Armonizzazione contabile enti territoriali

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ARMONIZZAZIONE CONTABILE ENTI TERRITORIALI

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Esposizioni sintetica delle principali novità normative sull'Armonizzazione Contabile nel comparto della Pubblica Amministrazione

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ARMONIZZAZIONE CONTABILE ENTI TERRITORIALI

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QUADRO NORMATIVO

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza pubblica.

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 - Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

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Legge di contabilità e finanza pubblica.Nasce dall’esigenza di adeguare il contesto normativo del comparto pubblico alle nuove regole scaturenti dall’adesione dell’Italia all’UE e dalla evoluzione del contesto economico nonché dal nuovo assetto istituzionale tra Stato ed Enti decentrati, introduce alcune importanti novità riguardanti: l’armonizzazione dei sistemi di bilancio adottati dai vari Enti

che compongono l’aggregato delle amministrazioni pubbliche, al fine di facilitare l’attività di monitoraggio e controllo;

il rafforzamento degli strumenti per il controllo quantitativo e qualitativo della spesa;

il miglioramento della programmazione finanziaria (attraverso l’introduzione di apposite norme) per efficientare la gestione del debito e delle disponibilità liquide presso la Tesoreria.

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

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L’articolo 2 comma 6 (modifica l'Art. 2 della L. 42/2009) prevede la Delega al Governo per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali secondo i seguenti principi direttivi: regole uniformi e piano dei conti integrato; comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi; bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con aziende e

società controllate; affiancamento alla contabilità finanziaria di un sistema di contabilità

economico-patrimoniale; raccordabilità degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito

europeo; riclassificazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche tenute al

regime di contabilità civilistica; sistema di indicatori di risultato costruiti secondo comuni metodologie; individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono

comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi.

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

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Esplicita le deleghe previste dalla L. 196/2009

Nel Titolo I definisce i Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali.

Nel comma 1 dell’articolo 36 si stabilisce che “Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.”

DECRETO LEG.VO 23 giugno 2011, n. 118

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Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118

Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118

DPCM - 28 dicembre 2011

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1. Nuova classificazione Entrate – Uscite

2. Principio della competenza finanziaria potenziata

3. Piano dei Conti integrato

4. Bilancio Consolidato

5. Contabilità economico-patrimoniale

6. Fondo Pluriennale Vincolato

Principali novità

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Nuova classificazione Entrate

En

tra

teTitoliFONTE DI PROVENIENZA

CategorieNATURA DELLE ENTRATE NELL’AMBITO DI CIASCUNA FONTE DI PROVENIENZA

TipologieOGGETTO DELL’ENTRATA NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA

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Nuova classificazione Uscite

Uscit

eMissioniFUNZIONI PRINCIPALI E OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI DALLE AMMINISTRAZIONI

ProgrammiAGGREGATI OMOGENEI DI ATTIVITÀ VOLTE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DEFINITI NELL’AMBITO DELLE MISSIONI

MacroaggregatiARTICOLAZIONE DEI PROGRAMMI SECONDO LA NATURA ECONOMICA DELLA SPESA

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1. Introduzione di un apposito fondo svalutazione crediti che eviti la spesa di somme certe a fronte di entrate incerte.

2. Evita la produzione di disavanzi nascosti.

3. Rende il più possibili coincidenti i residui attivi e passivi, con gli effettivi crediti e debiti dell’ente.

4. Avvicina la competenza giuridica a quella economica.

Competenza finanziaria potenziata

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1. Nello spirito dell’armonizzazione contabile e dell’uniformazione delle rilevazioni contabili tra le diverse amministrazioni pubbliche è stato introdotto il riferimento a un piano dei conti integrato da coordinare con il Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici).

2. Piano che è costituito dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, allo scopo di consentire una rilevazione unitaria dei fatti Gestionali.

Piano dei conti integrato

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1. Obbligo di predisporre il bilancio consolidato e di provvedere alla formale approvazione entro il termine del 30 giugno dell’esercizio successivo.

2. Permette le rappresentazione complessiva dei risultati derivanti dall’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, non solo direttamente ma anche attraverso il ricorso a soggetti strumentali e partecipati.

3. Garantisce una maggiore trasparenza informativa e consente di svolgere un maggiore controllo sulla complessiva azione amministrativa e sugli esiti della gestione delle società e degli organismi partecipati dai diversi enti, su cui il legislatore negli ultimi anni è intervenuto ripetutamente.

Bilancio consolidato

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Affianca la contabilità finanziaria (che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria) per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fine di:

Contabilità Economico-Patrimoniale 1

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1. predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;

2. consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);

3. permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;

Contabilità Economico-Patrimoniale 2

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4. predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;

5. consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;

6. conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Contabilità Economico-Patrimoniale 3

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Il DPCM del 30 dicembre 2011 stabilisce, all’art. 8. che

”[…] In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1 istituiscono nei propri bilanci il fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.”

Fondo Pluriennale Vincolato 1

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Il “fondo” funziona sia per le Entrate che per le Uscite:

1. FONDO DA IMPIEGARE - stanziamento, nella spesa, di entità finanziarie già acquisite o da acquisire , o che si prevede di acquisire in sede di programmazione di bilancio, riportate, conseguentemente, nell’entrata del Bilancio di previsione, che però vedono posticipato il momento del loro reale utilizzo;

2. FONDO FINANZIATO - stanziamento di entrata, nell’esercizio successivo, per consentire parallelamente lo stanziamento di altrettanta spesa nella competenza del nuovo bilancio.

Fondo Pluriennale Vincolato 2

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In sintesi

L’Armonizzazione si pone i seguenti obiettivi principali:

1. conoscere i debiti effettivi delle PA;

2. evitare l’accertamento di entrate future;

3. rafforzare la programmazione di bilancio;

4. favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;

5. avvicinare la competenza finanziaria alla competenza economica;

6. Rendere confrontabili i bilanci degli enti.

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1. ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/

2. LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 Legge di contabilità e finanza pubblica - www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196!vig=

3. DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 - www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=

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