1. LEGISLAZIONE TELEMATICA

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Legge delega 23.10.92 n. 421 sulla organizzazione PA Prevede il processo informatizzazione delle pubbliche amministrazioni

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LEZIONE 19.03.2009 LEGISLAZIONE TELEMATICHE, FONTI.

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Legge delega 23.10.92 n. 421sulla organizzazione PA

Prevede il processo informatizzazione delle pubbliche

amministrazioni

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d.lgs. 2.2.1993 n. 39 - istituisce AIPA – autorità per Informatica nella PA

• Art. 3: di norma alcuni atti amministrativi sono redatti con strumenti informativi automatizzati, imputati mediante “indicazione della fonte e del responsabile”. La firma autografa è “sostituita” da indicazione a stampa nel documento prodotto del nominativo.

• E’ un mezzo per scrivere

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L.Delega 15.3.97 n. 59 PER RIFORMA pa

E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA (BASSANINI)

• ART. 15 atti, dati e documenti formati da PA e da privati stipulati con strumenti informatici e telematici, i contratti, loro archiviazione e trasmissione sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge

• Firma digitale• Rilevanza non più a documento cartaceo, ma a

documento informatico

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Dpr 10.11.1997 n. 51 (poi abrogato art 77 c. 2 dpr 28.12.2000 n445)

• Regole in tema di firma digitale e documenti informatici• “il documento informatico munito dei requisiti previsti dl presente

regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta e se sottoscritto con firma digitale ai sensi art 10 ha efficacia di scrittura privata al sensi dell’art. 2702 cc”

• Il doc. informatico trasmesso in modi che ne assicurino l’avvenuta consegna “equivale a notificazione per mezzo posta nei modi consentiti dalla legge”

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l.Delega 50/1999 – t.u. dpr 28.12.2000 n.445

• Abroga, ma recepisce il precedente dpr 513/1997

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Direttiva 1999/93/cee

• Introduce vari tipi di firme elettroniche per autenticazione dati, diverse da quella italiana e con ridotte funzoinalità, accanto alla firma digitale che conosceva l’Italia e che è la più diffusa

• Recepita d.lg. 23.1.2002 n. 10 e regolamento 7.4.2003 n. 137

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Codice amministrazione digitale: delega art. 10 l.229/2003 emesso poi 7.3.2005 n. 82

• Sostituisce testo unico del 2000

• Revisione firme informatiche (ora sono tre, la più diffusa è la digitale) art. 1

• Revisione documento informatico• Art. 2 le PA devono organizzarsi per rendere disponibili

informazioni in modalità digitale• Art. 3 cittadini ed imprese devono poter interagir con PA

attraverso tecnologie telematiche

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Processo telematico dpr 13.2.2001 n. 123

• Nel solco del 513/1997, in realtà la espressione è del successivo d.m. 14.10.2004 “regole tecnico operative”

• Formare, comunicare, notificare atti con provvedimento telematico

• Non sempre necessaria firma digitale art. 4 c. 3, sostituita da “indicazione nominativo del soggetto procedente”

• Fascicolo informatico art.12 – 13• Indirizzo elettronico del difensore art. 7• Art. 12 c. 3 “videoscrittura?”

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Regole tecnico-operative d.m. 14.10.2004 g.u. 19.10.2004 n.272 (suppl. ord.)

• Modificate e rifatte da d.m. 17.7.2008 per quanto riguarda i formati di comunicazione (art. 52) da xml a pdf formato testo

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I DTD di cui all’art. 62.2 delle norme tecnichedue versioni, molto differenti, notevole evoluzione

• Quelli in vigore sono sul decreto 29.9.2008 in GU 25.10.2008 n. 251 suppl.ord. 235

• Sostituiscono i precedenti, del 15.12.2005 in GU 28 dicembre 2005, n. 301, suppl. ord. n. 210, che restano in vigore fino al 31.12.2008

• Stabiliscono i requisiti dei modelli di comunicazione

• Il punto 2.2 apre verso l’ipertesto (riferimenti fra documenti)

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Art. 51 d.l. 112-2008 (convertito, senza modifiche in parte qua, con legge

• Prevede notifica e comunicazione attraverso la “piattaforma PCT” degli atti del giudice alle parti costituite, con possibilità di omettere la notifica ai difensori non abilitati a tale “piattaforma”, cioè non iscritti al punto d’accesso

• Possibilità di notifica anche tra le parti costituite negli stessi modi

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d.l. 185/2008 convertito con legge 2/2009, art. 16, comma

6Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità' con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

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d.l. 185/2008 convertito con legge 2/2009, art. 16, comma

7 (manca sanzione)- I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

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Stessa fonte: le comunicazioni alla PA• 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

• 9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.

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Due anni di ingiunzioni telematiche

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Anno 2008

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