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LUGLIO - DICEMBRE 2013 ANNO 18 nr. 3-4 2013 NOTIZIARIO TECNICO PERIODICO DEL COLLEGIO PERITI INDUSTRIALIE DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, TORINO - Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C. - D.C.I. NOTIZIARIO TECNICO PERIODICO DEL COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, TORINO - Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C. - D.C.I.

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LUGLIO - DICEMBRE 2013ANNO 18 nr. 3-4 2013

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Collegio dei Periti Industrialie dei Periti Industriali Laureati

Alessandria - Asti - Torino

sommario

EDITORIALE La nuova sede Sandro Gallo pag 3

Capitale sociale: requisito imprescindibile RISORSE per la nostra qualità della vita Aldo Novellini pag 4-6

DAL NOSTRO Il decreto del fareCONSULENTE LEGALE e la sicurezza sul lavoro Stefano Comellini pag 7-14

A Venezia la 27a

EURETA Assemblea Generale Salvo Croce pag 15-18

ARTICOLODEL PRODUTTORE Test della Fibra ottica G.F.O. Europe pag 19-22

Termotecnica e altro Enrico Fanciotto pag 23-26NORME E LEGGI Elettrotecnica Antonello Greco pag 27-28

NEWS Sicurezza Stefano Comellini pag 29-31

APIT Informativa Soci Paolo Revelli pag 32

Direttore Responsabile:Sandro Gallo

C omitato di Redazione:Marco Basso, Annino De Venezia, Amos Giardino, Antonello Greco,Aldo Novellini, Aldo Parisi

Autorizz. Trib. Torino n. 4921dell’11.06.1996

Hanno co llaborato :Salvo C roce, Stefano Comellini,Enrico Fanciotto, Paolo Revelli, G.F.O. Europe

Redazione e A mministrazione:Corso Unione Sovietica, 455 - 10135 TorinoTel. 011.5625500 - 011.5625448Fax 011.3716908E-mail redazione: [email protected] collegio: [email protected] web: http://www.colpito.it

O rari A pertura C o llegio :ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00da lunedì a giovedìore 9.30 - 13.00venerdì

Stampa: Tipografia ArtaleVia Reiss Romoli 261 - TorinoTel. 011 226.99.80 - Fax: 011 226.99.90e-mail: [email protected]

Organo del Collegio dei Periti Industriali edei Periti Industriali Laureatidelle Provincie di Alessandria,Asti, Torino

In copertina:Nuova sede

Gli articoli e le note, firmati, e le foto pubblicateesprimono soltanto l’opinione dell’autore e nonimpegnano il Collegio, né la redazione del periodico.

COMMISSIONI SPECIALISTICHECOMMISSIONE COORDINATORE ORARIO

Elettrotecnica Marco Palandella 3º martedì ore 18.00

Termotecnica Marco Basso 1º martedì ore 18.30

Igiene sicurezza Giancarlo Boesso Su convocazioneprevenzione incendi

Chimica Mauro Le Noci Su convocazione

Scuola Mauro Le Noci Su convocazione

Elettronica e automazione Amos Giardino Su convocazione

Giovani Marco Palandella Su convocazione

Dipendenti pubblici Paolo Giacone Su convocazione

Amministratori stabili Giancarlo Boesso Su convocazione

Formazione Continua Giancarlo Boesso Su convocazione

CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2010 - 2014

COMMISSIONE REVISIONE PARCELLEMASSIMILIANO CONTEPASQUALE MIHALICHALDO PARISI

A.P.I.T. (ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI TORINO)GIANCARLO BOESSO

CTI (COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO)MARCO BASSO

CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO)ITALO BERTANA

IRPAIES (ALBO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI QUALIFICATENELL’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI)ALESSANDRIA ANTONIETTA MAIOLINOTORINO SANDRO GALLOASTI GIANFRANCO BORGAIVREA PAOLO GIACONE

PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONECORSI SEMINARI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

GIANCARLO BOESSOPAOLO GIACONEMARCO BASSO

C.T.U. (CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO DEL TRIBUNALE)TORINO OSCAR F. BARBIERI

MAURO LE NOCIALESSANDRIA STEFANO BISTAGNINOASTI MASSIMILIANO CONTE

Vittorio BuffoAlberto Castellazzo Vito Montanaro Marcello Rabino Adriano Pugno

Presidente Sandro Gallo

Segretario Amos Giardino

Tesoriere Aldo Parisi

Consiglieri Collegio dei Probiviri:

Oscar F. Barbieri Annino De VeneziaMarco Basso Paolo GiaconeStefano Bistagnino Alfredo GibinGiancarlo Boesso Mauro Le NociLuciano Ceste Pasquale Mihalich Massimiliano Conte Marco Palandella

ISPESL/INAILASTI MASSIMILIANO CONTEALESSANDRIA STEFANO BISTAGNINOTORINO PAOLO GIACONE

VIGILI DEL FUOCOASTI LUCIANO CESTEALESSANDRIA MARCO PALANDELLATORINO PASQUALE MIHALICH

ISPETTORATO REGIONALE PIEMONTE VVFPASQUALE MIHALICH

A.S.S.L.ALESSANDRIA MARCO PALANDELLAASTI LUCIANO CESTETORINO OSCAR F. BARBIERI

ANNINO DE VENEZIA

C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO)TORINO MARCO BASSO

ITALO BERTANAGIANCARLO BOESSO

ASTI LUCIANO CESTEMASSIMILIANO CONTE

ALESSANDRIA STEFANO BISTAGNINO

C.U.P. (COMITATO UNITARIO PER LE LIBERE PROFESSIONI)CONSULTA TORINO AMOS GIARDINO

ALESSANDRIA MARCO PALANDELLAASTI LUCIANO CESTE

Il Perito Informa 3

Editoriale

La sede del Collegio, dopo diversi decenni in C.soVinzaglio, all’inizio al secondo piano in coabitazionecon alcuni studi professionali (tra cui quello dell’al-lora presidente Sergio Ariagno), poi il trasloco alquarto piano, successivamente l’acquisizione dell’u-nità adiacente (trasformata in ingresso-reception esala consiglio) e, infine, l’occupazione del terzo pia-no adibito a sala riunioni-corsi e spazi per APIT eApitforma, è stata ora trasferita in c.so Unione So-vietica 455.I motivi che già da qualche tempo avevano indottoa valutare la ricerca di una nuova sede erano parec-chi. In particolare: le condizioni dell’edificio che re-golarmente “imbarcava” acqua piovana da tutti i la-ti, sala consiglio, uffici, archivio, segreteria Apitfor-ma che, al di là dei risarcimenti dell’assicurazione,non si aveva il tempo di ritinteggiare i locali che altemporale successivo se ne allagavano altri; l’im-pianto di riscaldamento ad aria, di cui eravamo ri-masti tra i pochi utilizzatori (le altre proprietà ave-vano provveduto a rendere autonome le singoleunità, purtroppo non le ns che erano ben tre), checi riempiva di fuliggine e non ci consentiva la ben-ché minima regolazione della temperatura; le diffi-coltà organizzative dovute all’unione di tre unità di-sposte su due piani; l’infelice posizione dell’accessoalla sala corsi dalla scala condominale; le difficoltàdi parcheggio e, non ultimi, i costi di locazione edelle spese.A Torino, negli ultimi due anni, abbiamo assistito aun calo considerevole dell’attività immobiliare sia incompra-vendita sia in locazione, i costi sono dimi-nuiti in modo significativo e, dopo una prima pano-ramica delle offerte di mercato, nella primaveradello scorso anno, il Consiglio deliberò di dare luogoalla ricerca di una nuova sede.La ricerca si è protratta per tre mesi sui siti delleagenzie immobiliari, in continuo aggiornamento. Inquesto lasso di tempo, scartate a priori le offerteche non rispondevano alle ns necessità, abbiamo vi-sitato più di venti unità immobiliari, soffermandocisulle quattro ritenute tra le più adatte alle nostreesigenze, esperiti ulteriori sopralluoghi di approfon-

dimento, verificati i lay out operativi e iniziate letrattative. La scelta finale è il risultato della valuta-zione di più fattori che, complessivamente, ci hannoconvinti che questa sede rappresentava il migliorequilibrio-rapporto tra la soddisfazione delle neces-sità-esigenze e lo stato dell’immobile, la fruibilitàdei servizi, l’operatività, i costi di locazione, le speseripetibili e quelle straordinarie di start up.Nota positiva: i costi. Decisamente più contenuti ri-spetto a quelli sostenuti in c.so Vinzaglio, tant’è chele previsioni indicano che il risparmio che si otterràtra il fine 2013 e il 2014 dovrebbe consentire di farefronte alle spese straordinarie sostenute.La nuova sede è costituita da una palazzina anni ’60nata a uso uffici, disposta su due piani f.t., il Colle-gio con Apit e Apitforma occupa il piano rialzato,dotata di climatizzazione invernale ed estiva indi-pendente per ogni piano, ambienti estremamenteluminosi con pavimento sopraelevato e controsof-fittatura ispezionabile, due gruppi di servizi ognunodotato di tripli WC. Anche l’accesso da via Imperiarappresenta flessibilità e indipendenza per i corsiserali quando l’ingresso lato c.so Unione Sovieticaviene chiuso; all’interno esiste una suddivisioneche, se chiusa nelle ore preserali e serali, non con-sente il passaggio dalla zona corsi agli uffici del col-legio. Facile l’accessibilità da chi proviene da fuoriTorino, soprattutto per i colleghi di Asti e di Ales-sandria, essendo la sede a poche centinaia di metridallo svincolo di Stupinigi sulla tangenziale Sud, checorrisponde a c.so Unione Sovietica.Alcuni iscritti hanno espresso rimpianto per la man-canza della “centralità cittadina” e per il palazzod’epoca. Abbiamo preferito evitare le copiose infil-trazioni d’acqua, la fuliggine, il posteggio a paga-mento e, soprattutto, badare al risparmio che, al-meno per i prossimi due anni, consentirà il non au-mento delle quote per gli iscritti. I veri palazzi d’e-poca con servizi adeguati hanno ancora costi inac-cessibili.Ovviamente, vi aspettiamo per mostrarvi la vostranuova sede.

LA NUOVASEDEdi Sandro Gallo

4 Il Perito Informa

Per un buon funzionamento dell’economia, o me-

glio, perchè un sistema economico riesca a co-

gliere il più possibile qualsiasi opportunità di

crescita, si richiedono, come ben sappiamo, molti

ingredienti. A volerli indicare, senza un particola-

re ordine di priorità , possiamo segnalare: moder-

ne infrastrutture, basso costo dell’energia, dota-

zione di materie prime, efficiente pubblica ammi-

nistrazione, certezza del diritto.

Requisiti in presenza dei quali si ottiene un certo

grado di sviluppo e la cui mancanza è causa inve-

ce di arretratezza. Agire dunque su questi fattori

significa, in linea di massima, favorire la crescita,

e non soltanto economica.

C’è poi un fattore, forse più difficilmente valuta-

bile, ma altrettanto decisivo: il capitale sociale,

grandezza immateriale che congloba molti aspetti

ma che è , innanzi tutto, il prodotto della matu-

razione culturale di una data società .

Esso infatti riguarda:

• il livello di partecipazione dei cittadini

alla vita pubblica,

• la presenza di un’informazione libera

e critica,

• le rilevanti risorse dell’associazionismo

e del volontariato,

• il rispetto della legalità,

• la certezza del diritto,

• il buon funzionamento della giustizia.

Questioni che non investono le infrastrutture fisi-

che (industrie, autostrade, ferrovie, ecc…) ma

quelle morali. Qualcosa che, per molti versi, ricor-

da il famoso assunto kennedyano, “Non chiedetecosa può fare il vostro Paese per voi, ma cosa voipotete fare per il vostro Paese”. L’idea cioè di

una cittadinanza attiva e responsabile, capace di

donare più che di ricevere; focalizzata sui doveri

più che sui diritti. Cose, va detto, che oggi non

vanno certo per la maggio-

re.

Eppure proprio questi so-

no gli ingredienti grazie ai

quali si può persino sup-

plire alla mancanza di altri

requisiti materiali della

crescita. E’ infatti un ele-

vato capitale sociale a ren-

dere estremamente vivibili le

realtà Nordeuropee, così come è il suo basso li-

vello ad impedire uno sviluppo equilibrato in mol-

ti Paesi produttori di petrolio.

Un dato emerge con estrema nettezza: uno svilup-

po sostenibile è connesso ad un adeguato capitale

sociale. Per comprendere meglio la questione ne

abbiamo parlato con Marco Bevilacqua, tra i fon-

datori del social network, “Benessere sociale”.

<<Il livello di capitale sociale – sostiene Bevilac-

qua – è certamente uno snodo decisivo. Natural-

mente si tratta di processi di lungo periodo che

chiamano in causa le vicende storiche e culturali di

una data società ma certo dai quali non è immune

la politica. E’ chiaro che tocca proprio alla sfera

politica contribuire alle condizioni che fanno cre-

scere il capitale sociale di un Paese. Il tutto in una

logica di lungo periodo: si semina oggi per racco-

Risorse

Aldo Novellini

CAPITALE SOCIALE:REQUISITO IMPRESCINDIBILE

PER LA NOSTRA QUALITÀ DELLA VITAdi Aldo Novellini

Il Perito Informa 5

gliere domani o dopodomani. Una delle prime

azioni volta a rafforzare questo patrimonio sociale

è la scolarizzazione: investire nell’istruzione, pun-

tare sulla formazione delle persone è un elemento

imprescindibile>>. E’ infatti dimostrato che livelli

più alti di istruzione generalizzata sono correlati a

più robusti indici di ricerca ed innovazione, a

quella vasta progettualità , anche culturale e non

soltanto tecnica, che caratterizza uno sviluppo so-

ciale ed economico robusto ed equilibrato.

<<Non va peraltro dimenticato – prosegue Bevilac-

qua – che il capitale sociale è anche connesso al

senso civico e di cittadinanza. In gioco entrano allo-

ra variabili di lungo termine che comprendono fatto-

ri storici e vicende naziona-

li di ogni Paese. Sotto que-

sto profilo, le nazioni relati-

vamente giovani come l’I-

talia possono avere dunque

maggiori difficoltà rispetto

a quelle di più antica unifi-

cazione come Francia o

Gran Bretagna>>.

Un’ampia e documentata analisi della situazione

italiana è quella di Roberto Cartocci “Mappe del

tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia” (Il

Mulino). Va infatti considerato che uno Stato non

è solo un’entità politica sovraordinata ad un po-

polo che vive su un certo territorio ma ad esso so-

no connessi anche un sentimento di appartenenza

e di comunanza nazionale. Ed è proprio questo

senso di comunanza ad alimentare l’impegno civi-

co che, in pratica, si traduce, nella volontà e nella

capacità di risolvere insieme i problemi collettivi

che si hanno di fronte. Tipico caso di questa

realtà è il mondo anglosassone caratterizzato da

un forte senso civico che si traduce anche in una

ricchezza di tessuto sociale, come aveva ben mo-

strato, sin dall’Ottocento, Alexis de Tocqueville in

“La democrazia in America”.

Da noi invece questo senso di comunanza nazio-

nale è più affievolito e semmai trova qualche ri-

scontro di rilievo in ambiti più ristretti come quel-

lo localista o, addirittura, semplicemente familia-

re. E in quest’ultimo caso si assiste a quella dege-

nerazione che è il cosiddetto “familismo amora-

le” che arriva a giustificare comportamenti persi-

no illeciti nel segno della comunanza familiare.

Fenomeni come l’evasione fiscale, il disprezzo dei

beni pubblici o il saccheggio generalizzato del-

l’ambiente e del territorio, trovano in questo hu-

mus un terreno loro propizio.

L’economista ame-

ricano Robert Put-

nam, uno dei massi-

mi studiosi di que-

ste tematiche, ritie-

ne che una cittadi-

nanza attiva e con-

sapevole sia sinoni-

mo di un elevato

grado di capitale so-

ciale. Qualsiasi percorso di crescita equilibrata e

di complessiva vivibilità generale ruota attorno

alla possibilità di accrescere il capitale sociale.

Per farlo Putnam immagina di agire in quattro di-

rezioni:

� responsabilizzazione personale;

� diffusione del valore della correttezza

e della fiducia reciproca comportamento

generale;

� regole nell’interesse di tutti;

� custodia e tutela dei beni pubblici.

Viceversa tra i rischi che possono concorrere a de-

pauperare il capitale sociale l’economista indivi-

dua quello di un esasperato individualismo che

conduce a mettere in secondo piano qualsiasi di-

mensione comunitaria. Non si può evitare di ri-

conoscere che proprio un individualismo dere-

sponsabilizzante sia uno dei tratti del vivere odier-

no. Spesso la causa di molti malesseri esistenziali.

Il fatto è che occorre tornare a valorizzare l’etica

del dovere e della responsabilità solidale verso gli

altri. Proprio la chiave solidaristica, quella del

“better together” (meglio insieme) può essere la

via per combattere la sempre più accentuata fran-

Risorse

Marco Bevilacqua

Robert Putnam

6 Il Perito Informa

tumazione sociale. Putnam sottolinea peraltro co-

me le relazioni sociali possano avere natura:

• esclusiva: rinserrando in se stessi dei

gruppi omogenei, nel segno di un piatto

conformismo che pone una barriera verso

chi non appartiene alla cerchia degli iniziati.

• inclusiva: aperta verso l’altro, verso il

prossimo, nel senso di una proficua

e reciproca solidarietà .

Evidente la necessità di superare il primo model-

lo e di puntare verso logiche inclusive che consen-

tano a tutti di sentirsi parte di un insieme, indipen-

dentemente dalle proprie condizioni sociali o per-

sonali. All’attuale frammentazione molto contri-

buisce la precarietà lavorativa che attanaglia la

nostra società e colpisce soprattutto le generazio-

ni più giovani. Una condizione di drammatica

precarietà che impedisce loro di progettare la pro-

pria esistenza, anche in termini di legami familiari

e di stabilità di coppia, con tutto quello che ciò

comporta sul versante della natalità . Viviamo in-

somma in un’epoca in cui è più che mai impel-

lente ricostruire un certo livello di capitale sociale,

altrimenti a giudizio di Putnam si può giungere a

mettere a repentaglio la convivenza civile.

Già oggi alcuni aspetti dell’attuale modello so-

cio-economico mostrano ampiamente l’emergere

di una simile deriva. Basti riflettere su quanto una

certa mentalità che pone al primo posto il facile

arricchimento abbia pervaso la nostra esistenza,

sostituendosi a valori quali il lavoro, il merito e la

competenza. Del resto lo stesso strapotere della

speculazione finanziaria sull’economia reale e sul-

la produzione di beni testimonia questa situazione

cui è necessario porre un argine. Purtroppo la sal-

datura tra la logica materialista di un esasperato

capitalismo e un certo relativismo culturale rende

tutto più complesso. Stupisce come questa deriva

che giunge a mettere in discussione persino la di-

gnità della vita umana non venga colta in tutta la

sua dimensione. Eppure proprio partendo dalla di-

gnità della persona può realizzarsi un più eleva-

to livello di convivenza civile ed umana. Il nostro

tessuto sociale ne uscirebbe sicuramente rinvigori-

to anche dal punto di vista dell’impegno civico e

della nostra capacità di vivere tutti insieme. Ac-

crescere il nostro capitale sociale è un punto deci-

sivo. Un suo elevato livello permette infatti di ri-

solvere più facilmente i problemi collettivi che la

società si trova a dover affrontare (accesso all’ac-

qua, lotta alle malattie, tutela ambientale, ecc..)

assicurando una maggior vivibilità . Finisce, in-

somma, per incidere positivamente sulla qualità

della vita delle persone. Di certo, come evidenzia

l’enciclica Caritas in Veritate (cap. 32) “... L’au-mento delle ineguaglianze tra gruppi sociali al-l’interno di un medesimo Paese e tra le popolazio-ni dei vari Paesi, ossia l’aumento massiccio dellapovertà in senso relativo, non solamente tende aerodere la coesione sociale, e per questa via mettea rischio la democrazia, ma ha anche un impattonegativo sul piano economico, attraverso la pro-gressiva erosione del « capitale sociale », ossia diquell’insieme di relazioni di fiducia, di affidabi-lità, di rispetto delle regole, indispensabili ad ogniconvivenza civile”.

Risorse

Il Perito Informa 7

Dal nostro consulente legaleIL DECRETO DEL FAREE LA SICUREZZA SUL LAVORO

Avv. Stefano Comellini (www.avvocatocomellini.it) - Dott.ssa Annalisa Settimo (Studio Legale Comellini)

Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 691

porta in rubrica “misure per la crescitaeconomica” ed è dedicato, in parte rile-vante, a misure di semplificazione degliobblighi a carico dei datori di lavoro in te-ma di sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli articoli del D.Lgs. n. 81/2008, cd. Te-sto Unico della Sicurezza, interessati dallemodifiche ed integrazioni introdotte dalD. L. n. 69/2013 sono: - art. 3, “campo di applicazione” (delD.Lgs. n. 81/2008);- art. 6, “Commissione consultiva perma-nente per la salute e sicurezza sul lavoro”;- art. 26, “obblighi connessi ai contrattid’appalto o d’opera o di somministrazio-ne”;- art. 27, “sistema di qualificazione delleimprese e dei lavoratori autonomi”;- art. 29, “modalità di effettuazione dellavalutazione dei rischi”;- art. 31, “servizio di prevenzione e prote-zione”;- art. 32, “capacità e requisiti professiona-li degli ASPP e RSPP interni ed esterni”;- art. 37, “formazione dei lavoratori e deiloro rappresentanti”; - art. 67, “notifiche all’organo di vigilanzacompetente per territorio”;- art. 71, “obblighi del datore di lavoro”con riferimento alle verifiche periodichedelle attrezzature di lavoro;- art. 73, “informazione, formazione e ad-destramento” nell’uso delle attrezzaturedi lavoro;- art. 88, “campo di applicazione” del Ti-

tolo IV (“cantieritemporanei o mobi-li”) del TULS;- art 104-bis, “misuredi semplificazione neicantieri temporanei omobili” per la reda-zione del POS, delPSC e del fascicolodell’opera;- art 225, “misure specifiche di protezio-ne e di prevenzione”, con riferimento al-l’informazione nel caso di superamentodei valori limite di esposizione professio-nale;- art 240, “esposizione non prevedibile”,con riferimento alla comunicazione dieventi che espongano ad agenti cancero-geni;- art 250, “notifica” per lavori che espon-gono al rischio amianto;- art 277, “misure di emergenza” in casodi eventi che espongano ad agenti biolo-gici.

Si cercherà qui di dare conto delle modifi-che più rilevanti apportate dal provvedi-mento in esame.

Campo di applicazione del TUS (art.3 TUS - art 32, comma 1 lett. 0a2, D.L.n. 69/2013)

Il decreto ha sostituito il comma 12-bisdell’art. 3 TUS, estendendo - con alcunespecificazioni – a determinati soggetti la

Stefano Comellini

1 Convertito, in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98.2 L’elencazione deriva dal fatto che in sede di conversione alla originaria lett. a sono state premesse le lett. 0a e 0b.

8 Il Perito Informa

Dal nostro consulente legale

disciplina in materia di sicurezza sul lavo-ro già vigente per i componenti dell’im-presa familiare, i lavoratori autonomi, icoltivatori diretti, i soci delle società sem-plici operanti nel settore agricolo, gli arti-giani e i piccoli commercianti. In partico-lare, si tratta dei “volontari”, compresiquelli che effettuano servizio civile, (chegià erano previsti dal testo previgente); isoggetti che prestano la propria attività,spontaneamente e a titolo gratuito o conmero rimborso spese, in favore delle as-sociazioni di promozione sociale e delleassociazioni sportive dilettantistiche; i di-rettori artistici ed i collaboratori tecnici,con riferimento alle prestazioni di naturanon professionale da parte di cori, bandemusicali e filodrammatiche; i soggetti chesvolgono attività (gratuitamente o conrimborsi o premi o compensi) nell’ambitodi attività sportive dilettantistiche riferibilial CONI, Federazioni sportive nazionali,enti di promozione sportiva, altri organi-smi che perseguano finalità sportive dilet-tantistiche e che siano riconosciuti daisuddetti enti.

Ulteriori misure di semplificazione(art. 3 TUS – art. 35 D.L. n. 69/2013).

All’art. 3 TUS sono stati introdotti i com-mi 13-bis e ter con cui si affida a emanandidecreti interministeriali la definizione dimisure di semplificazione, concernenti:- la documentazione (anche ai fini dell’in-serimento nel libretto formativo del citta-dino) attestante l’adempimento, da parte

del datore di lavoro, degli obblighi diinformazione e formazione previsti dalladisciplina in materia di sicurezza sul lavo-ro, in relazione a prestazioni lavorative(diverse da quelle derivanti dalle ordinariefigure del contratto di lavoro dipendentea tempo determinato o indeterminato)che implichino una permanenza del lavo-ratore in azienda per un periodo non su-periore a cinquanta giornate lavorativenell’anno solare di riferimento;- gli adempimenti relativi all’informazio-ne, formazione, valutazione dei rischi esorveglianza sanitaria per le imprese agri-cole, con particolare riferimento a lavora-tori a tempo determinato e stagionali eper le imprese di piccole dimensioni.Sotto quest’ultimo profilo può lasciareperplessi il riferimento alle sole attività la-vorative di breve durata in ambito agrico-lo e non in altri settori.

Semplificazioni in materia di DUVRI(art. 26 TUS - art 32, comma 1 lett. a,D.L. n. 69/2013).

Il Decreto ha modificato i commi 3 e 3-bis dell’art. 26 TUS, prevedendo che, inalcuni specifici settori di attività a bassorischio di infortuni e malattie professio-nali3, con riferimento sia all’attività deldatore di lavoro committente che dell’im-presa appaltatrice e dei lavoratori autono-mi, non è più obbligatoria l’elaborazionedel DUVRI (documento unico di valuta-zione dei rischi interferenziali) per la coo-

3 I settori a basso rischio di infortuni e di malattie professionali sopra riportati saranno stabiliti, ex art. 29, comma 6-ter (introdottodallo stesso D.L. n. 69/2013), TUS, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, sulla base delle indica-zioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri e parametri oggettivi desuntidagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.

Il Perito Informa 9

Dal nostro consulente legale

perazione e il coordinamento tra il com-mittente e gli appaltatori e subappaltatori.In tali settori è ora sufficiente l’individua-zione di un “incaricato”, soggetto in pos-sesso di formazione, esperienza e compe-tenza professionali, adeguate e specifichein relazione all’incarico conferito4, non-ché di periodico aggiornamento e di co-noscenza diretta dell’ambiente di lavoro,sia del committente che della ditta appal-tatrice o del lavoratore autonomo. Tuttavia, non può non rilevarsi, in assen-za del DUVRI, la probabile difficoltà, peril soggetto “incaricato”, di monitorare irischi interferenziali in assenza di una loroprevia individuazione.In ogni caso, questa opzione non si appli-ca, così come già indicato nel testo origi-nale, ai rischi specifici propri dell’attivitàdelle imprese appaltatrici o dei singoli la-voratori autonomi. Dell’individuazionedell’incaricato o della sua sostituzione de-ve essere data immediata evidenza nelcontratto di appalto o di opera. Sempre il comma 3 dell’art. 26 confermache, qualora sia redatto il DUVRI, essodebba essere allegato al contratto di ap-palto o di opera, adeguato in funzionedell’evoluzione dei lavori, servizi e forni-ture; a tali dati – va rilevato, non chiara-mente individuati - possono accedere ilrappresentante dei lavoratori per la sicu-rezza e gli organismi locali delle organiz-zazioni sindacali dei lavoratori comparati-vamente più rappresentative a livello na-zionale. Si è inoltre confermato che, nel-l’ambito di applicazione del D.Lgs.12.04.2006 n. 1635, il DUVRI, ai fini del-

l’affidamento del contratto, è redatto dalsoggetto titolare del potere decisionale edi spesa, relativo alla gestione dello speci-fico appalto.

Sistema di qualificazione delle impre-se e dei lavoratori autonomi (art. 27TUS – art. 32 comma 1 lett. 0b e a-bisD.L. n. 69/2013).

La modifica assegna al Ministero del lavo-ro e non più alla Commissione consultivapermanente la definizione del “sistema diqualificazione delle imprese e dei lavora-tori autonomi” previsto dagli artt. 26 e 27TUS.Si è rilevato che l’intervento non risolve laquestione relativa al coordinamento tra leprevisioni delle due disposizioni citate,rimanendo incerto se i requisiti per laqualificazione, definiti dal Ministero, sia-no relativi solo ai settori che lo stesso or-gano deve individuare ex art. 27, ovverose siano riferiti a tutte le imprese, ex art.26.

Esclusione dalla predisposizione delDUVRI (e/o nomina dell’incaricato)(art. 26, comma 3-bis , TUS – art. 32,comma 1 lett. a, D.L. n. 69/2013).

Con il nuovo testo del comma 3-bis del-l’art. 26 sono state modificate le condizio-ni in presenza delle quali si può essereesonerati dalla redazione del DUVRI. L’obbligo della redazione del DUVRI, oin alternativa della nomina dell’incaricatoper le aziende a basso rischio di infortunie di malattia professionale, non si applica

4 Con la legge di conversione è stato abrogato il riferimento alla figura del preposto che compariva nel testo originale del D. L. n.69/2013.5 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

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ai servizi di natura intellettuale, alle mereforniture di materiali o attrezzature, ai la-vori o servizi la cui durata non sia supe-riore ai cinque uomini-giorno6, sempreche essi non comportino rischi derivantidal rischio di incendio di livello elevato7,o derivanti dallo svolgimento di attività inambienti confinati8, o derivanti dalla pre-senza di agenti cancerogeni, mutageni obiologici, di amianto o di atmosfereesplosive o dalla presenza dei rischi parti-colari di cui all’allegato XI del TULS. Si èanche individuata, ai fini dell’applicazionedi tali prescrizioni, che per “uomini-gior-no” si debba intendere l’entità presuntadei lavori, servizi e forniture rappresenta-ta dalla somma delle giornate di lavoronecessarie alla effettuazione degli stessiconsiderata con riferimento all’arco tem-porale di un anno dall’inizio dei lavori.

Modifiche agli artt. 32 e 37 sulla for-mazione degli operatori di sicurezza.(art. 32, comma 5-bis - art 32, comma1, lett. c)

All’art. 32 TUS è stato inserito il comma5-bis che intende eliminare le duplicazionidella formazione attraverso il riconosci-mento dei crediti formativi per la durata ei contenuti già erogati. Si prevede, quindi,che possano essere riconosciuti agli ASPPe RSPP, formati secondo i percorsi a lororiservati, crediti formativi da far valere,per i contenuti che si sovrappongono,con la formazione di altri operatori di si-curezza.

Parimenti, all’art. 37 TUS, è stato inseritoil comma 14-bis ove si è prevista la possi-bilità di riconoscere dei crediti formativiper i contenuti che si sovrappongono nel-la formazione dei lavoratori, dirigenti,preposti e RLS. In entrambi i casi, le modalità ed i model-li per mezzo dei quali deve essere docu-mentata l’avvenuta formazione dovrannoessere individuati dalla Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le Re-gioni e le Province autonome di Trento edi Bolzano, sentita la Commissione con-sultiva permanente (art. 6 TUS).

Verifiche periodiche delle attrezzaturedi lavoro (art. 71, comma 11, TUS - art32 comma 1 lett. f, D.L. n. 69/2013)

Il decreto ha modificato il comma 11 del-l’art. 71 TUS, concernente le verifiche pe-riodiche delle attrezzature di lavoro, daparte dei soggetti pubblici e privati, di cuiall’Allegato VII, riducendo da 60 a 45 igiorni entro i quali l’Inail deve effettuarela prima verifica, decorsi inutilmente iquali il datore di lavoro può avvalersi disoggetti pubblici o privati abilitati. Il termine decorre dalla “messa in servi-zio” delle attrezzature e non, come per iltesto previgente, dal momento della ri-chiesta del datore di lavoro.È stato da taluno rilevato che l’obbligo diverifica subito dopo la messa in servizio enon alla scadenza del periodo previstodall’All. 7 del TUS (come previsto dal

6 Nel testo originale si faceva riferimento a 10 uomini-giorno.7 Ai sensi del Decreto Ministro dell’Interno 10.03.1998.8 Di cui al D.P.R. 14/9/2011 n. 177 (Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi ope-ranti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’ art. 6, comma 8, lett. g, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

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DM 11.4.20119), si tratta di un gravosoonere a carico dell’azienda, tra l’altro incontrasto con lo spirito della norma se-condo cui le verifiche periodiche devonoessere volte a valutare nel tempo lo statodi “conservazione e di efficienza” delleattrezzature. La prima verifica resta di competenza del-l’Inail mentre per le verifiche successive ildatore di lavoro ha la facoltà di affidare laverifica delle attrezzature ad un soggettopubblico ovvero ad uno privato abilitato,venendo meno, in tal modo, l’obbligo dirivolgersi alle ASL e di attendere l’esitodella richiesta.La legge di conversione del Decreto haabrogato la norma, prevista nel testo ori-ginale del decreto legge, con cui era statointrodotto l’obbligo da parte dell’Inail,delle ASL o dell’Arpa di comunicare aldatore di lavoro, entro quindici giorni dal-la richiesta, l’eventuale impossibilità di ef-fettuare le verifiche di propria competen-za fornendo adeguata motivazione.

Modifiche all’art. 29 sulle modalità dieffettuazione della valutazione dei ri-schi (art. 29 TUS – art. 32 D.L. n.69/2013).

L’art. 29 TUS riguarda le “modalità di ef-fettuazione della valutazione dei rischi”,con la facoltà della procedure standardiz-zate (commi 5 e 6) negli enti che occupa-no fino a dieci lavoratori10, sempre chenon si tratti di aziende che svolgano atti-vità a particolare rischio (comma 7).

Il decreto legge n. 69/2013 ha aggiuntoall’art. 29 il comma 6-ter, ove si prevedeche le aziende che operano nei settori diattività a basso rischio di infortuni e dimalattie professionali individuate nell’ap-posito decreto che dovrà emanare il Mini-stero del lavoro possono “dimostrare”11

di aver effettuato la valutazione dei rischidi cui agli articoli 17 e 28, fermo restandola facoltà di tali aziende di utilizzare leprocedure standardizzate previste daicommi 5 e 6 dell’articolo stesso; inoltre, siè previsto che la “dimostrazione” dovràessere fornita a mezzo di modelli che sa-ranno allegati allo stesso decreto ministe-riale. Più che di una autocertificazionesembra trattarsi di una valutazione sem-plificata dei rischi.Il sistema prevede, quindi, diversi obbli-ghi – di cui è necessario un chiaro coordi-namento - a seconda, da un lato, che leaziende abbiano fino a 10 lavoratori, da11 a 50 lavoratori e con oltre 50 lavorato-ri (commi 5 e 6); dall’altro, in relazione al-la specifica rischiosità di infortuni e ma-lattie professionali (commi 6-ter e 7).Il decreto ha introdotto, comunque, unamera facoltà, che non impedisce al datoredi lavoro considerato di elaborare un do-cumento di valutazione dei rischi secondole modalità “tradizionali” previste dagliarticoli 28 e 29 del TULS ovvero a mezzodelle procedure standardizzate (art. 29,commi 5 e 6).

Modifiche alle norme del Titolo IV ri-

9 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.10 Cfr. risposta della Commissione per gli Interpelli all’interpello n. 7/2012.11 Nella versione originale del decreto legge si utilizzava la diversa locuzione “possono attestare”.

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guardante i cantieri temporanei o mo-bili (Titolo IV TUS – art. 32 comma 5lett. h, D.L. n. 69/2013).

Il decreto è intervenuto anche con riferi-mento ai cantieri temporanei o mobili(Titolo IV del TUS) e alle modalità di re-dazione dei PSC, POS e del fascicolo del-l’opera. L’art. 104-bis, introdotto nell’occasione,prevede che “Con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, di con-certo con il Ministro delle infrastrutture edei trasporti e con il Ministro della saluteda adottare sentita la Commissione con-sultiva permanente per la salute e sicurez-za sul lavoro, previa intesa in sede di Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, sono individuatimodelli semplificati per la redazione delpiano operativo di sicurezza di cui all’arti-colo 89, comma 1, lettera h), del piano disicurezza e di coordinamento di cui all’ar-ticolo 100, comma 1, e del fascicolo del-l’opera di cui all’articolo 91, comma 1, let-tera b), fermi restando i relativi obblighi”. Al comma 2 dell’art. 88 è stata sostituitala lett. g-bis per la quale le disposizioni dicui al Capo I del Titolo IV non si applica-no “ai lavori relativi a impianti elettrici,reti informatiche, gas, acqua, condiziona-mento e riscaldamento, nonché ai piccolilavori la cui durata presunta non è supe-riore a dieci uomini-giorno, finalizzati allarealizzazione o alla manutenzione delleinfrastrutture per servizi, che non espon-gano i lavoratori ai rischi di cui all’allegatoXI”. Inoltre, l’esclusione per i lavori relativi adimpianti elettrici, reti informatiche, gas,acqua, condizionamento e riscaldamento

- già prevista nella disciplina fino ad oravigente - viene subordinata alla medesimacondizione (assenza di rischi) anziché allacondizione che essi non comportino la-vori edili o di ingegneria civile.Il nuovo comma 2-bis dell’art. 88 del TUprevede poi che le disposizioni specifichein materia di sicurezza sul lavoro, relativeai cantieri temporanei o mobili, si appli-chino agli spettacoli musicali, cinemato-grafici e teatrali e alle manifestazioni fieri-stiche tenendo conto delle particolari esi-genze connesse allo svolgimento delle re-lative attività, individuate con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche socia-li, emanato secondo la procedura ivi defi-nita.

Modifiche che riguardano gli obbli-ghi di notifica e di comunicazioneagli organi di vigilanza (artt. 225, 240,250, 277 TUS - art. 32 D.L. n.69/2013).

Il decreto legge ha introdotto, nell’ambitodella finalità di semplificazione, la possi-bilità di provvedere a comunicazioni enotifiche per via telematica, anche permezzo degli organismi paritetici o delleorganizzazioni sindacali dei datori di lavo-ro. Si tratta, ad esempio, della comunica-zione all’organo di vigilanza relativa al su-peramento dei valori limite di esposizioneprofessionale agli agenti chimici; ovverodel verificarsi di eventi non prevedibili oincidenti che possano comportare un’e-sposizione anomala dei lavoratori adagenti cancerogeni e mutageni; ovveroancora, dell’inizio di lavori che possonocomportare per i lavoratori l’esposizioneall’amianto o il verificarsi di incidenti chepossono provocare la dispersione nel-

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l’ambiente di un agente biologico perico-loso.Sul punto si rilevi, ancora che il provvedi-mento in esame ha riformulato l’art. 67TUS, semplificando la comunicazioneche il datore di lavoro deve effettuare al-l’organo di vigilanza in ipotesi di esecu-zione di lavori per la realizzazione di edi-fici o locali da adibire a lavorazioni indu-striali o nel caso di ampliamenti e di ri-strutturazioni di quelli già esistenti.

Modifiche al codice dei contratti pub-blici (art. 32, commi 4, 5, 7-bis , D.L.69/2013)

I commi 4 e 5 dell’art. 32 D.L. n. 69/2013modificano il codice dei contratti pubblici(D.Lgs. n. 163/2006) demandando ad undecreto del Ministro del lavoro e delle po-litiche sociali, emanato secondo la proce-dura ivi definita l’individuazione di mo-delli semplificati per la redazione - nel-l’ambito dell’aggiudicazione di appaltipubblici - del piano di sicurezza del can-tiere temporaneo o mobile, sostitutivo delpiano di sicurezza e di coordinamento(qualora quest’ultimo non sia richiestodalla disciplina generale).Il comma 7-bis della norma riguarda, in-vece, la disciplina del criterio del prezzopiù basso nei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture. La modificaprevede che il prezzo più basso venga al-tresì determinato al netto delle spese rela-tive al costo del personale - valutato sullabase dei minimi salariali definiti dalla con-trattazione collettiva nazionale di settoretra le organizzazioni sindacali dei lavora-

tori e le organizzazioni dei datori di lavo-ro comparativamente più rappresentativesul piano nazionale - e delle misure diadempimento alle disposizioni in materiadi salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Pertanto, il costo del personale non costi-tuisce più elemento di prezzo e, quindi,non deve essere più sottoposto a verificadi congruità.Si rilevi che l’art. 4, comma 2, lettera i-bis,del D.L. n. 70/2011, aveva introdotto al-l’art. 81 D.Lgs. n. 163/2006 il comma 3-bis (poi abrogato dall’art. 44, comma 2,D.L. 201/2011) che, con lo stabilire chenei contratti pubblici la migliore offerta èselezionata con il criterio del prezzo piùbasso o con il criterio dell’offerta econo-micamente più vantaggiosa, aveva previ-sto un’analoga procedura tesa a escludereil costo del personale dai criteri per lascelta dell’offerta migliore negli appaltipubblici.

Modifiche al DPR n. 1124/1965 (art.32, commi 6 e 7, D.L. n. 69/2013).

Nel DPR 1124/1965, è stato abrogatol’art. 54, così eliminandosi – a decorreredal 180° giorno successivo all’entrata invigore del SINP12 - l’obbligo a carico deldatore di lavoro di denuncia degli infortu-ni sul lavoro che abbiano per conseguen-za la morte o l’inabilità al lavoro per piùdi tre giorni.Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2014(peraltro, in contrasto con quanto previ-sto al successivo comma 7), si introducela comunicazione telematica da parte del-l’Inail ad altre pubbliche amministrazioni

12 “Sistema informativo nazionale per la prevenzione”, art. 8 TUS.

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relativamente ai dati degli infortuni mor-tali e di quelli con prognosi superiore atrenta giorni. La modifica, da un lato, eli-mina un onere per il datore di lavoro, dal-l’altro impone alle pubbliche amministra-zioni di dialogare attraverso strumentiinformatici (il SINP).Da ultimo, sempre con riferimento agliinfortuni mortali e a quelli con prognosisuperiore a trenta giorni, si limita l’obbli-go, per la Direzione territoriale del lavoro,di procedere all’inchiesta ai casi in cui visia una istanza da parte del lavoratoreinfortunato, di un superstite o dell’I-NAIL.

Prevenzione incendi (art. 38 D.L.69/2013).

Il Decreto ha introdotto modifiche alDPR n. 151/2011 in tema di prevenzioneincendi.Innanzi tutto si prevede l’esonero dallapresentazione delle istanze preliminariper la valutazione dei progetti (art. 3 DPR

n. 151/2011), limitatamente agli enti eprivati di nuove attività introdotte dall’al-legato I dello stesso DPR, qualora già inpossesso di atti abilitativi riguardanti lasussistenza dei requisiti di sicurezza antin-cendio, rilasciati dalle competenti auto-rità.Inoltre, si è introdotta una proroga per iresponsabili delle nuove attività introdot-te all’Allegato I del detto D.P.R. che po-tranno presentare le istanze di cui agliartt. 3 e 4, entro tre anni, invece che entroi due precedentemente previsti, dalla datadi entrata in vigore del DPR n. 151/2011e, quindi, entro il 7 ottobre 2014.

Soppressione certificazioni sanitarie(art. 42 D.L. 69/2013).

Il Decreto n. 69/2013 prevede che per ilavoratori rientranti nell’ambito del TUS,non è necessaria la certificazione attestan-te l’idoneità psico-fisica relativa all’esecu-zione di operazioni relative all’impiego digas tossici (art. 27, primo comma, nume-ro 4°, Regio Decreto n. 147/1927).

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EurEtaA VENEZIA LA 27AASSEMBLEA GENERALE. RINNOVATI I

VERTICI DELL’EXECUTIVE BOARD E DEL REGISTRA-TION COMMITTEE INTERNAZIONALI DI EURETA

Grande soddisfazione al termine del-l’annuale General Assembly che si èsvolta quest’anno presso la sede delCollegio dei Periti Industriali di Venezia.Alla presenza dei massimi vertici del-l’associazione, Mariano Magnabosco èstato eletto all’unanimità Presidente in-ternazionale di EurEta (Associazioneeuropea delle professioni tecniche del-l’ingegneria): a completare l’ExecutiveBoard il Vice presidente Urs Gassman

e il tesoriere Göran Orup. Roger Köel-liker è invece il nuovo Chairman del Re-gistration Committee, che si potrà av-valere della provata esperienza di Raf-faele Gulizia e dell’entusiasmo dellenew entry Salvo Croce e Daniel Seitz.La Germania entra a far parte del nuo-vo Board. Il Presidente Magnabosco,nel ringraziare tutti i presenti per l’altacarica attribuitegli in maniera traspa-rente e condivisa, ha auspicato di pote-

Mariano Magnabosco è il nuovo Presidente del Board, Urs Gassman il vice eGoran Orup il tesoriere. Roger Koelliker è il nuovo Presidente del Registra-tion Committee composto da Raffaele Gulizia, Salvo Croce, Daniel Seitz.

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oltre 10 anni redditi che è offensivochiamare tali.

Durante i lavori, un importante contri-buto di idee è arrivato dall’interventodel funzionario della Commissione Eu-ropea Gaegorz Ambroziewioz che harelazionato sul nuovo programma qua-dro che la Commissione Europea si èdata per il finanziamento all’innovazio-ne e alla ricerca. Uno specifico pro-gramma quindi per una nuova strategiadi sviluppo improntata sulla globalizza-zione della conoscenza e le misurechiave per l’innovazione. All’interventoè seguito un dibattito che ha messo inluce opportunità e problematiche.(http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/homeeu.html)(http://ec.eu-ropa.eu/research/horizon 2020).

Koutroubas ha comunica-to inoltre che MassimoBaldinato, del Gabinettodel Vicepresidente dellaCommissione Europea An-tonio Tajani, ha approva-to i suggerimenti e le pro-poste che Eureta e ha pro-

re dare un nuovo impulso all’azione diEurEta per una nuova politica comuni-taria a favore delle professioni liberali:ha ringraziato il Board uscente per ilprezioso lavoro svolto e si è compli-mentato con il segretario generale delCeplis Theodoros Koutroubas per ilcontributo dato al rapporto sulla for-mazione professionale continua, redat-to dal Working group del Ceplis, e sulleproposte di modifica della direttivaqualifiche professionali alle quali EurEtaha collaborato fattivamente e sinergi-camente.

Nel suo intervento, Raffaele Gulizia,componente del RC e Presidente di Eu-reta Italia ha sottolineato che, con il

documento dell’Action Plan 2020, l’Eu-ropa ha equiparato per la prima volta iprofessionisti alle PMI (piccole medieimprese) non sotto il profilo giuridico,ma in virtù del loro contributo allo svi-luppo economico.Gulizia ha poi portato l’attenzione sullasituazione del nostro Paese, con milionidi professionisti che registrano una de-pressione dei redditi del 20%, giovaniche non riescono neppure ad affacciarsinel mercato del lavoro o percepire per

EurEta

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posto in occasione degli incontri pro-mossi dalla Commissione Europea. Bal-dinato ha salutato con vivo interessel’iniziativa di Eureta perché arriva in unmomento delicato per le politiche de-stinate alle attività intellettuali in Euro-pa. Nel mese di luglio, il Parlamentodovrà votare in seduta plenaria la diret-tiva qualifiche che, con l’introduzionedella carta professionale europea, miraad agevolare la mobilità dei professio-nisti all’interno dei “Single Market”. “Inquesto ambito, gli studi professionalirappresentano un importante volanoper rilanciare l’occupazione e la compe-titività. Bisogna, però, garantire loromigliori condizioni di accesso al credito,abbattere le barriere burocratiche e farsì che anche le strutture di piccole emedie dimensioni possano accedere aifondi comunitari”.

Il piano, oltre a prevedere una serie dimisure concrete, ha il merito di ricono-scere la specificità dei liberi professioni-sti ed il loro contributo al PIL dell’UE. Sivuole intervenire su ambiti chiave qualil’accesso ai finanziamenti (attraverso lacreazione di un mercato europeo dellamicro finanza e la semplificazione dellafiscalità per gli investimenti diretti pri-vati), il sostegno allo start-up, la sempli-ficazione amministrativa (attraverso lariduzione dell’onere normativo) e l’in-ternazionalizzazione delle imprese. So-no previsti degli interventi anche in ma-teria di accesso alla libera professione,con la rimozione degli ostacoli conside-rati ingiustificati e non necessari.La Commissione Ue ha nominato un

gruppo di lavoro che dovrà individuarele linee di intervento per promuoverel’attività e la mobilità delle professioniin Europa. Sulla stessa linea, il gabinet-to del vicepresidente della Commissio-ne Ue, Antonio Tajani, che ha lanciatopoco più di un mese fa l’Action Planper l’imprenditoria 2020. “Abbiamodeciso di cambiare marcia in favore deiprofessionisti” ha detto Tajani “Fino aoggi abbiamo visto politiche rivoltequasi esclusivamente alle imprese, manel tessuto economico e sociale euro-peo le libere professioni ricoprono unruolo fondamentale per lo sviluppo el’occupazione”.

La Confederazione europea dei sinda-cati (CES), il Comitato sindacale euro-peo dell’Istruzione (ETUCE), il ServizioPubblico Unione europea (FSESP), ilConsiglio d’Europa del personale pro-fessionale e manageriale (EUROCA-DRES), il Consiglio europeo delle pro-fessioni liberali (CEPLIS) e l’associazioneeuropea delle professioni tecniche (Eu-reta) notano con soddisfazione che ilprocesso di adozione della direttiva chemodifica la direttiva 2005/36/CE relati-va al riconoscimento delle qualificheprofessionali e la Regolamentazione re-lativa alla cooperazione amministrativa

EurEta

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zioni dell’Unione europea e dei governinazionali, non appena la nuova diretti-va sarà adottata nei confronti di unaattuazione efficace e realistica del te-sto in questione. Il nostro obiettivo co-mune è il completamento di un merca-to interno in cui tutti i liberi professio-nisti possano beneficiare pienamentedella libertà di circolazione nell’eserci-zio della loro professione.In conclusione del suo intervento e del-l’Assemblea, Magnabosco ha ringrazia-to tutti i componenti del Board e delRegistration Committee uscenti per illoro impegno profuso. “Un particolareringraziamento – ha concluso – va fat-to, a nome mio personale, del Board edi tutti gli iscritti, a Raffaele Gulizia unpilastro della nostra organizzazioneche, dopo anni di grande impegno ap-passionato e costruttivo, lascia il Boardper sua volontà, ma continua il suo im-pegno in EurEta all’interno del Registra-tion Committee dove sicuramente sa-prà portare la sua consueta passione, lasua grande esperienza nel settore, lasua capacità, la sua volontà di fare pro-gredire i professionisti a livello euro-peo”.Salvo Croce- Additional Member of the RegistrationCommittee of Eureta International

attraverso il sistema di informazionedel mercato interno (IMI), sta raggiun-gendo l’iter di completamento. “A que-sto punto - ha aggiunto Koautroubas -va riconosciuto il buon lavoro dellecommissioni parlamentari incaricate dimodifiche al testo, e in particolare ilbuon lavoro della commissione IMCO edella signora Bernadette Vergnaud, eu-roparlamentare, responsabile per la re-lazione finale del Parlamento europeo.Le opinioni del soggetti interessati e leparti sociali sono state significativa-mente prese in considerazione dai rap-presentanti dei cittadini europei, in par-ticolare in materia di formazione comu-ne, sviluppo professionale continuo, ac-cesso parziale e meccanismo di allerta.Il Presidente Mariano Magnabosco haquindi evidenziato che la possibilità da-ta alle parti sociali e alle organizzazioniprofessionali di partecipare allo svilup-po di strutture di formazione comune èun importante passo in avanti: “un pas-so avanti verso un sempre crescentecoinvolgimento delle parti interessatenella redazione della normativa che di-sciplina la loro formazione. L’inserimen-to nel testo da parte del Parlamento eu-ropeo dello Sviluppo Professionale Con-tinuo è un motivo in più di soddisfazio-ne per l’importante miglioramento con-seguito anche grazie all’impegno di EU-RETA.”Ed il neo eletto presidente Magnabo-sco ha ulteriormente aggiunto “deside-rano riaffermare il nostro impegno alavorare in collaborazione con le istitu-

EurEta

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Articolo del produttoreTEST DELLA FIBRA OTTICAAvv. Stefano Comellini (www.avvocatocomellini.it) - Dott.ssa Annalisa Settimo (Studio Legale Comellini)

Nella realizzazione di un link in fibra ottica, la fase di test è fondamentale per assicurarsiche la qualità delle tratte e delle terminazioni sia sufficiente a trasmettere segnali video,vocali o dati senza una eccessiva degradazione.Con l’aumento delle velocità trasmissive, l’assenza di elementi di attenuazione sulla trat-ta ottica e, dunque, la verifica della corretta installazione della tratta, acquisiscono via viasempre maggiore importanza in quanto il “budget” di attenuazione massima ammesso al-l’aumentare della velocità di trasmissione decresce in maniera molto elevata.

Da un punto di vista “normativo” questi sono i riferimenti utilizzati:

• ISO/IEC 11801 AMD2

• ISO/IEC TR 14763-3 (Giugno 2006)

- Information technology – Implementation and operation of customer premisescabling – Part 3: Testing of optical fiber cabling.

• ISO/IEC 61280-4-1

- Fiber optic communication subsystem basic test procedures Part 4-2: Fiber opticcable plant- Singlemode fiber optic cable plant attenuation

• ISO/IEC 61280-4-2

- Fiber optic communication subsystem test procedures Part 4-1: cable plantand links – multimode fiber optic plant attenuation measurement.

• EN 50346 (Dec 2002)

- Information technology - Cabling installation – Testing of installed cabling.

• EN 50173-1

• ANSI/TIA/EIA-526-7

• ANSI/TIA/EIA-526-14A

• TSB 140

Tali normative fissano i parametri (sempre più stringenti) che devono caratterizzare unlink in fibra ottica.

Per verificare che tali parametri siano rispettati esistono diversi passi di verifica e test: siparte da una verifica fisica delle terminazioni (tramite microscopio) si passa per una veri-fica di attenuazione in funzione della lunghezza e delle caratteristiche del link ottico (nu-mero connettori ed eventuali giunti) tramite Sorgente e Power Meter (metodo molto lentoe manuale che può essere fonte di errori) o strumenti OLTS automatici (più precisi e piùimmuni all’errore). Questa è la certifica basilare per i link ottici o Tier1. Gli standard pre-vedono anche una eventuale certifica Tier2 o Estesa tramite OTDR (Optical Time Do-main Reflectometer) che pemette di migliorare ulteriormente le performence del link ottico

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Articolo del produttore

e, nel caso la certifica di base dia esito negativo, di individuare velocemente il problemadel link.

Verifica fisica

I Microscopi presentano varie tipologie di ingrandimento a seconda degli impieghi (incampo o in laboratorio).Per la verifica in campo si consiglia un microscopio di precisione a 200x o, ancora meglio,la versione 320x che offre un’alta qualità di ingrandimento. Per consentire una verificaagevole su tutte le connessioni tali microscopi devono includere un adattatore universaleper ferrule a 2.5mm.Molto utili sono i microscopi elettronici che consentono una visualizzazione immediata delconnettore ed anche uno scaricamento delle immagini su supporto informatico.

La verifica fisica consente anche di affrontare al meglio uno degli elementi apparente-mente più banali, ma in realtà più deterioranti in assoluto delle performance di un link ot-tico: la presenza di sporcizia.

• Le connessioni sporche sono la principale causa dei problemi sulle fibre ottiche (85%)

• Lo sporco che crea problemi è in ogni parte:- sospeso in aria- sulla pelle- all’interno dei connettori

• All’aumentare della velocità di trasmissionesulle Fibre corrisponde una diminuzionedel budget di attenuazione ammesso

- Quindi anche meno tolleranza sulla sporciziadei connettori contaminati

Il Perito Informa 21

Articolo del produttore

• CHIUNQUE lavori con le fibre necessita di ispezionare e pulirele terminazioni prima di ogni connessione

Certifica di attenuazione

Il Power Meter misura l’attenuazione in dB della tratta e richiede una taratura, sia del li-vello di potenza che della sensibilità della lunghezza d’onda, per garantire la precisionenelle misure. Per la generazione del segnale ottico analizzato dal Power Meter è neces-saria una Sorgente Ottica di appropriata lunghezza d’onda. La sorgente produce energialuminosa a lunghezza d’onda e livello di potenza prestabiliti. Questa sorgente ottica deveessere a LED per le fibre Multimodali e Laser per le fibre Monomodali (non è ammessadagli standard l’uso di sorgenti VCSEL La procedura della certifica prevede dapprima lacreazione di un riferimento collegando direttamente Sorgente e Power Meter. Poi vieneinserita la fibra sotto test e, per differenza, si ottiene l’attenuazione in modo preciso.

Per le verifiche di attenuazione in campo è obbligatorio almeno un Power Meter portatileunitamente ad un Light Source, normalmente inclusi in un’unica valigetta completa di bre-tella di lancio e adattatore. E’ poi consigliabile l’uso di apparecchi provvisti di un involucroprotettivo in gomma che li preservi dai danneggiamenti. Esistono Power Meter per trattemultimodali e altri per tratte monomodali.

L’accoppiamento di due power meter su TX e RX della stessa tratta consente l’implemen-tazione di un sistema di test OLTS, che simula nel migliore di modi il funzionamento dellatratta ottica e dunque consente la certificazione della tratta in pochissimi secondi ed inmaniera molto accurata.

La certifica di Base (tier 1) ha il pregio di eseguire una misura molto accurata della atte-nuazione totale del link ottico richiesto dagli Standard, ma non riesce a valutare le perditeo le riflessioni causate da ogni singolo componente del link (giunti a fusione e connettori),inoltre in caso di interruzione della fibra non è in grado di individuare il punto di rottura.

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Articolo del produttore

Di fatto viene fatta una “fotografia” delle performance della tratta nel suo complesso manon è possibile vedere il dettaglio “all’interno” della tratta o, addirittura individuare i punti diinterruzione della stessa. Tali funzionalità sono possibili solo con strumenti di tipo OTDR.

Certifica Estesa con OTDR.

L’ODTR visualizza le prestazioni di una rete in fibra ottica (e ne localizza eventuali inter-ruzioni) fornendone una rappresentazione grafica delle caratteristiche ottiche. Lo stru-mento lancia nella fibra degli impulsi ottici e, analizzando la frazione di luce riflessa, resti-tuisce il profilo di attenuazione del link. Questo profilo indica le varie sorgenti di attenua-zione/riflessione presenti (fusioni, connettori, ecc.) indicandone la posizione esatta.L’OTDR è in grado di misurare una tratta completa in fibra ottica con le tre misurazionifondamentali: misura di distanza , di attenuazione e di riflessione e di certificarne le carat-teristiche anche se la misura della lunghezza e dell’attenuazione non è precisa e dipendeda diversi fattori che vanno dalla precisione intrinseca dell’OTDR, dalla lunghezza dell’im-pulso generato e dal setup impostato.Tale strumento è comunque di fondamentale importanza per gli installatori di reti ottiche.

I più diffusi OTDR sono provvisti di svariati moduli ottici in-tercambiabili, a singola e doppia lunghezza d’onda, multi-modale e monomodale, per lunghezze d’onda da 850 a1550 nm.

Come si è evidenziato i sistemi OLTS basati su Power Me-ter simulano in modo adeguato il funzionamento del link ot-tico ma non consentono di individuare i punti di malfunzio-namento della tratta, né di individuare elementi di possibilemiglioramento delle performance, dunque, da un punto divista normativo, la CORRETTA CERTIFICA di un impiantoin fibra ottica avviene solo con l’utilizzo contemporaneo diquesti due sistemi: OLTS e OTDR.

Per maggiori informazioni rivolgetevi a:

G.F.O. EuropeFIBRE OTTICHE COMPONENTI & ACCESSORI

Corso Unione Sovietica, 529/bis int. 4 - 10135 TORINOTel.: +39 011 3489550 Fax: +39 011 3489511E-mail: [email protected] - Internet: www.gfoeurope.it

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TERMOTECNICAE ALTRO

di Enrico Fanciotto

Norme e Leggi

ACE o APE

Il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 oltre alla proroga degliincentivi fiscali ha introdotto la definizione di un nuovo documentoin sostituzione dell’Attestato di Certificazione Energetica : l’ Atte-stato di Prestazione Energetica.Questa nuova definizione ha creato inizialmente un certo fervore estupore specialmente tra i notai fino alla pubblicazione della lorocircolare n. 64 sotto pubblicata:

Enrico Fanciotto

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Norme e Leggi

Il Perito Informa 25

Norme e Leggi

In data successiva anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ademanare una circolare in merito:

26 Il Perito Informa

Norme e Leggi

In attesa dei decreti attuativi la situazione rimane quella pregressa.

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Norme e LeggiELETTROTECNICAdi Antonello Greco

� Regole tecniche per la connessionedi Utenti attivi e passivi

Terminata l’inchiesta pubblica di due variantialle regole tecniche di connessione di Utenti at-tivi e passivi, norme Cei 0-16 e Cei 0-21. Nelfrattempo segnalo che è già disponibile l’ag-giornamento della “Regola tecnica di riferimen-to per la connessione di Utenti attivi e passivialle reti AT ed MT delle imprese distributrici dienergia elettrica”. Si tratta dell’errata corrige alla terza edizionedella Norma 0-16, elaborata dal Comitato Elet-trotecnico Italiano, e disponibile gratuitamenteall’indirizzo www.ceiweb.itNell’aggiornamento troviamo indicazioni circale smartgrid e, in particolare, sul tema dei se-gnali di comando trasmessi dai distributori mi-rati a compensare situazioni locali o generaliz-zate correlate ai parametri riguardanti alla qua-lità del servizio elettrico reso all’utenza (intesicome utenti attivi e/o passivi). Un’altra importante modifica della norma, ri-spetto all’edizione precedente, è la riduzionedella parte dedicata agli impianti a tensione su-periore a 35 kV, essendo la gran parte delle li-nee in AT divenuta di proprietà del Gestore del-la rete di trasmissione nazionale e regolate,perciò, dal relativo codice di rete. Ricordo, in-fatti, che la Norma Cei 0-16 ha lo scopo di defi-nire i criteri tecnici per la connessione degliUtenti alle reti elettriche di distribuzione contensione nominale in corrente alternata supe-riore a 1 kV fino a 150 kV. Per quanto attiene laconnessione alle reti con tensione nominale su-periore a 35 kV (reti AT – AAT), le prescrizionidella presente Norma si applicano esclusiva-mente alle connessioni di Utenti in antenna daCabina Primaria.

� Norma Cei 64-8

Ai più attenti non saràsfuggita la pubblicazionedella variante V1 alla Nor-ma CEI 64-8:2012:06. Ildocumento contiene duenuove Sezioni, l’inseri-mento di una prescrizionerelativa alle modalità di connessione di compo-nenti elettrici, nonché una modifica nella Parte6 relativa alle verifiche. Le nuove sezioni sono la 442 “Protezione degliimpianti contro i guasti tra sistemi di II e III ca-tegoria e la terra e la 722 – “Alimentazione deiveicoli elettrici”. In particolare, nella sezione 442 sono indicati iprovvedimenti da adottare al fine di evitaretensioni pericolose sugli impianti elettrici di Icategoria (BT) a causa di un guasto a terra neisistema di II categoria (MT) o di III categoria(AT). Nella sezione 722 sono, invece, indicate le pre-scrizioni particolari che si applicano ai circuitiprevisti per alimentare i veicoli elettrici ai finidella loro carica ed alla protezione in caso dicorrente che fluisce dai veicoli elettrici verso larete di alimentazione privata e pubblica.

� Qualificazione degli installatorie certificazione energetica

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 ago-sto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con mo-dificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, recante disposizioni urgenti per il recepi-mento della Direttiva 2010/31/UE del Parla-mento europeo e del Consiglio del 19 maggio2010, sulla prestazione energetica nell’ediliziaper la definizione delle procedure d’infrazione

Antonello Greco

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Norme e Leggi

avviate dalla Commissione europea, nonché al-tre disposizioni in materia di coesione sociale”. Una prima modifica riguarda il sistema di quali-ficazione degli installatori e manutenzionestraordinaria di caldaie, caminetti e stufe a bio-massa, di sistemi solari fotovoltaici e termici su-gli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpiae di pompe di calore, previsto dal decreto legi-slativo 3 marzo 2011, n. 28 (articolo 17). Fra le altre modifiche segnalo quelle riguardantiil miglioramento della prestazione energeticadegli edifici. In particolare, relativamente agli“edifici a energia quasi zero”, a partire dal 31dicembre 2018, “gli edifici di nuova costruzioneoccupati da pubbliche amministrazioni e di pro-prietà di queste ultime, ivi compresi gli edificiscolastici, devono essere edifici a energia quasizero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposi-zione è estesa a tutti gli edifici di nuova costru-zione” (decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192).

� Cantieri temporanei o mobili

Con la Legge 9 agosto 2013, legge di conversionedel Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 “Disposi-zioni urgenti per il rilancio dell’economia”, inve-ce, sono state introdotte alcune importanti modi-fiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Fra queste troviamo:

Articolo 3 - campo di applicazione; Articolo 6 - Commissione consultiva perma-nente per la salute e sicurezza sul lavoro; Articolo 26 - obblighi connessi ai contrattid’appalto, d’opera o di somministrazione; Articolo 27 - sistema di qualificazione delleimprese e dei lavoratori autonomi; Articolo 29 - modalità di effettuazione dellavalutazione dei rischi; Articolo 31 - servizio di prevenzione e protezione;

Articolo 32 - capacità e requisiti professio-nali degli ASPP e RSPP; Articolo 37 - formazione e aggiornamentodei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti edei RLS; Articolo 67 - notifiche all’organo di vigilan-za competente per territorio; Articolo 71 - verifiche periodiche delle at-trezzature di lavoro; Articolo 73 - informazione, formazione eaddestramento all’uso delle attrezzature dilavoro; Articolo 88 - campo di applicazione del Ti-tolo IV; Art 104 - elaborazione di POS, PSC e fasci-colo dell’opera; Art 225 - comunicazione nel caso di esposi-zione ad agenti chimici oltre i valori limite.

� Protezione contro i fulmini

In attesa della pubblicazione della guida relati-va alle misure di protezione contro le sovraten-sioni nei casi in cui è necessario coinvolgere ilDistributore ai fini della realizzazione di taleprotezione (Guida Cei 81-27), segnalo la pubbli-cazione della prima edizione della Guida Cei 81-28:2013-07 “Guida alla protezione contro i ful-mini degli impianti fotovoltaici”. Importante documento di riferimento per gliimpianti fotovoltaici connessi alla rete elettricadel distributore, scopo della Guida è definirequando e quali misure di protezione sono ne-cessarie, dove e come devono essere installate.Completa il documento l’Allegato A con treesempi di applicazione della Guida.

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NewsIL RESPONSABILE DEL SERVIZIODI PREVENZIONE E PROTEZIONEE IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Avv. Stefano Comellini (www.avvocatocomellini.it)

Al fine di recuperare i residui di scarto della lavora-zione dei giorni precedenti, un lavoratore saliva suun carrello elevatore (appartenente alla società del-l’imputato ricorrente) la cui pedana in legno, tutta-via, non era perfettamente ancorata al telaio, cosìche l’uomo precipitava, riportando lesioni dalle qua-li era, infine, derivata la morte.

Il processo a carico del legale rappresentante dellasocietà, alle cui dipendenze lavorava il dipendentedeceduto, si concludeva con la sua condanna, poiparzialmente riformata in appello per intervenutaprescrizione di due capi di imputazione, ma conconferma delle statuizioni civili a favore della partecivile costituita.

Con un primo motivo di ricorso, l’imputato conte-stava avanti la Corte di Cassazione l’affermazionedella sua responsabilità penale posto che, a suo dire,i giudici di merito non avevano considerato l’effetti-va struttura della società. Il legale rappresentantedella stessa aveva, infatti, nominato un responsabiledel servizio di prevenzione e protezione e un diret-tore di stabilimento.

Sul punto, la Suprema Corte, richiamando la suaconsolidata giurisprudenza, ha affermato che la fi-gura del responsabile del servizio di prevenzione eprotezione non corrisponde a quella di delegato perla sicurezza. Infatti, quest’ultima figura – “mera-mente eventuale” - si caratterizza per il fatto che egliè “destinatario di poteri e responsabilità originaria-mente ed istituzionalmente gravanti sul datore di la-voro” e, quindi, “deve essere formalmente indivi-duato ed investito del suo ruolo con rigorose moda-lità”.

D’altro canto, il responsabile del servizio di preven-

zione e protezione rappresenta un mero ausiliario,un consulente del datore di lavoro, sul quale ultimocontinuano a gravare tutti gli obblighi in materia, te-si a neutralizzare le situazioni di rischio. Pertanto,solo in presenza di un responsabile della sicurezza èpossibile avere una delega di funzioni (con tutte ledelicate questioni, ovviamente, che la delega di fun-zioni porta con sé in punto di accertamento dei po-teri del delegato).

Il che non significa, ha precisato la Corte, che il re-sponsabile del servizio di prevenzione e protezionenon possa essere chiamato a rispondere penalmenteper un infortunio sul lavoro.

Egli può, infatti, concorrere nel reato del datore dilavoro tutte le volte in cui l’infortunio “sia oggetti-vamente riconducibile ad una situazione pericolosache egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e se-gnalare”.

Da ultimo, la Corte rileva quale sia il ruolo del com-portamento colposo del lavoratore sulla fattispeciedi reato ascritta al datore: il comportamento negli-gente del lavoratore non può portare all’esclusionedella responsabilità del datore di lavoro quando lacondotta colposa sia stata posta in essere in un qua-dro di “cautele insufficienti”, come accertato nel ca-so di specie dai giudici di merito con una motivazio-ne immune da vizi logici.

Infatti, la legislazione speciale impone l’adozionedelle specifiche cautele anche per neutralizzare la“disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effet-tuano le prestazioni”, solo un comportamento ab-norme e imprevedibile potendo escludere la respon-sabilità del datore di lavoro.

La diversità delle due figure con riferimento alle responsabilità in tema di sicurezza. Ne tratta la Corte di Cassazione, Sez. IVpenale, con la sentenza n. 40890/12 depositata il 18 ottobre 2012.

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L’INGERENZA DEL RSPP DETERMINALA SUA RESPONSABILITÀ PENALE.

Avv. Stefano Comellini (www.avvocatocomellini.it)

Con la sentenza n. 4958 del 31 gennaio 2013, laCorte di Cassazione, Sez. IV, ha confermato laresponsabilità dell’incaricato del servizio di pre-venzione e protezione in azienda per l’infortu-nio occorso a un dipendente, affermando la pe-nale rilevanza della sua condotta perché diretta-mente causativa dell’evento.

Il fatto contestato, oggetto del procedimentopenale, riguardava un infortunio causato dal ri-baltamento di una gru per il carico eccessivo,così determinandosi lo schiacciamento della ca-bina di manovra e il conseguente ferimento dellavoratore.

Dalle indagini era emerso come fosse stato pro-prio l’imputato, il quale oltre alla qualifica di re-sponsabile del servizio di prevenzione e prote-zione si occupava di gestire personalmente i la-vori nel cantiere, a ordinare di eseguire con lagru quel sollevamento, pur a fronte delle per-plessità espresse dal dipendente riguardo alla te-nuta del carico.

Il RSPP non aveva, quindi, limitato la sua atti-vità ad una mera fase preventiva e consultiva,ma aveva assunto un ruolo operativo, così da ri-vestire nei confronti dei dipendenti una posizio-ne di garanzia.

È bene ricordare che il servizio di prevenzione eprotezione dai rischi (SPP) è definito dall’art. 2,comma 2 lett. l), D.Lgs. 81/2008 come l’ “insie-me delle persone, sistemi e mezzi esterni o in-terni all’azienda finalizzati all’attività di preven-

zione e protezione dai rischi professionali per ilavoratori” al cui vertice opera il responsabiledel servizio medesimo (RSPP).

Ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 81/2008, compete alresponsabile del servizio individuare e valutare ifattori di rischio; determinare le misure per la si-curezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;elaborare le misure preventive e protettive di cuiall’art. 28, comma 2, del medesimo decreto, i si-stemi di controllo di tali misure e le proceduredi sicurezza per le varie attività aziendali; pro-porre programmi di informazione e formazionedei lavoratori fornendo loro le informazioni dicui all’art. 36; partecipare alle consultazioni e al-le riunioni periodiche in materia di tutela dellasalute e sicurezza sul lavoro.

Si tratta di un ruolo prettamente consultivo, dipromozione e supporto alle decisioni del datoredi lavoro in materia di salute e sicurezza, al finedi agevolare quest’ultimo nell’apprestare ognimisura necessaria a tutelare l’integrità fisica e lapersonalità morale dei dipendenti nel rispettodegli obblighi fissati, in primis, dall’art. 2087 c.c.

In questo contesto, se da un lato il datore di la-voro non è esentato dagli obblighi derivanti, intema di sicurezza, dalla sua posizione di garan-zia nei confronti dei propri subordinati, la man-canza di poteri d’intervento idonei ad influiresulla corretta implementazione della normativaprevenzionistica, manda esente il responsabiledel servizio di prevenzione e protezione da col-pa per eventuali omissioni, così che la responsa-

In tema di sicurezza sul lavoro, chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto una posizione di preminenza rispetto agli altri lavo-ratori, così da poter impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, di per ciò solo, tenutoad attuare le prescritte misure di cautela e a disporre ed esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che altri soggetti siano for-malmente o di fatto gravati dello stesso obbligo per un diverso o medesimo titolo.

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bilità sarà ascrivibile al solo soggetto effettiva-mente in grado di adempiere agli obblighi di leg-ge, vale a dire, in primis, il datore di lavoro.

Tuttavia, la Cassazione afferma come (anche) ilRSPP possa essere responsabile degli eventidannosi quando essi siano riconducibili, anche,all’omessa segnalazione di carenze di sicurezzadelle quali era a conoscenza o che avrebbe do-vuto conoscere. In tali evenienze, egli rispon-derà, a seconda dei casi, dei reati di lesioni col-pose o di omicidio colposo (Cass., Sez. IV,27/01/2011 n. 2814).

In questi termini si è espressa la Suprema Corte(Cass. n. 2814/2011): vi è una (cor)responsabi-lità del RSPP, in caso di verificazione dell’infor-tunio, quando questo sia oggettivamente e diret-tamente riconducibile ad una situazione perico-losa che proprio il RSPP avrebbe avuto l’obbli-go di conoscere e segnalare, dovendosi presu-mere che alla segnalazione avrebbe fatto seguitol’adozione, da parte del datore di lavoro, dellenecessarie iniziative idonee a neutralizzare dettasituazione.

Infatti, in tal caso, l’omissione colposa al potere-dovere di segnalazione da parte del RSPP, impe-dendo l’attivazione dei soggetti muniti delle ne-cessarie possibilità di intervento, costituisce unaconcausa dell’evento dannoso verificatosi in ra-gione della mancata rimozione della condizionedi rischio. Con la conseguenza, quindi, che, qua-lora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza,imprudenza o inosservanza di leggi e discipline,abbia dato un suggerimento sbagliato o abbiatrascurato di segnalare una situazione di rischio,inducendo, così, il datore di lavoro ad ometterel’adozione di una doverosa misura prevenziona-le, egli sarà chiamato a rispondere, insieme aquesti, dell’evento dannoso derivatone.

Inoltre, sotto altro profilo, ed è questo il punto

toccato dalla sentenza in esame, si consideri chel’art. 299 D.Lgs. 81/2008 ha affermato espressa-mente il “principio di effettività”, estendendo idoveri del datore di lavoro, del dirigente e delpreposto anche a chi ne eserciti di fatto i poterigiuridici, con ciò ponendo in luce lo stretto col-legamento esistente tra l’esercizio del potere or-ganizzativo/direttivo e le corrispettive responsa-bilità in materia prevenzionistica.

Ne consegue che, per identificare correttamentele posizioni di garanzia in materia di infortuni emalattie professionali, in particolare in organiz-zazioni complesse, quanto rileva non è tanto laformale investitura all’interno dell’impresaquanto piuttosto la concreta attività posta in es-sere.Ne consegue, a tali fini, che la natura della viola-zione e la dinamica dell’evento lesivo sarannodeterminanti per distinguere a quale, tra le fun-zioni esercitate in concreto in azienda, sia impu-tabile la carenza di protezione, a prescinderedalla qualifica attribuita e dal ruolo assegnato alsoggetto agente.

Infatti, in tema di sicurezza sul lavoro, chiunque,in qualsiasi modo, abbia assunto una posizionedi preminenza rispetto agli altri lavoratori, cosìda poter impartire loro ordini, istruzioni o diret-tive sul lavoro da eseguire, deve essere conside-rato, di per ciò solo, tenuto ad attuare le pre-scritte misure di cautela e a disporre ed esigereche esse siano rispettate, a nulla rilevando chealtri soggetti siano formalmente o di fatto gra-vati dello stesso obbligo anche a diverso titolo.

In conclusione, la sentenza qui in esame, in lineacon la pregressa giurisprudenza, anche prece-dente la vigenza del T.U. per la sicurezza e la sa-lute dei lavoratori, valorizza e responsabilizzal’attività gestoria quale fonte di responsabilitàpenale, al di là ed a prescindere da ogni formalequalifica lavorativa.

AssociazionePeritiIndustrialiTorino

Corso Unione Sovietica 455 – 10135 TORINO - Tel. 0115625448 – Fax 0113716908 - [email protected] - www.apit-to.net

il Segretario Paolo Revelli

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