Anticorruzione e trasparenza: linee guida (in ... · rispetto all’accesso ex l. n. 241 del 1990....

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Anticorruzione e trasparenza: linee guida (in consultazione) su accesso civico e altri strumenti operativi. 22 novembre 2016 Avv. Daniela Bolognino

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Anticorruzione e

trasparenza: linee guida (in

consultazione) su accesso

civico e altri strumenti

operativi.

22 novembre 2016

Avv. Daniela Bolognino

Indice

Avv. D. Bolognino

a) Caratteri generali accesso c.d. civico ex art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013

come mod. dal d.lgs. n. 97 del 2016;

b) Analisi delle linee guida in consultazione ANAC su accesso, in

riferimento a:

- distinzione delle fattispecie di accesso;

- limiti all’accesso generalizzato;

- Confronto tra accesso ex l. n. 241 del 90 e accesso generalizzato ex

art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/13, in riferimento ai limiti ed alle

modalità operative che le P.A. dovranno porre in essere;

- Elementi della proposta ANAC di regolamento interno su accesso

per le singole P.A.

Originario Art. 1, comma 1, d.lgs. n.

33/13:

La trasparenza è intesa come

accessibilità totale delle informazioni

concernenti l'organizzazione e

l'attività delle pubbliche

amministrazioni, allo scopo di favorire

forme diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse

pubbliche.

Principio generale di trasparenza

3

post d.lgs. n. 97/16. - Art. 1,

comma 1:

La trasparenza è intesa come

accessibilità totale dei dati e dei

documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, allo scopo di

tutelare i diritti dei cittadini,

promuovere la partecipazione

degli interessati all’attività

amministrativa e, allo scopo di

favorire forme diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni

istituzionali e sull'utilizzo delle

risorse pubbliche

Avv. D. Bolognino

originario - Art. 2, comma

1, d.lgs. n. 33/13:

Le disposizioni del

presente decreto

individuano gli obblighi di

trasparenza concernenti

l'organizzazione e

l'attività delle pubbliche

amministrazioni e le

modalità per la sua

realizzazione.

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post d.lgs. n. 97/16. Art. 2, comma 1:

le disposizioni del presente decreto

disciplinano la libertà di accesso di

chiunque ai dati ed ai documenti

detenuti dalle pubbliche

amministrazioni e dagli altri soggetti di

cui all’art. 2 bis, garantita, nel rispetto

dei limiti relativi alla tutela di interessi

pubblici e privati giuridicamente

rilevanti, tramite l’accesso civico e

tramite la pubblicazione di documenti,

informazioni e dati concernenti

l’organizzazione e l’attività delle P.A. e

le modalità per la loro realizzazione.

Avv. D. Bolognino

Originario Art. 3, comma 1,

d.lgs. n. 33/13:

Tutti i documenti, le

informazioni e i dati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai

sensi della normativa vigente

sono pubblici e chiunque ha

diritto di conoscerli, di fruirne

gratuitamente, e di utilizzarli e

riutilizzarli ai sensi dell'art. 7.

Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità

5

Post. d.lgs. n. 97/16 - Art. 3,

comma 1:

Tutti i documenti, le

informazioni e i dati oggetto di

accesso civico ivi compresi quelli

oggetto di pubblicazione

obbligatoria ai sensi della

normativa vigente sono pubblici e

chiunque ha diritto di conoscerli, di

fruirne gratuitamente, e di utilizzarli

e riutilizzarli ai sensi dell'art. 7.

Avv. D. Bolognino

Art.4

(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti

modificazioni:

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione,

sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati

personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i

principi di proporzionalità e di semplificazione, e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri

gravanti sui soggetti di cui all’articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali

la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive,

elaborate per aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati e ai documenti nella loro

integrità è disciplinato dall’art. 5.

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ANAC – Garante privacy

Avv. D. Bolognino

Aoriginale art. 5, comma 1,

d.lgs. n. 33/13:

L'obbligo previsto dalla

normativa vigente in capo alle

pubbliche amministrazioni di

pubblicare documenti,

informazioni o dati comporta il

diritto di chiunque di richiedere i

medesimi, nei casi in cui sia

stata omessa la loro

pubblicazione.

.

Accesso civico

7

Art.5, post d.lgs. n. 97/16

Comma 1: identico

Comma 2: allo scopo di favorire forme

diffuse di controllo sul perseguimento

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo

delle risorse pubbliche e di

promuovere la partecipazione al

dibattito pubblico, chiunque ha diritto

di accedere ai dati ed ai documenti

detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a

quelle oggetto di pubblicazione ai

sensi del presente decreto, nel

rispetto dei limiti relativi alla tutela

degli interessi pubblici e privati

giuridicamente rilevanti secondo

quanto previsto dall’articolo 5-bis.

Avv. D. Bolognino

d.lgs. Art. 5, comma 3 – post. D.lgs. n. 97/13:

L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2:

-non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione

soggettiva del richiedente.

L’istanza di accesso civico:

-identifica i dati, e informazioni o i documenti richiesti;

- non richiede motivazione.

L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità

previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

•all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

•all’Ufficio relazioni con il pubblico;

•ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione

trasparente” del sito istituzionale;

•al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove

l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione

obbligatoria ai sensi del presente decreto

8

Originario art. 5, comma

2, d.lgs. n. 33/13:

La richiesta di accesso

civico:

-non è sottoposta ad

alcuna limitazione quanto

alla legittimazione

soggettiva del

richiedente;

- non deve essere

motivata,

- è gratuita

-e va presentata al

responsabile della

trasparenza

dell'amministrazione

obbligata alla pubblicazione

di cui al comma 1, che si

pronuncia sulla stessa.

Avv. D. Bolognino

Semplificazione CdS n.

515 del 2006

Art. 5, comma 4 – post. D.lgs. n. 97/13: Il

rilascio di dati o documenti in

formato elettronico o cartaceo è

gratuito, salvo il rimborso del

costo effettivamente sostenuto e

documentato dall’amministrazione

per la riproduzione su supporti

materiali.

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Avv. D. Bolognino

ANAC

SCHEMA LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI

DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO

CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013

Documento in consultazione

10

Avv. D. Bolognino

Linee guida ANAC in consultazione

11

Avv. D. Bolognino

ANAC: «un diritto di accesso non condizionato dalla

titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad

oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori

rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di

pubblicazione»

12

Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/13

Ratio Favorire il controllo diffuso su

perseguimento fini istituzionali ed uso delle risorse pubbliche

Avv. D. Bolognino

13

Avv. D. Bolognino

L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e

informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce

un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di

pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al

dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai

documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza

L’accesso generalizzato atto autonomo ed indipendente da

presupposti obblighi di pubblicazione …..espressione di una

libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il

rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati

indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto

delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5

bis, comma 3).

ANAC: Differenza tra «accesso civico» ed «accesso generalizzato»

14

Sembrerebbe

permanere a fronte

di tale accesso un

obbligo di

pubblicazione senza

contraddittorio

L’accesso incontra

specifici limiti

Avv. D. Bolognino

Accesso agli atti: ratio «porre i soggetti interessati in grado di esercitare al

meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento

attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari»

Esclude l’utilizzo del diritto di accesso per sottoporre l’amministrazione a un

controllo generalizzato.

ANAC: Distinzione fra accesso generalizzato e

accesso agli atti ex l. 241/1990

15

Le due forme di accesso coesistono, ma hanno basi normative e ratio differenti

Come fare quando si sovrappongono

in concreto le fattispecie?

ANAC indica «bilanciamento

caso per caso degli interessi» (?)

Avv. D. Bolognino

16

ANAC: Distinzione fra accesso generalizzato e

accesso agli atti ex l. 241/1990

“……..Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso:

-nel caso dell’accesso 241 dove la tutela può consentire un

accesso più in profondità a dati pertinenti;

- nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di

controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso

meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività

dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in

questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e

diffusione) di dati, documenti e informazioni.”

ANAC: Vi saranno dunque casi in cui sarà consentito l’accesso

agli atti ex l. 241/90 (perché titolari di posizione giuridica

qualificata) mentre non sarà possibile accedere ex art. 5,

comma 2, d.lgs. n.33/13

Avv. D. Bolognino

ANAC: Distinzione fra accesso generalizzato e

accesso agli atti ex l. 241/1990

Avv. D. Bolognino

Accesso ex l. n. 241/90

Art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/13

Sul piano applicativo …..attenzione alle aree

di sovrapposizione

Avv. D. Bolognino

Sul piano soggettivo

A differenza dell’accesso ex l. n. 241/90, la

richiesta di accesso (ex art. 5, co. 2 d.lgs.

n. 33/13) non richiede alcuna qualificazione

e motivazione, il richiedente non deve

dimostrare di avere un interesse diretto

concreto ed attuale

Sicché art. accesso civico sul piano del

possibile esercizio soggettivo è più ampio

rispetto all’accesso ex l. n. 241 del 1990.

Parere Consiglio di Stato n. 515 del 2016

19

Sul piano oggettivo

i limiti applicabili alla nuova

forma di accesso civico sono

più ampi e incisivi rispetto a

quelli indicati dall'articolo 24

della legge n. 241 del 1990,

consentendo alle

amministrazioni di impedire

l'accesso nei casi in cui

questo possa compromettere

alcuni rilevanti interessi

pubblici generali

Avv. D. Bolognino

Confronto sui Limiti all’accesso tra:

20

Nuovo Art. 5 bis dlgs. N.

33/13 Limiti

all’accesso civico

Art. 24. l. n. 241 del 1990 –

Esclusione del diritto di accesso

Avv. D. Bolognino

Limiti all’accesso

“generalizzato”

Interessi pubblici specifici

Tutela di interessi privati

specifici

Segreto di Stato ed altri

divieti previsti per legge

Avv. D. Bolognino

Limiti all’accesso civico

22

Art. 4, d.lgs. n.

33/13 - abrogato

Avv. D. Bolognino

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso

civico di cui al presente articolo, l’Autorità Nazionale anticorruzione,

d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la

Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

• Segreto di Stato

• Divieti di accesso previsti per legge (incluso art. 24, co. 1, l. n. 241/90)

Eccezioni assolute

(art. 5, bis, co. 3, d.lgs. n.

33/13)

• Possa derivare:

• a) Pregiudizio concreto ad interessi pubblici;

• b) Pregiudizio concreto ad interessi privati

Eccezioni relative

(art. 5 bis, co.1 e 2, d.lgs. n.

33/13)

P.A. deve

negare

l’accesso

P.A. deve

Verificare

cosa fare

attraverso il

“bilanciament

o” degli

interessi in

gioco

Avv. D. Bolognino

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato, e nei casi di segreto o di

divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento

governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del

comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme

che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta

all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e

di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne

regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti

amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale

relativi a terzi.

Limiti art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990.

24

Avv. D. Bolognino

Eccezioni assolute

(art. 5, bis, co. 3, d.lgs.

n. 33/13)

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell‘art. 17, comma 2, l. n. 400/88 il Governo può prevedere casi di

sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate art. 12, l. n. 801 del 1977, dalla loro divulgazione possa derivare

una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità

nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle

ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione

della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente

strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con

particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei

beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,

gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario,

professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati

siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti

interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

25 Avv. D. Bolognino

Art. 24, l. n. 241 del 1990:

Eccezioni relative

(art. 5 bis, co.1 e 2, d.lgs. n. 33/13)

Eccezioni assolute art. 5, bis, co. 3, d.lgs.

n. 33/13

Art. 24, comma 1,

l. n. 241/90

Eccezioni relative

(art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/13)

Art. 24, comma 6, l. n. 241/90

Avv. D. Bolognino

ANAC: Modalità operative

ANAC: ……….“Affinché l’accesso possa essere

rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati dai

commi 1 e 2 deve essere concreto quindi deve

sussistere un preciso nesso di causalità tra

l’accesso e il pregiudizio. L’amministrazione, in

altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio

di un pregiudizio in via generica e astratta, ma

dovrà:

a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi

elencati all’art. 5, co. 1 e 2 – viene pregiudicato;

b)dimostrare che il pregiudizio (concreto)

prefigurato dipende direttamente dalla

disclosure dell’informazione richiesta;

c) dimostrare che il pregiudizio conseguente

alla disclosure è un evento altamente probabile

e non solo possibile” probabile, e non soltanto

possibile.

Da ricordare che

non è possibile

escludere

l’accesso ove sia

possibile

utilizzare per la

tutela

dell’interesse

sottostante:

1. Differimento

accesso;

2. Accesso

parziale.

(art. 5, co. 4 e 5,

d.lgs. n.

33/13)

Avv. D. Bolognino

ANAC: Modalità operative – Motivazione del diniego …..COME (!)

ANAC: “…….Nella risposta negativa o

parzialmente tale, sia per i casi di diniego

connessi all’esistenza di limiti di cui ai co. 1

e 2 che per quelli connessi all’esistenza di

casi di eccezioni assolute di cui al co. 3,

l’amministrazione è tenuta a una

congrua e completa, motivazione, tanto

più necessaria in una fase sicuramente

sperimentale quale quella che si apre con le

prime richieste di accesso. La motivazione

serve all’amministrazione per definire

progressivamente proprie linee di condotta

ragionevoli e legittime, al cittadino per

comprendere ampiezza e limiti dell’accesso

generalizzato, al giudice per sindacare

adeguatamente le decisioni

dell’amministrazione”.

Possono, tuttavia, verificarsi circostanze

in cui potrebbe essere pregiudizievole

dell’interesse coinvolto imporre

all’amministrazione anche solo di

confermare o negare di essere in

possesso di alcuni dati o

informazioni (si consideri ad esempio il

caso di informazioni su indagini in

corso). In tali ipotesi …….. quantomeno

opportuno indicare le categorie di

interessi pubblici o privati che si

intendono tutelare e almeno le fonti

normative che prevedono l’esclusione o

la limitazione dell’accesso da cui dipende

la scelta dell’amministrazione

Avv. D. Bolognino

ANAC: il testo del decreto dispone che “l’istanza di accesso civico

identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti”;

pertanto non è ammissibile una richiesta meramente

esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni

l’amministrazione dispone.

Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma

consentire l’individuazione del dato, del documento o

dell’informazione.

-Richiesta di un numero di documenti manifestamente

irragionevole – da valutare l’interesse provato con il buon

andamento della P.A.

- escluso l’accesso a fronte di richieste di reperimento

informazioni che non siano già in possesso della P.A.

destinataria della richiesta

Avv. D. Bolognino

ART. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/13: In relazione alla loro gravità, il

responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento

parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla

normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale

attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala

altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione,

all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Da ricordare:

La tutela del controinteressato come da all’art. 5, commi 5,6 e 9,

d.lgs. n. 33/13

Avv. D. Bolognino

“……………l’adozione, anche nella forma di un regolamento sull’accesso, di una

disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, con il fine di dare

attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare

comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione In

particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:

1. una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;

2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico

(“semplice”) connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;

3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato.

Tale sezione dovrebbe:

a) rinviare alle esclusioni di cui all’accesso 241, disposte in attuazione dei commi 1

e 2 dell’art. 24, dalla prima sezione;

b) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di

accesso generalizzato;

c) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle

richieste di accesso”.

ANAC: Modalità operative – Regolamento interno

Avv. D. Bolognino

In particolare, ai fini del rapporto tra esclusioni per l’accesso documentale ed

esclusioni per l’accesso generalizzato, è opportuno che tale disciplina provveda:

a) quanto alla disciplina dell’accesso documentale, all’attuazione dell’art. 24,

comma 2 della legge 241/1990, ossia alla individuazione delle categorie di documenti

da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai

sensi del comma 1 dell’art. 24;

b) quanto alla disciplina dell’accesso generalizzato, al rinvio alle esclusioni di cui

all’accesso 241, disposte in attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 24, dalla prima

sezione.

…………….Nelle more dell’adozione di tale nuova disciplina e ferma restando

l’attivazione immediata dell’esercizio dell’accesso generalizzato a partire da 23

dicembre 2016, le sole amministrazioni che abbiano adottato regolamenti in

attuazione del d.P.R. 352/1992, contenenti esclusioni ai fini dell’accesso 241, sono

autorizzate ad applicare, ove necessario, tali esclusioni anche ai fini dell’accesso

generalizzato. In ogni caso, decorso il termine del 23 giugno 2017, le esclusioni

previste nei regolamenti adottati in attuazione del d.P.R. 352/1992 non sono

più applicabili con riferimento all’accesso generalizzato. …….”

(linee guida in consultazione para. 6.2.3.)

ANAC: Modalità operative – Regolamento interno

Avv. D. Bolognino

ANAC: Modalità operative – Regolamento interno

“………….Se alla data del 23 giugno 2017 le amministrazioni non

hanno ancora aggiornato la disciplina sull’accesso, si ritiene che, ai fini

dell’accesso generalizzato, la normativa contenuta nei regolamenti già

adottati in attuazione del d.P.R. 352/1992 possa assumere valenza di

indice di possibile esistenza di pregiudizi agli interessi rilevanti tutelati

dall’art. 5 co. 1 e 2 del decreto trasparenza, fermo restando, però,

l’onere per le amministrazioni di motivare sulla probabilità del

pregiudizio concreto ai sensi della disciplina sull’accesso generalizzato

….. Le amministrazioni che non abbiano adottato i regolamenti

di attuazione del D.P.R. n. 352 del 1992 applicano integralmente,

a partire dal 23 dicembre 2016, le presenti Linee guida”.

(linee guida in consultazione para. 6.2.3.)

Avv. D. Bolognino

ANAC:disciplina transitoria

“…..Secondo quanto previsto nelle presenti Linee guida, a partire

dal 23 dicembre 2016 deve essere data immediata applicazione

all’istituto dell’accesso generalizzato, con la valutazione caso per

caso delle richieste presentate

Da ciò discende l’opportunità che:

a) le amministrazioni adottino nel più breve tempo possibile,

auspicabilmente con operatività a partire dal 23 dicembre 2016,

soluzioni organizzative come indicato al § 3.2. al fine di coordinare

la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;

b) le amministrazioni adottino, entro il 23 giugno del 2017, una

disciplina sull’accesso con i contenuti di cui al § 3.1.

c) sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle

richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso).

………

(linee guida in consultazione par 9) .

ANAC:disciplina transitoria

“…….Nelle more dell’adozione della disciplina sull’accesso, le sole

amministrazioni che abbiano adottato i regolamenti di attuazione del d.P.R.

n. 352 del 1992, possono applicare, ove necessario, le esclusioni disposte

per l’accesso documentale anche ai fini dell’accesso generalizzato. In ogni

caso, decorso il termine del 23 giugno 2017, cessa la possibilità di applicare

all’accesso generalizzato le esclusioni individuate con i regolamenti di

attuazione del d.P.R. n. 352 del 1992. In assenza di aggiornamento della

disciplina, resta fermo quanto indicato al § 6.2.3. Ai fini dell’accesso

generalizzato, i citati regolamenti possono fornire alle amministrazioni utili

indici per la valutazione dell’esistenza di pregiudizi agli interessi rilevanti

tutelati dall’art. 5 co. 1 e 2 del decreto trasparenza, pregiudizi da dimostrare,

in caso di diniego, come probabili e concreti ai sensi della disciplina

sull’accesso generalizzato e mai assunti presuntivamente”.

(linee guida in consultazione par 9).

Nelle linee guida in consultazione non

sembrerebbe esserci traccia dell’intesa

con il Garante della protezione dei dati

personali

Art. 5 bis, comma 6, d.lgs. n. 33/13: Ai fini della definizione delle

esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente articolo,

l’Autorità Nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la

protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta

linee guida recanti indicazioni operative.

Avv. D. Bolognino

Grazie per l’attenzione

Avv. Daniela Bolognino

[email protected]

I materiali saranno disponibili su:

www.fondazioneifel.it/formazione

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