Anticorruzione e trasparenza: linee guida (in ... · rispetto all’accesso ex l. n. 241 del 1990....
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Anticorruzione e
trasparenza: linee guida (in
consultazione) su accesso
civico e altri strumenti
operativi.
22 novembre 2016
Avv. Daniela Bolognino
Indice
Avv. D. Bolognino
a) Caratteri generali accesso c.d. civico ex art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013
come mod. dal d.lgs. n. 97 del 2016;
b) Analisi delle linee guida in consultazione ANAC su accesso, in
riferimento a:
- distinzione delle fattispecie di accesso;
- limiti all’accesso generalizzato;
- Confronto tra accesso ex l. n. 241 del 90 e accesso generalizzato ex
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/13, in riferimento ai limiti ed alle
modalità operative che le P.A. dovranno porre in essere;
- Elementi della proposta ANAC di regolamento interno su accesso
per le singole P.A.
Originario Art. 1, comma 1, d.lgs. n.
33/13:
La trasparenza è intesa come
accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche.
Principio generale di trasparenza
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post d.lgs. n. 97/16. - Art. 1,
comma 1:
La trasparenza è intesa come
accessibilità totale dei dati e dei
documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di
tutelare i diritti dei cittadini,
promuovere la partecipazione
degli interessati all’attività
amministrativa e, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche
Avv. D. Bolognino
originario - Art. 2, comma
1, d.lgs. n. 33/13:
Le disposizioni del
presente decreto
individuano gli obblighi di
trasparenza concernenti
l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche
amministrazioni e le
modalità per la sua
realizzazione.
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post d.lgs. n. 97/16. Art. 2, comma 1:
le disposizioni del presente decreto
disciplinano la libertà di accesso di
chiunque ai dati ed ai documenti
detenuti dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti di
cui all’art. 2 bis, garantita, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati giuridicamente
rilevanti, tramite l’accesso civico e
tramite la pubblicazione di documenti,
informazioni e dati concernenti
l’organizzazione e l’attività delle P.A. e
le modalità per la loro realizzazione.
Avv. D. Bolognino
Originario Art. 3, comma 1,
d.lgs. n. 33/13:
Tutti i documenti, le
informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai
sensi della normativa vigente
sono pubblici e chiunque ha
diritto di conoscerli, di fruirne
gratuitamente, e di utilizzarli e
riutilizzarli ai sensi dell'art. 7.
Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità
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Post. d.lgs. n. 97/16 - Art. 3,
comma 1:
Tutti i documenti, le
informazioni e i dati oggetto di
accesso civico ivi compresi quelli
oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della
normativa vigente sono pubblici e
chiunque ha diritto di conoscerli, di
fruirne gratuitamente, e di utilizzarli
e riutilizzarli ai sensi dell'art. 7.
Avv. D. Bolognino
Art.4
(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013)
1. All’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti
modificazioni:
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati
personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i
principi di proporzionalità e di semplificazione, e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri
gravanti sui soggetti di cui all’articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali
la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive,
elaborate per aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati e ai documenti nella loro
integrità è disciplinato dall’art. 5.
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ANAC – Garante privacy
Avv. D. Bolognino
Aoriginale art. 5, comma 1,
d.lgs. n. 33/13:
L'obbligo previsto dalla
normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di
pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta il
diritto di chiunque di richiedere i
medesimi, nei casi in cui sia
stata omessa la loro
pubblicazione.
.
Accesso civico
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Art.5, post d.lgs. n. 97/16
Comma 1: identico
Comma 2: allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al
dibattito pubblico, chiunque ha diritto
di accedere ai dati ed ai documenti
detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a
quelle oggetto di pubblicazione ai
sensi del presente decreto, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela
degli interessi pubblici e privati
giuridicamente rilevanti secondo
quanto previsto dall’articolo 5-bis.
Avv. D. Bolognino
d.lgs. Art. 5, comma 3 – post. D.lgs. n. 97/13:
L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2:
-non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente.
L’istanza di accesso civico:
-identifica i dati, e informazioni o i documenti richiesti;
- non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità
previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
•all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
•all’Ufficio relazioni con il pubblico;
•ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale;
•al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove
l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del presente decreto
8
Originario art. 5, comma
2, d.lgs. n. 33/13:
La richiesta di accesso
civico:
-non è sottoposta ad
alcuna limitazione quanto
alla legittimazione
soggettiva del
richiedente;
- non deve essere
motivata,
- è gratuita
-e va presentata al
responsabile della
trasparenza
dell'amministrazione
obbligata alla pubblicazione
di cui al comma 1, che si
pronuncia sulla stessa.
Avv. D. Bolognino
Semplificazione CdS n.
515 del 2006
Art. 5, comma 4 – post. D.lgs. n. 97/13: Il
rilascio di dati o documenti in
formato elettronico o cartaceo è
gratuito, salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e
documentato dall’amministrazione
per la riproduzione su supporti
materiali.
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Avv. D. Bolognino
ANAC
SCHEMA LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI
DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO
CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013
Documento in consultazione
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Avv. D. Bolognino
ANAC: «un diritto di accesso non condizionato dalla
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad
oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di
pubblicazione»
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Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/13
Ratio Favorire il controllo diffuso su
perseguimento fini istituzionali ed uso delle risorse pubbliche
Avv. D. Bolognino
L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e
informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce
un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di
pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al
dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai
documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza
L’accesso generalizzato atto autonomo ed indipendente da
presupposti obblighi di pubblicazione …..espressione di una
libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il
rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati
indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto
delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5
bis, comma 3).
ANAC: Differenza tra «accesso civico» ed «accesso generalizzato»
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Sembrerebbe
permanere a fronte
di tale accesso un
obbligo di
pubblicazione senza
contraddittorio
L’accesso incontra
specifici limiti
Avv. D. Bolognino
Accesso agli atti: ratio «porre i soggetti interessati in grado di esercitare al
meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento
attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari»
Esclude l’utilizzo del diritto di accesso per sottoporre l’amministrazione a un
controllo generalizzato.
ANAC: Distinzione fra accesso generalizzato e
accesso agli atti ex l. 241/1990
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Le due forme di accesso coesistono, ma hanno basi normative e ratio differenti
Come fare quando si sovrappongono
in concreto le fattispecie?
ANAC indica «bilanciamento
caso per caso degli interessi» (?)
Avv. D. Bolognino
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ANAC: Distinzione fra accesso generalizzato e
accesso agli atti ex l. 241/1990
“……..Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso:
-nel caso dell’accesso 241 dove la tutela può consentire un
accesso più in profondità a dati pertinenti;
- nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di
controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso
meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività
dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in
questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e
diffusione) di dati, documenti e informazioni.”
ANAC: Vi saranno dunque casi in cui sarà consentito l’accesso
agli atti ex l. 241/90 (perché titolari di posizione giuridica
qualificata) mentre non sarà possibile accedere ex art. 5,
comma 2, d.lgs. n.33/13
Avv. D. Bolognino
Accesso ex l. n. 241/90
Art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/13
Sul piano applicativo …..attenzione alle aree
di sovrapposizione
Avv. D. Bolognino
Sul piano soggettivo
A differenza dell’accesso ex l. n. 241/90, la
richiesta di accesso (ex art. 5, co. 2 d.lgs.
n. 33/13) non richiede alcuna qualificazione
e motivazione, il richiedente non deve
dimostrare di avere un interesse diretto
concreto ed attuale
Sicché art. accesso civico sul piano del
possibile esercizio soggettivo è più ampio
rispetto all’accesso ex l. n. 241 del 1990.
Parere Consiglio di Stato n. 515 del 2016
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Sul piano oggettivo
i limiti applicabili alla nuova
forma di accesso civico sono
più ampi e incisivi rispetto a
quelli indicati dall'articolo 24
della legge n. 241 del 1990,
consentendo alle
amministrazioni di impedire
l'accesso nei casi in cui
questo possa compromettere
alcuni rilevanti interessi
pubblici generali
Avv. D. Bolognino
Confronto sui Limiti all’accesso tra:
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Nuovo Art. 5 bis dlgs. N.
33/13 Limiti
all’accesso civico
Art. 24. l. n. 241 del 1990 –
Esclusione del diritto di accesso
Avv. D. Bolognino
Limiti all’accesso
“generalizzato”
Interessi pubblici specifici
Tutela di interessi privati
specifici
Segreto di Stato ed altri
divieti previsti per legge
Avv. D. Bolognino
Limiti all’accesso civico
22
Art. 4, d.lgs. n.
33/13 - abrogato
Avv. D. Bolognino
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso
civico di cui al presente articolo, l’Autorità Nazionale anticorruzione,
d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la
Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.
• Segreto di Stato
• Divieti di accesso previsti per legge (incluso art. 24, co. 1, l. n. 241/90)
Eccezioni assolute
(art. 5, bis, co. 3, d.lgs. n.
33/13)
• Possa derivare:
• a) Pregiudizio concreto ad interessi pubblici;
• b) Pregiudizio concreto ad interessi privati
Eccezioni relative
(art. 5 bis, co.1 e 2, d.lgs. n.
33/13)
P.A. deve
negare
l’accesso
P.A. deve
Verificare
cosa fare
attraverso il
“bilanciament
o” degli
interessi in
gioco
Avv. D. Bolognino
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato, e nei casi di segreto o di
divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento
governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del
comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme
che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.
Limiti art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990.
24
Avv. D. Bolognino
Eccezioni assolute
(art. 5, bis, co. 3, d.lgs.
n. 33/13)
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell‘art. 17, comma 2, l. n. 400/88 il Governo può prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate art. 12, l. n. 801 del 1977, dalla loro divulgazione possa derivare
una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità
nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle
ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario,
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati
siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
25 Avv. D. Bolognino
Art. 24, l. n. 241 del 1990:
Eccezioni relative
(art. 5 bis, co.1 e 2, d.lgs. n. 33/13)
Eccezioni assolute art. 5, bis, co. 3, d.lgs.
n. 33/13
Art. 24, comma 1,
l. n. 241/90
Eccezioni relative
(art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/13)
Art. 24, comma 6, l. n. 241/90
Avv. D. Bolognino
ANAC: Modalità operative
ANAC: ……….“Affinché l’accesso possa essere
rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati dai
commi 1 e 2 deve essere concreto quindi deve
sussistere un preciso nesso di causalità tra
l’accesso e il pregiudizio. L’amministrazione, in
altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio
di un pregiudizio in via generica e astratta, ma
dovrà:
a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi
elencati all’art. 5, co. 1 e 2 – viene pregiudicato;
b)dimostrare che il pregiudizio (concreto)
prefigurato dipende direttamente dalla
disclosure dell’informazione richiesta;
c) dimostrare che il pregiudizio conseguente
alla disclosure è un evento altamente probabile
e non solo possibile” probabile, e non soltanto
possibile.
Da ricordare che
non è possibile
escludere
l’accesso ove sia
possibile
utilizzare per la
tutela
dell’interesse
sottostante:
1. Differimento
accesso;
2. Accesso
parziale.
(art. 5, co. 4 e 5,
d.lgs. n.
33/13)
Avv. D. Bolognino
ANAC: Modalità operative – Motivazione del diniego …..COME (!)
ANAC: “…….Nella risposta negativa o
parzialmente tale, sia per i casi di diniego
connessi all’esistenza di limiti di cui ai co. 1
e 2 che per quelli connessi all’esistenza di
casi di eccezioni assolute di cui al co. 3,
l’amministrazione è tenuta a una
congrua e completa, motivazione, tanto
più necessaria in una fase sicuramente
sperimentale quale quella che si apre con le
prime richieste di accesso. La motivazione
serve all’amministrazione per definire
progressivamente proprie linee di condotta
ragionevoli e legittime, al cittadino per
comprendere ampiezza e limiti dell’accesso
generalizzato, al giudice per sindacare
adeguatamente le decisioni
dell’amministrazione”.
Possono, tuttavia, verificarsi circostanze
in cui potrebbe essere pregiudizievole
dell’interesse coinvolto imporre
all’amministrazione anche solo di
confermare o negare di essere in
possesso di alcuni dati o
informazioni (si consideri ad esempio il
caso di informazioni su indagini in
corso). In tali ipotesi …….. quantomeno
opportuno indicare le categorie di
interessi pubblici o privati che si
intendono tutelare e almeno le fonti
normative che prevedono l’esclusione o
la limitazione dell’accesso da cui dipende
la scelta dell’amministrazione
Avv. D. Bolognino
ANAC: il testo del decreto dispone che “l’istanza di accesso civico
identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti”;
pertanto non è ammissibile una richiesta meramente
esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni
l’amministrazione dispone.
Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma
consentire l’individuazione del dato, del documento o
dell’informazione.
-Richiesta di un numero di documenti manifestamente
irragionevole – da valutare l’interesse provato con il buon
andamento della P.A.
- escluso l’accesso a fronte di richieste di reperimento
informazioni che non siano già in possesso della P.A.
destinataria della richiesta
Avv. D. Bolognino
ART. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/13: In relazione alla loro gravità, il
responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale
attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala
altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione,
all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
Da ricordare:
La tutela del controinteressato come da all’art. 5, commi 5,6 e 9,
d.lgs. n. 33/13
Avv. D. Bolognino
“……………l’adozione, anche nella forma di un regolamento sull’accesso, di una
disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, con il fine di dare
attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare
comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione In
particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:
1. una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;
2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico
(“semplice”) connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;
3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato.
Tale sezione dovrebbe:
a) rinviare alle esclusioni di cui all’accesso 241, disposte in attuazione dei commi 1
e 2 dell’art. 24, dalla prima sezione;
b) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di
accesso generalizzato;
c) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle
richieste di accesso”.
ANAC: Modalità operative – Regolamento interno
Avv. D. Bolognino
In particolare, ai fini del rapporto tra esclusioni per l’accesso documentale ed
esclusioni per l’accesso generalizzato, è opportuno che tale disciplina provveda:
a) quanto alla disciplina dell’accesso documentale, all’attuazione dell’art. 24,
comma 2 della legge 241/1990, ossia alla individuazione delle categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai
sensi del comma 1 dell’art. 24;
b) quanto alla disciplina dell’accesso generalizzato, al rinvio alle esclusioni di cui
all’accesso 241, disposte in attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 24, dalla prima
sezione.
…………….Nelle more dell’adozione di tale nuova disciplina e ferma restando
l’attivazione immediata dell’esercizio dell’accesso generalizzato a partire da 23
dicembre 2016, le sole amministrazioni che abbiano adottato regolamenti in
attuazione del d.P.R. 352/1992, contenenti esclusioni ai fini dell’accesso 241, sono
autorizzate ad applicare, ove necessario, tali esclusioni anche ai fini dell’accesso
generalizzato. In ogni caso, decorso il termine del 23 giugno 2017, le esclusioni
previste nei regolamenti adottati in attuazione del d.P.R. 352/1992 non sono
più applicabili con riferimento all’accesso generalizzato. …….”
(linee guida in consultazione para. 6.2.3.)
ANAC: Modalità operative – Regolamento interno
Avv. D. Bolognino
ANAC: Modalità operative – Regolamento interno
“………….Se alla data del 23 giugno 2017 le amministrazioni non
hanno ancora aggiornato la disciplina sull’accesso, si ritiene che, ai fini
dell’accesso generalizzato, la normativa contenuta nei regolamenti già
adottati in attuazione del d.P.R. 352/1992 possa assumere valenza di
indice di possibile esistenza di pregiudizi agli interessi rilevanti tutelati
dall’art. 5 co. 1 e 2 del decreto trasparenza, fermo restando, però,
l’onere per le amministrazioni di motivare sulla probabilità del
pregiudizio concreto ai sensi della disciplina sull’accesso generalizzato
….. Le amministrazioni che non abbiano adottato i regolamenti
di attuazione del D.P.R. n. 352 del 1992 applicano integralmente,
a partire dal 23 dicembre 2016, le presenti Linee guida”.
(linee guida in consultazione para. 6.2.3.)
Avv. D. Bolognino
ANAC:disciplina transitoria
“…..Secondo quanto previsto nelle presenti Linee guida, a partire
dal 23 dicembre 2016 deve essere data immediata applicazione
all’istituto dell’accesso generalizzato, con la valutazione caso per
caso delle richieste presentate
Da ciò discende l’opportunità che:
a) le amministrazioni adottino nel più breve tempo possibile,
auspicabilmente con operatività a partire dal 23 dicembre 2016,
soluzioni organizzative come indicato al § 3.2. al fine di coordinare
la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
b) le amministrazioni adottino, entro il 23 giugno del 2017, una
disciplina sull’accesso con i contenuti di cui al § 3.1.
c) sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle
richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso).
………
(linee guida in consultazione par 9) .
ANAC:disciplina transitoria
“…….Nelle more dell’adozione della disciplina sull’accesso, le sole
amministrazioni che abbiano adottato i regolamenti di attuazione del d.P.R.
n. 352 del 1992, possono applicare, ove necessario, le esclusioni disposte
per l’accesso documentale anche ai fini dell’accesso generalizzato. In ogni
caso, decorso il termine del 23 giugno 2017, cessa la possibilità di applicare
all’accesso generalizzato le esclusioni individuate con i regolamenti di
attuazione del d.P.R. n. 352 del 1992. In assenza di aggiornamento della
disciplina, resta fermo quanto indicato al § 6.2.3. Ai fini dell’accesso
generalizzato, i citati regolamenti possono fornire alle amministrazioni utili
indici per la valutazione dell’esistenza di pregiudizi agli interessi rilevanti
tutelati dall’art. 5 co. 1 e 2 del decreto trasparenza, pregiudizi da dimostrare,
in caso di diniego, come probabili e concreti ai sensi della disciplina
sull’accesso generalizzato e mai assunti presuntivamente”.
(linee guida in consultazione par 9).
Nelle linee guida in consultazione non
sembrerebbe esserci traccia dell’intesa
con il Garante della protezione dei dati
personali
Art. 5 bis, comma 6, d.lgs. n. 33/13: Ai fini della definizione delle
esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente articolo,
l’Autorità Nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la
protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta
linee guida recanti indicazioni operative.
Avv. D. Bolognino
Grazie per l’attenzione
Avv. Daniela Bolognino
I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione
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