Amministrazione Trasparente NUOVI OBBLIGHI PREVISTI DAL ... · DLGS N. 33/2013 Riordino della...

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PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E NUOVI OBBLIGHI PREVISTI DAL DLGS. N. 97/2016 PER L’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE a cura di Igino Addari ActaEdizioni © Copyright 2017 by Actainfo sas Via Nazionale, 39 Roseto degli Abruzzi (TE) [email protected] www.actainfo.it

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PUBBLICAZIONE DELLE

INFORMAZIONI

E NUOVI OBBLIGHI

PREVISTI DAL DLGS. N. 97/2016

PER L’AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE

a cura di Igino Addari

ActaEdizioni

© Copyright 2017 by Actainfo sas Via Nazionale, 39 Roseto degli Abruzzi (TE) [email protected] www.actainfo.it

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SOMMARIO

INTRODUZIONE ............................................................................................................................ 6

SOGGETTI TENUTI ALL’APPLICAZIONE DEL DLGS 33/2013 .............................................. 7

AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, C. 2 DEL DLGS. N. 165 30 MARZO 2001 ....... 7

AUTORITÀ PORTUALI ............................................................................................................. 7

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI ................................................................. 8

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME ........................................... 9

PRINCIPALI MODIFICHE OPERATIVE APPORTATE DAL DLGS 97/2016 ......................... 10

DATI SUI PAGAMENTI........................................................................................................... 10

ACCESSO CIVICO ................................................................................................................... 11

ESCLUSIONE ACCESSO CIVICO .......................................................................................... 14

ACCESSO PER FINI SCIENTIFICI ......................................................................................... 15

FORMATO APERTO ................................................................................................................ 16

TEMPISTICA DELLE PUBBLICAZIONI ............................................................................... 16

LINK ALLE SEZIONI DEL SITO ............................................................................................ 16

BANCHE DATI ......................................................................................................................... 17

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ............................. 17

NORMATTIVA E SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI ANMMINISTRATIVI ................. 17

ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE .......................................................................................... 19

TITOLARI DI INCARICHI ....................................................................................................... 19

COLLABORAZIONE O CONSULENZA ................................................................................ 21

PERFORMANCE ...................................................................................................................... 21

ENTI VIGILATI ........................................................................................................................ 22

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PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ................................................................................. 22

BILANCIO ................................................................................................................................. 22

CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ ............................................. 23

CARTA SERVIZI ....................................................................................................................... 24

CONTRATTI PUBBLICI ........................................................................................................... 25

OPERE PUBBLICHE ................................................................................................................. 25

SSN SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ........................................................................... 26

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA TRASPARENZA ................................ 26

RESPONSABILITÀ VIOLAZIONI DISPOSIZIONI ................................................................ 27

SANZIONI .................................................................................................................................. 28

QUALITÀ DEI DATI PUBBLICATI ............................................................................................ 30

DURATA DELLA PUBBLICAZIONE ......................................................................................... 31

APPENDICE................................................................................................................................... 32

1. DLGS N. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni........................................................................................................................... 34

2. DLGS N. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. ....................................... 77

3. Legge n. 190 6 novembre 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. ..................................................... 105

4. Delibera n. 1309 28 dicembre 2016 ANAC .......................................................................... 127

Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del Dlgs. 33/2013 (FOIA – Freedom of Information Act) Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». ......................................................... 127

5. Delibera n. 1310 28 dicembre 2016 ANAC .......................................................................... 160

Allegato 1) - Elenco degli obblighi di pubblicazione ............................................................... 186

6. Determinazione n. 241 del 08/03/2017 ANAC ..................................................................... 187

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Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016. .................................................................................................................................................. 188

- Allegato n. 1- Elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ...................... 205

- Allegato n. 2- Modello per la comunicazione e pubblicazione dei dati della variazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali cessati dalla carica o dall’incarico ................................... 208

- Allegato n. 3- Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali.. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 211

- Allegato n. 4- Modello di attestazione di variazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziale.. .................................................................................................................................................. 215

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INTRODUZIONE

Il Dlgs. n. 97 del 25 maggio 2016 emanato per la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha apportato sostanziali modifiche alla normativa sull’“Amministrazione trasparente” prevista dal Dlgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Le novità introdotte ridisegnano le informazioni da pubblicare sia nel contenuto che nella modalità di esposizione sui siti web della Pubblica Amministrazione, ampliando la platea dei soggetti obbligati alla pubblicazione delle informazioni concernenti la propria attività.

In conseguenza delle modifiche apportate anche le piattaforme utilizzate dagli Enti Pubblici per adeguarsi subiscono una radicale trasformazione nel contenuto delle sezioni, nella rappresentazione delle pubblicazioni e nel modo di raggiungere gli utenti, rendendo l’“Amministrazione trasparente” fruibile in modo ottimale anche dagli utilizzatori di smartphone e tablet.

Per facilitare il lavoro di quanti si occupano della pubblicazione delle informazioni nella sezione dell’“Amministrazione trasparente”, saranno di seguito esposti i punti salienti delle modifiche apportate, la normativa e gli atti che costituiscono la guida per la corretta applicazione delle disposizioni in vigore.

In appendice vengono riportate le norme in vigore, comprese le delibere dell’ANAC che hanno emanato Linee guida in ordine alle pubblicazioni da eseguire.

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SOGGETTI TENUTI ALL’APPLICAZIONE DEL DLGS 33/2013

Ai sensi dell’art. 2bis del Dlgs. n. 33/2016, sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013 i seguenti soggetti.

AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, C. 2 DEL DLGS. N. 165 30 MARZO

2001

Sono co m p r es e «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».

Ai fini dell’individuazione degli “enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali” occorre considerare la natura di ciascun ente e le disposizioni statutarie e regolamentari.

All’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, enti pubblici non economici, si applica integralmente il d.lgs. 33/2013. L’Agenzia del Demanio, ente pubblico economico (art. 61, co. 1, d.lgs. 300/1999), applica invece le disposizioni del decreto con gli adattamenti, secondo il principio della compatibilità, previsti per gli enti pubblici economici ai sensi delle Linee guida in corso di adozione.

AUTORITÀ PORTUALI

Stante la loro natura giuridica di enti pubblici non economici, alle autorità portuali si applica, come già previsto in precedenza, la disciplina prevista per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001.

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AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Tra queste rientrano l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas il Sistema Idrico, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la Banca d’Italia.

Dette autorità osservano gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 in continuità con quanto già previsto nel previgente art.11 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 24 del d.l. 90/2014.

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REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti (co. 4).

Non possono essere previste, comunque, deroghe ai contenuti del decreto che limitino o condizionino i contenuti degli obblighi di trasparenza.

La disciplina del D. Leg.vo. 33/2013 applicabile alle P.A. ex D. Leg.vo. 165/2001 si applica anche, “in quanto compatibile”: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali b) alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati.

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PRINCIPALI MODIFICHE OPERATIVE APPORTATE DAL DLGS 97/2016

Si riportano di seguito le modifiche apportate al Dlgs n. 33/2013 che incidono prevalentemente sull’attività di pubblicazione delle informazioni.

Saranno, pertanto, riportati stralci degli articoli modificati con indicazioni utili alla pubblicazione sulla sezione web “Amministrazione trasparente”.

DATI SUI PAGAMENTI

Art. 4bis

c .2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

Nella Delibera 1310/2016 l’ANAC chiarisce che l’Amministrazione deve riferirsi alle seguenti tipologie di spesa, in quanto afferenti a risorse tecniche e strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria attività istituzionale:

Uscite correnti

- Acquisto di beni e di servizi

- Trasferimenti correnti - Interessi passivi

- Altre spese per redditi da capitale - Altre spese correnti

Uscite in conto capitale

- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

- Contributi agli investimenti - Altri trasferimenti in conto capitale

- Altre spese in conto capitale - Acquisizioni di attività finanziarie

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Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l’Amministrazione individua la natura economica delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei “beneficiari” e, quale “ambito temporale di riferimento”, la data di effettivo pagamento.

In assenza di una specifica indicazione normativa, ad avviso dell’Autorità, la cadenza di pubblicazione è opportuno sia in fase di prima attuazione semestrale e poi almeno trimestrale.

c.3 Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20 in tema di Obblighi di pubblicazione concernenti:

- i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

- gli incarichi conferiti nelle società controllate

- gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi

- la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

- i dati relativi al personale non a tempo indeterminato

- i dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

- i bandi di concorso

- i dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

ACCESSO CIVICO

Art. 5 Accesso civico a dati e documenti

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c.1 L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

c2 … chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

c.3 L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

c.4 Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

c.5 Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

c.6 Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,

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l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvo i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

c.7 Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

c.8 Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la

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pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

c.9 Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

c.10 Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ESCLUSIONE ACCESSO CIVICO

Art. 5bis Esclusioni e limiti all'accesso civico

c1 L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

c.2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2,è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

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c.3 Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

c.4 Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

c.5 I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

c.6 Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

ACCESSO PER FINI SCIENTIFICI

Art. 5ter Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche

c.1 Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche…

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FORMATO APERTO

Art. 7 Dati aperti e riutilizzo

c.1 I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Anche se questo articolo non risulta modificato si intende porlo in evidenza in quanto risulta molto diffusa l’abitudine di pubblicare atti in formato immagine e, quindi, non aperto, provenienti dal processo di scansione. Pratica che dovrebbe essere abbandonata.

TEMPISTICA DELLE PUBBLICAZIONI

Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

c.1 I documenti[...]sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

c.3 I dati[...] sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo[...]e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti

c. 4 Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

Nell’Elenco delle pubblicazioni allegate alla Delibera n. 1310/2016 dell’ANAC, riportato nella normativa di riferimento del presente volume, sono riportati i tempi di pubblicazione previsti per gli atti riportati nelle diverse sottosezioni della sezione “Amministrazione trasparente”.

LINK ALLE SEZIONI DEL SITO

Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

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c1[...].nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» al cui interno la pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale.

BANCHE DATI

Art. 9bis Pubblicazione delle banche dati

L’ALLEGATO B Il DLgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto [...] l’obbligo di pubblicazione [...] decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto in vigore dal: 23-6-2016.

La scadenza dell’obbligo è prevista, pertanto, per il 23 giugno 2017 e le Pubbliche Amministrazioni dovranno pubblicare il link agli archivi “centrali” o comunque un archivio “locale” che sia identico a quello centrale.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 10 Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

C.8 Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare in apposita sezione:

a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; quali, ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, la validazione degli OIV della relazione sulla performance e l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte dell’amministrazione/ente.

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli OIV;

NORMATTIVA E SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI ANMMINISTRATIVI

Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti atti di carattere normativo e amministrativo generale

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c.1[...]le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva».

Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato.

c. 1bis … scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale.

Gli obblighi amministrativi sono quegli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti (ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.) oppure la tenuta di dati, documenti e registri.

Lo scadenzario deve essere pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’interno della sottosezione di primo livello “Disposizioni generali”, nella sottosezione di secondo livello denominata “Oneri informativi per cittadini e imprese”.

Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi, nello scadenzario le informazioni sono distinte tra quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno per destinatari le imprese. Le informazioni sono inoltre organizzate in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi.

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L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.

ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

c1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento.

TITOLARI DI INCARICHI

Art. 14[...]titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

c.1 lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

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c. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

c.1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

c.1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

c.1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.)

c. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati[...]entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico

Per i titolari di incarichi nella Pubblica Amministrazione è importante tenere presenti:

- le Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 Determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017

- la Delibera numero 382 del 12/04/2017 che prevede la sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione

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dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.

COLLABORAZIONE O CONSULENZA

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Questi obblighi rimangono sostanzialmente immutati e si evidenzia:

c.4 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

CONCORSI

Art. 19 Bandi di concorso

c.1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.

PERFORMANCE

Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

c.2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

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ENTI VIGILATI

Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché' alle partecipazioni in società di diritto privato.

c.1 … ciascuna amministrazione) pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

[...]

d-bis i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Abrogate le disposizioni sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera. BILANCIO

Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

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c.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis (Banche dati), le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

c.1-bis Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7 (Dati aperti), secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

c.2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio) le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Per l’assolvimento della disposizione contenuta al co. 1bis, si fa presente che ai fini della predisposizione dei relativi schemi occorre riferirsi al d.p.c.m. 22 settembre 2014 «Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni», aggiornato con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016 (GU n.139 del 16.6.2016) «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi».

CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ

Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

c1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli OIV, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti[...].la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione[...]i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti [...]

La sottosezione dell’Amministrazione trasparente che accoglie i controlli sull’attività dell’Ente è denominata “Controlli e rilievi sull’amministrazione”.

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CARTA SERVIZI

Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

c1 Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

c.2 Le pubbliche amministrazioni (e i gestori di pubblici servizi), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;

Le modifiche introdotte all’art. 32 dall’art. 28 del d.lgs. 97/2013 investono sia l’ambito soggettivo, estendendone l’applicazione, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai gestori di pubblici servizi, sia l’ambito oggettivo dell’obbligo semplificandone il contenuto.

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CONTRATTI PUBBLICI

Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

c1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

c.2 Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

L’art. 37 è stato riformulato. Permangono gli obblighi di pubblicazione contenuti nell’art. 1, co. 32, della l. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016.

OPERE PUBBLICHE

Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

c2. … le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

c2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

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Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al co. 2 dell’art. 38, è necessario che le stazioni appaltanti procedano ad inserire, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Opere pubbliche” del proprio sito istituzionale il collegamento ipertestuale alla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, ove risultano pubblicati i dati in questione.

SSN SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale

c1-bis Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA TRASPARENZA

Art. 43 Responsabile per la trasparenza

c.1 All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel (Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il

responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più

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gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

c.4 I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

A seguito delle modifiche apportate alla L. n. 190 del 6 novembre 2012 si prevede che l’organo di indirizzo: a) individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; b) definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC; c) adotta il PTPC su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’ANAC. L’attività di elaborazione del PTPC non può essere affidata a soggetti estranei alla P.A.

Il responsabile della prevenzione della corruzione: a) entro il 31 gennaio di ciascun anno, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; b) in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPC, risponde ai sensi dell’art. 21 del D. Leg.vo. 165/2001; c) entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web dell’amministrazione; d) riferisce sull’attività nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno.

RESPONSABILITÀ VIOLAZIONI DISPOSIZIONI

Art. 46 Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

c.1 L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi

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previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

c.2 Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

SANZIONI

Art. 47 Sanzioni

c.1 mancata o incompleta comunicazione delle informazioni .. articolo 14 (titolari di

incarichi) concernenti la situazione patrimoniale [...]da 500 a 10.000 euro [...]

c.1-bis La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter (dirigenti), relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La

stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 (dati sui pagamenti).

c.2 [...] articolo 22, comma 2, (enti pubblici vigilati) dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro [...]

c.3 Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [...]

Per i titolari di incarichi nella Pubblica Amministrazione è importante tenere presenti:

- le Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 Determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017

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- la Delibera numero 382 del 12/04/2017 che prevede la sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.

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QUALITÀ DEI DATI PUBBLICATI

L’importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali è prevista dall’art. 6 del d.lgs. 33/2013 che ne dispone le caratteristiche di: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione, l’ANAC con Deliberazione n. 1310/2016 ha fornito le seguenti indicazioni operative.

1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione:

l’utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;

2 . indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

Le pubblicazioni devono essere eseguite in formato aperto, totalmente accessibili secondo le disposizioni delle Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico 2016 pubblicate da AGID.

Un ulteriore elemento di qualità della sezione “Amministrazione trasparente” è che questa rispetti le “Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione” pubblicate dall'AGID.

Questa caratteristica consente la riconoscibilità istituzionale del sito web, l'approccio responsive per la navigazione ottimale dai dispositivi mobili tipo smartphone e tablet indipendentemente dalla risoluzione e dalla dimensione dello schermo, l'usabilità e l'accessibilità.

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DURATA DELLA PUBBLICAZIONE

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno.

Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5.

Si ritiene, comunque, che la possibilità di costruire un archivio on line della propria attività amministrativa, costituisca per l’Ente una importante fonte archivistica di consultazione e certamente ridurre il periodo di pubblicazione non costituirebbe per l’Ente uno sgravio dei costi ma uno spreco delle risorse umane utilizzate per la pubblicazione delle informazioni.

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APPENDICE

Normativa di riferimento per l’adempimento degli obblighi previsti per la gestione dell’“Amministrazione trasparente”

1. DLGS N. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. DLGS N. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

3. Legge n. 190 6 novembre 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

4. Delibera n. 1309 28 dicembre 2016 ANAC Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del Dlgs. 33/2013 (FOIA – Freedom of Information Act) Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

5. Delibera n. 1310 28 dicembre 2016 ANAC Allegato 1) - Elenco degli obblighi di pubblicazione

6. Determinazione n. 241 del 08/03/2017 ANAC Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi

di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.

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- Allegato n. 1- Elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

- Allegato n. 2- Modello per la comunicazione e pubblicazione dei dati della variazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali cessati dalla carica o dall’incarico

- Allegato n. 3- Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali

- Allegato n. 4- Modello di attestazione di variazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziale

7. Delibera numero 382 del 12/04/2017 ANAC Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.

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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni.)) (13G00076)

Vigente al: 28-5-2017

Capo I

Principi generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della

Costituzione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'

nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36

dell'articolo 1;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi»;

Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in

materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice

dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:

«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in

particolare il comma 8 dell'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Considerato che le disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio

fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione

amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche

agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale ((dei dati e

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di

tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli

interessati all'attivita' amministrativa e)) favorire forme diffuse

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e

sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di

segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di

protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio

democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di

imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed

efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta'

nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle

liberta' individuali e collettive, nonche' dei diritti civili,

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politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e

concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al

servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonche' le norme di

attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano

l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate

dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,

contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e

costituiscono altresi' esercizio della funzione di coordinamento

informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione

statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma,

lettera r), della Costituzione.

Art. 2

Oggetto

((1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la liberta'

di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle

pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo

2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di

interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite

l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti,

informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle

pubbliche amministrazioni e le modalita' per la loro realizzazione.))

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la

pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole tecniche

di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche

amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati

concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche

amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere

ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed

identificazione.

Art. 2-bis

(( (Ambito soggettivo di applicazione). ))

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((1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni"

si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le

autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e

regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni

di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle societa' in controllo pubblico come definite dal decreto

legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7

agosto 2015, n. 124. Sono escluse le societa' quotate come definite

dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo

18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto

privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica,

con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia

finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari

consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in

cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo

d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche

amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni

di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai

dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse

disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle

societa' in partecipazione pubblica come definite dal decreto

legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7

agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti

di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con

bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni

amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore

delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.))

--------------

AGGIORNAMENTO (5)

((5))

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma

1) che "I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo

n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto

legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano

l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del

decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6

del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

del presente decreto."

Art. 3

Pubblicita' e diritto alla conoscibilita'

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto ((di accesso

civico, ivi compresi quelli oggetto)) di pubblicazione obbligatoria

ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto

di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e

riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

((1-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sentito il Garante

per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti

dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione

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pubblica, in conformita' con i principi di proporzionalita' e di

semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti

sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati, le

informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai

sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma

integrale e' sostituita con quella di informazioni riassuntive,

elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai

documenti nella loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5.

1-ter. L'Autorita' nazionale anticorruzione puo', con il Piano

nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del

presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le

relative modalita' di attuazione, in relazione alla natura dei

soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte,

prevedendo in particolare modalita' semplificate per i comuni con

popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi

professionali.))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))

Art. 4-bis

(( (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche). ))

((1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero

dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e

migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle

risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi

pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle

pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione

alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno

effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito

istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione

"Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne

permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa

sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto

dagli articoli da 15 a 20.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.))

((Capo I-bis

Diritto di accesso a dati e documenti))

Art. 5

(( (Accesso civico a dati e documenti). ))

((1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle

pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o

dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei

casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle

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risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito

pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli

oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto

dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti

secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto

ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del

richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le

informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'istanza puo' essere trasmessa per via telematica secondo le

modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e

successive modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno

dei seguenti uffici:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione

"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente

decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o

cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente

sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su

supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,

l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se

individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis,

comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio

di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via

telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di

comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della

comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata

opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A

decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui

al comma 6 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei

controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione

provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con

provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla

presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli

eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,

l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al

richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui

l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a

pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e

a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso,

indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di

accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante

l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata

indifferibilita', l'amministrazione ne da' comunicazione al

controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i

documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione

della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il

rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere

motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo

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5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa amministrazione

informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata

risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo'

presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che

decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di

cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile

provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il

quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione

del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso, fino alla

ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non

superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione

dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame,

avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e

della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale

amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del

processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,

n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o

degli enti locali, il richiedente puo' altresi' presentare ricorso al

difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e'

attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale

immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato

all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia

entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore

civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa

il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se

questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni

dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso

e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al

difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del

Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,

da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore

civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli

interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il

difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei

dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci

giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante,

il termine per la pronuncia del difensore e' sospeso, fino alla

ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non

superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il

controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai sensi del

comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma

8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati,

informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai

sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la

segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo

II, nonche' le diverse forme di accesso degli interessati previste

dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.))

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Art. 5-bis

(( (Esclusioni e limiti all'accesso civico). ))

((1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato

se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla

tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilita' finanziaria ed economica dello

Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi' rifiutato

se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla

tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la

disciplina legislativa in materia;

b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o

giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto

d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso nei casi

di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o

divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui

l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di

specifiche condizioni, modalita' o limiti, inclusi quelli di cui

all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla

normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano

soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve

essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il

periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione alla

natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per la

tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare

ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti

all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale

anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati

personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida

recanti indicazioni operative.))

Art. 5-ter

(( (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per

finalita' statistiche). ))

((1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi

del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan,

possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari,

privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta

delle unita' statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti

statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione

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che:

a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a

universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro

strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorita'

statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso

dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito

di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che

concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma

3;

b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a

rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza

specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei

ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli

impegni assunti, nonche' le misure adottate per tutelare la

riservatezza dei dati;

c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia

ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera

b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il

progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il

quale tale scopo non puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati

elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati

richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono

diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di

riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno

accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi

da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati

elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati

a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui

all'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196.

2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di

dati nonche' dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita

divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma

di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non

permettere l'identificazione dell'unita' statistica. In caso di

motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca

e l'impossibilita' di soluzioni alternative, sono messi a

disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche'

l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori

costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i

dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e

gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio

dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del

laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il

collegamento con le unita' statistiche, nel rispetto delle norme in

materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o

nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento

di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui

afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca

sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali

siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di

protezione dei dati personali.

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il

Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6,

del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,

avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per

l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In

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particolare, il Comstat

a) i criteri per il

stabilisce:

riconoscimento degli enti di cui al comma 1,

43

lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti,

all'attivita' svolta e all'organizzazione interna in relazione

all'attivita' di ricerca, nonche' alle misure adottate per garantire

la sicurezza dei dati;

b) i criteri di ammissibilita' dei progetti di ricerca avuto

riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita' di disporre dei

dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati

per la loro analisi e diffusione;

c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei laboratori

fisici e virtuali di cui al comma 2;

d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori

virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza

della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione

e la sicurezza dei dati;

e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti

dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.

4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del

Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti

e dei file di dati elementari resi disponibili.

5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone

giuridiche, enti od associazioni.))

((Capo I-ter

Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti))

Art. 6

Qualita' delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita' delle

informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli

obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone

l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la

tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita',

l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai

documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione

della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto

dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni

diffuse non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o

ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

((5))

---------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 6, comma 3)

che "Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il

seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE

INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI»".

Art. 7

Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione

obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche

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a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati

in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice

44

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo

24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori

restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne

l'integrita'.

((5))

---------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 6, comma 3)

che "Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il

seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE

INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI»".

Art. 7-bis

(( (Riutilizzo dei dati pubblicati). ))

((1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai

dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1,

lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi

attraverso siti istituzionali, nonche' il loro trattamento secondo

modalita' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita'

tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi

dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati

personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del

presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo

politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a

dirigenti titolari degli organi amministrativi e' finalizzata alla

realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita'

di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in

materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione

nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che

non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o

sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel

rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla

indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente

presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la

pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni

provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non

pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto

alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di

chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa

valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di

appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti

dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e

degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal

lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie

concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e

l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui

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all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196

45

del 2003.

6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle

informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7

agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui

all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di

quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del

segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati

come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia

statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato

prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio

dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i

servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti

memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.))

Art. 8

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione

obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati

tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono

pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del

presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione

obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un

periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a

quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a

che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i

diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento

dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e

15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti

sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

((3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una

valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione

e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del

Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata

della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore a

5 anni.))

Art. 9

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilita' delle informazioni

pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata

un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui

interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti

pubblicati ai sensi della normativa vigente. ((Al fine di evitare

eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione puo' essere

sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in

cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti,

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46

assicurando la qualita' delle informazioni di cui all'articolo 6.))

Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni

tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed

effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione

trasparente».

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

Art. 9-bis

(( (Pubblicazione delle banche dati). ))

((1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui

all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche

dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al

presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui

all'articolo 6, ove compatibili con le modalita' di raccolta ed

elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente

contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di

cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione

previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la

comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli

stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente

banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale,

nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento

ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi

dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le

amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i

predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati.

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche

dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed

effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui

all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della

banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche

amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui

al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e'

presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.))

--------------

AGGIORNAMENTO (5)

((5))

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma

2) che "Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del

decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma

2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla

data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini

dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni

e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto

legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, verificano la completezza e la

correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni

titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto

legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle

predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere

dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo

di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7

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agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis

possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e

di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo 9-bis,

comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013."

Art. 10

((Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della

corruzione))

((1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano

triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1,

comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni

e dei dati ai sensi del presente decreto.))

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

((3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce

un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi

nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.))

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza

in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del

conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche

amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi

erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo

10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le

amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei costi

e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al

personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro

andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi

dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla

performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del

decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori

o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore

qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito

istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui

all'articolo 9:

((a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;))

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi

indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto

legislativo n. 150 del 2009;

d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione principale ai

fini della determinazione degli standard di qualita' dei servizi

pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo

11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi' come

modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150.

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))

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Art. 12

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo

e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre

1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche

amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i

riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale

pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano

l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi'

pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni

emanati dall'amministrazione e ogni atto ((, previsto dalla legge o

comunque adottato,)) che dispone in generale sulla organizzazione,

sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si

determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o

si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i

codici di condotta ((, le misure integrative di prevenzione della

corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della

legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione

strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di

valutazione)).

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni

competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con

l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi

amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al

Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione

riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito

istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta

l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali,

che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle

attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli

estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita'

delle pubbliche amministrazioni

Art. 13

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle

pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le

informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione,

corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono

pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e

gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

b) all'articolazione degli uffici, le competenze ((...)) di ciascun

ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei

dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena

accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione

dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe

rappresentazioni grafiche;

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d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta

elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica

certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi

richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14

((Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi

politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari

di incarichi dirigenziali))

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, ((anche se

non di carattere elettivo)), di livello statale regionale e locale,

((lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano)) i seguenti

documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della

durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della

carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi

pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti

pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo

corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza

pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio

1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli

articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente

decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene

in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di

cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare

dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 7.

((1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al

comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di

direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano

attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi

dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli

conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza

procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la

quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico

della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto

dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare

complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e

nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza,

finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e

consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati

di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in

modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti

obiettivi determina responsabilita' dirigenziale ai sensi

dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del

mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini

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del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si

applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono

affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo

4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni

altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri

titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum

vitae.))

2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1

e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal

conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla

cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le

informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove

consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti

entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione

dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e

documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

Art. 15

((Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di

collaborazione o consulenza))

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi

restando gli obblighi)) di comunicazione di cui all'articolo 17,

comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche

amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni

relative ai titolari di incarichi ((...)) di collaborazione o

consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita'

di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ((...)) di

consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del

risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di

incarichi ((...)) di collaborazione o di consulenza a soggetti

esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,

completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione

dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione

pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,

secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione

dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi

siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando

l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento

della funzione pubblica consente la consultazione, anche per

nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2,

il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del

dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento

disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma

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corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario

ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e

2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni

successivi alla cessazione dell'incarico.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

Art. 15-bis

(( (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle

societa' controllate).))

((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

societa' a controllo pubblico, nonche' le societa' in regime di

amministrazione straordinaria, ad esclusione delle societa' emittenti

strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro

controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di

incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi

professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi

alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto

della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di

consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,

inclusi quelli arbitrali;

d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e

il numero di partecipanti alla procedura.

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1,

relativamente ad incarichi per i quali e' previsto un compenso, e'

condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o

parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione

ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una

sanzione pari alla somma corrisposta.))

Art. 15-ter

(( (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli

esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi). ))

((1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4

febbraio 2010, n. 14, e' tenuto con modalita' informatiche ed e'

inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del

Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun

iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorita' che

lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di

cessazione, nonche' gli acconti e il compenso finale liquidati. I

dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura

della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del

provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto

decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che

devono essere contenuti nell'albo.

2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui

all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai

tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38,

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comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' i

compensi a ciascuno di essi liquidati.

3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresi' annotati i

provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in

favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28,

quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e

quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare

dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di

quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti

nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014,

n. 90.))

Art. 16

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il

costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

pubbliche amministrazioni)) pubblicano il conto annuale del personale

e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale

sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al

personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con

l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e

aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato

agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo

politico.

2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

pubbliche amministrazioni)), nell'ambito delle pubblicazioni di cui

al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo

complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio,

articolato per aree professionali, con particolare riguardo al

personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli

organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati

relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di

livello dirigenziale.

((3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza

del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei

processi di mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,

anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti

interessati.)) ((5))

--------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma

3) che "Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis,

del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del

presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita' di

cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014,

n. 190."

Art. 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo

indeterminato

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

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pubbliche amministrazioni)) pubblicano annualmente, nell'ambito di

quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al

personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ((...))

ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta

collaborazione con gli organi di indirizzo politico. ((PERIODO

SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

pubbliche amministrazioni)) pubblicano trimestralmente i dati

relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1,

((...)) con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici

di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 18

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti

ai dipendenti pubblici

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

pubbliche amministrazioni)) pubblicano l'elenco degli incarichi

conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con

l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni

incarico.

Art. 19

Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, le

pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il

reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso

l'amministrazione ((, nonche' i criteri di valutazione della

Commissione e le tracce delle prove scritte)).

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente

aggiornato l'elenco dei bandi in corso ((...)).

Art. 20

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della

performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi

all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance

stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei

sistemi di misurazione e valutazione della performance per

l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua

distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello

di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli

incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione

nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i

dipendenti.))

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

Art. 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione

collettiva

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

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pubbliche amministrazioni)) pubblicano i riferimenti necessari per la

consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si

applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto ((dall'articolo 9-bis e))

dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi

stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa

certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis,

comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le

informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso

articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli

effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo

in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche

in relazione alle richieste dei cittadini.

Art. 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici

vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,

nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna

amministrazione)) pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,

vigilati ((o finanziati dall'amministrazione medesima nonche' di

quelli)) per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina

degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni

attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o

delle attivita' di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di

partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in

favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico

affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in

controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni

attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o

delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti

disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli

enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di

amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da

pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti,

anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina

dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti

tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;

((d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di societa' a

partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societa' gia'

costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di

partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico

in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle

partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato

ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.))

2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per

ciascuno degli enti)) di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono

pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della

eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata

dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per

l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei

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rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono

altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore

dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i

siti istituzionali ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ((...)).

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi

agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore

di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione

interessata ((ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono

tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per

prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e

societa' indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a

c) )).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo

promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi

1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate

nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle

medesime amministrazioni.

((6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano

applicazione nei confronti delle societa', partecipate da

amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati

regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro

controllate.))

Art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei

mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione

trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di

indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai

provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e

servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta

ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile 2016,

n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis));

c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o

con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11 e

15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)).

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))

Art. 26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone

fisiche ed enti pubblici e privati.

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1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali

sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto

1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse

devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione

delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle

imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a

persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12

della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce

condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano

concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille

euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario ((...)). La

mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio

dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario

della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia

interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da

parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle

persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente

articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni

relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio

economico-sociale degli interessati.

Art. 27

Obblighi di pubblicazione dell'elenco

dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende

necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o

il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo

procedimento amministrativo;

e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto

incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito

della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di

facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente

l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo

7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola

amministrazione.

Art. 28

Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e

provinciali

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

regioni, le province)) autonome di Trento e Bolzano e le province

pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del

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decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali

e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a

ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e

dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli

atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione

del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso

dell'anno.

Capo III

Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Art. 29

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e

del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche'

dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

pubbliche amministrazioni)) pubblicano i documenti e gli allegati del

bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla

loro adozione, nonche' i dati relativi al bilancio di previsione e a

quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche

con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la

piena accessibilita' e comprensibilita'.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono

accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati

relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci

preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta

l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi

dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita

la Conferenza unificata.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui

all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le

integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo

decreto legislativo n. 91 del 2011.

Art. 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione

del patrimonio.

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

pubbliche amministrazioni)) pubblicano le informazioni identificative

degli immobili posseduti ((e di quelli detenuti)), nonche' i canoni

di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli

sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.

((1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli

organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione,

procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali

eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli

organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di

previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o

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bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti

della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita'

delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.))

Capo IV

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i

servizi erogati

Art. 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi))

pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli

standard di qualita' dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici

servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che

intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati ((...)) e il relativo andamento nel

tempo;

b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

Art. 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento

dell'amministrazione

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un

indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti

di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture,

denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti' ((,

nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese

creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le

pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il

medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita'

dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il

numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente

comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un

portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita

la Conferenza unificata.

Art. 34

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))

Art. 35

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e

ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione

d'ufficio dei dati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle

tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna

tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti

i riferimenti normativi utili;

b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) ((l'ufficio)) del procedimento, unitamente ai recapiti

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telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale,

nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del

provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile

dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla

casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti

da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i

fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a

corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o

atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali

rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con

indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle

di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le

informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del

procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento

espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione

puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero

il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso

dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del

procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi

di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la

sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile

in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente

necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il

potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere,

con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta

elettronica istituzionale;

n) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di

moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa

pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche

in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non

puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o

formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve

invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine

congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica

istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso

diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai

sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));

c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

Art. 36

Pubblicazione delle informazioni necessarie

per l'effettuazione di pagamenti informatici

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1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle

richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo V

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37

(( (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture). ))

((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi

restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche

amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6

novembre 2012, n. 190;

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di

cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei

medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai

sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.

229, limitatamente alla parte lavori.))

Art. 38

Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e

valutazione delle opere pubbliche

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

pubbliche amministrazioni)) pubblicano ((...)) le informazioni

relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti

pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,

incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le

procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro

nominativi.

((2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui

all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le

pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di

programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni

relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di

realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le

informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto

dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita'

nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la

pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di

consentirne una agevole comparazione)).

((2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al

comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo

29 dicembre 2011, n. 228.))

Art. 39

Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

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a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri,

piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro

varianti;

b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di

presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione

urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo

strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche'

delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o

pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente

che comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei

privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o

della cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblico

interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune

interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e'

condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente

legislazione statale e regionale.

Art. 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le

disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3-sexies

del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo

2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),

del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti

istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente

decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che

detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le

relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di

tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di

un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso

alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e'

in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui

all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono

fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati,

qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a

quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo

il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo

articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale

garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 41

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale,

dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie

territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi

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pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei

servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

((1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi',

nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a

tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene

o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e

aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito

temporale di riferimento e ai beneficiari.))

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le

informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli

incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore

amministrativo, nonche' degli incarichi di responsabile di

dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i

bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative

procedure, gli atti di conferimento.

3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 ((...)) si applicano

gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita'

professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si

intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime

intramurario.

4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture

sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati gli accordi

con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicita'

previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari

all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che

erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad

indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste

di attesa», ((i criteri di formazione delle liste di attesa,)) il

tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per

ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art. 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e

di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti

contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere

straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi

comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite

in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti

legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle

norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga,

nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o

giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei

poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo

sostenuto dall'amministrazione;

d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24

febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di

responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo

1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per

la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.

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63

Capo VI

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43

Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la

prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della

legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di

Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo

nominativo e' indicato nel ((Piano triennale per la prevenzione della

corruzione)). Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di

controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,

assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle

informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo

politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV),

all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi,

all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento

degli obblighi di pubblicazione.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da

pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

((4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il

responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare

attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal

presente decreto.))

5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi

di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di

disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento

disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al

vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini

dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.

Art. 44

Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra

gli obiettivi previsti nel ((Piano triennale per la prevenzione della

corruzione)) e quelli indicati nel Piano della performance, valutando

altresi' l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati

alla misurazione e valutazione delle performance, nonche' l'OIV,

utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli

obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle

performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei

dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei

dati.

Art. 45

Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrita' e la

trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT). ((5))

1. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) controlla l'esatto

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64

adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa

vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,

informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e

ordinando ((di procedere, entro un termine non superiore a trenta

giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi

del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti

dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti

contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.))

2. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) controlla l'operato dei

responsabili per la trasparenza a cui puo' chiedere il rendiconto sui

risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.

((L'autorita' nazionale anticorruzione)) puo' inoltre chiedere

all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori

informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di

trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) puo' inoltre avvalersi

delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio

degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla

normativa vigente.

4. ((Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al

comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorita' nazionale

anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo

55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del

procedimento disciplinare a carico del responsabile della

pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle

informazioni.)) ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) segnala

altresi' gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni,

agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini

dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. ((L'autorita'

nazionale anticorruzione)) rende pubblici i relativi provvedimenti.

((L'autorita' nazionale anticorruzione)), inoltre, controlla e rende

noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di

cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi

dei soggetti interessati per i quali non si e' proceduto alla

pubblicazione.

----------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 36, comma

1, lettera a)) che ovunque ricorrano le parole «la CIVIT» sono

sostituite dalle seguenti: «L'autorita' nazionale anticorruzione».

Art. 46

((Responsabilita' derivante dalla violazione delle disposizioni in

materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico))

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla

normativa vigente ((e il rifiuto, il differimento e la limitazione

dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo

5-bis,)) costituiscono elemento di valutazione della responsabilita'

dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per danno

all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini

della corresponsione della retribuzione di risultato e del

trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei

responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi

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65

di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa

a lui non imputabile.

Art. 47

((Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi

specifici))

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei

dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale

complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in

carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie

proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche'

tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo

a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a

carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo

provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o

organismo interessato.

((1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei

confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi

dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi

percepiti a carico della finanza pubblica, nonche' nei confronti del

responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo

articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del

responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo

4-bis, comma 2.))

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui

all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della

violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori

societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed

il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per

le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

((3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorita'

nazionale anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione

disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste

dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per

l'irrogazione delle sanzioni.))

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 48

Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza

1. ((L'Autorita' nazionale anticorruzione)) definisce criteri,

modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la

rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto

di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente,

nonche' relativamente all'organizzazione della sezione

«Amministrazione trasparente».

2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente

decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la

codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni

e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della

normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si

provvede con i decreti di cui al comma 3.

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3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono

adottati ((dall'Autorita' nazionale anticorruzione)), sentiti il

Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza

unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.

4. ((Gli standard, i modelli e gli schemi)) di cui al comma 3

recano disposizioni finalizzate:

a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei

dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformita' delle

modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei

dati pubblici, della loro confrontabilita' e della loro successiva

rielaborazione;

b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i

requisiti di qualita' delle informazioni diffuse, individuando, in

particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole

amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione,

i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste

per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti

istituzionali, nonche' i meccanismi di garanzia e correzione

attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. ((I soggetti di cui all'articolo 2-bis,)) nell'adempimento degli

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono

tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui

al comma 1. (4)

---------------

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla

L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 15) che

"Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della

Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e

prevenzione della corruzione di cui [...] all'articolo 48 del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorita'

nazionale anticorruzione."

Art. 49

Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24

decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni del

presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in

considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento ai sensi

degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna

amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo

aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e

comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e

Bolzano possono individuare forme e modalita' di applicazione del

presente decreto in ragione della peculiarita' dei propri

ordinamenti.

Art. 50

Tutela giurisdizionale

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1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti

dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2

luglio 2010, n. 104.

Art. 51

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 52

Modifiche alla legislazione vigente

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma:

1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le

seguenti: «ai Vice Ministri,»;

2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono

inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;

3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono

inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;

4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di

provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono

sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di

provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;

b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non

separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono

sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonche' dei

figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli

stessi vi consentono».

2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le

parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.

3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'

sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti delle

pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche

amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo

recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma

35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono

inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;

b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola:

«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli

obblighi di trasparenza amministrativa»;

c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti

amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per la tutela

del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli

obblighi di trasparenza»;

d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono

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68

inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;

e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola:

«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli

obblighi di trasparenza amministrativa».

((4-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29

dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a «attivita'

istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' gli ulteriori

soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche»)).

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi

rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di

cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

si intende riferito all'articolo 10.

Art. 53

Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono

abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e

successive modificazioni;

c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni;

e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196;

f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e

successive modificazioni;

g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18

giugno 2009, n. 69;

i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.

91;

p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;

q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;

s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 14 marzo 2013

NAPOLITANO

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69

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la

pubblica amministrazione e la

semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato

1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione

trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno

delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni

e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo

e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella

Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate

esattamente come indicato in Tabella 1.

|=======================|============================|==============|

| Denominazione | Denominazione | Contenuti |

| sotto-sezione | sotto-sezione | (riferimento |

| 1 livello | 2 livello | al decreto) |

|=======================|============================|==============|

| |Programma per la Trasparenza|Art. 10, c. 8,|

| |e l'Integrita' |lett. a |

| Disposizioni generali |----------------------------|--------------|

| |Atti generali |Art. 12, |

| | |c. 1,2 |

| |----------------------------|--------------|

| |Oneri informativi per |Art. 34, |

| |cittadini e imprese |c. 1,2 |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| |Organi di indirizzo |Art. 13, c. 1,|

| |politico-amministrativo |lett. a |

| | |--------------|

| | |Art. 14 |

| |----------------------------|--------------|

| |Sanzioni per mancata |Art. 47 |

| |comunicazione dei dati | |

| Organizzazione |----------------------------|--------------|

| |Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 |

| |regionali/provinciali | |

| |----------------------------|--------------|

| |Articolazione degli uffici |Art. 13, c. 1,|

| | |lett. b, c |

| |----------------------------|--------------|

| |Telefono e posta elettronica|Art. 13, c. 1,|

| | |lett. d |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| Consulenti | |Art. 15, |

| e collaboratori | |c. 1,2 |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| |Incarichi amministrativi |Art. 15, |

| |di vertice |c. 1,2 |

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70

| | |--------------|

| | |Art. 41, |

| | |c. 2, 3 |

| |----------------------------|--------------|

| |Dirigenti |Art. 10, c. 8,|

| | |lett. d |

| | |--------------|

| | |Art. 15, |

| | |c. 1,2,5 |

| | |--------------|

| | |Art. 41, |

| | |c. 2, 3 |

| |----------------------------|--------------|

| |Posizioni organizzative |Art. 10, c. 8,|

| | |lett. d |

| |----------------------------|--------------|

| |Dotazione organica |Art. 16, |

| | |c. 1,2 |

| Personale |----------------------------|--------------|

| |Personale non a tempo |Art. 17, |

| |indeterminato |c. 1,2 |

| |----------------------------|--------------|

| |Tassi di assenza |Art. 16, c. 3 |

| |----------------------------|--------------|

| |Incarichi conferiti e |Art. 18, c. 1 |

| |autorizzati ai dipendenti | |

| |----------------------------|--------------|

| |Contrattazione collettiva |Art. 21, c. 1 |

| |----------------------------|--------------|

| |Contrattazione integrativa |Art. 21, c. 2 |

| |----------------------------|--------------|

| |OIV |Art. 10, c. 8,|

| | |lett. c |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| Bandi di concorso | |Art. 19 |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| |Piano della Performance |Art. 10, c. 8,|

| | |lett. b |

| |----------------------------|--------------|

| |Relazione sulla Performance |Art. 10, c. 8,|

| | |lett. b |

| Performance |----------------------------|--------------|

| |Ammontare complessivo |Art. 20, c. 1 |

| |dei premi | |

| |----------------------------|--------------|

| |Dati relativi ai premi |Art. 20, c. 2 |

| |----------------------------|--------------|

| |Benessere organizzativo |Art. 20, c. 3 |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| |Enti pubblici vigilati |Art. 22, c. 1,|

| | |lett. a |

| | |--------------|

| | |Art. 22, |

| | |c. 2, 3 |

| |----------------------------|--------------|

| |Societa' partecipate |Art. 22, c. 1,|

| | |lett. b |

| | |--------------|

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|

|

|

|

|Art. 22,

|c. 2, 3

|

|

71

| Enti controllati |----------------------------|--------------|

| |Enti di diritto privato |Art. 22, c. 1,|

| |controllati |lett. c |

| | |--------------|

| | |Art. 22, |

| | |c. 2, 3 |

| |----------------------------|--------------|

| |Rappresentazione grafica |Art. 22, c. 1,|

| | |lett. d |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| |Dati aggregati attivita' |Art. 24, c. 1 |

| |amministrativa | |

| |----------------------------|--------------|

| |Tipologie di procedimento |Art. 35, |

| Attivita' e | |c. 1,2 |

| procedimenti |----------------------------|--------------|

| |Monitoraggio tempi |Art. 24, c. 2 |

| |procedimentali | |

| |----------------------------|--------------|

| |Dichiarazioni sostitutive |Art. 35, c. 3 |

| |e acquisizione d'ufficio | |

| |dei dati | |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| |Provvedimenti organi |Art. 23 |

| |indirizzo-politico | |

| Provvedimenti |----------------------------|--------------|

| |Provvedimenti dirigenti |Art. 23 |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

|Controlli sulle imprese| |Art. 25 |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| Bandi di gara | |Art. 37, |

| e contratti | |c. 1,2 |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| |Criteri e modalita' |Art. 26, c. 1 |

|Sovvenzioni,contributi,| | |

| sussidi,vantaggi | | |

| economici |----------------------------|--------------|

| |Atti di concessione |Art. 26, c. 2 |

| | |--------------|

| | |Art. 27 |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| |Bilancio preventivo |Art. 29, c. 1 |

| |e consuntivo | |

| Bilanci |----------------------------|--------------|

| |Piano degli indicatori |Art. 29, c. 2 |

| |e risultati attesi | |

| |di bilancio | |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| |Patrimonio immobiliare |Art. 30 |

| Beni immobili | | |

| e gestione patrimonio |----------------------------|--------------|

| |Canoni di locazione |Art. 30 |

| |o affitto | |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| Controlli e rilievi | |Art. 31, c. 1 |

| sull'amministrazione | | |

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|-----------------------|----------------------------|--------------|

| |Carta dei servizi |Art. 32, c. 1 |

72

| |e standard di qualita' | |

| |----------------------------|--------------|

| |Costi contabilizzati |Art. 32, c. 2,|

| | |lett. a |

| | |--------------|

| Servizi erogati | |Art. 10, c. 5 |

| |----------------------------|--------------|

| |Tempi medi di erogazione |Art. 32, c. 2,|

| |dei servizi |lett. b |

| |----------------------------|--------------|

| |Liste di attesa |Art. 41, c. 6 |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| |Indicatore di tempestivita' |Art. 33 |

| Pagamenti |dei pagamenti | |

| dell'amministrazione |----------------------------|--------------|

| |IBAN e pagamenti informatici|Art. 36 |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| Opere pubbliche | |Art. 38 |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| Pianificazione e | |Art. 39 |

|governo del territorio | | |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

|Informazioni ambientali| |Art. 40 |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| Strutture sanitarie | |Art. 41, c. 4 |

| private accreditate | | |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

|Interventi straordinari| |Art. 42 |

| e di emergenza | | |

|-----------------------|----------------------------|--------------|

| Altri contenuti | | |

|=======================|============================|==============|

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"

e relativi contenuti.

La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in

modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia

possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o

all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in

una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di

questa organizzazione e' l'associazione univoca tra una sotto-sezione

e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente

dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine e' necessario

che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni

siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di

"collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da

considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella

sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni

sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti,

riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione

stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di

trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di

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trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni

73

indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri

contenuti".

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione

"Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono

gia' pubblicati in altre parti del sito, e' possibile inserire,

all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un

collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare

duplicazione di informazioni all'interno del sito

dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai

contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente"

senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

((ALLEGATO B (articolo 9-bis)

==================================================================

| | | | | Obblighi |

| | | Amm. che | Norma/e | previsti dal |

| | Nome della | detiene la | istitutiva/e | d.lgs. n. 33 |

| | banca dati | banca dati |della banca dati | del 2013 |

+===+==============+============+=================+==============+

| | | | |Art. 15 (tito-|

| | | | |lari di inca- |

| | | | |richi di |

| | | | |collabora- |

| | | | |zione o consu-|

| | | | |lenza); |

| | | | |art. 17 (dati |

| | | | |relativi al |

| | | | |personale non |

| | | | |a tempo |

| | | | |indeter- |

| | | |- Artt. 36, |minato); |

| | | |co. 3, e 53 del |art. 18 (dati |

| | | |d.lgs. n. 165 del|relativi |

| | | |2001; |agli inca- |

| | | |- art. 1, |richi |

| | | |co. 39-40, |conferiti ai |

| | | |della legge |dipendenti |

|1. | Perla PA | PCM-DFP |n. 190 del 2012 |pubblici) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | | | |Art. 16, co. |

| | | | |1-2 (dota- |

| | | | |zione orga- |

| | | | |nica e costo |

| | | | |del personale |

| | | | |con rapporto |

| | | | |di lavoro a |

| | | | |tempo indeter-|

| | | | |minato); |

| | | | |art. 17 (dati |

| | | | |relativi al |

| | | | |personale |

| | | | |non a tempo |

| | | | |indeter- |

| | | | |minato); |

| | | | |art. 21, co. 1|

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| | | | |(dati sulla |

74

| | SICO - | | |contratta- |

| | Sistema Cono-| | |zione col- |

| | scitivo del | | |lettiva |

| | personale | | |nazionale); |

| | dipendente | | |art. 21, co. 2|

| | dalle Am- | |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla |

| | ministra- | |3, e 58-62 del |contratta- |

| | zioni pub- | MEF-RGS |d.lgs. n. 165 del|zione integra-|

|2. | bliche | (IGOP) |2001 |tiva) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | | | |Art. 21, co. 1|

| | | | |(dati sulla |

| | | | |contrattazione|

| | | | |collettiva |

| | | | |nazionale); |

| | | | |art. 21, co. 2|

| | Archivio | |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla |

| | contratti | |5, e 47, co. 8, |contratta- |

| | del settore | |del d.lgs. n. 165|zione integra-|

|3. | pubblico | ARAN CNEL |del 2001 |tiva) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | | | |Art. 22 (dati |

| | | | |relativi ai |

| | | | |soli Enti |

| | | | |locali riguar-|

| | | | |danti enti |

| | | | |pubblici |

| | | | |vigilati, |

| | | | |enti di di- |

| | | | |ritto privato |

| | | | |in controllo |

| | | | |pubblico, |

| | SIQuEL - | | |parteci- |

| |Sistema Infor-| | |pazioni in so-|

| | mativo | |Art. 1, co. 166- |cieta' di |

| | Questionari | Corte dei |167, della legge |diritto pri- |

|4. | Enti Locali | conti |n. 266 del 2005 |vato) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | | | |Art. 22, commi|

| | | | |1 e 2 (dati |

| | | | |relativi a |

| | | | |societa', enti|

| | | | |pubblici e |

| | | | |enti di |

| | | | |diritto pri- |

| | | | |vato parte- |

| | | | |cipati dalle |

| | | | |ammini- |

| | | | |strazioni |

| | | | |pubbliche o |

| | | | |in cui le Am- |

| | | | |ministra- |

| | | | |zioni nomi- |

| | | | |nano propri |

| | | | |rappresen- |

| | | | |tanti negli |

| | | |- Art. 2, co. |organi di go- |

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| | | |222, della legge |verno); |

75

| | | |n. 191 del 2009; |art. 30 |

| | | |- art. 17, co. |(dati rela- |

| | | |3-4, del decreto-|tivi a beni |

| | | |legge n. 90 del |immobili |

| | | |2014, conver- |posseduti o |

| | | |tito, con modifi-|detenuti |

| | | |cazioni, dalla |delle ammini- |

| | Patrimonio | |legge n. 114 del |strazioni |

|5. | della PA | MEF-DT |2014 |pubbliche) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | | |- Art. 1, co. 10,| |

| | | |del decreto-legge| |

| | | |n. 174 del 2012, |Art. 28, co. 1|

| | | |convertito, con |(pubblicita' |

| | | |modificazioni, |dei rendi- |

| | Rendiconti | |dalla legge n. |conti dei |

| | dei gruppi | |213 del 2012; |gruppi consi- |

| | consiliari | Corte dei |- d.P.C.M. 21 |liari regio- |

|6. | regionali | conti |dicembre 2012 |nali) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | | | |Art.29, co. 1 |

| | | | |(bilanci |

| | | | |preventivi |

| | | | |e consuntivi |

| | | | |delle am- |

| | | | |ministrazioni |

| | | | |pubbliche) |

| | | | |Art. 37, |

| | | | |comma 1, |

| | | | |lett. a), b), |

| | | | |c) (informa- |

| | | | |zioni relative|

| | | | |alle procedure|

| | | | |per l'affida- |

| | | | |mento e |

| | | |- Art. 13 della |l'esecuzione |

| | | |legge n. 196 del |di opere e |

| | | |2009; |e lavori) |

| | | |- decreto |Art. 38, |

| | | |del Ministro |Pubblicita' |

| | | |dell'economia e |dei processi |

| | | |delle finanze n. |di pianifi- |

| | | |23411 del 2010; |cazione, |

| | BDAP - Banca | |- d.lgs. n. 229 |realizzazione |

| | Dati Ammini- | |del 2011; |e valutazione |

| | strazioni | |- d.lgs. n. 228 |delle opere |

|7. | Pubbliche | MEF-RGS |del 2011; |pubbliche |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | REMS (Real | | | |

| |Estate Manage-| | | |

| | ment System) | | | |

| |- Sistema di | | | |

| | Gestione | | | |

| | degli Immo- | | |Art. 30 (beni |

| | bili di Pro- | | |immobili e |

| | prieta' Sta- | | |gestione del |

|8. | tale | Demanio | |patrimonio) |

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76

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | | | |Art. 37, co. 1|

| | | | |(informazioni |

| | | | |relative |

| | | | |alle procedure|

| | | | |per l'affida- |

| | | | |mento e |

| | | |- Art. 62-bis |l'esecuzione |

| |BDNCP - Banca | |del d.lgs. n. 82 |di opere |

| | Dati | |del 2005 ; |e lavori |

| | Nazionale | |- art. 6-bis del |pubblici, |

| | Contratti | |d.lgs. n. 163 |servizi e |

|9. | Pubblici | ANAC |del 2006 |forniture) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | | | |Art. 37, co. 1|

| | | | |(informazioni |

| | | | |zioni rela- |

| | | | |tive alle |

| | | | |procedure per |

| | | | |l'affidamento |

| | | |Artt. 66, co. 7, |e l'esecuzione|

| | | |122, co. 5 e 128,|di opere e |

| | Servizio | |co. 11, del |lavori pub- |

| | Contratti | |d.lgs. n. 163 |blici, servizi|

|10.| Pubblici | MIT |del 2006 |e forniture) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+))

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77

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,

pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108)

Vigente al: 28-5-2017

Capo I

Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante:

«Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:

«Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice

dell'amministrazione digitale;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in

materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:

«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il Codice del processo amministrativo di cui al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'

nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:

«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi

dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

espresso nella riunione del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

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78

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 febbraio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la

semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia

e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 16 maggio 2016;

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013

1. Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'

sostituito dal seguente: «Riordino della disciplina riguardante il

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013,

le parole «delle informazioni concernenti l'organizzazione e

l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di», sono

sostituite dalle seguenti: «dei dati e documenti detenuti dalle

pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei

cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati

all'attivita' amministrativa e».

Art. 3

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33

del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33, e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del

presente decreto disciplinano la liberta' di accesso di chiunque ai

dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli

altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei

limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati

giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la

pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti

l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le

modalita' per la loro realizzazione.».

2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Ambito

soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente decreto, per

"pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali,

nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia,

vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni

di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

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b) alle societa' in controllo pubblico come definite dal decreto

legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7

agosto 2015, n. 124. Sono escluse le societa' quotate come definite

dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo

18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto

privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica,

con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia

finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari

consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in

cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo

d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche

amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni

di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai

dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse

disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle societa'

in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo

emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015,

n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto

privato, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio

superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni

amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore

delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «i dati oggetto» sono inserite le

seguenti: «di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'Autorita'

nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei

dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con

propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in

conformita' con i principi di proporzionalita' e di semplificazione,

e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di

cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati, le informazioni e i

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della

disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e'

sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per

aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella

loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5.

1-ter. L'Autorita' nazionale anticorruzione puo', con il Piano

nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del

presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le

relative modalita' di attuazione, in relazione alla natura dei

soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte,

prevedendo in particolare modalita' semplificate per i comuni con

popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi

professionali.».

Art. 5

Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e'

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80

inserito il seguente: «Art. 4-bis (Trasparenza nell'utilizzo delle

risorse pubbliche). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa

con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere

l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo

delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi

pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle

pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione

alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno

effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito

istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione

"Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne

permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa

sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto

dagli articoli da 15 a 20.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.».

2. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013,

come inserito dal comma 1, e' inserito il seguente Capo: «CAPO I-BIS

- DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI».

Art. 6

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e

inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter

1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e'

sostituito dal seguente: «Art. 5 (Accesso civico a dati e

documenti). - 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo

alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni

o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei

casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle

risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito

pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli

oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto

dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti

secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto

ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del

richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le

informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'istanza puo' essere trasmessa per via telematica secondo le modalita'

previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei seguenti

uffici:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione

"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente

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decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o

cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente

sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su

supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,

l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se

individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis,

comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio

di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via

telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di

comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della

comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata

opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A

decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui

al comma 6 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei

controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione

provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con

provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla

presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli

eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,

l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente

i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza

riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione

obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul

sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al

richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il

relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della

richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del

controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilita',

l'amministrazione ne da' comunicazione al controinteressato e provvede

a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima

di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da

parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la

limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai

casi e ai limiti stabiliti dall'articolo

5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa amministrazione

informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata

risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo'

presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che

decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di

cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile

provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il

quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione

del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso, fino alla

ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non

superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione

dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame,

avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e

della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale

amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del

processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,

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n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o

degli enti locali, il richiedente puo' altresi' presentare ricorso al

difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e'

attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale

immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato

all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia

entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore

civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa

il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se

questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni

dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso

e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al

difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del

Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,

da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore

civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli

interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il

difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei

dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci

giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante,

il termine per la pronuncia del difensore e' sospeso, fino alla

ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non

superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il

controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai sensi del

comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma

8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati,

informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai

sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la

segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo

II, nonche' le diverse forme di accesso degli interessati previste

dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis (Esclusioni

e limiti all'accesso civico). - 1. L'accesso civico di cui

all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato se il diniego e' necessario per

evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli

interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilita' finanziaria ed economica dello

Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi' rifiutato

se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla

tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina

legislativa in materia;

b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o

giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto

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d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso nei casi

di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o

divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui

l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di

specifiche condizioni, modalita' o limiti, inclusi quelli di cui

all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla

normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano

soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve

essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il

periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione alla

natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per la

tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare

ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso

civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale

anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati

personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida

recanti indicazioni operative.

Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari

raccolti per finalita' statistiche). - 1. Gli enti e uffici del

Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6

settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso

per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento

che permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche,

raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi

soggetti siano titolari, a condizione che:

a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a

universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro

strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorita'

statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso

dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito

di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che

concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma

3;

b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a

rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza

specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei

ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli

impegni assunti, nonche' le misure adottate per tutelare la

riservatezza dei dati;

c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta

adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal

medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve

specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo

non puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i

ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di

ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di

ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte

singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto

divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel

progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di

durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena

l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-bis,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di

dati nonche' dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita

divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma

di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non

permettere l'identificazione dell'unita' statistica. In caso di

motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca

e l'impossibilita' di soluzioni alternative, sono messi a

disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche'

l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori

costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i

dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e

gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio

dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del

laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il

collegamento con le unita' statistiche, nel rispetto delle norme in

materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o

nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento

di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui

afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca

sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali

siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di

protezione dei dati personali.

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il

Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6,

del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,

avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per

l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In

particolare, il Comstat stabilisce:

a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1,

lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti,

all'attivita' svolta e all'organizzazione interna in relazione

all'attivita' di ricerca, nonche' alle misure adottate per garantire

la sicurezza dei dati;

b) i criteri di ammissibilita' dei progetti di ricerca avuto

riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita' di disporre dei

dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati

per la loro analisi e diffusione;

c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei laboratori

fisici e virtuali di cui al comma 2;

d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori

virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza

della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione

e la sicurezza dei dati;

e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti

dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.

4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del

Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti

e dei file di dati elementari resi disponibili.

5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone

giuridiche, enti od associazioni.».

3. Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il

seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE

INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI».

Art. 7

Inserimento dell'articolo 7-bis

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1. Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Riutilizzo

dei dati pubblicati). - 1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati

personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui

all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita' di una

diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche'

il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono la

indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web

ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei

principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del

presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo

politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a

dirigenti titolari degli organi amministrativi e' finalizzata alla

realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita'

di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in

materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione

nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che

non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o

sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel

rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla

indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente

presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la

pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni

provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non

pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto

alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di

chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa

valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di

appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti

dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e

degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal

lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie

concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e

l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196

del 2003.

6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle

informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7

agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui

all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di

quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del

segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati

come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia

statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato

prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio

dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i

servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti

memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.».

Art. 8

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Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Decorsi

detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi

dell'articolo 5.»;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'Autorita'

nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio

corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di

accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione

dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del

dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.».

Art. 9

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33

del 2013 e inserimento dell'articolo 9-bis

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Al

fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione

puo' essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione

del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o

documenti, assicurando la qualita' delle informazioni di cui

all'articolo 6.»;

b) il comma 2 e' abrogato.

2. Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis

(Pubblicazione delle banche dati). - 1. Le pubbliche amministrazioni

titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati,

contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di

pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con

i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalita'

di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente

contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di

cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione

previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la

comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli

stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente

banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale,

nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento

ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi

dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le

amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i

predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati.

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche

dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed

effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui

all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della

banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche

amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui

al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e'

presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.».

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Art. 10

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento con il

Piano triennale per la prevenzione della corruzione»;

b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione

indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione

della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190

del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei

documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente

decreto.»;

c) il comma 2 e' abrogato;

d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La promozione di

maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico

di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di

obiettivi organizzativi e individuali.»;

e) il comma 7 e' abrogato;

f) al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il

Piano triennale per la prevenzione della corruzione;» e la lettera d)

e' soppressa.

Art. 11

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole «e ogni atto» sono inserite le seguenti: «,

previsto dalla legge o comunque adottato,»;

2) dopo le parole «i codici di condotta» sono inserite le

seguenti: «, le misure integrative di prevenzione della corruzione

individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190

del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli

atti degli organismi indipendenti di valutazione».

Art. 12

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.

33 del 2013, le parole: «e le risorse a disposizione» sono soppresse.

Art. 13

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente:

«Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi

politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari

di incarichi dirigenziali»;

b) al comma 1, le parole «di carattere elettivo o comunque

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esercizio di poteri di indirizzo politico» sono sostituite dalle

seguenti: «anche se non di carattere elettivo» e le parole «le

pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri

componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni e

gli enti locali pubblicano»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche

amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di

incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo

comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e

per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,

ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo

politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la

quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico

della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto

dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare

complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e

nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza,

finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e

consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati

di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in

modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti

obiettivi determina responsabilita' dirigenziale ai sensi

dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del

mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini

del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si

applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono

affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo

4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni

altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri

titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum

vitae.»;

d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le pubbliche

amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre

mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e

per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o

dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la

situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del

coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che

vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili

ai sensi dell'articolo 5.».

Art. 14

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e

inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Obblighi

di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di

collaborazione o consulenza»;

b) al comma 1,

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1) all'alinea, le parole «Fermi restando gli obblighi» sono

sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi» e le parole «

amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi

titolo conferiti, nonche'» sono soppresse;

2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse;

c) al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti estranei alla

pubblica amministrazione,» sono soppresse;

d) il comma 5 e' abrogato.

2. Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis

(Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle

societa' controllate). - 1. Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 9-bis, le societa' a controllo pubblico, nonche' le

societa' in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione

delle societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati

regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal

conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di

incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni

successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto

della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di

consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,

inclusi quelli arbitrali;

d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e

il numero di partecipanti alla procedura.

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1,

relativamente ad incarichi per i quali e' previsto un compenso, e'

condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o

parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione

ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una

sanzione pari alla somma corrisposta.

Art. 15-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti gli

amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o

amministrativi). - 1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e' tenuto con modalita'

informatiche ed e' inserito in un'area pubblica dedicata del sito

istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati,

per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione

dell'autorita' che lo ha conferito e della relativa data di

attribuzione e di cessazione, nonche' gli acconti e il compenso

finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti

nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla

pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10

del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli

ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.

2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui

all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai

tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38,

comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' i

compensi a ciascuno di essi liquidati.

3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresi' annotati i

provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in

favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28,

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quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e

quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare

dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di

quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti

nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014,

n. 90.».

Art. 15

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono

sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;

b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono

sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;

c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio

dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei processi di

mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche

attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti

interessati.».

Art. 16

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono

sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole «con

la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della

distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree

professionali,» e «La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari

dei contratti a tempo determinato.» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono

sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole

«articolato per aree professionali,» sono soppresse.

Art. 17

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. Al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono

sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni».

Art. 18

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

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apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «presso l'amministrazione» sono

inserite le seguenti: «, nonche' i criteri di valutazione della

Commissione e le tracce delle prove scritte»;

b) al comma 2, le parole «, nonche' quello dei bandi espletati nel

corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per

ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese

effettuate» sono soppresse.

Art. 19

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le pubbliche

amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di

misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del

trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in

forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita'

utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i

dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della

premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»;

b) il comma 3 e' abrogato.

Art. 20

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono

sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»;

b) al comma 2, dopo le parole «Fermo restando quanto previsto» sono

inserite le seguenti: «dall'articolo 9-bis e».

Art. 21

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

1) all'alinea, le parole «Ciascuna amministrazione» sono sostituite

dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,

ciascuna amministrazione»;

2) alla lettera a) le parole «e finanziati dall'Amministrazione

medesima ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «o finanziati

dall'amministrazione medesima nonche' di quelli»;

3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) i

provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione

pubblica, acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite,

gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di

partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico

in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle

partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato

ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;

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b) al comma 2, le parole «Per ciascuno degli enti» sono sostituite

dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,

per ciascuno degli enti»;

c) al comma 3, le parole «degli enti» sono sostituite dalle

seguenti: «dei soggetti» e le parole «, nei quali sono pubblicati i

dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti

titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15» sono

soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole «dell'amministrazione interessata»

sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei pagamenti che le

amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni

contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno

degli enti e societa' indicati nelle categorie di cui al comma 1,

lettere da a) a c)»;

e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni di

cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle

societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni

quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi

dell'Unione europea, e loro controllate.».

Art. 22

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

1) la lettera a) e' soppressa;

2) alla lettera b), le parole «12 aprile 2006, n. 163» sono

sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 9-bis»;

3) la lettera c) e' soppressa;

4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

b) il comma 2 e' abrogato.

Art. 23

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del

2013 le parole «; la sua eventuale omissione o incompletezza e'

rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria

responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per

l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico» sono

soppresse.

Art. 24

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del

2013, le parole «Le regioni, le province» sono sostituite dalle

seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

regioni, le province».

Art. 25

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo

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n. 33 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del

2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle

seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

pubbliche amministrazioni».

Art. 26

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del

2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle

seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

pubbliche amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono

inserite le seguenti: «e di quelli detenuti».

Art. 27

Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del

2013 e' sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni

pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o

nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima

dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la

relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al

bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto

consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche'

non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e

l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.».

Art. 28

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono

inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite

le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi,»;

2) alla lettera a), le parole «, evidenziando quelli

effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni

servizio erogato» sono soppresse;

3) la lettera b) e' abrogata.

Art. 29

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del

2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle

seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le

pubbliche amministrazioni», dopo le parole «beni, servizi,» sono

inserite le seguenti: «prestazioni professionali» e dopo le parole

"dei pagamenti»" sono inserite le seguenti: «, nonche' l'ammontare

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complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici».

Art. 30

Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera c) le parole «il nome del responsabile» sono

sostituite dalle seguenti: «l'ufficio»;

b) la lettera n) del comma 1 e' soppressa;

c) le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse.

Art. 31

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e'

sostituito dal seguente: «Art. 37 (Obblighi di pubblicazione

concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e

fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche

amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6

novembre 2012, n. 190;

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di

cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei

medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai

sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.

229, limitatamente alla parte lavori.».

Art. 32

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono

sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole da:

«tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermi restando gli

obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni

pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere

pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi

unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in

corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno

schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze

d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano

altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web

istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione;

c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per i

Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli

indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.

228.».

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Art. 33

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le

amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi', nei loro siti

istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti

effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne

permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in

relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di

riferimento e ai beneficiari.»;

b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i responsabili di

strutture semplici,» sono soppresse;

c) al comma 6, dopo le parole "«Liste di attesa»," sono inserite le

seguenti: «i criteri di formazione delle liste di attesa,».

Art. 34

Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Programma triennale per la trasparenza e

l'integrita'» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la

prevenzione della corruzione»;

b) il comma 2 e' abrogato;

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I dirigenti responsabili

dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza

controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico

sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.».

Art. 35

Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del

2013 le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'

di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «Piano

triennale per la prevenzione della corruzione».

Art. 36

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «la CIVIT, anche in qualita' di Autorita' nazionale

anticorruzione,» e le parole «la CIVIT», ovunque ricorrano, sono

sostituite dalle seguenti: «L'autorita' nazionale anticorruzione»;

b) al comma 1, le parole «l'adozione di atti o provvedimenti

richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di

comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla

trasparenza.» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un

termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati,

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documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione

di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla

rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le

regole sulla trasparenza.»;

c) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti

periodi: «Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al

comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorita' nazionale

anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo

55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del

procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione

o del dirigente tenuto alla trasmissione delle

informazioni.».

Art. 37

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita'

derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi

di pubblicazione e di accesso civico»;

b) al comma 1, le parole «o la mancata predisposizione del

Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'» sono

sostituite dalla seguente: «e il rifiuto, il differimento e la

limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste

dall'articolo 5-bis,».

Art. 38

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni per la

violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La sanzione di

cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non

effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter,

relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza

pubblica, nonche' nei confronti del responsabile della mancata

pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa

sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata

pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»;

c) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente: «3. Le

sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorita' nazionale

anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con

proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24

novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle

sanzioni.».

Art. 39

Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono

apportate le seguenti modificazioni:

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a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della funzione pubblica»

sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' nazionale anticorruzione»;

b) al comma 3 le parole «con decreti del Presidente del Consiglio

dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita'

nazionale anticorruzione»;

c) al comma 4 le parole «I decreti» sono sostituite dalle seguenti:

«Gli standard, i modelli e gli schemi»;

d) al comma 5 le parole «Le amministrazioni di cui all'articolo

11,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo

2-bis,».

Art. 40

Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo

n. 33 del 2013

1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo il

comma 4 e' inserito il seguente: 4-bis) All'articolo 1, comma 1, del

decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i

soggetti» fino a «attivita' istituzionale» sono sostituite dalle

seguenti: «nonche' gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere

pubbliche».

Capo II

Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190

Art. 41

Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «b)

adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il Piano

nazionale anticorruzione e' adottato sentiti il Comitato

interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente. Esso

costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione

della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis,

comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini

dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative

di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4,

lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai

diversi settori di attivita' degli enti, individua i principali

rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di

obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di

contrasto alla corruzione.»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio

delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorita' nazionale

anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di

notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche

amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti

richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla

trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con

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i piani e le regole sulla trasparenza citati.»;

d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa;

e) il comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. I comuni con

popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire

in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7

agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della

corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale

anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della

predisposizione del piano triennale per la prevenzione della

corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario

supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di

assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle

linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla

Commissione.»;

f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'organo di

indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio,

il Responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative

necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento

dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali,

il Responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente

apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di

comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo

di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le

disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di

prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici

competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei

dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia

di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure

discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi

collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue

funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale

anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di

indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;

g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'organo di

indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di

prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono

contenuto necessario dei documenti di programmazione

strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della

corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la

prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio

di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale

anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta.

L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a

soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso

termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare,

ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori

particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di

corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui

al comma 11.»; h) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis.

L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini

della validazione della Relazione sulla performance, che i piani

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99

triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli

obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-

gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance

si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla

trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma

14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della

corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo

puo' chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e

della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo

svolgimento del controllo e puo' effettuare audizioni di

dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale

anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione

della corruzione e di trasparenza.»;

i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui al comma

16,» sono inserite le seguenti: «anche ulteriori rispetto a quelle

indicate nel Piano nazionale anticorruzione,» e dopo le parole

«rischio di corruzione,» sono inserite le seguenti: «e le relative

misure di contrasto,»;

j) alla lettera d) del comma 9, le parole «monitorare il» sono

sostituite dalle seguenti: «definire le modalita' di monitoraggio

del»;

k) alla lettera e) del comma 9, le parole «monitorare i» sono

sostituite dalle seguenti: «definire le modalita' di monitoraggio

dei»;

l) il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. In caso di

ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano,

il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente

articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche', per

omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere

comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita'

e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da

parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di

prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi

del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo

indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo

dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita'

svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in

cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente

responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce

sull'attivita'.».

Capo III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 42

Disposizioni transitorie

1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n.

33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto

legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano

l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del

decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6

del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

del presente decreto.

2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del

decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma

2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla

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100

data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini

dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni

e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto

legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, verificano la completezza e la

correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni

titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo

n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette

amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla

medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di

attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7

agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis

possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e

di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo 9-bis,

comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

3. Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del

decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del

presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita' di

cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014,

n. 190.

Art. 43

Abrogazioni

1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:

a) l'articolo 4;

b) l'articolo 11;

c) l'articolo 24;

d) l'articolo 25;

e) l'articolo 34;

f) l'articolo 39, comma 1, lettera b);

g) l'articolo 42, comma 1, lettera d).

1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n. 118,

l'articolo 1 e' abrogato.

2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma

611, e' soppressa.

3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676

dell'articolo 1 sono abrogati.

4. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n.

33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all'articolo

2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 del presente

decreto.

Art. 44

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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101

Dato a Roma, addi' 25 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione

e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

ALLEGATO B (articolo 9-bis)

==================================================================

| | | | | Obblighi |

| | | Amm. che | Norma/e | previsti dal |

| | Nome della | detiene la | istitutiva/e | d.lgs. n. 33 |

| | banca dati | banca dati |della banca dati | del 2013 |

+===+==============+============+=================+==============+

| | | | |Art. 15 (tito-|

| | | | |lari di inca- |

| | | | |richi di |

| | | | |collabora- |

| | | | |zione o consu-|

| | | | |lenza); |

| | | | |art. 17 (dati |

| | | | |relativi al |

| | | | |personale non |

| | | | |a tempo |

| | | | |indeter- |

| | | |- Artt. 36, |minato); |

| | | |co. 3, e 53 del |art. 18 (dati |

| | | |d.lgs. n. 165 del|relativi |

| | | |2001; |agli inca- |

| | | |- art. 1, |richi |

| | | |co. 39-40, |conferiti ai |

| | | |della legge |dipendenti |

|1. | Perla PA | PCM-DFP |n. 190 del 2012 |pubblici) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | | | |Art. 16, co. |

| | | | |1-2 (dota- |

| | | | |zione orga- |

| | | | |nica e costo |

| | | | |del personale |

| | | | |con rapporto |

| | | | |di lavoro a |

| | | | |tempo indeter-|

| | | | |minato); |

| | | | |art. 17 (dati |

| | | | |relativi al |

| | | | |personale |

| | | | |non a tempo |

| | | | |indeter- |

| | | | |minato); |

| | | | |art. 21, co. 1|

| | | | |(dati sulla |

| | SICO - | | |contratta- |

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102

| | Sistema Cono-| | |zione col- |

| | scitivo del | | |lettiva |

| | personale | | |nazionale); |

| | dipendente | | |art. 21, co. 2|

| | dalle Am- | |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla |

| | ministra- | |3, e 58-62 del |contratta- |

| | zioni pub- | MEF-RGS |d.lgs. n. 165 del|zione integra-|

|2. | bliche | (IGOP) |2001 |tiva) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | | | |Art. 21, co. 1|

| | | | |(dati sulla |

| | | | |contrattazione|

| | | | |collettiva |

| | | | |nazionale); |

| | | | |art. 21, co. 2|

| | Archivio | |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla |

| | contratti | |5, e 47, co. 8, |contratta- |

| | del settore | |del d.lgs. n. 165|zione integra-|

|3. | pubblico | ARAN CNEL |del 2001 |tiva) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | | | |Art. 22 (dati |

| | | | |relativi ai |

| | | | |soli Enti |

| | | | |locali riguar-|

| | | | |danti enti |

| | | | |pubblici |

| | | | |vigilati, |

| | | | |enti di di- |

| | | | |ritto privato |

| | | | |in controllo |

| | | | |pubblico, |

| | SIQuEL - | | |parteci- |

| |Sistema Infor-| | |pazioni in so-|

| | mativo | |Art. 1, co. 166- |cieta' di |

| | Questionari | Corte dei |167, della legge |diritto pri- |

|4. | Enti Locali | conti |n. 266 del 2005 |vato) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | | | |Art. 22, commi|

| | | | |1 e 2 (dati |

| | | | |relativi a |

| | | | |societa', enti|

| | | | |pubblici e |

| | | | |enti di |

| | | | |diritto pri- |

| | | | |vato parte- |

| | | | |cipati dalle |

| | | | |ammini- |

| | | | |strazioni |

| | | | |pubbliche o |

| | | | |in cui le Am- |

| | | | |ministra- |

| | | | |zioni nomi- |

| | | | |nano propri |

| | | | |rappresen- |

| | | | |tanti negli |

| | | |- Art. 2, co. |organi di go- |

| | | |222, della legge |verno); |

| | | |n. 191 del 2009; |art. 30 |

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103

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|- art. 17, co. |(dati rela- |

|

|

|

|3-4, del decreto-|tivi a beni

|legge n. 90 del |immobili

|2014, conver- |posseduti o

|

| | |tito, con modifi-|detenuti |

| | | |cazioni, dalla |delle ammini- |

| | Patrimonio | |legge n. 114 del |strazioni |

|5. | della PA | MEF-DT |2014 |pubbliche) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | | |- Art. 1, co. 10,| |

| | | |del decreto-legge| |

| | | |n. 174 del 2012, |Art. 28, co. 1|

| | | |convertito, con |(pubblicita' |

| | | |modificazioni, |dei rendi- |

| | Rendiconti | |dalla legge n. |conti dei |

| | dei gruppi | |213 del 2012; |gruppi consi- |

| | consiliari | Corte dei |- d.P.C.M. 21 |liari regio- |

|6. | regionali | conti |dicembre 2012 |nali) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | | | |Art.29, co. 1 |

| | | | |(bilanci |

| | | | |preventivi |

| | | | |e consuntivi |

| | | | |delle am- |

| | | | |ministrazioni |

| | | | |pubbliche) |

| | | | |Art. 37, |

| | | | |comma 1, |

| | | | |lett. a), b), |

| | | | |c) (informa- |

| | | | |zioni relative|

| | | | |alle procedure|

| | | | |per l'affida- |

| | | | |mento e |

| | | |- Art. 13 della |l'esecuzione |

| | | |legge n. 196 del |di opere e |

| | | |2009; |e lavori) |

| | | |- decreto |Art. 38, |

| | | |del Ministro |Pubblicita' |

| | | |dell'economia e |dei processi |

| | | |delle finanze n. |di pianifi- |

| | | |23411 del 2010; |cazione, |

| | BDAP - Banca | |- d.lgs. n. 229 |realizzazione |

| | Dati Ammini- | |del 2011; |e valutazione |

| | strazioni | |- d.lgs. n. 228 |delle opere |

|7. | Pubbliche | MEF-RGS |del 2011; |pubbliche |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | REMS (Real | | | |

| |Estate Manage-| | | |

| | ment System) | | | |

| |- Sistema di | | | |

| | Gestione | | | |

| | degli Immo- | | |Art. 30 (beni |

| | bili di Pro- | | |immobili e |

| | prieta' Sta- | | |gestione del |

|8. | tale | Demanio | |patrimonio) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

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| | | | |Art. 37, co. 1|

| | | |mento e |

| | | |- Art. 62-bis |l'esecuzione |

| |BDNCP - Banc a | |del d.lgs. n. 82 |di opere |

| | Dati | |del 2005 ; |e lavori |

| | Nazionale | |- art. 6-bis del |pubblici, |

| | Contratti | |d.lgs. n. 163 |servizi e |

|9. | Pubblici | ANAC |del 2006 |forniture) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

| | | | |Art. 37, co. 1|

| | | | |(informazioni |

| | | | |zioni rela- |

| | | | |tive alle |

| | | | |procedure per |

| | | | |l'affidamento |

| | | |Artt. 66, co. 7, |e l'esecuzione|

| | | |122, co. 5 e 128,|di opere e |

| | Servizio | |co. 11, del |lavori pub- |

| | Contratti | |d.lgs. n. 163 |blici, servizi|

|10.| Pubblici | MIT |del 2006 |e forniture) |

+---+--------------+------------+-----------------+--------------+

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104

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella

pubblica amministrazione. (12G0213)

Vigente al: 28-5-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,

adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e

ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli

articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a

Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28

giugno 2012, n.110, la presente legge individua, in ambito nazionale,

l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di

svolgere, con modalita' tali da assicurare azione coordinata,

attivita' di controllo, di prevenzione e di contrasto della

corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita'

delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni, di

seguito denominata «Commissione», opera quale Autorita' nazionale

anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In

particolare, la Commissione:

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le

organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma

2-bis;

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli

interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di

indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione in materia di conformita' di

atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di

comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il

rapporto di lavoro pubblico;

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di

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105

cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e

successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da

parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici

nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma

16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;

f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva

applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche

amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul

rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa

previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre

disposizioni vigenti;

f-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME

MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56));

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31

dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di contrasto della

corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e

sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e' adottato sentiti il

Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato

annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri

piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri

soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione

della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione

dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in

relazione alla dimensione e ai diversi settori di attivita' degli

enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi

e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di adozione

e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f),

l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi

mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle

pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o

provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle

regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle

disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti

contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di

indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e

disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e

contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica

amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la

prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi

e i progetti internazionali;

c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati

occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla

presente legge, secondo modalita' che consentano la loro gestione ed

analisi informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti

nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per

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106

evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi

in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. (4)

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono

al Dipartimento della funzione pubblica:

a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una

valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al

rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a

prevenire il medesimo rischio;

b) procedure appropriate per selezionare e formare, in

collaborazione con la Scuola superiore della pubblica

amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori

particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi

settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. (4)

6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono

aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi

dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano

triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni

contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis.

Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione

della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario

supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di

assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle

linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla

Commissione.

7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di

ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione

e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative

necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento

dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali,

il Responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente

apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di

comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo

di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le

disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di

prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici

competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei

dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia

di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure

discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi

collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue

funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale

anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di

indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che

costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione

strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della

corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la

prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio

di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale

anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta.

L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a

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soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso

termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare,

ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori

particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di

corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui

al comma 11.

8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai

fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani

triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli

obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione

strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle

performance si tenga conto degli obiettivi connessi

all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti

della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi

inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal

fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i

documenti necessari per lo svolgimento del controllo e puo'

effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce

all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione

delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma

16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale

anticorruzione, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di

corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le

proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze

previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera

a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni

idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate

ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del

responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare

sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) definire le modalita' di monitoraggio del rispetto dei

termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione

dei procedimenti;

e) definire le modalita' di monitoraggio dei rapporti tra

l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti

o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione

o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche

verificando eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti

tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli

stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori

rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede

anche:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua

idoneita', nonche' a proporre la modifica dello stesso quando sono

accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando

intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita'

dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente,

dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo

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svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio

che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di

formazione di cui al comma 11.

11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi

dell'etica e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le

amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici

chiamati ad operare nei settori in cui e' piu' elevato, sulla base

dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che

siano commessi reati di corruzione.

12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un

reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il

responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo

risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n.165, e successive modificazioni, nonche' sul piano

disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della

pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti

circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il

piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai

commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del

piano.

13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato

ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore alla sospensione dal

servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad

un massimo di sei mesi.

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione

previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7

del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che

provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le

relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La

violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle

misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito

disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente

individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette

all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo

dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita'

svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in

cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente

responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce

sull'attivita'.

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attivita'

amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117,

secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto

previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n.150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web

istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni

relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile

accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione, nel

rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di

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segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web

istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i

relativi bilanci e conti consuntivi, nonche' i costi unitari di

realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi

erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla

base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura

altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web

istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal

comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge

18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche

amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15

del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e

servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta

ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e

progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto

legislativo n.150 del 2009.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di

gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole

contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'

costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,

agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle

commissioni tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli incarichi

e la nullita' degli atti compiuti, la partecipazione a collegi

arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

22. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

24. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

25. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai

procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I

soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti

web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi

15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali

sono nominati.

27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono

trasmesse in via telematica alla Commissione.

28. Le amministrazioni provvedono altresi' al monitoraggio

periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la

tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio

sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna

amministrazione.

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29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio

sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica

certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze

ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere

informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi

che lo riguardano.

30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto

di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7

agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di

procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili

in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di

identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del

codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive

modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai

procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle

relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo

specifico ufficio competente in ogni singola fase.

31. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b),

del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso

tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura

proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a

presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i

tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo

delle somme liquidate.Le stazioni appaltanti sono tenute altresi' a

trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione

di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali

informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in

tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato

digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,

anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni

trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente

consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia

di stazione appaltante e per regione. L'Autorita' individua con

propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative

modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno,

l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle

amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in

tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato

digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (2)

32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma

1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo

trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante

emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria

valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le

regole della trasparenza.

33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche

amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce

violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009,

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n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti

informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli

enti pubblici nazionali, nonche' alle societa' partecipate dalle

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro

attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o

dell'Unione europea.

35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle

disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di

pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono

obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni pubbliche;

b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine all'uso delle

risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle

funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati relativi ai

titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di

esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale,

regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione

obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la

situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento

dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le

partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il

secondo grado di parentela, nonche' tutti i compensi cui da' diritto

l'assunzione della carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita', mediante

pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai

titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a

quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con

riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta

collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni che le

amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di elaborazione

dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le

informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico

elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti

si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line

in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu'

ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza

ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse

dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita';

g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento

della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento

per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della

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disciplina vigente, delle responsabilita' e delle sanzioni per il

mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di

pubblicazione.

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi

del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle

prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di

trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva

amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera

m), della Costituzione, e costituiscono altresi' esercizio della

funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei

dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui

all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma

1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello

di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche

amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente

legge».

38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta

irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza

della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il

procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma

semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico

riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni

amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca

autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi,

le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le aziende e le

societa' partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in

occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36,

comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e

successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione

pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione,

tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a

persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate

discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure

pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione

annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del

decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla

Commissione per le finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente

articolo.

40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39

si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento

della funzione pubblica.

41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo

6 e' aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del

procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di

interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche

potenziale».

42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti

emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

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semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri

differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli

professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che

pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al

dipendente»;

c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito il

seguente:

«Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di

interessi»;

d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del

dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di

responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei

conti»;

e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli

incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano

all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati

ai dipendenti pubblici»;

f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le

amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi,

anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via

telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della

funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti

stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso

lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le

parole: «L'elenco e' accompagnato» sono sostituite dalle seguenti:

«La comunicazione e' accompagnata» e, al terzo periodo, le parole:

«Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30

giugno di ciascun anno»;

g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al

comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di

ciascun anno»;

h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la

durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti:

«nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

«Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle

amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le

informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati

accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente

articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese

liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che

consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati

informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento

della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle

amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in

tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del

presente comma in formato digitale standard aperto»;

l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,

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hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di

pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i

soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto

dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione

dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo

periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal

comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti

alla data di entrata in vigore della presente legge.

44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo definisce

un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la

prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri

costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio

esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una

specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in

relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i

dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a

qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione

con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,

fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico valore e nei limiti

delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che

lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di

comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di

prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilita'

disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai fini

della responsabilita' civile, amministrativa e contabile

ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla

violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi

o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di

cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli

organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui

devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In

caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura

aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio

organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di

comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di

cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma

si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione

per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle

amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e

modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

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*

6. Sull'applicazione dei codici

vigilano i dirigenti responsabili di

di controllo interno e gli uffici di

di cui al presente articolo

ciascuna struttura, le strutture

disciplina.

115

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato

di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazione del

personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».

45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono

approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e' inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella

formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) - 1.

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro

secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di

commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive,

agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie,

all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla

concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti

pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la

concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici

di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e

regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina

dei relativi segretari».

47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al

presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».

48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per

la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni

disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei

procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri

direttivi:

a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo, superando le

logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche

amministrazioni;

b) omogeneita' dei controlli da parte dei dirigenti, volti a

evitare ritardi;

c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni,

sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione,

nonche' della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo e'

delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a modificare

la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi

dirigenziali e di incarichi di responsabilita' amministrativa di

vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

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modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo

pubblico esercitanti funzioni amministrative, attivita' di produzione

di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di

116

gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o

esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di

amministrazione e gestione, nonche' a modificare la disciplina

vigente in materia di incompatibilita' tra i detti incarichi e lo

svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di

interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio

imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del

contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi

dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non

conferibilita' per coloro che sono stati condannati, anche con

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I

del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del

contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi

dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non

conferibilita' per coloro che per un congruo periodo di tempo, non

inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto

incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a

controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce

l'incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i casi di non

conferibilita' di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle

amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore

ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi

di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.

I casi di non conferibilita' devono essere graduati e regolati in

rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico

ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche

territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. E'

escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di

responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di

indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a

coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto

incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche

elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno,

immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonche' gli

incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle

pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via

esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e

amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende

ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti

di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi di

cui alla lettera d) gia' conferiti e lo svolgimento di attivita',

retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a

regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione

che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attivita'

professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono soggetti a

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117

regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi di

cui alla lettera d) gia' conferiti e l'esercizio di cariche negli

organi di indirizzo politico.

51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e' inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala

illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di

calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi

dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che

denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero

riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui

sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo'

essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni

di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla

denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del

segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre

che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora

la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla

segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza

sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al

Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di

competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le

stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli

22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni».

52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53 la

comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire

indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' obbligatoriamente acquisita

dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,

anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori

di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di

infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto

elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco

e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto

richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e

3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura

effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei

tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo,

dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo

della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche

ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o

subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali

essa e' stata disposta.

53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di

infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti

per conto di terzi;

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c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di

bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53 puo' essere

aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto

del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della

giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e

delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari

competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione

del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si

pronuncino entro il termine, il decreto puo' essere comunque

adottato.

55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla

prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e

dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della

modifica. Le societa' di capitali quotate in mercati regolamentati

comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo

unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La

mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture

e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al

comma 52, nonche' per l'attivita' di verifica.

57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in

vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la

normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente

legge.

58.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi

da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio

di imparzialita' di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono

applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni.

60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di

cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei

relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e

di Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici e dei

soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla

piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge,

con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del

piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello

relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione

interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme

regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai

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dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera

119

a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4

dello stesso articolo 53;

c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice

di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del

presente articolo.

61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresi'

definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti

legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e

delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali,

nonche' degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato

sottoposti al loro controllo.

62. All'articolo l della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il

comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita' del danno

all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla

commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione

accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova

contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore

patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal

dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti

o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui

all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e'

concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della

garanzia del credito erariale».

63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo

unico della normativa in materia di incandidabilita' alla carica di

membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della

Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali, provinciali,

comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di

presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei

consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte

delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di

presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui

all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e

successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi

esecutivi delle comunita' montane.

64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino

e all'armonizzazione della vigente normativa ed e' adottato secondo i

seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di

interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano

temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che

abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di

reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e

3-quater, del codice di procedura penale;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che

non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro

che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni

di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II,

capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la

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legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui alle lettere

120

a) e b);

d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche in caso di

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale;

e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilita' con

le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di

riabilitazione, nonche' con le restrizioni all'esercizio del diritto

di elettorato attivo;

f) prevedere che le condizioni di incandidabilita' alla carica di

deputato e di senatore siano applicate altresi' all'assunzione delle

cariche di governo;

g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in

materia di incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e

circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente

della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e

comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale,

presidente e componente del consiglio di amministrazione dei

consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle

unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle

aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del

testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000,

presidente e componente degli organi delle comunita' montane,

determinata da sentenze definitive di condanna;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza

con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i),

l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilita' determinate

da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme

sociale;

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale

sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di

incompatibilita' del presidente e degli altri componenti della giunta

regionale nonche' dei consiglieri regionali, le ipotesi di

incandidabilita' alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire

cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a

sentenze definitive di condanna;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile

con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto

dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di

condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o

all'affidamento della carica.

65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato

di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere ai fini

dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi

entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di

decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le

Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il

decreto legislativo puo' essere comunque adottato.

66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti

pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali

o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di

diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico,

nonche' quelli di componente degli organismi indipendenti di

valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e

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militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti

con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve

121

permanere per tutta la durata dell'incarico. E' escluso il ricorso

all'istituto dell'aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di

entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei

centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di

collocamento in posizione di fuori ruolo. (4)

67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli

uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al

comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di

fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tener conto delle differenze e specificita' dei regimi e delle

funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa,

contabile e militare, nonche' all'Avvocatura dello Stato;

b) durata dell'incarico;

c) continuativita' e onerosita' dell'impegno lavorativo connesso

allo svolgimento dell'incarico;

d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni

esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle

esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari,

amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori

dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo

per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi

complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto

collocamento non puo' comunque determinare alcun pregiudizio con

riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di

cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data

di entrata in vigore della presente legge.

70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai

membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di

autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque

denominate.

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del

decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se

conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge,

il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore

della presente legge.

72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,

nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di

entrata in vigore della presente legge, hanno gia' maturato o che,

successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di

collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si

intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine

dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato

relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto l'incarico. Qualora

l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di

fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi

all'entrata in vigore della presente legge.

73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 e'

trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte

delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi

entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di

decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso

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i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere

122

comunque adottato.

74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri

direttivi ivi stabiliti, il Governo e' autorizzato ad adottare

disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono

inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono

inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;

c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» e'

sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale che,

abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra

utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite

dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il

pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi

poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra

utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno

a cinque anni»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite

dalle seguenti: «da quattro a otto»;

h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite

dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla

seguente: «cinque»;

i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere

utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando

della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'

e' punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o

altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche

all'incaricato di un pubblico servizio»;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualita' di

pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio»

sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni

o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico

ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una

promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle

sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli

articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

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123

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite

le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale

prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre

anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le

seguenti: «319-quater,»;

r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente:

«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque,

fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e

319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o

con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o

promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,

come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico

ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per

remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai

doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo

ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette

denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o

promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale

riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un

pubblico servizio.

Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono commessi in

relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita».

76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto

costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o

della promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri,

compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al

loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla

societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se

il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla

vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone indicate

nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si

tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati

italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto

derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o

servizi».

77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite

le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita'»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono

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124

inserite le seguenti: «319-quater»;

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e' aggiunta

la seguente:

«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi

previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la

sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma

2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli

articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,

319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure

interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della

loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per

esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche

oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che

comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro

esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini

previsti dall'articolo 303».

79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter»

sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le

seguenti: «319-quater,»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le

seguenti: «319-quater,».

81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione

per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione

per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter

(corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti:

«319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere

utilita'),»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole:

«319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;

c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure

coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di

procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di cui

all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il

divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato

elettorale».

82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1,

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione, di

cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta

giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che

l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle attivita' svolte

dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo

le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

-------------

AGGIORNAMENTO (1)

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125

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla

L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34-bis, comma 4)

che "Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine di

cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e'

differito al 31 marzo 2013".

-------------

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma

418) che "In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32,

della legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al secondo

periodo e' prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto

periodo e' prorogato al 30 giugno 2013".

-------------

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla

L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che

"Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190

del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di

diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il

provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo".

Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 15) che "Le funzioni del

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio

dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

di cui all'articolo 1 , commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012

n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorita' nazionale

anticorruzione".

Art. 2

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle

attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 novembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

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127

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati

personali,

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto l’articolo 5 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016 che ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal d.lgs. 33/2013, il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;

Visto l’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, relativo alle esclusioni e ai limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del medesimo decreto e, in particolare, l’art. 5 bis, co. 6, secondo cui ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti l’Autorità nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 281/1997, adotta linee guida recanti indicazioni operative;

Visto lo schema di “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” approvato dall’Autorità nell’adunanza del 9 novembre 2016 e posto in consultazione pubblica sul sito dell’Autorità dall’11 novembre al 28 novembre 2016;

Valutate le osservazioni pervenute durante la consultazione pubblica e i contributi istruttori acquisiti nel corso di audizioni informali svolte in data 24 novembre 2016 presso l’Autorità;

Acquisita in data 15 dicembre 2016 l’intesa del Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuto opportuno, anche in relazione all’intesa acquisita e alle interlocuzioni istruttorie avute nel corso delle audizioni informali con le Regioni e gli enti territoriali, pervenire a successivi approfondimenti delle Linee guida anche in un apposito tavolo di confronto con le Regioni e gli enti territoriali;

Visto il parere alla Conferenza Unificata di cui all’art. di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281 ai sensi dell’art. art. 5 bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013 in data 22 dicembre 2016;

Adotta

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LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI

LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013

Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016

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129

Sommario

1. Definizioni.......................................................................................................................................................................130

2. L’accesso civico generalizzato: caratteristiche e funzioni ........................................................................................130

2.1. Introduzione ..........................................................................................................................................................130

2.2. Distinzione fra accesso generalizzato e accesso civico ....................................................................................131

2.3. Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990 .......................................................131

3. Prime indicazioni operative generali per l’attuazione ................................................................................................132

3.1. Adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di accesso .........................................................................132

3.2. Adeguamenti organizzativi ..................................................................................................................................133

4. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’accesso generalizzato ............................................................133

4.1. Ambito soggettivo ................................................................................................................................................133

4.2. Ambito oggettivo ..................................................................................................................................................134

5. Distinzione fra eccezioni assolute all’accesso generalizzato e “limiti” (eccezioni relative o qualificate)............135

5.1. Eccezioni assolute ................................................................................................................................................ 135 5.2. Limiti (eccezioni relative o qualificate) ............................................................................................................. 135

5.3. La motivazione del diniego o dell’accoglimento della richiesta di accesso ................................................... 136

6. Le eccezioni assolute .................................................................................................................................................... 137

6.1. Segreto di Stato...................................................................................................................................................... 137

6.2. Altri casi di segreto o di divieto di divulgazione ............................................................................................... 137

6.3. Eccezioni assolute in caso in cui l’accesso è subordinato dalla “disciplina vigente al rispetto di

specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24 c. 1 della legge 241/1990”. ..................... 138

7. I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi

pubblici.................................................................................................................................................................................... 140

7.1. Sicurezza pubblica e ordine pubblico ............................................................................................................... 141

7.2. Sicurezza nazionale .............................................................................................................................................. 142

7.3. Difesa e questioni militari ................................................................................................................................... 142

7.4. Relazioni internazionali ....................................................................................................................................... 143

7.5. Politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato ................................................................................ 143

7.6. Conduzioni di indagini sui reati e loro perseguimento .................................................................................. 144

7.7. Regolare svolgimento di attività ispettive......................................................................................................... 145

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130

8. I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi

privati...................................................................................................................................................................................... 146

8.1. I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali. ...................................................................................... 146

8.2. Libertà e segretezza della corrispondenza........................................................................................................ 149

8.3. Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale,

diritto d'autore e segreti commerciali ............................................................................................................................ 150

9. Decorrenza della disciplina e aggiornamento delle Linee guida ............................................................................ 151

ALLEGATO. GUIDA OPERATIVA ALL’ ACCESSO GENERALIZZATO...................................................... 153

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1. Definizioni

Di seguito si riportano alcune definizioni utili ai fini delle presenti Linee Guida. Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, è di seguito definito “decreto trasparenza”. Per “accesso documentale” si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990. Per “accesso civico” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti

oggetto degli obblighi di pubblicazione. Per “accesso generalizzato” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza

2. L’accesso civico generalizzato: caratteristiche e funzioni

2.1. Intr od uzion e

Le presenti linee guida hanno a oggetto la “definizione delle esclusioni e dei limiti” all’accesso civico a dati non

oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza. Tale nuova tipologia di accesso (d’ora in avanti “accesso generalizzato”), delineata nel novellato art. 5,

comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del decreto trasparenza ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non più solo finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, ma soprattutto, e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. L’intento del legislatore è ancor più valorizzato in considerazione di quanto già previsto nel co. 2 dell’art. 1 del decreto trasparenza secondo cui la trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, e integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.

Anche nell’ordinamento dell’Unione Europea, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (cfr. art. 15 TFUE e capo V della Carta dei diritti fondamentali) il diritto di accesso non è preordinato alla tutela di una propria posizione giuridica soggettiva, quindi non richiede la prova di un interesse specifico, ma risponde ad un principio generale di trasparenza dell’azione dell’Unione ed è uno strumento di controllo democratico sull'operato dell'amministrazione europea, volto a promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile. Dal canto suo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha qualificato il diritto di accesso alle informazione quale specifica manifestazione della libertà di informazione, ed in quanto tale protetto dall’art. 10(1) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Come previsto nella legge 190/2012, il principio della

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trasparenza costituisce, inoltre, misura fondamentale per le azioni di prevenzione e contrasto anticipato della corruzione.

A questa impostazione consegue, nel novellato decreto 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l’attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell’accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all’informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall’art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede motivazione”. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all’interesse dell’ordinamento di assicurare ai cittadini (a “chiunque”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell’art. art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Per quanto sopra evidenziato, si ritiene che i principi delineati debbano fungere da canone interpretativo in sede di applicazione della disciplina dell’accesso generalizzato da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti obbligati, avendo il legislatore posto la trasparenza e l’accessibilità come la regola rispetto alla quale i limiti e le esclusioni previste dall’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013, rappresentano eccezioni e come tali da interpretarsi restrittivamente. Sul punto si daranno indicazioni nei successivi paragrafi.

2.2. Distinzi one fra a c ce ss o g e nera lizza t o e a cc ess o civ ic o

L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso civico”)

previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso generalizzato.

L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

2.3. Distinzi one fra a c ce ss o g e nera lizza t o e a cc ess o a gli a tti ex l. 24 1/1990

L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti

amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso documentale”). La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione

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a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.

In sostanza, come già evidenziato, essendo l’ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell’attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.

Vi saranno dunque ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato.

Nel rinviare a quanto specificato nel § 6.3. si consideri, d’altra parte, che i dinieghi di accesso agli atti e documenti di cui alla legge 241/1990, se motivati con esigenze di “riservatezza” pubblica o privata devono essere considerati attentamente anche ai fini dell’accesso generalizzato, ove l’istanza relativa a quest’ultimo sia identica e presentata nel medesimo contesto temporale a quella dell’accesso ex. l. 241/1990, indipendentemente dal soggetto che l’ha proposta. Si intende dire, cioè, che laddove l’amministrazione, con riferimento agli stessi dati, documenti e informazioni, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990, motivando nel merito, cioè con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, e quindi nonostante l’esistenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della 241/1990, per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute dall’ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela dell’interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all’interesse in gioco. Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale.

3. Prime indicazioni operative generali per l’attuazione

3.1. Ad ozi one d i una d iscip l in a sulle d i ve rs e tip ol ogi e d i a cce ss o

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre

tipologie di accesso, sembra opportuno suggerire ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere: 1. una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale; 2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli obblighi di

pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;

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3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. Tale sezione dovrebbe disciplinare

gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato. Si tratterebbe, quindi, di:

a) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; b) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.

3.2. Ad egua m enti o rga nizza t i vi

Al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso si invitano le

amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative, quali, ad esempio, la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti.

4. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’accesso generalizzato

4.1. Am b ito so gg etti v o

L’ambito dei soggetti nei confronti dei quali è possibile attivare l’accesso civico è lo stesso declinato nell’art.

2 bis del decreto trasparenza come introdotto dal d.lgs. 97/2016, in virtù dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 2, comma 1 del medesimo decreto.

Più precisamente, si tratta di: pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, comma 1); enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati (art. 2- bis, comma 2); società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati (art. 2-bis, comma 3).

1. Pubbliche amministrazioni Ai fini del d.lgs. n. 33/2013 per “pubbliche amministrazioni”, si intendono “tutte le amministrazioni di cui all’articolo

1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione” (art. 2-bis, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013).

2. Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato

assimilati La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni sopra richiamate è estesa, “in quanto compatibile”, anche a: a) enti pubblici economici e ordini professionali; b) società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della

legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 175/2016 c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità

giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati La medesima disciplina si applica, sempre in quanto compatibile, e “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea” alle società in partecipazione

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pubblica, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 175/2016) nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Per le categorie di soggetti di cui ai punti 2 e 3 il legislatore prevede che la disciplina della trasparenza si applichi “in quanto compatibile”. Il principio della compatibilità, tuttavia, concerne la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti. Non è invece operante per quel che concerne l’accesso generalizzato, stante la ratio e la funzione del generalizzato descritta nel primo paragrafo delle presenti Linee guida. L’accesso generalizzato, pertanto, è da ritenersi senza dubbio un istituto “compatibile” con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati ai punti 2 e 3, considerato che l’attività svolta da tali soggetti è volta alla cura di interessi pubblici.

E’ necessario, inoltre, attribuire significato alla disposizione legislativa che delimita il campo di applicazione per quanto attiene ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 2 bis del decreto trasparenza, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

L’intento del legislatore è quello di garantire che la cura concreta di interessi della collettività, anche ove affidati a soggetti esterni all’apparato amministrativo vero e proprio, rispondano comunque a principi di imparzialità, del buon andamento e della trasparenza.

Si ritiene che nel novero di tali attività possano rientrare quelle qualificate come tali da una norma di legge, dagli atti costitutivi o dagli statuti delle società, l’esercizio di funzioni amministrative, la gestione di servizi pubblici nonché le attività che pur non costituendo diretta esplicazione della funzione o del servizio pubblico svolti sono ad esse strumentali. Al riguardo si rinvia alle precisazioni che saranno contenute nelle Linee guida di adeguamento al d.lgs. 97/2016 della delibera ANAC 8/2015 in corso di adozione.

4.2. Am b ito og ge tti vo

Sotto il profilo dell’ambito oggettivo, l’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente “ai dati e

ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

Dalla lettura dell’art. 5 bis si evince, inoltre, che oggetto dell’accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle p.a. e dagli altri soggetti indicati al § 4.1.

Il primo riferimento non è solo ai “documenti amministrativi”, ma anche ai “dati” che esprimono un concetto informativo più ampio, da riferire al dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico sui cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione.

La distinzione tra documenti e dati acquista rilievo nella misura in cui essa comporta che l’amministrazione sia tenuta a considerare come validamente formulate, e quindi a darvi seguito, anche le richieste che si limitino a identificare/indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti.

Si evidenzia, tuttavia, che il testo del decreto dispone che “l’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti”; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto1.

Allo stesso modo, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di

1

Cfr. Parere C. di S. 18.2.2016, par. 11.3

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salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione (cfr. CGUE, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03).

Per quanto concerne la richiesta di informazioni, per informazioni si devono considerare le rielaborazione di dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti. Poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza), resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l’amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa.

5. Distinzione fra eccezioni assolute all’accesso generalizzato e “limiti”

(eccezioni relative o qualificate)

Come già accennato, la regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a

tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.

Dalla lettura dell’art. 5 bis, co. 1, 2 e 3 del decreto trasparenza si possono distinguere due tipi di eccezioni, assolute o relative.

Al ricorrere di queste eccezioni, le amministrazioni, rispettivamente, devono o possono rifiutare l’accesso generalizzato. La chiara identificazione di tali eccezioni rappresenta un elemento decisivo per consentire la corretta applicazione del diritto di accesso generalizzato.

5.1. Eccezi oni a s s olute

L’accesso generalizzato è escluso nei casi indicati al co. 3 dell’art. 5 bis, nei casi cioè in cui una norma di

legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni ovvero la consente secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti.

Solo una fonte di rango legislativo può giustificare la compressione del diritto a conoscere cui ora il nostro ordinamento è improntato.

Dette esclusioni (eccezioni assolute) ricorrono in caso di: a) segreto di Stato; b) negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui

l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Con riferimento a quest’ultima indicazione normativa, va registrato che essa delinea una parziale sovrapposizione delle eccezioni assolute dell’accesso generalizzato con quelle previste nella l. 241/1990. Stanti, tuttavia, le diverse finalità dei due istituti, l’individuazione di queste esclusioni, come si avrà modo di chiarire in seguito, si rivela di particolare delicatezza. In generale, il rinvio della disciplina dell’accesso generalizzato a quella delle esclusioni della legge 241/1990 non può che essere letto alla luce delle finalità di ampia disclosure sottesa alla nuova normativa e richiamate nella prima parte di queste linee guida.

5.2. L im iti (e ccezi oni rela tiv e o q ua lifi ca te )

Al di fuori dei casi sopra indicati, possono ricorrere, invece, limiti (eccezioni relative o qualificate) posti a

tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis del decreto trasparenza.

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Il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di

esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.

L’amministrazione, cioè, è tenuta a verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore.

Affinché l’accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve essere concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio. L’amministrazione, in altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà:

a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 2 – viene pregiudicato; b) valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione

richiesta; c) valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile. Detta valutazione, proprio perché relativa alla identificazione di un pregiudizio in concreto, non può essere

compiuta che con riferimento al contesto temporale in cui viene formulata la domanda di accesso: il pregiudizio concreto, in altri termini, va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l’informazione viene resa accessibile, e non in termini assoluti ed atemporali. Tale processo logico è confermato dalle previsioni dei commi 4 e 5 dell’art. 5-bis del decreto trasparenza: da una parte, il diniego dell’accesso non è giustificato, se ai fini della protezione di tale interesse è sufficiente il differimento dello stesso per la tutela degli interessi considerati dalla norma (art. 5-bis, comma 5). I limiti, cioè, operano nell’arco temporale nel quale la tutela è giustificata in relazione alla natura del dato, del documento o dell’informazione di cui si chiede l’accesso (art. 5-bis co. 5). Allo stesso modo, l’amministrazione dovrà consentire l’accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati, qualora la protezione dell’interesse sotteso alla eccezione sia invece assicurato dal diniego di accesso di una parte soltanto di esso. In questo caso, l’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso alle parti restanti (art. 5-bis, comma 4, secondo alinea).

L’amministrazione è tenuta quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente. Il principio di proporzionalità, infatti, esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito (cfr. sul punto CGUE, 15 maggio 1986, causa C- 222/84; Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03).

5.3. L a m otiva zi one d el d ini eg o o d ell’a cc ogl im ent o d ella richi esta d i a cc es so

Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all’esistenza di limiti di cui ai

co. 1 e 2 che per quelli connessi all’esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione, tanto più necessaria in una fase sicuramente sperimentale quale quella che si apre con le prime richieste di accesso. La motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione.

Possono, tuttavia, verificarsi circostanze in cui potrebbe essere pregiudizievole dell’interesse coinvolto imporre all’amministrazione anche solo di confermare o negare di essere in possesso di alcuni dati o informazioni (si consideri ad esempio il caso di informazioni su indagini in corso). In tali ipotesi, di stretta interpretazione, se si dovesse pretendere una puntale specificazione delle ragioni del diniego, l’amministrazione potrebbe disvelare, in tutto o in parte, proprio informazioni e dati che la normativa ha escluso o limitato dall’accesso per tutelarne la riservatezza (pubblica o privata).

Ove ci si trovi in situazioni del genere, e ove questo non comporti la rivelazione di informazioni protette, è quantomeno opportuno indicare le categorie di interessi pubblici o privati che si intendono tutelare

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e almeno le fonti normative che prevedono l’esclusione o la limitazione dell’accesso da cui dipende la scelta dell’amministrazione.

La motivazione è necessaria anche in caso di accoglimento dell’istanza, specie nelle ipotesi in cui la richiesta lambisce diritti di soggetti terzi che, come controinteressati, sono stati coinvolti ai sensi dell’art. 5 co. 5 del decreto trasparenza.

6. Le eccezioni assolute

Una prima categoria di eccezioni è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. Come anticipato, si tratta

di eccezioni poste da una norma di rango primario a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa. In presenza di tali eccezioni l’amministrazione è tenuta a rifiutare l’accesso (segreto di Stato o divieto di divulgazione) ovvero a consentirlo secondo condizioni modalità e limiti previsti da norme di legge.

Nella valutazione dell’istanza di accesso, l’amministrazione deve quindi verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione o ad accesso “condizionato” in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nell’art. 5-bis co. 3.

Il legislatore rinvia ai casi di segreto di Stato, agli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

6.1. Seg ret o d i Sta t o

La definizione di Segreto di Stato è contenuta nell’art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che ha abrogato

la previgente legge 24 ottobre 1977, n. 801, secondo il quale “sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”.

Il Segreto di Stato è finalizzato alla salvaguardia di supremi e imprescindibili interessi dello Stato, quali l’integrità della Repubblica, la difesa delle istituzioni, l’indipendenza dello Stato, la preparazione e la difesa militare dello Stato (art. 3, comma 1, D.P.C.M. 8 aprile 2008 attuativo del citato art. 39, comma 5 della l. n. 124/2007) e trova legittimazione costituzionale proprio in quanto mezzo o strumento necessario per raggiungere tale finalità (Corte Costituzionale, sentenza 24 maggio 1977 n. 86).

Inoltre, la medesima legge prevede che il Segreto di Stato si estenda anche a cose e attività che non sono necessariamente riconducibili alla categoria di “documento amministrativo”.

Il potere di disporre il vincolo derivante dal Segreto di Stato è attribuito in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri (art. 39, comma 4) ed è stabilito un limite temporale al vincolo stesso, in quanto, decorsi quindici anni dall’apposizione del Segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal Segreto di Stato (art. 39, comma 7). Il Segreto in parola è opponibile anche all’autorità giudiziaria, eccetto la Corte Costituzionale.

Il Segreto di Stato va tenuto distinto dalle classifiche di segretezza, disciplinate dall’art. 42 della legge n. 124/2007, che sono apposte dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza delle informazioni per i soggetti che abbiano necessità di accedervi o a ciò abilitati in ragione delle loro funzioni istituzionali.

6.2. Altri ca si d i s eg ret o o d i d iviet o d i d ivul ga zi one

Nell’ordinamento esistono altre diverse disposizioni che prevedono espressamente casi di segreto o di

divieto di divulgazione.

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Nelle presenti linee guida non può che rinviarsi a tali diverse disposizioni indicando di seguito alcune

esemplificazioni che, in quanto tali, non sono esaustive. Si ricorda, ad esempio, il segreto statistico, regolamentato dal d.lgs. del 6 settembre 1989 n. 322 all’art. 9; il

Segreto militare disciplinato dal RD 11 luglio 1941 n. 161; le classifiche di segretezza di atti e documenti di cui all’art. 42 della l. 124/2007; il segreto bancario previsto dall’art. 7 del d.lgs. 385/1993; i limiti alla divulgazione delle informazioni e dei dati conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 9 della l. 121/1981; le disposizioni sui contratti secretati previste dall’art. 162 del d.lgs. 50/2016; il segreto scientifico e il segreto industriale di cui all’art. 623 del c.p.; il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 ss. c.p.); il segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) e i “pareri legali” che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale o amministrativa) come confermato anche dagli artt. 2 e 5 del dPCM 26.1.1996, n. 200; i divieti di divulgazione connessi al segreto d’ufficio come disciplinato dall’art. 15 del d.P.R. n. 3/1957. Tra i casi di segreto previsti dall’ordinamento, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall’art. 329 c.p.p., a tenore del quale “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”. In questo caso la disciplina sull’accessibilità è regolata direttamente dal codice di procedura penale e a essa è necessario fare esclusivo riferimento. Regolata dalla disciplina particolare della legge 124/2007, è anche la trasmissione di informazioni e analisi a enti esterni al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica che può essere effettuata solo su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità delegata, sentito il CISR (art. 4, co. 3 lett. f) l. 124/2007).

Salvo che non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati, alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a:

dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013).

dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013).

dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (limite alla pubblicazione previsto dall’art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013) Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso generalizzato

possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell’istanza l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l’istanza di accesso generalizzato in un’istanza di accesso ai sensi della l. 241/1990.

Il diritto di accesso ai propri dati personali rimane, invece, regolato dagli artt. 7 ss. del d. lgs. n. 196/2003 e dal procedimento ivi previsto per la relativa tutela, inclusi i limiti di conoscibilità espressamente previsti anche nei confronti dell’interessato medesimo (art. 8 del d.lgs. n. 196/2003).

6.3. Eccezi oni a s s olute in ca so in cui l ’ a cc ess o è sub ord i na to d a lla “d is cip lina vi g ente a l ri sp ett o

d i sp eci fiche c o n d izion i, m od a lità o lim it i, inc lusi q uelli d i cui a ll’a rt. 2 4 c. 1 d ella l eg ge

241/1990”.

Il co. 3 dell’art. 5-bis prevede nei casi di esclusione dell’accesso generalizzato anche quelli in cui l’accesso è subordinato dalla “disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24 c. 1 della legge 241/1990”. Si tratta, a ben vedere, nella maggior parte, di ipotesi in cui l’accesso non è escluso assolutamente, ma è subordinato a condizioni particolari o al possibile uso del potere di differimento da parte delle p.a..

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Si consideri la disciplina sugli atti dello stato civile e quella sulle informazioni contenute nelle anagrafi della

popolazione conoscibili nelle modalità previste dalle relative discipline di settore2, agli Archivi di Stato e altri Archivi disciplinati dagli artt. 122 ss. del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che ne regolano le forme di consultazione; agli elenchi dei contribuenti e alle relative dichiarazioni dei redditi la cui visione ed estrazione di copia è ammessa nelle forme stabile dall’art. 69, comma 6, del d.P.R. n. 600/19733.

Relativamente al rinvio all’art. 24 co. 1 della legge 241/1990, riferita al diverso istituto dell’accesso agli atti, detta norma contiene alcune esclusioni espressamente previste anche nella disciplina dell’accesso generalizzato per i casi di segreto di Stato e di divieto di divulgazione previsti dalla legge. Al riguardo non può che rinviarsi alle considerazioni sopra espresse. Gli altri casi indicati dall’art. 24 c. 1 della l. 241/1990 attengono: a) ai divieti di divulgazione espressamente previsti dal regolamento governativo di cui al co. 6 dell’art. 24

della legge 241/1990 e dai regolamenti delle pubbliche amministrazioni adottati ai sensi del co. 2 del medesimo articolo 24;

b) nei procedimenti tributari, alle particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi,

amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, alle particolari disposizioni che ne regolano la formazione

d) nei procedimenti selettivi, alle esclusioni dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Con riferimento ai casi di cui alla lett. a) dell’art. 24, co. 1, legge 241/1990 si sottolinea che il

regolamento governativo di cui all’art. 24 co. 6 della medesima legge 241/1990 ancora non è stato adottato né la maggior parte delle amministrazioni risulta abbia adottato i regolamenti ai sensi dell’art. 24 co. 2 che devono individuare le categorie di documenti formati o rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del co. 1 dello stesso articolo 24 e cioè relativi alle stesse categorie di casi o procedimenti previsti in detto comma.

Giova evidenziare che il regolamento governativo di cui al co. 6 dell’art. 24 della legge 241/1990 deve disciplinare i casi di sottrazione all’accesso con riferimento alle stesse categorie di interessi che la normativa sull’accesso generalizzato identifica come casi di esclusioni “relative” all’accesso generalizzato stesso. Si profila, dunque, una potenziale sovrapposizione fra le due normative.

Ad avviso dell’Autorità tale potenziale sovrapposizione, è necessario sia interpretata tenendo conto della parziale coincidenza tra le categorie di interessi che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. 241/1990, giustificano l’esclusione del diritto di accesso documentale, mentre, ai sensi dell’art. 5 bis, co. 1 e 2 del decreto trasparenza, comportano eccezioni solo relative all’accesso generalizzato.

In tutti questi casi le amministrazioni, non potendo applicare le esclusioni generali del regime dell’accesso documentale, devono tenere in adeguata considerazione il grado di maggiore trasparenza al quale deve essere assoggettata l’attività istituzionale a seguito dell’intervento novellatore di cui al d.lgs. 97/16, valutando caso per caso le istanze di accesso a dati, documenti o informazioni detenute dalle medesime.

Tale interpretazione è conforme all’evoluzione sostanziale del principio di trasparenza nel nostro ordinamento come indicato nel § 2 delle presenti linee guida, è sorretta dal principio della successione delle leggi nel tempo e della specialità della disciplina, ed è coerente con lo scopo della norma, che è quello di garantire un’ampia libertà di accesso ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.

In considerazione di quanto sopra e tenuto conto della diversa ratio dell’accesso 241 e dell’accesso generalizzato, sarebbe comunque auspicabile che il governo, nel predisporre il regolamento ex art. 24 co. 6, valuti attentamente l’evidenziata sovrapposizione fra le due normative e individui soluzioni compatibili con la

2 Cfr. artt. 33 ss. del d.P.R. n. 223/1989 [sono accessibili da chiunque, ad eccezione degli estratti per copia integrale]; art t.

106 ss. del d.P.R. n. 396/2000. 3

Cfr. provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18/2/2010, in www.gpdp.it, doc. web n. 1705106

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disciplina dell’accesso generalizzato e con l’evoluzione del principio di trasparenza nel nostro ordinamento, salvaguardando il favor per la trasparenza stabilito dal legislatore.

Per quanto riguarda le eccezioni all’accesso che operano nei procedimenti tributari, il legislatore rinvia

alle specifiche norme che regolano detti procedimenti. Si rammenta, a titolo esemplificativo, quanto previsto dall’art. 68 del d.P.R. n. 600/1973 in relazione al segreto di ufficio in materia di accertamenti tributari. Ciò comporta, da una parte che gli atti definitivi sono accessibili anche ai fini dell’accesso generalizzato e che, di conseguenza, l’amministrazione deve, semmai, usare il potere di differimento dell’accesso come previsto al co. 5 dell’art. 5 bis; d’altra parte, l’ostensione di tali atti, data la loro peculiare natura, è opportuno avvenga nei limiti derivanti dall’applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, eventualmente anche con un accesso parziale ai sensi del co. 4 dell’art. 5 bis. Una volta divenuti accessibili, anche i dati ed documenti dei procedimenti tributari saranno poi soggetti all’applicazione dei limiti di cui all’art. 5 bis, co. 1 e 2.

Analogamente ai procedimenti tributari, per quanto concerne l’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali il legislatore tiene ferme le particolari disposizioni che ne regolano la formazione, l’accesso agli atti prodromici è di norma escluso. Si tratta, in realtà, di un’esclusione non assoluta, perché in qualche caso, una volta definito il procedimento con l’adozione dell’atto finale, può essere consentito l’accesso agli atti. Anche in queste ipotesi, l’amministrazione può fare uso del potere di differimento.

Diversamente, invece, l’eccezione opera in modo assoluto nei procedimenti selettivi con riferimento a

documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, data la natura di tali informazioni riconducibili all’area dei dati personali cd. “supersensibili”. Si tratta, di atti che possono essere presenti in procedimenti relativi, ad esempio, a concorsi pubblici, trasferimenti di personale, procedure per nomine ad incarichi particolari o per il conferimento di mansioni superiori.

7. I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato

derivanti dalla tutela di interessi pubblici

La disciplina dell’accesso civico generalizzato prevede la possibilità di rigettare l’istanza qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici elencati nel nuovo art. 5-bis, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

Come si è evidenziato nel § 5.2 le esclusioni relative sono caratterizzate dalla necessità di adottare una

valutazione caso per caso dell’esistenza del pregiudizio alla tutela di interessi pubblici o privati considerati meritevoli di una peculiare tutela dall’ordinamento.

Di seguito sono fornite alcune prime indicazioni utili a dare supporto alle amministrazioni nella identificazione degli interessi pubblici considerati dall’art. 5 bis co. 1. In via generale, e questo vale anche quando si tratterà degli interessi privati, ogni definizione di tali interessi implica il rinvio a concetti per loro natura dinamici anche in relazione alle posizioni della giurisprudenza nazionale e dell’Unione Europea. Si consideri, peraltro, che le materie individuate dalla legge, in gran parte mutuate da quelle indicate nel Regolamento 1049/2011 CE, sono spesso parzialmente sovrapponibili; inoltre alcuni interessi considerati

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sono assolutamente contigui con altri disciplinati da norme di settore che, ad esempio, prevedono l’apposizione del segreto (ricadendo così nelle esclusioni assolute). Le esemplificazioni relative al contenuto degli interessi di cui ai punti successivi, pertanto, sono avanzate al fine di consentire alle amministrazioni di meglio circoscrivere tali materie, non una interpretazione ingiustificatamente estensiva.

7.1. Sicur ezza p ub b lica e o rd ine p ub b lic o

La sicurezza pubblica è funzione inerente alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico

e comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale (Corte Cost. 21/2010). Essa concerne la tutela di quei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si fonda la ordinata e civile convivenza degli appartenenti alla comunità nazionale e ricomprende l’insieme di tutte le misure preventive e repressive finalizzate alla salvaguardia delle istituzioni, delle libertà costituzionali e dell’incolumità dei cittadini. Il nucleo della funzione inerente alla pubblica sicurezza ha dunque ad oggetto le attività volte ad assicurare l’incolumità, con riferimento alla integrità fisica e psichica, delle persone, la sicurezza dei possessi e il rispetto di ogni altro bene giuridico di fondamentale importanza per l’esistenza e lo svolgimento dell’ordinamento.

La nozione, elaborata soprattutto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (C. Cost. n. 77/1987; n. 218/1988; n. 115/1995; 169/2006 ), sulla base delle attribuzioni conferite all’autorità di pubblica sicurezza dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza (r.d. n. 773/1931, art. 1), ha trovato una conferma nel diritto positivo nell’art. 159, co. 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 secondo cui: “le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all’articolo 1, comma 3, lettera l) della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni”(C. Cost. n. 290/2001).

L’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e di tutela dell’ordine pubblico coinvolgono non solo l’apparato statale e i suoi organi periferici quali Autorità di Pubblica Sicurezza ma anche gli enti territoriali attraverso le autorità locali di pubblica sicurezza e di governo (art. 54 del TUEL).

I concetti di ordine e sicurezza pubblica e gli interessi ad essi sottesi sono riconducibili ad altri concetti individuati dal legislatore. Ad esempio, l’interesse pubblico inerente alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico viene in rilievo anche nell’adozione di misure preventive e repressive da parte degli enti locali riconducibili all’ambito della sicurezza urbana (quali, ad esempio, quelle previste all’art. 54, co. 4, del d. lgs. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; cfr. C. Cost. n. 115/2011). Da tale concetto va escluso quanto attiene, invece, alle attività volte a mitigare il disagio sociale (corte Cost n. 222/2010). Diversa dalla sicurezza e dell’ordine pubblico, è, invece, l’attività di polizia amministrativa. Non tutte le attività di polizia amministrativa, infatti, sono relative alla sicurezza e all’ordine pubblico.

L’attività di contrasto al crimine e di tutela della sicurezza pubblica, pertanto, non possono essere divulgate per evitare che venga vanificata l’azione delle forze di polizia. Il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi inerenti alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico, può derivare, a titolo esemplificativo, dalla conoscibilità di documenti, dati o informazioni attinenti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riguardo alle tecniche investigative, all’identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni, delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini. Un limite all’accesso potrebbe configurarsi, inoltre, nel caso in cui le informazioni richieste riguardino l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia e del personale delle forze armate messe a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza, la detenzione e custodia di armi ed esplosivi. Sempre a titolo di esempio, nel caso di istanze di accesso alla documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio, è meritevole di apprezzamento la necessità di evitare atti di sabotaggio.

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7.2. Sicur ezza na ziona l e

La Sicurezza nazionale è un bene costituzionale che gode di tutela prioritaria e costituisce interesse

essenziale, insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro in quanto tocca la esistenza stessa dello Stato.

La Corte Costituzionale con orientamento consolidato ha definito la Sicurezza nazionale quale “interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e, al limite, alla stessa sua sopravvivenza” (C. Cost. sent. n. 86/1977, n. 82/1976, n. 110/1998, n. 106/2009, n. 40/2012, n. 24/2014).

Ci si è anche riferiti alla “sicurezza esterna ed interna dello Stato e della necessità di protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettività organizzata a Stato e possono coinvolgere la esistenza stessa dello Stato” (C. Cost. sent. n. 86 del 24 maggio 1977)

Il concetto di sicurezza esterna ed interna dello Stato si può desumere a livello normativo dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, istitutiva del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, che nel declinare i compiti delle Agenzie di informazioni e sicurezza definisce la sicurezza esterna “la difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica – anche in attuazione di accordi internazionali - dalle minacce provenienti dall’estero” e richiama la difesa della “sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica”.

La nozione di sicurezza nazionale evoca, in ogni caso, un concetto dinamico e risulta legata “tanto al grado di maturità del paese cui si riferisce quanto al contesto storico: ne costituisce esempio la rilevanza strategica assunta dai concetti di sicurezza economico-finanziaria e di sicurezza ambientale”. ( “Glossario Intelligence 2013”).

Ai fini dell’accesso generalizzato, l’identificazione degli interessi connessi alla sicurezza nazionale è frequentemente collegata con la difesa del segreto di Stato ma riguarda la possibilità di accesso ad atti, dati e documenti che non compromettono il Segreto di Stato in quanto tale.

7.3. Difesa e que sti oni m ili ta r i

Il concetto di “difesa” trova fondamento nella individuazione di un interesse costituzionale superiore

espressamente riconosciuto all’art. 52, co.1, della Costituzione e declinato con riferimento alla difesa della Patria. La Corte costituzionale ha rilevato che il dovere di difesa, nella sua ampia accezione, contempla in primo luogo il dovere militare, organizzato nelle Forze armate. In merito la Corte costituzionale ha ritenuto che sia “esclusivo” interesse dello Stato, con carattere unitario ed indivisibile, la difesa della integrità territoriale, della indipendenza e della sopravvivenza. L’impianto normativo riconosce alla funzione difesa quella specificità insita nella natura delle Forze armate, codificata a livello ordinamentale dal decreto legislativo n. 66 del 2010 e del relativo T.U. regolamentare (d.PR 90 del 2010) riguardanti l’organizzazione, le funzioni, le attività della Difesa.

La difesa del territorio nazionale è oggetto di accordi di cooperazione e di trattati con la conseguente responsabilità dello Stato anche in sede internazionale. Così è oggetto di accordi internazionali tra Stati la installazione di opere difensive, di basi militari terrestri, marittime e aeronautiche che tiene conto di situazioni complessive che spesso esigono anche il segreto militare. Si tratta di attività che implicano decisioni esclusivamente statali quali la individuazione dei mezzi di difesa, delle linee generali di conservazione, di sviluppo e di capacità difensiva delle Forze Armate e tutto quanto ciò che, nei piani strategici, è diretto a garantire la sicurezza interna ed esterna dello Stato.

La natura delle attività e dell’organizzazione del sistema difesa implica particolare attenzione ai fini dell’accesso circa alcune attività relative sia all’area tecnico operativa, connesse con la pianificazione, l’impiego e l’addestramento delle Forze armate, sia all’area tecnico industriale, strettamente correlata al funzionamento della precedente area.

Si ricorda, in ogni caso, che una parte dell’attività relativa alla difesa e alle questioni militari è sottoposta, come anticipato nel § 6.2.1 , a vincoli di particolare riservatezza o segretezza.

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7.4. R ela zioni in te rna ziona li

Per “relazioni internazionali” si intendono i rapporti intercorrenti tra Stati sovrani e, per estensione, ai

rapporti tra i vari soggetti internazionali. In tal senso per Relazioni internazionali non si intende solo la politica estera di uno Stato, ma il “sistema internazionale”, nel quale operano vari attori a diversi livelli. Con l’espressione “politica estera” ci si riferisce, infatti, specificamente all’insieme dei programmi d’azione e dei comportamenti di un determinato attore internazionale nei confronti degli altri.

Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 211/2006 e n. 131/2008), mentre i “rapporti internazionali” , sono astrattamente riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, la “politica estera” concerne l'attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni atti relativi all’ambito delle relazioni internazionali meritevoli di attenzione ai fini dell’accesso generalizzato:

- i documenti concernenti le procedure relative alla negoziazione ed alla stipula di accordi ed atti internazionali con altri Stati, ove vi sia la necessità non solo di tutelare la necessaria riservatezza degli atti inerenti i negoziati, ma anche per salvaguardare l’integrità degli stessi rapporti diplomatici con i Paesi interessati, che potrebbero essere pregiudicati se tali atti fossero resi accessibili; ciò sempre che gli stessi documenti od atti non siano stati pubblicati nel corso di conferenze internazionali;

- i lavori preparatori e la documentazione predisposta in vista di incontri bilaterali e multilaterali; - i documenti di posizione interni ai negoziati UE, laddove siano suscettibili di compromettere la

posizione italiana nei negoziati in corso, a meno che non vi sia un interesse prevalente alla divulgazione; - le comunicazioni, i rapporti ed i documenti provenienti dalle rappresentanze ed uffici consolari

all’estero sulla situazione politica ed economica dei Paesi di accreditamento, nonché comunicazioni, rapporti e documenti provenienti dalle rappresentanze o delegazioni presso organizzazioni internazionali e fori multilaterali riguardanti l’attività di detti organismi;

- i carteggi scambiati dall’amministrazione con i rappresentanti degli Stati esteri in Italia ed esponenti dei Governi e delle amministrazioni degli Stati esteri.

Al fine dell’identificazione dell’interesse alla tutela delle relazioni internazionali possono rilevare anche: - la tutela della sicurezza delle Rappresentanze diplomatico-consolari e delle OO.II, della sicurezza

delle Alte Personalità in visita, il libero espletamento della sovranità degli altri Stati ma anche della sovranità nazionale come disciplinati nelle norme di diritto internazionale e da norme interne, quali ad esempio:

✓ Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche (in particolare gli artt. 22-37) e relativa legge nazionale di ratifica;

✓ Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari (in particolare gli artt. 31-41 e 49-50) e relativa legge nazionale di ratifica;

✓ Accordi di Sede con le Organizzazioni Internazionali che hanno sede in Italia - con particolare riguardo alle norme sulla sicurezza e inviolabilità della Sede, delle comunicazioni, dei vertici delle organizzazioni e dei loro funzionari nonché ai privilegi e immunità - e relative leggi nazionali di ratifica.

7.5. Poli tica e s ta b ilità fina nz ia ria ed ec onom i ca d ell o S ta to

La definizione del concetto di politica e stabilità finanziaria evoca quanto già previsto dall’art. 24 comma

6 lett. b) legge 241/1990 relativamente ai “processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria”. Il concetto è contiguo anche a quello delineato dall’ art. 4 comma 1 lett. a) del Regolamento Ce 1049/2001 relativamente alla tutela della “politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro”.

Si ritiene quindi che meritino particolare attenzione ai fini dell’accesso generalizzato gli atti relativi ai processi di formazione e determinazione della politica monetaria e valutaria la cui pubblicazione possa comportare turbative sui mercati valutari e dei capitali nonché gli atti relativi al fabbisogno del bilancio dello Stato, alla politica fiscale ed all’emissione dei titoli di debito pubblico, materie interconnesse con la politica

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finanziaria ed economica dello Stato. L’eventuale esigenza di riservatezza, in tali casi, è connessa alla necessità di evitare che la conoscenza di taluni documenti possa creare situazioni di vantaggio a favore di alcuni o causare turbamenti dei mercati finanziari; a tale proposito si ricorda che la manipolazione dei mercati, anche finanziari, è condotta illecita disciplinata dal codice penale (art. 501 reato di aggiotaggio) e dal codice civile (art. 2637).

Il nucleo degli interessi sottesi a tale limitazione all’accesso assurge a carattere costituzionale e sovranazionale: infatti gli equilibri di finanza pubblica della Repubblica, in tutte le sue componenti ai sensi dell’art. 114 della Costituzione, sono tutelati dagli artt. 81, 97, 117 commi 2 e 3 e 119 Costituzione, ove, peraltro, sono espressamente indicati le regioni e gli enti territoriali; contestualmente alla crescita dell’Europa quale entità volta anche all’armonizzazione ed al coordinamento delle politiche finanziarie, il concetto di equilibrio di finanza pubblica si è evoluto, con la codificazione in sede di Trattato, del concetto di stabilità economica- finanziaria, rispetto al quale lo Stato ha poteri di disciplina generale e di coordinamento.

Nel concetto di politica economica rientrano le scelte di bilancio, gli atti relativi al fabbisogno del bilancio dello Stato, alla politica fiscale ed all’emissione dei titoli di debito pubblico.

Nel concetto di stabilità finanziaria rientra la gestione delle finanze pubbliche, la sostenibilità del debito pubblico, la capitalizzazione delle istituzioni finanziarie; andrà prestata particolare attenzione quindi, a tutte le informazioni (precipuamente in possesso di Banca d’Italia, Mef, Consob, Isvap) per la salvaguardia della stabilità del sistema finanziario italiano, la prevenzione e la gestione delle crisi finanziarie con potenziale effetto di natura sistemica, incluse quelle con ripercussioni rilevanti in altri paesi, attinenti a singole banche o imprese assicurative, gruppi bancari o assicurativi, conglomerati finanziari o altre istituzioni finanziarie in grado di avere effetti di contagio sul sistema finanziario italiano.

7.6. C ond uzioni d i ind a gini s ui rea t i e lo ro p er se guim e nto

L’interesse pubblico sotteso alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento è strettamente

connesso alla sicurezza e all’ordine pubblico e all’esercizio di attività giudiziaria. Quanto alla sicurezza e all’ordine pubblico si rinvia a quanto indicato al § 7.1.

Con riferimento alle possibili sovrapposizioni con l’esercizio dell’attività giudiziaria, occorre chiarire che l’accesso generalizzato riguarda, atti, dati e informazioni che siano riconducibili a un’attività amministrativa, in senso oggettivo e funzionale.

Esulano, pertanto, dall’accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “ius dicere”, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi. L’accesso e i limiti alla conoscenza degli atti giudiziari, ovvero di tutti gli atti che sono espressione della funzione giurisdizionale, anche se acquisiti in un procedimento amministrativo, sono infatti disciplinati da regole autonome previste dai rispettivi codici di rito. Si consideri, al riguardo, la speciale disciplina del segreto istruttorio, ai sensi dell’art. 329 c.p.p.; il divieto di pubblicazione di atti (art. 114 c.p.p.) e il rilascio di copia di atti del procedimento a chiunque vi abbia interesse, previa autorizzazione del pubblico ministero o del giudice che procede (art. 116 c.p.p.). Per i giudizi civili, ad esempio, l’art. 76 disp. att. c.p.c., che stabilisce che le parti e i loro difensori possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti e ottenere copia dal cancelliere; pertanto l’accesso è consentito solo alle parti e ai loro difensori. Per le procedure concorsuali la legge fallimentare che riconosce al comitato dei creditori e al fallito il diritto di prendere visione di ogni atto contenuto nel fascicolo, mentre per gli altri creditori e i terzi l’accesso è consentito purché gli stessi abbiano un interesse specifico e attuale, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 90).

La possibilità di consentire l’accesso alla documentazione inerente le indagini sui reati e sul loro perseguimento senza che ciò comporti un pregiudizio al corretto svolgimento delle stesse va valutata in relazione alla peculiarità della fattispecie e dello stato del procedimento penale.

In merito all’accesso a documenti detenuti dalle amministrazioni che siano afferenti a un procedimento penale, occorre considerare che potrebbe non esservi una preclusione automatica e assoluta alla loro conoscibilità e che l’esistenza di un’indagine penale non è di per sè causa ostativa all’accesso a documenti che

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siano confluiti nel fascicolo del procedimento penale o che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine. Resta, comunque, ferma la disciplina in materia di tutela dei dati personali e quanto previsto dalle presenti linee guida ai §§ 6.2.1 e 8.1. Al riguardo, si fa presente che, secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale, non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratto all'accesso; laddove, infatti, la denuncia sia riconducibile all'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative, l’atto non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329 c.p.p. e non può ritenersi coperto dal segreto istruttorio. Diversamente, se la pubblica amministrazione trasmette all'autorità giudiziaria una notizia di reato nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. (Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).

7.7. R egola re s vol gim ent o d i a t tività isp e tti ve

L’attività ispettiva è preordinata ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle

funzioni di competenza delle pubbliche amministrazioni. Le attività ispettive, che, come chiarito dalla Corte costituzionale, rappresentano la più rilevante modalità

di svolgimento dell’attività di vigilanza, possono essere disposte a fini generalmente conoscitivi, ovvero al fine di acquisire dati conoscitivi strettamente connessi alla valutazione dell’interesse pubblico all’interno di un procedimento volto all’adozione di un atto amministrativo.

Solo nei casi di stretta strumentalità della attività ispettive rispetto all’adozione di un provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento principale, in linea generale l’accessibilità ai documenti ispettivi può concretizzarsi solo dopo che gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto il carattere di definitività. Ne consegue che le restrizioni all’accesso si applicano di norma unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata dall’esigenza di non compromettere la decisione finale da valutarsi anche in relazione alla necessità di non pregiudicare attività ispettive collegate a quelle oggetto dell’accesso o quelle, ad esse connesse, che l’amministrazione abbia già programmato di realizzare. In questi casi, le amministrazioni possono fare uso del potere di differimento dell’accesso

Limitazioni all’accesso nella fase endoprocedimentale ispettiva, che possono essere motivate dall’evitare il pregiudizio al regolare svolgimento della stessa, possono riguardare a mero titolo di esempio le notizie sulla programmazione dell’attività di vigilanza, sulle modalità e i tempi del suo svolgimento, le indagini sull’attività degli uffici, dei singoli dipendenti, o sull’attività di enti pubblici e privati su cui l’amministrazione esercita forme di vigilanza. Ciò vale sia per le richieste e le indagini condotte d’ufficio, sia per quelle avviate su segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari. Sono riconducibili alle limitazioni soprarichiamate anche le attività ispettive presso istituti di patronato, enti previdenziali e assistenziali, anche in sedi estere.

Le attività ispettive disposte e realizzate al di fuori di uno stretto collegamento con un determinato procedimento amministrativo, possono porre esigenze di tutela in caso di accesso generalizzato diverse dalle prime. L’eventuale differimento, quindi, non sarà funzionale a garantire la riservatezza nel procedimento, ma ad altre esigenze di riservatezza dei dati raccolti, che ne sconsigliano la diffusione. Essendo l’attività ispettiva di carattere trasversale rispetto alle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti tenuti a garantire l’accesso generalizzato, occorre anche porre in evidenza le possibili ricadute che l’accesso anche differito alle attività ispettive può comportare rispetto alla tutela degli altri interessi protetti nella stessa norma sull’accesso generalizzato Si considerino, a mero titolo di esempio e sempre fatta salva la necessità di una attenta valutazione nel caso specifico, i documenti relativi all’attività ispettiva dalla cui diffusione possa comunque derivare pregiudizio alla prevenzione e repressione della criminalità nei settori di competenza anche attraverso la conoscenza delle tecniche informative ed operative nonché degli atti di organizzazione interna, quando questa possa pregiudicare le singole attività di indagine; a documenti relativi ad attività ispettiva la cui diffusione può pregiudicare l’attività di organismi nazionali ed esteri, ovvero incidere sulla correttezza delle relazioni internazionali; a documenti acquisiti nel corso di attività ispettive la cui diffusione potrebbe ledere la proprietà intellettuale, il diritto di autore o segreti commerciali di soggetti

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pubblici o privati. Ancora, laddove l’attività ispettiva possa comportare l’acquisizione di documentazione processuale anche penale, la richiesta di accesso generalizzato potrà trovare accoglimento purchè non comporti, tra gli altri, un pregiudizio al corretto svolgimento dell’attività di indagine (cfr. §7.6).

8. I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato

derivanti dalla tutela di interessi privati

Il decreto trasparenza ha previsto, all’art. 5-bis, comma 2, che l’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego

è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè:

a) protezione dei dati personali b) libertà e segretezza della corrispondenza c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale,

diritto d'autore e segreti commerciali In questo paragrafo si riportano le linee guida per la corretta applicazione di tale disposizione.

8.1. I lim iti d er iva nti d a lla p r otezi one d ei d a t i p e rs ona li .

L’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 prevede che l’accesso generalizzato deve essere rifiutato laddove possa recare un pregiudizio concreto «alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia». Occorre in primo luogo rilevare che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”). Le informazioni riferite a persone giuridiche, enti e associazioni non rientrano, quindi, in tale nozione4.

In proposito, con riferimento alle istanze di accesso generalizzato aventi a oggetto dati e documenti relativi a (o contenenti) dati personali, l’ente destinatario dell’istanza deve valutare, nel fornire riscontro motivato a richieste di accesso generalizzato, se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto arreca (o possa arrecare) un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia. La ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell’istanza, a meno che non si consideri di poterla accogliere, oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l’identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato.

In tale contesto, devono essere tenute in considerazione le motivazioni addotte dal soggetto controinteressato, che deve essere obbligatoriamente interpellato dall’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013. Tali motivazioni costituiscono un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all’ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi illustrati di seguito.

La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento – quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l’accesso generalizzato – deve essere effettuato «nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale […]», ivi inclusi il diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, all’oblio5, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Nel quadro descritto, anche le comunicazioni

4 Cfr. art. 40, comma 2, del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in l. 22 dicembre 2011, n. 214. 5 Cfr. art. 17, nonché consideranda nn. 65 e 66 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

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di dati personali nell’ambito del procedimento di accesso generalizzato non devono determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati ai sensi dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardai dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza europea in materia.

Il richiamo espresso alla disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali da parte dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 comporta, quindi, che nella valutazione del pregiudizio concreto, si faccia, altresì, riferimento ai principi generali sul trattamento e, in particolare, a quelli di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea6, del Consiglio di Stato7, nonché al nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati introdotto dal Regolamento (UE) n. 679/20168.

In attuazione dei predetti principi, il soggetto destinatario dell’istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell’interessato, privilegiando l’ostensione di documenti con l’omissione dei «dati personali» in esso presenti, laddove l’esigenza informativa, alla base dell’accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali. In tal modo, tra l’altro, si soddisfa anche la finalità di rendere più celere il procedimento relativo alla richiesta di accesso generalizzato, potendo accogliere l’istanza senza dover attivare l’onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto «controinteressato» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013). Al riguardo, deve essere ancora evidenziato che l’accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, quando l’oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l’ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l’accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti9.

Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all’interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l’accesso generalizzato sono considerati come «pubblici», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013). Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell’interessato, o situazioni che potrebbero determinare l’estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali10. In questo quadro, può essere valutata, ad esempio, l’eventualità che l’interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate, che potrebbero derivare, a seconda delle particolari circostanze del caso, dalla conoscibilità di determinati dati11. Analogamente, vanno tenuti in debito conto i casi in cui la conoscibilità di determinati dati personali da parte di chiunque possa favorire il verificarsi

6 Corte di Giustizia (Grande Sezione), 29 giugno 2010, procedimento C‑28/08 P, Bavarian Lager c. Commissione europea. 7 Consiglio di Stato, 12/8/2016, n. 3631. 8 Cfr., in particolare, considerando n. 154 e artt. 5 e 86. 9 Si pensi, ad esempio, a dati di persone fisiche quali, fra l’altro, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio o l’indirizzo di residenza, i recapiti telefonici o di posta elettronica personali, l’ISEE o la relativa fascia, i dati bancari, ecc. 10 Cfr. Gruppo Art. 29, Opinion 03/2013 on purpose limitation, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion- recommendation/files/2013/wp203_en.pdf, p. 25). 11 Si pensi, ad esempio, ai nominativi del personale ispettivo, o di quello coinvolto in attività istruttorie relative a materie di particolare delicatezza, oppure ancora ai dati relativi agli autori di segnalazioni ed esposti.

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di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente12. Nel valutare l’impatto nei riguardi dell’interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest’ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati.

Per verificare l’impatto sfavorevole che potrebbe derivare all’interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato deve far riferimento a diversi parametri, tra i quali, anche la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali di chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l’attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati.

Riguardo al primo profilo, la presenza di dati sensibili13 e/o giudiziari14 può rappresentare un indice della sussistenza del predetto pregiudizio, laddove la conoscenza da parte di chiunque che deriverebbe dall’ostensione di tali informazioni – anche in contesti diversi (familiari e/o sociali) – possa essere fonte di discriminazione o foriera di rischi specifici per l’interessato15. In linea di principio, quindi, andrebbe rifiutato l’accesso generalizzato a tali informazioni, potendo invece valutare diversamente, caso per caso, situazioni particolari quali, ad esempio, quelle in cui le predette informazioni siano state deliberatamente rese note dagli interessati, anche attraverso loro comportamenti in pubblico16.

Analoghe considerazioni sull’esistenza del pregiudizio concreto possono essere fatte per quelle categorie di dati personali che, pur non rientrando nella definizione di dati sensibili e giudiziari, richiedono una specifica protezione quando dal loro utilizzo, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possano derivare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (si pensi, ad esempio, ai dati genetici, biometrici, di profilazione, sulla localizzazione o sulla solvibilità economica, di cui agli artt. 17 e 37 del Codice).

Tra gli altri fattori da tenere in considerazione ai fini della valutazione della sussistenza del pregiudizio in esame, merita rilievo anche la circostanza che la richiesta di accesso generalizzato riguardi dati o documenti contenenti dati personali di soggetti minori, la cui conoscenza può ostacolare il libero sviluppo della loro personalità, in considerazione della particolare tutela dovuta alle fasce deboli17.

Riguardo al secondo profilo, va considerato altresì che la sussistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali può verificarsi con più probabilità per talune particolari informazioni – come ad esempio situazioni personali, familiari, professionali, patrimoniali – di persone fisiche destinatarie dell’attività amministrativa o intervenute a vario titolo nella stessa e che, quindi, non ricoprono necessariamente un ruolo nella vita pubblica o non esercitano funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse18. Ciò anche pensando,

12 Si pensi, ad esempio, all’indiscriminata circolazione delle firme autografe, dei dati contenuti nel cedolino dello stipendio che sono utili per accedere a prestiti e finanziamenti, oppure ad alcune informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi che sono richieste ai fini del rilascio delle credenziali di accesso a servizi fiscali telematici quali la dichiarazione dei redditi precompilata. 13 Ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, «dati sensibili» sono « i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale» (art. 4, comma 1, lett. d). 14 Ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 «dati giudiziari» sono «i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale» (art. 4, comma 1, lett. e). 15 Cfr. Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 3/3/2016 n. 92, in www.gpdp.it, doc. web n. 4772830; nonché Relazione Illustrativa al Decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Decreto_legislativo_trasparenza.pdf 16 Vedi, ad esempio, il caso delle cariche dirigenziali di partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale. 17 Cfr. documenti citati supra in nota 12. 18 In questo senso, può al contrario ritenersi che, in generale e salvo ogni diversa valutazione nel caso concreto, anche in ragione del contenuto dell’atto, sulla base dei parametri illustrati nelle presenti Linee guida, non osti in linea di principio all’ostensione di un documento la sola presenza, sullo stesso, dell’indicazione nominativa del funzionario o del dirigente che l’ha adottato, essendo la conoscibilità esterna di questi dati personali normalmente connaturata allo svolgimento della funzione pubblica di volta in volta esercitata.

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come già visto, alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati riguardo a talune informazioni in possesso dei soggetti destinatari delle istanze di accesso generalizzato o la non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque di tali dati. Tale ragionevole aspettativa di confidenzialità è un elemento che va valutato in ordine a richieste di accesso generalizzato che possono coinvolgere dati personali riferiti a lavoratori o a altri soggetti impiegati a vario titolo presso l’ente destinatario della predetta istanza19.

8.2. L ib ertà e s eg ret ezza d ella co rri sp ond enza

L’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela

della «libertà e la segretezza della corrispondenza» (art. 5, comma 2-bis, d. lgs. n. 33/2013). Si tratta di una esclusione diretta a garantire la libertà costituzionalmente tutelata dall’art. 15 Cost. che

prevede espressamente come «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge»20.

Tale tutela – che si estende non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, enti, associazioni, comitati ecc. – copre le comunicazioni che hanno carattere confidenziale o si riferiscono alla intimità della vita privata21 ed è volta a garantire non solo la segretezza del contenuto della corrispondenza fra soggetti predeterminati, ma anche la più ampia libertà di comunicare reciprocamente, che verrebbe pregiudicata dalla possibilità che soggetti diversi dai destinatari individuati dal mittente possano prendere conoscenza del contenuto della relativa corrispondenza.

Tenuto conto che «la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità […] comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo»22, la nozione di corrispondenza va intesa in senso estensivo a prescindere dal mezzo di trasmissione utilizzato, stante la diffusione delle nuove tecnologie della comunicazione.

Tale interpretazione è suffragata anche dalle norme penali a tutela dell’inviolabilità dei segreti che considerano come «corrispondenza» non solo quella epistolare23, ma anche quella telegrafica, telefonica, informatica o telematica24, ovvero quella effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (art. 616, comma 4, codice penale)25.

La predetta nozione di corrispondenza comprende, inoltre, sia il contenuto del messaggio, che gli eventuali file allegati, nonché i dati esteriori della comunicazione, quali, ad esempio, l’identità del mittente e del destinatario, l’oggetto, l’ora e la data di spedizione26.

Ciò premesso occorre precisare che, ai fini delle valutazioni in ordine all’individuazione dei casi in cui il diniego all’accesso generalizzato è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della «libertà e la

19 Si pensi, ad esempio, a quelle particolari informazioni contenute a vario titolo nel fascicolo personale del dipendente, fra le quali anche quelle relative alla natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché alle componenti della valutazione o alle notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il personale dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare informazioni sensibili. Si pensi ancora alle informazioni relative alla busta paga, ai dati fiscali, al salario, ecc. dei soggetti interessati, in relazione alle quali andrebbe privilegiata l’ostensione delle sole fasce o tabelle stipendiali piuttosto che l’esatto ammontare, considerando che la conoscenza dello stesso, o di dettagli relativi alla situazione economico-patrimoniale, da parte di chiunque potrebbe pregiudicare gli interessi del singolo, ad esempio, in eventuali transazioni o trattative negoziali o legali. 20 Cfr., altresì, l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardai dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 21 Cfr. art. 93, comma 1, della l. 22/04/1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»; 22 Corte Cost. n. 81 del 11/03/1993; cfr. anche, in materia, tra le altre, le sentenze nn. 34 del 1973, 366 del 1991. 23 Per la definizione di corrispondenza epistolare cfr. art. 24 del D.P.R. 29/05/1982, n. 655 recante «Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi)». 24 Cfr. art. 49 del d. lgs. 07/03/2005, n. 82 recante «Codice dell’amministrazione digitale». 25 Cfr. Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali per posta elettronica e internet dell’1/3/2007, in G.U. n. 58 del 10 marzo 2007 e in www.gpdp.it, doc. web 1387522. Cfr. anche Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 6 maggio 2013, doc. web n. 2411368; del 24 maggio 2007, doc. web n. 1419749. 26 Cfr. anche Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali per posta elettronica e internet, cit. Cfr., altresì, Corte Cost. n. 81/1993, cit.

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segretezza della corrispondenza», l’ente destinatario dell’istanza di accesso generalizzato dovrà tenere in considerazione la natura della stessa, le intenzioni dei soggetti coinvolti nello scambio della corrispondenza e la legittima aspettativa di confidenzialità degli interessati ivi compresi eventuali soggetti terzi citati all’interno della comunicazione.

In questa valutazione, poiché nel contesto dello svolgimento delle attività amministrative e di pubblico interesse degli enti destinatari delle richieste di accesso generalizzato, l’utilizzo della corrispondenza (posta, e- mail, fax, ecc.) costituisce la modalità ordinaria di comunicazione, non solo tra i diversi enti, ma anche fra questi e i terzi, per la corretta applicazione del limite previsto dall’art. 5, comma 2-bis, d. lgs. n. 33/2013 non si dovrà necessariamente escludere l’accesso a tutte queste comunicazioni ma soltanto a quelle che, secondo una verifica da operare caso per caso, abbiano effettivamente un carattere confidenziale e privato.

Tali caratteristiche, ad esempio, possono essere rinvenute nel caso in cui venga utilizzato l’indirizzo di posta elettronica individuale fornito al personale dall’ente presso il quale svolge la propria attività lavorativa, allorquando l’individualità dell’indirizzo e-mail attribuito al lavoratore e la sua veste esteriore, o altre circostanze del caso, possano essere ritenute tali da determinare una legittima aspettativa di confidenzialità – del mittente, del destinatario o di terzi – rispetto a talune forme di comunicazione (estranee o meno all’attività lavorativa)27.

8.3. Inte res si ec onom i ci e c om m ercia li d i una p e rs ona fi sica o g iurid i ca , i vi c om p r esi p rop rietà

intelle ttua le, d iri tt o d 'a ut or e e se gr eti com m e rcia li

La previsione dell’art. 5 bis co.2 lett. c) del decreto trasparenza include nella generica definizione di “interessi economici e commerciali”, tre specifici ambiti tutelati dall’ordinamento e tutti collegati con l’interesse generale di garantire il buon funzionamento delle regole del mercato e della libera concorrenza. .

Il termine "proprietà intellettuale" indica un sistema di tutela giuridica – che si basa sul riconoscimento di diritti esclusivi - di beni immateriali, ossia le creazioni intellettuali, aventi anche rilevanza economica: si tratta dei frutti dell'attività creativa e inventiva umana come, ad esempio, le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design, i marchi. Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi, questi ultimi ricompresi nel più ampio concetto di proprietà industriale.

Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo riguardanti le scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro, la cinematografia, la radiodiffusione e, da ultimo, i programmi per elaboratore e le banche dati, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La tutela autoriale non soggiace ad alcun onere di deposito, come invece si richiede per le invenzioni industriali. Il contenuto del diritto d’autore si articola in diritto morale e diritto patrimoniale d’autore, disciplinati entrambi dalla l. 633/1941 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo, la l. 208/2015 ed il d.lgs. 8/2016); la tutela dei diritti d’autore rientra fra le attività della SIAE, ed è stata oggetto di una serie di convenzioni internazionali, volte a conseguire un regolamento uniforme in materia. L'Unione europea conduce da diversi anni una politica attiva nel campo della proprietà intellettuale finalizzata all'armonizzazione delle legislazioni nazionali: numerosissime le Convenzioni e le Direttive in materia.

Il diritto di proprietà intellettuale (diritto d'autore) e quello di proprietà industriale (brevetti, know-how, marchi e modelli) e costituiscono risorse fondamentali per qualunque impresa.

Il tema del segreto industriale è spesso strettamente collegato con quello del segreto commerciale dal quale non sempre è nettamente distinguibile, sia perché simili sono i problemi che li coinvolgono, sia perché la disciplina ad essi applicabile è comune: infatti, possono essere presenti, nel know-how specifico dell’impresa, aspetti inventivi, tutelabili anche come brevetti. L’idea innovativa può riguardare le diverse fasi dell’attività dell’impresa, la produzione industriale (per esempio un nuovo tipo di procedimento di fabbricazione che

27 Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 2 aprile 2008, doc. web n. 1519703; del 21 gennaio 2010, doc. web n.

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consenta l’uso di un prodotto preesistente ma a costi molto inferiori), l’organizzazione aziendale, il modo di effettuare la commercializzazione di un bene o di un servizio e così via. E’ chiaro che l’imprenditore ha interesse non solo ad innovare ma anche a mantenere in suo possesso tale innovazione ossia ad evitare che imprese concorrenti possano copiare la sua invenzione. Egli può assicurarsene l’esclusiva attraverso lo speciale strumento del brevetto industriale o lasciare che la sua invenzione rimanga segreta, magari per un certo lasso di tempo (segreto aziendale).

Costituiscono oggetto di tutela (segreti commerciali) le informazioni aziendali e le esperienze tecnico- industriali, comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il know-how aziendale, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete; riguardino dati relativi a ricerche, prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di sostanze chimiche.

Con la recente Direttiva UE 2016/943 dell'8 giugno 2016, sono state emanate disposizioni sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. La direttiva è volta a garantire il buon funzionamento del mercato interno, e a svolgere un effetto deterrente contro la divulgazione illecita di segreti commerciali, senza minare i diritti e le libertà fondamentali o l'interesse pubblico, in particolare la pubblica sicurezza, la tutela dei consumatori, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente e la mobilità dei lavoratori.

9. Decorrenza della disciplina e aggiornamento delle Linee guida

Secondo quanto previsto nelle presenti Linee guida, a partire dal 23 dicembre 2016, data stabilita da

legislatore, deve essere data immediata applicazione all’istituto dell’accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate.

Da ciò discende l’opportunità che: a) le amministrazioni adottino nel più breve tempo possibile soluzioni organizzative come indicato al §

3.2. al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso; b) le amministrazioni adottino una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per esercitare l’accesso

con i contenuti di cui al § 3.1. c) sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le

tipologie di accesso). Le presenti Linee guida costituiscono una prima individuazione delle esclusioni e dei limiti all’accesso

generalizzato. Una volta emanate, l’Autorità, ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni sulle richieste di accesso generalizzato; a tal fine l’Autorità raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni è auspicabile pubblichino sui propri siti. Il registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale. Oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere sull’accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le p.a. che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività.

Entro un anno si provvederà ad un aggiornamento delle Linee guida, da adottarsi sempre d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali. L’aggiornamento della Linee guida consentirà di tenere conto delle prassi nel frattempo formatasi con le decisioni delle amministrazioni, ovvero con le decisioni su

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eventuali ricorsi amministrativi o giurisdizionali, e di selezionare le tecniche di bilanciamento e le scelte concretamente operate che risulteranno più coerenti rispetto alle indicazioni formulate nelle presenti Linee guida.

Tali Linee guida provvederanno ad una più precisa individuazione delle esclusioni disposte dalla legge e alla precisazione degli interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela in caso di accesso generalizzato, così come elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 33. Qualora nel frattempo fosse adottato il regolamento governativo previsto dal comma 6 dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, finalizzato alla individuazione di esclusioni dall’accesso documentale, esso sarà opportunamente considerato in sede di redazione delle nuove Linee guida, ai fini di una migliore precisazione di tali interessi.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

Il Segretario

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ALLEGATO. GUIDA OPERATIVA ALL’ ACCESSO GENERALIZZATO.

TITOLARITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO

DEL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

(1) Chi può presentare richiesta di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d. lgs. n.

33/2013?

L’accesso generalizzato può essere presentato da chiunque. Infatti, non occorre possedere, né dimostrare, una

specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall’essere

cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

(2) Qual è l’ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso generalizzato?

Il diritto di accesso generalizzato si applica:

1) a tutte le amministrazioni pubbliche, come esemplificate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità

amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione

2) agli enti pubblici economici e ordini professionali;

3) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18

della legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 175/2016 c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica);

4) alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità

giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario

per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la

totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche

amministrazioni;

Il diritto di accesso generalizzato si applica, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico

interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, anche:

1) alle società in sola partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione

dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 175/2016 c.d. Testo unico in materia di società a

partecipazione pubblica);

2) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio

superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e

servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

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Cfr. § 4.1. delle Linee guida

(3) È necessario motivare la richiesta di accesso generalizzato?

Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non è necessario fornire una motivazione: tutti i soggetti cui si

applica il diritto di accesso generalizzato sono tenuti a prendere in considerazione le richieste di accesso

generalizzato, a prescindere dal fatto che queste rechino o meno una motivazione o una giustificazione a

sostegno della richiesta.

(4) Che cosa si può richiedere con l’accesso generalizzato?

Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso

dell’amministrazione. Ciò significa:

• che l’amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per

rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti

e delle informazioni che sono già in suo possesso

• che l’amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una

richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così

come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti.

• che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati

personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro

anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò significa:

• che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero

• che la richiesta consente all’amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.

Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere

all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l’amministrazione

destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta.

Cfr. § 4.2. delle Line guida

(5) Richieste massive

L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di

documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare

un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Tali circostanze,

adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta

interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il

buon funzionamento dell’amministrazione.

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(2)

IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

(6) A quale ufficio va presentata la richiesta di accesso generalizzato?

La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata, alternativamente:

1) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

2) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

3) ad altro ufficio, che l'amministrazione abbia indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" –

“Altri contenuti –Accesso civico” del sito istituzionale.

(7) Come si fa a presentare l’istanza di accesso generalizzato?

Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013, l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale» (CAD). Tra queste modalità, l’amministrazione o l’ente è opportuno privilegi quella meno onerosa per chi presenta l’istanza.

Ai sensi dell’art. 65, co. 1 lett. c) del CAD, le richieste presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide anche se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità.

Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall’art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, e che laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

(8) Bisogna pagare per poter effettuare l’accesso generalizzato?

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

Quando l’amministrazione risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti ed

informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati

per la riproduzione su supporti materiali.

È da preferire il rilascio dei documenti e dei dati in formato elettronico quando il rilascio dei documenti o dei dati

in formato elettronico è indicato dal richiedente, nei limiti in cui tale modalità risulti comunque agevole per

l’amministrazione che detiene di dati.

(9) L’amministrazione o l’ente destinatario dell’istanza è obbligato a darne comunicazione a

eventuali soggetti controinteressati?

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati

personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi

la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), l’ente destinatario della richiesta di accesso deve

darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di

ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

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Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione

all’istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso

generalizzato. Decorso tale termine, l’amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la

ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

(10) Quanto tempo ha l’amministrazione per rispondere alle richieste di accesso generalizzato?

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di

trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali

controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della

richiesta al controinteressato.

(11) I diritti procedimentali dei controinteressati

Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un

pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall’art. 5-bis, comma 2, se l’amministrazione individua dei privati

controinteressati comunica loro la richiesta. Entro dieci giorni, i controinteressati possono presentare una motivata

opposizione alla richiesta di accesso.

(12) Accoglimento della richiesta di accesso generalizzato

In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i

documenti richiesti.

Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti

possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da

parte del controinteressato.

(13) La motivazione del provvedimento

Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione dei limiti di cui all’art. 5 bis, commi 1 e 2 contiene una adeguata

motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto. Va

parimenti motivato adeguatamente il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione delle esclusioni di cui all’art.

5-bis, co. 3.

Anche il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di

uno o più elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante

l'opposizione del controinteressato.

Cfr. § 5.3 delle Linee guida

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(3)

LA TUTELA

(14) Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta da parte

dell’amministrazione?

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d.

lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In alternativa, laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può

presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato

istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente, per l’ambito territoriale immediatamente

superiore, se presente). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all’amministrazione interessata.

È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore

civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo

all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal

ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, il richiedente può

attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del

processo amministrativo.

(15) L’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato può chiedere un parere al Garante

per la protezione dei dati personali?

È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito solo dal responsabile della prevenzione

della corruzione nel caso di richiesta di riesame e dal difensore civico nel caso di ricorso laddove l’accesso

generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con

la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia

entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte

del responsabile della prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono sospesi.

(16)Quali sono i rimedi previsti per i controinteressati nel caso di accoglimento dell’istanza da parte dell’amministrazione o dell’ente, nonostante l’opposizione presentata?

Ai sensi del co. 9 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, nei casi di accoglimento della richiesta, il controinteressato può

presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e,

per i soli atti di Regioni ed enti locali, ricorso al difensore civico. Avverso la decisione dell’ente o

dell’amministrazione ovvero a quella del RPCT dell’amministrazione o dell’ente o a quella del difensore civico, il

controinteressato può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 104/2010 sul codice del processo

amministrativo.

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(17) Entro quali termini si pronuncia il RPCT sulla richiesta di riesame?

Il RPCT decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dall’istanza di riesame. Il termine è sospeso qualora il RPCT senta il Garante per la protezione dei dati personali se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis co. 2 lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.

Gli stessi termini valgono nel caso la richiesta di riesame sia avanzata dal controinteressato in caso di accoglimento dell’istanza nonostante la sua opposizione.

(18) Quale è il procedimento da seguire davanti al difensore civico?

Laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente o il controinteressato può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all’amministrazione interessata. La norma (art. 5 co 8) prevede che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine è sospeso qualora il difensore civico senta il Garante per la protezione dei dati personali se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis co. 2 lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.

Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, deve informarne il richiedente e darne comunicazione all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.

(19) È possibile in ogni caso ricorrere al giudice?

La normativa prevede che si può impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta

di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale

amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo

2 luglio 2010, n. 104.

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VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche».

CONSIDERATO che a fronte delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza

del d.lgs. 33/2013, nel Piano nazionale anticorruzione 2016 (§ 7.1 Trasparenza) l’Autorità si è riservata

di intervenire con apposite Linee guida, integrative del PNA, con le quali operare una generale

ricognizione dell’ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche

amministrazioni.

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 23 novembre 2016 con cui è stato approvato in

via preliminare lo schema di Linee guida e disposta la consultazione pubblica per il periodo 25.11.2016 -

14.12.2016.

VALUTATE le osservazioni e i contributi pervenuti;

IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ

Nell’adunanza del 28 dicembre 2016 approva in via definitiva la delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.

33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale

dell’ANAC.

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PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ,

TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 COME

MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016

Sommario

Introduzione...........................................................................................................................................................................162

Parte prima .......................................................................................................................................................................... 163

1. Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 ........................................................................................... 163

1.1. Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ...............................163

1.2. Autorità portuali ................................................................................................................................................... 164

1.3. Autorità amministrative indipendenti ................................................................................................................164

1.4. Regioni a statuto speciale e Province autonome..............................................................................................165

1.5. Organi costituzionali e Organi a rilevanza costituzionale ..............................................................................165

2. La programmazione della trasparenza: un unico Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e un

unico Responsabile......................................................................................................................................................... 165

3. Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione ................................................ 167

Parte seconda...................................................................................................................................................................... 168

4. Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12) ............................................................................ 169

5. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l’attività...................................................................... 170

5.1. Art. 15- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza ........................................................................ 170

5.2. Art. 15-ter – Amministratori e esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi .................... 170

5.3. Art. 19 - Bandi di concorso ................................................................................................................................ 171

5.4. Art. 22- Dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché

alle partecipazioni in società di diritto privato ............................................................................................................. 172

5.5. Art. 23- Provvedimenti amministrativi ............................................................................................................. 174

5.6. Art. 24- Dati aggregati relativi all’attività amministrativa .............................................................................. 174

5.7. Art 26 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi e attribuzione di vantaggi economici a

persone fisiche ed enti pubblici e privati - Art. 27 Elenco dei soggetti beneficiari ................................................ 174

6. Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche .................................................................. 175

6.1. Art. 4 bis Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche ........................................................................... 175

6.2. Art. 29- Bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, dati

concernenti il monitoraggio degli obiettivi ................................................................................................................... 176

6.3. Art. 30- Beni immobili e gestione del patrimonio .......................................................................................... 178

6.4. Art. 31- Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione ......................... 178

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7. Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati ................................................. 179

7.1. Art. 32- Dati sui servizi erogati .......................................................................................................................... 179

7.2. Art. 33- Dati sui tempi di pagamento dell’amministrazione ......................................................................... 180

7.3. Art. 35- Procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio

dei dati ................................................................................................................................................................................. 180

8. Obblighi di pubblicazione in settori speciali............................................................................................................. 181

8.1. Art. 37 - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ................................................................................. 181

8.2. Art. 38- Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche............... 181

8.3. Art. 39- Attività di pianificazione e governo del territorio ............................................................................ 183

8.4. Art. 41- Trasparenza del SSN ............................................................................................................................ 183

Parte terza .............................................................................................................................................................................. 184

9. Accesso civico per mancata pubblicazione di dati ................................................................................................... 184

10. Decorrenza della nuova disciplina .............................................................................................................................. 185

Allegato 1- SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI

PUBBLICAZIONE. ............................................................................................................................................................. 185

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Introduzione Il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», di

seguito “d.lgs. 97/2016”, ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza,

rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche

amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le

modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito soggettivo di

applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico

generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l’unificazione fra il

Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l’introduzione di nuove

sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione ad ANAC della competenza all’irrogazione delle stesse.

Le presenti Linee guida, come indicato nel PNA 2016, hanno l’obiettivo di fornire indicazioni alle

pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute. Per

quanto concerne l’accesso civico generalizzato e la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto

privato, si rinvia alle apposite Linee guida in corso di adozione.

Le presenti Linee guida sono suddivise in tre parti.

Una prima parte illustra le modifiche di carattere generale che sono state introdotte dal d.lgs. 97/2016,

con particolare riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, alla programmazione della trasparenza

e alla qualità dei dati pubblicati.

Nella seconda parte si dà conto delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione

disciplinati nel d.lgs. 33/2013. Con riferimento ai dati da pubblicare ai sensi dell’art. 14, si rinvia a

specifiche Linee guida in corso di adozione.

Nella terza parte sono fornite alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l’accesso civico

in caso di mancata pubblicazione di dati.

In allegato alle Linee guida è stata predisposta, in sostituzione dell’allegato 1 della delibera n. 50/ 2013,

una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla

normativa vigente.

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Parte prima

1. Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013

L’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito soggettivo di

applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta

nell’abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di soggetti:

1) pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali

nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette

della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);

2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni

ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile»

(art. 2-bis, co. 2);

3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla

medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai

dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» (art.

2-bis, co. 3).

Con riferimento ai soggetti elencati nei punti 2) e 3) si rinvia a specifiche Linee guida di modifica della

delibera ANAC n. 8/2015 e a un apposito atto d’indirizzo per gli ordini professionali. Al fine di consentire

da subito l’adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza si precisa, sin da ora,

che il criterio della “compatibilità” va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di

pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non

in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente

diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza

non rispondente allo scopo della norma e all’obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni

e confronti.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni per una corretta individuazione dei soggetti richiamati

nell’art. 2-bis, co. 1 tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013.

1.1. Am m inistra zi oni d i cui a ll’a rt . 1 , c o. 2 d el d ecr et o legi sla ti v o 30 m a rz o 200 1, n. 165

In base all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni sono «tutte le amministrazioni

dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni

dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni,

le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e

loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le

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aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di

settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».

Ai fini dell’individuazione degli “enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali” occorre considerare la

natura di ciascun ente derivata dalla qualificazione normativa o dalle rispettive disposizioni statutarie e

regolamentari, nonché dagli indici di riconoscimento della natura pubblica elaborati dalla

giurisprudenza.

Riguardo alle Agenzie fiscali, si precisa che il d.lgs. 97/2016 ha abrogato la norma contenuta nell’art. 1,

co. 611, lett. f) l. 27 dicembre 2013, n. 147 che prevedeva alcune limitazioni alla pubblicazione di dati

delle Agenzie fiscali. Ne consegue che all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, enti pubblici non economici, si applica integralmente il d.lgs. 33/2013. L’Agenzia del

Demanio, ente pubblico economico (art. 61, co. 1, d.lgs. 300/1999), applica invece le disposizioni del

decreto con gli adattamenti, secondo il principio della compatibilità, previsti per gli enti pubblici

economici ai sensi delle Linee guida in corso di adozione, cui si rinvia.

1.2. Auto rità p ortua l i Per le Autorità portuali si osserva che il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 «Riorganizzazione,

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.

84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124», adottato successivamente

al d.lgs. 97/2016 ha previsto la loro trasformazione in Autorità di Sistema Portuale (AdSP) aventi

natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale dotati di autonomia

amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria (art. 6, co. 5, l. 84/1994). Stante

dunque la loro natura giuridica di enti pubblici non economici, alle autorità portuali si applica, come già

previsto in precedenza, la disciplina prevista per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2

del d.lgs. 165/2001.

1.3. Auto rità a m m inis tra ti ve i nd ip end enti La relazione illustrativa del decreto d.lgs. 97/2016 presenta un’elencazione delle autorità amministrative

indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione che ricomprende l’Autorità Garante della concorrenza

e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l’Autorità di regolazione dei trasporti,

l’Autorità per l’energia elettrica, il gas il sistema idrico, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il

Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di

vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei

servizi pubblici essenziali, la Banca d’Italia. Dette autorità osservano, quindi, gli obblighi di trasparenza

previsti dal d.lgs. 33/2013 in continuità con quanto già previsto nel previgente art.11 del d.lgs. 33/2013,

come modificato dall’art. 24 del d.l. 90/2014.

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166

1.4. R egion i a s ta tut o sp ecia l e e P ro vinc e a ut onom e

Le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 non hanno interessato le norme transitorie e finali contenute

nell’art. 49 del d.lgs. 33/2013. Resta fermo quindi che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome

di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della

peculiarità dei propri ordinamenti (co. 4). Si evidenzia al riguardo che, anche alla luce dell’esperienza

maturata dall’Autorità nell’esercizio della attività di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi di

trasparenza, tale previsione è da intendersi riferita esclusivamente alle “forme e modalità” attuative delle

disposizioni in materia di trasparenza contenute nel d.lgs. 33/2013. Ciò vuol dire che non possono essere

previste, comunque, deroghe ai contenuti del decreto che limitino o condizionino i contenuti degli

obblighi di trasparenza.

1.5. Orga ni co stituzi ona li e O rga ni a ril eva nza c os tituz iona le Nell’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 il legislatore non ha considerato direttamente

gli Organi costituzionali e gli Organi a rilevanza costituzionale e i loro apparati.

Pur nell’assenza di specifici riferimenti nella legislazione ordinaria, tuttavia, è auspicabile un progressivo

autonomo adeguamento di detti Organi alle disposizioni del decreto, nel rispetto dell’autonomia e delle

prerogative loro riconosciute dalla legge e dalla Costituzione.

2. La programmazione della trasparenza: un unico Piano di prevenzione della

corruzione e della trasparenza e un unico Responsabile

Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del

Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione,

ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell’Autorità sul PNA

2016 (cfr. § 4) .

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di

ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia

chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. Come già chiarito nel PNA 2016, in una

logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un’apposita piattaforma informatica, non deve

essere trasmesso alcun documento ad ANAC. I PTPCT devono, invece, essere pubblicati sul sito

istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall’adozione.

Per quel che concerne i contenuti, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti da parte degli

organi politici costituiscono elemento necessario, e dunque ineludibile, della sezione del PTPC relativa

alla trasparenza.

Si precisa che questo è quanto previsto dal co. 8 dell’art.1 della l. 190/2012, come modificato dall’art. 41

co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016. Il legislatore ha rafforzato poi la necessità che sia assicurato il

coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi

degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell’amministrazione nonché con

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167

il piano della performance. Ciò al fine di garantire la coerenza e l’effettiva sostenibilità degli obiettivi

posti.

Nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede l’accorpamento tra programmazione della

trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la

sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei

flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, la

trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei soggetti

responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione

dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In altre parole, in questa sezione del PTPCT non potrà

mancare uno schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e

gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività. In ragione delle dimensioni dei singoli enti, alcune di

tali attività possono essere presumibilmente svolte da un unico soggetto. In enti di piccole dimensione,

ad esempio, può verificarsi che chi detiene il dato sia anche quello che lo elabora e lo trasmette per la

pubblicazione o addirittura che lo pubblica direttamente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

In amministrazioni complesse, quali, a titolo esemplificativo un Ministero con articolazioni periferiche,

invece, di norma queste attività sono più facilmente svolte da soggetti diversi. L’individuazione dei

responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità

previsto dal d.lgs. 33/2013.

È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di

posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente

individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente. Si tratta, peraltro, in questo caso di una soluzione

analoga a quella già adottata in tema di responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 35

del d.lgs. 33/2013.

Nella sezione del PTPCT dedicata alla programmazione della trasparenza è, inoltre, opportuno che ogni

amministrazione definisca, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini

entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza

ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi. L’Autorità nell’effettuare la propria vigilanza terrà conto

delle scadenze indicate nel PTPCT, ferme restando le scadenze per l’aggiornamento disposte dalle

norme. Si ritiene, inoltre, utile indicare nel PTPCT i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti

dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali

dell’Amministrazione1.

Sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012), da pubblicare

unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, sia la sezione della trasparenza con l’indicazione

dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co.

1, d.lgs. 33/2013) costituiscono contenuto necessario del PTPCT. In assenza, è configurabile la

1 Ad esempio, un’autorità amministrativa indipendente non pubblica i dati sulla programmazione territoriale.

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fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza per cui l’ANAC si riserva

di irrogare le sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014.

Nell’obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e

dell’anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all’art. 1, co. 7, della legge 190/2012 dall’art.

41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il RPCT dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regia

complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con le strutture

dell’amministrazione come indicato nel PNA 2016 (§ 5).

La disposizione sull’unificazione in capo ad un unico soggetto delle due responsabilità, è opportuno sia

coordinata con quanto previsto nel d.lgs. 33/2013 laddove sembra ancora permanere la possibilità di

affidare a un soggetto distinto il ruolo di Responsabile della trasparenza (v. art. 43 d.lgs. 33/2013). Ad

avviso dell’Autorità, considerata la nuova indicazione legislativa sulla concentrazione delle due

responsabilità, la possibilità di mantenere distinte le figure di RPCT e di RT va intesa in senso

restrittivo: è possibile, cioè, laddove esistano obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta

attribuzione dei ruoli. Ciò si può verificare, ad esempio, in organizzazioni particolarmente complesse ed

estese sul territorio e al solo fine di facilitare l’applicazione effettiva e sostanziale della disciplina

sull’anticorruzione e sulla trasparenza. E’ necessario che le amministrazioni chiariscano espressamente le

motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina del RPC e RT e garantiscano il

coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto

organizzativo.

3. Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell’obbligo di

pubblicazione

Con l’art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, ex novo, nel d.lgs. 33/2013 il Capo I-Ter –

«Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti», con l’intento di raccogliere al suo interno anche gli

articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche

nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli

obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).

In tal senso si ribadisce, anzitutto, l’importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni

pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento,

completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità,

conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da attuare

secondo la procedura prevista dall’art. 48 del d.lgs. 33/2013 con lo scopo di innalzare la qualità e la

semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella sezione

“Amministrazione trasparente” si ritiene opportuno fornire, sin da subito, le seguenti indicazioni

operative:

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1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo, ove possibile, delle

tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il

livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti

della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e

immediatamente fruibili;

2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si

ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto

della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella

di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in

ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di

completezza, formato e dati di tipo aperto.

L’art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte

modificato in relazione all’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato.

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio

dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini

previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in

materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti

pubblicati.

Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i

diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione

archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante

la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5.

Un’altra agevolazione è contemplata all’art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa la

possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata

di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché

delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate. L’Autorità si riserva di adottare

indicazioni al riguardo, a seguito dell’implementazione dei nuovi obblighi e del nuovo istituto dell’accesso

civico generalizzato.

Parte seconda Si illustrano di seguito alcuni obblighi di pubblicazione disciplinati dal d.lgs. 33/2013, dando conto delle

principali modifiche e integrazioni introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Giova ricordare che le amministrazioni, in una logica di piena apertura verso l’esterno, possono

pubblicare “dati ulteriori” oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.

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La loro pubblicazione è prevista come contenuto dei PTPCT dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 9, lett. f) e

dall’art. 7-bis, co. 3 del medesimo d.lgs. 33/2013 laddove stabilisce che «le pubbliche amministrazioni

possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo

di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento».

Pertanto, nel rispetto dei limiti posti a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell’art. 5-bis del

d.lgs. 33/2013 e procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti,

come precisato nel richiamato co. 3 dell’art. 7-bis, ogni amministrazione, in ragione delle proprie

caratteristiche strutturali e funzionali, può individuare nella sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT i

dati ulteriori da pubblicare. A tal fine, ad esempio, potrebbe essere utile un’analisi delle istanze di accesso

civico generalizzato. L’amministrazione potrebbe valutare opportuno pubblicare i dati più

frequentemente richiesti con l’accesso generalizzato.

I dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezione di 1° livello “Altri contenuti” sotto-sezione di 2°

livello “Dati ulteriori”, laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui deve

articolarsi la sezione “Amministrazione trasparente”.

4. Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12)

Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto sull’art. 12 del d.lgs. 33/2013, integrando il contenuto degli obblighi di

pubblicazione con nuovi dati.

In particolare, l’art.12, co. 1, oltre a quanto già previsto in precedenza, dispone la pubblicazione di ogni

atto – sia esso espressamente previsto da una norma di legge sia che venga adottato nell’esercizio di un

autonomo potere amministrativo o gestionale, come precisato dal legislatore nel 2016 - che riguardi

l’organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l’interpretazione di disposizioni di legge che

incidono sull’attività dell’amministrazione/ente e i codici di condotta2.

Con un’ulteriore modifica l’obbligo di pubblicazione è stato esplicitamente esteso:

a) ai Piani triennali di prevenzione della corruzione e delle trasparenza nonché alle misure di

prevenzione della corruzione integrative di quelle contenute nei modelli di organizzazione e

gestione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (MOG 231), dai soggetti

diversi dalle pubbliche amministrazioni e indicati all’articolo 2-bis, co. 2, del decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33; ciò in coerenza con quanto dispone il nuovo testo della legge n. 190 del

2012, art. 1, co. 2-bis, ove all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione prevista

per le p.a. corrisponde l’adeguamento dei MOG 231 da parte delle società e degli altri enti di

diritto privato, ricompresi nell’ambito di applicazione della disciplina della trasparenza;

b) ai documenti di programmazione strategico-gestionale propri di ogni ente, con tali intendendosi

gli atti di indirizzo generali quali, ad esempio, le direttive sull’azione amministrativa adottate dai

Ministri;

2 Tra gli atti amministrativi generali si segnala anche il Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli

archivi, la cui pubblicazione sul sito istituzionale è espressamente prevista dall’art. 5 co. 3 del DPCM 3 dicembre 2013 Regole tecniche per il

protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto

legislativo n. 82 del 2005.

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c) agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione. Equiparati a questi atti vanno considerati

anche quelli degli organismi che svolgono funzioni analoghe agli OIV. La pubblicazione di tali

dati è prevista anche nell’art. 31 rubricato «Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai

controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione». Per ragioni di semplificazione, pertanto,

gli atti degli OIV, e degli organismi che svolgono funzioni analoghe, vanno pubblicati una sola

volta nella sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”.

5. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l’attività

5.1. Art. 15 - Tit ola ri d i inca r ichi d i c olla b ora zi one o co nsulenza

Con la modifica apportata dall’art. 14 del d.lgs. 97/2016, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora

solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e

affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. L’articolo, cioè, non riguarda più gli

obblighi di pubblicazione dei dati sui dirigenti ora regolati dal novellato articolo 14, co. 1 bis e 1 ter.

I dati da pubblicare sono rimasti immutati rispetto alla precedente formulazione dell’art. 15.

Si ricorda che i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore

e consulente. Si precisa, altresì, che agli obblighi indicati all’art. 15 si aggiunge quello relativo

all’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche

potenziale, stabilito dall’art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001.

Si ritiene utile sottolineare che all’interno della sotto-sezione “Consulenti e collaboratori” di cui all’art. 15 in

esame, devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili

al “Contratto di appalto di servizi” assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs.

50/2016). Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di

servizio, si applica l’art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi indicati nella

sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.

Giova, altresì, sottolineare che gli incarichi conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri

dipendenti rimangono disciplinati dall’art. 18 del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa

sotto-sezione “Personale” - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.

Tenuto conto della eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie di dubbia

qualificazione come tali, si rammenta che l’Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e

consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli conferiti ai commissari esterni membri di

commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio

dei revisori dei conti.

5.2. Art. 15 -t er – Am m inis tr a tori e esp e rti nom ina ti d a or ga ni giuri sd iziona l i o

a m m inistra ti vi

Ai sensi dell’art. 15-ter sono previsti nuovi obblighi di pubblicazione concernenti soggetti nominati

dall'Autorità giudiziaria, dall’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati

e confiscati alla criminalità organizzata e dalle Prefetture.

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172

In particolare ai sensi del co. 1, il Ministero della giustizia tiene, con modalità informatiche ed inserito in

un’area pubblica del proprio sito istituzionale, l'Albo degli amministratori giudiziari, di cui all’articolo 1

del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Al fine di favorire la reperibilità dei dati è opportuno che

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Ministero della Giustizia sia creata

una sotto-sezione, all’interno di “Consulenti e collaboratori” denominata “Amministratori ed esperti” ,

cui collegare tramite link le sezioni del sito istituzionale contenente i dati previsti dall’art. 15-ter., co. 1 e

3. Precisazioni sono fornite in ordine ai contenuti del registro nazionale nel quale confluiscono i

provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, tenuto dal

Ministero della giustizia con modalità informatiche e accessibile al pubblico.

L’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità

organizzata pubblica gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati che la coadiuvano

nell’attività di amministrazione dei beni confiscati, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.

L’Agenzia è tenuta a creare all’interno della propria sezione “Amministrazione trasparente” una sotto-

sezione, all’interno di “Consulenti e collaboratori” denominata “Amministratori ed esperti”. L’obbligo

può intendersi assolto anche attraverso un collegamento tramite link ad altra sezione del sito.

Le Prefetture, ai sensi del co. 4, pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei

compensi degli amministratori e degli esperti nominati da parte dei Prefetti, ai sensi dell’art. 32 del d.l.

90/2014. Si tratta dei commissari straordinari di cui al co. 2 dell’art. 32 e degli esperti di cui al co. 8 dell’art.

32 che hanno il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.

Le Prefetture creano nella sezione “Amministrazione trasparente” una sotto-sezione all’interno di

“Consulenti e collaboratori” denominata “Amministratori ed esperti ex art. 32 d.l. 90/2014” in cui

pubblicare i dati in questione suddivisi per annualità e per tipologia di incarico.

5.3. Art. 19 - Ba nd i d i con co r so

L’art. 18 del d.lgs. 97/2016 ha modificato l’art. 19 del d.lgs. 33/2013 ribadendo la pubblicazione dei

bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.

In relazione ad ogni bando è stato introdotto l’obbligo di pubblicare anche “i criteri di valutazione della

Commissione e delle tracce delle prove scritte”. Scopo della norma è quello di rendere trasparente il processo di

valutazione della Commissione anche in relazione ad esigenze di tutela degli interessati.

I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da definirsi ai sensi della normativa vigente, è

opportuno siano pubblicati tempestivamente non appena disponibili.

Le tracce delle prove scritte, invece, non possono che essere pubblicate dopo lo svolgimento delle

prove.

Si precisa che la pubblicazione dei bandi espletati, ai sensi dell’art. 8, co. 3, del d.lgs. 33/2013, deve

rimanere rintracciabile sul sito per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello

in cui occorre procedere alla pubblicazione.

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5.4. Art. 22 - Da t i r ela ti vi a gl i enti p ub b li ci vig ila ti, e a gli en ti d i d i rit to p ri va to i n cont r oll o

p ub b lico, n onch é a lle p a rt ecip a zion i in so cietà d i d i ritt o p r iva t o

Le modifiche introdotte all’art. 22 dal d.lgs. 97/2016 hanno interessato sia gli obblighi di trasparenza posti

in capo alle amministrazioni con riguardo alle società a cui partecipano, nella direzione di un loro

rafforzamento, sia il regime sanzionatorio nei casi di violazione degli obblighi contenuti nel medesimo

articolo. La norma va letta in stretto coordinamento con le disposizioni del d.lgs. 175/2016 «Testo unico

in materia di società a partecipazione pubblica», cui il d.lgs. 33/2013 fa esplicito rinvio.

Si precisa che l’art. 22 viene qui esaminato solo con riferimento agli obblighi di pubblicazione dei dati

delle pubbliche amministrazioni, come individuate nella parte prima - paragrafo 1 - delle presenti Linee

guida. Quanto agli obblighi di pubblicazione dei dati da parte delle società e degli enti di diritto privato

si rinvia alle apposite Linee guida in corso di adozione.

Per quanto concerne i dati da pubblicare, si segnalano le seguenti integrazioni, in aggiunta a quanto già

previsto in precedenza, introdotte sia nel d.lgs. 33/2013, sia nel d.lgs. 175/2016 citato:

a) ai sensi della lettera d-bis) introdotta nel co. 1 dell’art. 22, le amministrazioni sono ora tenute a

pubblicare anche «i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di

partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni

sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle

partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto

2015, n. 124», ossia il d.lgs. 175/2016;

b) ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica», a cui la lettera d-bis) rinvia, le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di

controllo in società, oltre che le medesime società, sono tenute a pubblicare i provvedimenti e i

contratti di cui ai co. 5 e 6 dell’art. 19 del d.lgs. 175/2016. Si tratta dei provvedimenti con cui le

amministrazioni fissano, per le società in controllo pubblico, gli obiettivi specifici, annuali e

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale e dei

provvedimenti con cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese

di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni. Tali documenti sono quindi

pubblicati dalle amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società (nonché dalle

società), anche mediante collegamento ipertestuale, nella sotto-sezione di secondo livello “Società

partecipate/provvedimenti società partecipate” della sezione “Amministrazione trasparente” (ai

sensi dell’art. 26, co. 6 del d.lgs. 175/2016, l’art. 19 del medesimo decreto non si applica alle società

a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi

dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Per quanto concerne il regime delle sanzioni, si evidenziano di seguito le sole novità.

Per i casi di mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 19 del

d.lgs. 175/2016, il co. 7 del medesimo articolo prevede l’applicazione delle sanzioni disposte dall'art. 22,

co. 4 del d.lgs. 33/2013 (divieto di erogare somme), dall’art. 46 (responsabilità dirigenziale, eventuale

causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutazione ai fini della

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corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance

individuale dei responsabili) e dall’art. 47, co. 2, (sanzione amministrativa pecuniaria).

Risultano, inoltre, modificate le ipotesi di applicabilità della sanzione di cui all’art. 22, co. 4 consistente

nel divieto, da parte delle pubbliche amministrazioni, di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di

enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società

partecipate.

In primo luogo, il co. 4, nella nuova formulazione, chiarisce, riprendendo uno degli orientamenti

espressi da ANAC, che il divieto di erogare somme non si applica ai «pagamenti che le amministrazioni sono

tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e

società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)».

In secondo luogo, l’abrogazione operata dall’art. 21 del d.lgs. 97/2016 al riferimento alla pubblicazione

dei dati di cui agli artt. 14 e 15 da parte degli enti pubblici vigilati istituiti, vigilati o finanziati dalle

pubbliche amministrazioni e delle società, prima contenuto al co. 3 dell’art. 22, consente di ritenere che

l’omessa pubblicazione dei citati dati non comporta più l’applicazione della specifica sanzione del

divieto di erogare somme qualora nei siti degli enti o delle società si riscontri la mancata o incompleta

pubblicazione dei dati, documenti e informazioni disposte dagli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013.

Ne consegue che a seguito delle modifiche introdotte all’art. 22 dal d.lgs. 97/2016, la sanzione relativa

al divieto di erogare somme da parte delle amministrazioni si applica nei confronti di tutti gli enti e le

società indicati nell’art. 22, co. 1, lett. da a) a c) solo nei casi in cui l’omessa o incompleta pubblicazione

dei dati indicati nel comma 2 del medesimo articolo dipendano dalla mancata comunicazione degli

stessi dati da parte degli enti e delle società, qualora tali dati non siano già nella diretta disponibilità delle

amministrazioni.

Pertanto, le amministrazioni, prima dell’erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di uno

degli enti e delle società di cui all’art. 22, sono tenute a verificare sul proprio sito web, eventualmente

consultando il proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o l’OIV, se

effettivamente tutti i dati previsti dall’art. 22 del d.lgs. 33/2013 risultano pubblicati sul proprio sito.

E’ opportuno, inoltre, rilevare che il d.lgs. 97/2016 ha modificato il co. 6 dell’art. 22 sull’ambito di

applicazione della norma prevedendo ora che essa non si applica alle società partecipate da

amministrazioni pubbliche con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’UE, e

loro controllate. Al riguardo, è da ritenersi prevalente rispetto alla disposizione dell’art. 22, co. 6, la

specifica previsione contenuta nell’art. 2-bis, co. 2, lett. b) del d.lgs. 33/2013 che, a proposito delle

società in controllo pubblico, esclude quelle quotate, come definite dal d.lgs. 175/2016,

dall’applicazione della disciplina in materia di trasparenza. Pertanto, visto il difetto di coordinamento

testuale, la disposizione dell’art. 22, co. 6, si ritiene debba essere interpretata con riferimento alla

definizione di società quotata quale risulta all’art. 2, co.1, lett. p), del d.lgs. 175/2016, che considera

quotate sia le società con azioni quotate in mercati regolamentati sia quelle che hanno emesso strumenti

finanziari alla data del 31 dicembre 2015.

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Da ciò ne consegue che, ad eccezione delle società quotate come identificate ai sensi del citato art. 2, co.

1, lett. p) del d.lgs. 175/2016, l’art. 22 si applica a tutte le altre società partecipate da pubbliche

amministrazioni, anche a quelle che hanno emesso strumenti finanziari dopo il 31 dicembre 2015.

5.5. Art. 23 - Pr ov ved im enti a m m inistra ti vi L’art. 23, co. 1 del d.l.gs 33 del 2013 è stato modificato dall’art. 22 del d.lgs. 97/2016. Quest’ultimo ha

abrogato le disposizioni dell’art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei

procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni

di carriera.

Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la legge 190/2012, che all’art. 1, co. 16, lett. a e d),

continua a fare riferimento alla trasparenza dei suddetti procedimenti, tali obblighi devono ritenersi

abrogati. Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti

sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.

5.6. Art. 24 - Da t i a g gr ega t i r ela tiv i a ll’a tt ivi tà a m m inistra ti va L’art. 43 del d.lgs. 97/2016 ha abrogato l’intero art. 24 del d.lgs. 33/2013 che si riferiva alla pubblicazione

sia dei dati aggregati sull’attività amministrativa sia dei risultati del monitoraggio periodico

concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’art. 1, co. 28, della l.

190/2012. Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la l. 190/2012, si precisa che il

monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali, in virtù dell’art. 1, co. 28,

della l. 190/2012, costituisce, comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione.

5.7. Art 2 6 - Atti d i c onc essi one d i s ov venzi oni, con tri b uti , su ssid i e a t trib uzi o ne d i va nta g gi

econ om ici a p e rs one f isich e ed ent i p ub b lici e p r iva t i - Ar t. 27 E lenc o d e i s og g etti

b eneficia ri In virtù di quanto disposto dall’art. 26, resta fermo l’obbligo per le amministrazioni di provvedere alla

pubblicazione sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici in favore di soggetti pubblici o

privati, sia i medesimi atti di concessione di importo superiore a 1.000 euro. Al riguardo si rinvia a

quanto già indicato dall’ ANAC con la delibera 59/2013.

Si ricorda che la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire

tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

Il d.lgs. 97/2016 è, invece, intervenuto sul co. 3 dell’art. 26 facendo venir meno la responsabilità

amministrativa, patrimoniale e contabile dei dirigenti per l’indebita concessione o attribuzione del

beneficio nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di concessione di importo

superiore a 1.000 euro. Giova evidenziare, inoltre, che l’art. 43 del medesimo decreto ha abrogato

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l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 che disponeva l’istituzione

degli Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, obbligo da ritenersi quindi assorbito dalle

previsione degli artt. 26 e 27.

6. Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

6.1. Art. 4 b is T ra sp a renza n ell’utilizz o d e lle ris o rse p ub b liche Con l’art. 5 del d.lgs. 97/2016 è stato inserito l’art. 4-bis del d.lgs. 33/2013 concernente la trasparenza

nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

La nuova disposizione, al co. 1, prevede che, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione

dei dati sulla spesa delle pubbliche amministrazioni, l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) gestisca, d’intesa

con il Ministero dell’economia e delle finanze, il sito internet denominato “Soldi pubblici”, tramite il quale

è possibile accedere ai dati degli incassi e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in

relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito

temporale di riferimento.

Si tratta di un portale web, “Soldi pubblici”, attualmente esistente (link http://soldipubblici.gov.it/), che

raccoglie i dati di cassa, di entrata e di uscita, rilevati dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti

pubblici (SIOPE)3 e li pubblica dopo averli previamente rielaborati nella forma.

La consultazione di “Soldi pubblici” consente, pertanto, l’accesso “puntuale”, quindi la “trasparenza”,

ai dati sull’utilizzo delle risorse pubbliche, con riferimento alla “natura economica” della spesa4 e con

aggiornamento mensile5. Nessuna indicazione, invece, al momento è possibile avere sui beneficiari.

La disposizione di cui al comma 2 prevede, poi, che ogni amministrazione pubblichi, in una parte

chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti,

permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di

riferimento e ai beneficiari. Occorre, peraltro, evidenziare che l’omessa pubblicazione dei dati comporta

l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 47 del d.lgs. 33/2013.

Fermo restando l’esigenza che il legislatore intervenga per chiarire il contenuto effettivo dei dati indicati

nella disposizione, l’Autorità ritiene in questa fase necessario fornire alcune prime indicazioni. Ai fini

della individuazione della “tipologia di spesa sostenuta”, è opportuno, per il momento, che ciascuna

3 Il SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) è la piattaforma realizzata sulla base di una convenzione tra la Ragioneria Generale dello Stato e la Banca d’Italia, sulla quale ogni Tesoriere dell’Ente, cioè chi cura materialmente le operazioni, riporta ogni giorno i pagamenti effettuati, con l’obiettivo di rendere disponibile un archivio d i informazioni riguardante gli incassi e i pagamenti delle Amministrazioni pubbliche. 4 Ciascun pagamento è associato ad uno specifico codice gestionale con il quale gli enti specificano la natura economica dell’operazione (es. spesa per retribuzione del personale o utenze telefoniche). 5 I dati, nell’attuale versione di Soldi pubblici, sono aggiornati settimanalmente e aggregati sul mese precedente a quello in corso.

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Amministrazione si riferisca alle seguenti tipologie di spesa, in quanto afferenti a risorse tecniche e

strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria attività istituzionale6:

➢ Uscite correnti

- Acquisto di beni e di servizi - Trasferimenti correnti - Interessi passivi - Altre spese per redditi da capitale - Altre spese correnti

➢ Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Contributi agli investimenti - Altri trasferimenti in conto capitale - Altre spese in conto capitale - Acquisizioni di attività finanziarie

Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l’Amministrazione individua la natura economica7 delle spese e

pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei “beneficiari” e,

quale “ambito temporale di riferimento”, la data di effettivo pagamento.

In assenza di una specifica indicazione normativa, ad avviso dell’Autorità, la cadenza di pubblicazione è

opportuno sia in fase di prima attuazione semestrale e poi almeno trimestrale.

Per gli Enti del SSN, l’obbligo di cui al co. 2 dell’art. 4-bis, è assorbito in quello specificatamente

previsto dall'art. 41, co. 1-bis; consegue, pertanto, che, al fine di evitare disparità di trattamento tra gli

enti del comparto sanità e quelli di altri comparti, anche il mancato assolvimento di tale obbligo sia

soggetto alle sanzioni specifiche di cui all’art. 47, co. 1-bis, secondo periodo.

6.2. Art. 29 - Bila nci o, p re ven tiv o e c onsunti v o , p ia n o d egli ind ica t ori e risul ta ti a ttesi d i

b ila ncio, d a ti c onc ern enti il m onit ora gg io d egl i ob i et tivi

Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano il bilancio di previsione

e consuntivo, completo di allegati, entro trenta giorni dalla sua adozione. Le amministrazioni sono

6 Restano escluse, quindi, le uscite per movimentazioni di prestiti, per il personale e per partite di giro (pagamenti effettuati in conto di terzi). Non vengono ricomprese le spese per il personale in quanto espressamente escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione e soggette, invece, agli artt. da 15 a 20 del d.lgs. 33/2013. L’interpretazione avanzata tiene conto dell’esigenza di semplificare la pubblicazione dei dati dei pagamenti, limitandola, in questa prima fase, alle tipologie di spesa a più alta necessità di monitoraggio, in quanto attinenti alle aree di rischio a rilevanza esterna: incari chi di consulenza, enti controllati, contratti pubblici di acquisizione di beni e di servizi. 7 A titolo esemplificativo, all’interno della spesa per servizi gli oggetti specifici di spesa saranno le consulenze, utilizzo di beni di terzi, manutenzione ordinaria e riparazioni, ecc.; all’interno dei trasferimenti correnti gli oggetti specifici di spesa saranno i trasferimenti correnti a imprese controllate, ecc. Ai fini della produzione del predetto prospetto le amministrazioni pubbliche potranno fare riferimento al Piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013 utilizzando, quale dettag lio, il IV livello e un pari livello per le altre categorie di enti soggetti alla trasparenza per i quali la RGS non ha previsto un pian o di conti integrato.

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tenute al rispetto di tale termine anche tenuto conto della rilevanza che, per effetto del d.lgs. 97/2016, i

dati di bilancio assumono nella individuazione dei soggetti tenuti alle regole sulla trasparenza, ai sensi

dell’art. 2-bis, commi 2 e 3, di cui si fa cenno in questa delibera.

Il comma 1 del medesimo articolo, peraltro, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità

anche da parte dei meno esperti alla lettura delle informazioni di bilancio, richiede alle stesse

amministrazioni di pubblicare, in aggiunta, i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo

in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

Al medesimo scopo è orientata la disposizione contenuta al co. 1bis, che richiede alle amministrazioni,

di pubblicare e rendere accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi

in formato tabellare aperto in modo da consentirne l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Sul

punto, oltre a richiamare l’attenzione sul corretto adempimento dell’obbligo, si fa presente che ai fini della

predisposizione dei relativi schemi occorre riferirsi al d.p.c.m. 22 settembre 2014 «Definizione degli schemi e

delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e

dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni», aggiornato con il decreto del

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, del 29 aprile 2016 (GU n.139 del 16.6.2016) «Modifica del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione

su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi».

Strettamente connesso, e in qualche modo complementare, alla pubblicazione integrale e semplificata

dei documenti di bilancio nonché dei dati relativi alle entrate e alla spesa, risulta essere l’obbligo di

pubblicazione del piano di indicatori di cui al co. 2, con cui si fornisce ai cittadini la possibilità di esercitare

anche un controllo sugli obiettivi della pubblica amministrazione. Occorre, peraltro, evidenziare che il

d.lgs. 126/2014, fra le diverse modifiche apportate al d.lgs. 118/2011 («Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), ha introdotto l’art. 18-bis («Indicatori di bilancio») che, di

fatto, estende anche agli enti territoriali l’obbligo di pubblicazione del Piano degli indicatori che, allo stato,

in base alle indicazioni dell’art. 29, co. 3, era riservato ai soli enti di cui al d.lgs.

91/2011. Si tratta, in sostanza, di un sistema di indicatori misurabili e riferiti ai programmi quale parte

integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione ed è diretto a

consentire la comparazione dei bilanci.

Richiamate in estrema sintesi la valenza informativa dei dati di bilancio e di quelli contenuti nel Piano

degli indicatori, emerge, pertanto, l’importanza del corretto assolvimento ai predetti obblighi di

pubblicazione, in quanto diretti a fornire ai cittadini una lettura facile ed immediata riguardo all’azione

degli amministratori in termini di obiettivi, risultati e risorse impiegate.

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6.3. Art. 30- Beni im m ob ili e ge sti one d el p a tr im oni o L’art. 30, solo in minima parte modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede la pubblicazione delle

informazioni identificative degli immobili posseduti e, nella nuova formulazione, anche di quelli

detenuti, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Ogni amministrazione è, pertanto, tenuta a rendere pubblico il patrimonio immobiliare a propria

disposizione, posseduto in ragione di un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o

semplicemente detenuto; ciò, evidentemente, allo scopo di consentire alla collettività di valutare il corretto

utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali.

Si osserva, infatti, che, in generale, tutti i beni patrimoniali, non solo quelli di proprietà, generano oneri

nel bilancio dell’amministrazione connessi semplicemente al loro mantenimento.

Al fine di garantire una pubblicazione uniforme dei dati, è opportuno che le informazioni sugli

immobili siano rese sulla base dei dati catastali.

6.4. Art. 31 - Da t i r ela ti vi a i cont rol li su ll'o rga nizza zi o ne e sull'a tt ivi tà d ell'a m m inistra zi one

L’art. 31, come novellato dall’art. 27 del d.lgs. 97/2016, si sofferma sulla pubblicazione degli esiti dei

controlli sull’attività amministrativa, prevedendo la pubblicazionedi tutti gli atti degli organismi

indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione (procedendo all'indicazione in forma anonima dei

dati personali eventualmente presenti), la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile

al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività

delle Amministrazioni e dei loro uffici.

La disposizione è profondamente diversa da quella del testo previgente ove si disponeva che fossero

pubblicati i soli “rilievi” degli organi di controllo interno nonché degli organi di revisione

amministrativa e contabile, che non fossero stati “recepiti”, insieme con gli atti nei confronti dei quali

detti rilievi venivano emessi. In merito all’attività di controllo della Corte dei conti, era previsto

l’obbligo di pubblicazione di tutti i rilievi, ancorché recepiti, espressi dalla Corte.

Per quanto concerne l’obbligo di pubblicazione relativo agli atti degli organismi indipendenti di

valutazione (OIV), che non compariva nella formulazione previgente dell’art. 31, occorre fare riferimento

in via prioritaria alla disciplina istitutiva degli organismi indipendenti di valutazione della performance

nelle pubbliche amministrazioni, contenuta all’art. 14 del d.lgs. 150/2009, nonché ai compiti ad essi

affidati che sono elencati al co. 4, del medesimo articolo.

Ai fini degli obblighi di pubblicazione, si ritiene che assumano rilievo gli atti conclusivi adottati dagli

OIV, quali, ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, la relazione annuale sullo stato del

funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, la validazione

della relazione sulla performance di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009 e l’attestazione dell’assolvimento

degli obblighi di trasparenza da parte dell’amministrazione/ente. Al riguardo, è necessario tenere conto

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delle specifiche direttive che saranno adottate dal Dipartimento della funzione pubblica competente in

materia di misurazione e valutazione della performance.

La stessa normativa si applica, in mancanza di OIV, anche agli organismi con funzioni analoghe.

In questa sezione, si ribadisce, vanno pubblicate anche le attestazione sull’assolvimento degli obblighi di

trasparenza, per le quali in precedenza, in assenza di un chiaro disposto normativo come quello ora

introdotto, l’Autorità aveva dato indicazioni di pubblicazione in “Disposizioni generali”, sotto-sezione

di secondo livello “Attestazioni OIV o struttura analoga (cfr. da ultimo delibera ANAC n. 43 del 20

gennaio 2016 «Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità»).

L’art. 31 prevede, inoltre, la pubblicazione di una serie di atti degli organi di revisione amministrativa e

contabile: relazione al bilancio di previsione o budget, alle variazioni di bilancio, al conto consuntivo o

bilancio di esercizio.

Infine, l’art. 31, lasciando sostanzialmente immutata la disposizione previgente, impone di pubblicare tutti

i rilievi formulati dalla Corte dei conti nell’esercizio della propria funzione di controllo, sia quelli non

recepiti sia quelli ai quali l’amministrazione/ente abbia ritenuto di conformarsi.

7. Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi

erogati

7.1. Art. 32 - Da t i sui se r vizi er oga t i Le modifiche introdotte all’art. 32 dall’art. 28 del d.lgs. 97/2013 investono sia l’ambito soggettivo,

estendendone l’applicazione, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai gestori di pubblici

servizi, sia l’ambito oggettivo dell’obbligo semplificandone il contenuto.

In particolare, al co. 1 è stabilito che oltre alle pubbliche amministrazioni l’obbligo viene esteso anche ai

gestori di servizi pubblici. L’Autorità è dell’avviso che in tale categoria di soggetti siano da intendersi i

gestori, che rientrino fra i soggetti indicati all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, che effettivamente erogano i

servizi pubblici, a prescindere dalla loro natura giuridica e dalle modalità organizzative, nel rispetto dei

principi fissati dalla normativa vigente in materia di qualità dei servizi pubblici (direttiva P.CO.M. 27

gennaio 1994; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, art. 11; decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 8).

L’obbligo di pubblicazione concerne, ai sensi del co. 1, la carta dei servizi o un documento analogo ove

sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti

per garantire il rispetto degli standard fissati.

La modifica apportata al co. 2 è diretta a chiarire che i medesimi soggetti (pubbliche amministrazioni e

gestori dei servizi pubblici), una volta individuati annualmente i servizi erogati agli utenti sia finali sia

intermedi, secondo quanto stabilito all’art. 10, co. 5, del d.lgs. 33/2013, sono tenuti a pubblicare i costi

contabilizzati e il relativo andamento nel tempo, obbligo già previsto nel testo previgente.

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181

In coerenza con l’esigenza di semplificazione di cui la norma è espressione, ai fini della pubblicazione di

tali dati non è più necessario distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti

in relazione al servizio svolto, come previsto nel testo previgente del co. 2, eliminandosi così un onere

di raccolta ed elaborazione spesso complesso.

L’ulteriore semplificazione introdotta al co. 2 fa venir meno l’obbligo di pubblicare i tempi medi di

erogazione dei servizi riferiti all’esercizio finanziario precedente. Si evidenzia, infine, che l’art. 7 co. 3

del d.lgs. 82/2005 (CO.A.D.), recentemente modificato dal d.lgs. 179/2016, con riferimento ai servizi in

rete, ha introdotto l’obbligo di pubblicazione dei risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli

utenti rispetto alla qualità del servizio reso, ivi incluse le statistiche di utilizzo. Si ritiene tali dati possano

debbano essere pubblicati nella sotto-sezione di secondo livello “Servizi erogati / Servizi in rete”.

7.2. Art. 33 - Da t i sui tem p i d i p a ga m ento d ell’a m m ini stra zi one

L’art. 29 del d.lgs. 97/2013, nell’integrare il disposto dell’art. 33, ha previsto che nel calcolo dell’indicatore

annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento, le amministrazioni devono considerare, oltre gli

acquisti di beni, servizi e forniture, anche i pagamenti relativi alle prestazioni professionali, non indicati

nella precedente formulazione. Viene in tal modo chiarito che la misurazione dei tempi riguarda ogni tipo

di contratto stipulato dall’amministrazione/ente, ivi compresi quelli aventi a oggetto prestazioni

professionali, affidati nel rispetto della disciplina vigente in materia. Il legislatore continua a prestare

particolare attenzione al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni,

interpretando la trasparenza come strumento utile alla emersione e alla riduzione di tale criticità. Ai

fini dell’attuazione di detto obbligo si richiamano gli artt. 9 e 10 del d.p.c.m. 22 settembre 2014

«Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci

preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni» e, per i

Ministeri, la circolare n. 3 MEF - RGS - Prot. 2565 del 14/01/2015.

Ulteriore novità riguarda la previsione della pubblicazione, con cadenza annuale, dell’ammontare

complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. Le amministrazioni, pertanto, rendono

disponibile nella sotto-sezione di secondo livello “Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare

complessivo dei debiti” della sezione “Amministrazione trasparente”, possibilmente non oltre il 31

gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare complessivo del debito maturato

dall’amministrazione e il numero delle imprese creditrici, fra le quali, secondo un’interpretazione coerente

delle disposizioni dell’art. 33, sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei

confronti delle p.a./enti, ivi inclusi singoli professionisti.

7.3. Art. 35 - Pr oced im enti a m m inistra ti vi e c ont r olli sul le d ichia ra zioni s osti tuti v e e

l’a cquisizi one d ’u ffici o d ei d a ti In merito agli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle

dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati, previsti dall’art. 35 del d.lgs 33/2013, sono

intervenute alcune modifiche sempre nell’ottica della semplificazione.

In particolare:

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a) è stato eliminato l’obbligo di pubblicare il nome del responsabile del procedimento, sostituito

con la pubblicazione dell’ufficio responsabile (co.1, lett. c);

b) è stato abrogato l’obbligo di pubblicare i risultati dell’indagine di customer satisfaction effettuata per

verificare il livello di qualità dei servizi erogati, previsto alla lett. n), abrogata dall’art. 30 del d.lgs.

97/2016;

c) è stato soppresso l’obbligo di pubblicare le eventuali convenzioni che regolamentano le

modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel CO.A.D. e le ulteriori modalità per

acquisire d’ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni (co. 3, lett. b) e

c).

8. Obblighi di pubblicazione in settori speciali

8.1. Art. 37 - C ont ra tti p ub b lici d i la v ori, se r vizi e fo r niture L’art. 37 è stato riformulato. Permangono gli obblighi di pubblicazione contenuti nell’art. 1, co. 32, della

l. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione

ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto già previsto dall’Autorità con la delibera ANAC 39/2016 «Indicazioni alle

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e

di trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi dell’art.1 co. 32 della l. 190/2012 come aggiornato dall’art. 8 co.

2 della legge 69/2015» a proposito degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1, co. 32 della l.

190/2012, e tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all’art. 29 del d.lgs.

50/2016, l’Autorità ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell’art. 2 bis

del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”- sotto-

sezione “Bandi di gara e contratti” gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.

50/2016, come elencati nell’allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma

restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi

degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.

Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite link ad altre

parti del sito, in attuazione dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013.

8.2. Art. 38 - Da t i sui p r oce ss i d i p ia nifica zi one, r ea liz za zione e va lu ta zion e d ell e op ere

p ub b liche

L’art. 38 è stato riformulato dal d.lgs. 97/2016 al fine di semplificare gli obblighi di trasparenza stabiliti

nel testo previgente concernenti l’attività di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere

pubbliche. Resta fermo al co. 1, per le amministrazioni centrali e le regioni, l’obbligo di pubblicare le informazioni

relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che esse sono tenute a istituire al

proprio interno, ai sensi dell’art. 1 della l. 144/1999. In particolare, le amministrazioni interessate sono

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tenute a pubblicare: a) le informazioni relative alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai nuclei di valutazione;

b) le procedure e i criteri di valutazione dei componenti e i loro nominativi.

Risultano invece soppressi, anche in coerenza con l’introduzione dell’accesso civico generalizzato e la

prossima apertura delle banche dati, gli obblighi di pubblicazione dei documenti recanti le linee guida

per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali sullo stato di attuazione della pianificazione, ogni

altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si

discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle

valutazione ex ante. L’obbligo di pubblicare i documenti di programmazione delle opere pubbliche è contenuto al co. 2,

anch’esso riformulato dal d.lgs. 97/2016. Tale obbligo attinente agli atti di programmazione delle opere pubbliche

ribadisce quanto già previsto per il programma triennale dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali sia all’art.

21 del d.lgs. 50/2016 sia nella disciplina generale della trasparenza per i contratti pubblici, contenuta

nell’art. 29 del codice (cui peraltro fa espresso rinvio l’art. 37 del d.lgs. 33/2013), ove si afferma

nuovamente che «tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla

programmazione di lavori, opere, servizi e forniture…devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente…». Ne consegue che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al co. 2 dell’art. 38, è necessario che le

stazioni appaltanti procedano ad inserire, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione

“Opere pubbliche” del proprio sito istituzionale il collegamento ipertestuale alla sotto-sezione “Bandi di

gara e contratti”, ove risultano pubblicati i dati in questione. Si fa presente, inoltre, che per quanto riguarda le modalità da seguire per la pubblicazione sul sito

informatico dell’Osservatorio del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma

triennale dei lavori pubblici, da effettuarsi ai sensi del citato art. 21, co. 7, del d.lgs. 50/2016, l’Autorità

con comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 ha precisato che «nelle more dell’adeguamento

definitivo dei sistemi informatici dell’Autorità al fine di renderli idonei al ricevimento delle suddette comunicazioni le

amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall’art. 21, comma 7, del Codice mediante la

pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti». Con riferimento alla pubblicazione delle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di

realizzazione delle opere pubbliche completate, previsto nel testo previgente, l’obbligo è stato esteso

anche alle opere pubbliche in corso. Appena disponibile, verrà reso noto anche lo schema tipo

elaborato dal MEF d’intesa con l’ANAC previsto dalla norma.

Infine il co. 2 bis dell’art. 38 chiarisce che per i Ministeri gli atti di programmazione delle opere pubbliche

sono contenuti nel documento pluriennale di pianificazione previsto dalla sopra menzionata disciplina in materia

di valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche, di cui al d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 228,

art. 2. L’obbligo di pubblicazione può, pertanto, considerarsi assolto anche attraverso un collegamento

tramite link ad altra sotto-sezione del sito o alla banca dati.

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8.3. Art. 39 - A tti vità d i p ia nifica zion e e g ov ern o d el t e rrit or io Gli obblighi di trasparenza relativi agli atti di governo del territorio di cui all’art. 39, sono stati semplificati

dal d.lgs. 97/2016, anche in considerazione dell’introduzione dell’accesso civico generalizzato.

Rimangono oggetto di obbligo di pubblicazione i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani

paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti. Non sono più oggetto di

pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione e i relativi

allegati tecnici.

L’Autorità ha già chiarito che tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni sono tenute a

pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche il Documento programmatico

preliminare contenente gli obiettivi e i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale, nonché i

Piani delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere).

Si sottolinea che la pubblicità dei suddetti atti è condizione per l’acquisizione di efficacia degli stessi,

secondo quanto previsto dal co. 3 del medesimo art. 39.

8.4. Art. 41 - Tra sp a renza d e l SSN

Il d.lgs. 97/2016 ha modificato l’art. 41 del d.lgs. 33/2013 con il quale si sottopongono all’obbligo di

pubblicità e trasparenza tutte le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, regionale,

delle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere nonché di tutti gli enti, agenzie ed organismi pubblici

che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari.

All’art. 41 è stato aggiunto il co. 1-bis che dispone la pubblicazione dei dati relativi alle spese e ai pagamenti

effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio. Alla luce della nuova disposizione tutti i soggetti

sopra indicati attivano nella propria sezione “Amministrazione Trasparente”, anche in coerenza con

quanto previsto dalle specifiche disposizioni di settore, una sotto-sezione relativa alle spese sostenute

contenente i dati di cui al co.1-bis organizzati secondo le prescrizioni ivi contenute.

In aggiunta a quanto già previsto nel co. 6, viene richiesta anche la pubblicazione dei criteri di formazione

delle liste di attesa.

Gli enti operanti nel servizio sanitario nazionale sono tenuti, altresì, al rispetto degli obblighi di

pubblicazione previsti dalla vigente normativa, avendo riguardo anche alle disposizioni contenute in atti

vincolanti o accordi, quale, ad esempio, l’Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, recante

la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie.

Con riferimento agli Enti del SSN e all’obbligo di cui al co. 2 dell’art. 4-bis, si rinvia a quanto precisato

nel § 6.1.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti sanitari si rinvia alle apposite

Linee guida sull’art. 14 in corso di adozione.

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Parte terza

9. Accesso civico per mancata pubblicazione di dati

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la

pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione

“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a

quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di

interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico

“generalizzato”). Per quest’ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida in cui sono date

indicazioni anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera

ANAC n. 1309/2016, § 9).

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato

l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da

pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

L’istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il

quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato

nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati,

le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello

stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Nonostante la norma non menzioni più il

possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l’Autorità

ritiene possa applicarsi l’istituto generale previsto dall’art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90.

Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere

al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato,

entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.

A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della

tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art.

116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto- sezione

“Altri contenuti”/“Accesso civico” gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso

civico e di attivazione del potere sostitutivo.

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10. Decorrenza della nuova disciplina

Le disposizioni transitorie dettate al co. 1 dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016 prevedono che tutti i soggetti a

cui si applica il d.lgs. 33/2013 si adeguino alle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto correttivo - 23 dicembre 2016- con riferimento sia

agli obblighi di trasparenza sia all’accesso civico generalizzato.

Con riguardo agli obblighi introdotti o modificati dal d.lgs. 97/2016, ad eccezione di quelli previsti

dall’art. 14 (oggetto di specifiche Linee guida), i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al

periodo successivo al 23 giugno 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. 97/2016.

Al fine di consentire alle amministrazioni i necessari adeguamenti tecnici, l’attività di vigilanza dell’Autorità

sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica sarà svolta dal 31 gennaio 2017 in coincidenza con

l’adozione dei PTPCT.

Allegato 1- SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - ELENCO

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.

L’allegato alle presenti Linee guida sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti

per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, contenuta nell’allegato 1 della delibera n.

50/2013.

La tabella recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e

introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata “Amministrazione

trasparente”.

Alla luce delle modifiche intervenute nella sezione per l’abrogazione di taluni obblighi, si ritiene che le

amministrazioni debbano comunque garantire l’accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai sensi

della normativa previgente. È auspicabile, ad esempio, che ciascuna amministrazione continui a

mantenere pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 97/2016, fino

alla scadenza naturale dell'obbligo nei termini indicati all'art. 8 del d.lgs. 33/2013. A tal fine, nell'allegato

1 sono evidenziate in grigio le sotto-sezioni di primo e secondo livello relative ai predetti dati.

Il Presidente Raffaele Cantone

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data

Il Segretario

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VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e s mplificazione delle disposizioni in

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

VISTA la delibera ANAC n.144 del 7 ottobre 2014 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli

organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”

CONSIDERATO che a fronte delle modifiche apportate dall’art. 13 del d. lgs. 97/2016 all’art. 14

del d.lgs. 33/2013 riguardante gli «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi

politici,di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»,

l’Autorità ha ritenuto di intervenire con apposite Linee guida con le quali fornire indicazioni e

chiarimenti aifini dell’applicazione della citata disposizione

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 14 dicembre 2016 con cui è stato

approvato in via preliminare lo schema di Linee guida e disposta la consultazione pubblica per il

periodo 20.12.2016 - 12.01.2017 ai sensi del Regolamento ANAC “Disciplina della partecipazione

a procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” (GU n .92 del 21.4.2015)

VALUTATE le osservazioni e i contributi pervenuti

IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ

Nell’adunanza dell’8 marzo 2017 approva in via definitiva la delibera n. 241 «Linee guida recanti

indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i

titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi.

Le presenti Linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U..

«Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs.

33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi

politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di

incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016».

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SOMMARIO

1. Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida.............................................................................. 188

2. Ambito soggettivo di applicazione............................................................................................................ 188

2.1. Titolari di incarichi politici ...................................................................................................................... 189

2.2 Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo ........................................... 191

2.2.1 Individuazione dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo........... 191

2.2.2 Svolgimento degli incarichi a titolo gratuito........................................................................................... 192

2.3 Titolari di incarichi dirigenziali................................................................................................................ 193

2.4 Titolari di posizioni organizzative ............................................................................................................ 197

3. Obbligo di comunicazione per i dirigenti................................................................................................. 198 4. Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall’incarico ......................................................................... 199

5. Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 14 ........................................... 200

6. Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione ........................................................................ 201

7. Disposizioni finali....................................................................................................................................... 203

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1. Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida

L’art. 14 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016, disciplina gli

obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione

o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.

Le disposizioni dell’art. 14 rivestono un particolare rilievo, tenuto conto dell’intento

perseguito dal legislatore di rafforzare il regime di trasparenza. Risulta, infatti, ampliato in modo

significativo il novero dei soggetti interessati, con l’evidente finalità di rendere conoscibili le

informazioni specificate dalla norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono

ruoli di vertice cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di

gestione e di amministrazione attiva.

Alla luce della nuova configurazione degli obblighi concernenti i titolari di incarichi, le

presenti Linee guida contengono indicazioni rivolte in particolare alle amministrazioni

destinatarie delle disposizioni del d.lgs. 33/2013, individuate all’art. 2-bis, co. 1: si tratta delle

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi

comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia,

vigilanza e regolazione.

In base all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni sono «tutte le

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni

educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le

Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,

gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro

associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le

aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto

continuano ad applicarsi anche al CONI».

Le presenti Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia

nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni

in argomento con l’organizzazione di tali soggetti.

L’applicazione delle medesime disposizioni agli altri soggetti indicati nell’art. 2-bis, co. 2 del

d.lgs. 33/2013 ovvero enti pubblici economici, società in controllo pubblico, associazioni,

fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, sarà trattata in distinte Linee guida.

2. Ambito soggettivo di applicazione

Per quanto concerne l’ambito soggettivo, inteso come riferito ai soggetti tenuti a comunicare

i dati in questione da pubblicare, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, l’art. 14

riguarda ora i titolari di incarichi politici, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di

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direzione o di governo comunque denominati, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di

posizioni organizzative (cfr. §§ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).

Per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo di

amministrazioni diverse da quelle territoriali (Stato, Regioni, Enti locali) la scelta legislativa si

pone in continuità con l’interpretazione fornita dall’Autorità nella delibera n. 144/2014, in cui si

precisava che le misure di trasparenza previste nella precedente versione dell’art. 14 trovavano

applicazione anche agli organi non espressione di rappresentanza politica ma che svolgono una

funzione di indirizzo, proprio laddove non esiste una rappresentanza politica (cfr. § 2.2.).

In merito all’estensione degli obblighi di pubblicazione indicati al co. 1 dell’art. 14 ai titolari

di incarichi dirigenziali, nell’Atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 «Decreto legislativo di cui

all’art.7 della legge n.124 del 2015, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016»

l’Autorità ha già osservato che, in particolare, l’obbligo di rendere le dichiarazioni sulla

situazione patrimoniale e reddituale da parte del dirigente, del coniuge non separato e dei parenti

entro il secondo grado avrebbe reso «più gravosi gli adempimenti in capo alle amministrazioni a

fronte di un risultato, in termini di maggiore trasparenza, certamente trascurabile tenuto conto che

viene anche previsto l’obbligo per ciascun dirigente di comunicare gli emolumenti percepiti a carico

della finanza pubblica». Tuttavia, considerato che tale estensione è stata confermata nel testo

definitivo del d.lgs. 97/2016, ne consegue che, allo stato, i titolari di incarichi dirigenziali sono

tenuti ad osservare tutti gli obblighi previsti dall’art. 14.

Tale disposizione va comunque valutata, ad avviso dell’Autorità, anche tenendo conto, specie

per amministrazioni di piccole dimensioni, della norma che attribuisce ad ANAC il potere di

precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura

dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, in una logica di

semplificazione e di limitazione degli oneri a carico delle amministrazioni (art. 3, co. 1-ter, d.lgs.

33/2013).

Nell’Allegato n. 1) alle presenti Linee guida sono individuati, a titolo meramente

esemplificativo, i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i

titolari di incarichi dirigenziali in alcune tipologie di amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda i dati da pubblicare il d.lgs. 97/2016 non ha introdotto alcuna modifica

alle informazioni e alle dichiarazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. da a)

ad f) cui si rinvia. Per i soli dirigenti, invece, è stato introdotto un ulteriore obbligo di

pubblicazione riferito al dato sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza

pubblica (art. 14, co. 1-ter).

2.1. Titolari di incarichi politici

La disposizione di cui al co. 1 dell’art. 14 è prettamente rivolta ai titolari di incarichi politici,

anche non di carattere elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i dati previsti

dalle lett. da a) ad f) del medesimo comma. Risultano ora destinatari degli obblighi tutti i soggetti

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che partecipano, sia in via elettiva che di nomina, a organi politici di livello statale, regionale e

locale.

L’attuale formulazione della norma consente di superare definitivamente i dubbi prospettati

con riferimento al testo previgente circa l’applicabilità delle disposizioni ai titolari di incarichi

politici non di carattere elettivo, come ad esempio gli assessori, ora chiaramente ricompresi

nell’ambito di applicazione dell’art. 14.

Sono sicuramente organi politici: nei ministeri il ministro, il vice ministro, il sottosegretario

di Stato; nelle regioni il presidente, il consiglio, la giunta; nelle città metropolitane il sindaco

metropolitano, il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana; nelle province il

presidente della provincia, il consiglio provinciale, l’assemblea dei sindaci; nei comuni il sindaco,

il consiglio, la giunta; nelle unioni di comuni e comunità montane il presidente, il consiglio, la

giunta; nei consorzi di enti locali il presidente, il consiglio di amministrazione, l’assemblea. I

componenti di detti organi dunque sono tenuti a comunicare tempestivamente i dati per la

pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Si precisa che,

al fine di evitare oneri amministrativi, le province, quali enti di secondo livello, assolvono agli

obblighi di pubblicazione dei dati dell’art. 14 relativi all'Assemblea dei Sindaci mediante

collegamento che dalla sezione “Amministrazione trasparente” della provincia conduce ai siti

istituzionali dei comuni dove detti dati sono pubblicati. In caso di mancata pubblicazione da

parte dei comuni, le province si attivano autonomamente e segnalano ai comuni gli inadempienti

riscontrati. Per i sindaci componenti dell’Assemblea dei sindaci, eletti nei comuni con

popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è richiesta la pubblicazione dei dati ex novo da parte della

provincia.

Non rileva, ai fini dell’attuazione degli obblighi cui i titolari di incarichi politici sono tenuti,

che la carica sia attribuita a titolo gratuito come nel caso, ad esempio, delle città metropolitane e

delle province. Stante il chiaro disposto normativo, la deroga contemplata nel co. 1-bis dell’art.

14 per gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo non può essere estesa

anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica.

Casi particolari

Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

Con riferimento all’individuazione dei comuni cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f),

l’Autorità nella delibera n. 144/2014 aveva ritenuto soggetti agli obblighi di pubblicazione della

situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo politico nei soli

comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Ciò in considerazione dell’espressa

esclusione della pubblicazione di detti dati per comuni con popolazione inferiore ai 15.000

abitanti, prevista dall’art. 1, co. 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441 richiamata dall’art. 14.

Occorre al riguardo evidenziare che, tra le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, assume

anche rilievo la disposizione dell’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013 che consente ad ANAC di

semplificare l’attuazione del decreto trasparenza, tra l’altro, per i comuni con popolazione

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inferiore a 15.000 abitanti, come precisato dall’Autorità nell’approfondimento del PNA 2016

dedicato ai piccoli comuni (Delibera 831/2016).

Pertanto, alla luce delle osservazioni pervenute in sede di consultazione e in linea con gli

obiettivi di semplificazione previsti dal legislatore, l’Autorità ritiene di mantenere ferma

l’interpretazione già fornita con la delibera 144/2014. Quindi, nei comuni con popolazione

inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e

parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1,

lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati

e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni.

Commissari straordinari

Gli enti territoriali sono tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche

per i commissari straordinari ogniqualvolta il decreto di scioglimento attribuisca loro i poteri del

sindaco e/o della giunta e del consiglio in quanto, pur preposti all’ordinaria amministrazione,

detti commissari operano con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico,

sostituendosi ad essi nel governo dell’ente locale. Tenuto conto dello scopo della norma, volto a

rendere trasparenti i dati di coloro che hanno responsabilità politica nella comunità territoriale,

la medesima disposizione non è, invece, applicabile ai commissari ad acta nominati per il

compimento di singoli atti.

Circoscrizioni di decentramento comunale

Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all’art. 17 del d.lgs. 267/2000 sono tenute

alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. Nell’ambito delle circoscrizioni

sono organi di indirizzo politico il presidente e i consiglieri di circoscrizione.

2.2 Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo

Il co. 1-bis dell’art. 14 dispone che gli obblighi di cui al co. 1, lett. da a) ad f) si applicano ai

titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque

denominati. Il legislatore prevede, tuttavia, che tali obblighi non sussistono nei casi in cui detti

incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna

forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. L’esclusione costituisce un importante

elemento di novità introdotto dal d.lgs. 97/2016 e, si ripete, si riferisce esclusivamente a questa

categoria di titolari di incarichi e non anche alle altre disciplinate dall’art. 14.

2.2.1 Individuazione dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di

governo

A proposito dell’individuazione dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di

direzione o di governo comunque denominati, la norma si pone, come anticipato, in continuità

con l’interpretazione già fornita da ANAC nella delibera n. 144/2014. Richiamando l’art. 4 del

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d.lgs. 165/2001 (rubricato «Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità»)

l’Autorità, infatti, aveva ritenuto applicabili gli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 14 del

d.lgs. 33/2013 non solo ai componenti degli organi direttamente o indirettamente espressione di

rappresentanza politica ma anche ai componenti degli organi che, pur non espressione di

rappresentanza politica, siano titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento

all’organizzazione e all’attività dell’amministrazione cui sono preposti. È dunque a questa

seconda categoria di organi che possono ricondursi gli incarichi e le cariche indicati al co. 1-bis

dell’art. 14. L’interpretazione appare coerente con l’impostazione dell’art. 14 che, nella

riformulazione introdotta dal d.lgs. 97/2016, riserva ai titolari di incarichi espressione di

rappresentanza politica una separata trattazione nel comma 1.

Le amministrazioni e gli enti di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, ivi comprese le

autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e

regolazione, pubblicano pertanto i dati riferiti ai titolari di incarichi o cariche di

amministrazione, di direzione o di governo, intesi quali soggetti/organi che all’interno dell’

amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo

generale, che può essere qualificato come “indirizzo politico-amministrativo”,

sull’organizzazione e sull’attività dell’ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di

gestione riservate ai dirigenti.

Vista l’eterogeneità di strutture organizzative cui la norma si riferisce, ogni ente è tenuto,

anche attraverso un’analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, a

individuare i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo.

Considerata la diversa possibile articolazione delle competenze all’interno delle differenti

tipologie di enti, occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze,

tra le quali, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi,

la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei

programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di carattere generale

relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo,

l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di attività e

di investimento.

2.2.2 Svolgimento degli incarichi a titolo gratuito

Il legislatore ha operato una chiara distinzione tra incarichi o cariche di amministrazione, di

direzione o di governo svolti a titolo gratuito e quelli remunerati. Lo svolgimento a titolo

gratuito, infatti, esonera l’amministrazione o ente dalla pubblicazione di tutti i dati di cui al co. 1

dell’art. 14.

Per gratuità deve intendersi l’assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione,

indennità o gettone di presenza. Quest’ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese

connesse all’espletamento dell’incarico, non fa venir meno la gratuità dell’incarico.

Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche

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agli oneri contributivi ed erariali, l’incarico deve considerarsi non gratuito (Cfr. Cons. St.,

Adunanza della Commissione speciale pubblico impiego del 4.5.2005).

La deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista

da disposizioni normative e statutarie che regolano l’organizzazione e l’attività delle

amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale. Pertanto, non rileva

un’eventuale rinuncia personale al compenso da parte del soggetto che riceve l’incarico o la

carica. In ogni caso, anche per consentire la vigilanza dell’Autorità, è necessario che detti atti

(disposizioni normative, statutarie, deliberazioni), siano pubblicati sul sito

dell’amministrazione/ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Atti

generali”, a cui la sottosezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di

governo” rinvia mediante apposito link.

Come risulta dalla norma, in caso di gratuità dell’incarico, nessuno dei dati previsti dall’art.

14, co. 1, lett. da a) ad f) deve essere pubblicato. In questo modo è stata eliminata qualsiasi misura

di trasparenza sui componenti degli organi di indirizzo. L’Autorità auspica che in sede di

correttivo del d.lgs. 97/2016 si possa pervenire a una soluzione più meditata che consenta di

rendere trasparenti almeno alcuni dei dati sopra menzionati, semmai escludendo la sola

pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f) dell’art. 14, co. 1.

Casi particolari

Gli ordini professionali

Per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, si ritiene che le disposizioni previste

dall’art. 14 non siano incompatibili con l’organizzazione e le funzioni di tali soggetti. Pertanto,

sussiste l’obbligo di pubblicare i dati di cui all’art. 14, co. 1 relativamente agli incarichi o cariche

di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. Solo qualora tali incarichi

o cariche siano svolti a titolo gratuito non sono applicabili le misure di trasparenza in argomento.

Nell’ipotesi di gratuità, si evidenzia l’esigenza di pubblicare sul sito gli statuti o le deliberazione

con carattere generale che dispongono in merito (cfr. § 2.2.2).

Gli enti in liquidazione e gli enti commissariati

Tenuto conto dello scopo della norma, nel caso di liquidazione di enti pubblici ovvero nel

caso di commissariamento, i soggetti incaricati della liquidazione o i commissari straordinari,

qualora svolgano le funzioni dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o

di governo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, salvo i casi di

gratuità degli incarichi.

2.3 Titolari di incarichi dirigenziali

Il co. 1-bis dell’art. 14 estende gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1, lett. da a) ad f) anche

ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti

discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

L’obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai

dirigenti interni e a quelli “esterni” all’amministrazione, compresi i titolari di incarichi di

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funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della

qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici

dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi

specifici previsti dall'ordinamento.

Come già sopra evidenziato (cfr. § 2), l’Autorità ha espresso forti perplessità sulla

disposizione in esame, specie per quel che concerne l’ostensione dei dati reddituali e patrimoniali,

tenuto conto che ai dirigenti comunque si applica la norma che stabilisce la pubblicazione degli

emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14, co. 1-ter).

L’Autorità, in ogni caso, ritiene che, con riguardo ai dirigenti, la pubblicazione dei dati e delle

informazioni previste dall’art. 14 debba avvenire con opportuni adeguamenti. L’atto di nomina o

di proclamazione è sostituito, ad esempio, dal provvedimento di incarico. I dirigenti, inoltre, non

sono tenuti, ovviamente, a rendere le dichiarazioni concernenti le spese relative alla campagna

elettorale. Per quanto concerne i compensi di qualsiasi natura legati all’assunzione dell’incarico, è

opportuno che ne sia data pubblicazione con specifica evidenza delle eventuali componenti

variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato.

Per i dirigenti in servizio presso un’amministrazione pubblica diversa da quella di

appartenenza, ad esempio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, i dati previsti dall’art.

14 sono pubblicati dall’amministrazione in cui il dirigente presta servizio.

Casi particolari

Dirigenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti i titolari di incarichi politici non

sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (cfr. § 2.1.). Poiché con le

modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016 si è introdotto un principio di

tendenziale allineamento in tema di trasparenza tra organi politici e dirigenti, ragioni di parità di

trattamento all’interno dello stesso ente fra titolari di incarichi politici e titolari di incarichi

dirigenziali, nonché esigenze di semplificazione ai sensi dell’art. 3, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013,

inducono l’Autorità a ritenere che, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti,

anche per i dirigenti sono pubblicati i dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad e), ma non quelli

previsti alla lett. f), ovvero le attestazioni patrimoniali e la dichiarazione dei redditi.

Gli uffici di diretta collaborazione

Con riferimento a tali uffici l’Autorità ha ritenuto necessario svolgere uno specifico

approfondimento. Occorre in primo luogo distinguere tra incarichi dirigenziali conferiti

all’interno degli uffici e incarichi di capo/responsabile dell’ufficio.

Per i primi non vi sono dubbi sull’applicazione del regime di trasparenza introdotto per tutta

la dirigenza amministrativa dall’art. 14, co. 1-bis.

Più incerta, invece, appare l’individuazione del regime applicabile ai secondi.

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Va, infatti, innanzitutto chiarito che si tratta di incarichi ben diversi da quelli dirigenziali.

Ciò in ossequio alla chiara distinzione che il d.lgs. 165/2001 opera tra uffici di diretta

collaborazione e dirigenza amministrativa.

Mentre alla dirigenza amministrativa spetta «l’adozione degli atti e dei provvedimenti

amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione

delle risorse umane, strumentali e di controllo» (art. 4, co. 2), gli uffici di diretta collaborazione

hanno «esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione» (art. 14, co. 2). Dalla

distinzione sono tratte importanti conseguenze: da un lato gli uffici di diretta collaborazione,

operando a supporto dell’organo di indirizzo dell’amministrazione, non possono intromettersi

nella gestione riservata alla dirigenza, dall’altro i responsabili degli uffici, nominati sulla base di

un forte rapporto fiduciario, sono soggetti allo spoils system alla scadenza della carica dell’organo

di indirizzo, mentre i dirigenti sono sottratti (anche sulla base di una consolidata giurisprudenza

costituzionale) a tale sistema di decadenza automatica.

Questa intrinseca estraneità alla dirigenza amministrativa non può quindi essere superata da

una interpretazione estensiva della disposizione dell’art. 14, co. 1-bis, allorché applica il regime di

trasparenza di cui al co. 1 agli «incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli

conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedura pubbliche di selezione».

Soprattutto la parte finale del periodo deve essere interpretata nel senso che il legislatore ha

voluto comprendere nel regime di trasparenza tutti i dirigenti amministrati, ivi compresi quelli

nominati come “dirigenti esterni” (in applicazione dell’art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001). Anche

per questi si resta nel campo della dirigenza amministrativa.

La locuzione “a qualsiasi titolo conferiti” resta, quindi, applicabile alla dirigenza

amministrativa, non a incarichi di natura non dirigenziale.

Dalla lettura della nuova disciplina dell’art. 14 deriva una chiara esclusione per i responsabili

degli uffici di diretta collaborazione dal regime introdotto per la dirigenza amministrativa. Così

come si rivela non pienamente applicabile a essi il regime di trasparenza degli organi di indirizzo.

I responsabili degli uffici di diretta collaborazione, pur operando a stretto supporto degli organi

di indirizzo, non possono esser con essi confusi, dal momento che sono questi ultimi a

rispondere direttamente degli atti (di indirizzo) che la legge attribuisce alla loro competenza.

D’altra parte appare impossibile concludere nel senso che i responsabili di tali uffici,

comunque molto rilevanti nel processo decisionale delle pubbliche amministrazioni (sia sul

versante del supporto nella definizione degli atti di indirizzo, sia sul versante del “raccordo” con

l’amministrazione), siano del tutto sottratti a qualsivoglia regime di trasparenza. Si ritiene,

pertanto, che a tali soggetti sia applicabile il regime di trasparenza di cui alle lett. da a) ad e) del

co. 1 dell’art. 14, dal momento che il più restrittivo regime che comprende anche la pubblicità di

cui alla lett. f) risulta escluso.

Dirigenti scolastici

In considerazione delle particolarità delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di

esposizione al rischio corruttivo, delle attività da esse svolte, l’Autorità, come anticipato nel

PNA 2016 (Delibera n. 831/2016), ritiene opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di

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trasparenza di cui all’art. 14, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, co. 1 ter. Anche le

osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato la peculiarità della natura e

delle funzioni svolte nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e

che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell’art. 1, co. 2, del d.lgs.

165/2001.

Pertanto, in un’ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di

cui all’art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al co. 1, lett. da a) ad e),

con esclusione dei dati di cui alla lettera f).

La dirigenza sanitaria

Per gli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti del servizio sanitario nazionale

occorre avere riguardo alle diposizioni contenute nell’art. 41 del d.lgs. 33/2013 («Trasparenza del

servizio sanitario nazionale»). In particolare, per l’individuazione dei soggetti destinatari degli

obblighi, si precisa che con la locuzione “dirigenza sanitaria” introdotta nel co. 3 di detto

articolo, devono intendersi i dirigenti del SSN, sia del ruolo sanitario che di altri ruoli, che

ricoprono esclusivamente le posizioni specificate al co. 2, dell’art. 41, ovvero direttore generale,

direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili di dipartimento e di strutture semplici

e complesse.

Per la dirigenza, come sopra individuata, il co. 3 rinvia all’art. 15 dedicato agli «Obblighi di

pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza»

Si ritiene che tale rinvio sia un probabile refuso dovuto a un difetto evidente di

coordinamento delle disposizioni. Con la modifica apportata dal d.lgs. 97/2016 all’art. 15 è stato

ridefinito, infatti, l’ambito soggettivo di applicazione della norma espungendo dalla disposizione

il riferimento proprio agli incarichi dirigenziali, ora disciplinati esclusivamente dall’art. 14. Ciò è

evidente dalla medesima rubrica dell’art. 15 che fa riferimento unicamente agli incarichi di

collaborazione o consulenza, e non più ai dirigenti, come nella precedente formulazione. Le

misure di trasparenza disciplinate all’art. 15, ora vigente, sono dunque rivolte a tipologie di

incarichi del tutto diverse da quelle specificate all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

Un’interpretazione letterale dell’art. 41, co. 3, comporterebbe, nell’attuale assetto normativo

della trasparenza, ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, come definita

dall’art. 41, co. 2, che si troverebbe assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del

d.lgs. 33/2013, e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti

dall’art. 14.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, secondo una lettura coerente e costituzionalmente

orientata delle norme citate, già prospettata nel PNA 2016 (Delibera 831/2016), al fine di evitare

trattamenti diversi fra comparti, il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore

amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse sono tenuti ad

assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 14.

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In considerazione dell’enumerazione dei soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione e della

peculiarità della dirigenza sanitaria nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, sono da ritenersi

esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all’art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo

appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all’art. 41, co. 2.

Si ritiene, inoltre, opportuno fornire un ulteriore chiarimento in merito alla formulazione

dell’art. 41, co. 3, che oltre al rinvio all’art. 15 come sopra evidenziato, ha mantenuto il

riferimento alle trasparenza delle prestazioni svolte in regime intramurario da considerare

nell’ambito delle informazioni relative alle attività professionali, di cui all’art. 15, co. 1, lett. c).

Tenuto conto delle finalità di trasparenza perseguite dal legislatore anche nel settore sanitario,

una lettura delle norme coerente con l’interpretazione sopra riportata in merito al difetto di

coordinamento, consente ragionevolmente di ritenere che sia da valutare, ai fini della

pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica previsti all’art.

14, co. 1, lett. c), l’attività professionale intramoenia dei soli dirigenti individuati all’art. 41, co. 2,

del d.lgs. 33/2013.

2.4 Titolari di posizioni organizzative

Il co. 1-quinquies dell’art. 14 estende l’obbligo di pubblicazione dei dati, delle informazioni e

delle dichiarazioni di cui al co. 1, lett. da a) ad f) anche ai titolari di posizioni organizzative.

In particolare sono sottoposti a tale obbligo i soggetti cui sono affidate deleghe ai sensi

dell'art. 17, co. 1-bis, del d.lgs. 165/2001, ovvero i dipendenti che ricoprono le posizioni

funzionali più elevate cui i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, delegano per

un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze proprie

della funzione dirigenziale.

Inoltre, nelle Agenzie fiscali sono sottoposti all’obbligo sopra indicato i funzionari di cui

all'articolo 4-bis, co. 2, del decreto-legge 78/2015 ai quali i dirigenti, per esigenze di funzionalità

operativa, delegano le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i

connessi poteri di adozione di atti.

Si precisa che i medesimi obblighi di trasparenza si applicano in ogni altro caso in cui sono

svolte funzioni dirigenziali attribuite con provvedimento formale. Si consideri in tal senso, ad

esempio, l’ipotesi prevista dall’art. 109, co. 2 del d.lgs. 267/2000 laddove dispone che, nei comuni

privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possano essere attribuite, a

seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi.

Diversa disciplina è prevista al co. 1-quinquies dell’art. 14 per gli altri titolari di posizione

organizzativa di livello non dirigenziale tenuti al solo obbligo di pubblicare il curriculum vitae.

Casi particolari

Titolari di posizioni organizzative nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

In relazione a quanto già indicato per i titolari di incarichi politici e per i dirigenti, nei

comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (cfr. §§ 2.1. e 2.3), per i titolari di posizioni

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199

organizzative con funzioni dirigenziali sono pubblicati i dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad

e), ma non quelli previsti alla lett. f), ovvero le attestazioni patrimoniali e le dichiarazione dei

redditi.

3. Obbligo di comunicazione per i dirigenti

All’art. 14, co. 1-ter, è stata introdotta un’ulteriore rilevante misura di trasparenza

riguardante tutti i dirigenti. Questi ultimi, come espressamente previsto dalla norma, sono tenuti

a comunicare all’amministrazione presso cui prestano servizio l’importo complessivo degli

emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. A tale obbligo corrisponde quello

dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato.

La finalità della disposizione, laddove rinvia esplicitamente all’art. 13, co. 1, del decreto legge

24 aprile 2014, n. 66, sembra quella di consentire e agevolare il controllo del rispetto della

normativa vigente concernente il limite massimo delle retribuzioni fissato per i dipendenti

pubblici, mediante la tempestiva disponibilità e conoscibilità del dato aggregato, a differenza degli

elementi informativi elencati al co. 1, lett. c), d) ed e), che richiedono ciascuno una specifica

evidenza. Al riguardo si rinvia alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del

2014.

In merito a cosa debba intendersi per “emolumenti complessivi”, il d.P.C.M del 23 marzo 2012

e le circolari del Dipartimento della funzione pubblica, n. 8/2012 e n. 3/2014 riguardanti, tra

l’altro, l’applicazione dell’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011, hanno fornito alcune indicazioni

chiarendo che «sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato

o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci

accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle

amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza».

Anche l’INPS ha ribadito che ai fini del calcolo dell’importo complessivo degli emolumenti

devono essere computate le somme comunque erogate all’interessato, nell’ambito di rapporti di

lavoro subordinato o autonomo, a carico di una o più amministrazioni, ovvero di società

partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (cfr. circolare n. 153 del 24

agosto 2015).

Alla luce di quanto sopra, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in questione, per quanto

concerne il contenuto degli “emolumenti complessivi” l’Autorità non può che rinviare alle dette

determinazioni governative e ad altre che potrebbero intervenire. Attualmente, in base ad esse

vanno ricompresi: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci

accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle

amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate

direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da quelle di appartenenza).

Inoltre, sempre come emerge nelle circolari del Dipartimento della funzione pubblica sopra

richiamate, e in particolare nella circolare n. 3/2014, per i trattamenti economici, per

collaborazioni autonome e per incarichi, rileva il criterio di competenza. La retribuzione di

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200

risultato per il personale dirigenziale e altri analoghi emolumenti, la cui corresponsione è

subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’anno

precedente, seguono invece il criterio della cassa.

L’obbligo informativo descritto all’art. 14, co. 1-ter assume ancor più rilievo ove si consideri

la specifica norma sanzionatoria inserita all’art. 47, co. 1-bis ai sensi della quale il dirigente che

omette di comunicare i dati e il responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi agli

emolumenti complessivi sono destinatari delle medesime sanzioni amministrative pecuniarie

previste al co. 1 dell’art. 47.

Tali dati vanno inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo

livello “Personale”, sottosezioni di secondo livello “Incarichi amministrativi di vertici” e

“Dirigenti” da aggiornare annualmente entro un termine ragionevole rispetto a quello della

comunicazione dei dati – fissato al 30 novembre dal d.P.C.M. 23.3.2012 - e comunque non oltre il

30 marzo.

4. Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall’incarico

Ai sensi dell’art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato dall’art. 14, co. 1, lett. f),

entro tre mesi successivi alla cessazione dell’incarico, tutti i soggetti destinatari dell’art. 14 sono

tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale

intervenute dopo l’ultima attestazione, secondo lo schema allegato alle presenti Linee guida

(Allegato n. 2). La Parte I di detta dichiarazione è pubblicata tempestivamente sul sito

dell’amministrazione. Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell’art. 14, co. 2, la prima

dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell’interessato nel corso

dell’incarico.

I soggetti cessati dall’incarico depositano, altresì, ai sensi del citato art. 4, ai fini della

pubblicazione, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un

mese successivo alla scadenza del relativo termine. In attuazione di tale disposizione, il soggetto

cessato trasmette all’amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell’anno di

cessazione, se quest’ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di

cessazione a luglio 2017 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel

2017, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2017 da presentarsi nel 2018). Diversamente, se la

cessazione è intervenuta nel primo semestre dell’anno, (es. febbraio 2017), è depositata ai fini

della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017.

Ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, come sopra chiarito,

si evidenzia che i dati di cui all’art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati per i tre anni

successivi alla cessazione dell’incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione

patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione, come sopra

specificato. Decorsi detti termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell’art. 5 del d.lgs.

33/2013, ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato.

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Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il

201

secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione, rimangono pubblicate solo

fino alla cessazione dell’incarico e possono essere anche esse oggetto di istanza di accesso civico

generalizzato.

Si precisa che con riguardo ai dirigenti sono da considerarsi cessati tutti i dirigenti che, a vario

titolo, sono cessati dal rapporto di lavoro, ad esempio per collocamento in quiescenza, ovvero i

soggetti anche esterni all’amministrazione, cui la stessa abbia conferito un incarico a termine, alla

cessazione dell’incarico stesso.

5. Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 14

Il d.lgs. 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi

di trasparenza di cui all’art. 14. Si tratta di sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei

soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, co. 1) e anche nei confronti dei responsabili

della pubblicazione qualora venga omessa la pubblicazione dei dati di cui al co. 1-ter dell’art. 14

(art. 47, co. 1-bis).

In particolare, l’art. 47, co. 1, nel rinviare all’art. 14, dispone una sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 a 10.000 euro e prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito

internet dell'amministrazione o organismo interessato. Tale sanzione è irrogata nei confronti dei

soggetti tenuti a osservare le misure di trasparenza dell’art. 14, anche alla luce delle indicazioni

fornite nelle presenti Linee guida, qualora responsabili della mancata o incompleta

comunicazione dei dati e delle informazioni. Si tratta dei titolari di incarichi politici, anche se

non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale; dei titolari di incarichi o cariche di

amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a

titolo gratuito; dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli

conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di

selezione; dei titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali. Nessuna

sanzione è applicabile invece nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il

secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a

un espresso consenso da parte dei medesimi.

L’inadempimento sanzionato riguarda la mancata o incompleta comunicazione delle

informazioni e dei dati, «concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico

al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del

coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della

carica» (art. 47, co. 1).

Si precisa che per informazioni concernenti la “situazione patrimoniale complessiva” si

intendono, oltre alla dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni

immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, la titolarità di imprese, azioni di società,

quote di partecipazione a società. La titolarità di imprese, ancorché non indicata nell’art. 2, n. 1)

della l. 441/1982, deve ritenersi ricompresa nella dichiarazione da rendere in virtù di quanto

previsto all’art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013 che ne sanziona la mancata o incompleta

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comunicazione. Come l’Autorità ha già avuto modo di precisare sono invece esclusi dalla

202

dichiarazione i titoli obbligazionari, i titoli di Stato, o altre utilità finanziarie detenute anche

tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

In base a quanto previsto dall’art. 14, co. 1, lett. f), che rinvia anche alla disciplina della legge

441/1982 sulla comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte del titolare dell’incarico, la

sanzione è applicabile anche in caso di omessa comunicazione di dette variazioni e della omessa

trasmissione annuale della dichiarazione dei redditi.

Il nuovo co. 1-bis dell’art. 47, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone l’applicazione della

medesima sanzione amministrativa pecuniaria anche nei confronti del dirigente che non effettua

la comunicazione dovuta ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter relativa agli emolumenti complessivi

percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata

pubblicazione dei predetti dati.

Alla luce di quanto sopra, assume particolare rilievo chiarire all’interno della sezione dedicata

alla trasparenza nei PTPCT quali sono i dirigenti/soggetti responsabili della pubblicazione dei

dati in questione e indicare un termine congruo per la comunicazione dei dati, tenuto conto delle

scadenze fissate per la pubblicazione o per l’aggiornamento, secondo quanto previsto dalle norme

o dallo stesso PTPCT, per ogni singolo dato.

Nel caso di violazione degli obblighi sanzionati ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013 si rinvia,

per gli aspetti procedurali, al «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi

dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25

maggio 2016, n. 97» adottato dall’Autorità in data 16.11.2016 quale soggetto competente

all’irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 47, co. 3.

6. Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione

In via generale, si rammenta che le amministrazioni, con riguardo ai titolari di incarichi

tenuti ad osservare le misure di trasparenza dell’art. 14, pubblicano i dati indicati al co. 1, entro

tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico (art. 14, co. 2), ivi incluse le

dichiarazioni reddituali disponibili entro il suddetto termine, e, annualmente, entro un mese

dalla scadenza del termine utile per la presentazione della stessa dichiarazione (art. 14, co. 2 e art.

3, l. 441/1982).

Con riguardo alla disposizione transitoria contenuta nel co. 1 dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016,

secondo cui gli adeguamenti alla nuova disciplina avvengono entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore, ovvero il 23 dicembre 2016, l’Autorità ritiene opportuno fornire le seguenti

precisazioni con riferimento all’applicazione dell’art. 14.

Come visto sopra, la norma ha ora un ambito soggettivo di applicazione molto più vasto di

prima. Per alcune categorie di soggetti gli obblighi di pubblicazione sono rimasti immutati. Si

considerino i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, già

ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14 ai sensi del testo previgente e alla luce della

linea interpretativa dell’Autorità contenuta nella delibera n. 144/2014.

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Per questi soggetti, quindi, è ragionevole che la pubblicazione continui a essere effettuata

203

secondo le scadenze già previste in precedenza. Gli adeguamenti in questi casi riguardano i

titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo che svolgono le funzioni a

titolo gratuito. Per tali soggetti, dal 23 dicembre 2016, non è più richiesta la pubblicazione dei

dati in questione.

Altri soggetti e altre amministrazioni/enti, invece, sono ora per la prima volta tenuti

all’ostensione dei dati ai sensi del novellato art. 14. Si tratta, come già evidenziato, dei dirigenti e

dei titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali. La norma si riferisce,

come visto sopra, sia ai titolari in carica che a quelli cessati.

In assenza di una chiara indicazione normativa, in questa prima fase di attuazione, ad avviso

dell’Autorità, è necessario, da una parte, fornire indicazioni certe ed uniformi sulla

individuazione dei soggetti su cui grava l’obbligo di comunicazione, al fine di evitare disparità di

trattamento nell’applicazione della norma, valutate anche le conseguenze sanzionatorie che il

mancato assolvimento dell’obbligo comporta; dall’altra, agevolare le amministrazioni negli oneri

di pubblicazione in questione vista l’applicazione massiva e l’impatto organizzativo ad essi

connesso.

A questo fine, si precisa che per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta si

terrà conto di quelli in carica al, o cessati dal, 1° gennaio 2017. Considerato che il d.lgs. 97/2016 è

entrato in vigore il 23 giugno 2016, per tali soggetti sono pubblicati tutti i dati di cui all’art. 14

entro il 30 aprile 2017, ivi compresa la prima dichiarazione dei redditi disponibile a seguito

dell’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, ovvero quella dell’anno 2016 relativa ai redditi 2015.

Si fa presente che negli anni che seguono la prima presentazione delle dichiarazioni previste

dall’art. 14, co. 1, lett. f) i soggetti tenuti a tale obbligo forniscono annualmente copia della

dichiarazione dei redditi e una dichiarazione riguardante le variazioni patrimoniali intervenute

rispetto alla situazione dichiarata nell’anno precedente (art. 3, l. 441/1982). Per agevolare

l’attività di vigilanza dell’Autorità, entrambe le dichiarazioni devono necessariamente risultare

pubblicate per tutti non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

L’obbligo della presentazione delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione

patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli

stessi vi acconsentano, è posto in capo ai titolari di incarichi o cariche destinatari degli obblighi

dell’art. 14. Questi ultimi dichiarano, altresì, i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti

entro il secondo grado, di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale.

Nel caso in cui i titolari di incarico dichiarino il mancato consenso alla pubblicazione delle

attestazioni e delle dichiarazioni di cui all’art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, del coniuge

non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l’obbligo di

indicare il legame di parentela con il titolare dell’incarico, ma non quello di identificazione

personale del coniuge e dei parenti. Sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i

genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle.

La dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei

dati previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili.

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204

In ragione dell’estensione introdotta dal d.lgs. 97/2016 della misura di trasparenza in

questione ad un elevato numero di soggetti e del conseguente impatto organizzativo che

l’attuazione della stessa comporta, l’obbligo può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del

quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi. Tale modalità semplificata tiene conto delle

proposte formulate in sede di consultazione pubblica e risulta anche coerente con l’art. 9 della l.

441/1982 che si riferisce a tale quadro riepilogativo ai fini della conoscibilità dei dati reddituali.

Al fine di facilitare la comunicazione e la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, in allegato

sono resi disponibili, pur non essendo vincolanti, modelli di dichiarazione, per i soggetti titolari

di carica o di incarico, della situazione patrimoniale e della variazione della situazione

patrimoniale (Allegati n. 3 e n. 4). È reso altresì disponibile, come sopra anticipato (cfr.§ 4), un

modello per la comunicazione e pubblicazione dei dati dei soggetti cessati dalla carica o

dall’incarico (Allegato n. 2).

7. Disposizioni finali

Le presenti Linee guida sostituiscono integralmente la delibera numero 144 del 7 ottobre 2014

“Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche

amministrazioni” ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale.

Raffaele Cantone

Depositata presso la segreteria del Consiglio il 15 marzo 2017

Il Segretario dott.ssa Maria Esposito

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205

Allegato n. 1) Elencazione esemplificativa dei: a) titolari di incarichi politici; b) titolari di incarichi

di amministrazione, di direzione o di governo; c) titolari di incarichi dirigenziali

a)

Art. 14, co. 1

b) Art. 14, co. 1-bis

c) Art. 14, co.1-bis Art. 14, co. 1-ter

Art. 14, co. 1-quinquies (primo periodo)

COMPARTO TITOLARI

INCARICHI POLITICI

TITOLARI DI INCARICO O CARICA DI

AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI

GOVERNO (non applicabile agli incarichi

attribuiti a titolo gratuito)

TITOLARI DI INCARICO DIRIGENZIALE A QUALSIASI

TITOLO CONFERITO

TITOLARI DI POSIZIONI

ORGANIZZATIVE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (laddove previste)

Ministeri Ministro Vice ministro Sottosegretari -

Segretario generale Direttore di Dipartimento Direttori generali Dirigenti (di prima e di seconda fascia) Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali

Regioni Presidente Giunta

Consiglio - Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali

Città metropolitane

Sindaco Consiglio

Conferenza metropolitana

- Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali

Province Presidente Consiglio

Assemblea dei sindaci -

Segretario provinciale Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali

Comuni Sindaco Giunta

Consiglio - Segretario comunale Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali

Unioni di comuni e comunità montane

Presidente Giunta

Consiglio - Segretario comunale Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali

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206

Consorzi di Enti locali

Presidente Consiglio di

amministrazione Assemblea

- Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali

Agenzie dell’Entrate -

Comitato di gestione Direttore generale Dirigenza apicale Dirigenti Funzionari con deleghe conferite ai sensi dell’art. 4-bis, co. 2, d.l. 78/2015 Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali

Agenzia delle dogane e dei monopoli -

Comitato di gestione Direttore generale Dirigenza apicale Dirigenti Funzionari con deleghe conferite ai sensi dell’art. 4-bis, co. 2, d.l. 78/2015 Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali

Autorità indipendenti -

Consiglio/Commissione/Collegio comunque denominato

Dirigenza apicale Dirigenti

Autorità di

Sistema

Portuale - Presidente Comitato di gestione

Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali

Aziende ed enti del SSN - -

Direttore generale Direttore sanitario Direttore amministrativo Responsabile di dipartimento Responsabile di struttura semplice Responsabile di struttura complessa

Camere di Commercio -

Presidente Consiglio Giunta

Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali

Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali

- Presidente Consiglio di amministrazione, salvo altri organi individuati negli statuti come ad es: INPS - Consiglio di indirizzo e vigilanza

ISTAT- Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali

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207

Università statali -

Rettore Consiglio di amministrazione Senato accademico (se dotato di poteri di indirizzo in base allo statuto)

Dirigenti apicali Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali

Istituzioni scolastiche -

Consiglio di istituto Dirigente scolastico

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208

Allegato n. 2)

Per i soggetti cessati dalla carica o dall’incarico

PARTE I

DA PUBBLICARE

Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto all’ultima attestazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali CESSATI dalla carica o dall’incarico- art. 14 d.lgs. 33/2013 Il sottoscritto…………(NOME) ……………..(COGNOME) cessato dall’incarico di ………………………………………il ……………………….. dichiara che:

□ NON sono intervenute variazioni della situazione patrimoniale rispetto all’ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data ………… □ SONO intervenute le variazioni della situazione patrimoniale in aumento o diminuzione rispetto all’ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data …………

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. Data

Firma del dichiarante

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209

PARTE II

DA DEPOSITARE PRESSO L’AMMINISTRAZIONE

I

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se fabbricato o terreno)

Quota di titolarità %

Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

II

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+/- Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

III

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

+/- Denominazione della società (anche estera)

Tipologia (indicare se si posseggono

quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

IV

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ

+/- Denominazione della società (anche estera)

Natura dell’incarico

V

TITOLARITA’ DI IMPRESE

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210

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. Data

Firma del dichiarante

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211

Allegato n. 3)

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013 I

NOME COGNOME

Dichiara di possedere quanto segue

II

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto (a)

Tipologia (indicare se fabbricato o terreno)

Quota di titolarità %

Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

IV

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

Denominazione della società (anche estera)

Tipologia (indicare se si posseggono

quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

V

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212

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ

Denominazione della società (anche estera)

Natura dell’incarico

VI

TITOLARITA’ DI IMPRESE

Denominazione dell’impresa Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. Data

Firma del dichiarante

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado.

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213

Allegato n. 4)

Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell’anno…… dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013 I

NOME COGNOME

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito variazioni in aumento o diminuzione □ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti variazioni in aumento o diminuzione (indicare con il segno + o - )

II

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se fabbricato o terreno)

Quota di titolarità %

Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+/- Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

IV

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

+/- Denominazione della società

Tipologia (indicare se si posseggono

n. di azioni n. di quote

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214

(anche estera) quote o azioni)

V

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ

+/- Denominazione della società (anche estera)

Natura dell’incarico

VI

TITOLARITA’ DI IMPRESE

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. Data

Firma del dichiarante

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado.

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Delibera n. 382 del 12 aprile 2017

VISTO l’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 25

maggio 2016 n. 97, che, al co. 1 bis, ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co.1 ai titolari di

incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente

dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

VISTA la determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 avente ad oggetto

“Linee guida recanti

indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i

titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi

dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, con cui ll’Autorità ha fornito

indicazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14 anche ai dirigenti pubblici,

ritenendole altresì applicabili anche ai dirigenti del SSN indicati all’art. 4 1 co. 3 del medesimo

decreto, e, in cui, in ragione del carattere di novità, ha indicato il termine del 30 aprile 2017 quale

termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.

VISTA l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che ha sospeso atti

del Segretario generale del Garante della privacy sull’attuazione dell’articolo 14 per i dirigenti

motivando con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con

le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità del danno paventato

dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.

VISTA la lettera del Segretario generale del Garante della privacy del 3 aprile 2017 con cui il

Garante rende noto di aver ricevuto un parere dell’Avvocatura dello Stato del 9 marzo 2017

secondo cui non sussistono i presupposti per proporre appello avverso l’ordinanza del TAR e che

pertanto, “salvo diverso avviso di codesta Autorità, il Garante non procederà alla pubblicazione” dei

dati di tutti i dirigenti in attesa della pronuncia di merito.

VISTA la nota del 5 aprile 2017 con cui il Presidente dell’ANAC ha chiesto alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri se intendesse proporre impugnazione avverso l’ordinanza del TAR

Lazio sez. I-quater, n. 1030/2017, al fine di valutare se estendere l’indicazione prevista dal TAR a

tutti i dirigenti di cui al citato art. 14.

VISTA la nota di risposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio con cui è

stato trasmesso il parere dell’Avvocatura dello Stato reso in data 10 aprile 2017 che, richiamando

quanto già rappresentato nel precedente parere del 9 marzo 2017, “consigliava di non rimuovere

gli effetti della sospensiva concessa dal TAR, a prevenzione di una possibile esposizione

dell’amministrazione a future domande risarcitorie” in considerazione della “innegabile gravità e

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irreparabilità del pregiudizio connesso all’irreversibile effetto della pubblicazione dei dati oggetto del

giudizio”.

CONSIDERATO che nel proprio parere del 10 aprile 20

l’ordinanza impugnata è diventata definitiva il 2 aprile 2017.

7 l’Avvocatura rappresenta che

VISTO il ricorso di un’organizzazione sindacale - che rappresenta i dirigenti dello Stato, della

Presidenza del Consiglio dei ministri, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità

indipendenti - e di quattro dirigenti pubblici, notificato all’ANAC in data 7 aprile 2017 per

l’annullamento, previa sospensiva, delle Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017,

nonché di quattro note rispettivamente della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero

dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia

relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola con cui si chiede anche la previa

disapplicazione dell’art. 14 nella parte in cui prevede la pubblicazione per i dirigenti pubblici dei

dati di cui al co. 1 lettera c), relativi ai compensi e spese di viaggi di servizio e missioni, e alla

lettera f), relativi ai dati reddituali e patrimoniali, per contrasto con la normativa UE ovvero, ove

necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte costituzionale per la

questione di compatibilità di dette disposizioni con la normativa europea e per contrasto agli

artt. 3, 13 e 117 co. 1 della Costituzione.

CONSIDERATO che nel parere reso dall’Avvocatura dello Stato alla Presidenza del

Consiglio in data 10 aprile 2017 si fa altresì riferimento al ricorso notificato anche all’ANAC

indicandolo come “verosimilmente destinato a trovare accoglimento come nel precedente caso”.

VALUTATA la necessità di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza

sulla corretta applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, con conseguente significativo

contenzioso, nonché disparità

diverse.

di trattamento fra dirigenti appartenenti ad amministrazioni

Il Consiglio dell’Autorità

delibera di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 “Linee guida recanti indicazioni

sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di

incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»

come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, limitatamente alle indicazioni relative

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217

all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici,

compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un

intervento legislativo chiarificatore.

Roma, 12.4.2017 Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 20 7

Il Segretario, Maria Esposito