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AM\570521IT.doc PE 357.979v04-00 IT IT PARLAMENTO EUROPEO 2004 « « « « « « « « « « « « 2009 Commissione per la pesca 9.6.2005 PE 357.979v04-00 EMENDAMENTI 38-411 Progetto di relazione (PE 357.544v04-00) di David Casa Fondo europeo per la pesca Proposta di regolamento (COM(2004)0497 – C6-0212/2004 – 2004/0169(CNS)) Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamento presentato da Carl Schlyter Emendamento 38 Considerando 2 (2) L’obiettivo della politica comune della pesca è promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e dell’acquacoltura nel contesto di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali. (2) L’obiettivo della politica comune della pesca è assicurare uno sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale. Or. en (E' più opportuno riprendere la formulazione esatta dal regolamento di base (regolamento (CE) n. 2371/2002)

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AM\570521IT.doc PE 357.979v04-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO2004 «

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«««««

««

« 2009

Commissione per la pesca

9.6.2005 PE 357.979v04-00

EMENDAMENTI 38-411

Progetto di relazione (PE 357.544v04-00)di David CasaFondo europeo per la pesca

Proposta di regolamento (COM(2004)0497 – C6-0212/2004 – 2004/0169(CNS))

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 38Considerando 2

(2) L’obiettivo della politica comune della pesca è promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e dell’acquacoltura nel contesto di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.

(2) L’obiettivo della politica comune della pesca è assicurare uno sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale.

Or. en

(E' più opportuno riprendere la formulazione esatta dal regolamento di base (regolamento (CE) n. 2371/2002)

PE 357.979v04-00 2/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Margie SudreEmendamento 39Considerando 4

(4) L’articolo 33, paragrafo 2, del trattato stabilisce che si deve tenere conto del carattere particolare dell’attività che deriva dalla struttura sociale del settore e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni dedite alle attività di pesca.

L’articolo 33, paragrafo 2, del trattato stabilisce che si deve tenere conto del carattere particolare dell’attività che deriva dalla struttura sociale del settore e dalle disparità strutturali, naturali e geografiche fra le diverse regioni dedite alle attività di pesca.

Or. fr

Motivazione

Occorre tenere in conto la diversità delle situazioni in materia di pesca, legate non solo agli aspetti strutturali o naturali, ma anche alla localizzazione geografica delle regioni comunitarie (considerazione per le acque delle regioni ultraperiferiche).

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 40Considerando 6

(6) L’obiettivo di sviluppo sostenibile della PCP non può essere adeguatamente perseguito dagli Stati membri dati i problemi strutturali incontrati nello sviluppo del settore della pesca e i limiti delle risorse finanziarie disponibili per gli Stati membri in un’Unione allargata. Questo obiettivo può essere meglio perseguito a livello dell’Unione mediante finanziamenti erogati dalla Comunità e mirati alle pertinenti priorità. La Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 4 del trattato.

(6) L’obiettivo di sviluppo sostenibile della PCP non può essere adeguatamente perseguito dagli Stati membri dati i problemi strutturali incontrati nello sviluppo del settore della pesca e i limiti delle risorse finanziarie disponibili per gli Stati membri in un’Unione allargata. Questo obiettivo può essere meglio perseguito a livello dell’Unione mediante finanziamenti pluriennali erogati dalla Comunità e mirati alle pertinenti priorità. La Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 4 del trattato.

Or. es

Motivazione

L'emendamento (presentato in lingua spagnola) corregge un errore di traduzione della versione spagnola [N.d.t.: ma anche nella versione italiana occorre aggiungere la parola

AM\570521IT.doc 3/165 PE 357.979v04-00

IT

"pluriennali" se su vuole conformare il test italiano alla maggioranza delle diverse versioni linguistiche, che sono comunque discordanti tra loro].

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 41Considerando 27

(27) Anche il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo, o una riduzione sostanziale delle opportunità di pesca nel quadro di un accordo internazionale, dovrebbero tradursi nell’adozione di piani di gestione pluriennali allo scopo di adeguare la flotta alla nuova situazione.

(27) Anche il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo, o una riduzione sostanziale delle opportunità di pesca nel quadro di un accordo internazionale, dovrebbero tradursi nell’adozione di piani di gestione pluriennali allo scopo di adeguare la flotta alla nuova situazione; l'estensione delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale dovrebbe invece tenere in conto gli interessi delle regioni comunitarie vicine, a livello sia dell'elemento esterno che di quello interno della PCP.

Or. fr

Motivazione

Gli accordi di pesca con taluni paesi terzi consentono di aumentare le catture di diverse specie, specialmente migratrici, localizzate nelle acque di regioni comunitarie vicine o frontaliere. Sarebbe incoerenre imporre uno sforzo di riduzione delle attività di pesca alle flotte di dette regioni mentre gli accordi prevedono un aumento delle catture delle stesse risorse.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 42Considerando 29

(29) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

(29) Occorre ridimensionare la capacità alieutica della flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

Or. el

PE 357.979v04-00 4/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 43Considerando 29

(29) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

(29) Occorre proseguire lo sforzo di adeguamento della flotta comunitaria alle risorse disponibili e accessibili quando ciò sia necessario per raggiungere un equilibrio con la situazione delle risorse e per garantire la redditività della flotta stessa.

Or. es

Motivazione

L'adeguamento della flotta alle risorse non significa che in tutti i casi si debba procedere a un ridimensionamento, poiché esistono risorse in buono stato, né che l'adeguamento alle risorse debba sempre implicare la demolizione.

Emendamento presentato da Heinz Kindermann

Emendamento 44Considerando 29

(29) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

(29) Occorre adattare lo sforzo di pesca della flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

Or. de

Motivazione

Il ridimensionamento della flotta è un metodo come un altro per adattare lo sforzo di pesca alle risorse disponibili. Interventi di adeguamento dello sforzo di pesca sono pertanto necessari, se giustificati dallo stato delle risorse.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 45Considerando 29

(29) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse

(29) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse

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IT

disponibili e accessibili. disponibili e accessibili, sia nelle acque comunitarie che altrove; per aiutare il settore della pesca ad adeguarsi ai necessari mutamenti risulta indispensabile prevedere un sostegno finanziario.

Or. en

Motivazione

L'UE si è impegnata ad assicurare la sostenibilità sia nelle acque comunitarie che al di fuori di esse e occorre riconoscere che il settore necessita di un'assistenza finanziaria in questo contesto.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 46Considerando 29

(29) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

(29) Occorre adeguare la flotta comunitaria alle risorse disponibili e accessibili

Or. fr

Motivazione

Lo stato delle risorse e le possibilità di accedere a talune zone di pesca non giustificano la riduzione della sola flotta comunitaria; come confermano invece taluni studi scientifici e gli accordi di pesca tra l'UE e determinati paesi terzi, i quali prevedono volumi di catture in crescita incessante, le risorse in questione consentono che le flotte insediate nelle regioni europee vicine possano proseguire le loro attività a beneficio dello sviluppo economico di queste regioni.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 47Considerando 29

(29) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

(29) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria, in quei segmenti che lo richiedono, per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

PE 357.979v04-00 6/165 AM\570521IT.doc

IT

Or. es

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 48Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) Per tale motivo è necessario istituire un vero e proprio Registro delle navi da pesca comunitarie armonizzato in tutti gli Stati membri, articolato per segmenti di flotta e per Stati, con l'indicazione della capacità e della potenza; tale registro deve essere nello stesso tempo preciso, trasparente e affidabile, e occorre quindi che tutti gli Stati membri adottino gli stessi criteri per misurare la capacità e la potenza dei loro pescherecci, sotto il controllo della Commissione.

Or. es

Motivazione

Il PE ha più volte affermato l'esigenza di un vero e proprio "registro delle navi da pesca comunitarie" armonizzato.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 49Considerando 29 ter (nuovo)

(29 ter) I trasferimenti di navi da pesca comunitarie in paesi terzi, oltre a contribuire alla riduzione della capacità nelle acque comunitarie, devono anche contribuire a potenziare la pesca sostenibile al di fuori di tali acque.

Or. es

Motivazione

Le società miste con paesi terzi, oltre a contribuire alla riduzione della capacità nelle acque comunitarie, stanno avendo un successo evidente sia per lo sviluppo del paese terzo

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IT

interessato che per la stessa UE. Certamente dobbiamo anche promuovere la pesca sostenibile nei paesi terzi.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 50Considerando 30

(30) La ristrutturazione delle flotte di pesca richiede l’adozione di misure socioeconomiche di accompagnamento.

(30) L'adeguamento delle flotte di pesca alle risorse accertate nelle zone di attività delle flotte interessate richiede l’adozione di misure socioeconomiche di accompagnamento.

Or. fr

Motivazione

Lo stato delle risorse in talune zone di pesca consente di mantenere uno sforzo di pesca; è necessario che le flotte da pesca insediate nelle regioni vicine a tali zone possano attuare misure di accompagnamento volte a permettere il proseguimento delle loro attività di pesca.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 51Considerando 33

(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le microimprese e le piccole imprese.

(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie limitata di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le imprese economicamente redditizie.

Or. es

Motivazione

L'acquacoltura e le industrie di trasformazione dei prodotti della pesca sono settori in espansione. Appare perciò logico legare il sostegno non alle dimensioni dell'impresa, ma alle

PE 357.979v04-00 8/165 AM\570521IT.doc

IT

sue aspettative di redditività.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 52Considerando 33

(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le microimprese e le piccole imprese.

(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie limitata di obiettivi prioritari degli interventi.

Or. es

Motivazione

Ciò di cui deve tener conto ciascuno Stato membro in ciascun caso concreto è la redditività economica unita agli aspetti sociali (occupazione), ambientali ecc. a livello locale, non sono le dimensioni delle imprese.

Emendamento presentato da Heinz Kindermann

Emendamento 53Considerando 33

(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le microimprese e le piccole imprese.

(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica.

Or. de

AM\570521IT.doc 9/165 PE 357.979v04-00

IT

Motivazione

Le medie imprese non devono essere escluse dagli aiuti all'acquacoltura né la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca. Molte di queste imprese, soprattutto nel settore conserviero, rientrano nell'ambito della definizione di medie imprese in quanto impiegano numerosi lavoratori pur essendo il loro volume di affari molto al di sotto della soglia delle medie imprese. Inoltre, ciò non è compatibile nemmeno con la necessaria tendenza alla concentrazione del settore.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 54Considerando 33

(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le microimprese e le piccole imprese.

(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le imprese indipendentemente dalla loro grandezza.

Or. el

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 55Considerando 35

(35) Mediante l’assistenza tecnica il Fondo dovrebbe sostenere la realizzazione di valutazioni, studi, progetti pilota e scambi di esperienze al fine di promuovere metodologie e pratiche innovative per un’attuazione semplice e trasparente.

(35) Mediante l’assistenza tecnica il Fondo dovrebbe sostenere la realizzazione di valutazioni, studi, progetti pilota, campagne sperimentali di pesca e scambi di esperienze al fine di promuovere metodologie e pratiche innovative per un’attuazione semplice e trasparente.

Or. es

PE 357.979v04-00 10/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 56Considerando 37

(37) L’efficacia e l’impatto delle attività del Fondo dipendono altresì da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione. A tal fine occorre precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l’affidabilità della valutazione.

(37) L’efficacia e l’impatto delle attività del Fondo dipendono altresì da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione e della trasparenza. A tal fine occorre precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l’affidabilità della valutazione e la sua disponibilità per il pubblico.

Or. en

Motivazione

La trasparenza rappresenta il modo migliore per assicurare che il Fondo sia utilizzato correttamente e con efficacia.

AM\570521IT.doc 11/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 57Considerando 53

(53) È opportuno abrogare sia i regolamenti (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definiscono i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, sia altre disposizioni vigenti. Tuttavia, ai fini di una corretta esecuzione degli interventi, delle azioni e dei progetti approvati fino al 31 dicembre 2006, è opportuno che le disposizioni abrogate continuino ad applicarsi in tale contesto,

(53) È opportuno abrogare sia i regolamenti (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definiscono i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, sia altre disposizioni vigenti. Tuttavia, ai fini di una corretta esecuzione degli interventi, delle azioni e dei progetti impegnati fino al 31 dicembre 2006 e pagati fino al 31 dicembre 2008, è opportuno che le disposizioni abrogate continuino ad applicarsi in tale contesto,

Or. es

Motivazione

È necessario mantenere in vigore la legislazione in questione non solo per gli impegni, ma anche per i pagamenti.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 58Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un Fondo europeo per la pesca (di seguito “il Fondo”) e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca e delle zone di pesca costiere.

Il presente regolamento istituisce un Fondo europeo per la pesca (di seguito “il Fondo”) e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo economico, sociale e ambientalesostenibile del settore della pesca e delle zone di pesca costiere.

Or. es

PE 357.979v04-00 12/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 59Articolo 2, paragrafo 2

2. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli interventi di cui al titolo IV, capitolo IV, relativi allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere, gli Stati membri selezionano le zone ammissibili sulla base dei criteri di cui all’articolo 42, paragrafi 3 e 4.

2. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli interventi di cui al titolo IV, capitolo IV, relativi allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere, gli Stati membri selezionano le zone ammissibili sulla base dei principi di cui all’articolo 42, paragrafo3.

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 60Articolo 3, lettera a)

a) “settore della pesca”, il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

a) “settore della pesca”, il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Or. pt

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 61Articolo 3, lettera e)

e) “acquacoltura”, l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o dicoltura, compreso il raccolto ;

e) “acquacoltura”, compresa la vallicoltura e la molluschicoltura, l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di

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IT

coltura, compreso il raccolto;

Or. it

Motivazione

Vanno introdotte queste specificità se non si vogliono escludere dagli interventi importanti settori produttivi mediterranei.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 62Articolo 3, lettera f)

f) “microimpresa e piccola impresa”, una microimpresa o una piccola impresa, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

soppresso

Or. es

Motivazione

L'acquacoltura e l'industria di trasformazione dei prodotti della pesca sono in espansione. Appare logico pertanto legare il sostegno non alle dimensioni dell'impresa, bensì alle sue aspettative di redditività.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 63Articolo 3, lettera f)

f) “microimpresa e piccola impresa”, una microimpresa o una piccola impresa, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

f) “microimpresa, piccola impresa e media impresa”, una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Or. pt

PE 357.979v04-00 14/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 64Articolo 3, lettera l)

l) “beneficiario”, un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio e/o dell’attuazione delle operazioni. Nel quadro del regime di aiuti di cui all’articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano una singola azione e ricevono l’aiuto pubblico;

l) “beneficiario”, un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio e/o dell’attuazione delle operazioni. Nel quadro del regime di aiuti di cui all’articolo 87 del trattato, i beneficiari finali sono gli organismi che erogano gli aiuti e i beneficiari (destinatari) sono imprese pubbliche o private che realizzano una singola azione e ricevono l’aiuto pubblico;

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 65Articolo 4, lettera b)

b) promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità della flotta comunitaria;

b) promuovere il rinnovo e la modernizzazione della flotta da pesca, purché sia assicurato l'equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità della flotta comunitaria;

Or. pt

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 66Articolo 4, lettera b)

b) promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità della flotta comunitaria;

b) promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse da una parte e la capacità e redditività della flotta comunitaria dall'altro, che garantisca il maggiore approvvigionamento possibile del mercato comunitario;

Or. es

Motivazione

L'approvvigionamento del mercato comunitario da parte della flotta comunitaria è uno degli

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IT

obiettivi della PCP.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 67Articolo 4, lettera b bis) (nuova)

b bis) favorire lo sviluppo sostenibile della produzione dell'acquacoltura;

Or. es

Motivazione

Il FEP deve contribuire anche a promuovere la produzione dell'acquacoltura, sempre entro i limiti dello sviluppo sostenibile.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 68Articolo 4, lettera d)

d) rafforzare la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali;

d) rafforzare la protezione e il miglioramento delle risorse naturali vive e dell’ambiente quando sono in relazione con il settore della pesca e dell'acquacoltura;

Or. es

Motivazione

È necessario precisare che, sebbene debba esservi compatibilità tra le due cose, il FEP non è un fondo avente per oggetto la politica ambientale, bensì quella della pesca.

PE 357.979v04-00 16/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 69Articolo 4, lettera d)

d) rafforzare la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali;

d) rafforzare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e assicurare la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali;

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 70Articolo 4, lettera f bis) (nuova)

f bis) promuovere un trattamento più favorevole per le regioni ultraperiferiche in virtù dell'articolo 299 del trattato.

Or. pt

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 71Articolo 6, paragrafo 2

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l’intervento del Fondo sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l’intervento del Fondo sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie, in particolare le direttive relative alla conservazione degli habitat e degli uccelli selvatici e la direttiva quadro sulle acque.

Or. en

Motivazione

Si vuole assicurare che venga presa in considerazione la compatibilità ambientale di tutti gli investimenti effettuati nell'ambito del Fondo europeo per la pesca.

AM\570521IT.doc 17/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 72Articolo 6, paragrafo 4

4. Le operazioni finanziate dal Fondo non contribuiscono, direttamente o indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca.

4. Le operazioni finanziate dal Fondo non contribuiscono, direttamente o indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca per quanto riguarda gli stock esposti a eccessivo sfruttamento o in via di diventarlo.

Or. pt

Emendamento presentato da Heinz Kindermann

Emendamento 73Articolo 6, paragrafo 4

4. Le operazioni finanziate dal Fondo non contribuiscono, direttamente o indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca.

4. Le operazioni finanziate dal Fondo non contribuiscono, direttamente o indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca, nelle zone in cui sussiste il rischio manifesto di un eccesso di pesca. Inoltre, le risorse del Fondo non possono essere impiegate per le specie per cui sono stati fissati contingenti o che siano oggetto di altre disposizioni normative o i cui stock non registrino condizioni biologicamente poco sicure. E' per contro ammesso il finanziamento di misure che riguardano specie chiaramente sottoutilizzate.

Or. de

Motivazione

Senza tale precisazione sussiste il rischio che l'articolo sia interpretato come un divieto generale di incrementare le capacità di cattura.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 74Articolo 6, paragrafo 4

4. Le operazioni finanziate dal Fondo noncontribuiscono, direttamente o

4. In nessun caso le operazioni finanziate dal Fondo contribuiscono, direttamente o

PE 357.979v04-00 18/165 AM\570521IT.doc

IT

indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca.

indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca nelle acque comunitarie o altrove.

Or. en

Motivazione

L'UE si è impegnata a garantire la sostenibilità sia nelle acque comunitarie che al di fuori di esse.

Emendamento presentato da Ian Hudghton

Emendamento 75Articolo 8, paragrafo 1, alinea

1. L’intervento del Fondo è deciso dalla Commissione nell’ambito di una stretta cooperazione, in appresso denominata “partenariato”, tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Lo Stato membro, conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, organizza un partenariato con le autorità e gli organismi da esso designati, in particolare:

1. L’intervento del Fondo è deciso dalla Commissione nell’ambito di una stretta cooperazione, in appresso denominata “partenariato”, tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Lo Stato membro, nell'ambito del suo ordinamento costituzionale e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, organizza un partenariato con le autorità e gli organismi da esso designati, in particolare:

Or. en

Motivazione

La politica della pesca è di competenza esclusiva del governo centrale in molti degli Stati membri, ma non in tutti. Ad esempio, in Belgio la competenza in materia spetta esclusivamente al governo fiammingo, mentre nel Regno Unito la politica della pesca rientra nelle responsabilità dei vari governi delle nazioni che compongono tale Stato membro. Al fine di rispettare sia il principio di sussidiarietà che l'ordinamento costituzionale dei singoli Stati membri è importante che il regolamento riconosca esplicitamente che i partenariati vannoorganizzati nel quadro del sistema costituzionale di ciascuno Stato membro.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll e Catherine Stihler

Emendamento 76Articolo 8, paragrafo 3

3. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle norme istituzionali, giuridiche

3. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle norme istituzionali, giuridiche

AM\570521IT.doc 19/165 PE 357.979v04-00

IT

e finanziarie di ciascuna categoria di partner. e finanziarie di ciascuna categoria di partner nonché nel rispetto, ove del caso, delle competenze dei consigli consultivi regionali istituiti con la decisione del Consiglio 2004/585/CE.

Or. en

Motivazione

Si vuole sottolineare l'importante ruolo dei consigli consultivi regionali nel funzionamento della politica comune della pesca.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 77Articolo 11, comma 2

La Commissione e gli Stati membri assicurano la promozione di operazioni volte a rafforzare il ruolo delle donne nel settore della pesca.

La Commissione e gli Stati membri assicurano la promozione di operazioni, anche a livello transnazionale, volte a rafforzare il ruolo delle donne nel settore della pesca.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a promuovere l'importante ruolo delle reti transnazionali di donne nelle zone rurali.

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 78Articolo 13

La Commissione stabilisce ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d’impegno disponibili per il periodo di programmazione 2007-2013, indicando a parte la quota destinata all’obiettivo di convergenza e utilizzando i seguenti criteri obiettivi: dimensioni del settore della pesca in un dato Stato membro,

La Commissione stabilisce ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d’impegno disponibili per il periodo di programmazione 2007-2013, indicando a parte la quota destinata all’obiettivo di convergenza e utilizzando i seguenti criteri obiettivi: dimensioni del settore della pesca in un dato Stato membro,

PE 357.979v04-00 20/165 AM\570521IT.doc

IT

entità degli adeguamenti da apportare allo sforzo di pesca, livello occupazionale nel settore della pesca e continuità delle azioni in corso.

entità degli adeguamenti da apportare allo sforzo di pesca, livello occupazionale nel settore della pesca e continuità delle azioni in corso nonché l'incidenza dell'economia ittica sul tessuto economico-sociale.

Or. it

Motivazione

I criteri di ripartizione finanziaria per singolo Stato membro dovrebbero essere integrati da una quantificazione dell'importanza socio-economica dell'attività nelle aree economicamente più deboli.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 79Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis (nuovo)1. Tutte le operazioni finalizzate all'applicazione del Piano d'azione Mediterraneo, che rientrano nelle misure di cui al Titolo IV e dell'Allegato II, Gruppo 2 e Gruppo 4, usufruiscono di un'intensità di aiuto pubblico e di un'aliquota maggiorata del 25% per i primi tre anni, del 20% per i successivi due anni e del 10% per gli ultimi due anni.2. Alle operazioni di cui al comma 1 si applicano le aliquote dell'aiuto pubblico dell'Allegato II, Gruppo 2 e Gruppo 4 (Tabella), maggiorate delle percentuali indicate al comma 1 per i diversi periodi indicati nel medesimo comma.3. La partecipazione finanziaria del beneficiario privato é ricalcolata in conseguenza nei diversi periodi indicati al comma 1.4. L'intensità di aiuto pubblico e l'aliquota delle partecipazioni finanziarie per le operazioni finanziate con le maggiorazioni indicate al comma1 ed al comma 2, si applica a tutte le Regioni indicate nella

AM\570521IT.doc 21/165 PE 357.979v04-00

IT

Tabella dell'Allegato II, se ricadono nelle zone interessate al Piano d'azione Mediterraneo.

Or. it

Motivazione

Si prevede la maggiorazione delle intensità di aiuto per favorire la realizzazione del Piano d'azione Comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 80Titolo II

ORIENTAMENTI STRATEGICI soppresso

Or. fr

Motivazione

La definizione di orientamenti strategici e di piani nazionali strategici è un'operazione complessa e contrasta con l'obiettivo della semplificazione: di fatto, l'adozione di priorità strategiche da parte del Consiglio risulta inutile mentre la riforma della PCP ha consentito l'approvazione di un regolamento quadro. Si propone pertanto di sopprimere nel regolamento il riferimento agli orientamenti strategici della Comunità.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 81Articolo 14

Orientamenti strategici comunitari soppresso1. Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo della politica comune della pesca definiscono un quadro per la preparazione e l’attuazione del Fondo. Essi forniscono un quadro di riferimento per il contributo del Fondo all’attuazione del piano strategico nazionale di cui all’articolo 15.

PE 357.979v04-00 22/165 AM\570521IT.doc

IT

2. Il Consiglio adotta a livello comunitario gli orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell’acquacoltura nelle zone di pesca costiere della Comunità per il periodo 2007-2013.Essi stabiliscono le priorità dell’intervento all’interno di questo asse, quale definito al titolo IV del presente regolamento.3. Gli orientamenti strategici comunitari sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 37 del trattato, al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.4. Gli orientamenti strategici sono oggetto, se necessario, di una revisione intermedia sulla base della valutazione strategica conformemente all’articolo 48, paragrafo 4.

Or. fr

Motivazione

Lavoro di sintesi che consente la soppressione degli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 82Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)

a) la riduzione dello sforzo e della capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;

a) la riduzione della capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;

Or. el

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 83Articolo 15

AM\570521IT.doc 23/165 PE 357.979v04-00

IT

Piano strategico nazionale soppresso1. Entro tre mesi dall’adozione degli orientamenti strategici, e prima di presentare il programma operativo, ogni Stato membro adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca.2. Il piano strategico nazionale è presentato alla Commissione dopo consultazione delle parti, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all’articolo 47.3. Il piano strategico nazionale è oggetto di consultazione tra gli Stati membri e la Commissione.4. Il piano strategico nazionale deve comprendere tutti gli aspetti della politica comune della pesca e fissare le priorità, gli obiettivi e i termini di attuazione, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:a) la riduzione dello sforzo e della capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;b) lo sviluppo del settore dell’acquacoltura e dell’industria di trasformazione e commercializzazione;c) la strategia di attuazione necessaria per soddisfare i requisiti in materia di ispezione e controllo delle attività di pesca e di raccolta di dati e informazioni sulla PCP;d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie;e) la strategia di sviluppo delle zone costiere e i criteri di definizione delle stesse.

Or. fr

Motivazione

Lavoro di sintesi che consente la soppressione degli articoli da 14 a 17.

PE 357.979v04-00 24/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Ian Hudghton

Emendamento 84Articolo 15, paragrafo 1

1. Entro tre mesi dall’adozione degli orientamenti strategici, e prima di presentare il programma operativo, ogni Stato membro adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca.

1. Entro tre mesi dall’adozione degli orientamenti strategici, e prima di presentare il programma operativo, ogni Stato membro adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca. Il piano strategico nazionale tiene pienamente conto dell'ordinamento costituzionale, delle strutture amministrative e dei sistemi giuridici dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

La competenza in materia di politica della pesca spetta esclusivamente al governo centrale in molti Stati membri, ma non in tutti. Inoltre, non tutti gli Stati membri dispongono di un unico sistema giuridico o di un unico sistema amministrativo/di controllo. Perché i piani strategici nazionali siano attuabili, occorre chiarire che devono tenere pienamente conto dei sistemi amministrativi e giuridici operanti all'interno delle nazioni e delle regioni dello Stato membro, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di quest'ultimo.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 85Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)

a) la riduzione dello sforzo e della capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;

a) l'adeguamento dello sforzo e della capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;

Or. es

Motivazione

L'adeguamento della flotta alle risorse non significa che in tutti i casi si debba procedere a una riduzione, poiché esistono risorse in buono stato, né che l'adeguamento alle risorse debba sempre implicare la demolizione.

AM\570521IT.doc 25/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Ian Hudghton

Emendamento 86Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)

a) la riduzione dello sforzo e della capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;

a) il mantenimento dello sforzo e della capacità di pesca a livelli sostenibili e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire i pertinenti obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;

Or. en

Motivazione

La Commissione, stabilendo "la riduzione dello sforzo di pesca" come obiettivo primario – in un regolamento che copre il periodo fino al 2013 – si dimostra eccessivamente pessimista e in pratica ammette tacitamente che si attende che la crisi della PCP continuerà nei prossimi 7-8 anni.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 87Articolo 15, paragrafo 4, lettera b)

b) lo sviluppo del settore dell’acquacoltura e dell’industria di trasformazione e commercializzazione;

b) lo sviluppo sostenibile del settore dell’acquacoltura e dell’industria di trasformazione e commercializzazione;

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo dei settori in questione deve essere affrontato in modo sostenibile.

Emendamento presentato da Ian Hudghton

Emendamento 88Articolo 15, paragrafo 4, lettera d)

d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie;

d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca sostenibili al di fuori delle acque comunitarie, sempre tenendo pienamente

PE 357.979v04-00 26/165 AM\570521IT.doc

IT

conto dell'impatto ambientale e sociale di un siffatto sviluppo delle attività;

Or. en

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 89Articolo 15, paragrafo 4, lettera d)

d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie;

d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e le attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie, rivolgendo la debita attenzione allo stato di conservazione degli stock;

Or. en

Motivazione

Numerosi stock al di fuori delle acque comunitarie sono attualmente depauperati e lo sforzo di pesca dell'Unione non deve contribuire a un loro ulteriore declino.

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 90Articolo 15, paragrafo 4, lettera e bis) (nuova)

e bis) la protezione dell'ambiente e delle risorse biologiche acquatiche.

Or. el

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 91Articolo 15, paragrafo 4, lettera f bis) (nuova)

f bis) l'attuazione progressiva di un approccio di gestione della pesca basato sull'ecosistema.

AM\570521IT.doc 27/165 PE 357.979v04-00

IT

Or. en

Motivazione

Trattasi di un aspetto fondamentale della politica comune della pesca, che riveste particolare importanza per la realizzazione degli obiettivi della rete Natura 2000.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 92Articolo 15, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Una volta approvati dalla Commissione, i piani strategici nazionali sono resi pubblici.

Or. en

Motivazione

La trasparenza rappresenta il modo migliore per assicurare che il Fondo sia utilizzato correttamente e con efficacia.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 93Articolo 16

Contenuti del piano strategico nazionale soppressoIl piano strategico nazionale presenta una descrizione succinta dei seguenti aspetti:a) la situazione del settore della pesca nel suo insieme;b) la valutazione di impatto ambientale;c) la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie pubbliche disponibili per l’attuazione della PCP, indicando per ciascuna priorità nazionale di intervento la quota cofinanziata dal Fondo e quella finanziata dai fondi pubblici nazionali laddove necessario.

Or. fr

PE 357.979v04-00 28/165 AM\570521IT.doc

IT

Motivazione

Lavoro di sintesi che consente la soppressione degli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 94Articolo 16, lettera b)

b) la valutazione di impatto ambientale; b) la valutazione di impatto ambientale, compresa, se del caso, l'esigenza di consentire la ricostituzione degli stock;

Or. en

Motivazione

Lo stato degli stock ittici e l'impatto del FEP rappresentano una componente importante della valutazione di impatto ambientale.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 95Articolo 17

Relazione sui piani strategici della Commissione e degli Stati membri

soppresso

1. Entro il 30 aprile 2011 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione del piano strategiconazionale con una sintesi dei principali sviluppi, tendenze e sfide, inclusi quelli relativi all’attuazione degli orientamenti strategici.2. Entro il 31 ottobre 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari. La Commissione informa il comitato del Fondo di cui all’articolo 100.

Or. fr

AM\570521IT.doc 29/165 PE 357.979v04-00

IT

Motivazione

Lavoro di sintesi che consente la soppressione degli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 96Articolo 18, paragrafo 1

1. I programmi operativi indicano la strategia, le priorità e gli obiettivi specifici in relazione alla politica comune della pesca e ad altre politiche comuni.

1. Il programma operativo indica la strategia, le priorità e gli obiettivi specifici in relazione alla politica comune della pesca e ad altre politiche comuni.

Or. fr

Motivazione

Vedi gli emendamenti agli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 97Articolo 18, paragrafo 2, comma 1

2. Gli interventi sono realizzati esclusivamente nella forma di programmi operativi. Gli Stati membri elaborano un programma operativo a livello nazionale previa consultazione dei partner regionali, locali, economici e sociali del settore della pesca e di tutti gli altri organismi competenti, conformemente alla loro struttura istituzionale.

Non concerne la versione italiana

Or. fr

Motivazione

Vedi gli emendamenti agli articoli da 14 a 17.

PE 357.979v04-00 30/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 98Articolo 18, paragrafo 2, lettera a)

a) le priorità, quali definite negli orientamenti strategici, i loro obiettivi specifici, quantificandoli quando ciò sia possibile, l’impatto atteso e la loro coerenza in relazione al piano strategico nazionale;

a) le priorità, quali fissate alla luce degli obiettivi della PCP, i loro obiettivi specifici, quantificandoli quando ciò sia possibile el’impatto atteso per quanto riguarda:

- la riduzione dello sforzo e della capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;- lo sviluppo dei settori dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione;- la strategia di approvvigionamento con prodotti ittici e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie;- la strategia di sviluppo delle zone costiere e i criteri di definizione delle stesse;

Or. fr

Motivazione

Vedi gli emendamenti agli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 99Articolo 18, paragrafo 2, lettera d), trattino 1

– la prima tabella presenta una ripartizione indicativa per ciascun anno, conformemente all’articolo […], dell’importo della dotazione finanziaria totale prevista per la partecipazione del Fondo. Sulla partecipazione totale del Fondo il piano di finanziamento deve indicare a parte gli stanziamenti destinati all’obiettivo di convergenza. La partecipazione totale delFondo deve essere compatibile con le

– la prima tabella presenta una ripartizione indicativa per ciascun anno, conformemente agli articoli 51 e 52, dell’importo della dotazione finanziaria totale prevista per il contributo del Fondo. Sul contributo totale del Fondo il piano di finanziamento deve indicare a parte gli stanziamenti destinati all’obiettivo di convergenza. Il contributo totale del Fondo deve essere compatibile con

AM\570521IT.doc 31/165 PE 357.979v04-00

IT

prospettive finanziarie applicabili; le prospettive finanziarie applicabili;

Or. fr

Motivazione

Vedi gli emendamenti agli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 100Articolo 18, paragrafo 2, lettera d), trattino 2

– la seconda tabella indica, per l’intero periodo di programmazione e per ciascuna priorità, l’importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso della partecipazione delFondo per ciascuna priorità e l’importo destinato all’assistenza tecnica. Laddove necessario, la tabella deve riportare separatamente la partecipazione del Fondo destinata alle regioni dell’obiettivo di convergenza unitamente alle controparti pubbliche nazionali.

– la seconda tabella indica, per tutto il periodo di programmazione e per ogni singola priorità, l’importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso del contributo del Fondo per ciascuna priorità e l’importo destinato all’assistenza tecnica. Laddove necessario, la tabella deve riportare separatamente il contributo del Fondo destinato alle regioni dell’obiettivo di convergenza unitamente alle controparti pubbliche nazionali.

Or. fr

Motivazione

Vedi gli emendamenti agli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 101Articolo 18, paragrafo 2, lettera d), trattino 2

– la seconda tabella indica, per l’intero periodo di programmazione e per ciascuna priorità, l’importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso della partecipazione del Fondo per ciascuna priorità e l’importo destinato all’assistenza tecnica. Laddove necessario, la tabella deve riportare

– la seconda tabella indica, per l’intero periodo di programmazione e per ciascuna priorità, l’importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso della partecipazione del Fondo per le singole misure nell'ambito di ciascuna priorità e l’importo destinato all’assistenza tecnica. Laddove necessario, la

PE 357.979v04-00 32/165 AM\570521IT.doc

IT

separatamente la partecipazione del Fondo destinata alle regioni dell’obiettivo di convergenza unitamente alle controparti pubbliche nazionali.

tabella deve riportare separatamente la partecipazione del Fondo destinata alle regioni dell’obiettivo di convergenza unitamente alle controparti pubbliche nazionali.

Or. en

Emendamento presentato da Jan Mulder

Emendamento 102Articolo 18, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) un piano d'azione inteso a combattere le frodi e le irregolarità.

Or. nl

Motivazione

Un piano d'azione deve far sì che siano individuate più rapidamente, e quindi in uno stadio anteriore, le frodi e le irregolarità.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 103Articolo 18, paragrafo 3

3. I programmi operativi sono elaborati in conformità con gli orientamenti strategici e il piano strategico nazionale.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Lavoro di sintesi che consente la soppressione degli articoli da 14 a 17.

Emendamento presentato da Ian Hudghton

Emendamento 104Articolo 20, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo di portata nazionale,

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo di portata nazionale,

AM\570521IT.doc 33/165 PE 357.979v04-00

IT

previa consultazione dei partner, e lo trasmette alla Commissione nei tre mesi successivi all’adozione, da parte dello Stato membro, del piano strategico nazionale.

previa consultazione dei partner. Ogni programma operativo tiene pienamente conto dell'ordinamento costituzionale, delle strutture amministrative e dei sistemi giuridici dello Stato membro interessato. Quest'ultimo lo trasmette alla Commissione nei tre mesi successivi all’adozione, da parte dello Stato membro, del piano strategico nazionale.

Or. en

Motivazione

La competenza in materia di politica della pesca spetta esclusivamente al governo centrale in molti Stati membri, ma non tutti. Inoltre, non tutti gli Stati membri dispongono di un unico sistema giuridico o di un unico sistema amministrativo/di controllo. Perché i piani strategici nazionali siano attuabili, occorre chiarire che devono tenere pienamente conto dei sistemi amministrativi e giuridici operanti all'interno delle nazioni e delle regioni dello Stato membro, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di quest'ultimo.

Emendamento presentato da Jan Mulder

Emendamento 105Articolo 20, paragrafo 3

3. Qualora la Commissione ritenga che un determinato programma non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari o con il piano strategico nazionale, essa invita lo Stato membro a rivederlo di conseguenza.

3. Qualora la Commissione ritenga che un determinato programma non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari o con il piano strategico nazionale, essa invita lo Stato membro a rivederlo di conseguenza al più tardi tre mesi dopo il suo rigetto.

Or. nl

Motivazione

Tale termine è necessario poiché occorre evitare, visto anche il paragrafo 1 del presente articolo, che la non approvazione di piani strategici nazionali possa ritardare programmi e progetti.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 106Articolo 20, paragrafo 4

PE 357.979v04-00 34/165 AM\570521IT.doc

IT

4. La Commissione approva ciascun programma operativo al più tardi entro cinque mesi dalla sua trasmissione ufficiale da parte dello Stato membro e a condizione che il programma sia redatto in conformità dell’articolo 18.

4. La Commissione approva ciascun programma operativo al più tardi entro cinque mesi dalla sua trasmissione ufficiale da parte dello Stato membro e a condizione che il programma sia redatto in conformità dell’articolo 18. Il programma è reso pubblico.

Or. en

Motivazione

La trasparenza rappresenta il modo migliore per assicurare che il Fondo sia utilizzato correttamente e con efficacia.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 107Articolo 23, lettera a), alinea

a) aiuti pubblici per armatori ed equipaggi di pescherecci interessati da piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:

a) aiuti pubblici per armatori ed equipaggi di pescherecci che richiedono misure di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:

Or. fr

Motivazione

Cfr. le motivazioni degli emendamenti ai considerando 27 e 30.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 108Articolo 23, lettera a), trattino 3 bis (nuovo)

– misure di conservazione degli stock, a carattere temporaneo, previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

Or. en

Motivazione

Si dovrebbero incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure per la conservazione degli

AM\570521IT.doc 35/165 PE 357.979v04-00

IT

stock e si dovrebbe loro permettere di utilizzare il FEP a sostegno di tali misure, purché di durata limitata. Tutte le misure previste nell'articolo in parola possono avere una durata massima di 2 anni.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 109Articolo 23, lettera a), trattino 5 bis (nuovo)

– un rafforzamento potenziale accertato dell'attività di pesca nella zona interessata, segnatamente in seguito a accordi internazionali di cui la Comunità è parte.

Or. fr

Motivazione

Cfr. le motivazioni degli emendamenti ai considerando 27 e 30.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 110Articolo 23, lettera a), trattino 5

- piani nazionali di uscita dalla flotta di durata massima di due anni che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull’adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria;

- piani nazionali di uscita dalla flotta che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull’adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria;

Or. es

Motivazione

Tenendo conto che il FEP avrà una durata di 7 anni, non vi è ragione di limitare i piani nazionali di uscita dalla flotta a due anni, periodo che può determinare un grande sovraccarico amministrativo e difficoltà finanziarie per le imprese.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 111Articolo 23, lettera a), trattino 5 bis (nuovo)

PE 357.979v04-00 36/165 AM\570521IT.doc

IT

- piani nazionali di sostegno all'esportazione di navi in paesi terzi mediante la creazione di società miste con Stati terzi in cui esistano possibilità di pesca;

Or. es

Motivazione

Le società miste con paesi terzi, oltre a contribuire alla riduzione della capacità nelle acque comunitarie, stanno avendo un successo evidente sia per lo sviluppo del paese terzo interessato che per la stessa UE. Certamente dobbiamo anche promuovere la pesca sostenibile nei paesi terzi.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 112Articolo 23, lettera a), trattino 5 bis (nuovo)

– realizzazione di zone di protezione, compresi i fermi temporanei della pesca o la chiusura di determinate zone, la restrizione dell'attività in talune zone o l'istituzione di zone "precluse alla pesca".

Or. en

Motivazione

Si intende così agevolare l'applicazione progressiva, nell'ambito della politica comune della pesca, di un approccio di gestione della pesca basato sull'ecosistema.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 113Articolo 23, lettera b)

b) investimenti relativi ai pescherecci conformemente all’articolo 27;

b) investimenti relativi ai pescherecci conformemente all’articolo 27 e rinnovo della flotta in conformità dell'articolo 27 bis;

Or. es

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti presentati per l'articolo 27 bis.

AM\570521IT.doc 37/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Rosa Miguélez RamosEmendamento 114

Articolo 23, lettera b)

b) investimenti relativi ai pescherecci conformemente all’articolo 27;

b) rinnovo dei pescherecci e investimenti a bordo degli stessi conformemente all’articolo 27;

Or. es

Motivazione

Dev'essere prevista anche la possibilità di sostenere il rinnovo dei pescherecci in determinate condizioni, senza che ciò comporti un aumento della capacità o dello sforzo di pesca.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 115Articolo 23, lettera b bis) (nuova)

b bis) il rinnovo e la modernizzazione della flotta, purché non siano superati i livelli di riferimento per ogni Stato membro espressi in GT o kW.

Or. pt

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 116Articolo 23, lettera c)

c) compensazioni socioeconomiche a sostegno della gestione della flotta, compresa la formazione professionale.

c) compensazioni socioeconomiche a sostegno della gestione della flotta, compresa la formazione e la riconversione professionale.

Or. es

Motivazione

La riconversione professionale va tenuta presente.

Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward

Emendamento 117Articolo 23, lettera c bis) (nuova)

PE 357.979v04-00 38/165 AM\570521IT.doc

IT

c bis) il rinnovo e l'ammodernamento della flotta dedita alla piccola pesca costiera, vale a dire la componente della flotta costituita da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri.

Or. en

Motivazione

In molti Stati membri la flotta costiera è alquanto vetusta e la disponibilità di un'assistenza finanziaria per facilitarne il rinnovo e l'ammodernamento è considerato un elemento importante per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei pescatori delle comunità di pesca interessate. Una siffatta misura sarebbe del tutto coerente con l'enfasi giustamente posta dalla proposta della Commissione sulle esigenze di sviluppo delle comunità di pesca costiere.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 118Articolo 23, lettera c) bis (nuova)

c bis) aiuti pubblici alla cooperazione ed all'associazionismo per valorizzare le attività pilota mirate alla difesa dell'occupazione, allo sviluppo d'impresa, alla qualità e all'ambiente.

Or. it

Motivazione

Per omologare esperienze già esistenti nell'ambito della cooperazione e dell'associazionismo in ambito comunitario.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 119Articolo 23, lettera c bis) (nuova)

c bis) aiuti per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta che non implichino un aumento dello sforzo di

AM\570521IT.doc 39/165 PE 357.979v04-00

IT

pesca;

Or. es

Motivazione

L'UE deve contribuire al mantenimento di una flotta peschereccia rinnovata e moderna, come fanno altri paesi, ed evitare di avere una flotta obsoleta e poco sicura. Tale politica deve essere attuata aumentando i controlli e la trasparenza (Registro delle navi), in modo che non possa comportare un aumento reale di capacità.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 120Articolo 23, lettera c ter) (nuova)

c ter) aiuti alla realizzazione di campagne sperimentali di pesca per la ricerca di nuove specie e nuove zone di pesca;

Or. es

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 121Articolo 24, paragrafo 1

1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca, assegnando la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino.

1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo e della capacità di pesca, assegnando la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino.

Or. en

Motivazione

I piani strategici nazionali non contengono elementi vincolanti per assicurare che gli Stati membri adeguino la loro capacità di pesca alle risorse disponibili. Il regolamento di base sulla politica comune della pesca indica chiaramente che "occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e adottare provvedimenti specifici per conseguire tale obiettivo."

PE 357.979v04-00 40/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward

Emendamento 122Articolo 24, paragrafo 1

1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca, assegnando la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino.

1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca, assegnando la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 23.

Or. en

Motivazione

Tutti i settori coperti dall'articolo 23 meritano un trattamento prioritario.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 123Articolo 24, paragrafo 1

1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca, assegnando la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino.

1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca, assegnando la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 23, lettera a), trattini primo e ultimo.

Or. en

Motivazione

Si deve dare priorità anche alle riduzioni della flotta previste per legge.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 124Articolo 24, paragrafo 2

2. I piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino, devono contenere misure

2. I piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, di cui all’articolo 23, lettera a), terzo trattino, possono contenere misure

AM\570521IT.doc 41/165 PE 357.979v04-00

IT

per l’arresto definitivo delle attività di pesca, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25.

per l’arresto definitivo delle attività di pesca, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25.

Or. es

Motivazione

È opportuno prevedere la possibilità che non tutti i piani di ricostituzione implichino necessariamente misure per l’arresto definitivo delle attività.

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 125Articolo 24, paragrafo 2

2. I piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino, devono contenere misure per l’arresto definitivo delle attività di pesca, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25.

2. I piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino, possono contenere misure per l’arresto definitivo delle attività di pesca, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25.

Or. es

Motivazione

Non si deve prevedere obbligatoriamente una riduzione dello sforzo di pesca temporaneo insieme a una riduzione permanente della capacità.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 126Articolo 24, paragrafo 3

3. Essi possono contenere inoltre misure di arresto temporaneo delle attività di pesca,

3. Essi possono contenere inoltre misure di arresto temporaneo delle attività di pesca edi sospensione stagionale, conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 del regolamento CE n°...../..... del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2847/93

PE 357.979v04-00 42/165 AM\570521IT.doc

IT

e (CE) n. 973/2001.

Or. it

Motivazione

L'obiettivo è di incentivare e sostenere tale misura a livello di Stato membro e con una premialità aggiuntiva se realizzato in coordinamento fra più paesi. Le sospensioni stagionali e programmate della pesca svolgono un importante ruolo ai fini del controllo dello sforzo di pesca, come previsto dall'articolo 17 (piani di gestione) della proposta di regolamento per la revisione delle misure tecniche per il Mar Mediterraneo.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 127Articolo 24, paragrafo 4

4. Nelle regioni che rientrano nell’obiettivo di convergenza, i piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca includono la compensazione socioeconomica di cui all’articolo 28.

4. In tutte le regioni i piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca devono includere la compensazione socioeconomica di cui all’articolo 28.

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 128Articolo 24, paragrafo 5

5. Nelle regioni che non rientrano nell’obiettivo di convergenza, gli Stati membri sono tenuti a inserire nei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca misure socioeconomiche di sostegno.

soppresso

Or. pt

AM\570521IT.doc 43/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 129Articolo 24, paragrafo 6

6. La durata dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), non può superare due anni.

soppresso

Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a), terzo trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Or. es

Motivazione

I piani nazionali non devono essere limitati nel tempo bensì applicarsi durante tutto il periodo di programmazione.

Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward

Emendamento 130Articolo 24, paragrafo 6, comma 1

6. La durata dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), non può superare due anni.

6. La durata dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), non può superare quattro anni.

Or. en

Motivazione

Il limite di due anni è troppo breve e un'estensione a quattro anni non comporterebbe un ritardo eccessivo. L'aspetto principale è quello di un'efficace pianificazione dell'attuazione dei piani di adeguamento, cosa che richiede un certo tempo per consentire ai pescatori e alle amministrazioni di organizzare il sistema nel modo migliore. L'esperienza fatta in altri settori dell'attuazione della politica della pesca dimostra la necessità di evitare gli approcci

PE 357.979v04-00 44/165 AM\570521IT.doc

IT

affrettati e di mettere a punto sistemi ben ponderati e pianificati.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 131Articolo 24, paragrafo 6, comma 1

6. La durata dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), non può superare due anni.

6. Gli Stati membri potranno presentare piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), per tutta la durata del FEP.

Or. es

Motivazione

Non c'è ragione di limitare a due anni la durata dei piani quando, ad esempio, la stessa Commissione definisce un periodo tra i 5 e i 10 anni per i piani di ricostituzione. D'altra parte, al fine, segnatamente, di garantire la corretta elaborazione dei piani di ristrutturazione, il termine cui si fa riferimento nell'ultimo paragrafo deve essere ampliato.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 132Articolo 24, paragrafo 6, comma 1

6. La durata dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), non può superare due anni.

6. La durata dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), non può superare tre anni.

Or. pt

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 133Articolo 24, paragrafo 4, comma 1

6. La durata dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), non può superare due anni.

6. La durata dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), non può superare cinque anni.

AM\570521IT.doc 45/165 PE 357.979v04-00

IT

Or. it

Motivazione

Per meglio realizzare gli obiettivi dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 134Articolo 24, paragrafo 6, comma 2

Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Or. pt

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 135Articolo 24, paragrafo 6, comma 2

Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo, quarto e sesto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Or. fr

Motivazione

Inserire il nuovo trattino 6 dell'articolo 23. a) come proposto nell'emendamento 109.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 136Articolo 24, paragrafo 6, comma 3

Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a), terzo trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a), terzo trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

PE 357.979v04-00 46/165 AM\570521IT.doc

IT

Or. es

Motivazione

Non c'è ragione di limitare a due anni la durata dei piani quando, ad esempio, la stessa Commissione definisce un periodo tra i 5 e i 10 anni per i piani di ricostituzione. D'altra parte, al fine, segnatamente, di garantire la corretta elaborazione dei piani di ristrutturazione, il termine cui si fa riferimento nell'ultimo paragrafo deve essere ampliato.

Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward

Emendamento 137Articolo 25, paragrafo 1, comma 1

1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.

1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative e di altro tipo, ad esempio turistiche.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta offre maggiori incentivi e opportunità per quanto concerne la destinazione dei pescherecci ad altre attività e non è in contrasto con l'obiettivo dell'arresto delle attività di pesca.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 138Articolo 25, paragrafo 1, comma 1

1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto

1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto

AM\570521IT.doc 47/165 PE 357.979v04-00

IT

mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.

mediante la sua demolizione o la sua destinazione al di fuori delle attività di pesca, la creazione di imprese miste o l'esportazione con fini diversi dalla pesca. In quest'ultimo caso, il tasso di partecipazione dei fondi, previsto nel Gruppo 1 del quadro indicato all'allegato II, verrà ridotto del 50%..

Or. es

Motivazione

Le società miste sono diventati una priorità nella nuova politica di accordi di partenariato che conferiscono una grande importanza ai contributi comunitari per migliorare determinati aspetti della pesca dei PVS, come il controllo o la ricerca delle risorse. Conviene, pertanto, incentivare tali strumenti, includendoli tra le misure finanziate dal FEP.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 139Articolo 25, paragrafo 1, comma 1

1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.

1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), o in seguito a una decisione di arresto volontario delle attività di pesca che si traduca in una riduzione della capacità. L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività diverse dallo sfruttamento economico delle risorse di pesca.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 9 della relatrice, modificato per tener conto del fatto che un peschereccio può cessare l'attività di pesca commerciale, ma può ancora essere utilizzato per altre attività connesse alla pesca, come la ricerca.

PE 357.979v04-00 48/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 140Articolo 25, paragrafo 1, comma 1

1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.

1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione, la sua destinazione ad attività non lucrative o la costituzione di società miste.

Or. pt

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 141Articolo 25, paragrafo 1, comma 1

1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.

1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività diverse dalla pesca, il suo affondamento controllato, la sua esportazione definitiva ad un paese terzo, la costituzione di una società mista o la costituzione di una associazione temporanea di imprese.

Or. es

Motivazione

Si deve ammettere una gamma più vasta di misure per una riduzione della flotta che permetta di mantenere l'occupazione e fungere da elemento di cooperazione con i paesi terzi.

AM\570521IT.doc 49/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 142Articolo 25, paragrafo 1, comma 1

1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.

1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione, la sua destinazione ad attività non lucrative o la sua esportazione definitiva ad un paese terzo con possibilità di pesca..

Or. es

Motivazione

L'esportazione deve essere definitiva e il paese terzo deve avere reali possibilità di pesca.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 143Articolo 25, paragrafo 2

Gli Stati membri possono inoltre fissare il livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior rapporto costi/efficacia sulla base di uno o più dei seguenti criteri obiettivi:a) il prezzo del peschereccio sul mercato nazionale o il valore assicurato;b) il fatturato realizzato dal peschereccio;c) l’età del peschereccio e la sua stazza o potenza motrice espresse rispettivamente in GT o kW.

Gli Stati membri possono inoltre fissare il livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior rapporto costi/efficacia sulla base del seguente criterio obiettivo:

a) l’età del peschereccio e la sua stazza o potenza motrice espresse rispettivamente in GT o kW.

Or. es

Motivazione

Il criterio a) creerà discriminazioni tra gli Stati membri e anche tra le regioni, mentre il criterio b) può essere totalmente discriminatorio tra i pescherecci destinati alla demolizione.

PE 357.979v04-00 50/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 144Articolo 26, paragrafo 1, comma 1

1. Nell’ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto per l’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore pescatori e armatori per un periodo massimo di un anno, prorogabile di un anno.

1. Nell’ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto per l’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore pescatori e armatori per un periodo minimo di tre mesi e massimo di due anni, per tutto il periodo di programmazione.

Or. es

Motivazione

L'arresto temporaneo è uno strumento sufficientemente utile per la riduzione dello sforzo di pesca che deve essere permesso in tutti i casi cui fa riferimento la lettera a) dell'articolo 23, ad eccezione dei piani esplicitamente destinati alla demolizione, e la sua durata deve essere flessibile per adattarsi alle varie situazioni.

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 145Articolo 26, paragrafo 1, comma 1

1. Nell’ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto per l’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore pescatori e armatori per un periodo massimo di un anno, prorogabile di un anno.

1. Nell’ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto per l’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore pescatori e armatori per un periodo massimo di un anno, prorogabile di due anni.

Or. es

Motivazione

Occorre considerare eventuali imprevisti che rendano necessaria la riscossione degli aiuti all'arresto temporaneo per un periodo più lungo. D'altra parte, non è accettabile una riduzione permanente della capacità collegata, in modo obbligatorio, all'arresto temporaneo dell'attività.

AM\570521IT.doc 51/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 146Articolo 26, paragrafo 1, comma 2

Le misure di arresto temporaneo costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca risultante dall’arresto temporaneo.

soppresso

Or. es

Motivazione

Occorre considerare eventuali imprevisti che rendano necessaria la riscossione degli aiuti all'arresto temporaneo per un periodo più lungo. D'altra parte, non è accettabile una riduzione permanente della capacità collegata, in modo obbligatorio, all'arresto temporaneo dell'attività.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 147Articolo 26, paragrafo 1, comma 2

Le misure di arresto temporaneo costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca risultante dall’arresto temporaneo.

soppresso

Or. es

Motivazione

L'arresto temporaneo è una misure di riduzione dello sforzo. In taluni casi, ma non in tutti, può essere necessaria una riduzione di capacità complementare. Non c'è motivo per cui tale riduzione di capacità debba raggiungere i livelli dell'arresto temporaneo.

PE 357.979v04-00 52/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward

Emendamento 148Articolo 26, paragrafo 1, comma 2

Le misure di arresto temporaneo costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca risultante dall’arresto temporaneo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un siffatto requisito rischia di dissuadere i pescatori dal partecipare al regime e contrasterebbe con l'obiettivo stesso della disposizione, che potrebbe essere molto efficace nel breve termine o per scopi sperimentali.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 149Articolo 26, paragrafo 1, comma 2

Le misure di arresto temporaneo costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca risultante dall’arresto temporaneo.

soppresso

Or. it

Motivazione

Se non si elide questa parte del primo paragrafo, si esclude la possibilità di finanziare il fermo biologico annullando una delle ipotesi di regolazione e riduzione dello sforzo di pesca.

AM\570521IT.doc 53/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 150Articolo 26, paragrafo 1, comma 2

Le misure di arresto temporaneo costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca risultante dall’arresto temporaneo.

soppresso

Or. pt

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 151Articolo 26, paragrafo 1, comma 2

Le misure di arresto temporaneo costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca risultante dall’arresto temporaneo.

soppresso

Or. es

Motivazione

L'arresto temporaneo ha come obiettivo di evitare le riduzione permanente di capacità per cui non ha senso vincolarlo ad essa.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 152Articolo 26, paragrafo 4

4. La sospensione stagionale e ricorrente delle attività di pesca non entra in linea di conto per la concessione di indennità o

soppresso

PE 357.979v04-00 54/165 AM\570521IT.doc

IT

pagamenti nel quadro del presente regolamento.

Or. it

Motivazione

Se non si elide questo paragrafo, si esclude la possibilità di finanziare il fermo biologico annullando una delle ipotesi di regolazione e riduzione dello sforzo di pesca.

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 153Articolo 26, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri possono prevedere un risarcimento "una tantum" per i proprietari delle navi e per i pescatori nel quadro di piani di protezione delle risorse marine, quali, ad esempio, Natura 2000, se ciò comporta una riduzione della capacità di pesca.

Or. nl

Motivazione

Il Fondo europeo per la pesca è finalizzato a garantire una pesca sostenibile e moderna.

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 154

Articolo 26, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri possono prevedere una compensazione una tantum a favore di armatori e pescatori nel contesto di programmi di tutela delle risorse marine, quali Natura 2000.

Or. it

Motivazione

Si prevede una compensazione a favore di armatori e pescatori per favorire la realizzazione di programmi nell'ambito di Natura 2000.

AM\570521IT.doc 55/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 155Articolo 27, paragrafo 1, alinea

1. Il Fondo può contribuire al finanziamento delle attrezzature:

1. Il Fondo può contribuire al finanziamento di investimenti alle flotte nelle condizioni seguenti:

Or. pt

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 156Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

a) di cui all’articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

a) che permettano adeguamenti per dotare i pescherecci di maggiori misure di sicurezza e migliori condizioni di lavoro e abitabilità.La sostituzione dei motori sarà sovvenzionabile solo per motivi di sicurezza, risparmio di combustibile o maggiore compatibilità ambientale e sempre che resti escluso qualsiasi aumento della capacità di pesca;

Or. es

Motivazione

I nuovi fondi per la pesca devono permettere un determinato adeguamento dei pescherecci per evitare il progressivo invecchiamento della flotta comunitaria. Tra queste migliorie, non possono restare escluse quelle che prevedono l'inserimento di nuove tecnologie, più rispettose dell'ambiente e con risparmio energetico.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 157Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

a) di cui all’articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

a) nel contesto della modernizzazione o del rinnovo delle navi, al fine di migliorare la

PE 357.979v04-00 56/165 AM\570521IT.doc

IT

sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, purché gli investimenti non comportino un aumento della capacità di cattura della nave; l'elenco degli investimenti sarà precisato secondo la procedura di cui all'articolo 99;

Or. fr

Motivazione

Proposta volta a migliorare la sicurezza delle navi e dell'equipaggio e le condizioni di vita a bordo, a preservare la qualità dei prodotti nonché a ridurre i consumi energetici.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 158Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

a) di cui all’articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

a) per la modernizzazione di cui all’articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

Or. pt

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 159Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

a) di cui all’articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

a) nel contesto della modernizzazione o del rinnovo delle navi, al fine di migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, purché gli investimenti non comportino un aumento della capacità di cattura della nave;

Or. fr

Motivazione

In materia di modernizzazione e di rinnovo delle navi, dovrebbero essere ammissibili agli aiuti tutti gli investimenti che non condizionano la capacità di pesca, segnatamente per motivi connessi alla sicurezza delle navi e degli equipaggi, alle condizioni di vita a bordo e alla qualità dei prodotti.

AM\570521IT.doc 57/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 160Articolo 27, paragrafo 1, lettera a) bis (nuova)

a) bis. che permettano adeguamenti per dotare i pescherecci di maggiori misure di sicurezza, migliori condizioni di lavoro e, in generale, un miglior benessere dei lavoratori a bordo dei pescherecci, compreso il cambiamento del motore;

Or. es

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 161Articolo 27, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) facendo appello a tecniche più selettive e rispettose dell'ambiente, atte a evitare le catture accessorie indesiderabili, a rafforzare la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici conservati a bordo e a migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza.

Or. el

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 162Articolo 27, paragrafo 1, lettera b)

b) che rendono possibile il mantenimento a bordo di catture il cui rigetto in mare non è più consentito;

b) che rendono possibile il mantenimento a bordo di catture il cui rigetto in mare non è più consentito, così come dei sottoprodotti derivanti dalla manipolazione a bordo delle catture;

Or. es

PE 357.979v04-00 58/165 AM\570521IT.doc

IT

Motivazione

Se si permette il finanziamento di equipaggi per lo stivaggio dei rigetti, deve anche essere possibile immagazzinare gli scarti della pesca, che le industrie di taluni Stati membri utilizzano per la fabbricazione di sottoprodotti con il conseguente valore aggiunto.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 163Articolo 27, paragrafo 1, lettera b)

b) che rendono possibile il mantenimento a bordo di catture il cui rigetto in marenon è più consentito;

soppresso

Or. it

Motivazione

Non si comprende il riferimento a quali siano le fattispecie normative e le specie ittiche di cui non è consentito il rigetto in mare.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 164Articolo 27, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) per navi che esigano la sostituzione del motore per ragioni di sicurezza o al fine di diminuire l'impatto ambientale;

Or. pt

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 165Articolo 27, paragrafo 1, lettera c)

c) che rientrano in progetti pilota relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

c) che rientrano in progetti pilota relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata che dovranno essere adottate dal Consiglio o

AM\570521IT.doc 59/165 PE 357.979v04-00

IT

dalla Commissione;

Or. fr

Motivazione

Proposta volta a migliorare la sicurezza delle navi e dell'equipaggio e le condizioni di vita a bordo, a preservare la qualità dei prodotti nonché a ridurre i consumi energetici.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 166Articolo 27, paragrafo 1, lettera c)

c) che rientrano in progetti pilota relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

c) per attrezzature che rientrano in progetti pilota relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 167Articolo 27, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) per il rinnovo della flotta al fine di sostituire le navi con lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri; oltre a tale tipologia, sono ammissibili alla sostituzione anche le navi con più di 20 anni e operanti in assenza di sicurezza;

Or. pt

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 168Articolo 27, paragrafo 1, lettera d)

d) che permettono di ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli habitat e sui fondali marini, ad esclusione degli attrezzi da pesca.

Non concerne la versione italiana

Or. fr

PE 357.979v04-00 60/165 AM\570521IT.doc

IT

Motivazione

Proposta volta a migliorare la sicurezza delle navi e dell'equipaggio e le condizioni di vita a bordo, a preservare la qualità dei prodotti nonché a ridurre i consumi energetici.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 169Articolo 27, paragrafo 1, lettera d)

d) che permettono di ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli habitat e sui fondali marini, ad esclusione degli attrezzi da pesca.

d) per attrezzature che puntano a ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli habitat e sui fondali marini, ad esclusione degli attrezzi da pesca.

Or. pt

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 170Articolo 27, paragrafo 1, lettera d)

d) che permettono di ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli habitat e sui fondali marini, ad esclusione degli attrezzi da pesca.

d) che permettono di ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli habitat e sui fondali marini, quali quelle connesse al pescaturismo, ad esclusione degli attrezzi da pesca.

Or. it

Motivazione

Si richiede l'introduzione dell'attività del pescaturismo quale attività alternativa alla pesca per ridurne lo sforzo.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 171Articolo 27, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) che puntano a ridurre i consumi energetici.

AM\570521IT.doc 61/165 PE 357.979v04-00

IT

Or. fr

Motivazione

Proposta volta a migliorare la sicurezza delle navi e dell'equipaggio e le condizioni di vita a bordo, a preservare la qualità dei prodotti nonché a ridurre i consumi energetici.

Emendamento presentato da Heinz Kindermann

Emendamento 172Articolo 27, paragrafo 1, lettera d) bis (nuova)

d bis) previste per tecniche di cattura più selettive o meno drastiche, che evitino le catture accessorie indesiderate, migliorino la qualità, la sicurezza della cattura e lo stoccaggio dei prodotti a bordo nonché le condizioni di lavoro e di sicurezza.

Or. de

Motivazione

Per garantire che possano essere finanziati anche equipaggiamenti e attrezzature che rendano le navi da pesca rispondenti alle norme.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 173Articolo 27, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) che permettono di tenere meglio in conto l'impatto ambientale delle attività di pesca, segnatamente riducendo le emissioni inquinanti della nave in questione.

Or. fr

Motivazione

La proposta permetterà di finanziare investimenti mirati a ridurre le emissioni inquinanti delle navi.

PE 357.979v04-00 62/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 174Articolo 27, paragrafo 2

2. Il Fondo può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca, purché il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione di cui all’articolo 23, lettera a) primo trattino, stia cambiando metodo di pesca, stia abbandonando una specifica attività di pesca a favore di un’altra in cui lo stato delle risorse renda possibile la pesca e l’investimento riguardi esclusivamente la prima sostituzione degli attrezzi da pesca.

2. Il Fondo può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca, purché il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione di cui all’articolo 22, lettera a) primo trattino, stia cambiando metodo di pesca, stia abbandonando una specifica attività di pesca a favore di un’altra in cui lo stato delle risorse renda possibile la pesca e l’investimento riguardi esclusivamente la prima sostituzione degli attrezzi da pesca.

Or. fr

Motivazione

Proposta volta a migliorare la sicurezza delle navi e dell'equipaggio e le condizioni di vita a bordo, a preservare la qualità dei prodotti nonché a ridurre i consumi energetici.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 175Articolo 27, paragrafo 2

2. Il Fondo può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca, purché il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione di cui all’articolo 23, lettera a) primo trattino, stia cambiando metodo di pesca, stia abbandonando una specifica attività di pesca a favore di un’altra in cui lo stato delle risorse renda possibile la pesca e l’investimento riguardi esclusivamente la prima sostituzione degli attrezzi da pesca.

2. Il Fondo può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca, purché il peschereccio interessato stia cambiando metodo di pesca, stia abbandonando una specifica attività di pesca a favore di un’altra in cui lo stato delle risorse renda possibile la pesca e l’investimento riguardi esclusivamente la prima sostituzione degli attrezzi da pesca.

Or. es

Motivazione

Il miglioramento della selettività non deve restare collegato esclusivamente all'esistenza di

AM\570521IT.doc 63/165 PE 357.979v04-00

IT

piani di ricostituzione.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 176Articolo 27, paragrafo 2

2. Il Fondo può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca, purché il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione di cui all’articolo 23, lettera a) primo trattino, stia cambiando metodo di pesca, stia abbandonando una specifica attività di pesca a favore di un’altra in cui lo stato delle risorse renda possibile la pesca e l’investimento riguardi esclusivamente la prima sostituzione degli attrezzi da pesca.

2. Il Fondo può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca. Sono previste premialità aggiuntive per le azioni volte alla selettività, al minor impatto ambientale, alla maggiore qualità dell'attività di pesca ed alla tutela delle risorse alieutiche.

Or. it

Motivazione

Non è chiaro il motivo per cui il finanziamento rivolto alla selettività degli attrezzi da pesca debba essere sottoposto a tutta una serie di restrizioni.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 177Articolo 27, paragrafo 3

3. In aggiunta ai casi elencati al paragrafo 2, il Fondo può contribuire al finanziamento della prima sostituzione degli attrezzi da pesca, purché i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e praticheambientali riconosciuti e più rigorosi rispetto alla normativa esistente.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

PE 357.979v04-00 64/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Heinz Kindermann

Emendamento 178Articolo 27, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il Fondo può finanziare la costruzione di nuovi pescherecci se- l'intervento è integrato nei piani strategici nazionali con adeguate motivazioni,- l'efficacia del piano nazionale per l'adeguamento dello sforzo di pesca non viene ad esserne inficiato.

Or. de

Motivazione

Per evitare l'invecchiamento della flotta di pesca della Comunità, sempre che ciò non pregiudichi l'efficacia del piano nazionale di adeguamento dello sforzo di pesca.

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 179Articolo 27, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il Fondo potrà destinare finanziamenti alla costruzione di nuovi pescherecci a condizione che:- la misura sia compresa nel Piano strategico nazionale con dettagli sufficienti - non si pregiudichi l'efficacia del piano nazionale di adeguamento dello sforzo di pesca.

Or. es

Motivazione

Si deve prevedere la possibilità di concedere sostegno al rinnovamento dei pescherecci in determinate condizioni, senza che ciò presupponga un incremento della capacità o dello sforzo di pesca.

AM\570521IT.doc 65/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 180Articolo 27, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il Fondo prevede la possibilità di modernizzare tutte le categorie delle navi da pesca, compreso il loro motore, per ragioni di sicurezza e a condizione che il nuovo motore non abbia una potenza superiore a quella del vecchio motore.

Or. el

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 181Articolo 27, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Il Fondo prevede la possibilità di sostituire una vecchia nave da pesca con una nuova, che presenti esattamente le stesse caratteristiche a condizione che ciò non contribuisca ad accrescere la capacità di pesca.

Or. el

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 182Articolo 27 bis

Articolo 27 bis Articolo 26 bis1. Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.

1. Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.

2. Qualora il Fondo disponga il 2. Qualora il Fondo disponga il

PE 357.979v04-00 66/165 AM\570521IT.doc

IT

finanziamento delle misure di cui all’articolo 27 del presente regolamento a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell’allegato II viene ridotto del 20%.

finanziamento delle misure di cui all’articolo 26 del presente regolamento a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria del settore privatoriportato nel gruppo 2 della tabella dell’allegato II viene ridotto del 20%.

3. Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all’articolo 28 del presente regolamento, si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 dell’allegato II.

3. Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all’articolo 27 del presente regolamento, si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 dell’allegato II.

4. Il Fondo può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e agli armatori che praticano la piccola pesca costiera al fine di:

4. Il Fondo può contribuire al versamentodei premi ai pescatori e agli armatori che praticano la piccola pesca costiera al fine di:

– migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;

– migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;

– promuovere l’organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca;

– promuovere l’organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca;

– promuovere iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;

– incoraggiare iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;

– utilizzare le innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre le prescrizioni della normativa vigente) che non aumentano lo sforzo di pesca.

– favorire l'impiego delle innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre le prescrizioni della normativa applicabile) che non aumentano lo sforzo di pesca.

– assicurare il rinnovo della flotta della piccola pesca costiera, dimostrando che le entrate e le uscite dalla flotta sono gestite in modo tale che la capacità non superi gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

Si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente regolamento.

Si applicano i tassi indicati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Proposta volta a conservare gli aiuti alla costruzione per la piccola flotta costiera.

AM\570521IT.doc 67/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 183Articolo 26 ter (nuovo)

Articolo 26 terAiuti pubblici al rinnovo e alla

modernizzazione della flotta nelle regioni ultraperiferiche

Nelle regioni ultraperiferiche possono essere concessi aiuti pubblici al rinnovo e alla modernizzazione della flotta.Lo Stato membro sottopone alla Commissione per approvazione un regime permanente di controllo e di modernizzazione della sua flotta, dimostrando che le entrate e le uscite dalla flotta sono gestite in modo tale che la capacità non superi gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 639/2004.Si applicano i tassi indicati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Impegno a favore della regioni ultraperiferiche

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 184Articolo 27 bis, paragrafo 1

1. Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria .

1. Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da traino elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria .

PE 357.979v04-00 68/165 AM\570521IT.doc

IT

Or. pt

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 185Articolo 27 bis, paragrafo 1

1. Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.

Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” si intende la pesca definita nel rispettivo Piano strategico nazionale..

Or. es

Motivazione

La definizione di pesca costiera deve essere adeguata alla situazione specifica di ogni Stato membro.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 186Articolo 27 bis, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nonostante quanto indicato al paragrafo 1, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri potranno trasmettere alla Commissione un elenco delle navi di lunghezza superiore a 12 metri che possono costituire un'eccezione a quanto indicato al paragrafo 1.Gli Stati membri giustificheranno in modo dettagliato le condizioni che permettono a tali navi di essere comprese nella definizione di "piccola pesca costiera" ai fini del presente articolo, terranno conto che detto elenco sarà integrato da un numero limitato di navi che, in nessun

AM\570521IT.doc 69/165 PE 357.979v04-00

IT

caso, potranno effettuare campagne di pesca superiori a 24 ore.La Commissione esaminerà, caso per caso, tali proposte. Entro un termine non superiore a 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione comunica la sua decisione agli Stati membri richiedenti, al resto degli Stati membri, al Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, nonché ai Consigli consultivi regionali interessati.La comunicazione della Commissione comprenderà le indicazioni che sono state accettate per l'eccezione di tali navi da quanto indicato al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. es

Motivazione

In considerazione dei diversi tipi di pesca e delle varianti geografiche che concorrono alla pesca comunitaria, molti Stati membri hanno lamentato le rigidità che presuppone una definizione della piccola pesca costiera esclusivamente legata alla lunghezza. Qualsiasi deroga alla normativa comunitaria deve, nonostante tutto, essere soggetta a criteri più vincolanti.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 187Articolo 27 bis, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Si concedono aiuti pubblici al rinnovamento della flotta, segnatamente per l'utilizzazione di tecniche più selettive e di sistemi di localizzazione dei pescherecci, nonché per migliorare la sicurezza bordo, le condizioni di lavoro e le condizioni sanitarie, a condizione che non venga aumentato lo sforzo di pesca.

Or. es

PE 357.979v04-00 70/165 AM\570521IT.doc

IT

Motivazione

Si ritiene che l'aiuto pubblico continui ad essere imprescindibile per permettere il necessario rinnovamento della piccola flotta costiera che, d'altro lato, è il segmento di flotta con minore capacità finanziaria.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 188Articolo 27 bis, paragrafo 2

2. Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all’articolo 27 del presente regolamento a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell’allegato II viene ridotto del 20%.

2. Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all’articolo 27 e del paragrafo 1 ter dell'articolo 27 del presente regolamento a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell’allegato II viene ridotto del 20%.

Or. es

(Corrispondenza con l'emendamento 20)

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 189Articolo 27 bis, paragrafo 4, alinea, trattino 3

– promuovere iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca per laconservazione delle risorse;

– promuovere iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca come il pescaturismo e le attività connesse per laconservazione delle risorse;

Or. it

Motivazione

Le attività alternative connesse alla pesca favoriscono la diminuzione dello sforzo di pesca in quanto attività economiche redditizie.

AM\570521IT.doc 71/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 190Articolo 27 bis, paragrafo 4, trattino 4 bis (nuovo)

- migliorare gli equipaggi di sicurezza a bordo e migliorare le condizioni sanitarie e di lavoro;

Or. es

Emendamento presentato da Heinz Kindermann

Emendamento 191Articolo 27 bis, paragrafo 4, trattino 4 bis (nuovo)

– promuovere la cattura di specie chiaramente sottoutilizzate.

Or. de

Motivazione

Per migliorare la definizione e l'applicazione dell'articolo e per la necessità di incoraggiare gli operatori a concentrarsi sulla cattura di specie sottoutilizzate anziché quelle sovrautilizzate.

Emendamento presentato da Heinz Kindermann

Emendamento 192Articolo 27 bis, paragrafo 4, trattino 4 ter (nuovo)

– sostenere il rinnovamento dei pescherecci al fine di promuovere lo sviluppo integrato delle zone costiere,

Or. de

Motivazione

Per migliorare la definizione e l'applicazione dell'articolo e per la necessità di incoraggiare gli operatori a concentrarsi sulla cattura di specie sottoutilizzate anziché quelle sovrautilizzate.

PE 357.979v04-00 72/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Heinz Kindermann

Emendamento 193Articolo 27 bis, paragrafo 4, trattino 4 quater (nuovo)

– migliorare le attrezzature di sicurezza nonché le condizioni di salute e di lavoro a bordo,

Or. de

Motivazione

Per migliorare la definizione e l'applicazione dell'articolo e per la necessità di incoraggiare gli operatori a concentrarsi sulla cattura di specie sottoutilizzate anziché quelle sovrautilizzate.

Emendamento presentato da Heinz Kindermann

Emendamento 194Articolo 27 bis, paragrafo 4, trattino 4 quinquies (nuovo)

– introdurre attrezzi di pesca biodegradabiliin zone marine soggette a tutela speciale.

Or. de

Motivazione

Per migliorare la definizione e l'applicazione dell'articolo e per la necessità di incoraggiare gli operatori a concentrarsi sulla cattura di specie sottoutilizzate anziché quelle sovrautilizzate.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 195Articolo 27 bis, paragrafo 4, nuovo trattino

– migliorare l'equipaggiamento di sicurezza a bordo nonché le condizioni di igiene e di lavoro, sopra e sotto coperta, prevedendo un'eventuale assistenza mediante telemedicina.

Or. el

AM\570521IT.doc 73/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 196Articolo 27 bis, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La sostituzione della nave e del motore per ragioni di sicurezza, di protezione ambientale e di risparmio di carburante deve essere ammissibile a condizione che non comporti un aumento della capacità.

Or. el

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 197Articolo 27 bis, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Potrà essere concesso un premio globale ad un tasso forfettario per azioni collettive ai sensi del regolamento 2972/1999.

Or. es

Motivazione

Si considera positivo poter mantenere tali aiuti che contribuiscono ad una migliore gestione della pesca.

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 198Articolo 27 bis, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il Fondo può parimenti contribuire al sostegno di giovani pescatori per l'acquisto del loro primo peschereccio. Ciò non può, tuttavia, in alcun caso, comportare un aumento della capacità di pesca.

Or. nl

Motivazione

Il Fondo europeo per la pesca è finalizzato a garantire una pesca sostenibile e moderna.

PE 357.979v04-00 74/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 199Articolo 27 ter (nuovo)

Articolo 27 terAiuti pubblici al rinnovo e alla

modernizzazione della flotta nelle regioni ultraperiferiche

Nelle regioni ultraperiferiche possono essere concessi aiuti pubblici al rinnovo e alla modernizzazione della flotta.Lo Stato membro sottopone alla Commissione per approvazione un regime permanente di controllo e di modernizzazione della sua flotta, dimostrando che le entrate e le uscite dalla flotta sono gestite in modo tale che la capacità non superi gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 639/2004. Si applicano i tassi indicati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

In materia di modernizzazione e di rinnovo delle navi, dovrebbero essere ammissibili agli aiuti tutti gli investimenti che non condizionano la capacità di pesca, segnatamente per motivi connessi alla sicurezza delle navi e degli equipaggi, alle condizioni di vita a bordo e alla qualità dei prodotti; inoltre non va trascurata la circostanza che nella maggior parte delle regioni ultraperiferiche l'attività di pesca è recentissima e le risorse alieutiche ancora copiose.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 200Articolo 28, titolo

Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

AM\570521IT.doc 75/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 201Articolo 28, paragrafo 1, alinea

1. Il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagliStati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:

1. Il Fondo contribuisce al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca ecomprendenti:

Or. fr

Motivazione

Aiuti volti a favorire la trasmissione dello strumento di lavoro ai giovani pescatori.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 202Articolo 28, paragrafo 1, alinea

1. Il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:

1. Il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori e gli attrezzi colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:

Or. pt

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 203Articolo 28, paragrafo 1, alinea

1. Il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:

1. Il Fondo contribuisce al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:

Or. fr

PE 357.979v04-00 76/165 AM\570521IT.doc

IT

Motivazione

Occorre conservare gli aiuti per l'accesso alla professione dei giovani pescatori esistenti nello SFOP.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 204Articolo 28, paragrafo 1, lettera a)

a) la diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per le persone attivamente impegnate nel settore della pesca;

a) la diversificazione delle attività allo scopo di promuovere opportunità occupazionali molteplici per le persone attivamente impegnate nel settore della pesca;

Or. fr

Emendamento proposto da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 205Articolo 28, paragrafo 1, lettera a)

a) la diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per le persone attivamente impegnate nel settore della pesca;

a) la diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività compresi pescaturismo ed ittiturismo per le persone attivamente impegnate nel settore della pesca;

Or. it

Motivazione

Nella fattispecie in esame occorre prevedere una disposizione che consenta la contribuzione del Fondo in favore di misure di carattere sociale volte a compensare la mancata attività dovute a cause di forza maggiore.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 206Articolo 28, paragrafo 1, lettera b)

b) regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima;

b) programmi di riconversione professionale in ambiti estranei alla pesca marittima;

Or. fr

AM\570521IT.doc 77/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 207Articolo 28, paragrafo 1, lettera b)

b) regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima;

b) regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dal settore della pesca;

Or. en

Motivazione

Corrisponde alla terminologia utilizzata nel resto dell'articolo 28, paragrafo 1, che fa riferimento al "settore della pesca" e non alla "pesca marittima".

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 208Articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera b) bis (nuova)

b) bis. corsi di formazione sulla sicurezza in mare, formazione sul posto di lavoro e interscambio di corsi e studi per tutti coloro che lavorano nell'industria della pesca negli Stati membri,

Or. es

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 209Articolo 28, paragrafo 1, lettera c)

c) fuoriuscita precoce dal settore della pesca, compreso il prepensionamento.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 210

Articolo 28, paragrafo 1, lettera c)

c) fuoriuscita precoce dal settore della pesca, compreso il prepensionamento.

c) fuoriuscita precoce dal settore della pesca.

Or. it

PE 357.979v04-00 78/165 AM\570521IT.doc

IT

Motivazione

Il prepensionamento non è applicabile in Italia. Si tratta di una materia autonoma rispetto alle norme comunitarie e pertanto debole e difficilmente applicabile.

Emendamento proposto da Heinz Kindermann

Emendamento 211Articolo 28, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) riduzione delle conseguenze dei divieti temporanei di pesca;

Or. de

Motivazione

È evidente che l'azienda non dovrebbe essere colpita economicamente da un divieto ufficiale. Le misure di adeguamento dello sforzo di pesca comportano inoltre l'eliminazione di pescherecci e la scomparsa dei corrispondenti posti di lavoro. Le misure socioeconomiche devono essere rivolte ai membri dell'equipaggio colpiti da misure di arresto definitivo dei pescherecci, come previsto dal diritto in vigore.

Emendamento proposto da Heinz Kindermann

Emendamento 212Articolo 28, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova)

c ter) perdita di posti di lavoro su un peschereccio colpito da misure di arresto definitivo.

Or. de

Motivazione

È evidente che l'azienda non dovrebbe essere colpita economicamente da un divieto ufficiale. Le misure di adeguamento dello sforzo di pesca comportano inoltre l'eliminazione di pescherecci e la scomparsa dei corrispondenti posti di lavoro. Le misure socioeconomiche devono essere rivolte ai membri dell'equipaggio colpiti da misure di arresto definitivo dei pescherecci, come previsto dal diritto in vigore

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 213Articolo 28 bis, paragrafo 2

2. Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di misure e incentivi per la

2. Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di misure e incentivi per i

AM\570521IT.doc 79/165 PE 357.979v04-00

IT

formazione di giovani pescatori che intendano acquistare il loro primo peschereccio.

giovani pescatori che intendano acquistare il loro primo peschereccio. Potranno essere finanziati anche contratti di formazione.

Or. es

Motivazione

Il sostegno ai giovani pescatori è così più globale.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 214Articolo 28, paragrafo 2

2. Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di misure e incentivi per la formazione di giovani pescatori che intendano acquistare il loro primo peschereccio.

2. Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di misure e incentivi per la formazione di giovani pescatori che intendano acquistare il loro primo peschereccio per un importo che copra il 40% del costo d'acquisto di questa prima imbarcazione.

Or. el

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 215Articolo 28, paragrafo 2

2. Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di misure e incentivi per la formazione di giovani pescatori che intendano acquistare il loro primo peschereccio.

2. Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di:

a) premi individuali ai pescatori con meno di 35 anni di età che possono comprovare almeno cinque anni di esercizio della professione o una formazione professionale equivalente e che per la prima volta diventano proprietari o comproprietari di una nave da pesca usata;b) misure di formazione e di promozione alla formazione destinate a giovani pescatori che intendono diventare per la prima volta proprietari o comproprietari di una nave da pesca.

PE 357.979v04-00 80/165 AM\570521IT.doc

IT

Or. fr

Motivazione

Aiuti volti a favorire la trasmissione dello strumento di lavoro ai giovani pescatori.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 216Articolo 28, paragrafo 2

2. Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di misure e incentivi per la formazione di giovani pescatori che intendano acquistare il loro primo peschereccio.

2. Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di misure e incentivi per la formazione e l'acquisto di navi da parte di giovani pescatori che intendano acquistare il loro primo peschereccio.

Or. pt

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 217Articolo 28, paragrafo 2

2. Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di misure e incentivi per la formazione di giovani pescatori che intendano acquistare il loro primo peschereccio.

2. Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di:

a) premi individuali ai pescatori con meno di 35 anni di età che possono comprovare almeno cinque anni di esercizio della professione o una formazione professionale equivalente e che per la prima volta diventano proprietari o comproprietari di una nave da pesca usata;b) misure di formazione e di promozione alla formazione destinate a giovani pescatori che intendono diventare per la prima volta proprietari o comproprietari di una nave da pesca.

Or. fr

Motivazione

Occorre conservare gli aiuti per l'accesso alla professione dei giovani pescatori esistenti nello SFOP.

AM\570521IT.doc 81/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 218Articolo 28 bis, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il Fondo potrà erogare contributi sotto forma di premi globali per i membri dell'equipaggio di navi interessate dal ritiro definitivo dall'attività.

Or. es

Motivazione

Si ritiene molto utile mantenere tale incentivo dello SFOP al ritiro dall'attività.

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 219Articolo 28 bis, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Compensazioni sotto forma di premi globali per i membri dell'equipaggio di navi interessate dal ritiro definitivo.

Or. es

Motivazione

Bisogna tener conto delle conseguenze sociali della riduzione di capacità.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 220Articolo 28 bis (nuovo)

Articolo 28 bisStabilimento dei giovani acquacoltori

Gli aiuti volti a facilitare lo stabilimento dei giovani acquacoltori sono concessi a condizione che i beneficiari:- non abbiano superato l'età di 40 anni,- possiedano adeguate conoscenze e competenze professionali,- si stabiliscano per la prima volta in un'azienda dell'acquacoltura la cui sostenibilità economica abbia potuto essere

PE 357.979v04-00 82/165 AM\570521IT.doc

IT

comprovata e che adempie le norme minime richieste in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali,e- siano stabiliti in veste di capo dell'azienda.

Or. fr

Motivazione

Aiuti a favore dei giovani acquacoltori.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 221Articolo 28 bis (nuovo)

Articolo 28 bis (nuovo)Aiuti per il rinnovamento e la modernizzazione della flotta di pesca che non presuppongono un incremento della capacità.Per poter beneficiare degli aiuti di rinnovamento e modernizzazione della flotta, gli Stati membri devono soddisfare tutti i requisiti e gli obiettivi dei livelli di riferimento statali e comunitari per la flotta e assoggettarsi ad un regime permanente di controllo da parte della Commissione. Gli Stati membri dimostreranno che le entrate e l'uscita della flotta sono gestite in modo tale che la capacità non superi gli obiettivi annuali statali e comunitari previsti e che sia mantenuta una relazione tra le entrate e le uscite in modo tale che la capacità non venga in alcun modo incrementata. Verrà definito un Registro dei pescherecci comunitari armonizzato per tutti gli Stati membri, con indicazione della capacità e della potenza, con criteri identici per lamisurazione e di facile accesso per permettere il suo controllo che spetterà alla Commissione europea.

AM\570521IT.doc 83/165 PE 357.979v04-00

IT

Or. es

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento considerando 29 bis (nuovo) e con l'emendamento all'articolo 23, lettera d) (nuovo).

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 222Articolo 28 ter (nuovo)

Articolo 28 terAiuti alla realizzazione di campagne

sperimentaliIl Fondo può cofinanziare misure proposte dagli Stati membri, destinate alla realizzazione di campagne sperimentali in mare orientate alla ricerca di nuove zone di pesca e di nuove specie ittiche.

Or. es

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 223Articolo 28 quater (nuovo)

Articolo 28 quaterAiuti alla creazione di imprese miste con

Stati terziIl Fondo contribuisce a finanziare le misure nazionali relative al trasferimento definitivo di un peschereccio a un paese terzo mediante la creazione di una società mista, previo accordo delle autorità competenti del paese interessato e con riserva del rispetto di tutte le seguenti condizioni:a) che il paese terzo cui il peschereccio viene trasferito non sia un paese candidato all'adesione,

PE 357.979v04-00 84/165 AM\570521IT.doc

IT

b) che il trasferimento implichi una riduzione dello sforzo di pesca rispetto alle risorse precedentemente sfruttate dal peschereccio trasferito,c) che il paese terzo non sia uno Stato di bandiera di comodo né sia tollerante nei confronti della pesca INN (illegale, non dichiarata e non regolamentata), e sia quindi rispettoso della gestione e della conservazione delle sue risorse e offragaranzie di possibilità reali di pesca,d) in caso di trasferimento definitivo a un paese terzo, il peschereccio deve essere iscritto senza ritardi nel registro di detto paese terzo e ad esso si applica il divieto definitivo di far ritorno nelle acque comunitarie.

Or. es

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento al considerando 29 ter (nuovo) e con l'emendamento all'articolo 25, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 224Articolo 29, paragrafo 1

1. Il Fondo può finanziare investimenti nell’acquacoltura limitatamente agli obiettivi specifici da inserire nei piani strategici nazionali di cui all’articolo 15.

1. Il Fondo può finanziare investimenti nell’ambito dell'acquacoltura.

Or. pt

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 225Articolo 29, paragrafo 2

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l'ampliamento,

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione di nuovi impianti e

AM\570521IT.doc 85/165 PE 357.979v04-00

IT

l'equipaggiamento e l'ammodernamento diimpianti di produzione e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l'impatto sull'ambiente. Il trasferimento della proprietà di un'impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento degli impianti di produzione esistenti, e devono essere finalizzati a incrementare la produzione di specie con buone prospettive di mercato come anche a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, o a ridurre l'impatto sull'ambiente. Il trasferimento della proprietà di un'impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

Or. es

Motivazione

Sebbene l'obiettivo degli investimenti emerga chiaramente dall'articolo, è necessario aggiungere questa precisazione affinché non sembri che si sostengono solo gli investimenti nel settore dell'acquacoltura destinati, in particolare, a migliorare le condizioni di salute pubblica o di salute degli animali.

Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward

Emendamento 226Articolo 29, paragrafo 2

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l’ampliamento, l’equipaggiamento e l’ammodernamento di impianti di produzione e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l’impatto sull’ambiente. Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

2. Gli investimenti possono riguardare tutti gli anelli della catena produttiva tra cui la costruzione, l’ampliamento, l’equipaggiamento e l’ammodernamento di impianti di produzione nonché draghe per la pesca di molluschi e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l’impatto sull’ambiente. Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

Or. en

Motivazione

Le draghe per la pesca dei molluschi formano parte integrante del ciclo produttivo del settore della pesca dei molluschi e dovrebbero essere ammesse a beneficiare dei finanziamenti volti a migliorare la qualità del prodotto e l'impatto ambientale.

PE 357.979v04-00 86/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 227Articolo 29, paragrafo 4

4. Il Fondo non finanzia investimenti finalizzati a incrementare la produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato o che potrebbero incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse della pesca.

4. Il Fondo non finanzia investimenti finalizzati a incrementare la produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato o che potrebbero incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse della pesca, incluse le specie oggetto di pesca industriale per la trasformazione in mangimi per pesci.

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura che il Fondo non promuova artificialmente il settore della pesca industriale.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 228Articolo 29, paragrafo 2

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l’ampliamento, l’equipaggiamento e l’ammodernamento di impianti di produzione e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l’impatto sull’ambiente. Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l’ampliamento, l’equipaggiamento e l’ammodernamento di impianti di produzione e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, dall'approvvigionamento al mercato, la sicurezza dei lavoratori o la riduzione dell'impatto sull’ambiente. Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

Or. pt

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 229Articolo 29, paragrafo 2

AM\570521IT.doc 87/165 PE 357.979v04-00

IT

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di impianti di produzione e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l'impatto sull'ambiente. Il trasferimento della proprietà di un'impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di impianti di produzione e devono essere finalizzati, fra l'altro, a migliorare la competitività delle imprese, le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali, le condizioni di lavoro e la sicurezza degli acquacoltori nonché la qualità dei prodotti,o a ridurre l'impatto sull'ambiente. Il trasferimento della proprietà di un'impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

Or. es

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 230Articolo 29, paragrafo 2

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l’ampliamento,l’equipaggiamento e l’ammodernamento di impianti di produzione e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l’impatto sull’ambiente. Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

2. Gli investimenti possono riguardare l’equipaggiamento e l’ammodernamento di impianti di produzione e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l’impatto sull’ambiente. Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

Or. en

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 231Articolo 29, paragrafo 3

3. Qualora gli investimenti siano effettuati allo scopo di garantire il rispetto delle norme comunitarie di recente adozione in materia di ambiente, salute dell’uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, possono essere concessi aiuti finalizzati a garantire la conformità con tali norme, ma esclusivamente nei limiti fissati dalla legislazione comunitaria.

3. Qualora gli investimenti siano effettuati allo scopo di garantire il rispetto delle norme comunitarie di recente adozione in materia di ambiente, salute dell’uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, possono essere concessi aiuti finalizzati a garantire la conformità con tali norme.

PE 357.979v04-00 88/165 AM\570521IT.doc

IT

Or. pt

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 232Articolo 29, paragrafo 4

4. Il Fondo non finanzia investimenti finalizzati a incrementare la produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato o che potrebbero incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse della pesca.

4. Gli incentivi, seppure in fase decrescente, vengono concessi alla produzione di specie di qualità scarsamente conosciute e commercializzate che non incidano negativamente sulla politica di conservazione delle risorse della pesca.

Or. it

Motivazione

Il paragrafo 4 si presta a diverse letture ed è difficile determinare cosa si intenda per "prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato".

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 233Articolo 29, paragrafo 4

4. Il Fondo non finanzia investimenti finalizzati a incrementare la produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato o che potrebbero incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse della pesca.

4. Viene condotta una valutazione ex ante al fine di determinare gli effetti di ciascuna misura proposta per il finanziamento. Il Fondo fornisce assistenza solo a favore di operazioni che evitano effetti controproducenti, quali l'incremento della capacità di produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato o che potrebbero incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse della pesca.

Or. en

Motivazione

Vanno previste modalità per dimostrare l'ottemperanza a questi criteri.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 234Articolo 29, paragrafo 4

AM\570521IT.doc 89/165 PE 357.979v04-00

IT

4. Il Fondo non finanzia investimenti finalizzati a incrementare la produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato o che potrebbero incidere negativamente sulla politica diconservazione delle risorse della pesca.

4. Il Fondo finanzia unicamente gli investimenti che offrono garanzie adeguate di sostenibilità tecnica ed economica, che non creano capacità di produzione eccedentarie e che non incidono negativamente sulla politica dicommercializzazione delle risorse.

Or. es

Motivazione

La formulazione originale sembra mettere l'acquacoltura in cattiva luce, ragion per cui si è preferito optare per una formulazione positiva, indipendentemente dal fatto che non è chiara la relazione con la conservazione delle risorse della pesca .

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 235Articolo 29, paragrafo 4

4. Il Fondo non finanzia investimenti finalizzati a incrementare la produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato o che potrebbero incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse della pesca.

4. Il Fondo non finanzia investimenti per i quali sia già ora eccedente la capacità produttiva da installare o che potrebbero incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse della pesca.

Or. pt

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 236Articolo 29, paragrafo 5

5. Non possono essere concessi aiuti ai progetti di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, per i quali non siano state fornite le informazioni di cui all'allegato IV della stessa direttiva.

5. Possono essere concessi aiuti solo ai progetti di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE quando siano state fornite le informazioni di cui all'allegato IV della stessa direttiva.

Or. es

Motivazione

La formulazione proposta è forse più comprensibile.

PE 357.979v04-00 90/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 237Articolo 29 bis (nuovo)

Articolo 29 bisStabilimento di giovani acquacoltori

Gli aiuti volti a facilitare lo stabilimento dei giovani acquacoltori sono concessi a condizione che i beneficiari:- non abbiano superato l'età di 40 anni,- possiedano adeguate conoscenze e competenze professionali,- si stabiliscano per la prima volta in un'azienda dell'acquacoltura la cui sostenibilità economica abbia potuto essere comprovata e che adempie le norme minime richieste in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali,e- siano stabiliti in veste di capo dell'azienda.

Or. fr

Motivazione

Si propone di inserire agli aiuti ai giovani acquacoltori al fine di facilitarne lo stabilimento.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 238Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

a) diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;

soppresso

Or. en

AM\570521IT.doc 91/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Paulo Casaca

Emendamento 239Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

a) diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;

a) diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato e rispondente a prerequisiti di produzione ecologica sostenibile in termini di fabbisogno di energia e di proteine di pesce;

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di assicurare che nella selezione delle specie oggetto di acquacoltura si tenga in particolare considerazione l'adeguatezza ecologica delle specie. Mira altresì a rafforzare l'articolo 29, paragrafo 4, del FEP. Nuove specie con elevato fabbisogno energetico per la produzione (ad esempio riscaldamento) e elevato fabbisogno di proteine di pesce (specie altamente carnivore) non sono sostenibili e la produzione di tali specie è in contrasto con il campo di applicazione e gli obiettivi della politica comune della pesca.

Emendamento presentato da Béla Glattfelder

Emendamento 240Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

a) diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;

a) diversificazione finalizzata alla cattura, a nuovi metodi di allevamento o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;

Or. en

Motivazione

Se da una parte sono stati realizzati progressi scientifici significativi, dall'altra è necessario un maggior sostegno finanziario per promuovere la diffusione di nuove tecnologie in tale ambito. Questi nuovi metodi di allevamento contribuiranno ad aumentare l'efficienza della produzione e a far fronte alla crescente domanda di prodotti dell'acquacoltura in Europa.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 241Articolo 30, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

PE 357.979v04-00 92/165 AM\570521IT.doc

IT

a bis) garanzia dell'approvvigionamento e contributo all'equilibrio della bilancia commerciale della pesca del mercato comunitario;

Or. es

Motivazione

Questo deve essere uno degli obiettivi dell'acquacoltura comunitaria.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 242Articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

b) applicazione di metodi di riproduzione che riducono in modo sostanziale l’impatto ambientale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore della pesca;

b) applicazione di metodi di riproduzione che riducono in modo sostanziale l’impatto ambientale;

Or. pt

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 243Articolo 30, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) accordi intesi a migliorare l'ambiente di lavoro;

Or. es

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 244Articolo 30, paragrafo 1, lettera c)

c) sostegno alle tradizionali attività dell’acquacoltura importanti per preservare il tessuto socioeconomico e l’ambiente;

soppresso

AM\570521IT.doc 93/165 PE 357.979v04-00

IT

Or. en

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 245Articolo 30, paragrafo 1, lettera d)

d) misure di interesse comune relative all'acquacoltura, come stabilito nel capitolo III del presente titolo, e alla formazione professionale;

soppresso

Or. es

Motivazione

L'inserimento in questo articolo delle misure di interesse comune, che sono disciplinate in un altro capitolo e che hanno un regime di finanziamento distinto, è superfluo ed è fonte di confusione. Il capitolo III tratta in maniera sufficientemente esauriente di queste attività, senza contare che, in tal modo, le percentuali di finanziamento saranno sempre le stesse.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 246Articolo 30, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

f bis) promozione e ricerca di nuovi sbocchi commerciali.

Or. es

Motivazione

Questo tipo di fondi deve sempre avere l'obiettivo di mantenere la competitività.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 247Articolo 30, paragrafo 2

2. Gli aiuti agli investimenti sono destinati esclusivamente alle microimprese e alle piccole imprese.

soppresso

Or. es

PE 357.979v04-00 94/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 248Articolo 30, paragrafo 2

2. Gli aiuti agli investimenti sono destinati esclusivamente alle microimprese e alle piccole imprese.

soppresso

Or. pt

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 249Articolo 30, paragrafo 2

2. Gli aiuti agli investimenti sono destinati esclusivamente alle microimprese e alle piccole imprese.

soppresso

Or. es

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la possibilità di orientare gli aiuti alle imprese che considerano prioritarie, indipendentemente dalle dimensioni delle medesime.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 250Articolo 30, paragrafo 2

2. Gli aiuti agli investimenti sono destinati esclusivamente alle microimprese e alle piccole imprese.

soppresso

Or. es

Motivazione

È la sostenibilità economica, sociale (occupazione), ambientale, ecc. a livello locale, e non la dimensione delle imprese, ciò di cui ciascuno Stato membro deve, in ogni caso concreto, tenere conto.

AM\570521IT.doc 95/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Heinz Kindermann

Emendamento 251Articolo 30, paragrafo 2

2. Gli aiuti agli investimenti sono destinati esclusivamente alle microimprese e alle piccole imprese.

2. Gli aiuti agli investimenti sono destinati principalmente alle microimprese e alle piccole imprese e, in casi eccezionali, anche alle medie e grosse imprese.

Or. de

Motivazione

Il FEP contribuisce alla creazione di posti di lavoro nonché allo sviluppo di nuove attività economiche nel settore dell'acquacoltura e nei settori della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della pesca. Questo potenziale non può essere limitato dall'assegnazione di contributi agli investimenti esclusivamente alle microimprese e alle piccole imprese. Nel quadro delle loro attività, gli Stati membri possono comunque sostenere in via prioritaria progetti aventi grande rilevanza per lo sviluppo socioeconomico del settore della pesca e le regioni dipendenti dalla pesca.

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 252Articolo 30, paragrafo 2

2. Gli aiuti agli investimenti sono destinati esclusivamente alle microimprese e alle piccole imprese.

2. Gli aiuti agli investimenti sono destinati esclusivamente alle microimprese, allepiccole imprese ed alle imprese cooperative ed i loro consorzi.

Or. it

Motivazione

Le imprese cooperative ed i loro consorzi sono composti da pescatori che hanno riconvertito le proprie attività.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 253Articolo 30, paragrafo 2

2. Gli aiuti agli investimenti sono destinati esclusivamente alle microimprese e alle

2. Gli aiuti agli investimenti riguardano tutte le imprese sostenibili,

PE 357.979v04-00 96/165 AM\570521IT.doc

IT

piccole imprese. indipendentemente dalla loro grandezza.

Or. el

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 254Articolo 37, paragrafo 1

1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica, ad esclusione del ripopolamento diretto. Le azioni devono contribuire a migliorare l’ambiente acquatico.

1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica. Le azioni devono contribuire a migliorare l’ambiente acquatico.

Or. nl

Motivazione

L'esclusione del ripopolamento diretto può avere conseguenze gravi sul ripristino delle popolazioni di anguille.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 255Articolo 31, paragrafo 2, lettera c)

c) l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 256Articolo 31, paragrafo 3

3. Al fine di ottenere contributi nell'ambito del presente articolo, i promotori di progetti devono impegnarsi, per un minimo di cinque

3. Al fine di ottenere contributi nell'ambito del presente articolo, i promotori di progetti devono impegnarsi, per un minimo di cinque

AM\570521IT.doc 97/165 PE 357.979v04-00

IT

anni, al rispetto di requisiti idroambientali, che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. I benefici di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione d'impatto ex ante che deve essere effettuata da un organismo designato dallo Stato membro.

anni, al rispetto di requisiti idroambientali, che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura.

Or. es

Motivazione

Uno degli obiettivi del FEP è la semplificazione della gestione e una minore burocratizzazione. Dato il numero degli impianti, alcuni di piccolissime dimensioni, che sono presenti in alcuni Stati membri, il testo originale implicherebbe, in molti casi, un onere burocratico, economico e di personale enorme per controllare investimenti estremamente ridotti.

Emendamento presentato da Jan Mulder

Emendamento 257Articolo 31, paragrafo 3

3. Al fine di ottenere contributi nell’ambito del presente articolo, i promotori di progetti devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali, che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. I benefici di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione d’impatto ex ante che deve essere effettuata da un organismo designatodallo Stato membro.

3. Al fine di ottenere contributi nell’ambito del presente articolo, i promotori di progetti devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali, che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. I benefici di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione d’impatto ex ante che deve essere effettuata da un organismo approvato dallo Stato membro.

Or. nl

Motivazione

Gli organismi incaricati di valutare l'impatto delle azioni debbono essere approvati e non designati dallo Stato membro. Qualsiasi organismo deve poter chiedere l'approvazione da parte dello Stato membro; non spetta allo Stato membro stabilire quali istanze sono ammissibili a tal fine.

PE 357.979v04-00 98/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 258Articolo 31, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La pesca nelle acque interne (attività di pesca esercitate a fini commerciali da imbarcazioni operanti esclusivamente nelle acque territoriali degli Stati membri) è ammissibile all'aiuto come pure il rinnovamento e la modernizzazione delle navi utilizzate per tale tipo di pesca.

Or. el

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 259Articolo 31, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La pesca in acque navigabili interne (pesca commerciale mediante imbarcazioni che pescano esclusivamente nelle acque interne di uno Stato membro) è ammissibile agli aiuti e alla ricostruzione. Deve essere possibile inoltre fare appello al Fondo per un sostegno all'applicazione di misure di ripristino delle popolazioni di anguille.

Or. nl

Motivazione

Il Fondo europeo per la pesca deve offrire la possibilità di riabilitare la pesca in acque interne. Deve essere possibile inoltre un sostegno finanziario per le misure da adottare ai fini di un ripristino delle popolazioni di anguille.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 260Articolo 31, paragrafo 4, alinea

4. L'importo massimo degli aiuti pubblici erogati annualmente a compensazione di un impegno agroambientale è definito ogni

4. Gli Stati membri calcolano le compensazioni sulla base di uno o più dei

AM\570521IT.doc 99/165 PE 357.979v04-00

IT

anno dallo Stato membro nel suo programma operativo sulla base dei seguenti criteri:

seguenti criteri:

Or. es

Motivazione

Si semplifica il calcolo delle compensazioni. Anche i lavori del Consiglio stanno procedendo in questa direzione.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 261Articolo 31, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. È concessa un'indennità compensativa eccezionale:– in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, sulla base di una quantità massima per ettaro della zona dell'impresa cui si applicano gli obblighi idroambientali;– in conformità del paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, durante un periodo massimo di due anni a partire dalla data di inizio della riconversione alla produzione ecologica da parte dell'impresa.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è inteso ad apportare maggiore chiarezza, in linea con i lavori del Consiglio.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 262Articolo 32, lettera a), alinea

a) alla concessione di indennità compensative agli allevatori di molluschi per l'arresto temporaneo della loro attività. L'indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013. L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla

a) alla concessione di indennità compensative agli allevatori di molluschi per le perdite di produzione dovute all'arresto temporaneo della loro attività. L'indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013. L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla

PE 357.979v04-00 100/165 AM\570521IT.doc

IT

presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

Or. es

Motivazione

Si considera che ciò che è davvero importante è il fatto di compensare le perdite per i danni subiti nella fase della produzione.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 263Articolo 32, lettera a)

a) alla concessione di indennità compensative agli allevatori di molluschiper l’arresto temporaneo della loro attività. L’indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

a) alla concessione di indennità compensative per l’arresto temporaneo dell'attività di pesca ed acquacoltura. L’indennità può essere concessa per un massimo di diciotto mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa segnatamente nei casi in cui la contaminazione dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione dell'attività:

Or. fr

Motivazione

Le possibilità di aiuti agli allevatori di molluschi in caso di cessazione di attività vanno estese alla pesca di conchiglie. (es. conchiglie dei pellegrini). Inoltre, il periodo di sei mesi, eccessivamente breve, deve passare a 18 mesi.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 264Articolo 32, lettera a), alinea

a) alla concessione di indennità compensative agli allevatori di molluschiper l’arresto temporaneo della loro attività.

a) alla concessione di indennità compensative per l’arresto temporaneo dell'attività di pesca ed acquacoltura.

AM\570521IT.doc 101/165 PE 357.979v04-00

IT

L’indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

L’indennità può essere concessa per un massimo di diciotto mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa segnatamente nei casi in cui la contaminazione dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi di salute pubblica, la sospensione dell'attività:

Or. fr

Motivazione

Aiuto agli allevatori di molluschi esteso all'insieme delle risorse di acquacoltura.

Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward

Emendamento 265Articolo 32, lettera a), alinea

a) alla concessione di indennità compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività. L’indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

a) alla concessione di indennità compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività. L’indennità può essere concessa per un massimo di diciotto mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

Or. en

Motivazione

Il tempo massimo di sei mesi previsto attualmente per un periodo di sette anni è troppo breve e offre poca copertura temporale (7%) per un settore suscettibile di far fronte a una considerevole varietà di proliferazioni di plancton su un periodo relativamente lungo. Un sistema di compensazione deve essere efficace e tenere ragionevolmente conto del rischio inerente. Un periodo di diciotto mesi fornisce una copertura temporale massima pari a circa il 20%.

PE 357.979v04-00 102/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 266Articolo 32, lettera a), alinea

a) alla concessione di indennità compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività. L’indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

a) alla concessione di indennità compensative agli allevatori di molluschi per l’arresto temporaneo della loro attività. L’indennità può essere concessa per un massimo di diciotto mesi nel periodo 2007-2013. L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

Or. it

Motivazione

La compensazione di sei mesi risulta insufficiente.

Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward

Emendamento 267Articolo 32, lettera a), trattino 1

– per più di quattro mesi consecutivi; o – per un massimo di tre mesi consecutivi; o

Or. en

Motivazione

Una sospensione di quattro o più mesi avrebbe come conseguenza per molti allevatori la cessazione dell'attività, in particolare se ciò avviene durante il picco della stagione commerciale, e la messa a disposizione di compensazioni in tali circostanze può costituire una questione controversa. Salvaguardare le imprese aiutandole a superare tali situazioni naturali eccezionali senza causare distorsioni del mercato deve costituire l'obiettivo primario da perseguire.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 268Articolo 32, lettera a), trattino 1

– per più di quattro mesi consecutivi; o – durante più di quattro mesi consecutivi; o

AM\570521IT.doc 103/165 PE 357.979v04-00

IT

Or. fr

Motivazione

Aiuto agli allevatori di molluschi esteso all'insieme delle risorse di acquacoltura.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 269Articolo 32, lettera a), trattino 2

– qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;

– qualora la perdita dovuta alla sospensione dell'attività superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;

Or. fr

Motivazione

Aiuto agli allevatori di molluschi esteso all'insieme delle risorse di acquacoltura.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 270Articolo 32, lettera a), trattino 2

– qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;

– qualora la perdita dovuta alla sospensione dell'attività superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;

Or. fr

Motivazione

Le possibilità di aiuti agli allevatori di molluschi in caso di cessazione di attività vanno estese alla pesca di conchiglie. (es. conchiglie dei pellegrini). Inoltre, il periodo di sei mesi, eccessivamente breve, deve passare a 18 mesi.

PE 357.979v04-00 104/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 271Articolo 32, lettera a), trattino 2

- qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;

- qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 30% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;

Or. nl

Motivazione

La percentuale del 20% proposta dal relatore è troppo bassa.

Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward

Emendamento 272Articolo 33, paragrafo 1

1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole e medie imprese.

Or. en

Motivazione

Le medie imprese svolgono un ruolo socioeconomico importante nelle comunità costiere e la loro esclusione dall'assegnazione di aiuti compromette lo sviluppo sostenibile di tali comunità.

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 273Articolo 33, paragrafo 1

1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al

1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al

AM\570521IT.doc 105/165 PE 357.979v04-00

IT

consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Non sono ammissibili gli investimenti che riguardano prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, a meno che si tratti di investimenti destinati esclusivamente al trattamento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Or. es

Motivazione

L'emendamento introduce una maggiore flessibilità in relazione a questo tipo di investimenti. Gli aiuti non devono essere limitati in funzione della dimensione dell'impresa.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 274Articolo 33, paragrafo 1

1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

Or. es

Motivazione

È la sostenibilità economica, sociale (occupazione), ambientale, ecc. a livello locale, e non la dimensione delle imprese, ciò di cui ciascuno Stato membro deve, in ogni caso concreto, tenere conto.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 275Articolo 33, paragrafo 1

PE 357.979v04-00 106/165 AM\570521IT.doc

IT

1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

1. Il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Questi finanziamentisono limitati alle microimprese e alle piccole e medie imprese.

Or. fr

Motivazione

La definizione di orientamenti strategici e di piani strategici nazionali oltre che essere complessa è in contrasto con l'obiettivo della semplificazione: infatti, si rivela inutile l'adozione di priorità strategiche da parte del Consiglio visto che la riforma della PCP ha consentito il varo di un regolamento quadro. Peraltro, gli aiuti alla trasformazione non debbono essere riservati soltanto alle micro e piccole imprese.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 276Articolo 33, paragrafo 1

1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Questi finanziamenti riguardano tutte le imprese sostenibili, indipendentemente dalla loro grandezza.

Or. el

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 277Articolo 33, paragrafo 2

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese e devono essere finalizzati, tra l'altro, a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo, la sicurezza alimentare,

AM\570521IT.doc 107/165 PE 357.979v04-00

IT

e la qualità dei prodotti o a ridurre l'impatto sull'ambiente. Il trasferimento della proprietà di un'impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

la tracciabilità e la qualità dei prodotti, o a ridurre l'impatto sull'ambiente. Il trasferimento della proprietà di un'impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

Or. es

Motivazione

Si introduce una maggiore flessibilità per consentire di sfruttare maggiormente gli aiuti. D'altro canto, la salute degli animali può considerarsi di per sé un obiettivo della PCP solo in relazione con la sicurezza alimentare, di cui la tracciabilità è un elemento importante.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 278Articolo 33, paragrafo 2

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l'impatto sull'ambiente. Il trasferimento della proprietà di un'impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti, o a ridurre l'impatto sull'ambiente. Il trasferimento della proprietà di un'impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

Or. es

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 279Articolo 33, paragrafo 2

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l’ampliamento, l’equipaggiamento e l’ammodernamento di imprese e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l’impatto sull’ambiente. Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l’ampliamento, l’equipaggiamento e l’ammodernamento di imprese e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l’impatto sull’ambiente e l'innovazione dei processi e dei prodotti. Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

PE 357.979v04-00 108/165 AM\570521IT.doc

IT

Or. it

Motivazione

E' molto importante l'introduzione di tecnologia innovativa.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 280Articolo 34, paragrafo 1

1. Il Fondo sostiene gli investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione per la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese.

1. Il Fondo sostiene gli investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione per la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese. Gli investimenti devono offrire garanzie adeguate di sostenibilità tecnica ed economica.

Or. es

Motivazione

Stesse esigenze che per gli investimenti nel settore dell'acquacoltura.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 281Articolo 34, paragrafo 2, alinea

2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 devono contribuire a preservare o a incrementare l'occupazione nel settore della pesca e a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 devono contribuire a preservare o a incrementare l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, così come a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

Or. es

Motivazione

Adeguamento ai diversi sottosettori della pesca.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 282Articolo 34, paragrafo 2, alinea

2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1

AM\570521IT.doc 109/165 PE 357.979v04-00

IT

devono contribuire a preservare o a incrementare l’occupazione nel settore della pesca e a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

devono contribuire allo sviluppo sostenibile nel settore della pesca e a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

Or. pt

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 283Articolo 34, paragrafo 2, alinea

2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 devono contribuire a preservare o a incrementare l'occupazione nel settore della pesca e a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 devono contribuire a preservare o a incrementare l'occupazione nel settore della pesca o a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

Or. es

Motivazione

Le condizioni cui si fa riferimento nel testo non devono essere cumulative.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 284Articolo 34, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) ottenere prodotti di alta qualità per mercati altamente specializzati;

Or. es

Motivazione

Sostegno a una delle attività in cui la produzione comunitaria può raggiungere una maggiore competitività.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 285Articolo 34, paragrafo 2, lettera d)

d) contribuire a migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;

d) contribuire a migliorare l'uso dei sottoprodotti e degli scarti;

Or. es

PE 357.979v04-00 110/165 AM\570521IT.doc

IT

Motivazione

Non è ben chiaro a cosa la Commissione si riferisca, per cui è preferibile una formulazione che non crei confusione.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 286Articolo 34, paragrafo 2, lettera d)

d) contribuire a migliorare l’uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;

soppressa

Or. en

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 287Articolo 34, paragrafo 2, lettera e)

e) applicare le nuove tecnologie o sviluppare il commercio elettronico;

e) applicare le nuove tecnologie e forme innovative di presentazione dei prodotti o sviluppare il commercio elettronico;

Or. es

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 288Articolo 34, paragrafo 2, lettera f)

f) commercializzare prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi della flotta locale.

f) commercializzare prodotti innovativi o aventi un valore aggiunto maggiore, provenienti, di preferenza, dagli sbarchi della flotta locale e dall'acquacoltura.

Or. es

Motivazione

Se non si introducono requisiti più ambiziosi e si limitano gli aiuti alle flotte locali, detti aiuti possono assumere carattere discriminatorio.

AM\570521IT.doc 111/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 289Articolo 34, paragrafo 2, lettera f)

f) commercializzare prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi della flotta locale.

f) commercializzare prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi della flotta comunitaria.

Or. pt

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 290Articolo 34, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

f bis) contribuire alla diversificazione e allo sviluppo di nuovi prodotti trasformati della pesca e dell'acquacoltura.

Or. es

Motivazione

Gli aiuti devono promuovere la competitività delle industrie comunitarie e rispondere ai nuovi comportamenti e gusti dei consumatori.

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 291Articolo 34, paragrafo 2, lettera f) bis (nuova)

f bis) costituzione di organizzazioni di produttori.

Or. it

Motivazione

Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 si raggiungono principalmente con la costituzione di forme organizzative quali le organizzazioni di produttori.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 292Articolo 34, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

PE 357.979v04-00 112/165 AM\570521IT.doc

IT

f bis) commercializzare nuovi prodotti che promuovano la diversificazione industriale.

Or. es

AM\570521IT.doc 113/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 293Articolo 34, paragrafo 3

3. Per investimenti relativi al commercio al dettaglio non sono concessi finanziamenti comunitari.

soppresso

Or. it

Motivazione

Si discriminano forme di vendita al dettaglio rispetto a forme di vendita all'ingrosso.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 294Articolo 36, alinea

Il Fondo finanzia le azioni collettive miranti a:

Il Fondo finanzia, segnatamente azioni collettive miranti a:

Or. fr

Motivazione

Le azioni collettive non debbono essere esclusive.

Emendamento presentato da Catherine Stihler

Emendamento 295Articolo 36, parte introduttiva

Il Fondo finanzia le azioni collettive miranti a:

Il Fondo finanzia le azioni collettive miranti in particolare a:

Or. en

Motivazione

L'elenco di azioni collettive non deve avere carattere esclusivo.

PE 357.979v04-00 114/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 296Articolo 36, alinea

Il Fondo finanzia le azioni collettive miranti a:

Il Fondo finanzia, segnatamente azioni collettive miranti a:

Or. fr

Motivazione

Si propone di ripristinare gli aiuti alla ristrutturazione delle associazioni di produttori.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 297Articolo 36, lettera a)

a) contribuire in modo duraturo a una migliore gestione e conservazione delle risorse o alla trasparenza dei mercati dei prodotti e della pesca e dell’acquacoltura o,

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 298Articolo 36, lettera b)

b) favorire gli investimenti collettivi per lo sviluppo di siti di riproduzione, il trattamento dei rifiuti o l'acquisto di strutture per la produzione la trasformazione o la commercializzazione o,

b) favorire gli investimenti collettivi per lo sviluppo di siti di riproduzione, il miglioramento delle condizioni di produzione e il miglioramento delle condizioni di lavoro, misure che contribuiscano alla protezione dell'ambiente, il trattamento dei rifiuti o l'acquisto di strutture per la produzione la trasformazione o la commercializzazione o,

Or. es

AM\570521IT.doc 115/165 PE 357.979v04-00

IT

Motivazione

Si cerca di non limitare troppo i campi d'azione ai fini di un migliore sfruttamento degli aiuti.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 299Articolo 36, lettera b)

b) favorire gli investimenti collettivi per lo sviluppo di siti di riproduzione, il trattamento dei rifiuti o l’acquisto di strutture per la produzione la trasformazione o la commercializzazione o,

b) effettuare gli investimenti collettivi per lo sviluppo di siti di riproduzione, il trattamento dei rifiuti o l’acquisto di strutture per la produzione la trasformazione o la commercializzazione o,

Or. fr

Motivazione

Ripristino degli aiuti alle associazioni professionali.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll e Catherine Stihler

Emendamento 300Articolo 36, lettera c)

c) promuovere il partenariato tra studiosi eoperatori del settore della pesca o,

c) promuovere il partenariato tra studiosi,operatori e altri attori del settore della pesca, inclusi i consigli consultivi regionali, o,

Or. en

Motivazione

L'emendamento pone l'accento sull'importanza del ruolo svolto dai consigli consultivi regionali per l'attuazione della politica comune della pesca.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 301Articolo 36, lettera d bis) (nuova)

d bis) finanziare campagne di ricerca (scientifiche, sperimentali e di controllo), studi socioeconomici sull'impatto delle misure di ricostituzione e pareri scientifici destinati al settore.

PE 357.979v04-00 116/165 AM\570521IT.doc

IT

Or. es

Motivazione

Si cerca di non limitare troppo i campi d'azione ai fini di un migliore sfruttamento degli aiuti.

Emendamento presentato da Catherine Stihler

Emendamento 302Articolo 36, lettera d bis) (nuova)

d bis) rimuovere gli attrezzi da pesca persi o abbandonati sul fondo marino al fine di ridurre la pesca fantasma.

Or. en

Motivazione

Sono stati segnalati gravi problemi per la pesca con rete fissa in acque profonde.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 303Articolo 36, lettera d bis) (nuova)

d bis) migliorare la raccolta di dati e lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione di indicatori al fine di misurare gli impatti della pesca sulle specie bersaglio e non bersaglio e sull'ambiente marino in generale.

Or. en

Motivazione

È di cruciale importanza poter disporre di una raccolta e di una valutazione dei dati di elevata qualità se si vuole attuare una politica della pesca sostenibile.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 304Articolo 36, lettera d bis) (nuova)

d bis) contribuire al potenziamento del settore ristrutturando le associazioni di produttori nell'intento, segnatamente, di migliorare le condizioni di controlli

AM\570521IT.doc 117/165 PE 357.979v04-00

IT

applicabili alla PCP.

Or. fr

Motivazione

Si propone di ripristinare gli aiuti alla ristrutturazione delle associazioni di produttori.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 305Articolo 36, lettera d bis (nuova)

d bis) contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune per la pesca.

Or. pt

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 306Articolo 36, lettera d bis) (nuova)

d bis) realizzare studi di valutazione dell'impatto socioeconomico dei piani di ricostituzione degli stock.

Or. es

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 307Articolo 36, lettera d bis) (nuova)

d bis) contribuire al potenziamento del settore ristrutturando le associazioni di produttori nell'intento, segnatamente, di migliorare le condizioni di controlli applicabili alla PCP.

Or. fr

Motivazione

Ripristino degli aiuti alle associazioni professionali.

PE 357.979v04-00 118/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 308Articolo 36, lettera d ter) (nuova)

d ter) attuare le disposizioni relative alla rintracciabilità dei prodotti grazie a misuretecniche e ad azioni di formazione e di consulenza a favore degli operatori della filiera di cui trattasi.

Or. fr

Motivazione

Ripristino degli aiuti alle associazioni professionali.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 309Articolo 36, lettera d ter) (nuova)

d ter) attuare le disposizioni relative alla rintracciabilità dei prodotti grazie a misure tecniche e ad azioni di formazione e di consulenza a favore degli operatori della filiera di cui trattasi.

Or. fr

Motivazione

Si propone di ripristinare gli aiuti alla ristrutturazione delle associazioni di produttori.

Emendamento presentato da Paulo Casaca

Emendamento 310Articolo 37, paragrafo 1

1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica, ad esclusione del ripopolamento diretto. Le azioni devono contribuire a migliorare l’ambiente acquatico.

1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica, ad esclusione del ripopolamento diretto. Le azioni devono contribuire a ripristinare e a migliorare l’ambiente acquatico.

Or. en

AM\570521IT.doc 119/165 PE 357.979v04-00

IT

Motivazione

Questa modifica di carattere terminologico mira ad assicurare che l'ambiente naturale non venga "migliorato" per creare condizioni ecologiche innaturali senza un'adeguata indagine delle conseguenze per l'ambiente e per la flora e la fauna che ne dipendono. Ciò è conforme al principio di precauzione di cui all'articolo 174 del trattato CE. L'attenzione va posta sul ripristino, che è in linea con il recupero e la conservazione.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 311Articolo 37, paragrafo 1

1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo intese a proteggere e sviluppare lafauna acquatica, ad esclusione del ripopolamento diretto. Le azioni devono contribuire a migliorare l’ambiente acquatico.

1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo intese a proteggere e sviluppare le risorse acquatiche, ad esclusione del ripopolamento diretto, salvo per il ripopolamento delle acque interne volto a reintrodurre o favorire le specie altamente migratorie. Le azioni devono contribuire a migliorare l’ambiente acquatico.

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere un sostegno finanziario per il ripopolamento mirato a proteggere le specie ittiche migratorie minacciate. Ad esempio, la protezione della popolazione riproduttiva dell'anguilla richiede enormi investimenti, impossibili da sostenere per i paesi che non hanno libero accesso agli avannotti di questa specie. Il problema è ovviamente di natura strutturale e richiede che vengano adottate misure di sostegno nel quadro del FEP.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 312Articolo 37, paragrafo 1

1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica, ad esclusione del ripopolamento diretto. Le azioni devono contribuire a migliorare l’ambiente acquatico.

1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo intese a proteggere la fauna acquatica, ad esclusione del ripopolamento diretto. Le azioni devono contribuire a ripristinare l’ambiente acquatico e possono includere le azioni intraprese nel quadro dei programmi di Natura 2000 che hanno una componente relativa alla pesca.

Or. en

PE 357.979v04-00 120/165 AM\570521IT.doc

IT

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare, se lo ritengono opportuno, i fondi FEP per i progetti nel quadro di Natura 2000.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 313Articolo 37, paragrafo 2

2. Le azioni devono riguardare l'installazione di strutture fisse o mobili intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica o a ripristinare le vie navigabili interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie.

2. Le azioni devono riguardare l'installazione di strutture fisse o mobili intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica o a ripristinare le vie navigabili interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, come pure il ripristino di spazi degradati dall'attività acquicola.

Or. es

Motivazione

Per analogia con il ripristino delle vie navigabili interne occorre includere gli spazi degradati dall'attività acquicola, come ad esempio i fondali che si trovano sotto vecchi impianti di acquacoltura o zone del litorale in cui sono state installate cascine marine ora dismesse. Ciò porterebbe ad un minore impatto dell'attività acquicola.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 314Articolo 38, paragrafo 2, lettera e)

e) alla gestione informatizzata delle attività di pesca.

e) a dispositivi di ispezione e monitoraggio, compresa la gestione informatizzata delle attività di pesca.

Or. en

Motivazione

Se si vuole attuare una politica della pesca sostenibile, risultano di importanza cruciale le ispezioni e il monitoraggio di elevata qualità.

Emendamento presentato da Jan Mulder

Emendamento 315Articolo 38, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

AM\570521IT.doc 121/165 PE 357.979v04-00

IT

e bis) a migliorare il trattamento dei rifiuti e di altri materiali sparsi.

Or. nl

Motivazione

Occorre prestare un'attenzione continua per ridurre al minimo la pressione sull'ambiente.

Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward

Emendamento 316Articolo 39, paragrafo 2

2. Le azioni non devono essere orientate verso specifici marchi commerciali o fare riferimento a zone geografiche e paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio.

(non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 317Articolo 39, paragrafo 3, alinea

3. Gli investimenti devono essere indirizzati: 3. Gli investimenti devono essere indirizzatiin via prioritaria:

Or. es

Motivazione

Anche in questo caso, per consentire di sfruttare meglio gli aiuti, le misure ammissibili non devono rappresentare un elenco esaustivo.

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 318Articolo 39, paragrafo 3, alinea

PE 357.979v04-00 122/165 AM\570521IT.doc

IT

3. Gli investimenti devono essere indirizzati: 3. Gli investimenti devono essere indirizzatiin via prioritaria:

Or. es

Motivazione

La formulazione proposta garantisce una maggiore flessibilità al momento di stabilire le misure di sostegno.

AM\570521IT.doc 123/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 319Articolo 39, paragrafo 3, lettera a)

a) alla realizzazione di campagne di promozione nazionali e transnazionali;

a) alla realizzazione di campagne di promozione nazionali e transnazionali, all'organizzazione di fiere, saloni ed esposizioni e alla partecipazione ad essi, nonché alla realizzazione di incontri di partenariato;

Or. es

Motivazione

La formulazione proposta dà la possibilità di sfruttare meglio i fondi.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 320Articolo 39, paragrafo 3, lettera a)

a) alla realizzazione di campagne di promozione nazionali e transnazionali;

a) alla realizzazione di campagne di promozione nazionali e transnazionali, alla partecipazione a fiere, saloni, esposizioni e partenariati;

Or. es

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 321Articolo 39, paragrafo 3, lettera d)

d) alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;

d) alla certificazione e alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;

Or. en

Motivazione

Una adeguata certificazione aiuterà la promozione di questi prodotti.

PE 357.979v04-00 124/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 322Articolo 39, paragrafo 3, lettera f)

f) alla certificazione della qualità; f) alla garanzia, al controllo e alla certificazione della qualità;

Or. es

Motivazione

La formulazione proposta dà la possibilità di sfruttare meglio i fondi.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 323Articolo 39, paragrafo 3, lettera f)

f) alla certificazione della qualità; f) alla garanzia, al controllo e alla certificazione della qualità;

Or. es

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 324Articolo 39, paragrafo 3, lettera g)

g) all'etichettatura, compresa l'etichettatura dei prodotti provenienti da catture effettuate utilizzando metodi di pesca rispettosi dell'ambiente;

g) all'etichettatura e alla tracciabilità, compresa l'etichettatura dei prodotti provenienti da catture effettuate utilizzando metodi di pesca rispettosi dell'ambiente;

Or. es

Motivazione

Si completa il contenuto della misura.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 325Articolo 39, paragrafo 3, lettera i)

i) alla realizzazione di indagini di mercato. i) alla realizzazione di studi e indagini di mercato.

AM\570521IT.doc 125/165 PE 357.979v04-00

IT

Or. es

Motivazione

Si completa il contenuto della misura.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 326Articolo 39, paragrafo 3, lettera i)

i) alla realizzazione di indagini di mercato. i) alla realizzazione di studi e indagini di mercato.

Or. es

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 327Articolo 39, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri possono sostenere la costituzione e facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3759/92.

Or. es

PE 357.979v04-00 126/165 AM\570521IT.doc

IT

Motivazione

Le organizzazioni di produttori costituiscono uno strumento molto importante per facilitare la gestione della pesca e devono continuare ad essere sostenute.

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 328Articolo 39, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri possono sostenere la costituzione e facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3759/92.

Or. es

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 329Articolo 40, paragrafo 1

1. Il Fondo può finanziare progetti pilota finalizzati all’acquisizione e diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da un operatore economico, un’associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo designato a tal fine dall’autorità di gestione in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico.

1. Il Fondo può finanziare progetti pilota finalizzati all’acquisizione e diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da organismi pubblici o parapubblici, un operatore economico, un’associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo designato a tal fine dall’autorità di gestione in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico.

Or. pt

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 330Articolo 40, paragrafo 1

1. Il Fondo può finanziare progetti pilota finalizzati all’acquisizione e diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da un operatore economico, un’associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo designato a tal fine dall’autorità di gestione in cooperazione con un

1. Il Fondo può finanziare progetti pilota finalizzati alla formazione, alla ricerca e all’acquisizione e diffusione di nuove conoscenze tecniche nonché campagne sperimentali di ricerca scientifica in mare per la ricerca di nuove zone di pesca e di nuove specie, realizzati da un operatore economico, un’associazione commerciale

AM\570521IT.doc 127/165 PE 357.979v04-00

IT

organismo tecnico o scientifico. riconosciuta o qualsiasi altro organismo designato a tal fine dall’autorità di gestione in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico.

Or. es

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 331Articolo 40, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I progetti di pesca sperimentale sono sovvenzionabili come progetti pilota nella misura in cui siano legati ad un obiettivo di conservazione delle risorse di pesca e prevedano l'attuazione di tecniche più selettive.

Or. es

Motivazione

Rafforzamento delle misure destinate a rendere sempre più selettiva l'attività di pesca.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 332Articolo 40, paragrafo 2, lettera a)

a) sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l’affidabilità tecnica o l’interesse economico di una tecnologia innovatrice, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche relative alla tecnologia sperimentata;

a) sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l’affidabilità tecnica o l’interesse economico di una tecnologia innovatrice, incluse quelle mirate a migliorare la selettività degli attrezzi di pesca o, altrimenti, a ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente o a ridurre il consumo energetico delle attività di pesca, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche relative alla tecnologia sperimentata;

Or. en

Motivazione

È opportuno che i progetti pilota volti a migliorare la selettività degli attrezzi di pesca possano beneficiare di aiuti.

PE 357.979v04-00 128/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 333Articolo 40, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) includere programmi per la riduzionedelle catture accessorie e di altri impatti ambientali.

Or. en

Motivazione

La riduzione delle catture accessorie e di altri impatti ambientali costituisce una delle maggiori sfide cui si trova dinanzi la politica comune della pesca.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 334Articolo 41, comma 1

Il Fondo può finanziare le modifiche dei pescherecci a esclusivi fini di formazione o ricerca nel settore della pesca purché ciò avvenga sotto l’egida di organismi pubblici o parapubblici e il peschereccio batta bandiera di uno Stato membro.

Il Fondo può finanziare la costruzione o le modifiche dei pescherecci a esclusivi fini di formazione o ricerca nel settore della pesca purché ciò avvenga sotto l’egida di organismi pubblici o parapubblici e il peschereccio batta bandiera di uno Stato membro.

Or. es

Motivazione

E' necessario appoggiare qualsiasi impulso alla ricerca.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 335Articolo 41, comma 1

Il Fondo può finanziare le modifiche dei pescherecci a esclusivi fini di formazione o ricerca nel settore della pesca purché ciò avvenga sotto l’egida di organismi pubblici o parapubblici e il peschereccio batta bandiera di uno Stato membro.

Il Fondo può finanziare le modifiche dei pescherecci a esclusivi fini di formazione o ricerca nel settore della pesca purché ciò avvenga sotto l’egida di organismi pubblici o parapubblici o di altri enti collettivi di formazione o di ricerca e il peschereccio batta bandiera di uno Stato membro.

AM\570521IT.doc 129/165 PE 357.979v04-00

IT

Or. pt

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 336Articolo 41, comma 1

Il Fondo può finanziare le modifiche dei pescherecci a esclusivi fini di formazione o ricerca nel settore della pesca purché ciò avvenga sotto l’egida di organismi pubblici o parapubblici e il peschereccio batta bandiera di uno Stato membro.

Il Fondo può finanziare le modifiche dei pescherecci a esclusivi fini di formazione o ricerca nel settore della pesca purché ciò avvenga sotto l’egida di organismi pubblici o parapubblici o di altri organismi anche privati ma non aventi scopi di lucro designati dall'autorità di gestione e il peschereccio batta bandiera di uno Stato membro.

Or. it

Motivazione

Introducendo altri organismi, anche privati, abbiamo una maggiore possibilità di modificare pescherecci per altri fini che non siano esclusivamente della pesca.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 337Articolo 41, comma 2

Il Fondo può finanziare azioni per destinare in via permanente i pescherecci ad attività non redditizie diverse dalla pesca professionale.

Il Fondo può finanziare azioni per destinare in via permanente i pescherecci ad attività diverse dalla pesca professionale.

Or. es

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 338Articolo 41, comma 2

Il Fondo può finanziare azioni per destinare in via permanente i pescherecci ad attività non redditizie diverse dalla pesca professionale.

Il Fondo può finanziare azioni per destinare in via permanente i pescherecci ad altre attività diverse dalla pesca professionale.

Or. pt

PE 357.979v04-00 130/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 339Articolo 41 bis (nuovo)

Articolo 41 bisMisure di accompagnamento in materia di

pari opportunità1. Il Fondo può finanziare misure di accompagnamento onde promuovere la parità tra gli uomini e le donne nonché l'integrazione della politica di uguaglianza di genere nelle attività dell'impresa.2. Per beneficiare dell'aiuto, i promotori dei progetti devono presentare un piano d'integrazione delle pari opportunità nella gestione dell'attività imprenditoriale (ed impegnarsi a instaurare e mantenere tale piano durante un periodo minimo di cinque anni (tali aiuti sono finanziati dal gruppo III dell'allegato II).

Or. es

Motivazione

Teso a instaurare un'integrazione effettiva dell'uguaglianza di genere nelle azioni del Fondo.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 340Articolo 41 bis (nuovo)

Articolo 41 bisIngegneria finanziaria

Il Fondo può contribuire, nei limiti dei massimali di cui al titolo VI, all'allestimento di strumenti di ingegneria finanziaria tesi ad adattare le capacità di pesca della filiera nelle regioni sfavorite dell'Unione.

Or. fr

AM\570521IT.doc 131/165 PE 357.979v04-00

IT

Motivazione

Nelle regioni sfavorite che lamentano limitate capacità di investimento degli operatori il Fondo deve consentire l'allestimento di strumenti di ingegneria finanziaria riguardanti segnatamente: i fondi di capitale di investimento, capitale d'avviamento, fondi di garanzia marittima relative a zone geografiche limitate e all'insieme dei settori di intervento del presente regolamento.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 341Capitolo III, titolo

ASSE PRIORITARIO 4 ─ SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA

COSTIERE

ASSE PRIORITARIO 4 ─ SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA

E DI ACQUACOLTURA

Or. es

Motivazione

Inclusione dell'acquacoltura.

PE 357.979v04-00 132/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Heinz Kindermann

Emendamento 342Articolo 42, paragrafo 1

1. In combinazione con altri strumenti comunitari, il Fondo finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita delle zone di pesca costiere ammissibili nel quadro di una strategia globale di attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.

1. In combinazione con altri strumenti comunitari, il Fondo finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita delle zone di pesca costiere, soprattutto nelle zone costiere periferiche, ammissibili nel quadro di una strategia globale di attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.

Or. de

Motivazione

Maggiore chiarificazione delle priorità.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 343Articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

a) mantenere la prosperità socioeconomica di tali zone e il valore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

a) mantenere o sviluppare, in sintonia con le risorse alieutiche disponibili, la prosperità socioeconomica delle zone dove si esercitano attività di pesca e il valore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

Or. fr

Motivazione

Le misure di cui trattasi non debbono impedire lo sviluppo economico delle regioni nelle quali la filiera pesca e le risorse alieutiche denotano un potenziale sviluppo dell'attività.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 344Articolo 42, paragrafo 3, comma 1

AM\570521IT.doc 133/165 PE 357.979v04-00

IT

Gli Stati membri devono includere nei programmi operativi un elenco delle zone che possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo nell’ambito dello sviluppo sostenibile delle zone costiere.

Gli Stati membri devono includere nei programmi operativi un elenco delle zone che possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo nell’ambito dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre maggiore flessibilità nella definizione di zona di pesca costiera. La popolazione di una regione di livello NUTS III può comprendere da 150.000 a 800.000 abitanti.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 345Articolo 42, paragrafo 3, comma 2

Una zona di pesca costiera ha generalmente dimensioni inferiori al livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona deve presentare caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Nella definizione di zone costiere va introdotto il riferimento a una maggiore sussidiarietà.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 346Articolo 42, paragrafo 3, comma 2

Una zona di pesca costiera ha generalmente dimensioni inferiori al livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona deve presentare caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti.

soppresso

PE 357.979v04-00 134/165 AM\570521IT.doc

IT

Or. fr

Motivazione

Rispetto delle norme di sussidiarietà.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 347Articolo 42, paragrafo 3, comma 2

Una zona di pesca costiera ha generalmente dimensioni inferiori al livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona deve presentare caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti.

Una zona di pesca costiera ammissibile ad aiuti nell'ambito del fondo ha generalmente dimensioni inferiori rispetto alle dimensioni massime di una regione di livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona ha un livello occupazionale significativo nel settore della pesca e presenta un declino dell'attività in detto settore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre maggiore flessibilità nella definizione di zona di pesca costiera. La popolazione di una regione di livello NUTS III può comprendere da 150.000 a 800.000 abitanti.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 348Articolo 42, paragrafo 3, comma 2

Una zona di pesca costiera ha generalmente dimensioni inferiori al livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona deve presentare caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti.

Una zona di pesca costiera e acquicola è assimilata a quelle aventi una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca o l'acquacoltura. La zona deve presentare caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti.

Or. es

AM\570521IT.doc 135/165 PE 357.979v04-00

IT

Motivazione

L'acquacoltura è uno degli assi prioritari del Fondo europeo per la pesca e pertanto non può restare esclusa dalla definizione. D'altronde, legare gli aiuti al numero di abitanti lascerà da parte alcune tra le più importanti zone di pesca e di acquacoltura dell'UE, il che non ha alcun senso poiché si tratta di un Fondo stabilito giustamente per sostenere tali attività.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 349Articolo 42, paragrafo 3, comma 2

Una zona di pesca costiera ha generalmente dimensioni inferiori al livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona deve presentare caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti.

soppresso

Or. it

Motivazione

Per favorire la sopravvivenza e per migliorare le condizioni di vita delle nostre piccole comunità di pescatori esistenti nel Sud dell'Italia.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 350Articolo 42, paragrafo 3, comma 3

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Rispetto delle norme di sussidiarietà.

PE 357.979v04-00 136/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 351Articolo 42, paragrafo 3, comma 3

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.

soppresso

Or. pt

Emendamento presentato da Heinz Kindermann

Emendamento 352Articolo 42, paragrafo 3, comma 3

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.

soppresso

Or. de

Motivazione

Nei primi due commi dell'articolo vengono illustrati i tratti principali della misura. La condizione che si debba trattare di regioni che, dal punto di vista geografico, oceanografico, economico e sociale, costituiscono un'unità abbastanza omogenea, è sufficiente per cui la limitazione ad agglomerati con meno di 100 000 abitanti è inutile.

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 353Articolo 42, paragrafo 3, comma 3

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.

La zona deve avere un livello significativo di occupazione nel settore della pesca e nelle attività di pesca in declino.

Or. es

AM\570521IT.doc 137/165 PE 357.979v04-00

IT

Motivazione

Il recepimento diretto di LEADER non è valido per la pesca poiché avrebbe un effetto molto sfavorevole su importanti nuclei di popolazione fortemente dipendenti dalla pesca.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 354Articolo 42, paragrafo 3, comma 3

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca.

Or. fr

Motivazione

Lo sviluppo delle zone costiere non deve essere legato esclusivamente al declino delle attività di pesca né al numero di abitanti.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 355Articolo 42, paragrafo 3, comma 3

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.

La zona deve avere un livello significativo di occupazione nel settore della pesca e nelle attività di pesca in declino.

Or. es

Motivazione

L'acquacoltura è uno degli assi prioritari del Fondo europeo per la pesca e pertanto non può restare esclusa dalla definizione. D'altronde, legare gli aiuti al numero di abitanti lascerà da parte alcune tra le più importanti zone di pesca e di acquacoltura dell'UE, il che non ha alcun senso poiché si tratta di un Fondo stabilito giustamente per sostenere tali attività.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 356Articolo 42, paragrafo 3, comma 3

PE 357.979v04-00 138/165 AM\570521IT.doc

IT

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.

I criteri precisi per tali zone in ciascuno Stato membro sono oggetto di dialogo tra gli Stati membri e la Commissione, a seconda delle caratteristiche territoriali di ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre maggiore flessibilità nella definizione di zona di pesca costiera. La popolazione di una regione di livello NUTS III può comprendere da 150.000 a 800.000 abitanti.

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 357Articolo 42, paragrafo 3, comma 3

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avereagglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore pesca, settore in fase di declino, con presenza di piccole comunità di pescatori, distanti da agglomerati urbani con non più di 100.000 abitanti.

Or. it

Motivazione

Per favorire la sopravvivenza e per migliorare le condizioni di vita delle nostre piccole comunità di pescatori esistenti nel Sud dell'Italia.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 358Articolo 42, paragrafo 4

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco delle zone ammissibili ai sensi del paragrafo 3.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

AM\570521IT.doc 139/165 PE 357.979v04-00

IT

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 359Articolo 43, paragrafo 1, alinea

1. I finanziamenti nell’ambito dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere possono essere concessi per:

1. I finanziamenti nell’ambito dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere e di acquacoltura possono essere concessi per:

Or. es

Motivazione

L'acquacoltura è uno degli assi prioritari del Fondo europeo per la pesca e pertanto non può restare esclusa dalla definizione. D'altronde, legare gli aiuti al numero di abitanti lascerà da parte alcune tra le più importanti zone di pesca e di acquacoltura dell'UE, il che non ha alcun senso poiché si tratta di un Fondo stabilito giustamente per sostenere tali attività.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 360Articolo 43, paragrafo 1, lettera a)

a) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo il turismo ecologico, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;

a) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo le attività di pescaturismo, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;

Or. es

Motivazione

Si deve insistere sul fatto che il FEP è un fondo destinato al settore della pesca ed è opportuno precisare che finanzia misure esclusivamente legate a tale attività.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 361Articolo 43, paragrafo 1, lettera a)

a) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo il turismo ecologico, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;

a) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo il turismo ecologico, pescaturismo e ittiturismo, senza determinare però un

PE 357.979v04-00 140/165 AM\570521IT.doc

IT

aumento dello sforzo di pesca;

Or. it

Motivazione

In quanto attività connesse al turismo ecologico e alternative alla pesca poiché contribuiscono a diminuirne lo sforzo.

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 362Articolo 43, paragrafo 1, lettera b)

b) diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività per le persone impegnate nel settore della pesca, mediante la creazione di posti di lavoro aggiuntivi o alternativi all’esterno del settore;

b) diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività per le persone impegnate nel settore della pesca e dell'acquacoltura, mediante la creazione di posti di lavoro aggiuntivi o alternativi all’esterno del settore;

Or. it

Motivazione

Poiché l'acquacoltura è un'attività alternativa alla pesca che ne diminuisce lo sforzo.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 363Articolo 43, paragrafo 1, lettera c)

c) favorire la commercializzazione a livello locale dei prodotti del mare;

c) favorire la commercializzazione a livello locale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Or. es

Motivazione

Si deve insistere sul fatto che il FEP è un fondo destinato al settore della pesca ed è opportuno precisare che finanzia misure esclusivamente legate a tale attività.

AM\570521IT.doc 141/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 364Articolo 43, paragrafo 1, lettera d)

d) sostenere le infrastrutture per la piccola pesca e promuovere le attività turistiche;

d) sostenere le infrastrutture per la piccola pesca e promuovere le attività di pescaturismo;

Or. es

Motivazione

Si deve insistere sul fatto che il FEP è un fondo destinato al settore della pesca ed è opportuno precisare che finanzia misure esclusivamente legate a tale attività.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 365Articolo 43, paragrafo 1, lettera d)

d) sostenere le infrastrutture per la piccola pesca e promuovere le attività turistiche;

d) sostenere gli investimenti e le infrastrutture per la piccola pesca e promuovere le attività turistiche;

Or. pt

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 366Articolo 43, paragrafo 2

2. A livello secondario il Fondo può finanziare, fino a un massimo del 15% dell’asse prioritario interessato, misure destinate a promuovere e migliorare le abilità professionali, la capacità di adattamento dei lavoratori e l’accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile delle zone costiere e in relazione diretta con le misure di cui al primo paragrafo.

2. A livello sussidiario il Fondo può finanziare, fino a un massimo del 15% dell’asse prioritario interessato, misure destinate a promuovere e migliorare le abilità professionali, la capacità di adattamento dei lavoratori e l’accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile delle zone costiere e acquicole e in relazione diretta con le misure di cui al primo paragrafo.

Or. es

PE 357.979v04-00 142/165 AM\570521IT.doc

IT

Motivazione

Ai fini di una maggiore precisione.

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 367Articolo 43, paragrafo 2

2. A livello secondario il Fondo può finanziare, fino a un massimo del 15%dell’asse prioritario interessato, misure destinate a promuovere e migliorare le abilità professionali, la capacità di adattamento dei lavoratori e l’accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile delle zone costiere e in relazione diretta con le misure di cui al primo paragrafo.

2. A livello secondario il Fondo può finanziare, fino a un massimo del 20%dell’asse prioritario interessato, misure destinate a promuovere e migliorare le abilità professionali, la capacità di adattamento dei lavoratori e l’accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile delle zone costiere e in relazione diretta con le misure di cui al primo paragrafo.

Or. es

Motivazione

Data l'importanza delle misure, è opportuno aumentare la percentuale massima autorizzata.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 368Articolo 43, paragrafo 3

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo e all’ammodernamento delle navi da pesca.

soppresso

Or. es

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti riguardanti le misure sovvenzionabili.

AM\570521IT.doc 143/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Emendamento 369Articolo 43, paragrafo 3

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo e all’ammodernamento delle navi da pesca.

soppresso

Or. es

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 23, lettera c bis) nuova e con l'emendamento all'articolo 28 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 370Articolo 43, paragrafo 3

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo e all’ammodernamento delle navi da pesca.

soppresso

Or. pt

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema

Emendamento 371Articolo 43, paragrafo 3

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo e all’ammodernamento delle navi dapesca.

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 possono essere destinati ancheal rinnovo e all’ammodernamento delle navi per la pesca artigianale senza un incremento delle capacità.

Or. it

Motivazione

Il rinnovo e l'ammodernamento hanno la finalità della sicurezza a bordo, gli orari e le condizioni di lavoro, e di igiene del pescato.

PE 357.979v04-00 144/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 372Articolo 43, paragrafo 3

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo e all’ammodernamento delle navi da pesca.

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo delle navi da pesca.

Or. it

Motivazione

Si deve consentire il finanziamento perlomeno degli ammodernamenti.

Emendamento presentato da Albert Jan Maat

Emendamento 373Articolo 43, paragrafo 3

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo e all’ammodernamento delle navi da pesca.

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 possono essere destinati al rinnovo e all’ammodernamento delle navi da pesca, senza un incremento delle capacità.

Or. nl

Motivazione

I finanziamenti previsti nono debbono limitarsi ai pescherecci utilizzati per la pesca artigianale.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 374Articolo 43, paragrafo 3

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo e all’ammodernamento delle navi da pesca.

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 possono essere destinati ancheal rinnovo e all’ammodernamento delle navi per la pesca artigianale senza un incremento delle capacità.

Or. it

AM\570521IT.doc 145/165 PE 357.979v04-00

IT

Motivazione

Il rinnovo e l'ammodernamento hanno la finalità della sicurezza a bordo, gli orari e le condizioni di lavoro, e di igiene del pescato.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava, Massimo D'Alema, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 375Articolo 43, paragrafo 3

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo e all’ammodernamento delle navi da pesca.

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo delle navi da pesca.

Or. it

Motivazione

Si deve consentire il finanziamento perlomeno degli ammodernamenti.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 376Articolo 43, paragrafo 4

4. I beneficiari degli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 devono essere persone operanti nel settore della pesca o con una professione che dipende da tale settore.

4. I beneficiari degli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 devono essere persone operanti nel settore della pesca o acquicolo o con una professione che dipende da tali settori.

Or. es

Motivazione

Inclusione dell'acquacoltura.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 377Articolo 43, paragrafo 5

5. Qualora una delle misure indicate al presente articolo sia ammissibile anche al sostegno di altri strumenti di finanziamento

5. Qualora una delle misure indicate al presente articolo sia ammissibile anche al sostegno di altri strumenti di finanziamento

PE 357.979v04-00 146/165 AM\570521IT.doc

IT

comunitari, gli Stati membri specificano neiloro programmi se tale misura è sostenuta dal Fondo o da un altro strumento comunitario.

comunitari, gli Stati membri specificano nei loro programmi se tale misura è sostenuta dal Fondo o da un altro strumento comunitario e tengono conto della sinergia necessaria con altri fondi, quali il FESR, al fine di conseguire gli obiettivi che saranno fissati nel libro verde sulla strategiamarittima.

Or. en

Emendamento presentato da Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 378Articolo 43, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Il sostegno deve applicarsi anche agli investimenti realizzati a bordo di pescherecci allo scopo di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, nonché agli investimenti volti a potenziare la selettività della pesca.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 379Articolo 44, titolo

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere e acquicole

Or. es

Motivazione

Inclusione dell'acquacoltura.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 380Articolo 44, titolo

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle (Non concerne la versione italiana)

AM\570521IT.doc 147/165 PE 357.979v04-00

IT

zone di pesca costiere

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 381Articolo 44, paragrafo 1

1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato ‘gruppo di azione costiera’ (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.

1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquicole sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato ‘gruppo di azione costiera’ (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.

Or. es

Motivazione

Inclusione dell'acquacoltura.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 382Articolo 44, paragrafo 1

1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato ‘gruppo di azione costiera’ (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.

1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner pubblici o privati locali.

Or. fr

PE 357.979v04-00 148/165 AM\570521IT.doc

IT

Motivazione

Rispetto delle norme di sussidiarietà.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 383Articolo 44, paragrafo 1

1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato ‘gruppo di azione costiera’ (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.

1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da organismi locali pubblici o parapubblici o da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato ‘gruppo di azione costiera’ (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.

Or. pt

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 384Articolo 44, paragrafo 1

1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato ‘gruppo di azione costiera’ (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.

1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati.

Or. fr

Motivazione

Occorre introdurre maggiore sussidiarietà nella definizione dei GAC.

AM\570521IT.doc 149/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 385Articolo 44, paragrafo 2

2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il motivo della restrizione contemplata nel testo della Commissione non è chiaro.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 386Articolo 44, paragrafo 2

2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.

soppresso

Or. pt

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 387Articolo 44, paragrafo 2

2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.

2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei GAC devono essere sostenute, per almeno un numero significativo di progetti, dal settore privato.

Or. es

Motivazione

Sussistono ancora numerosi dubbi quanto al modo di funzionamento dei GAC. Pertanto, almeno al principio, è preferibile non associarli a una quantità prefissata di progetti.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 388Articolo 44, paragrafo 2

2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei 2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei

PE 357.979v04-00 150/165 AM\570521IT.doc

IT

GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.

GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.

Or. fr

Motivazione

Rispetto delle regole di sussidiarietà.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 389Articolo 44, paragrafo 2

2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.

2. Le operazioni effettuate devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.

Or. fr

Motivazione

Occorre introdurre maggiore sussidiarietà nella definizione dei GAC.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 390Articolo 44, paragrafo 3

3. I GAC possono beneficiare del sostegno del Fondo purché realizzino azioni integrate di sviluppo locale basate su un processo di tipo “bottom-up” e relative a un dato territorio o a una specifica categoria di persone o tipo di progetti. Gli Stati membri garantiscono che i GAC dispongano di capacità amministrative e finanziarie sufficienti per gestire le diverse forme di intervento e portare a termine le operazioni programmate.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Rispetto delle norme di sussidiarietà.

AM\570521IT.doc 151/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 391Articolo 44, paragrafo 3

3. I GAC possono beneficiare del sostegno del Fondo purché realizzino azioni integrate di sviluppo locale basate su un processo di tipo “bottom-up” e relative a un dato territorio o a una specifica categoria di persone o tipo di progetti. Gli Stati membri garantiscono che i GAC dispongano di capacità amministrative e finanziarie sufficienti per gestire le diverse forme di intervento e portare a termine le operazioni programmate.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Occorre introdurre maggiore sussidiarietà nella definizione dei GAC.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 392Articolo 44, paragrafo 4

4. Il territorio interessato dai GAC deve essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Rispetto delle norme di sussidiarietà.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 393Articolo 44, paragrafo 4

4. Il territorio interessato dai GAC deve essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed

soppresso

PE 357.979v04-00 152/165 AM\570521IT.doc

IT

economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.

Or. fr

Motivazione

Occorre introdurre maggiore sussidiarietà nella definizione dei GAC.

Emendamento presentato da Philippe Morillon

Emendamento 394Articolo 44, paragrafo 5

5. In un dato Stato membro o in una data regione, a seconda della natura specifica della struttura istituzionale, i GAC si costituiscono in struttura comune dotata di uno statuto che ne garantisca il corretto funzionamento.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Rispetto delle norme di sussidiarietà.

AM\570521IT.doc 153/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 395Articolo 44, paragrafo 5

5. In un dato Stato membro o in una data regione, a seconda della natura specifica della struttura istituzionale, i GAC si costituiscono in struttura comune dotata di uno statuto che ne garantisca il corretto funzionamento.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Occorre introdurre maggiore sussidiarietà nella definizione dei GAC.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 396Articolo 46, paragrafo 6

6. Le valutazioni vengono effettuate da valutatori indipendenti. I risultati vengono pubblicati, salvo opposizione esplicita dell’autorità responsabile della valutazione, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6. Le valutazioni vengono effettuate da valutatori indipendenti. I risultati vengono pubblicati, salvo opposizione esplicita dell’autorità responsabile della valutazione, nel qual caso la Commissione effettua una valutazione basata sull'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 397Articolo 47, paragrafo 1

1. La valutazione ex ante è volta garantire la coerenza tra gli obiettivi strategici comunitari, i piani strategici nazionali e i programmi operativi, a ottimizzare l’attribuzione delle risorse di bilancio nell’ambito dei programmi operativi e a

1. La valutazione ex ante è volta garantire la coerenza tra gli obiettivi strategici comunitari, i piani strategici nazionali e i programmi operativi, a ottimizzare l’attribuzione delle risorse di bilancio nell’ambito dei programmi operativi e a

PE 357.979v04-00 154/165 AM\570521IT.doc

IT

migliorare la qualità della programmazione. migliorare la qualità della programmazione. Essa include una valutazione di come le misure combinate proposte nel quadro del programma operativo contribuiranno al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, incluso il loro impatto sulle risorse alieutiche.

Or. en

Motivazione

È importante valutare l'impatto combinato dell'insieme delle misure finanziate dal FEP e non semplicemente di ciascun progetto separato.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 398Articolo 49, paragrafo 1

1. La valutazione ex post analizza il grado di utilizzazione delle risorse, l’efficacia e l’efficienza del programma operativo e il suo impatto in relazione agli obiettivi generali di cui all’articolo 4 e agli orientamenti strategici comunitari. Essa identifica i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento nell’attuazione dei programmi operativi, anche in termini di sostenibilità e di buone pratiche.

1. La valutazione ex post analizza il grado di utilizzazione delle risorse, l’efficacia e l’efficienza del programma operativo e il suo impatto in relazione agli obiettivi generali di cui all’articolo 4 e agli orientamenti strategici comunitari. Essa identifica i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento nell’attuazione dei programmi operativi, anche in termini di sostenibilità e di impatto dei programmi sugli stock itticinonché di buone pratiche.

Or. en

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 399Articolo 54, paragrafo 4, lettera a)

a) IVA; a) IVA rimborsabile in qualunque modo;

Or. es

Motivazione

Si ritiene necessario che l'IVA non rimborsabile possa essere ammissibile a un finanziamento nel quadro delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo.

AM\570521IT.doc 155/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 400Articolo 55, paragrafo 1, alinea

1. Lo Stato membro o l’autorità di gestione accertano che la partecipazione del Fondo resti attribuita a un’operazione esclusivamente se quest’ultima, entro sette anni dalla data della decisione di finanziamento delle competenti autorità nazionali o dell’autorità di gestione, non subisce modifiche sostanziali:

1. Lo Stato membro o l’autorità di gestione accertano che la partecipazione del Fondo resti attribuita a un’operazione esclusivamente se quest’ultima, entro cinque anni dalla data della decisione di finanziamento delle competenti autorità nazionali o dell’autorità di gestione, non subisce modifiche sostanziali:

Or. es

Motivazione

Un periodo di cinque anni è sufficiente per il funzionamento delle azioni finanziate dal Fondo.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 401Articolo 65, paragrafo 2, lettera b)

b) qualsiasi cambiamento della situazione generale che abbia un impatto diretto sull'esecuzione dell'intervento, segnatamente sviluppi significativi sul piano socioeconomico, riforme delle politiche nazionali, regionali o settoriali, nonché le loro eventuali ripercussioni sulla coerenza tra gli interventi del Fondo e gli interventi di altri strumenti finanziari;

b) qualsiasi cambiamento della situazione generale che abbia un impatto diretto sull'esecuzione dell'intervento, segnatamente modifiche significative dello stato degli stock ittici, sviluppi sul piano socioeconomico, riforme delle politiche nazionali, regionali o settoriali, nonché le loro eventuali ripercussioni sulla coerenza tra gli interventi del Fondo e gli interventi di altri strumenti finanziari;

Or. en

Motivazione

Un cambiamento improvviso dello stato degli stock ittici rappresenterebbe uno sviluppo importante che va tenuto in considerazione.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 402Articolo 65, paragrafo 4 bis (nuovo)

PE 357.979v04-00 156/165 AM\570521IT.doc

IT

4 bis. Le relazioni annuali e la relazione finale sono rese pubbliche.

Or. en

Motivazione

La trasparenza è il modo migliore di garantire che il fondo sia utilizzato in modo adeguato ed efficace.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 403Articolo 66, paragrafo 3, lettera b)

b) una valutazione del coordinamento del Fondo con i Fondi strutturali e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

b) una valutazione del coordinamento del Fondo con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento precisa a quali fondi si fa riferimento.

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 404Articolo 74

I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna priorità alla spesa pubblica certificata a titolo di quella priorità, sulla base di una dichiarazione di spesa certificata dall’autorità responsabile della certificazione.

I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna priorità alla spesa pubblica certificata a titolo di quella misura, sulla base di una dichiarazione di spesa certificata dall’autorità responsabile della certificazione, oppure sono rimborsati in funzione delle spese effettivamente pagate e certificate dall'autorità di certificazione.

Or. es

Motivazione

Gli anticipi devono coprire le spese effettivamente pagate.

AM\570521IT.doc 157/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 405Allegato II, paragrafo 3

Gruppo 2: (investimenti produttivi) Gruppo 2: (investimenti produttivi)

Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere (articolo 43); investimenti a bordo dei pescherecci (articolo 27); investimenti a favore dell’acquacoltura (articolo 30); investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (articolo 34); promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39).

Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere (articolo 43); investimenti a bordo dei pescherecci (articolo 27); investimenti a favore dell’acquacoltura (articolo 30); investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (articolo 34); promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39), azioni collettive (art. 36); costruzione, trasformazione e riassegnazione delle navi (art. 41)..

Or. es

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti a detti articoli.

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 406Allegato II, paragrafo 3

Gruppo 2: (investimenti produttivi) Gruppo 2: (investimenti produttivi)

Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere (articolo 43); investimenti a bordo dei pescherecci (articolo 27); investimenti a favore dell’acquacoltura (articolo 30); investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (articolo 34); promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39).

Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere (articolo 43); investimenti a bordo dei pescherecci (articolo 27); investimenti a favore dell’acquacoltura (articolo 30); investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (articolo 34); promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39), azioni collettive (articolo 36), impianti in porti di pesca (articolo 38); trasformazione e riassegnazione di navi (articolo 41).

Or. es

PE 357.979v04-00 158/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 407Allegato II, paragrafo 4, parte introduttiva

Gruppo 3 Gruppo 3

• Nell’embito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca ai sensi dell’articolo 23, lettera a), primo trattino:

• Nell’ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca ai sensi dell’articolo 23, lettera a) :

Or. es

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti a detti articoli.

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 408Allegato II, paragrafo 4, trattino 3 bis (nuovo)

Gruppo 3 Gruppo 3

– articolo 41 bis nuovo.

Or. es

Motivazione

Introduce nell'allegato il nuovo articolo 41 bis sulle misure di accompagnamento relative alle pari opportunità.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 409Allegato II, paragrafo 4, ultima parte

• Misure a favore della piccola pesca costiera ai sensi dell’articolo 27 bis,paragrafi 3 e 4.

• Misure a favore della piccola pesca costiera ai sensi dell’articolo 27 bis.

Or. es

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti a detti articoli.

AM\570521IT.doc 159/165 PE 357.979v04-00

IT

Emendamento presentato da Seán Ó Neachtain, Brian Crowley e Liam Aylward

Emendamento 410Allegato II, tabella, voce 2, colonna 3

Regioni non interessate dall’obiettivo di convergenza

Regioni non interessate dall’obiettivo di convergenza

Gruppo 2: Gruppo 2:

A≤15% A≤20%B≥15% B≥20%C≥70% C≥70%

Or. en

Motivazione

Vi sono zone di importanza socioeconomica primaria per alcune comunità costiere. Perdendo lo status di zone dell'Obiettivo 1, esse diverranno diverranno particolarmente vulnerabili nel periodo successivo al 2006. È particolarmente importante che vengano previsti aiuti sufficienti a favore del settore dell'acquacoltura in alcuni Stati membri, il quale si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo.

PE 357.979v04-00 160/165 AM\570521IT.doc

IT

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 411Allegato II, tabella, colonna 3

Regioni ultraperiferiche e isole periferiche greche svantaggiate a causa della distanza

Regioni ultraperiferiche e isole periferiche greche svantaggiate a causa della distanza

Gruppo 2 Gruppo 2A≤42,5% A≤50%B≥7,5% B≥25%C≥50%(*) C≥25%

(*) L’aliquota del settore privato per le misure ai sensi dell’articolo 27 bis, paragrafo 2, è ridotta del 20%.

Or. fr

Motivazione

Gli aiuti pubblici alla trasformazione (A + B) vanno mantenuti quanto meno al loro attuale livello ossia 75%. La percentuale del 50% della presente proposta non si basa su alcuna realtà economica ed è manifestamente insufficiente per consentire effettivi investimenti nel settore della trasformazione nelle regioni ultraperiferiche.