ALLEGATO 5 Bozza Di Delibera Adesione

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    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

    Adesione alla societ mista Acquedotti S.c.p.A.per la gestione in

    concessione del servizio idrico integrato comunale.

    CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha l'esigenza di

    organizzare il servizio idrico integrato in maniera organica onde superare i

    gravi problemi attualmente esistenti, sia in ordine alla gestione

    tecnica/manutentiva che a quella finanziaria, del servizio idrico e fognario, al

    fine di renderlo tecnicamente pi efficace ed omogeneo e, nel contempo, pi

    economico;

    CONSIDERATO che per effetto del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 venivano, in

    gran parte, abrogate le disposizioni della legge 36/94 e sostituite dal titolo II

    del citato decreto legislativo che, allart. 147, disciplinava lorganizzazione del

    servizio idrico integrato, sulla base di ambiti territoriali ottimali, da definirsi, a

    livello locale, da ciascuna regione territorialmente competente;

    CONSIDERATO che ai sensi dellart. 148 del citato T.U. dellambiente il

    servizio idrico integrato veniva trasferito alle Autorit dAmbito, introdotta

    dalla suddetta disposizione normativa, che, ai sensi del successivo art. 150,

    avrebbe dovuto operare la scelta della forma gestionale, tra quelle previste

    dallart. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

    CONSIDERATO che lart. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, inserito

    dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, che abrogava, per

    incompatibilit, il regime di cui allart. 113, comma 5, del D. Lgs. 267/2000,

    prevedeva che laffidamento dei servizi pubblici locali dovesse avvenire, in via

    ordinaria, a favore di imprenditori o societ, in qualunque forma costituite,

    individuate mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica o con

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    affidamento diretto in favore di societ mista, pubblico privata, il cui socio

    fosse stato selezionato tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica, nel

    rispetto dei principi comunitari e delle modalit di affidamento dei contratti

    pubblici;

    CONSIDERATO, inoltre, che a seguito di referendum popolare abrogativo

    della citata disposizione normativa, lart. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113

    ne ha disposto labrogazione a decorrere dal giorno successivo a quello della

    sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta

    il 20 luglio 2011;

    CONSIDERATO che leffetto abrogativo determina, come ha avuto modo di

    chiarire la sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2011 che ha ammesso ilreferendum abrogativo, lapplicazione immediata, nellordinamento italiano,

    della normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in

    materia di gare ad evidenza pubblica per laffidamento della gestione dei

    servizi pubblici locali di rilevanza economica, con impossibilit di

    reviviscenza della disciplina previgente alla norma successivamente abrogata

    per effetto del referendum;

    CONSIDERATO che, di recente, il legislatore nazionale, con lart. 4 del D.L.

    138/2011, convertito dallart. 1, comma 1 della L. 14 settembre 2011, n. 148,

    intervenuto ai fini di regolamentare la materia per colmare gli effetti del

    referendum abrogativo, ha disciplinato la gestione dei servizi pubblici locali,

    escludendo, tuttavia, dalla propria disciplina, il Servizio Idrico Integrato;

    CONSIDERATO, inoltre, che, nel frattempo, le Autorit dAmbito previste

    dallart. 148 del T.U. dellambiente sono state soppresse dallart. 1, comma 1-

    quinquies del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dallart.

    1, L.26 marzo 2010, n. 42, che ha aggiunto il comma 186-bis allart. 2 della L.

    23 dicembre 2009, n. 191;

    CONSIDERATO che in attesa che venga ridefinito il quadro normativo in

    materia di modalit di gestione del Servizio Idrico Integrato si rende

    indispensabile avviare ogni utile iniziativa al fine di superare le attuali e urgenti

    difficolt, anche di natura economica, nella gestione di detti pubblici servizi;

    CONSIDERATO che il Comune di Orta di Atella, per l'espletamento degli

    analoghi servizi, ha selezionato, tramite gara concorsuale ad evidenza pubblica,

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    nel rispetto delle norme comunitarie, un socio privato, con cui ha costituto una

    societ consortile mista, a prevalente capitale pubblico, denominata

    "Acquedotti S.c.p.A.", avente, tra l'altro, ad oggetto la gestione del ciclo

    integrato delle acque nell'ambito del territorio della Regione Campania, nonch

    lavori di adeguamento funzionale, normativo e di ristrutturazione degli stessi e

    la manutenzione e gestione di impianti fognari, collettamento e depurazione

    delle acque reflue, approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile;

    CONSIDERATO che l'art. 5 dello statuto della suddetta societ prevede la

    possibilit di ammissione alla societ, quali nuovi soci, di altri comuni o enti

    pubblici;

    CONSIDERATO che alla suddetta societ hanno successivamente aderitodiverse altre amministrazioni comunali, in linea con le citate previsioni

    statutarie, senza alcuna opposizione da parte dellEnte dAmbito, in

    considerazione della perdurante mancata individuazione del Gestore del

    Servizio Idrico Integrato, che avrebbe dovuto subentrare alle gestioni esistenti,

    fatta salva diversa previsione legislativa;

    CONSIDERATO che l'assemblea della suddetta societ ha gi approvato gli

    indirizzi programmatici previsti dalla relazione dell'Amministratore Delegato,

    che prevede l'ampliamento dell'originaria partecipazione societaria ad altri

    comuni, come era gi stato previsto al momento della costituzione della

    societ;

    CONSIDERATO che la facolt di partecipazione di Enti locali ad una societ

    per azioni a prevalente capitale pubblico costituita per la gestione di un

    pubblico servizio locale, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o

    all'ambito territoriale del servizio, perfettamente in linea con le direttive

    comunitarie di settore, purch, ovviamente, la scelta del socio privato sia

    avvenuta con procedura ad evidenza pubblica assoggettata alle forme

    pubblicitarie previste dalla normativa comunitaria;

    CONSIDERATO infatti che in materia di affidamento di servizi pubblici

    locali le forme di partenariato pubblico-privato sono state ritenute pienamente

    compatibili con le direttive comunitarie dalla Risoluzione del Parlamento

    europeo n. 2006/2043 (INI) del 26 ottobre 2006, dalla Commissione europea

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    nella Comunicazione del 5 febbraio 2008, nonch dalla Corte di Giustizia (cfr.,

    per tutte, Corte di Giustizia, causa C-196/08, sentenza 15 ottobre 2009) ;

    CONSIDERATO che in linea con i suddetti Organi comunitari, lAdunanza

    Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1/2008, ha ritenuto pienamente

    legittimo laffidamento diretto del servizio ad una societ mista, pubblico-

    privata, qualora la selezione del socio privato sia avvenuta mediante procedura

    ad evidenza pubblica nel rispetto delle forme di pubblicit previste dalla

    disciplina comunitaria;

    VISTOlart. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii.;

    RILEVATO che la suddetta normativa distingue fra societ aventi per oggetto

    attivit di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per ilperseguimento delle finalit istituzionali dellEnte Locale, per le quali sussiste

    il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle

    che producono servizi di interesse generale per le quali sempre ammessa

    la partecipazione, purch si muovano nellambito dei livelli di competenza

    dellente;

    CONSIDERATO in particolare che lassunzione di partecipazioni in societ

    da parte degli Enti Locali presuppone la funzionalizzazione dellattivit di

    carattere imprenditoriale di tale societ alla cura di interessi generali

    giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici;

    CONSIDERATO che ai fini dellindividuazione delle finalit istituzionali e

    delle competenze degli Enti Locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle

    seguenti fonti del diritto:

    a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge

    Costituzionale n. 3 del 18.10.2001):

    - art. 114 I Comuni . Sono enti autonomi con propri statuti, poteri e

    funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione;

    - art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per

    assicurarne lesercizio unitario siano conferite a Provincie, Citt

    Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiariet,

    differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Citt

    Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle

    conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

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    b) Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000 e

    ss.mm.ii.):

    - art. 13 Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la

    popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei

    servizi alla persona e alla comunit, dellassetto ed utilizzazione del territorio e

    dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad

    altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

    RAVVISATO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in

    materia di partecipazione dell'Ente Locale a societ di capitali, ai sensi dellart.

    42 del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

    CONSIDERATO che lasociet Acquedotti S.c.p.A. opera nel settore esclusivodel ciclo integrato delle acque, cui partecipano altre Amministrazioni Comunali

    ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

    CONSIDERATO che ladesione a tale societ da parte di questa

    amministrazione consentir di ottimizzare il servizio, conseguendo anche

    vantaggi di ordine economico, liberandosi di costi gestionali che verranno

    affrontati dalla societ consortile che, per effetto dellaffidamento dei servizi,

    andr a riconoscere anche un aggio a favore di questa amministrazione;

    DATO ATTO che la societ Acquedotti S.c.p.A. secondo quanto sopraindicato

    svolge attivit di produzione di servizi di interesse generale inerenti il

    perseguimento delle finalit istituzionali dellente e che sussistono i

    presupposti di cui al comma 27 dellart. 3 della L. n. 244/07 e ss.mm.ii. per la

    legittima assunzione di partecipazioni societarie nella suddetta societ;

    RILEVATO altres che lart. 14, comma 32, del DL 31 maggio 2010, n. 78

    convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 e

    successivamente modificato dalla Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e dal DL 29

    dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio

    2011, n. 10 lascia salvo quanto previsto dallart. 3, commi 27, 28 e 29, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale rileva l'opportunit

    di aderire allasociet Acquedotti S.c.p.A., onde estendere al territorio comunale

    di questo comune la gestione e l'espletamento dei servizi di pubblica utilit di

    cui attributaria la suddetta societ, secondo lo schema di Convenzione,

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    Regolamento di fornitura dei servizi e Carta dei servizi, che allegati alla

    presente deliberazione ne diventano parte integrante e sostanziale;

    CONSIDERATO che il Comune diOrta di Atella gi in sede di gara per la

    scelta del partner privato minoritario, ha richiesto ed ottenuto dichiarazione

    sostitutiva, resa dal legale rappresentante, con la quale il partner privato si

    impegna ad uniformarsi, con il Comune stesso, alle determinazioni che saranno

    assunte dallAmbito Territoriale Ottimale di riferimento, allorquando si avr la

    piena attuazione della legge 36/94 e cio quando sar definitivamente operativo

    il soggetto gestore dellintero ambito territoriale ottimale di riferimento;

    CONSIDERATO che a questa amministrazione stata proposta la cessione da

    parte del comune di Orta di Atella di una quota del pacchetto azionario da essoposseduto, pari al 4% della quota di partecipazione della societ Acquedotti

    S.c.p.A., al suo valore nominale;

    VISTO lo Statuto dellasociet Acquedotti S.c.p.A;

    CONSIDERATO che occorre altres disciplinare, in apposito patto di

    sindacato azionario, le modalit di esercizio del diritto di voto dei soci

    pubblici;

    CONSIDERATO che il patto di sindacato azionario esistente tra gli attuali

    soci della citata societ prevede che ciascuno dei soci pubblici abbia diritto a

    nominare un componente del Consiglio di Amministrazione;

    CONSIDERATO che lart. 1, comma 729 della legge 27 dicembre 2006 (

    legge finanziaria 2007) ha disposto che nelle societ miste partecipate dagli

    Enti locali il numero massimo dei componenti del Consiglio di

    Amministrazione designati dai soci pubblici non pu essere superiore a cinque;

    CONSIDERATO che, conseguentemente, il numero dei componenti del

    C.d.A. della Acquedotti S.c.p.A. stato ridotto da 13 a 9, di cui:

    a) 5 di nomina dei soci pubblici, tra cui stato individuato il Presidentedel C.D.A.;

    b) 4 di nomina del socio privato, tra i quali stato individuatolAmministratore Delegato;

    CONSIDERATO, quindi, che ciascuno degli attuali soci pubblici ha in seno al

    Consiglio di Amministrazione un Consigliere di propria designazione;

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    CONSIDERATO che con lingresso di nuovi soci pubblici non potr essere

    rispettata la facolt dei medesimi, di avere un Consigliere di propria

    designazione nel C.d.A., essendo gi stata raggiunta la soglia massima del

    numero dei Componenti prevista dalla sopra richiamata disposizione

    normativa;

    CONSIDERATO che gli attuali soci pubblici non intendono rinunciare alla

    prerogativa di designazione di un proprio componente in seno al C.d.A.;

    CONSIDERATO che comunque interesse di questa Amministrazione

    aderire alla societ Acquedotti S.c.p.A., ma alla precisa condizione di poter

    esprimere le proprie posizioni su tutti gli argomenti su cui, di volta in volta,

    verr convocato il C.d.A.;CONSIDERATO che si intende, quindi, subordinare ladesione alla suddetta

    societ alla modifica del suo attuale Statuto prevedendo listituzione di un

    Comitato Tecnico Scientifico costituito da Componenti nominati dai soci

    pubblici che non siano rappresentati in C.d.A.;

    CONSIDERATO che il patto di sindacato azionario esistente tra gli attuali

    soci della citata societ prevede che ciascuno dei soci pubblici abbia diritto a

    nominare un componente del Consiglio di Amministrazione;

    CONSIDERATO che comunque interesse di questa Amministrazione

    comunale aderire allasociet Acquedotti S.c.p.A., ma alla precisa condizione di

    poter esprimere le proprie posizioni su tutti gli argomenti su cui, di volta in

    volta, verr convocato il C.d.A.;

    CONSIDERATO che si intende, quindi, subordinare ladesione alla suddetta

    societ alla modifica del suo attuale Statuto prevedendo listituzione di un

    Comitato Tecnico Scientifico costituito da Componenti nominati dai soci

    pubblici che non siano rappresentati in C.d.A.;

    CONSIDERATO che al suddetto Comitato va attribuito parere consultivo,

    obbligatorio, ma non vincolante per il Consiglio, su tutte le questioni sulle

    quali sia stato convocato il C.d.A. ed il relativo parere va trasmesso,

    preventivamente alle riunioni del C.d.A., al Presidente del medesimo, perch

    possa tenerne conto ai fini delle proprie decisioni;

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    CONSIDERATO che per effetto di tale adesione le attivit di gestione del

    servizio idrico, attualmente espletate da questa Amministrazione, verranno

    trasferite allasociet Acquedotti S.c.p.A.;

    CONSIDERATO, quindi, che il personale attualmente adibito a mansioni

    inerenti le attivit relative allespletamento del suddetto servizio, rientrante

    nellorganico della societ Quarto Multiservizi S.p.A., integralmente

    partecipata da questa Amministrazione comunale, costituito dalle seguenti

    unit:

    ..

    transiter alle dipendenze dellasociet Acquedotti S.c.p.A. ai sensi dellart. 2112 c.c.,

    nel rispetto delle procedure di informazione e di consultazione di cui allart. 47,

    commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

    VISTO lavviso pubblico pubblicato nelle forme previste dallart.34, comma 20 del

    D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, ancorch tale disposizione normativa

    non trovi specifica applicazione, considerato che ladesione alla societ Acquedotti

    ScpA non determina laffidamento del servizio a terzi, ma una modalit di

    espletamento diretto, tramite la societ mista di cui questa Amministrazione comunale

    diverr socia per effetto della cessione di quota da parte del Comune di orta di Atella,

    essendo stata la fase ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del socio industriale

    gi, a suo tempo, effettuata in fase di costituzione della societ;

    CONSIDERATOche tale proposta meritevole di accoglimento;

    VISTI:

    il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

    lo Statuto Comunale;

    la normativa sopra richiamata;

    VISTI i pareri di regolarit tecnica e contabile espressi dai rispettvi

    responsabili dellEnte, ai sensi dellart. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18

    agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegati alla presente deliberazione come parte

    integrante e sostanziale;

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    un Consigliere: Comune di Orta di Atella, Comune di Acerra, Comune di Melito,

    Comune di Grumo Nevano, Comune di Qualiano ed il Consigliere nominato dal

    Comune di Orta di Atella dovr rivestire la carica di Presidente del C.d.A.;

    Tutto ci premesso, al fine di garantire il pi regolare e trasparente regolamento

    d'interessi, le parti in epigrafe costituite stabiliscono quanto appresso.

    Art. 1

    La premessa patto e costituisce parte integrante e sostanziale della presente

    scrittura privata.

    Art. 2

    Resta fin d'ora convenuto fra le parti che i sottoscrittori della presente si impegnano avotare in assemblea, in relazione alla designazione dei componenti del C.d.A. da

    nominarsi dai soci pubblici, in modo tale da assicurare che ciascuno dei seguenti soci

    pubblici abbia diritto alla designazione di un Consigliere: Comune di Orta di Atella,

    Comune di Acerra, Comune di Melito, Comune di Grumo Nevano, Comune di

    Qualiano ed il Consigliere nominato dal Comune di Orta di Atella dovr rivestire la

    carica di Presidente del C.d.A., in considerazione della qualit di socio promotore

    della societ Acquedotti S.c.p.A.

    Art. 3

    I sottoscrittori della presente si impegnano inoltre alla modifica dellattuale Statuto

    sociale prevedendo listituzione di un Comitato Tecnico Scientifico costituito da

    Componenti nominati dai soci pubblici che non siano rappresentati in C.d.A..

    Alsuddetto Comitato va attribuito parere consultivo, obbligatorio, ma non vincolante

    per il Consiglio, su tutte le questioni sulle quali sia stato convocato il C.d.A. ed il

    relativo parere va trasmesso, preventivamente alle riunioni del C.d.A., al Presidente

    del medesimo, perch possa tenerne conto ai fini delle proprie decisioni.

    Art. 4

    In caso di insorgenza di controversie in relazione all'esecuzione ed interpretazione

    della presente scrittura privata, le parti stabiliscono di deferire la loro soluzione ad

    un collegio di tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti e il terzo

    d'accordo tra le stesse o, in caso contrario dal Presidente del Tribunale di Napoli.

    Tali arbitri decideranno come arbitri rituali, secondo diritto, attenendosi alle

    disposizioni del codice di rito. Sede del Collegio arbitrale sar Napoli..

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    5. DI APPROVARE lo schema di Convenzione, il Regolamento di

    fornitura e la Carta dei servizi , oggetto di conferimento alla societ

    Acquedotti S.c.p.A. della concessione, in esclusiva su tutto il terrritorio

    comunale, del pubblico servizio di acqua potabile ed acque reflue per uso

    domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo, con la riscossione

    dei relativi canoni, il tutto per una durata di anni 20 (venti anni), ancora

    residuali dallavvio della prima gestione nel comune di Orta di Atella, che

    allegati al presente provvedimento ne diventano parte integrante e sostanziale;

    6. DI SALVAGUARDARE il livello occupazione attualmente esistente nella

    societ Quarto Multiservizi S.p.A utilizzato nelle funzione del servizio idrico;

    7.DI PRENDERE ATTO che il partner privato si impegna ad uniformarsi,

    alle determinazioni che saranno assunte dallAmbito Territoriale Ottimale di

    riferimento, allorquando si avr la piena attuazione della legge 36/94 e cio

    quando sar definitivamente operativo il soggetto gestore dellintero ambito

    territoriale ottimale di riferimento;

    8. DI PRENDERE ATTO dello Statuto di detta societ che allegato alla

    presente deliberazione ne diventa parte integrante e sostanziale e dirinunciare

    fin d'ora ad avvalersi della possibilit dell'esercizio del diritto di prelazione

    previsto dal terzo comma dell'art.6 dello Statuto societario;

    9. DI CONFERIRE al funzionario responsabile del________________, ai

    sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, i poteri necessari per stipulare gli atti

    attuativi della presente delibera;

    10. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Corte dei Conti

    Sezione Regionale di controllo per la Campania, in ottemperanza allarticolo 3,

    comma 28, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii.