1871 Santini - La Mnemotecnia Ossia L'Arte Di Ajutare La Memoria
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TESTO UNICO DELLE
LEGGI sanitarie
Legislazione e Provvedimenti Regionali e Nazionali. Normativa CEE e
UE. Sentenze Civili e Penali (Tribunale Ordinario, Appello e Cassazione).
Dall’anno 1248 ad Oggi
A cura di Ciro Scognamiglio
LEGENDA
A Atto
A.D. Atto Deliberativo
Acc. Accordo
Ass. Legisl. Assemblea Legislativa
C Circolare
Cass. Civ. Corte di Cassazione Civile
Cass. Pen. Corte di Cassazione Penale
CEE Comunità Economica Europea
CM Circolare Ministeriale
Com. Comunicato
Comun. Comunicazione
Concl. Conclusione
Cons. Reg. Consiglio Regionale
Cons. S. Consiglio di Stato
D. Decreto
D.I. Decreto Interministeriale
D. Lgs. Decreto Legislativo
Det. Determina
D.d.L. Disegno di Legge
D.d.L.D Disegno di Legge Delega
D.E. Direttiva Europea
D.G.R. Decreto Giunta Regionale
D.M. Decreto Ministeriale
D.M.S Decreto del Ministero della Sanità
D.P. Decreto del Presidente
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
D.R. Decreto Regionale
Dec. Decisione
Del. Delibera
Del.Cons.R. Deliberazione Consiglio Regionale
Dir. Direttiva
Int. Intesa
Interr. Interrogazione
L Legge
LdC Legge di Conversione
L.R. Legge Regionale
N Norma
Norm. Normativa
Ord. Ordinanza
Par. Parere
PCM Presidenza del Consiglio dei Ministri
Provv. Provvedimento
PSN Piano Sanitario Nazionale
PSR Piano Sanitario Regionale
R Regolamento
R.D. Regio Decreto
Racc. Raccomandazione
Rifor. Riforma
Ris. Risoluzione
S Sentenza
TA Testo Aggiornato
TC Testo Coordinato
Trib. Tribunale
TUSL Testo Unico Sicurezza sul Lavoro
UE Unione Europea
1. 1248 – In tempi antichi gli ammalati erano soliti dormire nei templi
dedicati a Esculapio, il dio della medicina, per ottenere la guarigione. Con
l’avvento del Cristianesimo, l’usanza di dormire nei luoghi sacri non fu
abbandonata: ancora nel 1248, ai molti malati che pernottavano nella cattedrale
di Notre-Dame, a Parigi, un’ordinanza prescriveva di aspettare la guarigione in
una ben precisa cappella, ossia quella “vicina alla seconda porta”.
2. 1656 – In Santa Maria Nuova (Firenze) sono ricoverati a forza malati,
mendicanti, invalidi, emarginati di ogni tipo. Nell’hospitium trovano alloggio
coatto “cronici” e “incurabili”. La terminologia del tempo usa sovente
l’espressione povertà “colpevole”. Da qui si comprende l’accoppiamento del
ricovero con il lavoro forzato, e l’estendersi di una mentalità per la quale la
miseria è un male da rigettare e allontanare.
3. 1700 – I primi studi della storia della medicina sulle malattie correlate al
lavoro furono condotti dal medico Bernardino Ramazzini (Carpi, 3 novembre
1633 – Padova, 5 novembre 1714), professore di medicina pratica
all’Università di Padova, il quale scrisse e pubblicò per la prima volta nel 1700
un trattato, il De Morbis Artificum Diatriba, considerato l’atto fondante di
quella che oggi è chiamata Medicina del Lavoro. Ramazzini prese in esame
circa 50 occupazioni, analizzando le condizioni di lavoro dei lavoratori e le
malattie professionali da esse derivanti, e descrivendone i possibili rimedi,
nonché le condizioni climatiche in cui questi lavori erano o potevano essere
svolti. La consapevolezza che le malattie professionali costituivano un
fenomeno sociale che doveva essere affrontato in termini legislativi emerse
però solo nei secoli successivi.
4. 1750 – Su una delle facciate laterali della chiesa di San Salvatore in
Piazza delle Coppelle di Roma si può notare una feritoia realizzata in
previsione del Giubileo del 1750. Serviva a denunciare, anche in forma
anonima, la presenza di forestieri ammalati alla Confraternita del Santissimo
Sacramento della Divina Perseveranza che provvedeva a curarli.
5. 1780 – Costituzione, in Lombardia, del Direttorio medico il cui
responsabile, intorno al 1780, condusse una indagine sullo stato quantitativo e
qualitativo dell’assistenza medica rurale in Lombardia da cui emerse una
distribuzione ineguale delle condotte. Le cause di ciò vennero attribuite alla
scarsa ed incerta remunerazione dei condotti ed alla loro condizione di
subalternità ai rappresentanti dei Comuni, con la relativa precarietà del poso a
seconda degli interessi in gioco.
6. 1847 – Viene costituito il Consiglio Superiore di Sanità con un editto
del Regno Piemontese promulgato da Carlo Alberto.
7. 1859 – Si ravvisavano già le radici di quello che sarà il duplice ruolo
richiesto ai medici condotti dell’Italia post-unitaria e, infatti, con circolare del 3
gennaio 1859, contenente Statuto ed Istruzioni per i medici condotti lombardo-
veneti, si faceva esplicita menzione del loro ruolo di ufficiali sanitari.
8. 1861 – Proclamazione del Regno d’Italia. Nasce la necessità di
“impiantare”, su tutto il territorio nazionale, un servizio di sanità pubblica
come controllo delle epidemie e gestione delle malattie. Si inizia, anche, a
parlare di un “registro pubblico” di anagrafe epidemiologica.
9. 1862 – Legge numero 753 del 3 agosto 1862 (Legge Rattazzi). Il
Parlamento Italiano detta una prima disciplina per le opere che si occupano del
soccorso e dell’assistenza della popolazione più in difficoltà.
10. 1864 – Nascita della Croce Rossa Italiana. Ferdinando Palasciano, il 28
aprile del 1861, enuncia solennemente le sue idee all’Accademia Pontiana di
Napoli, trovando un convinto sostenitore nel cittadino svizzero Henry Dunant.
Nella Conferenza Internazionale di Ginevra del 22 agosto 1864 viene
approvata la prima Convenzione “per il miglioramento della sorte dei feriti e
dei malati nelle forze armate in campo”, e i Comitati di Soccorso scelgono
come simbolo una Croce Rossa su sfondo bianco.
11. 1865 – Trovandosi di fronte ad un incoerente mosaico di leggi,
regolamenti, ordinamenti giudiziari ed amministrativi, nonché di tradizioni
locali, come logica conseguenza della autonomia degli Stati pre-unitari molti
dei quali di modeste dimensioni, il 20 marzo 1865 venne emanata la Legge
2248 sulla “Unificazione amministrativa del Regno” della quale l’allegato C
stabiliva l’organizzazione della Sanità Pubblica nello Stato Unitario e, nel
giugno successivo, puntualizzata dal regolamento di attuazione. Allegato C.
Sanità Pubblica, Ospedali, ruolo del Ministero degli Interni, Prefetto, Sindaco.
12. 1869 – Regio Decreto del 29 dicembre 1869. Venne istituita una
“Commissione Consultiva del Lavoro e della Previdenza Sociale” per definire i
contenuti di quella che sarebbe stata la prima legge in materia di assicurazione
degli infortuni sul lavoro come la Legge numero 80 del 17 marzo 1898.
13. 1871 – Regio Decreto numero 465 del 2 settembre 1871. Ordinamento
Sifilocomi di Stato.
14. 1871 – Regio Decreto numero 466 del 2 settembre 1871. Ordinamento
Sifilocomi di Stato.
15. 1886 – Nasce a Napoli, aperta da Grace Baxter (caposala del J. Hopkins
Hospital di Baltimora) con il contributo di Amy Turton, la Scuola per
Infermiere sul modello della Nightingale ed è considerata la prima Scuola in
Italia.
16. 1888 – Regio Decreto numero 5332 del 29 marzo 1888. Abrogazione
Sifilocomi di Stato e profilassi e cura malattie veneree.
17. 1888 – Regolamento di Igiene e Polizia Sanitaria del Comune di Napoli
modificato più volte fino al 1953.
18. 1888 – Legge numero 5849 del 21 dicembre 1888 (Legge Crispi-
Pagliani). Legge per la tutela dell’Igiene e della Sanità Pubblica. Pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale numero 301 del 24 dicembre 1888.
19. 1889 – Legge numero 6144 del 30 giugno 1889. Vengono dettate le
norme per il ricovero degli inabili al lavoro.
20. 1890 – Legge numero 6972 del 17 luglio 1890. Legge Crispi.
Costituzione IPAB (Istituto Pubblico Assistenza e Beneficenza). Assistenza
ospedaliera. Elenco poveri (Comuni). Riforma delle istituzioni pubbliche di
beneficenza (Opere Pie). Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 171 del 22
luglio 1890.
21. 1891 – Regio Decreto numero 605 del 27 ottobre 1891. Regolamento di
attuazione controllo prostituzione.
22. 1896 – Istituzione della Scuola per Infermieri Croce Azzurra presso
l’Ospedale “Gesù e Maria” di Napoli.
23. 1898 – La Legge numero 80 del 17 marzo 1898 che ha introdotto, nel
sistema legislativo italiano, l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, rappresenta la conclusione di un lungo e tormentato
dibattito avviato nel mondo parlamentare, scientifico, culturale e sociale della
seconda metà del secolo scorso e costituisce, contestualmente, l’avvio nel
nostro Paese del sistema di sicurezza sociale i cui cardini (la solidarietà,
l’obbligatorietà, l’intervento economico di sostegno) si mostrano ancora oggi
validi.
24. 1901 – Regio Decreto numero 45 del 3 febbraio 1901. Profilassi e
definizione delle malattie veneree. Approvato il Regolamento di esecuzione
della Legge numero 5849/1888.
25. 1902 – Legge numero 242 del 19 giugno 1902. Disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali. successivamente integrata dalla Legge 818/07. Nel 1908 venne
anche introdotta una regolamentazione del lavoro notturno.
26. 1904 – Legge numero 36 del 14 gennaio 1904. Per l’assistenza agli
infermi di mente.
27. 1904 – Testo Unico numero 51 del 31 gennaio 1904 (con il relativo
regolamento di attuazione approvato con Regio Decreto numero 141 del 13
marzo 1904). Raggruppò e riordinò la normativa in materia di infortuni sul
lavoro ed estese la tutela ad alcune lavorazioni agricole. Sempre in relazione al
lavoro agricolo intervenne, poi, il Decreto Legge Luogotenenziale numero
1450 del 23 agosto 1917.
28. 1904 – Legge numero 36 del 1904. Istituzione degli Istituti Psichiatrici.
Prima Legge Italiana sull’assistenza psichiatrica in vigore fino al 1968.
Disposizioni e regolamenti sui manicomi e sugli alienati. Legge di ordine
pubblico e non sanitaria (non cura ma protegge la società dagli alienati). Dà
ampi poteri ai medici “alienisti” e sancisce il “ricovero coatto”. Contribuisce
alla diffusione dello stigma negativo sulla malattia mentale.
29. 1905 – Regio Decreto numero 487 del 27 luglio 1905. Definizione delle
malattie veneree.
30. 1906 – Nasce a Roma la Scuola per Infermiere voluta da Pio X sul
modello della Croce Rossa Francese.
31. 1907 – Regio Decreto numero 636 dell’1 agosto 1907. Testo Unico
delle Leggi Sanitarie (Cura e prevenzione pellagra, Manicomi, Assistenza
Sanitaria, Igiene abitato). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 228 del
26 settembre 1907.
32. 1908 – Istituzione della Scuola per Infermieri presso la Casa di Cura
“San Gregorio” di Roma fondata da Anna Potter.
33. 1909 – Regio Decreto numero 315 del 1909, articolo 34. “Nei manicomi
debbono essere aboliti i mezzi di contenzione degli infermi e non possono
essere usati se non con l’autorizzazione scritta del direttore o di un medico
dell’istituto …”. “Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del
mezzo di coercizione …”.
34. 1909 – Regio Decreto numero 615 del 1909, articolo 60 sull’uso dei
mezzi di coercizione manicomiali.
35. 1910 – Istituzione della Scuola per Infermieri “Regina Elena” presso il
Policlinico “Umberto I” di Roma. La realizzazione fu possibile grazie al
contributo di Dorothy Snell (che giunse da Londra) e all’aiuto di Maria
Guerrieri Gonzaga Maraini, una sua allieva.
36. 1910 – Istituzione della Scuola per Infermieri “Regina Elena” presso
l’Ospedale Civile di Trieste.
37. 1912 – Istituzione della Scuola per Infermieri “Croce Rossa” a Napoli.
38. 1913 – Istituzione della Scuola per Infermieri “Croce Rossa” presso
l’Ospedale “Principessa Jolanda” di Milano.
39. 1914 – Risale a quest’anno, e negli Stati Uniti, il primo Informed
Consent (caso Schloendorf) in cui un chirurgo che non aveva ritenuto
opportuno chiedere il consenso del paziente per un intervento chirurgico è stato
ritenuto colpevole dalla giustizia USA per aver commesso una violenza
personale nei confronti del paziente in quanto “ogni essere umano adulto e
capace ha il diritto di determinare cosa debba essere fatto con il suo corpo”.
40. 1917 – Decreto Legge Luogotenenziale numero 1450 del 23 agosto
1917. Concernente provvedimenti per l’Assicurazione Obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro in agricoltura. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero
218 del 14 settembre 1917 (Testo integrato).
41. 1923 – Regio Decreto numero 692 del 5 marzo 1923. Articolo 3 secondo
cui “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un’occupazione
assidua e continuativa”. ….. Tale disposizione non preclude che il tempo
impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e debba
essere pertanto retribuito.
42. 1923 – Regio Decreto numero 846 del 25 maggio 1923. Regolamento
per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche.
43. 1923 – Regio Decreto numero 2440 del 18 novembre 1923. Nuove
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato.
44. 1923 – Regio Decreto numero 2889 del 30 dicembre 1923. Riforma
degli ordinamenti sanitari. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 12 del
15 gennaio 1924.
45. 1924 – Regio Decreto numero 827 del 23 maggio 1924. Regolamento
per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
46. 1925 – Convenzione OIL numero 18 del 1925. L’intossicazione da
Solfuro di Carbonio (Carbonchio) è riconosciuta come di origine professionale.
47. 1925 – La Cassa INADEL, istituita con R.D.L. numero 1605 del 23
luglio 1925, convertito nella Legge numero 562 del 1926, impone l’iscrizione
al personale degli Enti Locali in virtù dell’indennità di premio servizio prevista
dalla Legge numero 733 del 1930. La Legge numero 152 del 1968 ha inoltre
esteso l’iscrizione all’INADEL anche al personale non di ruolo, stabilendo che
il requisito per l’iscrizione alla Cassa medesima sia almeno un anno
continuativo di servizio.
48. 1925 – Regio Decreto numero 1932 del 15 agosto 1925. Vengono
istituite le scuole-convitto di durata biennale per infermiere e nasce la figura
dell’assistente sanitaria.
49. 1925 – Legge numero 2277 del 10 dicembre 1925. Istituzione dell’Opera
Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI).
50. 1926 – R.D.L. numero 2051 del 5 dicembre 1926. Viene vietato alle
compagnie private di stipulare polizze assicurative contro gli infortuni sul
lavoro.
51. 1927 – Regio Decreto – Legge numero 147 del 9 gennaio 1927. Gas
tossici.
52. 1927 – Viene istituita nel 1927 la Lega Italiana per la lotta contro i
Tumori. Ha il fine di promuovere la costituzione di centri per la diagnosi e la
cura dei tumori, di gestire forme di assistenza a favore dei pazienti neoplastici,
di favorire un’attività di studio/ricerca a livello oncologico. Oggi riveste
particolare importanza nelle opere di prevenzione.
53. 1927 – Nasce in Italia l’AVIS (Associazione Volontari Italiani del
Sangue) ad opera di Vittorio Formentano. Lo scopo è sensibilizzare la
popolazione sull’importanza di donare gratuitamente il proprio sangue per usi
terapeutici.
54. 1927 – Legge numero 1276 del 23 giugno 1927. Provvedimenti per la
lotta contro la tubercolosi. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 181 del
6 agosto 1927.
55. 1928 – Regio Decreto numero 577 del 1928. Approvazione Testo Unico.
Affidava alle Facoltà Mediche del Regno il compito di promuovere studi di
morfologia e psicologia, ed al Ministero della Pubblica Istruzione l’assistenza e
l’istruzione dei fanciulli con handicap.
56. 1928 – Regio Decreto numero 1297 del 1928. Prevedeva
l’allontanamento definitivo dell’alunno con problemi psichici dalle normali
classi elementari e la conseguente assegnazione a classi differenziali.
57. 1928 – Regio Decreto numero 1334 del 31 maggio 1928. Articolo 1. Arti
ausiliarie delle Professioni Sanitarie. Massaggiatore capo bagnino stabilimenti
idroterapici.
58. 1928 – Regio Decreto numero 1334 del 31 maggio 1928. Articolo 12.
Arti ausiliarie delle Professioni Sanitarie. Ottico.
59. 1928 – Regio Decreto numero 1334 del 31 maggio 1928. Articolo 11.
Arti ausiliarie delle Professioni Sanitarie. Odontotecnico.
60. 1929 – Regio Decreto numero 928 del 13 maggio 1929 entrato in vigore
il 1° gennaio 1934. Venne estesa la tutela dei lavoratori assicurati contro gli
infortuni sul lavoro anche alle malattie professionali nell’industria. In
particolare vennero individuate sei malattie per le quali, in virtù della
correlazione delle stesse a determinate lavorazioni, valeva la presunzione
legale di origine professionale; era, cioè, sufficiente l’esistenza della malattia e
l’insorgenza della stessa in un lavoratore addetto a determinate lavorazioni
perché al lavoratore venisse riconosciuta la tutela, senza necessità alcuna per il
medesimo di fornire la prova della diretta dipendenza della malattia dalla
attività professionale svolta.
61. 1929 – R.D. numero 2330 (fine anno) come emanazione del Decreto
attuativo del R.D. numero 1932.
62. 1930 – Legge numero 733 del 2 giugno 1930. Modificazioni
all’ordinamento dell’istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali
e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.
63. 1933 – Istituito con il Regio Decreto numero 264 del 23 marzo 1933
come INFAIL (acronimo di Istituto Nazionale Fascista per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro) allo scopo di tutelare, dal punto di vista
assicurativo, le vittime degli infortuni sul lavoro, l’Ente venne rinominato
INAIL dopo la caduta del fascismo.
64. 1934 – Testo Unico numero 383 del 3 marzo 1934, articolo 8. Con la
nuova legge comunale e provinciale si vieta l’attribuzione di nomine presso
uffici di enti territoriali a chi è ricoverato presso ospizi di carità o a chi è,
comunque, a carico di una istituzione assistenziale pubblica.
65. 1934 – Regio Decreto numero 1265 del 27 luglio 1934. Approvazione
del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. Riconoscimento dell’assistenza
infermieristica come professione e regolamenta e pone sotto vigilanza
l’esercizio professionale e l’accertamento del titolo. Dispensari malattie
veneree (articolo 307). Assistenza su base assicurativa. Si ufficializza che il
medico è l’esercente una professione intellettuale che può essere ricondotta a
tre figure giuridiche: pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio,
esercente un servizio di pubblica necessità. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 186 del 9 agosto 1934, Supplemento Ordinario. Testo aggiornato al 15
dicembre 2005.
66. 1935 – Con R.D.L. numero 1827 del 1935 nasce l’INPS
67. 1935 – Legge numero 1250 del 20 giugno 1935. Modificazioni
all’ordinamento dell’istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali.
68. 1935 – Regio Decreto numero 1765 del 17 agosto 1935. “Disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali”. Attuò l’unificazione delle disposizioni relative all’assicurazione
contro gli infortuni e contro le malattie professionali. l’intossicazione da
Solfuro di Carbonio viene prevista come “infortunio sul lavoro”. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 240 (XIII) del 14 ottobre 1935.
69. 1937 – Legge numero 847 del 3 giugno 1937. La denominazione
“congregazione di carità” è sostituita con “ente comunale di assistenza”.
70. 1938 – Riforma Petragnani (Alto Commissario Sanità). Ospedali
(Regionali, Provinciali, Zonali). Elenco poveri. Casse Mutue (1932 INADEL –
1933 INAIL – 1935 INPS – 1943 INAM)
71. 1938 – Regio Decreto 1631 del 1938. Norme generali per l’ordinamento
dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 245 del 25 ottobre 1938.
72. 1938 – R. D. numero 1706 del 30 settembre 1938. Regolamento per il
Servizio Farmaceutico.
73. 1939 – Nella Cassa Pensioni Sanitari (CPS), istituita con la Legge
numero 1035 del 1939, affluiscono i contributi dei medici, veterinari e ufficiali
sanitari dei comuni, dei medici chirurghi dello Stato e delle Province, dei
sanitari delle IPAB e degli Enti parastatali di diritto pubblico (enti morali), dei
primari e, con la Legge numero 1593 del 1962, quelli degli assistenti e aiuti
degli istituti ospedalieri. Il D.P.R. numero 761 del 1979 estende inoltre
l’iscrizione obbligatoria ai sanitari e a tutto il personale dipendente delle A.S.I.
(ex USL).
74. 1939 – La gestione ENPDEP, istituita con Legge numero 1436 del 28
luglio 1939, costituisce una forma di assicurazione sociale vita consistente
nell’erogazione di una indennità economica per morte dell’assicurato o di un
suo familiare a carico. L’iscrizione obbligatoria è estesa a tutti i lavoratori
dipendenti da Enti di diritto pubblico. E’ prevista poi una iscrizione di tipo
facoltativa per i lavoratori dipendenti da altri Istituti pubblici ed Enti morali, in
presenza di accordi intrapresi tra le singole amministrazioni e l’INPDAP.
75. 1940 – R.D. 1310 del 2 maggio 1940. Determina le attribuzioni delle
infermiere professionali (con l’istituzione del primo mansionario) che
rimarranno in vigore fino al DPR numero 225 del 14 marzo 1974 e delinea la
figura dell’infermiere generico.
76. 1940 – Legge numero 1098 del 19 luglio 1940, articolo 13. Si precisa
che la licenza di puericultrice abilita all’assistenza del bambino sano.
77. 1942 – L’ENPAS, istituita con la Legge numero 22 del 19 gennaio
1942, consiste nel fondo di previdenza per i dipendenti dello Stato ai fini della
buonuscita.
78. 1942 – Legge numero 86 del 19 gennaio 1942, articolo 1.
Fisiokinesiterapista. Corsi biennali di formazione specifica.
79. 1943 – I.N.A.M. – Istituito con Legge numero 138 dell’11 gennaio
1943, assunse la denominazione di INAM con il DLCPS numero 435 del 13
maggio 1947. L’assicurazione obbligatoria contro le malattie era estesa alla
categoria dei lavoratori assunti da privati, da società o da enti. L’assistenza
economica a favore dell’assicurato o delle persone viventi a sua carico
consisteva in un sussidio di malattia. Nel 1974 (Legge numero 386 del 1974) è
stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell’INAM e
negli anni 1977-1978 (Legge numero 883 del 23 dicembre 1978) con
l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, l’ente è stato soppresso e
liquidato a favore delle Unità Sanitarie Locali.
80. 1943 – Regio Decreto numero 23 del 18 gennaio 1943. L’assistenza ai
dipendenti pubblici in servizio all’estero è erogata ai cittadini italiani
dipendenti dello Stato anche se non pubblici dipendenti.
81. 1943 – Legge numero 455 del 12 aprile 1943. Venne introdotta
l’assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi. Il Regolamento
attuativo della Legge numero 455 del 12 aprile 1943 (successivamente
modificata dal D.Lgs numero 648 del 20 marzo 1956) è stato approvato solo
molti anni dopo con il D.P.R. numero 1169 del 21 luglio 1960 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 263 del 26 ottobre 1960.
82. 1945 – Decreto Legislativo Luogotenenziale numero 388 del 14 giugno
1945. Riguardante il passaggio dell’Associazione Italiana della Croce Rossa
alle dipendenze dei Ministeri dell’Interno e della Guerra.
83. 1945 – Decreto Legislativo numero 417 del 12 luglio 1945. Approvata
l’organizzazione di un Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità Pubblica.
84. 1945 – Decreto Legislativo Luogotenenziale numero 405 del 17 giugno
1945. Riguardante la riorganizzazione del personale dell’Associazione Italiana
della Croce Rossa.
85. 1945 – Decreto Legislativo Luogotenenziale numero 417 del 12 luglio
1945. Relativo all’ordinamento dell’Alto Commissariato per l’Igiene e per la
Sanità Pubblica.
86. 1945 – Decreto Legislativo Luogotenenziale numero 763 del 5 ottobre
1945. Riguardante la riorganizzazione del personale dell’Associazione Italiana
della Croce Rossa.
87. 1946 – Il World Health-Service (WHO) viene istituito nella Conferenza
Mondiale della Sanità tenutasi a New York il 22 luglio 1946 con il fine di
portare tutti I popoli al più alto livello possibile di salute. L’Organisation
Mondiale de la Santè (OMS) ha sede a Ginevra ma esistono anche Uffici
Regionali.
88. 1946 – Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato numero 233
del 13 settembre 1946. Ricostruzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e
per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse. Ripristino degli Ordini
dei Medici Chirurghi, dei Veterinari e dei Farmacisti. Istituzione dei Collegi
delle Ostetriche. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 241 del 23 ottobre
1946 e ratificato con Legge numero 561 del 17 aprile 1956 (Con le modifiche
apportate dalla Legge numero 15 del 5 gennaio 1955, dalla Legge numero
1027 del 21 ottobre 1957, della Legge numero 362 dell’8 novembre 1991 e dal
Decreto del Presidente della Repubblica numero 1360 del 10 dicembre 1959).
Testo aggiornato al 9 dicembre 2005.
89. 1947 – Costituzione della Repubblica Italiana. Articolo 32. La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interessa
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere
obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
90. 1947 – Viene stipulato il primo Contratto Nazionale di Lavoro per i
dipendenti ospedalieri mettendo fine alle enormi disparità di trattamento
economico sul territorio nazionale.
91. 1948 – Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 10 dicembre
1948. Riferimenti normativi sul consenso informato al trattamento sanitario.
Inoltre “… ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire
la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari”.
92. 1949 – Codice di Norimberga. Riferimenti normativi sul consenso
informato al trattamento sanitario.
93. 1950 – Legge numero 120 del 13 marzo 1950. Norme relative
all’ordinamento dell’Istituto Nazionale di Assistenza per i Dipendenti da Enti
Locali (I.N.A.D.E.L.)
94. 1950 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 221 del 5 aprile
1950. Approvazione del Regolamento per la esecuzione del Decreto
Legislativo numero 233 del 13 settembre 1946 sulla ricostituzione degli Ordini
delle Professioni Sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle Professioni
stesse. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 112 del 16 maggio 1950,
Supplemento Ordinario. Testo aggiornato al 15 dicembre 2005.
95. 1950 – Legge numero 1055 del 28 dicembre 1950. Sono dettate norme in
materia di “Tutela sanitaria delle attività sportive” attraverso la Federazione
Medico-Sportiva Italiana.
96. 1950 – Convenzione per la difesa dei diritti dell’uomo. Riferimenti
normativi sul consenso informato al trattamento sanitario.
97. 1952 – Protocollo aggiuntivo Consiglio d’Europa. Riferimenti normativi
sul consenso informato al trattamento sanitario.
98. 1952 – Legge numero 1967 del 15 novembre 1952. Aumentò il numero
delle lavorazioni morbigene nell’industria portandole da 6 a 40, estese il
termine entro il quale la malattia doveva manifestarsi o insorgere dopo
l’abbandono delle lavorazioni (c.d. periodo massimo di indennizzabilità) ed
eliminò l’elencazione tassativa delle manifestazioni morbose coperte dalla
tutela assicurativa prevista dal Regio Decreto numero 1765 del 17 agosto 1935.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 288 del 12 dicembre 1952.
99. 1953 – Legge numero 62 del 10 febbraio 1953. Sulla costituzione e il
funzionamento degli organi regionali.
100. 1954 – Legge numero 1049 del 29 ottobre 1954. Istituzione dei Collegi
delle Infermiere Professionali, delle Assistenti Sanitarie Visitatrici e delle
Vigilatrici d’Infanzia. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 262 del 15
novembre 1954. Testo aggiornato al 7 dicembre 2005.
101. 1955 – Disegno di Legge presentato alla Presidenza della Camera dei
Deputati il 26 marzo 1955. Riforma della legislazione vigente per la profilassi
delle malattie veneree. Atti Parlamentari della Camera dei Deputati numero
1545.
102. 1955 – Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955
(numero 547) a titolo “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
(G.U. del 12 luglio 1955, numero 158 suppl. ord.). E’ la Legge Base per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro in cui si tratta: degli obblighi dei datori
di lavoro e dei lavoratori; delle norme generali di protezione delle macchine e
dei motori; delle norme particolari di protezione per determinate macchine
mole abrasive; della macchina di fucinatura e stampaggio per urto; delle
macchine utensili per metalli; delle macchine utensili per legno e materiali
affini; delle presse e cesoie; delle macchine per centrifugare e simili; dei
laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri; delle gru, argani, paranchi e simili;
degli impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica,
elettrica e simili; degli impianti, macchine e apparecchi elettrici; della
protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in
tensione; della protezione contro le sovratensioni, i sovraccarichi di corrente e
le scariche atmosferiche; delle macchine, trasformatori, condensatori,
accumulatori elettrici; delle installazioni elettriche in luoghi dove esistono
pericoli di esplosione o di incendio; delle materie e prodotti corrosivi o aventi
temperature dannose; dei mezzi personali di protezione e soccorso d’urgenza;
della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l’igiene del lavoro.
103. 1955 – Nascono i Collegi delle Infermiere Professionali, Vigilatrici
d’Infanzia e Assistenti Sanitarie Visitatrici con un Decreto Governativo
dell’ottobre 1954.
104. 1956 – D.P.R. numero 164 del 7 gennaio 1956. Sicurezza sul lavoro.
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nelle costruzioni.
Pubblicato sul S.O.G.U. numero 78 del 31 marzo 1956.
105. 1956 – D.P.R. numero 303 del 19 marzo 1956. Igiene sul lavoro.
Impone obblighi particolari riguardo caratteristiche e condizioni dei locali e
degli impianti. Articolo 21: Concernente la difesa contro le polveri. Abrogato
dal TUSL fatta eccezione dell’articolo 64.
106. 1956 – Legge numero 561 del 17 aprile 1956. Ratifica, ai sensi
dell’articolo 6 del Decreto Legislativo Luogotenenziale numero 98 del 19
marzo 1946, di Decreti Legislativi emanati dal Governo durante il periodo
della Costituente. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 156 del 25
giugno 1956.
107. 1956 – Legge numero 837 del 25 luglio 1956. Riforma della
legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree.
108. 1957 – Nasce in Italia il principio del dovere del medico di comunicare
al paziente ogni informazione necessaria a formare un consenso consapevole
(caso Salvo; paziente rimasto paralizzato dopo aortografia).
109. 1957 – D.P.R. numero 3 del 10 gennaio 1957. Stato giuridico del
personale civile dello Stato (articolo 60). Valutazione delle cariche
incompatibili con la qualifica di dipendente pubblico.
110. 1957 – D.P.R. numero 3 del 10 gennaio 1957. Stato giuridico del
personale civile dello Stato (articolo 16). Affidare nel turno i ricoverati a
personale insufficiente o non competente, pur in caso di grave carenza di
personale, può comportare una responsabilità penale per i vertici aziendali e in
alcuni casi per il coordinatore infermieristico. E’ necessario che il coordinatore
segnali per iscritto a chi di dovere la situazione “formulando le proposte
opportune per rimuovere le difficoltà”. L’abbandono di persone minori o
incapaci rientra nei dettami dell’articolo 591 del Codice Penale e la pena
prevista è da sei mesi a cinque anni di reclusione.
111. 1957 – Trattato di Roma del 25 marzo 1957. Contiene elementi di
legislazione in materia sanitaria.
112. 1957 – Legge 21 ottobre 1957, numero 1027. Modificazioni al D.P.R. 5
aprile 1950, numero 221.
113. 1957 – Nel 1957 due rappresentanti infermieristiche vengono chiamate,
di diritto, a far parte del Consiglio Superiore della Sanità.
114. 1958 – Legge numero 75 del 20 febbraio 1958 (detta Legge Merlin dal
nome della promotrice nonché prima firmataria). Abolizione del regolamento
sulla prostituzione. Dispone la chiusura delle case di prostituzione e prevede le
pene per gli sfruttatori. Qualora l’offeso sia una persona con handicap la pena è
aumentata da un terzo alla metà.
115. 1958 – Legge numero 93 del 20 febbraio 1958. Viene introdotta
l’assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate
dall’azione dei Raggi X e delle sostanze radioattive; venne poi estesa anche ai
tecnici di radiologia dalla Legge numero 1103 del 4 agosto 1965 e con la
Legge numero 313 del 21 marzo 1958 venne introdotta la tutela delle malattie
professionali in agricoltura, anche se per sole 7 tecnopatie. Il Regolamento di
attuazione della Legge 93/58 è stato approvato con D.P.R. numero 1055 del 4
agosto 1960 e la stessa è stata successivamente modificata dalle Leggi 47/68,
68/75 e 251/82. Oltre ai medici ed ai tecnici esposti all’azione dei Raggi X e
sostanze radioattive, sono tutelati gli odontoiatri che fanno uso di apparecchi
radiografici. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 57 del 6 marzo 1958.
116. 1958 – Legge numero 296 del 13 marzo 1958. Costituzione del
Ministero della Sanità. Consentiva al Ministero della Sanità di acquisire le
funzioni sanitarie del Ministero degli Interni e della Direzione Generale di
Sanità stabilendo rapporti diretti con l’organizzazione sanitaria periferica
rappresentata dai medici provinciali e dagli Ufficiali Sanitari. Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale numero 90 del 14 aprile 1958.
117. 1958 – Legge numero 313 del 21 marzo 1958. Estensione della tutela
assicurativa contro le malattie professionali al settore dell’agricoltura e delega
al Governo per l’emanazione delle relative norme. Viene introdotta la tutela
delle malattie professionali in agricoltura, anche se per sole 7 tecnopatie.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 91 del 15 aprile 1958.
118. 1959 – Primo Censimento Nazionale degli iscritti agli Albi Professionali.
119. 1959 – Decreto Ministeriale del 2 dicembre 1959. Modalità e tariffe
esami sierologici per l’identificazione e controllo della Lue.
120. 1959 – D.P.R. 10 dicembre 1959, numero 1360. Modificazioni al D.P.R.
5 aprile 1950, numero 221.
121. 1960 – In America Virginia Henderson pubblica “Basic Principles of
Nursing” in cui sono elencati i presupposti del Nursing.
122. 1961 – Carta Sociale Europea. Riferimenti normativi sul consenso
informato al trattamento sanitario.
123. 1962 – D.P.R. numero 2056 del 27 ottobre 1962. Regolamento di
attuazione della Legge numero 837 del 25 luglio 1956.
124. 1963 – Decreto Ministero della Sanità del 5 novembre 1963. Sono
attribuiti ai NAS questi compiti: vigilare sulla preparazione, produzione e
commercio delle sostanze alimentari e delle bevande; provvedere ad ispezioni,
ogni qualvolta lo ritengano opportuno, negli stabilimenti, depositi, esercizi,
mezzi di trasporto, ecc.; proporre alle autorità sanitarie, centrali e periferiche,
l’adozione dei provvedimenti di competenza; controllare la produzione, il
commercio, la vendita e la pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina
umana e veterinaria, dei preparati farmaceutici e galenici, vaccini, virus, sieri e
tossine nonché dei mangimi.
125. 1964 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 185 del 13
febbraio 1964. Misure precauzionali su radioattività ambientale e controllo
fisico degli operatori.
126. 1964 – Piano di Programmazione Quinquennale. A seguito dei lavori
della Commissione per la Programmazione, conclusi con un rapporto del suo
vicepresidente prof. Saraceno, nei primi mesi del 1964, per iniziativa del primo
governo Moro, il ministero del Bilancio, retto allora dall’onorevole Giolitti
(socialista) dette inizio alla preparazione di un progetto di programma
quinquennale per il periodo 1965-1969.
127. 1964 – Regolamento Dispensari Antivenerei Comunali. Approvato dal
Consiglio Comunale il 2 dicembre 1963 e dalla Giunta Provinciale
Amministrativa il 1°giugno 1964, Divisione terza San. Amm., numero
8820/5556. Raccolta dei Regolamenti Comunali; Città di Torino, Servizio
Centrale Consiglio Comunale.
128. 1965 – Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 60/65/CEE del
26 gennaio 1965. Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative relative alle specialità medicinali. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 22 del 9 febbraio 1965.
129. 1965 – La Federazione dei Collegi IPASVI indice il suo primo
Congresso Nazionale a Roma (al Palazzo degli Uffici dell’EUR, dal 31 maggio
al 2 giugno) con un discorso di apertura dell’allora presidente Laura Sterbini
Gaviglio.
130. 1965 – DPR numero 775 del 1965. Presso l’Università di Stato di Roma
viene istituita la Scuola Diretta a Fini Speciali per Dirigenti dell’Assistenza
Infermieristica.
131. 1965 – D.P.R. numero 1124 del 30 giugno 1965. Approvato il Testo
Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali (Allegati numero 4 e numero 5) e
dell’elenco delle malattie professionali per le quali i medici hanno l’obbligo di
denuncia, ai sensi dell’articolo 139 del medesimo Testo Unico. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 257, Supplemento Ordinario, del 13 ottobre
1965.
132. 1965 – Legge numero 1103 del 4 agosto 1965. Regolamentazione
giuridica dell’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia
medica. Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni
causate dall’azione dei Raggi X e delle sostanze radioattive viene estesa anche
ai tecnici di radiologia. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 247 del 1°
ottobre 1965.
133. 1965 – D.P.R. numero 1156 del 3 settembre 1965. Prevede
esplicitamente la possibilità legale di prelevare la parte da cadavere a scopo di
trapianto.
134. 1966 – Rapporto numero 347 del 1966 in cui l’OMS fissa, per la prima
volta, la funzione specifica dell’infermiere ed in cui vengono affermati i
principi enunciati dalla teorica Virginia Henderson nel 1955.
135. 1967 – Legge numero 458 del 26 giugno 1967. “Trapianto di rene tra
persone viventi”. Afferma l’articolo 1: “In deroga al divieto di cui all’articolo 5
del Codice Civile, è ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del
trapianto tra persone viventi. La deroga è consentita ai genitori, ai figli, ai
fratelli germani o non germani del paziente che siano maggiorenni (…). Solo
nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o
nessuno di essi sia idoneo o disponibile la deroga può essere consentita anche
per altri parenti e per donatori estranei”.
136. 1967 – Direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967. DSD (Dangerous
Substances Directive). Prima Direttiva o Direttiva Madre relativa alla
classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose. Verrà abrogata
definitivamente il 1 giugno 2015.
137. 1967 – Legge 584 del 13 luglio 1967. Riconoscimento del diritto a una
giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per
trasfusione e la corresponsione della retribuzione.
138. 1967 – Legge 592 del 14 luglio 1967. Raccolta, conservazione e
distribuzione del sangue umano. Abrogata dalla Legge 107/90.
139. 1967 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione III, numero
1950 del 25 luglio 1967. Il consenso informato è il presupposto di legittimità
del trattamento medico.
140. 1967 – Legge numero 685 del 27 luglio 1967. Approvato il Piano di
Sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970 con un capitolo dedicato ai
problemi della sicurezza sociale.
141. 1967 – A Strasburgo viene siglato l’Accordo Europeo “sull’istruzione e
la formazione delle Infermiere”. L’Italia aderisce apponendo la firma il 15
settembre 1968 con riserva della ratifica del Parlamento che arriverà nel 1973
con la Legge numero 795.
142. 1967 – D.P.R. numero 1518 del 1967. Caratterizza le funzioni del
medico scolastico in base agli articoli 22 e seguenti.
143. 1968 – Legge numero 132 del 12 febbraio 1968 (Legge Mariotti) –
“Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera”. Articolo 39. Attribuisce una
configurazione giuridica uniforme a un insieme eterogeneo di organismi che
gestiscono forme di assistenza ospedaliera. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
numero 68 del 12 marzo 1968.
144. 1968 – Legge numero 108 del 17 febbraio 1968. Norme per la elezione
dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario e, con la Legge numero
281 del 16 maggio 1970, furono approvati “i provvedimenti finanziari per
l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”. Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale numero 61 del 6 marzo 1968.
145. 1968 – Decreto Ministeriale del 14 marzo 1968. Rivede il D.P.R.
numero 2056 del 27 ottobre 1962.
146. 1968 – Legge numero 159 del 2 aprile 1968. Conferma la legittimità dei
prelievi di parti di cadavere precisando con maggiori particolari le condizioni.
147. 1968 – Legge 431 del 1968 (Legge Mariotti). Per la prima volta il
“malato di mente” è una persona con una malattia al pari delle altre. Possibilità
di trasformare il ricovero coatto in volontario, previo accertamento del
consenso della persona.
148. 1968 – Legge numero 482 del 2 aprile 1968. Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le Pubbliche Amministrazioni e le Aziende
Private. Su Gazzetta Ufficiale numero 109 del 30 aprile 1968.
149. 1969 – D.P.R. numero 128 del 27 marzo 1969. “ Ordinamento interno
dei servizi ospedalieri “ per il calcolo della necessità di assistenza diretta in cui
si afferma che “la dotazione organica del personale sanitario ausiliario deve
assicurare un tempo minimo di assistenza effettiva per malato nelle 24 ore e
deve prevedere: 1 caposala, 1 infermiere professionale sempre presente in ogni
sezione nelle 24 ore e, inoltre, un adeguato numero di infermieri professionali e
generici”. Si definisce la posizione gerarchica dell’infermiere dirigente alle
dirette dipendenze del direttore sanitario (art. 44) e della caposala alle
dipendenze del primario (art. 41). Articoli 2 – 41 – 44. Ordinamento sulla
gestione, da parte degli enti ospedalieri, dei dispensari. In particolare l’articolo
14 afferma che “è affidato al medico di guardia il giudizio sulla necessità del
ricovero e sulla destinazione del malato (sesto comma); tuttavia il medesimo
sanitario non può rifiutare il ricovero, qualora ne abbia accertata la necessità
(ottavo comma)” e, quando manchino i posti letto o sia comunque impossibile
il ricovero presso lo stesso ospedale è lo stesso medico di guardia che
“apprestati gli eventuali interventi di urgenza”, deve assicurare “a mezzo di
propria autoambulanza e, se necessario, con adeguata assistenza medica, il
trasporto dell’infermo in altro ospedale (ottavo comma)”. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 104 del 23 aprile 1969, S.O.
150. 1969 – D.P.R. numero 129 del 27 marzo 1969. Ordinamento interno dei
servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 104 del 23 aprile 1969, S.O.
151. 1969 – D.P.R. numero 130 del 27 marzo 1969. Stato giuridico dei
dipendenti degli enti ospedalieri. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero
104 del 23 aprile 1969, Supplemento Ordinario.
152. 1969 – DPR numero 696 del 1969. Decreta l’istituzione della Seconda
Scuola per DAI presso l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” a Roma.
153. 1970 – Legge numero 281 del 16 maggio 1970. Assicura alle Regioni il
sostegno finanziario. Si affida al Governo l’obbligo di emanare entro due anni
dei Decreti Delegati per il passaggio di funzioni e personale statali alle
Regioni.
154. 1970 – Legge numero 300 del 20 maggio 1970. Norme per la Tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Statuto dei
Lavoratori). In particolare l’articolo 7 cita: “ Le norme disciplinari relative alle
sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere
applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate
a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di
lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. (…) In ogni caso, i
provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere
applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto
del fatto che vi ha dato causa”. Diritto dei lavoratori di controllare direttamente
l’applicazione delle norme preventive e di promuovere e attuare misure idonee
a tutelare la salute e l’integrità fisica. Testo aggiornato con le modifiche
apportate dalla Legge numero 92 del 28 giugno 2012.
155. 1970 – Il 7 giugno 1970 hanno luogo in Italia le prime elezioni
regionali. Il nuovo ordinamento ha piena attuazione l’1 aprile 1972.
156. 1971 – Legge Quadro numero 118 del 30 marzo 1971. Riconosce
l’esistenza dell’handicap anche in età superiore ai 18 anni (per cause
sopraggiunte, che non siano solo di guerra o di lavoro), e il diritto del disabile a
pensioni e assegni. Identifica il Terapista della riabilitazione.
157. 1971 – Legge 124. Si abolisce l’internato obbligatorio nella Scuola
Convitto e si concede l’accesso al diploma di infermiere anche agli uomini. Si
riduce l’età minima a 17 anni e, dall’Anno Accademico 1973/1974, il livello
culturale per l’ammissione è di 5 anni post-elementare.
158. 1971 – Legge numero 403 del 19 maggio 1971. Massofisioterapista.
Corso triennale di formazione specifica.
159. 1971 – Regolamento (CEE, Euratom) numero 1182/71 del Consiglio del
3 giugno 1971. Norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.
160. 1971 – Direttive Ministero della Sanità del 18 giugno 1971. Direttive
tecniche per la determinazione dei requisiti del sangue umano e dei suoi
derivati, dei sieri reattivi emodiagnostici e per le apparecchiature per la
trasfusione.
161. 1971 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 1256 del 24
agosto 1971. Regolamento per l’esecuzione della Legge numero 592 del 14
luglio 1967 concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue
umano.
162. 1971 – Legge numero 1099 del 26 ottobre 1971. La tutela sanitaria delle
attività sportive è affidata alle Regioni. Si estende tale protezione (articolo 2) a
“chiunque intende svolgere o svolge attività agonistico-sportive” attraverso
l’accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di periodico
controllo dell’idoneità generica e dell’attitudine. Stabilisce la natura e l’illiceità
del “doping” con previsione delle ipotesi delittuose connesse, delle sanzioni
penali, delle modalità relative agli eventuali accertamenti.
163. 1971 – Legge numero 1204 del 30 dicembre 1971. Tutela delle
lavoratrici madri (art. 7 – 16 – 17 – 39 – 41 – 54 e 56 T.U.). Con questa
normativa, da integrare con altre direttive del Parlamento italiano a difesa della
donna e dei fanciulli, vengono approvati vari articoli sulla tutela delle
lavoratrici madri (articolo numero 2, 3, 4, 7 e 10).
164. 1972 – D.P.R. numero 4 del 14 gennaio 1972. Trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali e uffici.
165. 1972 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. I, numero 45 del
19 gennaio 1972. Sull’abuso dei mezzi di contenzione o sui maltrattamenti.
“Non può parlarsi di abuso di mezzi di correzione quando sia stato adoperato
per fine correttivo o disciplinare un mezzo non consentito, sia per la sua natura
che per la sua potenzialità, quale può essere una cinghia di cuoio, i cui violenti
colpi abbiano prodotto al soggetto passivo, pur meritevole di castigo, lesioni
personali da cui derivò malattia per la durata di giorni 35. In tal caso il fatto
integra il reato di lesioni volontarie”. L’utilizzo dei diversi mezzi e tipi di
contenzione può essere consentito nei casi in cui si prefiguri uno stato di
necessità, come previsto dall’articolo 54 del Codice Penale.
166. 1972 – Direttive Ministero della Sanità del 17 febbraio 1972. Compiti e
funzioni nel Centro Nazionale per la trasfusione di sangue. Pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale numero 60 del 3 marzo 1972.
167. 1972 – Decreto Ministero della Sanità del 15 settembre 1972. Disciplina
dell’importazione e dell’esportazione del sangue umano conservato e dei suoi
derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 258 del 2 ottobre 1972.
168. 1972 – D.P.R. numero 642 del 26 ottobre 1972. Disciplina dell’imposta
di bollo.
169. 1972 – La formazione infermieristica passa dalla competenza statale a
quella regionale in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione.
170. 1973 – Decreto Ministeriale numero 17 del 18 aprile 1973. Adottata la
prima tabella di patologie per le quali è obbligatoria la denuncia.
171. 1973 – Legge numero 795 del 15 novembre 1973. Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo Europeo sull’istruzione e formazione delle
infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967. Recepisce l’accordo di
Strasburgo del 25 ottobre 1967 in cui vengono stabilite le funzioni
dell’infermiere ed il suo standard formativo triennale e, per l’accesso, viene
previsto il decimo anno di scolarità. Quindi la durata del corso viene portata a
tre anni e il titolo è equiparato a livello europeo. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 325 del 19 dicembre 1973. Testo aggiornato al 15 dicembre
2005.
172. 1973 – Sentenza Corte Costituzionale numero 166 del 22-28 novembre
1973. “….. solo la colpa grave e cioè quella derivante da errore inescusabile
….. possa rilevare ai fini della responsabilità penale. Siffatta esenzione o
limitazione di responsabilità …. Non conduce a dover ammettere che accanto
al minimo di perizia richiesta basti pure un minimo di prudenza e diligenza …..
Mentre nella prima l’indulgenza del giudizio è proporzionata alle difficoltà del
compito, per le altre due forme di colpa ogni giudizio non può che essere
improntato a criteri di normale severità”.
173. 1974 – Decreto del Ministero della Sanità del 10 febbraio 1974 e
normative regionali. Terapista della riabilitazione.
174. 1974 – DPR numero 225 del 14 marzo 1974. Modifica al Regio Decreto
numero 1310 del 2 maggio 1940 sulle mansioni degli infermieri professionali e
infermieri generici (abrogato).
175. 1974 – “Nasce” il “mansionario”, con il D.P.R 225 (228), che modifica
le precedenti norme del 1940 per cui l’infermiere non “esegue” ma
“programma” promuovendo iniziative, non “dipende” ma “coordina”.
Definisce il campo delle attività e delle competenze degli Infermieri e vengono
previste nuove attività quali: l’organizzazione, la promozione e l’attuazione di
piani di lavoro; l’istruzione del personale; la partecipazione a riunioni di
gruppo e alla ricerca. Esso elenca all’articolo 2 le attività consentite
all’infermiere professionale in autonomia o su delega del medico.
176. 1974 – Legge numero 256 del 29 maggio 1974. Classificazione,
etichettatura e imballaggio di sostanze pericolose.
177. 1974 – Decreto Legislativo numero 264 dell’8 luglio 1974 (convertito
nella Legge numero 386 del 17 agosto 1974). Vengono fissate norme per
l’estinzione dei debiti degli Enti mutualistici nei confronti degli Enti
ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l’avvio della Riforma
Sanitaria.
178. 1974 – Il 31 luglio 1974 il Consiglio dei Ministri approva un primo
schema di Riforma Sanitaria, tenendo conto anche dell’ordinamento regionale.
179. 1974 – Legge numero 386 del 17 agosto 1974. Conversione in Legge,
con modificazioni, del Decreto Legge numero 264 dell’8 luglio 1974 recante
norme per l’estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti
ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l’avvio della riforma
sanitaria. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 225 del 29 agosto 1974.
180. 1974 – DPR numero 878 del 1974. Stabilisce la nascita della Scuola per
DAI presso l’Università di Stato di Milano.
181. 1975 – Legge numero 148 del 18 aprile 1975. Sono emanate direttive in
materia di assunzione del personale sanitario ospedaliero, di tirocinio pratico,
di servizio del personale medico, di dipartimenti.
182. 1975 – Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee numero
75/319/CEE del 20 maggio 1975. Ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 147 del 9 giugno 1975.
183. 1975 – D.P.R. numero 482 del 9 giugno 1975. Modificazioni e
integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell’industria e
nell’agricoltura allegati numero 4 e 5 al Decreto del Presidente della
Repubblica numero 1124 del 30 giugno 1965. Ha elevato il numero delle
tecnopatie a 49 nel settore industriale e a 21 in quello agricolo (mantenendo
immodificata la struttura delle tabelle di cui alle Leggi numero 1967 del 1952 e
numero 313 del 1958 e confermando implicitamente i principi caratteristici del
sistema, tra i quali in particolare la tassatività della lista). Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 269 del 9 ottobre 1975.
184. 1975 – Legge Regionale numero 88 del 12 giugno 1975.
Regolamentazione delle attività di trattamento profilattico e sintomatico
domiciliare dell’emofiliaco. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, 1° Supplemento al numero 24, Serie Ordinaria del 12 giugno 1975.
185. 1975 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione III, numero
2439 del 18 giugno 1975. Il consenso informato è il presupposto di legittimità
del trattamento medico.
186. 1975 – Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975. Detta la “Disciplina
dell’accesso alle singole attività sportive (età, sesso, visite obbligatorie)”.
187. 1975 – Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975. Recante gli “Elenchi
delle sostanze capaci di modificare le energie naturali degli atleti nonché le
modalità di prelievo dei liquidi biologici ed i relativi metodi di analisi”.
188. 1975 – Legge numero 405 del 29 luglio 1975. Istituisce i Consultori
Familiari, tenendo anche conto della precedente esperienza in materia
realizzata dall’OMNI (sciolta con Legge numero 698 del 23 dicembre 1975).
189. 1975 – D.P.R. del 13 ottobre 1975 in cui si modifica l’ordinamento delle
scuole ed i relativi programmi dei corsi portando a conoscenza il processo di
nursing come metodo razionale da utilizzare nell’assistenza e fondato sul
“problem solving”.
190. 1975 – Legge numero 584 dell’11 novembre 1975. Divieto di fumare
nei locali pubblici.
191. 1975 – Legge numero 644 del 2 dicembre 1975. “Disciplina dei prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo
dell’ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti a scopo terapeutico”.
192. 1975 – Legge numero 685 del 22 dicembre 1975. Disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero
342 del 30 dicembre 1975.
193. 1975 – Legge numero 698 del 23 dicembre 1975. Scioglimento
dell’OMNI.
194. 1976 – DPR numero 1026 del 25 novembre 1976. Regolamento di
attuazione della Legge numero 1204/71 in cui si riportano i lavori pericolosi,
faticosi e insalubri vietati durante la gravidanza e alcuni fino al 7° mese dopo il
parto cosi come nel DPR numero 432/76; del D.Lgs numero 345/99; del
D.Lgs. numero 262/00; del DPR numero 303/56; del D Lgs. numero 277/91;
del D. Lgs. numero 626/94; DPR numero 1124/65; D. Lgs. numero 336/94; D.
Lgs. numero 230/95; D. Lgs. numero 241/00.
195. 1977 – DPR numero 616 del 24 aprile 1977. Con questo Decreto,
emanato in base alla delega prevista dall’articolo 1 della Legge numero 382 del
22 luglio 1975, si completa il processo di trasferimento delle funzioni
amministrative dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario per settori organici
di materie, insieme agli uffici e al personale, anche con integrazioni ai decreti
emanati in base alla legge finanziaria regionale. Il titolo III del DPR numero
616/1977 è dedicato ai servizi sociali.
196. 1977 – D.P.R. numero 409 del 16 giugno 1977. “Regolamento di
esecuzione della Legge numero 644 del 2 dicembre 1975”. Disciplina dei
prelievi di parti di cadavere. Presso l’Istituto Superiore di Sanità devono
diventare operativi il Centro Nazionale di Riferimento e la Consulta Tecnica
Permanente di cui all’articolo 14 della Legge 644/1975 e all’articolo 13 del
DPR numero 409/1977.
197. 1977 – Sentenza del Tribunale di Napoli del 17 giugno 1977. Le indagini
appurarono che il ricorso al letto di contenzione non era giustificato da alcun
interesse terapeutico o con scopi di tutela del paziente, bensì al solo esclusivo
scopo di garantire sonni tranquilli “ai sanitari e alle vigilatrici”. Spesso tale
pratica era attuata a tutti i pazienti del manicomio durante le ore notturne. Non
era un caso, ovviamente, che di tali trattamenti non rimanesse alcuna traccia
nelle cartelle cliniche.
198. 1977 – Legge numero 349 del 29 giugno 1977. Norme transitorie per il
trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e
per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in
relazione alla riforma sanitaria. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 177
del 30 giugno 1977.
199. 1977 – D.P.R. numero 147/77. Classificazione, etichettatura e
imballaggio di sostanze pericolose.
200. 1977 – Legge numero 517 del 1977. Organizzazione scolastica
201. 1977 – Legge numero 903 del 9 dicembre 1977. Parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro e lavoro notturno (art. 53 T.U.).
202. 1978 – Legge numero 180 del 13 maggio 1978. “Accertamenti e
trattamenti sanitari volontari e obbligatori” più conosciuta come “Legge
Basaglia”. Nuovi criteri d’intervento in tema di salute mentale e chiusura degli
ospedali psichiatrici. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 133 del 16
maggio 1978. In seguito inserita nella Legge numero 833 del 23 dicembre
1978 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale.
203. 1978 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 11321 del 29 marzo
1978. La responsabilità di mancato consenso informato indipendentemente
dalla riuscita del trattamento. La responsabilità del sanitario e, di riflesso, della
struttura per cui agisce è di natura contrattuale.
204. 1978 – Legge numero 118 del 30 marzo 1978. Gli anziani disabili che si
trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore o che necessitano di un’assistenza continua essendo incapaci
di compiere gli atti quotidiani della vita, a domanda, hanno diritto di percepire
un’indennità economica di accompagnamento.
205. 1978 – Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9
maggio 1978. Rispondono del reato di violenza privata aggravata il direttore e
gli agenti di custodia di manicomio giudiziario che attraverso l’uso
indiscriminato, da loro disposto, accettato e comunque non impedito di
psicofarmaci nonché del letto di contenzione abbiano, in assenza dei
presupposti previsti espressamente da disposizioni di legge, costretto numerosi
ricoverati a subire la relativa limitazione di libertà.
206. 1978 – Legge numero 194 del 22 maggio 1978. Norme per la tutela
sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 140 del 22 maggio 1978. E’ la
Legge italiana sulla IVG (generalmente citata come “la 194”) con la quale sono
venuti a cadere i reati previsti dal titolo X del libro II del Codice Penale con
l’abrogazione degli articoli dal 545 al 555, oltre alle norme di cui alle lettere b)
ed f) dell’articolo 103 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. La 194 consente
alla donna, nei casi previsti dalla Legge, di poter ricorrere alla IVG in una
struttura pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione
di appartenenza) nei primi 90 giorni di gestazione; tra il quarto e quinto mese è
possibile ricorrere alla IVG solo per motivi di natura terapeutica.
207. 1978 – I Consultori Familiari nascono, formalmente, con la Legge 405
del 1975 ma sono stati effettivamente istituiti con tempi e modalità diverse
nella varie Regioni. In Sicilia sono stati istituiti dalla Legge Regionale numero
21 del 24 luglio 1978 e regolamentati altresì con tutta una serie di norme
attuative, decreti, circolari e convenzioni che ne determinano concretamente il
funzionamento.
208. 1978 – Dichiarazione di Alma Ata. Sviluppo dell’Assistenza Sanitaria
Primaria. International Conference on Primary Health Care, Alma Ata (1978).
La Dichiarazione ribadisce con forza che la salute è un diritto fondamentale e
riafferma che il maggior livello di salute possibile è un risultato sociale
estremamente importante in tutto il mondo, la cui realizzazione richiede il
contributo di settori diversi: economici e sociali, nonché sanitario. Alma Ata,
URSS. Dal 6 al 12 settembre 1978.
209. 1978 – Legge numero 833 del 23 dicembre 1978. Legge di Riforma
Sanitaria a titolo “Istituzione del Servizio Nazionale”. Riforma Sanitaria
(Comuni titolari delle risorse. Abolizione Enti Ospedalieri. Abolizione delle
Mutue. Tutte le attività sanitarie alle USL. Prevenzione. Cura. Riabilitazione).
Pur in presenza di altre figure professionali operanti nel SSN, il legislatore ha
voluto sottolineare l’importanza del ruolo dell’infermiere nelle varie forme di
promozione e tutela della salute della popolazione. I suoi principi regolano
l’Universalità, la Gratuità, la Globalità, la Volontarietà (TSO), la
Partecipazione. La sua programmazione avviene con il Piano Nazionale, Piano
Regionale, Piano Locale. Pone, tra i suoi obiettivi, la formazione professionale
e permanente nonché l’aggiornamento scientifico-culturale del personale del
SSN, inoltre contiene una delega per il Governo per emanare un Decreto sullo
stato giuridico del personale. Le associazioni di volontariato possono
concorrere ai fini istituzionali del SSN nei modi e nelle forme stabiliti dalla
presente legge. Con questa normativa, inoltre, è riconosciuto ai cittadini italiani
il diritto di curarsi all’estero. In particolare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
lettera a), sono riservate allo Stato le funzioni amministrative che riguardano
l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero. Prima della Legge 833/1978
(istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) la materia era disciplinata (in modo
parziale e improprio) dall’articolo 22 del Regolamento CEE 1408/1971 che
prevedeva soltanto per il lavoratore dipendente o autonomo (il requisito dello
status era essenziale e coerente con il regime mutualistico di quel periodo) il
diritto di ricevere prestazioni dall’istituzione competente nel Paese
comunitario. Ha determinato una nuova disciplina dell’igiene del lavoro e ha
distribuito la relativa competenza tra Stato, Regioni, Province, Comuni e USL.
Votano contrari il Movimento Sociale Italiano e il Partito Liberale; si astiene il
Partito Repubblicano Italiano. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, S.O., numero
360 del 28 dicembre 1978.
210. 1978 – D.P.R. numero 384 del 1978. Barriere architettoniche.
211. 1978 – Legge numero 845 del 1978. Formazione professionale.
212. 1979 – Legge numero 38 del 9 febbraio 1979 (e successive integrazioni e
modificazioni). L’assistenza ai cittadini italiani all’estero è erogata, inoltre, agli
esperti, ai tecnici e al personale di cui agli articoli 17, 18, 21, 26 e 33 della
Legge, sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
213. 1979 – Sentenza del Tribunale di Milano del 4 aprile 1979. Il Giudice
non può prendere posizione in ordine al problema se la contenzione meccanica
dei malati non sia scientificamente ammissibile in alcun caso oppure se, in
alcune limitate evenienze e con tutte le dovute cautele essa possa essere
praticata come estremo rimedio e come male minore … Non si ritiene infatti
legittimo che un organo dello Stato si pronunci, in ragione esclusiva della
propria autorità, su una discussione ancora aperta tra gli studiosi …”.
214. 1979 – D.P.R. numero 761 del 20 dicembre 1979. “Stato giuridico del
personale delle Unità Sanitarie Locali”. Gli infermieri confluiti nel SSN sono
inseriti in livelli funzionali in base ai loro profili professionali;
l’aggiornamento è ritenuto obbligatorio. Di fatto gli infermieri cessano, per
legge, di essere considerati “personale sanitario ausiliario”. In particolare
l’articolo 26: Disciplina del rapporto, svolgimento di mansioni superiori,
trattamento economico superiore, attribuzione formale dell’incarico, necessità,
mancanza, infondatezza della pretesa di adeguamento economico. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 45 del 15 febbraio 1980, Supplemento
Ordinario. Testo aggiornato al 15 dicembre 2005.
215. 1979 – Decreto Legislativo numero 663 del 30 dicembre 1979
(convertito, con modificazioni, in Legge numero 33 del 29 febbraio 1980).
L’assistenza sanitaria di base, inclusa quella che riguarda la tutela sanitaria
delle attività sportive, è assicurata a tutti i cittadini in condizione di uniformità
e di uguaglianza.
216. 1980 – Legge numero 18 dell’11 febbraio 1980. Gli anziani disabili che
si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore o che necessitano di un’assistenza continua essendo incapaci
di compiere gli atti quotidiani della vita, a domanda, hanno diritto di percepire
un’indennità economica di accompagnamento. L’indennità di
accompagnamento (concessa prima solo a ciechi o a grandi invalidi di guerra)
viene estesa agli inabili definiti “gravissimi”.
217. 1980 – Istituzione USL. (Regione Campania numero 61 USL).
218. 1980 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 5296 del 1980.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale il valore probatorio di atto
pubblico della cartella clinica va, peraltro, attribuito “alle attività espletate nel
corso di una terapia o di un intervento”. Nessuno, fatta salva l’ipotesi di
querela di falso, potrà sostenere circostanze non riportate nella cartella clinica.
219. 1980 – Legge Regionale numero 80 del 7 giugno 1980. Costituzione del
Consorzio Regionale Emoderivati. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, 3° Supplemento Ordinario al numero 24 dell’11 giugno
1980.
220. 1980 – “Accordo Nazionale Unico di lavoro per il personale
ospedaliero” firmato il 24 giugno 1980 (triennio 1 luglio 1979 – 30 giugno
1982).
221. 1980 – D.P.R. numero 681 del 31 luglio 1980. In base al D.P.R. numero
681 l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero, e ai loro familiari, è
garantita dallo Stato (Ministero della Sanità) per l’intero periodo della loro
permanenza fuori dal territorio italiano, anche in Paesi non tutelati da accordi
internazionali di sicurezza sociale.
222. 1980 – Il Ministero della Sanità presenta al Senato il 1° Piano Sanitario
Nazionale 1981 – 1983. Il Piano include il Progetto-Obiettivo: “Tutela della
salute degli anziani”.
223. 1980 – Legge numero 905 del 18 dicembre 1980. Diritto di stabilimento
e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea. Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale numero 1 del 2 gennaio 1981. Testo aggiornato al 15
dicembre 2005.
224. 1981 – Nel Rapporto del Comitato Consultivo per la Formazione nel
campo dell’Assistenza Infermieristica della CEE (28/29 aprile 1981) sono
definite le funzioni dell’infermiere in cui, tra l’altro, si dice che “è globalmente
responsabile nei confronti del paziente, relativamente alla prestazione delle
cure, alla promozione della salute e dell’educazione sanitaria, alla prevenzione
ed alla identificazione dei bisogni e degli interventi da attuare”.
225. 1981 – D.P.R. numero 927/81. Classificazione, etichettatura e
imballaggio di sostanze pericolose.
226. 1981 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, del 6 giugno 1981.
“ ….. nel caso del medico specialista, in considerazione della acquisita
specializzazione, si deve richiedere con maggiore severità l’uso della massima
prudenza e diligenza”.
227. 1981 – Legge numero 689 del 24 novembre 1981. Modifiche al Sistema
Penale. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 329 del 30 novembre 1981,
Supplemento Ordinario.
228. 1982 – Bozza di piattaforma della Federazione Unitaria della Sanità per
il contratto di lavoro (triennio 1 gennaio 1982 – 31 dicembre 1984).
229. 1982 – Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1982. Normativa
concorsuale del personale delle Usl in applicazione dell’articolo 12 del DPR
numero 761 del 20 dicembre 1979. Sostituito dal DPR numero 220 del 27
marzo 2001 a titolo “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale
non dirigenziale del SSN”.
230. 1982 – Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982. Interventi in materia
di tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica.
231. 1982 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 162 del 10
marzo 1982. Terapista della riabilitazione, Tecnico fisioterapista della
riabilitazione e Terapista della riabilitazione dell’apparato motore. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 105 del 17 aprile 1982. Testo aggiornato al 9
dicembre 2005.
232. 1982 – DPR numero 162 del 19 marzo 1982. Riordino delle scuole
dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di
perfezionamento. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 105 del 17 aprile
1982. Testo aggiornato al 9 dicembre 2005.
233. 1982 – Legge numero 164 del 14 aprile 1982. Il Parlamento detta norme
in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 106 del 19 aprile 1982.
234. 1982 – Decreto Ministeriale del 22 ottobre 1982. Interventi in materia di
tutela sanitaria dei giocatori di calcio.
235. 1983 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, numero 1451
del 16 febbraio 1983. Sull’abuso dei mezzi di contenzione o sui maltrattamenti.
“Per la configurabilità del reato previsto dall’articolo 571 c.p. è necessario che
l’azione posta in essere dal soggetto attivo trascenda i limiti di un potere
correttivo o disciplinare effettivamente spettante al soggetto medesimo”.
236. 1983 – Decreto Ministeriale del 28 febbraio 1983. Interventi in materia
di tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica.
237. 1983 – In data 24 marzo 1983 il Tribunale Civile e Penale di Torino ha
pronunciato sentenza nella causa penale contro gli infermieri in turno (e per le
loro specifiche responsabilità) perché, in concorso tra loro, cagionavano, per
colpa, cioè per negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini e discipline, la morte di un paziente, ricoverato presso
l’Istituto di Riposo per la Vecchiaia di Torino, dopo che lo stesso paziente
cadde, nottetempo, entro una fossa esterna all’edificio e corrispondente
all’intercapedine esistente tra l’edificio medesimo ed il giardino dell’istituto.
238. 1983 – Legge Quadro numero 93 del 29 marzo 1983. Pubblico Impiego.
Definizione dei criteri sull’organizzazione del lavoro. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 93 del 6 aprile 1983.
239. 1983 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 4320 del
12 maggio 1983. “ ….. sono sufficienti anche solo poche probabilità di
successo di un immediato o sollecito intervento chirurgico, sussistendo, in
difetto, il nesso di causalità qualora un siffatto intervento non sia stato
possibile a causa dell’incuria del sanitario che ha visitato il paziente”.
240. 1983 – Circolare numero 57 del 22 giugno 1983 del Ministero della
Sanità “Usi della formaldeide – Rischi connessi alle possibili modalità di
impiego”.
241. 1983 – DPR numero 348 del 25 giugno 1983. “Norme risultanti dalla
disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale
delle Unità Sanitarie Locali”. Note per il primo contratto unico della Sanità. Si
precisa, anche, che il medico reperibile è tenuto a recarsi prontamente presso il
reparto ospedaliero di pertinenza nel momento in cui il sanitario di turno ne
sollecita la presenza, con possibilità, ovviamente anche di optare per una linea
operativa difforme da quella del collega, ma solo con una scelta che è possibile
solo dopo una visita diretta del paziente. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 197 del 20 luglio 1983.
242. 1983 – Decreto Ministeriale del 15 settembre 1983. Interventi in materia
di tutela sanitaria dell’attività dei ciclisti professionisti.
243. 1983 – Sentenza della Corte di Cassazione del 4 novembre-15 dicembre
1983 – Caso in cui un paziente decede in corso di intervento chirurgico perché
risultavano scambiati i tubi che somministravano ossigeno e protossido di
azoto. La Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile sia il medico anestesista
che prima dell’intervento è tenuto al controllo ed alla sorveglianza delle
apparecchiature e che non vi siano difetti di funzionamento sia gli infermieri
professionali, anche se non specializzati in anestesia, che erano destinati alle
mansioni specifiche degli specializzati in anestesia (preparazione, controllo e
sorveglianza delle apparecchiature). La Cassazione ha ritenuto la loro
responsabilità in concorso per l’omicidio colposo anche se l’inversione dei tubi
portanti il gas citato era stata materialmente effettuata da altri. In Cassazione
Penale, 1984, pag. 283.
244. 1983 – Legge numero 730 del 27 dicembre 1983, articolo 30
(disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge finanziaria 1984). L’articolo 30 precisa: Per l’esercizio delle proprie
competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le Regioni
possono avvalersi, in tutto o in parte, delle Uu.Ss.Ll., facendosi completamente
carico del relativo finanziamento. Sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale
gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-
assistenziali. Le Uu.Ss.Ll. tengono separata contabilità per le funzioni di tipo
socio-assistenziale ad esse delegate”. E’ un primo passo verso la realizzazione
dei Progetti-Obiettivi da realizzare anche mediante l’integrazione funzionale e
operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali.
245. 1984 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio
1984. Indirizzi e coordinamento della attività amministrativa delle Regioni in
materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di
qualificazione funzionale del personale dei Presidi che erogano prestazioni di
diagnostica di laboratorio.
246. 1984 – Decreto Ministeriale del 16 febbraio 1984. Interventi in materia
di tutela sanitaria dell’attività dei pugili professionisti.
247. 1984 – Accordo Santa Sede e Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984.
Il 18 febbraio 1984 è siglato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana un
Accordo che modifica il Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929. In
particolare nell’articolo 11 è specificato che la Repubblica Italiana assicura che
l’appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la
degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza
negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun
impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle
pratiche di culto dei cattolici.
248. 1984 – Sentenza Pretura di Milano del 16 luglio 1984, Cederna.
L’asbestosi è malattia gravissima e nota, nei suoi effetti, da molto tempo; tant’è
che ad essa una disciplina specifica è dedicata anche nel D.P.R. numero
1124/65; poiché l’articolo 21, D.P.R. 303/56 impone l’adozione dei mezzi
oggettivi di protezione a fronte del rischio generale di aspirazione di polveri di
qualsiasi specie, è comunque irrilevante l’assunto attinente ad una pretesa
ignoranza circa l’esatta potenzialità lesiva della polvere di amianto;
l’ignoranza, comunque non ammissibile, atterrebbe ad ogni modo al diritto e
non al fatto (fattispecie di omicidio colposo, ndr). (Fonti: Riv. Giur. Lav.,
1984, IV, 486).
249. 1984 – D. P. R. numero 821 del 7 settembre 1984. Attribuzioni del
personale non medico addetto a presidi, servizi e uffici delle Unità Sanitarie
Locali.
250. 1984 – Legge numero 752 dell’8 novembre 1984. Riconoscimento di
titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti
ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le
quali non sia richiesta la laurea. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero
311 del 12 novembre 1994. Testo aggiornato al 28 settembre 2005.
251. 1984 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre
1984. Atto di “Indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle
Regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione
strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che
erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio”.
252. 1984 – Delibera CIPE del 20 dicembre 1984. Linee di indirizzo per le
Regioni per la quantificazione del numero di infermieri per abitante e per
l’attività ospedaliera. Gestione delle Risorse Umane.
253. 1985 – Legge Regionale numero 65 del 30 maggio 1985. Piano
Regionale sangue e plasma per il triennio 1985-1987. BURL numero 22 del 3
giugno 1985, 4° Supplemento Ordinario.
254. 1985 – Legge numero 595 del 23 ottobre 1985. Norme per la
Programmazione Sanitaria e Piano Sanitario Nazionale 1986/1988 in cui viene
disciplinato il numero di posti letto per abitante. L’articolo 2 della Legge
definisce il “Progetto Obiettivo” e “l’Azione Programmata”. Vengono stabiliti
per tutti i cittadini residenti i criteri per essere assistiti in forma indiretta
all’estero presso centri di altissima specializzazione. Per essere assistiti sono
poste due condizioni: 1) che le prestazioni non siano ottenibili
tempestivamente in Italia; 2) che non siano fornite in forma adeguata alla
particolarità del caso clinico. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 260
del 5 novembre 1985.
255. 1985 – Legge numero 765 dell’ 11 dicembre 1985. Ratifica ed
esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di
compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l’11 aprile 1980.
256. 1985 – Circolare Ministero della Sanità numero 52 del 20 dicembre
1985. “Lotta contro le Infezioni Ospedaliere”. Suggerimenti nella scelta del
Sistema di Sorveglianza delle Infezioni Ospedaliere. La Circolare numero
52/85 afferma che in ogni presidio ospedaliero sia istituita una commissione
tecnica responsabile della lotta contro le Infezioni i cui compiti sono: definire
la strategia di lotta contro le Infezioni Ospedaliere; verificare l’effettiva
applicazione dei programmi di sorveglianza, controllo e la loro efficacia;
curare la formazione culturale e tecnica del personale su tale argomento.
257. 1986 – D.P.R. numero 13 dell’1 febbraio 1986. Personale SSN.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 27 del 3 febbraio 1986.
258. 1986 – Legge numero 41 del 1986. Rimozione barriere architettoniche
nelle strutture pubbliche e nel sistema di trasporto ferroviario.
259. 1986 – D.P.R. numero 131 del 26 aprile 1986. Testo unico dell’imposta
di registro.
260. 1986 – Nel 1986 nasce la Società Italiana di Cure Palliative (SICP).
261. 1986 – Decreto Ministeriale del 16 luglio 1986. Riconoscimento di titoli
abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non
sia richiesta la laurea. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 302 del 31
dicembre 1986. Testo aggiornato al 9 dicembre 2005.
262. 1986 – Carta di Ottawa per la Promozione della Salute. 17-21 novembre
1986. Ottawa Charter for Health Promotion, Ottawa (1986). Emanata durante
la 1^ Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute, questa Carta
vuole stimolare l’azione a favore della Salute per Tutti per l’anno 2000 e oltre,
a partire dal progresso ottenuto grazie alla Dichiarazione sull’Assistenza
Sanitaria Primaria di Alma Ata.
263. 1987 – Decreto Legge numero 166 del 29 aprile 1987. Disposizioni
urgenti in materia sanitaria. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 100 del
2 maggio 1987.
264. 1987 – Sentenza Corte di Cassazione numero 45 del 15 maggio 1987.
Sull’argomento davvero inesauribile della distinzione tra autonomia e
subordinazione; inesauribile soprattutto perché, in ragione dei mutamenti
intervenuti nella realtà organizzativa delle imprese e, più in generale, nella
struttura socio-economica i criteri tradizionali utilizzati dalla giurisprudenza
nel procedimento di qualificazione del rapporto di lavoro sono soggetti ad una
continua revisione, anche perché la stessa summa divisio tra lavoro subordinato
e lavoro autonomo non appare più pienamente idonea a fondare l’impianto
normativo di regolazione dei rapporti di lavoro.
265. 1987 – D.P.R. numero 270 del 20 maggio 1987, articolo 18, Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale per il triennio 1985-
1987 relative al comparto del personale dipendente del SSN.
266. 1987 – Nei principi dell’European Medical Ethics viene scritto che
”eccetto l’emergenza, il medico spiegherà al paziente gli effetti prevenibili e le
conseguenze del trattamento. Egli otterrà il consenso del paziente soprattutto
quando le azioni proposte comportano seri rischi. Il medico non può sostituire
la sua idea di qualità della vita a quella del Paziente”.
267. 1987 – Atto Unico del 1° luglio 1987. Contiene elementi di legislazione
in materia sanitaria.
268. 1987 – Decreto Ministeriale del 25 luglio 1987. Tabella dei simboli di
pericolo.
269. 1987 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, del 5
novembre 1987. Grotti. Compito del preposto non è di sorvegliare
ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi
ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone,
cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente
assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le
disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti
di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente
e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto
non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi
anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro.
270. 1987 – D.M. 21 novembre 1987, n.528, riguardante la “Riformulazione
del regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto
Superiore di Sanità”.
271. 1987 – Sentenza della Corte di Cassazione 87/4515. In tema di colpa
professionale il tirocinante infermiere è titolare di una posizione di garanzia in
relazione alle attività personalmente compiute, nell’osservanza delle direttive e
sotto il controllo del tutore che deve verificarne i risultati fermo restando che,
la sua responsabilità, dovrà in concreto essere valutata in rapporto anche allo
stadio nel quale si trovava il suo iter formativo. In tema di colpa professionale
medica, la responsabilità del medico non può che configurarsi nel quadro
della colpa grave richiamata dall’articolo 2226 del Codice Civile, la quale si
riscontra nell’errore inescusabile il quale trova la propria origine o nella
mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla
professione medica o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica
nell’uso dei mezzi manuali o strumentali che il medico deve essere sicuro di
sapere adottare correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o diligenza
che non devono mai difettare in chi esercita la professione medica. Pertanto
dovendo la colpa professionale del medico essere valutata dal giudice con
larghezza di vedute e comprensione, l’esclusione della stessa trova il suo limite
nella condotta del professionista incompatibile con quel minimo di cultura ed
esperienza che deve legittimamente pretendersi in colui che sia abilitato
all’esercizio della professione medica. In particolare è necessario sottolineare
che in tema di colpa le norme penali non operano alcuna distinzione
quantificatoria, vale a dire che non viene effettuato alcun distinguo tra colpa
grave, colpa meno grave e colpa lieve a differenza di quanto avviene in sede
civile per la colpa professionale ex articolo 2226 Codice Civile. Dunque
l’esistenza dell’elemento psicologico in sede penale può e anzi deve essere
liberamente valutata dal giudice ma, una volta accertato che il giudice l’abbia
ritenuto esistente, il maggiore o minore grado di essa può avere rilievo solo ai
fini e nell’ambito della disciplina penale e mai quindi con efficacia
discriminante. La colpa del medico, che è una delle cosiddette colpe speciali o
professionali proprie delle attività giuridicamente autorizzate perché
socialmente utili anche se rischiose per loro natura, ha come caratteristica
l’inosservanza di regole di condotta, le leges artis, che hanno per fine la
prevenzione del rischio non consentito, vale a dire dell’aumento del rischio. La
prevedibilità consiste nella possibilità di prevedere l’evento che
conseguirebbe al rischio non consentito e necessita di essere commisurata al
parametro del modello dell’agente, dell’homo eiusdem professioni set
condicionis, arricchito delle eventuali maggiori conoscenze dell’agente.
272. 1988 – Circolare Ministero della Sanità numero 8/1988. Lotta contro le
Infezioni Ospedaliere: la Sorveglianza. La Circolare 8/88 riporta la definizione
di Infezione Ospedaliera e Comunitaria, i criteri di selezione dei pazienti da
arruolare negli studi epidemiologici ed alcune definizioni specifiche per la
diagnosi delle infezioni di più comune riscontro. Delinea inoltre alcuni sistemi
di sorveglianza, da adottare in base agli obiettivi prefissati dal Comitato ed alle
risorse disponibili.
273. 1988 – Direttive Ministero della Sanità numero 14 del 15 gennaio 1988.
Disposizioni dirette ad escludere il rischio di infezioni da virus HIV, dettate
anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, del Decreto
Legge 30 ottobre 1987 convertito, con modificazioni, nella Legge numero 531
del 29 dicembre 1987, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.
Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numero 20 del 26 gennaio 1988.
274. 1988 – Circolare Ministeriale del Ministero della Sanità numero 8 del 30
gennaio 1988. Lotta contro le Infezioni Ospedaliere: la Sorveglianza. Tec. Osp.
1988; 9: 144-8.
275. 1988 – Sentenza della Corte Costituzionale numero 179 del 10 febbraio
1988. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
sistema di tutela laddove non viene previsto che l’assicurazione (e, quindi,
l’indennizzo) è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese
nelle tabelle sempreché si tratti di malattie per le quali sia provata la causa di
lavoro. Con tale pronuncia della Corte si è passati, quindi, da un “sistema
chiuso” ad un “sistema aperto”.
276. 1988 – Sentenza della Corte Costituzionale numero 206 del 25 febbraio
1988. L’onere della prova circa l’origine professionale della malattia cadrà sul
lavoratore anche nel caso di malattia presente in tabella, ma denunciata oltre il
periodo massimo di indennizzabilità e la cui insorgenza entro i termini tabellari
non risulti documentata. Ha poi dichiarato illegittimo il comma 2 dell’articolo
135 del D.P.R. numero 1124 del 30 giugno 1965 e ha stabilito che la
manifestazione della malattia professionale coincide con la sua effettiva
verificazione e che la denuncia da parte del lavoratore della malattia
professionale ha rilievo esclusivamente ai fini della decorrenza delle
prestazioni non potendo l’eventuale denuncia tardiva, di per se stessa, privare il
lavoratore dell’indennizzo.
277. 1988 – Adelaide. 2^ Conferenza Internazionale sulla Promozione della
Salute. 5-9 aprile 1988. Adelaide Recommendations on Healthy Public Policy,
Adelaide (1988). Emanate in occasione della 2^ Conferenza Internazionale
sulla Promozione per la Salute, le raccomandazioni individuano come
prioritarie quattro aree chiave di intervento immediato per una politica
pubblica a favore della salute.
278. 1988 – Legge numero 109 dell’8 aprile 1988. Recante misure urgenti per
le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione
della spesa sanitaria.
279. 1988 – D.P.R. numero 141/88. Classificazione, etichettatura e
imballaggio di sostanze pericolose.
280. 1988 – Legge Finanziaria numero 67 del 1988. Prevista la realizzazione
delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
281. 1988 – Nel 1988 nasce l’Associazione Europea per le Cure Palliative
(EAPC).
282. 1988 – D.P.R. numero 175 del 17 maggio 1988 (e successive modifiche
e integrazioni). Attività comportanti rischi di incidente rilevante.
283. 1988 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 224 del 24
maggio 1988. Su Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario, numero 146 del
23 giugno 1988. Attuazione della Direttiva CEE numero 85/374 relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi,
ai sensi dell’articolo 15 della Legge numero 183 del 16 aprile 1987.
284. 1988 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 236 del 24
maggio 1988. Su Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario, numero 152 del
30 giugno 1988. Attuazione della Direttiva CEE numero 80/778 concernente la
qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 15 della
Legge numero 183 del 16 aprile 1987.
285. 1988 – Decreto Ministero dei Trasporti numero 263 del 23 giugno 1988.
L’articolo 6 afferma che la patente di guida non deve essere rilasciata o
confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza
dall’alcol, mentre invece nel caso di dipendenza pregressa spetta alla
competente commissione medica valutare l’opportunità del rilascio o della
conferma della patente, in base ad accertamenti clinici e di laboratorio. Il
Codice Penale dedica gli articoli: 91, 92, 94, 221, 222, 688, 689, 690, 691.
286. 1988 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 7999 del 6
luglio 1988. Il preposto può essere chi esplica le mansioni di caposquadra. Rif.
ISL, numero 2/2000, pagina 6.
287. 1988 – D.P.R numero 395 del 23 agosto 1988. Aspetti normativi per il
diritto alle 150 ore.
288. 1988 – Decreto del 13 settembre 1988 “Determinazione degli standard
del personale ospedaliero” in cui vengono stabiliti dei parametri su concetti più
moderni quali “l’intensità delle cure”. Articolo 4, punto C, comma 2. Si cita
anche che “è necessario che in ogni presidio ospedaliero, o in aggregati
Ospedali di piccole dimensioni, sia istituita una commissione tecnica
responsabile della lotta contro le Infezioni Ospedaliere”. Successivamente
ritenuto illegittimo con Decisione della Corte Costituzionale del 13 giugno
1989 (Sentenza numero 338/1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21
giugno 1989).
289. 1989 – Legge numero 13 del 1989. Eliminazione delle barriere
architettoniche.
290. 1989 – Sentenza Sezioni Riunite numero 602/a del 25 febbraio 1989. La
sottoposizione a particolari misure carcerarie (letto di contenzione) deve
ritenersi rimedio di natura eccezionale di talché, se protratte oltre i limiti
strettamente indispensabili, si pone in violazione di diritti costituzionalmente
garantiti; e pertanto il medico carcerario che consente il protrarsi di tale misura
di contenzione (senza sostituirla con apposita terapia) e che risultava poi
pregiudizievole alla salute del detenuto, risponde del relativo danno che
l’amministrazione della giustizia ha dovuto risarcire alla parte lesa.
291. 1989 – Nel 1989 nasce la Scuola Italiana di Medicine Palliative
(SIMPA).
292. 1989 – Documento della Consulta Nazionale della CEI (Conferenza
Episcopale Italiana) per la pastorale della Sanità. Roma, 1989. “La pastorale
della salute nella Chiesa italiana”.
293. 1989 – Direttiva del Consiglio del Consiglio delle Comunità Europee
numero 89/381/CEE del 14 giugno 1989. Direttiva del Consiglio del 14 giugno
1989 che estende il campo di applicazione delle Direttive 65/65/CEE e
75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari,
ed amministrative relative alle specialità medicinali e che fissa disposizioni
speciali per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani. Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 28 giugno 1989, L.
181/44.
294. 1989 – Sentenza della Corte Costituzionale numero 346 del 14 giugno
1989. Gli anziani disabili che si trovano nella impossibilità di deambulare
senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitano di
un’assistenza continua essendo incapaci di compiere gli atti quotidiani della
vita, a domanda, hanno diritto di percepire un’indennità economica di
accompagnamento.
295. 1989 – Corte Costituzionale. Sentenza numero 338 del 15 giugno 1989.
Sentenza (13 giugno) 15 giugno 1989 n. 338; Pres. Saja - Red. Baldassarre.
Determinazione degli standards di personale ospedaliero. La Corte
Costituzionale dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione
sollevati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dalle Regioni della
Toscana e dell'Umbria nei confronti dell'art. 1 commi 1 e 2, salvo l'inciso « o in
caso di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto » e 3,
nonché dell'art. 6 comma 6 d.m. sanità 13 settembre 1988 (Determinazione
degli standards del personale ospedaliero), in attuazione del d. l. 8 febbraio
1988 n. 27, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 1988 n. 109 (Misure
urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la
razionalizzazione della spesa sanitaria); dichiara che non spetta allo Stato
adottare con il decreto del Ministro della sanità sopra indicato le disposizioni
contenute nell'art. 1 comma 2, limitatamente all'inciso « o in caso di
applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto », nonché
commi 4, 5, 6 e 7; nell'art. 2 commi 1, 2 e 3, limitatamente agli ultimi due
periodi; nell'art. 6 commi 2, 3, 4, 5 e 7; e, conseguentemente, annulla le
suddette disposizioni; dichiara che spetta allo Stato adottare con il d.m. sanità
sopra indicato le disposizioni contenute nell'art. 2 comma 3, limitatamente al
primo periodo; negli artt. 3, 4, 5 e 6 commi 1 e 8. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 21 giugno 1989.
296. 1989 – Direttiva Europea 391/89. Direttiva Quadro.
297. 1989 – Direttiva Europea 654/89. Luoghi di lavoro.
298. 1989 – Direttiva Europea 655/89. Attrezzature di lavoro.
299. 1989 – Direttiva Europea 656/89. Dispositivi individuali di protezione.
300. 1989 – D. P. R. numero 94 del 15 settembre 1989. Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie.
301. 1989 – Decreto Ministero della Sanità del 3 novembre 1989. Ai criteri
della tempestività e adeguatezza (della Legge 595/1985 sull’assistenza
all’estero), si aggiunge la mancata competenza delle strutture di alta specialità
pubbliche e convenzionate ad erogare le prestazioni richieste. Con Decreto
ogni anno devono essere individuate le prestazioni non erogabili dalle strutture
di alta specialità o quelle di loro competenza (articolo 2, comma 2).
302. 1989 – Circolare del Ministero della Sanità numero 33 del 12 dicembre
1989. La riorganizzazione della materia in esame (assistenza all’estero) è
contenuta nella Circolare ministeriale numero 33 del 12 dicembre 1989 che
riguarda le cure nell’ambito della Comunità Europea (ex articolo 22 del
Regolamento CEE numero 1408/1971). Vengono estesi i principi e le
procedure vigenti per l’autorizzazione alle prestazioni in forma indiretta
nell’ambito extracomunitario – contenuti nella Legge 595/1985 e nel Decreto
Ministeriale del 3 novembre 1989 – anche all’assistenza nei Paesi CEE.
303. 1990 – Legge numero 8 del 25 gennaio 1990. Per avere diritto
all’assistenza sanitaria convenzionata per cure urgenti durante un soggiorno
temporaneo in un Paese dell’Unione Europea è necessario disporre del modello
E111 che si richiede all’USL (Regolamenti CEE numero 1408/71 e numero
574/72). Il modello E111 si ottiene presentando una domanda all’USL, in cui si
indica il Paese di destinazione, il periodo e il motivo del soggiorno ed esibendo
il tesserino sanitario e un documento d’identità attestante la cittadinanza
italiana. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 21 del 26 gennaio 1990.
304. 1990 – Legge numero 39 del 28 febbraio 1990. Conversione in Legge,
con modificazioni, del Decreto Legge numero 416 del 30 dicembre 1989,
recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed
apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 49 del 28 febbraio 1990. Testo
aggiornato al 9 dicembre 2005.
305. 1990 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 2684 del 3 aprile
1990. Ha esteso la presunzione legale anche alle tecnopatie che, pur non
menzionate in tabella, possono al pari di quelle tabellate ritenersi tipiche in
base ai dati offerti dalla scienza medica, qualora presentino un quadro che le
caratterizzi come prodotte da un determinato agente patogeno tabellato.
306. 1990 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, del 4 aprile 1990.
Il delegato può essere anche un lavoratore? No; la Suprema Corte di
Cassazione in diverse occasioni ha affermato che non è ipotizzabile una delega
inerente alla sicurezza in capo alla stessa persona beneficiaria della tutela (il
lavoratore), non avendo senso una delega in questo caso visto che il lavoratore
è impossibilitato ad essere nel contempo oggetto e soggetto delle cautele
legislative.
307. 1990 – Legge numero 86 del 26 aprile 1990. Ha apportato, con l’articolo
16, una significativa modifica all’articolo 328 c.p. circa la disciplina dei reati di
rifiuto e omissione di atti d’ufficio. Il nuovo articolo 328 c.p., comma 1, recita
testualmente: “ Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un servizio pubblico, che
indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere
compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei a due anni”. Si tratta
dell’ipotesi di un reato di pericolo, che consiste nel rifiuto di atti qualificati,
cioè atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico,
igiene o sanità, rifiuto che può manifestarsi anche con un mero silenzio, sotto
forma di mancata adozione di un atto dovuto nel termine previsto o nella sua
adozione in tempo non più utile. Il 2° comma dello stesso articolo prevede
invece l’omissione di atti di ufficio, quando il pubblico ufficiale o l’incaricato
di un pubblico servizio, fuori dei casi di cui al precedente comma, non compia
l’atto del suo ufficio e non risponda per esporre le ragioni del ritardo entra
trenta giorni dalla ricezione di una richiesta in forma scritta da parte di chi vi
abbia interesse.
308. 1990 – Legge numero 107 del 4 maggio 1990. Legge sulle trasfusioni ed
emoderivati. “… Il sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte di profitto;
la loro distribuzione al ricevente è comunque gratuita ed esclude addebiti
accessori ed oneri fiscali …”. Concede all’infermiere la possibilità di effettuare
il prelievo-salasso per la donazione di sangue in presenza del medico e sotto la
sua responsabilità. Invece la trasfusione di sangue e di emoderivati, la
fleboclisi di soluzioni varie (glucosate, saline, ecc.) e l’iniezione endovenosa
devono tuttora essere eseguite materialmente dal medico. Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale numero 108 dell’11 maggio 1990.
309. 1990 – Legge numero 107 del 4 maggio 1990. Disciplina per le attività
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione dei plasma derivati. L’articolo 3 precisa che “il prelievo di sangue
intero è eseguito da un medico o, sotto la sua responsabilità e in sua presenza,
da un Infermiere Professionale”. Non si ritiene che tale disposizione
sopravviva all’ondata abrogatrice delle norme mansionariali in quanto nata,
essa stessa, come deroga al mansionario dati gli angusti limiti riconosciuti
all’Infermiere dal D.P.R. 225/1974. Il prelievo in questione era, ovviamente, da
riferirsi esclusivamente al salasso per la donazione. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 108 dell’11 maggio 1990.
310. 1990 – Legge Regionale numero 61 del 18 maggio 1990. Secondo Piano
Regionale sangue e plasma per gli anni 1990-1992. BURL numero 20 del 18
maggio 1990, estratto dal 4° Supplemento Ordinario.
311. 1990 – Legge 135 del 5 giugno 1990. Programma di interventi urgenti
per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS. Finanziamento a regime per il
potenziamento dei presidi multizonali delle MST. In tema di AIDS ha esteso
anche al domicilio del paziente con AIDS una serie di attività prima consentite
all’infermiere solo in ambito ospedaliero. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
numero 132 dell’8 giugno 1990.
312. 1990 – Legge 142 dell’8 giugno 1990 avente per oggetto “Ordinamento
delle autonomie locali”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 42 del 12
giugno 1990.
313. 1990 – Legge numero 162 del 26 giugno 1990. Con tale Legge, poi
confluita nel Testo Unico emanato con DPR numero 309 del 9 ottobre 1990, il
Parlamento modifica la normativa del 1975 sancendo il principio della
punibilità del possesso e dell’uso do droga per un utilizzo personale e
prevedendo un più accentuato intervento pubblico con finalità di prevenzione e
di recupero sociale degli stati di tossicodipendenza.
314. 1990 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, numero 10272 del 13
luglio 1990. Il preposto non può limitarsi a disporre ma deve pretendere
l’osservanza delle disposizioni prevenzionistiche avvalendosi di tutti i poteri
coercitivi e disciplinari a sua disposizione (articolo 4, 1° comma, lettera c),
DPR numero 547/1955; articolo 590, 1°, 2°, 3° comma Codice Penale), ad
esempio, per far utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Rif. DPL
numero 39/1990.
315. 1990 – D.P.R. numero 384 del 1990. La Cartella Infermieristica viene
riconosciuta come atto pubblico in senso lato, in quanto redatta da incaricato di
pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni. Profilo/mansioni attribuite
all’OTA.
316. 1990 – Direttiva Europea 269/90. Movimentazione manuale dei carichi.
317. 1990 – Direttiva Europea 270/90. Videoterminali.
318. 1990 – Direttiva Europea 394/90. Agenti cancerogeni.
319. 1990 – Direttiva Europea 679/90. Agenti biologici.
320. 1990 – Legge numero 241 del 7 agosto 1990. Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Modificata ed integrata dalla Legge numero 15 dell’11 febbraio 2005.
321. 1990 – Legge numero 198 del 1990. Ha notevolmente esteso la
possibilità di effettuare trapianti di organo.
322. 1990 – Legge numero 232 del 7 agosto 1990 (art. 9 T.U.). Riguardante la
Polizia di Stato.
323. 1990 – Legge numero 241 del 7 agosto 1990. Nuove norme di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi. Testo aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge
numero 15 dell’11 febbraio 2005. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero
192 del 18 agosto 1990. Testo aggiornato al 7 marzo 2006.
324. 1990 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 285 del 10
settembre 1990. “Regolamento di Polizia Mortuaria”. Articolo 32 (Per il
trasporto di cui all’articolo 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio,
agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento
antiputrefattivo mediante l’introduzione nelle cavità corporee di almeno 500
cc. di Formalina EU dopo che sia trascorso l’eventuale periodo di
osservazione. Negli altri mesi dell’anno tale prescrizione si applica solo per le
salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto
prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto
venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente
articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di
imbalsamazione). Articolo 46 (I trattamenti per ottenere l’imbalsamazione del
cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario
della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all’esercizio
professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di
osservazione. Per fare seguire su di un cadavere l’imbalsamazione deve essere
richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione
di : una dichiarazione di un medico incaricato dell’operazione con
l’indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell’ora in cui
la effettuerà; distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che
escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato). Articolo 47
(L’imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il
metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi
vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le
misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma
degli articoli 6, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica numero
185 del 13 febbraio 1964, in quanto applicabili). Articolo 48 (Il trattamento
antiputrefattivo di cui all’articolo 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da
altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di
osservazione).
325. 1990 – Decreto Ministeriale del 28 settembre 1990. Norme di
protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e
assistenziali pubbliche e private. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero
235 dell’8 ottobre 1990.
326. 1990 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 9
ottobre 1990. Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 255 del 31
ottobre 1990, Supplemento Ordinario. Testo aggiornato al 13 aprile 2007.
327. 1990 – Sentenza Corte di Assise di Firenze del 18 ottobre 1990 (il c.d.
caso Massimo). Il consenso informato è specifico e vincolante. Risponde di
omicidio preterintenzionale il primario chirurgo ospedaliero il quale, nel
sottoporre un’anziana paziente ad intervento operatorio, anziché realizzare la
programmata asportazione transanale di un adenoma villoso, abbia senza
previo consenso e in assenza di necessità ed urgenza terapeutica proceduto
all’asportazione totale addomino-perineale del retto, provocando a due mesi di
distanza il decesso della donna quale conseguenza dell’intervento
estremamente traumatico e cruento.
328. 1990 – Circolare Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5 novembre
1990. Elenco dei lavori pregiudizievoli o gravosi in relazione all’avanzato stato
di gravidanza.
329. 1990 – Sentenza Corte di Cassazione Penale numero 144435 del 6
novembre 1990. “….. in tema di colpa professionale si risponde di omicidio
non soltanto quando si cagioni la morte di un soggetto che avvenga
immediatamente ma anche quando si determini la anticipazione dell’evento
letale …..”.
330. 1990 – Legge numero 341 dell’11 novembre 1990. Terapista della
riabilitazione.
331. 1990 – Legge numero 341 del 19 novembre 1990. Riforma degli
ordinamenti didattici universitari. Prevede la possibilità di istituire corsi per
Diplomi Universitari. Tra i primi ordinamenti ad essere emanati troviamo
quello riguardante il Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche.
Vengono, quindi, istituite le lauree brevi. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
numero 274 del 23 novembre 1990. Testo aggiornato al 15 dicembre 2005.
332. 1990 – Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1990. Nuova definizione
delle malattie infettive sottoposte a denuncia obbligatoria. Sistema informativo
delle malattie infettive e diffusive. Classifica le malattie in quattro classi e
dettaglia le modalità di invio delle notifiche, allegando relativa modulistica.
333. 1990 – Decreto Ministero della Sanità numero 445 del 19 dicembre
1990. In tema di tossicodipendenze, all’articolo 6, afferma che l’assunzione di
farmaci sostitutivi da parte del tossicodipendente può avvenire alla presenza
del medico o dell’infermiere delegato dal medico.
334. 1990 – Decreto del Ministero della Sanità del 27 dicembre 1990.
Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e da emoderivati. Per
quanto riguarda il prelievo per la richiesta di sangue per la determinazione del
gruppo sanguigno e della prova crociata, l’articolo 27 specificava che “il
campione di sangue” … deve essere “firmato dal medico che ha la
responsabilità del prelievo”. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 20 del
24 gennaio 1991.
335. 1991 – Decreto Ministero della Sanità del 15 gennaio 1991. Protocolli
per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emoderivati.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 20 del 24 gennaio 1991.
336. 1991 – Documento ANIPIO del 19 febbraio 1991. “Ruolo, funzioni
dell’Infermiere addetto alla sorveglianza e controllo delle Infezioni
Ospedaliere”.
337. 1991 – Decreto Legge numero 35 del 6 febbraio 1991. Norme sulla
gestione transitoria delle Unità Sanitarie Locali. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 31 del 6 febbraio 1991.
338. 1991 – Legge numero 111 del 4 aprile 1991. Di conversione del Decreto
Legge numero 35 del 6 febbraio 1991 avente ad oggetto: “Norme sulla
gestione transitoria delle UU.SS.LL”.in pratica, optando per un mini-
riformismo, si riesce a realizzare una separazione tra ruolo politico di indirizzo
generale e attività gestionale.
339. 1991 – Sentenza Corte di Cassazione, Sez. V, numero 5248 del 15
maggio 1991. Rossini. La più autorevole dottrina e la giurisprudenza sono
attualmente concordi, nella sostanza, nel ritenere che il criterio fondamentale al
quale ci si deve ispirare, in materia di nesso di causalità, è quello tradizionale
della conditio sine qua non, basato sul principio della equivalenza delle cause.
340. 1991 – Legge numero 176 del 27 maggio 1991. Ratifica della tutela della
salute del minore in esecuzione della Convenzione di New York del 20
novembre 1989.
341. 1991 – Decreto Legislativo numero 178 del 29 maggio 1991.
Recepimento delle Direttive della Comunità Economica Europea in materia di
specialità medicinali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 139 del 15
giugno del 1991.
342. 1991 – Legge 381/91. Disciplina sulle Cooperative Sociali.
343. 1991 – Circolare del Ministero della Sanità 100/SRPS numero 5697/91.
Suggerisce alle Aziende Sanitarie iniziative miranti al miglioramento della
Pubblica Amministrazione come il cartellino identificatore, la segnaletica, la
modulistica e l’istituzione di uffici di informazione e di relazioni con il
pubblico.
344. 1991 – D.M. numero 295 del 1991. Profilo/mansioni attribuite all’OTA.
345. 1991 – Circolare del Ministero della Sanità 100/SRPS numero 5697/91.
Suggerisce alle Aziende Sanitarie iniziative miranti al miglioramento della
Pubblica Amministrazione come il cartellino identificatore, la segnaletica, la
modulistica e l’istituzione di uffici di informazione e di relazione con il
pubblico.
346. 1991 – L’Università apre le porte al “diploma universitario in scienze
infermieristiche”.
347. 1991 – Direttive Ministero della Sanità dell’1 giugno 1991. Direttive
tecniche e promozionali al fine di divulgare le metodologie di riduzione della
trasfusione di sangue omologo.
348. 1991 – Decreto Ministero della Sanità del 7 giugno 1991. Indicazioni
sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 148 del 26 giugno 1991.
349. 1991 – Decreto Ministero della Sanità del 12 giugno 1991. Disposizioni
sull’importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi derivati per uso
terapeutico, profilattico e diagnostico. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 148 del 26 giugno 1991.
350. 1991 – Sundsvall. III Conferenza Internazionale sulla Promozione della
Salute. 9-15 giugno 1991. Sundsvall Statement on Supportive Environments
for Health, Sundsvall (1991). Emanato in occasione della 3^ Conferenza
Internazionale sulla promozione della salute, questo documento identifica
molti esempi e approcci per creare ambienti favorevoli che possono essere
sperimentati da chi definisce le politiche, da chi assume le decisioni operative e
da chi opera nella comunità, nei settori della salute e dell’ambiente.
351. 1991 – Decreto Ministero della Sanità del 18 giugno 1991. Indicazioni
per l’istituzione del Registro Sangue in ciascuna Regione e Provincia
autonoma. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 167 del 18 luglio 1991.
352. 1991 – Legge numero 203 del 12 luglio 1991. Nell’ambito dei
provvedimenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e
buon andamento dell’attività amministrativa, il Parlamento ha convertito il
Decreto Legge numero 152 del 13 maggio 1991 con la Legge numero 203 del
12 luglio 1991. Si tratta di interventi mirati a sanare ogni forma di disfunzione;
a comporre i conflitti; a garantire le Amministrazioni da infiltrazioni criminali
nelle procedure per l’acquisizione di beni o di servizi.
353. 1991 – Sentenza Corte di Cassazione Penale del luglio 1991. “….. nella
ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento, in materia
di responsabilità per colpa professionale sanitaria, al criterio della certezza
degli effetti della condotta si può sostituire quello della probabilità di tali
effetti, anche limitato nel caso di specie al 30% …..”.
354. 1991 – Decreto Ministeriale numero 295 del 26 luglio 1991.
Regolamento dei corsi di qualificazione per l’accesso al profilo professionale
di operatore tecnico addetto all’assistenza in applicazione dell’articolo numero
40, comma 3, del DPR numero 384 del 28 novembre 1990. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 217 del 16 settembre 1991. Testo aggiornato al 15
dicembre 2005.
355. 1991 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 2266 del 30 luglio
1991. La giurisprudenza ha ravvisato la configurazione di tale reato a carico di
alcuni infermieri addetti alla camera mortuaria di un ospedale i quali, violando
i doveri di riservatezza ed imparzialità alla cui osservanza erano tenuti, nella
loro qualità di pubblici impiegati, avevano concordato con determinate imprese
di onoranze funebri di dare a queste ultime, dietro corrispettivo in denaro,
immediata notizia dei decessi.
356. 1991 – Legge Regionale numero 19 del 7 agosto 1991. Disposizioni
attuative del Decreto Legge numero 35 del 6 febbraio 1991 convertito in Legge
numero 111 del 4 aprile 1991. Norme per la gestione transitoria delle USL.
Pubblicata nel B.U.R. numero 32 del 10 agosto 1991, S.O. (Legge abrogata
dall’articolo 1 della Legge Regionale numero 15 del 22 luglio 2002).
357. 1991 – Decreto Legislativo numero 277 del 15 agosto 1991. Attua
specifiche direttive comunitarie relative alla protezione di lavoratori da agenti
inquinanti. Protezione dagli agenti nocivi (abrogato dal TUSL).
358. 1991 – Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1991.
Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l’attivazione dei servizi per
il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 219 del 18 settembre 1991. Testo
aggiornato al 9 dicembre 2005.
359. 1991 – Sentenza della Corte Costituzionale numero 168/1991.
Attuazione immediata di tutte le Direttive CEE (Bollettino Farmaci, Ministero
della Sanità, 1994, 5: 9-10).
360. 1991 – Decreto Ministero della Sanità del 18 settembre 1991.
Determinazione del prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi
sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale. Determinazione dello
schema-tipo di convenzioni fra Regioni e Associazioni e Federazioni di
donatori volontari di sangue. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 232
del 3 ottobre 1991.
361. 1991 – Decreto del Ministero della Sanità del 7 novembre 1991.
Istituzione dell’osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie.
362. 1991 – Sentenza della Pretura di Genova del 13 novembre 1991 – nel
caso di morte per arresto cardiaco di un bambino di nove anni, verificatosi nel
corso di un’operazione di appendicectomia eseguita da una équipe medica
ospedaliera, rispondono di omicidio colposo: a) l’anestesista per aver omesso,
durante la fase preparatoria dell’intervento, di intubare il paziente e di
applicargli il monitor dell’elettrocardiogramma, in violazione di regole di
condotta dettate da precisi codici deontologici e dalla miglior letteratura
medica con riguardo agli interventi d’urgenza; b) il primario anestesista,
intervenuto successivamente in via d’ausilio, per aver fatto interrompere anzi
tempo il massaggio cardiaco con una decisione frettolosa ed inconsulta,
quando i segni del decesso erano ancora dubbi; c) i tre chirurghi per aver
omesso, constatatane l’affrettata ed inconsulta desistenza, di sostituirsi ai due
anestesisti non potendo ignorare, alla stregua del necessario corredo
professionale di ogni medico anche generico, che la pratica rianimatoria del
massaggio cardiaco avrebbe dovuto essere protratta per un tempo non inferiore
alla mezz’ora ed essere accompagnata da idonea terapia farmacologica cardio-
stimolante. In Foro Italiano, 1992, II, 586.
363. 1991 – Legge numero 412 del 30 dicembre 1991. Articolo 4, “Assistenza
sanitaria”. Le Regioni devono ristrutturare la rete ospedaliera operando le
trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti e le disattivazioni necessari
per conseguire il raggiungimento di parametri indicati dalla stessa Legge.
364. 1992 – Decreto Ministero della Sanità del 27 gennaio 1992.
Trasferimento dei centri trasfusionali della Croce Rossa Italiana, ivi compreso
il Centro Nazionale Trasfusione Sangue, alle strutture sanitarie indicate dalla
Regione competente. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 33 del 10
febbraio 1992.
365. 1992 – Decreto Ministeriale del 28 gennaio 1992. Obbligo schede di
sicurezza (recepimento direttive 88/379/CE e 91/155/CE)
366. 1992 – Legge numero 104 del 5 febbraio 1992. “Legge – quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”. Ai
sensi degli articoli 7 e 34 della Legge gli anziani disabili hanno diritto di
ricevere gratuitamente le protesi e gli ausili di cui hanno bisogno e poi
l’informazione e l’assistenza necessaria al loro uso. Testo vigente dopo le
ultime modifiche introdotte dalla Legge numero 53 dell’8 marzo 2000 e dal
Decreto Legislativo numero 151 del 26 marzo 2001. Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale numero 39 del 17 febbraio 1992.
367. 1992 – Legge numero 175 del 5 febbraio 1992. Norme in materia di
pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni
sanitarie. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 50 del 29 febbraio 1992.
Testo aggiornato al 15 dicembre 2005.
368. 1992 – Il 7 febbraio 1992 viene sottoscritto il Trattato di Maastricht.
Entrerà in vigore il 1° novembre 1993 con specifica competenza in materia di
Sanità Pubblica.
369. 1992 – Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1992. Modificazione ai
modelli dei diplomi di infermiere professionale e di assistente sanitario, nonché
del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 95 del 23 aprile 1992. Testo
aggiornato al 9 dicembre 2005.
370. 1992 – Legge numero 210 del 25 febbraio 1992. Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 55 del 6 marzo 1992. Testo
aggiornato al 16 marzo 2007.
371. 1992 – Legge numero 257 del 27 marzo 1992. Dismissione dell’amianto.
372. 1992 – DPR del 27 marzo 1992. Atto di indirizzo e coordinamento alle
Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.
Relativo all’organizzazione dei servizi di emergenza che consente
all’infermiere un campo di attività che spazia dalla somministrazione per via
diretta di iniezioni endovenose o di fleboclisi e di manovre atte a salvaguardare
le funzioni vitali sulla base di protocolli precedentemente stabiliti. In
particolare l’articolo 7 stabilisce che “l’Ospedale sede di Pronto Soccorso deve
assicurare oltre agli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza compatibili
con le specialità di cui è dotato, almeno il primo accertamento diagnostico,
clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla
stabilizzazione del paziente, nonché garantire il trasporto protetto”. E’ a carico
del SSN anche il trasferimento tra sedi ospedaliere disposto da un ospedale
verso un altro in grado di fornire prestazioni specializzate, una volta che il
paziente sia stato sottoposto agli interventi necessari alla sua stabilizzazione,
come previsto nella Carta dei Servizi Pubblici Sanitari del 1996. Viene anche
introdotto in Italia il numero unico telefonico nazionale – il “118” – per
garantire ai cittadini nelle situazioni di emergenza uno strumento rapido di
assistenza (evitando inutili “giri” tra gli ospedali). Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 76 del 31 marzo 1992. Testo aggiornato al 15 dicembre 2005.
373. 1992 – Decreto del Ministro della Sanità del 31 marzo 1992.
Modificazioni al modello di diploma di vigilatrice dell’infanzia e al modello di
certificato di abilitazione a funzioni direttive dell’assistenza all’infanzia.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 85 del 10 aprile 1992. Testo
aggiornato al 3 ottobre 2005.
374. 1992 – Circolare numero 500VII/AG3/6274bis del 10 aprile 1992.
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati; Legge numero 210 del 25 febbraio 1992.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 145 del 22 giugno 1992.
375. 1992 – Decreto Ministeriale del 23 aprile 1992. Disposizioni per
l’ammissione ai corsi regionali per l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico e di
odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 142 del 18 giugno 1992.
376. 1992 – Sentenza 5639/92, Sez. V, 13 maggio 1992, Tribunale di Firenze
(caso Massimo). La Suprema Corte, confermando la decisione della Corte
d’Assise d’Appello, ribadisce che “ogni regola in tema di trattamento
terapeutico deve soggiacere al principio del libero consenso del paziente non
potendo ignorare il diritto di ciascuno di privilegiare il proprio stato attuale di
salute in base al comma secondo dell’articolo 32 della Costituzione”.
Pubblicata su Cassazione Penale 1993, pagg. 36 e seguenti, con nota di G.
Melillo, “Condotta medica arbitraria e responsabilità penale”; Rivista Penale
1993, pagg. 42 e seguenti, con nota di E. Pastorino, “Ancora sul consenso del
paziente nel trattamento medico-chirurgico”; Il diritto di famiglia e delle
persone 1993, pagg. 441 e seguenti, con nota di A. Scalisi, “Il consenso del
paziente al trattamento medico”; Rivista Penale 1995, pagg. 1461 e seguenti,
con nota di A. Galanti, “Liceità dell’attività medico-chirurgica: alla ricerca di
un fondamento normativo”.
377. 1992 – Decreto Ministeriale del 15 maggio 1992. Criteri e requisiti per la
codificazione degli interventi di emergenza. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 121 del 25 maggio 1992. Testo aggiornato al 9 dicembre 2005.
378. 1992 – Decreto Ministeriale del 20 maggio 1992. Modificazione ai
modelli dei diplomi di infermiere professionale e di assistente sanitario, nonché
del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 122 del 26 maggio 1992. Testo
aggiornato al 9 dicembre 2005.
379. 1992 – Comitato Nazionale per la Bioetica. Informazione e consenso
all’atto medico. Parere del 20 giugno 1992.
380. 1992 – Circolare Funzione Pubblica numero 90543/7/488 del 26 giugno
1992. Applicazione degli articoli 22 e 33 della Legge Quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge numero 104
del 5 febbraio 1992). Criteri illustrativi. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
numero 167 del 17 luglio 1992.
381. 1992 – D. P. R. numero 352 del 27 giugno 1992. Regolamento per la
disciplina delle modalità di esercizio dei casi di esclusione del diritto di
accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’articolo 24, comma 2
della Legge numero 251 del 7 agosto 1990 recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
382. 1992 – Sentenza della Pretura di Pordenone del 7 luglio 1992, Virga.
Perché l’omissione dell’azione impeditiva possa essere equiparata alla causa
dell’evento, occorre che la stessa sia conditio sine qua non dell’evento
medesimo e che quest’ultimo sia prevedibile; la verifica si effettua con un
procedimento ex post di eliminazione mentale dell’omissione dagli antecedenti
dell’evento, per cui il rapporto casuale sussiste qualora la sostituzione
(dell’omissione) con l’azione impeditiva doverosa consenta ragionevolmente
di escludere la verificazione dell’evento lesivo (in applicazione dei predetti
principì è stato, nella specie, escluso il rapporto causale tra l’omissione di
misure atte ad impedire la diffusione di vapori e polveri e il manifestarsi di un
“mesotelioma alla pleura” in un lavoratore esposto all’aspirazione di polvere di
amianto in quantità trascurabile). (Fonte: Foro It., 1992, II, 720).
383. 1992 – Decreto Ministeriale del 20 agosto 1992. Approvazione della
tariffa dell’imposta di bollo Decreto Legislativo numero 502 del 30 dicembre
1992 così come modificato anche dal D. Lgs. Numero 229 del 19 giugno 1999.
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della
Legge numero 421 del 23 ottobre 1992 (Articolo 3, c, 1 ter). Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 196 del 21 agosto 1992, Supplemento Ordinario
numero 106. Testo aggiornato al 15 dicembre 2005.
384. 1992 – Circolare del Ministero della Sanità del 24 agosto 1992 per la
Tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori.
385. 1992 – Consiglio di Stato. Sezione V. numero 911 del 30 settembre
1992. “Lo svolgimento da parte di una puericultrice delle mansioni di
infermiere professionale non determina l’acquisizione dello status relativo alla
qualifica superiore della quale si espletano le funzioni”.
386. 1992 – Decreto del Presidente della Regione Lombardia numero 11265
del 15 ottobre 1992. Determinazione rimborso quote associative per donazione
di sangue e plasma alle Associazioni di donatori volontari di sangue.
387. 1992 – D. P. R. del 20 ottobre 1992. Atto di indirizzo e coordinamento
alle Regioni per l’attivazione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli
ospedali, articolo 6. Prestazioni specialistiche e farmaci.
388. 1992 – Il sistema dell’emergenza è regolato dal D.P.R. numero 467600
del 1992 che garantisce una centrale operativa cui è collegato il numero
telefonico 118 cui pervengono tutte le richieste di soccorso. In tale contesto gli
infermieri svolgono un ruolo fondamentale in quanto, essendo preposti alla
ricezione delle chiamate, sono chiamati a valutare velocemente i segni e i
sintomi e predisporre un’azione immediata, coordinando eventualmente e
contemporaneamente la propria equipe. Le decisioni da adottare in base alle
valutazioni delle condizioni del paziente sono: destinazione del malato,
modalità di trasporto e codice di gravità. E’ chiaro che tale attività richiede che
l’infermiere, con specifica preparazione in tale settore, segua il protocollo
deciso dal medico responsabile della centrale operativa ed abbia il supporto di
medici con esperienza nell’emergenza.
389. 1992 – Legge numero 421 del 23 ottobre 1992, articolo 1. Delega al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
Sanità, di Pubblico Impiego, di Previdenza e di Finanza Territoriale. Riordino
della disciplina in materia sanitaria. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero
257 del 31 ottobre 1992, Supplemento Ordinario numero 118. Testo aggiornato
al 15 dicembre 2005.
390. 1992 – Decreto Ministeriale del 28 ottobre 1992. Disposizioni per
l’ammissione ai corsi regionali per l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico e di
odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 266 del 11 novembre 1992.
391. 1992 – Decreto Legislativo numero 475 del 4 dicembre 1992. Dispositivi
di protezione individuali (DPI) … per l’espletamento “in sicurezza”
dell’attività di varie figure professionali. In attuazione della Direttiva Europea
89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989.
392. 1992 – Decreto Legislativo numero 507 del 14 dicembre 1992 in materia
di “Attuazione della Direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili
attivi”.
393. 1992 – D.P.R. del 24 dicembre 1992. Nel D.P.R. si specifica che i
soggetti assistibili dal Servizio Sanitario Nazionale si suddividono in cittadini
italiani e cittadini stranieri. Con riferimento agli stranieri è necessario
distinguere tra coloro i cui Paesi sono membri dell’Unione Europea e gli
extracomunitari.
394. 1992 – Decreto Ministeriale del 28 dicembre 1992 e successive
integrazioni. Approvazione del Nomenclatore-Tariffario delle protesi dirette al
recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi
dell’articolo 24 della Legge numero 104 del 5 febbraio 1992.
395. 1992 – Decreto Legislativo numero 502 del 30 dicembre 1992 (e
successive modificazioni), articolo 6, comma 3. La formazione per l’accesso
alle professioni sanitarie è esclusivamente di livello universitario e i corsi
pregressi, non riordinati, devono ritenersi soppressi. Pubblicato nel
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 305 del 30 dicembre
1992. (Gazzetta Ufficiale numero 137 del 30 dicembre 1992, Supplemento
Ordinario numero 137). Articolo 8 ter, comma 3 e 4. La prevenzione, che ha il
fine ultimo di ridurre al minimo il numero dei pazienti interessati alle Infezioni
Ospedaliere, nonché di abbattere il relativo costo in termini economici spesso
piuttosto ingenti a carico del SSN, costituisce il momento fondamentale.
Elemento di base è rappresentato dagli interventi cosiddetti di tipo
organizzativo che comprendono la sorveglianza, il controllo, il lavaggio delle
mani, nonché il rispetto di taluni criteri architettonici da soddisfare sia nella
costruzione di nuove strutture ospedaliere sia nella ristrutturazione di quelle già
esistenti, in modo tale da ridurre la contaminazione, facilitare la disinfezione e
costituire zone filtro nei percorsi effettuati sia dai materiali che dai pazienti, in
ottemperanza con quanto previsto dalla normativa nazionale anche in tema di
predeterminazione dei requisiti minimi strutturali per l’esercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private (cfr. articolo 8 ter, comma
3 e 4 del D. Lgs. 502 del 1992; Legge numero 59 del 15 marzo 1997; D.P.R.
del 14 gennaio 1997; D.P.C.M. del 20 gennaio 2000; D.P.C.M. del 1°
settembre 2000) e sia dalla normativa europea (ISO 9000), la quale sancisce
una serie di regole che attengono all’organizzazione ed al coordinamento dei
processi aziendali, ormai agevolmente applicabili anche all’ambito sanitario.
Gli interventi umanitari sono previsti dall’articolo 12, comma 2, lettera c),
come modificato dal Decreto Legislativo numero 517 del 7 dicembre 1993.
Prevede una continuità assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i
giorni della settimana.
396. 1992 – Testo aggiornato del d.lgs. 30 dicembre 1992, numero 502,
estratto articolo 6, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” articolo 6”
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 305 del 30 dicembre 1992,
Supplemento Ordinario numero 137), comprensivo delle modifiche ad esso
apportate dal d. lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. Rientrano le disposizioni per i
corsi universitari e delega al Ministero della Sanità per l’individuazione dei
profili professionali. Aggiornato con D. Lgs. numero 229 del 19 giugno 1999 a
titolo “Norme per la razionalizzazione del SSN, a norma dell’articolo 1 della
Legge numero 419 del 30 novembre 1998”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 305 del 30 dicembre 1992. Il testo del Decreto Legislativo numero
502/1992 (con integrazioni) trovasi nella Gazzetta Ufficiale numero 3 del 7
gennaio 1994 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 4 del 7
gennaio 1994). Testo aggiornato al 9 dicembre 2005.
397. 1992 – Decreto Ministero della Sanità del 30 dicembre 1992. Misure
dirette ad escludere il rischio di infezione da HIV2 da trasfusione di sangue e
somministrazione di emoderivati. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 9
del 13 gennaio 1993.
398. 1993 – D. lgs. numero 29 del 3 febbraio 1993. “Obbligo di ridefinire
l’organico sulla base di criteri relativi alla determinazione dei carichi di
lavoro”. “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell’articolo 2 della Legge numero 421 del 23 ottobre 1992”. Aggiornato con
D. lgs. numero 165 del 30 marzo 2001 a titolo “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
In particolare gli articoli 56 e 57: Disciplina del rapporto, svolgimento di
mansioni superiori, trattamento economico superiore, attribuzione formale
dell’incarico, necessità, mancanza, infondatezza della pretesa di adeguamento
economico.
399. 1993 – Decreto Ministero della Sanità del 12 febbraio 1993.
Individuazione dei Centri di produzione di emoderivati autorizzati alla
stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e
compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 42 del 20 febbraio 1993.
400. 1993 – Decreto Legislativo numero 39 del 12 febbraio 1993. Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a
norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm, della Legge numero 421 del 23
ottobre 1992.
401. 1993 – Decreto Ministeriale del 16 febbraio 1993 (Modifica ed integra il
Decreto Ministeriale del 3 dicembre 1985 e del 20 dicembre 1989). Frasi di
rischio e consigli di prudenza.
402. 1993 – Decreto Ministeriale del 4 marzo 1993. Interventi in materia di
tutela sanitaria nella determinazione dei protocolli per la concessione
dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone con handicap.
403. 1993 – Il 18 aprile 1993 il popolo italiano partecipa al referendum
promosso con il fine di abrogare alcune parti del Testo Unico sulle
tossicodipendenze (DPR numero 309/1990). L’obiettivo dei promotori riesce
per cui è abolito l’espresso divieto dell’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope rimanendo le disposizioni che impongono sanzioni amministrative
per la detenzione/acquisto/importazione per uso personale; è abolita la norma
che attribuiva al Ministero della Sanità il potere di stabilire con decreto i limiti
quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere; è abolito
l’obbligo per i medici di segnalare al servizio pubblico la prestazione di cura o
assistenza in favore di persona tossicodipendente (pur rispettando
l’anonimato).
404. 1993 – Circolare della Funzione Pubblica numero 17 del 27 aprile 1993.
Avente ad oggetto l’articolo 12 del Decreto Legislativo numero 29 del 3
febbraio 1993. Istituzione dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e
disciplina dell’attività di comunicazione di pubblica utilità.
405. 1993 – Decreto Legge numero 139 del 14 maggio 1993 recante:
“Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da
infezione da Hiv e di tossicodipendenti”.
406. 1993 – Circolare Ministero della Salute numero 24 del 24 giugno 1993.
“Circolare esplicativa regolamento di Polizia Mortuaria” approvato con DPR
numero 285 del 1990.
407. 1993 – D. lgs. numero 266/93, “Riordino del Ministero della Sanità a
norma dell’art. 1, comma 1, lettera -h- della legge 421, 23 ottobre 1992”.
408. 1993 – D. lgs. numero 267/93, “Riordinamento dell’Istituto Superiore di
Sanità, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera -h- , della legge 421, 23 ottobre
1992”.
409. 1993 – D. lgs. numero 268/93 (attuato con D.P.R. 441/94),
“Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a
norma dell’art. 1, comma 1, lettera -h- della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
410. 1993 – D. lgs. numero 269/93, “Riordinamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera -h- , della
legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
411. 1993 – D. lgs. numero 270/93, “Riordinamento degli istituti
zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera -h- , della
legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
412. 1993 – Legge numero 222 del 14 luglio 1993. Viene ribadito, per i
soggetti tossicodipendenti, il diritto alla terapia, specificando che il servizio
pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell’interessato di
sottoporsi a programma terapeutico. Ha convertito il Decreto Legge numero
139 del 14 maggio 1993 recante: “Disposizioni urgenti relative al trattamento
di persone detenute affette da infezione da Hiv e di tossicodipendenti”.
413. 1993 – Decreto Ministero della Sanità del 3 agosto 1993. Importante
riferimento normativo nazionale in tema di riabilitazione degli alcolisti.
414. 1993 – Legge numero 301 del 12 agosto 1993. “Norme in materia di
prelievi ed innesti di cornea”.
415. 1993 – Legge numero 271 del 4 agosto 1993. Di conversione Decreto
Legge numero 169 del 5 giugno 1993. Disposizioni urgenti per i lavoratori del
settore dell’amianto.
416. 1993 – Decreto Ministero della Sanità. In base alla Legge Delega
numero 421 del 22 ottobre 1992 sul riordino della Sanità, esonera – lasciandole
alle sole Regioni – la Commissione Centrale, ex Decreto del 3 novembre 1989,
dalle competenze in materia di decisioni su: i presupposti sanitari e la
responsabilità delle spese per le cure all’estero.
417. 1993 – Direttive Ministeriali giugno 1993 dell’1 giugno 1993. Il Buon
Uso del Sangue.
418. 1993 – Con DPR numero 177 del 5 giugno 1993 viene abrogata
parzialmente, a seguito di referendum popolare, la Legge numero 833 del 23
dicembre 1978 (Istituzione del SSN) nella parte in cui affida alle UU.SS.LL. i
controlli in materia ambientale.
419. 1993 – Decreto Legislativo numero 266 del 30 giugno 1993, articolo 5.
Istituzione dell’Agenzia per l’Organizzazione dei Servizi Sanitari Regionali. Il
Ministero della Sanità viene riordinato, a norma di quanto previsto dall’articolo
1, comma I, lettera h), della Legge numero 421 del 23 ottobre 1992.
420. 1993 – Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legislativo numero 269 del
30 giugno 1993 gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Perseguono finalità di ricerca nel
campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi
sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura. Hanno personalità giuridica
di diritto pubblico o di diritto privato. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli
Istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione,
assoggettati alla disciplina per questi prevista, compatibilmente con le finalità
peculiari di ciascun Istituto.
421. 1993 – In base all’articolo 1 del Decreto Legislativo numero 270 del 30
giugno 1993 gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono dotati di autonomia
amministrativa, gestionale e tecnica. Operano come strumenti tecnico-
scientifici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, per le materie
di rispettiva competenza e svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale
veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità
dei prodotti di origine animale.
422. 1993 – Legge numero 259 del 14 luglio 1993. Ratifica ed esecuzione
della Convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale fatta ad
Ottawa il 28 maggio 1988.
423. 1993 – Circolare del Ministero dell’Interno Miacel numero 9 (93).
Certificazione della buona condotta. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
numero 180 del 3 agosto 1993. Testo aggiornato al 15 dicembre 2005.
424. 1993 – Legge numero 537/93 “Finanziaria 1994”.
425. 1993 – Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1994-1996. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 8 del 12 gennaio 1994.
426. 1993 – Direttiva Europea 88/93. Agenti biologici.
427. 1993 – Decreto Legislativo numero 374 dell’11 agosto 1993. Attuazione
dell’articolo 3, comma 1, lettera f), della Legge numero 421 del 23 ottobre
1992, recante benefici per le attività usuranti. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 224 del 23 settembre 1993, Supplemento Ordinario. Testo
aggiornato al 5 ottobre 2005.
428. 1993 – Legge Regionale numero 28 del 15 settembre 1993.
Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Socio-Sanitarie Locali.
Pubblicata sul BURL numero 37 del 18 settembre 1993, 1° Supplemento
Ordinario.
429. 1993 – Decreto Legge numero 381 del 27 settembre 1993. Modifica
dell’articolo 10, comma 3, della Legge numero 107 del 4 maggio 1990,
concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed
ai suoi componenti e per la produzione di plasma derivati. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 228 del 28 settembre 1993.
430. 1993 – Decreto Ministero della Sanità numero 590 dell’8 ottobre 1993.
Regolamento di Attuazione dell’articolo 19, comma 4, della Legge numero 107
del 4 maggio 1990, recante approvazione della tabella di equiparazione delle
qualifiche e dei livelli funzionali del personale dipendente dei centri
trasfusionali gestiti per convenzione con il SSN dalle Associazioni di
volontariato o da strutture private. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero
36 del 14 febbraio 1994.
431. 1993 – Regolamento (CEE) numero 3696/93 del 29 ottobre 1993 del
Consiglio relativo alla Classificazione Statistica dei prodotti associata alle
attività nella Comunità Economica Europea.
432. 1993 – Trattato di Maastricht del 1° novembre 1993. Il Trattato, firmato
il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, precisa che
l’Unione Europea si è dotata di una specifica competenza in materia di Sanità
Pubblica.
433. 1993 – Sentenza Corte di Cassazione Penale numero 10437 del 16
novembre 1993. “….. la ricerca del nesso di causalità tra la condotta
dell’imputato e l’evento è riconducibile ad ….. un sufficiente grado di certezza
…..”.
434. 1993 – Decreto Legislativo numero 470 del 18 novembre 1993.
Disposizioni correttive del Decreto Legislativo numero 29 del 3 febbraio 1993.
435. 1993 – Decreto Ministero della Sanità del 22 novembre 1993.
Aggiornamento del prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi
sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 294 del 16 dicembre 1993.
436. 1993 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezione III, numero 11503
del 22 novembre 1993. Danni al feto e nascituro. Errore medico e
responsabilità ospedale. Col ricovero della gestante l’ente ospedaliero si
obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine
di consentirle il parto ma, altresì, ad effettuare, con la dovuta diligenza e
prudenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato) sì da
garantirne la nascita, evitandogli – nei limiti consentiti dalla scienza (da
valutarsi sotto il profilo della perizia) – qualsiasi possibile danno. La
controparte del contratto rimane sempre la partoriente o, comunque, colui che
lo abbia stipulato ma il terzo, alla cui tutela tende quell’obbligazione
accessoria, non è più il nascituro bensì il nato, anche se le prestazioni debbono
essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita. E’ quindi il soggetto che,
con la nascita, acquista la capacità giuridica, che può agire per far valere la
responsabilità contrattuale per l’inadempimento delle obbligazioni accessorie
cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con
terzi, a garanzia e protezione di un suo specifico interesse, anche se le
prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla sua nascita. Né
può obiettarsi – come si è fatto – che il feto è parte del corpo materno sicchè
non potrebbe ipotizzarsene una tutela riflessa. L’affermazione è, anzitutto,
destituita di fondamento giuridico, dacchè le norme prima esaminate
dimostrano che trattasi, sin dal concepimento, di una entità distinta, tutelata
anche contro gli eventuali attentati che provengano dalla stessa madre (aborto
al di fuori delle ipotesi previste). Da quanto si è detto risulta, soprattutto, che la
tutela riflessa non concerne tanto il feto quanto il nato ed il suo diritto ad essere
e rimanere integro, anche se attraverso le prestazioni da effettuarsi
anteriormente alla nascita.
437. 1993 – Decreto Legge numero 480 del 29 novembre 1993. Modifica
dell’articolo 10, comma 3, della Legge numero 107 del 4 maggio 1990,
concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed
ai suoi componenti e per la produzione di plasma derivati. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 280 del 29 novembre 1993.
438. 1993 – Decreto Legislativo numero 517 del 7 dicembre 1993. Abolisce il
DPR 128 del 27 marzo 1969 (art. 4 comma 10). Modificazioni al Decreto
Legislativo numero 502 del 30 dicembre 1992 recante riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge numero 421 del 23
ottobre 1992. Normativa che prevede il caso di extracomunitario che venga in
Italia per cure nell’ambito dei programmi applicati dalle Regioni ai sensi
dell’articolo 32, comma 15, della Legge numero 449 del 27 dicembre 1997.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 293 del 15 dicembre 1993,
Supplemento Ordinario.
439. 1993 – Decreto Legislativo numero 546 del 23 dicembre 1993.
Disposizioni correttive del Decreto Legislativo numero 517 del 7 dicembre
1993.
440. 1993 – Legge numero 548 del 23 dicembre 1993. Disposizioni per la
prevenzione e la cura della Fibrosi Cistica (articolo 3 – Obblighi delle Regioni;
articolo 5 – Assistenza Ospedaliera e Domiciliare).
441. 1993 – Legge numero 537 del 24 dicembre 1993. “Interventi correttivi di
finanza pubblica”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 303,
Supplemento Ordinario, del 28 dicembre 1993
442. 1993 – Sentenza della Corte Costituzionale numero 58/93. Attribuzione
alle Regioni e alle Aziende Sanitarie le competenze in materia di controlli di
carattere sanitario di cui alla Legge 1204/71.
443. 1993 – L’Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) era un Ente Pubblico non
economico istituito, a seguito della delega conferita al governo con la Legge
numero 537 del 24 dicembre 1993, dal Decreto Legislativo numero 479 del 30
giugno 1994. Il Decreto Legge numero 201 del 6 dicembre 2011 (cosiddetto
Salva ITALIA), convertito con la Legge numero 214 del 24 dicembre 2011 ha
disposto la soppressione dell’INPDAP trasferendo all’INPS le relative
funzioni.
444. 1993 – Legge numero 578 del 29 dicembre 1993. Norme per
l’accertamento e la certificazione di morte. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
numero 5 del 8 gennaio 1994. Testo aggiornato al 5 ottobre 2005.
445. 1994 – Testo Aggiornato del Decreto Legislativo. Testo Aggiornato del
Decreto Legislativo numero 502 del 30 dicembre 1992, recante “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge numero 421
del 23 ottobre 1992”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 4 del 7
gennaio 1994, Serie Generale.
446. 1994 – Decreto Legge numero 8 del 7 gennaio 1994. Disposizioni
urgenti in materia sanitaria. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 5
dell’8 gennaio 1994.
447. 1994 – Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 12
gennaio 1994. Proroga della dispensazione in farmacia dei medicinali per i
quali il Provvedimento del 30 dicembre 1993 prevede l’uso ospedaliero o la
dispensazione tramite strutture pubbliche. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 10 del 14 gennaio 1994.
448. 1994 – Legge numero 61 del 21 gennaio 1994. Dopo il referendum
popolare che ha abrogato la normativa che affidava alle UU.SS.LL. i controlli
in materia ambientale, il Parlamento Italiano, con Legge numero 61 del 21
gennaio 1994 (di Conversione del Decreto Legge numero 496 del 4 dicembre
1993), ha istituito l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
(ANPA).
449. 1994 – Legge numero 82 del 25 gennaio 1994. Disciplina delle attività di
pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
450. 1994 – Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio
1994. Principi sull’erogazione dei servizi pubblici. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 43 del 22 febbraio 1994. Testo aggiornato al 15 dicembre
2005.
451. 1994 – Testo Coordinato. Testo del Decreto Legge numero 480 del 29
novembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 280 del 29
novembre 1993, Serie Generale), coordinato con la Legge di Conversione
numero 63 del 28 gennaio 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 22
del 28 gennaio 1994, Serie Generale), recante “Modifica dell’articolo 10,
comma 3, della Legge numero 107 del 4 maggio 1990, concernente disciplina
per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e
per la produzione di plasma derivati. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 22 del 28 gennaio 1994.
452. 1994 – Legge 63 del 28 gennaio 1994. Conversione in Legge, con
modificazioni, del Decreto Legge numero 480 del 29 novembre 1993, recante
modifica dell’articolo 10, comma 3, della Legge numero 107 del 4 maggio
1990, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma derivati.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 22 del 28 gennaio 1994.
453. 1994 – Provvedimento del Ministero della Sanità-Commissione Unica
del farmaco del 21 febbraio 1994. Disposizioni sulla vendita di alcuni farmaci
indicati nel Provvedimento di riclassificazione del 30 dicembre 1993, come
ospedalieri o come destinati alla distribuzione o dispensazione da parte di
strutture pubbliche. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 45 del 24
febbraio 1994.
454. 1994 – Decreto numero 233 del 22 febbraio 1994. Regolamento
dell’Agenzia per l’Organizzazione dei Servizi Sanitari Regionali adottato dal
Ministero della Sanità in concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica.
455. 1994 – Decreto Legge numero 137 del 28 febbraio 1994. Disposizioni
urgenti in materia di farmaci. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 49
dell’1 marzo 1994.
456. 1994 – D.M. numero 233/94, “Regolamento per la organizzazione, il
funzionamento e la disciplina delle attività della Agenzia per i servizi sanitari
regionali”.
457. 1994 – Decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1994.
Approvazione del Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1994-1996.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 171 del 23 luglio 1994,
Supplemento Ordinario.
458. 1994 – D.P.R. 1 marzo 1994, Atto di intesa tra Stato e Regioni per la
definizione del Piano Sanitario Nazionale relativo al triennio 1994-1996.
459. 1994 – Regione Emilia Romagna, Assessorato Sanità e Servizi Sociali,
Linee Guida delle direttive regionali di attuazione del modello aziendale di
Unità Sanitaria Locale previsto dalla legge di riordino del Servizio Sanitario
Regionale approvato dal Consiglio Regionale il 17 III 1994, (bozza), Bologna,
aprile 1994.
460. 1994 – Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica numero 6 del 23
marzo 1994 “Carichi di lavoro delle amministrazioni pubbliche e dotazioni
organiche delle amministrazioni dello Stato”. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 77 del 2 aprile 1994, S.O. numero 54. Testo aggiornato al 15
aprile 2005.
461. 1994 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, del 23 marzo
1994. Il delegato può essere anche un lavoratore? No; la Suprema Corte di
Cassazione in diverse occasioni ha affermato che non è ipotizzabile una delega
inerente alla sicurezza in capo alla stessa persona beneficiaria della tutela (il
lavoratore), non avendo senso una delega in questo caso visto che il lavoratore
è impossibilitato ad essere nel contempo oggetto e soggetto delle cautele
legislative.
462. 1994 – D.P.R. del 7 aprile 1994. Progetto Obiettivo AIDS 1994-1996
(lettera f). pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 93 del 22 aprile 1994.
463. 1994 – Decreto Presidente della Repubblica del 7 aprile 1994.
Approvazione del Piano per la Razionalizzazione del Sistema Trasfusionale
Italiano per il triennio 1994-1996. Piano Sangue-Plasma Nazionale per il
triennio 1994-1996. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 93 del 22
aprile 1994.
464. 1994 – Decreto Presidente della Repubblica del 7 aprile 1994. Progetto
Obiettivo “Tutela della salute mentale”.
465. 1994 – Il Piano Sanitario Nazionale presentato il 10 dicembre 1980
comincia a diventare realtà operativa solo a partire dal triennio 1994-1996
(Formazione degli operatori, interventi curativi e riabilitativi domiciliari, rete
di servizi). Questo Piano è approvato con DPR del 7 aprile 1994. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 107 del 23 luglio 1994.
466. 1994 – D.P.R. numero 336 del 13 aprile 1994. Regolamento recante
nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura. Il
numero delle tecnopatie è salito a 58 nel settore industriale e a 27 nel settore
agricolo ed è stata adottata una nuova articolazione delle voci delle tabelle,
suddivise in sottovoci il più possibile specifiche, per permettere una più precisa
rilevazione statistica delle malattie e dei loro agenti causali, e per potenziare
quindi il valore delle tabelle stesse ai fini della prevenzione. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 131 del 7 giugno 1994.
467. 1994 – D.M. 15 aprile 1994, “Determinazione dei criteri generali per la
fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa
ed ospedaliera”.
468. 1994 – Circolare del Ministro della Sanità numero 9 del 29 aprile 1994.
“Revisione della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza
epidemiologica”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 110 del 13
maggio 1994.
469. 1994 – D. Lgs. 353 del 2 maggio 1994. Attuazione delle Direttive
numero 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989, numero 89/595/CEE
del Consiglio del 10 ottobre 1989 e numero 90/658/CEE del Consiglio del 4
dicembre 1990 in materia di riconoscimento dei diplomi e svolgimento di
attività di medico, odontoiatra, veterinario, infermiere e ostetrica (Articoli 5 e
6). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 134 del 10 giugno 1994,
Supplemento Ordinario numero 54. Testo aggiornato al 29 novembre 2005.
470. 1994 – D.P.R. numero 487 del 9 maggio 1994. Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni
nei pubblici impieghi. Su Gazzetta Ufficiale numero 185, supplemento
ordinario, del 9 agosto 1994.
471. 1994 – DPR numero 542 del 1994 sulla Tutela della Salute e della
Sicurezza dei Lavoratori.
472. 1994 – Sentenza del Tribunale di Bologna dell’11 maggio 1994,
Buonamici e altri. E’ ravvisabile il reato di omicidio colposo a carico del
preposto e del legale rappresentante di una società, i quali abbiano omesso di
adottare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori
contribuendo così a cagionare la prematura morte di un dipendente, dovuta ad
esposizione ad amianto. (Fonte: Riv. Pen., 1994, 1025 nota di Palladino).
473. 1994 – Legge Regionale 12 maggio 1994, n. 19, “Norme per il riordino
ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”. Atto di intesa tra Stato e Regioni
per la definizione del Piano Sanitario Nazionale relativo al triennio 1994-1995.
474. 1994 – Legge Regionale numero 2 del 1994. Calcolo del fabbisogno del
personale di assistenza.
475. 1994 – Circolare INAIL dell’8 giugno 1994. Nuove tabelle delle malattie
professionali nell’industria e nell’agricoltura.
URL:http://normativo.inail.it/bdninternet/1994/ci1994019.htm
476. 1994 – Decreto Legislativo numero 479 del 30 giugno 1994. Attuazione
della delega conferita dall’articolo 1, comma 32, della Legge numero 537 del
24 dicembre 1993 in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di
previdenza e assistenza. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 178, Serie
Generale, dell’ 1 agosto 1994. Entrata in vigore del Decreto: 16 agosto 1994.
477. 1994 – Il 1° luglio 1994 per le vie di Roma sfilano 50.000 lavoratori
della Sanità (in prevalenza Infermieri) per rivendicare i nuovi profili
professionali.
478. 1994 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 6464
dell’8 luglio 1994. Il medico risponde dei danni conseguenti alla violazione per
negligenza del dovere di una completa informazione. La disposizione
dell’articolo 2236 del c.c., che nei casi di prestazioni che implichino la
soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili, limita la responsabilità
del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, non trova applicazione per
i danni ricollegabili a negligenza o imprudenza, dei quali il professionista,
conseguentemente, risponde anche solo per colpa lieve. Pertanto il medico
risponde dei danni conseguenti alla violazione, per negligenza, del dovere di
informazione del paziente sui possibili esiti dell’intervento chirurgico, al quale
egli è tenuto in ogni caso, e in special modo in quello di interruzione volontaria
della gravidanza, in cui il diritto della paziente all’informazione è
espressamente sancito dall’articolo 14 della Legge numero 194 del 1978 (il
medico ospedaliero non aveva informato la paziente, sottoposta a intervento
abortivo, del possibile esito negativo dell’intervento e della conseguente
necessità di un controllo istologico per l’accertamento di tale esito,
determinando il disinteresse della paziente che solo quando l’intervento
abortivo non poteva essere più ripetuto si è accorta dell’insuccesso e si è
trovata nella necessità di portare a termine la gravidanza indesiderata).
479. 1994 – Sentenza Corte di Cassazione Civile numero 8836 del 1994. Ha
rilevato che l’omissione da parte della Pubblica Amministrazione di qualunque
iniziativa funzionale alla realizzazione dello scopo per il quale l’ordinamento
attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) la espone a
responsabilità extracontrattuale quando dalla violazione del vincolo interno
costituito dal dovere di vigilanza nell’interesse pubblico, il quale è strumentale
ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei
terzi …..
480. 1994 – Regione Emilia Romagna, Assessorato Sanità e Servizi Sociali,
Prime direttive in materia di organizzazione e funzionamento delle Aziende
Unità Sanitarie Locali, ai sensi della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, Bologna, 28
luglio 1994.
481. 1994 – Decreto Ministero della Sanità numero 582 del 22 agosto 1994,
articolo 1. Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la
certificazione di morte in cui si cita che “in conformità all’articolo 2, comma 1,
della Legge numero 578 del 29 dicembre 1993, l’accertamento della morte per
arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico
continuo dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti
primi”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 245 del 19 ottobre 1994.
Testo aggiornato al 15 dicembre 2005.
482. 1994 – Decreto Legge numero 512 del 27 agosto 1994, convertito dalla
Legge numero 590 del 17 ottobre 1994, senza necessità di valutazioni
comparative. Requisiti per la nomina dei direttori generali delle aziende
Uu.Ss.Ll. e delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 1 del citato Decreto.
483. 1994 – D. Lgs. numero 566 del 9 settembre 1994. Modifica e aggiorna il
sistema sanzionatorio in materia delle lavoratrici madri.
484. 1994 – Il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994, numero 739, è un
“regolamento” concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell’infermiere e lo definisce “responsabile dell’assistenza
generale infermieristica” quindi riconosce l’infermiere responsabile
dell’assistenza generale infermieristica e precisa la natura dei suoi interventi,
gli ambiti operativi, la metodologia di lavoro e le interrelazioni con gli altri
operatori. Riconosce le cinque aree della formazione specialistica (Sanità
Pubblica, Area Pediatrica, Salute Mentale/Psichiatrica, Geriatria, Area Critica).
Il profilo disegnato dal Decreto è quello di un professionista intellettuale,
competente, autonomo e responsabile. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 6 del 9 gennaio 1995. Testo aggiornato al 15 dicembre 2005.
485. 1994 – D.P.R. 754/94, “Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Istituto Superiore di Sanità”.
486. 1994 – Decreto del Ministero della Sanità numero 739 del 14 settembre
1994. Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell’infermiere in cui si “individua le principali funzioni
attinenti all’assistenza infermieristica nella prevenzione delle malattie,
nell’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e nell’educazione
sanitaria”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 6 del 9 gennaio 1995.
Testo aggiornato al 15 dicembre 2005.
487. 1994 – Decreto del Ministero della Sanità numero 739 del 14 settembre
1994, articolo 2 (profilo dell’infermiere). “L’assistenza infermieristica
preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale,
educativa …”. Il Ministero della Sanità ha adottato il Regolamento
concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale
dell’infermiere. Inoltre, si precisa che “gli Infermiere sono i responsabili della
corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche-terapeutiche”. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 6 del 9 gennaio 1995. Testo aggiornato al 15
dicembre 2005.
488. 1994 – Decreto del Ministero della Sanità numero 741 del 14 settembre
1994. Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo
profilo professionale del fisioterapista. Su Gazzetta Ufficiale numero 6 del 9
gennaio 1995.
489. 1994 – Legge Regionale Veneto numero 56 del 14 settembre 1994.
Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione
del Decreto Legislativo numero 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della
disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal Decreto Legislativo
numero 517 del 7 dicembre 1993.
490. 1994 – Decreto Ministeriale numero 657 del 16 settembre 1994.
Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle
targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 280 del 30 novembre 1994. Testo aggiornato al 15
dicembre 2005.
491. 1994 – Legge 626 del 19 settembre 1994. Misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro in tutti i settori di
attività privati o pubblici. Sostituisce l’art. 14 (locali di riposo) del DPR
303/56. Attuazione delle Direttive CEE (89/391/CEE – 89/654/CEE –
89/655/CEE – 89/656/CEE – 90/269/CEE – 90/270/CEE – 90/394/CEE –
90/679/CEE – 93/88/CEE – 95/63/CE – 97/42 – 98/24 e 99/38) riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Successive modificazioni dal Decreto Legislativo numero 242 del 19 settembre
1996. Disposizioni modificative dei Decreti Presidenziali 547/1995 sulla
prevenzione degli infortuni e 303/1956 sull’igiene del lavoro. Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale numero 265 del 12 novembre 1994, Supplemento Ordinario
numero 141. Testo aggiornato al 15 dicembre 2005.
492. 1994 – Circolare Ministero della Sanità numero 20 del 30 settembre
1994. Il Ministero ha presentato le Linee Guida per il trattamento della
tossicodipendenza da oppiacei con farmaci sostitutivi. Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale numero 241 del 14 ottobre 1994.
493. 1994 – Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre
1994. Principi per l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni
con il pubblico.
494. 1994 – Decreto del Ministero del Tesoro 20 ottobre 1994, “Schema di
bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliera”.
495. 1994 – Decreto Legge numero 603 del 29 ottobre 1994. Disposizioni
urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di Sanità. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 254 del 29 ottobre 1994.
496. 1994 – Sentenza Corte di Cassazione Civile numero 8836 del 1994. La
responsabilità del Ministero della Salute per danni da contagio trasfusionale
rientra nell’ambito dell’articolo 2043 C.C., escludendola in relazione
all’articolo 2050 C.C., in quanto se la produzione, la commercializzazione e la
distribuzione del sangue possono essere in effetti attività intrinsecamente
pericolose, non altrettanto può dirsi dell’attività esercitata rispetto ad esse dal
Ministero che ricopre gli ambiti di supervisione e di controllo e quindi più
propriamente riconducibili nel più consono ambito del neminem laedere,
fissato dall’articolo 2043 C.C.
497. 1994 – Legge Regionale numero 32 del 3 novembre 1994. Unità
Operativa di Relazioni con il Pubblico ed Integrazioni con il Sociale.
498. 1994 – D.M. 14 dicembre 1994, “Tariffe delle prestazioni di assistenza
ospedaliera”.
499. 1994 – Comunicazione della Commissione-Commissione delle
Comunità Europee. Comunicazione della Commissione relativa alla sicurezza
ed all’autosufficienza del sangue nella Comunità Europea. Pubblicata in COM
(94) 652 final Brussels, 21 dicembre 1994, 23 pp.
500. 1994 – Legge 23 dicembre 1994, n. 724, “Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica”, Finanziaria 1995. Sono state emanate una serie di
norme di carattere generale al fine di delineare un nuovo assetto organizzativo
e funzionale del sistema sanitario.
501. 1994 – Provvedimento del Ministero della Sanità-Commissione Unica
del Farmaco del 28 dicembre 1994. Aggiornamento delle “Note” riportate nel
Provvedimento del 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e
successive modificazioni. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 32 dell’8
febbraio 1995.
502. 1994 – Giunta della Regione Emilia Romagna, Istituzione dei distretti;
verifica di conformità ai sensi della L.R. 19/94 di riordino del Servizio
Sanitario Regionale, Bologna, Delibera del 7 marzo 1995.
503. 1994 – UNI 10384-1:1994 – Norma, esclusivamente italiana, relativa
alla sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri. Impianti e processi di sterilizzazione
dei rifiuti ospedalieri. Requisiti generali.
504. 1995 – Decreto Legislativo numero 100 del 1995. Emanate una serie di
norme di carattere generale al fine di delineare un nuovo assetto organizzativo
e funzionale del sistema sanitario.
505. 1995 – Deliberazione della Giunta Regionale numero 5/63117 del 24
gennaio 1995. Approvazione del documento “Raccomandazioni per le strutture
trasfusionali nell’accettazione della donazione di sangue dedicata”. Pubblicata
nel BURL numero 20 del 16 maggio 1995, 1° Supplemento Ordinario.
506. 1995 – Sentenza Pretura di Torino del 9 febbraio 1995 (depositata il 5
maggio 1995), Barbotto Beraud e altri. Posto che la individuazione dei
destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni
sul lavoro e sull’igiene del lavoro, deve fondarsi sull’effettivo svolgimento di
compiti organizzativi e logistici o sulla competenza a gestire l’impresa, a
prescindere dal ruolo sociale svolto all’interno della stessa e dalla relativa
denominazione, nel caso di morte di un proprio dipendente, avvenuta per
mesotelioma pleurico dopo circa 25 anni dall’esposizione ad amianto, sussiste
la responsabilità per omicidio colposo del datore di lavoro il quale abbia
omesso di adottare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali
necessarie a eliminare o almeno ridurre lo sviluppo e la diffusione, con
conseguente aerodispersione, delle polveri, nonché di curare l’effettivo
impiego di idonei mezzi personali di protezione. ( Fonti: Riv. It. Dir. E Proc.
Pen., 1997, 1447 nota di Piergallini; Foro It., 1996, II, 107). Ancora, si
configura la responsabilità del datore di lavoro, quale garante della tutela della
salute del lavoratore, deceduto a causa di tumore contratto sul luogo di lavoro
per assorbimento di amianto, in caso della mancata adozione di idonee misure
di prevenzione. (Fonte: Riv. Critica Dir. Lav., 1995, 1059 nota di Mariani).
507. 1995 – Decreto Ministeriale del 10 febbraio 1995. Viene costituita la
Commissione per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali
nell’ambito delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
508. 1995 – Decreto Ministeriale del 6 marzo 1995. Tutela della gravidanza e
della maternità anche per le cittadine straniere. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 87 del 13 aprile 1995.
509. 1995 – Decreto Ministeriale del 13 marzo 1995. Interventi in materia di
tutela sanitaria degli sportivi professionisti.
510. 1995 – Decreto Ministeriale numero 183 del 15 marzo 1995.
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale del tecnico di neuro fisiopatologia. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 116 del 20 maggio 1995. Testo aggiornato al 15 dicembre
2005.
511. 1995 – D. Lgs. numero 230 del 17 marzo 1995. Attuazione delle
direttive Euratom ….. in materia di ionizzanti (art. 8 T.U.).
512. 1995 – Decreto Legislativo numero 230 del 17 marzo 1995. Tutela
sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti.
513. 1995 – Legge Regionale numero 15 del 6 aprile 1995. Attuazione della
Legge numero 107 del 4 maggio 1990 di riordino del servizio trasfusionale e
terzo Piano Regionale sangue e plasma per il triennio 1995-1997 della Regione
Lombardia (PRSP 1995-1997). Raggiungimento dell’autosufficienza regionale
di farmaci plasma derivati. Pubblicata nel BURL numero 15 del 10 aprile
1995, 1° Supplemento Ordinario.
514. 1995 – Delibera numero 2254 dell’11 aprile 1995. Atto d’indirizzo alle
AaSsLl per l’attuazione della Legge Regionale 32/94 Area Generale di
Coordinamento Piano Sanitario Regionale: il Servizio e l’Unità Operativa
Relazioni con il Pubblico ed Integrazioni con il Sociale.
515. 1995 – Ministero della Sanità, Circolare << Linee di Guida n. 1/95:
Applicazione del D.M. 14 dicembre 1994 relativo alle “Tariffe delle
prestazioni di assistenza ospedaliera”, con riferimento alla riorganizzazione
della rete ospedaliera ed alle sue relazioni con i presidi e servizi extra-
ospedalieri >> , 12 aprile 1995.
516. 1995 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio
1995 in esecuzione del Decreto Legge numero 163 del 15 maggio 1995
convertito in Legge numero 273/95, che prevede la periodica acquisizione della
valutazione dell’utente circa la qualità del servizio e lo schema generale di
riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari.
517. 1995 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale numero 4385 del
1995. L’infermiere di sala con mansioni di ausilio per l’anestesista deve infatti
verificare il corretto funzionamento dei dispositivi utilizzati per l’intervento
chirurgico e verificare la sterilità dei macchinari. In proposito la Corte di
Cassazione ha ritenuto colpevoli gli infermieri professionali coinvolti in un
caso di “somministrazione nel corso di intervento chirurgico di protossido di
azoto anziché di ossigeno a causa dell’inversione di innesto di tubi portanti i
detti gas, anche se l’inversione è stata fatta materialmente da altri”.
518. 1995 – Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 29
maggio 1995. Aggiornamento delle “Note” riportate nel Provvedimento del 30
dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 128 del 3 giugno 1995.
519. 1995 – Sentenza della Corte Costituzionale numero 416 del 1995.
Vengono stabiliti alcuni principi con riferimento al sistema di accreditamento.
520. 1995 – Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea numero
95/C164/01 del 2 giugno 1995. Sicurezza delle trasfusioni e l’autosufficienza
di sangue nella Comunità Europea. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee N.C. 164/1 del 30 giugno 1995.
521. 1995 – Sentenza del Tribunale di Monza del 7 giugno 1995. “Sul piano
dell’elemento psicologico-normativo della colpa l’ospedale dovrebbe
dimostrare l’esistenza di un fatto positivo determinante in via esclusiva quel
tipo di decorso degli eventi, ovvero di aver usato tutte le cautele necessarie per
evitare il prodursi dello stesso evento …..”.
522. 1995 – Circolare del Ministro della Sanità numero 16 dell’8 giugno
1995. “Revisione della scheda per la notifica dei casi di AIDS in adulti”.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 161 del 12 luglio 1995.
523. 1995 – Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 luglio 1995. Sulla
sicurezza del sangue nell’Unione Europea.
524. 1995 – Decreto Legge numero 263 del 24 luglio 1995. “Contenuti e
modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità nel Servizio
Sanitario Nazionale”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 263 del 10
novembre 1995.
525. 1995 – Direttiva Europea 63/95. Attrezzature di lavoro.
526. 1995 – Decreto Legge numero 362 del 28 agosto 1995. Disposizioni
urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di Sanità. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 202 del 30 agosto 1995.
527. 1995 – Decreto Ministero della Sanità dell’1 settembre 1995. Schema
tipo di convenzione tra le Regioni e le imprese produttrici di dispositivi
emodiagnostici per la cessione di sangue umano ed emocomponenti.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 240 del 13 ottobre 1995.
528. 1995 – Decreto Ministero della Sanità dell’1 settembre 1995.
Costituzione e compiti dei Comitati per il buon uso del sangue presso i presidi
ospedalieri. Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di
servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate,
dotate di frigo emoteche. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 240 del
13 ottobre 1995. Testo aggiornato al 15 dicembre 2005.
529. 1995 – Decreto Ministero della Sanità dell’1 settembre 1995. Linee
Guida per lo svolgimento di attività mirate di informazione e promozione della
donazione di sangue nelle Regioni che non hanno conseguito l’autosufficienza.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 240 del 13 ottobre 1995.
530. 1995 – Decreto Ministero della Sanità dell’1 settembre 1995.
Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi
ospedalieri. Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di
servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate,
dotate di frigoemoteche. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 240 del 13
ottobre 1995.
531. 1995 – Decreto Legislativo numero 489 del 1995. Diritto di assistenza
anche ai cittadini extracomunitari.
532. 1995 – Sentenza Corte di Cassazione Penale numero 9493 dell’8
settembre 1995. Viene rigettato il ricorso contro la condanna per il reato di cui
all’articolo 328 c.p. del medico, di turno presso un Pronto Soccorso, che aveva
visitato un paziente a seguito di infortunio e, senza sottoporlo ad esami
diagnostici pur in presenza di sintomi molto significativi di trauma cranico
complicato, aveva consigliato alla moglie di condurlo con mezzi propri presso
altro ospedale più attrezzato, senza predisporre il trasferimento mediante
ambulanza. La Corte richiama in motivazione l’articolo 14 della Legge numero
128 del 27 marzo 1969 in cui si afferma che “è affidato al medico di guardia il
giudizio sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del malato (sesto
comma); tuttavia il medesimo sanitario non può rifiutare il ricovero, qualora ne
abbia accertata la necessità (ottavo comma)” e, quando manchino i posti letto o
sia comunque impossibile il ricovero presso lo stesso ospedale è lo stesso
medico di guardia che “apprestati gli eventuali interventi di urgenza”, deve
assicurare “a mezzo di propria autoambulanza e, se necessario, con adeguata
assistenza medica, il trasporto dell’infermo in altro ospedale (ottavo comma)”.
533. 1995 – Decreto Ministero della Sanità del 13 ottobre 1995. Disciplina
per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche dell’infezione da HIV.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 101 del 2 maggio 1996.
534. 1995 – Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
dicembre 1995. Divieto di fumare nei locali pubblici.
535. 1995 – Decreto del Ministero della Sanità-Commissione Unica del
farmaco del 18 dicembre 1995. Aggiornamento della nota 37 riportata nel
Provvedimento del 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e
successive modificazioni. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 300 del
27 dicembre 1995.
536. 1995 – Legge 28 dicembre 1995, n. 549, “Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica”, Finanziaria 1996.
537. 1995 – Circolare Ministero della Sanità del 29 dicembre 1995. Decreto
Ministeriale del 1 settembre 1995 riguardante “Disciplina dei rapporti tra le
strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e
private, accreditate e non accreditate, dotate di frigo emoteche”.
538. 1996 – Sentenza Corte di Cassazione numero 326 del 16 gennaio 1996.
Sull’argomento davvero inesauribile della distinzione tra autonomia e
subordinazione; inesauribile soprattutto perché, in ragione dei mutamenti
intervenuti nella realtà organizzativa delle imprese e, più in generale, nella
struttura socio-economica i criteri tradizionali utilizzati dalla giurisprudenza
nel procedimento di qualificazione del rapporto di lavoro sono soggetti ad una
continua revisione, anche perché la stessa summa divisio tra lavoro subordinato
e lavoro autonomo non appare più pienamente idonea a fondare l’impianto
normativo di regolazione dei rapporti di lavoro.
539. 1996 – Linee Guida del Ministero della Sanità del 1° febbraio 1996.
Linee Guida in applicazione di quanto previsto nel Piano Sanitario Nazionale
per il triennio 1994-1996, relativo all’azione programmata: “Prevenzione e
cura delle malattie oncologiche” concernente l’organizzazione della
prevenzione e dell’assistenza in oncologia. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
numero 42 del 20 febbraio 1996. Testo aggiornato al 15 dicembre 2005.
540. 1996 – Legge Regionale Veneto numero 5 del 3 febbraio 1996 (BUR
numero 14/1996). Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1996-1998.
541. 1996 – Decreto Legislativo numero 103 del 10 febbraio 1996.
Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 25, della Legge
numero 335 dell’8 agosto 1995, in materia di tutela previdenziale obbligatoria
dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 52 del 2 marzo 1996. Testo aggiornato al 15
dicembre 2005.
542. 1996 – Sentenza Pretura di Crema del 12 febbraio 1996 (Angele
Hariolf). In tema di omicidio colposo nell’ambito degli infortuni sul lavoro ai
fini dell’accertamento della sussistenza del rapporto di casualità tra la condotta
colposa dell’imprenditore che non abbia adottato, nell’esercizio dell’azienda
dedita a tessitura di amianto le specifiche misure disposte dal D.P.R. numero
303/1956 e la morte del lavoratore causata da asbestosi polmonare per
inalazione di fibre di amianto occorre applicare i principi fondamentali che
stanno alla base della teoria condizionalistica orientata secondo il modello
della “sussunzione sotto leggi scientifiche”. Il giudice, cioè, avvalendosi del
citato modello, ove non disponga di leggi universali, dovrà accertare se la
condotta dell’agente abbia costituito una condizione necessaria all’evento che
senza di essa non si sarebbe verificato con un grado di probabilità valutato
statisticamente alto. Tale giudizio probabilistico deve essere effettuato in base
ai criteri della prevedibilità o dell’evitabilità rapportati alla possibilità
dell’”homo eiusdem professionis et condicionis” di individuare e scegliere
determinate regole di sicurezza. Fonti: Giust. Pen., 1996, II, 376. Riunito a
Pretura Crema 28 febbraio 1995 (inedita) e in parte riformato da Appello
Brescia 30 giugno 1998 (inedita), confermata da Cassazione Penale numero
3567 del 20 marzo 1999 (in banca dati).
543. 1996 – Decreto Ministeriale del 15 febbraio 1996. Approvazione della
modulistica per il controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e
psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 45 del 23 febbraio 1996. Testo aggiornato al
15 dicembre 2005.
544. 1996 – Decreto Legge numero 89 del 26 febbraio 1996. Disposizioni
urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di Sanità. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 49 del 28 febbraio 1996.
545. 1996 – Decreto Legge numero 161 del 1996. Come affermato nel
Decreto, nella prescrizione dei farmaci, specie in caso di reazione avversa,
assume particolare rilievo l’acquisizione del consenso informato da parte del
paziente e l’idoneità della cura rispetto alla malattia (articolo 2, comma 1). Non
convertito in Legge.
546. 1996 – Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno varato, il 29 marzo
1996, un “Programma d’azione comunitario concernente la promozione della
Salute, l’informazione, l’educazione e la formazione sanitaria nel quadro
dell’azione nel campo della Sanità Pubblica per il periodo 1996-2000”.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea numero L96 del
16 aprile 1996.
547. 1996 – Decreto Legge numero 176 del 2 aprile 1996. Disposizioni
urgenti in materia veterinaria e sanitaria. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 78 del 2 aprile 1996. Ratifica nella Gazzetta Ufficiale numero 87 del
13 aprile 1996. Decaduto il 1° giugno 1996 con pubblicazione annuncio nella
Gazzetta Ufficiale numero 128 del 3 giugno 1996.
548. 1996 – Decreto Legge numero 177 del 2 aprile 1996. Disposizioni
urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 78 del 2 aprile 1996. Ratifica nella Gazzetta
Ufficiale numero 87 del 13 aprile 1996. Decaduto il 1° giugno 1996 con
pubblicazione annuncio nella Gazzetta Ufficiale numero 128 del 3 giugno
1996.
549. 1996 – Decreto Legge numero 178 del 2 aprile 1996. Disposizioni
urgenti in materia di personale del settore sanitario. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 78 del 2 aprile 1996. Ratifica nella Gazzetta Ufficiale numero
87 del 13 aprile 1996. Decaduto il 1° giugno 1996 con pubblicazione annuncio
nella Gazzetta Ufficiale numero 128 del 3 giugno 1996.
550. 1996 – Decreto Legge numero 183 del 2 aprile 1996. Misure per la
razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 79 del 3 aprile 1996. Ratifica nella Gazzetta
Ufficiale numero 87 del 13 aprile 1996. Decaduto il 2 giugno 1996 con
pubblicazione annuncio nella Gazzetta Ufficiale numero 128 del 3 giugno
1996.
551. 1996 – Decreto Legge numero 186 del 2 aprile 1996. Proroga della
gestione delle spese realizzate per la ricostruzione post terremoto e norme in
materia di contabilità delle USL. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero
79 del 3 aprile 1996. Ratifica nella Gazzetta Ufficiale numero 87 del 13 aprile
1996. Decaduto il 2 giugno 1996 con pubblicazione annuncio nella Gazzetta
Ufficiale numero 128 del 3 giugno 1996.
552. 1996 – Decreto Legge numero 192 del 12 aprile 1996. Disposizioni
urgenti in materia di ammissione di laureati in Medicina e Chirurgia alle
Scuole di Specializzazione. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 87 del
13 aprile 1996. Decaduto il 12 giugno 1996 con pubblicazione annuncio nella
Gazzetta Ufficiale numero 137 del 13 giugno 1996.
553. 1996 – Circolare del Ministero della Sanità numero 28 del 12 aprile 1996
in cui si precisava che la pratica della iniezione endovenosa era da considerare
“pratica medica” e che poteva in certi ambiti (ospedalieri e assimilabili agli
ospedalieri) essere delegata agli infermieri.
554. 1996 – Decreto Ministero della Sanità del 16 aprile 1996. Individuazione
degli emoderivati salvavita ai quali si applica l’articolo 7, secondo comma, del
Decreto Legge numero 176 del 2 aprile 1996. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 123 del 28 maggio 1996.
555. 1996 – Risoluzione del Parlamento Europeo numero A4-0094/96 del 17
aprile 1996. Comunicazione della Commissione relativa alla sicurezza ed
all’autosufficienza del sangue nella Comunità Europea.
556. 1996 – Decreto Ministero della Sanità numero 142 del 22 aprile 1996.
Procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le specialità
medicinali derivate dal sangue e plasma umani contenenti: immunoglobuline
normali e specifiche, fattori della coagulazione, albumina. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 199 del 26 agosto 1996, Supplemento Ordinario,
Serie Generale.
557. 1996 – Decreto Ministero della Sanità numero 13. Disciplina per le
rilevazioni epidemiologiche e statistiche dell’infezione da HIV. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 101 del 3 maggio 1996.
558. 1996 – Decreto Legge numero 224 del 26 aprile 1996. Disposizioni
urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di Sanità. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 99 del 29 aprile 1996. Decaduto il 28 giugno 1996
con pubblicazione annuncio nella Gazzetta Ufficiale numero 151 del 29 giugno
1996.
559. 1996 – Patto Infermiere-Cittadino. Approvato dal Comitato Centrale
Federazione IPASVI. 12 Maggio 1996.
560. 1996 – Decreto del Ministero della Sanità del 13 maggio 1996.
Disposizioni in materia di aggiornamento dei metodi di produzione e di
validazione di specialità medicinali costituite da emoderivati. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 114 del 17 maggio 1996.
561. 1996 – Decreto Legge numero 280 del 17 maggio 1996 modificato dalla
Legge di Conversione numero 382 del 18 maggio 1996. In base a questa nuova
normativa le Regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto
programmatorio di carattere generale (anche a stralcio del Piano Sanitario
Regionale) provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo
l’utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media
annua, adottando lo standard di dotazione media di 5,5 posti letto per mille
abitanti, di cui l’1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza
post-acuzie, con un tasso di ospedalizzazione del 160 per mille.
562. 1996 – Ministero della Sanità, Circolare, Linee di Guida n. 2/96 del 31
maggio 1996: “Profilo aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari”.
Includono una parte molto importante con riferimento al rapporto pubblico-
privato: l’esternalizzazione dei servizi.
563. 1996 – Linee Guida del Ministero della Sanità del 1° giugno 1996. Linee
Guida elaborate dalla Commissione Oncologica Nazionale, in applicazione di
quanto previsto dal Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1994-1996,
relativo all’azione programmata “Prevenzione e cura delle malattie
oncologiche”, concernenti l’organizzazione della prevenzione e dell’assistenza
in oncologia. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numero 127 del 1° giugno
1996. Testo aggiornato al 15 dicembre 2005.
564. 1996 – Decreto Legge numero 303 del 3 giugno 1996. Misure per la
razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica e disposizioni
urgenti in materia di medicinali.
565. 1996 – Decreto Legge numero 314 dell’11 giugno 1996. Disposizioni
urgenti in materia di ammissione di laureati in Medicina e Chirurgia alle
Scuole di Specializzazione. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 137 del
13 giugno 1996. Legge di conversione numero 403 del 30 luglio 1996
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 181 del 3 agosto 1996. Testo
coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 181 del 3 agosto 1996.
566. 1996 – Conferenza di Ljubljana del 1996 sulla Riforma dell’Assistenza
Sanitaria. 19 giugno 1996.
567. 1996 – Provvedimento del Ministero della Sanità-Commissione Unica
del farmaco del 24 giugno 1996. Aggiornamento della nota 37 riportata nel
Provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e
successive modificazioni. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 148 del
26 giugno 1996.
568. 1996 – Legge numero 382 del 18 luglio 1996 di Conversione del Decreto
Legge numero 280 del 17 maggio 1996. Disposizioni urgenti nel settore
sanitario.
569. 1996 – D.M. 22 luglio 1996, “Prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative
tariffe”.
570. 1996 – Decreto del Ministero della Sanità-Commissione Unica del
farmaco del 2 agosto 1996. Integrazione dei provvedimenti della Commissione
Unica del farmaco del 9 luglio 1996, 12 luglio 1996, 17 luglio 1996 e 24 luglio
1996 recanti “Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell’articolo 1, comma 2
e comma 5, del Decreto Legge numero 323 del 20 giugno 1996. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 186 del 9 agosto 1996.
571. 1996 – Legge numero 419 dell’8 agosto 1996. “Disposizioni per
l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per
l’anno finanziario 1996”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 188 del
12 agosto 1996. Supplemento Ordinario.
572. 1996 – Decreto Legislativo numero 493 del 14 agosto 1996 (Abrogato
dal TUSL). Attua Direttive 92/58/CEE concernente prescrizioni minime per la
Segnaletica di Sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
573. 1996 – Decreto Legislativo numero 494 del 14 agosto 1996. Sicurezza
sul lavoro. Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
574. 1996 – Ministero della Sanità, Circolare << Linee di Guida: la
regolamentazione dell’accesso al Servizio Sanitario Nazionale dei soggetti
erogatori di prestazioni sanitarie (Accreditamento) >>, settembre 1996.
575. 1996 – Parere del Consiglio Superiore di Sanità del 25 settembre 1996.
Consenso informato nella somministrazione di emoderivati utilizzati come
eccipienti, stabilizzanti o diluenti. Lettera Circolare del Ministero della Sanità
del 30 gennaio 1997.
576. 1996 – D.M. 15 ottobre 1996, “Approvazione degli indicatori per la
valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la
personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, il diritto all’informazione,
alle prestazioni alberghiere, nonché l’andamento delle attività di prevenzione
delle malattie”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 14 del 18 gennaio
1997. Testo aggiornato al 15 dicembre 2005.
577. 1996 – Sentenza Corte di Appello di Torino del 15 ottobre 1996
(Barbotto Beraud e altri). L’obbligo di protezione e controllo che grava sul
datore di lavoro va correlato in primo luogo alla legislazione vigente all’epoca
in cui si estrinsecava la presunta condotta colposa e in secondo luogo al
patrimonio di conoscenze tecniche o stato dell’arte a disposizione
dell’imprenditore di buon livello. Gli effetti cancerogenetici dell’amianto erano
conosciuti negli anni 60, durante i quali la vittima fu esposta all’amianto: non
era perciò esigibile dall’imputato un comportamento diverso da quello tenuto.
(Fonti: Riv. It. Dir. E Proc. Pen., 1997, 1448 nota di Piergallini). Ai sensi
ddell’articolo 40, comma 2 c.p. che disciplina il reato omissivo improprio, le
misure di controllo e protezione dei lavoratori che il datore di lavoro è tenuto
ad adottare devono essere correlate alla legislazione vigente nell’epoca in cui si
estinseca la presunta condotta colposa e “al patrimonio di conoscenze tecniche
o stato dell’arte” nel medesimo periodo a disposizione di un imprenditore “di
buon livello”. Essendo per tutti gli anni 60, periodo in cui si è verificata la
presunta condotta colposa, sconosciuti gli effetti cancerogeni dell’amianto,
l’imprenditore che ha utilizzato tale materiale su richiesta dell’ente pubblico
committente, non è imputabile per non avere: informato i lavoratori del rischio
cancro; contingentato i tempi di esposizione; dotato i prestatori di mezzi di
protezione quali i caschi di ventilazione. Nel caso di specie, l’imputato neppure
ha violato, nella forma e nella sostanza, la normativa di cui all’articolo 21 del
D.P.R. numero 303 del 19 marzo 1956, concernente la difesa contro le polveri
poiché ha messo a disposizione degli operai quanto di meglio la tecnica
dell’epoca prevedeva a livello di misura personale, di protezione, mentre non
poteva efficacemente utilizzare un sistema di aspiratori fissi o mobili. (Fonti:
Giur. Piemontese, 1997, 131). L’esistenza di un nesso causale tra attività
lavorativa e malattia in termini di fattore che ha contribuito a determinare
l’evento dannoso (nella specie, esposizione all’amianto), non è sufficiente ad
attribuire al datore di lavoro la responsabilità penale dell’evento, essendo
necessaria l’individuazione dell’elemento soggettivo, che rimane escluso nel
caso in cui il datore di lavoro provi di aver adottato misure di prevenzione
idonee con riferimento alla loro collocazione cronologica, dovendosi a tal fine
considerare la legislazione, le conoscenze ed i mezzi esistenti all’epoca in cui il
lavoratore è stato esposto al fattore morbigeno (Fonti: Orient. Giur. Lav., 1997,
261).
578. 1996 – Decreto Legge numero 536 del 21 ottobre 1996. Misure per il
contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa
per l’anno 1996. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 248 del 22 ottobre
1996. Decreto Legge convertito dalla Legge numero 648 del 23 dicembre
1966, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 300 del 23 dicembre 1996.
Entrato in vigore il 23 ottobre 1996.
579. 1996 – Conclusioni e Raccomandazioni del 25 ottobre 1996. Conclusioni
e Raccomandazioni del Colloquio su “La sicurezza e l’autosufficienza
trasfusionale; un obiettivo per la Comunità Europea”. Adare, Contea di
Limerick, Irlanda, 4-6 settembre 1996.
580. 1996 – Decreto Ministero della Sanità del 5 novembre 1996. Indicazioni
per l’istituzione del registro del sangue e del plasma in ciascuna regione e
provincia autonoma. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 292 del 13
dicembre 1996.
581. 1996 – Decreto Ministero della Sanità del 5 novembre 1996.
Integrazione al Decreto Ministeriale del 1° settembre 1995 concernente la
costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi
ospedalieri. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 292 del 13 dicembre
1996.
582. 1996 – Decreto Ministero della Sanità del 5 novembre 1996.
Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli
emocomponenti tra Servizi Sanitari Pubblici e Privati, uniforme per tutto il
territorio nazionale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 294 del 16
dicembre 1996.
583. 1996 – Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea numero
96/C374/01 del 16 novembre 1996. Strategia per la sicurezza delle trasfusioni e
l’autosufficienza di sangue nella Comunità Europea. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee N.C. 374/1 dell’11 dicembre 1996.
584. 1996 – D. Lgs. numero 624 del 25 novembre 1996. Attua Direttiva
numero 92/91/CEE relativa alla sicurezza dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e Direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a ciclo aperto o sotterraneo.
585. 1996 – D. Lgs. numero 645 del 25 novembre 1996. Recepisce Direttiva
numero 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute
sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (art. 7
– 11 – 12 T.U.).
586. 1996 – Sentenza della Corte di Assise di Firenze del 14 dicembre 1996.
Pres. F. Lombardi – Est. G. Ferrucci. Il reato di abbandono di persona incapace
è configurabile solo quando si verifichi una reale situazione di abbandono
consistente nel lasciare una persona in un determinato luogo senza più
curarsene. Non può configurarsi il reato di abbandono di incapace nel caso di
una paziente ricoverata in una corsia di ospedale e assistita dal personale
infermieristico. L’avere omesso da parte dei medici di somministrare le terapie
idonee ovvero non avere curato adeguatamente le complicanze suppurative
delle lesioni da decubito non indica una situazione di abbandono ma integra gli
estremi dell’omicidio colposo … e negligenza.
587. 1996 – Legge 23 dicembre 1996, n. 662, “Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica”, (Finanziaria 1997).
588. 1996 – D.M. 23 dicembre 1996, “Modelli di rilevazione dei flussi
informativi sulle attività gestionali ed economiche delle Unità Sanitarie Locali
e delle Aziende Ospedaliere”.
589. 1996 – Legge numero 648 del 23 dicembre 1996. La Legge 648/1996
consente di erogare a totale carico del SSN, qualora non esista valida
alternativa terapeutica, previo parere della Commissione Tecnico Scientifica
(CTS) dell’AIFA: medicinali innovativi la cui commercializzazione è
autorizzata all’estero ma non sul territorio nazionale; medicinali non ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica di cui siano disponibili
risultati di studi clinici di fase II; medicinali da impiegare per un’indicazione
terapeutica diversa da quella autorizzata. I medicinali che acquisiscono parere
favorevole dalla CTS vengono inseriti in uno specifico elenco che riporta le
relative indicazioni terapeutiche. L’elenco è predisposto e periodicamente
aggiornato dall’AIFA. La richiesta d’inserimento può essere presentata da
associazioni di malati, da società scientifiche e da organismi sanitari pubblici o
privati. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 300 del 23 dicembre 1996.
590. 1996 – Legge 31 dicembre 1996, n. 675, “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 5 dell’8 gennaio 1997, Supplemento Ordinario.
591. 1996 – Legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 5 dell’8 gennaio 1997,
Supplemento Ordinario.
592. 1996 – UNI EN 724:1996 – Guida all’applicazione delle EN 29001 ed
EN 46001 e delle EN 29002 ed EN 46002 per i dispositivi medici non attivi.
593. 1997 – Sentenza del Tribunale di Milano del 9 gennaio 1997. I contenuti
della responsabilità della struttura per difetto di organizzazione sono suffragati
anche da sentenze per ora, a quanto consta, di merito in conformità con quanto
già delineato dal Tribunale di Monza laddove si dice che “sul piano
dell’elemento psicologico-normativo della colpa l’ospedale dovrebbe
dimostrare l’esistenza di un fatto positivo determinante in via esclusiva quel
tipo di decorso degli eventi, ovvero di aver usato tutte le cautele necessarie per
evitare il prodursi dello stesso evento …”.
594. 1997 – D.P.R. numero 37 del 14 gennaio 1997, “ Approvazione dell’atto
di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private”.
595. 1997 – Decreto Presidente della Repubblica numero 42 del 14 gennaio
1997. Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 42 del 20 febbraio 1997, Supplemento Ordinario. Testo aggiornato al
13 gennaio 2006.
596. 1997 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 364
del 15 gennaio 1997. Il medico non può agire senza il consenso informato che
va esteso a ogni singola fase, alle varie alternative e ai rischi. Nell’ambito degli
interventi chirurgici condotti in “equipe”, il medico non può intervenire senza
il consenso informato del paziente e, se le singole fasi assumono un’autonomia
gestionale e presentano varie soluzioni alternative, ognuna delle quali comporti
rischi diversi, il suo dovere di informazione si estende anche alle singole fasi e
ai rispettivi rischi.
597. 1997 – Decreto Ministeriale numero 69 del 17 gennaio 1997.
Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo
dell’assistente sanitario. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 72 del 27
marzo 1997. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006.
598. 1997 – Decreto Ministeriale numero 70 del 17 gennaio 1997.
Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo
professionale dell’Infermiere Pediatrico. Definizione dei campi di attività e
delle competenze anche per altri venti profili professionali. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 72 del 27 marzo 1997. Testo aggiornato al 13
gennaio 2006.
599. 1997 – Decreto del Ministero della Sanità del 18 gennaio 1997.
Indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie (articolo 14 Decreto
Legge 502).
600. 1997 – Decreto Legislativo numero 52 del 3 febbraio 1997 (Attuazione
direttiva 92/32/CEE poi modificato dal Decreto Legislativo numero 90 del 25
febbraio 1998). Classificazione sostanze pericolose e scheda di sicurezza (VII
modifica a direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967).
601. 1997 – Decreto Legislativo numero 22 del 5 febbraio 1997. Rifiuti
speciali derivanti da attività sanitarie. “Attuazione delle Direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio”.
602. 1997 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, numero 952 del 5 febbraio
1997. Il preposto. Quello che è giuridicamente rilevante è il fatto che si siano
concretamente esercitati poteri di supremazia attraverso ordini e direttive
normalmente osservate da parte dei lavoratori. Rif. DPL numero 13/1997.
603. 1997 – Decreto Legislativo numero 22 del 5 febbraio 1997. Articolo 45.
“Legge Ronchi”. Rifiuti Sanitari.
604. 1997 – Decreto Ministeriale del 7 febbraio 1997. Determinazione dei
criteri di accreditamento provvisorio delle strutture presso le quali attivare i
Diplomi Universitari. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 40 del 18
febbraio 1997. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006.
605. 1997 – Decreto Legislativo numero 44 del 18 febbraio 1997.
Farmacovigilanza. Recepimento delle Direttive della Comunità Economica
Europea in materia di specialità medicinali. Attuazione della Direttiva
93/39/CEE che modifica le Direttive 65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE
relative ai medicinali. Appare severo nelle sanzioni ma, imponendo ai medici
l’obbligo di farmacovigilanza, conferisce ad essi un ruolo importante di
verifica clinica indipendente sulla tollerabilità dei farmaci, utile anche
all’aggiornamento costante di Linee Guida terapeutiche. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 54 del 6 marzo 1997.
606. 1997 – Decreto Legislativo numero 46 del 24 febbraio 1997. Attuazione
della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (emendato con il
Decreto Legislativo numero 37 del 25 gennaio 2010), comma 2°.
607. 1997 – D.M. 25 febbraio 1997, “Determinazione di termini e sanzioni
per eventuali inadempienze degli amministratori delle Unità Sanitarie Locali e
delle Aziende Ospedaliere”.
608. 1997 – D.M. 25 febbraio 1997, n. 75, << Regolamento recante
modificazioni al D.M. 21 novembre 1987, n.528, riguardante la
“Riformulazione del regolamento interno per l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Istituto Superiore di Sanità” per quanto attiene alla
istituzione di un nuovo reparto nel laboratorio di alimenti >>.
609. 1997 – D.M. 27 febbraio 1997, n. 76, “Regolamento recante sostituzione
del regolamento concernente la composizione e l’ordinamento del Consiglio
Superiore di Sanità, adottato con Decreto Ministeriale 21 dicembre 1996, n.
583”.
610. 1997 – Decreto Ministeriale del 28 febbraio 1997. Attività libero-
professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del
Servizio Sanitario Nazionale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 56
dell’8 marzo 1997. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006.
611. 1997 – Legge numero 59 del 15 marzo 1997. La prevenzione, che ha il
fine ultimo di ridurre al minimo il numero dei pazienti interessati alle Infezioni
Ospedaliere, nonché di abbattere il relativo costo in termini economici spesso
piuttosto ingenti a carico del SSN,, costituisce il momento fondamentale.
Elemento di base è rappresentato dagli interventi cosiddetti di tipo
organizzativo che comprendono la sorveglianza, il controllo, il lavaggio delle
mani, nonché il rispetto di taluni criteri architettonici da soddisfare sia nella
costruzione di nuove strutture ospedaliere sia nella ristrutturazione di quelle già
esistenti, in modo tale da ridurre la contaminazione, facilitare la disinfezione e
costituire zone filtro nei percorsi effettuati sia dai materiali che dai pazienti, in
ottemperanza con quanto previsto dalla normativa nazionale anche in tema di
predeterminazione dei requisiti minimi strutturali per l’esercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e sia dalla normativa
europea (ISO 9000), la quale sancisce una serie di regole che attengono
all’organizzazione ed al coordinamento dei processi aziendali, ormai
agevolmente applicabili anche all’ambito sanitario.
612. 1997 – Deliberazione del Senato della Repubblica 3 aprile 1997,
“Istituzione di una Commissione Parlamentare di inchiesta sul Sistema
Sanitario”.
613. 1997 – Sentenza Pretura di Bergamo del 3 aprile 1997 (Covili e altri).
Essendo scientificamente dimostrata la diretta correlazione tra l’esposizione
cumulativa (intensità per durata) del lavoratore ad amianto e l’insorgenza di
asbestosi, sussiste il nesso di causalità tra le condotte antidoverose poste in
essere dagli imputati (consistite nell’aver esposto i dipendenti a concentrazioni
di polveri di amianto superiori ai valori limite e nell’aver omesso di fornire agli
stessi i mezzi di protezione idonei e comunque, anche dopo averli forniti, di
imporne l’effettiva utilizzazione, di effettuare un monitoraggio ambientale
continuo, di informare i lavoratori sui rischi specifici connessi alla loro attività,
nonché di sottoporli a visite mediche periodiche) e la malattia professionale
contratta dalla parte offesa; tale evento dannoso era inoltre pienamente
prevedibile anche in concreto dai direttori dello stabilimento, in virtù della loro
qualifica professionale. Fonti: Foro It., 1998, II, 484 nota di Tramontano.
Riformata da Corte di Appello di Brescia dell’1 febbraio 2000 (inedita),
annullata da Cassazione Penale numero 5716 del 25 settembre 2001 (in banca
dati).
614. 1997 – Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997. Convenzione per la
protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti
dell’applicazione della biologia e della medicina. Convenzione sui Diritti
dell’Uomo e la biomedicina. Riferimenti normativi sul consenso informato al
trattamento sanitario. Modificata con Legge 145/2001.
615. 1997 – Decreto Legge numero 92 del 4 aprile 1997. Modifiche ed
integrazioni alla Legge numero 210 del 25 febbraio 1992 in materia di
indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 79 del 5 aprile 1997.
616. 1997 – Decreto Ministero della Sanità del 24 aprile 1997. Regolamento
per la disciplina dei compiti di coordinamento a livello nazionale delle attività
dei Centri Regionali di Coordinamento e Compensazione in materia di sangue
ed emoderivati.
617. 1997 – Circolare del Ministero della Sanità del 24 aprile 1997. Attività
libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del
Servizio Sanitario Nazionale. Testo aggiornato al 29 novembre 1999.
618. 1997 – Decreto Ministeriale del 28 aprile 1997 (recepimento direttiva
93/21/CEE, riportate anche da ISPELS). Definizioni delle categorie per la
classificazione delle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la
riproduzione.
619. 1997 – D.M. 30 aprile 1997, “Articolazione della Commissione unica del
farmaco in sottocommissioni”.
620. 1997 – D.M. 13 maggio 1997, << Modificazioni al Decreto Ministeriale
22 luglio 1996, recante “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe” >>.
621. 1997 – Legge numero 127 del 15 maggio 1997. Misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
controllo. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto
secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell’articolo 17, comma 14,
della Legge citata.
622. 1997 – Il 15 maggio 1997 nasce a Milano la “Carta dei Diritti dei
Morenti”. Questo documento è stato elaborato dal Comitato Etico presso la
Fondazione Floriani (C.E.F.F.) nel maggio del 1999. Il C.E.F.F. è stato
finanziato ed ospitato dalla Fondazione Floriani dal 1999 al 2005, quando il
Comitato Etico si è evoluto a totale autonomia e indipendenza con la
denominazione di Comitato per l’Etica di Fine Vita (C.E.F.). la Fondazione
Floriani si è adoperata per la massima diffusione del documento non solo
nell’ambito degli studiosi di bioetica e di cure palliative, ma anche tra la
popolazione e le Istituzioni. L’affermazione e la diffusione della Carta dei
Diritti dei Morenti è stato il tema della “II Giornata Nazionale contro la
sofferenza inutile della persona inguaribile – Estate di San Martino” dell’11
novembre 2001 (questo evento è organizzato annualmente dalla Federazione
Cure Palliative che in tutta Italia coordina l’attività di 60 associazioni non
profit per le cura palliative), durante la quale sono state raccolte a sostegno
50.000 firme.
623. 1997 – Direttiva Europea 42/97. Agenti cancerogeni.
624. 1997 – D.M. 11 giugno 1997, “Fissazione dei termini per l’attivazione
dell’attività libero-professionale intramuraria”.
625. 1997 – D. Lgs. 46/97. Legge dello Stato Italiano che recepisce la
Direttiva Europea D.E. 93/42 sulla sterilizzazione quale protezione collettiva
da agenti biologici per l’operatore nelle strutture sanitarie ( come nel D. Lgs.
626/94).
626. 1997 – Provvedimento del Ministero della Sanità – Commissione Unica
del Farmaco del 18 giugno 1997. Aggiornamento della nota 37 riportata nel
Provvedimento del 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e
successive modificazioni. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 145 del
24 giugno 1997.
627. 1997 – D.L. 20 giugno 1997, n. 175, “Disposizioni urgenti in materia di
attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario
Nazionale”, (convertito, senza modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1997, n.
272).
628. 1997 – Legge numero 196 del 24 giugno 1997. “Norme in materia
di promozione dell’occupazione”. (Legge TREU). Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 154 del 4 luglio 1997. Supplemento Ordinario numero 136.
629. 1997 – D. M. numero 274 del 7 luglio 1997. Regolamento di attuazione
degli articoli 1 e 4 della Legge numero 82 (2) del 25 gennaio 1994 per la
disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione.
630. 1997 – Legge Regionale numero 31 dell’11 luglio 1997. Norme per il
riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei
servizi sociali. BURL, 2° Supplemento Ordinario al numero 28 dell’11 luglio
1997.
631. 1997 – Decreto Ministero della Sanità numero 308 del 17 luglio 1997.
Regolamento recante norme per la disciplina dei compiti di coordinamento a
livello nazionale delle attività dei centri regionali di coordinamento e
compensazione in materia di sangue ed emoderivati. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 217 del 17 settembre 1997.
632. 1997 – Dichiarazione di Jakarta per la Promozione della Salute . 21-25
luglio 1997. New Players for a New Era: Leading Health Promotion into the
21st Century, Jakarta (1997). La Dichiarazione emanata durante la 4°
Conferenza Internazionale sulla promozione della salute riflette su quanto è
stato appreso circa l’efficacia della promozione della salute, riesamina i
determinanti della salute e identifica le direzioni e le strategie necessarie per
orientare le sfide della promozione della salute nel 21° secolo.
633. 1997 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 7245 del
23 luglio 1997. Il preposto. Quello che è giuridicamente rilevante è il fatto che
si siano concretamente esercitati poteri di supremazia attraverso ordini e
direttive normalmente osservate da parte dei lavoratori. Rif. DPL numero
37/1997.
634. 1997 – D.P.R. numero 616 del 24 luglio 1997. E’ stabilito che le Regioni
determinano con legge gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi
sociali e sanitari. Questi devono concernere contestualmente la gestione dei
servizi socio-assistenziali e sanitari (articolo 25, comma 2 e 3).
635. 1997 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 404 del 25
luglio 1997. Regolamento recante le modalità per la determinazione delle
piante organiche degli Ordini, dei Collegi Professionali e dell’Ente Autonomo
“La Triennale” di Milano. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 276 del
26 novembre 1997. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006.
636. 1997 – Legge numero 238 del 25 luglio 1997. Modifiche ed integrazioni
alla Legge numero 210 del 25 febbraio 1992 in materia di indennizzi ai
soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 174 del 28 luglio 1997.
637. 1997 – D.M. 31 luglio 1997, “Linee Guida dell’organizzazione
dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del
Servizio Sanitario Nazionale”.
638. 1997 – D.M. 31 luglio 1997, “Linee Guida dell’organizzazione
dell’attività libero-professionale intramuraria per gli aspetti riguardanti il
personale universitario”.
639. 1997 – Decreto Ministeriale del 31 luglio 1997. Linee Guida per la
stipula dei protocolli d’intesa Università-Regioni. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 181 del 5 agosto 1997. Testo aggiornato al 31 gennaio 2006.
640. 1997 – Decreto Ministeriale del 31 luglio 1997. Attività libero-
professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del
Servizio Sanitario Nazionale.
641. 1997 – D. P. C. M. numero 452 del 6 agosto 1997. Regolamento recante
approvazione del capitolato di cui all’articolo 12, comma 1 del D. Lgs.
Numero 39 del 12 febbraio 1993 relativo alla locazione e all’acquisto di
apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d’uso dei programmi.
642. 1997 – Decreto Ministero della Sanità dell’8 agosto 1997. Integrazione
al Decreto Ministeriale del 22 aprile 1996 concernente “Procedure di controllo
e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate da sangue
e plasma umani contenenti Albumina”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 225 del 26 settembre 1997.
643. 1997 – D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo , le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente la disciplina per l’accesso
alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.
644. 1997 – Decreto Legislativo numero 281 del 28 agosto 1997. Con
Provvedimento del 30 ottobre 2014 (vedi!) si realizza l’accordo, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. citato tra il Governo, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le
Comunità Montane sul documento recante : ”Piano Nazionale Demenze –
Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle Demenze”.
645. 1997 – Accordo ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo numero
281 del 28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni
delle risorse vincolate ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34 bis, della Legge
numero 662 del 23 dicembre 1996 per la realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2009.
646. 1997 – Legge numero 285 del 28 agosto 1997. “Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 207 del 5 settembre 1997.
647. 1997 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, del 19 settembre
1997 (Barbotto Beraud). In materia di responsabilità colposa del datore di
lavoro per omesso impedimento dell’evento morte di un proprio dipendente,
l’esigibilità della condotta del datore di lavoro va valutata integrando il
principio della prevedibilità dell’evento, secondo cui è necessario e sufficiente
che il soggetto agente abbia potuto prevedere che adottando le misure imposte
si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute o un danno alla vita, con
quello secondo cui, in tema di operatività dell’articolo 21 del D.P.R. numero
303 del 1956, è a carico del datore di lavoro fornire la prova della ricorrenza di
eventuali circostanze esoneranti dalle precauzioni imposte dalla stessa
disposizione di legge a tutela dell’indagine sul lavoro. Fonti: Indice Pen., 1998,
541 nota di Veneziani. Riv. Critica Dir. Lav., 1998, 489.
648. 1997 – Decreto Ministeriale del 24 settembre 1997. Requisiti d’idoneità
delle strutture per i Diplomi universitari dell’area medica. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 234 del 7 ottobre 1997. Testo aggiornato al 13
gennaio 2006.
649. 1997 – Circolare del Ministero della Sanità numero 12 del 24 settembre
1997. Disciplina la farmacovigilanza in conseguenza del recepimento da parte
del Governo (Decreto Legislativo numero 44 del 18 febbraio 1997) della
Direttiva comunitaria 93/93/CEE. Le nuove norme sanciscono che tutti i
medici sono tenuti a segnalare ogni presunta reazione avversa da farmaci della
quale siano venuti a conoscenza nell’esercizio dell’attività professionale. E
questo obbligo sussiste anche per i medicinali in fase di sperimentazione
clinica. La normativa interessa anche i farmacisti.
650. 1997 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 9374
del 24 settembre 1997. In ospedale in caso di mancato consenso sussiste la
responsabilità dell’ente. Nel caso in cui dall’esecuzione, ancorchè prudente,
diligente e tecnicamente corretta, di un intervento chirurgico o di un
accertamento diagnostico invasivo, derivi un danno o addirittura la morte del
paziente, non informato dai medici, (nella specie dipendenti azienda
ospedaliera) dei rischi gravi per la vita o l’incolumità fisica a cui poteva andare
incontro, al fine di prestare il necessario consenso a procedervi, sussiste la
responsabilità dell’ente, anche nel caso che non sia stato individuato il medico
a cui incombeva tale obbligo.
651. 1997 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 9705 del 6
ottobre 1997. Per un consenso informato valido è necessario che il
professionista informi il paziente dei benefici, delle modalità dell’intervento,
delle eventuali possibilità di scelta tra diverse tecniche operatorie e, infine, dei
rischi prevedibili in sede operatoria, ma ciò non significa che debba addentrarsi
nei dettagli della tecnica prescelta e, quindi, informare il paziente di variazioni
sul piano operativo del programma operatorio, ferma restando la tecnica
concordata.
652. 1997 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 513 del 10
novembre 1997. Referti firmati digitalmente ai sensi delle norme vigenti.
Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma
dell’articolo 15, comma 2, della Legge numero 59 del 15 marzo 1997.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 60 del 13 marzo
1998.
653. 1997 – Decreto del Consiglio Regionale numero VI/742 del 18
novembre 1997. Individuazione di una ulteriore Azienda Ospedaliera ai sensi
dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 502/92. Determinazioni in ordine alle
afferenze di presidi e strutture sanitarie alle ASL e alle Aziende Ospedaliere ex
articolo e, comma 2, della Legge Regionale numero 31 dell’11 luglio 1997
“Norme per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale e sua integrazione con
le attività dei servizi sociali”. BURL, Serie Ordinaria numero 51 del 15
dicembre 1997.
654. 1997 – Sentenza della Corte di Appello di Bologna del 9 dicembre 1997.
Il caso Muccioli. Il delitto di sequestro di persona, commesso in danno di
tossicodipendenti sottoposti in comunità “chiusa” a programmi terapeutici
comprendenti la restrizione della libertà personale, è scriminato dal consenso ai
programmi predetti anticipatamente prestato dal ricoverato all’atto di
ammissione in comunità …, … quando la privazione della libertà non si
protragga oltre il tempo strettamente necessario al recupero del soggetto, e non
venga attuata con modalità tali (ad esempio incatenamento o chiusura in
ambienti indecorosi e malsani) da lederne la dignità di persona umana.
655. 1997 – Legge numero 449 del 27 dicembre 1997. Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica. Per la prima volta nella normativa
sanitaria viene fatto esplicito riferimento all’Appropriatezza. Il legislatore
italiano, adottandone una interpretazione diversa rispetto alle Raccomandazioni
citate, richiama l’Appropriatezza, insieme alla Qualità e alla Accessibilità,
quale uno dei profili rispetto a cui le Regioni e le Aziende Sanitarie e
Ospedaliere sono chiamate ad attivare specifiche azioni di monitoraggio delle
attività ospedaliere.
656. 1998 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, numero 108 del 12 gennaio
1998. Il vero compito del preposto resta quello di assicurarsi, personalmente e
senza intermediazioni, che i lavoratori eseguano le disposizioni di sicurezza
loro impartite. Rif. CED 177370.
657. 1998 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 2277 del
20 gennaio 1998. Responsabilità del preposto di fatto. Rapporto di causalità tra
comportamento colposo del lavoratore per inosservanza di norme
antinfortunistiche e l’incidente verificatosi: occorre l’eccezionalità,
l’imprevedibilità e l’unicità del comportamento. Chiunque, in qualsiasi modo,
abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, deve
considerarsi automaticamente tenuto ad attuare le misure di sicurezza e a
disporre ed esigere che esse siano rispettate. Non assume rilevanza il fatto che
vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso autonomo
titolo, dello stesso obbligo.
658. 1998 – Sentenze del TAR del Lazio numero 2897 e 2898 (decise in
camera di consiglio il 26 gennaio 1998 e depositate il 9 ottobre 1998). Su
ricorso di varie strutture private e ambulatoriali dell’Anisap, hanno annullato il
DPR del 14 gennaio 1997 nella parte in cui dettava norme di indirizzo e
coordinamento degli standard per l’accreditamento in quanto un
provvedimento del genere può essere emanato solo se una legge lo preveda.
Hanno fatto salvo invece il Decreto nella parte in cui ha disciplinato i requisiti
minimi richiesti ai fini dell’autorizzazione a tutte le strutture sanitarie.
659. 1998 – Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1998. Tabelle relative alle
discipline equipollenti previste dalla normativa; Regolamentazione per
l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
Servizio Sanitario Nazionale.
660. 1998 – Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1998. Tabella relativa alle
specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale.
661. 1998 – Sentenza Pretura di Lecce del 4 febbraio 1998. I principi sui quali
si basa la libertà terapeutica di medico e ammalato. L’esercizio della libertà
terapeutica del medico e dell’ammalato deve essere basato sui seguenti
presupposti: 1) necessità terapeutica per particolare gravità della malattia; 2)
inefficacia di terapia consolidata tradizionale; 3) ragionevolezza del tentativo
terapeutico alternativo-innovativo; 4) diretta e responsabile prescrizione del
medico di fiducia; 5) consenso informato del paziente; 6) non dannosità dei
farmaci prescritti, presupposti che sono coerenti con i precetti del codice di
deontologia medica, così deliberati dal Comitato Nazionale per la Bioetica, e
con la funzione sociale del diritto.
662. 1998 – Decreto Legislativo del 17 febbraio 1998 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 39 del 17 febbraio 1998, Serie Generale), convertito
con Legge numero 94 dell’8 aprile 1998 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
numero 86 del 14 aprile 1998, Serie Generale). Disposizioni urgenti in materia
di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia
sanitaria (multi trattamento Di Bella).
663. 1998 – Legge Regionale numero 2 del 26 febbraio 1998. Piano
Regionale Ospedaliero per il triennio 97/99 allegato Q: Direttive per l’adozione
della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari, per la regolamentazione della
partecipazione del cittadino e per la tutela dell’utente; linee di indirizzo per la
formulazione del regolamento di Pubblica Tutela.
664. 1998 – Legge numero 40 del 6 marzo 1998. Disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (cfr. titolo V, capo
I, articoli 32, 33 e 34). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 59 del 12
marzo 1998, Supplemento Ordinario numero 40/L. Disciplina entrata in vigore
il 27 marzo 1998. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006.
665. 1998 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. V, numero 119
del 1998. “ Il ricovero in una casa di cura o in una comunità terapeutica,
frequentemente disciplinate da rigide regole interne comporta, infatti, l’obbligo
di cura e di custodia, gravante su plurimi soggetti (direttore sanitario, medico,
terapeuta, infermiere) ma anche limitazioni all’incapace, le quali liberamente
accettate con un valido consenso o non contrastate da un evidente dissenso,
non sono penalmente apprezzabili ….. non si può pretendere né una
sorveglianza che, per la sua consistenza e per le invasive modalità, costituisca
violazione delle regole generali di rispetto della dignità e della libertà della
persona, né una custodia che travalichi i termini terapeutici e le finalità ed i
tempi del volontario ricovero. ….. Questi principi non comportano un
affievolimento della protezione, ma soltanto una modifica delle modalità di
attuazione ….. l’obbligo di custodia, pur cogente, non può comportare l’uso di
mezzi coercitivi né per imporre la terapia né per protrarre un ricovero non più
necessario. Ciò che è vietato non è soltanto la coercizione in se, ma anche la
coercizione strutturale, relativa all’ambiente che, oggettivamente coattivo per
l’isolamento interno ed esterno, per le strutture e i servizi e l’anacronistico
sistema di sbarramento di porte e finestre ….. la soluzione va individuata
nell’ordinamento giuridico che consente, ricorrendone i presupposti, l’uso
legittimo della forza fisica, quale brevis et modica vis, imposta dalle
circostanze, per un soccorso di necessità, per sottrarre l’incapace al pericolo di
gravi danni.
666. 1998 – Circolare Ministeriale numero 4 del 13 marzo 1998. Misure di
profilassi per esigenze di Sanità Pubblica.
667. 1998 – Decreto Ministero della Sanità del 19 marzo 1998. Disposizioni
concernenti medicinali derivati dal sangue o plasma umano. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 83 del 9 aprile 1998.
668. 1998 – Decreto Ministero della Sanità del 19 marzo 1998.
Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei
medicinali.
669. 1998 – Decreto del Ministero della Sanità del 20 marzo 1998. Viene
prorogato il termine per la revisione dell’elenco delle patologie che possono
trovare reale beneficio dalle cure termali (come da Commissione istituita con
Decreto Ministeriale del 10 febbraio 1995).
670. 1998 – Decreto Legislativo numero 80 del 31 marzo 1998. Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4
della Legge numero 59 del 15 marzo 1997.
671. 1998 – Decreto Legislativo numero 112 del 31 marzo 1998. Con il
Decreto Legislativo numero 112 del 1998 è attuato un conferimento di funzioni
e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in
attuazione di quanto previsto dalla Legge numero 59 del 1997. In particolare,
nel Titolo IV del Decreto succitato (“Servizi alla persona e alla comunità”) è
inserito un articolato (Capo I) che tratta della tutela della salute.
672. 1998 – Decreto Legislativo numero 115 del 31 marzo 1998.
Individuazione di nuovi compiti per l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.
Il Direttore dell’Agenzia stipula con le Regioni appositi contratti per
l’effettuazione delle prestazioni di promozione/consulenza/supporto.
673. 1998 – Circolare del Ministero della Sanità numero DPS X/40/98/1010
del 22 aprile 1998. Vengono esposte precisazioni in ordine alla parità affermata
dall’articolo 32 della Legge 40/1998 riguardante la validità temporale di
iscrizione al SSN evitando di dover procedere al rinnovo annuale ma solo alla
eventuale cancellazione laddove non esistano più i requisiti.
674. 1998 – Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 28 aprile 1998.
Con Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 28 aprile 1998 è stato
sancito un importante principio: è possibile farsi curare in uno qualunque degli
Stati dell’Unione anche senza risiedervi ed essere rimborsati dagli enti
mutualistici del paese di appartenenza. Questo principio prevale sulle
legislazioni nazionali.
675. 1998 – Con il Provvedimento del 7 maggio 1998 la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano ha sancito l’accordo tra Governo, Regioni e Province
autonome sul contenuto delle “Linee Guida del Ministero della Sanità per le
attività di riabilitazione” (Testo delle Linee Guida ripresentato con modifiche il
28 aprile 1998). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 124 del 30
maggio1998.
676. 1998 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, dell’11 maggio
1998 (Calamandrei e altri). In caso di omicidio colposo addebitato a un datore
di lavoro per la morte per mesotelioma di un lavoratore esposto ad amianto, ai
fini della configurabilità della colpa, è sufficiente che fosse prevedibile che
l’indiscriminata esposizione alla polvere di amianto nella lavorazione di tale
sostanza comportava alti rischi di contrarre l’asbestosi, giacchè dipendendo
entrambe le patologie dalla respirazione delle polveri di amianto e
sostanziandosi le misure preventive nella riduzione o eliminazione della
polverosità della lavorazione, non sussiste differenziazione dei rimedi in
quanto questi erano comuni ad entrambe le malattie mortali. Fonti: Foro It.,
1999, II, 236 nota di Guariniello.
677. 1998 – Sentenza del Tribunale di Milano, Sez. VII, numero 5510 del 14
maggio 1998. Il consenso informato è personale e se il paziente è capace di
intendere e di volere il parente non può prendere decisioni in sua vece. (…..)
Un familiare del paziente, per quanto abbia una prossimità maggiore rispetto al
medico con la persona del paziente, non può assurgere alla figura di nuncius
della sua volontà, se questi è capace di intendere e volere, non potendo
prendere decisioni in sostituzione del diretto interessato. (…..) Il Tribunale non
giustifica il fatto di aver ritenuto sufficiente la prestazione del consenso da
parte di un parente, il quale non aveva alcun potere di sostituirsi alla persona
legittimata ad assentire interventi sul proprio corpo.
678. 1998 – Decreto Legislativo numero 286 del 1998. Decreto attuativo della
Legge numero 40 del 1998. “Disposizioni in materia sanitaria, assistenza per
gli stranieri iscritti e non iscritti al SSN, ingresso di soggiorno e cure mediche”.
679. 1998 – Con sentenza numero 185 del 1998 la Corte Costituzionale
annulla il combinato disposto dall’articolo 2, comma 1, ultima proposizione e
articolo 3, 4° comma del Decreto Legislativo numero 23/1998, convertito con
modifica nella Legge numero 94/1998, nella parte in cui non prevede
l’erogazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale dei medicinali impiegati
nella cura delle patologie tumorali per le quali è disposta la sperimentazione, di
cui all’articolo 1, a favore di coloro che versano in condizioni di insufficienti
disponibilità economiche.
680. 1998 – Legge 94 del 1998. Sperimentazione Clinica.
681. 1998 – Legge numero 162 del 21 maggio 1998. Con questa Legge il
Parlamento introduce modifiche alla Legge numero 104/1992 concernenti
misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.
682. 1998 – Tar Sicilia, Catania. Sezione II. Numero 925 del 29 maggio 1998.
Alla puericultrice non possono essere affidati compiti infermieristici, in quanto
non ha le competenze in relazione alla preparazione acquisita nella scuola dove
viene (rectius, veniva) formata. La legge affida alla puericultrice i compiti di
assistenza di bambini sani, vietandole la cura (sotto il profilo infermieristico) di
soggetti malati; in conseguenza a ciò, affidando alle puericultrici compiti di
carattere infermieristico, l’amministrazione eroga ai bambini un’assistenza
meno qualificata di quella che essa dovrebbe per legge assicurare ai bambini,
imponendo tra l’altro a soggetti non idonei e qualificati l’esercizio di attività
professionali che l’ordinamento affida in via esclusiva ad altre figure
(infermieri professionali e vigilatrici d’infanzia).
683. 1998 – Sentenza della Pretura di Torino del 2 giugno 1998 (Camposano
e altri). Rispondono del reato di omicidio colposo i dirigenti tecnici,
amministrativi e del servizio sanitario aziendale che, omettendo di adottare i
necessari provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali e igienici in
presenza di attività che espongono i lavoratori a rischi specifici derivanti da
esposizione ad amianto, cagionano la morte dei lavoratori stessi. Fonti: Riv.
Critica Dir. Lav., 1998, 1066. Riformata da Corte di Appello di Torino del 21
maggio 1999, annullata dalla Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero
5037 del 30 marzo 2000 (in banca dati).
684. 1998 – Sentenza della Pretura di Padova del 3 giugno 1998 (Macola e
altro). La mancata adozione delle misure antinfortunistiche imposte dalla legge
in presenza di lavorazioni comportanti la formazione di polveri integraa la
responsabilità colposa (colpa specifica) per la morte dei lavoratori esposti a
polveri di amianto. In ordine alla prevedibilità dell’evento, e quindi alla
configurabilità della colpa generica, si deve ritenere necessario e sufficiente per
l’accertamento della stessa il fatto che gli imputati potessero prevedere che
adottando le misure imposte si sarebbe potuto evitare un danno grave alla
salute e all’incolumità dei lavoratori, e cioè un danno dello stesso genere di
quello poi effettivamente verificatosi. Non è necessario, infatti, che gli imputati
potessero prevedere anche lo specifico esito derivante dalle norme
antinfortunistiche (morte per mesotelioma o per tumore polmonare). I
componenti del consiglio di amministrazione di una società per azioni, avendo
la gestione dell’impresa, sono i destinatari delle norme, anche penali,
indirizzate al “datore di lavoro” e perciò sono i garanti della sicurezza del
lavoro. Possono esimersi dalla correlata responsabilità solo se esiste una delega
vera ed effettiva nei confronti di persona idonea, tecnicamente qualificata e
dotata di autonomia decisionale e patrimoniale. Nei reati omissivi impropri il
nesso causale tra l’omissione e l’evento sussiste se l’azione dovuta, che si è
omessa, avrebbe impedito l’evento, cioè avrebbe evitato con alto grado di
prevedibilità il verificarsi dell’evento e specificamente avrebbe evitato che il
grado di probabilità di verificazione dell’evento aumentasse fino a un livello
tale da rendere molto probabile, o addirittura certa, la verificazione dell’evento.
Fonti: Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 1998, 720. Parzialmente confermata
dalla Sentenza della Corte di Appello di Venezia del 15 gennaio 2001,
confermata dalla Sentenza della Corte di Cassazione Penale numero 988
dell’11 luglio 2002. (in banca dati).
685. 1998 – D. P. R. numero 252 del 3 giugno 1998. Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafie.
686. 1998 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, del 4 giugno 1998.
Pres. Satta Flores, Rel. Merone, P.M. Calderone, ric. Baracco. Zacchia 1998;
71: 428. …..Taluni dei precedenti giudiziari attengano a ssentenze di
applicazione della pena ex articolo 444 codice procedura penale, avendo la
giurisprudenza di legittimità condivisibilmente affermato che “la sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata ad una pronuncia di
condanna, e tale equiparazione rende possibili gli effetti concernenti la
contestazione della recidiva, e la valutazione della sentenza ex articolo 444
codice procedura penale ai fini dell’ammissione alla sostituzione della pena
detentiva secondo quanto disposto dall’articolo 59 della Legge numero 689 del
24 novembre 1981 (in tal senso Sentenza Corte di Cassazione, Sez. III, numero
7939 del 4 giugno 1998, Rv. 211684).
687. 1998 – Provvedimento del Ministero della Sanità – Commissione Unica
del Farmaco del 18 giugno 1998. Aggiornamento della nota 37 riportata nel
Provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e
successive modificazioni. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 143 del
22 giugno 1998.
688. 1998 – Direttiva Europea 24/98. Agenti chimici.
689. 1998 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 2277 del
20 giugno 1998. Il preposto può essere chi esplica le mansioni di caposquadra.
Rif. CED Cassazione 1998.
690. 1998 – Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998. “Sulla
definizione delle norme”.
691. 1998 – Ordinanza della Corte Costituzionale numero 201. Ordinanza nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 6; dell’articolo 13,
comma 4; dell’articolo 18, comma 1, lettera n); dell’articolo 22, comma 9; del
Decreto Legislativo numero 22 del 5 febbraio 1997, recante “Attuazione delle
Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”; e degli articoli 1, 13, 17, 18, 22 ,
commi 9 e 11, 23, comma 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, comma 1, 42,
comma 5 e 57, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo promossi
rispettivamente con ricorso della Regione Toscana, notificato il 14 marzo
1997, depositato il 24 successivo, e della Regione Lazio, notificato il 17 marzo
1997, depositato in cancelleria il 26 successivo, iscritti ai numeri 27 e 28 del
registro ricorsi 1997.
692. 1998 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, del 28 giugno
1998. Il delegato può essere anche un lavoratore? No; la Suprema Corte di
Cassazione in diverse occasioni ha affermato che non è ipotizzabile una delega
inerente alla sicurezza in capo alla stessa persona beneficiaria della tutela (il
lavoratore), non avendo senso una delega in questo caso visto che il lavoratore
è impossibilitato ad essere nel contempo oggetto e soggetto delle cautele
legislative.
693. 1998 – Council Recommendation del 29 giugno 1998. The suitability of
blood and plasma donors and the screening of donated blood in the European
Community. Official Journal of the European Communities, 21 luglio 1998, L
203/14 – L 203/25.
694. 1998 – Decreto del Consiglio Regionale numero VI/936 dell’1 luglio
1998. Progetto Obiettivo di lotta contro l’AIDS per il triennio 1998-2000.
BURL, 2° Supplemento Ordinario al numero 29 del 23 luglio 1998.
695. 1998 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 371 dell’8 luglio
1998. Regolamento recante norme concernenti l’Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 251 del 27 ottobre 1998.
696. 1998 – Decreto Ministeriale 10 luglio 1998. Ha prorogato lo svolgimento
dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista unicamente per i
non vedenti in attesa di una preannunciata rideterminazione del relativo profilo
professionale.
697. 1998 – Decreto Legislativo numero 285 del 16 luglio 1998 (attuazione
direttive CE a norma dell’articolo 38 della Legge numero 128 del 24 aprile
1998). Classificazione preparati pericolosi e scheda di sicurezza.
698. 1998 – D.P.R. del 23 luglio 1998. Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.
Un patto di solidarietà per la salute. E’ inclusa la “Prevenzione, Sorveglianza e
Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza: attivazione e funzionamento
dei relativi organismi”. Nei piani regionali e aziendali è da sviluppare le
iniziative rivolte a promuovere l’attività fisica nella popolazione generale; le
campagne mirate specificamente a promuovere l’attività fisica fra gli anziani; il
coordinamento e lo sviluppo di iniziative, da attivare con il coinvolgimento
delle organizzazioni del settore, per la promozione dell’attività fisica tra i
giovani. Presenti obiettivi in riferimento alla lotta all’alcolismo e alla riduzione
del tabagismo.
699. 1998 – Tabelle T24 “Rilevazione attività”. Le Tabelle raccolgono le
informazioni sull’impiego del personale, distinto per ruolo e categoria, in
relazione alle attività svolte riferite ai tre livelli di assistenza sanitaria definiti
nell’ambito del “Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000”
approvato con D.P.R. del 23 luglio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 288 del 10 dicembre 1998, Supplemento Ordinario numero 201) e ad
una quarta macroarea riferita alle attività trasversali alla struttura organizzativa.
700. 1998 – Decreto Legislativo numero 286 del 25 luglio 1998, articolo 34.
Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero. Riconosce l’obbligo di iscrizione al
SSN e parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai
cittadini italiani agli stranieri regolarmente iscritti soggiornanti di cui ai commi
1 e 2. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 191 del 18 agosto 1998,
Supplemento Ufficiale. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006.
701. 1998 – Delibera Regionale numero 38133 del 6 agosto 1998. Gestione
delle Risorse Umane.
702. 1998 – Sentenza Corte di Cassazione Civile numero 7339 del 1998. Ha
rilevato che l’omissione da parte della Pubblica Amministrazione di qualunque
iniziativa funzionale alla realizzazione dello scopo per il quale l’ordinamento
attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) la espone a
responsabilità extracontrattuale quando dalla violazione del vincolo interno
costituito dal dovere di vigilanza nell’interesse pubblico, il quale è strumentale
ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei
terzi …..
703. 1998 – Corte di Cassazione Civile, Sez. III, dell’8 settembre 1998. La
dimostrata cogenza scientifico-pratica di una corretta profilassi nell’impedire
l’insorgenza delle Infezioni Ospedaliere ha riflessi anche in ambito civile, ove
si concretizzano gli estremi della responsabilità professionale di tipo omissivo
se ed in quanto “… il medico che abbia a disposizione metodi idonei ad evitare
che la situazione pericolosa si determini, non può non impiegarli, essendo suo
dovere professionale applicare metodi che salvaguardino la salute del paziente
anziché metodi che possano anche esporla a rischio. Da ciò consegue che, ove
egli opti per un trattamento terapeutico o per un metodo d’intervento rischioso
e la situazione pericolosa si determina ed egli non riesce a superarla senza
danno, la colpa si radica già nella scelta iniziale”.
704. 1998 – Decreto Ministeriale. Decreto Ministero della Sanità del 10
settembre 1998. Aggiornamento del Decreto Ministeriale del 6 marzo 1995
concernente l’aggiornamento del Decreto Ministeriale del 14 aprile 1984
recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica
strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 245 del 20 ottobre 1998.
705. 1998 – Decreto Ministero della Sanità del 13 settembre 1998. Il
Ministero della Sanità ha confermato la necessità della istituzione della
commissione di controllo all’interno di ogni Azienda Ospedaliera “al fine di
accertare la qualità dell’assistenza sanitaria per conferire maggiore
professionalità agli atti tecnici essenziali”. In tale ambito di operatività medica
sono stati definiti i compiti gravanti sul Direttore Sanitario che, tra le sue
competenze, vede quella di responsabile del governo clinico aziendale, in cui
sono comprese le Linee-Guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici.
706. 1998 – Sentenza Corte di Cassazione numero 9598 del 25 settembre
1998. I danni (nel caso di errore medico e responsabilità medica e ospedaliera)
sono determinati secondo principi generali. Il risarcimento può interessare ogni
tipo di danno subito. La perdita di ciance. “La cosiddetta perdita di chance
costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale futuro. Come tale essa è risarcibile
a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva ma pur
sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la
sussistenza d’un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità
della verificazione futura del danno”.
707. 1998 – Sentenza Corte di Cassazione, Sez. III Civile, del 27 settembre
1998 numero 7336 – Il grado di diligenza professionale del medico va valutato
con riguardo alle circostanze concrete e tra queste rientrano anche le dotazioni
della struttura ospedaliera in cui lo stesso opera. E’ negligente ed imperito,
pertanto, il sanitario che non disponga il trasferimento del paziente in altra sede
strutturalmente adeguata, ove ciò sia tecnicamente possibile, senza esporlo a
più gravi inconvenienti. In Resp. Civile e Previdenza, 1999, pag. 996.
708. 1998 – Sentenza Corte di Cassazione Civile numero 7339 del 1998. La
responsabilità del Ministero della Salute per danni da contagio trasfusionale
rientra nell’ambito dell’articolo 2043 C.C., escludendola in relazione
all’articolo 2050 C.C., in quanto se la produzione, la commercializzazione e la
distribuzione del sangue possono essere in effetti attività intrinsecamente
pericolose, non altrettanto può dirsi dell’attività esercitata rispetto ad esse dal
Ministero che ricopre gli ambiti di supervisione e di controllo e quindi più
propriamente riconducibili nel più consono ambito del neminem laedere,
fissato dall’articolo 2043 C.C.
709. 1998 – Decreto Ministeriale numero 520 dell’8 ottobre 1998.
Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, del D.Lgs. numero 502 del 30 dicembre 1992. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 98 del 28 aprile 1998. Testo aggiornato al 13
gennaio 2006.
710. 1998 – Sentenza del Tribunale di Genova del 30 ottobre 1998. I
contenuti della responsabilità della struttura per difetto di organizzazione sono
suffragati anche da sentenze per ora, a quanto consta, di merito in conformità
con quanto già delineato dal Tribunale di Monza laddove si dice che “sul piano
dell’elemento psicologico-normativo della colpa l’ospedale dovrebbe
dimostrare l’esistenza di un fatto positivo determinante in via esclusiva quel
tipo di decorso degli eventi, ovvero di aver usato tutte le cautele necessarie per
evitare il prodursi dello stesso evento …”.
711. 1998 – Tribunale di Roma. Sentenza del 27 novembre 1998. Presidente
De Fiore, Relatore Orecchio, X+ Ministero della Sanità. “Nell’esercizio dei
poteri istituzionali di vigilanza e controllo su attività oggettivamente
pericolose, atte a recare grave danno a diritti soggettivi dei privati insuscettibili
di affievolimento quali il diritto alla vita, alla salute ed alla integrità fisica, i
doveri di prudenza, diligenza, imparzialità e legalità costituiscono un limite
esterno alla discrezionalità propria della P.A.;di conseguenza, ove il privato
lamenti che dalla violazione di tali doveri sia derivato un danno ingiusto, il
giudice onorario può verificare se la P.A. sia incorsa in gravi omissioni
nell’esercizio dei suoi poteri istituzionali di vigilanza e controllo e condannare
la medesima al risarcimento del danno ove accerti che tali omissioni siano state
concause efficienti del danno sofferto dal privato”. Sanciva, cioè, come vi
fosse una legittimazione passiva dell’allora Ministero della Salute per i danni
da contagio post-trasfusionale, orientamento poi seguito da numerose sentenze
della Suprema Corte che, in sintesi, hanno rimarcato l’obbligo di controllo, di
direttiva e di vigilanza a carico del suddetto Ministero. La responsabilità del
Ministero della Salute per danni da contagio trasfusionale rientra nell’ambito
dell’articolo 2043 C.C., escludendola in relazione all’articolo 2050 C.C., in
quanto se la produzione, la commercializzazione e la distribuzione del sangue
possono essere in effetti attività intrinsecamente pericolose, non altrettanto può
dirsi dell’attività esercitata rispetto ad esse dal Ministero che ricopre gli ambiti
di supervisione e di controllo e quindi più propriamente riconducibili nel più
consono ambito del neminem laedere, fissato dall’articolo 2043 C.C.
712. 1998 – Legge numero 419, articolo 1, del 30 novembre 1998. Delega al
Governo per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e per
l’adozione di un Testo Unico in materia di organizzazione e funzionamento del
Servizio Sanitario Nazionale. Modifiche al Decreto Legislativo numero 502 del
30 dicembre 1992. I principi ispiratori e il ruolo delle Regioni e delle Aziende
Sanitarie.
713. 1998 – UNI EN 1441:1998 – Dispositivi medici. Analisi dei rischi.
714. 1998 – UNI ENV 1631:1998 – Tecnologia delle camere sterili.
Progettazione, costruzione e funzionamento delle camere sterili e dei
dispositivi di depurazione dell’aria.
715. 1998 – Decreto Legge numero 450 del 28 dicembre 1998. Disposizioni
per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano Sanitario Nazionale
1998-2000. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 302 del 29 dicembre
1998.
716. 1998 – “Progetto obiettivo AIDS 1998-2000”
717. 1999 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 1957
dell’8 gennaio 1999. (Udienza 1 ottobre 1998). Pre. Fattori, Est. Malagnino,
P.M. Melone (diff.), ric. S ….. Nesso di casualità ed attività medico-
professionale. Prima della pronuncia in questione, infatti, stando all’ormai
consolidato orientamento della Suprema Corte, le valutazioni in termini di
certezza o di alta probabilità che presiedono all’accertamento del nesso causale
secondo il criterio offerto dal modello scientifico delle leggi di copertura,
cedevano il passo, in materia di attività medico chirurgica, a parametri più
elastici espressi in termini di mera probabilità (vedi Diritto Penale,
Giurisprudenza e Casi Pratici, Ugo Di Benedetto, Maggioli, Rimini, 1998, pag.
147). La decisione de qua, invece, ribaltando completamente quello che fino ad
ora è stato un punto fermo nella giurisprudenza di legittimità, esclude che
l’affermazione di responsabilità del medico, sotto il profilo del nesso casuale,
possa farsi riposare su un dato meramente statistico, inammissibilmente
sostituito a quello della certezza giuridica.
718. 1999 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. III, numero 1142 del
27 gennaio 1999. L’imprudenza del lavoratore non interrompe il nesso causale
tra evento infortunistico e condotta colposa del preposto: il lavoratore deve
essere tutelato anche dai suoi stessi errori. Peraltro, rispetto all’articolo 4 lettera
c) del DPR numero 547/1955, che impone al preposto di disporre ed esigere
dal lavoratore l’osservanza delle misure di sicurezza, la responsabilità del
preposto va oggi correttamente intesa alla luce di quanto dispone l’articolo 4,
5° comma, lettera f) del D. Lgs. numero 626/1994, secondo il quale il preposto
deve richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
visto il maggior coinvolgimento che i lavoratori hanno nell’ambito della nuova
organizzazione della sicurezza, quali beneficiari ma anche quali responsabili
(articolo 5 D. Lgs. numero 626/1994). La citata disposizione non modifica
tuttavia il dovere di non tolleranza da parte del preposto così come ribadito
dalla costante giurisprudenza di legittimità. Fonte: CED 212822.
719. 1999 – Legge numero 25/99. Divieto al turno notturno in gravidanza e
fino al compimento del terzo anno di età del bambino e fino al 12° se il
genitore è unico affidatario.
720. 1999 – D. Lgs numero 532/99. Divieto al turno notturno in gravidanza e
fino al compimento del terzo anno di età del bambino e fino al 12° se il
genitore è unico affidatario.
721. 1999 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio
1999. Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica numero 513 del 10 novembre 1997. Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale numero 87, Serie Generale, parte prima, del 15 aprile 1999.
722. 1999 – Legge numero 45 del 18 febbraio 1999. Disposizioni per il Fondo
Nazionale di Intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei
Servizi per le Tossicodipendenze.
723. 1999 – Legge numero 39 del 26 febbraio 1999. Conversione in Legge,
con modificazioni, del Decreto Legge numero 450 del 28 dicembre 1998
recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano
Sanitario Nazionale 1998-2000. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 48
del 27 febbraio 1999.
724. 1999 – Legge numero 42 del 26 febbraio 1999. Disposizioni in materia
di professioni sanitarie. Profilo professionale dell’infermiere. Sancisce il
campo di attività e di responsabilità delle professioni infermieristiche
determinate dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma
universitario, formazione post-base e Codici Deontologici. Viene abbandonato
il concetto di “ausiliarietà”. Di fatto viene abolito il “mansionario”. Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale numero 50 del 2 marzo 1999. Testo aggiornato al 13
gennaio 2006.
725. 1999 – Testo Coordinato. Testo del Decreto Legge numero 450 del 28
dicembre 1998 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero
302 del 29 dicembre 1998), coordinato con la Legge di Conversione numero
39 del 26 febbraio 1999 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,
numero 48 del 27 febbraio 1999) recante “Disposizioni per assicurare
interventi urgenti di attuazione del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000”.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 48 del 27 febbraio 1999.
726. 1999 – Testo Aggiornato. Ripubblicazione del Testo del Decreto Legge
numero 450 del 28 dicembre 1998 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, numero 302 del 29 dicembre 1998), coordinato con la Legge di
Conversione numero 39 del 26 febbraio 1999 (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, numero 48 del 27 febbraio 1999) recante
“Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano Sanitario
Nazionale 1998-2000”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 55 del 8
marzo 1999.
727. 1999 – Legge numero 68 del 12 marzo 1999. Norme per il diritto al
lavoro dei disabili.
728. 1999 – Decreto Ministeriale del 23 marzo 1999. Abolizione dell’obbligo
del non riscosso come riscosso, per i concessionari del servizio di riscossione,
ai sensi del D. Lgs. numero 37 del 22 febbraio 1999, e definizione dei rapporti
contabili pendenti. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 73 del 29 marzo
1999. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006.
729. 1999 – Consiglio di Stato, Sez. V, numero 333 del 28 marzo 1999.
Impiego Pubblico, Dipendente del SSN, Disciplina del Rapporto, Svolgimento
Mansioni Superiori, Trattamento Economico Superiore, Attribuzione formale
dell’Incarico.
730. 1999 – Decreto Ministero della Sanità del 29 marzo 1999. Introduzione
della ricerca di acido nucleico del virus dell’epatite C mediante la tecnica di
amplificazione genica nei pool di plasma umano utilizzato per la produzione di
emoderivati. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 87 del 15 aprile 1999.
731. 1999 – Legge numero 91 del 1 aprile 1999. Disposizioni in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
numero 87 del 15 aprile 1999. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006.
732. 1999 – Il 6 aprile 1999 nasce a Milano la Federazione Cure Palliative
che raggruppa 22 organizzazioni no profit. Nel luglio dello stesso anno, su
invito del Comitato Etico della Fondazione Floriani, Rita Levi Montalcini
pubblica la “Carta dei diritti dei morenti”.
733. 1999 – Decreto Legislativo numero 113 del 13 aprile 1999.
Immigrazione e Asilo.
734. 1999 – Testo del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1999 sui Decreti
Delegati.
735. 1999 – Direttiva del Consiglio Europeo numero 1999/31/CEE del 26
aprile 1999. Relativa alle discariche di rifiuti.
736. 1999 – Sentenza Pretura di Treviso del 29 aprile 1999. Il diritto al rifiuto
delle cure. Il soggetto ha diritto di avvalersi come di rifiutare le cure che il
medico gli prospetta; esiste cioè un diritto di non curarsi anche se tale condotta
espone il soggetto al rischio della vita. (…..) Nel caso in esame, il paziente
aveva chiaramente espresso il proprio dissenso al ricovero e a ulteriori terapie.
(…..) Dall’esame degli atti risulta che fu fornita a M. un’informazione
sufficiente quanto ai pericoli derivanti dalla sua decisione (…..). Emerge che fu
fornita un’informazione corretta sui rischi conseguenti alla mancanza di terapie
e ricovero, che M. era consapevole delle conseguenze della mancanza di cure
(…..). E’ altresì utile sottolineare che l’incapacità deve essere riconosciuta o
riconoscibile dal medico, con tutte le conseguenze in caso di errore scusabile
(…..). Nel caso in esame il M. (…..) appariva in stato di capacità di intendere e
di volere al momento del fatto (…..).
737. 1999 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 7118 del
12 maggio 1999. In tema di responsabilità penale per colpa professionale del
sanitario, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e
l’evento, al criterio della certezza degli effetti della condotta può sostituirsi
quello della probabilità e della idoneità della condotta a produrre detti effetti,
nel senso che il rapporto causale sussiste anche quando l’opera del sanitario, se
correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la
certezza, ma solo serie ed apprezzabili possibilità di successo, tali da far
ritenere che la vita del paziente sarebbe stata probabilmente salvata.
738. 1999 – Sentenza Corte di Cassazione, Sez. III Civile, del 19 maggio
1999 numero 4852. “La responsabilità del medico in ordine al danno subito dal
paziente presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della
professione, tra cui il dovere di diligenza da valutarsi in riferimento alla natura
della specifica attività esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre di
famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell’articolo 1176, secondo
comma codice civile che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole
tecniche obiettivamente connesse all’esercizio della professione e ricomprende
pertanto anche la perizia; la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e
colpa grave di cui all’articolo 2236, secondo comma codice civile non ricorre
con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia ma soltanto per i
casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che
trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla
scienza medica; quanto all’onere probatorio, spetta al medico provare che il
caso era di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di
esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l’intervento era di facile
esecuzione e al medico che l’insuccesso non è dipeso da suo difetto di
diligenza”. Il sanitario è responsabile per aver condotto la partoriente ad una
complicanza finale ed aver indugiato nel disporre le perfusioni ossitociche per
aumentare l’entità delle contrazioni uterine. L’uso della ventosa, poi rivelatasi
difettosa, che prolungò il travaglio di circa un’ora per avere la presenza di
un’altra ginecologa e dell’anestesista, si rese necessario proprio per far fronte
alle complicanze provocate dalla condotta del sanitario, il cui grado di
diligenza professionale va valutato con riguardo alle circostanze concrete, tra
cui rientrano le dotazioni della struttura ospedaliera in cui lo stesso opera. La
responsabilità dell’ente ospedaliero va individuata nella inadeguatezza della
dotazione tecnica (difetto della ventosa) e nella mancata idonea assistenza
postnatale. La negligenza del sanitario e le disfunzioni ascritte alla struttura
sono cause efficienti dei danni prodotti. Se fossero state efficienti la
strumentazione e la sezione di rianimazione e assistenza neonatale vi sarebbero
state buone possibilità di recupero del danno fisico-cerebrale causato dalla
negligenza del medico. In Resp. Civile e Previdenza 1999, pag.995-996.
739. 1999 – Codice Deontologico dell’Infermiere approvato dal Comitato
Centrale Federazione IPASVI. Maggio 1999.
740. 1999 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 6824 del
28 maggio 1999. Il preposto può essere chi esplica le mansioni di caposquadra.
Rif. Ambiente e Sicurezza, numero 19, 2000, 62.
741. 1999 – Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio 1999/45/CE del 31
maggio 1999. Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
pericolosi.
742. 1999 – Regione Piemonte-Assessorato alla Sanità. Linee Guida per il
1999 per la Prevenzione delle Infezioni del Sito Chirurgico.
743. 1999 – Decreto Legislativo numero 229 del 19 giugno 1999 (Bindi).
Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma
dell’articolo 1 della Legge numero 419 del 30 novembre 1998. Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale numero 165 del 16 luglio 1999. Supplemento Ordinario
numero 132. Testo aggiornato al 31 gennaio 2006.
744. 1999 – Decreto Legislativo numero 230 del 22 giugno 1999. Riordino
della medicina penitenziaria a norma dell’articolo 5, della Legge numero 419
del 30 novembre 1998. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 165 del 16
luglio 1999, Supplemento Ordinario numero 132/L. Testo aggiornato al 13
gennaio 2006.
745. 1999 – DPR numero 394 del 1999. Decreto attuativo della Legge 40 del
1998. “Disposizioni in materia sanitaria, assistenza per gli stranieri iscritti e
non iscritti al SSN, ingresso di soggiorno e cure mediche”.
746. 1999 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 12333 del
2 luglio 1999 (Giannitrapani). Nel delitto di omicidio colposo o di lesione
personale colposa consistente in un tumore professionale da amianto, il
protrarsi dell’esposizione lavorativa ad amianto contribuisce a determinare il
tumore. Nel delitto di omicidio colposo o di lesione personale colposa
consistente in un tumore professionale da amianto, il nesso di casualità tra
esposizione lavorativa ad amianto e tumore sussiste anche in rapporto a
lavoratori fumatori, anche tenuto conto del fatto che esposizione ad amianto e
fumo di tabacco costituiscono sinergie. In materia di prevenzione contro le
polveri nei luoghi di lavoro trova applicazione il principio della massima
sicurezza tecnologicamente fattibile ed attuabile, la dove i cosiddetti valori
limite, se da una parte introducono un elemento di maggiore certezza, dall’altra
non stabiliscono una precisa linea di demarcazione tra innocuo e nocivo, sicchè
il semplice rispetto di tali indicatori non appare sufficiente ad esimere da colpa
gli imprenditori, tutte le volte che, pur avendo la concreta possibilità non solo
economica di eliminare o ridurre gli agenti nocivi, siano rimasti inerti o si
siano limitati ad adottare le semplici misure soggettive di prevenzione. In tema
di malattie professionali, affinchè sussista il rapporto eziologico, è sufficiente
che si realizzi una condizione di lavoro idonea a produrre la malattia, da cui
consegue l’evento, e che non vi sia prova che tale malattia si ricolleghi al
sopraggiungere di fattori eccezionali e/o atipici, con la conseguenza che il
nesso di causalità deve dunque ritenersi sussistente anche quando la malattia
sia stata concausata da fattori estranei all’ambiente di lavoro come, ad esempio,
l’assunzione volontaria del fumo di sigaretta. Fonti: Dir. e Pratica Lav., 2000,
706; Foro It., 2000, II, 260 nota di Guariniello.
747. 1999 – Decreto Ministero della Salute del 6 luglio 1999. Approvazione
delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali
per uso umano. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 190 del 14 agosto
1999.
748. 1999 – Consiglio Regionale della Toscana – Deliberazioni numero
000221 del 26 luglio 1999 (Bollettino numero 36 del 8 settembre 1999).
Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture pubbliche e
private per l’esercizio delle attività sanitarie.
749. 1999 – Decreto Ministeriale del 26 luglio 1999. Modificazioni
all’ordinamento didattico dei diplomi universitari di area sanitaria. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 238 del 9 ottobre 1999. Testo aggiornato al 13
gennaio 2006.
750. 1999 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 7336 del
27 luglio 1999. Nel caso di intervento di facile esecuzione, quale è da intendere
la profilassi delle Infezioni Ospedaliere, e come in precedenza delineata, opera,
di fatto il principio della res ipsa loquitur, inteso come evidenza circostanziale
che crea deduzione di negligenza; il grado di quest’ultima, sempre secondo un
costante indirizzo giurisprudenziale, deve essere valutato “con riguardo alle
circostanze concrete e tra queste rientrano anche la dotazione della
struttura ospedaliera in cui lo stesso opera. E’ negligente pertanto il
sanitario che non denuncia le carenze e, al limite, che non deponga il
trasferimento del paziente in altra sede più adeguata”.
751. 1999 – Provvedimento numero 736 del 5 agosto 1999 su Gazzetta
Ufficiale numero 236 del 7 ottobre 1999. Documento di linee guida per la
sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in
ambiente sanitario (Repertorio atti numero 736). Testo aggiornato al 13
gennaio 2006. Province Autonome di Trento e Bolzano. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 236 del 7 agosto 1999.
752. 1999 – D. M. numero 332 del 27 agosto 1999. Regolamento recante
norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe.
753. 1999 – Circolare Ministero della Sanità numero 13 del 30 agosto 1999.
Circolare concernente la Legge numero 648 del 1996. La presente circolare
concerne le modalità applicative di cui all’articolo 1, comma 4, del Decreto
Legge numero 536 del 21 ottobre 1996, convertito dalla Legge numero 648 del
23 dicembre 1996 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 300 del 23
dicembre 1996). Tale Legge prevede l’istituzione di un elenco di medicinali
erogabili, qualora non esista una valida alternativa terapeutica, a totale carico
del Servizio Sanitario Nazionale entro un onere di trenta miliardi di lire per
anno, nell’ambito del tetto di spesa programmato per l’assistenza farmaceutica.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1999.
754. 1999 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 394 del 31
agosto 1999. Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del Decreto
Legislativo numero 286 del 25 luglio 1998, modificato dal D.P.R. numero 334
del 18 ottobre 2004. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 258 del 3
novembre 1999, Supplemento Ordinario numero 190/L. Testo aggiornato al 13
gennaio 2006.
755. 1999 – Delibera della Giunta Regionale numero 6/45077 del 13
settembre 1999. Compensazione economica fra Enti Sanitari per il fabbisogno
di plasma derivati: aggiornamento del prezzo di cessione dell’Albumina.
BURL numero 43 del 25 ottobre 1999.
756. 1999 – Decreto Ministeriale del 17 settembre 1999. Comunicazione
all’anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed
uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di
attività professionali e di lavoro autonomo – su supporti magnetici o tramite
collegamenti telematici diretti – dei dati e delle notizie concernenti le
iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 235 del 6 ottobre 1999. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006.
757. 1999 – Decisione del 28 settembre 1999. Segnalazione in materia di
appalti pubblici dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
758. 1999 – Decreto Ministeriale del 28 settembre 1999. Programma
nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 55 del 7 marzo 2000. Testo aggiornato al 13
gennaio 2006.
759. 1999 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 13389 del
6 ottobre 1999-24 novembre 1999 – In tema di colpa professionale del medico
chirurgo specializzando, la circostanza che la partecipazione all’attività
operatoria si svolga sotto le direttive del primario, non esclude l’assunzione di
responsabilità diretta da parte dello specializzando nella sua posizione di
garanzia nei confronti del paziente, pur condivisa con quella che fa capo a chi
le direttive impartisce. Ne consegue che, poiché anche sullo specializzando
incombe l’obbligo della osservanza delle “legis artis”, ove egli non sia ancora
in grado di affrontare le difficoltà del caso specifico, ha l’obbligo, piuttosto che
mettere a rischio la vita e l’incolumità del paziente, di astenersi dal
direttamente operare. In Rivista Italiana di Medicina Legale, 2001, 844.
760. 1999 – Legge numero 362 del 14 ottobre 1999. Disposizioni urgenti in
materia sanitaria. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 247 del 20
ottobre 1999.
761. 1999 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. fer., numero 10929
del 20 ottobre 1999. “Lo spostamento, in caso di condotta omissiva, dal piano
deterministico a quello probabilistico (statistico) rappresenta indubbiamente
una complicanza nella formulazione del giudizio causale ma non esclude la
possibilità e men che meno la necessità di una sua formulazione analitica che
pervenga ad una conclusione in termini di certezza”. Riv. It. Med. Leg. XXII,
2000: 277-284.
762. 1999 – Legge numero 389 del 28 ottobre 1999. Norme derogatorie in
materia di gestione delle farmacie urbane e rurali.
763. 1999 – Decreto Ministeriale (MURST) numero 509 del 3 novembre
1999. Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei. Con l’istituzione di nuovi percorsi didattici l’Università può rilasciare,
in sostituzione del Diploma Universitario, la laurea triennale, quella
Specialistica di durata biennale ed altri titoli post-laurea. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 2 del 4 gennaio 2000. Testo aggiornato al 13
gennaio 2006.
764. 1999 – Sentenza della Corte Costituzionale numero 27/10 del 4
novembre 1999. Relativa al Decreto Ministero della Sanità numero 308 del 17
luglio 1997. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Prima Serie Speciale, numero
45 del 10 novembre 1999.
765. 1999 – D.P.R. del 10 novembre 1999. Approvazione del Progetto
Obiettivo “Tutela della Salute Mentale” 1998-2000.
766. 1999 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 10695 del 1999.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale il valore probatorio di atto
pubblico della cartella clinica va, peraltro, attribuito “alle attività espletate nel
corso di una terapia o di un intervento”. Nessuno, fatta salva l’ipotesi di
querela di falso, potrà sostenere circostanze non riportate nella cartella clinica.
767. 1999 – Decreto Interministeriale del 12 novembre 1999. Modificazioni
all’allegato XI Decreto Legislativo numero 242, concernente integrazioni al
Decreto Legislativo numero 626 (classificazione degli agenti biologici).
768. 1999 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 556 del 17
novembre 1999-18 gennaio 2000 – La Corte di Cassazione si è indicativamente
pronunciata con particolare chiarezza ribadendo i fondamenti di un principio
già tratteggiato in giurisprudenza: “Dalla disciplina di settore, contenuta
nell’art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979 numero 761, si desume che il medico
appartenente alla qualifica di assistente ospedaliero non è un mero esecutore
degli ordini del primario, in una posizione assimilabile quindi alla
subordinazione gerarchica, tale da non consentire scelte diverse rispetto alle
istruzioni ed alle direttive impartite, ma si trova, invece, in una posizione di
“autonomia vincolata alle direttive ricevute”, nel senso che, laddove non le
condivida, ritenendo che il trattamento terapeutico disposto dal primario possa
comportare un rischio per il paziente, è tenuto ad esprimere il proprio dissenso.
In effetti, potrà essere ritenuto responsabile dell’esito negativo del trattamento
terapeutico per non aver compiuto quanto in suo potere per impedire l’evento
dannoso (art. 40 c. 2 c. p.). In Guida al Diritto del 12 febbraio 2000, pag. 95.
769. 1999 – Legge numero 493 del 3 dicembre 1999. Norme per la tutela
della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni
domestici.
770. 1999 – Sentenza Corte di Cassazione numero 13804 del 1999. A titolo di
ulteriore specificazione, la giurisprudenza ha affermato anche il principio della
funzionalità della prestazione che sussiste nei casi in cui il dipendente,
obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta
destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. Il
principio di funzionalità comporta che lo spostamento della prestazione di
lavoro nelle diversi sedi è senz’altro computabile nell’orario di lavoro.
771. 1999 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, numero 14243 del 16
dicembre 1999. Il preposto non può limitarsi a disporre ma deve pretendere
l’osservanza delle disposizioni prevenzionistiche. Rif. Ambiente e Sicurezza
numero 3/2000.
772. 1999 – Sentenza della Pretura di Milano del 20 dicembre 1999 (Trioni e
altri). Sebbene il datore di lavoro abbia l’obbligo di adeguarsi tempestivamente
al progresso scientifico in materia di tutela dell’integrità fisica dei dipendenti e
sia tenuto, in base all’articolo 21 del D.P.R. numero 303 del 19 marzo 1956, a
impedire o ridurre per quanto possibile lo sviluppo e la diffusione delle polveri
di qualunque specie prodotte nell’ambiente di lavoro, il fatto che in passato
non fosse di comune dominio la consapevolezza della cancerogenicità
dell’amianto, tanto è vero che dagli organi pubblici venivano proposti e
accettati valori limite oggi considerati assolutamente inaccoglibili, e che il
principio costituzionale di consapevolezza comporta sempre per il soggetto
agente la possibilità di valutare le conseguenze pregiudizievoli del proprio
comportamento, rende penalmente incensurabile la mancata adozione di
ulteriori misure di prevenzione, allorché i livelli di diffusione delle polveri,
comprese le fibre d’amianto, siano stati mantenuti sotto le soglie allora
consentite. Per poter stabilire in termini di elevata probabilità, se non di
ragionevole certezza, che la morte per mesotelioma pleurico di un operaio
esposto nell’ambiente di lavoro a polveri di vario genere, contenenti anche
fibre di amianto aerodisperse, sia attribuibile alla mancata adozione di misure
idonee a eliminare o ridurre al minimo la diffusione di tale sostanza
cancerogena, occorre riportarsi al livello di concentrazione di essa ritenuto
accettabile all’epoca della presunta insorgenza della malattia e verificare se vi
sia stato un superamento dei valori limite ponderati allora vigenti, nonché se
l’eventuale, modesto e temporalmente ridotto, sconfinamento rispetto a tali
soglie possa ritenersi idoneo a giustificare la ragionevole certezza d’avere di
per sé provocato o contribuito a provocare l’innesco della patologia accertata; a
tal fine è scorretto invocare la teoria cosiddetta “dell’aumento del rischio”,
giacchè il solo fatto che una condotta inosservante determini, com’è ovvio, un
aumento delle probabilità di verificazione dell’evento temuto non basta certo a
stabilire in concreto che esso sia sicuramente riconducibile, sotto il profilo
eziologico, a quella condotta in quanto, diversamente, si finisce per trasformare
in violazione del principio di legalità i reati d’evento in reati di pericolo.
Premesso che, in base ai principi generali relativi al nesso di causalità, deve
apparire ragionevolmente certo che, ove non vi fosse stata esposizione a tassi
superiori a quelli reputati accettabili, non si sarebbe ingenerata la patologia e
non si sarebbe verificato l’evento, va esclusa la responsabilità per omicidio
colposo del datore di lavoro ove manchi la prova che il lavoratore deceduto per
l’insorgenza di un mesotelioma sia stato esposto nel corso della sua attività
lavorativa a tassi di concentrazione di polverosità da amianto superiori a quelli
considerati, negli anni in questione, compatibili con le esigenze di tutela dei
prestatori di lavoro. Fonti: Foro It., 2001, II, 53 (s.m.); Riv. Critica Dir. Lav.,
2000, 483 nota di Culotta, Cantoni, Ricci.
773. 1999 – Legge numero 526 del 21 dicembre 1999. Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità Europee – Legge Comunitaria 1999. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 13 del 18 gennaio 2000, Supplemento Ordinario. Testo
aggiornato al 13 gennaio 2006.
774. 1999 – Decreto Legislativo numero 517 del 21 dicembre 1999.
Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma
dell’articolo 6 della Legge 419 del 30 novembre 1998. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 8 del 12 gennaio 2000, Supplemento Ordinario
numero 10/L. Testo Aggiornato al 13 gennaio 2006.
775. 1999 – Legge numero 498 del 22 dicembre 1999. Conversione in Legge
del Decreto Legge numero 411 del 10 novembre 1999, recante disposizioni
urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio Sanitario
Nazionale.
776. 1999 – Decreto Ministeriale del 23 dicembre 1999. Rideterminazione dei
settori scientifico-disciplinari. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 3 del
5 gennaio 2000. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006.
777. 1999 – Legge numero 488 del 23 dicembre 1999. Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
778. 2000 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio
2000. Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 67 del 21 marzo 2000. Testo aggiornato al 13
gennaio 2006.
779. 2000 – D.P.C.M. del 20 gennaio 2000. La prevenzione, che ha il fine
ultimo di ridurre al minimo il numero dei pazienti interessati alle Infezioni
Ospedaliere, nonché di abbattere il relativo costo in termini economici spesso
piuttosto ingenti a carico del SSN,, costituisce il momento fondamentale.
Elemento di base è rappresentato dagli interventi cosiddetti di tipo
organizzativo che comprendono la sorveglianza, il controllo, il lavaggio delle
mani, nonché il rispetto di taluni criteri architettonici da soddisfare sia nella
costruzione di nuove strutture ospedaliere sia nella ristrutturazione di quelle già
esistenti, in modo tale da ridurre la contaminazione, facilitare la disinfezione e
costituire zone filtro nei percorsi effettuati sia dai materiali che dai pazienti, in
ottemperanza con quanto previsto dalla normativa nazionale anche in tema di
predeterminazione dei requisiti minimi strutturali per l’esercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e sia dalla normativa
europea (ISO 9000), la quale sancisce una serie di regole che attengono
all’organizzazione ed al coordinamento dei processi aziendali, ormai
agevolmente applicabili anche all’ambito sanitario. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 67 del 21 marzo 2000. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006.
780. 2000 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 126 del 1
febbraio 2000. In tema di responsabilità penale per colpa professionale del
sanitario, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e
l’evento, al criterio della certezza degli effetti della condotta può sostituirsi
quello della probabilità e della idoneità della condotta a produrre detti effetti,
nel senso che il rapporto causale sussiste anche quando l’opera del sanitario, se
correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la
certezza, ma solo serie ed apprezzabili possibilità di successo, tali da far
ritenere che la vita del paziente sarebbe stata probabilmente salvata, probabilità
che deve essere seria ed apprezzabile ed avere un altro grado di possibilità di
successo.
781. 2000 – Sentenza Corte di Cassazione, Sezione lavoro, numero 1769 del
17 febbraio 2000. Anche nel caso in cui il mancato godimento del riposo
settimanale dopo sei giorni consecutivi di lavoro dipenda da una legittima
deroga alla regola generale e sia seguito – come in ogni caso è imposto dai
principi costituzionali in materia – dal successivo godimento del riposo, con il
mantenimento quindi del rapporto di sei giorni di lavoro ed uno di riposo, o di
un rapporto più favorevole, deve escludersi che tale recupero elimini
completamente la maggiore onerosità della prosecuzione della prestazione
dell’attività lavorativa oltre il sesto giorno e quindi lo stesso, se vale a
diminuire l’onere indennitario a carico del datore di lavoro per la mancata
fruizione da parte del lavoratore del riposo nel settimo giorno, non elimina
completamente il corrispondente diritto, che peraltro è distinto dall’eventuale
ulteriore diritto al compenso per la prestazione di attività nel giorno
domenicale.
782. 2000 – Decreto Legislativo numero 38 del 23 febbraio 2000.
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della Legge numero
144 del 17 maggio 1999. L’articolo 10, comma 5, ha istituito, presso la banca
dati INAIL, il Registro Nazionale delle Malattie causate dal lavoro, ovvero ad
esso correlate, al quale possono accedere, oltre la Commissione Scientifica di
cui al comma 1, le strutture del SSN, le direzioni provinciali del lavoro e gli
altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in
materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 50 del 1° marzo 2000.
783. 2000 – Decreto Legislativo numero 56 del 2000. Disposizioni in materia
di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della Legge numero 133 del 13
maggio 1999. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 62 del 15 marzo
2000.
784. 2000 – Decreto Legislativo numero 66 del 25 febbraio 2000. Attuazione
delle Direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la Direttiva
90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 70 del 24 marzo 2000. Testo aggiornato al 13
gennaio 2006.
785. 2000 – Sentenza Corte di Cassazione numero 1307 del 25 febbraio 2000.
Risarcibile il danno biologico per eccesso di straordinari. L’azienda ha
l’obbligo di evitare eccessivi carichi di lavoro ai dipendenti. La Sezione
Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che rientrano nella responsabilità
contrattuale del datore di lavoro – per danno cosiddetto biologico – quelle
lesioni all’integrità psicofisica del lavoratore provocate da un eccessivo carico
di lavoro straordinario continuativo, richiesto, ad esempio, dalla deliberata
mancata integrazione dell’organico. Non importa se il dipendente, colpito da
infarto, sia un fumatore o presenti rischi cardiovascolari congeniti: per ottenere
il risarcimento il lavoratore deve solo dimostrare, oltre al danno alla salute, che
l’azienda non ha adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare la
sua integrità (come, ad esempio, procedere a nuove assunzioni). La sentenza –
che di fatto riconosce la risarcibilità per danni alla salute causati dall’eccesso di
straordinari – ha respinto il ricorso presentato dalla Fiera del Levante di Bari
che non voleva riconoscere ad un suo dipendente il risarcimento (determinato
dai giudici di merito nella somma di circa 300 milioni) per il danno biologico
causato al lavoratore colpito da infarto dall’eccesso di mansioni a cui era stato
sottoposto a causa della carenza di organico. Per la Suprema Corte, infatti, il
datore di lavoro non può esimersi “dall’adottare tutte le misure idonee a
tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, comprese quelle intese ad evitare
eccessività di impegno da parte di un soggetto che è in condizioni di
subordinazione socio-economica”.
786. 2000 – UNI EN ISO 9000. Sistema di gestione per la qualità. Requisiti.
787. 2000 – “Linee Guida per l’inserimento di nuove prestazioni nella pratica
infermieristica”. IPASVI di Vicenza, 2000.
788. 2000 – Provvedimento A.I.C. numero 852. Variazione di A.I.C.
Estensione. Indicazioni Terapeutiche. Specialità Medicinale IG Vena N.I.V.
789. 2000 – Decreto Ministero della Sanità dell’1 marzo 2000. Adozione del
progetto relativo al Piano Nazionale Sangue e Plasma per il triennio 1999-
2001. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 73 del 28 marzo 2000.
790. 2000 – Comunicato relativo al Decreto Ministeriale 1° marzo 2000
recante “Adozione del progetto relativo al Piano Sanitario Nazionale sangue e
plasma per il triennio 1999-2001”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero
263 del 10 novembre 2000.
791. 2000 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 1878 del 2000.
Nell’ambito della somministrazione dei farmaci, diverse sono le sentenze che
hanno sancito la responsabilità degli infermieri. La Corte di Cassazione con
sentenza numero 1878 del 2000 ha sancito che “l’attività di somministrazione
di farmaci deve essere eseguita dall’infermiere non in modo meccanicistico,
ma in modo collaborativo con il medico. In caso di dubbi sul dosaggio
prescritto l’infermiere si deve attivare non per sindacare l’efficacia terapeutica
del farmaco prescritto, bensì per richiamare l’attenzione e richiederne la
rinnovazione in forma scritta. Il medico risponde per la posizione di garanzia
rivestita rispetto ai malati”. Nel caso di specie, pertanto, la Cassazione ha
ritenuto colpevole l’infermiere somministrante in un caso in cui per alcuni
pazienti era stata prescritta una soluzione commerciale denominata “Soluzione
4” contenente cloruro di potassio. La farmacia interna, essendone priva, in
sostituzione aveva mandato un’altra soluzione contenente cloruro di potassio,
denominata “K Flebo”. In tale farmaco la concentrazione di cloruro era diversa
e la prescrizione doveva essere quindi ritardata secondo la nuova
concentrazione. Il medico di reparto, pur venendo a conoscenza del fatto, si è
limitato a dare generiche indicazioni orali. L’infermiera somministrante (la
preparazione era stata delegata all’infermiera generica) non intervenne sul
medico per fare cambiare la prescrizione e provvide alla somministrazione
causando la morte di due pazienti.
792. 2000 – Legge numero 53 del 8 marzo 2000. “Disposizioni per il sostegno
della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città” ….. anche per le lavoratrici autonome
(art. 20 T.U.). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 60 del 13 marzo
2000.
793. 2000 – Legge Regionale del 28 marzo 2000. IV Piano Regionale Sangue
e Plasma della Regione Lombardia per gli anni 1999.2001 (PRSP 1999/2001) e
integrazione all’articolo 2 della Legge Regionale numero 61 del 18 maggio
1990. BURL, 2° Supplemento Ordinario al numero 13 del 31 marzo 2000.
794. 2000 – Città del Messico – Health Promotion: Bridging the Equity Gap,
Città del Messico (2000). Il occasione della 5^ Conferenza Globale sulla
promozione della salute, sono state identificate le azioni per colmare le
differenze di equità in promozione della salute, attraverso più forti meccanismi
di collaborazione in tutti i settori e i livelli della società. E’ disponibile nella
versione italiana il documento sintetico (Statment). Il rapporto finale
dettagliato della Conferenza è disponibile in inglese e spagnolo sul sito OMS.
795. 2000 – Documento del 4 aprile 2000. Conferenza Stato-Regioni “Linee
Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi”.
796. 2000 – Decreto Ministeriale dell’8 aprile 2000. Disposizioni in materia
di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni
relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a
scopo di trapianto. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 89 del 15 aprile
2000. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006.
797. 2000 – Decreto A.I.C. numero 533 del 19 aprile 2000. Autorizzazione
all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano
“OCTAPLAS”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 102 del 4 maggio
2000.
798. 2000 – Decreto Ministeriale del 21 aprile 2000. Approvazione del
progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 120 del 25 maggio 2000. Testo aggiornato al
13 gennaio 2006.
799. 2000 – Decreto Ministeriale del 24 aprile 2000. Adozione del Progetto
Obiettivo Materno-Infantile relativo al Piano Sanitario Nazionale per il triennio
1998-2000. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 131 del 7 giugno 2000,
Supplemento Ordinario numero 89. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006.
800. 2000 – Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 6318 del 16 maggio
2000. Il grado di negligenza, sempre secondo un costante indirizzo
giurisprudenziale, deve essere valutato “con riguardo alle circostanze concrete
e tra queste rientrano anche la dotazione della struttura ospedaliera in cui lo
stesso opera. E’ negligente pertanto il sanitario che non denuncia le carenze e,
al limite, che non deponga il trasferimento del paziente in altra sede più
adeguata”. La responsabilità e i doveri del medico non riguardano solo
l’attività propria e dell’eventuale “equipe” che a lui risponda, ma si estende
allo stato di efficienza e al livello di dotazione della struttura sanitaria in cui
presta la sua attività, e si traduce in un ulteriore dovere di informazione del
paziente. Il consenso informato, personale del paziente o di un proprio
familiare, in vista di un intervento chirurgico o di altra terapia specialistica o
accertamento diagnostico invasivi, non riguardano soltanto i rischi oggettivi e
tecnici in relazione alla situazione soggettiva e allo stato dell’arte della
disciplina, ma riguardano anche la concreta, magari momentaneamente carente
situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature, e al loro
regolare funzionamento, in modo che il paziente possa non soltanto decidere se
sottoporsi o meno all’intervento, ma anche se farlo in quella struttura ovvero
chiedere di trasferirsi in un’altra. L’omessa informazione sul punto può
configurare una negligenza grave, della quale il medico risponderà in concorso
con l’ospedale sul piano della responsabilità civile, quindi del risarcimento del
danno, ed eventualmente anche sul piano professionale, deontologico-
disciplinare.
801. 2000 – Legge numero 126 del 18 maggio 2000. Conversione in Legge
del Decreto Legge numero 60 del 16 marzo 2000, recante disposizioni urgenti
per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei
disabili con handicap intellettivo.
802. 2000 – D. Lgs. numero 41 del 26 maggio 2000 articolo 69. Disposizioni
particolari per le lavoratrici.
803. 2000 – Carta di Nizza 2000. Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione
Europea.
804. 2000 – Legge numero 150 del 7 giugno 2000. Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni.
805. 2000 – Decreto Legislativo numero 168 del 7 giugno 2000. Disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo numero 229 del 19 giugno
1999, in materia di principi e criteri per l’organizzazione delle Aziende
Sanitarie Locali e di limiti dell’esercizio del potere sostitutivo statale, nonché
di formazione delle graduatorie per la disciplina dei rapporti di Medicina
Generale.
806. 2000 – C.C.N.L. della Dirigenza Medica dell’8 giugno 2000. Articolo
55, comma 2. Le attività aggiuntive, rese in attività libero professionali,
rappresentano oggi la principale modalità attraverso la quale vengono garantiti
i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) e assicurata la riduzione delle liste di
attesa quindi, in definitiva, viene contrastato l’esodo dei pazienti verso la
Sanità privata o extra-regionale, contribuendo in maniera determinante alla
riduzione della spesa sanitaria. In questo modo si raggiungono gli obiettivi di
virtuosa gestione economica raccomandati dal Piano di Rientro Regionale e
dalla Spending Review Nazionale.
807. 2000 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 982 del 7
luglio 2000. “….. L’esito infausto va considerato conseguenza
dell’atteggiamento del medico quando sussistano serie ed apprezzabili
probabilità che la (ipotetica) condotta omissiva, ove attuata, avrebbe salvato la
vita del paziente o ne avrebbe ritardato la morte”.
808. 2000 – Sentenza Tribunale di Milano, Sez. I Civ., del 13 luglio 2000.
Comportamento scorretto del medico nell’acquisizione del consenso. Il
chirurgo ha agito in modo scorretto, per aver ottenuto il consenso del paziente
quando non era nella piena capacità di intendere e di volere, essendo ancora
sotto l’effetto dell’anestetico usato per effettuare l’esame di angioplastica.
Inoltre il comportamento del chirurgo era apparso oltretutto estremamente
censurabile, in quanto non incontrò mai il paziente e non lo visitò mai prima di
allora. Inoltre l’operatore prima di procedere ad un nuovo intervento, dopo il
risultato dell’angioplastica, avrebbe dovuto interpellare il medico di fiducia del
paziente.
809. 2000 – Sentenza del Tribunale di Milano del 21 luglio 2000. La
responsabilità del reato di lesioni in assenza di consenso alla terapia, a maggior
ragione se per terapia sperimentale. E’ responsabile del reato di lesione di cui
all’articolo 582 c.p. il medico che, prescrivendo la somministrazione
sistematica di insulina a scopo anti-abortivo, provochi alla paziente crisi
ipoglicemiche caratterizzate da stato di malessere, sofferenza e disturbi
neurologici, tali da comportare l’incapacità assoluta di attendere alle ordinarie
occupazioni per un periodo di 13 giorni durante il ricovero, sulla base di una
terapia applicata al di fuori di qualsiasi protocollo accettato dalla comunità
scientifica e, comunque, in assenza del consenso esplicito alla terapia da parte
della paziente sia sotto il profilo della terapia sperimentale sia del consenso
informato alla terapia già in uso. Non può, invece, ravvisarsi, in capo al medico
suddetto, la responsabilità per le lesioni gravi e con postumi permanenti
occorse alla paziente, consistite in un danno neurologico conseguenza di
emorragia cerebrale, dal momento che, non essendo conosciuta nella letteratura
scientifica mondiale una emorragia cerebrale come conseguenza
dell’ipoglicemia, non vi è prova della sussistenza del nesso causale tra le crisi
ipoglicemiche, conseguenza della terapia sperimentale prescritta, ed il danno
cerebrale stesso.
810. 2000 – Decreto Ministeriale del 27 luglio 2000. Equipollenza di diplomi
e attestati di diploma universitario di infermiere ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione di base. Ha specificato, anche,
quali siano i titoli, conseguiti prima dell’istituzione dei Corsi di Laure in
Fisioterapia, da ritenere equipollenti (ex Legge numero 403 del 1971).
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 191 del 17 agosto 2000. Testo
aggiornato al 13 gennaio 2006.
811. 2000 – Decreto Ministeriale del 27 luglio 2000. Equipollenza di diploma
universitario al diploma di assistente sanitario, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione post-base. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 195 del 22 agosto 2000. Testo aggiornato al 13
gennaio 2006.
812. 2000 – Decreto Ministeriale del 27 luglio 2000. Equipollenza del titolo
di vigilatrici di infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, ai fini
dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 195 del 22 agosto 2000. Testo
aggiornato al 13 gennaio 2006.
813. 2000 – Decreto Ministeriale del 4 agosto 2000. Determinazione delle
classi delle lauree universitarie. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero
245 del 19 ottobre 2000, Supplemento Ordinario numero 170. Testo aggiornato
al 13 gennaio 2006.
814. 2000 – Legge numero 251 del 10 agosto del 2000. Dispone che il
Ministero della Salute emani le Linee Guida per “l’attribuzione in tutte le
Aziende Sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle connesse
funzioni” istituendo la nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario.
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica. Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale numero 208 del 6 settembre 2000. Testo aggiornato al
13 gennaio 2006.
815. 2000 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 settembre
2000. Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie
relative alla medicina trasfusionale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero
274 del 23 novembre 2000. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006.
816. 2000 – D. P. R. numero 324 dell’8 settembre 2000. Regolamento recante
disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma
dell’articolo 28, comma 3 del Decreto Legislativo numero 29 del 3 febbraio
1993.
817. 2000 – Decreto Legislativo numero 332 dell’8 settembre 2000.
Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in
vitro.
818. 2000 – Legge 328 del 2000. Sul Welfare.
819. 2000 – Direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
18 settembre 2000. Relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.
820. 2000 – Decreto del Ministero della Sanità del 21 settembre 2000. “Uso
di defibrillatori semiautomatici a bordo degli aerei e corsi di formazione per
capicabina”. In Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2000.
821. 2000 – Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
settembre 2000. Programma delle iniziative di informazione e comunicazione
istituzionale delle Amministrazioni dello Stato.
822. 2000 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 1688 del
28 settembre 2000. “La ricerca scientifica impone, con il suo rigore, di
interpretare le norme del codice vigente, sul rapporto di causalità, nel senso che
la condotta deve essere condizione necessaria all’evento. ….. Le percentuali
pari a 50% o 28% di probabilità di evitare un danno attuando una condotta che
si è invece colposamente omessa sono ben lontane dalla quasi certezza,
dall’essere vicine a cento come vogliono la scienza, la logica e come
conseguentemente, deve volere il diritto ….. in tanti il Giudice può affermare il
rapporto di causalità, anche nei reati omissivi, in quanto – pena anche il
rinnegamento del principio di personalità della responsabilità – abbia accertato
che, con probabilità vicina alla certezza, con probabilità vicina a cento, quella
condotta, azione o omissione, è stata causa necessaria dell’evento come
verificatosi hic et nunc.
823. 2000 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, numero 13212
del 5 ottobre 2000. Sul chirurgo, nella qualità di aiuto, incombe il dovere di
manifestare il proprio dissenso alla conduzione dell’intervento chirurgico da
parte del primario facendolo, pertanto, rilevare sul diario clinico del paziente.
824. 2000 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 333 del 10
ottobre 2000. Regolamento di esecuzione della Legge numero 68 del 12 marzo
1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
825. 2000 – Circolare Ministero della Sanità numero 17 del 30 ottobre 2000.
Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche
atte alle indagini sui costituenti virali per HCV. Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale numero 258 del 4 novembre 2000.
826. 2000 – Sentenza del Tribunale di Grosseto del 31 ottobre 2000. “….. La
causalità nella omissione non ha valenza naturalistica ma normativa in quanto
è la legge che stabilisce a quali condizioni un evento si può considerare frutto
di una omissione equiparando il non impedire lo stesso alla sua causazione
…..”.
827. 2000 – Decreto del Direttore Generale – Direzione Generale della Sanità
numero 27223 del 3 novembre 2000. Afferenze dei D.M.T.E. della Provincia
di Milano e individuazione delle sedi dei S.I.M.T. della Regione Lombardia.
BURL numero 48 del 27 novembre 2000.
828. 2000 – Legge numero 325 del 3 novembre 2000. Disposizioni inerenti
all’adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali
previste dall’articolo 15 della Legge numero 675 del 31 dicembre 1996.
829. 2000 – Legge numero 328 dell’8 novembre 2000. Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 novembre 2000, Supplemento
Ordinario numero 186/L. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006. Entrata in
vigore della Legge il 28 novembre 2000.
830. 2000 – Circolare del Ministero del Lavoro numero 79 del 9 novembre
2000 in materia di diritto al lavoro dei disabili.
831. 2000 – Decreto Ministero della Sanità del 20 novembre 2000.
Aggiornamento del protocollo per l’esecuzione della vaccinazione contro
l’epatite virale B. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 299 del 23
dicembre 2000.
832. 2000 – Ordinanza del 22 novembre 2000. Non idoneità alla donazione di
sangue di coloro che hanno soggiornato per oltre sei mesi nel Regno Unito nel
periodo dal 1980 al 1996. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 275 del
24 novembre 2000.
833. 2000 – Legge numero 340 del 24 novembre 2000. Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi.
834. 2000 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 2123 del
28 novembre 2000. “Il Giudice, anche nella causalità omissiva, deve accertare
il rapporto causale avvalendosi di una legge di copertura che gli consenta di
ritenere ….. che una certa condotta/omissione è causa di un determinato evento
con una probabilità vicina alla certezza, vicino a cento”.
835. 2000 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 2139 del
29 novembre 2000. “….. una legge statistica con un coefficiente percentuali
stico vicino a cento deve sfociare in un giudizio sul nesso di condizionamento
di alta probabilità logica o di elevata credibilità razionale, dove alta ed elevata
stanno ad indicare un giudizio che si avvicina al massimo, alla certezza”.
836. 2000 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 12816 del
7 dicembre 2000. Obblighi del Preposto.
837. 2000 – Sentenza del Tribunale di Monza del 7 dicembre 2000. Il
consenso informato in caso di paziente medico. Non può essere lamentata una
insufficiente informazione. Nel caso in cui il paziente sia anche di professione
medico e quindi in grado certamente più di un “quisque de populo” di
comprendere le tecniche dell’operazione e di valutarne i rischi e le
conseguenze, non può essere lamentata una insufficiente informazione sulle
conseguenze del tipo di intervento chirurgico, a maggior ragione se da parte
dello stesso sia stato sottoscritto il cd. “consenso informato”.
838. 2000 – DPR numero 445 dell’8 dicembre 2000. “Testo Unico in materia
di documentazione amministrativa”. Per “autocertificazione” si intende “la
certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale
certificazione” (articolo 2, Legge 15/1968), e rappresenta cioè la possibilità per
il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo
più semplice e con meno oneri. Le norme sulle autocertificazioni sono
contenute nella Legge numero 15/1968 (articolo 2) e sono poi state raccolte nel
più recente DPR numero 445 dell’8/12/2000 (“Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa”), che ha ridefinito ed esteso il campo di
applicabilità delle dichiarazioni sostitutive di certificati.
839. 2000 – Legge numero 388 del 23 dicembre 2000. Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria
2001). Nell’articolo 87 trova il suo fondamento normativo il Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (NSIS).
840. 2000 – Decreto Legislativo numero 443 del 28 dicembre 2000.
Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo
B). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 42 del 20 febbraio 2001,
Supplemento Ordinario numero 30/L. Testo aggiornato al 13 gennaio 2006.
841. 2000 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 444 del 28
dicembre 2000. Disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo C). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 42 del
20 febbraio 2001, Supplemento Ordinario numero 30/L. Testo aggiornato al 13
gennaio 2006.
842. 2000 – D. P. R. numero 445 del 28 dicembre 2000. Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 42 del
20 febbraio 2001, Supplemento Ordinario numero 30/L. Testo aggiornato al 13
gennaio 2006.
843. 2000 – Legge numero 401 del 29 dicembre 2000. Norme
sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario.
844. 2000 – Linee Guida ISPESL “Il Rischio Biologico: procedura
applicativa per la valutazione del rischio e la pianificazione degli interventi di
prevenzione e protezione”. Annali di Igiene 2000, vol. 12, numero 4, suppl. 2,
pagg. 329-360.
845. 2000 – UNI EN 556-1:2000 – Sterilizzazione dei dispositivi medici.
Requisiti per i dispositivi medici che recano l’indicazione di “STERILE”.
Requisiti per i dispositivi medici sterilizzati terminalmente.
846. 2000 – UNI EN 1041:2000 – Informazioni fornite dal fabbricante con i
dispositivi medici.
847. 2000 – UNI EN 1422:2000 – Sterilizzatrici per uso medico.
Sterilizzatrici a ossido di etilene. Requisiti e metodi di prova.
848. 2001 – Legge numero 1, dell’8 gennaio 2001 (Conversione in legge, con
modificazioni del D.l. 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti
in materia di personale sanitario).
849. 2001 – Sentenza della Corte di Appello di Venezia del 15 gennaio 2001
(Macola e altro). (1) La morte del lavoratore conseguente all’esposizione
incontrollata a polveri di amianto è addebitabile a titolo di colpa specifica,
poiché tale esposizione era già normativamente segnalata come potenziale
causa di danno alla salute di gravità idonea a cagionare anche la morte, evento
in concreto effettivamente verificatosi per le violazioni di norme prevenzionali
specifiche (articolo 377 e 387 del D.P.R. numero 547 del 27 aprile 1955;
articolo 4 e 21 del D.P.R. numero 303 del 19 marzo 1956), che nel loro
insieme ed in relazione alla pericolosità connessa alle polveri di amianto erano
volte ad impedire il verificarsi del danno. La colpa specifica concorre con la
colpa generica consistente nel non aver adottato possibili e utili provvedimenti
organizzativi, relativi al concreto svolgimento delle attività di contatto con le
polveri di amianto, idonei a ridurne ulteriormente ed autonomamente, rispetto
alle misure imposte dalle norme prevenzionali specifiche (tecniche ed
individuali), la diffusione e, quindi, l’esposizione dei lavori. (2) Nei reati
omissivi impropri il nesso di causa tra l’omissione e l’evento sussiste quando la
condotta è stata, con alto grado di probabilità, condizione necessaria
dell’evento stesso; il giudizio probabilistico deve fondarsi su solide basi
scientifiche (scontando inevitabilmente i limiti conoscitivi propri di ogni
scienza in un determinato momento storico), al fine di accertare che, senza il
comportamento dell’agente, l’evento non si sarebbe verificato con alto grado di
probabilità. La valutazione tecnica di alto grado di probabilità, propria della
legge scientifica, equivale alla valutazione giuridica di certezza, ogniqualvolta
le alternative, residue e marginali, non trovino nel caso specifico alcuna
evenienza fattuale che ne consenta la prospettabilità in concreto, risolvendosi
così in possibilità del tutto ipotetiche ed astratte. Fonti: Riv. Trim. Dir. Pen.
Economia, 2001, 439; Foro It., Rep. 2001,voce Omicidio e lesioni personali
colpose, n. 29. Conferma Pretura di Padova del 3 giugno 1998 confermata
dalla Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 988 dell’11 luglio 2002 (in
banca dati).
850. 2001 – Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2001. “Caratteristiche e
modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti”. Nella Gazzetta
Ufficiale numero 78 del 3 aprile 2001. All’articolo 14 (“Richiesta di sangue”)
si specifica che la richiesta di sangue deve ancora essere firmata dal medico su
apposito modulo fornito dalla struttura trasfusionale e il prelievo deve essere
contrassegnato in modo da consentire l’identità del soggetto cui appartiene e
“firmato dal responsabile del prelievo”.
851. 2001 – Corte di Cassazione Penale, sez. IV, del 25 gennaio 2001. Una
chiave di lettura delle linee guida è necessaria sia al fine di non incorrere nel
rischio di ritenerle uno strumento deresponsabilizzante dell’operatore, sia nel
rispetto dell’autonomia del medico nelle scelte terapeutiche, come dichiarato
anche dal Codice Deontologico. La Suprema Corte, in altro momento, ha
comunque tenuto a precisare che la scelta ”non può essere avventata, né
fondata su semplici esperienze personali, essendo doveroso, invece, attenersi al
complesso di esperienze che va solitamente sotto il nome di dottrina, quale
compendio della pratica della materia, sulla base della quale si formano le
leges artis, cui il medico deve attenersi dopo attenta e completa disamina di
tutte le circostanze del caso specifico, scegliendo, tra le varie condotte
terapeutiche, quella che l’esperienza indica come la più appropriata.”
852. 2001 – Decreto Ministero della Sanità del 26 gennaio 2001. Protocolli
per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 78 del 3 aprile 2001.
853. 2001 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezione III, numero 1512
del 2 febbraio 2001. I danni (nel caso di errore medico e responsabilità medica
e ospedaliera) sono determinati secondo principi generali. Il risarcimento può
interessare ogni tipo di danno subito. Il danno patrimoniale. “Il danno
patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacità di
guadagno e, a sua volta, della capacità lavorativa specifica – e non, dunque,
della sola inabilità temporanea o dell’invalidità permanente – è risarcibile
autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto
leso svolgeva, o presumibilmente in futuro avrebbe svolto, un’attività
lavorativa produttiva di reddito e che tale reddito, o parte di esso, non sia stato
in concreto conseguito”.
854. 2001 – Decreto Legislativo numero 25 del 2 febbraio 2001. Attuazione
della direttiva 1999/34/CE, che modifica la direttiva 85/374/CEE, in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi.
855. 2001 - Legge numero 12 dell’8 febbraio 2001. Norme per agevolare
l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore. Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Leggi ed altri atti normativi, serie generale,
numero 41 del 19 febbraio 2001.
856. 2001 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio
2001. Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-
sanitarie. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001.
Testo aggiornato al 28 aprile 2006.
857. 2001 – Accordo del 22 febbraio 2001. Accordo tra il Ministro della
Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione
dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 91 del 19 aprile 2001. Testo aggiornato al 28 aprile 2006.
858. 2001 – Provvedimento Legislativo 22 febbraio 2001. “Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano”. Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la
Solidarietà Sociale e le regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano per
l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore
socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di
formazione. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2001, numero 91.
859. 2001 – Legge numero 52 del 6 marzo 2001. Riconoscimento del
Registro Nazionale Italiano dei donatori di midollo osseo.
860. 2001 – Accordo 8 marzo 2001. Accordo tra il Ministro della Sanità e le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee Guida
concernente la prevenzione, la diagnostica e l’assistenza in oncologia. Testo
aggiornato al 18 gennaio 2006. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, S.O.,
numero 100 del 2 maggio 2001.
861. 2001 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 9780 del 9
marzo 2001. Ritiene possibile ravvisare il nesso causale se l’azione doverosa
omessa avrebbe impedito l’evento con un alto grado di probabilità logica,
ovvero con elevata credibilità razionale, cioè con una probabilità vicino alla
certezza che può ritenersi raggiunta quando, sulla base di una legge universale
o di una legge statistica, sia possibile effettuare il giudizio controfattuale con
percentuale vicino a cento.
862. 2001 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 28132 del
9 marzo 2001 in Rivista Penale 2001, 806 ss. – “La valutazione circa la
legittimità o meno della condotta del medico non deve fondarsi sulla
sussistenza di cause di giustificazione (consenso informato dell’avente diritto,
articolo 50 c.p. – stato di necessità, articolo 54 c.p.) ma deve valutarsi in
rapporto “alla natura intrinseca ed al ruolo proprio dell’attività esercitata”.
(…..) L’intervento chirurgico era stato programmato per l’asportazione di una
cisti ovarica che, sulla scorta degli accertamenti strumentali eseguiti prima
dell’intervento, “era responsabile di compressione di vasi, con conseguente
gonfiore, dolenzie e chiazza di ipopigmentazione estese”. L’imputato, sempre
secondo l’accertamento incensurabile dei Giudici di merito, è quindi
intervenuto per eliminare questa patologia ritenendo, erroneamente, che
l’intervento demolitivo fosse idoneo a questo scopo ed eseguendolo, peraltro,
in modo scorretto. E se è vero che le finalità che l’agente si propone sono, nel
nostro caso, irrilevanti è altrettanto vero che l’erronea rappresentazione della
realtà si riverbera sull’elemento soggettivo sì da escludere non solo il dolo
generico del delitto di lesioni volontarie ma altresì quello intenzionale richiesto
per l’omicidio preterintenzionale. La sentenza impugnata ha accertato che
l’imputato aveva erroneamente ritenuto di poter eliminare non solo la patologia
che si era presentata nel corso dell’intervento ma altresì quella preesistente che
l’intervento aveva giustificato; ne consegue che egli deve essere ritenuto in
colpa e non può essere ritenuto responsabile del delitto ipotizzato con l’atto di
ricorso (del P.G.). tutti i ricorsi devono pertanto essere rigettati. Al rigetto dei
ricorsi del ricorrente conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.
863. 2001 – Decreto Legislativo numero 151 del 26 marzo 2001. Testo Unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge numero 53 dell’8 marzo
2000. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.O., numero 96 del 26 aprile 2001.
864. 2001 – Legge numero 97 del 27 marzo 2001. Norme sul rapporto tra
procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale
nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale numero 80 del 5 aprile 2001. Testo aggiornato al 28 aprile
2006.
865. 2001 – Circolare numero 1047 del 27 marzo 2001. Lotta contro le
Infezioni Ospedaliere; elementi oggetto di valutazione per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 18
del 20 aprile 2001, Regione Sicilia.
866. 2001 – D.P.R. numero 220 del 27 marzo 2001. Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale. Non contempla più i concorsi per massofisioterapista. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 143 del 12 giugno 2001, Supplemento
Ordinario. Testo aggiornato al 28 aprile 2006.
867. 2001 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 731 del 27
marzo 2001. Il medico chirurgo non può agire in caso di espresso dissenso. Se
si deve tener conto della finalità terapeutica della condotta del medico (che non
vuole causare una malattia del corpo o della mente, ma vincerla) sicché la
liceità di tale attività non può trovare giustificanza solo nel consenso (entro
ovvero oltre la categoria di cui all’articolo 50 c.p., ma in coerenza con il
principio da esso enunciato), resta indubbio che l’agire del chirurgo sulla
persona del paziente contro la volontà di costui, salvo l’imminente pericolo di
morte o di danno sicuramente irreparabile ad esso vicino, non altrimenti
superabile, esita in una condotta illecita capace di configurare più fattispecie di
reato, quali violenza privata (articolo 610 c.p., la violenza essendo insita nella
violazione della contraria volontà), lesione personale dolosa (articolo 582 c.p.)
e, nel caso di morte, omicidio preterintenzionale (articolo 584 c.p.). Viene in
evidenza in questi casi non già la portata e l’estensione del consenso alla
manomissione del proprio corpo in presenza di finalità terapeutica di per sé
scriminante (tipicizzata o meno), quanto la violazione del divieto di
manomissione del corpo dell’uomo e, quindi, la violazione consapevole del
diritto della persona a preservare la sua integrità fisica nell’attualità, come ora
è, a nulla valendo in simile situazione il rilievo che questa possa essere,
eventualmente, migliorata, e il rispetto della sua determinazione a riguardo del
suo essere. Ne segue la regola secondo la quale il medico chirurgo non può
manomettere l’integrità fisica del paziente, salvo pericolo di vita o di altro
danno irreparabile altrimenti non ovviabile, quando questi abbia espresso
dissenso.
868. 2001 – Legge numero 129 del 28 marzo 2001. Interventi per il ripiano
dei disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per
garantire la funzionalità dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.
869. 2001 – Decreto Ministeriale del 29 marzo 2001. Definizione delle figure
professionali di cui all’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo numero
502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, da includere nella
fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della Legge numero 251 del 10
agosto 2000 (articolo 6, comma 1, Legge numero 251/2000). Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 118 del 23 maggio 2001. Testo aggiornato al 28
aprile 2006.
870. 2001 – Legge numero 125 del 30 marzo 2001. Legge quadro in materia
di alcool e di problemi alcool correlati. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
numero 90 del 18 aprile 2001. Testo aggiornato al 28 aprile 2006.
871. 2001 – Legge numero 130 del 30 marzo 2001. “Disposizioni in materia
di cremazione e dispersione delle ceneri”.
872. 2001 – Gli Istituti di Patronato si pongono a latere del rapporto
contributivo. Tali Istituti, disciplinati dalla Legge numero 152 del 30 marzo
2001, sono persone giuridiche di diritto privato, che svolgono un servizio di
pubblica utilità, con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori per
l’adempimento da parte dei datori di lavoro degli obblighi contributivi.
873. 2001 – Decreto Legislativo numero 165 (art. 2, comma 2) del 30 marzo
2001. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche. Nonché articolo 53 sulle cariche incompatibili con
la qualifica di dipendente pubblico. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero
106 del 9 maggio 2001, Supplemento Ordinario numero 112/L. Testo
aggiornato al 26 aprile 2006.
874. 2001 – Il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2001 sancisce la
determinazione delle classi di laurea delle professioni infermieristiche in linea
con la politica europea. D.M. 24 luglio 1996, ex tabella XVIII ter
“Ordinamento didattico – Determinazione delle classi di lauree universitarie
delle professioni sanitarie”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 128 del
5 giugno 2001, Supplemento Ordinario numero 136. Testo aggiornato al 26
aprile 2006
875. 2001 – Legge numero 120 del 3 aprile 2001. Utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici in ambiente extraospedaliero. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 88 del 14 aprile 2001. Testo aggiornato al 28 aprile 2006.
876. 2001 – Legge Regionale numero 4 del 10 aprile 2001. Istituzione a
livello regionale e di Aziende dei servizi delle professioni e Nomina dei
Direttori dei Servizi.
877. 2001 – Circolare Ministero della Sanità numero 800.5/01 del 12 aprile
2001. Raccomandazioni per fronteggiare la parziale carenza di mercato di
Fattore VIII ricombinante. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 105 del
8 maggio 2001.
878. 2001 – Gazzetta Ufficiale numero 91 del 14 aprile 2001. Figura e profilo
dell’OSS.
879. 2001 – Decreto Ministeriale del 23 aprile 2001. Trasferimento dei
contributi a favore dell’Aran per gli enti pubblici non economici vigilati dal
Ministero della Sanità. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 145 del 25
giugno 2001. Testo aggiornato al 28 aprile 2006.
880. 2001 – Sentenza Corte di Cassazione Civile numero 3132 del 2001. Ha
rilevato che l’omissione da parte della Pubblica Amministrazione di qualunque
iniziativa funzionale alla realizzazione dello scopo per il quale l’ordinamento
attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) la espone a
responsabilità extracontrattuale quando dalla violazione del vincolo interno
costituito dal dovere di vigilanza nell’interesse pubblico, il quale è strumentale
ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei
terzi …..
881. 2001 – Decreto Legislativo numero 165 del 2001. Identificazione del
personale a contatto con il pubblico.
882. 2001 – Decreto Ministeriale del 29 aprile 2001. Nell’elencare i profili
professionali dell’area riabilitativa, non contempla più il massofisioterapista.
883. 2001 – Decreto Legislativo numero 231 del 2001. Salute e Sicurezza sul
Lavoro. Profili giuridici e Responsabilità.
884. 2001 – Decreto Ministeriale del 10 maggio 2001. Sperimentazione
clinica controllata in medicina generale e pediatria di libera scelta.
885. 2001 – Decreto del Ministero della Sanità dell’11 maggio 2001.
Definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di
specialità medicinali nel mercato nazionale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 124 del 30 maggio 2001.
886. 2001 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 20145 del
18 maggio 2001. Obblighi del Preposto. Il preposto può essere chi, dotato di
maggiore esperienza e competenza tecnica, è posto di fatto nel ruolo di
coordinare una specifica lavorazione, essendo a tal fine dotato di autonomia
decisionale e di capacità di riferire in merito ai problemi insorti. Rif. Ambiente
e Sicurezza sul lavoro, 2002, pagina 7.
887. 2001 – Decreto Ministeriale numero 279 del 18 maggio 2001. Malattie
Rare.
888. 2001 – Decreto Ministeriale numero 308 del 21 maggio 2001.
Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della Legge numero 328 dell’8
novembre 2000”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 174 del 28 luglio
2001. Testo aggiornato al 28 aprile 2006.
889. 2001 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 7027 del
23 maggio 2001. Il medico, fuori di alcuni casi eccezionali, non può
intervenire senza l’espresso consenso. Va premesso, in linea generale, che
l’attività medica trova fondamento e giustificazione, nell’ordinamento
giuridico, non tanto nel consenso dell’avente diritto (articolo 51 c.p.), come si
riteneva in passato, poiché tale opinione contrasterebbe con l’articolo 5 c.c., in
tema di divieto degli atti di disposizione del proprio corpo, ma in quanto essa
stessa legittima, volta essendo a tutelare un bene costituzionalmente garantito,
quale è quello della salute. Dall’autolegittimazione dell’attività medica, (…..),
non può tuttavia trarsi la convinzione che il medico possa, fuori da taluni casi
eccezionali (…..), intervenire senza il consenso, ovvero, a fortiori, malgrado il
dissenso del paziente. La necessità del consenso si evince, in generale,
dall’articolo 13 della Costituzione il quale sancisce l’inviolabilità della libertà
personale, nel cui ambito deve ritenersi inclusa la libertà di salvaguardare la
propria salute e la propria integrità fisica (…..). Ma è soprattutto rilevante in
materia l’articolo 32 della Costituzione, per il quale nessuno può essere
sottoposto a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge (la quale) non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana. In particolare, poiché il consenso per essere informato
presuppone una specifica e particolareggiata informazione, nessun dubbio può
esserci su chi sia tenuto a fornirla: non può provenire che dal sanitario che deve
prestare la sua attività professionale. Tale consenso implica la piena
conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata
ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili
conseguenze negative.
890. 2001 – Accordo del 24 maggio 2001. Accordo tra il Ministro della
Sanità, le Regioni e le Province autonome sul documento di Linee-Guida
inerente il progetto “Ospedale senza dolore”. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 149 del 29 giugno 2001. Testo aggiornato al 28 aprile 2006.
891. 2001 – Decreto 24 maggio 2001 del Ministero della Sanità
(Approvazione del ricettario per la prescrizione di cui all’allegato III-bis al
Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, numero 309,
introdotto con la Legge 8 febbraio 2001, numero 12). Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, serie generale, numero 133 del 11 giugno 2001.
892. 2001 – Provvedimento 24 maggio 2001 su accordo tra Ministero della
Sanità e le Regioni per la realizzazione dell’Ospedale senza Dolore (Linee
Guida).
893. 2001 – Decreto Ministeriale del 30 maggio 2001. Accertamenti ispettivi
sulla osservanza delle norme di buona pratica clinica.
894. 2001 – D. P. C. M. del 31 maggio 2001. Modificazioni ed integrazioni al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 502 del 19 luglio
1995, concernente il trattamento economico del direttore generale, del direttore
sanitario e del direttore amministrativo nelle aziende sanitarie.
895. 2001 – Circolare del Ministero della Sanità numero 9 dell’8 giugno
2001. Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella
terapia del dolore. Indicazioni applicative. Legge numero 12 dell’8 febbraio
2001. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 138 del 16 giugno 2001.
Testo aggiornato al 26 aprile 2006.
896. 2001 – Decreto Ministeriale numero 488 dell’11 giugno 2001.
Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell’idoneità dei
lavoratori all’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell’articolo 84,
comma 7, del D.Lgs. numero 230 del 17 marzo 1995. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 80 del 5 aprile 2002. Testo aggiornato al 26 aprile
2006.
897. 2001 – Legge 145/2001. Modifica alla Convenzione di Oviedo
dell’aprile 1997 sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina.
898. 2001 – Le 150 ore, per lo specifico degli infermieri della Sanità
pubblica, sono regolamentate dal CCNL integrativo del 20 giugno 2001.
899. 2001 – Messaggio INPS del 27 giugno 2001 numero 569. Chiarimenti
concernenti i periodi di astensione obbligatoria, di astensione facoltativa,
periodi di riposo ed altro per gravidanza.
900. 2001 – Sentenza Corte di Appello di Milano del 29 giugno 2001 (Trioni
e altri). Il presidente della commissione amministratrice e il direttore generale
di una grande azienda di trasporti pubblici sono penalmente responsabili per la
morte di un lavoratore, dipendente della stessa, dovuta a un mesotelioma
pleurico etiologicamente riconducibile a un’esposizione lavorativa a fibre di
amianto aerodisperse nell’ambiente di lavoro, una volta accertato che i
responsabili aziendali non avevano fatto tutto quello che era tecnologicamente
fattibile in base alle conoscenze scientifiche raggiunte al momento dei fatti per
eliminare o ridurre tale diffusione. Fonti: Riv. Critica Dir. Lav., 2001, 781.
901. 2001 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 1572
dell’11 luglio 2001. Senza il consenso informato il trattamento medico-
chirurgico è arbitrario con rilevanza penale. La mancanza del consenso
(opportunamente “informato”) del malato o la sua invalidità per altre ragioni
determina l’arbitrarietà del trattamento medico-chirurgico e la sua rilevanza
penale, in quanto compiuto in violazione della sfera personale del soggetto e
del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo.
(In motivazione, la Corte ha precisato che alla regola del necessario consenso
della persona che deve sottoporsi al trattamento sanitario, fanno eccezione le
ipotesi di trattamenti obbligatori “ex lege”, ovvero quelle in cui il paziente non
sia in condizione di prestare il proprio consenso o si rifiuti di prestarlo e
l’intervento medico risulti urgente e indifferibile).
902. 2001 – Sentenza Corte di Cassazione Civile numero 3132 del 2001. La
responsabilità del Ministero della Salute per danni da contagio trasfusionale
rientra nell’ambito dell’articolo 2043 C.C., escludendola in relazione
all’articolo 2050 C.C., in quanto se la produzione, la commercializzazione e la
distribuzione del sangue possono essere in effetti attività intrinsecamente
pericolose, non altrettanto può dirsi dell’attività esercitata rispetto ad esse dal
Ministero che ricopre gli ambiti di supervisione e di controllo e quindi più
propriamente riconducibili nel più consono ambito del neminem laedere,
fissato dall’articolo 2043 C.C.
903. 2001 – Sentenza del Tribunale di Palermo del 25 luglio 2001. Il diritto
del paziente all’autodeterminazione. Delitto doloso quando il medico
interviene arbitrariamente. In condizioni non necessitate dell’urgenza, ciascuno
ha diritto ad autodeterminarsi accedendo alle scelte che ritiene più confacenti ai
suoi bisogni, potendo giungere, persino, alla scelta di non sottoporsi a cure, ed
in questo caso il sanitario non può agire senza ottenere preventivamente un
valido consenso informato e deve rispondere di un delitto doloso, quando
intervenga arbitrariamente. Di conseguenza, risponde, quantomeno, del reato di
violenza privata il sanitario che operi senza che il paziente abbia rilasciato un
consenso informato, salva l’ulteriore responsabilità anche a norma dell’articolo
586 c.p., ove l’intervento abbia esito infausto o comunque dannoso per il
paziente.
904. 2001 – Decreto 3 agosto 2001 del Ministero della Sanità (Approvazione
del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le
unità operative). Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero 204 del
3 settembre 2001. Testo aggiornato al 26 aprile 2006.
905. 2001 – Direttiva della Commissione Europea 2001/60/CE del 7 agosto
2001. Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.
906. 2001 – Legge 10 agosto 2001, numero 251. “Disciplina delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
nonché della professione ostetrica”.
907. 2001 – Legge Regionale numero 20 del 16 agosto 2001. B.U.R. numero
75/2001. Viene trattato il profilo dell’Operatore Socio-Sanitario (in seguito
OSS).
908. 2001 – D. P. R. numero 384 del 20 agosto 2001. Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di spese in economia.
909. 2001 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 33548 del
13 settembre 2001. Il preposto può essere chi, pur non appartenendo alla
struttura aziendale, di fatto è preposto con effettivi poteri all’attività lavorativa.
Rif. Ambiente e Sicurezza sul lavoro, numero 19, 2001, pagina 49.
910. 2001 – Il 20 settembre 2001 è stato pubblicato il CCNL integrativo del
CCNL del 7 aprile 1999 che, all’articolo 22, riporta i passaggi attuativi del
diritto allo studio del lavoratore dipendente del comparto Sanità. Le 150 ore
sono una conquista importante per il diritto allo studio dei lavoratori, un diritto
che nasce negli anni ’70 con lo Statuto dei Lavoratori. Gli aspetti normativi
risalgono al D.P.R. numero 395 del 23 agosto 1988 ma nello specifico per gli
infermieri della Sanità pubblica, le 150 ore sono regolamentate a partire dal
CCNL integrativo del 20 giugno 2001.
911. 2001 – CNNL del 21 settembre 2001, articolo 10 – Ruolo del
Coordinamento – “E’ prevista una specifica indennità per coloro cui sia
affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione
nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari
categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con
assunzione di responsabilità del proprio operato”.
912. 2001 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 422 del 21
settembre 2001. Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli
professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni
per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi
formativi.
913. 2001 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 439 del 21
settembre 2001. Articolo 11. Regolamento di semplificazione delle procedure
per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici
sperimentali. Sperimentazione Clinica.
914. 2001 – Il 25 settembre 2001 viene varata la Normativa sullo Sciopero.
Le norme di riferimento sono contenute nell’Accordo Nazionale “Norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali” del 25 settembre 2001.
915. 2001 – Sentenza del Tribunale di Napoli del 12 ottobre 2001. L’onere
della prova di mancato consenso incombe sul paziente. L’onere della prova del
mancato assolvimento del dovere di informazione da parte del medico
(consenso informato) incombe sul paziente, che agisca in giudizio per ottenere
l’affermazione di responsabilità del chirurgo.
916. 2001 – Legge Costituzionale numero 3 del 18 ottobre 2001. Beneficenza
pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera.
917. 2001 – Accordo del 25 ottobre 2001. Accordo tra il Ministro della
Salute, le Regioni e le Province autonome sul documento di Linee-Guida sul
sistema di emergenza sanitaria concernente: “Triage intraospedaliero
(valutazione gravità d’ingresso) e chirurgia della mano e microchirurgia nel
sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero285 del 7 dicembre 2001. Testo aggiornato al 26 aprile 2006.
918. 2001 – Legge Regionale numero 17 del 30 ottobre 2001. Soppressione
del Centro Regionale Emoderivati della Regione Lombardia, istituito
dall’articolo 1 della Legge Regionale numero 61 del 18 maggio 1990 a titolo
“Secondo Piano Regionale sangue e plasma per gli anni 1990-1992” e
interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie Lombarde.
Modifiche alla Legge numero 31 dell’11 luglio 1997 avente per titolo “Norme
per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le
attività dei servizi sociali”. BURL 1° Supplemento al numero 44 del 30 ottobre
2001.
919. 2001 – Legge Regionale Basilicata numero 39 del 31 ottobre 2001.
Riordino e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale.
920. 2001 – Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
6 novembre 2001. Recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso
umano.
921. 2001 – Decreto Legge 12 novembre 2001, numero 402.
922. 2001 – Legge numero 405 del 16 novembre 2001. Conversione in Legge,
con modificazioni, del Decreto Legge numero 347 del 18 settembre 2001,
recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.
923. 2001 – Sentenza numero 1589/01 (caso Barese) in cui si precisa che ”in
presenza di ragioni di urgenza terapeutica il consenso non è necessario e che a
fronte di una manifestazione di volontà esplicitamente contraria all’intervento
terapeutico, il pericolo grave e attuale per la vita o per la salute del paziente,
configura lo stato di necessità che vale ad escludere il dolo diretto di lesioni” e
rende lecita l’attività svolta. Pubblicata sulla Rivista Italiana di Medicina
Legale, 2002, 868-880.
924. 2001 – Accordo del 22 novembre 2001. Accordo tra Governo, Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sui Livelli Essenziali di Assistenza
sanitaria ai sensi dell’articolo 1 del DLGS numero 502 del 30 dicembre 1992, e
successive modificazioni (Repertorio numero 1318). Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 19, S.O. numero 14, del 23 gennaio 2002. Testo aggiornato al
26 aprile 2006.
925. 2001 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001. “L’Ospedale abbandona definitivamente il suo ruolo di luogo di
riferimento per qualsiasi problema di natura sanitaria, spesso solo ed
esclusivamente di tipo socio-sanitario, trasformandosi in organizzazione di alto
livello tecnologico deputata a fornire risposte assistenziali di tipo diagnostico-
terapeutico a problemi di salute”. Definizione dei livelli essenziali di assistenza
(LEA). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 33 dell’8 febbraio 2002,
Supplemento Ordinario. Testo aggiornato al 28 aprile 2006.
926. 2001 – DGR Veneto numero 3242 del 30 novembre 2001. Programma
settoriale relativo all’assistenza territoriale, articolo 13, Legge Regionale
numero 5/96 (P.S.S.R. 1996-1998). Approvazione definitiva.
927. 2001 – Testo Unico numero 445/2001 sulla semplificazione degli atti
amministrativi.
928. 2001 – UNI EN 868-9:2001 – Materiali e sistemi di imballaggio per i
dispositivi medici che devono essere sterilizzati. Materiali non tessuti non
rivestiti a base di poliolefine per la fabbricazione di sacchetti, rotoli e coperchi
termosaldabili. Requisiti e metodi di prova.
929. 2001 – UNI EN 868-10:2001 – Materiali e sistemi di imballaggio per i
dispositivi medici che devono essere sterilizzati. Materiali non tessuti rivestiti
di adesivo a base di poliolefine per la fabbricazione di sacchetti, rotoli e
coperchi termosaldabili. Requisiti e metodi di prova.
930. 2001 – UNI EN ISO 14644-1:2001 – Camere bianche ed ambienti
associati controllati. Classificazione della pulizia dell’aria.
931. 2001 – UNI EN ISO 14644-2:2001 – Camere bianche ed ambienti
associati controllati. Specifiche per la prova e la sorveglianza per dimostrare la
conformità continua con la ISO 14644-1.
932. 2001 – UNI EN ISO 11737-2:2001 – Sterilizzazione dei dispositivi
medici. Metodi microbiologici. Prove di sterilità eseguite nel corso della
convalida di un processo di sterilizzazione.
933. 2001 – Delibera Gruppo Regionale Campano numero 4061 del 2001. Le
attività aggiuntive, rese in attività libero professionali, rappresentano oggi la
principale modalità attraverso la quale vengono garantiti i livelli essenziali di
assistenza (L.E.A.) e assicurata la riduzione delle liste di attesa quindi, in
definitiva, viene contrastato l’esodo dei pazienti verso la Sanità privata o extra-
regionale, contribuendo in maniera determinante alla riduzione della spesa
sanitaria. In questo modo si raggiungono gli obiettivi di virtuosa gestione
economica raccomandati dal Piano di Rientro Regionale e dalla Spending
Review Nazionale.
934. 2001 – D. M. del 12 dicembre 2001. Sistema di garanzie per il
monitoraggio dell’assistenza sanitaria.
935. 2001 – Circolare del Ministero della Salute numero 14 del 19 dicembre
2001. Indicazioni integrative alla Circolare numero 17 del 30 ottobre 2000
recante “Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di
metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV”. Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale numero 300 del 28 dicembre 2001. Testo aggiornato al 26
aprile 2006.
936. 2001 – Decreto Legislativo numero 467 del 28 dicembre 2001.
Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione
dei dati personali, a norma dell’articolo 1 della Legge numero 127 del 24
marzo 2001.
937. 2001 – Legge numero 448 del 28 dicembre 2001. Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria
2002, in particolare articoli 29, 40).
938. 2001 – Norme tecniche su sostanze e preparati pericolosi inserite a
partire dal 31 dicembre 2001: UNI EN; UNI EN ISO; EC 1-UNI EN; UNI
CEN/TS; UNI CEN ISI/TR.
939. 2001 – DGR Veneto numero 3889 del 31 dicembre 2001. Accordo
Regionale con la medicina convenzionata 2001.
940. 2002 – DGR Campania numero 583 del 2002. Attività riabilitativa
estensiva e di mantenimento. Definizione della cartella clinica riabilitativa,
degli standard di attività e di personale e del flusso informativo.
941. 2002 – Legge numero 1 e successive modifiche dell’8 gennaio 2002.
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre
2001, numero 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale
sanitario. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 8 del 10 gennaio 2002.
Testo aggiornato al 28 aprile 2006.
942. 2002 – Decreto del Presidente della Repubblica numero 54 del 18
gennaio 2002. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea (Testo A). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 83 del 9 aprile
2002, Supplemento Ordinario. Testo aggiornato al 30 novembre 2005.
943. 2002 – Decreto Legislativo numero 10 del 23 gennaio 2002. Attuazione
delle direttive 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche.
944. 2002 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 2865 del
25 gennaio 2002. Il tema di colpa medica il giudice, nel valutare la correttezza
della scelta operata dal professionista e quindi giudicare della sussistenza o
meno del profilo di colpa (in particolare, nella componente della imperizia),
deve effettuare un giudizio “ex ante” collocandosi mentalmente nel momento
in cui il medico fu chiamato ad operare la sua scelta, valutando tutti gli
elementi che consigliarono di adottare una soluzione piuttosto che un’altra e
considerando la consistenza scientifica della scelta con esclusivo riferimento
alle “leges artis”. Non è pertanto censurabile la condotta del medico che, fra
varie soluzioni terapeutiche prospettabili, tutte ugualmente foriere di rischi per
la vita del paziente, scelga quella meno invasiva, a nulla rilevando la
circostanza che l’intervento terapeutico prescelto si dimostri, solo “ex post”,
come non indicato.
945. 2002 – Lettera del Ministro della Salute del 25 gennaio 2002. Nuovi
adempimenti per i fabbricanti di dispositivi medici di classe III, IIb e IIa.
946. 2002 – Decreto Legislativo numero 24 del 2 febbraio 2002. Attuazione
della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di
consumo.
947. 2002 – Decreto Legislativo numero 25 del 2 febbraio 2002 (abrogato dal
TUSL). Recepimento direttiva 98/24/CEE che integra il titolo VII bis
“Protezione da agenti chimici” del Decreto Legislativo numero 626 del 1994.
Protezione dei lavoratori dai rischi chimici.
948. 2002 – Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 7 febbraio
2002. Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale numero 74 del 28 marzo 2002. Testo aggiornato al 28
aprile 2006.
949. 2002 – Corte di Cassazione, Sez. IV, numero 2865 del 13 febbraio 2002.
Il medico non dovrà perdere quella libertà di scelta che gli appartiene,
elemento quest’ultimo ribadito sempre dalla Suprema Corte secondo cui “è
conforme ai principi del diritto valorizzare l’autonomia del medico nelle scelte
terapeutiche, poiché l’arte medica, mancando per sua stessa natura di protocolli
scientifici a base matematica, spesso prospetta diverse pratiche o soluzioni che
l’esperienza ha dimostrato efficaci, da scegliere oculatamente in relazione ad
una cospicua quantità di varianti che, legate al caso specifico, solo il medico,
nella contingenza della terapia, può apprezzare”; tuttavia nella medesima
sentenza si segnala anche che “in una tale ottica, il giudice, per valutare la
correttezza della scelta terapeutica operata da medico, e quindi giudicare la
sussistenza o no del profilo di colpa, in particolare dell’imperizia, deve operare
un giudizio ex ante, cioè deve collocarsi mentalmente nel momento in cui il
medico fu chiamato ad operare la sua scelta, valutando tutti gli elementi che
consigliarono di adottarne una e di scartarne un’altra e considerando anche,
ovviamente, la consistenza scientifica della scelta, non potendo il medico di
certo trincerarsi dietro personalissime opinioni.”
950. 2002 – Circolare del Ministero della Salute numero DIRP3/AG/448 del 5
marzo 2002. Programma nazionale per la formazione continua – ECM.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 110 del 13 maggio 2002. Testo
aggiornato al 28 aprile 2006.
951. 2002 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 14400 del
12 marzo 2002 (Balbo di Vinadio). Nel delitto di omicidio colposo plurimo
consistito in un mesotelioma pleurico e in un carcinoma polmonare occorsi a
lavoratori esposti ad amianto, sussiste il nesso causale tra condotta degli
amministratori dell’azienda in diverse epoche e tumore, qualora sia dimostrata,
in termini se non proprio di assoluta certezza almeno di elevata e qualificata
probabilità, l’incidenza del tempo di esposizione ad amianto dei lavoratori
deceduti durante il periodo di responsabilità dei predetti amministratori tale da
determinare un aggravamento significativo della malattia già contratta al punto
da causare o accelerare l’evento morte. Fonti: Dir. e Pratica Lav., 2002, 1711.
952. 2002 – DCR Lombardia numero VII/0462 del 13 marzo 2002. Piano
Socio-Sanitario Regionale 2002-2004.
953. 2002 – Decreto Direttore Generale Direzione Generale della Sanità
numero 6027 del 2 aprile 2002. Istituzione di una “Banca di emocomponenti di
gruppi rari”. Centro di Riferimento della Regione Lombardia, presso il
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’IRCCS Ospedale
Maggiore di Milano. BURL Serie Ordinaria numero 18 del 29 aprile 2002.
954. 2002 – Legge numero 56 del 4 aprile 2002. Conversione in Legge, con
modificazioni, del Decreto Legge numero 8 del 7 febbraio 2002, recante
proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione
sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce
Rossa. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 85 dell’11 aprile 2002.
Testo aggiornato al 30 novembre 2005.
955. 2002 – D. P. R. numero 101 del 4 aprile 2002. Regolamento recante
“Criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche
di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e
servizi”.
956. 2002 – D. P. C. M. del 16 aprile 2002. Linee Guida sui criteri di priorità
per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e i tempi massimi di
attesa.
957. 2002 – Decreto del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità del 26
aprile 2002. Accertamento della composizione e innocuità dei farmaci di nuova
istituzione prima della sperimentazione clinica sull’uomo. Individuazione della
documentazione da sottoporre all’Istituto Superiore di Sanità ai sensi
dell’articolo 4, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica numero
439 del 21 settembre 2001.
958. 2002 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. I, numero 528 del 29
maggio 2002. L’assenza di consenso e la responsabilità del medico. Malgrado
l’assenza di un consenso informato del paziente, e sempre che non sussista un
dissenso espresso dallo stesso al trattamento terapeutico prospettato, deve
escludersi che il medico sia penalmente responsabile delle lesioni alla vita o
all’intangibilità fisica e psichica del paziente sul quale ha operato in osservanza
delle leges artis, poiché l’attività terapeutica, essendo strumentale alla garanzia
del diritto alla salute previsto dall’articolo 32 della Costituzione, è autorizzata e
disaminata dall’ordinamento ed è quindi scriminatura da uno “stato di
necessità” ontologicamente intrinseco, senza che sia necessario fare riferimento
alle cause di giustificazione codificate.
959. 2002 – Piano Sanitario Nazionale 2002-2004.
960. 2002 – Consiglio Regionale della Sicilia – Decreto 17 giugno 2002.
Attività di endoscopia.
961. 2002 – Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, numero 9556 dell’1
luglio 2002. Le piaghe da decubito non sono una patologia, ma l’effetto di una
carenza di assistenza, che insorge prevalentemente in pazienti ospedalizzati o
nosocomizzati, che necessitano di una specifica cura ed assistenza. E’ ormai
pacifico che, nel momento in cui un paziente entra in una struttura sanitaria,
pubblica o privata che sia, per un ricovero o una visita ambulatoriale, si
conclude, in automatico, tra paziente e struttura, senza particolari formalismi,
un contratto atipico, complesso a prestazioni corrispettive definito cosiddetto
“contratto di spedalità”. In virtù di tale contratto, la struttura sanitaria si
obbliga a prestare cure mediche al paziente a fronte del pagamento di un
corrispettivo, che può essere pagato dal paziente, dal suo assicuratore, dal
Servizio Sanitario Nazionale o da altro ente. Orbene, l’obbligazione che grava
sulla struttura sanitaria è un’obbligazione dal contenuto complesso, in quanto è
costituita da obbligazioni principali e da obbligazioni accessorie che
coinvolgono più persone, con competenze e ruoli diversi tra loro. Infatti, la
struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente, come obbligazione
principale, le cure mediche e diagnostiche, nonché la prestazione alberghiera,
ma si obbliga, altresì, a garantire, come obbligazioni accessorie, la
salvaguardia del paziente, in particolar modo quando si tratta di persone dalla
autotutela minorata o nulla, nonché si obbliga a garantire la messa a
disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché
la messa a disposizione dei medicinali e di tutte le attrezzature tecniche. In
tema di responsabilità per violazione degli obblighi derivanti dal c.d. contratto
di spedalità, una semplice struttura sanitaria può essere ritenuta responsabile
per ciò che concerne l’obbligo di disporre dei locali idonei, l’obbligo di
disporre di personale sia medico sia paramedico che ausiliario competente,
sufficiente e presente, l’obbligo di disporre di farmaci e applicazioni
terapeutiche efficaci e in corso di validità, l’obbligo di disporre servizi
accessori adeguati e tutti quegli ulteriori obblighi inerenti alla adeguatezza ed
efficienza organizzativa. Gravano, invece, sul Ministero della Salute obblighi
di coordinamento politico-amministrativo dell’intero sistema sanitario
nazionale.
962. 2002 – Legge Regionale numero 10 dell’11 luglio 2002. Piano Sanitario
Regionale 2002/2004. Capitolo – Le strategie per il cambiamento.
963. 2002 – Sentenza numero 26446/02 dell’11 luglio 2002 (caso
Volterrani). La Suprema Corte precisa, sul consenso informato, che “la volontà
del paziente svolge un ruolo decisivo soltanto quando sia eventualmente
espressa in forma negativa”. Pubblicata sulla Rivista Italiana di Medicina
Legale, XXV, pagg. 395-408, con note critiche di M. Barni “Equilibrismi
dialettici tra consenso limitato e dissenso esplicito” e di S. Fucci “Potere di
curare del medico e diritto alla salute del paziente”. In Rivista Penale 2002,
751 ss.
964. 2002 – Legge 15 luglio 2002, n. 145 (G. U. numero 172 del 24 luglio
2002), “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato”.
965. 2002 – Legge numero 179 del 31 luglio 2002 articolo 24. Rifiuti
Sanitari. Pubblicata sulla G.U. dell’11 settembre 2002.
966. 2002 – Circolare Ministeriale numero 6 del 2 settembre 2002. Attività
dei Comitati Etici istituiti ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 marzo 1998.
967. 2002 – Corte di Cassazione, Sezioni Un. Pen., numero 30328 dell’11
settembre 2002. Secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite è necessario
individuare la condotta più congrua ed opportuna secondo quanto suggerito
dalla scienza medica, attraverso linee guida ed altre indicazioni terapeutico-
diagnostiche, al fine di valutare quante probabilità, in termini statistici, la
condotta corretta avrebbe avuto di evitare l’evento negativo colposamente
omesso, rifacendosi, pertanto, a leggi scientifiche, la cui soddisfazione
rappresenta elemento di oggettività al giudizio causale riconducendo, o meno,
l’evento dannoso alla condotta omissiva. Pertanto, secondo giurisprudenza
ormai univoca, “il procedimento logico … deve condurre, perché sia
valorizzata la funzione ascrittiva dell’imputazione causale, alla conclusione
caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza
processuale, che esclusa l’interferenza di decorsi alternativi, la condotta
omissiva dell’imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati
ontologici, è stata condizione necessaria dell’evento, attribuibile per ciò
all’agente come fatto proprio. ….. Il ricorso a generalizzazioni scientificamente
valide consente infatti di ancorare il giudizio contro fattuale, altrimenti
insidiato da ampi margini di discrezionalità e di indeterminatezza a parametri
oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità esplicative della
condizione necessaria, anche per i più complessi sviluppi causali dei fenomeni
naturali, fisici, chimici o biologici”. www.massime.it
968. 2002 – Linee Guida dei CDC (Centers for Desease Control and
Prevention) di Atlanta del 2002 che regolano il lavaggio delle mani.
969. 2002 – UNI EN 868-2:2002 – Materiali e sistemi di imballaggio per i
dispositivi medici che devono essere sterilizzati. Involucri di sterilizzazione.
Requisiti e metodi di prova.
970. 2002 – UNI EN 868-3:2002 – Materiali e sistemi di imballaggio per i
dispositivi medici che devono essere sterilizzati. Carta da utilizzare nella
fabbricazione dei sacchetti di carta (specificati nella EN 864-4) e nella
fabbricazione di buste e tubolari (specificati nella EN 865-5). Requisiti e
metodi di prova.
971. 2002 – UNI EN 868-4:2002 – Materiali e sistemi di imballaggio per i
dispositivi medici che devono essere sterilizzati. Sacchetti di carta. Requisiti e
metodi di prova.
972. 2002 – UNI EN 868-5:2002 – Materiali e sistemi di imballaggio per i
dispositivi medici che devono essere sterilizzati. Buste e tubolari di carta e
laminato plastico termosaldabili e autosaldabili. Requisiti e metodi di prova.
973. 2002 – UNI EN 868-6:2002 – Materiali e sistemi di imballaggio per i
dispositivi medici che devono essere sterilizzati. Carta per la fabbricazione di
pacchi per uso medico per la sterilizzazione con ossido di etilene o radiazione.
Requisiti e metodi di prova.
974. 2002 – UNI EN 868-7:2002 – Materiali e sistemi di imballaggio per i
dispositivi medici che devono essere sterilizzati. Carta adesiva per la
fabbricazione di pacchi termosaldabili per uso medico per la sterilizzazione
con ossido di etilene o radiazione. Requisiti e metodi di prova.
975. 2002 – UNI EN 868-8:2002 – Materiali e sistemi di imballaggio per i
dispositivi medici che devono essere sterilizzati. Contenitori riutilizzabili per
sterilizzazione per le sterilizzatrici a vapore in conformità alla EN 285.
Requisiti e metodi di prova.
976. 2002 – UNI EN ISO 14161:2002 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Indicatori biologici. Guida per la selezione, l’uso e l’interpretazione dei
risultati.
977. 2002 – UNI EN ISO 14937:2002 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Requisiti generali per la caratterizzazione di un agente sterilizzante e per lo
sviluppo, la convalida ed il controllo sistematico di un processo di
sterilizzazione per dispositivi medici.
978. 2002 – Regolamento UE numero 2195/2002 del 5 novembre 2002.
Regolamento 2002 relativo al Vocabolario comune per gli appalti pubblici
(CPV)-(estratto codici lavori e servizi).
979. 2002 – Sentenza Corte di Cassazione. Sez. IV, numero 1240 del 5
novembre 2002. In mancanza di informazione il consenso è viziato.
Nell’ipotesi in cui, per negligenza o per imprudenza, il chirurgo ometta di
informare adeguatamente il paziente circa i rischi cui va incontro, il consenso è
viziato (cioè non valido in quanto il paziente non è stato adeguatamente
informato).
980. 2002 – Legge numero 289 del 27 dicembre 2002. Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
981. 2003 – Legge numero 30 del 14 febbraio 2003. “Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavoro”. (Legge BIAGI). Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale numero 47 del 26 febbraio 2003.
982. 2003 – Accordo 16 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 51 del 3 marzo 2003. Testo aggiornato al 17 novembre 2005. Accordo
tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della
formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale
dell’operatore socio-sanitario di cui all’articolo 1, comma 8, del Decreto Legge
numero 402 del 12 novembre 2001 convertito, con modificazioni, dalla Legge
numero 1 dell’8 gennaio 2001.
983. 2003 – Direttiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 gennaio 2003. Stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano
e dei suoi componenti e che modifica la Direttiva 2001/83/CE
984. 2003 – Sentenza del Tribunale di Chiavari del 3 febbraio 2003.
Nell’ipotesi in cui l’evento lesivo derivi non da una esposizione del lavoratore
ad una situazione pericolosa prolungata nel tempo ma da un singolo fatto, nella
fattispecie de qua l’assunzione di una dose-killer di amianto, mancando la
prova del momento in cui l’inalazione è avvenuta, è impossibile individuare il
direttore di stabilimento al momento dell’assunzione che ha innescato la
patologia, e neppure è possibile riconoscere la responsabilità dei singoli
direttori di stabilimento che si siano succeduti nel tempo, anche ove dovesse
risultare che essi hanno omesso di adottare le cautele necessarie, mancando la
prova del nesso di casualità. Qualora l’evento lesivo non sia derivato da una
lunga esposizione del lavoratore ad una situazione pericolosa ma risulti
riferibile ad un singolo fatto, quale l’assunzione di una dose killer di amianto,
se non risulti accertato il momento in cui il fatto lesivo si è verificato, non può
essere riconosciuta la responsabilità penale dei direttori di stabilimento che si
siano succeduti, per difetto di prova sul nesso di causalità, anche quando risulti
che essi hanno omesso di adottare le cautele necessarie. Fonti: Massima
redazionale di Leggi d’Italia, 2003.
985. 2003 – Legge numero 14 del 3 febbraio 2003. Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità Europee. Legge Comunitaria 2002. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 31 del 7 febbraio 2003, Supplemento Ordinario. Testo
aggiornato al 17 novembre 2005.
986. 2003 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 20032 del
18 febbraio 2003 (Trioni e altro). (1) In caso di omicidio colposo consistito in
un mesotelioma occorso a lavoratore esposto ad amianto, occorre accertare il
nesso di causalità dell’evento-morte, non già con l’attività lavorativa svolta
dalla vittima, bensì con i comportamenti omissivi degli imputati, diversificati
in relazione alle funzioni svolte da ciascuno ed ai relativi periodi di tempo; e
tale nesso sussiste, qualora siffatti comportamenti siano valsi, con altissimo
grado di credibilità razionale, da identificarsi con la certezza giuridica e,
dunque, probabilità di altissimo grado, prossima alla certezza, a causare o
concausare l’evento, o anche solo ad accelerarne la verificazione. (2) In caso di
omicidio colposo consistito in un mesotelioma occorso a lavoratore esposto ad
amianto, si configura la colpa specifica per violazione di norme anche quando
la norma è posta a presidio di altro interesse e, cioè, per prevenire l’asbestosi e
non il mesotelioma, in quanto l’articolo 21 del D.P.R. numero 303 del 19
marzo 1956, pur se pensato in relazione alle malattie respiratorie connesse
all’inalazione di polveri all’epoca conosciuta, è norma generale ed astratta,
dettata per impedire qualsiasi danno al lavoratore da polveri che si producano
nello svolgimento del lavoro, e quindi tanto per evitare la produzione dei danni
che sono conosciuti quando la norma è posta, quanto di qualsiasi altro danno la
cui derivazione causale dall’inalazione di polveri era sconosciuta nel 1956.
Fonti: Dir. e Prat. del lavoro 2003, 1685.
987. 2003 – DGR Emilia Romagna numero 264 del 24 febbraio 2003. Linee
di indirizzo per l’attività di Pronto Soccorso e ridefinizione del sistema di
compartecipazione alla spesa.
988. 2003 – Accordo 13 marzo 2003. Accordo tra il Ministro della Salute, le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sugli obiettivi e sul
programma di formazione continua per l’anno 2003, di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 16-ter del Decreto Legislativo numero 502 del 30 dicembre 1992,
e successive modificazioni, proposti dalla Commissione Nazionale per la
formazione continua. Testo aggiornato al 17 novembre 2005. Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale numero 85 dell’11 aprile 2003.
989. 2003 – Decreto Legislativo numero 65 del 14 marzo 2003 – DPD
(Dangerous Preparation Directive). Attuazione direttive 1999/45/CE e
2001/45/CE. Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
pericolosi.
990. 2003 – Sentenza del Tribunale di Messina in composizione monocratica,
Sez. II, del 31 marzo 2003. Colpa professionale medica. Lesioni colpose.
Nesso di causalità. Leggi statistiche. Falso in atto pubblico per omissione.
Cartella clinica. Condizioni. Come per tutti gli altri elementi della fattispecie,
anche il nesso causale può essere provato, secondo il meccanismo di cui
all’articolo 192 comma 2 codice procedura civile, sulla base di indizi, in
quanto gravi, precisi e concordanti. La ricostruzione del nesso di causalità,
pertanto, deve essere operata in base a tutti gli elementi in concreto disponibili,
dei quali il dato statistico è solo uno dei tanti: sicché la modesta probabilità di
verificazione di un evento secondo determinate modalità non esclude che
questo, in concreto, si sia realizzato se in tal senso convergono tutti gli
elementi. In tema di colpa medica è applicabile anche in sede penale il disposto
di cui all’articolo 2236 codice civile in ordine al limite della colpa grave, ma
solo con riferimento alla imperizia. E’ configurabile il falso anche nel caso
della omessa indicazione di una circostanza se questa doveva essere indicata
nell’atto. Giudice De Marco.
991. 2003 – D. Lgs. numero 66 dell’8 aprile 2003. Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro. L’articolo 5 riporta indicazioni e limiti del lavoro
straordinario. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 87 del 14 aprile
2003, Supplemento Ordinario numero 61. Integrato e aggiornato con le
modifiche apportate dall’articolo 14 della Legge numero 9/2014 di conversione
del Decreto Legge numero 145/2013 (c.d. Destinazione Italia) –
http://dpmodena.it/07-03-14DPLAggior66-2003.html. Testo aggiornato al 17
novembre 2005.
992. 2003 - Decreto Legislativo numero 95 dell’ 8 aprile 2003 sulla
Farmacovigilanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2003.
Attuazione della Direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali.
993. 2003 – Decreto del 17 aprile 2003 del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (G. U. numero 98 del 29 aprile 2003). Criteri e
procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università
statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli
accademici di cui all’articolo 3 del Decreto 3 novembre 1999, numero 509.
994. 2003 – Decreto Ministeriale 8 maggio 2003. Noto come “Decreto per
uso compassionevole dei farmaci sottoposti a sperimentazione clinica”
stabilisce, all’articolo 1, che “un medicinale … può essere richiesto all’impresa
produttrice per uso al di fuori della sperimentazione clinica quando non esista
valida alternativa terapeutica al trattamento di patologie gravi, o di malattie
rare o di condizioni di malattia che pongono il paziente in pericolo di vita.” E
all’articolo 2 dello stesso Decreto si chiarisce che “l’autorizzazione all’uso del
medicinale di cui all’articolo 1 può essere rilasciata soltanto qualora
ricorrano le seguenti indicazioni: a) il medicinale sia già oggetto, nella
medesima specifica indicazione terapeutica, di studi clinici sperimentali, in
corso o conclusi, di fase terza o, in casi particolari di condizioni di malattia
che pongano il paziente in pericolo di vita, di studi clinici già conclusi di fase
seconda; b) i dati disponibili sulle sperimentazioni di cui alla lettera a) siano
sufficienti per formulare un favorevole giudizio sull’efficacia e la tollerabilità
del medicinale richiesto.” Nel caso sussistano le condizioni riportate negli
articoli 1 e 2 sopra citati, la richiesta al Comitato Etico per un uso
compassionevole deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) richiesta del
medicinale fatta dal medico con assunzione di responsabilità; 2) dichiarazione
di disponibilità dell’Azienda produttrice alla fornitura del medicinale; 3)
notifica del/dei paziente/i candidati al trattamento con indicazione delle iniziali
del nome, cognome e data di nascita, breve relazione clinica di motivazione del
ricorso al medicinale sperimentale; 4) schema di trattamento del medicinale e
valutazioni previste; 5) testo informativo per il paziente e modulo di consenso
informato; 6) riferimenti a studi clinici sperimentali, in corso o conclusi, di fase
III o di studi clinici già conclusi di fase II che giustifichino l’uso del
medicinale nell’indicazione prevista; 7) brochure del farmaco. La richiesta per
uso compassionevole deve essere inoltre accompagnata da una lettera del
clinico contenente le seguenti dichiarazioni: 1) che l’uso del farmaco avverrà
solo previa sottoscrizione del consenso informato; 2) che i costi relativi alla
fornitura del farmaco non dovranno gravare sul S.S.N. e che pertanto il
farmaco verrà fornito gratuitamente dall’Azienda produttrice (dichiarazione da
inviare in allegato); 3) che si porrà un’attenzione scrupolosa all’osservazione di
ogni eventuale evento avverso che si manifesti nel corso della sperimentazione,
evento avverso che dovrà essere comunicato secondo le modalità previste dalla
normativa vigente; 4) che la richiesta di uso compassionevole verrà notificata
attraverso l’invio di tutta la documentazione sopra indicata, comprensiva del
parere espresso dal Comitato Etico, All’Agenzia Italiana del Farmaco AIFA –
Direzione Generale, Area 3, Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica, Via
del Tritone 18, 00187, Roma. La documentazione e dichiarazioni sopra citate
devono essere anticipate in versione elettronica all’indirizzo e-mail:
[email protected] e [email protected] ed inviate in 2 copie
cartacee alla Segreteria Amministrativa del Comitato Etico (Sig.ra Franca
Cossu – Segreteria Amministrativa del Comitato Etico – AOUP – Via Roma 67
– 56126 – Pisa). Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 173 del
28 luglio 2003, Serie Generale e modificato dal Decreto Ministeriale del 7
novembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 80 del 6 aprile
2009.
995. 2003 – Accordo del 22 maggio 2003. Accordo tra il Ministro della
Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul
documento recante: “Linee-Guida su formazione, aggiornamento e
addestramento permanente del personale operante nel sistema di
emergenza/urgenza”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 196, S.O., del
25 agosto 2003. Testo aggiornato al 17 novembre 2005.
996. 2003 – Decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2003.
Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 139 del 18 giugno 2003, Supplemento Ordinario.
Testo aggiornato al 18 novembre 2005.
997. 2003 – Legge numero 131 del 5 giugno 2003. Adeguamento alla Legge
Costituzionale 3/2001.
998. 2003 – Decreto Legislativo numero 211 del 24 giugno 2003. Attuazione
della Direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica
nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico.
Classificazioni dei medicinali ad uso di sperimentazioni cliniche.
999. 2003 – Decreto Legislativo numero 196 del 30 giugno 2003. Codice in
materia di protezione dei dati personali. Nello specifico l’articolo 84. All’atto
del ricovero il cittadino firma l’informativa sulla privacy. Con una super sintesi
i dati sanitari sono tutelati dalla legge e quando un nostro assistito è ricoverato
i dati che gli riguardano sono di sua proprietà ma ha firmato un foglio dove
accetta e richiede il rispetto di una specifica procedura di gestione dei dati. (1) I
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte
di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di
un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si
applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo
interessato. (2) Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell’esercizio dei
propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di
trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i
medesimi dati all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2,
lettera a). L’atto di incarico individua appropriate modalità e cautele
rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento dei dati. Questo fa si
che nello specifico se ci viene chiesto il dato che rileviamo (temperatura,
pressione, ecc.) siamo nel contesto di riferire al paziente un dato contestuale.
Però la frase solo per il tramite di un medico designato implica inevitabilmente
che non siamo tenuti a dare informazioni al paziente o ai suoi familiari
sull’andamento specifico del ricovero salvo che non ci siano espresse
procedure aziendali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 174,
Supplemento Ordinario, del 29 luglio 2003. Testo aggiornato al 21 novembre
2005.
1000. 2003 – Accordo del 10 luglio 2003. Accordo tra il Ministro della Salute,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
“Linee Guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule
staminali emopoietiche”.
1001. 2003 – Sentenza Corte di Cassazione numero 5775 del 2003. A titolo di
ulteriore specificazione, la giurisprudenza ha affermato anche il principio della
funzionalità della prestazione che sussiste nei casi in cui il dipendente,
obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta
destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. Il
principio di funzionalità comporta che lo spostamento della prestazione di
lavoro nelle diversi sedi è senz’altro computabile nell’orario di lavoro.
1002. 2003 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 7201 del 2003.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale il valore probatorio di atto
pubblico della cartella clinica va, peraltro, attribuito “alle attività espletate nel
corso di una terapia o di un intervento”. Nessuno, fatta salva l’ipotesi di
querela di falso, potrà sostenere circostanze non riportate nella cartella clinica.
1003. 2003 – UNI EN 14180:2003 – Sterilizzatrici per uso medico.
Sterilizzatrici a vapore a bassa temperatura e sterilizzatrici a formaldeide.
Requisiti e prove.
1004. 2003 – UNI EN ISO 15882:2003 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Indicatori chimici. Guida per la selezione, l’uso e l’interpretazione dei risultati.
1005. 2003 – D.P.R numero 254 del 15 luglio 2003. “Regolamento recante
disciplina della gestione dei Rifiuti Sanitari a norma dell’articolo 24 della
Legge numero 179 del 31 luglio 2002. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 211 dell’11 settembre 2003. Testo aggiornato al 21 novembre 2005.
(Liquidi di conservazione sono considerati come rifiuti sanitari pericolosi non
a rischio infettivo. Tutto quello che è venuto a contatto con liquidi o materiali
biologici è considerato un rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo. I
rifiuti prodotti in seguito ad una toiletta funeraria rientrano nella categoria dei
rifiuti che, in Francia, sono assimilati ai rifiuti che presentano un rischio
infettivo. Bisogna essere coscienti che alcuni rifiuti, come il cotone sporco o
gli strumenti pungenti, devono essere raccolti ed eliminati con i rifiuti di
attività medica o di tanatoprassi, ogni volta che sarà possibile).
1006. 2003 – Intesa Stato-Regioni del 24 luglio 2003. Emerge la priorità di
riorganizzare il sistema dell’assistenza primaria.
1007. 2003 – Decreto Legislativo numero 276 del 2003. Attuativo della Legge
Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale.
1008. 2003 – Sentenza Corte Europea di Giustizia del 9 settembre 2003. “Nel
caso di specie la Corte ha operato una distinzione tra reperibilità e presenza in
servizio in base alla quale soltanto nella prima ipotesi nella quale il dipendente
non è sul posto di lavoro ma si dichiara disponibile ad una eventuale chiamata
– e per questo percepisce una indennità – non si può parlare di orario di lavoro.
Nella presenza in servizio, invece, il lavoratore è a disposizione del datore di
lavoro, a prescindere dall’espletamento continuo o meno della sua
prestazione”. Inoltre è stato osservato che la nozione di orario di lavoro è
alternativa a quella di riposo, l’una escludendo l’altra.
1009. 2003 – Direttiva 2003/94/CE della Commissione dell’8 ottobre 2003.
Stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione
relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di
sperimentazione.
1010. 2003 – Sentenza Corte di Cassazione, Sezione lavoro, numero 15046
dell’8 ottobre 2003. Quando, in relazione a prestazioni lavorative comportanti
turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo, il
lavoratore chieda compensi maggiori di quelli già corrisposti in conformità al
contratto collettivo, facendo valere specificamente la maggiore gravosità della
prestazione per lo spostamento del riposo settimanale, il giudice deve accertare
se i compensi previsti dal contratto collettivo in relazione ad una siffatta
distribuzione temporale abbiano anche la funzione di compensare tale tipo di
gravosità, inerendo tale verifica alla fattispecie costitutiva della pretesa
azionata. Nel caso di specie la S.C. ha confermato, in quanto adeguatamente
motivata, la sentenza con cui il Giudice di merito aveva ritenuto che il
cosiddetto soprassoldo domenicale previsto dall’articolo 47 del contratto
collettivo nazionale dei dipendenti delle ferrovie fosse diretto a compensare
unicamente la particolare penosità del lavoro prestato di domenica e non anche
l’ulteriore disagio costituito dal mancato godimento del riposo settimanale
entro il settimo giorno di turno, riconoscendo pertanto al ricorrente un ulteriore
compenso.
1011. 2003 – Decreto Legislativo numero 288 del 16 ottobre 2003. Riordino
della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico a norma
dell’articolo 42, comma 1 della Legge numero 3 del 16 gennaio 2003.
1012. 2003 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero
10430 del 6 novembre 2003. In tema di contestazione ambientale. Il Tribunale
di Como, in composizione monocratica, con sentenza del 13 novembre 2000
dichiarava il prof. Augusto Guida colpevole del reato di omicidio colposo e lo
condannava alla pena di anni uno di reclusione, con i benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione. Il dott. Guida era
stato chiamato a rispondere del reato in questione in qualità di direttore della
casa di cura “Le Betulle” e di medico curante di Piccinetti Clara, affetta da
sindrome depressiva psicotica, ricoverata dal 30 giugno 1997 presso la
suindicata Casa di Cura e deceduta in data 10 luglio 1997 per suicidio attuato
mediante defenestrazione in luogo esterno alla Casa di Cura. A carico del dott.
Guida erano stati formulati i seguenti addebiti: a) aver consentito che la
paziente fosse affidata alla custodia di Morandi Maria accompagnatrice
volontaria, priva di specializzazione e di conoscenza medico-infermieristica; b)
aver omesso di fornire all’accompagnatrice medesima qualsivoglia
informazione sullo stato mentale della paziente e financo sui pregressi tentativi
di suicidio della stessa attuati mediante defenestrazione; c) aver consentito che
la paziente fosse condotta fuori dalla clinica dalla accompagnatrice e pertanto
in situazione di diminuita custodia prima del superamento della fase di latenza
del trattamento psicofarmacologico antidepressivo, con conseguente aumento
del rischio suicidano, cosicchè la Piccinetti, condotta dalla Morandi nella
propria abitazione e recatasi da sola nel locale adibito a servizio igienico, si
gettava dalla finestra in tal modo procurandosi un grave politraumatismo da cui
derivava nell’immediatezza il decesso.
1013. 2003 – Sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. III, del 27 novembre
2003. Senza il consenso o in caso di consenso viziato il trattamento medico-
chirurgico è arbitrario con rilevanza penale e risvolti civili. La mancanza del
consenso del paziente o la sua invalidità rende illecito il comportamento tenuto
dal medico il quale risponde sia penalmente che civilmente di tutti i danni
patiti dal malato. In condizioni non necessitate dall’urgenza ciascuno ha il
diritto di autodeterminarsi accedendo alle scelte che ritiene più confacenti ai
suoi bisogni, potendo giungere, persino, alla scelta di non sottoporsi a cure, ed
in questo caso il sanitario non può agire senza ottenere preventivamente un
valido consenso informato e deve rispondere di un delitto doloso quando
intervenga arbitrariamente. Di conseguenza risponde, quanto meno, del reato di
violenza privata il sanitario che operi senza che il paziente abbia rilasciato un
consenso informato, salva l’ulteriore responsabilità anche a norma dell’articolo
586 c.p. ove l’intervento abbia esito infausto o comunque dannoso per il
paziente. (Nella fattispecie era stato dato il consenso solamente
all’amniocentesi e non alla, diversa, “villo centesi” dalla quale era derivata la
morte del feto).
1014. 2003 – Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2003 con scheda inclusa
per sospette reazioni avverse a farmaci e vaccini. Farmacovigilanza.
1015. 2003 – Comitato Nazionale per la Bioetica. Dichiarazioni anticipate di
trattamento. Parere del 18 dicembre 2003.
1016. 2003 – Legge numero 326 del 2003. Sperimentazione Clinica. (Fondo
AIFA 5%).
1017. 2003 – Legge numero 350 del 24 dicembre 2003. Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge Finanziaria
2004.
1018. 2003 – Sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. III, del 31 dicembre
2003. Espletata la fase diagnostica sorge il dovere del chirurgo di informare
dell’eventuale trattamento terapeutico e l’omessa informazione ne comporta
una responsabilità contrattuale. Qualora l’attività professionale del medico
presupponga due fasi, l’una, preliminare, diagnostica, finalizzata alla raccolta
dei dati sintomatologici, l’altra, conseguente, terapeutica (ed è in tale contesto
che si inserisce l’indicazione chirurgica) è evidente che la corretta
informazione del paziente risulta funzionale a consentire allo stesso di
autodeterminarsi consapevolmente nel processo decisionale di adesione al
trattamento terapeutico proposto. Ne consegue che solo espletata la fase
diagnostica sorge il dovere del chirurgo di informare il paziente sulla natura e
sugli eventuali pericoli dell’intervento terapeutico (e, se del caso, operatorio).
Si comprende pertanto come il dovere di informazione attenga già alla fase di
esecuzione del contratto, rientrando nel complesso della prestazione dovuta;
per cui la responsabilità per omessa informazione, in siffatti casi, è
contrattuale, attenendo alla prestazione professionale, e non già precontrattuale.
Le conseguenze di tale inquadramento non sono di poco conto perché se
l’obbligo di informazione viene ricondotto nell’ambito della responsabilità
precontrattuale il danno conseguente è commisurato all’interesse cd. negativo
(costituito sia dalle spese inutilmente effettuate in vista della conclusione del
contratto che della perdita di occasioni vantaggiose ossia della possibilità di
stipulare contratti ugualmente o più vantaggiosi) mentre se viene a configurarsi
come responsabilità contrattuale il danno si estende all’interesse cd. positivo e
pertanto comprende anche il cd. danno biologico, quale danno da lesione al
bene-salute. Bene la cui preservazione deve essere garantita dal medico che,
non avendo acquisito il necessario consenso informato, si assume interamente
il rischio dell’insuccesso e delle complicanze, prevedibili e non, salvi i limiti di
cui all’articolo 1218 c.c.
1019. 2004 – Gazzetta Ufficiale numero 8 del 10 gennaio 2002. Legge numero
1 dell’8 gennaio 2002. Testo aggiornato al 1 giugno 2004.
1020. 2004 – Sentenza del Tribunale di Carrara del 13 gennaio 2004
(Gastaldi). In caso di omicidio colposo addebitato a un datore di lavoro per la
morte per mesotelioma di un lavoratore esposto ad amianto, ai fini della
configurazione della colpa, è sufficiente che fosse prevedibile che
l’indiscriminata esposizione alla polvere di amianto nella lavorazione di tale
sostanza comportava alti rischi di contrarre la malattia, essendo ormai pacifica,
già ai tempi dell’esposizione lavorativa, l’azione nociva dell’amianto. Fonti:
Riv. Pen., 2004, 347.
1021. 2004 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 978 (o
988) del 20 gennaio 2004. Nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli
obblighi concernenti l’igiene di sicurezza del lavoro gravano su tutti i
componenti del Consiglio di Amministrazione; la delega di gestione in
proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica e comprensiva dei
poteri di deliberazione e spesa, può ridurre la portata della posizione di
garanzia attribuita agli ulteriori componenti del Consiglio, ma non escluderla
interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di
controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel
caso di mancato esercizio della delega. (Fattispecie relativa ad impresa il cui
processo produttivo, riguardando beni realizzati anche con amianto, aveva
esposto costantemente i lavoratori al rischio di inalazione delle relative polveri;
la Corte ha ritenuto, pur a fronte dell’esistenza di amministratori muniti di
delega, l’ordinaria amministrazione e, dunque, per l’adozione di misure di
protezione concernenti singoli lavoratori od aspetti particolari dell’attività
produttiva, che gravasse su tutti i componenti del Consiglio di
Amministrazione il compito di vigilare sulla complessiva politica di sicurezza
dell’azienda il cui radicale mutamento, per l’onerosità e la portata degli
interventi necessari, sarebbe stato indispensabile per assicurare l’igiene del
lavoro e la prevenzione della malattie professionali). Fonte: Ragiusan 2004,
247, 208 (s.m.) (s.m.).
1022. 2004 – Decreto Legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 sui dati
personali.
1023. 2004 – CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, articolo 28. Per orario
straordinario si intende: “ quello effettuato in regime di Pronta Disponibilità o
per il verificarsi di eventi non prevedibili”.
1024. 2004 – Decreto Ministero della Giustizia dell’11 febbraio 2004.
Attuazione parziale e transitoria dell’articolo 39 del Decreto del Presidente
della Repubblica numero 313 del 14 novembre 2002 in materia di casellario
giudiziale.
1025. 2004 – Legge numero 40 del 19 febbraio 2004. Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
numero 45 del 24 febbraio 2004.
1026. 2004 – Legge numero 45 del 26 febbraio 2004. Conversione e
modificazioni del Decreto-Legge numero 354 del 24 dicembre 2003 sui dati
personali.
1027. 2004 – Legge numero 47 del 27 febbraio 2004. Conversione in Legge,
con modificazioni, del Decreto Legge numero 355 del 24 dicembre 2003,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale numero 48 del 27 febbraio 2004. Testo aggiornato al 21
novembre 2005.
1028. 2004 – Dichiarazione di Città del Messico del 2004 sulla Ricerca
Sanitaria. 11 marzo 2004.
1029. 2004 – Legge numero 69 del 15 marzo 2004. Modifica all’articolo 1
della Legge numero 120 del 3 aprile 2001, in materia di utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 66
del 19 marzo 2004. Testo aggiornato al 21 novembre 2005.
1030. 2004 – Direttiva 2004/33/CE della Commissione del 22 marzo 2004.
Applica la Direttiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti.
1031. 2004 – Legge Regionale numero 5 del 24 marzo 2004. “Norme per
l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche delle Leggi
Regionali numero 14 del 21 febbraio 1990 e numero 2 del 12 marzo 2003.
1032. 2004 – Sentenza Corte di Cassazione numero 5701 del 2004. A titolo di
ulteriore specificazione, la giurisprudenza ha affermato anche il principio della
funzionalità della prestazione che sussiste nei casi in cui il dipendente,
obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta
destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. Il
principio di funzionalità comporta che lo spostamento della prestazione di
lavoro nelle diversi sedi è senz’altro computabile nell’orario di lavoro.
1033. 2004 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale numero 14959 del 27
marzo 2004. Sanzionava il comportamento di un chirurgo pediatrico che non
aveva voluto recarsi in ospedale nonostante richieste ripetute di un suo
intervento, da parte del personale paramedico e medico in servizio presso una
Divisione di Chirurgia, per visitare un piccolo paziente sottoposto a biopsia
rettale per una mancata canalizzazione del colon, aggravatosi dopo l’intervento
e deceduto poi per shock da prolungata occlusione intestinale. La Corte
motivava la sua decisione, con cui respingeva il ricorso del primario contro la
condanna per il reato di cui all’articolo 328 c.p., rilevando la correttezza della
decisione del giudice a quo, in quanto “sulla scorta degli elementi comunicati
telefonicamente, il sanitario in servizio di pronta disponibilità non era invece in
grado di escludere del tutto che la sua personale presenza nell’ospedale e la
prestazione della sua opera specialistica di medico chirurgo avrebbero potuto
esplorare la praticabilità di scelte terapeutiche alternative, ed eventualmente
più efficaci, rispetto a quelle fino ad allora adottate (quanto meno perché solo
attraverso una diretta osservazione delle condizioni del paziente egli avrebbe
potuto apprezzare con precisione se era attuabile ed indicare un eventuale
intervento chirurgico). Egli, pertanto, avrebbe avuto l’obbligo di intervenire
senza ritardo, indipendentemente dal personale suo convincimento che la
prognosi non avrebbe cessato, per ciò solo, di essere infausta”.
1034. 2004 – Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
31 marzo 2004. Direttiva relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture di servizi.
1035. 2004 – Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
31 marzo 2004. Definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione,
l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
1036. 2004 – Direttiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
31 marzo 2004. Modifica la Direttiva 2001/83/CE recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
1037. 2004 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, numero 606 del 15
aprile 2004. Consenso informato e abusivismo. Non può considerarsi valido il
c.d. “consenso informato”, prestato dal paziente, ad un complesso intervento
medico-chirurgico (nella specie, intervento di implantologia odontoiatrica),
qualora lo stesso sia stato indotto in errore circa le qualità dell’operatore, non
abilitato ad esercitare la professione medica, indipendentemente dalle sue
effettive o presunte capacità professionali. (La Corte ha annullato con rinvio la
sentenza d’appello nella parte che escludeva, in quanto non sussistente, il reato
di cui all’articolo 590 c.p. e rideterminando la pena per il reato di abusivo
esercizio di una professione, ex articolo 348 c.p.).
1038. 2004 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile
2004. Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi
Stati membri della Unione Europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2004.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 102 del 3 maggio 2004. Testo
aggiornato al 21 novembre 2005.
1039. 2004 – Decreto Ministeriale del 27 aprile 2004. Aggiornamento della
tabella di patologie per le quali è obbligatoria la denuncia. La Commissione
scientifica per la revisione periodica delle tabelle delle malattie professionali
aveva tenuto conto della Raccomandazione della Commissione Europea
numero 90/326/CEE del 22 maggio 1990, così come sostituita dalla
Raccomandazione numero 2003/670/CE del 19 settembre 2003, sull’elenco
europeo delle malattie professionali.
1040. 2004 – Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dipartimento Politiche Comunitarie 29 aprile 2004. Principi da applicare, da
parte delle stazioni appaltanti, nell’indicazione delle specifiche tecniche degli
appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria.
1041. 2004 – Il Tribunale di Roma (giudice dott. Parziale), accogliendo le tesi
presentate e con sentenza numero 316/2004, ha condannato l’Azienda
Ospedaliera e il primario del reparto ospedaliero, in solido tra loro, a risarcire
la somma di euro 89.777,92 perché riconosciuti responsabili di aver provocato
in anziana, prima autosufficiente e ricoverata per frattura di femore,
l’insorgenza di ulcere da pressione che hanno portato, nelle sequele, al decesso
della persona stessa.
1042. 2004 – Legge numero 138 del 26 maggio 2004. Conversione e
modificazioni del Decreto-Legge numero 81 del 29 marzo 2004 sui dati
personali.
1043. 2004 – Corte Costituzionale. Sentenza numero 205 del 2004. Dichiara
l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della Legge numero 23 del 14
novembre 2002 della Regione Valle d’Aosta (Disposizioni in materia di
personale del Dipartimento delle Politiche del Lavoro dell’Amministrazione
Regionale).
1044. 2004 – Sentenza del Tribunale di Venezia Civile, Sez. III, del 24 giugno
2004. Modalità di raccolta del consenso. Il consenso deve essere il frutto di una
relazione interpersonale tra i sanitari ed il paziente, sviluppata sulla base di
un’informativa coerente allo stato, anche emotivo, ed al livello di conoscenze
di quest’ultimo. La conformità della condotta dei sanitari rispetto all’obbligo di
fornire un adeguato bagaglio di informazioni deve essere valutata non tanto sul
piano tecnico- operatorio, quanto sulla natura dell’intervento, sull’esistenza di
alternative praticabili, anche di tipo non cruento, sui rischi correlati e sulle
possibili complicazioni delle diverse tipologie di cura tali da compromettere il
quadro complessivo del paziente, segnando il passaggio dalla fase dell’assenso
a quella del consenso, ossia del convergere delle volontà verso un comune
piano di intenti.
1045. 2004 – Sentenza del Tribunale di Modena (Decr.) del 28 giugno 2004. Il
consenso informato dell’amministratore di sostegno in caso di dissenso del
paziente può essere autorizzato dal giudice. L’amministratore di sostegno può
essere autorizzato dal giudice ad esprimere il consenso informato ad un
intervento chirurgico necessario ed improcrastinabile sulla persona del
beneficiario, che lo rifiuti adducendo convinzioni e motivazioni deliranti,
qualora tale intervento sia necessario per evitare danni permanenti, e
l’interessato non sia in grado, a causa della sua patologia (psicosi cronica con
esacerbazione acuta), di esprimere una autonoma e cosciente valutazione
critica della malattia e delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi a trattamento
terapeutico.
1046. 2004 – Con Decreto Ministeriale del 9 luglio 2004 (su Gazzetta Ufficiale
del 20 luglio 2004, numero 168. Testo aggiornato al 21 novembre 2005) il
MIUR fissa le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di
laurea specialistica in Scienze Infermieristiche per l’Anno Accademico
2004/2005 e, con Decreto del 27 luglio, definisce i posti per le
immatricolazioni. Il 1° ottobre, con ulteriore Decreto, riconosce ai fini
dell’ammissione (ed in deroga al superamento della prova scritta e orale) la
posizione degli infermieri già in possesso di alcuni titoli.
1047. 2004 – Trattato di Roma. Riferimenti normativi sul consenso informato
al trattamento sanitario.
1048. 2004 – Decreto Legislativo numero 213 del 19 luglio 2004. “Modifiche
ed integrazioni al Decreto Legislativo numero 66 dell’8 aprile 2003, in materia
di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro”. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 192 del 17 agosto 2004.
1049. 2004 – Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 20 luglio 2004.
Importanza dell’informazione nel consenso. Dalla peculiare natura del
trattamento sanitario volontario scaturisce al fine di una valida manifestazione
di consenso da parte del paziente, la necessità che il professionista lo informi
dei benefici, delle modalità di intervento, dell’eventuale possibilità di scelta tra
tecniche operatorie diverse e, infine, dei rischi prevedibili in sede post
operatoria. La violazione del dovere di informazione, in altri termini, qualifica
come danno alla integrità fisica gli esiti, ancorchè inevitabili, dell’intervento di
chirurgia cui taluno si sia volontariamente sottoposto senza tuttavia, essere
stato informato degli esiti stessi. E poiché il paziente fa valere la responsabilità
contrattuale del medico, incombe a quest’ultimo l’onere di provare di avere
adempiuto le obbligazioni nascenti dal contratto d’opera, compreso l’obbligo
di informazione che, derivando da una norma di rilevanza costituzionale volta
a tutelare il diritto primario della persona, ha natura autonoma e non accessoria
o strumentale.
1050. 2004 – Legge numero 188 del 27 luglio 2004. Conversione e
modificazioni del Decreto-Legge numero 158 del 24 giugno 2004 sui dati
personali.
1051. 2004 – Decreto Ministeriale del 27 luglio 2004. Determinazione, per
l’anno accademico 2004-2005, dei posti disponibili per l’ammissione ai corsi
di laurea specialistica delle professioni sanitarie. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 181 del 4 agosto 2004. Testo aggiornato al 21 novembre
2005.
1052. 2004 – Legge Regionale (Emilia Romagna) numero 19 del 29 luglio
2004. “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”. Articolo 10 (Per
il trasporto da Comune a Comune nell’ambito del territorio regionale non è
obbligatoria l’effettuazione dell’iniezione conservativa di cui all’articolo 32 del
Decreto del Presidente della Repubblica numero 285 del 1990 e, nel caso il
cadavere debba essere cremato o inumato, l’obbligo della doppia cassa di cui
all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 285 del
1990 può essere assolto con l’utilizzo di un involucro di materiale
biodegradabile da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca
l’impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente
all’assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto).
1053. 2004 – Accordo Stato Regione seduta de 29 luglio 2004, repertorio
numero 2074. Sancisce l’accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano sugli indirizzi progettuali per le
Regioni per l’elaborazione di progetti specifici nell’ambito delle cinque linee
prioritarie già individuate dall’accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003, ai fini
dell’assegnazione delle risorse vincolate ai sensi dell’articolo 1 comma 34
della Legge 23 dicembre 1996, numero 662 per l’anno 2004. Tra le cinque
linee di priorità, con le Cure Primarie si tende a favorire lo sviluppo di forme
innovative di organizzazione dell’assistenza primaria, attraverso nuove
modalità aggregative dei medici che operano nell’ambito della Primary Care
quali, ad esempio, le UTAP (Unità Territoriali di Assistenza Primaria).
1054. 2004 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 14638 del
30 luglio 2004. Per l’acquisizione del consenso dovere di informazione
dell’efficienza e dotazioni della struttura sanitaria. Nel contratto di prestazione
d’opera intellettuale tra il chirurgo ed il paziente, il professionista, anche
quando l’oggetto della sua prestazione sia solo di mezzi, e non di risultato, ha il
dovere di informare il paziente sulla natura dell’intervento, sulla portata ed
estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati
conseguibili, sia perché violerebbe, in mancanza, il dovere di comportarsi
secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto (articolo 1337 c.c.), sia perché tale informazione è condizione
indispensabile per la validità del consenso, che deve essere consapevole, al
trattamento terapeutico e chirurgico, senza del quale l’intervento sarebbe
impedito al chirurgo tanto dall’articolo 32 della Costituzione, comma secondo,
(a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge), quanto dall’articolo 13 della
Costituzione, (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con
riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria
integrità fisica), e dall’articolo 33 della Legge numero 833 del 23 dicembre
1978 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro
la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i
presupposti dello stato di necessità; ex articolo 54 c.p.). L’obbligo
d’informazione, che si estende allo stato d’efficienza e al livello di dotazioni
della struttura sanitaria in cui il medico presta la propria attività, riguarda i soli
rischi prevedibili e non anche gli esiti anomali, e si estende varie fasi degli
stessi che assumono una propria autonomia gestionale, e, in particolare, ai
trattamenti anestesiologici. In ogni caso, perché l’inadempimento dell’obbligo
d’informazione dia luogo a risarcimento, occorre che sussista un rapporto di
casualità tra l’intervento chirurgico e l’aggravamento delle condizioni del
paziente o l’insorgenza di nuove patologie. (Nella specie, la Corte di
Cassazione ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la
domanda dell’attore che assumeva danni subiti per una inadeguata manovra
d’intubazione nel corso di un intervento chirurgico per artoprotesi all’anca,
facendo valere la responsabilità del chirurgo per mancanza di consenso
informato in relazione al trattamento anestesiologico, dal quale sarebbe
derivato il danno fonetico; nell’occasione, la Corte di Cassazione ha reputato
corretta la sentenza d’appello che, confermando la decisione di primo grado,
aveva escluso la sussistenza del nesso di casualità tra il trattamento
d’intubazione orotracheale e la disfonia che aveva colpito il ricorrente).
1055. 2004 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 19564 del 2004. La
Corte di Cassazione ha sancito che il rapporto professionale nasce anche in
assenza di un vero e proprio contratto tra medico e malato, ma è sufficiente
l’esistenza di un “contratto sociale”, in quanto chi esercita la professione
sanitaria ha precisi doveri di comportamento verso chi si è affidato alle sue
cure “entrando in contatto con lui”, indipendentemente dall’esistenza di un
impegno formale.
1056. 2004 – Regione Lazio. ASL Viterbo. 1 agosto 2004. Procedura per il
ricondizionamento delle apparecchiature endoscopiche.
1057. 2004 – Regione Campania. Delibera numero 1572 del 6 agosto 2004.
Farmacovigilanza.
1058. 2004 – Sentenza Corte di Appello di Milano, Sez. IV, del 30 agosto 2004
(Trioni e altri). In caso di omicidio colposo consistito in mesotelioma pleurico
occorso a lavoratore esposto ad amianto, occorre accertare il nesso di causalità
dell’evento morte non già con l’attività lavorativa svolta dalla vittima, bensì
con i comportamenti omissivi degli imputati diversificati in relazione alle
funzioni svolte da ciascuno e ai relativi periodi di tempo. Il nesso causale deve
ritenersi sussistente tra i comportamenti omissivi e l’evento allorchè l’adozione
delle cautele e misure imposte dalla migliore scienza e progresso tecnologico
sarebbe valsa a evitare, con un alto grado di attendibilità prossimo alla
verosimile certezza giuridica, la causazione (anche in termini concausali)
dell’evento, o l’accelerazione dei tempi di latenza o di insorgenza della
malattia. In caso di omicidio colposo consistito in mesotelioma pleurico
occorso a lavoratore esposto ad amianto, si configura la colpa specifica per
violazione di norme, anche quando la norma è posta a presidio di altro
interesse, e cioè per prevenire l’asbestosi e non il mesotelioma, in quanto
l’articolo 21 del D.P.R. numero 303 del 19 marzo 1956, pur se pensato in
relazione alle malattie respiratorie, connesse all’inalazione di polveri all’epoca
conosciute, è norma generale e astratta, dettata per impedire qualsiasi danno al
lavoratore da polveri che si producano nello stabilimento ddel lavoro e, quindi,
tanto per evitare la produzione di danni che sono conosciuti, quanto di
qualsiasi altro danno la cui derivazione causale dall’inalazione di polveri era
sconosciuta nel 1956. Fonti: Riv. Critica Dir. Lav., 2004, 1065.
1059. 2004 – Decreto Ministeriale del 1° ottobre 2004. Ridefinizione del
numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni
sanitarie, per l’anno accademico 2004-2005. Si tratta di una “legge deroga” al
comma 2 dell’articolo 1 del Decreto Ministeriale del 9 luglio 2004 con il quale
sono stati definiti le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di
laurea specialistica delle professioni sanitarie per l’anno accademico
2004/2005. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 240 del 12 ottobre
2004. Testo aggiornato al 21 novembre 2005.
1060. 2004 – Sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. III, del 4 ottobre 2004.
L’informazione deve essere completa e circostanziata. Lede il diritto di
autodeterminazione del paziente in ordine alla propria salute, ed è
conseguentemente tenuta a risarcire il danno esistenziale ex articolo 2059 c.c.,
la struttura sanitaria che, pur avendo fatto sottoscrivere al ricoverato il modulo
per il consenso informato, non fornisce adeguate informazioni in merito ai
rischi ed alle eventuali complicazioni correlabili all’intervento chirurgico, in
relazione anche alla natura dell’operazione e al livello culturale ed emotivo del
paziente. L’onere probatorio relativo all’adempimento contrattuale dell’obbligo
di informazione incombe ex articolo 1218 e 1176 c.c. sulla struttura sanitaria,
anche in considerazione del fatto che, all’epoca dei fatti, quest’ultima era
tenuta a conservare i dati personali del paziente ai sensi della Legge 675 del
1996.
1061. 2004 – Regione Emilia Romagna. Determinazione del servizio sanità
pubblica numero 13871 del 6 ottobre 2004. “Disciplina nelle modalità tecniche
delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali”.
1062. 2004 – Regione Emilia Romagna. Regolamento previsto dall’articolo 2,
comma 2, Legge Regionale 19/2004 in materia di piani cimiteriali comunali e
di inumazione e tumulazione.
1063. 2004 – Decreto Ministeriale numero 270 del 22 ottobre 2004. Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
approvato con Decreto Ministeriale numero 509 del 3 novembre 1999 del
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 266 del 12 novembre 2004. Testo aggiornato
al 25 giugno 2009.
1064. 2004 – Regolamento Comunità Europea numero 1874 del 28 ottobre
2004. Regolamento che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
1065. 2004 – Provvedimento del 30 ottobre 2014. Dettaglio Atto Presidenza
del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata. Accordo, ai sensi dell’articolo
9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, numero 281, tra
il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le
Province, i Comuni e le Comunità Montane sul documento recante : “Piano
Nazionale Demenze – Strategie per la promozione ed il miglioramento della
qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle
Demenze”. (Rep. atti n. 135/CU). (15°00130). Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, numero 9 del 13 gennaio 2015.
1066. 2004 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 43210 del
5 novembre 2004 (Udienza del 4 febbraio 2004). Responsabilità professionale
per omicidio colposo. Sussiste. Responsabilità complessa (medico curante –
medico in servizio – radiologo). Diagnosi estremamente generica. Ritardo
nell’esecuzione dell’intervento chirurgico. Sussiste la responsabilità di
omicidio colposo sia per il medico che ha eseguito l’endoscopia, sia per il
medico curante che, chiamato dalla paziente dopo l’esame diagnostico, non ha
preso in debita considerazione i sintomi propri della perforazione esofagea,
nonché per il medico in servizio presso il dipartimento di endoscopia digestiva
– dove la paziente nel frattempo era stata ricoverata – per aver formulato una
diagnosi di ingresso estremamente generica e del radiologo per aver redatto un
referto incompleto. Fattispecie: è stato processualmente accertato che la morte
della paziente in seguito alla perforazione esofagea, era attribuibile ad una
iniziale lesione cagionata da un esame endoscopico, ed è stata determinata
dalle complicazioni conseguenti al ritardo nell’esecuzione dell’intervento
chirurgico. Presidente G. D’Urso, Relatore M. Battisti.
1067. 2004 – DGR Campania numero 2068 e Allegato del 12 novembre 2004.
Approvazione Linee Guida Regionali per l’ottimizzazione dell’assistenza
ospedaliera in Neonatologia e Pediatria d’urgenza.
1068. 2004 – Legge numero 271 del 12 novembre 2004. Conversione in Legge,
con modificazioni, del Decreto Legge numero 241 del 14 settembre 2004,
recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione. Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale numero 267 del 13 novembre 2004.
1069. 2004 – Sentenza della Corte Costituzionale numero 366 del 26 novembre
2004. Interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni.
Presupposti. Sulle condizioni che rendono legittima l’interruzione volontaria
della gravidanza dopo i primi novanta giorni occorre non solo che siano
accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute
fisica e psichica della donna, ma anche che non sussista possibilità di vita
autonoma del feto. Presidente V. Onida, Relatore F. Bile.
1070. 2004 – Legge numero 306 del 27 dicembre 2004. Conversione in Legge,
con modificazioni, del Decreto Legge numero 266 del 9 novembre 2004,
recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative
(articolo 1). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 302 del 27 dicembre
2004. Testo aggiornato al 22 novembre 2005.
1071. 2004 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, numero 46586
del 1° dicembre 2004 (Udienza del 28 ottobre 2004). Responsabilità
professionale. Medico curante. Reato di lesioni colpose. Fattispecie: omissione
di prescrizione di esami. Sussiste il reato di lesioni colpose nei confronti del
medico curante, responsabile di aver omesso di prescrivere alla paziente i
periodici e necessari esami emato-chimici, che avrebbero consentito di rilevare
tempestivamente l’insorgere della malattia renale, causata da un farmaco
adoperato per la cura di una pregressa patologia e di cui si conoscevano i
possibili effetti nefrotossici. Presidente G. D’Urso, Relatore V. Romis.
1072. 2004 – Sentenza del Tribunale di Bari, Sez. II, del 13 dicembre 2004
(D.S. e altri). Risponde a titolo omissivo di omicidio colposo aggravato per la
morte di 12 operai l’amministratore delegato che, essendo a conoscenza del
fatto che i lavoratori erano già affetti da asbestosi, li ha comunque mantenuti al
lavoro, esponendoli ad una ulteriore dose di amianto, che ha aggravato la loro
condizione patologica e ne ha accelerato la morte, anche se nel periodo in cui
l’imputato era responsabile dello stabilimento la diffusione delle polveri
rientrava nei limiti all’epoca previsti dalla legge; la circostanza che alcuni dei
lavoratori fossero fumatori non esclude il nesso causale, in quanto il fumo di
sigaretta e l’inalazione di fibre di amianto hanno effetto sinergico e, dunque
l’asbesto deve considerarsi concausa del processo morboso che ha cagionato la
morte delle parti offese. Fonti: Corriere del Merito, 2005, 4, 450 nota di
Masera.
1073. 2004 – Accordo del 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 303 del 28 dicembre 2004. Testo aggiornato al 23 novembre
2005. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo numero 281 del
28 agosto 1997, tra i Ministri della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Scientifica e le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai
diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in
attuazione dell’articolo 4 , comma 2, della Legge numero 42 del 26 febbraio
1999.
1074. 2004 – Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2004. Prescrizioni e
condizioni di carattere generale relative all’esecuzione delle sperimentazioni
cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del
miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell’assistenza
sanitaria.
1075. 2004 – Legge numero 306 del 27 dicembre 2004. Conversione in Legge,
con modificazioni, del Decreto-Legge numero 266 del 9 novembre 2004
recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative
(articolo 1). Sui dati personali. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 302
del 27 dicembre 2004.
1076. 2004 – UNI EN ISO 13485:2004 – Dispositivi medici. Sistemi di
gestione della qualità. Requisiti per scopi regolamentari.
1077. 2004 – UNI EN 867-5:2004 – Sistemi non biologici per l’uso in
sterilizzatrici. Specifiche per i sistemi indicatori e per i dispositivi di prova dei
processi per le prove di prestazione delle piccole sterilizzatrici di Tipo B e di
Tipo S.
1078. 2004 – UNI EN 980:2004 – Simboli grafici utilizzati per l’etichettatura
dei dispositivi medici.
1079. 2004 – UNI EN ISO 14644:2004 – Camere bianche ed ambienti associati
controllati. Parte 4: Progettazione, costruzione e avviamento.
1080. 2004 – UNI EN ISO 14698-1:2004 – Camere bianche ed ambienti
associati controllati. Controllo della biocontaminazione. Parte 1: Principi
generali e metodi.
1081. 2004 – UNI EN ISO 14698-2:2004 – Camere bianche ed ambienti
associati controllati. Controllo della biocontaminazione. Parte 2: Valutazione e
interpretazione dei dati di biocontaminazione.
1082. 2004 – UNI EN 13795-1:2004 – Teli chirurgici, camici e tute per blocchi
operatori, utilizzati come dispositivi medici, per pazienti, personale clinico e
attrezzature. Requisiti generali per fabbricanti, operatori e prodotti.
1083. 2004 – Legge numero 311, articolo 1, del 30 dicembre 2004.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge Finanziaria 2005.
1084. 2004/2005 – La Laurea Specialistica diventa una realtà concreta ed i
corsi cominciano la loro attività in 15 Atenei italiani.
1085. 2005 – Decisione CEE del 7 gennaio 2005. Decisione relativa alle
modalità d’applicazione della procedura di cui all’articolo 30 della direttiva.
1086. 2005 – Sentenza Corte di Appello di Napoli numero 242 dell’1 febbraio
2005. Responsabilità da mancato consenso anche se l’intervento è stato
eseguito correttamente. Il sanitario è responsabile per i danni derivanti
dall’intervento effettuato in difetto del consenso informato anche nel caso in
cui l’intervento medesimo sia stato eseguito in modo corretto.
1087. 2005 – DGR Emilia Romagna numero 24 del 17 gennaio 2005.
Approvazione Linee Guida regionali per la funzione di Osservazione Breve
Intensiva (OBI). Determinazione della tariffa di remunerazione dell’attività e
definizione degli adempimenti correlati ai flussi informativi.
1088. 2005 – Regione Emilia Romagna. Circolare del 21 gennaio 2005.
“Indicazione in merito alla interpretazione dell’articolo 4 della Legge
Regionale 19/2004 relativo alla disciplina delle fasce di rispetto cimiteriale”.
1089. 2005 – DGR Lombardia numero 7/20467 del 7 febbraio 2005. Progetto
quadro per la sperimentazione di un modello organizzativo-gestionale per i
Gruppi di Cure Primarie (GCP) in associazionismo evoluto ed integrato in
attuazione del PSSR 2002-2004.
1090. 2005 – Giunta Regione Emilia Romagna. Atto numero 156 del 7
febbraio 2005. Protocollo numero PCR/05/2194. Modalità generali e requisiti
per lo svolgimento da parte di imprese pubbliche e private dell’attività funebre,
ai sensi dell’articolo 13, comma 3, Legge Regionale 19/2004.
1091. 2005 – Giunta Regione Emilia Romagna. Protocollo numero
PCR/04/45343. Direttiva in merito all’applicazione dell’articolo 11, Legge
Regionale 19/2004.
1092. 2005 – Legge numero 15 dell’11 febbraio 2005. Modifiche ed
integrazioni alla Legge numero 241 del 7 agosto 1990, concernenti norme
generali sull’azione amministrativa.
1093. 2005 – Disegno di Legge numero 4144 approvato il 17 febbraio 2005,
XIV Legislazione (assorbe C.1444 – C.1646 – C.2664 – C.3763). Articolo 12
(Tanatoprassi e tanatoprattore – Per tanatoprassi si intende un processo
conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare
luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi. I
trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da un tanatoprattore abilitato
solo dopo l’accertamento di morte e il prescritto periodo di osservazione. Con
accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, recepito con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute,
sono stabiliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale :
individuazione del profilo professionale per l’operatore di tanatoprassi;
requisiti delle scuole di tanatoprassi; luoghi dove effettuare i trattamenti di
tanatoprassi; metodiche e sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e
loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di
sepoltura; garanzie che le metodiche e le sostanze impiegate nei trattamenti di
tanatoprassi non pregiudicano la salute del tanatoprattore. I trattamenti di
tanatoestetica sono permessi dalla attuale normativa. Devono essere eseguiti
solo dopo l’accertamento di morte e il prescritto periodo di osservazione. E’
fatto divieto di eseguire trattamenti di tanatoestetica, imbalsamazione e
tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive).
1094. 2005 – Sentenza del Tribunale di Milano numero 2331 del 25 febbraio
2005. Importanza di una informazione accurata nell’acquisizione del consenso.
In presenza di una dichiarazione sottoscritta del paziente, contenente tutte le
informazioni del caso e dunque attestante che le informazioni ricevute sono
idonee, complete, chiare e perfettamente intelligibili dal paziente, l’onere della
prova gravante sul medico deve ritenersi assolto. Certamente non vi sono limiti
normativi per l’astratta ammissibilità della prova testimoniale diretta a
contrastare le circostanze risultanti dal modulo. Tuttavia è rimesso al giudice il
giudizio sulla rilevanza della prova testimoniale, ovvero sulla sua idoneità a
comprovare circostanze diverse a quelle contenute nel documento sottoscritto
dal paziente (a parte ogni successiva ulteriore valutazione circa l’attendibilità
della testimonianza medesima). Ebbene, ritiene questo Giudice (…..) la
completezza e l’intelligibilità delle dichiarazioni contenute nel modulo,
sottoscritto liberamente dal paziente, comprovano di per sé l’adempimento
dell’obbligo di informazione gravante sul medico. Nella fattispecie concreta si
è verificato esattamente l’evento previsto nella dichiarazione del consenso
informato: (…..) diminuita sensibilità o alterazione della sensibilità a carico
della mucosa delle labbra (…..). Secondo il giudice la sottoscrizione del
modulo implica quindi che l’attore abbia effettivamente compreso le
informazioni ricevute e le opportune spiegazioni del caso, confermando la
propria accettazione del programma clinico propostogli; del resto tale
dichiarazione precede immediatamente la sottoscrizione. In questo caso il
Tribunale ha ritenuto non violato il diritto di autodeterminazione del paziente
sulla base del solo modulo da questi sottoscritto.
1095. 2005 – Legge numero 26 del 1 marzo 2005. Conversione e modificazioni
del Decreto-Legge numero 314 del 30 dicembre 2004 sui dati personali.
1096. 2005 – Decreto Ministeriale del 3 marzo 2005. Protocolli per
l’accertamento dell’idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 85 del 13 aprile 2005. Testo
aggiornato al 22 novembre 2005.
1097. 2005 – Decreto Ministeriale del 3 marzo 2005. Caratteristiche e modalità
per la donazione del sangue e di emocomponenti. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 85 del 13 aprile 2005. Testo aggiornato al 22 novembre 2005.
1098. 2005 – Decreto Legislativo numero 82 del 7 marzo 2005. Codice
dell’Amministrazione digitale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero
112, Supplemento Ordinario, del 16 maggio 2005. Testo aggiornato al 7 marzo
2006.
1099. 2005 – Sentenza della Suprema Corte di Cassazione numero 9739 del 1
dicembre 2004-11 marzo 2005, sezione IV penale (Presidente G. Coco,
Relatore E. Calmieri). Con sentenza in data 3 luglio 2000 del Tribunale di Bari
in composizione monocratica, D. Antonio, G. Giuseppe, L. Annalinda, P. Dora
e C. Damiana venivano assolti con la formula “perché il fatto non sussiste” dal
reato di cui agli articoli 113, 589 CP loro ascritto perché “per colpa, consistita
in imprudenza, negligenza e imperizia, cagionavano la morte di S. Michele,
avvenuta in Bari il 7 novembre 1995, per arresto cardiocircolatorio terminale in
soggetto affetto da shock infettivo e ipovolemico” ed in particolare “il G. quale
medico di guardia interdivisionale (dalle ore 20,00 del 06 novembre 1995 alle
ore 8,00 del 07 novembre 1995) presso l’istituto Policattedra di Chirurgia
d’Urgenza, Chirurgia Plastica e Chirurgia Ricostruttiva dell’Università di Bari-
Policlinico, la L. quale medico tirocinante nel reparto di Chirurgia Plastica
(presente nel corso dello stesso turno), la P. e la C. quali infermiere
professionali presso il citato reparto nello stesso turno, omettevano di
controllare i parametri vitali del paziente S. Michele. Il ricoverato a seguito di
ustioni di primo e secondo grado e sottoposto a due interventi chirurgici (il
primo di escarectomia della regione posteriore delle cosce e riparo con innesti
dermo-epidermici, effettuato il 4 ottobre 1995 ed il secondo di escarectomia
tangenziale delle gambe e della regione lombare, riparata con innesti cutanei
prelevati dagli arti superiori e dai glutei, eseguito il 6 novembre 1995 dalle ore
17,00 alle ore 21,00), che evidenziavano lo stato di shock, omettendo
conseguentemente di intervenire tempestivamente e rendendo pertanto
irreversibile la sindrome in atto che conduceva alla morte; il D., quale chirurgo
che aveva eseguito l’intervento del 6 novembre 1995, per aver posto in essere
le condizioni che causarono l’esito infausto dell’intervento, omettendo tra
l’altro, di chiedere una preventiva consulenza anestesiologica, e per aver
omesso da un lato di tenere anch’egli sotto diretto controllo il decorso post
operatorio del paziente, nonostante si fosse in presenza di un intervento
delicato e di urgenza, e dall’altro, di vigilare affinchè il personale medico e
paramedico del turno sopra indicato controllasse i parametri vitali del S.”. Il
Tribunale, premesso che il capo di imputazione non spiegava neppure in che
modo ed in quale misura l’omesso controllo dei parametri vitali avesse
esplicato efficienza causale sull’evento, perveniva alla assoluzione di tutti gli
imputati in forza della considerazione che mancava qualsiasi prova del
necessario nesso eziologico tra la condotta omissiva contestata a medici ed
infermiere ed il decesso del paziente affidato alle loro cure. Avverso detta
sentenza proponevano rituale e tempestivo appello il PG ed il patrono delle
parti civili costituite, svolgendo motivi di doglianza in parte comuni e
chiedendo la riforma della impugnata sentenza. Nel corso del dibattimento di
secondo grado veniva disposta perizia medico legale intesa ad accertare quali
erano state le cause della morte del S. e se i tempestivi ed appropriati interventi
terapeutici avrebbero potuto evitarne la morte; i periti venivano autorizzati ad
acquisire il “diario infermieristico” della notte del decesso e dei giorni
immediatamente precedenti e successivi che però non fu possibile ottenere.
Acquisita la documentazione depositata dalle parti e sentiti i periti ed i
consulenti di parte, la Corte di Appello pronunciava sentenza con cui
riconosceva la responsabilità di D. Antonio, G. Giuseppe, P. Dora e C.
Damiana, condannandoli, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di mesi
quattro di reclusione ciascuno, oltre che al risarcimento dei danni in favore
delle parti civili alle quali assegnava una provvisionale ed al rimborso delle
spese di lite. Assolveva L. Annalinda per non aver commesso il fatto.
1100. 2005 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 9739
dell’11 marzo 2005. Aghi fuori vena. La Cassazione prevede un obbligo
continuo di sorveglianza durante il turno notturno da parte del personale
infermieristico, in quanto “gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti
portatori per legge di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di
solidarietà costituzionalmente imposto ex articoli 2 e 32 della Carta
fondamentale, nei confronti ddei pazienti, la cui salute essi devono tutelare
contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; e l’obbligo di
protezione dura per l’intero tempo del turno di lavoro”. In questi casi inoltre,
non può essere ritenuta valida la scusante (secondo la massima affermata) che
il paziente non abbia mai richiesto, durante la notte, l’intervento del personale
medico o infermieristico, “essendo dovere e scrupolo di un infermiere-medico,
cui è affidato un reparto, quello di prendere immediata visione delle specifiche
situazioni dei malati, raccogliendo la posizione di garanzia che gli viene
trasferita al momento della sua presa in carico del reparto”. Gli infermieri
quindi, non soltanto devono fare attenzione al contenuto della flebo, ma
devono vigilare sui pazienti, durante il loro turno, onde evitare ogni possibile
inconveniente, come ad esempio verificare continuamente la presenza in vena
dell’ago della flebo.
1101. 2005 – Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Emerge la priorità di
riorganizzare il sistema dell’assistenza primaria.
1102. 2005 – Sentenza del Tribunale di Milano numero 3520 del 29 marzo
2005. La modulistica prestampata nel consenso informato. Il modulo, così
come formulato, non è in alcun modo idoneo a ritenere assolto da parte dei
medici l’onere di informazione. Infatti esso è sintetico, non dettagliato, e indica
solo genericamente che la paziente sarà sottoposta ad un intervento chirurgico.
In esso non si indica affatto di quale intervento si tratti e, pur facendosi
menzione dei benefici, dei rischi, delle procedure addizionali o diverse che
possano rendersi necessarie a giudizio del medico, non si precisa quali siano i
rischi specifici, ovvero le diverse possibili procedure, di tal chè, non può
ritenersi che il paziente, anche solo dalla semplice lettura di tale modulo, possa
avere compreso effettivamente le modalità e i rischi connessi all’intervento, in
modo da esercitare consapevolmente il proprio diritto di autodeterminarsi in
vista dello stesso. Il Giudice ha quindi ammesso la prova per testi e l’audizione
del medico; tuttavia, dato il tempo trascorso, nessuno ricordava esattamente la
vicenda, per cui il Tribunale ha deciso solo sulla base del modulo predetto;
essendo quest’ultimo inidoneo il Tribunale ha concluso dichiarando la
responsabilità del medico e dell’Azienda Ospedaliera per violazione del diritto
di autodeterminazione della paziente.
1103. 2005 – Sentenza del Tribunale di Milano del 29 marzo 2005. Mancato
consenso e intervento eseguito correttamente. Il principio consolidato in
giurisprudenza secondo cui il medico non può più intervenire sul paziente
senza averne ricevuto prima il consenso non ha per oggetto un atto puramente
formale e burocratico, ma è la condizione imprescindibile per trasformare un
atto illecito (la violazione dell’integrità psico-fisica) in un atto lecito. Da ciò
consegue che la mancata richiesta del consenso effettivo informato deve
valutarsi quale autonoma fonte di responsabilità in capo ai medici per lesione
del diritto costituzionalmente protetto di autodeterminazione, la cui lesione da
luogo ad un danno non patrimoniale. Tuttavia nelle ipotesi in cui all’esito
dell’intervento cui non sia stato dato il consenso informato da parte del
paziente (o in cui tale consenso sia stato prestato per un intervento eseguito con
modalità diverse da quelle previste), in assenza di colpa medica, non consegua
alcun pregiudizio alla salute del paziente, ma anzi un miglioramento delle sue
condizioni psico-fisiche, la lesione del diritto all’autodeterminazione produce
sì un danno non patrimoniale seppure ontologicamente trascurabile o
comunque di entità economica non apprezzabile.
1104. 2005 – Sentenza della Corte di Appello di Genova del 30 marzo 2005
(Orlando e altri). Nel caso in cui si accerti che l’esposizione lavorativa ad
amianto è stata causa del mesotelioma che ha provocato la morte della parte
offesa, ma non sia possibile individuare la data di insorgenza della patologia, i
soggetti che si sono succeduti nella direzione dello stabilimento ove lavorava
la vittima devono essere assolti per non aver commesso il fatto, poiché
l’incertezza sul momento di inizio della malattia impedisce di attribuire all’uno
piuttosto che all’altro tra i direttori dell’impianto la responsabilità per la morte
dell’operaio. Fonti: Corriere del Merito, 2005, 11, 1184 nota di Masera.
1105. 2005 – Decreto Ministeriale del 14 aprile 2005. Accertamento della
rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell’area
sanitaria. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 116 del 20 maggio 2005.
Testo aggiornato al 6 dicembre 2005.
1106. 2005 – Decreto del 15 aprile 2005 del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (G. U. numero 104 del 6 maggio 2005).
Modifiche al Decreto Interministeriale del 17 aprile 2003, recante criteri e
procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università e
accademici, di cui all’articolo 3 del Decreto del 3 novembre 1999, numero 509.
1107. 2005 – Legge numero 62 del 18 aprile 2005. Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità Europee. Legge comunitaria 2004.
1108. 2005 – Sentenza Suprema Corte di Cassazione Civile, Sezione I, numero
9801 del 10 maggio 2005. La perdita o la compromissione anche soltanto
psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia)
costituisca di per sé un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere
autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non
patrimoniali e con una congrua stima dell’equivalente economico del debito di
valore.
1109. 2005 – Cassazione. Sezione Terza Civile. Numero 11609 del 31 maggio
2005. Presidente Lupo, relatore Segreto. Equo indennizzo ex Legge 210/1992 e
risarcimento del danno.
1110. 2005 – Categorie di Raccomandazioni WHO 2005 (HICPAP/CDC di
Atlanta). Indicazioni di quando la procedura è necessaria o raccomandata.
Indicazioni per il lavaggio delle mani e l’antisepsi delle mani.
1111. 2005 – Sentenza Corte di Cassazione Civile di Roma. Sezione Lavoro.
Sentenza numero 13317 del 21 giugno 2005. “SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO. L’Ospedale Pediatrico del Bambin Gesù di Roma ha licenziato
per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’infermiera professionale
D.G.A.L. previa rituale contestazione dei seguenti due addebiti: aver il giorno
20 maggio 1997 preparato (e consegnato per la somministrazione), una terapia
con dosaggio superiore a quello prescritto; avere il 22 maggio successivo, in
relazione all’episodio precedente, tenuto una condotta aggressiva ed ingiuriosa
verso la caposala e le colleghe. L’impugnazione del licenziamento è stata
respinta dal primo giudice e, in sede di appello, dalla Corte d’Appello di Roma
con sentenza 25 giugno/17 ottobre 2002 numero 2783, che all’esito di
un’ampia istruttoria testimoniale ha ritenuto i fatti accertati ed il loro disvalore
proporzionato al provvedimento solutorio assunto. Avverso tale sentenza ha
proposto ricorso per Cassazione la D.G., con cinque motivi. L’Ospedale
intimato si è costituito con controricorso, resistendo; ha depositato memoria ai
sensi dell’articolo 378 C.P.C. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con il primo
motivo la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su punto decisivo della controversia (articolo 360, numero 5
C.P.C.), censura la sentenza impugnata per la valutazione delle risultanze
istruttorie relative al primo episodio; contestato il sovradosaggio, che sarebbe
affermato solo dalla madre del bambino, mentre si trattava di una bolla d’aria;
sostiene che vi era la prassi per cui gli infermieri non somministravano
direttamente il farmaco al bambino ricoverato, ma lo consegnavano alla madre.
Contestato poi il secondo episodio, che sarebbe affermato dalla sola caposala.
Il motivo è palesemente infondato. La deduzione di un vizio di motivazione
della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di
legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice del merito al quale spetta, in via esclusiva, il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e
valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere,
tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee
a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi dando, così, liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di
motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà
della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel
ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del
mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato
dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra
le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione
(Cassazione 9 febbraio 2004 numero 2399; Cassazione Sez. Un. 27 dicembre
1997 numero 13045; Cassazione Sez. Un. 11 giugno 1998 numero 5802;
Cassazione 22 ottobre 1993 numero 10503). La ricorrente si limita a
prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, senza evidenziare alcun vizio
logico della sentenza impugnata, che appare ampiamente e congruamente
motivata. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli articoli 39 e 42, comma 6, lettere f) e g) del contratto
collettivo; difetto di motivazione travisamento di fatto in relazione ai fatti
oggetto della previsione contrattuale. Il motivo è inammissibile, non essendo
consentito a questa Corte di legittimità il sindacato diretto dei contratti
collettivi. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa
applicazione degli articoli 421, 2° comma e 424 C.P.C., si duole che il giudice
d’appello non abbia accolto la richiesta di esperimento giudiziario e/o di
consulenza tecnica d’ufficio, e non l’abbia disposta d’ufficio. Valgono le
considerazioni del primo motivo. Sono infine infondati il quarto motivo, con
cui la ricorrente afferma che il giudice del merito viola il principio istituzionale
secondo cui jura novit curia, ed il quinto motivo, con cui la ricorrente ritorna
sulla valutazione delle prove e sulla proporzionalità della sanzione, senza
offrire alcun argomento suscettibile di formare oggetto di sindacato di
legittimità. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali seguono la
soccombenza e vengono liquidate in Euro 32,00 oltre Euro millecinquecento
per onorari di avvocato. PQM. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a
pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 32,00 oltre Euro
millecinquecento per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA.
Roma, 16 gennaio 2004”.
1112. 2005 – Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 2005.
Oltre a confermare le forme associative già previste (medicina in associazione,
in rete, in gruppo, équipe territoriali, ecc.) ha stabilito che, in coerenza con
l’accordo Stato-Regioni del 29 luglio 2004, le Regioni prevedano, in via
sperimentale e con la partecipazione volontaria dei medici e degli altri
operatori sanitari, la costituzione delle UTAP, strutture territoriali ad alta
integrazione multidisciplinare ed interprofessionale, in grado di dare risposte
complesse al bisogno di salute delle persone.
1113. 2005 – Decreto Ministeriale del 20 luglio 2005. Determinazione dei posti
disponibili per l’ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni
sanitarie, per l’anno accademico 2005/2006. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 174 del 28 luglio 2005. Testo aggiornato al 6 dicembre 2005.
1114. 2005 – Decreto Ministeriale del 20 luglio 2005. Modalità e contenuti
della prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni
sanitarie, per l’anno accademico 2005/2006. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 174 del 28 luglio 2005. Testo aggiornato al 6 dicembre 2005.
1115. 2005 – Decreto Ministeriale 26 luglio 2005. Rettifica al Decreto
Ministeriale del 20 luglio 2005 relativo alla definizione delle modalità e dei
contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle
professioni sanitarie, per l’anno accademico 2005/2006. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 180 del 4 agosto 2005. Testo aggiornato al 6
dicembre 2005.
1116. 2005 – Legge numero 155 del 31 luglio 2005. Conversione e
modificazioni del Decreto-Legge numero 144 del 27 luglio 2005 sui dati
personali.
1117. 2005 – Aggiornamento del 2005 della Strategia della Salute per Tutti per
la Regione Europea dell’OMS.
1118. 2005 – Carta di Bangkok per la Promozione della Salute in un mondo
globalizzato. 11 agosto 2005. Bangkok Charter for Health Promotion in a
Globalized World, Bangkok (2005). In occasione della 6^ Conferenza Globale
sulla promozione della salute sono stati delineati i quattro impegni
fondamentali per far diventare la promozione della salute un punto
fondamentale nell’agenda dello sviluppo globale e locale; una responsabilità
centrale per tutti i governi nazionali, regionali e locali; un punto chiave per le
comunità e la società civile e un’esigenza di buone pratiche nel settore
dell’impresa privata. I partecipanti alla Conferenza inoltre chiedono
fermamente a tutti gli interessati l’impegno di realizzare a livello locale anche
le raccomandazioni delle precedenti Dichiarazioni, che sono ancora in gran
parte da attuare, per incidere sui determinanti che producono le crescenti
disuguaglianze di salute.
1119. 2005 – Decreto Legislativo numero 187 del 19 agosto 2005. Sicurezza
sul lavoro. Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche.
1120. 2005 – Decreto Legislativo numero 191 del 19 agosto 2005. Attuazione
della Direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la
raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del
sangue umano e dei suoi componenti. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 221 del 22 settembre 2005. Testo aggiornato al 27 giugno 2006.
1121. 2005 – Sentenza del Tribunale di Monza numero 2244 del 29 agosto
2005. Acquisizione del consenso da parte del medico che esegue la
prestazione. La formazione del consenso (informato) presuppone una specifica
informazione su quanto ne forma oggetto, che non può che provenire dallo
stesso sanitario cui è richiesta la prestazione professionale e, per essere valido
ed efficace, deve essere manifestato prima della effettuazione della prestazione
sanitaria; invero, nell’ambito degli interventi chirurgici il dovere di
informazione concerne la portata dell’intervento, le inevitabili difficoltà, gli
effetti conseguibili e gli eventuali rischi, in modo da porre il paziente in
condizioni di decidere sull’opportunità di procedervi o di ometterlo; pertanto,
sussiste la responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo di
informazione e lo stesso risponde delle conseguenze dannose che derivino al
paziente.
1122. 2005 – Consiglio di Stato, sentenza numero 5225/2007. Passata in
giudicato, ha chiarito in maniera definitiva che i diplomi biennali di
massofisioterapista non sono equipollenti alla laurea in fisioterapia. … Sulle
competenze “proprie” dei massofisioterapisti biennali e triennali. Dopo la
riforma delle professioni sanitarie avviate dal Decreto Legislativo 502/1992, il
profilo professionale del massaggiatore-massofisioterapista è da ritenersi ormai
superato con l’istituzione della nuova figura del fisioterapista.
1123. 2005 – Regolamento numero 1564/2005 della Commissione del 7
settembre 2005. Modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi
relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente
alle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2004/17/CE e
2004/18/CE.
1124. 2005 – Direttiva 2005/51/CE della Commissione del 7 settembre 2005.
Modifica dell’allegato XX della direttiva 2004/17/CE e dell’allegato VIII della
direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di
appalti pubblici.
1125. 2005 – Decreto Legislativo numero 209 del 7 settembre 2005 sui dati
personali.
1126. 2005 – Direttiva della Commissione Europea 2005/61/CE del 30
settembre 2005. Applica la Direttiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la
notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
1127. 2005 – Direttiva 2005/62/CE della Commissione del 30 settembre 2005.
Applicazione della Direttiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad
un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
1128. 2005 – Direttiva 2005/61/CE della Commissione del 30 settembre 2005.
Applica la Direttiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti
indesiderati ed incidenti gravi.
1129. 2005 – Decreto Legislativo numero 250/2005, articolo 4 quarter
(convertito in Legge numero 27/2006). La formazione per l’accesso alle
professioni sanitarie è esclusivamente di livello universitario e i corsi pregressi,
non riordinati, devono ritenersi soppressi.
1130. 2005 – Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento Politiche Comunitarie del 12 ottobre 2005. Principi da applicare,
da parte delle stazioni appaltanti, nell’indicazione delle specifiche tecniche
degli appalti pubblici di forniture di apparecchiature informatiche.
1131. 2005 – Legge numero 219 del 21 ottobre 2005. Nuova disciplina delle
attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale numero 251 del 27 ottobre 2005. Testo aggiornato al 5
luglio 2006.
1132. 2005 – UNI EN 556-2:2005 – Sterilizzazione dei dispositivi medici.
Requisiti per i dispositivi medici che recano l’indicazione “STERILE”. Parte 2:
Requisiti per i dispositivi medici preparati asetticamente. Sterilizzatrici a gas di
impiego medico-chirurgico. Caratteristiche.
1133. 2005 – UNI EN 13060:2005 – Piccole sterilizzatrici a vapore.
1134. 2005 – UNI EN 13795-2:2005 – Teli chirurgici, camici e tute per blocchi
operatori, utilizzati come dispositivi medici per pazienti, personale clinico e
attrezzature. Parte 2: Metodi di prova.
1135. 2005 – UNI CEN ISO/TR 14969:2005 – Dispositivi medici. Sistemi di
gestione della qualità. Guida all’applicazione della ISO 13485:2003.
1136. 2005 – UNI EN ISO 11140-1:2005 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Indicativi chimici. Parte 1: Requisiti generali.
1137. 2005 – UNI EN ISO 17664:2005 – Sterilizzazione dei dispositivi medici.
Informazioni che devono essere fornite dal fabbricante per i processi di
dispositivi medici risterilizzabili.
1138. 2005 – UNI EN ISO 14644-5:2005 – Camere bianche e ambienti
associati controllati. Parte 5: Funzionamento.
1139. 2005 – UNI EN ISO 14644-7:2005 – Camere bianche ed ambienti
associati controllati. Parte 7: Dispositivi separatori (cappe per aria pulita,
cassette per guanti, isolatori e mini-ambienti).
1140. 2005 – UNI EN ISO 22612:2005 – Indumenti per la protezione contro
agenti infettivi. Metodo di prova per la resistenza alla penetrazione di polveri
biologiche contaminanti attraverso materiali degli indumenti di protezione.
1141. 2005 – C.C.N.L. della Dirigenza Medica del 3 novembre 2005. Articolo
14, comma 6. Le attività aggiuntive, rese in attività libero professionali,
rappresentano oggi la principale modalità attraverso la quale vengono garantiti
i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) e assicurata la riduzione delle liste di
attesa quindi, in definitiva, viene contrastato l’esodo dei pazienti verso la
Sanità privata o extra-regionale, contribuendo in maniera determinante alla
riduzione della spesa sanitaria. In questo modo si raggiungono gli obiettivi di
virtuosa gestione economica raccomandati dal Piano di Rientro Regionale e
dalla Spending Review Nazionale. Inoltre, nell’articolo 16, si precisa che per
orario straordinario si intende: “ quello effettuato in regime di Pronta
Disponibilità o per il verificarsi di eventi non prevedibili”.
1142. 2005 – Deliberazione Regione Autonoma della Sardegna numero 51/9
del 4 novembre 2005. E’ inclusa la “Prevenzione, Sorveglianza e Controllo
delle Infezioni Correlate all’Assistenza: attivazione e funzionamento dei
relativi organismi”.
1143. 2005 – DGR Liguria numero 1392 del 18 novembre 2005. Direttiva
vincolante per la gestione dei posti letto dell’area metropolitana legati
all’Emergenza-Urgenza.
1144. 2005 – D. P. C. M. del 18 novembre 2005. Affidamento e gestione dei
servizi sostitutivi di mensa.
1145. 2005 – Circolare numero 40/2005 del 22 dicembre 2005. Patologie
oncologiche. Periodo di comporto. Invalidità e situazione di handicap grave.
Decreto Legislativo numero 276 del 2003, attuativo della Legge Biagi e diritto
al lavoro a tempo parziale. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 10 del
13 gennaio 2006. Testo aggiornato al 16 marzo 2007.
1146. 2005 – DGR Veneto numero 4395 del 30 dicembre 2005. Accordo
Regionale in attuazione dell’ACN reso esecutivo in data 23 marzo 2005,
mediante Intesa nella Conferenza Stato-Regioni, per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale.
1147. 2006 – Sentenza della Corte di Appello di Roma del 12 gennaio 2006.
Informazione completa e circostanziata per l’acquisizione del consenso anche
se il paziente è un medico. La necessità che il professionista informi il paziente
in modo corretto e completo, soprattutto con riguardo ai benefici, ai possibili
inconvenienti ed ai rischi dell’intervento, non viene meno per il solo fatto che,
nel caso in esame, il paziente sia anch’esso medico chirurgo, giacchè
l’esistenza di una informazione effettiva e corretta deve essere verificata in
concreto, con riferimento alla specifica natura dell’intervento ed alla portata
dei risultati conseguibili, senza che possa rilevare, a questi fini, il titolo
professionale (generico) conseguito dal paziente, sempre che non risulti che a
quel titolo corrispondono anche una specializzazione ed una effettiva
esperienza professionale nel campo oggetto dell’intervento (nella specie, risulta
invece che la paziente è specialista in neuropsichiatria infantile).
1148. 2006 – Legge numero 21 del 27 gennaio 2006. Conversione e
modificazioni del Decreto-Legge numero 245 del 30 novembre 2005 sui dati
personali.
1149. 2006 – Sentenza Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee,
Sezione V, procedimento numero T-273/03 del 31 gennaio 2006. Medicinali
per uso umano. Autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali
contenenti la sostanza enalapril. Decisione della Commissione che dispone la
modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Competenza. La
decisione della Commissione 21 maggio 2003, C (2003) 1752, riguardante
l’immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti la sostanza
enalapril è annullata.
1150. 2006 – Legge numero 43 del 1 febbraio 2006 e testo in vigore dal 4
marzo 2006. Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali (l’iscrizione all’albo
diventa requisito obbligatorio sia per i dipendenti pubblici che privati, con la
revisione del DM 30 gennaio 1982 abolito, a sua volta, dal DPR numero 220
del 27 marzo 2001). Trasformazione dei Collegi in Ordini Professionali,
Articolazione delle Professioni, Criteri e modalità per l’attivazione della
funzione di coordinamento in tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 40 del 17 febbraio 2006. Testo
aggiornato al 27 febbraio 2006.
1151. 2006 – Il 2006 è anche l’anno in cui partono i primi dottorati in Scienze
Infermieristiche. Il primo bando ad essere pubblicato è stato quello
dell’Università di Tor Vergata a cui si è aggiunta l’Università di Firenze.
1152. 2006 – Legge 43 del 1 febbraio 2006, art. 6, sulle nuove professioni
sanitarie e requisiti per l’esercizio della funzione di coordinamento.
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per
l’istituzione dei relativi ordini professionali”. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 40 del 17 febbraio 2006.
1153. 2006 – Decreto Legislativo numero 30 del 2 febbraio 2006. Ricognizione
dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della
Legge numero 131 del 5 giugno 2003. Testo aggiornato al 27 giugno 2006.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 32 dell’8 febbraio 2006.
1154. 2006 – Accordo Stato Regioni seduta del 9 febbraio 2006, Repertorio
numero 2475. Conferma la necessità, già sancita nel PSN 2003-2005, di
organizzare meglio il territorio spostandovi risorse e servizi che oggi sono
ancora assorbiti dagli ospedali e spostando fortemente l’attenzione sui MMG e
PLS ai quali si è chiesto di intraprendere un cammino che porti al superamento
dell’assistenza primaria basata sullo studio individuale del medico, in favore di
forme aggregate ed integrate di organizzazione che consentano, in sedi uniche,
la risposta ai bisogni di salute dei cittadini H24 e 7 giorni a settimana.
1155. 2006 – Direttiva 2006/17/CE della Commissione dell’8 febbraio 2006.
Attua la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione,
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani.
1156. 2006 – Sezione IV Penale, Presidente D. Nardi – Relatore F. Monastero.
Sentenza numero 12894 del 9 febbraio 2006 depositata il 12 aprile 2006.
“Nell’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del medico e
l’evento letale incorso al paziente, le leggi statistiche sono uno degli elementi
di valutazione che il giudice deve prendere in esame unitamente a tutte le altre
emergenze del caso concreto, sicchè l’affermazione del nesso causale non può
fondarsi soltanto sul calcolo statistico ma deve trovare giustificazione
nell’apprezzamento di tutti gli specifici fattori che connotano la vicenda
concreta. La Corte chiarisce che il giudice, muovendo dalle leggi statistiche,
deve verificare se esse siano adattabili al caso in esame, prendendo in
considerazione le caratteristiche specifiche capaci di smentirne in concreto
l’efficacia esplicativa, e verificando altresì se siano compatibili con l’età, il
sesso, le condizioni generali del paziente, con eventuali altri fenomeni
morbosi, con la sensibilità individuale ad un determinato trattamento
farmacologico.
1157. 2006 – Legge numero 51 del 23 febbraio 2006. Conversione e
modificazioni del Decreto-Legge numero 273 del 30 dicembre 2005 sui dati
personali.
1158. 2006 – Legge numero 80 del 9 marzo 2006, articolo 4. Conversione in
Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge numero 4 del 10 gennaio 2006
recante “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione.
1159. 2006 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 5444
del 14 marzo 2006. Ogni sanitario deve acquisire il consenso e la sua
mancanza è un illecito sanzionabile indipendentemente dalla corretta
esecuzione del trattamento. L’obbligo del consenso informato è a carico del
sanitario che, una volta richiesto dal paziente dell’esecuzione di un determinato
trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la
richiesta e di darvi corso, a nulla rilevando che la richiesta del paziente
discenda da una prescrizione di un altro sanitario. (…..) La mancata
acquisizione del consenso informato è un obbligo la cui violazione costituisce
di per se causa di responsabilità per il medico ed è del tutto indifferente se il
trattamento sia stato o meno eseguito correttamente. Infatti la correttezza o
meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza
dell’illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto
indifferente al fine della configurazione della condotta omissiva dannosa e
della ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il
paziente, a causa del deficit della informazione, non è stato messo in
condizioni di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole
delle sue implicazioni, con la conseguenza che, quindi, tale trattamento non
può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso.
1160. 2006 – Sentenza Corte di Cassazione numero 5496 del 2006. A titolo di
ulteriore specificazione, la giurisprudenza ha affermato anche il principio della
funzionalità della prestazione che sussiste nei casi in cui il dipendente,
obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta
destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. Il
principio di funzionalità comporta che lo spostamento della prestazione di
lavoro nelle diversi sedi è senz’altro computabile nell’orario di lavoro. (Cfr.
Cassazione numero 13804/1999; Cassazione numero 5775/2003; Cassazione
numero 5701/2004)
1161. 2006 – Decreto Legislativo numero 193 del 6 aprile 2006. Linee Guida
per la gestione del sistema di farmacovigilanza veterinaria nazionale.
1162. 2006 – Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006.
Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 139 del 17 giugno 2006, Supplemento Ordinario.
Testo aggiornato al 5 dicembre 2012.
1163. 2006 – Decreto Legislativo numero 198 dell’11 aprile 2006. Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge numero
246 del 28 novembre 2005. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 125 del
31 maggio 2006, Supplemento Ordinario numero 133. Testo aggiornato al 28
giugno 2006.
1164. 2006 – D. P. R. numero 184 del 12 aprile 2006. Regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti Amministrativi. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 114 del 18 maggio 2006. Testo aggiornato al 27
giugno 2006.
1165. 2006 – Decreto Legislativo numero 163 del 12 aprile 2006. Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
1166. 2006 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 14177 del
21 aprile 2006. Obblighi del Preposto.
1167. 2006 – Decreto Legislativo numero 219 del 24 aprile 2006 in vigore dal
7 luglio del corrente anno. Farmacovigilanza. Titolo IX. Attuazione della
Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della Direttiva
2003/94/CE.
1168. 2006 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, numero
10418 dell’8 maggio 2006. Indennizzo da lesioni conseguenti a vaccinazioni
obbligatorie (Legge numero 210/1992). Controversie relative. Giurisdizione
del giudice ordinario. Alla stregua dell’articolo 1 della Legge numero 210 del
25 febbraio 1992 (che attribuisce a chiunque, a causa di vaccinazioni
obbligatorie, abbia riportato lesioni o infermità con conseguente menomazione
permanente dell’integrità psico-fisica, il “diritto” ad un indennizzo da parte
dello Stato) non è consentito dubitare della consistenza di diritto soggettivo
della situazione giuridica, confermata dall’essere chiamata, l’amministrazione,
ad operare accertamenti e valutazioni di tipo tecnico, con esclusione di
qualunque potere discrezionale. La stessa Legge, del resto, all’articolo 6
stabilisce che avverso il giudizio sanitario della commissione medico-
ospedaliera è esperibile l’azione davanti al giudice ordinario competente. Né,
peraltro, si configura, in materia, la giurisdizione esclusiva amministrativa,
atteso che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 204 del
2004, risulta caducata la previsione relativa alle “attività e prestazioni di ogni
genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi,
ivi comprese quelle rese nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale …”
(articolo 33, comma 2, lettera e) del D.Lgs. numero 80 del 1998, come
sostituito dall’articolo 7, lettera a) della Legge numero 205 del 2000). Pertanto,
nella materia dei pubblici servizi sono rimaste devolute al giudice
amministrativo in sede esclusiva solamente le “controversie relative a
concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed
altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal
gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla Legge
numero 241 del 7 agosto 1990, ovvero ancora relative all’affidamento di un
pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché
….. “Conseguentemente, le controversie relative a tutte le prestazioni erogate
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nella sussistenza di un rapporto
obbligatorio tra cittadini e amministrazione, sono devolute alla competenza del
giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto della giurisdizione
definito dall’articolo 2 della Legge numero 2248 del 20 marzo 1865, allegato
E, e presupposto dall’articolo 442 del Codice di Procedura Civile. Presidente
G. Ianniruberto, Relatore P. Picone.
1169. 2006 – Decreto del Ministero della Salute del 12 maggio 2006. Requisiti
minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici
per le sperimentazioni cliniche dei medicinali.
1170. 2006 – Sentenza del Tribunale di Genova, Sez. II, del 12 maggio 2006.
L’informazione per il consenso con modulistica. In tema di prestazioni
terapeutiche si ritiene non vada confuso il consenso informato con il consenso
documentato e se la sottoscrizione del modulo relativo non costituisce la
dimostrazione del consenso informato, anche l’assenza del prestampato firmato
non vuol dire che la prestazione sanitaria sia stata carente dall’angolo visuale
del diritto all’informazione. Nel caso in esame per il tipo di intervento, non
erano richieste forme particolari per far constare la trasmissione dai medici alla
paziente delle informazioni necessarie e sufficienti per consentirle di scegliere
con una minima cognizione di causa l’atto terapeutico: sicchè la relativa
dimostrazione può essere fornita anche attraverso prove orali.
1171. 2006 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, numero
11880 del 19 maggio 2006. Costituisce requisito fondamentale dei rapporti di
lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro
autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo,
organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende
dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di un’assidua
attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative.
L’esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla
specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione,
fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere
oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro
autonomo. La Suprema Corte ritorna sull’argomento davvero inesauribile della
distinzione tra autonomia e subordinazione.
1172. 2006 – Sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. II, del 22 giugno
2006. Responsabilità da mancato consenso informato. In tema di responsabilità
medica, ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso
informato, ovvero per violazione dell’obbligo di informare il paziente su tutto
ciò che concerne l’intervento da eseguire, compresi i rischi connessi alle
possibili complicanze della fase successiva all’operazione (nella specie
trattavasi di un intervento chirurgico diretto ad eliminare la stenosi della
carotide sinistra, seguita da diverse complicazioni, tra cui una notevole
disfonia), è irrilevante, laddove si rilevi un nesso di casualità tra l’intervento e
la produzione dell’evento lesivo, la sussistenza di profili di imperizia,
imprudenza o negligenza. L’ipotesi (come quella che si ravvisa nel caso in
esame) di intervento chirurgico eseguito in assenza di tale consenso comporta
una violazione tanto della Carta Costituzionale, negli articoli 32, comma 2, in
materia di libertà nella sottoposizione ad un trattamento sanitario, e 13,
laddove è garantita la inviolabilità della libertà personale con riferimento alla
libertà di salvaguardia della propria salute ed integrità fisica, quanto
dell’articolo 22 della Legge numero 833 del 1978, il quale esclude la
possibilità di eseguire interventi sanitari contro la volontà del paziente qualora
questi sia in grado di prestarla.
1173. 2006 – Corte Costituzionale. Sentenza numero 205 del 2006. Dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, commi 1 e 2, lettera b), della
Legge della Regione Umbria numero 2 del 1° febbraio 2005 (Struttura
organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta Regionale).
1174. 2006 – Corte Costituzionale, sentenza numero 449/2006. Ha dichiarato
l’illegittimità di una Legge della Provincia autonoma di Bolzano che istituiva il
profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista.
1175. 2006 – Raccomandazioni SIQuAS-VRQ sulla gestione del rischio
clinico per la sicurezza dei pazienti. Milano, 15 maggio 2006. www.siquas.it
1176. 2006 – Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008. E’ inclusa la
“Prevenzione, Sorveglianza e Controllo delle Infezioni Correlate
all’Assistenza: attivazione e funzionamento dei relativi organismi”.
1177. 2006 – Decreto Legislativo numero 223 del 4 luglio 2006, articolo 36
bis, commi 1 e 2, convertito con modificazioni dalla Legge numero 248 del 5
agosto 2006. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
1178. 2006 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 33619 del
12 luglio 2006. Responsabilità medica d’équipe: errore evidente e principio di
affidamento. A proposito della responsabilità dei componenti di una èquipe
medica che collega la responsabilità penale, appunto, alla valutazione delle
concrete mansioni di ciascun componente; sulla violazione dei canoni di
diligenza e perizia connessi alle specifiche ed effettive mansioni svolte quale
presupposto della responsabilità in un contesto operativo in cui si muove una
pluralità di chirurghi. La Cassazione Penale, con la sentenza numero 33619 del
12 luglio 2006, depositata il 6 ottobre 2006, si è pronunciata in materia di colpa
professionale di équipe medica ed è tornata sui criteri di imputazione
soggettiva della responsabilità e sul concetto di “errore evidente” ad un
“professionista medio”. Questa la massima: “ogni sanitario è responsabile non
solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed
effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli
altri componenti dell’équipe in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti
in essere da altri, purché siano evidenti per un professionista medio, giacché le
varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale”. Si tratta
della dibattuta questione circa il dovere di vicendevole controllo cui sono
tenuti i medici che svolgono attività di gruppo, al fine di porre riparo ad
eventuali errori evidenti e rilevabili con il supporto delle conoscenze comuni
del cosiddetto “professionista medio”. Nel caso di specie, peraltro, la
Cassazione si è limitata a confermare la decisione emessa dalla Corte
d’Appello di Catanzaro, che a sua volta aveva sostanzialmente confermato la
decisione di primo grado del Tribunale di Cosenza di condanna di due medici
(anestesisti) per la morte di una partoriente. La Corte distrettuale aveva fatto
rilevare che si era trattato di “errori piuttosto banali e comunque relativi
proprio all’attività di anestesista”, commessi durante “un banalissimo
intervento di taglio cesareo, eseguito su persona del tutto sana e priva di
controindicazioni all’anestesia, deceduta soltanto a causa di una errata manovra
di intubazione”. In particolare, nella fase di merito è stato accertato che la
morte della partoriente, nel corso dell’intervento di parto cesareo, era stata
causata da una errata manovra di intubazione a seguito di anestesia generale.
L’anossia prolungata che aveva causato la morte era stata determinata dal fatto
che “la cannula per ben due volte era stata introdotta nell’esofago invece che in
trachea”. Al manifestarsi dei primi sintomi di sofferenza da ipossigenazione i
due sanitari erano stati indotti ad una nuova introduzione del tubo nella
trachea; ma nonostante il secondo tentativo la situazione era degenerata in
arresto cardiaco, che aveva portato al decesso della paziente. La responsabilità
dell’anestesista (I.U.) intervenuto in seconda esigenza (stando alla sua tesi
difensiva avrebbe svolto un ruolo del tutto marginale nella vicenda), è stata
basata “sull’imperita auscultazione polmonare nella prima intubazione” –
eseguita dal suo collega – e sull’errata intubazione effettuata una seconda volta
personalmente: “questi non si è avveduto della prima manovra di intubazione
eseguita dal B.R. ed ha provveduto ad effettuare la seconda, erronea; sicché ha
partecipato attivamente alle due fasi dell’anestesia, entrambe errate”. In realtà
la Cassazione, con la recente decisione, ha confermato un orientamento già più
volte espresso dalla stessa Sezione (Cfr. Cassazione, Sezione IV, numero
18548 del 24 gennaio 2005; Cassazione, Sezione IV, numero 22579 del 6
aprile 2005; Cassazione, Sezione IV, numero 24036 del 2 marzo 2004;
Cassazione, Sezione IV, del 1° ottobre 1999).
1179. 2006 – Legge numero 228 del 12 luglio 2006. Conversione in Legge,
con modificazioni, del Decreto-Legge numero 173 del 12 maggio 2006 sui dati
personali e recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura
regolamentare. Ulteriori proroghe per l’esercizio di deleghe legislative e in
materia di istruzione.
1180. 2006 – Decreto Interministeriale 14 luglio 2006; modifiche al Decreto
Interministeriale del 15 aprile 2005. Corsi di studio a distanza.
1181. 2006 – Risoluzione del Parlamento Europeo sul Quarto Forum Mondiale
dell’Acqua di Città del Messico. 20 luglio 2006.
1182. 2006 – Piano Sanitario Nazionale 2006-2008. “Le politiche per la
qualificazione delle risorse umane del SSN”. E’ inclusa la “Prevenzione,
Sorveglianza e Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza: attivazione e
funzionamento dei relativi organismi”. Individua nelle cure primarie un
importante ambito di rinnovamento del SSN nella riorganizzazione delle cure
primarie, “delle quali va accelerato il processo di riassetto organizzativo e
funzionale che comporti un maggiore coinvolgimento dei MMG e dei PLS nel
governo della domanda e dei percorsi sanitari, sperimentando nuove modalità
erogative favorenti l’integrazione con le altre professionalità sanitarie del
territorio”. L’obiettivo del PSN 2006-2008 è “graduale superamento
dell’assistenza primaria basata sullo studio individuale del medico, in favore di
forme sempre più aggregate ed integrate di organizzazione, rivolte anche ai
medici di continuità assistenziale ed agli specialisti ambulatoriali, che
consentano, in sedi uniche, la risposta ai bisogni di salute dei cittadini per 24
ore, 7 giorni la settimana” con “ importanti ricadute sull’accesso improprio al
PS grazie anche alla valorizzazione di tutte le componenti sanitarie del sistema
territoriale”. Impegna, inoltre, lo Stato e le Regioni in azioni concertate e
coordinate volte a generare programmi per la realizzazione di attività
finalizzate alla promozione ed alla tutela dello stato di salute dei cittadini,
individuando come modalità attuativa la cooperazione sinergica Stato-Regioni
per individuare strategie condivise finalizzate al superamento delle
disuguaglianze ancora presenti in termini di risultati di salute, di accessibilità e
promozione per una più elevata qualità dei servizi, nel rispetto delle autonomie
regionali e delle diversità territoriali.
1183. 2006 – Delibera Regionale Provincia Autonoma di Trento numero 1937
(Prot. numero 129/S127/ap). Prime direttive all’Agenzia Provinciale per la
Rappresentanza Negoziale per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale
di Lavoro del Comparto Sanità, Area negoziale del personale non dirigenziale,
relativamente al quadriennio 2006/2009, parte normativa, e al biennio
2006/2007, parte economica.
1184. 2006 – Legge Regionale Puglia numero 25 del 3 agosto 2006. Principi e
organizzazione del Servizio Sanitario Regionale.
1185. 2006 – Legge numero 248 del 4 agosto 2006. Conversione in Legge, con
modificazioni, del Decreto Legge numero 223 del 4 luglio 2006, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
1186. 2006 – Legge 296/2006, (Legge Finanziaria 2007), articolo 1, commi
805, 806, 807. Ha istituito un fondo triennale di 60,5 milioni di euro destinati a
cofinanziare linee progettuali coerenti con quelle indicate da appositi Decreti
Ministeriali ed in gran parte sovrapponibili alle precedenti, quasi si trattasse di
una integrazione di tipo premiale.
1187. 2006 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 33619
depositata il 6 ottobre 2006. Si è pronunciata in materia di colpa professionale
di equipe medica ed è tornata sui criteri di imputazione soggettiva della
responsabilità e sul concetto di “errore evidente” ad un “professionista medio”.
Questa la massima: “ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle
regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni
svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri
componenti dell’èquipe in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti
in essere da altri, purché siano evidenti per un professionista medio,
giacché le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato
finale”. Si tratta della dibattuta questione circa il dovere di vicendevole
controllo cui sono tenuti i medici che svolgono attività di gruppo, al fine di
porre riparo ad eventuali errori evidenti e rilevabili con il supporto delle
conoscenze comuni del cosiddetto “professionista medio”.
1188. 2006 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
22390 del 19 ottobre 2006. Per il trattamento diagnostico-terapeutico necessità
del consenso dopo adeguata e circostanziata informazione. La condotta di
corretta informazione sul trattamento sanitario, specie quando è ad alto rischio,
(…..), non appartiene ad un momento prodromico esterno al contratto, ma è
condotta interna al contatto medico sanitario, ed è elemento strutturale interno
al rapporto giuridico che determina il consenso al trattamento sanitario.
Quando l’intervento venne eseguito (6 settembre 1988) non era in vigore la
Legge numero 281 del 30 luglio 1998, che ottemperando alle Direttive
Europee, riconosce al malato, quale utente del Servizio Sanitario, il diritto
fondamentale e irrinunciabile alla adeguata informazione sulla prestazione
sanitaria, e quindi al consenso informato. Ma tale norma non ha carattere
innovativo rispetto al diritto all’epoca esistente in materia di garanzie della
salute, operando in tal senso la garanzia del diritto alla salute, ai sensi
dell’articolo 32 della Costituzione, come parametro di conformazione dei
rapporti contrattuali tra medico e paziente o tra paziente e struttura sanitaria. Si
vuol dire che se il consenso ad una prestazione o atto chirurgico deve essere
prestato, il contenuto del consenso deve essere necessariamente arricchito dalla
previa corretta informazione sulla qualità e sicurezza del servizio sanitario e
sulla adeguata previa informazione sui rischi operatori e postoperatori, anche in
relazione alla efficienza della struttura sanitaria ospitante.
1189. 2006 – Sentenza del Tribunale di Monza del 23 ottobre 2006. E’ fonte di
responsabilità professionale l’errato posizionamento della piastra
dell’elettrobisturi che può comportare gravi ustioni al paziente. Al riguardo la
giurisprudenza di merito, per i danni riportati da un paziente a causa
dell’inadeguato utilizzo dell’elettrobisturi, ha ritenuto l’infermiere unico
responsabile dell’evento dannoso escludendo la responsabilità dei medici.
1190. 2006 – Direttiva 2006/86/CE della Commissione del 24 ottobre 2006.
Attua la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni
ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e
cellule umani.
1191. 2006 – DCR Lombardia numero VIII/0257 del 26 ottobre 2006. Piano
Socio-Sanitario Regionale 2007-2009.
1192. 2006 – Mansioni superiori. Consiglio di Stato del 29 ottobre 2006. Sulla
questione relativa alla retribuibilità o meno delle mansioni superiori svolte dai
dipendenti pubblici, si è formato – dopo orientamenti giurisprudenziali non
sempre univoci – un indirizzo ormai consolidato del Consiglio, nel senso che ai
fini del suo conseguimento occorrono, oltre ad una espressa previsione
normativa, altri presupposti essenziali, ossia: un preventivo provvedimento di
incarico; la disponibilità in organico del relativo posto; il riferimento
dell’incarico a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore,
come peraltro previsto dall’articolo 57 del D. Lgs. numero 29 del 3 febbraio
1993 (normativa la cui applicazione è stata rinviata varie volte fino alla sua
abrogazione, avvenuta con il D. Lgs. numero 80 del 31 marzo 1998).
1193. 2006 – UNI CEN/TS 15224/2006 – Servizi nella Sanità. Sistemi di
gestione per la qualità. Guida per l’utilizzo della EN ISO 9001:2000.
1194. 2006 – Linee Guida OMS sull’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria
(bozza avanzata) – 2006 – Su Internet.
1195. 2006 – UNI EN 13795-3:2006 – Teli chirurgici, camici e tute per blocchi
operatori, utilizzati come dispositivi medici per pazienti, personale clinico e
attrezzature. Parte 3: Requisiti di prestazione e livelli di prestazione.
1196. 2006 – UNI EN ISO 14644-3:2006 – Camere bianche ed ambienti
associati controllati. Parte 3: Metodi di prova.
1197. 2006 – UNI EN ISO 11137-1:2006 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Radiazione. Parte 1: Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo
sistematico dei processi di sterilizzazione per i dispositivi medici.
1198. 2006 – UNI EN ISO 11137-2:2006 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Radiazione. Parte 2: Definizione della dose sterilizza.
1199. 2006 – UNI EN ISO 11137-3:2006 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Radiazione. Parte 3: Guida sugli aspetti dosimetrici.
1200. 2006 – UNI EN ISO 11607-1:2006 – Imballaggi per dispositivi medici
sterilizzati terminalmente. Parte 1: Requisiti per materiali, sistemi di barriera
sterili e sistemi di imballaggio.
1201. 2006 – UNI EN ISO 11607-1:2006 – Imballaggi per dispositivi medici
sterilizzati terminalmente. Parte 2: Requisiti di convalida per il formato, la
tenuta e i processi di assemblaggio.
1202. 2006 – UNI EN ISO 11737-1:2006 – Sterilizzazione dei dispositivi
medici. Metodi microbiologici. Parte 1: Determinazione di una popolazione di
microrganismi sui prodotti.
1203. 2006 – UNI EN ISO 11138-1:2006 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Indicatori biologici. Parte 1: Requisiti generali.
1204. 2006 – UNI EN ISO 11138-2:2006 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Indicatori biologici. Parte 2: Indicatori biologici per processi di sterilizzazione
a ossido di etilene.
1205. 2006 – UNI EN ISO 11138-3:2006 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Indicatori biologici. Parte 3: Indicatori biologici per processi di sterilizzazione
a calore umido.
1206. 2006 – UNI EN ISO 11138-4:2006 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Indicatori biologici. Parte 4: Indicatori biologici per processi di sterilizzazione
a calore secco.
1207. 2006 – UNI EN ISO 11138-5:2006 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Indicatori biologici. Parte 5: Indicatori biologici per processi di sterilizzazione
a vapore d’acqua e a formaldeide a bassa temperatura.
1208. 2006 – UNI EN ISO 18472:2006 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Indicatori biologici e chimici. Apparecchiatura di prova.
1209. 2006 – UNI EN ISO 15883-1:2006 – Apparecchi di lavaggio e
disinfezione. Parte 1: Requisiti generali, termini, definizioni e prove.
1210. 2006 – UNI EN ISO 15883-2:2006 – Apparecchi di lavaggio e
disinfezione. Parte 2: Requisiti e prove per apparecchi di lavaggio e
disinfezione per strumenti chirurgici, apparecchiature per anestesia, corpi cavi,
utensili, vetreria, ecc., che utilizzano la termodisinfezione.
1211. 2006 – UNI EN ISO 15883-3:2006 – Apparecchi di lavaggio e
disinfezione. Parte 3: Requisiti e prove per apparecchi di lavaggio e
disinfezione che utilizzano la termodisinfezione per i contenitori di deiezioni
umane.
1212. 2006 – UNI CEN ISO/TS 15883-5:2006 – Apparecchi di lavaggio e
disinfezione. Parte 5: Metodo di prova dello sporco per dimostrare l’efficacia
di pulizia.
1213. 2006 – UNI EN ISO 22610:2006 –Teli chirurgici, camici e tute per
blocchi operatori, utilizzati come dispositivi medici, per pazienti, personale
clinico e attrezzature. Metodi di prova per determinare la resistenza alla
penetrazione batterica allo stato umido.
1214. 2006 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, numero
23753 dell’8 novembre 2006 (Ud. 12 ottobre 2006). Lesione della salute
umana. Ricorso all’articolo 2043 Codice Civile. Protezione dell’ordinamento.
Diritto alla salute. Affievolimento. Esclusione. In tema di lesione della salute
umana anche la Corte Costituzionale, con sentenza numero 641 del 30
dicembre 1987, ha dichiarato che è possibile il ricorso all’articolo 2043 del
Codice Civile sia sotto forma della reintegrazione del patrimonio del
danneggiato, sia sotto quello della prevenzione dell’illecito. Sicchè, la
protezione che l’ordinamento vigente apprestata al titolare del diritto alla salute
si estrinseca sia nel vietare agli altri consociati di tenere comportamenti che
contraddicano il diritto, sia nel sanzionare gli effetti lesivi della condotta
illecita, obbligando il responsabile al risarcimento del danno. Il diritto alla
salute, infatti, appartiene a quella categoria di diritti che non tollerano
interferenze esterne che ne mettano in discussione l’integrità (Sentenza Corte
di Cassazione, Sezioni Unite, numero 6218 del 21 marzo 2006). Presidente V.
Carbone, Relatore L.F. Di Nanni.
1215. 2006 – Sentenza del Tribunale Civile di Roma del dicembre 2006.
Divieto di accanimento terapeutico. Concetto. Manca una definizione
condivisa ed accettata. Principi di autodeterminazione e del consenso
informato. Principi costituzionali (articoli 2 e 32 della Costituzione) di tutela
della dignità della persona. Lacuna normativa. Rapporto medico-paziente.
Interpretazione soggettiva e alla discrezionalità. Natura tecnica ed empirica.
Limiti. Il divieto di accanimento terapeutico è un principio solidamente basato
e inquadrabile sui principi costituzionali (articoli 2 e 32 della Costituzione) di
tutela della dignità della persona, ma che non è regolato dal diritto. Pur
profondamente mutato il modo di intendere il rapporto medico-paziente, il
segno di questa trasformazione è nella rilevanza assunta dal consenso
informato che ha spostato il potere di decisione del medico al paziente. Sul
piano pratico del corrispondente diritto del paziente ad esigere e a pretendere
che sia cessata una determinata attività medica di mantenimento in vita, lascia
il posto, per un’evidente “lacuna” giuridica, all’interpretazione soggettiva e alla
discrezionalità e non a una disciplina normativa in materia. Sicchè, nel
concetto di accanimento terapeutico, i confini nell’ambito dell’ordinamento,
sono incerti ed evanescenti e manca una definizione condivisa ed accettata;
manca, inoltre, la definizione di quando l’insistere con trattamenti di sostegno
vitale sia prassi ingiustificata o sproporzionata. E soprattutto “non esistono
Linee Guida di natura tecnica ed empirica di orientamento del comportamento
dei medici”. Giudice Salvio. Ric. Piergiorgio Welby.
1216. 2006 – In Italia “l’uso compassionevole” è regolamentato dal Decreto
Ministeriale del 5 dicembre 2006 (cosiddetto Decreto Turco, reiterato nel
2008, assumendo la denominazione Decreto Turco-Fazio), in materiadi
utilizzazione di medicinali per terapia genica e per terapia cellulare preparati su
cosiddetta base non ripetitiva, ovverosia su singoli pazienti al di fuori di
sperimentazioni cliniche (come affermato dal Decreto stesso in premessa:
“medicinali da non sottoporre all’iter autorizzativo previsto per le
sperimentazioni cliniche di medicinali di cui al Decreto Legislativo numero
211 del 24 giugno 2003).
1217. 2006 – Legge Regionale Liguria numero 41 del 7 dicembre 2006.
Riordino del Servizio Sanitario Regionale.
1218. 2006 – Regolamento Comunità Europea numero 1907/2006 del 18
dicembre 2006 (In vigore dall’1 giugno 2007. In Italia fa fronte all’impegno
l’ISS con il Centro Nazionale Sostanze Chimiche). Registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
1219. 2006 – Legge numero 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 909
e seguenti. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge Finanziaria 2007). La Legge prevede, anche, l’istituzione di
un fondo per il cofinanziamento di progetti regionali su specifiche materie
considerate di particolare interesse sanitario, fra cui la sperimentazione del
modello assistenziale “case della salute”.
1220. 2006 – Cassazione. L’infermiera che si rifiuta di pulire i malati
commette omissione di atti d’ufficio. La Sesta Sezione Penale della Corte di
Cassazione (con sentenza numero 39486/2006) ha stabilito che rischia la
condanna per omissione di atti d’ufficio l’infermiera che, accampando scuse,
rifiuta di pulire i pazienti dell’ospedale nel quale presta la propria attività
lavorativa. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che “le operazioni
di pulizia del paziente rientrano nelle tipiche mansioni degli infermieri
generici” e che “a norma dell’articolo 6 D.P.R. del 14 marzo 1974, numero 225
l’infermiere generico, su prescrizione del medico, provvede direttamente, tra
l’altro, alle operazioni di pulizia del paziente […]”. La Corte ha poi aggiunto
che non è detto che “la prescrizione del medico avvenga necessariamente di
volta in volta per ogni intervento da effettuarsi sui pazienti, ben potendo essa
essere impartita in via generale e sulla base di turni di servizio, come nella
specie verificatosi”. Con questa decisione la Corte ha confermato la condanna
di un’infermiera generica (alla reclusione di mesi sei e all’interdizione dai
pubblici uffici), “rea” di essersi rifiutata di pulire un paziente appena
sottoposto a intervento di chirurgia intestinale (resezione del colon) il cui letto
e le parti intime erano imbrattate con le feci fuoriuscite dalla sacca di
contenimento sostenendo di provare vergogna a causa della differenza di sesso.
1221. 2007 – Tribunale di Roma. Sezione II Civile. Sentenza 28 dicembre
2006 – 3 gennaio 2007 (giudice Bochicchio). Sangue infetto e legittimazione
del Ministero della Salute. “… Condanna il Ministero della Salute al
pagamento in favore di (…) a titolo di risarcimento del danno della somma di
euro 726.223,50 oltre interessi al saggio legale sull’importo originario di euro
224.226,10 via via ed anno per anno rivalutato, dal 15 dicembre 1981;
condanna il Ministero della Salute al pagamento a titolo di risarcimento del
danno in favore di (…) e di (…) della somma di euro 60.518,62 ciascuno oltre
interessi al saggio legale sull’importo di euro 18.685,51 via via ed anno per
anno rivalutato dal 15 dicembre 2001; rigetta nel resto le domande proposte;
pone definitivamente a carico del Ministero convenuto le spese di CTU;
condanna il Ministero convenuto al rimborso delle spese di lite liquidate in
euro 985,00 per spese oltre anticipi al CTU ed euro 734,46 per spese, oltre
anticipi al CTU, ed euro 17,000,00 per diritti e onorari oltre spese generali ed
accessori di legge …”.
1222. 2007 – Giustificazione assenze. TAR Veneto. Sentenza numero 7 del 9
gennaio 2007. E’ ammessa la sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore
che non ha prodotto il certificato medico giustificativo dell’assenza anche per
un solo giorno di malattia qualora l’Amministrazione lo richieda.
1223. 2007 – Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
del 10 gennaio 2007. Attuazione dell’articolo 1, comma 65 e 67, della Legge
numero 266 del 23 dicembre 2005 per l’anno 2007.
1224. 2007 – Comunicazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici del 16 gennaio 2007. Attuazione dell’articolo 1, comma 65 e 67, della
Legge numero 266 del 23 dicembre 2005 per l’anno 2007 (contributi in sede di
gara).
1225. 2007 – Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, numero 1101 del
18 gennaio 2007. L’istanza di astensione non può essere accolta perché la
controversia, riguardando un licenziamento, rientra fra quelle che devono
essere comunque trattate, secondo le stesse disposizioni di
autoregolamentazione. Il primo motivo di ricorso denunzia insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Il
Giudice del merito ha ritenuto regola di prudenza per il datore di lavoro
attendere l’esito del procedimento penale giustificando poi l’adozione del
licenziamento con la mancata definizione del giudizio penale di primo grado
dopo nove anni. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2119 Codice Civile, in relazione alla Legge numero
300 del 1970, articolo 7; omessa motivazione in ordine punti decisivi della
controversia. La Corte ha sostanzialmente trascurato il principio secondo cui la
non immediatezza della contestazione determina illegittimità del
licenziamento. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto
connessi. Essi sono fondati.
1226. 2007 – Sardegna. Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008.
Approvato dal Consiglio Regionale nella seduta pomeridiana del 19 gennaio
2007.
1227. 2007 – Sentenza del Tribunale di Monza, Sez. I, del 25 gennaio 2007. La
responsabilità del sanitario e, di riflesso, della struttura per cui egli agisce, per
violazione dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta di una
condotta omissiva dell’adempimento dell’obbligo di informazione circa le
prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla
successiva verificazione, in conseguenza del trattamento stesso, di un
aggravamento delle condizioni di salute del paziente. Ai fini della
configurazione di tale responsabilità, che si ritiene abbia natura contrattuale
(per tutte la sentenza della Corte di Cassazione numero 11321 del 29 marzo
1978), appare del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito
correttamente o meno, secondo l’orientamento della S.C., da ultimo ribadito
con la sentenza numero 5444 del 14 marzo 2006. Tale orientamento appare
pienamente condivisibile. La responsabilità medica, nell’ipotesi di esecuzione
non corretta, opera su di un piano diverso, rispetto alla responsabilità
nell’ipotesi di assenza di consenso informato. Nel caso in esame, l’attore era
affetto da un’ernia inguinale che non necessariamente deve essere trattata
chirurgicamente. Laddove il paziente fosse stato informato dei rischi
prevedibili dell’intervento, quali la sintomatologia dolorosa residuata,
provocata da banali movimenti e che può protrarsi anche per parecchie ore
dopo la comparsa, poteva anche decidere di non sottoporsi all’intervento.
1228. 2007 – Decreto Legislativo numero 6 del 26 gennaio 2007. Disposizioni
correttive ed integrative del Decreto Legislativo numero 163 del 12 aprile
2006, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell’articolo
25, comma 3, della Legge numero 62 del 18 aprile 2005 (legge comunitaria).
1229. 2007 – Legge Regionale numero 11/2007. Legge per la dignità e la
cittadinanza sociale. Attuazione della Legge numero 328 dell’8 novembre
2000.
1230. 2007 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 2311 del 2
febbraio 2007. Diritto alla sessualità. Responsabilità del medico. Quanto al
diritto alla sessualità, occorre ricordare l’incipit della Corte Costituzionale
(Corte Costituzionale 561/87) che lo inquadra tra i diritti inviolabili della
persona (articolo 2), come modus vivendi essenziale per l’espressione e lo
sviluppo della persona. Certamente la perdita della sessualità costituisce anche
danno biologico (la cui valutazione nelle tabelle medico legali convenzionali
supera normalmente il livello della micropermanente e determina un rilevante
ritocco del punteggio finale) consequenziale alla lesione per fatto della
circolazione (come è nel caso di specie), ma nessuno ormai nega (vedi da
ultimo Cassazione, Sezioni Unite 6572/06 e 13546/06) che la perdita o la
compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi
di stupro e di pedofilia) costituisca di per sé un danno esistenziale, la cui
rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in
termini non patrimoniali e con una congrua stima dell’equivalente economico
del debito di valore (Cfr. Sentenza Suprema Corte di Cassazione Civile,
Sezione I, numero 9801 del 10 maggio 2005).
1231. 2007 – Sentenza della Corte d’Appello di Genova del 7 febbraio 2007.
Valore del consenso informato per accettare o no la decisione del medico. La
verifica dell’esistenza del consenso informato rileva solo se l’intervento
comporti dei rischi che il malato può decidere di affrontare o meno, ma quando
si tratti di scegliere come impostare un intervento e quale tipo eseguire,
valutando i rischi collegati all’una o all’altra situazione, è il medico l’unico
tenuto a decidere.
1232. 2007 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezione II, numero 2724
dell’8 febbraio 2007. Medicinali commercializzati nei Paesi dell’Unione
Europea. Necessità dell’autorizzazione per la commercializzazione in Italia.
Sanzioni amministrative. I prodotti medicinali e farmaceutici già in vendita in
altri paesi dell’Unione Europea non sono liberamente commerciabili e
somministrabili in Italia ma devono comunque ottenere, con procedura
semplificata, l’autorizzazione del Ministero della Salute.
1233. 2007 – Legge Regionale Basilicata numero 4 del 14 febbraio 2007. Rete
regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale.
1234. 2007 – Legge 11 del 2007. Sul Welfare.
1235. 2007 – Decreto Ministeriale numero 43 del 22 febbraio 2007.
Regolamento recante “Definizione degli standard relativi all’assistenza ai
malati terminali in trattamento palliativo, in attuazione dell’articolo 1, comma
169, della Legge numero 311 del 30 dicembre 2004”. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 81 del 6 aprile 2007. Testo aggiornato al 5 dicembre
2007.
1236. 2007 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 4211
del 23 febbraio 2007. Rifiuto trattamenti sanitari. Se il paziente è incosciente
prevale il dovere di cura. Il dissenso, come il consenso, deve essere in
equivoco, attuale, effettivo e consapevole; conseguentemente, alla luce di
questi elementi e di un dissenso espresso prima dello stato d’incoscienza
conseguente all’anestesia, è lecito da parte dei sanitari domandarsi, in seguito,
se il paziente voglia o meno essere trasfuso, qualora le condizioni di salute
dello stesso si aggravino rendendolo in pericolo di vita. Nelle varie situazioni
configurabili nell’attuale dibattito sul tema drammatico della morte, situazioni
da tenere ben distinte per evitare sovrapposizioni fuorvianti, il tema in esame
riguarda appunto il rifiuto alle cure, ma non nel senso di statuire sulla
legittimità del diritto di rifiutare nel caso dei Testimoni di Geova le trasfusioni
di sangue anche se ciò determina la morte ma, più limitatamente, di accertare la
legittimità del comportamento dei sanitari che hanno praticato la trasfusione
nel ragionevole convincimento che il primitivo rifiuto del paziente non fosse
più valido e operante.
1237. 2007 – Legge numero 17 del 26 febbraio 2007. Conversione in Legge,
con modificazioni, del Decreto Legge numero 300 del 28 dicembre 2006,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di
delegazione legislativa. Sui dati personali. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
numero 47 del 26 febbraio 2007, Supplemento Ordinario. Testo aggiornato al
10 dicembre 2007.
1238. 2007 – Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le Politiche Europee del 1 marzo 2007. Principi da applicare,
da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di
aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi.
1239. 2007 – Accordo del 6 marzo 2007 (Piano di Rientro 2007-2009) tra il
Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione
Liguria per l’approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli
interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo
1, comma 180, della Legge numero 311 del 30 dicembre 2004.
1240. 2007 – Sentenza del Tribunale di Monza del 7 marzo 2007. Il
risarcimento per mancato consenso. La violazione dell’obbligo di informare il
paziente circa la natura e la portata dell’intervento, i rischi che potrebbe
comportare, i risultati conseguibili, le potenziali conseguenze negative, le
diverse procedure e le eventuali terapie alternative, non è risarcibile ipso iure,
ma solo se sussiste un nesso causale tra l’intervento chirurgico ed il
peggioramento delle condizioni del paziente.
1241. 2007 – Legge Regionale Veneto numero 5 del 9 marzo 2007.
Programma Regionale di Sviluppo (PRS).
1242. 2007 – Accordo del 13 marzo 2007 (Piano di Rientro 2007-2009) tra il
Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione
Campania per l’approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli
interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo
1, comma 180 della Legge numero 311 del 30 dicembre 2004.
1243. 2007 – Accordo del 27 marzo 2007 (Piano di Rientro 2007-2009) tra il
Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione
Molise per l’approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli
interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo
1, comma 180, della Legge numero 311 del 30 dicembre 2004.
1244. 2007 – Sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sez. III, del 27 marzo
2007. Importanza della sottoscrizione del modulo di consenso. Per il consenso
informato una particolare rilevanza va attribuita al modulo sottoscritto dal
paziente. L’avvenuta informazione del tipo d’intervento da parte del chirurgo
(anche se correttamente modificato all’atto dell’esecuzione), risultante dal
modulo d’informazione e consenso, liberamente sottoscritto dal paziente, ha
implicato, nel caso specifico, la non opponibilità della prova testimoniale
contro detta scrittura.
1245. 2007 – Legge numero 46 del 6 aprile 2007. Costituzione Centro
Nazionale Sostanze Chimiche (CSC).
1246. 2007 – Sentenza del Tribunale Civile di Paola numero 462 del 17 aprile
2007. Se manca il consenso informato, il paziente va risarcito. Il risarcimento
del danno può essere riconosciuto per il solo fatto dell’inadempimento
dell’obbligo di esatta informazione che il sanitario è tenuto ad adempiere. Tale
inadempimento da luogo al diritto al risarcimento del danno conseguente a tale
specifica causa che va tenuto distinto dal risarcimento dei danni legati al tipo di
intervento praticato. La paziente ha quindi diritto al risarcimento del danno per
il semplice fatto che le è stato praticato un intervento senza renderla edotta
delle possibili conseguenze negative.
1247. 2007 – Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, numero 10214
del 4 maggio 2007. Danni da vaccinazioni (Epatite Silente). Soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusione ed emoderivati. Contagio
HCV asintomatico e senza pregiudizi attuali. Diritto all’indennizzo. E’
legittima (ai sensi della tutela accordata dalla Legge numero 210 del 1992 ai
soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusione ed emoderivati,
della quale sottolinea il carattere assistenziale, e non risarcitorio, a tutela della
lesione permanente dell’integrità psico-fisica, quindi della salute come tale,
indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produrre reddito, ha
riconosciuto il diritto all’indennizzo al soggetto affetto da contagio HCV,
comportante sicuramente un danno permanente alla salute, pur in assenza di
sintomi e pregiudizi funzionali attuali), la decisione della Corte Territoriale che
ha riconosciuto la tutela de qua in favore di un soggetto affetto, a seguito di
trasfusione, da “epatite silente”, come tale determinante un danno permanente
alla salute, anche in virtù dello stile di vita che tale patologia cronica avrebbe
imposto.
1248. 2007 – Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 e relativo Decreto
Integrativo. Modalità e contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea
specialistica/magistrale delle professioni sanitarie per l’anno accademico
2007/2008.
1249. 2007 – Decreto Ministeriale Integrativo del 23 maggio 2007 riferito al
Decreto Ministeriale 16 maggio 2007.
1250. 2007 – Tribunale di Milano (Ufficio GIP), 4 giugno 2007 (Dalla Via e
altri). (1) Le caratteristiche rispettivamente dell’asbestosi e del mesotelioma
pleurico sono del tutto peculiari, con profonde ripercussioni per ciò che
concerne la prevedibilità dell’evento e, di conseguenza, la doverosità nella
adozione di cautele atte specificamente a prevenire l’insorgenza di tali
patologie. (2) In relazione al giudizio di evitabilità dell’esposizione a situazioni
di pericolo per l’insorgenza di malattie da amianto, si deve considerare lo
sviluppo della scienza e delle conoscenze nel settore con riguardo alle due
distinte patologie dell’asbestosi e del mesotelioma pleurico. Le misure
applicabili fino agli anni ’80 per eliminare o ridurre i rischi da polveri erano
efficaci per prevenire, tra i danni da amianto, l’asbestosi e non già il
mesotelioma, che è provocato soltanto dalle fibre ultrafini, le quali fibre non
erano né visibili né eliminabili con le misure preventive allora disponibili, con
la conclusione che il mesotelioma non era prevedibile, negli anni ’60, ’70, ’80,
con i mezzi tecnici all’epoca disponibili in ambito industriale. Fonti: Foro
Ambrosiano 2007, 3, 303, nota di Baccaredda Boy. (3) Non rispondono di
omicidio colposo e di lesioni colpose in relazione alla morte di alcuni
lavoratori per mesotelioma pleurico e alle malattie professionali (asbestosi,
placche pleuriche, mesotelioma pleurico) contratte da altri lavoratori, gli ex
dirigenti di un’azienda i quali, all’epoca in cui i predetti lavoratori furono
esposti alle dosi contaminanti di polveri e fibre di amianto, non rivestivano
posizioni di garanzia all’interno dell’azienda ove si svolgevano le lavorazioni a
rischio. Fonti: Corriere del Merito, 2007, 11, 1289.
1251. 2007 – Sentenza del Tribunale di Novara del 5 giugno 2007. Violazione
del consenso informato per terapie chirurgiche diverse o ulteriori. La
responsabilità dei sanitari operanti nel presidio ospedaliero (P.O.) per
violazione dell’obbligo del consenso informato, si realizza per il fatto stesso
dell’omessa di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento
cui il paziente venga sottoposto, e quindi, a maggior ragione per l’esecuzione
di terapie chirurgiche diverse o ulteriori rispetto a quelle per le quali
l’informativa sia stata fornita ed il consenso prestato: ogni qual volta si
verifiche, in connessione causale con il trattamento non autorizzato, un
aggravamento delle condizioni di salute di partenza del paziente. Ciò comporta
che, ai fini dell’accertamento delle responsabilità per inadempimento
dell’obbligo informativo, è del tutto indifferente se il trattamento esulante dal
consenso sia stato tecnicamente eseguito in modo corretto (Avv. Ennio
Grassini).
1252. 2007 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezione III, numero 13953
del 14 giugno 2007. Attività medico-chirurgica. Esecuzione dell’intervento
chirurgico. Responsabilità civile del chirurgo per la condotta degli ausiliari.
Articolo 1228 Codice Civile. Il principio fissato dall’articolo 1228 del Codice
Civile, secondo il quale il debitore che nell’adempimento di un’obbligazione si
avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, si
applica anche al rapporto che viene ad instaurarsi, nell’ambito dell’attività
medico-chirurgica, tra il medico operatore e i suoi ausiliari, sulla cui condotta è
tenuto ad assolvere ad un obbligo di controllo e di vigilanza sia nella fase
preparatoria che in quella di esecuzione dell’intervento chirurgico.
1253. 2007 – Sentenza del Tribunale di Forlì, Sezione dist. Cesena, numero
209 del 21 giugno 2007. Un modulo prestampato e generico non è indizio del
consenso informato. Anche se l’intervento chirurgico è stato eseguito
correttamente, sussiste la responsabilità (contrattuale) dei sanitari in mancanza
il consenso informato, in quanto il trattamento medico prestato senza consenso
viola gli articoli 32 e 13 della Costituzione. Fermo restando che l’onere della
prova di aver fornito un valido consenso informato è a carico dei sanitari
convenuti, il Tribunale chiarisce che la sottoscrizione di un modulo
prestampato e generico, senza riferimenti specifici al caso concreto, non
costituisce nemmeno un indizio al riguardo; la sentenza è interessante anche
sotto il profilo del danno: in linea con il pensiero dottrinale prevalente e
costante giurisprudenza, viene affermato che, in mancanza di un consenso
informato valido, è risarcibile l’intero danno subito dal paziente e non il solo
danno derivante dalla violazione del diritto all’autodeterminazione.
1254. 2007 – Decreto Ministeriale del 10 luglio 2007. Attuativo delle
previsioni della Legge Finanziaria, individua la “sperimentazione del modello
assistenziale case della salute”, e l’Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007
sulle linee progettuali per l’utilizzo delle risorse vincolate ai sensi dell’articolo
1 comma 34 e 34 bis della Legge numero 662 del 23 dicembre 1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale che ha
riservato il 25% delle risorse al tema delle cure primarie con riferimento anche
alla sperimentazione della “Casa della Salute”.
1255. 2007 – Decreto Ministeriale numero 155 del 12 luglio 2007 (in Gazzetta
Ufficiale numero 217 del 18 settembre 2007). Modalità di tenuta del registro e
delle cartelle sanitarie dei lavoratori esposti, durante il lavoro, ad agenti
cancerogeni.
1256. 2007 – Decreto Legislativo numero 113 del 31 luglio 2007. Ulteriori
disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo numero 163 del 12
aprile 2006, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture a norma dell’articolo 25, comma 3, della Legge numero 62 del 18
aprile 2005.
1257. 2007 – Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e
delle Finanze e la Regione Siciliana (Piano di Rientro 2007-2009) del 31 luglio
2007 per l’approvazione del Piano di Rientro di riorganizzazione, di
riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della Legge
numero 311 del 30 dicembre 2004.
1258. 2007 – Conferenza Stato-Regioni, 1 agosto 2007, approvazione
“Accordo per l’istituzione della funzione di coordinamento dando attuazione
all’art. 6 della Legge 43 del 1 febbraio 2006 che prevede, per tutti i profili delle
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, riabilitative e della
prevenzione per il cui accesso è previsto il possesso del master di primo
livello in management rilasciato dalle Università, nonché l’esperienza
professionale almeno triennale”.
1259. 2007 – T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia. Sentenza numero
1136/2007. Pronuncia su titoli equipollenti.
1260. 2007 – Decreto Legislativo numero 145 del 2 agosto 2007. Attuazione
dell’articolo 14 della Direttiva 2005/29/CE che modifica la Direttiva
84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 207 del 6 settembre 2007. Testo aggiornato al 10 dicembre 2007.
1261. 2007 – Mansioni superiori. Corte di Cassazione. Sentenza numero 17020
del 2 agosto 2007. Le mansioni superiori svolte per sostituire colleghi assenti
per brevi periodi non fa scattare automaticamente la promozione ad una
qualifica superiore.
1262. 2007 – Legge numero 120 del 3 agosto 2007. Disposizioni in materia di
attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 181 del 6 agosto 2007. Testo
aggiornato al 3 dicembre 2007.
1263. 2007 – Legge numero 123 del 3 agosto 2007. In materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7.
1264. 2007 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
17157 del 6 agosto 2007. L’importanza della sottoscrizione del consenso
informato. L’esclusione della responsabilità del medico può trovare
fondamento, come nel caso di specie, più che sulle risultanze testimoniali e
della consulenza tecnica d’ufficio, sulla firma apposta dal paziente sulla
cartella clinica, in cui si dichiarava formalmente di accettare l’anestesia,
l’intervento e la terapia prescritta.
1265. 2007 – Giustificazione assenze. Corte di Cassazione. Sentenza numero
17898 del 22 agosto 2007. La prassi aziendale consolidata salvo alcune
eccezioni, accertata dal giudice d’appello anche se inserita nel contratto
individuale, è mitigata dalla riserva in favore dell’azienda di applicare alla
lettera la disciplina contrattuale e non impedisce al datore di lavoro di
pretendere la certificazione medica quando ne ravvisi l’opportunità (per
assenze troppo frequenti, o in corrispondenza del ponte festivo, ecc.). Nel caso
in cui non venga fornita la prova dell’assenza giustificata mancano le
condizioni che consentono di ritenere dovuta da parte del datore di lavoro una
prestazione imputabile a titolo di retribuzione.
1266. 2007 – Mansioni superiori. Corte di Cassazione-Sezioni Unite. Sentenza
numero 25837/07. In materia di pubblico impiego, come si evince anche dalla
lettura dell’articolo 56, comma 6, D. Lgs. numero 29 del 3 febbraio 1993
(sostituito dall’articolo 25 del D. Lgs. numero 80 del 31 marzo 1998, così
come successivamente modificato dall’articolo 15 del D. Lgs. numero 387 del
29 ottobre 1998), l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi
consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti a una qualifica di due
livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della
giurisprudenza della Corte Costituzionale, a una retribuzione proporzionata e
sufficiente ex articolo 36 della Costituzione. Norma questa che deve, quindi,
trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere,
pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori
mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo,
nella loro pienezza, e sempre che in relazione all’attività spiegata siano stati
esercitati i poteri e assunte le responsabilità correlate a dette superiori
mansioni.
1267. 2007 – Direttiva numero 47/2007 del Parlamento Europeo e Consiglio,
del 5 settembre 2007. Modifica alla Direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
medici impiantabili attivi, la Direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i
dispositivi medici e la Direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato
dei biocidi. Su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, numero L 247 del 21
settembre 2007.
1268. 2007 – Discredito del luogo di lavoro. Corte di Cassazione. Sentenza
numero 19232 del 14 settembre 2007. La maldicenza ripetuta può esprimere
una “potenzialità negativa sul futuro adempimento degli obblighi” del
dipendente e ledere il rapporto di fiducia. Il “proferire espressioni offensive
sulla capacità e sulla professionalità del personale” divulgando notizie riservate
come contestazioni a carico di colleghi e per aver gettato discredito
sull’ospedale la Corte di Cassazione ha ritenuto colpevole un’infermiera ed ha
annullato il reintegro nel posto di lavoro precedentemente accordato in primo e
secondo grado affermando che “In tema di licenziamento per giusta causa,
allorquando siano contestati al dipendente diversi episodi, il giudice di merito
non deve valutarli separatamente, bensì globalmente, al fine di verificare se la
loro rilevanza complessiva sia tale da minare la fiducia che il datore di lavoro
deve poter riporre nel dipendente”.
1269. 2007 – Giunta Regionale Regione Campania. Seduta del 28 settembre
2007. Deliberazione numero 1715. Area Generale di Coordinamento numero
20. Assistenza Sanitaria. Approvazione del Piano Regionale di Prevenzione e
Controllo delle Infezioni associate all’assistenza sanitaria.
1270. 2007 – Accordo Regionale Puglia dell’8 ottobre 2007. Accordo
Regionale per la Medicina Generale in attuazione di quanto previsto
dall’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005.
1271. 2007 – Cassazione Civile. Sezione III. Sentenza numero 20985 dell’8
ottobre 2007 (Presidente Nicastro, Relatore Talevi). Rottura della protesi
mammaria e responsabilità per danni da prodotto difettoso. In conclusione va
enunciato il seguente principio di diritto: “Il primo comma dell’articolo 8 del
DPR numero 224 del 24 maggio 1988 (“Il danneggiato deve provare il danno,
il difetto e la connessione causale tra difetto e danno …”) va interpretato nel
senso che detto danneggiato deve provare (oltre al danno ed alla connessione
causale predetti) che l’uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto
alle normali aspettative e tali da evidenziare la sussistenza di un difetto ai sensi
di cui all’articolo 5 del DPR citato; invece il produttore deve provare (ex
articoli 6 ed 8 del DPR citato) che è probabile che il difetto non esistesse
ancora nel momento in cui il prodotto è stato emesso in circolazione”.
1272. 2007 – Sentenza del Tribunale di Monza, Sez. I, del 9 ottobre 2007.
Importanza nel consenso di una informazione circostanziata. Laddove si
ritenesse di accreditare la tesi della paziente, di non essere stata adeguatamente
informata su tutti i rischi e complicanze dell’intervento, la patologia da cui era
affetta era di tale gravità, che non poteva indurre a non sottoporsi all’intervento
programmato. I rischi legati al trattamento erano, comunque, di gran lunga
inferiori rispetto all’esito, presumibilmente infausto, in caso di mancato
intervento. Peraltro, la paziente aveva sottoscritto il modulo di consenso
informato nel quale era descritto l’intervento al quale sarebbe stata sottoposta:
isterectomia radicale, cioè asportazione dell’utero. La natura dell’intervento è
di immediata comprensione per qualsiasi donna, anche per quanto concerne le
conseguenze. Nel caso di specie deve ritenersi che la signora fosse del tutto
consapevole della natura dell’intervento, dei rischi e delle complicanze, anche
per la sua qualifica di infermiere professionale, che opera in una struttura
ospedaliera, quale ferrista in sala operatoria, il che comporta delle cognizioni
mediche tali da consentirle di valutare, ancora meglio, il significato
dell’intervento. (Avv. Ennio Grassini).
1273. 2007 – Sentenza Corte di Cassazione, Sez. IV, numero 41317 dell’11
ottobre 2007. A proposito della responsabilità dei componenti di una èquipe
medica che collega la responsabilità penale, appunto, alla valutazione delle
concrete mansioni di ciascun componente; sulla violazione dei canoni di
diligenza e perizia connessi alle specifiche ed effettive mansioni svolte quale
presupposto della responsabilità in un contesto operativo in cui si muove una
pluralità di chirurghi. “In tema di colpa medica nell’attività di èquipe, ciascuno
dei soggetti che si dividono risponde dell’evento illecito, non solo per non aver
osservato le regole di diligenza, prudenza e perizia connesse alle specifiche ed
effettive mansioni svolte, ma altresì per non essersi fatto carico dei rischi
connessi agli errori riconoscibili commessi nelle fasi antecedenti o contestuali
al suo specifico intervento”.
1274. 2007 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezione I, numero 21748
del 16 ottobre 2007. Interruzione dell’alimentazione e della idratazione
artificiali. Condizioni e limiti. Fattispecie: persona in stato vegetativo da oltre
quindici anni. L’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino
nasogastrico non costituiscono, in sé, oggettivamente una forma di
accanimento terapeutico pur essendo, indubbiamente, un trattamento sanitario;
pertanto il giudice può, su istanza del tutore, autorizzarne l’interruzione
soltanto in presenza di due circostanze concorrenti: a) la condizione di stato
vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile senza
alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici
internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di
percezione; b) sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal
vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi,
culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che
questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione
del trattamento. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, deve essere
negata l’autorizzazione, perché allora va data incondizionata prevalenza al
diritto alla vita, indipendentemente dalla percezione che altri possano avere
della qualità della vita stessa. Presidente M.G. Luccioli, Relatore A. Giusti.
1275. 2007 – Legge numero 189 del 17 ottobre 2007. Differimento del termine
per l’esercizio della delega di cui all’articolo 4 della Legge numero 43 del 1°
febbraio 2006, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 260 dell’8 novembre 2007. Testo
aggiornato al 14 dicembre 2007.
1276. 2007 – Sentenza del Tribunale Penale di Roma numero 2049 del 17
ottobre 2007. Quando staccare il respiratore non costituisce reato. Non è
punibile il medico che, con il consenso del paziente, proceda all’interruzione
della terapia di ventilazione assistita, somministrando allo stesso tempo una
terapia sedativa. Il Giudice ha osservato che la condotta tenuta dal medico
rientra nella fattispecie dell’omicidio del consenziente prevista dall’articolo
579 del Codice Penale, ma che l’imputato non è punibile in quanto la
prosecuzione della ventilazione era stata rifiutata dal paziente che aveva così
esercitato il diritto di autodeterminazione rispetto ai trattamenti sanitari sancito
dall’articolo 32 della Costituzione. Nella motivazione della sentenza viene
accuratamente esaminata la questione della validità del desiderio espresso dal
malato di non subire ulteriormente la prosecuzione della terapia in atto e si
sottolinea che il dissenso del paziente aveva tutti i requisiti prescritti in quanto
manifestato con una volontà personale, autentica, informata, reale e attuale. In
presenza di una decisa e contraria volontà del paziente, non è lecito, quindi,
continuare nella somministrazione di una terapia medica, anche di sostegno
vitale, come la ventilazione assistita.
1277. 2007 – D. M. del 24 ottobre 2007, articolo 8 – Irregolarità contributiva
grave.
1278. 2007 – Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, numero 5609 del 26
ottobre 2007 (C.C. 16 ottobre 2007). OGM. Indicazione nell’etichetta della
presenza di materiale derivato da OGM. Esenzione per il caso di
contaminazione accidentale e al di sotto dell’1%. Alimenti destinati a lattanti e
bambini. Sentenza CGCE del 26 maggio 2005. Alla luce dell’interpretazione
della normativa comunitaria offerta dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee (cfr. Sentenza del 26 maggio 2005), l’esenzione dall’obbligo di
un’indicazione nell’etichetta di prodotti alimentari della presenza di materiale
derivato da taluni OGM, nel caso in cui tale presenza derivi da una
contaminazione accidentale e non superi un livello de minimis dell’1%, si
applica anche ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei
lattanti e dei bambini nella prima infanzia. Pres. ed Est. Vacirca. Ministero
della Salute (Avv. Stato) c. Codacons (Avv.ti Rienzi, Acerboni, Giuliano,
Samengo e Sanitate) e Federconsumatori (Avv.ti Ursini e Sanitate).
1279. 2007 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 39594 del
26 ottobre 2007. In tema di responsabilità medica, la sussistenza del nesso
causale non può essere affermata sulla base di una valutazione di probabilità
statistica, risultando invece necessaria la formulazione di un giudizio di
probabilità logica, che consenta di ritenere l’evento specifico riconducibile
all’omissione dell’agente al di là di ogni ragionevole dubbio.
1280. 2007 – DGR Lombardia numero VIII/5743 del 31 ottobre 2007.
Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per
l’esercizio 2008.
1281. 2007 – Corte di Cassazione, a sezioni riunite, sentenza numero 907 del
2007. Il Consiglio di Stato afferma che il diritto di compenso sostitutivo delle
ferie non godute presuppone, per legge, il diniego per ragioni di servizio
espresso dall’Amministrazione al dipendente che intenda fruire del periodo di
ferie. Ne consegue che laddove la rinuncia allo stesso sia il frutto di una scelta
personale, non spetta al dipendente alcun diritto di compenso sostitutivo.
1282. 2007 – Piano di rientro di cui alla DGRC numero 460/2007-2008
1283. 2007 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 21594/07.
Risponde del reato commesso dal medico specializzando, materiale esecutore
dell’intervento chirurgico, anche il primario cui lo specializzando è affidato il
quale, allontanandosi durante l’operazione, viene meno all’obbligo di diretta
partecipazione agli atti medici posti in essere dal sanitario affidatogli.
1284. 2007 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 21748 del 2007.
Diritto all’autodeterminazione e diritto alla vita: i beni tutelabili in situazione
di coma vegetativo. L’esame del caso concreto consente di individuare con
facilità quali sono i diritti coinvolti, di primario rilievo costituzionale. Una
giovane donna che da oltre quindici anni si trova in stato vegetativo
permanente e viene tenuta in vita mediante un sondino naso-gastrico che
provvede alla sua idratazione e nutrizione, non avendo alcuna capacità di
relazionarsi col mondo esterno né alcuna autonomia fisica o psichica. La sua
condizione non è assimilabile sul piano scientifico e giuridico alla morte
cerebrale per la conservazione dell’attività cardiaca, circolatoria e di
ventilazione ma il suo mantenimento in vita è garantito esclusivamente
dall’idratazione e nutrizione artificiale, in mancanza dei quali la morte
sopraggiungerebbe in pochissimi giorni. Il padre, divenuto tutore dopo la
dichiarazione d’interdizione dell’infortunata, richiede un ordine d’interruzione
dell’alimentazione forzata ritenendo di esprimere integralmente la volontà
della propria figlia che non avrebbe scelto, ove ne avesse avuto la possibilità,
di continuare a sopravvivere nella condizione attuale senza alcuna
consapevolezza della prosecuzione dell’esistenza. La Corte individua nel
diritto all’autodeterminazione e nel diritto alla vita le due situazioni soggettive
di potenziale conflitto e stabilisce alcuni principi cardine della decisione finale
che è opportuno ricordare. La selezione degli interessi in gioco ha indotto a
stabilire che nel caso in cui un malato si trovi in una condizione di coma
irreversibile, non possa in alcun modo relazionarsi col mondo esterno e sia
alimentato ed idratato mediante sondino naso-gastrico il Giudice, su richiesta
del tutore e nel contradditorio con il curatore speciale, può autorizzare la
disattivazione del presidio sanitario solo quando lo stato vegetativo sia, in base
ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcuna
possibilità di recupero o di ripresa anche minima di percezione del mondo
esterno secondo gli standards scientifici riconosciuti a livello internazionale e
solo se tale richiesta sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova
chiari, univoci e convincenti dell’idea che il paziente aveva maturato sulla
dignità della vita e sul suo livello minimo di vivibilità, da desumersi da sue
precedenti dichiarazioni o dalla personalità, dai valori di riferimento, dal
complessivo stile di vita adottato fino alla perdita di capacità. Secondo
Vincenzo Carbone, Presidente di Cassazione, il consenso informato ha come
correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di
trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di
decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche il
quella terminale. Nel consentire al trattamento medico o nel dissentire dalla
prosecuzione dello stesso sulla persona dell’incapace, la rappresentanza del
tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire
nell’esclusivo interesse dell’incapace, nella ricerca del best interest deve
decidere non al posto dell’incapace né per l’incapace, ma con l’incapace;
quindi ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto,
prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima
della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua
personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di
riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche.
1285. 2007 - Delibera Gruppo Regionale Campano numero 214 del 2007. Le
attività aggiuntive, rese in attività libero professionali, rappresentano oggi la
principale modalità attraverso la quale vengono garantiti i livelli essenziali di
assistenza (L.E.A.) e assicurata la riduzione delle liste di attesa quindi, in
definitiva, viene contrastato l’esodo dei pazienti verso la Sanità privata o extra-
regionale, contribuendo in maniera determinante alla riduzione della spesa
sanitaria. In questo modo si raggiungono gli obiettivi di virtuosa gestione
economica raccomandati dal Piano di Rientro Regionale e dalla Spending
Review Nazionale. Nello specifico, la Giunta Regionale della Campania con la
Del. 214/2007, in ossequio al CCNL del 3/11/2005, articolo 9, comma 1, a
titolo “Contrattazione Integrativa Regionale”, ha approvato le “Linee Guida
Regionali” volte a chiarire “alcuni aspetti contrattuali che le parti ritengono
importanti e che necessitano di una omogeneità interpretativa sul territorio
regionale al fine di eliminare eventuali situazioni di conflitto ovvero di
contenzioso”.
1286. 2007 – UNI EN 15424:2007 – Sterilizzazione dei dispositivi medici.
Sterilizzatrici a vapore a bassa temperatura e a formaldeide. Requisiti per lo
sviluppo, la convalida e il controllo di routine di un processo di sterilizzazione
per dispositivi medici.
1287. 2007 – UNI EN ISO 11140-3:2007 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Indicatori chimici. Parte 3: Sistemi indicatori di Classe 2 destinati a essere
utilizzati per la prova Bowie-Dick di penetrazione del vapore.
1288. 2007 – UNI EN ISO 11140-4:2007 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Indicatori chimici. Parte 4: Sistemi indicatori di Classe 2 come alternativa alla
prova Bowie-Dick per la rilevazione della penetrazione di vapore.
1289. 2007 – UNI EN ISO 14644-8:2007 – Camere bianche ed ambienti
associati controllati. Parte 8: Classificazione della contaminazione molecolare
aerotrasportata.
1290. 2007 – UNI EN ISO 17665-1:2007 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Calore umido. Parte 1: Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo di
routine di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici.
1291. 2007 – Decreto Legislativo numero 191 del 6 novembre 2007.
Attuazione della Direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità
e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e
cellule umani. Gazzetta Ufficiale numero 261, Serie Generale, del 9 novembre
2007.
1292. 2007 – Decreto Legislativo numero 200 del 6 novembre 2007.
Attuazione della Direttiva 2005/28/CE recante principi e Linee Guida
dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di
sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l’autorizzazione alla
fabbricazione o importazione di tali medicinali. Articolo 31, comma 3.
Sperimentazione Clinica.
1293. 2007 – Sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione
VII, Causa C-60/07 dell’8 novembre 2007. Esigenze tecniche relative al
sangue ed ai componenti sanguigni. Mancata trasposizione entro il termine
prescritto. Inadempimento di Stato. Direttiva 2004/33/CE. Non avendo
adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva 2004/33/CE della
Commissione del 22 marzo 2004, recante applicazione della Direttiva
2002/98/CE ed ai componenti sanguigni, la Repubblica Ceca è venuta meno
agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa Direttiva. (Testo Ufficiale:
En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives,
réglementaires et administrative necessaries pour le conformer à la Directive
2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004, portant application de la
Directive 2002/98/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant
certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins,
la République Tchèque a manqué aux obligations qui lui incumbent en vertu de
cette Directive).
1294. 2007 – Decreto Legislativo numero 207 del 9 novembre 2007.
Attuazione della Direttiva 2005/61/CE che applica la Direttiva 2002/98/CE per
quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed
incidenti gravi.
1295. 2007 – Decreto Legislativo numero 208 del 9 novembre 2007.
Attuazione della Direttiva 2005/62/CE che applica la Direttiva 2002/98/CE per
quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
qualità per i servizi trasfusionali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero
261 del 9 novembre 2007, Supplemento Ordinario. Testo aggiornato al 14
dicembre 2007.
1296. 2007 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 41317 del
9 novembre 2007. Duplice omicidio: l’attività medica di équipe tra sicurezza e
rischio. Nell’attività medico-chirurgica in équipe, la divisione del lavoro
costituisce un fattore di sicurezza (perché ciascuno dei sanitari è chiamato a
svolgere il lavoro in relazione al quale possiede una specifica competenza e
perché, in rapporto ad esso, è posto nelle condizioni di profondere tutta la
diligenza, prudenza e perizia richieste, senza essere tenuto a controllare
continuamente l’operato dei colleghi), ma rappresenta anche un fattore di
rischio. Fa sorgere, in particolare, rischi nuovi e diversi (rispetto a quelli propri
dell’attività medica monosoggettiva), essenzialmente derivanti da difetti di
coordinamento o di informazione, da errori di comprensione o dovuti alla
mancanza di una visione di insieme, ecc. e, spesso, tra loro collegati. E, quando
nel caso concreto si appalesino circostanze tali da rendere evidente la
negligenza altrui, quali ad esempio, come nella fattispecie, un’attività colposa
già in atto, oppure un errore commesso nella fase preparatoria, ciascuno dei
soggetti che si dividono il lavoro deve farsi carico di questi rischi peculiari.
1297. 2007 – Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV, del 14 novembre
2007 (11 novembre 2008). In tema di contenzione farmacologica afferente a
condanna per omicidio colposo dello psichiatra a seguito dell’omicidio doloso
commesso da un paziente psicotico, cui era stato (imprudentemente) sospeso il
trattamento farmacologico. Il caso può essere risolto solo dopo che si accerti
l’esistenza di una posizione di garanzia del medico, vale a dire se su di lui
incombesse l’obbligo di impedire l’evento … come è noto, l’obbligo di
garanzia si fonda sul capoverso dell’articolo 40 c.p., secondo cui non impedire
un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Il
fondamento di questa disposizione è da ricercare nei principi solidaristici che
impongono la qualità di garanti della salvaguardia dell’integrità dei beni, i cui
titolari non sono in grado di proteggerli adeguatamente; a questa qualità
devono accompagnarsi poteri impeditivi dell’evento.
1298. 2007 – Accordo Stato-Regioni del 15 novembre 2007 ai sensi dell’art. 4
del D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281 (già citato).
1299. 2007 – Decreto Ministeriale del 22 novembre 2007. Costituzione Centro
Nazionale Sostanze Chimiche (CSC).
1300. 2007 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
24742 del 28 novembre 2007. Responsabilità da mancato consenso.
Responsabilità della Casa di Cura. Il chirurgo risponde dei danni sofferti dal
paziente se non l’ha informato dei rischi anche quando l’intervento è
assolutamente necessario. Inoltre la Casa di Cura è responsabile nel caso in cui
il chirurgo si sia solo appoggiato, per l’intervento, all’Azienda Privata anche se
in realtà era il dottore di fiducia del paziente. Infatti il rapporto che si instaura
tra paziente e Casa di Cura (o Ente Ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico
contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo,
da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può
essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal SSN o da altro ente),
insorgono a carico della Casa di Cura (o dell’Ente), accanto a quelli di tipo lato
sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico
ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le
attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od
emergenze. Ne consegue che la responsabilità della Casa di Cura (o dell’Ente)
nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi
dell’articolo 1218 Codice Civile, all’inadempimento delle obbligazioni
direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’articolo 1228 Codice Civile,
all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente
dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di
lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione
da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in
contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di
fiducia dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (Cass. Numero
13066/2004; Cass. Numero 1698/2006; Cass. Numero 13953/2007).
1301. 2007 – Commissione Europea. Regolamento numero 1422 del 4
dicembre 2007. Modifiche alle Direttive del Parlamento Europeo e del
Consiglio 2004/17/CEE e 2004/18/CEE riguardo alle soglie di applicazione in
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
1302. 2007 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 6581 del 5 dicembre
2007. Sulla contenzione farmacologica. E’ ravvisabile il reato di maltrattamenti
a carico del personale di una “casa protetta”, destinata al ricovero di persone
incapaci perché affette da problemi psichici che, per mantenere tranquilli i
pazienti e non doversene prendere cura durante il servizio notturno, li abbia
abitualmente sottoposti a eccessi di sedazione farmacologica, così da
determinare uno stato di artificioso intorpidimento indotto. In ordine ai rapporti
che devono sussistere tra gli operatori di una struttura parasanitaria e di degenti
malati di mente, l’uso della violenza fisica è circoscritto al ricovero coatto in
regime di TSO e ai mezzi di contenzione diretti ad evitare il pericolo attuale
del compimento di atti etero lesivi o auto lesivi, e sempre solo per il tempo
strettamente necessari allo scopo.
1303. 2007 – Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
dicembre 2007. Procedure e modulistica del triage sanitario nelle catastrofi.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 91 del 17 aprile 2008. Testo
aggiornato al 30 aprile 2009.
1304. 2007 – Decreto Legislativo numero 261 del 20 dicembre 2007.
Revisione del Decreto Legislativo numero 191 del 19 agosto 2005, recante
“Attuazione della Direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di
sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.” Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 19 del 23 gennaio 2008. Testo aggiornato al 29
maggio 2009.
1305. 2007 – Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2007. Istituzione del
sistema informativo dei servizi trasfusionali. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 13 del 16 gennaio 2008. Testo aggiornato al 28 maggio 2009.
1306. 2007 – Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2007. “Nuova disciplina
delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”.
1307. 2007 – Comunicato di rettifica del Ministero della Salute relativo al
Decreto del 21 dicembre 2007 recante “Nuova disciplina delle attività
trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”.
1308. 2007 – Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2007.
Sperimentazione Clinica. Tabella comparativa aggiornamento.
1309. 2007 – Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2007. Modalità di inoltro
della richiesta di autorizzazione all’Autorità Competente per la comunicazione
di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della
sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al Comitato Etico.
1310. 2007 – Legge numero 244 del 24 dicembre 2007. Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria
2008). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 300 del 28 dicembre 2007,
Supplemento Ordinario numero 285. Entrata in vigore della Legge l’1 gennaio
2008, ad eccezione dell’articolo 2, comma 13 e dell’articolo 3, comma 36 che
entrano in vigore il 28 dicembre 2007. Il riferimento è l’articolo 3, comma 59
riguardante i criteri assicurativi non più vincolanti l’Azienda ma a carico dei
singoli dipendenti.
1311. 2007 – Giunta Regionale Regione Campania. Seduta del 29 dicembre
2007. Deliberazione numero 2311. Area Generale di Coordinamento numero
20. Assistenza Sanitaria. Attività Formative rivolte alle figure professionali
addette all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria in tema di Prevenzione e
controllo del rischio infettivo in attuazione DGRC numero 1715 del 28/9/2007.
1312. 2008 – Sentenza Corte di Cassazione, S.U., numero 577 dell’11 gennaio
2008. “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di
responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto
dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
l’esistenza del contratto (o contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento
della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo
a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare che
tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato
etiologicamente rilevante”.
1313. 2008 – Sentenza Corte di Cassazione Civile. SS.UU., numero 581
dell’11 gennaio 2008 (Presidente Carbone V.). Intervento delle Sezioni Unite
sui Danni da Sangue Infetto. Responsabilità del Ministero della Salute, a titolo
di omissione, per danni conseguenti ad emotrasfusioni con sangue infetto.
Patologia da virus HIV, HBV e HCV.
1314. 2008 – Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008. Aggiornamento della
tabella di patologie per le quali è obbligatoria la denuncia.
1315. 2008 – Sentenza Suprema Corte Penale a Sezioni Unite numero 2437 del
2008. Ha concluso che non necessariamente da un intervento effettuato in
assenza del consenso o con un consenso prestato in modo non valido possa
derivare, in caso di esito fausto, la responsabilità a titolo di lesioni personali o
violenza privata. Laddove, invece, l’intervento dovesse avere un esito infausto,
il medico risponde di lesioni personali.
1316. 2008 – Sentenza del Tribunale di Milano numero 1068 del 24 gennaio
2008. Responsabilità per violazione degli obblighi di ospedalizzazione.
Ministero della Salute e ASL. Funzioni, obblighi, garanzie e compiti. Tutela
della salute. C.d. contratto di spedalità. Responsabilità. Individuazione. In tema
di responsabilità per violazione degli obblighi derivanti dal c.d. contratto di
spedalità, una semplice struttura sanitaria può essere ritenuta responsabile per
ciò che concerne l’obbligo di disporre dei locali idonei, l’obbligo di disporre di
personale sia medico sia paramedico che ausiliario competente, sufficiente e
presente, l’obbligo di disporre di farmaci e applicazioni terapeutiche efficaci e
in corso di validità, l’obbligo di disporre servizi accessori adeguati e tutti
quegli ulteriori obblighi inerenti alla adeguatezza ed efficienza organizzativa.
Gravano, invece, sul Ministero della Salute obblighi di coordinamento politico-
amministrativo dell’intero sistema sanitario nazionale. (Sentenza della Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, numero 9556 dell’1 luglio 2002). G.U. Brena. M. c.
Azienda Ospedaliera.
1317. 2008 - Sentenza del Tribunale di Milano numero 1068 del 24 gennaio
2008. Trasfusione e patologia. Responsabilità medica. Nesso causale.
Dimostrazione. Necessità. In tema di responsabilità medica, il nesso causale tra
la trasfusione e la patologia deve essere dimostrato in termini di certezza o
quasi certezza, non essendo sufficiente la mera probabilità o comunque la
verosomiglianza. G.U. Brena. M. c. Azienda Ospedaliera.
1318. 2008 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio
2008. Recepimento dell’Accordo del 15 novembre 2007, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la disciplina
per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione di ostetrica. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 48 del 26
febbraio 2008. Testo aggiornato al 29 aprile 2009.
1319. 2008 – Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV, del 30 gennaio 2008
(27 febbraio 2008). I Giudici della Cassazione ritengono immune da censure il
ragionamento della Corte d’Appello quando afferma che “non è mai stato
contestato agli imputati di aver agito con imperizia, ….., ma di aver agito con
negligenza, perché se è vero che l’insorgenza della psicosi acuta dissociativa è
improvvisa la imprevedibilità di tale stato riguarda le persone sane, non i
soggetti affetti da disturbo psichico, che palesano irrequietezza. L’evoluzione
in tal senso è sempre ipotizzabile e persone che versano in tali condizioni
vanno tenute sotto vigilanza”.
1320. 2008 – Sentenza Corte di Cassazione, Sezione IV, numero 5117 del 1
febbraio 2008. Tumori da amianto: nesso causale e colpa. Il Tribunale di
Chiavari e la Corte d’Appello di Genova sono concordi nell’assoluzione,
perché il fatto non sussiste, dal delitto di omicidio colposo in danno di un
lavoratore colpito da tumore i successivi direttori di uno stabilimento
cantieristico. Ciò pur sussistendo la certezza che la morte era collegata
casualmente con la malattia professionale. L’idea di base era l’impossibilità di
fissare con certezza il momento di insorgenza della malattia stessa e la
conseguente impossibilità di far risalire quel momento a quello in cui uno dei
tre direttori rivestiva il suddetto ruolo. La Corte annulla la sentenza impugnata
e rinvia alla Corte d’Appello di Genova: nel caso in esame, infatti, non può
avere rilievo che non sia stato possibile accertare il meccanismo preciso di
maturazione della patologia. La giurisprudenza di legittimità si è sempre
espressa, in via generale (v. Sezione 4, del 6 dicembre 1990, Bonetti ed altri e
15 marzo 1995, numero 2650, Trotta), nel senso che il nesso di
condizionamento deve infatti ritenersi provato non solo quando (caso assai
improbabile) venga accertata compiutamente la concatenazione causale che ha
dato luogo all’evento ma, altresì, in tutti quei casi nei quali, pur non essendo
compiutamente descritto o accertato il complessivo succedersi di tale
meccanismo, l’evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa
dell’agente sia pure con condotte alternative; e purché sia possibile escludere
l’efficienza causale di diversi meccanismi eziologici.
1321. 2008 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 3520 del
14 febbraio 2008. “….. va in questa sede ribadito come sia principio di diritto
del tutto consolidato quello secondo cui, positivamente e previamente accertata
l’esistenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante (secondo i criteri di
recente affermati da questa stessa Corte con la sentenza 21619/07 tra la
condotta e l’evento di danno, è consentito al giudice il passaggio, logicamente
e cronologicamente conseguente, alla valutazione dell’elemento soggettivo
dell’illecito, e cioè della sussistenza o meno, della colpa dell’agente (che, pur
in presenza di un comprovato nesso causale, potrebbe essere autonomamente
esclusa secondo criteri, storicamente elastici, di prevedibilità ed evitabilità).
Orbene, criteri funzionali all’accertamento della colpa medica – la prova della
cui assenza grava, nella fattispecie di responsabilità contrattuale quale quella di
specie, sempre sul professionista/debitore (Cassazione, Ss. Uu., 13533/2001,
sia pur con riferimento a vicenda processuale diversa dall’adempimento del
medico) – risultano essere, in astratto, quelli: a) della natura, facile o non
facile, dell’intervento del medico; b) del peggioramento o meno delle
condizioni del paziente; c) della valutazione del grado di colpa di volta in volta
richiesto (lieve, nonché presunta, in presenza di operazione routinarie; grave,
sia pur sotto il solo profilo della sola imperizia – Corte Costituzionale
166/1973 – se relativa ad interventi che trascendano la ordinaria preparazione
media ovvero non risultino sufficientemente studiati o sperimentati, salvo
l’ulteriore limite della particolare diligenza e dell’elevato tasso di
specializzazione richiesti in tal caso al professionista; d) del corretto
adempimento tanto dell’onere di informazione – con conseguente consenso del
paziente – quanto dei successivi obblighi “di protezione” del paziente stesso
attraverso il successivo controllo degli effetti dell’intervento”.
1322. 2008 – Sentenza del Tribunale di Marsala del 20 febbraio 2008. Parto
cesareo d’urgenza. Pratica della reperibilità. Violazione del contratto di
spedalità. Responsabilità della struttura sanitaria. Sussistenza. L’elevato grado
d’imprevedibilità che connota il momento preciso della nascita ed i rischi di
complicanze connaturali alla gravidanza impongono, ad una struttura
ospedaliera che ha contrattualmente assunto l’obbligo di prestare la complessa
assistenza sanitaria alle partorienti, di garantire, tramite un’adeguata turnazione
del personale medico, una presenza continua in loco di un’equipe
immediatamente pronta alle emergenze, senza dover ricorrere, alla pratica della
reperibilità. Sicchè, la violazione del predetto obbligo scaturente dalla
complessa natura del contratto di spedalità comporta la responsabilità della
struttura sanitaria per i danni derivati al feto ed ai genitori in conseguenza del
parto tardivo. Giudice Tomaiuoli – L.G. ed altri c. A.U.S.L. n. 9 di Trapani ed
altri.
1323. 2008 – Sentenza del Tribunale di Marsala del 20 febbraio 2008. Parto
cesareo d’urgenza (c.d. statim). Condotta non conforme agli obblighi di perizia
e diligenza. Responsabilità del medico (anestesista). Fattispecie. Si configura la
responsabilità del medico, nella specie anestesista, per condotta non conforme
agli obblighi di perizia e diligenza, nell’ipotesi in cui diventa necessario
praticare un parto cesareo d’urgenza (c.d. statim), praticando l’anestesia
spinale in luogo di quella generale che, pur comportando maggiori rischi
statistici di complicanze, deve essere comunque praticata allorquando vi sia un
grave e concreto rischio alla salute o alla vita della donna o del feto che
richieda un cesareo statim. Giudice Tomaiuoli – L.G. ed altri c. A.U.S.L. n. 9
di Trapani ed altri.
1324. 2008 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, numero
4502 del 21 febbraio 2008. Presidente Mattone, Relatore Amoroso. Giusta
causa di licenziamento e Contratto Collettivo. Domenico Pizzonia. Con la
sentenza in commento la Suprema Corte si pronuncia su due questioni
frequentemente affrontate dalla giurisprudenza: l’efficacia delle tipizzazioni
collettive in tema di giustificato motivo e giusta causa di licenziamento e la
tempestività della contestazione e del recesso.
1325. 2008 – DGR Toscana numero 139 e Allegato 1 del 25 febbraio 2008.
Approvazione dei progetti attuativi del PSN 2006-2008.
1326. 2008 – Omicidio in corsia: le Responsabilità. Corte di Cassazione
Penale, Sezione IV, sentenza numero 8611 del 27 febbraio 2008. Sussiste il
reato di omicidio colposo in capo agli infermieri di un ospedale per non aver
prestato, nella loro qualità, idonea vigilanza durante le ore notturne sui pazienti
ed in particolare sugli autori dell’aggressione mortale in danno del vicino di
camera. Agli infermieri non era stato contestato di aver agito con imperizia,
non essendo tenuti ad una diagnosi che è estranea alla loro competenza, ma di
avere agito con negligenza, perché se è vero che l’insorgenza della psicosi
acuta dissociativa è improvvisa, la imprevedibilità di tale stato riguarda le
persone sane, non i soggetti affetti da disturbo di tipo psichico, che palesano
irrequietezza.
1327. 2008 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 8615
del 27 febbraio 2008. Cautele e responsabilità del medico al cambio di turno.
Sentenza sulla somministrazione di sangue non compatibile col gruppo
sanguigno del paziente. Nel caso di specie relativo alla somministrazione di
sangue non compatibile con il gruppo sanguigno del paziente, la pronuncia nel
rigettare il ricorso del medico condannato, conferma la responsabilità in capo
al medico di turno, coinvolgendo anche l’infermiere per compimento
dell’errore materiale, circa l’obbligo nei confronti dei pazienti circa la
assunzione della c.d. posizione di garanzia che consiste nell’informarsi presso
il medico “smontante” circa le condizioni di salute dei ricoverati, in particolare
di quelli maggiormente a rischio o che necessitano di particolari cure. Infatti il
medico di turno svolgendo un ruolo attivo è tenuto a richiedere le informazioni
necessarie anche nel caso in cui il collega che lo preceda non abbia seguito la
doverosa prassi di metterlo al corrente in merito alle condizioni dei pazienti e
nel caso di specie sulla disposta trasfusione di sangue da cui lo scambio fatale
di sangue non compatibile. Anche l’infermiere è responsabile penalmente per
“colpa medica”. Anche a lui spetta un ruolo nella tutela della salute del
paziente, un ruolo cautelare, per esempio, per quanto riguarda il controllo del
decorso postoperatorio e sulla convalescenza. La Corte di Cassazione (quarta
sezione VI, sentenza numero 24573 del 13 maggio 2011) ha così annullato la
pronuncia con cui il GUP aveva dichiarato il non luogo a procedere.
1328. 2008 – DCR Liguria numero 8 del 28 febbraio 2008. Stralcio del Piano
Socio-Sanitario relativo alla rete di cure ed assistenza. Accorpamento e nuova
definizione di alcune Aziende Sanitarie.
1329. 2008 – Sentenza del Tribunale di Terni del 4 marzo 2008. Lesioni
rilevatesi mortali. Responsabilità del medico. Responsabilità dell’ASL.
Risarcimento del danno. Criterio applicabile. Diritto dei congiunti. Danno
biologico e danno non patrimoniale. Articoli 1226 e 2056 Codice Civile.
Nell’ipotesi di persona deceduta a causa dell’illecita condotta altrui, sussiste il
diritto alla risarcibilità del danno da morte iure hereditatis ai parenti. Il
risarcimento del c.d. danno tanatologico (o da morte immediata), sussiste
anche in assenza di un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione colposa del
diritto alla salute e l’evento morte. Nella specie, il c.d. danno biologico ha
luogo non al momento del decesso della vittima ma con il prodursi delle lesioni
poi rivelatesi mortali. In quanto, al momento delle lesioni il soggetto è ancora
in vita e acquista il diritto al risarcimento al danno, mentre, il successivo
decesso è circostanza rilevante ai fini del quantum e non dell’an debeatur.
Pertanto, la quantificazione del danno non patrimoniale da uccisione impone il
ricorso a criteri di liquidazione equitativa ex articoli 1226 e 2056 Codice
Civile. Infine, in sede civile hanno rilievo le relazioni causali che si presentano
come effetto non del tutto imprevedibile (Sentenza Corte di Cassazione
numero 4791 del 2007 – Principio della c.d. regolarità causale), o della
preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non” (Sentenza Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, numero 580 del 2008). Z.G. c. Gestione liquidatoria
ex USL numero 12 della Conca Ternana.
1330. 2008 – Sentenza del Tribunale di Milano Civile, Sez. V, numero 2847
del 4 marzo 2008. I criteri per il calcolo del risarcimento del danno, a seguito
di mancato consenso informato. Va rigettata la richiesta risarcitoria nel caso in
cui è stata fornita solo la prova della lesione del proprio diritto di
autodeterminazione, in assenza di allegazione né dimostrazione del danno-
conseguenza risarcibile, né in relazione al danno morale soggettivo, inteso
quale patema d’animo interiore, né in relazione al cosiddetto danno
esistenziale, inteso quale compromissione esteriore delle proprie abitudini di
vita. Inoltre, poiché tali danni non sono mai in re ipsa e, nel caso di specie, non
si accompagnano alla lesione del bene salute ma, al contrario, risulta addirittura
provato un miglioramento delle condizioni di salute della paziente, non è
neppure ammissibile una qualsivoglia prova per presunzioni. Incombe sul
ricorrente l’onere di allegare specifiche sofferenze o peggioramenti delle
proprie quotidiane condizioni di vita subito dopo essersi avveduta
dell’esecuzione del trattamento terapeutico nnon consentito. (Avv. Ennio
Grassini).
1331. 2008 – Retribuzione di mansioni superiori. TAR Campania. Napoli 6
marzo 2008. Sezione quinta. Sentenza numero 4837/2008. Nel caso di
svolgimento, da parte di dipendenti sanitari, di mansioni superiori per
sostituzione di posto vacante e disponibile, che non si sia provveduto a coprire,
spetta al prestatore d’opera il trattamento economico corrispondente all’attività
concretamente svolta qualora la sostituzione si protragga oltre il termine di
sessanta giorni nell’anno solare ed anche indipendentemente dall’assistenza di
un formale provvedimento di assegnazione. Nel nostro ordinamento devono
considerarsi “eccezionali” le norme che abilitano all’esercizio contemporaneo
di mansioni superiori per esigenze di servizio, senza diritto di variazioni del
trattamento economico, in quanto sussiste un principio costituzionalmente
espresso dall’articolo 36 della Costituzione ed applicabile anche al settore del
pubblico impiego.
1332. 2008 – Delibera G.R. numero 208 del 7 marzo 2008. Anno 2008.
Assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie ed agli Enti
equiparati. Direttive ed obiettivi.
1333. 2008 – Sentenza del Tribunale di Benevento del 10 marzo 2008. Il
consenso sottoscritto è inquadrabile come una scrittura privata che fa piena
prova della provenienza e del contenuto. Non può ritenersi fondata la
contestazione di non esaustività del consenso informato sottoscritto anche nel
caso in cui la struttura sanitaria abbia successivamente sostituito il modulo con
uno più dettagliato, ciò allorquando il paziente sia stato reso edotto oralmente
di particolari evenienze che avrebbero potuto verificarsi a seguito
dell’intervento. Risultava, comunque, dal modulo di consenso sottoscritto,
inquadrabile come una scrittura privata che fa piena prova della provenienza e
del contenuto, che poteva verificarsi l’evento che effettivamente si verificò.
1334. 2008 – DGR Basilicata numero 331 dell’11 marzo 2008. Presa d’atto ed
approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale, ai
sensi degli articoli 4 e 14 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici
di Medicina Generale del 23 marzo 2005.
1335. 2008 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 11335 del
14 marzo 2008. Consenso informato prestampato e generico e responsabilità
professionale del medico. Attività medica, consenso da parte del paziente,
consenso incompleto, morte del paziente, conseguenze omicidio
preterintenzionale, insussistenza, omicidio completo, sussistenza (articolo 589
c.p.). nell’attività medica, se il consenso del paziente è generico e sommario, vi
è omicidio colposo laddove il paziente deceda e non omicidio
preterintenzionale (difettando il dolo incidente su percosse o lesioni).
L’elemento psicologico dell’omicidio preterintenzionale consiste nella
volontarietà delle percosse o delle lesioni alle quali consegue la morte
dell’aggredito, come evento non voluto, neppure nella forma eventuale ed
indiretta della previsione del rischio. Il consenso informato prestato dal
paziente su dei moduli prestampati e generici non salva il medico dalle sue
responsabilità. Tuttavia se il malato muore per un intervento sbagliato il
sanitario rischia una condanna per omicidio colposo, ma non per omicidio
preterintenzionale. Infatti dal rilievo attribuito al consenso del paziente non
può farsi discendere la conseguenza che dall’intervento effettuato in assenza di
consenso o con un consenso prestato in modo invalido si possa sempre
profilare la responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale, in caso di
esito letale, ovvero a titolo di lesioni volontarie. Ciò in relazione all’elemento
soggettivo di tali reati, che è di norma non configurabile rispetto all’attività del
medico. Il altri termini, il relazione al caso specifico, pur ammettendosi che il
consenso sia stato prestato in maniera grossolana e non satisfattiva, con moduli
oltre modo generici e non in grado di dimostrare l’avvenuta consapevolezza del
destinatario consenziente, non appare condivisibile, in linea di principio,
l’assunto che vorrebbe inquadrare i fatti nell’ambito dei reati di lesioni
volontarie e di omicidio preterintenzionale: il consenso eventualmente invalido
perché non consapevolmente prestato non può di per se importare l’addebito a
titolo di dolo.
1336. 2008 – Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano del 20 marzo 2008. Recante i principi generali ed i criteri per
la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome e le
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.
1337. 2008 – Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Reinterpreta e
migliora i LEA sanitari e socio-sanitari già approvati con D.P.C.M. del 29
novembre 2001.
1338. 2008 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale numero 12387 del 20
marzo 2008. I limiti del prelievo ematico senza consenso. Ai fini della
utilizzabilità probatoria dei risultati di un prelievo ematico, è necessario che
l’esame sia stato eseguito nell’ambito di un protocollo medico di pronto
soccorso. E’ stato precisato infatti che, per l’accertamento del reato
contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, sono utilizzabili i risultati del
prelievo ematico che sia stato effettuato secondo i criteri e gli ordinari
protocolli sanitari di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura
ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, trattandosi, in tal caso, di
elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, con
conseguente irrilevanza, a questi fini, della mancanza di consenso.
1339. 2008 – Provvedimento numero 43/CU del 20 marzo 2008 su Gazzetta
Ufficiale numero 102 S.O. del 2 maggio 2008. Accordo, ai sensi dell’articolo 9
del Decreto Legislativo numero 281 del 28 agosto 1997 sul documento
concernente “Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale”. (Repertorio
atti numero 43/CU del 20 marzo 2008). Testo aggiornato al 16 giugno 2009.
1340. 2008 – Decreto del 27 marzo 2008. Modificazioni all’allegato numero 7
del Decreto del 3 marzo 2005 in materia di esami obbligatori ad ogni
donazione di sangue e controlli periodici.
1341. 2008 – Cassazione numero 7983 del 27 marzo 2008. Quando il fatto
costituente illecito disciplinare ha anche rilevanza penale, il principio
dell’immediatezza della contestazione non può considerarsi violato ove il
datore di lavoro, in assenza di elementi che rendano ragionevolmente certa la
commissione del fatto da parte del dipendente, porti la vicenda all’esame del
giudice penale, sempre che lo stesso si attivi non appena la comunicazione
dell’esito delle indagini svolte in sede penale gli faccia ritenere
ragionevolmente sussistente l’illecito disciplinare, non dovendo egli attendere
la conclusione del processo penale.
1342. 2008 – Raccomandazione Ministero della Salute numero 2 del marzo
2008. Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno
del sito chirurgico. Laddove questa recita “Il conteggio e il controllo
dell’integrità dello strumentario deve essere effettuato dal personale
infermieristico (strumentista, infermiere di sala) o da operatori di supporto,
preposti all’attività di conteggio. Il chirurgo verifica che il conteggio sia stato
eseguito e che il totale di garze utilizzate e rimanenti corrisponda a quello delle
garze ricevute prima e durante l’intervento”. A detta del Giudice, tale
raccomandazione avrebbe il chiaro obiettivo di “strutturare una logica ed
efficace ripartizione delle responsabilità immanenti alle varie fasi
dell’intervento chirurgico secondo un criterio di competenza che valorizzi le
diverse professionalità dei componenti dell’equipe: il chirurgo da un lato, il
personale infermieristico dall’altro”, delineando così un sistema di ripartizione
della responsabilità dei membri dell’equipe medica fondato su una logica
individualizzante ove vengono valorizzate le diverse professionalità e
competenze di ogni membro che partecipa alle singole fasi dell’intervento.
1343. 2008 – Raccomandazione Ministero della Salute numero 3/2008.
Raccomandazione per la corretta identificazione dei pazienti, del sito e della
procedura.
1344. 2008 – Determinazione AIFA del 20 marzo 2008. Linee Guida per la
classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci.
1345. 2008 – Decreto Ministeriale del 31 marzo 2008. Articolo 7, commi 5 e 6
e dell’articolo 8. Sperimentazione Clinica. Definizione dei requisiti minimi per
le Organizzazioni di Ricerca a Contratto (CRO) nell’ambito delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali. Sostituito dal Decreto Ministeriale del
15 novembre 2011.
1346. 2008 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile
2008. Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale
delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità penitenziaria. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 126 del 30 maggio 2008. Testo aggiornato al
10 giugno 2009.
1347. 2008 – Decreto Legislativo numero 81/08 del 9 aprile 2008. Testo Unico
in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL). Definizione e
Valutazione di Rischio e la Formazione dei Lavoratori. Attuazione dell’art. 1
della Legge numero 123 del 3 agosto 2007 (integrato dal Decreto Legislativo
numero 106 del 3 agosto 2009), in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. Pubblicato sul supplemento ordinario 108/L alla
Gazzetta Ufficiale numero 101 del 30 aprile 2008. Prevede l’abrogazione, con
diffidenti modalità temporali, delle seguenti normative: DPR numero 547 del
27 aprile 1955; DPR numero 164 del 7 gennaio 1956; DPR numero 303 (fatta
eccezione per l’articolo 64) del 19 marzo 1956; Decreto Legislativo numero
277 del 15 luglio 1991; Decreto Legislativo numero 626 del 19 settembre
1994; Decreto Legislativo numero 493 del 14 agosto 1996; Decreto Legislativo
numero 494 del 14 agosto 1996; Decreto Legislativo numero 187 del 19 agosto
2005; Decreto Legge numero 223 del 4 luglio 2006, articolo 36 bis, commi 1 e
2, convertito con modificazioni dalla Legge numero 248 del 5 agosto 2006;
Legge numero 123 del 3 agosto 2007, articoli 2, 3, 5, 6 e 7.
1348. 2008 – Decreto Ministeriale del 9 aprile 2008. Nuove tabelle delle
malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 169 del 21 luglio 2008.
1349. 2008 – Decreto dell’11 aprile 2008. Programma di autosufficienza
nazionale del sangue e dei suoi derivati anno 2008, ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, della Legge numero 219 del 21 ottobre 2005.
1350. 2008 – Decreto del Ministero della Salute dell’11 aprile 2008.
Aggiornamento del Decreto numero 582 del 22 agosto 1994 relativo al:
“Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di
morte”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 136 del 12 giugno 2008.
Testo aggiornato al 29 aprile 2009.
1351. 2008 – D.G.R. numero 395 dell’11 aprile 2008. Indicazioni,
valorizzazione e attività dei Consultori Familiari per una migliore applicazione
della Legge numero 194 del 1978 e per favorire una diagnosi prenatale
appropriata, ai fini della tutela del minore e della salute sessuale e riproduttiva
della donna. Pubblicata nel B.U. Liguria numero 19 del 7 maggio 2008, parte
seconda.
1352. 2008 – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza numero 9814 del
14 aprile 2008, Presidente Ianniruberto, Relatore Picone (Conferimento di
Incarichi dirigenziali – Poteri della Pubblica Amministrazione, Limiti,
Mancato rispetto). La Corte di Cassazione, nel ribadire consolidati principi
secondo i quali, nel pubblico impiego, gli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte
dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ha
ulteriormente specificato che le norme di cui all’articolo 19, comma 1, del D.
Lgs. numero 165 del 2001, obbligano la pubblica amministrazione a
valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di
partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici
delle scelte; ciò anche alla luce dei principi di buona fede e correttezza, nonché
di imparzialità e di buon andamento (ex articolo 97 della Costituzione). La
Suprema Corte ha ritenuto che, qualora l’amministrazione non abbia fornito
nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti
ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile
inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.
1353. 2008 – Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza numero
9993 del 16 aprile 2008. Con sentenza del 16 aprile 2008, numero 9993, la
sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la proroga
del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è legittima solo nel
caso in cui l’attività lavorativa sia identica a quella del contratto iniziale e se
ricorrono diverse, imprevedibili ed urgenti esigenze.
1354. 2008 – Sentenza Corte di Cassazione numero 21 del 21 aprile 2008. In
arrivo una notizia meravigliosa per coloro che sono in malattia ma non
necessitano di stare chiusi in casa: superata la visita fiscale si può uscire. Si è
avuto un caso giuridico in cui un lavoratore era uscito immediatamente dopo la
visita fiscale ed aveva ricevuto la sanzione dall’Inps e dal datore di lavoro. I
giudici hanno affermato che la casa non è una galera per il lavoratore malato ed
un dipendente in permesso, dopo l’accertamento del medico di controllo, non è
obbligato al rispetto delle fasce orarie per ulteriori accertamenti sulle sue
condizioni di salute durante tutto il periodo della malattia. La Cassazione ha
inoltre ritenuto illecite le visite di controllo ripetute e persecutorie. Ci sono
malattie che non richiedono un continuo ricovero a letto, si pensi ad esempio
ad una frattura di una mano che non permetterebbe ad un operaio di poter
lavorare sui macchinari ma che non implica dover stare tutto il giorno in casa.
E allora il lavoratore può allontanarsi dal proprio domicilio una volta avvenuta
la visita, purchè egli non comprometta la propria guarigione (il dipendente,
infatti, ha il dovere giuridico – sanzionabile dall’azienda – di non allungare i
tempi del rientro sul posto di lavoro). Il tema delle visite fiscali e delle nuove
fasce di reperibilità del lavoratore che usufruisce dei permessi per malattia, è
sempre caldo negli ambienti aziendali. E questo perché la giurisprudenza è
orientata nel senso di ritenere sanzionabile, a livello disciplinare, il dipendente
che non si faccia trovare dal medico dell’Inps a prescindere dalla effettiva
sussistenza della malattia e salvo alcune giustificazioni ritenute valide. Ma una
volta andato via il medico fiscale, il dipendente non ha più l’obbligo della
reperibilità e si può assentare dalla propria dimora. Secondo i supremi giudici
della Cassazione, il lavoratore assente per malattia ha la facoltà piena di
disporre liberamente del proprio diritto alla “locomozione” che non può essere
limitato oltre il tempo strettamente necessario a consentire il controllo medico
del suo stato di salute. Quindi, una volta che il medico fiscale dell’Inps abbia
già visitato l’’interessato, questi ritorna in totale libertà di movimento. Fonte:
Cassazione, sentenza numero 21/2008 del 21 aprile 2008, sezione
giurisdizionale per la regione Trentino Alto Adige.
1355. 2008 – La mobilità precede incarichi e assunzioni. Circolare della
Funzione Pubblica aprile 2008. Prima di aprire le porte a nuovo personale, le
Pubbliche Amministrazioni devono coprire le proprie esigenze cercando
all’interno del pubblico impiego. Anche quando si manifesta un bisogno
eccezionale e temporaneo. E’ questo il senso della circolare 4/2008 con cui la
Funzione Pubblica ripercorre l’attuale assetto normativo sui “trasferimenti”
all’interno della Pubblica Amministrazione. Per riuscire a tappare le falle
temporanee anche nel nuovo regime restrittivo sul lavoro flessibile la
Finanziaria 2008 (articolo 3, comma 79) ha introdotto la “assegnazione
temporanea” con cui un ente chiede personale in prestito a un’altra
amministrazione per sei mesi non rinnovabili. Visto il carattere “straordinario e
urgente” di questa procedura, la risposta degli enti “cedenti” deve essere
rapida, e per assicurarne l’efficacia la Funzione Pubblica prevede una sorta di
“automatismo” nell’assegnazione: l’ente a cui viene chiesto, infatti, può
rifiutare il prestito solo se motiva il diniego con fattori altrettanto “straordinari
e urgenti”, da documentare facendo ricorso alla programmazione annuale e
triennale. Riguardo alle esigenze stabili, invece, la circolare enuncia il
principio del “previo esperimento di procedure di mobilità”, desumibile in
primo luogo dall’articolo 39 della legge 449/1997. Come evidente dal nome, il
principio indica che le Pubbliche Amministrazioni assumono nuovo personale
solo se la mobilità non è in grado di assicurare loro le risorse umane che
servono. La Finanziaria 2008 (articolo 3, comma 124 e seguenti) apre alla
mobilità tra compartimenti anche le amministrazioni soggette a limitazioni sul
turn over. A questo riguardo i passaggi di personale non possono essere
equiparati a cessazioni, perché nel complesso della Pubblica Amministrazione
la spesa rimane invariata (da: Sole 24 Ore Sanità del 22 aprile 2008).
1356. 2008 – Retribuzione di mansioni superiori. TAR Sicilia. 28 aprile 2008.
Le differenze retributive per mansioni superiori, autorizzate in maniera
illegittima, le rimborsa il responsabile del provvedimento. Sorge, in capo al
medico adibito a mansioni superiori con atti nulli, il diritto a vedersi retribuite
le prestazioni svolte, con il conseguente obbligo per l’Amministrazione di
pagarle, e di rivalersi poi nei confronti dei soggetti che si siano resi
responsabili dell’adozione di quegli atti.
1357. 2008 – Ordinanza del 29 aprile 2008. Proroga dell’Ordinanza
Ministeriale del 4 maggio 2007 recante “Misure urgenti in materia di cellule
staminali da cordone ombelicale”.
1358. 2008 – Sentenza del Tribunale di Modena del 13 maggio 2008. Il rifiuto
di terapie invasive, anche salvavita, può essere espresso dall’amministratore di
sostegno che affianca il paziente. In base agli articoli 2, 13 e 33 della
Costituzione, in favore del diritto all’autodeterminazione di una persona al
rispetto del cammino biologico naturale verso l’evento morte, il Giudice
tutelare di Modena ha autorizzato l’amministratore di sostegno a negare ai
sanitari il consenso necessario per praticare la ventilazione forzata sulla
paziente, chiedendo nel contempo agli stessi medici le cure palliative più
efficaci per annullare ogni sofferenza alla persona.
1359. 2008 – Sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 19 maggio 2008.
Con la sentenza la Corte d’Appello di Salerno respingeva il gravame svolto da
G.G.G. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di
risarcimento del danno proposta nei confronti della ASL/3 Salerno per aver
effettuato turni di reperibilità passiva in giorni festivi senza godere di un giorno
di riposo compensativo nella settimana successiva.
1360. 2008 – Sentenza Suprema Corte di Cassazione numero 12749 del 20
maggio 2008, Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore G. Amoroso.
Il principio secondo cui la prestazione di lavoro subordinato svolta alle
dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme
imperative deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 2126 del Codice Civile, con conseguente diritto del
dipendente ai relativi compensi e alla regolarizzazione della posizione
contributiva previdenziale, secondo le regole previste per gli impiegati
pubblici, si applica anche ai dipendenti delle Università, per le quali, anche a
seguito dell’autonomia loro riconosciuta, non è stata introdotta alcuna norma di
modifica del regime pensionistico dei dipendenti, che rimane omogeneo a
quello dei dipendenti delle amministrazioni statali.
1361. 2008 – Corte di Cassazione – Sentenza numero 12962 del 21 maggio
2008 – Lavoro subordinato – Tempo di Lavoro – Obbligo del datore di lavoro
di far conoscere i turni di servizio con ragionevole preavviso – Violazione –
Danno alla vita di relazione del lavoratore. In controversia relativa a fattispecie
in cui i dipendenti a tempo pieno di una società di pubblici servizi avevano
lamentato di essere messi a conoscenza dei turni di servizio senza adeguato
anticipo rispetto al giorno di svolgimento della prestazione lavorativa,
chiedendo il risarcimento del danno alla vita di relazione derivato da tale
situazione, la S.C. ha affermato che, anche nei rapporti a tempo pieno, il tempo
libero ha una sua specifica importanza, stante il rilievo sociale che assume lo
svolgimento da parte del lavoratore di attività extralavorative (o relative a un
secondo lavoro, ove non sia prevista esclusiva), sicché l'obbligo datoriale di
affissione in luoghi accessibili dei turni di servizio di cui all'art. 10 della legge
n. 138 del 1958 deve essere inteso come diretto a consentire al lavoratore di
conoscere in via anticipata, in un termine ragionevole, i propri impegni
lavorativi, al fine di una programmazione del proprio tempo libero.
1362. 2008 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 13938 del 2008. I
tempi della querela nel caso di responsabilità medica. In una recente sentenza
(numero 13938/2008) la Corte di Cassazione ha ribadito che il momento
iniziale del decorso del termine per la proposizione della querela coincide con
quello in cui “la persona offesa abbia la piena cognizione di tutti gli elementi di
natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione dell’esistenza del
reato”. Avverso la pronuncia del Tribunale di Roma, in cui era stato dichiarato
non doversi procedere nei confronti di due sanitari accusati di lesioni colpose
gravi per tardività di querela, ha proposto ricorso il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma “evidenziando come la conoscenza
dell’esistenza di determinate patologie non comportasse automaticamente la
consapevolezza che le patologie fossero conseguenza di errori compiuti dai
medici che avevano seguito il trattamento terapeutico praticato alla paziente”.
La Corte ha accolto il gravame precisando che “nel caso di lesioni colpose
astrattamente riconducibili a responsabilità medica (…..) la mera conoscenza
delle conseguenze subite in esito al trattamento terapeutico” non costituisce
”consapevolezza dell’esistenza del reato perché difetta ancora, nella persona
offesa, la consapevolezza della circostanza che il medico ha violato le regole
dell’arte medica cagionando le lesioni”.
1363. 2008 – Sentenza Corte di Appello di Firenze del 3 giugno 2008.
Presidente Amato, Relatore Nisticò. Comune di R./M.P. (Pubblico Impiego,
mobilità volontaria, no necessità contratto scritto, no necessità patto di prova,
licenziamento illegittimo, reintegrazione). Nell’ipotesi di mobilità volontaria,
si realizza una cessione del contratto di lavoro con modificazione meramente
soggettiva. Con l’amministrazione che ha aderito alla mobilità, pertanto, non
occorre la stipulazione del contratto individuale, che è atto necessario solo per
l’assunzione, in quanto sostitutivo della cosiddetta nomina. E’, inoltre,
illegittimo sottoporre il dipendente ad un nuovo patto di prova (in tal senso, si
veda Cassazione, S.U., numero 26420/2006). (Conseguentemente, è illegittimo
il recesso reso per mancato superamento della prova. Il dipendente licenziato
per tale ragione ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ex articolo 18
Statuto dei Lavoratori – Massima elaborata alla Sezione di Parma del CSA
della CISAL Università).
1364. 2008 – Legge Regionale Basilicata numero 12 dell’1 luglio 2008.
Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale.
1365. 2008 – Circolare numero 47 del 24 luglio 2008. L’INAIL ha illustrato le
caratteristiche generali delle nuove tabelle e fornito indicazioni operative sulla
loro applicazione, specificando che in virtù del generale principio del favor
lavoratoris potranno beneficiare del nuovo sistema tabellare non solo le nuove
denunce, ma anche i casi che risultavano in trattazione (o in contenzioso
amministrativo o legale) alla data del 22 luglio 2008.
1366. 2008 – Carta di Tallin (Tallin, Estonia, 27 giugno 2008). L’obiettivo
della presente Carta è impegnare gli Stati Membri della Regione Europea
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a migliorare la salute dei
cittadini attraverso il rafforzamento dei sistemi sanitari, riconoscendo nel
contempo le differenze sociali, culturali ed economiche esistenti nell’ambito
della Regione. La Carta di Tallin riafferma e adotta i valori enunciati nelle
precedenti Carte, Convenzioni e Dichiarazioni. La Conferenza Ministeriale
dell’OMS sui Sistemi Sanitari si sta svolgendo mentre si celebra il trentesimo
anniversario della Dichiarazione di Alma Ata sull’assistenza sanitaria primaria,
le cui raccomandazioni sulla centralità del cittadino, delle comunità e
dell’assistenza sanitaria primaria sono ancora rilevanti oggi come 30 anni fa.
La Carta riconosce l’importanza delle altre Carte e Dichiarazioni relative alla
promozione della salute (1986 Ottawa, 1997 Jakarta, 2005 Bangkok), la
Conferenza di Ljubljana del 1996 sulla Riforma dell’Assistenza Sanitaria, la
Dichiarazione di Città del Messico del 2004 sulla Ricerca Sanitaria e
l’Aggiornamento del 2005 della Strategia della Salute per Tutti per la Regione
Europea dell’OMS. Il diritto al godimento del più alto livello possibile di
salute è anche espressamente previsto nella Costituzione dell’OMS, nella
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nella Convenzione sui Diritti del
Fanciullo e negli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sponsorizzati dalle
Nazioni Unite.
1367. 2008 – Toscana. Piano Sanitario Regionale 2008-2010 Regione Toscana
per la definizione dei percorsi clinico-assistenziali .
1368. 2008 – D. Lgs. 81/2008. “Requisiti Igienico-Ambientali. Protezione da
Agenti Infettivi”. Aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro per il personale
ospedaliero.
1369. 2008 – Linea Guida CNS 01 Rev. 0 del 7 luglio 2008. Linee Guida per
l’adozione di misure di sicurezza nella gestione dei processi produttivi e
diagnostici nei servizi trasfusionali.
1370. 2008 – Linea Guida CNS 02 Rev. 0 del 7 luglio 2008. Linee Guida per la
prevenzione della contaminazione batterica del sangue intero e degli
emocomponenti.
1371. 2008 – D.M. 8 luglio 2008. Disciplina dell’art. 1, comma 10, della Legge
230/2005. Incarichi di insegnamento e titolarità dei fondi di ricerca ai sensi
della Legge 230/2005, articolo 1, comma 10 (ad esclusione del Personale
Tecnico Amministrativo).
1372. 2008 – Sentenza Corte di Cassazione, Sez. IV, numero 32424 del 10
luglio 2008. In tema di colpa professionale, il medico specializzando è titolare
di una posizione di garanzia in relazione alle attività personalmente compiute
nell’osservanza delle direttive e sotto il controllo del medico tutore, che deve
verificarne i risultati. La Corte ha precisato che il medico specializzando deve
rifiutare i compiti che non ritiene in grado di compiere, poiché in caso
contrario se ne assume la responsabilità a titolo di cosiddetta colpa per
assunzione.
1373. 2008 – Deliberazione Regione Toscana numero 53 del 16 luglio 2008.
Piano Sanitario Regionale 2008-2010.
1374. 2008 – Circolare Ministeriale numero 7 del 17 luglio 2008. Malattia dei
dipendenti pubblici. In applicazione del Decreto Legge numero 112/2008
fornisce alcuni chiarimenti sulle nuove regole circa l’applicazione della nuova
disciplina in materia di assenze dei pubblici dipendenti contenuta nell’articolo
71 del Decreto Legge.
1375. 2008 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale numero 15282 del
2008. L’infermiere ferrista svolge la sua attività in diretta collaborazione con
l’equipe medico-chirurgica; compito precipuo è rappresentato dal passaggio
degli strumenti chirurgici e dalla conta dei ferri e delle garze unitamente
all’equipe medico-chirurgica. La principale fonte di responsabilità per tale
figura deriva dalla dimenticanza di garze e ferri chirurgici all’interno del
paziente. Al riguardo comunque, è opportuno segnalare che nelle ipotesi di tali
incidenti la giurisprudenza non è stata sempre concorde nel ritenere
responsabile il solo strumentista unitamente all’equipe medico-chirurgica;
talvolta, infatti è stato ritenuto responsabile anche l’infermiere di sala che nel
caso di specie aveva attivamente partecipato alla conta.
1376. 2008 – Legge numero 133 del 6 agosto 2008. “Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 195, Supplemento Ordinario numero 196, del 21 agosto
2008.
1377. 2008 – Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV, numero 32423 del 1
agosto 2008. I contenuti della comunicazione per l’acquisizione del consenso
informato in medicina e chirurgia estetica per una miglior valutazione del
rapporto costi-benefici del trattamento. Il consenso informato non può
ovviamente esaurirsi nella comunicazione del nome del prodotto che verrà
somministrato o di generiche informazioni, ma deve investire, soprattutto nel
caso di trattamenti che non sono diretti a contrastare una patologia, ma a
finalità esclusivamente estetiche che si esauriscono, dunque, in trattamenti non
necessari, se non superflui, di eventuali effetti negativi della somministrazione
in modo che sia consentito al paziente di valutare congruamente il rapporto
costi-benefici del trattamento e di mettere comunque in conto l’esistenza e la
gravità delle conseguenze ipotizzabili.
1378. 2008 – Su un episodio accaduto il 19/20 agosto 2008 (turno di notte)
condannati infermiere e medico di turno ritenuti colpevoli del decesso della
paziente. Il Tribunale di Ferrara condanna gli imputati e fissa una
provvisionale complessiva di 95.000,00 euro. La storia riguarda un caso di
malasanità dove i medici hanno concorso a cagionare il decesso di WW,
ricoverata presso il reparto di medicina interna dell’Ospedale del Delta,
determinato da infarto miocardico acuto. In particolare XX, infermiera di turno
tra le ore 20,00 e le ore 7,00 del 19/20 agosto 2008, ometteva di allertare il
medico di turno sulle condizioni di salute della paziente WW
somministrandole al contrario di sua iniziativa e senza alcuna prescrizione
medica specifica un farmaco gastroprotettore; JJ, medico in servizio nel turno
14,00/20,00 del 19 agosto 2008 e YY medico in servizio nel turno 20,00/7,00
del 19/20 agosto 2008, omettevano di prendere visione
dell’elettrocardiogramma effettuato alle ore 17,28 sulla paziente WW, il cui
esame avrebbe consistito di rilevare un infarto del miocardio in atto e
predisporre le terapie necessarie ed evitare il decesso. (Si rimanda alla sentenza
pubblicata di cui non si conosce la data di pubblicazione).
1379. 2008 – T.A.R. della Lombardia, Sezione di Milano. Sentenza numero
4060/2008. Pronuncia su titoli equipollenti.
1380. 2008 – Decreto del 9 settembre 2008. Regolamentazione degli
autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi.
1381. 2008 – DGR Basilicata numero 1408 del 9 settembre 2008. Accordo
Integrativo Regionale per la Medicina Generale di cui al DGR numero
331/2008. Modifiche ed integrazioni.
1382. 2008 – Decreto Legislativo numero 152 dell’11 settembre 2008.
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo numero
163 del 12 aprile 2006 recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma3, della Legge numero 62
del 18 aprile 2005.
1383. 2008 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
23676 del 15 settembre 2008. Rifiuto di cure mediche solo se espresso e
attuale. Nell’ipotesi di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il
dissenso del medesimo deve essere oggetto di manifestazione espressa, in
equivoca, attuale e informata. Con ciò non si vuole peraltro sostenere che, in
tutti i casi in cui il paziente portatore di forti convinzioni etico-religiose (es.
Testimoni di Geova) si trovi in stato di incoscienza, debba per ciò subire un
trattamento terapeutico contrario alla sua fede. Ma è innegabile, in tal caso,
l’esigenza che, a manifestare il dissenso al trattamento (in questo caso
trasfusionale) sia o lo stesso paziente che rechi con sé una articolata, puntuale,
espressa dichiarazione dalla quale in equivocamente emerga a volontà di
impedire il trattamento (nello specifico la trasfusione) anche in ipotesi di
pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso indicato quale
rappresentante ad acta il quale, dimostrata, l’esistenza del proprio potere
rappresentativo in parte qua, confermi tale dissenso all’esito della ricevuta
informazione da parte dei sanitari.
1384. 2008 – Sentenza Corte di Cassazione numero 27477 del 19 settembre
2008. Il disagio patito per la reperibilità in giorno festivo non seguita da
effettiva attività lavorativa è già monetizzato dalla contrattazione collettiva.
1385. 2008 – Puglia. Legge Regionale numero 23 del 19 settembre 2008. Piano
Regionale di Salute 2008-2010.
1386. 2008 – Sentenza del 23 settembre 2008 del Giudice del Tribunale di
Napoli Elisa Tomassi in funzione di Giudice del Lavoro NRG 31948/8 in cui si
stabilisce che “rientrano di fatto i medici ed il restante personale di categoria D
operante presso le Aziende Ospedaliere ed equiparato ai dirigenti di
corrispondenti professionalità del SSN ai fini dell’indennità di cui all’articolo
31 del D.P.R. 761/79, nella categoria dei dirigenti”.
1387. 2008 – Decreto Regionale numero 2485 del 25 settembre 2008.
Autorizzazione del pagamento dell’aumento stipendiale docente e ricercatore
riferito all’adeguamento ISTAT 2008.
1388. 2008 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero
37077 del 30 settembre 2008. Valore del consenso informato e responsabilità
penale del medico. Pur se l’attività medico-chirurgica per essere legittima
presuppone il consenso informato del paziente è da escludere che
dall’intervento effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in
modo invalido possa farsi discendere la responsabilità del medico a titolo di
lesioni volontarie ovvero, in caso di morte, di omicidio preterintenzionale. Ciò
in quanto il sanitario il quale, salve situazioni anomale e distorte (nelle quali
potrebbe ammettersi la configurabilità di tali reati: per esempio, nei casi in cui
la morte consegua ad una mutilazione procurata in assenza di qualsiasi
necessità o di menomazione inferta, con esito mortale, per scopi
esclusivamente scientifici), si trova ad agire, magari erroneamente, ma pur
sempre con finalità curativa, che è concettualmente incompatibile con il dolo
delle lesioni. Infatti non è possibile ipotizzare la mancanza del consenso
informato quale elemento di colpa perché l’obbligo di acquisire il consenso
informato non integra una regola cautelare la cui inosservanza influisce sulla
colpevolezza.
1389. 2008 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. V, numero
38345 dell’8 ottobre 2008. Intervento demolitorio in assenza di consenso
validamente prestato dalla paziente, informata soltanto della laparoscopia.
Poiché è pregiudiziale la risoluzione del quesito se abbia o meno rilevanza
penale e, nel caso di risposta affermativa, quale ipotesi delittuosa configuri la
condotta del sanitario che, in assenza di consenso informato del paziente,
sottoponga il paziente stesso ad un determinato trattamento chirurgico nel
rispetto delle regole dell’arte e con esito fausto, ravvisando un non unanime
orientamento interno e diverse posizioni in dottrina, riassumendo con ottima
sintesi i diversi profili in gioco, ha rimesso la causa alle Sezioni Unite onde
venga risolto il contrasto: qualora l’intervento risulti scelta corretta e obbligata,
la questione è se abbia o meno rilevanza penale e, nel caso di risposta
affermativa, quale ipotesi delittuosa configuri la condotta del sanitario che, in
assenza di consenso informato, sottoponga il paziente ad un determinato
trattamento chirurgico nel rispetto delle regole dell’arte e con esito fausto.
1390. 2008 – Disegno di Legge 10 ottobre 2008. Assessorato della Sanità della
Regione Campania in materia di “Misure straordinarie di razionalizzazione e
riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro del disavanzo”.
1391. 2008 – Trasferimento del dipendente. L’articolo 27 del vigente CCNL
stabilisce espressamente che “il trasferimento del personale in presidi, servizi,
uffici della struttura diversi dalla sede di assegnazione sarà utilizzato dalla
struttura stessa in relazione alle esigenze di servizio, secondo criteri concordati
con le rappresentanze sindacali di cui all’articolo 77, nel rispetto dell’articolo
13 della Legge 300/1970”. Pertanto ferma restando la necessaria sussistenza di
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del
trasferimento, a norma di quanto previsto dall’articolo 13 dello Statuto dei
Lavoratori e dell’articolo 2103 Codice Civile, la norma contrattuale impone al
datore di lavoro di concordare con le OO.SS. non già il trasferimento dei
lavoratori, ma i criteri in base ai quali procedere allo stesso (a esempio, in
ordine alla scelta dei dipendenti da trasferire). Ciò posto, è evidente che ove
non si sia proceduto, in precedenza alla determinazione dei suddetti criteri, non
può in ogni caso essere precluso alla struttura di trasferire un dipendente in
presenza delle condizioni di cui all’articolo 2103 del Codice Civile (da: Sole
24 Ore Sanità del 14-20 ottobre 2008).
1392. 2008 – Indennità di Terapia Intensiva – Sentenza del 24 ottobre 2008 del
Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro – La sussistenza del diritto alla
percezione dell’indennità di terapia intensiva e sub-intensiva è condizionata al
mero svolgimento di un “servizio” infermieristico delle terapie intensive o sub-
intensive e non, invece, all’adibizione ad un reparto (Struttura Operativa) di
terapia intensiva o sub-intensiva. L’erogazione dell’indennità accessoria è
collegata a particolari condizioni di lavoro, che prescindono, dalla destinazione
del personale infermieristico ad uno specifico reparto di terapia intensiva,
laddove viene valutato, invece, il rischio o il disagio oggettivamente connesso
ad un certo servizio. Pertanto, allorquando l’infermiere addetto al Pronto
Soccorso del P.O., sia stato adibito in maniera continuativa ad un servizio
qualificabile come di terapia intensiva e/o sub-intensiva dovrà vedersi
riconosciuta la relativa indennità.
1393. 2008 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. V, numero
40252 del 28 ottobre 2008. L’assenza del consenso informato non basta a
determinare la condanna del medico. Il medico non va condannato in maniera
automatica per lesioni volontarie per un intervento effettuato in assenza del
consenso del paziente. Infatti va tenuto presente come manchino disposizioni
penali che sanzionino espressamente la condotta del medico che non ha
osservato l’obbligo della acquisizione del consenso informato, previsto da una
ampia normativa oltre che dal codice deontologico medico. In particolare, la
mancanza del consenso non può portare ad individuare un dolo intenzionale
nella condotta del medico, non tenendo conto, in questa prospettiva, della
finalità terapeutica oppure della corretta esecuzione dell’intervento. Infatti va
tenuto presente che le condotte terapeutiche, anche se lesive e prive di
consenso, non sono tipiche e comunque non sono dolose.
1394. 2008 – Decreto Ministeriale del 7 novembre 2008. Modifiche ed
integrazioni ai Decreti 19 marzo 1998 recante “Riconoscimento della idoneità
dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali”; 8 maggio 2003
recante “Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica” e
12 maggio 2006 recante “Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e
il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei
medicinali”.
1395. 2008 – Corte di Cassazione. Relazione numero 142 del 10 novembre
2008. Identificazione e Valutazioni sul Mobbing.
1396. 2008 – Sentenza Corte di Cassazione numero 26972 dell’11 novembre
2008. Il danno da usura psicofisica si iscrive secondo la più recente
giurisprudenza di questa Corte nella categoria unitaria del danno non
patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua
risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal
titolare dell’interesse leso, sul quale grava, pertanto, l’onere della relativa
specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni
semplici.
1397. 2008 – UNI EN 285:2008 – Sterilizzazione. Sterilizzatrici a vapore.
Grandi sterilizzatrici.
1398. 2008 – UNI EN ISO 14971:2008 – Dispositivi medici. Applicazione
della gestione dei rischi ai dispositivi medici.
1399. 2008 – UNI EN ISO 11135-1:2008 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Ossido di etilene. Parte 1: Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo
sistematico di un processo di sterilizzazione per prodotti medici.
1400. 2008 – UNI EN ISO 11137-2:2008 – Sterilizzazione dei prodotti sanitari.
Radiazione. Parte 2: Definizione della dose sterilizzante.
1401. 2008 – UNI EN ISO 15378:2008 – Materiali di imballaggio primario per
prodotti medicinali. Requisiti particolari per l’applicazione della ISO
9001:2000, con riferimento alle Pratiche di Buona Fabbricazione (GMP).
1402. 2008 – UNI EN ISO 15883-4:2008 – Apparecchi di lavaggio e
disinfezione. Parte 4: Requisiti e prove per apparecchi di lavaggio e
disinfezione destinati alla disinfezione chimica degli endoscopi tremolabili.
1403. 2008 – UNI EN ISO 14644-6:2008 – Camere bianche ed ambienti
associati controllati. Parte 6: Vocabolario.
1404. 2008 – Regione Piemonte. Rapporto 2008 sull’azzeramento del deficit
nella Sanità.
1405. 2008 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 1866 del 2
dicembre 2008. Colpa professionale medica. Istituzioni sanitarie complesse.
Struttura sanitaria operante in ambito carcerario. Posizione di garanzia.
Individuazione. Medici non in posizione apicale. Medici di guardia. Posizione
di garanzia derivante dall’instaurazione del rapporto terapeutico. In tema di
colpa professionale medica, ai fini dell’affermazione di responsabilità penale,
in relazione al decesso di una paziente, dei medici operanti – non in posizione
apicale – all’interno di una struttura sanitaria complessa, a titolo di colpa
omissiva, è priva di rilievo la mera instaurazione del c.d. rapporto terapeutico,
occorrendo accertare la concreta organizzazione della struttura, con particolare
riguardo ai ruoli, alle sfere di competenza ed ai poteri-doveri dei medici
coinvolti nella specifica vicenda. (Fattispecie nella quale si contestava a due
medici di guardia in servizio presso una struttura sanitaria operante all’interno
di una Casa Circondariale, succedutisi nel compimento di singoli atti
diagnostici o terapeutici, di non avere diagnosticato per tempo la tubercolosi
dalla quale era affetta una detenuta, avendo omesso di eseguire gli
accertamenti diagnostici e la visita infettivologica prescritti da un medico
consulente esterno). (Annulla in parte con rinvio, Sentenza Corte di Appello di
Genova del 4 febbraio 2008). Parti in causa T.G. – Fonti: CED Cassazione,
2009. Riferimenti normativi: articolo 40 Codice Penale, articolo 43 Codice
Penale, articolo 589 Codice Penale.
1406. 2008 – Regolamento Commissione Europea numero 1272 del 16
dicembre 2008 – CLP (Classification). Modifica ed abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e reca modifiche al Regolamento Commissione
Europea numero 1907/2006 (GU L 353 del 31 dicembre 2008). Nuova
classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele
pericolose. Entrata in vigore 20 gennaio 2009; 1 dicembre 2010; 1 giugno
2015.
1407. 2008 – Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2008. Istituzione del
sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare.
1408. 2008 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite,
numero 2437 del 18 dicembre 2008 (21 gennaio 2009). L’assenso di consenso,
in mancanza di esplicito rifiuto, quando l’intervento ha prodotto un beneficio
per la salute del paziente non fa incorrere il medico in responsabilità penali.
Ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da
quello in relazione al quale era stato prestato consenso informato, e tale
intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle legis artis, sia concluso
con esito fausto, nel senso che dall’intervento stesso è derivato un apprezzabile
miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali
alternative apprezzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte
del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il
profilo delle lesioni personali quanto sotto quello della violenza privata. Quella
del medico è una professione di “pubblica necessità” ed è per questo che questa
attività non ha bisogno, per legittimarsi, di una scriminante tipizzata quale il
consenso del paziente al trattamento che escluda l’antigiuridicità di condotte
strumentali al trattamento medico, anche se attuate secondo le regole.
1409. 2008 – Corte di Cassazione, Sentenza numero 29817 del 19 dicembre
2008 (Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore B. Balletti). Lavoro
Pubblico-Dirigenti Statali-Principio di Rotazione degli Incarichi Dirigenziali.
Ai dirigenti statali e, nella specie, ai dirigenti sanitari, non è applicabile
l’articolo 2103 del codice civile, valendo il principio di turnazione degli
incarichi dirigenziali che, previsto nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato,
non trova riscontro nel rapporto di lavoro subordinato, costituisce il
fondamento dell’assegnazione alle mansioni dirigenziali ed è preordinato, nel
preminente interesse generale al raggiungimento degli obiettivi fissati
nell’organizzazione dei pubblici uffici dall’articolo 97 della Costituzione, al
fine di evitare la cristallizzazione degli incarichi e di arricchire le doti culturali
e professionali dei dirigenti mediante lo scambio di esperienze e attività.
1410. 2008 – Corte di Cassazione, sentenza numero 32424/08. Ha
recentemente precisato che il medico specializzando deve rifiutare i compiti
che ritiene di non essere in grado di compiere poiché, in caso contrario, se ne
assumerà la responsabilità a titolo di cosiddetta colpa per assunzione (Cass.
Pen. Sez. IV, 08/32424; 10/6215). Colpa professionale degli esercenti la
professione sanitaria con particolare attenzione alla posizione del medico
specializzando.
1411. 2008 – Determinazione AIFA del 23 dicembre 2008. Autocertificazione
dei requisiti minimi delle Organizzazioni di Ricerca a Contratto (CRO)
nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali ai sensi dell’articolo
7, commi 5 e 6 e dell’articolo 8 del Decreto Ministeriale del 31 marzo 2008.
1412. 2008 – Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2008. Sostiene la
promozione e il sostegno dei progetti inerenti lo “sviluppo di modalità
organizzative che consentano la riduzione degli accessi impropri nelle strutture
di emergenza ed il miglioramento della rete assistenziale territoriale,
garantendo l’assistenza sanitaria nelle 24 ore”.
1413. 2008 – Piano Regionale per il triennio 2007-2009. BURC numero 61 del
28 dicembre 2008. Osservatorio Regionale per la promozione della Carta dei
Servizi. Costituzione del comitato tecnico.
1414. 2008 – Decreto Legge numero 207 del 30 dicembre 2008. Convertito
con modificazioni dalla Legge numero 14 del 27 febbraio 2009.
1415. 2009 – Decreto Ministeriale dell’8 gennaio 2009. Determinazione delle
classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del Decreto
Ministeriale numero 270 del 22 ottobre 2004. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 270 del 28 maggio 2009. Testo aggiornato al 9 luglio 2009.
1416. 2009 – PSR gennaio 2009. Il Piano Sanitario Regionale (PSR) viene
sottoposto al vaglio della Quarta Commissione Consiliare per, poi, essere
approvato dalla Giunta. Riguarda le Disabilità, il Volontariato e il Terzo
Settore.
1417. 2009 – Disegno di Legge S.10 della XIV Legislatura – Dichiarazioni di
volontà anticipate sui trattamenti sanitari – Disposizioni in materia di consenso
informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine
di evitare l’accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di
terapia del dolore.
1418. 2009 – Corte di Cassazione, Sentenza numero 1399 del 20 gennaio 2009
(Sezione Lavoro, Presidente E. Mercurio, Relatore P. Picone). Lavoro Pubblico
- Concorso per l’assunzione di nuovo personale - Mancata assunzione del
concorrente utilmente collocato nella graduatoria. In tema di lavoro pubblico
contrattualizzato, al concorrente collocato in posizione utile nella graduatoria
del procedimento concorsuale per l’assunzione di nuovo personale va
riconosciuto, in caso di mancata assunzione, il diritto al risarcimento dei danni,
salvo che l’ente pubblico dimostri che l’inadempimento/il ritardo sia stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non
imputabile, l’onere di tale dimostrazione non potendo ritenersi assolto con la
deduzione di difficoltà finanziarie.
1419. 2009 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, numero
2437 del 21 gennaio 2009 (Udienza il 18 dicembre 2008). Intervento diverso
ma con esito fausto. Errore medico. Con tale pronuncia la Cassazione ha
assolto un medico che aveva sottoposto la paziente ad un intervento diverso da
quello oggetto del consenso, ma l’esito dell’intervento era stato fausto.
Massima di principio: “ … Può quindi concludersi nel senso che, ove il medico
sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in
relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento,
eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito
fausto, nel senso che dall’intervento stesso è derivato un apprezzabile
miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento anche alle eventuali
alternative ipotizzabili e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del
paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il
profilo della fattispecie di cui all’articolo 582 codice penale, che sotto quello
del reato di violenza privata, di cui all’articolo 610 codice penale”. Presidente
T. Gemelli, Relatore A. Macchia, Ric. Mazzini. In particolare il bene della
salute è tutelato dall’articolo 32, primo comma, della Costituzione, “non solo
come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto
fondamentale dell’individuo” (sentenza numero 356 del 1991), che impone
piena ed esaustiva tutela (sentenze numero 307 e 455 del 1990), in quanto
“diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati”
(sentenze numero 202 del 1991, numero 559 del 1987, numero 184 del 1986,
numero 88 del 1979). Il diritto ai trattamenti sanitari è dunque tutelato come
diritto fondamentale nel suo “nucleo irrinunciabile del diritto alla salute,
protetta dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il
quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che
possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto” (vedi, fra le altre, le
sentenze numero 432 del 2005, numero 233 del 2003, numero 252 del 2001,
numero 509 del 2000, numero 309 del 1999, numero 267 del 1998). Anche al
di fuori di tale nucleo, d’altra parte, il diritto a trattamenti sanitari “è garantito a
ogni persona come un diritto costituzionale condizionato alla attuazione che il
legislatore ordinario ne dà, attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da
quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei
limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione
in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento”.
Ciò comporta che, al pari di ogni altro diritto costituzionale a prestazioni
positive, il diritto a trattamenti sanitari diviene per il cittadino “pieno e
incondizionato” nei limiti in cui lo stesso legislatore, attraverso una non
irragionevole opera di bilanciamento fra i valori costituzionali e di
commisurazione degli obiettivi conseguentemente determinati sulla falsariga
delle risorse esistenti, predisponga adeguate possibilità di fruizione delle
prestazioni sanitarie (Sentenza della Corte Costituzionale numero 432 del
2005, numero 304 e 218 del 1994, numero 247 del 1992, numero 455 del
1990). Peraltro, proprio in attuazione del principio del supremo interesse della
collettività alla tutela della salute, consacrata come fondamentale diritto
dell’individuo dall’articolo 32 della Costituzione, “l’infermo assurge, nella
nuova concezione della assistenza ospedaliera, alla dignità di legittimo utente
di un pubblico servizio, cui hha pieno ed incondizionato diritto, e che gli vien
reso, in adempimento di un inderogabile dovere di solidarietà umana e sociale,
da apparati di personale e di attrezzature a ciò strumentalmente preordinati e
che in ciò trovano la loro stessa ragion d’essere”. (sentenza numero 103 del
1977).
1420. 2009 – Sentenza del Tribunale di Milano, Sez. V, del 9 febbraio 2009.
Ingiusta modifica dell’intervento concordato. Il Tribunale di Milano ha
affermato la responsabilità del medico che aveva sottoposto una paziente ad un
intervento necessario ma non urgente senza avere chiara cognizione della
situazione; si accertava, in corso di causa, che la (presunta) prospettazione
dell’intervento effettivamente eseguito come alternativo a quello per cui la
paziente sottoscriveva il consenso informato, veniva in realtà valutata solo
durante il trattamento, allorquando la donna era già anestetizzata. Si riteneva
che il medico avesse modificato, ingiustamente, una scelta concordata,
effettuando atti chirurgici molto più invasivi per modalità esecutive e
conseguenze senza autorizzazione dell’interessata. Secondo il Tribunale ciò
costituirebbe un innegabile ed autonomo titolo di inadempimento con
conseguente lesione del diritto di autodeterminazione del paziente produttivo,
nel caso concreto, di conseguenze sulla integrità psicofisica delle quali l’autore
deve rispondere. (Avv. Ennio Grassini – Dirittosanitario)
1421. 2009 – Sentenza della Corte di Cassazione del 13 febbraio 2009, numero
6491, in cui si stabilisce che non sussiste obbligatorietà di iscrizione
all’IPASVI per i dipendenti pubblici (ma, di sicuro, è una sentenza con
richiamo ad un contenzioso antecedente alla Legge 43/2006. N.d.R.).
1422. 2009 – Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2009. Determinazione delle
classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del Decreto
Ministeriale numero 270 del 22 ottobre 2004. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 119 del 25 maggio 2009. Testo aggiornato al 7 luglio 2009.
1423. 2009 – Febbraio 2009. Nuovo Codice Deontologico dell’Infermiere a
cura della Federazione Nazionale Collegi IPASVI.
1424. 2009 – Sentenza Corte di Cassazione, Sezione lavoro, numero 3194 del
2009. I problemi pratici dettati dalle prestazioni di lavoro straordinario non
richiesto dal lavoratore al prestatore. La recente giurisprudenza ha ritenuto di
onerare il lavoratore della relativa prova in ordine alla quantità ed alla qualità
del lavoro prestato.
1425. 2009 – Ordinanza del Ministro del 26 febbraio 2009. Disposizioni in
materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone
ombelicale.
1426. 2009 – Sicilia. Piano Sanitario Regionale 2009-2011. D.P. numero 61
del 2 marzo 2009
1427. 2009 – Legge numero 15 del 4 marzo 2009. Delega al Governo
finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro e alla Corte dei Conti. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 53
del 5 marzo 2009. Testo aggiornato al 22 febbraio 2010.
1428. 2009 – Marzo 2009. Ipotesi di Piattaforma CCNL 2008-2009 del
Comparto Sanità.
1429. 2009 – Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e
delle Finanze e la Regione Abruzzo (Piano di Risanamento del SSR 2007-
2009) del 6 marzo 2007 per l’approvazione del Piano di Rientro di
individuazione degli interventi per il proseguimento dell’equilibrio economico
ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della Legge numero 311 del 30 dicembre
2004.
1430. 2009 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, numero 10819
dell’11 marzo 2009. Responsabilità del medico. Morte del paziente. Omicidio
colposo. Nesso causale. Precisazioni. In tema di colpa professionale medica,
l’instaurazione della relazione terapeutica tra medico e paziente è fonte della
posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo, e da cui
deriva l’obbligo di attivarsi a tutela della salute e della vita. Ai fini
dell’accertamento della penale responsabilità del medico per colpa omissiva,
nella ricostruzione del nesso eziologico, non può assolutamente prescindersi
dall’individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento: solo
conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la
successiva evoluzione della malattia è, poi, possibile analizzare la condotta
(omissiva) colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio contro
fattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta,
l’evento lesivo sarebbe stato evitato “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Cfr.
Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, numero 2437 del 21
gennaio 2009 (in tema di responsabilità del medico e consenso); Sentenza
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, numero 37077 del 30 settembre 2008
(in materia di responsabilità del medico e trattamento sanitario necessario);
Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, numero 577 del 2008
(sulla responsabilità della struttura sanitaria); Sentenza Corte di Cassazione
Civile, numero 23676 del 2008 (sul problema della trasfusione di sangue e i
Testimoni di Geova); Sentenza Corte di Cassazione Penale, numero 11335 del
2008 (in materia di consenso incompleto del paziente). Fonte: Altalex
Massimario 14/2009.
1431. 2009 – DGR Liguria numero 264 e Allegato del 13 marzo 2009.
Approvazione dell’accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti
con i medici addetti all’emergenza sanitaria territoriale.
1432. 2009 – Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2009 sugli obiettivi
prioritario del PSN per l’anno 2009. Individua le linee progettuali per l’utilizzo
da parte delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell’articolo 1, commi 34
e 34 bis, delle Legge numero 662 del 23 dicembre 1996 per la realizzazione
degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. In allegato il
Documento di Linee Guida per progetti di sperimentazione inerenti alle
“Modalità organizzative per garantire l’assistenza sanitaria in h 24: riduzione
degli accessi impropri nelle strutture di emergenza e miglioramento della rete
assistenziale territoriale”. Prevede la sperimentazione sul territorio di 5 modelli
organizzativi complessi (Livello ospedaliero: Ambulatori per la gestione dei
codici di minor gravità (bianchi) e Punti di primo intervento; Livello
territoriale: Presidi Ambulatoriali distrettuali, Assistenza territoriale integrata e
Ambulatori territoriali integrati).
1433. 2009 – Umbria. Piano Sanitario Regionale 2009-2011.
1434. 2009 – Sentenza Corte di Cassazione, Sez. IV, numero 19755 del 9
aprile 2009. A proposito della responsabilità dei componenti di una èquipe
medica che collega la responsabilità penale, appunto, alla valutazione delle
concrete mansioni di ciascun componente; sulla violazione dei canoni di
diligenza e perizia connessi alle specifiche ed effettive mansioni svolte quale
presupposto della responsabilità in un contesto operativo in cui si muove una
pluralità di chirurghi.
1435. 2009 – Ministero della Salute e delle Politiche Sociali.
Raccomandazione numero 9 di aprile 2009. Raccomandazione per la
prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei
dispositivi medici/apparecchi elettromedicali.
1436. 2009 – Legge Regionale Sicilia numero 5 del 14 aprile 2009. Norme per
il riordino del Servizio Sanitario regionale.
1437. 2009 – TAR Campania. Sentenza numero 2193 del 29 aprile 2009. “Non
sussiste il diritto al riposo compensativo se il dipendente del SSN che ha
assicurato la reperibilità per un giorno festivo non viene chiamato a intervenire:
basta l’indennità riconosciuta per ogni 12 ore di pronta disponibilità”. Il
collegio IPASVI precisa, inoltre, che “a tali fini appare necessario tenere
distinta l’ipotesi in cui durante il turno non vi sia stata chiamata in servizio
(reperibilità “passiva”) da quella in cui, invece, il dipendente in pronta
disponibilità sia dovuto intervenire (reperibilità “attiva”).
1438. 2009 – DGR Calabria numero 247 del 5 maggio 2009. Approvazione del
regolamento sulla “Compartecipazione alla spesa sanitaria-ticket”. Richiesta
parere alla commissione consiliare competente.
1439. 2009 – DGR Calabria numero 250 e Allegato del 5 maggio 2009.
Obiettivi di PSN. Approvazione linee progettuali anno 2009 (Accordo Stato-
Regioni del 25 marzo 2009).
1440. 2009 – DCA Abruzzo numero 28 del 6 maggio 2009, Allegato 1 e
Allegato 2. Disposizioni per far fronte al sisma in Regione Abruzzo del 6 aprile
2009.
1441. 2009 – Sentenza TAR della Lombardia, Sez. III, numero 214 del 2009.
Assistenza dovuta anche a chi vuole interrompere le cure. Le affermazioni
dell’Amministrazione secondo cui il SSN non sarebbe obbligato a prendere in
carico un paziente che a priori rifiuti le cure necessarie a tenerlo in vita e
secondo cui il personale medico non potrebbe dare corso alla volontà di
rifiutare le cure, pena la violazione dei propri obblighi di servizio, non
appaiono conformi ai principi che regolano la materia. Il diritto costituzionale
di rifiutare le cure, come descritto dalla Suprema Corte, è un diritto di libertà
assoluto, il cui dovere di rispetto si impone erga omnes, nei confronti di
chiunque intrattenga con l’ammalato il rapporto di cura, non importa se
operante all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata. La
manifestazione di tale consapevole rifiuto rende quindi doverosa la
sospensione di mezzi terapeutici il cui impiego non dia alcuna speranza di
uscita dallo stato vegetativo in cui versa la paziente e non corrisponda con il
metodo dei valori e la visione di vita dignitosa che è propria del soggetto.
Qualora l’ammalato decida di rifiutare le cure (ove incapace, tramite
rappresentante legale debitamente autorizzato dal Giudice Tutelare), tale ultima
manifestazione di rifiuto farebbe immediatamente venire meno il titolo
giuridico di legittimazione del trattamento sanitario (ovvero il consenso
informato), costituente imprescindibile presupposto di liceità del trattamento
sanitario medesimo, venendo a sorgere l’obbligo giuridico (prima ancora che
professionale o deontologico) del medico di interrompere la somministrazione
di messi terapeutici indesiderati. Come ha precisato la Suprema Corte, tale
obbligo giuridico sussiste anche ovi si tratti di trattamento di sostegno vitale il
cui rifiuto conduca alla morte, giacchè tale ipotesi non costituisce, secondo il
nostro ordinamento, una forma di eutanasia (per tale dovendo intendersi
soltanto il comportamento etiologicamente inteso ad abbreviare la vita e che
causa esso positivamente la morte) bensì la scelta insindacabile del malato a
che la malattia segua il suo corso naturale fino all’inesorabile exitus. Rifiutare
il ricovero ospedaliero, dovuto in linea di principio da parte del SSN a
chiunque sia affetto da patologie mediche, solo per il fatto che il malato abbia
preannunciato la propria intenzione di avvalersi del diritto alla interruzione del
trattamento, significa di fatto limitare indebitamente tale diritto. L’accettazione
presso la struttura sanitaria pubblica non può infatti essere condizionata alla
rinuncia del malato ad esercitare un suo diritto fondamentale. Né il rifiuto
opposto dall’Amministrazione alla richiesta può giustificarsi in base a ragioni
attinenti l’obiezione di coscienza. L’Amministrazione Sanitaria, in ossequio
dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e correttezza, dovrà
indicare la struttura sanitaria dotata di requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi, tali da renderla “confacente” agli interventi e alle prestazioni
strumentali all’esercizio della libertà costituzionale di rifiutare le cure, onde
evitare alla ammalata (ovvero al tutore e curatore di lei) di indagare in prima
persona quale struttura sanitaria sia meglio equipaggiata al riguardo.
1442. 2009 – Sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, numero 879 del 7
maggio 2009. Documentazione sanitaria relativa ad un ricovero. Documento
amministrativo. Dati sensibili. Accesso del diretto interessato. La
documentazione sanitaria relativa ad un ricovero ed eventuale intervento
chirurgico con i relativi esami diagnostici rientra nell’amplissima nozione di
“documento amministrativo” di cui alla lettera d) dell’articolo 22 della Legge
numero 241/1990, trattandosi di atti interni detenuti dalla struttura ospedaliera,
in relazione all’attività di pubblico interesse dalla stessa svolta al fine di
assicurare al cittadino una adeguata assistenza sanitaria, e così il diritto
primario e fondamentale alla salute; peraltro, proprio perché contiene dati
“sensibili” sulla salute del cittadino (articoli 75 e seguenti del “Codice in
materia di protezione dei dati personali” approvato con D. Lgs. numero 196 del
30 giugno 2003), tale documentazione non può non essere portata a
conoscenza del diretto interessato. G.G.C. (Avv. Bivona) contro Azienda
Ospedaliera Umberto I° di Enna (Avv. Argento).
1443. 2009 – Sentenza Corte di Cassazione numero 10743 dell’11 maggio
2009. E’ configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del
medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio
necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se
correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili
possibilità di evitare il danno verificatosi; l’onere della prova relativa grava sul
danneggiato, indipendentemente dalla difficoltà dell’intervento medico-
chirurgico.
1444. 2009 – Maggio 2009. Ipotesi di Contratto per la Sanità Pubblica per il
biennio 2008-2009.
1445. 2009 – DGR Emilia Romagna numero 687 del 18 maggio 2009. Progetti
per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
anno 2009. Accordo Governo-Regioni e Province autonome del 25 marzo 2009
rep. atti numero 57/CSR.
1446. 2009 – DGR Lombardia numero 9461 del 20 maggio 2009. Utilizzo
delle quote vincolate dal fondo sanitario nazionale per la realizzazione di
obiettivi prioritari di rilievo nazionale, indicati dal Piano Sanitario Nazionale
anno 2009.
1447. 2009 – DGR Liguria numero 675 e Allegato A del 21 maggio 2009.
Risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e
rilievo nazionale (articolo 1, comma 34 e 34 bis, della Legge numero 662 del
23 dicembre 1996). Finanziamento anno 2009.
1448. 2009 – DGR Abruzzo numero 246 e Allegato 1 del 22 maggio 2009.
Progetti Obiettivo a rilevanza nazionale ex articolo1, commi 34 e 34bis della
Legge numero 662/96. Finanziamento anno 2009. Approvazione Progetti-
Obiettivo.
1449. 2009 – DGR Campania numero 995 e Allegato del 22 maggio 2009.
Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell’articolo 1,
comma 34 e 34bis della Legge 662/92. Recepimento dell’Accordo ai sensi
dell’articolo 4 del Decreto Legislativo numero 281 del 28 agosto 1997 tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee
progettuali per l’utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli
obiettivi del PSN per l’anno 2009.
1450. 2009 – DGR Toscana numero 442 e Allegato B del 25 maggio 2009.
Progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ai fini dell’utilizzo delle
risorse vincolate ai sensi dell’articolo 1, comma 34 e 34 bis, della Legge
662/1996, per l’anno 2009.
1451. 2009 – DGR Basilicata numero 1127 del 16 giugno 2009. Programma
Regionale anno 2008 collegato agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale definiti dal Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, secondo le linee
progettuali di cui all’Accordo Stato-Regioni rep. numero 20 del 26 febbraio
2009 e all’Intesa Stato-Regioni rep. numero 21 del 26 novembre 2009.
1452. 2009 – Legge numero 69 del 18 giugno 2009. Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 140 del 19 giugno
2009, Supplemento Ordinario. Testo aggiornato al 22 febbraio 2010.
1453. 2009 – Decreto Legge numero 78 del 1 luglio 2009. Provvedimenti
anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali.
1454. 2009 – Decreto Ministeriale del 14 luglio 2009. Requisiti minimi per le
polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni
cliniche dei medicinali.
1455. 2009 – Deliberazione numero 25 del 16 luglio 2009. Linee Guida in
tema di fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario. Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale numero 178 del 3 agosto 2009. Testo aggiornato al 12
febbraio 2010.
1456. 2009 – DGR Emilia Romagna numero 1035 del 20 luglio 2009. Strategia
regionale per il miglioramento dell’accesso ai servizi di specialistica
ambulatoriale in applicazione del DGR numero 1532/2006.
1457. 2009 – DGR Toscana numero 716 e Allegato A del 3 agosto 2009. Piano
Sanitario Regionale 2008-2010, punto 4.3.1. Progetto per l’attuazione della
Sanità d’iniziativa a livello territoriale.
1458. 2009 – Decreto Legislativo numero 106 del 3 agosto 2009. Disposizioni
integrative e correttive al Decreto Legislativo numero 81 del 9 aprile 2008, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 180, Supplemento Ordinario numero 142, del
5 agosto 2009. Testo aggiornato al 17 marzo 2010.
1459. 2009 - Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero
36580 del 21 settembre 2009. Denunciando le troppe distrazioni che
avvengono in sala operatoria, la Corte di Cassazione ricorda che “tutti i
soggetti intervenuti all’atto operatorio devono partecipare ai controlli”. Niente
deleghe dunque e, in caso di errore, paga tutta l’equipe medica. L’avvertimento
arriva dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza
36580/2009) che si è occupata di un caso di malasanità avvenuto circa 12 anni
fa. Durante l’intervento chirurgico in un reparto di ostetricia era stata
dimenticata una garza nell’addome di una paziente. L’intervento fu eseguito
dal primario, ma tutta l’equipe medica che vi aveva partecipato fu chiamata a
rispondere di lesioni colpose, compreso l’aiuto medico chirurgo. Considerato il
tempo trascorso il reato si era prescritto ma vi era stata comunque una
condanna di risarcimento dei danni in favore della parte civile. Nel corso del
giudizio l’aiuto medico aveva sostenuto che in una struttura sanitaria pubblica
egli dovrebbe rispondere soltanto per gli errori nell’area dei servizi a lui
affidati; mentre nel suo caso il primario avrebbe eseguito personalmente l’atto
operatorio, dall’inizio alla fine, accentrando ogni decisione e controllo. La
Corte nel respingere il ricorso ha ricordato che “nel caso in cui l’attività
dell’equipe è corale, cioè riguarda quelle fasi dell’intervento chirurgico in cui
ognuno esercita il controllo del buon andamento di esso, non si può addebitare
all’uno l’errore dell’altro e viceversa”. Per questo “non è consentita la delega
delle proprie incombenze agli altri componenti poiché ciò vulnerebbe il
carattere plurale del controllo che ne accresce l’affidabilità”. Poco importa che
il primario abbia la tendenza ad accentrare su di se i compiti; nel caso in
questione la Corte ha rilevato che si è trattato di una “macroscopica e banale
dimenticanza che, come tale, deve essere addebitata a ciascuno e a tutti i
componenti di quella equipe”.
1460. 2009 – Sentenza Corte di Giustizia CE, Sez. VII, numero C-8/09 del 24
settembre 2009. Requisiti tecnici per la donazione, l’approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule di origine umana. Mancato recepimento entro il
termine prescritto (Belgio). Direttiva 2006/17/CE. Direttiva 2004/23/CE. Non
avendo entro il termine prescritto dalle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva 2006/17/CE della
Commissione dell’8 febbraio 2006, che attua la Direttiva 2004/23/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate
prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di
tessuti e cellule di origine umana, il Regno di Belgio è venuto meno per
adempiere i suoi obblighi ai sensi della presente Direttiva (Testo Uff.: En ne
prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive 2006/17/CE de
la Commission, du 8 février 2006, portant application de la Directive
2004/23/CE du Parlament Europée net du Conseil concernant certaines
exigences techniques relatives au don, à l’obtention e tau controle de tissus et
de cellules d’origine humaine, le Royaume de Belgique a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de cette Directive). Pres. Caoimh, Rel.
Arabadjiev, Commissione contro Belgio.
1461. 2009 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero
37875 del 25 settembre 2009. La mancanza del consenso informato non
determina l’automatica responsabilità del medico. L’obbligo di acquisizione
del consenso informato del paziente, non solo non è previsto che avvenga
tassativamente in forma scritta, ma non costituisce nemmeno una regola
cautelare e dunque la sua inosservanza da parte del medico non può costituire,
nel caso l’intervento abbia causato delle lesioni, un elemento per affermare
automaticamente la responsabilità a titolo di colpa di quest’ultimo, a meno che
la mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito di acquisire la
necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo e di acquisire
un’anamnesi completa.
1462. 2009 – DGR Basilicata numero 1645 del 25 settembre 2009. Direttiva
vincolante per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di Potenza (ASP) e
di Matera (ASM) per l’organizzazione e il funzionamento del macrolivello
territoriale. Distretti della Salute.
1463. 2009 – DGR Basilicata numero 1646 del 25 settembre 2009. Programma
Regionale Anno 2009. Collegato agli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo nazionale, secondo le linee progettuali di cui all’Accordo Stato-Regioni
rep. numero 57/CSR del 25 marzo 2009.
1464. 2009 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
20806 del 29 settembre 2009. Il consenso informato è un obbligo contrattuale
del medico. Il consenso informato, espressione del diritto personalissimo, di
rilevanza costituzionale, alla autodeterminazione terapeutica, è un obbligo
contrattuale del medico perché è funzionale al corretto adempimento della
prestazione professionale, pur essendo autonomo da esso. Nella vicenda di
causa i Giudici del primo grado accertavano che il medico aveva garantito al
paziente il positivo esito dell’intervento di cataratta tanto che, gli stessi
Giudici, avevano ritenuto che l’obbligazione assunta fosse stata di risultato,
non soltanto perché di routine, ma anche perché il paziente era in buone
condizioni di salute, aveva sessantasei anni e gli occhi erano sani (Avv. Ennio
Grassini – Dirittosanitario).
1465. 2009 – Liguria. Assemblea Legislativa della Liguria. OdG numero 406
del 30 settembre 2009, deliberazione numero 22. Piano Socio-Sanitario
Regionale 2009-2011.
1466. 2009 – Decreto Legislativo numero 153 del 3 ottobre 2009.
Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza
per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della Legge numero 69
del 18 giugno 2009. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 257 del 4
novembre 2009. Testo aggiornato al 12 febbraio 2010.
1467. 2009 – Decreto Ministeriale 14 ottobre 2009 ed Allegati. Sostiene la
promozione e il sostegno dei progetti inerenti lo “sviluppo di modalità
organizzative che consentano la riduzione degli accessi impropri nelle strutture
di emergenza ed il miglioramento della rete assistenziale territoriale,
garantendo l’assistenza sanitaria nelle 24 ore”.
1468. 2009 – Decreto Legislativo numero 150 del 27 ottobre 2009. Attuazione
della Legge numero 15 del 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 254 del 31
ottobre 2009, Supplemento Ordinario. Testo aggiornato al 23 febbraio 2010.
1469. 2009 – Friuli Venezia Giulia. Deliberazione Giunta Regionale numero
2460 del 5 novembre 2009. Viene approvato, in via preliminare, il progetto di
“Piano sanitario e socio-sanitario regionale 2010-2012”.
1470. 2009 – Ministero della Funzione Pubblica, Circolare 11 novembre 2009.
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni. Servizio Trattamento del
Personale. Oggetto: Decreto Legislativo numero 150 del 27 ottobre 2009.
Controlli sulle assenze per malattia.
1471. 2009 – Sentenza Corte di Giustizia CE, Sezione VII, numeroC-12/09 del
12 novembre 2009. Prescrizioni tecniche per la donazione.
Approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani. Omessa
trasposizione entro il termine impartito. Inadempimento di uno Stato (Italia).
Direttiva numero 2006/17/CE. Non avendo adottato, entro il termine stabilito,
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla Direttiva della Commissione numero 2006/17/CE dell’8
febbraio 2006, che attua la Direttiva numero 2004/23/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche
per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,
la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in
forza dell’articolo 7, numero 1, primo comma, della Direttiva numero
2006/17/CE. Pres. Lindh. Rel. Lohmus. Commissione delle Comunità Europee
contro Repubblica Italiana.
1472. 2009 – Deliberazione numero 35 del 12 novembre 2009. Prescrizioni
concernenti la raccolta d’informazioni sullo stato di sieropositività dei pazienti
da parte degli esercenti le professioni sanitarie. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 289 del 12 dicembre 2009. Testo aggiornato al 12 febbraio
2010.
1473. 2009 – Sentenza Corte Giustizia CE, Sezione II, numero C-288 del 19
novembre 2009. L’immissione in commercio di dispositivi medici: l’attività
contrattuale delle Aziende Sanitarie e profili di responsabilità. Rinvio
pregiudiziale. Divieto di esportazione di amalgami per uso dentistico
contenenti mercurio e recanti la marcatura di conformità CE. Tutela della
salute e dell’ambiente. Direttiva 93/42/CEE. L’articolo 4, numeri 1, della
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1993 numero 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici, come modificata dal Regolamento (CE) del Parlamento
Europeo e del Consiglio numero 1882 del 29 settembre 2003, deve essere
interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come
quella discussa nel procedimento principale, che preveda un divieto, mootivato
da ragioni di tutela dell’ambiente e della salute, di esportare a fini commerciali
amalgami dentali contenenti mercurio e recanti la marcatura CE di cui
all’articolo 17 di tale Direttiva. Pres./Rel. Bonichot. In Foro Amm., 2010, pp.
751 e seguenti.
1474. 2009 – Sentenza Corte di Giustizia CE, Sez. VII, numero C-13/09 del 26
novembre 2009. Prescrizioni in tema di tracciabilità. Notifica di reazioni ed
eventi avversi gravi. Prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
Omessa trasposizione entro il termine stabilito. Inadempimento di uno Stato
(Italia). Direttiva 2006/86/CE. Direttiva 2004/23/CE. La Repubblica Italiana
non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva della
Commissione 24 ottobre 2006 numero 2006/86/CE che attua la Direttiva
numero 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed
eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, lla
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e
cellule umani, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di
tale direttiva. Pres. Silva de Lapuerta. Rel. Malenovsky. Commissione delle
Comunità Europee contro Repubblica Italiana.
1475. 2009 – Accordo numero 81-CU del 26 novembre 2009. Accordo, ai sensi
dell’articolo 9 del Decreto Legislativo numero 281 del 28 agosto 1997 sul
documento proposto dal Tavolo di Consultazione Permanente sulla Sanità
recante: “Strutture Sanitarie nell’ambito del Sistema Penitenziario Italiano”.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 2 del 4 gennaio 2010. Testo
aggiornato al 28novembre 2011.
1476. 2009 – Decreto Ministeriale dell’11 dicembre 2009. Aggiornamento
della tabella di patologie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 139 del T.U. approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica numero 1124 del 30 giugno 1965 e successive modificazioni e
integrazioni. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 65 del 19 marzo 2010
e numero 76, Supplemento Ordinario numero 66, del 1° aprile 2010.
1477. 2009 – Accordo del 17 dicembre 2009 (Piano di Rientro 2010-2012) tra
il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione
Calabria per l’approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli
interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo
1, comma 180, della Legge numero 311 del 30 dicembre 2004.
1478. 2009 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
26505 del 17 dicembre 2009. In materia di responsabilità del medico, il
Giudice civile che sia investito della causa sul risarcimento deve accertare se la
condotta del professionista fu colposa.
1479. 2009 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero
48322 del 17 dicembre 2009. Odontoiatria e assenza di consenso informato.
Un medico dentista, veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui
agli articoli 590, 51 e 55 c.p. per aver cagionato lesioni gravi consistenti nella
demolizione dei quattro denti incisivi superiori, con conseguente
indebolimento permanente della funzione masticatoria. Più precisamente,
secondo l’accusa, era stato eseguito un intervento terapeutico ed estetico
demolitorio, anziché conservativo e ciò in assenza di un espresso consenso e
quindi eccedendo colposamente nell’esercizio del suo diritto di attività di
medico dentista. La Corte di Cassazione, confermando la sentenza assolutoria,
ha affermato che non integra il reato di lesione personale, né quello di violenza
privata la condotta del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento
chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso
informato, nel caso in cui l’intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e
delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, essendo da esso derivato un
apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento anche alle
eventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fossero indicazioni contrarie da
parte dello stesso. (Avv. Ennio Grassini – Dirittosanitario).
1480. 2009 – Decreto Legislativo numero 198 del 20 dicembre 2009.
Attuazione dell’articolo 4 della Legge numero 15 del 4 marzo 2009, in materia
di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi
pubblici. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 303 del 31 dicembre
2009. Testo aggiornato al 12 febbraio 2010.
1481. 2009 – Decreto Dirigenziale Calabria numero 23605 del 23 dicembre
2009. Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni
erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in Emergenza-Urgenza. Modalità
di attuazione del Decreto del 17 dicembre 2008.
1482. 2010 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 1 del
4 gennaio 2010. L’omessa rilevazione, da parte del medico specialista, della
presenza di gravi malformazioni nel feto legittima la richiesta di risarcimento
danno da parte della madre e del padre.
1483. 2010 – Decreto Legislativo numero 37 del 25 gennaio 2010 in materia di
“Attuazione della Direttiva 2007/47/CE che modifica le Direttive 90/385/CEE
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi
medici e 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato di biocidi”.
1484. 2010 – Sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, numero 1192 del 29
gennaio 2010. Obbligo di tutela del lavoratore contro i rischi dal fumo passivo.
Sentenza Corte Costituzionale numero 399/96. Legge numero 3/03, articolo
numero 51. Applicabilità. Decorrenza. 10 gennaio 2005. Amministrazioni dello
Stato. Mancata emanazione del regolamento ex articolo 51, comma 4, Legge
numero 3/03. Irrilevanza. Ragioni. L’obbligo di tutela del lavoratore contro i
rischi da fumo passivo sul posto di lavoro (già evidenziato dalla Corte
Costituzionale con sentenza numero 399/96, in forza della Legge numero
584/75, degli articoli 9 e 14 del D.P.R. numero 303 del 19 marzo 1956, come
modificati dall’articolo 33 del Decreto Legislativo numero 626 del 19
settembre 1994, nonché articolo 64, lettera b) e 65, comma 2, del citato
Decreto numero 626 del 1994) è stato ribadito dall’articolo 51 della Legge 3/03
che ha imposto il divieto generale di fumo nei locali chiusi ad eccezione di
quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e a quelli riservati ai fumatori
dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente
funzionanti. Tale disciplina è applicabile a partire dal 10 gennaio 2005 (per
effetto del differimento dell’entrata in vigore della norma disposto dall’articolo
19 Decreto Legislativo numero 266/04) a tutte le amministrazioni dello Stato.
Peraltro, la mancata emanazione del regolamento previsto dall’articolo 51,
comma 4°, Legge numero 3/03 non preclude alla normativa in esame di
esplicare i suoi effetti anche nei confronti dell’amministrazione, dal momento
che, secondo quanto risulta dal tenore letterale della disposizione in esame,
l’adozione della fonte secondaria non costituisce requisito di operatività nel
divieto legislativamente previsto ma solo il presupposto per l’individuazione di
“eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare” (fermo
restando che “tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le
persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere
previsti locali adibiti ai fumatori”) in mancanza della quale tali ulteriori limiti
al divieto non si applicano. Pres. Guerrieri, Est. Francavilla – F – A – (Avv.
D’Urso) contro Ministero della Giustizia (Avv. Stato).
1485. 2010 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 2468
del 30 gennaio 2010. No testo HIV senza Consenso Informato. La Legge
numero 135, articolo 5, comma 3, del 5 giugno 1990 secondo cui nessuno può
essere sottoposto al test anti-HIV senza il suo consenso, se non per motivi di
necessità clinica, nel suo interesse deve essere interpretata alla luce
dell’articolo 32 della Costituzione, comma 2, nel senso che, anche nei casi di
necessità clinica, il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si
vuole sottoporre, ed ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i
casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente. Dal
consenso di potrebbe prescindere solo nei casi di obiettiva e indifferibile
urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse
pubblico (rischio di contagio per i terzi, od altro). Il principio è stato affermato
dalla Suprema Corte in un giudizio intrapreso da un paziente per ottenere il
risarcimento dei danni nella misura di un miliardo, in quanto, a seguito di un
ricovero per forte attacco febbrile con diagnosi di leucopenia, era stato
sottoposto a test anti-HIV senza che gli fosse stato richiesto il consenso.
Oggetto del giudizio è stata anche la gestione della cartella clinica e dei dati
sensibili. (Avv. Ennio Grassini. Dirittosanitario).
1486. 2010 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 2354
del 2 febbraio 2010. L’obbligo di informare il paziente non è soggetto a
valutazioni discrezionali. L’obbligo di informare pienamente il paziente,
prescritto dal codice di deontologia medica, pur con le dovute cautele, non è
soggetto a nessuna valutazione discrezionale e perciò comprende tutti gli
aspetti diagnostici e prognostici dello stato di salute del paziente e quindi anche
i rischi meno probabili, purchè non del tutto anomali, in modo da consentirgli
di capire non solo il suo attuale stato, ma anche le eventuali malattie che
possono svilupparsi, le percentuali di esito fausto ed infausto delle stesse,
nonché il programma diagnostico per seguire l’evoluzione delle condizioni del
paziente e l’indicazione delle strutture specializzate ove svolgerlo, ovvero di
specialisti esperti per formularlo, pur se a tal fine il paziente si deve allontanare
dal luogo ove è in cura. L’obbligo ha rilevanza giuridica perché integra il
contenuto del contratto e qualifica la diligenza del professionista
nell’esecuzione della prestazione. La violazione di esso può determinare la
violazione dei diritti fondamentali ed inviolabili (quali il diritto di esprimere la
propria personalità, la libertà personale, la salute – articoli 2, 13 e 32 della
Costituzione – il diritto alla vita, al rispetto della vita privata e familiare, alla
formazione della famiglia – articoli 2, 8 e 12 della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo - ). (Avv. Ennio Grassini. Dirittosanitario).
1487. 2010 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 2847
del 9 febbraio 2010. La prova del consenso deve essere data dal medico. Nel
giudizio di responsabilità, si era affermato a difesa del medico, che il consenso
del paziente sarebbe inerente ad una fase che precede il contratto di prestazione
d’opera professionale e si verterebbe in ipotesi di responsabilità precontrattuale
governata dalla regola (più favorevole al sanitario) secondo la quale la prova
del fatto illecito (mancata acquisizione del consenso) deve essere data dal
paziente. Contrariamente, la Corte di Cassazione, ha evidenziato, rigettando
l’eccezione, che l’intervento del medico, anche solo in funzione diagnostica, da
comunque luogo all’instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Ne deriva
che, effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l’illustrazione al paziente
delle conseguenze (certe o incerte che siano, purchè non del tutto anomale)
della terapia o dell’intervento che il medico consideri necessari o opportuni ai
fini di ottenere il necessario consenso all’esecuzione della prestazione
terapeutica, costituisce un’obbligazione il cui adempimento deve essere
provato dalla parte che l’altra affermi inadempiente, e dunque dal medico a
fronte della contestazione formulata dal paziente. (Avv. Ennio Grassini.
Dirittosanitario).
1488. 2010 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 3075
dell’11 febbraio 2010. Sanzionabile la prestazione professionale in favore di
minore senza consenso del genitore affidatario. Una psicologa impugnava
giudizialmente la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi con la
quale le veniva inflitta la sanzione dell’avvertimento per violazione
dell’articolo 31 del codice deontologico avendo sottoposto ad osservazione
psicologica una minore di circa cinque anni, figlia naturale riconosciuta dai
genitori, su incarico del padre di cui era Consulente Tecnico di Parte (CTP)
nella controversia dinanzi al Tribunale dei Minori con la madre e senza il
consenso di costei, affidataria della medesima. La Corte di Cassazione ha
rigettato il ricorso, confermando il precedente giudizio e dando rilievo al
principio, di cui al suddetto articolo 31 del Codice Deontologico, per cui le
prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono generalmente
subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o
la tutela. (Avv. Ennio Grassini. Diritto sanitario).
1489. 2010 – Decreto 12 febbraio 2010. Modifiche ed aggiornamenti alla
Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND), di cui al Decreto del
Ministero della Salute del 20 febbraio 2007 (10A06220). Su Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, numero 119 del 24 maggio 2010.
1490. 2010 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 3353
del 12 febbraio 2010. Colpa medica.
1491. 2010 – Sentenza Corte di Cassazione Penale. Sez. IV, numero 6215/10.
La Suprema Corte ha precisato che il medico specializzando deve rifiutare i
compiti che ritiene di non essere in grado di compiere, poiché in caso contrario
se ne assumerà la responsabilità a titolo di cosiddetta colpa per assunzione.
1492. 2010 - Circolare numero 3 del 17 febbraio 2010. Articolo 55-novies del
Decreto Legislativo numero 165 del 2001. Identificazione del personale a
contatto con il pubblico. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 210 dell’8
settembre 2010.
1493. 2010 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 10454 del
18 febbraio 2010. In una situazione di particolare difficoltà (shock anafilattico)
non esenta da responsabilità il fatto che siano state seguite le Linee Guida o
siano stati osservati Protocolli per una scelta alternativa all’unica scelta che in
concreto si rendeva, nell’evidenza, chiaramente risolutiva (la tracheotocomia).
1494. 2010 – Corte di Giustizia CE, Sez. II, Sentenza numero C-562/08 del 25
febbraio 2010. L’articolo 6, numero 1, del Regolamento (CE) del Parlamento
Europeo e del Consiglio numero 999 del 22 maggio 2001, recante disposizioni
per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili e l’allegato III, capitolo A, parte I, di tale
Regolamento, come modificato dal Regolamento (CE) della Commissione
numero 1248 del 22 giugno 2001, non ostano a una normativa nazionale in
forza della quale tutti i bovini di età superiore a 24 mesi devono essere
sottoposti a test di accertamento dell’encefalopatia spongiforme bovina. Va poi
sottolineato che, conformemente al suo fondamento giuridico, ossia l’articolo
152, numero 4, lettera b), CE, il Regolamento numero 999/2001 ha
precipuamente come finalità la protezione della salute. Orbene, la salute e la
vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi
protetti dal Trattato CE e spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale
essi intendono garantire la protezione della salute ed il modo in cui tale livello
deve essere raggiunto, il che implica il riconoscimento di un potere
discrezionale agli Stati membri (Sentenze 11 settembre 2008, causa C-141/07,
Commissione/Germania; 10 marzo 2009, causa C-169/07, Hartlauer; nonché
19 maggio 2009, cause riunite C-171/07 e C-172/07, Apothekerkammer des
Saarlandes e a). Pres. Cunha Rodrigues – Lohmus (rel.) – domanda di
pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 234 CE, dal
Bundessverwaltungsgericht (Germania), nella causa Muller Fleisch GmbH c.
Land Baden-Wurttemberg.
1495. 2010 – Tribunale di Primo Grado delle CEE, Sez. VI, Sentenza numero
T-429/05 del 3 marzo 2010. Medicinali per uso umano (Amfepramone).
Rapporto rischi/benefici di un medicinale. Sospensione o revoca AIC di un
medicinale. Direttiva 65/65/CEE, Direttiva 75/318/CEE, Direttiva
75/319/CEE. Pres./Rel. Meij – Artegodan GmbH c. Commissione Europea. Il
principio generale della preminenza della tutela della salute, attuato nelle
disposizioni sostanziali della Direttiva 65/65/CEE, comporta vincoli specifici
per l’autorità competente nell’ambito del rilascio e della gestione delle AIC dei
medicinali. Esso le impone, in primo luogo, che siano prese in considerazione
esclusivamente le esigenze di tutela della salute; in secondo luogo, la nuova
valutazione del rapporto rischi/benefici di un medicinale quando nuovi dati
suscitino dubbi sulla sua efficacia o la sua sicurezza e, in terzo luogo,
l’attuazione del regime di prova conformemente al principio di precauzione. In
tale contesto, benché la violazione dell’articolo 11 della Direttiva 65/65/CEE
sia chiaramente dimostrata e abbia giustificato l’annullamento della Decisione,
occorre prendere in considerazione le particolari difficoltà di interpretazione ed
applicazione, nel caso di specie, di tale articolo. Infatti, considerata
l’imprecisione dell’articolo 11 della Direttiva 65/65/CEE, le difficoltà legate
all’interpretazione sistematica delle condizioni di revoca o di sospensione di
una AIC elencate da tale articolo, alla luce di tutto il sistema comunitario di
autorizzazione preventiva dei medicinali, potevano ragionevolmente spiegare,
in mancanza di precedenti, l’errore di diritto che ha commesso la Commissione
nel riconoscere la rilevanza giuridica del nuovo criterio scientifico applicato
dal CPMP, benché esso non fosse corroborato da alcun nuovo dato scientifico
o informazione nuova. In tale contesto, si deve considerare che alla luce, da un
lato, della complessità delle valutazioni di diritto e di fatto richieste ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11 della Direttiva 65/65/CEE, nelle circostanze
della fattispecie e in mancanza di precedenti simili e, dall’altro lato, del
principio della preminenza delle esigenze connesse alla tutela della salute, la
violazione da parte della Commissione dell’articolo 11 della Direttiva
65/65/CEE troverebbe una giustificazione nei vincoli particolari che gravano
nel caso di specie su tale istituzione nel perseguimento della finalità essenziale
di tutela della salute di cui alla Direttiva 65/65/CEE. In tali condizioni, la
violazione, nel caso di specie, dell’articolo 11, comma 1, della Direttiva
65/65/CEE non può essere ritenuta come una violazione sufficientemente
qualificata del diritto comunitario tale da far sorgere la responsabilità
extracontrattuale della Comunità.
1496. 2010 – DA Sicilia numero 723, Linee Guida PTA e Allegato del 10
marzo 2010. Linee Guida sulla riorganizzazione dell’attività territoriale.
1497. 2010 – Legge numero 38 del 15 marzo 2010. Disposizioni per garantire
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 65 del 19 marzo 2010. Testo aggiornato al 29 novembre
2011.
1498. 2010 – DGR Veneto numero 842 del 15 marzo 2010. Progetti Regionali
Attuativi del PSN a norma dell’articolo 1, comma 805 e 806 della Legge
numero 296 del 27 dicembre 2006. Decreto Ministeriale del 14 ottobre 2009
recante “Progetti Attuativi del Piano Sanitario Nazionale e Linee Guida per
l’accesso al cofinanziamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
Bolzano – Anno 2009”.
1499. 2010 – Decreto Legislativo numero 53 del 20 marzo 2010. Attuazione
della Direttiva 2007/66/CEE che modifica le Direttive 89/665/CE e 92/13/CEE
per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in
materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
1500. 2010 – DGR Campania numero 476 del 25 marzo 2010.
Programmazione delle attività inerenti la realizzazione di un ambulatorio per la
gestione pediatrica dei codici di minore gravità (Codici Bianchi) presso
l’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon. Obiettivi di carattere prioritario e
di rilievo nazionale per l’anno 2009.
1501. 2010 – Sentenza della Corte dei Conti della Sicilia numero 828 del 26
aprile 2010. Atto medico senza consenso danno erariale. Un medico non può
intervenire sul paziente senza aver ricevuto il consenso informato quale
presupposto ineludibile per un corretto esercizio dell’attività medica. Senza il
consenso informato il medico tralascia quelle cautele che costituiscono lo
standard minimo di diligenza richiesto adottando una condotta caratterizzata da
colpa grave e, come tale, sanzionabile dalla magistratura contabile. Nel caso
specifico era stata data da parte del medico che aveva compilato la cartella
clinica una carente informazione circa la natura, l’entità e le conseguenze
dell’intervento cui era stato sottoposto, mentre il chirurgo che ha poi proceduto
all’intervento non aveva proceduto ad accertarsi che il paziente avesse palesato
un valido consenso informato.
1502. 2010 – Accordo numero 49/CSR del 29 aprile 2010. Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente
la formazione di persone che effettuano la tracheobroncoaspirazione a
domicilio del paziente non ospedalizzato. Pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale
numero 121 del 26 maggio 2010. Testo aggiornato all’8 novembre 2011.
1503. 2010 – Accordo numero 58/CSR del 29 aprile 2010. Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente:
“Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità e la sicurezza dei pazienti
in terapia antitrombotica”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 121 del
26 maggio 2010. Testo aggiornato all’8 novembre 2011.
1504. 2010 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
10060 del 27 aprile 2010. La difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad
escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico
e le conseguenze dannose sofferte dal paziente, ove risulti provata la idoneità
di tale condotta a provocare il danno.
1505. 2010 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 9315
del 20 aprile 2010. Responsabilità dell’ente ospedaliero per i danni da
trasfusione di sangue infetto.
1506. 2010 – DCA Molise numero 17 e Allegati 1, 2 e 3 del 10 maggio 2010.
Patto per la Salute del 3 dicembre 2009, articolo 13, comma 14, e articolo 2,
comma 88, della Legge numero 191 del 23 dicembre 2009. Approvazione del
Programma Operativo per l’anno 2010.
1507. 2010 – DCA Molise numero 21 del 10 maggio 2010. Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome del 25 marzo 2009 sulla proposta
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di Linee Guida
per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell’articolo
1, commi 34 e 34 bis, della Legge numero 662 del 23 dicembre 1996 per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per
l’anno 2009. Approvazione progetti anno 2009. Provvedimenti.
1508. 2010 – Decreto Ministeriale dell’11 maggio 2010. Modalità di
registrazione con sistemi informatici della movimentazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui
alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del
9 ottobre 1990, recante il Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero
121 del 26 maggio 2010. Testo aggiornato al 29 novembre 2011.
1509. 2010 – Corte di Cassazione, sentenza numero 169 del 13 maggio 2010.
La Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza numero 169/2010,
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della Legge della Regione Liguria
numero 3 del 18 febbraio 2009 recante “modifiche alla Legge Regionale
numero 44 del 24 dicembre 2008 (Disposizioni collegate alla Legge
Finanziaria 2009) che, nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti
previsti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, bandiva
concorsi pubblici riservati per soggetti prestanti servizio con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli
enti strumentali regionali aventi almeno un anno di attività maturato nel
triennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa.
1510. 2010 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 19557 depositata il
24 maggio 2010. La Corte di Cassazione ha stabilito che il medico dipendente
di una struttura privata (anche se solo parzialmente pubblica) svolge in ogni
caso una funzione certificativa e nel caso in cui altera la cartella di un paziente
risponde del reato di falsità in atto pubblico. Secondo la ricostruzione della
vicenda, la Corte di Appello del L’Aquila, che ha confermato la precedente
pronuncia del Tribunale in composizione monocratica ha riconosciuto come
responsabili due medici, del reato di falsità di materiale in atto pubblico, con
l’aggravante di aver occultato la cartella medica per nascondere le lesioni
colpose in danno di una paziente dopo un intervento chirurgico praticatole. In
seguito al ricorso dei medici, la Corte di Cassazione, ha stabilito in generale
che “in tema di falso materiale la lesione della fede pubblica è riscontrabile
ogni qual volta che non si sia corrispondenza tra l’effettivo procedimento di
formazione dell’atto e quello apparente, quand’anche l’intento dell’agente sia
quello di rendere il contenuto conforme al vero: il che ben si allinea al
consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui qualsiasi alterazione delle
annotazioni di una cartella clinica integra un falso punibile ancorchè il soggetto
abbia agito per ristabilire la verità effettuale, salvo il caso, qui non ricorrente,
in cui si sia trattato di mere correzioni di errori materiali”. Inoltre la Corte ha
precisato che, in riferimento alla ipotizzata mancanza della idoneità della
condotta a ledere il bene giuridico protetto (secondo i due medici dipendenti di
una struttura privata e non pubblica), ha stabilito che “non può negarsi che
svolga una funzione pubblica certificativa il sanitario che, prestando la propria
opera professionale in una struttura privata, convenzionata col SSN, attenda
alla compilazione della cartella clinica (sulla cui natura di atto pubblico non è
necessario soffermarsi). Essendo stato accertato in punto di fatto che
l’intervento chirurgico sulla paziente, eseguito dalla clinica privata e
convenzionata col l’ASL, è stato posto a carico, in parte, del SSN, non può
dunque negarsi la qualità di pubblico ufficiale in capo al (medico) legato alla
casa di cura convenzionata da un contratto di prestazione d’opera e
compilatore della cartella clinica nella sua versione originaria”. Infine, per
quanto riguarda poi la “qualità di pubblico ufficiale, richiesta per la
configurabilità del reato ascritto, occorre premettere che, alla stregua dei
principi che regolano il concorso di persone nel reato proprio, per la punibilità
di ambedue gli imputati è sufficiente che uno solo di essi assuma la qualifica di
concorrente qualificato, atteso l’accertato contributo di entrambi alla
consumazione della falsità (a nulla rilevando che l’alterazione dell’atto sia stata
materialmente eseguita da uno solo)”.
1511. 2010 – Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV, numero 20584 del 1
giugno 2010. Dichiarando inammissibili i ricorsi proposti dai coimputati
avverso la decisione della Corte di Appello di Lecce, ha sostanzialmente
confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno,
nonché al pagamento del risarcimento dei danni, in solido tra loro e con il
responsabile civile Azienda Ospedaliera, in favore delle parti civili costituite,
inflitta al Primario del reparto di chirurgia maxillo facciale, al terzo chirurgo
dell’équipe e a due infermiere professionali, riconosciuti colpevoli, in concorso
tra loro, del delitto di omicidio colposo.
1512. 2010 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 21799
dell’8 giugno 2010. Senza consenso se l’esito è infausto c’è dolo. In mancanza
di consenso informato in caso di intervento infausto potrebbe discutersi di
responsabilità a titolo di lesioni volontarie o, in caso di morte, a titolo di
omicidio preterintenzionale in presenza di comportamenti del medico
assolutamente anomali e distorti e comunque dissonanti rispetto alla finalità
curativa che deve caratterizzare il proprio approccio terapeutico.
1513. 2010 – Sentenza del Tribunale del Lavoro di Catanzaro dell’11 giugno
2010. L’infermiera chiede l’illegittimità del suo licenziamento, dichiarando di
essersi opposta ad un ingiusto demansionamento. Le pulizie nei raparti, ritiene
essere attività non confacenti all’inquadramento dell’infermiera generica. Il
Giudice con Sentenza dell’11 giugno 2010 rigetta la richiesta e conferma il
licenziamento. L’infermiera si oppone alla prima Sentenza e ripropone la
richiesta di illegittimità. Anche questa volta la Sentenza del 2012 non le è
favorevole. La Corte di Appello rigetta il ricorso con questa motivazione: la
categoria di appartenenza nella qualifica d’infermiera generica è stata
assegnata dall’Azienda solo per il godimento economico del maggior livello,
non per lo svolgimento di mansioni per cui non ha i requisiti richiesti. La
dipendente adibita a mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza
ha facoltà e diritto di chiedere, giudizialmente, la riconduzione della
prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza ma non può rifiutarsi,
aprioristicamente e senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione ordinata
dall’Azienda. Il licenziamento è legittimo.
1514. 2010 – Reperibilità, vietato abusare. Corte dei Conti: Dirigenti e
dipendenti di un ospedale condannati a risarcire l’Erario. “Non si utilizza la
pronta disponibilità degli infermieri per le carenze d’organico”. La reperibilità
va utilizzata soltanto quando c’è reale emergenza: non si può ricorrervi sempre,
facendo saltare il necessario riposo ai lavoratori e retribuendo la pronta
disponibilità come straordinario. Chi lo fa – dirigenti dell’ospedale e
dipendenti – commette un danno all’Erario. Lo ha chiarito la Corte dei Conti
del Lazio (sentenza numero 1606/2010 del 9 agosto scorso), accodandosi alla
giurisprudenza di legittimità che ha da tempo riconosciuto come il mancato
godimento del riposo settimanale si ponga in contrasto con l’articolo 36 della
Costituzione. Nella fattispecie, la procura aveva riscontrato l’illegittimo
impiego delle risorse finanziarie di un presidio laziale che per il 2003, 2004 e
2005 aveva creato “un meccanismo retributivo al di fuori della legge, al fine di
trovare nel personale infermieristico dell’UO Anestesia e Rianimazione
dell’ospedale una maggiore disponibilità e condiscendenza nel rendere le
prestazioni di urgenza”. In pratica, i turni normali di servizio, mediamente
della durata di 6 ore giornaliere, erano costantemente effettuati come se fossero
turni di reperibilità: uno stesso dipendente copriva contemporaneamente il suo
turno di lavoro più altri turni in diversi reparti. L’infermiere guadagnava di più
e l’ospedale non doveva assumere altro personale. La Corte dei Conti
ricostruisce la “ratio” dell’istituto della reperibilità e delle condizioni di liceità
del suo utilizzo. La reperibilità fuori orario – si legge nella decisione – non
costituisce una mansione in senso tecnico-giuridico ma integra un obbligo
accessorio e intermedio per il lavoratore. Si caratterizza, quindi, nella messa a
disposizione di attività lavorative per sopperire a straordinarie e urgenti
esigenze di servizio, caratterizzate dalla specialità e occasionalità (di regola di
notte e nei giorni festivi). Le aziende possono valutare eventuali ulteriori
situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze
organizzative, ma non prevedere meccanismi di sostituzione della reperibilità
con turni di lavoro. L’obbligo di reperibilità non equivale quindi a prestazione
lavorativa e impone il riconoscimento del compenso non come giorno di
lavoro, ma con corrispettivo minore. Nel caso in esame, invece, si è assistito a
“un collocamento a tappeto degli infermieri in pronta disponibilità, del tutto
svincolato dall’occasionalità e da particolari situazioni di disagio”. Le
erogazioni conseguenti sono pertanto illegittime e vanno ricondotte ad abuso
nella gestione delle risorse ospedaliere, perché “si atteggiavano, di fatto, a una
vera e propria indennità accessoria” riconosciuta agli infermieri per incentivarli
a supplire alla carenza di organico. Circa la quantificazione economica del
danno, rammenta la Corte, vanno sottratte agli importi richiesti dalla Procura
tutte le somme corrisposte agli infermieri per la prestazione di ore straordinarie
nel periodo in questione, nonché le somme erogate per il legittimo
collocamento in pronta disponibilità nelle ore notturne e nei giorni festivi.
(Paola Ferrari, Avvocato – Fonte: Sole 24 Ore Sanità del 5 ottobre 2010).
1515. 2010 – DGR Toscana numero 625 e Allegato del 28 giugno 2010. Legge
296/2006, articolo 1, comma 806, assegnazione risorse per iniziative nazionali
“Sperimentazione del modello assistenziale Casa della Salute”.
Cofinanziamento 2007.
1516. 2010 – Decreto Legislativo numero 104 del 2 luglio 2010. Attuazione
dell’articolo 44 della Legge numero 69 del 18 giugno 2009, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo.
1517. 2010 – DCA Molise numero 49 e Allegato A del 2 luglio 2010. Patto per
la Salute del 3 dicembre 2009, articolo 13, comma 14, e articolo 2, comma 88,
della Legge numero 191 del 23 dicembre 2009. Programma Operativo per
l’anno 2010. Integrazione.
1518. 2010 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
15698 del 2 luglio 2010. E’ responsabile il medico che non ha informato il
paziente delle variazioni del programma operatorio. Il medico viene meno
all’obbligo del consenso se non da un’informazione completa ed esaustiva. Il
medico viene meno all’obbligo a suo carico del consenso informato se non
fornisce al paziente, in modo esaustivo e completo, tutte le informazioni
scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare e
l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità. Pertanto,
deve essere condannato al risarcimento del danno il professionista sanitario che
non informi il paziente delle variazioni del programma operatorio su un
intervento chirurgico, anche laddove resti ferma la tecnica preventivamente
concordata.
1519. 2010 – Decreto Ministeriale numero 135 dell’8 luglio 2010.
Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di
dimissione ospedaliera, regolata dal Decreto Ministeriale numero 380 del 27
ottobre 2000. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 194 del 20 agosto
2010. Testo aggiornato al 29 novembre 2011.
1520. 2010 – Accordo Stato-Regioni dell’8 luglio 2010. Definisce le modalità
di utilizzo da parte delle Regioni e Province autonome delle risorse vincolate,
ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34 bis, della Legge numero 662 del 23
dicembre 1996 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo nazionale per l’anno 2010.
1521. 2010 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
16381 del 13 luglio 2010. Non è responsabile il medico per omessa diagnosi se
non è possibile stabilire con certezza il rapporto di casualità tra l’evento e la
condotta emissiva.
1522. 2010 – DCA Abruzzo numero 44, allegato A e Azione 1 del 3 agosto
2010. Programma Operativo 2010.
1523. 2010 – DCR Liguria numero 19 del 4 agosto 2010. Patto per la Salute
per gli anni 2010-2012. Articolo 6 “Razionalizzazione della rete ospedaliera e
incremento dell’appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri”.
Modificazioni e integrazioni alla deliberazione del Consiglio Regionale-
Assemblea Legislativa numero 8 del 28 febbraio 2008 “Stralcio del Piano
Socio-Sanitario Regionale relativo alla rete di cure ed assistenza.
Accorpamento e nuova definizione di alcune Aziende Sanitarie”.
1524. 2010 – DCA Abruzzo numero 45 del 5 agosto 2010. Programma
Operativo 2010. Attuazione.
1525. 2010 – DGR Calabria numero 582 e Allegato 2 del 6 settembre 2010.
Obiettivi PSN. Approvazione linee progettuali anno 2010 (Accordo Stato-
Regioni dell’8 luglio 2010 rep. atti numero 76/CSR).
1526. 2010 – Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione numero 3 del 17 febbraio 2010. Articolo 55-novies del Decreto
Legislativo numero 165 del 2001. Identificazione del personale a contatto con
il pubblico. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 210 dell’8 settembre
2010. Testo aggiornato al 28 novembre 2011.
1527. 2010 – Accordo Regione Abruzzo del 16 settembre 2010. Associazione
MMG H12 con sede di riferimento nel Presidio Territoriale di Assistenza di
Pescina.
1528. 2010 – DGR Basilicata numero 1579 del 21 settembre 2010. Programma
Regionale Anno 2010. Collegato agli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo nazionale, secondo le linee progettuali di cui all’Accordo Stato-Regioni
rep. numero 76/CSR dell’8 luglio 2010.
1529. 2010 – DCA Campania numero 49 del 27 settembre 2010. Riassetto
della rete ospedaliera e territoriale, con adeguati interventi per la
dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di
assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia; analisi del fabbisogno e
verifica dell’appropriatezza: conseguente revoca degli accreditamenti per le
corrispondenti strutture private accreditate; conseguente modifica del Piano
Ospedaliero Regionale in coerenza con il Piano di Rientro. Modifiche ed
Integrazioni.
1530. 2010 – DCR Lombardia numero IX/56 del 28 settembre 2010.
Programma Regionale di Sviluppo.
1531. 2010 – DCA Molise numero 71 del 30 settembre 2010. Relazione su
interventi attuativi e integrazioni al Programma Operativo anno 2010 della
Regione Molise e azioni propedeutiche alla realizzazione del programma
operativo 2011-2012.
1532. 2010 – Sentenza del Tribunale di Bari del 19 ottobre 2010.
Giurisprudenza sugli aspetti normativi del consenso informato e privacy.
1533. 2010 – DCA Calabria numero 18 e Allegati 2 e 3 del 22 ottobre 2010.
Approvazione delle tre reti assistenziali: Ospedaliera, Emergenza-Urgenza e
Territoriale.
1534. 2010 – Valle d’Aosta. Piano Regionale per la Salute e il Benessere
Sociale 2011-2013. Approvato con Legge Regionale numero 34 del 25 ottobre
2010.
1535. 2010 – DCA Abruzzo numero 62 del 28 ottobre 2010. Disposizioni in
materia di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica.
1536. 2010 – Intesa numero 189/CSR del 28 ottobre 2010. Su Gazzetta
Ufficiale, S.O., numero 274 del 23 novembre 2010. Intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6 della Legge numero 131 del 5 giugno 2003, tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano
nazionale di Governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui
all’articolo 1, comma 280, della Legge numero 266 del 23 dicembre 2005.
Testo aggiornato al 7 novembre 2011. 10/6215).
1537. 2010 – Legge numero 183 del 4 novembre 2010 (c.d. Collegato Lavoro).
“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di
lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.
1538. 2010 – Decreto Ministeriale del 9 novembre 2010. Disciplina del Corso
di Studio delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 9 del 13 gennaio 2011. Testo aggiornato all’11
settembre 2012.
1539. 2010 – Sentenza della Corte di Cassazione del 4 novembre 2010 sulla
vicenda Franco Mastrogiovanni. La sentenza della Cassazione, annullando la
precedente ordinanza del Tribunale che non riteneva di sospendere i medici del
servizio di Vallo della Lucania, a chiare lettere non riconosce il carattere
“eccezionale, episodico, contingente” alla prolungata contenzione fisica del
sig. Mastrogiovanni (contenzione che ne ha provocato il decesso) e afferma
pure la “diffusa violazione di norme penali, di norme sanitarie, di regole di
rispetto della dignità umana” nel: A) Legare e lasciar legato, ai polsi e ai piedi
al letto di degenza, un uomo (il M.), per più di 36 ore, dal X, senza controllare
e curare le naturali e prevedibili piaghe da decubito, senza dargli acqua e cibo,
in condizioni quindi disumane. B) Legare e lasciar legato, un uomo (il M.),
dalle ore 11,50 del X alle ore 9,12 del X, senza assistenza e senza dissetarlo, in
stagione estiva, costringendolo a straordinarie manovre auto difensive da
giocoliere (“tanto che egli solo fortunosamente nel corso della notte riusciva a
bere dell’acqua da una bottiglia … prima avvicinando il tavoliere con un piede
poi facendo cadere la bottiglia e in seguito addentandola con la bocca e
riuscendo in tal modo a bere qualche sorso di acqua”).
1540. 2010 – Corte di Cassazione, sentenza 10/6215. Colpa professionale degli
esercenti la professione sanitaria con particolare attenzione alla posizione del
medico specializzando.
1541. 2010 – Decreto Ministeriale del 9 novembre 2010. Disciplina del Corso
di Studi delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 9 del 13 gennaio 2011.
1542. 2010 – Legge numero 182 del 10 novembre 2010 (c.d. Collegato
Lavoro). Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di organizzazione di
Enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi
per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di
lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
1543. 2010 – Deliberazione Consiglio Regionale numero IX/0088 del 17
novembre 2010. Piano Socio-Sanitario Regionale 2010-2014.
1544. 2010 – Accordo Regione Puglia del 29 novembre 2010 (Piano di Rientro
2010-2012 e Allegato). Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l’approvazione del
Piano di Rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione
degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi
dell’articolo1, comma 180, della Legge numero 311 del 30 dicembre 2004.
1545. 2010 – DGR Lombardia numero IX/937 dell’1 dicembre 2010.
Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per
l’esercizio 2011.
1546. 2010 – Decreto Legislativo numero 205 del 3 dicembre 2010.
Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune
Direttive.
1547. 2010 – Corte di Cassazione. Sezione III Civile. Sentenza numero 25116
del 13 dicembre 2010. Un prodotto si definisce difettoso per mancanza dei
requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza in relazione alle
normali condizioni d’impiego. Il presenza di un prodotto difettoso che cagioni
danni all’utilizzatore, la responsabilità concorrente di quest’ultimo va valutata
ai fini della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell’articolo 1227, 1°
comma, codice civile, ma non esclude la responsabilità di chi ha posto in
commercio il prodotto. E’ configurabile la responsabilità del produttore per i
danni occorsi all’utilizzatore del prodotto (nella specie, gel solare abbronzante)
qualora non abbia informato il consumatore dei possibili effetti collaterali
ovvero delle eventuali cautele da adottare nel momento dell’uso.
1548. 2010 – Accordo numero 239/Csr del 16 dicembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 13 del 18 gennaio 2011. Testo aggiornato al 6 luglio
2012. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo numero 281 del
28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sulle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento
degli interventi regionali nell’ambito della rete di cure palliative e della rete di
terapia del dolore.
1549. 2010 – Accordo numero 242/Csr del 16 dicembre 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 113, S.O., del 17 maggio 2011. Testo aggiornato al
18 luglio 2012. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo
numero 281 del 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul
modello per le visite di verifica.
1550. 2010 – Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2010. Disciplina dei limiti
e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti
nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), e per
le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo numero 153 del 2009. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 57 del 10 marzo 2011. Testo aggiornato all’11
ottobre 2012.
1551. 2010 – Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2010. Erogazione da parte
delle farmacie di specifiche prestazioni professionali. pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 90 del 19 aprile 2011. Testo aggiornato all’11 ottobre 2012.
1552. 2010 – Cassazione Civile del 17 dicembre 2010. Il datore di lavoro può
controllare l’operato dei dipendenti. Il datore di lavoro può avvalersi
dell’attività degli istituti di vigilanza essendo legittimi i controlli posti in essere
dai dipendenti di agenzie investigative sull’operato dei lavoratori. Rientra nel
potere del datore di lavoro la facoltà di avvalersi di appositi organismi per
controllare, anche occultamente, il corretto adempimento delle prestazioni
lavorative al fine di accertare mancanze specifiche, già commesse o in corso di
esecuzione. Le norme poste a tutela della libertà e dignità del lavoratore non
escludono che il datore di lavoro possa controllare direttamente o mediante la
propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e
quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ciò indipendentemente
dalla modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche
occultamente, senza che ciò implichi la violazione del principio di correttezza e
buona fede nell’esecuzione dei rapporti. (Avvocato Ennio Grassini – da
Dirittosanitario)
1553. 2010 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale numero 34845 del
2010. Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere. La
contestazione mossa agli imputati è quella di avere contribuito a cagionare la
morte del paziente avendo il medico di reparto omesso di prestare la dovuta
assistenza e l’infermiere omesso di avvisare il medico del peggioramento delle
condizioni di salute del minore, nonostante le ripetute sollecitazioni al riguardo
dei parenti (fatto del 27 ottobre 2003). Il Tribunale di Agrigento, con sentenza
del 31 ottobre 2003, ritiene entrambi responsabili del delitto loro ascritto
(articolo 589 c.p.) e li condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione,
oltre al risarcimento del danno in favore dei genitori, posto a carico anche del
R.C. Az. Osp., liquidato in 145.000,00 euro cadauno con riferimento al solo
danno cosiddetto “morale”. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del
16 marzo 2009, conferma nella sostanza la decisione del Giudice di primo
grado. Gli imputati (e l’Azienda Ospedaliera) propongono, quindi, ricorso in
Cassazione sostenendo l’assenza della loro responsabilità penale in merito
all’omicidio colposo in discussione. I ricorrenti, in particolare, contestano che
la causa della morte del bambino sia stata l’anossia anossica, prodotta da
secrezioni di ogni genere che avrebbero invaso le vie aeree. Il medico, inoltre,
contesta di avere avuto l’obbligo di vigilare sui bambini che erano stati da poco
sottoposti ad un intervento, se non sollecitato. L’infermiere, a sua volta,
contesta l’addebito di avere sottovalutato i sintomi presentati nella fase post-
operatoria del bambino, sintomi che, secondo la sua tesi, non erano tali da
destare allarme. Sostiene, inoltre, l’infermiere che non vi era una prova certa
sull’incidenza causale del suo comportamento in relazione all’evento mortale
verificatosi. La Cassazione rigetta tutti i ricorsi ritenendo lineare e chiaro il
percorso seguito dai Giudici di merito nella motivazione delle sentenze con le
quali avevano affermato la sussistenza della penale responsabilità di entrambi
gli imputati.
1554. 2010 – Accordo Regione Abruzzo del 21 dicembre 2010. Associazione
MMG H12 con sede di riferimento nel Presidio Territoriale di Assistenza di
Tagliacozzo.
1555. 2010 – Decreto Ministeriale numero 50 del 23 dicembre 2010.
Definizione delle Linee Guida generali d’indirizzo della programmazione delle
Università per il triennio 2010-2012. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 125 del 31 maggio 2011. Testo aggiornato al 15 novembre 2012.
1556. 2010 – DGR Basilicata numero 2222 e Allegato del 29 dicembre 2010.
Legge Regionale numero 4/2007. Articolo 15. Approvazione della proposta di
“Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona 2011-2014”.
1557. 2010 – DGR Basilicata numero 2267 del 29 dicembre 2010. Riparto del
Fondo Sanitario Regionale di parte corrente a destinazione indistinta e
vincolata. Riparto provvisorio per l’anno 2011.
1558. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 257 del 7
gennaio 2011. “L’omessa analisi emocolturale, con la conseguente adozione di
medicinali rivelatisi inefficaci, non può essere giustificata sulla base di
forzature, quali il carattere improbabile del verificarsi di quel tipo di infezione
(che peraltro il medico sarebbe tenuto a ipotizzare, considerata la gravità delle
conseguenze che ne possono derivare e la facilità dell’adozione dei mezzi di
indagine) ed il generico riferimento all’adozione di un criterio empirico
epidemiologico, che non costituisce una cura o diagnosi alternativa, ma sembra
consistere nella mera, oggettiva giustificazione del comportamento omissivo.
L’incompleta redazione della cartella clinica costituisce di per sé inesatto
adempimento per difetto di diligenza (fattispecie relativa ad omessa
registrazione dei dati relativi all’evolvere di una ferita episiotomia dalla quale
potrebbe aver avuto origine l’infezione che ha reso necessario protesizzare il
collo del femore)”.il risarcimento dei danni per errore medico, con
responsabilità dell’ospedale e della clinica.
1559. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione, Sez. V, numero 16864 del 10
gennaio 2011. C, Rv. 250158. Ai fini dell’integrazione del reato de quo “non si
richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti
ritenuti persecutori … abbiano un effetto destabilizzante della serenità e
dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie
incriminatrice di cui all’articolo 612 bis codice penale, non costituisce una
duplicazione del reato di lesioni (articolo 582 codice penale), il cui evento è
configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e
psicologica”.
1560. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione Penale del 12 gennaio 2011.
Allontanamento dal posto di lavoro senza timbratura. La falsa attestazione del
pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini
marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea
oggettivamente a indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la
presenza sul luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il
pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del
cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da
considerare economicamente apprezzabili. (Avvocato Ennio Grassini – da
Dirittosanitario).
1561. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, numero 1072
del 18 gennaio 2011. Morte, danno tanatologico, attesa lucida, danno biologico
psichico, sussistenza. In caso di lesione che abbia portato a breve distanza di
tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito
lucidamente l’approssimarsi della morte, un danno biologico di natura
psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e
morte, bensì dall’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito ed
il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima. Invero il
danno biologico, consistente nel danno non patrimoniale da lesione della
salute, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui
liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi alla salute
concretamente patiti dal soggetto, ma senza duplicare il risarcimento attraverso
l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è
inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta
attribuzione al soggetto del risarcimento sia per il danno biologico, inteso per
come detto quale danno alla salute, che per il danno morale, inteso quale
intensa sofferenza psichica. Il risarcimento dei danni da fatto illecito si
configura quale debito di valore non avendo ad oggetto sin dall’origine una
somma di denaro.
1562. 2011 – Sentenza del Tribunale di Genova Civile, Sez. II, numero 356 del
25 gennaio 2011. Nelle cause di responsabilità medica, il paziente che agisce in
giudizio deve solo provare il contratto ed allegare l’inadempimento del
sanitario.
1563. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, numero 1768
del 26 gennaio 2011. Le Sezioni Unite della Cassazione vengono chiamate a
pronunciarsi sulla efficacia della sentenza penale in campo civile, traendo
spunto da una vicenda iniziata negli anni ’80, allorquando un ginecologo ed
un’ostetrica venivano sottoposti a procedimento penale perché accusati di
omicidio colposo, in seguito alla morte della partoriente. All’esito del giudizio
penale, giunto sino in Cassazione, gli imputati venivano considerati
responsabili in concorso tra loro, anche se in percentuali diverse, ma il reato
veniva dichiarato prescritto per entrambi e unicamente il medico veniva
condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili. I congiunti
della vittima, pertanto, citavano l’ostetrica dinanzi al giudice civile, per
ottenere anche nei suoi confronti il ristoro dei danni patiti: in primo grado, la
convenuta veniva dichiarata responsabile, secondo la misura indicata dal
giudice penale, mentre in appello, la colpa veniva ridotta, poiché il giudice
aveva reputato non vincolante la precedente pronuncia penale in ordine alla
responsabilità dell’ostetrica. Anche la causa civile giungeva in Cassazione,
laddove, insistendo sulla questione un annoso contrasto giurisprudenziale in
ordine agli effetti del giudicato penale nel giudizio civile di risarcimento del
danno – in special modo nell’ipotesi in cui l’imputato sia prosciolto per una
causa estintiva del reato – la stessa veniva assegnata alle Sezioni Unite. E
proprio nell’ordinanza di remissione venivano indicati i due opposti
orientamenti in materia: “ per un primo orientamento, la sentenza del giudice
penale di proscioglimento, pronunciata all’esito di accertamenti di fatto,
avrebbe efficacia vincolante per il giudice civile quanto alla materiale
sussistenza dei fatti accertati dal giudice penale (si citano al riguardo
Cassazione 14328/00 e Cassazione 810/95); per un secondo orientamento,
invece, la sentenza penale che dichiari il reato estinto per prescrizione non
avrebbe alcuna efficacia vincolante nel successivo giudizio civile di
risarcimento (si citano al riguardo Cassazione 3084/97, Cassazione 1319/96,
Cassazione 342/96, Cassazione 10551/98)”. Ma il dibattito sull’efficacia della
sentenza penale nel giudizio civile risale addirittura al XIX secolo e, come
dimostra la sentenza in commento, non è ancora sopito: sin dall’inizio, si
contrapponevano le opposte tesi dei sostenitori della prevalenza della
giurisdizione penale su quella civile, in virtù dell’unitarietà della funzione
giurisdizionale, e di coloro che sostenevano l’autonomia dei due giudizi. Dopo
aver ripercorso le tappe affrontate, lungo quasi due secoli, dalle teorie appena
menzionate, partendo dal codice di procedura penale sabaudo del 1859 e fino
all’avvento della Costituzione Repubblicana, gli Ermellini prendono in esame
il nuovo codice di procedura penale del 1989 e, in particolare, gli articoli 651 e
652 del codice di procedura penale, aventi ad oggetto, rispettivamente,
l’efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile o
amministrativo di danno e l’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel
giudizio civile o amministrativo di danno. Tuttavia,l’entrata in vigore del
nuovo codice di rito non ha contribuito affatto a sopire i contrasti sul tema,
anzi, il dibattito sull’efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio
civile si è riacceso con rinnovato vigore, come dimostra il fatto che sul tema
sono già intervenute le Sezioni Unite, anche se con una decisione non
finalizzata a comporre il predetto conflitto e relativa all’efficacia della sentenza
penale nei giudizi civili ed amministrativi differenti da quelli di danno,
oggetto, invece, della pronuncia che si annota. Peraltro, le odierne Sezioni
Unite, dopo aver richiamato la giurisprudenza e la dottrina prevalenti in
materia, esprimono l’intenzione di voler aderire ai principi reputati ormai
dominanti, anche per garantire una continuità ermeneutica, “accogliendo
l’interpretazione normativa secondo cui l’efficacia del vincolo è attribuibile
alla sola sentenza penale dibattimentale di assoluzione”. In sostanza, “nel
nuovo ordinamento processuale, ispirato al principio accusatorio, (…..) vige il
principio della parità ed originari età dei diversi ordini giurisdizionali e della
sostanziale autonomia e separazione dei giudizi”. “Il legislatore, dunque, con il
codice di procedura del 1988 ha introdotto il diverso principio della
(pressoché) completa autonomia e separazione fra giudizio civile e giudizio
penale, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione
del processo civile previste dall’articolo 75 del codice di procedura penale,
comma 3, da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza
essere influenzato dal processo penale e, dall’altro, il giudice civile deve
procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile
dedotti in giudizio”. E proprio sulla base di tali enunciazioni, le Sezioni Unite
intendono comporre l’ampio dibattito sull’efficacia della sentenza penale nel
giudizio civile, esprimendo il seguente principio di diritto: “ la disposizione di
cui all’articolo 652 del codice di procedura penale (così come quelle degli
articoli 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un’eccezione al
principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in
quanto tale soggetta ad un’interpretazione restrittiva e non applicabile in via
analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza
penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non
sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto
nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima)
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio
civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre
alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione
o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per
giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto; in
quest’ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova
acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto
in contestazione”.
1564. 2011 – Consiglio di Stato. Sezione V. Sentenza numero 576 del 26
gennaio 2011. Mansioni superiori. Nel comparto sanitario pubblico la
possibilità di riconoscere le differenze contributive per l’espletamento di
mansioni superiori, è subordinata alla contestuale ricorrenza di varie condizioni
giuridiche e di fatto e che cioè dette mansioni siano svolte in un posto di ruolo
esistente in pianta organica e di fatto vacante, per la cui copertura non sia stato
bandito alcun concorso, che il conferimento dell’incarico sia avvenuto in base
ad un atto formale adottato dall’organo competente il quale, dopo avere
verificato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, si sia assunto la
responsabilità della determinazione adottata, che le mansioni espletate siano
continue e prevalenti. (Avvocato Ennio Grassini – da Dirittosanitario).
1565. 2011 – DCA Calabria numero 12 e Allegato del 31 gennaio 2011. Linee
Guida sul sistema di cure domiciliari e l’accesso ai servizi territoriali.
1566. 2011 – DGR Lombardia numero IX/1283 dell’1 febbraio 2011.
Definizione degli obiettivi aziendali di interesse regionale dei direttori generali
delle Aziende Sanitarie Locali per l’anno 2011, nonché delle modalità di
valutazione del loro raggiungimento.
1567. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione numero 2334 del 2011.
Responsabilità da errore medico. Carenze strutturali clinica. Responsabilità
della clinica e del medico.
1568. 2011 – D.G.R.C. numero 41 del 14 febbraio 2011. Linee Guida regionali
sul sistema dei servizi domiciliari in Campania.
1569. 2011 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 3847
del 17 febbraio 2011. Il medico è responsabile professionalmente se non ha
informato la paziente circa i limiti di equipaggiamento o di organizzazione
della struttura sanitaria. In tema di responsabilità professionale del medico,
qualora l’azione o l’omissione siano in se stesse concretamente idonee a
determinare l’evento, il difetto di accertamento del fatto astrattamente idoneo
ad escludere il nesso causale tra condotta ed evento non può essere invocato,
benché sotto il profilo statistico quel fatto sia più probabile che non, da chi
quell’accertamento avrebbe potuto compiere e non l’abbia, invece, effettuato.
1570. 2011 – Deliberazione Abruzzo numero 225 del 18 febbraio 2011.
Associazione di Pediatri di Libera Scelta con sede di riferimento nel Presidio
Territoriale di Assistenza di Pescina.
1571. 2011 – Come utilizzare le graduatorie (da Sole 24 Ore Sanità).
Interrogazione come Premessa. L’articolo 18, comma 7 del Dpr 483/1997
prevede che le graduatorie dei vincitori di concorsi da dirigente rimangano
efficaci per un termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione (termine, poi,
portato a 3 anni dalla legge finanziaria 2008, numero 244, del 24/12/2007,
articolo 3, comma 87 che inserisce il comma 5-ter nell’articolo 35 del Dlgs
165/2001) per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che, successivamente ed entro tale data, dovessero rendersi
disponibili. La scrivente azienda ha revisionato la propria dotazione organica
istituendo nuovi posti dirigenziali del ruolo amministrativo e per ragioni di
economicità di procedimento vorrebbe attingere a graduatoria esistente per
dirigente amministrativo valida sino ad aprile 2011 per la copertura degli
stessi. Tale utilizzo può essere esperito in base agli orientamenti vigenti in
dottrina e in giurisprudenza? Quali sono i pro e i contro in caso di utilizzo o, al
contrario, di mancato utilizzo della graduatoria stessa? Quale possibilità di
contenzioso potrebbe ingenerare una scelta o quella opposta? Risposta a cura
di Stefano Simonetti. Qualora nel piano di fabbisogno annuo l’azienda sanitaria
adotti la determinazione di procedere ad assunzioni ha più di uno strumento
operativo per realizzare il reclutamento: mobilità dall’esterno, utilizzo di
graduatoria pregressa, nuovo concorso, fermo restando il rispetto di quanto
previsto dagli articoli 30 e 34 bis del Dlgs 165/2001 in materia di rapporti tra
mobilità e indizione di nuovo concorso. Nel caso prospettato, è pur vero che
l’articolo 18, comma 7 del Dpr 483/1997 sembra escludere l’utilizzo della
graduatoria per posti di nuova istituzione, ma è altrettanto vero che tale
previsione è contenuta in una norma regolamentare priva di forza ordinaria. Al
contrario nell’articolo 35, comma 5-ter del Dlgs 165/2001 viene prevista
soltanto la durata delle graduatorie e non le modalità o condizioni di utilizzo,
per cui si può ritenere che quest’ultima norma abbia tacitamente abrogato il
settimo comma dell’articolo 18 sia perché di rango superiore sia perché norma
sopravvenuta nel tempo. Nel medesimo articolo 35 si legge anche che le
procedure di reclutamento devono assicurare “economicità e celerità di
espletamento” e senz’altro l’utilizzo di una graduatoria valida garantisce
ambedue le condizioni. Scegliendo questa strada non viene compromesso alcun
diritto soggettivo in quanto nessun soggetto terzo può vantare una posizione
giuridica attiva in relazione al nuovo concorso ma semmai una mera aspettativa
di diritto. Da ultimo segnalo che si eviterebbe anche il rischio di vedersi
bloccato il nuovo concorso da una mobilità per esubero.
1572. 2011 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 8254
del 2 marzo 2011. I medici possono essere chiamati a rispondere di omicidio
colposo se dimettono dall’ospedale pazienti a rischio che poi muoiono. Il
medico non può disporre le dimissioni di un paziente facendosi condizionare
da disposizioni o direttive che non sono pertinenti ai compiti affidatigli dalla
legge e alle conseguenti relative responsabilità. Duro monito ai medici che
hanno il dovere di opporsi alla dimissione precoce del malato per meri motivi
economici, dovendo rispondere prima di tutto al loro codice deontologico ed al
giuramento di Ippocrate e non alle Linee Guida aziendali. I due medici,
chiamati in giudizio e assolti in prima istanza, sono stati condannati. Nel
mirino della Cassazione sono finite le Linee Guida. “Nulla si conosce dei loro
contenuti, né – sottolineano i Supremi Giudici – dell’autorità dalle quali
provengono, né del loro livello di scientificità, né delle finalità che con esse si
intende perseguire, né è dato di conoscere se rappresentino una ulteriore
garanzia per il paziente”. Oppure, proseguono, se “altro non sono che uno
strumento per garantire l’economicità della gestione della struttura
ospedaliera”. “A nessuno, continua la Cassazione, è consentito di anteporre la
logica economica alla logica della tutela della salute, né di diramare direttive
che, nel rispetto della prima pongano in secondo piano le esigenze
dell’ammalato”. I magistrati ricordano, inoltre, ai medici che prima di tutto non
sono tenuti, “al rispetto di quelle direttive in contrasto con le esigenze di cura
del paziente, e non possono andare esenti da colpa ove se ne lascino
condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria missione
a livello ragionieristico”. Nel praticare la professione medica il medico deve,
con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato,
utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza
medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni,
considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai
compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità.
Fermo restando il valore di tali regole o protocolli come indicazioni generali
riferibili ad un caso astratto, permane comunque per il medico la necessità di
valutare specificamente il caso affidato al suo giudizio, di rilevarne ogni
particolarità, di adottare le decisioni più opportune, anche discostandosi da
quelle regole. La piena autonomia del sanitario nella scelta dei più opportuni
presidi diagnostici e terapeutici è, peraltro, prevista nello stesso codice
deontologico sanitario. Fonte: Massimario.it – 13/2011)
1573. 2011 – Delibera 2 marzo 2011. Su Gazzetta Ufficiale numero 64 del 19
marzo 2011. Linee Guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web. Testo aggiornato al 15 novembre
2012.
1574. 2011 – Determinazione AIFA del 7 marzo 2011. Modifica delle
Appendici 5 e 6 al Decreto del Ministro della Salute del 21 dicembre 2007
concernente i modelli e le documentazioni necessarie per inoltrare la richiesta
di autorizzazione all’Autorità Competente, per la comunicazione di
emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della
sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al Comitato Etico.
1575. 2011 – Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all’assistenza sanitaria transfrontaliera. Su Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea L 88/45 del 4 aprile 2011.
1576. 2011 – Con sentenza del 11 marzo 2011, la Corte di Appello di Roma
dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato ad un dipendente di un
noto istituto di credito italiano, per avere quest’ultimo, in qualità di proprio
datore di lavoro, formalizzato una contestazione disciplinare senza, tuttavia,
rispettare il principio di tempestività come disciplinato dall’articolo 7 del DPR
300/1970, con conseguente condanna dello stesso alla reintegrazione del
predetto nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno commisurato alle
retribuzioni globali dal recesso alla reintegra.
1577. 2011 – Decreto Ministeriale del 18 marzo 2011. Determinazione dei
criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui
all’articolo 2, comma 46, della Legge numero 191/2009. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 giugno 2011. Testo aggiornato al 31
agosto 2012.
1578. 2011 – DCA Campania numero 22 del 22 marzo 2011. Approvazione del
Piano Sanitario Regionale ai sensi del punto t) della Delibera della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2010.
1579. 2011 – DGR Emilia Romagna numero 389 del 28 marzo 2011.
Prestazioni di Pronto Soccorso assoggettate a compartecipazione della spesa da
parte degli utenti. Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione numero
1035/2009.
1580. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 7237 del
30 marzo 2011. Consenso informato e diritto all’autodeterminazione del
paziente. La sussistenza del nesso eziologico tra mancata acquisizione di
consenso informato e il pregiudizio sofferto (nel caso specifico, resezione
gastrica) non va indagato solo in relazione al rapporto di consequenzialità tra
intervento terapeutico e pregiudizio della salute, ma va verificata in relazione
al rapporto tra attività omissiva del sanitario per non aver informato il paziente
ed esecuzione dell’intervento. In altri termini, la questione non attiene tanto
alla liceità dell’intervento del medico, ma nasce dalla violazione di quel diritto
fondamentale dell’autodeterminazione del paziente, da parte del sanitario, il
quale è chiamato a rispondere, qualora non abbia adeguatamente o per nulla
informato per acquisirne il preventivo consapevole consenso. (Avv. Ennio
Grassini. Dirittosanitario).
1581. 2011 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, numero 13746
del 7 aprile 2011. Omicidio colposo a carico del medico che opera un paziente
in fase terminale, anche se l’intervento avviene con il consenso del malato.
1582. 2011 – DGR Puglia numero 691 del 12 aprile 2011. DGR numero 1984
del 28 ottobre 2008 “Linee Guida regionali per la non autosufficienza” e Legge
Regionale numero 2/2010, articolo 4, comma 6. Approvazione Linee Guida
regionali per l’accesso ai servizi sanitari territoriali e alla rete integrata dei
servizi socio-sanitari.
1583. 2011 – Regolamento Regionale Puglia numero 6 del 18 aprile 2011.
Regolamento di organizzazione del “Distretto Socio Sanitario” (D.S.S.).
1584. 2011 – Decreto Legislativo numero 67 del 21 aprile 2011. Accesso
anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della Legge numero 183 del 4
novembre 2010. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 108 dell’11
maggio 2011. Testo aggiornato al 16 ottobre 2012.
1585. 2011 – Regolamento Igiene e Sanità del 21 aprile 2011 del Comune di
Napoli. Testo Unico che vuole superare tutte le normative stralcio, ordinanze e
decreti in materia.
1586. 2011 – Accordo numero 44/CU del 5 maggio 2011 su Gazzetta Ufficiale
numero 126 del 1° giugno 2011. Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto
Legislativo numero 281 del 28 agosto 1997, tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali sul documento
“Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di
minima coscienza”. Testo aggiornato al 31 agosto 2012.
1587. 2011 – DCA Calabria numero 34 del 6 maggio 2011. Rettifica
“Ospedale Distrettuale” in “Centri di Assistenza Primaria Territoriale
C.A.P.T.”.
1588. 2011 – DCA Calabria numero 37 del 6 maggio 2011. Compartecipazione
alla spesa sanitaria-ticket. Modifica ed integrazione alla delibera di Giunta
Regionale numero 247 del 5 maggio 2009. Obiettivo G.OS.S13.01
1589. 2011 – DDG Puglia numero 175 del 9 maggio 2011. Approvazione del
Piano dettagliato degli interventi da porre in essere per l’implementazione di
un modello assistenziale di gestione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici e di
presa in carico dei soggetti con patologie croniche nel territorio della Puglia.
1590. 2011 – Sentenza Cassazione Penale, sezione IV, 13 maggio 2011,
numero 24573. Il paziente muore. E’ penalmente responsabile l’infermiere che
non avvisa il medico. “Rientra nel proprium, non solo del medico ma anche
dell’infermiere, quello di controllare il decorso della convalescenza del
paziente ricoverato in reparto, così da poter porre le condizioni, in caso di
dubbio, di un tempestivo intervento del medico. L’infermiere svolge, infatti, un
compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente,
essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di
consentire, nel caso, l’intervento del medico. Ai fini della responsabilità
penale, dunque, non assume rilievo l’esistenza o meno di autonomia
decisionale da parte dell’infermiere avendo rilievo, invece, l’effetto del
comportamento omissivo del medesimo, ai fini del nesso eziologico tra
l’omessa segnalazione al medico del peggioramento del paziente e il
sopraggiungere della morte del medesimo.” E’ quanto si evince dalla sentenza
numero 24573, depositata il 20 giugno scorso, della IV sezione penale della
Corte di Cassazione. Per la responsabilità basta l’omissione. Il provvedimento
fa luce su aspetti essenziali degli obblighi professionali di vigilanza dei
paramedici e pone il limite, superato il quale, il comportamento omissivo
dell’infermiere assume rilevanza penale.
1591. 2011 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
11005 del 19 maggio 2011. La responsabilità professionale del medico ha
natura contrattuale e non precontrattuale. Pertanto, è il medico gravato
dell’onere della prova di aver adempiuto all’obbligo informativo.
1592. 2011 – Cassazione Penale. Sezione V. sentenza numero 20895 del 25
maggio 2011. L’articolo 612 bis Codice Penale, introdotto dal D.L. numero 11
del 2009, punisce a titolo di “atti persecutori” chi con condotte reiterate
minacci o molesti taluno, in modo da cagionare un suo perdurante stato di
paura o di ansia o un suo fondato timore di pericolo per l’incolumità propria o
di persone prossime o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. Il
fatto può essere costituito anche da due sole “condotte”.
1593. 2011 – Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sperimentazione
farmacologica nei Paesi in via di Sviluppo. 27 maggio 2011.
1594. 2011 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
12274 del 7 giugno 2011. In caso di un’infezione contratta dal paziente a
seguito di un’operazione chirurgica la responsabilità della struttura ospedaliera
non sussiste se l’insorgenza della malattia è riconducibile a un evento
imprevisto, non evitabile né imputabile alla condotta dei medici.
1595. 2011 – Cassazione. Sezioni Unite Civili. Sentenza numero 12538 del 9
giugno 2011. Sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute nelle
controversie aventi ad oggetto l’indennizzo del danno da emotrasfusione.
1596. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 12686 del
9 giugno 2011. Onere della prova, casualità, condotta omissiva dei sanitari.
1597. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 12961 del
14 giugno 2011. Responsabilità medica e perdita di chance. Accertamento
nesso causale. In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità
medica, integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione
della diagnosi di un processo morboso terminale, allorchè abbia determinato la
tardiva esecuzione di un intervento chirurgico,che normalmente sia da praticare
per evitare che l’esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo,
prima del suo normale decorso e risulti inoltre che, per effetto del ritardo, sia
andata perduta dal paziente la “chance” di conservare, durante quel decorso,
una migliore qualità della vita nonché la “chance” di vivere alcune settimane
od alcuni mesi in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti.
1598. 2011 – Decreto Dirigenziale Calabria numero 7029 del 16 giugno 2011.
Istituzione Tavolo di Lavoro permanente sull’Emergenza-Urgenza presso il
Dipartimento Tutela della Salute.
1599. 2011 – DGR Calabria numero 255 e Allegati 1 e 2 del 17 giugno 2011.
Obiettivi PSN. Approvazione linee progettuali anno 2011 (Accordo Stato-
Regioni del 20 aprile 2011 rep. atti numero 84/CSR)
1600. 2011 – DCA Campania numero 45 e Allegato del 20 giugno 2011. Intesa
Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. “Patto per la Salute”. Prosecuzione del
Piano di Rientro. Approvazione Programmi Operativi 2011-2012.
1601. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 24573 del
13 maggio – 20 giugno 2011. Un caso di responsabilità infermieristica in
omicidio colposo. Paziente peggiora e muore. Responsabile l’infermiere che
non allerta il medico. La Corte di Cassazione ha rinviato a giudizio tre medici e
tre infermieri per la morte di un paziente ricoverato a seguito di un incidente
stradale. I Giudici hanno respinto la “non responsabilità” degli infermieri
giustificata dal GUP di Trani (sentenza 1370/2006) con la “mancanza di
obbligo da parte del personale paramedico di valutare e percepire le
sintomatologie del paziente”. Una tesi “improponibile” per la Cassazione, che
“mortifica le competenze professionali” degli infermieri. Questa sentenza
comunque non ha fatto scuola, dato il recente giudizio di non coinvolgimento
degli infermieri che hanno assistito Franco Mastrogiovanni. La Corte di
Cassazione, dopo aver messo in evidenza la responsabilità del personale
medico, analizza la posizione degli infermieri, affermando che è del tutto
improponibile affermare, come ha fatto il Tribunale, che si debba escludere la
sussistenza di una posizione di garanzia degli infermieri. Secondo la Corte è
vero proprio il contrario, e cioè che, rientra nel proprium (non solo del
sanitario, ma anche) dell’infermiere quello di controllare il decorso della
convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le
condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. Il
ragionamento del giudicante, a tacer d’altro, finisce con il mortificare le
competenze professionali dell’infermiere che, invece, svolge un compito
cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente essendo,
come detto, l’infermiere onerato di vigilare sul decorso post-operatorio,
proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico. E’ evidente
ancora l’equivoco del giudicante quando si sofferma “sull’autonomia
valutativa” dell’infermiere, rispetto al sanitario, che dimostra, a fortiori,
l’errore concettuale di giudizio del Tribunale dove si afferma che “gli
infermieri non avrebbero l’obbligo di valutare il paziente”. Ha infatti ragione la
Corte di Cassazione che afferma che non è in discussione (né lo potrebbe
essere) ….. l’obbligo per l’infermiere, anche solo in caso di dubbio
ragionevole (qui, fondabile non foss’altro che per le reiterate indicazioni
dei parenti), di chiamare l’intervento del medico di turno, cui poi compete
la decisione ultima.
1602. 2011 – DGR Puglia numero 1396 del 24 giugno 2011. Integrazione
scheda progetto afferente linea progettuale “Cure Primarie”.
1603. 2011 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
14263 del 28 giugno 2011. Nel liquidare il danno non patrimoniale vanno
compresi tutti i pregiudizi patiti dalla vittima, ma senza duplicare il
risarcimento.
1604. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione numero 14288 del 28 giugno 2011.
Lavoro. Lavoro subordinato. Periodo di riposo. Riposo settimanale.
Reperibilità. Nozione. Servizio di reperibilità prestato durante il riposo
settimanale. Retribuzione relativa. Determinazione. Criteri. Attribuzione di un
giorno di riposo compensativo. Configurabilità. Limiti. Fondamento. Mancata
concessione del giorno di riposo compensativo. Risarcimento del danno non
patrimoniale. Configurabilità. Onere della prova.
1605. 2011 – Deliberazione Abruzzo numero 1121 del 30 giugno 2011.
Aggregazione di Medici Specialisti Ambulatoriali Interni con sede di
riferimento nel Presidio Territoriale di Assistenza di Pescina e Tagliacozzo.
1606. 2011 – Ministero della Salute. Schema del Piano Sanitario Nazionale
2011-2013.
1607. 2011 – DCA Calabria numero 54 e Allegato del 5 luglio 2011. Linee
Guida regionali per l’adozione degli atti aziendali.
1608. 2011 – DCA Abruzzo numero 23 e Allegati 2, 4, A bis, B bis dell’8
luglio 2011. Interventi in materia farmaceutica ai fini del contenimento della
spesa e della appropriatezza prescrittiva. Modifica e Integrazione del DGR
numero 1086 del 2 ottobre 2006 e del DGR numero 1539 del 27 dicembre
2006.
1609. 2011 – DGR Liguria numero 809 dell’8 luglio 2011. Direttiva vincolante
ex articolo 8, comma 1, della Legge Regionale 41/2006 e s.m.i. in materia di
razionalizzazione delle strutture non cliniche delle Aziende Sanitarie.
1610. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 34729 del
12 luglio 2011. Risponde di omicidio colposo per imperizia, nell’accertamento
della malattia, e per negligenza, per l’omissione delle indagini necessarie, il
primario ospedaliero che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una
diagnosi differenziale, scostandosi dalle Linee Guida rimanga arroccato su
diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla
anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre
in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente.
1611. 2011 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione III, numero
15453 del 14 luglio 2011. Omissione di controllo versus attualità delle
conoscenze scientifiche: l’improbabile onere solidaristico, sempre e comunque,
del Ministero della Salute in tema di infezione post-trasfusionale. In Resp. Civ.
e Prev., 2012, pp.299 e seguenti.
1612. 2011 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio
2011. Criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in
attuazione dell’articolo 4, comma 2, della Legge numero 42 del 26 febbraio
1999. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 191 del 18 agosto 2011.
Testo aggiornato all’11 ottobre 2012.
1613. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 16543 del
28 luglio 2011. Il diritto al consenso informato, in quanto diritto irretrattabile
della persona va comunque sempre rispettato dal sanitario, a meno che non
ricorrano casi di urgenza. Secondo la Cassazione il diritto al consenso
informato, in quanto diritto irretrattabile della persona va comunque sempre
rispettato dal medico, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a
seguito di un intervento concordato e programmato e per il quale sia stato
richiesto e sia stato ottenuto il consenso, che pongano in gravissimo pericolo la
vita della persona, bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella
scala dei valori giuridici a fondamento dell’ordine giuridico e del valore civile,
o si tratti di un trattamento sanitario obbligatorio. Tale consenso è talmente
inderogabile che non assume alcuna rilevanza per escluderlo che l’intervento
sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che
a causa del totale deficit di informazione il paziente non è posto in condizione
di assentire al trattamento, per cui nei suoi confronti, comunque, si consuma
una lesione di quella dignità che connota nei momenti cruciali, la sofferenza
fisica e/o psichica, la sua esistenza. (Avv. Renato D’Isa)
1614. 2001 – Decreto Ministeriale del 29 luglio 2011. Determinazione dei
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo
15, Legge numero 240 del 30 dicembre 2010. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 203 del 1° settembre 2011, Supplemento Ordinario. Testo
aggiornato al 21 novembre 2012.
1615. 2011 – DCR Liguria numero 23 del 4 agosto 2011. Ulteriore
adeguamento della rete e dell’offerta ospedaliera agli standard definiti dalle
linee di indirizzo per la razionalizzazione della rete di cura e assistenza.
1616. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 31133 del
4 agosto 2011. Attenzione agli aghi fuori vena durante il turno di lavoro. La
Corte di Cassazione ha affermato quanto segue: “ sussiste la responsabilità
penale per lesioni colpose degli infermieri, oltre alla conseguente
responsabilità civile per danni in concorso con la competente ASL, che
negligentemente omettano i dovuti controlli durante tutta la notte in cui erano
di turno per accertare la presenza o meno in vena dell’ago della flebo, non
accorgendosi così della sua accidentale fuoriuscita dal lume venoso e
cagionando in tal modo lesioni cutanee da ustioni dalle quali derivava una
malattia di durata superiore a 40 giorni”. Questi principi sono stati affermati
dalla sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stato respinto il ricorso
avanzato da due infermiere avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce
che aveva confermato la decisione del locale Tribunale che le aveva ritenute
colpevoli del reato di lesioni colpose in danno di un piccolo paziente e
condannate alla pena di 200,00 euro di multa, oltre al risarcimento, in solido
con il responsabile civile ASL, dei danni da liquidarsi in separata sede, nonché
al pagamento di una provvisionale di euro 10,000,00 in favore di ciascuna delle
parti civili.
1617. 2011 – DGR Abruzzo numero 575 dell’11 agosto 2011. Approvazione
del Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa.
1618. 2011 – Sentenza del Tribunale di Salerno numero 1689 del 12 agosto
2011. Non è richiesto il consenso informato del paziente in caso di trattamento
sanitario obbligatorio. Un paziente ha chiamato in giudizio l’Azienda Sanitaria
per ottenere il risarcimento dei danni subiti esponendo di essere stato
sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio con somministrazione continua
di medicinali che avevano comportato la perdita di cognizione personale e
dell’ambiente esterno, senza l’urgenza “salvavita” e senza il suo consenso, con
omissione di informazione e con violazione del diritto di autodeterminazione e
che la terapia somministratagli coattivamente aveva determinato l’insorgere
della patologia denominata “induratio penis plastica”. L’ipotesi di trattamento
obbligatorio è costituita dal caso del paziente che, per malattia mentale, non sia
in grado di sottoporsi volontariamente ai trattamenti necessari, sicchè la
valutazione di tale necessità è rimessa ai sanitari e al sindaco nonché alla
successiva convalida dell’autorità giudiziaria. Nella vicenda concreta, ha
osservato il Tribunale, si verte proprio in ipotesi di trattamento sanitario
obbligatorio e pertanto la terapia prestata prescindeva dal consenso del
paziente per disposizione di legge. Inoltre, cessato il TSO, l’uomo aveva
continuato la degenza volontariamente, sottoscrivendo la dichiarazione inserita
nella cartella clinica. Relativamente alla questione della necessità e
adeguatezza della terapia farmacologica effettuata durante il ricovero, sulla
base delle risultanze della disposta consulenza tecnica, si accertava che le
modalità di ricovero e di trattamento terapeutico furono coerenti alle
condizioni del soggetto all’epoca dei fatti e rispondenti ai protocolli medici. Il
Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria proposta dal paziente
condannandolo alle spese di giudizio. (Avv. Ennio Grassini).
1619. 2011 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero
32154 del 17 agosto 2011. Commette il reato di omicidio colposo il medico
sportivo che rilasci un certificato di sana e robusta costituzione fisica a un
paziente che abbia sofferto in passato di una patologia cardiaca senza
prescrivere ulteriori approfondimenti.
1620. 2011 – Sentenza Corte di Appello di Milano Civile, Sez. I, numero 2359
del 19 agosto 2011. Trasfusione coatta di sangue, medici condannati. La Corte
di Appello di Milano, 1° sezione civile, con la sentenza 2359 del 19 agosto
2011 ha affermato il diritto all’autodeterminazione del malato alle cure e, in
particolare, all’eventuale rifiuto. Il bene vita come entità esterna all’uomo, non
può imporsi contro e a dispetto della volontà dell’uomo (purchè attuale con
persona cosciente e capace di intendere con manifesto e consapevole
“dissenso” al trattamento medico).grande attenzione va posta alla gerarchia
delle fonti del diritto: l’articolo 32 della Costituzione prevede che nessun
trattamento sanitario può essere imposto se non è previsto dalla legge, nel qual
caso però non deve violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana,
mentre l’articolo 40 del codice penale contempla che non impedire un evento,
che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
1621. 2011 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
17496 del 23 agosto 2011. E’ illegittima la condotta del sanitario che prescrive
medicinali ad atleti sani, solo per favorirne un recupero fisico o per consentirne
un miglioramento delle performances sportive.
1622. 2011 – Sentenza del Tribunale di Orvieto numero 72 del 2 settembre
2011. La sentenza ha sancito il diritto dei lavoratori turnisti in Sanità al
pagamento della vestizione, che è stata considerata come effettivo tempo di
lavoro e, pertanto, da retribuire. Il tempo necessario alla vestizione è stato
calcolato da una commissione tecnica in 15 minuti.
1623. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, numero
18310 del 7 settembre 2011. Danno da usura psicofisica per mancata
concessione del riposo settimanale. La vicenda in esame consiste nella
effettuazione da parte dell’attuale ricorrente di turni di reperibilità passiva in
giorni festivi, con diritto ad un giorno di riposo compensativo nella settimana
successiva, in concreto non usufruito. Le fonti normative rilevanti sono
costituite dall’articolo 18 del D.P.R. numero 270 del 20 maggio 1987 (norme
risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale per il triennio 1985-
1987 relative al comparto del personale dipendente del SSN), l’articolo 7 del
CCNL del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL comparto Sanità del 7
aprile 1999, l’articolo 19 del Contratto dell’area della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa del comparto Sanità del 5 dicembre
1996, normativo 1994-1997, economico 1994-1995. Il primo articolo, nel
primo comma, stabilisce che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato
dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo dello stesso di
raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo
intese a definirsi in sede locali” e, nel quinto comma, che “nel caso in cui la
pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza
riduzione del debito orario settimanale”. Il citato articolo 7 del CCNL del 20
settembre 2001, dopo aver ribadito nel comma 1 il contenuto sostanziale
dell’articolo 18, comma primo del citato D.P.R. numero 270 del 1987,
conferma nel comma 6 che qualora il servizio di pronta disponibilità cada in
giorno festivo “spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale”. In entrambe le fonti normative la pronta disponibilità viene
compensata con una indennità rapportata ad ogni 12 ore del servizio stesso.
Infine, l’articolo 19, nel comma 1, definisce in termini del tutto simili il
servizio di pronta disponibilità, stabilisce nel comma 5 che “la pronta
disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore” ed attribuisce, nel
comma 6, nel caso di coincidenza fra pronta disponibilità e giorno festivo “un
giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”.
Dalle disposizioni così richiamate emerge quindi che, non avendo il dipendente
diritto a riduzioni dell’orario settimanale per effetto della espletata reperibilità,
la eventuale fruizione del riposo compensativo comporta allungamento della
prestazione giornaliera. Non equivalendo all’effettiva prestazione lavorativa, il
servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita
soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso quindi
comporta il diritto non ad un trattamento economico uguale a quello spettante
per l’ipotesi di effettiva prestazione di lavoro in quel medesimo giorno bensì ad
un trattamento inferiore proporzionato alla minore restrizione della libertà del
lavoratore. (…..) L’obbligo di mera disponibilità non seguito dal godimento
del riposo compensativo è del pari situazione diversa dalla prestazione di
lavoro resa nel giorno destinato al riposo, e non vi è alcuna ragione per ritenere
che esso sia di per sé idoneo ad incidere sul tessuto psicofisico del lavoratore
così da configurare un danno in re ipsa. D’altra parte, il disagio patito per la
reperibilità in giorno festivo non seguita da effettiva attività lavorativa è già
monetizzato dalla contrattazione collettiva.
1624. 2011 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero
34328 del 16 settembre 2011. E’ esclusa la responsabilità del medico per il
decesso del paziente quando risulti, in occasione del giudizio controfattuale da
effettuare in caso di addebito a titolo di responsabilità omissiva, che
l’intervento del sanitario, che si assume omesso o ritardato, per la gravità della
situazione del paziente, non avrebbe assicurato comunque alla vittima una
ulteriore, significativa frazione di vita.
1625. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione 2011. Quando l’esito degli
accertamenti effettuati in occasione di un ricovero ospedaliero non riveli
aspetti tali da dover insospettire i medici, non può essere ravvisata alcuna
responsabilità a loro carico per la mancata esecuzione di un’indagine più
approfondita, anche se quest’ultima avrebbe potuto attenuare il rischio
dell’evento letale poi verificatosi. Fonte: Studio Avv. Gagliardi.
1626. 2011 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, numero
34402 del 21 settembre 2011. Il medico di guardia sull’autoambulanza del
servizio 118 ha l’obbligo di attivarsi con urgenza in caso di grave
sintomatologia del paziente.
1627. 2011 – Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 (documento approvato in
Conferenza Unificata il 22 settembre 2011 e in fase di approvazione al
Consiglio dei Ministri). Promuove la continuità assistenziale, nonché la
riduzione delle prestazioni non appropriate di Pronto Soccorso (codici bianchi
e, in parte, codici verdi).
1628. 2011 – DGR Calabria numero 434 del 26 settembre 2011. Obiettivi PSN
(Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, rep. atti numero 135/CSR).
Integrazione DGR numero 255 del 17 giugno 2011. Approvazione progetto
“Riorganizzazione Rete Regionale Emergenza-Urgenza e Continuità delle
Cure: Integrazione della C.A. nella C.O. del 118”.
1629. 2011 – DCA Molise numero 80 e Allegato del 26 settembre 2011.
Adozione Programma Operativo 2011-2012 (ex articolo 13, comma 14, Patto
per la Salute del 3 dicembre 2009).
1630. 2011 – Delega al Governo in materia di Sperimentazione Clinica e di
riforma delle Professioni Sanitarie – 27 settembre 2011. Il Governo è stato
battuto in aula alla Camera su un emendamento del PD che sopprime, dal
Disegno di Legge Delega sulle Professioni Sanitarie, l’istituzione dell’Ordine
dei Dentisti.
1631. 2011 – Sentenza numero 31133/11 della Corte di Cassazione, quarta
sezione penale. Gli infermieri di turno hanno la responsabilità anche per cattivo
funzionamento del dispositivo di allarme elettronico di una pompa di infusione
che arresta la perfusione della soluzione, qualora l’infusione vada fuori vena.
Sussiste la responsabilità penale per lesioni colpose dell’infermiere (e la
responsabilità civile per danni in concorso con la ASL) che per negligenza
ometta di effettuare i dovuti controlli durante il proprio turno, per accertarsi
della corretta posizione dell’ago della flebo. Ciò non permette di accorgersi
tempestivamente dell’accidentale fuoriuscita dell’ago da lume venoso che ha
cagionato lesioni cutanee da ustioni dalle quali derivava una malattia di
durata superiore a 40 giorni. Questi principi sono stati affermati dalla Corte
di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza numero 31133/11 con la
quale è stato respinto il ricorso avanzato da due infermiere avverso la sentenza
della Corte d’Appello di Lecce che aveva confermato la decisione del locale
Tribunale che le aveva ritenute colpevoli del reato di lesioni colpose in danno
di un piccolo paziente e condannate alla pena di 200,00 euro di multa, oltre al
risarcimento, in solido con il responsabile civile ASL, dei danni da liquidarsi in
separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale di euro 10,000,00 in
favore di ciascuna delle parti civili. La Suprema Corte, respingendo la tesi
della difesa delle due infermiere che aveva sostenuto, tra l’altro, che le predette
avevano fatto legittimamente affidamento sul buon funzionamento del
dispositivo elettronico di allarme che presidiava la pompa di infusione, ha
osservato che la negligenza di questi sanitari era consistita nell’avere
sottovalutato le segnalazioni effettuate dalla madre del paziente che
avrebbe dovuto indurle, pur in mancanza dei segnali d’allarme provenienti da
questo dispositivo, a verificare che cosa stesse accadendo sotto la benda che
fasciava il braccio del bambino che, a decorrere da una certa ora della notte,
aveva iniziato a piangere ininterrottamente per le ustioni provocate dall’ago
fuori vena.
1632. 2011 – Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2011. Classificazione
Nazionale Dispositivi Medici (CND). Categorie dei Dispositivi Medici. Su
Gazzetta Ufficiale numero 259 del 7 novembre 2011.
1633. 2011 – DGR Basilicata numero 1460 dell’11 ottobre 2011. Programma
Regionale Anno 2011. Collegato agli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo nazionale, secondo le linee progettuali di cui all’Accordo Stato-Regioni
rep. 84/CSR del 20 aprile 2011.
1634. 2011 – DCA Abruzzo numero 40 del 14 ottobre 2011. Assistenza
farmaceutica nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). Aggiornamento
prontuario terapeutico regionale per RSA di cui al DGR numero 732 del 7
agosto 2008.
1635. 2011 – DGR Lombardia numero IX/2382 del 20 ottobre 2011.
Approvazione pre-intesa riguardante l’accordo integrativo regionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per gli anni 2011-
2012.
1636. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione, Sez. IV, numero 46824 del 26
ottobre 2011. A proposito della responsabilità dei componenti di una èquipe
medica che collega la responsabilità penale, appunto, alla valutazione delle
concrete mansioni di ciascun componente; sulla violazione dei canoni di
diligenza e perizia connessi alle specifiche ed effettive mansioni svolte quale
presupposto della responsabilità in un contesto operativo in cui si muove una
pluralità di chirurghi.
1637. 2011 – Sentenza della Corte Costituzionale numero 293 del 9 novembre
2011. I soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatite post-
trasfusionale hanno diritto alla piena rivalutazione dell’assegno sulla base del
tasso di inflazione programmato.
1638. 2011 – Decreto Ministeriale dell’11 novembre 2011. Equiparazione dei
diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica numero 162/1982, di durata triennale e dei diplomi
universitari, istituiti ai sensi della Legge numero 341/1990, della medesima
durata, alle lauree ex Decreto Ministeriale numero 509/99 e alle lauree ex
Decreto Ministeriale numero 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 44 del 22 febbraio 2012.
Testo aggiornato al 10 ottobre 2012.
1639. 2011 – Decreto Ministeriale del 15 novembre 2011 – definizione dei
requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche dei medicinali.
1640. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 34402 del
22 novembre 2011. Nel caso di attività, quale quella medica, che comportano
una misura di pericolosità in tutto o in parte ineliminabile e che, tuttavia, si
accetta che vengano esercitate per la loro intrinseca rilevanza (la cura del
paziente), il rischio (per la salvezza del paziente) non può essere certamente
evitato, ma deve essere governato e mantenuto entro determinati limiti
(cosiddetto rischio consentito). A tal fine, per stabilire la linea di confine che
segna il passaggio dal lecito all’illecito, non avendovi provveduto né il
legislatore, né l’autorità amministrativa, il relativo compito è attribuito al
giudice, con l’aiuto, nella maggior parte dei casi degli esperti. In tale opera di
ricostruzione un importante ausilio può essere trovato nelle cosiddette Linee-
Guida e nei Protocolli che, in talune situazioni, sono in grado di offrire delle
indicazioni e dei punti di riferimenti anche per i medici chiamati a operare.
Tuttavia, in proposito, onde valutare il comportamento del medico, non potrà
tenersi efficacemente conto né delle Linee-Guida frutto di scelte totalmente
economicistiche, né di quelle obsolete o inefficaci, non potendosi accettare che
in tal modo venga attribuito una patente di legittimità a comportamenti sciatti o
disattenti, occorrendo invece avere riguardo alle Linee-Guida virtuose e
scientificamente accreditate.
1641. 2011 – DCA Molise numero 101 del 28 novembre 2011. Presidio
Territoriale di Assistenza (PTA). Indicazioni Regionali per l’istituzione e
l’organizzazione funzionale.
1642. 2011 – DGR Lombardia numero IX/2633 del 6 dicembre 2011.
Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per
l’esercizio 2012.
1643. 2011 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 46819 del
19 dicembre 2011. Morte per asfissia acuta anossica ( di operaio addetto alla
manutenzione) da carenza ambientale di ossigeno e varie responsabilità.
1644. 2011 – Circolare delle Regole (Lombardia) numero 37249 del 20
dicembre 2011. Indicazioni relative all’applicazione del DGR numero IX/2633
del 6 dicembre 2011. Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-
sanitario regionale per l’esercizio 2012 (parte Sanità).
1645. 2011 – DGR Veneto numero 2369 e Allegato A del 29 dicembre 2011.
Integrazione obiettivi per l’anno 2012 alle Aziende ULSS del Veneto,
all’Azienda Ospedaliera di Padova. All’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona e all’IRCCS “Istituto Oncologico Veneto”, ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 3 bis, comma 5, del Decreto Legislativo 502/1992 e
all’articolo 1, comma 5, del DPCM 502/1995.
1646. 2012 – Sentenza Corte d’Appello di Napoli Penale, Sezione III, numero
4651 del 9 gennaio 2012. Reati contro la persona. Negligenza, imperizia e
imprudenza del medico ginecologo. Lesioni personali colpose cagionate al
neonato. Assoluzione del sanitario. Mancanza di prove certe in ordine al nesso
eziologico tra la condotta del medico e l’evento lesivo. In merito all’appello
esperito ai fini della riforma della sentenza di condanna per il reato di lesioni
personali colpose, di cui sia imputata la ginecologa che per la colpa consistita
in negligenza, imperizia e imprudenza, non abbia adottato un atteggiamento
diagnostico e terapeutico adeguato alle condizioni del feto, creando i
presupposti per il verificarsi delle lesioni gravissime nei confronti del neonato,
deve confermarsi la sentenza di assoluzione emessa in prime cure laddove in
corso di causa non si rinvengano prove inerenti all’alto grado di probabilità o
credibilità razionale nella ricostruzione del nesso causale tra la condotta
ascritta all’imputata e l’evento verificatosi, unico idoneo a costituire il valido
fondamento dell’accertamento della penale responsabilità del sanitario. Ne
consegue che nel caso di specie, acclarato che la verificazione dell’evento non
sarebbe potuta escludersi anche in caso di esecuzione perfetta delle manovre
offerte dalla scienza medica, non resta che confermare la sentenza assolutoria
gravata. Cfr. Il Sole 24 Ore. Mass. Repertorio Lex24.
1647. 2012 – DGR Abruzzo numero 23 del 16 gennaio 2012. Approvazione
della Cartella Domiciliare Integrata Regionale.
1648. 2012 – Sentenza del TAR della Calabria numero 564 del 18 gennaio
2012 (illegittimità della trattenuta sul TFR, rilevando l’incompatibilità del
vecchio regime con il nuovo sistema di calcolo previsto dall’articolo 2120 del
Codice Civile) – La Legge numero 122 del 30 luglio 2010, all’articolo 12,
comma 10, prevede per tutti i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre
2000, la trasformazione obbligatoria da TFS a TFR a partire dalle anzianità
contributive che matureranno a far data dal 1 gennaio 2011. In particolare il
predetto comma prevede che “ … il trattamento di fine rapporto si effettua
secondo le regole dell’articolo 2120 del Codice Civile, con l’applicazione
dell’aliquota del 6,91 per cento … ”. La circolare numero 17 dell’ 8 ottobre
2010, mediante la quale l’ INPDAP avrebbe dovuto fornire chiarimenti in
merito alle novità introdotte dalla Legge 122/10, indica invece un criterio
difforme da quello ivi stabilito. Infatti il criterio di calcolo suggerito
dall’INPDAP coincide con quello previsto dal D.P.C.M. del 20 dicembre 1999
il quale, in realtà, deve ritenersi applicabile ai soli dipendenti assunti a far data
dal 1 gennaio 2001. In tal modo l’INPDAP, a decorrere dal 1 gennaio 2011,
pone in atto a carico di tutti i dipendenti pubblici un’illegittima trattenuta del
2,50% sull’ 80% delle voci stipendiali fisse (oppure del 2% sul 100% delle
predette). Tale criterio di calcolo, che determina in capo ai dipendenti un
notevole danno economico, deve ritenersi in contrasto con il disposto
dell’articolo 12, c/10, della Legge numero 122 del 30 luglio 2010 e come tale
del tutto illegittimo. In particolare, il TAR ha osservato come la persistenza
della trattenuta del 2,5% determini una reale diminuzione della retribuzione dei
lavoratori pubblici e del futuro trattamento di fine servizio, senza alcuna
negoziazione e, soprattutto, senza connessione con la quantità e la qualità del
lavoro prestato, rimasta immutata. Il giudice amministrativo sottolinea anche
come la persistenza della trattenuta del 2,5% porti un aggravio notevole per il
pubblico dipendente rispetto a quello privato, perché la quota del 6,91 per
cento, di per sé già ben inferiore a quella dovuta dai datori di lavoro privati,
con il permanere della trattenuta incriminata, porti di fatto l’onere a carico
dell’Amministrazione al solo 4,91% della retribuzione.
1649. 2012 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, numero 4391
dell’ 1 febbraio 2012. Reato. Elemento soggettivo. Colpa. In genere. Colpa
professionale medica. Criteri di valutazione. Colpa grave. Rilevanza. Limiti.
Fattispecie. In tema di colpa professionale del medico, il principio civilistico di
cui all’articolo 2236 del Codice Civile che assegna rilevanza soltanto alla colpa
grave può trovare applicazione in ambito penalistico come regola di esperienza
cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia, qualora il caso concreto
imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà ovvero qualora si versi
in una situazione di emergenza, in quanto la colpa del terapeuta deve essere
parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiesto e al
contesto in cui esso si è svolto. Ne consegue che non sussistono i presupposti
per parametrare l’imputazione soggettiva al canone della colpa grave ove si
tratti di casi non difficili e fronteggiabili con interventi conformi agli standard.
(In applicazione del principio di cui in massima la Suprema Corte ha ritenuto
immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la
sussistenza della responsabilità, ex articolo 589 del Codice Penale, del direttore
sanitario di una casa di cura - nei confronti di un degente effetto da
schizofrenia caduto da una finestra - il quale, nonostante la condizione del
paziente fosse macroscopicamente peggiorata e gli fosse nota la necessità di
nuove iniziative terapeutiche e assistenziali, si astenne dal porre in essere le
relative iniziative di cui, peraltro, egli stesso aveva dato conto nel corso di un
“briefing”. Cfr. Ced, Cassazione, 2012.
1650. 2012 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 1620
del 3 febbraio 2012. Responsabilità civile. Professionisti. Attività medico-
chirurgica. Responsabilità dell’ospedale. Fondamento. Natura contrattuale.
Distinzioni. La responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul “contatto
sociale”, ha natura contrattuale. L’ospedale risponde a titolo contrattuale dei
danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex articolo 1218 del Codice Civile,
ove tali danni siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto
altrui, ex articolo 1228 del Codice Civile, ove siano dipesi dalla colpa dei
sanitari di cui l’ospedale si avvale. Cfr. Il Sole 24 Ore. Mass. Repertorio
Lex24.
1651. 2012 – Corte Costituzionale. Sentenza numero 51 del 14 febbraio 2012.
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 1 e 10, della
Legge numero 6 del 24 marzo 2011 della Regione Molise (Norme
sull’organizzazione dell’esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello
locale. Soppressione delle comunità montane).
1652. 2012 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 2228
del 16 febbraio 2012. La liquidazione danno non patrimoniale al genitore del
figlio che subisce danno permanente in seguito al parto, deve essere fatta
tenendo in considerazione la sofferenza anche sotto il profilo della sua
degenerazione in obiettivi profili relazionali.
1653. 2012 – Sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, numero
2771 del 16 febbraio 2012. Il Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, ha
accolto il ricorso di un infermiere della segreteria di Nursind Roma contro una
circolare dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini che imponeva la
chiusura dei ROT (Rifiuti Ospedalieri Trattati) agli infermieri ove non vi sia
personale OTA in servizio.
1654. 2012 – Intesa numero 54/CSR del 22 febbraio 2012. Su Gazzetta
Ufficiale, S.O., numero 60 del 12 marzo 2012. Intesa, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della Legge numero 131 del 5 giugno 2003, tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
“Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2012-2014”.
1655. 2012 – DGR Veneto numero 321 e Allegato A del 6 marzo 2012.
Attuazione degli AACCNN 2009-2010 per la Pediatria di Libera Scelta.
1656. 2012 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 4558 del 22 marzo
2012. Con sentenza numero 4558 del 12 dicembre 2011, depositata in data 22
marzo 2012, la Corte di Cassazione Civile, Sez. I, chiamata a decidere sulle
spese di degenza in RSA di un paziente affetto dal morbo di Alzheimer e sul
soggetto che debba farsene carico, ha ritenuto che nel caso in cui oltre alle
prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l’attività va
considerata comunque di rilievo sanitario, e pertanto di competenza del SSN.
1657. 2012 – Corte di Cassazione Civile – Sentenza numero 4693/12 del 23
marzo 2012. Timbrare badge di altri assenti dal lavoro rappresenta motivo per
licenziamento per giusta causa.
1658. 2012 – Decreto Ministeriale del 4 aprile 2012. Istituzione del Master
Universitario di I° livello in “Cure palliative e terapia del dolore” per
professioni sanitarie. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 89 del 16
aprile 2012. Testo aggiornato al 13 novembre 2012.
1659. 2012 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero
13547 dell’11 aprile 2012. E’ responsabile il medico che si limita a consigliare
al paziente un’altra struttura senza inquadrare la situazione clinica. In tema di
responsabilità per colpa generica e per colpa specifica, una volta che un
paziente si presenta presso una struttura medica chiedendo l’erogazione di una
prestazione, il medico, in virtù del contratto sociale, assume una posizione di
garanzia della tutela della sua salute e anche se non può erogare la prestazione
richiesta deve fare tutto quello che è nelle sue capacità per la salvaguardia
dell’integrità del paziente. Non basta, dunque, semplicemente consigliare al
paziente una diversa struttura, omettendo di inquadrare la situazione clinica e,
quindi, di consentire ai sanitari successivi di avvalersi di una valutazione
specialistica. Cfr. Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2012.
1660. 2012 – Decreto Ministeriale del 12 aprile 2012. Titolo II, Capo I,
Articolo 8. Disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue umano e
dei suoi prodotti (articolo 8 – Importazione di medicinali sperimentali).
1661. 2012 – Decreto Ministeriale (Ministero della Salute) del 18 aprile 2012.
Modifica al Decreto del 26 febbraio 2010, recante: “ Definizione delle
modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle
certificazioni di malattia al SAC”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero
128 del 4 giugno 2012.
1662. 2012 – Accordo numero 101/Csr del 19 aprile 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale numero 111, S.O., del 14 maggio 2012. Testo aggiornato al
15 novembre 2012. Accordo, ai sensi del’articolo 4 del Decreto Legislativo
numero 281 del 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Il nuovo sistema di
formazione continua in medicina. Linee-guida per i Manuali di accreditamento
dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011-2013,
federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche,
controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”.
1663. 2012 – DGR Lombardia numero IX/3379 del 9 maggio 2012. Ulteriori
indicazioni in materia sanitaria in merito al DGR numero IX/2633 del 6
dicembre 2011 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-
sanitario regionale per l’esercizio 2012”.
1664. 2012 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 8984
del 5 giugno 2012. In tema di responsabilità del medico (o della struttura
sanitaria) per omessa diagnosi di malformazione del feto e conseguente nascita
indesiderata, i genitori hanno diritto anche al risarcimento del danno
economico consistito nelle spese di mantenimento della persona nata con
malformazioni.
1665. 2012 – Sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione III Civile, numero
1206 dell’8 giugno 2012. Il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o
privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un
contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura.
1666. 2012 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione III, numero
9290 dell’8 giugno 2012. Il nesso causale tra condotta del medico e danno si
presume, quando il sanitario abbia tenuto una condotta astrattamente idonea a
causare il danno.
1667. 2012 – Decreto Ministeriale numero 159 del 12 giugno 2012. MIUR –
Rideterminazione dei settori concorsuali.
1668. 2012 – Con la sentenza numero 4391/12 del 2012 la Corte di Cassazione
ha affermato che (premessa la sussistenza del cosiddetto “rischio consentito”
nell’ambito dell’attività medica), la responsabilità penale del medico per
lesioni colpose (articoli 43 – 589 C.P.) non può essere evitata per il solo fatto
di essersi attenuto a delle linee guida. Se infatti queste ultime si rivelino non
aggiornate oppure imperniate su criteri eccessivamente economisti, la
responsabilità verrà nondimeno riconosciuta; viceversa, nel caso in cui si tratti
di linee guida riscontrate come virtuose. La valutazione dipenderà
dall’apprezzamento del competente giudice di merito (n.d.r., ove congruamente
motivato, sarà inoppugnabile avanti alla Suprema Corte).
1669. 2012 – Legge Regionale Veneto numero 23 del 29 giugno 2012. Norme
in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-
Sanitario Regionale 2012-2016.
1670. 2012 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 6981 del 2012.
Anche il medico specializzando è tenuto a rispondere in prima persona di
eventuali errori che può commettere in corsia. L’avvertimento arriva dalla
Corte di Cassazione che chiarisce come la presenza in ospedale della
specializzando non è dovuta solo per la sua formazione professionale e che
pertanto se non si sente in grado di svolgere una determinata funzione può
decidere di astenersi. Con questa motivazione la Quarta Sezione Penale
(sentenza numero 6981/2012) ha convalidato una condanna a due mesi di
reclusione inflitta ad una giovane dottoressa che per condotte colpose aveva
provocato lesioni personali gravissime ai danni di un bambino affetto da un
tumore agli stadi iniziali. In sostanza erano state effettuate delle indagini
improprie e prescritte cure inadeguate. Sono stati condannati sia la dottoressa
specializzanda che il medico con cui lavorava. Secondo la Corte sussiste quella
che viene denominata “colpa per assunzione”; come si è già in sentenza “il
medico specializzando non è presente nella struttura per la sola formazione
professionale, la sua non è una mera presenza passiva né lo specializzando può
essere considerato un mero esecutore di ordini del tutore anche se non gode di
piena autonomia”. Se lo specializzando, osserva ancora la Corte, “non è o non
si ritiene in grado di compiere le attività deve rifiutarne lo svolgimento perché
diversamente se ne assume le responsabilità”.
1671. 2012 – Accordo numero 149/Csr del 25 luglio 2012. Accordo, ai sensi
dell’articolo 4 del Decreto Legislativo numero 281 del 26 agosto 1997, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento concernente: “Linee Guida per l’accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 107 del 9 maggio 2013.
1672. 2012 – DPR numero 137 del 7 agosto 2012. Regolamento recante
riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del
Decreto-Legge numero 138 del 13 agosto 2011 convertito, con modificazioni,
dalla Legge numero 148 del 14 settembre 2011. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 189 del 14 agosto 2012.
1673. 2012 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza
numero 22347/12 dell’8 agosto 2012. “… Rimane integro l’apprezzamento
complessivo sulla impossibilità di formulare con ragionevole certezza un
giudizio circa l’esistenza del nesso causale in considerazione della ubiquità dei
germi patogeni e sull’accertata impossibilità di ridurre il rischio di infezioni,
anche nel caso della adozione di tutte le necessarie misure preventive”.
1674. 2012 – Il "principio di affidamento" non scagiona il capo di un'equipe
medica che, secondo la Cassazione, non può scaricare la colpa di errori
avvenuti in corsia sui propri colleghi. E' quanto emerge da una sentenza della
Quarta sezione penale della Corte (la n. 48226/2012) che ha convalidando una
condanna per lesioni colpose nei confronti di un medico specialista in
ginecologia che nel corso di un intervento aveva erroneamente asportato a
una paziente l'ovaio sinistro invece che l'ovaio destro. Il chirurgo, capo
dell'equipe, si era difeso spiegando che l'errore era stato determinato dai
medici che si erano in precedenza occupati del caso (anch'essi peraltro
condannati) e che lui si era basato sull'annotazione cartacea proveniente da
altro medico. Fonte: Responsabilità medica: il capo dell'equipe non può
scaricare sui colleghi la colpa degli errori in corsia (StudioCataldi.it)
1675. 2012 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile numero 33615 del 3
settembre 2012. Si configura il reato di concorso in omicidio colposo per il
primario che, presente in sala operatoria come chirurgo, non interviene
sull’errore dell’anestesista.
1676. 2012 – D.L. numero 158 del 13 settembre 2012. La limitazione della
responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall’articolo 3 del D.L. numero
158 del 13 settembre 2012 (convertito in Legge numero 189 dell’8 novembre
2012), opera soltanto per le condotte professionali conformi alle Linee Guida
contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori diagnostici connotati
da negligenza o imperizia. Coordinato con la Legge di Conversione numero
189 dell’8 novembre 2012.
1677. 2012 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 35922 del
19 settembre 2012. L’adeguamento o il mancato adeguamento del medico alle
Linee Guida non esclude né determina di per se la colpa dello stesso. Tali
Linee Guida, infatti, contengono valide indicazioni generali riferibili al caso
astratto, ma è altrettanto evidente che il medico è sempre tenuto ad esercitare le
proprie scelte considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso
concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della volontà di
quest’ultimo, al di là delle regole previste nei protocolli medici. La verifica
circa il rispetto delle Linee Guida va, pertanto, sempre affiancata ad un’analisi
– svolta eventualmente attraverso perizia – della correttezza delle scelte
terapeutiche alla luce della concreta situazione in cui il medico si è trovato ad
intervenire. Cfr. Il Sole 24 Ore. Mass. Repertorio Lex24.
1678. 2012 – Determinazione AIFA del 20 settembre 2012. Adozione delle
Linee Guida CT-3 (giugno 2011) della C.E. di attuazione della Direttiva
2001/20/CE, delle Linee Guida ICH E2F (settembre 2011) i istituzione di una
banca dati nazionale relativa al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in
sperimentazione clinica.
1679. 2012 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
16754 del 2 ottobre 2012. Va riconosciuto al neonato, soggetto di diritto,
giuridicamente capace, il diritto a chiedere il risarcimento conseguente alla sua
nascita malformata.
1680. 2012 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezione III, numero 17143
del 9 ottobre 2012. Responsabilità civile. Professionisti. Attività medico-
chirurgica. Colpa del sanitario. Onere della prova. Ripartizione. Criteri.
Prova liberatoria gravante sul medico. Contenuto. Nei giudizi di
risarcimento del danno causato da attività medica, l’attore ha l’onere di
allegare e di provare l’esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso
causale, mentre ha l’onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico;
quest’ultimo, invece, ha l’onere di provare che l’eventuale insuccesso
dell’intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è
dipeso da causa a sé non imputabile. Cfr. Il Sole 24 Ore. Mass. Repertorio
Lex24. Responsabilità civile. Professionisti. Attività medico-chirurgica.
Diligenza esigibile dal sanitario. Contenuto. La diligenza esigibile dal
medico nell’adempimento della sua prestazione professionale, pur essendo
quella “rafforzata” di cui al secondo comma dell’articolo 1176 del Codice
Civile, non è sempre la medesima, ma varia col variare del grado di
specializzazione di cui sia in possesso il medico, e del grado di efficienza della
struttura in cui si trova a operare. Pertanto dal medico di alta specializzazione
ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di
quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con
minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata. Cfr. Il Sole
24 Ore. Mass. Repertorio Lex24.
1681. 2012 – Decreto del Presidente della Regione Campania numero 135 del
10 ottobre 2012. Approvazione atto di indirizzo per l’adozione dell’Atto
Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Campania.
1682. 2012 – Provvedimento del Garante della Privacy numero 311 del 25
ottobre 2012. Sperimentazione clinica su pazienti traumatizzati. Sì del Garante
al trattamento dei dati quando gli interessati non sono in grado di rilasciare il
consenso, ma occorrono specifiche garanzie. Il Garante ha autorizzato una
società farmaceutica statunitense ad utilizzare i dati personali dei pazienti per
effettuare una sperimentazione clinica su malati gravemente traumatizzati
anche qualora questi non siano temporaneamente in grado di prestare il loro
consenso. Il consenso potrà infatti essere richiesto a chi esercita legalmente la
potestà, ad un prossimo congiunto, ad un familiare, ad un convivente oppure,
in loro assenza, al responsabile della struttura ospedaliera. E’ comunque
previsto che il consenso alla prosecuzione dello studio venga richiesto
direttamente al paziente non appena le sue condizioni di salute lo consentano.
1683. 2012 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezione III, numero 18484
del 26 ottobre 2012. Il danno non patrimoniale da lesione della salute deve
essere risarcito senza duplicazioni. Mediante la sentenza numero 18484 del 26
ottobre 2012 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a ribadire
che il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute costituisce una
categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve
tenere di conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza
duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi
identici. L’occasione per rafforzare tale insegnamento è data dalla proposizione
di ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino
la quale, statuendo sull’impugnazione contro una pronuncia del Tribunale di
Casale Monferrato, riconosceva in favore del danneggiato il danno morale in
ragione del criterio della frazione del danno biologico che il primo giudice
aveva omesso di liquidare e rigettava la domanda di risarcimento del danno
esistenziale in quanto incluso nel danno non patrimoniale. In particolare, la
Suprema Corte si esprime in primo luogo in punto di danno morale, precisando
che tale voce di danno richiede necessariamente una liquidazione in via
equitativa che tenga conto, come correttamente ha fatto la Corte territoriale, dei
parametri rilevanti ai fini della sua determinazione, quali l’ammontare
dell’invalidità permanente e l’età del danneggiato. Secondo il recente
insegnamento delle Sezioni Unite 26972-5/2008, il danno morale non
costituisce un’autonoma categoria di danno, ma descrive semplicemente un
aspetto del danno non patrimoniale e, pertanto, non può essere liquidato
automaticamente in ogni ipotesi di lesione, dovendo invece essere oggetto di
autonomo accertamento. Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, detta prova può
essere fornita per presunzioni, presumendo una sofferenza morale connessa al
dolore derivante dalle lesioni. E, d’altronde, è la stessa Suprema Corte che,
successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, ha parlato di
“autonomia ontologica del danno morale”, autonomia che deve essere
considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera
della dignità morale nonché ad un diritto inviolabile della persona ( Cassazione
numero 29191/2008; Cassazione numero 379/2009; Cassazione numero
557/2009 e Cassazione numero 11059/2009). Quanto al danno esistenziale, gli
Ermellini richiamano l’insegnamento delle Sezioni Unite numero 26972
dell’11 novembre 2008, secondo le quali esso non costituisce una categoria
autonoma di pregiudizio, ma rientra nell’ambito del danno non patrimoniale,
costituendo un aspetto di quest’ultimo di cui il giudice deve tenere conto
nell’adeguare la liquidazione alla peculiarità del caso concreto.
Conseguentemente, come già affermato anche dalle Sezioni Unite numero
3677 del 2009, il danno esistenziale non può essere liquidato separatamente e
come voce autonoma esclusivamente per la sua differente denominazione,
essendo necessario a tal fine l’allegazione di elementi di fatto dai quali
desumere l’esistenza e l’entità di tale pregiudizio. (scritto da Giulia Profeti il
28 novembre 2012).
1684. 2012 – Legge numero 189 dell’8 novembre 2012. Conversione in Legge,
con modificazioni, del Decreto-Legge numero 158 del 13 settembre 2012,
recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
più alto livello di tutela della salute. L’articolo 3 della Legge numero 189/2012
(a titolo “Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie”)
ha operato una abolitio criminis parziale in tema di omicidio colposo
determinato da responsabilità medica. Ciò in quanto, sulla base della nuova
disciplina, assumono rilevanza penale esclusivamente le condotte connotate da
colpa grave, poste in essere nell’attuazione in concreto delle direttive
scientifiche, sancite dalle Linee Guida. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
numero 263 del 10 novembre 2012, Supplemento Ordinario.
1685. 2012 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, numero 43459
dell’8 novembre 2012. Reato. Casualità (rapporto di). In genere. Colpa medica.
Responsabilità per omissione. Nesso di causalità. Criteri di individuazione. In
tema di responsabilità, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità è
necessario individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento, in
quanto solo la conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del
momento iniziale e della successiva evoluzione della malattia consente l’analisi
della condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio
contro-fattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta
dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio.
(In applicazione del principio di cui in massima la Suprema Corte ha censurato
la decisione con cui il giudice d’appello ha affermato, in ordine al reato di
lesioni personali gravi, la responsabilità dei medici – per non aver rimosso, nel
corso di un intervento chirurgico, una garza dall’addome del paziente –
omettendo di esaminare le doglianze degli appellanti relative all’assenza di
dette garze presso la struttura sanitaria in cui venne eseguito l’intervento, alle
specifiche patologie del paziente e all’eventualità che le stesse avessero
richiesto esami strumentali endoscopici cui ricollegare la presenza della garza).
Cfr. Il Sole 24 Ore. Mass. Repertorio Lex24.
1686. 2012 – Sentenza del Tribunale di Varese Civile, Sezione I, numero 1406
del 26 novembre 2012. Responsabilità professionale dell’esercente una
professione sanitaria. Articolo 3 della Legge numero 189 dell’8 novembre
2012. Responsabilità del medico. Riferimento all’articolo 2043 del Codice
Civile. Adesione del legislatore al modello di responsabilità aquiliana. Sussiste.
L’articolo 3 della Legge numero 189/2012 – prevedendo che nei casi in cui il
medico non risponda penalmente, comunque sia tenuto all’obbligazione civile
del risarcimento, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile – suggerisce
l’adesione al modello di responsabilità civile medica come disegnato
anteriormente al 1999 in cui, come noto, in assenza di contratto, il paziente
poteva richiedere il danno iatrogeno esercitando l’azione aquiliana. Cfr. Il Sole
24 Ore. Mass. Repertorio Lex24.
1687. 2012 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 20984 del
27 novembre 2012. Anche se il paziente è un medico necessita sempre il
consenso informato. Il medico, per ogni atto diagnostico e terapeutico, è tenuto
ad assicurare il diritto all’autodeterminazione del malato, il quale sarà libero di
accettare o rifiutare la prestazione sanitaria. E’, dunque, evidente come la
qualità del paziente (nella fattispecie un radiologo) sia irrilevante al fine di
escludere il dovere all’acquisizione, mentre potrà incidere sulle modalità
dell’informazione, con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo
particolare stato soggettivo e che, nel caso di paziente-medico, potrà essere
parametrata alle sue conoscenze scientifiche in materia. Da tenere inoltre
presente che senza il consenso informato, l’intervento del medico è, al di fuori
dei casi di trattamento sanitario obbligatorio per legge o in cui ricorra uno stato
di necessità, sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente.
Nella sentenza sono stati, dunque, precisati i seguenti principi : 1) non può
esservi un consenso tacito per facta concludentia; 2) la qualità personale del
soggetto da informare (nella specie, medico) non fa venire meno l’obbligo di
informazione; 3) l’onere della prova con riguardo all’avvenuta illustrazione
delle possibili conseguenze dannose della terapia spetta al medico, una volta
dedotto dal paziente il relativo inadempimento.
1688. 2012 – Sentenza Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, del 27 novembre
2012. Causa di demansionamento ex articolo 2103 Codice Civile.
1689. 2012 – Legge numero 190 del 6 dicembre 2012. Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione. Di grande rilevanza, nell’ordinamento giuridico italiano,
l’istituto del dipendente pubblico che segnala illeciti, ad opera dell’articolo 1,
comma 51, della Legge numero 190 del 6 dicembre 2012 nota anche come
Legge Anticorruzione. Tale istituto è noto nell’ordinamento statunitense come
“whistleblowing”, termine di derivazione anglosassone che richiama lo
strumento legale con la finalità di tutelare colui che denuncia un illecito di cui
è a conoscenza e che è stato commesso sul proprio luogo di lavoro. La norma è
stata inserita direttamente nel Decreto Legislativo numero 165 del 2001 (c.d.
Testo Unico del Pubblico Impiego) prevedendo il nuovo articolo 54 bis. La
disposizione prevede, in primo luogo, che “fuori dei casi di responsabilità a
titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi
dell’articolo 2043 del Codice Civile, il pubblico dipendente che denuncia
all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione
del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad
una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia” (cfr.
co. 1).
1690. 2012 – Direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare
il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.
1691. 2012 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 48226 del
13 dicembre 2012. Trattamento chirurgico. Erronea asportazione ovaio.
Affidamento dello specialista nell’operato del collega addetto alla accettazione.
Dovere di controllo. Esclusione esonero responsabilità. Cartella clinica. Falso.
Una paziente sottopostasi a visita ginecologica presso uno studio medico
privato a distanza di una quindicina di giorni, secondo le indicazioni che lo
specialista le aveva dato, si è recata presso una casa di cura dove lo stesso
sanitario avrebbe dovuto eseguire, in laparoscopia, l’asportazione dell’ovaio
destro, affetto da una cisti. Il medico addetto alla accettazione aveva trascritto
sulla cartella che l’intervento avrebbe dovuto interessare l’ovaio sinistro: né il
chirurgo né il suo aiuto avevano effettuato alcuna verifica e in conclusione si
procedeva all’erronea asportazione dell’ovaio non interessato dalla patologia,
così procurando l’indebolimento permanente dell’organo preposto alla
procreazione. Il Tribunale ha emanato sentenza di condanna confermata in
Appello. Col ricorso per Cassazione gli imputati hanno ampiamente censurato
le procedure precedenti. In particolare lo specialista ha tra gli altri aspetti
osservato che l’asserto secondo il quale l’errore esecutivo si sarebbe evitato
ove i chirurghi avessero consultato anche durante l’intervento la
documentazione sanitaria supportante il trattamento terapeutico, trovava
smentita nel principio di affidamento e in quello della medicina dell’evidenza.
L’operatore, quanto al primo principio, non poteva non fidarsi dell’attività
svolta dai medici che in precedenza si erano occupati del caso e, quindi, nella
specie, dell’operato del medico che aveva raccolto i dati anamnestici e le
indicazioni diagnostiche in sede di accettazione della paziente. Nel caso
specifico è stata negata rilevanza al principio dell’affidamento che non può
essere invocato a discolpa in spregio alla regola minima di prudenza e
diligenza essendo intervenuta l’asportazione chirurgica sulla base di una mera
annotazione cartacea, pur proveniente dal medico addetto all’accettazione,
senza far luogo in sede preparatoria all’agevole, rapido e sicuro riscontro
ecografico. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. (Avv. Ennio Grassini
– www.dirittosanitario.net).
1692. 2013 – Decreto Commissariale numero 1 del 7 gennaio 2013.
Approvazione Sistema di Tariffe per profili di cure domiciliari della Regione
Campania. Tabella numero 2. I fabbisogni assistenziali in relazione ai profili di
cura.
1693. 2013 – Determina AIFA numero 1/2013 del 7 gennaio 2013. Modalità di
gestione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali a seguito del
trasferimento della funzione dell’Autorità Competente all’Agenzia Italiana del
Farmaco.
1694. 2013 – Sentenza del Consiglio di Stato numero 7/2013. Va risarcito il
danno per usura psicofisica al dipendente pubblico che per anni ha lavorato
anche di domenica senza fruire del riposo compensativo. Il Consiglio di Stato
ha affermato, con la sentenza 7/2013, che al dipendente va risarcito il danno
esistenziale se per anni ha lavorato anche di domenica, senza fruire del riposo
compensativo. Il Consiglio di Stato, nel chiarire che i dipendenti devono
provare, documenti alla mano, di non aver fruito del riposo compensativo per
esigenze aziendali, ha altresì precisato che non devono provare che la
mancanza del giorno di riposo abbia provocato loro un danno. E’ sufficiente
dimostrare di non aver fatto pause. L’amministrazione potrà fornire la prova
contraria sulle predette circostanze; se queste prove mancano, le dichiarazioni
del dipendente diventano incontestate e possono fondare la decisione del
giudice (articolo 115 del Codice di Procedura Civile). Due i tipi di danno
riconosciuti: biologico ed esistenziale, sono i danni che derivano al dipendente
per aver lavorato 7 giorni su 7 (settimana piena). Il Consiglio ha altresì chiarito
due questioni: la prima attiene alla prova del danno da usura psicofisica del
lavoratore; la seconda riguarda il termine di prescrizione. Sulla prova il
Consiglio ha affermato che il dipendente pubblico che lamenti un danno per
aver lavorato sette giorni su sette deve allegare circostanze e documenti (buste
paga, statini, istanze e diffide alla pubblica amministrazione di appartenenza)
che dimostrino la mancata fruizione del riposo compensativo per esigenze
aziendali. Il Consiglio di Stato considera due tipi di danno: quello biologico
consistente in un’infermità cioè nella lesione dell’integrità psicofisica; quello
esistenziale consistente nell’alterazione di abitudini, relazioni e scelte di vita. Il
danno al dipendente per aver lavorato sette giorni su sette attiene alla sfera
esistenziale e il giudice lo desume con il meccanismo delle presunzioni
semplici, cioè immediatamente percepibili. Il giudice, dallo svolgimento di
mansioni che prevedono un elevato grado di diligenza, come quelle dei
macchinisti posti alla guida di treni, senza godere di riposi compensativi, in
modo sistematico nel corso di un decennio, desume il danno esistenziale
consistente in una situazione patologica di stress derivante dal mancato
recupero delle energie psicofisiche. Il diritto al riposo settimanale
compensativo è irrinunciabile in base all’articolo 36 della Costituzione,
consente al lavoratore di ricostituire le proprie energie psicofisiche e svolgere
attività espressione della propria personalità. La pronuncia chiarisce che il
dipendente può agire per il ristoro di tale danno entro dieci anni dalla più antica
festività non goduta, in quanto il danno deriva dall’inadempimento del
contratto di lavoro da parte della pubblica amministrazione. Fonte: M.T. Farina
e G. Saporito – Il Sole 24 Ore del 28 maggio 2013. Fonte: Danno esistenziale
per il lavoro nei giorni festivi senza interruzioni (www.StudioCataldi.it).
1695. 2013 – Sentenza del Tribunale di Foggia Civile, numero 38 del 10
gennaio 2013. Responsabilità medica. Condotta colposa del medico e
conseguenze dannose sofferte dal paziente. Nesso causale. Esclusione.
Difettosa tenuta della cartella clinica. Inidoneità. Operatività del principio.
Limiti. La difettosa tenuta della cartella clinica del paziente non costituisce
circostanza idonea a escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la
condotta colposa del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente,
ove risulti provata la idoneità di una tale condotta a provocare il danno.
L’espresso principio, tuttavia, vale fino a quando in conseguenza della
lacunosa compilazione della cartella clinica sia impossibile accertare e valutare
altri ipotetici fattori causali alternativi, idonei a interrompere il nesso
eziologico, nella specie sussistenti e autonomamente valutati. Il pregiudizio
fisico occorso all’attrice in seguito all’infezione riscontrata sulla zona trattata
dall’intervento chirurgico, eseguito nel rispetto della scienza e delle regole in
materia, è stato, invero, imputato non all’operato dei medici, come da essa
dedotto, bensì a eventi riconducibili a una complicanza accidentale successiva
(infezione batterica) del tutto indipendente dalla condotta dei sanitari, per cui
nessun rilievo assume, ai fini della configurabilità di una responsabilità a loro
carico, la non completa compilazione della cartella clinica. Cfr. Il Sole 24 Ore.
Mass. Repertorio Lex24.
1696. 2013 – Legge numero 4 del 14 gennaio 2013. Disposizioni in materia di
professioni non organizzate. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 22 del
26 gennaio 2013.
1697. 2013 – Sentenza della Corte d’Appello di Taranto Penale, numero 1320
del 14 gennaio 2013. Lesioni personali colpose. Negligenza, imperizia,
inosservanza delle regole d’arte. Responsabilità del medico. Presupposti.
Nesso di causalità tra la condotta e l’evento. Risponde per il reato di lesioni
personali il sanitario, che per imperizia, imprudenza, negligenza e inosservanza
delle regole d’arte, avendo in cura una minore che in seguito a una caduta
riportava la frattura del capitello radiale sinistro con dislocazione del nucleo
del capitello, anziché procedere correttamente a una riduzione della frattura
mediante manovra specifica, ometteva detta manovra, applicando direttamente
un apparecchio gessato per venti giorni, cagionando in tal modo un
prolungamento della malattia di 30 giorni a causa della sopravvenuta necessità
di esecuzione di un intervento chirurgico. Ai fini dell’affermazione della
responsabilità penale del medico è necessario valutare, ex post, il nesso causale
tra la condotta e l’evento, attraverso un criterio di probabilità logica, ovvero di
probabilità razionale, effettuando un giudizio contro fattuale. Ne deriva che la
colpa dell’agente può ritenersi sussistente solo nel caso in cui si accerti che
adottata la condotta medico-legale, omessa, e ritenuta doverosa secondo la
migliore scienza medica, l’evento lesivo quasi certamente non si sarebbe
verificato ovvero le conseguenze lesive o il protrarsi della malattia sarebbero
stati minori. Nel caso di specie, applicando detti principi, si ritiene che non
sussistano elementi probatori tali da poter affermare con probabilità logica e
razionale che nel caso in cui fosse stata effettuata correttamente la manovra, la
paziente avrebbe tempestivamente riacquistato la funzionalità dell’arto. Cfr. Il
Sole 24 Ore. Mass. Repertorio Lex24.
1698. 2013 – Sentenza Corte di Cassazione Penale numero 1856 del 15
gennaio 2013. Responsabilità di un medico competente per mancata
collaborazione nella valutazione dei rischi e negli altri adempimenti necessari.
Osserva il Tribunale che la prospettazione della difesa, secondo la quale, in
considerazione del fatto che l’obbligo di redigere il documento di valutazione
dei rischi ricade esclusivamente sul datore di lavoro ed il “medico competente”
non potrebbe ad esso surrogarsi nell’adempimento, così che la responsabilità
della mancata predisposizione del documento non potrebbe in nessun caso
essere fatta ricadere sul “medico competente”, non è condivisibile in quanto
allo stesso non è affatto richiesto l’adempimento di un obbligo altrui quanto,
piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile
anche mediante l’esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle
proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue
competenze professionali in materia sanitaria. Viene così delimitato l’ambito
degli obblighi imposti dalla norma al “medico competente”, adempiuti i quali,
l’eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua
esclusiva responsabilità penale. Afferma la sentenza che il medico aziendale è
un collaboratore necessario del datore di lavoro, dotato di professionalità
qualificata per coadiuvarlo nell’esercizio della sorveglianza sanitaria nei luoghi
di lavoro dove essa è obbligatoria, aggiungendo che la sorveglianza sanitaria,
pur costituendo un obbligo per il datore di lavoro per la tutela dell’integrità
psicofisica dei lavoratori, deve essere svolta attraverso la collaborazione
professionale del medico aziendale.
1699. 2013 – Corte di Cassazione, sentenza numero 1693 del 24 gennaio 2013.
“Il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di svolgere la prestazione
lavorativa (ad esempio in caso di adibizione a mansioni inferiori) può essere
legittimo e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di
autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’articolo 1460
del Codice Civile, sempre che il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo
comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede”. Questo il senso
della sentenza di rigetto del ricorso proposto da una società avverso la sentenza
con cui la Corte d’Appello, ritenendo illegittimo il licenziamento, aveva
ordinato la reintegra di un lavoratore licenziato per giusta causa per mancato
rispetto dell’orario di lavoro. Il lavoratore però è riuscito a dimostrare la
dequalificazione professionale, per cui l’azienda lo aveva costretto ad una
totale cessazione delle mansioni, cui erano seguite assegnazioni di compiti e
mansioni demansionanti e che lo impiegavano per così poco tempo al giorno
da far procedere l’azienda stessa al licenziamento. Sempre la Cassazione
precisa che “ uno stato di forzata inattività, imputabile al datore di lavoro, pur
senza legittimare un rifiuto del lavoratore di adempiere alla propria
prestazione, può tuttavia aver contribuito a determinare una situazione di
inadempimento del lavoratore e, dunque, ben può essere preso in
considerazione per un ridimensionamento della gravità dell’adempimento
stesso”. Confermate anche le deduzioni della Corte di Appello che aveva
dichiarato: “il tempo trascorso fino alla contestazione fosse in contrasto con la
regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di
lavoro. In particolare ha ritenuto che, trattandosi nella specie di più fatti tutti
autonomamente suscettibili di sanzione disciplinare (e, dunque, non di
comportamenti necessitanti di una valutazione unitaria in quanto convergenti a
comporre un’unica condotta), ha considerato che la mancanza di una
tempestiva contestazione delle singole infrazioni operasse quale fonte di una
presunzione che si trattasse di un comportamento tollerato”.
1700. 2013 – Sentenza numero 268/2013. Corte Suprema di Cassazione.
Sezione IV Penale. Notizia di decisione numero 2/20/3. Udienza Pubblica del
29 gennaio 2013. R.G.N. 41016/2012. Questione esaminata: se l’articolo 3
della Legge 8 novembre 2012, numero 189 abbia determinato la parziale
abrogazione della fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni
sanitarie. Soluzione adottata: affermativa. Si è affermato il principio che la
nuova normativa ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie colpose in
questione; con conseguente applicazione dell’articolo 2 C.P. L’innovazione
esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si
collochino all’interno dell’area segnata da Linee Guida e da virtuose pratiche
mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. In
applicazione dell’indicato principio è stata annullata con rinvio la condanna per
omicidio colposo nei confronti di chirurgo che, nell’esecuzione di intervento di
ernia discale recidivante, aveva leso vasi sanguigni con conseguente emorragia
letale. Al giudice di merito è stato chiesto di riesaminare il caso per
determinare se esistano Linee Giuda o pratiche mediche accreditate afferenti
all’esecuzione dell’atto chirurgico in questione; se l’intervento eseguito si sia
mosso entro i confini segnati da tali direttive e, nell’affermativa, se
nell’esecuzione dell’atto chirurgico vi sia stata colpa lieve o grave. Riferimenti
normativi: articolo 43 Codice Penale; articolo 3 della Legge 8 novembre 2012,
numero 189.
1701. 2013 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 16237 del 29 gennaio
2013, sezione IV. “Le Linee Guida (….) non indicano una analitica, automatica
successione di adempimenti ma propongono solo direttive generali, istruzioni
di massima, orientamenti. Esse, dunque, vanno in concreto applicate senza
automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso
clinico.”
1702. 2013 – Sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, numero 550 del 29 gennaio
2013. Strutture sanitarie private e tutela della concorrenza. Il Consiglio di Stato
fornisce nella decisione in esame una lettura dell’articolo 8-ter del D. LGS.
numero 502 del 30 dicembre 1992 (Riordino della disciplina della materia
sanitaria, a norma della Legge numero 421 del 23 ottobre 1992) compatibile
con il quadro costituzionale ed, in particolare, rispettosa degli articoli 32 e 41
della Costituzione. Infatti, pur rilevando che la disposizione in questione
subordina il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture per
l’esercizio di attività socio sanitarie alla verifica di compatibilità della Regione,
effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione
territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, precisa che la stessa si
applica non solo alle strutture accreditate ma anche a quelle private che non
operano in regime di accreditamento. Con riferimento a queste ultime, quindi,
una lettura del quadro normativo compatibile con gli articoli 32 e 41 della
legge fondamentale impone che il peculiare regime autorizzatorio non si
risolva in una limitazione delle prerogative dei soggetti che intendano fornire
sul territorio prestazioni sanitarie ed assistenziali senza gravare sulla spesa
pubblica e con corrispettivi a carico esclusivamente degli utenti. In
quest’ottica, quindi, le politiche di contenimento della spesa sanitaria non
possono risolversi in una posizione di privilegio per gli operatori del settore già
presenti sul mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei
nuovi entranti, a maggior ragione quando questi intendano operare non in
regime di accreditamento e, quindi, senza gravare sull’erario. Il Consiglio di
Stato non ha, pertanto, ritenuto validamente ostative le ragioni addotte dal
commissario ad acta per negare le autorizzazioni richieste, tanto più che la
verifica dell’attualità del fabbisogno di assistenza in ambito regionale era
notevolmente risalente nel tempo. Da segnalare, infine, che il Collegio, in
piena coerenza logica col principio ispiratore della decisione – vale a dire la
circostanza che l’appellante abbia chiesto esclusivamente la pura e semplice
autorizzazione, la quale di per sé non implica un aggravio della spesa sanitaria
pubblica – ha statuito che, per effetto dell’acquisita autorizzazione,
l’interessato non vanta, comunque, alcun titolo o aspettativa a partecipare alla
ripartizione del budget del servizio sanitario pubblico, restando, quindi,
impregiudicata la discrezionalità amministrativa inerente alla programmazione
della spesa pubblica sanitaria, incluse le valutazioni riferite al fabbisogno del
territorio.
1703. 2013 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 2253 del
31 gennaio 2013. Chirurgia senza consenso: lesa la dignità della persona. Il
diritto al consenso informato del paziente è un diritto irretrattabile della
persona e che, al fine di escluderlo, non assume alcuna rilevanza il fatto che
l’intervento sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice
ragione che, a causa del totale deficit di informazione, il paziente non è stato
posto in condizione di assentire al trattamento, di talchè si è consumata, nei
suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza
umana nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica. (Avv. Ennio
Grassini).
1704. 2013 – Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, numero 697 del 6
febbraio 2013. Strutture sanitarie equiparate a quelle pubbliche e ripiano del
disavanzo. La sentenza affronta la vexata quaestio relativa agli effetti
dell’equiparazione alle strutture sanitarie pubbliche degli ospedali facenti capo
ad un ente ecclesiastico, con specifico riferimento al profilo del ripiano del
disavanzo. Il Collegio, dopo aver operato una ricostruzione del quadro
normativo e giurisprudenziale sugli effetti dell’equiparazione, precisa che, se è
vero che l’equiparazione mantiene tuttora una valenza ai fini dell’inserimento
degli ospedali degli enti ecclesiastici nell’ambito della programmazione
sanitaria regionale – definito da provvedimenti di assegnazione di risorse per
gli investimenti, di determinazione dei tetti per le prestazioni e delle tariffe di
remunerazione, rispetto ai quali l’operatore può tutelarsi mediante azioni
impugnatorie, oltre che nel riconoscimento delle medesime tariffe – ciò non
può implicare anche l’esistenza di un diritto ripianamento dei disavanzi come
tali. Alla luce del quadro normativo vigente, infatti, non è configurabile
secondo il Collegio un siffatto obbligo neppure nei confronti delle aziende
ospedaliere pubbliche, posto che nei confronti di queste ultime la decisione
della Regione di procedere al ripiano delle perdite non si atteggia come
riconoscimento di maggiori oneri rispetto a quelli programmati, bensì come
ristoro del capitale netto, a seguito di perdite d’esercizio (rifinanziamento del
capitale sociale). Tali conclusioni, peraltro, sono ulteriormente avvalorate dalla
considerazione che l’imposizione di vincoli finanziari alla spesa pubblica nel
settore sanitario non solo è conforme alla Carta Costituzionale ma, anzi,
rappresenta la premessa indispensabile per la stessa sopravvivenza di un
servizio sanitario in grado di assicurare a tutti i livelli essenziali delle
prestazioni assistenziali. In quest’ottica, quindi, il Collegio ha ritenuto
l’impossibilità di configurare in capo all’ente titolare di una struttura sanitaria
equiparata una pretesa al ripiano del disavanzo da parte della Regione. Ciò in
quanto la decisione di ripianare, in tutto o in parte, i disavanzi nei confronti di
soggetti diversi da quelli pubblici, costituisce oggetto di una scelta della
Regione che ha un’evidente valenza politico-amministrativa poiché incide
direttamente sulle possibili destinazioni alternative delle insufficienti risorse
disponibili e si riverbera sull’assetto complessivo del sistema sanitario.
1705. 2013 – Decreto Ministeriale numero 34 dell’8 febbraio 2013.
Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali
regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10,
della Legge numero 183 del 12 novembre 2011. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 81 del 6 aprile 2013.
1706. 2013 – Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2013. Criteri per la
composizione e il funzionamento dei comitati etici. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 96 del 24 aprile 2013.
1707. 2013 – Raccomandazione Ministero della Salute numero 15 del febbraio
2013. L’errata attribuzione del codice triage può determinare evento sentinella
che richiede la messa in atto di misure di prevenzione e protezione. Il triage,
secondo quanto riportato nell’Atto di Intesa Stato Regioni del 17 maggio 1996,
è “il primo momento di accoglienza e valutazione di pazienti in base a criteri
definiti che consentano di stabilire la priorità di intervento”. I pazienti a cui è
stato assegnato, da parte del personale addetto all’attività di triage, un codice di
priorità di accesso sottostimato rispetto alla condizione clinica e al rischio
evolutivo, possono andare incontro a morte o subire un danno severo a causa
del mancato o ritardato intervento medico ovvero dell’invio del paziente ad un
percorso diagnostico-terapeutico inappropriato. La presente Raccomandazione
vuole incoraggiare l’adozione di appropriate misure organizzative, formative e
assistenziali per prevenire l’insorgenza di eventi avversi o minimizzare gli
effetti conseguenti a una non corretta identificazione del grado di criticità e
complessità dell’evento segnalato alla Centrale Operativa 118 e ad una non
corretta attribuzione del codice triage da parte dell’équipe di soccorso 118 e/o
in Pronto Soccorso.
1708. 2013 – Sentenza del Tribunale di Arezzo Civile, numero 196 del 15
febbraio 2013. Sanità. Responsabilità civile da colpa medica. Articolo 3,
comma 1°, Legge 189/2012 (di conversione del D.L. numero 158/2012,
cosiddetto “Balduzzi”). Natura di esimente penale. Disciplina responsabilità
civile. Irrilevanza. Responsabilità contrattuale da ritardo diagnostico. Minime
percentuali di successo di tempestiva diagnosi. Assenza nesso di causa.
Reiezione della domanda. L’articolo e, comma 1° del D.L. numero 158/2012,
convertito dalla Legge 189/2012, cosiddetto “decreto Balduzzi” non impone
alcun ripensamento dell’attuale inquadramento contrattuale della responsabilità
sanitaria, ma si limita (nel primo periodo) a determinare un’esimente in ambito
penale (i cui contorni risultano ancora tutti da definire), facendo salvo (nel
secondo periodo) l’obbligo risarcitorio e sottolineando (nel terzo periodo) la
rilevanza delle Linee Guida e delle buone pratiche nel concreto accertamento
della responsabilità (con portata sostanzialmente ricognitiva degli attuali
orientamenti giurisprudenziali). Ritenuto, pertanto, che anche nel caso in
esame (concernente un’ipotesi di responsabilità della USL per il pregiudizio
che si assume conseguito a condotta colposa dei sanitari dell’ospedale per
ritardo diagnostico) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità
contrattuale (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 577/2008), va disattesa la
domanda attorea in quanto, pur accertata l’esistenza di un ritardo colposo nella
diagnosi, è stato escluso in sede di CTU che in caso di diagnosi tempestiva si
sarebbe potuta evitare la conseguenza di danno. Apparendo, dunque, di gran
lunga “più probabile che non” l’ininfluenza del ritardo diagnostico, non appare
possibile stabilire un nesso causale apprezzabile fra tale ritardo e patologia
riscontrata e deve dunque escludersi la sussistenza del nesso causale fra la
condotta omissiva dei sanitari e il pregiudizio sofferto dal neonato. Cfr. Il Sole
24 ore. Guida al Diritto, 2013, 17, pag. 17, annotata da F. Martini.
1709. 2013 – Decreto del Presidente della Regione Campania numero 18 del
18 febbraio 2013. Approvazione atto di indirizzo per l’adozione dell’Atto
Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Campania.
1710. 2013 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezione III, numero 4030
del 19 febbraio 2013. Sanità. Responsabilità civile da colpa medica. Articolo 3,
comma 1°, Legge 189/2012 (di conversione del D.L. 158/2012, cosiddetto
Balduzzi). Natura di esimente penale. Disciplina responsabilità civile.
Irrilevanza. Il D.L. numero 158, articolo 3, comma 1°, del 13 settembre 2012,
convertito dalla Legge numero 189 dell’8 novembre 2012 esclude la
responsabilità medica in sede penale, se l’esercente dell’attività sanitaria si
attiene a Linee Guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
La stessa norma prevede che in tali casi, la esimente penale non elide l’illecito
civile e che resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del Codice Civile, che
è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con
riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La novella contenuta nella
Legge numero 189 del 2012 dunque si limita a indicare una particolare
evoluzione del diritto penale vivente, col fine di agevolare l’utile esercizio
dell’arte medica, evitando il pericolo di pretestuose azioni penali, senza
modificare tuttavia la materia della responsabilità civile che segue le sue regole
consolidate, non solo per la responsabilità aquiliana del medico, ma anche per
la cosiddetta “responsabilità contrattuale” del medico e della struttura sanitaria,
da contatto sociale. Cfr. Il Sole 24 Ore. Guida al Diritto, 2013, 17, pag.25,
annotata da F. Martini.
1711. 2013 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 9170
del 26 febbraio 2013. Il rapporto di casualità tra omissione ed evento deve
essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicchè
esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta
l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali
alternativi, l’evento, con un elevato grado di credibilità razionale, che poggi su
un compendio fattuale idoneo, adeguatamente esposto dal decidente, non
avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente
posteriore o con minore intensità lesiva. Con sentenza emessa il 10 aprile 2008
il Tribunale di Messina aveva assolto due infermieri dal reato di omicidio
colposo commesso in danno di un paziente che era stato ricoverato in stato di
ubriachezza e in preda ad una presunta crisi asmatica. Più precisamente, il
paziente era stato posto su un letto dal quale era caduto una prima volta; a
seguito di ciò gli imputati lo avevano nuovamente posto a letto ed avevano
collocato da un solo lato del medesimo una sponda metallica di contenimento
e, in assenza di altra sponda, avevano accostato l’altro lato del letto al muro,
ponendo dei cuscini tra questo e il corpo del paziente. Ciò nonostante, questi si
era nuovamente mosso in modo da spostare il letto ed era caduto ancora a terra
battendo sul pavimento e a seguito delle lesioni riportate negli impatti al suolo
era deceduto. Il Tribunale aveva pronunciato l’assoluzione degli imputati
ritenendo che avevano adottato tutte le cautele nelle loro possibilità e che
l’evento era stato inevitabile, posto che non poteva affermarsi che
l’apposizione delle sponde su entrambi i lati sarebbe valsa ad impedire la
seconda caduta. La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della
pronuncia di primo grado, condannava i due infermieri. Ad avviso del Giudice
di secondo grado agli imputati doveva ascriversi di non aver adottato ogni
opportuna cautela per evitare ulteriori cadute dopo la prima. Ricorrevano per
Cassazione gli imputati deducendo, tra gli altri motivi, mancanza della prova
del nesso causale tra la condotta degli infermieri e l’evento morte che aveva
colpito il paziente.
1712. 2013 – Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, numero 1195 del 27
febbraio 2013. Affidamento senza gara del servizio di trasporto sanitario. La
sentenza si occupa della legittimità, sul piano del diritto dell’Unione Europea,
dell’articolo 75-ter della Legge della Regione Liguria numero 41 del 2006, per
come novellata dalla Legge Regionale numero 57 del 2009 e, in più generale,
di una normativa che stabilisce che il trasporto sanitario sia affidato,
prioritariamente e senza gara alcuna, alle associazioni di volontariato ed alla
Croce Rossa Italiana. Tale vizio di legittimità è stato dedotto assumendo come
parametro i principi del Trattato (libertà di stabilimento e di prestazione dei
servizi; parità di trattamento e divieto di discriminazione) e riguarda
principalmente la priorità accordata alla scelta diretta, in luogo della gara
pubblica, ai fini dell’affidamento del servizio del trasporto sanitario; e solo in
via secondaria la natura, nel caso di specie, delle “convenzioni” sottoscritte con
le associazioni di volontariato e con la Croce Rossa e dunque la qualificazione
o meno in termini di semplice rimborso spese dei pagamenti ivi previsti. Il Tar
aveva ritenuto che, al di là dell’apparente richiamo ad un semplice rimborso
spese, l’accordo quadro in questione prevedesse, specie tra le pieghe delle
numerose spese indirette e di gestione, un ristoro ben più ampio e che quindi il
contratto fosse (da qualificarsi come) oneroso e che tale circostanza fosse
dirimente ai fini dell’accoglimento del ricorso. Il Consiglio di Stato, ritenendo
fondamentale e pregiudiziale il nodo problematico relativo alla compatibilità
con i principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea dell’articolo
75-ter della normativa regionale applicata nel caso di specie nella parte in cui
privilegia una soluzione organizzativa che favorisce solo la Croce Rossa e le
organizzazioni di volontariato, in luogo di una procedura ad evidenza pubblica
aperta a tutti gli operatori del settore, ha optato per il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia UE, formulando altresì nella decisione il proprio punto di
vista in merito. In particolare, il Collegio ha optato per una accezione ampia di
operatore economico, ricomprendendo nella stessa anche quei soggetti, quali le
associazioni di volontariato, che pur non perseguendo fini di lucro, esercitano
attività economiche in concorrenza con altri operatori. Ciò, quindi, rende
dubbia la tenuta di quelle disposizioni di favore che autorizzano la stipula di
convenzioni dirette con le amministrazioni pubbliche, al di fuori di un
confronto concorrenziale con gli altri operatori del settore. In questa
prospettiva, quindi, il Collegio ha elaborato il quesito nei termini dianzi
accennati, esprimendo anche il punto di vista che l’interpretazione consolidata
degli articoli 49, 56, 105 e 106 del TFUE osti ad una norma interna che, in via
prioritaria, preveda l’affidamento del servizio del trasporto sanitario solamente
a beneficio di taluni soggetti. In via gradata la III Sezione ha statuito che, ove
la prima questione pregiudiziale fosse risolta nel senso di affermare la
compatibilità con il diritto europeo della normativa dianzi citata, la priorità
dell’affidamento diretto sarebbe comunque subordinata alla non onerosità del
servizio di trasporto sanitario e, quindi, all’accertamento che gli importi erogati
dall’amministrazione comprano il solo rimborso delle spese. In particolare, il
Collegio ha rilevato una ulteriore questione controversa relativa alla onerosità
o meno di una convenzione che preveda non il mero rimborso del costo diretto
del servizio ma anche il pagamento in favore dell’affidatario di somme
corrispondenti ai costi fissi e durevoli dello stesso. Con riferimento a questo
secondo quesito, poi, il Consiglio di Stato ha espresso il punto di vista che il
diritto europeo degli appalti osti ad una normativa nazionale che permetta
l’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario, laddove il relativo
accordo quadro abbia carattere oneroso perché in esso è previsto il rimborso di
costi fissi e durevoli nel tempo, propri dell’organizzazione di un’attività
imprenditoriale.
1713. 2013 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 16260 del
6 marzo 2013 – 10 aprile 2013. Omicidio colposo e Responsabilità degli
Infermieri (articolo 589 Codice Penale). Risponde di omicidio colposo
l’Infermiere che, pur a conoscenza delle generali cattive condizioni
manutentive dell’ospedale, omette di osservare i doveri di attenzione
nell’adempiere al compito di trasporto di una paziente, causandone la caduta e
successivamente il decesso. Pres. Brusco, Rel. Esposito, P.M. Conf.
1714. 2013 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 11493
dell’11 marzo 2013. Responsabilità medica. Decesso. Negligenza. Imprudenza.
Colpa. Linee Giuda. Novum normativo ex Legge 189/2012. Rilevanza. Limiti
(C.P., articolo 43; Legge numero 189 dell’8 novembre 2012). In tema di
responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve
prevista dall’articolo 3 del D.L. numero 158 del 13 settembre 2012 (convertito
in Legge numero 189 dell’8 novembre 2012), opera soltanto per le condotte
professionali conformi alle Linee Guida contenenti regole di perizia, ma non si
estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imperizia. (Fattispecie
nella quale, in relazione al decesso del feto provocato dal ginecologo per la
mancata esecuzione di un intervento di parto cesareo, la Suprema Corte ha
ritenuto irrilevanti le Linee Guida amministrative contenenti i criteri di scelta
tra parto naturale e taglio cesareo ma riguardanti il solo profilo della perizia).
Fonte: CED Cassazione. Riferimenti normativi: articoli 43 e 589 Codice
Penale. Massimario.it – 22/2013. Cfr. nota su Altalex Esami e Concorsi –
Schede di Giurisprudenza.
1715. 2013 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sezione III, numero 6093 del
12 marzo 2013. Responsabilità medica. Danni causati per negligenza o
imprudenza. Diagnosi. Difficoltà. Limitazione di responsabilità.
Esclusione. La limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo
ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’articolo 2236 del Codice Civile,
attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di
particolare difficoltà, con esclusione dell’imprudenza e della negligenza.
Infatti, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con
riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico
risponde in ogni caso. Cfr. Il Sole 24 Ore. Mass. Repertorio Lex24.
Responsabilità medica. Primario. Situazioni cliniche degenti. Il primario ha
la responsabilità dei malati della divisione (per i quali ha l’obbligo di definire i
criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire),
deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i
degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con
visita diretta o interpello degli altri operatori sanitari) ed è, perciò, obbligato ad
assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui
il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli
stessi, e ciò al fine di vigilare sulla esatta impostazione ed esecuzione delle
terapie, di prevenire errori e di adottare tempestivamente i provvedimenti
richiesti da eventuali emergenze. Cfr. Il Sole 24 Ore. Mass. Repertorio Lex24.
1716. 2013 – Proposta di Legge numero 141 del 15 marzo 2013. Disposizioni
concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.
1717. 2013 – da www.overlex.com – Pubblicato dalla dott.ssa Silvia Di Iorio –
15 marzo 2013 – Colpa professionale degli esercenti la professione
sanitaria con particolare attenzione alla posizione del medico
specializzando. In tema di colpa professionale medica, la responsabilità del
medico non può che configurarsi nel quadro della colpa grave richiamata
dall’art. 2226 c.c., la quale si riscontra nell’errore inescusabile il quale trova la
propria origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e
fondamentali attinenti alla professione medica, o nel difetto di quel minimo di
abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali che il medico
deve essere sicuro di sapere adottare correttamente o, infine, nella mancanza di
prudenza o diligenza che non devono mai difettare in chi esercita la
professione medica. Pertanto dovendo la colpa professionale del medico essere
valutata dal giudice con larghezza di vedute e comprensione, l’esclusione della
stessa trova il suo limite nella condotta del professionista incompatibile con
quel minimo di cultura ed esperienza che deve legittimamente pretendersi in
colui che sia abilitato all’esercizio della professione medica. (Cass. Pen., Sez.
IV, 87/4515). In particolare è necessario sottolineare che in tema di colpa le
norme penali non operano alcuna distinzione quantificatoria, vale a dire che
non viene effettuato alcun distinguo tra colpa grave, colpa meno grave e
colpa lieve a differenza di quanto avviene in sede civile per la colpa
professionale ex art. 2226 c.c. Dunque l’esistenza dell’elemento psicologico in
sede penale può e anzi deve essere liberamente valutata dal giudice, ma una
volta accertato che il giudice l’abbia ritenuto esistente, il maggiore o minore
grado di essa può avere rilievo solo ai fini e nell’ambito della disciplina penale
e mai quindi con efficacia discriminante. La colpa del medico, che è una delle
cosiddette colpe speciali o professionali proprie delle attività giuridicamente
autorizzate perché socialmente utili anche se rischiose per loro natura, ha come
caratteristica l’inosservanza di regole di condotta, le leges artis, che hanno per
fine la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire dell’aumento del
rischio. La prevedibilità consiste nella possibilità di prevedere l’evento che
conseguirebbe al rischio non consentito e necessita di essere commisurata al
parametro del modello dell’agente, dell’homo eiusdem professionis et
condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell’agente. Segue:
Il caso del medico specializzando. In tema di colpa professionale il medico
specializzando è titolare di una posizione di garanzia in relazione alle attività
personalmente compiute, nell’osservanza delle direttive e sotto il controllo del
medico tutore che deve verificarne i risultati, fermo restando che la sua
responsabilità dovrà in concreto essere valutata in rapporto anche allo stadio
nel quale si trovava il suo iter formativo. In tale particolare situazione la
Suprema Corte ha recentemente precisato che il medico specializzando deve
rifiutare i compiti che ritiene di non essere in grado di compiere, poiché in caso
contrario se ne assumerà la responsabilità a titolo di cosiddetta colpa per
assunzione. (Cass. Pen. Sez. IV, 08/32424; 10/6215). In effetti il concreto e
personale espletamento di attività operatoria da parte dello specializzando
comporta pur sempre l’assunzione diretta anche da parte sua di una posizione
di garanzia nei confronti del paziente, condivisa con quella che fa capo a chi le
direttive le impartisce, sicché anche su di lui incombe l’obbligo della
osservanza delle leges artis, che hanno per fine la prevenzione del rischio non
consentito ovvero dell’aumento del rischio, con la conseguenza che non lo
esime da responsabilità la passiva acquiescenza alla direttiva data ove non si
appalesi appropriata, avendo egli al contrario l’obbligo di astenersi dal
direttamente operare. (Cass. Pen., sez. IV, 99/13389). Da ultimo vi è da
considerare un ulteriore aspetto posto in luce dalla recente giurisprudenza, in
base alla quale risponde del reato commesso dal medico specializzando,
materiale esecutore dell’intervento chirurgico, anche il primario, cui lo
specializzando è affidato, il quale, allontanandosi durante l’operazione, viene
meno all’obbligo di diretta partecipazione agli atti medici posti in essere dal
sanitario affidatogli. (Cass. Pen., sez. IV, 07/21594).
1718. 2013 – Decreto Ministeriale del 19 marzo 2013. Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (Ini-
Pec). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 83 del 9 aprile 2013.
1719. 2013 – Decreto Ministeriale del 26 marzo 2013. Contributo alle spese
dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono
il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua
ovvero l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o
organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 185 dell’8 agosto 2013.
1720. 2013 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 16237 del
9 aprile 2013. Pres. Brusco, est. Blaiotta. Responsabilità medica. Colpa grave.
Omicidio colposo. Direttive scientifiche. Articolo 3 della Legge numero 189
dell’8 novembre 2012. Depenalizzazione parziale degli articoli 589 e 590 del
C.P. Le Linee Guida, per avere rilevanza nell’accertamento della responsabilità
del medico, devono indicare standard diagnostico-terapeutici conformi alle
regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente
e non devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione,
sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di
cura del paziente. Solo nel caso di Linee Guida conformi alle regole della
migliore scienza medica sarà poi possibile utilizzarle come parametro per
l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico ed
attraverso le indicazioni dalle stesse fornite sarà possibile per il giudicante –
anche, se necessario, attraverso l’ausilio di consulenze rivolte a verificare
eventuali particolarità specifiche del caso concreto, che avrebbero potuto
imporre o consigliare un percorso diagnostico-terapeutico alternativo –
individuare eventuali condotte censurabili. Da ultimo l’articolo 3 della Legge
numero 189/2012 ha operato una abolitio criminis parziale in tema di omicidio
colposo determinato da responsabilità medica. Ciò in quanto, sulla base della
nuova disciplina, assumono rilevanza penale esclusivamente le condotte
connotate da colpa grave, poste in essere nell’attuazione in concreto delle
direttive scientifiche, sancite dalle Linee Guida. Fonte: Massimario.it –
22/2013. Cfr. nota di Elena Salemi e nota su Altalex Esami e Concorsi –
Schede di Giurisprudenza. Ancora: In tema di responsabilità medica, la nuova
normativa introdotta dall’articolo 3 della Legge numero 169 dell’8 novembre
2012, secondo cui “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento
della propria attività si attiene a Linee Guida e buone pratiche accreditate dalla
comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, ha comportato,
sulla base dell’applicazione dell’articolo 2 codice penale, la parziale
abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni
sanitarie ed, in particolare, di quella di cui all’articolo 589 codice penale. Ne
consegue che l’innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte
connotate da colpa lieve, che si collochino all’interno dell’area segnata da
Linee Guida o da virtuose pratiche mediche, purchè esse siano accreditate dalla
comunità scientifica. Cfr. Ced, Cassazione, 2013.
1721. 2013 – Sentenza del Tribunale di Bologna Civile, Sezione III, numero
1169 del 16 aprile 2013. Risarcimento danni per responsabilità medica.
Omissione o errore diagnostico. Responsabilità del medico. Configurabilità
non automatica. Condotta imperita, imprudente o negligente. Decesso del
paziente. Diritto degli eredi al risarcimento del danno. Nesso causale tra
condotta omissiva ed evento di danno. Accertamento imprescindibile. La
responsabilità del medico, in ipotesi di omissione o errore diagnostico, non è
automatica, con la conseguenza che, in ipotesi di decesso del paziente a seguito
di eventi ascrivibili ad una condotta imperita, imprudente o negligente del
medico, a causa di omissioni di adeguate cure e prescrizioni di esami, non può
ritenersi configurabile in via automatica il diritto degli eredi al risarcimento del
danno, occorrendo, in ogni caso, verificare se determinati esami non prescritti
fossero effettivamente necessari o se una tempestiva diagnosi avrebbe potuto
salvare il paziente. Nella dedotta circostanza, pertanto, si rivela necessario
l’accertamento del nesso causale tra una condotta omissiva e l’evento di danno,
in relazione al quale l’inadempimento rilevante secondo il criterio del “più
probabile che non” è solo quello che costituisce la causa o la concausa
efficiente del danno. Consegue a quanto innanzi che gli eredi del paziente
deceduto, ai fini del risarcimento dei danni a essi derivati dalla condotta del
professionista, sono gravati dall’onere di allegare un inadempimento
qualificato, ovvero astrattamente idoneo alla produzione del danno,
incombendo a carico del debitore l’onere di fornire la prova liberatoria e,
dunque, di dimostrare di avere agito diligentemente, in conformità con le
regole dell’arte medica. La responsabilità del medico, invero, sia che esso
agisca come libero professionista, sia che lo stesso dipenda da una struttura
sanitaria, è di natura contrattuale, con la conseguenza che il problema del
riparto dell’onere probatorio deve seguire i criteri fissati nella materia predetta
e, dunque, l’applicazione dei principi generali di cui all’articolo 1218 del
Codice Civile (Fattispecie avente ad oggetto l’accertamento di una condotta
inadempiente del medico curante, per aver egli omesso, secondo la diligenza
richiesta dalla sua professione, di continuare a curare il paziente e di
prescrivergli nuovi esami in seguito al riscontro di alcuni valori preoccupanti,
la quale determinava il peggioramento delle condizioni di salute del medesimo
e il suo conseguente decesso. Gli eredi, pertanto, devono ritenersi titolari del
diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto
parentale e del danno patrimoniale comprensivo dell’apporto economico
fornito dal de cuius in favore del nucleo familiare). Cfr. Il Sole 24 Ore. Mass.
Repertorio Lex24.
1722. 2013 – DPR numero 62 del 16 aprile 2013. Regolamento recante Codice
di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del
Decreto Legislativo numero 165 del 30 marzo 2001. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale numero 165 del 4 giugno 2013.
1723. 2013 – Sentenza del Tribunale di Bologna Penale, numero 1657 del 18
aprile 2013. Omicidio colposo. Responsabilità per colpa medica. Fondamento.
Nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento. Accertamento
imprescindibile. Giudizio contro fattuale. Generalizzata regola di esperienza,
legge scientifica, universale o statistica. Insufficienza, contraddittorietà e
incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale.
Pronuncia assolutoria. In materia di responsabilità per colpa medica, il nesso
causale tra la condotta del sanitario e l’evento di danno può ritenersi sussistente
nella sola ipotesi in cui, alla stregua del giudizio contro fattuale condotto sulla
basa di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica,
universale o statistica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta
doverosa (e, nel caso di reato omissivo, ipotizzandosi come non realizzata la
condotta umana) impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe
verificato, ovvero si sarebbe verificato, ma in epoca significativamente
posteriore o con minore intensità lesiva. Non è, dunque, consentito dedurre
automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica,
la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale,
poiché il Giudice è tenuto a verificare la validità nel caso concreto, sulla base
delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, cosicchè, all’esito del
ragionamento probatorio, che abbia escluso anche la interferenza di fattori
alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la
condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo,
con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica. In tale
contesto, quindi, la insufficienza, la contraddittorietà e la incertezza del
riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, e dunque il
ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia
condizionante della condotta omissiva o commissiva di cui si tratta, rispetto ad
altri fattori interagenti sulla produzione dell’evento lesivo, comportano la
neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del
giudizio. Nella specie, rilevato che, anche secondo i consulenti dell’accusa,
l’adozione tempestiva dei comportamenti omessi non avrebbe ragionevolmente
modificato il decorso della malattia, deve escludersi la prova del nesso causale
tra le loro omissioni e il decesso del paziente. Cfr. Il Sole 24 Ore. Mass.
Repertorio Lex24.
1724. 2013 – Sentenza del Consiglio di Stato del 19 aprile 2013. Il riposo
compensativo è irrinunciabile. E’ quanto si evince dalla sentenza in relazione
ad una richiesta di risarcimento presentata da alcuni dipendenti preposti al
servizio pubblico di trasporto locale. Secondo la sentenza, il dipendente
pubblico che ha lavorato per un periodo temporalmente lungo senza usufruire
del riposo compensativo, ha diritto ad un risarcimento. Il lavoratore, infatti,
può considerarsi leso nella sua integrità psicofisica, in quanto stressato dal
troppo lavoro e impossibilitato a recuperare le proprie energie. Il soggetto
risulta danneggiato anche sul piano esistenziale, dato che la mancanza
prolungata nel tempo di riposi compensativi determina un condizionamento
negativo delle proprie abitudini, delle relazioni interpersonali e dello stile di
vita in generale. Il Consiglio di Stato ha chiarito che un dipendente che
richieda un risarcimento per il danno subito a causa della sua ininterrotta
prestazione lavorativa, può provare, tramite documenti come busta paga,
istanze o diffide verso la pubblica amministrazione di appartenenza, la mancata
fruizione del riposo compensativo a causa della cattiva gestione aziendale. Il
riposo compensativo dipendenti pubblici, dunque, è un diritto del dipendente
pubblico, fondamentale non solo per permettergli una buona prestazione
lavorativa, ma anche e, soprattutto, per tutelare la sua integrità psicofisica.
1725. 2013 – Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Modalità e contenuti
delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad eccesso programmato a livello
nazionale anno accademico 2013-2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 118 del 22 maggio 2013.
1726. 2013 – Sentenza del Tribunale di Roma Civile, Sezione XIII, numero
9239 del 30 aprile 2013. Risarcimento danni da responsabilità professionale.
Responsabilità professionale. Natura contrattuale della responsabilità del
medico. Inadempimento della prestazione. Presupposti per l’operatività della
responsabilità. La responsabilità del medico ha natura contrattuale ed è
assoggettata alla disciplina della responsabilità nell’esecuzione di un contratto
d’opera professionale, di cui agli articoli 1176 e 2236 del Codice Civile.
L’inadempimento della prestazione del medico deve essere valutato a norma
dell’articolo 1176, comma 2° del Codice Civile, con riguardo alla natura
dell’attività esercitata mentre, ai sensi dell’articolo 2236 del Codice Civile, è
statuito che se la prestazione implica la soluzione di problemi di particolare
difficoltà, il prestatore d’opera risponde solo in caso di dolo o colpa grave. Ne
consegue che la limitazione di responsabilità concerne solo i casi in cui è
richiesta una particolare perizia che trascende la preparazione media, ovvero in
cui la particolare complessità deriva dal fatto che il caso non è stato ancora
studiato a sufficienza o non è stato ancora definitivamente dibattuto con
riferimento ai metodi da adottare. Trattandosi inoltre di un’obbligazione di
mezzi e non di risultato, il mancato raggiungimento del risultato non determina
alcun inadempimento. Cfr. Il Sole 24 Ore. Mass. Repertorio Lex24.
1727. 2013 – Sentenza del Tribunale di Firenze Penale, Sezione I, numero 2040
del 7 maggio 2013. Omicidio colposo. Errore diagnostico. Configurabilità.
Ipotesi. Mancata individuazione della patologia. Carenza di controlli ed esami
adeguati. Decesso del paziente. Responsabilità del sanitario per omicidio
colposo. L’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno
o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una
patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma
anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti
prudenzialmente doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.
L’evento, in particolare, trova senz’altro verificazione ogni qualvolta, come
nella specie, non sia esigibile l’inquadramento della presentazione clinica in
una malattia ben precisa a causa della riconducibilità della sintomatologia a
diverse branche della medicina e, per questo, si richieda al medico di
riconoscere la gravità della situazione morbosa e l’urgenza di intervenire,
anche con il trasferimento del paziente presso una struttura idonea. Nella
specie, al contrario, il trattamento posto in essere dall’imputato, conseguente a
una diagnosi errata e superficiale, in quanto non preceduta dai necessari
accertamenti, determinava un intervento insufficiente e un esito letale del
paziente. Si impone, pertanto, l’affermazione di penale responsabilità dello
stesso in ordine al contestato delitto di omicidio colposo. Cfr. Il Sole 24 Ore,
Mass. Repertorio Lex24.
1728. 2013 – Sentenza Consiglio di Stato, Sezione III, numero 2522 del 9
maggio 2013. Remunerazione prestazioni extra tetto, retroattività e tutela
dell’affidamento. La sentenza affronta tre questioni di particolare rilevanza in
materia di sanità pubblica. Innanzitutto, il Consiglio di Stato, alla luce di una
giurisprudenza ormai in consolidamento, ribadisce il principio per cui, a partire
dalla riforma del 2009, tutte le strutture operanti in campo sanitario, a
prescindere dalla loro natura pubblica o privata, devono sottostare ai tetti di
spesa fissati nel rispetto dei criteri di legge. Ne consegue che la remunerazione
delle prestazioni eccedenti tali tetti non può essere riconosciuta neppure alle
aziende ospedaliere. Fanno eccezione a tale principio i soli casi previsti da
ciascuna Regione con norme di rango primario, mentre non rilevano a questo
fine gli accordi di natura contrattuale. In secondo luogo, richiamando la
giurisprudenza dell’Adunanza plenaria (in particolare, la decisione numero
3/2012) e della conforme giurisprudenza successiva della stessa III sezione, la
pronuncia statuisce i limiti entro i quali il legittimo affidamento può essere
tutelato nel caso di fissazione retroattiva dei tetti di spesa sanitaria ad esercizio
finanziario già iniziato. In questi casi, secondo il Consiglio di Stato, l’operatore
sanitario è tenuto a programmare la propria attività facendo affidamento
sull’ultrattività dei tetti già fissati per l’anno precedente, salve le decurtazioni
imposte dalle successive norme finanziarie, le quali dovranno essere contenute,
salvo congrua istruttoria e adeguata esplicitazione all’esito di una valutazione
comparativa, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie
conoscibili dalle strutture private all’inizio e nel corso dell’anno. Secondo la
giurisprudenza amministrativa, infatti, la fissazione dei tetti di spesa da parte
delle Regioni nel corso dell’esercizio finanziario e che dispieghi i propri effetti
anche sulle prestazioni già erogate, non può considerarsi, ex se, affetta da
illegittimità in quanto, in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza
dell’atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all’inizio di
erogazione del servizio, gli operatori privati erogatori, che erogano prestazioni
per il SSN, possono avere riguardo – fino a quando non risulti adottato un
provvedimento – all’entità delle somme contemplate per le prestazioni
dell’anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa
sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell’anno in corso. In quest’ottica,
quindi, la tutela del legittimo affidamento è garantita nella misura in cui la
riduzione dell’ammontare delle prestazioni erogabili risulti corrispondente alle
minori risorse derivanti dall’applicazione delle norme finanziarie relative
all’anno in corso, conoscibili dalle strutture sanitarie sin dall’inizio dell’anno.
Ove, invece, i tagli effettuati alla spesa sanitaria vadano al di là dei limiti
derivanti dall’applicazione delle norme finanziarie appena citate, la tutela del
legittimo affidamento impone un quid pluris consistente nello svolgimento di
una congrua istruttoria ed in una chiara motivazione delle ragioni che hanno
determinato la misura del taglio alla spesa sanitaria, anche alla luce di una
attenta valutazione comparativa degli interessi contrapposti. Altro profilo di
interesse della decisione riguarda il potere discrezionale delle Regioni nella
determinazione i propri sistemi tariffari in materia sanitaria. Sul punto il
Consiglio di Stato ha statuito il principio secondo cui, fermo restando il
rispetto dei criteri generali stabiliti con apposito decreto ministeriale, nulla
vieta ad una Regione, per di più soggetta a piano di rientro, di fare riferimento
al sistema tariffario già predisposto e positivamente utilizzato dalle Regioni
virtuose. La pronuncia evidenzia, infatti, che siffatta scelta risulta coerente con
i principi generali dell’ordinamento di settore che mirano al contenimento della
spesa sanitaria. In quest’ottica, infatti, appare condivisibile l’utilizzazione di
parametri di riferimento che si siano concretamente dimostrati idonei a
garantire nel contempo il conseguimento di tale obiettivo senza pregiudicare
l’equilibrio e la complessiva funzionalità del sistema sanitario.
1729. 2013 – Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza del 17 maggio 2013
numero 21285. La mancata apposizione delle spondine del letto, per il rifiuto
opposto dal paziente, non esimono l’infermiere da responsabilità per omicidio
colposo in caso di decesso per grave trauma contusivo conseguente a caduta
accidentale. E non può essere richiamato il comportamento negligente tenuto
dagli altri operatori sanitari quale scusante, poiché sia l’obbligo di protezione
che la posizione di garanzia gravanti sulla figura dell’infermiere determinano
l’obbligo di adozione di misure preventive atte ad evitare il verificarsi di eventi
accidentali. Così la Suprema Corte di Cassazione, Sezione IV Penale con la
sentenza del 12 febbraio – 17 maggio 2013 numero 21285, che rigetta il ricorso
presentato dall’infermiere sulla decisione in primo grado con sentenza di
condanna per i reati di cui agli articoli 40 CPC, 113 e 589 CP.
1730. 2013 – Sentenza del Tribunale di Bologna Civile, Sezione III, numero
1564 del 20 maggio 2013. Responsabilità medica. Paziente. Danni. Domanda
risarcitoria. Responsabilità del medico e della struttura sanitaria. Natura
contrattualistica. Onere probatorio delle parti. Interventi di facile esecuzione e
di alta specialità. Inquadrata nell’ambito contrattualistico la responsabilità del
medico e della struttura sanitaria nei confronti del paziente per i danni a questo
derivati da una non diligente e imprudente esecuzione della prestazione, è
onere del sanitario provare la correttezza del suo operato, secondo gli imposti
criteri di diligenza e perizia, anche negli interventi di difficile soluzione, con la
conseguenza che ove residui incertezza sul suo operato l’inadempimento
risulterà accertato in base alla regola dell’onere probatorio; è, invece, a carico
del paziente l’onere della prova del nesso causale, con i criteri della probabilità
logica, generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti
secondari. Negli interventi di facile esecuzione, pertanto, la prova del fatto
secondario potrà essere sufficiente per ritenere dimostrato il nesso causale,
mentre negli interventi di alta specialità la prova dei fatti secondari non è a tal
fine sufficiente ed è onere del paziente provare che nel caso concreto si è
verificata la regola astratta e che non vi sono cause alternative, secondo una
ricostruzione del nesso causale non probabilistica, ma razionale e logica. Nei
giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, dunque, l’attore
ha l’onere di allegare e provare l’esistenza del rapporto di cura, il danno e il
nesso causale, mentre ha unicamente l’onere di allegare la colpa del medico,
invece gravato dalla prova che l’eventuale insuccesso dell’intervento, rispetto a
quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non
imputabile. (Fattispecie avente a oggetto l’accertamento della responsabilità di
tutta l’èquipe medica in relazione al decesso della paziente in seguito a
complicanze nel corso dell’intervento chirurgico, per la condotta negligente
tenuta nell’occasione). Cfr. Il Sole 24 Ore. Mass. Repertorio Lex24.
1731. 2013 – Cassazione Civile. Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2013.
Professioni sanitarie: chi non ha i titoli perde il poso di lavoro.
1732. 2013 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 14024 del 4
giugno 2013. Il consenso informato è “specifico”, cioè deve essere riferito
unicamente alla prestazione che viene prospettata. Una condotta diversa da
quella per cui è stato dato il consenso non è legittimata, salvo nei casi nei quali
si può configurare uno stato di necessità. La Cassazione ha dato conferma del
negativo approccio giurisprudenziale alla dilatazione del consenso informato:
la manifestazione del consenso prestata dal paziente non può estendersi ad un
intervento diverso e dalle diverse possibili conseguenze rispetto a quello
inizialmente previsto ed accettato. Pertanto, fatte salve le situazioni di palese
urgenza che pongano a serio rischio la incolumità del paziente, l’esecuzione di
più incisive manovre chirurgiche a fronte di complicanze rilevate nel corso
dell’intervento concordato e programmato non può prescindere dal rinnovo del
consenso informato.
1733. 2013 – Sentenza della Corte d’Appello di Taranto Civile numero 269
dell’11 giugno 2013. Responsabilità medica. Danni cerebrali da ipossia patiti
da un neonato. Ritardata esecuzione del parto. Responsabilità del medico.
Prova a carico del danneggiato. Nesso causale tra omissione del sanitario e
danno. Operatività della norma di cui all’articolo 1218 Codice Civile.
Responsabilità solidale della struttura sanitaria. L’affermazione della
responsabilità del medico per i danni cerebrali da ipossia patiti da un neonato, e
asseritamente causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la prova, a
carico del danneggiato, della sussistenza di un valido nesso causale tra
l’omissione dei sanitari e il danno. Tale prova sussiste quando, da un lato, non
vi è certezza che il danno cerebrale patito dal neonato è derivato da cause
naturali o genetiche e, dall’altro, appare “più probabile che non” che un
tempestivo o diverso intervento da parte del medico avrebbe evitato il danno al
neonato. Fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico,
ex articolo 1218 del Codice Civile, dimostrare la scusabilità della propria
condotta. La natura pacificamente contrattuale del rapporto che si instaura tra
paziente e casa di cura privata o ente ospedaliero comporta, inoltre, che la
struttura risponde, ai sensi della richiamata norma, non solo
dell’inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma
anche dell’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal
sanitario, quale ausiliario necessario dell’organizzazione aziendale, pur in
assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso.
Nella fattispecie concreta, alla stregua delle risultanze della Ctu deve ritenersi
sussistente una con causalità preponderante del comportamento del sanitario,
influente nella misura di circa il 50-60% nel determinismo dei gravi problemi
neurologici del neonato e deve, pertanto, farsi luogo alla conseguente
affermazione di responsabilità solidale del medico e della struttura sanitaria
nella quale il medesimo operava all’epoca dei fatti in relazione ai danni
riportati dal minore al momento della nascita. Cfr. Il Sole 24 Ore. Mass.
Repertorio Lex24.
1734. 2013 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, numero 26966
del 20 giugno 2013. Professionisti. Medici e chirurghi. Colpa professionale.
Visita collegiale. Dimissione del paziente. Dissenso del sanitario. Mancanza.
Responsabilità. Sussistenza. Il medico che partecipi alla visita collegiale non
può essere esonerato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria
posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducano a dissentire dalla decisione
presa dal direttore del reparto di dimettere il paziente. (Fattispecie in cui è stata
ritenuta la responsabilità del chirurgo per il decesso del paziente che,
nonostante presentasse sindrome dolorosa, veniva prematuramente dimesso
senza aver eseguito le opportune indagini diagnostiche). Cfr. Ced, Cassazione,
2013.
1735. 2013 – Testo del Decreto Legge numero 69 del 21 giugno 2013
coordinato con la Legge di Conversione numero 98 del 9 agosto 2013 recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
1736. 2013 – Tribunale di Pescara – Sentenza numero 887 del 26 giugno 2013
– In epoca di Spending Review e di tagli pesanti alle strutture del Servizio
Sanitario Nazionale, tra le tante vittime della “razionalizzazione”, rientra senza
dubbio la formazione dei professionisti. Le norme contrattuali che impongono
al datore di lavoro sanitario di destinare fino all’1% del monte salari alla
formazione ha avuto un taglio del 50% del fondo – che però non era
sufficientemente determinato, essendo, elastico – dedicato. Con queste scarse
risorse, le Aziende non riescono più ad assicurare e a fare assolvere l’obbligo
fondamentale di aggiornamento per il personale dipendente che deriva, in
primo luogo, da un preciso disposto legislativo. Ricordiamo infatti che la legge
istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ancora 35 anni orsono, indicava tra
gli “obiettivi” dell’istituendo Servizio “la formazione professionale e
permanente nonché l’aggiornamento scientifico culturale del personale del
Servizio Sanitario Nazionale”. Accanto all’aggiornamento obbligatorio ECM –
il cui mancato soddisfacimento costituirebbe (norma esistente, ma non ancora
applicabile, in attesa del riordino degli Ordini Professionali) “illecito
disciplinare” – convive da sempre l’aggiornamento “facoltativo” a cui il datore
di lavoro non è obbligato a contribuire economicamente – e di conseguenza da
soddisfarsi prevalentemente in “autonomia economica” (a spese del dipendente
…) – per il cui soddisfacimento il dipendente ha diritto a giorni di permesso
retribuiti ex articolo 21 CCNL 2001. I giorni di permesso – fino ad un massimo
di otto l’anno – vengono concessi per corsi di aggiornamento “comunque
connessi all’attività di servizio”. Il percorso ad ostacoli per il professionista
dipendente che intende perseguire a proprie spese l’obbligo ECM e a supplire
alle carenze formative predisposte dalle Aziende si evidenzia anche nella
concessione di tali permessi, in cui il potere discrezionali delle Aziende viene
talvolta usato arbitrariamente per la negazione del permesso. Su questo punto è
intervenuta una recentissima sentenza del Tribunale di Pescara – sentenza del
26 giugno 2013, numero 887 – in funzione di giudice del lavoro, la quale ha
fatto soccombere le ragioni dell’Azienda Sanitaria che aveva negato due giorni
di permesso a un’infermiera che aveva chiesto la partecipazione a un corso di
Counseling, con più motivazioni relative alla non attinenza rispetto all’attività
esercitata e alla qualità degli organizzatori. Sul primo punto – proprio nel caso
di specie – vi è stato un evidente autogol aziendale in quanto non solo ha
dovuto farsi spiegare da un giudice che il Counseling è attinente all’attività
infermieristica in quanto è un “concetto che si pone a livello intermedio tra la
consulenza e la relazione di aiuto, ben costituisce un’attività di supporto agli
operatori sanitari, atteso che quella sanitaria sostanzia in concreto una
professione di aiuto alla persona”, ma la stessa Azienda lo aveva inserito tra le
attività di aggiornamento obbligatorio per il personale dipendente. Il Tribunale
di Pescara, contrastando la decisione dell’Azienda che aveva trasformato
d’ufficio, in ferie, i due giorni di permesso retribuito, specifica che “mal si
comprende la censura dell’Azienda volta a negare cittadinanza alla possibilità
di aggiornarsi in materia di Counseling alla ricorrente, la quale, nella sua
qualità di infermiera professionale, si palesa figura predisposta a spendere i
concetti della disciplina in parola nell’ambito della sua offerta formativa con le
persone malate e bisognose di aiuto”. Sul secondo punto – concernente la
sindacabilità sugli organizzatori del corso stesso – si incentrano le decisioni di
diritto più interessanti in quanto l’Azienda, statuisce il Tribunale di Pescara,
non ha il “potere di sindacare oltre alla validità del corso di aggiornamento
(che se è accreditato ECM la validità la assume in re ipsa) e “pertanto le
valutazioni sugli organizzatori dell’evento si rivelano irrilevanti” e di
conseguenza in relazione all’esistenza dei presupposti – attinenza in senso lato
rispetto alla professione e accreditamento ECM – “non è dato rinvenire un
potere discrezionale dell’Amministrazione” in merito alla negazione del
permesso. Una sentenza dunque che pone un elemento di chiarezza sulla
concessione dei giorni di permesso retribuiti che non possono essere negati in
presenza dei presupposti ricordati. Rimane la fallacità del sistema che da un
lato pone nelle sue impronte genetiche – la legge istitutiva del Servizio
Sanitario Nazionale – l’obiettivo di formazione del proprio personale e
dall’altro nega le risorse per il fondamentale aggiornamento – obbligatorio e
facoltativo – necessario per il perseguimento di tale obiettivo. L’innesto
dell’Educazione Continua in Medicina si è svolto senza le dovute chiarezze in
merito agli obblighi datoriali, introducendo da un lato un obbligo che sembra
essere tutto a carico del dipendente, dall’altro non disponendo a oltre dieci anni
di distanza dal suo avvio alcuna conseguenza neanche di carattere premiante
per chi ottempera agli obblighi previsti. (trovato in rete giovedi 25 luglio 2013,
ore 07,41).
1737. 2013 – Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, del 26 giugno
2013. Il Tribunale di Milano interviene con una interessante sentenza sulla
mancata presa in carico di un paziente. Un infermiere ha avuto un
procedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre
giorni e un trasferimento di reparto da parte dell’organizzazione vissuto come
sanzione disciplinare impropria. Gli era stato contestato il comportamento teso
alla mancata presa in carico di un paziente in un reparto di rianimazione,
atteggiamento non cambiato neanche in seguito all’intervento del coordinatore
del reparto. Le giustificazioni addotte per un simile comportamento erano
dovute all’eccessivo carico di lavoro e alla insufficienza del personale. Viene
suggerito al coordinatore di predisporre una unità infermieristica aggiuntiva. Il
giorno successivo inizia il turno senza che il coordinatore alle sette del mattino
sia presente. Nella suddivisione del lavoro, autogestita tra gli infermieri
presenti, non risultava “preso in carico” il paziente nuovo. Non risultava in
realtà un atto formale di rifiuto ma una situazione di fatto nella quale,
adducendo scuse di priorità rispetto a degenti più gravi, il paziente comunque
non aveva ricevuto attenzioni assistenziali tali da potere essere configurata la
presa in carico.
1738. 2013 – Scritto da Eugenio Cortigiano – 28 giugno 2013 – Mancato
godimento del riposo settimanale: sì al risarcimento per usura psicofisica.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza numero 7 del 19 aprile 2013.
L’attribuzione patrimoniale rivendicata da un dipendente pubblico per danno
da usura psicofisica, derivante dalla perdita del riposo settimanale, ha natura
risarcitoria e non retributiva, non consistendo in una voce ordinaria o
straordinaria della retribuzione da corrispondersi periodicamente e destinata a
compensare l’eccedenza della prestazione lavorativa, bensì essendo diretta ad
indennizzare ai sensi dell’articolo 2059 codice civile il lavoratore per il
predetto danno correlato all’inadempimento contrattuale del datore di lavoro;
pertanto, essa si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’articolo
2946 codice civile e non nel termine breve (quinquennale) di cui ai successivi
articoli 2947, previsto per il risarcimento del danno aquiliano, e 2948, numero
4, previsto per i crediti. E’ questo il principio di diritto stabilito dal Consiglio
di Stato in Adunanza Plenaria con la sentenza numero 7 del 19 aprile 2013 in
tema di risarcimento del danno derivante dalla perdita di riposo settimanale.
Infatti, secondo il Supremo Consesso, nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico
chieda in giudizio il risarcimento per danno da usura psicofisica, deducendo
che tale danno sia stato provocato dal frequente mancato godimento del riposo
settimanale, reiterato nell’arco di un notevole periodo complessivo di tempo,
senza che egli abbia fruito di riposo compensativo ed ancorchè abbia percepito
le previste maggiorazioni retributive per lo svolgimento di attività lavorativa in
giorno festivo, deve ritenersi soddisfatto dal ricorrente l’onere di allegazione
concernente sia l’oggetto della domanda che le circostanze costituenti il fatto-
base su cui essa si fonda, sicchè il giudice possa far ricorso alle presunzioni,
basate sulle regole di esperienza, per ritenere provato il fatto-conseguenza del
pregiudizio subito dall’istante. Nel caso di specie alcuni dipendenti di
un’azienda di trasporto pubblico di passeggeri avevano proposto ricorso contro
la stessa chiedendo il risarcimento del danno per aver prestato servizio in più
occasioni e ai fini dell’assunzione anche nel giorno destinato al riposo
settimanale. Ciò senza fruire dei riposi compensativi. Il TAR accoglieva il
ricorso perché la prestazione di servizio in giorno festivo, pur a fronte di una
maggiorazione della retribuzione ma non compensata con riposo in altro
giorno, dà luogo a risarcimento del danno derivante dall’usura psicofisica,
assistito da presunzione assoluta, e che per la pretesa di tale risarcimento,
concernente danno derivante da inadempimento contrattuale di un obbligo non
patrimoniale, opera la prescrizione decennale e non quella quinquennale, non
vertendosi in materia di pagamento di somme periodicamente dovute.
L’azienda di trasporti proponeva appello contro la sentenza di primo grado,
chiedendone la riforma in quanto era stato riconosciuto il risarcimento di un
danno senza che il fatto fosse provato né con riferimento alla sussistenza né al
nesso eziologico con la presunta attività usurante. Inoltre, trattandosi di un
credito di lavoro, concernente il pagamento periodico di somme di denaro
dovute a causa di un adempimento, per l’appellante si doveva applicare il
termine prescrizionale di cinque anni in luogo dei dieci ordinari. Il Consiglio di
Stato, sezione sesta, dopo aver rilevato l’esistenza di due orientamenti
contrastanti in materia rimetteva la questione all’Adunanza Plenaria che
risolveva la questione nel senso già indicato.
1739. 2013 – Corte di Cassazione, sentenza numero 28603 del 3 luglio 2013.
Viene riconosciuta una forma più attenuata di mobbing, lo straining, ovvero
una situazione di stress forzato sul posto di lavoro.
1740. 2013 – Pronuncia della Corte Costituzionale, con sentenza numero 203
del 3 luglio 2013, laddove è stata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42,
comma 5, del D.Lgs numero 151 del 26 marzo 2001 (di seguito T.U.) nella
parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona
disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati
a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado
convivente della persona in situazione di disabilità grave; questo in violazione
degli articoli 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, 4° comma, della Costituzione. Alla luce
dell’evoluzione legislativa in materia ed in linea con l’orientamento
giurisprudenziale già consolidato, la Corte ha individuato nella limitazione
della sfera soggettiva attualmente vigente un fattore di pregiudizio
dell’assistenza del disabile grave nei casi in cui i soggetti legittimati dalla
norma a prestare assistenza si trovino impossibilitati a svolgere tale funzione.
1741. 2013 – Sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, 2013. Il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste, con Decreto dd. 4 luglio 2013
ordina all’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Melegnano” (provincia
di Milano) di ammettere alle prove del concorso pubblico per un posto di
infermiere professionale pediatrico una cittadina di un Paese non membro della
UE titolare del permesso di soggiorno CE di cui all’articolo 9 del Decreto
Legislativo numero 286 del 1998 di recepimento della Direttiva 2003/109
(infermiera che era stata esclusa dal concorso per mancanza del requisito della
cittadinanza italiana o comunitaria). Nel Decreto, il Giudice del Lavoro di
Trieste considera che il diritto dei cittadini stranieri di Paesi terzi non membri
della UE regolarmente soggiornanti in Italia a partecipare ai concorsi pubblici
si fonda innanzitutto sugli obblighi internazionali scaturenti dall’adesione e
ratifica alla Convenzione OIL 143/1973, richiamata anche dall’articolo 2,
comma 3, del Decreto Legislativo numero 286 del 1998. Ugualmente, essendo
la ricorrente titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti,
vengono a soccorrere anche le particolari disposizioni in materia di parità di
trattamento nell’esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma
contenute nella Direttiva 109/2003 (articolo 11). Fonte : Dipartimento per le
Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1742. 2013 – Sentenza della Corte dei Conti numero 127/13 del 12 luglio 2013.
Infermiere e Medico condannati per “colpa grave” ed al risarcimento in solido
benché oberati dal lavoro. Infermiere e Medico erano di turno presso il Pronto
Soccorso. Secondo quanto riferito dall’Ufficio requirente, la vertenza ha tratto
origine dalla denuncia con la quale l’Azienda Ospedaliera Universitaria San
Giovanni Battista di Torino trasmetteva alla Procura contabile piemontese, in
quanto foriera di danno erariale, la sentenza, passata in giudicato, numero
1893/2010 del Tribunale Civile di Torino. Con detta sentenza irrevocabile
l’Azienda sanitaria in oggetto è stata condannata al risarcimento dei danni a
favore della Sig.ra … omissis … nella misura di Euro 5.798,00, oltre ad
interessi legali dalla data della sentenza al saldo, ed alle spese legali e di CTU.
La Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il
Piemonte esperiva la prescritta attività istruttoria, al fine di appurare i fatti ed
accertare l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di
responsabilità amministrativa. All’esito dell’attività istruttoria, secondo la
prospettazione attorea, il danno risarcito dall’Azienda sanitaria, per le lesioni
subite dalla menzionata Sig.ra … omissis … sarebbe da imputare in via
esclusiva alla condotta gravemente colposa delle odierne convenute.
1743. 2013 – Sentenza del Tribunale di Napoli Civile, Sezione XI, numero
9345 del 22 luglio 2013. Risarcimento danni. Sanità. Responsabilità del
medico. Ambito e natura della responsabilità. Responsabilità contrattuale
derivante dal rapporto di spedalità atipico. L’esercizio dell’attività del medico è
assoggettata, al pari di quella di altri professionisti, a responsabilità civile e
penale. Il medico risponde in sede civile, dei danni cagionati al paziente, e in
sede penale per i reati eventualmente commessi nell’esercizio della sua attività.
Quanto ai medici esercenti la libera professione, le cliniche private e le stesse
strutture ospedaliere, la responsabilità per i danni cagionati ai pazienti in
ragione di una difettosa esecuzione della prestazione medica è ridotta
nell’ambito della responsabilità contrattuale, essendo riconducibile il rapporto
tra medico e paziente al contratto d’opera professionale, ovvero alla figura del
contratto atipico di ricovero ospedaliero, o ancora a un contratto atipico di
spedalità. Cfr. Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24.
1744. 2013 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 18334 del
31 luglio 2013. Il consenso informato non può essere generico e il paziente
deve conoscere i rischi di un eventuale intervento chirurgico. Il medico ha
l’obbligo di fornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine alle cure
mediche o all’intervento chirurgico da effettuare, tanto è vero che sottopone al
paziente, perché lo sottoscriva, un modulo non generico dal quale sia possibile
desumere con certezza l’ottenimento in modo esaustivo da parte del paziente di
dette informazioni: ne consegue che il medico chirurgo viene meno all’obbligo
a suo carico in ordine all’ottenimento del cosiddetto “consenso informato” ove
non fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni
scientificamente possibili sull’intervento chirurgico che intende eseguire e
soprattutto sul bilancio rischi/vantaggi dell’intervento.
1745. 2013 – Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza numero
18808 del 7 agosto 2013. Se all’Infermiere generico, per carenze organizzative
della struttura sanitaria presso cui è impiegato, vengono assegnate le stesse
mansioni dell’Infermiere Professionale allora, il primo, ha diritto alla
medesima retribuzione spettante al secondo. E’ quanto ha statuito la
Cassazione nella sentenza in commento.
1746. 2013 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
19220 del 20 agosto 2013. Non basta la firma sul modulo. E’ irrilevante la
qualità del paziente al fine di stabilire se vi sia stato o meno consenso
informato. In un rapporto personale col paziente in procinto di provvedimenti
diagnostici-terapeutici, il paziente ha diritto a ricevere le informazioni sui
vantaggi e rischi o alternative del provvedimento proposto con linguaggio che
deve tener conto del grado culturale della persona assistita (linguaggio chiaro
che tenga conto del particolare stato soggettivo e del grado di conoscenze
specifiche). Nel caso specifico “la responsabilità del sanitario” per violazione
dell’obbligo del consenso informato discende: a) dalla condotta omissiva
tenuta in relazione all’adempimento dell’obbligo di informazione in ordine alle
prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto; b) dal
verificarsi, in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso e, quindi, in
forza di un nesso di causalità con essa, di un aggravamento delle condizioni di
salute del paziente. Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della
sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, la circostanza
che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Sotto tale profilo,
infatti, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione (gli
fu fatto sottoscrivere da una segretaria, nella penombra di una sala d’aspetto,
un foglio prestampato senza che nulla gli fosse stato comunicato in relazione
alla possibilità di un esito negativo dell’intervento, con conseguente
limitazione della vista) non sia stato messo in condizioni di assentire al
trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni,
consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota
l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (v. Cass. n.
16543 del 28 luglio 2011 e Cass. n. 20984 del 27 novembre 2012).
1747. 2013 – Decreto Legge numero 101 del 31 agosto 2013. Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di realizzazione nelle Pubbliche
Amministrazioni. Gazzetta Ufficiale numero 204 del 31 agosto 2013. Vigente
al 1 novembre 2013.
1748. 2013 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. V, numero 32463 del
6 settembre 2013. E’ violenza privata costringere il dipendente a partecipare
alla riunione. A deciderlo è la quinta sezione penale della Cassazione con la
sentenza numero 32463 del 6 settembre 2013. Il dirigente del Comune che ha
imposto all’impiegata di riprendere la riunione interrotta è stato quindi
condannato a quattro mesi di reclusione, nonché al risarcimento del danno alla
vittima costituitasi parte civile. E ciò nonostante l’imputato sia stato assolto in
precedenza: non è necessario, avvisano i giudici, riaprire l’istruttoria se alla
riforma della sentenza precedentemente emessa si giunge lasciando inalterata
la ricostruzione compiuta dal primo Giudice, compresa la sostanziale
ammissione dei fatti da parte dell’imputato.
1749. 2013 – Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, numero 4574 del 16
settembre 2013. Strutture sanitarie private accreditate e tutela della
concorrenza. Il Consiglio di Stato, nel valutare la legittimità del diniego alla
stipulazione per l’anno 2012 di un contratto per l’erogazione di prestazioni
specialistiche in regime di accreditamento, ha precisato (ribadendo principi già
esposti nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, numero 550 del 29
gennaio 2013) che, pur non essendovi un automatismo tra l’accreditamento e la
stipulazione del contratto con l’azienda sanitaria, ragioni di tutela della
concorrenza impongono di non bloccare in maniera automatica ed
indiscriminata l’accesso al mercato delle prestazioni specialistiche a carico del
SSN ad operatori privati in possesso dei requisiti necessari indicando quale
unica ragione la saturazione dell’offerta e le esigenze di contenimento della
spesa sanitaria. Sebbene il SSN risulti legittimamente ispirato alla necessità di
coniugare il diritto alla salute degli utenti con l’interesse pubblico al
contenimento della spesa, esso non può prescindere dal contemplare anche la
tutela della concorrenza, irrimediabilmente lesa dall’automatica preclusione
alla stipulazione di contratti con nuovi soggetti privati accreditati. Infatti, come
rilevato anche dall’Antitrust, una politica di contenimento dell’offerta sanitaria
non può tradursi in una posizione di ingiustificato privilegio a favore degli
operatori già presenti sul mercato. Ne consegue che, ferma l’autonomia delle
Regioni, nella determinazione dei criteri per l’accesso degli operatori privati
alle prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, questi ultimi devono
consentire l’inserimento (anche graduale) nel mercato di nuovi operatori in
possesso di tutti i requisiti richiesto per erogare prestazioni sanitarie in favore
del servizio pubblico.
1750. 2013 – Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV, numero 39165 del
23 settembre 2013. E.E. veniva ricoverata il 27 gennaio 2004 presso il presidio
ospedaliero di X per essere sottoposta a trattamento chirurgico di un’affezione
cardiovascolare. Il 3 febbraio veniva sottoposta ad intervento chirurgico e il 5
febbraio, constatata la stabilizzazione del quadro postoperatorio, la E. veniva
trasferita presso il reparto di cardiochirurgia. Alle ore 10,30 del 6 febbraio
veniva trasferita nuovamente presso l’unità operativa di terapia intensiva
cardiochirurgia e alle ore 8,08 del 7 febbraio ne veniva constatato il decesso.
Decesso che, risultava accertato senza contestazione alcuna, era stato
provocato da una ischemia del miocardio scaturita dalla trombosi completa del
lume della vena safena autologa, che a sua volta era stata determinata dalla
perdita ematica acuta causata dalla de connessione del catetere venoso centrale
giugulare che era stato applicato alla paziente. In conclusione, la perdita
ematica coagendo con altri fattori aveva determinato la trombosi. ….. Ad
avviso del Tribunale il decesso era da ascriversi agli infermieri perché essi
avevano omesso di controllare con la dovuta attenzione l’avvitamento del
catetere alla rubinetteria, avevano omesso di fare il giro del capezzale della
paziente per verificare che il catetere non si fosse de connesso e non avevano
avvisato il medico di guardia dell’accaduto, posto che questi (il W) aveva
avuto conoscenza della de connessione solo alle ore 7,45 in occasione della
visita della paziente. Siffatte condotte colpose venivano ritenute
eziologicamente incidenti sull’evento luttuoso poiché avevano determinato il
prodursi della perdita ematica che aveva innescato la trombosi e quindi
l’ischemia acuta del miocardio. ….. Il Collegio territoriale, dopo aver
affermato che “non può ritenersi connotata dagli estremi della colpa la condotta
degli imputati ….. non potendosi la condotta positiva omessa qualificarsi
dovuta”, ha anche giudicato non esigibile la condotta doverosa “in ragione
della acciarata organizzazione del reparto”. Pertanto il Giudice di secondo
grado ha comunque ritenuto non rimproverabile agli imputati l’omissione di un
controllo scandito da frequenze temporali più ravvicinate, perché
concretamente non attuabili e per cause non disponibili agli imputati medesimi.
Questo specifico profilo dell’ascrizione colposa, che si è manifestato nella sua
centralità nella scelta della formula assolutoria (“il fatto non costituisce reato”)
non è stato minimamente considerato dal ricorrente e pertanto rimane
incontestato il giudizio espresso al riguardo dalla Corte di Appello.
1751. 2013 – Sentenza Corte di Cassazione 21285 del 30 settembre 2013.
Confermata la sanzione: otto mesi di reclusione. Decisivo e l’addebito della
negligenza consistita nel non aver alzato le sponde del letto. Inutile il richiamo
al rifiuto opposto dal paziente, facilmente superabile, e al comportamento
tenuto dagli operatori sanitari nei turni precedenti (Cassazione, sentenza
21285/13). Principio intangibile: i diritti del paziente. Ma, alle volte, è
necessario travalicare quei diritti, ignorare i desiderata del paziente, se davvero
si vuole garantirne la sicurezza. Preferibile, in determinate situazioni, operare
in maniera rigida, rispettando pedissequamente i propri doveri. Altrimenti i
rischi, non solo per il paziente, diventano altissimi. Episodio tragico in un
ospedale italiano: un uomo, ricoverato nella struttura di Terapia Intensiva
Coronarica, cade dal proprio letto e, a distanza di qualche minuto, esala
l’ultimo respiro. Fatale la caduta, resa agevole dalla omissione addebitata alla
infermiera operativa in quelle ore, ossia non aver provveduto alla “apposizione
delle sponde al letto del paziente”. Questa omissione costa carissimo
all’infermiera, che viene ritenuta colpevole, sia in primo che in secondo grado,
di “omicidio colposo” e condannata a 8 mesi di reclusione. Per i giudici di
Appello, in particolare, la “apposizione delle sponde” (“intervento non cruento
e non invasivo, atto ad evitare, o comunque a diminuire fortemente, il rischio
di cadute”) non effettuata dall’infermiera va valutata come “omissione
connotata da elevatissima negligenza, in violazione di un chiaro obbligo di
protezione gravante sul personale infermieristico del nosocomio a salvaguardia
del rischio di caduta cui il paziente si trovò concretamente esposto”, come
“comprovato dalle condizioni di disorientamento, di agitazione e di confusione
mentale” del paziente. E tale ottica, negativa per l’infermiera, viene condivisa
anche dai giudici della Cassazione, i quali confermano la condanna per
“omicidio colposo”. Respinta in maniera netta la linea difensiva proposta dal
legale della donna, il quale si è richiamato alle già “precarie condizioni del
paziente” e, soprattutto, alle “responsabilità degli operatori sanitari” in servizio
nei “turni precedenti” a quello in cui si è verificata, purtroppo, la tragica
caduta. Di fronte a tali osservazioni, difatti, la presa in esame del
comportamento di altri operatori sanitari non avrebbe comunque potuto portare
all’”esclusione” o alla “limitazione” della “colpevolezza” della infermiera,
responsabile della “mancata apposizione delle sponde al letto del paziente”.
Ciò perché ella “era tenuta ad adottare la suddetta misura volta ad evitare il
verificarsi di eventi accidentali, peraltro ampiamente prevedibili”. E rispetto a
questo quadro, aggiungono i giudici, non è plausibile il riferimento al “rifiuto
opposto dal paziente”, perché “facilmente e doverosamente superabile
richiedendo l’intervento del medico di guardia”. Evidenti, quindi, la
“elevatissima negligenza”, la “notevole gravità del reato” e il “rilevantissimo
grado di colpa”: conferma in toto, così, la condanna nei confronti
dell’infermiera per “omicidio colposo”. Fonte: www.dirittoegiustizia.it
1752. 2013 – La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza
numero 22538 del 2 ottobre 2013 ha stabilito, confermando le statuizioni dei
giudici di merito, che è illegittimo il licenziamento del dipendente assente per
malattia provocata dall’azione di mobbing che il datore di lavoro esercita con
sanzioni disciplinate sproporzionate, richiami ingiustificati e invio reiterato di
visite fiscali. Ciò anche quando si sia verificato il superamento del periodo di
comporto poiché, secondo questo rilevante orientamento, se il CTU accetta il
nesso causale intercorrente tra le assenze reiterate e la condotta datoriale, il
datore di lavoro non può intimare un legittimo licenziamento.
1753. 2013 – Decreto Legislativo 193 del 2013. Codice in materia dei dati
personali (Privacy).
1754. 2013 – Provvedimento del Garante della Privacy numero 432 del 3
ottobre 2013. Vietato diffondere i dati dei malati di SLA sul sito web del
Comune. Le legittime esigenze di trasparenza on line nella Pubblica
Amministrazione devono rispettare la dignità delle persone. Sul sito del
Comune non possono essere pubblicati atti e documenti contenenti dati sullo
stato di salute dei cittadini né altri dati eccedenti. Il Garante della Privacy ha
fatto oscurare ( doc.web numero 2747962 ) dal sito web di un Comune
siciliano i dati personali contenuti in una determinazione dirigenziale riferita al
“Sostegno economico ai soggetti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica”
(SLA) contenente dati personali anche sensibili. Il provvedimento dell’Autorità
ha preso il via dalla segnalazione di un’associazione.
1755. 2013 – Corte di Cassazione Civile. Sezione Lavoro. Sentenza numero
23530 del 16 ottobre 2013. Il caso di licenziamento del dirigente costretto dal
datore di lavoro all’inattività forzosa il risarcimento del danno non
patrimoniale da demansionamento può ben essere liquidato in via equitativa
con l’ammontare determinato dal giudice tenendo conto dell’esperienza e delle
competenze lavorative accumulate in servizio dal dipendente dequalificato per
un lungo periodo di tempo prima del recesso datoriale.
1756. 2013 – La Corte di Cassazione, con sentenza numero 23772 del 21
ottobre 2013, ha affermato la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell’articolo 2087 Codice Civile per non avere posto riparo al pregiudizio ed al
disagio del dipendente che aveva opposto un rifiuto alla prassi aziendale di
attestare falsamente di essersi recato presso i contribuenti morosi per effettuare
le notifiche senza reperirli.
1757. 2013 – La Corte di Cassazione, con sentenza numero 23784 del 21
ottobre 2013, ha affermato che in tema di licenziamenti è da ritenersi legittima
la massima sanzione irrogata al lavoratore che artificiosamente rappresenta lo
svolgimento, da parte sua, di ore di lavoro straordinario mai effettuato.
1758. 2013 – Sentenza Corte di Cassazione, Sez. III, numero 46179 del 23
ottobre 2013 (Bernardi). Del tutto insostenibile appare la tesi difensiva circa la
natura del disagio psichico che occorrerebbe dimostrare per ritenere
configurabile il delitto in esame visto che, nell’interesse del ricorrente, si
vorrebbe ritenere necessaria l’emergenza di tracce cliniche di detto disagio. Da
un lato va comunque sottolineato che il perdurante e grave stato di ansia o di
paura, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto e
l’alterazione delle abitudini di vita costituiscono “eventi di danno
alternativamente contemplati dall’articolo 612 bis codice penale”.
1759. 2013 – Sentenza Corte di Cassazione numero 24109 del 24 ottobre 2013.
Il medico, l’operatore sanitario, deve “perdere più tempo” con il paziente ed
essere esaustivo nella spiegazione delle informazioni relative alla prestazione
sanitaria che intende erogare.
1760. 2013 – La Corte di Cassazione, con sentenza numero 24334 del 29
ottobre 2013, ha ricordato che il dipendente è tenuto a sindacare la legittimità
dell’ordine ricevuto e, se questo risulta illegittimo, non deve seguirlo essendo
egli consapevole che, altrimenti, andrebbe ad agire contro la legge. Per cui si
può licenziare senza preavviso il dipendente che obbedisce a un ordine illecito
di un superiore.
1761. 2013 – Legge numero 125 del 30 ottobre 2013 (di conversione con
modificazioni, del Decreto Legge numero 101 del 31 agosto 2013), recante
“disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle Pubbliche Amministrazioni”. Su Gazzetta Ufficiale numero 255 del 30
ottobre 2013. La Legge è intervenuta su taluni istituti che disciplinano il
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. La disposizione, inoltre, sembra
chiaramente indicare che, ai fini della fruizione “concreta” (la norma infatti
utilizza il termine di giustificato) del permesso da parte di tutti i dipendenti
pubblici (contrattualizzati e non), l’attestazione dovrà riportare, per il futuro,
anche l’orario relativo alla permanenza presso lo studio o struttura medica
anche privata. Infine, nell’adeguarsi all’orientamento finalizzato alla
utilizzazione dei sistemi digitali quali strumenti di risparmio, la nuova
disposizione prevede, inoltre, che l’attestato possa essere trasmesso dalle
strutture mediche mediante posta elettronica.
1762. 2013 – Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero
24801 del 5 novembre 2013. Il tema di responsabilità medica, l’inadempimento
contrattuale del sanitario deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti
allo svolgimento professionale.
1763. 2013 – Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza numero 25392 del
12 novembre 2013. E’ illegittimo il licenziamento del lavoratore che
reiteratamente ha rifiutato di indossare gli occhiali di protezione durante lo
svolgimento della prestazione lavorativa all’interno del reparto produttivo, così
come previsto dal documento di valutazione dei rischi e da specifica
disposizione aziendale.
1764. 2013 – Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare. Legge
numero 96 del 6 agosto 2013, articolo 1, trasmesso alla Presidenza il 3
dicembre 2013. Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della
Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo
2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza
sanitaria transfrontaliera, nonché della Direttiva 2012/52/UE della
Commissione del 20dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare
il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.
1765. 2013 – Tribunale di Napoli – Sezione del Giudice per le Indagini
Preliminari – Ufficio 27. Ordinanza all’esito della opposizione conseguente
alla richiesta di archiviazione (art. 410c; 3-409cc; 2-5cpp). Querela con la
quale si denunciavano lesioni colpose (infezione Batterica post intervento
chirurgico) del 12 dicembre 2013. Proc. Num. 31741.10 RGNR; Proc. Num.
4311.11 R. Gip. Procedimento nrgnr 31741/2010 pendente innanzi al GIP
presso il Tribunale di Napoli, conseguente al decesso del Sig. ….. Accoglie
richiesta di archiviazione in data 13 febbraio 2014.
1766. 2013 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. III, numero 27751
dell’11 dicembre 2013. La prestazione corretta non giustifica le carenze del
Consenso Informato. Il medico ha il dovere e obbligo di informare il paziente
che sta per essere operato, soprattutto in casi in cui l’intervento è di elezione
(cioè non urgente), anche dei rischi legati a “eventi straordinari” che cioè si
verificano raramente. In particolare, l’obbligo di informazione circa le
conseguenze di un trattamento da parte del medico sussiste sempre, anche nei
casi in cui sia stato eseguito correttamente: un intervento anche se eseguito
correttamente non giustifica le carenze di un consenso informato.
1767. 2014 – Sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, del 14 gennaio
2014. Causa sul demansionamento ex articolo 2103 Codice Civile.
1768. 2014 – Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. lavoro, numero 589 del
14 gennaio 2014. La sanzione massima dell’espulsione, cioè del licenziamento,
del lavoratore dall’azienda può essere correttamente irrogata solo secondo
criteri tassativi e pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità. E’
illegittimo il licenziamento inflitto per ragioni che non possono essere
qualificate giudizialmente come giusta causa.
1769. 2014 – Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza numero 796 del 16
gennaio 2014 (Presidente Vidiri, Relatore Blasutto). Il pubblico impiegato ha
diritto alle differenze di retribuzione per le superiori mansioni svolte anche se
non vi sia stato un provvedimento di assegnazione.
1770. 2014 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 2347 del
20 gennaio 2014. Il mancato consenso determina di per sé l’arbitrarietà del
trattamento e la sua rilevanza penale indipendentemente da una condotta
dannosa da parte del medico nei riguardi del paziente. Dato che il “consenso”
del paziente costituisce un presupposto di liceità del trattamento e che il
“consenso”, per legittimare il trattamento terapeutico, deve essere “informato”,
cioè espresso a seguito di una informazione completa, da parte del medico, dei
possibili effetti negativi della terapia o dell’intervento chirurgico, con le
possibili controindicazioni e l’indicazione della gravità degli effetti del
trattamento, il Consenso Informato ha come contenuto concreto la facoltà della
libera scelta del paziente al trattamento diagnostico terapeutico nel rispetto del
diritto del singolo alla salute, tutelato dall’articolo 32 della Costituzione: il
criterio di disciplina della relazione medico-malato è quello della libera
disponibilità del bene salute da parte del paziente in possesso delle capacità
intellettive e volitive, secondo una totale autonomia di scelte che può
comportare il sacrificio del bene stesso della vita e che deve essere sempre
rispettata dal sanitario. Ne deriva che la mancanza del consenso o un consenso
viziato di nullità determina di per sé l’arbitrarietà del trattamento e la sua
rilevanza penale indipendentemente da una condotta dannosa da parte del
medico nei confronti del paziente. Cosicchè il giudizio sulla sussistenza della
colpa non presenta differenze di sorta a seconda che vi sia stato o no il
consenso informato del paziente. Infatti non è possibile fondare la colpa sulla
mancanza del consenso perché l’obbligo di acquisire il consenso informato non
integra una regola cautelare la cui inosservanza influisce sulla consapevolezza,
essendo l’acquisizione del consenso preordinata a evitare non già fatti dannosi
prevedibili (ed evitabili), bensì a tutelare il diritto alla salute e, soprattutto, il
diritto alla scelta consapevole in relazione agli eventuali danni che possano
derivare dalla scelta terapeutica in attuazione del richiamato articolo 32,
comma 2, della Costituzione. Quindi, il consenso informato non integra una
scriminante dell’attività medica poiché, espresso da parte del paziente a seguito
di una informazione completa sugli effetti e le possibili controindicazioni di un
intervento chirurgico, rappresenta solo un vero e proprio presupposto di liceità
dell’attività del medico che somministra il trattamento, al quale non è
attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volontà
dell’ammalato. Ciò a maggior ragione nel caso specifico, trattandosi di
chirurgia estetica che per sua natura non connotata dall’urgenza ma finalizzata
a migliorare l’aspetto fisico del paziente in funzione della sua vita di relazione.
1771. 2014 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 1361 del 23 gennaio
2014. La risarcibilità del danno da perdita della vita.
1772. 2014 – Con ordinanza numero 2047 depositata il 30 gennaio 2014 la
Corte di Cassazione ha affermato che l’assenza del lavoratore malato dal
domicilio è legittima in caso di emergenza. Con una interessante decisione la
Suprema Corte ha affermato che l’assenza del lavoratore ammalato dal
domicilio e la mancata preventiva comunicazione dell’allontanamento al suo
datore di lavoro è legittima, ove si accerti la recrudescenza della patologia che
rende indifferibile l’uscita dall’abitazione per recarsi dal medico curante e
impraticabile la preventiva comunicazione dell’assenza al datore di lavoro.
1773. 2014 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 4968 del
31 gennaio 2014. In presenza di strutture aziendali complesse, la delega di
funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di
occasionali disfunzioni; quando invece sono determinate da difetti strutturali
aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici
aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione. La
quarta sezione penale con la sentenza in epigrafe afferma che nelle imprese
gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli
infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro,
gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.
Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione
conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di
deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di
garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla
interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di
controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel
caso di mancato esercizio della delega. In sostanza, in presenza di strutture
aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi
ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono
determinate da difetti strutturali aziendali e dal processo produttivo, permane la
responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio
di amministrazione. Diversamente opinando, si violerebbe il principio del
divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che
pur sempre a carico del delegante permangano obblighi di vigilanza ed
intervento sostitutivo. In conclusione, anche in presenza di una delega di
funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di
igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio
non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa e
organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più
alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente
la sfera di responsabilità del datore di lavoro.
1774. 2014 – Sentenza Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro. La sentenza
della Corte d’Appello del Comune di Milano, sezione lavoro, richiamando
anche la sentenza della Corte di Cassazione, a sezioni riunite, numero 907 del
2007, ha accolto l’appello di alcuni lavoratori della Polizia Municipale del
Comune di Rho riconoscendo il diritto ai lavoratori turnisti, che prestano
servizio in un giorno festivo infrasettimanale, a percepire l’indennità di turno
(articolo 22 del CCNL del 14 settembre 2000) e contemporaneamente, a
richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario festivo. Nelle motivazioni la sentenza
chiarisce come tale istituto contrattuale (articolo 24 comma 2 del CCNL del 14
settembre 2000) sia valido per tutti i lavoratori, turnisti e non turnisti.
1775. 2014 – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, Circolare numero 2 del 4 febbraio 2014. E’ stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale numero 85 dell’11 aprile 2014 la circolare numero
2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, registrata alla Corte dei Conti il 19 marzo 2014, numero
787, diretta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del Decreto Legislativo numero 165 del 2001 per con la quale si forniscono
indirizzi applicativi della disposizione in materia di malattia dei pubblici
dipendenti prevista dalla Legge numero 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale numero 255 del 30 ottobre 2013, che ha convertito in
Legge con modifiche il Decreto-Legge numero 101 del 31 agosto 2013, recante
“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni”. La Legge di Conversione, modificando il
citato Decreto-Legge, infatti, introduce una disposizione in materia di assenze
per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno
dell’assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, l’articolo 4, comma 16-
bis, del Decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5-ter
dell’articolo 55-septies del Decreto Legislativo numero 165 del 30 marzo
2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami
diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta
invariato il regime della giustificazione dell’assenza di cui al comma 1 del
medesimo articolo. Il citato articolo 55-septies, comma 5-ter, del Decreto
Legislativo 165 del 2001, come novellato, prevede che “nel caso in cui
l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato
mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata
dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”. Si tratta
dell’autocertificazione della propria presenza nella struttura sanitaria pubblica
o privata e se la struttura rilascia un’attestazione , questa dovrà contenere la
qualifica del soggetto che la redige e l’orario di entrata e di uscita del
dipendente ma, ovviamente, nessun riferimento alla diagnosi perché non si
tratta di una certificazione di malattia.
1776. 2014 – Sentenza Corte di Cassazione, Sezione lavoro, numero 2455 del 4
febbraio 2014. La sentenza in oggetto offre numerosi spunti di riflessione sul
tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il generale, nel nostro
ordinamento, è onere del datore di lavoro (o della persona da lui nominata)
provvedere alla sorveglianza diretta dei sottoposti, al fine di evitare che gli
stessi operino senza quelle precauzioni necessarie a garantire la loro sicurezza.
Ciò poiché il datore di lavoro è sempre responsabile nei confronti del
lavoratore, sia quando quest’ultimo ometta di adottare le opportune precauzioni
(ad esempio, indossando caschetto, occhiali, calzature e guanti protettivi), sia
quando il primo ometta del tutto la vigilanza circa l’adeguamento dei
dipendenti alla normativa vigente. Il datore di lavoro va esente da
responsabilità solo nel caso in cui venga integrato il c.d. “rischio elettivo”,
intendendosi con tale termine la circostanza per cui, con un comportamento
assolutamente imprevedibile e abnorme, il dipendente agisce provocando danni
a se stesso e ad altri. L’onere di provare la sussistenza del rischio elettivo grava
sul datore di lavoro. …… Se dagli atti di causa, attinti anche dal correlato
procedimento penale, risulta che il lavoratore svolgeva la propria attività senza
indossare né osservare idonee misure di prevenzione, allora la responsabilità
dell’infortunio resta totalmente a carico del datore di lavoro. Relativamente al
riparto di responsabilità tra datore e altri responsabili afferma la Suprema Corte
che “ai fini della ripartizione di responsabilità stabilita, in via gerarchica, tra
datore di lavoro, dirigenti e preposti, la figura del preposto ricorre nel caso in
cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa,
operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità e, presuppone uno
specifico addestramento a tale scopo oltre al riconoscimento, con mansioni di
caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi
poteri per l’attribuzione di compiti operativi nell’ambito dei criteri prefissati”.
….. Fonte: www.StudioCataldi.it
1777. 2014 – Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, numero 5684 del 5
febbraio 2014. Nel caso di specie, all’imputato era sta contestata la
cooperazione nel delitto di lesioni personali colpose, per aver partecipato a due
interventi chirurgici effettuati dal primario del suo reparto a un paziente che
aveva subito una appendicectomia da cui era sorta una emorragia post-
operatoria. In particolare, al paziente il primario eseguiva un intervento con
l’assistenza in qualità di aiuto dell’imputato; persistendo l’emorragia, lo stesso
giorno fu eseguito un altro intervento sempre dal primario, avendo come aiuto
un altro medico e come assistente l’imputato. Il primo intervento del primario
aveva leso la milza, per cui il secondo era consistito nell’asportazione di
questa, cagionandosi così, inoltre, laparocele al paziente. Il Tribunale aveva
assolto l’imputato per non aver commesso il fatto, ritenendo che nella sua
qualità non gli era addebitabile alcun comportamento colposo che avesse
contribuito alla causazione delle lesioni; dichiarava invece colpevole il
primario. La Corte d’Appello aveva dichiarato non doversi procedere nei
confronti di tutti gli imputati per essersi il reato loro ascritto estinto per
intervenuta prescrizione; di qui il ricorso in Cassazione alla Quarta Sezione
Penale, che annullava con rinvio. Interessante lo svolgimento ….. La Corte
d’Appello ha ritenuto il reato estinto per intervenuta prescrizione reputando,
per quanto riguarda la posizione del ricorrente, l’inapplicabilità dell’articolo
129 codice procedura penale, comma 2 (vale a dire, quando ricorre una causa
di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, il
giudice pronuncia sentenza di assoluzione), perché “nella sua veste di aiuto
aveva il dovere di dissociarsi dalla conduzione della operazione facendo
rilevare il suo dissenso sul diario clinico”.
1778. 2014 – Retribuzione del “tempo tuta” quale orario di lavoro – Con
sentenza numero 2837 del 7 febbraio 2014 la Cassazione ha affermato che, al
tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro, tempo
quest’ultimo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale, il
datore di lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva. La Suprema
Corte ha chiarito come, proprio il tempo impiegato per indossare la divisa,
debba essere retribuito esclusivamente laddove tale operazione sia diretta dal
datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, ovvero
si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo
sviluppo dell’attività lavorativa.
1779. 2014 – Messaggio dell’INPS numero 2467 del 16 febbraio 2014 con cui
modifica le precedenti istruzioni fornite in vigore dal 2007. Un solo riscatto per
volta: quello del corso di laurea o quello di congedo parentale fuori dal
rapporto di lavoro. Entrambi, e per gli stessi periodi, non possono essere
cumulati, sia che si tratti di richieste di lavoratori del settore privato che di
dipendenti pubblici.
1780. 2014 – Dlgs numero 19 del 19 febbraio 2014 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale numero 57 del 10 marzo 2014. Attuazione della Direttiva
2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in
materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e
sanitario che disegna le regole per garantire la massima sicurezza possibile
negli ambienti di lavoro sanitari, grazie alla prevenzione delle ferite provocate
da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti (punture di ago comprese) e alla
protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario. Un
fenomeno, quello delle ferite e delle punture o tagli accidentali, che secondo la
relazione al provvedimento coinvolge ogni anno, in Europa, circa un milione di
operatori (in Italia sarebbero 130.000), soprattutto in servizio nei reparti di
degenza. Previste anche sanzioni per i datori di lavoro inadempienti che
potranno essere arrestati da tre a sei mesi o puniti amministrativamente con
multe da 2.740,00 euro a 7.014,40 euro per non aver valutato bene i rischi e
non aver previsto misure di prevenzione specifiche.
1781. 2014 – Disegno di Legge numero 1324 “ OMNIBUS “ presentato dal
Ministro della Salute Lorenzin, XVII Legislatura, comunicato alla presidenza
del Senato il 21 febbraio 2014. Deleghe al Governo in materia di
sperimentazione clinica dei medicinali e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza per prestazioni di controllo di dolore nel parto, di enti vigilati dal
Ministero della Salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria,
nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute
umana e di benessere animale. Il Ministro alla Salute, Beatrice Lorenzin, ha
presentato al Consiglio dei Ministri un Disegno di Legge “OMNIBUS”
contenente varie norme di interesse sanitario tra cui, al Capo II – articolo 3 – il
complessivo riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di
medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista, biologo,
psicologo, comprendente la trasformazione degli albi delle professioni sanitarie
infermieristiche, di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in
Ordine. Il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri ora approda al Senato per
iniziare l’iter legislativo di approvazione.
1782. 2014 – Sentenza numero 483 del Tribunale Ordinario di Pescara del 24
febbraio 2014. Lascia molto perplessi la sentenza del Tribunale di Pescara che
rinvia a giudizio due professioniste infermiere, per lesioni colpose cagionate a
seguito di dimenticanza, nel corso di un intervento chirurgico, di una garza
nell’addome di un paziente, mentre viene archiviata la posizione del chirurgo.
Afferma il Tribunale di Pescara che “il conteggio delle garze, l’accurata
ispezione delle viscere esposte e l’utilizzo di tecniche, pure empiriche, idonee a
scongiurare fatti gravi e incresciosi come quello accaduto, attengono alla
diretta responsabilità degli operatori”. Essendo tratte a giudizio solo le
due infermiere è evidente che con la locuzione “operatori” si faccia
riferimento proprio alla figura professionale dell’infermiere.
L’affermazione che “l’accurata ispezione delle viscere esposte” attenga alla
responsabilità diretta degli operatori è manifestamente errata. Tutta la parte del
campo operatorio direttamente a contatto con il paziente attiene, in realtà, alla
responsabilità diretta del chirurgo primo operatore. Condivisibile invece è il
richiamo alla responsabilità del conteggio delle garze e dell’utilizzo delle
tecniche per scongiurare il fatto. Più che tecniche empiriche si tratta infatti di
rispetto di precise Raccomandazioni ministeriali e di rigorose check list che lo
stesso ospedale aveva recepito con apposita delibera e che impongono precise
attività da svolgersi prima di iniziare l’intervento, durante l’intervento, a fine
intervento e nell’eventuale cambio dell’operatore o del chirurgo. La
Raccomandazione ministeriale in questione è la numero 2 del marzo 2008:
“Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno
del sito chirurgico”. Recepita aziendalmente, puntualizza minuziosamente la
procedura della preparazione e del conteggio nonché le sue modalità. Non sono
emerse durante la fase di chiusura discrepanze di sorta né quindi furono
riferite. “E’ incontrovertibile, motiva il Tribunale di Pescara, che spettasse
all’infermiere di sala operatoria e strumentista il compito della conta delle
garze. Se il conteggio delle garze – continua la motivazione della sentenza
– ad opera delle imputate fosse stato effettuato correttamente, il paziente
“non avrebbe subito le conseguenze oggetto del secondo intervento di
rimozione della garza e non solo”. Puntualizza il giudice abruzzese che
“Nessun dubbio sussiste circa la nozione e la durata della malattia procurata
dal corpo estraneo abbandonato nell’addome del paziente” perché, dopo
l’intervento, “il paziente fu soggetto ad uno stato di sofferenza acuto e
continuativo, protrattosi per settimane e tale da averlo costretto ad un secondo
ricovero, a sottoporsi ad accertamenti diagnostici invasivi, a sottoporsi in
occasione del terzo ricovero all’intervento chirurgico di estrazione della garza,
a subire le conseguenze invasive del secondo intervento almeno per due mesi
dopo”. L’azione lesiva del corpo estraneo è stata particolarmente importante
tale da portare alla necessità di amputazione di una parte di intestino. Risulta
quindi pienamente provato il nesso di causalità tra lo “stato di malattia del
paziente” e la presenza del corpo estraneo che ne ha determinato in “via
esclusiva” lo stato morboso. “Se le imputate avessero tenuto la condotta lecita
l’evento, che doveva ritenersi evitabile, non si sarebbe verificato. E, invece,
l’evento si è verificato per effetto della condotta omissiva delle imputate (aver
lasciato una delle garze laparotomiche all’interno delle viscere)”. Conclude il
Tribunale di Pescara affermando che la condotta delle due imputate è stata
“gravemente negligente, imprudente e imperita” soprattutto in relazione alla
“virtuosa pratica terapeutica” delineata dalle Raccomandazioni ministeriali
recepite aziendalmente. Le sentenze di responsabilità professionale legate allo
smarrimento e alla dimenticanza di corpi estranei durante un intervento
chirurgico sono sostanzialmente riconducibili, all’interno della individuazione
delle responsabilità dell’èquipe operatorie, in base a tre diversi filoni
giurisprudenziali riconducibili sostanzialmente a: 1) La responsabilità
riconosciuta solo al primo operatore chirurgico – medico – o, al più, estesa al
secondo operatore chirurgico sulla base del presupposto che competa al
chirurgo l’ispezione del campo operatorio a fine intervento. Questo
orientamento – storico e tradizionale – teneva principalmente conto della
natura “ausiliaria” della professione infermieristica e del riconosciuto ruolo
principale rispetto al ruolo “strumentale” attribuito alla professione
infermieristica. Ricordiamo che il mansionario degli infermieri attribuiva agli
stessi l’assistenza al medico nelle varie attività di reparto e di sala operatoria.
Assistenza al medico, dunque, non attività autonoma di collaborazione. 2) La
responsabilità riconosciuta al primo operatore, all’infermiere strumentista e,
talvolta, all’infermiere di sala operatoria. E’, verosimilmente, l’orientamento
attualmente prevalente e più in linea con i contesti di una èquipe professionale.
Si basa, non sempre però, sul principio dell’affidamento quale elemento
regolatore della responsabilità di èquipe. 3) La responsabilità riconosciuta in
capo alla solo èquipe infermieristica – infermiere strumentista e infermiere di
sala – atteso il riconosciuto ruolo di preparazione preoperatoria e di
collaborazione intraoperatoria cristallizzato oggi da Raccomandazioni
ministeriali e check list. E’ un filone giurisprudenziale minoritario della
giurisprudenza di merito e che non risulta mai essere confermato dalla Corte di
Cassazione. La sentenza del Tribunale di Pescara appartiene al filone
giurisprudenziale sub 3). Due ultime notazioni. La prima legata alla
inapplicabilità, nel caso di specie, della Legge Balduzzi. L’inosservanza
della Raccomandazione ministeriale, pubblicata dall’A.G.E.N.A.S.
(Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali) all’interno dell’Osservatorio
delle Buone Pratiche determina l’inapplicabilità dell’esenzione dalla
responsabilità penale per colpa lieve introdotta dalla Legge c.d. Balduzzi,
ex articolo 3 della Legge 189/2012 in quanto è inosservanza a buona
pratica. Come è noto tale articolo esenta da responsabilità il professionista
sanitario che nello svolgimento della propria attività si attenga a Linee
Guida e Buone Pratiche. La seconda notazione è invece collegata proprio
al grado di colpa riconosciuto e ai suoi profili assicurativi: non vi è
copertura assicurativa ordinaria per i casi di colpa grave.
1783. 2014 – Corte di Cassazione. Sezione Lavoro. Sentenza numero 4724
dell’8 gennaio – 27 febbraio 2014. Licenziamento disciplinare: il principio di
tempestività spiegato dalla Suprema Corte di Cassazione. Con sentenza dell’11
marzo 2011, la Corte d’Appello di Roma dichiarava l’illegittimità del
licenziamento intimato ad un dipendente di un noto istituto di credito italiano,
per avere quest’ultimo, in qualità di proprio datore di lavoro, formalizzato una
contestazione disciplinare senza, tuttavia, rispettare il principio di tempestività
come disciplinato dall’articolo 7 del D.P.R. 300/1970, con conseguente
condanna dello stesso alla reintegrazione del predetto nel posto di lavoro ed al
risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali dal recesso alla
reintegra. “Nella fattispecie in esame, correttamente la Corte del merito ha
ritenuto in violazione del principio di tempestività e quindi tardiva la
contestazione disciplinare, (…..) non poteva ritenersi giustificata una
contestazione effettuata dopo un lasso di tempo non idoneo a garantire
un’efficace esplicazione del diritto di difesa dell’interessato, in considerazione
dell’epoca risalente di commissione dei fatti addebitati”.
1784. 2014 – Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza numero
4866 del 28 febbraio 2014. Giusto il licenziamento di chi ha lavorato con
mansioni di massoterapista senza produrre documentazione di titolo idoneo
alla prestazione richiesta. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti
le spese del presente giudizio, atteso che solo recentemente si è formato un
orientamento della giurisprudenza di legittimità su questa peculiare fattispecie.
1785. 2014 – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute e
del Ministro per gli Affari Europei, ha approvato il Decreto Legislativo di
recepimento della Direttiva 2011/24/UE in data 28 febbraio 2014 relativa
all’assistenza sanitaria transfrontaliera. La Direttiva elimina gli ostacoli che
impediscono ai pazienti di curarsi in altri Paesi dell’Unione Europea
formalizzando il diritto di recarsi n uno Stato membro diverso da quello di
appartenenza per curarsi ed ottenere, al proprio rientro, il rimborso delle spese
sostenute. La Direttiva integra gli attuali regolamenti comunitari eliminando la
necessità di autorizzazione preventiva per recarsi ed ottenere cure al di fuori
del proprio Stato di appartenenza, con alcune limitate esclusioni: l’assistenza a
lungo termine, nonché quella relativa all’assegnazione e accesso agli organi ai
fini dei trapianti e quella relativa ai programmi pubblici di vaccinazione contro
le malattie contagiose.
1786. 2014 – Sentenza numero 4984 del 4 marzo 2014 – Corte di Cassazione –
licenziamento per l’illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 della Legge
104/1992. Va licenziato chi usa il permesso della “104” per andare in
vacanza invece che dal familiare malato. Il datore può far pedinare il
dipendente da un detective per provare l’illecito utilizzo del beneficio per
l’assistenza ai congiunti. Sentenza choc della Cassazione. Lo Statuto dei
Lavoratori, Legge 300/70, sancisce il divieto di “spiare” i dipendenti. Questo
divieto però sussiste soltanto sul luogo di lavoro e solo quando è rivolto a
vigilare sull’attività lavorativa vera e propria. Quando invece sussiste la tutela
del patrimonio aziendale e si è fuori dall’unità produttiva detto divieto decade
e, come sancito dalla Cassazione, il datore di lavoro può utilizzare anche un
detective per “spiare” i propri dipendenti. Nel caso di specie è stata ritenuta
valida questa motivazione per confermare il licenziamento di un dipendente
che usufruiva per permessi previsti dalla Legge 104 non per assistenza a
persona disabile o invalida ma bensì per effettuare le proprie ferie. Per la
Cassazione, quindi, il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo
improprio dei permessi della Legge “104” (del 1992) non riguarda
l’adempimento della prestazione lavorativa in sé, poiché viene effettuato al di
fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospensione dell’obbligazione principale
lavorativa. Per cui avvalersi di “detective-spia” è pienamente legittimo. E’
bene precisare inoltre che già in passato era stato sancito che l’illecito utilizzo
dei permessi potrebbe avere dei risvolti penali. Per quanto insomma possano
sovvenire dei dubbi, certo non sul licenziamento per l’uso illecito dei permessi
quanto sull’usanza di far “pedinare” il dipendente, la prassi è assolutamente
lecita, almeno per la Cassazione. … L’abuso del diritto, così inteso, può
dunque avvenire sotto forme diverse a seconda del rapporto cui esso inerisce
sicchè, con riferimento al caso di specie, rileva la condotta contraria alla buona
fede o, comunque, lesiva della buona fede altrui, nei confronti del datore di
lavoro che, in presenza di un abuso del diritto al permesso, si vede privato
ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta comunque
una lesione (la cui gravità va valutata in concreto) dell’affidamento da lui
riposto nel medesimo, mentre rileva l’indebita percezione dell’indennità e lo
sviamento dell’intervento assistenziale nei confronti dell’ente di previdenza
erogatore del trattamento economico. In base al descritto criterio della funzione
deve ritenersi verificato un abuso del diritto potestativo allorché il diritto venga
esercitato, come nella specie, non per l’assistenza al familiare bensì per
attendere ad altra attività. La condotta del ricorrente si è posta in contrasto con
la finalità della norma su richiamata e, pertanto, la sua connotazione di abuso
del diritto e la idoneità, in forza del disvalore sociale alla stessa attribuibile, a
ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario e, correttamente, sono state
ritenute dal giudice del gravame capaci di integrare il comportamento posto dal
datore a fondamento della sanzione disciplinare. Inoltre il ricorrente ha violato,
attraverso l’abuso del relativo diritto, la finalità assistenziale allo stesso
connessa e la condotta posta in essere è stata, pertanto, coerentemente ritenuta
capace di integrare, anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale, un
comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso, sia
perché le eventuali convinzioni personali del ricorrente di potere fare
affidamento in una prassi consolidata, o nella collaborazione di una badante,
sono del tutto irrilevanti in presenza di comportamento che ha compromesso
irrimediabilmente il vincolo fiduciario, sia perché la sospensione dell’attività
lavorativa era consentita, come chiarito in sentenza, solo per la finalità
assistenziale garantita dal permesso.
1787. 2014 – La Corte di Giustizia Europea, con sentenza numero C-595/12
pubblicata il 6 marzo 2014, ha stabilito che un trattamento meno favorevole
riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per
maternità costituisce una discriminazione basata sul sesso. In particolare, una
lavoratrice in congedo obbligatorio di maternità non può essere esclusa da un
corso di formazione proprio a causa della fruizione del congedo obbligatorio in
quanto questo costituisce un trattamento contrario al diritto dell’Unione. La
Corte ha espressamente ribadito che la maternità non deve in alcun modo
penalizzare la carriera della donna lavoratrice.
1788. 2014 – Sentenza Corte di Cassazione, Sezione lavoro, numero 5565
dell’11 marzo 2014. Solo gli infermieri che prestano effettivamente servizio
per un intero turno nelle terapie intensive, sub intensive e nelle sale operatorie
hanno diritto alla specifica indennità di rischio e disagio prevista dall’articolo
44, comma 6, lettere a) e b) del CCNL dell’1 settembre 1995. L’articolo si
interpreta nel senso che l’indennità spetta esclusivamente al personale
infermieristico operante nei servizi di terapia intensiva e sub intensiva. Il rinvio
alla contrattazione decentrata conferma ulteriormente che solo i contraenti
collettivi, in sede decentrata, possono, confermando la volontà negoziale ai
limiti di spesa, ampliare gli aventi diritto all’indennità di rischio e disagio in
esame. E’ questa l’opinione della Suprema Corte che con la sentenza ha
cassato con rinvio la pronuncia del Tribunale di Cassino che aveva accolto la
domanda di un’infermiera del pronto soccorso.
1789. 2014 – Scelta dei lavoratori da mettere in mobilità –
Con sentenza numero 6112 del 17 marzo 2014 la Cassazione ha affermato che,
nella scelta dei lavoratori da inserire nelle liste di mobilità al termine della
procedura, il datore di lavoro non può limitarsi a considerare soltanto il
personale di un reparto (quand'anche soppresso) ma deve estendere l'esame,
circa i lavoratori da individuare, all'intera azienda se il personale dello stesso
reparto può lavorare anche altrove.
1790. 2014 – La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8450 del 10
aprile 2014, ha ricordato che “il licenziamento dell’invalido assunto in base
alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina
normativa e contrattuale solo quando è motivato dalla comune ipotesi di giusta
causa e giustificato motivo mentre, quando è determinato dall’aggravamento
dell’infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo
in presenza delle condizioni previste dalla Legge numero 482 del 1968,
articolo 10, ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di
pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza
degli impianti, accertati dall’apposita commissione medica”.
1791. 2014 – La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8804 del 15
aprile 2014, ha ricordato che “al fine dell’accertamento della responsabilità, di
natura contrattuale, del datore di lavoro di cui all’articolo 2087 Codice Civile,
incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività
lavorativa svolta, un danno alla salute l’onere di provare l’esistenza di tale
danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno
e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore
abbia provato le predette circostanze, l’onere di provare di aver fatto tutto il
possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie
per impedire il verificarsi del danno medesimo”.
1792. 2014 – Regolamento numero 536/2014 del 16 aprile 2014. Regolamento
(UE) numero 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del
16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che
abroga la Direttiva 2001/20/CE.
1793. 2014 – Decreto Legislativo numero 69 del 17 aprile 2014. Disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE)
numero 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
e che abroga le Direttive numero 79/117/CEE e numero 91/414/CEE, nonché
del Regolamento (CE) numero 547/2011 che attua il Regolamento (CE)
numero 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di
etichettatura dei prodotti fitosanitari (14G00080). Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale numero 103 del 6 maggio 2014.
1794. 2014 – Sentenza Corte di Cassazione, Sez. V, numero 20531 del 19
maggio 2014. Stalking, stato patologico, stress, ansia perdurante, equilibrio
psicofisico. Il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per
l’incolumità propria o di un prossimo congiunto e l’alterazione delle abitudini
di vita costituiscono eventi di danno alternativamente contemplati dall’articolo
612 bis c.p. Peraltro, ai fini della integrazione del reato di atti persecutori non
si richiede l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti
ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e
dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie
incriminatrice di cui all’articolo 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione
del reato di lesioni (articolo 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come
malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.
1795. 2014 – Sentenza Corte di Cassazione numero 14756 del 30 giugno 2014.
Ha affermato – in merito all’ipotesi in cui l’azione di accertamento viene
proposta, in via preventiva, al fine di verificare se il comportamento tenuto dal
lavoratore sia talmente grave da ledere l’elemento fiduciario che sta alla base
del rapporto di lavoro e, conseguentemente, idoneo a giustificare il
licenziamento – che “l’interesse ad agire, previsto quale condizione dell’azione
dall’articolo 100 Codice Procedura Civile, con disposizione che consente di
distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a
conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica
incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in
una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso
ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l’esercizio della
giurisdizione l’attore soffrirebbe un danno, sicchè esso deve avere
necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di
una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva
consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia
strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una
questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche”. Fonte
– Cassazione: inammissibilità dell’azione giudiziaria di accertamento in via
preventiva dei comportamenti illeciti dei dipendenti (www.StudioCataldi.it).
1796. 2014 – Sentenza Corte di Cassazione dell’8 luglio 2014, Sezione IV,
numero 7346. La limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista
dall’articolo 3 del D.L. numero 158 del 13 settembre 2012 (convertito in Legge
numero 189 dell’8 novembre 2012), opera soltanto per le condotte
professionali conformi alle Linee Guida contenenti regole di perizia, ma non si
estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imperizia.
1797. 2014 – Sentenza del Tribunale di Roma del 16 luglio 2014. Sentenza di
condanna per un infermiere (omicidio colposo) perché il sovraffollamento del
Pronto Soccorso non giustifica errori di attribuzione del codice.
1798. 2014 – Mozione numero 1-00561 presentata da Antezza Maria, testo di
giovedì 24 luglio 2014, seduta numero 271 sulla Proposta di Legge numero
141 del 15 marzo 2013. Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di
terapia intensiva aperta.
1799. 2014 – Legge numero 144 dell’11 agosto 2014. L’articolo 4 delle Legge
numero 144 dell’11 agosto 2014 sulla mobilità volontaria ed obbligatoria tiene,
da tempo, in ostaggio gli infermieri italiani nelle loro aziende di appartenenza
rendendo un’odissea il ritorno in “patria”. Se prima, per l’accesso alla mobilità,
era necessario solo il nulla osta dell’azienda ricevente, lasciando un massimo
di tre mesi all’amministrazione cedente per ricercare una sostituzione, con la
Legge citata il trasferimento può essere bloccato se manca l’assenso
dell’amministrazione di appartenenza. Eppure le ASL potrebbero avvalersi
dell’articolo 31 comma 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e
procedere all’assunzione provvisoria di personale a tempo determinato, magari
attingendo dalle graduatorie aperte. Si ha l’impressione, invece, che le ASL
abbiano trovato, nella nuova regolamentazione delle mobilità, un modo
“legale” per non assumere mentre gli infermieri pagano con il “sequestro” le
politiche del blocco delle assunzioni.
1800. 2014 – Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, numero
36229 del 27 agosto 2014 (udienza del 29 aprile 2014). Il controllo delle garze
e di tutti i materiali usati a fine intervento è un compito dell’intera equipe che
vede l’attivo coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno partecipato
all’intervento e tale controllo ha carattere “plurale”. Siamo quindi oltre
all’usuale riferimento del principio dell’affidamento secondo il quale ogni
professionista deve contare sul corretto adempimento degli altri soggetti
dell’equipe tenuti all’osservanza delle regole di condotta. Il principio
dell’affidamento presuppone la segmentazione dell’attività, l’attribuzione a
ciascuno di una parte del processo professionale: in questa ottica ognuno è
responsabile di quanto esegue e gli altri membri dell’equipe si “fidano” di
quanto compiuto dall’azione altrui. Intervengono solo laddove ravvisano
l’errore. Nelle attività plurali non vi sono divisioni segmentarie dell’attività:
sono “plurali” in quanto competono a tutti i membri dell’equipe che devono
interagire fra di loro. La conta delle garze quindi presuppone un’attività
“plurale”, orizzontale, non gerarchica tesa al raggiungimento dello scopo
“sicurezza”. Per usare le parole della Corte nelle precedenti pronunce è attività
“corale” che riguarda “quelle fasi dell’intervento chirurgico in cui ognuno
esercita il controllo del buon andamento di esso, non si può addebitare all’uno
l’errore dell’altro e viceversa” (Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sezione
IV, numero 36580 del 21 settembre 2009). I componenti dell’equipe diventano,
in questi casi, “un gruppo di professionisti sostanzialmente equivalenti e
paritetici” e non gruppi retti dai principi gerarchici, del tutto inidonei a
raggiungere l’obiettivo sicurezza. Nella stessa check list ministeriale è
confermato il carattere “plurale” laddove viene specificato, nella fase “sign
out” che “l’infermiere conferma verbalmente insieme ai componenti
dell’equipe il conteggio finale di garze, bisturi, aghi e altro strumentario
chirurgico”. Conferma verbalmente “insieme” agli altri componenti e non
“comunica agli altri componenti”. Ogni membro dell’equipe mantiene un ruolo
interagendo con gli altri. La Suprema Corte è stata chiara sul punto.
Comunicazione dei vari conteggi e assenso comune del risultato finale sono
proprio le caratteristiche dell’attività che i supremi giudici assumono proprio
come plurale.
1801. 2014 – Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 23
settembre 2014. Causa per demansionamento ex articolo 2103 del Codice
Civile.
1802. 2014 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 47289 del 9 ottobre
2014, sezione IV. “Le Linee Guida (….) non indicano una analitica, automatica
successione di adempimenti ma propongono solo direttive generali, istruzioni
di massima, orientamenti. Esse, dunque, vanno in concreto applicate senza
automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso
clinico.”
1803. 2014 – Legge numero 161 del 30 ottobre 2014. Regolamentazione
dell’orario dei lavoro e durata dei riposi.
1804. 2014 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 23209 del 31 ottobre
2014. Ha causato un’emorragia cerebrale sbagliando un dosaggio di un
farmaco. Confermato dalla Cassazione il licenziamento di una infermiera degli
Spedali Civili di Brescia. La donna aveva messo nella flebo di un paziente,
ricoverato da giorni, una dose di eparina dieci volte superiore a quella
prescritta. Ad avviso della Suprema Corte, la Corte di Appello bresciana, che si
è occupata della vicenda, ha ben giudicato che una simile negligenza provoca
“il venire meno del rapporto fiduciario tra le parti, considerata la gravità
dell’errore in quanto, pur avendo dubbi sull’esatta quantità di eparina da
somministrare, Nunziatina G. non ha controllato le specifiche di posologia del
farmaco e non ha chiaramente esposto i propri dubbi al fine di ottenere più
esaurienti spiegazioni dal medico cui si era rivolta”. In pratica, l’infermiera,
riassume la Cassazione nella sentenza numero 23209 depositata venerdì 31
ottobre, aveva confuso i millilitri contenuti in ogni flacone di farmaco con le
unità di eparina da somministrare. In primo grado, invece, il licenziamento era
stato annullato dal Tribunale bresciano “per mancanza di prova della condotta
addebitata alla lavoratrice”.
1805. 2015 – Decreto del Ministero della Salute del 16 gennaio 2015.
Disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non
ripetitiva.
1806. 2015 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 9834/2015, IV
Sezione Penale. Il ritardo nell’assistenza non produce necessariamente
responsabilità per cui gli eventuali profili di colpa dei sanitari si sarebbero
comunque atteggiati a mere concause successive comunque inidonee da sole a
determinare la morte del paziente.
1807. 2015 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 9923 del 19 gennaio
2015, sezione IV, (depositata il 6 marzo 2015). Culpa levis sine imperitia non
excusat: il principio di ritrae e giunge la prima assoluzione di legittimità per la
Legge Balduzzi. A sostegno, si segnala che detta impostazione ha trovato
accoglimento in un’importante pronuncia della Suprema Corte, la quale ha
sancito che “le Linee Guida (…..) non indicano una analitica, automatica
successione di adempimenti ma propongono solo direttive generali, istruzioni
di massima, orientamenti. Esse, dunque, vanno in concreto applicate senza
automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico.
Potrà ben accedere, dunque, che il professionista debba modellare le direttive,
adattandole alle contingenze che momento per momento gli si prospettano nel
corso dello sviluppo della patologia e che, in alcuni casi, si trovi a dovervi
addirittura derogare radicalmente”.
1808. 2015 – Decreto di Archiviazione del GIP di Tivoli del 20 gennaio 2015.
Il GIP di Tivoli ha accolto la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero
per quanto riguarda l’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione per
100 infermieri di una ASL romana che, a seguito di una indagine dei NAS, non
risultavano iscritti ad alcun Collegio IPASVI. Per il Giudice per le Indagini
Preliminari, dunque, la non iscrizione dell’infermiere dipendente di una
struttura pubblica al Collegio IPASVI non costituisce reato ai sensi dell’art.
348 c.p., poiché è pur sì vero che la legge 43/2006 impone l’iscrizione degli
infermieri agli appositi albi per poter esercitare la professione, ma è altrettanto
vero che il Governo non ha mai provveduto a dare corso alla delega
conferitagli con la stessa legge, ovvero a trasformare i Collegi in Ordini né
tantomeno ad istituire gli albi professionali per gli infermieri. In questa palude
amministrativa, dunque, secondo il GIP, non può esservi imputazione a carico
degli infermieri che esercitano nell’ambito del servizio pubblico se questi stessi
non sono iscritti all’IPASVI, mancando indicazioni precise al riguardo da parte
della Pubblica Amministrazione. Chiaramente la sentenza farà discutere, anche
in considerazione delle riflessioni più volte sollevate, in ordine
all’obbligatorietà dell’iscrizione al Collegio nonché alla competenza del
relativo onere, stante il rapporto di esclusività che caratterizza il contratto di
lavoro tra infermieri e strutture sanitarie pubbliche. Oltre ad interrogarsi, ora,
sulla effettiva necessità di iscriversi all’IPASVI, ci si chiede anche se la
relativa quota di iscrizione, nel caso di dipendenti di strutture pubbliche, non
debba essere posta in capo al datore di lavoro, dal momento che con lo stesso si
instaura un vincolo di esclusività che porta ad un adempimento (l’iscrizione)
dovuto nell’esclusivo interesse della prestazione oggetto di contratto. Un
principio che è stato affermato dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato in
riferimento ad altre professioni, ma che il Tribunale di Alessandria ha respinto
sentenziando sul ricorso promosso dal Nursind. La questione dell’iscrizione al
Collegio torna dunque alla ribalta, proprio nei giorni in cui molti colleghi
stanno ricevendo la cartella esattoriale di Equitalia per il versamento della
quota 2015, sistema scelto da vari Collegi e certamente non gradito ai più.
1809. 2015 – Sentenza della Corte di Appello di Milano del 3 marzo 2015.
Confermata la condanna resa dal locale Tribunale nei confronti di T.B. e V.M.
per aver cagionato a S.N., al momento della nascita, lesioni personali
gravissime, con esiti permanenti.
1810. 2015 – Sentenza della Corte di Cassazione del 20 marzo 2015, numero
16944. La limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista
dall’articolo 3 del D.L. numero 158 del 13 settembre 2012 (convertito in Legge
numero 189 dell’8 novembre 2012), opera soltanto per le condotte
professionali conformi alle Linee Guida contenenti regole di perizia, ma non si
estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imperizia.
1811. 2015 – Decreto Ministeriale numero 70 del 2 aprile 2015. Regolamento
Balduzzi. Principio ispiratore per rendere omogenei sul territorio nazionale le
risorse strutturali e organizzative dei vari comparti della Sanità.
1812. 2015 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 7776 del 16 aprile
2015. Rimborso al dipendente pubblico quota iscrizione Albo. Con la sentenza
della Cassazione numero 7776 del 16 aprile 2015 è stato ritenuto che
l’Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di
iscrizione annuale all’Albo. Vengono smentite le precedenti interpretazioni
rese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e viene confermato un
precedente favorevole al riguardo (il parere del Consiglio di Stato del 15 marzo
2011 nell’affare numero 678/2010) ove si afferma che quando sussista il
vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di
un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro
dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull’Ente che beneficia in via
esclusiva dei risultati di detta attività. La sentenza riguarda espressamente la
professione forense, ma i principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono
estensibili anche alla professione di architetto. Dalla sentenza difatti emerge il
generale principio che se l’esercizio della professione è svolto nell’interesse
esclusivo dell’Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di iscrizione
all’Albo del dipendente ivi iscritto è a carico dell’Ente datore di lavoro, rientra
tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull’Ente stesso, e se
tale pagamento viene anticipato dal dipendente deve essere rimborsato
dall’Ente medesimo.
1813. 2015 – Sentenza della Corte di Cassazione del 27 aprile 2015, numero
26996. La limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista
dall’articolo 3 del D.L. numero 158 del 13 settembre 2012 (convertito in Legge
numero 189 dell’8 novembre 2012), opera soltanto per le condotte
professionali conformi alle Linee Guida contenenti regole di perizia, ma non si
estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imperizia.
1814. 2015 – Decreto del Ministero della Salute del 27 aprile 2015. Modalità di
esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali
trasferite dall’Istituto Superiore di Sanità all’Agenzia Italiana del Farmaco.
1815. 2015 – Decreto Legislativo numero 81 del 15 giugno 2015. Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge numero 183 del 10
dicembre 2014. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 144 del 24 giugno
2015, Supplemento Ordinario.
1816. 2015 – Determina numero 809 del 2015 – Determina inerente i requisiti
minimi necessari per le strutture sanitarie che eseguono sperimentazioni di fase
I di cui all’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 439
del 21 settembre 2001 e di cui all’articolo 31, comma 3 del Decreto Legislativo
numero 200 del 6 novembre 2007.
1817. 2015 – Determina del 19 giugno 2015. Sperimentazioni Cliniche.
1818. 2015 – Corte Costituzionale 24 giugno 2015. Ufficio Stampa. Blocco dei
trattamenti economici dei dipendenti pubblici. La Corte Costituzionale, in
relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze
R.O. numero 76/2014 e R.O. numero 125/2014, ha dichiarato, con decorrenza
dalla pubblicazione delle sentenza, l’illegittimità costituzionale sopravvenuta
del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico,
quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che lo hanno prorogato. La
Corte ha respinto le restanti censure proposte. Dal Palazzo della Consulta, 24
giugno 2015.
1819. 2015 – Sentenza della Corte di Appello di Roma, numero 2812/2015 del
28 settembre 2015. Sentenza di condanna per un infermiere (omicidio colposo)
perché il sovraffollamento del Pronto Soccorso non giustifica errori di
attribuzione del codice.
1820. 2015 – Sentenza Corte di Cassazione numero 21177/2015 del 15 ottobre
2015. Niente risarcimento per il danno imprevisto riportato dopo una
vaccinazione obbligatoria se il medico ha fatto l’iniezione in maniera corretta.
Né è ipotizzabile che la dottoressa (in questione) fosse tenuta a eseguire altri e
più complessi accertamenti preventivi prima di eseguire una “pratica
routinaria”.
1821. 2015 – Sentenza Corte di Cassazione numero 21175/2015 del 20 ottobre
2015. Respinto il ricorso dei congiunti di un uomo morto in seguito
all’applicazione di tre by pass coronarici. Secondo i ricorrenti il modulo per il
consenso informato era stato alterato elevando l’originario rischio dal livello 0
al livello 1. Per i giudici la variazione non è significativa perché 1 e 0 possono
essere considerati “valori omogenei”. Gli “stadi” del rischio spaziano da 0 a 39
e il livello iniziale dal quale il rischio può essere valutato come alto è il sei.
Sulla decisione pesano anche le condizioni di partenza già compromesse del
paziente per il quale l’intervento, benché programmato e non di urgenza, era
comunque necessario. Un elemento che fa perdere rilevanza alla non completa
informazione. Né era ipotizzabile che l’uomo avrebbe rifiutato l’operazione se
informato del diverso fattore di rischio. Danno imprevedibile.
1822. 2015 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 100377 del 2015. La
Corte si esprime sul Mobbing e ne identifica parametri più specifici su cui
poter fare più precise considerazioni.
1823. 2015 – Determinazione numero 1709 del 28 dicembre 2015.
Aggiornamenti al Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2007
recante: “Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all’Autorità
competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la
dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di
parere al comitato etico”.
1824. 2016 – Andrà recepita entro il 18 gennaio 2016 la Direttiva 2013/55/UE
che modifica la legislazione europea (Direttiva 2005/36/ CE e Regolamento
1.024/2012) sulla qualifiche professionali. Il nuovo testo, pubblicato a fine
dicembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, comporta una serie di
novità che, con ogni probabilità, interesseranno medici e infermieri. Il
condizionale è d’obbligo da momento che sarà la Commissione UE a dover
individuare le categorie che beneficeranno della tessera professionale europea,
la principale novità introdotta dalla Direttiva. La tessera consentirà, al
possessore, di poter circolare liberamente in Europa grazie ad una procedura di
riconoscimento più breve, che sarà resa possibile con l’inserimento dei dati nel
sistema di informazione del mercato interno (Regolamento LMI).
1825. 2016 – Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, numero
2541 del 21 gennaio 2016. L’infermiere è professionista autonomo e risponde
delle sue attività. La vicenda giudiziaria vedeva interessati infermiere, medico
e primario di un reparto di Terapia Intensiva in cui un paziente era deceduto in
seguito alla mancata segnalazione, da parte dei macchinari di monitoraggio dei
parametri vitali, di un arresto cardiaco. La mancata segnalazione derivava dal
non aver attivato manualmente gli allarmi della macchina; si trattava di un
macchinario nuovo per l’utilizzo del quale l’infermiere non era stato formato e,
quindi, non era a conoscenza del fatto che gli allarmi dovessero essere attivati
manualmente affinché la macchina segnalasse, poi, eventuali criticità come
quella che, fatalmente, è accaduta. Quali le responsabilità, quindi, derivanti da
questa situazione? Dopo i primi due gradi di giudizio (che avevano fornito
sentenze in parte divergenti), la Cassazione ha stabilito che l’infermiere è
centro di competenze e responsabilità specifiche, autonome rispetto a
quelle del medico, per cui risponde dei processi cui sovrintende e che,
quindi, non rientrano nella sfera dell’ausiliarietà rispetto alle competenze
del medico. Grava sull’infermiere la responsabilità di condotte omissive
riguardo alla funzione di garanzia che l’infermiere stesso ha nei confronti
del paziente. Nel caso in questione, quindi, l’infermiere è responsabile della
inadeguata sorveglianza sul malato ed il medico non è responsabile per non
aver sorvegliato l’attività dell’infermiere poiché, la stessa, non è sottoposta alla
sua sorveglianza ma, bensì, è attività autonoma. Discorso a parte merita la
responsabilità per la mancata formazione dell’infermiere, che non grava su
Direttore del reparto ma, secondo l’avvocato Mari (e la Legge 412/91), sul
Direttore Sanitario. Dalla Cassazione, quindi, pur se in circostanze non certo
liete, la conferma dell’autonomia della professione infermieristica che in ogni
circostanza cerchiamo di evidenziare, non tanto e non solo per orgoglio
professionale, ma perché dall’autonomia che la Legge conferisce all’infermiere
derivano specifiche responsabilità cui è bene essere consapevoli di essere
titolari. (commento dell’avv. Gianluca Mari)
1826. 2016 – Disegno di Legge numero 2224. Approvato alla Camera dei
Deputati il 28 gennaio 2016, in un testo risultante dall’unificazione dei Disegni
di Legge (v. stampati numero 259, 262, 1312, 1324, 1581, 1769, 1902 e 2155)
d’iniziativa dei deputati Fucci (259); Fucci (262); Grillo, Cecconi, Dall’Osso,
Di Vita, Lorefice, Mantero Baroni e Silvia Giordano (1312); Calabrò, Fucci ed
Elvira Savino (1324); Vangiu, Binetti, Gigli e Monchiero (1581); Miotto,
Lenzi, Amato, Bellanova, Beni, Paola Bragantini, Burtone, Capone, Carnevali,
Casati, D’Incecco, Fossati, Gelli, Iori, Murer, Patriarca Piccione e Sbrollini
(1769); Monchiero, Rabino, Oliaro, Binetti, Matarrese e Gigli (1902);
Formisano (2155). Trasmissione dal Presidente della Camera dei Deputati alla
Presidenza il 29 gennaio 2016. Disposizioni in materia di responsabilità
professionale del personale sanitario.
1827. 2016 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 1756 del 29 gennaio
2016, Sezione Lavoro. Il risarcimento delle ferie non godute non può essere
prescritto. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, in sintesi, riguarda
il ricorso in opposizione di una Azienda nei confronti di un dipendente che,
giunto alla pensione con 45 giorni di ferie e riposi non goduti, ne aveva chiesto
e ottenuto il risarcimento di euro 6.000 a titolo d’indennità sostitutiva, da parte
del Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze (R.G.N. 1009/2008).
L’Azienda sosteneva che il credito fosse estinto per intercorsa prescrizione.
Secondo il Tribunale del Lavoro, invece, l’Azienda non aveva assicurato la
fruizione dell’irrinunciabile diritto alle ferie attraverso una corretta
programmazione del lavoro ed un efficace dimensionamento degli organici. La
Cassazione rigetta la prescrizione per le ferie non fruite, dichiara prevalente il
fine della tutela del bene della vita alla quale è finalizzata l’indennità
risarcitoria e retributiva del mancato godimento delle ferie (Cass. Sez. Lav.
numero 20836/2013 – Cass. Sez. Lav. numero 19303/2004 – Cass. Sez. Lav.
numero 114/2012 – Cass. numero 7951 del 12 giugno 2001 – Cass. numero
4198 del 18 giugno 1988 – Cass. numero 9797 del 2 ottobre 1998)
1828. 2016 – Sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia (giudice Dr. Stefano
Manduzio), II° Sezione Penale del 5 febbraio 2016. Va ritenuto pacificamente
che l’infermiere abbia lavorato, sulla base di un titolo professionale adeguato,
idoneo e riconosciuto, quale dipendente e non libero professionista, per cui non
tenuto obbligatoriamente all’iscrizione all’Albo (articoli 544 e seguenti –
articolo 549 CPP). Consegue, ovviamente, anche l’insussistenza della
contestazione effettuata ai sensi degli articoli 40 CPV e 348 CP. Emessa
sentenza di assoluzione per i reati ascritti per l’evidenza dell’insussistenza del
fatto illecito attribuito. Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2016
(funzionario giudiziario Tiziana Marzio)
1829. 2016 – Decreto numero 6 dell’11 febbraio 2016. Stabilisce che le
Aziende Sanitarie dovranno rispettare pedissequamente le procedure per il
reclutamento evitando di mettere in atto procedure diverse dall’indizione di
pubblici concorsi, precedute, per ritenuti casi di urgenza, dall’indizione di
avvisi pubblici e di non ricorrere a forme alternative di reclutamento (Decreto
successivo al parziale sblocco del turn over avviato nel 2015 con i Decreti del
commissario ad Acta numero 29 e 30, nonché nel rispetto dell’articolo 97 della
Costituzione).
1830. 2016 – Ministero della Salute. Piano Nazionale della Cronicità del 15
febbraio 2016.
1831. 2016 – Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, numero
5465 del 18 marzo 2016. Il comma 5, applicabile a tutte le ipotesi in cui il
servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva (e, quindi, anche
alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne), disciplina il
trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede
solo il diritto del dirigente a percepire, oltre alla indennità stabilita dallo stesso
comma, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, in alternativa, ad
usufruire di un corrispondente recupero orario. La norma contrattuale, quindi, è
destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le
ore di effettiva prestazione rese a seguito dell’assicurato servizio di pronta
disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità
della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa
non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della
attività lavorativa, che resta disciplinata dalle disposizioni dettate dai diversi
contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo
settimanale (articolo 14 del CCNL del 3 novembre 2005 e articolo 21 del
CCNL del 5 dicembre 1996). Ne discende che, ove il dirigente in servizio di
pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione l’Azienda, oltre a
corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 5 (o, in alternativa e su
richiesta del dirigente, il recupero orario) dovrà comunque garantire allo stesso
il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto
indisponibile, riconosciuto dalla Carta Costituzionale oltre che dall’articolo 5
della Direttiva 2003/88/CE. Detta interpretazione induce a ritenere la disciplina
contrattuale pienamente conforme al precetto inderogabile dettato dal Decreto
Legislativo numero 66 del 2003, articolo 9 …..
1832. 2016 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 6209 del 31 marzo
2016. Se non hai scritto … non hai fatto. Nonostante l’Infermiere sia un
incaricato di pubblico servizio e non un pubblico ufficiale, diventa tale nel
momento in cui redige la Cartella Infermieristica. La Cartella Infermieristica è
lo strumento attraverso cui l’infermiere documenta il suo processo di
pianificazione assistenziale e la sua attuazione. Come per la Cartella Clinica,
anche per la Cartella Infermieristica vale lo stesso principio di completezza. Il
professionista, in caso di controversia in un rapporto di tipo contrattuale in cui
tocca al sanitario l’onere probatorio, può dimostrare di aver mantenuto un
comportamento assistenziale corretto e di essersi attenuto ai protocolli
condivisi solo compilando accuratamente la Cartella Infermieristica. Dal punto
di vista Giurisprudenziale, chi compila la Cartella Clinica ed Infermieristica è
soggetto agli stessi obblighi e, dal punto di vista Penale e Civile, nel momento
in cui si riscontrano scorrettezze i sanitari incorrono negli stessi reati (articolo
467 Codice Penale : falso materiale – articolo 479 Codice Penale : falso
ideologico – articolo 328 Codice Penale : rifiuto/omissione atti d’ufficio). Le
“carenze” che si possono riscontrare durante la compilazione, come
imprecisioni ed omissioni, da sole non costituiscono reato ma possono
comportare un addebito di responsabilità a titolo di colpa in caso di lesione
all’integrità psico-fisica del paziente.
1833. 2016 – Determina numero 451 del 2016. Autocertificazione dei requisiti
minimi delle strutture sanitarie che eseguono sperimentazioni cliniche di fase I
ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 della Determina del 19 giugno 2015.
1834. 2016 – Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, numero
9060 del 11 febbraio-5 maggio 2016. Presidente Amoroso – Relatore Bronzini.
Perde il posto l’Infermiera che si rifiuta di svolgere mansioni di pulizia. La
Corte di Appello ha congruamente motivato in ordine alle ragioni per cui la
nuova assegnazione di mansioni non concretava un pericolo di danno così
grave ed irreversibile alla professionalità della lavoratrice (che già svolgeva
attività di pulizia rispetto alla quale non è neppure chiarito nel ricorso se le
altre mansioni dedotte nel motivo avessero o meno carattere di prevalenza) tale
da legittimare il ricorso al principio di autotutela (che nel nostro ordinamento
ha carattere eccezionale) con il rifiuto di svolgere l’attività richiesta. In questa
sede non si discute dell’eventuale demansionamento della lavoratrice, ma solo
se tale demansionamento (questione che poteva essere avanzata nelle opportuni
sedi giudiziarie) avesse quelle caratteristiche dirompenti prima ricordate
incompatibili con il tempo di un accertamento giudiziario. Giurisprudenza in
merito già espressa in altre sentenze: Corte di Cassazione, Sezione Lavoro,
numero 1968/2003 – Cassazione Civile, Sezione Lavoro, numero 25313/2007
– Cassazione numero 126961/2012 – Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, del
27 novembre 2012 – Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, del 14 gennaio 2014
– Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 23 settembre 2014.
1835. 2016 – Disegno di Legge numero 3868. Presentato da Beatrice Lorenzin.
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché
disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), per
il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero
della Salute. Presentato il 26 maggio 2016 su iniziativa del Governo.
1836. 2016 – Decreto numero 1188 del 29 giugno 2016 dell’Assessorato alla
Sanità Regione Sicilia. Riassetto e allineamento della rete ospedaliera siciliana
al Decreto Ministeriale numero 70 del 2 aprile 2015.
1837. 2016 – Sentenza della Corte di Cassazione, Penale, numero 18780/16.
Responsabilità medica. La responsabilità penale di ciascun componente di
una equipe medica per un evento lesivo occorso al paziente sottoposto ad
intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell’accertamento
di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo
complesso ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun
componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del
suo operato anche di quello degli altri. Con sentenza della Corte di Appello
di Milano del 3 marzo 2015 si confermava la condanna resa dal locale
Tribunale nei confronti di T.B. e V.M. per aver cagionato a S.N., al momento
della nascita, lesioni personali gravissime, con esiti permanenti. Secondo i
giudici di merito la T., in qualità di medico ginecologo, ed il V., quale
infermiere ostetrico in servizio presso l’Ospedale (omissis), non avevano
prestato adeguata assistenza al parto di R.A. intervenendo in ritardo e con
incongrua manovra di estrazione del feto. In particolare l’ostetrico non aveva
interpretato correttamente le alterazioni del tracciato cardiotocografico
(CTG), imputabili (come si seppe dopo il parto) ad un giro del cordone
ombelicale a bandoliera, ed aveva avvertito il medico di guardia solo quando
era ormai tardi per un intervento cesareo d’urgenza ed anche il parto naturale
si presentava rischioso; entrambi gli imputati poi, con incongrue manovre
mediche ed ostetriche consistite nella applicazione intempestiva ed
inopportuna della ventosa ostetrica al medio scavo pelvico, avevano
cagionato al feto la distocia della spalla sinistra e lo strappamento del plesso
brachiale con avulsione delle radici dei nervi cervicali e del nervo toracico,
da cui era derivata la perdita di funzionalità della mano sinistra. Il primo
rilievo che si impone è che le condotte degli imputati debbono essere
vagliate separatamente, in base ai profili di colpa a ciascuno contestati e
secondo l’apporto causale del comportamento del singolo rispetto all’evento
lesivo, non essendo corretta in diritto la generica affermazione dei giudici di
merito secondo la quale nel lavoro di equipe ogni operatore risponde
dell’operato comune dovuto alla condotta altrui. (Marcello Fontana – Ufficio
Legislativo FNOMCeO)
1838. 2016 – Il 25 novembre del 2016 la Legge numero 161 del 30 ottobre
2014 è diventata attuativa e, con l’articolo 14, la nostra giurisprudenza in
materia di orario di lavoro e durata dei riposi si uniformava agli altri paesi
della CE; tutto il personale sanitario aveva sperato nella soluzione del
problema. La Legge prevede: un minimo di 11 ore consecutive di riposo
giornaliero; un massimo di 48 ore di lavoro settimanale, compreso lo
straordinario; 24 ore di riposo settimanale e almeno 4 settimane di riposo
annuale.
1839. 2016 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 54712/16 del 23
dicembre 2016. La Cassazione si pronuncia, ancora una volta, sulla Legge
104/92 e, con la sentenza numero 54712/16 del 23 dicembre 2016 ha fatto
venire meno l’obbligo di assistenza continua del lavoratore che usufruisce
della 104. Dalla sentenza si evince che il lavoratore non è più tenuto a
spendere tutto il tempo della giornata con il familiare invalido o il portatore
di handicap ma può dedicarsi, per alcune ore, anche ad altre attività personali
e ricreative. Chiunque beneficia, dunque, dei tre giorni di permesso retribuito
riconosciuti dalla Legge 104 del 1992 potrà dedicarsi, oltre che al familiare
in condizioni svantaggiate, anche a se stesso, ritagliandosi diversi momenti
della giornata da destinare alla propria vita privata e sociale. Pur
riconoscendo la possibilità di assistere il disabile in orari non
necessariamente coincidenti con l’orario di lavoro, gli ermellini sottolineano
che, in ogni caso, l’assistenza al disabile va erogata. Di certo non avvalorano
la tesi di potere andare in vacanza sfruttando i giorni di permesso. Una
sentenza, questa, che segna una svolta decisiva rispetto all’interpretazione
rigida fatta in passato dalla stessa Corte e che parte dall’esigenza di non
dover far gravare sulle spalle del lavoratore, già disagiato dallo status di
disabilità del familiare, anche l’oppressione di una vita sociale e personale
assente. Una svolta interpretativa importante ma che non vuole, in alcun
modo, favorire comportamenti “furbetti” da parte di chi, a volte, trasforma
un diritto di un disabile in un comodo e illegale congedo del tutto
“personale”.
1840. 2017 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
gennaio 2017. Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA), di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo
numero 502 del 30 dicembre 1992 (17A02015). Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, numero 65 del 18 marzo 2017, Supplemento
Ordinario numero 15.
1841. 2017 – Ministero della Salute. Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
PNPV 2017-2019 del 17 gennaio 2017.
1842. 2017 – Sentenza della Corte Costituzionale numero 72 del 7 febbraio
2017 (Presidente GROSSI, Redattore PROSPERETTI). Le norme europee
sull’orario di lavoro vanno rispettate senza eccezioni. Depositata il 12 aprile
2017.
1843. 2017 – Sentenza della Corte di Cassazione numero 8080 del 20
febbraio 2017, Sezione IV. La Cassazione Penale distingue le competenze.
Siamo in ambiente operatorio, medico anestesista ed infermiere, che hanno
in carico il paziente nella fase post-operatoria si rendono, entrambi, colpevoli
di essersi allontanati ed avere omesso la vigilanza dello stesso, causando a
questo lesioni gravissime in seguito ad un arresto respiratorio con
conseguente arresto cardio-circolatorio e stato prolungato di ipossia
cerebrale. I giudici della Corte Territoriale di Catania, in prima istanza,
avevano condannato medico anestesista ed infermiere per non aver
adeguatamente sorvegliato il paziente nella fase di risveglio al termine
dell’operazione chirurgica e non essersi accorti dell’arresto respiratorio. I
due imputati hanno, entrambi, impugnato la sentenza della Corte Territoriale
e ricorso in Cassazione che, a sua volta, ha però rinviato alla Corte di
Appello di Catania per il riesame della sentenza di condanna. La Corte
Territoriale aveva condannato entrambi, medico ed infermiere, alla luce del
Decreto Balduzzi che recita: “L’esercente la professione sanitaria, nello
svolgimento della propria attività, si attiene a Linee Guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica, non risponde di colpa lieve”.
Ritenendo che entrambi, anestesista ed infermiere, non si siano attenuti alle
Linee Guida, entrambi vengono condannati dalla Corte Territoriale. La
Cassazione ha ribaltato la sentenza ritenendo che la Corte non abbia posto
alcuna differenziazione tra anestesista ed infermiere nella sorveglianza del
paziente dalla post-operatoria a quella della ripresa della coscienza. Le Linee
Giuda ospedaliere e i protocolli S.I.A.A.R.T.I. prevedono una fase di
“risveglio” e la fase di “recupero”, la prima affidata in via prioritaria al
medico che deve intervenire con le manovre tecniche necessarie e ripristinare
le normali funzioni vitali, la seconda affidata prioritariamente al personale
infermieristico per la quale è richiesta assidua sorveglianza del paziente per
controllare l’evoluzione della situazione e sollecitare l’intervento del medico
necessario. Di conseguenza, essendosi verificato l’evento avverso nella fase
di recupero ed essendo questa affidata alle competenze dell’infermiere,
quest’ultimo è il solo da condannare. La sentenza della Corte Territoriale si
era limitata a delle affermazioni generiche, ritenendo la fase di risveglio
identica a quella di recupero, come se fosse necessaria la presenza di
entrambi gli operatori, mentre la Cassazione ha stabilito che, essendo le due
fasi del post-operatorio distinte, l’anestesista non è da condannare perché si è
allontanato nella fase di recupero di competenza dell’infermiere. Per questa
carenza motivazionale e per aver interpretato in maniera superficiale i
protocolli e le Linee Guida, la Cassazione annulla la sentenza della Corte di
Appello a cui vengono rinviati gli atti in merito alla posizione
dell’anestesista che andrebbe assolto ( http://www.quotidianosanita.it/lavoro-
e-professioni/articolo.php?articolo_id=49006 e
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3031960.pdf).
1844. 2017 – Legge numero 24 dell’8 marzo 2017. Disposizioni in materia di
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
1845. 2017 – Sentenza Corte di Cassazione numero 18100, Penale, Sezione
IV, del 16 marzo 2017. La Cassazione conferma la sentenza della Corte
d’Appello (Corte d’Appello di Roma numero 2812/2015 del 28 settembre
2015) con la condanna dell’infermiere (che poi si rivelerà nulla perché il
reato si considererà estinto per prescrizione) in quanto questo ha violato sia
le Linee Guida del Triage, sia le regole di comune diligenza e perizia
richieste agli infermieri del Pronto Soccorso, tenuto conto dei sintomi
moostrati dal paziente (deceduto di infarto) e dall’anamnesi familiare. Il
sovraffollamento della struttura non autorizza la declassificazione del Triage
rispetto ai codici di priorità gialli.
1846. 2017 – Circolare del Ministero della Salute numero DGPROF
0018082-P del 29 marzo 2017. Raccomandazioni agli Ordini e ai Collegi
Professionali per il rispetto dell’etica professionale nella diffusione di foto e
video da parte di esercenti le professioni sanitarie realizzati all’interno di
strutture sanitarie.
1847. 2017 – Circolare 26/2017 della Federazione Nazionale Collegi
IPASVI, protocollo P-3003/I.12 del 13 aprile 2017. Problematica inerente la
diffusione di foto e video da parte di esercenti le professioni sanitarie.