Antenna Telefonia

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Antenne telefonia mobile sul tetto condominiale, vantaggi e svantaggi.001 mar 201323/10/2002, antenne sui tetti, antenne telefonia mobile, cassazione sentenza n. 3865/1993, Condominio, decreto legislativo n. 198/2002, decreto ministeriale n. 381/1998, delibera assembleare, Genova sentenza n. 1385 del 12/4/2006, lastrico solare, locazione per installazione di stazione radio telefonia mobile cellulare, maggioranza richiesta, n. 12663), natura di innovazione, NECESSITA', terrazze e lastrici solari, Tribunale di Milano, unanimitdi DomoblogAntenne telefonia mobile sul tetto condominiale, vantaggi e svantaggi.La telefonia cellulare si basa essenzialmente sulla trasmissione aerea ed il segnale deve essere raggiungibile in ogni punto del territorio, senza discontinuit, in modo da evitare le cosiddette zone dombra, che causano interruzioni e cadute di chiamata, con smacco degli utenti che ovviamente selezionano il loro gestore anche in base alla copertura delle aree in cui abitano e lavorano.Per questo motivo, nelle citt, i gestori telefonici chiedono ai proprietari dei palazzi pi alti ed ai condomini la possibilit di installare sul tetto le proprie apparecchiature ripetitrici.Sono preferiti i tetti piani poich permettono ai tecnici della manutenzione un pi agevole accesso e consentono di insatllare meglio le apparecchiature.A fronte di ci le compagnie pagano un Affitto dellarea e rimborsano il consumo di corrente elettrica.Se il proprietario unico, i problemi sono solo di tipo amministrativo, in quanto in baseal decreto legislativo n. 198/2002 linstallazione deve essere autorizzata dal Comune (oppure dalla Provincia o dalla Regione, secondo la zona di competenza), previo accertamento da parte della rispettiva agenzia Regionale Arpa e nel rispetto dei limiti delle emissioni elettromagnetiche.Le opposizioni maggiori a tale utilizzo dei tetti, in genere parte comune condominiale, sono quelle estetiche (effettivamente in genere dalla strada si vedono spuntare e deturpano larchitettura del palazzo) quelle della preoccupazione per la salute a causa della propagazione delle onde elettromagnetiche e quelle legali dovute ad un uso delle parti comuni diverso da quello per cui sono state destinate.Tralasciando lequestioni estetiche, di tipo soggettivo e difficilmente valutabili, lepreoccupazioni per i danni alla salute, con le conseguenti opposizioni, possono provenire dagli stessi condomini oppure dagli abitanti dei palazzi viciniGli abitanti dei palazzi vicini possono per opporsi solo se lautorizzazione comunale rilasciata alla compagnia telefonica non risulta regolare o se limpianto supera i limiti di emissioni elettromagnetiche previsti dal decreto ministeriale n. 381/1998 e dalla legge n. 36/2001.La misurazione delle emissioni di esclusiva competenza , Agenzia Regionale Protezione Ambientale, Arpa di competenza.Se il Tetto condominiale peril diritto di ogni condomino ad opporsi non vi una norma specifica giurisprudenziale in quanto la Corte di cassazione con la sentenza n. 3865/1993, commentata dallAnaci, ha stabilito che per linstallazione sul tetto del palazzo (parte comune) occorre il consenso di tutti i condomini ai sensi dellarticolo 1108 del Codice civile, in quanto si tratta di una servitu nei confronti della compagnia telefonica.Per il disposto dellart. 1108, terzo comma, c.c., applicabile anche al condominio di edifici per il rinvio contenuto nellart. 1139 alle norme sulla comunione, la costituzione di una servita sulle parti comuni delledificio richiede il consenso unanime di tutti i condomini. Pertanto, in mancanza di un tale consenso non valida la deliberazione adottata dallassemblea dei condomini, che abbia approvato i lavori eseguiti, su autorizzazione dellamministratore, dalla Sip, di posa di un cavo telefonico sulledificio condominiale, in guisa da creare una situazione di fatto corrispondente ad una servit di passaggio di conduttura di cavo telefonico, suscettibile di far maturare con il tempo lusucapione di tale diritto.Molto intense sono le preoccupazioni per la salute da parte dei condomini in cui si discute di inserire un pur redditizio impianto radi per telefonia mobile sul tetto.In realt il modo di propagazione delle onde ha la forma di un imbuto per cui il campo magnetico sotto l antenna inferiore a quello che si ha di fronte. Le onde si propagano allargandosi e perdono molta della loro energia in funzione della distanza con un degrado logaritmico, per cui vicino e di fronte all antenna la potenza emessa notevole, mentre ad una distanza doppia, la potenza non sar la met bens molto inferiore pari a 1/4 e cos via.Ci considerato pragmaticamente meglio (o meno peggio) avere l antenna sul tetto del proprio palazzo che su quello del palazzo di fronte.In questo modo il condominio incassa circa 10.000 annui da ogni compagnia (in genere almeno 2 o 3) che vanno a diminuire fortemente le spese condominiali da pagare e con tutta probabilit si impedisce ai condominii vicini di inserire sul tetto impianti che ci danneggerebberoforse di pi con le emissioni e non ci darebbero un utile.Rinunciando alle antenne sul tetto ci si potrebbe trovare nella condizione che accetti proprio il condominio di fronte.Per quanto concerne la modalit con cui il condominio deve deliberare leventuale installazione delle antenne per cellulari sul tetto, essa pare essere, alla luce della Sentenza di Cassazione 3865/1993, (quicommentata dallAnaci), quella della totalit dei consensi.Tuttavia il tribunale di Monza, con sentenza del 1.3.2000 ha stabilito che occorre la sola maggioranza qualificata dei partecipanti al condominio rappresentanti due terzi del valore millesimale delledificio.Al contrario il Pretore di Bologna nel 1999 aveva sospeso in via durgenza e bloccato i lavori di installazione di unimpianto di telefonia mobilesullassunto che lincertezza sugli effetti a lungo termine delle onde elettromagnetiche comporta una svalutazione del valore di mercato di un edificio condominale.A favore della unanimit dei consensi il Tribunale di Milano: Ne consegue che laddove linstallazione di una stazione radio base, che si possa qualificare innovazione, determini una riduzione quantitativa dellutilizzazione e del godimento anche di un solo condomino di una parte del bene condominiale, ovvero una modifica di destinazione funzionale della stessa ( trasformazione di tale parte in unit produttiva destinata a servire attivit industriale e commerciale estranea al carattere residenziale delledificio) la relativa determinazione assembleare non potr dirsi consentita con le maggioranze di cui allart. 1136 c.c. ma soltanto con lunanimit dei consensi dei condomini, in difetto della quale la delibera dovr considerarsi nulla. (v. Tribunale di Milano, 23/10/2002,n. 12663).Di pari avviso sembra essere il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 1385 del 12/4/2006con la quale dichiara nulla la delibera adottata a maggioranza.Peraltro tale innovazione adottabile dallassemblea condominiale solo con lunanimit dei consensi anche in quanto produttiva di una diminuzione del valore di mercato dellintero stabile condominiale e delle singole unit che lo compongono: si tratta infatti di atto di disposizione dellimmobile comune che, non realizzando vantaggi alla collettivit condominiale e ai singoli condomini (determinando al contrario un danno economico rilevante quale il deprezzamento) pu dirsi lesivo del diritto di propriet comune ed esclusiva degli stessi (v. Pretura Bologna, ordinanza 12/4/1999, Trib Bologna ordinanze 8 marzo 28 giugno 2005).Diverso il caso delle antenne televise che sono produttive di un vantagio diretto per i singoli condomini in quanto in tal modo possono godere del servizio televisivo.Come si vede largomento molto controverso: resta da vedere quali saranno i nuovi orientamenti con la prossima entrata in vigore della nuova legge