’IPSESL. Le verifiche sono svolte in funzione dei fluidi e della categoria

(adottando anche frequenze di ispezione più stringenti se indicato dal fabbri-

cante nel libretto d’uso e manutenzione). Per le verifiche da effettuare, valgono

le eccezioni previste dall’art. 11. L’attestazione positiva risultante dalle verifiche

effettuate consente la prosecuzione dell’esercizio delle attrezzature e degli insie-

mi verificati;

in caso di riparazioni o di modifiche di attrezzature o insiemi a pressio-

ne, il soggetto che effettua l’intervento comunica all’ISPESL o alla ASL le ope-

razioni da effettuare che, per i ruoli di rispettive competenze, eseguono poi le

verifiche di collaudo previste dalla normativa tecnica di riferimento;

l’utilizzatore è tenuto a comunicare alla ASL la messa fuori servizio o la disin-

stallazione delle attrezzature /insiemi ogni qualvolta ricorrano le condizioni.

Norme transitorie

- ai fini delle verifiche periodiche, la cadenza dei controlli prevista dagli allegati

A e B si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio. Per

le attrezzature che alla data di entrata in vigore del D. Lgs 329/04 sono già sot-

toposte alle verifiche d’esercizio previste dalla normativa previgente, le norme

relative alla riqualificazione periodica si applicano a partire dalla prima verifi-

ca periodica in scadenza;

- per le attrezzature certificate secondo il D. Lgs. 93/00, per le quali è stata già

presentata denuncia di messa in esercizio all’ISPESL alla data di entrata in

vigore del D. Lgs. 329/04, e non è ancora stata effettuata la relativa verifica, la

stessa è intesa come dichiarazione di messa in servizio e la documentazione già

presentata è integrata per adeguarla a quanto previsto dal D. Lgs. 329/04;

- per le attrezzature non certificate secondo il D. Lgs. 93/00, l’utilizzatore deve

denunciare all’ISPESL entro 4 anni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs.

329/04 (quindi entro l’11/02/09) i recipienti mai assoggettati ad omologazio-

ni o controlli di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle

che individuano le condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica.

La nuova sicurezza sul lavoro

Frequenza aggiornamento

Per tutte le attrezzature/insiemi a pressione ricadenti nel campo di applicazione del

D.Lgs. 93/2000 e del D.M. 329 del 1/12/2004.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, R.S.P.P., Medico competente, R.L.S.

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Consulenti esterni, ISPESL - ASL o ARPA territorialmente competenti, Organismi

notificati

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111

Titolo 1 - Tutti gli adempimenti in 50 schede

7.3 Requisiti minimi per l’uso delle attrezzature di lavoro

Cosa fare

L’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro è disciplinato dal Titolo III del D.Lgs.

81/2008.

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere confor-

mi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle diret-

tive comunitarie di prodotto.

Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al

minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e

per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secon-

do condizioni per le quali non sono adatte.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro

siano:

a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante

b) utilizzate correttamente

c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza

ai requisiti e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso.

Non vanno inoltre dimenticati gli adempimento relativi all’informazione, la forma-

zione e l’addestramento dei lavoratori, previsti dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Tutela

delle condizioni di lavoro, ha diramato la Circolare del 25 gennaio 2008 n. 3, per

chiarire il termine di scadenza entro il quale il personale preposto:

- alla sorveglianza delle fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei pon-

teggi;

- all’effettuazione di dette attività,

deve aver ricevuto una specifica formazione in materia, dispone che il termine

in questione deve essere riferito al 23 febbraio 2009.

La nuova sicurezza sul lavoro

Frequenza aggiornamento

Per tutte le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori.

Figure aziendali coinvolte

Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, R.S.P.P., Medico competente, R.L.S.,

Lavoratori

Figure professionali ed istituzionali coinvolte

Consulenti esterni

112

Titolo 2Formulario

115

Titolo 2 - Formulario

1. Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi e dell’adem-

pimento degli obblighi ad essa correlati

OGGETTO: Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischie dell’adempi-

mento degli obblighi ad essa correlati - Art. 28 del D.Lgs 81/2008

Il signor ...................................................................... nato a ...................................................

il ................................................... residente a .........................................................................

Via ................................................................ nella sua qualità di legale rappresentante della

società ........................................... titolare della Ditta individuale ..........................................

AUTOCERTIFICA

di avere effettuato la valutazione dei rischi prevista dall’art. 28 del D.Lgs 81/2008 di avere

adempiuto agli obblighi ad essa collegati.

In particolare in relazione alla natura dell’attività dell’azienda (o dell’unità produttiva)

dichiara altresì di avere valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o

dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per

la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavorato-

ri esposti a rischi particolari.

Afferma altresì che la presente dichiarazione viene effettuata in adempimento dell’obbligo di

cui all’art. 29, comma 5 del D.Lgs 81/2008, rientrando l’azienda .................................. nella

tipologia di quelle per le quali la norma medesima prevede la possibilità di autocertificazione.

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive

Data .................................. Firma ...................................................

(Dichiarante nella sua qualità di legale

rappresentante della società/titolare della Ditta individuale)

Per presa visione

Firma ...................................................

(Rappresentante lavoratori per la sicurezza)

La nuova sicurezza sul lavoro

2. Richiesta di copia del documento di valutazione dei rischi

(Raccomandata a mano)

Egr. sig. ..........................................

(Datore di lavoro)

(Rspp)

e p.c. Egr. sig. ..........................................

(Medico competente)

OGGETTO: Richiesta del R.L.S. di copia del documento di valutazione dei

rischi - Art. 28 del D.Lgs 81/2008

Conformemente a quanto previsto dall’artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e alle indicazioni

interpretative delle autorità competenti (Ministero del lavoro, ISPESL) chiedo/chiediamo

cortesemente copia del documento riguardante:

- la valutazione dei rischi da Voi effettuata, e i criteri metodologici che sono stati impiega-

ti, contenente anche le misure di prevenzione e protezione tradizionalmente in atto e

comunque previste dalle normative preesistenti, non esplicitamente abrogate/superate;

- le misure di prevenzione individuate in conseguenza della valutazione e atte a miglio-

rare la situazione esistente di prevenzione dei rischi per la salute dei lavoratori e per la

sicurezza nei luoghi di lavoro ivi comprese le attrezzature di protezione di cui si preve-

de l’utilizzo;

- il programma d’attuazione delle misure da Voi previste.

In attesa di un Vostro riscontro, porgo/porgiamo cordiali saluti.

Data .................................. Firma ...................................................

(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

116

117

Titolo 2 - Formulario

3. Schema di documento di valutazione dei rischi

Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli artt. 28 e segg. del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

da ......................................................................................... (indicare il nome e la ragione sociale

della società o il nome della ditta individuale, ente o associazione), iscritta al tribunale di

......................................................... ed alla CCIAA di ....................................................

1. Dati identificativi

Il documento si riferisce alla .................................. (indicare l’unità produttiva) che svolge la pro-

pria attività dal .................................. (indicare l’anno di inizio dell’attività), nel/i settore/i

.................................. (indicare il/i settore/i merceologico/i).

2. Dati ed informazioni di carattere organizzativo

2.1 Personale occupato

L’unità produttiva occupa .................................. (indicare il numero complessivo dei dipendenti)

dipendenti di cui:

- nº ............................. dirigenti;

- nº ............................. quadri;

- nº ............................. impiegati amministrativi e tecnici;

- nº ............................. operai;

- nº ............................. apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

2.2 Attività svolta

L’attività svolta nell’unità produttiva consiste ............................. (descrivere l’attività svolta).

La nuova sicurezza sul lavoro

2.3 Processi produttivi, tecnologie impiegate e organizzazione del lavoro

.................................................................................................................................................

(fornire informazioni sui processi produttivi, le tecnologie impiegate e l’organizzazione del lavoro).

2.4 Compiti delegati inerenti alla sicurezza in azienda

Con atto del ............................. (indicare la data dell’atto di delega) sono stati delegati

............................. (indicare il nominativo della persona delegata) a svolgere i seguenti compiti ine-

renti alla sicurezza in azienda: ............................. (indicare i compiti delegati)(1).

2.5 Servizio di prevenzione e protezione

Il Servizio di prevenzione e protezione è ............................. (indicare se interno, esterno o se i com-

piti sono svolti direttamente dal datore di lavoro).

Il responsabile del Servizio è ............................. (indicare se interno o esterno).

Al Servizio sono addetti ............................. (indicare il numero degli addetti) lavoratori oltre al

responsabile.

2.6 Medico competente

Il Medico competente è ............................. (indicare il nominativo e l’indirizzo), in qualità (di libe-

ro professionista; oppure: di dipendente della nostra azienda oppure: di dipendente della

............................. - indicare la struttura privata da cui dipende il medico; oppure: di dipendente

dell’Unità sanitaria locale di .............................; oppure: di dipendente dell’ente

............................. - indicare l’ente pubblico da cui dipende il medico).

2.7 Medico autorizzato

Il Medico autorizzato è ............................. (indicare il nominativo) (2)

118

119

Titolo 2 - Formulario

2.8 Esperto qualificato

L’esperto qualificato è ............................. (indicare il nominativo) (3)

2.9 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è stato designato .............................

(indicare il nominativo) (oppure: Le organizzazioni sindacali dei lavoratori non hanno anco-

ra designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

2.10 Gestione delle emergenze

Alla gestione delle emergenze (prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei

lavoratori) sono interessati complessivamente nº .............................lavoratori.

3. Piano di sicurezza

3.1 Gruppo di valutazione

Il gruppo di valutazione impegnato a soddisfare gli adempimenti previsti dal decreto è costi-

tuito da:

- ............................., in qualità di coordinatore;

- ............................., in qualità di medico competente;

- ............................., in qualità di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;

- ............................., in qualità di rappresentante dei lavoratori;

- ............................., in qualità di consulente tecnico esterno all’azienda (4).

3.2 Metodologia e criteri seguiti per la valutazione

Il gruppo di valutazione ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi, coinvolgendo

i soggetti interessati dei vari reparti a tutti i livelli, attraverso le fasi di seguito indicate.

La nuova sicurezza sul lavoro

3.2.1 Scomposizione dell’attività produttiva ed individuazione delle unità di analisi

Per procedere in modo sistematico nell’analisi e valutazione dei rischi, il gruppo di valuta-

zione ha individuato le realtà tecnologico/organizzative (unità di analisi) presenti nell’unità

produttiva, in modo da avere una rappresentazione di tutti gli ambiti/aree/luoghi di lavoro

rilevanti ai fini della valutazione dei rischi. Per unità di analisi si intende un luogo o ambien-

te di lavoro definito ovvero una fase di processo tecnologico o di servizio.

3.2.2 Raggruppamenti dei fattori di rischio

Per ciascuna unità di analisi presa in esame i fattori di rischio sono stati raggruppati in

macrogruppi in relazione ai diversi settori di attività, processi produttivi, macchine ed attrez-

zature di lavoro ovvero agenti, materie prime e sostanze utilizzate.

3.2.3 Fattori di rischio

Per ciascuna unità di analisi sono stati individuati i relativi fattori di rischio intesi come cate-

gorie di elementi materiali (impianti, macchine attrezzature) e/o ambientali (prodotti e

sostanze pericolosi, agenti fisici e biologici) e organizzativi (procedure e pratiche di lavoro)

aventi il potenziale di causare danno.

3.2.4 Elementi di rischio

A ciascun fattore di rischio sono stati associati uno o più elementi di rischio intesi come qual-

siasi sostanza, agente, componente o funzione di macchina e operazione di lavoro manuale

la cui presenza può compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.

3.2.5 Rischi

Per ogni elemento di rischio sono state individuate le conseguenze da esso derivanti (rischi)

intese come possibilità e probabilità che l’esposizione ad un determinato elemento di rischio,

120

121

Titolo 2 - Formulario

a fronte del verificarsi di un evento indesiderato e/o delle condizioni di impiego, raggiunga

il livello potenziale di danno.

3.2.6 Valutazione dei rischi

Il gruppo di valutazione ha effettuato una stima dei rischi connessi ai singoli fattori, asse-

gnando a ciascuno di essi un indice di frequenza (stima del numero dei casi nell’arco di un

anno) e di gravità (entità delle conseguenze in termini di inabilità temporanea, invalidità per-

manente o morte) al fine di determinare l’indice di rischio (indice di frequenza per indice di

gravità) utile per la programmazione delle misure di intervento.

3.2.7 Misure per eliminare il rischio o contenerne le conseguenze

Per ogni rischio sono state individuate le misure adeguate per l’eliminazione del rischio stes-

so e, quando ciò non è stato possibile, per contenerne le conseguenze.

3.2.8 Programmazione delle misure

La programmazione delle misure di intervento è stata effettuata avendo come costante rife-

rimento i risultati della individuazione degli indici di rischio determinati come al preceden-

te punto 3.2.6.

4. Risultati dell’attività svolta dal gruppo di valutazione

Le varie fasi del lavoro svolto sono illustrate in modo analitico, per ciascuna unità di ana-

lisi, nelle n. ............................. schede allegate (6) che fanno parte integrante del presente

documento.

La nuova sicurezza sul lavoro

5. Gestione della fase attuativa delle misure

E’ stata attivata una procedura di verifica delle varie fasi di attuazione delle misure program-

mate.

6. Gestione del piano a seguito di modifiche

Il piano di sicurezza è sottoposto costantemente a controllo al fine di apportarvi ogni utile

integrazione anche con riferimento ad eventuali modificazioni (o in seguito ad evoluzione

delle conoscenze tecniche) nei processi produttivi, nelle tecnologie impiegate, nelle sostanze

eventualmente pericolose, nelle materie prime utilizzate e nei DPI adottati.

Note

1. Da inserire nel caso di delega di attribuzioni da parte del datore di lavoro; se non sono stati dele-

gati compiti scrivere: Nessuna delega.

2. La nomina del medico autorizzato è obbligatoria per i lavoratori esposti al rischio da radiazioni

ionizzanti classificati come lavoratori esposti di categoria A. Per i lavoratori esposti classificati in

categoria B, la sorveglianza medica può essere effettuata sia dal medico autorizzato che dal medi-

co competente.

3. L’esperto qualificato deve essere nominato nel caso di lavoratori esposti al rischio da radiazioni

ionizzanti. Le funzioni di esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona fisica del

datore di lavoro nè dai dirigenti che esercitano e dirigono l’attività nè dai preposti che ad essa

sovraintendono nè dagli addetti alla vigilanza.

4. Da indicare nei casi in cui sia nominato un consulente tecnico esterno.

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Titolo 2 - Formulario

4. Riepilogo delle informazioni sui rischi aziendali fornite ai lavoratori

In relazione a quanto previsto dagli artt. 47 e segg del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81 si è provveduto a fornire le seguenti informazioni ai lavoratori dipendenti che hanno sot-

toscritto il Registro presenze allegato.

1. Rischi per la sicurezza e salute legati all’attività svolta dall’impresa,

riunione del ............................. dalle ore ............................. alle ore .............................

2. Rischi per la sicurezza e salute legati alle mansioni svolte,

con riferimento alle disposizioni legali ed aziendali in vigore,

riunione del ............................. dalle ore ............................. alle ore .............................

3. Pericoli connessi all’utilizzo di eventuali sostanze nocive,

riunione del ............................. dalle ore ............................. alle ore .............................

4. Misure di protezione e prevenzione adottate in azienda,

riunione del ............................. dalle ore ............................. alle ore .............................

5. Procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’eva-

cuazione dei lavoratori,

riunione del ............................. dalle ore ............................. alle ore .............................

La nuova sicurezza sul lavoro

6. Nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soc-

corso e prevenzione incendi,

riunione del ............................. dalle ore ............................. alle ore .............................

7. Nominativi e funzioni del Responsabile del Servizio di protezione e del

medico competente,

riunione del ............................. dalle ore ............................. alle ore .............................

Il datore di lavoro Il responsabile del S.P.P.

........................................... lì .............................

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125

Titolo 2 - Formulario

5. Convocazione di riunione periodica di prevenzione e protezione

dai rischi

(Raccomandata A.R. su carta intestata della società)

Egr. Sig. ......................................

(Responsabile del Servizio

di prevenzione e protezione)

Egr. Dott. ....................................

(Medico competente)

Egr. Sig. .......................................

(Rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza)

Egr. Sig. .......................................

(Eventuale rappresentante

del datore di lavoro, qualora questi

non vi partecipi personalmente)

OGGETTO: Convocazione di riunione periodica di prevenzione e protezione

dai rischi - Art. 35, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81

Il sottoscritto Signor .......................................... nella sua qualità di legale rappresentante

della Società/titolare della Ditta individuale .......................................... con la presente

comunica che

E’ CONVOCATA

La nuova sicurezza sul lavoro

la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 35 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alla quale è richiesta la Vostra partecipazione.

Tale riunione avrà luogo il giorno .......................................... ora ..........................................

presso il locale ..........................................

Nel corso della riunione saranno esaminati gli aspetti relativi alla prevenzione e protezione

dai rischi e alla salute sul luogo di lavoro e verrà sottoposto all’esame dei partecipanti:

a) il documento elaborato all’esito della valutazione del rischio e di cui all’art. 28 del del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;

c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della

protezione dei medesimi;

d) eventuali altri argomenti da esaminare.

Data .................................. Firma ...................................................

(Firma del datore di lavoro/legale rappresentante

della Società/titolare della Ditta individuale)

126

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Titolo 2 - Formulario

6. Convocazione di riunione di prevenzione e protezione dai rischi

in caso di variazione delle condizioni di esposizione al rischio

(Raccomandata A.R. su carta intestata della Società)

Egr. Sig. ......................................

(Responsabile del Servizio

di prevenzione e protezione)

Egr. Dott. ....................................

(Medico competente)

Egr. Sig. .......................................

(Rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza)

Egr. Sig. .......................................

(Eventuale rappresentante

del datore di lavoro, qualora questi

non vi partecipi personalmente)

OGGETTO: Convocazione di riunione di prevenzione e protezione dai rischi in

caso di variazione delle condizioni di esposizione al rischio - Art.

35 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il sottoscritto Signor ................................................... nella sua qualità di legale rappresen-

tante della Società/titolare della Ditta individuale ................................................... con la

presente comunica che

E’ CONVOCATA

La nuova sicurezza sul lavoro

la riunione di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81.

Il motivo della riunione è relativo alle variazioni delle condizioni di esposizione al rischio

(eventualmente aggiungere, ricorrendone la fattispecie) per la introduzione nella

azienda/unità produttiva di nuove attrezzature comportanti riflessi sulla salute e sicurezza

dei lavoratori.

Alla riunione è richiesta la Vostra partecipazione.

Tale riunione avrà luogo il giorno ................................................... ora ..............................

presso il locale ...................................................

Nel corso della riunione saranno esaminati i seguenti aspetti:

- nuove tecnologie di prossimo inserimento in azienda/unità produttiva;

- tempi di introduzione;

- processi produttivi interessati alle nuove tecnologie;

- fattori di rischio delle nuove tecnologie;

- procedure di sicurezza relative alle nuove tecnologie;

- ................................................... (inserire secondo le concrete fattispecie).

Data .................................. Firma ...................................................

(Firma del datore di lavoro/legale rappresentante

della Società/titolare della Ditta individuale)

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Titolo 2 - Formulario

7. Verbale di riunione di prevenzione e protezione dai rischi

OGGETTO: Verbale di riunione di prevenzione e protezione dai rischi - Art.

35, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Addì ................................................... alle ore ................................................... presso i loca-

li dell’azienda ................................................... si è tenuta la riunione periodica di prevenzio-

ne e protezione dai rischi.

La riunione è stata indetta a seguito di richiesta del datore di lavoro direttamente/datore di

lavoro tramite il Servizio di prevenzione e protezione/rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza.

Dopo controllo della regolare convocazione (attraverso singole comunicazioni che si allega-

no al presente verbale) dei soggetti legittimati a partecipare alla riunione, viene constatata la

presenza dei seguenti signori:

- datore di lavoro/o suo rappresentante Sig. ...................................................

- responsabile Servizio di prevenzione e protezione Sig. ...................................................

- medico competente Dott. ...................................................

- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Sig. ...................................................

Viene sottoposto all’esame dei partecipanti l’ordine del giorno già esposto nella lettera di

convocazione della riunione, ed in particolare:

a) il documento elaborato all’esito della valutazione del rischio e di cui all’art. 28 del decre-

to legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;

c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della

protezione dei medesimi;

d) altri argomenti.

L’esame dei sopraelencati temi ha evidenziato quanto segue:

- documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

- idoneità dei mezzi di protezione individuale: ...................................................;

- programmi di informazione: ...................................................;

- altro

La nuova sicurezza sul lavoro

La riunione viene chiusa alle ore ...................................................

Della stessa viene redatto il presente verbale che è tenuto a disposizione dei partecipanti per

la sua consultazione.

Si allegano alla presente:

- Singole convocazioni dei soggetti legittimati a partecipare alla riunione.

Data .................................. Firma ...................................................

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Titolo 2 - Formulario

8. Delega di attribuzioni

Egr. Sig. .......................................

Premesso

che Ella risulta in possesso di adeguate conoscenze, attitudini, esperienza e capacità in ordi-

ne alla materia della sicurezza e dell’igiene del lavoro

La scrivente intende concordare

che nei compiti inerenti alle funzioni da Lei ricoperte nell’ambito dell’organigramma azien-

dale e alla procura rilasciatale con atto del notaio ...................................................

di ................................................... (rep. n. .............................) vanno ricompresi tutti gli

adempimenti - con tutto ciò che essi comportano sia sul piano delle procedure amministra-

tive, che dell’organizzazione, che dell’adozione di ogni misura necessaria - derivanti dalle

norme giuridiche sull’igiene del lavoro e sulla prevenzione delle malattie professionali (1) e in

genere sulla sicurezza degli infortuni sul lavoro (1) e in genere sulla sicurezza e salubrità delle

situazioni di vita negli stabilimenti e nelle aree in cui viene esercitata l’attività aziendale

(oppure: se si tratta di delega a persona con funzioni più limitate: "esercitata l’attività dello

stabilimento cui Ella è addetta" ovvero "esercitata l’attività della Sua divisione").

Le viene inoltre attribuita la facoltà di delegare a personale e a strutture da Lei dipendenti

compiti relativi alla materia di cui sopra e di consentire tale facoltà anche a persone o strut-

ture da Lei investite dei predetti compiti. S’intende che Ella è chiamata ad esercitare tale

facoltà liberamente avuto, peraltro, riguardo alla circostanza che si tratti di persone e strut-

ture di comprovata ed adeguata capacità, esperienza, attitudini e conoscenze professionali (2).

Si segnala alla Sua attenzione l’estrema delicatezza dei compiti di cui sopra tenuto conto sia

della materia cui essi ineriscono sia del fatto che Ella è chiamato a prendere le decisioni che

riguardano i compiti medesimi in totale autonomia e sotto la sua totale ed esclusiva respon-

sabilità. Ella può pertanto esercitare i poteri di rappresentanza di cui alla procura notarile

che Le è stata conferita per adottare ogni misura per la sicurezza e la salute del lavoro sta-

La nuova sicurezza sul lavoro

bilita da norme giuridiche, provvedendo direttamente ed autonomamente alle spese relative

all’adozione di tali misure (3).

Voglia cortesemente dare conferma del ricevimento della presente e della relativa data e, se

concorda con quanto suesposto, voglia firmare la presente per completa e consapevole accet-

tazione.

Data .................................. Firma ...................................................

(Rappresentante legale dell’azienda)

Firma ...................................................

(per accettazione del delegato)

Note

N.B.: Il fac-simile di c.d. delega di attribuzioni è redatto in conformità a quanto disposto dal-

l’art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ai requisiti richiesti della giurispruden-

za prevalente ai fini dell’efficacia liberatoria della stessa a favore del soggetto delegante. Al

riguardo si deve ribadire:

a) che l’efficacia penale della stessa è esclusa con riferimento agli obblighi che il decreto

pone esclusivamente in capo al "datore di lavoro" e qualifica come non delegabili (obbli-

ghi "strutturali" quali la valutazione del rischio e la nomina del responsabile del servizio

di prevenzione e protezione);

b) che la "tenuta" della delega dipende dalla corrispondenza della situazione di fatto con

quanto in essa contenuto;

(1) Aggiungere i riferimenti legislativi relativi alle particolari situazioni di rischio proprie dell’attività

esercitata. Nel caso di dubbio è meglio omettere del tutto i riferimenti legislativi: la delega risulte-

rà meno precisa ma si evita il rischio che un’eventuale sanzione possa risultare derivante dall’inos-

servanza di norme che non erano state prese in considerazione all’atto della redazione della dele-

ga medesima.

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Titolo 2 - Formulario

(2) La facoltà di subdelegare può, a seconda delle scelte aziendali, essere o non essere concessa. Di

regola tale facoltà non viene concessa quando il delegato svolge funzioni inerenti ad un numero

non particolarmente elevato di lavoratori - es. 200 - e, comunque, quella facoltà non deve essere

concessa quando non risulterebbe giustificata dalle modeste dimensioni dello stabilimento, repar-

to o divisione cui è addetto il delegato.

(3) Pare consigliabile evitare di inserire un limite di spesa nella delega - cosa che, pure, nella prassi

avviene spesso: tali limiti risulteranno semmai dalla procura notarile che limita il potere di rappre-

sentanza del delegato ad acquisti da cui derivi un impegno di spesa inferiore ad una determinata

somma (somma che, ovviamente, deve essere congrua rispetto agli adempimenti richiesti al dele-

gato). Del resto una procura "a monte" della delega è necessaria in quanto, altrimenti, nessuna

effettiva autonomia di gestione risulterebbe costituita in capo al delegato e, conseguentemente, la

delega risulterebbe svuotata di ogni reale contenuto.

La nuova sicurezza sul lavoro

9. Designazione degli addetti al SPP

(a mani o a mezzo racc. a/r (1))

Egr. Sig. .......................................

sede di .........................................

.........................................

Ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Ella - fermi restando i suoi

attuali compiti e funzioni e l’attuale orario di lavoro ordinario (2) - è designato [dopo le con-

sultazioni intercorse con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (3)] addetto al servi-

zio di prevenzione e protezione aziendale.

Tale servizio è chiamato ad operare sotto la responsabilità [e alle dipendenze (4)]

del signor ...................................................

[La preghiamo di restituirci la presente firmata per accettazione.] (5)

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione - per il quale Le saran-

no comunque resi disponibili mezzi e tempo adeguati - ha priorità sullo svolgimento dei suoi

attuali compiti e funzioni.

Distinti saluti

Data .................................. Firma ...................................................

(Rappresentante legale della società o Ente

o associazione o titolare dell’impresa individuale)

Note

N.B.: Gli addetti al s.p.p. devono essere in "numero sufficiente" e "possedere le capacità

necessarie". Se la capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda è insufficiente essa può

essere integrata con persone e servizi esterni.

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Titolo 2 - Formulario

(1) Nel caso di consegna a mani è opportuno farsi restituire copia con data e firma per ricevuta o

documento equipollente.

(2) Inciso da modificare od omettere se la designazione modifica o sostituisce compiti o funzioni in

essere.

(3) Inciso da omettere se il rappresentante per la sicurezza non è ancora stato eletto o designato.

(4) Inciso da omettere se il responsabile del servizio è esterno.

(5) Secondo altra tesi, l’attribuzione dell’incarico potrebbe ritenersi ricompresa nel potere direttivo del

datore di lavoro.

La nuova sicurezza sul lavoro

10. Nomina del RSPP interno

La ...................................................

(indicare il nome e la ragione della società o il nome dell’azienda individuale, dell’ente o associazione)

premesso

- che gli articoli 31 e segg. del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabiliscono che la

nostra azienda (oppure: che l’unità produttiva aziendale di ...................................................)

deve dotarsi di un servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali e che, per-

ciò, è fatto obbligo di nominare gli addetti di tale servizio e il relativo responsabile;

- che risulta che Ella è in possesso dei requisiti di legge.

la nomina

ai sensi degli articoli 31 e segg. del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, responsabile del

servizio per la prevenzione e la protezione dai rischi professionali dei lavoratori (aggiungere, se

si tratta di una specifica unità produttiva, l’indicazione dell’unità produttiva medesima).

Si precisa al riguardo che - fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni - l’espletamento

dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dovranno essere espleta-

ti con priorità rispetto alle altre attività da Lei svolte (1).

La nomina predetta si deve intendere automaticamente revocata - con tutto ciò che conse-

gue a tale revoca - qualora entrassero in vigore norme che impongano, per lo svolgimento

dei compiti e per l’assunzione della posizione di responsabile del servizio, requisiti di cui Ella

non fosse in possesso. In tal caso la revoca opererà, comunque, dalla data di entrata in vigo-

re di tali norme.

Il servizio che opererà sotto la sua responsabilità sarà composto di

................................................... (indicare il numero) persone che sono, allo stato, ancora da

designare e le cui generalità Le verranno (previa consultazione con il rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza (2)) prontamente indicate.

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Titolo 2 - Formulario

Le ricordiamo che i compiti del servizio di cui Ella è responsabile sono dettati dal decreto e

che essi consistono - tra l’altro e in particolare - in:

a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigen-

te sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei siste-

mi di controllo di tali misure;

c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni.

Le ricordiamo inoltre che Ella è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venis-

se a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

[La preghiamo di volerci restituire la presente firmata come incondizionata accettazione di

tutte le clausole suesposte.] (3).

Data .................................. Firma ...................................................

(Rappresentante legale della società o Ente

o associazione o titolare dell’impresa individuale) (4)

Data di ricevuta.................................. Firma ...................................................

(Responsabile del s.p.p. per accettazione) (3)

Note

(1) Capoverso da omettere o modificare se la nomina a responsabile del s.p.p. comporta la modifica o

la sostituzione dei compiti e funzioni in essere.

(2) Tale clausola presuppone che sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicu-

rezza, altrimenti essa si può sostituire con la clausola seguente: "tenendo presente che in azienda

non è stato ancora nè eletto nè designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

La nuova sicurezza sul lavoro

(3) Secondo altra tesi, salvo particolari giustificati motivi ovvero particolari situazioni contrattuali, l’at-

tribuzione della posizione di responsabile, come quella di addetto al servizio si potrebbe ritenere

ricompresa nel potere direttivo dell’imprenditore nei confronti dei propri dipendenti.

(4) Il Decreto pone in capo al solo "datore di lavoro" gli obblighi - e le relative sanzioni - di effettua-

zione della valutazione dei rischi, di nomina del responsabile del s.p.p.. Perciò è consigliabile - pur

esistendo elementi interpretativi nel senso dell’esclusione delle necessità di quanto si va per dire -

che i relativi atti siano firmati dal soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro

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Titolo 2 - Formulario

11. Designazione di dirigente o preposto alla carica di Responsabile

del Servizio di Prevenzione e Protezione

(Raccomandata a mano su carta intestata della società da fare datare e sottoscrivere dal destinatario)

Egr. Sig. ..........................................................

Via ................................................... n. ..........

Cap. .....................Città ..................................

OGGETTO: Designazione di dirigente o preposto alla carica di responsabi-

le del Servizio di Prevenzione e Protezione

Egregio Signor ................................................... poiché con separata lettera in data odierna,

Lei è stato designato all’interno dell’azienda quale Responsabile del Servizio di Prevenzione

e Protezione ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Le significhiamo

qui di seguito la natura e le caratteristiche della Sua funzione tenendo conto della dimensio-

ne e della tipologia dell’azienda:

1) Ferme restando le funzioni connesse alla Sua posizione di dirigente

delegato/preposto/sovraintendente a ................................................... e le relative

responsabilità da ciò derivanti per legge, Le significhiamo che, nello svolgere i compiti di

responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ella dovrà espletare tutte le attivi-

tà previste dal del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e specificamente indicate nella

lettera di designazione allegata alla presente;

2) nessuna responsabilità giuridica penale o civile può derivarLe dall’attività svolta nel-

l’espletamento di detto incarico;

3) nessun pregiudizio può derivarLe a causa della suddetta attività;

4) le Sue mansioni, riferite a detto incarico, consistono nell’espletare i compiti a Lei affida-

ti dal datore di lavoro;

5) Le è consentito fornire suggerimenti e consigli in ordine ai problemi della sicurezza e

della salute negli ambienti di lavoro ivi inclusi gli adempimenti preliminari di valutazio-

ne, la proposizione degli interventi, la realizzazione e gestione dei medesimi;

La nuova sicurezza sul lavoro

6) non Le è consentito assumere decisioni autonome né esercitare poteri decisionali

onde evitarLe le responsabilità conseguenti; Le è peraltro consentito e richiesto di

assumere decisioni ed esercitare poteri nell’ambito delle Sue attribuzioni e competen-

ze quale dirigente responsabile di ................................................... / preposto

sovraintendente a ...................................................;

7) nell’espletamento della scrupolosa attuazione delle disposizioni impartite dal datore di

lavoro gli addetti al servizio di prevenzione e protezione saranno a Lei gerarchicamente

subordinati;

8) la funzione di responsabile del servizio non dovrà pregiudicare l’espletamento della Sua

normale attività di dirigente responsabile di ................................................... / preposto

sovraintendente a ...................................................

Data .................................. Firma ...................................................

(Società/Titolare della Ditta individuale)

Per ricevuta Firma ...................................................

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Titolo 2 - Formulario

12. Designazione di altra figura professionale alla carica di

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(Raccomandata a mano su carta intestata della società da fare datare e sottoscrivere dal destinatario)

Egr. Sig. ..........................................................

Via ................................................... n. ..........

Cap. .....................Città ..................................

OGGETTO: Designazione di altra figura professionale alla carica di respon-

sabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Poiché con separata lettera in data odierna, Lei è stato designato all’interno dell’azienda

quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 31 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Le significhiamo qui di seguito la natura e le caratteristiche

della Sua funzione tenendo conto della dimensione e della tipologia dell’azienda:

1) nessuna responsabilità giuridica penale o civile può derivarLe dall’attività svolta nel-

l’espletamento di detto incarico;

2) nessun pregiudizio può derivarLe a causa della suddetta attività;

3) le Sue mansioni, riferite a detto incarico, consistono nell’espletare i compiti a Lei affida-

ti dal datore di lavoro e previsti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

4) Le è consentito fornire suggerimenti e consigli in ordine ai problemi della sicurezza e

della salute negli ambienti di lavoro ivi inclusi gli adempimenti preliminari di valutazio-

ne, la proposizione degli interventi, la realizzazione e gestione dei medesimi;

5) non Le è consentito assumere decisioni autonome né esercitare poteri decisionali onde

evitarLe le responsabilità conseguenti; nell’espletamento della scrupolosa attuazione

delle disposizioni impartite dal datore di lavoro gli addetti al servizio di prevenzione e

protezione saranno a Lei gerarchicamente subordinati;

6) ai fini dell’espletamento delle funzioni tecniche riconducibili all’incarico di responsabile

del servizio Le viene riconosciuta (o confermata) la qualifica professionale

di ...................................................;

La nuova sicurezza sul lavoro

7) la funzione di responsabile del servizio non dovrà pregiudicare l’espletamento della Sua

normale attività di addetto a ...................................................;

8) nell’espletamento della Sua attività Lei dovrà coordinarsi con il Suo superiore gerarchi-

co Sig. ................................................... avente i poteri decisionali e le responsabilità giu-

ridiche relative in tema di sicurezza e salute dei lavoratori in azienda nonché con il Sig.

................................................... rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

9) per l’espletamento dell’incarico di responsabile del servizio, pur non comportante nessun

particolare aggravio delle Sue ordinarie mansioni lavorative, Le viene riconosciuto un

importo ad personam di Euro ...................................................

Data .................................. Firma ...................................................

(Società/Titolare della Ditta individuale)

Per ricevuta Firma ...................................................

142

143

Titolo 2 - Formulario

13. Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Esterno

di Prevenzione e Protezione

(Raccomandata A.R. su carta intestata della Società)

Egr. Sig. ..........................................................

Via ................................................... n. ..........

Cap. .....................Città ..................................

OGGETTO: Conferimento dell’incarico di responsabile del Servizio esterno di

prevenzione e protezione

Il sottoscritto Signor ................................................... nella sua qualità di legale rappresen-

tante della Società/Titolare della Ditta individuale ................................................... facendo

seguito ai colloqui intercorsi ed espressamente tenuto conto del fatto che Lei ha dichiarato

di possedere attitudini e capacità adeguate, anche in relazione alle caratteristiche della

nostra Azienda, con la presente Le conferisce l’incarico di

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESTERNO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Con l’occasione Le rammentiamo che i compiti del servizio di prevenzione e protezione

sono i seguenti:

a) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normati-

va vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei siste-

mi di controllo di tali misure;

c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) proposte relative ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.

La nuova sicurezza sul lavoro

Per l’espletamento di tale attività Le verranno fornite informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;

- l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e

protettive;

- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

- i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

- le prescrizioni degli organi di vigilanza.

La presente designazione viene effettuata in adempimento della prescrizione di cui al decre-

to legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il ricevimento della presente senza contestazioni comporta l’accettazione dell’incarico a

responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno e attestazione da parte Sua del

possesso di attitudini e capacità adeguate a ricoprire il ruolo di responsabile del servizio di

prevenzione e protezione esterno della nostra Azienda, le caratteristiche della quale dichia-

rate di ben conoscere.

Data .................................. Firma ...................................................

(Società/Titolare della Ditta individuale)

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145

Titolo 2 - Formulario

14. Contratto per Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e

Protezione

OGGETTO: Contratto per Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e

Protezione

Contrattto d’opera intellettuale

Per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e l’espletamento del ser-

vizio di consulenza, aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e supervisione del

piano d’emergenza, rilievi fonometrici ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’anno ..................................................., del mese di ................................................... nella

sede Aziendale fra i Signori

1. Azienda ..................................................., Partita IVA ...................................................

rappresentata dal ..................................................., autorizzato alla stipula dei contratti

ai sensi del .............................. (che nel prosieguo del presente atto potrà essere indicato

con il nome di "appaltante");

2. Dott./Dott.ssa ..................................................., in nome e per conto di

................................................... con sede in ................................................... - Via

................................................... n. ................................................... - Partita IVA

..................................................., denominato nel prosieguo del presente atto "professio-

nista".

In esecuzione della deliberazione ................................................... di data

................................................... si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’appaltante, a mezzo del proprio ................................................... debitamente autorizzato

affida al dott. ................................................... - ..................................................., come

sopra identificato, che accetta, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione e l’espletamento del servizio di consulenza per l’anno

..................................................., l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e

La nuova sicurezza sul lavoro

supervisione del piano d’emergenza, rilievi fonometrici in ottemperanza del decreto legisla-

tivo 9 aprile 2008, n. 81.

Il professionista svolgerà l’incarico cooperando con l’Ufficio Tecnico, osservando gli indiriz-

zi e le istruzioni impartite dall’appaltante.

Art. 2

Il documento di valutazione dei rischi lavorativi dovrà essere compilato nel rispetto di tutte

le norme vigenti in materia di adempimenti di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.

Art. 3

A) Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione

L’assunzione dell’incarico comprenderà i seguenti interventi di carattere ordinario:

1) un incontro con il datore di lavoro per una verifica della corretta gestione degli adempi-

menti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2) la verifica della presenza della documentazione d’obbligo relativa a edifici e macchina-

ri/attrezzature;

3) un sopralluogo presso i luoghi di lavoro dei dipendenti dell’Appaltante volto a verificare

l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e valutare l’adeguatezza in termini

di sicurezza e igiene del lavoro di eventuali nuovi luoghi di lavoro/attrezzature/macchi-

nari;

4) una riunione annuale di Prevenzione e Protezione;

5) un incontro col personale, che può configurarsi quale attività di informazione e forma-

zione e dei lavoratori, finalizzato alla verifica della loro informazione in materia di sicu-

rezza e a sciogliere loro eventuali dubbi in merito e all’esame dei problemi connessi alla

sicurezza del loro lavoro;

6) la proposta di misure preventive e protettive rispetto a nuovi rischi e l’individuazione dei

sistemi di controllo di tali misure;

7) la proposta dei programmi di formazione specifica dei lavoratori;

8) la verifica del registro infortuni;

9) la possibilità di consultazione presso il Vs. Studio tecnico per quanto riguarda i proble-

mi di sicurezza e di igiene del lavoro;

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147

Titolo 2 - Formulario

10) l’invio di circolari relative agli adempimenti in scadenza o alle nuove disposizioni norma-

tive.

Dovranno essere consegnati gli elaborati scritti relativi ai resoconti delle riunioni, gli elenchi

delle documentazioni mancanti o non complete, le relazioni tecniche sui sopralluoghi effet-

tuati contenenti le segnalazioni di situazioni pericolose e/o non a norma, attestato di parte-

cipazione agli incontri formativi da parte dei dipendenti.

B) Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e supervisione del piano d’emergenza

B.1 Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi:

Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato in occasione di modifiche del

processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

L’aggiornamento riporterà i seguenti punti:

- l’attuale organigramma dell’amministrazione comunale, le figure ed i nuovi nominativi

previsti dal sistema prevenzionistico;

- i cambiamenti nelle mansioni dei dipendenti comunali, facendo particolare riferimento

all’introduzione di nuovi macchinari ed all’utilizzo dei prodotti chimici;

- i nuovi programmi degli interventi da adottare;

- elenco aggiornato dei dispositivi di protezione individuale;

B.2 Supervisione del piano d’emergenza ed incontro con gli addetti all’emergenza

Al servizio di supervisione tecnica del Piano d’Emergenza, in possesso dell’Amministrazione

Comunale, dovrà essere rilasciato un parere scritto ed apportare, se necessario, le dovute

modifiche.

C) Rilievi fonometrici

I rilievi saranno effettuati come previsto dall’allegato VI del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 4

Ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 i datori di lavoro e i dirigenti

dell’Appaltante forniranno al servizio di prevenzione e protezione:

a) adeguate ed esaurienti informazioni sulla natura dei rischi professionali;

b) adeguate ed esaurienti informazioni sull’organizzazione del lavoro e la programmazione

e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

La nuova sicurezza sul lavoro

d) i dati del registro infortuni e delle malattie professionali;

e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Art. 5

Nel caso di mancato rispetto da parte del professionista incaricato dei termini indicati nel

precedente art. 3 per la presentazione degli elaborati progettuali, sarà applicato per ogni

giorno di ritardo sulla scadenza, una penale di Euro 25,82 - che sarà trattenuta sul saldo del

compenso di cui al successivo articolo.

E’ fatto in ogni caso salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni derivanti

all’Appaltante.

Nel caso in cui il ritardo ingiustificato ecceda giorni 60, il presente contratto si risolve di dirit-

to su semplice dichiarazione dell’Appaltante, comunicata al professionista mediante racco-

mandata a.r.

In tale caso, salva l’applicazione delle penalità di cui al comma precedente e il diritto

dell’Appaltante di aver risarcimento dell’eventuale maggior danno, nessun compenso, rim-

borso o indennizzo spetterà al professionista inadempiente ed eventuali acconti od anticipi

da quest’ultimo ricevuti dovranno essere restituiti all’Appaltante committente.

Per motivi validi e giustificati, da portare a conoscenza dell’Appaltante prima della scaden-

za del termine fissato, mediante circostanziata richiesta scritta, l’Amministrazione potrà con-

cedere proroghe ai termini suddetti.

A richiesta, anche verbale, dell’Appaltante Comunale il professionista dovrà in qualsiasi

momento, fornire altre copie dei singoli elaborati del documento, nel termine massimo di

giorni 10 dalla richiesta, dietro pagamento del relativo costo di riproduzione.

Il professionista si obbliga ad introdurre nel documento, anche se già elaborato e presenta-

to, tutte le modifiche che, a insindacabile giudizio dell’Appaltante, siano ritenute necessarie

fino alla definitiva approvazione del documento stesso, senza che ciò dia diritto a speciali

maggiori compensi.

Egualmente, il professionista si obbliga ad adeguare il documento a tutte quelle varianti che

gli organi consultivi, di controllo o comunque deputati al rilascio di autorizzazioni e nulla-

osta dovessero prescrivere.

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149

Titolo 2 - Formulario

Art. 6

L’ammontare del compenso spettante al professionista comprensivo dell’onorario, delle

spese, di cui ai commi precedenti, si presume possa essere quantificato in complessivi Euro

...................................................+ I.V.A. come di seguito indicato:

Punto A: Euro ...................................................

Punto B1: Euro ...................................................

Punto B2: Euro ...................................................

Punto C: Euro ...................................................

Euro ...................................................+ I.V.A.

Tutte le spese necessarie per la compilazione del documento restano a completo carico del

professionista

Gli importi sui quali si applicano le percentuali sono quelli di documento, detratte le quote

per spese tecniche, oneri fiscali ed eventuali spese generali non incluse nei prezzi.

Art. 7

L’onorario, come determinato ai sensi del precedente articolo verrà corrisposto al professio-

nista, per quanto riguarda:

- Punti A, B1 e B2 in due rate anticipate, mesi di gennaio e giugno per la competenza del-

l’anno in corso.

- Punto C a 30 giorni dall’emissione della fattura.

Art. 8

Il documento resterà di piena ed assoluta proprietà dell’Appaltante committente il quale

potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel

modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudi-

zio siano ritenute necessarie, senza che dai progettisti possano essere sollevate eccezioni di

sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il documento nella parte artistica

ed architettonica o nei criteri informatori ed essenziali.

La nuova sicurezza sul lavoro

Art. 9

Nel caso in cui il professionista incaricato della progettazione, non si attenga alle indicazio-

ni formulate o sorgano divergenze con l’Amministrazione Committente, la stessa può pro-

cedere alla sospensione dell’incarico.

In tale ipotesi spetteranno al professionista i compensi pari a quelli non ancora corrisposti

fino alla scadenza del contratto.

Art. 10

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla liquidazione dei compensi previsti

dalla presente convenzione, saranno possibilmente definite in via amichevole.

Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amichevole, dette controver-

sie saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di defi-

nizione pacifica, deferite ad un Collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto

dall’Appaltante, uno dal professionista ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato d’in-

tesa fra le parti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Competente.

Il collegio arbitrale, alle cui spese di funzionamento provvederà la parte soccombente, giu-

dicherà secondo le regole del diritto.

Il Foro competente è quello dell’Appaltante, ovvero quello di ..................................................

Art. 11

Saranno a carico del professionista tutte le spese relative alla presente convenzione, nonché

le imposte o le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni ad eccezione dell’I.V.A.

Con la firma della presente convenzione, il professionista dichiara sotto la propria responsa-

bilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l’espleta-

mento dell’incarico a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto nep-

pure in via temporanea dall’esercizio della professione. Dichiara altresì di possedere tutti i

requisiti previsti dalle leggi vigenti per l’espletamento dell’incarico conferito con il presente

contratto.

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Titolo 2 - Formulario

Art. 12

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5,

secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, accettato e sottoscritto.

Data .................................. Firma ...................................................

(Per l’Azienda appaltante:

Dr. ...............................................)

Firma ...................................................

(Il professionista)

La nuova sicurezza sul lavoro

15. Nomina del medico competente

La ...................................................

(indicare il nome e la ragione della società o il nome dell’azienda individuale, dell’ente o associazione)

Premesso

- che gli articoli 38 e segg. del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabiliscono che la

sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da un medico competente e che questi deve

essere nominato dal datore di lavoro nei casi in cui la normativa vigente preveda quella

sorveglianza;

- nelle nostra società (o ente, o azienda o associazione) risultano sussistere situazioni per le quali

la legge prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;

- che Ella afferma di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter essere

nominato medico competente e svolgere le relative funzioni ed ha esibito documenti

comprovanti il possesso di tali requisiti (1)

La nomina

ai sensi degli articoli 38 e segg. del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 medico competen-

te in qualità ...................................................("di libero professionista"; oppure: "di dipendente della

nostra azienda"; oppure: "di dipendente della ..................................................." - indicare la struttura

privata da cui dipendente il medico; oppure: "di dipendente dell’Unità sanitaria locale di

..................................................." (2); oppure: "di dipendente dell’ente

..................................................." - indicare l’ente pubblico da cui dipende il medico).

A seguito di tale nomina Le richiediamo sin d’ora e le richiederemo anche in futuro l’osser-

vanza di ogni altra norma di legge che regoli la posizione che Ella va ad assumere.

Le raccomandiamo - tra l’altro e in particolare - l’osservanza dei seguenti obblighi:

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153

Titolo 2 - Formulario

1) la sorveglianza sanitaria, semprechè sia prevista dalla normativa vigente, che Ella deve

effettuare comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui

i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione

specifica;

b) accertamenti periodici ivi compresi esami clinici e biologici e indagini diagnostiche

mirati al rischio da Lei ritenuti necessari per controllare lo stato di salute dei lavora-

tori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

c) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla

base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità

produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misu-

re per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;

d) istituire ed aggiornare, sotto la Sua responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a

sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore

di lavoro con salvaguardia del segreto professionale e fornire informazioni ai lavora-

tori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di espo-

sizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accerta-

menti sanitari anche dopo l’attestazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali

agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavo-

ratori per la sicurezza;

e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari preven-

tivi e periodici e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sani-

taria;

f) comunicare, in occasione delle riunioni sulla igiene e sicurezza ai rappresentanti per

la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effet-

tuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati;

g) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,

visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno e partecipare alla program-

mazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con

tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

La nuova sicurezza sul lavoro

h) fatti salvi i controlli sanitari preventivi e periodici, effettuare le visite mediche richie-

ste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

i) collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccor-

so;

j) collaborare all’attività di formazione e informazione.

[Le saranno forniti i mezzi e assicurate le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi

compiti.] (3)

[S’intende che l’inadempimento di uno o più dei suesposti obblighi costituisce legittimo

motivo di revoca della presente nomina (a prescindere dalle possibili conseguenze di legge e

di contratto che potrebbero derivare al rapporto di lavoro in essere).] (3)

Il compenso per l’attività di cui sopra è determinato secondo quanto esposto nell’allegato

(oppure: il compenso per l’attività svolta è regolato dagli accordi presi in sede di convenzione con la struttura

cui Ella appartiene).

Una volta che Ella avrà firmato il presente atto per accettazione la

................................................... (indicare il nome e la ragione sociale del datore di lavoro o il nome del-

l’azienda, ente o associazione) Le fornirà complete informazioni sui processi e sui rischi connes-

si all’attività produttiva. Si resta, in ogni caso, disponibili a soddisfare eventuali Sue ulterio-

ri richieste di informazioni che Ella giudicasse, comunque, utili o necessarie.

[La preghiamo, in caso di accettazione della presente, di fornirci un suo recapito da poter

comunicare ai lavoratori] (4)

La durata dell’incarico di cui sopra e, comunque, della nomina è fissata in

................................................... (stabilire la durata dell’incarico in anni, mesi o giorni) decorrenti

dalla data della sua accettazione (oppure: La durata dell’incarico e, comunque, della nomina, cesserà il

................................................... - indicare la data di cessazione degli effetti della nomina; oppure:

L’incarico di cui sopra s’intende conferito a tempo indeterminato salva facoltà di recesso di entrambe le parti

da comunicare con preavviso non inferiore a ................................................... - indicare la durata del pre-

avviso) (5).

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Titolo 2 - Formulario

Se concorda quanto sopra La preghiamo di volerci restituire la presente per incondizionata

accettazione (5).

Data .................................. Firma ...................................................

(Rappresentante legale della società o

Ente o del titolare dell’impresa individuale)

Data della ricevuta .................................. Firma ...................................................

(per accettazione)

Firma ...................................................

(per accettazione del medico competente)

Firma ...................................................

(per accettazione del medico competente

della specifica clausola della revoca per inadempimento)

Note

(1) Cautelativamente si può consigliare di farsi rilasciare copia del documento che comprova il posses-

so dei requisiti necessari per lo svolgimento di tali compiti (e cioè specializzazione in medicia del

lavoro o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o tossicologia industriale o materia equi-

pollente; docenza o libera docenza in medicina indistriale o fisiologia ed igiene del lavoro; autoriz-

zazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 277 del 1991 che consente di svolgere le funzioni di "medi-

co competente" a coloro che per almeno quattro anni hanno svolto l’attività di medico del lavoro).

(2) Il medico competente non può essere un soggetto che svolge attività di controllo e di vigilanza.

(3) Clausola da inserire solo se trattasi di medico dipendente dal datore di lavoro.

(4) Clausola eventuale.

(5) Se si tratta di medico competente dipendente dal datore di lavoro si veda la nota (4) e la Nota Bene

del fac-simile di lettera di nomina del responsabile interno del s.p.p.

La nuova sicurezza sul lavoro

16. Accettazione incarico di medico competente

Il sottoscritto, dr. ..................................................., medico competente,

................................................... (*), dichiara con la presente di accettare l’incarico conferito-

gli dal (Nome del Datore di lavoro), rappresentante legale della (Ragione Sociale), come sopra enun-

ciato.

Data .................................. Firma ...................................................

Nota

(*) Indicare quale delle caratteristiche previste dall’art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

è posseduta dal medico.

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Titolo 2 - Formulario

17. Cessazione dell’incarico del medico

Per cessazione dell’incarico, avvenuta il ................................................... la presente Cartella

sanitaria e di rischi, completa di n. ................................................... allegati, viene consegna-

ta al datore di lavoro nella persona di ...................................................

Data .................................. Firma ...................................................

(Il medico competente)

La nuova sicurezza sul lavoro

18. Visita medica

[_] periodica

[_] idoneità alla mansione specifica

[_] cambio mansione

motivazione: [_]su richiesta [_]fine rapporto di lavoro

1. Dati occupazionali (1)

Variaz. destinazione lavorativa o mansione

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Eventuale uso di dispositivi di protezione personale

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Fattori di rischio (specificare quali)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tempo di esposizione giorni/anno

..................................................................................................................................................

Note:

1) Questa sezione va compilata in caso di variazione rispetto all’ultima visita medica con i dati forniti dal datore di

lavoro (indicare n° degli allegati).

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159

Titolo 2 - Formulario

2. Ananmesi intercorrente

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Infortuni – Traumi (lavorativi o extralavorativi)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Riconoscimenti di invalidità

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Contemporanea esposizione presso altri datori di lavoro o attività professionale autonoma

(indicare gli agenti) [_] no [_] si

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Per presa visione ..................................................

(il lavoratore)

3. Esame obiettivo (con particolare riferimento ad eventuali modificazioni

rispetto alla visita precedente)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

La nuova sicurezza sul lavoro

4. Accertamenti integrativi – specialistici e/o di laboratorio – (indicare gli

accertamenti eseguiti e riportare il n° di riferimento dei referti allegati)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

5. Valutazione conclusive (dei dati clinico-anamnestici e dei risultat degli

accertamenti integrativi, in relazione ai rischi occupazionali)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

6. Giudizio di idoneità

[_] Idoneo [_] Idoneo con prescrizioni [_] Idoneo con limitazioni

[_] Inidoneo temporaneamente [_] Inidoneo permanentemente

Data ..................................

Avverso il giudizio di idoneità è ammesso ricorso all’Organo di vigilanza territorialmente

competente, ai sensi del comma 9 dell’art. 41 del D.Lgs. …, entro il termine di 30 giorni.

Firma ................................................... Firma ...................................................

(Il lavoratore per presa visione) (Il medico competente)

160

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Titolo 2 - Formulario

7. Trasmissione del giudizio di idoneità al datore di lavoro

effettuata il ................................................... a ................................................... mezzo

Firma ...................................................

(Il medico competente)

(Da consegnare al datore di lavoro)

Il lavoratore ................................................... in data ...................................................

È stato sottoposto alla visita medica preventiva per esposizione a (indicare i fattori di rischio)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Con il seguente esito:

[_] Idoneo [_] Idoneo con prescrizioni [_] Idoneo con limitazioni

[_] Inidoneo temporaneamente [_] Inidoneo permanentemente

Da sottoporre a nuova visita medica il ................................................... previa esecuzione

dei seguenti accertamenti ...................................................

Data .................................. Firma ...................................................

(Il medico competente)

La nuova sicurezza sul lavoro

19. Cartella sanitaria e di rischio

Lavoratore .......................................................................... sesso [_] M [_] F

Luogo e data di nascita .............................................................................................................

Codice fiscale [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

Domicilio (Comune e Prov.) .....................................................................................................

Via .................................................................................. Tel. ..................................................

Medico curante Dott. ...............................................................................................................

Via .................................................................................. Tel. ..................................................

Datore di lavoro .......................................................................................................................

Attività dell’Azienda pubblica privata ......................................................................................

Datore di assunzione ................................................................................................................

Sede/i di lavoro .................................................................................. .....................................

La presente cartella sanitaria e di rischio è instituita per:

[_] prima istituzione

[_] esaurimento del documento precedente

[_] altri motivi ............................................................................................................

Firma ...................................................

(Il medico competente)

La presente cartella sanitaria e di rischio è costituita da n. ........................... pagine.

Data .................................. Firma ...................................................

(Il datore di lavoro)

162

163

Titolo 2 - Formulario

20. Conservazione della cartella sanitaria e di rischio

- Cessazione dell’attività dell’azienda/Risoluzione del rapporto di lavoro

La presente cartella sanitaria e di rischio viene inviata all’Istituto Superiore

per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro per:

[_] Cessazione dell’attività dell’impresa, avvenuta il ...................................................

[_] Risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta il ...................................................

La cartella sanitaria viene consegnata al lavoratore ...................................................

completa di n. ................................................... allegati

Il lavoratore è stato informato riguardo la necessità di conservazione della cartella sanitaria

e all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attivi-

tà lavorativa ai sensi dell’art 25, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 81/08

Data ..................................

Firma ................................................... Firma ...................................................

(Il medico competente) (Il lavoratore)

La nuova sicurezza sul lavoro

21. Designazione del lavoratore incaricato del pronto soccorso

(a mani o a mezzo racc. a/r (1))

Egr. Sig. .......................................

sede di .........................................

.........................................

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Ella - fermi restan-

do i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario di lavoro ordinario (2) - è incaricato dell’attua-

zione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e provvedimenti aziendali per il pron-

to soccorso.

Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione [è stata preceduta dalle consultazioni con

il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e (3)] tiene conto delle dimensioni e dei rischi

specifici dell’azienda (oppure: dell’unità produttiva).

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione previste dalla legge e dal contratto

e, comunque, necessarie ed adeguate, per lo svolgimento dell’incarico di cui sopra.

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione deve avere priorità sullo

svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi.

Distinti saluti

Data .................................. Firma ...................................................

(Rappresentante legale della società o Ente

o associazione o titolare dell’impresa individuale)

Note

N.B.: La legge prevede la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pron-

to soccorso, salvataggio, prevenzione degli incendi, lotta antincendi e gestione dell’emergen-

za: nulla vieta che il medesimo o i medesimi lavoratori siano designati per l’attuazione di più

ordini delle predette misure (ad esempio un medesimo lavoratore o un medesimo gruppo di

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165

Titolo 2 - Formulario

lavoratori - a seconda delle dimensioni dell’impresa o dell’unità produttiva - può essere inca-

ricato sia dell’attuazione delle misure di pronto soccorso che dell’attuazione delle misure per

il salvataggio e la gestione dell’emergenza). In questo caso, senza che sia necessario formu-

lare lettere d’incarico distinte basterà aggiungere le ulteriori misure che il lavoratore è chia-

mato ad attuarle (es., provvedimenti aziendali per il pronto soccorso, la gestione dell’emer-

genza, il salvataggio, ecc.). Il lavoratore non può rifiutare la designazione se non in presen-

za di un giustificato motivo. Si può perciò escludere la necessità di una sua firma per accet-

tazione. Tuttavia l’apposizione di una firma siffatta escluderebbe, in futuro, il sorgere di

malintesi sull’esistenza o no di tali "giustificati motivi". Con riferimento alle conseguenze

della designazione sul piano dell’inquadramento e della retribuzione si veda la Nota Bene

del fac-simile di lettera di nomina del responsabile interno del servizio di prevenzione e pro-

tezione.

(1) Nel caso di consegna a mani è opportuno farsi restituire copia con data e firma per ricevuta o

documento equipollente.

(2) Inciso da omettere o modificare se la designazione modifica o sostituisce compiti o funzioni in esse-

re. Si veda anche la Nota Bene al fac-simile di nomina del responsabile interno del s.p.p.

(3) Inciso da omettere o modificare se non è stato nè eletto nè designato il rappresentante dei lavora-

tori per la sicurezza.

La nuova sicurezza sul lavoro

22. Designazione del lavoratore incaricato della lotta antincendio

(a mani o a mezzo racc. a/r (1))

Egr. Sig. .......................................

sede di .........................................

.........................................

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Ella - fermi

restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario di lavoro ordinario (2) - è incaricato del-

l’attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e provvedimenti aziendali per

la lotta antincendi. Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione [è stata preceduta dalle

consultazioni con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e (3)] tiene conto delle

dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda (oppure: dell’unità produttiva).

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione previste dalla legge e dal contratto

e, comunque, necessarie ed adeguate, per lo svolgimento dell’incarico di cui sopra.

Lo svolgimento delle attività che comporta la presente designazione deve avere priorità sullo

svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi.

Distinti saluti

Data .................................. Firma ...................................................

(Rappresentante legale della società o Ente

o associazione o titolare dell’impresa individuale)

Note

N.B. Il lavoratore non può rifiutare la designazione se non in presenza di un giustificato

motivo. Si può perciò escludere la necessità di una sua firma per accettazione. Tuttavia l’ap-

posizione di una firma siffatta escluderebbe, in futuro, il sorgere di malintesi sull’esistenza o

no di tali "giustificati motivi". Con riferimento alle conseguenze della designazione sul piano

166

167

Titolo 2 - Formulario

dell’inquadramento e della retribuzione si veda la Nota Bene del fac-simile di lettera di

nomina del responsabile interno del servizio di prevenzione e protezione.

(1) Nel caso di consegna a mani è opportuno farsi restituire copia con data e firma per ricevuta o

documento equipollente.

(2) Inciso da omettere o modificare se la designazione modifica o sostituisce compiti o funzioni in esse-

re. Si veda anche la Nota Bene al fac-simile di nomina del responsabile interno del s.p.p.

(3) Inciso da omettere o modificare se non è stato nè eletto nè designato il rappresentante dei lavora-

tori per la sicurezza.

Titolo 3F.A.Q.

171

Titolo 3 - F.A.Q.

1. Campo di applicazione

Quali sono le nuove figure di lavoratori che rientrano nel campo di appli-

cazione del Dlgs. 81/08?

Il nuovo decreto estende la platea dei soggetti interessati alla nuova normativa (art. 3).

Essa, infatti, si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, non-

ché ai soggetti ad essi equiparati.

Sono inoltre disciplinati particolari modalità di applicazione nei confronti di:

- prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro;

- distacco del lavoratore;

- lavoratori a progetto;

- lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio;

- lavoratori a domicilio;

- lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a

distanza, mediante collegamento informatico e telematico.

Come va applicata la disciplina se l’imprenditore si avvale di particolari

figure contrattuali?

A tale proposito il d.lgs. 81/09 stabilisce all’art. 3 (Campo di applicazione) specifi-

ci criteri per l’assolvimento degli obblighi di legge.

In particolare viene disposto al comma 7 che nei confronti dei lavoratori a progetto

(come individuati dal d.lgs. 276/03) e dei collaboratori continuati e coordinativi le

disposizioni del decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luo-

ghi di lavoro del committente.

La nuova sicurezza sul lavoro

Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione

(come disciplinato dagli artt. 20 e segg. Del d.lgs. 276/03) tutti gli obblighi di pre-

venzione e protezione sono a carico dell’ utilizzatore. Il comma 9 dispone che nei

confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 877/73 e dei lavoratori che rien-

trano nell’applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (es. por-

tieri) vadano adempiuti gli obblighi di formazione e formazione previsti dagli artt.

36 e 37. Il comma 10 disciplina infine la fattispecie del “telelavoro” e stabilisce che

a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro

a distanza mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposi-

zioni del Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminali), indipendentemente

dall’ambito nel quale si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di

lavoro fornisca attrezzature proprie o tramite terzi, le attrezzature dovranno essere

conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a distanza dovranno inol-

tre essere informati circa le politiche aziendali sulla sicurezza, in particolare in ordi-

ne alle esigenze relative ai videoterminali.

Le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro si applicano anche nel

settore dell’ambulantato?

Nel comma 4 dell’art. 3 (campo di applicazione) del Nuovo testo Unico si stabilisce

che il decreto si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi,

nonché a tutti i soggetti ad essi equiparati.

Vi rientrano pertanto anche gli operatori ambulanti, sia subordinati che autonomi e

nella valutazione dei rischi andrà presa in considerazione la particolare caratteristica

di tale tipologia lavorativa, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro (al chiuso

come negli stands dei mercati coperti, o su strada) sui quali tale attività insiste.

Un esercizio commerciale avente un solo dipendente è soggetto al nuovo

Testo unico? Deve approntare o autocertificare il documento di valutazio-

ne dei rischi e nominare il medico competente?

Ai fini dell’applicazione del T.U., si prescinde dal numero dei dipendenti occupati.

Pertanto, basta occupare un solo lavoratore per dover osservare le disposizioni di

172

173

Titolo 3 - F.A.Q.

legge in materia di sicurezza. Tra queste, è basilare, la valutazione di tutti i rischi

secondo le indicazioni di cui agli articoli 28 e 29 e tenendo conto delle procedure

standard che dovranno essere definite con apposito decreto interministeriale. Fino

alla sua emanazione i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno

autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi che, in tal caso, potranno effettuare

direttamente. Perché ciò sia possibile occorre che lo stesso Datore di Lavoro abbia

frequentato un corso di formazione di durata non inferiore a 16 e non superiore a

48 ore, definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente Stato-regioni.

Nel frattempo, e fino alla pubblicazione dell’accordo, sarà valida la formazione

effettuata ai sensi dell’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 (16 ore).

Può considerarsi soggetto alla normativa un acconciatore con un dipenden-

te a tempo parziale, 19 ore settimanali, assunto in base al decreto 368/01?

Secondo la nuova definizione data dall’articolo 2 del Testo unico, per lavoratore

deve intendersi la persona che, «indipendentemente dalla tipologia contrattuale,

svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro

pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un

mestiere, un’arte o una professione». La risposta dunque è affermativa, in quanto il

Testo unico si applica, dal 15 maggio prossimo, indipendentemente dalla natura del

contratto sia esso a tempo determinato o a tempo parziale.

La nuova sicurezza sul lavoro

2. Lavoratori autonomi, piccoli imprenditori,impresa familiare

Quali sono i lavoratori autonomi per i quali trovano applicazione le nuove

disposizioni?

Sono quei lavoratori individuati nell’art. 2222 del C.C. ossia quei soggetti che si

impegnano a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio

e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Quali sono le disposizioni che nello specifico si applicano a tali soggetti?

Ai sensi dell’art. 3 c. 11, tali soggetti devono (art. 21):

- utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo

III

- munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed utilizzarli conforme-

mente alle disposizioni di cui al Titolo III;

- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenen-

te le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di

lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Inoltre, gli stessi soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con

oneri a proprio carico, hanno facoltà di (art. 21):

- beneficiare della sorveglianza sanitaria;

- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul

lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

174

175

Titolo 3 - F.A.Q.

Oltre ai lavoratori autonomi quali sono gli altri soggetti a cui si applicano

suddette disposizioni?

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dei componenti l’impresa

familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile o dei piccoli imprenditori quali i pic-

coli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata pre-

valentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 21)

Quale la disciplina prevista per i collaboratori familiari?

Si ritiene che il collaboratore familiare, pur non facente parte dell’impresa familia-

re disciplinata dall’art. 230-bis c.c., rientri nell’applicazione delle disposizioni di cui

all’ art. 21 del d.lgs. 81/08.

Infatti tale figura rientra nella più lata accezione della definizione di “piccolo

Imprenditore” di cui all’art. 2083 c.c.

Secondo autorevole dottrina il criterio generale di individuazione della categoria di

piccolo imprenditore (artigiano, coltivatore diretto, piccolo commerciante), consiste-

rebbe nella prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia sul lavo-

ro altrui e sul capitale investito. Anche la giurisprudenza segue l’orientamento domi-

nante, infatti considera il criterio della prevalenza del lavoro proprio e familiare

come il parametro distintivo di tutti i piccoli imprenditori.

Quali sanzioni sono previste nel caso in cui i soggetti di cui sopra non

rispettino gli adempimenti previsti dalla nuova normativa?

Ai sensi dell’art. 60 del T.U. è previsto che tali soggetti siano puniti con:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro per la violazione

relativa all’uso delle attrezzature di lavoro conformi e per la violazione relativa

ai dispositivi di protezione individuale (DPI) (art. 21, c.1, lett. a) b);

- una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione rela-

tiva alla mancanza della tessera di riconoscimento (art. 21, c.1, lett. c)

La nuova sicurezza sul lavoro

3. Valutazione dei rischi

Quali sono i nuovi criteri stabiliti dal Testo Unico a cui deve essere adegua-

to il documento di Valutazioni dei Rischi?

Il Datore di Lavoro per effettuare la Valutazione dei rischi (art. 28) di cui all’artico-

lo 17, c. 1, let. a), si deve adeguarsi ai seguenti criteri:

- valutazione dei rischi per la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o

dei preparati chimici impiegate; nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro

- valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi

quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche

quelli collegati allo stress lavoro-correlato,

- valutazione dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,

- valutazione dei rischi connessi alla differenze di genere, all’età, alla provenien-

za da altri Paesi.

Quando il datore di lavoro può ricorrere all’autocertificazione?

L’autocertificazione della avvenuta valutazione dei rischi, secondo le indicazioni di

cui agli articoli 28 e 29 del nuovo Testo Unico, tenuto quindi anche conto dei rischi

collegati allo stress lavoro correlato, dei rischi riguardanti l’eventuale presenza di

lavoratrici in stato di gravidanza, dei rischi connessi alle differenze di genere, di età,

di provenienza da altri Paesi, può essere effettuata dai datori di lavoro che occupa-

no sino a 10 lavoratori.

Successivamente, e comunque entro il 31 dicembre 2010 sarà compito della

Commissione Prevenzione Infortuni elaborare le procedure standardizzate di effet-

176

177

Titolo 3 - F.A.Q.

tuazione della valutazione dei rischi che saranno recepite in un apposito decreto

ministeriale e a tali procedure il datore di lavoro dovrà attenersi.

Cosa deve contenere l’autocertificazione prevista per le aziende con meno

di dieci dipendenti?

L’articolo 29, comma 5 stabilisce che la valutazione dei rischi da parte del Datore

di Lavoro deve essere effettuata sulla base delle procedure standardizzate che saran-

no individuate con apposito decreto ministeriale. Tuttavia, fino alla scadenza del

diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto, i datori pos-

sono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Il contenuto di tale

autocertificazione dovrà contenere: la dichiarazione di aver effettuato la valutazio-

ne di tutti i rischi, la scelta delle attrezzature di lavoro, le eventuali sostanze e pre-

parati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro.

In caso di nuova attività, quando deve essere effettuata la valutazione dei

rischi?

Diversamente da quanto prevedeva il decreto 626, è venuta ora meno la possibili-

tà di effettuare la valutazione dei rischi entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, e per-

tanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto le nuove imprese devo-

no teoricamente aver effettuato la valutazione dei rischi.

Tuttavia, poiché l’art. 306 al comma 2 come modificato dalla Legge 2 agosto 2008

n. 129 prevede che le disposizioni in materia di valutazione dei rischi diventino effi-

caci a decorrere dal 1° gennaio 2009, si ritiene che anche per le nuove attività (indi-

pendentemente dal numero dei dipendenti) il termine di scadenza per effettuare la

valutazione dei rischi coincida con il 1° gennaio 2009.

Come può essere dimostrata la “data certa” che deve possedere il docu-

mento di valutazione dei rischi?

Per quanto riguarda la questione concernente la “data certa”, si ritiene che al

momento vadano seguite le indicazioni fornite sinora verbalmente da rappresen-

tanti ministeriali ossia il ricorso ad un notaio o apposizione del timbro da parte dell’

La nuova sicurezza sul lavoro

ufficio postale. salvo che, non intervengano in materia specifiche precisazioni da

parte del Ministero del Lavoro.

Al 1° gennaio 2009 deve essere redatto un nuovo documento di valutazione

dei rischi secondo i dettami del Testo Unico o si possono ritenere validi i

documenti già effettuati dalle aziende concernenti già tutti i rischi presenti?

Le disposizioni finali del decreto legislativo 81 (articolo 306) come modificate dalla

L. 2 agosto 2008 n. 129 prevedono che le norme di cui agli articoli 17 e 28 diven-

tano efficaci dal 1° gennaio 2009. Quindi fino a tale data trovano applicazione le

disposizioni previgenti. Dal1° gennaio i datori di lavoro dovranno aver adeguato la

valutazione e il documento alla nuova normativa. L’ adeguamento deve far riferi-

mento ai nuovi fattori di rischio individuati nell’articolo 28, comma 1: differenze di

genere, età, provenienza da altri Paesi. Infine, quelli riguardanti gruppi di lavorato-

ri esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato,

secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.

Qual è la tempistica e la modalità di esecuzione della valutazione dei rischi

per aziende che occupano: meno di 10 dipendenti, fino a 50 dipendenti,

oltre 50 addetti?

In attesa delle procedure standardizzate, per le aziende che occupano fino a 10

dipendenti si applica l’autocertificazione. L’imprenditore deve autocertificare di

aver effettuato la valutazione dei rischi, in sostituzione del documento.

L’autocertificazione si applica fino all’entrata in vigore delle procedure standardiz-

zate, che verranno individuate con decreto Lavoro-Salute, e comunque non oltre il

30 giugno 2012. L’autocertificazione non vale per le imprese che svolgono attività

particolarmente pericolose (articolo 29, comma 7).

Per le imprese fino a 50 dipendenti, in attesa delle procedure standardizzate, è richie-

sta la valutazione dei rischi e l’emissione del documento (secondo le normali procedu-

re). Anche alle aziende fino a 50 dipendenti, che svolgono attività particolarmente

pericolose, non si applicheranno le procedure standardizzate (articolo 29, comma 7).

Non esistono deroghe per le imprese che occupano oltre i 50 dipendenti.

178

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Titolo 3 - F.A.Q.

Quali sono i contenuti minimi del Documento unico di valutazione dei

rischi interferenti (Duvri)?

Nella predisposizione del Documento il committente dovrà tener conto delle

sovrapposizioni tra i lavoratori propri e i lavoratori dell’appaltatore e di eventuali

subappaltatori. Il documento dovrà tenere conto dei rischi derivanti da tali eventua-

li sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi, oppure di quelli immes-

si nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore. La presen-

za del Documento unico di valutazione dei rischi interferenti non esonera l’appal-

tatore dal preparare il proprio documento di valutazione dei rischi, che sarà la base

per il conteggio del costo per la sicurezza.

La nuova sicurezza sul lavoro

4. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Quali sono gli adempimenti per i Datori di Lavoro che intendono svolgere

direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi?

I Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e

protezione dai rischi, devono (art. 34):

- dare preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza;

- frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48

ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle atti-

vità lavorative.

In sostanza questi adempimenti sono invariati rispetto a quanto previsto nel prece-

dente Dlgs. 626/94.

La novità introdotta dall’attuale normativa consiste nella variazione della durata dei

corsi.

Inoltre per la definizione dei contenuti e delle articolazioni dei corsi il nuovo TU

rinvia alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-

ce autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigo-

re del decreto legislativo. Fino alla pubblicazione di tale accordo, conserva validità

la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del DM 16 gennaio 1997 e cioè i

corsi della durata di 16 ore.

180

181

Titolo 3 - F.A.Q.

Il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio

di prevenzione e protezione deve comunicarlo all’organo di vigilanza?

Da un raffronto tra l’art. 10 dell’abrogato d.lgs. 626/94 e l’attuale art. 34 (svolgi-

mento diretto da parte del d.d.l. dei compiti del servizio di prevenzione e protezio-

ne) effettivamente si desume che non vi sia più l’obbligo di trasmettere all’ organo

di vigilanza territorialmente competente alcuna comunicazione. nè l’attestazione

della frequenza del corso di formazione nonché la relazione sull’andamento degli

infortuni.

Sono previsti corsi di aggiornamento per i Datori di Lavoro?

Certamente, infatti i Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i com-

piti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34) devono frequentare corsi di

aggiornamento. Attualmente il TU non prevede la periodicità di tale aggiornamen-

to. Si ritiene presumibile che la stessa sarà indicata in sede di Accordo della confe-

renza Stato-Regioni.

E’ importante ricordare che sono altresì sottoposti all’obbligo di aggiornamento

coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del DM 16 gennaio 1997

e coloro che erano stati esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95

del Dlgs 626/94.

Se le aziende di cui all’articolo 31, comma 6, non hanno tra il personale

soggetti in possesso dei previsti requisiti professionali, possono ricorrere a

consulenti esterni per la copertura del ruolo di responsabile del servizio

prevenzione e protezione (Rspp)?

Il comma 7 dell’articolo 31 è abbastanza esplicito nel prevedere che nell’ipotesi di

attività elencate nel comma 6, «il responsabile del servizio di prevenzione e prote-

zione deve essere interno». Pertanto, non essendo ammesse deroghe, l’azienda

dovrà assumere appositamente un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’artico-

lo 32 per lo svolgimento dei compiti di responsabile del servizio prevenzione e pro-

tezione, fermo restando che tale mansione non dovrà essere necessariamente esclu-

siva.

La nuova sicurezza sul lavoro

In riferimento all’articolo 34 del nuovo Testo unico, il Datore di Lavoro non

deve inviare la dichiarazione indicata nell’articolo 10, comma 2 della

626/94. Deve essere semplicemente custodita in azienda?

L’articolo 29, comma 5, nel recepire il contenuto dell’articolo 10 del decreto legisla-

tivo 626/94, in attuazione del principio della semplificazione delle procedure, ha

riformulato le deroghe in materia di valutazione dei rischi da parte del Datore di

Lavoro che occupi fino a 10 dipendenti. È, infatti, ora previsto che tali datori effet-

tuino la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate da individuar-

si con decreto interministeriale.

Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del

decreto (comunque, non oltre il 30 giugno 2012), i datori di lavoro possono autocer-

tificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di comunicazione secondo quanto in prece-

denza previsto dall’articolo 10, comma 2 della 626.

Si fa l’ipotesi di una Srl composta da due soci e da un amministratore

esterno senza compenso. Il responsabile del servizio prevenzione e prote-

zione è uno dei due soci, che al momento non è alle dipendenze dell’azien-

da. La Srl in questione è fuori norma?

Ipotizzando che non svolga alcuna delle attività previste dall’articolo 31, comma 6

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere anche non inter-

no all’azienda. Per interno all’azienda deve ritenersi che tra azienda e responsabile

del servizio prevenzione e protezione deve esistere un rapporto tale da garantire la

continuità della prestazione e della presenza che, in linea di massima, configura un

rapporto di lavoro subordinato.

182

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Titolo 3 - F.A.Q.

Quando la legge stabilisce l’obbligatorietà del Rspp interno, è possibile

nominare un Rspp che è legato alla società da un contratto a progetto e che

presta la propria opera anche per altre imprese?

L’articolo 31, comma 7, del decreto legislativo 81/08 stabilisce che nelle ipotesi di

attività indicate nel comma 6, il responsabile del servizio di prevenzione e protezio-

ne (Rspp) deve essere interno.

Tale scelta fatta dal legislatore, in considerazione delle particolari attività di cui al

comma 6, si ritiene sia avvenuta per garantire la costante presenza del Rspp sul

posto di lavoro

Peraltro, gli stessi compiti individuati dall’articolo 33, correlato con il citato comma

6, non sembrano lasciare discrezionalità circa la scelta del rapporto di lavoro, atte-

so che il contratto a progetto, ai sensi dell’art. 61 e seguenti del decreto legislativo

276/03 si caratterizza per la determinatezza o la determinabilità della prestazione.

Tali imprescindibili condizioni sembra che contrastino con il principio introdotto

dal comma 7 dell’articolo 31 del decreto legislativo 81/08 che, prevedendo che il

Rspp sia interno all’azienda, ne presuppone l’inserimento nell’organizzazione

anche ai fini di una continua presenza.

La nuova sicurezza sul lavoro

5. Delega di funzioni

E’ previsto che il Datore di lavoro possa delegare i compiti?

Riguardo a tale argomento, il nuovo Testo Unico traduce nell’art. 16 i principi con-

solidati della giurisprudenza nel corso di questi anni in ordine ai criteri di delega.

Infatti viene previsto che la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non

espressamente esclusa, sia ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;

- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richie-

sti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e con-

trollo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimen-

to delle funzioni delegate;

- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro

in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La

vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo.

Quali sono gli obblighi non delegabili del datore di lavoro?

Il datore di lavoro non può delegare (art. 17): la valutazione di tutti i rischi e la ela-

borazione dei documenti previsti dagli articoli 26 e 28 del T.U conseguenti a tale

valutazione, inoltre non può delegare la designazione del responsabile del servizio

di prevenzione protezione dai rischi.

184

185

Titolo 3 - F.A.Q.

Quale è il significato di delega funzionale in riferimento all’articolo 16.

La delega delle funzioni si riferisce a uno dei compiti che per legge sono demanda-

ti, seppure in alternativa al dirigente, al Datore di Lavoro. Più in particolare si trat-

ta delle funzioni elencate nell’articolo 18 del decreto legislativo 81/08 che non ven-

gono svolte, per qualsiasi causa dal dirigente, anche perché tale figura professionale

potrebbe non essere prevista in azienda.

Il Consiglio di amministrazione di una società, nel delegare (con delega ex

articolo 16 del testo unico) a un proprio consigliere i poteri e le responsabi-

lità per la costituzione e l’aggiornamento di un sistema di gestione sicurez-

za, può anche delegare il potere di nominare il responsabile del sistema di

prevenzione e protezione?

Intanto, la società deve individuare il Datore di Lavoro ai fini della sicurezza: il

Datore di Lavoro sarà individuato dallo Statuto o dal regolamento della società. Nel

caso particolare, non si tratta di delega, ma di individuazione. È obbligo non dele-

gabile del Datore di Lavoro nominare il responsabile del servizio di prevenzione e

protezione.

É possibile delegare il ruolo di Datore di Lavoro e di RSPP al fine della

responsabilità penale?

Tale possibilità non esisteva neanche con la norma previgente, in quanto la "respon-

sabilità penale" non è delegabile o trasferibile, salvo che essa non faccia parte di un

contesto più ampio, cioè, di affidamento della gestione, in piena autonomia, di

determinate funzioni, comprendendo in tale ambito anche la responsabilità penale

derivante da dirette attività in violazione di legge.

Il D.Lgs. n. 81/2008, non si discosta da tale principio, salvo che alcuni obblighi (art.

17), quali la valutazione del rischio, elaborazione del documento della sicurezza e la

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Gli altri obblighi

sono delegabili e la relativa delega deve rispondere ai limiti e condizioni stabilite dal-

l’art. 16.

La nuova sicurezza sul lavoro

Da considerare che, ai sensi dell’art. 31, comma 5, ove il Datore di Lavoro ricorra

a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in

materia.

Con riferimento ad una realtà industriale con 200 lavoratori circa e che

pertanto il RSPP dovrebbe essere obbligatoriamente interno, vorrei sapere

se quando il CDA, quale Datore di Lavoro, conferisce poteri e reponsabili-

tà con delega ex art. 16 ad un proprio consigliere per la costituzione e

gestione di un sistema di sicurezza, lo stesso consigliere delegato possa

assumere la funzione di RSPP se nominato dal CDA.

Effettivamente l’art. 31, comma 6, lett. e), stabilisce che l’istituzione del servizio

interno all’azienda è obbligatorio quando trattasi di azienda industriale che occupa

oltre 200 lavoratori.

Il comma 1 dello stesso art. 34, stabilisce che il Datore di Lavoro può svolgere diret-

tamente i compiti propri del servizio di prevenzione, fuori dalla richiamata ipotesi

di cui all’art. 31, comma 6. Combinando, pertanto, le due disposizioni, dovrebbe

escludersi che lo stesso consigliere possa svolgere i compiti del Datore di Lavoro e

quelli del responsabile del servizio di prevenzione protezione.

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Titolo 3 - F.A.Q.

6. Costi della sicurezza

In relazione all’articolo 26 (obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’ope-

ra o somministrazione) del Testo unico, cosa si intende per «costi relativi

alla sicurezza»? Poiché, la normativa introduce il regime della nullità per

i contratti privi di tale indicazione, sarebbe opportuno approfondire la

tematica.

I criteri per individuare i costi relativi alla sicurezza saranno oggetto di un decreto

ministeriale (articolo 26, comma 6). Il decreto dovrà tener conto dei valori econo-

mici previsti dalla contrattazione collettiva dei diversi settori merceologici e delle

diverse aree territoriali. Nel frattempo, si potrà fare riferimento all’articolo 7,

comma 1 del Dpr 222/03.

Quali dovrebbero essere le modalità di determinazione degli oneri della

sicurezza: puntuali per ogni fase lavorativa o forfettari in percentuale sul-

l’importo dell’appalto?

Per la determinazione del costo della sicurezza occorre fare riferimento a una stima

analitica per singole voci, considerando il costo di utilizzo di ciascuna voce per il

cantiere interessato e considerando, in quanto applicabile, la posa in opera e il suc-

cessivo smontaggio, manutenzione e ammortamento.

La nuova sicurezza sul lavoro

7. Comunicaizoni all’Inail

Come si comunicano all’Inail i dati infortunistici? Come si coniuga questo

obbligo con la tenuta del Registro infortuni?

Le comunicazioni all’Inail degli infortuni, inferiori e superiori a tre giorni, dovran-

no essere effettuate con sistema telematico, secondo le istruzioni dell’Inail. Il

Registro infortuni, secondo l’articolo 53, comma 6, sarà abolito entro sei mesi dal-

l’emanazione del decreto ministeriale (articolo 8, comma 4) che dovrà avvenire

entro sei mesi.

Secondo l’articolo 18 del decreto legislativo 81/2008, il Datore di Lavoro

deve comunicare annualmente all’Inail i nominativi dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza. Quando va fatta questa comunicazione?

La legge non prevede alcun termine. Probabilmente sarà indicato da una disposi-

zione amministrativa, seppur non prevista dalla legge. Tuttavia, perché sussista l’ob-

bligo è necessario che sia designato o eletto il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza.

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Titolo 3 - F.A.Q.

8. Modelli organizzativi d’impresa

Il Testo unico sulla sicurezza richiama il decreto legislativo 231/01. Se una

società decide di adottare un modello organizzativo solo al fine di preveni-

re la responsabilità che può derivare dai reati di omicidio colposo e lesioni

gravi e gravissime colpose, si deve applicare un sistema di controllo?

Se la società decide di adottare il modello organizzativo per avvalersi dell’esimente

dalla responsabilita in caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, con vio-

lazione delle norme del Testo unico sulla sicurezza, non è obbligata a nominare l’or-

ganismo di vigilanza. Tuttavia, la scelta potrebbe essere opportuna. In caso contra-

rio, il rischio potrebbe essere di non vedersi applicata l’esimente: il problema è

garantire che al modello venga data attuazione e che siano adottate le idonee misu-

re di sicurezza.

La nuova sicurezza sul lavoro

9. Medico competente

La nomina del medico competente è sempre obbligatoria o lo è solamente

nel caso in cui vi sia l’obbligo di sorveglianza sanitaria? E in quali casi è

obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dalle direttive europee (rece-

pite nel nostro Paese) e in particolare quando la legge stabilisce l’obbligo della visi-

ta medica preventiva (dopo l’assunzione, prima di essere immessi nella mansione) e

periodica.

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Titolo 3 - F.A.Q.

10. Formazione

E’ possibile detrarre il 50% delle spese a fronte di corsi di formazione per

la salute e sicurezza e in che termini? La detraibilità funziona solo se i corsi

sono tenuti internamente all’azienda?

L’articolo 11 del Testo unico stabilisce che la Commissione consultiva permanente

definirà le azioni di prevenzione con riguardo, tra l’altro, al finanziamento dei proget-

ti formativi specificamente dedicati a piccole, medie e micro imprese. Tale impegno è

ripreso dall’articolo 52, comma 1, lettera b), il quale stabilisce che presso l’Inail è costi-

tuito un fondo di sostegno anche a tali imprese che avrà per obiettivo, tra l’altro, di

finanziare la formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei picco-

li imprenditori (ex articolo 2083, Codice civile), dei lavoratori stagionali del settore

agricolo e degli autonomi. Un apposito decreto interministeriale da emanarsi entro 12

mesi dalla data di entrata in vigore del Testo unico ne stabilirà criteri e modalità.

Un imprenditore che vuole investire nella formazione continua dei propri dipenden-

ti (quasi tutti immigrati) come può accedere ai fondi del ministero per la formazione?

Le disposizioni per accedere ai finanziamenti per la formazione sono varie ma per

ora il T.U. detta solo le linee programmatiche. Occorre l’emanazione di decreti e/o

accordi tra le parti sociali, anche perché queste ultime (art. 37, comma 2) ne devo-

no definire, entro dodici mesi: la durata, i contenuti minimi e le modalità.

Gli indirizzi per i finanziamenti di progetti formativi specificamente dedicati alle

piccole, medie e micro imprese (articoli 11, comma 1, lett. b) e 52, comma 1, lett. b)

saranno individuati nell’ambito della Commissione consultiva permanente, secondo

un riparto annuale che sarà definito con decreto del Ministero del lavoro.

La nuova sicurezza sul lavoro

11. Libretto formativo per la sicurezza

L’istituzione del libretto formativo del lavoratore è obbligatoria?

Sì, il libretto formativo del cittadino è stato istituito dall’articolo 2, comma 1, lette-

ra i) del decreto legislativo 276/03, richiamato dall’articolo 37, comma 14 del Testo

unico ed è considerato utile dal Datore di Lavoro per il programma di formazione

e sarà altresì utile per l’organo di vigilanza per verificare l’adempimento dell’obbli-

go di formazione.

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Titolo 3 - F.A.Q.

12. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In quali casi viene prevista la figura del rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza territoriale (RSLT)?

Secondo l’art. 48 il rappresentante per la sicurezza territoriale (RLST) dovrà esse-

re necessariamente presente in quelle realtà imprenditoriali nelle quali non sia stato

eletto o designato un rappresentante per la sicurezza.

Le modalità di designazione saranno individuate dagli accordi collettivi nazionali

interconfederali o di categoria stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei

lavoratori più rappresentative sul territorio nazionale.

In mancanza degli accordi di cui al punto precedente interverrà con proprio decre-

to il Ministero del lavoro, sentite le Parti Sociali.

La nuova sicurezza sul lavoro

13. Aspetti sanzionatori

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di "informazione" dei

lavoratori – previsti dagli articoli 18, comma 1, lettera l) e 36, commi 1, 2 e

3 del decreto legislativo 81 – è punito con la sanzione prevista dall’articolo

55, comma 4, lettera a) (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 800

a 3mila euro), OPPURE con la sanzione prevista dalla lettera e) (arresto da

quattro a otto mesi o ammenda da 2mila a 4mila euro)? Dal disposto nor-

mativo risulterebbero due sanzioni per la stessa violazione.

Si ritiene che le norme andrebbero lette così: sanzione meno grave – articolo 55,

comma 4, lettera a), arresto da due a quattro mesi, ammenda da 800 a 3mila euro

– per la violazione di obblighi di informazione, di cui all’articolo 36, commi 1, 2 e

3. Vale a dire, l’obbligo di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al

rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese

o da prendere in materia di protezione. Invece, la sanzione più grave – articolo 55,

comma 4, lettera e) arresto da quattro a otto mesi, ammenda da 2mila a 4mila euro

– per la violazione di obblighi di informazione di cui all’articolo 36, comma 4 (diret-

ta ai lavoratori stranieri) e di formazione di cui all’articolo 37.

A quali sanzioni va incontro un Datore di Lavoro nel momento in cui in

un’azienda non c’è l’addetto al pronto soccorso o l’addetto prevenzione

incendi?

L’articolo 18, comma 1, lettera b) prevede l’obbligo di designare preventivamente

lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e imme-

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Titolo 3 - F.A.Q.

diato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

L’articolo 55, comma 4, lettera a) prevede che in caso di violazione a tale obbligo il

Datore di Lavoro o il dirigente sia punito con l’arresto da due a quattro mesi o con

l’ammenda da 800 a 3mila euro.

La nuova sicurezza sul lavoro

14. Disposizioni particolari: rischi da agenti fisici(Titolo VIII del T.U.)

Da quando il Capo I del Titolo VIII è pienamente in vigore?

Il Capo I del Titolo VIII sarà pienamente in vigore per tutti gli obblighi in esso

richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 1° gennaio 2009. E’ tuttavia da preci-

sare che mentre tale data è la stessa anche per l’entrata in vigore del Capo II (rumo-

re) e Capo III (vibrazioni), per il Capo IV (campi elettromagnetici) e Capo V (radia-

zioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per

tempi significativi.

Infatti, relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal

legislatore all’articolo 306 del Testo Unico e stante l’emanazione della direttiva

2008/46/CE, l’entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed

è prevista per il 30/04/2012.

Per il Capo V del Titolo VIII del Testo Unico (radiazioni ottiche artificiali) l’entra-

ta in vigore è invece prevista per il 26/04/2010.

In pratica e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, fino alle date del

30/04/2012 e 26/04/2010 non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperan-

ze agli obblighi specificamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V

del Titolo VIII del DLgs.81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i

principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII.

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Titolo 3 - F.A.Q.

Quali sono gli agenti fisici che debbono essere considerati nell’ambito della

valutazione dei rischi ex art.28 e art.181 del DLgs.21/2008?

L’art. 181 indica che “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizio-

ne ad agenti fisici”, mentre l’art. 180 precisa che “per agenti fisici si intendono il

rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettroma-

gnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iper-

bariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all’art.

180.

Cosa si intende per “personale qualificato nell’ambito del servizio di pre-

venzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”

Con la dicitura “personale qualificato in possesso di specifiche conoscenza in mate-

ria” normalmente si intende un operatore che abbia sostenuto un corso di qualifi-

cazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimen-

to. L’assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso, sui soggetti

autorizzati alla valutazione ed all’espressione della certificazione finale rendono

però oltremodo problematico avallare in questa fase percorsi formativi di qualunque

tipo. Informazioni utili al fine di accertare le “specifiche conoscenze in materia”

possono essere ritenute le seguenti: tipologia di formazione scolastica, eventuali

corsi di specializzazione, eventuale iscrizione ad albo (quando previsto), curriculum

professionale. Nell’immediato si suggerisce di giudicare il “personale qualificato”

essenzialmente sulla base del rispetto delle norme di buona prassi (apparecchiature

adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale (Relazione Tecnica

e/o Documento di valutazione dei rischi). Maggiori dettagli sono inseriti nelle indi-

cazioni relative ai Capi dedicati agli specifici agenti di rischio.

Il personale qualificato chiamato ad effettuare la valutazione deve essere

sempre nell’ambito del SPP o può essere esterno?

Per effettuare la valutazione del rischio il datore di lavoro deve avvalersi di persona-

le qualificato secondo quanto previsto dall’art. 181 comma 2 del DLgs. 81/2008.

La nuova sicurezza sul lavoro

Quando queste competenze non sono presenti nel personale interno (nell’ambito

del servizio di prevenzione e protezione) il datore di lavoro deve avvalersi di consu-

lenti esterni all’azienda.

Alla luce del DLgs.81/2008 come deve essere strutturata e che cosa deve

riportare la valutazione del rischio di un agente fisico?

Il Documento che riporta la Valutazione del rischio (come previsto in generale dal-

l’art. 28 e in particolare per gli agenti fisici dall’art. 181 che rimanda a sua volta agli

artt. 190 (rumore), 202 (vibrazioni), 209 (campi elettromagnetici) e 216 (radiazioni

ottiche artificiali) va sostanzialmente inteso come una parte del più complessivo

Documento (scritto) di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza accompa-

gnato dalla Relazione tecnica (con o senza misurazioni, redatta dal personale qua-

lificato), da conservarsi in azienda anche a disposizione dell’organo di vigilanza. Il

Documento deve riportare le misure di prevenzione e protezione già in essere ed

indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei

livelli di salute e sicurezza. con le relative procedure aziendali e dei ruoli dell’orga-

nizzazione che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati soggetti in pos-

sesso di adeguate competenze e poteri.

Nel Documento vanno indicati quanto meno i seguenti elementi:

- data/e di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni, dell’agente

fisico;

- dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione,

se diverso dal datore di lavoro;

- dati identificativi del medico competente (se ed in quanto previsto ai sensi degli

artt. 41 e 185) e del R-SPP che hanno partecipato alla valutazione del rischio;

- dati identificativi del/i RLS, o, in sua/loro assenza, dei lavoratori, consultati ai

sensi dell’art. 50 comma 1, modalità della loro consultazione e informazione;

- dati identificativi della Relazione tecnica allegata (es.: eventuale numero di pro-

tocollo, numero di pagine, data) accertandosi che riport (o integrando tali infor-

mazioni se mancanti)i:

- quadro di sintesi degli esposti all’agente fisico articolato per fasce di rischio e

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199

Titolo 3 - F.A.Q.

- individuazione su piantina delle aree a rischio;

- valutazione della presenza di rischi potenzianti (ototossici, segnali di avverti-

mento,

- condizioni di lavoro estreme (fredde e/o umide), materiali esplosivi e/o infiam-

manti,…) e di approfondimenti specifici per singolo agente fisico (es.: valutazio-

ne dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI uditivi);

- valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibi-

li, alla differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi;

- programma delle misure tecniche e organizzative ritenute opportune per elimi-

nare o ridurre il rischio da esposizione all’agente fisico individuate a seguito

della valutazione, con l’indicazione della tempistica, delle modalità e delle figu-

re aziendali preposte alla loro attuazione;

Poichè le eventuali carenze della Relazione Tecnica andranno successivamente

superate nel Documento di valutazione del rischio, si raccomanda ai Datori di lavo-

ro (responsabili del processo di valutazione) di esplicitare con chiarezza il mandato

al personale qualificato (particolarmente se esterno) e di verificarne i contenuti della

prestazione.

A quale entità di rischio scatta l’obbligo alla informazione e formazione sui

rischi da agenti fisici di cui all’art.184 del DLgs.81/2008?

Ad eccezione del rischio rumore nel quale l’obbligo della informazione/formazione

dei lavoratori si attiva al superamento del valori inferiori di azione, nell’ambito degli

altri agenti fisici tale obbligo non è subordinato al superamento di predeterminati

valori di rischio quanto invece alla presenza del rischio.

La risposta più concreta al quesito orienta quindi a correlare l’attivazione della for-

mazione ed informazione dei lavoratori all’impossibilità a poter “giustificare” un

mancato approfondimento della valutazione dei rischi o, in altre parole, alla presen-

za di un rischio che deve essere dimensionato per decidere se debbano adottarsi par-

ticolari, pur minime, misure di prevenzione e protezione

La nuova sicurezza sul lavoro

Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occu-

pati dal punto di vista del documento di valutazione del rischio?

Così come previsto all’art. 29 comma 5 del DLgs.81/08, soltanto sino alla scaden-

za del diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore del decreto interministeria-

le di cui all’art. 6 comma 8 lettera f) e comunque non oltre il 30/06/2012 e ad esclu-

sione delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c), d) e g) nell’art. 31 comma

6, i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori potranno continuare ad

autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi in attesa delle procedure

standardizzate previste dal decreto interministeriale di cui sopra.

Resta il fatto che il datore di lavoro deve comunque effettuare o far effettuare la

valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici a cura di personale qualificato

che, a partire dall’identificazione delle sorgenti e degli esposti identifichi in quale

classe di rischio i lavoratori sono stati collocati e quali misure preventive e protetti-

ve sono state adottate e previste. L’indicazione operativa suggerita per le aziende è

quella di richiedere sempre una Relazione tecnica a firma del personale qualificato

(sia che la valutazione preveda misurazioni, sia che non le preveda).

Come si devono comportare le aziende che hanno una valutazione del

rischio rumore effettuata ai sensi della precedente normativa (Titolo V-bis

del DLgs.626/94)?

Occorre in primo luogo evitare di dare una interpretazione burocratica dell’esigen-

za di aggiornare il documento di valutazione dei rischi.

In pratica si indica che l’aggiornamento della valutazione del rischio rumore debba

intervenire solo qualora le variazioni introdotte dal Titolo VIII del DLgs.81/2008

richiedano azioni di prevenzione precedentemente trascurate o non richieste.

Premesso che la valutazione del rischio con misurazioni, effettuate con metodologie

e strumentazione adeguate, deve sempre quanto meno evidenziare i seguenti cinque

elementi:

1. LEX e LCpicco degli esposti ad oltre 80 dB(A) e/o 135 dB(C)

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Titolo 3 - F.A.Q.

2. Presenza delle condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1, che poten-

ziano quelle dovute ai livelli di rumore (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni,

…)

3. Individuazione delle aree con LAeq > 85 dB(A) e/o LCpicco > 137 dB(C)

4. Verifica dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI-uditivi

5. Indicazione del programma di misure tecniche e organizzative ex art.190,

comma 2, quando LEX > 80 dB(A) e/o LCpicco > 135 dB(C);

L’aggiornamento della valutazione si rende ora necessario tanto se tali 5 elementi

non sono presenti quanto nei casi in cui sono presenti lavoratori con esposizioni

comprese tra il valore inferiore di azione (80 dB(A) / 135 dB(C)) ed il valore supe-

riore di azione (85 dB(A) / 137 dB(C)) e l’azienda non aveva provveduto alla indivi-

duazione del programma di misure tecniche e organizzative in quanto nella legisla-

zione precedente questo diveniva obbligatorio solo al superamento del valore supe-

riore di azione.

Cosa caratterizza il personale qualificato che deve garantire la valutazione

e la misurazione?

Il personale qualificato risulta tale se in grado di effettuare la stima del rischio sulla

base dei requisiti previsti dall’art.190 e di redigere una relazione tecnica completa

ed esaustiva secondo i requisiti imposti dal DLgs.81/2008.

Nello specifico per quanto riguarda il rischio da esposizione a rumore si suggerisce

di giudicare il personale qualificato in termini di competenza nell’applicare le

norme di buona prassi, conoscenza delle tecniche e metodi di misura, conoscenza e

capacità di utilizzo della strumentazione adeguata secondo i requisiti previsti dal-

l’art. 190, comma 3 e dalle norme tecniche di riferimento quali UNI 9432:2008.

Cosa devono fare le aziende che non hanno esposti al di sopra del valore

inferiore d’azione?

Il Titolo VIII del DLgs. 81/2008 prevede che tutte le aziende debbano effettuare la

valutazione del rumore (art.190, comma 1) e che per tutte le aziende esista un dove-

re di ridurre al minimo il rischio (art.190, comma 5 che richiama l’art. 192, comma

La nuova sicurezza sul lavoro

1). Circa la valutazione, qualora possa fondatamente ritenersi (tenendo conto del

livello, tipo e durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsi-

vo) che i valori inferiori di azione non possono essere superati, la valutazione può

basarsi su una Relazione tecnica a firma di personale qualificato che, senza neces-

sariamente ricorrere a misurazioni acustiche, attesti i criteri di giudizio adottati per

escludere il superamento dei valori inferiori d’azione (es.: manifesta assenza di sor-

genti rumorose significative, misurazioni anche estemporanee, confronto con situa-

zioni analoghe, dati di letteratura, dati dei costruttori riferiti a condizioni paragona-

bili a quelle presenti sul campo ...). Nella valutazione deve essere riportata l’eventua-

le presenza di sostanze ototossiche, vibrazioni meccaniche, lavoratori particolar-

mente sensibili (con specifico riferimento a lavoratrici in stato di gravidanza e lavo-

ratori minori, segnali di avvertimento acustico, e le misure prese per eliminare o

ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dovuti all’azione sinergica di

tali fattori con il rumore presente in azienda. Infine, la valutazione deve riportare le

misure adottate per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicu-

rezza. Nell’Allegato 1 delle Linee Guida per la Valutazione del rischio (rumore e

vibrazioni) prodotte da ISPESL e dal Coordinamento Tecnico delle Regioni è for-

nito un elenco indicativo di attività e mansioni con LEX normalmente minore di 80

dB(A).

Cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del rischio

il “tener conto……dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore”?

I lavoratori particolarmente sensibili al rischio di esposizione a rumore, citati

all’art.190, comma 1, lettera c), del DLgs.81/08 come soggetti di cui tener conto ai

fini della valutazione specifica sono rappresentati:

- dagli esempi esplicitati dal legislatore quali i minori (L.977/67 e s.m.) e le lavo-

ratrici in gravidanza (DLgs.151/01);

- da quei lavoratori che risultano essere ipersensibili al rischio in ragione, ad

esempio, di patologie, di terapie o di ipersuscettibilità individuale.

Il personale qualificato che effettua la valutazione indicherà l’esigenza delle partico-

lari tutele previste dalle normative o dalla letteratura rispetto ai gruppi di lavorato-

202

203

Titolo 3 - F.A.Q.

ri particolarmente sensibili. Sarà invece compito del medico competente, attraverso

l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, indicare le particolari

e specifiche misure di tutela per i singoli lavoratori risultati a visita medica ipersen-

sibili al rischio.

Quali sono oggi i metodi e le strumentazioni per fare una misurazione cor-

retta del rumore? A quale indicazioni tecniche riferirsi?

Nel quadro legislativo attuale il primo riferimento deve essere ai contenuti dei

commi 3 e 4 dell’art. 190. Fatto salvo il rispetto delle indicazioni ivi contenute, i

metodi e le strumentazioni da utilizzarsi sono quelli indicati nella norma UNI

9432:2008 – Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’am-

biente di lavoro.

In quali occasioni occorre tener conto del prolungamento del periodo di

esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è

responsabile il datore di lavoro?

Dal momento che i livelli di esposizione a rumore indicati nel Titolo VIII Capo II

fanno riferimento alla giornata lavorativa nominale di otto ore, ai fini di valutare il

rispetto dei valori limite e di azione, il datore di lavoro dovrà tener conto anche degli

ulteriori tempi di esposizione al rumore dovuti a lavoro straordinario e a permanen-

za in orari extralavorativi in locali di cui il datore di lavoro è responsabile.

Con quali modalità operative si valuta l’efficacia dei DPI uditivi che il

DLgs.81/2008 esplicitamente richiede all’art.193, comma 1, lettera d)?

Poiché i DPI-u devono essere messi a disposizione al superamento dei valori inferio-

ri di azione (VIA: 80 dB(A) per LEX,8h e/o 135 dB(C) per Lpicco,C), la valutazio-

ne di efficacia deve essere condotta al superamento di tali valori.

Definita “efficienza” la capacità potenziale di un DPI-uditivo di proteggere la fun-

zionalità uditiva di un lavoratore ed “efficacia” la reale protezione della funzione

uditiva ottenuta dal DPI-uditivo, si rileva che l’art.193, comma 2, definisce i valori

obiettivo della valutazione di efficienza dei DPI uditivi precisando che sono consi-

La nuova sicurezza sul lavoro

derati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od

inferiore ai livelli inferiori di azione e che dal punto di vista metodologico la UNIEN

458:2005 e la UNI 9432:2008 mettono a disposizione dei criteri per la valutazione

dell’efficienza, mentre nulla di sedimentato è disponibile a livello normativo per la

valutazione d’efficacia.

Per la valutazione d’efficacia occorre verificare:

- che non si siano determinati peggioramenti apprezzabili nella funzionalità udi-

tiva dei lavoratori utilizzando la relazione sanitaria anonima e collettiva redat-

ta dal medico competente. Qualora emergessero peggioramenti uditivi apprez-

zabili occorrerà verificarne il nesso con le condizioni espositive affrontando il

problema con il medico competente stesso;

- che sia presente un sistema di controllo dell’uso e manutenzione dei DPI-u che

garantisca quanto meno che il personale indossi correttamente i DPI-u, il loro

uso regolare nelle situazioni di rischio, la corretta custodia e manutenzione.

Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occu-

pati dal punto di vista delle documentazioni?

L’art.190, al comma 5 indica che la valutazione del rischio rumore è documentata

in conformità all’articolo 28, comma 2 del DLgs.81/2008 e il comma 5 dell’art.29

del DLgs.81/2008 stabilisce che nelle aziende fino a 10 occupati il datore di lavoro

effettua la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate recepite

con Decreto Interministeriale di cui all’art. 6, comma 8, lettera f). Ad ogni modo i

datori di lavoro, in attesa dell’entrata in vigore del sopra citato Decreto

Interministeriale e comunque non oltre il 30/6/2012 possono “autocertificare” l’ef-

fettuazione della valutazione dei rischi.

Tuttavia, l’art.181 comma 2 DLgs. 81/2008 precisa che la valutazione dei rischi

derivanti da esposizione ad agenti fisici è effettuata da personale qualificato nell’am-

bito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in

materia e che i dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di

esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione. L’azienda

deve quindi disporre quanto meno di una documentazione nella quale risulti l’iden-

204

205

Titolo 3 - F.A.Q.

tificazione delle sorgenti, degli esposti e in quale classe di rischio questi ultimi sono

stati collocati ai fini della adozione delle misure di prevenzione e protezione conse-

guenti e tutto questo per valutazione di personale qualificato.

L’indicazione operativa per le aziende è quella di richiedere sempre una Relazione

tecnica a firma del personale qualificato (sia che la valutazione preveda misurazio-

ni, sia che non le preveda) a sostegno del Documento di valutazione o dell’autocer-

tificazione.

Come deve essere fatto il programma delle misure tecniche e organizzati-

ve ex art. 192, comma 2, quando si superano gli 80 dB(A) / 135 dB(C)?

Il programma delle misure tecniche ed organizzative ex art.192, comma 2, deve

essere presente nel documento di valutazione di tutte le aziende che hanno esposti

al di sopra dei valori inferiori di azione (80 dB(A) e/o 135 dB(C)) e non più come

precedentemente previsto al di sopra dei valori superiori di azione.

Come prima indicazione si consiglia che tale programma contenga almeno i

seguenti elementi:

- elenco delle attività per le quali vi è il superamento dei valori inferiori di azio-

ne, descritti tanto con i livelli r.m.s. e di picco presenti che per i tempi di espo-

sizione a tali livelli;

- misure tecniche e/o organizzative che si intendono adottare;

- risultati attesi a seguito delle suddette misure in termini di LEX,8h e/o

Lpicco,C;

- tempi di attuazione di ogni singola misura;

- funzione aziendale e persona incaricata dell’attuazione della singola misura;

- modalità di verifica dei risultati;

- data e risultati della verifica.

In sede UNI è in fase di elaborazione una normativa che ne indicherà più in det-

taglio i contenuti.

La nuova sicurezza sul lavoro

In attesa delle linee guida ex art.198, a quali obblighi debbono attenersi i

datori di lavoro nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call

center?

Pur in previsione delle apposite linee guida per l’applicazione del Capo II nei setto-

ri della musica, delle attività ricreative e dei call center (da intendersi riferite a tutti

gli operatori che utilizzano dispositivi di amplificazione auricolare) che dovranno

essere emanate dalla Conferenza Stato – Regioni entro il 15 maggio 2009, non sono

previste deroghe agli obblighi generali di tutela e sicurezza in tali settori. Di conse-

guenza, i datori di lavoro dovranno effettuare innanzitutto la valutazione del rischio

secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e delle buone prassi in materia

e quindi adottare le misure di prevenzione e protezione concretamente disponibili.

In generale l’adempimento della valutazione del rischio non presenta particolari dif-

ficoltà, ma per quanto riguarda invece particolari lavoratori che utilizzano disposi-

tivi uditivi rice-trasmittenti (quali ad es. le cuffie dei DJ delle discoteche o le cuffie

dei centralinisti) la valutazione del rischio con misurazioni (nei casi in cui si può fon-

datamente ritenere il superamento dei valori inferiori di azione) andrà effettuata

secondo le metodologie previste dalle apposite norme di buona tecnica. Esse sono

la UNI EN ISO 10940-1 (metodo del microfono miniaturizzato) e UNI EN ISO

10940-2 (metodo del manichino).

Quando occorre fare la valutazione del rischio ed adottare le misure di pre-

venzione e protezione nel caso di un nuovo insediamento produttivo o di

una ristrutturazione di un luogo di lavoro?

La valutazione dei rischi relativa ai luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro per

l’adozione delle misure di prevenzione e protezione (art. 28, comma 1, DLgs.

81/08, ma anche art. 192, comma 1 lettera c), deve essere fatta preventivamente,

già a partire dalla fase di progettazione del luogo di lavoro e degli impianti (artt. 22

e 64), al fine di eliminare i rischi o, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (art.15). Agli obbli-

ghi sanzionati penalmente previsti per il datore di lavoro, di provvedere affinché i

luoghi e posti di lavoro siano conformi ai requisiti dell’Allegato IV e dall’art.192,

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207

Titolo 3 - F.A.Q.

comma 1, lettera b, di scegliere attrezzature di lavoro a minor emissione di rumore,

si affianca l’obbligo, anch’esso sanzionato penalmente, dei progettisti dei luoghi e

posti di lavoro i quali ai sensi dell’art. 22, “rispettano i principi generali di preven-

zione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali

e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione risponden-

ti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”. Ovviamente in questa fase

preliminare non serve classificare i lavoratori per fasce di esposizione, quanto inve-

ce definire gli interventi di riduzione del rischio che possono qui positivamente con-

cretizzarsi (scelta di macchine e attrezzature a basso livello di emissione, separazio-

ne di lavorazioni, trattamenti fonoassorbenti …).

Quali sono gli obblighi dei fabbricanti delle attrezzature di lavoro in meri-

to alla riduzione al minimo del rischio ed alla informazione sui livelli

sonori emessi?

Gli obblighi dei fabbricanti (che nel DLgs. 81/2008 sono associati a quelli dei for-

nitori) sono quelli di produrre, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature

di lavoro che siano rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In merito al rumore e in sintesi i costruttori hanno l’obbligo di rispettare i seguenti

requisiti essenziali di sicurezza (RES):

1) la macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti

all’emissione di rumore siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progres-

so tecnico e della possibilità di mezzi atti a limitare il rumore, in particolare alla

fonte (punto 1.5.8 dell’Allegato 1 alla direttiva macchine-DPR 459/96).

2) la macchina deve essere accompagnata da un’istruzione (nel libretto d’uso e

manutenzione) che fornisca almeno le seguenti informazioni (punto 1.7.4):

- se necessario, prescrizioni di montaggio volte a ridurre il rumore;

- indicazioni del livello di pressione sonora prodotto dalla macchina se que-

sto supera i 70 dB(A) oppure indicazione se tale livello è inferiore o pari a

70 dB(A);

La nuova sicurezza sul lavoro

- indicazione del valore massimo della pressione acustica istantanea nei posti

di lavoro se supera 130 dB(C);

- indicazioni del livello di potenza acustica emesso dalla macchina se il LAeq

supera gli 85 dB(A). Quando si tratta di una macchina di grandissime

dimensioni l’indicazione del livello di potenza acustica è sostituito dall’in-

dicazione dei livelli di pressione acustica continui equivalenti in appositi

punti intorno alla macchina.

3) se la macchina è dotata di cabina nel posto di guida, quest’ultima deve essere

progettata, costruita e/o attrezzata in modo da assicurare che il conducente sia

protetto da rumore eccessivo (punto 3.2.1.). Questo RES del posto di guida si

applica anche alle macchine non mobili adibite a operazioni di sollevamento

(punto 4.2.1.1.)

Quali sono le ricadute della nuova normativa sui DUVRI?

In riferimento al Capo II, il datore di lavoro committente nel redigere il documen-

to unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) di cui all’art.26, comma 3,

del DLgs. 81/08, terrà conto dei rischi per i lavoratori relativamente all’esposizione

a rumore e dovrà individuare le misure di prevenzione e protezione da adottarsi per

ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze (coordinamento delle

diverse attività, limitazione della durata delle esposizioni, impiego DPI, etc…) ad

esempio indicando i luoghi di lavoro dove i lavoratori potrebbero essere esposti a

rumori che superano i livelli inferiori di azione e precisando le misure di prevenzio-

ne e protezione da adottarsi (momenti nei quali si verificano le interferenze, esigen-

ze di impiego dei DPI-uditivi, di formazione/informazione, di controllo sanitario, di

limitazione della durata delle esposizioni …).

Il Capo III (rischi di esposizione a vibrazioni) del Titolo VIII del

DLgs.81/2008 si applica anche alle lavorazioni manuali?

1. Si. Dal punto di vista giuridico nulla nella legge limita il campo di applicazio-

ne del Capo III del Titolo VIII del DLgs. 81/08 su questo versante, che si appli-

ca tanto ai casi nei quali gli operatori ricevono l’energia meccanica dal pezzo

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Titolo 3 - F.A.Q.

in lavorazione quanto al caso in cui l’energia entra al sistema mano-braccio dal-

l’impugnatura di utensili manuali. Dal punto di vista della valutazione del

rischio queste situazioni ammettono tuttavia approcci diversificati in relazione

ai possibili effetti attesi.

Nel primo caso la valutazione si incentra in primo luogo sulla determinazione

dell’A(8). Nel secondo caso, ove invece prevale l’effetto in termini di sovraccarico

biomeccanico dell’arto superiore, vuoi per la scarsa efficacia di A(8) a descrivere la

pericolosità di un fenomeno tipicamente impulsivo, vuoi per la scarsa disponibilità

attuale di dati sperimentali, paiono più indicati percorsi valutativi basati sui metodi

che rilevano tali effetti (come ad esempio, la check-list OCRA o la check-list

OSHA).

Come deve essere eseguita la valutazione del rischio vibrazioni nelle azien-

de che non hanno esposti al di sopra del valore d’azione?

La valutazione del rischio di esposizione a vibrazioni deve sempre iniziare dal primo

step valutativo: identificare i pericoli.

Qualunque processo valutativo deve iniziare quindi con:

a. la ricognizione delle attrezzature e dei mezzi che possono comportare un

rischio da vibrazioni

b. la ricognizione, attraverso i libretti di manutenzione e d’uso, di indicazioni sulle

vibrazioni

c. la valutazione dei tempi di esposizione mediante l’osservazione dei metodi di

lavoro.

L’analisi degli elementi indicati permette di fornire una prima risposta al requisito

della valutazione previsto all’articolo 202 comma 5 del DLgs.81/08 della necessità

di tener conto di “livello, tipo e durata dell’esposizione”: solo da risultati che dimo-

strano palesemente esigui i fattori considerati è possibile terminare la valutazione

del rischio con il ricorso alla “giustificazione” (indicativamente si considerino valori

di A(8) al di sotto di 1 m/s2 per HAV e 0,25 m/s2 per WBV).

La nuova sicurezza sul lavoro

La “giustificazione” deve riportare le evidenze dei fattori considerati e deve essere

inserita nel Documento di Valutazione di cui all’articolo 28 così come previsto dal

comma 3 dell’articolo 181 del DLgs.81/08.

Qualora non sia possibile escludere la presenza di un rischio di esposizione dei lavo-

ratori è necessario continuare il processo di valutazione del rischio secondo quanto

previsto all’articolo 202.

Ai fini della valutazione del rischio quando è ammissibile ricorrere ai dati

misurati sul campo della banca dati vibrazioni (BDV) e come bisogna uti-

lizzare tali dati?

La valutazione del rischio nel caso si tratti di vibrazioni mano – braccio richiede la

conoscenza dell’accelerazione emessa da quella specifica macchina nelle condizioni

operative di impiego e con i materiali abitualmente lavorati. Per l’esposizione a

vibrazioni al corpo intero le variabili normalmente da considerare sono il tipo di

fondo (più o meno irregolare), lo stile di guida (velocità d’utilizzo) ed il sedile.

Pertanto si dovranno utilizzare i dati rilevati sul campo della BDV, consultabile sul

sito www.ispesl.it, solo se ci si trova in condizioni espositive sostanzialmente analo-

ghe a quelle descritte (stesso utensile/macchina nelle stesse condizioni operative) e

comunque solo nei termini ammessi dagli autori della BDV stessa. I valori presenti

nella BDV non considerano condizioni estreme (es.: piazzali molto sconnessi) e sono

riferiti ad attrezzature soggette ad un programma di manutenzione adeguato, cui si

raccomanda di sottoporre le attrezzature e le macchine. Qualora si ritrovino più

valori di accelerazione misurati nelle condizioni in esame si suggerisce cautelativa-

mente di utilizzare i valori più elevati. Infine si sottolinea che ai fini della valutazio-

ne del rischio è necessario prendere in esame anche altri fattori, quali posture,

modalità di prensione degli utensili, modalità espositive che concorrono all’incre-

mento del rischio, di cui all’art. 202 punto 5, che possono essere valutati solo trami-

te osservazione diretta delle condizioni di lavoro in campo.

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Titolo 3 - F.A.Q.

Ai fini della valutazione del rischio, quando occorre misurare l’esposizione

alle vibrazioni?

La misurazione dei valori di accelerazione relativi alle diverse fasi lavorative esegui-

te nell’ambito della propria attività va eseguita quanto meno in tutti quei casi in cui

non sia possibile utilizzare i dati reperibili nella BDV o i dati di certificazione.

Per le stime di rischio effettuate mediante misurazione in campo, fermo restando

che esse vanno effettuate da personale qualificato con attrezzature e metodologie

adeguate, si ricorda che queste rappresentano una stima più precisa dell’effettiva

esposizione del lavoratore a patto che l’incertezza della misura sia opportunamente

controllata e statisticamente documentata mediante serie di misure ripetute nelle

differenti condizioni di impiego del macchinario. In tali condizioni le misurazioni

costituiscono il metodo di riferimento, anche in caso di contenzioso.

La misurazione delle vibrazioni serve anche per verificare se il programma di manu-

tenzione del parco macchine (es.: sedili, ammortizzatori) è efficace e nel caso ridefi-

nirne programmazione e specificità.

Si ricorda infine che la sola misurazione dell’esposizione, per quanto accurata e pre-

cisa, non è di per sé un indicatore esaustivo del rischio vibrazioni, in quanto, ai fini

della valutazione del rischio, è sempre necessario prendere in esame anche altri fat-

tori, quali posture e modalità espositive che concorrono all’incremento del rischio,

di cui all’art. 202 punto 5, tramite osservazione diretta delle condizioni di lavoro.

Quale strumentazione deve essere utilizzata per le misurazioni e quali

requisiti di qualità deve rispettare?

La strumentazione deve essere conforme a quanto richiesto dalle norme UNI EN

ISO 5349-1:2004 e UNI EN ISO 5349-2:2004 per le vibrazioni trasmesse al siste-

ma mano-braccio (HAV), e UNI ISO 2631-1:2008 per le vibrazioni trasmesse al

corpo intero (WBV) ed alle norme tecniche ivi richiamate.

La strumentazione deve essere calibrata prima e dopo ogni serie di misure con un

calibratore conforme alla norma UNI EN ISO 8041:2005. Le tarature devono

avvenire presso laboratori SIT (Sistema Italiano di Taratura) o EA (European

Cooperation for Accreditation), con periodicità biennale.

La nuova sicurezza sul lavoro

Informazione e formazione; quando e con quali contenuti?

L’obbligo da parte del Datore di lavoro di provvedere alla informazione/formazio-

ne dei lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici, come definiti all’art. 180

(comprese le vibrazioni), è previsto dall’art. 184. Nel caso delle vibrazioni, differen-

temente dal rischio rumore, il Capo III non collega tale obbligo al superamento di

predeterminati valori di esposizione. Si fornisce pertanto l’indicazione che l’obbligo

della informazione/formazione degli esposti a vibrazioni debba concretizzarsi

quando la valutazione dei rischi non può concludersi con la cosiddetta “giustifica-

zione” di non dover effettuare una valutazione dei rischi più dettagliata. Sulla base

delle norme generali contenute nel Titolo I e VIII del DLgs.81/08 si richiede che i

lavoratori esposti a vibrazioni ricevano informazioni ed una formazione adeguata

con particolare riguardo:

a. ai risultati della valutazione e delle misurazioni delle vibrazioni;

b. al significato dei valori limite di esposizione e dei valori d’azione;

c. alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;

d. alle misure adottate volte ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi;

e. alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per

la salute;

f. all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative

indicazioni e controindicazioni sanitarie;

g. alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sani-

taria;

h. alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione.

Se il fornire informazioni ai lavoratori è importante per renderli consapevoli dei

rischi a cui sono esposti e coinvolgerli nell’attuazione delle soluzioni finalizzate alla

prevenzione e alla riduzione degli stessi, la formazione e in particolare l’addestra-

mento sono indispensabili per garantire che gli interventi preventivi, sia tecnici che

procedurali, diano gli esiti voluti quando questi dipendono in larga misura da fatto-

ri soggettivi e comportamentali. Le tecniche di lavoro del singolo operatore posso-

no influenzare il grado di assorbimento delle vibrazioni: un’attrezzatura in cattive

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Titolo 3 - F.A.Q.

condizioni o usata in modo errato richiede uno sforzo maggiore e quindi una mag-

giore esposizione da parte dell’utilizzatore.

L’addestramento è necessario per spiegare quale è l’attrezzatura e l’utensile più

adatto per un certo lavoro e qual è il modo migliore per utilizzarli così da evitare o

contenere le vibrazioni.

Analogamente è indispensabile saper rilevare quando un utensile ha bisogno di

manutenzione e di equilibratura, quando utilizzare i DPI, come deve essere orga-

nizzato in modo ergonomico il posto di lavoro, quale postura è più opportuna, quali

sintomi o disturbi segnalare al medico competente. La formazione su questi aspetti

necessita di metodi che vanno oltre gli interventi di aula, quali la simulazione in

campo, l’accostamento con colleghi esperti, la verifica strumentale, la formulazione

di istruzioni operative per ogni lavorazione o macchina che espone a rischio.

Quali sono gli obblighi dei fabbricanti delle attrezzature di lavoro in meri-

to alla riduzione al minimo del rischio ed alla informazione sui valori di

vibrazioni emessi?

Gli obblighi dei fabbricanti (che la legge associa a quelli dei fornitori) sono di pro-

durre, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro che siano

rispondenti alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e

sicurezza sul lavoro. In generale i costruttori debbono immettere sul mercato attrez-

zature che rispettino i RES dell’allegato 1 della direttiva macchine (recepita in Italia

con il DPR 459/96) oppure che rispettino norme armonizzate e disposizioni equi-

valenti “pertinenti”- (art. 3, commi 1 e 2 del DPR 459/96). In merito alle vibrazio-

ni e in sintesi i costruttori hanno l’obbligo di far si che:

• la macchina sia progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibra-

zioni emesse siano ridotti al livello minimo, in particolare alla fonte, tenuto

conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi (punto 1.5.9 di

Allegato 1 della direttiva macchine).

• per talune categorie di macchine portatili tenute e/o condotte a mano, esse

siano accompagnate sul libretto d’uso e manutenzione dal valore di accelera-

zione HAV emessa quando superi i 2,5 m/s² definito secondo le norme di col-

La nuova sicurezza sul lavoro

laudo appropriate. Se l’accelerazione non supera 2,5 m/s², occorre segnalarlo.

In mancanza di norme di collaudo applicabili, il fabbricante deve indicare i

procedimenti di misura applicati e le condizioni nelle quali sono state eseguite

dette misure.

• se la macchina è dotata di cabina per il posto di guida, quest’ultima deve esse-

re progettata, costruita e/o attrezzata in modo da ridurre le vibrazioni;

• il sedile deve essere progettato per ridurre le vibrazioni al livello più basso ragio-

nevolmente possibile.

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