Amministrazione Di Sostegno e Capacità

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QUESTIONI TENDENZIALMENTE DEFINITE E QUESTIONI ANCORA APERTE IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO di Gaspare Lisella Sommario: 1. Questioni tendenzialmente definite. – 2. Questioni sufficientemente condivise. – 3. Questioni ancora aperte: protezione e promozio- ne della persona. – 4. Incapacità d’agire speciale del beneficiario e «lacune» nel provvedimento di nomina. – 5. Limitazioni previste da disposizioni di legge per l’interdetto e applicabilità per analo- gia. – 6. Capacità di donare del beneficiario. – 7. Capacità testamentaria. – 8. Testamento ologra- fo scritto dall’amministratore di sostegno. – 9. Donazione compiuta dall’amministratore. – 10. Obblighi di informazione tra regole di responsa- bilità e regole di validità. – 11. Una recente tesi sull’annullabilità dell’atto. – 12. Superamento. – 13. Tutela del beneficiario estromesso dal proce- dimento di formazione dell’atto. 1. Questioni tendenzialmente defini- te. A quasi due lustri dall’entrata in vigore del- la l. 9.1.2004, n. 6, che ha introdotto l’ammini- strazione di sostegno, molte risposte su impor- tanti questioni interpretative subito venute al- l’attenzione della giurisprudenza e della civili- stica sono da considerare (per quanto possibi- le) oramai superate. Tra le tante, si può pensare alla problemati- ca, di fondamentale importanza, su come si de- linei la relazione tra le diverse misure di prote- zione, in particolare tra interdizione e ammini- strazione di sostegno, considerate la flessibilità e la duttilità di quest’ultima, la portata generale della disposizione normativa che ne individua i presupposti (art. 404 cod. civ.) ( 1 ), la estensibi- lità al beneficiario di «determinati effetti, limi- tazioni o decadenze, previste da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato» (art. 411, comma 4 o , cod. civ.), nonché la «finalità» della legge istitutiva «di tutelare, con la minore limi- tazione possibile della capacità di agire, le per- sone prive in tutto o in parte di autonomia nel- l’espletamento delle funzioni della vita quoti- diana» (art. 1 l. n. 6/2004) ( 2 ). Com’è noto, sul punto, dopo una pronuncia della Corte costi- tuzionale ( 3 ), è intervenuta anche la Supr. Cor- te ( 4 ), la quale ha deciso che rispetto all’inter- dizione la sfera di applicazione dell’ammini- strazione di sostegno va individuata con riguar- do non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di provvedere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idonei- tà di tale strumento ad adeguarsi alle concrete esigenze del soggetto medesimo. Si tratta di un criterio che sicuramente risulta di una certa ef- ficacia in molte situazioni. Ciononostante, la soluzione prospettata non può dirsi del tutto appagante, giacché comunque residuano non pochi dubbi su quando e come l’interdizione, con le sue rigidità, possa essere in concreto l’unico strumento in grado di proteggere con- venientemente gli interessi dell’infermo ( 5 ). ( 1 ) Per tutti, Ruscello, L’apertura dell’ammini- strazione di sostegno. I presupposti sostanziali, in Fa- milia, 2004, I, 723 ss.; in giurisprudenza, v., di re- cente, Cass., 2.8.2012, n. 13917, in Giust. civ., 2012, I, 2587. ( 2 ) Si tratta di finalità che costituisce la «stella polare» per l’interpretazione della nuova disciplina: Cass., 12.6.2006, n. 13584, in Dir. fam. e pers., 2006, 1671. ( 3 ) Corte cost., 9.12.2005, n. 440, in Dir. e giust., 2006, 15. ( 4 ) Cass., 12.6.2006, n. 13584, cit.; Cass., 26.10. 2011, n. 22332, in Il civilista, 2011, 19; Cass., 25.10.2012, n. 18320, in Dir. e giust., 2012; Cass., 22.4.2009, n. 9628, e Cass.,1 o .3.2010, n. 4866, ana- lizzate da Gorgoni, L’infermità tra amministrazio- ne di sostegno e interdizione, in http://www.personae mercato.it/wp-content/uploads/2010/04/linfermita- tra-amministrazione-di-sostegno-e-interdizione.pdf. ( 5 ) In argomento sia consentito richiamare Lisel- la, Gli istituti di protezione dei maggiori di età, in Li- 284 NGCC 2013 - Parte seconda

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Articolo tratto da rivista giuridica sull'amministrazione di sostegno

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  • QUESTIONI TENDENZIALMENTE DEFINITEE QUESTIONI ANCORA APERTE

    IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

    di Gaspare Lisella

    Sommario: 1. Questioni tendenzialmente definite. 2. Questioni sufficientemente condivise. 3.Questioni ancora aperte: protezione e promozio-ne della persona. 4. Incapacit dagire specialedel beneficiario e lacune nel provvedimento dinomina. 5. Limitazioni previste da disposizionidi legge per linterdetto e applicabilit per analo-gia. 6. Capacit di donare del beneficiario. 7.Capacit testamentaria. 8. Testamento ologra-fo scritto dallamministratore di sostegno. 9.Donazione compiuta dallamministratore. 10.Obblighi di informazione tra regole di responsa-bilit e regole di validit. 11. Una recente tesisullannullabilit dellatto. 12. Superamento. 13. Tutela del beneficiario estromesso dal proce-dimento di formazione dellatto.

    1. Questioni tendenzialmente defini-te. A quasi due lustri dallentrata in vigore del-la l. 9.1.2004, n. 6, che ha introdotto lammini-strazione di sostegno, molte risposte su impor-tanti questioni interpretative subito venute al-lattenzione della giurisprudenza e della civili-stica sono da considerare (per quanto possibi-le) oramai superate.

    Tra le tante, si pu pensare alla problemati-ca, di fondamentale importanza, su come si de-linei la relazione tra le diverse misure di prote-zione, in particolare tra interdizione e ammini-strazione di sostegno, considerate la flessibilite la duttilit di questultima, la portata generaledella disposizione normativa che ne individua ipresupposti (art. 404 cod. civ.) (1), la estensibi-lit al beneficiario di determinati effetti, limi-tazioni o decadenze, previste da disposizioni dilegge per linterdetto o linabilitato (art. 411,

    comma 4o, cod. civ.), nonch la finalit dellalegge istitutiva di tutelare, con la minore limi-tazione possibile della capacit di agire, le per-sone prive in tutto o in parte di autonomia nel-lespletamento delle funzioni della vita quoti-diana (art. 1 l. n. 6/2004) (2). Com noto, sulpunto, dopo una pronuncia della Corte costi-tuzionale (3), intervenuta anche la Supr. Cor-te (4), la quale ha deciso che rispetto allinter-dizione la sfera di applicazione dellammini-strazione di sostegno va individuata con riguar-do non gi al diverso e meno intenso grado diinfermit o di impossibilit di provvedere aipropri interessi da parte del soggetto carente diautonomia, ma piuttosto alla maggiore idonei-t di tale strumento ad adeguarsi alle concreteesigenze del soggetto medesimo. Si tratta di uncriterio che sicuramente risulta di una certa ef-ficacia in molte situazioni. Ciononostante, lasoluzione prospettata non pu dirsi del tuttoappagante, giacch comunque residuano nonpochi dubbi su quando e come linterdizione,con le sue rigidit, possa essere in concretolunico strumento in grado di proteggere con-venientemente gli interessi dellinfermo (5).

    (1) Per tutti, Ruscello, Lapertura dellammini-strazione di sostegno. I presupposti sostanziali, in Fa-milia, 2004, I, 723 ss.; in giurisprudenza, v., di re-cente, Cass., 2.8.2012, n. 13917, in Giust. civ., 2012,I, 2587.

    (2) Si tratta di finalit che costituisce la stellapolare per linterpretazione della nuova disciplina:Cass., 12.6.2006, n. 13584, in Dir. fam. e pers., 2006,1671.

    (3) Corte cost., 9.12.2005, n. 440, in Dir. egiust., 2006, 15.

    (4) Cass., 12.6.2006, n. 13584, cit.; Cass., 26.10.2011, n. 22332, in Il civilista, 2011, 19; Cass.,25.10.2012, n. 18320, in Dir. e giust., 2012; Cass.,22.4.2009, n. 9628, e Cass., 1o.3.2010, n. 4866, ana-lizzate da Gorgoni, Linfermit tra amministrazio-ne di sostegno e interdizione, in http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2010/04/linfermita-tra-amministrazione-di-sostegno-e-interdizione.pdf.

    (5) In argomento sia consentito richiamare Lisel-la, Gli istituti di protezione dei maggiori di et, in Li-

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  • Non a caso si auspica una riforma legislativa fi-nalizzata al rafforzamento dellamministrazio-ne di sostegno e allabrogazione dellinterdizio-ne e dellinabilitazione (6).

    Si pu pensare ancora alla questione, permolti aspetti strettamente connessa con quellagi riferita (7), se nella struttura normativa delnuovo istituto vi sia spazio per lattribuzioneallamministratore di sostegno anche di unafunzione di cura della persona. Lorientamentodominante, semprech questa sia prevista neldecreto di nomina (8), ammette tale possibili-t (9), perfino nelle ipotesi nelle quali nellog-getto dellincarico conferito manchi qualsiasiriferimento agli interessi patrimoniali del bene-ficiario (10).

    Di recente, poi, ha trovato finalmente solu-zione, se non ancora in dottrina almeno nellagiurisprudenza di legittimit, anche il quesito,particolarmente delicato per le sue implicazio-ni etiche, se ai fini dellistituzione dellammini-strazione di sostegno sia essenziale lattualitdellimpossibilit di provvedere ai propri inte-ressi a causa di una infermit o menomazionefisica o psichica, con la conseguenza che il giu-

    dice adito non potrebbe accogliere il ricorso inassenza di tale presupposto (c.d. tesi costituti-va) (11); oppure se, soprattutto sulla base delladisposizione che consente di designare un am-ministratore di sostegno in previsione dellapropria eventuale futura incapacit (art. 408,comma 1o, cod. civ.), sia possibile listituzionedella misura di protezione al momento del-listanza, ma con produzione degli effetti alconcreto insorgere dellimpossibilit di prov-vedere a se stessi (c.d. tesi ora e per allora) (12).La Supr. Corte, chiamata a comporre la diatri-ba, pur non sottovalutando il ruolo della figuradel soggetto indicato, ha precisato che la desi-gnazione, la quale si esplica mediante atto pub-blico o scrittura privata autenticata, resta circo-scritta nellambito di uniniziativa privata, i cuieffetti si dispiegano sul medesimo piano privati-stico dal momento che non postula linterventodel giudice; la sua funzione destinata a com-piersi soltanto al realizzarsi della condizione diimpossibilit di provvedere ai propri interessi,accertata dal giudice nel procedimento giuri-sdizionale attivato, e allintervento del conse-guente decreto di nomina dellamministratore.Laccoglimento del ricorso da parte del giudicetutelare, pertanto, non pu che essere conte-stuale al manifestarsi dellesigenza di protezio-ne del soggetto, dunque della situazione di in-fermit o menomazione da cui quellesigenzaorigina, la quale rappresenta presupposto stes-so dellamministrazione di sostegno e non gidei suoi soli effetti (13).

    2. Questioni sufficientemente condi-vise. Accanto a quelle richiamate, non manca-

    sella-Parente, Persona fisica, nel Trattato C.N.N.,diretto da Perlingieri, Esi, 2012, 253 ss., spec. 263ss.

    (6) Cfr. la Bozza Cendon 2007 (Rafforzamentodellamministrazione di sostegno e abrogazione del-linterdizione e dellinabilitazione), in Dir. fam. epers., 2007, 1005 ss.

    (7) Lisella, Gli atti di natura non patrimonialedellamministratore di sostegno, in Riv. giur. Mol.Sannio, 2004, 178 ss.

    (8) Lo precisa Delle Monache, Prime note sullafigura dellamministrazione di sostegno: profili di di-ritto sostanziale, in questa Rivista, 2004, II, 33; ma,di recente, v. Cordiano, Lesercizio delle situazioniesistenziali del beneficiario dellamministrazione disostegno, in Dir. fam. e pers., 2011, 1932 ss.

    (9) Tra i tanti, v. ad es., Ruscello, Amministra-zione di sostegno e consenso ai trattamenti terapeuti-ci, nota a Trib. Modena, decr. 15.9.2004, in Fam. edir., 2005, 87 ss.

    (10) Cfr., per tutti, Lisella, Gli atti di natura nonpatrimoniale dellamministratore di sostegno, cit.,186 s.; Bugetti, Nuovi strumenti di tutela dei sog-getti deboli tra famiglia e societ, Ipsoa, 2008, 269ss.; in diverso senso, Delle Monache, Prime notesulla figura dellamministrazione di sostegno, cit., 33.

    (11) V., ad es., Trib. Pistoia, 8.6.2009, in Giur.merito, 2010, 103; Trib. Varese, 25.8.2010, ivi,2011, 1279; in dottrina, Stanzione, Amministrazio-ne di sostegno, interdizione ed inabilitazione: rapportied interazione, in http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/stanzione_sostegno.pdf, 23 s.

    (12) V., ad esempio, Trib. Firenze, 22.12.2010,in Il civilista, 2011, 10; Trib. Modena, 5.11.2008, inFam. e dir., 2009, 277 ss., con nota adesiva di Fer-rando, Amministrazione di sostegno e rifiuto di cure.

    (13) Cass., 20.12.2012, n. 23707, in Dir. e giust.,2012, la quale ha confermato App. Trento,19.4.2011, ined. che a sua volta aveva confermatoTrib. Trento, 29.11.2010, ined.

    Amministrazione di sostegno

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  • no altres altre problematiche che, seppur nonabbiano ancora soluzioni di sicura tendenza,vedono la recente dottrina sempre pi attestar-si su posizioni condivise.

    Il riferimento , ad esempio, al conflitto diinteressi che pu sussistere tra il beneficiario elamministratore di sostegno nonch alla sorteche tocca agli atti da questo realizzati. Per laverit, la prima questione ancora non sembratrovare una risposta univoca, giacch non deltutto chiaro se sia possibile la nomina di un cu-ratore speciale (tesi dominante) (14) oppure sesi debba procedere alla sospensione dellammi-nistratore dallincarico, limitatamente allo spe-cifico atto, e alla nomina di un amministratoreprovvisorio (15). Mentre non risulta che si nu-trano pi seri dubbi sullannullabilit (ex artt.411, comma 1o, 377 e 360 cod. civ. (16) o ex art.410, comma 2o, cod. civ., l dove si fa riferi-mento agli atti dannosi (17)) dellatto com-piuto dallamministratore in conflitto dinte-ressi (da valutarsi ex ante) (18) anche se nonconsti che questo fosse conosciuto o conoscibi-le dal terzo (19). Analoga soluzione avanzata(ex artt. 411, comma 1o, 378 e 396, comma 2o,cod. civ.) riguardo allatto al quale lammini-stratore in conflitto dinteressi abbia partecipa-to con funzioni assistenziali (20).

    Discusso era anche il regime delle autorizza-zioni giudiziali necessarie per la realizzazionedegli atti. Il riferimento contenuto nellart.

    411, comma 1o, cod. civ. agli artt. 374 e 375cod. civ., che sicuramente rende necessarialautorizzazione per gli atti dellamministrato-re di sostegno qui indicati, in un primo mo-mento aveva indotto buona parte della dottri-na, pur in assenza di un espresso richiamo al-lart. 394, comma 3o, cod. civ., ad affermare lanecessit della medesima anche con riguardoagli atti da compiersi personalmente dal bene-ficiario con lassistenza dellamministrato-re (21). Attualmente, invece, soprattutto sullabase della considerazione che la disciplina del-la nuova misura di protezione attribuisce algiudice la pi ampia discrezionalit nella de-terminazione delle modalit di funzionamentodellistituto, se non espressamente stabilitedalla legge, si va consolidando la soluzionedella necessit dellautorizzazione soltanto se prevista nel decreto di nomina (22), s che inmancanza latto risulter annullabile per viola-zione non di disposizioni di legge ma diquelle contenute nel decreto che istituiscelamministrazione di sostegno (art. 412, com-ma 2o, cod. civ.).

    Sembra, infine, trovare sempre pi confer-ma, anche in giurisprudenza (23), nonostanteancora non manchino importanti voci di dis-senso (24), lammissibilit di unamministrazio-

    (14) Bonilini, in Bonilini-Tommaseo, Dellam-ministrazione di sostegno, nel Commentario Schlesin-ger-Busnelli, Giuffr, 2008, sub art. 409 s., 373.

    (15) Bugetti, Nuovi strumenti di tutela dei sog-getti deboli, cit., 118 s.

    (16) Lisella, Gli istituti di protezione dei maggio-ri di et, cit., 295 s.; ipotizza il collegamento norma-tivo, per poi escluderlo, Romoli, Le invalidit nel-lamministrazione di sostegno, in Lamministrazionedi sostegno, a cura di Patti, Giuffr, 2005, 140.

    (17) Bugetti, Nuovi strumenti di tutela dei sog-getti deboli, cit., 119, ove riferimenti.

    (18) In argomento, cfr. Maffeis, Conflitto di inte-ressi nel contratto e rimedi, Giuffr, 2002, 449 ss.,spec. 455.

    (19) Per tutti e di recente, Gorgoni, Autonomiadel beneficiario e amministrazione di sostegno, Ce-dam, 2012, 133.

    (20) Lisella, Gli istituti di protezione dei maggio-ri di et, cit., 296 s.; Gorgoni, op. ult. cit., 132 s.

    (21) Delle Monache, Prime note sulla figuradellamministrazione di sostegno, cit., 49; T. Romo-li, Le invalidit nellamministrazione di sostegno,cit., 130 ss.; in termini dubitativi, Dellacasa, inRoppo-Dellacasa, Amministrazione di sostegno: gliatti compiuti in violazione di legge, in Lammini-strazione di sostegno, a cura di Patti, Giuffr, 2005,161 s.; contra, Lisella, I poteri dellamministratoredi sostegno, in Lamministrazione di sostegno. Unanuova forma di protezione dei soggetti deboli, a curadi Ferrando, Giuffr, 2005, 122.

    (22) Bugetti, Nuovi strumenti di tutela dei sog-getti deboli, cit., 109; Gorgoni, Autonomia del be-neficiario, cit., 94 s., ed ivi indicazioni.

    (23) Riferimenti in Masoni, Nomina dellammini-stratore di sostegno e regime pubblicitario, in Ammi-nistrazione di sostegno. Orientamenti giurispruden-ziali e nuove applicazioni, a cura di Masoni, Mag-gioli, 2009, 173 ss.

    (24) V., per tutti, Delle Monache, nel Commen-tario Gabrielli, Della famiglia, III, a cura di Bale-stra, Utet, 2009, sub art. 404, 175 ss., il quale conriferimento allamministrazione di sostegno non in-

    Saggi e Aggiornamenti

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  • ne di sostegno non incapacitante (25) in presen-za di specifici presupposti non soltanto fisi-ci (26). Il riferimento alla rappresentanzaesclusiva nellart. 409, comma 1o, cod. civ.,che sembra proprio implicare anche una rap-presentanza concorrente, ma soprattutto lascelta legislativa di proteggere con la minorelimitazione possibile della capacit di agire lapersona in difficolt (27) giustificano una rico-struzione dellamministrazione di sostegno nelsegno della scissione tra attribuzione di funzio-ni di sostegno (contenuto necessario del prov-vedimento) e determinazione dellincapacit(contenuto eventuale) (28).

    3. Questioni ancora aperte: protezio-ne e promozione della persona. Vi sonopoi questioni sulle quali il dibattito ancoraaperto.

    Non appena la dottrina ha avuto occasionedi riflettere sulla nuova forma di protezione,ha subito sottolineato il momento di rotturacon gli arcaici istituti dellinterdizione e del-linabilitazione (29). Se questi erano stati con-cepiti per tutelare il patrimonio dellincapace,lamministrazione di sostegno ha come scoponon soltanto la protezione, ma anche la pro-

    mozione della persona beneficiaria. La primafinalit trova riscontro nel principio che la mi-sura della tutela deve essere individuata in re-lazione alle concrete esigenze del sostenuto (v.art. 405, comma 5o, cod. civ.); la seconda nelladisposizione che impone al giudice, nel proce-dimento di nomina, di tener conto, compati-bilmente con gli interessi e le esigenze di pro-tezione della persona, dei bisogni e delle ri-chieste di questa (art. 407, comma 2o, cod.civ.) e in quella che obbliga lamministratore,oltre che di tener conto dei bisogni e delleaspirazioni (art. 410, comma 1o, cod. civ.), ditempestivamente informare il beneficiariocirca gli atti da compiere nonch il giudice tu-telare in caso di dissenso con il beneficiariostesso (comma 2o). Insomma, lamministrato-re di sostegno non solo custode dellin-fermo e del suo patrimonio, ma promotoredella personalit del beneficiario (30). Lop-zione normativa, daltronde, si coordina per-fettamente con la tendenza a valorizzare lau-tonomia dei disabili che emerge non soltantodalla Carta costituzionale ma anche da fontisovranazionali (31). Innanzitutto la Carta deidiritti fondamentali dellUnione europea, laquale dispone che LUnione riconosce e ri-spetta il diritto dei disabili di beneficiare dimisure intese a garantire lautonomia, linseri-mento sociale e professionale e la partecipa-zione alla vita della comunit (art. 26); poi laConvenzione delle Nazioni Unite sui dirittidelle persone con disabilit, ratifica con l.3.3.2009, n. 18, che assume tra i propri princi-pi generali il rispetto e la dignit intrinseca,lautonomia individuale, compresa la libert dicompiere le proprie scelte, e lindipendenzadelle persone (art. 3, lett. a) nonch la pienaed effettiva partecipazione e inclusione nellasociet (lett. c). Nessun dubbio perci che ilbeneficiario di amministrazione di sostegno,compatibilmente con le sue condizioni di salu-te (32), debba essere sempre sentito sulle que-stioni che lo riguardano e, per quanto possibi-

    capacitante discorre di ipertrofia dellamministra-zione di sostegno nel diritto applicato.

    (25) Lisella, I poteri dellamministratore di soste-gno, cit., 124 ss.; Cendon, Un altro diritto per i sog-getti deboli. Lamministrazione di sostegno e la vitadi tutti i giorni, in Lamministrazione di sostegno.Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli,cit., 63 ss.; Venchiarutti, Gli atti del beneficiariodellamministrazione di sostegno. Questioni di validi-t, ivi, 165 s.; in diverso senso, Delle Monache,Prime note sulla figura dellamministrazione di soste-gno, cit., 30 s. e 39 s.

    (26) Lisella, Gli istituti di protezione dei maggio-ri di et, cit., 267 s. e 272 s.

    (27) Lisella, I poteri dellamministratore di soste-gno, cit., 126 s.; Gorgoni, Autonomia del beneficia-rio, cit., 117 ss.

    (28) Bugetti, Nuovi strumenti di tutela dei sog-getti deboli, cit., 80 ss., spec. 85; Ferrando, Lam-ministrazione di sostegno nelle sue recenti applicazio-ni, in Fam., pers. e succ., 2010, 843 s.

    (29) Cfr., per tutti, Anelli, Il nuovo sistema dellemisure di protezione delle persone prive di autono-mia, in Jus, 2005, 163 ss.

    (30) Anelli, op. cit., 202.(31) Lo ricorda, molto opportunamente, Gorgo-

    ni, Autonomia del beneficiario, cit., 5 s.(32) Cfr. Delle Monache, Prime note sulla figu-

    ra dellamministrazione di sostegno, cit., 47.

    Amministrazione di sostegno

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  • le, debba essere reso protagonista della pro-pria vita (33).

    Anzi, in un ordinamento che pone al centrodel sistema lo sviluppo e la promozione dellapersona umana (art. 2 Cost.), al di l delle con-dizioni personali (art. 3, comma 1o, Cost.) (34),una tale conclusione si impone non soltantoper il beneficiario di amministrazione di soste-gno, ma per chiunque sia sottoposto ad unaforma di protezione a causa della propria situa-zione di debolezza, anche se non riconducibilea nessuna patologia. A sostegno dellassunto,ancora una volta, si rinvengono significative in-dicazioni normative di livello sovranazionale.Si pu pensare alla Convenzione delle NazioniUnite sui diritti del fanciullo, ratificata con l.27.5.1991, n. 176, che riconosce al bambinocapace di discernimento (35) il diritto di espri-mere liberamente la sua opinione su ogni que-stione che lo interessa (art. 12, comma 1o),dandogli a tal fine la possibilit di essere ascol-tato in ogni procedura giudiziaria o ammini-strativa che lo concerna, sia direttamente, siatramite un rappresentante o un organo appro-priato (comma 2o). Si pu pensare alla Con-venzione europea sullesercizio dei diritti deiminori, ratificata con l. 20.3.2003, n. 77, ove sisottolinea la necessit di far ricevere ai minoriinformazioni pertinenti, affinch i loro diritti ei loro interessi superiori possano essere pro-mossi e affinch la loro opinione possa esserepresa in debita considerazione (Preambolo).Ma soprattutto il pensiero va, considerato an-che il rango della fonte, alla Carta dei dirittifondamentali dellUnione europea, la quale,dopo aver chiarito che i bambini possonoesprimere liberamente la propria opinione, di-spone che questa viene presa in considerazionesulle questioni che li riguardano in funzione

    della loro et e della loro maturit (art. 24,comma 1o). Non soltanto. Da qualche tempoanche il legislatore ordinario ha manifestatosensibilit per la problematica, prevedendo inun primo momento lobbligo di ascolto del mi-nore in specifiche ipotesi, come ad esempio inmateria di adozione (artt. 10, comma 5o, 15,comma 2o, e 25, comma 1o, l. 4.5.1983, n. 184)o di affidamento condiviso (art. 155 sexies,comma 1o, cod. civ.), e stabilendo poi, in unadisposizione di portata generale dettata in ma-teria di potest dei genitori, che Il figlio mino-re che abbia compiuto gli anni dodici, e anchedi et inferiore ove capace di discernimento, hadiritto di essere ascoltato in tutte le questioni ele procedure che lo riguardano (art. 315 bis,comma 3o, cod. civ., inserito dalla l.10.12.2012, n. 219). Ora, poich nei casi neiquali la potest non possa essere esercitata danessuno dei genitori si determina laperturadella tutela (art. 343 cod. civ.), di tutta evi-denza, almeno in una prospettiva rispettosa deldettato costituzionale, che il diritto in paroladeve essere garantito anche al minore sotto tu-tela capace di discernimento. Daltro canto,come Il figlio ha diritto di essere (...) educato,istruito e assistito moralmente dai genitori, nelrispetto delle sue capacit, delle sue inclinazio-ni naturali e delle sue aspirazioni (art. 315 bis,comma 1o, cod. civ.) e, corrispondentemente, igenitori hanno lobbligo di (...) istruire ededucare la prole tenendo conto delle capacit,dellinclinazione naturale e delle aspirazionidei figli (art. 147 cod. civ.), cos il tutore deveessere persona idonea allufficio, di ineccepi-bile condotta, la quale dia affidamento di edu-care e istruire il minore conformemente aquanto prescritto nellart. 147 (art. 348, com-ma 4o, cod. civ.).

    noto, peraltro, che Le disposizioni sullatutela dei minori (...) si applicano (...) alla tute-la degli interdetti (art. 424, comma 1o, cod.civ.). Ebbene, alla luce di tale affermazione edelle indicazioni che si rinvengono nelle fontisovranazionali relative ai disabili, sembra unpercorso obbligato sostenere che anche linter-detto, oltre a vedere soddisfatti i propri bisognie le proprie aspirazioni, se ne ha, debba esserecoinvolto dal tutore, nei limiti in cui lo consen-tano le sue condizioni di salute, in tutte deci-sioni che lo riguardano.

    (33) Per tutti, Gorgoni, Autonomia del beneficia-rio, cit., 27 ss.

    (34) Cfr., con autorevolezza, Perlingieri, La per-sonalit umana nellordinamento giuridico, Esi,1972, passim.

    (35) La capacit di discernimento dei minori diet stata valorizzata, in particolare, da Stanzione,Capacit e minore et nella problematica della perso-na umana, Jovene, 1975, 346 ss., spec. 362; in giuri-sprudenza, v. Cass., 26.3.2010, n. 7282, in Giust.civ., 2011, I, 2388.

    Saggi e Aggiornamenti

    288 NGCC 2013 - Parte seconda

  • 4. Incapacit dagire speciale del bene-ficiario e lacune nel provvedimento dinomina. Nellamministrazione incapacitantele energie psichiche del beneficiario vengonovalorizzate mediante la determinazione di unaforma di incapacit o di semicapacit di agire(art. 405, comma 5o, nn. 3 e 4, cod. civ.) circo-scritta a specifici atti o a categorie di atti e conla garanzia del diritto ad un suo coinvolgimen-to nellambito del procedimento di assunzionedelle decisioni che lo riguardano (art. 410,comma 2o, cod. civ.) (36).

    Quanto al primo profilo, sul presuppostoche il sostenuto conserva la capacit di agireper tutti gli atti che non richiedono la rappre-sentanza esclusiva o lassistenza necessaria del-lamministratore di sostegno (art. 409, comma1o, cod. civ.) (37), di gran lunga prevalentelopinione che egli non acquista la qualit di in-capace legale se non con riferimento a quelliespressamente menzionati a tal fine nel decretodi nomina (38). Perci con la misura di prote-zione non si instaura una forma di incapacitdi agire generale, bens eventualmente un regi-me di incapacit di agire speciale (39). Ovvia-mente tra gli atti in questione possono esserericompresi anche quelli che, secondo la legge,non tollerano, per loro natura, n la rappresen-tanza del tutore n lassistenza del curatore e,dunque, nemmeno la partecipazione dellam-ministratore di sostegno (ad esempio, testa-mento o donazione) (40): leffetto dellincapaci-

    t, per, si pu avere soltanto con lestensioneal beneficiario, mediante decreto motivato,delle limitazioni di cui allart. 411, comma4o, cod. civ. (41).

    Lincapacit potrebbe riguardare non sol-tanto gli atti presi in considerazione nel decre-to di nomina, ma anche quelli a questi collega-ti, seppur non esplicitamente indicati (42), ldove si riscontrino lacune nel provvedimen-to di apertura dellamministrazione di soste-gno (43). In tal caso, evidente che la correttasoluzione va necessariamente colta mediantelinterpretazione del singolo decreto, nellam-bito della quale possono risultare decisive laricostruzione della vicenda umana in esso trat-teggiata, la natura degli interessi presi in con-siderazione, la motivazione a sostegno del di-spositivo, le tipologie di infermit o di meno-mazione, seppur nella consapevolezza dellaspecificit della loro incidenza sui singoli attio su categorie di atti.

    5. Limitazioni previste da disposizionidi legge per linterdetto e applicabilitper analogia. La problematica, particolar-mente delicata, risulta essere strettamente col-legata alla possibilit, normativamente sancita,che il giudice tutelare nel decreto di nomina osuccessivamente possa disporre, con provvedi-mento motivato, che determinati effetti, limi-tazioni o decadenze, previsti da disposizioni dilegge per linterdetto o linabilitato, si estenda-no al beneficiario dellamministrazione di so-stegno (art. 411, comma 4o, cod. civ.). Le li-mitazioni, le quali qui interessano specifica-mente, indicano le disposizioni normative cheprecludono allinterdetto o allinabilitato il va-lido compimento di determinati atti giuridici:si pensi, ad esempio, allart. 591, comma 2o, n.2, cod. civ. che dispone lincapacit testamen-

    (36) Vocaturo, Lamministratore di sostegno: ladignit delluomo al di l dellhandicap, in Riv. no-tar., 2004, 244.

    (37) Sulle possibili forme di assistenza, cfr. Rop-po, in Roppo-Dellacasa, Amministrazione di soste-gno, cit., 156.

    (38) Delle Monache, Prime note sulla figuradellamministrazione di sostegno, cit., 54; Balestra,Gli atti personalissimi del beneficiario dellammini-strazione di sostegno, in Familia, 2005, I, 667; Pa-rente, Amministrazione di sostegno e regole di go-verno dei fenomeni successori e donativi, in Rass. dir.civ., 2005, 709; Bugetti, Nuovi strumenti di tuteladei soggetti deboli, cit., 67 ss.

    (39) Carbone, Libert e protezione nella riformadellincapacit dagire, in questa Rivista, 2004, II,559.

    (40) Lo precisa Delle Monache, Prime note sul-la figura dellamministrazione di sostegno, cit., 41.

    (41) V. infra, par. 5.(42) Cos Pischetola, Gli atti compiuti dal bene-

    ficiario o dallamministratore di sostegno in violazio-ne di norme di legge o delle disposizioni del giudice,in Lamministrazione di sostegno. Applicazioni prati-che e giurisprudenza, a cura di Bortoluzzi, Utet,2005, 175.

    (43) Anelli, Il nuovo sistema delle misure di pro-tezione, cit., 204 s.

    Amministrazione di sostegno

    NGCC 2013 - Parte seconda 289

  • taria dellinterdetto (44), o allart. 774, comma1o, cod. civ., che prevede lincapacit a donaresia per linterdetto sia per linabilitato (45); purnella consapevolezza della complessit delle re-lative problematiche (46), si pu pensare, altre-s, agli artt. 85 e 119 cod. civ., che disciplinanoil matrimonio dellinterdetto per infermitmentale (47), o allart. 266 cod. civ., che sanci-sce limpugnabilit del riconoscimento del fi-glio naturale per effetto di interdizione giudi-ziale (48).

    La possibilit di estendere al beneficiariodellamministrazione di sostegno determinatieffetti, limitazioni o decadenze, previsti perlinterdetto o linabilitato, disposizione nor-mativa di particolare importanza, giacch pro-prio la sua operativit fa s che con la nuovamisura di protezione si possa far fronte ad ognitipo di situazione, anche a quelle pi dramma-tiche (49). Riguardo ad essa si pone, tuttavia,limportante quesito se nel caso concreto pos-sano risultare applicabili anche alcuni divietinon espressamente menzionati nel provvedi-mento del giudice. Se ci si ferma alla letteradella legge, la risposta non pu che essere ne-gativa. evidente, per, che una tale soluzionenon pu risultare del tutto appagante, se nonaltro perch, in presenza di possibili lacune neldecreto di nomina, si correrebbe il rischio dilasciare il beneficiario senza alcuna protezionein relazione a certi atti. Ma nemmeno risulta

    del tutto persuasiva la prospettiva di estendereper analogia disposizioni dettate per gli inter-detti anche se non richiamate nel decreto dinomina (50), giacch in tal guisa si finirebbeper contraddire lo stesso criterio che alla basedella nuova misura di protezione, cio la costi-tuzione non di una incapacit legale tenden-zialmente diffusa, ma di una incapacit circo-scritta allessenziale, finalizzata s a proteggere,ma anche ad agevolare al massimo la partecipa-zione del beneficiario allattivit giuridica chelo riguarda. Daltro canto, determinare lappli-cazione analogica di disposizioni non espressa-mente richiamate facendo riferimento alle in-fermit, che avrebbero potuto giustificare lin-terdizione, qualora questa fosse stata reputatanecessaria per assicurare una adeguata prote-zione allinteressato (art. 414 cod. civ.) (51),pu risultare non del tutto corretto, posto che,da un lato, sia lamministrazione di sostegnosia linterdizione non sono giustificate dalla si-tuazione di patologia in s, ma dalla conse-guente impossibilit (art. 404 cod. civ.) o inca-pacit (art. 414 cod. civ.) di provvedere ai pro-pri interessi (52); dallaltro, la capacit di di-scernimento, che costituisce il substrato mate-riale per la conservazione della capacit dagi-re, non presenta connotazioni di caratteregenerale, bens particolare, nel senso che essanon pu essere mai configurata in assoluto, masoltanto in relazione a specifici atti o a catego-rie di atti (53). Allora, seppur con i rischi segna-lati in dottrina, ancora una volta la soluzionenon pu non essere rinvenuta se non nellinter-pretazione del singolo decreto (54).

    (44) Bonilini, in Bonilini-Tommaseo, Dellam-ministrazione di sostegno, sub art. 411, cit., 434 ss.

    (45) Cfr., per tutti, Parente, Amministrazione disostegno e regole di governo dei fenomeni successori edonativi, cit., 723 s.

    (46) Al riguardo sia consentito richiamare Lisel-la, Interdizione per infermit mentale e situazionigiuridiche esistenziali, in Rass. dir. civ., 1982, 773 ss.,spec. 786 ss.

    (47) Cal, Amministrazione di sostegno. Legge 9gennaio 2004, n. 6, Giuffr, 2004, 133; Priore, Lat-tivit autonoma del beneficiario, in Lamministrazio-ne di sostegno, a cura di Patti, cit., 113 s.; contra,Anelli, Il nuovo sistema delle misure di protezione,cit., 220 ss., secondo il quale una privazione dellacapacit di contrarre matrimonio pu interveniresoltanto per effetto di sentenza dinterdizione.

    (48) In senso critico ibidem, 223 s.(49) Bugetti, Nuovi strumenti di tutela dei sog-

    getti deboli, cit., 163.

    (50) La tesi sostenuta da Gorgoni, Autonomiadel beneficiario, cit., 147 ss.; ma v. Bonilini, in Bo-nilini-Tommaseo, Dellamministrazione di soste-gno, sub art. 411, cit., 416.

    (51) Cos Gorgoni, op. ult. cit., 150 ss.(52) Sulla necessit di un nesso eziologico tra le

    precarie condizioni di salute e le difficolt a provve-dere ai propri interessi nonch sulle relative implica-zioni, v. Lisella, Gli istituti di protezione dei mag-giori di et, cit., 270 s. e 319 s.

    (53) Sul punto essenziale il riferimento a Stan-zione, Capacit e minore et, cit., 370 ss., spec. 374ss.

    (54) Anelli, Il nuovo sistema delle misure di pro-tezione, cit., 203 e 210 ss.

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    290 NGCC 2013 - Parte seconda

  • Nel dubbio, la riserva va sciolta nel sensodella capacit, giacch la finalit della nuovamisura di protezione s proteggere la personain difficolt, ma sempre con la minore limita-zione possibile della capacit dagire (55). Cos,a titolo meramente esemplificativo e circoscri-vendo il discorso agli atti di natura patrimonia-le, quindi a situazioni omogenee, l dove al-lamministratore di sostegno sia conferita larappresentanza esclusiva per la concessione inlocazione di beni immobili, perch il beneficia-rio a causa della sua infermit non in grado dicogliere il significato economico delloperazio-ne, evidente che lincapacit dagire riguarde-r anche la vendita dei beni medesimi. Ma nonconcerner la possibilit di disporre di uno deibeni in questione, per esempio, a titolo di lega-to. Daltronde, opinando in diverso senso, siperverrebbe non soltanto a soluzioni mutevolie come tali poco soddisfacenti, ma anche a ri-sultati in aperta contraddizione con il tessutonormativo.

    6. Capacit di donare del beneficiario.In effetti, se si argomentasse secondo un crite-rio esclusivamente quantitativo, sarebbe duo-po concludere che in presenza di unincapacitdettata, ad esempio, per tutti gli atti di straor-dinaria amministrazione (56), questa sicura-mente coinvolgerebbe anche gli atti di dona-zione, ancorch non esplicitamente richiamatinel decreto di nomina. E, appunto, in dottrinanon si manca di affermare che, poich nonpossono fare donazione coloro che non han-no la piena capacit di disporre dei propri be-ni (art. 774, comma 1o, cod. civ.), tale limita-zione sicuramente trova applicazione con ri-guardo al beneficiario di amministrazione di

    sostegno (57), tranne quando questa manchidella funzione incapacitante (58). Altri, invece,sostiene che il problema della sussistenza dellacapacit di donare del beneficiario vada risoltocaso per caso, alla luce del principio di cui al-lart. 409, comma 1o, cod. civ., che vuole con-servata la capacit dagire per tutti gli atti chenon rientrano nelloggetto dellamministrazio-ne di sostegno (59). Altri ancora reputa che, se operazione ermeneutica del tutto illegitti-ma negare la capacit di donare del beneficia-rio, comunque possibile applicare per analo-gia lart. 774 cod. civ., allorquando, seppur inpresenza di una grave malattia di mente, lin-terdizione non sia stata disposta soltanto per-ch non ritenuta necessaria nella specifica si-tuazione (60).

    In realt, stato opportunamente chiaritoche la donazione, poich risulta caratterizzatadalla personalit e dalla spontaneit, non purientrare tra quegli atti per i quali si possa di-sporre nel decreto di nomina la rappresentanzaesclusiva o lassistenza necessaria (art. 409,comma 1o, cod. civ.). N si pu dimenticareche lart. 411 cod. civ., nel rendere applicabileallamministratore di sostegno lart. 779 (com-ma 2o), afferma in ogni caso valide (...) le con-venzioni in suo favore quando egli sia paren-te entro il quarto grado del beneficiario, ovve-ro che sia coniuge o persona che sia stata chia-mata alla funzione in quanto con lui stabilmen-te convivente (comma 3o). Ed di tutta evi-denza che, se il sostenuto configurato dallalegge capace di donare ad alcuni, sarebbe irra-gionevole consideralo incapace di donare adaltri (61). La conclusione allora pu essere una

    (55) Patti, Lamministrazione di sostegno: conti-nuit e innovazione, in Lamministrazione di soste-gno, a cura di Patti, cit., 221, mette in evidenza chenella nuova misura di protezione la capacit di agi-re (...) permane e le sue limitazioni hanno carattereeccezionale.

    (56) Generalmente si ammette la possibilit di unriferimento nel decreto di nomina agli atti di straor-dinaria amministrazione: in dottrina, Cal, Ammi-nistrazione di sostegno, cit., 105 s.; in giurispruden-za, Cass., 25.10.2012, n. 18320, cit.

    (57) Anelli, Il nuovo sistema delle misure di pro-tezione, cit., 228 s.; Romoli, Le invalidit nellam-ministrazione di sostegno, cit., 134 s., secondo cuila donazione compiuta dal beneficiario sembralunico caso di annullabilit per il compimento di unatto da parte del beneficiario in violazione di normedi legge.

    (58) Cal, Amministrazione di sostegno, cit., 130.(59) Delle Monache, Prime note sulla figura

    dellamministrazione di sostegno, cit., 55.(60) Gorgoni, Autonomia del beneficiario, cit.,

    180.(61) Bonilini, in Bonilini-Tommaseo, Dellam-

    ministrazione di sostegno, sub art. 411, cit., 440 s.

    Amministrazione di sostegno

    NGCC 2013 - Parte seconda 291

  • soltanto: la capacit di donare del beneficiario regola che trova sempre applicazione, trannenel caso di esplicito richiamo dellart. 774 cod.civ. nel decreto del giudice, adeguatamentemotivato (art. 411, comma 4o, cod. civ.) (62); intal caso la donazione non ammessa nemmenose a favore dei parenti entro il quarto grado,del coniuge o della persona stabilmente convi-vente (63).

    7. Capacit testamentaria. Alla medesi-ma soluzione generalmente si perviene riguar-do al testamento (64), considerata anche la por-tata tassativa dellelenco degli incapaci di cuiallart. 591, comma 2o, cod. civ. Tuttavia, di re-cente, v chi reputa che, nonostante la manca-ta estensione ex art. 411, comma 4o, cod. civ.dellincapacit di testare prevista per linter-detto per infermit di mente (art. 591, comma2o, n. 2, cod. civ.), sia comunque possibile pro-cedere allannullamento per incapacit legaledel testamento redatto dal beneficiario di am-ministrazione di sostegno, l dove le sue condi-zioni di salute avrebbero giustificato in astrattolinterdizione, in concreto poi non disposta sol-tanto perch non considerata necessaria (65). Sisostiene, infatti, che se ricorrono le condizioniipotizzate deve trovare applicazione per analo-gia il n. 2 del comma 2o dellart. 591 cod. civ.,che dichiara incapaci di testare gli interdettiper infermit di mente, e non il n. 3, che fa ri-ferimento agli incapaci di intendere e di volere,con notevoli ripercussioni sulla disciplina: lin-capacit legale, a differenza dellincapacit na-turale, non tollera la prova del c.d. lucido in-tervallo al momento della redazione della sche-da (66).

    Pur apprezzando lo sforzo di una interpreta-zione tendente a cogliere identit di soluzioniin presenza di situazioni in fatto analoghe,lopinione che prospetta (anche in assenza diestensione del limite di cui allart. 591, comma2o, n. 2, cod. civ.) la possibile annullabilit perincapacit legale del testamento del beneficia-rio di amministrazione di sostegno non sembracondivisibile. Infatti, sensibile e attenta dottri-na, anche sulla scorta di esperienze straniere,da tempo ha stigmatizzato il divieto assoluto ditestare posto allinterdetto per infermit men-tale, giacch si corre il rischio di mortificarenon soltanto una sua eventuale volont, ma an-che un suo sentimento e in definitiva la suastessa dignit. Daltro canto, il testamento innessun caso pu pregiudicare il suo autore da-to che atto che produce i suoi effetti postmortem. Quanto poi alla necessit di salvaguar-dare i familiari, per quelli pi stretti vi sono ap-positi rimedi posti a loro tutela (art. 536 ss.cod. civ.); mentre per gli altri successibili legit-timi, sul piano normativo, del tutto indiffe-rente che essi possano essere privati della di-sponibile, che, per sua natura, destinabile achicchessia (67). Pertanto, si giustifica unavolta di pi la conclusione che il testamento re-datto da beneficiario di amministrazione di so-stegno, al quale non sia stato esteso ex art. 411,comma 4o, cod. civ. il limite dellart. 591, com-ma 2o, n. 2, cod. civ., sia sicuramente validosotto il profilo della capacit legale e che even-tualmente possa essere impugnato soltanto perincapacit dintendere e di volere (comma 2o,n. 3, e comma 3o), peraltro nel caso in esame difacile dimostrazione. Daltro canto, ragionan-do in tal guisa si consegue il non trascurabilerisultato di valorizzare al massimo le residuecapacit intellettive del beneficiario o magariun suo momento di lucido intervallo, che proprio uno degli obiettivi della legge istitutivadella nuova misura di protezione. Non a casov chi ipotizza che, in presenza dei necessaripresupposti, possa essere riconosciuta la testa-menti factio attiva anche allinterdetto giudizia-

    (62) Bonilini, op. loc. ultt. citt.; la tesi condivi-sa, tra gli altri, da Parente, Amministrazione di so-stegno e regole di governo dei fenomeni successori edonativi, cit., 722 s.

    (63) Bonilini, op. loc. ultt. citt.; Gorgoni, Auto-nomia del beneficiario, cit., 179.

    (64) Bonilini, op. cit., 437 s.; Gambini, Riflessidi diritto successorio degli stati personali patologici, inScritti in memoria di Bruno Carboni, Esi, 2010, 448ss., ove altre indicazioni anche in senso dubitativo.

    (65) Gorgoni, Autonomia del beneficiario, cit.,147 ss., spec. 158 s.

    (66) Ibidem, 159, testo e nt. 38.

    (67) Bonilini, Il testamento dellinfermo di men-te, in Un altro diritto per il malato di mente. Espe-rienze e soggetti della trasformazione, a cura di Cen-don, Esi, 1988, 511 ss., spec. 517.

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    292 NGCC 2013 - Parte seconda

  • le, mediante apposito provvedimento dellau-torit giudiziaria emanato a norma dellart.427, comma 1o, cod. civ. (68).

    8. Testamento olografo scritto dal-lamministratore di sostegno. Come con-statato, la legge istitutiva dellamministrazionedi sostegno favorisce la promozione della per-sonalit del beneficiario non soltanto conser-vandone quanto pi possibile la capacit lega-le, ma anche imponendo che lazione dellam-ministratore sia orientata in funzione dei biso-gni e delle aspirazioni del soggetto protetto.Proprio in questa linea di tendenza (69) an-drebbe inquadrato un caso recentemente ve-nuto allattenzione della giurisprudenza, cheper non pochi profili ricorda quello del signorNoirtier de Villefort, magistralmente narratoda Alexandre Dumas ne Il conte di Montecri-sto (70). Si tratta di una persona, affetta dallamalattia di Charcot, perfettamente vigile, co-sciente e ben orientat[a] con pieno sensorio in-tegro, ma non in condizione di esternare,con i canali tipici, le proprie volont, non es-sendo in grado n di parlare n di utilizzaregli arti per i movimenti finalistici, dunquenemmeno di firmare. Riesce soltanto a espri-mere il suo pensiero mediante lutilizzo di co-municatori a controllo oculare (o a puntamen-to oculare) che profittano dellunico movimen-to ancora controllabile dal paziente: quello de-gli occhi. Poich il malato manifesta la volon-t di redigere testamento, nellimpossibilit fi-sica di sottoscrivere la scheda, si chiede algiudice di autorizzare la sostituzione del bene-ficiario con lamministratore di sostegno (ocon un curatore speciale) per consentire aquesto di presentare, nella qualit, le volonttestamentarie esternate mediante il comunica-tore a controllo oculare. Il giudice, reputandouna discriminazione inaccettabile ex artt. 2 e 3Cost. che il desiderio di testare non si possaconcretizzare a causa di una patologia fisica esuperando la presunta assoluta insostituibilit

    dellinteressato nel compimento di alcuni attipersonalissimi, anche alla luce della Conven-zione delle Nazioni Unite sui diritti delle per-sone con disabilit, rinviene nellart. 409,comma 1o, cod. civ. la disposizione normativache gli consente di nominare un curatore spe-ciale (considerato il conflitto dinteressi) con ilcompito di raccogliere (riportando su suppor-to fotografico la scheda video), alla presenzadellamministratore di sostegno, e di trascrive-re le volont testamentarie del beneficiario, disottoscrivere il testamento ai sensi dellart. 602cod. civ., di depositarlo in luogo indicato dalbeneficiario nella sua casa e di allegare copia erappresentazioni fotografiche agli atti del pro-cedimento (71).

    Per quanto non si sia mancato di apprezzare,soprattutto in ragione della delicatezza della si-tuazione, lo sforzo interpretativo operato dalgiudice e laccattivante soluzione del casoconcreto, che costituisce un lodevole e meri-torio tentativo di consentire a colui che, acausa della malattia, non possa n parlare nscrivere di fare testamento olografo (72), la de-cisione, forse a ragione, non ha trovato il favo-re della maggior parte dei commentatori (73).Non pochi rilievi sono stati mossi al percorsoargomentativo seguito dal giudice, sia sotto ilprofilo dellammissibilit della c.d. rappresen-tanza sostitutiva per un atto personalissimo

    (68) Anelli, Il nuovo sistema delle misure di pro-tezione, cit., 227, nt. 159.

    (69) Cfr. Gorgoni, Autonomia del beneficiario,cit., 162 ss.

    (70) Parte II, ca 60, Il testamento.

    (71) Trib. Varese, 12.3.2012, in questa Rivista,2012, I, 779 ss., con nota di Landini, Autonomia te-stamentaria dei soggetti beneficiari di amministrazio-ne di sostegno e formalismo degli atti di ultima volon-t, la quale nelle frequenti resistenze dei notai a rice-vere testamenti pubblici da parte di soggetti in am-ministrazione di sostegno rinviene la possibile giu-stificazione della complessa soluzione proposta(ivi, 783).

    (72) Barba, Testamento olografo scritto di manodal curatore del beneficiario di amministrazione di so-stegno, in Fam., pers. succ., 2012, 440 s.

    (73) Cfr. Achille, Autonomia privata e ammini-strazione di sostegno, ovvero il testamento del benefi-ciario dellamministrazione di sostegno (affetto daSla), in Giust. civ., 2012, I, 1868 ss.; Mattioni, Iltestamento eterografo o per rappresentanza: un nuovoritrovato giurisprudenziale, in Fam., pers. succ., 2012,597 ss.; Scalera, Testamento olografo e malato diSla: un caso di rappresentanza di atti personalissimi?,in Fam. e dir., 2012, 494 ss.

    Amministrazione di sostegno

    NGCC 2013 - Parte seconda 293

  • qual il testamento, sia sotto il profilo delmancato rispetto delle formalit di cui allart.602 cod. civ. (74), disposizione che risulta diparticolare importanza anche in considerazio-ne della riserva di legge in materia successoriaimposta a livello costituzionale (art. 42, comma4o, Cost.) (75). Si anche opportunamente pre-cisato che nel caso in esame non si configuranessuna ingiustificata disparit di trattamento,giacch la discriminazione trova origine non inuna qualit della persona, ma nellimpossibilitmateriale di poter utilizzare una forma testa-mentaria per carenza di un presupposto di fat-to (concreta capacit di scrivere) configuratocome essenziale dal disposto normativo (76).Daltro canto, si osserva, non ammettere nelcaso in esame la possibilit di redigere testa-mento olografo, non significa escludere in as-soluto linteressato dalla possibilit di testare,potendo egli utilizzare altre forme testamenta-rie predisposte proprio per chi non in gradodi scrivere, quali il testamento segreto, qualorasappia leggere, o il testamento pubblico, qua-lora non sappia o non possa nemmeno legge-re (77).

    9. Donazionecompiutadallamministra-tore. Sempre al fine di consentire al benefi-ciario di amministrazione di sostegno di vede-re soddisfatti in qualche modo i suoi bisogni erealizzate le sue aspirazioni, si pure autoriz-zato (superando le limitazioni di cui agli artt.779 e 599 cod. civ., richiamati nellart. 411,comma 2o, cod. civ., e applicando il comma3o) il pro-amministratore a donare (il nomi-nato amministratore era figlio della donante epadre della donataria) un bene della sostenutaalla nipote ex filio (78). Nella consapevolezza

    del carattere personalissimo della donazione,la decisione assunta motivata, sotto il profilodellammissibilit, sulla constatazione che ora-mai in giurisprudenza viene ammessa ammi-nistrazione sostitutiva per certi atti personalis-simi (per esempio, rilasciare il consenso in-formato); mentre sotto il profilo dellaccerta-mento della volont, in considerazione dellapi volte manifestata (nella cerchia parentalee degli amici e mai ritrattata) intenzionedella beneficiaria, quando era nel pieno pos-sesso delle sue capacit intellettive, di voleredonare quellimmobile di sua propriet allanipote. Cos, accertato in via presuntiva che,se la nonna non fosse stata colpita dal morbodi Alzheimer, avrebbe sicuramente dato segui-to al suo intento e che perci la donazione sirappresenta sicuramente come conforme allavolont della beneficiaria, si consentito alpro-amministratore di donare il bene alla ni-pote sulla scorta della volont storica della do-nante.

    La singolarit della fattispecie, loriginalitdella soluzione adottata e la complessit dellaproblematica sono di tutta evidenza. Cionono-stante, v chi sembra non avere dubbi nel va-lutare in senso positivo la decisione (79), argo-mentando dalle vigenti disposizioni normativeche attribuiscono importanza alla presunta vo-lont della persona (80) e proprio da quel-lorientamento giurisprudenziale che ammette,a tutela di diritti fondamentali, linterventodellamministratore di sostegno nel compi-mento di taluni atti personalissimi (81). Laconclusione uninterpretazione dellart. 410,comma 1o, cod. civ. nel senso di rendere am-missibile la donazione da parte dellammini-stratore di sostegno, qualora sia possibile rico-struire la volont del beneficiario alla streguadi chiari, univoci e convincenti elementi diprova. Lobiezione sul carattere personale del-la donazione viene superata con la considera-zione che lamministratore di sostegno attua

    (74) Barba, Testamento olografo scritto di manodal curatore del beneficiario, cit., 444 s.

    (75) Gorgoni, Autonomia del beneficiario, cit.,167 e 174.

    (76) Barba, Testamento olografo scritto di manodal curatore del beneficiario, cit., 445.

    (77) Ibidem, 445 s.; Gorgoni, Autonomia del be-neficiario, cit., 174 ss.

    (78) Trib. La Spezia, 2.10.2010, in questa Rivi-sta, 2011, I, 77 ss., con osservazioni di Donadio, Lacapacit di donare del beneficiario di amministrazionedi sostegno.

    (79) Gorgoni, Autonomia del beneficiario, cit.,187 ss.; v. anche Donadio, op. cit., 80.

    (80) Gorgoni, Autonomia del beneficiario, cit.,189 s., il quale richiama lart. 5, comma 1o, d. legis.24.6.2003, n. 211.

    (81) Ibidem, 190, il quale ricorda, in particolare,Cass., 16.10.2007, n. 21748 (caso Englaro).

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    294 NGCC 2013 - Parte seconda

  • una volont completamente espressa, seppurnel passato, s che egli non assume la funzionedi rappresentante, ma quella di nuncius (82).

    Pur apprezzando lo scopo ultimo dello sfor-zo ermeneutico compiuto, cio appagare laaspirazione della nonna, degna di tutela inquanto connessa con la personalit, di volerdonare un proprio bene alla nipote della qualesi avuto cura negli anni cruciali della sua vi-ta (83), la decisione adottata nel caso in esamesuscita non poche perplessit, giacch motivatacon argomentazioni sulle quali si possono avan-zare almeno due riserve. Di l dallosservazioneche la giurisprudenza utilizzata nel percorso in-terpretativo seguito relativa ad atti di caratte-re esistenziale e non patrimoniale, una primaobiezione che si pu muovere che, se veroche nellart. 411, comma 1o, cod. civ. non menzionato lart. 777, comma 1o, cod. civ., chevieta le donazioni dei rappresentanti legali de-gli incapaci, altrettanto vero che comunque visi rinviene un espresso richiamo allart. 374cod. civ., ove il tutore s considerato in rela-zione alle donazioni, ma limitatamente allac-cettazione (n. 3). Ci induce a reputare che al-lamministratore di sostegno non possa essereproprio conferito il potere di donare, se nonquando si tratti di liberalit, espressamentecontemplate nel decreto di nomina, in occasio-ne di nozze a favore dei discendenti del benefi-ciario (art. 777, comma 2o, cod. civ.) (84). Unsecondo, ma non meno importante rilievo, at-tiene alla forma della manifestazione di volontdella sostenuta. In effetti, se verosimile chenella fattispecie presa in considerazione lam-ministratore abbia agito non con funzioni rap-presentative ma quale mero nuncius, lintenzio-ne della nonna di donare alla nipote stata co-munque esternata in maniera non formale, ldove la volont di donare deve essere sottopena di nullit consacrata in un atto pubblico(art. 782, comma 1o, cod. civ.) o quantomenoaccompagnarsi alla tradizione (art. 783, com-ma 1o, cod. civ.). Sul piano sostanziale si pupoi osservare che, quandanche la volont della

    nonna, prima dellintervento della misura diprotezione, si fosse gi concretata in una pro-posta di donazione (art. 782, comma 2o, cod.civ.), questa comunque sarebbe risultata inido-nea a realizzare una valida fattispecie a seguitodella sopravvenuta incapacit naturale dellaproponente (85). Anche qui, dunque, come ginel caso di nomina di un curatore speciale conil compito di redigere il testamento del benefi-ciario ex art. 602 cod. civ., non assolutamentepossibile approvare la decisione del giudice.

    10. Obblighi di informazione tra rego-le di responsabilit e regole di validit. Idue casi giurisprudenziali analizzati, seppurnon condivisibili nelle conclusioni raggiunte,costituiscono comunque una straordinaria te-stimonianza di sensibilit, di diffusa consape-volezza del nuovo spirito della legge istituti-va dellamministrazione di sostegno, di avverti-ta esigenza di dover utilizzare al meglio le po-tenzialit del testo normativo in funzione dellaprotezione e della promozione del beneficia-rio. Obiettivo questo che, come gi messo inevidenza, va s perseguito con la conservazionee lamministrazione del patrimonio e con lacura della persona interessata (art. 405, com-ma 4o, cod. civ.; v. anche art. 408, comma 1o,cod. civ.; art. 44 disp. trans.), ma anche tenen-do conto, sia in fase di procedimento istitutivo,sia in fase di attuazione della misura di prote-zione, dei bisogni, delle richieste e delleaspirazioni di questa (artt. 407, comma 2o, e410, comma 1o, cod. civ.). Ecco perch la si de-ve tempestivamente informare [...] circa gliatti da compiere. Ecco perch si deve portarea conoscenza il giudice del dissenso (86) o delcontrasto con lamministratore di sostegno,

    (82) Gorgoni, op. loc. ult. cit.(83) Ibidem, 189.(84) Lisella, Gli istituti di protezione dei maggio-

    ri di et, cit., 280 s.

    (85) La dottrina divisa sullapplicabilit dellart.1330 cod. civ. in caso di incapacit naturale; in ma-teria di donazione, tuttavia, si reputa che si impongala risposta positiva anche perch in tal caso le esi-genze di tutela dellaffidamento non vengono in evi-denza: cos Gallo, Formazione del consenso, in Icontratti di donazione, a cura di Palazzo, nel Trat-tato dei contratti, diretto da Rescigno e Gabrielli,XI, Giuffr, 2009, 39, ove riferimenti.

    (86) Bugetti, Nuovi strumenti di tutela dei sog-getti deboli, cit., 151, reputa che lipotesi del dissen-so non vada tenuta distinta da quella del contrasto.

    Amministrazione di sostegno

    NGCC 2013 - Parte seconda 295

  • nonch di scelte o di atti dannosi da questo gicompiuti o in via di realizzazione, di negligenzanel perseguire linteresse o nel soddisfare i bi-sogni o le richieste della persona sostenuta, alfine di consentire ladozione dei provvedimentipi opportuni (art. 410, comma 2o, cod. civ.).

    Allinadempimento dellobbligo di tenereconto dei bisogni e delle aspirazioni del benefi-ciario o dellobbligo di informazione circa gliatti da compiere lart. 410 cod. civ. prima facienon ricollega alcuna specifica conseguenza, co-me del resto in caso di atto realizzato dallam-ministratore nonostante il dissenso manifestatodal beneficiario. Perci si immediatamenteposta la questione se lillegittimo comporta-mento possa determinare ex art. 412, comma1o, cod. civ. lannullabilit dellatto compiutoper violazione di disposizioni di legge (87).Ad una risposta in senso negativo (88), se ne subito aggiunta altra di segno opposto (89), ac-compagnata peraltro da una fondata preoccu-pazione per lintroduzione di una causa di in-validit piuttosto volatile e eterea, in quantodifficile da accertare e da comprovare nel casoconcreto (90). La prima opinione si progres-sivamente consolidata, giacch in dottrina ci si convinti sempre pi che la violazione dellart.410 cod. civ. determina soltanto la inosservan-za di una prescrizione procedimentale, di diffi-cile accertamento da parte del terzo, s che laconseguenza non pu essere altra che unazio-ne di responsabilit e la rimozione dellammi-nistratore di sostegno ex art. 384 cod. civ. Ar-

    gomentando differentemente, si osserva, si do-vrebbe immaginare che il terzo per salvaguar-darsi debba sempre verificare la presenza delconsenso del beneficiario, anche per gli atti diesclusiva competenza dellamministratore disostegno, che magari non richiedono nemme-no la preventiva autorizzazione del giudice:ma una tale conseguenza appare estranea alsistema complessivamente delineato dalla leg-ge (91) e comunque rappresenterebbe un vul-nus per la certezza del diritto (92). Ora, se siconsidera che gli atti realizzati in assenza di au-torizzazione giudiziale gi risultano annullabiliex art. 377 cod. civ. (richiamato nellart. 411,comma 1o, cod. civ.) e se si esclude che il man-cato rispetto dellart. 410 cod. civ. possa deter-minare lannullabilit dellatto ex art. 412,comma 1o, cod. civ., si pu pervenire alla con-clusione che questa disposizione, nella parteche qui interessa, non ha alcuna autonomaportata normativa (93). Per la verit, tra gli as-sertori di questa tesi v anche chi non nascon-de che la possibilit di esperire lannullamento,con la conseguente eliminazione degli effettidellatto, proteggerebbe al meglio il beneficia-rio; mentre n lazione di responsabilit neiconfronti dellamministratore n la eventualerimozione garantiscono unefficace tutela inconcreto (94). Ciononostante, si preferisce ladiversa soluzione in ragione di un favor per lelimitazioni delle cause di invalidit che induce,da un lato, a non gravare lamministratore disostegno di un difficoltoso onere probatorio inrelazione alla correttezza della sua azione (95);dallaltro, a non sacrificare la sicurezza dei traf-fici giuridici con limposizione in capo al terzo(

    87) Si tratta evidentemente di fattispecie diversada quella del contratto concluso in conflitto di inte-ressi: lo ricorda, tra gli altri, Giardina, nel Com-mentario Gabrielli, Dei contratti in generale, IV, acura di Navarretta e Orestano, Utet, 2011, subart. 1425, 31.

    (88) Bonilini, in Bonilini-Chizzini, Lammini-strazione di sostegno, Cedam, 2007, 236; Delle Mo-nache, Prime note sulla figura dellamministrazionedi sostegno, cit., 48; Dossetti, in Dossetti-M. Mo-retti-C. Moretti, Lamministratore di sostegno ela nuova disciplina dellinterdizione e dellinabilita-zione, Ipsoa, 2004, 85.

    (89) Campese, Listituzione dellamministrazionedi sostegno e le modifiche in materia di interdizione einabilitazione, in Fam. e dir., 2004, 130.

    (90) Dellacasa, in Roppo-Dellacasa, Ammini-strazione di sostegno, cit., 158.

    (91) Anelli, Il nuovo sistema delle misure di pro-tezione, cit., 207 s., nt. 105.

    (92) Romoli, Le invalidit nellamministrazionedi sostegno, cit., 129 s.; Giardina, nel CommentarioGabrielli, sub art. 1425, cit., 32.

    (93) Delle Monache, Prime note sulla figuradellamministrazione di sostegno, cit., 55; Tescaro,Linvalidit degli atti posti in essere dallamministra-tore di sostegno e dal beneficiario della misura di pro-tezione, in Fam., pers. e succ., 2010, 336.

    (94) Bugetti, Nuovi strumenti di tutela dei sog-getti deboli, cit., 152.

    (95) Cfr. Bonilini, in Bonilini-Tommaseo, Del-lamministrazione di sostegno, sub art. 412, cit., 470.

    Saggi e Aggiornamenti

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  • contraente di un onere di verifica delladempi-mento da parte dellamministratore di soste-gno di obblighi attinenti al rapporto (interno)con il beneficiario.

    11. Una recente tesi sullannullabili-t dellatto. Tale ricostruzione, tuttavia, direcente criticata da uno studioso particolar-mente sensibile allesigenza di valorizzare lau-tonomia del beneficiario. Il fulcro dellindagine costituito proprio dallart. 410 cod. civ. Con-siderate le finalit, anche promozionali, dellalegge istitutiva dellamministrazione di soste-gno, si reputa che tale disposizione non siauna norma isolata che disciplina un aspetto didettaglio [...] del funzionamento dellistituto;al contrario, si tratta di una norma centrale,che attua sia il principio della minore limitazio-ne possibile della capacit di agire sia quellodella necessit di garantire al beneficiario, com-patibilmente con le sue capacit intellettive evolitive, una piena partecipazione alle scelteche lamministratore va a compiere nel suo in-teresse (96). Da qui, rispetto alle altre forme diprotezione, una diversa e nuova relazione tra ca-pacit e incapacit. Queste, in effetti, nel conte-sto delineato non possono essere pi configura-te come due condizioni giuridiche distinte cheoperano su piani paralleli, giacch alla perditadella capacit dagire non consegue lirrilevanzadella volont della persona protetta (97).

    Ricondotta la posizione del beneficiario nellacategoria della incapacit legale (98), con con-seguente applicabilit dellart 1425, comma 1o,cod. civ. (99), il quale va interpretato nel sensoche determina lannullabilit sia degli atti com-piuti dallincapace di contrattare sia degli attirealizzati irregolarmente dallamministratore disostegno (100), si ripercorrono criticamente leargomentazioni individuate dalla dottrina con-traria alla tesi dellannullabilit. In estrema sin-

    tesi, si rileva innanzitutto che se si ricollega ilmancato adempimento degli obblighi dellam-ministratore di sostegno alla violazione di di-sposizioni di legge di cui allart. 412, comma1o, cod. civ. si supera la prospettata inutilitdella disposizione (101). Quanto allosservazio-ne che lart. 410 cod. civ. non individuerebberegole di validit, bens di mera responsabilit,si mette in evidenza come le determinazionidel beneficiario conformino il contenuto delcontratto, quando non ne giustifichino addirit-tura la causa (102). Di talch sembra proprioche si postuli la fattispecie dellatto comples-so, con il beneficiario che concorre alla suaformazione nel contesto del procedimento de-lineato dalla legge (103). Del resto, salvaguarda-re lautonomia del beneficiario mediante lin-tervento del giudice diretto a dirimere il con-trasto altro non significa che far assurgere lasua volont a elemento costituivo dellatto. Al-lora, la conclusione non pu essere altra che ildovere di informazione, prescritto dallart. 410co. 2 cod. civ., una regola di validit. Lapreoccupazione poi di un eccessivo amplia-mento dellannullabilit, che ne determinereb-be il carattere virtuale a detrimento della cer-tezza della circolazione, si reputa che possa es-sere superata sol che si consideri che il legisla-tore libero di introdurre in un determinatoambito lannullabilit virtuale, ove questa siaritenuta la migliore forma di tutela dellinteres-se selezionato (104). E non si pu negare che,nel sistema della nuova misura di protezione, lapartecipazione del beneficiario agli atti del-lamministratore di sostegno si pone come esi-genza fondamentale, che addirittura si puconfigurare quale interesse pubblico, nel sen-so di interesse della cui realizzazione si fa cari-co lordinamento con particolare forza. Inquestottica potrebbe trovare idonea giustifica-zione anche la legittimazione del p.m. alleser-cizio dellazione di annullamento sancita nelcomma 1o, ma non nel comma 2o, dellart. 412cod. civ. (105).(

    96) Gorgoni, Autonomia del beneficiario, cit.,3 s.

    (97) Ibidem, 28 s.(98) Ibidem, 32 ss., spec. 36 s., testo e nt. 74.(99) Ibidem, 37, il quale mette in evidenza che nel

    sistema delincapacit legale la violazione di una re-gola del procedimento di formazione dellatto neimporta la invalidit (20).

    (100) Ibidem, 32 ss., spec. 37 s.

    (101) Ibidem, 43.(102) Ibidem, 45.(103) Ibidem, 53 s.(104) Ibidem, 75 s.(105) Ibidem, 191 ss.; ma sulla legittimazione del

    Amministrazione di sostegno

    NGCC 2013 - Parte seconda 297

  • Rimane sullo sfondo lobiezione pi seriasul piano sostanziale: quella relativa alla tuteladel terzo contraente, il quale nei termini ipo-tizzati difficilmente sarebbe in condizione dicontrollare la regolarit del procedimento diformazione della fattispecie. Nondimeno, sipensa di poter superare anche questo ostaco-lo, distinguendo il caso in cui il beneficiariosia in grado di manifestare una propria volon-t da quello nel quale sia in condizioni psichi-che tali da essere completamente incapace dicomunicare con lamministratore. In questaseconda ipotesi chiaro che lart. 410 cod.civ. risulta inapplicabile e, dunque, il terzocontraente non ha nulla da temere. Se, invece,ricorre una sufficiente capacit dintendere edi volere e viene in evidenza un atto di straor-dinaria amministrazione, che necessita dellau-torizzazione giudiziale, evidente che dalprovvedimento del giudice devono risultarelaudizione del beneficiario, la sua conformevolont ovvero le ragioni della mancata infor-mazione (106). La presenza di tali elementi, ve-rificabili dalla controparte, rende il procedi-mento regolare; lassenza, invece, determinasicuramente lannullabilit dellatto, ancheperch in tal caso non ricorre alcun motivo digiustificazione della tutela del terzo contraen-te o dei suoi aventi causa (107). Qualche diffi-colt in pi si pu riscontrare riguardo agli at-ti di ordinaria amministrazione. Ma anche qui,pur non sottovalutando il rischio di una possi-bile esclusione dai traffici, si reputa di poteraffermare lannullabilit dellatto irregolar-mente realizzato dallamministratore di soste-gno mettendo in evidenza come il terzo abbiacomunque la possibilit di esaminare il decre-to di nomina, il quale deve fornire elementichiari sia sui poteri conferiti sia sulle condizio-ni psichiche del beneficiario. Del resto, si os-serva, proprio sul terreno dellordinaria am-ministrazione che questo pi frequentemente

    manifesta i propri bisogni e i propri deside-ri (108).

    Verificata linconciliabilit dellart. 742 cod.proc. civ. con la rilevanza della volont del be-neficiario, nonch linammissibilit della figu-ra dellamministratore di sostegno apparen-te (109), la conclusione, in controtendenza conlopinione dominante, che non ci sono parti-colari ostacoli ad ammettere che linadempi-mento degli obblighi di cui allart. 410 cod.civ. determini ex art. 412, comma 1o, cod. civ.lannullabilit per incapacit legale dellattocompiuto dallamministratore di sostegno, conconseguente applicabilit dellart. 1445 cod.civ. (110).

    12. Superamento. agevole constatareche lindagine condotta con scrupolosit, chele argomentazioni in critica allorientamentoprevalente sono degne di attenzione, che la ri-costruzione della fattispecie normativa benarticolata anche sotto il profilo sistematico, chela soluzione prospettata coerente con lesi-genza normativa da cui si muove, cio quella divalorizzare al massimo lautonomia del benefi-ciario di amministrazione di sostegno. Eppure,forse ancora residua uno spazio per qualche ul-teriore riflessione su una questione che, comerilevato, pone importanti interrogativi inter-pretativi anche in funzione di esigenze prati-che: efficace tutela delle ragioni del beneficia-rio, certezza del diritto, rischio di esclusionedai traffici.

    Sotto il profilo ermeneutico una delle argo-mentazioni forti alla base della tesi che consi-derare la violazione dellart. 410 cod. civ. qualemera inosservanza di una prescrizione di re-sponsabilit vuol dire non attribuire alcun sen-so al lemma violazione di disposizioni di leg-ge di cui allart. 412, comma 1o, cod. civ.; ldove, se ci si muone nellottica della regola divalidit, esso assume un preciso significato.Losservazione appare congruente, ma non de-cisiva. Poich nellamministrazione di soste-gno, a differenza di quanto accade nelle altremisure di protezione, il regime delle invalidit

    p.m., v. in senso critico Lisella, Amministratore disostegno e funzioni del giudice tutelare. Note su unaattesa innovazione legislativa, in Rass. dir. civ., 1999,225 s.; Id., Gli istituti di protezione dei maggiori diet, cit., 286 ss.

    (106) Gorgoni, Autonomia del beneficiario, cit.,235 ss., testo e nt. 19.

    (107) Ibidem, 91 e 269.

    (108) Ibidem, 57 ss., 259 e 277 ss.(109) Ibidem, 260 ss., 266 ss., 269 ss.(110) Ibidem, 194 s. e 267 ss.

    Saggi e Aggiornamenti

    298 NGCC 2013 - Parte seconda

  • degli atti per incapacit legale (come, del resto,quello delle funzioni dellamministratore: art.405, comma 5o, nn. 3 e 4, cod. civ.) sempreretto dal contenuto del decreto di nomina (art.409, comma 1o, cod. civ.), di tutta evidenzache o si rientra in una specifica fattispecieespressamente prevista dalla legge, anche me-diante la tecnica del richiamo, oppure lannul-labilit va necessariamente ricollegata allog-getto dellincarico o ai poteri conferiti dal giu-dice (art. 412, comma 1o, cod. civ.). Si pu ca-pire, pertanto, perch si sia ipotizzato che la lo-cuzione de qua possa non avere alcuna autono-ma portata normativa. N si pu dire che, ldove non si configuri lannullabilit dellatto,linadempimento degli obblighi fissati nellart.410 cod. civ. rimarrebbe privo di risvolti. Aparte la rimozione dellamministratore e lazio-ne di responsabilit, gi ricordate, in realt al-tra specifica conseguenza espressamente pre-vista ed costituita dal possibile ricorso al giu-dice (111).

    Quanto agli aspetti funzionali, unimportan-te osservazione di carattere sostanziale potreb-be veramente essere la pietra dangolo sullaquale fondare la tesi dellannullabilit. Infatti,lazione risarcitoria talvolta pu davvero nonrisultare idonea a salvaguardare il concreto in-teresse del beneficiario. Si pensi allipotesi nel-la quale questo, pur desiderando e avendo diconseguenza manifestato la volont di lasciarela casa di famiglia in eredit, la veda alienata suiniziativa dellamministratore di sostegno (112).Qui effettivamente lannullabilit per incapaci-t legale sembrerebbe essere lunica strada daseguire per una soddisfacente tutela di quel be-neficiario che, seppur indebolito nelluso dellesue facolt intellettive, comunque dimostrichiarezza di idee su ci che desidera. Come ac-cennato, a sostegno della tesi si richiamata lapossibilit che avrebbe il terzo contraente diverificare la presenza delle condizioni necessa-rie per la corretta realizzazione dellatto: men-zione nel provvedimento di autorizzazione del-laudizione del beneficiario, della sua eventuale

    volont, delle ragioni di una mancata informa-zione, da un lato; poteri dellamministratore disostegno e condizioni psichiche del beneficia-rio, dallaltro. E tuttavia, se gi con riguardo al-lautorizzazione giudiziale si pu osservare cheun provvedimento a contenuto troppo specifi-co, peraltro non espressamente previsto in al-cuna disposizione normativa, sicuramente arischio di incompletezza (e ci potrebbe susci-tare dubbi nel terzo contraente sulla conve-nienza a concludere un contratto potenzial-mente invalido), le perplessit aumentano ldove vengano in evidenza valutazioni concer-nenti situazioni di fatto (come le infermit po-ste alla base del decreto di nomina), le qualisembra che mal si accordino con loperativitdellincapacit legale. In effetti, questa, con ri-ferimento agli atti di natura patrimoniale (113),svolge un ruolo particolarmente importante siaper la protezione dellinteressato, sia per la cer-tezza dei traffici. In relazione alla prima, giac-ch determina lannullabilit dellatto senzache alla controparte sia data la possibilit di di-mostrare la eventuale effettiva capacit di fattodel soggetto protetto; in relazione alla seconda,perch, a parte la verifica dei requisiti formaliprevisti dalla legge, il terzo contraente sembraesonerato da qualsiasi altra incombenza (114).Pertanto, si correrebbe il rischio di pregiudica-re un profilo funzionale considerevole dellin-capacit legale se gli si chiedesse di valutare lecondizioni di salute che hanno determinatolistituzione della misura di protezione o di en-trare nel merito dellutilit dellatto da compie-re: soluzione questultima che, nella prospetti-va che si tenta di confutare, sembrerebbe im-

    (111) Bugetti, Nuovi strumenti di tutela dei sog-getti deboli, cit., 152.

    (112) Lesempio di Gorgoni, Autonomia del be-neficiario, cit., 44.

    (113) Se si tratta invece dellesercizio di situazionidi natura esistenziale, simpone il superamento delladicotomia capacit giuridica-capacit di agire e il ri-ferimento alla concreta capacit di discernimento:per i minori di et, cfr. Stanzione, Capacit e mino-re et, cit., passim, spec. 131 e 249 s.; Ruscello, Lapotest dei genitori. Rapporti personali, nel Commen-tario Schlesinger-Busnelli, Giuffr, 2006, sub art.320, 46 ss.; per gli interdetti, Lisella, Interdizionegiudiziale e tutela della persona. Gli effetti dellin-capacit legale, Esi, 1984, 106 ss.

    (114) Cfr. Lisella, La minore et e la capacit diagire, in Lisella-Parente, Persona fisica, cit., 222ss., ove riferimenti.

    Amministrazione di sostegno

    NGCC 2013 - Parte seconda 299

  • porsi se si considera che ex art. 410 cod. civ.tra i doveri dellamministratore di sostegno, ol-tre allobbligo di informazione, v anche quel-lo di tener conto dei bisogni del beneficiario,da valutarsi evidentemente in senso oggettivoquando egli non sia dotato di un sufficientegrado di discernimento.

    13. Tutela del beneficiario estromessodal procedimento di formazione dellat-to. In questordine di idee bisogna fare ognisforzo per esplorare percorsi alternativi, che,nel non sacrificare la sicurezza delle relazioni,consentano ad un tempo di attuare una effetti-va tutela del beneficiario estromesso dal proce-dimento di formazione dellatto che lo riguar-da. La chiave di volta del problema forse puessere rinvenuta proprio nellart. 410, comma2o, cod. civ., l dove prevista, in caso di con-trasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di ne-gligenza dellamministratore di sostegno, lapossibilit del ricorso al giudice, onde adotti,con decreto motivato, gli opportuni provvedi-menti. Questi possono consistere in rimedisuccessivi, se intervengono quando latto gistato compiuto o la scelta gi stata effettuata;oppure in rimedi preventivi, se relativi alla fasedi elaborazione della scelta o alla fase anterioreal compimento dellatto (115). Riguardo ai pri-mi si pu far riferimento ancora una volta allarimozione dellamministratore di sostegno. Ri-guardo ai secondi, si pu pensare allautorizza-zione del giudice (che potrebbe assumere im-portanza ai fini della responsabilit) al compi-mento di un atto reputato necessario, nono-stante il dissenso del beneficiario non suffi-cientemente lucido; oppure alla nomina di uncuratore speciale, nel caso in cui lamministra-tore di sostegno non reputi utile acconsentireal compimento dellatto voluto dal beneficia-rio (116). Considerata lampia portata della lo-cuzione opportuni provvedimenti, se ne po-trebbero per immaginare anche altri per cosdire a contenuto atipico (117), quale ad esempio

    quello che, al fine di non lasciare dubbi sullap-pagamento delle richieste del beneficiario, im-ponga la sua necessaria partecipazione ad unatto da compiersi su iniziativa dellamministra-tore (118). Tuttavia, una volta configurata am-missibile ex art. 410, comma 2o, cod. civ. unadecisione del giudice in tal senso con riguardoad una specifica fattispecie, sarebbe irragione-vole escluderla, pi in generale, quale possibilecontenuto delloggetto dellincarico, l dovesi consideri che sia le funzioni dellamministra-tore di sostegno sia il regime di invalidit degliatti nella nuova misura di protezione vanno de-terminati secondo criteri di duttilit e di ade-guatezza.

    Ebbene, in relazione agli atti riservati allini-ziativa dellamministratore di sostegno si po-trebbero delineare due modalit di partecipa-zione del beneficiario: luna di coinvolgimentoa rilevanza interna e caratterizzata da mere re-gole di responsabilit; laltra, che viene in evi-denza soltanto nei casi espressamente stabilitidal giudice (artt. 405, comma 5o, n. 3, e 407,comma 4o, cod. civ.), a rilevanza esterna, conconseguente annullabilit dellatto compiutodallamministratore di sostegno senza linter-vento del beneficiario, perch realizzato in ec-cesso rispetto alloggetto dellincarico o ai po-teri conferitigli (art. 412, comma 1o, cod.civ.) (119). Al riguardo, oltre alla vendita dellacasa di famiglia gi menzionata, si pu pensarealla gestione dei redditi del beneficiario. Selamministratore, come spesso accade, auto-rizzato dal giudice a prelevare periodicamenteuna certa somma di denaro dal conto correnteper la realizzazione di atti di ordinaria ammini-strazione, non c dubbio che egli (pur doven-do tenere informato il beneficiario e ottenere,se vi sono le condizioni, il suo assenso) possaprocedere autonomamente al prelievo; se, in-

    (115) Bugetti, Nuovi strumenti di tutela dei sog-getti deboli, cit., 151.

    (116) Delle Monache, Prime note sulla figuradellamministrazione di sostegno, cit., 48 s.

    (117) Anelli, Il nuovo sistema delle misure di pro-

    tezione, cit., 227 s., testo e nt. 164, si domanda se, inpresenza di una espressa limitazione della capacitdi testare, si possa avere un ulteriore provvedimentodel giudice di autorizzazione alla redazione del te-stamento con lassistenza dellamministratore e nellaforma dellatto pubblico.

    (118) Sebbene in una ottica de iure condendo, v.Gorgoni, Autonomia del beneficiario, cit., 75.

    (119) Lisella, I poteri dellamministratore di soste-gno, cit., 118 s.

    Saggi e Aggiornamenti

    300 NGCC 2013 - Parte seconda

  • vece, nel decreto di nomina stabilito che ognioperazione debba essere espressamente volutaanche dal sostenuto, evidente che listituto dicredito non potr erogare la somma se non inpresenza della richiesta dellamministratore disostegno e di una esplicita approvazione delbeneficiario. Il primo percorso sarebbe comu-ne a tutti gli incapaci di agire, se in grado dipartecipare di fatto alle scelte che li riguarda-

    no, dunque anche ai minori di et e agli inter-detti. Il secondo sarebbe circoscritto a quellemisure di protezione che prevedono lattribu-zione al titolare dellufficio di poteri non pre-determinati dalla legge, ma individuati nelprovvedimento dellautorit giudiziaria: lam-ministrazione di sostegno (art. 405, comma 5o,nn. 3 e 4, cod. civ.) e, per un certo profilo, lin-terdizione (art. 427, comma 1o, cod. civ.).

    Amministrazione di sostegno

    NGCC 2013 - Parte seconda 301