Anno 2014 N. RF200 - ODCEC di Vasto Rimb./comp. in F24 NO Rimb./comp. PERDITA SISTEM. PERD. SISTEM....

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N. RF200 Pag. 1 / 14 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Anno 2014 www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO CREDITO IVA e SOCIETA' DI COMODO PERD. SISTEM.: TEST RICAVI: 6099/2013 01/01/13 DI COMODO Rimb./comp. in F24 NO Rimb./comp. PERDITA SISTEM. PERD. SISTEM. PERD. SISTEM. Rimb./comp. in F24 Rimb./comp. in F24 01/01/10 01/01/11 01/01/12 Rimb./comp. in F24 RIC. DICH. < RIC. PRES. 01/01/09 OGGETTO SOCIETÀ DI COMODO - CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE RIFERIMENTI ART. 30 L. 724/94 E ART. 2 DL 138/2011; RM 68/2013 E RM 101/2013; ISTRUZIONI UNICO CIRCOLARE DEL 17/07/2014 Sintesi: si riepilogano le modalità di esposizione in Unico delle cause di esclusione/disapplicazione relative sia al regime delle società non operative che per quelle in perdita sistematica. Tra le cause di disapplicazione delle società in perdita sistematica è ricompresa l’ipotesi di rateizzazione di una plusvalenza patrimoniale, in quanto la stessa costituisce un’agevolazione fiscale. Come noto, sono considerate “di comodole società: 1) non operative: cioè quelle che conseguono ricavi effettivi < ricavi presunti individuati applicando prefissate percentuali a specifiche voci dell’attivo (cd. “test dei ricavi”) 2) in perdita sistematica: cioè quelle che, pur superando il test sui ricavi: risultano in perdita fiscale nei 3 periodi d’imposta precedenti ovvero, nei 3 periodi precedenti: - risultano in perdita fiscale per 2 periodi d’imposta - per il restante periodo, dichiarano un reddito inferiore a quello minimo presunto. Società con meno di 3 periodi: alle società costituite da meno di 3 periodi la disciplina sulle società in perdita sistematica non è applicabile mentre risulta applicabile il test dei ricavi. CONSEGUENZE: la qualifica di società “non operativa” e “in perdita sistematica” comporta: a) nel periodo d’imposta interessato: l’obbligo di: IRES / IRPEF: dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto IRAP: dichiarare un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili) IRES: applicare la maggiorazione IRES del 10,50% l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse in diminuzione solo della parte di reddito eccedente il minimo presunto b) nell’anno successivo a quello “di comodo”: l’impossibilità di chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA dichiarato per il periodo d’imposta “di comodo” (si applica anche al credito infrannuale) la perdita del credito IVA se per 3 periodi consecutivi la società “non operativa” (il concetto non si applica alle perdite sistematiche) ha dichiarato un volume d’affari < ricavi minimi.

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La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO

CREDITO IVA e SOCIETA' DI COMODO

PERD. SISTEM.:

TEST RICAVI:6099/2013

01/01/13

DI COMODO

Rimb./comp. in F24 NO Rimb./comp.

PERDITA SISTEM. PERD. SISTEM. PERD. SISTEM.

Rimb./comp. in F24Rimb./comp. in F24

01/01/10 01/01/11 01/01/12

Rimb./comp. in F24

RIC. DICH. < RIC. PRES.

01/01/09

OOGGGGEETTTTOO SOCIETÀ DI COMODO - CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE

RRIIFFEERRIIMMEENNTTII ART. 30 L. 724/94 E ART. 2 DL 138/2011; RM 68/2013 E RM 101/2013; ISTRUZIONI UNICO

CIRCOLARE DEL 17/07/2014

Sintesi: si riepilogano le modalità di esposizione in Unico delle cause di esclusione/disapplicazione

relative sia al regime delle società non operative che per quelle in perdita sistematica. Tra le cause di

disapplicazione delle società in perdita sistematica è ricompresa l’ipotesi di rateizzazione di una

plusvalenza patrimoniale, in quanto la stessa costituisce un’agevolazione fiscale.

Come noto, sono considerate “di comodo” le società:

1) “non operative”: cioè quelle che conseguono ricavi effettivi < ricavi presunti individuati

applicando prefissate percentuali a specifiche voci dell’attivo (cd. “test dei ricavi”)

2) “in perdita sistematica”: cioè quelle che, pur superando il test sui ricavi:

risultano in perdita fiscale nei 3 periodi d’imposta precedenti

ovvero, nei 3 periodi precedenti:

- risultano in perdita fiscale per 2 periodi d’imposta

- per il restante periodo, dichiarano un reddito inferiore a quello minimo presunto.

Società con meno di 3 periodi: alle società costituite da meno di 3 periodi

la disciplina sulle società in perdita sistematica non è applicabile

mentre risulta applicabile il test dei ricavi.

CONSEGUENZE: la qualifica di società “non operativa” e “in perdita sistematica” comporta:

a) nel periodo d’imposta interessato:

l’obbligo di:

IRES / IRPEF: dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto

IRAP: dichiarare un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito

minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili)

IRES: applicare la maggiorazione IRES del 10,50%

l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse in diminuzione solo della parte di reddito

eccedente il minimo presunto

b) nell’anno successivo a quello “di comodo”:

l’impossibilità di chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA

dichiarato per il periodo d’imposta “di comodo” (si applica anche al credito infrannuale)

la perdita del credito IVA se per 3 periodi consecutivi la società “non operativa” (il concetto

non si applica alle perdite sistematiche) ha dichiarato un volume d’affari < ricavi minimi.

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IL PROSPETTO

VA COMPILATO

ESCLUDENDO I

BENI "NON DI

COMODO"

OPERA SOLO

PER LE IMPOSTE

NON ESCLUSE

CAUSA DI

ESCLUSIONE

NON SI

COMPILA

IL PROSPETTO

CAUSA DI

DISAPPLICAZIONE

DISAPPLICAZ.

TOTALE

NON SI

COMPILA

IL PROSPETTO

DISAPPLICAZIONE

PARZIALE

DISAPPLICAZ.

TOTALE

A MEZZO INTERPELLO

DISAPPLICATIVO

SITUAZIONI DI ESONERO

ESCLUDENDO I

BENI "NON DI

COMODO"

IL PROSPETTO

VA COMPILATO

OPERA SOLO

PER LE IMPOSTE

NON ESCLUSE

DISAPPLICAZIONE

PARZIALE

NON SI

COMPILA

IL PROSPETTO

PROSPETTO IN UNICO SC: da quest’anno il prospetto da compilare in Unico per le società di capitali

è contenuto nel quadro RS (non più nel quadro RF), analogamente alle società di persone.

CAUSE DI ESCLUSIONE / DISAPPLICAZIONE:

CAUSE DI

ESCLUSIONE

Sono comuni alla disciplina:

della non operatività (cd. “test dei ricavi“)

delle perdite sistematiche.

In entrambi i casi la causa di esclusione:

va verificata sul solo periodo d'imposta oggetto di dichiarazione (2013)

esonera dalla compilazione dei righi seguenti del prospetto in Unico (è sempre “totale”,

e cioè riferita alla posizione complessiva della società).

CAUSE DI

DISAPPLICAZIONE

Sono differenti (anche se vi sono alcune cause in comune) tra:

la disciplina delle società non operative

e quella delle perdite sistematiche.

ed operano, in linea generale, in modo autonomo: l’esonero da applicazione del regime

delle società di comodo (cioè “totale”) presuppone la contemporanea presenza di una causa

di disapplicazione sia in relazione al test dei ricavi che in relazione alle perdite sistematiche;

in tal caso si indicano le sole cause di disapplicazione senza proseguire nella compilazione.

Diverse tipologie: le cause di disapplicazione si distinguono tra:

a) disapplicazione automatica

b) disapplicazione tramite interpello.

In entrambi i casi la disapplicazione può essere:

totale (per l'intera attività): non si prosegue con la compilazione del prospetto

parziale (limitata ad alcuni beni nel test dei ricavi): il prospetto va compilato escludendo:

- i beni che non vanno considerati "di comodo" (in automatico o a vauda dell'interpello)

- e/o i settori che l'interpello ha considerato essere esclusi.

CAUSE DI ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE - COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Le cause di esclusione/disapplicazione trovano collocazione nel primo rigo del prospetto riferito

al calcolo della non operatività:

Unico SC 2014: rigo RS 116

Unico SP 2014: rigo RS11

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Unico SC 2014

Unico SP 2014

Nelle caselle indicate vanno riportati i seguenti codici:

CASELLA CODICI

1 ESCLUSIONE da 1 a 12

2 DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ NON OPERATIVE da 2 a 9 e 99

3 SOGGETTO IN PERDITA SISTEMATICA da 2 a 12 e 99

Nota: il prospetto di verifica dell’operatività presenta una struttura analoga a quella dello scorso

anno; tuttavia, la casella 1 è stata ridenominata “Disapplicazione società non operative”

Tra le cause di esclusione da indicare barrando le caselle sulla sinistra del prospetto vi sono:

quella utilizzabile dalle cd “start-up innovative” (solo per Unico SC) per indicare la non

applicazione della disciplina delle società “non operative” ed in perdita sistematica

l’impegno allo scioglimento assunto in Unico 2014 (cioè l’impegno alla cancellazione dal

Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione, 30/09/2015).

Nota: l’assunzione già indicata in Unico2013 configura una causa di disapplicazione automatica da

indicare con il cod. 99

IIDD: va indicato il codice numerico 1, 2 o 3 IRAP/IVA: vanno barrate le relative caselle

in relazione alle modalità del riconoscimento della disapplicazione

Codice di esclusione (test dei ricavi e perdite sistematiche)

Codice di disapplicazione da società non operative e da perdite sistematiche

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CAUSE DI ESCLUSIONE IN UNICO 2014

Qualora si compila la casella 1 del prospetto:

le condizioni di “esclusione” vanno verificate solo per l’esercizio oggetto di verifica (2013)

la restante parte del prospetto non va compilata.

Esempio1 La Rossi srl è stata costituita il 10/09/2013. Per il 2013, primo anno di attività, opera la causa

di esclusione contraddistinta dal codice “2”; in tal caso, rigo RS116 va così compilato:

2

La restante parte del prospetto non va compilata.

Esempio2

La Gamma srl è stata costituita nel 2011. In tal caso:

non opera la causa di esclusione;

il triennio ai fini della disciplina delle società in perdita sistematica non è completo.

Pertanto, per la società non operano cause di esclusione / disapplicazione; la stessa non

applica comunque la disciplina della “perdita sistematica” mancando il triennio di riferimento.

La società dovrà compilare il prospetto ai fini della verifica del test sui ricavi.

Analoghe considerazioni valgono se la società fosse stata costituita nel 2012.

DISAPPLICAZIONE DA SOCIETÀ NON OPERATIVE IN UNICO 2014

Qualora si compila la casella 2 del prospetto:

le condizioni di “disapplicazione” vanno verificate solo per l’esercizio oggetto di verifica (2013)

la restante parte del prospetto non va compilata; tuttavia, secondo le istruzioni di Unico:

in caso di disapplicazione parziale (codici 4, 5 e 6)

il prospetto va compilato non tenendo conto dei valori ai fini dei ricavi /reddito presunto.

Soc. obbligata alla forma di soc. di capitali: 1 Soc. nei 2 esercizi precedenti con dipendenti > 10: 7

Inizio attività: 2 Società con procedure concorsuali: 8

Amministrazione straordinaria: 3 Bilancio – val. prod. > attivo SP: 9

Soc. che controllano soc. quotate: 4 Soc. partecipata > 20% da enti pubblici: 10

Soc.di trasporto pubblico: 5 Studi di settore congrui e coerenti: 11

Soc. con un numero di soci > 50: 6 Società consortili: 12

NON SI COMPILA

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“Casi particolari”: qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da

indicare a col. 1 e/o 4 dei righi da RS117 a RS122, va compilata anche la casella “Casi particolari”.

Ciò vale anche per Unico SP 2014; in tal caso, la casella “Casi particolari” va compilata se non vi

sono altri beni da indicare nelle colonne 1 e/o 4 dei righi da RS12 a RS17.

DISAPPLICAZIONE TOTALE

DISAPPLICAZIONE PARZIALE

….

DISAPPLICAZIONE DA PERDITE SISTEMATICHE IN UNICO 2014

In relazione alle fattispecie in esame si osserva che:

CAUSA DI

DISAPPLICAZIONE

va indicato uno dei codici di seguito riportati

va compilata la restante parte del prospetto ai fini del test di operatività

SOCIETÀ IN PERDITA

SISTEMATICA

nella casella 3 va indicato il codice 1

vanno compilati rispettivamente:

- Unico SC 2014: i righi da RS117 a RS122 ed il rigo RS123

- Unico SP 2014: la col. 4 dei righi da RS12 a RS17 e il campo 5 di rigo RS18

sempreché non sia stata compilata la casella “Casi particolari”.

La restante parte del prospetto non va compilata.

DISAPPLICAZIONE PARZIALE (cause verificatesi nel 2013): - Immobili: 4 - Partecipazioni: 5 - Interpelli precedenti (sui singoli beni): 6

(cod. 7 se l’interpello esonerava da compilazione)

DISAPPLICAZIONE TOTALE (cause verificatesi nel 2013): - Liquidaz. con impegno a cessaz. in Unico preced.: 99 - Procedure concorsuali e liquidazione giudiziaria: 2 - Sequestro/confisca dell’azienda: 3 - Interpelli precedenti: 7 - Società agricole: 8 - Eventi eccezionali: 9

N.B.: l’indicazione delle cause di

disapplicazione in Unico esclude la

compilazione del resto del prospetto.

N.B.: il prospetto va ordinariamente

compilato, escludendo detti beni.

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CODICE “9” E RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE

Tra le fattispecie di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica rientra

anche l’ipotesi (codice “9”) secondo cui:

si determina un risultato positivo (>0)

in presenza di perdita + importi che non concorrono al reddito per effetto di agevolazioni.

Tra tali agevolazioni rientrano anche le plusvalenze rateizzate (art. 86 c. 4 TUIR); pertanto,

qualora il risultato fiscale di uno degli anni del triennio sia in perdita (o presenti un reddito inferiore

al minimo) a seguito della variazione in diminuzione collegata alla rateizzazione della

plusvalenza (la cui tassazione è “rinviata” ai periodi successivi) è possibile neutralizzare tale

variazione (68/2013).

Nota: l’inclusione della plusvalenza rateizzata tra le agevolazioni è giustificata dall’analogia

dell’art.86 TUIR con le norme che dispongono l’esenzione da tassazione delle plusvalenze per le

partecipazioni PEX o dei dividendi percepiti da società di capitali (artt. 87 e 89 TUIR).

Tuttavia, diversamente da tali agevolazioni, il cui effetto è quello di ridurre “la tassazione in maniera

definitiva”, nel caso della plusvalenza rateizzata non si realizza detta definitività.

In particolare:

Anno di realizzo

della plusvalenza

il risultato fiscale va incrementato delle rate rinviate agli esercizi successivi,

pari alla variazione in diminuzione operata in Unico (4/5 di plusvalenza)

periodi successivi

il risultato fiscale va decrementato della rata della plusvalenza, pari alla

variazione in aumento operata in Unico (1/5 della plusvalenza)

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE (verificatesi nel triennio 2010-2013)

Società sottoposte a procedure concorsuali: 2 Perdita + proventi esenti > zero: 9

Società sottoposte a sequestro/confisca: 3 Società che esercitano attività agricola: 10

Partecipazioni delle holding finanziarie: 4 Studi di settore congrui e coerenti: 11

Interpelli precedenti: 5 (o 6 in caso di esonero da

compilazione del prospetto)

Soggetti che si trovano nel 1° periodo d’ imposta: 12

Società con MOL positivo: 7 Soc. in liquidazione che richiedono la cancellazione dal

Registro Imprese entro la dichiarazione successiva: 99 Adempimenti e versamenti sospesi/differiti per calamità: 8

PERDITA TRIENNALE SENZA DISAPPLICAZIONE: cod. 1

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Pertanto, dopo aver rettificato il risultato dell’esercizio di realizzo della plusvalenza e di quelli

successivi interessati dalla rateazione, qualora si passi da una perdita (o un reddito inferiore al

minimo) ad un reddito è necessario verificare la situazione del triennio di osservazione.

Se la società non ricade più nella situazione di perdita sistematica potrà beneficiare della

causa di disapplicazione (codice “9”).

REDDITO MINIMO E RATEAZIONE PLUSVALENZA: la realizzazione di una plusvalenza patrimoniale,

influisce anche sulla determinazione del reddito presunto per le società che risultano di comodo.

In particolare, anche il reddito minimo calcolato a campo 5 di rigo RS123/RS18 va rettificato dalle

agevolazioni fiscali, tra cui rientra la rateizzazione della plusvalenza. La rettifica va operata sia nell’anno

di realizzo della plusvalenza che negli esercizi successivi di imputazione delle rate.

SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

Come anticipato, nel primo periodo d’imposta (ossia in quello di inizio dell’attività) opera:

la causa di esclusione “2”: sia per le società non operative che in perdita sistematica

la causa di disapplicazione “12”: per le società in perdita sistematica, qualora il 1° anno

del triennio è quello di inizio attività (CM 25/2012); rimane dovuto il test dei ricavi.

Con riferimento ad Unico 2014, quindi:

a) per le società costituite nel 2013 opera la causa di esclusione (codice “2”)

b) per le società costituite nel 2010 (primo anno del triennio 2010-2012) opera la causa di

disapplicazione dalla disciplina delle società in perdita sistematica (codice “12”).

Nota: qualora la società sia stata costituita nel 2011 o 2012, posto che il triennio non è completo, la

disciplina delle società in perdita sistematica non è applicabile. In tal caso si ritiene che non sia

necessario indicare un codice di disapplicazione. In ogni caso il prospetto va compilato ai fini della

verifica del test di operatività sui ricavi.

DISAPPLICAZIONE A SEGUITO DI INTERPELLO IN UNICO 2014

Se non ricorre ad alcuna delle ipotesi di esclusione/disapplicazione automatica, è dovuta (se non

ci si adegua allo status di società di comodo) la presentazione di apposita istanza di interpello

(art. 37-bis DPR 600/73) evidenziando la “presenza di oggettive situazioni” che, rispettivamente:

test dei ricavi: “hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi delle

rimanenze e dei proventi, nonché del reddito …”

perdite sistematiche: hanno condotto la società a dichiarare una perdita fiscale nei 3 periodi

d’imposta precedenti.

L’istanza va presentata alla DRE entro i 90 giorni precedenti la scadenza del termine ordinario

per la presentazione di Unico e l’Agenzia risponde entro 90gg dalla presentazione dell’istanza.

In relazione al provvedimento emesso della DRE, si possono presentare le seguenti alternative:

1) accoglimento della richiesta di disapplicazione

totale

parziale

2) rigetto dell'istanza

3) mancata risposta.

Si può trattare dell'accoglimento:

in toto di una richiesta di disapplicazione parziale

parziale della richiesta di disapplicazione totale

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Accoglimento condizionato: tutte i provvedimenti di accoglimento (totale o parziale) sono sottoposte

alla condizione che "presupposti" e "motivazioni" indicate nell’istanza corrispondano a verità.

Ove le motivazioni risultino inizialmente corrette, ma successivamente divengano non più attuali,

faranno decadere dalla esclusione.

ACCOGLIMENTO TOTALE DELLA RICHIESTA

3 X X

PERIODI SUCCESSIVI

La società procederà a valutare se i presupposti che hanno indotto la DRE a concedere la

disapplicazione sono rimasti inalterati; in caso di risposta:

negativa: se la società non supera il test dei ricavi, dovrà presentare un nuovo interpello

positiva: la società darà indicazione della relativa causa di esclusione.

Esempio3

La Alfa snc è una società immobiliare di compravendita costituitasi a fine 2009. L'attività è

iniziata affidando in appalto la costruzione di una palazzina di 25 appartamenti. Nel 2010 la

società ha sostenuto i soli costi di costruzione ed ha proceduto a stipulare alcuni

compromessi di vendita, fatturando esclusivamente degli acconti su future vendite.

Ha pertanto presentato istanza di disapplicazione totale, concessa dalla DRE.

La stessa, considerata la crisi del comparto immobiliare, ha ritenuto di rallentare i lavori; la

palazzina risulta ancora in costruzione nel 2013; pertanto, la società:

potrà indicare la sola causa di disapplicazione da test dei ricavi in Unico2014, senza

procedere ad alcun interpello (se il provvedimento non ha espressamente limitato la

disapplicazione al solo 2010).

dovrà presentare interpello per le perdite triennali, ove ricorra tale situazione

7

DISAPPLICAZIONE CONCESSA

AI FINI REDDITI – CODICI:

1: dal test dei ricavi

2: da perdite sistematiche

3: da entrambe

N.B.: l’accoglimento TOTALE esclude la compilazione del resto del prospetto.

DISAPPLICAZIONE AI FINI

IRAP/IVA: si procede alla

sola barratura

Cod. “7”: da adottare in presenza di disapplicazione totale concessa

sul 2010 (in quanto coinvolgeva tutti i beni aziendali)

Cod. “6”: da adottare se la disapplicazione sul 2010 era parziale,

interessando solo alcuni immobili e per tali immobili si è riproposta

la stessa situazione sul 2013.

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Modello Irap

x

ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA RICHIESTA

In tale situazione:

il prospetto va compilato, barrando nel primo rigo le caselle relative all'imposta disapplicata

gli effetti della non operatività saranno limitati alle imposte non disapplicate.

Esempio4

DISAPPLICAZIONE AI FINI DEI REDDITI E DELL'IRAP

La Gamma Snc ha subito nel 2013 gli effetti di una crisi del settore, con conseguente

riduzione sia della produzione che dei ricavi (neppure l'incremento di rimanenze riesce a

superare i ricavi minimi presunti), che ha determinato una perdita fiscale di € 20.000.

La DRE concede la disapplicazione parziale ai fini dei redditi e dell'Irap (ai fini Iva subisce

comunque la limitazione nell'utilizzo dell'eventuale credito).

3 X

300.000 300.000

45.000 40.000 36.000

-20.000

x

Nota: l'interpello permette:

- di dichiarare la perdita fiscale ai fini Irpef

- di non adeguare il reddito ai fini Irap

Si suppone la disapplicazione di

entrambe le discipline

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Esempio5

Nel 2014 si ripresenta esattamente la medesima situazione di mercato.

La società potrà ritenere applicabile il medesimo interpello disapplicativo ottenuto nel 2013:

continuando a tassare il reddito effettivo ai fini Irpef e Irap

ritenendosi non operativa ai fini Iva per il 2° anno

6 5

300.000 300.000

45.000 40.000 36.000

Dichiarazione iva - Rigo VA15

ACCOGLIMENTO INTERPELLO AI FINI IVA (caso raro):

obbliga all'adeguamento ai fini Irpef/Ires e Irap

evita sia la limitazione al suo utilizzo che la perdita in presenza di non operatività nel triennio.

IMPUGNAZIONE: l’orientamento della giurisprudenza è ormai a favore della possibilità di ricorrere

contro il mancato accoglimento/accoglimento parziale dell’istanza; in tal caso la società dovrà

considerarsi operativa e di impugnare l'atto di accertamento successivamente notificato.

CASELLA 7 – “CASI PARTICOLARI”

La casella 7 “Casi particolari”, va compilata nel caso in cui:

nell’esercizio relativo la dichiarazione e nei 2 precedenti (2013, 2012 e 2011 per le società con

anno solare) la società non dispone di alcun bene da indicare nel prospetto. In particolare:

nella casella in esame va indicato il codice “1”

il prospetto non va compilato

nel solo esercizio relativo la dichiarazione (2013 per le società con esercizio solare) la società

non dispone di alcun bene da indicare nel prospetto; in particolare:

nella casella in esame va indicato il codice “2”

non vanno compilati le col. 4 “Valore dell’esercizio” ed il campo 5 “Reddito presunto” del

rigo RS123 di Unico SC 2014 (o RS18 di Unico SP 2014).

SOCIETÀ DI COMODO E RIVALUTAZIONE IMMOBILI

Per gli immobili oggetto di rivalutazione (ex DL 185/2008), con riconoscimento della stessa ai fini

fiscali, l’Agenzia, nella RM 101/2013 ha precisato che:

nella determinazione delle medie dell’esercizio e dei 2 precedenti

va assunto il valore rilevante “nei singoli periodi d’imposta presi in considerazione per la

determinazione del valore medio dei medesimi immobili”.

Nota: non operativa per il 2° anno 2

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Di conseguenza :

Nota: in caso di rivalutazione (ex L. 147/2013), posto che l’effetto fiscale (obbligatorio) si realizza a

dal 2016 con riferimento al 2013, va considerato il valore non rivalutato per il triennio 2011 – 2013.

TEST OPERATIVITÀ: nella RM 101/2013 l’Agenzia specifica che ai fini del test di operatività:

ALIQUOTA APPLICAZIONE

4% solo agli immobili abitativi acquisiti/rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti

6% agli immobili ad uso non abitativo.

RIEPILOGO CAUSE DI ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE

CASELLA 1 – CAUSE DI ESCLUSIONE

COD.1 SOCIETÀ OBBLIGATE A COSTITUIRSI IN FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI (non previsto per Unico SP)

E’ il caso, ad esempio, del CAF

COD.2 SOGGETTI CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO D’IMPOSTA

Si tratta del 1° periodo d’imposta, che coincide con l’apertura della partita IVA, a prescindere dalla costituzione o

dall’inizio dell’attività produttiva. Non rientrano nell’esclusione le società neocostituite a seguito di

un’operazione di conferimento, trasformazione, scissione e fusione considerato che non si tratta di una nuova

attività ma della prosecuzione dell’attività svolta dal soggetto conferente, società trasformata, scissa, fusa

COD.3 SOCIETÀ IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O STRAORDINARIA

Il riferimento all’amministrazione controllata deve intendersi superato (CM 25/2007)

COD.4 SOCIETÀ ED ENTI CHE CONTROLLANO SOCIETÀ ED ENTI I CUI TITOLI SONO NEGOZIATI IN MERCATI

Tale causa di esclusione è soddisfatta se entro la chiusura del periodo d’imposta è intervenuta la delibera di

ammissione alla negoziazione sul mercato borsistico da parte dell’autorità di vigilanza.

COD.5 SOCIETÀ ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

COD.6 SOCIETÀ CON UN NUMERO DI SOCI NON INFERIORE A 50

La condizione è collegata al fatto che la soglia di 50 soci esprime una dimensione in sé sufficiente per escludere,

relativamente alle società non quotate, la presunzione di non operatività.

Il requisito è soddisfatto se lo stesso sussiste per la maggior parte del periodo d’imposta.

COD.7 SOCIETÀ CON NUMERO DIPENDENTI MAI INFERIORE A 10

Società in cui il numero dei lavoratori subordinati (a tempo indeterminato o meno) non è mai stato < 10:

in tutti i giorni (N.B.: non è un valore medio)

dell'esercizio in oggetto e nei 2 precedenti

Sono esclusi i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente (collaboratori a progetto, amministratori, ecc.).

2013

è necessario considerare:

- per il 2011 e 2012 il valore non rivalutato

- per il 2013 il valore rivalutato

2014

va assunto:

- il valore non rivalutato per il 2012

- il valore rivalutato per 2013 e 2014

2015 rileva il valore rivalutato per l’intero triennio di riferimento

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COD.8 SOCIETÀ ASSOGGETTATE A PROCEDURE CONCORSUALI

Trattasi di società in fallite, in liquidazione giudiziaria o coatta amministrativa e in concordato preventivo.

COD.9 SOCIETÀ CON UN VALORE DELLA PRODUZIONE > TOTALE ATTIVO SP

L’esonero è riconosciuto qualora:

Val. della Produzione (voce “A” del Bil. UE) > Totale Attivo SP del Bil.UE

La verifica in esame va effettuata:

per le società di persone non obbligate alla redazione del bilancio; pertanto, per la determinazione del totale

dell’attivo dello SP le immobilizzazioni vanno considerate al netto dei relativi fondi ammortamento

per le società in contabilità semplificata, considerando quanto detto per società di persone; a tal fine è

necessaria la redazione di un apposito prospetto patrimoniale.

COD.10 SOCIETÀ PARTECIPATE DA ENTI PUBBLICI PER ALMENO IL 20%

La soglia di partecipazione deve sussistere per la maggior parte dell’esercizio; secondo la RM 373/2008 la

partecipazione del soggetto pubblico nella società deve essere diretta.

COD.11 SOCIETÀ CONGRUE E COERENTI AGLI STUDI DI SETTORE

La società risulta:

- Congrua (anche per adeguamento);

- Coerente a tutti gli “indici di coerenza” (N.B: non anche agli INE)

In particolare, la congruità si ottiene considerando, oltre al ricavo puntuale:

i maggiori ricavi derivanti dall’applicazione degli INE

la riduzione collegata all’applicazione dei correttivi anticrisi.

Per l’Agenzia non è “congrua”, ai fini della verifica della causa di esclusione, la società che si colloca all’interno del

cd “intervallo di confidenza” (ricavo minimo / ricavo puntuale).

Mentre, ai fini della coerenza, se uno degli indicatori di coerenza risulti “non calcolabile”, si ritiene che, qualora gli

altri indicatori risultino comunque coerenti, la società possa essere considerata “complessivamente” coerente.

COD.12 SOCIETÀ CONSORTILI

CASELLA 2 – CAUSE DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ NON OPERATIVE

COD.2 SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURA CONCORSUALE

Si tratta delle società:

in stato di fallimento

in liquidazione giudiziaria o coatta amministrativa

in concordato preventivo

in amministrazione straordinaria.

La causa opera dall’ anno precedente l’inizio della procedura i cui termini di presentazione della dichiarazione dei

redditi scadono dopo l’inizio della procedura.

COD.3 SOCIETÀ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO O CON NOMINA DI UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

La causa in esame opera a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è nominato l’amministratore

giudiziario e nei successivi fino a quando permane l’amministrazione giudiziaria.

COD.4 SOCIETÀ I CUI IMMOBILI SONO LOCATI A ENTI PUBBLICI O LOCATI A CANONE VINCOLATO

La disapplicazione è parziale e opera limitatamente a tali immobili.

COD.5 SOCIETÀ CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI IN:

1. SOCIETÀ NON DI COMODO

2. SOCIETÀ ESCLUSE DALLA DISCIPLINA, ANCHE A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DELL’INTERPELLO

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3. SOCIETÀ COLLEGATE NON RESIDENTI CUI SI APPLICA L’ART. 168, TUIR

La disapplicazione è parziale e opera limitatamente a tali partecipazioni.

COD.

6 e 7

SOCIETÀ CHE HANNO OTTENUTO L’ACCOGLIMENTO DELL’INTERPELLO DISAPPLICATIVO IN

RELAZIONE A UN PRECEDENTE PERIODO D’IMPOSTA

La disapplicazione è parziale e opera limitatamente alle circostanze oggettive che non hanno subito modificazioni.

Qualora non vi sia l’obbligo di compilazione del prospetto va indicato il codice “7”.

COD.8 SOCIETÀ CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ AGRICOLA

Si tratta delle società che esercitano esclusivamente attività agricola (art. 2135 C.c.)

COD.9 SOCIETÀ PER LE QUALI GLI ADEMPIMENTI E I VERSAMENTI SONO STATI SOSPESI / DIFFERITI

Si tratta delle società per le quali gli adempimenti ed i versamenti sono stati sospesi / differiti per effetto della

dichiarazione dello stato di emergenza (art.5, L. 225/92); dette società disapplicano la disciplina in esame

limitatamente all’anno in cui si è verificato l’evento calamitoso ed a quello successivo.

COD.99 SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE CHE RICHIEDONO LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE

Le società in liquidazione ordinaria sono soggette alla disciplina delle società non operative, salvo la possibilità di

presentare un interpello disapplicativo. Qualora le stesse assumano l’impegno, in dichiarazione, di chiudere la

liquidazione, e pertanto di cancellarsi dal Registro Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione

successiva (30/09/2015) sono escluse dalla disciplina per il 2013, 2014 e 2015. Il codice in esame va utilizzato solo

se il soggetto ha assunto l’impegno della cancellazione dal Registro Imprese nelle precedenti dichiarazioni. In caso

di assunzione dell’impegno in UNICO 2014 è invece necessario barrare la casella “Impegno allo scioglimento”.

CASELLA 3 – DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

COD.2 SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURA CONCORSUALE

Si tratta delle società:

in stato di fallimento

in liquidazione giudiziaria o coatta amministrativa

in concordato preventivo

in amministrazione straordinaria.

La causa opera dall’ anno precedente l’inizio della procedura i cui termini di presentazione della dichiarazione dei

redditi scadono dopo l’inizio della procedura.

COD.3 SOCIETÀ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO/CONFISCA

La causa in esame opera dal periodo d’imposta nel corso del quale è nominato l’amministratore giudiziario e

nei successivi fino a quando permane l’amministrazione giudiziaria.

COD.4 SOCIETÀ CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI (ISCRITTE TRA IMM. FINANZIARIE) IN:

1. SOCIETÀ NON IN PERDITA SISTEMICA

2. SOCIETÀ ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA, ANCHE A SEGUITO

DI ACCOGLIMENTO DELL’INTERPELLO

SOCIETÀ COLLEGATE NON RESIDENTI CUI SI APPLICA L’ART. 168, TUIR

La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali

alla gestione delle partecipazioni. Al riguardo, la CM 1/2013 ha specificato che la causa in esame, a differenza

dell’analoga prevista per le società non operative, “non opera in modo parziale”.

COD.

5 e 6

SOCIETÀ CHE HANNO OTTENUTO L’ACCOGLIMENTO DELL’INTERPELLO DISAPPLICATIVO IN

RELAZIONE A UN PRECEDENTE PERIODO D’IMPOSTA

La disapplicazione è parziale e opera limitatamente alle circostanze che non hanno subito modificazioni.

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Nel caso non vi sia l’obbligo di compilazione del prospetto va indicato il codice “6”.

COD.7 SOCIETÀ CON MOL POSITIVO

va indicato il codice 8 quale causa di esclusione; infatti, sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i

contribuenti che determinano il reddito con criteri “forfetari” .Tali soggetti dovranno comunque compilare il

modello studi, ad eccezione del quadro F/G dei dati contabili.

COD.8 SOCIETÀ PER LE QUALI GLI ADEMPIMENTI E I VERSAMENTI SONO STATI SOSPESI / DIFFERITI

Si tratta delle società per le quali gli adempimenti ed i versamenti sono stati sospesi / differiti per effetto della

dichiarazione dello stato di emergenza (art. 5,L. 225/92); dette società disapplicano la disciplina in esame

limitatamente all’anno in cui si è verificato l’evento calamitoso ed a quello successivo.

COD.9 SOCIETÀ CHE Società con risultato positivo per presenza di proventi esenti, esclusi, soggetti a

ritenuta a titolo d’imposta / imposta sostitutiva, agevolazioni

Società per le quali risulta positiva la seguente somma:

perdita + importi che non concorrono al reddito per proventi esenti/esclusi, soggetti a ritenuta, agevolazioni.

Tale fattispecie si riscontra in presenza di:

plusvalenze da partecipazioni PEX (art. 87, TUIR)

percezione di dividendi da parte di società di capitali, non tassati nella misura del 95% (art. 89, TUIR)

agevolazioni quali, ad esempio, deduzioni forfetarie per autotrasportatori e agenti, detassazione Tremonti-ter,

rateizzazione plusvalenze patrimoniali, ecc..

Deduzione ACE: anche se non può determinare una perdita, può comunque influenzare l’ammontare del reddito

che potrebbe ridursi al di sotto del livello minimo presunto, causando una situazione di perdita sistematica.

COD.10 SOCIETÀ CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ AGRICOLA

Si tratta delle società che esercitano esclusivamente attività agricola (art. 2135 C.c.)

COD.11 SOCIETÀ CONGRUE E COERENTI AGLI STUDI DI SETTORE

A differenza dell’analoga fattispecie relativa le cause di esclusione, la verifica della congruità o coerenza va

effettuata nel triennio di osservazione.

COD.12 SOGGETTI CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO D’IMPOSTA

Il 1° periodo d’imposta è quello di inizio dell’attività che coincide con l’apertura della partita IVA, a prescindere

dall’inizio dell’attività produttiva. Non rientrano in tale fattispecie le società neocostituite a seguito di

un’operazione di conferimento, trasformazione, scissione e fusione considerato che non si tratta di una nuova

attività ma della prosecuzione dell’attività svolta dal soggetto conferente, società trasformata, scissa, fusa.

Poiché le cause di disapplicazione vanno verificate nel triennio di osservazione (2012 – 2010), si ritiene che le

società costituite nel 1° anno del triennio, ossia nel 2010, possano disapplicare la disciplina in esame.

COD.99 SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, CHE RICHIEDONO LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE

IMPRESE ENTRO IL TERMINE DELLA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA

Le società in liquidazione ordinaria sono soggette alla disciplina delle società non operative, salvo la possibilità di

presentare un interpello disapplicativo. Qualora le stesse assumano l’impegno, in dichiarazione, di chiudere la

liquidazione, e pertanto di cancellarsi dal Registro Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione

successiva (30/09/2015) sono escluse dalla disciplina per il 2013, 2014 e 2015. Il codice in esame va utilizzato solo

se il soggetto ha assunto l’impegno della cancellazione dal Registro Imprese nelle precedenti dichiarazioni. In caso

di assunzione dell’impegno in UNICO 2014 è invece necessario barrare la casella “Impegno allo scioglimento”.