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“Contratti di quartiere II” “Contratti di quartiere II” normativa aggiornata al 2004

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“Contratti di quartiere II”“Contratti di quartiere II”

normativaaggiornata

al 2004

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Assessorato Urbanistica Pianificazione Territoriale e dell’area metropolitana,Edilizia Residenziale

Assessore Franco Maria Botta

Direzione EdiliziaDirettore Giuseppe BrunettiSettore Osservatorio dell’EdiliziaResponsabile Maria Cavallo Perin

“Contratti di quartiere II”normativa aggiornata al 2004

a cura diMaria Cavallo PerinGianpiera Rondello(Settore Osservatorio dell'Edilizia)

ottobre 2004

Per informazionitel. 011.4323889 • fax 011.4324814e-mail: [email protected] Lagrange, 24 • 10123 Torino

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Contratti di quartiere II È dal 1994 che la Regione finanzia questo tipo di programmi. Con l'approvazione della legge 493/93, una quota dei fondi Gescal è stata indirizzata al finanziamento di interventi al servizio dei quartieri pubblici degradati e il Piemonte ha scelto da subito di ispirarsi all'iniziativa comunitaria "Urban". Non solo riqualificazione urbanistica ed edilizia, come richiedevano gli indirizzi nazionali, che a quel tempo mutuavano l'esperienza lombarda, ma attenzione prioritaria agli aspetti sociali e ambientali del quartiere, con un approccio integrato più attento alle esigenze degli abitanti e di chi fra questi vive in condizioni di maggior disagio: gli anziani, i disoccupati, i malati cronici. Assumendo gli elementi di base del bando nazionale, la Regione Piemonte ha caratterizzato la sua proposta concorsuale arricchendola, oltre che dell'esperienza dei suoi precedenti "Contratti di quartiere", Torino e Pinerolo, dei 18 Programmi di Recupero Urbano attualmente in corso. La Regione Piemonte ha ritenuto opportuno caratterizzare il proprio bando attribuendogli uno spirito volto a favorire la formazione di programmi che individuino ambiti particolarmente degradati sotto l'aspetto sociale oltre che ambientale, come dimostra l'attenzione rivolta ai quartieri d'edilizia residenziale pubblica.

Franco Maria Botta Assessore all’Urbanistica, Pianificazione

Territoriale e dell’area metropolitana, Edilizia Residenziale

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Indice

Indice Guida ai Comuni piemontesi per l’elaborazione delle proposte di “Contratti di quartiere II” 7

− Recupero di aree edificate che comprendono anche immobili non residenziali ma funzionali alla residenza - Art. 11, Legge 17.2.1992, n. 179 19

− Recupero edilizio 23

− Opere di urbanizzazione 27

− Nuova costruzione 29

− Acquisto alloggi parcheggio per interventi di recupero (art. 11 L. 179/92) 33

D.G.R. n. 9 - 10517 del 29.9.2003: Modifica alla D.G.R. n. 82 - 10248 del 1.8.2003, relativa al Bando di gara per la realizzazione nella Regione Piemonte dei programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di Quartiere II” 35

Bando di gara per la realizzazione nella Regione Piemonte dei programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di Quartiere II” 39

− Allegato 1 49

− Allegato 2 109

D.G.R. n. 82 - 10248 del 1.8.2003: Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II”: decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27.12.2001, così come modificato ed integrato dal decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.12.2002. Approvazione bando di gara. 117.986.483,76 Euro 113

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 880 del 22.7.2003 117

Circolare esplicativa DD.MM. 27.12.2001 e 30.12.2002 “Contratti di Quartiere II” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 851 del 4.7.2003 119

Comunicazione dell’Assessore Botta prot. n. 709/VC ass del 2.7.2003: “Proposta di adesione delle Province ai Programmi di recupero urbano denominati “Contratti di Quartiere II” 125

D.G.R. n. 1 - 9576 del 9.6.2003: “Contratti di Quartiere II” – Adesione regionale al programma e cofinanziamento di Euro 41.295.569,32, sulla base delle modalità stabilite dall’art. 1, D.M. n. 2522, del 27.12.2001 e s.m.i. di cui ai D.M. 30.12.2002 (G.U. n. 94 del 23.4.2003) 127

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Indice

Decreto 30.12.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Modifiche al decreto 27.12.2001, relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II" 131

Comunicazione del Presidente della Regione Piemonte al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 18784/S1.45 del 10.9.2002 141

Decreto n. 2522 del 27.12.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Programmi innovativi in ambito urbano” 143

Legge 8.2.2001, n. 21: "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione" 147

Legge 23.12.2000, n. 388: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" 151

Decreto Legislativo 30.7.1999, n. 284: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15.3.1997, n. 59" 153

Decreto 20.5.1998: “Modificazioni al decreto 22.10.1997 recante approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere" 157

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Guida ai Comuni piemontesi GUIDA AI COMUNI PIEMONTESI

PER L’ELABORAZIONE DELLE PROPOSTE DI “CONTRATTI DI QUARTIERE II”

1. Introduzione ai “Contratti di quartiere II”. A.1. Il quadro normativo di riferimento. L’art. 53, comma 1, lett. e), decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha mantenuto in capo allo Stato le funzioni relative «alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato».

La legge 8 febbraio 2001, n. 21, Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta d'alloggi in locazione, ha quindi istituito un programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di quartiere II”, che deve essere realizzato in zone caratterizzate da diffuso degrado socio-ambientale ed edilizio.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II» con decreto 27 dicembre 2001 (G.U. 12 luglio 2002, n. 162, S.O.), successivamente modificato ed integrato dal decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002 (G.U. 23 aprile 2003, n. 94).

Gli interventi previsti dal programma dovranno essere realizzati dai Comuni con il concorso d’altri soggetti pubblici e privati.

A ciascuna Regione compete la predisposizione ed approvazione per il proprio territorio del bando della gara cui i Comuni interessati devono partecipare per concorrere ai finanziamenti previsti. Bando che, sulla base dello schema indicato nel decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002, cit., definisce in particolare le modalità di partecipazione dei Comuni e i contenuti delle proposte di programma che essi devono elaborare e presentare, nonché i criteri in base ai quali le proposte medesime verranno valutate.

Con deliberazioni 1 agosto 2003, n. 82 – 10248 e 29 settembre 2003, n. 9-10157 la Giunta regionale ha approvato il Bando di gara per la Regione Piemonte, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 15 ottobre 2003, n. 41 (2° Supplemento).

I Comuni interessati debbono presentare le proposte di programma alla Regione Piemonte entro 180 giorni dalla pubblicazione del Bando, quindi entro il 13 aprile 2004 (cfr. art. 7, comma 1, Bando di gara).

B.1. Le risorse disponibili. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato al programma innovativo in àmbito urbano denominato «Contratto di quartiere II» le risorse provenienti, rispettivamente, dall'art. 145, comma 33, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite quindicennale di lire 40 miliardi per l'anno 2002), dalle residue disponibilità di cui all'art. 7, comma 1, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (accertate al 31 dicembre 1999, che l'art. 4, comma 3, legge 8 febbraio 2001, n. 21, destina ad un programma innovativo in ambito urbano) e dall'art. 4, comma 2, legge 8 febbraio 2001, n. 21 (lire 90 miliardi).

Il Governo si è impegnato a comprendere in tale programma quote per le infrastrutture e la riqualificazione d'ambiti circostanti grandi stazioni ferroviarie (in corso di riqualificazione), con le risorse di cui all'addendum n. 2 del Contratto di programma Governo-Ferrovie dello Stato s.p.a.

Il Ministero dell'Ambiente partecipa al finanziamento del programma con un importo di circa 2,5 milioni di euro, destinati alla «solarizzazione degli alloggi» di proprietà delle A.T.C. (contributo in conto capitale per impianti solari termici).

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002, cit., a parziale modica del precedente decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001, cit., è stata approvata la ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome, delle risorse individuate alle lettere a e b del richiamato decreto ministeriale, nelle misure rispettivamente di euro 20.658.276,00 (come limite d'impegno

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Guida ai Comuni piemontesi quindicennale che gli enti potranno attualizzare secondo modalità comuni da fissare, in apposita convenzione, con i rispettivi istituti finanziatori) ed euro 572.618.000,00 in conto capitale.

A favore della Regione Piemonte sono previsti euro 76.691.000,00 cui vanno aggiunti euro 41.295.269,32 di fondi regionali1.

La partecipazione finanziaria delle Regioni era originariamente stabilita in misura eguale a quella statale, ma con il decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002 cit. la partecipazione regionale è stata ridotta al 35% dell'importo del programma.

Con nota 10 settembre 2002, prot. n. 18784/51-45, indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Presidente della Regione Piemonte aveva comunicato la disponibilità della Regione ad aderire al programma e a cofinanziare i «Contratti di quartiere» per un importo massimo d’euro 20.000.000,00, ma con successiva deliberazione 9 giugno 2003, n. 1 – 9576, la Giunta regionale del Piemonte ha deciso di aderire al programma regionale in ambito urbano, denominato «Contratto di quartiere II», impegnandosi a cofinanziare il programma nella misura d’euro 41.295.269,32.

A tali risorse statali e regionali si aggiungono quelle dei Comuni.

Infatti, i Comuni interessati alla presentazione di una proposta di programma devono comunque impegnarsi a mettere a disposizione proprie risorse sul bilancio pluriennale in misura almeno pari al 10% del totale dei finanziamenti richiesti a valere sulle risorse statali e regionali (art. 1, comma 6, Bando di gara).

Alla necessaria partecipazione finanziaria di Stato, Regione Piemonte e Comune interessato si può aggiungere quella d’altri soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione del programma. La presenza e l’entità di tali ulteriori risorse, che incrementino la dotazione finanziaria del programma, costituiscono elemento di valutazione della proposta ai fini dell’attribuzione di punteggio nella procedura selettiva (cfr. art. 9, comma 2, lett. o, p, q, Bando di gara).

C.1. Finalità del programma. Il programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II» è finalizzato prioritariamente ad incrementare, ricercando la partecipazione d'investimenti privati, la dotazione d'infrastrutture dei quartieri degradati di Comuni a più forte disagio abitativo ed occupazionale e, al contempo, a favorire misure ed interventi per incrementare l'occupazione, l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa.

Nella valutazione delle proposte è quindi valorizzata la previsione d'interventi residenziali che favoriscano l'inserimento di insediamenti di edilizia pubblica rivolte a diverse categorie sociali.

Le risorse disponibili, invece di essere frazionate in singoli interventi difficilmente significativi in quanto non organizzati in una strategia unitaria, debbono essere preordinate alla realizzazione di un programma con strutture e finalità ben individuate, con particolare riferimento alla sperimentazione edilizia, nonché alle nuove modalità di intervento nel comparto del recupero urbano.

Il Bando di gara approvato dalla Regione Piemonte intende privilegiare interventi negli ambiti meno coinvolti nei processi di rifunzionalizzazione, poiché non è difficile dimostrare che simili aree non sono state adeguatamente interessate da altri programmi di ristrutturazione e recupero urbanistico-edilizio.

Proprio perché le risorse stanziate da Stato e Regione possono essere richieste esclusivamente per la realizzazione d’interventi edilizi e d’opere d’urbanizzazione, è preferibile che la quota messa a disposizione dai Comuni (almeno il 10% del totale dei

1 Verificare gli importi. La somma delle due cifre indicate nel testo (tratte dalla deliberazione Giunta regionale 1 agosto 2003, n. 82 – 10248) dà euro 117.986.269,32, mentre il Bando di gara (art. 1, comma 1) indica la cifra complessiva di euro 117.986.483,76.

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Guida ai Comuni piemontesi finanziamenti richiesti), ovvero dagli altri soggetti pubblici e privati, sia destinata innanzitutto al finanziamento utile all’erogazione di «servizi in favore di enti pubblici, ovvero della collettività, o di parte di essa», nonché alla promozione di «attività rilevanti sotto il profilo della riqualificazione svolte da chiunque, anche a fini di lucro», le quali costituiscono le due tipologie di azioni che, coordinate con la prima, caratterizzano i “Contratti di quartiere II” (cfr. art. 5, comma 2, Bando di gara).

Tali programmi, infatti, non privilegiano la componente “edilizia”, o se si vuole “fisica”, degli interventi, perché si ritiene che il recupero delle aree urbane degradate possa essere raggiunto anche attraverso l’erogazione di servizi e lo svolgimento di attività che interessino la popolazione residente. Pertanto, interventi edilizi, servizi ed attività comunque rilevanti per la riqualificazione urbana devono essere previsti ed organizzati nella proposta di programma in modo tale da assicurare un’equilibrata presenza di queste tre tipologie di azioni.

I “Contratti di quartiere II” possono rappresentare un’occasione per promuovere utili esperienze nelle aree in cui i processi di crescita urbana hanno prodotto insediamenti così carenti per qualità ambientale e per dotazione di servizi da caratterizzarli negativamente rispetto alle altre zone, a causa dell'assenza di luoghi riconoscibili e dello scarso significato urbano degli aggregati edilizi.

Appare però evidente, come ha riconosciuto la stessa Unione europea, attiva da tempo in questa direzione, che il raggiungimento di più elevati standard di vivibilità comporta una pluralità di azioni in settori diversi, non potendosi affidare il ruolo risolutivo alla sola componente edilizia, seppur importante.

Il Bando di gara stabilisce quindi che nella predisposizione ed attuazione dei programmi i Comuni debbano orientare la propria azione secondo le finalità contenute nell’iniziativa comunitaria denominata URBAN, la quale prevede il cofinanziamento fra i vari livelli di governo, la predisposizione di misure volte a tutelare le categorie e i soggetti più emarginati, nonché di misure innovative per favorire l’occupazione e la formazione della popolazione inattiva, il coinvolgimento di associazioni che, operando senza scopo di lucro, si fanno carico dei soggetti più esposti al rischio di emarginazione ed infine il contributo diretto dei residenti alla riqualificazione dell’area, in termini di lavoro, investimenti ed altre risorse, nonché di coinvolgimento in tutte le fasi del programma (cfr. art. 5, comma 3, Bando di gara).

In particolare, l’esperienza maturata con riferimento ad altri programmi complessi volti alla riqualificazione delle aree urbane dimostra che il costante coinvolgimento dei residenti nella predisposizione e realizzazione di tali programmi appare non solo opportuno al fine di ottenere il gradimento dei soggetti direttamente interessati, ma anche utile in termini d’efficacia delle azioni previste ed efficienza delle relative soluzioni organizzative, perché è in tal modo possibile ottenere una migliore conoscenza del territorio e delle esigenze della popolazione.

Pertanto, anche nella presente iniziativa gli abitanti dell’area interessata sono chiamati a partecipare alla definizione degli obiettivi del “Contratto di quartiere II” ed alla verifica della sua attuazione attraverso un piano che consenta la loro informazione e partecipazione in ogni fase del programma.

Anzi, il grado di coinvolgimento e di partecipazione dimostrata dalla popolazione nella fase di predisposizione del programma, nonché la redazione da parte del Comune di un piano per il loro coinvolgimento e partecipazione nelle successive fasi di attuazione, costituiscono elementi di valutazione della proposta di programma ai fini dell’attribuzione di punteggio nella procedura selettiva (cfr. art. 9, comma 2, lett. v, Bando di gara).

D.1. La valutazione dei programmi: l’organo competente. Il procedimento per la formazione e la valutazione delle proposte di programma dei Comuni piemontesi è disciplinato dal Bando di gara approvato dalla Regione Piemonte.

In conformità a quanto previsto dalla legislazione statale sopra richiamata (cfr. in particolare l’art. 4, comma 1, decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001, cit.) la valutazione delle proposte non è affidata alla stessa Regione, ma alla Commissione

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Guida ai Comuni piemontesi selezionatrice che ha sede in Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative) ed è composta dal Presidente (designato dal Ministro), da tre membri ministeriali (designati dal Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative tra funzionari ed esperti), nonché da tre membri regionali (i quali intervengono per la valutazione delle proposte delle rispettive Regioni e sono designati anch’essi tra funzionari ed esperti dall'assessore regionale competente).

I Comuni, pertanto, debbono presentare le proprie proposte di programma alla Regione, la quale poi provvede ad inoltrarle alla Commissione selezionatrice.

2. Il Bando di gara: precisazioni ed indicazioni per la formulazione delle proposte di programma. A.2. Osservazioni generali. I finanziamenti previsti dal Bando di gara sono finalizzati alla realizzazione d’interventi d’edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, con relativa sperimentazione, di opere di urbanizzazione connesse con l'ambito che s’intende recuperare nonché di parti comuni di edifici condominiali.

È da rilevare che gli interventi sperimentali devono essere a loro volta organizzati e realizzati nell’ambito di uno specifico, denominato “programma di sperimentazione”, il quale deve obbligatoriamente prevedere l’adesione al tema “qualità ecosistemica” e ad almeno uno dei temi “qualità morfologica”, “qualità fruitiva” e “sistema qualità”, così come definiti e specificati negli “Indirizzi al programma di sperimentazione”, che costituisce l’Allegato n° 1 al Bando di gara.

Il "Contratto di quartiere" deve essere localizzato in aree che necessitino d’azioni di recupero, a tal fine specificamente individuate dall’Amministrazione comunale con propri atti. Le modalità di intervento sono quelle proprie del recupero edilizio, pur essendo possibili interventi di sostituzione o di nuova costruzione.

In particolare, le nuove costruzioni finanziabili con i fondi di cui all’art. 1 del Bando (agevolata-sovvenzionata), sono ammesse qualora consistano in interventi sperimentali che il Comune reputi necessari per ridurre la densità abitativa o per riconnettere le aree edificate (cfr. art. 2, comma 4, Bando di gara).

Il “Contratto di quartiere” deve essere riferito ad un perimetro che racchiuda un ambito urbano definito. Tale ambito - di dimensioni vaste o, al limite, coincidente con gli stessi immobili oggetto d’intervento - può sovrapporsi con una o più destinazioni di piano regolatore e per esso va elaborato un piano di recupero o piano esecutivo equipollente, a meno che il vigente piano regolatore generale abbia contenuto equivalente e non vi siano motivi per procedere ad un suo adattamento o integrazione.

Il Comune deve attestare che in tale ambito esistono almeno 80 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata interessati dal programma, o almeno 80 alloggi di edilizia agevolata i quali però – si sottolinea - devono ricadere in ambiti ove siano anche presenti aree oggetto di bonifica ambientale per grave e comprovato inquinamento dei siti (cfr. art. 6, comma 3, lett. B, n. 3, Bando di gara).

Nel procedimento che si conclude con la definitiva individuazione dei Comuni cui attribuire il finanziamento – che per ciascun Contratto è compreso tra un minimo di 1 milione di euro ed un massimo di 10 milioni di euro - la Regione verifica la completezza della documentazione a corredo della proposta e trasmette tutte le proposte presentate dai Comuni alla Commissione selezionatrice, che deve procedere alla scelta conclusiva in ragione di criteri validi per tutti i Comuni partecipanti (art. 9, Bando di gara).

I criteri di selezione, da una parte, tengono conto degli aspetti demografici, socio-economici, occupazionali e di condizione abitativa del Comune - i quali consentono di valutare le condizioni del contesto urbano di riferimento - e, dall’altra, sono riferiti alla struttura della 10

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Guida ai Comuni piemontesi proposta, perché nella valutazione complessiva incide il modo in cui è documentata, descritta ed argomentata la proposta di programma, ivi compresa la rappresentazione degli interventi sperimentali.

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Il Bando di gara disciplina all'articolo 6 i criteri, le modalità e i requisiti di formazione delle proposte di programma.

Si ritiene opportuno fornire ai Comuni alcune informazioni e precisazioni di carattere generale, al fine di consentire, per quanto possibile, un’agevole, corretta e tempestiva formulazione di tali proposte.

B.2. La proposta di programma: i soggetti. I programmi sono formati e approvati dal Comune ovvero da più Comuni, anche su proposta di soggetti pubblici o privati, eventualmente associati fra di loro (cfr. art. 6, comma 1, Bando di gara).

Fra tali soggetti privati sono sicuramente da annoverare non solo gli imprenditori che intendono investire proprie risorse, ma anche i soggetti presenti sul territorio e rappresentativi a vario titolo della comunità, i quali agiscono senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni, comitati, cooperative, etc.).

C.2. La relazione introduttiva: la situazione di degrado. Nella relazione introduttiva della proposta di programma il Comune deve fornire una descrizione dei caratteri del contesto urbano prescelto che, oltre alle rappresentazioni proprie della scala edilizia ed urbanistica, indichi ogni elemento utile alla comprensione dei fenomeni di degrado presenti nell'ambito d’intervento.

a) In particolare, la relazione introduttiva deve fornire una presentazione del Comune ove siano riportati ed organizzati nel modo più semplice e chiaro possibile (ad esempio, in unica tabella)

• i dati di cui all’art. 9, comma 2, lett. a, b, c, Bando di gara, riferiti al Comune ed alla Provincia di appartenenza (dimensione demografica e tasso di disoccupazione del Comune; tasso di disoccupazione della relativa Provincia);

• i dati di cui all’art. 9, comma 2, lett. d, e, f, riferiti all’area di intervento e desunti in ragione dei dati disponibili dall’ultimo censimento generale (numero medio di occupanti per stanza; tasso di scolarità tra 11 e 14 anni; percentuale di popolazione con più di 65 anni): il riferimento ai dati I.S.T.A.T. garantisce che le indicazioni fornite dai Comuni siano basate sugli stessi parametri, cosicché possano essere ritrovati criteri di raffronto omogenei. Poiché non risultano disponibili i dati relativi al censimento 2001, il Comune può fornire le proprie valutazioni sugli ultimi dati disponibili. In mancanza dei dati censuari del 2001 non pare infatti possibile reperire altrimenti dati relativi alla lettera d). Per gli altri dati il Comune può utilizzare le proprie fonti statistiche.

b) È poi necessario per la presentazione della proposta e l’accesso ai finanziamenti che il Comune dimostri l’esistenza di una situazione di degrado economico e sociale nell’area d’intervento attraverso gli specifici indicatori (almeno tre) descritti all’art. 6, comma 3, lett. A, Bando di gara. Detto altrimenti: ai fini della procedura di selezione si ritiene esistente il degrado economico e sociale ove risultino integrati almeno tre indicatori (nella misura numerica minima indicata), fermo restando che

• ciascun indicatore è rappresentato in modo numerico e costituisce autonomo elemento di valutazione (cfr. art. 9, comma 2, lett. g, h, i, l, m, n, Bando di gara): quindi, ad una maggior misura dell’indicatore corrisponde una migliore valutazione;

• ove siano integrati solo tre indicatori, la proposta di programma può partecipare all’attribuzione di punteggio con riferimento ai corrispondenti elementi di valutazione, non ai restanti.

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Guida ai Comuni piemontesi c) Quanto al degrado edilizio-urbanistico ed ambientale, si è ritenuto invece opportuno che ciascun Comune fosse libero di descriverne ed argomentarne stato e caratteristiche, a motivo dell’impossibilità di individuare nel Bando di gara criteri uniformi e condivisi di rilevamento e misurazione.

Come accennato, ai dati riferiti al degrado esposti dal Comune corrispondono altrettanti elementi di valutazione con i quali la Commissione selezionatrice giudica le proposte presentate. Elementi di valutazione che pesano considerevolmente sul punteggio complessivo (cfr. art. 9, comma 2, Bando di gara).

D.2. Gli interventi edilizi finanziabili. Nella relazione introduttiva devono essere indicate le tipologie d’interventi, servizi ed attività che il Comune intende organizzare nel programma, con specifica motivazione di tali scelte in riferimento agli obbiettivi definiti all’art. 6, comma 3, lett. A, ult. capoverso, Bando di gara.

Interventi edilizi (ivi comprese le urbanizzazioni) che devono essere analiticamente descritti nel piano di fattibilità (art. 6, comma 3, lett. B, Bando di gara), con quantificazione nella relazione finanziaria delle risorse previste (art. 6, comma 3, lett. C, Bando di gara).

In particolare, per gli interventi di recupero il riferimento è costituito dall'articolo 31, comma 1, lett. c, d, e, legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., sebbene sia possibile prevedere anche modalità che rientrano più propriamente nella ristrutturazione (cfr. la lettera e del citato articolo 31).

Invece, per i soli interventi sperimentali di edilizia sovvenzionata e agevolata, sono ammesse nuove costruzioni semprechè il Comune - ai fini dell'innalzamento della qualità dell'insediamento residenziale – le reputi necessarie per ottenere la riconnessione delle aree edificate o la riduzione negli edifici esistenti del rapporto abitanti-stanze (cfr. art. 2, comma 4, Bando di gara).

Non si può escludere che gli interventi di nuova costruzione consistano anche nella realizzazione d’alloggi da destinare alla sistemazione temporanea di coloro i quali risiedono negli edifici oggetto di recupero, fermo restando che tali nuovi alloggi, una volta terminato il recupero degli altri edifici e venuta meno l’esigenza di sistemazione temporanea dei residenti (al più, conclusa la realizzazione del programma), debbono essere assegnati ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge previo esperimento delle relative procedure di selezione.

Oltre ai richiamati interventi d’edilizia residenziale, possono essere finanziati con i fondi di cui all'articolo 1 del Bando di gara anche quelle opere di urbanizzazione che risultino strettamente funzionali all'ambito che costituisce oggetto delle proposte (ad esempio, adeguamento delle urbanizzazioni primarie a servizio dell'insediamento, sistemazioni ambientali e di arredo nelle aree circostanti gli edifìci, urbanizzazioni secondarie alla cui fruizione sono interessati in prevalenza gli abitanti del quartiere).

È opportuno sottolineare (cfr. art. 1, comma 3 e 4, ed art. 3, comma 2, Bando di gara) che il finanziamento richiesto per le opere di urbanizzazione non può superare il 40% del totale dei finanziamenti richiesti a valere sulle risorse statali e regionali, mentre agli interventi residenziali ed annesse urbanizzazioni è destinata la restante parte (60%), sulla quale è a sua volta calcolata la quota per gli interventi di natura sperimentale ed annesse urbanizzazioni che – come detto – devono essere organizzati in un programma di sperimentazione: in particolare, il costo del programma di sperimentazione non può superare il 25%, né essere inferiore al 20%, della spesa prevista per gli interventi residenziali ed annesse urbanizzazioni.

Per la definizione ed i contenuti del programma di sperimentazione si rinvia nell’Allegato 1 al Bando di gara (“Indirizzi al programma di sperimentazione”), nonché a quanto specificato nei successivi §§ F.2. e G.2. del presente documento.

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Guida ai Comuni piemontesi I contributi di edilizia sovvenzionata Si rammenta la particolare flessibilità della normativa nazionale e regionale in materia d’edilizia sovvenzionata.

Merita infatti richiamare in sintesi:

la possibilità di finanziare ( entro la quota minima del 60% destinata all’edilizia residenziale) anche le parti non residenziali degli edifici negli interventi di recupero o gli edifici non residenziali ma funzionali alla residenza,

la possibilità di realizzare differenti tipologie abitative per le particolari categorie sociali, quali comunità alloggio, alloggio per disabili e malati cronici.

Tale normativa è contenuta nelle deliberazioni del Consiglio regionale n. 689 – 15149 del 12.10.1993, n. 879 del 12428 del 20.09.1994 e n. 272 – 121411 del 30 luglio 1996.

I contributi di edilizia agevolata Qualora il Comune intenda realizzare interventi d’edilizia agevolata deve prevedere procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione dei finanziamenti agli operatori privati. Tali procedure possono essere espletate anche dopo l’ottenimento del finanziamento qualora il Comune disponga degli immobili su cui effettuare l’intervento.

Si rammenta inoltre che:

Comuni ed ATC possono beneficiare di un fondo rotativo per coprire il costo del recupero delle parti Comuni a carico dei proprietari privati,che hanno acquisito l’alloggio. Ciò al fine di favorire il recupero degli immobili che sono rimasti solo parzialmente di proprietà pubblica.

E.2. La progettazione. Il Comune deve dedicare particolare cura alla progettazione degli interventi edilizi e delle urbanizzazioni, nonché dei servizi ed attività ritenuti rilevanti per la riqualificazione dell’area.

Infatti, la Commissione selezionatrice è chiamata a valutare le proposte di programma non solo con riferimento al «grado d’integrazione degli interventi, dei servizi e delle attività», alla «chiarezza degli obbiettivi» ed alla «esplicitazione dei risultati attesi» (punti 10), ma anche con riferimento ai «caratteri della progettazione preliminare e degli studi di fattibilità», che la Commissione giudica in ragione dei seguenti criteri: «sostenibilità ambientale e rapporti con il contesto urbano; soluzioni innovative per la progettazione e realizzazione degli interventi, dei servizi e delle attività rilevanti per la riqualificazione urbana; definizione e qualità progettuale del programma; fattibilità del programma» (punti 7: cfr. art. 9, comma 2, lett. u e z, Bando di gara).

Sul punto (progettazione degli interventi) è opportuno sottolineare che nel piano di fattibilità della proposta di programma è necessario presentare il «progetto preliminare» redatto ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. (cd. legge Merloni) per le opere da finanziare con risorse statali e regionali, mentre è sufficiente lo «studio di fattibilità» per le opere ed urbanizzazioni da realizzare con finanziamenti pubblici diversi, ovvero con finanziamenti privati (cfr. art. 6, comma 3, lett. B, n. 8 e n. 9, Bando di gara).

F.2. (segue) Il progetto preliminare degli interventi di sperimentazione. Il progetto preliminare relativo agli interventi sperimentali (anch’esso redatto ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.: cfr. art. 6, comma 3, lett. B, n. 10, Bando di gara) deve essere accompagnato da una relazione che illustri, con riferimento al contesto urbano e all'inserimento ambientale, le motivazioni della soluzione progettuale prospettata in relazione ai temi di sperimentazione prescelti.

Gli elaborati grafici sono costituiti da:

1. stralcio del piano di recupero in scala non inferiore a 1:5.000 sul quale è indicata la localizzazione dei lavori;

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Guida ai Comuni piemontesi

2. planimetria in scala: 1:1.000, con indicazione delle curve di livello, dei corpi di fabbrica (esistenti e di progetto), delle reti stradali e dei servizi collettivi, con indicazione delle destinazioni previste dallo strumento urbanistico e degli eventuali vincoli presenti;

3. schemi grafici relativi a tutte le ipotesi progettuali proposte i quali siano di livello idoneo ad illustrare le caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori.

Per quanto concerne il programma sperimentale (lavorazioni ed attività sperimentali) il costo aggiuntivo deve essere quantificato con le modalità indicate nel successivo paragrafo.

G.2. Il programma di sperimentazione. Il Programma di sperimentazione deve essere definito in rapporto alle finalità e ai contenuti degli “Indirizzi al programma di sperimentazione”, con quantificazione dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a:

• lavorazioni valutate sulla base del capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare, nonché del prezziario regionale;

• attività di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario euro/giorno); apparecchiature (ammortamento); verifiche e monitoraggi; resocontazione (redazione rapporti di sperimentazione); spese generali (in %).

Rientra tra le finalità degli interventi sperimentali anche fornire indicazioni utili alla formazione e all'aggiornamento della normativa tecnica relativa all'edilizia residenziale pubblica. Particolare rilievo assumono quindi lo studio e la definizione di strumenti utili ad innalzare i livelli di qualità dell'attività di progettazione e di realizzazione (ad esempio, i criteri di progettazione, le liste di requisiti, le specifiche di prestazione, i metodi di controllo, i codici di pratica e le soluzioni tecniche conformi).

Attraverso questi strumenti è possibile in primo luogo indirizzare, soprattutto dal punto di vista prestazionale, le esigenze di qualità connesse con gli obiettivi e i temi di sperimentazione previsti negli “Indirizzi al programma di sperimentazione”; in secondo luogo, approfondire gli aspetti connessi al recupero edilizio ed urbano oggetto dei “Contratti di quartiere II”, tenuto conto che l'insieme delle prescrizioni che è possibile assumere come riferimento prestazionale per il raggiungimento di adeguati livelli di funzionalità e comfort ambientale è in larga parte riferito alla nuova edificazione.

A tale scopo, nell'ambito del programma di sperimentazione deve essere posta particolare attenzione alle problematiche relative all’innalzamento della qualità architettonica e distributiva del progetto di residenza e alla sua compatibilità con il contesto urbano ed ambientale.

In questo caso, le ricadute attese possono riguardare, ad esempio, la definizione di criteri di analisi e di intervento nel contesto, di modalità di progettazione alla scala urbana ed edilizia, di soluzioni innovative dal punto di vista tipo-morfologico, distributivo e tecnologico, con possibilità di approfondire anche le problematiche connesse alla salubrità degli spazi abitativi ed al risparmio delle risorse naturali.

Il programma di sperimentazione può essere supportato dall'espletamento delle metodologie di controllo della qualità del progetto previste negli “Indirizzi al programma di sperimentazione” le quali, a seconda del tema d’interesse, si identificano nella effettuazione di uno studio di compatibilità progetto/contesto urbano e nell’eventuale realizzazione di simulazioni degli spazi abitativi in scala reale.

Con riferimento ai possibili temi di sperimentazione, si sottolinea la necessaria adesione al tema “qualità ecosistemica”, ed inoltre l’adesione ad almeno uno dei temi “qualità morfologica”, “qualità fruitiva” e sistema qualità” (cfr. art. 3, comma 1, Bando di gara).

A motivo dei tempi ristretti d’elaborazione delle domande da parte delle Amministrazioni comunali, nonché del grado di approfondimento progettuale richiesto per l'intervento di sperimentazione (progetto preliminare), il programma di sperimentazione può limitarsi ad

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Guida ai Comuni piemontesi illustrare il percorso metodologico che s’intende avviare per il perseguimento degli obiettivi di sperimentazione prescelti in rapporto alle caratteristiche fisiche dell'intervento edilizio. Tale percorso deve tener conto delle linee d’indirizzo stabilite negli “Indirizzi al programma di sperimentazione” e descrivere, sempre in rapporto a quanto delineato negli “Indirizzi”, i principali risultati conoscitivi e strumentali attesi, nonché le ricadute normative.

Il programma di sperimentazione si configura, pertanto, come un quadro d’intenti, cioè come un insieme di obiettivi che s’intendono perseguire con descrizione delle relative metodologie. L'attuazione sarà esplicitata nelle successive fasi di progettazione esecutiva e di realizzazione.

Al fine di consentire una valutazione comparata dei programmi di sperimentazione, che saranno riportati anche quali allegati alle convenzioni per l'assegnazione dei fondi da stipularsi con i Comuni selezionati, si riporta di seguito un indice delle informazioni da ritenersi necessarie.

Descrizione dell'intervento sperimentale Descrizione sintetica dello stato di fatto dell'area o degli immobili e del conseguente intervento sperimentale di edilizia residenziale pubblica e annesse urbanizzazioni di cui all'art. 1 del Bando, supportata da fotografie e dagli schemi grafici più significativi del progetto preliminare.

Relazione sugli obiettivi e risultati attesi del programma di sperimentazione Descrizione sintetica degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi dal programma di sperimentazione, tenuto conto degli indirizzi definiti nell’Allegato n. 1 al bando di gara (“Indirizzi al programma di sperimentazione”).

Programma di sperimentazione Previsione ed esecuzione di lavorazioni e d’attività sperimentali in conformità a quanto dettagliatamente indicato negli “Indirizzi al programma di sperimentazione”.

Si sottolinea inoltre che la spesa prevista per il programma di sperimentazione deve riguardare: a) una quota massima di euro 12.500 per ciascun alloggio in aggiunta al costo massimo ammesso ai sensi della normativa regionale; b) la restante quota per la realizzazione o il miglioramento secondo il metodo sperimentale delle relative urbanizzazioni. Il costo del programma, invece, si articola in: a) costo per lavorazioni valutate sulla base del prezziario regionale, non inferiore al 90%; b) costo per attività di progettazione, monitoraggio, verifica e resocontazione, non superiore al 10% (cfr. art. 3, comma 3 e 4, Bando di gara).

Il costo delle lavorazioni straordinarie non previste dagli standard tradizionali, per le quali non è possibile riferirsi a lavorazioni correnti presenti o assimilabili a quelle previste nel prezziario regionale, deve essere stimato attraverso un’indagine di mercato condotta a puri fini conoscitivi, che potrebbe ad esempio essere effettuata tra più ditte fornitrici di prodotti analoghi (almeno tre), fermo restando in ogni caso il rispetto della vigente disciplina italiana ed europea in materia di aggiudicazione di contratti d’appalto di lavori, beni e servizi. Gli importi dei costi aggiuntivi relativi a materiali ed impianti devono essere comprensivi di tutti gli oneri normalmente applicati. È necessario pertanto predisporre tabelle ove sia riportato il confronto fra le categorie standard di lavoro previste dal capitolato e dal prezziario regionale (codice, descrizione, costo unitario) e le analoghe categorie di lavoro proposte per il programma di sperimentazione (descrizione, costo unitario, quantità, differenza costo).

H.2. I servizi e le attività rilevanti per la riqualificazione.

Elemento caratterizzante dei programmi denominati “Contratti di quartiere II” è l’organizzazione in un insieme coordinato d’azioni consistenti, da una parte, nella «realizzazione di interventi edilizi e di opere di urbanizzazione», e, dall’altra, nella

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Guida ai Comuni piemontesi «erogazione di servizi in favore di enti pubblici, ovvero della collettività, o di parte di essa» e nella «promozione di attività rilevanti sotto il profilo della riqualificazione svolte da chiunque, anche a fini di lucro» (art. 5, comma 2, Bando di gara).

Attività e servizi che ora – a differenza della precedente versione dei “Contratti di quartiere”, ove erano previsti, ma senza indicazione delle relative fonti di finanziamento – possono essere realizzati con l’ausilio di fondi privati ovvero di fondi diversi da quelli messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione (in primo luogo, i finanziamenti comunali).

Pertanto, il piano di fattibilità del programma deve contenere una descrizione completa di tali attività e servizi, organizzati secondo un ordine di priorità; la relazione finanziaria deve invece specificare per ogni servizio il costo complessivo, il soggetto erogatore, le tariffe per gli utenti o la remunerazione per il soggetto erogatore e le fonti di finanziamento, mentre per le attività – ove esse comportino la concessione di benefici nella forma di contributi, agevolazioni o servizi – devono essere indicati misura e costo di tali benefici, nonché il soggetto beneficiato (cfr. art. 6, comma 3, lett. B e D, Bando di gara).

Non è possibile in questa sede indicare tutte le specie di servizi e attività che il Comune può prevedere nella proposta di programma, fermo restando che tali azioni debbano essere adeguatamente documentate (ove occorra, con presentazione degli accordi tra amministrazioni pubbliche, o tra queste ultime e soggetti privati, che attestino la fattibilità con particolare riferimento agli impegni assunti e alle risorse finanziarie reperite) ed essere preordinate in ultima analisi alla rivitalizzazione e riorganizzazione del tessuto sociale ed economico dei contesti oggetto di intervento per quanto concerne la componente sociale, economica ed occupazionale (ad esempio, azioni tese ad incrementare l'occupazione e a favorire l'integrazione sociale attraverso l'incentivazione e il sostegno di attività economiche esistenti ovvero da intraprendere sul territorio, la promozione della formazione professionale giovanile e non, il recupero dell’evasione scolastica, il miglioramento dei servizi sociali esistenti, etc.)..

I.2. Il piano di recupero.

I programmi devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti (adottati o approvati) con individuazione di un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano esecutivo equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale (cfr. art. 5, comma 4, Bando di gara).

Ove occorra, quindi, il piano di recupero deve essere redatto e adottato dal Comune secondo quanto stabilisce l'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché la vigente legislazione regionale (in particolare, l. Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 41bis), con individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda le opere (residenziali e non residenziali), nonché con la quantificazione delle risorse finanziarie ove siano indicate, per ciascun intervento, il costo complessivo, il tipo e il relativo canale di finanziamento (pubblico o privato).

Il piano di recupero rappresenta uno specifico strumento attuativo, consolidato nell’ambito della pianificazione urbanistica ordinaria, e disciplina – come noto - il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree ricadenti nell'ambito delle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457 del 1978, cit.

Nella proposta di “Contratto di quartiere” non è quindi sufficiente una mera elencazione delle opere da realizzare. Il piano di recupero richiede invece di ricondurre l'area d’intervento prescelta all'interno di un disegno complessivo di riorganizzazione funzionale della porzione di territorio interessata.

Qualora il Comune individui più ambiti d’intervento non contigui tra loro, è necessario che ciascuno di tali ambiti sia oggetto di distinta proposta e quindi – ove occorra - di distinto piano di recupero, perché le finalità che il Bando di gara intende perseguire fanno riferimento a contesti urbani unitari ed omogenei.

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Guida ai Comuni piemontesi Piano di recupero o piano esecutivo equipollente che non sono però necessari ove il vigente piano regolatore generale risulti sufficientemente dettagliato, nel senso che la normativa e gli elaborati di piano siano stati espressamente concepiti per accogliere la previsione d’interventi equivalenti a quelli riguardanti i piani di recupero. In questo caso, l'attività dell'Amministrazione comunale si esaurisce nell'individuazione di un perimetro che circoscrive l'ambito d’interesse, fermo restando che gli interventi previsti debbono risultare conformi alle prescrizioni ed alle modalità d’attuazione del piano.

Qualora invece la proposta di “Contratto di quartiere” comporti comunque la necessità di apportare variante agli strumenti urbanistici ed edilizi approvati o adottati, ovvero risulti conforme a varianti solo adottate, occorre fare riferimento alle procedure disciplinate dalla vigente legislazione della Regione Piemonte, ferma restando la possibilità per il Comune di promuovere la conclusione di un accordo di programma al fine di pervenire alla definitiva approvazione della variante urbanistica. La documentazione da predisporre deve comunque dare conto delle modalità di trasformazione degli immobili (aree ed edifìci) e deve indicare, con riferimento a ciascun intervento previsto, il soggetto titolare della trasformazione stessa.

L.2. La presentazione della domanda. Si sottolinea che la domanda contenente la proposta di programma, nonché tutta la documentazione a corredo debbono essere presentate alla Regione Piemonte in due copie su carta ed in quattro copie su cd-rom.

Inoltre, si specifica che la sintesi breve illustrativa del programma di cui all’art. 6, comma 3, lett. G, Bando di gara, deve essere fornita, su supporto informatico, in programma “Power Point”.

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Recupero di aree edificate

REGIONE PIEMONTE DIREZIONE EDILIZIA

SETTORE OSSERVATORIO Comune di ................................................................................................................. ATC della provincia di:.............................................................................................. Allegato alla deliberazione del ............................... n. ................... in data ...........

RECUPERO DI AREE EDIFICATE CHE COMPRENDONO ANCHE

IMMOBILI NON RESIDENZIALI MA FUNZIONALI ALLA RESIDENZA Art. 11, Legge 17 febbraio 1992, n. 179

Attestazione del possesso di requisiti previsti dal programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II, di cui alla D.G.R. 1 agosto 2003 e s.m.i., di cui alla D.G.R. 29 settembre 2003, n.

9-10517, art. 2, comma 2, del Bando (B.U.R. 2^ Supp. n. 41, del 15 ottobre 2003)

INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA SOGGETTO ATTUATORE: � Comune di..................................................... � A.T.C. di........................................ Ubicazione degli immobili.......................................................................................... 1. CONFORMITA' URBANISTICA E VINCOLI ESISTENTI 1.1 Lo strumento urbanistico generale è stato approvato con delibera della Giunta Regionale

assunta in data............ 1.2 L'eventuale strumento urbanistico esecutivo è stato approvato con delibera n.. in data

............ 1.3 L'intervento è conforme allo strumento urbanistico generale o esecutivo vigente per

quanto riguarda la destinazione d'uso e le modalità d'intervento, i parametri edilizi ed urbanistici, ovvero l'intervento è difforme dallo strumento urbanistico generale o esecutivo vigente, il Comune con delibera n. ............. in data ..................... ha adottato la variante al piano.

L’intervento risulta difforme per quanto riguarda ................................, il Comune, con la

variante adottata ha corredato il programma di tutti gli elementi utili per valutare l’entità, le caratteristiche, le procedure ed i tempi di approvazione definitiva delle varianti.

1.4 Presenza di vincoli - anno di costruzione degli edifici......................... � ambientale/paesistico (D.Lgs. 29/10/99 n. 490, ex L. 1497/39 e s.m.i.) � ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77, s.m.i. � monumentale (D.Lgs. 29/10/99 n. 490, ex L.1089/39 e s.m.i.) � altro ............................ 2. STATO DI FATTO DELL'AREA E DEGLI IMMOBILI 2.1 Proprietà. � del Comune � dell'A.T.C. � Privato Si allegano estratto di mappa catastale e i dati inerenti all’accatastamento al C.E.U. o alla

avvenuta denuncia, 2.2 Gli immobili non sono attualmente destinati a edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. 2.3 � si � no: l'immobile è libero da persone e cose 2.4 �si �no: l’immobile è stato sottoposto a diagnosi tecnico - strutturale, al fine di verificare

sia la compatibilità con gli usi proposti, che lo stato di conservazione in riferimento ad eventuali vincoli esistenti (si allegano relazione tecnica e rilievo fotografico).

2.5 Gli immobili consentono la realizzazione di n. ………………… alloggi.

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Recupero di aree edificate 3 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO IN PROGETTO 3.1 Tipi di intervento (ai sensi delle definizioni di cui all'art. 31 della L. 457/78, ovvero dell’art. 3

del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i.)

� restauro e risanamento conservativo

� ristrutturazione edilizia � ristrutturazione urbanistica 3.2 Stato della progettazione � progetto preliminare 4 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI INTERVENTO 4.1 Il costo di recupero è calcolato con riferimento all'idoneità tecnica dell'area, al numero di

alloggi, alla superficie utile e alla superficie non residenziale, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. 23.1.95, n. 29-42602 e D.G.R. 23/12/2003, n. 29-11458.

4.2 Costo teorico dell'intervento residenziale

SUPERFICI SUPERFICI Su (utile residenziale ) Sp Parcheggi (< = 45 % Su ) Snra:non residenziale di pertinenza alloggio Scrp: Complessiva recupero primario

Su + Snra + Snro + Sp

Snro: non residenziale di pertinenza organismo abitativo

Scrs: Complessiva recupero secondario Su + 70 % (Snra + Sp )

RECUPERO PRIMARIO RECUPERO SECONDARIO Tipo intervento

Costo totale max. teorico

Euro

Scrp mq

TOTALE

Euro

Costo totale max. teorico

Euro

Scrs mq

TOTALE Euro

Costo totaleIntervento

Euro Restauro e risanamento conservativo

918,56 500,89

Ristrutturazione edilizia

809,90 417,14

Ristrutturazione urbanistica

714,49 391,17

Nel costo totale max teorico non è compreso il costo dell’immobile Costo dell’immobile (nei limiti dei max di costo vigenti): Euro ………………………………………. Finanziamento totale richiesto: Euro …………………………………….…………………………….. Costo totale intervento + I.V.A.: Euro ………………………………….. …………………………….. 4.3 Costo dell'intervento non residenziale Destinazione d'uso

Superficie utile mq

Superficie utile di pertinenza mq

Superficie utile totale mq

Costo intervento €uro

%

Terziaria ( Altro )

TOTALE 4.4 Piano finanziario Il soggetto attuatore allega il piano finanziario dell'intervento; in particolare sono evidenziate

le modalità e i tempi di rientro delle somme anticipate per la realizzazione delle parti non residenziali e il programma di attuazione degli interventi, secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 62-8605 del 3 marzo 2003.

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Recupero di aree edificate 5 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 5.1 l’ente attuatore s’impegna ad emanare, non appena saranno iniziati i lavori, le procedure

d’assegnazione degli alloggi, di cui all’art. 2 del Bando “Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti di Quartiere II” (2^supp. al n. 41 del B.U.R. 15/10/2003).

Il dirigente responsabile del procedimento comunale .................................Data ......................

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Recupero edilizio

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REGIONE PIEMONTE DIREZIONE EDILIZIA

SETTORE OSSERVATORIO Comune di................................................................................................. ATC della provincia ........................................................................................ Allegato alla deliberazione n. .............. in data ....................

RECUPERO EDILIZIO

PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO denominati

Contratti di quartiere II Attestazione del possesso di requisiti previsti dal programma innovativo in ambito urbano denominato

Contratto di Quartiere II, di cui alla D.G.R. 1 agosto 2003 e s.m.i., di cui alla D.G.R. 29 settembre 2003, n. 9-10517 (B.U.R. 2^ Supp. n. 41, del 15 ottobre 2003)

SOGGETTO ATTUATORE: ……………………………………………………………………………… � FINANZIAMENTO RICHIESTO A) � Edilizia sovvenzionata, B) � Edilizia sovvenzionata, ai sensi dell’art. 4, della L. 17 febbraio 1992, n. 179. (Nota 1) C) � Edilizia agevolata (alloggi da locare per almeno 30 anni – L. 9/12/98. n. 431) D) � Edilizia agevolata (Recupero delle parti comuni, art. 2 lett.b, del bando). 1 CONFORMITA' URBANISTICA E VINCOLI ESISTENTI 1.1 Lo strumento urbanistico generale è stato approvato con delibera della Giunta Regionale

n................... in data ............................. 1.2 L'eventuale strumento urbanistico esecutivo è stato approvato con delibera n.................... in

data........................ 1.3 L'intervento è conforme allo strumento urbanistico generale o esecutivo vigente per

quanto riguarda la destinazione d'uso e le modalità d'intervento, i parametri edilizi ed urbanistici, ovvero l'intervento è difforme dallo strumento urbanistico generale o esecutivo vigente, il Comune con delibera n. ............. in data ..................... ha adottato la variante al piano.

L’intervento risulta difforme per quanto riguarda ................................, il Comune, con la variante adottata ha corredato il programma di tutti gli elementi utili per valutare l’entità, le caratteristiche, le procedure ed i tempi di approvazione definitiva delle varianti.

. 1.4 - Anno di costruzione dell'edificio ........... - presenza di vincoli � ambientale/paesistico (D.Lgs. 29/10/99 n. 490, ex L. 1497/39 e s.m.i.) � monumentale (D.Lgs. 29/10/99, ex L.1089/39, e s.m.i.) � ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i. � altro ....................................................................................................................... 2 STATO DI FATTO DELL'IMMOBILE 2.1. Proprietà: � del Comune � dell'A.T.C. � di terzi Si allegano estratto di mappa catastale e i dati inerenti all’accatastamento al C.E.U. o alla

avvenuta denuncia

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Recupero edilizio

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2.2 � si � no: l'immobile è attualmente destinato a E.R.P. 2.3 � si � no: l'immobile è libero da persone e cose (Nota 2) 2.4 �si �no: l’immobile è stato sottoposto a diagnosi tecnico - strutturale, al fine di verificare

sia la compatibilità con gli usi proposti, che lo stato di conservazione, ciò anche in riferimento a vincoli esistenti (si allegano relazione tecnica e rilievo fotografico).

2.5 L'immobile consente la realizzazione di n.........alloggi 3 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO IN PROGETTO 3.1. Tipo d’intervento (ai sensi dell’art. 31 della L. 457/78, ovvero dell’art. 3 del Testo Unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i.)

� restauro e risanamento conservativo � ristrutturazione edilizia � ristrutturazione urbanistica 3.2. Stato della progettazione � progetto preliminare 4. DETERMINAZIONE DEL COSTO DELL'INTERVENTO 4.1 Il costo di recupero è calcolato con riferimento alla diagnosi tecnico - strutturale, al numero

degli alloggi, alla superficie utile e alla superficie non residenziale ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. 23/1/95, n. 29-42602 e D.G.R. 23/12/2003, n. 29-11458.

4.2 Costo teorico dell'intervento

(Tabelle da non compilare per “Recupero delle parti comuni”, art. 2 lett.b, del bando). SUPERFICI MQ SUPERFICI MQ Su (utile residenziale ) Sp Parcheggi (< = 45 % Su ) Snra (non residenziale di pertinenza

dell'alloggio) Scrp Complessiva recupero primario

Su + Snra + Snro + Sp

Snro ( non residenziale di pertinenza organismo abitativo )

Scrs Complessiva recupero secondario Su + 70 % (Snra + Sp )

4.3 Interventi di edilizia sovvenzionata. RECUPERO PRIMARIO RECUPERO SECONDARIO Tipo intervento

Costo totale max. teorico

Euro

Scrp mq

TOTALE

Euro

Costo totale max. teorico

Euro

Scrs mq

TOTALE Euro

Costo totaleIntervento

Euro Restauro e

risanamento conservativo

918,56

500,89

Ristrutturazione edilizia

809,90 417,14

Ristrutturazione urbanistica

714,49 391,17

Nel costo totale max teorico non è compreso il costo dell’immobile. Costo dell’immobile (nei limiti dei max di costo vigenti): Euro Costo totale intervento di sovvenzionata (Recupero+acquisto+ I.V.A.): Euro …………………… Edilizia agevolata RECUPERO PRIMARIO RECUPERO SECONDARIO

Tipo intervento

Costo totale max. teorico

Euro

Scrp mq

TOTALEEuro

Costo totale max. teorico

Euro

Scrs mq

TOTALE

Euro

Costo totaleIntervento

Euro

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Recupero edilizio

25

Restauro e risanamento conservativo.

Ristrutturazione edilizia e

urbanistica

809,90

382,69

Nel costo totale max teorico non è compreso il costo dell’immobile. Costo max edilizia agevolata (acquisto + recupero= Euro 1.294,36/mq.) = Euro …………… Finanziamento totale richiesto: Euro …………………………….. Costo d’intervento “Recupero delle parti comuni”, art. 2 lett.b, del bando, Euro: Finanziamento totale richiesto: Euro …………………………….. 5 MODALITA' ASSEGNAZIONE ALLOGGI. (escluso “Recupero delle parti comuni”, art. 2

lett.b, del bando). 5.1 L’ente attuatore s’impegna ad emanare, non appena saranno iniziati i lavori, le procedure

d’assegnazione degli alloggi, di cui all’art. 2 del Bando “Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti di Quartiere II” (2^supp. al n. 41 del B.U.R. 15/10/2003).

Data ……………….. Il responsabile comunale del procedimento Nota 1 Gli interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 della Legge 179/92 sono attuati dai Comuni e dalle A.T.C. Rientrano tra le particolari categorie sociali quei soggetti che necessitano di un’abitazione per motivi diversi dal reddito e che sono compresi nella sfera delle politiche sanitarie ed assistenziali: - disabili fisici, psichici, sensoriali, con una minorazione, stabilizzata o progressiva, in situazione di

gravità accertata ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92 ovvero con progetto terapeutico personalizzato e seguito dai servizi sociosanitari;

- malati di mente; - dializzati ed altri malati cronici con necessità di trattamento sanitario domiciliare attestato dal

competente servizio della USSL; - soggetti in fase di reinserimento sociale con un progetto personalizzato proposto dal Comune e/o

dalla USSL competente. Gli alloggi sono assegnati alle famiglie o a una pluralità di soggetti, per tutto il periodo in cui permane la condizione, in base alla quale sono stati inseriti tra le particolari categorie sociali. Il Comune, sede dell’intervento, attesta che sono presenti: _ n. .. famiglie o soggetti che necessitano di un’abitazione in edilizia sovvenzionata,

indipendentemente dal loro reddito e che rientrano nelle categorie indicate, _ l’esigenza di n. .. alloggi da adibire a “comunità protette” o a “comunità alloggio”, oppure

a residenze assistenziali, già previsti da programmi o deliberazioni del Consiglio o della Giunta regionale, in applicazione delle politiche sanitarie o assistenziali.

L’ubicazione degli interventi proposti è tale da consentire la realizzazione d’alloggi facilmente accessibili ai servizi socio - assistenziali comunali o essere in compresenza degli stessi. Nota 2 Per gli interventi di edilizia sovvenzionata che riguardano alloggi occupati può essere richiesto il finanziamento per l’acquisto di alloggi parcheggio.

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Opere di urbanizzazione

REGIONE PIEMONTE DIREZIONE EDILIZIA

SETTORE OSSERVATORIO

Comune di ......................................................................... Provincia di ......................................................................... A.T.C. della provincia di: ........................................................ Approvato con deliberazione del ...................... n. ............ in data ..................................

OPERE DI URBANIZZAZIONE

PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO denominati

Contratti di quartiere II Attestazione del possesso di requisiti previsti dal programma innovativo in ambito urbano denominato

Contratto di Quartiere II, di cui alla D.G.R. 1 agosto 2003 e s.m.i., di cui alla D.G.R. 29 settembre 2003, n. 9-10517 (B.U.R. 2^ Supp. n. 41, del 15 ottobre 2003)

Località ove verrà realizzato l’intervento .………………………………………………………...... DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO ............................................................... ..............................................................................................................………………………….. 1 CONFORMITA' URBANISTICA E VINCOLI ESISTENTI 1.1 Lo strumento urbanistico generale è stato approvato con delibera della Giunta

regionale n. ......................... in data .............................., 1.2 Lo strumento urbanistico esecutivo è stato approvato con delibera n. ......... in data

.................. ovvero lo strumento urbanistico generale è sufficientemente dettagliato 1.3 L'intervento è conforme allo strumento urbanistico generale o esecutivo

vigente per quanto riguarda la destinazione d'uso e le modalità d'intervento, i parametri edilizi ed urbanistici. Ovvero l'intervento è difforme dallo strumento urbanistico generale o esecutivo vigente per quanto riguarda …………………………..; il Comune con delibera n. ............. in data ..................... ha adottato la variante al piano.

1.4 _ Presenza di vincoli: _ ambientale /paesistico (L. 431/85; D.Lgs. 29/10/99 n. 490, ex L. 1497/39 e s.m.i.) _ idrogeologico; _altro............ 2 STATO DI FATTO DELLE AREE O DEGLI IMMOBILI del Comune dell'ATC di terzi: L’Amministrazione ha in corso acquisito dell’immobile mediante………………….………

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Opere di urbanizzazione 3 CARATTERISTICHE DELL’AREA O DELL’IMMOBILE 3.1 Parametri: metri lineari …………………..

metri quadri .....................….. metri cubi .......................…… 3.2 Il Comune ha accertato l’idoneità tecnica delle aree o degli immobili ed ha verificato la

compatibilità degli interventi con le caratteristiche geomorfologiche del terreno ed i vincoli esistenti,

4 DETERMINAZIONE DEI COSTI 4.1 Il costo presunto dell’intervento in progetto è pari a €. ..........................……....... gli interventi proposti sono corredati da un progetto preliminare delle opere previste,

con riferimento alle caratteristiche tecnico-dimensionali, ai costi ed ai tempi di esecuzione; il Comune presenta il piano finanziario relativo all’attivazione delle opere.

5 GESTIONE DELLE STRUTTURE IN PROGETTO 5.1 La gestione delle strutture sociali o terziarie di cui si propone la realizzazione verrà

effettuata con le seguenti modalità: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 5.2 Alla copertura degli eventuali costi di gestione si provvederà attraverso l’impiego delle

seguenti risorse finanziarie: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Data ............................................... Il responsabile comunale del procedimento

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Nuova costruzione

REGIONE PIEMONTE DIREZIONE EDILIZIA

SETTORE OSSERVATORIO Comune di ................................................................................................................. ATC della provincia di:.............................................................................................. Allegato alla deliberazione del ................................... n. ................... in data ...........

NUOVA COSTRUZIONE

PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO denominati

Contratti di quartiere II Attestazione del possesso di requisiti previsti dal programma innovativo in ambito urbano denominato

Contratto di Quartiere II, di cui alla D.G.R. 1 agosto 2003 e s.m.i., di cui alla D.G.R. 29 settembre 2003, n. 9-10517 (B.U.R. 2^ Supp. n. 41, del 15 ottobre 2003)

SOGGETTO ATTUATORE: ………………………………………………………………… FINANZIAMENTO RICHIESTO A) _ Edilizia sovvenzionata, B) _ Edilizia sovvenzionata, ai sensi dell’art. 4, della L.17/2/1992, n. 179 (nota 1). C) _ Edilizia agevolata (alloggi da locare per almeno 30 anni – L. 9/12/98). 1 CONFORMITA’ URBANISTICA E VINCOLI ESISTENTI

1.1 Lo strumento urbanistico generale è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. ..................... in data......................

1.2 Lo strumento urbanistico esecutivo è stato approvato con delibera n. ......... in data............ ovvero lo strumento urbanistico generale è sufficientemente dettagliato

1.3 L'intervento è conforme allo strumento urbanistico generale o

esecutivo vigente per quanto riguarda la destinazione d'uso e le modalità d'intervento, i parametri edilizi ed urbanistici. Ovvero l'intervento è difforme dallo strumento urbanistico generale o esecutivo vigente, il Comune con delibera n. ............. in data ..................... ha adottato la variante al piano.

L’intervento risulta difforme per quanto riguarda ................................, il Comune, con la

variante adottata ha corredato il programma di tutti gli elementi utili per valutare l’entità, le caratteristiche, le procedure ed i tempi di approvazione definitiva delle varianti.

1.4 Presenza di vincoli:

ambientale /paesistico (L. 431/85; D.Lgs. 29/10/99 n. 490, ex L. 1497/39 e s.m.i.) idrogeologico; altro;

1.5 Localizzazione dell'immobile: inserito in un Programma Integrato di riqualificazione urbana (art. 16 l.179, L.R.

18/96) 2 STATO DI FATTO DELL'AREA

2.1 Proprietà: del Comune dell'ATC di terzi: L’Amministrazione ha acquisito la disponibilità dell’immobile.

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Nuova costruzione

L’Amministrazione ha selezionato l’immobile e/o l’operatore con procedura d’evidenza pubblica: Bando pubblicato sul il

2.2 Il Comune con delibera n................in data..................ha individuato e

assegnato l'area all'ATC di ..........................e ha predisposto l'attestato di localizzazione e di disponibilità della stessa.

2.3 L’intervento consente la realizzazione di ............ alloggi.

3 CARATTERISTICHE DELL'AREA E DELL'INTERVENTO

3.1 Parametri superficie fondiaria mq...................... volumetria edificabile mc...................

3.2 Urbanizzazioni primarie: l'area è dotata di OO.UU primarie l'area è funzionalmente collegabile con le OO.UU. primarie comunali esistenti,

3.3 Stato della progettazione;

progetto preliminare 4 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DELL’INTERVENTO

4.1 La stima del costo di nuova costruzione è calcolata con riferimento alla idoneità tecnica dell'area, al numero degli alloggi, alla superficie utile e alla superficie non residenziale ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. 23.1.95, n. 29-42602 e s.m.i. di cui alla D.G.R.n. 29-11458 del 23 dicembre 2003.

4.2 Costo teorico dell'intervento

SUPERFICI MQ SUPERFICI MQ Su (utile residenziale ) Snr = ( Snra + Snro ) < = 45 % Su Snra (non residenziale di

pertinenza dell'alloggio) Sp parcheggi < = 45 % Su

Snro ( non residenziale di pertinenza organismo abitativo)

Sc complessiva Su + 60 % (Snr + Sp )

Superficie

complessiva mq Costo totale max. teorico

€./mq

Costo totale intervento

€.

I.V.A. * €.

Costo globale teorico

€. 1.084,46

• Solo per gli interventi d’edilizia sovvenzionata

Entità del contributo richiesto: Euro…………………………… 5 MODALITA' ASSEGNAZIONE ALLOGGI.

5.1 l’ente attuatore s’impegna ad emanare, non appena saranno iniziati i lavori, le procedure d’assegnazione degli alloggi, di cui all’art. 2 del Bando “Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti di Quartiere II” (2^supp. al n. 41 del B.U.R. 15/10/2003).

Data ................................ Il responsabile comunale del procedimento

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Nuova costruzione Nota 1 Gli interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 della Legge 179/92 sono attuati dai Comuni e dalle A.T.C. Rientrano tra le particolari categorie sociali quei soggetti che necessitano di un’abitazione per motivi diversi dal reddito e che sono compresi nella sfera delle politiche sanitarie ed assistenziali: - disabili fisici, psichici, sensoriali, con una minorazione, stabilizzata o progressiva, in

situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92 ovvero con progetto terapeutico personalizzato e seguito dai servizi sociosanitari;

- malati di mente; - dializzati ed altri malati cronici con necessità di trattamento sanitario domiciliare attestato

dal competente servizio della USSL; - soggetti in fase di reinserimento sociale con un progetto personalizzato proposto dal

Comune e/o dalla USSL competente. Gli alloggi sono assegnati alle famiglie o a una pluralità di soggetti, per tutto il periodo in cui permane la condizione, in base alla quale sono stati inseriti tra le particolari categorie sociali. Il Comune, sede dell’intervento, attesta che sono presenti: _ n. .. famiglie o soggetti che necessitano di un’abitazione in edilizia sovvenzionata, indipendentemente dal loro reddito e che rientrano nelle categorie indicate, _ l’esigenza di n. .. alloggi da adibire a “comunità protette” o a “comunità alloggio”, oppure a residenze assistenziali, già previsti da programmi o deliberazioni del Consiglio o della Giunta regionale, in applicazione delle politiche sanitarie o assistenziali. L’ubicazione degli interventi proposti è tale da consentire la realizzazione d’alloggi facilmente accessibili ai servizi socio - assistenziali comunali o essere in compresenza degli stessi.

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Acquisto alloggi parcheggio

REGIONE PIEMONTE DIREZIONE EDILIZIA

SETTORE OSSERVATORIO Comune di ................................................................................................................. ATC della provincia di:.............................................................................................. Allegato alla deliberazione del ................................... n. ................... in data ...........

ACQUISTO ALLOGGI PARCHEGGIO PER INTERVENTI DI RECUPERO

( art. 11 L. 179/92 ) Attestazione del possesso di requisiti previsti dal programma innovativo in ambito urbano denominato

Contratto di Quartiere II, di cui alla D.G.R. 1 agosto 2003 e s.m.i., di cui alla D.G.R. 29 settembre 2003, n. 9-10517 (B.U.R. 2^ Supp. n. 41, del 15 ottobre 2003)

SOGGETTO ATTUATORE: � Comune di.......................................................... � A.T.C. di........................................ Ubicazione dell'immobile............................................................................................... 1. Poiché il tipo di intervento è complementare al programma, la presente scheda

costituisce parte integrante e sostanziale delle schede: 1.a) Recupero edilizio relativo all’intervento sito in ______________ via ______________

n. ___ 1.b) Recupero di aree edificate che comprendono anche immobili non residenziali ma

funzionali alla residenza (art. 11 della L. 179/92 ); relativo all’intervento sito in _________________ via ______________ n. ___

2. Per acquisire gli immobili sono state utilizzate le modalità previste dalla D.G.R. n. 13-

25573 del 15 novembre 1999, successivamente integrata con la D.G.R. n. 4-8837 del 31 marzo 2003, per quanto riguarda i seguenti aspetti: a) Requisiti e dimensioni dell’intervento, b) Tipologia degli alloggi, c) Costo dell’intervento,

3. Gli immobili sono ubicati nel territorio del Comune nel quale è sito l’intervento di

recupero e hanno destinazione residenziale. 4. L’ente attuatore ha acquisito la disponibilità degli occupanti al trasferimento negli

alloggi oggetto di acquisto, 5 La richiesta di finanziamento per l’acquisto è pari ad Euro....................................….. 6. UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI DA ACQUISIRE UBICAZIONE IMMOBILE N. ALL. COSTO Comune............................................ Via................................................. n…............ scale................

Comune.............................................. Via............... scala..........................

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Acquisto alloggi parcheggio Comune.......................................... Via............................ n.................. scala.....

Comune........................ Via.................................... n................. scala......

Comune............................................. Via........................................ n. scala............

7. PROPRIETA’ DEGLI IMMOBILI � privato � ente pubblico Data Il dirigente responsabile comunale del procedimento

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D.G.R. n. 9 – 10517 del 29.9.2003

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D.G.R. n. 9 – 10517 del 29.9.2003

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D.G.R. n. 9 – 10517 del 29.9.2003

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Bando di gara

Bando di gara per la realizzazione nella Regione Piemonte dei programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II».

Art. 1 Finanziamento

1. Gli interventi di edilizia residenziale di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II» previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001, così come modificato ed integrato dal decreto del vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002, sono finanziati con risorse pubbliche pari a Euro 117.986.483,76, di cui il 65% corrisponde all'apporto statale ed il 35% a quello regionale, con riserva di stabilire l’esatto ammontare di quest’ultimo derivante dall’attualizzazione dei limiti d’impegno di cui al successivo comma 2, lett. a). 2. In particolare, le risorse di cui al comma 1 sono costituite da:

a) euro.1.795.266,16, quale quota del limite di impegno quindicennale di Euro 20.658.276,00 decorrente dall'anno 2002, ai sensi dell'art. 145, comma 33, l. 23 dicembre 2000, n. 388, che equivale indicativamente in base all’allegato 1 al DM 30.12.02 ad un impegno quindicennale di Euro 26.928.992,39 a favore della Regione Piemonte; b) euro 49.762.222,05, quale quota delle complessive risorse di Euro 572,618 milioni di cui all'art. 7, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall'art. 4, comma 3, l. 8 febbraio 2001, n. 21; c) euro 41.295.269,32, quale quota in conto capitale da imputare sul cap. 27167 dei bilanci regionali dal 2005 al 2010, come previsto dalla DGR 1-9576 del 9.6.2003.

3. In ciascuna proposta di programma il finanziamento richiesto per le opere di urbanizzazione non può superare il 40% del totale dei finanziamenti in essa richiesti a valere sulle risorse pubbliche di cui al comma 1. La restante parte è destinata ad interventi residenziali ed annesse urbanizzazioni. 4. Sulla parte destinata ad interventi residenziali ed annesse urbanizzazioni di cui al precedente comma 3 è altresì riservata una quota non superiore al 25% per interventi di natura sperimentale ed annesse urbanizzazioni. 5. I programmi possono essere finanziati con ulteriori risorse pubbliche e private. 6. In ogni caso, il Comune interessato deve impegnarsi a mettere a disposizione per la realizzazione del programma proprie risorse sul bilancio pluriennale pari almeno al 10% del totale dei finanziamenti che sono richiesti a valere sulle risorse pubbliche di cui ai commi 1 e 2. 7. In ragione dell’accordo sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente in data 29 maggio 2001, è altresì disponibile un finanziamento complessivo pari a euro 2.582.285,00 per la realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari comunque denominati. 8. I finanziamenti per spese tecniche e generali riferite alle opere di urbanizzazione, ivi compresi gli oneri fiscali, non possono superare il 15% del costo dell’opera a progetto, con un anticipo del 10% sul costo preventivato. Qualora siano previsti studi di fattibilità sulla gestione delle opere di urbanizzazione e sulla qualità ecosistemica, la percentuale può essere aumentata sino al 17% con un anticipo del 12%.

Art. 2 Interventi finanziabili

1. Con le risorse individuate all’art. 1, comma 1, possono essere finanziati: a) interventi residenziali di edilizia sovvenzionata, nonché di edilizia agevolata, secondo le tipologie di cui all’art. 31, comma 1, lett. c), d), e), l. 5 agosto 1978, n. 457; b) opere di urbanizzazione; c) interventi sperimentali; d) acquisizione di aree o immobili per la realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

2. I contributi di edilizia sovvenzionata sono concessi ai sensi dell’art. 11, l. 17 febbraio 1992, n. 179, sulla base della disciplina nazionale e regionale in materia. I relativi interventi devono avere ad oggetto immobili le cui singole unità abitative siano da assegnare con le procedure previste dalla legislazione della Regione Piemonte sull’assegnazione degli alloggi

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Bando di gara di edilizia sovvenzionata, ovvero con le procedure definite dall’art. 4, l. 17 febbraio 1992, n. 179 (cd. categorie speciali). 3. I contributi di edilizia agevolata sono concessi sulla base della disciplina nazionale e regionale in materia per:

a) alloggi da assegnare in godimento da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, ovvero alloggi da locare per almeno trent’anni in virtù di contratti agevolati previsti dalla l. 9 dicembre 1998, n. 431, per non più del 50% del costo convenzionale del relativo intervento, sempreché il Comune o altri enti pubblici abbiano la disponibilità degli immobili, ovvero il Comune dimostri di aver espletato le procedure concorsuali per l’individuazione degli immobili oggetto di intervento; b) il recupero organico (esclusi in ogni caso gli interventi di manutenzione ordinaria) delle parti comuni e delle relative urbanizzazioni di immobili esistenti, pari a non più del 20% del costo convenzionale dell’intervento, in favore di singoli proprietari che utilizzino direttamente la propria unità abitativa e che per reddito possano accedere ai contributi dell’edilizia agevolata, di proprietari che abbiano locato la propria unità abitativa per almeno 10 anni in virtù di contratti agevolati previsti dalla l. 9 dicembre 1998, n. 431, o di cooperative edilizie a proprietà indivisa, sempreché il Comune dimostri di aver espletato le procedure concorsuali per l’individuazione degli immobili predetti come oggetto degli interventi; c) il recupero organico (esclusi in ogni caso gli interventi di manutenzione ordinaria) delle parti comuni degli immobili parzialmente venduti dalle ATC o dai Comuni, sempreché l’ATC o il Comune dimostri che l’assemblea di condominio si sia svolta con impegno dei proprietari privati alla realizzazione degli interventi che si intendono finanziare; d) gli interventi volti alla realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura negli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, in ragione delle risorse di cui all'accordo sottoscritto in data 29 maggio 2001 con il Ministero dell'Ambiente.

4. Gli interventi sperimentali, finanziabili con le risorse individuate all’art. 1, comma 1 e 3, sono costituti dalle tipologie di intervento di cui all’art. 31, comma 1, lett. c), d), e), l. 5 agosto 1978, n. 457 ed annesse urbanizzazioni, nonché da interventi di nuova costruzione qualora essi siano reputati dal Comune necessari per ridurre la densità abitativa o per riconnettere le aree edificate. Gli interventi sperimentali sono organizzati e realizzati nell’ambito del programma di sperimentazione di cui al successivo articolo 3, in ragione degli indirizzi indicati all’Allegato 1 al presente bando.

Art. 3 Programma di sperimentazione

1. I programmi di sperimentazione devono prevedere obbligatoriamente l’adesione al tema “qualità ecosistemica”, ed inoltre l’adesione ad almeno uno dei temi: “qualità morfologica”, “qualità fruitiva” e “sistema qualità”, così come definiti e specificati all’Allegato 1. 2. In ciascuna proposta di programma il costo del programma di sperimentazione non può comunque superare complessivamente il 25% della spesa prevista per gli interventi di edilizia residenziale e non deve essere inferiore al 20%. 3. La spesa prevista per tale programma di sperimentazione deve riguardare:

a) una quota massima di Euro 12.500 per ciascun alloggio, in aggiunta al costo massimo ammesso ai sensi della normativa regionale; b) la restante quota per la realizzazione o il miglioramento secondo il metodo sperimentale delle relative urbanizzazioni, diverse da quelle di cui all’art. 2, comma 1, lett. b).

4. Il costo del programma di sperimentazione si articola in: a) costo per lavorazioni valutate sulla base del prezziario regionale, non inferiore al 90%; b) costo per attività di progettazione, monitoraggio, verifica e resocontazione, non superiore al 10%.

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Bando di gara

Art. 4 Localizzazione dei programmi di recupero urbano

denominati «Contratti di quartiere II» 1. I programmi innovativi in àmbito urbano denominati «Contratti di quartiere II» sono localizzati in quartieri caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano, carenze di servizi, contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo, e hanno ad oggetto aree individuate e perimetrate dal Comune.

Art. 5 Caratteristiche, finalità dei programmi di recupero urbano

denominati «Contratti di quartiere II» 1. I programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II» - in relazione alle priorità che la Regione intende assumere per il raggiungimento degli obiettivi propri della programmazione e pianificazione territoriale - sono finalizzati alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale, nonché al recupero o ricostruzione dei manufatti colpiti da eventi sismici o pubbliche calamità. 2. I programmi prevedono un insieme coordinato di azioni consistenti:

a) nella realizzazione di interventi edilizi e di opere di urbanizzazione; b) nell’erogazione di servizi in favore di enti pubblici, ovvero della collettività, o di parte di essa; c) nella promozione di attività rilevanti sotto il profilo della riqualificazione svolte da chiunque, anche a fini di lucro.

3. Nella predisposizione ed attuazione dei programmi i Comuni devono orientare la propria azione secondo le finalità contenute nell’iniziativa comunitaria denominata URBAN (cofinanziamento fra i vari livelli di governo; contributo diretto dei residenti alla riqualificazione dell’area, in termini di lavoro, investimenti ed altre risorse; azioni volte a tutelare le categorie e i soggetti più emarginati; azioni innovative per favorire l’occupazione e la formazione della popolazione inattiva; coinvolgimento di associazioni che, operando senza scopo di lucro, si fanno carico dei soggetti più esposti al rischio di emarginazione). 4. I programmi devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti (adottati o approvati) individuando un àmbito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano esecutivo equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale. 5. Per quanto riguarda la componente urbanistico-edilizia i «Contratti di quartiere II» sono finalizzati a:

a) rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto urbano assicurando, nel contempo, il risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare delle risorse energetiche; b) accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti al fine di migliorare l'integrazione all’interno del quartiere e con la città; c) migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale.

6. Nella realizzazione dei programmi sono valorizzate l’integrazione delle politiche pubbliche e la partecipazione dei cittadini direttamente interessati dall’attuazione dei programmi. 7. Ciascun «Contratto di quartiere II» può essere finanziato, con le risorse di cui al precedente art. 1, comma 1, per un ammontare compreso tra 1 e 10 milioni di Euro, cui si aggiungono comunque le risorse messe a disposizione del Comune interessato nella misura indicata all’articolo 1, comma 6. 8. I programmi possono prevedere il concorso di ulteriori finanziamenti pubblici, nei limiti previsti dall’ordinamento interno e comunitario, nonché di finanziamenti privati.

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Art. 6 Criteri, modalità e requisiti di formazione dei programmi

1. I programmi sono formati e approvati dal Comune ovvero da più Comuni, anche su proposta di soggetti pubblici o privati, eventualmente associati fra di loro. 2. Qualora il programma comporti variante agli strumenti urbanistici ed edilizi approvati o adottati, ovvero risulti conforme a varianti solo adottate, il Comune può promuovere ai sensi delle disposizioni vigenti la conclusione di un accordo di programma al fine di pervenire alla definitiva approvazione della variante urbanistica. 3. La proposta di programma approvata dal Comune deve contenere i seguenti atti e documenti.

A) La relazione introduttiva del programma, ove sia fornita una presentazione del Comune con particolare riferimento agli elementi indicati all’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c), nonché un’analisi del degrado dell’area interessata sotto il profilo urbanistico, edilizio, ambientale, economico e sociale. In particolare, la situazione di degrado economico e sociale deve essere dimostrata in ragione di almeno tre dei seguenti indicatori:

- incidenza dei nuclei familiari in carico ai servizi socio-assistenziali sul totale dei nuclei familiari dell’area, purché tale media sia superiore a quella cittadina; - incidenza dei nuclei familiari che usufruiscono del sussidio all’affitto sul totale dei nuclei familiari dell’area, purché tale media sia superiore a quella cittadina; - incidenza di nuclei familiari che abitano in alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sul totale dei nuclei familiari dell’area, purché tale incidenza sia superiore al 30%; - incidenza degli studenti che abbandonano i corsi scolastici sul totale degli studenti residenti nell’area purché tale media sia superiore a quella cittadina; - incidenza di tossicodipendenti assistiti dal S.E.R.T. sulla popolazione del quartiere purché tale media sia superiore a quella cittadina; - incidenza di malati mentali seguiti dai servizi sanitari sulla popolazione del quartiere purché tale media sia superiore a quella cittadina.

Alla relazione introduttiva del programma deve essere altresì allegata una scheda contenente i dati statistici, desunti dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, relativi ai parametri indicati all’art. 9, comma 2, lett. d), e), f), con riferimento alle singole sezioni di censimento la cui aggregazione coincida o comprenda l'àmbito di intervento. La relazione deve altresì contenere una descrizione sullo stato e le caratteristiche del degrado edilizio-urbanistico ed ambientale. Devono quindi essere indicate le tipologie di interventi, servizi ed attività che si reputano opportuni al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei residenti, aumentare l’integrazione sociale e, complessivamente, assicurare l’attuazione della pluralità di funzioni perseguite dal programma, motivando tali scelte con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:

- miglioramento del paesaggio urbano; - valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesistici; - promozione di attività di carattere artistico e culturale; - promozione dell’insediamento di attività terziarie; - ampliamento o creazione di servizi alle famiglie e agli individui; - ampliamento o creazione di servizi alle imprese, con attenzione alle esigenze della piccola impresa artigiana e delle cooperative sociali; - riduzione delle fonti di inquinamento (acustico, atmosferico, idrico, elettromagnetico); - promozione della raccolta differenziata e del riciclaggio di rifiuti; - miglioramento e ampliamento dei trasporti pubblici; - incentivazione dei mezzi di trasporto diversi dall’automobile.

B) Il piano di fattibilità del programma, comprendente:

1) la perimetrazione dell’area oggetto del programma; 2) l’indicazione del numero dei residenti nell’area, che deve in ogni caso essere superiore a 800; 3) l’indicazione di almeno 80 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata interessati dal programma, o di almeno 80 alloggi di edilizia agevolata, in questo ultimo

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caso esclusivamente se ricadenti in ambiti nei quali siano anche presenti aree oggetto di bonifica ambientale per grave e comprovato inquinamento dei siti; 4) l’individuazione delle aree e degli immobili disponibili ove realizzare gli interventi edilizi, con indicazione analitica dei vincoli cui le aree e gli immobili sono eventualmente sottoposti e del relativo titolo di godimento; 5) la valutazione circa l’idoneità delle aree e degli immobili individuati rispetto agli interventi che si intendono realizzare; 6) le planimetrie che delimitano ogni intervento; 7) l’indicazione del soggetto attuatore e la misura delle risorse necessarie; 8) il progetto preliminare delle opere che si propone di finanziare a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1, con la quantificazione del costo dell'intervento riferito ai massimali regionali vigenti rispettivamente per la realizzazione delle tipologie di edilizia residenziale ammesse, nonché con il calcolo sommario della spesa (art. 23, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554) ed il quadro economico delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 9) lo studio di fattibilità delle opere ed urbanizzazioni da realizzare con finanziamenti pubblici diversi da quelli di cui all’art. 1, comma 1, nonché con finanziamenti privati; 10) il progetto preliminare degli interventi di sperimentazione, definito in rapporto alle finalità ed ai contenuti indicati all’Allegato 1 al presente bando con la quantificazione dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a: lavorazioni valutate sulla base del capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare e del prezzario regionale; attività di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario Euro/giorno), apparecchiature (ammortamento), verifiche e monitoraggi, resocontazione (redazione rapporti di sperimentazione), spese generali (in %); 11) l’indicazione degli eventuali interventi preliminari di bonifica, dei relativi costi e delle risorse a tal fine necessarie; 12) le soluzioni per favorire la permanenza dei residenti e delle attività insediate nella zona interessata dal programma durante la realizzazione di esso e in subordine le soluzioni per il loro trasferimento temporaneo; 13) l’assenso al programma da parte dei proprietari delle aree e degli immobili; 14) il contratto preliminare ovvero l’atto unilaterale d’obbligo alla vendita, pur se condizionati alla realizzazione dell'opera, per l'eventuale acquisto delle aree e dei manufatti oggetto d’intervento, ovvero il provvedimento di avvio delle procedure espropriative; 15) l’ordine di priorità degli interventi e le scadenze temporali per la loro realizzazione; 16) la descrizione dei servizi in favore di enti pubblici, ovvero della collettività, o di parte di essa, con presentazione per ciascun servizio di un progetto che indichi il soggetto erogatore, nonché i tempi, le modalità e i costi di erogazione; 17) l’ordine di priorità dei servizi da erogare; 18) la descrizione delle attività da chiunque svolte, anche a fini di lucro, che si reputano rilevanti per la riqualificazione dell’area, con presentazione per ciascuna attività di un progetto che indichi il soggetto che la svolge, nonché le modalità di svolgimento e i relativi costi; 19) l’ordine di priorità delle attività comunque rilevanti per la riqualificazione dell’area, ove esse comportino l’assegnazione di contributi a fondo perduto o di agevolazioni finanziarie a valere sui fondi pubblici diversi da quelli di cui all’art. 1, comma 1, ovvero la concessione gratuita di servizi; 20) il piano per l’informazione ed il coinvolgimento dei residenti nella predisposizione e realizzazione del programma; 21) l’indicazione degli effetti che si attendono dalla realizzazione del programma sul breve, medio e lungo periodo, distinguendo fra interventi edilizi, servizi da erogare e attività comunque rilevanti per la riqualificazione dell’area e individuando i benefici che si prevedono dalla loro integrazione.

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C) Gli elaborati grafici contenenti le destinazioni d'uso della zona interessata dagli interventi; la cartografia dello strumento urbanistico vigente (approvato e adottato) e le norme tecniche di attuazione, gli elenchi catastali delle aree e degli immobili oggetto del programma; le indicazioni progettuali di massima (planivolumetrico o schemi grafici non inferiori a 1:200) dell’intero programma; la dichiarazione di conformità urbanistica, con allegate le relative deliberazioni comunali. D) La relazione finanziaria del programma che indichi:

- il costo complessivo; - per ogni intervento edilizio:

il costo di realizzazione (compreso l’eventuale costo degli interventi di bonifica preliminare) e la valutazione del costo di gestione ed il successivo conteggio dell’eventuale sbilancio per la pubblica amministrazione, il soggetto attuatore, le fonti di finanziamento, con indicazione delle risorse che si intendono

richiedere a valere sui finanziamento di cui all’art. 1, comma 1, nonché delle altre risorse disponibili pubbliche o private, le proposte di convenzione con i soggetti attuatori, ovvero degli atti unilaterali

d’obbligo, contenenti: la quantificazione degli oneri di urbanizzazione; i tempi previsti per l’inizio e la fine dei lavori; le garanzie finanziarie per la realizzazione dell’intervento; le penalità previste, il canone di locazione previsto o esistente al metro quadro sulla superficie

commerciale e sulla superficie convenzionale, di cui alla l. 27 luglio 1978, n. 392, nonché il tipo di contratto previsto o esistente;

- per ogni servizio da erogare: il costo complessivo, il soggetto erogatore, le tariffe per gli utenti o la remunerazione per il soggetto erogatore, le fonti di finanziamento a valere sulle risorse diverse da quelle di cui all’art. 1,

comma 1; - per le attività considerate rilevanti per la riqualificazione dell’area:

la misura dell’eventuale contributo o agevolazione da assegnare, il costo degli eventuali servizi da concedere, il soggetto che svolge l’attività da beneficiare con contributi, agevolazioni o

servizi, le fonti di finanziamento a valere sulle risorse diverse da quelle di cui all’art. 1,

comma 1; - gli oneri a carico del Comune per:

studi e ricerche per la redazione – ove necessario - degli strumenti urbanistici esecutivi o per le varianti agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, acquisizione di aree e immobili, realizzazione delle opere di urbanizzazione, adeguamento delle infrastrutture, eventuale trasferimento degli occupanti gli immobili e delle attività insediate

nella zona, con specificazione dei corrispondenti impegni finanziari a carattere pluriennale, le agevolazioni tariffarie.

E) La richiesta di finanziamento in ragione dei fondi programmati di cui all’art. 1, comma 1, con individuazione analitica delle voci suddivise per intervento. F) La nomina del responsabile del «Contratto di quartiere II» che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi procedimentali, sia della Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, sia della Regione Piemonte.

G) Una breve sintesi illustrativa del programma.

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4. In ogni caso il programma deve prevedere un’equilibrata presenza di interventi, servizi e attività. 5. Qualora il programma comporti variante agli strumenti urbanistici ed edilizi approvati o adottati, ovvero risulti conforme a varianti solo adottate, il Comune deve corredare il programma di tutti gli elementi utili per valutare l’entità, le caratteristiche, le procedure e i tempi di adozione delle varianti.

Art. 7

Modalità di presentazione delle domande 1. Le domande contenenti le proposte di programma devono pervenire in plico chiuso recante la dicitura «Proposta di Contratto di Quartiere II» alla Regione Piemonte, Direzione Edilizia, via Lagrange, 24, 10123 Torino, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Tutta la documentazione deve essere fornita dal Comune in due copie su carta e in quattro copie su CD Rom. 2. La Regione Piemonte, nei trenta giorni successivi, provvede all'inoltro delle domande alla commissione di cui all'art. 9 del presente bando.

Art. 8 Accordi tra amministrazioni e convenzioni fra soggetti pubblici e privati

1. Al fine di predisporre efficaci strumenti di attuazione dei «Contratti di quartiere II», le Amministrazioni pubbliche interessate possono stipulare accordi volti ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli anziani, realizzazione di strutture per l'accoglienza. 2. Con analoghe finalità, possono essere stipulate convenzioni tra Amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed operatori privati, in particolare per quanto attiene il settore dei servizi. 3. Nell'àmbito degli accordi di cui al presente articolo è compreso quello sottoscritto con il Ministero dell'ambiente in data 29 maggio 2001 relativo al finanziamento complessivo di Euro 2.582.285,00 per la realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari comunque denominati.

Art. 9 Commissione selezionatrice delle domande, criteri di selezione

ed utilizzo delle residue risorse 1. Con decreto ministeriale è nominata la commissione per la selezione delle proposte redatte dai Comuni. Tale commissione, avente sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative - è composta da:

• il Presidente (designato dal Ministro); • tre membri ministeriali (designati dal Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative tra funzionari ed esperti); • tre membri regionali (designati dall'Assessore regionale competente anch'essi tra funzionari ed esperti, che intervengono per la valutazione delle proposte delle rispettive Regioni).

2. La valutazione delle proposte avviene secondo il metodo descritto all’Allegato 2 al presente bando, in ragione dei seguenti elementi:

a. maggior dimensione demografica del Comune (punti 1); b. maggior tasso di disoccupazione nel Comune (punti 3); c. maggior tasso di disoccupazione nella relativa Provincia (punti 2); d. maggior numero medio di occupanti per stanza nell’area di intervento (punti 2); e. minor tasso di scolarità (tra 11 e 14 anni) nell’area di intervento (punti 3); f. maggior percentuale di popolazione con più di 65 anni nell’area di intervento (punti 2); g. maggior incidenza dei nuclei familiari in carico ai servizi socio-assistenziali sul totale dei nuclei familiari dell’area di intervento (punti 4); h. maggior incidenza dei nuclei familiari che usufruiscono del sussidio all’affitto sul totale dei nuclei familiari dell’area di intervento, al netto delle famiglie che vivono in alloggi di edilizia sovvenzionata (punti 3);

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i. maggior incidenza di nuclei familiari che abitano in alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata sul totale dei nuclei familiari dell’area di intervento (punti 3); l. maggior incidenza degli studenti che abbandonano i corsi scolastici sul totale degli studenti residenti nell’area di intervento (punti 2); m. maggior incidenza di tossicodipendenti assistiti dal S.E.R.T. sulla popolazione dell’area di intervento (punti 4); n. maggior incidenza di malati mentali seguiti dai servizi sanitari sulla popolazione dell’area di intervento (punti 4); o. maggior entità del finanziamento comunale in rapporto al contributo richiesto (punti 4); p. maggior entità del finanziamento di altri soggetti pubblici in rapporto al contributo richiesto (punti 4); q. maggior entità del finanziamento di soggetti privati in rapporto al contributo richiesto (punti 4); r. qualità ecosistemica del programma di sperimentazione, secondo quanto specificato nell’Allegato 1 (punti 18). s. entità e caratteristiche del degrado edilizio-urbanistico documentato dal Comune nella proposta di programma (punti 5) t. entità e caratteristiche del degrado ambientale documentato dal Comune nella proposta di programma (punti 8); u. grado di integrazione degli interventi, dei servizi e delle attività e chiarezza degli obiettivi, verificata anche con l’esplicitazione dei risultati attesi sugli aspetti urbanistico-edilizi, sociali, occupazionali ed economici, ambientali (punti 10); v. grado di coinvolgimento e di partecipazione dimostrata dagli interessati nella fase di predisposizione del programma, nonché piano per il loro coinvolgimento e partecipazione nelle successive fasi di attuazione (punti 7); z. caratteri della progettazione preliminare e degli studi di fattibilità con riferimento a: sostenibilità ambientale e rapporti con il contesto urbano; soluzioni innovative per la progettazione e realizzazione degli interventi, dei servizi e delle attività rilevanti per la riqualificazione urbana; definizione e qualità progettuale del programma; fattibilità del programma (punti 7);

3. La Commissione formula la graduatoria delle proposte di programma in ragione dell’indice di valutazione ottenuto da ciascuna di esse applicando il metodo di valutazione descritto all’Allegato 2 al presente bando, ed individua quelle ammesse al finanziamento a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1, 2 e 7, nonché la misura di tale finanziamento.

Art. 10 Risorse non utilizzate

1. Qualora le risorse attribuite alla Regione Piemonte non vengano interamente utilizzate sia per mancanza di proposte di interventi, sia perché le proposte presentate non sono considerate finanziabili dalla Commissione, sia per qualunque altra causa, le conseguenti disponibilità residue sono – secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 3, decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001 - destinate ad altri Comuni positivamente valutati, secondo modalità da stabilirsi con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 11 Procedure

1. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti o di un suo delegato sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione. Tale decreto, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è pubblicato a fini notiziali sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Schemi tipo dei protocolli d'intesa, degli accordi di programma, nonché delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse dalla Regione ai Comuni selezionati ammessi al finanziamento entro trenta giorni dalla data di registrazione del citato decreto da parte degli Organi di controllo. 2. La Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, sulla base della graduatoria delle proposte selezionate dalla Commissione, stipula con i Comuni selezionati e la Regione Piemonte i conseguenti protocolli d’intesa entro 90 giorni dalla pubblicazione del

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decreto ministeriale di cui al comma 1, previa verifica della conformità del progetto definitivo rispetto agli elaborati presentati a corredo della domanda di cui al precedente articolo 6. 3. Entro centottanta giorni dalla stipula del protocollo d’intesa il Comune prescelto deve redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza dal finanziamento. 4. Per la redazione dei progetti esecutivi i Comuni possono accedere al fondo di rotazione per la progettualità di cui all'art. 8, l. 23 maggio 1978, n. 135. 5. A seguito dei protocolli d'intesa le Amministrazioni stipulanti e le altre Amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 34, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i quali in ogni caso definiscono – in ragione della programmazione regionale in materia - le modalità, le procedure ed i limiti di finanziamento per ciascun intervento inserito nel programma. In attuazione di tali atti, il Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell'accordo di programma, stipula con i Comuni selezionati le convenzioni per l'assegnazione dei fondi statali di cui all'art. 1 destinati alla sperimentazione, la cui efficacia è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo. 6. Il finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi statali destinati alla sperimentazione, è accreditato alla Regione Piemonte per il successivo trasferimento ai Comuni interessati, secondo i tempi e le modalità fissate nel relativo accordo di programma. In ogni caso, i Comuni hanno titolo al definitivo trasferimento dei fondi in ragione delle spese effettivamente sostenute. 7. Ove il programma sia stato ammesso a finanziamento in misura minore rispetto a quanto richiesto dal Comune, l’accordo di programma di cui al comma 5 definisce la conseguente riduzione del contributo a carico del Comune indicato all’art. 1, comma 6, nonché la rimodulazione del programma.

Art. 12 Controllo e vigilanza

1. A far data dall’inizio dei lavori relativi al primo intervento attuato nel programma, il responsabile del «Contratto di quartiere II», nominato ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. f), deve inviare ogni sei mesi al Sindaco, alla Regione Piemonte ed alla Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative una relazione sullo stato di avanzamento del programma. 2. Le procedure di controllo e vigilanza sull’attuazione del programma sono definite nell’Accordo di programma concluso ai sensi dell’art. 10, comma 5.

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Allegato 1

Allegato 1 al bando

PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO denominati

CONTRATTI DI QUARTIERE II

INDIRIZZI AL PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE

QUALITA’ MORFOLOGICA (vincolo d’adesione ad almeno 2 sottotemi), QUALITA’ ECOSISTEMICA (obbligo d’adesione ai sottotemi), QUALITA’ FRUITIVA (vincolo d’adesione ad almeno 2 sottotemi), SISTEMA QUALITA’ (vincolo d’adesione ad almeno 1 sottotema),

TEMA SOTTOTEMA 1. Qualità morfologica Modificazione e qualificazione dei tessuti consolidati e/o

degradati Conservazione e valorizzazione dei tessuti storici Modificazione con integrazione funzionale Qualificazione dello spazio urbano 2. Qualità ecosistemica Risparmio delle risorse Miglioramento qualità ambientale 3. Qualità fruitiva Accessibilità, visitabilità, e adattabilità Flessibilità Nuovi metodi di vita e uso dell'alloggio Utenze sociali deboli 4. Sistema qualità Qualità nel processo edilizio - Definizione delle procedure per

la garanzia di qualità Qualità del sistema edilizio - Gestione e controllo della qualità

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Allegato 1 INDICE

PARTE PRIMA

OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 1. QUALITÀ MORFOLOGICA

TEMI DI SPERIMENTAZIONE 1.1 Modificazione e qualificazione di tessuti consolidati e/o degradati. 1.2 Conservazione e valorizzazione dei tessuti storici 1.3 Modificazione con integrazione funzionale 1.4 Qualificazione dello spazio urbano

2. QUALITÀ ECOSISTEMICA

TEMI DI SPERIMENTAZIONE

2.1 Risparmio delle risorse 2.2 Miglioramento della qualità ambientale

3. QUALITÀ FRUITIVA

TEMI DI SPERIMENTAZIONE

3.1 Accessibilità, visitabilità e adattabilità 3.2 Flessibilità 3.3 Nuovi modi di vita e uso dell’alloggio 3.4 Utenze sociali deboli

4. SISTEMA QUALITÀ

TEMI DI SPERIMENTAZIONE

4.1 Qualità del processo edilizio - Definizione di procedure per la garanzia di qualità 4.2 Qualità del sistema edilizio – Gestione e controllo della qualità

PARTE SECONDA

VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI SCHEDA DESCRITTIVA CRITERI DI VALUTAZIONE

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Allegato 1 OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE

1. QUALITÀ MORFOLOGICA Insieme delle condizioni tipologiche e morfologiche del complesso insediativo e/o dell'organismo edilizio, tali da garantire la salvaguardia e la valorizzazione del contesto e il raggiungimento di soddisfacenti livelli qualitativi dal punto di vista architettonico, relazionale e percettivo, sia nel recupero che nella nuova edificazione. RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE I risultati attesi concernono in particolare lo studio e la definizione di strumenti d’indirizzo e controllo della qualità spaziale del progetto di recupero, di riqualificazione o di nuova edificazione, generalizzabili in contesti similari e specificamente rivolti alla scala urbana d'intervento. Gli obiettivi di qualità riguardano specifici temi del progetto propri della scala urbana (compatibilità con il contesto, integrazione funzionale, qualificazione degli spazi esterni) nell'ambito dei quali la proposizione di soluzioni progettuali con carattere d’esemplarità rispetto all'ordinario, per concezione, qualità insediativa e relazionale, deve costituire la premessa per la definizione di specifici criteri di progettazione generalizzabili: tali criteri devono costituire un contributo originale da utilizzare per la definizione della normativa tecnica nazionale e regionale per l'edilizia residenziale pubblica. Gli obiettivi di qualità e i relativi strumenti d’indirizzo e controllo, che costituiscono risultati attesi, sono strettamente interconnessi e riferibili a specifiche fasi del processo di progettazione e di realizzazione:

a) fase conoscitiva; − definizione di criteri d’analisi del contesto;

b) interfaccia analisi/progetto − definizione di criteri generali d'intervento, per l'individuazione degli elementi invarianti da salvaguardare, di quelli soggetti a rifunzionalizzazione, di quelli da riqualificare, di quelli da modificare radicalmente anche attraverso una demolizione/ricostruzione, nonché di quelli di nuova edificazione;

c) fase ideativa − definizione di criteri di progettazione alla scala urbana e di disegno urbano; in rapporto al tema prescelto tali criteri possono anche essere specificamente riferiti alla compatibilità con il contesto, all’integrazione funzionale dell'intervento ovvero alla qualificazione degli spazi esterni (dai cortili condominiali agli spazi aperti di vicinato, dalle strade di servizio alla residenza alle piazze, dai percorsi pedonali ai parcheggi, sino alle sistemazioni a verde e all'arredo urbano);

d) fase di controllo; − definizione di check list di requisiti e specifiche di prestazione per la valutazione della qualità alla scala urbana tali da garantire il soddisfacimento di un adeguato livello di funzionalità degli spazi e degli oggetti edilizi; oltre al rispetto della funzionalità, sulla quale sono improntate tutte le consolidate normative prestazionali, si richiede la definizione di parametri di valutazione della qualità morfologica alla scala urbana che tengano conto anche dei caratteri formali, relazionali e percettivi dell'intervento sperimentale. − I temi di sperimentazione attinenti la qualità morfologica prevedono come metodologia di controllo della qualità del progetto l'effettuazione e la resocontazione di uno studio di compatibilità progetto / contesto urbano.

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Allegato 1 OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 1. Qualità morfologica. TEMA DI SPERIMENTAZIONE 1.1 Modificazione e qualificazione di tessuti consolidati e/o degradati. OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI

• Interventi edilizi di cui alle lettere c, d, ed e (compresa la demolizione e ricostruzione) dell’art. 31 della Legge 457/78, • Interventi edilizi - nuova edificazione per ridurre la densità insediativi, • Interventi su tessuti edilizi - edificazione di completamento, per riconnettere le aree edificate.

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

SETTORE Funzionale-dimensionale

OGGETTI Complessi insediativi

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica. METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ DEL PROGETTO Studio di compatibilità progetto / contesto urbano. Lo studio di compatibilità, coerentemente con la scala urbana di intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonché in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto. Lo studio di compatibilità deve essere supportato da simulazioni effettuate tramite modelli, elaborazioni CAD o altre metodiche. 1.1 MODIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DI TESSUTI CONSOLIDATI E/O

DEGRADATI Per elaborare soluzioni progettuali di modificazione e qualificazione di tessuti consolidati e/o degradati, compatibili con le valenze del contesto d'intervento, appare necessario partire dalla lettura e dall'analisi tipo-morfologica degli oggetti edilizi che caratterizzano tale contesto e dalle relazioni che lo strutturano. Obiettivi generali da perseguire sono, da una parte, il rispetto e la valorizzazione dei caratteri geomorfologici, idrogeologici e paesaggistici, nonché delle preesistenze storico-architettoniche e ambientali caratterizzanti il sito, dall'altra, la valorizzazione e la qualificazione delle relazioni (percorrenze carrabili e pedonali, visuali prospettiche e punti di vista), degli spazi urbani e dei modi d'uso (forme di abitare e di socialità) caratterizzanti il contesto. Il perseguimento di tali obiettivi deve consentire l'instaurarsi d’interazioni tra l'intervento di modificazione e l'intorno, rappresentato dalle aree e dai tessuti edilizi limitrofi a quelli d'intervento, in grado di avviare processi di riqualificazione anche di quelle parti non interessate direttamente dall'intervento.

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Allegato 1 Il progetto di riqualificazione, ed in particolare le diverse possibili alternative d'intervento dalla ristrutturazione conservativa, dalla demolizione/ricostruzione sino alla nuova edificazione interstiziale, devono essere rapportate alle caratteristiche e alle qualità del luogo, sia esso un'area consolidata con caratteri da valorizzare o una periferia moderna degradata o una zona abusiva da qualificare. A riguardo si evidenzia il problema connesso alla definizione di appropriate metodiche di analisi del contesto di supporto alla progettazione, specificamente riferite ai tessuti moderni degradati, spesso privi di una diffusa e stratificata presenza di elementi invarianti qualitativamente significativi da salvaguardare e valorizzare: il degrado morfologico e ambientale rende più complessa l'analisi, proprio per la difficoltà di cogliere segni e valenze sedimentati, valori riconoscibili e rappresentativi da assumere come riferimento progettale per impostare una pertinente ipotesi di riqualificazione. E in questa direzione, dovranno essere approfondite le questioni legate ai possibili modi con cui il progetto di riqualificazione può interagire con il contesto, tenute presenti le caratteristiche morfologiche e d'uso degli edifìci e degli spazi urbani, le relazioni funzionali e percettive tra le diverse parti, il disegno architettonico, i materiali e le tecnologie, le forme di abitare e di socialità.

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Allegato 1 OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 1. Qualità morfologica TEMA DI SPERIMENTAZIONE 1.1 Conservazione e valorizzazione dei tessuti storici OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE

Interventi edilizi - restauro e risanamento conservativo Interventi edilizi - ristrutturazione edilizia Interventi edilizi - recupero urbano

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

SETTORE Funzionale-dimensionale; Tecnologico OGGETTI Organismo abitativo complesso insediativi

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica. METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ DEL PROGETTO Studio di compatibilità progetto / contesto urbano. Lo studio di compatibilità, congruentemente con la scala urbana di intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonché in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto. Lo studio di compatibilità deve essere supportato da simulazioni effettuate tramite modelli, elaborazioni CAD o altre metodiche. 1.2 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI TESSUTI STORICI Il centro storico, di cui fa parte l'edificio da "recuperare", è un sistema organizzato costituito da elementi mutuamente connessi ed interdipendenti. E' un organismo urbano individuato che si compone d’organismi edilizi, anch'essi individuati: gli edifici. Esso rappresenta, pertanto, un patrimonio della collettività di cui andrebbe salvaguardato il valore etico-civile che si manifesta nell'architettura degli edifici, nella tessitura degli isolati, nell'articolarsi gerarchizzato dei suoi elementi (strade, piazze, edifici) ed infine nel disegno urbano complessivo che lo caratterizza. Gli interventi di recupero nel centro storico, partendo dall'esigenza di risanamento degli edifici, dovranno comunque dare il giusto rilievo alla valorizzazione delle relazioni tra le diverse parti del tessuto edilizio, in particolare attraverso la qualificazione dei percorsi di avvicinamento e di attraversamento, delle corti interne, delle piazze, delle aree di sosta e di parcheggio, anche con riguardo ai relativi elementi di arredo urbano. Gli interventi di recupero dovranno, altresì, valorizzare la eventuale presenza di attività non residenziali e di servizio, anche attraverso un attento studio dei modi di caratterizzazione degli affacci delle stesse attività su percorsi o spazi pubblici o semipubblici. Gli interventi di recupero, per migliorarne le condizioni di utilizzo o ripristinarne l'immagine, devono in ogni caso essere coerentemente rapportati alle caratteristiche tipo-morfologiche e costruttive del contesto. A tal fine, fermo restando il rispetto delle norme d’attuazione dei 54

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Allegato 1 relativi strumenti urbanistici e degli eventuali vincoli e prescrizioni della locale Soprintendenza, gli interventi di recupero nel centro storico devono, di norma, uniformarsi ai seguenti criteri generali di progettazione:

A) interventi sugli edifici da conservare; • eliminazione delle superfetazioni degradanti; • modificazione delle aggiunte improprie, qualora sia possibile una loro integrazione nel processo di riqualificazione dell'edificio; • riconfigurazione planimetrica di corpi minori appartenenti all'edificio da recuperare interni all'unità edilizia, nel rispetto dei caratteri tipo-morfologici dell'intero organismo edilizio; • restituzione di tutte quelle parti distrutte, a seguito di crolli parziali o totali, verificatisi anche dopo la fase di presentazione del progetto di recupero: • salvaguardia dell'identità architettonica dell'organismo, nei suoi aspetti di sviluppo storico garantendone la permanenza della figuratività e della consistenza materia, nel rispetto delle strutture preesistenti per quanto concerne sia la tecnologia esecutiva sia i materiali tradizionali impiegati. • definizione del progetto, del relativo capitolato d'appalto e delle procedure esecutive con metodologia di lavoro commisurata al "vecchio", escludendo, di norma, metodi e parametri tipici del"nuovo"; • necessità che ogni richiesta sia accompagnata da un'accurata indagine diretta, ed, eventualmente, documentaria nonché da un rilievo stratigrafico architettonico, strutturale, costruttivo, distributivo e tecnologico con dettagliata elencazione e analisi storico-critica sia delle fasi di crescita, sviluppo, involuzione, alterazione, rifusione, frazionamento, sia delle aggiunte sincroniche e diacroniche succedutesi nei tempo in elevazione e in profondità.

Nei limiti consentiti dalle soprarichiamate norme d’attuazione della strumentazione urbanistica e dai vincoli e prescrizioni della locale Soprintendenza, appare di particolare interesse lo studio:

• di soluzioni modificative per la restituzione di parti alterate, finalizzate al recupero di valori estetici e tipomorfologici in parte manomessi o cancellati; • di soluzioni innovative volte a far progredire l’idea culturale del recupero in presenza di edifici storici fortemente alterati o già ampiamente demoliti, tali da portare ad un nuovo organismo coerente rispetto alla tipomorfologia dell'organismo originario irrimediabilmente compromesso, ovvero a soluzioni progettuali che si pongono in rapporto dialettico rispetto all'organismo preesistente.

Dal punto di vista metodologico è indispensabile, qualunque sia la soluzione progettuale prescelta, assicurare la coerenza culturale tra il metodo concettuale e il processo elaborativo dell'intero progetto (che deve essere coerente in ogni suo singolo segmento), che devono sempre avere come fine la conservazione fisica e la valorizzazione dell'immagine architettonica dell'intero organismo. Il "recupero" deve salvaguardare l'identità dell'edificio, garantendone la stabilità e la fisicità. Modifiche alle tecnologie ed ai sistemi costruttivi degli organismi edilizi da recuperare, in linea di coerenza con quanto sopra espresso, sono ammessi soltanto in casi documentati e necessari, purché l'innovazione sia consapevole e rispettosa dei manufatti esistenti. In particolare, per quanto concerne le tecnologie costruttive e le tecniche d’esecuzione, l'intervento di recupero deve assicurare:

1) la conservazione delle murature esterne ed interne, portanti, nonché delle principali tramezzature caratterizzanti la distribuzione interna della tipologia storica; 2) il rifacimento, solo quando strettamente necessario, purché eseguito con materiali e tecniche compatibili con la preesistenza; 3) la messa in evidenza di particolari strutturali e architettonici significativi; 4) la conservazione degli intonaci originari esistenti, da non rimuovere ma da reintegrare, così come le tinteggiature e i sistemi di decorazione (affreschi, stucchi ecc.), anche se solo conservati parzialmente; in assenza di tali permanenze, per la finitura esterna (intonaci e tinteggiature) si farà riferimento a quelle originarie delle architetture della zona, affini per tipologia ed epoca;

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Allegato 1

5) la conservazione delle aperture originarie esterne, secondo la loro forma e posizione; i relativi serramenti devono essere realizzati sulla base d’abachi, caratterizzati da partiture e configurazioni coerenti con i tipi originari preesistenti e omogenei ad analoghi tipi riscontrabili nella zona per forme d’edilizia coeve ed affini; 6) il mantenimento della giacitura dei solai, sia nella quota che nella tessitura dell'orditura principale e secondaria, compreso il tavolato di ripartizione dei carichi orizzontali, nelle apposite sedi di appoggio della muratura; le sostituzioni, necessarie solo per ridotta esistenza del materiale, devono avvenire con impiego di materiale analogo per le parti in vista (intradosso) e con rinforzi commisurati al tipo di struttura esistente (es.: un secondo tavolato per aumentare la rigidità generale, sovrapposto all'originario) e con modalità anche innovative (es.: travi in legno lamellare, impalcato in lamiera gregata al di sopra di quello da conservare, anima del solaio in calcestruzzo con rete elettrosaldata al di sopra dell'impalcato, ecc.); gli impieghi di strutture in c.a. o acciaio, anche per parti limitate della fabbrica, potranno essere ammessi solo in casi eccezionali, sulla base di comprovate esigenze di stabilità generale e da attuarsi sempre nel rispetto delle caratteristiche tipomorfologiche, distributive e spaziali dell'organismo architettonico; 7) la conservazione dei controsoffitti, anche voltati, nel rispetto della spazialità originaria nonché dei sistemi di decorazione in essere, delle pavimentazioni e delle altre opere di rifinitura che vanno, per quanto possibile, reintegrate o sostituite con materiali, colori e disegni affini agli originali, 8) la conservazione dei collegamenti verticali e delle coperture a tetto con gli stessi materiali, rifiniture, pendenze e arredi, nonché con la stessa giacitura in cui oggi si trovano, qualora non costituiscano rifacimento d’epoca contemporanea.

Per ogni intervento di recupero d’edifici in muratura, in zona sismica, si deve fare riferimento a quanto previsto dalla N.T. di cui al D.M.LL.PP. 24/1/86 e s.m.e., alle "Raccomandazioni" del "Comitato per la prevenzione del Patrimonio monumentale dal rischio sismico", del 17/6/86 ed al D.M. LL.PP.20/11/87 e s.m.i, contenente le N.T. per la progettazione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento. D D.M. LL.PP. 24.01.86 è, per la specificazione del concetto di "miglioramento" in luogo dell'adeguamento" per gli edifici storici e per l'uso dei termini come "organismo edilizio" e “concezione strutturale", certamente significativo e importante di per sé, ma è in più all'origine delle "Raccomandazioni relative agli interventi sul patrimonio monumentale in zone sismiche" approvate dal "Comitato per la prevenzione del patrimonio monumentale" dal rischio sismico. Queste raccomandazioni, da un lato, elencano i difetti e le manchevolezze culturali e tecniche più frequenti negli interventi sul costruito, suggerendo, in alternativa, metodologie, materiali e tecniche congruenti con lo specifico problema del recupero delle antiche strutture resistenti, dall'altro, collegando il miglioramento al corretto operare sugli edifici storici, lo indicano come unico modo possibile d’intervento antisismico. Decreto e Raccomandazioni, ripresi dal D.M. LL.PP. 20.11.87 - "Norme tecniche per la progettazione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento", al titolo "Norme tecniche per il consolidamento degli edifici in muratura", costituiscono la normativa di riferimento per gli interventi di recupero in tessuti storici localizzati in zone sismiche. Scopo fondamentale degli interventi è di assicurare all'importanza e alla natura dell'opera e al costo dei lavori di ristrutturazione un grado di sicurezza sismica commisurato. In particolare si dovrà assicurare il non collasso sotto le azioni di norma in caso di adeguamento (ai sensi del D.M. 24.1.1986), mentre si dovrà comunque garantire il non collasso sotto un carico sismico ridotto (per esempio maggiore del 50%) per gli interventi di miglioramento. Ciò allo scopo di quantificare il livello di sicurezza raggiunto con gli interventi e di paragonarlo alle risorse economiche richieste. In caso d’edifici d’elevato valore storico-artistico dovrà essere considerato come scopo della progettazione, oltre al non collasso, anche la limitata danneggiabilità. Il grado di danneggiamento ritenuto accettabile e i conseguenti costi di intervento sono commisurati all'importanza e al valore dell'opera. Le tecniche di consolidamento devono avere come obiettivo principale il miglioramento della resistenza e della durabilità dell'edificio, per quanto possibile nel rispetto degli schemi statici originari. 56

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Allegato 1 Qualora le valutazioni sullo stato di sicurezza evidenzino cause di vulnerabilità legate ad irregolarità nella conformazione geometrica o delle masse dovrà essere approfondito l'effetto di variazioni dello schema statico prodotte da eventuali nuovi giunti o connessioni che aumentino il grado di regolarità. Le tecniche previste devono tenere conto dell’effettiva disponibilità di mano d'opera specializzata nell'esecuzione degli interventi progettati (sia che si tratti di tecniche o materiali innovativi, sia che si tratti di tecniche o materiali il cui uso era diffuso in passato). I documenti di progetto devono descrivere accuratamente le fasi di lavoro, le procedure di messa in opera dei materiali, i controlli, ecc. I tipi d’intervento di consolidamento devono, in ogni caso, rispettare l'estetica e l'identità storico-architettonica dell'edificio preesistente, nonché assicurare una compatibilità tra materiali nuovi e quelli originari, al fine di evitare, sia dannose concentrazioni di sforzi, dovute a diversa rigidezza o resistenza o duttilità, sia l'insorgere nel tempo di fenomeni fisico-chimici di rigetto.

B) interventi sulle aree libere, pubbliche o private, contigue alle costruzioni da conservare

• riapertura delle aree cortilizie e impianto di giardini; • conservazione e ripristino dei giardini di valore storico architettonico e ambientale e comunque, di tutte le aree di pertinenza d’edifici storicamente significativi; • sistemazioni integrate "pubblico-privato" di spazi pubblici limitrofi alle zone da recuperare sulla base di soluzioni unitarie, atte a definire idonei interventi d’arredo e di riqualificazione della spazialità urbana (piani del colore, illuminazione pubblica, pavimentazioni, insegne ecc.); - recupero dei tracciati stradali preesistenti di valore storico-documentario e ripristino degli allineamenti storicamente certi dei fronti edilizi.

C) interventi infrastrutturali su complessi edilizi ed urbani.

• In relazione alle opere infrastrutturali, la sperimentazione va finalizzata in particolare alla reintegrazione morfologica degli spazi storici oggetto di intervento, anche attraverso la definizione di soluzioni tecniche idonee a ridurre l'impatto visivo e il degrado fisico dei manufatti storici da parte delle opere di urbanizzazione primaria. • Al riguardo, è auspicabile che si pervenga, anche attraverso il coordinamento con gli enti concessionari per i servizi pubblici, alla definizione di soluzioni tecnologiche basate sull'integrazione tra diverse utenze impiantistiche (ad esempio "tunnel tecnologici"), che garantiscano in ogni caso la conservazione delle pavimentazioni originali, intervenendo soltanto in contesti urbani già soggetti ad alterazioni dei manufatti e delle sedi stradali. • Gli interventi sulle opere infrastrutturali devono contribuire a ridurre il degrado apportato ai tessuti storici anche attraverso interventi, quali l'installazione di opere di urbanizzazione a rete, l'adeguamento alle nuove normative sulla sicurezza degli edifici (impianti telefonici, elettrici, di condizionamento, termici, VV.FF), la collocazione di apparecchiature di controllo dell'accesso delle automobili ai centri storici e dell'inquinamento atmosferico.

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Allegato 1 OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 1. Qualità morfologica

TEMA DI SPERIMENTAZIONE 1.3 Modificazione con integrazione funzionale OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI

Interventi su tessuti edilizi - edificazione di completamento Interventi su tessuti edilizi - realizzazione immobili non residenziali funzionali alla residenza Interventi su tessuti edilizi - adeguamento urbanizzazioni secondarie

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

SETTORE Funzionale-dimensionale OGGETTI Organismo abitativo; Complessi insediativi

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica. METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ DEL PROGETTO Studio di compatibilità progetto / contesto urbano. Lo studio di compatibilità, congruentemente con la scala urbana d’intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonché in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto. Lo studio di compatibilità deve essere supportato da simulazioni effettuate tramite modelli, elaborazioni CAD o altre metodiche. 1.3 MODIFICAZIONE CON INTEGRAZIONE FUNZIONALE. Obiettivo generale è l’individuazione di soluzioni innovative dal punto di vista tipo-morfologico finalizzate all'integrazione tra funzioni residenziali e attività extraresidenziali, tali da evitare la frammentazione e la tipizzazione delle soluzioni insediative alla scala edilizia. Tale obiettivo mira a perseguire un superamento della tradizionale separazione e specializzazione funzionale tra attività residenziali e attività extraresidenziali attraverso la definizione alla scala urbana di livelli d’interrelazione e fruizione integrata. A tal fine, il progetto di modificazione, piuttosto che il risultato di una somma di parti distinte, deve porsi come obiettivo l'interazione tra le parti, la complessità e l'integrazione piuttosto che la specializzazione degli elementi costitutivi, l'unicità delle soluzioni insediative piuttosto che la loro tipizzazione. Il progetto di modificazione con integrazione funzionale deve, altresì, arricchire e graduare gli spazi di transizione fra gli ambiti a destinazione sociale e gli spazi ad uso esclusivo, esplicitando le categorie architettoniche "interno/esterno" e "privato/pubblico" attraverso la definizione di morfologie urbane e di tipi edilizi innovativi.

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Allegato 1 OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 1. Qualità morfologica TEMA DI SPERIMENTAZIONE 1.4 Qualificazione dello spazio urbano OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI

Interventi su tessuti edilizi - edificazione di completamento Interventi su tessuti edilizi - arredo urbano / aree pubbliche Interventi su tessuti edilizi - adeguamento urbanizzazioni primarie Interventi su tessuti edilizi - opere di sistemazione ambientale

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

SETTORE Funzionale-dimensionale; Tecnologico OGGETTI Complesso insediativi

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica. METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ DEL PROGETTO Studio di compatibilità progetto / contesto urbano Lo studio di compatibilità, congruentemente con la sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l’uso e l’arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto. Lo studio di compatibilità deve essere supportato da simulazioni effettuate tramite modelli, elaborazioni CAD o altre metodiche. 1.4 QUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO. La condizione di degrado ambientale della periferia moderna, pur amplificata dalla separazione funzionale, può essere ricondotta anche alla mancata o all’insufficiente qualità morfologica e relazionale dello spazio urbano, determinata principalmente dalla ripetizione seriale e tipizzata d’edifici isolati e dalla riduzione dello spazio urbano a semplice distacco di risulta dai fabbricati, a spazio informe ed opaco privo di spessore e sprovvisto di potenzialità sociali. Se la città storica, con i suoi muri, le sue vie, le sue piazze, si qualifica per una strutturazione compatta e chiusa dello spazio urbano, chiaramente riconoscibile per caratteri architettonici, per configurazione spaziale e rappresentatività, la periferia moderna, viceversa, si caratterizza per un’apertura e indeterminatezza-spaziale priva di identità, che inibisce ogni possibilità di socializzazione. Obiettivo generale di questo tema di sperimentazione è, pertanto, lo studio delle problematiche connesse alla progettazione e realizzazione di spazi urbani esemplari per qualità morfologica e architettonica, per capacità d’inserimento e dialogo con il contesto, per opportunità relazionali. Sia che si operi attraverso una rilettura o una possibile evoluzione dei modelli della tradizione (la piazza e la strada), sia che s’elaborino innovative forme di spazio urbano per concezione e identità, lo spazio urbano, luogo dove si intrecciano abitudini personali e quotidiane ed espressioni di socialità, dovrà essere pensato nella sua globalità, come un "vuoto" che abbia la stessa pregnanza di significati e la stessa importanza del "pieno".

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Allegato 1 Ciò non significa che lo spazio urbano debba essere strutturato necessariamente in modo unitario, ma in ogni caso dovrà essere dato il giusto rilievo alla morfologia e architettura degli edifici e degli elementi urbani, quali le pavimentazioni, i rivestimenti, l'arredo urbano, le piantumazioni e il verde, ecc., nonché alle interazioni, gli scambi e alle reciprocità instaurabili tra lo spazio così delimitato e l'edificato. Anche attraverso un auspicabile coordinamento con gli enti concessionari per i servizi pubblici, potranno, inoltre, essere definite soluzioni tecnologiche basate sull'integrazione tra diverse utenze impiantistiche ovvero soluzioni diverse atte a facilitare la gestione e la manutenzione delle infrastrutture a rete. Un ulteriore problema che potrà essere affrontato nella progettazione e realizzazione degli spazi pubblici è dato dai modi con cui graduare il rapporto tra questi spazi e l'automobile; a tal fine potranno essere sperimentate forme innovative di relazione tra spazio urbano, automobile e residenza, nonché di strutturazione degli spazi di movimento e sosta per l'automobile atte a qualificarne la fruizione e percezione.

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Allegato 1 OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 2. QUALITÀ ECOSISTEMICA Insieme di condizioni atte a realizzare e garantire nel tempo condizioni di benessere dell'abitare nei quartieri e, in particolare, all'interno degli edifìci, nel rispetto degli ecosistemi preesistenti nell'ambiente e assicurando un risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili. RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE Buona parte del patrimonio edilizio del nostro Paese, soprattutto le costruzioni recenti, è costituito da edifici esposti al rumore, mal ventilati, inadatti al clima, malsicuri, facilmente degradabili e con basse condizioni di fruibilità. Gli obiettivi di qualità ecosistemica, volti a realizzare condizioni di benessere dell'abitare, sono tesi ad ottimizzare requisiti, prestazioni, procedimenti e costi di costruzione. Caratteristica fondamentale dell'approccio bioclimatico-ecologico è il perseguimento d’obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e di risparmio energetico, nel rispetto delle risorse naturali disponibili e degli ecosistemi preesistenti. L'obiettivo di benessere dell'abitare deve essere in primo luogo perseguito attraverso un'attenzione da parte del progettista - sia che si tratti di nuova edificazione che di recupero – per l'impiego di materiali e prodotti di cui siano note le caratteristiche positive in merito a:

• basso dispendio energetico in fase di produzione; • non nocività per gli operatori dei processi produttivi ed applicativi; • assenza di emissione di sostanze tossiche durante il ciclo di vita; • impiego di materie prime rinnovabili o il più possibile di derivazione "naturale"; ridotta e semplice manutenibilità, rimpiegabilità o riciclabilità del prodotto una volta terminato il ciclo di vita.

I principali criteri di progettazione da tenere in considerazione per il rispetto della qualità ecosistemica sono i seguenti:

a) Risparmio energetico: il comportamento termico del sistema edificio deve essere organizzato e controllato in fase di progettazione, attraverso un’organica integrazione con il contesto climatico ed ambientale, per quel che riguarda: 1) l'orientamento dell'edificio; 2) il controllo del flusso termico; 3) l'uso di materiali isolanti ad accumulo termico; 4) il sistema d’oscuramento all'esterno; 5) la conservazione del calore, 6) l'irraggiamento solare.

b) Qualità dell'aria e fluidodinamica: 1) i modelli di distribuzione dell'aria; 2) la ventilazione nei grandi spazi; 3) la ventilazione negli edifici con atri; 4) la ventilazione a rimozione; 5) le tecniche speciali per la distribuzione dell'aria; 6) il benessere termoigrometrico e la qualità dell'aria; 7) la ventilazione naturale.

c) Potere fonoisolante: 1) protezione contro il rumore; 2) fenomeno della risonanza;

d) Proprietà tossicologiche: 1) identificazione della pericolosità intrinseca degli inquinanti; 2) analisi del destino ambientale degli inquinanti; 3) definizione degli scenari d’esposizione ai fattori di rischio; 4) stima, in termini quantitativi, degli effetti tossici collaterali agli scenari d’esposizione; 5) integrazione dei punti precedenti in una valutazione globale, che consenta l'abbassamento, in percentuale, della condizione di tossicità dell'ambiente interno (edificio) o esterno (urbano);

e) Valutazione post-abitativa dell'edificio: 1) aspetti insediativi; funzionalità degli spazi interni; benessere socio-psicologico; aspetti fisicoambientali. Dal punto di vista bioclimatico si considera che in ambito nazionale un considerevole numero di edifici abbiano consumi energetici per l'illuminazione, il riscaldamento e l'acqua calda così elevati da presentare la necessità urgente d'intervenire sia sulle strutture murarie che sugli impianti.

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Allegato 1 Del resto, quasi la totalità del patrimonio edilizio, fatti salvi alcuni interventi, ha bisogno di un graduale adeguamento termico e di un miglioramento in senso ecologico. A tal fine, l'adeguamento degli edifici esistenti alle tematiche tipologico-ambientali e tecnologico-energetiche proprie della bioarchitettura dovrebbe attenersi al rispetto dei seguenti obiettivi di riferimento: 1) un miglioramento dell'efficienza energetica dell'involucro edilizio; 2) un miglioramento dell'efficienza degli impianti; 3) un'integrazione delle nuove componenti tecnologiche solari, coliche, o altre; 4) modelli di previsione di soleggiamento ed ombreggiamento ed integrazione di sistemi di verde protettivo; 5) il ridimensionamento energetico degli impianti termici; 6) la limitazione del condizionamento estivo con la ventilazione ed un appropriato raffreddamento passivo; 7) il migliore utilizzo del daylighting (illuminazione naturale); 8) la riduzione dei consumi elettrici e termici per aree e periodi parziali d’uso; 9) il potenziale risparmio energetico per interventi di solarizzazione passiva. L'attenzione alle problematiche ambientali, anche dal punto di vista dell'alloggio e del sistema urbano, sta sempre più caratterizzando la legislazione europea ed impone un adeguamento del sistema italiano al nuovo sistema di regole tratteggiato a scala europea: le soluzioni innovative dovranno, pertanto, proporre criteri di progettazione tali da costituire originale contributo tecnico-normativo d’indirizzo, da utilizzare per la definizione della normativa tecnica nazionale e regionale. Per rendere più agevole l'impostazione sperimentale, sono state individuate due tematiche principali: 2.1) "Risparmio delle risorse" 2.2) "Miglioramento della qualità ambientale", a loro volta suddivise in sottotematiche: al primo tema sperimentale - a) Risparmio delle Risorse seguono i sottotemi sperimentali: Acqua; Energia; al secondo tema sperimentale - b) Miglioramento della qualità ambientale” seguono i sottotemi sperimentali – Acustica; Aria; Rifiuti. Una terza tematica verte sull’utilizzo di materiali ecocompatibili, (Prezziario dei lavori e delle opere pubbliche della REGIONE PIEMONTE – Sezione Bioedilizia) Lo studio delle questioni concernenti ciascuna sottotemica è da rapportare ai diversi livelli di scala dell'intervento: 1° Livello – Alloggio; 2° Livello – Organismo abitativo; 3 Livello – Complesso insediativi;

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Allegato 1 OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 2. Qualità ecosistemica TEMA DI SPERIMENTAZIONE 2.1 Risparmio delle risorse OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI

Interventi edilizi Interventi su tessuti edilizi

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

SETTORE Funzionale-dimensionale; fisico-ambientale; tecnologico OGGETTO Alloggio; Organismo abitativo; Complesso insediativi

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE Guide e criteri di progettazione, valutazioni post-abitative; metodi di controllo o verifica; specifiche di prestazione; liste di requisiti; metodologia per le valutazioni a lungo periodo dei costi. METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ DEL PROGETTO Studio di compatibilità progetto/contesto urbano. Lo studio di compatibilità, congruentemente con la scala urbana di intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonché in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali carrabili, le relazioni con il contesto Tale studio d’impatto deve essere supportato da simulazioni effettuate tramite modelli, elaborazioni CAD o altre metodiche. 2.1 Risparmio delle risorse L'importanza di questo tema sperimentale è motivata dal ruolo rilevante che ricoprono i consumi energetici del settore edilizio rispetto ai consumi energetici globali, tenendo presente che questi vanno considerati non solo per gli effetti che producono sul consumo di risorse e in termini di dipendenza energetica, ma anche per gli effetti ambientali. I consumi energetici civili (riscaldamento invernale, raffrescamento estivo, illuminazione artificiale, servizi igienico-sanitari, elettrodomestici, etc.) rappresentano a livello comunitario, la parte più consistente del totale dei consumi energetici finali. Sia in Italia, sia negli altri Paesi comunitari, i prevalenti consumi energetici civili sono prodotti dalla climatizzazione degli ambienti. L'organizzazione fisica e funzionale delle città, le caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell'edilizia, la densità insediativa, l'organizzazione degli spazi aperti e collettivi, la localizzazione delle attività, le tecnologie e i modi di trasporto, sono i fattori che condizionano i consumi energetici urbani, incidendo considerevolmente sul bilancio energetico globale, anche in termini di spesa. Considerando, poi, che negli ultimi anni la nuova domanda si è andata spostando dalla quantità alla qualità, sia per quel che riguarda la residenza come pure il settore terziario e gli edifici destinati ad attività produttive, la riqualificazione energetica degli edifici va considerata in termini operativi, integrata ad interventi di recupero complessivo (adeguamento funzionale, strutturale, normativo...). Compatibilmente con le caratteristiche dell'intervento di sperimentazione, questo tema sperimentale può essere sviluppato considerando anche uno solo dei seguenti sottotemi,

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Allegato 1 purché lo studio sia coerentemente affrontato nel rispetto delle problematiche dei diversi livelli d'intervento (dall'alloggio al complesso insediativo): per ogni sottotema sono riportate alcune delle possibili soluzioni da prendere in considerazione per i tre livelli abitativi. Acqua. Alloggio: dispositivi per la limitazione del volume d'acqua ad usi domestici, dispositivi per il recupero di acque grigie. Organismo edilizio: dispositivi per il recupero delle acque grigie, dispositivi per il recupero delle acque meteoriche, ottimizzazione della distribuzione idrica. Complesso insediativo: recupero e gestione delle acque meteoriche. Energia: Alloggio: riduzione delle perdite di calore, controllo della ventilazione naturale, controllo dell'ombreggiamento, controllo dell'illuminazione naturale, dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento, sistemi di captazione, attivi e passivi, dell'energia solare, sistemi di riscaldamento non convenzionali. Organismo edilizio: riduzione delle perdite di calore, controllo della ventilazione naturale, controllo dell'ombreggiamento, controllo dell'illuminazione naturale, dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento, sistemi di captazione, attivi e passivi, dell'energia solare, sistemi di riscaldamento non convenzionali, morfologia, orientamento e distribuzione degli spazi. Complesso insediativo: morfologia, orientamento e distribuzione degli organismi edilizi, delle aree verdi, degli specchi d'acqua, sistemi di riscaldamento non convenzionali.

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Allegato 1 OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 2. Qualità ecosistemica

TEMA DI SPERIMENTAZIONE 2.2 Miglioramento della Qualità Ambientale. OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI

Interventi edilizi Interventi su tessuti edilizi Interventi alla scala urbana.

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

SETTORE Funzionale-dimensionale; fisico-ambientale; tecnologico OGGETTO Alloggio; Organismo abitativo; Complesso insediativo; Sistema urbano

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE Guide e criteri di progettazione, valutazioni post-abitative; metodi di controllo o verifica; specifiche di prestazione; liste di requisiti; metodologia per le valutazioni a lungo periodo dei costi. METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ DEL PROGETTO Studio di compatibilità progetto/contesto urbano. Lo studio di compatibilità, congruentemente con la scala urbana di intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonché in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto. Tale studio di impatto deve essere supportato da simulazioni effettuate tramite modelli, elaborazioni CAD o altre metodiche. 2.2 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE Vi è una stretta relazione tra processi di degrado urbano e degrado ambientale descritto nelle diverse forme d'inquinamento (dell'aria, dell'acqua, del terreno e da rumore); il superamento di tale degrado vuol dire soprattutto l'eliminazione o almeno la riduzione dei fattori inquinanti, anche attraverso l'approfondimento delle metodiche progettuali e delle soluzioni costruttive, sia per gli aspetti insediativi sia per quelli tecnologici. Molti problemi di disagio abitativo sono dovuti, da una parte, allo scadimento della qualità abitativa in quanto tale, dall'altra, all’incompatibilità ambientale dei centri urbani, ovvero alla non salubrità del sito e dell'immobile. Il miglioramento della qualità ambientale può essere perseguito in fase di progetto, sia esso di recupero edilizio che di nuova costruzione, sulla base della valutazione della condizione esistente o di quella prevedibile, in relazione: alla quantità dei rifiuti; alla contaminazione delle acque; alla contaminazione dell'atmosfera; ai rumori; al consumo di energia; al consumo di risorse naturali; agli effetti sugli ecosistemi. In fase di realizzazione e gestione dell'intervento dovranno, altresì, essere attentamente valutati gli eventuali effetti indesiderati o le nocività indotte dai prodotti di costruzione utilizzati, anche in rapporto alle fasi di ciclo di vita degli stessi. Compatibilmente con le caratteristiche dell'intervento di sperimentazione, questo tema

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Allegato 1 sperimentale può essere sviluppato considerando anche uno solo dei seguenti sottotemi, purché lo studio sia coerentemente affrontato nel rispetto delle problematiche dei diversi livelli d'intervento (dall'alloggio al complesso insediativo): per ogni sottotema sono riportate alcune delle possibili soluzioni da prendere in considerazione per i tre livelli abitativi. Acustica: Alloggio: orientamento e distribuzione dell'alloggio, isolamento acustico verso l'esterno e tra gli alloggi. Organismo edilizio: isolamento acustico e/o schermatura verso l'estemo; Complesso insediativo: sistemi di schermatura e/o separazione delle fonti di rumore. Aria: Alloggio: sistemi di ventilazione e ricambio naturale; controllo dell’emissioni di sostanze nocive dai materiali. Organismo edilizio: orientamento; morfologia e assetto delle singole parti (alloggi, scale, atri). Complesso insediativo: schermatura delle fonti inquinanti (uso del verde come filtro). Sistema urbano: strategia di separazione delle funzioni; sistemi di schermatura delle fonti inquinanti.

Rifiuti: Alloggio: sistemi di pretrattamento dei rifiuti organici, predisposizioni per la raccolta differenziata e riduzione del volume dei rifiuti. Organismo edilizio: predisposizioni per la raccolta differenziata. Complesso insediativo: predisposizioni per la raccolta differenziata.

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Allegato 1 OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 3. QUALITÀ FRUITIVA

Insieme delle condizioni che garantiscono un uso adeguato del complesso insediativo e/o dell'organismo edilizio da parte degli utenti, all'atto dell'insediamento e nel tempo, con un particolare riguardo all'approfondimento delle questioni inerenti l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, la sicurezza di utilizzazione e il soddisfacimento delle esigenze dei nuovi modi di vita con particolare riferimento alle utenze sociali deboli. RISULTATI ATTESI • PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE I risultati attesi concernono lo studio e la definizione di strumenti d’indirizzo e di controllo della qualità spaziale del progetto generalizzabili in contesti similari e specificamente rivolti alla scala dell'organismo abitativo, dell'alloggio e delle unità ambientali. Gli obiettivi di qualità attengono specifici temi del progetto della residenza (accessibilità, flessibilità, nuovi modi di vita e uso dell'alloggio, utenze sociali deboli), nell'ambito dei quali devono essere proposte soluzioni progettuali innovative per concezione, qualità distributiva e architettonica. Tali soluzioni devono proporre criteri di progettazione in grado di costituire originale contributo tecnico-normativo d’indirizzo, esemplificativo, dei possibili modi d’aggiornamento ed innalzamento qualitativo degli attuali standard abitativi e delle principali norme tecnico-dimensionali, da utilizzare per la definizione della normativa tecnica nazionale e regionale.

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Allegato 1 OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 3. Qualità fruitiva TEMA DI SPERIMENTAZIONE 3.1 Accessibilità, visitabilità e adattabilità. OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI

Tipologie per categorie sociali deboli Interventi edilizi - restauro e risanamento conservativo Interventi edilizi - ristrutturazione edilizia Interventi edilizi - nuova edificazione

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

SETTORE Funzionale- dimensionale OGGETTI Unità ambientale; Alloggio; Organismo abitativo.

RISULTATI ATTESI Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica. METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ DEL PROGETTO Simulazione di uno o più spazi abitativi tramite l'utilizzo delle strumentazioni di laborati pubblici riconosciuti. Tale simulazione, in scala reale, è finalizzata alla verifica ed ottimizzazione dei livelli di qualità funzionale e percettiva degli spazi abitativi di progetto e delle soluzioni alternative previste, da effettuare, con il coinvolgimento della committenza, dei progettisti e di una rappresentanza dei nuclei d'utenza interessati qualora già individuati, in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva: possono essere previste simulazioni anche in corso d'opera o ad intervento ultimato, nei casi in cui lo richiedano le specifiche finalità della sperimentazione, opportunamente motivate. 3.1 ACCESSIBILITÀ, VISITABILITÀ E ADATTABILITÀ DM 236/89 e s.m.i. La legge 13/89 e il relativo regolamento d’attuazione emanato con il DM 236/89, hanno modificato in maniera sostanziale la progettazione dell'edilizia residenziale pubblica e di quella privata, in modo da considerare le esigenze d’accessibilità, sicurezza nell'uso e d’orientamento delle persone con impedite o ridotte capacità motorie o sensoriali. In particolare, il citato DM, strutturato sulla base di un complesso e innovativo sistema di norme prestazionali, articolate in criteri di progettazione, specifiche tecniche e funzionali e soluzioni tecniche conformi, pone l'attenzione sull'obiettivo dell'eliminazione e del superamento delle barriere architettoniche che costituiscono ostacolo non solo per i disabili ma per qualunque soggetto che, anche solo temporaneamente, ha delle limitazioni nella funzionalità fisica: i contenuti delle norme finiscono per interessare in modo assai più esteso la progettazione, ed il tema, di conseguenza, non è più riconducibile, come in passato, alla sola progettazione di alloggi "speciali", bensì riguarda l'intervento edilizio nel suo complesso, ivi compresi i relativi spazi esterni. Obiettivi generali sono la definizione di soluzioni tipologiche e distributive innovative e di accorgimenti tecnici atti a garantire e ad ampliare, rispetto ai livelli minimi stabiliti nel citato DM, il soddisfacimento dei requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità, con un'attenzione alla limitazione dei relativi costi di realizzazione, alle economie conseguibili in fase di adattabilità, nonché la proposizione di ulteriori soluzioni tecniche alternative a quelle richiamate nel predetto DM che, ai sensi dell'art. 12, potranno essere inserite in sede d’aggiornamento e modifica dello stesso DM. 68

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Allegato 1 Una particolare attenzione deve essere posta al soddisfacimento del requisito di adattabilità e alla limitazione dell'onerosità degli interventi futuri di adeguamento, tenuto presente che la norma è a riguardo assai generica, in quanto consente di effettuare tali interventi "a costi contenuti" con il solo limite di non interessare le strutture e gli impianti comuni: a riguardo dovranno, pertanto, essere quantificati i relativi costi e descritti, anche sotto forma di manuali per l'utenza, gli interventi di modifica di spazi, di attrezzature e di componenti necessari per rendere accessibile in futuro l'alloggio ovvero l'edificio, nel caso delle tipologie per le quali è prevista la possibilità di deroga alla installazione dell'ascensore.

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Allegato 1 OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 3. Qualità fruitivi TEMA DI SPERIMENTAZIONE 3.2 Flessibilità OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI

Interventi edilizi - restauro e risanamento conservativo Interventi edilizi - ristrutturazione edilizia Interventi edilizi - nuova edificazione

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

SETTORE Funzionale-dimensionale OGGETTI Unità ambientale; Alloggio; Organismo abitativo

RISULTATI ATTESI Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica. METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ DEL PROGETTO Simulazione di uno o più spazi abitativi tramite l'utilizzo delle strumentazioni di laboratori pubblici riconosciuti. Tale simulazione, in scala reale, è finalizzata alla verifica ed ottimizzazione dei livelli di qualità funzionale e percettiva degli spazi abitativi di progetto e delle soluzioni alternative previste, da effettuare, con il coinvolgimento della committenza, dei progettisti e di una rappresentanza dei nuclei d'utenza interessati qualora già individuati, in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva: possono essere previste simulazioni anche in corso d'opera o ad intervento ultimato, nei casi in cui lo richiedano le specifiche finalità della sperimentazione, opportunamente motivate. 3.2 FLESSIBILITÀ Il legame tra funzione e forma architettonica e l'emergere della necessità di diversificare la risposta alloggiativi, in rapporto all'eterogeneità dei bisogni dell'utenza, hanno fatto si che il tema del progetto flessibile assumesse una originale ed oggetti va rilevanza nell'ambito della cultura più moderna della residenza, specie in considerazione dello sforzo metodologico compiuto per superare la tipizzazione e la standardizzazione delle soluzioni abitative. La flessibilità dell'alloggio ha rappresentato per molto tempo, tramite lo spostamento di tramezzi o di arredi e la permutabilità nell'utilizzazione di spazi comunque limitati, un modo per rispondere alle esigenze diverse e spesso contraddittorie dell'abitare. In mancanza di possibili variazioni della superficie utile complessiva, queste trasformazioni, soprattutto nel caso d’aumento dei componenti del nucleo familiare, configurano una notevole convulsione dello spazio domestico, comportando sovrautilizzazione degli spazi abitativi spesso assai distante da accettabili e pertinenti modalità di fruizione dell'alloggio. Più di recente, specie attraverso l'individuazione del cosiddetto "ambito spaziale autonomo" sono state proposte, in luogo della trasformazione, modalità di utilizzazione volte a consentire ad una parte dell'alloggio una indipendente funzionalità rispetto alla restante superficie, al fine di venire incontro alle esigenze di privacy di anziani coabitanti o di figli adulti. In altri casi, la flessibilità ha ruotato intorno alla trasferibilità d’ambienti da un alloggio dall'altro anche attraverso l'accorpamento di più piccole unità abitative o il frazionamento di quelle di maggiori dimensioni. 70

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Allegato 1 Le soluzioni proposte assai raramente hanno trovato pratica attuazione, tenuto presente che, in un caso, l'utilizzazione dell'ambito spaziale autonomo si è scontrata con forme di uso dell'alloggio più tradizionali che ne hanno vanificato le potenzialità, nell'altro, la trasferibilità di ambienti da un alloggio all'altro è stata, nei fatti, ostacolata dalla sostanziale non mobilità dei nuclei familiari. Tenute presenti tali linee di sviluppo, il tema della flessibilità deve essere in modo esplicito rapportato alla modalità d'uso dell'alloggio (in proprietà o in affitto) e alle esigenze dei nuclei familiari da insediare, in modo che la soluzione di flessibilità rappresenti non una semplice proposta, ma un effettivo modo d'utilizzazione da attuare, quando necessario, con precise modalità tecniche e gestionali, mezzi e risorse. Nell'ambito dei possibili modi di caratterizzazione della flessibilità dell'alloggio nel tempo, particolare interesse è da riporre allo studio di soluzioni "evolutive", tali da consentire, nel tempo, un aumento della sua superficie iniziale attraverso modifiche della volumetria o attraverso cambiamenti di destinazione d'uso di spazi pertinenziali o comuni, comunque compatibili con le normative vigenti. Tali soluzioni devono essere, in via prioritaria, rapportate ad alloggi di piccola dimensione (destinati a giovani coppie, a single, ecc.) in modo che la flessibilità possa costituire, da una parte, un modo per limitare l'impegno economico di partenza e, dall'altra, di consentire all'alloggio di crescere contestualmente con le future esigenze abitative la nascita di figli, l'instaurarsi di una relazione di coppia, la coabitazione con familiari anziani, nuove opportunità di lavoro domestico, ecc).

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Allegato 1 OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 3. Qualità fruitiva

TEMA DI SPERIMENTAZIONE 3.3 Nuovi modi di vita e d’uso dell'alloggio. OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI

Interventi edilizi - restauro e risanamento conservativo Interventi edilizi - ristrutturazione edilizia Interventi edilizi - nuova edificazione

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

SETTORE Funzionale-dimensionale OGGETTI Unità ambientale; Alloggio; Organismo abitativo

RISULTATI ATTESI Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica. METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ DI PROGETTO Simulazione di uno o più spazi abitativi tramite l'utilizzo delle strumentazioni di laboratori pubblici riconosciuti. Tale simulazione, in scala reale, è finalizzata alla verifica ed ottimizzazione dei livelli di qualità funzionale e percettiva degli spazi abitativi di progetto e delle soluzioni alternative previste, da effettuare, con il coinvolgimento della committenza, dei progettisti e di una rappresentanza dei nuclei d'utenza interessati qualora già individuati, in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva: possono essere previste simulazioni anche in corso d'opera o ad intervento ultimato, nei casi in cui lo richiedano le specifiche finalità della sperimentazione, opportunamente motivate. 3.3 NUOVI MODI DI VITA E D’USO DELL'ALLOGGIO L'articolazione sempre più dinamica dei comportamenti individuali, le esigenze di socializzazione e le nuove forme di lavoro costituiscono alcune tra le principali linee di evoluzione della società che comportano un sostanziale ripensamento della tradizionale concezione dell'alloggio. A questo proposito, basta considerare alcune innovative esigenze abitative, quali, ad esempio, la possibilità di integrare l'abitazione con spazi di lavoro opportunamente attrezzati, eventualmente studiati anche in rapporto alle opportunità informatiche, la richiesta di una maggiore privacy nello svolgimento delle diverse attività dell'abitare, l'attenzione riposta alla salute e all'igiene del corpo, il ruolo preponderante assunto dal tempo libero e dall'hobbistica, il sempre maggiore interesse rivolto ai requisiti degli spazi pertinenziali dell'alloggio (ad esempio, la dimensione e l'attrezzabilità del garage; la qualità spaziale e percettiva dello spazio privato all'aperto dell'alloggio, ecc.). Rispetto a questo quadro esigenziale, in progressiva evoluzione, l'alloggio inteso come esclusiva "scatola funzionale" appare non più in grado di dare sufficienti risposte ai nuovi modi di vita. Obiettivo generale di questo tema di sperimentazione è lo studio di innovative forme dell'abitare, per quanto attiene la morfologia, la distribuzione e la percezione degli spazi dell'alloggio e le funzioni ivi previste, con una particolare attenzione ai modi con cui l'alloggio si relaziona e si rapporta con gli altri alloggi e con l'esterno e ai modi con cui l'alloggio interagisce da un punto di vista relazionale e di immagine architettonica con gli spazi semiprivati-semipubblici di transizione.

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Allegato 1 OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 1. Qualità fruitiva

TEMA DI SPERIMENTAZIONE 3.4 Utenze sociali deboli OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI

Tipologie per categorie sociali deboli (anziani, famiglie numerose, studenti, nomadi, immigrati, altro ecc.) Mini-alloggi, alloggi con servizi sociali ad uso collettivo, case-albergo, nuclei di servizi per l'approntamento dei campi di accoglienza.

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

SETTORE Funzionale-dimensionale. OGGETTI Unità ambientale; Alloggio; Organismo abitativo; Complesso insediativi.

RISULTATI ATTESI Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche 'di prestazione; metodi di controllo o verifica. METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ DI PROGETTO Simulazione di uno o più spazi abitativi tramite l'utilizzo delle strumentazioni di laboratori pubblici riconosciuti. Tale simulazione, in scala reale, è finalizzata alla verifica ed ottimizzazione dei livelli di qualità funzionale e percettiva degli spazi abitativi di progetto e delle soluzioni alternative previste, da effettuare, con il coinvolgimento della committenza, dei progettisti e di una rappresentanza dei nuclei d'utenza interessati qualora già individuati, in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva: possono essere previste simulazioni anche in corso d'opera o ad intervento ultimato, nei casi in cui lo richiedano le specifiche finalità della sperimentazione, opportunamente motivate. 3.4 UTENZE SOCIALI DEBOLI Questa categoria ricomprende utenze, quali ad esempio gli anziani, le famiglie numerose, gli studenti, altre categorie sociali con gravi problemi d’emarginazione o d’esclusione sociale, i nomadi e gli immigrati qualora il relativo fabbisogno abitativo rivesta carattere di ordine pubblico ovvero di particolare priorità per le dimensioni del fenomeno, altre categorie sociali specificatamente individuate dalle amministrazioni comunali, che si distinguono per l'estrema particolarità dei bisogni abitativi, in alcuni casi da supportare con adeguati servizi accessori. Il soddisfacimento di tali bisogni può essere attuato mediante il ricorso a tipologie abitative anche molto diverse tra loro: dall'alloggio più tradizionale a quello con servizi sociali a uso collettivo, dalle case-albergo agli alloggi a tariffa, ecc. Obiettivo generale di questo tema di sperimentazione è rappresentato dallo studio di soluzioni abitative innovative commisurate alle esigenze delle diverse categorie sociali: tali soluzioni dovranno essere studiate in rapporto alle modalità di utilizzazione, alla morfologia e alla percezione degli spazi dell'alloggio e dei relativi servizi di supporto ad uso collettivo, con una particolare attenzione ai modi con cui l'alloggio si relaziona e si rapporta con gli altri alloggi, con gli spazi semi-privati e semi-pubblici di transizione e con i servizi di supporto. In ogni caso le soluzioni abitative dovranno essere tali da incentivare i rapporti umani e la socializzazione: a tal fine sono da privilegiare soluzioni insediative ed edilizie che favoriscano tale obiettivo anche attraverso l'integrazione nello stesso intervento di categorie di utenti diversi, socialmente deboli e non.

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Allegato 1 Al riguardo, con un particolare riferimento all'utenza anziana, dovranno essere studiate forme d’abitazione tali da ridurre il più possibile gli effetti di segregazione derivanti dall'allontanamento dal nucleo familiare originario.

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Allegato 1 OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 4. SISTEMA QUALITÀ Definizione della struttura organizzativa, delle responsabilità, delle procedure, dei procedimenti, delle tecniche e delle attività a carattere operativo, messi in atto per soddisfare i requisiti di qualità, cioè le proprietà e le caratteristiche di un prodotto che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite. RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE Gli indirizzi strategici di politica tecnica definiti dal Ministero e dalla Regione, attraverso la/e delibera/e di programmazione, individuano come obiettivo essenziale da perseguire il miglioramento della qualità edilizia ed insediativa. Il D D.M. 5 agosto 1994, e le successive disposizioni regionali, che determinano i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale, incentivano e promuovono un miglioramento della qualità dell'alloggio e dell'organismo abitativo, individuando un differenziale di costo, connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento. Tale differenziale rappresenta le maggiorazioni di costo che possono riconoscersi, in relazione alle indicazioni fomite dalle regioni, con riferimento:

• alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi all’ultimazione dello stesso; • all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o programma di manutenzione; • al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici.

La crescente richiesta di "garanzia di qualità" ai vari livelli - dalla certificazione di sistema, all'adozione di piani di qualità per specifica commessa, alla certificazione, di prodotti, ai piani di sicurezza - che emerge dalla normativa sia nazionale sia europea, (D.C. 10 gennaio 1988, D.M. 5 agosto 1994, L. 626\95, direttiva CEE 89M06, DPR 246X93, L: 216\95 e s.m.i) rende necessario formulare programmi di sperimentazione in "regime di qualità", mirati soprattutto alla individuazione di sistemi di controllo della qualità di "processo" e di "sistema" edilizio, oltre che di procedure di autocontrollo per la garanzia della qualità. A tal fine si è individuato l'obiettivo generale, definito "Sistema di qualità", mirato, da un lato, al controllo della qualità globale nel settore delle costruzioni, attraverso la definizione di procedure e strumenti per la gestione della qualità nel processo edilizio ed il controllo della qualità del "sistema edilizio" (secondo la terminologia introdotta dal D.M. 19 gennaio 1988 "Linee generali di inquadramento della normativa tecnica nazionale"), dall'altro, a compatibilizzare l'innalzamento della qualità di "prodotto" con il contenimento dei costi. La sperimentazione in quest'ambito tematico, è finalizzata a definire metodologie, procedure e strumentazioni di controllo proprie delle diverse fasi del processo edilizio ad individuare ruoli e soggetti preposti alle attività di controllo di qualità, nonché ad elaborare strumenti normativi di guida al perseguimento della "qualità globale" e di verifica dei risultati ottenuti: manuali di qualità, piani di qualità, ecc. Nell'ambito dell'obiettivo suddetto sono stati individuati i seguenti temi di sperimentazione, che nella loro formulazione fanno riferimento al glossario introdotto dalla norma UNI-ISO 8042. 4.1 QUALITÀ NEL PROCESSO EDILIZIO, intesa come "insieme delle attività che, interagendo tra di loro, influenzano la qualità di un prodotto o di un servizio nelle varie fasi, che vanno dall'identificazione delle esigenze da soddisfare alla verifica del loro soddisfacimento (cerchio della qualità), 4.2 QUALITÀ NEL SISTEMA EDILIZIO, intesa come "insieme di tecniche e di attività di controllo di qualità, messe in atto per soddisfare i requisiti di qualità".

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Allegato 1 Il ruolo della sperimentazione vuole essere, da un lato, la promozione di una cultura della qualità, anche attraverso la partecipazione motivata dei soggetti proponenti, dall'altro, la predisposizione di strumenti procedurali e normativi atti a realizzare e a gestire, a livello istituzionale, un'efficace politica della qualità.

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Allegato 1 OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 4. Sistema qualità TEMA DI SPERIMENTAZIONE 4.1 Qualità nel processo edilizio: definizione di procedure di garanzia della qualità OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI

Interventi edilizi Interventi su tessuti edilizi Interventi alla scala urbana

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

SETTORE Procedurale. OGGETTI Attività di processo: progettazione e controllo del progetto, affidamento ed esecuzione dei lavori, controllo, collaudo, gestione dell'intervento.

RISULTATI ATTESI

• Sperimentazione di funzioni di Project management. • Predisposizione di convenzioni fra comune e soggetti attuatori, comuni e soggetti assegnatari. • Predisposizione di riferimenti per la contrattualistica. • Predisposizione di guide per le fasi d’indagine, studio di fattibilità, briefing, ecc. • Gestione dei progetti attraverso la predisposizione di piani di progetto e piani qualità. • Monitoraggio e controllo di gestione dell'opera, realizzata attraverso piani di gestione. • Pianificazione delle relazioni contrattuali fra operatori e fra soggetti attuatori ed assegnatari. • Manuali della qualità specifica (con riferimento alla progettazione, agli approvvigionamenti,alle commesse, all'esecuzione dei lavori, alla gestione degli interventi).

RIFERIMENTI NORMATIVI Norme procedurali ISO-UNI 9000 ISO-UNI 8042

4.1 QUALITÀ NEL PROCESSO EDILIZIO: DEFINIZIONE DI PROCEDURE DI GARANZIA DELLA QUALITÀ La qualità degli interventi non rappresenta ormai un obiettivo codifìcabile solo in termini di standard urbanistici ed edilizi o di requisiti di carattere esclusivamente funzionale. La qualità va reinterpretata come sistema globale che impone di superamento di una visione della qualità stessa come fattore parcellizzato e contingente. Questa consapevolezza resta, tuttavia, ancora estranea a molte delle fasi del processo edilizio, le condizioni di conflittualità e di separatezza fra normazione, programmazione, progettazione, edificazione e controllo non facilitano la promozione di un "sistema" della qualità globale. Obiettivo generale della sperimentazione in tale ambito deve essere quello di promuovere la integrazione di ruoli e competenze e di superare approcci formali e meramente operativi (qualità come conformità a standard) ai temi dalla qualità. Tali approcci rischiano di esaltare la conflittualità fra gli operatori, con la proliferazione di norme e di controlli, a scapito della qualità dei risultati.

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Allegato 1 La finalità dovrà essere invece prioritariamente quella di creare condizioni per la condivisione d’obiettivi qualità fra gli operatori che, a tutti i livelli, intervengono nelle diverse fasi del processo ideativo e realizzativo degli interventi. Il programma sperimentale deve fare propria tale impostazione affrontando alcuni nodi prioritari:

• l’integrazione fra le fasi di programmazione, progettazione e costruzione, nell'ottica di una gestione globale della qualità del progetto; • la flessibilità organizzativa delle strutture che intervengono nella realizzazione di un progetto e l'organizzazione delle stesse nell'ottica della garanzia di qualità; • la significatività dei parametri di normazione e dei modelli di valutazione della qualità sostanziale degli interventi, in rapporto a requisiti generali e specifici di contesto.

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Allegato 1

OBIETTIVI DI SPERIMENTAZIONE 4. Sistema di qualità

TEMA DI SPERIMENTAZIONE 4.2 Qualità nel Settore Edilizio: gestione della qualità e controllo di qualità

OGGETTI DI SPERIMENTAZIONE PREVALENTI

Interventi edilizi Interventi su tessuti edilizi Interventi alla scala urbana

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

SETTORE Sistema edilizio: settore procedurale; settore tecnico OGGETTO Attività di gestione della qualità: coordinamento e controllo nelle fasi di esecuzione lavori. Attività di controllo della qualità: controlli in corso d'opera, a collaudo finale e in fasi di gestione.

RISULTATI ATTESI Piani qualità: schema direttore del promotore o della impresa generale e piani dei singoli. Strumenti per la redazione di schemi direttori della qualità: procedure e manuali, istruzioni per particolari cicli di lavorazioni; sistemi di gestione delle non conformità - strumenti di controllo modulistica per le verifiche ispettive. Modelli organizzativi, strumenti e procedure di affidamento lavori. Modelli organizzativi di svolgimento lavori. Metodi di verifica in corso d'opera, a collaudo finale e in fase di gestione. Modelli di certificazione degli interventi. RIFERIMENTI NORMATIVI Norme procedurali ISO-UNI 9000 DIR-CEE 89/106 D.P.R. 246 Quaderno C.E.R. n. 2 4.2 QUALITÀ NEL SISTEMA EDILIZIO: GESTIONE DELLA QUALITÀ E CONTROLLO DI QUALITÀ Nell'ambito di tale area la sperimentazione è finalizzata a strutturare e strumentare sia le funzioni di gestione della qualità a livello di soggetto attuatore, sia le attività volte a potenziare la capacità di definizione normativa e controllo della qualità prestazionale degli interventi. Quest'area tematica concerne anche la messa a punto di modelli e strumenti di controllo della fase d’affidamento dei lavori, come nodo rilevante nel quadro dei nuovi orientamenti delle procedure di appalto. Le attività previste riguardano la definizione, l'applicazione e regolazione di strumenti di pianificazione della qualità, concepiti in un'ottica di garanzia della qualità, e di strumenti per il potenziamento dell'efficacia del processo e per il controllo della qualità del prodotto. Altre attività riguardano la messa a punto di strumenti operativi nelle fasi di affidamento lavori e svolgimento degli stessi, con il potenziamento della capacità d controllo, previsione e programmazione; la predisposizione di strumenti di controllo della completezza dei progetti e della qualità delle soluzioni proposte, con la identificazione di strumenti di controllo in corso d'opera e in fase di gestione, anche in questo caso con la proposta di un potenziamento di alcuni ruoli tradizionali (D.L. e collaudatore) o di nuovi

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Allegato 1 ruoli di controllo tecnico da parte di strutture di certificazione della qualità di prodotto (laboratori e altro). Inoltre, in tale ambito devono essere sperimentati strumenti e procedure per la certificazione degli interventi, in un'ottica di garanzia della qualità nei riguardi dei fruitori. Particolare attenzione, nell'ambito della adozione di strumenti per la gestione della qualità è dedicato al Piano di qualità di commessa, quale strumento di controllo della qualità nell'esecuzione delle opere, individuato dal D.M. 5 agosto 1994. Dalla norma UNI ISO 8042 è definito il Piano della Qualità: "Documento che precisa le modalità operative, le risorse e le sequenze d’attività che influenzano le qualità di un determinato prodotto, servizio, contratto o progetto"; in particolare, per definire la struttura di base del Piano della Qualità si è fatto riferimento ai 20 requisiti della norma ISO/DIS 9004-5 "criteri riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e i sistemi aziendali". In sostanza il p.q. è l'attuazione del sistema qualità su una particolare commessa, è l'insieme organizzato e strutturato di tutte le informazioni necessario a garantire il soddisfacimento dei requisiti di contratto che evidenzia tutte le attività e le procedure messe in essere per il perseguimento della qualità di quella specifica commessa. Funzione specifica del p.q. è quella di qualificare nei dettagli operativi ed organizzativi della commessa, definendone la scomposizione in fasi, i tempi di attuazione, i requisiti da rispettare, i piani e le modalità di controllo, le istruzioni per i vari processi di lavorazione, nonché tutte le specifiche di commessa, le azioni di controllo e il piano delle azioni correttive delle eventuali non conformità. La scelta di tale tematica è proposta anche per quelle strutture che non operano in sistema qualità, ma che vogliono accedere ad un processo d’autocertificazione dell'impresa, attraverso l'adozione di un piano di qualità di commessa. Il p.q. può essere momento di verifica della propria struttura organizzativa, rispetto alla normativa di certificazione ISO UNI- 9000, e base di partenza per passare dal "sistema qualità di cantiere" al "sistema qualità di struttura".

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Allegato 1

PARTE SECONDA

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

CONTRATTI DI QUARTIERE II – REGIONE PIEMONTE Al fine di determinare il livello di eco-compatibilità degli edifici e quindi il valore della sperimentazione in campo ambientale proposta nel progetto di Contratto di Quartiere, è stato predisposto un sistema di valutazione derivato dal Protocollo studiato dal Gruppo di lavoro interregionale sull'edilizia sostenibile di ITACA, Associazione federale delle Regioni e Province autonome per la qualità, la trasparenza e l'efficacia delle regole negli appalti pubblici. Modalità di applicazione del sistema di valutazione Il sistema permette di stimare il livello di qualità energetico ambientale di un edificio valutando la sua prestazione rispetto a 12 criteri suddivisi in 3 categorie, secondo lo schema seguente: 1. risparmio di risorse

1.1. isolamento termico 1.2. sistemi solari passivi 1.3. produzione acqua sanitaria 1.4. energia elettrica 1.5. consumo di acqua potabile 1.6. uso di materiali di recupero 1.7. illuminazione naturale 1.8. inerzia termica

2. miglioramento qualità ambientale

2.1. emissione di Co2 2.2. rifiuti liquidi 2.3. area centralizzata per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi 2.4. permeabilità aree scoperte

3. materiali e tecnologie bioedili (Prezziario regionale delle opere e dei lavori pubblici

della Regione Piemonte – Sezione Bioedilizia) 3.1. 3.1 materiali bioecologici

I criteri di valutazione sono dotati di una serie di caratteristiche, ovvero:

• hanno una valenza economica, sociale, ambientale di un certo rilievo; • sono quantificabili o definibili anche solo qualitativamente ma secondo criteri quanto più precisi possibile; • perseguono un obiettivo di largo respiro; • hanno comprovata valenza scientifica; • sono dotati di prerogative di pubblico interesse.

In base alla propria prestazione l’edificio per ogni criterio riceve un punteggio che può variare da –2 a +5. Lo zero rappresenta lo standard di paragone (benchmark) riferibile a quella che deve considerarsi come la pratica costruttiva corrente, nel rispetto delle leggi o dei regolamenti vigenti. L’impiego dei materiali e tecnologie bioedili, nella realizzazione delle opere, favorito dalla disponibile “Sezione Bioedilizia” del Prezziario delle Opere e dei Lavori Pubblici della Regione Piemonte, determinerà l’attribuzione di un punteggio, +5 (punteggio max), qualora l’impiego delle stesse sia riscontrabile in almeno 1/3 (4

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Allegato 1 schede) dei criteri, di cui alle precedenti categorie, “risparmio delle risorse” e “miglioramento della qualità ambientale”. In particolare, la scala di valutazione utilizzata è così composta: -2 Rappresenta una prestazione fortemente inferiore allo standard

industriale e alla pratica accettata. Rappresenta anche il punteggio attribuito ad un requisito nel caso in cui non sia stato verificato.

-1 Rappresenta una prestazione inferiore allo standard industriale e alla

pratica accettata. 0 Rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o

regolamenti vigenti nella Regione, o in caso non vi siano regolamenti di riferimento rappresenta la pratica comune.

1 Rappresenta un moderato miglioramento della prestazione rispetto ai

regolamenti vigenti e alla pratica comune.

2 Rappresenta un miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica comune.

3 Rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai

regolamenti vigenti e alla pratica comune. E’ da considerarsi come la pratica corrente migliore.

4 Rappresenta un moderato incremento della pratica migliore. 5 Rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla

pratica corrente, di carattere sperimentale e dotata di prerogative di carattere scientifico.

Il punteggio viene assegnato in base alle indicazioni e al metodo di verifica riportati nella scheda descrittiva di ogni criterio di valutazione. Le informazioni riportate su ogni scheda sono:

• l’esigenza. Ovvero l’obiettivo di qualità ambientale che si intende perseguire; • l’indicatore di prestazione. E’ il parametro utilizzato per valutare il livello di performance dell’edificio rispetto al criterio di valutazione. Può essere di tipo quantitativo o qualitativo; • l’unità di misura. Specifica nel caso di indicatore di prestazione quantitativo con quale unità di misura esso viene definito; • il metodo di verifica. Definisce la procedura per determinare il livello di prestazione dell’edificio rispetto al criterio di valutazione; • le strategie di riferimento. Sono strategie progettuali e tecnologie volte a ottimizzare la prestazione dell’edificio rispetto al criterio di valutazione; • la scala di prestazione. Definisce il punteggio ottenuto dall’edificio in base al livello di prestazione determinato applicando il metodo di verifica; • i riferimenti normativi. Sono i dispositivi legislativi di riferimento a carattere cogente o rientranti nella prassi progettuale; • i riferimenti tecnici. Sono le normative tecniche di riferimento utilizzate per determinare le scale di prestazione e le metodologie di verifica.

I punteggi ottenuti per ogni criterio devono successivamente essere sommati per determinare il punteggio delle tre categorie di criteri ( consumo di risorse, carichi ambientali e uso materiali e tecnologie bioedili). A loro volta i punteggi delle categorie di criteri devono essere sommati per determinare il punteggio dell’edificio nel suo complesso. Ogni criterio e categoria ha un’importanza relativa nello schema di valutazione espressa attraverso un “peso”. Prima di essere sommati tra loro i punteggi dei

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Allegato 1 criteri e delle categorie devono essere moltiplicati per il proprio peso, espresso in percentuale (es. il criterio “Isolamento termico” ha un peso del 15% per cui il punteggio ottenuto per questo criterio dovrà essere moltiplicato per 0,15 prima di essere sommato ai punteggi ottenuti per gli altri criteri). I pesi delle categorie e dei relativi criteri sono i seguenti: 1. Risparmio delle risorse 50%

1.1. isolamento termico 15 % 1.2. sistemi solari passivi 15 % 1.3. produzione acqua sanitaria 10 % 1.4. energia elettrica 15 % 1.5. consumo di acqua potabile 15 % 1.6. uso di materiali di recupero 10 % 1.7. illuminazione naturale 10 % 1.8. inerzia termica 10 %

2. Miglioramento qualità ambientale 35%

2.1. emissione di Co2 35 % 2.2. rifiuti liquidi 30 % 2.3. area centralizzata per la raccolta

differenziata dei rifiuti solidi 20 % 2.4. permeabilità aree scoperte 15 %

3. Materiali e tecnologie bioedili (Prezziario regionale delle opere e dei lavori pubblici

della Regione Piemonte – Sezione Bioedilizia)

3.1 materiali bioecologici 15 %

TOTALE 100 %

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Allegato 1 Lo schema d’attribuzione dei punteggi è il seguente:

1. Risparmio delle risorse Punteggio Peso % Punteggio

Pesato

PunteggioPeso %

Punteggio Pesato

1.1 Isolamento termico 15 0,00 1.2 Sistemi solari passivi 15 0,00 1.3 Produzione di acqua sanitaria 10 0,00 1.4 Energia elettrica (fonti non rinnovabili) 15 0,00 1.5 Consumo di acqua potabile 15 0,00 1.6 Utilizzo di materiali di recupero 10 0,00 1.7 Illuminazione naturale 10 0,00 1.8 Inerzia termica 10 0,00

Totale1. Risparmio delle risorse 100 0,00 50 0,00

2 Miglioramento qualità ambientale Punteggio Peso % Punteggio

Pesato

Punteggio,Peso %

Punteggio Pesato

2.1 Emissione di CO2 35 0,00 2.2 Rifiuti liquidi 30 0,00 2.3 Area centr. per la raccolta diff. dei rifiuti solidi 20 0,00 2.4 Permeabilità delle aree scoperte 15 0,00 Totale 2 Miglioramento qualità ambientale 100 0,00 35 0,00 3.1 Materiali e tecnologie bioedili 100 0,00

Totale 3 Materiali bioecologici 100 0,00 15 0,00 PUNTEGGIO EDIFICIO 0,00 A maggior chiarimento della tabella sopra riportate si ha che:

• punteggio del criterio x proprio peso in percentuale (al momento di moltiplicare il punteggio per il peso quest’ultimo deve essere espresso in decimali. Es. 15%= 0,15) = punteggio pesato;

• la somma dei punteggi pesati dei criteri determina il punteggio della categoria di criteri;

• punteggio della categoria di criteri x proprio peso percentuale (al momento di moltiplicare il punteggio per il peso quest’ultimo deve essere espresso in decimali. Es. 50%= 0,50)= punteggio pesato della categoria di criteri

• la somma dei punteggi pesati delle tre categorie di criteri determinano il punteggio dell’edificio.

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Allegato 1 Un esempio di schema d’attribuzione dei punteggi, per un edificio che ha totalizzato 1,85 punti, è il seguente:

1. Risparmio delle risorse Punteggio Peso %Punteggio

Pesato

PunteggioPeso %

Punteggio Pesato

1.1 Isolamento termico 3 15 0,45 1.2 Sistemi solari passivi 2 15 0,30 1.3 Produzione di acqua sanitaria 2 10 0,20 1.4 Energia elettrica (fonti non rinnovabili) 1 15 0,15 1.5 Consumo di acqua potabile 3 15 0,45 1.6 Utilizzo di materiali di recupero 0 10 0,00 1.7 Illuminazione naturale 2 10 0,20 1.8 Inerzia termica 3 10 0,30

Totale 1. Risparmio delle risorse 100 2,05 50 1,025

2 Miglioramento qualità ambientale Punteggio Peso %Punteggio

Pesato

PunteggioPeso %

Punteggio Pesato

2.1 Emissione di CO2 2 35 0,70 2.2 Rifiuti liquidi 1 30 0,30 2.3 Area centr. per la raccolta diff. dei rifiuti solidi 1 20 0,20 2.4 Permeabilità delle aree scoperte 2 15 0,30

Totale 2 Miglioramento qualità ambientale 100 1,50 35 0,525

3. Materiali bioecologici Punteggio Peso %Punteggio

Pesato

PunteggioPeso %

Punteggio Pesato

Totale 3 Materiali bioecologici 2 100 2,00

Totale 3 Materiali bioecologici 100 2,00 15 0,30 PUNTEGGIO EDIFICIO 1,85

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Allegato 1

SCHEDA DESCRITTIVA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

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Allegato 1

REQUISITO: 1.1 – ISOLAMENTO TERMICO

Area di Valutazione: 1-Consumo di risorse Indicatore di prestazione: trasmittanzatermica.

Esigenza:ridurre i consumi energetici per il riscaldamento dell’edificio

Unità di misura: W/m2 °C

Metodo e strumenti di verifica:

- calcolo della trasmittanza termica dei componenti dell’involucro (pareti, pavimenti, coperture, serramenti) secondo quanto previsto dalla normativa UNI 7357. Le proprietà dei materiali vanno desunte dalla norma UNI 10351 o UNI 10355;

- verifica del livello di soddisfacimento del requisito confrontando le trasmittanze dei componenti d’involucro con quelle riportate nella scala di prestazione. Il punteggio ottenuto dall’edificio è quello corrispondente al soddisfacimento di tutti i valori di trasmittanza riportati.

Strategie di riferimento

Per quanto riguarda i componenti di involucro opachi è raccomandabile: - definire una strategia complessiva di isolamento termico; - scegliere il materiale isolante e il relativo spessore, tenendo conto delle

caratteristiche di conduttività termica, permeabilità al vapore e compatibilità ambientale (in termini di emissioni di prodotti volatili e fibre, possibilità di smaltimento, ecc.). In tal senso si raccomanda l’impiego di isolanti costituiti da materie prime rinnovabili o riciclabili come ad esempio la fibra di legno, il sughero, la fibra di cellulosa, il lino, la lana di pecora, il legno –cemento;

- verificare la possibilità di condensa interstiziale e posizionare se necessario una barriera al vapore.

Per quanto riguarda i componenti vetrati è raccomandabile: - impiegare vetrate isolanti, se possibile basso-emissive; - utilizzare telai in metallo con taglio termico, in PVC, in legno.

Scala di prestazione

Tras

mitt

anza

pa

reti

Tras

mitt

anza

pa

vim

enti

Tras

mitt

anza

co

pertu

re

Tras

mitt

anza

m

edia

vet

ri

Punteggio

> 0,60 > 0,60 > 0,50 > 3,5 -2 -1

0,50÷0,60 0,50÷0,6 0 0,40÷0,50 3,5÷3,0 0 0,49÷0,40 0,49÷0,40 0,39÷0,30 2,9÷2,5 1 0,39÷0,30 0,39÷0,30 0,29÷0,20 2,5÷1,30 2 0,29÷0,16 0,29÷0,1 6 0,19÷0,16 1,30÷0,9 3

4 < 0,16 < 0,16 < 0,16 < 0,9 5

Punteggio raggiunto(*)

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

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Allegato 1

Riferimenti normativi: L. del 09 Gennaio 1991 n°10(ex L.n°373) “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, DPR del 26 Agosto 1993 n°412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”, DM 30 Luglio 1986 “Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici”. Riferimenti tecnici:norme UNI 10351 “Materiali da costruzione. , Conduttività termica e permeabilità al vapore”, UNI 10355 “Murature e solai.Valori della resistenza termica e metodo di calcolo”, UNI 7357 “Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento degli edifici”UNI EN ISO 10077-1 “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo semplificato”, UNI 10345 “Riscaldamento e raffreddamento degli edifici. Trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati. Metodo di calcolo”. Peso del requisito 15 %

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Allegato 1

REQUISITO: 1.2 – SISTEMI SOLARI PASSIVI Area di Valutazione: 1-Consumo di risorse

Indicatore di prestazione: percentuale superficie aperture direttamente soleggiate al 21/12 ore 12. Assenza/presenza sistemi solari passivi.

Esigenza: ridurre i consumi energetici peril riscaldamento dell’edificio

Unità di misura: % (m2/m2) Metodo e strumenti di verifica: - verifica dell’area complessiva delle superfici trasparenti soleggiate alle ore 12 del

21/12. Tale verifica può essere effettuata attraverso la proiezione sull’involucro della costruzione delle ombre generate da ostruzioni esterne artificiali (es. edifici adiacenti) o naturali (es. colline, montagne) o attraverso l’impiego delle maschere di ombreggiamento;

- calcolo del rapporto tra l’area delle superfici vetrate soleggiate e l’area complessiva delle superfici vetrate dell’edificio;

- verifica della presenza di sistemi solari passivi. Nota 1: nel caso di impiego di serre solari e muri Trombe devono essere rispettate indicativamente delle caratteristiche superficiali definite:

- serre solari: rapporto tra l’area vetrata della serra e l’area di pavimento dell’ambiente servito: da 0.1 a 0.5;

- muro Trombe: rapporto tra l’area del muro di accumulo e l’area di pavimento dell’ambiente servito: da 0.33 a 0.75.

Strategie di riferimento I sistemi solari passivi sono dei dispositivi per la captazione, accumulo e trasferimentodell’energia termica finalizzati al riscaldamento degli ambienti interni. Sono composti daelementi tecnici “speciali” dell’involucro edilizio che forniscono un apporto termico “gratuito”aggiuntivo. Questo trasferimento può avvenire per irraggiamento diretto attraverso le vetrate,per conduzione attraverso le pareti o per convezione nel caso siano presenti aperture diventilazione. I principali tipi di sistemi solari passivi utilizzabili in edifici residenziali sono: leserre, i muri Trombe, i sistemi a guadagno diretto. Nel scegliere, dimensionare e collocare unsistema solare passivo, si deve tenere conto dei possibili effetti di surriscaldamento chepossono determinarsi nelle stagioni intermedie e in quella estiva.

Scala di prestazione Punteggio

Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole – al 21/12, ore 12 (solari) – < 20% dell’area totale delle chiusure esterne verticali -2

-1 Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole – al 21/12, ore 12 (solari) – compresa tra 20% ÷ 29% dell’area totale delle chiusure esterne verticali

0

1 2

Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole – al 21/12, ore 12 (solari) – compresa tra 30% ÷ 50% dell’area totale delle chiusure esterne verticali

3

4 Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole – al 21/12, ore 12 (solari) - > 50% dell’area totale delle chiusure esterne verticali e presenza di sistemi solari passivi aventi le caratteristiche indicate nei Metodi e strumenti di verifica – Nota 1

5

Punteggio raggiunto(*)

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti tecnici: UNI 10349 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - dati climatici” Peso del requisito 15 %

89

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Allegato 1

REQUISITO: 1.3 –PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA Area Di Valutazione: 1 -Consumo di risorse

Indicatore di prestazione: percentuale del fabbisogno medio annuale di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria soddisfatto con energie rinnovabili (pannelli solari).

Esigenza: ridurre i consumi energetici perla produzione di acqua calda sanitariaattraverso l’impiego dell’energia solare.

Unità di misura: % (KJ/KJ) Metodo e strumenti di verifica:

- verifica del fabbisogno medio annuale di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria (KJ/anno) = 133.690 (KJ/m2 anno) x superficie utile appartamenti (mq);

- calcolo della quantità di energia termica prodotta annualmente dai pannelli solari; - calcolo della percentuale di fabbisogno annuale di energia termica per la

produzione di acqua calda sanitaria coperta dai pannelli solari. Strategie di riferimento

Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria con le seguenti caratteristiche: - sistema di captazione ad elevata efficienza (tubi sotto vuoto); - orientamento Sud; - inclinazione pari alla latitudine del luogo.

Scala di prestazione

Punteggio -2 -1

Non sono impiegati pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria 0

E’ coperto dai pannelli solari il 30% del fabbisogno annuale di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria 1

E’ coperto dai pannelli solari il 50% del fabbisogno annuale di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria 2

E’ coperto dai pannelli solari il 70% del fabbisogno annuale di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria 3

4 E’ coperto dai pannelli solari il 100% del fabbisogno annuale di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria 5

Punteggio raggiunto(*)

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare. Riferimenti normativi: Riferimenti tecnici: Peso del requisito 10 %

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Allegato 1

REQUISITO: 1.4 – ENERGIA ELETTRICA (FONTI NON RINNOVABILI) – Area Di Valutazione: 1-Consumo di risorse

I

ele

ndicatore di prestazione: percentuale del fabbisogno medio annuale di energia

ttrica soddisfatto con energie rinnovabili (pannelli fotovoltaici).

Esigenza: diminuzione dei consumi annuali di energia elettrica dell’edificio attraverso l’impiego di pannelli fotovoltaici.

Unità di misura: % (KWh/KWh)

Metodo e strumenti di verifica

- calcolo del consumo annuo medio di energia elettrica: 25 (KWh/m2 anno) x superficie utile appartamenti (mq);

- calcolo della quantità di energia termica prodotta annualmente dai pannelli fotovoltaici;

- calcolo della percentuale di fabbisogno annuale di energia elettrica per la produzione di acqua calda sanitaria coperta dai pannelli solari.

Strategie di riferimento Impiego di pannelli fotovoltaici caratterizzati da:

- da elevato rendimento; - moduli conformi al marchio CE

Scala di prestazione

Punteggio

-2 -1

Assenza di sistemi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica 0

E’ coperto dai pannelli fotovoltaici il 10% del fabbisogno annuale di energia elettrica 1

E’ coperto dai pannelli fotovoltaici il 20% del fabbisogno annuale di energia elettrica 2

E’ coperto dai pannelli fotovoltaici il 30% del fabbisogno annuale di energia elettrica 3

4 E’ coperto dai pannelli fotovoltaici il 50% del fabbisogno annuale di energia elettrica 5

Punteggio raggiunto(*)

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare. Riferimenti normativi: D.M. (servizio IAR) n° 106 del 16/3/2001, D.G.R. Piemonte 10-2836 del 23/4/2001 Riferimenti tecnici: Peso del requisito 15 %

91

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Allegato 1

REQUISITO: 1.5 – CONSUMO ACQUA POTABILE Area Di Valutazione: 1-Consumo di risorse

Indicatore di prestazione: assenza/presenza sistemi di captazione dell’acqua piovana.

Esigenza: riduzione dei consumi di acqua potabile attraverso l’impiego di sistemi di captazione, filtro e accumulo dell’acqua piovana. Unità di misura:

Metodo e strumenti di verifica:

- predisposizione di relazione tecnica per illustrare le caratteristiche del sistema di captazione, filtrazione e accumulo dell’acqua meteorica

Strategie di riferimento Impiego di vasca d’accumulo dell’acqua piovana dotata di centralina composta da quadro elettrico e pompa integrata. La centralina controlla l’intero sistema dall’interno dell’edificio in modo da regolare l’afflusso dell’acqua potabile ogniqualvolta dovesse esaurirsi la riserva d’acqua piovana nell’impianto di raccolta.

Scala di prestazione

Punteggio -2 -1

Assenza di impianto di raccolta dell’acqua meteorica 0 Presenza di sistemi di raccolta dell’acqua piovana e suo riutilizzo per fini irrigui 1

Presenza di sistemi di raccolta dell’acqua piovana e suo riutilizzo per fini sanitari 2

Presenza di sistemi di raccolta dell’acqua piovana e suo riutilizzo per fini sanitari e irrigui 3

4 5

Punteggio raggiunto(*)

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare. Riferimenti normativi: Riferimenti tecnici: Peso del requisito 15 %

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Allegato 1

REQUISITO: 1.6 – USO DI MATERIALI DI RECUPERO Area Di Valutazione: 1-Consumo di risorse

Indicatore di prestazione: Percentuale deimateriali utilizzati nell’intervento che sono direcupero.

Esigenza: Ridurre il consumo di materie prime impiegando materiali e componenti di recupero.

Unità di misura: % (kg/kg)

Metodo e strumenti di verifica:

- calcolo del peso complessivo dei materiali/componenti di recupero (provenienti da demolizioni sul sito o da altre aree) utilizzati nell’intervento;

- calcolo della percentuale dei materiali/componenti di recupero rispetto alla totalità dei materiali/componenti impiegati nell’intervento: (peso dei materiali-componenti di recupero) = (peso complessivo dell’edificio) x 100. Con peso dell’edificio si intende il peso di tutto il fabbricato nel caso di nuova costruzione o il perso della parti sostituite nel caso di interventi di recupero.

Strategie di riferimento Prevedere l’utilizzo di materiali di recupero con particolare riferimento a:

- inerti da demolizione da impiegare per sottofondi, riempimenti, opere esterne; malte; calcestruzzi; murature a sacco;

- legno per strutture principali e secondarie; - travi e putrelle in ferro; - mattoni e pietre di recupero per murature; - elementi di copertura coppi, tegole; - pavimenti (cotto, graniglia, legno, pietra); - eventuale terreno proveniente da sterro.

I materiali di recupero devono essere reperibili in località prossime al cantiere.

Scala di prestazione: Punteggi

o -2 -1 Nessun utilizzo di materiale di recupero 0 Peso materiali - componenti di recupero rispetto al peso del fabbricato (o parti sostituite) = da 1% a 10%

1

Peso materiali - componenti di recupero rispetto al peso del fabbricato (o parti sostituite) = da 11% a 20%

2

Peso materiali - componenti di recupero rispetto al peso del fabbricato (o parti sostituite) = da 21% a 30%

3

Peso materiali - componenti di recupero rispetto al peso del fabbricato (o parti sostituite) = da 31% a 40%

4

Peso materiali - componenti di recupero rispetto al peso del fabbricato (o parti sostituite) maggiore del 40%

5

Punteggio Raggiunto(*)

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti normativi Riferimenti tecnici: Peso del requisito 10 %

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Allegato 1

REQUISITO: 1.7 – ILLUMINAZIONE NATURALE – Area Di Valutazione: 1-Consumo di risorse

Indicatore di prestazione: : fattore medio di luce diurna (FLDm)

Esigenza: ottimizzazione dello sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo. Unità di misura: % (rapporto tra

l’illuminamento naturale medio dell’ambiente e quello esterno ricevuto, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo, dall’intera volta celeste su una superficie orizzontale esposta all’aperto, senza irraggiamento diretto del sole).

Metodo e strumenti di verifica:

- metodo di calcolo secondo Circolare Min. LLPP n° 3151del 22/5/67 (vedi appendice alla scheda)

- impiego del diagramma di Waldram.

Strategie di riferimento Superfici trasparenti L’utilizzo di ampie superfici vetrate permette di ottenere alti livelli di illuminazione naturale. E’ importante però dotarle di opportune schermature per evitare problemi di surriscaldamento nel periodo estivo. Le superfici vetrate devono avere coefficiente di trasmissione luminosa elevato, rispettando nello stesso tempo le esigenze di riduzione delle dispersioni termiche e di controllo della radiazione solare entrante. A questo scopo può essere efficace l’impiego di vetri selettivi (alta trasmissione luminosa, basso fattore solare, bassa trasmittanza termica) Le superfici vetrate devono essere disposte in modo da ridurre al minimo l’oscuramento dovuto da ostruzioni esterne in modo che l’apertura riceva luce direttamente dalla volta celeste. Colore pareti interne E’ importante utilizzare colori chiari per le superfici interne in modo da incrementare il contributo di illuminazione dovuto alla riflessione interna. Sistemi di conduzione della luce Nel caso di ambienti che non possono disporre di aperture verso l’esterno si raccomanda di impiegare sistemi innovativi di conduzione della luce (camini di luce, guide di luce).

Scala di prestazione

Punteggio FLDm ≤ 0,5 -2

0,50 < FLDm <2,00 -1 2,00 ≤ FLDm < 2,75 0 2,75 ≤ FLDm < 3,50 1

3,50 ≤ FLDm < 4,25 2 4,25 ≤ FLDm < 5,00 3 5,00 ≤ FLDm < 5,75 4

FLDm > 5,75 5

Punteggio raggiunto(*)

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

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Allegato 1 Riferimenti normativi:Circolare Ministeriale n.3151 del 22/5/1967; DM 18/2/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”;DM 5/7/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione”. Riferimenti tecnici: Peso del requisito 10 %

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Allegato 1 Appendice alla scheda 1.7 – Metodo di calcolo previsto dalla Circolare Min. LLPP n° 3151del 22/5/67 t • A • ε • ψ La formula per il calcolo del FLDm è la seguente:

FLDm =

S • ( 1 − rm ) t = Coefficiente di trasparenza del vetro

A = Area della superficie trasparente della finestra [ m 2 ]

ε = Fattore finestra inteso come rapporto tra illuminamento della finestra e radianza del cielo;

ψ = Coefficiente che tiene conto dell’arretramento del piano della finestra rispetto al filo esterno della facciata

rm = Coefficiente medio di riflessione luminosa delle superfici interne

S = Area delle superfici interne che delimitano lo spazio [ m 2 ]

Per il calcolo si procede come segue: 1. determinare t in funzione del tipo di vetro (vedi TAB.1 in appendice); 2. calcolare A in funzione del tipo di telaio da installare; 3. calcolare S come area delle superfici interne (pavimento, soffitto e pareti comprese le

finestre) che delimitano lo spazio; 4. calcolare rm come media pesata dei coefficienti di riflessione delle singole superfici

interne dello spazio utilizzando la TAB 2 riportata in appendice, (si ritiene accettabile convenzionalmente un valore di 0.7 per superfici chiare);

5. calcolare il coefficiente ψ previa determinazione dei rapporti hf/p e di l/p indicati in FIG.1. Individuare sull’asse delle ascisse del grafico della medesima figura il valore hf/p indi tracciare la retta verticale fino a che s’incontra il punto di intersezione con la curva corrispondente al valore di l/p precedentemente determinato. Da quest’ultimo punto si traccia la retta orizzontale che individua sull’asse delle ordinate il valore del coefficiente di riduzione ψ;

6. calcolare il fattore finestra ε secondo il tipo di ostruzione eventualmente presente: a) nel caso non vi siano ostruzioni nella parte superiore della finestra (aggetti) il

fattore finestra può essere determinato in due modi: a.1) il rapporto H-h/La (FIG.3) viene individuato sull’asse delle ascisse del

grafico di FIG.2; si traccia poi la verticale fino all’intersezione con la curva e si legge sull’asse delle ordinate il valore di ε.

a.2) In alternativa si calcola:

1- sen α ε = (dove α è l’angolo indicato in FIG.3) 2

b) nel caso di ostruzione nella parte superiore della finestra (fig.4) ε è determinato

con la seguente formula: sen α 2

ε = (α 2 = angolo riportato in FIG.4 e 5) 2

c) nel caso di duplice ostruzione della finestra: ostruzione orizzontale nella parte superiore e ostruzione frontale (ad esempio in presenza di balcone sovrastante la finestra e di un edificio frontale si veda fig.5):

ε = ( sen α 2 − sen α ) / 2

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Allegato 1

fig.1 l

0

0 , 1

0 , 2

0 , 3

0 , 4

0 , 5

0 , 6

0 , 7

0 , 8

0 , 9

1 , 0ψι

1 0 8 6 4 2 1

h0

f / p

6

4

3

2

1 , 5

1

0 , 8

0 , 6

0 , 5

0 , 4

1 0

L / p

ascisse: hf / p ordinate: ψ curve: L / p

fig.2

ε

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

H-h / La = tang α

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Allegato 1

fig.3

ESEMPIO DI SCHEMI RELATIVI A DUE DIVERSI TIPI DI OSTRUZIONE PER DETERMINARE L’ANGOLO α

h= altezza dal baricentro

B della finestra al piano stradale

H = altezza del

fabbricato contrapposto dal piano stradale

La = distanza tra il

fabbricato contrapposto (o comunque dell’ostacolo) e la finestra

fig.4 fig.5

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Allegato 1

Determinazione di t (coefficiente di trasparenza del vetro) La trasparenza del vetro deve essere corretta in relazione all’ambiente in cui è ubicata la costruzione, alle attività svolte e alla frequenza della manutenzione e della pulizia. Per funzioni abitative o uffici (con finestre verticali) si utilizza il valore di “t” ricavato dalla TAB.1 ovvero il valore fornito dal produttore. TAB.1

TIPO DI SUPERFICIE TRASPARENTE t Vetro semplice trasparente

Vetro retinato Doppio vetro trasparente

0.95 0.90 0.85

Determinazione di rm (coefficiente di riflessione luminosa delle superfici interne) TAB. 2

Materiale e natura della superficie Coefficiente di riflessione luminosa

Intonaco comune bianco (latte di calce o simili) recente o carta 0,8 Intonaco comune o carta di colore molto chiaro (avorio, giallo, grigio) 0,7

Intonaco comune o carta di colore chiaro (grigio perla, avorio, giallo limone, rosa chiaro) 0,6 ÷ 0,5

Intonaco comune o carta di colore medio (verde chiaro, azzurro chiaro, marrone chiaro) 0,5 ÷ 0,3

Intonaco comune o carta di colore scuro (verde oliva, rosso) 0,3 ÷ 0,1 Mattone chiaro 0,4 Mattone scuro, cemento grezzo, legno scuro, pavimenti di tinta scura 0,2

Pavimenti di tinta chiara 0,6 ÷ 0,4 Alluminio 0,8 ÷ 0,9

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Allegato 1

REQUISITO: 1.8. – INERZIA TERMICA – Area Di Valutazione: 1-Consumo di risorse

Indicatore di prestazione: coefficiente sfasamento dell’onda termica.

Esigenza: mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell’aria.

Unità di misura: ore (h).

Metodo e strumenti di verifica:

- determinazione della trasmittanza termica (U), spessore (s) e massa volumica (mv) della parete;

- applicazione le tabelle riportate nell’appendice della scheda.

Strategie di riferimento Impiego di murature “pesanti” di involucro, caratterizzate da una elevata capacità termica e una bassa conduttività termica.

Scala di prestazione Punteggio

6 ore -2 7 ore -1 8 ore 0 9 ore 1

10 ore 2 11 ore 3 12 ore 4

>12 ore 5

Punteggio raggiunto(*)

*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti normativi: Riferimenti tecnici: UNI 10375 “ Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti”. Peso del requisito 10 %

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Allegato 1 Appendice alla scheda 1.7 – Metodo di calcolo previsto dalla Circolare Min. LLPP n° 3151del 22/5/67 Tabella 1 – Coefficiente di sfasamento (in ore) per pareti verticali con isolamento ripartito

M Kg/m2

150 200 250 300 350 400 U

W/m2K ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

<0,4 6 8 10 12 14 16 0,4 – 0,6 6 8 9 10 12 14 0,6 – 0,8 6 8 9 10 12 14

>0,8 6 8 8 10 12 14 U è la trasmittanza termica della parete. M è la massa fisica areica della parete, ottenuta come somma dei prodotti della massa volumica di ciascuno strato per il relativo spessore. Tabella 2 - Coefficiente di sfasamento (in ore) per pareti verticali con isolamento concentrato

Tipo di parete Posizione isolamento

ϕ

interno 11 intermedio 11

muratura portante - con isolamento concentrato

esterno 11 interno 8 intermedio 8

muratura non portante - con isolamento concentrato

esterno 8 isolante spessore 6 cm

4 pareti di tamponamento - prefabbricate multistrato - pareti finestrate 0

101

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Allegato 1

REQUISITO: 2.1 – EMISSIONE DI CO2 Area Di Valutazione: 2-Carichi ambientali

Indicatore di prestazione: combustibile impiegato per la generazione dell’energia termica necessaria al riscaldamento dell’edificio

Esigenza: Minimizzare le emissioni di CO2 in atmosfera.

Unità di misura:

Metodo e strumenti di verifica:

- dichiarazione del tipo di combustibile utilizzato per la produzione dell’energia termica per il riscaldamento invernale;

- descrizione dei sistemi/impianti di riscaldamento che impiegano energie rinnovabili.

Strategie di riferimento Evitare l’impiego di combustibili fossili (es. gasolio, carbone, metano). Prevedere l’utilizzo di combustibili da biomassa (legna, cippato, pellet di legno) o di energia rinnovabile, prodotta sfruttando ad esempio la radiazione solare, la forza eolica o idrica, la geotermia o qualsiasi altra fonte energetica che, evitando la combustione, eviti la produzione di CO2. Nell’impossibilità di ricorrere a fonti di energia rinnovabili o biomasse, si deve prevedere l’utilizzo di combustibili come il metano che rilasciano una quantità di CO2 inferiore rispetto agli altri combustibili di origine fossile. Dovrà comunque essere valutato che i sistemi alternativi di produzione di energia, nell’evitare la produzione di CO2, non comportino il rilascio di altre sostanze inquinanti. Si raccomanda l’impiego di caldaie a condensazione ad elevato rendimento o di generatori di calore di prestazioni simili dal punto di vista delle emissioni di CO2 in ambiente.

Scala di prestazione Punteggio

-2 Carbone -1 Gasolio 0 Metano 1

Metano con caldaia a condensazione o combustibili da biomassa 2 Metano con caldaia a condensazione o combustibili da biomassa

+ energia rinnovabile 3

4 Sola energia rinnovabile 5

Punteggio raggiunto(*)

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti normativi: Riferimenti tecnici: Peso del requisito 35 %

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Allegato 1

REQUISITO: 2.2 – RIFIUTI LIQUIDI Area Di Valutazione: 2-Carichi ambientali

Indicatore di prestazione: presenza/assenza di tecnologie per la riduzione dei rifiuti liquidi.

Esigenza: riduzione dei rifiuti liquidi prodotti nell’uso dell’edificio.

Unità di misura:

Metodo e strumenti di verifica:

- descrizione delle tecnologie e strategie impiegate per la riduzione dei rifiuti liquidi.

Strategie di riferimento: Impiego di sistemi eco-compatibili (vasche di fitodepurazione) per la raccolta, depurazione e riuso delle acque grigie (acque provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici). Devono essere predisposti filtri idonei a garantire caratteristiche igieniche che le rendano atte agli usi compatibili all’interno dell’edificio o nelle sue pertinenze esterne, ovvero:

• annaffiatura delle aree verdi pubbliche o condominiali; • lavaggio delle aree pavimentate; • autolavaggi, intesi come attività economica; • usi tecnologici e alimentazione delle reti antincendio. • alimentazione delle cassette di scarico dei W.C.; • alimentazione di lavatrici (se a ciò predisposte); • distribuzione idrica per piani interrati e lavaggio auto; • usi tecnologici relativi, ad es., sistemi di climatizzazione passiva/attiva.

Impiego di sistemi per la riduzione dei rifiuti liquidi, ovvero:

• rubinetti monocomando • rubinetti dotati di frangigetto • scarichi dotati di tasti interruttore o di doppio tasto.

Scala di prestazione Punteggio -2

-1 Assenza di sistemi di sistemi di raccolta, depurazione e riuso delle acque grigie. Assenza di sistemi per la riduzione dei rifiuti liquidi

0

Presenza di sistemi per la riduzione dei rifiuti liquidi. 1 Presenza di sistemi di raccolta, depurazione e riuso delle acque grigie.

2

Presenza di sistemi per la riduzione dei rifiuti liquidi. Presenza di sistemi di raccolta, depurazione e riuso delle acque grigie.

3

4 5

Punteggio raggiunto(*)

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti normativi: Riferimenti tecnici: Peso del requisito 30 %

103

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Allegato 1

REQUISITO: 2.3 – AREA CENTRALIZZATA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI

Area Di Valutazione: 2-Carichi ambientali Indicatore di prestazione: presenza di strategie per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi organici e non.

Esigenza: favorire, attraverso una correttadifferenziazione, il riutilizzo dei rifiuti solidiorganici e non.

Unità di misura:

Metodo e strumenti di verifica

- descrizione delle caratteristiche funzionali e dimensionali dei sistemi di raccolta differenziata centralizzata dei rifiuti organici e non previsti nell’edificio

Strategie di riferimento Porre in essere tutte quelle misure che consentano di pervenire ad elevati standard di efficienza nella differenziazione e raccolta dei rifiuti solidi.. In particolare per i rifiuti organici: - conferimento dei rifiuti organici presso impianti specializzati. Al fine di un corretto riutilizzo degli scarti organici presenti nei rifiuti, occorrepredisporre efficienti sistemi di differenziazione e di raccolta della componenteorganica dei rifiuti solidi urbani, es. contenitori plurifamiliari adibiti esclusivamente al conferimento dei rifiuti organici, muniti di meccanismo di chiusura, tale sistema,scoraggiando l’introduzione di rifiuti estranei da parte degli utenti interessati allaraccolta, consente la produzione di un compost di qualità. - compostaggio domestico. Qualora la tipologia edilizia lo consenta, si può attivare con l’ausilio di appositeattrezzature (composter), la produzione casalinga di compost. Tali attrezzatureconsentono di evitare la produzione di percolati e di odori sgradevoli, e quindi di poter procedere al compostaggio anche in presenza di piccole aree verdi. Ilcompost prodotto può essere utilizzato come ammendante per aree verdicondominiali o piccoli orti di pertinenza dell’edificio abbattendo così anche i costidi trasporto per il conferimento all’impianto. Scala di prestazione: Punteggio -2

-1 Assenza di strategie per la raccolta centralizzata di rifiuti organici e non.

0

1 2

Presenza di strategie per la raccolta centralizzata di rifiuti organici e non.

3

4 5

Punteggio raggiunto(*)

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare. 104

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Allegato 1 Riferimenti normativi: DLgs. 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugliimballaggi e sui rifiuti di imballaggio”; DPR 27 aprile 1999, n. 158 ” Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffadel servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”. Riferimenti tecnici: Peso del requisito 20 %

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Allegato 1

REQUISITO: 2.4 – PERMEABILITÀ DELLE AREE ESTERNE Area Di Valutazione: 2-Carichi ambientali

In

(c

dicatore di prestazione: rapporto tra l’area delle superfici esterne permeabili e l’area esterna di pertinenza del sito

ompresi passi carrabili)

Esigenza: aumentare la capacità drenante del sito favorendo la riserva d’acqua con conseguenti risparmi di costi d’irrigazione. Riduzione dell’impatto ambientale delle superfici carrabili-calpestabili favorendo l’inerbimento.

Unità di misura: % (m2/m2)

Metodo e strumenti di verifica:

- calcolo dell’area esterna complessiva; - calcolo dell’area esterna permeabile; - calcolo della percentuale di area esterna calpestabile rispetto all’area esterna

complessiva. Relazione tecnica e planimetria di progetto che illustrino le scelte tecnologiche che tendano a favorire le coperture calpestabili permeabili.

Strategie di riferimento Prevedere nella progettazione l’impiego di sistemi che favoriscano

- la creazione di fondi calpestabili-carrabili e inerbati in alternativa a lavori di cementazione e asfaltatura;

- la possibilità di mantenere un’altissima capacità drenante, di aerazione e compattezza consentendo la calpestibiltà / carrabilità della superficie con una molteplicità di condizioni di carico, impedendo lo sprofondamento del terreno e la rapida distribuzione delle acque con conseguente riapprovigionamento delle falde acquifere;

- la riduzione nelle condotte fognarie dell’accumulo di sostanze oleose ed inquinanti;

- l’utilizzo di prodotti invisibili in superficie ed inattaccabili dagli agenti atmosferici realizzati con materiali ecologici, non inquinanti, riciclati e riutilizzabili.

Scala di prestazione Punteggio

Assenza di soluzioni che prevedono la realizzazione di superfici esterne calpestabili permeabili nell’area. -2

-1 Presenza di soluzioni progettuali che consentano il rapporto tra l’area delle superfici esterne calpestabili permeabili e l’area esterna di pertinenza del sito almeno fino al 50%.

0

1 2

Presenza di soluzioni progettuali che consentano il rapporto tra l’area delle superfici esterne calpestabili permeabili e l’area esterna di pertinenza del sito tra il 50% ed il 70%

3

4 Presenza di soluzioni progettuali che consentano il rapporto tra l’area delle superfici esterne calpestabili permeabili e l’area esterna di pertinenza del sito di più del 70%

5

Punteggio raggiunto(*)

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

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Allegato 1

Riferimenti normativi: Riferimenti tecnici: UNI EN 13252 “Geotessili e prodotti affini.Caratteristiche richieste per l’impiego nei sistemi drenanti”, UNI EN 13253 “Geotessili e prodotti affini.Caratteristiche richieste per l’impiego nelle opere di controllo dell’erosione”. Peso del requisito 15 %

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Allegato 2

Allegato 2 al bando

PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO

denominati

CONTRATTI DI QUARTIERE II

§. 1. La valutazione delle proposte di programma presentate dai Comuni è effettuata dalla

Commissione con il metodo aggregativo-compensatore, adottando la seguente formula:

C(a) = ∑n [Wi * V(a)i]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale degli elementi di valutazione;

Wi = punteggio attribuito all’elemento di valutazione (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione della proposta di programma (a) rispetto all’elemento di

valutazione (i) variabile tra zero ed uno;

∑n = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa di cui alle lettere dalla s) alla z), art.

8, comma 3 del bando attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati

dai singoli commissari mediante il «confronto a coppie», seguendo il metodo descritto al

successivo §. 2.;

b) per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa di cui alle lettere dalla a) alla r), art.

8, comma 3 del bando attribuendo, per ogni elemento di valutazione, un coefficiente pari ad

uno alla proposta che presenta il valore maggiore tra le proposte e proporzionando a tale

valore le altre proposte presentate nel modo seguente: valore proposta specifica / valore

maggiore tra le proposte.

§. 2. La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ciascun elemento di natura

qualitativa di cui alle lettere dalla s) alla z), art. 8, comma 3 del bando è effettuata mediante

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Allegato 2 impiego della tabella triangolare (vedi infra). Per ogni elemento di valutazione è predisposta

una tabella triangolare. In ogni tabella con le lettere A, B, C, D, E, F, …….N sono

rappresentate le proposte di programma presentate da ogni Comune per quanto riguarda

l’elemento di valutazione in oggetto.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le proposte di

programma, prese a due a due.

Ogni commissario valuta autonomamente quale dei due elementi che formano ciascuna

coppia sia da preferire. Tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere

più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a

3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza

massima).

In ciascuna casella – che individua una coppia di proposte di programma - viene collocata la

lettera corrispondente alla proposta che è stata preferita, con il relativo grado di preferenza,

e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere delle due proposte a confronto,

assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni proposta di

programma da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in

coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma

massima le somme provvisorie prima calcolate.

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Allegato 2

B C D E F ……… N

A

B

C

D

E

_____

N-1

preferenza massima = 6

preferenza grande = 5

preferenza media = 4

preferenza piccola = 3

preferenza minima = 2

parità = 1

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D.G.R. n. 82 – 10248 del 1.8.2003

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D.G.R. n. 82 – 10248 del 1.8.2003

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D.G.R. n. 82 – 10248 del 1.8.2003

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D.G.R. n. 82 – 10248 del 1.8.2003

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Decreto n. 880 del 22.7.2003

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Decreto n. 880 del 22.7.2003

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Circolare n. 851 del 4.7.2003

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Circolare n. 851 del 4.7.2003

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Circolare n. 851 del 4.7.2003

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Circolare n. 851 del 4.7.2003

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Circolare n. 851 del 4.7.2003

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Comunicazione prot. n. 709/VC ass del 2.7.2003

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Comunicazione prot. N. 709/VC ass del 2.7.2003

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D.G.R. n. 1 – 9576 del 9.6.2003

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D.G.R. n. 1 – 9576 del 9.6.2003

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D.G.R. n. 1 – 9576 del 9.6.2003

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D.G.R. n. 1 – 9576 del 9.6.2003

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Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23.4.2003 – Decreto 30.12.2002

Gazzetta Ufficiale N. 94 del 23 Aprile 2003

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 2002 - Modifiche al decreto 27 dicembre 2001, relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II".

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (Euro 41.316.552) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che prevede che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni e visti in particolare l'art. 2, comma 1, lettera f), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493;

Vista la delibera CIPE 10 gennaio 1995 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1995, n. 60, il cui punto 4.3 ha stabilito che per gli interventi da finanziare con i fondi dell'art. 2, lettera f) della legge 457/1978 il Segretariato generale del C.E.R., ora Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, procede alla stipula di protocolli di intesa con le regioni ed i comuni interessati;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lettera c);

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142, del 12 luglio 2002, con il quale, all'art. 2, sono individuate le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 3 del citato decreto 27 dicembre 2001, n. 2522, il quale fissa in misura almeno pari all'importo del finanziamento statale l'apporto finanziario delle regioni al programma innovativo anzidetto;

Tenuto conto dei successivi incontri intercorsi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel corso dei quali è stato concordato che la partecipazione finanziaria degli enti predetti al programma "Contratti di quartiere II" può limitarsi al trentacinque per cento del complessivo finanziamento pubblico, mentre all'ulteriore apporto del sessantacinque per cento si provvede con le risorse statali;

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Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23.4.2003 – Decreto 30.12.2002 Considerata la necessità di procedere alla modifica del predetto comma 5 dell'art. 3 del decreto 27 dicembre 2001, n. 2522;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione delle risorse individuate alle lettere a) e b) dell'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 2522/2001 sulla base della media dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata e agevolata fissati, per ciascuna regione, dalle tabelle A e C allegate alla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

Considerata l'esigenza di prevedere anche il finanziamento di interventi diretti alla soluzione di problemi abitativi derivanti da pubbliche calamità;

DECRETA:

Art. 1 A parziale modifica del comma 5, dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142, del 12 luglio 2002, la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al programma denominato "Contratti di quartiere II" è stabilita in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni. Al finanziamento dell'ulteriore sessantacinque per cento si provvede con risorse statali.

Art. 2 Tra i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali debbono essere predisposti i bandi di partecipazione indicati all'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, è inserita la lettera "c) recupero o ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti colpiti da pubblica calamità".

Art. 3 È approvata, come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto (allegato 1), la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse individuate alle lettere a) e b) dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 2002, n. 2522, nelle misure rispettivamente di Euro 20.658.276,00 come limite d'impegno quindicennale che i predetti enti potranno attualizzare secondo comuni modalità da fissare in apposita convenzione con i relativi istituti finanziatori ed Euro 572.618.000,00 in conto capitale, con l'individuazione della quota di partecipazione (35%) a carico di ciascuna regione.

Art. 4 Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b) del richiamato decreto 27 dicembre 2001, n. 2522, è approvato lo schema di bando di gara (Allegato 2) per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II". Tale schema di bando di gara costituisce riferimento di massima per la predisposizione ed approvazione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto da parte delle singole regioni e province autonome dei bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte che verranno assunti da parte della commissione di cui all'art. 4 del citato decreto 27 dicembre 2001, n. 2522. L'adesione al programma da parte delle singole regioni e province autonome sulla base delle modalità stabilite all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi del successivo art. 6.

Art. 5 Lo schema di bando di gara di cui al precedente articolo è approvato, altresì, in attuazione dell'art. 3, comma 5 del citato decreto 27 dicembre 2001, n. 2522, con riferimento alla procedura da attivare qualora le regioni e province autonome non rendano nota, in termini formali, la loro adesione al programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" entro la data indicata all'art. 4 del presente decreto.

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Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23.4.2003 – Decreto 30.12.2002

Art. 6 Il presente decreto e l'allegato schema di bando di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dopo l'avvenuta registrazione del presente provvedimento da parte della Corte dei conti. Roma, 30 dicembre 2002 Il Vice Ministro: Martinat Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 215

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Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23.4.2003 – Decreto 30.12.2002 Allegato 1

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Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23.4.2003 – Decreto 30.12.2002 Allegato 2 SCHEMA DI BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE NELLA REGIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI "CONTRATTI DI QUARTIERE II".

Art. 1 Finanziamento

1. Al finanziamento degli interventi di edilizia residenziale, con riserva del 25% del complessivo finanziamento pubblico per gli interventi di natura sperimentale ed alle annesse urbanizzazioni di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" da realizzare, secondo le vigenti disposizioni, nei comuni della regione si provvede con:

a) l'importo di Euro..........., quale quota del limite di impegno quindicennale di Euro 20.658.276,00 decorrente dall'anno 2002, ai sensi dell'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) l'importo di Euro..........., quale quota delle complessive risorse di Euro 572,618 milioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21; c) l'importo di Euro..........., quale limite d'impegno quindicennale da imputare sul cap. del bilancio regionale, per l'anno ......; d) l'importo di Euro..........., quale quota in conto capitale da imputare sul cap. del bilancio regionale, per l'anno ......;

2. Il complessivo finanziamento pubblico è pari, pertanto, ad Euro..........., il cui 65% corrisponde all'apporto statale ed il 35% a quello regionale; 3. Il finanziamento delle opere di urbanizzazione a carico del complessivo apporto pubblico di cui al precedente comma 2 non può superare il 40% dell'apporto stesso; 4. Ulteriori risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II", sono apportate da: (aggiungere altre risorse pubbliche e/o private partecipanti al programma).

Art. 2 Localizzazione dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere II", e

modalità di presentazione delle domande 1. I programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II" sono localizzati nei comuni, in quartieri caratterizzati da: diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano; carenze di servizi; un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo; 2. Il programma, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi, è finalizzato, prioritariamente, ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo prevedendo, al contempo, misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale. 3. I "Contratti di quartiere II" devono essere compresi, in via prioritaria, nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, aventi o meno valore di piani di recupero ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, in comparti di edifici particolarmente degradati di cui all'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nelle aree assoggettate a recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero in aree aventi analoghe caratteristiche, eventualmente, anche già individuate dalla vigente legislazione regionale e in aree degradate e soggette a recupero a causa di eventi sismici o di pubblica calamità. 4. Ai fini della partecipazione al programma i sindaci dei comuni interessati presentano domanda alla regione corredata da:

a) proposta di "Contratto di quartiere II" contenente la relazione descrittiva degli elementi costitutivi delle finalità, delle modalità di attuazione e delle forme di partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi; b) piano di recupero adottato dal comune, redatto secondo le modalità di cui all'art. 28 della legge n. 457/1978, contenente anche l'individuazione dei soggetti titolari delle

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Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23.4.2003 – Decreto 30.12.2002

trasformazioni per quanto riguarda le opere, residenziali e non, nonché la quantificazione delle risorse finanziarie con evidenziazione, per ciascun intervento, del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento (pubblico, privato, comunitario) se rispondente alla normativa urbanistica regionale, ovvero stralcio del piano regolatore generale vigente qualora sufficientemente dettagliato; c) progetto preliminare delle opere che si propone di finanziare, con quantificazione del costo dell'intervento con riferimento ai massimali regionali vigenti rispettivamente per la realizzazione delle tipologie di edilizia residenziale ammesse; d) programma di sperimentazione, contenuto nel 25% della spesa dell'intervento di edilizia residenziale pubblica, definito in rapporto alle finalità ed ai contenuti: della "Guida ai programmi di sperimentazione", nella versione approvata dal soppresso Comitato esecutivo del CER in data 27 febbraio 1997, ovvero nel caso sia vigente la eventuale guida di sperimentazione regionale; con quantificazione, anche per tale ultima sperimentazione, dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a:

1. lavorazioni straordinarie valutate sulla base del capitolato d'appalto e del prezzario regionale; 2. attività di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario Euro/giorno), apparecchiature (ammortamento), verifiche e monitoraggi, resocontazione (redazione rapporti di sperimentazione), spese generali (in %);

e) scheda contenente i dati statistici, desunti dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, relativi ai parametri indicati alla lettera b) del successivo art. 5 con riferimento alle singole sezioni di censimento la cui aggregazione coincida o comprenda l'ambito di intervento; f) formale contratto preliminare, pur se condizionato alla realizzazione dell'opera, comprovante l'acquisto del manufatto o dei manufatti oggetto dell'intervento; g) designazione del responsabile del "Contratto di quartiere II" che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi procedimentali, sia della Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative che della regione competente;

5. Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura "Proposta di contratto di quartiere II" alla regione competente, assessorato ..............., entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. La regione ..........., nei trenta giorni successivi, provvede all'inoltro delle domande, alla commissione di cui all'art. 5 del presente bando per la conseguente valutazione delle stesse. 6. La Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, sulla base della graduatoria delle proposte selezionate dalla Commissione, procede a stipulare i conseguenti protocolli d'intesa, previa verifica della conformità del progetto definitivo rispetto agli elaborati presentati a corredo della domanda di cui al precedente comma 4; 7. A decorrere dalla stipula del protocollo d'intesa il comune prescelto dispone di centottanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza dal finanziamento; 8. I comuni per la redazione dei progetti esecutivi possono accedere al fondo di rotazione per la progettualità di cui all'art. 8 della legge 23 maggio 1978, n. 135.

Art. 3 Caratteristiche e finalità dei programmi di recupero urbano

denominati "Contratti di quartiere II" 1. I programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere II" - in relazione alle priorità che la regione intende assumere per il raggiungimento degli obiettivi propri della programmazione e pianificazione territoriale - sono finalizzati alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale nonché al recupero o ricostruzione dei manufatti colpiti da eventi sismici o pubbliche calamità. 2. I programmi stessi debbono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti od adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale. 136

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Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23.4.2003 – Decreto 30.12.2002 3. Per quanto riguarda la componente urbanistico edilizia i "Contratti di quartiere II", sono finalizzati a: rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto urbano assicurando, nel contempo, il risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento delle risorse energetiche; accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti al fine di migliorare l'integrazione all’interno del quartiere e con la città; migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale. 4. Gli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale sono anche finalizzati alla formazione ed aggiornamento della normativa tecnica nazionale di cui all'art. 42 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e prevedono il recupero del patrimonio edilizio secondo le tipologie di intervento di cui all'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della legge n. 457/1978, la ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dello stesso art. 31 ivi compresa la demolizione e ricostruzione e, qualora occorra per ridurre la densità abitativa o per riconnettere le aree edificate, interventi di nuova costruzione; 5. Per quanto attiene agli obiettivi ed ai temi di sperimentazione, nonché alle relative metodologie di controllo di qualità del progetto, gli stessi sono individuati nella citata "Guida ai programmi di sperimentazione" ovvero, se esistenti, in quella della regione suddetta; 6. In ogni caso ciascun "Contratto di quartiere II" potrà essere finanziato, con le risorse del precedente art. 1, per un ammontare compreso tra 1 e 10 milioni di euro. 7. Nell'ambito dei programmi denominati "Contratti di quartiere II", purché finanziati con risorse ulteriori rispetto a quelle indicate all'art. 1, comma 2, possono essere previsti anche interventi compresi in una o più categorie tra quelle di seguito elencate.

a) interventi di edilizia residenziale agevolata, sovvenzionata nonché opere di cui all'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; b) opere ed interventi di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; c) opere e progetti infrastrutturali ed interventi residenziali e non residenziali; d) opere e progetti infrastrutturali, strutture per servizi ed interventi residenziali e non residenziali finanziabili con risorse private per le quali vanno individuate idonee garanzie atte ad assicurarne la completa realizzazione; e) interventi per la realizzazione, nel periodo 2001-2005, di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura negli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, finanziabili con risorse del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 29 maggio 2001.

Art. 4 Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico-privato

1. Al fine di dare completa attuazione ai "Contratti di quartiere II", in relazione alle diverse componenti che ne caratterizzano i contenuti, possono essere formalizzati accordi tra amministrazioni pubbliche, Ministeri, regioni ed enti locali, sia di livello centrale che locale, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli anziani, realizzazione di strutture per l'accoglienza. 2. Con analoghe finalità, possono essere stipulate convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi. 3. Nell'ambito degli accordi di specie è compreso quello sottoscritto con il Ministero dell'ambiente in data 29 maggio 2001 relativo al finanziamento complessivo di Euro 2.582.285,00 per la realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari comunque denominati.

Art. 5 Commissione selezionatrice delle domande criteri di selezione ed utilizzo

delle residue risorse 1. Con decreto ministeriale è nominata la commissione per la selezione delle proposte redatte dai comuni, da ammettere a finanziamento. Detta commissione, avente sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative - è composta da:

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Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23.4.2003 – Decreto 30.12.2002 Presidente (designato dal Ministro); tre membri ministeriali (designati dal Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative tra funzionari ed esperti); tre membri regionali (anch'essi tra funzionari ed esperti, designati dall'assessore regionale competente, che intervengono per la valutazione delle proposte delle rispettive regioni). La commissione formula la graduatoria delle proposte di intervento finanziabili con le risorse attribuite alla regione. La valutazione delle proposte avviene mediante l'attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente, a ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive lettere, fino ad un massimo di 15 punti:

a) caratteri del comune con riferimento a: dimensione demografica; tasso disoccupazione; rischio e/o miglioramento sismico; dichiarazione di pubblica calamità; b) caratteri dell'ambito di intervento con riferimento a: numero occupanti per stanza; percentuale di alloggi pubblici; tasso di scolarità (tra 11 e 14 anni); percentuale di popolazione con meno di 15 anni; percentuale di dirigenti, direttivi, quadri e impiegati; c) caratteri del "Contratto di quartiere II" con riferimento a: risultati attesi per gli aspetti urbanistico-edilizi; risultti attesi per gli aspetti sociali; risultati attesi per gli aspetti occupazionali; risultati attesi per l'adeguamento e/o miglioramento sismico; risultati attesi per il recupero delle zone colpite da pubblica calamità; d) presenza ed entità di finanziamenti apportati da altri soggetti istituzionali e privati con riferimento a: interventi edilizio-urbanistici; interventi per servizi sociali tesi all'integrazione; interventi per favorire l'occupazione; e) caratteri del progetto preliminare con riferimento a: qualità architettonica, sostenibilità ambientale e rapporti con il contesto urbano; qualità delle forme di partecipazione degli abitanti attivate per la definizione e costruzione della proposta di contratto; f) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a: interesse e significatività dei contenuti e delle ricadute ai fini normativi dell'intervento sperimentale; g) presenza di ulteriori finanziamenti regionali, comunali, di enti pubblici o privati con riferimento a: entità.

2. Ai fini della valutazione delle proposte, costituisce condizione di particolare attenzione la presenza di risorse private che incrementano la e la dotazione finanziaria previsione di interventi residenziali anche di natura infrastrutturali che favoriscono l'inserimento, all'interno di insediamenti di edilizia pubblica, di diverse categorie sociali, nonché l'occupazione e l'integrazione sociale ovvero il recupero o la ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti colpiti da pubblica calamità. 3. Qualora le risorse attribuite alla regione..........................non vengono interamente utilizzate sia per mancanza di proposte di interventi, sia perché le proposte presentate non sono considerate finanziabili dalla commissione, sia per qualunque altra causa, le conseguenti disponibilità residue sono coacervate e destinate ad altri comuni positivamente valutati, secondo modalità da stabilirsi con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6 Procedure

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo delegato sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Copie conformi degli schemi tipo dei 138

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Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23.4.2003 – Decreto 30.12.2002 protocolli d'intesa, degli accordi di programma e delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse ai comuni selezionati ammessi al finanziamento entro trenta giorni dalla data di registrazione del citato provvedimento da parte degli Organi di controllo. 2. Il capo del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia stipula i protocolli d'intesa con i comuni selezionati e con le rispettive regioni. A seguito dei protocolli d'intesa le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In attuazione di detti atti, il Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell'accordo di programma, stipula con i comuni selezionati le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1 destinati alla sperimentazione statale, la cui efficacia è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo. 3. Il finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione statale, sarà, con i tempi e le modalità fissate nel relativo accordo di programma, accreditato alla regione per il successivo trasferimento ai comuni interessati.

Art. 7 Monitoraggio e vigilanza

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma è esercitata dal comune proponente che nomina il responsabile del "Contratto di quartiere II", come previsto al precedente art. 2, comma 4, lettera g). Quest'ultimo è tenuto, ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori relativi al primo intervento attuato nel programma, ad inviare al sindaco, alla regione ed alla Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative una relazione sullo stato di avanzamento del programma.

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Comunicazione prot. n. 18784/S1.45 del 10.9.2002

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Comunicazione prot. N. 18784/S1.45 del 10.9.2002

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Decreto ministeriale 2522/2001 del 27.12.2001

Decreto ministeriale 2522/2001: programmi innovativi in ambito urbano

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 2522 VISTO l'articolo 54, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, che individua tra le funzioni mantenute allo Stato quelle relative "alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato"; VISTO il comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2001, n.21, che prevede che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa; VISTO il comma 2 dello stesso articolo 4 che autorizza la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici; VISTO il comma 3, del suddetto articolo 4, che dispone che le residue disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dei lavori pubblici per essere destinate al programma di cui al comma 1; VISTO il comma 33 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; VISTO l'ordine del giorno n. 9.4818.4 con il quale, in sede di esame del disegno di legge n. 4818, il Senato, in relazione al programma innovativo in ambito urbano, impegna il Governo a comprendere in tale programma anche gli interventi di riqualificazione degli ambiti urbani e delle infrastrutture circostanti le grandi stazioni ferroviarie, in corso di riqualificazione con le risorse di cui all'addendum n. 2 del Contratto di programma Governo-Ferrovie dello Stato spa, riservando a tali interventi una quota delle disponibilità previste per lo stesso programma innovativo in ambito urbano;

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Decreto ministeriale 2522/2001 del 27.12.2001 VISTO l'accordo con il Ministero dell'ambiente, sottoscritto in data 29 maggio 2001, concernente l'attuazione nell'ambito dei programmi di rilevanza nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 20 luglio 2000, n. 337, di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, mediante la concessione di un contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione, nel periodo 2001-2005, di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura; VISTO il comma 4, dell'articolo 4, della già citata legge 8 febbraio 2001, n. 21 che dispone che con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengano definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri; VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che definisce ed amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; VISTA l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 novembre 2001

DECRETA

Art. 1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative destina al finanziamento di programmi innovativi in ambito urbano le seguenti risorse:

a) un limite di impegno quindicennale pari a lire 40 miliardi per l'anno 2002, di cui all'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da attualizzare secondo le modalità fissate nella convenzione con l'istituto finanziatore; b) le residue disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999 che l'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, destina ad un programma innovativo in ambito urbano; c) lire 90 miliardi di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

Art. 2

1. Con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), è attivato un programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" da realizzare in quartieri caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano e da carenze di servizi in un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo. 2. Il programma, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi, è finalizzato prioritariamente ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo prevedendo, al contempo, misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale. 3. Il Ministero dell'ambiente partecipa al finanziamento del programma "Contratti di quartiere II" con un importo non inferiore a lire 5 miliardi, destinato, ai sensi dell'accordo sottoscritto con il Ministero dei lavori pubblici, in data 29 maggio 2001, ad un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati. 144

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Decreto ministeriale 2522/2001 del 27.12.2001 4. Le regioni possono contribuire al programma "Contratti di quartiere II" con risorse proprie ovvero con fondi provenienti da programmi attivati o promossi dall'Unione europea. 5. Ulteriori risorse possono provenire da altre Amministrazioni dello Stato, da comuni, Iacp comunque denominati e soggetti privati interessati all'attuazione del programma.

Art. 3

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le regioni comunicano alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disponibilità a far confluire proprie risorse sul programma di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. 2. Nei successivi sessanta giorni sono predisposti Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, d'intesa con le singole regioni, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni e i contenuti delle proposte da presentare. I bandi, tenendo conto delle priorità che le singole regioni intendono assumere in relazione agli obiettivi propri della programmazione e pianificazione territoriale, sono predisposti sulla base dei seguenti criteri e indirizzi: 1. compresenza di finanziamenti finalizzati sia alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi, sia all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale; 2. b) conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale. 3. Costituiscono condizioni di particolare attenzione nella valutazione delle proposte la presenza di risorse private che ne incrementino la dotazione finanziaria e la previsione di interventi residenziali che favoriscano l'inserimento, all'interno di insediamenti di edilizia pubblica, di diverse categorie sociali. 4. Al fine della dotazione finanziaria da attribuire ai bandi di gara, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative provvede a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sulla base della media dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata ed agevolata fissati per ciascuna regione dalle tabelle A e C allegate alla delibera CIPE 22 dicembre 1998. 5. Qualora, entro la data indicata al comma 1, le regioni non rendano nota, in termini formali, la loro adesione al programma di cui all'articolo 2, individuando e impegnando, in misura almeno pari all'importo del finanziamento statale, le risorse con cui intendono contribuire al programma stesso, Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative provvede all'emanazione di un bando, di contenuto analogo a quello approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 238 in data 22 ottobre 1997, indirizzato ai comuni delle regioni non aderenti. La relativa dotazione finanziaria è conseguenza del coacervo delle risorse attribuite alle regioni con le quali non si è pervenuto all'emanazione di bandi regionali.

Art. 4 1. La Commissione per la selezione delle proposte redatte dai comuni, da ammettere a finanziamento, è composta da sette membri, funzionari ed esperti, di cui tre designati dall'assessore regionale competente - che intervengono per la valutazione delle proposte della regione di appartenenza -, tre designati dal Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative ed il presidente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La Commissione formula la graduatoria delle proposte d'intervento finanziabili con le risorse attribuite a ciascuna regione nonché di quelle finanziabili con le risorse coacervate delle regioni non aderenti al programma. In quest'ultimo caso i rappresentanti regionali sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. 3. Qualora le risorse attribuite ad ogni regione non vengano interamente utilizzate, per mancanza di proposte di intervento, ovvero le proposte presentate non vengano considerate finanziabili dalla Commissione, le conseguenti disponibilità residue sono destinate ad altri comuni positivamente valutati, con modalità che verranno stabilite con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

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Decreto ministeriale 2522/2001 del 27.12.2001

Art. 5 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sono destinate ad un programma innovativo in ambito urbano concernente le zone adiacenti alle stazioni ferroviarie delle grandi città e quelle limitrofe alle maggiori aree portuali, nelle quali, in particolare, siano presenti condizioni di degrado urbano e sociale e vi sia necessità di riqualificare insediamenti di edilizia residenziale. A tal fine, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone, in coordinamento con le competenti direzioni dello stesso Ministero e del Ministero dell'interno, il programma operativo contenente criteri attuativi e localizzazione degli interventi con la previsione della partecipazione finanziaria anche di Ferrovie dello Stato s.p.a., delle autorità portuali e di altri soggetti privati. Tale programma, sentiti i comuni interessati, verrà formalizzato in apposito Accordo e trasmesso all'approvazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6 Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. A tal fine si applica quanto disposto dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n.386 Roma, 27 dicembre 2001

IL MINISTRO Pietro Lunardi

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 199

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Legge 8 febbraio 2001, n. 21

Legge 8 febbraio 2001, n. 21

"Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2001

Art. 1 Trasferimento ai comuni delle risorse

di cui all’articolo 11 della legge dicembre 1998, n. 431 1. Il comma 5 dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente: «5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall’anno 2001 la ripartizione è effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l’anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno». 2. Al comma 7 dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall’effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all’attività del commissario ad acta sono posti a carico dell’ente inadempiente».

Art. 2

Misure per l’emergenza abitativa 1. Al fine di fronteggiare l’emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, è aumentata al 60 per cento la quota di cui al secondo comma dell’articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni stessi. Alle unità immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 3 Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo

1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, il Ministro dei lavori pubblici promuove, ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato. Il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l’offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto. 2. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall’anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1 e da corrispondere sotto forma di contributi ai soggetti attuatori, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4.

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Legge 8 febbraio 2001, n. 21 3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 70 miliardi per l’anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall’anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione ed erogazione dei finanziamenti.

Art. 4

Programma innovativo in ambito urbano 1. Il Ministero dei lavori pubblici promuove, coordinandolo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l’occupazione, per favorire l’integrazione sociale e l’adeguamento dell’offerta abitativa. 2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 3. Le residue disponibilità finanziarie di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dei lavori pubblici per essere destinate al programma di cui al comma 1. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti.

Art. 5 Attuazione del programma straordinario di cui all’articolo 18

del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

1. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabiliti i limiti di reddito, i criteri per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione nonché i requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilità dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 2. Gli alloggi finanziati ai sensi dell’articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, per i quali siano venute meno in tutto o in parte le finalità originariamente attestate dal prefetto territorialmente competente, in mancanza di richieste da parte dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sono assegnati sulla base delle norme relative all’edilizia residenziale pubblica vigenti in ogni regione.

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Legge 8 febbraio 2001, n. 21

Art. 6 Riprogrammazione di fondi di edilizia residenziale pubblica

1. I fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, già attribuiti alle regioni, possono essere riprogrammati dalle stesse anche in difformità dagli obiettivi fissati dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. 2. All’articolo 17 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l’acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al comma 1». 3. Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all’utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977. 4. Nei limiti dei vigenti stanziamenti di bilancio, le eventuali economie di contributo derivanti dall’applicazione dell’articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale finalizzati ad incrementare l’offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno per i fondi di propria competenza, determinano le modalità di utilizzo di tali economie.

Art. 7

Promozione delle società di trasformazione urbana 1. Il Ministero dei lavori pubblici, al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni delle società di cui all’articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive necessarie all’approfondimento della realizzabilità economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale nonché degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica. 2. Costituisce elemento prioritario di ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 la previsione, all’interno delle trasformazioni ipotizzate, di interventi, in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione, destinati all’edilizia residenziale pubblica. 3. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13,2 miliardi per l’anno 2000, di lire 15,2 miliardi per l’anno 2001 e di lire 13,2 miliardi per l’anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 1.

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Legge 23 dicembre 2000, n. 388

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 219

omissis

Art. 145 (Altri interventi)

omissis

32. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2001, lire 205 miliardi per l'anno 2002 e lire 295 miliardi per l'anno 2003.

omissis

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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 284

"Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettera g);

Ravvisata l'esigenza di riordinare l'attuale assetto organizzativo e funzionale della Cassa depositi e prestiti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Acquisto il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Natura giuridica e compiti1. La Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello Stato dotata, ai sensi della legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modifiche e integrazioni, di propria personalità giuridica e di autonomia ordinamentale, organizzativa, patrimoniale e di bilancio, svolge, nel rispetto dell'equilibrio gestionale e garantendo la propria solidità patrimoniale, le seguenti attività e servizi di interesse economico generale:

a) ricevere direttamente depositi, con la garanzia dello Stato, da parte di amministrazioni statali, regioni, enti locali e di altri enti pubblici, nonchè di privati nei casi prescritti da leggi o da regolamenti ovvero su disposizione dell'autorità amministrativa o giudiziaria; b) concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli altri enti pubblici, ai gestori di pubblici servizi, alle società a cui la Cassa partecipa e agli altri soggetti indicati dalla legge; c) gestire fondi e svolgere attività per conto delle amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalità previsti dalla legge, di altri soggetti; d) svolgere altre attività e altri servizi ad essa assegnati.

2. La Cassa depositi e prestiti può esercitare attraverso la costituzione o partecipazione, anche di controllo, in società di capitali, attività strumentali, connesse o accessorie ai suoi compiti istituzionali.

Art. 2 Risorse

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Cassa depositi e prestiti utilizza, oltre al proprio patrimonio:

a) i fondi provenienti dai depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a); b) i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari, assistiti dalla garanzia dello Stato; c) i fondi provenienti dalla assunzione di prestiti.

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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 2. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. 3. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste italiane S.p.A. per la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi; può inoltre avvalersi di banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento per il collocamento degli altri prodotti finanziari, emessi dalla Cassa stessa, di cui al comma 1, lettera b).

Art. 3 Impieghi

1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono fissati i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti. 2. La Cassa depositi e prestiti può acquistare titoli, obbligazioni o altri strumenti finanziari emessi o garantiti dai soggetti da essa finanziabili, da istituzioni finanziarie e creditizie, da enti e organismi pubblici comunitari o internazionali e dagli Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 4

Risultato d'esercizio1. Gli utili annuali, al netto di eventuali accantonamenti per la costituzione o l'incremento di fondi per rischi ed oneri, sono attribuiti per tre decimi al fondo di riserva, per tre decimi al fondo di dotazione e per quattro decimi al tesoro dello Stato. Le eventuali perdite di esercizio che non si siano potute ripianare con gli utili conseguiti nel triennio successivo o con l'impiego del fondo di riserva, vanno a riduzione del fondo di dotazione.

Art. 5 Personale

1. I dipendenti della Cassa depositi e prestiti sono disciplinati dall'autonomo ordinamento approvato con i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre 1987, 5 dicembre 1988 e con i decreti del Ministro del tesoro in data 10 luglio 1992, 20 aprile 1993, 7 aprile 1997, 24 settembre 1997, 20 novembre 1997 e 23 luglio 1998, nonché dalle modifiche che a tale ordinamento potranno essere apportate ai sensi dell'articolo 11 delle legge 13 maggio 1983, n. 197. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. La Cassa depositi e prestiti definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello. Tutte le spese del personale gravano esclusivamente sul bilancio della Cassa depositi e prestiti. 2. In aggiunta al personale di ruolo l'amministrazione può assumere direttamente fino a dieci esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attività della Cassa depositi e prestiti, con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. I compensi sono fissati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

Art. 6 Controlli

1. La Corte dei conti delibera sul rendiconto della Cassa depositi e prestiti e riferisce al Parlamento, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla gestione e sul buon andamento della gestione amministrativa. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I medesimi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla data ivi indicata.

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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284

Art. 7 Disposizioni finali e abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le norme del titolo secondo della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136. Le disponibilità finanziarie della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, accertate al 31 dicembre 1999, sono devolute al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti. Il fondo di riserva della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, accertato al 31 dicembre 1999, confluisce nel fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti. Tutte le attività e le passività della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, accertate al 31 dicembre 1999, al netto dei fondi trasferiti alle regioni dall'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di quelli da destinare ai programmi finanziati direttamente dal CER anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 63 dello stesso decreto legislativo e di quelli di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti. Le eventuali risorse disponibili sono impiegate nelle forme ed ai tassi da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio a della programmazione economica, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto legislativo e in particolare sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni:

a) libro I, tranne gli articoli 3, 4 e 5; libro II, parte I, titolo I, titolo V, parte II, parte III; libro III, del regio decreto 2 gennaio 1913, n 453; b) regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442; c) articolo 13, comma 3.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; d) articoli 4 e 12 della legge 13 maggio 1983, n. 197; e) all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "e rendiconto separato".

3. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.

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Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25.5.1998 - Decreto 20.5.1998

Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25-05-1998

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto 20 maggio 1998

“Modificazioni al decreto 22 ottobre 1997 recante approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale

sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere".”

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale

Visto il decreto 22 ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1998, n. 24, con il quale è stato approvato il bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere";

Visto l'art. 2, comma 3, del bando di gara sopra citato che prevede che le domande di "Contratto di quartiere" siano consegnate alla regione competente entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale;

Visto l'art. 2, comma 4, del già citato bando di gara che dispone che la regione, nei trenta giorni successivi, provveda ad esaminare le proposte di "Contratto di quartiere" e a trasmetterne non più di cinque al Segretariato generale del Cer;

Considerato che il termine di trenta giorni assegnato alle regioni per l'esame e la trasmissione al Segretariato generale del Cer delle proposte comunali di "Contratto di quartiere" si è rivelato inadeguato rispetto alle procedure che le regioni devono porre in essere ed è quindi opportuno prorogarlo assegnando alle regioni stesse un termine congruo;

Considerato che nel corso degli incontri che il Segretariato del Cer ha avuto con i comuni che stanno predisponendo i "Contratti di quartiere" è stata evidenziata la ristrettezza dei tempi a disposizione per gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per l'approvazione delle proposte, in particolare per quanto attiene l'adozione dei piani di recupero, sollecitando quindi una proroga dei termini previsti dal bando;

Considerato che da parte di numerosi comuni è stata formalmente richiesta la proroga del termine per la presentazione delle proposte di "Contratto di quartiere";

Vista la delibera del Comitato esecutivo del Cer del 20 maggio 1998 con la quale sono state apportate modifiche ai termini fissati dal bando di gara per la realizzazione dei "Contratti di quartiere", approvato con decreto 22 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1998, n. 24;

DECRETA:

Art. 1

All'art. 2, comma 3, del bando di gara approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1998, n. 24, le parole "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni".

Art. 2

All'art. 2, comma 4, del bando di gara approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1998, n. 24, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

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Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25.5.1998 - Decreto 20.5.1998

Art. 3 Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 maggio 1998 Il Ministro Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale Costa Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1998 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 193

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Chi siamo e dove siamo

ASSESSORATO URBANISTICAPIANIFICAZIONE TERRITORIALEE DELL’AREA METROPOLITANA

EDILIZIA RESIDENZIALE

Assessore Franco Maria Botta

Ufficio di Comunicazione

Responsabile: Cristina Di Nolatel. 011.4324732 • fax 011.4324956

corso Bolzano 44 - Torinoe-mail: [email protected]

videoconferenza: 011.4407236

Direzione Pianificazionee Gestione Urbanistica

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