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3/2008 AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MAGGIO GIUGNO 2008 REDAZIONE VIA DEL CORSO 476 00186 ROMA POSTE ITALIANE SPA Sped. in Abb. post. DL353/2003 (convertito in legge 27-02-2004, n.46) Art 1 comma 2 DCB Roma VERSO UN DECENTRAMENTO CONTROLLATO? Intervista a Leonardo Domenici e Vasco Errani LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO: I RISULTATI E UNA QUESTIONE DI PRINCIPIO LA RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO LA RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONE NEL SETTORE PUBBLICO E IL RUOLO DI REGIONI E AUTONOMIE LOCALI aran newsletter cop 3_08:aran newsletter cop 3_08 8-10-2008 17:40 Pagina 1

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3/2008AGENZIA

PER LA RAPPRESENTANZANEGOZIALE

DELLE PUBBLICHEAMMINISTRAZIONI

MAGGIO GIUGNO 2008REDAZIONE

VIA DEL CORSO 47600186 ROMA

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L353/2003 (convertito in legge 27-02-2004, n.46) Art 1 com

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VERSO UN DECENTRAMENTOCONTROLLATO?Intervista a Leonardo Domenicie Vasco Errani

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVANEL PUBBLICO IMPIEGO: I RISULTATIE UNA QUESTIONE DI PRINCIPIO

LA RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONENEL PUBBLICO IMPIEGO

LA RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONENEL SETTORE PUBBLICO E IL RUOLODI REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

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COMMENTIVerso un decentramento controllato? Intervista a Leonardo Domenicie Vasco Errania cura di Mimmo Carrieri e Vincenzo Nastasi 2

La contrattazione collettivanel pubblico impiego: i risultatie una questione di principio di Leonello G. Tronti 9

La riforma della contrattazionenel pubblico impiegodi Carlo Dell’Aringa 16

La riforma della contrattazionenel settore pubblico e il ruolodi Regioni e Autonomie localidi Paolo Matteini 20

OSSERVATORIO UNIONE EUROPEADalla dichiarazione congiuntasui servizi sanitari al codice eticoper il reclutamentodi Marta Branca 29

FLASH NOTIZIEa cura di Alessia Moroni e Barbara Paradisi

Attività svolta dall’Aran 33

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZAa cura dell’Ufficio Affari giuridici Aran 39

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DIRETTORE Massimo Massella Ducci Teri

DIRETTORE RESPONSABILEAnna Maria Gaibisso

COMITATO EDITORIALEFranco Carinci

Mimmo CarrieriAnnalisa D’AmatoGaetano D’AuriaCarlo Dell’Aringa

Giuseppe Della RoccaGuido Fantoni

Marcello FedeleGiancarlo Fontanelli

Eugenio GallozziGaudenzio Garavini

Sergio GasparriniFranco Liso

Massimo MasciniVincenzo NastasiMario Ricciardi

COMITATO DI REDAZIONEMauro Bonaretti

Carla CapraraElvira Gentile

Paolo MatteiniBarbara Paradisi

Arturo ParisiAlberto Piccio

Rosario SolopertoValerio Talamo

SEGRETERIA DI REDAZIONETiziana De Florio

Cristina Pellini

REDAZIONETelefono 0632483265-340

Fax [email protected]

www.aranagenzia.it

STAMPAEurolit srl

Aut. Trib. di Roma n. 630 del 27.12.95Sped. In Abb. post.

L. 662/96 art. 2 C. 20/c

ANNO XIII N. 3MAGGIO GIUGNO 2008

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La riforma del sistema contrattualecostituisce già da diversi anni unoggetto-cardine e un filo rosso dellerelazioni industriali italiane. La novitàemersa negli ultimi mesi riguardal’accelerazione della trattativa traConfindustria e Sindacati, e lasottolineatura delle implicazioni cheinvestiranno anche l’assettocontrattuale del settore pubblico, cheintende muoversi in sincrono con leinnovazioni introdotte su scalagenerale.La posta in gioco riguarda dunque icambiamenti da introdurre nelsistema codificato nel luglio 1993grazie al Protocollo triangolared’intesa tra governo e parti sociali, alcui esito positivo provvide in modoparticolare il governo tecnicopresieduto da Ciampi (con Giugniministro del Lavoro).Le parti sociali concordano, da puntidi vista differenti, sull’esigenza diriformare, aggiornandole, quelleregole del gioco. Gli interventiprincipali dovrebbero riguardare:

a) l’introduzione di un nuovoparametro di misura dell’inflazione,più vicino a quella effettiva, ediverso dall’inflazioneprogrammata, che ha operato comecardine per gli incrementi salarialiall’interno del sistema costruito nel1993;

b) il rafforzamento del ruolo e dellaspecializzazione dellacontrattazione di ambitodecentrato, aziendale e territoriale,

come condizione di maggioreefficienza e competitività del nostrosistema produttivo, e come canaledi miglioramento retributivo per ilavoratori dipendenti;

c) una estensione più significativa diquesto secondo livello negoziale,che nell’ultimo quindicennio hafatto registrare – tranne che neicomparti pubblici – una coperturainadeguata, avendo toccato menodella metà dei lavoratori interessati;

d) la periodicità triennale per la partetanto normativa che economica deicontratti.

Lungo questi assi sono tuttora aperti ilconfronto e la discussione, i cui esitinon sono ancora ben delineati.Quello che si può dire però è che ilineamenti di una possibile riforma,quali quelli fin qui emersi, nonportano a stravolgere la ‘Costituzionedel lavoro’ (definizione di Giugni)elaborata nel 1993, ma si muovonopiuttosto in modo evolutivo lungo ilsolco tracciato da quel documento. Infatti le parti condividono l’esigenza– tutt’altro che scontata in altri paesi -di strutturare la contrattazioneintorno a due livelli chiaramentericonosciuti, uno nazionale e l’altrodecentrato: è piuttosto in discussioneil peso e il profilo che andrà adassumere ciascuno di questi livellinegoziali nel nuovo assetto. Inoltre, l’orientamento fin quiespresso dalle parti si muove indirezione di un ‘decentramentoorganizzato’ della struttura

Verso un decentramentocontrollato?Intervista a Leonardo Domenicie Vasco Errani

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specializzato, che può essere assoltodal tessuto autonomistico. Dal peso edai caratteri rispettivamente delcontratto nazionale e dellacontrattazione integrativa dipendepoi la ridefinizione dell’attività deiComitati di settore (in particolarequelli espressi dalle due principaliautonomie). Ma anche la stessafisionomia e i compiti dell’ARAN,l’Agenzia che è stata pensata edistituita come soggetto negoziale ditutte le pubbliche amministrazioni.Un sistema contrattuale deve esserein grado di rispondere ad unapluralità di domande e funzioni, comeinsegnano i classici delle relazioniindustriali. Queste funzioniriguardano la capacità d’indirizzodell’intero assetto, la coesione dellesue diverse parti, l’idoneità ainterpretare efficacemente lespecificità organizzative delle diverseamministrazioni, l’allocazioneperformante delle risorse umanedisponibili. Insomma, un sistemacontrattuale che si rispetti devefornire regole valide per i diversipezzi di cui si compone, in modo dagarantirne la piena osmosi. In questachiave appare ragionevole presumereche la scelta di impianto più valida peril pubblico sia, in parallelo con quantosi delinea negli altri settori produttivi,quella di un decentramentocontrollato o organizzato: tale dagarantire un assetto sistemico,insieme alla necessaria sincronia deldatore di lavoro pubblico con gliobiettivi di politica dei redditi. Undecentramento poco regolato deicomparti pubblici – quale non siriscontra nell’esperienza europeaneppure nel Regno Unito, il paesecon il più accentuato decentramentocontrattuale - non appare coerentecon i compiti di regia e dicoordinamento che spettano in modonaturale ai soggetti pubblici. Sembraplausibile ritenere che da unaintelligente declinazione deldecentramento e del ruolo delle

contrattuale, in coerenza con quantoaccade nei sistemi dei principali paesieuropei: in altri termini undecentramento compensato dallapresenza di una significativa regianazionale. A questo appuntamento le pubblicheamministrazioni si presentano con leloro specificità e i loro problemi.Appare utile ricordare, a questoriguardo, che i punti di forzadell’assetto delineatosi lo scorsodecennio investono principalmente laregolazione della rappresentanza, checonsente di definire chiaramente isindacati ammessi ai tavoli negoziali efornisce certezze intornoall’applicazione dei contratti, el’estensione pressoché universalisticadella contrattazione integrativa (illivello di negoziazione decentrato). Èpoi da considerare che rispetto agliandamenti di quest’ultima, fonti estudi diversi segnalano l’esigenza dirafforzarne – anche in modo selettivo- il carattere premiante verso i risultaticonseguiti, insieme alla coerenza conle compatibilità economiche efinanziarie: aspetti che spingonoverso apparati di monitoraggio,controllo e valutazione più strutturatied incisivi.Quanto poi alla contrattazionenazionale, negli ultimi anni ècresciuta la richiesta di unasemplificazione efficace delle sueprocedure, in modo da garantiremaggiore tempestività nei tempi deipercorsi negoziali, a partiredall’emanazione degli atti di indirizzo.Ma sul tappeto è anche presente,ormai da tempo, la necessità diripensare la combinazione tracontratto nazionale e livellodecentrato di fronte alle previsionicontenute nel titolo V dellaCostituzione, rafforzate dal processolegislativo in materia di federalismofiscale: le norme già esistenti e quellein via di introduzione configurano unruolo potenziale più incisivo e diraccordo, non solo settorialmente

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autonomie dipenda l’equilibriod’insieme dell’intero assettocontrattuale (il tipo di‘decentramento’ cui si darà vita), e alsuo interno la riconfigurazioneconseguente della stessa ARAN edell’intero circuito dei soggettiimpegnati nella rappresentanza enella negoziazione.Su questi temi sono da tempo incorso approfondite riflessioni, ancorpiù attualizzate in chiave decisionaledal processo legislativo avviato dalMinistro Brunetta, in particolare con ilD.L. n. 112/2008, convertito in L.06/08/2008, n. 133, e il disegno di leggedelega sul lavoro pubblico (AttoSenato 247).Acquista pertanto indubbia rilevanzapratica e politica il punto di vistaelaborato dai rappresentanti dellarete delle Autonomie locali eregionali. Per questa ragione abbiamoritenuto utile chiedere ai duepresidenti della Conferenza deiPresidenti delle Regioni e dell’Anci,Errani e Domenici, di manifestare leloro opinioni intorno alle innovazioniche sarebbe utile apportare al sistemacontrattuale per renderlo più efficacee nello stesso tempo più funzionalealle aspettative delle amministrazioninon statali che essi rappresentano.E sempre per la medesima ragioneriteniamo di qualche utilitàpromuovere un’occasione di pubblicadiscussione che veda ancoraprotagoniste le Autonomie, ma chesia allargata a studiosi ed esperti divaria estrazione.

Mimmo Carrieri e Vincenzo NastasiComitato direttivo ARAN

Intervista a Leonardo Domenici,Sindaco di Firenze e Presidentedell’Anci, e a Vasco Errani, Presidentedella Regione Emilia Romagna ePresidente della Conferenza deiPresidenti delle Regioni

1) La questione della riforma dellacontrattazione (alla base dei prossimiincontri fra Confindustria e Sindacati)è ormai sul tappeto da anni e leproposte, già avanzate con ilprecedente governo, di una possibiletriennalizzazione dei contratti delpubblico impiego, hanno ricordatol’importanza di un approccio, se noncomune, quantomeno coordinato trasettore pubblico e settore privato.Le prese di posizione del MinistroBrunetta e il testo del disegno di leggedelega, approvato recentemente dalConsiglio dei Ministri, spingonoadesso in maniera molto più decisaverso una riforma della contrattazionepubblica.Quale è il vostro giudizio su questafase e quale è il contributo cheRegioni e Autonomie ritengono dipoter offrire?

Leonardo DOMENICIIl tema dello “status” del personalepubblico ha recuperato in questiultimi mesi la sua centralitànell’ambito della riflessionesull’efficienza dell’azione dellapubblica amministrazione. Molte sollecitazioni provenienti dalleultime iniziative legislative adottatedal Ministro Brunetta, in realtà, hannoad oggetto temi sui quali l’ANCI giàda tempo aveva concentratoattenzione. Già in precedenti occasioni, infatti,l’ANCI aveva sollevato il problemarelativo alla riforma del sistema dellacontrattazione collettiva,denunciando la necessità di unarevisione in direzione di unasemplificazione e di uno snellimentodel relativo procedimento. Occorre infatti una revisione

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3) il ruolo dell’Agenzia per larappresentanza negoziale (ARAN);

4) il ruolo del Governo e delleamministrazioni regionali, perquanto di loro competenza, nellafase di sottoscrizione eapprovazione dei contratti.

Già la riforma del Titolo V dellaCostituzione, che ha assegnato allacompetenza regionale la materiadell’ordinamento del personale edell’organizzazione, nonché la pienaresponsabilizzazione delle Regioni intema di governo della sanità, haevidenziato la necessità di procederead un superamento delle disposizioninormative vigenti, in materia diprocedure per l’avvio e la conclusionedel processo negoziale contrattuale, apartire dal D.Lgs. n.165/2001, proprioper la necessità di adeguarle almutato quadro delle competenze. Aldi là di valutazioni di caratteregiuridico, il problema che oggi sipone con forza ed urgenza è quello diprocedere ad un intervento legislativocoordinato che consenta ladefinizione di un modello di relazionisindacali e di contrattazione sul qualeconfrontarsi con il sindacato.Queste riflessioni di caratteregenerale impongono che le Regionientrino sin da subito nelladiscussione che si sta svolgendo tra ilGoverno e le parti sociali sulla riformadella pubblica amministrazione e delsistema del lavoro pubblico.Questo abbiamo cercato di fare inquesti giorni nel confronto con ilMinistro Brunetta sul testo deldisegno di legge delega, i tempi delconfronto sono stati molto stretti, leRegioni hanno presentato alcuniemendamenti sui diversi articoli chein sede Conferenza Unificata sonostati accolti. In particolareauspichiamo però che il confrontocontinui e anzi si svolga con unatempistica tale da permettere unmaggiore approfondimento dellediverse problematiche che si

dell’intero sistema sia per ciò cheriguarda i tempi che le modalità cheportano alla negoziazione. Sui primi, l’esperienza realizzata nelleultimissime tornate induce a rifletteresulla opportunità di procedere ad unarevisione dei tempi contrattuali checonsenta un maggior allineamentocon la contrattazione. Il reiteratoritardo con il quale si avviano econcludono le trattative, infatti, portasovente a scelte frettolose che pocogiovano all’efficienza complessiva delsistema. Sulle modalità della contrattazione esul ruolo delle Autonomie, appareevidente che anche in questo ambitovada attuato il federalismo: per taleragione il datore di lavoro pubblicodeve essere necessariamente unarappresentanza completa dei soggettiindicati nell’art. 114 dellaCostituzione, rafforzando il ruolo dirappresentanza attualmenteesercitato dalle Autonomie locali.

Vasco ERRANILe Regioni hanno evidenziato datempo la necessità di avviare, aquindici anni dalla sua nascita, unariflessione sull’attuale sistemacontrattuale nel pubblico, che negliultimi anni ha mostrato alcuneproblematiche attuative. La lunga e faticosa conclusione degliaccordi per la stipula dei contratticollettivi nazionali e il continuoavvicendarsi di contratti checoinvolgono Regioni e Autonomielocali e SSN, esclusivamente legatiagli aumenti economici dei contratticonclusi a livello di amministrazionicentrali, evidenziano come sia quantomai opportuno rivedere:

1) gli strumenti e le procedure per ladefinizione del contratto nazionale,con l’obiettivo di garantire tempicerti a partire dall’emanazione delledirettive;

2) la composizione, il numero e ilruolo dei Comitati di settore;

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affronteranno con i decreticonseguenti, la nostra volontà èquindi quella di raccogliere fino infondo la sfida della riforma delsistema contrattuale nellaconsapevolezza che su alcuni punti sidovrà avere un sistema omogeneocon il settore privato, ad esempio latriennalizzazione dei contrattinazionali, e sui due livelli contrattuali,su altri occorrerà trovare soluzionispecifiche alla peculiarità del sistemapubblico nel suo insieme.

2) Il sistema delineato nel pubblicoprevede un forte ruolo dellacontrattazione collettiva, sia a livellonazionale sia a livello integrativo, conun rappresentante unico delleamministrazioni pubbliche per quantoriguarda la contrattazione nazionale,mentre il sistema di definizione dellerisorse economiche è previsto primadella contrattazione attraverso lafissazione in Legge finanziaria.È un sistema che può ancora reggere oha bisogno di alcuni cambiamenti ?Quali ?Qual è il giudizio complessivo suquesti anni di contrattazione? Quali sono stati gli elementi dimaggiore sofferenza ? E quali glielementi maggiormente positivi ?

Leonardo DOMENICIRitengo che l’aspetto relativo allemodalità di definizione del tettomassimo delle risorse stanziate perciascun rinnovo contrattuale siacentrale ai fini dell’esercizio pienodell’autonomia e del federalismo daparte di ciascun livello della pubblicaamministrazione.Attualmente, infatti, le Autonomielocali si adeguano, stanziando risorseproprie, ai tetti annualmente definitidal Governo in Legge finanziaria;molto spesso, inoltre, in questi ultimianni hanno subito le scelte diaggiustamenti progressivi attuatimediante protocolli sottoscritti tra il

Governo e le Organizzazionisindacali, cui i Comuni non hannopotuto che, successivamente,adeguare le proprie scelte.È chiaro che una riforma compiutadell’attuale sistema di determinazionedelle risorse non può che essereimmaginata in stretta connessionecon l’attuazione piena del federalismofiscale. Anche ad oggi, tuttavia, è possibile edauspicabile un diretto coinvolgimentodelle Autonomie locali nel processodi definizione delle risorse destinatealla contrattazione, nel rispetto dellespecifiche competenze istituzionali,garantendo le esigenze di unitarietàdel sistema e, al contempo, il ruolo el’autonomia propria di ciascun livelloistituzionale.Credo che l’attuale meccanismo dideterminazione delle risorse possaessere considerato un elemento dicriticità del sistema, insieme,ovviamente, alle più volte denunciate“lungaggini” del procedimento che vasemplificato, mantenendo i passaggistrettamente funzionali alla verificadella compatibilità dei costi degliaccordi collettivi.

Vasco ERRANICome dicevo, il sistema contrattualeattuale ha bisogno di una verifica, ilruolo delle Regioni va potenziatonella fase di contrattazione e, sepossibile, ampliato, anche attraversola profonda revisione del ruolo delComitato di settore, conl’accompagnamento durante tutte lefasi di concertazione e di confrontotra il sindacato e l’organo delegatoalla contrattazione. Così da garantireuna certezza di obiettivi nelle scelteda compiere per la parte datoriale.In quest’ottica, non può cheemergere l’opportunità di rivedereprofondamente l’ARAN garantendouna presenza più autorevole dellacomponente regionale, non tanto enon esclusivamente nel numero deicomponenti gli organi di vertice,

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orientata alla valorizzazione dellaproduttività del lavoro, adeguando ilquadro di regole definito a livellonazionale alla singola realtà locale;pertanto il ruolo della contrattazionedecentrata va potenziatocorreggendone le attuali deficienze.È evidente che in questi anni qualcosanon ha funzionato; abbiamoregistrato una oggettiva difficoltà daparte delle singole amministrazioni adesercitare a livello locale il ruolodatoriale.Credo dunque che per rafforzare ilruolo della contrattazione decentrataoccorra agire su due fronti:innanzitutto attraverso la definizionea livello nazionale di un quadro diregole più chiaro ed in secondo luogorafforzando il ruolo dellacontrattazione decentrata di livelloterritoriale. La possibilità di condurrein maniera congiunta lacontrattazione decentrata rafforza ilruolo datoriale ed in secondo luogoscoraggia l’effetto “trascinamento”delle cattive prassi che molto spessosi verifica a livello locale.

Vasco ERRANIIn primo luogo è opportunosegnalare come qualsiasimodificazione del sistema dicontrattazione non potrà prescindereda una attenta valutazione delle fontidi finanziamento dei contratti e dellerelative responsabilità.La direzione da intraprendere è quelladi un riconoscimento delleresponsabilità delle Regioni con unasemplificazione e conseguenteriduzione dei passaggi previsti dallanormativa in essere per lacontrattazione nazionale. La conferma di un sistema dellacontrattazione su due livelli,nazionale ed integrativa, dovrebbeaccompagnarsi a una“semplificazione” del contrattonazionale, che stabilisca principi,diritti, obiettivi generali ed un livellosalariale con il compito di garantire il

quanto nella stessa organizzazionetecnica di supporto; questo se, comeio ritengo, l’ARAN deve continuare aessere la componente negoziale ditutte le amministrazioni pubblicheper i contratti nazionali.In merito al ruolo del Governo, èquanto mai opportuno, proprio per leconsiderazioni sin qui effettuate,garantire l’ univocità dei passaggi per ipareri, anche in relazione agli aspettidi carattere economico. In questadirezione, dovrebbe assumere unruolo rilevante la Conferenza Stato-Regioni sugli atti di indirizzo deiComitati di settore e sulle ipotesi dicontratto collettivo nazionale dilavoro, assegnando termini certi perla conclusione delle istruttorie.

3) Molte critiche, negli anni , si sonoappuntate sulla contrattazionecollettiva ma, in particolare, su quellaintegrativa, accusata di far lievitare icosti per le amministrazioni anche aldi là delle compatibilità economiche edei vari patti di stabilità senza,peraltro, significativi incrementi diefficienza e produttività.D’altro canto, il favore iniziale neiconfronti della contrattazioneintegrativa era basato sullaconsiderazione che essa poteva avereun potente ruolonell’ammodernamento dellepubbliche amministrazioni,nell’adattamento della gestione delpersonale alle diverse realtà, ancheterritoriali, tanto più alla luce delTitolo V Cost. È ancora valido questoschema? Come può essere affrontataquesta contraddizione nel ruolo delsecondo livello (tanto più enfatizzato,ora, anche nel settore privato) e realtàconcreta di questi anni ?

Leonardo DOMENICICredo la contrattazione di secondolivello rivesta un ruolo fondamentaleper attuare una gestione delle risorseumane in un’ottica meritocratica ed

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recupero inflattivo, occorre inoltreuna regolazione più puntuale dellacontrattazione integrativa, eliminandoqualora necessario per gli enti diminori dimensioni, il vincolodell’obbligatorietà dellacontrattazione integrativa a livello disingolo ente (penso ai comuni conmeno di 5000 abitanti), riportando aquel livello anche quegli aspettisalariali legati ai necessari incrementidi produttività che anche le P.A.devono garantire oltre che alleproblematiche legate allaorganizzazione del lavoro.Le criticità della contrattazioneintegrativa sono in gran partericonducibili alla suageneralizzazione in tutte le P.A., anchein quelle di piccole dimensioni dovenon sempre è possibile ritrovarequelle competenze negozialinecessarie per svolgere fino in fondoil ruolo dirigenziale del “privatodatore di lavoro”, concetto checondivido e che anzi occorrerilanciare, insieme al principio didelegificazione del rapporto di lavoro,

investendo maggiormente sullosviluppo di quelle competenzedirigenziali necessarie per svolgeredavvero, e non solo sulla carta, quelruolo; occorre cioè prendere atto chela modalità, prevista dai CCNL, diprevedere accordi tra gli Enti localiper affrontare la contrattazioneintegrativa non è decollata, questo è iltema centrale che occorre affrontarenella contrattazione integrativainsieme ad una iniziativa che facciamaggiore chiarezza su cosa vaallocato sotto la piena autonomiadegli Enti e sulle materie che restanoall’interno del sistema delle relazionisindacali. Un aspetto, tra i tanti altri,che non abbiamo condiviso neldecreto legislativo 112, così come nonl’avevamo condiviso in precedentileggi finanziarie, è stata l’invasione dicampo su alcune materie oggi in capoal sistema contrattuale al di fuori diquel disegno organico e di verificadell’esperienza di questi anni chechiediamo sia messo all’ordine delgiorno della discussione tra le diverseparti in causa.

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La contrattazione collettivanel pubblico impiego:i risultati e una questionedi principio

1. PREMESSA. I FATTORIDI VARIAZIONEDELLE RETRIBUZIONI MEDIE

Per analizzare l’evoluzione nel tempodei risultati della contrattazionecollettiva e identificare i fattori divariazione delle retribuzioni, ènecessario partire da una premessa dicarattere metodologico. Anzitutto, inaccordo con le regole contenute nelProtocollo di luglio 1993, la dinamicadelle retribuzioni individuali èdeterminata da due livelli, distinti enon sovrapponibili, di contrattazionecollettiva.Il primo è quello costituito daicontratti nazionali di categoria (CCNL)che fissano essenzialmente i minimisalariali tabellari, per qualifica e livellodi inquadramento, altre indennità incifra fissa (solitamente collegate adeterminate posizioni professionali;ad esempio, l’indennità di rischio peri cassieri, ecc.), gli importi delle vocicollegate all’anzianità e altre possibilivoci con carattere di generalità. Il secondo, invece, è quellodeterminato dalla contrattazioneintegrativa, che è deputata a stabilireessenzialmente i premi di risultato,ovvero le erogazioni “strettamentecorrelate ai risultati conseguiti nellarealizzazione di programmi,concordati tra le parti, aventi comeobiettivo incrementi di produttività, diqualità ed altri elementi dicompetitività di cui le impresedispongano”, nonché “risultati legatiall’andamento economico

dell’impresa”1 (Protocollo del 23luglio 1993, 2, 3). Alle voci retributive determinateattraverso la contrattazione collettiva,di primo e di secondo livello, sisommano poi, nel privato, quelle chevengono pattuite con accordiindividuali (superminimi e premiindividuali), che vengono erogateunilateralmente dal datore di lavoro(gratifiche e premi non contrattati), oancora che, pur essendo contrattate ocomunque regolate da norme, hannocarattere saltuario (straordinari, anchenel pubblico). Infine, la retribuzione media di undeterminato collettivo di dipendenti(ad es. un’impresa, un settore, un’areaterritoriale ecc.) varia anche a causa dimodifiche della strutturadell’occupazione, ad esempio inoccasione della variazione dellacomposizione dei dipendenti stessiper età, anzianità occupazionale, tipodi contratto (standard/flessibile),qualifica, ecc.

2. LA CONTRATTAZIONENAZIONALE

In accordo con i principi delProtocollo del 1993, gli effettieconomici della contrattazionenazionale di categoria devono esserecoerenti con i tassi di inflazioneprogrammata, assunti come comuneobiettivo di politica economica dai tregrandi attori del sistema di relazioniindustriali (governo, sindacati e

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contrattazione il problema delrecupero degli scostamenti.

La tabella 2 presenta, invece, secondola stessa scansione temporale, gliincrementi retributivi fissati dallacontrattazione nazionale per il settorepubblico e per i diversi comparti delsettore privato. A titolo di premessa, occorrespecificare che nel periodoprecedente, tra il 1980 (primo annoper il quale si dispone di datiomogenei) e il 1992, le retribuzioni difatto dei dipendenti pubblici avevanogià conseguito un significativovantaggio nei confronti di quelle deidipendenti privati, poiché eranocresciute, in termini nominali, del 265per cento, mentre quelle dei privatisoltanto del 234 per cento. Alla basedella riforma del pubblico impiego,mirata a una progressiva convergenzadelle regole con il settore privato, sta,dunque, anche la necessità dicontenere i fenomeni alla base dellapiù accentuata dinamica retributiva,che già si erano manifestati nelperiodo precedente.

Dai dati è possibile ricavare che nelperiodo 1993-1999, di raffreddamentodelle retribuzioni pubbliche e primaapplicazione delle regole delProtocollo del 1993, a fronte di untasso medio annuo di inflazioneprogrammata del 3,2 per cento (pari altasso di inflazione effettiva), i contrattinazionali dei dipendenti pubblicihanno realmente operato un

rappresentanti delle imprese). Ilprincipio vale, ovviamente, anche perle amministrazioni pubbliche. In sededi rinnovo biennale dei minimicontrattuali, un ulteriore punto diriferimento del negoziato è costituitodalla comparazione tra l’inflazioneprogrammata e quella effettivaintervenuta nel precedente biennio,“da valutare anche alla luce delleeventuali variazioni delle ragioni discambio del Paese, nonchédall’andamento delle retribuzioni”.La tabella 1 evidenzia, per i periodi1993-1999 e 2000-2007, e nella mediadell’intero arco temporale 1993-2007, ivalori medi annui del tasso diinflazione programmata (Tip), deltasso di inflazione effettiva, misuratodall’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai e impiegati (Foi),e dello scostamento tra i dueindicatori.

Nel primo periodo, inflazioneprogrammata e inflazione effettivasono cresciute, nella media, di paripasso secondo una variazione mediaannua del 3,2 per cento, senzainnescare la necessità di recuperi expost degli scostamenti. Nel secondoperiodo, invece, nonostante unsignificativo rallentamentodell’inflazione sotto il valore delperiodo precedente, l’inflazioneprogrammata è stata fissata ad unlivello che, nella media, si è rivelatoinferiore al tasso effettivo di circa 6decimi di punto l’anno, con laconseguenza di proporre alla

TABELLA 1 - Indicatori di riferimento per i contratti nazionali di categoria.Periodi 1993-1999 e 2000-2007.(tassi di variazione percentuale medi annui)

Fonte: Presidenza del Consiglio; Istat, Prezzi al consumo

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ridimensionamento del potered’acquisto delle retribuzioni di primolivello pari allo 0,7 per cento l’anno.Questo risultato è stato ottenutoattraverso il blocco dellacontrattazione nazionale per quasidue anni, operato all’avvio del nuovosistema contrattuale (peraltropreceduto e accompagnato dalblocco anche della contrattazionedecentrata). Nel privato, l’industria e i servizi dimercato hanno conseguito aumenti inlinea con l’inflazione programmata(ed effettiva), mentre in agricoltura ladebole crescita retributiva hacomportato una significativa perditadi potere d’acquisto, pari a circa unpunto percentuale l’anno.Invece, nel secondo periodo (2000-2007), di piena applicazione del nuovomodello contrattuale, a fronte di untasso di inflazione programmatafissato sensibilmente al di sottodell’inflazione effettiva (1,7 per centol’anno contro 2,3 per cento), icontratti nazionali dei dipendentipubblici hanno assicurato una crescitadegli importi tabellari del 2,7 per

cento l’anno, consentendonel’aumento reale di circa mezzo puntopercentuale l’anno.Nel settore privato, soltantol’industria ha conseguito aumenti dientità simile; mentre le retribuzionicontrattuali in agricoltura e nei servizivendibili sono cresciutesostanzialmente in linea conl’inflazione effettiva. La crescita delle retribuzioni fissatedai contratti nazionali del pubblicoimpiego è stata comunque moltodifferenziata: mentre il compartodella dirigenza non contrattualizzata(magistrati, forze dell’ordine, militari,professori universitari), tra il 2001 e il2007 ha messo a segno un aumentomedio annuo del 3,1 per cento, sia idirigenti soggetti alla contrattazionenazionale con l’ARAN che il personalehanno avuto incrementi medi annuidel 2,4 per cento l’anno. Tra lecategorie che hanno ottenuto gliincrementi più elevati si segnalano idirigenti delle Regioni, il personaledei corpi militari e delle forzedell’ordine, i dipendenti degli enti diprevidenza.

TABELLA 2 - Incrementi fissati dai contratti nazionali di categoria per le pubblicheamministrazioni e per i comparti di attività economica del settore privato.Periodi 1993-1999 e 2000-2007.(tassi di variazione percentuale medi annui)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat: Retribuzioni contrattuali (Valori annui di cassa, comprensivi degli arretrati),Prezzi al consumo

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e dunque il peso di questacomponente sulle retribuzioni medieè più elevato. Le statistiche sulle retribuzioni di fattorispecchiano gli effetti dellacontrattazione decentrata e, in più,delle altre voci retributive individuali,unilaterali o variabili (ad es.straordinari, superminimi individualiecc.); e inoltre registrano le modifichedella struttura dell’occupazione (ades. per tipologia contrattuale, età oanzianità, qualifica, livello diinquadramento ecc.). Anche a questoproposito è opportuno notare cheesistono alcune differenze tra glieffetti di questo terzo tipo di vocisulle retribuzioni di fatto del settorepubblico e di quello privato. Nelprimo, il blocco del turnover spingeverso l’alto l’anzianità media e, quindi,la distribuzione per fasce retributive(le cosiddette “progressioniorizzontali”) e per livelli diinquadramento. Inoltre nel pubblico,a differenza di quanto accade nelprivato, le tipologie contrattuali

3. CONTRATTAZIONE DECENTRATAE RETRIBUZIONI DI FATTO

Come abbiamo visto nella premessametodologica, il secondo fattore dicrescita delle retribuzioni di fatto èlegato alla contrattazione decentrata(aziendale o territoriale, ma nellapubblica amministrazione di ente)che premia, con aumenti salarialiaggiuntivi rispetto a quelli definiti daicontratti nazionali, gli incrementi diproduttività, qualità o redditivitàconseguiti a livello locale. Nel quadro di una valutazionecomparativa degli effetti di questotipo di contrattazione sulla crescitadelle retribuzioni di fatto, ènecessario segnalare che nel settoreprivato questo secondo tipo dicontrattazione copre meno del 30 percento dei dipendenti (in pratica, quasiesclusivamente i dipendenti delleimprese industriali medio-grandi delCentro-Nord), mentre in quellopubblico la contrattazione decentrataè estesa per legge a tutti i dipendenti,

TABELLA 3 - Incrementi delle retribuzioni di fatto per le pubblicheamministrazioni e per i comparti di attività economica del settore privato.Periodi 1993-1999 e 2000-2007.(tassi di variazione percentuale medi annui)

(a) Le stime non sono pienamente comparabili perché i dati sui CCNL comprendono anche i serviziprivati sociali e personali, mentre quelli sulle retribuzioni di fatto li escludono.Fonte: Istat, Conti nazionali; per la pubblica amministrazione, Conti della P.A; Retribuzioni contrattualiannue di cassa comprensive degli arretrati

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flessibili sono remunerate in misurapressoché identica a quelle standard,per cui l’aumento degli occupati concontratti flessibili non ha operato unridimensionamento della retribuzionemedia, così come invece è accadutonel settore privato. La tabella 3 presenta, per gli stessiperiodi considerati nelle tabelleprecedenti, i tassi di variazione mediannui di crescita delle retribuzioni difatto e la differenza rispetto a quellidelle retribuzioni di primo livello, nelsettore pubblico e nei comparti delsettore privato.

Nel primo periodo (1993-1999), leretribuzioni di fatto dei dipendentipubblici sono cresciute, in media, del3,0 per cento l’anno, mentrenell’industria e nei servizi di mercatosono cresciute del 3,8 per centol’anno, e in agricoltura del 2,6 percento l’anno. Il guadagno, rispettoagli incrementi stabiliti dallacontrattazione nazionale, è stato per ilsettore pubblico di 4 decimi di puntopercentuale l’anno, mentrenell’industria e nei servizi privati èstato di 7 decimi di punto l’anno. Inaltri termini, il raffreddamento delleretribuzioni dei dipendenti pubblici èavvenuto non solo attraverso il frenoalla contrattazione nazionale cheabbiamo osservato nella tabella 2, ma

anche attraverso l’ulteriore frenoimposto alla contrattazionedecentrata e alle altre voci checoncorrono a determinare leretribuzioni di fatto. Invece, dal 2000 al 2007, le retribuzionidi fatto dei dipendenti pubblici sonocresciute, in media, del 3,8 per centol’anno, mentre nell’industria sonocresciute del 2,9 per cento, nei servizidi mercato del 2,5, e in agricoltura del2,0 per cento. Il guadagno, rispetto agliincrementi stabiliti dai contrattinazionali, è più che raddoppiato per ilsettore pubblico, passando da 0,4 a 1,1punti percentuali l’anno, mentre nelsettore privato la contrazione dellaproduttività ha fortemente compressogli spazi per la contrattazioneintegrativa, al punto che nei serviziprivati il guadagno delle retribuzionidi fatto rispetto a quelle fissate dalprimo livello contrattuale è stato disoli 3 decimi di punto l’anno, enell’industria di 2 soli decimi di punto.Nel pubblico impiego, l’accelerazionedelle retribuzioni di fatto deriva datassi di crescita piuttosto differenziatia livello di comparto: i dipendentidegli enti di previdenza hannoottenuto aumenti medi annui del 4,7per cento (contro il 2,1 delprecedente periodo 1993-1999); idipendenti delle amministrazionilocali, invece, hanno ottenuto

TABELLA 4 - Retribuzioni lorde per qualifica nelle grandi imprese dell’industriae dei servizi privati e nelle pubbliche amministrazioni. Anni 2000 e 2005.(retribuzioni lorde per unità di lavoro; numeri indice in base operai industria 2000=100;differenze assolute in punti percentuali)

Fonti: Elaborazioni su dati Istat, Rilevazione mensile su lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese; Contiistituzionali.

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importi una tantum pattuiti nelsettore privato, gli arretrati contrattatinel settore pubblico a copertura deiperiodi di vacanza contrattualecorrispondono esattamenteall’applicazione degli aumenti fissatidal nuovo contratto fin dal primogiorno di cessazione di vigenza delvecchio. I nuovi contratti, pertanto,non hanno decorrenza legale dalladata di effettiva stipula, bensì daquella di cessazione di vigenza delcontratto precedente. Questa differenza, procedurale esostanziale, fa sì non solo che lavacanza contrattuale sia, nel pubblicoimpiego, regolarmente più costosache nel privato; ma sia anchesistematicamente più lunga perché, inassenza di una riduzione della duratamedia del ciclo negozialedell’accordo, il ritardo di conclusionedi una tornata contrattuale sitrasferisce automaticamente a tutte letornate successive. E, quindi, lavacanza contrattuale tende ariproporsi di continuo e a renderesempre più caotico il processonegoziale per l’accavallarsi dei ritardie lo stratificarsi di pagamenti conperiodi di competenza diversa.

L’eccessiva durata del rinnovo deicontratti collettivi nazionali nel

aumenti medi di fatto del 3,8 percento l’anno (a fronte del 4,2 percento del 1993-1999); i dipendentidelle amministrazioni centrali hannoavuto aumenti medi del 4,0 per centol’anno (contro il precedente 2,2 percento).

Peraltro, tra il 2000 e il 2005, gliaumenti di fatto dei dipendentipubblici sono stati molto superiori intermini di variazioni, anche seprossimi in valore assoluto a quellidegli impiegati delle grandi impreseprivate dell’industria e dei servizi (tab.4). Ma la rincorsa retributiva deidipendenti pubblici si è svolta in uncontesto assai diverso: infatti, mentrele scelte retributive delle impresesono soggette al limite dei risultati dimercato, quelle delle amministrazionisi basano in larga misura sulla forzacontrattuale e sulla ricerca diconsenso.

4. ARRETRATI E RITARDIDI RINNOVO

Per comporre le linee fondamentalidel quadro dei diversi esiti dellacontrattazione nel pubblico e nelprivato, è necessario aggiungere unulteriore elemento. Al contrario degli

TABELLA 5 - Durata media delle fasi dell’iter di rinnovo dei CCNL nel pubblicoimpiego. Anni 2002-2008(Medie semplici della durata in mesi delle fasi di ciascun CCNL)

Fonte: elaborazioni su dati Aran

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pubblico impiego è evidenziata dallatabella 5, che mostra la durata mediadell’iter di rinnovo dei contrattinazionali dei pubblici dipendenti peril quadriennio normativo 2002-2005, ilbiennio economico 2004-2005 e ilquadriennio normativo 2006-2009. Intutti i periodi considerati, il rinnovo diun contratto del pubblico impiegoimpiega mediamente più di due anni,contro meno di 5 mesi nell’industria emeno di 7 mesi nei servizi privati. Inaltri termini, nella media i contratti delpubblico impiego sono già scaduti nelmomento in cui vengono rinnovati –ciò che evidentemente comporta siaun aumento del malessere deidipendenti, sia una perdita dellacapacità di governo dellacontrattazione.

5. LA QUESTIONE DI PRINCIPIO

I dipendenti pubblici, quindi, dopoun periodo di relativoridimensionamento retributivo,esplicitamente perseguito daldecisore politico in considerazionedelle dinamiche retributive degli anni‘80, non solo hanno ottenutoincrementi delle retribuzioni fissatedai contratti nazionali più consistentie superiori all’inflazione effettiva, maanche – e anzi soprattutto –incrementi delle retribuzioni di fattoben maggiori di quelli del settoreprivato. Per giunta, l’accelerazione retributivadel settore pubblico si è realizzata inun contesto di crescente malessere,caoticità e ingovernabilità dellaspesa, in conseguenza dei croniciritardi nella stipula degli accordi, deiperiodi di vacanza contrattualequadrupli rispetto al settore privato,di una stratificazione dei pagamentiper competenza che ha reso quasiimpossibile al Governo e alParlamento una corretta etrasparente programmazione dellaspesa.

È evidente che questa situazione nonè compatibile né con la difficile fasedell’economia italiana, né con gliobiettivi di risanamento finanziarioperseguiti dal Governo. Le regole delProtocollo del 1993 hanno mostrato dinon potersi applicare al settorepubblico senza una profondarevisione. Occorre anzitutto chiudereal più presto il biennio 2008-2009 edeliminare il peso degli arretrati sullabase di una considerazione di buonsenso delle “variazioni delle ragioni discambio del Paese, nonchédell’andamento delle retribuzioni”,pubbliche e private, che abbiamoesposto nelle pagine precedenti.Inoltre, in analogia con quanto le partisociali stanno in queste orenegoziando per il settore privato, ènecessario varare per il futuro (dal2010 in poi) un nuovo modellocontrattuale anche per il settorepubblico: un modello che superi ecorregga i punti di asimmetriaprocedurale e sostanziale tra settorepubblico e settore privato ecommisuri la dinamica delleretribuzioni di fatto dei dipendentipubblici, così come avviene per idipendenti privati, a risultatimisurabili in termini di efficaciadell’azione economica del settorepubblico, sostenibilità finanziariadella spesa ed equità sociale delladistribuzione del reddito tra settorepubblico e settore privato.

Leonello G.TrontiConsigliere Economico del Ministro per la Pubblica Amministrazione el’Innovazione

NOTE

1 Ovviamente l’applicazione di questi principi alleamministrazioni pubbliche richiede rilevantiadattamenti che però, nel quindicennio cheormai ci separa dal luglio del 1993, non sono maistati normati in modo univoco, lasciando adito anumerosi problemi interpretativi e difformitàapplicative.

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propri e se ha esagerato nellerichieste rivendicative, laresponsabilità maggiore sta in chi,dall’altra parte, avrebbe dovutoopporsi e fare meglio il propriomestiere. E cioè il mestiere, comeormai usa dire, di datore di lavoro.Riconosco che fare il datore di lavoroin una situazione dove, al posto delmercato economico, c’è il “mercatopolitico” (e, per di più, un mercatopolitico come quello italiano), non èfacile. Ma questa era una condizionenecessaria, direi di più: era ilpresupposto del processo diprivatizzazione - contrattualizzazionedel pubblico impiego. E invece unodegli attori delle relazioni sindacali ditipo privatistico è venuto a mancare.Accusare di questo il Sindacato edecidere, per questo, di abbandonareil modello del 1993, sembradecisamente troppo. Bisognerebbeonestamente riconoscere che ilnostro sistema politico non è statoall’altezza della riforma del 1993. Nonsarei d’accordo alla conclusione didare “forfait”, ma riconoscerei unacerta onestà intellettuale in unadichiarazione di questo tipo.

Credo invece che occorra provarci eriprovarci. Purtroppo non credomolto nelle norme e nella capacitàdelle norme di “costruire” d’incanto ilvero datore di lavoro pubblico.Quante volte si è scritto quale deveessere il compito dei dirigenti equello dei politici? Quante volte si è(abbiamo) scritto che bisogna

Oggi la situazione del pubblicoimpiego assomiglia, per certi aspetti, aquella che precedette la riforma del1993. Ora come allora si è diffusanell’opinione pubblica l’idea che ilcosto del lavoro sia cresciuto troppo eche la produttività, al contrario, siacresciuta poco o niente. A ciò siaggiunge un certo scoramento emalcontento tra i pubblici dipendenti,a causa non solo della cattivaimmagine che della pubblicaamministrazione hanno i loroconcittadini, ma anche del fatto che sivuole approfittare di questa cattivaimmagine per rimettere sulla giustadirettrice la dinamica delle lororetribuzioni. Ricordiamo che ancheallora (nel 1992) vennero effettuatitagli sulle retribuzioni dei pubblicidipendenti, quando si decise di“saltare” un rinnovo dei contrattinazionali. Il pubblico impiego è quindidiventato uno dei capri espiatori deinostri mali. Se l’economia non cresce,lo si deve anche (se non soprattutto)al pubblico impiego! Questa idea èdiffusa. Devo subito dire che anchead uno, come il sottoscritto, che nonha mai evitato, al momento giusto, dicriticare i pubblici dipendenti e i loroSindacati, questa idea apparesbagliata e dannosa. Direi di più: se ilpubblico impiego ha dei problemi,non metterei il Sindacato in cima allalista dei responsabili di questi stessiproblemi. In termini sintetici e anchesemplici, mi sentirei di dire che se ilSindacato ha occupato terreni non

La riformadella contrattazionenel pubblico impiego

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premiare i risultati? Quante volte si èscritto che il merito va riconosciuto?La risposta è: tantissime volte. Eppurenon è quasi mai successo. Come mai? Non basta scrivere le norme. Nellasostanza manca la cultura, il rispettodei ruoli, il principio di responsabilità.Che fare, quindi? Certo occorrelavorare perché cambi la cultura e ilresto, ma nel frattempo siamocondannati a inventare regole diverse,nella speranza di fare almeno qualchepasso in avanti. Però, almeno questodobbiamo risparmiarci: nonpretendere (come qualcuno hapurtroppo fatto in passato) diriscrivere la Grande Riforma, per poiaccorgersi di aver scritto le solite“grida manzoniane”. Nonaspettiamoci rivoluzioni, nonponiamoci obbiettivi troppoambiziosi. Vediamo, con qualcheaggiustamento, di rimettere lamacchina nella direzione giusta.

Forse il tema più importante e datrattare per primo sarebbe quello delruolo delle relazioni sindacali nellaorganizzazione del lavoro e degliuffici della pubblica amministrazione.È su questo terreno che si puòottenere un rapporto più equilibratotra presenza sindacale e prerogativemanageriali, che rappresenta unapremessa indispensabile per unaassunzione di maggioreresponsabilità da parte dei dirigenti equindi di possibile maggioreefficienza e qualità dei servizi. Ma diquesto, per ora, non intendo parlare.Il discorso (comunque da fare)sarebbe lungo. Mi limito, invece, inquesta breve nota, ad alcuneosservazioni sul sistema dicontrattazione collettiva. E, inparticolare, della contrattazionecollettiva di livello nazionale.

Questo sistema ha funzionato benenei primi anni dopo la riforma,indipendentemente dalle personeche hanno ricoperto i ruoli politici

rilevanti. È comunque un dato di fattoche gli artefici della riforma eranoanche interessati a farla funzionare.L’entusiasmo e la buona volontà degliinizi hanno facilitato il superamentodi ostacoli importanti e hanno altresìimpedito che emergessero ledebolezze che erano insite nel nuovomodello. Poi, cambiati i protagonisti, esubentrate personalità che meno siidentificavano nella riforma (e che nevedevano meglio le carenze), ledebolezze sono venute allo scoperto.Per quanto riguarda la contrattazionedi livello nazionale, l’ARAN per primaha subito conseguenze importanti.L’ARAN era stata “inventata” percacciare la politica dal tavolocontrattuale. E, per qualche anno, lapolitica, pur non scomparendo, èstata alla finestra, abbastanzarispettosa dei ruoli previsti dallalegge. Poi, però, la politica ha saltatola finestra ed è entrataprepotentemente nella stanza dellacontrattazione. Di questo è statocomplice un sistema che, nelfrattempo, con la nascita dei Comitatidi settore, è diventato sempre piùcomplesso ed eccessivamentearticolato. Il numero dei protagonisti èaumentato a dismisura e ciascunodeve svolgere la propria parte nelgioco contrattuale. Con il risultatoche i tempi della contrattazione siallungano e non è più chiaro di chi siala responsabilità ultima dei risultatiraggiunti (almeno dalla parte deidatori di lavoro: è l’ARAN, il Tesoro, laFunzione pubblica, i Comitati disettore?). In questo sistema barocco,gli atti di indirizzo fanno stradelunghe e contorte, fino al punto diindurre qualcuno a “sperare” chevengano contrattati direttamente daiSindacati coi Comitati di settore, dimodo che finalmente l’ARAN possacominciare a “negoziare”! Tuttoquesto ha poco a che fare con lerelazioni sindacali del settore privato.E di questo, dopo tanti anni, è venuto

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comprensibile desiderio di chiuderele vertenze. Poi alla fine si accorgeche i costi sono saliti troppo,soprattutto perché non hanno tenutole “dighe” a livello locale (dove i “veri”datori di lavoro sono una specieveramente rara). A quel punto devestringere i cordoni della borsa: bloccala contrattazione di secondo livello eabbassa i Tip a livelli del tuttoincredibili (e infatti nessuno ci crede).Poi hanno luogo lunghi “tormentoni”che si trascinano da una LeggeFinanziaria a quella successiva. Allafine il costo del lavoro rientra neiranghi e si riparte per il nuovo ciclo,con il nuovo primo tempo della stessarappresentazione. A tutto questo iComitati di settore delle cosiddetteAutonomie assistono come se larappresentazione non li riguardasse. Nel negoziato tra Confindustria eSindacati sulla riforma del modellodel 1993 - un negoziato che era ancorain corso quando questa nota è statascritta - può essere rintracciatoqualche elemento di possibile e utileriforma del sistema di contrattazionedel pubblico impiego. Nel documento-piattaformaapprovato dai tre Sindacaticonfederali prima dell’estate, sichiedeva(appunto) di abbandonare il TIP e disostituirlo con un tasso di inflazione“ragionevolmente” previsto. Questarichiesta è stata praticamente accoltadalla Confindustria, che la ha inseritanella propria proposta di riforma delmodello contrattuale, consegnata aiSindacati il 12 settembre. LaConfindustria mette però due“paletti” che blindano questa stessaproposta, anche per evitare che ilmodello ritorni a un sistema diindicizzazione automatica dei salari(che ci verrebbe contestato proprio insede europea). Il primo è che l’indicedi inflazione di carattere previsivodeve essere depurato di alcuneimportanti componenti importate(energia “in primis”). Secondo, questo

forse il tempo di prendere finalmenteatto. Un solo inciso: pensare dirisolvere i problemi sottostanti aquesta situazione precaria,ipotizzando di rendere “segreti” gliatti di indirizzo, è come pensare dicurare con l’aspirina una gravemalattia.Su questo sistema si è poi inserita lacontrattazione tra Governo eSindacati nella predisposizione delleLeggi Finanziarie. Questacontrattazione rappresenta ilconcentrato del mancatofunzionamento del modello del 1993.Questa contrattazione non dovrebbeesserci. E invece c’è e non ci sononorme che la prevedano e che neregolino le forme e i tempi: eppure èla più importante fase contrattualeesistente ed è caratterizzata daconfronti tormentati e combattuti trale parti in causa: il Governo e iSindacati. Confronti importanti perdue aspetti, entrambi collegati allanecessità di tenere sotto controllo ilcosto del lavoro. Il primo si riferiscealle ricorrenti norme – presenti nelleultime cinque/sei Leggi Finanziarie - dilimitare o di bloccare i fondi per lacontrattazione di secondo livello. Ilsecondo consiste nel tentativo, daparte del Governo, di individuare unTasso di inflazione programmato (ilfamoso TIP), il quale risulta coerentenon tanto con la capacità e leintenzioni del Governo di teneresotto controllo l’inflazione, quantocon il preciso scopo di tenere sottocontrollo il costo del lavoro nelsettore pubblico. Se questo è l’usostrumentale che viene fatto del TIP,non sorprende che i Sindacati(soprattutto quelli del settore privato)non ne vogliano più sentir parlare, diTIP. In definitiva questa estenuantecontrattazione tra Governo eSindacati si svolge in due tempi. Nelprimo, il Governo concede le risorsee approva i contratti firmatidall’ARAN, anche per un

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indicatore di inflazione dovrà essereapplicato ad una retribuzione“convenzionale” che includerà solo lecomponenti fisse della retribuzionefissata a livello nazionale. Un sistemadi questo tipo può svilupparsi (comegià ora viene fatto in alcuni contrattidel settore privato) nellaindividuazione del valore equivalente(in euro) di ogni punto di tasso diinflazione, per ciascun livello diinquadramento del personaledipendente. Moltiplicando il valoredel punto per il tasso di inflazione siottiene l’ammontare in euro per gliaumenti dei minimi tabellari di ognilivello e posizione dell’ordinamentoprofessionale.Trasportato nel pubblico impiego,questo sistema contribuirebbe arendere il sistema più semplice etrasparente. E sarebbe molto chiarol’ammontare di risorse da individuarenella Legge Finanziaria per il rinnovodei contratti nazionali. Certamente rimarrebbe il problema didifendere e di valorizzare il potere diacquisto della parte di retribuzionefissata a livello aziendale e di legarlaagli effettivi aumenti di produttività.Nel privato la contrattazione privata èlibera e nella proposta diConfindustria si individua un istitutoidoneo a prevedere aumenti per idipendenti delle aziende cheapplicano solo il contratto nazionale.Questo sistema non va bene per ilsettore pubblico e, in questo caso,occorrerebbe ripensare a meccanismidi indirizzo alla contrattazione disecondo livello che evitino diriproporre il “cinema” solito e cioè: inun primo tempo aumenti salariali chea livello aziendale vengono concessi

fuori linea e successivo blocco dellacontrattazione da parte della LeggeFinanziaria. Ma questo è un altroargomento da lasciare alle discussionifuture.Preme invece ritornare sul tema della“politica” che, “cacciata dalla porta, èrientrata dalla finestra”. Anche quioccorre procedere nel senso dellasemplificazione, una semplificazioneche diminuisca i costi e i tempi dellacontrattazione e che assegni leresponsabilità così come questevengono poi effettivamente assunte.Se si è d’accordo che la situazione si èeccessivamente deteriorata e cheoccorre porre mano a qualcherimedio, le alternative sono due: o siriesce a far uscire di nuovo la“politica” dalla porta, oppure ci sirassegna e si tiene dentro la “politica”nella stanza della contrattazione.Questa seconda soluzione può esserevista come il definitivoriconoscimento del fallimentodell’esperienza dell’ARAN. Sono peròconvinto che qualche soluzione dicompromesso, che non siapasticciata, possa essere trovata.Importante è assegnare responsabilitàprecise che, come dicono glieconomisti, siano “compatibili con gliincentivi”. Siano cioè compatibili con iruoli che le parti in gioco voglionoeffettivamente giocare in modotrasparente. E siano compatibilisoprattutto con gli incentivi dei“politici”. Perché alla fine, sono loroche “comandano”.

Carlo Dell’AringaIstituto Economia dell’impresae del lavoroUniversità Cattolica Milano

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Dopo il buco dei conti pubblici aseguito degli accordi sindacali “CirinoPomicino” del 1990 – in particolarel’accordo sulla scuola (eravamoancora nel sistema della legge quadroossia accordi sindacali e successiviDPR) che portò alla maxi manovraAmato (nota, oltre che per l’ampiezzadei tagli, anche per misuredraconiane come il prelievo sui conticorrenti) - la scelta del D.Lgs. n. 29/93fu quella, in un generale quadro dicontrollo sulle spese per il personalepubblico, di costituire l’ARAN e didare diretta operatività ai contratticollettivi.L’ARAN, nella sua prima versione, eraun organo della Presidenza delConsiglio retto da un Direttorecoadiuvato da un comitato dicoordinamento di rappresentantidelle Amministrazioni pubbliche(anche locali) senza però effettivi ecogenti poteri. Le direttive (attiamministrativi) erano emanate dallaFunzione pubblica (anche per Regionie Autonomie, previo parere). Ilcontrollo della Corte dei conti era uncontrollo di legittimità (se contrarioera registrabile con riserva da partedel Governo, una procedura di forteimpatto politico).A seguito di ricorsi di alcune Regioniin Corte costituzionale per la lesionedelle proprie prerogative, questaformulazione fu consideratacostituzionalmente illegittima (Cost.359/1993) e quindi si costituì ilComitato direttivo dell’ARAN nellasua attuale composizione (anche se il

Il sistema di contrattazione nel settorepubblico è oggetto di critiche ed èdestinato a profonde modifiche.Con questo lavoro (moltoschematico) si intende fare un puntosull’evoluzione (o involuzione) delsistema e cercare di dare uncontributo alle riflessioni e alleproposte delle Regioni e delleAutonomie locali alla riforma che ilGoverno sta intraprendendo. In primo luogo è forse utilepremettere che le riforme del 1993 edel 1997/98, culminata nel D.Lgs. n.165/2001, si fondavano su alcunielementi cardine:1) rappresentanza per legge di tutte le

amministrazioni pubbliche, statali enon, attraverso un soggetto unico:l’ARAN;

2) rappresentatività misurata delleOrganizzazioni sindacali a cuiconseguono diritti esclusivi alleOO.SS. rappresentative tra cui,principale, il diritto all’ammissionealle trattative;

3) valore erga-omnes del contrattocollettivo (sia pure non ai sensidell’art. 39 Cost. ma per obbligo dilegge alle amministrazioni pubblichedi applicare i contratti collettivi);

4) doppio livello di contrattazione conpoteri significativi al secondo livello.

LA RAPPRESENTANZA PER LEGGE

Per quanto riguarda il rapportoAmministrazioni pubbliche-Aran sideve fare una premessa storica.

La riforma dellacontrattazione nel settorepubblico e il ruolo diRegioni e Autonomie locali1

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Presidente era nominato all’internodel Comitato).Con la riforma Bassanini/D’Antona (ilD.Lgs. n. 396/97): l’ARAN diventa unente pubblico autonomo (non piùrientrante nella struttura statale e nonsottoposto a vigilanza se non per ilparere sui regolamenti interni); ledirettive diventano atti di indirizzo(non più atti amministrativi) emanatidirettamente dai vari Comitati disettore; il parere del Governo suicomparti non statali diventa unsemplice parere di compatibilitàeconomica (rafforzato però dallemodifiche apportate dalla Leggefinanziaria 2002 - L. n. 448/2001);l’intervento della Corte dei conti unasemplice certificazione dei conti(anche se la modifica della Finanziaria2007 del procedimento dicontrattazione e, ancor di più, il D.L.n. 112/2008, rafforzano l’importanza ditale certificazione, soprattutto senegativa, impedendo o la definitivasottoscrizione dei CCNL ol’operatività di singole clausole2).

Quale era l’idea di fondo? Al di làdella forte polemica di quegli annisulla commistionepolitica/amministrazione e sul cd.consociativismo politica/sindacato,l’idea di base era quella di unastruttura di contrattazione unitariacon elevati compiti tecnici e unafunzione di “diaframma” fra politica esindacato.La connotazione di “diaframma” haavuto nel tempo varie accentuazioni(sino ad arrivare, in alcune riflessioni,alla configurazione quasi da“authority” – configurazione di cui, inrealtà, sono rinvenibili solo alcunitratti nell’attività relativa allarappresentatività) ma adesso èsostanzialmente ridotta ad una“tecnicalità” contrattuale mentre – difatto - si è limitata, nel tempo, anchela funzione di “negoziatore” unico(troppi sono i tavoli informali in altresedi) a cui è affidato il compito di

gestire il rapporto con i Sindacati e di“chiudere” la contrattazione.Il punto debole è sempre statorappresentato dalla mancanza di uncontrollo sulle risorse finanziarie,dovuto in parte a limiti di legge (lanecessità di indicare in Finanziaria lerisorse per la contrattazionecollettiva) e in parte alla volontà delMinistero dell’economia di nondelegare parte dei suoi poteri su unaspesa che è tuttora gran parte dellaspesa pubblica complessiva.Negli anni è diventato evidente ildeficit di “rappresentatività effettiva”ossia di riconoscimento datoriale neiconfronti dell’ARAN, sia per ilconcreto operare dell’Agenzia, sia peril prevalere, nei fatti, del peso delGoverno come “azionista diriferimento”, sia perché è prevalsa,soprattutto nelle amministrazioni avertice politico, la visione di un vero eproprio “esproprio” del poterepolitico/negoziale. In realtà, al di là dialcune valutazioni che tendevano adesaltare la necessità di interromperele liason sindacato/politica, il sensopiù vero dell’operazione del 1993 (maanche del 1997/98) era, insieme allosviluppo delle capacità gestionalidella dirigenza, anche di rafforzare lacapacità di indirizzo della politica,rendendola meno ricattabile e, indefinitiva, più libera e forte. Non sitrattava di costituire un organo“terzo” fra amministrazioni esindacati, ma un rafforzamento“datoriale” della parte pubblicarispetto alla controparte sindacale.Non si voleva impedire alla politica diesercitare i suoi poteri di indirizzoma, al contrario, liberarla da un livellodi “precontrattazione” a tutto campo,alla fin fine imbrigliante econtroproducente3. Questo però,avrebbe dovuto rafforzare il senso“datoriale” del ruolo ARAN e ciò, pervarie motivazioni, non è avvenuto.Uno dei punti cruciali è stato quellodegli atti di indirizzo, di fattoprecontrattati in sede sindacale, con

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(strumenti che avrebbero potutosovrapporre alla rappresentanza perlegge - quindi imposta a tutte leamministrazioni – e, tutto sommato,mal digerita – una rappresentanza permandato, via via rinnovabile emodificabile) e la possibilità dicostituzione di sedi territorialidell’Agenzia (con personale delleamministrazioni “messo adisposizione” quindi, a stretto rigore,non necessariamente sottoposto allagerarchia ARAN e quindi in grado direndere la territorializzazionedell’ARAN non una penetrazione“nemica“ o comunque “governativa”ma uno strumento utile dicoordinamento territoriale, un aiutoalle amministrazioni). Altro punto interessante è quellodell’organismo di coordinamento. Lanorma prevede che l’organismo dicoordinamento sia presieduto dalMinistro della funzione pubblica mache si riunisca presso l’ARAN. Sin dasubito, invece, l’organismo si è riunitopresso la Funzione pubblica, peraltrocon convocazioni abbastanza rarefatte,il che ne ha limitato il possibilesviluppo come “cabina di regia” dellacontrattazione pubblica, più paritaria eanche più efficace. L’idea di unastruttura più stabile, più dotata dicapacità di analisi e di indirizzo emeno “governocentrica” dovrebbeprobabilmente essere coltivata, anchenelle prospettive di riforma.La riforma del Titolo V dellaCostituzione ha comunque rilanciatoil dibattito sui poteri delle Autonomieriguardo ai propri dipendenti e allacontrattazione collettiva.Dopo un inizio di dibattito sullapossibilità o meno di intervento dellalegge regionale (o dei regolamenticomunali) sulla materia,la questionegiuridica sembra essersi attestata suquesti elementi:1) la privatizzazione o meno del

rapporto di lavoro pubblico èmateria riservata a legge nazionale(cd. ordinamento civile);

uno scarso o nullo interventodell’Agenzia nella sua redazione, sinoalla esplicita previsione delMemorandum del 2007 su “un gruppodi lavoro ristretto” con i sindacatianche per la predisposizione deglistessi atti di indirizzo alla medesimaAgenzia (insomma, la contropartesindacale avrebbe dovuto definire gliambiti e i limiti del mandatodatoriale).

L’altro punto critico dellarappresentanza per legge è relativo alrapporto con Regioni e Autonomie.Al di là del citato intervento dellaCorte costituzionale, che cadeva inuna fase precedente alla revisionecostituzionale del Titolo V, si deveconsiderare che, successivamente, ilD.Lgs. n. 396/97 – che pure intervenivain una situazione che si definiva allora“a costituzione invariata” - prevedevagià alcuni elementi interessati suquesto versante.In primo luogo si deve considerareche l’ARAN costituiva (e costituisce,almeno sulla carta) un unicum nelpanorama amministrativo italiano. Èl’unica (a quanto consta) strutturacentrale e nazionale che prende“ordini” anche da Regioni eAutonomie, non solo dal “centro” maanche dalla “periferia”.Nell’ordinamento italiano, si può direche lo schema predominante è quellodella massima autonomia dellestrutture e dei poteri. I problemi di“invasione di campo” sono risolti opresso la Corte costituzionale o,eventualmente, presso le Conferenzeunificate o sedi più o meno informaliad hoc, ma non vi è una strutturaunica con diversi referenti (semmaistrutture in cui il vertice è di nominacongiunta ma non l’agire quotidiano). Comunque sia, vi sono, nel D.Lgs. n.396/97 (e quindi poi nel D.Lgs. n.165/2001), altre previsioni interessanti:la possibilità di protocolli tra ARAN esingoli Comitati di settore per lagestione della contrattazione

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2) l’organizzazione interna delleRegioni e dei Comuni (competenzaesclusiva di tali soggetti)riguarderebbe la macroorganizzazione per uffici, ilreclutamento (sempre perònell’ambito dell’art. 97 Cost., v.recente sentenza della Cortecostituzionale) e forse, in parte, ladirigenza, ma non, per quantodetto al punto 1), il restantepersonale;

3) la rappresentanza negoziale,invece, sarebbe questione non solodi competenza statale e nonrichiederebbe necessariamente unagente negoziale unico.

Il problema della rappresentanzanegoziale, comunque, deveconfrontarsi con la questione dellavalidità erga-omnes dei contratti e,inoltre, del rilievo costituzionale, omeno, del contratto nazionale ai sensidell’art. 39 Cost, ossia se sianopossibili contratti territoriali oaziendali al di là di un contrattonazionale (altra e diversa questioneriguarda i contratti individuali).Ovviamente un problema del genereè comunque da porsi in relazioneall’atteggiamento sindacale che,anche nelle sue ipotesi favorevoli adun maggiore decentramento, ritienecomunque che il perno decisivo sia ilcontratto nazionale.Una rappresentanza negozialeregionale, quindi, difficilmentepotrebbe essere per singola regionema dovrebbe essere unica per tutte leRegioni. Questa rappresentanzadovrebbe essere stabilita per leggenazionale (come peraltro è stato per ilSisac) perché è difficile prevedere uncontemporaneo utilizzo di 15 o 20leggi regionali. Il punto forse più problematico,comunque, riguarda il rapporto fracontrattazione nazionale e secondolivello. Nella prima fase (prima dellariforma degli anni 97-98) lacontrattazione decentrata era

sostanzialmente vincolata nellematerie e, per certi versi, anche neicontenuti. In qualche modo, però,non vi era neanche la necessità diaffermare un livello gerarchico fra idue livelli perché era chiara ladelimitazione dei rispettivi campi.Con la riforma invece il contrattointegrativo ha avuto ampi poteri ma siè affermata la gerarchia fra i due livelli(anche se scarso è stato il controllogiudiziale su questo livello gerarchicoe anche la Cassazione ha avuto unatteggiamento molto prudente suquesto, mentre, almeno nell’ultimafase, più incisivo è stato l’interventodella Corte dei conti, adessofortemente rafforzato con il D.L. 112,convertito dalla L. n. 233/2008, e con ildisegno di legge delega Brunetta).

I RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI

Il disegno di legge recante “Delega algoverno finalizzata all’ottimizzazionedella produttività del lavoropubblico”, attualmente in Parlamento(Atto Senato 847), e il citato D.L. n.112/2008 comporteranno una rilevantemodificazione degli assetti delpubblico impiego e dellacontrattazione collettiva.Particolare attenzione deve essererivolta alle conseguenze e alleopportunità per il settore delleRegioni e delle Autonomie locali.Il dibattito emerso sulla stampariversa molte critiche sul settorepubblico, accusato di inefficienza afronte di alti costi sul versante delleretribuzioni (v., su questo ultimopunto, il dossier sul sito dellaFunzione Pubblica “Andamentirecenti della contrattazione nelpubblico impiego, 2000-2007“). Sottoaccusa è anche la contrattazionecollettiva di secondo livello checomporterebbe extra costi al di fuoridelle compatibilità economiche. Lostesso sistema delle Regioni e delleAutonomie locali è, in forme più o

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revisione e di una ridefinizione)alcuni importanti limiti reciproci fralegge, contratto e poteri datoriali.Nello stesso tempo il Titolo V ponealcuni problemi interpretativi nelrapporto fra legge nazionale e leggiregionali e competenze comunali. Unmaggiore spazio alla legge nazionale,che effetti potrà avere sui poterinormativi delle Autonomie, sia quellidi legge regionale sia quelliregolamentari comunali?Una riforma della contrattazionepubblica potrà inoltre avere effettisulla definizione delle risorsecontrattuali e in questo ambito leRegioni e le Autonomie hanno spessolamentato, come già ricordato, glieffetti indotti da accordi tra Governoe Sindacati sui rinnovi dei contrattidel pubblico impiego. Come èpossibile intervenire e stabilire unarelazione virtuosa fra leAmministrazioni pubbliche chepermetta efficacia contrattuale,rispetto delle compatibilitàeconomiche e necessaria autonomia?

Altro punto importante è quellorelativo al rapporto tra contrattonazionale e contratto decentrato,tenuto conto di un sistema dicontrolli (la Corte dei conti) che puòessere, adesso, molto pervasivo.Sicuramente il punto nodale rimanequello del ruolo del contratto di 2°livello. Nello schema della riforma del1997/98, fermo restando il potereorganizzatorio delle pubblicheAmministrazioni, il contrattodecentrato/integrativo dovevacostituire la regolazione di “fino” delcontratto nazionale, permettendo ladistribuzione di quote di salarioaccessorio in funzione dellaproduttività e dell’efficienza misuratain sede locale. È uno schema ancoravalido? E quali possono essere glistrumenti per assicurare realiperformance? Deve essere il contrattonazionale a definire le risorse per ladecentrata o no?

meno esplicite, oggetto dellecritiche.Nello stesso tempo, non da oggi,proprio da Regioni e Autonomie sonostate più volte avanzate critiche sullacontrattazione nazionale sin quisviluppata (chiedendo una maggioreautonomia sia sulle risorse sia suicontenuti rispetto alla contrattazionedi area statale, accusata di avere effettidi trascinamento e condizionamentoper la contrattazione degli altrisettori) ed è stata difesa lavalorizzazione della contrattazione disecondo livello.

Il Decreto Legge n. 112/2008 èintervenuto su molte materie attinential personale pubblico ma, inparticolare, ha imposto un sistema dicontrollo, da parte della Corte deiconti, sulla contrattazione integrativache modifica abbastanzasignificativamente l’attuale assetto.Il citato disegno di legge delegainsiste su una diversaregolamentazione dei rapporti fralegge e contratti, sugli strumenti dimisurazione dell’efficienza e efficacia,sulla definizione di strumenti diincentivazione della produttività, sulladefinizione dei compiti delladirigenza pubblica e sul regime diresponsabilità dei dipendenti ma,soprattutto, intende intervenire sulleprocedure e sui compiti e limiti dellacontrattazione collettiva, nazionale eintegrativa. Il probabile rapido iter parlamentaredel disegno di legge rende necessarioun approfondimento e un contributopropositivo sulle materie oggetto didelega.In particolare, per quanto concerne ilsistema delle Regioni e delleAutonomie locali, è utile individuarealcuni temi di riflessione.

Il primo riguarda il rapporto fra leggee contratto. Nel D.Lgs. n. 165/2001sono indicati (anche seprobabilmente necessitano di una

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possono permettere all’ARAN laconclusione dell’ipotesi di accordo. Imeccanismi di copertura possonoessere diversi (variazioni di bilanciopossibili solo dopo le certificazionidella Corte dei conti o altro). Insubordine, la disponibilità (coperta)in capo all’ARAN potrebbe riguardaresolo le risorse per la produttività e ilsalario accessorio. È una richiesta chetiene conto di una visione “realista”dell’attuale assetto5. Comunque sia,un meccanismo di finanziamento deicontratti pubblici meno esplicito“prima” della contrattazione (salvo legenerali indicazioni del Dpef)potrebbe inoltre favorire un minoreeffetto di trascinamento sullacontrattazione non statale.

La previa definizione, comunque, dimeccanismi analoghi al Tip o al tassodi inflazione oggettivamenteprevedibile di cui alla propostasindacale o legati ad altri indicatori,rimarrebbe ovviamente un attoproprio del Governo (eventualmentepreconcordato con le Regioni e leAutonomie: questo sarebbe unrilevante fattore di novità).Recentemente, una proposta avanzatada Leonello Tronti (Consigliereeconomico del Ministro Brunetta)suggerisce una definizione dellerisorse basata sul tasso dioccupazione nel settore pubblico, sulPil e sul tasso di produttività nelsettore privato.

Per quanto riguarda la strutturazioneinterna dell’ARAN6, soprattutto inconsiderazione della richiesta diruolo delle Autonomie, l’unicaproposta avanzata in modo organico èstata quella Mazzella, in cuil’organismo di coordinamento deiComitati di settore sostituiva nei fattiil Comitato direttivo, mentre rimanevail Presidente dell’ARAN. In questomodo i singoli Comitati di settore, neifatti, diventavano i veri dominus dellacontrattazione. L’elemento di

Ulteriore punto di dibattito è relativoal futuro dell’ARAN e dei Comitati disettore.

ALCUNE PROPOSTE E RIFLESSIONI

La questione delle risorse contrattualinon può che essere riverificata allaluce di eventuali accordi nel privato edella probabile triennalizzazione deicontratti. Partendo dall’attuale sistema, non puònon rilevarsi che il sistema del ’93, nelpubblico, non è stato applicatocompiutamente e che, in effetti, loschema definito nell’accordo(incrementi legati al Tip nelquadriennale ed eventuale recuperonel biennio successivo: “In sede dirinnovo biennale dei minimicontrattuali, ulteriori punti diriferimento del negoziato sarannocostituiti dalla comparazione tral’inflazione programmata e quellaeffettiva intervenuta nel precedentebiennio, da valutare anche alla lucedelle eventuali variazioni delle ragionidi scambio del Paese, nonchédall’andamento delle retribuzioni”)non ha mai del tutto funzionato, nonsolo per il ritardo dei contratti. Qualunque sia l’eventuale futurosistema (e, al suo interno, quale sia ilmeccanismo di recupero del potered’acquisto) è certa la necessità di unacontrattazione che non scinda la parteeconomica da quella normativa.Il meccanismo proposto anni fa daGaetano D’Auria4 rimane proponibile(almeno in astratto): riassumendomolto schematicamente, le sommedestinabili alla contrattazionecollettiva - comprese in un rangeminimo/massimo - possono essereinserite in Finanziaria dentro capitolipiù ampi che comprendano speseaffini, anch’esse variabili all’internodi un range. Rapporti stretti econtinui con l’economia (e conRegioni e Autonomie locali per icontratti di loro competenza)

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ambiguità, semmai, era legato al fattoche l’organismo di coordinamento, inanalogia con il Comitato direttivo,poteva deliberare a maggioranza deicomponenti mettendo nei fatti, inminoranza, le Autonomie, forse ancordi più che rispetto al Comitatodirettivo. Comunque, anche nellaproposta Mazzella veniva dato uncerto rilievo ai protocolli con iComitati di settore (che, seconda labozza in questione, dovevano ancheprevedere “le forme di partecipazionealle trattative dei rappresentanti deiComitati di settore”).L’inserimento dei Comitati di settoredentro l’Agenzia, avrebbe forse ilpregio di eliminare laframmentazione delle sedi datoriali,rafforzando il ruolo di indirizzo dellacontrattazione, fatto salvo invece ilruolo politico sempre in capo alMinistro della funzione pubblica e alGoverno, al Presidente dellaConferenza dei Presidenti delleRegioni, all’Anci.Anche l’inserimento dei tecnici deiComitati di settore dentro l’Agenziarafforzerebbe il necessario rapportocon le esigenze delle Amministrazioniin sede di contrattazione collettiva ela necessaria autonomia fra icomparti.

L’altra questione importante è ilrapporto tra contratto nazionale econtrattazione di secondo livello.Lasciando da parte, per un momento,la questione delle risorse assegnate alprimo o al secondo livello, è difficileipotizzare un rapporto tra contrattonazionale e 2° livello che faccia ameno dell’attuale relazione gerarchica(altra questione è invece quella delrapporto tra contratto nazionale“leggero” e contratto di 2° livello piùarticolato: le eventuali minoriprescrizioni del contratto nazionaledovrebbero semmai esserecompensate da un maggior livello diinderogabilità).È invece possibile ipotizzare un

contratto di 2° livello territoriale? Inlinea ipotetica (anche in relazione alrecente documento intersindacale)non si può escludere (ma dovrebbeessere sostitutivo dell’aziendalealtrimenti, vedi esperienza Ministeri oquella precedente della Scuola, ilsistema sarebbe inutilmente ripetitivoe barocco). È però possibileipotizzarlo in settori come la Sanità(ma l’esperienza delle “linee diindirizzo regionale” potrebbe ancherendere superflua questa esigenza),forse un po’ meno negli Enti locali(dove si potrebbe dare impulso alibere scelte aggregative – in qualchecaso già presenti – o puntare suesperienze di contratti-pilota o sullaformulazione di contratti-tipo, sempreintegrabili ed emendabili ma checostituiscano un’utile base di lavoro).Per le risorse? La questione spinosa èquella relativa alla distribuzione dellerisorse tra i due livelli.Un assetto rigido di predefinizionenel contratto nazionale di ciò che puòessere distribuito in decentrata è loschema più in linea con questa fase dicontrollo sulla spesa pubblica, ma ilmeno in sintonia con un realedecentramento.Un sistema contrattuale basato sullatriennalizzazione dei contrattipotrebbe, però, favorire un assettoche contemperi le esigenze opposte;una parte delle risorse potrebbeessere distribuita in una faseintermedia del periodo contrattuale(un anno o due dopo la stipula delcontratto nazionale a fronte delraggiungimento, verificato ecertificato, di effettivi parametri diperformance). Certo, però, la stipuladel contratto nazionale entro i tempidefiniti o, comunque, entro un lassodi tempo accettabile, diventa unobiettivo prioritario, così come unadefinizione della decentrata anch’essain tempi credibili. Altrimenti l’utilizzodella contrattazione come puro esemplice recupero della perdita,protratta nel tempo, del potere di

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“coordinamento” tra primo e secondolivello e fra ARAN, Comitati di settoree Amministrazioni pubbliche.

È ovvio che una strutturazione diquesto tipo non potrebbe checomportare una revisione dellastruttura, la fine di unadeterminazione per legge delladotazione organica dell’Agenzia (unodei pochissimi casi fra leAmministrazioni pubbliche) eripristinare alcune flessibilitàorganizzative, attraverso task-force,strutture a tempo, ecc., di fatto giàpreviste nell’attuale art. 46 del D.Lgs.n. 165/2001 ma che le varie Finanziariee alcune letture restrittivedell’Economia e di Funzione pubblicahanno nei fatti eliminato o ridotto inmodo consistente.

Paolo MatteiniDirigente U.O. Affari giuridici eosservatorio contrattazioneintegrativa ARAN

NOTE

1 Le valutazioni inserite nel presente articolo sonodel tutto a titolo personale e non rappresentanola posizione dell’Agenzia.

2 La formulazione del D.L. n. 112/2008 sembraperaltro introdurre l’ipotesi di un potere dellaCorte dei conti non semplicemente limitato allacertificazione economica.

3 Tutta l’esperienza concreta di questi anni nelsettore pubblico depone contro una eccessivapoliticizzazione della contrattazione per piùmotivi. Da una parte si deve considerare che,nella moltiplicazione dei tavoli, un soggetto piùcoeso come il sindacato è molto più abile di unsoggetto come il datore di lavoro pubblicodiviso tra rappresentanza politica, dirigenza,consulenza tecnica, soggetto negoziale ecc.Nello stesso tempo il rapporto direttopolitica/sindacato, se ha un senso nella grandedefinizione degli indirizzi in chiave concertativao di dialogo sociale (secondo la differentedeclinazione che si dà a questi due termini), èsostanzialmente controproducente se condottoa tutto campo nella definizione di un contrattocollettivo di lavoro, che è, dopotutto, rilevantecome strumento regolativo nello scambioretribuzione/prestazione lavorativa ma rimaneuno strumento, importante sì, ma sempre uno

acquisto dei lavoratori vanificheràqualsiasi utilizzo virtuoso deicontratti.

QUALE RUOLO PER L’ARANNELLA CONTRATTAZIONEDI SECONDO LIVELLO?

In linea generale, per quanto riguardaquesto tipo di contrattazione,l’impostazione della riforma del 97/98ha privilegiato un’ARAN con un ruolodel tutto eventuale di assistenza ecompiti semmai di monitoraggio(osservatorio, ecc.). La prima ARAN,per la contrattazione decentrata (che,ricordiamo, era fortemente vincolata)poteva anche predisporre direttive,ma l’assetto non pare spingere per unruolo “forte“ di un soggetto negozialedi tal fatta. Se esistono intenzioni di maggiorcontrollo sulla decentrata/integrativa,è difficile pensare ad un ruolo dicontrollore da parte dell’ARAN (altraquestione è quella dei controlli dellaCorte dei conti o di altri soggetti).Semmai, in linea anche con alcuneprevisioni mai sviluppate del D.Lgs. n.396/97, può pensarsi ad un maggiorruolo nella fase preventiva allacontrattazione integrativa, attraversol’eventuale costituzione di sediinterregionali ARAN (magari con lacostituzione di gruppi misti Aran-Comitati di settore - Amministrazionipubbliche), nella redazione dicontratti tipo o, comunque, nellaprevia definizione (condivisa con iComitati di settore) di interpretazionie indirizzi su clausole cardine.Con la triennalizzazione dei contrattie, di conseguenza, con un unicocontratto integrativo a caratterenormativo economico, la questionepotrebbe essere fattibile (soprattuttose accompagnata da sanzioni per laproliferazione di più contrattiintegrativi o pezzi di accordi). Il ruolo,invece che di controllo, sarebbequello soft, ma forse più efficace, di

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strumento ad alto tasso tecnico (sono spesso piùpericolose, per i conti pubblici o per l’operativitàdegli enti, clausole mal formulate, di scarsarilevanza “politica” che clausole su cui siincentra tutta l’attenzione mediatica) chedovrebbe vedere l’intervento della politica solo,eventualmente, per sbloccare situazioni diimpasse pericolose e controproducenti. Inrealtà, un continuo ed eccessivo rapportodiretto vertice politico/sindacati, al di là deirapporti “macro” o concertativi, massimizza ilpotere sindacale di interdizione e richiesta alrialzo.

4 Corte dei conti e contrattazione collettiva nelsettore pubblico in Commentario Carinci,Giuffrè 1997 e in Funzione Pubblica 1997, fas.3,197.

5 L’importanza, però, di non scindere il tabellaredall’accessorio è legata anche ad un fattore:troppo facilmente la parte pubblica è sottopostaalla vera e propria egemonia “culturale” delSindacato (e dei lavoratori) sul valore disemplice recupero del potere d’acquisto deltabellare (e spesso, dell’intero trattamentoretributivo) mentre, schematizzando al massimo,il tabellare è lo scambio con la prestazionelavorativa base (che può ogni volta modificarsiper le richieste datoriali in funzione di unapubblica Amministrazione più cosciente dei suoiobiettivi e delle pubbliche esigenze), partedell’accessorio è legato a prestazioni specifiche

e ristrette (lavoro notturno, turni, disagio)mentre una parte ulteriore è la “produttività“ ola retribuzione premiale (aumento significativodi risultati e performance rispetto allo standardiniziale o attività ulteriori, legate a nuovenecessità ed esigenze). La situazione è poiaggravata da richieste, più o meno coperte, diutilizzare l’accessorio per recuperare il ritardocontrattuale. In realtà la separazione tra un“prima”, la definizione delle risorse economichee un “dopo”, la contrattazione, non può cheincrementare questa visione distorta e questascissione nello scambioretribuzione/prestazione lavorativa.

6 Personalmente non sono favorevole aprospettive che vedano la completa scomparsadel “diaframma”. È un’opzione certamentelegittima ma ovviamente cambia moltodell’assetto della contrattazione collettiva. A miogiudizio anche l’eventuale “spacchettamento”,ossia Stato “allargato” – Scuola, Agenzie fiscali,Enti pubblici e Enti di ricerca, eventualmenteUniversità - in funzione pubblica (o in unastruttura separata ma fortemente dipendente),mentre Regioni, Enti locali e Sanità con un soloagente negoziale (forse l’unica opzionepossibile, in caso di divisione), renderebbe, neifatti, il sistema molto più legato allo scambiopolitica/sindacato, anche, e soprattutto, in unaprospettiva di parziale rilegificazione del lavoropubblico.

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Come accennato nel n. 4 di Luglio-Agosto 2007 di Arannewsletter, ildialogo sociale europeo nel settoreospedaliero, formalmente costituito il20 settembre 2006, ha già al suo attivonumerose iniziative e occasioni diconfronto su temi attuali e cruciali chehanno effetti e conseguenzenell’ambito della sanità.

ACCORDO MULTISETTORIALESULLA “VIOLENZA DEI TERZI”

Nell’aprile 2007 le parti socialiintersettoriali hanno pubblicato unaccordo quadro sulle molestie e laviolenza nei luoghi di lavoro.L’accordo prevede l’implementazione,a livello nazionale, dellaregolamentazione in merito alproblema della “violenza dei terzi”(quella, cioè, commessa né dal datoredi lavoro né da colleghi ma da terzepersone), molto sentito in alcunisettori (ad es. commercio, vigilanzaprivata ecc.) tra i quali quelloospedaliero (si pensi alla violenzacommessa contro infermieri e medicida pazienti che arrivano in ospedalein stato di ubriachezza o sottol’effetto di droghe, o quellacommessa da parenti di pazienti,ecc.). HospEEm (Hospital EuropeanEmployrs) è stata pertanto coinvolta intale dibattito. A livello europeo si staora vagliando la possibilità di unaccordo multisettoriale su questoargomento. L’accordo aiuterebbe adevitare che l’U.E. intervenga sul tema

della “violenza dei terzi” con iniziativelegislative, che avrebbero comeconseguenza inevitabile un aumentodei costi. Ove invece si dovessedecidere per l’effettuazione di unnegoziato multisettoriale a livelloeuropeo, HospEEm porterà sul tavolola posizione dei propri membri ecercherà di trovare un accordo che siasoddisfacente per gli ospedali e idatori di lavoro del settore dellasanità.

ATTIVITÀ DI NETWORKINGE DI SOSTEGNO DELLE POSIZIONIDI HOSPEEM

Come parte sociale HospEEm tiene icontatti con i responsabili dei varisettori della Commissione europea.Ciò significa che l’Associazione hal’opportunità di far conoscere laposizione della parte datoriale, sulletematiche che riguardano il lavoro ele relazioni sindacali, direttamente achi riveste ruoli chiave nell’ambitodella Commissione. A tale proposito ilsegretario generale di HospEEm,Godfrey Perera, insieme al Direttore,Valeria Ronzitti, nonché al Segretariogenerale di EPSU (European PublicService Unions, Associazione delleOO.SS.) hanno avuto un incontro conVladimir Spidla, Commissarioeuropeo per il lavoro, gli affari socialie le pari opportunità, in merito atematiche importanti quali la bozza dimodifica della direttiva sull’orario dilavoro nonché quella sulla mobilità

Dalla dichiarazionecongiunta sui servizisanitari al codice eticoper il reclutamento

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dei pazienti per ricevere cureall’estero.Naturalmente HospEEm continuerà,anche durante il prossimo anno, arafforzare i rapporti interpersonalinell’ambito della Commissioneeuropea ed a fare in modo che leposizioni dei propri componentivengano tenute in considerazione infase di formazione delle politicheeuropee in tema di sanità.Non meno importante, tra le attivitàdell’Associazione, è la ricerca dinuovi membri, specialmente neipaesi che ancora non sonorappresentati al proprio interno, inmodo da avere una visione più ampiadei temi trattati e poter rappresentarecon maggiore completezza leposizioni dei datori di lavoro nelsettore ospedaliero di tutti gli statidell’Unione europea.Il ruolo di parte sociale europea èmolto importante per HospEEmpoiché il Trattato europeo (artt. 137-139) accorda ad essa una funzionechiave nell’ambito della definizionedelle politiche europee. Il Trattatoinfatti stabilisce che la Commissionepromuova la consultazione delleparti sociali a livello comunitario eadotti ogni misura per facilitarne ildialogo, provvedendo ad unsostegno equilibrato delle parti. A talfine la Commissione, prima dipresentare proposte nel settore dellapolitica sociale, consulta le partisociali sul possibile orientamento diun’azione comunitaria. Se dopo taleconsultazione ritiene opportunaun’azione comunitaria, laCommissione consulta le partisociali sul contenuto della propostaprevista ed esse le trasmettono unparere o, se opportuno, unaraccomandazione. Il Trattato, inoltre,prevede che il dialogo fra le partisociali a livello comunitario possacondurre, se queste lo desiderano, arelazioni contrattuali, ivi compresiaccordi. Gli accordi conclusi a livellocomunitario sono poi attuati

secondo le procedure e le prassiproprie delle parti sociali degli Statimembri.Essere riconosciuti quali parti sociali alivello europeo comporta, inoltre,ulteriori benefici:

• l’opportunità di imparare daesperienze e soluzioni europee eraggiungere posizioni comuni,anche ma non solo sotto forma diaccordi quadro;

• avere un ruolo attivo nellenegoziazioni e nelle discussioni sutemi importanti per il settoreospedaliero;

• essere considerati come i principaliattori (e come una fonte diconoscenza ed informazione) nelsettore sanitario ed ospedalierodalle principali istituzioni europee;

• vedere le proprie posizioni nelsettore sanitario tenutemaggiormente in considerazionedalla Commissione e dal Parlamentoeuropeo, rispetto a quelle deiGoverni.

I “SUCCESSI” DI HOSPEEM

Nel corso dei primi due anni, inqualità di parte sociale riconosciuta alivello europeo, HospEEm ha lavoratocongiuntamente ad EPSU, suo partnernel Comitato per il dialogo socialeospedaliero, su molte importantitematiche.In attuazione del primo programmadi lavoro del Comitato per il dialogosociale, HospEEm ed EPSU hannoformato tre gruppi di lavoro peresaminare temi che costituisconopunti chiave per il settoreospedaliero in Europa e hannolavorato su un progetto finalizzato arafforzare il dialogo sociale nei nuoviStati membri ma anche nei paesicandidati ad entrare nella Comunitàeuropea. Il 14 Dicembre 2007, a Brussels, è statasottoscritta la “Dichiarazione sui

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IL PROGETTO SULRAFFORZAMENTO DEL DIALOGOSOCIALE NEI NUOVI STATI MEMBRI ENEI PAESI CANDIDATI

Durante i primi due anni di vita delComitato, HospEEm ed EPSU insiemehanno lavorato ad un progetto perrafforzare il dialogo sociale nei nuoviStati membri e nei paesi candidati. Loscopo del progetto era quello diaiutare le parti sociali in questi paesi(in particolare Repubblica Ceca eSlovacchia) a costruire i propri sistemidi relazioni sindacali. Si ritiene, infatti,che la valorizzazione e ilmiglioramento del dialogo sociale alivello nazionale può portare ad unacrescita della rappresentatività diquesti paesi nell’ambito del dialogosociale europeo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTASUI SERVIZI SANITARI

Come accennato sopra, HospEEm edEPSU - nel dicembre 2007 - hannopubblicato una dichiarazionecongiunta sui servizi sanitari.L’importanza della dichiarazionecongiunta è stata quella di aversottolineato i numerosi ambiti in cuiHospEEm ed EPSU hanno unaposizione concorde e di avermandato, in tal senso, un messaggioforte alla Commissione europea. Insostanza la Dichiarazione stabilisceche:

• non rientra nelle competenze delleIstituzioni europee imporre regoledi mercato e/o meccanismi dicompetizione nel settore sanitario,che potrebbero avere comeconseguenze l’abbassamento deglistandard di cura, l’aumento dei costidei sistemi sanitari e la diminuzionedell’accessibilità ai servizi;

• i servizi sanitari dovrebbero quindiessere organizzati sulla base divalori sociali comuni in tutti gli Stati

servizi sanitari nell’Unione europea”,che rappresenta la prima posizioneufficiale presa congiuntamente dalleparti sociali del settore ospedaliero -HospEEm ed EPSU - in merito aiprincipi su cui si dovrebbe fondare lagestione, il finanziamento e leprestazioni dei servizi sanitarinell’Unione europea. Gruppi di lavoro, progetti,dichiarazioni congiunte e conferenzehanno rappresentato dei successi ehanno dimostrato alla Commissioneeuropea la volontà e la capacità didatori di lavoro e sindacati dilavorare insieme per il settoreospedaliero.

IL CODICE DI CONDOTTASUL “RECLUTAMENTO ETICO”

Uno dei principali risultati positivi diHospEEm è senz’altro rappresentatodalla sottoscrizione, congiuntamentead EPSU, di un Codice di condotta sulreclutamento internazionale etico,nell’aprile 2008. Si tratta di lineeguida da seguire volontariamente,focalizzate sul fenomeno deiprofessionisti della sanità che sispostano, per lavorare, in un altroStato dell’Unione europea; essesottolineano le diverseresponsabilità, in tale processo, siadei datori di lavoro che degli stessiprofessionisti. Le linee guidaprendono in esame temi come leproposte di lavoro, i rapporti dicorrettezza tra gli Stati, leinformazioni che i professionistisanitari devono dare ai datori dilavoro, la documentazione e ipermessi necessari. Il Codice dicondotta dovrà ora essereimplementato dai membri diHospEEm ed EPSU nei vari Stati diappartenenza, entro l’aprile del 2011.Fino a tale data le parti hanno ilcompito di informare annualmente ilComitato per il dialogo sociale suipassi avanti compiuti sulla materia.

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temi e la presentazione di possibilisoluzioni. Inoltre ha enfatizzato ilvalore del dialogo sociale nelraggiungimento di soluzionicondivise per alcuni di tali importantiargomenti.

RELAZIONE CON HOPE

Fin dalla sua nascita HospEEm hastabilito un legame di cooperazionecon HOPE (Federazione europeaospedaliera e sanitaria), in base alquale entrambe le organizzazioniriconoscono autonomia reciprocanell’ambito delle rispettive sfere diattività e competenze.L’accordo ha anche individuato unacornice di regole per l’aiuto reciprocoe gettato le fondamenta per un piùampio progetto di rafforzamento deipunti in comune tra professionistidella sanità che agiscono a livelloeuropeo.

CONCLUSIONI

Nei primi due anni di attivitàHospEEm ha fatto passi da giganteper l’inserimento nel tessuto dell’U.E.tale da essere considerata come ilprimo “porto di scalo” quando laCommissione deve discutere diproblemi che riguardano la realtàsanitaria ed ospedaliera europea. Ilruolo di parte sociale riconosciutapermette ad HospEEm di avere vocein capitolo ai livelli più alti delleIstituzioni europee ed è importanteche l’associazione continui acrescere allo stesso ritmo, permantenere il ruolo di protagonistaautorevole e competente nel settoresanitario.

Marta Branca Dirigente U.O Sanità ARAN

europei, quali la solidarietà, lagiustizia e la coesione sociale;

• l’organizzazione dei servizi sanitaridovrebbe inoltre seguire i principidi interesse generale comel’uguaglianza, l’accessibilità e laqualità;

• è essenziale che il mercato internodell’Unione europea o le regole dicompetizione non limitinol’autonomia degli Stati membrinell’implementazione dei servizisanitari nell’ambito delle proprieresponsabilità nazionali.

CONFERENZA SUL RUOLO DELDIALOGO SOCIALE NAZIONALE EDEUROPEO NELLE STRUTTURESANITARIE E OSPEDALIERE INCAMBIAMENTO

Nel maggio del 2008 è stataorganizzata dalla Confederazionepolacca dei datori di lavoro dellasanità, una conferenza a Varsavia, sulruolo del dialogo sociale nazionale edeuropeo nelle strutture sanitarie eospedaliere in cambiamento.HospEEm ed EPSU hanno patrocinatola manifestazione, garantendo unsupporto nella procedura perl’acquisizione dei fondi europei per ilfinanziamento dell’evento.La Conferenza ha preso in esame duetematiche chiave: il ruolo del dialogosociale nella privatizzazione dellasanità e la mobilità dei professionistisanitari in Europa. Quest’ultimoargomento rappresenta un temaattuale per molti membri di HospEEm,in modo particolare per alcuni nuoviStati membri i quali hanno persomolti professionisti qualificati chehanno scelto di andare a svolgere lapropria attività in altri paesi. LaConferenza è stata molto interessantee utile poiché ha consentito unconfronto e un dibattito su questi

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L’interpretazione autentica è stata richiesta dalTribunale di Ancona – Sezione Lavoro - che haritenuto che per potere definire la controversia di cuial giudizio è necessario risolvere in via pregiudizialela questione concernente l’art. 9 del CCNL 20.9.2001del Comparto Sanità ed in particolare se il termine ditre mesi sia fissato solo ai fini della proposizionedella domanda da parte del dipendente o sia untermine entro cui il procedimento direinquadramento debba essere concluso ovvero seesso costituisca un termine perentorio a provvederestabilito nei confronti dell’Amministrazione. Considerato che si è svolta presso l'ARAN appositariunione, alla quale non hanno partecipato tutte leOO.SS. e che questo ha costituito di fatto unimpedimento al raggiungimento dell’accordo diinterpretazione autentica, in quanto per ilraggiungimento degli accordi di interpretazioneautentica delle clausole contrattuali, il Consiglio diStato – con il parere n. 955/2001 – ha ritenuto che glistessi, ai fini della loro validità, devono esseresottoscritti all’unanimità da tutte le parti che hanno asuo tempo stipulato il relativo CCNL. Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, si devecomunque prendere atto dell’impossibilità dipervenire al richiesto accordo di interpretazioneautentica.

Si tratta di un protocollo tecnico di accordo cheprecede la sottoscrizione dell’ipotesi, quello che èstato sottoscritto da ARAN e Organizzazionisindacali, per il personale dei livelli del CNEL erelativo al quadriennio normativo 2006–2009 e primobiennio economico 2006–2007.

Con la presente ipotesi di sequenza contrattualesono stati definiti i compiti del personale ATA, lamobilità professionale e la valorizzazione dellaprofessionalità. Si è inoltre rivalutato il valore delle posizionieconomiche per la valorizzazione del personale ATAe si è proceduto all’assegnazione di nuove posizionieconomiche nell’area B. Si sono riesaminate le modalità di applicazione

CONTENUTO/NOTEEVENTO

15 luglio 2008

Comparto Sanità

Verbale della riunioneper l’interpretazioneautentica dell’art. 9 delCCNL 20.09.2001, IIbiennio economico, delpersonale dei livelli delComparto Sanità

21 luglio 2008

Enti art. 70 D.Lgs.n. 165/2001

Protocollo tecnico diaccordo relativoall'ipotesi di CCNL per ilpersonale dei livelli delCNEL, parte normativaquadriennio 2006-2009 eparte economica biennio2006-2007

25 luglio 2008

Comparto Scuola

Sequenza contrattualeper il personale ATAprevista dall'art. 62 delCCNL 29/11/2007 delComparto Scuola

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dell’art. 55 del medesimo CCNL e l’accesso al Fondodi istituto del D.S.G.A.Infine è stata modificata la tabella B allegata al CCNLdel 29 novembre 2007.

L’ipotesi riguarda circa 60 mila lavoratori e prevedeun aumento medio delle retribuzioni, a regime, di98,70 euro ed arretrati a decorrere dal 1° gennaio2006. Numerose le innovazioni previste dall’accordo. Si tratta, innanzitutto, di un testo coordinato cheraccoglie e riordina tutte le preesistenti normecontrattuali del Comparto, determinando non soloun effetto d’immediata leggibilità e comprensioneper il personale interessato, ma anche trasparenza echiarezza normativa. Ciò contribuirà, si auspica, aduna più efficace e puntuale applicazione delcontratto nazionale a livello decentrato,determinando minore conflittualità e controversieinterpretative, con l’ulteriore ausilio d’incontri traOrganizzazioni sindacali e Conferenza dei Rettoridelle Università (CRUI) per la determinazione diorientamenti omogenei nell’interpretazione delcontratto. È stato sensibilmente innovato il meccanismo delleprogressioni di carriera che, per il passaggio ad unaqualifica superiore, prevede ora che il dirigenteeffettui verifiche periodiche, con metodologiepubbliche e trasparenti, sulle capacità esull’impegno del candidato, mentre progressionistipendiali sono condizionate ad una valutazionedella qualità relativa alla prestazione individuale.L’irrogazione di una sanzione disciplinare, peraltro,blocca la progressione economica. Si è previsto di valorizzare ed incentivare l’impegnodei lavoratori, caratterizzati da elevataprofessionalità, con l’affidare a questi, incarichitemporanei di particolare complessità e collegandobuona parte della retribuzione ai risultati conseguiti.A questi stessi lavoratori, inoltre, possono esserericonosciuti i diritti d’autore per le ricercherealizzate. Sono state irrigidite le sanzioni disciplinari a caricodei dipendenti in caso d’insufficiente rendimento equalora si rendano colpevoli di elusione dei sistemidi controllo e dell’orario di servizio. L’immediatolicenziamento è previsto per la flagranza in caso dipeculato, concussione o corruzione. Le Amministrazioni possono ora disporre di unamaggiore discrezionalità nel merito circa l’adesionea richieste di part-time dei lavoratori e questi, perparte loro, hanno la possibilità di fruire della

CONTENUTO/NOTEEVENTO

1 agosto 2008

Comparto Università

Ipotesi di CCNL relativoal personale dei livelli delComparto Università peril quadriennio normativo2006 - 2009 e il biennioeconomico 2006 - 2007

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conservazione del posto per condurre esperienzelavorative in altre realtà pubbliche o private o persuperare, in tali diversi ambiti lavorativi, eventualiperiodi di prova. In materia di mobilità tra sedi diverse dello stessoAteneo sono stati fissati criteri puntuali cui leAmministrazioni dovranno adeguarsi, privilegiando irichiedenti in possesso di un idoneo curriculumprofessionale. Sono state potenziate, infine, le competenzedell’Ente bilaterale (OO.SS. e CRUI) per laformazione, con l’obiettivo di programmareiniziative di qualità capaci di migliorare laprofessionalità e l’aggiornamento del personale.

I lavoratori interessati sono complessivamente 143mila, di cui circa 121 mila dell’area medico-veterinaria e circa 22 mila dell’aera della dirigenzadei ruoli professionale, tecnico, amministrativo edelle professioni sanitarie (SPTA). I testi degli accordi sono stati definiti secondo gliindirizzi del Comitato di settore della sanità. Nel contratto sono state inserite norme dicomportamento in servizio dei dirigenti perrealizzare una più efficiente ed efficace gestionedelle prestazioni con l’obiettivo delle esigenzeprimarie dei cittadini utenti. L’accordo contempera l’esigenza di unmiglioramento delle condizioni di lavoro deidirigenti con più appropriati strumenti per lagestione delle Aziende, in modo da fornire servizi dimaggiore qualità. Al riguardo è stato previsto che leRegioni emanino linee generali d’indirizzo sui criteriper la definizione delle modalità di riposogiornaliero e delle pause, per prevenire il rischioclinico dovuto a stanchezza. Il sistema degli incarichi, dello sviluppoprofessionale e della valutazione è stato ancor piùdefinito per proseguire nel processo dellavalorizzazione delle funzioni dirigenziali. Le parti hanno concordato sull’opportunità didefinire un sistema più articolato in materiadisciplinare e comportamentale, ivi incluseprocedure e sanzioni. La tematica sarà affrontata inuna specifica sequenza contrattuale, tenendo contoanche degli eventuali provvedimenti legislativi chedovessero intervenire sulla materia. L’aumento medio a regime per l’area medica è dicirca 260 euro, di cui 149 euro destinati adincrementare lo stipendio tabellare e 111 euro perfinanziare la parte accessoria degli emolumenti. Per l’area SPTA l’aumento medio a regime è di circa

CONTENUTO/NOTEEVENTO

1 agosto 2008

Dirigenza Area III (Sanitàamministrativa, sanitaria,tecnica e professionale)

Ipotesi di CCNL dell’AreaIII della dirigenza delServizio SanitarioNazionale, partenormativa quadriennio2006 - 2009 e parteeconomica biennio 2006 –2007

Dirigenza Area IV (Sanitàmedica e veterinaria)

Ipotesi di CCNL dell’AreaIV della dirigenza delServizio SanitarioNazionale partenormativa quadriennio2006 - 2009 e parteeconomica biennio2006 - 2007

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220 euro, di cui 149 attribuiti alla retribuzionetabellare e 71 euro erogati sulla parte accessoria. Gli incrementi saranno somministrati in due tranche:1° gennaio 2006, 1° febbraio 2007.

Sono circa 59 mila così divisi: agenzie delle entrate(35.500), agenzie del territorio (10.838), agenzie delledogane (485), i lavoratori interessati all’ipotesi. Per laprima volta entra a far parte di questo Comparto ilpersonale dell’Amministrazione autonoma deiMonopoli di Stato (1340 dipendenti), al quale,dall’entrata in vigore dell’accordo, sarà applicata ladisciplina contrattuale delle Agenzie fiscali. La trattativa ha confermato il sistema di relazionisindacali definendo in modo più puntuale lematerie delle stesse, con particolare riguardo alladisciplina degli eventuali progetti diinternalizzazione ed esternalizzazione delle attività edei servizi delle Agenzie, inoltre si è sviluppata sunormative relative all’ordinamento professionale. Ampio spazio è stato dedicato all’incentivazionedella misurazione e valutazione della qualità deiservizi, rafforzando la normativa già prevista neiprecedenti contratti, introducendo istituticontrattuali tendenti alla valorizzazione delpersonale con meccanismi che garantiscano laselettività delle erogazioni premiali, tese aremunerare il merito, l’impegno, la produttività. Inoltre, il contratto ha confermato il ruolo dellaformazione, presupposto e condizione per scelteinnovative e di riprogettazione dei servizi, permigliorare l’attività tutta delle Agenzie e levastrategica per l’evoluzione professionale, necessariaaltresì a favorire il consolidarsi di una nuova culturagestionale improntata al risultato. Infine, nel caso di arresto in flagranza di reato,confermato dal Gip, l’Amministrazione, espletata laprocedura disciplinare, può procedere allicenziamento, anche prima della conclusione delprocesso penale. L’aumento medio complessivo a regime è di 116 euromensili per tredici mensilità. Sono previste duetranches di aumento stipendiale al 1° gennaio 2006 eal 1° febbraio 2007 per complessivi 94 euro. La restante quota è finalizzata all’aumentodell’indennità di Agenzia, (10 euro al mese, adecorrere dal 1° gennaio 2007) e al Fondo per lepolitiche di sviluppo delle risorse umane e per laproduttività (12 euro al mese, dal 1° marzo 2007). Gli aumenti stabiliti consentono la crescita dellaretribuzione media complessiva del 4,85% così comedefinito dalla Legge finanziaria per il 2008.

CONTENUTO/NOTEEVENTO

9 settembre 2008

Comparto Agenzie fiscali

Sottoscrizione del CCNLrelativo al personale deilivelli del Comparto delleAgenzie fiscali per ilquadriennio normativo2006 - 2009 e biennioeconomico 2006 - 2007(FLP)

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Nel corso delle riunioni per entrambe le aree si èpreso atto della necessità di apportare alle rispettiveIpotesi di contratto alcune rettifiche ed integrazionicontenute nei rispettivi allegati elenchi ai verbalistessi, concordando di riportare le stesse nei relativitesti contrattuali al momento della sottoscrizionedefinitiva.

Il presente CCNL si applica a tutto il personale -esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempoindeterminato e a tempo determinato, dipendentedal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro,esso concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31dicembre 2009 per la parte normativa ed è validodall'1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per laparte economica. Viene confermato l’ordinamento professionaleprevisto dal CCNL del 18 luglio 2006, con alcunemodifiche riportate nel testo dell’Ipotesi. Conquesto accordo si è voluto potenziare edincrementare la capacità di rispondere in modosempre più mirato ai compiti istituzionali, nonché diperseguire maggiori livelli di efficacia ed efficienzanell'erogazione dei servizi resi. A tal fine sono potenziati i sistemi di misurazione,verifica ed incentivazione della qualità dei servizi edelle funzioni pubbliche, realizzando in particolarela più ampia valorizzazione della professionalità deidipendenti anche mediante la valutazione

CONTENUTO/NOTEEVENTO

12 settembre 2008

Dirigenza Area III (Sanitàamministrativa, sanitaria,tecnica e professionale)

Verbale di rettificadell'ipotesi di CCNL delpersonale della dirigenzasanitaria, professionale,tecnico e amministrativadel Servizio SanitarioNazionale quadriennionormativo 2006-2009e biennio economico2006-2007

Dirigenza Area IV (Sanitàmedica e veterinaria)

Verbale di rettificadell'ipotesi di CCNL delpersonale della dirigenzamedico-veterinaria delServizio SanitarioNazionale quadriennionormativo 2006-2009e biennio economico2006-2007

22 settembre 2008

Enti art. 70 D.Lgs.n. 165/2001

Ipotesi di CCNL relativoal personale dei livelli delCNEL - parte normativaquadriennio 2006-2009 eparte economica biennio2006-2007

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dell’apporto individuale definendo, a tal proposito,anche politiche di incentivazione della produttività. Un Capo a parte viene dedicato alla formazione,indicando non solo i principi generali e le finalità maanche i destinatari e le procedure della stessa.Infine il Capo III è destinato alle norme disciplinari. L’aumento medio complessivo a regime erogato è di113 euro in due tranches: 1° gennaio 2006 e 1°gennaio 2007.

Con il presente contratto le parti procedono allanuova ripartizione dei distacchi e permessi il cuicontingente complessivo è stato fissato con il CCNQdel 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 31ottobre 2007, in attuazione degli artt. 43 e 50 delD.Lgs. n. 165/2001 e stabiliscono che le tavole diripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cuiagli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giornosuccessivo alla stipulazione del presente contrattoed avranno valore sino al nuovo accordo successivoall’accertamento della rappresentatività delleOrganizzazioni sindacali per il biennio 2010-2011.

CONTENUTO/NOTEEVENTO

26 settembre 2008

Accordo quadro

Ipotesi di CCNQ per laripartizione dei distacchie permessi alleOrganizzazioni sindacalirappresentative neicomparti nel biennio 2008– 2009

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OSSERVATORIOGIURISPRUDENZIALE n.1/2008

Si rammenta che costituiscono oggettodell’osservatorio giurisprudenzialetanto le sentenze direttamente attinential pubblico impiego, quanto quellerelative al privato nella misura in cuiesprimano principi generali del dirittodel lavoro.

PROCESSO DEL LAVORO - FACOLTÀDELL’AMMINISTRAZIONE DIAVVALERSI DEI PROPRI DIPENDENTINEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO -MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONEDELLA SENTENZASentenza n. 4690 del 22 febbraio 2008(Sezione Lavoro, Presidente G.Ianniruberto, Relatore F. Curcuruto)Giudizio di primo grado in materia dilavoro - Costituzione della P.A. a mezzodi un funzionario - Notifica dellasentenza - Al dipendente -Ammissibilità - Fondamento

La disposizione del codice di rito (art.417 bis c.p.c.), che attribuisceall’amministrazione la facoltà diavvalersi dei propri dipendenti nelgiudizio di primo grado, va interpretatanel senso dell’attribuzione di tutte lecapacità connesse alla qualità didifensore, ivi compresa quella diricevere la notificazione della sentenzaai fini del decorso del termine diimpugnazione, ancorché talenotificazione si collochi,necessariamente, in un momentosuccessivo alla conclusione del giudiziostesso.

La questione oggetto della decisionedella Suprema Corte consiste nellostabilire se, nel caso in cuil’amministrazione statale sia stata ingiudizio avvalendosi di un propriodipendente ai sensi dell’art. 417 bisc.p.c., la notifica della sentenza, ai finidel decorso del termine diimpugnazione, vada effettuata allo

stesso dipendente ai sensi dell’art. 285del c.p.c., che, come visto, rinvia inmodo specifico a tale fine all’art. 170,commi 1 e 3, ovvero a norma dell’art.11, comma 2, del R.D. 30.10.1933 n.1611, imponendo la notifica di ognialtro atto giudiziale, diverso da quellodi cui al primo comma, e dellesentenze “presso l’ufficiodell’Avvocatura dello Stato nel cuidistretto ha sede l’autorità giudiziariapresso cui pende la causa o che hapronunciato la sentenza”. Stantel’assenza di precedenti specifici, laCorte si allinea a decisioni rese inriferimento agli artt. 2 e 3 del R.D. n.1611/33, e all’art. 23 della Legge n.689/81 che dispone, al comma 4, che,nei giudizi di opposizione adordinanza-ingiunzione l’opponente el’autorità che ha emesso l’ordinanzapossono stare in giudiziopersonalmente; l’autorità che haemesso l’ordinanza può avvalersianche di funzionari appositamentedelegati. Secondo un consolidatoindirizzo, la notifica, ai fini del decorsodei termini per l’impugnazione dellasentenza pronunciata in un giudizionel quale sia parte un’amministrazionedello Stato e nel quale l’Avvocaturadello Stato abbia delegato per larappresentanza della amministrazioneun procuratore legale esercente nelcircondario dove si è svolto il giudizio,come consentitole dall’art. 2, comma 1,del R.D. n. 1611/33, deve essereeffettuata all’Avvocatura dello Statopresso i suoi Uffici, secondo il regimedettato dall’art. 11 del R.D.; diverso ildiscorso nel caso in cuil’amministrazione sia stata difesa da unproprio funzionario. Assolutamentepacifico è che “il giudizio diopposizione” a sanzioneamministrativa, ex art. 23 della Legge n.689/81, contenga una deroga al primocomma dell’art. 11 del R.D. n. 1611/33all’obbligatoria notifica pressol’Avvocatura dello Stato degli attiintroduttivi contro le amministrazionidello Stato ed inoltre, allorquando

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D.Lgs. n. 165/2001, può essere promossasolo per i contratti di comparto, inquanto è solo per questi che l’ARANsvolge una concreta attività negozialeche, con le procedure previste dagli artt.40 e seguenti, conduce allasottoscrizione richiesta dal citato art. 64,dovendo essa escludersi, pertanto, per icontratti integrativi, la cui sottoscrizionenon compete all’ARAN ma alle singoleamministrazioni, alle quali l’Agenziapuò offrire, su richiesta, assistenza. Né,per i contratti integrativi, può farsiricorso al procedimento ex art. 420 bisc.p.c., difettando la natura di contrattonazionale.

Mentre l’art. 64 del D.Lgs. n. 165/2001regola lo strumento processuale diinterpretazione delle norme di fontecollettiva per i lavoratori del pubblicoimpiego privatizzato, l’art. 420 bisc.p.c.1 – introdotto dal D.Lgs. n. 40/2006- prevede un analogo strumento per ladefinizione di controversie di cuiall’art. 409 c.p.c., relativamente allacorretta applicazione edinterpretazione di norme di CCNLnell’ambito del privato impiego. Inquest’ultimo caso è, inoltre, necessarioil coordinamento con l’art. 146 bis delledisposizioni di attuazione al codice dirito2, per il quale nel caso di cui all’art.420 bis del codice, si applica, in quantocompatibile, l’articolo 64, commi 4, 6, 7,8 del D.Lgs. n. 165/20013.Di contro, l’accordo del 13 giugno 2001,rilevante ai fini della soluzione dellacontroversia in esame, essendo statostipulato tra i rappresentanti delMinistero del Lavoro e le OO. SS., siapure a livello nazionale, non rientra tra icontratti contemplati dall’art. 64 delD.Lgs. n. 165/2001. L’ARAN, infatti,sottoscrive i contratti di “comparto”,ovvero i contratti che regolano irapporti di lavoro dei dipendenticontrattualizzati sulla base di una unitàdi contrattazione nazionale previstadalla legge per i “settori omogenei oaffini”, ma concretamente individuatamediante “accordi quadro” (art. 40, c.2,

l’autorità opposta sia rimastacontumace, una deroga al secondocomma del suddetto art. 11, cheprevede la notificazione degli altri attigiudiziari e delle sentenze pressol’Avvocatura. Ne consegue che lanotificazione della sentenza chechiude il giudizio di opposizione, aifini del decorso del termine perl’impugnazione, deve essere effettuataalla stessa autorità opposta e nonpresso l’ufficio dell’Avvocaturadistrettuale dello Stato,territorialmente competente, trovandoapplicazione i principi generalicontenuti negli artt. 292 e 285 c.p.c. Infine, una volta qualificata la fattispecieprevista dall’art. 417 bis come ipotesi didifesa diretta, non è dato comprenderecome si possa escludere, quanto allanotifica della sentenza, l’applicazionedelle regole specifiche dettate per taleipotesi, in considerazione dellemodalità di notificazione dell’attointroduttivo. Per mezzo, infatti, dellanotifica allo stesso dipendente,l’amministrazione sarà già in grado dieffettuare una prima valutazione circal’opportunità dell’impugnazione,attraverso un dialogo costante fral’amministrazione stessa che ha istruitoil primo grado e l’Avvocatura che sioccuperà di istruire il giudizio diappello.

LAVORO PUBBLICO - CONTRATTIINTEGRATIVI - PROCEDURAINTERPRETATIVA - ESCLUSIONESentenza n. 4505 del 21 febbraio 2008(Sezione Lavoro, Presidente G.Ianniruberto, Relatore G. Mammone)Accertamento pregiudizialesull’efficacia, validità ed interpretazionedei contratti collettivi dei dipendentipubblici - Accordi integrativi -Procedure “ex” art. 64 del D.Lgs. n.165/2001 e 420 bis c.p.c. - Applicabilità -Esclusione - Fondamento - Fattispecie

La procedura di interpretazioneconsensuale, prevista dall’art. 64 del

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del D.Lgs. n. 165/2001), non coincidentequindi né con il settore, né con lacategoria, né con l’aggregazione dipubblici dipendenti, ma rispondenti alleesigenze tecniche di organizzazionedella struttura contrattuale del pubblicoimpiego. Da questa contrattazione sidistingue la contrattazione integrativa,che viene attivata dalle singoleamministrazioni nei limiti stabiliti daicontratti collettivi nazionali. Lasottoscrizione di questa tipologia dicontratti non compete all’ARAN ma allesingole amministrazioni, alle qualil’Agenzia può offrire, dietro richiesta,assistenza ai fini della contrattazione4. La conclusione cui perviene la SupremaCorte è che la procedura previstadall’art. 64 del D.Lgs. n. 165/2001 puòessere promossa solo per i contratti dicomparto, in quanto è solo per questiche l’ARAN svolge una concreta attivitànegoziale, che, con le procedurepreviste dagli artt. 40 e segg. conducealla “sottoscrizione” richiesta dall’art. 64.Analogamente, per quanto concernel’esperimento della procedura di cuiall’art. 420, questa non è rimessa alladiscrezionalità del giudice, in quantosoggiace ad alcuni rigorosi presuppostilegittimanti, quali l’esistenza di unacontroversia riconducibile all’art. 409c.p.c. (con esclusione di quellecontroversie rimesse al giudiceordinario ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.n. 165/2001) e l’esistenza di una seriaquestione (la cui definizione siaindispensabile ai fini della decisione),attinente l’efficacia, la validità ol’interpretazione di norma collettiva dilivello nazionale.Nel caso di specie, tralasciando ognivalutazione circa l’esistenza degli altripresupposti, appare privo di ogniragionevole dubbio che il giudice dimerito abbia adottato il procedimentointerpretativo ex art. 420 bis c.p.c. nonper un “contratto o accordo collettivonazionale”, ma per una normacontenuta in un accordo che costituiscel’attualizzazione di un protocolloallegato al contratto integrativo del

25.10.2000. Questa diversificazione dellanatura giuridica del contrattointegrativo, in aperta antitesi con ilcontratto collettivo nazionale è, piùvolte, stata affermata dalla Corte conriferimento ai limiti della deduzione percassazione del vizio di violazione o falsaapplicazione dei contratti collettivinazionali del pubblico impiegoprivatizzato, previsto dall’art. 63 delD.Lgs. n. 165/20015.

LAVORO PUBBLICO - PROCEDURAARBITRALE - IMPUGNAZIONE DISANZIONE DISCIPLINARE NONRISOLUTIVASentenza n. 5045 del 26 febbraio 2008(Sezione Lavoro, Presidente G.Ianniruberto, Relatore F. Curcuruto)Lavoro alle dipendenze delle pubblicheamministrazioni - Art. 6 del contrattocollettivo nazionale quadro in materiadi procedure di conciliazione e arbitratodel 2001 - Facoltà del ricorso all’arbitrounico - Mancato rispetto del termine di20 giorni dall‘applicazione dellasanzione - Adesione della P.A. -Conseguenze - Possibilità di eccepiresuccessivamente il mancato rispetto deltermine - Esclusione - Fondamento

In tema di procedure di conciliazione earbitrato, la richiesta di impugnazione,dinanzi all’arbitro unico, alla stregua delcontratto collettivo nazionale quadro 23gennaio 2001, di sanzione disciplinarenon risolutiva del rapporto di lavoro,formulata oltre il termine di 20 giornidall’applicazione della sanzione stessa,non vincola l’amministrazione che, purnon avendone l’obbligo, può aderirvi,esercitando le capacità e i poteri delprivato datore di lavoro. Pertanto,l’amministrazione che abbia accettatoche venga avviato, e si concluda, ilprocedimento di nomina dell’arbitro,non può, successivamente, sollevare, inalcun momento della proceduraarbitrale, l’eccezione di tardività permancato rispetto, da parte dellavoratore, del menzionato termine di 20

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Cassazione civ. sez. lavoro n. 5104 del27/2/2008Pubblico Impiego - Attribuzione diposizioni organizzative - Discrezionalità- Sussiste

Quando la P.A. abbia a propriadisposizione margini di discrezionalità,secondo i criteri previsti dalla normativacontrattuale collettiva, può avvalersenesempre che agisca con correttezza ebuona fede.

La controversia ha per oggetto larichiesta di una dipendente di una Asldi annullare la delibera con la quale nonle era stata attribuita la posizioneorganizzativa e la relativa indennità;l’Amministrazione aveva motivato talescelta sostenendo che l’individuazionedelle posizioni organizzativerappresenta una mera operazione diricognizione che fa parte di un piùampio processo di classificazione delpersonale previsto dal contrattocollettivo e riconducibile alladiscrezionalità non amministrativa maorganizzativa, tipica prerogativa deldatore di lavoro. Secondo la ricorrente questaricognizione non implicava sceltediscrezionali per l’amministrazione intermini di opportunità, ma solamentel’accertamento dei presuppostiobiettivi, al fine dell’attribuzione delbeneficio.Il giudice di primo grado respinge ilricorso, così come la Corte d’appello.La Suprema Corte, nel conformarsi alleprecedenti decisioni, respinge il ricorsoe, motivando adeguatamente lasentenza, riconosce alla ASL uncomportamento corretto in quantoispirato ai principi di correttezza ebuona fede previsti dalla normativacontrattuale; nello specifico, sostieneche se pure risponde al vero che neisettori in cui i rapporti di lavoro sonoregolati dal diritto privato del lavoro, lap.a. è priva della specifica discrezionalitàamministrativa, nell’assegnazione deisingoli incarichi ai dipendenti e,

giorni, perché ciò equivarrebbe ad unanon più ammissibile revoca delconsenso già prestato. Le parti collettive, a seguito delle“richieste di chiarimenti in merito altermine per l’impugnazione dellesanzioni disciplinari” di fronteall’arbitro, istituito dal contrattocollettivo quadro 23 gennaio 2001,hanno ritenuto necessarial’interpretazione autentica dell’art. 6 delsopra citato contratto. Ai sensi degliartt. 56, 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001,nonché dell’art. 421 ter c.p.c., si èstabilito che l’art. 6 del CCNQ del23.01.2001 non modifica il termine diimpugnazione delle sanzionidisciplinari in caso di ricorso alleprocedure arbitrali, sia di fronteall’arbitro unico che di fronte ai collegiarbitrali di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 55del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7,comma 6 della Legge n. 300/70.La richiesta di impugnazione dinanziall’arbitro unico, in base al contrattoquadro, di sanzione disciplinare nonrisolutiva del rapporto di lavoro,formulata oltre il termine di 20 giornidalla applicazione della sanzionestessa, non vincola l’amministrazione.Quest’ultima, tuttavia, pur nonavendone l’obbligo, può aderirvi,esercitando le capacità e i poteri delprivato datore di lavoro conferitoledall’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001.Quindi, se a fronte di siffatta richiestal’amministrazione accetta che vengaavviata e si concluda il procedimentodi nomina dell’arbitro a norma dell’art.3 del menzionato contratto quadro,essa non può successivamentesollevare, in alcun momento dellaprocedura arbitrale, l’eccezione ditardività per mancato rispetto, da partedel lavoratore, del menzionato terminedi 20 giorni dal momento che ciòequivarrebbe ad una revoca, non piùammissibile, del consenso giàprestato6.

a cura di Paola TiberiU.O Affari giuridici ARAN

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detto ricorrente con la qualificadirigenziale, disattendeva l’eccezione didifetto di giurisdizione sollevata da uncontrointeressato.Le Sezioni Unite, intervenute sullaquestione concernente l’eccepito viziodi giurisdizione, rilevano che “esauritala procedura concorsuale si è sulterreno degli atti di gestione e dellacapacità di diritto privatodell’amministrazione pubblica, ai sensidel D.Lgs. n. 165/2001, art. 5, comma 2,sicché il soggetto individuato all’esitodel procedimento amministrativo diselezione, ad evidenza pubblica, versanella condizione propriadell’aggiudicatario di qualsiasi altrocontratto, svolgendosi ormai il suorapporto con la controparte in modoparitario e ponendosi la decisione diquest’ultima di coprire un certonumero di posti e di assumere ivincitori del concorso come fonte, perl’interessato, del suo diritto allastipulazione”. La situazione non muta (Cass. n.3252/2003) nei casi in cui, assunti ivincitori nel numero corrispondente aiposti originariamente messi a concorso,l’amministrazione deliberi ulterioriassunzioni utilizzando la possibilità delcosiddetto scorrimento.Nel caso specifico, prosegue la Corte,come più volte affermato (Cassazione n.20107/2005), sono attribuite allagiurisdizione del giudice ordinario tuttele controversie inerenti ad ogni fase delrapporto di lavoro, incluse lecontroversie concernenti l’assunzioneal lavoro, mentre la riserva in viaresiduale della giurisdizioneamministrativa, contenuta al comma 4dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001,concerne esclusivamente le procedureconcorsuali strumentali alla costituzionedel rapporto di lavoro con la p.a. che sisviluppano fino all’approvazione dellagraduatoria, ma non riguardano ilsuccessivo atto di nomina, e neppurequello relativo alla delibera, di ulterioriassunzioni mediante lo scorrimentodella graduatoria.

specificamente nell’attribuire leposizioni organizzative, deve comunqueoperare secondo correttezza e buonafede. Questo comunque non escludeche l’amministrazione, come qualunquedatore di lavoro operi nell’ambito deldiritto privato, abbia a propriadisposizione dei margini didiscrezionalità, in particolare quelliprevisti dalla contrattazione collettiva, acondizione sempre che se ne avvalgacon correttezza e buona fede. Ed èquello che accade nel caso di speciedove appunto, a parere della Corte,l’esistenza di ampi margini didiscrezionalità dell’azienda emergevadalle previsioni del contratto collettivoin cui si precisava che l’azienda avrebbetenuto conto, nell’individuazione delpersonale cui conferire l’incarico,rispetto alle funzioni prevalenti dasvolgere, della natura e dellecaratteristiche dei programmi darealizzare.

Cassazione Sezioni unite n. 8736 del 4aprile 2008 (Presidente Vittoria -Relatore Balletti) Azienda Ospedaliera - Assunzione conprocedura concorsuale - Scorrimentodella graduatoria - Giurisdizione delgiudice ordinario

Le controversie relative al dirittoall’assunzione, per effetto delloscorrimento della graduatoria di unpubblico concorso, rientrano nellagiurisdizione del giudice ordinario.

La controversia riguarda un dipendentedi azienda ospedaliera, idoneo ad unconcorso per dirigente amministrativo,il quale ricorre al giudice ordinario, alfine di ottenere l’obbligo dell’Aziendadi scorrere la graduatoria.Il Tribunale rigettava il ricorso, cheveniva invece accolto dalla Corted’Appello territoriale, la quale, mentrecondannava l’Azienda Ospedaliera alloscorrimento della graduatoria econseguentemente all’assunzione di

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congrue rispetto al suo inquadramentoe relativamente al mobbing escludeval’esistenza di ogni prova sul punto.Le sezioni unite, investite dellacontroversia, respingono il ricorsopoiché l’amministrazione comunaleaveva effettuato una modificadell’organico - peraltro pacificamentericonosciuta dal Tar Abruzzo - in virtùdella quale il ricorrente si è trovato adessere in posizione non più di vertice,in conseguenza della creazione ex novodi un posto, ma ha mantenutocomunque, all’ internodell’amministrazione, mansioni congruerispetto al suo inquadramento. Inoltre,nessun rilievo poteva esserericonosciuto al fatto che egli si siavenuto a trovare in posizionesubordinata rispetto a quella del neo-assunto con qualifica superiore, inquanto il D.Lgs. n. 165/2001, art. 52, adifferenza del 2103 c.c., impone, neiconfronti del prestatore di lavoro, ilmantenimento delle mansioni per lequali è stato assunto o di quelleconsiderate equivalenti nell’ambitodella classificazione professionaleprevista dai contratti collettivi, senzadare rilievo a quelle in concreto svolte. Quindi secondo il Collegio non sitrattava di una posizione penalizzanteper il dipendente comunale, in quantol’Amministrazione, nellariorganizzazione dell’Ente, aveva agitoin conformità al dettato di cui al citatoart. 52 del D.Lgs. n. 165/2001,assicurando lo svolgimento dellemansioni per le quali era stato assuntoo quelle considerate equivalentinell’ambito della classificazioneprofessionale prevista dai contratticollettivi.

Tar Lazio - Roma, sez. I quater n. 2877del 7 aprile 2008Pubblico Impiego - Non privatizzato -Amministrazione penitenziaria -Sanzione disciplinare - Asserito intentopersecutorio e mobbing - Risarcimentodel danno - Non accoglimento

Vale quindi ribadire che il concorrenteidoneo, il quale in presenza diutilizzazione dello scorrimento,vantando una determinata posizionenella graduatoria già approvata ed inpossesso dei requisiti stabiliti dal bandodi concorso per fruire di una riserva diposti, pretenda di essere incluso nelnovero degli ulteriori chiamati allastipulazione del contratto di lavoro, favalere il proprio diritto all’assunzione - esempre che non ponga in discussione leprocedure concorsuali - con laconseguenza che la domandagiudiziale, trattandosi di rapporto diimpiego assoggettato al regimecontrattuale, è devoluta al giudiceordinario.

Cassazione sez. unite n. 8740 del 4aprile 2008Amministrazione comunale - Istituzionedi posizione organica sovraordinata -Demansionamento e mobbing -Insussistenza

Non subisce demansionamento ilpubblico dipendente che vengasopravanzato da un neo-assunto conqualifica superiore per effetto di unariorganizzazione dell’organico dell’Ente,in quanto l’Amministrazione ha la pienadiscrezionalità di modificare la strutturaorganica istituendo come nel caso dispecie.

Il fatto riguarda un dipendentecomunale il quale conveniva in giudiziol’amministrazione comunaleconfigurando la vicenda in termini di“demansionamento affiancato damobbing”. Il ricorrente lamentava diessere stato privato delle sue specifichemansioni, dal momento in cuil’Amministrazione, con una variazionedi organico, aveva introdotto inposizione verticistica un neo-assuntocon mansioni superiori alle sue.La Corte d’Appello respingeva il ricorso,in particolare sosteneva chel’appellante aveva conservato mansioni

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rimangono vittime di iniziativepersecutorie e la necessità di evitare una“giuridificazione” eccessiva e patologicadei rapporti umani in ambito lavorativoche comporterebbe l’attribuzione disanzione giuridica a qualsivogliascorrettezza o a qualunque evento dellaconvivenza umana nel rapporto dilavoro. Le varie impostazioniconcordano sul fatto che per aversi“mobbing” ci si debba trovare di frontead una serie prolungata di atti volti ad“accerchiare” la vittima, a porla inposizione di debolezza sulla base di unintento persecutorio sistematicamenteperseguito. Nel caso in esame non ricorre unapluralità di comportamenti e azioni acarattere persecutorio,sistematicamente diretti contro ildipendente, appare invece ravvisabileun insieme di eventi e circostanze”fisiologici” allo svolgimento di unrapporto lavorativo, connessi adesigenze organizzative ma anche aordinari disservizi e/o disfunzioni dicarattere casuale, inidonei a dare provadella sussistenza del fatto dannoso.Il Tribunale, pertanto, respinge ladomanda di risarcimento per mobbing.

Corte Cassazione sez.lav. Sentenza n.10706 del 24 aprile 2008 (PresidenteCiciretti Relatore-Ianniello)Rapporto di lavoro privato – Malattia -Secondo lavoro - Licenziamento pergiusta causa

Il dipendente che effettua un secondolavoro in malattia può essere licenziatoper giusta causa in quanto la doppiaattività comporta un ritardo nella ripresafisica.

Un lavoratore, dipendente da unasocietà privata, è stato licenziato peravere svolto, durante un periodo diassenza dal lavoro per malattia, attivitàlavorativa presso terzi.La Corte di appello, riformandoparzialmente la sentenza del Tribunale,

Non può essere accolta l’istanza dirisarcimento del danno da “mobbing”nel caso in cui non si riscontri nelcomportamento dell’Amministrazioneuna serie prolungata di atti volti ad“accerchiare” la vittima e porla inposizione di debolezza, sulla base di unintento persecutorio sistematicamenteperseguito.

Il giudizio riguarda la richiesta dirisarcimento di danno di un dipendentedell’Amministrazione penitenziaria, ilquale chiedeva l’annullamento di unprovvedimento disciplinare inflittoglidal capo dipartimento e la relativadecurtazione dello stipendio, per averetenuto comportamenti negligentidurante l’espletamento del servizio.Il ricorrente, a sostegno della propriatesi, denuncia di essere stato oggetto di“una odiosa pratica di mobbing” edescrive, a fondamento della suaistanza, una serie di comportamentisanzionatori tenutidall’Amministrazione. Il Tribunale Amministrativo del Laziorespinge la domanda di risarcimento inquanto la tipologia del mobbing (inlinea con la sentenza n. 3315/2007) sitraduce nel demansionamento ocomunque nell’emanazione di attiillegittimi derivanti dal rapporto diimpiego, ipotesi queste in cui laresponsabilità, anche per danno allasalute del dipendente, è di tipocontrattuale. Nello specifico, devericercarsi quell’inosservanza delle regoledi imparzialità, correttezza e buonaamministrazione (come codificate dallaLegge n. 241/90); detta violazione puòravvisarsi in comportamenti omissivi odilatori dell’amministrazione ovveroviolazioni di norme ovvero atti affettianche da illegittimità formali chedenotino grave alterazione del rapportosinallagmatico, tale da determinare undanno alla salute del dipendente. Il Collegio ritiene inoltre che la materiaè delicata e non si può trascendere dallaricerca di un punto di equilibrio tral’esigenza di tutelare i lavoratori che

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La Corte di Cassazione è intervenuta suuna questione relativaall’interpretazione della clausolacontrattuale del Comparto Ministeriche prevede la sospensione delprocedimento disciplinare nelle moredella definizione di un giudizio penalee la riattivazione entro il termine di 180giorni da quando l’Amministrazione haavuto notizia della sentenza definitiva;su questo punto sia il Tribunale sia laCorte di merito hanno assegnatorilievo, ai fini del decorso del predettotermine, alla ricezione del solo estrattodella sentenza, in particolare secondo laCorte territoriale, la norma collettivanon richiede, per il decorso del termine,la conoscenza completa di tutti gli attidel procedimento penale, ma trova lasua ratio nell’esigenza di consentireall’amministrazione di conoscere l’esitodi quel procedimento e non di valutarenel dettaglio le risultanze già valutate. La Suprema Corte, nel cassare lasentenza impugnata, ha ritenutopreliminarmente che la giurisprudenzadi questa Corte, con riguardo ai contratticollettivi di lavoro di pubblico impiegoprivatizzato, il D.Lgs. n. 165/2001, art. 63,stabilisce che nelle controversie dilavoro, concernenti i dipendenti dellepubbliche amministrazioni, il ricorso perCassazione può essere proposto ancheper violazione e falsa applicazione deicontratti e degli accordi collettivi, di cuiall’art. 40 del cit. decreto e che sempresecondo tale giurisprudenza, nelprocedere alla diretta interpretazione deicontratti, va fatta applicazione dei criteridi cui all’art. 1362 c.c. con l’esamedell’intero contratto ex art. 1362 e nondelle sole clausole denunciate(Cassazione n. 4714/2005).Nello specifico, la Corte, relativamentealla questione se il termine per lariattivazione del procedimentodisciplinare, di cui alla normacontrattuale, si riferisca non solo allasentenza, ma anche all’estratto dellamedesima, sostiene che il terminesentenza ha un preciso significato,esattamente determinato, e che invece il

ha annullato il licenziamentoosservando che il dipendente non avevarealizzato un grave inadempimento agliobblighi contrattuali perché si trattavadi lavoro svolto nelle ore serali e nonpregiudizievole per la guarigione.La società impugnava la decisione dellaCorte territoriale lamentandoviolazione e falsa applicazione dell’art.18 L. n. 300/70 e proponeva ricorso inCassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorsodella società e nella propria decisioneribadisce il proprio costanteorientamento in materia (da ultimo Cass.14046/2005) secondo cui talecomportamento può giustificare illicenziamento per violazione dei doverigenerali di correttezza e buona fede edegli specifici obblighi contrattuali didiligenza e fedeltà oltre che nell’ipotesiin cui l’attività esterna sia di per sésufficiente a far presumere l’inesistenzadella malattia, anche quando lamedesima attività, valutata ex ante inrelazione alla natura della patologia edelle mansioni svolte, possa pregiudicareo ritardare la guarigione e con essa ilrientro del lavoratore in servizio.

Cassazione sez. lav. n. 2772 del 6febbraio 2008Contratti collettivi – Comparto Ministeri– Riattivazione del procedimentodisciplinare sospeso per la pendenza diun giudizio penale - Decorrenza danotifica sentenza

La norma del contratto collettivo delComparto Ministeri (art. 25 del 16maggio 1995), secondo la quale ilprocedimento disciplinare sospeso perla pendenza di un giudizio penale èriattivato entro centottanta giorni daquando l’Amministrazione ha avutonotizia della sentenza definitiva, siinterpreta nel senso che detto terminedecorre dalla conoscenza, da partedell’amministrazione, delprovvedimento completo dimotivazione e non solo nel suo estratto.

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solo per frequentare i corsi coincidenticon gli orari di servizio, non per lapreparazione degli esami ovvero per losvolgimento di attività complementari,come i colloqui con i docenti o attivitàdi segreteria.

La controversia riguarda unadipendente comunale la quale chiedeval’annullamento del provvedimentodisciplinare dispostodall’amministrazione, per assenzaingiustificata dovuta alla fruizione digiorni di permesso per motivi di studio.Il Tribunale adito decide attribuendoalla norma la lettura interpretata nelsenso “che i permessi straordinariretribuiti fino a 150 ore spettano ancheper le attività di studio propedeutiche alsuperamento degli esami”. La Suprema Corte, invece, intervenutasu ricorso del Comune, in applicazionedei criteri di ermeneutica precisati dagliartt. 1362 e 1363 c.c., interpreta la normacontrattuale (art. 15, diritto allo studio)nel senso che i permessi straordinariretribuiti possono essere concessisoltanto per frequentare i corsi indicatidalla clausola in orari coincidenti conquelli di servizio, non per le necessitàconnesse all’esigenza di preparazionedegli esami, ovvero per le attivitàcomplementari”. Le argomentazioni della Corte sono insintesi le seguenti: la parola“partecipazione” ha un significatoletterale equivalente a quello di“frequenza”; la norma prevede, pena laconsiderazione dell’assenzaingiustificata, la presentazione altermine dei corsi dell’attestato dipartecipazione e degli esami sostenuti,ancorché con esito negativo, mostrandodi collegare i permessi ad impegni distudio richiedenti la presenza deldipendente in orari di servizio presso lastruttura formativa; ed inoltre, l’intentodegli stipulanti è confermato dal commadell’articolo che consente di utilizzare,per sostenere gli esami, il diversoistituto dei permessi per lapartecipazione a prove di concorso.

sintagma “ estratto della sentenza” neha uno diverso, proprio in virtù delleregole di diritto che li riguardano.In particolare, la diversità fra i duetermini, emerge sotto il profilo dellacomune intenzione delle parti,risultante dall’insieme delle clausoleregolative della materia, non può esseretrascurato che la questioneinterpretativa in esame riguarda unaclausola su di un termine il cui decorsoconsuma un potere assegnato dalcontratto ad una delle parti, e dall’altroche il suddetto potere, ove esercitato inrelazione a fatti anche di rilievo penale,deve misurarsi con i risultati raggiuntidal magistrato sottoponendoli adulteriore valutazione.Ne deriva che proprio per l’importanzadegli effetti ad esso connessi il terminedeve essere ancorato ad un punto deltempo esattamente individuabile, apartire dal quale il titolare del poteredisciplinare sia messo in condizioni divalutare tutti i fatti in relazione ai qualiesso deve esercitarsi. A sostegno di tale tesi è importantericordare la giurisprudenza delConsiglio di Stato che, munito all’epocadi giurisdizione sul rapporto di lavoro,ha per molto tempo interpretato lanorma in questione nel senso che taletermine inizia a decorrere dallacomunicazione completa della sentenzairrevocabile (Cons. Stato n. 1213/2007; n.3288/2001).

Cassazione n. 10344 del 22/4/2008(Presidente S.Ciciretti- RelatoreP.Picone)CCNL Regioni e Autonomie locali -Permessi per ragioni di studio - Attivitàpropedeutiche al superamento degliesami – Assenza ingiustificata

La norma relativa ai permessistraordinari retribuiti - di cui all’art. 15del CCNL del personale non dirigentedel Comparto Regioni ed Autonomielocali del 14.9.2000 - va interpretata nelsenso che possono essere concessi

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NOTE

1 Cfr. P.TIBERI, “L’accertamento pregiudiziale perl’interpretazione delle clausole controverse nelsettore privato. Analogie con l’art. 64 del D.Lgs.n. 165/2001?”, in LPA, Fasc. 5-2006, Giuffrè Editore,Milano.

2 Cfr. L’Art. 19, lett. E, del D.Lgs. n. 40/2006.

3 I commi richiamati dell’art. 64 regolano lemodalità di riassunzione e i rapporti tra ilgiudizio stesso ed eventuali altri processi per iquali sia rilevante l’interpretazione data dallaCorte, nonché, inoltre, la possibilità dicondannare ex art. 96 c.p.c. la partesoccombente.

4 Cfr. art. 46, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

5 Cfr. Cassazione 19.07.06 n. 16522 e 22.09.06 n.20599.

6 Vedi art. 3, commi 2 e 3, del CCNQ 23.01.2001.

Da ultimo, decisiva per la Corte, è laparte del dispositivo dedicata agliobblighi del datore di lavoro, il quale hal’obbligo di assegnare turni di lavoro talida agevolare la frequenza ai corsi e lapreparazione agli esami, escludendo, aifini della stessa agevolazione, l’obbligodel dipendente di eseguire prestazionidi lavoro straordinario, nei giorni festivio di riposo settimanale; pertanto le partiprendono in considerazione lapreparazione agli esami, ma ai soli finidell’agevolazione concessa nei limitiprecisati, cui non si accenna invece,nella disciplina dedicata ai permessiretribuiti.

a cura di Maria Elisabetta BilottaU.O. Affari giuridici ARAN

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