ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti...

28
1 L’AGRICOLTORE SENESE ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile Si comunica che con risoluzione n. 8/DF del 22 luglio u. s. il Dipartimento delle Finanze - Direzione legislativa e del Federalismo fiscale - in risposta ad apposito quesito, si è espresso su un’importante questione interpretativa riguardante la rilevanza, ai fini IMU, delle c.d. categorie fittizie, cioè di unità immobiliari che ai sensi del D. M. n. 28/98 possono essere iscritte in catasto, ai soli fini della loro identificazione, senza attribuzione di rendita. Tra le stesse, oltre al lastrico solare, che ha formato oggetto del quesito, rientrano le unità collabenti e le unità in corso di costruzione. In particolare, le conclusioni cui giunge la risoluzione citata, circa l'esclusione dalla qualificazione di area fabbricabile del lastrico solare, ai sensi dell'art. 5, c. 6, del D. Lgs. n. 504/92, valgono anche per tutte le altre categorie fittizie . Il chiarimento dell'Amministrazione assume una notevole rilevanza in considerazione di alcune richieste dei Comuni di assoggettamento all'IMU, come aree edificabili, dei fabbricati collabenti e dei fabbricati in corso di costruzione su terreni agricoli. La nostra azione non sempre raggiunge gli sperati obbiettivi, ma in questo caso, e ci pare doveroso sottolinearlo, l’attenta e costante attività sindacale della Confagricoltura ha ottenuto, in special modo per la nostra realtà provinciale, un risultato davvero importante, sia in termini economici che di principio. Si ricorda a tutti i Soci che gli Uffici dell’Unione rimarranno chiusi dal 12 al 16 Agosto (compresi ).

Transcript of ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti...

Page 1: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

1

L’AGRICOLTORE SENESE

ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013

IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia

esclusione dall'inquadramento come area edificabile

Si comunica che con risoluzione n. 8/DF del 22 luglio u. s. il Dipartimento delle

Finanze - Direzione legislativa e del Federalismo fiscale - in risposta ad apposito

quesito, si è espresso su un’importante questione interpretativa riguardante la

rilevanza, ai fini IMU, delle c.d. categorie fittizie, cioè di unità immobiliari che ai

sensi del D. M. n. 28/98 possono essere iscritte in catasto, ai soli fini della loro

identificazione, senza attribuzione di rendita.

Tra le stesse, oltre al lastrico solare, che ha formato oggetto del quesito,

rientrano le unità collabenti e le unità in corso di costruzione.

In particolare, le conclusioni cui giunge la risoluzione citata, circa l'esclusione dalla

qualificazione di area fabbricabile del lastrico solare, ai sensi dell'art. 5, c. 6, del

D. Lgs. n. 504/92, valgono anche per tutte le altre categorie fittizie.

Il chiarimento dell'Amministrazione assume una notevole rilevanza in

considerazione di alcune richieste dei Comuni di assoggettamento all'IMU, come

aree edificabili, dei fabbricati collabenti e dei fabbricati in corso di costruzione

su terreni agricoli.

La nostra azione non sempre raggiunge gli sperati obbiettivi, ma in questo caso, e

ci pare doveroso sottolinearlo, l’attenta e costante attività sindacale della

Confagricoltura ha ottenuto, in special modo per la nostra realtà provinciale, un

risultato davvero importante, sia in termini economici che di principio.

Si ricorda a tutti i Soci che gli Uffici dell’Unione

rimarranno chiusi dal 12 al 16 Agosto (compresi).

Page 2: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

2

DALL’UNIONE

ORARIO ESTIVO UFFICI UNIONE

Come consueto con l’arrivo della stagione estiva

gli Uffici dell’Unione subiranno una piccola

modifica relativamente alla sola giornata del VENERDÌ pomeriggio.

Infatti, a partire da lunedì 17 Giugno fino a venerdì 27 Settembre (compresi) non sarà prevista l’apertura pomeridiana degli Uffici in detto giorno. L’Unione, inoltre, rimarrà chiusa dal 12 al 16 Agosto (compresi). Rimangono invariati gli orari di apertura dei restanti giorni

lavorativi.

Riceviamo e pubblichiamo:

COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

Prorogato il termine per pagare la TARES: dal 31 lu glio al 15 settembre Disguidi e problemi tecnici: il Comune interviene e ritarda la scadenza

Cittadini e imprese di Montepulciano avranno tempo fino al 15 settembre per pagare la Tares, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi che ha assorbito ed eliminato la Tia e la Tarsu.

Slitta quindi di un mese e mezzo il termine del 31 luglio indicato nel bollettino che in questi giorni giunge ai contribuenti con la comunicazione relativa alla nuova imposta.

La proroga è stata decisa a causa del ritardo nella distribuzione della comunicazione, per inadempienza da parte del servizio postale, troppo a ridosso della scadenza, e in conseguenza di un ulteriore disguido che ha escluso la possibilità di rateizzare la somma dovuta (come invece avveniva regolarmente in passato).

Pertanto il pagamento potrà slittare al 15 settembre senza sanzioni né interessi, utilizzando lo stesso bollettino.

L’impossibilità di rateizzare la spesa viene quindi ampiamente compensata dalla dilazione del termine.

L’Amministrazione Comunale si scusa con cittadini e aziende per gli eventuali disagi procurati e rimane a disposizione per ulteriori informazioni.

Page 3: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

3

DA CONFAGRICOLTURA

Agroenergie: “concentrare l’attenzione

sui biocarburanti di seconda e terza

generazione, che utilizzano sottoprodotti e rifiuti,

senza dimenticare quanto si è già fatto”

La Commissione Ambiente del Parlamento europeo ha approvato una serie di misure per la produzione sostenibile dei biocarburanti . Per Confagricoltura sono di notevole interesse nell’ottica di limitare il cambiamento di destinazione dei terreni nei Paesi del Terzo mondo e diminuire le emissioni di gas ad effetto serra. Secondo Confagricoltura occorre concentrare l’attenzione sullo sviluppo di nuove, tecnologie, come la seconda e terza generazione di biocarburanti, che utilizzano anche, e soprattutto, sottoprodotti e rifiuti. Ad avviso di

Confagricoltura però “i problemi non si risolvono fissando solo restrizioni agli obiettivi sui biocarburanti di prima generazione ma incentivando la ricerca e l’innovazione e tenendo conto delle diverse realtà agricole ed industriali dei Paesi membri. D’altronde, nel breve periodo, i biocarburanti di seconda generazione potranno contribuire in modo limitato al raggiungimento degli obiettivi europei, dal momento che i sottoprodotti ed i rifiuti sono già inseriti in altre filiere industriali”. Peraltro va ricordato che i biocarburanti in Europa oggi sono prodotti nel rispetto di rigidi criteri finalizzati al rispetto della sostenibil i tà ambientale. L’Organizzazione degli imprenditori agricoli fa presente poi che i cambiamenti repentini della normativa potrebbero produrre ingenti danni all’industria del settore; senza tener conto che

oggi alcuni sottoprodotti dell’industria dei biocarburanti di prima generazione, come i panelli di soia e di girasole, svolgono un ruolo importante sul mercato delle proteine vegetali, di cui l’Unione europea è ampiamente deficitaria. Alla luce delle proposte approvate dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo e della attuale situazione italiana dei biocarburanti Confagricoltura auspica che venga finalmente sostenuto e promosso il biometano che utilizza per la sua produzione limitate superfici agricole, facendo largo utilizzo di biomasse che oggi non costituiscono reddito per gli agricoltori (colture di secondo raccolto, oppure prodotte su terreni marginali, effluenti zootecnici, sottoprodotti agricoli e industriali). Inoltre merita attenzione la proposta di incentivare ulteriormente lo sviluppo della mobilità elettrica.

UE-Cina, Agrinsieme: “inaccettabile ritorsione

dazi su vino” Le Organizzazioni

scrivono al Governo

Agrinsieme - coordinamento tra Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative agroalimentari - si è rivolta al governo per sottoporgli la delicata questione dell’apertura, da parte delle Autorità di Pechino, di un'indagine anti-dumping e di un'indagine anti-sussidi

sull'importazione dei vini europei in Cina. In una lettera inviata al Presidente del Consiglio Letta e ai ministri dello Sviluppo economico Zanonato, delle Politiche agricole De Girolamo, degli Affari Esteri Bonino e degli Affari europei Moavero - e firmata anche da Federdoc, Federvini e Unione Italiana Vini - i presidenti di Agrinsieme chiedono un forte impegno politico per scongiurare questa eventualità. Per le Organizzazioni sarebbe fondamentale, in questo senso,

innanzitutto procedere ad una risoluzione amichevole dell’ indagine UE sui pannelli solari cinesi che, come noto, rappresenta la causa scatenante dell'apertura di quella cinese sul vino europeo. “E’ inaccettabile – scrivono - che un settore importante per l'UE come quello vitivinicolo si trovi a scontare le ritorsioni relative ad un altro settore, e ancora più inaccettabile sarebbe una risoluzione a senso unico, che preservi da eventuali dazi i pannelli solari prodotti dalla Cina, senza un

Page 4: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

4

analogo trattamento per i prodotti vitivinicoli europei”. Agrinsieme ricorda la grande rilevanza del settore vitivinicolo per il nostro Paese, sia in termini economici, con un'incidenza del 20% rispetto all'intero export agroalimentare, sia in termini sociali, con 650.000 imprese e 1.200.000 occupati nel comparto. E poiché il mercato cinese è notoriamente uno di quelli con maggiori prospettive di sviluppo, risulta evidente l'enorme danno economico-sociale che deriverebbe all'Italia, e all'Europa tutta, nel caso di decisione da parte delle Autorità cinesi di imporre dei dazi sull'importazione di vini

dall'UE. Poiché purtroppo in questa fase non è possibile dare per scontata una risoluzione amichevole della questione, è comunque necessario, a parere di Agrinsieme, che il nostro Paese si attrezzi per affrontare le procedure aperte dalle Autorità cinesi. In questo senso, il ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con quello delle Polit iche Agricole e con le Organizzazioni di rappresentanza della filiera vit ivinicola, si è già immediatamente e concretamente attivato nell'assistere le aziende esportatrici per la fase della registrazione richiesta dalla

Cina. Tuttavia, a questa fase ne seguirà un'altra, molto più impegnativa dal punto di vista economico, perché alcune aziende verranno selezionate nel campione da indagare e dovranno sostenere spese legali che non sarebbe giusto imputare solo a loro. Per questo le Organizzazioni chiedono al Governo un impegno e un sostegno economico, che permetta di coprire queste spese, individuando uno Studio legale unico. Infatti, l'esito finale dell'indagine su tali aziende, non potrà che ricadere sull'intero settore vitivinicolo, e dunque, sull ' intera economia del nostro Paese.

AGRITURIST

Alloggiati web, notifica

Si riassume di seguito il quadro operativo delle importanti modifiche di legge del dicembre 2011 (art.40 c.1 DL 201/2011 conv. con modif. in L.214/2011) hanno cambiato quanto previsto dall'art.109 comma 3 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.), riguardo alla comunicazione dei dati degli alloggiati presso le strutture ricettive. In particolare: • dal 28.12.2011 non è più previsto l’utilizzo della c.d. “scheda di notificazione” cartacea pur rimanendo l'onere, per l’albergatore, di identificare preventivamente e compiutamente il cliente, inoltrando entro i termini

previsti le sue generalità tramite sistema telematico o informatico. Per agevolare gl i utenti, infatt i , previa una semplice domanda di abilitazione, sarà possibile trasmettere i dati necessari in modalità telematica direttamente al sito nazionale protetto della Polizia di Stato (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it). Il sistema, già attivo in via sperimentale nella nostra provincia sin dal giugno 2006, non ha alcun costo e ad oggi conta ormai oltre 2000 strutture ricettive di vario tipo abilitate. E’ sufficiente, infatti, disporre di un normale computer collegato alla rete internet, senza che sia necessario uno specifico software (programma di elaborazione). Per richiedere l 'abil i tazione al sistema

nazionale della Polizia di Stato (“AlloggiatiWeb”), è sufficiente compilare una domanda in carta libera, il cui modulo può essere direttamente scaricato da questa pagina del sito ufficiale (link “Carta dei Servizi”, modulo alloggiati) oppure richiesto alla Questura, allegando la copia di un documento di identità valido del titolare richiedente e, per agevolare i tempi di rilascio, anche la copia completa della “autorizzazione” del Comune (licenza, d.i.a. o s.c.i.a., provvedimento unico o altro atto) con la quale si è stati autorizzati ad esercitare l'attività ricettiva, con la raccomandazione di non inviare autorizzazioni e/o elaborati tecnici e planimetrici in materia sanitaria, edilizia o di altro tipo, non pertinenti e

Page 5: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

5

non necessari. La documentazione richiesta va poi trasmessa via fax, al numero indicato in alto nel modulo stesso, oppure all’indirizzo di posta elettronica [email protected], in formato “pdf” (per ridurre le dimensioni dei documenti si rappresenta che non è necessario scannerizzare a colori e/o ad alte risoluzioni). L'autorizzazione formale all'invio telematico predisposta dal locale Ufficio Licenze sarà recapitata appena possibile presso la struttura stessa, accompagnata da una breve nota con cui verranno fornite alcune semplici indicazioni pratiche. A quel punto sarà sufficiente inviare una e-mail all’Ufficio Informatico della Questura di Siena per ottenere il rilascio delle due credenziali informatiche necessarie per accedere al sito protetto (nome utente/user-id e password, quest’ultima sempre modificabile dall’utente). Nel sottolineare che il sistema è assolutamente gratuito e non necessita di programmi informatici aggiuntivi, ma esclusivamente di un normale computer collegato alla rete internet, la Questura invita tutti i titolari di strutture ricettive nella nostra provincia, qualora non ancora abilitati, ad aderire al servizio di trasmissione telematica dei dati che, oltre ad agevolare l’utente nella comunicazione, pratica e più veloce, rappresenta un efficacissimo strumento per consentire alle Forze di Polizia il rintraccio, in tempo reale, di eventuali ospiti pregiudicati o comunque pericolosi che abbiano qualche “conto” in sospeso con la legge. Come previsto art.109 c.3 TULPS,

sulla Gazzetta Ufficiale n.14 del 17.01.2013, è stato pubblicato il DM Interno 7.01.2013 contenente le nuove disposizioni per le comunicazioni alla Questura dell ’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive. Degni di nota sono i seguenti aspetti: - i dati vanno trasmessi entro 24 ore successive all’arrivo delle persone alloggiate e comunque all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore; - quando la nuova maschera di inserimento dati sarà resa operativa, non verrà più richiesto il campo “residenza” ma quello sulla durata (in giorni) della permanenza; - anziché inserire volta per volta i dati di un singolo cliente, ferme restando le agevolazioni per gruppi e famiglie, è sempre possibile utilizzare software gestionali che trasferiscano direttamente i dati di più clienti alloggiati in un unico file di testo “txt”, compatibile con il tracciato record definito dal suddetto decreto e che può quindi essere inoltrato direttamente al sito nazionale (le strutture che già usano tali applicativi sono pregati di attivarsi in vista dei necessari aggiornamenti); - i gestori delle strutture, non appena ottenute le ricevute, sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi con le modalità telematiche stabilite dal decreto ed alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi a mezzo fax (vedi sotto); le ricevute devono essere conservate per cinque anni; - la ricevuta digitale con il numero degli inserimenti effettuati può essere scaricata e

conservata e vale come attestazione dell’avvenuto adempimento (in caso di impedimento tecnico al sistema web, la comunicazione potrà essere effettuata a mezzo fax in forma di elenco (vedi sotto) ed il titolare dovrà conservare la sola ricevuta attestante la data e l’orario dell’invio nonché l’esito dello stesso. Un’ultima precisazione si rende necessaria: nel periodo in cui si attende l 'autorizzazione all ' invio telematico dei dati, dopo averne fatto richiesta, i titolari delle strutture potranno eccezionalmente e solo provvisoriamente inoltrare, sempre entro le 24 ore dal loro arrivo o all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, le generalità degli alloggiati ( non le copie di documenti esibiti dai clienti né copie delle schedine cartacee non più utilizzabili) esclusivamente al numero di fax dedicato 0577-201553 sotto forma di elenco/tabulato riepilogativo, riportando i campi previsti secondo il fac-simile che trovate in questa stessa pagina (“segnalazione presenze”). Ovviamente per le strutture che siano già state autorizzate all’inoltro telematico nulla è variato, salvo che, in caso di impedimento tecnico, le generalità degli al loggiati dovranno essere inviate – sempre entro i termini previsti - in forma di elenco al suddetto numero di fax dedicato 0577-201553, e non ad eventuali diverse utenze comunicate in passato. Di seguito un riepilogo di “Domande più frequenti e Risposte”.

Page 6: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

6

1. D: Sono titolare di una struttura ricettiva ubicata nella provincia di Siena ma non sono ancora abilitato al sistema “Alloggiati Web” per l’inoltro telematico delle presenze dei clienti che ospito. Cosa devo fare ? R: è semplice, è sufficiente collegarsi alla pagina web denominata “Carta dei servizi” presente sul sito della Questura di Siena all’indirizzo http://questure.poliziadistato.it/Siena/articolo-6-539-38382-1.htm e da lì scaricare il modello denominato “istanza di abilitazione per alloggiati web” (http://questure.poliziadistato.it/f i le/38382_11169.pdf), compilarlo con i dati richiesti, allegare copia di un valido documento di identità e copia completa della autorizzazione comunale in virtù della quale si esercita l’attività ricettiva (licenza, d.i.a. o s.c.i.a. completa di eventuali ricevute informatiche di presentazione tramite p.e.c.); poi inviare il tutto via fax al numero 0577-201777 oppure via mail (con gli allegati in formato “pdf”) all’indirizzo [email protected]; una volta ricevuta la formale autorizzazione all’invio telematico, leggere attentamente la nota che la accompagna ed inviare la mail agli indirizzi ivi indicati

dell’Ufficio Informatico della Questura che provvederà poi, sempre via mail, ad inviare i due codici necessari (user-id e password) per accedere al sito protetto nazionale della Polizia di Stato. Da quel momento in poi i dati degli arrivi andranno comunicati con tale sistema; Quanto tempo ho per comunicare le presenze dei clienti ? R. la comunicazione va fatta entro 24 ore dall ’arrivo; per permanenze con durata inferiore alle 24 ore la comunicazione va fatta all’arrivo stesso (come disposto dal D.M. del 7.01.2013). Ho un appartamento che sono solito affittare per brevi periodi a turisti, devo comunicare le presenze con il sistema Alloggiati web e rispettare l’art.109 TULPS? R: no, se la sua non è una struttura ricettiva classificata ed autorizzata come tale secondo le leggi e regolamenti nazionali o regionali di settore (in Toscana, vedasi L.R.T. 42/2000 e L.R.T. 30/2003 per gli agriturismi), non deve adempiere a tali obblighi; nei casi previsti, dovrà invece provvedere a quelli della c.d. cessione fabbricato, ai sensi dell’art.12 DL 59/1978 oppure ex art. 7 Dlvo 286/1998 in caso di ospitalità a cittadini stranieri

(non comunitari). In tali casi la dichiarazione di “cessione” va fatta all’Autorità locale di P.S. (entro 48 ore dalla cessione dell’immobile), ossia al Questore per gli immobili ubicati nel comune di Siena, al competente Dirigente del Commissariato di P.S. per gli immobili ubicati rispettivamente nei comuni di Chiusi e Poggibonsi, in tutti gli altri casi al Sindaco del comune. 5. D: Posso ancora usare le vecchie schedine cartacee di notificazione da far firmare al cliente? R: no, l’inoltro delle presenza tramite le c.d.. schedine cartacee di notificazione è stato abrogato sin dal dicembre 2011, per effetto delle modifiche apportate all’art.109 c.3 TULPS dall’art.40 c.1. del DL 6.12.2011 n.201. Le presenze vanno segnalate con il sistema telematico “Alloggiati web” o, temporaneamente, nei casi di impedimento tecnico, con il fax al numero dedicato 0577-201553 utilizzando il modello che può scaricare all’indirizzo http://questure.poliziadistato.it/file/38382_11168.pdf, da personal izzare con i dat i della sua struttura, la data di arrivo e le generali tà dei clienti.

Estate 2013: agriturismo decisamente meglio degli altri settori “alberghieri”,

ma gli imprenditori agricoli alzano la guardia

Cosimo Melacca, Presidente di Agriturist: “Nonostante la crisi economica l’agriturismo, attraverso le capacità imprenditoriali

degli agricoltori e la multifunzionalità, si dimostra forte. Ma ha bisogno di più promozione, sburocratizzazione e riduzione delle tasse in quanto preserva il territorio”. L’agriturismo, grazie alla qualità dell’offerta e ai prezzi attenti al momento economico che stiamo vivendo, conferma di soffrire meno degli altri

settori del turismo: la flessione, per questa estate 2013, è nettamente inferiore alle altre attività “alberghiere”. Sceglierà la vacanza “in fattoria”, secondo una elaborazione di Agri turist su dati dell’Osservatorio Nazionale per il Turismo, poco più di un milione di persone (-3% rispetto al 2012); la durata

Page 7: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

7

media dei soggiorni sarà di 4 giorni, in leggera flessione a confronto dello scorso anno. Andrà invece peggio - rileva Agriturist - per il complesso del turismo. Diversi sondaggi prevedono che questa estate andranno in vacanza solo 26-28 milioni di italiani, 5-6 milioni meno dello scorso anno (-18%); potrebbero, in parte, salvarci gli stranieri, che l’estate scorsa sono cresciuti del 4%, ma è ancora tutto da dimostrare. Molte perplessità da parte del presidente di Agriturist sulle politiche per il turismo del governo Letta in

quanto, pur dichiarando buoni propositi, non ha ancora messo in atto nessuna iniziativa concreta, dimostrando attraverso il “far nulla” di non percepire lo stato di sofferenza di chi tutti i giorni, con il proprio impegno e le proprie economie, lotta per gestire la crisi, di certo non creata dalle imprese agricole. Oltretutto l’agriturismo è assente nella presentazione dell’offerta turistica italiana all’estero ed è pressoché introvabile nel portale www.italia.it dove, misteriosamente, è trattato come sottocategoria del turismo

itinerante”. “Le aziende agrituristiche - conclude Melacca - sono tartassate da controlli, obblighi e limitazioni che garantiscono la connessione dell’accoglienza con l’attività agricola. Occorre che a questi handicap corrisponda un sistema di agevolazioni e semplificazioni che permetta loro di essere competitive, tenendo anche conto del prezioso contributo che danno al presidio e alla tutela del territorio. Così come è necessario che non ci siano strutture extralberghiere che operano senza regole e controlli”.

COMMERCIALE

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazio nalizzazione delle imprese italiane

L’Unione Agricoltori in collaborazione con l’ufficio di Milano dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, sta esaminando la possibilità di invitare alcuni selezionati buyers russi in Italia Il costo dell’iniziativa verrà determinato dall’adesione delle aziende.

Sommariamente l’iniziativa si articolerà così:

• Attraverso l’Ufficio di Mosca dell’ICE Agenzia verranno preselezionati alcuni buyers interessati ai vini toscani;

• Ai buyers saranno sottoposti i profili delle aziende toscane interessate al progetto e verificato l’effettivo interesse per un conoscitivo incontro;

• I buyers saranno ospitati per indicativamente per 2/3 giorni in provincia di Siena e al fine di agevolare l’incontro collettivo ed individuale con le aziende aderenti al progetto.

L’avvio del progetto sarà vincolato ad un numero minimo di pre-adesioni.

Ricordiamo che, durante il soggiorno in Italia le aziende aderenti al progetto avranno l’opportunità di incontrare ed invitare presso le proprie strutture gli importatori e quindi intrattenere rapporti commerciali diretti .

Gli interessati sono invitati a prendere direttamen te contatto con il nostro Ufficio commerciale tel. 0577/533229.

Page 8: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

8

FORMAZIONE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DELLA PISCINA

ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

(percorso abbreviato ex.art. 52 regolamto 23/R/2010)

Tot. ore 20

Azienda …………………………………………………………………….con Sede in ……………………….

Cap………….Via…………………………………………………………………………………..Prov…………….

Tel………………………..Fax ……………………e-mail…………………………………………………….…….

P.IVA………………………………….………………………C.F……………………………………………….….…

CHIEDE

- la partecipazione al corso di FORMAZIONE OBBLIGATORIA per Responsabile della piscina – Addetto agli impianti tecnologici (percorso abbreviato)

Durata corso: 20 ore

Costo: 250,00 Euro

Il pagamento, può essere effettuato tramite:

- contanti presso i nostri uffici

- assegno bancario non trasferibile intestato a FOR. AGRI. SI. Scarl

- bonifico bancario IBAN IT 49 U 01030 14206 000000281685

- che la fattura sia emessa:

a suo carico a carico dell’azienda

Nominativo partecipante: ________________________________________

Data e numero protocollo consegna dichiarazione sostitutiva atto notorio al Comune di competenza: _______________________________________

DATA…………………. FIRMA……………………………………………….

Scheda di adesione da inviare per e-mail all’indirizzo [email protected] o via fax al numero 0577/533050.

For. Agri. Si. S.c.a.r.l.

Via Massetana Romana 50/A - 53100 Siena ℡℡ tel. 0577 533201 - fax 0577 533050 - �� e-mail [email protected]

Page 9: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

9

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DELLA PISCINA

ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Tot. ore 38

Azienda …………………………………………………………………….con Sede in ……………………….

Cap………….Via…………………………………………………………………………………..Prov…………….

Tel………………………..Fax ……………………e-mail…………………………………………………….…….

P.IVA………………………………….………………………C.F……………………………………………….….…

CHIEDE

- la partecipazione al corso di FORMAZIONE OBBLIGATORIA per Responsabile della piscina – Addetto agli impianti tecnologici

Durata corso: 38 ore

Costo: 350,00 Euro

Il pagamento, può essere effettuato tramite:

- contanti presso i nostri uffici

- assegno bancario non trasferibile intestato a FOR. AGRI. SI. Scarl

- bonifico bancario IBAN IT 49 U 01030 14206 000000281685

- che la fattura sia emessa:

a suo carico a carico dell’azienda

Nominativo partecipante: ________________________________________

DATA…………………. FIRMA……………………………………………….

Scheda di adesione da inviare per e-mail all’indirizzo [email protected] o via fax al numero 0577/533050.

For. Agri. Si. S.c.a.r.l.

Via Massetana Romana 50/A - 53100 Siena ℡℡ tel. 0577 533201 - fax 0577 533050 - �� e-mail [email protected]

Page 10: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

10

TECNICO ECONOMICO

Circolare esplicativa dell’ICQRF inerente le nuove disposizioni

nazionali sui documenti di accompagnamento del settore vitivinicolo

Si ricorda che dal 1 Agosto 2013 entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal DM 2 lugl io 2013 e che particolare attenzione deve essere prestata alle spedizioni dei piccoli produttori verso i Paesi dell’Unione Europea o verso i Paesi terzi per cui sarà obbligatorio redigere un documento di accompagnamento

conforme alle nuove disposizioni. Si evidenzia altresì, che l’ICQRF, dando seguito alla richiesta di Confagricoltura, ha anche previsto un regime transitorio che consente, limitatamente alla circolazione nazionale, l’uso dei “vecchi” documenti anche successivamente al 1° Agosto 2013. La Circolare dell’ICQRF n. 11289 del 26 luglio 2013 prevede anche un quadro sinottico riepilogativo dei documenti che possono essere utilizzati dal 1 agosto 2013 e una sintesi dei casi di esenzione previsti. La circolare è disponibile

anche sul sito internet del MIPAAF all’indirizzo: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/ IDPagina/6610. Si consiglia vivamente i Soci di prendere visione di tutti gli allegati alla circolare espl icativa dell ’ ICQRF, i quali forniscono spiegazioni dettagliate sulla corretta compilazione dei nuovi documenti di accompagnamento, sul nuovo i ter da seguire per timbratura e convalida e sulle varie casistiche degli adempimenti da seguire al momento dell 'uscita del prodotto.

Nuova legge potenziale viticolo

Controllo delle superfici rivendicabili

Ricordiamo ai Soci che in data 01 giugno è entrato in vigore il regolamento attuativo (DPGR 24/R) che rende operativa la nuova Legge regionale “Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo” (L.R. 68/2012). La principale novità dovuta all’entrata in vigore della nuova normativa e che riguarda direttamente i produttori vit icoli è l’eliminazione degli Albi. Infatti fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento ogni singola unità vitata, presente nel sistema di Artea, poteva avere una o più iscrizioni ad Albi (DOCG, DOC e IGT). Pertanto dal 1 giugno, sullo schedario di Artea, l’albo che

era presente all’interno di ciascuna unità vitata verrà sostituito da una “idoneità tecnica produttiva” che permetterà comunque di gest ire al meglio le rivendicazioni nella fase di produzione delle uve. Altre novità tecniche legate alla gestione degli albi sono le seguenti: • Per gli albi contingentati rimarrà la logica della “quota” denominata “superficie rivendicabile”; • Non sarà più necessario iscrivere le unità vitate agli albi necessari alla produzione aziendale. Il sistema di Artea calcolerà automaticamente in base alla localizzazione geografica, al sesto di impianto, all’anno d’impianto, alla base ampelografia, al numero dei ceppi ed all’altimetria, etc… l’idoneità tecnico produttiva corrispondente al disciplinare di produzione

per poter rivendicare una data produzione indipendentemente dall’iscrizione; • La superficie rivendicabile si può trasferire vincolandola o alla superficie vitata o al diritto di reimpianto, non esiste un mercato delle sole superfici rivendicabili; In relazione a questa nuova gestione delle superfici rivendicabili consigliamo a tutte le aziende vit ivinicole di verificare la correttezza delle quote degli albi contingentati presenti nel sistema di Artea prima della vendemmia e della correlata denuncia di produzione. Infatt i la superficie rivendicabile presente in Artea è riferita solo agli albi contingentati come Chianti, Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Nobile di Montepulciano, ecc. Non verrà riportato nessun dato relativo agli albi aperti che sono da ora in poi

Page 11: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

11

rivendicabil i su qualsiasi unità vitata che abbia le caratteristiche tecniche – produttive idonee rispetto al disciplinare di produzione. La superficie rivendicabile

aziendale è stata originata da Artea sommando le superfici dei relativi albi presenti nello schedario storico al 1 di giugno e nei diritt i presenti nel portafoglio aziendale. I

nostri uffici rimangono a disposizione dei Soci per verificare la correttezza di questi dati fondamentali per la rivendicazione della campagna 2013/14.

Dichiarazione giacenza vini e prodotti vinicoli

Annata 2012

Si informano i Soci che il termine ultimo per poter effettuare la Dichiarazione giacenze vini e prodotti vinicoli per l’annata 2013 è fissato inderogabilmente al 10/09/2013. Come per gli anni scorsi i dati da dichiarare riguardano: i quantitativi di uve, di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato e di vino detenuti al 31 di luglio, che provengano sia dal raccolto della campagna 2012/13 sia da raccolti precedenti. La

dichiarazione di giacenza vini e prodotti vinicoli è uno degli adempimenti previsti ai fini della tenuta ed aggiornamento dell’inventario del potenziale produttivo così come stabilito al CAPO IV del Reg. CE 1493/99, nonché presupposto per la richiesta di alcuni regimi di aiuto o contributo stabiliti dalla normativa comunitaria di settore. Inoltre, la dichiarazione è finalizzata alla conoscenza dei prodotti e al controllo del mercato nel settore vitivinicolo. La mancata presentazione entro i termini comporta l’applicazione di una sanzione così come previsto dal CAPO V del Reg. 1282/2001, artt. 12 e 13 e L.

460/87 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola”. I Dichiaranti sono le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di dette persone produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto. E’ possibile effettuare la dichiarazione on –line presso i nostri Uffici, previo appuntamento, a partire dal 19/08/2013 fino al 09/09/2013.

FISCALE TRIBUTARIO

Decreto Legge n. 69/2013 Misure fiscali

Con il decreto legge in oggetto, c.d. “Decreto del fare”, sono state previste apposite disposizioni di carattere fiscale che interessano la riscossione, la solidarietà fiscale nei contratti di appalti e la “Robin Tax” (aggravio della tassazione per le imprese energetiche). Si riepilogano di seguito le misure di maggiore interesse. Riscossione - Art. 52 Diverse sono le novità introdotte in materia di riscossione mediante ruolo con l’art. 52 del

provvedimento. Tra quelle di maggiore impatto si segnalano: a) aumento della possibilità di rateazione mensile da 72 a 120 rate (10 anni) delle somme iscritte a ruolo (emissione della cartella di pagamento). Per accedere al beneficio è necessario che il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica che si intende comprovata quando sia accertata l’impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione

ordinario e sia valutata la solvibilità dello stesso in relazione alla concessione della maggiore rateazione. Peraltro, è demandato ad un apposito D.M., da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione il legge del decreto, l’individuazione delle modalità di attuazione e il monitoraggio degli effetti derivanti dal nuovo meccanismo di rateazione; b) il numero dei mancati pagamenti che fanno scattare la decadenza dal beneficio della rateazione passa da due rate consecutive a otto rate, anche non consecutive;

Page 12: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

12

c) per la vendita dei beni pignorati, è disposta la perdita dell’efficacia del pegno quando siano trascorsi 200 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto, anziché centoventi giorni; d) divieto dell’espropriazione immobiliare nel caso dell’unico immobile di proprietà del debitore adibito ad uso abitativo dove risiede anagraficamente, fatta eccezione per le abitazioni di lusso e comunque per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A8 e A9. Precedentemente il limite per procedere all’espropriazione era rappresentato dall’importo del debito che doveva superare i 20 mila euro. Nei casi diversi dalla “Prima casa” l’espropriazione può essere avviata quando l’importo complessivo del credito dell’Agente della riscossione supera centoventimila euro e siano decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debito sia stato estinto; e) per la finalità di salvaguardare la continuità aziendale e l ’esercizio dell’attività professionale del debitore è stabilito che gli strumenti, gl i oggetti e i libri strumentali all’esercizio della professione o del mestiere dell’imprenditore possono

essere pignorati nel limite di un quinto, anche se lo stesso debitore è costituito in forma societaria, e in ogni caso se nelle attività esercitate risulti una prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. La custodia dei beni è sempre affidata al debitore e il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento. Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti - Art. 50 Nonostante i reiterati appelli di tutto il mondo imprenditoriale e professionale per l’abolizione delle disposizioni in materia di responsabilità solidale nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e per gli aspetti sanzionatori previsti in capo il committente, in relazione al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA sulle prestazioni derivanti da contratti di appalto (v. circolare confederale n. 14271 del 22.03.2013), con l’art. 50 del decreto legge n. 69/2013 viene soltanto esclusa

la responsabilità relativamente all’IVA dovuta (per anticipare una probabile bocciatura della norma in sede comunitaria). Pertanto, le disposizioni, di cui ai commi 28-28-ter dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006, rimangono ancora valide per la responsabilità riguardante il versamento delle ritenute d’acconto sui redditi dei lavoratori dipendenti. Abrogazione dell’obbligo di invio dei 770 mensili – Art. 51 È definitivamente abolito l’obbligo per i sostituti d’imposta, più volte differito, di trasmissione mensile delle retribuzioni e delle ritenute operate (c. d. “770 mensile”). “ Robin Tax” per le imprese energetiche – Art. 5 Sono riviste le soglie per l’applicazione dell’addizionale all’IRES (Imposta sul reddito delle società), di 6,5 punti percentuali, per i soggetti (Società di capitali: spa, srl, ecc.) operanti nel settore energetico. Più in particolare, le soglie di 10 mil ioni di euro del volume dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente e di 1 milione di euro di reddito imponibile, vengono ridotte, rispettivamente, a 3 milioni e a 300 mila euro.

SINDACALE

D.L. n. 76 del 28.06.13 Primi interventi

per la promozione dell’occupazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28.06.2013 è stato

pubblicato il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre

misure finanziarie urgenti”. Un’attenta e distaccata lettura del provvedimento non può non suscitare, tuttavia, qualche perplessità in merito alla portata ed alla efficacia delle misure previste nel decreto. Le misure che hanno “ritoccato”

Page 13: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

13

la Riforma Fornero, ed i vari istituti contrattuali della legge Biagi, non sembrano tutte indirizzate a garantire una maggiore flessibilità delle regole ed un alleggerimento degli oneri, come quelle sul lavoro intermittente (che fissano una soglia massima alla durata della prestazione), sulla procedura di convalida delle dimissioni (che viene estesa ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione), sulla solidarietà negli appalti (che viene estesa ai lavoratori autonomi di cui si avvale l’appaltatore), sulle sanzioni in materia di igiene e sicurezza (che vengono rivalutate, e quindi inasprite), sulle assunzione di lavoratori extracomunitari (la cui autorizzazione è subordinata alla verifica, documentata, dell ’ indisponibil i tà di un lavoratore presente sul territorio nazionale). Non mancano comunque nel provvedimento misure sicuramente interessanti per le imprese e per l’occupazione, come quelle che ripristinano le necessarie flessibilità in entrata, a partire dalla disciplina dei contratt i a termine, o come quella, fortemente innovativa, e voluta proprio da Confagricoltura, che introduce nel nostro ordinamento le assunzioni di gruppo o di rete, istituto mediante il quale imprese agricole riconducibili allo stesso proprietario, allo stesso nucleo familiare o allo stesso gruppo, possono assumere congiuntamente uno stesso lavoratore facendolo lavorare nelle varie imprese interessate (una sorta di job sharing per parte datoriale). Altra

importante novità è rappresentata dal fatto che le assunzioni di gruppo possono essere effettuate anche da imprese agricole e non agricole (purché quelle agricole rappresentino almeno il 50 per cento) legate da un contratto di rete. Di seguito, in dettaglio, le misure previste dal decreto legge in commento di particolare interesse per il nostro settore. Torneremo tuttavia sull’argomento non appena in possesso di precise disposizioni operative ovvero quando il decreto in oggetto sarà convertito in legge. INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI DI GIOVANI (ART. 1) I datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, incrementando i livelli occupazionali in essere, hanno diritto ad un incentivo economico pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda, nel limite massimo di € 650 mensil i , per un periodo di 18 mesi (di 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro in essere). I presupposti per l’applicazione dell’incentivo sono i seguenti: • Beneficiari - Possono accedere all’incentivo tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori, compresi quelli agricoli (la norma parla infatti in modo omnicomprensivo di “datori di lavoro”). • Assunzione - L’assunzione deve avvenire a tempo indeterminato. Rientrano nell ’ambito di applicazione del beneficio anche le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti in essere, purché, in tal caso, si proceda ad una nuova

assunzione anche di persona non in possesso dei requisiti prescritti (età e condizioni personali). • Lavoratori - L’assunzione deve riguardare lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni che rientrino in una delle seguenti condizioni: siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; vivano soli con una o più persone a carico. • Condizioni - L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione (i dipendenti part-time si computano pro quota). La sussistenza dell’incremento deve essere calcolata mese per mese, durante tutto il periodo di applicazione del beneficio. Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro in essere, deve comunque verificarsi un incremento occupazionale mediante l’assunzione di una nuova unità anche di età diversa da quella prevista (18 – 29 anni) o che non ricada in una delle condizioni personali richieste. • Incentivo - L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai f ini previdenziali, per un periodo di 18 mesi (ridotto a 12 in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro in essere) nel limite massimo di 650 € mensili per lavoratore. Il beneficio è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive del

Page 14: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

14

periodo di riferimento, tenuto conto delle particolari regole in vigore per l’agricoltura. • Modalità di fruizione . I datori di lavoro interessati debbono presentare all’INPS le dichiarazioni telematiche di ammissione al beneficio secondo modalità che saranno definite dall’Istituto previdenziale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. L’incentivo è riconosciuto in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute all’INPS. • Cause di esclusione. Il diritto all’incentivo non sorge nel caso in cui: � l'assunzione avviene in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da una norma di legge o contrattuale; � l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito da una norma di legge o contrattuale, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; � il datore di lavoro ha in corso sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale (salvo le assunzioni - o trasformazioni - di professionalità diverse o presso diversa unità produttiva); � l’assunzione avviene da parte di un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo d’impresa del datore di lavoro che aveva precedentemente licenziato il lavoratore interessato; � nel caso di trasformazione a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori per la cui assunzione il datore di lavoro ha già beneficiato dell’incentivo.

AGEVOLAZIONI PER LE

ASSUNZIONE DI SOGGETTI PERCETTORI DI ASPI (ART. 7, C. 5) Sempre al fine di favorire l’occupazione, soprattutto di soggetti fuoriusciti dal mondo del lavoro (come i disoccupati percettori di ASPI), viene introdotta una nuova misura incentivante in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, li assumono. Ed infatti il decreto riconosce ai datori di lavoro che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno ed indeterminato soggetti percettori dell’indennità ASPI, un contributo mensile pari al 50 per cento della corrispondente indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore nel periodo della nuova occupazione. Il beneficio non è applicabile se il lavoratore è stato l icenziato da impresa appartenente allo stesso gruppo del datore di lavoro che procede all’assunzione. CONTRATTI A TERMINE (ART. 7) Il decreto legge in commento interviene nuovamente sulla disciplina dei contratti di lavoro a termine di cui al D.lgs. n. 368/2001 attenuando alcune rigidità che erano state introdotte dalla c.d. Riforma Fornero (legge n. 92/2012) e che avevano sensibilmente ridotto la flessibilità di questa importante tipologia contrattuale. Contratto a termine senza causale (c. 1, lett. a, b, c e d) La legge n. 92/2012, come noto, ha introdotto il principio secondo il quale il rapporto di lavoro a termine instaurato per la prima volta con un determinato lavoratore, per un periodo non superiore a 12 mesi, non deve essere giustificato da ragioni di

carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il decreto in commento riconosce ai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la possibilità di prevedere altre ipotesi (oltre a quella di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi) in cui non è richiesta l ’ individuazione di una “causale”. In precedenza, tale facoltà era riconosciuta alla contrattazione collettiva solo in casi predeterminati e nel limite del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva. Sempre con riferimento a tali contratti a termine (“acausali”) è stata abrogata la disposizione contenuta nella legge n. 92/2012 che ne vietava la proroga. Pertanto anche i contratti stipulati senza l’indicazione di una causale possono essere prorogati purché la durata complessiva del rapporto (quella originaria e quella prorogata) si contenga entro il limite massimo di 12 mesi. Si segnala infine che la possibilità per i contratti collettivi di prevedere limiti quantitativi di utilizzazione dei contratti a termine viene estesa anche ai rapporti a termine “acausali”. Prosecuzione del rapporto (c. 1, lett. c) Come noto, i rapporti di lavoro a termine possono proseguire anche oltre la scadenza prevista, purché entro i limiti stabiliti dalla legge. È noto altresì che la prosecuzione del rapporto, se contenuta entro i limiti previsti dalla legge, non comporta la trasformazione a tempo indeterminato del

Page 15: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

15

rapporto stesso, fermo restando l’obbligo di corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione pari al 20 per cento fino al decimo giorno ed al 40 per cento per i giorni successivi. Al riguardo, come si ricorderà, la legge n. 92/2012 ha fissato il limite massimo della prosecuzione in 30 giorni, in caso di contratto originario di durata inferiore a 6 mesi, e in 50 giorni, in caso di contratto originario di durata pari o superiore a 6 mesi, introducendo l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare preventivamente al Centro per l’impiego territorialmente competente l’intenzione di proseguire il rapporto oltre la scadenza. Il decreto in commento è intervenuto in materia eliminando tale obbligo. Conseguentemente, alla scadenza del termine il rapporto può proseguire, nei limiti temporali sopra indicati (30 o 50 giorni), senza la necessità che il datore di lavoro interessato effettui alcuna comunicazione. La facoltà di proseguire il rapporto di lavoro oltre la scadenza fissata viene inoltre esteso anche ai contratti a termine stipulati senza l’indicazione della causale. Intervalli tra successivi rapporti a termine (c. 1, lett. c) Il decreto in commento rivede nuovamente la disciplina degli intervalli tra successivi contratti di lavoro a tempo determinato tra gli stessi soggetti (datore di lavoro e lavoratore), e cioè delle pause che devono essere rispettate tra un rapporto e l’altro affinché il nuovo contratto a termine non venga considerato a tempo indeterminato. La durata minima degli intervalli viene

riportata a 10 giorni (anziché 60 giorni), in caso di contratto originario di durata fino a 6 mesi, e a 20 giorni (anziché 90 giorni), in caso di contratto di durata superiore a 6 mesi. In sostanza, con tale previsione il legislatore ha ripristinato la disciplina previgente alla Riforma Fornero, riducendo la durata degli intervalli durante i quali il lavoratore cessato per scadenza del termine non può riprendere servizio a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, pena la trasformazione di tale ultimo contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La disciplina degli intervalli non si applica ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525/1963, nonché nelle altre ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. Esclusioni (c. 1, lett. d) Dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di contratti a termine di cui al d.lgs. n. 368/2001 vengono espressamente escluse le assunzione a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (c.d. contratti di reinserimento). È appena il caso di ricordare che la disciplina del rapporto di lavoro a termine (D.Lgs. n. 368/2001) come modificata dalla Riforma Fornero (legge n. 92/2012) e ora dal decreto legge in commento, non si applica ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato in virtù dell’espressa esclusione prevista all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 368/2001, che non è stata

modificata. Pertanto nessuna innovazione – di quelle sopra rappresentate – è applicabile alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato con gli operai agricoli (OTD). Le norme in questione trovano invece piena applicazione nei confronti delle altre categorie di lavoratori dipendenti agricoli: impiegati, quadri e dirigenti. ASSUNZIONI DI GRUPPO O DI RETE (ART. 9, C. 11) Con una innovativa previsione, fortemente voluta e portata avanti da Confagricoltura, viene introdotta nel nostro ordinamento l’assunzione di gruppo o di rete, ossia l’assunzione di un unico lavoratore da parte di un pluralità di imprese legate da determinati vincoli. Si tratta di una questione piuttosto sentita in agricoltura, ove esistono imprese che, pur distinte dal punto di vista giuridico, operano di fatto in modo molto simile ad un'unica azienda, in quanto fanno parte dello stesso gruppo o sono riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare. Problemi analoghi si riscontrano tra le imprese legate da un contratto di rete, fenomeno aggregativo già diffuso in altri settori produttivi e che, da ultimo, sta cominciando a prendere piede anche in agricoltura. Prima dell’entrata in vigore del decreto, queste imprese – appartenenti allo stesso gruppo, riconducibili allo stesso nucleo familiare o legate da un contratto di rete - dovevano assumere ciascuna i propri dipendenti, non essendo possibile procedere ad una assunzione di gruppo. Questo

Page 16: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

16

modus operandi creava notevoli difficoltà attuative in quanto non è sempre agevole individuare preventivamente i periodi in cui il lavoratore sarà chiamato a prestare la propria opera nelle varie aziende del gruppo, che in alcuni casi sono gestite economicamente come un unicum. Il distacco, peraltro, non è sempre attuabile in tali circostanze, in quanto possono mancare i requisiti previsti dalla legge (temporaneità ed interesse del distaccante) ed è difficile gestire correttamente dal punto di vista formale e amministrativo tale istituto. Per cercare di ovviare a queste difficoltà, i l decreto in commento riconosce alle imprese agricole, anche in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro i l terzo grado, la possibilità di procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti. In tal caso il lavoratore può prestare attività lavorativa presso tutte le imprese del gruppo o del nucleo familiare che hanno proceduto, congiuntamente ad assumerlo. L'assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse siano imprese agricole. Questa previsione, oltre a venire incontro ad una esigenza che comincia ad affermarsi anche nel settore agricolo (quella delle aggregazioni con contratto di rete), favorisce forme aggregative miste tra imprese agricole (che comunque debbono

rappresentare almeno il 50 per cento dei componenti della rete affinché si possa applicare la norma sulle assunzioni congiunte) ed imprese di altri settori produttivi. Resta ferma la responsabilità solidale di tutte le imprese che hanno proceduto all’assunzione nei confronti del lavoratore e delle amministrazioni previdenziali e fiscali. Le modalità operative per procedere alle assunzioni congiunte saranno definite con apposito decreto del Ministro del lavoro. COLLABORAZIONI COORDINATE

E CONTINUATIVE A PROGETTO

(ART. 7, C. 2, LETT. C, D) Con l’entrata in vigore del decreto in oggetto cambiano nuovamente le disposizioni sul contratto di lavoro a progetto, fattispecie su cui era già intervenuta la legge n. 92/2012. Una delle modifiche introdotte riguarda i compiti individuati nel progetto. La legge n. 92 del 2012 aveva infatti precisato che detti compiti non potevano essere meramente esecutivi o ripetitivi. La disgiunzione lasciava intendere che era sufficiente che si verificasse una delle due condizioni (compiti meramente esecutivi ovvero meramente ripetitivi) per poter escludere la possibilità di instaurare un contratto di lavoro a progetto. Il decreto in commento puntualizza invece che debbono sussistere congiuntamente entrambe le condizioni (compiti meramente esecutivi e ripetitivi) per poter escludere la possibilità di instaurare un contratto di lavoro a progetto. In sostanza i due requisiti non sono più disgiunti, ma debbono coesistere. Altra novità è

rappresentata dal fatto che l’elencazione degli elementi che il contratto di lavoro a progetto deve contenere (descrizione del progetto, durata, corrispettivo, forme di coordinamento, eventuali misure per la sicurezza) non è più prevista “ai fini della prova”, con la conseguenza che tale elencazione diviene tassativa ed essenziale, ai fini della validità del contratto. LAVORO ACCESSORIO (ART. 7, C. 2, LETT. E, F) La natura del contratto di lavoro accessorio, già profondamente modificato dalla Riforma Fornero, è stata meglio definita con il decreto in commento. Il lavoro accessorio non è più definito come un lavoro “di natura meramente occasionale” (modifica all’art. 70, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003). Pertanto, il requisito dell’occasionalità avrà come unico parametro di riferimento il limite di 5.000 € complessivi riferiti al lavoratore per la total ità dei committent i nell’anno solare (l’ulteriore limite di 2.000 € nel corso dell’anno solare percepibili da ciascun prestatore qualora il committente sia un imprenditore commerciale o un professionista, non si applica alle imprese agricole). In altre parole, l’occasionalità del rapporto di lavoro accessorio è da ricercarsi esclusivamente nel limite di reddito annuo percepibile dal prestatore. ALTRE DISPOSIZIONI Conciliazione obbligatoria (art. 7,c. 4) Tra gli interventi di “manutenzione” della Riforma Fornero operati dal decreto legge n. 76, ci sono alcune modifiche alla procedura di

Page 17: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

17

conciliazione preventiva davanti la Direzione territoriale del lavoro da attivare in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per le imprese con più di 15 dipendenti (o più di 5 dipendenti se agricole). Il decreto precisa che la procedura non si applica in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di malattia, nonché ai licenziamenti per cambi di appalto (laddove una norma di natura contrattuale preveda l’assorbimento dei lavoratori da parte dell’impresa subentrante) e per chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili. Infine, il decreto del governo disciplina le conseguenze in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura di conciliazione, prevedendo che il giudice possa tener conto di tale comportamento ai fini della prova. Convalida delle dimissioni (art. 7, c. 5, lett. d) La procedura di convalida delle dimissioni introdotta dalla Legge Fornero, e finalizzata ad evitare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco, viene estesa anche ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e di associazione in partecipazione. Pertanto, qualora un collaboratore coordinato e continuativo o un associato in partecipazione decida di recedere anticipatamente dal rapporto in essere con il committente o l’associante deve seguire la stessa procedura prevista per il caso di dimissioni da parte di un lavoratore dipendente (convalida dinanzi alla DTL o, in

alternativa, dichiarazione sottoscritta sulla ricevuta della comunicazione di cessazione). Solidarietà negl i appalti (art. 9, c. 1) In caso di appalto di opere o di servizi la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per i trattamenti retributivi e contributivi, si estende anche con riguardo ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Pertanto, il committente imprenditore o datore di lavoro è responsabile in solido con l’appaltatore, o con il subappaltatore, non solo per le retribuzioni e i contributi dovuti ai lavorarti dipendenti util izzati nell ’esecuzione dell’opera o del servizio, ma anche per i compensi e i contributi dovuti a lavoratori con contratto di lavoro autonomo utilizzati dall’appaltatore o dal subappaltatore. Comunicazioni obbligatorie di assunzione (art. 9, c. 5) Le comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione e cessazione di rapporto di lavoro effettuate in via telematica ai centri per l’impiego assolvono a tutti gli obblighi di comunicazione – anche se posti a carico del lavoratore - nei confronti delle direzioni regionali e territorial i del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, della prefettura e delle province. Assunzione di lavoratori extracomunitari (art. 9, c. 7)

Il datore di lavoro al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione al lavoro per un cittadino extracomunitario deve effettuare una verif ica presso il centro per l’impiego dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata. La previsione appesantisce il sistema degli adempimenti con un ulteriore onere a carico del datore di lavoro – che prima doveva essere espletato d’ufficio dal centro per l’impiego - il cui assolvimento deve essere peraltro dimostrato documentalmente. Emersione lavoratori extracomunitari (art. 9, c. 10) Il decreto in commento fornisce alcune precisazioni sulla procedura di emersione per rapporti di lavoro irregolare con cittadini extracomunitari prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, nel caso in cui siano intervenuti alcuni eventi durante l’iter della regolarizzazione. In particolare viene previsto che: • in caso di rigetto della dichiarazione di emersione imputabile al datore di lavoro, al lavoratore viene comunque rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione con archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a suo carico; • in caso di cessazione del rapporto nelle more del procedimento di emersione, la procedura si considera conclusa col ri lascio del permesso di attesa occupazione ovvero per lavoro subordinato se assunto da altro datore di lavoro.

Page 18: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

18

Lavoratori comunitari extracomunitari

Decreto flussi 2012 Proroga termine

presentazione istanze

Con circolare congiunta del Ministero dell ’ Interno e del Ministero del Lavoro, che si trasmette in allegato, è stata disposta la proroga fino alle ore 24,00 del 31.12.2013 del termine per:

• presentare le istanze per l’ingresso – nel limite massimo di 4.000 unità – di lavoratori non comunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine ai sensi dell’art. 23 del T.U. immigrazione a valere sulle quote previste dal DPCM 13.03.2012 (programmazione flussi extracomunitari stagionali per l’anno 2012); • presentare le richieste di conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti

di lungo periodo rilasciati da altri Paesi dell’U.E. a cittadini extracomunitari in permessi di soggiorno per lavoro subordinato (n. 500) o autonomo (n. 250) a valere sulle quote fissate dal DPCM 16.10.2012 (programmazione flussi extracomunitari non stagionali per l’anno 2012). La proroga dei termini è stata disposta in ragione dello scarso utilizzo, sino ad oggi, delle quote riservate a tali categorie di lavoratori extracomunitari.

RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

PER I DIRIGENTI DELL’AGRICOLTURA

VERBALE DI ACCORDO

Si comunica che in data 8 Luglio 2013, è stato firmato il verbale di Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dell’agricoltura, scaduto il 31 Dicembre 2012. Per quanto attiene la parte economica l’aumento concordato è pari a 150,00 euro mensili per il 2013, con decorrenza dal 1° luglio scorso e a 70,00 euro mensili per il 2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. L’aumento concordato è pari, per il biennio, al 5,9 per cento, coerentemente con gli indicatori di riferimento e con la particolare qualificazione professionale della categoria. Nelle prossime pubblicazioni illustreremo le intervenute novità.

PREVIDENZIALE

Sgravi contributivi per le erogazioni previste dai contratti di 2° livello

a titolo di premio Procedura di acquisizione e trasmissione domande

per l’anno 2012

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione sull’argomento in oggetto per rendere noto che l’INPS, con

messaggio n. 10127 del 21.06.2013, ha rilasciato la procedura di acquisizione e trasmissione delle domande relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2012. Le domande potranno essere trasmesse via internet - sia singolarmente che tramite i flussi XML - a partire dalle

ore 15.00 di lunedì 24/06/2013 e fino alle ore 23.00 di giovedì 25/07/2013. Al fine di consentire la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23.00 di venerdì 26/07/2013. Si ricorda, infine, che, come di consueto, le domande potranno essere inoltrate anche nostro tramite.

Page 19: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

19

Sgravio dei contributi antinfortunistici (art. 1, c . 60, legge n. 247/2007) Riapertura dei termini per la presentazione delle i stanze telematiche

Si fa seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull’argomento per rendere noto che l’INAIL ha comunicato ufficialmente, con nota del 17/07/2013, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di sgravio dei contributi antinfortunistici per le annualità 2012 e 2013 ai sensi dell’art. 1, c. 60, della legge n. 247/2007.

Pertanto le relative istanze di sgravio potranno essere presentate fino al 15 Ottobre 2013 . Ci limitiamo a rilevare che si tratta di una opportunità interessante e dai risvolti economici non trascurabili, considerando che lo sgravio può arrivare fino al 20% dei contributi INAIL, dovuti per gli anni 2012 e 2013.

Esoneri per calamità alle aziende agricole

ex DL 29/03/2004, n. 102, come modificato

dal DL 18/04/2008, n. 82. Modifiche e integrazioni

alla circolare n. 35 del 6 marzo 2006

Con decreti del 25 gennaio 2013 pubblicati in G.U. n° 36 del 12 febbraio u.s. il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha decretato l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi di seguito elencati, verif icatesi in Provincia di Siena: 1) È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all’attività agricola nei sotto elencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82. Siena: piogge alluvionali dall’11 novembre

2012 al 28 novembre 2012; provvidenze di cui all’art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda. 2) È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sotto elencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82. Siena: siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) , nell’intero territorio provinciale. A tal riguardo si riporta un estratto della circolare INPS n. 99 del 14 giugno 2013 inerente l’applicazione delle agevolazioni. Con circolare n. 35 del 6 marzo 2006 è stato illustrato il quadro normativo di riferimento introdotto dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per la concessione

alle aziende agricole degli esoneri contributivi per calamità e le relative modalità di richiesta e gestione dell’esonero. Com’è noto, la normativa introdotta dal D.lgs. 102/2004 ha lo scopo di garantire le produzioni agricole e zootecniche, nonché le strutture ed infrastrutture aziendali, dai danni conseguenti a calamità naturali o ad eventi eccezionali, tramite azioni di prevenzione volte alla salvaguardia delle imprese agricole. Per il raggiungimento delle suddette finalità vengono previsti, tra l’altro, interventi volti a favorire (a decorrere dal 2005), tramite la concessione di contributi pubblici, la stipula di contratti assicurativi agevolati per le colture assicurabili, gli allevamenti e le strutture individuati dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale di cui all’articolo 4 del citato Decreto Legislativo n. 102/2004. Limitatamente ai rischi non ammessi alla copertura assicurativa vengono previsti, per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende colpite da calamità o eventi eccezionali, interventi di natura compensativa dei danni,

Page 20: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

20

tra i quali l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento. Con la presente circolare si illustrano le novità normative introdotte con il Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82, l’ipotesi di deroga alla previsione di cui all’art. 5, comma 4, del D.lgs. 102/2004 e le modalità di richiesta dell’esonero parziale dei contributi dovuti. 2. NOVITA ’ INTRODOTTE DAL

DECRETO LEGISLATIVO N . 82/2008 Il Decreto legislativo n. 82/2008 ha disposto modifiche al preesistente regime di aiuti (D.lgs. 102/2004) recependo gli Orientamenti comunitari per aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013 e le disposizioni di cui al Reg. CE n. 1857/2006, che hanno modificato sia i requisit i r ichiesti al le imprese agricole al fine di fruire degli aiuti, nonché la natura delle agevolazioni in argomento, riconducendole nell’ambito della categorie degli aiuti esenti dalla comunicazione preventiva di cui al Reg. CE 659/99. Il citato Decreto, pertanto, nel confermare di fatto le tipologie d’intervento già previste dal D.lgs. 102/2004, con riferimento agli interventi di natura compensativa ha apportato sostanziali modifiche sia in merito ai requisiti soggettivi richiesti alle aziende agricole beneficiarie degli stessi interventi, che in relazione al requisito oggettivo inerente la percentuale di intensità dei danni

conseguenti alla calamità naturale o agli eventi eccezionali che dà diritto alle agevolazioni previdenziali previste. 2.1 NUOVI REQUISITI

SOGGETTIVI Il D.lgs. n. 82/2008, all’art. 1, comma 1, lettera m, nel modificare l’art. 5, comma 1, del D.lgs. 102/2004, ha disposto che le parole “….nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute” sono sostituite da “…ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività' di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome…”. Il legislatore, per gli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 20 maggio 2008, ha inteso privilegiare, per la concessione degli aiuti compensativi, da un lato, i danni che colpiscono la produzione primaria, ammettendo al beneficio le sole imprese agricole di cui all'art.2135 c.c. nonchè le cooperative che svolgono attività di produzione agricola; dall’altro lato, ha aggiunto l’ulteriore requisito dell’ iscrizione nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome. 2.2 NUOVO REQUISITO

OGGETTIVO Il D.lgs. 102/2004, individuati i beneficiari degli interventi compensativi, definiva le percentuali di danno subito dalle aziende per l’accesso agli interventi compensativi, stabilendo che le stesse dovevano essere “.. non inferiori al 20 per cento della

produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n .1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone”. Il D.lgs. n. 82/2008, nel novellare l’art.5, comma 1, ha disposto la modifica delle percentuali di danno in argomento, stabilendo che l’accesso agli interventi compensativi è riconosciuto alle aziende che “…abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile…”. Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore del D.lgs. n.82/2008 (20 maggio 2008), non è più contemplata la minor percentuale di danno (20 per cento) della produzione lorda vendibile prevista per le aziende situate in aree svantaggiate. A parziale modifica di quanto previsto al punto 5 della circolare 35/2006, la misura dell’esonero sarà quindi la seguente: - diciassette per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al trenta per cento ed inferiore o pari al settanta per cento della produzione lorda vendibile; - cinquanta per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile. Nulla è invariato in merito all’ipotesi dell’ulteriore aumento del dieci per cento dell’esonero di cui al punto 5 della circolare n.35 del 6 marzo 2006. 3. DEROGA ALL ’ART . 5, COMMA 4, D.LGS. 102/2004 L’art. 5, comma 4, del D.lgs. 102/2004 stabilisce che: “sono

Page 21: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

21

esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo (interventi compensativi) i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibil i all’assicurazione agevolata”. Tuttavia, il Piano assicurativo agricolo annuale, di cui all’art.4 del D.lgs. n. 102/2004, approvato entro il trenta novembre di ogni anno, può prevedere che, in presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni vegetali e su richiesta delle Regioni interessate, possano

esser modificate, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le previsioni assicurative contenute all’articolo 1 del medesimo piano, per consentire l’attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al D.lgs. 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche. 4. ADEMPIMENTI DELLE

AZIENDE PER L ’ACCESSO AL

BENEFICIO Per l’accesso ai benefici previsti, le aziende interessate, oltre ad indicare la percentuale di

danno subito, sono tenute a dichiarare che la misura d’aiuto non eccede i limiti di cui all’art. 11 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. Pertanto le aziende interessate dovranno presentare istanza, in via telematica, accedendo, secondo le consuete modalità, dal sito Internet dell ’ Is tituto (www.inps.it), ai “Servizi on-line” e cliccando su “domanda esonero calamità naturali”. La procedura guiderà l’utente nei vari passaggi.

Infortuni occorsi a coltivatori diretti

Con nota n. 6048 del 15/07/2013, l’INAIL torna sul delicato tema della tutela assicurativa degli infortuni occorsi ai coltivatori diretti. E’ bene subito precisare che le considerazioni e le indicazioni fornite dall’Istituto non presentano elementi di novità rilevanti rispetto a quanto, su tale argomento, la prassi, la dottrina e la giurisprudenza abbiano fin qui espresso. Ed, infatti, l’INAIL si richiama alle istruzioni fornite nel tempo sull’argomento per ribadire che la tutela assicurativa non è applicabile agli eventi infortunistici veri ficatesi nello svolgimento dell’attività riconducibile alla sfera “imprenditoriale”, ritenendosi tale quella che attiene al momento “organizzativo” dell’attività economica. E’ meritevole, invece, di tutela l’infortunio che attiene al momento "lavorativo-esecutivo", ossia quando l’evento si sia verificato nello

svolgimento di attività fisiche manuali e concrete proprie dell’agricoltura o a queste strettamente connesse, funzionali o strumentali, con esclusione di quelle la cui connessione è solo occasionale e del tutto accidentale. Sono, ad esempio, da escludere dalla copertura assicurativa tutte quelle attività legate ai momenti delle denuncie fiscali, tenuta della contabilità, ecc., mentre sono soggetti a tutela, oltre alle attività manuali proprie del lavoro agricolo, anche gl’infortuni avvenuti “nello svolgimento di attività connesse”, “sul luogo di lavoro durante le pause lavorative e/o con modalità di rischio ulteriori create dal lavoratore stesso e giustificate dalle disagiate condizioni lavorative agricole” e “nell’ambito domestico, in atti legati funzionalmente al lavoro agricolo”. La nota INAIL in commento affronta anche la particolare fattispecie degli infortuni occorsi nello svolgimento di att ività poste in essere dal colt ivatore diretto unicamente per il

“soddisfacimento di esigenze personali e familiari”. In tale ambito occorre distinguere l’attività di produzione da quella di trasformazione dei prodotti. L’attività agricola di produzione, quando è posta in essere con le caratteristiche proprie della imprenditorialità (produzione per il mercato), è sempre meritevole di tutela assicurativa indipendentemente dalla destinazione finale dei prodotti, a nulla rilevando che parte dei beni prodotti possa essere poi destinata anche ad uso personale o familiare. L’attività di trasformazione dei prodotti , di contro, rientra nella tutela assicurativa esclusivamente se “caratterizzata dall’imprenditorialità”. Ne rimane esclusa, invece, quando è destinata ad uso personale o domestico. Così, ad esempio, in un’attività di allevamento (che è tutelata), la susseguente attività di trasformazione delle carni è coperta da assicurazione infortunistica solo quando sia effettuata per destinare il prodotto al mercato, essendone invece esclusa quando la si svolga per

Page 22: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

22

il consumo domestico. E’ comunque da tenere presente che i confini, entro i quali opera l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura in generale e quelli riguardanti i lavoratori autonomi agricoli in particolare, non sono così definiti e netti, nel modo che

l’INAIL ha tentato di tracciare nella sua nota. E’ infatti difficoltoso individuare l’esatto ambito di applicazione della tutela antinfortunistica pubblica nel settore agricolo. Per ogni infortunio, fermo restando le indicazioni riportate nella citata nota INAIL, è importante ricostruire

le circostanze, le cause e gli effetti dell’evento con l’obiettivo essenziale di “dimostrare” il nesso eziologico (causa-effetto) tra lavoro svolto ed evento e la sussistenza degli elementi essenziali che qualificano un infortunio sul lavoro, quali la lesione, la causa violenta e l’occasione di lavoro.

Emersione lavoratori irregolari. Modifiche

introdotte dal D.L. 76/2013 Circolare congiunta

dei Ministeri del Lavoro e dell'Interno

Con circolare congiunta del 10 luglio 2013, i Ministeri del Lavoro e dell'Interno hanno fornito alcuni chiarimenti relativi alla procedura di emersione dal lavoro irregolare, anche alla luce delle novità introdotte con il recente decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013. Come si ricorderà, il decreto n. 76 ha fornito alcune precisazioni sulla procedura di emersione per rapporti di lavoro irregolare con cittadini extracomunitari prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, nel caso in cui siano intervenuti alcuni eventi durante l’iter della regolarizzazione. In particolare, l’articolo 9, comma 10, del decreto n. 76, prevede che: • in caso di rigetto della dichiarazione di emersione imputabile al datore di lavoro, al lavoratore viene comunque rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione con archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a suo carico;

• in caso di cessazione del rapporto nelle more del procedimento di emersione, la procedura si considera conclusa col rilascio del permesso di attesa occupazione ovvero per lavoro subordinato se assunto da altro datore di lavoro. Al riguardo, si segnalano i seguenti chiarimenti forniti dalla circolare in commento: Datori di lavoro inseriti nella “black list” Il decreto legislativo n. 109/2012 prevedeva l’impossibilità di accedere alla procedura di emersione per quei datori di lavoro che in passato avessero avviato procedure di emersione o avessero fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro). In proposito, la circolare in commento precisa che tali datori di lavoro potranno presentare idonee giustificazioni che saranno valutate in base ai principi di ragionevolezza e buona fede, purché i suddetti comportamenti non risultino ricorrenti per il datore di lavoro. Le Direzioni Territoriali del Lavoro considereranno opportunamente tali giustificazioni

potendo, eventualmente, ove sussistano i requisiti sopra richiamati, anche modificare il parere precedentemente espresso. Eventi riferibili al datore di lavoro La circolare chiarisce che la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi a carico del datore di lavoro prevista nelle more della procedura di emersione (ex art. 5, c. 6, D.Lgs. 109/2012) viene meno nel caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro medesimo. Cessazione del rapporto di lavoro e assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro Come sopra ricordato, nei casi in cui il rapporto di lavoro finisca prima che sia completata la procedura di regolarizzazione, al lavoratore - che abbia i l requisito della presenza in Italia al 31 dicembre 2011 – può essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Come già previsto nella Circolare dell’INPS n. 10/2013 il datore di lavoro dovrà comunicare allo Sportello Unico ed all’INPS l’interruzione del rapporto di lavoro. La circolare in commento ricorda che il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta comunque

Page 23: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

23

responsabile per il pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

Idoneità alloggiativa La circolare chiarisce, infine, che la mancanza di idoneità alloggiativa non potrà essere considerata ostativa alla procedura di regolarizzazione

di un lavoratore straniero. Nell’ambito della procedura di emersione, quindi, l’idoneità alloggiativa va richiesta ma non può essere considerata quale motivazione per un rigetto.

CREDITIZIO

Contributi a fondo perduto

in regime de minimis ad abbattimento delle commissioni

per la garanzia diretta Ismea in favore

di giovani imprenditori, aziende del settore

oleicolo-oleario e del settore zootecnico

II Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al fine di favorire l'accesso al credito bancario delle imprese agricole, ha stanziato alcune risorse da utilizzare, nel rispetto del Regime de minimis, ad abbattimento totale o parziali dei costi delle commissioni di garanzia dovute per il rilascio della garanzia a prima richiesta ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) che ricomprende anche la già citata G-CARD rilasciate a favore di: - Giovani Imprenditori (Reg. CE n. 1968/2005 e art. 1 e 2 L.441/98), anche in forma associata, titolari di imprese per lo svolgimento di attività agricole connesse e collaterali; - Imprenditori agricoli , Cooperative agricole e loro Consorzi, le società agricole (semplici e di capitale)

operanti in via prevalente nel settore oleicolo-oleario (codice OTE 3300); - Imprenditori agricoli , Cooperative agricole e loro Consorzi, le società agricole (semplici e di capitale) operanti in via prevalente nel settore zootecnico (allevamento bovini da latte e da allevamento e ingrasso, allevamenti ovicaprini, bufalini,cunicoli,suinicoli,galline ovaiole e allevamento e macellazione avicola). I contributi predetti sono concessi fino ad esaurimento delle risorse e, nel caso in cui la commissione sia abbattuta parzialmente dal contributo, la garanzia si intende perfezionata con il versamento della parte di commissione rimasta a carico dell’impresa. Ai fini di una migliore comprensione della materia oggetto dell’iniziativa si riporta di seguito parte di un precedente articolo relativo alla Garanzia diretta rilasciata da ISMEA per il tramite della SGFA. Con il termine G-Card si intende una lettera di garanzia mediante la quale ISMEA, per il tramite della propria controllata SGFA (Società di Gestione Fondi per l’Agroalimentare), rilascia a favore di un’impresa agricola un pre-impegno di garanzia per uno o più finanziamenti bancari di

importo massimo di 250.000 euro, utilizzabile in un arco di tempo di tre mesi. Con la G-Card viene rilasciata da SGFA anche una valutazione del merito creditizio (rating) dell’azienda agricola richiedente, in pratica il range di valori in cui si collocherà il costo effettivo della garanzia per ogni possibile durata. Si fa presente che il rilascio della G-Card, utilizzabile presso qualsiasi sportello bancario a momento della richiesta di finanziamento anche in maniera parziale (es.: per operazioni di importo inferiore a quanto indicato o per più finanziamenti), trattandosi di un pre-impegno, non comporta nessun pagamento e permette all’impresa, a cui è stata rilasciata, oltre a conoscere preventivamente il costo, di contrattare con la banca finanziatrice le migliori condizioni del prestito/mutuo facendo valere la presenza della garanzia ISMEA, che essendo una garanzia di Stato è a “ponderazione zero” per le regole di Basilea 2. La richiesta della G-Card non può essere fatta direttamente dall’impresa, ma è necessario che sia fatta attraverso un organismo che ha ricevuto l’accredito di SGFA, che viene rilasciato a Confidi, Enti o altre organizzazioni di agricoltori presenti sul territorio, comprese

Page 24: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

24

quindi le Unioni Provinciali degli agricoltori. Facciamo comunque presente che la Garanzia a prima richiesta SGFA può essere fatta anche direttamente in Banca, in particolare nel caso in cui

l’importo da richiedere sia superiore ai 250.000,00€ ma che, in questo caso, è la Banca con cui si lavora a portare avanti tutto il procedimento insieme all’operazione di finanziamento richiesta.

Invitiamo quindi tutti i Soci interessati ad approfondire e/o utilizzare l’iniziativa in oggetto a contattare l’Ufficio Creditizio (tel. 0577/533205) il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

“Accordo per il credito 2013”

Firmato nuovo protocollo tra Abi e associazioni

imprenditoriali per moratoria dei crediti di cui all’avviso comune del 2009 e dell’accordo

del 2012

In data 28 giugno 2013 è stato siglato dall'ABI e dalle Associazioni imprenditoriali, fra cui Confagricoltura, 1`Accordo per il credito 2013" a favore delle PMI, che rappresenta una continuazione dei protocolli sottoscritti nel passato con la finalità di dare un aiuto alle medie e piccole imprese in un momento di forte criticità finanziaria. Sostanzialmente nel nuovo "Accordo" sono stati ripresi con alcune modifiche gli interventi a favore delle PMI dei precedenti "Avvisi"; in particolare le misure realizzabili sono: - sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate non pagate che siano in scadenza o già scadute da non più di 90 giorni dei mutui anche agevolati e delle operazioni di leasing. I finanziamenti devono risultare in essere alla data della firma dell’Accordo e non aver già

fruito di analogo beneficio acceso ai sensi dell'accordo del 2012 "Nuove misure per il credito alle PMI" (sono invece ammissibil i i mutui che hanno usufruito delle misure di sospensione previste dall'Avviso comune del 2009). Si fa presente che l'operazione di sospensione é realizzabile allo stesso tasso del finanziamento originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive; - allungamento dei mutui per 3 anni per operazioni chirografarie e 4 per quelle ipotecarie. I mutui devono, però, risultare in essere al 28 giugno 2013 e non aver beneficiato di analoghi interventi di allungamento previsti dagli Accordi precedenti. Beneficiari degli interventi sono le PMI di tutti i settori, che presentino una situazione di "temporanea tensione finanziaria", ma che siano "in bonis" (cioè senza sofferenze, posizioni "incagliate", esposizioni strutturate o posizioni scadute da più di 90 giorni, procedure esecutive in corso). Rispetto ai precedenti accordi, questo protocollo ha voluto focalizzare le misure di intervento soprattutto verso le PMI che, per quanto economicamente sane,

manifestano problemi economici (riduzione del fatturato/PLV, un'eccessiva incidenza degli oneri finanziari, ecc.). Da qui la necessità di darne prova alla banca, anche se come preteso dalle Organizzazioni firmatarie si tratta di una mera "indicazione" senza obblighi di quantificazione. Questo accordo, a differenza di quanto indicato in prima battuta dall'ABI, prevede una partenza immediata, o meglio qualsiasi banca può attivarlo dopo i 30 giorni che gli sono necessari per renderlo operativo e che partono dalla data della sua comunicazione all'ABI di formalizzazione dell'adesione al nuovo "Accordo". E' previsto un termine ultimo per la presentazione delle domande di intervento da parte delle imprese, che è del 30 Giugno 2014. Si fa inoltre presente che, come in passato, sul sito dell'ABI verrà riportata tutta la documentazione e l'elenco degli istituti bancari che hanno aderito al nuovo "Accordo". Il nostro Ufficio che si occupa dei rapporti con il settore finanziario e bancario resta comunque a disposizione degli associati che avessero bisogno di approfondire l’argomento il lunedì dalle 15.00 alle 17.00 allo 0577/533205.

Il servizio sarà assicurato presso i nostri Uffici il:

Lunedì ore 14,30 – 17.00

Telefono: 0577/533205

Page 25: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

25

LEGALE

Nuove norme contro i ritardi nei pagamenti

nelle transazioni commerciali

Si ricorda che con il D.Lgs. 192/2012, che ha recepito la Direttiva 2011/7/UE, sono state apportate modifiche al D.Lgs. n. 231/2002. Le nuove regole si applicano alle transazioni concluse a partire dal 1° gennaio 2013, ed interessano i pagamenti dovuti a seguito di contratti che hanno ad oggetto la consegna di merci o la prestazioni di servizi contro il pagamento di un prezzo. Queste disposizioni non riguardano la cessione di prodotti agroalimentari per i quali vige la specifica normativa prevista dall'art.62 del DL 1/2012, ma sono egualmente di interesse per il nostro settore poiché queste sono le regole da applicare, ad esempio, nel caso di acquisto e cessione di un trattore, di ricambi, di macchinari da parte di agricoltori ad altri imprenditori piuttosto che per il pagamento delle fatture per energia elettrica, gas, etc.. In linea generale, sia che il contratto intercorra tra due imprese, che tra imprese e P.A., il termine è fissato in 30 giorni e decorre: • dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore, ovvero di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; • dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura;

• dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; • dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto per accertare la conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura in epoca non successiva a tale data. Il legislatore, tuttavia, introduce possibili deroghe ai termini indicati, e cioè: • la possibilità, nelle transazioni tra imprese, di concordare un termine di pagamento superiore a 30 giorni. Qualora tale termine sia superiore a 60 giorni deve essere espressamente previsto nel contratto, e non deve essere gravemente iniquo per il creditore; • nei rapporti con la P.A. si può pattuire un termine di pagamento maggiore di 30 giorni (ma non superiore ai 60) e la scelta deve essere giustificata dalla natura o dall'oggetto del contratto. Il termine ordinario di 30 giorni diviene automaticamente di 60 quando la P.A. è un'impresa pubblica tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza, oppure quando è una impresa pubblica che eroga servizi di assistenza sanitaria. E' concessa facoltà alle parti di stabilire termini di pagamento rateali: in tal caso, se il debitore non rispetta il piano, gli interessi moratori si

applicano solo alle rate non pagate, ovvero scadute, a decorrere dal giorno successivo la scadenza del termine di pagamento. Il tasso di riferimento per calcolarli viene determinato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze applicando una maggiorazione fissa dell'8% (e non più il 7% come prima) al saggio rilevato, che per il primo semestre 2013 è pari allo 0,75%. Il saggio moratorio applicabile nel primo semestre 2013, conseguentemente, è pari a 8,75% (ovvero 8% fisso+0,75%). Si sottolinea che nelle transazioni commerciali tra imprese (ma non tra imprese e Pubblica Amministrazione) è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, purché non iniquo per il creditore. Si ri leva criticamente come il legislatore abbia lasciato ampia aleatorietà alla disciplina permettendo di disattendere il saggio di interesse stabilito per legge, sostituendolo semplicemente con altro che dovrà avere la caratteristica di essere “non iniquo”. Nel decreto è, inoltre, disposto che in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute, il creditore ha diritto anche al “rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”. Le clausole che escludono l'applicazione degli interessi moratori, o escludono i costi di recupero del credito sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore.

Page 26: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

26

ANNUNCI ECONOMICI

COMODATO GRATUITO pascolo recintato per cavalli o muli

Si mette a disposizione una conca assolata, biomantenuta, con elettrorecinzione,

di circa 5 ha, inserita nel cuore della Azienda Agricola I Pozzi in Sarteano.

A 2 km dalla sbarra di accesso alla proprietà sita lungo la SP per Radicofani al 6 km.

Rinnovabile di anno in anno. Acqua da trasportarsi da parte del comodatario

a titolo gratuito, ovvero dall'acquirente a titolo gratuito della “erba in pianta”.

Eventuali permessi o notifiche dovranno essere richiesti/inoltrati a cura

e spesa del beneficiario

Per informazioni [email protected] oppure telefonare al 335/266017

CERCASI trattore 80-100 cv munito di caricatore frontale

con forca per rotoli fieno.

Telefonare al 339/1622625

CERCASI in affitto 2-3 Ha vigneto Chianti, oppure Vernaccia,

zona San Gimignano - Certaldo.

Telefonare allo 055/2048209 Sig.ra Anna oppure al 338/4721211 Sig.ra Paola

CERCASI lavoro in azienda agricola,

esperienza come trattorista, potatura olivi e viti,

cantina, manutenzioni macchine agricole, saldature.

Telefonare allo 0577/355096 oppure al 328/7438447

Guardiacaccia CERCA

occupazione in AFV o altra struttura.

Per informazioni telefonare al 334/8447235

Italiano di circa 50 anni, ex rappresentante, disposto a trasferimento,

CERCA lavoro di qualsiasi genere e tipo.

Persona seria e affidabile con ottime referenze.

Per informazioni telefonare al 345/9039034

Page 27: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

27

Ragazza di 21 anni residente a Monteriggioni CERCA lavoro,

buona conoscenza lingua spagnola e inglese, sufficiente il francese,

buona conoscenza di programmi Microsoft Office Word, Power Point,

Excel, attività di Downloads.

Per informazioni telefonare al 347/2611566 (Letizia)

AFFITTASI ettari 2.500 vigneto

nel comune di Cetona

Per informazioni telefonare al 348/5862696

CEDESI in gestione casalone (mq. 1500 ca.),

vista Siena, completamente da ristrutturare.

Per informazioni telefonare ore pasti allo 0577/937934

VENDESI lagotto maschio o femmina (a scelta)

età 20 mesi, con possibilità di prova. Prezzo da concordare.

Per informazioni telefonare al 346/7521608

VENDESI letame maturo.

Per informazioni telefonare al 338/2222910

ACQUISTASI dissuasori

preferibilmente a mezzo onde elettriche o altro (esclusi reti o fili)

per impedire ai cinghiali l’accesso a zone di circa 200/300 m2.

Telefonare al 335/6176977

OFFRESI lavorazioni per l’agricoltura:

- scasso con aratro o ripper per nuovi vigneti;

- livellamento terreni;

- realizzazione drenaggi;

- pulizia fossi – trinciatura e ripristino scarpate;

- realizzazione strade bianche e manutenzione ordinaria;

- pulizia e realizzazione laghi.

Per informazioni telefonare al 333/7530483 oppure al 348/5226845

Page 28: ANNO 18° - NUMERO 15 AGOSTO 2013...ANNO 18 - NUMERO 15 AGOSTO 2013 IMU/ICI - fabbricati collabenti Finalmente una buona notizia esclusione dall'inquadramento come area edificabile

L’Agricoltore Senese 15/2013

28

INDICE

• IMU/ICI – fabbricati collabenti. Finalmente un a buona notizia esclusione dall’inquadramento come area edificabile

1

DALL’UNIONE • Orario estivo uffici Unione 2 • Comune di Montepulciano – Prorogato il termine per pagare la Tares 2

DA CONFAGRICOLTURA • Agroenergie: “concentrare l’attenzione sui biocarburanti di seconda e terza generazione, che

utilizzano sottoprodotti e rifiuti, senza dimenticare quanto si è già fatto” 3

• UE-Cina, Agrinsieme: “inaccettabile ritorsione dazi su vino” . Le Organizzazioni scrivono al Governo 3

AGRITURIST • Alloggiati web, notifica 4 • Estate 2013: agriturismo decisamente meglio degli altri settori “alberghieri”, ma gli imprenditori

agricoli alzano la guardia 6

COMMERCIALE • Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 7

FORMAZIONE • Formazione obbligatoria per Responsabile della piscina addetto agli impianti tecnologici 8

TECNICO ECONOMICO • Circolare esplicativa dell’ICQRF inerente le nuove disposizioni nazionali sui documenti di

accompagnamento del settore vitivinicolo

10 • Nuova legge potenziale viticolo. Controllo delle superfici rivendicabili 10 • Dichiarazione giacenza vini e prodotti vinicolo. Annata 2012 11

FISCALE TRIBUTARIO • Decreto Legge n. 69/2013 – Misure fiscali 11

SINDACALE • D. L. n. 76 del 28 Giugno 2013 – Primi interventi per la promozione dell’occupazione 12 • Lavoratori comunitari extracomunitari. Decreto flussi 2012. Proroga termine presentazione istanze 18 • Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti dell’agricoltura - Verbale di Accordo 18

PREVIDENZIALE • Sgravi contributivi per le erogazioni previste dai contratti di 2° livello a titolo di premio. Procedura

di acquisizione e trasmissione domande per l’anno 2012

18 • Sgravio dei contributi antinfortunistici (art. 1, c.60, legge n. 247/2007). Riapertura dei termini per

la presentazione delle istanze telematiche

19 • Esoneri per calamità alle aziende agricole ex DL 29/03/2004, n. 102, come modificato dal DL

18/04/2008, n. 82. Modifiche e integrazioni alla circolare n. 35 del 6 marzo 2006

19 • Infortuni occorsi a coltivatori diretti 21 • Emersione lavoratori irregolari. Modifiche introdotte dal D.L. 76/2013. Circolare congiunta dei

Ministri del lavoro e dell’Interno

22

CREDITIZIO • Contributi a fondo perduto in regime de minimis ad abbattimento delle commissioni per la

garanzia diretta Ismea a favore di giovani imprenditori, aziende del settore oleicolo-oleario e del settore zootecnico

23 • “Accordo per il credito 2013” – Firmato nuovo protocollo tra Abi e associazioni imprenditoriali per

moratoria dei crediti di cui all’avviso comune del 2009 e dell’accordo del 2012

24

LEGALE • Nuove norme contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali 25

ANNUNCI 26