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Aprile 2018
AREA IMPRESA
BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE CCIAA VERONA
PRIVACY – FAI IL TUO QUESITO
INCENTIVI INVESTIMENTI PER L’AUTOTRASPORTO MERCI
NOVITÀ FISCALI
SPESE RISTRUTTURAZIONE: OBBLIGO DI INVIO DATI ALL’ENEA
ROTTAMAZIONE BIS: LE NOVITÀ
NOVITÀ PER LE AZIENDE CHE OPERANO CON LA SVIZZERA
AREA LAVORO
INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI IMPIANTI AUDIOVISIVI: NUOVA CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO
ASSENZE PER MALTEMPO DA PROVARE
INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2018
INDICE
2
GESTIONE SEPARATA INPS 3
ADEMPIMENTI: MODELLO EAS ENTRO IL 3 APRILE 3
TERRENI AGRICOLI E IMU: ESENZIONE ANCHE PER I PENSIONATI 4
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE: OBBLIGO DI INVIO DEI DATI ALL’ENEA, FINORA LA COMUNICAZIONE RIGUARDAVA SOLO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
4
CANONI NON PERCEPITI. LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EVITA LA TASSAZIONE 5
ROTTAMAZIONE BIS: IN ARRIVO LA COMUNICAZIONE AER DEI CARICHI NON ANCORA NOTIFICATI
5
NOVITÀ PER LE AZIENDE CHE OPERANO CON LA SVIZZERA 6
INL: CIRCOLARE n. 5 del 19/02/2018 SULL’INSTALLAZIONE E UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI
8
FONDAZIONE ENASARCO: MINIMALI, MASSIMALI E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2018
8
ASSENZE PER MALTEMPO DA PROVARE 9
NASCE L’OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA LEGALITÀ 10
CONFERMATI I 3 GIORNI DI PERMESSO EX LEGGE 104 ANCHE AI LAVORATORI PART-TIME 10
COLLABORAZIONI FAMILIARI NELL'IMPRESA ARTIGIANA, AGRICOLA E COMMERCIALE -INDICAZIONI AL PERSONALE ISPETTIVO
10
RIQUALIFICAZIONE RAPPORTI DI LAVORO INTERMITTENTE 11
BONUS SUD 2018 E RAPPORTO DI APPRENDISTATO 12
INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2018 12
PRIVACY: NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO - FAI IL TUO QUESITO GRATUITO 14
BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - CAMERA DI COMMERCIO VERONA 14
BANDO MINISTERO DEI TRASPORTI 15
3
Area Fiscale
GESTIONE SEPARATA INPS
Ai sensi della Legge n. 335/1995 è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata
presso l’Inps chi esercita per professione abituale (anche se non esclusiva), attività
di lavoro autonomo, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e gli incaricati alla vendita a domicilio. Non devono iscriversi gli
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. Sono tenuti ad
iscriversi alla Gestione separata Inps anche i soggetti che esercitano l’attività di
lavoro autonomo occasionale qualora il reddito annuo derivante da tale attività
superi l’importo di 5.000 euro, e gli associati in partecipazione. Per i soggetti iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata Inps, l’aliquota contributiva e di computo è
elevata al 33% per l’anno 2018, con l’ulteriore aliquota contributiva dello 0,72%.
Per i titolari di partita Iva non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie e
non pensionati l’aliquota 2018 è pari al 25,72%. Invece per i soggetti già pensionati
o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota per il 2018 resta
fissata al 24%. Si segnala inoltre l’aliquota del 34,23% per soggetti non assicurati
presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
ADEMPIMENTI: MODELLO EAS ENTRO IL 3 APRILE
Il 3 aprile (il 31 marzo cade di sabato) scade il termine per la presentazione del
modello Eas in presenza di variazioni sostanziali, soprattutto di natura qualitativa,
avvenute nel corso del periodo d’imposta 2017. Il modello non sarebbe da
presentare per gli Enti del terzo settore (Ets) iscritti nel Registro unico nazionale,
ma stante la mancata instaurazione di quest’ultimo, l’adempimento resta
attualmente obbligatorio. Il modello Eas ha, come obiettivo, quello di rendere
applicabili, per l’ente non commerciale di tipo associativo, le disposizioni fiscali
agevolate, indicate sia ai fini Iva (art. 4, dpr 633/1972) sia di imposizione diretta
(art. 148, dpr 917/1986); tali disposizioni permettono di considerare non
commerciali gli introiti derivanti dall’esercizio di attività eseguite in ossequio agli
scopi istituzionali nei confronti degli associati.
4
TERRENI AGRICOLI E IMU: ESENZIONE ANCHE PER I PENSIONATI
L’esenzione Imu per i terreni agricoli prevista a favore dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali riguarda anche coloro che sono già pensionati,
iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni. Il
chiarimento arriva dal dipartimento Finanze del Mef con la risoluzione n. 1/Df del 28
febbraio 2018.
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE: OBBLIGO DI INVIO DEI DATI ALL’ENEA, FINORA LA
COMUNICAZIONE RIGUARDAVA SOLO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli
interventi di ristrutturazione, i contribuenti che effettuano sugli immobili tali tipi di
intervento , per i quali richiedono la relativa detrazione, sono tenuti a trasmettere
all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile) le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto
per la riqualificazione energetica degli edifici. La conferma in tal senso si rileva dalla
Guida sugli interventi di ristrutturazione aggiornata di recente dall’Agenzia delle
Entrate che recepisce le ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018. La
Legge di Bilancio 2018 prevede espressamente che le detrazioni collegate ad
interventi di ristrutturazione edilizia vengono prorogate fino al 31 dicembre 2018
confermando la percentuale del 50% su un importo massimo di 96.000 euro. Per
effetto dell’intervento della Legge di bilancio, l’obbligo di comunicazione dei dati dei
lavori all’Enea riguarderà anche gli interventi di ristrutturazione edilizia così come
riconfermati e prorogati dalla stessa Legge 205/2017, Legge di bilancio 2018. La data
di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea,
coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei
pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il
contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da
chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).
5
In merito ai lavori di ristrutturazione (art.16 D.L. 63/2013 e ss.mm.ii) però, nulla ancora è
previsto a livello di disposizioni attuative relative alla trasmissione delle informazioni dei
lavori effettuati all’Enea, per cui non rimane che attendere le indicazioni operative che
metteranno in chiaro le modalità di espletamento del nuovo obbligo di comunicazione.
CANONI NON PERCEPITI. LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EVITA LA TASSAZIONE
È illegittima la pretesa riguardante il mancato assoggettamento a tassazione di canoni di
locazione non percepiti dal locatore qualora il contratto preveda la clausola di
risoluzione espressa per morosità. In tale ipotesi il contratto di affitto si risolve di diritto
e le imposte da quel momento non sono dovute. Si ricava dalla sentenza n. 469/16/18
della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il proprietario di due immobili locati a
fini commerciali non ha riscosso i relativi canoni che pertanto non sono stati dichiarati.
Tale omissione ha indotto l’Ufficio a procedere alla rettifica del reddito imponibile da
78.000 a 162.000 euro, somma quest’ultima scesa a 128.000 euro, a seguito di
annullamento parziale in autotutela. Ebbene, il contribuente/locatore ha proposto
ricorso presso la C.T.P di Roma deducendo l’illegittimità della pretesa impositiva,
trattandosi di contratti di locazione ad uso commerciale nei quali era stata inserita la
clausola risolutiva espressa in caso di morosità, con la conseguenza che gli stessi si erano
civilisticamente risolti nell’aprile e nel febbraio 2009 e pertanto da quel momento era
venuto meno l’obbligo di dichiarare i canoni concordati come reddito tassabile.
ROTTAMAZIONE BIS: IN ARRIVO LA COMUNICAZIONE AER DEI CARICHI NON ANCORA
NOTIFICATI
Scadrà il prossimo 31 marzo il termine ai fini dell’invio ai contribuenti da parte di Agenzia
delle Entrate - Riscossione delle comunicazioni afferenti i carichi alla stessa affidati entro
il 30 settembre del 2017, per i quali tuttavia non risultano ancora notificate le relative
cartelle di pagamento. La disposizione normativa richiamata prevede, in particolare, che,
ai fini dell’adesione all’istituto ormai noto come "rottamazione bis", entro la predetta
data, l’agente della riscossione invii ai contribuenti, mediante posta ordinaria,
un’apposita comunicazione dei carichi 2017 già affidati ma non ancora oggetto di
notifica, in modo da consentire a quest’ultimi la valutazione circa l’eventuale
rottamazione degli stessi.
6
Si ricorda che la rottamazione dei ruoli è la possibilità, concessa dallo Stato ai
contribuenti, di chiedere la definizione agevolata dei debiti tributari, ottenendo un
notevole risparmio su sanzioni e interessi di mora. In particolare, potranno formare
oggetto di definizione agevolata tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Il legislatore ha, dunque, previsto un
ben preciso intervallo temporale (1 gennaio 2000 - 30 settembre 2017); per quanto
concerne i carichi definibili, pertanto, risulta particolarmente rilevante ai fini della
definibilità l’accertamento dell’effettiva data di affidamento del carico.
NOVITÀ PER LE AZIENDE CHE OPERANO CON LA SVIZZERA
Dal 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore alcune modifiche apportate alla Legge
IVA Svizzera che hanno un diretto impatto per le aziende che operano in Svizzera.
In sostanza, le modifiche riguardano il fatto che le imprese che hanno un volume
d’affari superiore a 100.000 franchi svizzeri dovranno versare l’IVA in Svizzera
attraverso la figura del rappresentante fiscale. Il cambiamento effettuato nella
Legge IVA Svizzera riguarda in prima battuta il fatto che il limite a partire dal quale
un’impresa è obbligatoriamente assoggettata all’IVA, non è più determinato
soltanto attraverso la cifra d’affari realizzata sul territorio svizzero ma quella
effettuata su base mondiale. La conseguenza di tale cambiamento è che molte
aziende italiane che operano con la Svizzera saranno “costrette” ad aprirsi una
posizione IVA in Svizzera attraverso la figura del rappresentante fiscale per poter
assolvere agli obblighi richiesti da tale normativa. Dal testo della nuova legge ora
rileva l’intero volume d’affari dell’impresa estera mentre prima rilevava soltanto
quello connesso con le operazioni effettuate in Svizzera. Quindi, facendo un
esempio pratico: se fino al 2017 un’impresa italiana che realizzava in Svizzera
prestazioni per 60.000 Euro non doveva assoggettare tali prestazioni ad IVA in
Svizzera, nel 2018 dovrà verificare la propria posizione considerando il proprio
volume d’affari realizzato su base mondiale. Ciò significa che se il volume d’affari
su base mondiale per il 2018 supera i 100.000 Franchi Svizzeri tale impresa dovrà
identificarsi tramite rappresentante fiscale in Svizzera per assoggettare ad IVA
locale tutte le operazioni effettuate in territorio svizzero.
7
Per essere assoggettata all’imposta, un‘impresa estera senza domicilio, sede
sociale o stabilimento d’impresa in territorio svizzero è tenuta prima a farsi
rappresentare da un rappresentante domiciliato in Svizzera. In base alla normativa
Svizzera, viene riconosciuto come rappresentante fiscale una persona fisica o
giuridica con domicilio o sede in Svizzera. Inoltre, un altro adempimento che sarà
necessario effettuare riguarda il fatto che a copertura degli importi dovuti per
legge all'Amministrazione Federale delle Contribuzioni, l'impresa estera deve
prestare una fideiussione irrevocabile emessa da una banca domiciliata in Svizzera
o pagare l'importo in contanti.
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Area Lavoro
INL: CIRCOLARE N. 5 DEL 19/02/2018 SULL’INSTALLAZIONE E UTILIZZAZIONE DI
IMPIANTI AUDIOVISIVI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Circolare n. 5 del 19
febbraio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative in ordine alle
problematiche inerenti l’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di
altri strumenti di controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970.
In particolare, l’Ispettorato ha innovato – rispetto al passato – alcuni aspetti
relativi agli strumenti di controllo che l’azienda può attivare, ossia:
1. La possibilità di inquadrare direttamente l’operatore qualora vi siano ragioni
giustificatrici legate alla “sicurezza sul lavoro” o alla “tutela del patrimonio
aziendale”;
2. La possibilità di non indicare l’esatta posizione ed il numero delle telecamere da
installare;
3. La tracciabilità dell’accesso alle immagini registrate attraverso un “log di
accesso” per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi. Su questa base, non verrà
più previsto l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”;
4. Non sarà più necessario richiedere la relativa autorizzazione in caso di
installazione di telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta (es.
il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda), nelle quali
non è prestata attività lavorativa.
5. Sarà possibile l’attivazione del riconoscimento biometrico, qualora installato per
motivi di sicurezza, senza preventiva richiesta autorizzatoria all’Ispettorato del
Lavoro.
FONDAZIONE ENASARCO: MINIMALI, MASSIMALI E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER
L’ANNO 2018
La Fondazione ENASARCO ha comunicato che, per l’anno 2018, gli importi dei
minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:
AGENTE PLURIMANDATARIO
- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a €
25.275,00 (a cui corrisponde un contributo massimo di € 4.044,00).
- Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 423,00
(€ 105,75 a trimestre).
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AGENTE MONOMANDATARIO
- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a €
37.913,00 (a cui corrisponde un contributo massimo di € 6.066,08).
- Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 846,00 (€
211,50 a trimestre).
Questi importi sono stati aggiornati dalla Fondazione ENASARCO a seguito della
pubblicazione, da parte dell'ISTAT, del tasso di variazione annua dell’indice generale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Dal 1° gennaio 2018,
inoltre, sono entrate in vigore le nuove aliquote contributive previste dal
Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione: per il fondo di previdenza
l’aliquota sarà pari al 16% (di cui, 8% a carico della mandante e l’altro 8% a carico
dell’agente) delle provvigioni maturate a partire dal primo trimestre di quest’anno.
ASSENZE PER MALTEMPO DA PROVARE
Cosa succede al lavoratore dipendente che non si reca al lavoro a causa del maltempo
(recente evento neve)?
Nel corso del rapporto di lavoro può verificarsi l’impossibilità, da parte del lavoratore,
di realizzare la prestazione per cause non imputabili allo stesso, come, ad esempio,
nel caso in cui quest’ultimo non raggiunga il posto di lavoro per sciopero dei mezzi
pubblici o per il maltempo. In tali circostanze, occorre comunicare tempestivamente
all'azienda l'assenza e le relative motivazioni, al fine di poter utilizzare il monte
permessi a disposizione. Infatti, il “maltempo” (con le conseguenti condizioni che
impediscono il raggiungimento della sede di lavoro e quindi l’impossibilità di prestare
l’obbligazione lavorativa) deve essere provato dal lavoratore, che giustifica così la sua
assenza dal lavoro. Non a caso, diffusamente i contratti collettivi riconoscono un
monte ore di congedi/permessi straordinari, legati proprio ad eventi eccezionali,
sopravvenuti ed imprevedibili, come quelli meteorologici, dei quali il lavoratore può
usufruire in tali occasioni. Nella eventualità in cui, invece, il CCNL applicato non
preveda alcunché in materia, la regolamentazione è da riferire al codice civile,
secondo la richiamata assegnazione dell’onere della prova e la necessità che
l’impedimento sia effettivo. In difetto di queste condizioni giustificatrici, scatta
l’addebito disciplinare per l’assente che non abbia provato la concreta impossibilità di
adempiere alle proprie obbligazioni.
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NASCE L’OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA LEGALITÀ
Siglato a Roma il 9 febbraio scorso il protocollo d’intesa tra il Consiglio nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) e l’Ispettorato nazionale del lavoro
(INL), volto a creare un Osservatorio per la legalità che contrasti il lavoro irregolare
e tuteli i lavoratori. L’obiettivo è quello di contrastare il lavoro irregolare e
sommerso, sensibilizzare imprese, lavoratori ed operatori del mercato del lavoro
sulle criticità derivanti da pratiche di dumping contrattuale e sociale, appalti
irregolari, somministrazione ed intermediazione illecite, fenomeni di caporalato ed
utilizzo distorto dell’istituto della cooperativa. L’intesa si prefigge di creare un
“Osservatorio nazionale per la legalità” che diventi fulcro nevralgico per la corretta
regolamentazione del mondo del lavoro, l’analisi delle problematiche e lo sviluppo
di iniziative volte alla tutela dei lavoratori.
CONFERMATI I 3 GIORNI DI PERMESSO EX LEGGE 104 ANCHE AI LAVORATORI PART-
TIME
Con la Sentenza n. 4069 del 20 febbraio 2018, la Corte di Cassazione - bocciando il
ricorso dell’INPS - ha confermato i 3 (tre) giorni di permesso mensile, retribuito e
coperto da contribuzione figurativa, per l’assistenza di un familiare con handicap
grave (Art. 33, Legge n. 104/1992), anche al lavoratore con un contratto a tempo
parziale, in quanto il diritto in questione rientra tra quelli non riproporzionabili.
COLLABORAZIONI FAMILIARI NELL'IMPRESA ARTIGIANA, AGRICOLA E COMMERCIALE -
INDICAZIONI AL PERSONALE ISPETTIVO
Con la lettera circolare 15 marzo 2018, n. 50, l'Ispettorato nazionale del lavoro
(INL), al fine di uniformare l'attività di vigilanza di tutto il personale ispettivo,
fornisce alcune precisazioni, condivise con il Ministero del lavoro nonché con l'INPS
e l'INAIL, in materia di collaborazioni rese dai familiari nell'impresa artigiana,
agricola o commerciale ai fini dell'assoggettamento al relativo regime
previdenziale. Le precisazioni in questione nascono dalle riscontrate difformità
nella valutazione degli indici di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa resa
dai collaboratori/coadiuvanti familiari, in particolare in relazione alle attività
commerciali.
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Di qui la necessità di definire delle linee guida dell'attività di vigilanza in merito alla
metodologia operativa, individuando parametri orientativi e casistiche utili al
riscontro della natura occasionale delle collaborazioni familiari, senza in ogni caso
prescindere da una valutazione caso per caso delle singole fattispecie. In alcune
ipotesi - quali, ad esempio, quella del familiare pensionato che non assicuri una
presenza continuativa o del familiare con impiego full time - è possibile ricondurre
verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte
e, quindi, optare per un giudizio di occasionalità delle stesse senza obbligo di
iscrizione alla relativa gestione previdenziale. In altre ipotesi, invece, si è ritenuto di
fornire al personale ispettivo un mero indice di valutazione di occasionalità della
prestazione che, laddove utilizzabile in ragione degli elementi acquisiti, è analogo, in
presenza dei medesimi presupposti, ai criteri adottati dal legislatore per il settore
dell'artigianato (90 giorni nell'anno) e si basa sull'orientamento della giurisprudenza
di legittimità formatosi per il settore del commercio in ordine ai requisiti di abitualità
e prevalenza della prestazione di cui all'art. 2 della L. n. 613/1966. Tuttavia, il
suddetto criterio di valutazione non è destinato ad operare in termini assoluti e, nel
caso in cui si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente
motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa
abituale/prevalente. Infine, l'Ispettorato precisa che le indicazioni sopra fornite sono
riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell'Inps. Per quanto
riguarda, invece, la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gestita dall'Inail dei collaboratori familiari nei settori dell'artigianato,
dell'agricoltura e del commercio - trattandosi di obbligo assicurativo notoriamente
più stringente - restano valide le precisazioni già oggetto di ns precedenti, per cui il
limite di 90 scende a 10 giornate.
RIQUALIFICAZIONE RAPPORTI DI LAVORO INTERMITTENTE
Con lettera circolare 15 marzo 2018, n. 49, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)
chiarisce che la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione delle
disposizioni sulla sicurezza del lavoro di cui all' art. 14 D.Lgs. n. 81/2015, in
particolare, in assenza della valutazione dei rischi, comporta la conversione del
rapporto di lavoro intermittente in ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Tuttavia, i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base
al lavoro, in termini quantitativi e qualitativi, realmente effettuato sino al momento
della conversione.
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BONUS SUD 2018 E RAPPORTO DI APPRENDISTATO
L’Inps ha fornito, con la circolare 49/2018, le istruzioni relative alle agevolazioni
contributive collegate alle assunzioni (o trasformazioni) di determinati lavoratori
con contratto a tempo indeterminato nelle regioni meno sviluppate (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in quelle in transizione (Abruzzo, Molise,
Sardegna). Il bonus Sud, pari ai contributi Inps a carico del datore di lavoro sino a
8.060,00 euro annui, riproporzionati in caso di part time è concesso per 12 mesi.
L’agevolazione può riguardare tutti i datori di lavoro che assumono nel 2018, senza
esservi tenuti, disoccupati di età compresa tra i 16 e i 34 anni oppure che hanno
compiuto i 35 anni ma, oltre allo stato di disoccupazione, non devono aver avuto
nei sei mesi precedenti un impiego regolarmente retribuito. Nei sei mesi precedenti
l’assunzione non deve essere intercorso un rapporto di lavoro tra datore di lavoro
(o società collegate) e lavoratore. Anche i contratti di apprendistato
professionalizzante beneficiano dell’esonero (nella sua misura massima di 12 mesi)
può trovare applicazione durante il periodo formativo (a valere sui contributi dovuti
dal datore di lavoro in ragione dello speciale regime previsto per il contratto a
contenuto formativo). L’agevolazione è settoriale e se ne può beneficiare solo se la
prestazione lavorativa viene resa in una delle regioni identificate dal decreto Anpal
2/2018, a nulla rilevando la sede legale dell’azienda e la residenza del lavoratore.
INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2018
Tutti i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti assumono a tempo
indeterminato lavoratori disoccupati compresi tra i 16 e i 29 anni che non lavorano,
non sono iscritti ad un ciclo scolastico e non sono interessati da un’esperienza di
tirocinio (cd NEET), iscritti al programma Garanzia Giovani, possono beneficiare di
un incentivo pari alla contribuzione Inps a carico del datore di lavoro per un
importo massimo di 8.060 €, per 12 mesi. In caso di lavoro a tempo parziale il
massimale deve essere proporzionalmente ridotto. L’agevolazione è soggetta alla
normativa sul de minimis ed in caso di superamento del limite, per fruire del
beneficio contributivo, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:
• L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla
media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
• Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e 29 anni, l’incentivo può essere fruito
quando, in aggiunta al requisito occupazionale sia presente una delle seguenti
condizioni:
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A. Lavoratore privo di impiego da almeno 6 mesi;
B. Lavoratore senza alcun titolo di istruzione secondaria;
C. Lavoratore che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più
di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente
retribuito;
D. Lavoratore assunto in settori economici in cui sia riscontrato un tasso di
disparità uomo-donna superiore al 25%.
L’incentivo è cumulabile solamente con il bonus occupazione giovani di cui all’art. 1
comma 100 della legge 205/2017.
Area Impresa
PRIVACY: NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO - FAI IL TUO QUESITO GRATUITO
Dal prossimo 25 maggio entrerà in vigore il Regolamento europeo generale sulla
protezione dei dati denominato GDPR: General Data Protection Regulation.
Il nuovo Regolamento europeo (UE 2016/679) prevede una diversa gestione della
Privacy del Titolare dei trattamenti.
Sarà applicato a tutti i tipi di imprese che offrono servizi o prodotti a persone che si
trovano nel territorio dell’Unione Europea.
Questa normativa obbliga le organizzazioni ad assumersi maggiori responsabilità
sui dati degli utenti che raccolgono e a compiere ogni sforzo possibile per
proteggerli.
Il regolamento GDPR prevede pesanti sanzioni in caso di inadempienza.
…Sei pronto a gestire i cambiamenti sulla Privacy all’interno della tua azienda?
Chiedilo ad un esperto, ingegner Carlo Tenca.
Qui puoi aprire un ticket gratuito, ma solo per alcuni giorni
BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - CAMERA DI COMMERCIO VERONA
TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Alle imprese sarà concesso un contributo pari a:
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MISURA SOGGETTO
BENEFICIARIO
CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO
CONTRIBUTO
MASSIMO
A
Micro, Piccole e
Medie Imprese in
FORMA SINGOLA20% delle spese € 8.000
A
Micro, Piccole Medie
Imprese in FORMA
AGGREGATA (almeno
6 Imprese)
20% delle spese
+
€ 2.500 come premio
per l'aggregazione
€ 52.500
B
Micro, Piccole Medie
Imprese in FORMA
AGGREGATA (almeno
6 Imprese)
50% delle spese
+
€ 2.500 come premio
per l'aggregazione
€ 52.500
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Ai fini dell’ammissibilità possono accedere ai contributi i progetti di importo non
inferiore a € 5.000 che prevedano le seguenti spese (al netto dell'IVA e di eventuali
altre imposte e tasse finalizzati):
spese di locazione e/o di allestimento degli spazi espositivi presso manifestazioni
fieristiche utilizzati per la promozione delle attività aziendali, ivi compresa la
dotazione di aree di incontro e spazi di servizio per le imprese;
spese di locazione e/o allestimento degli spazi utilizzati per la realizzazione di un
evento di presentazione della ''Destinazione Verona'';
spese relative al trasporto del materiale da allestimento ed espositivo;
le spese relative al servizio di interpretariato;
le spese di viaggio in classe economica, nella misura di un solo rappresentante
per impresa;
le spese relative al materiale di documentazione e informazione promozionale;
spese relative a informazioni sul Paese, analisi di settore e ricerche di mercato,
ricerca e selezione di partner esteri (clienti, agenti e distributori, fornitori),
organizzazione di incontri d'affari, assistenza in loco, assistenza tecnica su
procedure e documenti per l'estero.
Potranno essere ammesse a contributo solo le spese fatturate e quietanzate
relative a manifestazioni fieristiche o eventi che inizieranno dall’1 maggio 2018 e
fino al 30 aprile 2019. Saranno prese in considerazione fatture o acconti
precedenti alla presentazione della domanda di contributi se riferiti a
manifestazioni o eventi non ancora effettuati.
Le domande dovranno essere presentate dal 5 marzo 2018 al 19 aprile 2018.
Fonte: Glocal
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BANDO MINISTERO DEI TRASPORTI
INCENTIVI INVESTIMENTI NELL’AUTOTRASPORTO MERCI
Il Bando mira ad incentivare il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco
veicolare, l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché
favorire sia iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.
Le domande possono essere presentate a partire dal 18 settembre 2017 al 15
aprile 2018.
Fonte: Glocal
Richiedi info
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BUONA PASQUA DALLO STUDIO
BERCELLI & FERRARESE
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