Appunti del Corso di Sicurezza degli Impianti...

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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI Autori: R. Cuccioletta Nome File: Dispensa 15 Revisione: n. 1 del 5/10/06 Pagina: 1 di 30 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Cattedra di Sicurezza degli Impianti Industriali Appunti del Corso di Sicurezza degli Impianti Industriali Dispensa 15 ATTIVITÀ DI ISPEZIONE Roberto Cuccioletta

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  • SICUREZZA DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI

    Autori: R. Cuccioletta

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    Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Cattedra di Sicurezza degli Impianti Industriali

    Appunti del Corso di Sicurezza degli Impianti Industriali

    Dispensa 15

    ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

    Roberto Cuccioletta

  • SICUREZZA DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI

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    1 INTRODUZIONE..................................................................................................................................................... 3

    ERRORE. RIFERIMENTO A COLLEGAMENTO IPERTESTUALE NON VALIDO.

    2.1 LE VERIFICHE ...................................................................................................................................................... 4 ERRORE. RIFERIMENTO A COLLEGAMENTO IPERTESTUALE NON VALIDO. 2.3 IL RESPONSABILE TECNICO .................................................................................................................................. 7 ERRORE. RIFERIMENTO A COLLEGAMENTO IPERTESTUALE NON VALIDO. 2.5 IL VERBALE ......................................................................................................................................................... 8

    ERRORE. RIFERIMENTO A COLLEGAMENTO IPERTESTUALE NON VALIDO.

    3.1 L’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ...................................................................................................................... 9

    ERRORE. RIFERIMENTO A COLLEGAMENTO IPERTESTUALE NON VALIDO.

    4.1 LA DIRETTIVA MACCHINE .................................................................................................................................. 12 ERRORE. RIFERIMENTO A COLLEGAMENTO IPERTESTUALE NON VALIDO.

    5 ISPEZIONE IMPIANTI ELETTRICI ................................................................................................................. 15

    ERRORE. RIFERIMENTO A COLLEGAMENTO IPERTESTUALE NON VALIDO. 5.2 VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE. ..................................................... 15 ERRORE. RIFERIMENTO A COLLEGAMENTO IPERTESTUALE NON VALIDO.

    6 ISPEZIONE IMPIANTI A PRESSIONE............................................................................................................. 19

    ERRORE. RIFERIMENTO A COLLEGAMENTO IPERTESTUALE NON VALIDO. 6.2 IMPIANTI TERMICI.............................................................................................................................................. 20

    ERRORE. RIFERIMENTO A COLLEGAMENTO IPERTESTUALE NON VALIDO.

    7.1 LA DIRETTIVA ASCENSORI ................................................................................................................................. 21 ERRORE. RIFERIMENTO A COLLEGAMENTO IPERTESTUALE NON VALIDO. 7.3 VERIFICHE STRAORDINARIE .............................................................................................................................. 24

    ERRORE. RIFERIMENTO A COLLEGAMENTO IPERTESTUALE NON VALIDO.

    8.1 DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) ........................................................................................... 27 ERRORE. RIFERIMENTO A COLLEGAMENTO IPERTESTUALE NON VALIDO.

    9 ISPEZIONE PRODOTTI DA COSTRUZIONE ................................................................................................. 29

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    1 INTRODUZIONE

    Il D.Lgs. 626/94 prevede una "funzione" di prevenzione e protezione dai rischi che deve essere svolta all'interno

    dell'azienda. Alcune persone vengono designate a fare parte del servizio di prevenzione e protezione, col compito di

    individuare i fattori di rischio presenti nella struttura aziendale.

    Altre norme nazionali impongono, per alcune tipologie di impianti, verifiche periodiche condotte da enti di terza parte.

    Le Direttive di nuovo approccio impongono che ogni prodotto commercializzato (macchina, impianto a pressione,

    ascensore, giocattolo ecc.) sia corredato del libretto di istruzioni per l’uso e la manutenzione. All’interno di questo

    documento deve essere indicata la periodicità cui sottoporre il prodotto in manutenzione e la tipologia di ispezioni che

    devono essere effettuate.

    Il mercato unico è uno dei grandi traguardi raggiunti nel nostro tempo: questo spazio economico nel quali beni, servizi,

    capitali e persone possono circolare liberamente getta le basi della prosperità all'interno dell'Unione europea

    all'avvicinarsi del XXI secolo.

    L'Unione europea ha concepito strumenti originali ed innovativi per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle

    merci. Tra essi, un posto d'onore è riservato al nuovo approccio alla regolamentazione dei prodotti e all'approccio

    globale alla valutazione della conformità. Il filo che unisce questi approcci di tipo complementare è il fatto che entrambi

    riducono all'essenziale l'intervento pubblico e lasciano all'industria la più ampia scelta possibile delle modalità per

    soddisfare gli obblighi pubblici che le incombono.

    Dal 1987 sono gradualmente entrate in vigore circa 20 direttive adottate secondo i principi del nuovo approccio e

    dell'approccio globale.

    Per quanto detto sopra risulta evidente che la fase ispezione risulta essere una attività fondamentale per la sicurezza di

    un prodotto o di un ambiente di lavoro,

    L’ispezione di un impianto o di un prodotto può essere eseguita, come detto, o dal personale interno di una azienda o da

    personale esterno, direttamente da un professionista o attraverso un ente di terza parte. Le modalità di conduzione di

    una verifica o i controlli che devono essere eseguiti, a prescindere da chi li esegue, devono garantire il mantenimento in

    sicurezza di un bene o di un impianto.

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    2 CRITERI GENERALI PER I TECNICI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI ISPEZIONE L’attività di ispezione è volta ad accertare per conto di clienti privati, delle organizzazioni di appartenenza, e/o di

    autorità ufficiali con l'obiettivo di fornire loro informazioni sulla conformità a regolamenti, norme o specifiche. I

    parametri dell'ispezione possono includere questioni di quantità, qualità, sicurezza, adeguatezza all'uso, e del continuo

    soddisfacimento della sicurezza di impianti o sistemi operativi. I criteri generali, che questi organismi devono

    soddisfare affinché i loro servizi siano accettati dai loro clienti e dalle autorità di controllo, necessitano di essere

    armonizzati in una norma europea. La norma che ha armonizzato tale attività è la norma UNI EN 45004 che ha recepito

    totalmente la norma ISO/IEC 17020.

    Tale norma copre le funzioni di organismi e del personale la cui attività può includere l'esame di materiali, prodotti,

    installazioni, impianti, processi, procedure di lavoro, oppure servizi, e la determinazione della loro conformità con i

    requisiti, e la successiva relazione sui risultati di queste attività ai clienti e, ove richiesto, all'autorità di controllo.

    L'ispezione di un prodotto, una installazione od un impianto può riguardare qualunque fase di vita dell'oggetto,

    compresa la fase di progettazione. Una tale attività richiede, di regola, l'esercizio del giudizio professionale nella

    fornitura del servizio, in particolare quando si accerta la conformità.

    La norma europea specifica i criteri generali per la definizione della competenza degli organismi imparziali che

    effettuano attività di ispezione, indipendentemente dal settore interessato. Essa specifica inoltre i criteri di indipendenza

    di giudizio, condizione necessaria per garantire la netta separazione tra le esigenze della sicurezza e le necessità

    commerciali di una azienda.

    Si definisce ispezione l’esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto, e

    determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di "un giudizio professionale", a requisiti di

    carattere generale.

    2.1 Le verifiche

    La verifica è l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle Norme di sicurezza.

    Essa comprende:

    • esame a vista • prove.

    La verifica è condotta tenendo come riferimento le norme CEI e UNI interessate e le Guide CEI specifiche, ed in

    particolare per gli impianti di terra la Guida CEI-ISPESL 64-14

    Le verifiche si sviluppano nelle seguenti fasi:

    • esame della documentazione;

    • esame a vista dei luoghi e degli impianti;

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    • effettuazione di prove;

    • redazione del verbale di verifica e/o del rapporto di verifica;

    • eventuali comunicazioni all’organo di vigilanza.

    La verifica inizia con l’esame della documentazione tecnica, relativa agli impianti da verificare, che deve essere resa

    disponibile al verificatore, anche allo scopo di organizzare le fasi successive dell’intervento. La documentazione tecnica

    che l’azienda, o il proprietario, deve rendere disponibile è differente a seconda del tipo di impianto.

    Successivamente si procede con l’esame a vista dei luoghi e degli impianti. Questo esame ha come fine quello di

    controllare che gli impianti siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le Norme di

    legge e tecniche. Esso viene eseguito con le modalità indicate delle relative Norme CEI ed UNI e tenendo presenti le

    raccomandazioni delle relative Guide CEI. L’esame a vista è preliminare alle prove strumentali.

    Le prove comprendono anche le misure e devono essere eseguite con le modalità indicate nelle relative Norme CEI ed

    UNI e Guide CEI. Le prove e le misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti a

    discrezione del verificatore, quando gli impianti siano installati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o quando i

    componenti utilizzati siano uguali. Il campione scelto deve essere significativo e deve tener conto della conduzione

    degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e del

    livello di rischio correlato.

    L’esame a vista e le prove devono essere condotti con il supporto dell’assistenza tecnica messa a disposizione dal

    committente (preposto del committente alla verifica).

    Un requisito fondamentale richiesto a chi svolge attività di ispezione è che il professionista sia libero da pressioni

    commerciali, finanziarie o di altro genere che possano influenzare il suo giudizio. Pertanto devono essere messe in atto

    procedure per assicurare che persone o organizzazioni esterne a chi effettua la verifica non possano influenzare i

    risultati delle ispezioni effettuate.

    2.2 L’ispettore

    Il professionista responsabile delle ispezioni deve avere qualificazione, addestramento, esperienza adeguate e una

    conoscenza soddisfacente dei requisiti delle ispezioni da svolgere.

    Deve essere in grado di formulare il giudizio professionale in relazione alla conformità a requisiti generali sulla base dei

    risultati dell'esame e redigere un rapporto al riguardo.

    Il verificatore deve, inoltre, possedere la necessaria conoscenza della tecnologia utilizzata per la realizzazione del

    prodotto ispezionato e del modo in cui i prodotti o i processi sottoposti ad ispezione sono utilizzati o si intende siano

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    utilizzati, e dei difetti che possono verificarsi durante l'impiego o in servizio; deve comprendere il significato degli

    scostamenti riscontrati rispetto al normale impiego dei prodotti o dei processi in questione.

    In particolare, il tecnico che effettua le verifiche deve possedere le seguenti caratteristiche:

    • avere buona formazione tecnico-professionale;

    • essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario;

    • avere buona conoscenza delle prescrizioni relative agli esami o ai controlli da eseguire e pratica di tali controlli

    ed esami;

    • svolgere la sua attività in modo indipendente e la sua retribuzione non può essere commisurata né al numero di

    controlli effettuati né al loro risultato;

    • rispettare il segreto professionale in relazione a tutto ciò cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue

    funzioni.

    Il verificatore è a conoscenza di tali obblighi ed è formalmente vincolato a rispettarli; in qualunque momento, inoltre, è

    tenuto a sottoporsi al controllo dell’Autorità competente volto ad accertare il perdurare di tali requisiti.

    L’ispettore deve disporre ed utilizzare adeguate istruzioni documentate sulla pianificazione dell'ispezione e sul

    campionamento normalizzato e sulle tecniche ispettive, qualora la mancanza di tali istruzioni possa compromettere

    l'efficacia del processo di ispezione. Quando applicabile, ciò richiede sufficiente conoscenza delle tecniche statistiche

    per assicurare procedure di campionamento statisticamente valide nonché corretto trattamento ed interpretazione dei

    risultati.

    Si ricorda, inoltre, che:

    • per rispettare quanto previsto dall’appendice A della norma UNI CEI 45004, il verificatore non può aver

    svolto attività in qualità di progettista, installatore e manutentore di impianti;

    • il verificatore non può avvalersi, per l’effettuazione delle verifiche, di strumenti di misura forniti dai

    committenti, da imprese di installazione e/o manutenzione e da studi di progettazione;

    • il verificatore non può redigere alcuno dei documenti che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei

    verificatori per l’effettuazione della verifica, né può indicare al committente il tecnico (progettista e/o

    installatore) a cui rivolgersi per la predisposizione di tali documenti;

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    2.3 Il responsabile tecnico Altra figura professionale indicata nelle norme UNI EN 45004 è quella del Responsabile Tecnico ed del Sostituto

    Responsabile Tecnico, che devono essere qualificati e in possesso della adeguata esperienza nelle attività di interesse.

    Il Responsabile Tecnico ed il Sostituto hanno la responsabilità globale che le attività di ispezione siano svolte in

    accordo con la normativa vigente.

    Il Responsabile tecnico, o in sua vece il Sostituto, è incaricato della gestione del processo di supervisione dell’attività di

    verifica svolta dai tecnici sia al fine di armonizzare gli aspetti comportamentali sia per stimolare la crescita

    professionale degli operatori. Per tale ragione il responsabile tecnico prevede controlli pianificati sui tecnici verificatori,

    finalizzati alla raccolta di informazioni ed evidenze oggettive, al fine di valutare che siano rispettate le procedure

    interne e le istruzioni operative emanate. Particolare rilevanza hanno i controlli relativi alla corretta applicazione delle

    disposizioni di legge, delle Norme tecniche e delle procedure amministrative applicabili.

    Le attività di supervisione, previste almeno su due tipi di controllo (amministrativo e sul campo), sono pianificate e

    condotte secondo un piano annuale, la cui periodicità deve prendere in considerazione la durata della collaborazione del

    personale addetto alle verifiche, l’esito delle attività di controllo precedenti, le quantità di verifiche eseguite ed

    eventuali reclami delle parti interessate.

    Il Responsabile Tecnico ed il Sostituto hanno acquisito particolare capacità professionale nel campo delle verifiche ed

    in particolare:

    • hanno svolto attività di verifica negli impianti nei quali vengono chiamati a svolgere l’attività di supervisione;

    • hanno acquisito un adeguato livello di conoscenza delle disposizioni legislative, tecniche ed amministrative in

    relazione al tipo di impianto per i quali esercitano attività di supervisione;

    • hanno aquisito un appropriato livello di conoscenza degli strumenti di misura e degli elementi fondamentali

    relativi al loro uso (tarature, precisioni, affidabilità, errori)

    2.4 Gli strumenti Naturalmente un elemento imprescindibile dall’attività di ispezione è lo strumento di misura.

    L’ispettore che effettua una verifica deve disporre di strutture ed attrezzature adeguate per consentire l'effettuazione di

    tutte le attività connesse con i servizi di ispezione da svolgere. Deve avere regole chiare per l'accesso e l'utilizzazione

    delle strutture ed attrezzature specificate.

    Il tecnico deve assicurare che tutte le apparecchiature siano adeguatamente sottoposte a manutenzione, in accordo con

    procedure e istruzioni documentate e deve assicurare, ove opportuno, che le apparecchiature siano tarate prima di

    essere messe in servizio e in seguito verificate secondo un programma stabilito.

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    2.5 Il verbale Il documento prodotto nel corso dell’attività di ispezione è il rapporto di verifica. Il rapporto di ispezione e/o il

    certificato di ispezione deve comprendere tutti i risultati degli esami e la determinazione di conformità derivante da

    questi risultati nonché tutte le informazioni necessarie per comprenderli ed interpretarli. Tutte queste informazioni

    devono essere riportate in modo corretto, preciso e chiaro.

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    3 CRITERI GENERALI RELATIVI ALL’ ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI

    La certificazione di un prodotto (termine utilizzato anche per indicare un processo o un servizio) è un mezzo per

    assicurare che esso sia conforme ad una specifica norma tecnica o ad altri documenti normativi. Alcuni sistemi di

    certificazione di prodotto possono prevedere prove iniziali sul prodotto e valutazione del sistema qualità del fornitore,

    seguiti da sorveglianza del sistema qualità della fabbrica e da prove su campioni prelevati in fabbrica e dal mercato.

    Altri sistemi si basano su prove iniziali, e sulla sorveglianza; altri si basano esclusivamente su prove di tipo.

    La norma ENI EN 45011 specifica i requisiti, la cui osservanza ha lo scopo di garantire che gli organismi di

    certificazione attuino sistemi di certificazione di terza parte in modo coerente ed affidabile, facilitando così la loro

    accettazione a livello sia nazionale che internazionale, agevolando così il commercio internazionale.

    I requisiti indicati nella norma sono riportati soprattutto per essere considerati come criteri generali per gli organismi

    che gestiscono sistemi di certificazione di prodotto.

    La dichiarazione della conformità a norme specifiche o ad altri documenti normativi si esprime mediante certificati o

    marchi di conformità

    Nella norma europea il termine "organismo di certificazione" è utilizzato per indicare qualsiasi organismo che gestisce

    un sistema di certificazione di prodotto. Il termine "prodotto" è utilizzato nel senso più ampio e comprende i processi ed

    i servizi; il termine "norma" è utilizzato per comprendere altri documenti normativi come specifiche o regole tecniche.

    3.1 L’organismo di certificazione La struttura dell'organismo di certificazione deve essere tale da fornire fiducia nelle certificazioni rilasciate. In

    particolare l'organismo di certificazione deve:

    • essere imparziale;

    • essere responsabile delle decisioni relative al rilascio, mantenimento, estensione, sospensione e ritiro della

    certificazione;

    • identificare l’organo direttivo (comitato, gruppo o persona) che avrà la responsabilità globale di quanto segue:

    1. esecuzione della prova, dell’ispezione, della valutazione e della certificazione, come definito nella

    norma UNI 45011,

    2. formulazione degli indirizzi politici relativi alle attività dell’organismo,

    3. decisioni riguardanti la certificazione,

    4. supervisione sull'attuazione degli indirizzi politici,

    5. supervisione degli aspetti finanziari dell'organismo,

    6. autorizzazione a comitati o a persone, a seconda del caso, ad effettuare specifiche attività per conto

    dell'organismo,

    7. conoscenze tecniche di base per il rilascio della certificazione;

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    • avere documenti che dimostrino la propria identità giuridica;

    • avere una struttura documentata che salvaguardi l'imparzialità, comprese le prescrizioni rivolte ad assicurare

    l’imparzialità delle attività dell'organismo di certificazione; tale struttura deve consentire la partecipazione di

    tutte le parti significativamente coinvolte in modo specifico nelle politiche e nei principi riguardanti il

    contenuto e il funzionamento del sistema di certificazione;

    • garantire che ogni decisione circa la certificazione sia presa da una persona o da più persone diverse da quelle

    che hanno effettuato la valutazione;

    • avere diritti e responsabilità relativi alle proprie attività di certificazione;

    • prendere disposizioni adeguate per coprire le responsabilità giuridiche derivanti dalle proprie operazioni e/o

    attività;

    • avere stabilità finanziaria e risorse adeguate per il funzionamento del sistema di certificazione;

    • utilizzare, sotto la supervisione di un direttore responsabile, un numero sufficiente di persone aventi la

    necessaria istruzione, livello di addestramento, conoscenza tecnica ed esperienza per svolgere le funzioni di

    certificazione in relazione al tipo, all'estensione ed al volume di lavoro;

    • avere un sistema qualità che fornisca fiducia circa la capacità di gestire un sistema di certificazione di prodotto;

    • avere politiche e procedure che distinguano l'attività di certificazione di prodotto daogni altra attività svolta

    dall'organismo;

    • essere libero, compreso il direttore responsabile ed il personale, da ogni pressione di carattere commerciale,

    finanziaria o di altra natura che possa influenzare i risultati del processo di certificazione;

    • avere regole e strutture formali per la designazione e l'operatività dei comitati che sono coinvolti nel processo

    di certificazione; tali comitati devono essere liberi da ogni pressione di carattere commerciale, finanziario o di

    altra natura che possa influenzare le loro decisioni; sarà ritenuta idonea a soddisfare questa prescrizione, una

    struttura dove i membri siano scelti per assicurare un equilibrio degli interessi e dove non predominino singoli

    interessi;

    • garantire che l’attività di organismi correlati non compromettano la riservatezza, l’obiettività e l’imparzialità

    delle certificazioni, inoltre non deve:

    1. fornire o progettare i prodotti del tipo che certifica,

    2. dare consigli o fornire servizi di consulenza al richiedente la certificazione ivi compresi i metodi per

    risolvere gli ostacoli all’ottenimento della certificazione richiesta,

    3. fornire ogni altro tipo di prodotto o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza,

    obiettività o imparzialità del processo di certificazione e delle relative decisioni;

    4. avere politiche e procedure per la risoluzione di reclami, di ricorsi e di contenziosi provenienti dai

    fornitori o da altre parti circa la gestione della certificazione o di ogni altra questione connessa.

    L’ispettore che effettua le prove per la certificazione di un prodotto deve essere competente per le funzioni che svolge,

    compresa la formulazione di giudizi tecnici, la definizione delle politiche e la relativa attuazione; deve avere a

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    disposizione istruzioni chiaramente documentate che descrivono i relativi compiti e responsabilità. Queste istruzioni

    devono essere mantenute aggiornate.

    L’organismo di certificazione deve definire i livelli minimi di competenza del personale, al fine di garantire che le

    valutazioni e la certificazione siano effettuate in modo efficace ed uniforme.

    Il personale coinvolto nel processo di certificazione deve firmare un contratto o un altro documento che preveda

    l’impegno:

    a) di operare conformemente alle regole stabilite dall’organismo di certificazione, comprese quelle che riguardano gli

    aspetti di riservatezza ed indipendenza da interessi di carattere commerciale o di altra natura; e

    b) di dichiarare ogni genere di rapporto precedente e/o attuale proprio o del suo datore di lavoro con il fornitore o il

    progettista di prodotti per i quali gli è stata affidata la valutazione o la certificazione relativa.

    L’organismo di certificazione, d’altra parte, deve garantire che, e documentare come, tutto il personale assunto a

    contratto per suo conto o, se del caso, per conto del proprio datore di lavoro, soddisfi tutti i requisiti per il personale

    richiesti dalla norma UNI EN 45011; deve conservare informazioni circa la qualifica, l’addestramento e l’esperienza di

    ogni persona coinvolta nell’attività di certificazione.

    Gli organismi di certificazione svolgono funzioni in settori di interesse pubblico e pertanto rispondono alle autorità

    azionali competenti.

    Per quanto concerne la specifica attività ispettiva si fa riferimento a quanto espresso nel paragrafo precedente.

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    4 ISPEZIONE DI MACCHINE

    4.1 La direttiva macchine Per l’attività di certificazione delle macchine si fa riferimento alla Direttiva Macchine pubblicata in Italia con il D.P.R.

    459/96.

    Il fabbricante sceglie, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 459/96, le procedure di

    valutazione della conformità per poter apporre la marcatura CE su macchine o su componenti di sicurezza.

    In funzione della scelta del fabbricante, l’ Organismo Notificato per l’esecuzione di prove, verifiche, ispezioni e per il

    successivo rilascio dei relativi documenti opera in conformità a quanto previsto dall’allegato VI del D.P.R. 459/96:

    L’Esame per la certificazione CE; è la procedura mediante la quale un organismo notificato stabilisce e certifica che il

    modello di una macchina soddisfa ai requisiti della direttiva che la riguardano.

    La domanda d'esame per la certificazione CE è presentata dal fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunità

    per un modello di macchina, ad un solo organismo notificato.

    La domanda contiene:

    - il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità nonché il luogo di fabbricazione

    delle macchine;

    - un fascicolo tecnico della costruzione comprendente almeno:

    - un disegno complessivo della macchina e gli schemi dei circuiti di comando;

    - disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano

    la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari;

    - la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina nonché l'elenco delle norme

    utilizzate;

    - un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina;

    - nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle

    macchine alle disposizioni della direttiva.

    Essa è accompagnata da una macchina rappresentativa della produzione prevista oppure, eventualmente,

    dell'indicazione del luogo in cui la macchina può essere esaminata.

    Questa documentazione non deve comprendere i disegni dettagliati ed altre informazioni precise concernenti i

    sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine, salvo se la loro conoscenza è indispensabile o necessaria alla

    verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

    L’organismo di certificazione procede all'esame per la certificazione CE secondo le seguenti modalità:

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    - effettua l'esame del fascicolo tecnico della costruzione, per verificarne l'adeguatezza, e l'esame della macchina

    presentata o messa a disposizione;

    - nell'esame della macchina:

    a) si accerta che essa sia stata fabbricata conformemente al fascicolo tecnico di costruzione e possa essere utilizzata in

    sicurezza nelle condizioni di servizio previste;

    b) verifica che le norme eventualmente utilizzate siano state applicate correttamente;

    c) effettua gli esami e le prove appropriate per verificare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza

    e sanitari che la riguardano.

    Se il modello soddisfa alle disposizioni che lo riguardano, l’ente di certificazione redige una certificazione CE che è

    notificata al richiedente. Questa certificazione specifica i risultati dell'esame, indica le condizioni cui essa

    eventualmente è subordinata e comprende le descrizioni e i disegni necessari per identificare il modello approvato.

    La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi designati possono ottenere una copia della certificazione e, con

    richiesta motivata, una copia del fascicolo tecnico e del verbale degli esami e delle prove effettuate.

    Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve informare l’ente di certificazione di tutte le modifiche,

    sia pure di scarse importanza, che ha apportato o che intende apportare alla macchina che forma oggetto del modello.

    L’ente esamina tali modifiche e informa il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità se la certificazione

    CE rimane valida.

    Nel caso in cui l’ente rifiuti di rilasciare una certificazione CE ne informa gli altri organismi notificati. Nel caso di

    revoca di una certificazione CE l’ente di certificazione ne informa lo Stato membro che lo ha notificato. Quest'ultimo

    informa gli altri Stati membri e la Commissione, illustrando i motivi di tale decisione.

    I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di certificazione CE sono redatti in una lingua ufficiale dello

    Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo.

    4.2 Verifiche periodiche Da un punto di vista normativo per gli impianti meccanici si fa riferimento:

    1. alla legislazione che riguarda gli impianti soggetti a verifica e gli organismi competenti a svolgere le verifiche

    2. alla legislazione e alle norme che riguardano l'aspetto tecnico degli impianti e/o delle verifiche

    Risultano soggetti a verifiche le seguenti tipologie di impianto :

    • scale ad inclinazione variabile;

    • ponti sviluppabili su carro;

    • ponti sospesi muniti di argano;

    • idroestrattori a forza centrifuga quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 cm;

    • gru

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    • montacarichi

    • apparecchi per il sollevamento di disabili

    e tutti gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg motorizzati, che possono essere suddivisi nei

    seguenti tipi:

    • gru a torre;

    • argani e paranchi;

    • gru a struttura limitata;

    • gru a ponte;

    • gru a portale;

    • gru a bicicletta;

    • gru a cavalletto;

    • gru su autocarro;

    • autogru.

    Non risultano soggetti a verifica i seguenti apparecchi:

    • con portata inferiore a 200 kg;

    • azionati a mano;

    • soggetti a speciali disposizioni di legge;

    • montati su galleggianti per l'esercizio dei lavori portuali e marittimi (soggetti a verifica del RINA);

    • incorporati ed integrativi di macchine operatrici;

    • draghe e simili;

    • elevatori per autorimesse e simili;

    • carri soccorso automobili.

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    5 ISPEZIONE IMPIANTI ELETTRICI Ai fini della sicurezza storicamente gli impianti elettrici si sono affrontati secondo aspetti coerenti con la seguente

    classificazione:

    • dispositivi e installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche;

    • impianti elettrici di messa a terra;

    • impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione .

    • Verifica impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

    Risultano soggetti i seguenti impianti:

    • aziende e lavorazioni soggette al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco ed elencate nel D.M. 12-

    09-59 (v. art.38, lett. a) del D.P.R. 547/55)

    • camini industriali (v. art.38, lett. b) del D.P.R. 547/55);

    • edifici, opere provvisionali ecc. siti all'aperto (v. art. 39 del D.P.R. 547/55)

    5.1 Verifica di impianti di messa a terra Risultano soggetti tutti gli impianti elettrici che per la protezione contro i contatti indiretti necessitano di impianto di

    messa a terra.

    Con la verifica dell'impianto di messa a terra si deve valutare il persistere delle condizioni di sicurezza in un impianto

    elettrico in caso di contatto accidentale (contatto indiretto): pertanto, ed in miglior accordo con la terminologia più

    attuale, per verifica dell'impianto di messa a terra si deve intendere la verifica dell'efficacia del sistema di protezione

    contro il pericolo dei contatti indiretti.

    5.2 Verifica di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Sono soggetti gli impianti installati nei luoghi elencati nelle tabelle A e B del D.M. 22/12/59, quali industrie chimiche e

    petrolchimiche, depositi di materiali infiammabili, distributori di carburante ecc. .

    Con l'emanazione del D.P.R. 462 del 22 Ottobre 2001, che è entrato in vigore il 23 Gennaio del 2002, le verifiche

    periodiche sugli impianti elettrici subiscono un'importante modifica del quadro giuridico di riferimento. In effetti la

    nuova norma sposta tale adempimento sull'autoresponsabilizzazione del datore di lavoro referente per l'impianto, che si

    deve assumere deliberatamente l'onere di attivare la verifica. Questo, da atto passivamente subito come scadenza

    intrapresa d'ufficio da parte dell'ente pubblico preposto, col D.P.R. 462/01 passa ad avere valenza attiva, consentendo

    peraltro di poter essere affidata a scelta tra più soggetti abilitati ad erogare la prestazione; la pubblica amministrazione è

    presente ma non più in isolato monopolio: con apposito provvedimento sono individuati come abilitati anche soggetti

    terzi, in regime di libero mercato.

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    Sia le leggi sia le norme tecniche esigono che gli impianti elettrici, oltre ad essere eseguiti in osservanza a soluzioni

    particolari, siano anche eserciti - vale a dire manutenuti e verificati - secondo criteri rigorosi che ne garantiscono

    l'affidabilità nel tempo.

    Le precauzioni in ordine all'affidabilità degli impianti, dei componenti e dei sistemi elettrici presenti, richiedono

    accorgimenti particolari in tema di:

    • verifiche iniziali

    • verifiche periodiche

    • esercizio.

    Il tutto integrato in un sistema più vasto che consenta il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza pensati e

    adottati in favore del pubblico e del personale dipendente.

    Dall’entrata in vigore del D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001, in tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori

    subordinati il datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere in efficienza l’impianto elettrico attraverso la manutenzione

    ordinaria e l’effettuazione delle verifiche periodiche di legge.

    Campo di applicazione del D.P.R. 462/01:

    • impianti di messa a terra,

    • dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,

    • impianti elettrici nei luoghi a rischio di esplosione,

    • installati in qualsiasi tipo di luogo di lavoro.

    Il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di richiedere agli Organismi Abilitati, oppure ad ASL o ARPA, le verifiche

    periodiche, e di controllare che queste siano eseguite secondo le periodicità stabilite dal decreto stesso, variabili a

    seconda del luogo di installazione dell’impianto sottoposto a verifica e riassunte nel prospetto seguente.

    Le verifiche periodiche servono ad accertare che i componenti dell’impianto (cavi, dispositivi di protezione, quadri,

    LPS, ecc.), considerati singolarmente e nel loro insieme, mantengano i livelli di efficacia e di sicurezza stabiliti dalle

    norme CEI.

    Operativamente si esplicano attraverso le seguenti fasi:

    • analisi della documentazione impianto;

    • esame a vista dei luoghi e dell’impianto;

    • verifiche strumentali (misure empiriche).

    Al termine delle attività di verifica il verificatore rilascia una copia del verbale al datore di lavoro, il quale ha l’obbligo

    di conservarla e di esibirla, su richiesta, agli Organi di vigilanza.

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    In ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.R. 462/01, negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio e nei luoghi

    con pericolo d'esplosione, le verifiche periodiche sull'impianto di terra e su quello di protezione contro le scariche

    atmosferiche devono essere effettuate ogni 2 anni dall'ASL e dall'ARPA e dagli Organismi di ispezione di tipo A

    abilitati dal Ministero delle Attività Produttive. Se il locale di pubblico spettacolo non rientra, come caratteristiche, tra

    gli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio, la periodicità delle verifiche è pari a 5 anni. Ai sensi dell’articolo 7.7

    del D.M. 19/08/96, gli impianti elettrici degli spettacoli viaggianti, nella loro interezza, devono essere verificati da un

    tecnico abilitato con periodicità pari a 1 anno. A tale verifica deve far seguito un rapporto e una certificazione, da tenera

    a disposizione degli organismi di controllo locali. La periodicità va conteggiata dalla data d'inizio dell'esercizio

    pubblico.

    Il rischio relativo all’incendio in un determinato luogo è il prodotto della probabilità che si sviluppi un incendio per

    l’entità del danno probabile che l’incendio può produrre in quel luogo. I luoghi a maggior rischio in caso di incendio

    sono i luoghi dove il rischio relativo alle conseguenze di un incendio è maggiore rispetto ai luoghi ordinari.

    L’individuazione dei luoghi a maggior rischio di incendio spetta al datore di lavoro nel più vasto ambito della

    valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e del DM

    10-03-1998.

    Sono, comunque, da considerare a maggior rischio in caso di incendio:

    • gli ambienti ad elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per

    l’elevato danno ad animali, persone e cose (ad esempio ospedali, carceri, locali sotterranei aperti al pubblico);

    • gli ambienti aventi strutture portanti combustibili (edifici costruiti in legno senza particolari requisiti

    antincendio ad esempio baite). Gli edifici aventi strutture non combustibili, ad esempio in muratura o

    calcestruzzo fornite dalle sole travi dei solai in legno non sono da considerare in questa categoria;

    • gli ambienti dove si fa lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di materiale combustibile

    (depositi legnami, depositi materiale plastico, depositi di vestiari, ecc.) aventi la classe del comportamento

    antincendio ≥ 30.

    In generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto sopra sto, sono da ritenersi ambienti a maggior

    rischio in caso di incendio quelli dove si svolgono le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ed

    elencate del DM 16/02/1982 del Ministero dell’Interno.

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    5.3 Le verifiche straordinarie Le verifiche straordinarie si configurano per necessità in caso di esito negativo della visita periodica ufficiale, in caso di

    modifica sostanziale dell'impianto (con relativa comunicazione all'ISPESL e all' ASL o ARPA), oppure su richiesta

    specifica avanzata dal proprietario degli impianti.

    Si intendono per modifiche sostanziali degli impianti elettrici di messa a terra “quelle modifiche che in qualche modo

    coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna.

    Sono esempi di modifica sostanziale:

    • le variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da 400V a 600V);

    • aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;

    • una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione contro i contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto

    l'impianto;

    • negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di

    esse;

    • cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in

    laboratorio ad uso medico).

    Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali, le modifiche dei quadri elettrici secondari e nei

    circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche

    sull'impianto elettrico…

    Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali:

    • una nuova classificazione della struttura o una modifica del numero di eventi limite;

    • una variazione della categoria dell'impianto.

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    6 ISPEZIONE IMPIANTI A PRESSIONE

    Con questa generica denominazione ci si intende riferire sia agli “apparecchi a pressione” che agli “impianti termici” .

    6.1 Apparecchi a pressione : Gli apparecchi a pressione si dividono in :

    • generatori di vapore (fissi e semifissi, a tubi d'acqua o tubi da fumo, grande o piccolo volume d'acqua, con uno

    o più corpi cilindrici, caldaie ipercritiche, monotubolari, a riscaldamento indiretto, a recupero di calore, ecc.);

    • recipienti a vapore ( accumulatori a vapore, scambiatori di calore, cilindri per cartiere, mangani per lavanderie,

    autoclavi per tintura o sterilizzatori, ecc.);

    • recipienti a gas in ambiente di vita (serbatoi contenenti gas di petrolio liquefatto, autoclavi per il sollevamento

    di acqua, vasi di espansione chiusi per impianti termici). Quantitativamente la parte più rilevante è costituita

    dai serbatoi di GPL che vengono installati presso singole abitazioni o complessi abitativi, o anche a servizio di

    intere comunità.

    Esistono tre diversi tipi di verifiche:

    • prova di funzionamento a caldo o di esercizio (P.F.);

    • visita interna e/o ispezione completa (V.I.);

    • prova idraulica o pneumatica o decennale (P.I.).

    La P.F. e la V.I. hanno scadenza biennale alternata per i generatori di vapore e per i recipienti di vapore; per i recipienti

    a gas viene eseguita, di norma, solo la P.F. con periodicità annuale; la prova idraulica viene eseguita, per tutti i tipi di

    apparecchi, ogni dieci anni.

    Le verifiche di cui trattasi, in relazione alle tipologie produttive di riferimento, sono così suddivise : il 65% delle

    verifiche nelle medie o grandi industrie, ad esempio centrali termoelettriche ENEL, industrie chimiche (ACNA,

    INFINEUM, Ferrania, Stoppani), industrie petrolchimiche (IPLOM, SNAM, Arcola Petrolifera), industrie meccaniche

    (Ansaldo, Fincantieri), industrie alimentari (Agnesi, Carli), aziende ospedaliere (S. Martino, Galliera, Gaslini, S.

    Corona, S. Paolo ecc.); il restante 35% nelle piccole industrie e nell'artigianato.

    Per quanto concerne gli apparecchi a pressione in ambiente di vita, l'eventualità di presenza di anomalie comporta

    l'emissione di verbale negativo con successiva rimessa in funzione previa constatazione dell'eliminazione di tali

    anomalie e conseguente rilascio di relativo verbale positivo. Da sottolineare che l'80% riguarda verifiche su GPL mentre

    il restante 20% riguarda verifiche di altro tipo di apparecchi nell'ambiente di vita (autoclavi nei condomini, ecc.).

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    6.2 Impianti termici Gli impianti termici che ricadono sotto il controllo ispettivo sono quelli previsti dal Titolo 1 del D.M. 1.12.75 e

    riguardano il riscaldamento ad acqua calda con temperatura inferiore ai 100 °C e acqua surriscaldata nelle civili

    abitazioni, con potenzialità non inferiore a 100.000 kcal/h; tale controllo riguarda soltanto i generatori di calore che

    nella loro intrinseca funzione presentano il rischio di scoppio ed è finalizzata essenzialmente ad evitarlo.

    Per tali impianti è prevista una verifica di funzionamento quinquennale che consiste nel constatare e controllare la

    rispondenza dell'impianto al progetto preventivamente approvato ed omologato dall'I.S.P.E.S.L. .

    Queste tipologie di impianti si dividono in:

    • impianti con sistema di espansione a vaso aperto

    • impianti con sistema di espansione a vaso chiuso

    Anche per questo tipo di impianti viene redatto un verbale con l'obbligo di indicare, oltre che i singoli controlli

    effettuati ed il loro esito, anche l'attitudine al funzionamento dell'impianto; in caso di giudizio negativo devono essere

    altresì indicate le modifiche necessarie affinché il medesimo risulti sicuro e regolamentare; nei casi previsti dalle norme,

    viene redatto un verbale di contravvenzione succesivamente trasmesso alla magistratura.

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    7.1 La direttiva ascensori Nel nostro paese la Direttiva 95/16/CE, spesso indicata come “Direttiva ascensori” (DA), è stata recepita con il D.P.R.

    n. 162 del 30/4/99 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di

    semplificazione dei procedimenti per la concessione del nullaosta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa

    licenza di esercizio”. Il decreto è stato pubblicato sulla G.U.R.I n. 134 del 10 giugno 1999 ed è entrato in vigore 15

    giorni dopo la sua pubblicazione, in modo tale da non superare la data del 1 luglio 1999, termine ultimo fissato dalla

    Commissione europea per l’ adozione della direttiva.

    L’art. 1 stabilisce gli ambiti applicativi del decreto: oltre ad escludere alcuni impianti (come gli ascensori da cantiere,

    quelli usati in miniera, gli elevatori realizzati per scopi militari e le funicolari), viene espressamente affermato che tale

    regolamento si riferisce anche ai componenti di sicurezza, in particolare a quelli elencati nell’ allegato IV. L’ elenco

    comprende, tra gli altri, i dispositivi di bloccaggio delle porte di piano, i paracadute, i limitatori di velocità e gli

    ammortizzatori.

    L’art. 2 riguarda le definizioni, alcune anche in relazione agli argomenti che verranno trattati in seguito sono di

    fondamentale importanza, per cui si ritiene utile porre su di esse un attenzione particolare.

    1. l’ installatore dell’ ascensore è il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’ installazione e

    della commercializzazione dell’ ascensore. Esso appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di

    conformità

    2. la commercializzazione è la prima immissione di un ascensore o di un componente di sicurezza sul mercato

    dell’ Unione Europea

    3. la messa in esercizio è la prima utilizzazione dell’ascensore o del componente di sicurezza

    4. l’ascensore modello è un ascensore rappresentativo, la cui documentazione tecnica indica come saranno

    rispettati i R.E.S. negli ascensori da esso derivati; tale documentazione deve specificare chiaramente tutte le

    varianti consentite tra l’ ascensore modello e quelli da esso derivati

    5. il fabbricante dei componenti di sicurezza è il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei

    componenti di sicurezza; è colui che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità

    L’art. 4 rimanda all’allegato I, in cui sono elencati i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute a cui devono

    rispondere gli ascensori ed i componenti di sicurezza.

    Si può dire che questo allegato costituisca il nucleo centrale della direttiva: nelle osservazioni preliminari si afferma tra

    l’ altro che l’ installatore dell’ascensore ha l’ obbligo di effettuare un’ analisi dei rischi per individuare tutti quelli che

    concernono il proprio prodotto e che la progettazione e la costruzione dell’ elevatore devono tener conto di tale analisi.

    Nello stesso articolo viene poi sottolineata la necessità di un reciproco scambio di informazioni tra il progettista dell’

    edificio e la ditta installatrice e l’ esigenza che all’ interno del vano di corsa non vi siano tubazioni o apparecchiature

    estranee all’ impianto; l’ importanza di questo ultimo punto è tale che il legislatore ha ritenuto di inserirlo nel testo di

    legge e non tra i R.E.S. contenuti nell’ allegato.

    7 ISPEZIONE IMPIANTI ASCENSORE

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    Autori: R. Cuccioletta

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    L’art. 5 del D.P.R. 162/99 si occupa delle norme armonizzate e della presunzione di conformità di cui si è già detto: la

    direttiva rimanda quindi, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, alla terza edizione della EN 81-1, pubblicata dal CEN

    del 1988 ed in Italia dall’UNI nel 1999, assumendo così lo status di norma nazionale.

    La norma UNI EN 81-1 si riferisce agli ascensori elettrici, ma il D.P.R. 162/99 ha consentito anche di riallineare a

    livello normativo l’altra tipologia di impianti, quelli idraulici: fino agli inizi degli anni 80 non esisteva in Italia una

    specifica regolamentazione tecnica relativa alla loro installazione. Costruttori e installatori si rifacevano in generale al

    D.P.R. 1497/63 e, per gli aspetti più specifici, ad una delibera del CNR che adattava agli impianti oleodinamici le

    norme del D.P.R. sopraindicato.

    Con il D.M. 1635/79, “Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici”,

    l’installazione degli ascensori idraulici ebbe un certo incremento. Questo regolamento proponeva ancora la successione

    di articoli del D.P.R. 1497/63, ma con modifiche ed integrazioni tecniche riguardanti questa tipologia di impianti.

    Il D.M. 1635/79 venne sostituito dal D.P.R. 268/94 “Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE

    relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici o oleoelettrici”: questa norma estese (in ottica “vecchio

    approccio”) l’applicazione del D.M. 587/87 anche agli ascensori oleodinamici, per i quali si rifaceva alla prima edizione

    della norma UNI EN 81-2 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’ installazione degli ascensori e dei montacarichi –

    Ascensori idraulici”, pubblicata nel 1987 ed in Italia dall’UNI nel 1989. Con l’avvento delle direttive “nuovo

    approccio” e del D.P.R. 162/99, la norma armonizzata di riferimento per gli impianti idraulici diventa la seconda

    edizione della EN 81-2, del 1989 e pubblicata nel nostro paese nel 1999.

    L’attività di verifica periodica sugli ascensori e montacarichi in servizio privato, cioè quelli istallati in edifici pubblici e

    privati a scopo ed uso privato, anche se accessibili al pubblico trova le sue origini a seguito della Legge 833/78, nonché

    dello scioglimento dell'E.N.P.I., per cui l'attività omologativa sugli ascensori transitava all'I.S.P.E.S.L., mentre le

    ispezioni periodiche afferivano ai Presidi Multizonali delle U.S.L. .

    Il D.P.R. 162/99 ha modificato in modo sostanziale le procedure tecniche ed amministrative per il collaudo e per le

    verifiche periodiche e straordinarie degli ascensori.

    In precedenza, dal punto di vista amministrativo, occorreva richiedere il rilascio, da parte della Prefettura, della licenza

    di impianto per poter installare l’elevatore ed ottenere, sempre da parte della Prefettura, la relativa licenza di esercizio

    perché si potesse iniziare ad usarlo. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, erano invece l’ISPESL (ex ENPI) e le ASL

    ad occuparsi sia del collaudo che delle verifiche.

    Viste le difficoltà crescenti con le quali le istituzioni sopraindicate erano in grado di smaltire le pratiche, con un

    conseguente aumento dei tempi di attesa per arrivare ad utilizzare l’impianto, il legislatore ha ritenuto che, per quanto

    riguarda la messa in esercizio, il proprietario, una volta espletata una delle diverse procedure tecniche previste dal

    decreto, debba fare una semplice comunicazione all’ ufficio competente del Comune.

    Per quanto riguarda il collaudo (verifica di conformità alla Direttiva 95/16/CE o esame finale), del quale si parlerà

    diffusamente nel capitolo successivo, esso è di competenza diretta della ditta costruttrice dell’ ascensore (nel caso in cui

    essa applichi un adeguato sistema di garanzia della qualità) o di un organismo notificato.

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    Autori: R. Cuccioletta

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    Il proprietario stesso ha poi la possibilità di scegliere se affidare le verifiche periodiche alle ASL (alle ARPA quando le

    disposizioni regionali di attuazione della Legge 61/94 attribuiscono ad esse tale competenza) o ad un organismo

    notificato.

    Il nuovo complesso di regole dettato dal legislatore, non deve far pensare ad un disimpegno da parte dello Stato nel

    controllo della sicurezza degli elevatori: l’ISPESL ha comunque mantenuto una attività di supervisione e compie dei

    controlli a campione sugli organismi notificati.

    L’art. 8 del DPR 162/99, “Controllo di mercato e clausola di salvaguardia”, stabilisce che il controllo della conformità

    ai R.E.S. (elencati nell’all. I del decreto) da parte degli ascensori e dei componenti di sicurezza, venga operato dal

    Ministero delle Attività produttive e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tali amministrazioni si sono

    avvalse dell’ISPESL per gli accertamenti tecnici: a tale scopo, nel gennaio del 2000 è stata stabilita una convenzione tra

    l’ ISPESL ed il Ministero delle attività produttive. In base ad essa, l’ ISPESL si impegna a comunicare immediatamente

    al Ministero la non conformità ai R.E.S. di un impianto o di un componente di sicurezza, rilevata durante l’esercizio

    della propria attività di consulenza.

    Sono state stabilite, mediante delle linee guida d’ intervento, gli iter procedurali di attuazione degli accertamenti tecnici

    che vengono eseguiti.

    L’ISPESL partecipa inoltre, con i propri rappresentanti, allo sviluppo dell’attività normativa svolta dal CEN/TC 10

    (Passengers, goods and service lift), i cui gruppi di lavoro hanno una doppia funzione: proporre nuove norme ed

    interpretare quelle già emanate nel caso in cui siano sorti dei dubbi da parte di costruttori, installatori, manutentori ed

    utenti.

    Non sono soggetti a verifica periodica a carattere obbligatorio gli ascensori e montacarichi:

    • installati presso cantieri

    • aventi portata inferiore a 25 Kg

    • di dimensioni non eccedenti 1 mq di superficie, profondità < 1 m, altezza < 1,20 m

    • smontabili o trasportabili.

    Fino all'emanazione del DPR 30.4.1999 n° 162 la disciplina per l'impianto e l'esercizio degli ascensori e montacarichi in

    servizio privato era regolata dalla Legge 24/10/1942 n°1415 “Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in

    servizio privato”, articolata da due regolamenti:

    • quello amministrativo, approvato col D.P.R. 24/12/1951 n° 1767 "Approvazione del regolamento per

    l'esecuzione della Legge 24/10/1942 n° 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi

    in servizio privato"

    • quello tecnico approvato con decreto luogotenenziale 31/08/1945 n° 600 "norme per la co-struzione,

    l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e montacarichi installati a scopi ed usi privati"

    (tuttora valido per gli ascensori preesistenti al 16/11/64) sostituito dal D.P.R. 29/05/1963 n° 1497 "Norme per

    gli ascensori in servizio privato" che ha regolato l'impianto degli ascensori e montacarichi i cui progetti siano

    stati presentati per l'approvazione tra il 16/11/1964 e il 09/04/91 (se elettrici) o il 02/06/94 (se idraulici) .

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    Con il DPR 162 la L. 1415 viene abrogata, assieme ad un'altra serie di norme, secondo quanto meglio indicato nel suo

    art. 20 .

    Restano comunque un importante riferimento : D.M. 28/05/1979 n° 1635 - D.P.R. 28/03/1994 n° 268 – D.L.vo.

    13/07/1994 n° 48 - Norma UNI 10411, 9/1994.

    Esistono poi numerosissimi pareri interpretativi delle norme tecniche emanati dalla “Commissione di studio per gli

    ascensori e montacarichi” del C.N.R. (pareri che sono vincolanti), nonché dal comitato del CEN o dall'I.S.P.E.S.L.

    Nel settembre 1995 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea la Direttiva Ascensori 95/16/CE .

    La verifica dell'ispettore tecnico si conclude sempre con la redazione di un verbale in cui sono riportati gli esiti dei

    singoli controlli e con il nulla osta alla continuità d'esercizio .

    7.2 Verifiche Periodiche

    Verifica dell’impianto di ascensore, condotta dagli organismi autorizzati in base all’art. 13 del D.P.R 162/99, con

    frequenza almeno biennale, diretta ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto

    sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle

    prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

    7.3 Verifiche Straordinarie

    Verifica dell’impianto di ascensore, condotta dagli organismi autorizzati in base all’art. 14 del D.P.R 162/99, diretta ad

    accertare la conformità dell’ascensore in seguito a modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria

    manutenzione (così come definite al punto i) comma 1, art. 2 del D.P.R. 162/99), oppure in seguito a verbale di verifica

    periodica con esito negativo, oppure in seguito ad un incidente di notevole importanza, anche se non seguito da un

    infortunio.

    E’ definita modifica non sostanziale un intervento straordinario che comporti il verificarsi di una delle seguenti

    condizioni:

    1. il cambiamento della velocità nominale;

    2. il cambiamento della portata;

    3. il cambiamento della corsa;

    4. il cambiamento della massa della cabina;

    5. il cambiamento o sostituzione del tipo dei dispositivi di blocco (la sostituzione di un dispositivo di blocco con

    un altro dello stesso tipo non è considerata una trasformazione importante);

    6. il cambiamento o sostituzione della manovra;

    7. il cambiamento o sostituzione delle guide o del tipo di guida;

    8. il cambiamento o sostituzione del tipo delle porte (o aggiunta di una o più porte di piano o di cabina);

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    9. il cambiamento o sostituzione della macchina o della puleggia di frizione o della centralina o del pistone;

    10. il cambiamento o sostituzione del limitatore di velocità;

    11. il cambiamento o sostituzione dei dispositivi di protezione contro l’eccesso di velocità della cabina in salita;

    12. il cambiamento o sostituzione degli ammortizzatori;

    13. il cambiamento o sostituzione del paracadute.

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    8 ISPEZIONE DISPOSITIVI MEDICALI

    Le direttive comunitarie e le norme legislative italiane che le hanno recepite disciplinano, separatamente, tre categorie

    di dispositivi medici:

    • i dispositivi medici impiantabili attivi (direttiva 90/385/CEE; decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507)

    • i dispositivi medici (in genere), (direttiva 93/42/CEE; decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46)

    • i dispositivi diagnostici in vitro (direttiva 98/79/CE; decreto legislativo 8 settembre 2000, n.332)

    In base alla definizione di dispositivo medico contenuta nel decreto legislativo n. 46 del 1997, che, riguardando la

    generalità dei dispositivi diversi dalle due categorie che hanno una regolamentazione specifica (impiantabili attivi e

    diagnostici in vitro), si applica alla maggior parte dei prodotti reperibili sul mercato un dispositivo medico è:

    • uno strumento

    • un apparecchio

    • un impianto

    • una sostanza

    • altro prodotto usato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto

    funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di:

    o diagnosi, prevenzione, controllo, terapia, o attenuazione di una malattia

    o diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap

    o studio, sostituzione e modifica, intervento sul concepimento dell’anatomia o di un processo

    fisiologico

    o purchè non eserciti l’azione principale nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi

    farmacologici o immunologici, né mediante processo metabolico, ma la cui funzione possa essere

    coadiuvata da tali mezzi.

    I dispositivi medici disciplinati dal decreto legislativo n. 46 del 1997 (cioè tutti quelli che non sono né impiantabili

    attivi, né diagnostici in vitro) sono suddivisi in quattro classi (classe I, IIa, IIb e III), secondo le regole di classificazione

    specificate nell’allegato IX dello stesso decreto. I dispositivi di classe I, sono quelli che presentano minori rischi sotto il

    profilo della sicurezza, i dispositivi di classe III, sono quelli di maggiore criticità.

    Il decreto legislativo disciplina poi, separatamente, anche :

    • i dispositivi su misura (destinati ad essere utilizzati solo per un determinato paziente)

    • i dispositivi per indagini cliniche (destinati ad essere messi a disposizione di un medico qualificato per lo

    svolgimento di indagini cliniche)

    Queste due ultime tipologie (dispositivi su misura e dispositivi per indagini cliniche) si rinvengono anche nell’ambito

    della categoria dei dispositivi impiantabili attivi, disciplinata dal decreto legislativo 507/1992.

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    8.1 Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)

    Un dispositivo medico-diagnostico è:

    • un reagente

    • un prodotto reattivo

    • un calibratore

    • un materiale di controllo

    • un kit

    • uno strumento

    • un apparecchio

    • un’attrezzatura o un sistema destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l’esame di campioni

    provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti.

    Il grado di sicurezza, la qualità e le prestazioni degli IVD sono regolamentati dalla Direttiva Europea sui Dispositivi

    medico-diagnostici in vitro, divenuta operativa negli Stati membri dal dicembre 1998 e recepita in Italia nel settembre

    2000.

    8.2 Procedura di valutazione

    La Direttiva, recepita in Italia con il DLGS 24.02.97 n. 46, definisce le condizioni per autorizzare l'immissione in

    commercio che garantiscono la sicurezza e la protezione della salute degli utilizzatori dei Dispositivi medici.

    In accordo con la Direttiva il fabbricante deve realizzare il fascicolo tecnico relativo al Dispositivo medico prodotto con

    l’identificazione della classe di appartenenza, della destinazione d'uso e quando applicabili delle altre regole

    obbligatorie o volontarie alle quali esso è sottoposto.

    La classificazione dei Dispositivi medici in accordo con quanto stabilito dalla Direttiva è fondamentale per definire la

    procedura di conformità adeguata.

    La destinazione d'uso e la classificazione del Dispositivo medico sono responsabilità legale del fabbricante, che deve

    sviluppare le competenze interne per scegliere in maniera conforme la classe di appartenenza del Dispositivo.

    Per tutti i dispositivi la direttiva richiede al fabbricante di soddisfare i requisiti essenziali e di redigere la dichiarazione

    di conformità.

    Il processo di autorizzazione all’utilizzo del marchio CE si basa sulla verifica della rispondenza dei Dispositivi Medici

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    ai requisiti essenziali esposti nei vari allegati e richiede la definizione di una serie di specifiche tecniche di sicurezza che

    devono caratterizzare le fasi di progettazione, realizzazione, distribuzione e monitoraggio post-vendita del dispositivo.

    Gli stadi della procedura di marcatura CE dei dispositivi medici, in base al D. Lgs. 46/97, sono:

    1. classificazione del dispositivo

    2. verifica del rispetto dei requisiti essenziali

    3. marcatura CE dei prodotti

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    9 ISPEZIONE PRODOTTI DA COSTRUZIONE

    La Direttiva 89/106/CEE dispone che i produttori di materiali da costruzione, per poter commercializzare i loro prodotti

    in Europa, devono apporvi la Marcatura CE, rispettando le relative norme armonizzate di prodotto.

    La Direttiva 89/106 nota come CPD è una legge comunitaria che impone obbligatoriamente la marcatura CE a tutti i

    prodotti che entrano nella “Costruzione Edile”, spaziando dagli elementi base, quali gli inerti, il cemento, i solai, i

    pannelli isolanti, ai componenti quali le porte, le finestre, le vetrate, agli elementi di sicurezza antincendio quali gli

    evacuatori di fumo e calore, gli idranti, e per finire con tutti gli accessori per la raccolta e la fornitura di acqua.

    La marcatura CE indica che i prodotti da costruzione sono conformi ai requisiti di una norma armonizzata specifica e

    che possono circolare liberamente sul mercato dell’Unione Europea (UE).

    Sistemi di attestazione della conformità (AoC):

    Questa direttiva offre i seguenti obiettivi e vantaggi:

    • Definizione ed omogeneizzazione delle caratteristiche tecniche minime dei prodotti da costruzione, specificate

    nelle relative norme armonizzate all’interno del mercato europeo

    • Maggiore garanzia di sicurezza dei prodotti da costruzione oltre ad ottemperare alle disposizioni normative

    vigenti

    La Direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione relativi, fa riferimento alle norme armonizzate sui prodotti da

    costruzione (CEN M125 (aggregati) e CEN M116 (murature)). Le norme sono tantissime, una per ogni tipologia; a

    titolo di esempio possiamo riportarei:

    EN 12620 Aggregati per calcestruzzo

    EN 13043 Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette

    a traffico

    EN 13450 Aggregati per massicciate ferroviarie (ballast)

    EN 13242 Aggregati per materiali non legati e per materiali legati con leganti idraulici per impiego in opere di

    ingegneria civile e costruzioni stradali

    EN 13139 Aggregati per malta

    EN 13055-1 Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezioni

    EN 13383-1 Aggregati grossi per opere idrauliche (armourstone) - parte 1: specifiche

    EN 13055-2 Aggregati leggeri-Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni

    legate e non legate

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    EN 771-1 Specifica per elementi di muratura - parte 1: Elementi di muratura di laterizio

    EN 771-2 Specifica per elementi di muratura - parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio

    EN 771-3 Specifica per elementi di muratura - parte 3: Elementi di calcestruzzo (alleggerito e compatto)

    EN 771-4 Specifica per elementi di muratura - parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato

    EN 998-2 Specifica per malte per opere murarie - parte 2: Malte per murature

    La Direttiva prevede diversi sistemi di attestazione della conformità, definiti nei Mandati CEN, nelle Decisioni della

    Comunità Europea e nelle Specificazioni Tecniche (Norme Armonizzate) in base alla criticità del prodotto.

    Sono previste:

    1. Prove Iniziali di Tipo (ITT) sul prodotto, per la determinazione delle caratteristiche iniziali da dichiarare

    2. Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC), per assicurare, garantire e verificare la continuità e conferma

    delle suddette caratteristiche

    Tali attività possono essere in carico al fabbricante o, nella maggioranza dei casi, viene richiesto l’intervento di un

    Organismo di Certificazione notificato.

    In particolare per i prodotti le Prove Iniziali di Tipo possono essere eseguite direttamente dal produttore o tramite

    laboratorio di sua fiducia, mentre il Controllo della Produzione in Fabbrica, istituito e mantenuto dal fabbricante stesso,

    deve essere verificato e certificato da un Organismo Notificato sulla base di un’ispezione iniziale e di sorveglianze

    periodiche, generalmente annuali.