ARCONET- FAQ - ARMONIZZAZIONE · 2016-05-09 · ARCONET- FAQ - ARMONIZZAZIONE Domanda n. 1:...

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ARCONET- FAQ - ARMONIZZAZIONE Domanda n. 1: L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel DPR n. 633/1972, l’articolo 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell’IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non sono soggetti passivi di IVA. In attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all’erario piuttosto che al fornitore. Nel rispetto della normativa sopra richiamata, le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali come devono contabilizzare le operazioni di split payment in contabilità finanziaria? Risposta: In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l’importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, per le successive registrazioni contabili possono essere adottate due modalità alternative: 1. se l’ente intende avvalersi dell’opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all’Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell’impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell’erario per l’ammontare dell’IVA; 2. se l’ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a: a. un accertamento pari all’importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment); b. un impegno di pari importo, contestuale all’accertamento di cui alla lettera a, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment); c. emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA(*) ; d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera a (**); e. alle scadenze previste per il versamento dell’IVA, l’ente emette un ordine di pagamento a favore dell’erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto b). La modalità di contabilizzazione di cui al punto 1) è adottata dagli enti che, per semplificare le proprie procedure di spesa, intendono effettuare sempre il versamento IVA contestuale al pagamento delle fatture. Si tratta di una modalità di registrazione semplificata, prevista per gli enti che nel corso dell’esercizio effettuano un numero limitato di operazioni di acquisto di beni e servizi. In altre parole è richiesta l’applicazione costante della modalità di contabilizzazione dello split payment, con riferimento al medesimo esercizio.

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Page 1: ARCONET- FAQ - ARMONIZZAZIONE · 2016-05-09 · ARCONET- FAQ - ARMONIZZAZIONE Domanda n. 1: L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito

ARCONET- FAQ - ARMONIZZAZIONE

Domanda n. 1:

L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel DPR n.

633/1972, l’articolo 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell’IVA dal pagamento del

corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle

amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non

sono soggetti passivi di IVA. In attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche

acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all’erario

piuttosto che al fornitore.

Nel rispetto della normativa sopra richiamata, le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali come

devono contabilizzare le operazioni di split payment in contabilità finanziaria?

Risposta:

In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per

l’importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con

l’annotazione “scissione dei pagamenti”, per le successive registrazioni contabili possono essere

adottate due modalità alternative:

1. se l’ente intende avvalersi dell’opzione che consente di effettuare il pagamento IVA

all’Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell’impegno

assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore

del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell’erario per l’ammontare

dell’IVA;

2. se l’ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si

provvede a:

a. un accertamento pari all’importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato

E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment);

b. un impegno di pari importo, contestuale all’accertamento di cui alla lettera a, sempre

tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle

ritenute per scissione contabile IVA (split payment);

c. emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al

lordo dell’IVA a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con

contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA(*) ;

d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all’emissione di una

reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera a

(**);

e. alle scadenze previste per il versamento dell’IVA, l’ente emette un ordine di

pagamento a favore dell’erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a

valere degli impegni di cui al punto b).

La modalità di contabilizzazione di cui al punto 1) è adottata dagli enti che, per semplificare le

proprie procedure di spesa, intendono effettuare sempre il versamento IVA contestuale al

pagamento delle fatture. Si tratta di una modalità di registrazione semplificata, prevista per gli enti

che nel corso dell’esercizio effettuano un numero limitato di operazioni di acquisto di beni e servizi.

In altre parole è richiesta l’applicazione costante della modalità di contabilizzazione dello split

payment, con riferimento al medesimo esercizio.

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(*) Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata

presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida OIL paragrafo 6 “Pagamenti

con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare AgID n. 64/2014).Nel caso di regolarizzazione

di sospeso di uscita al netto dell’IVA (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), l’ordine di

pagamento è da suddividere in due pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del

sospeso (tipo pagamento REGOLARIZZAZIONE e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio

nella parte sospesi), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla

lettera e. (tipo pagamento CASSA o COMPENSAZIONE e valorizzazione dei riferimenti alla

reversale associata nella parte ritenute ). Anche nel caso di trasferimenti di fondi ai sensi dell’art.

44 L. n. 526/1984 l’ordine di pagamento è da dividere in due pagamenti distinti: il primo

pagamento a favore del beneficiario e il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui

alla lettera d.

(**) Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il

valore CASSA o COMPENSAZIONE (paragrafo n.1 delle predette Linee guida OIL)

08/04/2015

Domanda n. 2:

Nel rispetto della recente normativa sull’IVA le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali come

contabilizzano le operazioni di split payment effettuate in ambito commerciale?

Risposta:

Con riferimento al quesito posto, si richiama la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E, del 9

febbraio 2015, che prevede che la scissione dei pagamenti “riguarda tutti gli acquisiti effettuati

dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non

commerciale, ossia nella veste istituzionale che quelli esercitati nell’ambito dell’attività di

impresa”.

Alle operazioni effettuate da una pubblica amministrazione in ambito commerciale si applica

l’articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015

“Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell’IVA” che, prevede:

1. Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di

attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul

valore aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del

decreto n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo in cui l’imposta è divenuta

esigibile, con riferimento al mese precedente.

2. Nei casi di cui al comma 1, l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese

dell’esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre.

La registrazione contabile della spesa concernente l’acquisto di beni e servizi effettuata in ambito

commerciale è effettuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.2,

lettera e), che prevede: “nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono

contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la

contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA)”.

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Si provvede pertanto alle seguenti registrazioni

a. si impegna la spesa relativa alla spesa per acquisto di beni e servizi comprensiva di IVA;

b. si accerta un’entrata di importo pari all’ IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato

E.9.01.01.02.001Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment). Al riguardo si

invitano i comuni ad utilizzare differenti capitoli di bilancio per le ritenute IVA derivanti

dallo Split payment in ambito commerciale da quelle derivanti dallo split payment in ambito

istituzionale;

c. contestualmente all’accertamento di cui alla lettera b), si impegna una spesa di pari importo,

sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle

ritenute per scissione contabile IVA (split payment);

d. si emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo

dell’IVA a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale

ritenuta per l’importo dell’IVA (*)

e. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera d) si provvede all’emissione di una reversale

in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera b)(**);

f. f) alle scadenze previste dalla disciplina IVA, si determina la posizione IVA sulla base delle

scritture della contabilità economico patrimoniale e di quelle richieste dalle norme fiscali (ad

es. registri IVA).La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate del titolo terzo,

l’eventuale credito IVA, o tra le spese del titolo primo, l’eventuale debito IVA. Per un

importo pari alla quota del debito IVA derivante dalla scissione dei pagamenti, è emesso un

ordine di pagamento a valere degli impegni assunti di cui alla lettera c)., versato in entrata

del bilancio dell’ente, previo accertamento di un’entrata di pari importo al titolo terzo

dell’entrata ed emissione della relativa reversale di entrata (il capitolo è codificato

E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.).

(*) Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata

presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida OIL paragrafo 6 “Pagamenti

con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare AgID n. 64/2014).Nel caso di regolarizzazione

di sospeso di uscita al netto dell’IVA (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), l’ordine di

pagamento è da suddividere in due pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del

sospeso (tipo pagamento REGOLARIZZAZIONE e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio

nella parte sospesi ), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla

lettera e. (tipo pagamento CASSA o COMPENSAZIONE e valorizzazione dei riferimenti alla

reversale associata nella parte ritenute). Anche nel caso di trasferimenti di fondi ai sensi dell’art.

44 L. n. 526/1984 l’ordine di pagamento è da dividere in due pagamenti distinti: il primo

pagamento a favore del beneficiario e il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui

alla lettera e.

(**) Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il

valore CASSA o COMPENSAZIONE (paragrafo n.1 delle predette Linee guida OIL)

08/04/2015

Domanda n. 3:

Nel rispetto della recente normativa sull’IVA le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali come

contabilizzano le operazioni di reverse charge?

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Risposta:

Gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, registrano le spese effettuate nell’ambito di attività

commerciali, soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), come segue:

a. la spesa concernente l’acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l’importo

comprensivo di IVA;

b. tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all’IVA derivante dall’operazione

di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione

inversione contabile IVA (reverse charge);

c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo

dell’IVA a valere dell’impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per

l’importo dell’IVA (*);

d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all’emissione di una reversale

in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera b (**);

e. alle scadenze per la liquidazione dell’IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture

della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l’ente

determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa

alla voce codificata U.1.10.03.01.000 “Versamenti IVA a debito per le gestioni

commerciali”.

(*) Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata

presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida OIL paragrafo 6 “Pagamenti

con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare AgID n. 64/2014).Nel caso di regolarizzazione

di sospeso di uscita al netto dell’IVA (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), l’ordine di

pagamento è da suddividere in due pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del

sospeso (tipo pagamento REGOLARIZZAZIONE e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio

nella parte sospesi), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla

lettera e. (tipo pagamento CASSA o COMPENSAZIONE e valorizzazione dei riferimenti alla

reversale associata nella parte ritenute). Anche nel caso di trasferimenti di fondi ai sensi dell’art.

44 L. n. 526/1984 l’ordine di pagamento è da dividere in due pagamenti distinti: il primo

pagamento a favore del beneficiario e il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui

alla lettera d.

(**) Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il

valore CASSA o COMPENSAZIONE (paragrafo n.1 delle predette Linee guida OIL)

08/04/2015

Domanda n. 4:

Un ente che non ha partecipato alla sperimentazione e ai sensi del d.lgs. n.126 del 2014 e’ tenuto ad

approvare il bilancio 2015 armonizzato a soli fini conoscitivi deve redigere il piano esecutivo di

gestione 2015, approvato ex art. 169 del d.lgs. 267/2000, in coerenza con il bilancio di previsione

2015 anche in termini di cassa?

Risposta:

Si ritiene opportuno, per consentire l’elaborazione del Bilancio conoscitivo per missioni e

programmi che, a soli fini conoscitivi, il PEG sia predisposto anche in termini di cassa.

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08/04/2015

Domanda n. 5:

Considerato che il 2015 è l’ultimo esercizio in cui le regioni possono finanziare spese di

investimento con debito autorizzato e non contratto, come devono essere registrati gli impegni

derivanti da tali investimenti, esigibili negli esercizi successivi e finanziati da debito autorizzato e

non contratto, in modo da consentire:

a) la rappresentazione , nel rendiconto 2015, di residui passivi corrispondenti solo a debiti liquidi

ed esigibili;

b) la formazione del disavanzo per debito autorizzato e non contratto per un importo

corrispondente agli impegni assunti nel 2015 per debiti autorizzati e non contratti?

Risposta:

Nel corso dell’esercizio 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è

costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all’esercizio 2015.

In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria

n. 9.1, nell’ambito della verifica dell’esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione,

agli esercizi in cui sono esigibili, degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e

non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del FPV in spesa dell’esercizio

2015 e alla costituzione del FPV di entrata del 2016 (e alle successive variazioni di bilancio, con

delibera di giunta).

L’iscrizione del FPV di spesa nel 2015 determina la formazione del disavanzo 2015 per una quota

corrispondente agli impegni reimputati.

Nel rispetto dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 che recita: “A

decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto

per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015 può essere coperto con il ricorso

al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa”, nel bilancio

dell’esercizio 2016, e degli esercizi successivi, sono iscritte:

tra le entrate, gli stanziamenti per accensione di prestiti, per un importo pari alla quota del

disavanzo dell’esercizio precedente corrispondente al debito autorizzato e non contratto,

fino all’esaurimento dello stesso;

tra le spese, è applicato il disavanzo dell’esercizio precedente destinato ad essere ripianato,

comprensivo della quota del disavanzo costituita dal debito autorizzato e non contratto . Per

il recupero della quota di tale disavanzo, è possibile utilizzare una voce distinta rispetto

all’ordinario disavanzo da recuperare, denominata “Disavanzo determinato dal debito

autorizzato e non contratto”, da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.

01/06/2015

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Domanda n. 6:

I comuni della Regione Siciliana, in relazione al comma 3 dell’articolo 11 della L.R. Sicilia n. 3 del

2015 come novellato dalla Legge di stabilità regionale 2015, possono continuare ad adottare il

decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni e possono avvalersi della

disciplina concernente i criteri e le modalità di ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento

straordinario dei residui previste dal decreto del 2 aprile 2015?

Risposta:

La legge 10 luglio 2015 n. 12 della Regione Siciliana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regione Siciliana n. 29 del 17 luglio 2015, all’articolo 1 comma 2 modificando la legge regionale

del 7 maggio 2015, n. 9 dispone che:

“…………..Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro

organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma

2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche

e integrazioni, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei Titoli I,IV e V dello stesso

decreto legislativo a decorrere dall’esercizio finanziario 2015”

Pertanto gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali della Regione Siciliana rispettano la

nuova disciplina armonizzata, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive correzioni e

integrazioni, a partire dal 1 gennaio 2015.

Il decreto del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo

derivante dal riaccertamento straordinario dei residui riguarda anche gli enti locali della Regione

Siciliana che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nell’esercizio 2015 e

regolarmente adottato la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 per l’intero

esercizio 2015.

24/07/2015

Domanda n. 7:

Vista l'imminente scadenza per l'approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di

bilancio si chiede se la verifica dello stato di attuazione dei programmi, espunta dall'art. 193 Tuel

rispetto alla versione originaria, debba comunque essere effettuata in considerazione di quanto

indicato nel principio sulla programmazione (allegato 4/1 al Dlgs 118/11) che al paragrafo 4.2 così

recita: “g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione

dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio

entro il 31 luglio di ogni anno; “

Risposta:

Si conferma che l’articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di

attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l’articolo

147-ter, comma 2, del TUEL conferma l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di

attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della

predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (per l’anno

2015, entro il 31 ottobre). Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio

appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.

01/07/2015

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Domanda n. 8:

E’ consentito approvare il bilancio di previsione nel corso del mese di luglio avvalendosi del

principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 di seguito riportato?

“Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare

l’avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

a) successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente,

b) dopo le scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio

c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti

di cui all’articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure

dell’articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali . Pertanto,

l’avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell’ambito dei provvedimenti di

cui all’articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell’articolo

193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali)”.

In particolare, è considerata rispettata la condizione di cui alla lettera b)?

Risposta:

Considerato che l’articolo 193 del TUEL prevede che la verifica degli equilibri di bilancio è

effettuata entro il 31 luglio di ogni anno, la condizione di cui alla lettera b) si intende rispettata se

il bilancio di previsione è approvato nel corso del mese di luglio.

20/07/2015

Domanda n. 9:

Nell’esercizio 2015, con riferimento al DUP 2016-2018, quali adempimenti sono richiesti entro il

termine del 31 ottobre 2015?

Risposta:

Nel rispetto dell’articolo 170, comma 1 del TUEL, il termine del 31 ottobre 2015 si riferisce alla

presentazione al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni, del DUP 2016-2018 approvato dalla

Giunta.

07/10/2015

Domanda n. 10:

Si chiedono indicazioni riguardanti il procedimento di approvazione del DUP e della nota di

aggiornamento al DUP

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Risposta:

Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento,

dal vigente quadro normativo risulta:

1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”.

Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione

del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli

indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto

di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione

della successiva nota di aggiornamento.

La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della

programmazione dell’ente;

2) l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti

autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando

che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre per

l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili

per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente

il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione;

3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un

contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il

parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione

del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;

4) che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono

verificare entrambe le seguenti condizioni:

il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi

del Consiglio;

non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema

del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs

118/2011;

6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono

presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di

revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;

7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del

Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di

previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato.

8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione

commissariale.

Page 9: ARCONET- FAQ - ARMONIZZAZIONE · 2016-05-09 · ARCONET- FAQ - ARMONIZZAZIONE Domanda n. 1: L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito

9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i

documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

22/10/2015

Domanda n. 11:

L’articolo 69, comma 9 del d.lgs. n. 118/2011 prevede la possibilità per le Regioni di

contrarre anticipazioni di cassa per un importo non eccedente il 10 per cento dell’ammontare

complessivo delle entrate di competenza del Titolo “Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa”.

Per gli Enti strumentali delle Regioni invece, ai quali con la legge regionale che li ha istituiti si è

generalmente applicato l’ordinamento contabile regionale, il d.lgs. n. 118/2011 nulla prevede circa

la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di cassa con il proprio Tesoriere.

Il Principio applicato della contabilità finanziaria 5.5 contempla tra le concessioni di crediti, la

concessione da parte della Regione di anticipazioni di liquidità a favore dei propri Enti e organismi

strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro un anno e non

rinnovabili) ma L’articolo 69, comma 9 non può estendersi agli stessi in quanto generalmente tali

Enti non hanno entrate tributarie.

Poiché alcuni Enti strumentali hanno problemi di liquidità, soprattutto nel caso in cui la regione si

trovi in regime di esercizio provvisorio, si chiede se la disposizione di cui al comma 9 dell’articolo

69 del citato decreto legislativo possa estendersi anche agli Enti strumentali delle Regioni

prendendo a riferimento, per il limite del 10%, le entrate correnti dell’esercizio derivanti dai

trasferimenti a qualunque titolo dovuti dalla Regione.

Risposta:

Nel corso dell’Intesa sancita l’11 febbraio u.s. in Conferenza Stato-Regioni, il Governo e le Regioni

hanno condiviso, tra gli altri, il testo del seguente emendamento:

All’articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, dopo il comma 9 è inserito il seguente: “9-

bis Gli enti strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di

fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento

dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a

qualunque titolo dovuti dalla Regione”.

Nelle more dell’intervento legislativo previsto nell’Intesa, risulta condivisibile la proposta delle

regioni di individuare, in via interpretativa, il limite alle anticipazioni di tesoreria degli enti

strumentali, ancorandolo al 10% delle entrate correnti dell’esercizio derivanti dai trasferimenti a

qualunque titolo dovuti dalla Regione.

In ogni caso è opportuno rammentare che:

per far fronte a momentanee esigenze di cassa le Regioni possono concedere anticipazioni di

liquidità, come precisato nel paragrafo 5.5 del principio contabile applicato 4/2 “Le

concessioni di credito possono essere costituite:

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o da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e

delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro l’anno e non

rinnovabili);

o dalla concessione di finanziamenti nei casi espressamente previsti dalla legge

(compresi i fondi di rotazione);

il ricorso alle anticipazioni di cassa o di liquidità non possono costituire uno strumento

abituale di provvista finanziaria.

17/02/2016

Domanda n. 12:

Come si determina il fondo di riserva di cassa nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 166 comma 2-

quater del d.lgs. 267 del 2000 successivamente corretto e integrato?

Risposta:

Il limite dello 0,02 per cento delle spese finali, indicato dall’art. 166 comma 2-quater del d.lgs. 267

del 2000 successivamente corretto e integrato, ai fini della determinazione del fondo di riserva di

cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa.

15/03/2016

Domanda n. 13:

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4.2 al dlgs 118/11, al

paragrafo 5.4 prevede che "Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal

fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale riduzione

dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto

in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle

risorse a favore del risultato di amministrazione."

Si chiede se la riduzione dell'FPV di entrata in sede di rendiconto sia effettivamente da applicare o

se, piuttosto, si tratti di un refuso. Questo poiché il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

non è un'entrata accertata ma uno stanziamento e, per tale ragione, la riduzione, in corrispondenza

delle economie registrate sugli impegni reimputati tramite il fpv, può avvenire solo attraverso una

variazione di bilancio che riduca contemporaneamente lo stanziamento di spesa dove si è registrata

la cancellazione dell'impegno reimputato e del corrispondente fondo pluriennale vincolato iscritto in

entrata. La variazione in parola non è però prevista nei principi contabili che disciplinano

espressamente le variazioni possibili in sede di riaccertamento ordinario. Inoltre, il fondo

pluriennale vincolato in entrata determinato in sede di riaccertamento non risulta più modificabile.

L'ipotesi che si tratti di un refuso è confermata dalla motivazione che impone la riduzione del fondo

pluriennale vincolato iscritto in entrata. Non è infatti corretto affermare che la riduzione in oggetto

possa "liberare risorse a favore dell'avanzo di amministrazione" dato che, come noto, il fondo

pluriennale vincolato iscritto in entrata non è preso in considerazione ai fini della determinazione

del risultato di amministrazione. La riduzione del fpv di entrata, agli effetti pratici, non modifica in

alcun modo il risultato di amministrazione dell'esercizio in chiusura.

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Risposta:

Si conferma che trattasi di un refuso. La cancellazione di un impegno finanziato dal Fondo

pluriennnale vincolato nel corso dell'esercizio può dare luogo o ad una riduzione del FPV , o ad una

dichiarazione di indisponibilità, ma non a entrambe. Dalla lettura dell'intero periodo risulta evidente

che la parola "riduzione" costituisce un refuso. La Commissione Arconet ha approvato

l'eliminazione della parola “riduzione” dal principio applicato della contabilità finanziaria,

paragrafo 5.4, da formalizzare in occasione del prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al

DLgs 118/2011.

02/03/2016

Domanda n. 14:

Nel corso dell’esercizio provvisorio, se i capitoli di spesa riguardanti le consultazioni popolari non

presentano adeguati stanziamenti, è possibile variare il bilancio provvisorio in gestione al fine di

consentire il regolare svolgimento del referendum del 17 aprile p.v. (in considerazione del rinvio del

termine di approvazione dei bilanci di previsione al 30 aprile 2016)?

Risposta:

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle consultazioni popolari nel corso dell’esercizio

provvisorio, nel caso in cui i relativi capitoli di spesa non presentino adeguati stanziamenti, è

possibile effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa all’interno della missione

1/programma 07. Infatti, il principio applicato della contabilità finanziaria al punto n. 8.13 prevede

che nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile variare il PEG, nel

rispetto degli stanziamenti del bilancio provvisorio in gestione, e che tali variazioni sono effettuate

secondo le procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato).

Pertanto, al fine di consentire il referendum è possibile effettuare variazioni compensative

all’interno della missione 1/programma 07 (agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati

compensative all’interno del programma 07, e ai capitoli, compensative all’interno dei

macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli) al fine di stornare le risorse

disponibili della missione 1/programma 07 a favore dei capitoli di spesa concernenti lo svolgimento

delle consultazioni popolari.

Se le risorse stornate ai capitoli concernenti il referendum non sono sufficienti, in attuazione del

principio applicato della contabilità finanziaria punto n. 8.12, è consentito anche l’utilizzo del fondo

di riserva stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione.

Nel caso di insufficienza delle risorse destinate ai capitoli concernenti il referendum, compreso il

fondo di riserva, considerato che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non

rinviabile, dopo avere effettuato le variazioni sopra indicate, è possibile effettuare una variazione di

bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria

n. 8.4, il quale prevede “Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese

correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori

pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la

possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla

specifica disciplina di settore”.

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A tal fine, i comuni iscrivono tra le previsioni di entrata il trasferimento dal Ministero dell’Interno e

tra le spese, per il medesimo importo complessivo, incrementano gli stanziamenti riguardanti le

spese per i referendum. La variazione è effettuata secondo le modalità previste per la gestione

ordinaria (a bilancio approvato) ed è applicabile l’articolo 175, comma 4 e 5, del TUEL.

14/03/2016

Domanda n. 15:

Che effetto producono le variazioni riguardanti il bilancio in corso di gestione sul bilancio in corso

di approvazione?

Ad esempio, le variazioni degli stanziamenti 2016 e 2017 del bilancio di previsione 2015 – 2017

effettuate alla fine dell’esercizio 2015, variano automaticamente, per gli esercizi 2016 e 2017, anche

lo schema del bilancio di previsione 2016 – 2018, già deliberato dalla Giunta, in corso di

approvazione presso il Consiglio?

Risposta:

Lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione è un documento diverso rispetto al

bilancio di previsione in corso di gestione. Pertanto le variazioni al bilancio in corso di gestione

non si estendono automaticamente allo schema di bilancio in corso di approvazione ma, se

necessarie, sono oggetto di una esplicita distinta variazione.

A tal fine, l’articolo 174, comma 4, del TUEL consente alla Giunta di presentare emendamenti allo

schema di bilancio in corso di approvazione: “Il regolamento di contabilità dell'ente prevede

…………. i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo

consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro

normativo di riferimento sopravvenute l’organo esecutivo presenta all’organo consiliare

emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di

programmazione in corso di approvazione”.

Pertanto, a seguito delle variazioni effettuate al bilancio in gestione, ad esempio nel corso

dell’esercizio provvisorio 2016, la Giunta può, nei termini previsti dal regolamento di contabilità

dell’ente, presentare emendamenti allo schema del bilancio di previsione 2016-2018 già approvato

in giunta, in corso di approvazione da parte del Consiglio.

Nei casi in cui il regolamento non prevede la presentazione di emendamenti diversi da quelli

obbligatori (derivanti da variazioni del quadro normativo e dal riaccertamento ordinario dei residui),

dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2018, la giunta deve presentare una

variazione di bilancio diretta ad aggiornare tale documento contabile alla gestione svoltasi nel corso

dell’esercizio provvisorio, se la variazione è di competenza del Consiglio.

09/05/2016

Domanda n. 16:

In relazione alle diverse richieste pervenute dagli Enti Locali, si chiede una conferma in ordine alla

diversa funzione del conto del tesoriere (art. 226 del TUEL) rispetto al rendiconto dell’Ente (art.

Page 13: ARCONET- FAQ - ARMONIZZAZIONE · 2016-05-09 · ARCONET- FAQ - ARMONIZZAZIONE Domanda n. 1: L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito

227 del TUEL), ossia che lo scopo del conto del tesoriere è quello di rendicontare gli incassi e i

pagamenti, distinti per residuo e competenza, e che gli stessi siano nei limiti degli stanziamenti del

bilancio di previsione consolidati a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio

finanziario. Ne dovrebbe conseguire pertanto che il conto del tesoriere non soggiace alle medesime

regole espositive del rendiconto dell’ente e che non vi è obbligo di corrispondenza delle previsioni.

Risposta:

Si conferma che, come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 11.11 il conto

del tesoriere, redatto sullo schema di cui all’allegato n. 17 del decreto legislativo n. 118 del 2011

“ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi, distinti per residuo e

competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere”.

In particolare, il conto del tesoriere ha lo scopo di:

a) rendicontare gli incassi e i pagamenti, distinti per residuo e competenza,

b) di attestare il rispetto del doppio vincolo giuridico nella fase di estinzione degli ordinativi di

pagamento,:

- dello stanziamento di competenza (per i titoli in c/competenza), o dell’ammontare dei

residui (per i titoli emessi in c/residui);

- dello stanziamento di cassa senza operare alcuna distinzione sullo stanziamento di cassa.

A tal fine, nel conto del tesoriere sono indicate le previsioni di competenza e di cassa “definitive”,

così come gli importi dei residui “definitivi”.

Di norma, i residui definitivi corrispondono ai residui finali risultanti dal rendiconto dell’esercizio

precedente. Tuttavia, nell’esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei

residui, è possibile considerare “residui definitivi” i residui finali dell’esercizio precedente che

tengono conto anche delle variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario.

Diversamente, nel rendiconto della gestione dell’esercizio, predisposto dagli enti, compreso quello

concernente l’esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario, i residui

iniziali devono sempre corrispondere ai residui finali risultanti dal rendiconto dell’esercizio

precedente. Infatti, nello schema di rendiconto è prevista una apposita voce per rappresentare

l’importo dei residui oggetto del riaccertamento (ordinario e straordinario).

09/05/2016

Domanda n. 17:

Il DM del 1 dicembre 2016 concernente il terzo aggiornamento agli allegati al DLgs 118/2011,

all'art.8 indica: “Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016, e si applica con riferimento

agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l’esercizio 2016”.

Il DM del 30 marzo 2016, concernente il quarto aggiornamento agli allegati al DLgs 118/2011,

all'art.5 precisa: “Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano con riferimento al rendiconto

2016”.

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Si chiede di precisare se anche per l'art.5 DM del 30 marzo 2016 la tempistica si intende riferita al

rendiconto riguardante l'esercizio 2016 che si farà nel 2017.

Risposta:

Si conferma che gli aggiornamenti di cui all’articolo 5, comma 1, si applicano con riferimento al

rendiconto 2016, approvato nel 2017.

09/05/2016