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NOTIZIARIO I N F O R M A T I V O Aprile 2018 AREA IMPRESA BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE CCIAA VERONA PRIVACY – FAI IL TUO QUESITO INCENTIVI INVESTIMENTI PER L’AUTOTRASPORTO MERCI NOVITÀ FISCALI SPESE RISTRUTTURAZIONE: OBBLIGO DI INVIO DATI ALL’ENEA ROTTAMAZIONE BIS: LE NOVITÀ NOVITÀ PER LE AZIENDE CHE OPERANO CON LA SVIZZERA AREA LAVORO INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI IMPIANTI AUDIOVISIVI: NUOVA CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO ASSENZE PER MALTEMPO DA PROVARE INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2018

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Aprile 2018

AREA IMPRESA

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE CCIAA VERONA

PRIVACY – FAI IL TUO QUESITO

INCENTIVI INVESTIMENTI PER L’AUTOTRASPORTO MERCI

NOVITÀ FISCALI

SPESE RISTRUTTURAZIONE: OBBLIGO DI INVIO DATI ALL’ENEA

ROTTAMAZIONE BIS: LE NOVITÀ

NOVITÀ PER LE AZIENDE CHE OPERANO CON LA SVIZZERA

AREA LAVORO

INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI IMPIANTI AUDIOVISIVI: NUOVA CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO

ASSENZE PER MALTEMPO DA PROVARE

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2018

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INDICE

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GESTIONE SEPARATA INPS 3

ADEMPIMENTI: MODELLO EAS ENTRO IL 3 APRILE 3

TERRENI AGRICOLI E IMU: ESENZIONE ANCHE PER I PENSIONATI 4

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE: OBBLIGO DI INVIO DEI DATI ALL’ENEA, FINORA LA COMUNICAZIONE RIGUARDAVA SOLO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

4

CANONI NON PERCEPITI. LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EVITA LA TASSAZIONE 5

ROTTAMAZIONE BIS: IN ARRIVO LA COMUNICAZIONE AER DEI CARICHI NON ANCORA NOTIFICATI

5

NOVITÀ PER LE AZIENDE CHE OPERANO CON LA SVIZZERA 6

INL: CIRCOLARE n. 5 del 19/02/2018 SULL’INSTALLAZIONE E UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI

8

FONDAZIONE ENASARCO: MINIMALI, MASSIMALI E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2018

8

ASSENZE PER MALTEMPO DA PROVARE 9

NASCE L’OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA LEGALITÀ 10

CONFERMATI I 3 GIORNI DI PERMESSO EX LEGGE 104 ANCHE AI LAVORATORI PART-TIME 10

COLLABORAZIONI FAMILIARI NELL'IMPRESA ARTIGIANA, AGRICOLA E COMMERCIALE -INDICAZIONI AL PERSONALE ISPETTIVO

10

RIQUALIFICAZIONE RAPPORTI DI LAVORO INTERMITTENTE 11

BONUS SUD 2018 E RAPPORTO DI APPRENDISTATO 12

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2018 12

PRIVACY: NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO - FAI IL TUO QUESITO GRATUITO 14

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - CAMERA DI COMMERCIO VERONA 14

BANDO MINISTERO DEI TRASPORTI 15

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Area Fiscale

GESTIONE SEPARATA INPS

Ai sensi della Legge n. 335/1995 è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata

presso l’Inps chi esercita per professione abituale (anche se non esclusiva), attività

di lavoro autonomo, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa e gli incaricati alla vendita a domicilio. Non devono iscriversi gli

assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. Sono tenuti ad

iscriversi alla Gestione separata Inps anche i soggetti che esercitano l’attività di

lavoro autonomo occasionale qualora il reddito annuo derivante da tale attività

superi l’importo di 5.000 euro, e gli associati in partecipazione. Per i soggetti iscritti

in via esclusiva alla Gestione separata Inps, l’aliquota contributiva e di computo è

elevata al 33% per l’anno 2018, con l’ulteriore aliquota contributiva dello 0,72%.

Per i titolari di partita Iva non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie e

non pensionati l’aliquota 2018 è pari al 25,72%. Invece per i soggetti già pensionati

o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota per il 2018 resta

fissata al 24%. Si segnala inoltre l’aliquota del 34,23% per soggetti non assicurati

presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

ADEMPIMENTI: MODELLO EAS ENTRO IL 3 APRILE

Il 3 aprile (il 31 marzo cade di sabato) scade il termine per la presentazione del

modello Eas in presenza di variazioni sostanziali, soprattutto di natura qualitativa,

avvenute nel corso del periodo d’imposta 2017. Il modello non sarebbe da

presentare per gli Enti del terzo settore (Ets) iscritti nel Registro unico nazionale,

ma stante la mancata instaurazione di quest’ultimo, l’adempimento resta

attualmente obbligatorio. Il modello Eas ha, come obiettivo, quello di rendere

applicabili, per l’ente non commerciale di tipo associativo, le disposizioni fiscali

agevolate, indicate sia ai fini Iva (art. 4, dpr 633/1972) sia di imposizione diretta

(art. 148, dpr 917/1986); tali disposizioni permettono di considerare non

commerciali gli introiti derivanti dall’esercizio di attività eseguite in ossequio agli

scopi istituzionali nei confronti degli associati.

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TERRENI AGRICOLI E IMU: ESENZIONE ANCHE PER I PENSIONATI

L’esenzione Imu per i terreni agricoli prevista a favore dei coltivatori diretti e degli

imprenditori agricoli professionali riguarda anche coloro che sono già pensionati,

iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni. Il

chiarimento arriva dal dipartimento Finanze del Mef con la risoluzione n. 1/Df del 28

febbraio 2018.

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE: OBBLIGO DI INVIO DEI DATI ALL’ENEA, FINORA LA

COMUNICAZIONE RIGUARDAVA SOLO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI

EDIFICI

Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli

interventi di ristrutturazione, i contribuenti che effettuano sugli immobili tali tipi di

intervento , per i quali richiedono la relativa detrazione, sono tenuti a trasmettere

all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile) le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto

per la riqualificazione energetica degli edifici. La conferma in tal senso si rileva dalla

Guida sugli interventi di ristrutturazione aggiornata di recente dall’Agenzia delle

Entrate che recepisce le ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018. La

Legge di Bilancio 2018 prevede espressamente che le detrazioni collegate ad

interventi di ristrutturazione edilizia vengono prorogate fino al 31 dicembre 2018

confermando la percentuale del 50% su un importo massimo di 96.000 euro. Per

effetto dell’intervento della Legge di bilancio, l’obbligo di comunicazione dei dati dei

lavori all’Enea riguarderà anche gli interventi di ristrutturazione edilizia così come

riconfermati e prorogati dalla stessa Legge 205/2017, Legge di bilancio 2018. La data

di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea,

coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei

pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il

contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da

chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

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In merito ai lavori di ristrutturazione (art.16 D.L. 63/2013 e ss.mm.ii) però, nulla ancora è

previsto a livello di disposizioni attuative relative alla trasmissione delle informazioni dei

lavori effettuati all’Enea, per cui non rimane che attendere le indicazioni operative che

metteranno in chiaro le modalità di espletamento del nuovo obbligo di comunicazione.

CANONI NON PERCEPITI. LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EVITA LA TASSAZIONE

È illegittima la pretesa riguardante il mancato assoggettamento a tassazione di canoni di

locazione non percepiti dal locatore qualora il contratto preveda la clausola di

risoluzione espressa per morosità. In tale ipotesi il contratto di affitto si risolve di diritto

e le imposte da quel momento non sono dovute. Si ricava dalla sentenza n. 469/16/18

della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il proprietario di due immobili locati a

fini commerciali non ha riscosso i relativi canoni che pertanto non sono stati dichiarati.

Tale omissione ha indotto l’Ufficio a procedere alla rettifica del reddito imponibile da

78.000 a 162.000 euro, somma quest’ultima scesa a 128.000 euro, a seguito di

annullamento parziale in autotutela. Ebbene, il contribuente/locatore ha proposto

ricorso presso la C.T.P di Roma deducendo l’illegittimità della pretesa impositiva,

trattandosi di contratti di locazione ad uso commerciale nei quali era stata inserita la

clausola risolutiva espressa in caso di morosità, con la conseguenza che gli stessi si erano

civilisticamente risolti nell’aprile e nel febbraio 2009 e pertanto da quel momento era

venuto meno l’obbligo di dichiarare i canoni concordati come reddito tassabile.

ROTTAMAZIONE BIS: IN ARRIVO LA COMUNICAZIONE AER DEI CARICHI NON ANCORA

NOTIFICATI

Scadrà il prossimo 31 marzo il termine ai fini dell’invio ai contribuenti da parte di Agenzia

delle Entrate - Riscossione delle comunicazioni afferenti i carichi alla stessa affidati entro

il 30 settembre del 2017, per i quali tuttavia non risultano ancora notificate le relative

cartelle di pagamento. La disposizione normativa richiamata prevede, in particolare, che,

ai fini dell’adesione all’istituto ormai noto come "rottamazione bis", entro la predetta

data, l’agente della riscossione invii ai contribuenti, mediante posta ordinaria,

un’apposita comunicazione dei carichi 2017 già affidati ma non ancora oggetto di

notifica, in modo da consentire a quest’ultimi la valutazione circa l’eventuale

rottamazione degli stessi.

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Si ricorda che la rottamazione dei ruoli è la possibilità, concessa dallo Stato ai

contribuenti, di chiedere la definizione agevolata dei debiti tributari, ottenendo un

notevole risparmio su sanzioni e interessi di mora. In particolare, potranno formare

oggetto di definizione agevolata tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione

dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Il legislatore ha, dunque, previsto un

ben preciso intervallo temporale (1 gennaio 2000 - 30 settembre 2017); per quanto

concerne i carichi definibili, pertanto, risulta particolarmente rilevante ai fini della

definibilità l’accertamento dell’effettiva data di affidamento del carico.

NOVITÀ PER LE AZIENDE CHE OPERANO CON LA SVIZZERA

Dal 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore alcune modifiche apportate alla Legge

IVA Svizzera che hanno un diretto impatto per le aziende che operano in Svizzera.

In sostanza, le modifiche riguardano il fatto che le imprese che hanno un volume

d’affari superiore a 100.000 franchi svizzeri dovranno versare l’IVA in Svizzera

attraverso la figura del rappresentante fiscale. Il cambiamento effettuato nella

Legge IVA Svizzera riguarda in prima battuta il fatto che il limite a partire dal quale

un’impresa è obbligatoriamente assoggettata all’IVA, non è più determinato

soltanto attraverso la cifra d’affari realizzata sul territorio svizzero ma quella

effettuata su base mondiale. La conseguenza di tale cambiamento è che molte

aziende italiane che operano con la Svizzera saranno “costrette” ad aprirsi una

posizione IVA in Svizzera attraverso la figura del rappresentante fiscale per poter

assolvere agli obblighi richiesti da tale normativa. Dal testo della nuova legge ora

rileva l’intero volume d’affari dell’impresa estera mentre prima rilevava soltanto

quello connesso con le operazioni effettuate in Svizzera. Quindi, facendo un

esempio pratico: se fino al 2017 un’impresa italiana che realizzava in Svizzera

prestazioni per 60.000 Euro non doveva assoggettare tali prestazioni ad IVA in

Svizzera, nel 2018 dovrà verificare la propria posizione considerando il proprio

volume d’affari realizzato su base mondiale. Ciò significa che se il volume d’affari

su base mondiale per il 2018 supera i 100.000 Franchi Svizzeri tale impresa dovrà

identificarsi tramite rappresentante fiscale in Svizzera per assoggettare ad IVA

locale tutte le operazioni effettuate in territorio svizzero.

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Per essere assoggettata all’imposta, un‘impresa estera senza domicilio, sede

sociale o stabilimento d’impresa in territorio svizzero è tenuta prima a farsi

rappresentare da un rappresentante domiciliato in Svizzera. In base alla normativa

Svizzera, viene riconosciuto come rappresentante fiscale una persona fisica o

giuridica con domicilio o sede in Svizzera. Inoltre, un altro adempimento che sarà

necessario effettuare riguarda il fatto che a copertura degli importi dovuti per

legge all'Amministrazione Federale delle Contribuzioni, l'impresa estera deve

prestare una fideiussione irrevocabile emessa da una banca domiciliata in Svizzera

o pagare l'importo in contanti.

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Area Lavoro

INL: CIRCOLARE N. 5 DEL 19/02/2018 SULL’INSTALLAZIONE E UTILIZZAZIONE DI

IMPIANTI AUDIOVISIVI

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Circolare n. 5 del 19

febbraio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative in ordine alle

problematiche inerenti l’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di

altri strumenti di controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970.

In particolare, l’Ispettorato ha innovato – rispetto al passato – alcuni aspetti

relativi agli strumenti di controllo che l’azienda può attivare, ossia:

1. La possibilità di inquadrare direttamente l’operatore qualora vi siano ragioni

giustificatrici legate alla “sicurezza sul lavoro” o alla “tutela del patrimonio

aziendale”;

2. La possibilità di non indicare l’esatta posizione ed il numero delle telecamere da

installare;

3. La tracciabilità dell’accesso alle immagini registrate attraverso un “log di

accesso” per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi. Su questa base, non verrà

più previsto l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”;

4. Non sarà più necessario richiedere la relativa autorizzazione in caso di

installazione di telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta (es.

il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda), nelle quali

non è prestata attività lavorativa.

5. Sarà possibile l’attivazione del riconoscimento biometrico, qualora installato per

motivi di sicurezza, senza preventiva richiesta autorizzatoria all’Ispettorato del

Lavoro.

FONDAZIONE ENASARCO: MINIMALI, MASSIMALI E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER

L’ANNO 2018

La Fondazione ENASARCO ha comunicato che, per l’anno 2018, gli importi dei

minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

AGENTE PLURIMANDATARIO

- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a €

25.275,00 (a cui corrisponde un contributo massimo di € 4.044,00).

- Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 423,00

(€ 105,75 a trimestre).

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AGENTE MONOMANDATARIO

- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a €

37.913,00 (a cui corrisponde un contributo massimo di € 6.066,08).

- Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 846,00 (€

211,50 a trimestre).

Questi importi sono stati aggiornati dalla Fondazione ENASARCO a seguito della

pubblicazione, da parte dell'ISTAT, del tasso di variazione annua dell’indice generale

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Dal 1° gennaio 2018,

inoltre, sono entrate in vigore le nuove aliquote contributive previste dal

Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione: per il fondo di previdenza

l’aliquota sarà pari al 16% (di cui, 8% a carico della mandante e l’altro 8% a carico

dell’agente) delle provvigioni maturate a partire dal primo trimestre di quest’anno.

ASSENZE PER MALTEMPO DA PROVARE

Cosa succede al lavoratore dipendente che non si reca al lavoro a causa del maltempo

(recente evento neve)?

Nel corso del rapporto di lavoro può verificarsi l’impossibilità, da parte del lavoratore,

di realizzare la prestazione per cause non imputabili allo stesso, come, ad esempio,

nel caso in cui quest’ultimo non raggiunga il posto di lavoro per sciopero dei mezzi

pubblici o per il maltempo. In tali circostanze, occorre comunicare tempestivamente

all'azienda l'assenza e le relative motivazioni, al fine di poter utilizzare il monte

permessi a disposizione. Infatti, il “maltempo” (con le conseguenti condizioni che

impediscono il raggiungimento della sede di lavoro e quindi l’impossibilità di prestare

l’obbligazione lavorativa) deve essere provato dal lavoratore, che giustifica così la sua

assenza dal lavoro. Non a caso, diffusamente i contratti collettivi riconoscono un

monte ore di congedi/permessi straordinari, legati proprio ad eventi eccezionali,

sopravvenuti ed imprevedibili, come quelli meteorologici, dei quali il lavoratore può

usufruire in tali occasioni. Nella eventualità in cui, invece, il CCNL applicato non

preveda alcunché in materia, la regolamentazione è da riferire al codice civile,

secondo la richiamata assegnazione dell’onere della prova e la necessità che

l’impedimento sia effettivo. In difetto di queste condizioni giustificatrici, scatta

l’addebito disciplinare per l’assente che non abbia provato la concreta impossibilità di

adempiere alle proprie obbligazioni.

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NASCE L’OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA LEGALITÀ

Siglato a Roma il 9 febbraio scorso il protocollo d’intesa tra il Consiglio nazionale

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) e l’Ispettorato nazionale del lavoro

(INL), volto a creare un Osservatorio per la legalità che contrasti il lavoro irregolare

e tuteli i lavoratori. L’obiettivo è quello di contrastare il lavoro irregolare e

sommerso, sensibilizzare imprese, lavoratori ed operatori del mercato del lavoro

sulle criticità derivanti da pratiche di dumping contrattuale e sociale, appalti

irregolari, somministrazione ed intermediazione illecite, fenomeni di caporalato ed

utilizzo distorto dell’istituto della cooperativa. L’intesa si prefigge di creare un

“Osservatorio nazionale per la legalità” che diventi fulcro nevralgico per la corretta

regolamentazione del mondo del lavoro, l’analisi delle problematiche e lo sviluppo

di iniziative volte alla tutela dei lavoratori.

CONFERMATI I 3 GIORNI DI PERMESSO EX LEGGE 104 ANCHE AI LAVORATORI PART-

TIME

Con la Sentenza n. 4069 del 20 febbraio 2018, la Corte di Cassazione - bocciando il

ricorso dell’INPS - ha confermato i 3 (tre) giorni di permesso mensile, retribuito e

coperto da contribuzione figurativa, per l’assistenza di un familiare con handicap

grave (Art. 33, Legge n. 104/1992), anche al lavoratore con un contratto a tempo

parziale, in quanto il diritto in questione rientra tra quelli non riproporzionabili.

COLLABORAZIONI FAMILIARI NELL'IMPRESA ARTIGIANA, AGRICOLA E COMMERCIALE -

INDICAZIONI AL PERSONALE ISPETTIVO

Con la lettera circolare 15 marzo 2018, n. 50, l'Ispettorato nazionale del lavoro

(INL), al fine di uniformare l'attività di vigilanza di tutto il personale ispettivo,

fornisce alcune precisazioni, condivise con il Ministero del lavoro nonché con l'INPS

e l'INAIL, in materia di collaborazioni rese dai familiari nell'impresa artigiana,

agricola o commerciale ai fini dell'assoggettamento al relativo regime

previdenziale. Le precisazioni in questione nascono dalle riscontrate difformità

nella valutazione degli indici di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa resa

dai collaboratori/coadiuvanti familiari, in particolare in relazione alle attività

commerciali.

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Di qui la necessità di definire delle linee guida dell'attività di vigilanza in merito alla

metodologia operativa, individuando parametri orientativi e casistiche utili al

riscontro della natura occasionale delle collaborazioni familiari, senza in ogni caso

prescindere da una valutazione caso per caso delle singole fattispecie. In alcune

ipotesi - quali, ad esempio, quella del familiare pensionato che non assicuri una

presenza continuativa o del familiare con impiego full time - è possibile ricondurre

verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte

e, quindi, optare per un giudizio di occasionalità delle stesse senza obbligo di

iscrizione alla relativa gestione previdenziale. In altre ipotesi, invece, si è ritenuto di

fornire al personale ispettivo un mero indice di valutazione di occasionalità della

prestazione che, laddove utilizzabile in ragione degli elementi acquisiti, è analogo, in

presenza dei medesimi presupposti, ai criteri adottati dal legislatore per il settore

dell'artigianato (90 giorni nell'anno) e si basa sull'orientamento della giurisprudenza

di legittimità formatosi per il settore del commercio in ordine ai requisiti di abitualità

e prevalenza della prestazione di cui all'art. 2 della L. n. 613/1966. Tuttavia, il

suddetto criterio di valutazione non è destinato ad operare in termini assoluti e, nel

caso in cui si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente

motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa

abituale/prevalente. Infine, l'Ispettorato precisa che le indicazioni sopra fornite sono

riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell'Inps. Per quanto

riguarda, invece, la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali gestita dall'Inail dei collaboratori familiari nei settori dell'artigianato,

dell'agricoltura e del commercio - trattandosi di obbligo assicurativo notoriamente

più stringente - restano valide le precisazioni già oggetto di ns precedenti, per cui il

limite di 90 scende a 10 giornate.

RIQUALIFICAZIONE RAPPORTI DI LAVORO INTERMITTENTE

Con lettera circolare 15 marzo 2018, n. 49, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)

chiarisce che la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione delle

disposizioni sulla sicurezza del lavoro di cui all' art. 14 D.Lgs. n. 81/2015, in

particolare, in assenza della valutazione dei rischi, comporta la conversione del

rapporto di lavoro intermittente in ordinario rapporto di lavoro subordinato.

Tuttavia, i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base

al lavoro, in termini quantitativi e qualitativi, realmente effettuato sino al momento

della conversione.

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BONUS SUD 2018 E RAPPORTO DI APPRENDISTATO

L’Inps ha fornito, con la circolare 49/2018, le istruzioni relative alle agevolazioni

contributive collegate alle assunzioni (o trasformazioni) di determinati lavoratori

con contratto a tempo indeterminato nelle regioni meno sviluppate (Basilicata,

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in quelle in transizione (Abruzzo, Molise,

Sardegna). Il bonus Sud, pari ai contributi Inps a carico del datore di lavoro sino a

8.060,00 euro annui, riproporzionati in caso di part time è concesso per 12 mesi.

L’agevolazione può riguardare tutti i datori di lavoro che assumono nel 2018, senza

esservi tenuti, disoccupati di età compresa tra i 16 e i 34 anni oppure che hanno

compiuto i 35 anni ma, oltre allo stato di disoccupazione, non devono aver avuto

nei sei mesi precedenti un impiego regolarmente retribuito. Nei sei mesi precedenti

l’assunzione non deve essere intercorso un rapporto di lavoro tra datore di lavoro

(o società collegate) e lavoratore. Anche i contratti di apprendistato

professionalizzante beneficiano dell’esonero (nella sua misura massima di 12 mesi)

può trovare applicazione durante il periodo formativo (a valere sui contributi dovuti

dal datore di lavoro in ragione dello speciale regime previsto per il contratto a

contenuto formativo). L’agevolazione è settoriale e se ne può beneficiare solo se la

prestazione lavorativa viene resa in una delle regioni identificate dal decreto Anpal

2/2018, a nulla rilevando la sede legale dell’azienda e la residenza del lavoratore.

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2018

Tutti i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti assumono a tempo

indeterminato lavoratori disoccupati compresi tra i 16 e i 29 anni che non lavorano,

non sono iscritti ad un ciclo scolastico e non sono interessati da un’esperienza di

tirocinio (cd NEET), iscritti al programma Garanzia Giovani, possono beneficiare di

un incentivo pari alla contribuzione Inps a carico del datore di lavoro per un

importo massimo di 8.060 €, per 12 mesi. In caso di lavoro a tempo parziale il

massimale deve essere proporzionalmente ridotto. L’agevolazione è soggetta alla

normativa sul de minimis ed in caso di superamento del limite, per fruire del

beneficio contributivo, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

• L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla

media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;

• Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e 29 anni, l’incentivo può essere fruito

quando, in aggiunta al requisito occupazionale sia presente una delle seguenti

condizioni:

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A. Lavoratore privo di impiego da almeno 6 mesi;

B. Lavoratore senza alcun titolo di istruzione secondaria;

C. Lavoratore che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più

di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente

retribuito;

D. Lavoratore assunto in settori economici in cui sia riscontrato un tasso di

disparità uomo-donna superiore al 25%.

L’incentivo è cumulabile solamente con il bonus occupazione giovani di cui all’art. 1

comma 100 della legge 205/2017.

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Area Impresa

PRIVACY: NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO - FAI IL TUO QUESITO GRATUITO

Dal prossimo 25 maggio entrerà in vigore il Regolamento europeo generale sulla

protezione dei dati denominato GDPR: General Data Protection Regulation.

Il nuovo Regolamento europeo (UE 2016/679) prevede una diversa gestione della

Privacy del Titolare dei trattamenti.

Sarà applicato a tutti i tipi di imprese che offrono servizi o prodotti a persone che si

trovano nel territorio dell’Unione Europea.

Questa normativa obbliga le organizzazioni ad assumersi maggiori responsabilità

sui dati degli utenti che raccolgono e a compiere ogni sforzo possibile per

proteggerli.

Il regolamento GDPR prevede pesanti sanzioni in caso di inadempienza.

…Sei pronto a gestire i cambiamenti sulla Privacy all’interno della tua azienda?

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BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - CAMERA DI COMMERCIO VERONA

TIPOLOGIA CONTRIBUTO

Alle imprese sarà concesso un contributo pari a:

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MISURA SOGGETTO

BENEFICIARIO

CONTRIBUTO

A FONDO PERDUTO

CONTRIBUTO

MASSIMO

A

Micro, Piccole e

Medie Imprese in

FORMA SINGOLA20% delle spese € 8.000

A

Micro, Piccole Medie

Imprese in FORMA

AGGREGATA (almeno

6 Imprese)

20% delle spese

+

€ 2.500 come premio

per l'aggregazione

€ 52.500

B

Micro, Piccole Medie

Imprese in FORMA

AGGREGATA (almeno

6 Imprese)

50% delle spese

+

€ 2.500 come premio

per l'aggregazione

€ 52.500

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Ai fini dell’ammissibilità possono accedere ai contributi i progetti di importo non

inferiore a € 5.000 che prevedano le seguenti spese (al netto dell'IVA e di eventuali

altre imposte e tasse finalizzati):

spese di locazione e/o di allestimento degli spazi espositivi presso manifestazioni

fieristiche utilizzati per la promozione delle attività aziendali, ivi compresa la

dotazione di aree di incontro e spazi di servizio per le imprese;

spese di locazione e/o allestimento degli spazi utilizzati per la realizzazione di un

evento di presentazione della ''Destinazione Verona'';

spese relative al trasporto del materiale da allestimento ed espositivo;

le spese relative al servizio di interpretariato;

le spese di viaggio in classe economica, nella misura di un solo rappresentante

per impresa;

le spese relative al materiale di documentazione e informazione promozionale;

spese relative a informazioni sul Paese, analisi di settore e ricerche di mercato,

ricerca e selezione di partner esteri (clienti, agenti e distributori, fornitori),

organizzazione di incontri d'affari, assistenza in loco, assistenza tecnica su

procedure e documenti per l'estero.

Potranno essere ammesse a contributo solo le spese fatturate e quietanzate

relative a manifestazioni fieristiche o eventi che inizieranno dall’1 maggio 2018 e

fino al 30 aprile 2019. Saranno prese in considerazione fatture o acconti

precedenti alla presentazione della domanda di contributi se riferiti a

manifestazioni o eventi non ancora effettuati.

Le domande dovranno essere presentate dal 5 marzo 2018 al 19 aprile 2018.

Fonte: Glocal

Richiedi info

BANDO MINISTERO DEI TRASPORTI

INCENTIVI INVESTIMENTI NELL’AUTOTRASPORTO MERCI

Il Bando mira ad incentivare il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco

veicolare, l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché

favorire sia iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.

Le domande possono essere presentate a partire dal 18 settembre 2017 al 15

aprile 2018.

Fonte: Glocal

Richiedi info

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BUONA PASQUA DALLO STUDIO

BERCELLI & FERRARESE

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