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JOB ACTS – D.L. 34/2014 E CCNL 1° LUGLIO 2014 (Rinnovo del Ccnl Industria 19 aprile 2010) ANCE Pavia – 15 settembre 2014

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JOB ACTS – D.L. 34/2014

E

CCNL 1° LUGLIO 2014(Rinnovo del Ccnl Industria 19 aprile 2010)

ANCE Pavia – 15 settembre 2014

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DECORRENZA E DURATADEL RINNOVATO CCNL

Il Ccnl si applica dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2014 o instaurati successivamente

Qualora non sia disdetto da una delle parti, almeno 6 mesi prima della scadenza (31 dicembre 2015), s’intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito

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AUMENTI RETRIBUTIVI

Riconoscimento di un aumento pari a 40 € mensili per l'operaio comune, come di seguito suddivisi:

1° tranche 1 luglio 2014 : 15 € lordi

2° tranche 1 luglio 2015: 25 € lordi

Totale 1 e 2 tranche 40,00 € - aumento costo 92,24 €

Nulla sarà riconosciuto per l'anno 2013 (il Ccnl è scaduto il 31 dicembre 2012), né per i primi 6 mesi del 2014

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Contenuti della nuova previsione contrattuale:

Con decorrenza 1° gennaio 2015, i datori di lavoro dovranno versare direttamente al Fondo Prevedi un contributo mensile pari ad 8 euro, riparametrati su base 100. Sul contributo è dovuta la contribuzione Inps di solidarietà del 10%, che comporta, per l’operaio comune, un costo totale pari ad € 8,80 mensili

Effetti della nuova previsione contrattuale:

1)Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla suddetta data, tale importo costituisce un’aggiunta rispetto al contributo previsto a carico dei datori di lavoro

2)Per i lavoratori non scritti alla suddetta data, tale versamento, pur rilevando ai fini della disciplina legale e statutaria valida per gli associati al Fondo Pensione, non comporta per i lavoratori ed i rispettivi datori di lavoro il versamento del contributo dell’ 1% computato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

PREVEDI

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LIVELLI PARAMETRI RIPARAMETRAZIONE 8 EURO

7 200 16,00

6 180 14,40

5 150 12,00

4 140 11,20

3 130 10,40

2 117 9,36

1 100 8,00

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PREVEDI

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Contenuti della nuova previsione contrattuale:

Con decorrenza 1° ottobre 2012, il contributo per lavoro usuranti, pari allo 0,10%, sarà destinato a finanziare il Fondo pensionamento anticipato (prepensionamento) istituito presso la Cassa Edile territorialmente competente

Effetti della nuova previsione contrattuale:

1)Abolizione del contributo per lavori usuranti e del relativo Fondo, con efficacia retroattiva

2) Istituzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, di una Commissione tecnica a cui affidare il compito di definire i criteri e le modalità di accesso al Fondo prepensionamento anche sulla base di quanto previsto dall’art. 4 della L. n. 92/12

PREPENSIONAMENTI

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Adeguamento rispetto alle novità normative:

L. n. 78/2014 (c.d. Jobs Act)

Eliminazione del riferimento al c.d. «causalone», ossia ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo necessarie per la stipula del contratto a tempo determinato

Estensione della durata del contratto “acausale” fino a un massimo di 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualsiasi mansione. In detto computo si tiene conto, altresì, dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti

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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

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Possibilità di effettuare fino a un massimo di 5 proroghe, nell’arco dei 36 mesi

complessivi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, se riferite alla stessa attività

lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Il datore di

lavoro non deve dimostrare le ragione che giustificano la proroga

Obbligo del datore di lavoro di informare in forma scritta i lavoratori a termine in ordine

al loro diritto di precedenza

Il CCNL prevede il diritto di precedenza, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato nei

12 mesi successivi alla cessazione del contratto a tempo determinato

Solo ai lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più contratti presso la stessa azienda,

abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi,

in luogo dei 6 mesi previsti dalla legge

•  

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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

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Riduzione degli intervalli di tempo tra un contratto a termine ed un

altro (5 giorni per i contratti a termine inferiori a 6 mesi e 10 giorni per i

contratti a termine superiori a 6 mesi) per le seguenti causali:

avvio di un nuovo cantiere; 

avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile;

proroga dei termini di un appalto;

assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45

anni;

assunzione di cassaintegrati;

assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;

assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da

almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di

occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

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Il ricorso a tale tipologia contrattuale, assieme a quella del lavoro in somministrazione, dovrà calcolarsi con riferimento ai rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa nel suo complesso, in forza mediamente nell’anno civile precedente all’assunzione

(1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno)

Ampliata la percentuale prevista dalla legge (20%):

La percentuale indicata nel CCNL è del 25%, oltre ad un ulteriore 15% di assunzioni con contratto a tempo determinato che potrà essere effettuato con riferimento ai lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti in BLEN.IT,

La BLEN. IT effettuerà annualmente un monitoraggio sull’andamento dei contratti a tempo determinato, sulle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato e sulla formazione

erogata ai lavoratori, relazionando al Formedil il risultato di tale monitoraggio

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

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2013 2014

Numero di dipendenti anno precedente

25(valore medio)

Contratti a termine e in somministrazione

(25% valore medio)25 x 25%= 6,25(7)

Contratti a termine con iscritti in Blen.it(15% valore medio)

25 x 15%= 3,75 (4)

Somma contratti a termine(25%+15%) 7+4= 11 contratti a tempo determinato

Totale contratti a termine(40%) 25 x 40% = 10 contratti a tempo determinato

Il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell’anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione, la percentuale del 40%, pur essendo le frazioni arrotondate all’unità superiore

Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato

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Esempio di calcolo della media:

7 = numero medio contratti a termine nell’anno in corso

Si potrà raggiungere nel seguenti modi:

7 contratti da 12 mesi

oppure 14 contratti da 6 mesi

oppure 84 contratti da 1 mese

oppure:

0 6 12

9 contratti a termine 5 contratti a termine

(9x6= 54 mesi) (5x6= 30 mesi)

Totale: 54+30= 84 mesi / 12 mesi = 7

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 Forza lavoro anno civile precedente

(valore medio)

 Contratti a termine nell’anno in

corso(valore medio)

25%

33%1/3 forza lavoro

Numero lavoratori da impiegare nell’anno in corso

1 0,25 1 0,33 1 1

2 0,5 1 0,66 1 1

3 0,75 1 0,99 1 1

4 1 1,32 2 2

5 1,25 2 1,65 2 2

6 1,5 2 1,98 2 2

7 1,75 2 2,31 3 3

8 2 2,64 3 3

9 2,25 3 2,97 3 3

10 2,5 3 3,3 4 4

11 2,75 3 3,63 4 4

12 3 3,96 4 4

13 3,25 4 4,29 5 5

14 3,5 4 4,62 5 5

15 3,75 4 4,95 5 5

16 4 5,28 6 6

17 4,25 5 5,61 6 6

18 4,5 5 5,94 6 6

19 4,75 5 6,27 7 7

20 5 6,6 7 7

21 5,25 6 6,93 7 7

22 5,5 6 7,26 8 7

23 5,75 6 7,59 8 7

24 6 7,92 8 7

25 6,25 7 8,25 9 7

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In caso di violazione dei limiti percentuali previsti, per ciascun lavoratore, si applica la sanzione amministrativa:

a) pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a 1;

b) pari al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a 1

Questa sanzione si applica solo ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto (21 marzo 2014)

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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

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Sono in ogni caso esclusi da limitazioni quantitative i contratti conclusi:

per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; con lavoratori di età superiore a 55 anni

Nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, di cui all’art. 113 del Ccnl, l’ulteriore deroga alla percentuale rientra tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva

Resta ferma la possibilità di poter sottoscrivere un ulteriore contratto a termine in deroga al limite complessivo dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di durata massima di 8 mesi, ai sensi dell’Avviso Comune del 10 aprile 2008

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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

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Normativa di riferimento

• D.Lgs 167/2011 – Testo Unico Apprendistato;• Accordo interconfederale 18 aprile 2012;• L. 92/2012 – art. 1 commi da 16 a 19• Job acts – D.L. 34/2014;• CCNL EDILE – art. 92.  

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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Contenuto e forma del contrattoIl Contratto di Apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato: • da stipularsi in forma scritta, • indicando la prestazione oggetto del contratto, • indicando la qualifica professionale acquisita al termine del periodo di 

apprendistato  • indicando il piano formativo individuale (PFI).  In forma scritta, sintetica, 

contestuale (si può limitare alle sole competenze tecnico, professionali, specialistiche)

Nelle more della revisione del contratto collettivo edile, per quanto riguarda il PFI, si rinvia allo schema allegato all'accordo interconfederale. Gli  standard  professionali  di  riferimento  sono  quelli  risultanti  dai  sistemi  di classificazione e inquadramento del personale individuati dai contratti collettivi.

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CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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Limiti numerici dal 1° gennaio 2013

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Generalità dei datori di lavoro

Numero di dipendenti qualificati o specializzati

Numero massimo di apprendisti occupabili

Da 0 a 2 Massimo 3

Da 3 a 9 Massimo 100% delle maestranze specializzate e qualificate, ovvero rapporto 1 a 1 

Da 10 in su Rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate

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Clausole di stabilizzazioneOnere  di  stabilizzazione  esclusivamente  per  i  datori  di  lavoro  che 

occupano almeno 50 dipendenti

Stabilizzazione  minima  del  20%  calcolato  sui  36  mesi  precedenti  alla nuova assunzione 

Da tale percentuale vengono esclusi i rapporti:- cessati durante il periodo di prova; - cessati per dimissione; - cessati per licenziamento per giusta causa. 

Qualora  non  sia  rispettata  la  predetta  percentuale,  è  consentita l'assunzione  di  un ulteriore apprendista rispetto  a  quelli  già confermati,  ovvero  di  un  apprendista  in  caso  di  totale  mancata conferma degli apprendisti pregressi. 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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SANZIONEOgni  apprendista  assunto  in  violazione  della clausola  di  stabilizzazione  è  considerato lavoratore subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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Orari – Riposi - Retribuzione

L'orario di  lavoro degli apprendisti è disciplinato dagli articoli 5 e 43 del vigente C.C.N.L.. 

 Ai  lavoratori  apprendisti  si  applica  la  normativa  sui  riposi 

annui di cui agli artt. 5 e 43, lettera B.

In relazione all'individuazione del trattamento economico da applicarsi, gli apprendisti potranno essere inquadrati fino a due  livelli  inferiori  rispetto  a  quello  della  categoria  per  il quale è finalizzato il relativo contratto. 

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CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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Assistenza e previdenza• Per  il  trattamento  economico  e  normativo  degli 

apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si rinvia agli artt. 26, 27, 66 e 67 del C.C.N.L..

• In  caso  di  assenza  dal  lavoro  superiore  a  30  giorni continuativi, causata da malattia o  infortunio,  la durata del Contratto di Apprendistato può essere prorogata di un  periodo  di  tempo  pari  a  quello  del  mancato svolgimento  dell'attività  lavorativa,  ferma  restando  la facoltà  di  risolvere  il  rapporto  di  lavoro  per superamento del periodo di comporto.

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CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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Durata del contratto

Come stabilito dalla legge, la durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi, e le durate massime sono le seguenti:

 • apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale massimo tre anni, 

ovvero quattro in caso di diploma quadriennale regionale;• apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere massimo tre anni;• per la durata dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca deve farsi 

riferimento alle disposizioni adottate a livello regionale per le varie tipologie di titolo di studio o di abilitazione professionale; in Regione Lombardia è in essere un progetto sperimentale che individua le seguenti durate del percorso formativo:a) 36 mesi per i percorsi di laurea triennaleb) 24 mesi per i percorsi di laurea magistrale a ciclo unico c) 30 mesi per i master di I° o II° livello d) 48 mesi per i dottorati di ricerca.

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CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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Recesso• Ad  entrambe  le  parti  del  rapporto  di  apprendistato  è  vietato 

recedere  dal  contratto  durante  il  periodo  di  formazione  in assenza di giusta causa o di giustificato motivo.

 • Le  parti  possono  recedere  dal  contratto  con  preavviso  di  15 

giorni decorrente dal termine del periodo di formazione ex art. 2118  c.c.;  in  carenza,  il  rapporto  prosegue  come  ordinario rapporto di lavoro subordinato. 

n.b. In caso di recesso, durante il periodo di preavviso continua a trovare  applicazione  la  disciplina  del  Contratto  di Apprendistato.

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CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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Requisiti del Tutor• Il  datore di  lavoro deve  garantire  all'apprendista  la presenza  di  un  tutor  idoneo  ad  affiancarlo  nel percorso  lavorativo e formativo in  possesso  di adeguata professionalità. 

• Le  funzioni  di  tutor  possono  essere  svolte  da  un lavoratore  qualificato  designato  dall'impresa  - inquadrato  ad  un  livello  non  inferiore  rispetto  a quello  della  categoria  per  il  quale  è  finalizzato  il contratto  di  apprendistato  -  o  dal  titolare dell'impresa stessa

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CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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Possono  essere  assunti  con  il  contratto  di  apprendistato  per  la  qualifica    o  il diploma  professionale,  anche  per  l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione,  i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25esimo anno di età. •  La qualifica di  istruzione e  formazione professionale conseguibile è: operatore edile • Il diploma di istruzione e formazione professionale conseguibile è: tecnico edile

Entrambi i profili sono descritti nel repertorio dell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia all'interno  dell'area "meccanica, impianti e costruzioni”.

 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO1. APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

E IL DIPLOMA PROFESSIONALE

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Segue …

PERCORSO FORMATIVOMETODOLOGIA: alternanza formativa, basata sull’integrazione tra percorso di istruzione e  formazione  professionale  e  attività  di  lavoro,  attraverso  il  riconoscimento  di quest’ultima in termini formativi. DURATA: 400 ore annue minime, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età  superiore  ai  18  anni,  di  riconoscere  crediti  formativi  in  ingresso  alla  luce  delle competenze possedute. 

La  durata  della  formazione  strutturata  è  da  intendersi  flessibile  potendo  prevedere un’intensità  maggiore  di  formazione  strutturata  nei  primi  anni  e  di  formazione  non strutturata nei successivi anni.

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CONTRATTO DI APPRENDISTATO1. APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

E IL DIPLOMA PROFESSIONALE

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CONTRATTO DI APPRENDISTATO2. APPRENDISTATO

PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (e diciassettenni in possesso di qualifica professionale). 

PERCORSO FORMATIVO Competenze tecnico-professionaliLa  formazione  per  l'acquisizione  delle  competenze  tecnico-professionali  è svolta  sotto  la  responsabilità dell'azienda e potrà essere  svolta anche on the job  ed  in  affiancamento;  tale  formazione  viene  effettuata  in  via  prioritaria presso  le Scuole Edili e  la durata è stabilita, dall’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, in 80 ore annue. 

 

ANCE Pavia – 15 settembre 2014

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Segue …Competenze di base e trasversali Con delibera n°2933 del 25 gennaio 2012 la Regione Lombardia ha stabilito gli standard e la durata complessiva della formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali:  120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola media secondaria di primo grado o 

privi di titolo di studio; 80 ore nel  triennio per gli apprendisti  in possesso di attestato di qualifica e diploma professionale o diploma di 

istruzione (ivi compreso il triennio presso le Scuole edili); 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.

OBBLIGATORIA solo se disciplinata, realmente disponibile (attività formative da avviarsi entro 6 mesi dall’assunzione).La Regione ha l’obbligo di trasmettere al datore di lavoro entro 45 giorni decorrenti dalla comunicazione al centro per 

l’impiego le modalità di svolgimento dell’offerta formativa 

Se la Regione si rende inadempiente l’impresa non può essere sanzionata.

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CONTRATTO DI APPRENDISTATO2. APPRENDISTATO

PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

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CONTRATTO DI APPRENDISTATO3. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

Il  percorso  formativo  si  svolge  secondo  la  metodologia  dell'alternanza formativa, basata sull’integrazione tra percorso di istruzione e attività di lavoro, attraverso il riconoscimento di quest’ultima in termini formativi. Con d.d.u.o. n° 12412 del 15 dicembre 2011 la Regione Lombardia ha definito, le linee guida per l'attuazione del programma sperimentale dei percorsi di alta formazione e di ricerca per il periodo 2011/2014.  

ANCE Pavia – 15 settembre 2014

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Segue …

Per  aderire  ai  percorsi  formativi  in  apprendistato  di  alta  formazione  e  di  ricerca l'impresa  deve  stipulare una convenzione,  ai  sensi  dell'art.  5  comma  3  del  T.U. dell'apprendistato,  con  una  Università  che  abbia  aderito  all'Accordo  di sperimentazione con Regione Lombardia. L'impresa privata sottoscrittrice della convenzione anzidetta si configura come partner del  progetto  ma  è  l'Università  l’unico  interlocutore  “responsabile”  nei  confronti dell'Amministrazione regionale.  La presentazione della domanda di contributo al Protocollo di Regione Lombardia è a carico dell'Università. 

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CONTRATTO DI APPRENDISTATO3. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

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Segue …

In  caso di dimissioni del  destinatario  del  percorso  prima  della  prevista  data  di conclusione  della  parte  formativa  del  contratto,  il  progetto  si  intende automaticamente concluso in pari data.

In caso di conseguimento del titolo in data anteriore alla prevista data di conclusione della parte  formativa del  contratto,  tale parte del  contratto si  intenderà  in ogni  caso conclusa.

In  caso  di  mancato conseguimento del titolo previsto  nei  termini  indicati  nei  PFI generale e di dettaglio e preso atto della possibilità di proroga fino ad un massimo di sei mesi che le parti possono stabilire con la sottoscrizione della convenzione, la data di conclusione del progetto si proroga automaticamente alla nuova data di conclusione del contratto.

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CONTRATTO DI APPRENDISTATO3. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

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Apprendistato e fondi interprofessionali

Gli apprendisti non versano il contributo dello 0,30 per cento  per  finalità  formative,  pertanto  non destinano risorse ai fondi interprofessionali

Ciò posto Fondimpresa, facendo seguito alla previsione della  lettera e  comma  1  art.  2  D.Lgs  167/2011  ha previsto  che  anche  gli  apprendisti  possano  accedere alle risorse del fondo entro certi massimali. 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

ANCE Pavia – 15 settembre 2014

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Segue … Apprendistato e fondi interprofessionali

Ai piani aziendali del “Conto Formazione” possono partecipare anche gli apprendisti, nelle  forme e con  le modalità condivise con  le  rappresentanze  sindacali  aziendali  o  territoriali  per  il tramite dell’Associazione di categoria ANCE Pavia. 

La  partecipazione  degli  apprendisti  può  essere  prevista  nella misura massima di 40 ore di formazione per singolo lavoratore. 

Per  la  presentazione  di  piani  formativi  a  valere  sul  “conto formazione” è possibile rivolgersi all’ESEDIL.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

ANCE Pavia – 15 settembre 2014