Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana...

35
Gian Luigi Bettoli Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, 28 febbraio 2013.

Transcript of Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana...

Page 1: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Gian Luigi Bettoli

Appunti di storia della legislazione

cooperativa italiana

Pordenone, 28 febbraio 2013.

Page 2: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Prime norme in materia di cooperazione – 1. la Sinistra liberale al governo.Il Codice del Commercio del 1882.

La cooperazione nasce appiattita sugli altri tipi di società (la soc. anonima), senza riferimento alla "porta aperta" ed alla mutualità: « [...] non solo venivano "chiusi" gli orizzonti del solidarismo cooperativo al perseguimento degli interessi dei soli soci, ma si faceva anche in modo che questi interessi potessero essere, anche integralmente, di

natura speculativa come per le altre imprese capitaliste.» Si trattava di una «Strategia che, [...] attraverso l'accentuazione forzata nel modello

giuridico del momento imprenditoriale, tendeva a neutralizzare nell'istituto ogni velleità di trasformazione sociale rendendolo uno strumento di conversione ai miti

capitalistici, scuola di imprenditoria, e, al tempo stesso, elemento di legittimazione della figura dell'imprenditore e che sembrava completarsi, più in generale, con l'affidamento del

"controllo" delle masse popolari diseredate o analfabete soprattutto al paternalismo interclassista del mutuo soccorso [...] .»

Questa legislazione venne rapidamente superata dagli eventi, in particolare dal manifestarsi della "questione operaia": « [...] da questo momento il problema che

assillerà fino al fascismo le nostre classi dirigenti sul tema della cooperazione, sarà soprattutto quello di trovare forme di "controllo" politico delle cooperative operaie

destinate ai ceti subalterni.» (Bonfante, 1981, pp. 195-197)

Page 3: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Prime norme in materia di cooperazione – 2. Giolitti e la legge sugli appalti.

La legge 6216 del 1889.

« [...] si ammettono per la prima volta agli appalti dei lavori pubblici anche le cooperative di produzione e lavoro. Richiesta a gran voce dalle nascenti

forze socialiste per dare un sollievo materiale alla massa di disoccupati, soprattutto braccianti travolti dalla crisi agricola, la legge venne però

concepita con il preciso scopo di sottrarre costoro all'influenza socialista.» Si richiede che la cooperativa sia costituita interamente da operai del settore, ma non se ne permette l'autofinanziamento, attraverso i vincoli

sulla retribuzione dei soci. Si introduce il ristorno. Si istituisce il Registro prefettizio cui le

cooperative debbono iscriversi se vogliono partecipare agli appalti (si possono così "selezionare" le cooperative).

E' così nata una seconda forma di cooperativa, a fianco di quella "speculativa" del 1882.

(Bonfante, 1981, pp. 197-199)

Page 4: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Prime norme in materia di cooperazione – 3. L'età d'oro giolittiana.

1903: nascono le società municipalizzate di servizi.1903: la prima legge organica sulle case popolari finanzia le

cooperative.1904, 1907, 1909, 1911: leggi sulle cooperative nei pubblici appalti

(iniziano le proteste dell'imprenditoria privata contro i "privilegi delle cooperative").

1909: si consente alle società cooperative di produzione e lavoro di riunirsi in consorzi per l'assunzione di lavori fino a 2 milioni.

1911: si regolamentano gli utili, con l'opzione tra il versamento a fondi di riserva o a scopi di previdenza, mutualità, cooperazione ed istruzione o la ripartizione parziale in proporzione ai salari dei soci. Viene introdotta la "porta aperta", a garanzia degli aspiranti soci.

(Bonfante, 1981, pp. 203-208)

Page 5: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Il fascismo ed il Codice Civile del 1942 - 1: dall'aggressione armata all'inquinamento della cooperazione.

Nei primi anni '20 lo squadrismo fascista distrugge con la violenza cooperative e società operaie di mutuo soccorso, insieme ai partiti, ai sindacati ed alle case

del popolo. Poi interviene la stabilizzazione del regime.

«La legislazione borghese e, soprattutto, la legislazione fascista, anziché reprimere la cooperazione, avevano perseguito un più sapiente disegno: si erano studiate di "sabotarla" dal suo interno, introducendo nella cooperativa la logica capitalistica del profitto e confidando che i nuovi ceti produttivi, operanti in cooperative, ne

sarebbero stati, alla fine, conquistati. Le imprese cooperative erano così diventate altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione" allo spirito

capitalistico, strumento di trasformazione "artificiale" di ceti produttivi non capitalistici in nuova classe capitalistica. Di qui un profondo contrasto fra la realtà del fenomeno cooperativo e le forme della sua regolamentazione legislativa; fra la speranza di progresso che nuovi ceti produttivi legano all'impresa mutualistica e la

spinta regressiva esercitata dalla "istituzione" legale della società cooperativa.»(Galgano, 1978, p. 217)

Page 6: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Il fascismo ed il Codice Civile del 1942 – 2: l'esproprio del potere decisionale delle classi subalterne.Il nuovo Codice Civile fascista ammette una cooperazione che può essere

mutualistica ma anche lucrativa. E confonde il ristorno con l'utile da capitale: «Uno scopo mutualistico così concepito mirava a scongiurare la formazione di una classe

imprenditoriale che fosse antagonista alla classe dominante [...] .»

«Questo disegno si manifestava, chiaramente, anche nelle norme regolatrici della interna organizzazione della società cooperativa: valgono, in quanto non derogate, le

regole di organizzazione proprie della società per azioni, con la conseguenza che anche nella cooperativa è instaurato il principio della divisione dei poteri fra

assemblea e consiglio di amministrazione, vale la regola che l'assemblea non può deliberare sulla gestione dell'impresa. Viene delusa una delle fondamentali aspirazioni del movimento cooperativo, quale movimento di ceti sociali

subalterni, esclusi dal governo dell'economia, giacché la cooperazione non vuole essere, per questi ceti, solo strumento di partecipazione alla distribuzione della

ricchezza; vuole essere anche, e soprattutto, strumento di partecipazione popolare al controllo della ricchezza.»

(Galgano, 1978, pp. 218-291)

Page 7: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Il fascismo ed il Codice Civile del 1942 – 3: la democrazia sostituita dalla tecnocrazia.

«Si consideri, in particolare, la concezione che il codice civile ha del bilancio della società cooperativa. Esso ha, esattamente come il bilancio delle società lucrative, carattere di bilancio consuntivo: i soci vengono chiamati, una volta l'anno, ad approvare o a disapprovare il bilancio consuntivo; essi non sono

chiamati, invece, a decidere le scelte future dell'impresa mutualistica, che vengono rimesse alla discrezione degli amministratori e delle quali gli

amministratori risponderanno solo al termine dell'esercizio sociale. Il codice civile asseconda così un fenomeno di "delega del potere", che lascia

insoddisfatte quelle istanze di partecipazione di base che sono fra i motivi ispiratori del movimento cooperativo, e asseconda la formazione di una

"burocrazia" di dirigenti, detentori di un potere di tipo tecnocratico, del quale vengono investiti da masse destinate poi a restare escluse da ogni

efficiente forma di controllo.»

(Galgano, 1978, p. 219)

Page 8: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

La cooperazione rinasce dalla Resistenza antifascista, così come i partiti ed i sindacati democratici. La sua esistenza riceve sanzione nella nuova

Costituzione repubblicana:

Art. 45 Costituzione. «La Repubblica riconosce la funzione sociale della

cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli,

il carattere e le finalità. [...] .»

Page 9: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Due forme di remunerazione della mutualità. Il ristorno.

«Le cooperative possono, in teoria, attribuire ai soci il vantaggio mutualistico in un duplice modo: possono attribuirlo direttamente e, [...] se si tratta di cooperative di lavoro, corrispondere ai soci salari pari

all'intero provento netto dell'impresa [...] ma possono anche – ed è questo il sistema generalmente seguito – attribuire il vantaggio mutualistico in modo indiretto, [...] corrispondendo ai soci un salario pari a quello

corrisposto dalle imprese capitalistiche, per poi versare loro, a scadenze periodiche, somme di danaro – sono i cosiddetti ristorni - corrispondenti alla differenza fra prezzi praticati e costi o alla differenza fra ricavi netti e

salari pagati. I ristorni distribuiti dalle cooperative non vanno confusi con gli utili distribuiti dalle società lucrative,

anche se gli uni e gli altri presentano la comune caratteristica esteriore di essere somme di danaro periodicamente ripartite fra i soci. Gli utili rappresentano una rimunerazione del capitale, e vengono

ripartiti fra i soci in proporzione al capitale conferito da ciascuno di essi; i ristorni sono, invece, l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico: [...] sono, nelle cooperative di lavoro, somme

corrisposte ai soci a integrazione del minor salario percepito rispetto agli introiti netti della società.Dal ristorno esula ogni idea di rimunerazione del capitale conferito: esso non è corrisposto ai soci in

proporzione alla quota di capitale sottoscritta, ma in proporzione [...] - se si tratta di cooperativa di lavoro – al salario percepito. Nella differenza che esiste fra ristorno e utile risiede, anzi, la caratteristica più

intima della mutualità: il ripudio, cioè, del principio capitalistico secondo il quale una quota del valore dei beni prodotti deve rimunerare la proprietà del capitale impegnato per produrli.

E' su questo terreno che si manifesta, nel modo più evidente, la diversa natura della società cooperativa rispetto all'impresa sociale capitalistica.»

(Galgano, 1974, pp. 169-170).

Page 10: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Articolo 1 Costituzione.«L'Italia è una Repubblica democratica,

fondata sul lavoro.La sovranità appartiene al popolo, che la esercita

nelle forme e nei limiti della Costituzione.»

La partecipazione democratica non attiene ad un generico diritto di cittadinanza,

ma si esprime come democrazia dei lavoratori, come democrazia dei produttori,

ed è strettamente collegata alla dimensione della democrazia economica.

Page 11: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Art. 3 Costituzione.

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.»L'uguaglianza non è solo quella formale, borghese, tra cittadini, ma è quella

sostanziale, nel rispetto delle diverse condizioni sociali.

«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»Libertà ed uguaglianza sono prive di sostanza concreta senza la fraternità.

Compito del Pubblico è rimuovere i limiti al dispiegamento delle potenzialità della persona umana, attraverso la partecipazione dei lavoratori.

Page 12: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Art. 41 Costituzione.

«L'iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,

alla dignità umana.La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa

essere indirizzata e coordinata a fini sociali.»Non esiste un diritto assoluto all'iniziativa economica privata: la sua libertà è limitata dagli interessi collettivi. Scopo dell'attività economica

(anche pubblica) è il bene collettivo, ed a tal fine la legislazione stabilisce controlli, ma soprattutto forme di programmazione economica collettiva.

Page 13: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Art. 46 Costituzione.

«Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a

collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.»

Esiste un diritto generale dei lavoratori alla gestione delle imprese, siano esse pubbliche o private. Questo diritto, che trova espressione attualmente

solo nei "diritti di informazione" dei CCNL e nel "sistema dualistico" introdotto dalla riforma del Codice Civile (partecipazione dei lavoratori

ad organismi di sorveglianza, come nella Mitbestimmung tedesca: le rappresentanze sindacali partecipano alla gestione delle aziende), ha la

sua massima espressione nelle autogestione cooperativa.

Page 14: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

La legge Basevi del 1947.Decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 1577.

« [...] si trattava della parziale riesumazione, con alcuni adattamenti e modifiche, delle soluzioni emerse nel passato e particolarmente nella legislazione sugli appalti e nei

progetti degli anni 1918-1920» con l'obiettivo di «colmare, in via provvisoria, alcune delle lacune più vistose lasciate dal codice del 1942.»

In particolare la legge si concentra sulla vigilanza (restituendo un ruolo centrale alle rinate associazioni cooperative) e sulla ricostituzione del registro prefettizio, cui

debbono ora iscriversi tutte le cooperative, non più solo quelle che vogliono partecipare agli appalti pubblici. Nessun accenno alla "porta aperta";

si fissano a 9 i soci per costituire una cooperativa. Solo le cooperative iscritte al registro prefettizio che vogliono usufruire dei benefici

fiscali debbono rispettare dei requisiti mutualistici: limite nella distribuizione dei dividendi, divieto di distribuzione delle riserve, devoluzione del patrimonio sociale (in

caso di scioglimento della cooperativa) a fini di pubblica utilità.Poi la cooperazione subisce la ghettizzazione degli anni della "guerra fredda", fino alla

ripresa degli anni '60, con il Centrosinistra di Moro e Nenni.

(Bonfante, 1981, pp. 228-235)

Page 15: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Dagli anni '70 ad oggi."Miniriforma" del 1971 (legge 127): sancisce l'assoluta intrasformabilità delle cooperative in società

lucrative e disciplina organicamente i consorzi cooperativi."Visentini bis" del 1983 (legge 72): viene introdotto il limite massimo per la remunerazione del capitale

sociale; le cooperative possono costituire ed essere soci di società di capitali (evidente il fine di potenziare la dimensione imprenditoriale).

"Legge Marcora" del 1985 (legge 49): creazione di cooperative per il salvataggio di aziende in crisi e la salvaguardia dell'occupazione.

"Legge De Vito" del 1986 (legge 44): agevolazioni per la costituzione di cooperative di produzione e lavoro costituite in maggioranza da giovani con sede nel Mezzogiorno.

Legge 381 del 1991: è regolamentata la cooperazione sociale.Legge 59 del 1992: volta soprattutto al potenziamento finanziario delle cooperative. Si introducono le

figure del socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa. Si creano i fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione.

"Legge Bersani" del 1997 (legge 266): viene istituita la "piccola società cooperativa".Decreto legislativo 460 del 1997: sono regolamentate le Onlus.

Riforma del diritto societario (Decreto legislativo 6 del 2003): si definisce il ristorno, disciplina la "porta aperta", obbligano le cooperative maggiori a svolgere assemblee separate, fissano i riferimenti per la forma

semplificata di "coop srl" e quella ordinaria di "coop spa", istituisce il "gruppo paritetico cooperativo". Rimane il bimorfismo delle coop, suddivise in "a mutualità prevalente" e no.

"Legge sull'impresa sociale" (D. Lgs. 155 del 2006): ammette nel mondo del no-profit anche le società di capitali, reintroducendovi la contraddizione di fondo attiva dal 1882.

(Tatarano; Bonfante 2004)

Page 16: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Reti, consorzi, associazioni cooperative.Un altro, recente, aspetto evolutivo del fenomeno cooperativo va

segnalato. Allo scopo, proprio di ciascuna cooperativa, di realizzare il diretto vantaggio economico dei soci, si aggiunge uno scopo ulteriore, che trascende le singole cooperative e tende a presentarsi come più generale scopo del movimento cooperativo. I collegamenti che esistono fra le diverse cooperative, la loro organizzazione collettiva in consorzi e, inoltre, in associazioni nazionali, miranti gli uni a coordinare le rispettive attività d'impresa e le altre a delineare la più generale politica economica e sociale del movimento cooperativo, rendono possibile il perseguimento di un più vasto disegno: quello di agire, a livello locale o a livello nazionale, come vero e proprio strumento di politica economica, e di una politica economica che vuole essere alternativa rispetto a quella perseguita dalla classe imprenditoriale capitalistica.

(Galgano, 1974, p. 167)

Page 17: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

La riforma del diritto societario.«La funzione di questa cooperativa non consiste nell'allevare semplicemente dei futuri imprenditori

o dei nuovi capitalisti, ma svolge una funzione correttiva della distribuzione della ricchezza attraverso l'elargizione di un servizio e quindi la soddisfazione di bisogni piuttosto che a mezzo di elargizione di utili. Una attività di servizio che porta a far sì che la grande e media cooperativa di

lavoro svolga indirettamente anche un ruolo di tutela del lavoro in sè così come quella di consumo tuteli anche i consumatori e non solo i propri soci. Di qui l'affermazione secondo cui questo tipo di

cooperativa è per definizione una stockholders society dalle regole comportamentali ben diverse da quelle di una comune società.

La riforma ora varata sembra apparentemente aver optato per questa seconda strada, il che rappresenterebbe una novità assoluta rispetto alla nostra tradizione legislativa. In verità [...] essa

lascia ancora, almeno in parte, aperta la porta alla precedente e più riduttiva concezione del fatto cooperativo.»

«Non più quindi, grazie all'indeterminatezza dello scopo mutualistico, una cooperativa intesa come una sorta di scuola guida per l'imprenditorialità o mezzo di accesso e democratizzazione del mercato, ma un'impresa che afferma la sua funzione sociale in quanto strumento economico di servizio

ai soci in una prospettiva di apertura della compagine sociale ai portatori di medesimi bisogni. Un'impresa in sintesi che, diversa da tutte le altre, ha come missione sociale non quella di creare nuovi capitalisti attraverso la mera remunerazione del capitale sociale, bensì di far

fronte a specifiche necessità dei propri socie e, in prospettiva, del ceto sociale sottostante [...] attraverso la prestazione e remunerazione del servizio mutualistico.»

(Bonfante, 2004, pp. 2376 e 2380)

Page 18: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Il socio lavoratore in cooperativa. I precedenti nella cooperazione sociale.La legge 381, articolo 9, comma 2: «Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità

degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.»

Già nel 1996 il Ministero del Lavoro mette con una sua circolare l’accento su questo elemento del tutto innovativo: l’obbligo assoluto di rispetto del CCNL nei contratti tra P. A. e Cooperazione Sociale:

«Circolare 3 giugno 1996, n. 2272/ F21 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale della Cooperazione, Div. II

Alle Regioni; Al Ministero degli Interni, Gabinetto, ROMAe, p.c., Alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro; Alla Direzione Generale per l'impiego – SEDI; Al Ministero dei Lavori Pubblici – ROMA; All'A.N.C.I. - ROMA; All'Unione Province d'Italia - ROMA

Oggetto: Legge n. 381/1991.

L'art. 9 comma 2 della legge n. 381/1991 prevede che le Regioni adottino convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della Regione stabilendo, in particolare, “l'applicazione delle norme contrattuali vigenti”.Al tempo stesso, l'art. 2 comma 3 della suddetta legge, nel prevedere che “ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato”, implicitamente ammette che i contratti collettivi di lavoro vengono riferiti, invece, ai soci ordinari (non volontari).Orbene, dal combinato disposto dei sopracitati articoli, si deduce che ai soci-lavoratori delle cooperative sociali ed, in generale, ai lavoratori delle stesse (ad eccezione dei volontari) debbano applicarsi i contratti collettivi di lavoro, compresa la parte relativa agli aspetti contributivi.Naturalmente, perché le cooperative di cui trattasi possano essere in grado di garantire ai propri soci-lavoratori la retribuzione prevista nei contratti collettivi, è necessario che, attraverso la convenzione con le amministrazioni pubbliche, ricavino quanto loro necessita per retribuire i medesimi secondo quanto previsto dai contratti collettivi.Per questo motivo appare quanto mai opportuno che codeste Regioni, nell'adottare le convenzioni-tipo di cui al citato articolo 9, prevedano espressamente che le amministrazioni pubbliche che si convenzionano con le cooperative sociali debbono considerare nei costi di convenzione l'obbligo gravante sulle predette cooperative di garantire ai propri lavoratori la retribuzione prevista nei contratti collettivi di lavoro di categoria.Ciò, evidentemente, non può non valere anche per gli altri enti non privati che si convenzionino, a qualunque titolo, con dette cooperative.Pertanto, la prassi in uso presso molte amministrazioni pubbliche di convenzionarsi con la cooperativa che garantisce il minor costo in assoluto, mettendosi in tal modo spesso nelle condizioni di non poter ottemperare all'obbligo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro, deve essere contrastata a garanzia della legge e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione.

Il Direttore Generale (Nicola Galloni)»

Page 19: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Il socio lavoratore in cooperativa. La Legge 3 marzo 2001, n. 142, Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare

riferimento alla posizione del socio lavoratore – 1.«Art. 1 (Soci lavoratori di cooperativa).1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto

la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

2. I soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della

struttura di direzione e conduzione dell'impresa;b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché

alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle

decisioni sulla loro destinazione;d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,

nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto

associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma , ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.»

Le lettere a) e b) della comma 2 sottolineano, in attuazione dell'articolo 1 della Costituzione, la funzione centrale della partecipazione democratica dei soci lavoratori al governo della cooperativa.

Page 20: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

«Si tocca qui il senso più intimo e riposto della autogestione [il riferimento è alla decisione assembleare, in sede di bilancio consuntivo, di attribuire l'utile a ristorno, oppure alle riserve]: i soci cooperatori debbono poter discutere, in assemblea, sulla politica economica dell'impresa; debbono poter finalizzare a precise scelte di politica economica il sacrificio, che essi accettano, del proprio interesse economico-individuale.»

«Occorre che la riforma in corso reintroduca nelle cooperative il principio della sovranità dell'assemblea, che è principio coessenziale dell'autogestione cooperativa. I programmi di sviluppo e di espansione debbono essere formati con il diretto concorso dei soci cooperatori, le deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio debbono essere concepite come deliberazioni di finanziamento di questi programmi.»

(Galgano, 1978, p. 222)

Page 21: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Il socio lavoratore in cooperativa. La Legge 3 marzo 2001, n. 142, Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare

riferimento alla posizione del socio lavoratore – 2.«Art. 2 (Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa).1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con

esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.»

«Art. 3. (Trattamento economico del socio lavoratore).1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute

a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2; b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei

trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. (…) »

Page 22: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Il socio lavoratore in cooperativa. La Legge 3 marzo 2001, n. 142, Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare

riferimento alla posizione del socio lavoratore – 3.«Art. 6. (Regolamento interno).1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un

regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della

cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano

salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

(…) »

Page 23: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Norme a tutela dell'applicazione del CCNL - 1.Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di

occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. "legge Biagi").

Articolo 29, comma 2:

«Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.»

Page 24: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Norme a tutela dell'applicazione del CCNL - 2.Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163,

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse.

«Comma 3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.» (comma aggiunto dalla Legge 27 dicembre 2006 n 296 e poi sostituito dalla Legge n.123 del 3/08/2007 in vigore dal 25/08/2007)

«3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.» (comma aggiunto dalla Legge n.123 del 3/08/2007 in vigore dal 25/08/2007)

Page 25: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Norme a tutela dell'applicazione del CCNL - 3.Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14. Disciplina organica dei lavori pubblici - Art. 10 bis - (Disposizioni a tutela del

lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro) - Articolo aggiunto da art. 154, comma 1, L. R. 17/2010

«1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato: a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente piu' rappresentative che si intende impiegare e da eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;b) l'osservanza integrale delle norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonche' di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificita' dell'appalto attraverso forme di contrattazione d'anticipo;c) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;d) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarita' contributiva rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente;e) fermo restando il disposto dell'articolo 32, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di documento di regolarita' contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo specificamente riferito alle inadempienze correlato alle lavorazioni eseguite nel medesimo cantiere. 2. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto del rispetto di quanto previsto al comma 1 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro. 3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 4. Qualora il concorrente sia una cooperativa, nell'ambito delle autocertificazioni relative ai requisiti di ammissione, deve dichiarare che a favore dei soci lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto si applica quanto previsto dal presente articolo a favore dei dipendenti, senza differenza alcuna.»

Page 26: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Norme a tutela dell'applicazione del CCNL - 4.Ministero del lavoro. Lettera circolare sugli Osservatori sulla cooperazione prot. n.

37/0004610/MA003.A001 del 6/3/2012 – criteri di individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentantivi nella categoria. Precisazioni.

«Facendo seguito alla lettera circolare in oggetto, onde consentire a codesti Uffici la corretta individuazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, si rimanda a quanto già specificato nella nota dello scrivente Ministero prot. 25/I/0018931/MA002.A007.1452 del 9 novembre 2010 in tema di indici sintomatici di rappresentatività sindacale, individuati per consolidato orientamento giurisprudenziale.

In particolare, al fine di determinare con sufficiente chiarezza il grado di rappresentatività, in termini comparativi, delle organizzazioni sindacali stipulanti, occorre far riferimento: al numero complessivo delle imprese associate; al numero complessivo dei lavoratori occupati; alla diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio ed ambiti settoriali); al numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti.

Un ulteriore elemento utile ad evidenziare il grado di rappresentatività delle organizzazioni di categoria può ravvisarsi anche nel numero dei verbali di revisione, il cui dato risulta verificabile presso il Ministero dello sviluppo economico.

Sulla scorta della documentazione in possesso di questa Amministrazione, come elaborata dalla Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro (ex Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro), si fa presente che l’unico contratto da prendere come riferimento ai fini dell’individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell’articolo 1, legge n. 389/1989, come interpretato in via autentica ex articolo 2, comma 25 della legge n. 549/ 1995, è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil/Agci, Legacoop, Confcooperative.

Laddove, pertanto, si riscontri l’applicazione di un diverso Contratto collettivo nazionale di lavoro da parte della cooperativa, il personale di vigilanza dovrà procedere al recupero delle differenze retributive, mediante l’adozione di diffida accertativa.

Il direttore generale(dott. Paolo Pennesi)»

Page 27: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali - 1« Articolo 1. Definizione . - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della

comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento

lavorativo di persone svantaggiate.»

Mutualità interna ed esternaLa gestione mutualistica interna significa che l'attività sociale deve essere svolta con i soci e nel loro interesse:

articolo 2512 del Codice Civile, Cooperativa a mutualità prevalente: «Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci;3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.»

«[...]l'essenza della mutualità non si esaurisce nello scopo di fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul

mercato, c.d. mutualità interna, ma si proietta verso un fine che trascnede gli interessi immediati dei soci e si pone in diretta relazione con la pubblica utilità, assumendo i tratti di una c.d. mutualità esterna»

(Tatarano, p. 66)

Esempi: la cooperazione sociale; i fondi mutualistici previsti dalla legge 59/1992; l'obbligo di conferire ai fondi mutualistici il patrimonio sociale, in caso di scioglimento della coop o sua trasformazione in società di capitali.

Page 28: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali - 2Vengono introdotte tre categorie particolari di soci, esclusive delle coop sociali:

« Articolo 2. Soci volontari : 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. (...) Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.»

« Articolo 4. Persone svantaggiate : 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.»

« Articolo 11. Partecipazione delle persone giuridiche : 1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.»

Page 29: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali - 3

« Articolo 5. Convenzioni . - 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici , gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.»

Page 30: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Art. 43 Costituzione.

«A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e

salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali

o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.»

Il Pubblico può riservare, per scelte di utilità collettiva, sia imprese che settori economici strategici, ad enti pubblici o comunità di lavoratori o di utenti (= cooperative): è il fondamento costituzionale delle previsioni

dell'articolo 5 della legge 381 (appalti riservati e clausole sociali).

Page 31: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

« Art. 10, comma 1 . Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo

espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".»

Le cooperative sociali sono ONLUS automaticamente, ai sensi dell'articolo 10, comma 8.

Page 32: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, Disciplina dell'impresa sociale - 1

«Art. 1. Nozione - 1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale , e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.»

«Art. 3. Assenza dello scopo di lucro - 1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. A tale fine e' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonche' fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.»

Page 33: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, Disciplina dell'impresa sociale - 2«Art. 2. Utilità sociale - 1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: a)

assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002; c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo; h) formazione universitaria e post-universitaria; i) ricerca ed erogazione di servizi culturali; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano: a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione; b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

3. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.»

Page 34: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, Disciplina dell'impresa sociale - 3

«Art. 12. Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività - 1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

2. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.»

All'articolo 17, comma 3, è previsto che:

«Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, [L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.] e 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.»

Page 35: Appunti di storia della legislazione · Appunti di storia della legislazione cooperativa italiana Pordenone, ... altrettante istituzioni dell'economia capitalistica: sede di "conversione"

Bibliografia.• Francesco Galgano, L'impresa anti-capitalistica, in: (Idem), Le istituzioni

dell'economia capitalistica, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 163-176.• Francesco Galgano, La cooperazione e la democrazia dei produttori, in:

(Idem), Le istituzioni dell'economia di transizione, Roma, Editori Riuniti, 1978, pp. 201-223.

• Guido Bonfante, La legislazione cooperativistica in Italia dall'Unità ad oggi, in: (a cura di Giulio Sapelli), Il movimento cooperativo in Italia, Torino, Einaudi, 1981, pp. 191-252.

• Guido Bonfante, commento al «Titolo VI Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici», in: (a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti), Il nuovo diritto societario, Bologna, Zanichelli, 2004.

• Maria Chiara Tatarano, Cenni sulla evoluzione storico-legislativa del fenomeno cooperativo, in: (Idem), La nuova impresa cooperativa, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 1-39.

• Gian Luigi Bettoli, Imprese pubbliche & autogestite. La Cooperazione Sociale nel Friuli Venezia Giulia, Plaino di Pagnacco, Hand, 2011.