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IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

TRA SEMPLIFICAZIONE E COMPLICAZIONE

Ance Reggio Emilia – 20 Aprile 2018

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Semplificazione in UEL’articolo 59 introduce il DGUE(considerando direttiva 2014/24/UE)(84) Molti operatori economici, non da ultimo le PMI, ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agliappalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificatio altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Limitare tali requisiti, ad esempio mediante l’uso di undocumento di gara unico europeo (DGUE) consistente in un’autodichiarazione aggiornata, potrebbe comportare una notevolesemplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici.

S. A crea o riutilizza riutilizza un modello DGUE, definendo i motivi di esclusione ecriteri di selezione

L'offerente dichiara la sua idoneità e invia l'ESPD con la gara

Sistema ESPD automaticamentegenera una panoramicaper tutte le offerte

La S.A.richiede documenti originali (se necessario) dall'aggiudicatario

Format on line per la compilazione

2 European Commission, DG GROW, European Single Procurement Document —Service to fill out and reuse the ESPD.

Available at: https://ec.europa.eu/tools/espd

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Il DGUE, di cui all’art 85 del codice dei contratti è un’autodichiarazione, fornita dall’operatore economico,attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che relativi alle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative richieste dall’amministrazione.

Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto se nel DGUE sono presentate informazionigravemente mendaci, incomplete o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture,nei settori ordinari e nei settori speciali (art. 133 del codice) nonché per le procedure di affidamento dicontratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

Fanno eccezione i seguenti casi, per i quali l’utilizzazione del DGUE è rimessa alla volontà della stazioneappaltante:• Affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 Euro, ex art. 36, comma 2, lett. a).• Affidamento con procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di cui all’articolo 63 del

Codice, fatta eccezione per l’ipotesi di cui al comma 2, lett. a), vale a dire i casi di precedente garaandata deserta o nella quale non sia stata presentata alcuna offerta appropriata.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40,43, 46 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (T.U. sulla documentazioneamministrativa).

Il Documento di Gara Unico Europeo – cos’è

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Il soccorso istruttorio

ART 83 comma 9 del Codice dei Contratti

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura disoccorso istruttorio

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e deldocumento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offertaeconomica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore adieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenutoe i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentonol'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

A partire dal 20 maggio 2017

Gli errori commessi nella compilazione del DGUE sono sanabili mediante soccorso istruttorio non oneroso

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SEMPLIFICAZIONE

La finalità del DGUE è quella di semplificare eridurre gli oneri amministrativi che gravanosulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli entiaggiudicatori e sugli operatori economiciattraverso l'adozione di un modelloautodichiarativo, previsto in modo standardizzatoa livello europeo, e basato sul possesso deirequisiti di carattere generale e speciale,destinato a sostituire i singoli moduli predispostidalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli entiaggiudicatori per la partecipazione ad ognisingola procedura ad evidenza pubblica.

Il DGUE è compilato dagli operatori economicisulla base delle informazioni richieste neidocumenti di gara per una data procedura diappalto.

FINALITA’ E VALIDITA’ del DGUE in Italia

UTILIZZO

Gli operatori economici possono riutilizzare leinformazioni fornite in un DGUE già presentato in unaprocedura di appalto precedente, purché le informazionisiano ancora valide e pertinenti.

L'amministrazione aggiudicatrice può chiedereall'offerente, in qualsiasi momento della procedura digara, di presentare tutti i certificati e documenticomplementari richiesti, o parte di essi, se necessario perassicurare il corretto svolgimento della procedura stessa.

E’ fatto salvo il caso in cui la stazione appaltante sia in grado di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca Dati Nazionale degli operatori economici, di cui all'art. 81 del Codice

In proposito, si fa presente che la tale banca dati non èancora stata attivata, dovendo essere ancora emesso ildecreto ministeriale previsto per la sua istituzione.Nelle more di tale adozione si applica ancora l’AVCpass(art. 216 co.13)

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L’E-procurement - Le tappe• Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione).10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.

• Art. 44. (Digitalizzazione delle procedure)Entro un anno dalla data di entrata in vigore codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e lapubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita l’Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili dicompetenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, ancheattraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite lemigliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione epianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione,soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.

• Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure diaggiudicazione)

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dacentrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

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A partire dal 18 aprile il DGUE può essere utilizzato unicamente in formato elettronico.Il comunicato del MIT del 30 marzo 2018 sul DGUE: dal 18 aprile scatta l’obbligo di renderlo disponibile unicamentein forma elettronica. Tale obbligo vale per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 aprile.

Periodo transitorio fino al 18 ottobre 2018.

Viene concesso un “periodo transitorio” per quelle stazioni appaltanti che non dispongono ancora di un sistematelematico per la gestione del DGUE: dal 18 aprile e fino al 18 ottobre 2018 – data di entrata in vigore dell’obbligodelle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici – le stazioni appaltantipotranno infatti richiedere nei documenti di gara all’operatore economico “di trasmettere il documento in formatoelettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all’interno della busta amministrativao mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte”.

Dopo il 18 ottobre 2018

Tale deroga scadrà dal 18 ottobre (termine previsto a livello comunitario), data a partire dalla quale “il DGUE dovràessere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensidell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici”, dovendo le stazioni appaltanti predisporre ed accettare ilDGUE solo ed esclusivamente in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014.

Le S.A dovranno prevedere nella documentazione di gara le informazioni sullo specifico formato elettronico delDGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalitàcon le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante.

IL MODELLO - FORMATO

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L’articolo 85 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), introduce il Documento di Gara UnicoEuropeo (di seguito DGUE), recependo l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settoriordinari.

La Commissione europea, con la pubblicazione del regolamento UE 2016/7, del 5 gennaio 2016, ha stabilitoil modello di formulario per il DGUE, corredato di apposite istruzioni.

Nelle istruzioni poste a corredo del regolamento, viene attribuita agli Stati membri la facoltà diadottare Linee guida per meglio precisare l’utilizzo del DGUE nei singolo Stati membri.

Nell'esercizio di tale prerogativa, il MIT ha adottato, con un apposito Comunicato (pubblicato in GU n. 170del 22 luglio 2016), le Linee guida con cui ha fornito alle stazioni appaltanti alcune prime indicazioniin ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Viene, altresì, allegato uno schema di formulario, con l’intenzione di adattarlo alle disposizioni del Codice.

In altri termini, con le Linee guida, il Ministero ha dato alle amministrazioni aggiudicatrici e agli entiaggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadronormativo nazionale.

DGUE - Dalla direttiva UE al Codice appalti

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STRUTTURA DEL MODELLO DI DGUE PREDISPOSTO DAL MITIl modello predisposto dal MIT ricalca, a grandi linee, quello comunitario, salvo alcuni adattamenti dovuti allanormativa nazionale. Il DGUE in esame è composto da 6 parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

La Parte II contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento alla capacitàdi altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sull’eventuale ricorso al subappalto.

La Parte III contiene le informazioni circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 delCodice; inoltre, è presente, laddove pertinente, un box specifico relativo al c.d. “self cleaning”, ossia l’istituto di cui all’articolo 80commi 7, 8 e 9 del Codice, che consente, al ricorrere di alcune condizioni ivi previste, di poter partecipare alla gare pur inpresenza di una o più cause di esclusione.

La Parte IV contiene le informazioni relative ai criteri di selezione previsti dall'art. 83 del Codice, ovverosia i requisiti diidoneità professionale (ad esempio: Iscrizione in Camera di Commercio), capacità economico/finanziaria e tecnico/ professionale,nonché le informazioni relative alle certificazioni di qualità.

La Parte V contiene le informazioni dell'operatore economico circa il soddisfacimento dei requisiti fissati dalla stazioneappaltante per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice (c.d. Forcella). In base a quanto previstodall’articolo 91 del Codice, quindi, tale Parte dovrà essere compilata solo in caso di procedure ristrette, competitive connegoziazione, dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione.

La Parte VI contiene la dichiarazione del concorrente attestante la veridicità delle informazioni rese, nonché l’impegno aprodurre, senza ritardo, certificati e altre prove documentali pertinenti, fatti salvi i casi in cui la S.A. abbia la possibilità diacquisire direttamente la documentazione complementare.

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PARTE II: I SOGGETTI

Concorrenti con idoneità individualeL'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti persoddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE.

Concorrenti con idoneità plurisoggettiva Nel caso di partecipazione di operatori economici raggruppati, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) -RTI, Consorzi Ordinari, Reti di Imprese, GEIE - nonché art. 46, comma 1, lettera e) del Codice - RTI tra società diingegneria o professionisti - dev'essere presentato un DGUE distinto per ciascuno degli operatori economicipartecipanti, con le informazioni richieste dalle parti da II a VI.

Partecipazione in avvalimentoL'operatore economico che si avvale delle capacità di uno o più soggetti, deve assicurarsi che l'amministrazioneaggiudicatrice riceva, insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascunodei soggetti ausiliari.

SubappaltoL’allegato illustrativo al DGUE specifica che, nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 105, comma 6 del Codice, nonchéladdove sia espressamente previsto dal bando, si richiede di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta,ognuno dei subappaltatori indicati dovrà presentare un distinto DGUE.Le indicazioni espresse dal MIT prevedono che, anche laddove non sia richiesta l’indicazione della terna disubappaltatori in gara, il formulario del DGUE, opportunamente adattato, potrà essere utilizzato in fase di esecuzionedel contratto d’appalto, per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell’autorizzazione al subappalto.

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E’ necessario inserire DGUE del subappaltatore in offerta in caso subappalto c.d.“necessario”

Il modello di DGUE, in calce alla lettera C della parte IV, con riferimento all’ipotesi in cui l’operatore economicointenda eventualmente subappaltare una quota dell’appalto, essendo stata prevista tale possibilità nel bando digara, riporta la seguente nota:

(37) Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle

capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni

subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.La nota desta perplessità, in quanto sembra elevare a regola generale la presentazione in gara del DGUE delsubappaltatore, nei casi in cui il concorrente si qualifichi tramite il subappaltatore (c.d. subappalto necessario).

Viceversa, tale presentazione dovrebbe essere limitata ai casi previsti dal comma 6 dell’articolo 105 del Codice,ovverosia quando ricorre l’obbligo di indicare, in gara, la terna dei subappaltatori.

Su questo punto si auspica un urgente chiarimento da parte del MIT.

Frequent Asked Question!

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PARTE III: I MOTIVI DI ESCLUSIONE

Il formulario di DGUE è stato aggiornato con l’inserimento dei motivi di esclusione previsti all’articolo 80 del Codice, in modo tale da superare la criticità connessa ad una non piena coincidenza tra i requisiti generali previsti dall’articolo 57 della direttiva 2014/24 UE in materia di appalti e quanto codificato a livello nazionale.

Obblighi in materia di antimafia.E’ stato inserito il riferimento alle ipotesi di cui all’art. 80, comma 2 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto).

Pantouflage o revolving door.Si chiede all’operatore economico di specificare se si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16 terdel D.lgs n. 165/2001, contenente le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche” ( c.d. pantouflage o revolving door).

La norma sancisce il divieto per i soggetti privati di concludere rapporti di lavoro (o altre forme dicollaborazione) con soggetti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubblicheamministrazioni, nei tre anni successivi alla cessazione del pubblico impiego.

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Comunicato Presidente ANAC Cantone - 08/11/2017

Le modalità di dichiarazione

Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentantedell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando idati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimipossono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 neiconfronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito inesame.

Anac suggerisce l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele voltea evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere.

A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara,delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dallanorma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque,una periodica rinnovazione.

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Comunicato Presidente ANAC Cantone - 08/11/2017

In assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulledichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, è possibile ricavareindicazioni operative dal disposto dell’art. 85, comma 5, del Codice e dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000(richiamato dal DGUE).

Può affermarsi, quindi, che, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsiprima dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenutea verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi dell’art.83, comma 8, del Codice, sulla base delleautodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quantoprescritto dal bando.

Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anchea campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivicompresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.

La verifica delle dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza dellecondizioni di partecipazione

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PARTE IV: I CRITERI DI SELEZIONE

DGUE e attestazione SOA

Laddove in possesso di attestazione SOA, l’operatore economico sarà tenuto adindicarlo, compilando l’apposito box previsto nella parte II, lettera a) .Tale indicazione esonererà l’operatore economico dall’obbligo di compilare il DGUEnella parte relativa ai requisiti speciali (parte IV), sezioni B (capacità economico efinanziaria) e C (capacità tecnica e professionale), salvo quanto si dirà oltre nellesuccessive FAQ.Tale esonero varrà anche per gli operatori economici qualificati ai sensi dell’articolo134 del Codice (sistemi di qualificazione attivi nei settori speciali).

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Per lavori = < 150.000 euro, dove indicare l’attestazione SOA?

Per gli appalti di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 20 mln di euro, la SOA è condizione necessaria esufficiente per la partecipazione alla gara.

L’operatore economico è tenuto ad indicare il possesso dell’attestazione Soa (o di specifica attestazione ex art. 134del Codice per quanto concerne i settori speciali) compilando unicamente il box che riguarda specificamente icontratti di lavori pubblici.Inoltre, il modello di DGUE chiarisce che l’operatore economico in possesso di SOA non dovrà compilare la parte IV(criteri di selezione), lett. B) (capacità economica e finanziaria) e C) (capacità tecniche e professionali).In ogni caso sarà tenuto a compilare la lettera A) della parte IV (idoneità), riguardante l’iscrizione in registriprofessionali o commerciali, nella quale si dovrà inserire l’iscrizione alla Camera di commercio; inoltre, dovràcompilarsi, la lettera D) (sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale), laddove pertinente.

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importosuperiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismidi Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?ovvero,è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cuiall’articolo 134 del Codice, previsti per i settori specialiIn caso affermativo:a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di

attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferiscel’attestazione:

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,riferimento preciso della documentazione):[………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Parte IIA INFORMAZIONI SULL OPERATORE ECONOMICO

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….non deve completare quello riguardante genericamente l’iscrizione in elenchi ufficiali diimprenditori o il possesso di certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi dell’articolo 90del Codice

Parte IIA INFORMAZIONI SULL OPERATORE ECONOMICO

[omissis]Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale diimprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede unacertificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90del Codice ?In caso affermativo:Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione Be, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, laparte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parteVI.a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se

pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile

elettronicamente, indicare:c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la

certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elencoufficiale :

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[………..…][…………][……….…][……….…]c) […………..…]

Per lavori = < 150.000 euro, dove indicare l’attestazione SOA?

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PARTE IV: I CRITERI DI SELEZIONE

Ulteriori requisiti economici e finanziari

• Nella parte IV (Sezione B, Punto 6 e Sezione C, Punto 13), potranno esserepreviste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica efinanziaria e tecnica e professionale, richieste dal bando di gara, che nontrovino corrispondenza nell'elenco dei requisiti individuati nei punti precedenti.

• Per i lavori, si ritiene che la compilazione di tale casella possa essere richiestadalla stazione appaltante unicamente per i contratti d’importo pari o superiore a 20milioni di euro che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 84 del Codice, impongonoaccanto all’attestazione Soa, il possesso di alcuni requisiti aggiuntivi (cifra d’affariin lavori o, in alternativa, certificati di esposizione finanziaria, nonché, sopra i 100milioni di euro, lavori analoghi).

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Lavori fino ad un milione € e sopra i 20 milioni €

Per i lavori sotto i 150.000 euro, in assenza di SOA, dovrà essere compilataanche la parte IV , lettere A, B, C, D);

Per i lavori sopra i 20 mln, i requisiti ulteriori (fatturato) dovrà essere riportatinella parte IV lettera B), n. 6.

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Dove si deve indicare il possesso della certificazione del sistema diqualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000?

La parte IV, lett. D) del modello di DGUE prevede che l’operatore economico, laddove previstonel bando, presenti certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto dideterminate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per i disabili.Le imprese pertanto dovranno inserire in tale sezione la dichiarazione circa il possesso dellacertificazione di qualità del serie ISO 9000.Al riguardo, si evidenzia che la formulazione letterale del DGUE potrebbe ingenerare dubbi inquanto, riportando la locuzione prevista dall’art. 62 della direttiva appalti, tralascia diconsiderare che vengono unificate due situazioni diverse: ossia la dichiarazione relativa allapresenza della garanzia della qualità e quella relativa all’ accessibilità per i disabili.Pertanto andrebbe meglio chiarito che il termine “compresa” non indica che la caratteristica diaccessibilità per i disabili debba essere inclusa nei sistemi di gestione della qualità certificati daorganismi indipendenti ma solo che possa essere un’ulteriore richiesta da soddisfare, sepertinente.

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Dove deve essere indicato il certificato di iscrizione alla Camera diCommercio?

Alcune criticità si pongono in relazione alla dichiarazione circa l’iscrizione alla Camera diCommercio, poiché esso sembra essere richiamato due volte nel DGUE, e precisamente:- alla parte II lett. A), ove si richiede di dichiarare anche l’eventuale iscrizione in un elenco

ufficiale di imprenditori, ai sensi dell’art. 90 del Codice

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elencoufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiedeuna certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensidell’articolo 90 del Codice ?In caso affermativo:Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, lasezione B e, ove pertinente, la sezione C della presenteparte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni casocompilare e firmare la parte VI.a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se

pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenutal'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazionericevuta nell'elenco ufficiale :

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[………..…][…………][……….…][……….…]c) […………..…]

(Parte II, lett. A)

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- in maniera esplicita, alla parte IV lett. A, ove si richiede di dichiarare i requisiti diidoneità professionale, ex Articolo 83, comma 1, lettera a), e, precisamente,l’iscrizione in un Registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro distabilimento.

Nel merito, si ricorda che l’art. 83, comma 3 del Codice, nel definire quali siano i registriprofessionali o commerciali cui deve essere iscritto l’OE per soddisfare il requisito di idoneitàprofessionale, richiama, per le imprese stabilite in Italia, anche la Camera di Commercio

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento

Seladocumentazionepertinenteèdisponibileelettronicamente,indicare:

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):[…………][……..…][…………]

Fig. 4 ( Parte IV, lett. A)

Dove deve essere indicato il certificato di iscrizione alla Camera diCommercio?

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ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA

COSTO DELLA MANODOPERA

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24ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA - COSTO DELLA MANODOPERA ART. 95 COM 10

Il costo del lavoro e il costo per lasicurezza aziendale non sono costifissi/standardizzati e uguali per tutte leimprese.

Attengono ad elementi che possonovariare in relazione all’organizzazionedel lavoro dell’impresa e all’efficienzadella stessa

(Consiglio di Stato, sez. V, 12.06.2017 n.2844).

Nell’ offerta economical’operatore deve indicare (sia incaso di OEPV che di minorprezzo), i propri costi dellamanodopera e i propri oneriaziendali di sicurezza

L’OBBLIGO DI INDICAZIONE E’ESCLUSO:- per gli affidamenti di importo

inferiore a 40.000,00 euro - art.36, co, 2 lett.a)

- per le forniture senza posa inopera e i servizi di naturaintellettuale

DD 23/2017 il costo del lavoro determinatoai sensi del decreto medesimo è suscettibiledi oscillazioni in relazione a benefici(contributivi, fiscali o di altra natura) di cuil’impresa usufruisce ai sensi delledisposizioni vigenti e ad oneri derivanti dainterventi relativi a infrastrutture,attrezzature, macchinari e altre misureconnesse all’attuazione delle previsioni di cuial decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 esuccessive modificazioni.

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COSTI DELLA MANODOPERA

Il correttivo ha chiarito che sono costi individuati dalla stazioneappaltante nei documenti posti a base di gara sulla base delle tabelleministeriali che fissano, annualmente, il costo medio del lavoro, sullabase di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva (art. 23, co. 16).

Le Tabelle adottate con decreto del Ministero del Lavoro (D.D. n.23/2017), in vigore da 3 aprile u.s. e non hanno efficacia retroattiva.

Il concorrente, nell’ offerta economica (sia in caso di OEPV che diminor prezzo) deve indicare i propri costi della manodopera.

I costi indicati dal concorrente possono essere ribassati rispettoa quelli indicati dalla stazione appaltante, ma devono risultarecongrui e non inferiori ai minimi salariali retributivi fissati nelletabelle ministeriali.

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La verifica dei COSTI DELLA MANOPERA è richiamata dal codice in duediversi momenti:

1.PRIMA DELL’AGGIUDICAZIONE, le stazioni appaltanti, (ART. 95, 10), verificano

SEMPRE che il costo della manodopera non sia inferiore ai minimi salariali retributivi

indicati dalle tabelle ministeriali (art. 23, co 16).

2.In sede DI VERIFICA DELL’ANOMALIA (laddove applicabile) la stazione appaltante

controlla la congruità dell’offerta nonché il rispetto dei minimi salariali retributivi in

relazione al costo del personale. (Art 97 co 5 - lett d)

3.Sul rispetto del trattamento salariale minimo non sono mai ammesse giustificazioni. (Art

97 co 6 ).

INDICAZIONE OPERATIVA

In sede di verifica di congruità, il concorrente selezionato può fornire giustificazione sulcosto della manodopera ad eccezione del trattamento salariale minimo, che non puòessere oggetto di giustificazioni e che, laddove non rispettato, comporta l’esclusione delconcorrente.

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L’articolo 97, co 5 lett.d) fa riferimento al costodel personale indicato dalle tabelle ministeriali

Le tabelle richiamano non solo lamanodopera, ma anche gliimpiegati

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1. In questa fase, il controllo sulla congruità dell’offerta viene effettuato inrelazione a tutte le tipologie di affidamenti (quindi anche ai servizi dinatura intellettuale, che non implicano l’impiego di manodopera) …

2. In generale si può osservare che la verifica di congruità si effettua inrelazione a tutte le voci di costo (incluse anche le spese generali)

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In sede di verifica dell’anomalia, viene valutata la congruità in relazione all’entità e allecaratteristiche dei lavori.

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Nell’ offerta economica l’operatore deve sempre ( sia in caso di OEPV che diminor prezzo) indicare gli oneri di sicurezza aziendali.

ONERI SICUREZZA AZIENDALI

Oneri propri dell’impresa, afferenti l’esercizio dell’attività svolta dall’OE.

Riguardano sia misure «gestionali» -misure per la gestione del rischio dell’operatore

economico - che «operative» per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione

aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC.

Non sono indicati «ex lege» dalla stazione appaltante. Sonoricompresi nelle spese generali.

La stazione appaltante indica e scorpora in bando i costi della sicurezza di cui all’art. 100 deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e allegato XV.

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I costi della sicurezza

• Derivano dalla stima effettuata nel PSC – ex art 100 TU sicurezza o dall’analisi del RUP, laddove non sia previsto il PSC

• Sono costi contrattuali, cui l’impresa è vincolata per contratto e riguardano spese connesse all’attività di cantiere (coordinamento delle attività, gestione delle interferenze, degli apprestamenti, dei servizi e delle misure specifiche di sicurezza)

• Sono indicate in un computo metrico preciso

• Ai sensi dell’articolo 23, comma 16 i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

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MODELLO: Documento ITACA.NB il modello si ritiene ancora applicabile (sotto la vigenza del D.lgs n. 163/2006, la giurisprudenza si era orientata nel senso di ritenere che fosse obbligatoria l’indicazione degli OSA).

OTSA: La formula proposta presuppone una stima convenzionale degli OTSA da parte dellastazione appaltante variabile tra il 3% e il 5% delle spese generali sostenute dall’operatoreeconomico. Queste ultime valutate pari ad una percentuale variabile tra il 13% e il 17% ai sensidell’art. 32 co.2 del D.P.R. 207/2010.OTSA = 3%÷5% del (13%÷17%)Es 0,03(3%) * 0,13 (13%) = 0.0039 (coefficiente di incidenza)Se l’importo indicato è maggiore/coincidente a OAP: offerta congrua

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Oneri di sicurezza aziendali presunti

OAP

Oneri di sicurezza aziendali presunti

OAP

Incidenza Oneri totali della sicurezza

aziendale storici presuntiOTSA

Incidenza Oneri totali della sicurezza

aziendale storici presuntiOTSA

Importo offerto specifico appaltoIOSA

Importo offerto specifico appaltoIOSA

COME SI CALCOLANO GLI O.S.A

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Recente giurisprudenza ha riconosciuto che la mancata indicazione degli oneri dellasicurezza aziendali e del costo della manodopera costituisce causa di esclusione, nonsanabile mediante soccorso istruttorio.

Consiglio di Stato, sez. V, 07/02/2018, (ud. 18/01/2018, dep.07/02/2018), n. 815

Si ricorda, tuttavia che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 27 Luglio u.s.,- ripresadal Consiglio di Stato del 9 gennaio 2017, n. 30 ha riconosciuto il carattere non essenzialedella specifica indicazione in offerta degli oneri di sicurezza aziendali, laddove gli stessi sianodall’impresa comunque sostenuti e valutati nella strutturazione della propria offerta.

E’ quindi possibile ritenere che la mancata indicazione dei costi della sicurezza aziendale siasanabile mediante soccorso istruttorio.

31COSTI DELLA MANODOPERA E ONERI SICUREZZA AZIENDALI