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CASONI LIQUORI S.P.A. - FINALE EMILIA Registro delle Prescrizioni Legali ed altre prescrizioni – Salute e sicurezza sul lavoro 27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 1 di 166 Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 1 di 166 ANALISI DELLE PRESCRIZIONI LEGALI ED ALTRE PRESCRIZIONI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO REV. DATA CAUSALE 00 27/11/2013 Prima redazione LEGENDA IN RIFERIMENTO ALLA COLONNA: RISCONTRI ATTUALI TIPOLOGIE DI EVIDENZIATORI COLORE PROBLEMATICHE DI NOTEVOLE IMPORTANZA PROBLEMATICHE DI MEDIA IMPORTANZA OSSERVAZIONI TENDENTI AL MIGLIORAMENTO OSSERVAZIONI GENERICHE D.Lgs.81/2008 E NORMATIVA COGENTE

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ANALISI DELLE PRESCRIZIONI LEGALI ED ALTRE PRESCRIZIONI

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REV.

DATA

CAUSALE

00 27/11/2013 Prima redazione

LEGENDA IN RIFERIMENTO ALLA COLONNA: RISCONTRI ATTUALI

TIPOLOGIE DI EVIDENZIATORI COLORE

PROBLEMATICHE DI NOTEVOLE IMPORTANZA

PROBLEMATICHE DI MEDIA IMPORTANZA

OSSERVAZIONI TENDENTI AL MIGLIORAMENTO

OSSERVAZIONI GENERICHE

D.Lgs.81/2008 E NORMATIVA COGENTE

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Sommario A - SALUTE E SCUREZZA SUL LAVORO - ORGANIZZAZIONE ................................................................................................................................... 10

A1 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ORGANIZZATIVE GESTIONALI - L’argomento Compiti e responsabilità gestionali è disciplinato dal D.Lgs 81/2008 - Titolo I - “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione I “Misure di tutela e Obblighi”................................................................................................................................................................. 10

DATORE DI LAVORO Art. 2, c. 1.b) e Art.17 D.Lgs.81/08 .......................................................................................................................................................................................................................10 RUOLI E RESPONSABILITÀ D. Lgs.81/08, Art. 16,17,18,19,20.................................................................................................................................................................................................................10 PROGETTISTI D. Lgs.81/08, Art. 22 ........................................................................................................................................................................................................................................................10 FABBRICANTI E FORNITORI D. Lgs.81/08, Art. 23..................................................................................................................................................................................................................................11 INSTALLATORI D. Lgs.81/08, Art. 24......................................................................................................................................................................................................................................................11 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE D. Lgs.81/08, Art. 25 .................................................................................................................................................................................................................11 RIUNIONE PERIODICA D. Lgs.81/08, Art. 35 ...........................................................................................................................................................................................................................................12 SOPRALLUOGO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO art. 25, comma l D.Lgs.81/2008. ...................................................................................................................................................................................12

A2 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 12 VALUTAZIONE DEI RISCHI - L’argomento Valutazione dei Rischi è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Titolo I- “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione II “Valutazione dei Rischi”. ................................................................................................................................................................................................................ 12

VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs.81/20008 Art. 17, 28, 29 VDR E STESURA DOCUMENTO ..................................................................................................................................................................12 TUTELA LAVORATRICI MADRI D. Lgs. 151/01 Capo II – Artt.6 e 7 ..........................................................................................................................................................................................................13 LAVORI NOTTURNI D. Lgs. 532/99 .........................................................................................................................................................................................................................................................13 LAVORO MINORILE D. Lgs. 345/99 d.Lgs.262/00 Legge 977/67 ...........................................................................................................................................................................................................13 LAVORO IN SOLITARIO O SOLITUDINE D.Lgs.81/2008 Artt.66, 113, 145, Allegato IV punto 3 ...............................................................................................................................................................14

A3 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 15 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - L’argomento Servizio di Prevenzione e Protezione è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Titolo I- “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione III “Servizio di Prevenzione e Protezione”. ..................................................................................................................................... 15

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) E SUO RESPONSABILE (RSPP) D. Lgs.81/2008 Artt. 31-32-34 ....................................................................................................................................15 A4 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 15 SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI - L’argomento dei Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Titolo I - Art.27 ............................................................................................................................................................................................................................. 15

QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI D. Lgs.81/08, Art.27 ..........................................................................................................................................................................................................................15 A5 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 16 SORVEGLIANZA SANITARIA - L’argomento della Sorveglianza Sanitaria è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Titolo I- “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione V “Sorveglianza sanitaria”. ................................................................................................................................................................................................. 16

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE art. 18, c.1 lettera a) D.Lgs.81/2008...........................................................................................................................................................................................16 IDONEITA’ ALLA MANSIONE art. 41, c. 6 e 6 bis D.Lgs.81/2008.............................................................................................................................................................................................................16 SORVEGLIANZA SANITARIA art. 41, D.Lgs.81/2008 DLgs.81/08, Art. 25 D. Lgs.81/08, Art. 41 ............................................................................................................................................................17

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ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI PARTICOLARI PER L’IDONEITA’ AL LAVORO (A.S.P.) – SOSTANZE PSICOTROPE ..........................................................................................................................17 A6 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18 COMPETENZA E CONSAPEVOLEZZA DEI LAVORATORI - L’argomento della Sorveglianza Sanitaria e dell’Informazione dei lavoratori è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Titolo I- “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione IV “Formazione. Informazione e addestramento”. ............................................................ 18

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI D. Lgs.81/08, Art. 36 ........................................................................................................................................................................................................................18 FORMAZIONE DEI LAVORATORI D. Lgs.81/08, Art. 37 D. Lgs.81/08, Art. 41 .........................................................................................................................................................................................18

A7 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 RLS - RAPPRESENTANTE/I DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA .................................................................................................................................................................................. 19

ELEZIONE O DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) art. 47 D.Lgs. 81/2008 .....................................................................................................................19 A8 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 REGISTRO INFORTUNI E COMUNICAZIONI L’argomento del Registro Infortuni prevede con il nuovo D.Lgs 81/2008 una diversa gestione documentale/informativa degli infortuni sul lavoro attraverso l’Art 18 e L’Art. 53 c.6 ................................................................................................................................................................................................. 19

REGISTRO INFORTUNI D.M. 12/09/58 D.M. del Lavoro 05.12.96 .........................................................................................................................................................................................................19 DENUNCIA DI INFORTUNIO D.Lgs.81/2008 Art. 53 c.6 e Art. 18 .1.r) DM 12/09/1958 ........................................................................................................................................................................20 DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 .............................................................................................................................................................................................20

A9 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 CONTRATTI D’APPALTO E CONTRATTI D’OPERA. L’argomento dei Contratti d’appalto/contratti d’opera è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Tito-lo I- “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione I “Misure di tutela e obblighi”. ...................................................................................................................................... 21

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE D.Lgs 81/2008 26 comma 1 .......................................................................................................................................................................................................21 INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI D.Lgs 81/2008 26 comma 1 lettera b) .......................................................................................................................................................................................21 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO, DUVRI D.Lgs.81/2008 26 comma 2, 3 e 4 ...............................................................................................................................................................................21 COSTI DELLA SICUREZZA D.Lgs.81/2008 26 comma 5 ...........................................................................................................................................................................................................................22 TESSERA DI RICONOSCIMENTO D.Lgs.81/2008 Art.26 comma 6 ..........................................................................................................................................................................................................22

A10 ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI - L’argomento “Cantieri temporanei o mobili “ è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Titolo IV - Cantieri Temporanei o mobili: Capo I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; Capo II- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. .................................................................................................. 22

DESIGNAZIONE CSP e CSE D. Lgs.81/08, TITOLO IV Art.90 commi da 1 a 8 Art.98 .................................................................................................................................................................................22 IDONEITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI D. Lgs.81/08, TITOLO IV Art.90 comma 9 ....................................................................................................................................................................................22 OBBLIGHI DELLE IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI (POS) D. Lgs.81/08, TITOLO IV Art.96 ............................................................................................................................................................23 NOTIFICA PRELIMINARE D. Lgs.81/08, TITOLO IV Art.99 ......................................................................................................................................................................................................................23 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) D. Lgs.81/08, TITOLO IV Art.100 ...............................................................................................................................................................................23

B - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - ATTREZZATURE DI LAVORO .................................................................................................................... 24 B1 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO - L’argomento è disciplinato dal D.Lgs.81/2008- Titolo III - “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, Capo I “Uso delle attrezzature di lavoro”. Tale sezione è disciplinata anche dagli All. V-VI-VII D.Lgs.81/08. ............................................................................................................ 24

ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 70, 71 D.P.R. 459/1996 D.Lgs.17/2010 D. Lgs.81/08, Allegato VI D. Lgs.81/08, Allegato VII Conformità e DVR ........................................................24

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ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 71 comma 6 Ergonomia ................................................................................................................................................................................................24 ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 71 comma 7 informazione, formazione ed addestramento ..........................................................................................................................................25 ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 71 comma 8 Controlli periodici e straordinari...............................................................................................................................................................26 ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 71 comma 9 e 10 Caratteristiche dei controlli ..............................................................................................................................................................27 ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 71 comma 11 e Allegato VII Verifiche periodiche .........................................................................................................................................................27 ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 72 Obblighi di noleggiatori e concedenti in uso ...........................................................................................................................................................28 ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 73 Informazione, formazione ed addestramento.........................................................................................................................................................28

B2 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 29 CONFORMITÀ IMPIANTI ELETTRICI .............................................................................................................................................................................................................................. 29

IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI, TERMICI, IDRICO SANITARI, ANTINCENDIO, CONDIZIONAMENTO, RADIOTELEVISIVI, GAS, SOLLEVAMENTO, VENTILAZIONE. D.M.37/2008, L.186/68, DPR 462/01 (Abrogati L.46/90, DPR 447/91, DPR 547/55) ........................................................................................................................................................................................................................................29

B3 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 30 IMPIANTI DI MESSA A TERRA – PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE - IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE ........................................................... 30

MESSA IN ESERCIZIO ED OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE D.P.R.462/2001 Art.2 ........................................................30 MESSA IN ESERCIZIO ED OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE ................................................................................................................................................................30 D.P.R.462/2001 Art.5 .............................................................................................................................................................................................................................................................................30 IMPIANTI DI MESSA A TERRA Norme CEI specifiche DPR 462/01 Art.4 D. Lgs.81/08, TITOLO III CAPO III Art. 86 ..................................................................................................................................31 PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE Norme CEI specifiche DPR 462/01 Art.6 D. Lgs.81/08, TITOLO III CAPO III Artt. 84 e 86 .......................................................................................................31 IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE INCENDIO D. Lgs.81/08, TITOLO XI Norme CEI specifiche .................................................................................................................32 DPR 462/01 e D.Lgs.81/2008 CAPO III Artt.86 .......................................................................................................................................................................................................................................32

C – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – AMBIENTI DI LAVORO ........................................................................................................................... 32 C1 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 32 LUOGHI DI LAVORO – L’argomento Luoghi di lavoro è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Titolo II- “Luoghi di lavoro”, Capo I “Disposizioni generali”. Tale sezione è disciplinata anche dall’ All. IV D.Lgs 81/08. .................................................................................................................................................................................................................................... 32

PDC – DIA – SCIA RUE, NTA, approvato dal Comune di pertinenza al momento della presentazione delle domande e relativi, Regolamenti Regionali, Provinciali e Comunali. D. Lgs.81/08, Artt. 67 commi 1 e 2............................................................................................................................................................................................................................................................................................32 CERTIFICATO DI AGIBILITÀ / USABILITÀ L. n. 1150/1942 e s.m.i. - L. n. 47/1985 e s.m.i. .......................................................................................................................................................................33 NOTIFICA ALL’ORGANO DI VIGILANZA COMPETENTE PER TERRITORIO art. 67 -D.Lgs. 81/2008 ...........................................................................................................................................................33 AUTORIZZAZIONE SANITARIA D.P.R. 327/1980 .....................................................................................................................................................................................................................................34 LOCALI DI LAVORO D. Lgs.81/08, Artt. 63, 64 e Allegato IV ...................................................................................................................................................................................................................35

C2 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 35 PREVENZIONE INCENDI - L’argomento della prevenzione incendi è disciplinato dal D.P.R. 37/1998, dal D.M. 10/03/1998 e richiamato dal D.Lgs 81/2008- Titolo I - “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione VI “Gestione delle Emergenze” – Art. 46 Prevenzione Incendi. ....................................................... 35

PRATICHE PER L’OTTENIMENTO DEL CPI DPR 12.01.1998 N° 37 DM 4.5.98 DM 10.03.98 DM 16.02.82 D. Lgs.81/08, Capo III Sezione VI ........................................................................................35 REGISTRO ANTINCENDIO Art.5, c.1 e 2 -D.P.R. n.37 del 12/01/98 .........................................................................................................................................................................................................36 VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO D.M. 10-3-98 Art. 46 D.Lgs.81/2008 ..............................................................................................................................................................................................36 VALUTAZIONE LUOGHI MARCI CEI 64-8/7 Art.751.01 ...........................................................................................................................................................................................................................36

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C3 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 36 GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO - L’argomento gestione dell’emergenza e pronto soccorso è disciplinato dal D.M. 10/03/1998, dal D.Lgs 81/2008 - Titolo I - “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione VI “Gestione delle Emergenze” e dal D.M. 388 del 15/07/2003. ....................................... 36

PIANO DI EMERGENZA D.M. 10-3-98 e D.Lgs.81/2008 Sezione VI Art. 43 .............................................................................................................................................................................................36 NOMINA E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE (art. 18, c.1 lettera b D.Lgs.81/2008) ........................................................................................................................37 ESERCITAZIONE DI EVACUAZIONE D.M. 10/03/98 .................................................................................................................................................................................................................................37 NOMINA E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (art. 18, c.1 lettera b D.Lgs.81/2008) ...............................................................................................................................................38 PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO DM 28.07.58 e segg. DM 388/03 ..........................................................................................................................................................................................................38

C4 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 39 SEGNALETICA DI SICUREZZA ........................................................................................................................................................................................................................................ 39

SEGNALETICA DI SICUREZZA (Titolo V D.Lgs.81/2008) ...........................................................................................................................................................................................................................39

D - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.............................................................................................. 39 D1 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 39 DPI – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - L’argomento dei DPI è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Tito-lo III- “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, Capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuale”. Tale sezione è disciplinata anche dagli Alll. VIII D.Lgs 81/08. ...................................................... 39

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) D.Lgs.n. 475 del 04.12.1992 D.Lgs.81/2008 art 74, 75, 76; D.M. 02/05/01 D.M. 30/12/03 ......................................................................................39

E - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - IGIENE INDUSTRIALE E SALUTE DEI LAVORATORI .................................................................................... 40 E1 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 40 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE - L’argomento Rumore Interno è disciplinato dal D.Lgs.81/2008- Titolo VIII - “Agenti fisici”, Capo II “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”. ...................................................................................................................................................................................................... 40

RUMORE D. Lgs.81/08, TITOLO VIII Agenti Fisici CAPO II Art. 190-189 e Art. 28 VDR ............................................................................................................................................................................40 RUMORE D. Lgs.81/08, TITOLO VIII Agenti Fisici CAPO II Art. 189,190,191 e Art. 28 Situazioni particolari ...........................................................................................................................................40 RUMORE D. Lgs.81/08, TITOLO VIII Agenti Fisici CAPO II Art.192 PARE e segnaletica ...........................................................................................................................................................................41 RUMORE D. Lgs.81/08, TITOLO VIII Agenti Fisici CAPO II Art. 195 Informazione e formazione dei lavoratori .......................................................................................................................................41 RUMORE D. Lgs.81/08, TITOLO VIII Agenti Fisici CAPO II Art. 196. Sorveglianza sanitaria ...................................................................................................................................................................42 RUMORE D. Lgs.81/08, TITOLO VIII Agenti Fisici CAPO II Art. 198. Call Center .....................................................................................................................................................................................42

E2 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 42 VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI - L’argomento Vibrazioni Meccaniche è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 - Titolo VIII Agenti Fisici - Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni. ................................................................................................................................................................................................................................. 42

VIBRAZIONI D. Lgs.81/08, TITOLO VIII CAPO III e allegato XXXV Art. 202 VDR ......................................................................................................................................................................................42 VIBRAZIONI D. Lgs.81/08, TITOLO VIII CAPO III e allegato XXXV Art. 203 Misure correttive ..................................................................................................................................................................43 VIBRAZIONI D. Lgs.81/08, TITOLO VIII CAPO III e allegato XXXV Art. 203 comma 1 lettera f) Informazione e formazione ...................................................................................................................43 VIBRAZIONI D. Lgs.81/08, TITOLO VIII CAPO III e allegato XXXV Art. 204 Sorveglianza sanitaria .........................................................................................................................................................43

E3 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 44 VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO - L’argomento amianto è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 TITOLO IX - Sostanze Pericolose - Capo III Proiezione dai Rischi connessi all’esposizione all’amianto e L. 27 marzo 1992, n° 257 ............................................................................................................................................................................................... 44

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ESPOSIZIONE AD AMIANTO (D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II). Legge n. 257/92 D.M. 06.09.94 Regione ER Linee guida stato di conservazione delle coperture Dir. CEE/CEEA/CE n°18 (2003/18/CE) ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................44

E4 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 45 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI –L’argomento MMC è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 - Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi ........................................... 45

MMC (D.Lgs. 81/2008 Titolo VI) Art. 168 VDR .......................................................................................................................................................................................................................................45 MMC (D.Lgs. 81/2008 Titolo VI) Art. 168 comma d) Sorveglianza sanitaria ..........................................................................................................................................................................................45 MMC (D.Lgs. 81/2008 Titolo VI) Art. 169 Informazione, formazione, addestramento ..........................................................................................................................................................................45 MMC (D.Lgs. 81/2008 Titolo VI) Art. 169 Informazione, formazione, addestramento ..........................................................................................................................................................................45

E5 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 46 VIDEOTERMINALI - L’argomento VDT è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 TITOLO VII - Attrezzature munite di Videoterminali e All. XXXIV al D.Lgs.81/2008 ..................................... 46

VDT D.Lgs.81/2008 Art. 174 c.1 Posti di lavoro .....................................................................................................................................................................................................................................46 VDT D.Lgs.81/2008 Art. 175 Pause ........................................................................................................................................................................................................................................................46 VDT D.Lgs.81/2008 Art. 176 Sorveglianza sanitaria ..............................................................................................................................................................................................................................46

E6 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 47 AGENTI BIOLOGICI - L’argomento Agenti biologici è disciplinato dal D.Lgs.81/2008- Titolo X - “Esposizione ad Agenti biologici”, Capo I,II e III. .................................................. 47

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI D. Lgs.81/08, TITOLO X artt. 266-279 ..........................................................................................................................................................................................47 E7 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 48 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI - L’argomento Agenti cancerogeni e mutageni è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 - Titolo IX - “Sostanze pericolose”, Capo II “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” Sezioni I,II e III. ......................................................................................................................................................................................................... 48

PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO II ..................................................................................................................................................................48 E8 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 49 RADIAZIONI IONIZZANTI - L’argomento Radiazioni Ionizzanti è disciplinato dall’Art. 180 c.3 D.Lgs.81/2008 Definizioni - La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dal D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 e sue successive modificazioni (D.Lgs.26.05.2000 n. 241, D.Lgs.9.05.2001 n. 257, L. 1.03.2002 n. 39). ............................................. 49

RADIAZIONI IONIZZANTI D. Lgs. 230/95 D. Lgs. 241/2001 .....................................................................................................................................................................................................................49 E9 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 49 PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI - L’argomento RISCHIO CHIMICO è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 TITOLO IX- Sostanze Pericolose- Capo I Protezione da Agenti chimici. ........ 49

RISCHIO CHIMICO D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO I Art. 223 VDR ...........................................................................................................................................................................................................49 RISCHIO CHIMICO D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO I Art. 224 Misure minime di tutela...........................................................................................................................................................................49 RISCHIO CHIMICO D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO I Art. 225 - Misure specifiche di prevenzione e protezione .......................................................................................................................................50 RISCHIO CHIMICO D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO I Art. 225 Comma 1 lettera d) e Artt. 299 e 230 Sorveglianza sanitaria ..................................................................................................................50 RISCHIO CHIMICO D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO I - Art. 226 Incidenti ed emergenze ..........................................................................................................................................................................50 RISCHIO CHIMICO D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO I - Art. 227 Formazione ed Informazione ..................................................................................................................................................................50 RISCHIO CHIMICO D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO I - Art. 231 Consultazione RLS ...................................................................................................................................................................................50

E10 ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 51 RISCHIO ELETTRICO E RISCHIO FULMINAZIONE – Gli argomenti Rischio Elettrico e Rischio Fulminazione sono disciplinati dal D.Lgs.81/2008 TITOLO III – Uso delle attrezzature di lavoro e DPI - Capo III - Impianti ed apparecchiature elettriche ................................................................................................................................................................................. 51

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RISCHIO ELETTRICO D. Lgs.81/2008 Art. 80 VDR ...................................................................................................................................................................................................................................51 RISCHIO ELETTRICO D. Lgs.81/2008 Art. 82 Lavori sotto tensione .........................................................................................................................................................................................................52 RISCHIO ELETTRICO D. Lgs.81/2008 Art. 83 Lavori in prossimità di parti attive.....................................................................................................................................................................................52 RISCHIO FULMINAZIONE D. Lgs.81/2008 Art. 84 Protezione dai fulmini ...............................................................................................................................................................................................53

E11 ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 53 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI ARTIFICIALI - L’argomento ROA è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 TITOLO VIII – Agenti Fisici- CAPO V- Protezione dai Rischi di Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (artt. 213 – 218 ed Allegati XXXVII, parte I: limiti per le radiazioni incoerenti; XXXVIII, parte II: limite per le radiazioni laser) ..................................... 53

ROA – RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Titolo VIII – Capo V D.Lgs.81/2008 Art.216 VDR ..................................................................................................................................................................53 ROA - RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Titolo VIII – Capo V D.Lgs.81/2008 Art.216 Azioni ed interventi ..........................................................................................................................................53 ROA - RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Titolo VIII – Capo V D.Lgs.81/2008 Art.218 Sorveglianza sanitaria ......................................................................................................................................53

E12 ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 54 CAMPI ELETTROMAGNETICI - L’argomento CEM è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 TITOLO VIII – Agenti Fisici - CAPO IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici e All. XXXVI lett. a) tab.1: valori d’esposizione e lett. b) tab.2: valori d’azione. .............................................................................................................................. 54

CEM – CAMPI ELETTROMAGNETICI D. Lgs.81/08, TITOLO VIII CAPO IV ed allegato XXXVI ....................................................................................................................................................................54 E13 ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 54 RISCHIO ESPLOSIONE E CLASSIFICAZIONE ZONE CON ATMOSFERE ESPLOSIVE – ATEX - L’argomento “Protezione da Atmosfere esplosive“ è disciplinato dal D.Lgs.81/200 8- Titolo XI - Protezione da Atmosfere esplosive e Allegati: XLIX- L- LI. .......................................................................................................................................................................... 54

ATEX D.Lgs.81/2008 Art.290 VDR ..........................................................................................................................................................................................................................................................54 ATEX D.Lgs.81/2008 Art.293 Classificazione zone .................................................................................................................................................................................................................................55

E15 ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 56 SOSTANZE PERICOLOSE - L’argomento Sostante, preparati e prodotti pericolosi è disciplinato dal D.Lgs.65/2003, Dal D.Lgs.40/2000 ................................................................... 56

GESTIONE PRODOTTI PERICOLOSI D. Lgs.65/2003 e s.m.i. Art.13 Schede di sicurezza .........................................................................................................................................................................56 GESTIONE PRODOTTI PERICOLOSI D. Lgs.65/03 e s.m.i. Artt.9 e 10 Etichettatura ................................................................................................................................................................................56 GESTIONE PRODOTTI PERICOLOSI E TRASPORTO D. Lgs.40/2000 e s.m.i. Procedure trasporto e relativo carico/scarico .....................................................................................................................57 GESTIONE PRODOTTI PERICOLOSI E TRASPORTO D. Lgs.40/2000 e s.m.i. Procedure trasporto e relativo carico/scarico .....................................................................................................................57

E16 ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 57 STRESS LAVORO CORRELATO - L’argomento Sostante, preparati e prodotti pericolosi è disciplinato dal D.Lgs.65/2003, Dal D.Lgs.40/2000 .......................................................... 57

STRESS LAVORO CORRELATO D.Lgs.81/2008 Art. 28 e Art. 17, c.1, lettera a) .......................................................................................................................................................................................57

F – IMPIANTI ED APPARECCHIATURE .................................................................................................................................................................. 58 F1 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58 APPARECCHIATURE A PRESSIONE - L’argomento PED è disciplinato dal D.Lgs.93/2000, dalla Direttiva Europea 97/23/CE e dal D.M. 329/2004 .................................................... 58

Apparecchiature a pressione (PED) Dir. 97/23/CE (PED) D.Lgs.93/2000 Applicabilità ...........................................................................................................................................................................58 Apparecchiature a pressione (PED) Dir. 97/23/CE (PED) D.Lgs.93/2000 Requisiti .................................................................................................................................................................................58 Apparecchiature a pressione (PED) Dir. 97/23/CE (PED) D.Lgs.93/2000 D.M. 329/2004 Utilizzo e messa in servizio ...........................................................................................................................59 Apparecchiature a pressione assoggettati alla vecchia normativa D.M. 329/2004 Art.16 ....................................................................................................................................................................59 Apparecchiature a pressione (PED) Dir. 97/23/CE (PED) D.Lgs.93/2000 D.M. 329/2004 Valutazione dei Rischi VDR ..........................................................................................................................60

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F2 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 60 ASCENSORI E MONTACARICHI - L’argomento è disciplinato dal D.Lgs.162/1999 ....................................................................................................................................................... 60

ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO Art.13 e 14 D.P.R. 162/1999 ..............................................................................................................................................................................60 F2 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 61 IMPIANTI TERMICI - L’argomento è disciplinato dal D.M. 12/04/1996 e D.M. 01/12/1975 ....................................................................................................................................... 61

IMPIANTI TERMICI D.M. 12/04/1996 D.P.R. 412/93 D.M. 01/12/1975 .................................................................................................................................................................................................61 IMPIANTI TERMICI Patentino di abilitazione ..........................................................................................................................................................................................................................................61

G – RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI E GAS TOSSICI .............................................................................................................................................. 61 G1 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 61 RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI - L’argomento “GRANDI RISCHI – DIRETTIVA “SEVESO” è disciplinato dal D.Lgs.334/1999 e s.m.i. ......................................................................... 61

INCIDENTI RILEVANTI D.Lgs.334/99 D.Lgs.238/2005 Direttiva 2003/105/CE NOTIFICA .....................................................................................................................................................................61 INCIDENTI RILEVANTI D.Lgs.334/99 D.Lgs.238/2005 Direttiva 2003/105/CE POLITICA ......................................................................................................................................................................62 INCIDENTI RILEVANTI D.Lgs.334/99 D.Lgs.238/2005 Direttiva 2003/105/CE RAPPORTO DI SICUREZZA ............................................................................................................................................62 INCIDENTI RILEVANTI D.Lgs.334/99 D.Lgs.238/2005 Direttiva 2003/105/CE RIESAME ......................................................................................................................................................................63 INCIDENTI RILEVANTI D.Lgs.334/99 D.Lgs.238/2005 Direttiva 2003/105/CE NULLA OSTA FATTIBILITA’ ............................................................................................................................................63 INCIDENTI RILEVANTI D.Lgs.334/99 D.Lgs.238/2005 Direttiva 2003/105/CE PARERE FINALE ............................................................................................................................................................63 INCIDENTI RILEVANTI D.Lgs.334/99 D.Lgs.238/2005 Direttiva 2003/105/CE PEI ...............................................................................................................................................................................64

G2 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 64 GAS TOSSICI - L’argomento è disciplinato dal Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 - D.M. 06/02/1935 ............................................................................................................. 64

GAS TOSSICI Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 e D.M. 06/02/1935 ..........................................................................................................................................................................................64

H – IGIENE DEGLI ALIMENTI HACCP - ................................................................................................................................................................... 65 H1 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 65 IGIENE ALIMENTARE e HACCP - L’argomento è disciplinato dal D. Lgs. 193/07 (già D. Lgs 155/97) e Regolamento(CE) n.852/2004 sull’igiene e sicurezza alimentare dei prodotti ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 65

IGIENE ALIMENTARE HACCP D. Lgs. 193/07 (già D. Lgs 155/97) e Regolamento(CE) n.852/2004 sull’igiene e sicurezza alimentare dei prodotti ..............................................................................65

I – VARIE ............................................................................................................................................................................................................ 66 I1 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 66 RADON – L’argomento è disciplinato dal D.Lgs.241/2000 ........................................................................................................................................................................................... 66

RADON D.Lgs. 241/00 e Conferenza Stato Regioni: Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi sotterranei. ............................................................................................66 RADON D.Lgs. 241/00 ............................................................................................................................................................................................................................................................................66

I2 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 66 Documentazione a completamento delle prescrizioni legali ....................................................................................................................................................................................... 66

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DELLA SICUREZZA D.Lgs.81/2008. ........................................................................................................................................................................................66 LAYOUT AGGIORNATO D.Lgs.81/2008 ...................................................................................................................................................................................................................................................66 INDIVIDUAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI D.Lgs.81/2008. ......................................................................................................................................................................................................................66 SALUTE E SICUREZZA SCADENZIARIO DEGLI OBBLIGHI D’IMPRESA .......................................................................................................................................................................................................66

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CIRCOLAZIONE DEI MEZZI E DEI PEDONI ED OPERAZIONI DI CARICO SCARICO .....................................................................................................................................................................................67 I3 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 67 AMBIENTI CONFINATI – L’argomento è disciplinato dal D.Lgs.241/2000 .................................................................................................................................................................... 67

AMBIENTI CONFINATI D.Lgs.81/2008 e Circolare del Ministero del Lavoro n.42 del 09/12/2010 ........................................................................................................................................................67

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LEGENDA CAMPI: Rif = riferimento progressivo per argomento Rif Riferimenti

legislativi Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Respons

abilità Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

A - SALUTE E SCUREZZA SUL LAVORO - ORGANIZZAZIONE A1 ORGANIZZATIVE GESTIONALI - L’argomento Compiti e responsabilità gestionali è disciplinato dal D.Lgs 81/2008 - Titolo I - “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della

prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione I “Misure di tutela e Obblighi”.

A.1.1 DATORE DI LAVORO Art. 2, c. 1.b) e Art.17 D.Lgs.81/08

Il Datore di Lavoro (DdL) deve coincidere con la persona che presta la propria attività ad altri

soggetti e che ha la responsabilità dell’organizzazione/unità produttiva, esercitando

poteri decisionali e di spesa.

Il DdL deve possedere l’autorità attribuita dallo statuto societario e/o dalla delega di

funzioni approvata dall’organo aziendale che ne ha i poteri nel rispetto dell’Art.16

CdA Una tantum Presente procura a Dott. Luca Pizzi con

potere di spesa illimitato per la

sicurezza in caso di pericolo grave ed

immediato. Verificare correttezza della delega

in riferimento al D.Lgs.231/2001 in fase di implementazione.

A.1.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ D. Lgs.81/08, Art. 16,17,18,19,20

Individuazione responsabilità per ruoli e nomine: Datore di Lavoro, Servizio di prevenzione e protezione (addetti e responsabile), incaricati alla gestione delle emergenze

Designazione formale degli incarichi con sottoscrizione da parte del DdL e delle

persone coinvolte

DdL Ad ogni cambiamento /

necessità

Presente organigramma e funzionigramma

aziendale.

A.1.3 PROGETTISTI D. Lgs.81/08, Art. 22

Obblighi dei Progettisti Rilascio di dichiarazioni attestanti la rispondenza alle disposizioni legislative e

regolamentari in materia

DdL o dirigente

o Uff. Acquisti

In caso di progetti / forniture

Si raccomanda di completare la

ricostruzione tutti gli archivi aziendali strutturandone

l’archiviazione (anche in formato elettronico)

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

A.1.4 FABBRICANTI E FORNITORI D. Lgs.81/08, Art. 23

Obblighi dei fabbricanti e fornitori Acquisizione della documentazione attestante la conformità di attrezzature di

lavoro, DPI, impianti, servizi

DdL o dirigente

o Uff. Acquisti

In ogni caso di acquisti di beni

e/o servizi inerenti le

tematiche in oggetto

Si raccomanda a partire dal 2014 di qualificare le

imprese in appalto normalmente utilizzate in azienda stipulare un nuovo contratto con i requisiti richiesti nel

caso di nuovi fornitori

A.1.5 INSTALLATORI D. Lgs.81/08, Art. 24

Obblighi degli installatori Rilascio di dichiarazioni attestanti la rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari in materia in riferimento

all'installazione e/o al montaggio del bene

DdL o dirigente

o Uff. Acquisti

In ogni caso di installazione

e/o montaggio di beni e/o

servizi inerenti le tematiche in

oggetto

Si raccomanda di ricostruire tutti gli archivi aziendali strutturandone

l’archiviazione (anche in formato elettronico)

A.1.6 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE D. Lgs.81/08, Art. 25

Obblighi del Medico Competente: il medico deve svolgere le proprie attività ed i propri incarichi di responsabilità seguendo scrupolosamente il dettato normativo e le scadenze previste.

Vigilanza e verifica dell'operato del Medico competente nel rispetto dell'Art. 18 comma

3 bis

DdL o dirigente

Almeno annuale

Il Medico Competente (Dott. Poletti) effettua sopralluoghi annuali e

visite mediche come da protocollo sanitario. Negli ultimi anni si è inoltre provveduto a

raddoppiare i sopralluoghi dei luoghi di lavoro da parte del Medico Competente.

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Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 12 di 166

Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

A.1.7 RIUNIONE PERIODICA D. Lgs.81/08, Art. 35

Riunione Periodica. Alla riunione partecipano: il datore di lavoro o suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente (dove previsto), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Esecuzione della Riunione Periodica e redazione del verbale

DdL RSPP RLS MC

Almeno annuale

Ultima riunione periodica effettuata in

data 17/01/2013 in riferimento all’anno

2012, prevista per il 16 gennaio 2013.

A.1.8 SOPRALLUOGO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO art. 25, comma l D.Lgs.81/2008.

Il Medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno. L’indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

visita gli ambienti di lavoro almeno da parte del Medico Competente e rilascio di

opportuna evidenza formale

MC Almeno annuale

Effettuato il primo sopralluogo in data 25-

11-2013, la seconda avverrà in occasione

della riunione periodica Art.35 del 16/01/2014.

A2 VALUTAZIONE DEI RISCHI - L’argomento Valutazione dei Rischi è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Titolo I- “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione II “Valutazione dei Rischi”.

A.2.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs.81/20008 Art. 17, 28, 29 VDR E STESURA DOCUMENTO

Valutazione di tutti i rischi (VDR), identificazione dei criteri usati per la valutazione e stesura documento. Nota 1: per modifiche significative che giustificano l’aggiornamento della VDR si intendono variazioni del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Si veda inoltre quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 Art. 29 comma 3.

Effettuazione valutazione dei rischi, stesura documento nel rispetto delle modalità previste all’Art.29 ed ufficializzazione

formale del DVR secondo i criteri previsti all’Art.28 comma 2 (data certa o firma

congiunta DdL, RSPP, RLS, MC).

DdL RSPP SPP MC

RLS

La valutazione dei rischi deve

essere immediatamente rielaborata in occasione (ed entro 30

gg) di modifiche sostanziali

della mappa di rischio (vedi

nota 1 a fianco).

Presente e aggiornato in data Novembre 2013.

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Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 13 di 166

Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

A.2.2 TUTELA LAVORATRICI MADRI D. Lgs. 151/01 Capo II – Artt.6 e 7

È necessaria la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato. Non è quindi possibile adibire le lavoratrici madri a lavori a rischio che sono vietati ai sensi dell’Art.7. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

Deve essere eseguita una specifica valutazione dei rischi per stabilire se le

mansioni della lavoratrice presentano dei rischi compatibili a questo stato particolare, in caso contrario la lavoratrice deve essere

modificata la mansione o sospesa dal lavoro fino alla conclusione dello stato particolare.

DdL Ogni volta che una lavoratrice informa il DdL

del proprio stato

particolare

All’interno del DVR è contenuta l’analisi dei

fattori di rischio in relazione allo stato di

gravidanza ed allattamento. Per l’anno

2014 è previsto uno specifico documento

riepilogativo in tal senso.

A.2.3 LAVORI NOTTURNI D. Lgs. 532/99

Lavori notturni: ulteriori cautele per la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti in queste mansioni lavorative atipiche. Deve inoltre essere comunicato per iscritto la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, competente per territorio, con periodicità annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali.

Deve essere effettuata specifica sorveglianza sanitaria per i lavoratori coinvolti ed

adeguata informativa sui rischi specifici pertinenti al lavoro notturno (se presenti)

DdL Quando si verifica tale situazione

Al momento non applicabile (orario

giornaliero)

A.2.4 LAVORO MINORILE D. Lgs. 345/99 d.Lgs.262/00 Legge 977/67

Lavoro minorile: La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. E' vietato adibire al lavoro i minori che sono esposti agli agenti e/o ai processi di cui all’Allegato I della Legge 977/67 e s.m.i.

Deve essere effettuata specifica sorveglianza sanitaria per i lavoratori coinvolti ed

adeguata informativa sui rischi specifici pertinenti al lavoro notturno (se presenti)

DdL Quando si verifica tale situazione

Non presente

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 14 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

A.2.5 LAVORO IN SOLITARIO O SOLITUDINE D.Lgs.81/2008 Artt.66, 113, 145, Allegato IV punto 3

Il lavoro in solitudine è normalmente ammesso, previa l’accettabilità della valutazione del rischio nel caso in esame ad esclusione dei seguenti casi (in cui è sicuramente vietato): Allegato IV Punto 3 VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS - 3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee. 3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso. Art. 66. - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento - ….quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. Art. 113 – Scale - … 5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. …8. d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala. Art. 145 – Comma 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

Valutazione del rischio se il lavoro in solitario è compatibile (accettabile) alla situazione in

esame ed alla salute e sicurezza del lavoratore.

Verifica di non comprendere i casi in cui tale situazione è assolutamente vietata.

DdL Quando si verifica tale situazione

Applicabile nel caso di manutenzione e pulizia

ai serbatoi di dello stoccaggio acqua

potabile. Il lavoro viene svolto normalmente 2

volte l’anno da due persone legate tra loro

ed in piana sicurezza seguendo procedure non formalizzate. Nel

2014 verrà approfondita la

documentazione a supporto (procedura

operativa conseguente alla valutazione del rischio, esclusione

dall’applicabilità nella normativa dei luoghi

confinati).

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 15 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

A3 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - L’argomento Servizio di Prevenzione e Protezione è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Titolo I- “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione III “Servizio di Prevenzione e Protezione”.

A.3.1 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) E SUO RESPONSABILE (RSPP) D. Lgs.81/2008 Artt. 31-32-34

Organizzazione del servizio (SPP), interna o esterna, ed individuazione del suo responsabile (RSPP) e degli eventuali addetti (ASPP). Individuazione e verifica dei requisiti necessari per ricoprire tali incarichi.

Organizzazione formale del Servizio Prevenzione e Protezione da parte del

Datore di Lavoro. Svolgimento da parte del SPP delle attività

previste all’art.33 del D.Lgs.81/2008. Verifica requisiti ASPP e RSPP e dei loro

aggiornamenti professionali

DdL o dirigente

dove possibile

Una tantum o in occasione di cambiamenti di

incaricati. Periodi da 1 a 5

anni per gli aggiornamenti professionali di ASPP e RSPP.

Presente e conforme, nomina di RSPP Paolo Malaguti (Ecobyte ha funzione di addetti al

servizio di prevenzione e protezione)

A4 SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI - L’argomento dei Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Titolo I - Art.27

A.4.1 QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI D. Lgs.81/08, Art.27

Acquisire forniture e servizi solo da imprese ed operatori qualificati secondo il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Formalizzare contratti solo con imprese e/o operatori che rispondono ai requisiti di

qualificazione

DdL o dirigente

o Uff. acquisti

Attualmente in sospeso fino

alla definizione dei parametri

di qualificazione che verranno

decisi dalla Commissione

Consultiva Permanente

Fornitori qualificati mediante richiesta dei documenti previsti dal Sistema Qualità UNI EN

ISO 9001:2008. Si raccomanda di

aggiornare la qualifica dei fornitori abituali nel rispetto dell’Art.26 del

D.Lgs.81/2008

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Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

A5 SORVEGLIANZA SANITARIA - L’argomento della Sorveglianza Sanitaria è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Titolo I- “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione V “Sorveglianza sanitaria”.

A.5.1 NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE art. 18, c.1 lettera a) D.Lgs.81/2008.

- designazione ed incarico al medico competente (MC) il quale deve possedere titoli e requisiti adeguati

Incarico formale sottoscritto dal DdL (o dirigente) e dallo stesso Medico Competente

DdL o dirigente

Una tantum o in occasione

del cambiamento

del Medico Competente

Presente. Dott. Poletti Gianfranco.

A.5.2 IDONEITA’ ALLA MANSIONE art. 41, c. 6 e 6 bis D.Lgs.81/2008

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui alla sorveglianza sanitaria, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

Il medico competente deve comunicare per iscritto, al datore di lavoro e ad ogni singolo lavoratore interessato, il giudizio di idoneità o di non idoneità parziale, o temporanea, o

permanente; inoltre informa il datore di lavoro ed il lavoratore della possibilità di

ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza (SPSAL).

MC Secondo le scadenze del

protocollo sanitario e delle visite mediche

effettuate

Il medico effettua le visite secondo

protocollo sanitario.

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

A.5.2 SORVEGLIANZA SANITARIA art. 41, D.Lgs.81/2008 DLgs.81/08, Art. 25 D. Lgs.81/08, Art. 41

La sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente, comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. C) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

La sorveglianza sanitaria viene svolta nel rispetto del protocollo sanitario

MC Nel rispetto dello

scadenziario contenuto nel

protocollo sanitario

Conforme.

A.5.3 ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI PARTICOLARI PER L’IDONEITA’ AL LAVORO (A.S.P.) – SOSTANZE PSICOTROPE

Accertamenti sanitari da tossicodipendenza per i lavoratori inseriti nelle mansioni a rischio come da Provvedimento Nazionale del 30/10/2007 Art.1 ed Allegato 1.

Il Medico Competente effettua questo accertamento periodico solo sui lavoratori individuati dal DdL come appartenenti alle

mansioni a rischio

MC DdL Di norma con periodicità

annuale come da

Provvedimento Nazionale del 30/10/2007

Art.5

Conforme.

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

A6 COMPETENZA E CONSAPEVOLEZZA DEI LAVORATORI - L’argomento della Sorveglianza Sanitaria e dell’Informazione dei lavoratori è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Titolo I- “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione IV “Formazione. Informazione e addestramento”.

A.6.1 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI D. Lgs.81/08, Art. 36

Informazione dei lavoratori Eseguire adeguata informazione secondo quanto previsto all’art.36 e tenere

tracciabilità di partecipanti, programmi e contenuti formativi.

DdL o dirigente

Una tantum L’aspetto è sotto controllo. Si rimanda

alla pianificazione della formazione che viene

costantemente aggiornata.

A.6.2 FORMAZIONE DEI LAVORATORI D. Lgs.81/08, Art. 37 D. Lgs.81/08, Art. 41

- Formazione ed addestramento dei lavoratori in base ai rischi lavorativi - Formazione dei rappresentanti dei lavoratori RLS - Formazione dei dirigenti e dei preposti - Formazione degli incaricati antincendio e pronto soccorso - Formazione per il RSPP In base all’Accordo Stato-Regioni sottoscritto in data 21/12/2011 è necessario programmare le istanze e le argomentazioni da erogare a “lavoratori / preposti / dirigenti” nei termini indicati dall’accordo stesso.

Eseguire adeguata formazione ed addestramento secondo quanto previsto

all’art.37 e tenere tracciabilità di partecipanti, programmi e contenuti

formativi.

DdL o dirigente

Una tantum per tutti i

lavoratori, poi ad ogni cambio di mansione e periodicament

e per aggiornamento periodico e/o

mantenimento dei requisiti

dove previsto

L’aspetto è sotto controllo. Si rimanda

alla pianificazione della formazione che viene

costantemente aggiornata.

Nel 2014 si prevede una piattaforma

sperimentale WEB con accesso controllato in

cui sarà possibile avere evidenza ed interagire con i dati aggiornati.

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

A7 RLS - RAPPRESENTANTE/I DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

A.7.1 ELEZIONE O DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) art. 47 D.Lgs. 81/2008

In tutte le aziende può essere eletto o designato, dai lavoratori dell’azienda nell’ambito delle rappresentanze sindacali, o in loro assenza tra i lavoratori stessi, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’RLS deve essere coinvolto e deve partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi e alla stesura del documento di valutazione dei rischi.

L’elezione o la designazione non è un obbligo ma un diritto da parte dei lavoratori.

Circolare INAIL 25 agosto 2009, n. 43

"Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche

all'art. 18,comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008

nessuno L’elezione o la designazione

del/i RLS dovrebbe

essere riconfermata

almeno ogni 3 anni

Il Sig. Toffanetti Raffaele è stato individuato con

assemblea sindacale nel 2011. Nel 2014 è

necessaria la riconferma o la elezione del

candidato (la normativa prevede ogni 3 anni la

conferma della designazione/elezione del RLS, e la successiva comunicazione ON LINE

sul portale INAIL da parte dell’azienda. Nel

2014 verranno pianificati i percorsi dei corsi di aggiornamento

annuali, momentaneamente

sospesi nel 2013.

A8 REGISTRO INFORTUNI E COMUNICAZIONI L’argomento del Registro Infortuni prevede con il nuovo D.Lgs 81/2008 una diversa gestione documentale/informativa degli infortuni sul lavoro attraverso l’Art 18 e L’Art. 53 c.6

A.8.1 REGISTRO INFORTUNI D.M. 12/09/58 D.M. del Lavoro 05.12.96

- Tenuta e vidimazione registro infortuni.

Il datore di lavoro che ha almeno un lavoratore dipendente o ad esso equiparato

ha l’obbligo di tenere il registro infortuni. Il registro deve essere vidimato presso la sede dello SPISAL dell’Azienda Sanitaria

Locale competente per territorio.

DdL o dirigente

In occasione di ogni infortunio

Conforme. L’attuazione delle nuove procedure telematiche viene affidata allo Studio

Nicolini di Mirandola.

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

A.8.2 DENUNCIA DI INFORTUNIO D.Lgs.81/2008 Art. 53 c.6 e Art. 18 .1.r) DM 12/09/1958

circolare 21 giugno 2008, n. 6587 "Art. 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro; prime indicazioni operative". Circolare ministeriale 12 maggio 2009, n. 17 "Oggetto: articolo 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - obbligo di comunicazione dei dati concernenti gli infortuni sul lavoro: indicazioni operative."

Comunicazioni per via telematica all’INAIL infortuni con assenza dal lavoro di almeno un

giorno o di almeno 3 giorni escluso quello dell’evento

DdL o dirigente

In occasione di ogni infortunio

che prevede l’assenza al lavoro per almeno un

giorno

Conforme. L’attuazione delle nuove procedure telematiche viene affidata allo Studio

Nicolini di Mirandola.

A.8.3 DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965

Quando il medico competente riscontra in un lavoratore una malattia di origine professionale, il datore di lavoro deve effettuare denuncia all’INAIL. Il medico deve inviare il referto all’Autorità Giudiziaria o allo SPISAL che sostituisce l’invio all’A.G.. L’INAIL istruisce una pratica per definire la reale esistenza della malattia professionale ed eventualmente la percentuale di invalidità ai fini assicurativi. Lo SPISAL effettua invece degli accertamenti per stabilire l’eventuale responsabilità del datore di lavoro.

Il Datore di Lavoro deve effettuare denuncia all’INAIL provinciale sulla base dei riscontri del Medico Competente o da altri medici

aventi l’autorità

DdL o dirigente

In caso di diagnosi di possibile malattia

professionale

All’occorrenza.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 21 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

A9 CONTRATTI D’APPALTO E CONTRATTI D’OPERA. L’argomento dei Contratti d’appalto/contratti d’opera è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Tito-lo I- “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione I “Misure di tutela e obblighi”.

A.9.1 IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE D.Lgs 81/2008 26 comma 1

Verifica idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e/o dei prestatori d’opera che erogano forniture e/o servizi all’organizzazione

Acquisizione evidenze previste dalla normativa e nel rispetto delle procedure

aziendali

DdL o dirigente

Ad ogni rapporto con

imprese fornitrici e/o

lavoratori autonomi

Verificata secondo le modalità previste dal

D.Lgs.81/08. Si consiglia di riacquisire specifica

documentazione a partire dal 2014 con nuova modulistica

aggiornata.

A.9.2 INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI D.Lgs 81/2008 26 comma 1 lettera b)

Informazioni sui rischi specifici a lavoratori autonomi ed imprese appaltatrici: il DdL fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Elaborazione e consegna dell’Informativa sui rischi specifici a lavoratori autonomi ed

imprese appaltatrici

DdL o dirigente

Ad ogni rapporto con

imprese fornitrici e/o

lavoratori autonomi

Verificata secondo le modalità previste dal

D.Lgs.81/08. Vedi A.9.1.

A.9.3 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO, DUVRI D.Lgs.81/2008 26 comma 2, 3 e 4

Cooperazione e coordinamento e DUVRI in occasione di attività svolte nelle aree di competenza dell’impresa da lavoratori autonomi e/o imprese appaltatrici.

Formalizzare periodicamente le attività di cooperazione e coordinamento.

Elaborazione e consegna del DUVRI in occasione di rischi interferenti tra

committente e/o imprese appaltatrici (o prestatori d’opera)

DdL o dirigente

Ad ogni rapporto con

imprese fornitrici e/o

lavoratori autonomi:

DUVRI SOLO QUALORA

SUSSISTANO RISCHI

INTERFERENZIALI

Ottimizzare la gestione sottoscrivendo la documentazione

aggiornata dal 2014 con ogni azienda (VERBALE DI COORDINAMENTO E

COOPERAZIONE).

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

A.9.4 COSTI DELLA SICUREZZA D.Lgs.81/2008 26 comma 5

È necessario che vengano identificati sempre i Costi della sicurezza nel contratto d’appalto relativamente alla aggiudicazione degli appalti.

Verificare che siano presenti e congruenti i costi della sicurezza nel contratto d’appalto

DdL o dirigente

Ad ogni rapporto

CONTRATTUALE con imprese fornitrici e/o

lavoratori autonomi

Inserita nella modulistica di sicurezza

degli appalti.

A.9.5 TESSERA DI RICONOSCIMENTO D.Lgs.81/2008 Art.26 comma 6

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Verifica che i lavoratori delle imprese appaltatrici e/o i prestatori d’opera siano

muniti della tessere di riconoscimento.

DdL o dirigente

Verifiche periodiche duranti i

contratti di appalto /opera

Vengono svolte attività di controllo operativo a

campione.

A10 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI - L’argomento “Cantieri temporanei o mobili “ è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Titolo IV - Cantieri Temporanei o mobili: Capo I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; Capo II- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A.10.1 DESIGNAZIONE CSP e CSE D. Lgs.81/08, TITOLO IV Art.90 commi da 1 a 8 Art.98

Per i cantieri temporanei e mobili in cui si rientra nel campo d’applicazione previsto dall’Art.88 il committente o il responsabile dei lavori deve designare il coordinatore per la progettazione (CSP) e/o il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE). I requisiti professionali di questi soggetti sono contenuti all’art.98.

La designazione del CSP e/o del CSE deve essere formalizzata in seguito alla verifica

dell’idoneità e dei requisiti delle figure identificate idonee per tali compiti.

Tali nominativi devono essere comunicati alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi

Committente e/o

resp. dei lavori

Nel caso si inizi un cantiere

temporaneo o mobile come

definito all’art.89 comma 1

lettera a) ed Allegato X

All’occorrenza.

A.10.2 IDONEITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI D. Lgs.81/08, TITOLO IV Art.90 comma 9

Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII e nel rispetto del comma 9 lettere a) e b).

La verifica di cui al campo precedente deve essere formalizzata

Committente e/o

resp. dei lavori

Preventivamente

all’affidamento di appalti di

forniture e/o servizi

All’occorrenza.

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

A.10.3 OBBLIGHI DELLE IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI (POS) D. Lgs.81/08, TITOLO IV Art.96

Le imprese affidatarie e le imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, devono rispettare gli obblighi previsti all’art.96, tra i quali anche la stesura del POS (Piano Operativo Sicurezza).

La verifica di cui al campo precedente deve essere formalizzata.

Il POS deve soddisfare i requisiti minimi previsti all’allegato XV

Committente e/o

resp. dei lavori

Preventivamente all’inizio dei

lavori di appalti di

forniture e/o servizi

All’occorrenza.

A.10.4 NOTIFICA PRELIMINARE D. Lgs.81/08, TITOLO IV Art.99

Prima dell'inizio dei lavori, è necessario trasmettere all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché' gli eventuali aggiornamenti successivi.

Stesura notifica preliminare ed invio in duplice copia con Raccomandata A.R., così

come le modifiche successive

Committente e/o

resp. dei lavori

Preventivamente all’inizio dei

lavori e periodicamente se cambiano

le imprese esecutrici

All’occorrenza.

A.10.5 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) D. Lgs.81/08, TITOLO IV Art.100

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) deve essere realizzato contestualmente al progetto iniziale per essere trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

Elaborazione e stesura del PSC che deve essere ufficializzato in tutte le sue versioni

dal CSP o dal CSE. Anche la trasmissione alle imprese deve

essere formalizzata.

CSP CSE

Committente o

resp. dei lavori

Preventivamente al momento

della progettazione

e periodicamente se cambia la

mappa di rischio.

All’occorrenza.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 24 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 24 di 166

Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

B - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - ATTREZZATURE DI LAVORO B1 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO - L’argomento è disciplinato dal D.Lgs.81/2008- Titolo III - “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”,

Capo I “Uso delle attrezzature di lavoro”. Tale sezione è disciplinata anche dagli All. V-VI-VII D.Lgs.81/08.

B.1.1 ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 70, 71 D.P.R. 459/1996 D.Lgs.17/2010 D. Lgs.81/08, Allegato VI D. Lgs.81/08, Allegato VII Conformità e DVR

In riferimento all’anno di fabbricazione e messa in esercizio le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi: 1. alle specifiche disposizioni legislative e

regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (D.P.R. 459/1996, D.Lgs.17/2010).

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al punto precedente, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V (Ex D.P.R. 547/1955 e s.m.i.)

Eseguire una valutazione di conformità delle macchine in riferimento alla normativa

applicabile. In seconda battuta è necessario valutare il

rischio residuo al quale i lavoratori vengono esposti durante l’utilizzo di queste macchine,

attrezzature, impianti.

DdL RSPP

Una tantum e periodicamente in base alla pianificazione dei controlli

aziendale

Esistono situazioni da migliorare che verranno dettagliate nel 2014 in

un documento specifico “VALUTAZIONE RISCHIO

MACCHINE, IMPIANTI ED ATTREZZATTURE”, soprattutto per quelle macchine non marcate CE. A tutt’oggi risultano alcuni organi meccanici ed ingranaggi esposti

agli operatori e facilmente raggiungibili

con sicurezze potenzialmente

migliorabili

B.1.2 ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 71 comma 6 Ergonomia

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature devono presentare requisiti di sicurezza e rispondere ai principi dell'ergonomia.

Valutazione dell’idoneità ed i principi ergonomici delle postazioni di lavoro.

DdL RSPP

Una tantum e periodicamente in base alla pianificazione dei controlli

aziendale

Conforme. Durante la compilazione dei DVR questo aspetto viene

preso in considerazione.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 25 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

B.1.3 ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 71 comma 7 informazione, formazione ed addestramento

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, è necessario che: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Identificare i lavoratori esposti ed effettuare percorsi idonei di informazione, formazione

ed addestramento al fine di validarne capacità e requisiti.

DdL RSPP

Una tantum e periodicamente in base alla pianificazione dei controlli

aziendale

Il personale che utilizza le macchine viene

addestrato dai colleghi di reparto, tramite un

periodo di affiancamento e una successiva verifica di idoneità all’uso nel

momento che si ritiene idonea a svolgere le

attività in autonomia.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 26 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 26 di 166

Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

B.1.4 ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 71 comma 8 Controlli periodici e straordinari

Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, così quelle soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti che possono provare situazioni pericolose devono essere sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

(dopo l'installazione e prima della messa in esercizio)

Fare eseguire all’installatore il controllo iniziale ed archiviarne l’evidenza.

---------------------------------------- (nel caso di un montaggio in un nuovo

cantiere o in una nuova località di impianto) Fare eseguire un intervento di controllo

straordinario quando necessario al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di

sicurezza. ----------------------------------------

interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni

fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime,

desumibili dai codici di buona prassi. Interventi di controllo straordinari al fine di

garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza: ogni volta che

intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli

DdL Dirigente

per la sicurezza delle

attrezzature di lavoro, quali riparazioni,

trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o

periodi prolungati di

inattività.

È presente ed aggiornato il registro delle manutenzioni

programmate. SI PREVEDE DI

IMPLEMENTARE UN DATABASE

INFORMATICO DELLE ATTREZZATURE PER

MANTENERE LE INFORMAZIONI CIRCA

LA SICUREZZA ED IL MANTENIMENTO IN

EFFICIENZA DEL PARCO MACCHINE/IMPIANTI,

COMPRESO EVENTUALI SCADENZE DI VERIFICHE

PERIODICHE OBBLIGATORIE PER

LEGGE. IL PROGETTO E’ PARTITO A NOVEMBRE

2013 E SI DOVREBBE CONCLUDERE NEL 2014

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 27 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

B.1.5 ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 71 comma 9 e 10 Caratteristiche dei controlli

Gli interventi di controllo di cui al punto precedente sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da personale competente ed adeguatamente registrati. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

Incaricare solo personale competente per gli interventi di controllo periodici e

straordinari. Tali controlli devono essere riportati per

iscritto e conservati per tre anni a disposizione degli organi di vigilanza.

DdL Dirigente Preposto

Attività continuativa

Consulenti e fornitori esterni

8.1.6 ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 71 comma 11 e Allegato VII Verifiche periodiche

Le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII devono essere sottoposto a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di

sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può

avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate dagli stessi soggetti di cui al precedente periodo,

che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il

quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.

DdL Dirigente

Frequenze indicate

dall’allegato VII per ogni

tipologia di attrezzatura.

Consulenti e fornitori esterni

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 28 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

8.1.7 ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 72 Obblighi di noleggiatori e concedenti in uso

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina della Direttiva Macchine ed i vari atti di recepimento nazionali, deve attestare sotto la propria responsabilità, che le stesse sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V

Attestato formale da produrre o richiedere nei casi di vendita, noleggio, concessione in uso, locazione finanziaria che ne attesti la

conformità alla normativa previgente all’avvento della Direttiva Macchine.

DdL Dirigente

In ogni occasione si

verifichi uno di questi eventi.

Si consiglia di prevedere a sistema le azioni da

intraprendere nel caso in cui si presentino noleggi (a caldo o a

freddo) di attrezzature. Suggerimento valido anche in occasione di

AZIENDE TERZE presenti

8.1.8 ATTREZZATURE DI LAVORO D. Lgs.81/08, Art. 73 Informazione, formazione ed addestramento

Per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso devono disporre di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevere una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. È necessario altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché' sui cambiamenti di tali attrezzature.

Provvedere ad organizzare ed attuare il programma informativo, formativo e di

addestramento che deve essere pianificato in base alle esigenze dell’organizzazione.

I lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità

particolari, ricevono una formazione, informazione ed addestramento adeguati e

specifici, tali da consentire l’utilizzo di queste attrezzature particolari in modo idoneo e

sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone

DdL RSPP

Dirigente

In ogni occasione si

verifichi una di queste

situazioni.

Si suggerisce apposito modulo di registrazione dell’addestramento che tenga in considerazione specifiche attrezzature, macchine, impianti. Si consiglia di registrare anche l’efficacia dopo un congruo tempo di

affiancamento del lavoratore

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

B2 CONFORMITÀ IMPIANTI ELETTRICI

B.2.1 IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI, TERMICI, IDRICO SANITARI, ANTINCENDIO, CONDIZIONAMENTO, RADIOTELEVISIVI, GAS, SOLLEVAMENTO, VENTILAZIONE. D.M.37/2008, L.186/68, DPR 462/01 (Abrogati L.46/90, DPR 447/91, DPR 547/55)

La dichiarazione di conformità è un documento o meglio un insieme di documenti con cui l'installatore di un impianto tra quelli di seguito elencati dove dichiara e certifica che questo è stato compiuto in conformità a norme particolari o a specifiche tecniche, seguendo il concetto della “regola d’arte”. a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio.

Ad ogni fornitura di impianti è necessario acquisire la relativa documentazione

prevista dalla normativa di riferimento e verificare il rispetto dei requisiti della

fornitura prevista: 1) Imprese abilitate;

2) Requisiti tecnico professionali; 3) Progettazione degli impianti;

4) Realizzazione ed installazione degli impianti;

5) Dichiarazione di conformità È inoltre necessario, da parte del

committente o proprietario dell’impianto adottare le misure necessarie per

conservarne le caratteristiche di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per

l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

Committente

Proprietario

DdL Dirigente

Uff. Acquisti

Ad ogni fornitura

dell’impianto e/o modifica

significativa di quelli esistenti

È opportuno completare la

ricostruzione e la memorizzazione anche

informatica sui certificati di impianti,

agibilità, usabilità, ecc. Si consiglia di

strutturare una documentazione modulare in cui

vengono riassunte le diverse istanze

suddivise per tipologia

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

B3 IMPIANTI DI MESSA A TERRA – PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE - IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

B.3.1. MESSA IN ESERCIZIO ED OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE D.P.R.462/2001 Art.2

La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, è necessario inviare la

dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente

competenti. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività

produttive SUAP la dichiarazione è presentata allo stesso.

Installatore

DdL

Ad ogni nuovo impianto e/o modifica di

quello esistente

COMPLETARE L’ARCHIVIAZIONE DELLA

DOCUMENTAZIONE PRESENTE IN MODO

ORGANIZZATO ANCHE CON FORMATI ELETTRONICI

B.3.2. MESSA IN ESERCIZIO ED OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE D.P.R.462/2001 Art.5

La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati in base al ricevimento della dichiarazione di conformità entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto.

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, è necessario inviare la

dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente

competenti. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività

produttive SUAP la dichiarazione è presentata allo stesso.

Successivamente l'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per

territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità.

Installatore

DdL ASL

ARPA

Ad ogni nuovo impianto e/o modifica di

quello esistente

COMPLETARE L’ARCHIVIAZIONE DELLA

DOCUMENTAZIONE PRESENTE IN MODO

ORGANIZZATO ANCHE CON FORMATI ELETTRONICI

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

B.3.3 IMPIANTI DI MESSA A TERRA Norme CEI specifiche DPR 462/01 Art.4 D. Lgs.81/08, TITOLO III CAPO III Art. 86

Sono due diversi gli obblighi a cui attenersi per mantenere in efficienza questi impianti dopo la loro installazione e messa in esercizio: 1) effettuare regolari manutenzioni dell'impianto,

nonché sottoporre da parte di soggetti abilitati a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (LUOGHI MARCI) per i quali la periodicità è biennale;

2) Fermo restando quanto previsto al punto 1) tali impianti devono essere periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e della normativa vigente.

Fare eseguire le regolari manutenzioni dell’impianto ad imprese qualificate.

Fare eseguire le verifiche periodiche a soggetti abilitati.

Fare eseguire controlli periodici secondo le indicazioni delle norme tecniche e

della normativa vigente.

DdL Dirigente

MANUTENZIONI: periodicità da

stabilire VERIFICHE

PERIODICHE OBBLIGATORIE:

Ogni due o cinque anni. CONTROLLI:

periodicità da stabilire

COMPLETARE L’ARCHIVIAZIONE DELLA

DOCUMENTAZIONE PRESENTE IN MODO

ORGANIZZATO ANCHE CON FORMATI ELETTRONICI.

LA VERIFICA PERIODICA E’ AFFIDATA A

REGOLARE ENTE NOTIFICATO AL MINISTERO IN POSSESSO DEI

REQUISITI.

B.3.4 PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE Norme CEI specifiche DPR 462/01 Art.6 D. Lgs.81/08, TITOLO III CAPO III Artt. 84 e 86

Sono due diversi gli obblighi a cui attenersi per mantenere in efficienza questi impianti dopo la loro installazione e messa in esercizio: 1) effettuare regolari manutenzioni dell'impianto,

nonché sottoporre da parte di soggetti abilitati a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale;

2) Fermo restando quanto previsto al punto 1) tali impianti devono essere periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e della normativa vigente.

Fare eseguire le regolari manutenzioni dell’impianto ad imprese qualificate.

Fare eseguire le verifiche periodiche a soggetti abilitati.

Fare eseguire controlli periodici secondo le indicazioni delle norme tecniche e

della normativa vigente.

DdL Dirigente

MANUTENZIONI: periodicità da

stabilire VERIFICHE

PERIODICHE OBBLIGATORIE:

Ogni due o cinque anni. CONTROLLI:

periodicità da stabilire

COMPLETARE L’ARCHIVIAZIONE DELLA

DOCUMENTAZIONE PRESENTE IN MODO

ORGANIZZATO ANCHE CON FORMATI ELETTRONICI.

LA VERIFICA PERIODICA E’ AFFIDATA A

REGOLARE ENTE NOTIFICATO AL MINISTERO IN POSSESSO DEI

REQUISITI.

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Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

B.3.5 IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE INCENDIO D. Lgs.81/08, TITOLO XI Norme CEI specifiche DPR 462/01 e D.Lgs.81/2008 CAPO III Artt.86

Le osservazioni di seguito riportate sono pertinenti alle sole aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX del D.Lgs.81/2008. Sono due diversi gli obblighi a cui attenersi per mantenere in efficienza questi impianti dopo la loro installazione e messa in esercizio: 1) effettuare regolari manutenzioni dell'impianto,

nonché sottoporre da parte di soggetti abilitati a verifica periodica ogni due anni;

2) Fermo restando quanto previsto al punto 1) tali impianti devono essere periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente.

Fare eseguire le verifiche periodiche a soggetti abilitati.

Fare eseguire controlli periodici secondo le indicazioni delle norme tecniche e

della normativa vigente.

DdL Dirigente

VERIFICHE PERIODICHE

OBBLIGATORIE: Ogni due anni.

CONTROLLI: periodicità da

stabilire

COMPLETARE L’ARCHIVIAZIONE DELLA

DOCUMENTAZIONE PRESENTE IN MODO

ORGANIZZATO ANCHE CON FORMATI ELETTRONICI.

LA VERIFICA PERIODICA E’ AFFIDATA A

REGOLARE ENTE NOTIFICATO AL MINISTERO IN POSSESSO DEI

REQUISITI.

C – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – AMBIENTI DI LAVORO C1 LUOGHI DI LAVORO – L’argomento Luoghi di lavoro è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Titolo II- “Luoghi di lavoro”, Capo I “Disposizioni generali”. Tale sezione è disciplinata

anche dall’ All. IV D.Lgs 81/08.

C.1.1 PDC – DIA – SCIA RUE, NTA, approvato dal Comune di pertinenza al momento della presentazione delle domande e relativi, Regolamenti Regionali, Provinciali e Comunali. D. Lgs.81/08, Artt. 67 commi 1 e 2

Permesso di costruzione PDC, DIA, SCIA (è una delle richieste autorizzative preventive facente parte l’istruttoria (Procedimento Unico) da trasmettere allo Sportello Unico Attività Produttive per ogni modifica sostanziale dell’attività)

Richiesta del rilascio del nulla osta e/o parere favorevole e/o silenzio assenso alla DIA /

SCIA oppure l’ottenimento del PDC all’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica

Preventivamente di ogni

modifica del fabbricato e/o la destinazione d’uso dei locali

di lavoro (in alternativa al

punto successivo)

COMPLETARE L’ARCHIVIAZIONE DELLA

DOCUMENTAZIONE PRESENTE IN MODO

ORGANIZZATO ANCHE CON FORMATI ELETTRONICI.

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Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

C.1.2 CERTIFICATO DI AGIBILITÀ / USABILITÀ L. n. 1150/1942 e s.m.i. - L. n. 47/1985 e s.m.i.

Certificato di agibilità / usabilità Richiesta del rilascio della concessione edilizia all'Ufficio Tecnico Comunale

Successivamente ad avvenuta

modifica del fabbricato e/o la destinazione d'uso dei locali

di lavoro

Rimane in sospeso la pratica inerente la

messa in sicurezza degli edifici relativamente

alla sicurezza strutturale prevista dalla recente

normativa pertinente al Sisma Emilia 2012

(D.L.74/2012 e Legge n. 122/2012)

C.1.3 NOTIFICA ALL’ORGANO DI VIGILANZA COMPETENTE PER TERRITORIO art. 67 -D.Lgs. 81/2008

NIP (è una delle richieste autorizzative preventive facente parte l’istruttoria (Procedimento Unico) da trasmettere allo Sportello Unico Attività Produttive per ogni modifica sostanziale dell’attività)

Ottenimento parere favorevole al procedimento SUAP

Preventivamente di ogni

modifica del fabbricato e/o la destinazione d'uso dei locali

di lavoro

All’occorrenza. COMPLETARE

L’ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE IN MODO

ORGANIZZATO ANCHE CON FORMATI ELETTRONICI.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 34 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 34 di 166

Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

C.1.4 AUTORIZZAZIONE SANITARIA D.P.R. 327/1980

L’aggiornamento è richiesto qualora intervengano variazioni come nome e ragione sociale, sede dell’impresa, ubicazione stab. o lab. di produzione, prep. e conf. o del dep.di ingrosso; ecc.) Le modifiche ai locali ed impianti possono essere effettuate previo nulla osta dell’autorità sanitaria competente, da rilasciarsi entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione da parte della ditta.

Ottenimento parere favorevole al procedimento SUAP (è una delle richieste

autorizzative preventive facente parte l’istruttoria (Procedimento Unico) da

trasmettere allo Sportello Unico Attività Produttive per ogni modifica sostanziale

dell’attività)

DdL Preventivamente di ogni modifica delle attività rientranti nel campo di applicazione. E’ soggetto ad autorizzazione sanitaria l’esercizio di stabilimenti di produzione, di preparazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari.

Conforme

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 35 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 35 di 166

Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

C.1.5 LOCALI DI LAVORO D. Lgs.81/08, Artt. 63, 64 e Allegato IV

I Requisiti dei Locali di lavoro per la sicurezza e la salute devono soddisfare quanto previsto al Titolo II del D.Lgs.81/2008 ed al relativo Allegato IV.

Verifica periodica della rispondenza ai criteri contenuti all’Allegato IV del D.Lgs.81/2008.

DdL o dirigente

Successivamente a modifiche

significative apportate ai

locali di lavoro e/o al loro

utilizzo ed in occasione di cambianti di disposizioni

legislative e/o tecniche.

Esiste valutazione generale all’interno del

D.V.R. ma si prevede nel 2014 l’elaborazione di valutazione specifica integrativa al D.V.R. generale inerente la

rispondenza dell’attuale STATO DI FATTO a

quanto richiesto dal Titolo II e dall’Allegato IV del D.Lgs.81/2008.

C2 PREVENZIONE INCENDI - L’argomento della prevenzione incendi è disciplinato dal D.P.R. 37/1998, dal D.M. 10/03/1998 e richiamato dal D.Lgs 81/2008- Titolo I - “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione VI “Gestione delle Emergenze” – Art. 46 Prevenzione Incendi.

C.2.1 PRATICHE PER L’OTTENIMENTO

DEL CPI DPR 12.01.1998 N°

37 DM 4.5.98

DM 10.03.98 DM 16.02.82

D. Lgs.81/08, Capo III

Sezione VI

Certificato di Prevenzione Incendi (iter autorizzativo e ottenimento) (è una delle richieste autorizzative preventive facente parte l’istruttoria (Procedimento Unico) da trasmettere allo Sportello Unico Attività Produttive per ogni modifica sostanziale dell’attività)

- Richiesta parere preventivo progetto antincendio

- Ottenimento parere di conformità da parte del Comando Provinciale VVF

- Richiesta sopralluogo per ottenimento CPI - Dichiarazione Inizio Attività ai sensi della

prevenzione incendi - Ottenimento Certificato di Prevenzione

Incendi - Rinnovo CPI

DdL Una tantum e da aggiornare periodicamente quando siano

presenti variazioni alle

situazioni valutate.

Nel caso nulla sia mutato è necessario

effettuare il rinnovo nel

rispetto della scadenza

indicata nel CPI rilasciato.

Non Conforme in riferimento allo

Stabilimento di Via Venezia.

La documentazione attualmente pertinente

al Certificato Prevenzione Incendi

risale al 2005 e risulta inadeguata all’attuale normativa in vigore.

È necessario presentare la richiesta di

conformità ai sensi del DPR 151/2011.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 36 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

C.2.2 REGISTRO ANTINCENDIO Art.5, c.1 e 2 -D.P.R. n.37 del 12/01/98

I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

Compilazione del Registro di Prevenzione Incendi

Responsabili

dell’attività

Aggiornamento continuo

Conforme

C.2.3 VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO D.M. 10-3-98 Art. 46 D.Lgs.81/2008

A integrazione della valutazione dei rischi svolta secondo il D.Lgs.81/2008, il datore di lavoro deve effettuare la specifica valutazione del rischio incendio (VRI)

Esecuzione della valutazione e stesura del relativo documento nel rispetto del D.M.

10/03/1998

DdL Una tantum e da aggiornare quando siano

presenti variazioni alle

situazioni valutate.

Rischio incendio medio (integrare Via Venezia)

In seguito all’elaborazione di cui

al punto C.2.1 si aggiornerà la

valutazione pertinente

C.2.4 VALUTAZIONE LUOGHI MARCI CEI 64-8/7 Art.751.01

A integrazione della valutazione del rischio incendio svolta secondo il D.M.10/03/1998, il è opportuno che venga effettuata la specifica valutazione dei luoghi a maggior rischio di incendio (LUOGHI MARCI).

Effettuare la specifica valutazione per determinare se devono essere applicate per l'impianto elettrico norme particolari, con il fine di diminuire le probabilità che esso sia

causa e/o propagazione di un incendio

DdL Dirigente Committe

nte

Una tantum e da aggiornare quando siano

presenti variazioni alle

situazioni valutate.

In seguito all’elaborazione di cui

al punto C.2.1 si aggiornerà la

valutazione pertinente

C3 GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO - L’argomento gestione dell’emergenza e pronto soccorso è disciplinato dal D.M. 10/03/1998, dal D.Lgs 81/2008 - Titolo I - “Principi Comuni”, Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, Sezione VI “Gestione delle Emergenze” e dal D.M. 388 del 15/07/2003.

C.3.1 PIANO DI EMERGENZA D.M. 10-3-98 e D.Lgs.81/2008 Sezione VI Art. 43

Deve essere disponibile un Piano di Emergenza (PE) adeguato secondo i criteri del D.M. 10-3-1998.

Elaborazione e stesura del Piano di Emergenza secondo i contenuti previsti dal D.M. 10/03/1998 all’allegato VIII punto 8.2

DdL Una tantum ed aggiornamenti

in caso di modifiche sostanziali

Planimetrie presenti ed aggiornate. Saranno

eventualmente oggetto di ulteriore

aggiornamento in seguito alle nuove pratiche CPI VVF

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 37 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

C.3.2 NOMINA E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE (art. 18, c.1 lettera b D.Lgs.81/2008)

Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, e di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Gli addetti devono essere formati in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.

Designazione formale degli addetti incaricati e comunicazione all’interessato dandone

adeguata pubblicità all’organizzazione. Effettuare la specifica formazione personale

prevista dal D.M. 10/03/1998 e l’aggiornamento periodico previsti dal

D.Lgs.81/2008 Art.37 comma 9

DdL o dirigente

Designazione formale di ogni incaricato una

tantum. Formazione

degli addetti al momento della

loro designazione

ed aggiornamento

periodico secondo il

D.Lgs.81/2008 Art.37 comma 9 e la lettera circolare del

Ministero degli Interni del

23/02/2011 Prot. 12653

Presenti. Si prevede di rivalutare

l’adeguatezza delle persone identificate in

merito alle esigenze dettate dai luoghi di lavoro, dai turni di

lavoro, dalle potenziali assenze – malattie - etc

C.3.3 ESERCITAZIONE DI EVACUAZIONE D.M. 10/03/98

Eseguire l’esercitazione pratica di evacuazione o simulazione di emergenza

Organizzazione ed attuazione della prova di evacuazione e/o simulazione dell’emergenza

DdL o dirigente

periodicità annuale

Programmate per il 15 o 16 gennaio 2014 le

esercitazioni in riferimento all’anno e 2013 con l’ausilio dei

Tecnici EcoByte.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 38 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

C.3.4 NOMINA E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (art. 18, c.1 lettera b D.Lgs.81/2008)

Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, e di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Gli addetti devono essere formati in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.

Designazione formale degli addetti incaricati e comunicazione all’interessato dandone

adeguata pubblicità all’organizzazione. Effettuare la specifica formazione personale e il relativo aggiornamento periodico previsti

dal D.M. 388/2003 allegati III o IV

DdL o dirigente

Designazione formale di ogni incaricato una

tantum. Formazione

degli addetti al momento della

loro designazione

ed aggiornamento

periodico secondo il D.M.

388/2003 allegati III o IV

Presenti. Si prevede di rivalutare

l’adeguatezza delle persone identificate in

merito alle esigenze dettate dai luoghi di lavoro, dai turni di

lavoro, dalle potenziali assenze – malattie - etc

C.3.5 PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO DM 28.07.58 e segg. DM 388/03

- Le cassette di pronto soccorso devono essere adeguatamente custodite presso il sito, in luoghi facilmente accessibili ed individuabili con segnaletica appropriata. Il contenuto delle cassette deve essere conforme alle prescrizioni minime dell’allegato 1 del DM 388/03. Deve essere costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi contenuti. - Deve essere disponibile, per tutti i lavoratori (incluso il personale itinerante), un mezzo di comunicazione idonea ad attivare il sistema d’emergenza del SSN (118). - Ai lavoratori che prestano la propria attività in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva deve essere fornito il pacchetto di medicazione conforme ai requisiti dell’allegato 2.

Provvedere all’acquisto dei presidi necessari e mantenere nel tempo il contenuto

previsto.

DdL o dirigente

Una tantum la dotazione iniziale e controlli

periodici dei contenuti di cassette di

pronto soccorso e

pacchetti di medicazione

Conforme

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 39 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

C4 SEGNALETICA DI SICUREZZA

C.4.1 SEGNALETICA DI SICUREZZA (Titolo V D.Lgs.81/2008)

In funzione della valutazione dei rischi il Datore di Lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza.

Utilizzo della segnaletica nel rispetto conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008.

DdL o dirigente

Ogni qualvolta

risultano rischi che non

possono essere evitati o

sufficientemente limitati con

misure, metodi, ovvero

sistemi di organizzazione

del lavoro, o con mezzi tecnici di

protezione collettiva

Aspetto sotto controllo. Nel 2014 si provvederà

a redigere specifico documento di

sopralluogo e verifica in tal senso.

D - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D1 DPI – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - L’argomento dei DPI è disciplinato dal D.Lgs 81/2008- Tito-lo III- “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di

protezione individuale”, Capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuale”. Tale sezione è disciplinata anche dagli Alll. VIII D.Lgs 81/08.

D.1.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) D.Lgs.n. 475 del 04.12.1992 D.Lgs.81/2008 art 74, 75, 76; D.M. 02/05/01 D.M. 30/12/03

Il D. Lgs. 81/2008 impone l’utilizzo dei DPI in tutti i casi in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 75).

Fornire adeguati dei DPI in relazione alle mansioni dei lavoratori ed ai loro rischi

specifici. Ricordare gli indumenti ad alta visibilità anche durante l’utilizzo di autoveicoli.

DdL Dirigente Preposto

In relazione all’acquisto /fornitura /consegna

Conforme

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 40 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - IGIENE INDUSTRIALE E SALUTE DEI LAVORATORI E1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE - L’argomento Rumore Interno è disciplinato dal D.Lgs.81/2008- Titolo VIII - “Agenti fisici”, Capo II “Protezione dei lavoratori contro i

rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”.

E.1.1 RUMORE D. Lgs.81/08, TITOLO VIII Agenti Fisici CAPO II Art. 190-189 e Art. 28 VDR

Provvedere nell’ambito della valutazione dei rischi (Art. 28 D.Lgs 81/2008) a valutare l’esposizione dei lavoratori al rumore durante l’attività prendendo in considerazione Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo (Art. 189, D.lgs. 81/2008)

Eseguire la valutazione del rischio specifica e determinare le fasce di esposizione in base ai

valori di azione ed i valori limite di esposizione

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak =

200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa); b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C)

riferito a 20 µPa); c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C)

riferito a 20 µPa)

DdL RSPP

Ogni quattro anni salvo modifiche sostanziali

Valutazione presente. Risulta necessario, alla luce delle esposizioni

professionali, eseguire un progetto di

riduzione del rumore negli ambienti di lavoro

UNI/TR 11347:2010. Tale valutazione

potrebbe comportare eventuali interventi di

fonoisolamento e/o fonoassorbimento nei

reparti produttivi

E.1.2 RUMORE D. Lgs.81/08, TITOLO VIII Agenti Fisici CAPO II Art. 189,190,191 e Art. 28 Situazioni particolari

Considerare nella valutazione di cui al punto precedente ulteriori aspetti legati a situazioni particolari di esposizione:

- Lavoratori particolarmente sensibili al rumore (es. donne in gravidanza, minori);

- Iterazioni tra rumore e vibrazioni; - Iterazioni tra rumore e sostanze

ototossiche; - La disponibilità di dispositivi di protezione

dell’udito (DPI-U) con adeguate caratteristiche di attenuazione

Inserire nella valutazione di rischio specifica dettagliando questi singoli aspetti

DdL RSPP

Osservazioni da contestualizzar

e in ogni documento di

valutazione

Conforme, da aggiornare in base ad eventuali modifiche

rispetto alla situazione monitorata nel 2011.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 41 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E.1.3 RUMORE D. Lgs.81/08, TITOLO VIII Agenti Fisici CAPO II Art.192 PARE e segnaletica

Se a seguito della valutazione del rischio rumore risulta che i valori superiori di azione sono superati, [LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa)] è necessario elaborare ed applicare: 1) un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore; 2) Adeguata segnaletica sul rischio rumore nelle aree interessate. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

Eseguire le seguenti attività: 1) Elaborazione, calcolo ed eventuale

attuazione del PARE (Programmi Aziendali per la Riduzione all'Esposizione al rumore) secondo le norme UNI/TR 11347:2010 e

SERIE UNI EN ISO 11690:2000; 2) posizionare adeguata segnaletica conforme al D.Lgs.81/2008. titolo V

DdL In seguito alle risultanze della

valutazione rischio rumore

Risulta necessario, alla luce delle esposizioni

professionali, eseguire un progetto di

riduzione del rumore negli ambienti di lavoro

UNI/TR 11347:2010. Addetto Imbottigliamento

Linea 2; Addetto Imbottigliamento Linea 3;

Addetto Etichettatura Linea 3; Manutentore; Addetto Wrap

Around Linea 3; Addetto imbottigliamento Linea 4; Reparto depallettizzatori – linee 2 e 3; Addetto Wrap Around Linea 4; Addetto

Etichettatura Linea 2; Addetto Etichettatura Linea 4; Reparto

depallettizzatori – linea 4

E.1.4 RUMORE D. Lgs.81/08, TITOLO VIII Agenti Fisici CAPO II Art. 195 Informazione e formazione dei lavoratori

I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione [LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa)] devono essere informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Eseguire specifica informazione e formazione ai lavoratori esposti

DdL o dirigente

In seguito alle risultanze della

valutazione rischio rumore

In seguito alle risultanze della valutazione rischio

rumore si consiglia di effettuare formazione

specifica in materia

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Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E.1.5 RUMORE D. Lgs.81/08, TITOLO VIII Agenti Fisici CAPO II Art. 196. Sorveglianza sanitaria

È necessario sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione [LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa)]. La sorveglianza sanitaria può essere estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione [LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa)] , su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.

Eseguire specifica sorveglianza sanitaria MC Secondo protocollo sanitario

Eseguita

E.1.5 RUMORE D. Lgs.81/08, TITOLO VIII Agenti Fisici CAPO II Art. 198. Call Center

Per i lavoratori esposti a questa particolare situazione lavorativa è necessario tenere conto durante la valutazione del rischio rumore delle “Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center”

La VDR deve tenere conto delle specifiche Linee Guida

DdL RSPP

In seguito all’effettuazion

e della valutazione

rischio rumore

N.A.

E2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI - L’argomento Vibrazioni Meccaniche è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 - Titolo VIII Agenti Fisici - Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni.

E.2.1 VIBRAZIONI D. Lgs.81/08, TITOLO VIII CAPO III e allegato XXXV Art. 202 VDR

Provvedere nell’ambito della valutazione dei rischi (Art. 28 D.Lgs.81/2008) a valutare l’esposizione al rischio vibrazioni meccaniche. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.

Eseguire la valutazione del rischio specifica e determinare le fasce di esposizione in base ai

limiti di esposizione ed ai valori di azione: - HAV Limiti – A(8) 5 m/s

2; mentre su

periodi brevi è pari a 20 m/s2;

- HAV valori di azione- A(8) 2,5 m/s2.

- WBV Limiti – A(8) 1 m/s2; mentre su

periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;

- WBV valori di azione- A(8) 0,5 m/s2.

DdL RSPP

Ogni quattro anni salvo modifiche sostanziali

Esiste documento aggiornato al 2011.

Conforme, da aggiornare in base ad eventuali modifiche

rispetto alla situazione monitorata.

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Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E.2.2 VIBRAZIONI D. Lgs.81/08, TITOLO VIII CAPO III e allegato XXXV Art. 203 Misure correttive

Se a seguito della valutazione del rischio vibrazione risulta che i valori di azione sono superati, è necessario elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono.

Eseguire le attività previste all’Art. 203

DdL In seguito alle risultanze della

valutazione rischio

vibrazioni

N.A.

E.2.3 VIBRAZIONI D. Lgs.81/08, TITOLO VIII CAPO III e allegato XXXV Art. 203 comma 1 lettera f) Informazione e formazione

I lavoratori esposti a valori superiori ai valori di azione devono essere informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al vibrazioni.

Eseguire specifica informazione e formazione ai lavoratori esposti

DdL o dirigente

In seguito alle risultanze della

valutazione rischio

vibrazioni

Inserita nel programma formativo

E.2.4 VIBRAZIONI D. Lgs.81/08, TITOLO VIII CAPO III e allegato XXXV Art. 204 Sorveglianza sanitaria

È necessario sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori di azione. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

Eseguire specifica sorveglianza sanitaria MC Secondo protocollo sanitario

Inserita nel protocollo sanitario

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 44 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E3 VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO - L’argomento amianto è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 TITOLO IX - Sostanze Pericolose - Capo III Proiezione dai Rischi connessi all’esposizione all’amianto e L. 27 marzo 1992, n° 257

E.3.1 ESPOSIZIONE AD AMIANTO (D.Lgs.81/2008 Titolo IX Capo II). Legge n. 257/92 D.M. 06.09.94 Regione ER Linee guida stato di conservazione delle coperture Dir. CEE/CEEA/CE n°18 (2003/18/CE)

In riferimento alla possibile presenza di amianto ai sensi dell’Art.248, e l’eventuale presenza di lavoratori che vengono esposti al rischio è necessario: - Valutare il rischio di esposizione (Art. 249); - Effettuare la notifica se devono essere eseguiti

dei lavori di bonifica, rimozione, manutenzione, smaltimento e trattamento (Art. 250);

- Stabilire le misure di prevenzione e protezione (Art.251);

- Stabilire le misure igieniche (Art.252); - Controllare l’esposizione (Art.253); - Azioni in caso di superamento del valore limite

(Art. 254); - Far eseguire lavori di demolizione o rimozione

dell’amianto solo ad aziende che ne posseggono i requisiti (Art.256);

- Informare e formare i lavoratori (Art. 257 e Art. 258);

- Eseguire la sorveglianza sanitaria (Art. 259); - Registro degli esposti e comunicazioni alla

Azienda Unità Sanitaria Locale e ISPESL (Art. 260).

Esecuzione valutazione rischio amianto delle particelle aerodisperse

asbestiformi nelle situazioni di esposizione da parte dei lavoratori. Le indagini analitiche necessarie alla VDR amianto devono prevedere un campionamento rappresentativo.

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di

idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I laboratori coinvolti

devono essere qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data

14/05/1996. La durata dei campionamenti deve essere

rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite

misurazioni o calcoli ponderati nel tempo

DdL Ogni qualvolta si verifichino

modifiche che possono

comportare un mutamento significativo

dell'esposizione dei lavoratori

alla polvere proveniente

dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. A seconda del

risultato della prima indagine

può essere necessario

ripetere i rilievi con periodicità prevista dalla

norma UNI 689:1997

n.a.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 45 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E4 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI –L’argomento MMC è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 - Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi

E.4.1 MMC (D.Lgs. 81/2008 Titolo VI) Art. 168 VDR

Laddove non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori con attrezzature meccaniche è necessario effettuare la specifica valutazione dei rischi.

Effettuare la VDR tenendo conto del sollevamento, trasporto, traino, spinta,

movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza

DdL Ad ogni modifica

sostanziale

E’ presente una valutazione nel

generare documento di valutazione dei rischi. Nel 2014 si procederà

ad un aggiornamento di detta valutazione.

E.4.2 MMC (D.Lgs. 81/2008 Titolo VI) Art. 168 comma d) Sorveglianza sanitaria

È necessario sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione risulta significativa rispetto la valutazione dei rischi effettuata di cui al punto precedente. - Sollevamento (NIOSH) - Tiro, spinta e trasporto (SNOOK CIRIELLO) - Movimenti di carichi leggeri ad altra frequenza

(INDICE OCRA)

Eseguire specifica sorveglianza sanitaria MC Secondo protocollo sanitario

Aspetto sotto controllo in funzione delle risultanze della

valutazione dei rischi

E.4.3 MMC (D.Lgs. 81/2008 Titolo VI) Art. 169 Informazione, formazione, addestramento

I lavoratori esposti a valori ritenuti significativi secondo le metodologie di valutazione di rischio applicate devono essere informati e formati in relazione ai rischi provenienti dalla movimentazione manuale dei carichi.

Eseguire specifica informazione e formazione ai lavoratori esposti

DdL o dirigente

In seguito alle risultanze della

valutazione rischio MMC

Aspetto sotto controllo in funzione delle risultanze della

valutazione dei rischi

E.4.4 MMC (D.Lgs. 81/2008 Titolo VI) Art. 169 Informazione, formazione, addestramento

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Eseguire e registrare l’addestramento specifico ai lavoratori

DdL o dirigente

Aspetto sotto controllo in funzione delle risultanze della

valutazione dei rischi

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E5 VIDEOTERMINALI - L’argomento VDT è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 TITOLO VII - Attrezzature munite di Videoterminali e All. XXXIV al D.Lgs.81/2008

E.5.1 VDT D.Lgs.81/2008 Art. 174 c.1 Posti di lavoro

Analizzare i posti di lavoro con VDT con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi di postura, alle condizioni ergonomiche e d’igiene ambientale. I requisiti minimi che devono avere le attrezzature munite di videoterminali, sono riportate nell’ All. XXXIV.

Eseguire la valutazione di ogni postazione con presenza di VDT

DdL RSPP

Una tantum e ad ogni

modifica significativa

In programma nel 2014

E.5.2 VDT D.Lgs.81/2008 Art. 175 Pause

Il lavoratore esposto a VDT ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale

Attuare queste modalità operative nel rispetto dell’Art.175 mediante istruzioni di

lavoro

Dirigente RSPP

Secondo i contenuti

dell’istruzione operativa aziendale

Conforme, si consiglia di riportare in forma scritta le corrette

procedure di lavoro

E.5.3 VDT D.Lgs.81/2008 Art. 176 Sorveglianza sanitaria

Gli addetti a VDT che rientrano nel campo di applicazione dell’Art. 173 comma c) devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria

Applicazione del protocollo sanitario MC biennale per i lavoratori idonei con

prescrizioni o limitazioni e

per i lavoratori con età >= 50

anni; quinquennale negli altri casi

Conforme come da evidenze oggettive

risultanti dalla Sorveglianza Sanitaria

effettuata.

E.5.4 VDT D.Lgs.81/2008 Art. 177 Informazione e formazione

I lavoratori esposti a VDT che rientrano nel campo di applicazione dell’Art. 173 comma c) devono essere informati e formati in relazione ai rischi provenienti dal rischio dell’uso di videoterminali

Eseguire specifica informazione e formazione ai lavoratori esposti

DdL o dirigente

Una tantum Inserita nel programma formativo

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 47 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E6 AGENTI BIOLOGICI - L’argomento Agenti biologici è disciplinato dal D.Lgs.81/2008- Titolo X - “Esposizione ad Agenti biologici”, Capo I,II e III.

E.6.1 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI D. Lgs.81/08, TITOLO X artt. 266-279

Il punto è applicabile soltanto se in lab QA o per la gestione dell’impianto di trattamento acque reflue sono adoperati agenti biologici (gruppi 2, 3 e 4 dell’Allegato XLVI del D.Lgs.81/2008) Il datore di lavoro nell’ambito della valutazione del rischio tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative. Comunicazione allo SPISAL 1. Quando nel ciclo produttivo vengono impiegati agenti biologici, classificati nei gruppi 2, 3 e 4 dell’Allegato XLVI del D.Lgs.81/2008, che possono causare malattie nell’uomo, deve essere data comunicazione almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori; 2. Nel caso dovessero verificarsi incidenti che possono provocare dispersione nell’ambiente di agenti biologici pericolosi per l’uomo. Registro degli esposti Per i lavoratori esposti ad agenti biologici che possono causare gravi malattie per l’uomo, classificati nei gruppi 3 e 4, il datore di lavoro deve istituire un Registro ed inviarne copia all’ISPESL e allo SPSAL.

Effettuare la valutazione del rischio specifico. Identificare misure di prevenzione e

protezione se il rischio è presente, inserire eventualmente il rischio biologico nel

protocollo sanitario degli esposti, eventuale registro degli esposti se presenti lavoratori

coinvolti dall’esposizione intenzionale di agenti del gruppo III e IV.

DdL Ogni tre anni e comunque in occasione di

modifiche sostanziali

della mappa di rischio

Nel DVR è contenuta la valutazione di tale

aspetto. È opportuno pianificare nel 2014 una

specifica valutazione dell’esposizione non

intenzionale per impianto di depurazione

ed uffici. VEDI NUOVE LINEE

GUIDA USCITE NEL 2013 anche su impianti di

condizionamento locali ad uso ufficio.

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E7 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI - L’argomento Agenti cancerogeni e mutageni è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 - Titolo IX - “Sostanze pericolose”, Capo II “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” Sezioni I,II e III.

E.7.1 PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO II

In riferimento alla possibile presenza di sostanze e preparati che espongono i lavoratori ad un potenziale rischio cancerogeno o mutageno è necessario: - Sostituire il prodotto o ridurne l’esposizione

con un sistema chiuso controllando che non si superi il valore limite dell’agente stabilito nell’Allegato XLIII (Art. 235);

- Valutare il rischio di esposizione (Art. 236); - Assicurare le misure tecniche, organizzative,

procedurali (Art.237 e Art.238); - Informare e formare i lavoratori (Art. 239); - Gestire esposizioni non prevedibili (Art. 240) e

operazioni lavorative particolari (Art. 241) - Eseguire la sorveglianza sanitaria (Art. 242); - Registro degli esposti consegnandone copia a

Azienda Unità Sanitaria Locale e ISPESL, comunicazione ogni 3 anni agli stessi enti delle variazioni intervenute, e in caso di interruzione del rapporto di lavoro invio cartella sanitaria a ISPESL dandone copia al lavoratore (Art. 243).

N.A.

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E8 RADIAZIONI IONIZZANTI - L’argomento Radiazioni Ionizzanti è disciplinato dall’Art. 180 c.3 D.Lgs.81/2008 Definizioni - La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dal D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 e sue successive modificazioni (D.Lgs.26.05.2000 n. 241, D.Lgs.9.05.2001 n. 257, L. 1.03.2002 n. 39).

E.8.1 RADIAZIONI IONIZZANTI D. Lgs. 230/95 D. Lgs. 241/2001

Sono applicabili le seguenti prescrizioni: - Comunicazione all’Ispettorato Provinciale del

Lavoro nominativo e lettera di accettazione incarico all’esperto qualificato (art. 77-79);

- Denuncia di detenzione a seguito prima installazione con allegata relazione tecnica dell’esperto qualificato all’ASL, Ispettorato Provinciale del Lavoro, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (art. 22).

- Disposizioni per l’allontanamento dei rifiuti (artt. 30,31,32,33)

N.A.

E9 PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI - L’argomento RISCHIO CHIMICO è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 TITOLO IX- Sostanze Pericolose- Capo I Protezione da Agenti chimici.

E.9.1 RISCHIO CHIMICO D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO I Art. 223 VDR

Provvedere nell’ambito della valutazione dei rischi (Art. 28 D.Lgs 81/2008) a valutare l’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici durante l’attività prendendo in considerazione Il livello, il modo e la durata dell’esposizione, le circostanze di lavoro e le quantità delle sostanze e dei preparati chimici.

Procedere alla elaborazione del VDR e alla stesura del relativo documento identificando

la metodologia

DdL RSPP

Una tantum e in occasione di

mutamenti significativi oppure in

funzione dei risultati della sorveglianza

sanitaria

Necessario aggiornamento nel

2014 in base a nuova metodologia di calcolo

in procinto di pubblicazione

MOVARISCH 2014 da parte delle regioni Lombardia – Emilia Romagna - TOscana

E.9.2 RISCHIO CHIMICO D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO I Art. 224 Misure minime di tutela

Se i risultati della valutazione del rischio chimico dimostrano che vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori sono sufficienti a ridurre il rischio le misure previste all’Art.224 Comma 1.

In base al risultato della valutazione del rischio chimico applicare le misure di cui

all’Art. 224 comma 1

DdL Dirigenti Preposti

Applicazione costante di istruzioni

lavorative o procedure

organizzative

Vedi osservazioni al punto precedente.

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Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E.9.3 RISCHIO CHIMICO D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO I Art. 225 - Misure specifiche di prevenzione e protezione

Se i risultati della valutazione del rischio chimico dimostrano che non è possibile considerare un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori sono necessarie le misure specifiche di prevenzione e protezione previste all’Art. 225.

In base al risultato della valutazione del rischio chimico applicare le misure di cui

all’Art. 225.

DdL Dirigenti Preposti

Applicazione costante di

tutte le prescrizioni

contenute nel testo di legge

Vedi osservazioni al punto precedente.

E.9.4 RISCHIO CHIMICO D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO I Art. 225 Comma 1 lettera d) e Artt. 299 e 230 Sorveglianza sanitaria

Se i risultati della valutazione del rischio chimico dimostrano che non è possibile considerare un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è necessario sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti.

Applicazione del Protocollo Sanitario MC Secondo il Protocollo Sanitario

Conforme

E.9.5 RISCHIO CHIMICO D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO I - Art. 226 Incidenti ed emergenze

Elaborare un piano di emergenza per la gestione delle possibili conseguenze di incidenti o di imprevisti derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predisponendo procedure di intervento adeguate.

Elaborazione Piano di Emergenza comprendente situazioni incidentali derivanti

da agenti chimici

DdL Dirigente

RSPP

Una tantum ed aggiornamenti

in caso di mutamenti significativi

Aspetto sotto controllo in funzione delle risultanze della

valutazione dei rischi

E.9.6 RISCHIO CHIMICO D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO I - Art. 227 Formazione ed Informazione

I lavoratori devono essere informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rischio chimico secondo le indicazioni contenute all’Art.227.

Programmare ed attuare le attività informative ed i momenti formativi

DdL Dirigente

RSPP

Seguire il programma

informativo / formativo

Necessario, in seguito ad aggiornamenti del

DVR.

E.9.7 RISCHIO CHIMICO D. Lgs.81/08, TITOLO IX CAPO I - Art. 231 Consultazione RLS

In relazione alle tematiche di rischio chimico è necessaria la consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti

Attivare la consultazione e partecipazione conservando evidenza formale

DdL Dirigente

RSPP

Ad ogni consultazione /partecipazion

e

Il RLS è consultato in merito ai documenti di valutazione dei rischi

(DVR firmato).

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Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E10 RISCHIO ELETTRICO E RISCHIO FULMINAZIONE – Gli argomenti Rischio Elettrico e Rischio Fulminazione sono disciplinati dal D.Lgs.81/2008 TITOLO III – Uso delle attrezzature di lavoro e DPI - Capo III - Impianti ed apparecchiature elettriche

E.10.1 RISCHIO ELETTRICO D. Lgs.81/2008 Art. 80 VDR

Provvedere nell’ambito della valutazione dei rischi (Art. 28 D.Lgs 81/2008) a valutare i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori.

Procedere alla elaborazione del VDR e alla stesura del relativo documento

DdL RSPP

Una tantum ed aggiornamenti

in caso di mutamenti significativi

Presente valutazione nel DVR generale.

Si consiglia di verificare se sono necessarie

nomine di PES, PEI, PAV, ecc. Si consiglia di

aggiornare specifica valutazione del rischio

elettrico ai sensi del D.Lgs.81/2008 Titolo III Capo III Art.80 comma 2

e delle recenti indicazioni applicative e

normative

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Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E.10.2 RISCHIO ELETTRICO D. Lgs.81/2008 Art. 82 Lavori sotto tensione

I lavoratori che possono lavorare con elementi in tensione devono soddisfare le seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; c) per sistemi di II e III categoria purché: 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione; 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

Identificare lavoratori necessari all’organizzazione con i requisiti richiesti nonché formare questi incaricati quando

necessario. Laddove esistono delle lavorazioni su parti

attive di categoria II e III devono essere effettuati da aziende verificandone

l’autorizzazione.

DdL Dirigenti Preposti

Uff. Acquisti in

caso di impresa in

appalto

Una tantum ed in caso di necessità

Rivalutare il personale interno ed esterno che

può essere adibito a questi compiti e

incaricare formalmente solo i lavoratori che

possiedono i requisiti richiesti.

E.10.3 RISCHIO ELETTRICO D. Lgs.81/2008 Art. 83 Lavori in prossimità di parti attive

Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette (distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX), o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

In caso di necessità devono essere identificate, per i lavoratori esposti che ne

abbiano i requisiti, disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti

norme tecniche

DdL Dirigenti Preposti

in ogni caso di necessità

Da fare insieme alla Valutazione del Rischio

Elettrico

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Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E.10.4 RISCHIO FULMINAZIONE D. Lgs.81/2008 Art. 84 Protezione dai fulmini

È necessario provvedere affinché' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.

Elaborare la valutazione del rischio fulminazione secondo la norma tecnica CEI

EN 62305-2 ed attuare eventuali azioni conseguenti.

DdL RSPP

Una tantum e qualora si verifichino

cambiamenti significativi

Presente impianto di protezione. Si consiglia

di elaborare un documento specifico di valutazione del rischio.

E11 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI ARTIFICIALI - L’argomento ROA è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 TITOLO VIII – Agenti Fisici- CAPO V- Protezione dai Rischi di Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (artt. 213 – 218 ed Allegati XXXVII, parte I: limiti per le radiazioni incoerenti; XXXVIII, parte II: limite per le radiazioni laser)

E.11.1 ROA – RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Titolo VIII – Capo V D.Lgs.81/2008 Art.216 VDR

Provvedere nell’ambito della valutazione dei rischi (Art. 28 D.Lgs.81/2008) a valutare l’esposizione al rischio di radiazioni ottiche artificiali (ROA) tenendo conto anche di eventuali dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

Eseguire la valutazione del rischio individuando le buone prassi, le linee guida nazionali o internazionali scientificamente

fondate per gestire l’eventuale rischio residuo.

DdL RSPP

Ogni quattro anni salvo modifiche sostanziali

Presente specifico documento del 2010. Scadenza naturale per l’aggiornamento Luglio

2014.

E.11.2 ROA - RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Titolo VIII – Capo V D.Lgs.81/2008 Art.216 Azioni ed interventi

Se a seguito della valutazione del rischio risulta che i valori limite di esposizione possono essere superati è necessario elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono.

Eseguire le attività previste all’Art. 217

DdL In seguito alle risultanze della

valutazione rischio ROA

Non previsti in base alla tipologia di sorgenti.

E.11.3 ROA - RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Titolo VIII – Capo V D.Lgs.81/2008 Art.218 Sorveglianza sanitaria

È necessario sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori particolarmente sensibili, tenuto conto dei risultati della valutazione del rischio. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché' prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.

Eseguire specifica sorveglianza sanitaria secondo il protocollo sanitario. Vengono

inoltre sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai

valori limite di cui all'Art. 215: 1) radiazioni incoerenti allegato XXXVII,

parte I. 2) radiazioni laser allegato XXXVII, parte II.

MC Secondo protocollo sanitario

Non necessaria in base alla tipologia di sorgenti

presenti.

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Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E12 CAMPI ELETTROMAGNETICI - L’argomento CEM è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 TITOLO VIII – Agenti Fisici - CAPO IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici e All. XXXVI lett. a) tab.1: valori d’esposizione e lett. b) tab.2: valori d’azione.

E.12.1 CEM – CAMPI ELETTROMAGNETICI D. Lgs.81/08, TITOLO VIII CAPO IV ed allegato XXXVI

Il Titolo VIII – Capo IV determina i requisiti minimi per la tutela dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 0 Hz a 300 GHz durante il lavoro. Le disposizioni in esso contenute, sono relative alla prevenzione e protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte, dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto.

Eseguire la VDR specifica ed in seguito ai risultati applicare gli articoli previsti.

L’Allegato XXXVI riporta i Valori limite di esposizione e i Valori di Azione per i Campi

Elettromagnetici. La valutazione e le misurazioni sono eseguite

da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e

protezione. La valutazione è da da ripetersi in occasione di notevoli mutamenti che

potrebbero renderla superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne

mostrino la necessità.

La valutazione e le misurazioni

sono programmate

ed eseguite con cadenza

almeno quadriennale

Presente specifico documento del 2009. Scadenza naturale per

l’aggiornamento : 2014.

E13 RISCHIO ESPLOSIONE E CLASSIFICAZIONE ZONE CON ATMOSFERE ESPLOSIVE – ATEX - L’argomento “Protezione da Atmosfere esplosive“ è disciplinato dal D.Lgs.81/200 8- Titolo XI - Protezione da Atmosfere esplosive e Allegati: XLIX- L- LI.

E.13.1 ATEX D.Lgs.81/2008 Art.290 VDR

Provvedere nell’ambito della valutazione dei rischi (Art. 28 D.Lgs.81/2008) a valutare i rischi di esplosione tenendo conto : a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili.

Effettuare la elaborazione e stesura del documento di protezione contro le esplosioni valutando la pertinente

classificazione ATEX delle zone potenzialmente pericolose (dove si possono

cioè formare atmosfere potenzialmente esplosive).

DdL RSPP

Una tantum ed aggiornamenti

ad ogni modifica

significativa.

Presente classificazione ATEX. È in corso di

svolgimento l’aggiornamento di detta valutazione in

base all’evoluzione delle norme tecniche di riferimento CEI EN

60079-10-1 (CEI 31-87) per gas-vapori-nebbie e

CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88) per le polveri.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 55 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 55 di 166

Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E.13.2 ATEX D.Lgs.81/2008 Art.293 Classificazione zone

Provvedere a classificare, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, applicando le prescrizioni minime di cui all'allegato L. Nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori è necessario segnalare i punti di accesso a norma dell'allegato LI e provvedere all’installazione di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto.

Effettuare la classificazione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive nel

rispetto delle norme tecniche: 1) GAS-VAPORI-NEBBIE: EN 60079-10-1

(CEI 31-30) 2) POLVERI: EN 60079-10-2 (CEI 31-56)

3) RICARICA ELETTRICA BATTERIE CARRELLI: CEI EN 50272

4) CENTRALI TERMICHE: punto GF-3.5.3 della guida CEI 31-35/A

5) IMPIANTI E CABINE DI VERNICIATURA: UNI EN 12215

DdL RSPP

Una tantum ed aggiornamenti

ad ogni modifica

significativa.

Vedi quanto riportato al punto precedente

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 56 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E15 SOSTANZE PERICOLOSE - L’argomento Sostante, preparati e prodotti pericolosi è disciplinato dal D.Lgs.65/2003, Dal D.Lgs.40/2000

E.15.1 GESTIONE PRODOTTI PERICOLOSI D. Lgs.65/2003 e s.m.i. Art.13 Schede di sicurezza

Per consentire agli utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per la protezione della salute della sicurezza e dell'ambiente sul luogo di lavoro, il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato pericoloso deve fornire gratuitamente, al destinatario del preparato stesso, una scheda informativa in materia di sicurezza su supporto cartaceo ovvero, nel caso in cui il destinatario disponga dell'apparecchiatura necessaria per il ricevimento, su supporto informatico. Su richiesta di un utilizzatore professionale, il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato deve fornire una scheda di sicurezza contenente informazioni adeguate per i preparati non classificati come pericolosi ma che contengono in concentrazione individuale uguale o maggiore all' 1 per cento in peso, per i preparati diversi da quelli gassosi, e uguale a maggiore allo 0,2 per cento in volume per i preparati gassosi, almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente o una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione comunitari sul posto di lavoro.

Richiedere sempre la scheda di sicurezza aggiornata dei preparati (sostanze o miscele) utilizzati (in carta o su supporto informatico).

Tale istanza deve essere effettuata e rilasciata sia per i preparati già pericolosi sia per quelli non pericolosi ma che contengono sostanze pericolose nelle proporzioni citate a

fianco.

Chi immette

sul mercato e

DdL Dirigente

Uff. Acquisti

Ad ogni sostanza o

preparato che viene immesso sul mercato o

che viene utilizzato

all’interno dell’organizzazi

one.

Aspetto sotto controllo.

E.15.2 GESTIONE PRODOTTI PERICOLOSI D. Lgs.65/03 e s.m.i. Artt.9 e 10 Etichettatura

Tutti i preparati di cui al punto precedente devono essere adeguatamente etichettati ai sensi dell’Art. 9, ivi comprese le bombole mobili per il gas. Anche se i preparati vengono travasati in diversi contenitori da quelli originale queste informazioni devono essere a disposizione dell’utilizzatore finale.

Verifica dell’idonea etichettatura nel momento del ricevimento dei prodotti e conservare queste informazioni anche in

caso di travasi.

DdL Dirigente Preposto

Ad ogni sostanza o

preparato che viene utilizzato

all’interno dell’organizzazi

one.

Da migliorare

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 57 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

E.15.3 GESTIONE PRODOTTI PERICOLOSI E TRASPORTO D. Lgs.40/2000 e s.m.i. Procedure trasporto e relativo carico/scarico

Le norme si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti (Art.2).

Nominare uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione professionale se

non esente dalla nomina per trasporti su strada di quantitativi limitati.

Capo Impresa

Una tantum Conforme.

E.15.4 GESTIONE PRODOTTI PERICOLOSI E TRASPORTO D. Lgs.40/2000 e s.m.i. Procedure trasporto e relativo carico/scarico

Il consulente redige una relazione annuale ai sensi dell’Art.4 ed in occasione di un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente deve produrre un’apposita documentazione, consegnandola a al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

Verificare che venga prodotta annualmente la relazione annuale e quella in caso di un incidente che abbia recato pregiudizio alle

persone, ai beni o all'ambiente.

Consulente ADR Capo

Impresa

Annualmente e una tantum in

caso di incidente

Conforme.

E16 STRESS LAVORO CORRELATO - L’argomento Sostante, preparati e prodotti pericolosi è disciplinato dal D.Lgs.65/2003, Dal D.Lgs.40/2000

E.16.1 STRESS LAVORO CORRELATO D.Lgs.81/2008 Art. 28 e Art. 17, c.1, lettera a)

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ..omissis…, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato.

Effettuare la valutazione dello stress lavoro-correlato (contenuti dell'accordo europeo

08/10/2004)

DdL Una tantum e periodicamente ogni due anni

Presente valutazione del 2009. Necessaria

ristesura aggiornata del DVR specifico di questo

aspetto.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 58 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

F – IMPIANTI ED APPARECCHIATURE F1 APPARECCHIATURE A PRESSIONE - L’argomento PED è disciplinato dal D.Lgs.93/2000, dalla Direttiva Europea 97/23/CE e dal D.M. 329/2004

F.1.1 Apparecchiature a pressione (PED) Dir. 97/23/CE (PED) D.Lgs.93/2000 Applicabilità

Applicabilità per progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. Si vedano i requisiti normativi di applicabilità e le esclusioni riguardo a attrezzature a pressione, recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione, insiemi (flange, raccordi, manicotti, scambiatori, etc) .

La immissione sul mercato deve rispettare i requisiti essenziali di sicurezza.

L’utilizzo, in seguito alla corretta installazione, deve avvenire mantenendo in

efficienza le apparecchiature e conformemente alla destinazione prevista.

Chi immette

sul mercato o fabbricant

e DdL

Dirigente

Per ogni apparecchiatura a pressione

Aspetto in fase di approfondimento ed

analisi

F.1.2 Apparecchiature a pressione (PED) Dir. 97/23/CE (PED) D.Lgs.93/2000 Requisiti

L’apparecchiatura a pressione deve essere accompagnata dalla Dichiarazione CE di Conformità e dalla Marcatura CE (e/o etichettatura) in cui deve apparire il riferimento all’Organismo Notificato implicato nel controllo della produzione.

Verificare per ogni apparecchiatura: Dichiarazione CE di Conformità Marcatura CE

DdL Dirigente

Per ogni apparecchiatura a pressione

Aspetto in fase di approfondimento ed

analisi

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 59 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

F.1.3 Apparecchiature a pressione (PED) Dir. 97/23/CE (PED) D.Lgs.93/2000 D.M. 329/2004 Utilizzo e messa in servizio

L'azienda utilizzatrice deve seguire determinate procedure volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'uso dell'attrezzatura pressione e degli insiemi. In particolare, per determinate attrezzature è obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e devono essere osservate opportune misure in ordine alla loro istallazione, messi in servizio, manutenzione e riparazione. Le attrezzature di insiemi devono essere inoltre sottoposti a una o più delle procedure di seguito elencate:

dichiarazione di messa in servizio;

controllo di messa in servizio;

riqualificazione periodica;

controllo dopo riparazione.

Le attrezzature o insiemi a pressione, solo se risultano installati ed assemblati

dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio (verifica

obbligatoria di primo impianto – Artt. 4,5,6 D.M. 329/2004); sono inoltre soggette a verifiche periodiche o di riqualificazione periodica (Artt. 7,8,9,10,11,12,13 D.M.

329/2004); è inoltre obbligatorio procedere a comunicazioni e collaudi nel caso di

riparazioni e modifiche (Art. 14 D.M.329/2004)

Utilizzatore

Per ogni apparecchia-

tura a pressione

Aspetto in fase di approfondimento ed

analisi

F.1.4 Apparecchiature a pressione assoggettati alla vecchia normativa D.M. 329/2004 Art.16

L'utilizzatore deve aver denunciato all'ISPESL entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i recipienti per liquidi e le tubazioni, mai assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica. A seguito della denuncia dell'utilizzatore, il soggetto preposto alla verifica periodica effettua presso l'utente un intervento di riqualificazione periodica sull'attrezzatura denunciata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10.

Denuncia all’ISPESL delle apparecchiature mai assoggettate ad omologazioni e/o

controlli di legge. Le altre apparecchiature già gestite secondo

la normativa previgente continuano ad essere mantenute secondo le precedenti

consuetudini.

Utilizzatore

Per ogni apparecchiatura a pressione

Aspetto in fase di approfondimento ed

analisi

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 60 di 166

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

F.1.5 Apparecchiature a pressione (PED) Dir. 97/23/CE (PED) D.Lgs.93/2000 D.M. 329/2004 Valutazione dei Rischi VDR

Provvedere nell’ambito della valutazione dei rischi (Art. 28 D.Lgs.81/2008) a valutare gli eventuali rischi ai quali i lavoratori possono essere esposti durante l’utilizzo previsto delle apparecchiature a pressione tenendo conto anche delle indicazioni del fabbricante riportate nelle istruzioni d’uso.

Effettuare la elaborazione e stesura del documento di valutazione dei rischi da

utilizzo di Apparecchiature a Pressione PED.

DdL RSPP

Una tantum ed aggiornamenti

ad ogni modifica

significativa.

Aspetto in fase di approfondimento ed

analisi

F2 ASCENSORI E MONTACARICHI - L’argomento è disciplinato dal D.Lgs.162/1999

F.2.1 ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO Art.13 e 14 D.P.R. 162/1999

Si applicano le seguenti disposizioni agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonché' agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s: a) per miniere e per navi; b) aventi corsa inferiore a 2 m; c) azionati a mano; d) che non sono installati stabilmente; e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

Verifica periodica biennale da parte di Tecnici ASL/ARPA o Organismi Notificati (la

prima visita ispettiva è eseguita dall’ISPESL). Verifica straordinaria da effettuarsi (da parte di Tecnici ASL/ARPA o Organismi Notificati )

in caso di esito negativo della visita periodica.

Manutenzione periodica da parte di manutentore munito di Certificato di

abilitazione o Ditta Specializzata

N/A

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Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

F2 IMPIANTI TERMICI - L’argomento è disciplinato dal D.M. 12/04/1996 e D.M. 01/12/1975

F.2.1 IMPIANTI TERMICI D.M. 12/04/1996 D.P.R. 412/93 D.M. 01/12/1975

IMPIANTI TERMICI - GENERATORI DI CALORE CON POTENZIALITA’ SUPERIORE A 30.000 Kcal/h. Le caratteristiche dell’impianto sono riportate ne D.M. 12/04/1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi). GENERATORI DI CALORE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA SOTTO PRESSIONE CON T < 100°C

Effettuare denuncia all’ISPESL e richiesta esame di progetto d’installazione per la

messa in funzione. Effettuare richiesta all’ISPESL di sopralluogo

per omologazione . Verifica di funzionamento periodica quinquennale (solo per impianti con

potenzialità > 100.000 Kcal/h o 116 kW) da parte di ASL/ARPA

DdL Una tantum per la prima

messa in servizio

/omologazione e quinquennale

per verifiche periodiche

Aspetto sotto controllo

F.2.2 IMPIANTI TERMICI Patentino di abilitazione

IMPIANTI TERMICI CON POTENZIALITA’ NOMINALE SUPERIORE A 200.000 Kcal/h

Conduttore in possesso di patentino di abilitazione alla conduzione di impianti

termici, rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro competente a seguito di esame

Aspetto sotto controllo

G – RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI E GAS TOSSICI G1 RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI - L’argomento “GRANDI RISCHI – DIRETTIVA “SEVESO” è disciplinato dal D.Lgs.334/1999 e s.m.i.

G.1.1 INCIDENTI RILEVANTI D.Lgs.334/99 D.Lgs.238/2005 Direttiva 2003/105/CE NOTIFICA

Lo stabilimento rientra nel campo di applicazione della norma in casi particolari (presenza di sostanze pericolose elencate in All. I, parte I e II del D.Lgs. 334/99 come modificato da D.Lgs. 238/05). Il D.Lgs. 334/99 detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'All.I D.Lgs. 334/99.

I gestori degli stabilimenti, soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99, sono

tenuti a: Invio della Notifica e degli eventuali

aggiornamenti di cui all'art. 6, D.Lgs. 334/99, e la scheda di informazione di cui al comma 5

(Allegato V);

Gestore a) entro 180 gg prima

dell'inizio della costruzione stabilimenti

nuovi; b) entro 1 anno per modifiche

gestionali o normative

(Art.6 comma3)

Non applicabile

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Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

G.1.2 INCIDENTI RILEVANTI D.Lgs.334/99 D.Lgs.238/2005 Direttiva 2003/105/CE POLITICA

Art. 7 - Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. Promozione dei costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati. riesame, successivo all'emanazione del predetto decreto, del documento di cui al comma 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse (Art.3 Let. a) D.Lgs. 334/99).

I gestori degli stabilimenti, soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99, sono

tenuti alla: Redazione del documento di cui all'art. 7, D.Lgs. 334/99 – Documento di Politica e Sistema di Gestione della Sicurezza con il programma adottato per l'attuazione del

sistema di gestione della sicurezza. N.B. L’attuazione sistema di gestione della

sicurezza deve avvenire previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza (RLS) di cui al D.Lgs.81/2008. Il documento di deve essere depositato

presso lo stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida; esso

resta a disposizione delle autorità competenti.

Gestore Ogni due anni gli

aggiornamenti.

Il gestore di nuovi

stabilimenti adempie a

quanto stabilito

contestualmente all'inizio

dell'attività.

Non applicabile

G.1.3 INCIDENTI RILEVANTI D.Lgs.334/99 D.Lgs.238/2005 Direttiva 2003/105/CE RAPPORTO DI SICUREZZA

Art. 8 - Rapporto di sicurezza. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere e/o aggiornare un rapporto di sicurezza.

I gestori degli stabilimenti, soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99, sono

tenuti a: inviare il Rapporto di Sicurezza di cui all'art.

8, comma 1, D.Lgs. 334/99; Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente preposta alla valutazione dello

stesso (CTR o CVR)

Gestore a) Almeno ogni 5 anni ;

b) Nei casi previsti

dall’ar.10; c) in altri momenti

qualora fatti nuovi lo

giustifichino.

Non applicabile

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 63 di 166

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Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

G.1.4 INCIDENTI RILEVANTI D.Lgs.334/99 D.Lgs.238/2005 Direttiva 2003/105/CE RIESAME

Il gestore, fermo restano l'obbligo di riesame biennale di cui all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza

I gestori degli stabilimenti, soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99, sono

tenuti a: Con le periodicità identificate a fianco è

necessario fare il RIESAME del Rapporto di Sicurezza, comunicando alle autorità i casi in

cui si necessita una modifica dello stesso.

Gestore a) Almeno ogni 5 anni ;

b) Nei casi previsti

dall’ar.10; c) in altri momenti

qualora fatti nuovi lo

giustifichino.

Non applicabile

G.1.5 INCIDENTI RILEVANTI D.Lgs.334/99 D.Lgs.238/2005 Direttiva 2003/105/CE NULLA OSTA FATTIBILITA’

Art. 9 - Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza. Chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 21, comma 3; a tal fine, fa pervenire all'autorità di cui all'articolo 21, comma 1 un rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilità.

Chiunque intende realizzare un nuovo stabilimento soggetto alle disposizioni di cui

al D.Lgs. 334/99, è tenuto a: ottenere il NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ

tramite l’approvazione da parte dell’autorità competente preposta alla valutazione dello

stesso del RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA;

Chiunque Prima di dare inizio alla

costruzione degli impianti

Non applicabile

G.1.6 INCIDENTI RILEVANTI D.Lgs.334/99 D.Lgs.238/2005 Direttiva 2003/105/CE PARERE FINALE

Art. 9 - Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza. Prima di dare inizio all'attività, il gestore, al fine di ottenere il parere tecnico conclusivo, presenta all'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, il rapporto di sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare.

I gestori degli stabilimenti, soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99, sono

tenuti a: ottenere il PARERE TECNICO CONCLUSIVO

tramite l’approvazione da parte dell’autorità del RAPPORTO DI SICUREZZA;

Gestore Prima di dare inizio

all’attività

Non applicabile

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CASONI LIQUORI S.P.A. - FINALE EMILIA Registro delle Prescrizioni Legali ed altre prescrizioni – Salute e sicurezza sul lavoro

27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 64 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 64 di 166

Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

G.1.7 INCIDENTI RILEVANTI D.Lgs.334/99 D.Lgs.238/2005 Direttiva 2003/105/CE PEI

Art. 11 - Piano di emergenza interno (PEI) Per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 8 il gestore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento.

I gestori degli stabilimenti, soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99, sono

tenuti alla: Predisposizione del Piano di emergenza interno di cui all'art. 11, D.Lgs. 334/99;

trasmettere le informazioni di cui all'art. 11, comma 4, D.Lgs. 334/99, al Prefetto e alla

provincia, nonché al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, per la

predisposizione del Piano di Emergenza Esterna.

Gestore Almeno ogni tre anni

Non applicabile

G2 GAS TOSSICI - L’argomento è disciplinato dal Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 - D.M. 06/02/1935

G.2.1 GAS TOSSICI Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 e D.M. 06/02/1935

La legislazione di riferimento è costituita dal Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147. Esso regolamenta la modalità d’utilizzo dei gas tossici, definendo gas tossico (art. 1): • “qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato

gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso”;

• “qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica”.

Per l’uso dei gas tossici, si applicano le seguenti prescrizioni:

- richiesta di autorizzazione all’utilizzo all’ASL tramite il Comune territorialmente

competente (conformemente alle sostanze ed ai quantitativi descritti nel D.M.

6/02/1935); - conseguimento patentino di abilitazione

per l’impiego di gas tossici (rinnovo quinquennale previa comunicazione all’ASL)

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’autorizzazione alla detenzione con spese a carico dell’utilizzatore (Legge 24-11-2000,

n. 340 art. 31, c.1)

Non applicabile

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 65 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 65 di 166

Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

H – IGIENE DEGLI ALIMENTI HACCP - H1 IGIENE ALIMENTARE e HACCP - L’argomento è disciplinato dal D. Lgs. 193/07 (già D. Lgs 155/97) e Regolamento(CE) n.852/2004 sull’igiene e sicurezza alimentare dei prodotti

H.1.1 IGIENE ALIMENTARE HACCP D. Lgs. 193/07 (già D. Lgs 155/97) e Regolamento(CE) n.852/2004 sull’igiene e sicurezza alimentare dei prodotti

In un’azienda che produca o tratti generi alimentari è necessario adempiere all’autocontrollo alimentare, al rispetto delle condizioni igieniche della propria produzione. Con la definizione adempimenti sull’autocontrollo alimentare si intende l’obbligo per il titolare d’azienda di adoperarsi affinché siano garantite parallelamente l’igiene degli alimenti prodotti e le condizioni igieniche adeguate della filiera produttiva e dei dipendenti. A questi doveri va sommato, inoltre, quello imprescindibile della tracciabilità dei mangimi e delle fasi che conducono alla realizzazione del prodotto. Gli adempimenti sull’autocontrollo alimentare sono regolari dal sistema HACCP acronimo di Hazard analysis and critical control points. Il sistema è nato per regolare comportamenti e prassi da seguire per assicurare l’igiene alimentare. Ricordiamo però che si tratta di un sistema obbligatorio per legge che non sostituisce gli accertamenti legali previsti dagli organismi preposti. Ricordiamo che in base alla definizione di industria alimentare contenuta nel citato D.Lgs.155/97 è soggetto al sistema HACCP chi si occupa di organizzazione, variazione, produzione, imballaggio, custodia, trasporto, distribuzione, trattamento, vendita o fornitura di prodotti alimentari.

Adempimenti per l’autocontrollo dell’igiene alimentare HACCP:

1.Analisi dei rischi e delle fasi di rischio per le condizioni igieniche degli alimenti;

2.Adozione e definizione di precauzioni per la risoluzione delle criticità.

Per quanto riguarda il personale e i locali prevede

•Il controllo delle condizioni igienico sanitarie degli addetti alla lavorazione degli

alimenti •La formazione dei lavoratori sull’igiene alimentare rispetto alla mansione svolta •Igiene, pulizia dei locali e dei mezzi di

trasporto degli alimenti •Accertamento sul trattamenti igienico

sanitario degli scarti alimentari Il Regolamento europeo 178/2002 ha reso obbligatorio il Manuale di rintracciabilità.

Titolare Conforme

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 66 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 66 di 166

Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

I – VARIE I1 RADON – L’argomento è disciplinato dal D.Lgs.241/2000

I.1.1 RADON D.Lgs. 241/00 e Conferenza Stato Regioni: Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi sotterranei.

I rischi professionali derivanti dall’esposizione alla radioattività naturale, con particolare riferimento al radon, sono contemplati dal D.Lgs.241/00. All’Art. 10 bis di tale decreto vengono citate le attività che necessitano del monitoraggio dell’esposizione dei lavoratori ai radionuclidi di origine naturale. Tra le tipologie di attività contemplate compaiono quelle svolte nei luoghi sotterranei.

Screening della concentrazione di attività di radon indoor attraverso l'impiego di

strumentazione di tipo attivo atta a rilevare in continuo la concentrazione di radon in

aria.

DdL Una tantum ed in occasione di cambiamenti significativi

Non applicabile

I.1.2 RADON D.Lgs. 241/00

Se i rilievi strumentali dimostrano la presenza di radon è opportuno valutare l’eventuale esposizione al rischio di potenziali lavoratori che accedono e/o sostano in queste aree.

Valutazione del rischio RADON a completamento del DVR generale previsto

all’Art.28 del D.Lgs.81/2008.

DdL RSPP

Una tantum ed in occasione di cambiamenti significativi

Non applicabile

I2 Documentazione a completamento delle prescrizioni legali

L.2.1 ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DELLA SICUREZZA D.Lgs.81/2008.

Organigramma e Funzionigramma della sicurezza Eseguire ed aggiornare tali documenti DdL Una tantum ed in occasione di cambiamenti significativi

Presenti. Verificare congruità con l’attuale

stato di fatto e/o quello previsto a breve.

L.2.2 LAYOUT AGGIORNATO D.Lgs.81/2008

Planimetria e layout aggiornato dei fabbricati, delle postazioni di lavoro, delle utenze principali

Eseguire ed aggiornare tali documenti DdL Una tantum ed in occasione di cambiamenti significativi

Presenti. Verificare congruità con l’attuale

stato di fatto e/o quello previsto a breve.

L.2.3 INDIVIDUAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI D.Lgs.81/2008.

In riferimento all’Art. 37 è necessario individuare per poterli poi formare i dirigenti ed i preposti per il loro ruolo avente responsabilità giuridiche svolto all’interno dell’organizzazione.

Individuare formalmente e formare i dirigenti ed i preposti

DdL RSPP

Una tantum ed in occasione di cambiamenti significativi

Presenti. Verificare congruità con l’attuale

stato di fatto e/o quello previsto a breve.

L.2.4 SALUTE E SICUREZZA SCADENZIARIO DEGLI OBBLIGHI

Al fine di gestire correttamente le informazioni e limitare l’esposizione del RISK MANAGEMENT in materia di salute e sicurezza sul lavoro si consiglia di

Documento tabellare che riassume le conclusioni dei vari DVR, le scadenze di

impianti e apparecchiature, la gestione delle

DdL RSPP

Gestore

È possibile sperimentare nel 2014

un sistema web

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 67 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 67 di 166

Rif Riferimenti legislativi

Effetto sull'organizzazione Ottenimento conformità Responsabilità

Periodicità / scadenza

RISCONTRI ATTUALI

D’IMPRESA elaborare queste informazioni. azioni correttive, etc. etc. oriented per la gestione ed il controllo di questi

aspetti

L.2.5 CIRCOLAZIONE DEI MEZZI E DEI PEDONI ED OPERAZIONI DI CARICO SCARICO

Data la specifica tipologia di rischio presente nell’attività è opportuno approfondire il rischio specifico.

Elaborazione specifico D.V.R. a completamento del documento generale di

tutti i rischi.

DdL RSPP

Gestore

Conforme, presente segnaletica. Si consiglia di elaborare specifica

documentazione

I3 AMBIENTI CONFINATI – L’argomento è disciplinato dal D.Lgs.241/2000

I.3.1 AMBIENTI CONFINATI D.Lgs.81/2008 e Circolare del Ministero del Lavoro n.42 del 09/12/2010

Per spazio confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno). Gli spazi confinati sono facilmente identificabili proprio per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di: - serbatoi; - silos; - recipienti adibiti a reattori; - sistemi di drenaggio chiusi; - reti fognarie. Altri tipi di spazi confinati, non altrettanto facili da identificare ma ugualmente pericolosi, potrebbero essere: - cisterne aperte; - vasche; - camere di combustione all'interno di forni; - tubazioni; - ambienti con ventilazione insufficiente o assente.

Approfondire lo stato di fatto pertinente ai potenziali rischi in questi ambienti speciali

sospetti di inquinamento.

DdL Una tantum ed in occasione di cambiamenti significativi

Aspetto da approfondire per lo stabilimento di Via

Venezia.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 68 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 68 di 166

Datore di Lavoro

«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto

dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell’unità

produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario

non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato

dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta

l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri

sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

D.Lgs.81/2008. Art. 16. - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni

delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del

delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello

di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e

sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di

vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di

cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Permesso di costruzione, DIA, SCIA

Nell'ordinamento italiano il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo emesso dal comune, che autorizza l'attività di

trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica. Il permesso di costruire, è

stato introdotto nell'ordinamento nazionale dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 69 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 69 di 166

materia edilizia) che ha sostituito il precedente istituto della concessione edilizia di cui alla legge 10/77 (cosiddetta Legge Bucalossi) e della

licenza edilizia di cui alla legge 1150/42 art. 31.

La competenza concorrente in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni, ha poi spinto molte amministrazioni regionali a legiferare sul

tema con norme tendenti a regolarne l'ambito di applicazione. Il permesso di costruire è richiesto dai soggetti che hanno titolarità ad

effettuare gli interventi che non sono soggetti a procedure semplificate e - generalmente - è soggetto al pagamento di oneri concessori

(analogamente al precedente istituto della concessione edilizia).

Qualora l'intervento interessi beni soggetti a particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche, ecc.) il rilascio del permesso di

costruire è vincolato al preventivo nulla osta da parte dell'ente deputato alla tutela del vincolo. Gli interventi la cui realizzazione è

subordinata al preventivo rilascio del permesso di costruire sono indicati, al di là del D.P.R. 380/2001, nelle relative leggi regionali.

In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre

soggetti al rilascio del permesso di costruire. Alla richiesta di permesso di costruire deve essere allegato un progetto - redatto da un

professionista abilitato all'esercizio della professione - che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intende eseguire e

ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici (es. antisismici, acustici, di isolamento termico,

ecc.).

La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è un atto amministrativo che, nel mondo dell'edilizia, ha rappresentato, per tutto il primo decennio

del secolo, uno degli strumenti urbanistici più rilevanti.

La D.I.A. nacque, sotto diverso nome, con la legge n.47/85 che, all'art.26 "opere interne", obbligava chiunque intendesse compiere opere

interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti a presentare una "relazione a firma di un professionista

abilitato (es. Ingegnere, Agronomo, Architetto, geometra o perito edile iscritto al relativo albo professionale) [...] che asseveri le opere da

compiersi [...]". In seguito, la D.I.A. è diventata uno strumento estremamente potente, che è servito alla Pubblica Amministrazione (in

larga parte, gli uffici Tecnici dei Comuni) per compiere il ruolo di vigilanza sull'attività edilizia che si svolgeva sul proprio territorio. Con una

D.I.A., infatti, si poteva ristrutturare il proprio appartamento, effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio

immobile e persino costruire nuovi edifici, qualora fosse presente un piano particolareggiato.

La D.I.A. è ancora oggi regolamentata nel Testo Unico dell'Edilizia, racchiuso nel D.P.R. 380/2001 che, all'art. 22 e 23 ne descrive il potere

e i limiti. Con la Legge 30 luglio 2010, n. 122, la D.I.A. è stata sostituita dalla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). La

differenza principale sta nel fatto che, mentre con la D.I.A., per dare inizio alle opere, era necessario aspettare i 30 giorni necessari per il

silenzio-assenso, con la S.C.I.A. i lavori possono cominciare subito dopo aver consegnato al Comune tutta la documentazione richiesta.

La legge (art.22 D.P.R. 380/2001) specifica che con la D.I.A. si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera (art. 6

D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001). Era pertanto richiesta la D.I.A., prima che fosse introdotta la

S.C.I.A., per opere di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia (così come definiti dall'art.3 del D.P.R.

380/2001).

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 70 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 70 di 166

Altre leggi sono in seguito venute ad ampliare le competenze della D.I.A., pertanto ancora oggi, in alcune regioni, grazie alla L.443/01 con

tale strumento si possono realizzare anche opere di nuova costruzione, nel caso in cui sia stato approvato un piano particolareggiato per la

lottizzazione di un'area. Questa D.I.A. con poteri ampliati è conosciuta come Super D.I.A. In seguito, più di recente, altre leggi sono

andate a potenziare ulteriormente questo provvedimento e, oggi, con la "Super D.I.A." si possono fare anche opere che prima erano di

competenza del permesso di costruire. Inoltre ciascuna regione ha potuto, a sua discrezione, ampliare i poteri della D.I.A., come ha già

fatto, per esempio, la Toscana. La D.I.A. poteva essere utilizzata anche per le varianti al permesso di costruire che non comportino

variazione di sagoma, di superficie o di volume dell'edificio.

Certificato di agibilità / usabilità

Il certificato di agibilità attesta che l'immobile può essere utilizzato per le attività previste e che risulta in possesso di tutte le condizioni

igieniche e sanitarie previste dalla normativa vigente. L’aggiornamento non è necessario fino a che l'immobile possiede i requisiti per i

quali il documento è stato rilasciato.

Obblighi dei progettisti

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul

lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle

disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed

impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a

cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Obblighi degli installatori

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle

norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Obblighi del Medico Competente

Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della

programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e

della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività' di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e

alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità

organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i

principi della responsabilità sociale;

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 71 di 166

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b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e

tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a

sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per

l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della

nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di

cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni

necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto

disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine

previsto da altre disposizioni del presente decreto;

[f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla

cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore

interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;]

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con

effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta

l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia

copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione

protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e

fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica

dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel

documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono

forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 72 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 72 di 166

Riunione Periodica

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di

prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente, ove nominato;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro

salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul

lavoro.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la

programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al

presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Registro infortuni

Vidimazione registro infortuni (art. 53, comma 6, del DLgs. 81/08)

Tutte le aziende soggette all'applicazione del D.L.vo 81/08 con lavoratori subordinati o ad essi equiparati (soci ecc....) devono vidimare,

possedere e compilare il registro infortuni.

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Quando viene vidimato:

- per le nuove aziende: prima dell'avvio dell'attività;

- per le aziende esistenti: in caso di trasferimento da altre province o quando esaurito il precedente registro.

Note: Va vidimato un registro infortuni per ogni unità locale, ad eccezione di lavori di breve durata o in presenza di sedi dove operano

pochi lavoratori e sprovviste di adeguate strutture amministrative, purché presenti nella stessa provincia dove è conservato il registro

infortuni della sede principale.

Esempi:

- cantieri edili, stradali e lavori all'aperto in genere;

- imprese di pubblici servizi (trasporti, acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, distribuzione dei combustibili e dei carburanti

ecc...);

- aziende del credito e delle assicurazioni;

- catene di negozi;

- imprese di pulizie

Non si richiede la vidimazione di un nuovo registro, in presenza di continuità produttiva, in caso di trasferimenti entro il territorio

provinciale o in caso di modifiche alla ragione sociale; occorre però che il datore di lavoro riporti sul registro esistente la variazione

intervenuta e comunichi la variazione stessa al SPSAL attraverso l'invio della Scheda Anagrafica Aziendale opportunamente aggiornata.

Dove effettuare la vidimazione : Presso una qualsiasi delle sedi del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) del

Dipartimento di Sanità Pubblica, indipendentemente dall'ubicazione dell'azienda sul territorio provinciale.

Denuncia infortunio

La denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all'INAIL competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione

personale sul caso), entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal

lavoro superiore a tre giorni. Per Sede INAIL competente si intende quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell'assicurato

(Delibera CS n. 446 del 17 giugno 2004).

Quando la denuncia di infortunio interessa un lavoratore parasubordinato la sezione relativa al datore di lavoro deve intendersi riferita al

committente. Qualora i dati salariali non siano disponibili all'atto della denuncia gli stessi dovranno essere comunicati successivamente,

con l'indicazione del cognome, nome, data di nascita e la data dell'infortunio.

IL DATORE DI LAVORO:

non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni;

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è sollevato dall'onere dell'invio contestuale del certificato medico, qualora abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione

della denuncia di infortunio per via telematica (Decreto Ministeriale 15 luglio 2005);

se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato;

in caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore.

L'Istituto deve richiedere l'invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall'infortunato o

dal medico certificatore. Il datore di lavoro, al quale l'Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a

trasmettere tale certificazione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 15 luglio 2005.

Il datore di lavoro, per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all'Autorità locale

di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la

denuncia d'infortunio deve essere presentata al Sindaco (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965). Per tale adempimento occorre compilare il quadro

presente sulla copia da presentare alla Pubblica Sicurezza e su quella per il datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l'applicazione di

una sanzione amministrativa di euro € 25,82 (L. 251/1982, art. 16).

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258 a €

1549 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B).

Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (L. 296/06, art. 1,

comma 1177).

Per tali ipotesi i nuovi importi sono i seguenti:

denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta da euro 1290 a euro 7745;

codice fiscale mancante o inesatto euro 129.

La presente denuncia telematica può essere usata per gli infortuni avvenuti ai lavoratori:

dell'industria, dell'artigianato, del terziario e altro;

delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l'Istituto.

Il servizio non è ancora attivo per i lavoratori:

subordinati a tempo indeterminato dell'agricoltura;

dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la "gestione per conto" e, pertanto, non intestatarie di alcuna

Posizione assicurativa territoriale (PAT);

studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

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Si ricorda che il lavoratore: deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all'azienda) di qualsiasi infortunio subìto per

evitare la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965).

NIP

Nel progettare un nuovo insediamento produttivo vanno considerati molteplici fattori già a partire dalla localizzazione dell'edificio, per

proseguire col suo dimensionamento, la pianificazione dell'area industriale, la ripartizione delle superfici, la definizione del progetto di

massima, il perfezionamento del diagramma di lavorazione, sino al progetto esecutivo dell'organismo edilizio.

La scheda che deriva dalla rielaborazione e dall'aggiornamento di quella predisposta nel 1982 dalla Regione Emilia Romagna, è una guida e

uno strumento per la raccolta delle informazioni necessarie ai Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica:

- Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

- Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Ambienti di Vita

- Servizio Igiene deglia Alimenti e della Nutrizione

- Servizio Veterinario

e ad:

- ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente)

Ulteriori informazioni, indicando nome, cognome e Comune di residenza possono essere richieste per iscritto all'indirizzo del Comune di

ubicazione del nuovo insediamento produttivo (se Campogalliano): [email protected].

Procedimento Unico

Lo Sportello Unico nasce per seguire gli interventi di:

localizzazione

realizzazione

ristrutturazione

ampliamento

cessazione

riattivazione dell’attività produttiva

riconversione dell’attività produttiva

eseguiti negli impianti produttivi di beni e servizi.

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Lo Sportello si occupa anche dell'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. In passato, per realizzare interventi di

questo tipo era necessario presentare molte richieste a diverse Amministrazioni Pubbliche.

E' compito dello Sportello verificare la completezza della documentazione, richiedere e raccogliere i pareri di competenza dagli Enti

coinvolti, e rilasciare l'autorizzazione finale. Le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento di Sportello Unico non possono

rilasciare autonomamente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o altri atti, sia di consenso sia a contenuto negativo. Le amministrazioni che

ricevono richieste in tema di impianti produttivi hanno l'obbligo di trasmetterle allo Sportello Unico.

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TIPO DI PROCEDIMENTO TEMPI INTERRUZIONE SOSPENSIONE*

SILENZIO ASSENSO CONFERENZA DEI SERVIZI AUDIZIONE

Procedimento semplificato (art 4 D.P.R. 447/98 e successive modifiche)

90 giorni (60 per gli impianti a struttura semplice, 150 se l’opera è soggetta a V.I.A.)

Previste Non previsto C.d.S., prevista nei casi di sforamento dei termini

(entro 5 giorni) o presenza di un parere negativo (entro

20 giorni).

Procedimento per autocertificazione (art 6 D.P.R. 447/98 e successive modifiche)

60 giorni (45 per gli impianti a struttura semplice)

Previste Sì Audizione su richiesta della struttura competente

Collaudo (art 9 D.P.R. 447/98 e successive modifiche)

60 giorni Non previste Trascorsi i 60 gg inutilmente, il collaudo può

avere luogo a cura dell'impresa che ne

comunica le risultanze alla competente struttura.

INTERRUZIONE SOSPENSIONE* in caso di mancanza di documentazione all’interno della domanda presentata, lo Sportello Unico può

richiedere (su decisione autonoma o su segnalazione degli enti coinvolti) una sospensione o un’interruzione del procedimento; con la

sospensione il calcolo del termine viene effettuato contando anche i giorni trascorsi dalla data di presentazione fino alla data di

sospensione; con l’interruzione il calcolo del termine viene effettuato ridefinendo il termine dalla data di presentazione della

documentazione integrativa. La domanda da presentare allo Sportello Unico è composta da due parti:

la richiesta di realizzazione dell'intervento rivolta alla Struttura Unica;

gli allegati contenenti la documentazione per richiedere gli atti istruttori agli Enti competenti.

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Luoghi di lavoro

D.Lgs.81/2008. Art. 63. - Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli

accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere

adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure

alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Art. 64. - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo

scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto piu'

rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare

manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Art. 65. - Locali sotterranei o semisotterranei

1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando

ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione

e di microclima.

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3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non

ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le

norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Art. 66. - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti,

condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la

vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la

durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.

L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

D.Lgs.81/2008. Art. 31. - Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della

unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici,

secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui

all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo

svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio

incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle

conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell’unità produttiva,

siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei

seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette

all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

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d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché' nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e

protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del

responsabile.

D.Lgs.81/2008. Art. 32. - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e

protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono

essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non

inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché' di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici

corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della

funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un

attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi,

anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico

amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in

ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al

comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da

sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università,

dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della

Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni

sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché' dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma

2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto

del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle

classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel

S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca

scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e

lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di

formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi

definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti

del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore

di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in

una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un

unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via

subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve

comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

D.Lgs.81/2008. Art. 33. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali

misure;

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c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo

35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza

nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

RSPP

responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32

designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

D.Lgs.81/2008. Art. 28. - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati

chimici impiegati, nonché' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi

compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo

i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché' quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli

connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8,

lettera m quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale

elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle

previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici

di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli

fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri

adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri

di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli

interventi aziendali e di prevenzione;

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b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della

valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi

debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità

professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei

rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi

elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

D.Lgs.81/2008. Art. 29. - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di

modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione

al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della

sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui

ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità

produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle

procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata

in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di

lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività

di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

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6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate

di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi

1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo

IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni,

connessi all'esposizione ad amianto;

D.Lgs.81/2008. Art. 36. - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa

vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui

all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative

conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel

percorso informativo.

D.Lgs.81/2008. Art. 37. - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche

rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

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a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti

aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore

o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti

sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di

cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che

precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o

all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro [e in azienda], un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento

periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma

comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove

esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al

comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave

ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica

formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a

trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta

Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i

rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali

tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di

contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e

protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di

aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8

ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti

nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a

carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e

competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa

verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

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14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto

formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo e'

considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della

verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

D.Lgs.81/2008. Art. 47. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei

rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto

direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo

quanto previsto dall'articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai

lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori

della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché' il tempo di lavoro

retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di

contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata,

nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di

concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è

aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono

esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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D.Lgs.81/2008. Art. 163. – Segnaletica - Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o

sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il

datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli

allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le

particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell’unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista

dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato

XXVIII.

Il D. Lgs. 81/2008 impone l’utilizzo dei DPI in tutti i casi in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure

tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 75).

In base all’art. 76 del D.lgs. 81/2008, I DPI devono essere conformi ai requisiti previsti dal D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475. La

valutazione dei rischi e l’individuazione dei DPI idonei a proteggere i lavoratori devono essere condotte sulla base delle indicazioni

contenute negli allegati VIII del D. Lg. 626/1994 e di quelle contenute nel D.M. 2 maggio 2001.

Inoltre, con DM 30 dicembre 2003, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fissato le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle

bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, se costretti a

scendere dall’auto in caso di emergenza.

Il D. Lgs. 81/2008 impone l’utilizzo dei DPI in tutti i casi in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure

tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 75).

In base all’art. 76 del D.Lgs. 81/2008, I DPI devono essere conformi ai requisiti previsti dal D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475. La

valutazione dei rischi e l’individuazione dei DPI idonei a proteggere i lavoratori devono essere condotte sulla base delle indicazioni

contenute negli allegati VIII del D. Lgs. 626/1994 e di quelle contenute nel D.M. 2 maggio 2001.

Inoltre, con DM 30 dicembre 2003, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fissato le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle

bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, se costretti a

scendere dall’auto in caso di emergenza.

DPI

In base all’art. 76 del D.Lgs.81/2008, I DPI devono essere conformi ai requisiti previsti dal D.Lgs.4 dicembre 1992, n. 475. La valutazione

dei rischi e l’individuazione dei DPI idonei a proteggere i lavoratori devono essere condotte sulla base delle indicazioni contenute negli

allegati VIII del D.Lgs.626/1994 e di quelle contenute nel D.M. 2 maggio 2001.

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Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 89 di 166

Inoltre, con DM 30 dicembre 2003, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fissato le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle

bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, se costretti a

scendere dall’auto in caso di emergenza.

D.Lgs.81/2008. Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 74. - Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e

tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,

nonché' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento

dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 75. - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,

da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76. - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

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3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche

nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Art. 77. - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché' questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali

ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili

sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato,

specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entità del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti

previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e

secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del

fabbricante;

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di piu' persone, prende

misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

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f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei

DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78. - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e

addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione

conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato

nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 79. - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la

Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono

indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001.

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Certificato Prevenzione Incendi (iter autorizzativo e ottenimento)

I titolari delle attività soggette alla richiesta di Certificato Prevenzione Incendi devono se trattasi di nuova attività, attivare la procedura

prevista per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

Il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) è un benestare, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che attesta

l’adeguatezza delle misure e dei provvedimenti adottati per la sicurezza antincendio, costituendo, ai soli fini antincendio, il nulla osta

all’esercizio dell’attività.

Il rilascio del CPI è l’atto finale di un iter che può comprendere diverse fasi e che è basato su numerose Leggi e Decreti.

Le modalità di presentazione delle domande per l’avvio dei procedimenti, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare

sono disciplinate con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica, in modo da garantire

l’uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa.

I procedimenti oggetto del regolamento sono diversificati in funzione della fase di sviluppo di un progetto a seconda che si tratti di nuova

attività, di ampliamento, adeguamento, o rinnovo di CPI già esistente.

Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco è tenuto a pronunciarsi sulla conformità del progetto alla normativa antincendio entro 45 giorni

dalla data di presentazione, o entro 90 giorni (previa comunicazione all’interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione) nel caso di

progetti complessi. In caso di documentazione incompleta od irregolare o per la quale il comando giudichi indispensabile l’integrazione

della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende dalla data di ricevimento della documentazione

integrativa.

Nel caso in cui il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

D.M. 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di

cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.

2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione

incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto

legislativo n. 626/1994.

3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.

4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di

singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato 1:

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 93 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 93 di 166

a) livello di rischio elevato;

b) livello di rischio medio;

c) livello di rischio basso.

D.Lgs.81/2008. Art. 46. - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo

criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni

e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare

l’incolumità dei lavoratori.

3. …omissis….

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle

emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

Gestione delle emergenze

D.M. 10/03/1998 Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in

caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.

2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10

dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure

organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

D.Lgs.81/2008. Art. 43. - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione

dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da

adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinché' i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non

può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

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Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 94 di 166

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per

quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare

le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Art. 46. - Prevenzione incendi

1. omissis

2. omissis

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di

cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più

decreti nei quali sono definiti:

a) omissis

1) omissis

2) omissis

3) omissis

4) criteri per la gestione delle emergenze;

D.M. 10/03/1998 punto 8.2 - CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;

- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;

- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;

- i lavoratori esposti a rischi particolari;

- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze,

evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);

- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio:

telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 95 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 95 di 166

b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;

c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;

d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;

e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;

f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.

Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione

tra i vari datori di lavoro.

Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati:

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla

compartimentazioni antincendio;

- il tipo, numero ed. ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;

- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;

- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri

fluidi combustibili.

PRIMO SOCCORSO

D.Lgs.81/2008. Art. 45. - Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico

competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo

conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto

dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in

relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio

2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito

ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

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Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione

dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 3. - Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di

pronto soccorso.

2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del

Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di

personale infermieristico o di altro personale specializzato.

3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa

parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta.

4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati

nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La

formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

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D.Lgs.81/2008. Art. 38. - Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o

in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della

Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire

con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I

soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o

dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto

legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro

comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in

medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma

triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere

conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

D.Lgs.81/2008. Art. 41. - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua

idoneità alla mansione specifica;

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Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 98 di 166

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La

periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità

può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con

provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico

competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni

di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione

specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni

continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai

dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39,

comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

[a) abrogato]

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche

mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2,

lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze

psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono

rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i

requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

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6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla

mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del

giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

[8. abrogato.]

9. Avverso i giudizi del medico, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla

data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori

accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Protocollo Sanitario

Spetta al medico competente redigere un protocollo di sorveglianza sanitaria motivato di cui è stato redatto, dal gruppo di lavoro, in altro

documento un possibile modello. Tale modello potrà risultare tanto più preciso quanto maggiore sarà la collaborazione / informazione

richiesta / fornita al medico competente in merito alla valutazione dei rischi. Qui di seguito si riportano alcune indicazioni da ritenersi

valide in caso di soggetti idonei i cui controlli precedenti non abbiano evidenziato alcuna anomalia clinica con riferimento alla singola

tipologia di rischio.

RISCHIO PERIODICITA’ ACCERTAMENTI* NOTE

Rumore* ≥ 80 dB(A): a richiesta del lavoratore o qualora il medico competente ne conferma l’opportunità 80-85 dB(A)

Audiometria** Si consiglia annuale 85-87 dB(a) biennale – triennale 80 - 85 dB(a)

Videoterminali Applicabile se ≥ 20 h/week; Biennale per età > 50anni e Idonei con prescrizioni;

Esame ergooftalmologico oppure visita oculistica

Valutazione clinico-obiettiva per l’apparato muscolo-scheletrico

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RISCHIO PERIODICITA’ ACCERTAMENTI* NOTE

Quinquennale: per età < 50anni;

Movimentazione manuale dei carichi

A seconda dell’entità del rischio NIOSH o altra metodologia

// Si consiglia per indice NIOSH Annuale > 1,75 Biennale 1,25-1,75 Triennale 0,75-1,24

Lavoro Notturno Biennale // Durante il periodo notturno (sette ore consecutive comprendenti 24-5) svolga per almeno tre ore di lavoro. Esami ematochimici in base al dato anamnestico

Vibrazioni Annuale Mano braccio > 2,5m/sec2 A corpo intero > 0,5m/sec2

// Valutazione clinico-obiettiva per l’apparato muscolo-scheletrico con riferimento al tipologia di vibrazioni (mano-braccio, corpo intero)

Silice Annuale Spirometria Radiografia*

TLV ACGIH >0,05 mg/m3 frazione respirabile (in revisione - proposto 0,025 mg/m3)

Amianto* Annuale la visita medica e spirometria senza VR, triennali gli accertamenti*

Spirometria completa con VR, Diffusione alveolo-capillare del CO, Rx Torace,

In caso di sospetto clinico contattare per Day Hospital l’UCO Medicina del Lavoro. Citologia dell’espettorato Tomodensitometria

Agenti cancerogeni* Annuale* In base all’organo bersaglio

La periodicità può essere più ampia in base agli esiti documentati della valutazione dei rischi

Agenti chimici* Annuale* In base all’organo bersaglio

Spirometria per allergeni inalatori* Monitoraggio biologico**

Rischio biologico* In base all’agente In base all’agente Vaccinazioni*

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RISCHIO PERIODICITA’ ACCERTAMENTI* NOTE

Campi elettromagnetici Annuale // Previa entrata in vigore relativo Capo (vedi art. 306 D.Lgs. 81/08)

Radiazioni ottiche artificiali Annuali // Previa entrata in vigore relativo Capo (vedi art. 306 D.Lgs. 81/08) Visita oculistica triennale

DM 14/1/08* - malattie non altrove ricomprese

Annuale / triennale // Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del DPR 1124/1965 e sm

Sovraccarico biomeccanico arti superiori

Annuale // Indice OCRA a partire dalla fascia gialla Valutazione clinico-obiettiva per l’apparato muscolo-scheletrico

Radiazioni ionizzanti gruppo B Annuale Esami ematochimici di funzionalità epatica e renale; emocromo con formula; PSA per maschi > 50 a.

Alcool e Lavoro* DGR 1020/2009

Tossicodipendenze*

NOTE ESPLICATIVE

* E’ sempre prevista una visita medica periodica

RUMORE

* La periodicità indicata tiene conto che la valutazione dei rischi:

- I criteri di esecuzione della valutazione;

- I tempi di esposizione riportati nella valutazione dei rischi sono ritenuti validi se alla stessa ha partecipato il rappresentante per la

sicurezza dei lavoratori ovvero se controfirmati dal lavoratore;

** eseguita anche per via ossea se vi è un peggioramento della via aerea rispetto al controllo precedente ovvero in caso di denuncia di

sospetta malattia professionale;

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 102 di 166

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SILICE

* La radiografia prevista può essere svolta con periodicità annuale / quinquennale tenuto conto dell’effettiva esposizione, dell’anzianità

lavorativa e dell’effettivo controllo ambientale.

AMIANTO

*. Sorveglianza sanitaria obbligatoria anche per gli ex esposti che lavorano ancora nella stessa azienda di avvenuta pregressa esposizione.

Per soggetti ex esposti che operano presso aziende differenti da quelle di pregressa esposizione, il medico competente informa i lavoratori:

- sulla possibilità di iscriversi al registro regionale ex esposti (LR 22/2001 e successive modificazioni);

- sulla necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti tramite il medico di medicina generale.

AGENTI CANCEROGENI

* Sorveglianza sanitaria obbligatoria anche per gli ex esposti che lavorano ancora nella stessa azienda di avvenuta pregressa esposizione.

Per soggetti ex esposti che operano presso aziende differenti da quelle di pregressa esposizione il medico competente informa i lavoratori

sulla necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti tramite il medico di medicina generale.

Tutti i lavoratori iscritti al registro aziendale di cui all’art 243 D.Lgs. 81/08 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

AGENTI CHIMICI

* Per le sostanze allergizzanti/sensibilizzanti la visita periodica va sostituta da appositi momenti di informazione – formazione annuali

miranti a fornire al lavoratore elementi sul rischio presunto, sull’eventuale manifestazione clinica allergica e sulle corrette modalità di

richiesta di visita medica straordinaria prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08. Si ricorda che l’irrilevante rischio per la salute, oggetto di

valutazione, deve vedere sempre coinvolto il medico nella sua desamina.

** Dove si rendesse necessario eseguire un monitoraggio biologico andranno descritti metodologia di campionamento e di analisi seguite.

In ogni caso il medico competente dovrà anche motivare nel programma di sorveglianza sanitaria, qualora adottato, il ricorso al

monitoraggio biologico. In caso di valutazione della “non necessità” di eseguire un monitoraggio biologico, la stessa andrà motivata nel

programma di sorveglianza sanitaria.

RISCHIO BIOLOGICO

* Tutti i lavoratori iscritti al registro aziendale di cui all’art 280 D.Lgs. 81/08 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria;

VACCINAZIONI

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* Sono obbligatorie quelle previste dalla legge per particolari categorie di lavoratori e quelle decise dal medico competente sulla base della

valutazione dei rischi. In caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi al vaccino sarà il medico competente a valutare il singolo caso prima di

emettere il giudizio di idoneità.

ALCOL E LAVORO E TOSSICODIPENDENZE

* Prima di procedere al controllo sanitario il lavoratore deve risultare informato e formato, con verifica scritta dell’apprendimento da

allegare alla cartella sanitaria e di rischio, sul significato di detti accertamenti sanitari.

Inoltre il medico deve allegare al programma di sorveglianza sanitaria le procedure di esecuzione di detti accertamenti.

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Accertamenti sanitari da tossicodipendenza.

Sulla G.U. del 15 novembre 2007, n. 266 è stato pubblicato il provvedimento della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 concernente

«Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza».

Il provvedimento, all’art. 1 individua le seguenti cd. mansioni a rischio, cioè quelle che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la

salute proprie e di terzi (per l’elenco esaustivo si vada l’allegato 1 all’Intesa):

- quelle inerenti attività di trasporto

- e le attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: impiego di gas tossici,

fabbricazione ed uso di fuochi d’artificio, posizionamento e brillamento di mine, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari.

Inoltre l’Intesa definisce:

- gli accertamenti sanitari da effettuare nei confronti dei lavoratori che svolgono le mansioni a rischio;

- i soggetti che tali accertamenti devono espletare;

- le procedure connesse agli stessi accertamenti.

Nei casi e nelle condizioni previste, le visite preventive, periodiche e per cambio mansione sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di

condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41, c. 4).

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha approvato l’accordo del

18 settembre 2008, n. 178/ese, recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di

sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la

salute di terzi”.

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza, prevista dal Testo Unico, ha il compito di svolgere il lavoro preliminare

alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori, quale previsto dall’articolo 27 del medesimo Testo Unico.

Innanzitutto, ciò che si chiede alla Commissione è di individuare, tenendo conto delle indicazioni degli organismi paritetici, settori e criteri

finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione, che dovrà essere fondato sulla specifica esperienza, competenza e conoscenza,

acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati e sull’applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della

manodopera, anche in relazione agli appalti e al lavoro flessibile. In tal modo si costruisce un sistema innovativo di selezione degli

operatori sul mercato, basato non più solo su criteri formali, cartacei e documentali, bensì su elementi sostanziali che si riferiscono alla

concreta organizzazione del lavoro in azienda e in appalto. In tale contesto è, altresì, significativo che il legislatore abbia indicato tra gli

obiettivi della qualificazione delle imprese la revisione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e dei lavoratori

autonomi, la cui verifica è richiesta al committente nel caso di affidamento di lavori in appalto.

Verifica dell’idoneità tecnico professionale

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 105 di 166

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D.Lgs.81/2008. Art. 26. - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della

propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima,

sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese

appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di

somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti

modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico

professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

D.Lgs.81/2008. Art. 26. – Cooperazione, coordinamento e DUVRI

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della

propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima,

sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

…omissis….

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto

dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine

di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di

valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale

documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti

stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo

deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle

imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive

modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo

alla gestione dello specifico appalto.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 106 di 166

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3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle

mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non

comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui

all’allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in

tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei

rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero

potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato

l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei

contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché' con ciascuno degli eventuali

subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo

(IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese

appaltatrici o subappaltatrici.

Costi della sicurezza nei contratti di appalto

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del

presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677

del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle

interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente

periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli

stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di

lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente

rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto

all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato

periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti

dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed

assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del

lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 107 di 166

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Nomina del Coordinatore per la progettazione (CSP) e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE)

D.Lgs.81/2008. Art. 90. - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di

cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi

di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari

lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del

procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui

all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di

coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il

coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori,

prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

Cantieri temporanei e mobili - Verifica idoneità imprese affidatarie / esecutrici / lavoratori autonomi

D.Lgs.81/2008. Art.90 comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o

ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle

funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i

cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante

presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e

artigianato e del documento unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti

previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce

dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)

e alle casse edili, nonché' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non

comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione

da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del

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decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa

al contratto collettivo applicato.

D.Lgs.81/2008. Cantieri temporanei e mobili - Art. 96. - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche

familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei

lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano

comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché

la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di

cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.

D.Lgs.81/2008. – Cantieri temporanei e mobili - Art. 98. - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del

coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro

dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007,

ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università

e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché' attestazione, da parte di

datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

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b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea

conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto

2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché' attestazione, da parte di datori di

lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,

comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a

specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e

della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi

professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore

dell'edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della

previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza

nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un

certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui

programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento

universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non e'

richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei

partecipanti.

D.Lgs.81/2008. Art. 99. – Cantieri temporanei e mobili - Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla direzione

provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonche' gli eventuali

aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti

sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

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2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza

territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle

notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

ALLEGATO XII - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 99

1. Data della comunicazione.

2. Indirizzo del cantiere.

3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

4. Natura dell'opera.

5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice

fiscale e indirizzo (i)).

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale

e indirizzo (i)).

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

9. Durata presunta dei lavori in cantiere.

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

1 I. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.

12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

D.Lgs.81/2008. – Cantieri temporanei e mobili - Art. 100. - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi

critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi

particolari di cui all'allegato XI, nonché' la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e'

corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione

del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di

coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

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3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e

nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di

coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza

e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le

eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti

imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi

essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa

affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e

successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

Lavori notturni

I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo

17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;

b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;

c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.

Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze

organizzative aziendali.

Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

D.Lgs.81/2008. Art. 189. - Valori limite di esposizione e valori di azione

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di

picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa);

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa).

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2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da

una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di

esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87

dB(A);

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

D.Lgs.81/2008. Art. 190. - Valutazione del rischio rumore

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro

prendendo in considerazione in particolare:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in

gravidanza e i minori;

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze

ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri

suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il

datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e

ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché' sia

rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

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4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la

prassi metrologica.

5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e

196 ed è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2.

5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli

di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui

all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Art. 191. - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di

esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori

superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:

a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;

b) l'informazione e la formazione;

c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle

attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle

misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.

2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al

presente articolo.

D.Lgs.81/2008. Art. 192. - Misure di prevenzione e protezione – superamento dei valori superiori di azione - PARE

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti

misure:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa

l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di

limitare l'esposizione al rumore;

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al

rumore;

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

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Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 114 di 166

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità

dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro

elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le

misure di cui al comma 1.

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi

segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di

esposizione.

D.Lgs.81/2008. Art. 202. - Valutazione dei rischi relativamente alle vibrazioni

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche

cui i lavoratori sono esposti.

2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il

riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari

condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal

costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una

metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui

all'allegato XXXV, parte A.

4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato

XXXV, parte B.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in

gravidanza e ai minori;

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Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 115 di 166

d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e

l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è

responsabile;

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti

superiori e del rachide;

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

D.Lgs.81/2008. Art. 201. – Vibrazioni - Valori limite di esposizione e valori d'azione

1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è

pari a 20 m/s2;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi

è pari a 1,5 m/s2;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

D.Lgs.81/2008. Art. 203. – Vibrazioni - Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori

d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i

rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da

svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

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c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le

vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;

e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al

minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell’intensità dell'esposizione;

h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.

2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per

riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e

protezione per evitare un nuovo superamento.

Rischio Amianto

Il Titolo IX disciplina le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali

manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica

delle aree interessate.

Tale disciplina:

• abbassa il valore limite d’esposizione dei lavoratori, per tutti i tipi di amianto, a 0,1 fibre per cc di aria, misurato in rapporto a una media

ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA);

• chiarisce che per garantire tale valore va effettuata regolarmente una misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria (i

risultati delle misure devono essere riportati nel DvR);

impone l’adozione, il più presto possibile, di appropriate misure qualora venga superato tale valore limite.

Il decreto definisce inoltre le modalità con cui eseguire i lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, le competenze delle imprese di

bonifica, le novità per la notifica delle attività, le deroghe dagli obblighi in caso di esposizioni sporadiche e i contenuti della

formazione/informazione ai lavoratori.

Sono infine fissate le frequenze con cui i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (prima di adibire il lavoratore alla mansione che

comporta l’esposizione, all’atto della cessazione dell’attività comportante l’esposizione e comunque almeno ogni tre anni o con periodicità

fissata dal medico competente).

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Nel caso in cui negli ambienti di lavoro sia presente materiale contenente amianto (ACM), il datore di lavoro deve verificare periodicamente

il suo stato, secondo un apposito programma di controllo e manutenzione. Gli ACM devono essere bonificati o rimossi quando siano

degradati, con presenza di fessurazioni, rotture, ecc.

Deve essere nominato un responsabile per le attività di controllo e manutenzione degli ACM (punto 4-a, All. DM 6/9/1994).

D.Lgs.81/2008. Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Art. 167. - Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori

rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le

azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle

condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

Art. 168. - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per

evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure

organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che

comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto

dell'allegato XXXIII;

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori

individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di

rischio di cui all'allegato XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri

casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

D.Lgs.81/2008. Art. 174. – Videoterminali - Obblighi del datore di lavoro

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1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto

della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato

XXXIV.

D.Lgs.81/2008. Art. 175. – Videoterminali - Svolgimento quotidiano del lavoro

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa

di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne

evidenzi la necessità.

5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono

considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che

prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

D.Lgs.81/2008. Rischio Chimico Art. 223. - Valutazione dei rischi

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul

luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in

considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza

predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

c) il livello, il modo e la durata della esposizione;

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Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 119 di 166

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li

contengono o li possono generare;

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile,

dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali e'

prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche

dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.

3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che

comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il

responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori

informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi

rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e

l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla

valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa

superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

D.Lgs.81/2008. Art. 224. – Rischio Chimico - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo

mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell'esposizione;

e) misure igieniche adeguate;

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Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 120 di 166

f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;

g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel

trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle

modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per

la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli

225, 226, 229, 230.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 121 di 166

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D.Lgs.81/2008. Art. 225. – Rischio Chimico - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché' il rischio sia eliminato o

ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono

o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la

sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente

ordine di priorità:

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché' uso di attrezzature e materiali adeguati;

b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;

c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi

l'esposizione;

d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro,

periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione

degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente

indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione

professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e

rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e

protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la

sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi

conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e

protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi

l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene

sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente

instabili.

5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di

sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che

potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 122 di 166

Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 122 di 166

b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e

la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da

sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle

disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente

esplosive.

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a

disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle

misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.

D.Lgs.81/2008. Art. 226. Rischio Chimico - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché' quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo

1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute

e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di

lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di

sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di

assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla

situazione quanto prima.

3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività

necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere

utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare

tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno

inserite:

a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle

precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie

procedure e misure precauzionali;

b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di

emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

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27/11/2013 Rev.N°00 AUDIT INTERNO Pagina 123 di 166

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6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

D.Lgs.81/2008. Art. 227. Rischio Chimico - Informazione e formazione per i lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro

determinino un cambiamento di tali dati;

b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i

relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di

lavoro;

d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti

legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da

comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del

grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;

b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di

sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché' la natura del contenuto dei contenitori e delle

condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici

pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive

modificazioni.

D.Lgs.81/2008. Art. 229. Rischio Chimico - Sorveglianza sanitaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori

esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi,

sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;

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Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 124 di 166

b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata

nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio

e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni

relative alle prescrizioni mediche da osservare.

3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei

risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati

al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.

5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori

sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo

le procedure dell'articolo 42.

6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad

uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite

biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:

a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 223;

b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

d) prendere le misure affinché' sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione

simile.

8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a

quelli definiti dal medico competente.

Art. 230. - Cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto

previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del

comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal

Servizio di prevenzione e protezione.

2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

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D.Lgs.81/2008. Art. 80. Rischio Elettrico - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi

all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;

b) contatti elettrici indiretti;

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

d) innesco di esplosioni;

e) fulminazione diretta ed indiretta;

f) sovratensioni;

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o

ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del

lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con

l'adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano

predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione

delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Criteri per l'individuazione e l'attribuzione della condizione di PES, PAV o PEC e dell'attestazione di idoneità "PEI" ai lavoratori

addetti ai lavori elettrici

La norma tecnica CEI 11-48 (CEI EN 50110-1) stabilisce che per qualsiasi genere di lavoro elettrico o non, in cui vi è la possibilità di rischio

elettrico, ne deve essere valutata la complessità, al fine di individuare le figure professionali idonee ad operare; queste sono così

classificate:

• Persona esperta PES Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i

pericoli che l’elettricità può creare.

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• Persona avvertita PAV Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità

può creare.

• Persona comune PEC Persona che non è esperta e non è avvertita.

Per valutare correttamente quale profilo professionale (PES, PAV o PEC) attribuire ad un operatore, è necessario riferirsi ai seguenti tre

requisiti tra loro complementari:

• istruzione, cioè la conoscenza dell’impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa normativa di sicurezza;

• esperienza di lavoro maturata, per poter avere confidenza della conoscenza o meno delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di

lavori e della maggior parte delle situazioni anche non ricorrenti;

• caratteristiche personali, quelle maggiormente significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, attenzione,

precisione e ogni altra caratteristica che concorra a fari ritenere l’operatore affidabile.

Lavoratori dipendenti

In base alla norma CEI 11-27 l’attribuzione della condizione di PES e PAV per lavoratori dipendenti è di esclusiva pertinenza del datore di

lavoro. Detta attribuzione, accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata

per iscritto nell’ambito aziendale. Nel caso di lavoratori dipendenti che a giudizio del datore di lavoro risultano senza la prevista formazione

teorica, questi potrà attribuire la condizione di PES e PAV subordinandola alla partecipazione ad una formazione teorica che preveda

l’acquisizione delle conoscenze necessarie. Il datore di lavoro deve valutare se l’attribuzione di PAV può essere conferita a un lavoratore

dipendente in virtù di una pregressa formazione per affiancamento ad una persona cui sia stata attribuita la condizione di PES. Il profilo

PEC non prevede alcuna attribuzione formale.

Datori di lavoro e lavoratori autonomi

Per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi, la condizione di PES o di PAV può essere autocertificata, quando richiesta dal

committente, in base ad un'idonea documentazione contenente ad esempio: conoscenze teorico pratiche di sicurezza elettrica, percorsi

formativi, esperienze lavorative e ruoli coperti, tipologia di impianti elettrici trattati, ecc. La stessa norma CEI 11-27 prescrive la

necessità dell'attestazione di idoneità per i lavoratori che svolgono lavori sotto tensione in bassa tensione (fino a 1000 V in c.a.). Queste

persone sono così classificate:

Persona idonea PEI Persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione su sistemi di

Categoria 0 e I (bassa tensione). Per la valutazione della persona idonea, il datore di lavoro può assumere a riferimento, una o più delle

seguenti attività formative:

• le attività lavorative e formative pregresse, anche eseguite in affiancamento;

• la documentazione attestante l’avvenuta frequenza con esito positivo di specifici corsi di formazione, con indicati gli argomenti trattati,

le esercitazioni teoriche e pratiche effettuate e le valutazioni finali del corso espresse dall’organizzazione esecutrice dei corsi;

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Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 127 di 166

• la formazione svolta in ambito aziendale.

Lavoratori dipendenti

In base alla norma CEI 11-27 il datore di lavoro è responsabile dell'attestazione dell'idoneità per lavoratori dipendenti. L'attestazione può

riguardare tutti o parte dei lavori previsti nello specifico campo d'attività dell'azienda/impresa da cui la persona dipende. Detta

attestazione deve essere formalizzata per iscritto nell’ambito aziendale e deve essere rilasciata a fronte, tra l'altro, di processi formativi

comprensivi anche di esercitazioni teoriche e pratiche rappresentativi dei lavori da effettuare. La validità e l’estensione dell’idoneità al

lavoro sotto tensione deve essere rivista ogniqualvolta è necessario, è comunque buona norma riesaminare l’idoneità con cadenza

annuale.

Datori di lavoro e lavoratori autonomi

Per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I, questi devono

possedere le conoscenze necessarie per l’idoneità all’esecuzione dei suddetti lavori e, quando richiesto, autocertificare detta idoneità. Si

raccomanda che tale autocertificazione sia basata sul possesso dei requisiti riguardanti, in particolare, la tipologia dei lavori sotto tensione

in bassa tensione per i quali si è in possesso di adeguata esperienza.

D.lgs. 81/08: la valutazione del rischio dovuto ai fulmini

Con l’applicazione del Decreto legislativo 81/2008 vengono abrogate le norme relative all’ art. 38 del D.P.R. 547/55 (Scariche

atmosferiche). La formulazione dell’articolo 39 dello stesso D.P.R. - le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i

recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all’aperto, devono, per se stessi e mediante conduttore e spandenti

appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche - inizialmente presente

nel Testo Unico, è stata poi abrogata dal D.Lgs.106/2009: ora gli articoli in vigore su questo tema nel D.Lgs.81/2008 sono l’art. 29 e

l’art.84.

L’art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) “fa carico al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la

salute dei lavoratori, compreso ovviamente il rischio dovuto al fulmine e tale obbligo prescinde dalle dimensioni e dalla natura , metallica o

non metallica, della struttura”. L’art. 84 (Protezione dai fulmini), corretto dal D.Lgs.106/09, recita: il datore di lavoro provvede affinché gli

edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche.

Riguardo alle norme tecniche di riferimento possiamo citare:

- la norma CEI EN 62305 – 2 riguarda il metodo di analisi del rischio per stabilire la necessità o la convenienza della protezione;

- la norma CEI EN 62305 – 3 contiene i criteri per la progettazione , l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il

fulmine per ridurre il rischio di danno alle persone e/o cose;

- la norma CEI EN 62305 – 4 contiene i criteri per la progettazione , l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il

fulmine per ridurre i danni agli impianti elettrici ed elettronici all’interno delle strutture”.

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Valutazione e rivalutazione del rischio di fulminazione

Dunque “per i nuovi edifici la norma tecnica da utilizzare per valutare il rischio di fulminazione e definire se gli edifici stessi sono auto

protetti è la CEI EN 62305”. La norma CEI EN 62305 – 2 è lo strumento che il datore di Lavoro ha a disposizione per verificare l’auto

protezione di una struttura, nei confronti delle scariche atmosferiche, effettuando una specifica valutazione dei rischi.

D.Lgs.81/2008. Art. 216. – ROA - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli

delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo

rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della

Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni

incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili

norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla

Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o

internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle

attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.

2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;

b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;

c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;

d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni

ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;

e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;

f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;

g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;

h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;

i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;

l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono

arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;

m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle

pertinenti direttive comunitarie.

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3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.

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D.Lgs.81/2008. Art. 217. ROA - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere

superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad

evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;

b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza,

schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;

d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;

g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;

h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di

radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre

identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.

3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili

al rischio.

D.Lgs.81/2008. Art. 289. Protezione contro le esplosioni - Prevenzione e protezione contro le esplosioni

1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di

cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolare il datore di

lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.

2. Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;

b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono

riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

Art. 290. - Valutazione dei rischi di esplosione

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1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive,

tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;

b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;

c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;

d) entità degli effetti prevedibili.

2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite

aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

D.Lgs.81/2008. Art. 294. - Documento sulla protezione contro le esplosioni

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento,

denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;

b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;

c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;

d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;

e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel

debito conto la sicurezza;

f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le

attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

Certificati e dichiarazioni di conformità degli impianti

La dicitura della "regola d'arte" fa riferimento alla legge 186 del 1968 a cui la legge 46/90 (ormai sostituita dal D.M. 37/2008) fa

riferimento. In breve la legge 186 formata da due soli articoli dice che: tutti gli impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche

devono essere fatte a regola dell'arte e che gli impianti realizzati secondo le norme CEI hanno la presunzione della regola dell'arte. Ciò

significa, in breve, che le norme tecniche CEI hanno carattere "volontario" (si possono anche non utilizzare), ma la loro applicazione fa si

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Documento di riferimento per la normativa applicabile. Il documento in originale è a colori. Si vieta la distribuzione non controllata. Pagina 132 di 166

che gli impianti risultino già alla regola dell'arte, quindi per forza di cose risultano indirettamente cogenti, perché dimostrare la regola

dell'arte non utilizzando tali norme richiede competenze professionali e tecniche di alto livello. Sul modello della dichiarazione di conformità

sono "esplicitamente" richieste le norme che si sono utilizzate (applicabili all'impiego).

Questo documento viene istituito per la prima volta proprio con la legge 46/90 ed il suo regolamento di attuazione il D.P.R. 447 del 1991.

Esiste un modello di dichiarazione di conformità alla regola dell'arte pubblicato con il D.M. 20 febbraio 1992.

Attualmente la legge 46/90 è stata abrogata insieme al D.P.R. 447 ed è sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 su cui sono presenti

due allegati (modello) per la redazione della dichiarazione di conformità uno per le imprese installatrici ed uno per gli enti che posseggono

"uffici tecnici" interni. Una delle novità più sostanziali del DM37 è che adesso la "Dichiarazione di Conformità" dovrà essere fatta per ogni

tipo di impianto e per ogni tipologia di edificio. (prima esisteva la differenza tra civile abitazione ed uso industriale e terziario. Una seconda

novità è l'introduzione della "Dichiarazione di Rispondenza" da redigersi per gli impianti già esistenti fino alla data dell'entrata in vigore del

DM 37 di cui non vi è modello, infatti essa ha più carattere di una "relazione tecnica" oltre che una raccolta di dati tecnici e di altra natura

come foto e schede per esempio. Per le cabine di media tensione infine vi è la "Dichiarazione di Adeguatezza" (fonte CEI 0-16) che viene

redatta da una impresa abilitata in sostituzione e o mancanza della "dichiarazione di conformità"; solitamente viene richiesta dagli Enti

fornitori di energia per gli impianti esistenti.

Installatori

Le imprese, iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, possono esercitare l’attività di installazione a condizione

che:

- l’imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico, da essi preposto con apposito atto formale, sia in possesso

dei requisiti professionali di cui all’articolo 4 (il responsabile tecnico può svolgere la propria professione per un’unica impresa);

- nella dichiarazione di inizio attività o nella domanda di iscrizione sia stato specificamente indicato per quali tipologie di impianti si intende

esercitare l’attività (lettera e voce di cui all’articolo 1, comma 2).

Le imprese così qualificate hanno diritto ad un certificato di riconoscimento rilasciato dalle competenti camere di commercio o dalle

commissioni provinciali per l’artigianato.

Dichiarazione di conformità degli impianti

L’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità dell’impianto sulla base del modello in allegato I al D.M. n.

37/2008, includendovi la relazione tecnica dei materiali impiegati e gli schemi di progetto.

La dichiarazione di conformità va inoltrata (a cura dell’installatore, del titolare del permesso di costruire o del soggetto che ha presentato

la DIA) allo sportello unico del comune per i successivi controlli di cui all’articolo 11 del regolamento.

Nel caso che la dichiarazione di conformità degli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 non sia stata prodotta o non sia più reperibile,

può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto allo specifico albo professionale.

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Rifacimento parziale di impianti

Nel caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la conseguente dichiarazione di conformità si riferiscono alla sola parte degli

impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e della funzionalità dell’intero impianto. La dichiarazione di

conformità deve indicare espressamente la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

La dichiarazione di conformità contiene i dati dell'impianto e dei seguenti soggetti: responsabile tecnico, proprietario, committente.

Fornisce inoltre informazioni sulla procedura di installazione, sulla tipologia di materiali impiegati, sulle norme seguite, sull'ubicazione

dell'impianto.

Documentazione necessaria per la dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità contiene i dati dell'impianto e dei seguenti soggetti: responsabile tecnico, proprietario, committente.

Fornisce inoltre informazioni sulla procedura di installazione, sulla tipologia di materiali impiegati, sulle norme seguite, sull'ubicazione

dell'impianto.

La dichiarazione di conformità si redige su un modello approvato dal Ministero del Lavoro ed è completata da una serie di allegati, alcuni

dei quali obbligatori (pena la nullità della dichiarazione):

il progetto (se l'immobile supera certi limiti dimensionali) vedasi D.M. 37/08 c.1 e 2

L'obbligo del progetto sussiste per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti. Fonte:

http://www.governo.it/GOVERNOINFORMA/DOSSIER/RISCALDAMENTO/DM_37_2008.PDF);

lo schema di impianto (dove non c'è il progetto);

la relazione tipologica (o elenco dei materiali);

il certificato di iscrizione alla Camera di commercio.

la Dichiarazione di conformità deve essere composta da un minimo di quattro copie:

una copia con gli allegati per chi utilizzerà l'Impianto;

una copia al committente con allegati (firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dell'impresa ove fossero distinte);

una copia all'installatore (firmata dal committente per ricevuta);

una copia all'installatore che la depositerà entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del

comune ove ha sede l'impianto. (firmata dal committente per ricevuta).

Può esserci la necessità di ulteriori copie (anche con allegati) per attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o per nulla osta

sanitario.

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Verifiche periodiche di impianti elettrici

Il DPR 462 del 22 ottobre 2001 disciplina le procedure d’omologazione per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e

per la messa a terra d’impianti elettrici, anche collocati in ambienti di lavoro con rischio d’esplosione.

In base a tale decreto, l’installatore omologherà l’impianto rilasciando al datore di lavoro la dichiarazione di conformità; solamente in

seguito, l’impianto potrà essere messo in esercizio, ed entro 30 giorni il datore di lavoro dovrà inviare la dichiarazione dell’installatore allo

Sportello Unico o, nel caso quest’ultimo non fosse attivato, all’ISPESL ed all’Azienda USL.

E’ compito del datore di lavoro adoperarsi affinché l’impianto sia sottoposto alle verifiche periodiche previste (verifica periodica

quinquennale - biennale solo per impianti nei luoghi con pericolo di esplosione e nei locali a maggior rischio di incendio).

In seguito ad ogni visita di verifica, sarà rilasciato un verbale da conservarsi per esibirlo agli organi di vigilanza.

Le verifiche straordinarie dovranno essere predisposte nel caso d’esito negativo della verifica periodica o in caso di modifiche sostanziali

all’impianto.

La Direttiva 11 marzo 2002 del ministero delle attività produttive individua i soggetti abilitati ad eseguire le verifiche periodiche e

straordinarie, in passato eseguite esclusivamente dalle ASL, degli impianti di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche e degli

impianti in luoghi con pericolo d’esplosione.

Luoghi Marci (a MAggior Rischio in Caso di Incendio)

Ricordiamo che questa valutazione – tra l’altro - determina se la periodicità delle verifiche previste dal D.P.R.462/2001 sono da fare con

cadenza quinquennale o con cadenza biennale.

Rischio in caso di incendio , Classificazione dei luoghi :

La classificazione del rischio in caso d'incendio segue due diversi criteri normativi a seconda dello scopo della classificazione stessa. Se lo

scopo è il progetto dell'impianto elettrico , le norme CEI distinguono fra

- Luoghi Ordinari

- Luoghi a Maggior Rischio in caso d'incendio ( detti in gergo anche luoghi "marci" , secondo l'acronimo [MA]ggior [R]ischio [C]aso

[I]ncendio )

Se lo scopo è invece la valutazione del rischio per i lavoratori dipendenti ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 626/94 ( secondo le procedure

indicate nel D.M. 10/3/98 ) , gli ambienti si possono classificare in :

1) Luoghi con livello di rischio elevato

2) Luoghi con livello di rischio medio

3) Luoghi con livello di rischio basso.

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Che relazione debba esserci fra le due classificazioni è questione dibattuta , poiché la sezione 715 della norma CEI 64-8 ( quella dove

vengono riportate le prescrizioni sull'impianto elettrico nel caso di maggior rischio in caso d'incendio ) non fornisce una procedura

quantitativa per la classificazione del luogo ( afferma anzi esplicitamente che la classificazione esula dallo scopo della norma stessa ) e si

limita a segnalare :

-aspetti qualitativi da tenere in considerazione nella valutazione del rischio in caso d'incendio ( densità di affollamento , entità del danno ,

presenza di materiali combustibili e/o infiammabili )

-esempi di luoghi a maggior rischio in cado d'incendio.

Tuttavia la constatazione che tutti i luoghi esemplificati dal CEI sono classificabili come ad elevato rischio o a medio rischio ai sensi del

D.M. 10/3/98 , porta quasi tutti i progettisti a concludere che , qualora il datore di lavoro abbia valutato il luogo come a rischio medio o

elevato in caso d'incendio , questa classificazione può essere adottata ( salvo valutazione di errori da parte del datore di lavoro stesso )

come "dato di progetto" per la realizzazione dell'impianto elettrico secondo le prescrizioni della sez.715 della norma CEI 64-8.

Un LUOGO A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO ( LUOGO MARCIO ) è un luogo in cui il rischio relativo all'incendio è maggiore che

in un luogo ordinario (CEI 64-8/7 Art.751.01). Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio si applicano per l'impianto elettrico norme

particolari, con il fine di diminuire le probabilità che esso sia causa e/o propagazione di un incendio.

Il rischio relativo all'incendio è il prodotto della probabilità che si inneschi un incendio (pericolo di incendio) per l'entità media del danno

prodotto dall'incendio stesso (CEI 64-8/7 Art.751.03.1). Le regole più restrittive da applicare agli impianti elettrici riguardano soprattutto

le condutture (i cavi, cablaggi, eccetera), perché il cavo può innescare un incendio, oppure propagare un incendio di altra origine da un

locale all'altro, essendo i rivestimento dei cavi in genere di natura organica e dunque facilmente combustibile.

Questa definizione del luogo maggior rischio in caso di incendio discende dalla norma CEI 64-8, la quale però si limita ad una definizione di

principio e non specifica con esattezza quali sono i luoghi marci: lascia questo compito datore di lavoro o più in generale al committente.

In riferimento a nuovi impianti e/o alla modifica di quelli esistenti il Datore di Lavoro o Dirigente da lui delegato che rappresenta il

Committente deve indicare al progettista dell'impianto elettrico se sono presenti uno o più luoghi a maggior rischio in caso di incendio (che

rappresenta un dato iniziale di progetto fondamentale - CEI 0-2 Art.2.3): questo in base alla valutazione del rischio d'incendio che il datore

di lavoro, o chi per lui, deve condurre nel più vasto ambito della valutazione dei rischi di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i..

In proposito, è utile ricordare che la norma distingue tre tipi di luoghi marci, in relazione alla causa che determina il maggior rischio:

• (CEI 64-8/7 Art.751.03.2 - Luoghi di tipo A: elevata densità di affollamento o elevato tempo di sfollamento in caso di incendio (ad

esempio scuole, teatri, cinema, ospedali, eccetera) , oppure elevato danno ad animali e cose (musei, edifici storici, allevamenti di

bestiame, eccetera);

• CEI 64-8/7 Art.751.03.3 - Luoghi di tipo B: strutture portanti combustibili, ad esempio baita in legno. Non sono da considerare luoghi

di tipo B gli edifici in muratura o in calcestruzzo con travi portanti di legno. Le parti combustibili dell'edificio vanno nel caso conteggiate

nel carico di incendio;

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• CEI 64-8/7 Art.751.03.4 -Luoghi di tipo C: lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di materiale infiammabile

combustibili, ad esempio deposito di combustibili, eccetera.

Questi tre tipi di luoghi marci non hanno numero nella norma; per comodità vengono denominati di tipo A, B, C anche perché nella quarta

edizione della norma CEI 64-8 erano descritti rispettivamente nelle appendici A, B, C (non più previste né presenti nelle successive edizioni

della norma).

In base alla classificazione sopra enunciata si ritiene che tra i luoghi di lavoro negli stabilimenti industriali possono essere presenti LUOGHI

A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO ( LUOGHI MARCI ) di TIPO C.

I LUOGHI DI TIPO C corrispondono ai compartimenti antincendio di classe uguale superiori a REI 30, dove la classe del compartimento si

determina in base a carico di incendio specifico e agli altri indici di rischio di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2007. Da notare che, a

questi fini, conta la classe del compartimento calcolata con la procedura di cui sopra e non quella richiesta dei Vigili Del Fuoco in base alle

disposizioni di prevenzione incendi (decreti ministeriali, circolari, eccetera). Le classi di un compartimento sono in un numero definito (0-

15-20-30-45-60-90-120-180-240). Un fabbricato può essere quindi diviso in più compartimenti, sicché solo una parte dell'edificio potrebbe

essere classificato come luogo marcio. Il carico di incendio specifico va riferita non al singolo locale, ma alla superficie in pianta dell'intero

compartimento.

Il decreto ministeriale 16 febbraio 1982 elenca 97 luoghi e attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI). Non solo

i luoghi compresi nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 possono essere luoghi marci, come ad esempio i luoghi di tipo B (non soggetti

al rilascio del CPI).

Se un locale (luogo) assomma in sé le caratteristiche di più di un tipo di luogo marcio, ad esempio sia di tipo A sia di tipo C, l'impianto

elettrico in quel luogo deve avere le caratteristiche richieste per i diversi luoghi, cioè il rispetto dei requisiti generali dell'impianto elettrico

nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, di seguito riportati.

Si ricorda inoltre che un luogo con pericolo di esplosione può essere anche luogo a maggior rischio in caso di incendio se:

• -il carico di incendio specifico di progetto e tale per cui compartimento di classe uguale o maggiore di 30 (luogo di tipo C);

• -un incendio può provocare un'esplosione con gravi danni (luogo di tipo A).

Nei luoghi marci si vuole evitare che l'impianto elettrico inneschi e/o propaghi un incendio. Nei luoghi con pericolo di esplosione si vuole

invece evitare che l'impianto elettrico inneschi l'atmosfera esplosiva. Sono pertanto due obiettivi diversi che richiedono, in genere, misure

di protezione diverse.

D.Lgs.81/2008. ALLEGATO VII - VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Attrezzatura Intervento/periodicità

Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale

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Attrezzatura Intervento/periodicità

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m

x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x

giri/min.)

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele

esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.

Verifica annuale

Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica biennale

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo

mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,

siderurgico, portuale, estrattivo

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo

mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo

mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso,

con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale,

estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

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Attrezzatura Intervento/periodicità

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo

fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale,

estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso,

con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso,

con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche triennali

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla

categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi

surriscaldati diversi dall'acqua.

Verifica di funzionamento:

biennale

Verifica di integrità:

decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Verifica di funzionamento:

quadriennale

Verifica di integrità:

decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento:

quinquennale

Verifica di integrità:

decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento:

quinquennale

Verifica di integrità:

decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.

Verifica di funzionamento:

quinquennale

Verifica di integrità:

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Attrezzatura Intervento/periodicità

decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua

classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle

categorie dalla I alla IV

Verifica di funzionamento:

triennale

Verifica di integrità:

decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua

classificati in I e II categoria

Verifica di funzionamento:

quadriennale

Verifica di integrità:

decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Generatori di vapor d'acqua.

Verifica di funzionamento:

biennale

Visita interna: biennale

Verifica di integrità:

decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C

Verifica di integrità:

decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C

Verifica di funzionamento:

quinquennale

Verifica di integrità:

decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di

riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla

temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a

116 kW

Verifica quinquennale

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D.Lgs.65/2003 e s.m.i. – Sostanze Pericolose Art. 13. - Scheda informativa in materia di sicurezza

1. Per consentire agli utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per la protezione della salute della sicurezza e dell'ambiente

sul luogo di lavoro, il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato pericoloso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, deve fornire

gratuitamente, al destinatario del preparato stesso una scheda informativa in materia di sicurezza su supporto cartaceo ovvero, nel caso in

cui il destinatario disponga dell'apparecchiatura necessaria per il ricevimento, su supporto informatico.

2. Su richiesta di un utilizzatore professionale, il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato deve fornire una scheda di

sicurezza contenente informazioni adeguate per i preparati non classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, ma che

contengono in concentrazione individuale uguale o maggiore all' 1 per cento in peso, per i preparati diversi da quelli gassosi, e uguale a

maggiore allo 0,2 per cento in volume per i preparati gassosi, almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente o

una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione comunitari sul posto di lavoro.

3. La scheda di sicurezza deve essere redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro della salute in data

7 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2002, e successivi aggiornamenti.

4. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato, allo scopo di compilare quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché allo scopo

di assicurare una corretta applicazione delle norme di tutela dei lavoratori, deve ricevere informazioni adeguate nel rispetto dell'articolo 25

del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successivi aggiornamenti.

Qualora dette informazioni risultino carenti o erronee, egli può chiedere un'integrazione o una correzione della scheda informativa in

materia di sicurezza al responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza.

In caso non vengano fornite le informazioni richieste, il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato informa gli organi deputati

alla vigilanza di cui all'articolo 17, i quali ove ritengano che la scheda informativa in materia di sicurezza contenga informazioni

effettivamente carenti o erronee, adattano i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della tutela della salute pubblica, cui il produttore della

sostanza deve ottemperare entro sessanta giorni, dandone formale comunicazione scritta.

In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18, comma 5, aumentate da un terzo a due terzi.

5. Gli organi di vigilanza informano immediatamente e, comunque entro cinque giorni, il Ministero della salute dei provvedimenti di cui al

comma 4.

6. Il responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza fornisce la scheda informativa in materia di sicurezza, aggiornata ai sensi del

comma 4, ai responsabili dell'immissione sul mercato di un preparato che contenga quella sostanza.

Art. 9. - Etichettatura

1. I preparati di cui all'articolo 1, sono immessi sui mercato solo se l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tutte le condizioni del

presente articolo e alle disposizioni particolari di cui all'allegato IV, parti A e B.

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2. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, quali definiti nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se l'etichetta

dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma 4, lettere a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso allegato IV, parti B e C.

3. Fatte salve le informazioni richieste a norma dell'articolo 16 e dell'allegato V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, i prodotti

fitosanitari sono immessi sul mercato soltanto se l'etichettatura è conforme alle prescrizioni del presente decreto e se recano la dicitura:

"Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso".

4. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:

a) denominazione o nome commerciale del preparato;

b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea;

c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di

rischio, secondo i criteri indicati nell'allegato VII, parte A;

d) simboli ed indicazioni di pericolo individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato VII parte B;

e) frasi di rischio (frasi R) individuati secondo quanto previsto all'allegato VII parte C;

f) consigli di prudenza (frasi S) individuati secondo quanto previsto dall'allegato VII parte D;

g) quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico.

5. Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:

a) per i preparati classificati come facilmente infiammabili, comburenti o irritanti, tranne quelli contrassegnati con R41, o pericolosi per

l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non è necessarie indicare le frasi R o S;

b) per i preparati classificati infiammabili o pericolosi per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N è necessario indicare le frasi R, ma

non è necessario indicare le frasi S.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sull'imballaggio o sull'etichetta dei

preparati contemplati dal presente decreto non possono figurare indicazioni quali non tossico, non nocivo, non inquinante, ecologico o

qualsiasi altra indicazione diretta ad indicare il carattere non pericoloso o che induca a sottovalutare i pericoli inerenti tali preparati.

D.Lgs.65/2003 e s.m.i. – Sostanze Pericolose Artt. 9 e 10. - Applicazione dei requisiti per l'etichettatura

1. Se le indicazioni prescritte dall'articolo 9 figurano su un'etichetta, questa deve essere saldamente apposta su uno o più lati

dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale.

L'etichetta deve contenere esclusivamente le informazioni richieste dal presente decreto e, se necessario, indicazioni complementari in

materia di salute o di sicurezza.

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2. L'etichetta non è necessaria quando è l'imballaggio stesso a recare ben visibili le indicazioni richieste, secondo le modalità del comma 1.

3. Il colore e la presentazione dell'etichetta, o dell'imballaggio nel caso previsto dal comma 2, devono essere tali da far risaltare con

chiarezza il simbolo di pericolo con il suo fondo.

4. Le informazioni da apporre sull'etichetta, a norma dell'articolo 9, devono risultare chiaramente sul fondo e la loro dimensione e

spaziatura devono essere sufficienti per consentirne un'agevole lettura.

Le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione ed il formato di queste informazioni, nonché le dimensioni dell'etichetta, sono

stabilite, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri riportati nella Tabella A del

decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

5. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto si considerano soddisfatti:

a) nel caso di imballaggi esterni che racchiudono uno o più imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno è provvisto di una etichetta

conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una

etichettatura conforme al presente decreto;

b) nel caso di imballaggi unici:

1) quando l'imballaggio è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e

conforme all'articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), e) e f); ai preparati classificati in base all'articolo 6 sono altresì applicabili le

disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera d), concernenti tale proprietà se quest'ultima non è stata espressamente indicata

sull'etichetta;

oppure

2) ove opportuno, per tipologie particolari di imballaggio, ivi comprese le bombole mobili per il gas, se sono soddisfatte, ai sensi

dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le disposizioni specifiche secondo i criteri di cui all'allegato VI

decreto del Ministro della sanità in data 26 aprile 1997, e successivi aggiornamenti.

D.Lgs.40 del 04/02/2000 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei

consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

Art. 3. - Obblighi del capo dell'impresa

1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina,

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione

professionale di cui al presente decreto.

2. Può essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le

funzioni del consulente, adattate all’attività dell'impresa, sono definite all'articolo 4.

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3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la

nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità.

4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione

dell'ufficio di cui al comma 3.

5. La responsabilità sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e

scarico è del capo dell'impresa stessa.

6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unita' di

trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4

settembre 1996 e successivi aggiornamenti;

b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico

ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in

ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi.

D.Lgs.40 del 04/02/2000 Trasporto, carico e scarico sostanze pericolose Art. 4. - Obblighi del consulente

1. Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per ciascuna

operazione relativa all’attività dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle

norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché' per lo svolgimento dell’attività dell'impresa in condizioni

ottimali di sicurezza.

2. Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle

procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.

3. Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo dell'impresa.

4. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio

alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione

d'incidente.

5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei

trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

Apparecchiature a pressione – PED – D.Lgs.93/2000 – Art.1

Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni

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1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a

pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni seguenti:

a) "attrezzature a pressione": i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi

annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili;

b) "recipiente": un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al

punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più camere;

c) "tubazioni": i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorchè essi sono collegati al fine di essere inseriti in un

sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi

flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il

riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni;

d) "accessori di sicurezza": i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili.

Essi comprendono:

1) i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi

di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS);

2) i dispositivi di limitazione, che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati,

interruttori di livello del fluido e i dispositivi di "misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)";

e) "accessori a pressione": i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione;

f) "insiemi": varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale;

g) "pressione": la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un

valore negativo;

h) "pressione: massima ammissibile (PS)". la pressione massima per la quale l'attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante. Essa

è definita nel punto, specificato, dal fabbricante, in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore

dell'attrezzatura o, se non idoneo, in qualsiasi altro punto specificato;

i) "temperatura minima/massima ammissibile (TS)": le temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura è progettata, specificate

dal fabbricante;

l) "volume (V)": il volume interno di un recipiente, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli

elementi interni permanenti;

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m) "dimensione nominale (DN)'': la designazione numerica, contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero, della dimensione

comune a tutti i componenti di un sistema di tubazioni diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Il numero è

arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione;

n) "fluidi": i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido può contenere una sospensione di solidi;

o) "giunzioni permanenti": le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi;

p) "approvazione europea dì materiali": il documento tecnico, rilasciato ai sensi dell'articolo 11, che definisce le caratteristiche dei materiali

destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione, che non hanno formato oggetto di una norma

armonizzata;

q) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di una attrezzatura o di un insieme di cui

all'articolo 1, comma 1, a titolo oneroso o gratuito, ai fini della commercializzazione o dell'utilizzazione;

r) "messa in servizio": la prima utilizzazione di una attrezzatura o di un insieme di cui all'articolo 1, comma 1, nel territorio dell'Unione

europea;

s) "fabbricante": il soggetto che assume la responsabilità della progettazione e della costruzione di una attrezzatura a pressione o di un

insieme immessi sul mercato a suo nome;

t) "entità terza riconosciuta": il soggetto riconosciuto a norma dell'articolo 13, distinto dall'organismo notificato di cui all'articolo 12, che, in

alternativa a quest'ultimo, può essere preposto specificatamente alla valutazione delle giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono

alla resistenza alla pressione delle attrezzature, ovvero alla valutazione delle prove non distruttive, in conformità a quanto previsto

dall'allegato I, rispettivamente ai punti 3.1.2 e 3.1.3;

u) "ispettorato degli utilizzatori": il soggetto designato a norma dell'articolo 14 per lo svolgimento delle procedure per la valutazione di

conformità, di cui ai moduli A1, C1, F e G dell'allegato III, esclusivamente con riferimento ad attrezzature e insiemi impiegati negli impianti

gestiti dal gruppo industriale di cui fa parte l'ispettorato.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto,

in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le

attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta. fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle

delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;

b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché canalizzazioni per acqua motrice come

condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici;

c) le attrezzature di cui ai decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, in materia di recipienti semplici a pressione;

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d) le attrezzature di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dalla Repubblica

italiana, serie generale, n. 284 del 14 ottobre 1992, in materia di aerosol;

e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli disciplinati dalle disposizioni seguenti:

1) legge 27 dicembre 1973, n. 942, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

2) legge 8 agosto 1977, n. 572 e decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, relativi all'omologazione dei trattori

agricoli o forestali a ruote;

3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta ufficiale

della Repubblica italiana, serie generale, n. 99 del 30 aprile 1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote:

f) le attrezzature appartenenti alla categoria I a norma dell'articolo 9 e dell'allegato II e contemplata da una delle disposizioni seguenti:

1) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, relativo alle macchine;

2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativo agli ascensori;

3) legge 18 ottobre 1977, n. 791 e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni

limiti di tensione;

4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici;

5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a gas;

6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in materia di apparecchi e di sistemi di protezione destinati a essere

utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o di

mantenimento dell'ordine pubblico, nonché tutti gli altri prodotti destinati a fini specificatamente militari;

h) le attrezzature progettato specificatamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività;

i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello

stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli otturatori di

sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte;

l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione

sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o da altri criteri

legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:

1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;

2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori;

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m) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivi

di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i

convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi;

n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti;

o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici;

p) le navi, i razzi, gli aeromobili o le unità mobili "off-shore" nonché le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di

questi veicoli o alla loro propulsione;

q) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da gioco, le

imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe;

r) i silenziatori di scarico e di immissione;

s) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale;

t) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS-V non superiore a 500 bar L e una pressione massima

ammissibile non superiore a 7 bar;

u) le attrezzature contemplate nell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), ratificato dalla

legge 12 agosto 1962, n. 1839, nel Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID), ratificato

dalla legge 2 marzo 1963, n. 806, nel Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG) cui è stata data

esecuzione con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica

italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e nella Convenzione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) approvata con decreto legislativo 6

marzo 1948, n.616;

v) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;

z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.

Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004

Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui

all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 1. - Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli «insiemi» come definiti nel decreto legislativo

25 febbraio 2000, n. 93, e, in particolare, ai seguenti oggetti:

a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c);

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b) i generatori di vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o

disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio

2002 e omologati dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) secondo la legislazione vigente prima della data

di entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2000;

c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n.

87/404/CEE e n. 90/488/CEE;

d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e già posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non

sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare

secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti verifiche:

a) verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio», riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti ed

assemblati negli impianti dagli utilizzatori, finalizzate al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi;

b) verifiche periodiche, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo

predeterminati;

c) verifiche di riqualificazione periodica, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad

intervalli di tempo predeterminati;

d) verifiche di riparazione o modifica.

Art. 2. - Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti elencati all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, fatte salve le

attrezzature di cui all'articolo 1, lettera c), nonché' ai seguenti oggetti:

a) gli apparecchi a pressione per la preparazione rapida del caffè;

b) le pentole a pressione per uso domestico;

c) i generatori, i recipienti e le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar;

d) gli estintori d'incendio fissi, quando la loro pressione massima ammissibile non superi 10 bar, oppure il loro diametro interno non superi

400 mm; gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar;

e) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata il cui volume complessivo è inferiore o uguale a 25 litri e la cui pressione

massima ammissibile non superi 32 bar;

f) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i quali il prodotto della pressione ammissibile in bar per la capacità totale in

litri non superi 300 e la cui pressione non superi 10 bar;

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g) le attrezzature e gli insiemi previsti dall'articolo 3, comma 3 e le attrezzature a pressione standard di cui all'articolo 1, comma 3, lettera

a) del decreto legislativo n. 93/2000;

h) le tubazioni di collegamento, all'interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire

dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto flangiato o saldato);

i) recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi capacità < 25

litri e, se con pressione < 12 bar, aventi capacità < 50 litri;

l) le attrezzature di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), del decreto legislativo n. 93/2000, nonché' i cilindri di motrici termiche e di

compressori di vapori o di gas, i mantelli di turbine a vapore o a gas e i recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla o dei

compressori di gas (a più fasi), quando facciano parte dell'incastellatura della macchina;

m) le valvole d'intercettazione aventi dimensione nominale DN non superiore a 80, nonche' le valvole di diametro superiore sempreche' il

fluido che deve attraversarle non sia nocivo sotto l'aspetto sanitario o pericoloso per accensioni od esplosioni e non abbia temperature

superiori a 300 °C e pressione massima ammissibile tale che il prodotto della pressione stessa in bar per il DN della valvola superi 1000

bar;

n) le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell'aria;

o) i desurriscaldatori, gli scaricatori, e i separatori di condense, disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti

ricevitori e distributori di vapori o di gas, purche' si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:

1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 500;

2) la pressione massima ammissibile PS non superi i 6 bar;

3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 3000;

p) i serpentini ad afflusso libero nell'atmosfera o ad afflusso libero in liquidi con pressione non superiore a 0,5 bar;

q) gli alimentatori automatici, per i quali si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:

1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 400;

2) la loro pressione massima ammissibile PS non superi 10 bar;

3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 4000;

r) i generatori di vapore collocati a bordo dei galleggianti muniti di licenza dell'autorita' marina, qualunque sia l'uso cui sono destinati;

s) i generatori di vapore collocati a terra, nei porti, nelle darsene, nei canali, fossi, seni e nelle spiagge, dentro i limiti del territorio

marittimo, per i servizi riguardanti direttamente l'industria della navigazione e il commercio marittimo;

t) i generatori ed i recipienti in servizio delle navi della Marina Militare, degli Stabilimenti di Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

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u) i generatori ed i recipienti in servizio sui piroscafi destinati alla navigazione lacuale in servizio cumulativo con le strade ferrate;

v) i generatori ed i recipienti nel naviglio della Guardia di finanza:

aa) gli impianti, le attrezzature anche quando installati su mezzi mobili destinati alla difesa nazionale;

bb) le tubazioni con DN < 80;

cc) le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che risultano singolarmente escluse dal campo di applicazione del presente

regolamento.

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D.M. 329/2004 – PED Art. 4. - Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio

1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono

soggetti a verifica per la messa in servizio.

2. La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice, riguarda l'accertamento della loro corretta installazione sull'impianto.

3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di

esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata.

4. Ai soli fini della verifica di primo impianto è consentita la temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme.

Art. 5. - Esclusioni dal controllo della messa in servizio

1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:

a) tutte le attrezzature ed insiemi già esclusi dall'articolo 2;

b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori;

c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume

minore di 8000 bar*1;

d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di

propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati accessori o dispositivi devono

risultare dalle documentazioni trasmesse all'atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio.

Art. 6. - Obblighi da osservare per la messa in servizio e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio

1. All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'ISPESL e all’Unità

Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente:

a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;

b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione

e controllo adottate;

c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403,

attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;

d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta;

e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.

2. Per le attrezzature costruite in serie, quali i serbatoi di stoccaggio di gas petrolio liquefatto (GPL), di capacità non superiore a 13 m3 e

dei loro insiemi, nonché' i serbatoi di gas criogenici liquefatti di capacità non superiore a 35 m3 e dei loro insiemi installati presso

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utilizzatori da aziende che, conservandone la proprietà e la responsabilità tecnica provvedono al loro rifornimento, l'interessato può

compilare un'unica dichiarazione di messa in servizio cumulativa per tutte le apparecchiature e per i loro insiemi installati in un semestre.

In tal caso, la dichiarazione di messa in servizio è trasmessa dall'azienda all'ASL o all'USL e all'ISPESL.

3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, indicate all'articolo 9 del presente regolamento non

formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono

destinate a proteggere.

4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione di messa in

servizio di cui al comma 1 consente di attivare l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti che le predette attrezzature o

insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la

salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.

D.M. 329/2004 – PED Artt. 7-8-9-10-11-12-13. – Verifiche periodiche o di riqualificazione periodica

Art. 7. - Obblighi degli utilizzatori

1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta,

comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:

a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti;

b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l’attività di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il

successivo riavvio;

2. L'utilizzatore e' tenuto, in particolare, all'osservanza di quanto segue:

a) fornire al soggetto incaricato per l'attivita' di verifica l'elenco ed i dati identificativi, ivi incluso il sito di allocazione, delle attrezzature ed

insiemi di cui all'articolo 1 assoggettate al regime di verifiche e prove previste dalla normativa vigente, nonche' tutte le informazioni ed

assistenza necessarie per l'esecuzione delle attivita' di verifica e controllo;

b) consentire ai soggetti incaricati l'esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza;

c) fornire motivata comunicazione al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica della messa fuori esercizio, permanente o temporanea, di

qualunque attrezzatura ed insieme assoggettato a verifica;

d) fornire comunicazione al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica del riavvio di un'attrezzatura ed insieme gia' sottoposta a

temporanea messa fuori esercizio di cui al punto c).

3. Nei casi in cui la messa fuori esercizio comporti interventi sull'attrezzatura ed insiemi, il riavvio e' condizionato al consenso, o verifica,

del soggetto incaricato alla stessa.

Art. 8. - Obbligo delle verifiche periodiche

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1. Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l'obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero

di riqualificazione periodica.

2. L'attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli insiemi

verificati.

Art. 9. - Verifica degli accessori e dei dispositivi in occasione delle verifiche periodiche

1. Se, in condizioni ragionevolmente prevedibili, e' possibile che siano superati i limiti ammissibili di pressione o di temperatura,

l'attrezzatura a pressione deve essere dotata di adeguata combinazione di dispositivi di protezione che garantiscono il non superamento

dei limiti ammissibili di pressione e di temperatura. In particolare per dispositivi di protezione s'intendono:

a) accessori di sicurezza, dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi

comprendono:

1) dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di

sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS);

2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati,

interruttori di livello del fluido e di dispositivi di «misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza» (SRMCR);

b) dispositivi di controllo, i dispositivi che permettono di misurare le variabili di processo durante l'esercizio. I dispositivi di controllo si

dividono in:

1) strumenti indicatori, dispositivi costituiti da una o più unità distinte, che permettono la lettura dei valori dei parametri in osservazione,

localmente o a distanza, a mezzo di rilevazione diretta o indiretta. Gli indicatori comprendono i manometri e termometri, indicatori di

livello, sensori e trasmettitori di pressione, trasmettitori di temperatura, trasmettitori di livello o altri dispositivi equivalenti;

2) allarmi, accessori di controllo, costituiti da una o più unità distinte, installati e collegati in modo tale che, al raggiungimento di un valore

predeterminato e prefissato della pressione, della temperatura o di altro parametro ritenuto essenziale ai fini della sicurezza o della

corretta gestione dell'apparecchiatura in pressione, segnalano con mezzi visivi e sonori oppure disgiuntamente visivi o sonori, al personale

addetto la necessità di apportare le opportune correzioni al processo.

2. La scelta del tipo ed il dimensionamento dei dispositivi di protezione di cui al comma 1, devono essere effettuati dal fabbricante o

dall'utilizzatore tenendo conto delle varie condizioni di esercizio ed installazione per le varie situazioni di regime, di transitorio e di

emergenza.

3. Per i dispositivi di cui al comma 2 deve essere garantito che i requisiti di funzionalità rispettino i limiti temporali di validità stabiliti dai

relativi fabbricanti.

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4. All'atto delle verifiche di cui agli articoli 4 ed 8 deve essere accertata l'esistenza e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza e controllo di

cui al comma 1 posti a corredo dell'impianto con le modalità dell'articolo 13; deve essere altresì accertato che l'installazione e la reale

destinazione d'uso dei componenti sia conforme a quanto riportato nelle istruzioni operative.

5. Per la verifica di funzionalità dei dispositivi indicati ai precedenti commi e' consentito, ove possibile, effettuare le prove e verifiche su

banco di prova ovvero con adeguati sistemi di simulazione che riproducano le possibili variazioni del parametro di esercizio in prova come

previsto nel manuale di istruzioni operative del componente nel contesto dell'impianto cui e' destinato.

Art. 10. - Riqualificazione periodica

1. Ai fini della definizione della periodicità dei controlli di attrezzature ed insiemi di cui all'articolo 1, finalizzati alla «riqualificazione

periodica» degli stessi ed allo scopo di definire una metodologia procedurale omogenea tutte le attrezzature di cui all'articolo 1, vengono

classificate tenendo conto delle categorie definite dall'Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000.

2. Per verifiche di riqualificazione s'intendono:

a) verifiche d’integrità come definite all'articolo 12;

b) verifiche di funzionamento come definite all'articolo 13.

3. La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, è regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli allegati

A e B. La frequenza di tali verifiche va modificata qualora il fabbricante delle singole attrezzature, nel manuale d'uso e manutenzione,

indichi periodicità di interventi inferiori a quelle indicate nella citata tabella con particolare riguardo al problema della corrosione ed

erosione o altre azioni che possano compromettere nel tempo la stabilità strutturale delle attrezzature.

Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e di quelli suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i

termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica eseguita.

4. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono la stessa periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono

destinati o con cui sono collegati.

5. Ispezioni alternative e con periodicità differenti da quelle elencate nelle tabelle di cui agli allegati A e B, ma tali da garantire un livello di

protezione equivalente, possono essere accettate per casi specifici, nonché' per determinate tipologie, fatto salvo quanto previsto nelle

istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante dell'attrezzatura stessa e previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive; la

relativa richiesta di deroga dovrà essere presentata dall'utente corredata da un'adeguata relazione tecnica.

Art. 11. - Esenzioni dalla riqualificazione periodica

1. Sono esclusi dall'obbligo della riqualificazione periodica:

a) i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna

o esterna, purché' la pressione PS sia < 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 bar*l;

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b) i recipienti di volume non superiore a 1000 litri e con pressione PS < 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti

recipienti di volume e pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);

c) i recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 300 e la

pressione PS non superi 10 bar;

d) i recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 400 e la

pressione PS non superi 10 bar;

e) i generatori di acetilene;

f) i desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti

ricevitori e distributori di vapori o di gas e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria per i quali non si verificano le

condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o);

g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due;

h) le tubazioni contenenti fluidi del gruppo due e classificati nella I e II categoria;

i) gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.

Art. 12. - Verifiche di integrita' in occasione delle verifiche periodiche

1. La verifica di integrita' consiste nell'ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall'esterno e dall'interno, ove

possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.

2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare

l'ulteriore esercibilita' dell'attrezzatura, vengono intraprese, per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto preposto, le opportune

indagini supplementari atte a stabilire non solo l'entita' del difetto ma anche la sua possibile origine. Cio' al fine di intraprendere le azioni

piu' opportune di ripristino della integrita' strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di

ulteriore esercibilita' con la permanenza dei difetti riscontrati.

3. Per le attrezzature di cui all'articolo 1 che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di

scorrimento viscoso, oltre ai controlli di cui ai commi precedenti, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia.

4. Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilita' all'interno o risulta comunque non

ispezionabile esaustivamente, l'ispezione e' integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione a 1.125

volte la pressione PS che puo' essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.

5. La non completa ispezionabilita' puo' essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o

rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la cui rimozione risulti pregiudizievole per l'integrita' delle membrature o

dei rivestimenti o delle masse stesse.

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6. La prova di pressione idraulica puo' essere sostituita, in caso di necessita' e previa predisposizione da parte dell'utente di opportuni

provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la pressione PS. In tale caso

dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per tale tipo di collaudo

e la prova deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione.

7. La verifica di integrita' per le tubazioni non comporta obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' la ispezione visiva interna, ma

opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrita' della struttura.

Art. 13. - Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche

1. La verifica di funzionamento consiste:

a) nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio,

nelle istruzioni d'uso del fabbricante e, ove prescritto, nell'attestazione, di cui all'articolo 4, comma 3, contenuta nella dichiarazione di

messa in servizio;

b) nella constatazione della funzionalita' degli accessori di sicurezza. La verifica di funzionalita' dei predetti accessori di sicurezza puo'

essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievole per le condizioni di esercizio, determinandone

l'intervento in opera. In particolare per le valvole di sicurezza, la verifica puo' consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i

limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle periodicita' delle verifiche di riqualificazione.

D.M. 329/2004 – PED Art. 14. – Riparazioni e modifiche

1. La riparazione consiste nella sostituzione di parte di un'attrezzatura a pressione oppure nella riparazione, con o senza saldatura, senza

variazione alcuna del progetto originario, mentre la modifica consiste in un intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali,

la destinazione e il tipo o solamente il tipo, dopo essere stata messa in servizio.

2. Per le attrezzature certificate ai sensi del decreto legislativo n. 93/2000, e per quelle collaudate secondo la normativa previgente, la

riparazione e' eseguita in osservanza della procedura sotto indicata:

a) il riparatore, prima dell'intervento tecnico, comunica al soggetto preposto le operazioni da effettuare e, se possibile, le relative

procedure di collaudo previste dalla normativa tecnica con la quale il componente e' stato realizzato in origine;

b) il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa tecnica di riferimento.

3. La modifica e' realizzata in conformita' alle disposizioni applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l'attrezzatura ad una

procedura di valutazione di conformita' in ottemperanza al decreto legislativo n. 93/2000. Dopo l'esecuzione della modifica, l'attrezzatura

deve essere sottoposta ad un controllo della messa in servizio, qualora previsto.

4. Per quanto riguarda la riparazione delle tubazioni e dei recipienti per liquidi deve essere osservata la procedura sotto indicata:

a) l'utilizzatore comunica al soggetto preposto le operazioni da effettuare per i liquidi del gruppo uno contenuti in attrezzature di categoria

II e III. In tal caso il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa di riferimento;

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b) per i liquidi e le categorie non elencati alla lettera a) non deve essere inviata alcuna comunicazione;

c) in entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) e' registrata, sulla documentazione di impianto, la riparazione effettuata da certificare con i

controlli eseguiti dopo riparazione.

Rischi di incidenti rilevanti

La normativa quadro italiana sulla prevenzione di incidenti rilevanti, costituita dal Decreto Legislativo 334 dell'agosto 1999, recepimento

della Direttiva CE n. 82 del dicembre 1996 nota come "Direttiva Seveso 2", a cui sono collegati numerosi decreti applicativi, è stata

modificata dal Decreto Legislativo n. 238 del 21 settembre 2005, che ha recepito la direttiva 96/82/CE come modificata dalla direttiva

2003/105/CE (c.d. "Seveso Ter") ed introdotto importanti modifiche al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, in materia di prevenzione e

controllo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. In particolare, il Decreto Legislativo n. 238/2005:

ha esteso il campo di applicazione della normativa vigente relativamente alle attività industriali, ricomprendendovi le operazioni di

trattamento chimico o termico dei minerali ed il deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose individuate

nell'allegato I, nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili contenenti le stesse sostanze dell'allegato I (art. 4, D.Lgs. 334/99),

precedentemente esclusi;

ha ampliato la partecipazione dei soggetti interessati al processo della pianificazione d'emergenza, attraverso la consultazione anche dei

lavoratori delle imprese subappaltatrici a lungo termine, nella fase di elaborazione dei piani di emergenza interni (art. 11, D.Lgs. 334/99),

nonché della popolazione interessata nel caso di aggiornamento dei piani di emergenza esterni (art. 20, D.Lgs. 334/99);

ha individuato un secondo sovraordinato livello di gestione del rischio di incidenti nelle aree interessate dagli stabilimenti "Seveso" (art.

12, D.Lgs. 334/99);

ha introdotto nuove tipologie a rischio di cui tener conto nell'elaborazione delle politiche di assetto del territorio e del controllo

dell'urbanizzazione, quali edifici frequentati dal pubblico, vie di trasporto principali, aree ricreative ed aree di particolare interesse naturale

o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale (art. 14, D.Lgs. 334/99);

ha intensificato il diritto dei cittadini interessati all'informazione sulle misure di sicurezza, da fornire d'ufficio e nella forma più idonea (art.

22, D.Lgs. 334/99).

Tra le novità legislative vi è, dunque, il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati, sia nella fase di predisposizione del piano sia

nelle successive fasi di aggiornamento ed attuazione nell'ambito di una più articolata struttura operativa, che coinvolga Stato, Regioni ed

enti locali, finalizzata al successo della pianificazione di emergenza stessa.

Sono state altresì individuate nuove sostanze cancerogene, con aumento delle relative quantità limite, e ridotte le quantità limite per le

sostanze pericolose per l'ambiente ed è stata fornita una nuova definizione per le sostanze esplosive ed i nitrati d'ammonio e potassio.

La finalità è ancora una volta quella di prevenire gli incidenti rilevanti connessi all'uso di determinate sostanze pericolose e limitarne le

conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. I gestori di depositi e impianti in cui vengono stoccate e/o impiegate, nonché generate, in

determinate quantità, sostanze pericolose, oltre a valutare i rischi devono adottare tutte le precauzioni finalizzate ad evitare il verificarsi di

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incidenti e a mitigare le conseguenze qualora essi dovessero verificarsi. Uguali obblighi sono previsti per la presenza in stabilimento di

preparati pericolosi (DM n. 65 del marzo 2003).

Qualora le quantità di sostanze o preparati superino le soglie previste dalla normativa - Art.2 D.Lgs. 334/99 - il gestore, per poter

conoscere le misure più adeguate, è tenuto ad effettuare un'analisi di sicurezza (secondo il dettato del DPCM 31/03/1998), per individuare

gli incidenti connessi con l'attività svolta nello stabilimento, insieme allo studio della loro evoluzione e delle conseguenze per l'uomo e per

l'ambiente. Inoltre il gestore deve notificare all'Autorità competente le caratteristiche della propria attività produttiva e i risultati dell'analisi

di sicurezza, dimostrando di aver adottato idonee misure di prevenzione, protezione e mitigazione.

In presenza di quantitativi "consistenti" di sostanze pericolose - Allegato I parte 1 (colonna 3) e Allegato I parte 2 (colonna 3) del D.Lgs.

334/99 - deve essere predisposto uno specifico rapporto di sicurezza - art.8 D.lgs., corredato da approfondita analisi dei rischi e dalla

stima delle possibili conseguenze in caso di incidente, in particolare in relazione al territorio urbanizzato in cui lo stabilimento si trova.

Lavoro minorile

Art. 1.

1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro,

anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;

b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;

c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle

sue funzioni;

d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.

Art. 2.

1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

a) servizi domestici prestati in ambito familiare;

b) prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;

2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645,

ove assicurino un trattamento piu' favorevole di quello previsto dalla presente legge.

3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di

sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.

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Art. 3.

1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e

comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti.

Art. 4.

1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in

attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non

pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di

orientamento o di formazione professionale.

3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.

LAVORI VIETATI - ALLEGATO I Legge 977/67

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando

le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d..

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del

gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del

decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o piu' rischi descritti

dalle seguenti frasi:

1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);

2) possibilita' di effetti irreversibili (R40);

3) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

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4) puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

5) puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);

6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);

7) puo' ridurre la fertilita' (R60);

8) puo' danneggiare i bambini non ancora nati (R61);

c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso

di dispositivi di protezione individuale: "puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;

e) piombo e composti;

f) amianto.

II. Processi e lavori:

Il divieto e' riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attivita' nel suo complesso.

1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonche' condotta e governo di tori e stalloni.

4) Lavori di mattatoio.

5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in

soluzione.

6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.

8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,

n. 547.

9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio;

operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

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11) Lavorazioni nelle fonderie.

12) Processi elettrolitici.

13) [....].

14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

15) Produzione e lavorazione dello zolfo.

16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di

conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco

dei prodotti polverulenti.

19) Lavorazione dei tabacchi.

20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti

a terra.

21) Produzione di calce ventilata.

22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

25) Lavori nei magazzini frigoriferi.

26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonche' lavori di pulizia e di

servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto..

28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.

30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

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32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata

potenza.

35) Produzione di polveri metalliche.

36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

Lavoro in solitario (solitudine)

Il D.Lgs.n.81/2008 ha richiesto la valutazione di tutti i rischi e lavorare da soli è una condizione frequente che spesso non viene valutata

correttamente per i possibili riflessi sulla salute e la sicurezza. Un’attenta analisi di rischio deve sempre identificare prima di tutto quali

siano le attività critiche che possono richiedere la presenza di una squadra formata da almeno due persone e, quindi, confermare quali

siano le cautele minime necessarie che devono essere associate alla compresenza di più addetti. Successivamente occorre verificare la

vasta platea di situazioni residue “non rischiose” ma “solitarie” dove è sempre raccomandabile una cura particolare nella valutazione dei

rischi e nella predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione per chi, lavorando da solo, non può contare che su se stesso.

Tuttavia, la platea di situazioni lavorative “non rischiose” ma “solitarie” è ancora più vasta ed è sempre raccomandabile una cura

particolare nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione senza aprioristiche

sottovalutazioni.

Cito a tal proposito una sentenza della Cassazione penale, sez. IV ‑ Sentenza n. 12775 del 7 dicembre 2000.

Nel caso di specie, un autotrasportatore, mentre stava caricando un camion della società, alla quale era stato dato in appalto il servizio di

trasporto dei rifiuti, constatato, a carico ultimato, che il telone, che stava stendendo sul cassone, si era impigliato nelle spallette del

veicolo, era salito sul bordo superiore del cassone ponendo il piede sull'ultimo gradino di una scaletta di cui l'automezzo era dotato e, nel

fare ciò, aveva perso l'equilibrio ed era caduto da un'altezza di circa due metri.

Nel confermare la condanna del datore di lavoro, la sez. IV premette che le norme antinfortunistiche sono previste dal legislatore anche

per prevenire le imprudenze del lavoratore e spetta incondizionatamente al datore di lavoro adottare i presidi di sicurezza previsti dalla

legge o suggeriti dalla migliore tecnica del settore (nella specie, funi di trattenuta e cinture di sicurezza). Subito, però, aggiunge che

«questa adozione non significa e non può significare che il datore di lavoro possa limitarsi a munire il lavoratore di quei presidi, ma

significa, anche e soprattutto, che il datore di lavoro educhi il lavoratore ad avvalersene e accerti, quindi, sia che quegli sia

"formato/educato" a servirsene, sia che sia solito farlo, vincendo le prevedibili «pigrizie».

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L'insegnamento conclusivo è quanto mai prezioso con specifico riguardo ai lavori in solitudine: «questa educazione, o formazione, deve

essere tanto più attenta e insistita, allorché il lavoratore esegua lavori in solitudine, lavori, come quello di autotrasportatore, per la

esecuzione dei quali non può ragionevolmente pretendersi che il lavoratore sia costantemente accompagnato dal datore di lavoro o da un

suo preposto per imporre il rispetto delle norme antinfortunistiche».

Fatta questa premessa, va riconosciuto che tale tipo di attività (lavoro in solitudine) merita sicuramente un'analisi dettagliata per gli tutti

gli aspetti ad esso correlati e per i particolari rischi cui va incontro chi svolge un lavoro in totale isolamento. Rappresentano problemi critici

ad esempio la distanza o meno da posti di pronto soccorso, l'accessibilità della zona, la possibilità e frequenza di accessi alla stessa, la

copertura della telefonia cellulare, ecc.). Specie poi se tale attività viene svolta durante le ore notturne.

Gli elementi di criticità riguardano essenzialmente due aspetti:

Organizzazione dei soccorsi

Informazione e formazione

1) Organizzazione dei soccorsi

Rappresenta uno dei punti più critici nel caso di lavoro solitario, per i seguenti motivi:

difficoltà, da parte del lavoratore infortunato, di chiedere soccorso all’esterno del luogo di lavoro;

difficoltà dei soccorritori, se e quando allertati, di raggiungere l’infortunato o, se il lavoro in solitudine si svolge di notte, di

accedere all'interno del luogo, dove è necessario l'intervento.

Gli aspetti sopra considerati hanno una conseguenza comune: il ritardo dell'intervento con effetti potenzialmente irreversibili. Durante il

lavoro notturno la cosa è aggravata dal fatto che viene a mancare la presenza casuale di persone che a diverso titolo possono frequentare

il luogo di lavoro (fornitori, clienti, collaboratori, controllori, ecc.).

Le soluzioni finora individuate sono state di tipo tecnico, ricorrendo alle diverse opzioni messe a disposizione dalla tecnologia delle

comunicazioni (cellulari, ricetrasmettitori collegato a soggetti addetti a servizi di sorveglianza, pulsanti di allarme, collegati con centraline

telefonica, sistemi collegati al costante mantenimento di una postura da parte del lavoratore, sistemi a dialogo, ecc.)

Tutti questi sistemi, pur efficaci in se stessi, presentano dei limiti dovuti :

all’eventuale perdita di coscienza da parte dell’infortunato in caso di sistemi ad azionamento manuale;

al tipo di mansione, per cui ad esempio i sensori di postura non sono sempre sono adatti:

alla periodicità con cui vengono effettuate dai controllori le chiamate dall’esterno al lavoratore in solitudine nei sistemi a dialogo.

Il lavoro in solitudine, di per sé, non è regolato da alcuna legge, ma, nei casi in cui non è intervenuta la contrattazione per stabilire limiti e

regole, per analogia, si può fare riferimento all’art. 11 del Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 "Disposizioni in materia di lavoro

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notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio

2000

Art. 11. Misure di protezione personale e collettiva

1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, un livello di

servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un livello di servizi equivalente

a quello previsto per il turno diurno.

2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti

del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di

cui all'elenco definito dall'articolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva.

3. I contratti collettivi possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di

particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n.

162.

2) Informazione e Formazione

L'attività di informazione e formazione deve essere mirata, oltre naturalmente ad acquisire la conoscenza dei pericoli e dei relativi rischi

presenti nell'ambiente di lavoro, anche in particolare far accrescere in modo particolare la percezione del rischio, dove il lavoro in

solitudine di per sé è un rischio aggiuntivo . In particolare il lavoratore che si trova da solo sul luogo di lavoro deve essere formato e

addestrato sulle procedure di pronto soccorso, gestione delle emergenze e procedure antincendio. Deve inoltre essere perfettamente a

conoscenza dei sistemi di comunicazione con l'esterno ed essere in grado di dare indicazioni ai soccorsi esterni. Il tipo di informazione e

formazione da fornire ai lavoratori lasciati in solitudine in azienda, deve trovare riscontro nel processo di valutazione dei rischi, e

naturalmente nel Documento di Valutazione quando ne ricorra l'obbligo.

Anche in questo caso il riferimento normativo è il Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 "Disposizioni in materia di lavoro

notturno,”

Art. 9. Doveri di informazione

1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi

derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.

2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonche' la consultazione dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per le lavorazioni che comportano i rischi particolari di

cui all'articolo 4, comma 2.

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3. I contratti collettivi possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di

particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n.

162.

NOTA:

gli indicatori possono essere suddivisi in due macrocategorie:

a) indicatori di raggiungimento degli obiettivi, quali a titolo esemplificativo

1. indicatori “negativi”:

- numero degli incidenti, quasi incidenti, anomalie

- numero delle ore di fermata non programmata

- numero di guasti riscontrati nei sistemi o apparecchiature critiche

- numero degli infortuni

- numero delle non conformità normative riscontrate da organi esterni di controllo

- numero delle non conformità di sistema riscontrate nell’ambito delle attività di verifica

2. indicatori “positivi”:

- numero di ore dedicate alla revisione di sicurezza di progetti e modifiche

- risorse dedicate alla manutenzione programmata

- numero delle ispezioni tecniche di controllo degli impianti e delle apparecchiature

- risorse dedicate all’attività di analisi dei rischi e di studi di affidabilità

- risorse dedicate alle attività d informazione, formazione ed addestramento

- numero di verifiche ispettive interne eseguite

- risorse per l’aggiornamento tecnico e normativo

b) indicatori di valutazione dell’efficacia ed efficienza del SGS corrispondenti a punti specifici del sistema stesso, quali a titolo

esemplificativo:

- raccolta a livello di stabilimento e reparto dei fattori gestionali critici sulla base dei punti della check-list

- raccolta a livello di stabilimento e reparto di interventi manutentivi “riparativi” a fronte degli interventi programmati, ecc

- raccolta a livello di stabilimento e reparto del numero delle esperienze operative

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