Analisi degli istituti della rinunzia, della transazione e...

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Ordine dei Consulenti del Lavoro ANCL Milano, 17 maggio 2016 Analisi degli istituti della rinunzia, della transazione e della novazione in termini generali di diritto civile Giorgio Treglia [email protected]

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Ordine dei Consulenti del Lavoro ANCL

Milano, 17 maggio 2016

Analisi degli istituti della rinunzia, della transazione e della novazione in termini

generali di diritto civile

Giorgio Treglia

[email protected]

Un premessa storica

Il presupposto della tematica muove dai contenuti dell’art. 2113 c.c. che trova un primo punto di riferimento nell’art. 8 del R.D.L. 692/1923 (Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura) in base a cui è dichiarata la nullità di ogni patto contrario alla legge.

Segue l’art. 17 del R.D.L. 1825/1924 sull’impiego privato che sancisce l’inderogabilità in pejus della disciplina legale ad opera del contratto individuale.

Nel 1942 viene promulgato il codice civile; il suo art. 2113 viene modificato dall’art. 6 della legge 533/1973.

In tutte le norme viste il legislatore muove dalla considerazione che il lavoratore si trova in una situazione di debolezza rispetto al datore.

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La rinunzia

E’ atto tendente alla dismissione di un diritto da parte del titolare con efficacia abdicativa o traslativa.

E’ un negozio unilaterale, a forma libera, normalmente a carattere recettizio.

La dottrina (G. Pera) definì la rinunzia come una dichiarazione unilaterale abdicativa, ossia una manifestazione unilaterale di volontà, portata a conoscenza dell'altra parte, con la quale un soggetto dismette un diritto certo, determinato o determinabile.

Sul punto cfr. Cass. 18.4.2008, n. 10218, 8.11.1999, n. 12411, 18.8.2000, n. 10963 ed altre)

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La volontà abdicativa

La giurisprudenza (Cass. 15.5.2006, n. 11536) ha precisato che la volontà abdicativa deve risultare non già da una mera dichiarazione di stile di non avere null’altro a pretendere o di convincimento soggettivo circa l’esattezza, ad es., di un conteggio esaminato e della conseguente somma percepita, ma deve consistere nell’indicazione del titolo e del diritto vantato e nell’attestazione di ritenerlo comunque soddisfatto e non più suscettibile di pretesa, per esplicita rinunzia, appunto (Cass. 25.5.2011, 11767).

Ammissibilità anche della rinuncia tacita, desumibile da atti incompatibili con l’esercizio del diritto o dal mancato compimento di atti che costituiscano esercizio del diritto stesso (Cass. 21.12.2002, n. 18224). In questi casi è necessaria un verifica di estremo rigore, proprio nell’ambito del rapporto di lavoro e, in particolare, in occasione della sua cessazione (Cass. 28.1.2004, n. 1529, con riferimento all’art. 2729 c.c)

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Qualche esempio

L’accettazione della revoca del licenziamento è ammissibile in forma tacita o presunta sulla base di comportamenti commissivi o omissivi del lavoratore, ma, atteso che la predetta accettazione è suscettibile di comportare una rinunzia del lavoratore a far valere i diritti scaturenti dall'intimato licenziamento, è necessario ricostruire rigorosamente la volontà abdicativa del lavoratore.

Non configura una rinunzia ai diritti derivanti dall’illegittimità del licenziamento la mera accettazione del TFR, anche senza riserva.

La scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto non implica di per sé, rinuncia all’impugnazione dell’atto di recesso.

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Rinunzie a diritti futuri - Esempi

In caso di collocamento in mobilità, il verbale di conciliazione con il quale i lavoratori abbiano rinunziato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, né del diritto di chiedere l'accertamento dell'effettiva natura di detto rapporto e dell'eventuale violazione della disciplina in materia di intermediazione di manodopera, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro (Cass. n. 18405/2011)

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… segue

Art. 2116 co. 2 c.c. (danno previdenziale): il lavoratore può agire per ottenere il risarcimento del danno prima del verificarsi degli eventi condizionanti l’erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica.

Il risarcimento del danno può essere oggetto di un accordo transattivo anche in costanza di rapporto (Cass. n. 3963/01).

Rinunzia alle conseguenze economiche connesse al risarcimento del danno alla salute annullabile ex art. 2113 c.c. (condizione = conoscenza da parte del lavoratore, al momento della transazione, della patologia in relazione alla quale rivendica il risarcimento; oggetto = danno differenziale) (Cass. n. 10218/08)

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La transazione

L’art. 1965 c.c. definisce quello in oggetto come il contratto

con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni,

pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono

una lite che può sorgere tra loro.

Necessità della sussistenza di una lite reale da transigere, in

mancanza della quale, come vedremo infra, la transazione è

Nulla.

Oggetto della transazione non è il rapporto o la situazione

giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti,

ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo.

8Giorgio Treglia

… segue

Le reciproche concessioni delle parti possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali (Cass. 7.9.2005, n. 17817).

Spesso il richiamo al negozio transattivo è improprio, in quanto le concessioni non sono reciproche ma a carico di una sola delle parti.

Ecco perché appare esatta l’assimilazione o, meglio, l’abbinamento alla rinunzia.

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Reciproche concessioni

“Ove manchi l'elemento dell’ “aliquid datum, aliquid retentum”, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile”. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura transattiva dell'atto recante dichiarazione di voler transigere ogni diritto derivante dall'intercorso rapporto di lavoro senza considerare nella motivazione che la somma corrisposta al lavoratore nel preteso atto di transazione corrispondeva esattamente a quanto a lui spettante per t.f.r.) (Cass. n. 20780/2007).

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Caratteristiche del contratto

E’ un contratto a prestazioni corrispettive;

ha carattere oneroso;

vuole la forma scritta ad probationem (salvo

transazione relativa a rapporti giuridici con

forma scritta ad substantiam ex art. 1350

c.c. Cass. n. 9114/90)

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Varie tipologie• Transazione mista: si ha quando le parti con le reciprocheconcessioni, creano, modificano o estinguono anche rapportidiversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e dellecontestazioni;• Transazione generale: quella mediante la quale le partidefiniscono con un unico accordo una pluralità di liti,cosicché le concessioni reciproche non sono collegate aduna singola definita lite ma al complesso delle liti (art. 1975c.c., annullabilità della transazione);• Transazione novativa: quella che, per qualità e quantitàdell’intervento rinnovatore, include fatti e presupposti di fattodel tutto estranei al pregresso rapporto, ne determina lasostituzione integrale.

12Giorgio Treglia

Nullità

La transazione è nulla nel caso in cui:

• la res litigiosa ha ad oggetto diritti sottratti, per loro

natura o per espressa disposizione di legge, alla

disponibilità delle parti (1966 co. 2 c.c.);

• non vi sia alcuna res litigiosa;

• manchi lo scambio di reciproche concessioni

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, affinché un atto possa

avere valore di transazione, è necessario che dallo stesso risulti la

consapevolezza del lavoratore di rinunziare a determinati diritti (Cass.

12218/2008)

13Giorgio Treglia

… segue

Non costituisce una transazione la generica dichiarazione

del lavoratore «di non aver più nulla a pretendere

dal datore di lavoro in relazione al pregresso rapporto di

Lavoro».

Tale dichiarazione rappresenta, infatti, una semplice

manifestazione del convincimento dell’interessato di essere

stato soddisfatto di tutti i suoi diritti costituendo mera

dichiarazione di scienza priva di ogni efficacia negoziale

(Cass. n. 5930/98)

14Giorgio Treglia

Le quietanze a saldo

Trattasi di dichiarazioni rilasciate dal lavoratore di aver ricevuto un quid, con l’ulteriore esplicita dichiarazione di rinuncia ad ogni eventuale futura pretesa.

La formula, di per sé sola, di «non avere più nulla a pretendere per qualsiasi ragione titolo o causa connessi al rapporto di lavoro» non assume il valore negoziale di una transazione o di una rinunzia.

Trattasi, invero di una mera dichiarazione di scienza priva di effetti negoziali, a meno che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati o obbiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere (Cass. 17.5.2006, n. 11536; 4.10.2007, n. 20780, 25.1.2008, n. 1657).

La prova della consapevolezza appare un poco probatio diabolica …

15Giorgio Treglia

… segue

Le dichiarazioni, normalmente rilasciate dal lavoratore, di essere stato adeguatamente soddisfatto e di non avere più nulla a pretendere configurano mere clausole di stile o dichiarazioni di opinione, ovvero manifestazioni del convincimento soggettivo dell’interessato che non precludono al dichiarante la possibilità di agire per ottenere il riconoscimento giudiziale dei diritti che non siano stati soddisfatti (Cass. 25.1.2008, n. 1657).

Le quietanze liberatorie predisposte dal datore su moduli prestampati o standard, non hanno efficacia e non costituiscono né rinuncia, né transazione e, pertanto non possono essere assoggettate alla disciplina di cui all’art. 2133 c.c.

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La novazione

La novazione è quel contratto per mezzo del quale si estingue una precedente obbligazione mediante la costituzione di un nuovo rapporto (art. 1230 c.c.).

Esso trova la propria fonte nella volontà delle parti le quali, mediante un contratto avente natura liberatoria, pattuiscono l’estinzione di una obbligazione con la costituzione di un’obbligazione nuova.

L’istituto in questione è inserito nei modi di estinzione delle obbligazioni, diversi dall’adempimento.

Può concernere sia l’aspetto soggettivo che oggettivo dell’obbligazione; è ammissibile anche la novazione mista.

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La novazione oggettiva

Questo tipo di novazione presuppone l’esistenza di una obbligazione rimasta inadempiuta o parzialmente adempiuta. E’ caratterizzata dalla stretta connessione fra l’elemento oggettivo (diversità dell’oggetto o del titolo dell’obbligazione) e quello soggettivo (volontà inequivoca di estinguere la precedente obbligazione).

Dunque suoi elementi essenziali solo l’aliquid novi e l’animus novandi.

Può dirsi che la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche.

Si sostituisce una vecchia obbligazione con una nuova: muta l’oggetto della prestazione o il titolo del rapporto.

18Giorgio Treglia

Il concetto di conciliazione

Il legislatore utilizza il termine conciliazione normalmente in sede processuale, in quanto i criteri ed i principi di diritto sostanziale sono quelli già visti.

Infatti il termine di conciliazione è contenuto nel codice di rito (ad es: artt. 185, 410, c.p.c., ecc.).

Ed infatti, anche da un punto di vista semantico la conciliazione, si riferisce ad un procedimento attraverso cui un terzo aiuta le parti a comporre una lite.

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… segue

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Cassazione civile, sez. III, 26/02/2014, (ud. 16/01/2014, dep.26/02/2014), n. 4564

«Per antico insegnamento (fin da Cass. 1 giugno 1968, n. 1655), sotto il profilo formale, il verbale di conciliazione giudiziale tra le parti non può avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., n. 3; e così, visto che la conciliazione è frutto dell'incontro della volontà delle parti, il relativo verbale, ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, è ad ogni effetto un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione, ove sia sorretto da motivazione scevra da vizi logici e da errori giuridici (nello stesso senso: Cass. 15 aprile 1980, n. 2459): infatti, l'intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera, ove il medesimo riesca, la natura consensuale dell'atto di composizione che le parti volontariamente concludono (Cass. 18 luglio 1987, n. 6333)»

Un cenno all’art. 2113 c.c. I co. c.c.

Concetto di inderogabilità ed indisponibilità

La qualificazione di indisponibilità (o meglio di limitatadisponibilità) dei diritti del lavoratore, in quanto

derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti e accordi collettivi, non dipende dalla loro natura retributiva o risarcitoria, né riguarda solo le

situazioni soggettive derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona, essendo correlata alla fonte

che regola queste situazioni soggettive (Cass. n. 11659/2008)

21Giorgio Treglia

… segue

Inderogabilità delle disposizioni di legge e di CCNL èconcetto DIVERSO da quello di indisponibilità dei

diritti:• Diritti indisponibili: art. 1418 c.c. (nullità).

Indisponibilità intesa sul piano genetico di una difformeregolamentazione del rapporto di lavoro

• Diritti derivanti da norme inderogabili: art. 2113 c.c.:annullabilità degli atti di disposizione del diritto acquisito

• I diritti del lavoratore quindi non sono né assolutamente indisponibili né del tutto disponibili:

sono limitatamentedisponibili (G. Pera)

22Giorgio Treglia

Alcuni esempi

Esempi di diritti derivanti da disposizioni inderogabili:• il trattamento economico previsto dall’art. 36Cost. e dalla contrattazione collettiva (cioè iminimi contrattuali);• il diritto all’indennità sostitutiva per ferie nongodute (Pret. Verona 21/12/94);• il diritto al trattamento economico derivante dalla qualifica superiore corrispondente alle mansioni svolte

23Giorgio Treglia

Le impugnazioni

L’impugnazione di un accordo transattivo deve essere proposta, con

qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del

lavoratore idoneo a renderne nota la volontà, a pena di

decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono

intervenute dopo la cessazione medesima (art. 2113, II co c.c.).

Decorso il termine di 6 mesi la transazione diviene inoppugnabile

Il termine decorre:

1) Dalla data della transazione rimanendo irrilevante il termine concordato per l’esecuzione della pattuizione (Cass. n. 2483/80)

2) Dalla data di cessazione del rapporto = cessazione giuridico-formale (ne consegue che, in caso di licenziamento con preavviso ed esonero della

prestazione, rileva l’efficacia reale o

obbligatoria del preavviso)

24Giorgio Treglia

… segueLa transazione può essere impugnata pervizio del consenso ex art. 1425 ss. (incapacità, dolo, errore e violenza morale).Ai sensi dell’art. 1973 c.c., “è annullabile la transazione fatta,in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sonostati riconosciuti falsi”Rimedio utilizzabile:• sia se il documento ha costituito l’unica base su cui poggiavala pretesa transatta• sia quando la pretesa medesima si fondasse anche su altrielementi.• Di conseguenza, la transazione è annullabile per la totalità enon solamente per la parte direttamente dipendente daidocumenti falsi

25Giorgio Treglia

La transazione novativa e … la rinuncia

Un verbale di conciliazione ben fatto contiene tutto, almeno non si sbaglia mai…

Dunque scrivere che le parti rinunciano reciprocamente ai propri diritti ed alle proprie aspettative appare del tutto corretto.

Il verbale di accordo, nella sua più ampia accezione, vale per tutte le sedi in cui è sottoscritto e, quindi, in sede giudiziale, in sede sindacale, innanzi la DTL ed avanti ad ogni tipo di Commissione di conciliazione accreditata.

26Giorgio Treglia

Le formule sacramentali

Invero non esistono formule sacramentali specifiche; si possono tuttavia tener presente alcuni criteri. Ovvero:

• Necessità di una corretta intestazione con l’indicazione dei nomi delle parti e dei conciliatori o degli organi deputati alla transazione

• Una esaustiva premessa ove si indicano i motivi del contendere

• I contenuti dell’accordo (pagamento delle somme, cessazione del rapporto, ecc.)

• Le reciproche rinunce, anche con significativa elencazione dei diritti cui si abdica

27Giorgio Treglia

…. segue

• L’eventuale vincolo di riservatezza

• La sostituzione delle obbligazioni, con la nascita di un accordo, appunto, novativo

• La sottoscrizione delle parti

• Gli eventuali adempimenti successivi (depositi presso la locale cancelleria del tribunale od altro).

Forse il futuro ci darà la possibilità di siglare accordi con il solo ausilio di professionisti accreditati? Potrebbe essere una soluzione ….

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