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Appalti&Contratti CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA (3^ EDIZIONE, BOLOGNA, OTTOBRE DICEMBRE 2009) Le procedure di affidamento dei contratti pubblici per la realizzazione un nuovo presidio ospedaliero. FILIPPO MANCI 2009

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  • Appalti&Contratti

    CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

    (3^ EDIZIONE, BOLOGNA, OTTOBRE DICEMBRE 2009)

    Le procedure di affidamento dei contratti pubblici per la realizzazione un nuovo presidio

    ospedaliero.

    FILIPPO MANCI

    2009

  • SI RILASCIA AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLA PRESENTE

    COPIA DELL’ELABORATO

  • SOMMARIO

    PREMESSA

    ASPETTI GIURIDICI

    A) CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

    B) LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI

    i) Concessione di lavori pubblici ex art. 143 e ss. Codice

    ii) Finanza di progetto ex art. 153 e ss. Codice

    iii) Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità–art. 160 bis Codice

    iv) Contraente generale (general contractor) – art. 176 Codice

    v) Appalto tradizionale

    C) TERMINI PROCEDURALI

    D) CONCLUSIONI SUGLI ASPETTI GIURIDICI

    PREMESSA

    Con delibera resa nella seduta del 6 maggio 1998, il CIPE ha approvato un programma

    di interventi ai sensi dell’art. 20, L. n. 67/1988 (2a fase), il quale include, tra l’altro, la

    costruzione del nuovo ospedale di Vasto.

    Con Delibera n. 1920 del 16 luglio 1999, codesta Azienda dava avvio alla procedura di

    affidamento della progettazione preliminare e definitiva relativamente al progetto di

    costruzione del Nuovo Ospedale di Vasto per 296 posti letto, in coerenza con il Piano

    Sanitario Regionale all’epoca vigente. Con Delibera n. 3087 del 23 novembre 1999, a

    seguito della prescritta gara, l’attività di progettazione preliminare e definitiva veniva

    aggiudicata alla Proger S.p.A. (di seguito, anche: Proger). Con “contratto affidamento

    progettazione realizzazione nuovo ospedale di Vasto” in data 15 maggio 2000, all’esito di

    una procedura selettiva conclusasi con Delibera del Direttore Generale n. 3087 del 23

    novembre 1999, codesta Azienda ha affidato alla Proger l’incarico per la progettazione

    preliminare e definitiva del costruendo Presidio Ospedaliero, verso un compenso presunto

  • di L. 2.784.600.000 (€ 1.438.125,88).

    Giusta delibera n. 1746 del 15 giugno 2000, l’Azienda versava alla Proger l’importo di

    L.556.900.000 (€ 287.614,85), a titolo di acconto sulle attività di progettazione. In data 2

    ottobre 2000, la Proger predisponeva la progettazione preliminare, per un totale di 310

    posti letto (si veda anche la nota Azienda prot. n. 334/STA del 16 giugno 2004), dalla

    quale scaturiva una previsione di spesa superiore a quella inizialmente prevista, tanto che

    l’Azienda interessava la Direzione Sanità della Regione per il reperimento dell’ulteriore

    finanziamento necessario. La progettazione preliminare redatta dalla Proger, comunque,

    non veniva approvata dall’Azienda, a seguito di espressa indicazione regionale. Con nota

    prot. n. 30375 del 14 novembre 2000 di codesta Azienda, il relativo termine contrattuale

    di 45 giorni veniva “novato alla data di ricezione della comunicazione della Direzione

    Sanità di autorizzazione all’approvazione del progetto preliminare dell’importo di L.

    129.140.800.000”, Con Delibera n. 69 del 26 giugno 2002, il Consiglio Regionale

    assegnava alla costruzione del Nuovo Ospedale di Vasto la somma totale di €

    48.805.176,96, di cui € 34.860.840,69 finanziabili in sede di accordo di programma (di

    seguito: AdP) con i proventi degli stanziamenti di cui all’art. 20 II fase (si veda supra) ed

    € 13.944.336,28 tramite impegno di bilancio regionale.

    La somma di € 34.860.840,69, tuttavia, non veniva accreditata all’Azienda in sede di

    AdP stralcio 2004, ritenendola residua di successivo AdP. Nelle more, con L.R. 5 aprile

    2007 n. 6 (Linee guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 – Un sistema di

    garanzie per la salute – Piano di riordino della rete ospedaliera), ai sensi dell’art. 7,

    comma 2, L.R. 23 giugno 2006 n. 20, è stato approvato il Piano di riordino dei posti letto

    Ospedalieri. Con comunicazione della Direzione Sanità della Regione prot. n. 13530/2

    del 21 maggio 2007, è stato richiesto all’Azienda l’elenco degli interventi da realizzare

    con le residue risorse di cui alla sopra ricordata Delibera n. 69 del 26 giugno 2002. Con

    Delibera del Direttore Generale n. 841 del 24 ottobre 2007, codesta Azienda ha approvato

    lo studio di prefattibilità per il Nuovo Ospedale di Vasto, redatto alla luce del nuovo

  • Piano Sanitario Regionale 2007/2009, dell’accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 e

    della L.R. n. 20/2006, in forza dei quali sono state riformulate le esigenze progettuali

    relative alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Vasto. In particolare, con tale studio di

    prefattibilità, il numero di posti letto calcolato in base alle caratteristiche organizzative

    minime ed alla potenziale domanda, è stato individuato in 253, con una specifica

    distribuzione tra le varie aree funzionali ed uno specifico dimensionamento, anche con

    riferimento alle aree accessorie ed ai posti auto (si vedano, per una sintesi, le pagg. 60 a

    63 dello studio di prefattibilità). Per quanto concerne il quadro economico dell’opera, con

    la Delibera n. 841/2007, si è chiarito che, a fronte di un costo stimato complessivo di €

    95.249.930,00 (inclusivo del costo di acquisto del terreno, cui si è provveduto giuste

    Delibere nn. 924 e 925 del 21 novembre 2007 ed atto di compravendita in pari data , vi

    sono finanziamenti pubblici (punti 1, 2 e 3, Tabella B, Delibera n. 841/2007) per

    complessivi € 51.927.675,38; la somma di €16.606.155,13 può essere ricavata

    dall’alienazione dell’immobile in cui ha sede l’esistente presidio ospedaliero, residuando

    un importo di € 26.716.099,49 da reperirsi mediante altre forme di finanziamento ad

    evidenza pubblica. In proposito, peraltro, riteniamo opportuno premettere che le

    considerazioni di seguito esposte si intendono formulate a mero supporto delle Vostre

    valutazioni in tema di ricorso a schemi di partenariato pubblico-privato e

    dell’individuazione dell’iter procedurale che dovrà essere seguito per la messa a gara

    dell’attività di progettazione e realizzazione dell’opera. Resta, pertanto, escluso

    qualunque nostro intervento o valutazione in ordine alle caratteristiche strutturali,

    economiche e finanziarie, dell’opera, che sono da noi assunte come presupposte in base ai

    parametri da Voi indicati negli atti della relativa procedura. Resta, altresì, rimessa alla

    esclusiva e discrezionale determinazione di codesta Azienda la scelta definitiva della

    procedura da porre in essere in concreto. Come da incarico, le questioni affrontate

    saranno espresse con specifico riferimento agli aspetti strettamente giuridici e

    procedurali, da un lato, ed economico-tecnici, dall’altro lato.

  • (II) ASPETTI GIURIDICI

    A) CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

    In via incidentale ed ancorché la questione non formi oggetto dell’Incarico, appare

    opportuno osservare quanto segue. Prima di illustrare le varie procedure cui l’Azienda

    potrà ricorrere ai fini dell’affidamento dell’incarico di progettazione e realizzazione del

    Nuovo Ospedale di Vasto, è opportuno ricordare che, allo stato, il contratto stipulato con

    la Proger in data 15 maggio 2000 all’esito della gara a suo tempo indetta, ed avente ad

    oggetto l’incarico di progettazione preliminare ed esecutiva del presidio ospedaliero de

    quo è formalmente ancora valido, pur se sospeso giusta la richiamata nota di codesta

    Azienda prot. n. 30375 del 14 novembre 2000. Dovendo affidare, su tale mutate basi, un

    nuovo incarico che includa la progettazione preliminare ed esecutiva del Presidio

    Ospedaliero di Vasto, ossia un oggetto coincidente con il predetto contratto stipulato il 15

    maggio 2000 con la Proger, si pone il problema di verificare, preliminarmente, le

    iniziative che l’Amministrazione potrebbe adottare al riguardo. Va detto, peraltro, che la

    questione assume specifica rilevanza e delicatezza sul piano giuridico e del merito

    amministrativo, ma non forma oggetto dell’Incarico cui si risponde con il presente

    elaborato. Comunque, senza pregiudizio per un eventuale maggiore approfondimento

    anche sul piano operativo, che dovesse formare oggetto di uno specifico ed ulteriore

    incarico, si osserva quanto segue. La questione sembra appartenere all’ambito di

    applicazione degli istituti di autotutela amministrativa esistenti nell’ordinamento, in

    ordine ai quali è utile riportare i principi generali enucleati dalla giurisprudenza in

    materia. In particolare, dovrebbe considerarsi che:

    “A) per gli atti che esplicano effetti giuridici ripetuti nel tempo, il principio di legalità

    impone all'Amministrazione il loro adeguamento in ogni momento al quadro normativo

    di riferimento, di talché, in tali ipotesi, l'interesse pubblico all'esercizio dell'autotutela è in

    re ipsa e si identifica nella cessazione di ulteriori effetti contra legem (cfr., da ultimo,

    Cons.Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2008 n. 106);

  • B) nei casi in cui, invece, non si apprezzano i presupposti per una mera necessità di un

    intervento di adeguamento e, quindi, il provvedimento in sede di autotutela è collegato ad

    una specifica ed autonoma valutazione da parte dell'Amministrazione procedente circa la

    necessità di annullare o revocare un precedente provvedimento adottato, si impone la

    necessità di una specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico attuale e concreto

    all'intervento in sede di autotutela. Ne deriva che i provvedimenti in autotutela sono

    illegittimi, per difetto di motivazione, nei casi in cui l'Amministrazione non abbia

    valutato in alcun modo l'esistenza dell'interesse pubblico prevalente e dell'affidamento del

    destinatario richiesti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies, della legge 7 agosto 1990 n.

    241. Infatti, ogniqualvolta la posizione del destinatario di un provvedimento

    amministrativo si sia consolidata, suscitando un affidamento sulla legittimità del

    provvedimento stesso, l'esercizio del potere di autotutela è subordinato alla sussistenza di

    un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento, diverso da quello al mero

    ripristino della legalità violata e comunque prevalente sull'interesse del privato alla

    conservazione del titolo illegittimo (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7

    gennaio 2008 n. 23)” (in questi termini, si esprime, tra le altre, TAR Lazio – Roma, Sez.

    II, 30 maggio 2008, n. 5368). D’altra parte, è principio riconosciuto come consolidato

    quello secondo cui sussiste “in capo all'Amministrazione, il potere di "ritirare"

    l'aggiudicazione di un appalto pubblico, anche dopo la stipulazione del contratto, in

    presenza - s'intende - di concrete ed adeguate ragioni di interesse pubblico (Cons. Stato,

    ez. VI, 14/1/2000)” (cfr. TAR Lazio Latina, Sez. I, 26 gennaio 2006 n. 86, in

    motivazione). In materia di appalti pubblici, invero, vige da tempo il principio secondo

    cui (art. 122, D.P.R. n. 554/1999 e art. 345, L. n. 2248/1865, All. F – ora art. 134 Codice)

    “la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo

    pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al

    decimo dell’importo delle opere non eseguite”. Si tratta, peraltro, di una norma che,

    secondo l’interpretazione tradizionale e testuale, e come conferma la sua collocazione

  • nella struttura del Codice, appare riferibile ai soli appalti di lavori pubblici, ossia, secondo

    la definizione di cui all’art. 3, comma 7, Codice, a quelli “aventi ad oggetto l’esecuzione

    o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione ovvero, previa acquisizione

    in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione” per

    determinate categorie di opere pubbliche. La fattispecie in questione, invece, riguarda un

    incarico di mera progettazione, al quale, dunque, non sembra pacificamente applicabile la

    norma di cui all’art. 134 Codice. E, in proposito, va ricordato che, ai sensi dell’art. 21-

    sexies, L. n. 241/1990 (introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15), “il recesso unilaterale

    dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal

    contratto”. Peraltro, vi è un’altra norma (anch’essa introdotta nel 2005, poi abrogata ed

    infine reintrodotta, da ultimo, con l’art. 12 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in

    L. 6 agosto 2008 n. 133) di applicazione generale. Si tratta dell’art. 21-quinquies, L. n.

    241/1990, rubricato “Revoca del provvedimento”,secondo cui: “Per sopravvenuti motivi

    di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova

    valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad

    efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da

    altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento

    revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei

    soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro

    indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione

    dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su

    rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è

    parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o

    conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di

    revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti

    all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico”. Si tratta

  • di una norma applicabile (secondo la dottrina e la giurisprudenza) anche agli atti di

    approvazione del risultato di una gara cui segue la stipula di un contratto, nel qual caso la

    revoca dell’atto sottostante è suscettibile di causare la automatica caducazione del

    rapporto negoziale, soprattutto se l’atto revocato è un presupposto essenziale per la

    conclusione del negozio. Va avvertito, peraltro, che la disposizione in questione è stata

    censurata in dottrina, in quanto conferirebbe alla Pubblica Amministrazione il potere di

    recedere dai contratti conclusi ogni qualvolta essi si basino su provvedimenti

    amministrativi, così estendendo la “specialità” della posizione della PA anche ad ipotesi,

    come quelle degli atti negoziali, in cui la stessa potrebbe agire (o agisce in concreto) alla

    stregua di un normale soggetto privato. Per tale ragione, la norma è stata oggetto di un

    rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia Europea. In ogni caso, alla luce di tale

    disposizione, nel caso di specie, l’Azienda potrebbe procedere alla revoca della Delibera

    del Direttore Generale n. 3087 del 23 novembre 1999 con cui veniva approvata

    l’aggiudicazione in favore della Proger della gara indetta per l’incarico di redazione della

    progettazione preliminare ed esecutiva, con effetto sul contratto in data 15 maggio 2000.

    E’ evidente, peraltro, che – pur tenendo presente quanto ricordato supra in ordine alla

    possibile esenzione dall’obbligo di motivazione nel caso di mutamento dei presupposti

    normativi (si veda CdS n. 106/2008, richiamata da TAR Lazio n. 5368/2008) – un siffatto

    provvedimento di revoca dovrebbe invece essere congruamente e specificamente

    motivato. L’obbligo di motivazione dell’atto di revoca ex art. 21-quinquies, invero, è stato

    evidenziato dalla giurisprudenza, secondo la quale l’amministrazione revocante deve

    precisare quali siano i presupposti della revoca e, inoltre, come abbia tenuto in

    considerazione l’affidamento del destinatario del provvedimento (e controparte

    contrattuale) (inter alia:TAR Toscana Firenze, Sez. II, 15 gennaio 2007 n. 5). Nel caso di

    specie, comunque, un eventuale provvedimento di revoca dell’atto di approvazione

    dell’aggiudicazione della gara del 1999, dovrebbe specificare con estrema precisione le

    ragioni della revoca (per le quali potrebbe farsi ricorso, tra l’altro, alle premesse delle più

  • recenti deliberazioni dell’Azienda in ordine alla realizzazione del nuovo Presidio

    Ospedaliero, quali, ad esempio, la Delibera n. 841 del 2007 sopra citata, opportunamente

    integrati), nonché le considerazioni dell’Azienda in ordine alla posizione contrattuale di

    Proger. Ciò, al fine di evitare che, nel prevedibile contenzioso introdotto da Proger in

    impugnazione di un siffatto procedimento, i giudici aditi possano annullare l’atto di

    revoca per difetto di idonea motivazione. In tale ipotesi, poi, alla luce della norma sopra

    richiamata (art. 21-quinquies, L. n. 241/1990) l’Amministrazione dovrebbe riconoscere

    alla Proger un indennizzo a titolo esclusivamente di danno emergente, che, secondo la

    giurisprudenza è pari al valore delle prestazioni professionali rese (TAR Puglia Lecce, 19

    maggio 2007, n. 1943). In particolare, secondo la norma appena citata, è presumibile che

    l’Azienda debba corrispondere a Proger il compenso per la progettazione preliminare

    effettuata, detraendovi, peraltro, l’acconto già versato per L. 556.900.000 (€ 287.614,85).

    Va avvertito, peraltro, che la giurisprudenza riporta casi di liquidazione anche del lucro

    cessante, pur se per un importo pari, al massimo, al decimo delle opere non eseguite (si

    veda, da ultimo: Consiglio di Stato, Sez, V, 14 aprile 2008, n. 1665).

    B) LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI

    Esaurita l’analisi della questione preliminare, il cui ulteriore approfondimento esulerebbe,

    come già detto, dall’ambito dell’incarico conferito, si può procedere ad esaminare le varie

    procedure ipotizzabili per lo svolgimento dell’attività di progettazione e realizzazione

    dell’opera pubblica considerata. In proposito, risulta opportuno precisare nuovamente che

    l’oggetto dell’incarico prevede la verifica della sostenibilità economica e finanziaria del

    nuovo Presidio Ospedaliero di Vasto, nell’ipotesi del ricorso a schemi di

    partenariato pubblico-privato e contemporaneamente l’individuazione dell’iter

    procedurale ottimale, prendendo in esame le seguenti possibilità:

    Concessione di lavori pubblici ex art. 143 e ss., Codice;

    Finanza di progetto ex art. 153 e ss. Codice (promotore);

    Locazione finanziaria ex art. 160 bis Codice;

  • General Contractor ex art. 176 e ss. Codice;

    Appalto tradizionale.

    Nella seguente esposizione, per ciascuna di tali procedure verranno evidenziate le

    caratteristiche essenziali ai fini dell’indirizzo delle determinazioni di merito

    amministrativo in ordine alla scelta da compiersi, con l’avvertenza che, al fine di evitare

    inutili ripetizioni, si daranno per acquisiti i presupposti giuridico ed amministrativi

    dell’opera ricordati in premessa.

    Inoltre, nell’intento di facilitare le determinazioni dell’Azienda, verrà di seguito

    proposta una schematica rassegna delle caratteristiche delle singole procedure, evitando il

    riferimento alle (talvolta complesse) problematiche giuridiche afferenti a ciascuna di esse.

    Un riferimento a tali problematiche, nei limiti di quanto sarà ritenuto opportuno in

    relazione ai fini del presente elaborato, verrà compiuto in sede di conclusioni, al fine di

    fornire all’Azienda ulteriori elementi di valutazione in ordine alla scelta della procedura

    da porre in essere. Naturalmente, laddove l’Azienda lo ritenga opportuno, si dichiara sin

    da ora la piena disponibilità ad approfondire specifiche tematiche.

    Concessione di lavori pubblici ex art. 143 e ss. Codice

    a) Oggetto

    Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto:

    a) la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere

    pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente

    collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica;

    b) qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero

    del progetto definitivo, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni

    progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero

    alla revisione della medesima, da parte del concessionario.Possono essere affidati in

    concessione tutti i lavori pubblici, per qualunque valore, nonché le opere destinate alla

    utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di

  • servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l’alea economico -

    finanziaria della gestione dell’opera.

    b) Compenso

    La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel

    diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

    Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al

    concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a

    quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del

    servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al

    concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli

    investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

    Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e

    servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente

    all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara. A titolo di prezzo, le

    amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà o in diritto di godimento beni

    immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia

    strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che

    non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma triennale

    previsto dall’art. 128 del Codice. A tale operazione (cessione immobili in conto prezzo),

    si applica la disciplina di cui all’art. 53, commi 6, 7, 8, 11, 12, del Codice, secondo cui, in

    sintesi (e per quanto qui di interesse):

    il bando di gara può prevedere che l’immissione in possesso dell’immobile

    avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà,

    trasferimento che può essere disposto solo dopo l’approvazione del certificato di

    collaudo;

    b) in tale ipotesi, le offerte specificano: a) se l’offerente ha interesse a conseguire la

    proprietà dell’immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l’immobile, nonché il

  • differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l’esecuzione del contratto; se

    l’offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, il prezzo richiesto

    per l’esecuzione del contratto.

    c) Durata

    La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni, ma può essere stabilita

    una durata superiore, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico -

    finanziario degli investimenti del concessionario, tenendo conto del rendimento della

    concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all’importo totale

    dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. In tale

    secondo caso (durata superiore a trenta anni), i presupposti e le condizioni di base che

    determinano l’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa

    gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le

    variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base,

    nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o

    nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, quando

    determinano una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria

    revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,

    anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della

    predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le

    variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle

    precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del

    concedente. In linea generale, l’offerta e il contratto devono contenere il piano economico

    – finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco

    temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli

    ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento

    non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per

    tale valore residuo.

  • d) Procedure di affidamento e la pubblicazione del bando relativo alle concessioni di

    lavori pubblici. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con

    procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell’offerta economicamente

    più vantaggiosa. Peraltro, a norma dell’art. 55, comma 2, le stazioni appaltanti utilizzano

    di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola

    esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente

    più vantaggiosa. Nel caso di procedure ristrette relative a lavori di importo superiore a €

    40.000.000,00, inoltre, a norma dell’art. 62, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la

    difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il

    numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare, o a

    partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si

    avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri,

    oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono

    applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano

    opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Il numero

    minimo di candidati non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo

    pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei, e,

    comunque, deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.

    e) Bando di gara

    Qualunque sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui

    rendono nota l’intenzione di affidare la concessione. Il bando deve contenere, oltre gli

    elementi indicati nel Codice, le informazioni di cui all’allegato IX B allo stesso Codice e

    ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati

    dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2,

    direttiva 2004/18. Alla pubblicità del bando, nel caso di specie (lavori di importo

    superiore alla soglia comunitaria) si applica l’art. 66 del Codice.

    f) Termini per la presentazione di offerte

  • Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione non può essere

    inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando (ridotto a

    quarantacinque in caso di spedizione elettronica: art. 70, comma 8), ferma restando

    l’applicazione di quanto previsto ai sensi dell’art. 70 del Codice, con esclusione della

    riduzione di cui al comma 9, e dei termini di urgenza di cui al comma 1, di detto articolo.

    ii) Finanza di progetto ex art. 153 e ss. Codice

    a) Oggetto

    La procedura ha per oggetto la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica

    utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128

    Codice, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati

    dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, i quali siano

    finanziabili in tutto o in parte con capitali privati. In tal caso le amministrazioni

    aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi

    dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità,

    mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che

    contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti

    proponenti. La gara ha, come base, uno studio di fattibilità predisposto

    dall’amministrazione aggiudicatrice o (ma questa ipotesi non ricorre nel caso di specie)

    proposto da soggetti privati ai sensi dell’art. 153, comma 19, nel caso di lavori non

    presenti nella programmazione ex art. 128 o negli altri strumenti programmatici delle

    amministrazioni.

    b) Procedure di affidamento

    A seguito del “terzo correttivo”, il Codice prevede tre procedure di affidamento della

    concessione ex art. 153. Senza esaminare la terza (relativa alle ipotesi di inerzia della

    Pubblica Amministrazione), si illustrano di seguito le prime due procedure, che possono

    essere definite “monofasica” e “bifasica”.

    1) Nella procedura monofasica, la gara si svolge previa pubblicazione di un bando

  • finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse

    totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti, con l’espressa

    previsione: a) dell’impegno per il promotore prescelto di apportare al progetto

    preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di

    approvazione del progetto e della condizione che, in tal caso, la concessione è aggiudicata

    al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle

    modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano

    economico-finanziario; b) della condizione che, in caso di mancata accettazione da parte

    del promotore della richiesta di modifiche, l’amministrazione può chiedere

    progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche

    da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni

    proposte al promotore e non accettate dallo stesso. Le offerte sono valutate con il criterio

    dell'offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento agli elementi indicati

    dall’art. 83 Codice, nonché alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore

    economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Il bando

    indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede

    alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. Il disciplinare di gara, richiamato

    espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione

    dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del

    servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo

    presupposti omogenei. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di

    convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la

    specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta

    indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione

    degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende

    l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei

    diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non

  • può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di

    fattibilità posto a base di gara. L'amministrazione aggiudicatrice, dopo aver individuato,

    anche in presenza di una sola candidatura, il soggetto che ha presentato la migliore

    offerta, lo nomina promotore e pone in approvazione il progetto preliminare presentato

    dal medesimo, e procede direttamente alla stipula della concessione se il progetto non

    necessita di modifiche. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche

    progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli

    adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò

    comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la

    predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario. Se il promotore non accetta di

    modificare il progetto, l’amministrazione può chiedere progressivamente ai concorrenti

    successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal

    promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. Il

    contratto può essere stipulato solo a seguito della conclusione, con esito positivo, della

    procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche

    progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario; in caso

    di aggiudicazione ad altro concorrente, il promotore ha diritto al pagamento, a carico

    dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di predisposizione dell’offerta

    comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno nella misura massima del 2,5%. Le

    offerte sono corredate dalla garanzia (sotto forma di cauzione o fideiussione) di cui

    all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione (o fideiussione) fissata dal bando in misura pari

    al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità

    posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione

    (fideiussoria) definitiva nella misura del 10% (art. 113 Codice), nonché, a pena di grave

    inadempimento contrattuale, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, di un’ulteriore

    cauzione (fideiussoria) a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento

    di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura

  • del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio. Trovano applicazione, ove

    necessario per la realizzazione dell’opera, le norme in tema di espropriazione per

    pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327).

    2) Nella procedura bifasica, la prima fase è simile a quella vista in precedenza, ha per

    base di gara uno studio di fattibilità, è volta alla selezione del promotore e si conclude

    con l’approvazione del progetto preliminare redatto dal promotore. Il bando deve

    specificare che al promotore si attribuisce il diritto ad essere preferito al miglior offerente

    solamente a condizione che egli intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più

    vantaggiosa all’esito della seconda fase. Detta seconda fase è volta alla selezione del

    contraente, e viene bandita ponendo a base di gara l’offerta del promotore (il progetto

    preliminare redatto dal promotore e le condizioni economiche), e deve svolgersi

    con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In tale fase, il promotore

    può aggiudicarsi il contratto:

    se non siano presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella

    del promotore posta a base di gara;

    se, in presenza di uno o più offerte economicamente più vantaggiose di quella del

    promotore posta a base di gara, il promotore, entro quarantacinque giorni dalla

    comunicazione dell’amministrazione, adegui la propria proposta a quella del miglior

    offerente (in tal caso, l’amministrazione rimborsa al miglior offerente le spese di

    partecipazione alla gara, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno, nella

    misura massima del 2,5%).

    Se, invece, il promotore non adegua la propria offerta nel termine sopra indicato, il

    contratto viene aggiudicato al miglior offerente (in tal caso, l’amministrazione rimborsa

    al promotore le spese di partecipazione alla gara, comprensive anche dei diritti sulle opere

    dell'ingegno, nella misura massima del 2,5%) In questa procedura, l’approvazione del

    progetto preliminare del promotore, ovviamente, non determina l’aggiudicazione del

    contratto in capo al medesimo anche quando non siano necessarie modifiche, né le

  • modifiche possono essere richieste ai concorrenti successivi in graduatoria.

    iii) Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità–art. 160 bis Codice

    a) Oggetto

    Il contratto questione può avere ad oggetto la realizzazione, l'acquisizione ed il

    completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, ai cui fini i committenti possono

    avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di

    lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto

    all'oggetto principale del contratto.

    In tale ipotesi, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal Codice, determina i

    requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di

    partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le

    garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-

    finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

    b) I soggetti

    L’offerente è un soggetto finanziatore autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993

    (Testo Unico Bancario) e, dunque, un intermediario finanziario ovvero una banca, il quale

    può costituire un’associazione temporanea di impresa con un soggetto realizzatore, o con

    un contraente generale.

    Nel caso di ATI tra soggetto finanziatore e un soggetto realizzatore, essi sono

    responsabili ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta.

    Il soggetto finanziatore, comunque, deve dimostrare deve dimostrare alla stazione

    appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in

    associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire

    l'appalto.

    Se l'offerente è un contraente generale di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g),

    Codice, può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione

    ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non afferenti ad

  • infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale

    (disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del Codice), se è in possesso dei requisiti

    determinati dal bando o se si avvale delle capacità di altri soggetti.

    La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare.

    L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed

    all'esecuzione dell'opera.

    c) Procedure di gara

    La norma non prevede specifiche procedure di gara, limitandosi a disciplinare i contenuti

    del bando ed il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

    In proposito, si ricorda che, ai sensi della norma generale già esaminata supra (art.. 55,

    comma 2, Codice) le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette

    quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di

    aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

    iv) Contraente generale (general contractor) – art. 176 Codice

    a) Oggetto

    La figura del contraente generale è compiutamente disciplinata dalla parte II, titolo III,

    capo IV, del Codice, dedicata, come sopra accennato, ai lavori relativi alle infrastrutture

    strategiche ed agli insediamenti produttivi, contemplati nella programmazione di cui

    all’art. 1, comma 1, L. n. 443/2001, ed alle infrastrutture di interesse regionale

    concorrente. In particolare, si vedano, per quanto qui di interesse, gli artt. 162, comma 1,

    lett. g), del Codice, per la definizione, l’art. 173, lett. b), del Codice, per la forma

    dell’affidamento, e gli artt. 176 e 177 del Codice, per le procedure di affidamento a

    contraente generale.

    D’altra parte, come appena visto, la figura del contraente generale può operare anche

    al di fuori di tale specifico ambito, nel caso in cui il general contractor si ponga quale

    concorrente nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche sotto forma di locazione

    finanziaria, disciplinate dall’art. 160 bis del Codice, alla cui esposizione specifica si

  • rinvia (si veda supra par. iii).

    Per quanto qui di interesse, giova evidenziare che, nell’ambito di applicazione tipico

    (infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi), le procedure di affidamento a

    contraente generale sono così articolate.

    b) Soggetto

    L’affidamento a contraente generale ha per oggetto la progettazione e realizzazione

    con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal

    soggetto aggiudicatore.

    Il contraente generale si differenzia dal concessionario di opere pubbliche per

    l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di

    capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo

    all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in

    tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione

    dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto

    che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio.

    Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), (affidamento unitario ad un

    contraente generale), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un

    soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché

    di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con

    qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare

    o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro

    un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

    c) Contenuto dell’attività

    Il contraente generale provvede:

    a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al

    soggetto aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove

    detto progetto non sia stato posto a base di gara;

  • b) all’acquisizione delle aree di sedime (anche in forza di apposita delega alle procedure

    espropriative);

    c) alla progettazione esecutiva;

    d) all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;

    e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;

    f) ove richiesto, all’individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei

    soggetti gestori;

    g) all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle

    espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le

    infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi

    competenti in materia.

    Il soggetto aggiudicatore, dal canto suo, deve provvedere:

    a) alle attività necessarie all’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove

    detto progetto non sia stato posto a base di gara;

    b) all’approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;

    c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;

    d) al collaudo delle stesse;

    e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza

    nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva

    del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le

    fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano, nei termini di cui all’art.

    176, comma 3, lett. e), Codice.

    Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e

    tempestiva esecuzione dell'opera.

    Le eventuali varianti del progetto affidato al contraente generale, sono a carico del

    medesimo se relative a vizi o omissioni del progetto redatto dallo stesso e approvato dal

    soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali

  • varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di

    legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore.

    Altre varianti possono essere sottoposte dal contraente generale alla necessaria

    approvazione del soggetto aggiudicatore. Il contraente generale provvede alla esecuzione

    unitaria delle attività affidategli, direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a

    mezzo di una società di progetto appositamente costituita, cui possono partecipare, oltre

    ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e

    tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara e che subentra nel rapporto al

    contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che

    il subentro costituisca cessione di contratto.

    I soci della società di progetto restano solidalmente responsabili con la società di

    progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto.

    In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie

    bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera,

    liberando in tal modo i soci.

    Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il

    capitale minimo della società di progetto è indicato nel bando di gara.

    I rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato.

    I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i

    requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa e possono subaffidare i lavori nei

    limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici. Il soggetto

    aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta,

    le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori

    che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.

    Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli

    obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la

    inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di applicare

  • una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario,

    nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.

    Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di

    progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la

    qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto,

    il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia

    realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di

    partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano

    concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi

    momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal

    contraente generale.

    d) Risorse finanziarie

    Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal

    contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento

    del prezzo.

    Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto

    possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in

    deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile.

    Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti

    del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento

    emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni

    garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle

    riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di

    operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con

    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle

    infrastrutture. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite

    nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di

  • cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e

    integrazioni.

    I crediti delle società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore sono

    cedibili; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili. La

    cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve

    essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la

    cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata. Il

    soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal

    contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla

    scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali.

    Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza

    rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce

    definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non è

    applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute,

    derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con

    crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito

    nei confronti del contraente generale cedente.

    Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi,

    in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.

    e) Capitolati

    I capitolati prevedono, tra l'altro:

    a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto definitivo ed

    esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni

    di ricerche archeologiche, bonifica da ordigni bellici o di siti inquinati, e i lavori di

    cantierizzazione, ove autorizzati;

    b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente

    generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare

  • le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).

    Sono previste, infine, specifiche misure volte al perseguimento delle finalità di

    prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa (art.

    176, comma 20, Codice).

    f) Procedure di aggiudicazione

    L’aggiudicazione degli affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura

    ristretta.

    Per l’affidamento si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello

    definitivo.

    I soggetti aggiudicatori possono indicare nel bando il numero minimo e massimo di

    concorrenti che verranno invitati a presentare l’offerta e, se le domande superano il

    numero massimo, redigono una graduatoria.

    L’aggiudicazione dei contratti avviene al prezzo più basso, ovvero all’offerta

    economicamente più vantaggiosa individuata in base ai seguenti criteri:

    il prezzo; il valore tecnico ed estetico delle varianti; il tempo di esecuzione; il costo di

    utilizzazione e di manutenzione; per le concessioni il rendimento, la durata della

    concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da

    praticare all’utenza, nonché l’eventuale prestazione di beni e servizi; la maggiore entità

    del prefinanziamento che viene offerto; ulteriori elementi relativi al carattere specifico

    delle opere da realizzare.

    v) Appalto tradizionale

    L’incarico prevede l’analisi anche di una ultima forma di affidamento dei lavori

    denominata “appalto tradizionale”.

    Si tratta di una definizione atecnica e generica, alla quale sembra di potersi dare

    significato ricomprendendovi le “procedure tradizionali” di affidamento del contratto di

    appalto pubblico di lavori.

    Ai sensi dell’art. 3, Codice (Definizioni):

  • gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una

    stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per

    oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come

    definiti dal presente codice (comma 6);

    gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o,

    congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in

    sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione,

    relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I al Codice stesso (comma 7, parte);

    i «lavori» di cui all'allegato I al Codice comprendono le attività di costruzione,

    demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per

    «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una

    funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il

    risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e

    difesa ambientale e di ingegneria naturalistica (comma 8).

    I contratti misti sono, a termini dell’art. 14 Codice, quelli “aventi per oggetto: lavori e

    forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture”.

    Poiché la nozione e la struttura del contratto pubblico di appalto, come forma

    obbligatoria di esecuzione dei lavori pubblici (art. 53, comma 1, Codice), possono essere

    considerate note e presupposte, non appare necessario procedere ad una ricostruzione

    giuridica dell’istituto.

    Qui basta ricordare che, ai sensi dell’art. 53 Codice, prevede che il contratto possa

    avere ad oggetto:

    a) la sola esecuzione dei lavori;

    b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

    dell’amministrazione aggiudicatrice;

    c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione

    esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare

  • dell’amministrazione aggiudicatrice. In tal caso, lo svolgimento della gara è effettuato

    sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato

    dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili e

    l’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo, indicando distintamente il

    corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per

    l'esecuzione dei lavori;

    d) i contratti di appalto sono stipulati a corpo, nel qual caso, il prezzo convenuto non

    può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della

    prestazione;

    e) quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l’esecuzione può iniziare

    solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.

    Inoltre, va ricordato che, come già evidenziato supra (par. i), è – quale regola generale

    - possibile che, in sostituzione totale o parziale del pagamento del prezzo dovuto

    all’appaltatore, venga previsto il trasferimento in suo favore della proprietà di beni

    immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice ai sensi e per gli effetti di cui ai

    commi da 6 a 12 dell’art. 53 Codice.

    Appare, invece, opportuno ricordare le procedure che, ai sensi del Codice, devono

    essere seguite per l’affidamento dei contratti pubblici di appalto di lavori qui di interesse

    (oltre soglia comunitaria), le quali, ai sensi dell’art. 54 del Codice, sono (salve quelle già

    esaminate):

    - procedure aperte e procedure ristrette (art. 55 Codice);

    - procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56 Codice) o

    senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57 Codice);

    - dialogo competitivo (art. 58 Codice).

    Le procedure aperte e quelle ristrette sono le modalità generali di affidamento dei

    contratti, e si distinguono per il fatto che:

    - nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel

  • rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara;

    - nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel

    rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le

    proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle

    procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano

    in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando (a tal riguardo, si rimanda a

    quanto evidenziato supra circa il numero minimo di soggetti ammessi alla procedura ai

    sensi dell’art. 62 Codice).

    Si ricorda, altresì, che le procedure ristrette costituiscono, secondo il Codice, la forma

    preferenziale da seguire quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o

    quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più

    vantaggiosa.

    La procedura negoziata può essere attivata (artt. 56 e 57 Codice):

    previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56 Codice), quando, all’esito di una

    procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono

    irregolari o inammissibili in relazione ai requisiti degli offerenti o delle offerte, senza

    modifica delle condizioni già messe a gara, e sempre che si tratti di lavori di importo

    inferiore ad un milione di euro, o di appalti pubblici di lavori aventi esclusivo scopo di

    ricerca, sperimentazione o messa a punto;

    senza pubblicazione di un bando di gara (art. 57 Codice) quando, all’esito di una

    procedura aperta o ristretta per un contratto di lavori, forniture e servizi, non sia stata

    presentata alcuna offerta o alcuna offeta appropriata, o alcuna candidatura, e sempre per

    lavori di importo inferiore ad un milione di euro, ovvero si tratti di lavori che, per

    ragioni tecniche, artistiche o di tutela di diritti esclusivi, vadano affidati ad un

    contraente determinato, o, ancora, in casi di estrema urgenza.

    Il dialogo competitivo, infine, può essere applicato (art. 58 Codice), nel caso di appalti

    particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o

  • ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto.

    Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato

    quando la stazione appaltante:

    - non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all’articolo 68, comma 3,

    lettere b), c) o d), Codice, i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi

    obiettivi,

    - non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un

    progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente

    complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori

    oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione

    dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei

    predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-

    finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle

    sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle

    componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

    Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo

    competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei predetti

    presupposti.

    In caso di dialogo competitivo l’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto

    pubblico è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

    Dopo la pubblicazione di un bando di gara in cui rendono noti le loro necessità o

    obiettivi, ed i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, i criteri di valutazione delle

    offerte ed il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di

    partecipazione alla procedura, le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi un

    dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare

    le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati

    ammessi tutti gli aspetti dell'appalto, garantendo la parità di trattamento di tutti i

  • partecipanti. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di

    individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano

    soddisfare le loro necessità o obiettivi, ovvero possono motivatamente ritenere che

    nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi, informandone

    immediatamente i partecipanti.

    Diversamente, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i

    partecipanti, le stazioni appaltanti invitano i partecipanti a presentare le loro offerte finali

    in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte

    devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.

    C) TERMINI PROCEDURALI

    Per scrupolo di completezza, prima di rassegnare le conclusioni, si chiariscono di

    seguito i termini minimi ordinari di ricezione delle offerte (art. 70 del Codice) a decorrere

    dalla pubblicazione del bando relativi alle varie tipologie generali di procedure di

    affidamento, fermo restando quanto già osservato relativamente ai termini specifici (ove

    prescritti) delle procedure di partenariato pubblico-privato: 52 giorni dal bando per la

    ricezione delle offerte;

    i) Procedura aperta:

    ii) Procedure ristrette. 37 giorni dal bando per la ricezione della richiesta

    di invito; 40 giorni dall’invito per la ricezione delle offerte;

    iii) Procedura negoziata con bando: 37 giorni dal bando per la ricezione delle

    domande;

    iv) Procedura negoziata con e senza bando: 20 giorni dall’invito per la ricezione delle

    offerte.

    Peraltro, a termini dell’art. 70, comma 6, del Codice, in tutte le procedure, si applica

    un termine minimo per la ricezione delle offerte, decorrente dal bando di gara o dalla

    trasmissione dell’invito, di:

    - 60 giorni, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva;

  • - 80 giorni, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva.

    L’art. 70, commi 7 (pubblicazione di avviso di preinformazione), 8 (redazione e

    trasmissione bandi per via elettronica), 9 (accesso completo a mezzo internet al capitolato

    d’oneri ed i documenti complementari), 11 e 12 (casi di urgenza), prevedono specifiche

    ipotesi di riduzione dei predetti termini, applicabili a tutte o ad alcune delle predette

    procedure.

    Di contro, l’art. 70, comma 10, del Codice prevede la possibilità di una proroga dei

    termini per assicurare agli interessati la piena visione dei documenti o dello stato dei

    luoghi relativi all’appalto.

    Gli artt. 71 e 72 del Codice, inoltre, prevedono specifici termini per l’invio agli

    interessati del capitolato d’oneri, dei documenti e delle informazioni complementari

    relativi alle diverse procedure.

    In proposito, peraltro, visti tempi pregressi della procedura, la complessità dell’opera

    in esame e la delicatezza degli aspetti, anche finanziari, ad essa correlati, si lascia

    all’Azienda ogni valutazione in ordine all’opportunità di ricorrere ai termini abbreviati,

    ferma restando la piena disponibilità a procedere alla loro dettagliata illustrazione in

    relazione alla procedura che sarà concretamente prescelta.

    D) CONCLUSIONI SUGLI ASPETTI GIURIDICI

    All’esito della rassegna appena condotta, appaiono opportune le seguenti

    considerazioni in ordine alla idoneità, in astratto, dei contratti e delle procedure sopra

    richiamati rispetto alle esigenze dell’Azienda.

    Si ricorda che, nella specie, l’ammontare dei finanziamenti pubblici disponibili per la

    realizzazione del Nuovo Ospedale di Vasto è insufficiente rispetto alle previsioni di spesa,

    per un importo pari ad oltre 26 milioni di euro.

    Ciò, anche computando, tra i fondi pubblici disponibili, anche il valore stimato

    dell’immobile in cui attualmente ha sede il Presidio Ospedaliero di Vasto, destinato

    all’alienazione finalizzata al finanziamento dell’opera.

  • In relazione a ciò, è emersa l’esigenza di ricorrere al concorso di capitali privati che

    supportino ed integrino le risorse pubbliche a disposizione per l’opera in questione.

    Tale esigenza consente, prima facie, di escludere la possibilità di fare ricorso al

    contratto di appalto tradizionale di cui al precedente paragrafo v), atteso che, in tale

    ipotesi, l’amministrazione si obbliga a corrispondere in proprio al contraente

    aggiudicatario il prezzo da questo offerto per l’attività contrattuale.

    Ciò, salvo che sia prevedibile una gara che conduca alla determinazione di un prezzo

    complessivo per l’opera inferiore all’ammontare dei fondi pubblici disponibili.

    Fermo restando quanto sopra, nell’ipotesi di ricorso all’appalto tradizionale, sembra di

    potersi escludere la possibilità di esperire una procedura di dialogo competitivo, né una

    procedura negoziata con o senza pubblicazione di bando di gara, per le quali, allo stato,

    non ricorrono i presupposti di applicazione già ricordati in precedenza.

    Resterebbero a disposizione le sole procedure aperte o ristrette in ordine alle quali

    giova ricordare ancora una volta che il Codice prescrive, quale forma preferenziale per

    l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura

    ristretta.

    L’esigenza di ricorso ai capitali privati è, invece, maggiormente confacente ai contratti

    speciali sopra considerati.

    Nel caso di concessione di lavori ex art. 143 e ss. Codice (supra par. i), la

    controprestazione in favore del concessionario è, di regola, costituita esclusivamente dal

    diritto di gestire, ossia dai proventi derivanti dalla gestione, per la durata massimo

    trentennale prevista dal Codice.

    Poiché l’opera è destinata ad un’attività pubblica e riservata a soggetti pubblici

    (l’attività sanitaria), è evidente che tale gestione potrebbe essere riferita alle sole attività

    ad essa funzionali (per esempio: apparecchiature elettromedicali) o accessorie (per

    esempio: servizi mensa, parcheggi, e via dicendo).

    Al compenso riconosciuto sotto tale forma, potrebbero essere aggiunte, da un lato, la

  • cessione della proprietà dell’immobile ove ha sede l’attuale Presidio Ospedaliero (per il

    valore stimato o per quello derivante dall’applicazione della procedura ex art. 53, commi

    6, 7, 8, 11 e 12, Codice), e, dall’altro lato, l’estensione ultratrentennale della durata della

    concessione. Quanto al c.d. project financing (o finanza di progetto: art. 153 e ss. Codice;

    vd. supra par. ii), al fine di esprimere le valutazioni di natura giuridica circa la

    percorribilità di tale ipotesi nel caso di specie, appaiono opportune alcune osservazioni.

    La caratteristica che, secondo gli operatori economici, costituisce la ragione di

    maggiore “appetibilità” della finanza di progetto è rappresentata dal diritto di prelazione

    del promotore.

    Si tratta di un aspetto che la formulazione originaria dell’art. 153 del Codice

    disciplinava specificamente, ma che, dopo l’apertura di una procedura di infrazione

    comunitaria, motivata essenzialmente dal rilievo della incompatibilità della posizione di

    vantaggio riconosciuta al promotore con il principio di parità di trattamento, è stato

    oggetto di diversi interventi correttivi, giunti sino alla sua soppressione.

    Con il “terzo correttivo”, invero, è stato introdotto un meccanismo (si veda supra par.

    ii, con riferimento alla procedura “bifasica”), che ripropone sostanzialmente il diritto di

    prelazione del promotore.

    Dunque, se, da un lato, l’interesse degli operatori potrebbe trovare nuovamente

    riscontro, dall’altro lato, non può escludersi una riapertura della procedura comunitaria di

    infrazione.

    È presumibile che, in tale ipotesi, la disciplina introdotta con il “terzo correttivo”

    venga difesa affermando che l’obbligo per il promotore di conformare la propria offerta a

    quella giudicata economicamente più vantaggiosa attenua, se non elimina del tutto, la

    potenziale lesione del principio di parità di trattamento, il quale sarebbe assicurato dalla

    partecipazione di più soggetti (conformemente all’interesse pubblico alla concorrenza)

    alla gara di aggiudicazione.

    Tuttavia, è evidente come l’istituto, nella sua configurazione maggiormente

  • suscettibile di attrarre l’attenzione degli investitori sia tuttora esposto alla possibilità di

    interventi, di natura comunitaria o di natura giurisdizionale, tali da metterne almeno in

    dubbio la concreta praticabilità e la “stabilità”.

    A ciò si aggiunga che, durante i lavori preparatori del “terzo correttivo”, il Consiglio

    di Stato in sede consultiva ha rilevato come si tratti, in sostanza, di un duplicato della

    procedura di concessione di costruzione e gestione ex artt. 143 e seguenti, con poche e

    non significative differenze, e ne ha auspicato la soppressione.

    Quanto alla locazione finanziaria ex art. 160 bis Codice (vedi supra par. iii), i primi

    commenti alle modifiche introdotte dal “terzo correttivo” hanno evidenziato come la

    relativa disciplina non disponga ancora (e, forse, non possa esserlo) un reale equilibrio

    tra soggetto finanziatore (la banca o la società di leasing) e soggetto realizzatore. Il

    soggetto finanziatore, infatti, si trova esposto a responsabilità in misura pari a quella del

    soggetto realizzatore, assumendosi, peraltro, il rischio della mancata restituzione del

    finanziamento in caso di omesso o inesatto completamento dell’opera.

    Viene, inoltre, richiesta al soggetto finanziatore (in qualità di contraente e primo

    responsabile) la dimostrazione del possesso dei requisiti e dei mezzi tecnici e funzionali

    necessari per l’esecuzione dell’appalto, che, ovviamente la banca o la società di leasing

    potranno reperire solamente associandosi in ATI con soggetti realizzatori.

    Alla luce di ciò, appare piuttosto dubbia l’appetibilità dell’istituto per i soggetti

    finanziatori, quantomeno sotto il profilo giuridico.

    Infine, quanto al contraente generale (vedi supra par. iv), si è evidenziato come la

    concreta possibilità di ricorrere a tale figura nella fattispecie sia, in sostanza, limitata alla

    sua partecipazione quale contraente nella locazione finanziaria.

    In proposito, peraltro, va comunque detto che l’affidamento al contraente generale

    esonera l’amministrazione dal pagamento del prezzo e dagli altri oneri connessi alla

    realizzazione dell’opera (salve le obbligazioni specificamente previste a carico

    dell’amministrazione stessa dall’art. 176, comma 3, Codice), solamente sino alla sua

  • ultimazione, una volta compiuta la quale il corrispettivo dovrà essere interamente pagato.

    Non rileva, infatti, se non sotto il profilo finanziario, il fatto che il contraente generale

    possa essere chiamato a realizzare l’opera in tutto o in parte con mezzi propri, posto che,

    in tal caso, egli pone in essere una mera “anticipazione” (cfr. art. 176, comma 12,

    Codice), che può essere finanziata mediante emissione di obbligazioni garantite dal

    soggetto aggiudicatore, il quale, in ultima analisi, dovrà comunque, restituire quanto

    anticipato dal contraente generale.