Anno IV, Numero 2 - 2009 - SBN

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Rivista del digitale nei beni culturali ICCU-ROMA Anno IV, Numero 2 - 2009

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Rivista del digitale nei beni culturali

I C C U - R O M A

Anno IV, Numero 2 - 2009

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Documenti e discussioni

Dopo i Rapporti di settore, il Rapporto congiuntoe il Protocollo d’intesa sulle linee guida per laconduzione di ricerche accurate sulle opereorfane, pubblicato nel numero 2 del 2008,presentiamo in questo numero la Relazione finaledel 4 giugno 2008 che il Sottogruppo per ildiritto d’autore ha elaborato quale ampia sintesidei temi trattati analiticamente dagli esperti neirapporti di settore. Alla Relazione sono allegate 7 Appendici, allequali si rimanda perché consultabili dall’indirizzoWeb http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/experts/hleg/meetings/index_en.htm. Contiamo di pubblicare letraduzioni di questi documenti nei prossiminumeri di «DigItalia».

Relazione finale sulla conservazione digitale, le opere orfane e le opere esaurite* Traduzione di Eva Gilmore e Sonia Beraha**

L a presente Relazione fa seguito alla Relazioneintermedia sulla conservazione digitale, le

opere orfane e le opere esaurite presentata dalSottogruppo sul diritto d’autore in occasione della

seconda riunione del Gruppo di esperti di alto li-vello, tenutasi il 17 ottobre 2006, nonché allaRelazione sulla conservazione digitale, le opere or-fane e le opere esaurite presentata in occasionedella terza riunione del Gruppo d’esperti, tenutasiil 14 aprile 2007. La Relazione intermedia è disponibile all’indi-rizzo Web: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg_minutes/copyright/interim_report_16_10_06.pdf.La seconda Relazione è disponibile all’indiriz-zo Web: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?ac-tion=display&doc_id=295

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.Si incoraggia la divulgazione del presente testo,la cui riproduzione non è soggetta ad alcun vin-colo, purché si salvaguardi l’integrità del testo elo stesso sia attribuito ai legittimi autori.

IndiceSintesi1. Introduzione2. Oggetto e ambito della relazione3. La conservazione digitale 4. La conservazione dei contenuti Web e il

Web-harvesting

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* Il testo in inglese, del 4 giugno 2008, è consultabile all’indirizzo Webhttp://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-clean171.pdf.

** La prima parte, fino al paragrafo 4.3 compreso, è stata tradotta da Eva Gilmore, mentre la secondaparte, dal paragrafo 5 sino alla fine, da Sonia Beraha per Qualitalia S.R.L.

1 [La Relazione sulla conservazione digitale, le opere orfane e le opere esaurite è consultabile anche, initaliano, su «DigItalia», II (2007), n. 1, p. 145-156, http://digitalia.sbn.it/upload/documenti/digitalia20071_RICOLFI.pdf.]

Final Report on Digital Preservation,Orphan Works, and Out-of-Print Works

Marco Ricolfi – Lynne Brindley – Claudia Dillman – Tarja Koskinen-Olsson – Toby Bainton – Anne Bergman-Tahon – Jean-François Debarnot – Myriam Diocaretz –Olav Stokkmoi2010: Digital Libraries, High Level Expert Group, Copyright Subgroup

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4.1 Premessa 4.2 La legislazione comunitaria pertinente4.3 Raccomandazione

5. Le opere orfane5.1 Problematiche generali5.2 Le diverse soluzioni al problema delle

opere orfane 5.3 L’approccio europeo: il riconoscimen-

to reciproco delle soluzioni nazionali5.4 Le linee guida in materia di ricerca di-

ligente5.5 Le banche dati e i meccanismi di ge-

stione dei diritti 5.6 Le misure per la prevenzione del fe-

nomeno delle opere orfane in futuro5.7 Conclusioni

6. Le opere esaurite 6.1 Definizioni e presupposti per l’indivi-

duazione di una soluzione6.2 Soluzione proposta e aspetti principali6.3 La concessione delle licenze per la di-

gitalizzazione e per la messa a dispo-sizione delle opere esaurite. Criterigenerali di concessione delle licenze

6.4 Le banche dati e i Centri di gestionedei diritti per le opere esaurite

6.5 Il rilascio di autorizzazioni per la digi-talizzazione e la messa a disposizionedi un’opera

7. L’Accordo tipo per la digitalizzazione e lamessa a disposizione di opere esaurite adutenti autorizzati nell’ambito di reti chiuse

8. L’Accordo tipo che autorizza le biblioteche afornire l’accesso online ai libri fuori stampa8.1. Ambito dell’accordo

9. I principi fondamentali per le banche datidelle opere orfane e delle opere esaurite eper i Centri di gestione dei diritti 9.1. Premessa9.2. Opere orfane9.3. Opere esaurite9.4. Possibili misure comunitarie per le

opere orfane e le opere esaurite10. Attuazione delle soluzioni proposte

10.1 Applicazione degli accordi tipo10.2. Misure adottabili dalla Commissione

AllegatiAppendice 1. Caso di studio sulla legislazionefrancese in materia di Web-harvesting Appendice 2. Caso di studio sulla legislazionefinlandese in materia di Web-harvestingAppendice 3. Accordo tipo per la Licenza didigitalizzazione delle opere esauriteAppendice 4. Accordo tipo per la Licenza didigitalizzazione delle opere esaurite con l’op-zione dell’accessibilità onlineAppendice 5. Attuazione delle soluzioni pro-poste tramite i progetti eContentplus: l’esem-pio del progetto ARROWAppendice 6. Principi fondamentali racco-mandati per i Centri di gestione dei diritti e lebanche dati delle opere orfaneAppendice 7. Principi fondamentali racco-mandati per i Centri di gestione dei diritti e lebanche dati delle opere esaurite

SintesiLa Relazione finale stilata dal Sottogruppo suldiritto d’autore del Gruppo d’esperti di alto li-vello (HLG) sulle biblioteche digitali europeeintende espletare il mandato che è stato affi-dato al Sottogruppo. La relazione individuatre aree d’intervento prioritarie relative allesfide messe in evidenza dall’ iniziativaBiblioteche digitali in materia di diritti di pro-prietà intellettuale: la conservazione digitaledei contenuti, anche ricorrendo al Web-harve-sting, e la semplificazione delle procedure re-lative alla gestione dei diritti sulle opere orfa-ne e sulle opere esaurite. La Relazione indivi-dua una serie di azioni e di accordi che, seadeguatamente attuati, potrebbero contribui-re a ridurre le difficoltà attualmente riscontra-te in suddette aree.Le soluzioni proposte dalla presente Relazionesi basano su una serie di principi cardine chedovrebbero disciplinare gli interventi in que-sto campo. Le raccomandazioni proposte tro-vano fondamento nelle consultazioni intercor-se con le principali parti interessate, soprat-tutto in relazione con il problema dell’identifi-cazione e dell’uso di opere orfane.

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Sul fronte della conservazione digitale, laRelazione propone diverse azioni attuabili alivello di singoli Stati membri. Si tratta di in-terventi in linea con le attuali disposizioni deldiritto comunitario e che potrebbero permet-tere di superare gli ostacoli di natura giuridicache le istituzioni incaricate della digitalizza-zione incontrano in alcuni Stati membri. Tra lemisure proposte, vi è quella di rendere possi-bile la creazione di copie digitali multiple a fi-ni conservativi e includere le attività di Web-harvesting nelle disposizioni nazionali di leggesul deposito legale.L’approccio che il Sottogruppo raccomanda diadottare nella sfera delle opere orfane è fon-dato sul concetto tutto europeo dell’indivi-duazione di un minimo comune denominatorea livello dei meccanismi di cui i singoli Statimembri si dotano, nonché su quello del mu-tuo riconoscimento delle soluzioni nazionali inmateria di opere orfane. Una volta stabilitiquali sono i principi fondamentali comuni, an-che nel campo delle linee guida della dovutadiligenza per l’identificazione e/o il reperi-mento dei titolari dei diritti, se per un deter-minato materiale si è già stabilito che i titolaridei diritti siano stati cercati con la dovuta dili-genza, tale considerazione dovrebbe esserevalida anche negli altri Stati membri.Si avanza inoltre l’ipotesi di una soluzione ba-sata sul rilascio di licenze per permettere chele opere esaurite, una volta digitalizzate, sia-no messe a disposizione di una fascia di uten-ti più vasta di quella attuale. Per incoraggiaretale meccanismo, il Sottogruppo sul dirittod’autore ha messo a punto due modelli di li-cenza, il primo relativo all’uso di opere all’in-terno di reti sicure, il secondo relativo all’ac-cessibilità online delle opere su reti aperte.La Relazione delinea un sistema basato sullacreazione di banche dati e Centri per la ge-stione dei diritti sulle opere, la cui istituzione

favorirebbe l’uso legale tanto delle opere or-fane quanto di quelle fuori stampa. Si inclu-dono anche alcune proposte per lo sviluppo ditale sistema, quali l’individuazione di piatta-forme (test-bed) per sottoporre a test gli stru-menti in questione, l’istituzione di uno speci-fico Plus Project sull’e-content (ARROW) e larealizzazione di diverse attività, ivi compresequelle di divulgazione, da parte dellaComunità Europea.

1. IntroduzioneIl Gruppo di esperti di alto livello sulle biblio-teche digitali europee, nel corso del primo in-contro tenutosi a Bruxelles in data 27 marzo2006, ha preso in esame una serie di temati-che illustrate nella Comunicazione dellaCommissione i2010: biblioteche digitali2 ed hadiscusso una serie di questioni di natura giuri-dica, tecnologica ed economica in relazioneall’iniziativa Biblioteca digitale. L’agenda diconvocazione dell’incontro elencava una seriedi questioni relative ai diritti di proprietà in-tellettuale:

«Quali sono le sfide principali in materiadi diritti di proprietà intellettuale? Qualiazioni e accordi potrebbero essere adotta-ti in maniera congiunta dai soggetti inte-ressati al fine di ridurre le tensioni che ca-ratterizzano i diritti d’autore? È necessa-rio armonizzare a livello comunitario leeccezioni e le limitazioni a cui sono sog-gette le biblioteche, gli archivi e i musei?Quali sono le strategie che potrebbero fa-cilitare la gestione dei diritti per le istitu-zioni culturali?»

A conclusione dell’incontro, il gruppo di altolivello ha incaricato alcuni membri di costitui-re un Sottogruppo sul diritto d’autore cheavesse il compito di esaminare e discutere una

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2 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economicand Social Committee and the Committee of Regions “i2010: Digital Libraries”, Bruxelles, 30 September2005 COM(2005) 465 definitivo.

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serie di questioni di rilievo in materia di dirittidi proprietà intellettuale e riferire alla plenariadel Gruppo di alto livello circa le opzioni pos-sibili. Gli esperti designati quali membri delSottogruppo sul diritto d’autore sono: Arne J.Bach (presidente della Federazione degli edi-tori europei, FEE), Lynne Brindley (direttoreesecutivo della British Library), ClaudiaDillman (direttore del Deutsches Filminstitut ePresidente dell’Association de CinémathèquesEuropéennes, ACE), Tarja Koskinen-Olsson (pre-sidente onorario dell’International Federation ofReproduction Rights Organisations, IFRRO),Emmanuel Hoog (presidente dell’InstitutNational de l’Audiovisuel, INA) e il prof.Marco Ricolfi (professore di diritto industrialeall’Università di Torino), nominato Presidentedel gruppo.Durante la seconda riunione del Gruppo di al-to livello, tenutasi a Bruxelles il 17 ottobre2006, il Sottogruppo sul diritto d’autore hapresentato una relazione intermedia sulle te-matiche della conservazione digitale, le opereorfane e le opere esaurite. Il CommissarioViviane Reding e gli altri membri del gruppohanno incoraggiato il Sottogruppo a prose-guire il lavoro con l’obiettivo di presentareuna relazione che proponesse misure concretedi attuazione. Durante il successivo incontrodel Gruppo di alto livello, riunitosi a Bruxellesil 18 aprile 2007, il Sottogruppo sul dirittod’autore ha presentato una seconda relazionesu determinati aspetti di natura attuativa nel-le sfere oggetto della precedente relazione. Nel frattempo, il Sottogruppo sul diritto d’au-tore ha portato a termine il proprio lavoro diindagine, i cui risultati sono illustrati nellapresente Relazione finale3.

In quest’ultima, da una parte si avanzano nuo-ve considerazioni di tipo analitico, raccoman-dazioni e proposte, con particolare enfasi suimeccanismi di attuazione e realizzazione; dal-l’altra, si consolidano le analisi e le raccoman-dazioni oggetto delle due relazioni precedenti.

2. Oggetto e ambito della relazioneLa Commissione ha definito le biblioteche di-gitali come un aspetto fondamentale dell’ini-ziativa i2010. Nella comunicazione i2010: bi-blioteche digitali del 30 settembre 2005, laCommissione ha illustrato la propria strategiaper la digitalizzazione, l’accessibilità online ela conservazione digitale della memoria col-lettiva dell’Europa. Come specificato nel con-siderando 1 della Raccomandazione dellaCommissione Europea del 24 agosto 2006sulla digitalizzazione e l’accessibilità onlinedel materiale culturale e sulla conservazionedigitale4, tale memoria collettiva comprendemateriale stampato (libri, riviste, giornali), fo-tografie, oggetti museali, documenti d’archi-vio e materiale audiovisivo. Il Consiglio ha ac-colto con favore l’iniziativa della Biblioteca di-gitale nel documento Conclusione sulla digi-talizzazione e l’accessibilità online del mate-riale culturale e sulla conservazione digitale5.In seguito a ciò, il Sottogruppo sul diritto d’au-tore ha avviato l’esame delle tematiche ogget-to del mandato ricevuto. Il Sottogruppo ha in-dividuato tre sfere d’intervento prioritarie in re-lazione alle sfide poste a fronte dell’iniziativaBiblioteche digitali in materia di diritti di pro-prietà intellettuale: la conservazione digitaledei contenuti, Web-harvesting compreso; lostatus delle opere orfane nonché le azioni e gli

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3 Le diverse sezioni sono state redatte con il contributo dei membri del Sottogruppo sul diritto d’autore edi collaboratori esterni designati dal sottogruppo stesso,come indicato all’inizio di ciascuna sezione.

4 Commission Recommendation of 24 August 2006 on the digitisation and online accessibility of culturalmaterial and digital preservation (2006/585/CE), «Official Journal of the European Union», L 236, Vol.49, 31 August 2006, p. 28-30.

5 Council Conclusions on the Digitisation and Online Accessibility of Cultural Material, and DigitalPreservation 2006/C 297/01, «Official Journal of the European Union», C 297, Vol. 49, 7 December2006, p. 1-5.

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accordi possibili per quanto riguarda l’identifi-cazione di tali opere; e, infine, le azioni e gliaccordi in materia di opere esaurite.Alla luce di tali passaggi, il Sottogruppo suldiritto d’autore ha definito una serie di princi-pi cardine in base ai quali sviluppare gli argo-menti oggetto del proprio lavoro.Tutte le proposte devono essere conformi agliobblighi internazionali dell’Unione Europea edei suoi Stati membri6 e rispettare il principiodi sussidiarietà così come formulato nel trat-tato UE7. Per quanto riguarda i titolari di diritti, i princi-pi cardine adottati sono:

– il rispetto dei diritti d’autore e dei diritticonnessi, ivi compresi i diritti morali deicreatori e degli interpreti di opere copertedal diritto d’autore;

– la digitalizzazione e l’utilizzo di opere al-l’interno dei locali delle biblioteche devo-no avvenire con il consenso dei titolari deidiritti o sulla base di eccezioni legali;

– la messa a disposizione online delle operedeve avvenire con il consenso dei titolaridei diritti;

– in linea di principio, per “consenso dei ti-tolari dei diritti” si intende il rilascio di au-torizzazioni in forma di licenze d’uso indi-viduali o collettive o di una combinazionedi entrambe.

Per quanto riguarda biblioteche, archivi e mu-sei, i principi cardine adottati sono:

– tali istituzioni devono poter svolgere leproprie attività in condizioni di certezzalegale;

– per accesso alle opere si intende sia l’ac-cesso all’interno dei locali di biblioteche,archivi e musei, sia la disponibilità online;

– per le opere create in digitale o digitalizzatedai titolari dei diritti, ciò significa che l’ac-cesso alle opere deve essere autorizzato;

– per le opere su supporto analogico, ciò si-gnifica che la digitalizzazione e l’accessosu vasta scala devono essere autorizzati;

– la certezza legale presuppone una solu-zione al problema delle cosiddette opereorfane, ovvero quando i titolari dei dirittisono sconosciuti o non reperibili.

Le proposte discusse e formulate dalSottogruppo sul diritto d’autore nell’ambitodel Gruppo di esperti di alto livello per la bi-blioteca digitale europea vanno lette comesoluzioni pratiche che i soggetti interessatidevono concordare per risolvere una serie diquestioni inerenti le attività di digitalizzazio-ne, ivi comprese le richieste presentate da bi-blioteche e altre istituzioni culturali. Le pro-poste sono pensate per essere compatibili congli utilizzi nazionali e le buone pratiche adot-tate nelle relative aree da ciascun Stato mem-bro dell’Unione Europea. Tali proposte inte-ressano principalmente i materiali stampati e itesti; purtuttavia, anche le opere afferenti alsettore audiovisivo, a quello visivo e della fo-tografia nonché a quello musicale/sonoro so-no, per quanto possibile, oggetto d’esame.Per quanto riguarda le opere esaurite, ilSottogruppo condivide il concetto espresso alpunto 6(b) della raccomandazione dellaCommissione Europea del 24 agosto 2006,secondo il quale i meccanismi istituiti per faci-litare l’utilizzo di tali opere dovrebbero, in li-

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6 Tali obblighi comprendono i TRIP, la convenzione di Berna, il trattato OMPI sul diritto d’autore e iltrattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, come anche l’articolo 17 della cartadei diritti fondamentali dell’Unione Europea, gli articoli 6(1) e 10 della convenzione europea sui dirittiumani e l’articolo 1 del relativo protocollo, l’articolo 6 del trattato europeo, l’articolo 27 delladichiarazione universale dei diritti umani e l’articolo 15 della convenzione internazionale sui dirittieconomici, sociali e culturali del 1996.

7 In particolare, alcuni membri del Sottogruppo sul diritto d’autore hanno suggerito che le propostetenessero in considerazione gli utilizzi nazionali previsti dai singoli Stati membri dell’UE.

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nea di principio, essere istituiti o promossi subase volontaria. In tal senso, le proposte cheseguono non devono essere interpretate co-me un modello di legislazione futura.Il rappresentante di Google8 ha espresso pie-no appoggio agli obiettivi del Sottogruppo,soprattutto per quanto riguarda i vantaggi diampia portata e a lungo termine che la digita-lizzazione può offrire agli utenti e ai cittadini,garantendo un migliore accesso all’informa-zione. Su questo punto, il rappresentante diGoogle ha fatto pervenire alcuni commenti eha espresso una serie di riserve su alcune del-le questioni principali in materia di opere or-fane e opere esaurite, spiegando di essere im-possibilitato a sottoscrivere la relazione delSottogruppo sul diritto d’autore, pur non op-ponendosi alla sua adozione. È interesse ditutte le parti in causa che l’iniziativa i2010:biblioteche digitali proceda e che le soluzionielaborate dal Sottogruppo sul diritto d’autoresiano sottoposte a verifica. All’interno delSottogruppo si è registrato un consenso ge-nerale circa la necessità che le soluzioni pro-poste siano oggetto di revisione, tramite unesame delle pratiche e delle buone pratiche incui si andranno a tradurre.

3. La conservazione digitale9

Il Sottogruppo sul diritto d’autore riconosceche la digitalizzazione può in alcuni casi esse-re l’unico strumento per garantire la disponi-bilità dei materiali culturali alle generazionifuture e può pertanto risultare essenziale ovesi voglia assicurare continuità di accesso a talimateriali. Il Sottogruppo constata che alcuniStati membri hanno adottato normative checonsentono a biblioteche e altre istituzioni diriprodurre una copia singola a fini conservati-vi, in ottemperanza all’articolo 5(2)(c) della

Direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore10.Tuttavia, il Sottogruppo sul diritto d’autore ri-tiene che, tale eccezione al diritto esclusivo diriproduzione per le opere coperte da dirittod’autore, possa rivelarsi insufficiente ai finidella conservazione digitale, poiché, per con-servare i materiali nel tempo può essere neces-sario cambiare i formati, in modo da prevenireil sopraggiungere dell’obsolescenza tecnologi-ca del supporto di registrazione attraverso“migrazioni” ricorrenti dei materiali da un for-mato all’altro. Inoltre, nel settore audiovisivol’attuale digitalizzazione non può essere consi-derata essa stessa una panacea per la conser-vazione, in quanto gli attuali supporti digitalipossono durare meno dei supporti analogici.Per tale settore, pertanto, vanno elaborate so-luzioni complementari ma equivalenti.Conseguentemente, nel caso in cui un singoloStato membro abbia disposto un’eccezioneche consente la riproduzione di copie digitali,e ove tali copie siano realizzate a fini esclusi-vamente conservativi, il Sottogruppo avanzale seguenti raccomandazioni:

– i titolari dei diritti dovrebbero autorizzarealcune istituzioni (ovvero: biblioteche ac-cessibili al pubblico, istituti di istruzione,musei e archivi) a realizzare più copie (nu-mero massimo di copie non prefissato),nel caso in cui ciò sia necessario a garan-tire la conservazione dell’opera. Qualora eladdove si ritenesse che gli sviluppi tec-nologici lo richiedano, dovrebbe esserepossibile realizzare ulteriori copie, a finiesclusivamente conservativi, senza pre-giudizio per l’identità e integrità della sin-gola pubblicazione;

– la conservazione dovrebbe essere giustifi-cata solo per opere non più disponibili in

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8 Antoine Aubert, che ha partecipato alle riunioni del sottogruppo a partire dal secondo semestre del 2007.9 La presente sezione riprende la bozza inizialmente elaborata da Anne Bergman-Tahon e Toby Bainton.10 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the

harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, «OfficialJournal of the European Union», L 167, vol. 44, 22 June 2001, p. 10-19.

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commercio in alcun formato. Se le operesono in commercio, non vi è alcuna ragio-ne di conservarle se non nell’ambito deiprogrammi nazionali per il deposito legale;

– occorre coordinare le iniziative per la con-servazione a livello regionale, nazionale ein seno all’Unione Europea, onde evitarela duplicazione degli sforzi tanto a livellodi diverse iniziative quanto di bibliotechenazionali impegnate nella gestione del“deposito legale”;

– per ciò che riguarda il caso del depositolegale presso le biblioteche nazionali diopere create in digitale dotate di disposi-tivi interni di protezione, dovrebbe esseretenuto presente che editori e bibliotechenazionali hanno concordato la disattiva-zione dei dispositivi di protezione dallacopia depositata (così da permettere, adesempio, alla biblioteca nazionale di as-solvere al proprio mandato, ma non agliutenti di accedervi), al fine di assicurarel’accessibilità permanente e illimitata deldocumento.

Un’espressione ricorrente nel dibattito sul-l’iniziativa Biblioteca digitale è «digitalizzareuna volta, diffondere ampiamente». In meritoa ciò, il Sottogruppo osserva che gli sforzi perevitare la duplicazione sono importanti e van-no incoraggiati. Osserva inoltre che l’esorta-zione a «diffondere ampiamente» non può inalcun modo tradursi in libertà di diffusionegratuita delle opere in tutte le circostanze,poiché ciò aprirebbe la strada a una diffusionesecondaria incontrollata che distruggerebbel’incentivo a creare le opere nonché a investi-re nel loro sfruttamento primario. Non è pen-sabile aspettarsi che creatori ed editori si lan-cino nell’impresa difficile e rischiosa di creareuna nuova opera, sapendo che la copia digi-tale iniziale potrebbe essere messa a disposi-zione senza limitazioni non appena l’opera èstata realizzata.Il Sottogruppo sul diritto d’autore desiderapertanto sottolineare che le raccomandazioni

qui proposte riguardano esclusivamente le co-pie riprodotte a fini conservativi e si riferisco-no strettamente alla necessità di conservare alungo termine beni facenti parte del patrimo-nio culturale e nazionale, prodotti e distribuitiin una varietà di formati e di edizioni. Le co-pie eventualmente realizzate in eccesso ri-spetto al numero di riproduzioni permessodalle disposizioni nazionali applicabili in ma-teria non possono andare ad aumentare il nu-mero di copie accessibili agli utenti fino allascadenza del diritto d’autore, fermo restandoche l’accesso alle copie avvenga in forma diconsultazione in loco.Il Sottogruppo sul diritto d’autore osservainoltre che in alcuni casi le disposizioni nazio-nali sono state adeguate a quanto previstodall’articolo 5(3)(n) della Direttiva 2001/29sul diritto d’autore nella società dell’informa-zione, che autorizza le biblioteche a usareopere o altri materiali contenuti nella loro col-lezione e non soggetti a vincoli di vendita o dilicenza, qualora tale uso abbia come scopo lacomunicazione o la messa a disposizione ditali materiali, a singoli individui, a scopo di ri-cerca o di attività privata di studio, su termi-nali dedicati situati nei locali delle istituzionidi cui al considerando 2, lettera c. Le racco-mandazioni di cui al presente documento nonconfiggono in alcun modo con queste dispo-sizioni.Il Sottogruppo sul diritto d’autore osservache, in materia di conservazione e accessibili-tà dei materiali digitali, gli archivi e i museipotrebbero incontrare una serie di difficoltàspecifiche del proprio settore. I costi della di-gitalizzazione relativi alle opere multimediali eaudiovisive tendono ad essere più elevati diquelli per i testi ed il numero degli utenti chesi recano negli archivi e nei musei può esserenettamente inferiore al numero di utenti chesi recano nelle biblioteche. Inoltre, per quantoconcerne le opere audiovisive può essere ne-cessario ottenere le autorizzazioni da un vastonumero di titolari dei diritti e dei diritti con-nessi. Possono poi sorgere spesso questioni

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inerenti la riservatezza e il diritto di pubblici-tà. Di norma, situazioni di tale complessitàandrebbero affrontate facendo ricorso al co-siddetto “secondo paniere” di misure, costrui-to in base alle esperienze acquisite in contestipiù tradizionali, quale quello delle opere te-stuali. Ciononostante, il Sottogruppo sul dirit-to d’autore ritiene che anche per questa areasia possibile mettere a punto o promuoveremeccanismi, su base volontaria, per facilitarel’uso di opere custodite in archivi e musei. Lelicenze collettive andrebbero attivamente in-coraggiate; tali licenze potrebbero, a secondadel contesto, riguardare la digitalizzazione,l’accesso o persino, in circostanze specifiche,gli usi commerciali, purché essi non pregiudi-chino lo sfruttamento primario delle opere.

4. La conservazione dei contenuti Web e il Web-harvesting11

44..11 PPrreemmeessssaaLa raccomandazione della Commissione del24 agosto 2006 descrive le attività di Web-harvesting come di seguito riportato12:

«Il Web-harvesting è una nuova tecnicaper la raccolta di materiale da internet afini di conservazione, che prevede che leistituzioni cui è demandato tale compitoraccolgano attivamente il materiale, anzi-ché attendere che sia depositato, ridu-cendo così gli oneri amministrativi a caricodei produttori di materiale digitale; è op-portuno, pertanto, che gli ordinamentinazionali prevedano esplicitamente taletecnica».

La Commissione raccomanda13 agli Statimembri:

«di prevedere nei loro ordinamenti la con-servazione di contenuti internet da partedi istituzioni appositamente demandate,utilizzando tecniche per la raccolta di ma-teriale da internet (quale il Web-harve-sting), nel pieno rispetto della legislazio-ne comunitaria e internazionale sui dirittidi proprietà intellettuale14».

44..22 LLaa lleeggiissllaazziioonnee ccoommuunniittaarriiaa ppeerrttiinneenntteePer quanto attiene al materiale presente su in-ternet protetto da diritti di proprietà intellet-tuale, è importante stabilire quale sia la legisla-zione comunitaria pertinente in materia, che inquesto caso risulta essere la Direttiva 2001/29.La disposizione più importante ivi contenuta èl’articolo 9, intitolato Applicazione impregiudi-cata di altre disposizioni legali, dove si affermaesplicitamente che:

«La presente direttiva non osta all’appli-cazione delle disposizioni concernenti se-gnatamente [...] gli obblighi di depositolegale».

L’articolo 5 contiene le due seguenti disposi-zioni facoltative sulle eccezioni e limitazioniche interessano le biblioteche e altre istituzio-ni culturali:

«2.(c): gli atti di riproduzione specifici ef-fettuati da biblioteche accessibili al pub-blico, istituti di istruzione, musei o archiviche non tendono ad alcun vantaggioeconomico o commerciale, diretto o indi-retto;3.(n): quando l’utilizzo abbia come scopola comunicazione o la messa a disposizio-ne, a singoli individui, a scopo di ricerca odi attività privata di studio, su terminalidedicati situati nei locali delle istituzioni

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11 La presente sezione riprende una bozza inizialmente elaborata da Tarja Koskinen-Olsson e Jean FrançoisDebarnot.

12 Preambolo 14 della Raccomandazione.13 Punto 11 della Raccomandazione.14 Il corsivo a scopo di enfasi è stato aggiunto.

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di cui al paragrafo 2, lettera c dello stessoarticolo 5), di opere o altri materiali con-tenuti nella loro collezione e non soggettia vincoli di vendita o di licenza».

Nel nuovo ambiente dei media e della comu-nicazione e con l’affermarsi della società del-l’informazione, il volume di contenuti Web èin aumento. In un contesto in cui una quanti-tà crescente di contenuti è disponibile soltan-to online, la conservazione dei contenuti Webva divenendo una questione di priorità.L’obbligo di conservare i contenuti Web è unaquestione afferente alle disposizioni di leggein materia di deposito legale.Il Sottogruppo sul diritto d’autore ha preso inesame le normative vigenti in due diversi Statimembri, ovvero Francia e Finlandia. In questidue paesi le leggi in vigore prevedono mecca-nismi di supporto alla conservazione a lungotermine dei contenuti Web. I relativi studi dicaso (Appendici 1 e 215) completano l’infor-mazione.

44..33 RRaaccccoommaannddaazziioonneeAlla luce delle considerazioni sopra illustrate,il Sottogruppo sul diritto d’autore avanza laseguente raccomandazione:

1. È fondamentale che gli Stati membri attri-buiscano la massima priorità alla questionedel Web-harvesting, in quanto una quanti-tà crescente di materiale viene creata e ag-giornata esclusivamente in forma elettroni-ca e specificatamente in veste di contenutoWeb. L’obbligatorietà della conservazionedei contenuti Web, tramite l’operato di or-ganizzazioni aventi esplicito mandato in talsenso, è materia afferente alle disposizioni

di legge sul deposito legale.2. Le attuali disposizioni del diritto comuni-

tario in materia di diritti di proprietà intel-lettuale, e in particolare la Direttiva2001/29 e gli articoli 9 e 5.2(c) in essacontenuti, prevedono la conservazionedei contenuti Web.

3. Qualunque disposizione di legge in mate-ria di diritto d’autore e diritti connessi do-vrebbe trattare le seguenti questioni ine-renti la conservazione dei contenuti Web:a. Qualora la Legge sul diritto d’autore uti-

lizzi l’espressione “diritti di riproduzio-ne”, occorre tenere presente che la con-servazione a lungo termine dei contenu-ti Web comporta azioni quali la creazio-ne di copie e la migrazione dei materiali,e ciò deve essere chiarito a livello di ter-minologia.

b. I contenuti Web potrebbero essere statioggetto di harvesting o essere stati de-positati, all’interno del paese interessatoo all’estero, prima che sopraggiungessel’obbligo di deposito legale e al fine dipermettere l’utilizzo di tale materiale de-positato occorre, dal punto di vista deldiritto d’autore, affrontare il nodo dellaretroattività, al fine di garantire la piùampia conservazione possibile del patri-monio culturale basato sul Web.

5. Le opere orfane16

55..11 PPrroobblleemmaattiicchhee ggeenneerraalliiUno degli aspetti fondamentali evidenziati in se-no all’iniziativa Biblioteca digitale europea è lachiarezza, ovvero la trasparenza in merito allostatus del diritto di autore delle opere. In alcunicasi, i titolari dei diritti non possono essere iden-tificati oppure, se identificati, non sono rintrac-

134

15 [Consultabili agli indirizzi Web: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-annex1-final.pdf ehttp://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-annex2-final.pdf.]

16 La presente sezione riprende una bozza inizialmente elaborata da Tarja Koskinen-Olsson sulla base deicontributi, delle discussioni e dei commenti di Lynne Brindley e Toby Bainton, Jean François Debarnot, ClaudiaDillmann e Olav Stokkmo.

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ciabili; da qui il termine “orfano”. Se non si tro-verà una soluzione adeguata al problema delleopere orfane, non sarà possibile procedere conuna digitalizzazione completa e su vasta scala,né tantomeno fornire l’accessibilità online.Sin dalle fasi iniziali dei lavori, il Sottogrupposul diritto d’autore è giunto alla conclusioneche sia molto importante proporre delle solu-zioni per il problema delle opere orfane, pren-dendo atto del fatto che in diversi paesi sonogià stati messi a punto dei meccanismi volonta-ri e regolamentari volti ad agevolare l’utilizzodelle opere orfane e che sono state elaboratenuove proposte. Inoltre, il Sottogruppo condi-vide il punto di vista espresso nellaRaccomandazione della Commissione del 24agosto 2006, secondo cui si tratta di una sferain merito alla quale gli Stati membri, in consul-tazione con le parti interessate, devono formu-lare delle politiche. Sulla base di questo ap-proccio, il Sottogruppo sul diritto d’autore haenfatizzato l’importanza dell’interoperabilità edha introdotto il concetto di riconoscimento re-ciproco delle soluzioni adottate a livello nazio-nale, quale possibile strategia per proseguire. Indipendentemente dalle misure adottate, chesiano esse di natura volontaria o regolamentare,occorre stabilire delle linee guida per quantoconcerne la “ricerca diligente” da condurre pri-ma che un’opera possa essere utilizzata. Le partiinteressate dei diversi settori culturali hannoconfermato il punto di vista del Sottogruppo suldiritto d’autore in merito alle linee guida sulladovuta diligenza che devono essere stabilite diconcerto con i titolari dei diritti e con le istituzio-ni culturali. Sulla base di tale premessa, laCommissione ha invitato i rappresentanti dellediverse parti interessate a discutere e concordaretali linee guida relativamente a quattro settoricreativi a livello europeo. Le linee guida euro-pee, che includono fonti di informazioni genera-

li, potrebbero essere collegate alle risorse nazio-nali (come il nome e le coordinate diun’Associazione di gestione collettiva, CMO),andando a creare così una mappa di risorse in-formative disponibili sul territorio europeo.Lo sviluppo di banche dati di informazioni sulleopere orfane potrebbe agevolare gli utenti nelloro lavoro di ricerca; infatti lo scopo della ban-ca dati è proprio quello di aiutare gli utenti nel-la ricerca. Se si vuole creare un punto di acces-so comune plurilingue ed una risorsa a livelloeuropeo è necessario collegare tra loro le ban-che dati ed i registri nazionali. A tal fine, varieistituzioni culturali, come biblioteche, archivi emusei possono contribuire apportando le lororisorse diversificate (cataloghi, bibliografie, fil-mografie, ecc.) e le loro specifiche competen-ze. Il Sottogruppo sul diritto d’autore ha svi-luppato, allo scopo di garantire interoperabilità,migliorare il coordinamento e facilitare la crea-zione di un punto di accesso plurilingue, unaserie di Principi Fondamentali per le banchedati ed i Centri di gestione dei diritti per quan-to concerne le opere orfane (vedere il successi-vo paragrafo 9). Dal lavoro preliminare condot-to in quest’ambito, sembrerebbe che ciò saràattuato su base sperimentale in seno all’immi-nente progetto ARROW17, scelto dallaCommissione nell’ambito del ProgrammaeContentplus. Numerosi rappresentanti dei de-tentori dei diritti e di associazioni culturali han-no aderito a questo progetto.Il Sottogruppo sul diritto d’autore ha propostoanche di sviluppare una procedura per la ge-stione dei diritti e l’istituzione di uno o piùCentri di gestione dei diritti demandati a con-cedere le licenze di utilizzo delle opere orfane.La gestione dei diritti può aver luogo ove le li-cenze siano concesse in base ad un meccani-smo messo a punto dai detentori dei diritti:una parte integrante del progetto ARROW.

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17 Accessible Registries of Rights information and Orphan Works towards Europeana. Per informazioni piùdettagliate, vedere il paragrafo 10.3 riportato a continuazione [Il progetto è stato presentato da PieroAttanasio con l’articolo Un approccio cooperativo per la gestione dei diritti nelle biblioteche digitali: ilprogetto ARROW nel numero 2 del 2008 di «DigItalia» (p. 55-62, http://digitalia.sbn.it/upload/documenti/Digitalia20082_attanasio.pdf)].

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Allo stesso tempo, il Sottogruppo sul dirittod’autore si è mostrato favorevole all’adozionedi misure idonee volte a minimizzare il feno-meno delle opere orfane nel futuro, che sono,fondamentalmente, il risultato di informazionimancanti o inadeguate. Una delle misure attead eliminare il problema delle opere orfane, ocomunque a ridurne il numero, consiste in uninserimento più efficace dei metadati (infor-mazioni sui detentori dei diritti e sui dirittistessi) nel materiale digitale.Le Associazioni di gestione collettiva o altriintermediari potrebbero svolgere un ruolo at-tivo nell’ identificazione dello status diun’opera.L’adozione di buone pratiche, come misure re-golamentari, meccanismi volontari o una com-binazione di entrambi, da parte degli Statimembri, è un aspetto importante. Alcuni mec-canismi sono già stati applicati ed altri stannoper essere introdotti. Il Sottogruppo sul dirittod’autore insiste anche sul ruolo fondamentaledella Commissione quale fonte di informazionie raccomanda la pubblicazione delle buonepratiche e di esempi nel suo sito Web.Sia la Direttiva 2001/29 che la Raccomandazionedella Commissione del 24 agosto 2006 enfatizza-no le soluzioni contrattuali che possono esserenegoziate tra le parti interessate. Il Sottogrupposul diritto d’autore ha fatto di questo aspetto unpunto di partenza ed ha elencato una serie di mi-sure che andrebbero a ridurre drasticamente ilproblema delle opere orfane, offrendo così unagamma di possibili contributi alla soluzione delproblema. Nei prossimi paragrafi, si analizzano in detta-glio le singole raccomandazioni ed i singolielementi.

55..22 LLee ddiivveerrssee ssoolluuzziioonnii aall pprroobblleemmaa ddeellllee ooppeerree oorrffaannee Nell’ambito dell’iniziativa Biblioteca digitaleeuropea, la chiarezza e la trasparenza in meri-

to allo status dei diritti d’autore di un’operaassumono un ruolo centrale. Le istituzioniculturali devono avere un elevato grado dicertezza in merito ai diritti sulle opere orfanee questa considerazione è inclusa nei principidi alto livello su cui si fonda il lavoro delSottogruppo sul diritto d’autore. Quando si prende in considerazione l’utilizzodi un’opera orfana devono essere rispettate leseguenti condizioni preliminari:

– l’utente desidera utilizzare in buona fedeun’opera il cui status in materia di dirittod’autore non è chiaro;

– è stato fatto tutto il possibile per tentaredi identificare e/o rintracciare i titolari deidiritti;

– l’utente desidera utilizzare l’opera in ma-niera chiaramente definita;

– l’utente è tenuto a rivolgersi alle autoritàprima di sfruttare l’opera orfana, a menoche non sia applicabile una specifica ec-cezione al diritto d’autore in questione.

Devono inoltre essere stabilite linee guida inmateria di dovuta diligenza, definendo cosasia ragionevole in base alle circostanze.In alcuni paesi sono stati messi a punto mec-canismi regolamentari e volontari per le opereorfane, meccanismi che possono essere speci-fici per le opere orfane o concepiti per finalitàpiù generiche. Segue una breve descrizione di tali soluzioni18.

LLaa lleeggiissllaazziioonnee ccaannaaddeessee ssuuii ttiittoollaarrii ddii ddiirriittttii dd’’aauuttoorree nnoonn rriinnttrraacccciiaabbiilliiConformemente al paragrafo 77 del CanadianCopyright Act (legge canadese sul dirittod’autore), il Copyright Board of Canada19

(Consiglio canadese sul diritto d’autore) ha lafacoltà di concedere licenze per l’utilizzo diopere pubblicate, esecuzioni registrate, regi-strazioni audio pubblicate e segnali di comu-

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18 Per un’analisi più completa, consultare la Relazione 2006.19 http://cb-cda.gc.ca/unlocatable/brochure-e.html.

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nicazione registrati, ove il titolare dei rispettividiritti d’autore non sia rintracciabile. Il titolaredei diritti d’autore ha la facoltà di percepire leroyalty entro cinque anni dalla scadenza dellalicenza. Il Consiglio ha deciso di coinvolgere inquesto processo le Associazioni di gestionecollettiva.In linea di principio, il modello canadese con-sente di utilizzare le opere ed altri materiali neicasi in cui non sia possibile reperire i titolari deidiritti d’autore. Il rilascio di una licenza proteg-ge il licenziatario da possibili azioni legali.

AAllttrrii rreeggiimmii iinn bbaassee aaii qquuaallii llee iissttiittuuzziioonnii ppuubbbblliicchhee ppoossssoonnoo rriillaasscciiaarree lliicceennzzeeVi sono diverse legislazioni in virtù delle qualiun organismo pubblico ha la facoltà di rila-sciare una licenza. Segue una breve descrizio-ne di alcuni di questi regimi legislativi:

– Copyright Tribunal (Tribunale dei dirittid’autore, Gran Bretagna): Conformementeal UK (par. 190) and Fiji (par. 190) Act ilCopyright Tribunal può autorizzare unapersona a registrare una precedente regi-strazione di un’esecuzione nel caso in cuil’identità del titolare dei diritti ed altre in-formazioni non possano essere individuatein seguito ad una ragionevole indagine.

– Government Body (Ente governativo,Giappone): La Japan Act (par. 67) auto-rizza il Commissario dell’agenzia per gliaffari culturali a rilasciare una licenza ob-bligatoria per lo sfruttamento di un’operache è stata messa a disposizione del pub-blico, se in seguito ad una diligente ricer-ca, non sia possibile identificare o rintrac-ciare il titolare dei diritti d’autore.

– Copyright Commission (Commissione peril diritto d’autore, Corea del Sud): in virtùdel par. 47 della legge, il Ministro dellacultura, per il tramite della Commissionedi delibera e conciliazione in materia di

diritti d’autore, può rilasciare una licenzaper lo sfruttamento di un’opera ove ilproprietario del diritto di autore non siareperibile, fermo restando che sia statofatto tutto il possibile per rintracciarlo.

IIll mmooddeelllloo ffrraanncceessee ppeerr llee ooppeerree aauuddiioovviissiivvee In Francia, l’Istituto nazionale dell’audiovisivo(INA) ha il compito di tutelare e sfruttare gliarchivi audiovisivi prodotti o coprodotti dalleaziende televisive pubbliche. L’INA è giuntaad un accordo generale e collettivo con i rap-presentanti di varie categorie di titolari di di-ritti, attraverso le loro Associazioni di gestionecollettiva20 o i sindacati.Questo regime prevede la gestione collettivadei diritti di autore, ma solo per gli autori chehanno corrisposto la propria parte dei dirittisull’opera alle società degli autori che hannofirmato tali accordi con l’INA. Per quanto con-cerne gli artisti-interpreti, gli accordi stipulatitra INA e sindacati autorizzano l’INA a sfruttarele esecuzioni di “tutti” gli interpreti inseriti neisuoi archivi (ferme restando eventuali limita-zioni contemplate da alcuni contratti di lavoro)in qualsiasi modo (anche in base a forme diutilizzo che non esistevano al momento dellafirma dei rispettivi contratti di lavoro). La legge che in Francia disciplina la proprietàintellettuale (Art. L122-9 e 211-12 sui diritticonnessi) comprende una disposizione relati-va al rischio di impedimento. Inoltre, la Leggedel 1° agosto 2006 introduce una specificadisposizione relativa allo sfruttamento da par-te dell’INA dei propri archivi, ivi incluse leesecuzioni degli artisti-interpreti21.

AAuuttoorriittàà ddii eesstteennddeerree ll’’aapppplliiccaazziioonnee ddii uunnoosscchheemmaa oo ddii uunnaa lliicceennzzaaLa legge britannica (par. 167 e 168) prevedeun risarcimento implicito nel caso di alcunischemi e licenze per la riproduzione reprogra-fica, la quale è considerata legale «nei limiti

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20 SCAM, SACD, SACEM, SDRM, SESAM.21 Vedere anche il Rapport della Commissione sulle opere orfane del Consiglio superiore della proprietà intellettuale

e artistica del 19 marzo 2008 consultabile presso http://www.cspla.culture.gouv.fr/CONTENU/rapoeuvor08.pdf.

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delle finalità apparenti della licenza». Perquanto concerne la riproduzione reprograficanell’ambito di istituti di insegnamento in rela-zione ad attività didattiche (par. 168), ilMinistro può, tramite ordinanza, stabilire cheuna licenza o uno schema di licenza si esten-da anche alle opere di quei titolari dei dirittiche la licenza non copre.

LLiicceennzzee ccoolllleettttiivvee eesstteesseeSin dall’inizio degli anni Sessanta, i paesi nor-dici applicano una tecnica legislativa volta agestire specifiche situazioni complesse.Questa tecnica legale, detta Licenza collettivaestesa (ECL)22, è un meccanismo di supportoper gli accordi di licenza liberamente negozia-ti. Nel 2002 e nel 2006, i paesi nordici hannoampliato l’ambito della Licenza collettivaestesa a coprire determinate attività condottenelle biblioteche, nei musei e negli archivi.Sebbene la Licenza collettiva estesa non siaconcepita appositamente per le opere orfane,potrebbe eliminare in buona parte il problemadei titolari di diritti sconosciuti o non rintrac-ciabili nell’area in questione. In Danimarca, una recente revisione dellaLegge sul diritto d’autore (gennaio 2008)prevede la nomina di un’organizzazione in-caricata del rilascio di licenze per le opereorfane, sulla base di una Licenza collettivaestesa. Tale disposizione entrerà in vigore il1° luglio 2008.

LLeeggiissllaazziioonnee uunngghheerreessee iinn ssoossppeessooIl sistema ungherese che disciplina il dirittod’autore prevede una serie di norme che aiu-tano gli utenti a cercare e a identificare i tito-lari dei diritti d’autore delle opere. Grazie adun efficace sistema di licenze estese gestitodalle Associazioni di gestione collettiva, gliutenti possono anche ottenere le licenze perl’utilizzo delle opere orfane. Il governo ungherese ha proposto un emenda-mento alla Legge sul diritto d’autore offrendo

un maggior numero di soluzioni al problemadelle opere orfane. Gli emendamenti propostiincludono l’inserimento di un nuovo articolo57A nella Legge sul diritto d’autore dal titoloAutorizzazione all’utilizzo nel caso in cui l’au-tore sia ignoto o non rintracciabile. Sulla basedi tale proposta, l’ufficio brevetti ungheresepotrebbe rilasciare, su richiesta dell’utente,un’autorizzazione non esclusiva e non trasferi-bile valida per cinque anni al massimo.

LLeeggiissllaazziioonnee UUSSAA iinn ssoossppeessoo iinn mmaatteerriiaa ddii ooppeerree oorrffaanneeNel 2006 il Copyright Office (Ufficio per i di-ritti d’autore) ha presentato una bozza di di-segno di legge intitolata The Orphan WorksAct of 2006 (Legge sulle opere orfane2006). Secondo tale proposta, un utente po-trebbe utilizzare un’opera orfana senza auto-rizzazione; questo sulla base del concettodella responsabilità limitata (sistema dei “ri-medi limitati”) secondo il quale, una voltasoddisfatto il requisito di una ricerca ragio-nevolmente diligente volta a rintracciare il ti-tolare dei diritti d’autore, la responsabilitàsarebbe limitata. La proposta di legge è indiscussione. Nell’aprile 2008 sono state di-vulgate le versioni della Legge sulle opereorfane del 2008 di Camera e Senato. La pro-posta si basa sugli elementi riportati nel di-segno di legge del 2006, con qualche mi-glioramento, come, per esempio l’identifica-zione di alcuni tipi di opera con l’ausilio diuna banca dati.

55..33 LL’’aapppprroocccciioo eeuurrooppeeoo:: iill rriiccoonnoosscciimmeennttoo rreecciipprrooccoo ddeellllee ssoolluuzziioonnii nnaazziioonnaalliiConsiderando le diverse alternative esistentiper gestire il problema delle opere orfane, laCommissione ha raccomandato agli Statimembri di mettere a punto dei meccanismivolti ad agevolare l’utilizzo delle opere orfane,in collaborazione con le parti interessate. Conquesto approccio, l’interoperabilità ed il rico-

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22 Licenza collettiva estesa, dépliant predisposto dal Ministero dell’istruzione e della cultura finlandese, giugno1991.

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noscimento reciproco delle soluzioni esistentivanno a rivestire un ruolo fondamentale, so-pratutto alla luce della possibile natura inter-nazionale dell’utilizzo. Il Sottogruppo sul diritto d’autore ha eviden-ziato, al fine di garantire l’interoperabilità traStati membri, la necessità di stabilire dei crite-ri comuni in termini di “ricerca diligente” perindividuare i titolari dei diritti. Inoltre, ha rac-comandato agli Stati membri di riconoscere lesoluzioni adottate dagli altri paesi che rispon-dono ai criteri di “ricerca diligente”, allo scopodi produrre i voluti effetti transfrontalieri. Inquesto modo, se uno Stato membro stabilisceche i titolari dei diritti relativi ad un determi-nato materiale siano stati diligentemente cer-cati, tale considerazione dovrebbe essere vali-da anche negli altri Stati membri.Quindi questa possibile soluzione si basa sulprincipio del riconoscimento reciproco; a talfine, condizione preliminare è l’interoperabili-tà delle soluzioni adottate da tutti gli Statimembri, i quali devono riconoscere reciproca-mente qualsiasi meccanismo che soddisfi iprincipi cardine generalmente accettati.

55..44 LLee lliinneeee gguuiiddaa iinn mmaatteerriiaa ddii rriicceerrccaa ddiilliiggeenntteeLe soluzioni adottate dai diversi Stati membripotrebbero anche essere diverse tra loro, madovranno tutte necessariamente soddisfaredeterminati principi cardine generalmente ac-cettati, come:

– applicabili a tutte le opere orfane (i cui ti-tolari di diritti non siano identificabili orintracciabili), sulla base di una definizio-ne condivisa;

– includere linee guida in materia di ricercadiligente;

– includere disposizioni per il ritiro dell’au-torizzazione nel caso in cui il titolare deidiritti ricompaia;

– offrire alle istituzioni culturali senza scopodi lucro un trattamento speciale perquanto concerne le loro attività divulgati-

ve, opzione questa da discutere ulterior-mente con le parti interessate;

– includere requisiti in materia di compensigenerali o di compensi da corrispondere incaso di ricomparsa del titolare dei diritti.

Secondo il Sottogruppo sul diritto d’autore ènecessario elaborare le nozioni e le condizionidi “ricerca diligente” nel contesto delle opereorfane, lavoro che dovrebbe basarsi sui se-guenti parametri:

– qualsiasi soluzione per le opere orfanedovrà essere applicabile a tutti i tipi diopere protette;

– occorre chiedere al potenziale utente del-le opere orfane di condurre una ricercaapprofondita in buona fede, nel paese dipubblicazione/produzione dell’opera, oveapplicabile, al fine di identificare, rintrac-ciare e contattare il titolare dei dirittid’autore, prima di utilizzare l’opera;

– occorre adottare un approccio flessibile alfine di identificare una soluzione adegua-ta in grado di gestire le circostanze speci-fiche di ogni opera orfana, considerandole diverse categorie di opera;

– le parti interessate dei diversi settori po-trebbero elaborare una serie di linee guidao di migliori pratiche, a seconda dei diver-si tipi di opera;

– le iniziative di natura regolamentare do-vrebbero trattenersi dall’indicare criteriminimi di ricerca o fonti di informazioni daconsultare, visto che le fonti di informa-zione e le tecniche di ricerca si evolvonocon grande rapidità.

Su raccomandazione del Sottogruppo sul di-ritto d’autore, i l 14 settembre 2007, laCommissione ha organizzato l’ incontro“Stakeholders’ Perspectives”, invitando i rap-presentanti di diversi settori culturali a pren-dere parte alle delibere in tema di linee guidasulla dovuta diligenza per le rispettive sfere dicompetenza.

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Di seguito si riporta un riepilogo dei risultatidella suddetta riunione:

– tutti i rappresentanti delle parti interessa-te hanno confermato l’esistenza di opereorfane;

– i rappresentanti degli istituti culturalihanno menzionato casi reali;

– i detentori dei diritti hanno evidenziato lanecessità di gestire la questione in manie-ra distinta per ogni settore creativo;

– è stata riconosciuta l’importanza dellacertezza legale per le istituzioni culturali.

La riunione è stata caratterizzata da un mar-cato spirito di collaborazione ed i rappresen-tanti delle istituzioni culturali e dei titolari deidiritti si sono mostrati desiderosi di avviare undialogo costruttivo volto a mettere a punto li-nee guida in materia di dovuta diligenza neirispettivi settori.In seguito alle delibere approvate in occasionedella riunione “Stakeholders’ Perspectives”, laCommissione ha delineato un piano per l’ela-borazione di criteri di ricerca diligente perogni settore. Tali criteri potrebbero essere dinatura volontaria, come, per esempio, lineeguida industriali o migliori pratiche adottatedai rappresentanti europei dei rispettivi settorie delle istituzioni culturali. I principali settoricreativi che il piano ha preso in considerazio-ne sono: testi, audiovisivi, settore visivo/foto-grafico e settore musicale/sonoro. Di conse-guenza, sono stati designati quattro gruppi dilavoro distinti per decidere in merito alle lineeguida dei rispettivi settori. Il lavoro sulle lineeguida in materia di ricerca diligente è iniziatonei mesi di ottobre/novembre 2007 ed ora staper essere ultimato. Il processo di approvazio-ne dovrebbe avere inizio a partire dal 4 giu-gno 2008, una volta conclusi i lavori. Il Sottogruppo sul diritto d’autore, pur avendopromosso ed avviato i lavori, non partecipa aigruppi di settore. Pertanto il lavoro è unospin-off del Sottogruppo sul diritto d’autore. Igruppi di lavoro sono indipendenti e fanno ri-

ferimento direttamente al Gruppo di alto livel-lo ed alla Commissione. Le linee guida sulla ricerca diligente a livelloeuropeo sono, per loro natura, generiche (eu-ropee) e presuppongono una comprensionecomune delle risorse informative e delle pro-cedure da seguire. Sarà importante “persona-lizzare” le fonti di informazione generali a li-vello locale e collegare le risorse nazionali inun centro di informazioni europeo. Questoaspetto è fondamentale, in quanto, di norma,la ricerca sarà avviata nel paese di origine del-l’opera. La diffusione delle buone pratiche negli Statimembri, che siano esse di natura regolamen-tare, volontaria o una combinazione di en-trambe, è importante per tutti coloro chehanno a che fare con le opere orfane. Alcunemisure sono già state adottate e molte altresono in fase di pianificazione.Le Associazioni di gestione collettiva ed altriintermediari potrebbero svolgere un ruolo atti-vo nel verificare se una determinata opera siaorfana o meno. Per esempio, potrebbero cerca-re gli autori per mezzo di “annunci pubblicita-ri”; infatti numerose Associazioni di gestionecollettiva hanno già messo a punto proceduresimili. Altri intermediari come “Books in Print”potrebbero svolgere un ruolo simile. Questaraccomandazione del Sottogruppo sul dirittod’autore trova un’applicazione pratica nel pro-getto ARROW ed in accordi contrattuali nazio-nali tra le Associazioni di gestione collettiva ele istituzioni culturali.

55..55 LLee bbaanncchhee ddaattii ee ii mmeeccccaanniissmmii ddii ggeessttiioonnee ddeeii ddiirriittttii Se le linee guida sulla dovuta diligenza sonoimportanti per agevolare l’utilizzo delle opereorfane, è necessario integrarle con strumentipratici a disposizione degli utenti.Il Sottogruppo sul diritto d’autore è giunto al-la conclusione che le banche dati ed i Centridi gestione dei diritti saranno una componen-te utile per la soluzione complessiva delleopere orfane. Con lo scopo di garantire l’inte-

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roperabilità, migliorare il lavoro di coordina-mento e consentire la creazione di un puntodi accesso plurilingue che includa iniziative alivello locale e nazionale, il Sottogruppo suldiritto d’autore ha deciso di sviluppare unaserie di principi fondamentali per le banchedati ed i Centri di gestione dei diritti per leopere orfane e le opere esaurite (vedere ilsuccessivo paragrafo 9).

55..66 LLee mmiissuurree ppeerr llaa pprreevveennzziioonnee ddeell ffeennoommeennoo ddeellllee ooppeerree oorrffaannee iinn ffuuttuurrooUn’opera diventa “orfana” per un solo moti-vo, e cioè per la mancanza di informazioni. Ilmiglior modo per accertarsi che le opere nondiventino orfane è quello di gestire la creazio-ne e la manutenzione delle informazioni perti-nenti e di garantire l’accessibilità alle stesse.Sono state citate varie misure che potrebberomigliorare il grado di disponibilità delle infor-mazioni sulle opere, sui titolari dei diritti e suidiritti stessi, tra cui:

– utilizzo di strumenti elettronici ed altro ti-po di dispositivi di identificazione;

– creazione, utilizzo e manutenzione deimetadati nei documenti digitali;

– riconoscimento del valore degli identifica-tori standard.

Le misure preventive includono anche l’incre-mento delle migliori pratiche contrattuali, so-prattutto nel campo dell’audiovisivo.Il follow-up e l’applicazione delle misure pre-ventive dipendono principalmente dai respon-sabili del settore privato. Questa potrebbe di-ventare un’area di comune interesse per i rap-presentanti dei titolari di diritti e le istituzioniculturali. Dalla collaborazione potrebbe scaturi-re una soluzione vantaggiosa per tutte le parti.

55..77 CCoonncclluussiioonniiSia la Direttiva 2001/29 che la Raccomandazione

della Commissione del 24 agosto 2006 sottoli-neano l’importanza di soluzioni contrattuali chepotrebbero essere negoziate tra le parti interes-sate. Il Sottogruppo sul diritto d’autore, parten-do da questo presupposto, ha elencato una se-rie di misure che potrebbero ridurre drastica-mente il numero delle opere orfane nel futuro.Pertanto il Sottogruppo offre una gamma distrumenti che potrebbero risolvere il problema;infatti è importante elaborare una combinazio-ne di misure diverse.

6. Le opere esauritePer quanto concerne le opere esaurite23, ilSottogruppo sul diritto d’autore propone al-cune soluzioni pratiche nell’ambito dei quadrigiuridici esistenti per rispondere ai requisitispecifici delle biblioteche e degli archivi. Taleproposta si riferisce soprattutto alle operestampate e non analizza in dettaglio se e inquale misura la soluzione suggerita possaadattarsi ad altre categorie di opere.

66..11 DDeeffiinniizziioonnii ee pprreessuuppppoossttii ppeerr ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee ddii uunnaa ssoolluuzziioonnee DDeeffiinniizziioonniiPer “opera” si intende l’opera stessa, comeuna poesia, un romanzo, un articolo, ecc.,nonché una qualsiasi copia fisica della stessa,ovvero un libro, una rivista, ecc.Si parla di opera “fuori stampa” quando il ti-tolare dei diritti l’abbia dichiarata non più di-sponibile in commercio.Un’opera non viene considerata fuori stampa,pur essendo esaurite le scorte e non più di-sponibili copie stampate, quando:

– l’opera è ancora in commercio, per esem-pio è disponibile online o stampabile ondemand

– i diritti sono stati restituiti24 all’autore ilquale ha deciso di immettere direttamen-te l’opera sul mercato, tramite un agente

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23 Per le opere audiovisive: fuori distribuzione.24 I diritti possono essere restituiti all’autore o meno, a seconda dei contratti.

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o un’Associazione di gestione collettiva,come, ad esempio, l’Organizzazione deidiritti di riproduzione (RRO);

– l’autore o l’editore, direttamente o trami-te un agente o l’organizzazione RRO con-cede il permesso di utilizzare l’opera, peresempio per mezzo di una licenza.

RRiittiirroo ddeellll’’eeddiizziioonnee//eeddiizziioonnii aalltteerrnnaattiivveeL’opera in questione potrebbe essere stata ri-tirata dal mercato deliberatamente, dall’edito-re o dall’autore. In questo caso, la concessio-ne dell’accesso online ad opere non più incommercio potrebbe confliggere con il nor-male sfruttamento di versioni nuove dell’ope-ra o pregiudicare gli interessi economici edeventualmente anche i diritti morali dei titola-ri dei diritti.

AAuuttoorriizzzzaazziioonnee aa ““ddiiggiittaalliizzzzaarree”” ll’’ooppeerraaLa digitalizzazione delle opere a scopo conser-vativo è trattata nel paragrafo 3, Conservazionedigitale.

66..22 SSoolluuzziioonnee pprrooppoossttaa ee aassppeettttii pprriinncciippaallii2255

La soluzione proposta dal Sottogruppo sul dirit-to d’autore si basa su quattro aspetti principali:

1. Due accordi tipo relativi ai diritti d’autoredei libri fuori stampa: a. per gli utenti autorizzati esclusiva-

mente nell’ambito di reti chiuse;b. per l’accesso online;

2. Banche dati nazionali delle opere esaurite;3. Centri nazionali di gestione dei diritti;4. Una procedura definita per la gestione dei

diritti.

Gli elementi della soluzione proposta sonostati presentati nell’ambito di una relazione al

Gruppo di Esperti di alto livello riunitosi il 17ottobre 2006 e conseguentemente approvati.L’Accordo tipo per la digitalizzazione e lamessa a disposizione delle opere esaurite daparte delle biblioteche agli utenti autorizzatiin reti chiuse è stato approvato dal Gruppo dialto livello in data 18 aprile 2007, come espo-sto nel paragrafo 7 della Relazione. L’Accordotipo che consente alle biblioteche di fornirel’accesso online su reti aperte a libri fuoristampa è illustrato nella Sezione 8, mentre icriteri per le banche dati ed i Centri di gestio-ne dei diritti sono trattati nel paragrafo 9 del-la Relazione, unitamente ai criteri per le ban-che dati ed i Centri di gestione dei diritti perle opere orfane.

66..33 LLaa ccoonncceessssiioonnee ddeellllee lliicceennzzee ppeerr llaa ddiiggiittaalliizzzzaazziioonnee ee ppeerr llaa mmeessssaa aa ddiissppoossiizziioonneeddeellllee ooppeerree eessaauurriittee.. CCrriitteerrii ggeenneerraallii ddii ccoonncceessssiioonnee ddeellllee lliicceennzzeePer quanto concerne le opere protette da di-ritti d’autore che sono fuori stampa, secondole definizioni di cui al la presente Relazione,l’autorizzazione del titolare dei diritti26, con-cessa attraverso un accordo di licenza, è ne-cessaria per:

– la digitalizzazione oltre a quanto concessodalla legge;

– la messa a disposizione dell’opera presso ilocali della biblioteca, ove ciò non siaconsentito in virtù di un’eccezione regola-mentare (come contemplato dall’articolo5(3)(n) della Direttiva 2001/29);

– la messa a disposizione dell’opera ad unutente al di fuori dei locali della biblioteca.

Anche se le biblioteche e gli archivi potreb-bero essere autorizzati dalla legge a digita-

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25 Sulla base di una bozza inizialmente elaborata da Olav Stokkmo (team leader) e discussa con Toby Bainton,anche per conto di Lynne Brindley, Tarja Koskinen-Olsson, Myriam Diocaretz e Anne Bergman-Tahon. Per ilavori sugli accordi tipo, il gruppo si è anche avvalso della collaborazione di Franziska Schulze, Consiglieregenerale dell’IFRRO (International Federation of Reproduction rights organisatios).

26 In questo contesto, l’autore, l’editore o entrambi possono essere considerati come titolari dei diritti, a secondadegli accordi contrattuali tra loro.

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lizzare un’opera, la comunicazione al pubbli-co, ivi inclusa la messa a disposizione del-l’opera tramite mezzi interattivi on demand,resta coperta da diritti esclusivi. Infatti, talimezzi interattivi on demand consentono agliutenti di accedere alle opere quando e dovevogliono e ciò richiede il consenso del titola-re dei diritti d’autore27.La legislazione nazionale e/o gli accordi dilicenza in essere già prevedono il conferi-mento di determinati diritti alle bibliote-che/archivi, inclusa la messa a disposizionedelle opere nei loro locali su terminali appo-sitamente dedicati. L’Accordo tipo propostoconsente azioni che non sono ancora copertedalla legge e dagli accordi di licenza vigenti.Le condizioni di licenza devono rispettare gliequilibri nel contesto della proprietà intellet-tuale e prevedere condizioni che consentanoai titolari dei diritti di essere premiati per laloro creatività e ricompensati per il loro inve-stimento promuovendo, allo stesso tempo, ilcrearsi di un clima culturalmente stimolantegrazie all’accesso del pubblico alla produzio-ne creativa.Il Sottogruppo sul diritto d’autore ha preso inesame le proposte avanzate in alcuni Statimembri in base alle quali spetterebbe alla le-gislazione che disciplina il diritto d’autore in-dicare le condizioni ed i termini secondo iquali le opere esaurite, una volta digitalizzate,potrebbero essere messe a disposizione delgrande pubblico28. Il Sottogruppo ritiene cheuna soluzione di tipo contrattuale sia più in li-nea con le disposizioni internazionali, ivi in-clusi gli accordi TRIP.

CCrriitteerrii ggeenneerraallii ddii ccoonncceessssiioonnee ddii lliicceennzzaaIl meccanismo di concessione delle licenzeproposto per consentire la digitalizzazione ditali opere da parte delle biblioteche e degliarchivi, oltre a quanto generalmente autoriz-zato dalla legge, e la successiva accessibilitàonline, si basa sulla legislazione nazionale ecomunitaria attualmente vigente; infatti, nonpropone nuove leggi o disposizioni obbligato-rie oltre a quelle già esistenti. In linea con laRaccomandazione della Commissione Europeadel 24 agosto 2006, tale meccanismo si basasu soluzioni di natura volontaria. La concessione di licenze è soggetta ai se-guenti criteri generali:

– l’Accordo tipo riconosce che il titolare deidiritti deve avere la facoltà di scegliere sedigitalizzare da se un’opera. Quindi l’ac-cesso all’opera, anche da parte della bi-blioteca/archivio potrebbe essere ottenu-to direttamente dalla banca dati del tito-lare dei diritti;

– il titolare dei diritti potrà, a propria esclu-siva discrezione, decidere se una determi-nata opera debba essere trattata comeun’opera stampata, ove vi siano altre edi-zioni disponibili in commercio, e se lamessa a disposizione dell’edizione fuoristampa pregiudicherebbe il legittimo inte-resse del detentore dei diritti per quantoconcerne la commercializzazione dell’edi-zione alternativa;

– l’Accordo tipo conferisce certezza legalealla biblioteca/archivio che offre l’accessoonline alle opere;

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27 Secondo il considerando 40 della Direttiva CE 2001/29 gli Stati membri possono contemplare un’eccezione ouna limitazione a favore di determinate istituzioni non a scopo di lucro, come le biblioteche aperte al pubblicoed istituzioni equivalenti, oltre agli archivi. Tuttavia, ciò deve essere limitato ad alcuni casi speciali coperti daidiritti di riproduzione. Tali eccezioni o limitazioni non devono riferirsi ad utilizzi effettuati nel contesto dellafornitura online di opere protette o altro materiale. La Direttiva non pregiudica la scelta degli Stati membri diderogare dal diritto esclusivo di prestito in conformità con l’Articolo 5 della Direttiva 92/100/CEE. Pertanto,occorre promuovere quei contratti o licenze che, senza creare squilibri, favoriscono tali istituzioni e le lorofinalità divulgative.

15 Vedere François Stasse, Rapport au ministre de la culture et de la communication su l’accès aux œuvresnumériques conservées par les bibliothèques publiques, aprile 2005 [http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000450/0000.pdf].

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– l’Accordo di licenza include il diritto di di-gitalizzare e fornire l’accesso online al-l’opera, ivi incluso il diritto di rendere di-sponibile la stessa;

– le opere il cui titolare dei diritti non siaidentificabile/reperibile dovrebbero esse-re gestite come opere orfane (vedere ilparagrafo 5 della presente Relazione so-pra riportato).

– inoltre, nell’ambito della digitalizzazione edella messa a disposizione delle opere, ècontemplata la possibilità di una qualcheforma di compenso per i titolari di diritti,compenso a cui questi ultimi avranno lafacoltà di rinunciare.

LL’’uuttiilliizzzzoo ddeeggllii aaccccoorrddii ttiippooVi sono due accordi tipo:

1. l’Accordo tipo I che copre la digitalizza-zione e la messa a disposizione del mate-riale protetto da diritto d’autore agliutenti autorizzati solo nell’ambito di retisicure, illustrato nel paragrafo 7 della pre-sente Relazione;

2. l’Accordo tipo II che comprende l’accessi-bilità online su reti aperte ai libri nelle bi-blioteche29, libri che il detentore dei dirittiha dichiarato non essere più commercia-lizzabili, come anche l’accesso alle opereesaurite da parte di utenti autorizzati nel-l’ambito di reti sicure, illustrato nel para-grafo 8.

Nel caso in cui l’accordo tra la biblioteca e ildetentore dei diritti sia limitato a consentirel’accesso ad utenti autorizzati solo nell’ambitodi reti sicure, si raccomanda di fare riferimentoall’Accordo tipo utente autorizzato/reti sicure(Accordo tipo I). L’Accordo tipo sull’accessibi-lità online (Accordo tipo II) vuole fungere dabase per la negoziazione di un accordo tra il

detentore dei diritti e la biblioteca, i quali in-tendono concordare che tutti o parte dei librifuori stampa digitalizzati possano essere ac-cessibili online dal sito Web della biblioteca. Ai fini del corretto funzionamento di talemeccanismo, è necessario che labiblioteca/archivio che intende digitalizzarel’opera sappia se un’altra istituzione ha giàprovveduto a digitalizzare tale opera e se hal’autorizzazione a fornire l’accesso anche adaltre biblioteche e rispettivi utenti (vedere ilsuccessivo paragrafo 7). Gli accordi tipo sono concepiti per essere uti-lizzati come base di negoziazione e dovrannoessere adattati alla situazione specifica dellabiblioteca e dello Stato Membro in questione.Anche se tali accordi sono rivolti principal-mente alle biblioteche, potranno essere utiliz-zati anche dagli archivi e da altre parti che vo-gliono o devono trovare un accordo con i tito-lari dei diritti in merito all’utilizzo delle opereesaurite/non distribuite/non in commercio.La definizione di opere esaurite consente alla li-cenza di essere generale, quindi non limitata almateriale stampato. Almeno l’Accordo tipo uten-te autorizzato/reti sicure potrebbe essere adot-tato anche da altri settori del diritto d’autore. Inoltre, gli accordi tipo sono stati concepiticon l’intento di essere adottati sia a livello na-zionale che multinazionale ed europeo.Possono essere utilizzati dalle biblioteche edai singoli detentori di diritti, i loro agenti erappresentanti, incluse le Associazioni di ge-stione collettiva, come le organizzazioni chetutelano i diritti di riproduzione (RRO). Il Sottogruppo sul diritto d’autore fa presenteche, a livello europeo, non vi sono meccani-smi in essere per la soluzione delle controver-sie. Quindi, per un’eventuale composizione,gli accordi tipo devono fare riferimento alleindicazioni dell’Organizzazione Mondiale perla Proprietà Intellettuale (WIPO).

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29 Anche se il mandato e le competenze del team erano limitate ai “libri nelle biblioteche” fuori stampa, ledisposizioni contemplate dall’Accordo tipo potrebbero essere applicate anche ad altre aree. Ma questa è unadecisione che spetta ai contraenti che potranno adattare l’Accordo tipo a seconda dei casi e prendere inconsiderazione, ove necessario, i requisiti nazionali e locali.

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66..44 LLee bbaanncchhee ddaattii eedd ii CCeennttrrii ddii ggeessttiioonnee ddeeii ddiirriittttii ppeerr llee ooppeerree eessaauurriittee CCeennttrrii ddii ggeessttiioonnee ddeeii ddiirriittttii Allo scopo di consentire la concessione di li-cenze per le opere esaurite, si raccomanda adogni Stato membro di incoraggiare l’istituzio-ne di Centri nazionali di gestione dei diritti.Tali centri potrebbero fungere da portali na-zionali per la gestione dei diritti relativi alleopere esaurite, a meno che l’utente in que-stione non preferisca rivolgersi direttamenteal titolare dei diritti. Le Associazioni di gestio-ne collettiva esistenti, come i Centri di gestio-ne dei diritti, potrebbero gestire tali portali. Inogni caso, i titolari di diritti potrebbero sem-pre optare per altre soluzioni. Previo il con-senso del titolare dei diritti, i Centri di gestio-ne dei diritti potrebbero:

a. concedere l’autorizzazione e proporre unaccordo di licenza;

b. inoltrare la richiesta al detentore dei dirittiin questione;

c. rifiutare il consenso (per esempio nel casoin cui l’Associazione di gestione collettivanon abbia l’autorità di concedere il con-senso).

Ovviamente, il Centro di gestione dei dirittinon comprenderà tutti i titolari di diritti e tut-te le opere, ma ci si aspetta che ne possa rap-presentare una buona parte.

BBaanncchhee ddaattii ddeellllee ooppeerree eessaauurriitteeIl Centro di gestione dei diritti dovrebbe an-che considerare la possibilità di mettere apunto un registro delle opere per le quali èstata concessa l’autorizzazione, anche perevitare inutili duplicazioni degli sforzi. I datied i metadati fornirebbero informazioni su co-sa sia stato digitalizzato, da chi, dove è con-

servata l’opera digitalizzata, come si accedeall’opera e chi fornisce l’accesso alla stessa. Lasoluzione scelta dovrebbe assumere la formadi un portale. I portali nazionali dovrebberoessere collegati tra loro al fine di costruire unregistro paneuropeo30.

66..55 IIll rriillaasscciioo ddii aauuttoorriizzzzaazziioonnii ppeerr llaa ddiiggiittaalliizzzzaazziioonnee ee llaa mmeessssaa aa ddiissppoossiizziioonnee ddii uunn’’ooppeerraa L’autorizzazione per digitalizzare e rendere di-sponibile un’opera fuori stampa può essereconcessa:

a. direttamente dai singoli titolari dei diritti;b. tramite un’amministrazione congiunta,

ovvero una concessione di licenza con-giunta attraverso un intermediario, peresempio con l’inoltro della richiesta daparte di un portale congiunto per lagestione dei diritti al singolo titolaredei diritti in questione per quanto con-cerne la concessione del permesso edella licenza;

c. collettivamente tramite il Centro di ge-stione dei diritti amministrato dalleAssociazioni di gestione collettiva come,per esempio, un’associazione che tutelai diritti di riproduzione. A seconda delmandato, la l icenza offer ta dal leAssociazioni di gestione collettiva puòessere concessa su base transazionale(caso per caso) oppure sotto forma di li-cenza di repertorio. Per “licenza di re-pertorio” si intende che la biblioteca/ar-chivio, tramite la licenza: (a) ha un’au-torizzazione preliminare a digitalizzare erendere disponibili le opere che il Centrodi gestione dei diritti ha in repertorio (b)di norma, sulla base di una serie di con-dizioni standard.

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30 [Cfr. Appendice 6, http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-annex6-ow-270508.pdf e Appendice 7,http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-annex7-opw-270508.pdf, inerenti i principi fondamentali per i Centri di gestione e le banche dati.]

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PPrroocceedduurraa ppeerr llaa ggeessttiioonnee ddeeii ddiirriittttii ee ll’’ootttteennii--mmeennttoo ddii uunnaa lliicceennzzaaSi propone la seguente procedura per la ge-stione dei diritti:

1. La biblioteca/archivio che intende digitaliz-zare al fine di fornire l’accesso online adun’opera fuori stampa inoltra una richie-sta ai titolari dei diritti (menzionandol’opera o elencando le opere per le qualichiede l’autorizzazione). Tale richiesta puòessere inoltrata a:a. direttamente al titolare dei diritti, co-

me spesso accadrà laddove vi sia ununico titolare coinvolto e dove i datidi tale persona siano noti o facilmen-te accessibili;

b. il Centro di gestione dei diritti;c. l’Associazione di gestione collettiva

ove non corrisponda al Centro di ge-stione dei diritti;

2. A seconda del mandato, il titolare dei di-ritti o l’Associazione di gestione colletti-va/Centro di gestione dei diritti potrà:a. concedere l’autorizzazione;b. rifiutare l’autorizzazione, giustificata-

mente o meno;c. inoltrare la richiesta al rispettivo tito-

lare dei diritti.

Nel caso di concessioni di licenze transazionalida parte delle Associazioni di gestione collet-tiva, come anche nel caso di concessione di-retta di licenze individuali e tramite ammini-strazione congiunta, è necessario definire unragionevole limite di tempo entro il quale ri-spondere alla richiesta della biblioteca/archi-vio. Questo aspetto è trattato nei Criteri per iCentri di gestione dei diritti (vedere il para-grafo 9)31.

7. L’Accordo tipo per la digitalizzazione e la messa a disposizione di opere esauritead utenti autorizzati nell’ambito di reti chiuse LL’’aammbbiittoo ddeellllaa lliicceennzzaa L’Accordo tipo (Appendice 332) offre una solu-zione pratica alle specifiche esigenze delle bi-blioteche, aiutandole a soddisfare i requisitidell’utente in termini di accesso alle informa-zioni ed ai contenuti che sono stati stampati epubblicati. Tale accordo è stato concepito peressere adattato ai diversi regimi legali ed ai di-versi modelli di amministrazione dei diritti vi-genti negli Stati membri dell’Unione Europea. L’accesso dovrebbe essere fornito in modo danon interferire con i legittimi interessi dei tito-lari dei diritti d’autore per ciò che concerne ilcontrollo della commercializzazione delle loroopere. L’Accordo tipo consente alla bibliotecadi digitalizzare e fornire l’accesso alle opereesaurite agli utenti autorizzati in reti chiuse.Non pone limiti di natura territoriale, ma l’ac-cesso non può essere fornito su reti aperte.

IIll ccoonntteennuuttoo ddeellll’’AAccccoorrddoo ttiippoo L’Accordo tipo concede alla biblioteca il di-ritto non esclusivo e non trasferibile di digi-talizzare e rendere l’opera concessa in licen-za disponibile agli utenti nell’ambito di retichiuse. Il titolare dei diritti può ricevere uncompenso, a cui ha la facoltà, a sua discre-zione, di rinunciare. L’autore/editore del-l’opera mantiene il diritto d’autore sulla stes-sa e sulla sua versione digitalizzata e può re-vocare la licenza in qualsiasi momento, ivicompresa la licenza di ricommercializzarel’opera in questione. L’autore/editore puòchiedere delucidazioni alla biblioteca in me-rito all’utilizzo dell’opera, allo scopo di valu-

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31 In alcuni casi, anche il nuovo schema di Licenza collettiva estesa “specifico per le biblioteche” dei paesi nordicipotrebbe essere una soluzione per andare avanti; tuttavia, poiché le trattative sulla definizione degli accordicon le parti interessate sono ancora in corso, si suggerisce di esaminare più a fondo l’adattabilità delmeccanismo alle opere esaurite.

32 [Consultabile all’indirizzo Web: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-annex3-final.pdf.]

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tarne il potenziale commerciale. Nel caso incui il licenziante ritiri dalla biblioteca unaqualsivoglia parte del materiale concesso inlicenza e tale parte ritirata corrisponda ad ol-tre il 10% di un titolo, la biblioteca avrà il di-ritto di pretendere un rimborso delle speseeffettivamente sostenute. In virtù della licenza, la biblioteca può digita-lizzare l’opera, accedere alla sua versione digi-talizzata, archiviarla in maniera sistematica al-lo scopo di agevolare la ricerca ed il reperi-mento del materiale, fornire l’accesso ai suoiutenti autorizzati tramite reti sicure e ripro-durre l’opera su supporto elettronico o carta-ceo per avere una copia di riserva o a scopo diconservazione. La biblioteca, sulla base di un accordo separa-to con il detentore dei diritti o il suo rappre-sentante, può fornire ad altre biblioteche l’ac-cesso online all’opera digitalizzata, rendendodisponibile la stessa, sempre su reti chiuse,agli utenti autorizzati di tali altre biblioteche.Inoltre, sulla base di una licenza separata, labiblioteca può fornire l’accesso online a terzeparti, come aziende o università.L’utente autorizzato ha la facoltà di cercare,visualizzare, leggere l’opera digitalizzata e re-cuperare informazioni nel testo. La bibliotecapuò, previo accordo anche concordare conl’autore o l’editore che detiene i diritti, con-sentire all’utente autorizzato di salvare su for-mato elettronico e fare copie uniche di partidell’opera.

8. L’Accordo tipo che autorizza le biblioteche a fornire l’accesso online ai libri fuori stampa33

88..11.. AAmmbbiittoo ddeellll’’AAccccoorrddooIn linea con l’intenzione del Sottogruppo sul

diritto d’autore di elaborare soluzioni prati-che a fronte di specif iche esigenze edaspettative indicate dalle istituzioni culturaliin termini di digitalizzazione e messa a di-sposizione delle opere protette da dirittid’autore, è stato organizzato un gruppo in-caricato di sviluppare una soluzione checonsenta l’accesso online ai libri fuori stam-pa34. Come per le altre soluzioni propostedal Sottogruppo sul diritto d’autore nell’am-bito dell’iniziativa i2010: biblioteche digitali,i rappresentanti delle parti interessate han-no concordato che ciò debba essere fatto inmodo da non interferire con i legittimi inte-ressi dei titolari dei diritti d’autore per ciòche concerne la commercializzazione delleloro opere.Il Sottogruppo sul diritto d’autore, incluso ilteam incaricato dell’accessibilità online, ha li-mitato le proprie considerazioni alla digitaliz-zazione ed alla disponibilità per le bibliotechedell’accesso online ai libri esauriti. La soluzio-ne prescelta consisterebbe nel proporre unAccordo tipo, in seguito indicato comeAccordo tipo II (Appendice 435). Inoltre, sipresuppone che una biblioteca che può offrirel’accesso online alle opere esaurite consentiràanche l’accesso alle stesse categorie di opereagli utenti autorizzati in reti chiuse. Pertanto,l’Accordo tipo che è stato stilato comprendeentrambe le opzioni.Non è stato stabilito se l’Accordo tipo II possaessere applicato anche ad opere di altro tipo,diverse dai libri, in settori come la musica e/ole opere visive e/o audiovisive o ad istituzionidiverse dalle biblioteche. Tuttavia, i terminiutilizzati sono generici e l’Accordo tipo II po-trebbe essere applicabile nelle biblioteche nonsolo per i libri fuori stampa.

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33 L’Accordo tipo sull’accessibilità online è stato sviluppato da un team composto da Olav Stokkmo (team leader),Anne Bergman-Tahon, Vianney de la Boulaye, Myriam Diocaretz, Mette Møller, Toby Bainton, ElisabethNiggemann, Ben White e Tarja Koskinen-Olsson. Nella stesura dell’Accordo tipo II il team si è anche avvalsodella collaborazione di Franziska Schulze, consigliere generale dell’IFRRO.

34 Per la definizione di un’opera fuori stampa, vedere il paragrafo 6.1.35 [Consultabile all’indirizzo Web: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/

reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-annex4-final.pdf.]

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IIll ccoonntteennuuttoo ddeellll’’AAccccoorrddoo ttiippoo IIII L’Accordo conferisce alla biblioteca il dirittonon esclusivo e non trasferibile di digitalizzaree mettere a disposizione degli utenti i librifuori stampa, coperti dall’accordo, online sureti aperte. Inoltre, può offrire agli utenti au-torizzati l’accesso, su reti sicure, alle operenon altrimenti accessibili online in base allestesse condizioni contemplate dall’Accordo ti-po I utenti autorizzati/reti sicure per le opereesaurite di cui al paragrafo 7 della presenteRelazione. Per quanto concerne i libri fuori stampa ac-cessibili online su reti aperte, l’Accordo tipoconferisce alla biblioteca il diritto di digitaliz-zare il libro e rendere la versione digitalizzataliberamente disponibile sul proprio sito Web aqualsiasi persona che acceda al sito Web op-pure agli utenti registrati, a seconda di quantoconcordato con il titolare dei diritti o il suorappresentante. La biblioteca può inserire lacopia digitalizzata nel proprio sistema.L’Accordo autorizza solo il licenziatario ad of-frire il contenuto sul proprio sito Web. L’utente potrà ricercare, reperire informazioninel testo, visualizzare la versione digitalizzatadel libro, archiviarla su supporto elettronico(come hard disk o altro) e, a seconda di quan-to specificato nell’Accordo o in altri accordi, odi quanto contemplato dalla legge, fare copieuniche di parti dell’opera. L’Accordo tipo IIconsente anche alle biblioteche ed ai titolaridei diritti o loro rappresentanti di specificaregli usi consentiti. L’Accordo non consente alla biblioteca o al-l’utente di stampare sistematicamente o di fa-re più copie elettroniche di estratti del libro,né di alterare o compendiare, adattare o mo-dificare in alcun modo lo stesso. I diritti moralidevono essere rispettati. Come per l’Accordo tipo utenti autorizzati/retisicure (Accordo tipo I), il titolare dei diritti hala facoltà di pretendere un compenso a cuipuò anche, a propria discrezione, rinunciare.L’autore/editore dell’opera mantiene il dirit-to d’autore sulla stessa e sulla sua versione

digitalizzata ed ha la facoltà di revocare lalicenza in qualsiasi momento, ivi compresa lalicenza di ricommercializzare l’opera in que-stione. Inoltre, l’autore/editore può chiede-re informazioni alla biblioteca in merito al-l’utilizzo dell’opera, allo scopo di valutarneil potenziale commerciale ed il ritiro del librodalla biblioteca, parziale o totale, può com-portare un rimborso dei costi sostenuti dellabiblioteca, a carico del titolare dei diritti.

9. I principi fondamentali per lebanche dati delle opere orfanee delle opere esaurite e per iCentri di gestione dei di diritti99..11 PPrreemmeessssaa La Raccomandazione sulla digitalizzazionee l’accessibilità online di materiale culturalee sul la conservazione dig ita le del laCommissione del 24 agosto 2006 ha evi-denziato il forte radicamento delle bibliote-che digitali europee si rifà nell’impegno na-zionale e locale volto a digitalizzare e pre-servare il patrimonio culturale. Detto ciò, lacreazione di una dimensione europea attra-verso un punto di accesso comune plurilin-gue richiede un elevato grado di interope-rabilità. La Raccomandazione inoltre fa presente che

«i meccanismi di licenza in aree comequella delle opere orfane e delle opereesaurite o non più in commercio (audiovi-sivi) possono agevolare la gestione dei di-ritti» e «pertanto dovrebbero essere inco-raggiati, in stretta collaborazione con i ti-tolari dei diritti».

In concomitanza con la Raccomandazionedella Commissione, la Relazione delSottogruppo sul diritto d’autore del 18 aprile2007 ha sottolineato l’importanza degliaspetti volontari delle soluzioni da attuare nelcontesto dell’iniziativa i2010: biblioteche di-gitali. La Relazione, tra i principi applicabili aititolari di diritti, cita:

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1. «la digitalizzazione e l’utilizzo all’inter-no dei locali delle biblioteche deveaver luogo con il consenso dei titolaridei diritti oppure basarsi su eccezioniregolamentari»;

2. «per consenso dei titolari dei diritti siintende, in linea di massima, la conces-sione dei diritti, basata su licenze indi-viduali o collettive o su una combina-zione di entrambe».

Uno dei principi fondamentali applicabili alleistituzioni culturali è rappresentato dalla se-guente definizione:

«per accesso si intende sia l’accesso neilocali delle biblioteche, degli archivi e deimusei che la disponibilità online».

Su tale base, il Sottogruppo sul diritto d’auto-re, nella sua relazione del 18 aprile 2007 ègiunto alla conclusione, tra l’altro, che le ban-che dati ed i Centri di gestione dei diritti de-vono essere parte della soluzione, sia per leopere orfane che per le opere esaurite. Alloscopo di garantire l’interoperabilità, migliorarele attività di coordinamento e consentire lacreazione di punti di accesso plurilingue cheincludano iniziative nazionali e locali, ilSottogruppo sul diritto d’autore ha deciso disviluppare una serie di principi fondamentaliper le banche dati e per i Centri di gestionedei diritti in materia di opere orfane e di opereesaurite. È stato organizzato un team36 per lastesura dei principi fondamentali presentatidal Sottogruppo sul diritto d’autore compresinella presente Relazione.

99..22 OOppeerree oorrffaannee PPuunnttoo ddii ppaarrtteennzzaa La soluzione generale al problema delle opere

orfane è data da:

1. criteri di ricerca diligente a cui l’utentedeve attenersi prima di poter utilizzarel’opera (di norma, la ricerca diligente dichi detiene i diritti relativi all’opera e laconcessione dei diritti saranno effettuatenel paese di origine dell’opera, ove identi-ficabile) (vedere il paragrafo 5.4 sopra ri-portato);

2. banca dati o banche dati delle opere orfa-ne per aiutare gli utenti nel loro lavoro diricerca, un elemento necessario indipen-dentemente da qualsiasi soluzione legisla-tiva adottata;

3. una procedura di gestione dei diritti e unoo più Centri di gestione dei diritti per laconcessione delle licenze quando conferi-bili tramite un meccanismo messo a puntodai titolari dei diritti;

4. soluzioni nazionali che possono includereun supporto giuridico/regolamentare ed ilreciproco riconoscimento delle soluzioniadottate nei diversi Stati membri allo scopodi ottenere l’effetto transfrontaliero neces-sario per le biblioteche digitali europee(vedere il paragrafo 5.4 sopra riportato).

I principi fondamentali proposti dalSottogruppo sul diritto d’autore, nell’ambitodella presente Relazione, sono incentrati sutre aspetti attuativi, che non dipendono l’unodall’altro, ma che sono tutti necessari ai fini diuna soluzione completa volta ad individuareun meccanismo fattibile per utilizzare le opereorfane, principalmente da parte delle istitu-zioni culturali ma anche da altri utenti:

– criteri specifici per i vari settori in terminidi ricerca diligente dei titolari dei diritti diautore delle opere;

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36 Gruppo diretto da Olav Stokkmo (IFRRO) e composto da Toby Bainton (SCONUL e EBLIDA), Claudia Dillman(Association des Cinémathèques Européennes), Anne Bergman-Tahon (FEP), Myriam Diocaretz (EWC), SophieScrive (ENPA) e Tarja Koskinen-Olsson (IFRRO). I membri del Sottogruppo sui Diritti d’Autore che non hannopreso parte al team sono stati informati. Patricia Moll (Google) ha espresso i propri commenti sui principifondamentali OPW, Jean François Debarnot (INA) sui principi fondamentali OW.

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– banche dati delle opere orfane;– un meccanismo atto a concedere i diritti

di utilizzo di un’opera orfana.

BBaannccaa ddaattii ee CCeennttrroo ddii ggeessttiioonnee ddeeii ddiirriittttiiLa logica di una banca dati è quella di aiutaregli utenti nel loro lavoro di ricerca. È necessa-rio collegare tra loro le banche dati ed i regi-stri nazionali per consentire la creazione di unpunto di accesso plurilingue condiviso e diuna risorsa a livello europeo. Tale banca datidovrebbe tenere conto dell’ampia gamma difonti di informazioni attuali e future.I Centri nazionali di gestione dei diritti potreb-bero fungere da portali e da punti di accessocomuni per la concessione dei diritti ed, inoltre,dovrebbero essere accessibili da tutto il territo-rio dell’Unione Europea. L’utente, definito co-me colui che richiede una licenza per digitaliz-zare e/o rendere disponibile l’opera e/o farneun altro utilizzo, ha la responsabilità di condur-re una ricerca diligente volta ad identificare i ti-tolari dei diritti delle opere orfane. La ricercadiligente deve essere condotta e documentataprima della concessione della licenza. Il proces-so potrebbe svilupparsi come segue:

– l’istituzione o la persona che desidera di-gitalizzare, rendere disponibile o fare unaltro uso di un’opera esprime il propriointeresse e presenta una descrizione del-l’uso che intende farne unitamente aduna dichiarazione attestante che l’utentenon è riuscito ad identificare o a rintrac-ciare il titolare dei diritti e che, pertanto,l’opera potrebbe essere orfana;

– la descrizione della presunta opera orfanadeve essere accompagnata da ogni meta-dato disponibile (nome dell’autore, pro-duttore, ecc., titolo del lavoro, ecc.) ed, inassenza di metadati, occorre ricorrere aqualsiasi altro mezzo atto a descriverel’opera, come istantanee, facsimile, foto-grafie, video, estratti di brani musicali;

– le condizioni relative alla concessione del-la licenza dell’opera, se questa risulta or-

fana in seguito ad una diligente ricercadel titolare dei diritti devono essere di-sponibili prima dell’inizio della ricerca;

– la ricerca diligente del/i detentore/i deidiritti d’autore deve essere condotta sullabase di criteri di ricerca definiti e di lineeguida specifiche per il settore del caso;

– occorre dimostrare che la ricerca diligenteè stata debitamente condotta sulla basedi specifici criteri e linee guida di settore;

– occorre registrare e pubblicare nella bancadati delle opere orfane il nome della perso-na che intende utilizzare l’opera, come an-che la prova che il/i titolare/i dei dirittid’autore è stato oggetto di ricerca diligente;

– il Centro di gestione dei diritti stabiliscese la ricerca è stata condotta con diligen-za ed, in caso affermativo, informa il ri-chiedente dei criteri di concessione dellalicenza per l’opera in questione e accet-ta/rifiuta di concedere una licenza entroun determinato periodo di tempo;

– il Centro di gestione dei diritti potrebbe sti-pulare una polizza assicurativa per limitare irischi finanziari relativi a rivendicazioni chepotrebbero essere avanzate nel futuro;

– l’utente corrisponde al Centro di gestionedei diritti i compensi richiesti, ovvero i co-sti della transazione e, ove applicabile, idiritti di licenza;

– le informazioni sul conferimento della li-cenza e le relative condizioni, ivi inclusol’ulteriore utilizzo dell’opera, devono es-sere riportati nella banca dati;

– se il titolare dei diritti o il suo rappresen-tante ricompare, il Centro di gestione deidiritti esamina la richiesta e certifica chetale persona è realmente il titolare dei di-ritti, corrispondendogli, ove necessario, icompensi ricevuti;

– dopo aver certificato la validità dei dirittidi tale persona, si procede a pubblicarenella banca dati delle opere orfane le in-formazioni sul titolare dei diritti e le rela-tive conseguenze (per esempio, ai finidella licenza).

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II pprriinncciippii ffoonnddaammeennttaalliiLa banca dati che, in base all’iniziativa sullebiblioteche digitali europee dovrebbe essereinterconnessa, è un registro di metadati piut-tosto che una banca dati delle opere. In lineadi massima, questa banca dovrebbe inizial-mente basarsi sugli standard esistenti, senzacrearne di nuovi, allo scopo di consentire l’in-teroperabilità anche con le risorse esistenti. Iprincipi fondamentali includono:

1. politica della banca dati;2. struttura e contenuto della banca dati;3. requisiti minimi in termini di metadati

contenuti e come risolvere il problemadella mancanza di metadati;

4. standard e come risolvere i problemi asso-ciati agli standard;

5. criteri di interoperabilità, incluso un regi-stro delle opere che sono state digitaliz-zate e per le quali è stata concessa un’au-torizzazione.

I principi fondamentali per il Centro di gestio-ne dei diritti includono:

1. politica del Centro di gestione dei diritti;2. politica di concessione della licenza;3. condizioni di concessione della licenza e

relative procedure;4. politica in materia di compensi;5. aspetti legati all’interoperabilità;6. aspetti legati alla trasparenza.

99..33 OOppeerree eessaauurriitteePPuunnttoo ddii ppaarrtteennzzaa La soluzione per le opere esaurite si basa suiseguenti elementi:

1. licenza Tipo;2. registri di banche dati relativi alle opere

dichiarate fuori stampa/esaurite/fuoricommercio;

3. centri nazionali di Gestione dei Diritti dicui i titolari dei diritti potranno avvalersivolontariamente, ad integrazione della

concessione di licenze effettuata diretta-mente dai titolari dei diritti.

La Licenza tipo è già stata approvata dalSottogruppo sul diritto d’autore e dal gruppodi Alto Livello ed è pubblicata nel sito Webdella Commissione. Nell’ambito della presenteRelazione, il Sottogruppo sul diritto d’autorepresenta i Principi Fondamentali raccomandatiper l’istituzione di banche dati e di Centri digestione dei diritti relativamente all’iniziativai2010: biblioteche digitali.I principi fondamentali si basano sulle conclu-sioni del Sottogruppo sul diritto d’autore ap-provate dal Gruppo di alto livello, ivi compre-sa la definizione delle opere esaurite/fuoricommercio, ovvero le opere dichiarate dal/dairispettivo/i titolare/i come non più commer-cializzate attivamente. Inoltre, si prevede che iCentri di gestione dei diritti saranno utilizzativolontariamente dai titolari dei diritti che sa-ranno spesso nella posizione di stipulare gliaccordi di licenza direttamente con le biblio-teche, i musei e gli archivi. Tuttavia, è neces-sario considerare la creazione di Centri di ge-stione dei diritti che potrebbero integrare leconcessioni di licenza dirette ed individuali.

LLaa bbaannccaa ddaattii La banca dati che sarà presumibilmente inter-collegata nell’ambito dell’iniziativa Bibliote-che digitali europee è un registro di metadatie non una banca dati di opere. Lo scopo èquello di aiutare le istituzioni culturali perquanto concerne le opere non più commercia-lizzate dal/i titolare/i di diritti. Agli utenti puòessere offerto l’accesso a tali opere sulla basedi condizioni che potrebbero essere diverse daquelle applicabili alle opere stampate. Scopodei principi fondamentali è fornire informazio-ni su tali opere disponibili a livello transfron-taliero e quindi di consentire una soluzioneeuropea tramite banche dati nazionali intero-perabili. L’utilizzo opzionale della banca dati trova am-pio consenso. Sebbene il registro non potrà

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essere completo, si ritiene che l’istituzione diun registro delle opere esaurite, la cui qualitàdipende in larga parte dallo sfruttamento del-le opportunità offerte da tale banca dati, sarànell’interesse di tutte le parti interessate. Sipresuppone che le istituzioni chiederanno aititolari di diritti e/o ai loro rappresentanti didigitalizzare le opere. Il registro delle opereesaurite sarà costruito tramite la registrazionedell’opera sulla base di una dichiarazione rila-sciata dai titolari dei diritti, attestante la lorointenzione di non commercializzare ulterior-mente l’opera. Inoltre, i titolari dei diritti po-trebbero voler iscrivere un’opera nella bancadati in quanto fuori stampa, anche in assenzadi una richiesta di digitalizzazione o altro uso. In linea di principio, al fine di consentire l’inte-roperabilità con le esistenti risorse, si dovrebbeiniziare dalle norme in essere piuttosto che svi-lupparne di nuove. I principi fondamentali dellabanca dati comprendono, tra l’altro:

1. politica della banca dati;2. struttura e contenuto della banca dati;3. requisiti minimi in termini di metadati

contenuti e come risolvere il problemadella mancanza di metadati;

4. standard e come risolvere i problemi asso-ciati agli standard;

5. criteri di interoperabilità, incluso un registrodelle opere che sono state digitalizzate eper le quali è stata concessa un’autorizza-zione, come nel caso della Licenza tipo.

II CCeennttrrii ddii ggeessttiioonnee ddeeii ddiirriittttiiI Centri di gestione dei diritti possono, sullabase di un debito mandato, concedere licenzeper la digitalizzazione e la messa a disposizio-ne delle opere, oppure inoltrare le richieste airispettivi titolari dei diritti per l’eventuale con-cessione diretta della licenza. I principi fonda-mentali includono:

1. politica del Centro di gestione dei diritti;2. conferimento del mandato da parte dei ti-

tolari dei diritti;

3. politica di concessione della licenza;4. condizioni di concessione della licenza e

relative procedure;5. politica in materia di compensi;6. aspetti legati all’interoperabilità;7. aspetti legati alla trasparenza.

99..44 PPoossssiibbiillii mmiissuurree ccoommuunniittaarriiee ppeerr llee ooppeerreeoorrffaannee ee llee ooppeerree eessaauurriitteeLa Commissione Europea potrebbe:

a. sulla base della Raccomandazione dellaCommissione del 24 agosto 2006 in ma-teria di digitalizzazione e accessibilità on-line del materiale culturale e di conserva-zione digitale:1. raccomandare agli Stati membri di in-

coraggiare i titolari dei diritti ad isti-tuire Centri di gestione dei diritti perle opere orfane;

2. pubblicare i principi fondamentali re-lativi alle banche dati ed ai Centri digestione dei diritti per le opere orfanenel suo sito Web e raccomandarnel’utilizzo una volta istituiti;

3. pubblicare i principi fondamentali perle banche dati ed i Centri di gestionedei diritti per le opere esaurite sulproprio sito Web e raccomandarnel’utilizzo una volta istituiti;

b. quale condizione preliminare per l’attua-zione della suddetta misura a., contribuirefinanziariamente allo sviluppo di normetecniche e banchi di prova per le banchedati ed i Centri di gestione dei diritti rela-tivi alle opere orfane ed alle opere esauri-te. Tale sviluppo deve aver luogo in colla-borazione con i titolari dei diritti, le istitu-zioni culturali e altre parti interessate.

10. Attuazione delle soluzioniproposte1100..11 AApppplliiccaazziioonnee ddeeggllii aaccccoorrddii ttiippooL’impatto effettivo degli accordi tipo dipendedalla loro applicazione. Attraverso un proces-so di consultazione con i rappresentanti delle

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biblioteche ed altre parti è stato messo a pun-to un piano applicativo; pertanto si raccoman-da di intraprendere una serie di azioni alloscopo di massimizzare la divulgazione, la pro-mozione e l’attuazione di tali accordi.Probabilmente la Commissione Europea vorràpromuovere l’adozione degli accordi tipo,pubblicarli nelle home page delle bibliotechedigitali ed incoraggiane l’utilizzo.Gli accordi dovrebbero essere divulgati e sot-toposti all’attenzione dei potenziali utenti tra-mite i canali idonei negli Stati membri dellaUE tra cui: ministeri pertinenti, bibliotechenazionali ed associazioni delle biblioteche, as-sociazioni degli autori e degli editori ed asso-ciazioni che tutelano i diritti di riproduzione.Gli accordi tipo dovrebbero essere divulgatitramite i portali ed i siti Web pertinenti a livel-lo nazionale e comunitario, inclusi quelli deiministeri degli Stati membri, le associazionidei titolari dei diritti d’autore, le associazionidelle biblioteche e le Associazioni di gestionecollettiva. L’avvio di banchi di prova potrebbe stimolarel’utilizzo volontario degli accordi tipo. A tal fi-ne, la Comunità Europea dovrebbe incorag-giare le biblioteche nazionali ed altre istitu-zioni impegnate nella digitalizzazione ad av-valersi degli accordi tipo come soluzione perdigitalizzare e rendere disponibili le opereesaurite. Le istituzioni culturali potrebberoquindi fornire esempi di “pratiche effettive”,in seguito alle loro azioni istituzionali intra-prese volontariamente.L’effetto moltiplicatore è un fattore chiave aifini dell’attuazione. I banchi di prova potreb-bero diffondersi più rapidamente se laCommissione invitasse le iniziative pertinenticome il progetto Europeana ed altre iniziativedi digitalizzazione della UE a considerare l’ap-plicazione degli accordi tipo. Inoltre, laCommissione potrebbe incoraggiare l’adozio-ne degli accordi tipo attraverso la selezione di

“progetti campione” al fine di promuovere lemigliori pratiche. Inoltre, la Commissione potrebbe contribuiread identificare e pubblicare le migliori prati-che in materia di utilizzo degli accordi tipo. Iltesto degli accordi tipo può essere definito inun ambito nazionale affinché sia in linea conle rispettive leggi, i modelli economici ed ifattori associati; tutte informazioni che devo-no essere raccolte. Inoltre, le istituzioni cultu-rali devono disporre delle informazioni sugliaccordi tipo già in essere a livello nazionale inaltri Stati membri; infatti, sarebbe vantaggio-so per tutti potersi avvalere di una raccolta ditali esempi. Ai fini del suddetto approccio strategico, èfondamentale poter contare sul supporto el’avallo della Commissione.

1100..22 MMiissuurree aaddoottttaabbiillii ddaallllaa CCoommmmiissssiioonneeL’Accordo tipo per la concessione di licenzerelative alla digitalizzazione delle opere esau-rite nell’ambito di reti chiuse è disponibilenelle seguenti lingue: inglese, tedesco, spa-gnolo, francese, italiano37, olandese, polacco erumeno. La Commissione potrebbe contribui-re alla sua divulgazione facendo in modo chegli accordi tipo siano noti e disponibili in senoall’Unione Europea, in tutte le principali lin-gue della UE ed utilizzando le proprie risorselinguistiche e giuridiche al fine di rivedere gliaccordi tipo sia nella versione originale (ingle-se) che nelle versioni tradotte. Il potenziale di diffusione dei banchi di provaper l’Accordo tipo dipende in larga parte dallacomunicazione agli Stati membri e dal coin-volgimento degli stessi. Si consiglia allaCommissione di attribuire la massima prioritàal potenziale uso dell’Accordo tipo sin dalleprime fasi della sua adozione da parte delGruppo di alto livello, onde accertarsi che siariconosciuto in tutti gli Stati membri per icontratti nazionali e/o transfrontalieri.

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37 [i2010: Digital Libraries, High Level Expert Group, Copyright Subgroup, Model agreement for a licence ondigitisation of out of print works = Modello di accordo per una licenza di digitalizzazione di opere esaurite,«DigItalia», II (2007), n. 2, p. 131-139, http://digitalia.sbn.it/upload/documenti/digitalia20072_HLEG.pdf.]

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A tal fine, è importante contare sul sostegnoed il coinvolgimento del Gruppo di esperti de-gli Stati membri sulla digitalizzazione e laconservazione digitale. Sia il mandato che ilruolo strategico di questo Gruppo di espertinell’ambito di iniziative politiche in materia didigitalizzazione e conservazione digitale38 ga-rantisce un approccio coordinato che potreb-be contribuire ad evitare inutili duplicazionidegli sforzi. Pertanto, sono questi gli organi-smi più idonei a supportare l’adozione degliaccordi tipo tramite ulteriori banchi di prova.Si consiglia alla Commissione di annunciare epromuovere le soluzioni proposte dalSottogruppo sul diritto d’autore in seno alleriunioni del Gruppo di esperti degli Statimembri per un possibile avallo a livello nazio-nale che agevolerebbe una diffusa adozionevolontaria da parte delle istituzioni culturali. Il processo di attuazione richiede il coordina-mento delle attività volte a raccogliere le mi-gliori pratiche, promuovere lo scambio diesperienze e di conoscenze ed anche a cono-scere i diversi punti di vista e le procedure esi-stenti negli Stati membri. Le biblioteche ed altre istituzioni culturali im-pegnate nella digitalizzazione sono sempre piùinteressate a comprendere la situazione delle

opere esaurite e le relative procedure negli al-tri paesi europei. Di pari passo con i banchi diprova, sarà importante raccogliere informazio-ni e feedback dalle attuali pratiche di digitaliz-zazione, dai modelli di business basati su par-tenariati privato-pubblico, da iniziative nazio-nali e regionali (Norvegia, Francia, Germania,solo per citarne alcune). Il processo di applica-zione richiede una ricerca a livello europeocondotta paese per paese e richiede ancheun’analisi congiunta, oltre ad attività di follow-up, divulgazione e discussione. Tale coordina-mento dovrebbe diventare la forza motrice diuna necessaria fertilizzazione incrociata. Inmancanza di tale organo di coordinamento,sarà importante prendere in considerazione leesigenze sopra identificate alla luce di un fu-turo programma quadro della CommissioneEuropea (FP7).Si consiglia alla Commissione di identificareiniziative nell’ambito del Settimo ProgrammaQuadro (FP7) relative a progetti di bibliote-che digitali UE finanziati dalla comunità euro-pea, come il programma eContentplus, al finedi selezionare dei progetti campione in gradodi avviare l’attuazione. Il nuovo progetto AR-ROW eContentplus (Appendice 539) rappre-senta un buon esempio di un inizio concreto.

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38 Come stabilito dalla Commissione in data 22 marzo 2007, il mandato del gruppo include: «monitorare iprogressi e valutare l’impatto dell’attuazione della Raccomandazione della Commissione del 24 agosto 2006sulla digitalizzazione e l’accessibilità on-line del materiale culturale e sulla conservazione digitale. […] Creareun forum per la collaborazione tra organismi degli Stati membri e la Commissione a livello europeo e scambiareinformazioni e buone pratiche in materia di politiche e strategie adottate dagli Stati membri sulladigitalizzazione e l’accessibilità on-line di materiale culturale e sulla conservazione digitale».

39 [Consultabile all’indirizzo Web: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-annex5-final.pdf.]