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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è un Ente pubblico non economico istituito con D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, attivo dal 1° gennaio 2001.

La Direzione Centrale si trova a Roma, in Via Mario Carucci n. 71, supportata nel territorio da 10 Direzioni Regionali/Interregionali, da 80 Uffici delle Dogane, da 175 Sezioni Operative Territoriali, da 15 Laboratori chimici e con un organico complessivo di circa 9.000 dipendenti.

COMPITI: COMPITI: riscuotere i diritti doganali e tutelare gli interessi finanziari e della sicurezza, contrapposti alla necessità di trovare un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e la necessaria scorrevolezza dei traffici.

Dal 1° maggio 2016 l’Agenzia ha introdotto il dialogo telematico con gli operatori, fatto che ha comportato una drastica riduzione dei supporti cartacei ed uno scambio dei dati quasi esclusivamente informatizzato. Oltre a ciò, gli è stato assegnato un ruolo di coordinamento con tutti gli altri Enti, che nel corso dell’accertamento doganale sono chiamati ad intervenire nello svolgimento delle attività di carattere extratributario.

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IL MOMENTO DOGANALEIL MOMENTO DOGANALE

Con il termine di “momento doganale”, si vuole definire quell’insieme di adempimenti che, al momento della presentazione della merce in Dogana, condizionano le operazioni doganali nel loro insieme. Questi adempimenti possono suddividersi in:

““adempimenti orizzontali”adempimenti orizzontali” - aventi contenuto prevalentemente fiscale;

““adempimenti verticali”adempimenti verticali” - - aventi contenuto prevalentemente extratributario.

Rientrano tra gli ““adempimenti orizzontaliadempimenti orizzontali”” tutte le disposizioni ed i vincoli normativi propri dell’accertamento doganale, tra i quali possiamo menzionare:i regimi doganali definitivi; i regimi sospensivi; la classificazione doganale; il i regimi doganali definitivi; i regimi sospensivi; la classificazione doganale; il valore in dogana; i contingenti; le sospensioni; l’origine preferenziale e non valore in dogana; i contingenti; le sospensioni; l’origine preferenziale e non preferenziale; i dazi doganali; i dazi antidumping; gli aspetti IVA, ecc.preferenziale; i dazi doganali; i dazi antidumping; gli aspetti IVA, ecc.

Fanno invece parte degli ““adempimenti verticaliadempimenti verticali”” tutte le disposizioni ed i vincoli di carattere extratributario, tra i quali possiamo ricordare:i beni “Dual Use”; i prodotti per la difesa; le sostanze chimiche pericolose i beni “Dual Use”; i prodotti per la difesa; le sostanze chimiche pericolose (Reach); i rifiuti; i prodotti agroalimentari; i vincoli sanitari e veterinari; la (Reach); i rifiuti; i prodotti agroalimentari; i vincoli sanitari e veterinari; la sicurezza dei prodotti; il “Made in”; gli esemplari della flora e della fauna in sicurezza dei prodotti; il “Made in”; gli esemplari della flora e della fauna in pericolo di estinzione (CITES), ecc.pericolo di estinzione (CITES), ecc.

Il compito della Dogana è quello di accertarsi che tutti gli adempimenti, facenti capo alla merceologia trattata, vengano rispettati.

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È proprio in questo momento, quando la merce viene presentata in Dogana unitamente al DAU (Documento Amministrativo Unico) e quest’ultimo viene accettato, che sorge l’obbligazione doganale.

Contestualmente, il circuito di controllo effettua l’analisi dei rischi e, a seconda dei casi, può decidere di procedere allo svincolo della merce e lasciarla alla libera disponibilità dell’operatore, ma può anche decidere di far effettuare un controllo solo documentale ovvero un controllo oggettivo della merce.

Quindi, all’interno del “momento doganale”, che come abbiamo precedentemente detto, comprende tutto l’insieme degli adempimenti, orizzontali e verticali, troviamo l’accertamento doganale che si estrinseca nel controllo di quattro elementi sostanziali della dichiarazione e che sono:● la quantitàquantità;● la qualitàqualità; ● il valorevalore; ● l’origineorigine delle merci.

Nello specchietto che segue ed a puro titolo informativo, facciamo il raffronto tra le principali norme unionali e quelle nazionali attualmente in vigore, che sovrintendono il “momento doganale”.

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NORME PRIMARIE NORME COLLEGATE

Reg. (UE) 952/2013 = CDU● Atti delegati, Reg. (UE) 2015/2446 = RD● Atti esecutivi, Reg. (UE) 2015/2447 = RE● Disposizioni transitorie, Reg. (UE) 2016/341 = RDT

Tariffa Integrata Comunitaria (TARIC)● Reg. (CEE) 2658/87● Misure collegate (sospensioni, contingenti, antidumping, ecc.)

Accordi ZLS (Zone di Libero Scambio)● Protocolli di origine

Norme di carattere verticaleemanate per singoli settori merceologici

Direttiva 77/388/CEE sostituita dallaDirettiva 2006/112/CE, disciplina IVA

Direttiva 92/12/CEE sostituita dallaDirettiva 2008/118/CE, disciplina Accise

D.P.R. 43/1973 (TULD)D. Lgs. 374/1990Regio Decreto 65/1896

Disciplina sanzionatoria generale (D. Lgs. 471/97, D. Lgs. 472/97 e D. Lgs. 473/97)

Singole normative vigenti nei Paesi terzi

Dual Use, CITES, Made in, Reach, ecc.

D.P.R. 633/1972D.L. 331/1993

D. Lgs. 504/1995

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Per “diritti doganali” s’intendono tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, con espresso riferimento alle operazioni doganali.

Fatta questa premessa, diciamo che nella definizione di “imposizione doganale” si vogliono ricomprendere tutte quelle prestazioni pecuniarie, conseguenti ad un fatto che si è manifestato in maniera rilevante per l’attività di dogana, per il quale il legislatore ne abbia previsto l’adempimento per mezzo di una forma di pagamento.

Da tale constatazione, la dottrina fa discendere che nel genius dei diritti doganali, si annoverano prestazioni pecuniarie aventi caratteristiche diverse, fatta eccezione per taluni diritti (definiti di confine), non necessariamente di natura tributaria.

La distinzione tra diritti doganali e diritti di confine viene fatta dall’art. 34 del TULD (Testo Unico delle Leggi Doganali – D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), nel quale si legge che “costituiscono diritti di confine i dazi all’importazione e quelli all’esportazione, i prelievi e tutte le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione”.

La differenza tra dazi e diritti consiste principalmente nella circostanza che i dazi hanno come presupposto l’importazione e/o l’esportazione ed assolvono una funzione regolatrice dei flussi commerciali tra gli Stati al fine di agevolare o proteggere i mercati nazionali, mentre i diritti (di magazzinaggio, di statistica, di visita sanitaria, ecc.), trovano il loro presupposto nell’esistenza di uno specifico servizio reso all’operatore commerciale.

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IL DAZIO E LA TARICIL DAZIO E LA TARIC

Per dazio s'intende un'imposizione pecuniaria applicata alle merci presentate in Dogana al momento della loro entrata nell’UE, generalmente in occasione della loro immissione in libera pratica.

I dazi fanno parte delle c.d. imposte indirette sui consumi e possono suddividersi in:● dazi dazi ad valoremad valorem, espressi in percentuale riferita al valore in dogana delle

merci;

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● dazi dazi specificispecifici, determinati in funzione di un'unità di misura (peso, lunghezza, volume, numero o gradi alcolici, ecc.);

● dazi dazi mistimisti, risultanti dall'applicazione congiunta di dazi dazi ad valoremad valorem e dazi e dazi specificispecifici.

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Come già accennato, i dazi vengono riscossi all'atto dell'immissione in libera pratica delle merci in entrata nell'Unione Europea e costituiscono le c.d. “risorse proprie” (che altro non sono, se non entrate di natura fiscale assegnate all'Unione Europea, per finanziare il suo bilancio e rendere autonoma la struttura).

A parte i dazi indicati nella TARIC (TARiffa Integrata Comunitaria), esistono altri dazi o tasse di effetto equivalente che vengono applicati dalla legislazione comunitaria. I più importanti sono:● i dazi antidumping e compensativiantidumping e compensativi, che colpiscono le importazioni di merci

provenienti dai Paesi terzi, vendute ad un prezzo inferiore a quello praticato nel loro mercato di origine o che sono il frutto di pratiche sleali di concorrenza internazionale;

● i dazi protettiviprotettivi, che hanno lo scopo di scoraggiare l’importazione di beni provenienti dall’estero aumentandone il prezzo al dettaglio e favorendo in tal modo la produzione nazionale;

● i dazi di ritorsioneritorsione, che colpiscono le merci originarie dei Paesi che applicano una politica discriminatoria nei confronti dell'Unione Europea

Esistono, poi, delle altre imposte (c.d. imposte interne) che vengono ugualmente riscosse in Dogana, ma che colpiscono le merci solamente al momento della loro immissione in consumo. Anche queste vengono annoverate tra i tributi doganali quando vengono riscosse in Dogana, ma in realtà si tratta di imposte che possono anche essere riscosse al di fuori delle operazioni doganali, perché colpiscono determinate merci prodotte all'interno dello Stato solo quando le stesse vengono poste in consumo (ad esempio, le sigarette, i liquori, le benzine, la stessa Iva, ecc.).

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Abbiamo visto che l’applicazione del dazio viene imposto in funzione della tipologia di prodotto presentato in dogana, ed abbiamo anche visto come questo venga identificato da un codice numerico. Quando parleremo della classificazione doganale delle merci, scenderemo più nel dettaglio, per ora vi basti sapere che a livello internazionale (parliamo dei circa 194 Stati che fanno parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio) è stato adottato quale base di partenza il “Sistema Armonizzato” (S.A. o H.S.), che consiste in una classificazione di 6 cifre (per complessive 5.200 voci).

L’Unione Europea ha ampliato il dettaglio di questa classificazione, portandola a 8 cifre chiamata “Nomenclatura Combinata” (per complessive 13.000 voci), dando la facoltà ad ogni singolo Stato membro di estenderne il dettaglio con l’apporto di ulteriori 2 cifre, quindi 10 cifre in tutto per circa 18.000 voci complessive che integrano quella che a livello unionale viene definita “TARIC” e cioè TARiffa Integrata Comune (o Comunitaria).

A questa classificazione, per motivi di carattere diverso (esigenze di politica agricola, vincoli sanitari e fitosanitari, dazi aggiuntivi, ecc.), possono essere aggiunti ulteriori codici addizionali (fino a 4), estendendo così ulteriormente la già corposa capacità di dettaglio.

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DAUDAUDocumento Amministrativo UnicoDocumento Amministrativo Unico

Il Documento Amministrativo Unico (DAU) costituisce di per se la dichiarazione doganale per tutti i regimi doganali.

È stato istituito dal Reg. (CEE) n. 2913/92, è in uso dal 01/01/1993 e la sua applicazione è stata disciplinata dal Reg. (CEE) n. 2454/93 (vedi circ. n. 331/D del 1996).

Esso è utilizzato:● per le merci comunitarie dirette verso paesi terzi;● per le merci provenienti dai paesi terzi presentate in dogana per ottenere la

loro destinazione;● per le merci sottoposte a vincoli di carattere doganale che circolano nel

territorio dell’Unione Europea.

Originariamente, la redazione del DAU avveniva esclusivamente su formulari stampati in carta speciale chimica a ricalco, di colore bianco con caratteri speciali, compilati in una delle lingue ufficiali dell’UE. Ora, lo scambio dei dati avviene quasi esclusivamente per via informatica mediante utilizzo di programmi dedicati, salvo rari casi residuali.

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Dal DAU si possono ricavare in linea generale:● il regime doganale prescelto;● la tipologia di merce movimentata;● i divieti economici e qualsiasi altra misura di politica commerciale adottata o

da adottare;● la forma di garanzia prestata (globale o isolata) o l’eventuale esonero.La garanzia consente di tutelare la pretesa tributaria dall’eventuale mancata chiusura del regime (di transito in particolare), che si attua con l’appuramento.

Il modello del DAU (fascicolo composto da otto esemplari) è rinvenibile nell’Allegato 9 - Appendice B1, del Regolamento Delegato Transitorio (RDT) N. 2016/341 del 17/12/2015 mentre, le note esplicative per la sua compilazione, si trovano nello stesso Allegato ma all’Appendice C1.

Sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’indirizzo:https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/atti-amministrativi-generali/circolari/circolari-2006

sotto la voce “Circolare n. 45/D - istruzioni e codici PDF” si rinvengono tutti i codici da utilizzare per la compilazione del DAU, aggiornati al 3 ottobre 2018.

La Commissione Europea, in data 23/04/2016 ha pubblicato il documento di lavoro “DIH 18/008-FINAL-IT”, che consiste, in pratica, in una serie di linee guida DAU, da osservare durante il periodo transitorio del CDU che dovrebbe completarsi nel 2020.

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EXPORTEsemplari 1, 3, 3a e 3b

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IMPORTEsemplari 6 e 8

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REGIMI DOGANALIREGIMI DOGANALI

Lo spazio che si trova all'interno della linea doganale si chiama “Territorio Doganale”. Per definizione giuridica, anche il mare territoriale, cioè quella fascia di mare di larghezza pari a 12 miglia marine, adiacente alla costa, sulla quale lo Stato esercita la sua sovranità, fa parte del “Territorio Doganale”.

Le norme che regolano le “acque territoriali”, sono state stabilite dalla Convenzione di Montego Bay firmata il 10 dicembre 1982 e ratificata dallo Stato italiano il 2 dicembre 1994 con legge n. 689.

Analogamente al mare territoriale, anche lo spazio aereo che sovrasta il territorio dello Stato e nel quale è possibile esercitare il volo aeronautico, fa parte del “Territorio Doganale” (fino al limite dell’atmosfera).

Quindi, le merci che arrivano dall'estero, quando attraversano la linea doganale ed entrano in questo spazio, definito “spazio doganale”, vengono sottoposte ad alcuni vincoli e non possono essere movimentate senza che la dogana ne abbia avuto la preventiva notizia e/o ne abbia dato apposita autorizzazione.

Il Codice Doganale Unionale stabilisce che le merci, alla loro entrata nel territorio doganale unionale, devono essere presentate immediatamente in dogana.

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Le merci in attesa di vincolo, possono essere immagazzinate esclusivamente nei luoghi designati e/o approvati dall’autorità doganale (art. 147 CDU) e possono rimanerci per non più di 90 giorni (art. 149 CDU), termine entro il quale devono ricevere il vincolo ad un regime doganale o essere riesportate.

Quando, per un qualsiasi motivo (ad es. mancata rispondenza alle norme sanitarie vigenti, difformità contrattuale, problemi di qualità, deterioramento, mancato ritiro per insolvenza del compratore, ecc.), alla merce giacente in temporanea custodia non è possibile dare entro i termini stabiliti dal CDU una destinazione doganale definitiva e non è neppure possibile rispedirla indietro al mittente, la merce, su richiesta ed a spese del ricevitore, può essere distrutta sotto controllo doganale oppure, nel caso nessuno la reclami, viene considerata abbandonata (al pubblico erario).

Nel caso di distruzione avvenuta sotto controllo doganale (talvolta disposta direttamente dall'autorità doganale per motivi di salute o di altro ordine), la redazione dell'apposito verbale annulla qualsiasi pretesa tributaria e quindi, dalla dogana, non può essere richiesto alcun pagamento di dazi od oneri di effetto equivalente.

Se, invece, la merce viene abbandonata (volontà che può essere manifestata dal proprietario o detentore anche in anticipo sui termini di scadenza – art. 199 CDU), l'abbandono annulla ogni pretesa doganale, salvo il rimborso delle spese. In questo caso, la merce rimane nella piena disponibilità dell'ufficio doganale che (di norma) la pone all'asta assieme alle merci confiscate. A cadenza semestrale gli uffici doganali pubblicano l'elenco delle merci abbandonate o confiscate, indicando la data nella quale si terrà l'asta.

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REGIMI DOGANALIREGIMI DOGANALI

REGIMI REGIMI DEFINITIVIDEFINITIVI

IMMISSIONE INLIBERA PRATICA

ESPORTAZIONE

REGIMI REGIMI SPECIALISPECIALI

TRANSITO DEPOSITOUSO

PARTICOLAREPERFEZIONAMENTO

TRANSITOESTERNO

TRANSITOINTERNO

DEPOSITODOGANALE

ZONEFRANCHE

AMMISSIONETEMPORANEA

USOFINALE

PERFEZIONAMENTOATTIVO

PERFEZIONAMENTOPASSIVO

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ELEMENTI DELL’ACCERTAMENTOELEMENTI DELL’ACCERTAMENTO

QUANTITÀQUANTITÀ

La quantità è il primo degli elementi determinanti nella dichiarazione doganale.

Questa, oltre ad indicare il dato numerico dei colli (pezzi, sacchi, cartoni, fusti, rotoli, casse, gabbie, ecc.), è un elemento che riveste particolare importanza in quanto, in taluni casi, l’imposizione doganale viene calcolata, oltre ad una percentuale sul valore della partita, anche sulla quantità dichiarata. Per esempio, sul bestiame vivo, la tassazione viene applicata in parte sul valore della partita ed in parte sul suo peso netto, oppure, nelle bevande alcoliche, in ragione del contenuto in ettolitri di alcole.

Inoltre, per determinati prodotti, la cui vendita viene di norma effettuata con merce “alla rinfusa” (ad esempio i cereali, gli oli, i prodotti petroliferi, ecc.), questa, senza il dato quantitativo espresso in kg, q.li, tonn, litri, ettolitri, ecc., non potrebbero essere né fatturati, né tanto meno tassati.

Pensiamo, infine, alla vendita di energia elettrica dove il trasporto avviene via cavo. In questo caso “la misura”, sia dal punto di vista della fatturazione, che di quella dell’imposizione daziaria, si deve necessariamente basare sul quantitativo espresso, al caso di specie, in chilowattora (kWh).

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QUALITÀQUALITÀ

La qualità è il secondo elemento fondamentale della dichiarazione doganale.

Ma come si determina in dogana la qualità; ovvero, come si classifica una merce?

L’esigenza di effettuare una rilevazione statistica delle merci e di conseguenza la loro classificazione, risponde a due necessità: la prima, di ordine quantitativo, necessaria a comparare i flussi di merci negli scambi internazionali; la seconda, di ordine qualitativo, per identificare le varie merci con dei codici comuni, ai fini della determinazione delle imposizioni daziarie applicabili alle stesse nel corso dei loro scambi internazionali.

La classificazione doganale di una merce, ha lo scopo di indagare e mettere ordine all'interno di una determinata e prefissata popolazione di merci o artefatti (laddove per merci e artefatti intendiamo dei beni capaci di soddisfare i fabbisogni umani), aventi un contenuto economico che li renda oggetto di interesse e di scambio.

La nostra tariffa doganale è una classificazione di carattere generale, perché la popolazione all'interno della quale intendiamo effettuare l'indagine corrisponde e/o coincide con l'universo delle merci, cioè tutto ciò che può essere fisicamente spostato da un posto all'altro e che potenzialmente può diventare oggetto di scambio.

Attraverso la classificazione, quindi, si cerca di ottenere la riduzione dei componenti la popolazione in un certo numero di classi, che alla fine risulteranno essere, prese singolarmente, sicuramente inferiori al numero dei componenti l'intero universo.

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La classificazione, inoltre, deve necessariamente rispondere a due caratteristiche: quella di esclusività, cioè l'appartenenza dell'oggetto o della merce ad una classe deve necessariamente escludere la possibilità per questo di poter appartenere anche ad un altra classe (le classi non devono sovrapporsi); quella della completezza, cioè che l'unione logica di tutte le classi porti al completamento dell'universo della popolazione oggetto dell'indagine.

Sezioni XXI

Capitoli 99

Voci ca. 1270

Sottovoci ca. 5200

(Specie)

(Categorie)

(Ordini)

(Gruppi o Settori)

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La struttura, a questo punto, sarà organizzata su una sorta di piramide inversa, sulla cui sommità troveremo le “Specie”, per poi scendere nei vari livelli di dettaglio, dove troveremo le “Categorie”, gli “Ordini”, i “Gruppi o Settori”. Questo criterio, viene definito “CLASSIFICATORE”.

Tuttavia, il problema che si pone a livello generale nella classificazione merceologica e tanto più in quella merceologico-doganale e quindi nel sistema armonizzato, è che nella tariffa doganale la distanza tra descrizione e definizione non è una distanza che rimane costante, per questo crea molti problemi di classificazione, che vengono risolti con determinate regole.

Il “classificatore”, quindi, dovrà metterci in condizione di poterci muovere sia a livello orizzontale (tra le classi), sia a livello verticale come un ascensore, all'interno della piramide.

Un altro problema che sorge nella classificazione doganale, è che talvolta vengono utilizzati simultaneamente ed anche in maniera disordinata, più “classificatori” che tendono a sovrapporsi ed a generare delle situazioni di vera e propria indeterminazione.

Vediamo ancora, come si manifestano le difficoltà nell'ambito della classificazione doganale e, per semplificare, ci basiamo al momento solo sul Sistema Armonizzato che consta di 6 cifre.

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Poniamo di dover classificare un prosciutto crudo non disossato.

Cap. 02 – Carni e frattaglie

Voce 02.10 – Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate, (…...)

Sottovoce 0210.11 – Carni della specie suina:-- prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati.

In questo caso non c'è distanza tra la descrizione e la definizione.

Poniamo, adesso, di dover classificare delle caramelle senza zucchero.

Cap. 21 – Preparazioni alimentari diverse

Voce 21.06 – Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.Sottovoce 2106.90 – Altre

In questo caso la distanza tra la descrizione e la definizione si massimizza.

Anche se volessimo indirizzarci come riferimento alla classificazione fornita dalla NC (nomenclatura combinata) o ancora meglio dalla TARIC, le cose sostanzialmente non cambierebbero in quanto, in ambedue classificazioni, non esiste comunque alcuna voce specifica indicante le caramelle senza zucchero.

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Ritornando alla nostra disamina, quando diciamo che vi sono delle oggettive difficoltà di posizionamento nella tariffa doganale di talune merci, ci riferiamo proprio ai problemi che abbiamo visto poco fa.

Per poter risolvere il problema o quantomeno per limitarlo al massimo, è stato studiato un sistema composto da 6 regole da applicarsi in ordine gerarchico, tale da permetterci di ridurre il più possibile quel divario che talvolta riscontriamo tra la descrizione del prodotto e la sua definizione tariffaria, al fine di indirizzarci ad una sua più puntuale individuazione e collocazione nel contesto doganale.

Qualora queste regole si dimostrassero essere ancora insufficienti per determinare una corretta classificazione della merce, bisognerà tener conto:

- Del testo delle voci e delle sottovoci del SA- Note di sezione- Note di capitolo- Note di sottovoci- Regole generali per l'interpretazione del SA- Testo delle sottovoci NC- Note complementari- Testo delle sottovoci Taric- Note esplicative del SA- Pareri di classificazione del WCO (Organizzazione Mondiale delle Dogane)- Note esplicative della NC- Regolamenti di classificazione emanati dalla Commissione europea

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VALOREVALORE

Il terzo elemento che entra a far parte della dichiarazione doganale, ma non per questo è da considerarsi meno importante dei precedenti, è il valore.

Anche in questo caso, per stabilire l’esatto valore della merce dichiarata in dogana, esistono sei regole concordate in sede GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio), che trovano applicazione in maniera sequenziale quando il criterio principale, richiamato dall’art. 70 del CDU, non può essere applicato.

Detto criterio stabilisce che: “La base primaria per determinare il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato. Esso si applica purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:● non esistano restrizioni per la cessione o per l’utilizzazione delle merci da

parte del compratore;● la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le

quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;

● nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento;

● il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo”.

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Si rende opportuno evidenziare, che il valore di transazione da dichiarare in dogana, per una merce presentata per l'importazione è, nel nuovo CDU, il valore dell’ultima vendita avvenuta immediatamente prima della sua introduzione nel territorio doganale unionale.

Al prezzo di fattura, dovranno essere addizionati tutti quei costi, richiamati dall'art. 71 CDU, che non sono compresi nello stesso, ma che hanno tuttavia gravato la merce antecedentemente la sua entrata nell'Unione Europea.

Tra questi possiamo ricordare: commissioni e spese di mediazione, contenitori e/o imballaggi esterni, beni e servizi utilizzati nella produzione, costi di trasporto e di assicurazione, corrispettivi e diritti di licenza (royalties, brevetti, modelli, know how, marchi, diritti d'autore, stampi, ecc.).

Come detto precedentemente, qualora non si riesca comunque a determinare il valore in prima istanza, malgrado nello stesso si siano ricompresi tutti gli elementi a disposizione, bisogna passare al criterio successivo e così avanti, fino al sesto ed ultimo criterio il quale, alla fin fine, si richiama ai criteri sul valore stabiliti in sede GATT.

Per comprendere meglio “il sistema” su cui si basa il valore in dogana, si riassumono sinteticamente le sei regole.

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Regola n. 1 = Valore di transazioneValore di transazione: prezzo effettivamente pagato o da pagare + costi fino al primo confine dell'UE;

Regola n. 2 = Merci identiche:Merci identiche: stesso Paese, stesse caratteristiche fisiche, qualità, rinomanza (se più valori, il valore più basso);

Regola n. 3 = Merci similariMerci similari: caratteristiche analoghe, vendute anche ad altri livelli commerciali e in quantità identiche, con minime correzioni;

Regola n. 4 = Valore dedottoValore dedotto:: valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell’Unione a persone non collegate;

Regola n. 5 = Valore calcolatoValore calcolato:: costi materie prime + trasporto + assicurazione + spese di movimentazione + costi produzione + diritti licenza/marchio;

Regola n. 6 = Criteri sussidiariCriteri sussidiari:: con mezzi ragionevoli, compatibili con l’art. VII GATT e comunque mai con valori arbitrari/fittizi, valori minimi, valori del mercato interno dell'esportatore a destinazione di altro Paese diverso dall'importatore, del più elevato tra due valori possibili o del prezzo praticato nell'UE.

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A comprova della conformità e congruità del valore dichiarato, il CDU prevede che, all'atto dell'importazione, venga presentata dall'importatore, assieme a tutta l'altra documentazione prevista dalle norme comunitarie, una “dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana” chiamata D.V.1, il cui modello figura nell'Allegato n. 8 del Reg. (UE) 2016/341 (RDT).

L'obbligatorietà di questa dichiarazione sussiste, qualora il valore della merce risulti essere superiore a 20.000,00 euro, ma la sua presentazione può essere richiesta dall’ufficio doganale anche per valori inferiori, se le condizioni di vendita della merce non consentono di poter determinare in maniera chiara il loro reale valore in dogana.

Ad esempio, se una merce viene venduta da un venditore americano con resa FOB (Free on board) New York, sarà opportuno che l'importatore italiano, anche se il valore della merce è inferiore ai 20.000,00 euro, compili, sottoscriva e presenti il D.V.1, all'interno del quale avrà dettagliato l'entità delle spese di consegna dal porto di New York fino al primo porto unionale di arrivo, quelle inerenti al trasporto marittimo, quelle eventuali di carico, movimentazione o manipolazione che la merce ha subìto nel corso della sua spedizione e quelle di assicurazione, poiché sarà la somma di tutte queste a costituire il valore imponibile da dichiarare in dogana.

Si tenga presente, infine, che la dogana, in caso di dubbio, ha sempre la possibilità di richiedere l’esibizione di documentazione addizionale (contratti, fatture di spesa, ecc.), al fine di poter determinare con sufficiente sicurezza il valore della merce in dogana.

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ORIGINEORIGINE

Il quarto elemento fondamentale nell’accertamento doganale è l’origine.

Questo criterio, nel contesto doganale, assume particolare rilevanza in quanto influisce in maniera determinante nell’applicazione dell’aliquota daziaria.

I principi che sovrintendono l’origine sono stabiliti da:● Le regole di origine

● Il trasporto diretto● I Certificati di Origine

Le regole di origine

In base all'identificazione del Paese di origine dei prodotti, si possono non applicare ovvero applicare strumenti di difesa commerciale, che possono sfociare in restrizioni quantitative od applicazione di dazi supplementari (c.d. “antidumping”).

Il CDU stabilisce una duplice nozione di origine:

- quella di diritto comune o “NON PREFERENZIALE”, che si applica erga omnes ai prodotti importati o esportati verso Paesi che non godono di alcun vantaggio tariffario;

- quella “PREFERENZIALE”, che invece riguarda i prodotti importati da, o esportati verso, quei Paesi che beneficiano di un vantaggio preferenziale in virtù di una concessione unilaterale, fatta dalla Comunità nei loro confronti, ovvero di un Accordo bilaterale di cooperazione, di associazione, di scambio, ecc.

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ATTENZIONE!!ATTENZIONE!!Il concetto di origine è profondamente diverso da quello di provenienza fisica in quanto quest'ultimo dev'essere inteso come “il luogo dal quale fisicamente vengono spedite le merci” e che può coincidere, o meno, con il Paese di effettiva produzione del bene o nel quale è avvenuta l'ultima sostanziale trasformazione.

Per conferire “l'origine” ad una merce è necessario che, in linea generale, vengano soddisfatte le seguenti condizioni:● il prodotto è stato interamente ottenuto nel Paese di esportazione, senza

alcuna utilizzazione di materiali importati;● il prodotto finito è stato trasformato o lavorato nel Paese di esportazione,

pur partendo da materiali provenienti da altri Paesi, ma in tal caso il prodotto in questione si potrà considerare originario del Paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione “sostanzialesostanziale”, economicamente economicamente giustificatagiustificata, da una impresa attrezzata a tale scopo ed a condizione che detta trasformazione/lavorazione abbia dato origine ad un prodotto nuovo, o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Le condizioni sopra accennate sono cumulative, ed implicano non solo che il prodotto finale deve possedere proprietà e composizioni non possedute prima, ma che la trasformazione/lavorazione deve far parte del processo normale di produzione di un’impresa che disponga di adeguate strutture.

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L’allegato 22-01 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, riporta i gradi di lavorazione che le merci dei vari capitoli, devono subire per poter acquisire la caratteristica di prodotto originario non preferenziale.Vediamo nell’esempio il Capitolo 62.

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Il documento che attesta

l’ORIGINE NONORIGINE NONPREFERENZIALEPREFERENZIALE

a livello internazionale, è il Certificato di

Origine rilasciato dalle Camere di Commercio o da

Enti abilitati.

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L'Unione Europea accorda ad una moltitudine di Paesi e Territori, un trattamento tariffario preferenziale in virtù di accordi bilaterali o di concessioni autonome.

Ai fini di tale trattamento, che consiste nell'applicazione di un dazio nullo o ridotto, la nozione di origine riveste un ruolo particolarmente importante, in quanto la preferenza tariffaria è limitata ai soli prodotti originari dei Paesi beneficiari.

Le regole d'origine preferenziale dell'U.E. possono essere distinte in due categorie:● quelle decise autonomamente, che sono contenute nel Reg. (UE) n.

978/2012 e si applicano nei confronti dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) che beneficiano del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG);

● quelle istituite nel quadro di Accordi unilaterali/bilaterali e contenute in appositi Protocolli, che si applicano ai singoli Paesi o a gruppi di Paesi (es.: EFTA, S.E.E., ai Paesi Euromediterranei, agli ACP - EPA, ai Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM), ecc.).

Analogamente a quanto si è visto per le regole dell'origine non preferenziale, un prodotto è considerato originario di un determinato Paese, ai fini del trattamento preferenziale, quando in detto Paese è stato “interamente ottenuto”, oppure quando è stato sottoposto a una “trasformazione sufficiente”, tale da conferirgli il carattere di prodotto originario preferenziale.

Ma, allora, se le regole sono le stesse, cos’è che differenzia l’origine non preferenziale da quella preferenziale?

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La concessione del beneficio tariffario è subordinata a due principali condizioni:

1) le merci devono aver acquisito il carattere di “prodotti originari”, che deve essere giustificato secondo le regole di cooperazione amministrativa previste in ogni singolo atto o Accordo;

2) dev’essere rispettata la regola del trasporto direttotrasporto diretto.

Per quanto concerne questo secondo punto, le regole prevedono che debba sussistere la coincidenza tra il Paese di origine e quello di provenienza, mancando la quale le preferenze non possono essere accordate. Vi sono, però, delle eccezioni.

Il trattamento preferenziale può essere ugualmente accordato, qualora non vi sia la coincidenza predetta, a condizione che:

a) venga presentato in Dogana un “certificato di non manipolazionecertificato di non manipolazione”, sul quale venga attestato dall’amministrazione doganale del Paese diverso da quello di origine, che la merce è sempre rimasta sotto controllo doganale e che nel corso della sua permanenza in detto Paese non ha formato oggetto di manipolazioni o lavorazioni (il certificato necessita anche qualora la merce abbia subito un trasbordo in una free zonefree zone o un free portfree port);

b) nel caso di spedizione marittima, la merce risulti essere originaria di un Paese che non ha alcuno sbocco al mare e quindi possa ritenersi giustificato l’avvenuto imbarco da un Paese diverso da quello di origine.

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La nozione di prodotto “interamente ottenuto” corrisponde sostanzialmente a quella vista precedentemente nel contesto dell'origine non preferenziale e ad essa facciamo rinvio.

Per quanto riguarda, invece, la nozione di “trasformazione sufficiente”, il legislatore comunitario ritenendola troppo vaga, ha adottato dei criteri più specifici, basati essenzialmente sul principio che una trasformazione deve essere considerata sufficiente quando i materiali non originari, rientranti in una determinata voce doganale a quattro cifre del Sistema Armonizzato, sono stati sottoposti nel Paese di esportazione ad una lavorazione tale da far assumere, al prodotto finale, una classificazione doganale completamente diversa da quella originaria.

Tuttavia, ciò è vero nella maggior parte dei casi, ma non sempre. Di conseguenza, per certi prodotti, si sono istituite delle regole d'origine più specifiche di quelle basate sul semplice cambio di voce doganale.

Questi prodotti sono enumerati in appositi elenchi, una parte dei quali si trovano negli Allegati 22-03 RD (SPG) e 22-11 RD ed un'altra parte negli “Allegati” facenti parte integrante dei singoli Accordi preferenziali stipulati unilateralmente o bilateralmente con i vari Paesi prima accennati.

Rimanendo nel Capitolo 62 del Sistema Armonizzato, andiamo a vedere quali sono le differenze di lavorazione che consentono, allo stesso prodotto finale, di ottenere talvolta il conferimento di prodotto originario non preferenziale e talaltra di prodotto originario preferenziale.

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Allegato 22-01 RD = ORIGINE NON PREFERENZIALEAllegato 22-01 RD = ORIGINE NON PREFERENZIALE

Allegato 22-11 RD = ORIGINE PREFERENZIALEAllegato 22-11 RD = ORIGINE PREFERENZIALE

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FORM. A EUR.1 EUR-MED

Certificato di Origine Certificato di Circolazione Certificato di Circolazione

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Sistema REX / SPG Sistema REX / SPG Accordo economico e commerciale UE-Canada (CETA) – REX/CETAAccordo economico e commerciale UE-Canada (CETA) – REX/CETAAccordo economico e commerciale UE-Giappone – REX/GIAPPONEAccordo economico e commerciale UE-Giappone – REX/GIAPPONE

Questo sistema, finalizzato alla gestione dell’origine preferenziale delle merci ed introdotto dal CDU, è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 e dovrebbe gradualmente abolire, per quanto concerne i PVS, il rilascio dei certificati FORM A, sostituendoli con una dichiarazione su fattura.

Consiste, in pratica, in un database gestito a livello unionale, nel quale vengono registrati tutti gli esportatori autorizzati, che in tal modo potranno rilasciare direttamente le attestazioni di origine preferenziale sulle loro fatture di esportazione, evitando il ricorso agli uffici doganali con evidenti risparmi in termini di tempo ed economici.

Gli esportatori non registrati, possono rilasciare ugualmente le attestazioni di origine preferenziale, ma solo su partite di merci aventi un valore pari o inferiore a 6.000,00 euro.

Durante il periodo transitorio, i prodotti provenienti dai Paesi SPG potranno essere scortati, sia dal FORM A, sia con la nuova modalità REX/SPG (dichiarazione su fattura), ma in ogni caso tutti i Paesi beneficiari, dovranno adeguarsi al sistema degli esportatori registrati al più tardi entro il 30 giugno 2020.

Il Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell’Accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA), dispone invece, che l’origine preferenziale dei prodotti venga fornita esclusivamente da una dichiarazione su fattura REX/CETA.

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Anche l’Accordo economico e commerciale UE – Giappone, entrato in vigore il 1° febbraio 2019, alla stregua di quello stipulato con il Canada, prevede che l’origine venga attestata dall'esportatore sulla stessa fattura di vendita, con evidenti semplificazioni burocratiche e procedure molto più snelle.

Per quanto attiene al sistema REX/SPG, questo troverà piena applicazione entro il 2020; nel frattempo, questi sono i Paesi che hanno aderito:

20172017Angola, Burundi, Buthan, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centro Africana, Isole Cook, Djibouti, Etiopia, Micronesia, Guinea Equatoriale, Guinea Bissau, India, Kenya, Kiribati, Laos, Liberia, Mali, Nauru, Nepal, Isola Niue, Pakistan, Isole Salomone, Sierra Leone, Somalia, Sudan del Sud, Sao Tomé & Principe, Ciad, Togo, Tonga, Timor-Est, Tuvalu, Yemen e Zambia.

20182018Afghanistan, Armenia, Bolivia, Costa d’Avorio, Eritrea, Gambia, Guinea, Malawi, Mozambico, Myanmar, Niger, Ruanda, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Siria e Tanzania.

20192019Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Cambogia, Haiti, Indonesia, Kirghizistan, Lesotho, Madagascar, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Paraguay, Isole Filippine, Samoa, Senegal, Tagikistan, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu e Vietnam.

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PAESI ACCORDISTI AL 01/05/2004PAESI ACCORDISTI AL 01/05/2004

EFTA – AELS● Norvegia● Islanda● Liechtenstein● Svizzera

SEE● Norvegia● Islanda● Liechtenstein

PAN EUROPEI● Romania● Bulgaria● Turchia● Norvegia● Islanda● Liechtenstein● Svizzera

MAGHREB● Algeria● Tunisia● Marocco

MASHREK● Egitto● Giordania● Siria● Libano

PTOM

Paesi e

Territori

d’Oltre Mare

AndorraAndorra

S. Marino

Is. Faeroer

Ceuta eMelilla

Bosnia Erz.

Macedonia

Rep. Fed.Yugoslavia

Croazia

Israele

Palestina

Cile

Messico

Cile

Sud Africa

PVS (SPG)

EUR 1

FORM A

79 ACP

Africa

Caraibi e

Pacifico

UNILATERALI

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EFTA – AELS● Norvegia● Islanda● Liechtenstein● Svizzera

PAN EUROPEI● Romania● Bulgaria● Turchia● Norvegia● Islanda● Liechtenstein● Svizzera

MAGHREB● Algeria● Tunisia● Marocco

MASHREK● Egitto● Giordania● Siria● Libano

PTOM

Paesi e

Territori

d’Oltre Mare

79 ACP

Africa

Caraibi e

Pacifico

AndorraAndorra

S. Marino

Ceuta eMelilla

Bosnia Erz.

Macedonia

Rep. Fed.Yugoslavia

Croazia

Cile

Messico

Cile

Sud Africa

PVS (SPG)

EUR 1

FORM A

Albaniada dic. 2006

01. Romania02. Bulgaria03. Turchia04. Norvegia05. Islanda06. Liechtenstein07. Svizzera08. Isole Faeroer09. Algeria10. Tunisia11. Marocco12. Egitto13. Giordania14. Siria15. Libano16. Israele17. Palestina - (Cisgiordania e Striscia di Gaza)

Palestina(CisgiordaniaStriscia Gaza)

CileIsraeleIsole Faeroer

AccordoAccordoPaneuromediterraneoPaneuromediterraneo

EUR MED UNILATERALI

25

PAESI ACCORDISTI AL 01/01/2006PAESI ACCORDISTI AL 01/01/2006

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SITUAZIONE ATTUALESITUAZIONE ATTUALE

PTOM

Paesi e

Territori

d’Oltremare

60 ACP

Africa

Caraibi e

PacificoAndorra

S. Marino

Ceuta eMelilla

Cile

Messico

ColombiaPerùEcuador

Moldova

Georgia

Sud Africa

PVS (SPG)

EUR 1

FORM A - REX

Costa RicaEl SalvadorGuatemalaHondurasNicaraguaPanama

01. Turchia02. Norvegia03. Islanda04. Liechtenstein05. Svizzera06. Isole Faeroer07. Algeria08. Tunisia09. Marocco10. Egitto11. Giordania12. Siria13. Libano14. Israele15. Palestina (Cisgiordania e Striscia di Gaza)

Ucraina

1. Albania2. Bosnia Erzegovina3. Macedonia4. Montenegro 5. Serbia6. Kosovo7. Turchia

EUR MED

Corea Sud

Canada

NO EUR

REX

19 StatiAccordo di

PartenariatoEconomico APE/EPA

dal 2008

UNILATERALIBILATERALI

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Giappone

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Moldova

Georgia

EFTA – PAN EUROPEIEFTA – PAN EUROPEI

01. Norvegia02. Islanda03. Liechtenstein04. Svizzera05. Turchia

PAN EUROMEDITERRANEIPAN EUROMEDITERRANEI

01. Algeria02. Egitto03. Israele04. Giordania05. Libano06. Marocco07. Palestina (Cisgiordania e Striscia di Gaza)08. Siria09. Tunisia10. Turchia Ucraina

PARTECIPANTI AL PARTECIPANTI AL PROCESSO DIPROCESSO DI

STABILIZZAZIONE ESTABILIZZAZIONE EASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE

DELL’U.E. - A.S.A.DELL’U.E. - A.S.A.

1. Albania2. Bosnia Erzegovina3. Macedonia4. Montenegro 5. Serbia6. Kosovo7. Turchia

EUR MED

Isole Faeroer

Prossimi Prossimi candidaticandidati

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SITUAZIONE FUTURASITUAZIONE FUTURA

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ERRORI E REVISIONIERRORI E REVISIONI

Ma, cosa succede se nella compilazione del DAU viene commesso qualche errore?

Iniziamo a dire che l’Amministrazione doganale ha tre anni di tempo per accertare se gli elementi dichiarati nel DAU sono corretti.

Questa attività, conosciuta come “Revisione dell’accertamento”, può essere richiesta dal dichiarante (importatore / esportatore) o dal rappresentante del dichiarante (spedizioniere doganale / casa di spedizioni), ovvero attivata direttamente dal sistema sulla base di una scelta casuale (canale azzurro), oppure dallo stesso ufficio doganale dov’è stata presentata la dichiarazione.

Se l’attività di revisione è stata richiesta dal dichiarante o dal suo rappresentante, l’ufficio procede alla revisione e rilascia a questi una copia corretta della dichiarazione, senza altre formalità.

Se, invece, l’attività di revisione è promossa dal sistema o dall’ufficio doganale, si possono presentare le seguenti situazioni:● l’esito è negativo – il dichiarante ed il rappresentante vengono avvisati che è

stata svolta l’attività di revisione su “n” dichiarazioni, che l’esito è stato negativo e che l’accertamento è diventato definitivo.

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● l’esito è positivo – il dichiarante ed il rappresentante vengono avvisati che è stata svolta l’attività di revisione su “n” dichiarazioni, che l’esito è stato positivo e che l’accertamento ha evidenziato delle difformità che vengono dettagliate nel corpo stesso della comunicazione.

In questo caso, al dichiarante ovvero al suo rappresentante, vengono concessi 30gg di tempo per fornire all’ufficio doganale delle prove o dei documenti alternativi che potrebbero rendere nullo l’esito della dogana, decorsi i quali, se l’ufficio rimane comunque nella sua originaria decisione, procede alla rettifica della/e dichiarazione/i, riscuotendo o restituendo se è il caso le somme accertate e notificando, con atto separato, l’importo delle sanzioni applicate.

Le sanzioni doganali, in taluni casi, sono molto onerose e sproporzionate.

Il 23° considerando del Codice Doganale Unionale e l’art. 42 prescrivono che: “Occorre garantire sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate nell’intero mercato interno.” Il 38° considerando dello stesso CDU prevede che: “È opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un’obbligazione doganale sorge in seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l’impatto della negligenza da parte del debitore.”

Nella dogana italiana, la buona fede non esiste!

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L’impianto sanzionatorio si basa sull’art. 303 del TULD il quale così recita:

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante e' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

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3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' applicata come segue:a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a

500 euro;b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da

1.000 a 5.000 euro;c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da

5.000 a 15.000 euro;d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa

da 15.000 a 30.000 euro;e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione

amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.

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