Appunti Ordinamento e Deontologia Forense

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ORDINAMENTO FORENSE L’ordinamento forense in generale Il r.d.l. n. 1578/1933 e successive modifiche, costituisce l’attuale legge professionale forense. Detta legge delinea quali sono gli organi professionali, vale a dire: il Consiglio dell’ordine e il Consiglio Nazionale forense: entrambi enti pubblici istituzionali a cui spettano la rappresentanza dell’avvocatura. I Consigli dell’Ordine : sono istituiti presso ogni circondario di tribunale (in tutto 165), è composto da un numero variabile di membri, e nel suo ambito vengono nominati: il Presidente, il segretario e il tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio. I membri durano in carica 2 anni. Il Consiglio delibera a maggioranza relativa. Svolgono funzioni inerenti alla custodia degli albi; vigilano sul decoro dei professionisti; sull’esercizio della pratica forense; danno il parere sulla liquidazione degli onorari degli avvocati; interpongono i propri uffici per procurare la conciliazione; decide sulle istanze per il patrocinio a spese dello Stato; cura i programmi per la formazione continua; stabiliscono una tassa annuale, per l’iscrizione nel registro praticanti e per l’albo degli avvocati, nonché per il rilascio della certificazione e pareri. Il Consiglio Nazionale Forense: viene eletto dai Consigli dell’ordine ogni tre anni; è costituito presso il Min Gius. ed è formato da un componente per ciascun distretto di Corte d’Appello (26 componenti). I componenti rimangono in carica 3 anni. Sono organi: il presidente, due vicepresidenti e il segretario. Delibera a maggioranza relativa. Svolge importanti funzioni, quali: è giudice di secondo grado in materia disciplinare e di albi; esercita il potere disciplinare; decide sui conflitti di competenza tra Consigli; formula pareri sulle proposte di legge; determina la misura del contributo da porre a carico degli iscritti; indica i criteri per la determinazione delle tariffe forensi; attribuisce il titolo di specialista.

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ORDINAMENTO FORENSE

L’ordinamento forense in generale

Il r.d.l. n. 1578/1933 e successive modifiche, costituisce l’attuale legge professionale forense. Detta legge delinea quali sono gli organi professionali, vale a dire: il Consiglio dell’ordine e il Consiglio Nazionale forense: entrambi enti pubblici istituzionali a cui spettano la rappresentanza dell’avvocatura.

I Consigli dell’Ordine : sono istituiti presso ogni circondario di tribunale (in tutto 165), è composto da un numero variabile di membri, e nel suo ambito vengono nominati: il Presidente, il segretario e il tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio. I membri durano in carica 2 anni. Il Consiglio delibera a maggioranza relativa.Svolgono funzioni inerenti alla custodia degli albi; vigilano sul decoro dei professionisti; sull’esercizio della pratica forense; danno il parere sulla liquidazione degli onorari degli avvocati; interpongono i propri uffici per procurare la conciliazione; decide sulle istanze per il patrocinio a spese dello Stato; cura i programmi per la formazione continua; stabiliscono una tassa annuale, per l’iscrizione nel registro praticanti e per l’albo degli avvocati, nonché per il rilascio della certificazione e pareri.

Il Consiglio Nazionale Forense: viene eletto dai Consigli dell’ordine ogni tre anni; è costituito presso il Min Gius. ed è formato da un componente per ciascun distretto di Corte d’Appello (26 componenti). I componenti rimangono in carica 3 anni. Sono organi: il presidente, due vicepresidenti e il segretario. Delibera a maggioranza relativa.Svolge importanti funzioni, quali: è giudice di secondo grado in materia disciplinare e di albi; esercita il potere disciplinare; decide sui conflitti di competenza tra Consigli; formula pareri sulle proposte di legge; determina la misura del contributo da porre a carico degli iscritti; indica i criteri per la determinazione delle tariffe forensi; attribuisce il titolo di specialista.

Oltre agli organi istituzionali, è prevista la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L’iscrizione è obbligatoria. La cassa eroga pensioni e trattamenti assistenziali per far fronte a casi di bisogno e spese di malattia, o facilitazioni mutui edilizi e fondiari.

La tenuta degli albi

Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto nell’albo professionale. Si vuole così proteggere l’interesse dei cittadini a ottenere specifiche prestazioni professionalmente qualificate. L’albo è costituito presso ogni tribunale. La legge prevede: a) l’albo per l’esercizio dell’attività di avvocato; b) sezione speciale per gli avvocati stabili; c) elenco speciali per gli avvocati dipendenti di enti pubblici; d) elenco per i professori; e) albo speciale per i Cassazionisti; f) registro speciale per i praticanti avvocati; g) elenco annesso al registro dei praticanti ammessi al patrocinio.Per l’iscrizione è necessario:

Cittadino italiano o di uno Stato UE; Godere dei diritti civile; Essere di condotta specchiatissima e illibata (condanne penali, sanzioni disciplinari, plurimi

protesti cambiali e assegni); Laureato in giurisprudenza; Aver compiuto lodevolmente la pratica; Avere superato positivamente l’esame di stato;

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Residenza o domicilio nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l’iscrizione è domandata;

Non devono sussistere cause di incompatibilità (attività commerciale, attività subordinata, altre professioni, oltre alle incompatibilità funzionali: no GdP nel circondario dove si svolge l’attività di avvocato, oppure, l’avvocato curatore fallimentare non può essere anche legale del fallimento).

(stessi requisiti, in quanto compatibile, devono esistere per l’iscrizione nel registro dei praticanti).

Domanda: 2 mesi: accoglie (iscrizione), oppure non accoglie: audizione dell’interessato.

Sono iscritti di diritto all’albo degli avvocati: Magistrati da 8 anni; Avvocati dello stato Ex Prefetti con 3 anni di grado o 15 anni di servizio; Professori universitari di ruolo dopo 3 anni di insegnamento; Giudici onorari dopo 15 anni

Sono iscritti di diritto all’albo speciale dei cassazionisti: Professori universitari di ruolo dopo 4 anni di insegnamento; Magistrati consiglieri di Cassazione o di Corte dei Conti o per 3 anni di Corte d’Appello; Avvocato generale, o vice o sostituto o, per 3 anni segretario generale

Cancellazione: D’ufficio; Su richiesta di parte (per incompatibilità, mancanza dei requisiti di cui sopra, mancanza del

giuramento, rinuncia all’iscrizione); PM

La cancellazione viene disposta con provvedimento motivato dopo aver ascoltato l’interessato.

La formazione e gli esami

Lo svolgimento della pratica forense permette di conseguire il certificato di compiuta pratica, necessario per partecipare all’esame di abilitazione. La pratica si effettua attraverso la frequenza di uno studio, scuole di specializzazione (che sostituiscono un anno di pratica) e la scuola forense. Il certificato di compiuta pratica viene rilasciato dal Consiglio dell’ordine ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica (in caso di parità, dove ha iniziato la pratica).L’esame si compone di 3 prove scritte e un’orale. La commissione è composta da 2 avvocati, 2 magistrati e 2 professori.Anche dopo la pratica continua l’obbligo di formazione, attraverso la formazione continua che attua il dovere dell’avvocato di curare costantemente la propria preparazione professionale.

I soggetti

Le figure che fanno parte dell’ordinamento deontologico sono:

Praticanti; Praticanti con abilitazione al patrocinio innanzi ai Tribunali del distretto di appartenenza per

gli affari civile: valore € 25.822,80 più possessorie, nunciazioni, locazione, comodato e affitto e per gli affari penali: pena detentiva massima 4 anni.

Avvocati (previo giuramento di adempiere al loro ministero con dignità e decoro);

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Avvocati cassazionisti; Avvocati dipendenti di enti pubblici (devono dimostrare l’esistenza di un ufficio legale e che

siano adibiti ad occuparsi in via esclusiva alle cause e affari legali dell’ente); no i giuristi di impresa;

Professori (anche ricercatori); Associazioni professionali, società tra avvocati (disciplina della snc regolare) e geie.

Gli avvocati in Europa

Ogni avvocato è ammesso a prestare liberamente i propri servizi in altro Stato europeo, con il proprio titolo, soltanto in via occasionale e saltuaria e di concerto con un avvocato del paese ospitante e previa comunicazione al Presidente del Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione l’attività viene svolta.L’avvocato può esercitare stabilmente l’attività professionale presso altro Stato dell’UE, con il proprio titolo, previa iscrizione in un’apposita sezione dell’albo; dopo tre anni di effettivo esercizio diventa avvocato integrato a tutti gli effetti. L’avvocato stabilito deve agire d’intesa con un avvocato del posto e deve attenersi ai doveri a cui si attengono gli avvocati del paese ospitante.È previsto un codice deontologico europeo che si applica ai rapporti transfrontalieri e riconosce che ciascun ordine forense ha le proprie regole specifiche e non è possibile generalizzarle, anche se le regole di ciascun ordine si riferiscono, tuttavia, agli stessi valori e rivelano una base comune.

L’attività professionale e le tariffe

Attività giudiziale: tutte le attività attinenti a un procedimento giudiziale.Attività stragiudiale: attività di consulenza legale, non riservata esclusivamente agli avvocati

La parte che partecipa al giudizio con il ministero di un difensore deve conferire a questi una procura, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, da apporre a margine o in calce all’atto difensivo. L’autografia della sottoscrizione viene certificata dal difensore. La procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo, salvo diversa pattuizione. La revoca e la rinuncia hanno effetti dal momento dell’avvenuta sostituzione del difensore. Non occorre la procura se la parte è assistita e non rappresentata da un avvocato.

Compenso: principio: libera determinazione. In mancanza di pattuizioni, si applicano la tariffa forense (in ogni caso, il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione). Il cliente, salvo patto contrario, è tenuto ad anticipare le spese e a versare degli acconti, secondo gli usi. Il professionista, inoltre, ha l’onere di provare la natura e il valore delle prestazioni indicate nella parcella; se vi siano contestazioni, può chiedere il parere al Consiglio dell’ordine degli avvocati.Sono previsti, inoltre, il gratuito patrocinio (come attività prestata in favore dei meno abbienti come ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati) e il patrocinio a spese dello stato (previa ammissione da parte del Consiglio dell’Ordine).

Patto quota lite: è il contratto con cui l’avvocato e il cliente convengono che, quale compenso per l’opera prestata, venga riconosciuta dal cliente all’avvocato una percentuale del bene o del valore dello stesso. Si tratta di un compenso parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Diverso è il palmario, che è un onorario di risultato aggiuntivo rispetto al normale compenso.

Le tariffe forensi sono disposte con decreto del Min Gius. su delibera del CNF e Consiglio di Stato. Le tariffe sono divise in tre parti (civile, penale e amministrative), ciascuna della quale contiene un valore minimo e massino in corrispondenza del valore della causa. I valori minimi sono derogabili.

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Nel caso di più avvocati difensori di una sola parte, ciascuno ha diritto soltanto al compenso per l’opera effettivamente prestata; nel caso di più parti difese da un solo difensore bisogna distinguere: se la posizione processuale è la stessa la parcella potrà essere aumentata per ogni parte fino ad un massimo del 20%; nel caso in cui, invece, vi è l’esame di posizioni particolari e non identiche, la parcella potrà essere aumentata fino ad un massimo del 30% per ogni posizione.Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese che gli avvocati hanno affrontato.Sugli importi dovuti decorrono gli interessi dalla data dell’invio della parcella (che costituisce messa in mora). Dalla stessa data decorre la rivalutazione monetaria. È dovuta l’IVA e il rimborso del contributo previdenziale integrativo cpa. I crediti si prescrivono in dieci anni. Tuttavia, è prevista una prescrizione presuntiva di tre anni dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato. Detti crediti godono del privilegio generale.Azioni per il pagamento del compenso:

Procedimento speciale: per le prestazioni giudiziali civili; si svolge in camera di consiglio con un tentativo di conciliazione e si conclude con un’ordinanza che costituisce titolo esecutivo;

Ricorso per ingiunzione (in caso di opposizione si segue il procedimento speciale); Giudizio ordinario

La responsabilità

Si ha responsabilità professionale quando si violano particolari doveri civili, penali o disciplinari.

Responsabilità civile: obbligazioni di mezzi; dunque, solo la mancanza della dovuta diligenza può determinare la responsabilità. Il grado minimo di colpa è la colpa lieve.

Responsabilità penale: esistono precise fattispecie, come il reato di patrocinio o consulenza infedele, millantato credito del patrocinatore; intralcio alla giustizia; falso testimonianza; rivelazioni di segreto professionale.

Responsabilità disciplinare: sono sottoposti tutti gli avvocati che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione, o comunque di fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale. Ne consegue che la responsabilità disciplinare è autonoma da quella civile e penale. Tuttavia è previsto che il procedimento disciplinare deve essere sospeso quando sia contestualmente pendente un giudizio penale, avente ad oggetto lo stesso fatto.

Bisogna distinguere tra: Errore professionale: scelta di una soluzione tecnica che causa un danno, rispetto ad altra

che avrebbe consentito un esito differente della lite (es. non si propone appello per mancata imperizia). Non importa la responsabilità disciplinare;

Mancanza professionale: è l’inosservanza dei generici doveri di diligenza o correttezza. La valutazione viene fatta sui comportamenti tenuti per vedere se esistono incuria, trascuratezza e negligenza (es. non si propone appello per dimenticanza del termine). Può causare responsabilità disciplinare.

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DEONTOLOGIA (parafrasi e breve commento)

PreamboloL’attività forense si ispira ai valori di libertà, autonomia e indipendenza per tutelare i diritti e gli interessi della persona; funzionale a ciò è la conoscenza delle leggi e dell’ordinamento giuridico.

Titolo IPrincipi generale

1. Ambito di applicazione: si applica agli avvocati e praticanti in tutti i loro rapporti inerenti all’attività;

2. Potestà disciplinare: spetta all’ordine professionale;3. Volontarietà dell’azione: la responsabilità è la conseguenza della inosservanza dei doveri e

dalla volontarietà della condotta. Ciò che è valutata è la condotta. La sanzione è unica anche se ci sono più addebiti;

4. Attività all’estero e attività in Italia dello Straniero: rispetto delle regole deontologiche del paese dove viene svolta l’attività;

5. Doveri di probità, dignità e decoro: si tratta di doveri fondamentali che l’avvocato deve rispettare (violazione di norme penali o professionali) affinché la propria condotta all’esterno sia da esempio;

6. Doveri di lealtà e correttezza: si attua con il giuramento e sono doveri inerenti l’attività professionale: è un modo di agire e di svolgere la professione.

7. Dovere di fedeltà: si concretizza nel rispetto della posizione della parte assistita, di non arrecargli danno e di non colludere con la controparte, il tutto, nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone. Si ha una doppia fedeltà: verso la parte assistita e verso l’ordinamento;

8. Dovere di diligenza: i propri doveri professionali devono essere adempiuti con diligenza;9. Dovere di segretezza e riservatezza: dovere al segreto professionale, tutelato anche dal

diritto per l’avvocato di astenersi dal deporre in giudizio, salvo i casi in cui è ammessa una deroga, ossia: quando ciò sia necessario nell’ambito dell’attività di difesa e quando vi sia una controversia tra avvocato e assistito;

10. Dovere di indipendenza: dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni e condizionamenti esterni. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

11. Dovere di difesa: l’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari; se nominato d’ufficio deve comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliere un difensore di fiducia; è infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare gratuito patrocinio.

12. Dovere di competenza: l’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. Deve comunicare circostanze impeditive alla prestazione richiesta. L’accettazione fa presumere la competenza, con conseguente accollo delle conseguenze derivanti dall’accettazione;

13. Dovere di aggiornamento: dovere di curare la preparazione professionale attraverso la studio individuale e partecipazione ad iniziative culturali. Al riguardo, è estata istituita la c.d. formazione permanete;

14. Dovere di verità: le dichiarazioni in giudizio devono essere vere e comunque tali da non indurre in errore. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente prove false, né affermare dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto;

15. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale: pena infrazione disciplinare;

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16. Dovere di evitare incompatibilità: nel dubbio di situazioni di incompatibilità si deve richiedere il parere del Consiglio. In ogni caso, l’avvocato non può svolgere attività commerciale o di mediazione. Costituisce infrazione l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità.

17. Informazioni sull’attività professionale: è possibile, purché ci si attenga a criteri di trasparenza e veridicità e non si rivelino il nome dei propri clienti; in ogni caso, non deve essere una pubblicità ingannevole, elogiativa e comparativa. Il rispetto di detti requisiti deve essere verificato dal Consiglio dell’ordine.

17bis. Modalità dell’informazione: deve essere indicato: - la denominazione dello studio; i professionisti; il Consiglio dell’ordine; la sede e i recapiti; eventuali titoli accademici. Deve essere utilizzato il sito web con proprio dominio e direttamente riconducibili allo studio legale. Il professionista è direttamente responsabile del contenuto del sito. Il sito non può contenere riferimenti commerciale. Secondo una autorevole interpretazione, tutto ciò che non è espressamente consentito è vietato.18. Rapporti con la stampa: l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel

rilasciare interviste; può fornire informazioni, salvo che non siano coperte da segreto di indagine; è fatto divieto di spendere il nome dei propri clienti o di convocare conferenze stampa salvo il caso in cui sia necessario per la difesa. In definitiva, occorre un c.d. bilanciamento degli interessi.

19. Divieto di accaparramento della clientela: è vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzia o procacciatori con modi non conformi alla correttezza e al decoro. L’avvocato non deve corrispondere una provvigione al collega per la presentazione di un cliente; stessa cosa nei confronti di terzi. È vietato offrire le proprie prestazioni professionali al domicilio di utenti, nei luoghi di lavoro o luoghi pubblici. È vietato, inoltre, inoltre, offrire, senza richiesta, una prestazione personalizzata.

20. Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive : sia negli scritti, sia nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi, sia nei confronti di magistrati, di controparti e terzi.

21. Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti: l’iscrizione all’albo è l’unico presupposto per l’esercizio della professione. È illecito l’uso di un titolo non conseguito o lo svolgimento di un’attività senza il titolo; inoltre, è illecito il comportamento che agevoli l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato. Si vuole garantire ai cittadini l’ottenimento di prestazioni qualificate.

Titolo IIRapporti con i colleghi

22. Rapporto di colleganza : l’avvocato deve mantenere nei confronti del collega un comportamento corretto e leale. In caso di collaborazione, l’avvocato deve rispondere con sollecitudine alle richieste del collega. Se l’avvocato intende promuovere un giudizio nei confronti di un collega, deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo pregiudizio del diritto. L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. Si tenga conto che tale condotta, in ogni caso, non deve pregiudicare il diritto di difesa del proprio cliente.

23. Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo : l’attività dell’avvocato deve rispettare il dovere di difesa, salvaguardando, in quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato è obbligato a rispettare la puntualità alle udienze e agli incontri di lavoro. Inoltre, deve opporsi alle istanze che comportino un pregiudizio per la parte assistita. Il difensore che riceva l’incarico di fiducia deve informare il collega nominato d’ufficio e deve raccomandare la parte a provvedere al pagamento del collega. Nei casi di difesa congiunta è

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dovere consultare il co-difensore. L’interruzione delle trattative stragiudiziale deve essere comunicata al collega avversario.

24. Rapporti con il Consiglio dell’ordine : dovere di collaborazione rispondendo ad ogni richiesta di informazione e compiendo ogni tipo di adempimento necessario per attuare le finalità istituzionali dell’Ordine.

25. Rapporti con i collaboratori dello studio : l’avvocato deve consentire una migliore preparazione e offrire un compenso proporzionale all’apporto ricevuto;

26. Rapporti con i praticanti : l’avvocato deve assicurare la effettiva ed effettiva proficua pratica forense; tra le altre cose, deve fornire un compenso, dopo un periodo iniziale, adeguato all’apporto professionale; inoltre deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto. L’avvocato è responsabile nel caso in cui dia incarico ai praticanti di svolgere compiti non consentiti.

27. Obbligo di corrispondere con il collega: l’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte. Soltanto in casi particolari (es. messa in mora) la corrispondenza può essere inviata alla controparte, ma, per conoscenza, deve essere inviata anche al difensore. Inoltre, è illecito riceve la controparte senza informare il collega o ottenerne il consenso. Si vogliono evitare comportamenti intimidatori.

28. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega : non può essere prodotta in giudizio la corrispondenza riservata o contenente proposte transattive, salvo che sia stato perfezionato l’accordo o nella quale l’avvocato assicuri l’adempimento. L’avvocato, inoltre, non deve consegnare al cliente la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può consegnarla al professionista che gli succede.

29. Notizie riguardanti il collega : l’esibizione in giudizio di documenti riguardanti il collega e l’utilizzo di informazioni sulla sua persona, sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e le informazioni siano utili alla tutela del diritto. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale del collega.

30. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega : dovere di retribuzione.31. Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa : in difetto di istruzioni, il

domiciliatario deve adoperarsi nel modo più opportuno.32. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: salvo che

l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.33. Sostituzione del collega nell’attività di difesa : il nuovo collega deve rendere nota la

nomina al collega sostituito.34. Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati: non sono responsabili se hanno

eseguito un incarico ricevuto dal dominus, salvo il caso in cui il fatto compiuto integri un’autonoma responsabilità.

Titolo IIIRapporti con la parte assistita

35. Rapporto di fiducia: il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia e dall’autonomia; in ragione di ciò, l’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale.

36. Autonomia del rapporto: l’avvocato, nello svolgere nel migliore dei modi il proprio mandato, non deve consigliare azioni inutili e gravose, o suggerire comportamenti fraudolenti. L’avvocato deve accertare l’identità del cliente e deve rifiutare di ricevere e gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato. In ogni caso, l’avvocato deve rifiutare di compiere operazioni illecite. Ciò, in ragione del fatto che l’avvocato non può assecondare le ragioni del cliente.

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37. Conflitto di interessi: l’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività in conflitto di interessi con un proprio assistito. Il fondamento è che diversamente non si avrebbe la garanzia di una sostanziale ed effettiva difesa e quindi ad una vera e propria mancanza di assistenza.

38. Inadempimento al mandato: costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. Per questo, la condotta deve essere svolta con diligenza e sollecitudine; in ragione di ciò, se egli è impedito, deve darne avviso all’autorità procedente o incaricare un collega.

39. Astensione dalle udienze: l’avvocato ha il diritto di sciopero; di ciò ne deve dare informazione al collega della controparte. Tuttavia, non è consentito aderire o dissociarsi a seconda della propria convenienza.

40. Obbligo di informazione: l’avvocato è obbligato ad informare il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia nonché delle attività da esplicare, precisando tutte le iniziative necessarie e le soluzioni possibili. Se richiesto, deve indicare la previsione di massima della durata; deve indicare il compimento di determinati atti per evitare la prescrizione o pregiudizi, nonché riferire quanto appreso durante l’esercizio del mandato. Tale informativa deve essere assolutamente vera.

41. Gestione di denaro altrui: nel fare ciò, l’avvocato deve avere una condotta diligente e puntuale; è infrazione se trattiene oltre il tempo necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. In caso di deposito fiduciario, l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenersi.

42. Restituzioni di documenti: l’avvocato è obbligato a restituire alla parte assistita i documenti. Può trattenere copia solo ai fini della liquidazione del compenso e non altre l’avvenuto pagamento. Non esiste un diritto di ritenzione del fascicolo.

43. Richiesta di pagamento: durante lo svolgimento del rapporto l’avvocato può chiedere anticipi per le spese, nonché acconti sulle prestazioni. L’avvocato deve tenere una contabilità e deve consegnare, su richiesta, la nota delle somme anticipate e delle spese sostenute e degli onorari. In ogni caso, l’avvocato non deve chiedere compensi manifestamente sproporzionati. L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.

44. Compensazione : sulle spese e sulla prestazione (in questo caso se vi è il consenso) ovvero quando sono somme liquidate in sentenza, ovvero quando già ci sia una richiesta di pagamento. In ogni altro caso, la compensazione è possibile quando è a disposizione della parte assistita.

45. Accordi sulla definizione del compenso: è possibile pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obbiettivi perseguiti, purché siano proporzionati all’attività svolta.

46. Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso: l’avvocato può agire in giudizio, previa rinuncia al mandato.

47. Rinuncia al mandato: è un diritto dell’avvocato che si manifesta con preavviso con le motivazioni e le indicazioni da prendere per non pregiudicare la difesa. Se la parte non provvede in tempi ragionevoli alla nomina di un nuovo avvocato, l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva nuova nomina. La rinuncia viene fatta con raccomandata all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio. Espletati tali adempimenti, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività.

Titolo IVRapporti con la controparte, i magistrati e i terzi

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48. Minaccia di azioni alla controparate : è scorretta quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie, salvo quando tenda a rendere informata circa la possibilità di iniziative giudiziarie. Se l’avvocato deve sentire la controparte nel proprio studio, la deve informare che può farsi assistere da un avvocato. L’addebito alla controparte di spese in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta sia fatta a favore del proprio assistito.

49. Pluralità di azioni nei confronti della controparte: l’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

50. Richiesta di compenso professionale alla controparte: è vietato, salvo che sia oggetto di specifica pattuizione o in casi previsti dalla legge. In particolare, è consentito in caso di transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.

51. Assu nzione di incarichi contro ex-clienti : 2 anni e l’oggetto sia estraneo a quello precedente; divieto di utilizzare notizie acquisite nel rapporto esaurito.

52. Rapporti con i testimoni : l’avvocato deve assumere un atteggiamento di neutralità di fronte ai testimoni. Quindi vi deve essere una condotta corretta e leale, che si deve rifare a quella adottata nelle indagini difensive.

53. Rapporti con i magistrati : i rapporti devono essere improntati alla dignità e rispetto delle reciproche funzioni; salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio con il magistrato senza la presenza del collega; in ogni caso, l’avvocato non può approfittare di rapporti di amicizia o parentela con il magistrato.

54. Rapporti con arbitri e consulenti tecnici : l’avvocato deve ispirare i propri rapporti a canoni di correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

55. Arbitrato : l’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve comportarsi con probità e correttezza, vigilando con imparzialità e indipendenza. L’avvocato non può assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti, come non può accettare l’incaro se una delle parte è assistita da un collega dello stesso studio. In ogni caso, deve comunicare le circostanze di impedimento, al fine di ottenerne il consenso. Accetta l’incarico se le parti non si oppongono entro 10 giorni. Assunto l’incarico, egli non deve riferire notizie sul procedimento e non deve rendere nota la decisione prima che questa si comunicata alle parti.

56. Rapporti con i terzi : correttezza e rispetto, anche fuori dell’esercizio della professione, in modo da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.

57. Elezioni forensi : no alla propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni. Stessa cosa è vietata nella sede di svolgimento delle elezioni. È possibile solo affiggere la lista dei candidati e le regole di svolgimento delle operazioni di voto.

58. La testimonianza dell’avvocato : per quando possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato. Non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. Qualora intende presentarsi come testimone, dovrà rinunciare al mandato. Anche i praticanti.

59. Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi: diversamente, può realizzarsi un illecito per modalità o gravità, tali da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali.

Titolo VDisposizioni finali

60. Norma di chiusura: le disposizioni di cui sopra sono solo esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali

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espressi. Pertanto, è possibile ricorrere ad una interpretazione estensiva delle norme del codice.

Il procedimento disciplinare

Fonti: artt. 14, 38 – 56 legge professionale e artt. 42 – 68 regolamento di attuazione (per quanto non legiferato, le norme di pc).

Fasi: Fase preliminare; Apertura del procedimento; Istruttoria e rinvio a giudizio; Dibattimento e decisione. Eventuale ricorso innanzi al CNF Eventuale, ulteriore ricorso innanzi alla Cassazione a SS UU.

Competenza: Regola generale: Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo dell’avvocato sottoposto al procedimento e al Consiglio dell’ordine nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto (alternativa);Casi particolari:

Reati penali: CDO dove l’avvocato è iscritto; Consigliere dell’ordine: CDO dove è avvenuto il fatto o CDO della corte d’Appello; Praticanti: CDO dove sono iscritti; Avvocati stranieri: CDO dove il fatto è avvenuto; Avvocati italiani all’estero: CDO dove l’avvocato è iscritto; Stp: CDO dove la società è iscritta;

eventuali conflitti di competenza sono risolti dal CNF

Iniziativa: 1) d’ufficio; 2) PM; 3) su iniziativa dell’incolpato. La rinuncia all’esposto non implica l’estinzione del procedimento, stante la funzione pubblica del CDO e la circostanza che la valutazione dell’infrazione prescinde dalla volontà dell’esponente di perseguire o meno l’incolpato.

1) Preliminare valutazione dei fati: al termine si avrà l’archiviazione oppure l’apertura del procedimento con la formulazione del capo di incolpazione. La delibera viene comunicato all’incolpato e al PM;

2) Istruttoria: viene sentito l’incolpato e vengono raccolte tutte le prove necessarie; non si seguono particolari formalità. Al termine: revoca dell’apertura del procedimento e archiviazione oppure rinvio a giudizio. In questo secondo caso il Presidente fissa la data del dibattimento e ordina la citazione dell’incolpato da farsi almeno dieci giorni prima. La citazione contiene: le generalità dell’incolpato; l’addebito; giorno e ora, nonché l’avvertito della possibilità di farsi assistere da un difensore; elenco dei testimoni che saranno presentati; il termine entro il quale possono essere presentati, visionare documenti e depositare deduzioni; data e sottoscrizione del Presidente. Viene notificato anche al PM. L’incolpato può presentare ricusazione sulla quale decide lo stesso CDO.

3) Dibattimento: non è pubblico ed è presieduto dal Presidente del CDO. Procedimento: relatore, incolpato (si procede anche in sua assenza), esame testimoni, difensore. Il Pm può partecipare e assumere conclusioni.

4) Decisione: la seduta è regolarmente costituita con la maggioranza dei consiglieri; delibera a maggioranza relativa. In caso di parità vi è il favor rei. Il dispositivo viene letto al termine della camera di consiglio. L’esito può essere l’archiviazione o la sanzione. La decisione deve essere notificata entro 15 giorni alla parte incolpata e al Pm.

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5) Sanzioni: è unica anche se vi sono più addebiti. Si applicano le attenuanti che non le più generiche e atipiche. Le sanzioni sono:

Avvertimento: richiamo su quanto commesso ed esortazione a non ricadervi; viene dato con lettera raccomandata dal PCDO;

Censura: dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso; Sospensione: inibizione dall’esercizio dell’attività professionale per un tempo non

inferiore a due mesi e non superiore a un anno; Cancellazione: privazione della possibilità di esercitare la professione per un tempo

illimitato; Radiazione: privazione della possibilità di esercitare la professione forense per

l’avvocato che con la sua condotta abbia compromesso la reputazione e la dignità della classe forense. È possibile la reiscrizione dopo 5 anni e, comunque, dopo la riabilitazione se la radiazione è derivata da condanna penale.

Esecuzione: comunicazione del provvedimento a tutti i CDO della Repubblica e alle autorità giudiziarie del distretto al quale l’avvocato appartiene.

Sospensione cautelare: quando l’avvocato sia stato sottoposto a misura di sorveglianza speciale o abbia ricevuto la notifica di un mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento.

II grado: competente è il CNF Il ricorso è depositato entro 20 giorni; Parti necessarie sono il Procuratore generale della Cassazione e il CDO; Trasmissione degli atti dal CDO al CNF e nomina del Consigliere relatore che fissa la data; Udienza pubblica: dopo il relatore parla l’incolpato anche a mezzo del difensore, e infine

conclude il PM; Le decisioni sono pronunciate in nome del popolo; vige il divieto della reformato in pejus; La decisione è pubblicata in cancelleria e notificata entro 30 giorni e sono esecutive dal

giorno dopo la notifica. La sospensione può avvenire su istanza del ricorrente innanzi alla Cassazione;

Cassazione: Solo per: incompetente, eccesso di potere e violazione di legge; Ricorso notificato entro 30 giorni dalla notifica della decisione e depositato nei 15 gg

successivi; le altre parti possono presentare deduzioni nei successivi 20 giorni. In udienza, l’interessato può esporre le sue difese, anche a mezzo di un avvocato; conclude

il Pm; La Corte può annullare con rinvio: il CNF dovrà provvedere conformandosi al principio

della Cassazione, previa riassunzione.