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CONTRATTO COLLETTIVO UNIVERSITA’ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO

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CONTRATTO COLLETTIVO

UNIVERSITA’ TELEMATICA

GIUSTINO FORTUNATO

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Università Telematica “Giustino Fortunato”

Contratto Collettivo Università Telematica Giustino Fortunato

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Sommario

PREMESSA ......................................................................................................................................... 5 DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................................................... 6

Art. 1 – Obiettivi e campo di applicazione .................................................................................. 6 Art. 2 – Decorrenza e durata ........................................................................................................ 6 Art. 3 – Procedure per il rinnovo del Contratto ........................................................................... 6

RELAZIONI SINDACALI .................................................................................................................. 8 Art. 4 – Obiettivi e strumenti ....................................................................................................... 8 Art. 5 – Relazioni sindacali .......................................................................................................... 8 Art. 6 – Composizione delle controversie in sede sindacale ........................................................ 8 Art. 7 – Pari opportunità .............................................................................................................. 8 Art. 8 – Tirocini formativi e stages .............................................................................................. 9

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO ................................................................................ 10 Art. 9 – Classificazione del personale ........................................................................................ 10 Art. 10 – Mutamenti di qualifica ................................................................................................ 12 Art. 11 – Mansioni promiscue .................................................................................................... 12

TIPOLOGIE CONTRATTUALI ....................................................................................................... 13 Art. 12 – Contratto a tempo indeterminato ................................................................................ 13 Art. 13 – Contratto a tempo determinato ................................................................................... 13 Art. 14 – Contratto d’inserimento/reinserimento ....................................................................... 15 Art. 15 –Apprendistato L. 25/1955, L. 196/1997....................................................................... 16 Art. 16 – Apprendistato D.Lgs. 276/2003 .................................................................................. 18 Art. 17 – Contratto a tempo parziale (Part/Time) ...................................................................... 18 Art. 18 – Tirocini formativi e Stages ......................................................................................... 19

ASSUNZIONE IN SERVIZIO .......................................................................................................... 20 Art. 19 – Documenti utili all’assunzione ................................................................................... 20 Art. 20 – Assunzione in servizio ................................................................................................ 20 Art. 21 – Periodo di prova .......................................................................................................... 21 Art. 22 – Orario di lavoro........................................................................................................... 22 Art. 23 – Lavoro straordinario ................................................................................................... 22 Art. 24 – Riposo settimanale ...................................................................................................... 22 Art. 25 - Festività ....................................................................................................................... 22 Art. 26 – Festività soppresse ...................................................................................................... 23 Art. 27 – Permessi retribuiti ....................................................................................................... 23 Art. 28 – Permessi particolari .................................................................................................... 23 Art. 29 – Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali .............................. 24 Art. 30 – Ferie ............................................................................................................................ 25 Art. 31 – Aspettativa non retribuita ........................................................................................... 25 Art. 32 – Malattia ....................................................................................................................... 25 Art. 35 – Malattia del figlio ....................................................................................................... 28

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO .................................................................................................. 30 Art. 36 – Retribuzione mensile .................................................................................................. 30 Art. 37 – Paga Base .................................................................................................................... 30 Art. 38 – Scatti d’anzianità ........................................................................................................ 31 Art. 39 – Retribuzione di fatto ................................................................................................... 31 Art. 40 – 13^ Mensilità .............................................................................................................. 31 Art. 41 – Quota giornaliera ed oraria della retribuzione ............................................................ 32 Art. 42 – Maggiorazioni ............................................................................................................. 33

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RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ............................................................................ 34 Art. 43 – Cause di cessazione del rapporto di lavoro ................................................................. 34 Art. 44 - Preavviso ..................................................................................................................... 34 Art. 45 – Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente ................................................ 35 Art. 46 – Licenziamento............................................................................................................. 35 Art. 47 – Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) ....................................................................... 35 Art. 48 – Anticipazioni............................................................................................................... 36 Art. 49 – Previdenza complementare ......................................................................................... 36

NORME DISCIPLINARI .................................................................................................................. 38 Art. 50 – Doveri del lavoratore .................................................................................................. 38 Art. 51 - Provvedimenti disciplinari .......................................................................................... 38 Art. 52 - Rinvio alle leggi .......................................................................................................... 39 Art. 53 - Allegati ........................................................................................................................ 40 Allegato n. 1 ............................................................................................................................... 41 CODICE DISCIPLINARE INTERNO (tratto dal CCNL) ........................................................ 41 Art. 54 – Doveri del lavoratore .................................................................................................. 41 Art. 55 - Provvedimenti disciplinari .......................................................................................... 41 Allegato n. 2 ............................................................................................................................... 42 Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati del personale dipendente .................................................................................................................................................... 42 Allegato n. 3 ............................................................................................................................... 44 CODICE DI L’UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI ..................................................... 44

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE

TECNICO/AMMINISTRATIVO DELLA UNIVERSITÀ TELEMATICA NON STATALE

“GIUSTINO FORTUNATO”

Il giorno 23 gennaio 2008, presso la sede della Università Telematica non statale “Giustino Fortunato”

in Benevento

TRA

l’Università Telematica non statale “Giustino Fortunato” C.F 92040460625 istituita con D.M. 13 Aprile

2006 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale del 6 Maggio 2006 – Serie

Generale in Benevento (di seguito UniFortunato), rappresentata dal Direttore Amministrativo dott.

Innocenzo Santoro con l’assistenza del dott. Raffaele Toscano e del dott. Luigi Praitano

E

l’Organizzazione Sindacale: CISL - Università rappresentata dal dott. Domenico Di Simone – Segretario

Nazionale

Viene sottoscritto in via definitiva il:

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale tecnico e amministrativo

dell’Università Telematica non statale “Giustino Fortunato”

PREMESSA L’Università Telematica non statale “Giustino Fortunato” è stata istituita con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13/04/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 104 del 06/05/2006. L’UniFortunato, in qualità di Università non statale è soggetta integralmente a norme di natura privatistiche. Per la disciplina dei rapporti di lavoro con il personale tecnico-amministrativo, per la natura non statale dell’Unifortunato, trovano integrale applicazione le norme vigenti, e le eventuali future modificazioni, integrazioni o innovazioni, previste per i datori di lavoro privati. Per i rapporti di lavoro subordinato del personale tecnico-amministrativo delle Università private non sono previsti specifici contratti collettivi di lavoro. Le Parti, in considerazione dell’assenza di una specifica fonte contrattuale collettiva, con il presente Contratto Collettivo di Lavoro, intendono istituire uno strumento normativo e retributivo unico per la gestione dei rapporti di lavoro subordinato di tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Unifortunato.

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DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Obiettivi e campo di applicazione

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro è da intendere integralmente novativo

rispetto ad ogni precedente intesa concordata tra le Parti. Il presente Contratto

Collettivo di Lavoro si applica a tutto il personale tecnico ed amministrativo

dell’UniFortunato disponendo i trattamenti minimi inderogabili retributivi e

normativi. Le regole disciplinate nel presente Contratto Collettivo di Lavoro sono

frutto dell’autonomia contrattuale delle Parti e, in quanto realizzano trattamenti

normativi ed economici globalmente valutati, debbono essere considerate, sotto

ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate e inscindibili fra loro. Per quanto non

espressamente disciplinato nel presente Contratto, le Parti rimandano alla

legislazione nazionale vigente.

Art. 2 – Decorrenza e durata

Per quanto previsto dal Protocollo d’intesa del 23 luglio 1993, il periodo di validità

del presente Contratto sarà quadriennale per la parte normativa e biennale per la

parte economica. La parte normativa decorre dal 01 gennaio 2008 ed avrà scadenza

il 31 dicembre 2012. La parte economica decorre dal 01 gennaio 2008 ed avrà

scadenza il 31 dicembre 2010.

Art. 3 – Procedure per il rinnovo del Contratto

La scadenza del presente Contratto non determina l’automatica cessazione

dell’efficacia delle clausole normative e retributive già in essere. Le Parti, allo scopo

di evitare periodi di vacanza contrattuale, presenteranno entro tre mesi dalle

scadenze previste, le piattaforme contrattuali utili al rinnovo. Durante tale periodo e

per il mese successivo alle scadenze, le Parti si impegnano a non assumere iniziative

unilaterali ed azioni conflittuali (c.d. periodo di pace sindacale). La violazione del

periodo di pace sindacale comporterà come conseguenza a carico della Parte che vi

avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal

quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale.

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Le Parti, nell’ambito delle proprie autonomie negoziali, possono prevedere all’atto

della stipulazione del nuovo Contratto di lavoro l’efficacia retroattiva dello stesso e

disporre anche per il periodo di vacanza. Dopo un periodo di vacanza contrattuale

pari a tre mesi dalla data di scadenza, ai lavoratori sarà corrisposto, a partire dal

mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione così determinato:

-30% del tasso di inflazione programmato applicato alla retribuzione dal 4° al

6° mese dalla scadenza del Contratto;

-50% del tasso di inflazione programmato applicato alla retribuzione dal 7°

mese sino al rinnovo.

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RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni e delle autonomie dei

ruoli, è strutturato con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei lavoratori

dipendenti con il miglioramento delle condizioni di lavoro e con lo sviluppo

professionale nonché, con l’esigenza di mantenere e migliorare la qualità,

l’efficienza e l’efficacia dell’attività e dei servizi istituzionali. Le Parti, facendosi carico

di orientare l'azione dei propri rappresentati e nell'intento di ricercare

comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato

del lavoro e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell'occupazione

mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i

contratti d’inserimento, l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale e a tempo

determinato.

Art. 5 – Relazioni sindacali

Le Parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità

nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e

d'intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo

del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su

organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni

convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione.

Art. 6 – Composizione delle controversie in sede sindacale

Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del

presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli istituti compresi nella sfera di

applicazione del presente Contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede

sindacale ai sensi dell’art. 411 c.p.c. e ss.

Art. 7 – Pari opportunità

In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, vanno attivate misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto

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anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

-accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo quote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al personale femminile;

-flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle donne; -perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di

requisiti professionali.

Art. 8 – Tirocini formativi e stages

Qualora se ne riscontri l'opportunità, con separati accordi collettivi, le Parti potranno disciplinare l'applicazione agli istituti di innovazioni legislative finalizzate all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, quali, ad esempio, tirocini formativi e di orientamento, stages e borse lavoro.

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DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 9 – Classificazione del personale

A decorrere dall’entrata in vigore del presente Contratto, il personale dipendente

sarà inquadrato nei seguenti livelli: Livello 3 Sono inquadrati i lavoratori che

effettuano lavori per i quali è richiesto il possesso di elementari e semplici

conoscenze pratiche, per il cui esercizio non si richiede una preparazione

professionale specialistica, autonomia e responsabilità e che richiedono, nel caso,

l’utilizzo di attrezzature e/o macchine di uso corrente che non necessitano di

preliminare addestramento, quali ad esempio: -addetti alle pulizie; -personale di

fatica; -custodi-portieri; -addetti alla manutenzione ordinaria; -addetti al giardino;

oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto

specificato in declaratoria. Titolo di studio minimo richiesto: Licenza di scuola media

inferiore.

Livello 4 Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite, compreso l’uso di attrezzature e/o macchine specifiche che non richiedono autonomia o particolari responsabilità se non quelle legate alla corretta esecuzione dei compiti affidati, quali ad esempio: -portieri-centralinisti; -bidelli; -fattorini; -autisti; -specialisti manutentori; -addetti magazzinieri; -operatore amministrativo: personale addetto prevalentemente alla tenuta dell'archivio e del protocollo, alla predisposizione degli atti inerenti l'ufficio di segreteria, all'assolvimento dei servizi esterni connessi;

oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto

specificato in declaratoria. Titolo di studio minimo richiesto: Licenza di scuola media

inferiore.

Livello 5 Sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni d’ordine o prevalentemente tali che comportano specifiche conoscenze amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali, con capacità di utilizzazione di mezzi e/o strumenti o di dati nell'ambito di procedure predeterminate che non richiedono autonomia o particolari responsabilità se non quelle legate alla corretta esecuzione dei compiti affidati quali ad esempio: -operatore di biblioteca; -operatore addetto

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all’acquisizione ed edizione di documenti informatici; -responsabili di magazzino; -assistenti amministrativi: personale addetto all’esecuzione di pratiche amministrative sulla

base delle direttive impartite dal segretario amministrativo o dal direttore

amministrativo; -applicati di segreteria: personale addetto all’esecuzione di pratiche

legate alla gestione

degli studenti e di supporto agli adempimenti didattico-organizzativi; -addetti al

telemarketing; -operatori CED; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti,

tenuto presente quanto specificato in declaratoria. Titolo di studio minimo richiesto:

Licenza di scuola media inferiore.

Livello 6 Sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni d’ordine che richiedono adeguata autonomia, professionalità e responsabilità anche raggiunte attraverso congrua e comprovata esperienza, quali ad esempio: -responsabile di biblioteca; -responsabile dell’organizzazione e gestione della biblioteca virtuale; -responsabile dell’archivio informatico delle attività didattiche e di ricerca; -responsabile del telemarketing; -impiegati di concetto con comprovata esperienza professionale specializzati in materie

specifiche; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente

quanto specificato in declaratoria. Titolo di studio minimo richiesto: Diploma di

scuola media superiore o specializzazione specifica attestata.

Livello 7 Sono inquadrati i lavoratori che, sulla base di direttive generali, svolgono

compiti operativamente autonomi con l’assunzione di definite responsabilità di tipo

tecnico-organizzativo derivante da una specializzazione professionale conseguita

attraverso l’esperienza pratica, congiunta a conoscenze teoriche comunque

acquisite. Fanno parte di questo livello impiegati di concetto capaci di svolgere le

attività previste dal Livello 6 con esecuzione e organizzazione autonome del proprio

lavoro. Titolo di studio minimo richiesto: Diploma di scuola media superiore o

specializzazione specifica attestata.

Livello 8 Sono inquadrati i lavoratori che, sulla base di direttive generali, svolgono

compiti di elevata complessità e responsabilità, con le funzioni di organizzazione,

programmazione e coordinamento di unità organizzative particolarmente

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complesse, con adeguata autonomia di decisione e correlata responsabilità di

controllo della correttezza degli atti emessi, quali ad esempio: -coordinatore di

biblioteca; -segretario amministrativo; -segretario di dipartimento; -segretario di

facoltà. Titolo di studio minimo richiesto: Diploma di laurea.

Art. 10 – Mutamenti di qualifica

Nel caso in cui il personale sia incaricato, per 6 giorni lavorativi consecutivi, di

funzioni pertinenti a un livello superiore sarà dovuta la retribuzione corrispondente

alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i

termini del rapporto di lavoro. Quando il periodo superi i 3 mesi, il dipendente ha

diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato

comportano. Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste

nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il livello

economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e contingenza. Ove

il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da

sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione

del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di superamento del limite

sopra indicato, ma solo differenza di retribuzione.

Art. 11 – Mansioni promiscue

Quando il dipendente sia abitualmente addetto a mansioni promiscue, la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata e di quest'ultima gli sarà pure attribuita la qualifica, fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli. Per tutti gli altri casi, la retribuzione mensile sarà pari alla somma delle retribuzioni calcolate indipendentemente e proporzionalmente per ciascuna mansione.

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TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Art. 12 – Contratto a tempo indeterminato

Il contratto di lavoro subordinato tipico è quello a tempo indeterminato e pieno. Per

tale tipologia contrattuale non sono richiesti requisiti in termini di età o particolari

condizioni soggettive. Le Parti concordano sulle necessità di interventi finalizzati

all’uso di strumenti di flessibilità in entrata e nel corso del rapporto di lavoro. Alla

luce di ciò e per dare concreta attuazione agli obiettivi di flessibilità, le Parti, negli

articoli che seguono, definiscono le modalità ed i criteri per un miglior utilizzo dei

nuovi istituti e di quelli fino ad oggi emanati.

Art. 13 – Contratto a tempo determinato

È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368/01 e nel rispetto delle successive norme contrattuali. Apposizione del termine È consentito l’apposizione del termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, in particolare: a) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno (ad es.

immatricolazioni studenti, ecc.);

b) punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica

connessa alla sostituzione, alla modifica, all'adempimento del sistema

informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore,

ovvero di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;

c) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel

tempo; d) per sostituire, anche parzialmente, lavoratori in servizio

temporaneamente assenti con diritto alla conservazione del posto.

Nel caso di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di

affiancamento tra sostituto e lavoratore, sia prima che inizi l’assenza sia

successivamente al rientro al fine di consentire un corretto passaggio di consegne.

Limiti quantitativi

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La percentuale massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare il

50% del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'apposizione del

termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente da atto scritto

nel quale devono essere specificate le ragioni che ne richiedono la stipula, la data di

presunta scadenza del rapporto e, nei casi di sostituzione di lavoratori assenti con

diritto alla conservazione del posto, il nominativo dei lavoratore assente. Copia

dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un

massimo di 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

Divieti della stipula di contratti a termine Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero; b) per lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle a cui erano adibiti lavoratori licenziati

nei 6 mesi precedenti con procedure collettive ai sensi degli artt. 4 e 24 della L.

223/1991.

Proroga del termine La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia

richiesta per il perdurare delle medesime ragioni e si riferisca alla stesso livello e

mansione per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e

comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore

ai 3 anni.

Criteri di computo I lavoratori con contratto a tempo determinato superiore a nove

mesi sono computabili ai fini di cui all'art. 35, L 300/1970.

Esclusioni Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative e intese tra le Parti: a) i contratti di inserimento; b) i contratti di apprendistato; c) i contratti di lavoro interinale; d) le attività di stages e tirocinio.

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Trattamento economico e normativo

Art. 14 – Contratto d’inserimento/reinserimento

Al lavoratore assunto con contratto a tempo

determinato spettano le ferie e la 13ª mensilità, il TFR e ogni altro trattamento in

atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato in proporzione alla durata

del contratto (principio di non discriminazione).

Con il contratto d’inserimento si mira a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro Possono essere assunti con contratto d’inserimento, così come previsto dagli artt. 54 e ss. del D.Lgs. 276/2003: a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; b) disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni; c) lavoratori con più di 50 anni e che siano privi o siano in procinto di perdere il posto di

lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non

abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età (la città di

Benevento è stata riconosciuta destinataria dei requisiti di disoccupazione richiesti

dall’art. 54, lettera E, D.Lgs. 276/2003); f) persone riconosciute affette, ai sensi della

normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Progetto individuale d’inserimento Il contratto, da stipulare per iscritto, deve

riportare il progetto individuale d’inserimento con la previsione della formazione

teorica per non meno di 16 ore durante le quali verranno impartite nozioni di

prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione

della struttura. L’inserimento, attraverso uno specifico addestramento, deve mirare

a conferire le idonee capacità tecnico-pratiche per lo svolgimento della mansione

oggetto del contratto di assunzione, curando l’adeguamento delle capacità pratiche

e valorizzando le professionalità eventualmente già acquisite.

Durata Il contratto d’inserimento è un contratto a tempo determinato la cui durata

non può essere inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi, elevabili a 36 mesi per

l’assunzione di persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico. Il

contratto d’inserimento, così come previsto dal D.Lgs. 276/2003, potrà essere

stipulato una sola volta tra le parti e l’eventuale proroga è ammessa nel limite di

durata sopra menzionato. Allo scadere del contratto d’inserimento, la prosecuzione

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del rapporto è da intendersi quale trasformazione a tempo indeterminato del

contratto di lavoro e il periodo d’inserimento sarà computato nell’anzianità.

Inquadramento previdenziale

Art. 15 –Apprendistato L. 25/1955, L. 196/1997

Ad esclusione dell’assunzione di donne ai sensi della

lettera E, art. 54 del D.Lgs. 276/2003, i lavoratori assunti con contratto

d’inserimento sono inquadrati nella categoria di due livelli inferiore rispetto a quella

spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni analoghe. A decorrere dalla

metà del periodo del contratto, l’inquadramento verrà innalzato di un livello. È

ammessa la stipula di contratti d’inserimento a tempo parziale.

In attesa di una completa attuazione dell’apprendistato così come previsto dagli

artt. 47 e ss. D.Lgs. 276/2003, possono essere assunti con contratto di

apprendistato, ex L. 25/1955 così come modificato dalla L. 196/1997, i giovani d'età

non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nei territori di cui agli

obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93; qualora l'apprendista sia portatore

di handicap, tali limiti d'età sono elevati di 2 anni.

Qualifiche e mansioni

Possono essere assunti giovani con contratto di apprendistato

per le seguenti qualifiche e mansioni:

Tutor La funzione di tutor che affiancherà l’apprendista nell’addestramento teorico-

pratico interno all’Università potrà essere ricoperta da un lavoratore dipendente in

possesso dei requisiti professionali richiesti.

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Contratto Collettivo Università Telematica Giustino Fortunato

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Durata del rapporto di apprendistato Il rapporto di apprendistato ha durata

massima di 18, 24, 36 o 48 mesi secondo il livello di inquadramento. Il periodo di

apprendistato effettuato presso altre aziende-istituzioni sarà computato al fine del

completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché

l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni. A conclusione del

periodo di apprendistato, il lavoratore potrà essere assunto a tempo indeterminato

e percepirà la retribuzione prevista per il livello d'inquadramento.

Attività formativa L’apprendista ha diritto a ricevere l’addestramento necessario

per qualificare la propria professionalità. La formazione dovrà avvenire

internamente all’Università attraverso l’affiancamento del tutor designato, ed

esternamente attraverso la frequentazione di attività formative organizzate dalla

Regione (L. 196/1997). L’apprendista chiamato a seguire i corsi di formazione

esterni ha l’obbligo di frequentarli. Eventuali assenze ingiustificate saranno

considerate alla stregua di assenze ingiustificate dal luogo di lavoro.

Trattamento economico

L'apprendista ha diritto, per l'intera durata

dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'Università, allo

stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori

della qualifica per la quale egli compie il tirocinio e allo stesso trattamento

retributivo così parametrato sulla retribuzione di fatto:

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Art. 16 – Apprendistato D.Lgs. 276/2003

Gli artt. 47 e ss. del D.Lgs. 276/2003 hanno modificato, innovando, l’istituto

contrattuale dell’apprendistato. Le Parti si incontreranno per integrare il presente

Contratto con la nuova disciplina non appena verrà definito il quadro normativo a

livello regionale. Fino ad allora troverà piena applicazione l’apprendistato così come

disciplinato dalla L. 25/1955 modificata dalla L. 196/1997 e dall’art. 14 del presente

Contratto.

Art. 17 – Contratto a tempo parziale (Part/Time)

Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni è consentito procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente Contratto. La riduzione di orario potrà essere di tipo orizzontale, verticale o misto ed è ammesso per ogni tipologia contrattuale (tempo indeterminato, determinato, contratto d’inserimento e apprendistato). L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, o l’eventuale variazione d’orario per i contratti già in essere, dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati, in aggiunta a quanto normalmente già previsto: -la durata della prestazione ridotta; -l’articolazione dell’orario di lavoro su base settimanale, o nel caso di part/time verticale,

su base multiperiodale; -eventuali clausole di elasticità e/o flessibilità.

Trattamento retributivo Il trattamento economico del personale con rapporto di

lavoro a tempo parziale, fatto salvo il rapporto proporzionale tra orario ridotto e

orario intero previsto dal presente Contratto, è identico a quello previsto per il

personale dipendente a tempo pieno di pari livello e anzianità, ivi comprese

competenze fisse e periodiche.

Lavoro supplementare Per il personale assunto a orario parziale è ammesso, per periodo brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre l'orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso del lavoratore, esclusivamente per il part-time di tipo orizzontale.

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Il lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part/time concordate è ammesso

nella misura massima del 15% dell'orario part/time settimanale individuale di

riferimento e viene retribuito come ordinario.

Clausole di flessibilità Con accordo sottoscritto al momento della stipula del

contratto di lavoro, ovvero in qualsiasi momento successivo, è possibile prevedere

clausole di flessibilità attraverso le quali, l’UniFortunato potrà richiedere, con

preavviso di almeno 3 giorni, lo svolgimento delle prestazioni lavorative con orari

diversi da quelli indicati nel contratto di lavoro a tempo parziale sempre nei limiti

dell’orario settimanale concordato. Tale clausola deve risultare da atto scritto.

Clausole di elasticità

Art. 18 – Tirocini formativi e Stages

Con accordo sottoscritto al momento della stipula del contratto

di lavoro, ovvero in qualsiasi momento successivo, è possibile prevedere clausole di

elasticità che permettano la variazione temporale della prestazione lavorativa. Tale

clausola deve risultare da atto scritto.

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, è possibile organizzare iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico L'attività di tirocinio non comporta per il tirocinante ai fini del presente contratto alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma, solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito. Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.

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ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Art. 19 – Documenti utili all’assunzione

All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti: a) carta di

identità o documento equipollente; b) codice fiscale; c) certificato di

disoccupazione rilasciato dal competente Centro per l’Impiego; d) dichiarazione

destinazione trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e) documentazione richiesta

dalle leggi vigenti per gli assegni familiari; f) richiesta di applicazione delle

detrazioni fiscali.

Art. 20 – Assunzione in servizio

L'assunzione del personale viene formalizzata mediante sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, redatto in duplice copia, una per il lavoratore, l'altra per l'istituto. Il contratto di lavoro individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente contratto e deve contenere: 1. (elementi comuni a tutte le tipologie contrattuali)

a) tipologia del rapporto di lavoro (artt. da 11 a 17 del presente Contratto); b)

data inizio del rapporto di lavoro; c) livello di inquadramento; d) mansioni da

svolgere; e) durata del periodo di prova; 2. (elementi specifici)

a) tempo determinato: i. ragioni legittimanti ii. durata iii. scadenza del contratto

iv. eventuale nome del dipendente sostituito b) contratto d’inserimento: i. progetto individuale d’inserimento

ii. orario di lavoro c) contratto di apprendistato (L. 25/1955): i. nominativo del tutor ii. breve descrizione dell’attività formativa

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iii. durata e scadenza del contratto d) contratto a orario parziale:

i. orario e distribuzione

ii. distribuzione

iii. clausole di flessibilità

iv. clausole di elasticità

Art. 21 – Periodo di prova

L’assunzione del personale avviene con un periodo di prova, da indicare nel

contratto di assunzione, che non potrà superare i seguenti limiti:

Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi TFR, 13ª mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti. Il decorso del periodo di prova è sospeso nell’ipotesi di assenza per malattia o infortunio. Trascorso positivamente il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente s'intenderà confermato in servizio e il periodo di prova gli sarà computato ad ogni effetto.

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SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 22 – Orario di lavoro

L’orario normale di lavoro è fissato in 38 ore settimanali ed è normalmente

articolato su 5 giorni settimanali. La striscia oraria lavorativa sarà determinata a

seconda delle effettive esigenze della struttura. Per favorire particolari esigenze di

natura privata, previa autorizzazione, si potrà consentire di anticipare o posticipare

fino a 30 minuti l’orario di entrata con conseguente anticipo o posticipo dell’orario

di uscita. Per ritardi non giustificati si procederà alla relativa trattenuta sulla

retribuzione fatto salvo il conseguente provvedimento disciplinare. Le ore lavorate

in eccesso potranno essere recuperate attraverso la concessione di altrettante ore

di permesso a titolo di compensazione. Tale compensazione potrà essere effettuata

nei mesi successivi e comunque non oltre i 12 mesi.

Art. 23 – Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro ed espressamente autorizzato nel limite di 250 ore per anno solare. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto e comunque ammesso nelle seguenti ipotesi:

-esigenze di contabilità; -inventari; -servizi di immatricolazioni.

I lavoratori sono tenuti, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro

straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente Contratto. Non sarà

riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato espressamente

autorizzato.

Art. 24 – Riposo settimanale

Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidente

con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il riposo sarà fruito in altro

giorno.

Art. 25 - Festività

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Sono considerati giorni festivi: -le domeniche; -gli eventuali giorni di riposo

compensativo di cui all’art. 23; -Capodanno – 1° gennaio; -Epifania – 6 gennaio; -

Lunedì di Pasqua; -Festa della liberazione – 25 aprile; -Festa dei lavoratori – 1°

maggio; -Festa della Repubblica – 2 giugno; -Assunzione della Beata Vergine

Maria – 15 agosto; -S. Bartolomeo – patrono di Benevento – 24 agosto; -Tutti i

Santi – 1° novembre; -Immacolata Concezione – 8 dicembre; -S. Natale – 25

dicembre; -S. Stefano – 26 dicembre.

Qualora le festività indicate coincidano con la domenica, oltre alla normale

retribuzione mensile, sarà riconosciuta una ulteriore giornata retribuita. Le ore di

lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati dovranno essere

compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità

previste dall’art. 42 di questo stesso Contratto. Alle festività indicate si aggiunge

quella del 4 novembre per la quale sarà corrisposto, in aggiunta alla normale

retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della

retribuzione.

Art. 26 – Festività soppresse

I dipendenti hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito in relazione alla soppressione delle

festività nazionali soppresse:

-S. Giuseppe – 19 marzo;

-Ascensione – 25 maggio;

-Corpus Domini – 15 giugno;

-SS. Apostoli Pietro e Paolo – 29 giugno.

Art. 27 – Permessi retribuiti

Ai dipendenti sono concessi 24 ore di permessi retribuiti per esigenze personali da

consumare entro l’anno solare. Tali permessi saranno fruiti individualmente in

periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi

assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.

Art. 28 – Permessi particolari

Al verificarsi di particolari eventi, ai lavoratori interessati saranno concessi i seguenti

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permessi retribuiti:

-nascita di un figlio – 3 giorni;

-congedo matrimoniale – 15 giorni di calendario;

-eventi luttuosi di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado - 3 giorni;

-donazione sangue – 1 giorno;

-donazione midollo osseo – le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue

midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione, e

per quelle successive alla donazione, per il completo

ripristino del suo stato fisico;

- diritto allo studio – 1 giorno per ogni esame sostenuto più i 2 giorni precedenti;

I lavoratori che richiedono tali permessi dovranno attestarne il diritto producendo,

entro i 7 giorni successivi, idonea documentazione, in assenza della quale sarà

detratta dalla retribuzione del mese un importo pari alle giornate di assenza.

Potranno, inoltre, essere accordati ai lavoratori che ne faranno richiesta per

giustificati motivi, permessi non retribuiti.

Art. 29 – Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali

I lavoratori che sono eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali, ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Durante l'aspettativa continua a decorrere l'anzianità ai soli fini giuridici.

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I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai paragrafi precedenti, non usufruiscono di

aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti secondo quanto

previsto dalla vigenti normative di legge e dal presente Contratto.

Art. 30 – Ferie

Tutti i dipendenti, compresi quelli assunti con contratto ad orario ridotto, hanno

diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale

retribuzione, pari a 4 settimane lavorative per ciascun anno solare. Il periodo

annuale di ferie matura mensilmente di una quota pari a 1/12 computando come

mese intero un periodo pari o superiore a 15 giorni. In caso di licenziamento o

dimissioni, il lavoratore ha diritto ad un’indennità sostitutiva delle ferie maturate e

non godute proporzionata ai dodicesimi del periodo di servizio prestato nell’anno. Il

periodo di ferie viene normalmente usufruito, con un sistema di turnazione che ne

assicuri il godimento da parte di tutti i lavoratori, durante il periodo compreso tra il

1° luglio e il 31 agosto; per eventuali richieste di godimento in periodi diversi si terrà

conto delle esigenze organizzative dell’UniFortunato. Le ferie sono irrinunciabili,

pertanto le giornate maturate e non godute nell’anno dovranno essere usufruite

entro il mese di marzo dell’anno successivo. Il decorso delle ferie si sospende nel

solo caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di eventi di malattia.

Art. 31 – Aspettativa non retribuita

In presenza di gravi e comprovati motivi di natura personale e/o familiare, potrà

essere concesso al lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita, continuativa

e non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a un

mese e non superiore a sei mesi. In tal caso, l’UniFortunato potrà procedere alla

sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo determinato.

Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti

contrattuali e di legge ivi compresa l'anzianità di servizio.

Art. 32 – Malattia

Conservazione del posto – periodo di comporto Il dipendente non in prova, assente

per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi. Ai fini

della maturazione del predetto periodo, si sommano le assenze di malattia

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verificatesi nel corso dell’anno solare. Superato il periodo di conservazione del

posto, ovvero il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere

qualsiasi proficuo lavoro, l’UniFortunato ha facoltà di procedere alla risoluzione del

rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del

preavviso. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le

norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al

successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso I

periodi di assenza per malattia non interrompono la maturazione dell’anzianità di

servizio a tutti gli effetti.

Comunicazioni Salvo il caso di giustificato e comprovato, il lavoratore ha l'obbligo di

dare immediata notizia della propria malattia, ovvero continuazione di questa. In

caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza,

l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli

artt. 51 del presente Contratto. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio

alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i

controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in

caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si

intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione dell’indennità sostituiva di

preavviso.

Controlli medico-fiscali Ai sensi dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300,

l’UniFortunato ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di

malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti. Il dipendente assente

per malattia è tenuto a rendersi reperibile all’indirizzo del domicilio comunicato per

tutto il periodo dell’evento per consentire il controllo medico dalle ore 10 alle ore 12

e dalle ore 17 alle ore 19.

Trattamento economico Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di

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paga: -100% della retribuzione per i primi 3 giorni; -integrazione dell’indennità INPS

al 100% della retribuzione dal 4° al 180° giorno.

Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare

una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di

malattia indennizzate nell’anno solare in corso. Il trattamento a carico del datore di

lavoro non è dovuto se l'I.N.P.S. non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità.

Art. 33 – Infortunio

Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve

entità. Il lavoratore in infortunio ha diritto alla conservazione del posto fino a

completa guarigione; ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di

assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla

propria capacità lavorativa.

Trattamento economico Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

-100% della retribuzione per l’intera giornata in cui si è verificato l’infortunio; -

100% della retribuzione dal 2° al 4° giorno; -integrazione dell’indennità INAIL al

100% della retribuzione dal 5° in poi.

Art. 34 – Maternità

A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia

di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.Lgs. 151/2001

e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente

Contratto e stabilito nel presente articolo.

Flessibilità del congedo Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi

dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese

precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il

medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al

nascituro.

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Congedo parentale Nei primi 8 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:

-la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi; -il padre lavoratore per

un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 quando esercita il diritto per un

periodo non inferiore a 3 mesi; -qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non

superiore a 10 mesi.

Il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l'altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia di 7 mesi di astensione. Durante il periodo di astensione facoltativa il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire, un'indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera. Per la fruizione di tale diritto, il lavoratore deve presentare apposita richiesta secondo le disposizioni INPS vigenti. Il beneficio spetta:

-fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino e per un periodo complessivo tra i

genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito; -fino agli 8 anni se il reddito del

singolo genitore interessato, sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di

pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria.

La richiesta di astensione deve essere comunicata all’UniFortunato con un preavviso

non inferiore ai 15 giorni di calendario.

Riposi giornalieri

Art. 35 – Malattia del figlio

I riposi durante il 1° anno di vita del bambino consistono in 2 riposi orari retribuiti della durata di 1 ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.

La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi 3 anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i 3 e gli 8 anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore

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richiedente ha un reddito individuale, nell'anno in cui esercita il diritto, inferiore a 2 volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall'INPS, i permessi per malattia del figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione.

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TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Art. 36 – Retribuzione mensile

La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi: -paga base; -scatti

d’anzianità; -eventuale assegno ad personam (di natura assorbibile e non); -

eventuali indennità di funzione; -eventuali indennità aggiuntive individualmente

riconosciute.

Art. 37 – Paga Base

Ai lavoratori dipendenti, a seconda del livello di assunzione, sarà riconosciuta la

seguente paga base:

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Art. 38 – Scatti d’anzianità

Ai lavoratori dipendenti, a seconda del livello di assunzione, saranno riconosciuti

fino a un massimo di 5 scatti triennali calcolati nella seguente misura:

Art. 39 – Retribuzione di fatto

La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 35, nonché

da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione

dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni

straordinarie o una tantum. Nel caso di personale assunto con contratto a tempo

parziale la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali lavorate.

Art. 40 – 13^ Mensilità

A tutto il personale dipendente viene corrisposta, entro il 16 dicembre, una 13^

mensilità pari alla retribuzione in atto a dicembre. Nel caso di inizio o cessazione

del rapporto di lavoro nel corso dell'anno vanno corrisposti tanti 12simi

dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati. Nel caso di

variazione dell'orario di lavoro in più o in meno nel corso dell'anno solare, la 13^

sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro ordinario

medie mensili per la retribuzione oraria in atto a dicembre o al momento della

cessazione del rapporto. Le frazioni di mese vengono prese in considerazione

solo se superiori a 15 giorni e in tal caso equiparate a 1 mese intero.

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Art. 41 – Quota giornaliera ed oraria della retribuzione

I parametri di divisione della retribuzione mensile sui quali calcolare i vari

istituti retributivi sono:

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Art. 42 – Maggiorazioni

Ai lavoratori che svolgeranno attività lavorativa in orari festivi, notturni (dalle 22.00

alle 06.00) o di straordinario, saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:

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RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 43 – Cause di cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, ha luogo: -per

dimissioni; -per licenziamento per giustificato motivo soggettivo; -per

licenziamento per giustificato motivo oggettivo; -per licenziamento per giusta

causa; -per compimento dell’età pensionabile.

Art. 44 - Preavviso

Superato il periodo di prova e salvo i casi di licenziamento per giusta causa, le parti

non possono recedere dal rapporto di lavoro senza preavviso. Il preavviso non può

essere dato al lavoratore assente per malattia, ne può coincidere con il periodo di

ferie. I termini di preavviso sono stabiliti come segue:

Il periodo di preavviso decorre dal 1°, ovvero dal 16 di ogni mese. Il licenziamento, a pena di nullità, o le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale lorda in godimento che sarebbe spettata per il periodo del mancato preavviso. È facoltà di chi riceve il recesso risolvere il rapporto di lavoro, sia all’inizio che durante il periodo di preavviso con il consenso dell’altra parte.

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Art. 45 – Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente

Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che

impedisca il pieno svolgimento dell'attività stabilita contrattualmente.

Art. 46 – Licenziamento

La comunicazione del licenziamento deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi. A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di licenziamento:

-il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività;

-l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento

oltraggioso;

-l'irregolare dolosa rilevazione delle presenze al lavoro;

-l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni dell’Università o di terzi;

-il danneggiamento volontario di beni dell'Università o di terzi;

-l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'Università per conto proprio o di

terzi;

-svolgimento di attività non autorizzate presso altre strutture.

Art. 47 – Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)

Ad ogni lavoratore spetta una quota di retribuzione determinata ai sensi dell’art. 2120 c.c. a titolo di trattamento di fine rapporto da calcolare su quanto normalmente erogato ad esclusione delle seguenti somme:

-i rimborsi spese;

-le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum gratificazioni

straordinarie non contrattuali e simili;

-i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;

-l'indennità sostitutiva del preavviso;

-l'indennità sostitutiva di ferie e permessi;

-le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo;

-le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del

lavoratore.

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Il trattamento di fine rapporto viene annualmente accantonato e rivalutato ai sensi dell’art. 2120, co. 4, c.c.

Art. 48 – Anticipazioni

I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni e che abbiano optato per il mantenimento di quanto maturato a titolo di T.F.R. nella disponibilità dell’UniFortunato (art. 8, co. 7 lett. a) del D.Lgs. 252/205), possono chiedere un’anticipazione di quanto accantonato nel fondo di trattamento di fine rapporto in misura non superiore al 70%. Tale anticipazione dovrà essere motivata per il ricorrere di uno dei seguenti casi:

-per spese sanitarie per interventi straordinari; -per l’acquisto della prima casa

per il lavoratore o per i figli; -per spese da sostenere durante i congedi di

maternità; -per la formazione.

l’anticipazione può essere richiesta dal dipendente solo una volta durante tutto il

rapporto di lavoro e viene detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

Art. 49 – Previdenza complementare

Tutti i lavoratori, ad esclusione di quelli con contratto a termine di durata inferiore a

3 mesi, entro 6 mesi dall’assunzione possono decidere di destinare quanto matura a

titolo di trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare.

Adesione – modalità esplicita (art. 8, co. 7, lett. a), D.Lgs. 252/2005)

a) L’adesione dovrà essere esplicita attraverso la presentazione, entro 6 mesi

dall’assunzione, della prevista modulistica messa a disposizione

dall’UniFortunato con l’indicazione del fondo di destinazione. L’UniFortunato,

non avendo costituito un c.d. fondo chiuso, lascia ad ogni singolo dipendente

che vorrà conferire il proprio trattamento di fine rapporto, la scelta del fondo

presso il quale destinarlo. L’adesione è libera e per legge irrevocabile e, in

base a quanto stabilito dal fondo scelto dal dipendente, l’UniFortunato

provvederà a versare interamente quanto periodicamente maturato a titolo

di T.F.R. L’UniFortunato, con il versamento del T.F.R. maturando presso il

fondo di previdenza complementare segnalato in fase di scelta, esaurisce ogni

responsabilità ed obbligazione nei confronti dei dipendenti che hanno optato

per tale regime.

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b) I lavoratori che non vorranno aderire ai fondi di previdenza complementare

lasciando immutato il T.F.R. maturando, sempre nel termine dei 6 mesi dalla

data di assunzione, dovranno comunicarlo attraverso la sottoscrizione della

predetta modulistica. In tale circostanza, il T.F.R. mantiene inalterata la

propria caratteristica di retribuzione differita consentendo al lavoratore di

riceverlo alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo richiederne

un’anticipazione con le regole previste dal precedente art. 48.

Adesione – modalità tacita (art. 8, co. 7, lett. b), D.Lgs. 252/2005) c) Nel caso in cui il

dipendente non comunichi alcuna adesione, non avendo l’UniFortunato aderito,

ovvero costituito alcun fondo collettivo, il T.F.R. maturando sarà conferito alla forma

pensionistica complementare istituita presso l’INPS.

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NORME DISCIPLINARI

Art. 50 – Doveri del lavoratore

I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, è fatto obbligo a tutti i lavoratori di: -collaborare con diligenza

rispettando le norme del presente Contratto; -osservare l'orario di servizio; -

mantenere il segreto d'ufficio; -esplicare le proprie mansioni in conformità del

livello e della qualifica conferita; -attenersi alle disposizioni impartite inerenti

all’espletamento delle proprie funzioni; -vigilare sul corretto espletamento

dell’attività del personale addetto, ove si abbia tale

responsabilità; -non svolgere in orari di lavoro attività estranee al servizio; -

non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria

attività; -non utilizzare beni e strumenti affidati per finalità diverse da quelle

istituzionali; -non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in

connessione con

l’attività lavorativa; -osservare quanto stabilito in tema di sicurezza e ambienti

di lavoro; -usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli; -

segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro

il 2°

giorno, salvo il caso di comprovato impedimento; -nei periodi di assenza per

malattia o infortunio non assumere comportamenti che possano ritardare o

compromettere il recupero psico-fisico; -mantenere nei rapporti interpersonali una

condotta improntata a principi di correttezza

e lealtà, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona; -

nei rapporti con l’utente, fornire le informazioni strettamente di propria

competenza; -comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del domicilio o

della residenza.

Art. 51 - Provvedimenti disciplinari

Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti,

con i seguenti provvedimenti disciplinari:

-richiamo verbale;

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-richiamo scritto;

-multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo

legge;

-sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 giorni di

effettivo lavoro;

-licenziamento con preavviso; -

licenziamento senza preavviso. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore a 5 giorni. Il dipendente potrà farsi assistere dalla O.S. cui conferisce mandato. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 20 giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente s'intendono accolte. I provvedimenti disciplinari, comminati senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

Art. 52 - Rinvio alle leggi

Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute

nelle seguenti leggi:

-Costituzione;

-Codice civile;

-Codice di procedura civile;

-L. n. 300/1970 - Statuto dei Lavoratori;

-L. n. 604/1966; L. 108/1990 – Cessazioni rapporti di lavoro/Licenziamenti individuali;

-D.Lgs. 626/1994; D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni - Sicurezza sui luoghi di lavoro;

-L. 196/1997 – Legge Treu;

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-D.Lgs. 151/2001 – Tutela della maternità e paternità;

-D.Lgs. 66/2003 – Orario di lavoro;

-D.Lgs. 276/2003 – Legge Biagi;

-D.Lgs. 252/2005 - Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Art. 53 - Allegati

I seguenti documenti allegati al presente Contratto accompagneranno, facendone parte

integrante, i contratti individuali di lavoro:

-codice disciplinare interno (allegato n.1);

-informativa per il trattamento dei dati del personale (allegato n.2)

-codice di utilizzo dei strumenti informatici (allegato n.3).

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Allegato n. 1

CODICE DISCIPLINARE INTERNO

tratto dal CCNL

Art. 54 – Doveri del lavoratore I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, è fatto obbligo a tutti i lavoratori di: -collaborare con diligenza rispettando le norme del

presente Contratto; -osservare l'orario di servizio; -mantenere il segreto d'ufficio; -esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita; -attenersi alle disposizioni impartite inerenti all’espletamento delle proprie funzioni; -vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale addetto, ove si abbia tale responsabilità; -non svolgere in orari di lavoro attività estranee al servizio; -non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria attività; -non utilizzare beni e strumenti affidati per finalità diverse da quelle istituzionali; -non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l’attività lavorativa; -osservare quanto stabilito in tema di sicurezza e ambienti di lavoro; -usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli; -segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro il 2° giorno, salvo il caso di comprovato impedimento; -nei periodi di assenza per malattia o infortunio non assumere

comportamenti che possano ritardare o compromettere il recupero psico-fisico; -mantenere nei rapporti interpersonali una condotta improntata a principi di correttezza e lealtà,

astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona; -nei rapporti con l’utente, fornire le informazioni strettamente di propria competenza; -comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del domicilio o della residenza.

Art. 55 - Provvedimenti disciplinari Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari: -richiamo verbale; -richiamo scritto; -multa non superiore all'importo di 4 ore di

retribuzione base da versare secondo legge; -sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 giorni di effettivo lavoro; -licenziamento con preavviso; -licenziamento senza preavviso.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore a 5 giorni. Il dipendente potrà farsi assistere dalla O.S. cui conferisce mandato. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 20 giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente s'intendono accolte. I provvedimenti disciplinari, comminati senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione

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Allegato n. 2

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati del personale dipendente

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche in relazione al trattamento dei relativi dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà effettuato da questa Università secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, La informiamo che: 1 Il titolare del trattamento è il Direttore Amministrativo - [email protected]. 2 I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Università nonché quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro. 3 I dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici ed informatici e saranno memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003. 4 Il conferimento dei dati che Le vengono richiesti è obbligatorio ed è esplicitamente consentito dalla normativa di cui al precedente punto 1; l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro. 5 Gli eventuali dati personali “sensibili” o “giudiziari” da Lei forniti all’Università non saranno oggetto di diffusione; potranno tuttavia essere comunicati ad altri soggetti pubblici se ed in quanto ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria

o giudiziaria e per la gestione dei rapporto di lavoro. Le ricordiamo che per “dati sensibili” si intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale; i dati giudiziari sono quelli idonei a rivelare procedimenti e provvedimenti di natura giudiziaria.

6. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/20031.

………………………………………………………. Il sottoscritto/a, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 196/03, unitamente a copia dell'art. 7 del medesimo provvedimento legislativo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

1

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati

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personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

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Allegato n. 3

CODICE DI L’UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI 1) Il Personal Computer affidato è uno strumento di lavoro e ognuno è responsabile delle dotazioni

informatiche ricevute in dotazione. 2) Non è consentilo all'utente modificare le caratteristiche hardware e software impostate sul proprio PC,

salvo previa autorizzazione esplicita da parte del responsabile sistemista. 3) Le informazioni archiviate informaticamente devono essere esclusivamente quelle previste dalla legge o

necessario all'attività lavorativa. 4) L'accesso alla rete dell’Università e a quella Internet avviene esclusivamente tramite password

personale: l'utente è tenuto a conservare nella massima segretezza la parola di accesso alla rete ed ai sistemi e a scollegarsi da essi in caso di allontanamento temporaneo.

5) Non è consentita l'installazione di programmi diversi da quelli autorizzati dal Sistema Informativo dell’Università.

6) Non è consentila la riproduzione o la duplicatone di programmi informatici ai sensi dalle legge n. 128 del 21.05.2004.

7) È in ogni caso vietato il download di file che non siano strettamente inerenti alle esigenze lavorativa o la connessione condivisa con altri utenti, così come La partecipazione a community virtuali (forum di discussioni, chat ecc.).

8) È assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legali all'attività lavorativa stessa.

9) L'accesso ai siti WEB è ammesso esclusivamente solo nell'ambito di quelli specificati nell'ambito del Menù Preferiti.

10) L'accesso ai predetti siti Internet potrà avvenire anche per ragioni non legate all'attività lavorativa, purché al di fuori dell'orario di lavoro.

11) L'utilizzo della posta elettronica per corrispondenza personale è ammessa entro ragionevoli limiti di tempo e solo in casi strettamente necessari.

12) Tate accesso per ragioni personali potrà avvenire esclusivamente nella casella personale contrassegnala da [email protected]

. 13) Non è in ogni caso consentito l'accesso ad Internet e alla posta elettronica da parte di quei lavoratori

non autorizzati all'utilizzo di tali strumenti informatici. 14) L'Università si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare l'integrità del sistema informatico e

par l'ordinaria manutenzione dello stesso, riservandosi, in tale sede di accertare e segnalare tempestivamente eventuali abusi commessi dal lavoratore.

15) L'effettuazione di tali controlli, che non hanno lo scopo di monitorare l'attività del lavoratore, ma bensì di verificare la sicurezza del sistema e per manutenzione, avverranno nel pieno rispetto della privacy dello stesso e delle regole sul corretto trattamento dei dati personali che dovessero essere gestiti dall’Università.

16) Di tali controlli indiretti e del relativo trattamento dati verrà data informativa al lavoratore in e l'eventuale conservazione di dati avverrà per il tempo strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.

17) Ogni utente deve tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico dell’Università mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo, nonché di spam: pertanto è obbligatorio controllare la presenza e il regolare funzionamento del software antivirus e sospendere l'attività nel caso di segnalazione di virus, segnalandolo ai responsabile del reparto o dell'ufficio; ogni anomalia deve essere segnalata tempestivamente.

18) il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nei presente regolamento è persegui bile con provvedimenti disciplinari previste dal Codice disciplinare nonché con le azioni civili e penali previste dalle leggi vigenti.